RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune e il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) al fine di istituire un programma "Frutta nelle scuole"

14.10.2008 - (COM(2008)0442 – C6‑0315/2008 – 2008/0146(CNS)) - *

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Relatore: Niels Busk

Procedura : 2008/0146(CNS)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0391/2008
Testi presentati :
A6-0391/2008
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune e il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) al fine di istituire un programma "Frutta nelle scuole"

(COM(2008)0442 – C6‑0315/2008/ – 2008/0146(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0442),

–   visti gli articoli 36 e 37 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6‑0315/2008),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6‑0391/2008),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento  1

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Secondo quanto disposto dall'articolo 33 del trattato, la PAC è finalizzata, tra l'altro, a stabilizzare i mercati, garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. La concessione, nell'ambito di un programma volto a promuovere il consumo di frutta nelle scuole, di un aiuto comunitario per la distribuzione di frutta, verdura, banane e prodotti derivati agli allievi negli istituti scolastici contribuirebbe al conseguimento di tali obiettivi. Il programma indurrebbe inoltre i giovani consumatori ad apprezzare gli ortofrutticoli, aumentandone pertanto il consumo futuro e potenziando in tal modo i redditi agricoli, un altro degli obiettivi della PAC. A norma dell'articolo 35, lettera b), del trattato, nell'ambito della politica agricola comune possono altresì essere previste azioni comuni, come il programma "Frutta nelle scuole", per la promozione del consumo di determinati prodotti.

(2) Secondo quanto disposto dall'articolo 33 del trattato, la PAC è finalizzata, tra l'altro, a stabilizzare i mercati, garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. La concessione, nell’ambito di un programma volto a promuovere il consumo di frutta fresca nelle scuole, di un aiuto comunitario per la distribuzione di frutta, verdura e banane di origine comunitaria che abbiano caratteristiche di massima freschezza, stagionalità e disponibilità a basso costo, agli allievi degli istituti scolastici contribuirebbe al conseguimento di tali obiettivi. Nel quadro del principio di sussidiarietà, gli Stati membri, nel definire il gruppo bersaglio, dovrebbero disporre di sufficiente flessibilità al fine di poter mettere il programma di distribuzione di frutta nelle scuole a disposizione, in base alle loro necessità, di una cerchia di utenti il più ampia possibile. Il programma indurrebbe inoltre i giovani consumatori ad apprezzare gli ortofrutticoli e avrebbe pertanto un effetto altamente positivo sulla salute pubblica e la lotta contro la povertà infantile, aumenterebbe il consumo futuro, creando un effetto moltiplicatore con il coinvolgimento di allievi, genitori e insegnanti, con un effetto marcatamente positivo sulla salute pubblica e potenziando in tal modo i redditi agricoli, un altro degli obiettivi della PAC. A norma dell'articolo 35, lettera b), del trattato, nell'ambito della politica agricola comune possono altresì essere previste azioni comuni, come il programma "Frutta fresca nelle scuole", per la promozione del consumo di determinati prodotti, che devono contenere una componente aggiuntiva in materia di educazione sanitaria e alimentare e promuovere e stimolare i prodotti regionali, compresi quelli delle zone montane.

Emendamento  2

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) Tale programma a favore del consumo di frutta fresca nelle scuole dovrebbe essere chiaramente identificato come un'iniziativa dell'Unione europea intesa a lottare contro l'obesità e a sviluppare il gusto presso i giovani. Il programma dovrebbe altresì consentire, mediante adeguati programmi educativi, di sensibilizzare i bambini all'alternarsi delle stagioni. A tal fine, le autorità scolastiche dovrebbero garantire in via prioritaria la distribuzione di frutta di stagione, privilegiando un assortimento diversificato di frutta affinché i bambini possano scoprirne i diversi sapori.

Emendamento  3

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) L'articolo 152, paragrafo 1, del trattato prescrive che nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche comunitarie sia garantito un livello elevato di protezione della salute umana. I benefici evidenti per la salute che presenta un programma a favore del consumo di frutta nelle scuole sono aspetti che devono essere integrati nell'attuazione della PAC.

(3) L'articolo 152, paragrafo 1, del trattato prescrive che nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche comunitarie sia garantito un livello elevato di protezione della salute umana. I benefici evidenti per la salute che presenta un programma a favore del consumo di frutta nelle scuole sono aspetti che devono essere integrati nell'attuazione delle politiche UE in generale e della PAC in particolare.

Motivazione

La politica agricola comune deve essere esemplare quando si tratta di integrare un livello elevato di protezione della salute nei suoi programmi.

Emendamento  4

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Il Piano di azione europeo per il cibo e l'agricoltura biologica prevede l'avvio di una campagna di informazione e promozione pluriennale a livello di Unione europea nell'arco di diversi anni intesa a informare le scuole sui benefici dell'agricoltura biologica e ad accrescere la consapevolezza e la capacità dei consumatori di riconoscere i prodotti biologici, incluso il logo UE. Il programma "Frutta fresca nelle scuole" dovrebbe sostenere tali obiettivi, specie in relazione alla frutta biologica, e le misure di accompagnamento dovrebbero includere l'offerta di informazioni sull'agricoltura biologica.

Emendamento  5

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) È pertanto opportuno prevedere un aiuto comunitario per cofinanziare la fornitura agli allievi degli istituti scolastici di alcuni prodotti sani dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane nonché taluni costi correlati inerenti alla logistica, alla distribuzione, all'attrezzatura, alla comunicazione, al monitoraggio e alla valutazione. È opportuno che la Commissione stabilisca le condizioni del programma.

(6) È pertanto opportuno prevedere un aiuto comunitario per finanziare la fornitura agli allievi degli istituti scolastici di alcuni prodotti sani dei settori degli ortofrutticoli freschi, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane nonché taluni costi correlati inerenti alla logistica, alla distribuzione, all'attrezzatura, alla comunicazione, al monitoraggio e alla valutazione, nonché le misure di accompagnamento necessarie a garantire l'efficacia del programma. È opportuno che la Commissione stabilisca le condizioni del programma. Occorre prestare particolare attenzione ai criteri di qualità e di sostenibilità dei prodotti inclusi nel programma, i quali devono soddisfare i parametri più severi ed essere preferibilmente stagionali e di produzione locale, ove possibile, o di origine comunitaria.

Emendamento  6

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Per assicurare una corretta attuazione del programma "Frutta nelle scuole", gli Stati membri che intendono partecipare al programma devono elaborare preliminarmente una strategia a livello nazionale o regionale. Essi devono inoltre prevedere le misure di accompagnamento necessarie per rendere efficace il programma.

(7) Per assicurare una corretta attuazione del programma "Frutta fresca nelle scuole", gli Stati membri che intendono partecipare al programma devono elaborare preliminarmente una strategia a livello nazionale o regionale, che includa il settore dell'istruzione per i gruppi bersaglio. Essi devono inoltre prevedere le misure di accompagnamento didattiche e logistiche necessarie per rendere efficace il programma e la Commissione deve fornire le linee guida per l'attuazione del presente regolamento. Gli Stati membri possono integrare tali misure in modo didattico nel quadro di moduli formativi sulla salute e l'alimentazione nelle scuole.

Emendamento  7

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Per non limitare l'impatto globale di misure nazionali analoghe, occorre autorizzare gli Stati membri a concedere aiuti nazionali supplementari per finanziare la distribuzione dei prodotti, i costi correlati e le misure di accompagnamento ed è opportuno che il programma "Frutta nelle scuole" non pregiudichi eventuali programmi nazionali distinti, conformi alla normativa comunitaria, volti a promuovere il consumo di frutta nelle scuole. Tuttavia, per produrre effetti concreti, il programma comunitario non deve sostituirsi agli attuali finanziamenti di programmi nazionali esistenti a favore del consumo di frutta nelle scuole o di altri programmi di distribuzione nelle scuole comprendenti la frutta.

(8) Per non limitare l'impatto globale di misure nazionali analoghe, occorre incoraggiare gli Stati membri a concedere aiuti nazionali supplementari per finanziare la distribuzione dei prodotti, i costi correlati e le misure di accompagnamento ed è opportuno che il programma "Frutta fresca nelle scuole" non pregiudichi eventuali programmi nazionali distinti, conformi alla normativa comunitaria, volti a promuovere il consumo di frutta nelle scuole. Tuttavia, per produrre effetti concreti, il programma comunitario non deve sostituirsi agli attuali finanziamenti nazionali di programmi pluriennali esistenti a favore del consumo di frutta nelle scuole o di altri programmi di distribuzione nelle scuole comprendenti la frutta. Il finanziamento comunitario deve essere di natura integrativa ed è riservato ai nuovi programmi o all'estensione dei programmi esistenti.

Emendamento   8

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Per garantire una sana gestione finanziaria è necessario fissare un massimale di aiuto comunitario e aliquote massime di cofinanziamento e aggiungere il contributo finanziario della Comunità all'elenco delle misure ammissibili al finanziamento del FEAGA di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune.

(9) Per garantire una sana gestione finanziaria è necessario fissare un massimale di aiuto comunitario e aliquote massime di cofinanziamento e aggiungere il contributo finanziario della Comunità all'elenco delle misure ammissibili al finanziamento del FEAGA di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune. Ove uno o più Stati membri non utilizzino i finanziamenti comunitari i fondi possono essere trasferiti e utilizzati in altri Stati membri.

Motivazione

Più bambini partecipano al programma maggiori sono i vantaggi per la salute. Pertanto si devono utilizzare più finanziamenti quanto più sono i bambini che partecipano come nel programma di distribuzione del latte nelle scuole. I finanziamenti non utilizzati negli Stati membri che non desiderano partecipare devono potersi utilizzare in altri Stati membri.

Emendamento  9

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Per lasciare il tempo necessario alla corretta attuazione del programma, è opportuno che esso si applichi a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010. Una relazione al riguardo deve essere presentata dopo tre anni.

(10) Per lasciare il tempo necessario alla corretta attuazione del programma, è opportuno che esso si applichi a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010. Gli Stati membri eseguono una valutazione annuale dell'attuazione e dell'impatto del programma e la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio dopo tre anni. Considerato che solo un programma di lunga durata produrrà benefici a lungo termine, è necessario garantire il controllo e la valutazione del programma al fine di misurarne l'efficacia e di proporre eventuali miglioramenti.

Motivazione

Gli Stati membri sono responsabili della gestione del programma e, per garantire una gestione corretta, devono valutarlo su base continuativa al fine di adottare le decisioni necessarie.

Emendamento  10

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Al fine di migliorare l'efficacia del programma, è necessario che la Comunità possa finanziare misure di informazione, monitoraggio e valutazione destinate a sensibilizzare il pubblico sul programma "Frutta nelle scuole" e sui suoi obiettivi, nonché le relative attività in rete, ferma restando la sua facoltà di cofinanziare, nell'ambito del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi, le misure di accompagnamento necessarie per sensibilizzare il pubblico sugli effetti benefici per la salute del consumo di frutta e verdura.

(11) Al fine di migliorare l'efficacia del programma, è necessario che la Comunità possa finanziare misure di informazione, monitoraggio e valutazione destinate a sensibilizzare il pubblico sul programma "Frutta fresca nelle scuole" e sui suoi obiettivi, nonché le relative attività in rete, ferma restando la sua facoltà di cofinanziare, nell'ambito del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi, le misure di accompagnamento necessarie per sensibilizzare il pubblico sugli effetti benefici per la salute del consumo di frutta e verdura. È necessario che la Commissione avvii un'ampia campagna di informazione relativa al presente programma in tutta l'Unione europea.

Emendamento  11

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Parte II – titolo I – capo IV – sezione IV bis – sottosezione II bis – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

FRUTTA NELLE SCUOLE

FRUTTA FRESCA NELLE SCUOLE

Motivazione

I prodotti ortofrutticoli trasformati hanno un valore nutritivo inferiore e devono essere esclusi dal presente regolamento. Alla luce dell'obiettivo di conseguire un'alimentazione più sana per i bambini europei, si deve sostenere solo la distribuzione gratuita di prodotti ortofrutticoli freschi.

Emendamento  12

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Parte II – titolo I – capo IV – sezione IV bis – sottosezione II bis – articolo 103 octies – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Aiuti per la distribuzione agli allievi di frutta, verdura, banane e prodotti derivati

Aiuti per la distribuzione agli allievi di frutta, verdura e banane

Motivazione

I prodotti ortofrutticoli trasformati hanno un valore nutritivo inferiore e devono essere esclusi dal presente regolamento. Alla luce dell'obiettivo di conseguire un'alimentazione più sana per i bambini europei, si deve sostenere solo la distribuzione gratuita di prodotti ortofrutticoli freschi.

Emendamento  13

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 103 octies bis – paragrafo 1

Regolamento Articolo 2, modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 Sottosezione II bis, articolo 103 octies bis, paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Alle condizioni che saranno determinate dalla Commissione, a partire dall'anno scolastico 2009/2010 è concesso un aiuto comunitario per la fornitura agli allievi degli istituti scolastici di taluni prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane, che saranno determinati dalla Commissione; un aiuto comunitario può inoltre essere concesso per taluni costi correlati inerenti alla logistica, alla distribuzione, all'attrezzatura, alla comunicazione, al monitoraggio e alla valutazione.

1. Alle condizioni che saranno determinate dalla Commissione, a partire dall'anno scolastico 2009/2010 è concesso un aiuto comunitario per la fornitura agli allievi degli istituti scolastici e prescolastici di taluni prodotti freschi di produzione UE del settore ortofrutticolo selezionati dalla Commissione determinati più in dettaglio dagli Stati membri e sarà inoltre concesso per taluni costi correlati inerenti alla logistica, alla distribuzione, all'attrezzatura, alla comunicazione, al monitoraggio e alla valutazione nonché per finanziare le misure di accompagnamento necessarie per garantire l'efficacia del programma.

 

La Commissione e gli Stati membri selezionano le verdure e la frutta che saranno quanto più fresche possibile, stagionali e ottenibili a basso costo, in base a criteri sanitari, come il minor quantitativo possibile di additivi artificiali e poco sani.

 

Si dovrebbero utilizzare in via prioritaria prodotti locali al fine di evitare viaggi inutili per il trasporto e il conseguente inquinamento ambientale.

 

Si privilegeranno frutta e verdura biologiche e locali se disponibili.

Emendamento  14

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Parte II – titolo I – capo IV – sezione IV bis – sottosezione II bis – articolo 103 octies – punto 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri che intendono partecipare al programma elaborano in via preliminare una strategia a livello nazionale o regionale per la sua attuazione. Essi prevedono inoltre le misure di accompagnamento necessarie per rendere efficace il programma.

2. Gli Stati membri che intendono partecipare al programma elaborano in via preliminare una strategia a livello nazionale o regionale per la sua attuazione, tenendo conto delle condizioni pedoclimatiche della produzione ortofrutticola. In tale ambito, ai prodotti in questione si applica la preferenza comunitaria. Gli stessi Stati membri forniscono inoltre alla Comunità le risorse finanziarie nazionali necessarie per l'attuazione e implementano le misure di accompagnamento necessarie per rendere efficace il programma, dando la priorità ai bambini in età prescolare e agli allievi della scuola elementare, a cui la frutta sarà distribuita gratuitamente su base giornaliera.

 

Nel quadro di tale strategia gli Stati membri determinano, tra l'altro:

 

 i prodotti da distribuire, tenendo conto del fatto che si tratta di prodotti stagionali e di produzione locale;

 

  la fascia di età della popolazione scolastica beneficiaria;

 

  le scuole che partecipano al programma.

 

In base a criteri oggettivi, gli Stati membri privilegiano i prodotti ortofrutticoli tradizionali e di produzione locale e sostengono le piccole aziende agricole nell'attuazione del programma.

 

Le misure di accompagnamento includono servizi di consulenza sanitaria e alimentare, di informazione sui benefici della frutta per la salute, adeguate all'età degli studenti, nonché informazioni sulle caratteristiche specifiche dell'agricoltura biologica.

Emendamento  15

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Regolamento (CEE) n. 1234/2007

Parte II – titolo I – capo IV – sezione IV bis – sottosezione II bis – articolo 103 octies bis – punto 3 – lettera a)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) superare l'importo di 90 milioni di EUR per anno scolastico;

(a) superare l'importo di 500 milioni di euro per anno scolastico;

Motivazione

A causa dei costi elevati dei prodotti alimentari, una parte considerevole dei fondi alla rubrica 2 (spese agricole) resta inutilizzata.

Emendamento  16

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Parte II – titolo I – capo IV – sezione IV bis – sottosezione II bis – articolo 103 octies bis – punto 3 – lettera b)

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) superare il 50% dei costi di fornitura e dei costi correlati di cui al paragrafo 1, o il 75% di tali costi nelle regioni interessate dall'obiettivo di convergenza;

b) superare i costi di fornitura e i costi correlati nonché quelli relativi alle misure di accompagnamento di cui al paragrafo 1,

Emendamento  17

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Parte II – titolo I – capo IV – sezione IV bis – sottosezione II bis – articolo 103 octies bis – punto 3 – lettera c)

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) coprire costi diversi da quelli della fornitura e dai costi correlati di cui al paragrafo 1 e

c) coprire costi diversi da quelli della fornitura e dai costi correlati nonché quelli relativi alle misure di accompagnamento necessarie per garantire l'efficacia del programma, di cui al paragrafo 1 e

Emendamento  18

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Regolamento (CEE) n. 1234/2007

Parte II – titolo I – capo IV – sezione IV bis – sottosezione II bis – articolo 103 octies bis – paragrafo 3 – lettera d)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d) essere utilizzato per sostituire gli attuali finanziamenti di eventuali programmi nazionali esistenti a favore del consumo di frutta nelle scuole o di altri programmi di distribuzione nelle scuole comprendenti la frutta.

(d) essere utilizzato per sostituire gli attuali finanziamenti pubblici di eventuali programmi nazionali esistenti a favore del consumo di frutta nelle scuole o di altri programmi di distribuzione nelle scuole comprendenti la frutta.

Motivazione

Si tratta di una semplice precisazione intesa a chiarire che il punto riguarda solo i finanziamenti pubblici, cosa che nella formulazione attuale era implicita. Infatti i finanziamenti privati, per esempio derivanti da donazioni, non devono rientrare nel punto in esame.

Emendamento  19

Proposta di regolamento – atto modificativo

Article 2 – point 1 - subpoint a

Regolamento (CEE) n. 1234/2007

Parte II – titolo I – capo IV – sezione IV bis – sottosezione II bis – articolo 103 octies bis – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Il programma comunitario "Frutta nelle scuole" non pregiudica eventuali programmi nazionali distinti, conformi alla normativa comunitaria, volti a promuovere il consumo di frutta nelle scuole.

5. Il programma comunitario per la distribuzione di frutta fresca nelle scuole non pregiudica eventuali programmi nazionali distinti, conformi alla normativa comunitaria, volti a promuovere il consumo di frutta nelle scuole. I progetti pilota, attuati su base sperimentale in un numero ristretto di istituti scolastici e per periodi limitati, non sono considerati programmi nazionali ai sensi del paragrafo 3, lettera d).

Motivazione

Si tratta di fornire una definizione più precisa del concetto di "programmi nazionali esistenti" al fine di facilitare l'applicazione del principio di addizionalità. La Francia infatti ha attuato, dall'inizio dell'anno scolastico 2008, un progetto pilota di distribuzione di frutta nelle scuole, finanziato per il 50% da fondi pubblici (autorità locali e regionali) e per il 50% da fondi provati (in particolare da enti di prevenzione e di assicurazione sanitaria) in un numero molto limitato di istituti scolastici.

Emendamento  20

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Parte II – titolo I – capo IV – sezione IV bis – sottosezione II bis – articolo 103 octies – punto 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1290/2005, la Comunità può finanziare anche azioni di informazione, monitoraggio e valutazione relative al programma "Frutta nelle scuole", comprese azioni di sensibilizzazione del pubblico e attività in rete correlate."

6. A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1290/2005, la Comunità può finanziare anche azioni di informazione, monitoraggio e valutazione relative al programma di distribuzione di frutta fresca nelle scuole, comprese azioni di sensibilizzazione del pubblico e attività in rete correlate."

Motivazione

I prodotti ortofrutticoli trasformati hanno un valore nutritivo inferiore e devono essere esclusi dal presente regolamento. Alla luce dell'obiettivo di conseguire un'alimentazione più sana per i bambini europei, si deve sostenere solo la distribuzione gratuita di prodotti ortofrutticoli freschi.

Emendamento  21

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 3

Regolamento (CEE) n. 1234/2007

Articolo 184 – punto 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6) al Parlamento europeo e al Consiglio, anteriormente al 31 agosto 2012, sull'applicazione del programma "Frutta nelle scuole" di cui all'articolo 103 octies bis , corredata, se necessario, di proposte appropriate. La relazione esamina in particolare in quale misura il programma ha promosso l'istituzione negli Stati membri di programmi efficaci a favore del consumo di frutta nelle scuole e ha influito sul miglioramento delle abitudini alimentari dei bambini.

(6) al Parlamento europeo e al Consiglio, anteriormente al 31 agosto 2012, sull'applicazione del programma "Frutta nelle scuole" di cui all'articolo 103 octies bis , corredata, se necessario, di proposte appropriate. La relazione esamina in particolare:

 in quale misura il programma ha promosso l'istituzione negli Stati membri di programmi efficaci a favore del consumo di frutta nelle scuole e ha influito sul miglioramento delle abitudini alimentari dei bambini;

 

 in quale misura il fatto di optare per un cofinanziamento nazionale, sotto forma di contribuito dei genitori, ha influenzato o meno la portata e l'efficacia del programma;

 

 l'importanza e l'impatto delle misure di accompagnamento nazionale, in particolare le modalità con cui il programma di distribuzione di frutta fresca nelle scuole e le informazioni di accompagnamento su un'alimentazione sana sono integrati nel programma di studi nazionale;

MOTIVAZIONE

Introduzione

Nell’UE si consuma troppo poca frutta e verdura rispetto alla quantità raccomandata dall’Organizzazione mondiale della sanità di almeno 400 grammi al giorno; il consumo è inoltre in calo. Si registra al tempo stesso una crescita epidemica dell’obesità tra i bambini: secondo le stime, 22 milioni di bambini nell’UE sono in sovrappeso, e di questi 5,1 milioni in grave sovrappeso.

Un elevato consumo di frutta e verdura riduce il rischio di contrarre gravi patologie e previene il sovrappeso e l’obesità. Le abitudini alimentari si acquisiscono nell’infanzia, e chi impara a nutrirsi con molta frutta e verdura da piccolo continua a farlo anche da adulto.

Nel 2007, l’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ha subito una riforma radicale volta a garantire un maggiore orientamento al mercato e un maggiore allineamento agli altri settori della politica agricola comune (PAC) riformata. La responsabilità della prevenzione e della gestione delle crisi spetta alle organizzazioni di produttori, gli aiuti alle esportazioni e quelli per il settore della trasformazione sono eliminati e i prodotti ortofrutticoli sono oramai completamente integrati nel sistema di pagamento unico. In altri termini, è la domanda che determina l’offerta. La riforma dell’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli è espressione di un impegno unanime a invertire la tendenza al calo del consumo di frutta e verdura. Una domanda sostenuta non solo migliora la salute dei cittadini ma presenta ripercussioni positive anche per gli ortofrutticoltori europei.

La salute è la ragione principale per cui viene avviato un programma comunitario a favore del consumo di frutta nelle scuole.

Bilancio

L’obesità comporta un maggior rischio di contrarre malattie cardiovascolari, diabete, ipertensione e diversi tipi di tumore, patologie che costituiscono la principale minaccia per la salute nell’UE e i cui costi di trattamento pesano notevolmente sui bilanci sanitari degli Stati membri. Nella sua valutazione d’impatto, la Commissione fa riferimento a due dei rarissimi studi effettuati per analizzare i rapporti intercorrenti tra i costi della sanità pubblica e un consumo esiguo di prodotti ortofrutticoli. Partendo da questa prospettiva, i costi di un programma per la distribuzione di frutta nelle scuole dovrebbero essere considerati in termini di un corrispondente risparmio per il bilancio sanitario degli Stati membri, con un influsso positivo in primo luogo sulla salute dei cittadini ma anche sull’economia europea. Finché non si arriverà al consumo quotidiano di 600 grammi raccomandato da numerosi esperti a partire dagli 11 anni di età, il consiglio resterà quello di consumare più frutta e verdura per conseguire un maggiore risparmio. È più economico prevenire che curare.

La Commissione propone uno stanziamento di 90 milioni di euro dal bilancio comunitario, un importo che corrisponde a una porzione di frutta un solo giorno per settimana, 30 settimane l’anno, per bambini di età compresa fra 6 e 10 anni. Gli Stati membri possono integrare e ampliare il programma, ma i finanziamenti non potranno sostituirsi ai programmi permanenti già esistenti.

Per beneficiare di tutti gli effetti positivi dell’introduzione di un programma per la distribuzione della frutta è necessario assegnare risorse molto più consistenti. Una porzione di frutta per settimana non basta né a modificare le abitudini alimentari né a garantire un influsso sulla salute. Un programma di questo tipo deve prevedere la distribuzione di una porzione di frutta al giorno per ogni allievo e non essere limitato ai bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni come propone la Commissione.

In considerazione delle molteplici tradizioni e dei vari programmi già esistenti nell’UE, un programma per la distribuzione della frutta nelle scuole deve essere sufficientemente flessibile da adattarsi alle diverse condizioni locali, regionali e nazionali. Tale flessibilità deve caratterizzare anche il cofinanziamento nazionale: spetta ai singoli Stati membri stabilire le modalità del finanziamento nazionale, per esempio attraverso il bilancio regionale o locale o con il contributo dei genitori.

Frutta e latte nelle scuole

Da oltre trent’anni l’Unione europea finanzia in vario modo la distribuzione di latte nelle scuole. Nell’anno scolastico 2006/2007 è stato distribuito nelle scuole di 22 Stati membri l’equivalente di 305 000 t di latte, con un contributo comunitario di oltre 50 milioni di euro. La regolamentazione della materia è stata semplificata e la gamma di prodotti ampliata, e gli Stati membri possono scegliere di privilegiare ad esempio i prodotti magri. Sotto il profilo nutrizionale il programma risulta oggi equilibrato.

Non vi è un limite di bilancio per la distribuzione del latte nelle scuole, ma solo un quantitativo massimo giornaliero di 250 ml di latte per allievo. Il sostegno erogato cresce quindi in funzione del numero di partecipanti. Sarebbe auspicabile seguire un metodo analogo per la distribuzione della frutta nelle scuole, con un quantitativo massimo che potrebbe essere fissato in una porzione quotidiana di frutta o verdura per allievo.

Ci si compiace nel constatare che la Commissione ha fatto tesoro della vasta esperienza acquisita attraverso il programma per la distribuzione del latte nelle scuole.

Infine, il relatore chiede alla Commissione di mantenere informato il Parlamento sull’elenco dei prodotti di cui è autorizzato l’uso nell’ambito del programma a livello comunitario.

PROCEDURA

Titolo

Programma a favore del consumo di frutta nelle scuole

Riferimenti

COM(2008)0442 – C6-0315/2008 – 2008/0146(CNS)

Consultazione del PE

12.9.2008

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

AGRI

23.9.2008

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

BUDG

23.9.2008

ENVI

23.9.2008

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

BUDG

3.9.2008

ENVI

16.7.2008

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Niels Busk

24.6.2008

 

 

Esame in commissione

9.9.2008

7.10.2008

 

 

Approvazione

7.10.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

33

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Vincenzo Aita, Peter Baco, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giovanna Corda, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Konstantinos Droutsas, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, Donato Tommaso Veraldi

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Katerina Batzeli, Esther De Lange, Maria Petre, Zdzisław Zbigniew Podkański, Struan Stevenson

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Bernard Wojciechowski

Deposito

14.10.2008