RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune e il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) al fine di istituire un programma "Frutta nelle scuole"
14.10.2008 - (COM(2008)0442 – C6‑0315/2008 – 2008/0146(CNS)) - *
Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Relatore: Niels Busk
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune e il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) al fine di istituire un programma "Frutta nelle scuole"
(COM(2008)0442 – C6‑0315/2008/ – 2008/0146(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0442),
– visti gli articoli 36 e 37 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6‑0315/2008),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6‑0391/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Emendamento 1 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Secondo quanto disposto dall'articolo 33 del trattato, la PAC è finalizzata, tra l'altro, a stabilizzare i mercati, garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. La concessione, nell'ambito di un programma volto a promuovere il consumo di frutta nelle scuole, di un aiuto comunitario per la distribuzione di frutta, verdura, banane e prodotti derivati agli allievi negli istituti scolastici contribuirebbe al conseguimento di tali obiettivi. Il programma indurrebbe inoltre i giovani consumatori ad apprezzare gli ortofrutticoli, aumentandone pertanto il consumo futuro e potenziando in tal modo i redditi agricoli, un altro degli obiettivi della PAC. A norma dell'articolo 35, lettera b), del trattato, nell'ambito della politica agricola comune possono altresì essere previste azioni comuni, come il programma "Frutta nelle scuole", per la promozione del consumo di determinati prodotti. |
(2) Secondo quanto disposto dall'articolo 33 del trattato, la PAC è finalizzata, tra l'altro, a stabilizzare i mercati, garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. La concessione, nell’ambito di un programma volto a promuovere il consumo di frutta fresca nelle scuole, di un aiuto comunitario per la distribuzione di frutta, verdura e banane di origine comunitaria che abbiano caratteristiche di massima freschezza, stagionalità e disponibilità a basso costo, agli allievi degli istituti scolastici contribuirebbe al conseguimento di tali obiettivi. Nel quadro del principio di sussidiarietà, gli Stati membri, nel definire il gruppo bersaglio, dovrebbero disporre di sufficiente flessibilità al fine di poter mettere il programma di distribuzione di frutta nelle scuole a disposizione, in base alle loro necessità, di una cerchia di utenti il più ampia possibile. Il programma indurrebbe inoltre i giovani consumatori ad apprezzare gli ortofrutticoli e avrebbe pertanto un effetto altamente positivo sulla salute pubblica e la lotta contro la povertà infantile, aumenterebbe il consumo futuro, creando un effetto moltiplicatore con il coinvolgimento di allievi, genitori e insegnanti, con un effetto marcatamente positivo sulla salute pubblica e potenziando in tal modo i redditi agricoli, un altro degli obiettivi della PAC. A norma dell'articolo 35, lettera b), del trattato, nell'ambito della politica agricola comune possono altresì essere previste azioni comuni, come il programma "Frutta fresca nelle scuole", per la promozione del consumo di determinati prodotti, che devono contenere una componente aggiuntiva in materia di educazione sanitaria e alimentare e promuovere e stimolare i prodotti regionali, compresi quelli delle zone montane. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(2 bis) Tale programma a favore del consumo di frutta fresca nelle scuole dovrebbe essere chiaramente identificato come un'iniziativa dell'Unione europea intesa a lottare contro l'obesità e a sviluppare il gusto presso i giovani. Il programma dovrebbe altresì consentire, mediante adeguati programmi educativi, di sensibilizzare i bambini all'alternarsi delle stagioni. A tal fine, le autorità scolastiche dovrebbero garantire in via prioritaria la distribuzione di frutta di stagione, privilegiando un assortimento diversificato di frutta affinché i bambini possano scoprirne i diversi sapori. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(3) L'articolo 152, paragrafo 1, del trattato prescrive che nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche comunitarie sia garantito un livello elevato di protezione della salute umana. I benefici evidenti per la salute che presenta un programma a favore del consumo di frutta nelle scuole sono aspetti che devono essere integrati nell'attuazione della PAC. |
(3) L'articolo 152, paragrafo 1, del trattato prescrive che nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche comunitarie sia garantito un livello elevato di protezione della salute umana. I benefici evidenti per la salute che presenta un programma a favore del consumo di frutta nelle scuole sono aspetti che devono essere integrati nell'attuazione delle politiche UE in generale e della PAC in particolare. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
La politica agricola comune deve essere esemplare quando si tratta di integrare un livello elevato di protezione della salute nei suoi programmi. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 3 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(3 bis) Il Piano di azione europeo per il cibo e l'agricoltura biologica prevede l'avvio di una campagna di informazione e promozione pluriennale a livello di Unione europea nell'arco di diversi anni intesa a informare le scuole sui benefici dell'agricoltura biologica e ad accrescere la consapevolezza e la capacità dei consumatori di riconoscere i prodotti biologici, incluso il logo UE. Il programma "Frutta fresca nelle scuole" dovrebbe sostenere tali obiettivi, specie in relazione alla frutta biologica, e le misure di accompagnamento dovrebbero includere l'offerta di informazioni sull'agricoltura biologica. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(6) È pertanto opportuno prevedere un aiuto comunitario per cofinanziare la fornitura agli allievi degli istituti scolastici di alcuni prodotti sani dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane nonché taluni costi correlati inerenti alla logistica, alla distribuzione, all'attrezzatura, alla comunicazione, al monitoraggio e alla valutazione. È opportuno che la Commissione stabilisca le condizioni del programma. |
(6) È pertanto opportuno prevedere un aiuto comunitario per finanziare la fornitura agli allievi degli istituti scolastici di alcuni prodotti sani dei settori degli ortofrutticoli freschi, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane nonché taluni costi correlati inerenti alla logistica, alla distribuzione, all'attrezzatura, alla comunicazione, al monitoraggio e alla valutazione, nonché le misure di accompagnamento necessarie a garantire l'efficacia del programma. È opportuno che la Commissione stabilisca le condizioni del programma. Occorre prestare particolare attenzione ai criteri di qualità e di sostenibilità dei prodotti inclusi nel programma, i quali devono soddisfare i parametri più severi ed essere preferibilmente stagionali e di produzione locale, ove possibile, o di origine comunitaria. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(7) Per assicurare una corretta attuazione del programma "Frutta nelle scuole", gli Stati membri che intendono partecipare al programma devono elaborare preliminarmente una strategia a livello nazionale o regionale. Essi devono inoltre prevedere le misure di accompagnamento necessarie per rendere efficace il programma. |
(7) Per assicurare una corretta attuazione del programma "Frutta fresca nelle scuole", gli Stati membri che intendono partecipare al programma devono elaborare preliminarmente una strategia a livello nazionale o regionale, che includa il settore dell'istruzione per i gruppi bersaglio. Essi devono inoltre prevedere le misure di accompagnamento didattiche e logistiche necessarie per rendere efficace il programma e la Commissione deve fornire le linee guida per l'attuazione del presente regolamento. Gli Stati membri possono integrare tali misure in modo didattico nel quadro di moduli formativi sulla salute e l'alimentazione nelle scuole. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(8) Per non limitare l'impatto globale di misure nazionali analoghe, occorre autorizzare gli Stati membri a concedere aiuti nazionali supplementari per finanziare la distribuzione dei prodotti, i costi correlati e le misure di accompagnamento ed è opportuno che il programma "Frutta nelle scuole" non pregiudichi eventuali programmi nazionali distinti, conformi alla normativa comunitaria, volti a promuovere il consumo di frutta nelle scuole. Tuttavia, per produrre effetti concreti, il programma comunitario non deve sostituirsi agli attuali finanziamenti di programmi nazionali esistenti a favore del consumo di frutta nelle scuole o di altri programmi di distribuzione nelle scuole comprendenti la frutta. |
(8) Per non limitare l'impatto globale di misure nazionali analoghe, occorre incoraggiare gli Stati membri a concedere aiuti nazionali supplementari per finanziare la distribuzione dei prodotti, i costi correlati e le misure di accompagnamento ed è opportuno che il programma "Frutta fresca nelle scuole" non pregiudichi eventuali programmi nazionali distinti, conformi alla normativa comunitaria, volti a promuovere il consumo di frutta nelle scuole. Tuttavia, per produrre effetti concreti, il programma comunitario non deve sostituirsi agli attuali finanziamenti nazionali di programmi pluriennali esistenti a favore del consumo di frutta nelle scuole o di altri programmi di distribuzione nelle scuole comprendenti la frutta. Il finanziamento comunitario deve essere di natura integrativa ed è riservato ai nuovi programmi o all'estensione dei programmi esistenti. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(9) Per garantire una sana gestione finanziaria è necessario fissare un massimale di aiuto comunitario e aliquote massime di cofinanziamento e aggiungere il contributo finanziario della Comunità all'elenco delle misure ammissibili al finanziamento del FEAGA di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune. |
(9) Per garantire una sana gestione finanziaria è necessario fissare un massimale di aiuto comunitario e aliquote massime di cofinanziamento e aggiungere il contributo finanziario della Comunità all'elenco delle misure ammissibili al finanziamento del FEAGA di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune. Ove uno o più Stati membri non utilizzino i finanziamenti comunitari i fondi possono essere trasferiti e utilizzati in altri Stati membri. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Più bambini partecipano al programma maggiori sono i vantaggi per la salute. Pertanto si devono utilizzare più finanziamenti quanto più sono i bambini che partecipano come nel programma di distribuzione del latte nelle scuole. I finanziamenti non utilizzati negli Stati membri che non desiderano partecipare devono potersi utilizzare in altri Stati membri. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(10) Per lasciare il tempo necessario alla corretta attuazione del programma, è opportuno che esso si applichi a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010. Una relazione al riguardo deve essere presentata dopo tre anni. |
(10) Per lasciare il tempo necessario alla corretta attuazione del programma, è opportuno che esso si applichi a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010. Gli Stati membri eseguono una valutazione annuale dell'attuazione e dell'impatto del programma e la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio dopo tre anni. Considerato che solo un programma di lunga durata produrrà benefici a lungo termine, è necessario garantire il controllo e la valutazione del programma al fine di misurarne l'efficacia e di proporre eventuali miglioramenti. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gli Stati membri sono responsabili della gestione del programma e, per garantire una gestione corretta, devono valutarlo su base continuativa al fine di adottare le decisioni necessarie. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(11) Al fine di migliorare l'efficacia del programma, è necessario che la Comunità possa finanziare misure di informazione, monitoraggio e valutazione destinate a sensibilizzare il pubblico sul programma "Frutta nelle scuole" e sui suoi obiettivi, nonché le relative attività in rete, ferma restando la sua facoltà di cofinanziare, nell'ambito del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi, le misure di accompagnamento necessarie per sensibilizzare il pubblico sugli effetti benefici per la salute del consumo di frutta e verdura. |
(11) Al fine di migliorare l'efficacia del programma, è necessario che la Comunità possa finanziare misure di informazione, monitoraggio e valutazione destinate a sensibilizzare il pubblico sul programma "Frutta fresca nelle scuole" e sui suoi obiettivi, nonché le relative attività in rete, ferma restando la sua facoltà di cofinanziare, nell'ambito del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi, le misure di accompagnamento necessarie per sensibilizzare il pubblico sugli effetti benefici per la salute del consumo di frutta e verdura. È necessario che la Commissione avvii un'ampia campagna di informazione relativa al presente programma in tutta l'Unione europea. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 2 – punto 1 – lettera a Regolamento (CE) n. 1234/2007 Parte II – titolo I – capo IV – sezione IV bis – sottosezione II bis – titolo | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
I prodotti ortofrutticoli trasformati hanno un valore nutritivo inferiore e devono essere esclusi dal presente regolamento. Alla luce dell'obiettivo di conseguire un'alimentazione più sana per i bambini europei, si deve sostenere solo la distribuzione gratuita di prodotti ortofrutticoli freschi. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 2 – punto 1 – lettera a Regolamento (CE) n. 1234/2007 Parte II – titolo I – capo IV – sezione IV bis – sottosezione II bis – articolo 103 octies – titolo | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
I prodotti ortofrutticoli trasformati hanno un valore nutritivo inferiore e devono essere esclusi dal presente regolamento. Alla luce dell'obiettivo di conseguire un'alimentazione più sana per i bambini europei, si deve sostenere solo la distribuzione gratuita di prodotti ortofrutticoli freschi. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 103 octies bis – paragrafo 1 Regolamento Articolo 2, modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 Sottosezione II bis, articolo 103 octies bis, paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 14 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 2 – punto 1 – lettera a Regolamento (CE) n. 1234/2007 Parte II – titolo I – capo IV – sezione IV bis – sottosezione II bis – articolo 103 octies – punto 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 15 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 2 – punto 1 – lettera a Regolamento (CEE) n. 1234/2007 Parte II – titolo I – capo IV – sezione IV bis – sottosezione II bis – articolo 103 octies bis – punto 3 – lettera a) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
A causa dei costi elevati dei prodotti alimentari, una parte considerevole dei fondi alla rubrica 2 (spese agricole) resta inutilizzata. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 16 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 2 – punto 1 – lettera a Regolamento (CE) n. 1234/2007 Parte II – titolo I – capo IV – sezione IV bis – sottosezione II bis – articolo 103 octies bis – punto 3 – lettera b) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 17 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 2 – punto 1 – lettera a Regolamento (CE) n. 1234/2007 Parte II – titolo I – capo IV – sezione IV bis – sottosezione II bis – articolo 103 octies bis – punto 3 – lettera c) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 18 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 2 – punto 1 – lettera a Regolamento (CEE) n. 1234/2007 Parte II – titolo I – capo IV – sezione IV bis – sottosezione II bis – articolo 103 octies bis – paragrafo 3 – lettera d) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Si tratta di una semplice precisazione intesa a chiarire che il punto riguarda solo i finanziamenti pubblici, cosa che nella formulazione attuale era implicita. Infatti i finanziamenti privati, per esempio derivanti da donazioni, non devono rientrare nel punto in esame. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 19 Proposta di regolamento – atto modificativo Article 2 – point 1 - subpoint a Regolamento (CEE) n. 1234/2007 Parte II – titolo I – capo IV – sezione IV bis – sottosezione II bis – articolo 103 octies bis – paragrafo 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Si tratta di fornire una definizione più precisa del concetto di "programmi nazionali esistenti" al fine di facilitare l'applicazione del principio di addizionalità. La Francia infatti ha attuato, dall'inizio dell'anno scolastico 2008, un progetto pilota di distribuzione di frutta nelle scuole, finanziato per il 50% da fondi pubblici (autorità locali e regionali) e per il 50% da fondi provati (in particolare da enti di prevenzione e di assicurazione sanitaria) in un numero molto limitato di istituti scolastici. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 20 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 2 – punto 1 – lettera a Regolamento (CE) n. 1234/2007 Parte II – titolo I – capo IV – sezione IV bis – sottosezione II bis – articolo 103 octies – punto 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
I prodotti ortofrutticoli trasformati hanno un valore nutritivo inferiore e devono essere esclusi dal presente regolamento. Alla luce dell'obiettivo di conseguire un'alimentazione più sana per i bambini europei, si deve sostenere solo la distribuzione gratuita di prodotti ortofrutticoli freschi. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 21 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 2 – punto 3 Regolamento (CEE) n. 1234/2007 Articolo 184 – punto 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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MOTIVAZIONE
Introduzione
Nell’UE si consuma troppo poca frutta e verdura rispetto alla quantità raccomandata dall’Organizzazione mondiale della sanità di almeno 400 grammi al giorno; il consumo è inoltre in calo. Si registra al tempo stesso una crescita epidemica dell’obesità tra i bambini: secondo le stime, 22 milioni di bambini nell’UE sono in sovrappeso, e di questi 5,1 milioni in grave sovrappeso.
Un elevato consumo di frutta e verdura riduce il rischio di contrarre gravi patologie e previene il sovrappeso e l’obesità. Le abitudini alimentari si acquisiscono nell’infanzia, e chi impara a nutrirsi con molta frutta e verdura da piccolo continua a farlo anche da adulto.
Nel 2007, l’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ha subito una riforma radicale volta a garantire un maggiore orientamento al mercato e un maggiore allineamento agli altri settori della politica agricola comune (PAC) riformata. La responsabilità della prevenzione e della gestione delle crisi spetta alle organizzazioni di produttori, gli aiuti alle esportazioni e quelli per il settore della trasformazione sono eliminati e i prodotti ortofrutticoli sono oramai completamente integrati nel sistema di pagamento unico. In altri termini, è la domanda che determina l’offerta. La riforma dell’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli è espressione di un impegno unanime a invertire la tendenza al calo del consumo di frutta e verdura. Una domanda sostenuta non solo migliora la salute dei cittadini ma presenta ripercussioni positive anche per gli ortofrutticoltori europei.
La salute è la ragione principale per cui viene avviato un programma comunitario a favore del consumo di frutta nelle scuole.
Bilancio
L’obesità comporta un maggior rischio di contrarre malattie cardiovascolari, diabete, ipertensione e diversi tipi di tumore, patologie che costituiscono la principale minaccia per la salute nell’UE e i cui costi di trattamento pesano notevolmente sui bilanci sanitari degli Stati membri. Nella sua valutazione d’impatto, la Commissione fa riferimento a due dei rarissimi studi effettuati per analizzare i rapporti intercorrenti tra i costi della sanità pubblica e un consumo esiguo di prodotti ortofrutticoli. Partendo da questa prospettiva, i costi di un programma per la distribuzione di frutta nelle scuole dovrebbero essere considerati in termini di un corrispondente risparmio per il bilancio sanitario degli Stati membri, con un influsso positivo in primo luogo sulla salute dei cittadini ma anche sull’economia europea. Finché non si arriverà al consumo quotidiano di 600 grammi raccomandato da numerosi esperti a partire dagli 11 anni di età, il consiglio resterà quello di consumare più frutta e verdura per conseguire un maggiore risparmio. È più economico prevenire che curare.
La Commissione propone uno stanziamento di 90 milioni di euro dal bilancio comunitario, un importo che corrisponde a una porzione di frutta un solo giorno per settimana, 30 settimane l’anno, per bambini di età compresa fra 6 e 10 anni. Gli Stati membri possono integrare e ampliare il programma, ma i finanziamenti non potranno sostituirsi ai programmi permanenti già esistenti.
Per beneficiare di tutti gli effetti positivi dell’introduzione di un programma per la distribuzione della frutta è necessario assegnare risorse molto più consistenti. Una porzione di frutta per settimana non basta né a modificare le abitudini alimentari né a garantire un influsso sulla salute. Un programma di questo tipo deve prevedere la distribuzione di una porzione di frutta al giorno per ogni allievo e non essere limitato ai bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni come propone la Commissione.
In considerazione delle molteplici tradizioni e dei vari programmi già esistenti nell’UE, un programma per la distribuzione della frutta nelle scuole deve essere sufficientemente flessibile da adattarsi alle diverse condizioni locali, regionali e nazionali. Tale flessibilità deve caratterizzare anche il cofinanziamento nazionale: spetta ai singoli Stati membri stabilire le modalità del finanziamento nazionale, per esempio attraverso il bilancio regionale o locale o con il contributo dei genitori.
Frutta e latte nelle scuole
Da oltre trent’anni l’Unione europea finanzia in vario modo la distribuzione di latte nelle scuole. Nell’anno scolastico 2006/2007 è stato distribuito nelle scuole di 22 Stati membri l’equivalente di 305 000 t di latte, con un contributo comunitario di oltre 50 milioni di euro. La regolamentazione della materia è stata semplificata e la gamma di prodotti ampliata, e gli Stati membri possono scegliere di privilegiare ad esempio i prodotti magri. Sotto il profilo nutrizionale il programma risulta oggi equilibrato.
Non vi è un limite di bilancio per la distribuzione del latte nelle scuole, ma solo un quantitativo massimo giornaliero di 250 ml di latte per allievo. Il sostegno erogato cresce quindi in funzione del numero di partecipanti. Sarebbe auspicabile seguire un metodo analogo per la distribuzione della frutta nelle scuole, con un quantitativo massimo che potrebbe essere fissato in una porzione quotidiana di frutta o verdura per allievo.
Ci si compiace nel constatare che la Commissione ha fatto tesoro della vasta esperienza acquisita attraverso il programma per la distribuzione del latte nelle scuole.
Infine, il relatore chiede alla Commissione di mantenere informato il Parlamento sull’elenco dei prodotti di cui è autorizzato l’uso nell’ambito del programma a livello comunitario.
PROCEDURA
Titolo |
Programma a favore del consumo di frutta nelle scuole |
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Riferimenti |
COM(2008)0442 – C6-0315/2008 – 2008/0146(CNS) |
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Consultazione del PE |
12.9.2008 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
AGRI 23.9.2008 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
BUDG 23.9.2008 |
ENVI 23.9.2008 |
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Pareri non espressi Decisione |
BUDG 3.9.2008 |
ENVI 16.7.2008 |
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Relatore(i) Nomina |
Niels Busk 24.6.2008 |
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Esame in commissione |
9.9.2008 |
7.10.2008 |
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Approvazione |
7.10.2008 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
33 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Vincenzo Aita, Peter Baco, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giovanna Corda, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Konstantinos Droutsas, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, Donato Tommaso Veraldi |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Katerina Batzeli, Esther De Lange, Maria Petre, Zdzisław Zbigniew Podkański, Struan Stevenson |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Bernard Wojciechowski |
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Deposito |
14.10.2008 |
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