RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (rifusione)

17.2.2009 - (COM(2008)0505 – C6‑0297/2008 – 2008/0165(COD)) - ***I

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Relatore: Johannes Blokland
(Rifusione – articolo 80 bis del regolamento)

Procedura : 2008/0165(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0045/2009
Testi presentati :
A6-0045/2009
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (rifusione)

(COM(2008)0505 – C6‑0297/2008 – 2008/0165(COD))

(Procedura di codecisione – rifusione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0505)[1],

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 133 e 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0297/2008),

–   visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi[2],

–   vista la lettera in data 17 dicembre 2008 della commissione giuridica alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare a norma dell'articolo 80 bis, paragrafo 3, del suo regolamento,

–   visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

–   visti gli articoli 80, 51 e 35 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione giuridica (A6‑0045/2008),

A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne le disposizioni rimaste immutate dei testi esistenti, la proposta si limita ad una mera codificazione di tali disposizioni, senza modificazioni sostanziali,

1.  approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione e quale integrata dagli adeguamenti tecnici approvati dalla commissione giuridica;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Visto 1

Testo della Commissione

Emendamento

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 e l'articolo 175, paragrafo 1,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) È accertato che le emissioni continue di sostanze che riducono lo strato di ozono causano un grave danno allo strato di ozono. Vi sono prove evidenti che le sostanze che riducono lo strato di ozono sono presenti in minore concentrazione nell'atmosfera e sono stati osservati i primi segni che l'ozono stratosferico sta iniziando a ripristinarsi. Si prevede, tuttavia, che il ripristino dello strato di ozono alle concentrazioni esistenti prima del 1980 non potrà avvenire prima della metà del XXI secolo. L'aumento di radiazioni UV-B provocato dalla riduzione dello strato di ozono rappresenta quindi ancora  una grave minaccia per la salute umana e per l'ambiente. È pertanto necessario adottare ulteriori provvedimenti per proteggere la salute umana e l'ambiente dagli effetti nocivi derivanti da tali emissioni e per evitare il rischio che il ripristino dello strato di ozono venga ulteriormente ritardato.

(2) È accertato che le emissioni continue di sostanze che riducono lo strato di ozono causano un grave danno allo strato di ozono. Vi sono prove evidenti che le sostanze che riducono lo strato di ozono sono presenti in minore concentrazione nell'atmosfera e sono stati osservati i primi segni che l'ozono stratosferico sta iniziando a ripristinarsi. Si prevede, tuttavia, che il ripristino dello strato di ozono alle concentrazioni esistenti prima del 1980 non potrà avvenire prima della metà del XXI secolo. L'aumento di radiazioni UV-B provocato dalla riduzione dello strato di ozono rappresenta quindi ancora  una grave minaccia per la salute umana e per l'ambiente. Allo stesso tempo, queste sostanze presentano un elevato potenziale in materia di riscaldamento globale e contribuiscono all’aumento della temperatura del pianeta. È pertanto necessario adottare ulteriori provvedimenti per proteggere la salute umana e l'ambiente dagli effetti nocivi derivanti da tali emissioni e per evitare il rischio che il ripristino dello strato di ozono venga ulteriormente ritardato.

Motivazione

A prescindere dalle proprietà chimiche che presentano come conseguenza della riduzione dello strato di ozono, queste sostanze evidenziano anche un elevato potenziale in materia di riscaldamento globale e possono, pertanto, determinare un aumento della temperatura del pianeta.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) Molte sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS) sono gas a effetto serra: esse non vengono controllate ai sensi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e del suo protocollo di Kyoto in base all'ipotesi che il protocollo di Montreal avrebbe gradualmente eliminato le sostanze ODS. Nonostante i progressi compiuti grazie al protocollo, la progressiva eliminazione delle sostanze ODS deve ancora essere completata nell'Unione europea e nel mondo. È pertanto auspicabile ridurre ed eliminare la produzione e l'uso di ODS, ove siano disponibili alternative tecnicamente praticabili.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000, la produzione e l'immissione sul mercato di clorofluorocarburi, altri clorofluorocarburi completamente alogenati, halon, tetracloruro di carbonio, 1,1,1-tricloroetano, idrobromofluorocarburi, bromoclorometano e bromuro di metile sono state gradualmente eliminate.

(8) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000, la produzione e l'immissione sul mercato di clorofluorocarburi, altri clorofluorocarburi completamente alogenati, halon, tetracloruro di carbonio, 1,1,1-tricloroetano, idrobromofluorocarburi, bromoclorometano e bromuro di metile sono state gradualmente eliminate, ed è quindi vietata la produzione e l'immissione sul mercato di tali sostanze e di prodotti ed apparecchiature contenenti tali sostanze. È ora opportuno vietare progressivamente l'uso di tali sostanze e di prodotti e apparecchiature che le contengano.

Motivazione

Una delle più gravi minacce per lo strato di ozono è costituita dalle sostanze che lo riducono e che vengono già prodotte. Al fine di limitare l'effetto di riduzione dello strato di ozono (e l'effetto serra), è importante ridurre quanto più possibile l'uso di dette sostanze. Sono necessari incentivi per ridurre soprattutto la dipendenza da halon e per cercare di raccogliere i prodotti chimici e distruggerli in modo sicuro. A ciò è già stato fatto riferimento nel preambolo.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) La disponibilità di sostanze alternative al bromuro di metile deve dar luogo ad una più sostanziale riduzione nella sua produzione e consumo rispetto a quanto previsto nel protocollo. La deroga per usi critici del bromuro di metile deve cessare completamente, ferma restando la possibilità di concedere deroghe in situazioni di emergenza in caso di diffusione imprevista di parassiti o malattie e qualora ciò sia consentito ai sensi della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari1 e della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi2. In questi casi occorre prevedere misure per ridurre le emissioni, quali l'uso di film plastici virtualmente impermeabili per la fumigazione del terreno.

(10) In linea con la decisione della Commissione n. 2008/753/CE del 18 settembre 2008, concernente la non iscrizione del bromuro di metile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, e la disponibilità di sostanze alternative al bromuro di metile, si deve dar luogo ad un divieto totale della sua produzione e consumo. La deroga per usi critici del bromuro di metile deve cessare completamente.

_________

 

1GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2007/52 della Commissione (GU L 214 del 17.8.2007, pag. 3).

 

2GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2007/70 della Commissione (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 26).

 

Motivazione

Conformemente alla decisione della Commissione n. 2008/753/CE del 18 settembre 2008, concernente la non iscrizione del bromuro di metile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, l'autorizzazione del bromuro di metile scadrà il 18 marzo 2009. Sarebbe logico che anche l'uso del bromuro di metile venisse vietato nel contesto di questa direttiva.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Inoltre, l'utilizzo di bromuro di metile per quarantena e trattamento anteriore al trasporto dovrebbe essere controllato. I livelli medi di utilizzo nel periodo 2005-2008 non devono essere superati e devono infine essere ridotti e gradualmente eliminati entro il 2015, utilizzando nel contempo tecnologie di recupero.

(11) Inoltre, alla luce del regolamento 2032/2003/CE, che ha vietato l'uso del bromuro di metile come biocida a partire del 1 ° settembre 2006, e della decisione 2008/753/CE della Commissione, che ha vietato l'uso del bromuro di metile come prodotto fitosanitario a partire dal 18 marzo 2010, l'utilizzo di bromuro di metile per quarantena e trattamento anteriore al trasporto dovrebbe essere vietato dal 18 marzo 2010.

Motivazione

Many alternatives to QPS treatment for various perishable and durable commodities. These alternatives range from alternative chemical treatments to carbon dioxide treatments and to heat treatments and others. 10 years ago several Member States successfully banned the use of QPS treatments because alternatives are available- their long-standing experience has demonstrated that a ban is feasible. Furthermore, following Commission Decision 2008/753/EC the authorisation of methyl bromide as a plant protection product will be withdrawn by 18 March 2009, and remaining supplies cannot be used after 18 March 2010. This means methyl bromide cannot be used for QPS after 18 March 2010 – it would be illegal.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) La direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose e la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, impongono l'etichettatura delle sostanze classificate come sostanze che riducono lo strato di ozono. Poiché le sostanze che riducono lo strato di ozono prodotte per essere utilizzate come materia prima possono essere immesse in libera pratica nella Comunità, è opportuno distinguerle dalle sostanze prodotte per usi diversi, per evitare che le materie prime siano destinate ad altri usi disciplinati dal regolamento. Inoltre, per informare gli utenti finali ed agevolare l'applicazione del regolamento, anche i prodotti e le apparecchiature contenenti tali sostanze, o il cui funzionamento si basa su tali sostanze, devono essere etichettati al momento delle operazioni di assistenza e manutenzione.

(18) La direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose e la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, impongono l'etichettatura delle sostanze classificate come sostanze che riducono lo strato di ozono. Poiché le sostanze che riducono lo strato di ozono prodotte per essere utilizzate come materia prima nonché per usi di laboratorio e di analisi e come agenti di fabbricazione possono essere immesse in libera pratica nella Comunità, è opportuno distinguerle dalle sostanze prodotte per usi diversi, per evitare che siano destinate ad altri usi disciplinati dal regolamento. Inoltre, per informare gli utenti finali ed agevolare l'applicazione del regolamento, anche i prodotti e le apparecchiature contenenti tali sostanze, o il cui funzionamento si basa su tali sostanze, devono essere etichettati al momento delle operazioni di assistenza e manutenzione.

Motivazione

Il rischio che le sostanze che riducono lo strato di ozono prodotte per essere utilizzate come materia prima (articolo 7) siano usate per altri scopi riguarda anche gli impieghi in laboratorio e a fini di analisi (articolo 10) e l’utilizzo come agenti di fabbricazione (articolo 8). È pertanto logico che questi obblighi di etichettatura valgano anche per impieghi in laboratorio e a fini di analisi e per l’utilizzo come agenti di fabbricazione, rafforzando nel contempo la prevenzione del commercio illegale.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22) È opportuno che gli Stati membri conducano le ispezioni secondo un approccio basato sui rischi, per assicurare il rispetto delle disposizioni del regolamento, ossia concentrandosi sulle attività che presentano maggiori rischi di commercio illecito o di emissione di sostanze controllate.

(22) È opportuno che gli Stati membri conducano le ispezioni secondo un approccio basato sui rischi, per assicurare il rispetto delle disposizioni del regolamento, ossia concentrandosi sulle attività che presentano maggiori rischi di commercio illecito o di emissione di sostanze controllate. Gli Stati membri provvedono affinché le ispezioni siano effettuate conformemente alla raccomandazione 2001/331/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri1. I risultati delle ispezioni sono pubblicati su Internet.

 

_________

 

1 GU L 118 del 4.4.2001, pagg. 41-46

Motivazione

Il successo del presente regolamento dipende in larga misura da corrette ispezioni. È, pertanto, necessario che siano applicate le disposizioni contenute nella raccomandazione 2001/331/CE.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25) In particolare, è opportuno attribuire alla Commissione la competenza a stabilire il formato e il contenuto delle etichette da apporre sulle sostanze controllate utilizzate come materie prime, a modificare l'allegato III sui processi nei quali le sostanze controllate sono usate come agenti di fabbricazione, ad adottare misure volte a ridurre l'immissione sul mercato e l'uso di bromuro di metile a fini di quarantena e trattamenti anteriori al trasporto, a modificare l'allegato VI sugli usi critici degli halon, ad adottare ulteriori misure di sorveglianza e controllo sul commercio, a stabilire i requisiti per i prodotti realizzati con sostanze controllate nei paesi non firmatari del protocollo, a modificare l'allegato VII sulle tecnologie di distruzione, a stilare un elenco dei prodotti e delle apparecchiature per i quali imporre l'obbligo di recupero e successiva distruzione di sostanze controllate, ad adottare requisiti professionali minimi per il personale, a fissare requisiti per prevenire emissioni e fuoriuscite di sostanze controllate, ad includere nuove sostanze nell'allegato II e a modificare gli obblighi di comunicazione a carico degli Stati membri e delle imprese. Poiché si tratta di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del regolamento, anche aggiungendovi elementi nuovi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(25) In particolare, è opportuno attribuire alla Commissione la competenza a stabilire il formato e il contenuto delle etichette da apporre sulle sostanze controllate utilizzate come materie prime nonché per usi di laboratorio e di analisi e come agenti di fabbricazione, a modificare l'allegato III sui processi nei quali le sostanze controllate sono usate come agenti di fabbricazione, a modificare l'allegato VI sugli usi critici degli halon, ad adottare ulteriori misure di sorveglianza e controllo sul commercio, a stabilire i requisiti per i prodotti realizzati con sostanze controllate nei paesi non firmatari del protocollo, a modificare l'allegato VII sulle tecnologie di distruzione, a stilare un elenco dei prodotti e delle apparecchiature per i quali imporre l'obbligo di recupero e successiva distruzione di sostanze controllate, ad adottare requisiti professionali minimi per il personale, a fissare requisiti per prevenire emissioni e fuoriuscite di sostanze controllate, ad includere nuove sostanze nell'allegato II e a modificare gli obblighi di comunicazione a carico degli Stati membri e delle imprese. Poiché si tratta di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del regolamento, anche aggiungendovi elementi nuovi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Motivazione

Il rischio che le sostanze che riducono lo strato di ozono prodotte per essere utilizzate come materia prima (articolo 7) siano usate per altri scopi riguarda anche gli impieghi in laboratorio e a fini di analisi (articolo 10) e l’utilizzo come agenti di fabbricazione (articolo 8). È pertanto logico che questi obblighi di etichettatura valgano anche per impieghi in laboratorio e a fini di analisi e per l’utilizzo come agenti di fabbricazione, rafforzando nel contempo la prevenzione del commercio illegale.

A seguito della soppressione dell'articolo 12, andrebbe soppressa anche la parte relativa al bromuro di metile.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26) La direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti1 e la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi prevedono misure relative alla distruzione delle sostanze controllate. In conformità al protocollo, possono essere utilizzate per la distruzione di sostanze controllate solo tecnologie approvate dalle parti. È pertanto opportuno includere nel regolamento le pertinenti decisioni delle parti.

(26) Considerando che ingenti quantitativi di ODS rimangono "depositati" in prodotti e apparecchiature (ad esempio schiume isolanti, refrigeranti e sistemi di condizionamento). E' opportuno istituire un quadro giuridico per la distruzione delle sostanze controllate. La direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga determinate direttive1 e la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi prevedono misure relative alla distruzione delle sostanze controllate. La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (6° PAA), prevede, all'articolo 8, paragrafo 2, punto iv), l’elaborazione di una direttiva sui rifiuti edilizi e di demolizione che è essenziale per la distruzione delle sostanze ODS contenute nelle schiume isolanti. In conformità al protocollo, possono essere utilizzate per la distruzione di sostanze controllate solo tecnologie approvate dalle parti. È pertanto opportuno includere nel regolamento le pertinenti decisioni delle parti.

1 GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.

1 GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.

Motivazione

Il 6° PAA prevede l’elaborazione di una direttiva sui rifiuti edilizi e di demolizione. Per la distruzione delle sostanze ODS contenute nelle schiume isolanti (in ingenti quantitativi) è fondamentale l’adozione della presente direttiva. La CE non ha sinora pubblicato nulla. Nella sua risoluzione su una strategia tematica per il riciclaggio dei rifiuti del 13 febbraio 2007 (A6/438/2006), il Parlamento europeo ha chiesto che la Commissione intervenga al riguardo.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27) È opportuno che la Commissione sia competente a stilare un elenco di prodotti e apparecchiature per i quali il recupero, e la distruzione senza previo recupero, delle sostanze controllate sono ritenuti praticabili dal punto di vista tecnico ed economico e, pertanto, obbligatori.

(27) È opportuno che la Commissione sia competente a stilare un elenco di prodotti e apparecchiature per i quali il recupero, e la distruzione senza previo recupero, delle sostanze controllate sono ritenuti praticabili dal punto di vista tecnico ed economico e, pertanto, obbligatori. La Commissione dovrebbe inoltre adottare un piano d'azione che preveda incentivi per il ritiro delle sostanze in questione e la loro sostituzione con alternative più sicure.

Motivazione

Tenendo presente la sempre più pressante necessità di recuperare ed eliminare, quanto prima possibile, queste sostanze, sarebbe utile che la Commissione elaborasse un piano d'azione al fine di fornire incentivi affinché gli “utilizzatori” e i “produttori” recuperino e sostituiscano tali sostanze il più rapidamente possibile.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28) È opportuno istituire un meccanismo flessibile per assicurare che le sostanze identificate dal gruppo di valutazione scientifica nel quadro del protocollo come dannose per l'ozono siano comunicate, per poter valutare l'entità del loro impatto sull'ambiente e garantire che le nuove sostanze che presentano un significativo potenziale di riduzione dell'ozono siano sottoposte a misure di controllo,

(28) È opportuno istituire un meccanismo flessibile per assicurare che le sostanze identificate dal gruppo di valutazione scientifica nel quadro del protocollo come dannose per l'ozono siano comunicate, per poter valutare l'entità del loro impatto sull'ambiente e garantire che le nuove sostanze che presentano un significativo potenziale di riduzione dell'ozono siano sottoposte a misure di controllo. In questo contesto, occorre prestare particolare attenzione al ruolo delle sostanze di durata brevissima, alla luce della valutazione in materia di ozono effettuata nel 2006 dal Programma ambientale delle Nazioni Unite/dall'Organizzazione meteorologica mondiale (UNEP/WMO), secondo la quale il potenziale di riduzione dello strato di ozono rappresentato da tali sostanze è maggiore rispetto a quanto precedentemente stabilito,

Motivazione

La valutazione in materia di ozono effettuata dall'UNEP/WMO conclude che "il ruolo delle sostanze di durata brevissima nella riduzione dello strato di ozono riveste maggiore importanza rispetto a quanto valutato in precedenza". Si ritiene ormai che le sostanze alogenate di brevissima durata, come il n-bromuro di propile (n-PB), che è quasi esclusivamente di origine antropica, apportino un contributo significativo al totale del bromuro stratosferico e abbiano quindi un effetto nocivo per l'ozono stratosferico. La proposta della Commissione include l'n-PB nell'allegato II, parte B (sostanze da comunicare), ma è necessario che esso figuri nell'allegato II, parte A (sostanze limitate).

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il regolamento non si applica a quantità trascurabili delle sostanze di cui al paragrafo 1 contenute in prodotti o sostanze e originate da una produzione collaterale o involontaria durante un processo di fabbricazione, da una materia prima che non abbia reagito o dal loro uso come agenti di fabbricazione che siano presenti in tracce come impurezze in sostanze chimiche o che siano emesse durante la fabbricazione o la manipolazione di un prodotto.

2. Il regolamento non si applica a quantità trascurabili delle sostanze di cui al paragrafo 1 contenute in prodotti o sostanze e originate da una produzione collaterale o involontaria durante un processo di fabbricazione che siano presenti in tracce come impurezze in sostanze chimiche.

Motivazione

Il testo del regolamento n. 2037/2000 deve essere aggiornato per ridurre al minimo le attività che sono escluse dal campo di applicazione del regolamento. Le virgole del paragrafo 2 sono ambigue, lasciando intendere che il termine “trascurabili” potrebbe non riferirsi all’elenco completo delle voci. Potenzialmente, il presente testo potrebbe consentire emissioni incontrollate di ODS durante “la fabbricazione di un prodotto” (ad esempio di schiuma) o “la manipolazione” di ODS. Il testo del nuovo regolamento deve essere chiaro, senza ambiguità. Le deroghe previste per le materie prime, gli agenti di fabbricazione, ecc. sono descritte nei successivi articoli del regolamento: per questo motivo, l'articolo 1 non dovrebbe potenzialmente escludere tali voci dal campo di applicazione del regolamento.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) «produzione», il quantitativo di sostanze controllate prodotto, compresi i sottoprodotti, meno il quantitativo distrutto con tecnologie approvate dalle parti. I quantitativi recuperati, riciclati e rigenerati non sono considerati come «produzione»,

(10) «produzione», il quantitativo di sostanze controllate prodotto, compresi i sottoprodotti. I quantitativi recuperati, riciclati e rigenerati non sono considerati come «produzione»,

Motivazione

Il regolamento n. 2037/2000 ha utilizzato la definizione tradizionale di produzione del protocollo che, nel calcolo dei livelli di “produzione”, deduce la distruzione. Non è più il caso di agire in questo modo, perché è cessata la maggior parte della produzione di sostanze che riducono lo strato di ozono ed è necessario colmare le lacune che permetterebbero una produzione nuova o continuata. La definizione deve escludere la distruzione. In caso contrario, le imprese avranno il diritto di continuare a produrre legittimamente sostanze che riducono lo strato di ozono se ne distruggono alcune. Ciò non determinerà una progressiva eliminazione.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) «immissione sul mercato», la fornitura o la messa a disposizione di terzi all'interno della Comunità per la prima volta, contro pagamento o gratuitamente, e comprende l'immissione in libera pratica come definita nel regolamento (CE) n. 450/2008,

(16) «immissione sul mercato», la fornitura o la messa a disposizione di terzi all'interno della Comunità, contro pagamento o gratuitamente, e comprende l'immissione in libera pratica come definita nel regolamento (CE) n. 450/2008. Per quanto riguarda i prodotti e le apparecchiature, ci si riferisce solo alla fornitura o alla messa a disposizione per la prima volta all'interno della Comunità,

Motivazione

Sebbene la definizione proposta di "immissione sul mercato", limitandosi alla prima transazione all'interno della Comunità europea, sia in linea con le disposizioni del protocollo di Montreal e la definizione di questo termine nel quadro del regolamento (CE) 842/2006 su taluni gas fluorurati a effetto serra, essa potrebbe indebolire l'effettiva attuazione delle misure di controllo applicabili alle sostanze. L'acquisto all'interno della Comunità europea di sostanze controllate non sarebbe più regolamentato e le autorità preposte alla repressione si limiterebbero alle ispezioni relative al loro successivo uso.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) «riciclo», la riutilizzazione di sostanze controllate recuperate previa effettuazione di un processo di pulitura di base quale la filtrazione e l'essiccazione,

(19) «riciclo», la riutilizzazione di sostanze controllate recuperate previa effettuazione di un processo di pulitura di base,

Motivazione

La definizione proposta è diversa da quella utilizzata per il regolamento gas-F n. 842/2006. Generalmente, le aziende che effettuano il riciclo si occupano di riciclare HCFC, sostanze controllate ai sensi del presente regolamento, e HFC, che sono controllati dal regolamento gas-F . E' importante che sia mantenuta la coerenza tra i due regolamenti per il riciclaggio e la rigenerazione.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) «rigenerazione», il ritrattamento e la valorizzazione delle sostanze controllate recuperate attraverso operazioni quali filtrazione, essiccazione, distillazione e trattamento chimico, allo scopo di riportare la sostanza ad una determinata qualità di livello pari al materiale vergine,

(20) «rigenerazione», il ritrattamento delle sostanze controllate recuperate allo scopo di ottemperare a determinate caratteristiche di funzionalità pari al materiale vergine,

Motivazione

La definizione proposta modifica il significato di rigenerazione rispetto a quello contenuto nel regolamento 2037/2000 e nel protocollo di Montreal che può limitare la quantità di materiale rigenerato disponibile. La definizione contenuta nel regolamento 2037/2000 e quella del protocollo di Montreal richiedono il ripristino di determinate caratteristiche di funzionalità, che prevedono controlli adeguati, senza indebite restrizioni.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23) «trattamenti anteriori al trasporto», trattamenti, diversi dalle applicazioni di quarantena, applicati entro i 21 giorni precedenti l'esportazione per rispondere alle prescrizioni stabilite da un'autorità nazionale del paese importatore o esportatore.

(23) «trattamenti anteriori al trasporto», trattamenti, diversi dalle applicazioni di quarantena, applicati entro i 21 giorni precedenti l'esportazione per rispondere alle prescrizioni stabilite da un'autorità nazionale del paese importatore o alle prescrizioni ufficiali stabilite prima del dicembre 1995 nel paese esportatore.

Motivazione

Il regolamento CE non può essere meno incisivo della definizione del protocollo. Per quanto riguarda i paesi esportatori, la definizione del protocollo limita i trattamenti anteriori al trasporto alle prescrizioni in vigore (Decisione VII / 5 (b)): ciò significa che le prescrizioni già esistevano quando la decisione è stata adottata nel dicembre 1995.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(23 bis) «prodotti e apparecchiature il cui funzionamento si basa su sostanze controllate», prodotti e apparecchiature che non funzionano senza sostanze controllate, esclusi quei prodotti ed attrezzature utilizzati per la produzione, la fabbricazione, il recupero, il riciclo, la rigenerazione o la distruzione di sostanze controllate.

Motivazione

È opportuno, a fini di chiarezza, definire i prodotti e le apparecchiature il cui funzionamento si basa su sostanze controllate.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) il livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi, non superi il 14% del livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi nel 1997;

(b) il livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi, non superi il 3% del livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi nel 1997;

Motivazione

Viene consentita in Europa, fino al 3.12.2019 (in conformità del protocollo di Montreal, come modificato nel 2007) una piccola produzione (subordinata a rigorosi requisiti in materia di comunicazione e di controllo) di idroclorofluorocarburi HCFC per usi di laboratorio e di analisi. Tuttavia, il livello calcolato di produzione deve diminuire da meno del 14% a meno del 3% del livello calcolato di produzione di idroclorofluorocarburi nel 1997. In caso contrario, la quantità necessaria (che può essere utilizzata ai sensi dell'articolo 11) verrà importata, probabilmente da zone che non dispongono di una legislazione così rigorosa in materia di protezione dello strato di ozono.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) la produzione di idroclorofluorocarburi cessi dopo il 31 dicembre 2019.

(c) la produzione di idroclorofluorocarburi cessi dopo il 31 dicembre 2014.

Motivazione

La Commissione ha proposto di anticipare (dal 2025 al 2020) il termine per la produzione di HCFC in Europa in base al protocollo di Montreal. Lo studio di verifica della Milieu Ltd e Ecosphere Lda è stato proposto per il 2015, ma la Commissione non ha accolto tale suggerimento. Per essere più ambiziosi, il termine dovrebbe essere anticipato. Anche per quanto riguarda l'articolo 11, paragrafo 2, in base alla deroga per l'uso di HCFC entro la fine del 2014, è logico che almeno la produzione di HCFC fosse interrotta.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Sono vietati l'immissione sul mercato e l'uso delle sostanze controllate che non siano il contenitore utilizzato per il trasporto o il magazzinaggio di dette sostanze.

1. Sono vietati l'immissione sul mercato e l'uso delle sostanze controllate, fatte salve le deroghe elencate nel presente regolamento.

Motivazione

Il paragrafo dovrebbe quindi costituire un semplice divieto, dal momento che le deroghe sono precisate in seguito.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 6

Testo della Commissione

Emendamento

L'immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature contenenti sostanze controllate, o il cui funzionamento si basa su sostanze controllate, è vietata, ad eccezione di prodotti o apparecchiature per i quali l'uso della rispettiva sostanza controllata è stato autorizzato ai sensi dell'articolo 10, dell'articolo 11, paragrafi 2 e 4, o dell'articolo 13.

L'immissione sul mercato e l’uso di prodotti e apparecchiature contenenti sostanze controllate, o il cui funzionamento si basa su sostanze controllate, è vietata, ad eccezione di prodotti o apparecchiature per i quali l'uso della rispettiva sostanza controllata è stato autorizzato ai sensi dell'articolo 10, dell'articolo 11, paragrafi 2 e 4, o dell'articolo 13.

Motivazione

Al fine di evitare la continua ricarica di prodotti e apparecchiature in cui si verificano perdite, questo articolo dovrebbe essere esteso all'uso (di cui all’articolo 3, paragrafo 17) di prodotti e apparecchiature.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. In deroga agli articoli 4 e 5, le sostanze controllate possono essere prodotte, immesse sul mercato e utilizzate come materie prime.

1. In deroga agli articoli 4 e 5, le sostanze controllate possono essere prodotte, oltre ai livelli di produzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, immesse sul mercato e utilizzate come materie prime.

Motivazione

E’ opportuno aggiungere tale chiarimento affinché sia chiaro che la soppressione della definizione di produzione (articolo 3, paragrafo 10) non incide sui controlli di produzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 7 bis

 

Riesame delle deroghe

 

La Commissione riesamina le deroghe e le eccezioni ed elimina le deroghe e le eccezioni per usi specifici ove vi siano alternative tecnicamente ed economicamente praticabili.

 

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

Motivazione

Il regolamento non prevede limiti di tempo in merito alle deroghe e in molti casi non fissa le condizioni per il riesame/soppressione. Talune deroghe non sono state aggiornate alla luce delle attuali conoscenze sulle possibili alternative: per alcuni degli usi di cui all'allegato III (agenti di fabbricazione) e VI (halon) esistono, ad esempio alternative praticabili. Il regolamento dovrebbe stabilire un regolare dispositivo volto a ridurre ed eliminare le deroghe nei casi in cui esistano alternative praticabili.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. In deroga agli articoli 4 e 5, le sostanze controllate possono essere prodotte, immesse sul mercato e utilizzate come agenti di fabbricazione.

1. In deroga agli articoli 4 e 5, le sostanze controllate possono essere prodotte, oltre ai livelli di produzione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, immesse sul mercato e utilizzate come agenti di fabbricazione.

Motivazione

È necessario aggiungere questa precisazione per chiarire che l’eliminazione degli agenti di fabbricazione dalla definizione di produzione (articolo 3, paragrafo 10) non incide sui controlli di produzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le sostanze controllate prodotte o immesse sul mercato come agenti di fabbricazione possono essere utilizzate unicamente a questo scopo.

3. Le sostanze controllate prodotte o immesse sul mercato come agenti di fabbricazione possono essere utilizzate unicamente a questo scopo.

 

I contenitori di tali sostanze riportano un'etichetta sulla quale è indicato chiaramente che la sostanza in questione può essere utilizzata solo come agente di fabbricazione. La Commissione può stabilire la forma e il contenuto dell'etichetta da utilizzare. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

Motivazione

Il rischio che le sostanze che riducono lo strato di ozono prodotte per essere utilizzate come materia prima (articolo 7) siano usate per altri scopi riguarda anche gli impieghi in laboratorio e a fini di analisi (articolo 10) e l’utilizzo come agenti di fabbricazione (articolo 8). È pertanto logico che questi obblighi di etichettatura valgano anche per impieghi in laboratorio e a fini di analisi e per l’utilizzo come agenti di fabbricazione, rafforzando nel contempo la prevenzione del commercio illegale.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. La Commissione può, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, stabilire un elenco di imprese alle quali è permesso l'uso di sostanze controllate come agenti di fabbricazione e fissare per ciascuna di esse, se appropriato, quantità massime utilizzabili e livelli massimi di emissioni.

4. La Commissione può, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, stabilire un elenco di imprese alle quali è permesso l'uso di sostanze controllate come agenti di fabbricazione e fissare per ciascuna di esse, se appropriato, quantità massime utilizzabili per la produzione o il consumo (in conformità delle definizioni del protocollo di Montreal) e livelli massimi di emissioni.

 

La quantità massima di sostanze controllate che possono essere usate come agenti di fabbricazione all'interno della Comunità non supera 1 083 tonnellate metriche all’anno.

 

La quantità massima di sostanze controllate che possono essere emesse in seguito ad usi come agenti di fabbricazione all'interno della Comunità non supera 17 tonnellate metriche all’anno.

Alla luce di nuove informazioni o sviluppi tecnici la Commissione può modificare l'allegato III di cui all'articolo 2, paragrafo 8.

Alla luce di nuove informazioni o sviluppi tecnici la Commissione modifica le quantità massime di cui al presente paragrafo e può modificare l'allegato VI di cui all'articolo 3, punto 8.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

Motivazione

La definizione di agenti di fabbricazione nel quadro della decisione X/14 del protocollo di Montreal consente la notifica e il controllo della "produzione" o del "consumo".

In questo articolo va altresì menzionato il massimale dell’UE per quanto riguarda gli agenti di fabbricazione conformemente alle decisioni delle parti del protocollo di Montreal.

Il testo nel riferimento incrociato risulta errato. L’elenco di agenti di fabbricazione all’allegato III è obsoleto dal punto di vista tecnico e necessita di aggiornamento – esso contiene alcuni utilizzi per i quali il gruppo di valutazione economica e tecnologica del protocollo di Montreal ha individuato alternative alle sostanze che riducono lo strato di ozono.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 9

Testo della Commissione

Emendamento

In deroga all'articolo 5, le sostanze controllate possono essere immesse sul mercato a fini di distruzione all'interno della Comunità in conformità ai requisiti per la distruzione definiti all'articolo 22, paragrafo 1.

In deroga all'articolo 5, le sostanze controllate e i prodotti e le apparecchiature contenenti sostanze controllate possono essere immessi sul mercato a fini di distruzione all'interno della Comunità in conformità ai requisiti per la distruzione definiti all'articolo 22, paragrafo 1.

Motivazione

La deroga contenuta all’articolo 9 dovrebbe valere anche per la distruzione di prodotti e apparecchiature contenenti sostanze controllate.

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le sostanze controllate prodotte o immesse sul mercato per usi essenziali in laboratorio e a fini di analisi possono essere utilizzate unicamente a questo scopo.

3. Le sostanze controllate prodotte o immesse sul mercato per usi essenziali in laboratorio e a fini di analisi possono essere utilizzate unicamente a questo scopo o per la distruzione all'interno della Comunità in conformità ai requisiti per la distruzione definiti all'articolo 22, paragrafo 1.

Motivazione

L’articolo così come è formulato può impedire la distruzione di queste sostanze.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. I contenitori di tali sostanze riportano un'etichetta sulla quale è indicato chiaramente che la sostanza in questione può essere utilizzata solo per usi essenziali in laboratorio e a fini di analisi. La Commissione può stabilire la forma e il contenuto dell'etichetta da utilizzare. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

Motivazione

Il rischio che le sostanze che riducono lo strato di ozono prodotte per essere utilizzate come materia prima (articolo 7, paragrafo 2) siano usate per altri scopi riguarda anche gli impieghi in laboratorio e a fini di analisi. È pertanto logico che questi obblighi di etichettatura valgano anche per impieghi in laboratorio e a fini di analisi, rafforzando nel contempo la prevenzione del commercio illegale.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Chiunque utilizzi sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi per usi essenziali in laboratorio e a fini di analisi deve registrarsi presso la Commissione, indicando le sostanze utilizzate, lo scopo, il consumo annuale stimato e i fornitori delle sostanze. In caso di cambiamenti, le informazioni devono essere aggiornate.

4. Qualsiasi impresa utilizzi sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi per usi essenziali in laboratorio e a fini di analisi deve registrarsi presso la Commissione, indicando le sostanze utilizzate, lo scopo, il consumo annuale stimato e i fornitori delle sostanze. In caso di cambiamenti, le informazioni devono essere aggiornate.

Motivazione

È preferibile registrare le imprese invece delle persone che usano ODS per impieghi in laboratorio e a fini di analisi al fine di evitare un onere amministrativo sproporzionato.

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Entro la data indicata in un avviso emesso dalla Commissione, i produttori e gli importatori che riforniscono le persone di cui al paragrafo 4, o che utilizzano le sostanze controllate per proprio conto, dichiarano alla Commissione la domanda prevista per il periodo indicato nell'avviso, specificando la natura e le quantità delle sostanze controllate necessarie.

5. Entro la data indicata in un avviso emesso dalla Commissione, i produttori e gli importatori che riforniscono l’impresa di cui al paragrafo 4, o che utilizzano le sostanze controllate per proprio conto, dichiarano alla Commissione la domanda prevista per il periodo indicato nell'avviso, specificando la natura e le quantità delle sostanze controllate necessarie.

Motivazione

È preferibile registrare le imprese invece delle persone che usano ODS per impieghi in laboratorio e a fini di analisi al fine di evitare un onere amministrativo sproporzionato.

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La quantità totale autorizzata annualmente in licenza non può superare il 130% della media del livello calcolato delle sostanze controllate che i produttori o gli importatori hanno immesso sul mercato o utilizzato per proprio conto per usi essenziali in laboratorio e a fini di analisi negli anni 2005-2008.

La quantità totale autorizzata annualmente in licenza non può superare il 100% della media del livello calcolato delle sostanze controllate che i produttori o gli importatori hanno immesso sul mercato o utilizzato per proprio conto per usi essenziali in laboratorio e a fini di analisi negli anni 2005-2008.

Motivazione

Il massimale proposto del 130% non riflette l'esigenza di abbandonare l'uso di ODS e andrebbe quindi ridotto al 100%.

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. In deroga all'articolo 5, fino al 31 dicembre 2014 sarà possibile immettere sul mercato idroclorofluorocarburi rigenerati, utilizzati per attività di manutenzione e assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria esistenti, purché il contenitore sia provvisto di etichetta con indicazione che la sostanza è stata rigenerata.

2. In deroga all'articolo 5, fino al 31 dicembre 2014 sarà possibile immettere sul mercato idroclorofluorocarburi rigenerati, utilizzati per attività di manutenzione e assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e di sistemi reversibili di condizionamento d'aria/pompe di calore esistenti, purché il contenitore sia provvisto di etichetta con indicazione che la sostanza è stata rigenerata.

Fino al 31 dicembre 2014 gli idroclorofluorocarburi riciclati possono essere utilizzati per la manutenzione e l'assistenza delle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria esistenti, purché siano stati recuperati da tali apparecchiature dall'impresa interessata.

Fino al 31 dicembre 2014 gli idroclorofluorocarburi riciclati possono essere utilizzati per la manutenzione e l'assistenza delle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e di sistemi reversibili di condizionamento d'aria/pompe di calore esistenti, purché siano stati recuperati da tali apparecchiature nello stesso sito in cui è usata la sostanza recuperata.

Motivazione

Sostituisce l’emendamento 13.

Per coerenza è opportuno aggiungere i sistemi reversibili di condizionamento d'aria e i sistemi di pompe di calore, come nel vigente regolamento (CE) 2037/2000.

Al fine di prevenire il commercio illegale, occorre essere in grado di monitorare il flusso delle sostanze. È pertanto necessario che la sostanza sia riciclata o riutilizzata nello stesso sito.

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Quando gli idroclorofluorocarburi rigenerati o riciclati sono utilizzati per attività di manutenzione e assistenza, sull'apparecchiatura di refrigerazione e condizionamento d'aria interessata deve essere apposta un'etichetta nella quale sia indicato il tipo di sostanza, la quantità contenuta e, come stabilito dall'articolo 6 della direttiva 67/548/CEE, il simbolo e l'indicazione dei pericoli insiti nell'utilizzazione della sostanza.

3. Quando gli idroclorofluorocarburi rigenerati o riciclati sono utilizzati per attività di manutenzione e assistenza, sull'apparecchiatura di refrigerazione e condizionamento d'aria nonché sui sistemi reversibili di condizionamento d'aria/pompe di calore interessati deve essere apposta un'etichetta nella quale sia indicato il tipo di sostanza, la quantità contenuta e, come stabilito dall'articolo 6 della direttiva 67/548/CEE, il simbolo e l'indicazione dei pericoli insiti nell'utilizzazione della sostanza. Vengono registrati la quantità e il tipo di sostanza aggiunta nonché l'identificazione dell'impresa o del tecnico che ha eseguito la manutenzione e l'assistenza.

Motivazione

Anche se l'ambito delle apparecchiature per l'utilizzo di HCFC riciclati/rigenerati è lo stesso del regolamento 2037/2000, la formulazione attuale non è coerente con quella di cui all'articolo 22. Per coerenza, è opportuno aggiungere i sistemi reversibili di condizionamento d'aria/pompe di calore. È importante fare in modo che sia chiaro che le applicazioni possono essere trattate con idroclorofluorocarburi rigenerati. In secondo luogo, la proposta non è chiara quanto al fatto che l'etichetta si riferisce alla quantità/al tipo di HCFC rigenerati e/o riciclati (entrambi potrebbero essere aggiunti) o alla quantità totale.

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Gli Stati membri tengono registri delle imprese che immettono sul mercato idroclorofluorocarburi rigenerati. Solo le imprese figuranti nei registri sono autorizzate ad immettere sul mercato idroclorofluorocarburi rigenerati. Entro il 1° gennaio 2010, gli Stati membri comunicano alla Commissione i propri programmi di registrazione. Gli Stati membri mettono a disposizione il registro per consentire alle imprese che ricevono idroclorofluorocarburi rigenerati di confermare l'origine della sostanza.

 

Le imprese che utilizzano idroclorofluorocarburi rigenerati per manutenzione e assistenza custodiscono un registro con l'elenco dei rigeneratori che hanno fornito idroclorofluorocarburi rigenerati.

Motivazione

Uno degli obiettivi del presente regolamento è ridurre il rischio di uso e commercio illeciti di HCFC, limitando l'immissione sul mercato di HCFC rigenerati. In particolare, se gli HCFC rigenerati sono equivalenti o simili a HCFC vergini, sarà difficile distinguere il rigenerato dalla sostanza vergine. Le imprese impegnate nella rigenerazione sono tenute ad avere licenze per il trattamento dei rifiuti e a custodire un registro delle loro attività di rigenerazione. L'applicazione di registri che siano accessibili e l'obbligo per le tali imprese di tenere registri contribuirà ad assicurare che non si incoraggi il commercio illegale.

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La deroga di cui al primo comma non può essere concessa per un periodo che vada oltre il 31 dicembre 2019.

La deroga di cui al primo comma non può essere concessa per un periodo che vada oltre il 31 dicembre 2014.

Motivazione

È stato proposto di anticipare (dal 2025 al 2020) il termine per la produzione di HCFC in Europa destinati all'esportazione in base al protocollo di Montreal. Lo studio di verifica della Milieu Ltd e Ecosphere Lda è stato proposto per il 2015, ma la Commissione non ha accolto tale suggerimento. Per essere più ambiziosi, il termine dovrebbe essere anticipato. Anche per quanto riguarda l'articolo 11, paragrafo 2, in base alla deroga per l'uso di HCFC entro la fine del 2014, è logico che almeno la produzione di HCFC fosse interrotta.

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 12

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 12

soppresso

Applicazioni di quarantena, trattamenti anteriori al trasporto e usi di emergenza del bromuro di metile

 

1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, il bromuro di metile può essere immesso sul mercato e utilizzato per applicazioni di quarantena e trattamenti anteriori al trasporto fino al 31 dicembre 2014.

 

Il bromuro di metile può essere utilizzato unicamente in siti approvati dalle autorità competenti dello Stato membro interessato e a condizione che il tasso di recupero del bromuro di metile rilasciato dalla spedizione sia almeno dell'[80%].

 

2. Il livello calcolato di bromuro di metile che gli importatori immettono sul mercato o utilizzano per proprio conto nel periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 e in ogni successivo periodo di 12 mesi fino al 31 dicembre 2014 non può superare le 210 tonnellate di ODP.

 

Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010 e per ogni successivo periodo di 12 mesi fino al 31 dicembre 2014, ciascun importatore garantisce che il livello calcolato di bromuro di metile che immette sul mercato o usa per proprio conto per applicazioni di quarantena e trattamenti anteriori al trasporto non superi il 100% della media del livello calcolato di bromuro di metile che ha immesso sul mercato o ha usato per proprio conto per le stesse applicazioni negli anni 1996, 1997 e 1998.

 

3. Il bromuro di metile immesso sul mercato per applicazioni di quarantena e trattamenti anteriori al trasporto può essere utilizzato esclusivamente a questo scopo.

 

4. La Commissione prende misure per ridurre il livello calcolato di bromuro di metile che gli importatori possono immettere sul mercato o usare per proprio conto per applicazioni di quarantena e trattamenti anteriori al trasporto in funzione della disponibilità, sotto il profilo tecnico ed economico, di sostanze o tecnologie alternative, in particolare adattando le quantità di cui al paragrafo 2.

 

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

 

5. In caso di emergenza, se ciò è necessario a seguito della diffusione imprevista di particolari parassiti o malattie, la Commissione, su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare temporaneamente la produzione, l'immissione sul mercato e l'uso di bromuro di metile. L'autorizzazione si applica per un periodo non superiore a 120 giorni e per un quantitativo non superiore a 20 tonnellate metriche e prevede misure specifiche da adottare al fine di ridurre le emissioni durante l'uso.

 

Motivazione

In base alla decisione della Commissione n. 2008/753/CE del 18 settembre 2008, concernente la non iscrizione del bromuro di metile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, l'autorizzazione del bromuro di metile scadrà il 18 marzo 2009. Sarebbe logico che anche l'uso di bromuro di metile fosse vietato nell'ambito del presente regolamento. Anche nel contesto dei QPS, esistono alternative sufficienti, secondo il sondaggio 2004 del protocollo di Montreal e lo studio del Comitato opzioni tecniche per il bromuro di metile.

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, gli halon possono essere immessi sul mercato e impiegati per gli usi critici definiti nell'allegato VI.

1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, gli halon recuperati, riciclati e rigenerati possono essere immessi sul mercato e impiegati per gli usi critici definiti nell'allegato VI, a condizione che detti halon provengano unicamente da banche halon nazionali registrate.

Motivazione

L’immissione sul mercato dovrebbe riguardare gli halon recuperati, riciclati e rigenerati, dato che gli halon non sono più prodotti. Conformemente alla regolamentazione in vigore, l’importazione di halon dovrebbe essere consentita soltanto se l’halon proviene da banche halon nazionali registrate o se è effettuata da queste ultime. Grazie a questo sistema risulterà più facile individuare possibili squilibri regionali nella disponibilità di halon e porvi rimedio, nonché evitare la produzione futura di nuovi halon. Ciò è conforme allo spirito del protocollo di Montreal.

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione può riesaminare l'elenco degli usi critici di cui all'allegato VI e, adottare modifiche e un calendario per la loro eliminazione graduale stabilendo date definitive, tenuto conto della disponibilità di tecnologie o alternative sia tecnicamente che economicamente praticabili, che siano accettabili dal punto di vista ambientale e sanitario.

2. Ogni anno la Commissione riesamina l'elenco degli usi critici di cui all'allegato VI e, adotta modifiche e un calendario per la loro eliminazione graduale stabilendo date definitive, tenuto conto, in particolare nel caso di settori industriali soggetti a requisiti rigorosi in materia di sicurezza e funzionalità tecniche, della disponibilità di tecnologie o alternative sia tecnicamente che economicamente praticabili, che siano accettabili dal punto di vista ambientale e sanitario.

Motivazione

Occorre tenere conto dei settori industriali, come quello aereo, soggetti a requisiti rigorosi in materia di sicurezza e funzionalità tecniche. È opportuno che il riesame tenga conto della disponibilità di sostituti che ottemperino agli standard definiti da tali requisiti.

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Sono vietate le importazioni di sostanze controllate contenute in prodotti diversi dai contenitori utilizzati per il trasporto o il magazzinaggio di dette sostanze e di prodotti e apparecchiature, tranne gli effetti personali, contenenti dette sostanze o il cui funzionamento si basa su di esse.

1. Sono vietate le importazioni di sostanze controllate e di prodotti e apparecchiature, tranne gli effetti personali, contenenti dette sostanze o il cui funzionamento si basa su di esse.

Motivazione

Onde evitare malintesi, si semplifica il testo per chiarire che questo articolo contempla sia il prodotto che le sostanze separate.

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) sostanze controllate destinate alla distruzione,

(c) sostanze controllate destinate alla distruzione o alla rianalisi e distruzione,

Motivazione

Occasionalmente le sostanze controllate fuori specifica richiedono la reimportazione per la rianalisi e la successiva distruzione.

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) bromuro di metile destinato agli usi di emergenza di cui all'articolo 12, paragrafo 5, o, fino al 31 dicembre 2014, per applicazioni di quarantena e trattamenti anteriori al trasporto, di cui all'articolo 12, paragrafo 1,

soppresso

Motivazione

A seguito della soppressione dell'articolo 12, anche questa parte dovrebbe essere soppressa. In linea con la decisione della Commissione n. 2008/753/CE del 18 settembre 2008, concernente la non iscrizione del bromuro di metile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, l'autorizzazione del bromuro di metile scadrà il 18 marzo 2009. Sarebbe logico che anche l'uso di bromuro di metile fosse vietato nell'ambito del presente regolamento. Anche nel contesto dei QPS, esistono alternative sufficienti, secondo il sondaggio 2004 del protocollo di Montreal e lo studio del Comitato opzioni tecniche per il bromuro di metile.

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le importazioni di cui al paragrafo 2, ad eccezione delle importazioni per custodia temporanea come definita nel regolamento (CE) n. 450/2008, compreso il trasbordo, o per transito attraverso la Comunità, sono soggette alla presentazione di una licenza di importazione. Le licenze sono rilasciate dalla Commissione previa verifica del rispetto degli articoli 16 e 20.

3. Le importazioni di cui al paragrafo 2, ad eccezione delle importazioni per custodia temporanea per meno di 30 giorni come definita nel regolamento (CE) n. 450/2008, compreso il trasbordo, o per transito attraverso la Comunità, sono soggette alla presentazione di una licenza di importazione. Le licenze sono rilasciate dalla Commissione previa verifica del rispetto degli articoli 16 e 20.

Motivazione

La custodia temporanea dovrebbe di fatto essere limitata nel tempo. Si propone pertanto un limite di 30 giorni.

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)bromuro di metile per gli usi seguenti:

soppresso

(i) usi di emergenza di cui all'articolo 12, paragrafo 5,

 

 (ii) fino al 31 dicembre 2014 e fatte salve le restrizioni quantitative per l'immissione sul mercato di cui all'articolo 12, paragrafo 2, per applicazioni di quarantena o per trattamento anteriore al trasporto;

 

Motivazione

A seguito della soppressione dell'articolo 12, anche questa parte dovrebbe essere soppressa. Conformemente alla decisione della Commissione n. 2008/753/CE del 18 settembre 2008, concernente la non iscrizione del bromuro di metile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, l'autorizzazione del bromuro di metile scadrà il 18 marzo 2009. Sarebbe logico che anche l'uso del bromuro di metile venisse vietato nel contesto di questa direttiva. Secondo il sondaggio 2004 del protocollo di Montreal, esistono alternative sufficienti anche nel contesto della quarantena e del trattamento anteriore al trasporto.

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Articolo 17

Testo della Commissione

Emendamento

1. Sono vietate le esportazioni dalla Comunità di sostanze controllate non contenute in prodotti diversi dal contenitore utilizzato per il trasporto o il magazzinamento di tali sostanze o di prodotti e apparecchiature, diversi dagli effetti personali, che contengono queste sostanze o il cui funzionamento si basa su queste sostanze.

1. Sono vietate le importazioni di sostanze controllate o di prodotti e apparecchiature, diversi dagli effetti personali, che contengono queste sostanze o il cui funzionamento si basa su queste sostanze.

 2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle esportazioni di:

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle esportazioni di:

(a) sostanze controllate per soddisfare usi essenziali di cui all'articolo 10, paragrafo 2,  delle parti;

(a) sostanze controllate per soddisfare usi essenziali delle parti;

(b) sostanze controllate per soddisfare usi critici, di cui all'articolo 13, paragrafo 1, delle parti;

 

(c) sostanze controllate per l'uso come materia prima;

 

(d) sostanze controllate per l'uso come agenti di fabbricazione;

 

(e) prodotti o apparecchiature contenenti sostanze controllate o il cui funzionamento si basa su tali sostanze prodotti in conformità all'articolo 10, paragrafo 7, o importate ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettere d) ed e);

(e) prodotti o apparecchiature contenenti sostanze controllate o il cui funzionamento si basa su tali sostanze prodotti in conformità all'articolo 10, paragrafo 7, o importate ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera e);

(f) prodotti e apparecchiature contenenti halon o il cui funzionamento si basa su halon per soddisfare gli usi critici di cui all'allegato VI.

 

(g) idroclorofluorocarburi vergini o rigenerati per usi diversi dalla distruzione.

 

3. In deroga al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro e conformemente alla procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, può autorizzare l'esportazione di prodotti e apparecchiature contenenti idroclorofluorocarburi qualora venga dimostrato che, alla luce del valore economico e della durata di vita prevista della specifica merce, il divieto causerebbe un onere sproporzionato per l'esportatore.

 

4. Le esportazioni di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d), sono soggette al rilascio di licenza. Tale licenza è rilasciata dalla Commissione alle imprese previa verifica dell'osservanza dell'articolo 20.

4. Le esportazioni di cui al paragrafo 2 sono soggette al rilascio di licenza. Tale licenza è rilasciata dalla Commissione alle imprese previa verifica dell'osservanza dell'articolo 20.

5. Sono soggette a rilascio di licenza le esportazioni di cui al paragrafo 2, lettere da e) a g), e al paragrafo 3, fatta eccezione per le esportazioni successive a transito o custodia temporanea senza che siano stati assegnati loro altri usi o destinazioni doganali di cui al regolamento (CE) n. 450/2008. . Tale licenza è rilasciata dalla Commissione all'esportatore previa verifica dell'osservanza dell'articolo 20.

 

Motivazione

Per ragioni etiche e ambientali l'esportazione di sostanze che riducono l'ozono dovrebbe essere per quanto possibile limitata, soprattutto nel caso degli halon e dei CFC. Esiste un rischio troppo elevato che queste sostanze aventi un elevato potenziale di riduzione dell'ozono (e un elevato effetto serra) possano essere rilasciate nell'atmosfera.

Dovrebbe essere prevista un’esenzione per la produzione e l’esportazione di CFC per usi essenziali per la fabbricazione di inalatori-dosatori nei paesi dell’articolo 5. La transizione verso alternative sta pervenendo solo ora a compimento nei paesi sviluppati. È possibile che per un periodo limitato dopo il 2010 si rendano necessari CFC ad elevata qualità farmaceutica, date le difficoltà ad attuare le sostituzioni. Tuttavia la proposta della Commissione vieta la produzione e l’esportazione senza prevedere esenzioni adeguate.

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 3 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

(ii) la descrizione e il codice della nomenclatura combinata, come indicato nell'allegato IV,

(ii) la descrizione e il codice della nomenclatura combinata (NC), come indicato nell'allegato IV,

Motivazione

Per chiarezza viene indicata anche l'abbreviazione.

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) in caso di importazioni o esportazioni di prodotti ed apparecchiature contenenti halon o idroclorofluorocarburi o il cui funzionamento si basa su tali sostanze:

(d) in caso di importazioni o esportazioni di prodotti ed apparecchiature contenenti sostanze controllate o il cui funzionamento si basa su di esse:

(i) tipo e natura dell'apparecchiatura,

(i) tipo e natura dell'apparecchiatura,

(ii) il numero di unità, nel caso di articoli numerabili, e la quantità di sostanza controllata per unità in chilogrammi (sistema metrico),

(ii) il numero di unità, nel caso di articoli numerabili, e la quantità di sostanza controllata per unità in chilogrammi (sistema metrico),

(iii) nel caso di beni non numerabili, la massa netta totale in chilogrammi (sistema metrico),

(iii) nel caso di beni non numerabili, la massa netta totale in chilogrammi (sistema metrico),

(iv) la quantità totale di halon o di idroclorofluorocarburi contenuti, in chilogrammi (sistema metrico),

(iv) il tipo e la quantità totale di ciascuna sostanza controllata,

(v) il paese o i paesi di destinazione finale dei prodotti e delle apparecchiature,

(v) il paese o i paesi di destinazione finale dei prodotti e delle apparecchiature,

(vi) se la sostanza controllata è vergine, rigenerata o di scarto,

(vi) se la sostanza controllata è vergine, rigenerata, riciclata o di scarto,

(vii) nel caso di prodotti ed apparecchiature contenenti halon o il cui funzionamento si basa su halon, una dichiarazione secondo cui i prodotti e le apparecchiature devono essere esportati per un uso critico specifico di cui all'allegato VI,

(vii) nel caso di prodotti ed apparecchiature contenenti halon o il cui funzionamento si basa su halon, una dichiarazione secondo cui i prodotti e le apparecchiature devono essere esportati per un uso critico specifico di cui all'allegato VI,

(viii) nel caso di prodotti ed apparecchiature contenenti idroclorofluorocarburi, o il cui funzionamento si basa su tali sostanze, il riferimento all'autorizzazione della Commissione di cui all'articolo 17, paragrafo 3;

(viii) nel caso di prodotti ed apparecchiature contenenti idroclorofluorocarburi, o il cui funzionamento si basa su tali sostanze, il riferimento all'autorizzazione della Commissione di cui all'articolo 17, paragrafo 3;

Motivazione

Il testo deve riflettere il fatto che alcune esportazioni di prodotti o apparecchiature possono riguardare altri tipi di ODS, non solo halon o HCFC.

A fini di completezza, le apparecchiature contenenti halon o idroclorofluorocarburi, o il cui funzionamento si basa su tali sostanze, possono funzionare mediante composti vergini, rigenerati o riciclati, mentre se contengono composti di scarto sono destinate alla distruzione conformemente all’articolo 22.

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 6 – alinea e lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

6. La Commissione può condividere i dati inviati secondo necessità, in casi specifici, con le autorità competenti delle parti interessate e può compiere le seguenti azioni:

6. La Commissione può condividere i dati inviati secondo necessità, in casi specifici, con le autorità competenti delle parti interessate e compie, entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, una delle azioni seguenti:

 

(-a) approvare la domanda di licenza di importazione o esportazione,

Motivazione

L'istituzione di un complesso sistema di "previo assenso informato", proposta nel presente articolo, potrebbe comportare ritardi nelle spedizioni e quindi perdita di ordini. Si suggerisce di definire un "termine" nel regolamento per far sì che il commercio possa proseguire senza indebito ritardo.

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Articolo 19 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione può adottare misure ulteriori per la sorveglianza o il controllo di sostanze controllate o di sostanze nuove e di prodotti ed apparecchiature contenenti sostanze controllate, o il cui funzionamento si basa su tali sostanze, poste in custodia temporanea, compreso il trasbordo, in transito e riesportate dal territorio doganale della Comunità, sulla base di una valutazione dei rischi potenziali di commercio illecito collegati a tali movimenti, tenendo conto dell'impatto socioeconomico di tali misure.

La Commissione può adottare misure ulteriori a quelle richieste nella raccomandazione 2001/331/CE o descritte all’articolo 18 del presente regolamento per la sorveglianza o il controllo di sostanze controllate o di sostanze nuove e di prodotti ed apparecchiature contenenti sostanze controllate, o il cui funzionamento si basa su tali sostanze, comprese quelle poste in custodia temporanea di trasbordo, in transito e riesportate dal territorio doganale della Comunità, sulla base di una valutazione dei rischi potenziali di commercio illecito collegati a tali movimenti, tenendo conto dei benefici ambientali, dell'impatto socioeconomico di tali misure nonché dell’esistenza di alternative praticabili.

Motivazione

A fini di chiarezza, occorre innanzitutto precisare le misure principali e in seguito menzionare le misure aggiuntive. Occorre definire in modo più ampio il campo di applicazione affinché sia possibile affrontare i problemi che si presentano al di là delle situazioni specifiche elencate nella proposta della Commissione. Inoltre è necessario prendere in considerazione i benefici ambientali (per l'ozono, il clima, ecc.) e la praticabilità delle alternative.

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Articolo 21

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione può rendere disponibile a titolo orientativo per le autorità doganali degli Stati membri un elenco di prodotti e apparecchiature che possono contenere sostanze controllate o il cui funzionamento si basa su tali sostanze, e i codici della nomenclatura combinata.

Entro il 1° gennaio 2010 la Commissione può rendere disponibile a titolo orientativo per le autorità doganali degli Stati membri:

 

(a) un elenco di prodotti e apparecchiature contenenti sostanze controllate o il cui funzionamento si basa su tali sostanze,

 

(b) un elenco di sostanze, prodotti, apparecchiature e utilizzi consentiti a norma del presente regolamento e dei relativi requisiti o condizioni, nonché

 

(c) un elenco di sostanze, prodotti e apparecchiature vietati a norma del presente regolamento.

 

In ciascun elenco figurano i relativi codici NC.

Motivazione

Il presente regolamento si applica dal 1° gennaio 2010. Per poterlo applicare, le autorità doganali degli Stati membri hanno bisogno di tale elenco.

Un elenco dei prodotti che “potrebbero” contenere ODS è, in parte, utile, ma per svolgere il loro lavoro in modo efficace, le autorità doganali necessitano di una ben maggiore chiarezza, per cui avranno bisogno di un elenco di sostanze e oggetti che sono consentiti/autorizzati (e dei relativi requisiti, quali le licenze), nonché di un elenco di sostanze/oggetti che non sono consentiti.

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le sostanze contenute in apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, apparecchiature contenenti solventi o sistemi di protezione antincendio ed estintori sono recuperate, nel corso delle operazioni di manutenzione e riparazione delle apparecchiature o prima che tali apparecchiature siano smantellate o eliminate, per essere distrutte con tecnologie approvate dalle parti, elencate nell'allegato VII, oppure per essere riciclate o rigenerate.

1. Le sostanze controllate (ivi compresi gli agenti schiumogeni) contenute in apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, apparecchiature contenenti solventi o sistemi di protezione antincendio ed estintori provenienti da qualsiasi tipo di utente, ivi comprese le famiglie, provenienti da qualsiasi tipo di utente, ivi comprese le famiglie, sono recuperate, nel corso delle operazioni di manutenzione e riparazione delle apparecchiature o prima che tali apparecchiature siano smantellate o eliminate, per essere distrutte con tecnologie approvate dalle parti, elencate nell'allegato VII.

 

La Commissione redige un allegato al regolamento contenente caratteristiche di funzionalità che specificano il livello di recupero delle sostanze che riducono lo strato di ozono per ciascuna categoria di prodotti e di apparecchiature, e norme di controllo che rispecchiano le migliori pratiche ambientali. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

Motivazione

The foam in fridges often contains more ODS than the refrigerant in fridges. Under Regulation 2037/2000 operators were supposed to recover the ODS (blowing agent) from foam, but some Member States have not yet implemented this requirement. It needs to be stated clearly as a requirement. Recycling and reclamation of used ODS should only be permitted for cases where the ODS will be used in permitted uses (i.e. the essential and critical uses authorised under the Regulation). The aim of this regulation is to eliminate non-essential uses of ODS. Although Regulation 2037/2000 requires recovery of ODS, the level of recovery in practice is unacceptably low in some operating facilities (e.g. some fridge recycling facilities) and there are large, technically unjustified differences in the performance of facilities across the EC. Performance standards need to specify the percentage of ODS to be recovered from various types of products and equipment, as well as minimum standards of technical monitoring.

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione allega al presente regolamento un elenco dei prodotti e delle apparecchiature per i quali il recupero o la distruzione senza previo recupero sono considerati tecnicamente ed economicamente praticabili, specificando, quando opportuno, le tecnologie da utilizzare.

Entro il 1° gennaio 2011, la Commissione allega al presente regolamento un elenco dei prodotti e delle apparecchiature per i quali il recupero o la distruzione senza previo recupero sono considerati tecnicamente ed economicamente praticabili, specificando, quando opportuno, le tecnologie da utilizzare. Le proposte per l'elaborazione di detto allegato sono corredate e sostanziate da una esauriente valutazione finanziaria dei costi e dei benefici per tutti gli Stati membri.

Motivazione

È importante garantire che le sostanze contenute nei cosiddetti “depositi” siano recuperate. Per garantire che ciò avvenga, sono state aggiunte date per l’attuazione delle misure.

Emendamento  55

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Nel preparare la proposta di allegato, la Commissione consulta gli Stati membri e tutte le parti interessate per quanto riguarda i prodotti e le apparecchiature da identificare, la fattibilità tecnica ed economica del recupero o della distruzione senza previo recupero e le tecnologie da applicare per i prodotti e le apparecchiature individuati, allo scopo di massimizzare la cattura di sostanze che riducono l'ozono.

Motivazione

In considerazione delle diverse capacità degli Stati membri e delle sfide tecniche ed economiche richieste per trattare in modo efficace i depositi di ODS, la Commissione, al momento della preparazione del nuovo allegato, dovrebbe fare appello all'esperienza e alla competenza di tutte le parti interessate, compresi gli Stati membri, l'industria e le ONG.

Emendamento  56

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione valuta le misure adottate dagli Stati membri e può, alla luce di tale valutazione e di informazioni tecniche o di pertinenti informazioni di altro tipo, proporre, se del caso, misure concernenti detti requisiti professionali minimi.

La Commissione valuta le misure adottate dagli Stati membri. È riservata particolare attenzione alle schiume isolanti presenti negli edifici nonché alla normativa in materia di rifiuti. Entro il 1° gennaio 2011, la Commissione adotta misure concernenti detti requisiti professionali minimi.

Motivazione

È importante garantire che le sostanze contenute nei cosiddetti “depositi” siano recuperate. Per garantire che ciò avvenga, sono state aggiunte date per l’attuazione delle misure. Occorre attribuire una particolare attenzione alle schiume isolanti presenti negli edifici, argomento che dovrebbe anche essere affrontato nella futura direttiva sui rifiuti da costruzione e demolizione.

Emendamento  57

Proposta di regolamento

Articolo 23

Testo della Commissione

Emendamento

Fughe ed emissioni di sostanze controllate

Contenimento

1. Le impresse adottano tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo fughe di sostanze controllate. In particolare le apparecchiature fisse contenenti liquido refrigerante in quantità superiore a 3 kg sono controllate annualmente onde verificare la presenza di fughe.

1. Le imprese adottano tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo fughe di sostanze controllate. In particolare, gli operatori delle seguenti applicazioni fisse: refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, compresi i circuiti, le apparecchiature contenenti solventi o sistemi di protezione antincendio e gli estintori, che contengono le sostanze controllate di cui all'allegato I, adottano tutte le misure fattibili sul piano tecnico e che non comportano costi sproporzionati per:

Gli Stati membri definiscono i requisiti professionali minimi per il personale utilizzato. Alla luce di una valutazione di queste misure adottate dagli Stati membri  e di informazioni tecniche o di pertinenti informazioni di altro tipo, la Commissione, se del caso, può adottare  misure concernenti l'armonizzazione di  detti requisiti professionali minimi

(a) prevenire perdite di tali gas; e

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

(b) riparare la fuga individuata quanto prima possibile e, in ogni caso, entro 14 giorni.

2. Le imprese adottano tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo fughe di bromuro di metile da impianti di fumigazione e da altre operazioni in cui è usato bromuro di metile. Gli Stati membri definiscono i requisiti professionali minimi per il personale utilizzato.

2. Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1 provvedono affinché esse siano controllate, per individuare perdite, da personale certificato che soddisfi i requisiti minimi di cui all'articolo 5 del regolamento CE n. 842/2006, o in possesso di una qualifica simile, con la frequenza indicata di seguito:

3. Le imprese adottano tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo fughe ed emissioni di sostanze controllate usate come materia prima o agente di fabbricazione.

(a) le applicazioni contenenti 3 chilogrammi o più di sostanze controllate sono verificate per individuare perdite almeno una volta all'anno; le apparecchiature con impianti ermeticamente sigillati, etichettati come tali e contenenti meno di 6 chilogrammi di sostanze controllate sono verificate almeno ogni 24 mesi;

4. Le imprese adottano tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo fughe ed emissioni di sostanze controllate prodotte involontariamente durante la fabbricazione di altri prodotti chimici.

(b) le applicazioni contenenti 30 chilogrammi o più di sostanze controllate sono verificate per individuare perdite almeno una volta ogni sei mesi;

5. La Commissione può stabilire le tecnologie o le pratiche che le imprese sono tenute ad adottare per ridurre al minimo fughe ed emissioni di sostanze controllate.

(c) le applicazioni contenenti 300 chilogrammi o più di sostanze controllate sono verificate per individuare perdite una volta ogni tre mesi.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

Le applicazioni sono verificate per individuare perdite entro un mese dalla riparazione della perdita onde accertare che la riparazione sia stata efficace.

 

Ai fini del presente paragrafo per "verificate per individuare perdite" si intende che le apparecchiature o gli impianti sono esaminati per individuare perdite attraverso metodi di misurazione diretta o indiretta, incentrati sulle parti dell'apparecchiatura o dell'impianto in cui è più probabile che si verifichino delle perdite. I metodi di misurazione diretta o indiretta per controllare la presenza di eventuali perdite devono essere specificati nei requisiti standard di ispezione di cui al paragrafo 6.

 

3. Nel caso dei sistemi di protezione antincendio, se viene già applicato un regime di ispezioni al fine di ottemperare alla norma ISO 14520, queste ispezioni possono anche soddisfare i requisiti del presente regolamento, purché siano almeno altrettanto frequenti.

 

4. Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1, contenenti 3 chilogrammi o più di sostanze controllate tengono un registro in cui riportano la quantità e il tipo di sostanze controllate installate, le quantità eventualmente aggiunte e quelle recuperate durante le operazioni di manutenzione, di riparazione e di smaltimento definitivo. Custodiscono inoltre un registro di altre informazioni pertinenti, inclusa l'identificazione della società o del tecnico che ha eseguito la manutenzione o la riparazione, nonché le date e i risultati dei controlli effettuati ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4 e le informazioni pertinenti che permettono di individuare nello specifico le apparecchiature fisse separate delle applicazioni di cui al paragrafo 2, lettere b) e c). Su richiesta, detti registri sono messi a disposizione dell'autorità competente e della Commissione.

 

5. Entro il 1° gennaio 2011, la Commissione stabilisce, conformemente alla procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 3, i requisiti standard di controllo delle perdite per ciascuna delle applicazioni di cui al paragrafo 1.

 

6. Sulla base delle informazioni pervenute dagli Stati membri e consultandosi con i settori interessati, la Commissione può stabilire i requisiti minimi e le condizioni per il reciproco riconoscimento secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 3, relativamente ai programmi di formazione e certificazione del personale interessato che interviene nell'installazione, manutenzione o riparazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, nonché per il personale che interviene nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 22 e 23.

Motivazione

L'articolo 3 del regolamento CE n. 842/2006 sui gas fluorurati a effetto serra contiene disposizioni più precise in materia di emissioni e di fughe di sostanze controllate. Per motivi di coerenza, per migliorare la qualità del testo e per avere più garanzie contro le emissioni, è preferibile inserire il medesimo testo nel presente regolamento.

Emendamento  58

Proposta di regolamento

Articolo 24

Testo della Commissione

Emendamento

1. È vietata la produzione, l'importazione, l'immissione sul mercato, l'uso e l'esportazione delle nuove sostanze di cui alla parte A dell'allegato II. Tale divieto non si applica alle nuove sostanze se utilizzate come materia prima, per usi di laboratorio e di analisi, alle importazioni finalizzate a custodia temporanea, compreso il trasbordo, e alle esportazioni successive al transito o alla custodia temporanea senza che siano stati assegnati loro altri usi o destinazioni doganali di cui al regolamento (CE) n. 450/2008.

1. È vietata la produzione, l'importazione, l'immissione sul mercato, l'uso e l'esportazione delle nuove sostanze di cui alla parte A dell'allegato II. Tale divieto non si applica alle nuove sostanze se utilizzate come materia prima, per usi di laboratorio e di analisi, alle importazioni finalizzate a custodia temporanea, compreso il trasbordo, e alle esportazioni successive al transito o alla custodia temporanea senza che siano stati assegnati loro altri usi o destinazioni doganali di cui al regolamento (CE) n. 450/2008.

2. La Commissione può includere nella parte A dell'allegato II, sostanze diverse dalle sostanze controllate ma che il comitato di valutazione scientifica istituito nel quadro del protocollo considera abbiano un notevole potenziale di riduzione dell'ozono, e stabilire  eventuali deroghe al paragrafo 1. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

2. La Commissione può eventualmente proporre di includere nella parte A dell'allegato II, sostanze diverse dalle sostanze controllate ma che il comitato di valutazione scientifica istituito nel quadro del protocollo considera abbiano un notevole potenziale di riduzione dell'ozono o che siano prodotte, utilizzate ed emesse su vasta scala, e stabilire eventuali deroghe al paragrafo 1. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3

3. La Commissione, alla luce di informazioni scientifiche rilevanti, può includere nella parte B dell'allegato II sostanze diverse dalle sostanze controllate ma che si ritiene abbiano un potenziale di riduzione dell'ozono. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

3. La Commissione, alla luce di informazioni scientifiche rilevanti, può includere nella parte B dell'allegato II sostanze diverse dalle sostanze controllate ma che si ritiene abbiano un potenziale di riduzione dell'ozono pari allo 0,001 o più e una durata atmosferica superiore a 60 giorni. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3. Sono altresì aggiunte all’allegato II, parte B, le sostanze comunicate dalle parti in virtù delle decisioni XIII/5, X/8 e IX/24 del protocollo.

Motivazione

Questo paragrafo permette alla Commissione di includere una nuova sostanza nell'allegato II, basandosi esclusivamente sul suo potenziale di riduzione dell'ozono. Tale inclusione deve essere giustificata da altri parametri che incidono sullo strato di ozono, come ad esempio l'uso del prodotto e le sue emissioni. Esistono diverse sostanze alogenate di breve durata che hanno un teorico potenziale di riduzione dell'ozono. Le sostanze di breve durata con una durata atmosferica inferiore a 120 giorni hanno dimostrato di non essere in grado di raggiungere la stratosfera in quantitativi sostanziali per avere un significativo impatto duraturo sullo strato di ozono.

In seguito alle decisioni XIII/5, X/8 e IX/24 del protocollo di Montreal, le parti hanno segnalato un numero di nuove sostanze che riducono lo strato di ozono, o che si sospetta possano farlo. Secondo la decisione IX/24: "ogni parte può portare a conoscenza del Segretariato l'esistenza di nuove sostanze che si ritiene abbiano il potenziale per ridurre lo strato di ozono e per le quali vi sia la probabilità di una notevole produzione, ma che non sono elencate come sostanze controllate ai sensi dell'articolo 2 del protocollo ... ". Queste sostanze andrebbero aggiunte all'allegato II, parte B, in modo che la loro produzione e il loro utilizzo possano essere adeguatamente monitorati.

Emendamento  59

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 5 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis) i dati risultanti dall’auto-monitoraggio relativi alle emissioni e alle fughe verificatesi durante la distruzione.

Motivazione

Per garantire una migliore protezione dell'ambiente e per agevolare l'applicazione dell'articolo 19 del presente regolamento.

Emendamento  60

Proposta di regolamento

Articolo 28

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1. Gli Stati membri provvedono affinché le ispezioni siano effettuate conformemente alla raccomandazione 2001/331/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri1.

1. Gli Stati membri effettuano ispezioni per verificare che le imprese rispettino il regolamento, adottando un approccio documentato e basato sui rischi, comprese ispezioni sulle importazioni e sulle esportazioni di sostanze controllate nonché di prodotti e apparecchiature che contengono tali sostanze o il cui funzionamento si basa su di esse. Le autorità competenti degli Stati membri svolgono le indagini che la Commissione ritiene necessarie in forza del presente regolamento.

1. Gli Stati membri effettuano ispezioni per verificare che le imprese rispettino il regolamento, adottando un approccio documentato e basato sui rischi, comprese ispezioni sulle importazioni e sulle esportazioni di sostanze controllate nonché di prodotti e apparecchiature che contengono tali sostanze o il cui funzionamento si basa su di esse. Le autorità competenti degli Stati membri svolgono le indagini che la Commissione ritiene necessarie in forza del presente regolamento.

 

1 bis. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono altresì effettuare controlli a campione sulle importazioni e sulle esportazioni di sostanze controllate.

2. Previo accordo fra la Commissione e l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio si deve svolgere l'indagine, i funzionari della Commissione assistono i funzionari dell'autorità nazionale nello svolgimento dei loro compiti.

2. Previo accordo fra la Commissione e l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio si deve svolgere l'indagine, i funzionari della Commissione assistono i funzionari dell'autorità nazionale nello svolgimento dei loro compiti.

3. Nell'esecuzione dei compiti ad essa assegnati in forza del presente regolamento, la Commissione può ottenere tutte le informazioni necessarie dai governi e dalle autorità competenti degli Stati membri, nonché dalle imprese. Quando invia una richiesta di informazioni a un'impresa, la Commissione ne invia contemporaneamente copia all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio l'impresa ha sede.

3. Nell'esecuzione dei compiti ad essa assegnati in forza del presente regolamento, la Commissione può ottenere tutte le informazioni necessarie dai governi e dalle autorità competenti degli Stati membri, nonché dalle imprese. Quando invia una richiesta di informazioni a un'impresa, la Commissione ne invia contemporaneamente copia all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio l'impresa ha sede.

4. La Commissione adotta i provvedimenti atti ad incentivare un adeguato scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità nazionali e tra queste ultime e la Commissione.

4. La Commissione adotta i provvedimenti atti ad incentivare un adeguato scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità nazionali e tra queste ultime e la Commissione.

La Commissione adotta le misure opportune per tutelare la riservatezza delle informazioni ottenute in virtù del presente articolo.

La Commissione adotta le misure opportune per tutelare la riservatezza delle informazioni ottenute in virtù del presente articolo.

 

4 bis. Su richiesta di un altro Stato membro, uno Stato membro può prendere provvedimenti per il controllo dell'applicazione nei confronti di persone sospettate di essere implicate nella spedizione illecita di rifiuti e che si trovano nel territorio dell'altro Stato membro.

 

_______

 

1 GU L 118 del 4.4.2001, pag. 41

Motivazione

E' importante attenersi alla raccomandazione 2001/331/CE per quanto riguarda le ispezioni. Gli Stati membri dovrebbero cooperare ed effettuare altresì ispezioni a campione. Saranno necessarie idonee ispezioni perché questo regolamento possa ottenere effettivi risultati.

Emendamento  61

Proposta di regolamento

Allegato II – tabella

Testo della Commissione

Parte A Sostanze limitate ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1

Sostanza

Potenziale di riduzione dell'ozono

CBr2 F2

Dibromodifluorometano (halon-1202)

1,25

Parte B Sostanze da comunicare ai sensi dell'articolo 26

Sostanza

Potenziale di riduzione dell'ozono

C3H7Br

1-Bromopropano (n-bromuro di propile)

0,02 – 0,10

C2H5Br

Bromoetano (bromuro di etile)

0,1 – 0,2

CF3I

Trifluoroiodometano (ioduro di trifluorometile)

0,01 – 0,02

Emendamento

Parte A Sostanze limitate ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1

Sostanza

Potenziale di riduzione dell'ozono

CBr2 F2

Dibromodifluorometano (halon-1202)

1,25

C3H7Br

1-Bromopropano (n-bromuro di propile)

0,02 – 0,10

Parte B Sostanze da comunicare ai sensi dell'articolo 26

Sostanza

Potenziale di riduzione dell'ozono

C2H5Br

Bromoetano (bromuro di etile)

0,1 – 0,2

CF3I

Trifluoroiodometano (ioduro di trifluorometile)

0,01 – 0,02

Motivazione

La valutazione in materia di ozono effettuata dall'UNEP/WMO conclude che "il ruolo delle sostanze di durata brevissima nella riduzione dello strato di ozono riveste maggiore importanza rispetto a quanto stimato in precedenza". Si ritiene ormai che le sostanze alogenate di brevissima durata, come il n-bromuro di propile (n-PB), che è quasi esclusivamente di origine antropica, apportino un contributo significativo al totale del bromo stratosferico ed abbiano quindi un effetto nocivo per l'ozono stratosferico a causa delle grandi quantità prodotte. La proposta della Commissione include l'n-PB nell'allegato II, parte B (sostanze da comunicare), ma è necessario che esso figuri nell'allegato II, parte A (sostanze limitate).

Emendamento  62

Proposta di regolamento

Allegato II – parte B – tabella – nuove righe

Emendamento

C4Cl6

esaclorobutadiene

0,07

 

1,1,1-tricloro-2 ,2,2-trifluoroetano (o R.113a)

0,65

C10H6BrOCH3

6-bromo-2-metossinaphtalene (o bromo-metossi-naftalene o BMN)

Non ancora identificato

CH2ClBr or C

3H6BrCl

1-bromo-3-cloropropano

Non ancora identificato

CH2Br2

Dibromometano

Non ancora identificato

C2H4Br2

Dibromoetano

Non ancora identificato

C2H4BrCl

Bromoclorometano

Non ancora identificato

C2H5Br

Bromoetano

Non ancora identificato

C3H6Br2

1,3-dibromopropano

Non ancora identificato

C3H7Br

2-bromopropano

Non ancora identificato

C4Cl4F6, CClF2CClFCClFCClF

2

2,2,3,3-tetracloro esafluorobutano

Non ancora identificato

Motivazione

In seguito alle decisioni XIII/5, X/8 e IX/24 del protocollo di Montreal, le parti hanno segnalato un numero di nuove sostanze che riducono lo strato di ozono, o che si sospetta possano farlo. Secondo la decisione IX/24: "ogni parte può portare a conoscenza del Segretariato l'esistenza di nuove sostanze che si ritiene abbiano il potenziale per ridurre lo strato di ozono e per le quali vi sia la probabilità di una notevole produzione, ma che non sono elencate come sostanze controllate ai sensi dell'articolo 2 del protocollo ... ". - Queste sostanze andrebbero aggiunte all'allegato II, parte B, in modo che la loro produzione e il loro utilizzo possano essere adeguatamente monitorati.

Emendamento  63

Proposta di regolamento

Allegato VII – tabella – colonna 2 – riga 3 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Allegato A, gr. IAllegato B

Allegato C, gr. I

 

Allegato I, gr. IAllegato I, gr. II, gr. IV, gr. V

Allegato I, gr. VIII

 

Motivazione

Per motivi di chiarezza occorre seguire la numerazione introdotta dal presente regolamento, non quella del Protocollo di Montreal.

Emendamento  64

Proposta di regolamento

Allegato VII – tabella – colonna 3 – riga 3 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Halon(Allegato A, gr. II)

 

Halon(Allegato I, gr. III)

 

Motivazione

Per motivi di chiarezza occorre seguire la numerazione introdotta dal presente regolamento, non quella del Protocollo di Montreal.

  • [1]  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
  • [2]  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

MOTIVAZIONE

Introduzione

L’atmosfera terrestre è formata da due diversi strati che concorrono a proteggere il pianeta. Lo strato più basso (la troposfera) contiene un’importante concentrazione benefica di diossido di carbonio che trattiene il calore solare (tuttavia, una concentrazione più elevata di CO2 provoca un aumento dell’effetto serra, associato al rischio di cambiamenti climatici). Il secondo strato è la fascia di ozono stratosferico, che protegge la vita sulla Terra schermando le radiazioni ultraviolette emesse dal sole, che sono nocive. Il presente regolamento è inteso innanzitutto a proteggere la fascia di ozono stratosferico, ma mira anche a prevenire i cambiamenti climatici, avendo le sostanze vietate non solo un importante potenziale di riduzione dell’ozono (ODP), ma anche un potenziale di riscaldamento globale (GWP).

Nei primi anni ’80 gli scienziati hanno osservato una notevole diminuzione della concentrazione di ozono nella stratosfera al di sopra dell’Antartide, fenomeno divenuto rapidamente noto con l’espressione “buco dell’ozono”. Al suo massimo, raggiunto in primavera alla fine degli anni ’90, il buco dell’ozono era particolarmente grave ai poli, ma le concentrazioni si erano ridotte notevolmente anche in altre regioni del globo. L’aumento delle radiazioni ultraviolette ha ripercussioni negative sulla salute umana (ad esempio, fa aumentare l’incidenza dei cancri alla pelle e delle cataratte) e sugli ecosistemi.

Sin dal 1987 i governi hanno approvato il protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono e con esso è iniziata l’eliminazione graduale di tali sostanze (note anche con la sigla ODS) in tutti i paesi firmatari, secondo tempi ben definiti. Le principali ODS sono i clorofluorocarburi (CFC), gli halon, gli idroclorofluorocarburi (HCFC) e il bromuro di metile. Nel 2007 le Parti (compresa la Comunità europea) hanno celebrato il ventesimo anniversario del protocollo, che è visto come uno dei più grandi successi tra tutti gli accordi internazionali in campo ambientale. In quell’anno, tutte le 191 Parti erano riuscite a ridurre del 95% il consumo di ODS rispetto al valore di riferimento fissato: le riduzioni erano più elevate nei paesi industrializzati (99,2%) e un po’ inferiori nei paesi in via di sviluppo (80%).

Nell’ultima relazione, risalente al 2007, il comitato di valutazione scientifica (Scientific Assessment Panel, SAP), istituito nel quadro del protocollo di Montreal, ha confermato che la fascia di ozono si sta lentamente ripristinando grazie alle misure di limitazione introdotte dal protocollo, anche se con un ritardo di 10-15 anni rispetto alle previsioni contenute nella relazione precedente del 2002. Oggi si prevede che i livelli medi dell’ozono e quelli sull’Artide dovrebbero tornare alla normalità entro il 2050, mentre la situazione in Antartide dovrebbe ristabilirsi tra il 2060 e il 2075.

Secondo l’UNEP, i controlli introdotti dal protocollo di Montreal eviteranno milioni di casi mortali di cancro alla pelle e decine di milioni di cataratte e di cancri alla pelle non mortali in tutto il mondo. Questi controlli serviranno inoltre ad evitare emissioni di gas serra equivalenti a oltre 100 miliardi di tonnellate di CO2 nel periodo 1990-2010.

Entro il 2010, le emissioni di sostanze ODS rappresenteranno meno del 5% delle emissioni mondiali previste di CO2, rispetto a quasi il 50% nel 1990. Nel rapporto del 2007, il SAP ha messo in guardia le Parti sostenendo che, nonostante i buoni risultati ottenuti, era necessario mantenere un costante controllo per rispettare le nuove scadenze previste per il ripristino della fascia di ozono, tenuto anche conto delle incertezze che ancora persistevano, in particolare riguardo alle ripercussioni dei cambiamenti climatici.

La proposta della Commissione

Il regolamento (CE) n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (di seguito “il regolamento”) è lo strumento principale di cui dispone la Comunità europea per attuare il protocollo di Montreal. La proposta di rifusione mantiene a grandi linee il campo di applicazione del regolamento esistente e si applicherà alle sostanze elencate negli allegati I e II. L’allegato II consente un certo grado di flessibilità per stabilire determinate misure di monitoraggio per le sostanze di cui è riconosciuto il potenziale di riduzione dell’ozono e misure di controllo laddove tale potenziale è elevato.

La proposta segue la struttura del regolamento (CE) n. 2037/2000, ma include un nuovo capitolo relativo alle deroghe dai divieti di produzione, commercializzazione e utilizzo, originariamente distribuite tra le varie disposizioni sui tempi di eliminazione graduale delle sostanze e dei prodotti controllati. La modifica rende il testo più comprensibile e pertanto facilita l’applicazione della legislazione.

Gli obiettivi principali del riesame si possono così riassumere: 1) semplificazione e rifusione del regolamento (CE) n. 2037/2000 più riduzione di ogni onere amministrativo superfluo, in linea con l’impegno della Commissione finalizzato a legiferare meglio; 2) garanzia di conformità al protocollo di Montreal dopo gli adeguamenti del 2007; 3) garanzia che le problematiche che si profilano per il futuro siano affrontate per ottenere il ripristino dello strato di ozono nei tempi previsti ed evitare gli impatti negativi sulla salute umana e sugli ecosistemi.

Le principali problematiche per il futuro sono:

1.  Il rilascio in atmosfera di emissioni di ODS/gas serra “depositate” – Poiché il protocollo si è concentrato sull’obiettivo di vietare la produzione di ODS, notevoli quantità di ODS sono rimaste contenute o “depositate” in prodotti e apparecchiature (ad esempio in schiume isolanti, refrigeranti e impianti di condizionamento d’aria). Le stime indicano che entro il 2015 i depositi di tali sostanze nel mondo raggiungeranno complessivamente 2 milioni di tonnellate di potenziale di riduzione dell’ozono (ODP), pari a 13,4 miliardi di tonnellate di CO2 eq. Di qui la necessità di un ulteriore impegno. Nel 2010 i depositi di ODS nell’UE potrebbero rappresentare all’incirca 700 000 tonnellate di ODP, pari a 5 miliardi di tonnellate di CO2, benché le attuali stime siano caratterizzate da un elevato livello di incertezza. L’articolo 22 della proposta della Commissione stabilisce un quadro giuridico per la distruzione delle sostanze controllate. Occorre trovare una soluzione per rendere tali disposizioni vincolanti ed efficaci nella pratica.

2.  Gli usi di ODS oggetto di deroghe – Il protocollo prevede un certo grado di flessibilità per quanto concerne l’uso di sostanze ODS controllate, ad esempio laddove non esistono ancora alternative praticabili sotto il profilo tecnico ed economico o per determinate applicazioni, quali l’uso del bromuro di metile per quarantena e trattamento anteriore al trasporto o come materia prima (articolo 12). Sulla base di una recente decisione della Commissione (2008/753/CE) concernente la non iscrizione del bromuro di metile nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE (relativa all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari), l’uso del bromuro di metile dovrebbe essere del tutto vietato. Gli halon destano una preoccupazione ancora maggiore, in quanto hanno il più elevato potenziale di riduzione dello strato di ozono (nonché un elevatissimo effetto serra). Pertanto, l’utilizzo degli halon dovrebbe essere limitato quanto più possibile, come già inteso dal regolamento esistente. Tuttavia, la revisione dell’allegato VI non è ancora stata intrapresa. È quindi estremamente importante provvedere a tale revisione al più presto (v. articolo 13 della proposta della Commissione). Poiché sono ormai disponibili alternative agli halon nelle applicazioni antincendio, è possibile fissare delle date definitive alle quali cessare l’utilizzo delle applicazioni esistenti. L’articolo 11 propone di anticipare (dal 2025 al 2020) il termine per la cessazione della produzione di HCFC per esportazione in Europa conformemente al protocollo di Montreal. Lo studio di revisione effettuato da Milieu Ltd ed Ecosphere Lda propone la data del 2015, ma la Commissione non ha accettato il suggerimento. Per essere più ambiziosi sarebbe opportuno anticipare il termine.

3.  Le nuove sostanze ODS – Nuove prove scientifiche hanno dimostrato che l’ODP di determinate sostanze chimiche attualmente non controllate dal protocollo è notevolmente più elevato, mentre la commercializzazione di tali sostanze sta crescendo rapidamente. La valutazione sullo stato dell’ozono condotta nel 2006 dall’UNEP e dall’OMM ha concluso che il ruolo delle sostanze a vita brevissima nella riduzione dell’ozono è molto più importante di quanto non sia stato stabilito in passato. Si ritiene oggi che le sostanze alogenate a vita brevissima, come l’n-bromuro di propile (n-PB), di origine quasi esclusivamente antropogena, contribuiscano in modo significativo alla concentrazione totale di bromo nella stratosfera e abbiamo pertanto un effetto negativo sull’ozono stratosferico. La proposta della Commissione inserisce l’n-PB nella parte B dell’allegato II (sostanze da comunicare), ma esso dovrebbe essere iscritto nella parte A dell’allegato II (sostanze limitate).

Un altro punto riguarda il divieto di esportazione di cui all’articolo 17. È estremamente importante ridurre il numero di esenzioni al divieto di esportazione: un numero elevato di esenzioni è difficile da controllare e da mantenere nella pratica. Per ragioni etiche e ambientali, l’esportazione di sostanze che riducono lo strato di ozono dovrebbe essere limitata il più possibile, soprattutto nel caso di halon e HCFC. Il rischio che tali sostanze ad elevato potenziale di riduzione dell’ozono (ed elevato effetto serra) vengano rilasciate nell’atmosfera è troppo alto.

Per quanto riguarda le ispezioni, al fine di conseguire una reale riduzione delle sostanze ODS e un aumento dello spessore dello strato di ozono occorre adottare una struttura più forte, in linea con le raccomandazioni sulle ispezioni ambientali.

Gli emendamenti proposti nella presente relazione mirano a migliorare ulteriormente il regolamento in considerazione delle problematiche descritte sopra, affinché l’UE possa fissare obiettivi più ambiziosi per se stessa e assumere un ruolo guida nel mondo. Tutto ciò proteggerà maggiormente i cittadini dagli effetti nocivi di un’eccessiva esposizione alle radiazioni ultraviolette e contribuirà alla riduzione dell’effetto serra e dei cambiamenti climatici.

ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA

COMMISSIONE GIURIDICA

IL PRESIDENTE

Rif.: D(2008) 75675

On. Miroslav OUZKÝ

Presidente della commissione per l'ambiente,

la salute e la sicurezza alimentare

ASP 05F69

Bruxelles

Oggetto:       Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (rifusione)

                    (COM(2008)505 - C6-0297/2008 - 2008/0165(COD)

Onorevole collega,

la commissione giuridica, che ho l'onore di presiedere, ha esaminato la proposta in oggetto, conformemente all'articolo 80 bis sulla rifusione, quale introdotto nel regolamento del Parlamento con decisione del 10 maggio 2007.

L'articolo 80, paragrafo 3, recita:

"Se la commissione competente per le questioni giuridiche stabilisce che la proposta non comporta alcuna modifica sostanziale diversa da quelle che vi sono indicate come tali, essa ne informa la commissione competente per il merito.

In tal caso, fatte salve le condizioni di cui agli articoli 150 e 151, sono ricevibili in seno alla commissione competente per il merito soltanto gli emendamenti che riguardano le parti della proposta che contengono modifiche.

Gli emendamenti alle disposizioni rimaste immutate possono tuttavia essere autorizzati, a titolo eccezionale e su base individuale, dal presidente di tale commissione qualora giudichi che ciò sia necessario per ragioni imprescindibili di coerenza del testo o di connessione con altri emendamenti ricevibili. Tali ragioni vanno indicate nella motivazione dell'emendamento".

Facendo seguito al parere espresso dal servizio giuridico, i cui rappresentanti hanno partecipato alle riunioni del gruppo di lavoro consultivo che ha esaminato la proposta rifusa, e conformemente alle raccomandazioni del relatore, la commissione giuridica ritiene che la proposta in questione non comporti modifiche sostanziali rispetto a quelle individuate come tali nella proposta e che, per quanto riguarda la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti recanti tali modifiche, la proposta contiene una semplice codificazione dei testi vigenti, che non apporta alcuna modifica alla loro sostanza.

Tuttavia, ai sensi degli articoli 80 bis, paragrafo 2 e 80, paragrafo 3, la commissione giuridica ha ritenuto che le modifiche tecniche proposte nel parere del suddetto gruppo di lavoro siano necessarie al fine di garantire che la proposta rispetti le norme di codificazione e che esse non comportino alcuna modifica sostanziale della proposta.

In conclusione, dopo averne discusso in occasione della sua riunione del 15 dicembre 2008, la commissione giuridica, con 13 voti favorevoli[1] e nessuna astensione, raccomanda che la commissione da Ella presieduta, competente per il merito, esamini la proposta in linea con i suoi suggerimenti e in conformità con l'articolo 80 bis.

Distinti saluti.

Giuseppe GARGANI

All.: Parere del gruppo consultivo

  • [1]  Erano presenti gli onn: Giuseppe Gargani (Presidente), Bert Doorn, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Diana Wallis, Monica Frassoni, Francesco Enrico Speroni,, Jean-Paul Gauzès, Georgios Papastamkos, Costas Botopoulos, Ieke van den Burg, Eva Lichtenberger

ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

 

 

 

GRUPPO CONSULTIVO

DEI SERVIZI GIURIDICI

 

                     Bruxelles,

PARERE

ALL'ATTENZIONE            DEL PARLAMENTO EUROPEO

                                                       DEL CONSIGLIO

                                                       DELLA COMMISSIONE

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (rifusione)

COM(2008)505 definitivo del 1.8.2008 – 2008/0165(COD)

Visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica di rifusione degli atti normativi, e visto in particolare il punto 9 di detto accordo, i giorni 1, 2, 8, 9 e 16 ottobre 2008 il gruppo consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si è riunito per esaminare, tra l'altro, la summenzionata proposta, presentata dalla Commissione.

Nel corso dell'esame[1] della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la rifusione del regolamento (CEE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, il gruppo consultivo ha constatato di comune accordo quanto segue:

1) Per essere conforme ai requisiti stabiliti nell'accordo interistituzionale, la relazione avrebbe dovuto specificare quali disposizioni dell'atto precedente restano invariate nella proposta, come stabilito al punto 6, lettera a), lettera iii) dell'accordo.

2) Le parti del testo della proposta di rifusione indicate di seguito dovrebbero essere identificate dall'ombreggiatura grigia, utilizzata generalmente per indicare le modifiche sostanziali:

- nella prima citazione, il riferimento all'articolo 133 CE;

- al considerando 9 e all'articolo 10, paragrafo 2, le parole "in laboratorio e a fini di analisi", figuranti tra due marcatori;

- al considerando 11, le parole "2005-2008", incluse nel testo figurante tra due marcatori;

- all'articolo 2, paragrafo 1, le parole "alle sostanze controllate, alle sostanze nuove e ai", figuranti tra due marcatori;

- all'articolo 3, paragrafo 1, le parole "o un'organizzazione regionale d'integrazione economica", già contrassegnate con il barrato doppio;

- all'articolo 3, paragrafo 21, le parole "o rigenera", figuranti tra due marcatori;

- all'articolo 8, paragrafo 4, primo comma, la sostituzione della parola "shall" (contrassegnata con il barrato doppio, non si applica al testo italiano) con la parola "può" (figurante tra due marcatori);

- alla lettera a) dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2037/2000, interamente contrassegnata dal barrato doppio, che appare nel testo della rifusione tra la formula dell'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, espressione introduttiva, e quella dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), le parole "e VIII";

- all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), le parole "in laboratorio e a fini di analisi" e "di cui all'articolo 10", figuranti tra due marcatori;

- l'intera formula dell'articolo 7, lettera d), contrassegnata con il barrato doppio, che appare nel testo della rifusione di seguito all'articolo 16, paragrafo 1, lettera c);

- all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), all'articolo 27, paragrafo 2, lettera d) e all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a), le parole "o critici" (già contrassegnate con il barrato doppio);

- all'articolo 17, paragrafo 2, lettera e), la sostituzione del numero dell'articolo "7, lettera b)" (contrassegnato con il barrato doppio) con "15, paragrafo 2, lettere d) ed e)" (figuranti tra due marcatori);

- all'articolo 17, paragrafo 4, le parole "di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d)", figuranti tra due marcatori;

- all'articolo 17, paragrafo 5, le parole "di cui al paragrafo 2, lettere da e) a g), e al paragrafo 3", figuranti tra due marcatori;

- all'articolo 18, paragrafo 5, le parole "o la composizione", figuranti tra due marcatori;

- all'articolo 20, paragrafo 3, le parole "or relying on", contenute nel testo figurante tra due marcatori (non si applica al testo italiano);

- all'articolo 22, paragrafo 4, le parole "in laboratorio e a fini di analisi", figuranti tra due marcatori;

- l'intera formula dell'articolo 16, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 2037/2000, contrassegnata con il barrato doppio, che nella proposta di rifusione appare immediatamente dopo il testo dell'articolo 22;

- l'intera formula dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 2037/2000, contrassegnata con il barrato doppio, che nel testo della rifusione appare tra la formula dell'articolo 27, paragrafo 3, lettera a) e quello dell'articolo 27, paragrafo 3, lettera b);

- all'articolo 27, paragrafo 4, lettera a), le parole "comprese le sostanze riesportate nell'ambito della procedura di perfezionamento attivo", contrassegnate con il barrato doppio;

- all'articolo 28, paragrafo 3, le parole "unendovi la motivazione della richiesta", contrassegnate con il barrato doppio.

3) All'articolo 8, paragrafo 4, secondo comma, e nel titolo dell'allegato III, il riferimento all'"articolo 2, paragrafo 8" dovrebbe essere adattato in "articolo 3, paragrafo 8";

- all'articolo 31, secondo comma, la data di entrata in vigore "1° gennaio 2010", figurante tra due marcatori.

4) All'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, l'indicazione degli anni "1996, 1997 e 1998" dovrebbe essere sostituita dall'indicazione "2005-2008" e identificata con l'ombreggiatura grigia.

5) All'articolo 18, paragrafo 4, il riferimento al "paragrafo 2" dovrebbe essere modificato in "paragrafo 3".

5) All'articolo 27, paragrafo 2, lettera c) e all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a), il riferimento all'"articolo 10, paragrafo 5" dovrebbe essere modificato in "articolo 10, paragrafo 6".

6) All'articolo 27, paragrafo 2, lettera d), il riferimento all'"articolo 10, paragrafo 7" dovrebbe essere modificato in "articolo 10, paragrafo 8".

7) All'articolo 27, paragrafo 8, il riferimento all'"articolo 18, paragrafo 2, lettera vii)" dovrebbe essere modificato in "articolo 18, paragrafo 3, lettera d)".

Sulla base dell'esame effettuato, il gruppo consultivo ha pertanto concluso di comune accordo che la proposta non contiene modifiche sostanziali, se non quelle identificate come tali. Il gruppo consultivo ha altresì constatato che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita a una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                           C.-F.DURAND

Giureconsulto                                   Giureconsulto                        Direttore generale f.f.

  • [1]  Il gruppo consultivo disponeva delle versioni linguistiche inglese, francese e tedesca della proposta e ha lavorato sulla base della versione inglese, ossia la versione originale del testo in esame.

PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA SULLA BASE GIURIDICA

2004

2009

Commissione giuridica

Il Presidente

12.2.2009

On. Miroslav Ouzký

Presidente

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

BRUXELLES

Oggetto:          Parere sulla base giuridica della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (rifusione) (COM(2008)05052008/0165(COD))

Signor Presidente,

Contesto

Il 23 settembre 2008 la proposta di rifusione in oggetto è stata deferita alla commissione giuridica, in quanto commissione competente per parere, a norma dell'articolo 80 bis del regolamento[1].

Facendo seguito al parere espresso dal servizio giuridico, i cui rappresentanti hanno partecipato alle riunioni del gruppo consultivo incaricato di esaminare la proposta di rifusione, e conformemente alle raccomandazioni del relatore per parere, la commissione giuridica ha concluso che la proposta in questione non comporta modifiche sostanziali diverse da quelle identificate come tali nella proposta stessa o nel parere del gruppo consultivo e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modifiche, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modifiche sostanziali.

Inoltre, a norma dell'articolo 80 bis, paragrafo 2 e dell'articolo 80, paragrafo 3, la commissione giuridica ha ritenuto che gli adeguamenti tecnici suggeriti nel parere del soprammenzionato gruppo consultivo fossero necessari per garantire la conformità della proposta alle regole della rifusione.

Dopo averne discusso nella riunione del 15 dicembre 2008 la commissione giuridica ha raccomandato, con 13 voti favorevoli e nessuna astensione[2], alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, in quanto commissione competente per il merito, di procedere all'esame della proposta in oggetto tenendo conto dei suoi suggerimenti e in conformità dell'articolo 80 bis.

Con lettera del 23 settembre 2008 Lei ha consultato la commissione giuridica, a norma dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento, sulla legittimità della base giuridica della proposta della Commissione in oggetto.

La commissione ha esaminato la questione nella riunione del 12 febbraio 2009.

Le basi giuridiche in esame

L'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE così recita:

"1. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, decide in merito alle azioni che devono essere intraprese dalla Comunità per realizzare gli obiettivi dell'articolo 174[3]."

L'articolo 133 del trattato CE così recita:

"1. La politica commerciale comune è fondata su principi uniformi, specialmente per quanto concerne le modificazioni tariffarie, la conclusione di accordi tariffari e commerciali, l'uniformazione delle misure di liberalizzazione, la politica di esportazione, nonché le misure di difesa commerciale, tra cui quelle da adottarsi in casi di dumping e di sovvenzioni.

2. La Commissione presenta al Consiglio proposte per l'attuazione della politica commerciale comune.

3. Qualora si debbano negoziare accordi con uno o più Stati o organizzazioni internazionali, la Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio, che l'autorizza ad aprire i negoziati necessari. Spetta al Consiglio e alla Commissione adoperarsi affinché gli accordi negoziati siano compatibili con le politiche e norme interne della Comunità.

Tali negoziati sono condotti dalla Commissione, in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio può impartirle. La Commissione riferisce periodicamente al comitato speciale sui progressi dei negoziati.

Le pertinenti disposizioni dell'articolo 300 sono applicabili.

4. Nell'esercizio delle competenze che gli sono conferite dal presente articolo, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

5. I paragrafi da 1 a 4 si applicano anche alla negoziazione e alla conclusione di accordi nei settori degli scambi di servizi e degli aspetti commerciali della proprietà intellettuale, nella misura in cui detti accordi non rientrino in detti paragrafi e fatto salvo il paragrafo 6.

In deroga al paragrafo 4, il Consiglio delibera all'unanimità per la negoziazione e la conclusione di un accordo in uno dei settori di cui al primo comma qualora tale accordo contenga disposizioni per le quali è richiesta l'unanimità per l'adozione di norme interne o qualora l'accordo riguardi un settore nel quale la Comunità non ha ancora esercitato, con l'adozione di norme interne, le sue competenze in virtù del presente trattato.

Il Consiglio delibera all'unanimità per la negoziazione e conclusione di un accordo di natura orizzontale nella misura in cui questo riguardi anche il precedente comma o il paragrafo 6, secondo comma.

Il presente paragrafo lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di mantenere o concludere accordi con paesi terzi o con organizzazioni internazionali, purché tali accordi siano conformi al diritto comunitario e agli altri accordi internazionali pertinenti.

6. Il Consiglio non può concludere un accordo contenente disposizioni che esulino dalle competenze interne della Comunità, in particolare ove esse comportino un'armonizzazione delle disposizioni legislative o regolamentari degli Stati membri in un settore in cui il presente trattato esclude tale armonizzazione.

Al riguardo, in deroga al paragrafo 5, primo comma, gli accordi nei settori degli scambi di servizi culturali e audiovisivi, di servizi didattici nonché di servizi sociali e relativi alla salute umana rientrano nella competenza ripartita della Comunità e degli Stati membri. La loro negoziazione richiede pertanto, oltre a una decisione comunitaria adottata conformemente alle pertinenti disposizioni dell'articolo 300, il comune accordo degli Stati membri. Gli accordi così negoziati sono conclusi congiuntamente dalla Comunità e dagli Stati membri.

La negoziazione e la conclusione di accordi internazionali nel settore dei trasporti restano soggette alle disposizioni del titolo V e dell'articolo 300.

7. Fatto salvo il paragrafo 6, primo comma, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può estendere l'applicazione dei paragrafi da 1 a 4 ai negoziati e accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale, nella misura in cui essi non rientrino nel paragrafo 5."

L'articolo 300 del trattato CE così recita:

1. Quando le disposizioni del presente trattato prevedano la conclusione di accordi tra la Comunità e uno o più Stati ovvero un'organizzazione internazionale, la Commissione sottopone raccomandazioni al Consiglio, che la autorizza ad avviare i necessari negoziati. I negoziati sono condotti dalla Commissione in consultazione con i comitati speciali designati dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio può impartirle.

Nell'esercizio delle competenze attribuitegli dal presente paragrafo, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo nei casi in cui il primo comma del paragrafo 2 richiede l'unanimità.

2. Fatte salve le competenze riconosciute alla Commissione in questo settore, la firma, eventualmente accompagnata da una decisione riguardante l'applicazione provvisoria prima dell'entrata in vigore, e la conclusione degli accordi sono decise dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Il Consiglio delibera all'unanimità quando l'accordo riguarda un settore per il quale è richiesta l'unanimità sul piano interno, nonché per gli accordi di cui all'articolo 310.

In deroga alle norme previste dal paragrafo 3, si applicano le stesse procedure alle decisioni volte a sospendere l'applicazione di un accordo e allo scopo di stabilire le posizioni da adottare a nome della Comunità in un organismo istituito da un accordo, se tale organismo deve adottare decisioni che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per le decisioni che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

Il Parlamento europeo è immediatamente e pienamente informato di qualsiasi decisione, adottata a norma del presente paragrafo, relativa all'applicazione provvisoria o alla sospensione di accordi, ovvero alla definizione della posizione della Comunità nell'ambito di un organismo istituito da un accordo.

3. Il Consiglio conclude gli accordi previa consultazione del Parlamento europeo, salvo per gli accordi di cui all'articolo 133, paragrafo 3, inclusi i casi in cui l'accordo riguarda un settore per il quale è richiesta sul piano interno la procedura di cui all'articolo 251 o quella di cui all'articolo 252. Il Parlamento europeo formula il suo parere nel termine che il Consiglio può fissare in funzione dell'urgenza. In mancanza di parere entro detto termine il Consiglio può deliberare.

In deroga al comma precedente, gli accordi di cui all'articolo 310, nonché gli altri accordi che creano un quadro istituzionale specifico organizzando procedure di cooperazione, gli accordi che hanno ripercussioni finanziarie considerevoli per la Comunità e gli accordi che implicano la modifica di un atto adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 sono conclusi previo parere conforme del Parlamento europeo.

In caso d'urgenza, il Consiglio e il Parlamento europeo possono concordare un termine per il parere conforme.

4. All'atto della conclusione di un accordo, il Consiglio, in deroga al paragrafo 2, può abilitare la Commissione ad approvare a nome della Comunità gli adattamenti di cui l'accordo in questione prevede l'adozione con una procedura semplificata o da parte di un organo istituito dall'accordo stesso, corredando eventualmente questa abilitazione di condizioni specifiche.

5. Quando il Consiglio prevede di concludere accordi che implicano emendamenti del presente trattato, questi ultimi devono essere precedentemente adottati secondo la procedura prevista nell'articolo 48 del trattato sull'Unione europea.

6. Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione o uno Stato membro possono domandare il parere della Corte di giustizia circa la compatibilità di un accordo previsto con le disposizioni del presente trattato. Quando la Corte di giustizia abbia espresso parere negativo, l'accordo può entrare in vigore soltanto alle condizioni stabilite dall'articolo 48 del trattato sull'Unione europea.

7. Gli accordi conclusi alle condizioni indicate nel presente articolo sono vincolanti per le istituzioni della Comunità e per gli Stati membri.

Valutazione

Considerazioni generali

Tutti gli atti della Comunità devono fondarsi su una base giuridica prevista dal trattato (o in un altro atto normativo cui essi sono intesi a dare attuazione). La base giuridica definisce la competenza della Comunità ratione materiae e specifica le modalità con cui essa va esercitata, segnatamente lo strumento o gli strumenti legislativi che possono essere utilizzati e la procedura decisionale applicabile.

Considerate le conseguenze della base giuridica, la scelta di quest'ultima è di fondamentale importanza, specialmente per il Parlamento, poiché determina la voce in capitolo che il Parlamento avrà, se ne avrà, nel processo legislativo.

Secondo la Corte di giustizia, la scelta della base giuridica non è soggettiva ma "deve basarsi su elementi obiettivi suscettibili di sindacato giurisdizionale"[4], come lo scopo e il contenuto dell'atto in questione[5]. Inoltre, l'elemento decisivo dovrebbe essere l'oggetto principale di una misura[6].

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, un articolo del trattato di carattere generale costituisce una base giuridica sufficiente anche se la misura in questione è intesa, in via subordinata, a conseguire altresì un obiettivo enunciato in un articolo specifico del trattato[7].

Tuttavia, se una misura ha contemporaneamente diversi obiettivi che sono connessi l'un l'altro in maniera inscindibile senza che uno sia subordinato e indiretto rispetto agli altri, l'atto deve basarsi sulle diverse disposizioni pertinenti del trattato[8], a meno che ciò sia impossibile per la mutua incompatibilità delle procedure decisionali stabilite da tali disposizioni[9].

La proposta della Commissione in esame si basa sia sull'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE che sull'articolo 133, il quale rimanda all'articolo 300. Il problema che si pone è se una duplice base giuridica sia ammissibile.

Analisi della proposta

Bisognerebbe innanzitutto tenere presente che, trattandosi di uno strumento di rifusione, la proposta in questione, da un lato, introduce modifiche sostanziali alla legislazione esistente e, dall'altro, codifica le disposizioni destinate a rimanere immutate. Inoltre, essa abroga gli atti che sostituisce.

Nel suo parere del 15 dicembre 2008 la commissione giuridica, accogliendo il parere dei servizi giuridici, considerava che l'aggiunta al riferimento esistente all'articolo 175, paragrafo 1 di un riferimento all'articolo 133 del trattato CE rappresentasse una modifica sostanziale che avrebbe dovuto essere segnalata con l'ombreggiatura grigia generalmente utilizzata per evidenziare le modifiche di questo tipo. Tale precisazione ha consentito alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare di presentare un emendamento che rimette in questione l'opportunità di tale base giuridica addizionale.

In base alla motivazione della proposta della Commissione, "il regolamento si pone come obiettivi principali il raggiungimento di un elevato livello di protezione dell'ambiente e l'attuazione di un accordo internazionale in materia di ambiente. Esso contiene tuttavia misure commerciali necessarie per raggiungere tali obiettivi e pertanto si basa sugli articoli 175 e 133 del trattato."

In realtà, la preminenza degli obiettivi ambientali è indiscutibile.

In primo luogo, in base al considerando 2 della proposta, sussiste "una grave minaccia per la salute umana e per l'ambiente" ed "è pertanto necessario adottare ulteriori provvedimenti per proteggere la salute umana e l'ambiente dagli effetti nocivi derivanti da tali emissioni e per evitare il rischio che il ripristino dello strato di ozono venga ulteriormente ritardato".

In secondo luogo, cosa ancor più rivelatrice, nel definire l'oggetto della proposta, l'articolo 1 dispone quanto segue:

"Il presente regolamento stabilisce le norme in materia di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione di sostanze che riducono lo strato di ozono. Esso stabilisce inoltre norme relative alla comunicazione dei dati relativi a tali sostanze e all'importazione, esportazione, immissione sul mercato e uso di prodotti e apparecchiature che contengono tali sostanze o il cui funzionamento si basa su tali sostanze."

L'esame di tali testi mostra che le disposizioni relative alle operazioni commerciali, quali l'importazione o l'esportazione delle sostanze che riducono lo strato di ozono, non perseguono un obiettivo isolato che si riferisce esclusivamente alla politica commerciale comune, ma si intrecciano con tutte le altre disposizioni della proposta, il cui obiettivo globale è chiaramente la protezione della salute umana e dell'ambiente.

È vero che il Capitolo IV della proposta riguarda le disposizioni in materia di scambi commerciali con i paesi terzi, che potrebbero essere considerate disposizioni di attuazione della politica commerciale comune, dal momento che introducono essenzialmente restrizioni all'importazione e divieti di esportazione. Tuttavia, tali disposizioni sono prettamente in funzione di un contesto legislativo più ampio volto a garantire il ripristino dello strato di ozono nei tempi previsti e ad evitare gli impatti negativi sulla salute umana e sugli ecosistemi.

Si potrebbe obiettare che tali elementi devono essere considerati come indissolubilmente legati e che non possono essere visti come secondari o indiretti rispetto agli altri, e che, non potendo una restrizione all'importazione o un divieto di esportazione essere introdotti sulla base dell'articolo 175 del trattato CE, è necessario fare ricorso all'articolo 133.

Tuttavia, da uno studio degli atti legislativi che sono oggetto di tale rifusione, segnatamente il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (quale più volte sostanzialmente modificato), emerge che, nonostante la presenza di disposizioni simili che introducono restrizioni all'importazione o divieti di esportazione, la base giuridica è sempre stata solo l'articolo 175. Ciò dimostra che gli obiettivi ambientali sono sempre stati predominanti.

Per quanto riguarda la compatibilità delle due basi giuridiche in questione, la Corte di giustizia ha recentemente stabilito che "il ricorso congiunto agli artt. 133 CE e 175, n. 1, CE non è nemmeno tale da pregiudicare i diritti del Parlamento dal momento che, se è pur vero che il primo articolo non prevede, formalmente, la partecipazione della detta istituzione con riguardo all'adozione di un atto quale quello oggetto della presente controversia, il secondo articolo, per contro, rinvia espressamente alla procedura di cui all'art. 251 CE. (...) Il cumulo dei fondamenti normativi non comporta, pertanto, nella specie, alcuna lesione dei diritti del Parlamento, dal momento che il ricorso all'art. 175, n. 1, CE consente a tale istituzione di adottare l'atto con la procedura della codecisione"[10].

Tuttavia, considerando che atti della Comunità che hanno il loro "centro di gravità" nel settore ambientale possono incidentalmente avere effetti sul commercio, la Corte ha altresì ammesso che, unicamente a condizione che l'aspetto della politica ambientale sia predominante, l'approvazione di accordi di questo tipo deve essere basata sull'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE e non sull'articolo 133[11].

In particolare, per quanto riguarda un accordo internazionale, la Corte ha sviluppato, per distinguere tra politica commerciale comune (articolo 133 CE) e politica ambientale (articolo 175 CE) come possibili basi giuridiche per atti della Comunità, il criterio dell'effetto diretto e immediato[12]. Questo esame può altresì essere applicato ad altri tipi di atto della Comunità. Quindi, se un atto della Comunità con obiettivi di politica ambientale ha effetti diretti e immediati sul commercio, deve essere fondato sull'articolo 175 CE; in caso contrario, esso deve essere basato sull'articolo 133 CE. Gli effetti diretti e immediati sugli scambi commerciali non devono necessariamente consistere nella promozione o nell'agevolazione di questi ultimi. Perché un atto della Comunità possa rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 133 CE, è sufficiente piuttosto che tale atto sia "uno strumento destinato essenzialmente ... a promuovere, ad agevolare oppure a disciplinare gli scambi commerciali"[13].

Tuttavia, dal campo di applicazione della proposta in esame così come dai suoi precedenti legislativi risulta che le misure volte a disciplinare gli scambi commerciali delle sostanze che riducono lo strato di ozono non possono essere ridotte a misure classiche di politica commerciale, dal momento che sono in primo luogo destinate a proteggere la salute umana e l'ambiente.

Conclusione

Alla luce di quanto precede, si ritiene che la base giuridica più appropriata sia rappresentata dall'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE e che non sia affatto necessario aggiungere un riferimento all'articolo 133, cosa che significherebbe andare al di là degli obiettivi effettivi della proposta.

Nella riunione del 12 febbraio 2009 la commissione giuridica ha pertanto deciso, all'unanimità[14], di raccomandare che la base giuridica della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (rifusione) faccia riferimento all'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia profonda stima.

Giuseppe Gargani

  • [1]  La rifusione consiste nell'adozione di un nuovo atto normativo che integra in un unico testo le modificazioni sostanziali che introduce in un atto precedente e le disposizioni immutate di quest'ultimo. Il nuovo atto normativo sostituisce e abroga il precedente. Essa è disciplinata dall'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 (GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1) e dall'articolo 80 bis del regolamento. Quest'ultimo così recita:
    "1.    Se al Parlamento è sottoposta una proposta della Commissione che comporta una rifusione della legislazione comunitaria, la proposta è deferita alla commissione competente per le questioni giuridiche e alla commissione competente per il merito.
    2.    La commissione competente per le questioni giuridiche esamina la proposta secondo le modalità stabilite a livello interistituzionale onde verificare che la stessa non comporti alcuna modifica sostanziale diversa da quelle che vi sono state indicate come tali.
    Nell'ambito di tale esame, gli emendamenti al testo della proposta sono irricevibili. Tuttavia, l'articolo 80, paragrafo 3, secondo comma, si applica per quanto riguarda le disposizioni rimaste invariate nella proposta di rifusione.
    3.    Se la commissione competente per le questioni giuridiche stabilisce che la proposta non comporta alcuna modifica sostanziale diversa da quelle che vi sono indicate come tali, essa ne informa la commissione competente per il merito.
    In tal caso, fatte salve le condizioni di cui agli articoli 150 e 151, sono ricevibili in seno alla commissione competente per il merito soltanto gli emendamenti che riguardano le parti della proposta che contengono modifiche.
    Gli emendamenti alle disposizioni rimaste immutate possono tuttavia essere autorizzati, a titolo eccezionale e su base individuale, dal presidente di tale commissione qualora giudichi che ciò sia necessario per ragioni imprescindibili di coerenza del testo o di connessione con altri emendamenti ricevibili. Tali ragioni vanno indicate nella motivazione dell'emendamento.
    4.    Se la commissione competente per le questioni giuridiche ritiene che la proposta comporti modifiche sostanziali diverse da quelle che vi sono state indicate come tali, essa propone al Parlamento di respingere la proposta e ne informa la commissione competente per il merito.
    In questo caso, il Presidente invita la Commissione a ritirare la sua proposta. Se la Commissione ritira la sua proposta, il Presidente constata che la procedura è divenuta priva di oggetto e ne dà comunicazione al Consiglio. Se la Commissione non ritira la sua proposta, il Parlamento la deferisce alla commissione competente per il merito, che la esamina secondo la normale procedura."
  • [2]  Erano presenti al momento della votazione finale: Giuseppe Gargani (presidente), Bert Doorn, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Diana Wallis, Monica Frassoni, Francesco Enrico Speroni,, Jean-Paul Gauzès, Georgios Papastamkos, Costas Botopoulos, Ieke van den Burg, Eva Lichtenberger.
  • [3]  L'articolo 174 del trattato CE stabilisce gli obiettivi della politica della Comunità in materia ambientale.
  • [4]  Causa 45/86, Commissione contro Consiglio, Racc. [1987], pag. 1439, punto 5.
  • [5]  Causa C-300/89, Commissione contro Consiglio, Racc. [1991], pag. I-287, punto 10.
  • [6]  Causa C-377/98, Paesi Bassi contro Parlamento europeo e Consiglio, Racc. [2001], pag. I-7079, punto 27.
  • [7]  Causa C-377/98, Paesi Bassi contro Parlamento europeo e Consiglio, Racc. [2001], pag. I-7079, punti 27 e 28; causa C-491/01, British American Tobacco (Investments) Ltd e Imperial Tobacco Ltd, Racc. [2002], pag. I-11453, punti 93 e 94.
  • [8]  Causa 165/87, Commissione contro Consiglio, Racc. [1988], pag. 5545, punto 11.
  • [9]  Cfr, ad esempio, la causa C-300/89, Commissione contro Consiglio, Racc. [1991], pag. I-2867, punti 17-21 (causa del biossido di titanio), causa C-388/01, Commissione contro Consiglio, Racc. [2004], pag. I-4829, punto 58, e causa C-491/01, British American Tobacco, Racc. [2002], pag. I-11453, punti 103-111.
  • [10]  Cfr. la sentenza del 10 gennaio 2006 nella causa C-178/03, Commissione contro Parlamento e Consiglio, Racc. [2006], pag. I-107, punto 59, e la sentenza della stessa data nella causa C-94/03, Commissione contro Consiglio, Racc. [2006], pag. I-1, punto 54.
  • [11]  Si veda, nel caso di un accordo internazionale, il parere 2/00 ("Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza"), Racc. [2001], pag. I-9713, segnatamente i punti 25 e da 40 a 44.
  • [12]  Causa C‑281/01, Commissione contro Consiglio ("Energy Star"), Racc. [2002], pag. I‑12049, punti 40 in fine e 41 in fine. La Corte aveva già operato una distinzione analoga tra, ad esempio, politica culturale (ex articolo 128 del trattato CE) e politica industriale (ex articolo 130 del trattato CE): causa C-42/97, Parlamento contro Consiglio, Racc. [1999], pag. I-869, punto 63.
  • [13]  Su tale punto, cfr. parere 2/00, punto 37 in fine; (sottolineatura aggiunta). Gli strumenti di politica commerciale non hanno affatto sempre come unico obiettivo di promuovere o agevolare gli scambi commerciali; al contrario, l'articolo 133 CE permette altresì misure classiche (di protezione) di politica commerciale che possono arrivare fino a limitare o addirittura a vietare l'importazione o l'esportazione di taluni prodotti, ad esempio imponendo dazi antidumping o un embargo (per quest'ultimo caso, si veda, ad esempio, la causa Centro-Com, Racc. [1997], pag. I-81).
  • [14]  Erano presenti al momento della votazione finale: Alin Lucian Antochi (presidente f.f.), Rainer Wieland (vicepresidente), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (vicepresidente), Francesco Enrico Speroni (vicepresidente), Monica Frassoni (relatore), Sharon Bowles, Brian Crowley, Jean-Paul Gauzès, Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Manuel Medina Ortega, Georgios Papastamkos, Aloyzas Sakalas.

PROCEDURA

Titolo

Sostanze che riducono lo strato di ozono (rifusione)

Riferimenti

COM(2008)0505 – C6-0297/2008 – 2008/0165(COD)

Presentazione della proposta al PE

1.8.2008

Commissione competente per il merito

  Annuncio in Aula

ENVI

23.9.2008

Commissione(i) competente(i) per parere

  Annuncio in Aula

JURI

23.9.2008

 

 

 

Pareri non espressi

  Decisione

JURI

25.6.2008

 

 

 

Relatore(i)

  Nomina

Johannes Blokland

7.10.2008

 

 

Esame in commissione

8.12.2008

 

 

 

Approvazione

22.1.2009

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

47

0

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Liam Aylward, Maria Berger, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Elisabetta Gardini, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Linda McAvan, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Christofer Fjellner, Milan Gaľa, Jutta Haug, Johannes Lebech, Robert Sturdy, Andres Tarand

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Daniel Cohn-Bendit, Constanze Angela Krehl, Bernhard Rapkay