RELAZIONE sull’esecuzione effettiva delle decisioni giudiziarie nell’Unione europea: la trasparenza del patrimonio del debitore

6.4.2009 - (2008/2233(INI))

Commissione giuridica
Relatrice: Neena Gill
Relatore per parere(*): Antolín Sánchez Presedo
(*) Procedura con le commissioni associate - Articolo 47 del regolamento

Procedura : 2008/2233(INI)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0252/2009
Testi presentati :
A6-0252/2009
Testi approvati :

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull’esecuzione effettiva delle decisioni giudiziarie nell’Unione europea: la trasparenza del patrimonio del debitore

(2008/2233(INI))

Il Parlamento europeo,

–   visto l'articolo 65 del trattato CE,

–    visto il Libro verde della Commissione del 6 marzo 2008 dal titolo “Esecuzione effettiva delle decisioni giudiziarie nell’Unione europea: la trasparenza del patrimonio del debitore” (COM(2008) 0128 definitivo),

–    visto il Libro verde della Commissione del 24 ottobre 2006 dal titolo “Migliorare l’efficienza nell’esecuzione delle decisioni nell’Unione europea: il sequestro conservativo dei depositi bancari” (COM(2006)0618) e la sua risoluzione del 25 ottobre 2007[1],

–   vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sulla giustizia elettronica[2],

–    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 3 dicembre 2008,

–   visto il parere del garante europeo per la protezione dei dati del 22 settembre 2008,

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–    visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0252/2009),

A.  considerando che, conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, l'adozione di uno strumento comunitario nel quadro della cooperazione giudiziaria in materie civili aventi implicazioni transfrontaliere non può essere contemplata se non nel caso in cui venga dimostrata l'impossibilità di eliminare sul piano nazionale un ostacolo alla realizzazione o al funzionamento del mercato interno,

B.   considerando che i ritardi di pagamento o i mancati pagamenti pregiudicano gli interessi delle imprese e dei consumatori, specialmente laddove il creditore e le autorità esecutive non dispongano di alcuna informazione circa il luogo in cui si trova il debitore o la consistenza del suo patrimonio; che ciò è aggravato dall'attuale situazione economica, in cui la liquidità è essenziale per la sopravvivenza dell'impresa,

C.  considerando che i problemi inerenti al recupero transfrontaliero dei crediti possono costituire un grave ostacolo alla libera circolazione degli ordini di pagamento nell’Unione europea e possono impedire l’accesso alla giustizia; che inoltre, se le decisioni giudiziarie non possono essere eseguite, viene compromessa l'amministrazione della giustizia, al pari delle norme di integrità commerciale,

D.  considerando che, in generale, il recupero dei crediti costituisce un grave problema, ulteriormente aggravato allorché i crediti sono transfrontalieri, in particolare per le piccole imprese che non hanno a disposizione avvocati specializzati né servizi dedicati al recupero crediti e si trovano spesso nella spiacevole situazione di dover dedicare a questo problema personale, scarse risorse finanziarie e, soprattutto, tempo anziché dedicarsi ad attività produttive,

E.   considerando che, secondo le indicazioni esistenti, la direttiva sui ritardi di pagamento[3] non è sufficientemente nota o rispettata; che, se fosse aggiornata e correttamente attuata, tale direttiva potrebbe avere un impatto significativo sulla riduzione dei ritardi di pagamento o dei mancati pagamenti,

F.   considerando le enormi divergenze esistenti tra i sistemi nazionali per quanto riguarda il diritto applicabile al contratto e la legislazione in materia di insolvenza relativamente alle modalità con cui i creditori possono assicurare il proprio debito al momento del contratto, in particolare mediante l'utilizzo di clausole di riserva di proprietà o di altri meccanismi analoghi, che vengono talvolta elusi a causa di tali divergenze,

G.  considerando che l'adozione di una legislazione comunitaria concernente l'esecuzione effettiva delle decisioni giudiziarie deve riguardare l'insieme dei debitori, senza alcuna distinzione a priori dei debitori in buona o in cattiva fede,

H.  considerando che l'elusione, il ritardato e il mancato pagamento dei debiti sono spesso aggravati da una attenzione insufficiente delle parti nel definire i loro rapporti pre-contrattuali e contrattuali; che è necessario porre maggiore enfasi sulla consapevolezza a livello commerciale e sul possibile utilizzo di clausole facoltative di tipo "europeo" nell'ambito del quadro comune di riferimento (QCR), il che garantirebbe una adeguata considerazione di questi aspetti all'inizio della relazione commerciale tra le parti,

I.    considerando che il Parlamento è stato sensibilizzato in merito al fatto che potrebbe sussistere un grave problema nei casi transfrontalieri in cui siano coinvolti debitori recalcitranti, vale a dire persone che sarebbero in grado di pagare i propri debiti o di far fronte alle proprie responsabilità ma che non lo fanno, oppure persone rispetto alle quali esiste il rischio che non paghino quanto dovuto anche se nei loro confronti è stata pronunciata una sentenza; che, a quanto pare, tali persone spesso dispongono di consistenti beni in diversi enti, intestati e non, e che l'esecuzione è impossibile senza le necessarie informazioni; che sovente è necessario ottenere tali informazioni senza avvisare il debitore recalcitrante, che spesso sarà in grado di spostare velocemente i beni verso un'altra giurisdizione,

J.    considerando che al Parlamento è stato fatti altresì presente come alcuni Stati sovrani non onorano decisioni arbitrali o sentenze pronunciate dai tribunali di un altro Stato e che sono emersi "fondi avvoltoio" che acquisiscono questo debito sovrano per un importo ben inferiore e quindi cercano di realizzare un profitto dall'esecuzione; che forse sarebbe meglio e più onesto dare ai creditori originari gli strumenti per recuperarlo direttamente,

K.  considerando l'argomentazione secondo cui vi sono pochi Stati membri che non hanno assolutamente patrimoni al di fuori dei confini nazionali e che, se il creditore non ha alcuna speranza di ottenere l'esecuzione (solo) nel proprio Stato membro o nello Stato in questione, il ricorso è efficace solo attraverso tribunali all'estero, soprattutto quelli di altri Stati membri dell'Unione europea,

L.   considerando, che ai sensi del regolamento Bruxelles I[4], ogni Stato membro ha le proprie misure provvisorie concepite e disciplinate dal diritto nazionale e che, a norma di tale regolamento, le ordinanze ex parte non sono soggette né al riconoscimento reciproco né all’esecuzione reciproca; che le ordinanze inter partes sono attuate dal tribunale competente mediante la misura riparatoria più vicina che questo tribunale possa concedere;

M.  considerando che le misure provvisorie comprendono: (i) ordinanze per la divulgazione di informazioni sui patrimoni che possono essere oggetto di misure di esecuzione di una sentenza, (ii) ordinanze di conservazione di patrimoni in attesa di esecuzione, e (iii) possono anche assumere la forma di un’ordinanza provvisoria di pagamento che permette l’immediato pagamento del creditore in attesa di composizione della controversia;

N.  considerando che la concessione di misure provvisorie dovrebbe essere soggetta a condizioni analoghe a quelle applicate dalla Corte di giustizia, e cioè il creditore sarebbe tenuto a convincere il tribunale di avere una rivendicazione giustificabile nel merito (un diritto eseguibile sotto forma di ordinanza del tribunale o uno strumento autentico o prova della rivendicazione che formi un caso prima facie - fumus boni juris) e a dimostrare l'urgenza (il rischio effettivo che l'esecuzione della richiesta possa essere frustrata se la misura non viene concessa (periculum in mora)) e che la concessione di tali misure potrebbe essere assoggettata alla costituzione di una garanzia;

O.  considerando che, nelle cause minori, in particolare quando le spese legali sarebbero proibitive, una giustizia ritardata è una giustizia negata e che, nelle cause più importanti, è la mancanza di informazioni sui patrimoni che può rivelarsi il maggiore ostacolo; che quindi il ricorso a ordinanze di misure provvisorie potrebbe probabilmente fornire una soluzione ragionevole in entrambi i tipi di cause;

P.   considerando inoltre che anche qualsiasi misura comunitaria volta a rendere disponibili le informazioni va considerata nel contesto di questa tipologia in cui la mancanza di informazioni provoca gravi ingiustizie; che, salvo nel caso in cui il creditore non disponga di informazioni sul patrimonio di un debitore (e a fortiori di un debitore recalcitrante) che possono essere considerate nell’esecuzione di una sentenza, il creditore non sarà in grado di farla rispettare,

Q.  considerando che, in pratica, questo problema non è limitato ai casi in cui vi è già stata una sentenza che non è stata rispettata, ma può anche insorgere prima che i ricorrenti presentino il ricorso,

R.   considerando tuttavia assolutamente essenziale che qualsiasi misura proposta sia proporzionata e che inoltre non debba replicare soluzioni rese possibili da misure a livello nazionale, che devono limitarsi ad azioni di recupero transfrontaliere evitando inutili e inadeguate armonizzazioni,

S.   considerando che sono state espresse alcune preoccupazioni in merito al fatto che alcune idee sull'esecuzione effettiva di sentenze nell'Unione europea grazie alla trasparenza del patrimonio dei debitori potrebbero violare i diritti fondamentali, fra cui il diritto alla privacy (protezione dei dati), pregiudicare le garanzie procedurali ed essere contrarie alle tradizioni costituzionali di molti Stati membri,

T.   considerando che qualsiasi proposta avanzata deve essere vantaggiosa e integrata negli altri settori della politica comunitaria per evitare inutili doppioni,

1.   accoglie con favore il citato Libro verde della Commissione del 6 marzo 2008, in quanto contribuisce alla strategia di Lisbona;

2.   dichiara che la mancanza di trasparenza delle informazioni necessarie per obbligare il debitore ad adempiere ai propri obblighi è contraria ai comuni principi di buona fede e di responsabilità patrimoniale; insiste sul fatto che l'inadeguata conoscenza delle legislazioni nazionali relative alle vie d'esecuzione o la loro inefficacia rappresentano un freno alla realizzazione di un mercato interno unificato e comportano costi ingiustificati;

3.   rileva che i ritardi di pagamento, i mancati pagamenti e la difficoltà di recupero di tali debiti ledono gli interessi delle imprese e dei consumatori creditori, riducono la fiducia nel mercato interno e indeboliscono l’azione della giustizia;

4.   è favorevole ad una strategia integrata ed efficace secondo i principi del “legiferare meglio” e ritiene che l’obiettivo del pagamento debba essere raggiunto garantendo la non discriminazione, la tutela dei dati sensibili e le garanzie giudiziarie, con mezzi adeguati che garantiscano la necessaria trasparenza e riducano sostanzialmente i costi di trattamento e gestione;

5.   sostiene che, oltre alle informazioni pubblicamente disponibili, il creditore dovrebbe avere accesso, sotto il controllo o per il tramite di un'autorità competente e in modo facile in tutto il mercato interno, ai dati necessari per avviare il procedimento esecutivo e riuscire a recuperare il proprio debito;

6.   concorda con la Commissione che il recupero transfrontaliero dei crediti attraverso l’esecuzione delle decisioni giudiziarie è un'importante questione di mercato interno, ma ritiene che le soluzioni presentate dalla Commissione richiedano ulteriore riflessione per affrontare adeguatamente il problema più difficile, vale a dire quello dei debitori recalcitranti;

Proposta di elaborazione di un manuale dei diritti e delle pratiche nazionali in tema di esecuzione

7.   rileva che un manuale di questo tipo potrebbe essere impegnativo e costoso da elaborare e da aggiornare e che, per coloro i quali cercano giustizia, potrebbe essere più facile aver a che fare con un unico sistema e che, in gran parte dei casi, i creditori dovrebbero rivolgersi ad avvocati nella rispettiva giurisdizione straniera; ritiene tuttavia che una versione semplificata potrebbe rivelarsi utile in mancanza di un sistema transfrontaliero che possa funzionare;

8.   è fermamente convinto che potrebbe essere utile la pubblicazione di elenchi nazionali di avvocati stranieri che esercitano i loro diritti nel mercato interno a norma delle direttive 77/249/CEE[5] e 98/5/CE[6]; rileva che tali elenchi nazionali potrebbero essere collegati ad un sito internet della Commissione ed integrare il manuale;

Incremento delle informazioni disponibili nei registri pubblici e miglioramento dell’accesso agli stessi

9.   è contrario a fornire accesso ingiustificato, indiscriminato e arbitrario ad ogni tipo di dati contenuti nei registri anagrafici, della sicurezza sociale e del fisco, ed è favorevole ad un quadro adeguato e proporzionato volto a garantire l'effettiva esecuzione delle sentenze nell'Unione europea;

10. sostiene che l’accesso ai registri anagrafici, laddove esistano, potrebbe essere utile per rintracciare sfortunati cittadini che hanno insolvenze nel pagamento degli alimenti o dei prestiti personali e per evitare abusi;

11. ritiene che, anche se un migliore accesso ai registri di sicurezza sociale e fiscali ha costituito una positiva innovazione in alcune giurisdizioni, sia necessario garantire altresì il rispetto delle norme sulla tutela degli atti e sulla riservatezza; sottolinea che si tratta di un argomento sensibile per l’opinione pubblica; rileva inoltre che ci potrebbero forse essere problemi giuridici se si utilizzassero le informazioni per uno scopo diverso da quello per il quale sono state raccolte;

12. osserva inoltre che le dichiarazioni dei redditi e i dati di sicurezza sociale sono riservati in molti Stati membri e l’idea di un registro, con tutti i rischi di perdita degli stessi, non sarebbe ben accolta e potrebbe essere considerata come un abuso del potere esecutivo;

13. sostiene che, se la proposta fosse sproporzionata rispetto al fine perseguito, potrebbe dare adito ad abusi e costituire una violazione del diritto alla privacy;

Scambio di informazioni tra autorità esecutive

14. ritiene che l’ipotesi di una migliore cooperazione fra organismi pubblici di esecuzione vada ulteriormente esplorata, ma sottolinea che tali organismi non esistono in tutti gli Stati membri;

La dichiarazione del debitore

15. ritiene che la dichiarazione del debitore possa utilmente far parte della procedura di esecuzione di una sentenza, laddove possa essere sostenuta da sanzioni a norma del diritto nazionale;

16. ritiene che non vi sia alcuna necessità di un’azione comunitaria in questo settore, finché non sia provato che gli strumenti attuali degli Stati membri non sono efficaci;

Altre misure

17. suggerisce di tenere in considerazione l’ipotesi di introdurre una forma di misura provvisoria comunitaria aggiuntiva a quelle dei tribunali nazionali; ritiene che essa potrebbe assumere la forma di una procedura semplice e flessibile da applicare in tutta l’UE, evitando in tal modo ritardi e spese inutili; ritiene che essa sarebbe anche efficace ed equa per le non parti;

18. propone che tale misura possa applicarsi anche alle richieste di arbitrato e che sia tenuta in considerazione nel contesto della prossima revisione del regolamento Bruxelles I;

19. invita la Commissione a trattare la questione in via prioritaria e ad effettuare a) una valutazione dettagliata del problema; b) uno studio di fattibilità degli eventuali strumenti comunitari; c) una valutazione d'impatto delle eventuali misure di ricorso di diritto comunitario che si limitino agli aspetti transfrontalieri; ritiene che l'indagine della Commissione dovrebbe inoltre individuare e giustificare debitamente l'idonea base giuridica per l'eventuale strumento comunitario proposto che dovrebbe limitarsi ai casi transfrontalieri ed essere complementare e non di ostacolo all'applicazione di misure di ricorso strettamente nazionali in questo settore;

20. esorta la Commissione a prendere in piena considerazione le misure pre-contrattuali e contrattuali che potrebbero essere collegate allo sviluppo del QCR e qualsiasi strumento facoltativo derivante dallo stesso, al fine di garantire che le parti di contratti transfrontalieri europei valutino le questioni dei ritardi di pagamento e dei mancati pagamenti durante la stipula del contratto;

21. attende con ansia la revisione della direttiva sui ritardi di pagamento e sollecita la Commissione ad accelerare il più possibile questa procedura, a fronte del clima economico attuale;

22. suggerisce l'esecuzione di uno studio in merito ai diversi approcci nazionali alla clausola di riserva di proprietà e ad altri meccanismi simili, al fine di garantirne il riconoscimento reciproco;

23. suggerisce che la parte che acquisisce diritti patrimoniali riconosciuti in una decisione giudiziaria dovrebbe esercitare il proprio diritto alle stesse condizioni di chi li cede;

o

o    o

24. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali degli Stati membri.

  • [1]  GU C 236 E del 16.10.2008, pag. 655.
  • [2]  Testi approvati, P6_TA(2008)0637.
  • [3]  Direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 200 dell'8.8.2000, pag. 35).
  • [4]  Regolamento del Consiglio (CE) n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 sulla giurisdizione e il riconoscimento e l’esecuzione di sentenze in questioni civili e commerciali (GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1).
  • [5]  Direttiva del Consiglio 77/249/CEE del 22 marzo 1977 intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi (GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17).
  • [6]  Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 volta a facilitare l'esercizio della professione di avvocato su base permanente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36).

MOTIVAZIONE

All'origine del documento consultivo della Commissione vi è la preoccupazione che i problemi inerenti al recupero transfrontaliero dei crediti possano costituire un ostacolo per la libera circolazione delle ordinanze di pagamento nell'Unione europea e possano impedire l'adeguato funzionamento del mercato interno. "I pagamenti tardivi o l'assenza di pagamenti pregiudicano gli interessi delle imprese e dei consumatori. Particolarmente grave è la situazione in cui il creditore e le autorità responsabili dell'esecuzione non dispongono di alcuna informazione circa il luogo in cui il debitore si trova e sulla consistenza del suo patrimonio".

I debitori recalcitranti possono costituire un grave problema ovunque nell'Unione europea, specialmente per le piccole imprese, che non detengono risorse ingenti (consulenze di avvocati specializzati, collaborazione con servizi per il recupero crediti). Il problema è risolvibile laddove il debitore possieda beni all'interno dell'Unione europea e laddove vi sia la possibilità di reperire tale patrimonio e avviare un'azione legale. Si può dubitare che le proposte della Commissione, alquanto limitate, riescano a migliorare considerevolmente la situazione presente.

Per quanto concerne il contenuto del Libro verde, la Commissione suggerisce innanzitutto l'approntamento di un manuale dei diritti e delle pratiche nazionali in tema di esecuzione, da rendere disponibile tramite la Rete giudiziaria europea.

In secondo luogo, la Commissione solleva la questione relativa alla possibilità di aumentare le informazioni presenti nei registri delle imprese e migliorare l'accesso a tali informazioni.

Questo punto può essere trattato nell'ambito delle proposte relative alla giustizia elettronica europea, su cui il Parlamento si è già pronunciato.

In terzo luogo, viene suggerita l'idea di migliorare l'accesso ai registri dello stato civile.

In quarto luogo, il Libro verde considera l'opportunità di facilitare l'accesso delle autorità preposte all'esecuzione ai registri dell'amministrazione fiscale e della sicurezza sociale. Alcuni ordinamenti prevedono questa possibilità, che ha dato risultati discreti, ma sussistono problemi in materia di protezione dei dati e rispetto della segretezza.

Ancora, la Commissione suggerisce che la cooperazione fra autorità pubbliche preposte all'esecuzione potrebbe essere migliorata.

Infine, la Commissione avanza la proposta di introdurre una "dichiarazione patrimoniale europea", possibilmente supportata da sanzioni, la quale obbligherebbe i debitori a rendere noto tutto il loro patrimonio nello Spazio giudiziario europeo.

La relatrice risponde come segue alla richiesta avanzata dalla Commissione riguardante ulteriori possibili misure.

Ritiene che i creditori potrebbero trarre vantaggio dall'introduzione di una procedura semplice e flessibile, che potrebbe rivelarsi efficace in tutta l'Unione europea, al fine di ottenere misure provvisorie nella forma di (1) un'ordinanza di divulgazione delle informazioni relative al patrimonio che potrebbe formare oggetto di misure di esecuzione di una sentenza; (2) un'ordinanza che preservi il patrimonio in attesa dell'esecuzione. Tali misure potrebbero assumere la forma di un'ordinanza di pagamento intermedio, che garantirebbe al creditore il pagamento immediato in attesa della risoluzione della controversia.

Se la Commissione giudica che questa sia una strada che valga la pena percorrere, la relatrice ritiene di dover suggerire il commissionamento di uno studio relativo alle misure provvisorie nell'Unione europea, che tenga conto di quanto sotto riportato:

1) le modalità pratiche di funzionamento degli attuali sistemi nazionali: lo studio potrebbe circoscriversi a un solo paese di diritto consuetudinario ("common law") e a un campione rappresentativo di paesi di diritto romano-germanico ("civil law"), per includere almeno un sistema dell'Europa orientale;

2) i possibili miglioramenti ai sistemi esistenti: a tal fine, lo studio dovrebbe essere ideato in modo tale da esaminare i sistemi vigenti all'interno come all'esterno dell'Unione europea;

3) i settori in cui una cooperazione più estesa fra gli Stati membri potrebbe rivelarsi proficua: lo studio dovrebbe, ad esempio, individuare le lacune nella disponibilità di misure provvisorie all'interno dei diversi sistemi, commisurare spese ed efficacia e valutare le eventuali possibilità di miglioramento;

4) le modalità di integrazione delle ordinanze provvisorie all'interno delle funzioni del sistema bancario: le banche risultano spesso coinvolte pur senza essere parti nella controversia e sarebbe opportuno progettare un sistema di ordinanze provvisorie che sia adeguato al funzionamento delle banche medesime;

5) i possibili effetti delle norme sulla protezione dei dati, delle norme regolamentari e della segretezza: a titolo d'esempio, potrebbe la divulgazione di informazioni provocare problemi di natura regolamentare per un soggetto che non sia parte all'interno di un altro Stato?

6) la lealtà nei confronti dei soggetti che non sono parti nel procedimento (come i proprietari di beni o i detentori di informazioni) ma che potrebbero essere toccati da un'ordinanza provvisoria (sussiste, ad esempio, la possibilità di esposizione a crediti risultanti dal rispetto dell'ordinanza?);

7) il sistema CE che più probabilmente risulterà accettabile per gli Stati membri.

PARERE della commissione per i problemi economici e monetari (15.12.2008)

destinato alla commissione giuridica

sull’esecuzione effettiva delle decisioni giudiziarie nell’Unione europea: la trasparenza del patrimonio del debitore
(2008/2233(INI))

Relatore (*): Antolín Sánchez Presedo(*) Commissione associata - Articolo 47 del regolamento

SUGGERIMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1.  accoglie con favore il Libro verde della Commissione su “L’esecuzione effettiva delle decisioni giudiziarie nell’Unione europea: la trasparenza del patrimonio del debitore” (COM(2008)0128), perché contribuisce alla strategia di Lisbona; :

2.  dichiara che l'opacità informativa, necessaria per obbligare il debitore ad adempiere ai propri obblighi, è contraria ai comuni principi di buona fede e di responsabilità patrimoniale; dichiara che la mancata conoscenza delle legislazioni nazionali relative alle vie d'esecuzione o la loro mancanza di efficacia rappresenta un freno alla realizzazione di un mercato interno unificato e comporta costi ingiustificati;

3.   rileva che i pagamenti tardivi, l’assenza di pagamenti e la difficoltà di recupero di tali debiti ledono gli interessi delle imprese e dei consumatori creditori, riducono la fiducia nel mercato interno e indeboliscono l’azione della giustizia;

4.  è favorevole ad una strategia integrata ed efficace secondo i principi del “legiferare meglio” e ritiene che l’obiettivo del pagamento debba essere raggiunto garantendo la non discriminazione, la tutela dei dati sensibili e le garanzie giudiziarie, con mezzi adeguati che garantiscano la necessaria trasparenza e riducano notevolmente i costi informativi e di gestione;

5.   sostiene che, oltre alle informazioni pubbliche, il creditore debba poter accedere, sotto il controllo o per il tramite di un'autorità competente e in modo facile in tutto il mercato interno, ai dati necessari per avviare il procedimento esecutivo e riuscire a recuperare il proprio debito;

6.  sostiene l’approntamento di un manuale sull’esecuzione forzata e sulla prassi dell’esecuzione forzata, l’aumento e il miglioramento dei dati riportati nei registri e l’accesso a tali registri in conformità delle norme previste a livello comunitario o nazionale, nonché lo scambio di informazioni tra autorità competenti e l'esame di altre misure appropriate;

7.   sostiene che chi acquisisce diritti patrimoniali riconosciuti in una decisione giudiziaria possa esercitare il proprio diritto alle stesse condizioni di chi li cede.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

11.12.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

30

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, José Manuel García-Margallo y Marfil, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Louis Grech, Benoît Hamon, Othmar Karas, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Hans-Peter Martin, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Bernhard Rapkay, Heide Rühle, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė, Ieke van den Burg, Sahra Wagenknecht

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Mia De Vits, Janusz Onyszkiewicz, Bilyana Ilieva Raeva, Theodor Dumitru Stolojan, Kristian Vigenin

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Michael Gahler, Monica Giuntini, Catiuscia Marini

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

31.3.2009

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

19

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Nicole Fontaine, Georgios Papastamkos, Jacques Toubon, Renate Weber