RELAZIONE sulla richiesta in difesa dei privilegi e delle immunità di Umberto Bossi

22.4.2009 - (2009/2020(IMM))

Commissione giuridica
Relatore: Klaus-Heiner Lehne

Procedura : 2009/2020(IMM)
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A6-0269/2009
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A6-0269/2009
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PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla richiesta in difesa dei privilegi e delle immunità di Umberto Bossi

(2009/2020(IMM))

Il Parlamento europeo,

–   vista la richiesta presentata da Umberto Bossi in difesa della sua immunità nell’ambito di un procedimento pendente dinanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, in data 19 febbraio 2009, comunicata in seduta plenaria il 9 marzo 2009,

–   visti gli articoli 9 e 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,

–   viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964, del 10 luglio 1986 e del 21 ottobre 2008[1],

–   visti l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 7 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione giuridica (A6‑0269/2009),

1.  decide di difendere i privilegi e le immunità di Umberto Bossi;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità competenti della Repubblica italiana.

  • [1]  Causa 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier, Raccolta 1964, pag. 383, causa 149/85, Wybot/Faure e altri, Raccolta 1986, pag. 2391 e cause congiunte C-200/07 e C-201/07 Marra/De Gregorio e Clemente, non ancora pubblicata nella Raccolta.

MOTIVAZIONE

I.         I FATTI

Nella seduta del 9 marzo 2009, il Presidente del Parlamento ha annunciato di aver ricevuto una richiesta in difesa dell'immunità parlamentare di Umberto Bossi (ex deputato al Parlamento europeo), con lettera in data 24 febbraio 2009, trasmessa alla commissione giuridica ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento.

La richiesta riguarda un procedimento nei confronti di Umberto Bossi, indagato in ordine al delitto di cui all’articolo 61, paragrafo 10 e 612, commi I e II, del codice penale, pendente dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania.

Durante un comizio elettorale tenutosi a Verbania il 6 aprile 2008, Umberto Bossi ha fatto riferimento al ministro dell’interno, Giuliano Amato, nei seguenti termini:

"Qui non si riesce a votare, non si può votare un solo partito in un quadratino come previsto dalla legge, hanno messo dentro due simboli elettorali quindi… stiamo aspettando … guardate che queste elezioni potrebbero finire con la necessità di imbracciare il fucile e di andare a prendere queste carogne, la canaglia centralista romana … andare a prenderla… la canaglia … che sta facendo apposta a impedire il voto… han fatto… hanno stampato le schede con due simboli uniti così, se tu voti uno fatalmente voti anche l’altro… e quindi viene bocciato in cabina elettorale, altro che brogli elettorali… è una cosa preparata … non sa neppure se farà ancora a tempo a stampare le schede … sono canaglie… la sinistra è fatta da canaglie … delinquenti …., attenti che la Padania… i padani, i lombardi, i veneti, i piemontesi non han paura di voi … che se vi voglion prendere per il collo, vi pigliamo".

II.       DISPOSIZIONI E CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'IMMUNITÀ DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO

1. Gli articoli 9 e 10 del Protocollo sui Privilegi e sulle Immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965, recitano:

Articolo 9:

I Membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 10:

Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso:

           a.        sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese,

           b.        sul territorio di ogni altro Stato membro, dell'esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.

L’immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

L’immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l’immunità ad uno dei suoi membri.

2. La procedura del Parlamento europeo è disciplinata dagli articoli 6 e 7 del regolamento. Le disposizioni in materia recitano:

Articolo 6 - Revoca dell'immunità

1. Nell'esercizio dei suoi poteri in materia di privilegi e immunità il Parlamento cerca principalmente di mantenere la propria integrità di assemblea legislativa democratica e di garantire l'indipendenza dei suoi membri nell'esercizio delle loro funzioni.

(...)

3. Ogni richiesta diretta al Presidente da un deputato o da un ex deputato in difesa dei privilegi e delle immunità è comunicata al Parlamento riunito in seduta plenaria e deferita alla commissione competente.

(...)"

Articolo 7 - Procedura in materia di immunità

1. La commissione competente esamina senza indugio e nell'ordine in cui sono state presentate le richieste di revoca dell'immunità o di difesa delle immunità e dei privilegi.

2. La commissione presenta una proposta di decisione che si limita a raccomandare l'accoglimento o la reiezione della richiesta di revoca dell'immunità o di difesa delle immunità e dei privilegi.

3. La commissione può chiedere all'autorità interessata le informazioni e tutti i chiarimenti che ritiene necessari per pronunciarsi sull'opportunità di revocare o di difendere l'immunità. Al deputato interessato è offerta l'opportunità di essere ascoltato; egli può produrre tutti i documenti o gli altri elementi scritti di giudizio che ritiene pertinenti. Può farsi rappresentare da un altro deputato.

4. Qualora la richiesta di revoca dell'immunità comporti vari capi d'accusa, ciascuno di essi può essere oggetto di una decisione distinta. La relazione della commissione può proporre, a titolo eccezionale, che la revoca dell'immunità si riferisca esclusivamente alla prosecuzione del procedimento penale senza che contro il deputato possa essere adottata, finché non si abbia sentenza passata in giudicato, alcuna misura privativa o limitativa della sua libertà o qualsiasi altra misura che gli impedisca di esercitare le funzioni proprie del suo mandato.

(...)

6. Nei casi concernenti la difesa dei privilegi o delle immunità, la commissione indica se le circostanze costituiscono un ostacolo di ordine amministrativo o di altra natura alla libertà di circolazione dei deputati da e verso il luogo di riunione del Parlamento o all'espressione di un'opinione o di un voto nell'esercizio del loro mandato, oppure se sono assimilabili agli aspetti dell'articolo 10 del protocollo sui privilegi e le immunità che non rientrano nell'ambito del diritto nazionale, e formula una proposta per invitare l'autorità interessata a trarre le debite conclusi.

7. La commissione può fornire un parere motivato sulla competenza dell'autorità interessata e sulla ricevibilità della richiesta, ma in nessun caso si pronuncia sulla colpevolezza o meno del deputato né sull'opportunità o l'inopportunità di perseguire penalmente le opinioni o gli atti che gli sono attribuiti, anche qualora l'esame della richiesta abbia fornito alla commissione una conoscenza approfondita del merito della questione.

(...)"

Disposizioni nazionali pertinenti

Costituzione della Repubblica italiana, quale modificata dalla legge costituzionale n. 3 del 29 ottobre 1993, articolo 68 [Indennità, immunità]:

(1) I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

(2) Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

(3) Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

III.      GIUSTIFICAZIONE DELLA DECISIONE PROPOSTA

L’on. Bossi evoca l’applicazione dell’articolo 68, paragrafo 1, della Costituzione italiana secondo cui “I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni”.

La richiesta andrebbe vista come una richiesta di applicazione dell’articolo 9 del Protocollo dal momento che Umberto Bossi è un (ex) deputato al Parlamento europeo.

L’articolo 9 del Protocollo sui privilegi e le immunità dispone che i membri del Parlamento europeo godono di un’assoluta immunità rispetto ad azioni legali “a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni”.

In effetti con le sue affermazioni, durante un comizio elettorale, l'on. Bossi si limitava a commentare fatti di pubblico dominio con una dimensione politica italiana ed europea, essendo direttamente collegate con il diritto degli elettori a un’equa competizione elettorale e al loro interesse a che tutti i partiti e tutti i candidati possano parteciparvi. Il più ampio esercizio possibile di tale diritto riguarda ciascun cittadino europeo in quanto espressione precipua delle libertà generali e fondamentali garantite dall’articolo 6 del TUE.

Nell’agire come ha agito, egli ha esercitato il suo dovere, in quanto membro del Parlamento, di esprimere la propria opinione su una questione di pubblico interesse per i suoi elettori. Inoltre, il fatto che l’oggetto delle sue affermazioni fosse il comportamento di un politico nonché detentore di una carica pubblica colloca tale dichiarazione nel quadro di un legittimo dibattito politico.

D’altro canto, tentare di impedire a deputati al Parlamento di esprimere le proprie opinioni su questioni di legittimo interesse pubblico, avviando procedimenti giudiziari nei loro confronti, è inaccettabile in una società democratica e manifestamente in contrasto con l’articolo 9 del Protocollo inteso a salvaguardare la libertà di espressione dei deputati nell’esercizio del loro mandato, nell’interesse del Parlamento in quanto Istituzione.

IV. CONCLUSIONI

Sulla base delle suddette considerazioni la commissione giuridica ritiene che l’immunità parlamentare, ai sensi degli articoli 9 e 10 del Protocollo dell’8 aprile 1965 sui privilegi e le immunità delle Comunità europee, copra interamente le dichiarazioni di Umberto Bossi e decide pertanto di difenderne l’immunità.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

21.4.2009

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

10

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Carlo Casini, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Eva-Riitta Siitonen, Francesco Enrico Speroni, Tadeusz Zwiefka