RELAZIONE sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e Antigua e Barbuda

1.10.2009 - (COM(2009)0049 – C7‑0016/2009 – 2009/0013(CNS)) - *

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Simon Busuttil

Procedura : 2009/0013(CNS)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0015/2009
Testi presentati :
A7-0015/2009
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e Antigua e Barbuda

(COM(2009)0049 – C7‑0016/2009 – 2009/0013(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2009)0049),

–   visti l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto i), e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, del trattato CE,

–   visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7‑0016/2009),

–   visti l'articolo 55 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7‑0015/2009),

1.  approva la conclusione dell'accordo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e di Antigua e Barbuda.

MOTIVAZIONE

Il regolamento (CE) n. 1932/2006 del Consiglio ha modificato il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne dell'UE (elenco negativo) e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (elenco positivo), disponendo fra l'altro il trasferimento dal primo al secondo elenco di Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Mauritius, Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis e Seychelles. Il suddetto regolamento specifica altresì che è opportuno che l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di questi paesi non entri in vigore prima della conclusione e dell'entrata in vigore di un accordo bilaterale di esenzione dal visto tra la Comunità europea e i paesi in questione. Il regolamento è stato adottato il 21 dicembre 2006 ed è entrato in vigore a gennaio 2007.

Nel frattempo, il 15 gennaio 2007 i paesi CARICOM adottavano un regime speciale di visti per i cittadini di diversi Stati membri dell'UE in vista della Coppa del mondo di cricket 2007 svoltasi nella Comunità dei Carabi (operando una disparità di trattamento tra i cittadini dell'UE dal momento che i cittadini di altri Stati membri continuavano ad essere esenti dall'obbligo del visto). L'introduzione dell'obbligo del visto, decretata nonostante le disposizioni favorevoli contenute nel nuovo regolamento comunitario, ha ritardato la preparazione dei progetti di mandato di negoziato dell'accordo di esenzione dal visto con i suddetti paesi terzi.

Il regime temporaneo di visti è scaduto il 15 maggio 2007 e il Consiglio ha autorizzato la Commissione, con decisione del 5 giugno 2008, a negoziare un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e Antigua e Barbuda. I negoziati, avviati il 4 luglio 2008, si sono conclusi il 16 ottobre 2008. Fatta salva l'eventuale conclusione a una data successiva, è auspicabile che l'accordo siglato a Bruxelles il 19 novembre 2008 sia firmato.

La versione definitiva di tale accordo può essere riassunta come segue:

Obiettivo: l'accordo stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione europea e per i cittadini di Antigua e Barbuda che si recano nel territorio della controparte per un periodo massimo di tre mesi su sei.

Antigua e Barbuda accorda già ai cittadini di diversi Stati membri l'esenzione dall'obbligo del visto. L'accordo dispone che Antigua e Barbuda può sospendere o denunciare l’accordo stesso solo nei confronti di tutti gli Stati membri della Comunità europea e reciprocamente che la sospensione o la denuncia dell’accordo da parte della Comunità riguarda tutti i suoi Stati membri. La situazione specifica del Regno Unito e dell’Irlanda figura nel preambolo.

Campo di applicazione: l'esenzione dal visto riguarda tutte le categorie di persone (titolari di passaporti ordinari, diplomatici, di servizio o ufficiali) indipendentemente dal motivo del soggiorno, ad eccezione dei soggiorni finalizzati allo svolgimento di un'attività retribuita. Per quest’ultima categoria di persone, i singoli Stati membri e Antigua e Barbuda sono liberi di imporre l’obbligo del visto ai cittadini della controparte in conformità al diritto comunitario o nazionale applicabile. Onde garantire un’applicazione armonizzata, l’accordo reca in allegato una dichiarazione comune sull’interpretazione della categoria di persone il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un’attività retribuita.

Durata del soggiorno: l’accordo tiene conto della situazione degli Stati membri che non attuano ancora integralmente l’acquis di Schengen. Fintanto che detti Stati non fanno parte dello spazio Schengen senza frontiere interne, l’esenzione dal visto conferisce ai cittadini di Antigua e Barbuda il diritto di soggiornare nel territorio di ciascuno di questi Stati membri (Cipro, Bulgaria, Romania) per un periodo di tre mesi, indipendentemente dalla durata calcolata per l’intero spazio Schengen.

Applicazione territoriale: per i cittadini dei sei paesi interessati, il soggiorno in esenzione dal visto è limitato al territorio europeo della Francia e dei Paesi Bassi.

PROCEDURA

Titolo

Accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e Antigua e Barbuda

Riferimenti

COM(2009)0049 – C7-0016/2009 – 2009/0013(CNS)

Consultazione del PE

5.6.2009

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

LIBE

14.7.2009

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

DEVE

14.7.2009

 

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

DEVE

21.7.2009

 

 

 

Relatore

       Nomina

Simon Busuttil

29.9.2009

 

 

Relatore sostituito

Roberta Angelilli

 

 

Esame in commissione

29.9.2009

30.9.2009

 

 

Approvazione

30.9.2009

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

40

2

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Sonia Alfano, Vilija Blinkevičiūtė, Louis Bontes, Simon Busuttil, Philip Claeys, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Jeanine Hennis-Plasschaert, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Claude Moraes, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Magdi Cristiano Allam, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Ramon Jauregui Atondo, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Judith A. Merkies