RELAZIONE sul potere di delega legislativa

29.3.2010 - (2010/2021(INI))

Commissione giuridica
Relatore: József Szájer


Procedura : 2010/2021(INI)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0110/2010

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul potere di delega legislativa

(2010/2021(INI))

Il Parlamento europeo,

–   visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"),

–   vista la sua risoluzione del 23 settembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sull'allineamento degli atti giuridici alla nuova decisione sulla comitatologia[1],

–   vista la sua risoluzione del 7 maggio 2009 sulle nuove competenze e prerogative del Parlamento nell'applicazione del trattato di Lisbona[2],

–   vista la sua posizione del 24 novembre 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo – Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo – Quinta parte[3],  

–   vista la comunicazione della Commissione del 9 dicembre 2009 sull'attuazione dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (COM(2009)0673),

–   vista la lettera del 29 gennaio 2010 del Presidente del Parlamento europeo al Presidente della Commissione europea sugli articoli 290 e 291 del TFUE,

–   visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7‑0110/2010),

A. considerando che il trattato di Lisbona sancisce il potere legislativo e introduce una gerarchia di norme nell'ordinamento giuridico dell'Unione, rafforzando così il carattere democratico dell'Unione e razionalizzandone l'ordinamento giuridico; considerando che il trattato di Lisbona introduce il nuovo concetto di atto legislativo, il che ha conseguenze di ampia portata,

B.  considerando che uno degli elementi del potere legislativo è la possibilità, prevista dall'articolo 290 del TFUE, che in un atto legislativo (in appresso "atto di base") il legislatore deleghi parte dei suoi poteri alla Commissione,

C. considerando che la delega è un'operazione delicata, con cui la Commissione è incaricata di esercitare un potere che è intrinseco al ruolo proprio del legislatore; considerando che nell'esaminare la questione della delega il punto di partenza deve perciò essere sempre la libertà del legislatore,

D. considerando che questo potere delegato può consistere unicamente nell'integrazione o nella modifica di parti di un atto legislativo che il legislatore non considera essenziali; considerando che gli atti delegati adottati dalla Commissione in base alla delega saranno atti non legislativi di portata generale; considerando che l'atto di base deve delimitare esplicitamente l'obiettivo, il contenuto, la portata e la durata di tale delega e deve fissare le condizioni cui la delega è soggetta,

E.  considerando che gli atti delegati avranno importanti implicazioni in numerosi ambiti; considerando che è pertanto essenziale, in particolare per quanto riguarda gli atti delegati, che questi siano elaborati e adottati in piena trasparenza, così da consentire effettivamente ai colegislatori di esercitare un controllo democratico sull'esercizio dei poteri delegati alla Commissione, anche attraverso una discussione pubblica in Parlamento, ove necessario,

F.  considerando che il Parlamento deve essere su un piano di parità con il Consiglio per quanto concerne tutti gli aspetti del potere di delega legislativa,

G. considerando che la "procedura Lamfalussy" ha aperto la strada all'attuale meccanismo di delega con pieno controllo da parte del legislatore; considerando che la Dichiarazione 39 della conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri del 23 luglio 2007, allegata al trattato di Lisbona, riconosce la natura specifica del settore dei servizi finanziari; considerando che il nuovo regime degli atti delegati non può in alcun modo indebolire i preesistenti diritti del Parlamento in tale settore, specialmente per quanto riguarda la tempestiva trasmissione di documenti e informazioni,

H. considerando che la delega può essere vista come uno strumento per legiferare meglio, il cui obiettivo è garantire che la legislazione possa allo stesso tempo restare semplice ed essere completata e aggiornata senza dover ricorrere a ripetute procedure legislative, consentendo anche nel contempo al legislatore di mantenere il potere e la responsabilità di cui è titolare in ultima istanza,

I.   considerando che, a differenza di quanto previsto all'articolo 291 del TFUE, riguardante le misure di esecuzione, l'articolo 290 dello stesso TFUE non contiene una base giuridica per l'adozione di un atto orizzontale che stabilisca le regole e i principi generali applicabili alle deleghe di potere; considerando che tali condizioni devono perciò essere stabilite in ciascun atto di base,

J.   considerando che la Commissione deve rendere conto al Parlamento; considerando che il Commissario responsabile per le relazioni interistituzionali e l'amministrazione, nel corso della sua audizione dinanzi alla commissione per gli affari costituzionali del 18 gennaio 2010, si è impegnato a lavorare in stretta cooperazione con il Parlamento al fine di garantire che l'esercizio da parte della Commissione del potere delegato avvenga in modo soddisfacente per il Parlamento,

Aspetti da definire nell'atto di base

1.  ritiene che gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata di una delega a norma dell'articolo 290 del TFUE debbano essere espressamente e meticolosamente delimitati in ciascun atto di base;

2.  sottolinea che l'articolo 290 del TFUE dà al legislatore la libertà di scegliere quale meccanismo o quali meccanismi di controllo porre in essere; ritiene che i due esempi indicati all'articolo 290, paragrafo 2, l'obiezione e la revoca, siano puramente illustrativi e che si possa contemplare la possibilità di assoggettare una delega di potere ad altri mezzi di controllo, ad esempio l'approvazione esplicita di ciascun atto delegato da parte del Parlamento e del Consiglio o la possibilità di abrogare singoli atti delegati già in vigore;

3.  ritiene tuttavia che i due esempi di possibili condizioni citati all'articolo 290, paragrafo 2, del TFUE, l'obiezione e la revoca, possano essere considerati i modi più consueti di controllare l'uso che la Commissione fa dei poteri delegati e debbano essere entrambi inclusi in ciascun atto di base;

4.  ritiene che i meccanismi di controllo stabiliti dal legislatore debbano rispettare alcuni principi generali del diritto dell'Unione e che, in particolare, debbano:

- essere semplici e facilmente comprensibili,

- salvaguardare la certezza del diritto,

- consentire alla Commissione di esercitare efficacemente il potere delegato, e

- consentire al legislatore un controllo appropriato dell'uso che viene fatto del potere delegato;

5.  ritiene che l'esercizio da parte del Parlamento del diritto di obiezione (o di "opposizione") sia necessariamente condizionato dal ruolo parlamentare e dai luoghi di lavoro del Parlamento stesso; ritiene che non vi sia motivo di stabilire un termine fisso per sollevare obiezioni applicabile a tutti gli atti giuridici, e che tale termine debba essere fissato di volta in volta in ciascun atto di base tenendo conto della complessità della materia ed essere sufficiente a consentire un controllo efficace della delega senza ritardare indebitamente l'entrata in vigore degli atti delegati non controversi;

6.  ritiene che una procedura d'urgenza, con un termine per le obiezioni più breve previsto già nell'atto di base, dovrebbe essere riservata a casi del tutto eccezionali, ad esempio riguardanti questioni di sicurezza o crisi umanitarie;

7.  ritiene tuttavia che la grande maggioranza delle situazioni che richiedono la rapida adozione di atti delegati potrebbe essere affrontata con una procedura flessibile di "nullaosta rapido" ("early non-objection") da parte del Parlamento e del Consiglio, su richiesta della Commissione in casi debitamente giustificati;

8.  sostiene che la durata della delega non può essere indefinita; ritiene tuttavia che una delega di durata limitata potrebbe prevedere la possibilità di rinnovo periodico; ritiene che un atto di base possa prevedere che tale rinnovo periodico avvenga o tacitamente o su richiesta esplicita della Commissione; ritiene che in entrambi i casi la delega possa essere rinnovata solo se né il Parlamento né il Consiglio sollevano obiezioni entro un termine stabilito;

9.  si oppone fermamente all'inserimento negli atti di base di disposizioni che impongano al legislatore altri obblighi oltre a quelli già previsti dall'articolo 290 del TFUE;

Modalità pratiche

10. ritiene che taluni aspetti pratici potrebbero essere meglio coordinati nel quadro di un'intesa comune fra le istituzioni, che potrebbe assumere la forma di un accordo interistituzionale, concernente fra l'altro:

- consultazioni durante la preparazione e la stesura degli atti delegati,

- scambi reciproci di informazioni, in particolare in caso di revoca,

- modalità di trasmissione dei documenti,

- termini minimi per le obiezioni da parte del Parlamento e del Consiglio;

- computo dei termini,

- pubblicazione degli atti nella Gazzetta ufficiale in diverse fasi della procedura;

11. sottolinea che, nel preparare e redigere gli atti delegati, la Commissione deve:

- garantire la trasmissione tempestiva e continua delle informazioni e dei documenti pertinenti, compresi successivi progetti di atti delegati ed eventuali contributi ricevuti, alle competenti commissioni del Parlamento; a tal fine, l'attuale registro della comitatologia potrebbe essere utilizzato come modello per un sistema d'informazione digitale migliorato;

- consentire al Parlamento l'accesso alle relative riunioni preparatorie, scambi di opinioni e consultazioni;

12. è del parare che lo scambio di informazioni prima di una revoca dovrebbe avvenire per ragioni di trasparenza, cortesia e leale cooperazione fra le istituzioni interessate, assicurando così che tutte le istituzioni siano pienamente informate a tempo debito della possibilità di una revoca; considera comunque superfluo e fuorviante introdurre negli atti di base un obbligo giuridico specifico di motivare l'adozione di determinati atti giuridici in aggiunta all'obbligo generale stabilito all'articolo 296 del TFUE, che si applica a tutti gli atti giuridici;

13. propone che in un'eventuale futura intesa comune si stabilisca un termine minimo per le obiezioni, chiarendo che esso non va interpretato come una camicia di forza ma semplicemente come un minimo al di sotto del quale il controllo democratico del Parlamento sarebbe vanificato; ritiene che il termine minimo per le obiezioni dovrebbe essere di due mesi, con possibilità di proroga per altri due mesi su iniziativa del Parlamento o del Consiglio; ricorda che è possibile fissare un termine più lungo per le obiezioni in base alla natura dell'atto delegato;

14. afferma, nel contesto di un'eventuale futura intesa comune, che i vari termini per il controllo degli atti delegati devono decorrere solo dal momento della trasmissione da parte della Commissione di tutte le versioni linguistiche e devono tenere adeguatamente conto dei periodi di interruzione dell'attività parlamentare e del periodo elettorale;

15. sottolinea, nel contesto di un'eventuale futura intesa comune, che gli atti delegati soggetti al diritto di obiezione possono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale e quindi entrare in vigore solo dopo la scadenza del termine fissato per le obiezioni, tranne nel caso in cui sia concesso il "nullaosta rapido"; considera superfluo prevedere in ogni atto di base l'obbligo esplicito per il Parlamento e il Consiglio di pubblicare le decisioni prese in sede di controllo dell'esercizio del potere delegato da parte della Commissione;

Osservazioni finali

16. invita ciascuna delle proprie commissioni a provvedere allo scambio e al costante aggiornamento delle migliori pratiche nonché a istituire un meccanismo che garantisca la massima coerenza dell'azione del Parlamento a norma dell'articolo 290 del TFUE; sottolinea la necessità che ogni commissione del Parlamento organizzi il proprio lavoro in maniera coerente con la propria specifica natura e tragga beneficio dall'esperienza accumulata;

17. impegna l'amministrazione del Parlamento a istituire mediante una riassegnazione di risorse (priva di impatto sul bilancio) i posti necessari a garantire un sostegno adeguato allo svolgimento delle funzioni connesse all'articolo 290 del TFUE; chiede l'adozione di un'impostazione istituzionale per valutare le strutture amministrative e le risorse umane disponibili per l'esercizio di tali poteri delegati;

18. sollecita la Commissione a presentare in via prioritaria le proposte legislative necessarie per adeguare l'acquis alle disposizioni degli articoli 290 e 291 del TFUE; ritiene, per quanto riguarda l'articolo 290 del TFUE, che tale adeguamento non debba limitarsi alle misure in precedenza trattate con la procedura di regolamentazione con controllo, ma debba estendersi a tutte le pertinenti misure di portata generale, a prescindere dalla procedura decisionale o dalla procedura di comitatologia che si applicavano ad esse prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona;

19. esorta ad adeguare, come priorità assoluta, l'acquis relativo alle politiche che, prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, non erano soggette alla procedura di codecisione; chiede a tal proposito una valutazione caso per caso al fine di assicurare che, in particolare, tutte le pertinenti misure di portata generale precedentemente adottate a norma degli articoli 4 e 5 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[4], siano definite come atti delegati;

20. ritiene che, al fine di mantenere intatte le prerogative del legislatore, durante l'allineamento sopracitato o la discussione di proposte secondo la procedura legislativa ordinaria, si dovrebbe prestare particolare attenzione al ricorso agli articoli 290 e 291 del TFUE e alle conseguenze pratiche del ricorso all'uno o all'altro di tali articoli; afferma che i colegislatori hanno il potere di decidere che i provvedimenti precedentemente adottati con la procedura di regolamentazione con controllo possono essere adottati o a norma dell'articolo 290 TFUE oppure nell'ambito della procedura legislativa ordinaria;

21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

MOTIVAZIONE

1. Il nuovo concetto di atto "legislativo"

Il trattato di Lisbona sancisce il potere legislativo e introduce una gerarchia di norme nell'ordinamento giuridico dell'Unione, rafforzando così il carattere democratico di quest'ultima e razionalizzandone l'ordinamento giuridico.

Il nuovo trattato introduce il concetto di atto legislativo finora assente nel diritto comunitario e dell'Unione[1]. Si opera una distinzione, con conseguenze di vasta portata, tra gli atti legislativi e tutti gli altri tipi di atti (non legislativi): si definisce atto legislativo un atto giuridico adottato mediante procedura legislativa[2]. Ciascuna base giuridica nei trattati indica se un atto sia o meno di natura legislativa.

2. Delega di potere da parte del legislatore alla Commissione

Uno degli elementi del potere legislativo è la possibilità, prevista dall'articolo 290 del TFUE, che in un atto legislativo di base (in appresso "atto di base") il legislatore deleghi parte dei suoi poteri alla Commissione. Il potere delegato può consistere unicamente nell'integrazione o nella modifica di parti di un atto legislativo che il legislatore non considera essenziali. Gli atti delegati adottati dalla Commissione in base alla delega saranno atti non legislativi di portata generale.

Affinché la delega sia valida, il legislatore deve delimitarne esplicitamente l'obiettivo, il contenuto, la portata e la durata[3], e deve fissare le condizioni a cui essa è soggetta[4], così da poter controllare l'uso che la Commissione fa del potere delegato.

3. Obiettivo della delega di potere da parte del legislatore

L'obiettivo della delega di potere da parte del legislatore è di garantire che la legislazione possa restare semplice e nel contempo essere completata e aggiornata senza dover ricorrere a ripetute procedure legislative, che potrebbero risultare esageratamente macchinose e richiedere un'eccessiva quantità di tempo. La delega consente pertanto di affrontare gli aspetti più dettagliati di un provvedimento legislativo dell'Unione, permettendo al contempo al legislatore di mantenere il potere e la responsabilità che gli spettano in ultima istanza. In tal modo, la delega può anche essere considerata uno strumento per legiferare meglio a livello dell'Unione europea.

4. Portata e durata della delega

La delega è un'operazione delicata con cui il legislatore incarica la Commissione di esercitare parte del suo potere. Gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega devono pertanto essere espressamente e meticolosamente delimitati nell'atto di base. La durata della delega non può pertanto essere indefinita, ma un atto di base potrebbe prevedere la possibilità di un rinnovo periodico, che avrebbe luogo tacitamente o su espressa richiesta della Commissione. In entrambi i casi, la delega potrebbe essere rinnovata solo qualora né il Parlamento né il Consiglio sollevassero obiezioni entro un termine stabilito.

5. Principi generali per il controllo dell'esercizio del potere delegato

L'articolo 290 del TFUE dà al legislatore la libertà di scegliere quale meccanismo o quali meccanismi di controllo porre in essere e indica due mezzi di controllo a puro titolo di esempio. Concludere che i due mezzi di controllo menzionati costituiscono un elenco esaustivo sarebbe contrario non soltanto alla chiara formulazione dell'articolo 290 del TFUE ma anche alla filosofia che ne sta alla base, secondo la quale il legislatore delega un potere che è intrinseco al proprio ruolo e deve quindi essere sicuro di poter conservare un adeguato controllo sul suo utilizzo[5]. Questo implica un margine di valutazione il più ampio possibile nel determinare il modo di controllare una delega[6].

I meccanismi di controllo stabiliti dal legislatore devono tuttavia rispettare alcuni principi generali del diritto dell'Unione. In particolare devono:

· essere semplici e facilmente comprensibili,

· salvaguardare la certezza del diritto,

· consentire alla Commissione di esercitare efficacemente il potere delegato e

· consentire al legislatore un controllo appropriato dell'uso che viene fatto del potere delegato.

6. Condizioni specifiche per il controllo dell'esercizio del potere delegato

Le due condizioni espressamente citate all'articolo 290, paragrafo 2, del TFUE, l'obiezione e la revoca, possano essere considerate i modi più consueti di controllare l'uso che la Commissione fa dei poteri delegati.

(i) Revoca

La revoca da parte del Parlamento o del Consiglio è espressamente prevista come prima condizione possibile a norma dell'articolo 290 del TFUE. Dalla disposizione appare chiaro che non è necessario l'accordo di entrambi i rami dell'autorità legislativa dell'Unione per revocare una delega. Per ragioni di certezza del diritto, nella revoca dovrebbe essere precisato che essa non pregiudica la validità degli atti delegati adottati precedentemente alla medesima.

(ii) Obiezione e "nullaosta rapido"

L'obiezione da parte del Parlamento o del Consiglio entro un termine stabilito dall'atto di base è espressamente prevista come seconda condizione possibile a norma dell'articolo 290 del TFUE. Dalla disposizione appare chiaro che non è necessario l'accordo di entrambi i rami dell'autorità legislativa dell'Unione per sollevare un'obiezione nei confronti di un singolo atto delegato e che l'obiezione da parte di uno dei due rami è sufficiente a impedirne l'entrata in vigore. L'esercizio del diritto di obiezione (o di "opposizione") del Parlamento è necessariamente condizionato dal ruolo parlamentare e dai luoghi di lavoro del Parlamento stesso. Considerata la varietà della legislazione trattata dall'istituzione, non è necessario stabilire un termine fisso per la presentazione delle obiezioni da applicare in tutti i casi. Il termine deve tuttavia essere sufficiente a consentire un controllo efficace della delega. La commissione giuridica reputa che esso debba essere fissato caso per caso in ciascun atto di base e che occorra stabilire un termine minimo per le obiezioni in una futura intesa comune relativa alle questioni orizzontali (vedi oltre).

La commissione reputa che una procedura d'urgenza con un termine per le obiezioni più breve previsto dall'atto di base stesso dovrebbe essere riservata soltanto a casi del tutto eccezionali, per esempio quando sono in gioco questioni di sicurezza o crisi umanitarie.

La commissione ritiene tuttavia che la grande maggioranza delle situazioni che richiedono la rapida adozione di atti delegati possa essere affrontata con una procedura flessibile di "nullaosta rapido", in base alla quale, in casi debitamente giustificati, il Parlamento e il Consiglio avrebbero la facoltà di abbreviare il termine per sollevare obiezioni, in seguito a una richiesta della Commissione.

Il rispetto del principio democratico, intrinseco a ogni delega di potere legislativo, dovrebbe guidare l'uso della procedura d'urgenza e del nullaosta rapido. È necessario non abusare di nessuna delle due soluzioni, e il Parlamento deve essere in grado di esaminare adeguatamente i singoli atti delegati, tenendo conto dell'organizzazione delle proprie commissioni permanenti e delle implicazioni procedurali di un'obiezione nei confronti di un atto delegato.

(iii) Altre condizioni possibili

Come precisato sopra, l'articolo 290 del TFUE dà al legislatore la libertà di scegliere quale meccanismo o quali meccanismi di controllo porre in essere. I due esempi indicati all'articolo 290, paragrafo 2, dell'obiezione e della revoca, sono puramente illustrativi e si può prevedere la possibilità di assoggettare una delega di potere ad altri mezzi di controllo, ad esempio l'approvazione esplicita di ciascun atto delegato da parte del Parlamento e del Consiglio o la possibilità di abrogare singoli atti delegati già in vigore.

(iv) Questioni orizzontali

Le discussioni in atto sollevano diverse questioni pratiche e giuridiche di tipo orizzontale, che è opportuno esaminare in questa fase.

· Consultazioni in fase preparatoria: nel preparare e redigere gli atti delegati, la Commissione deve garantire la trasmissione tempestiva e continua delle informazioni e dei documenti pertinenti, compresi successivi progetti di atti delegati ed eventuali contributi ricevuti, alle commissioni competenti del Parlamento; a tal fine, l'attuale registro della comitatologia potrebbe essere utilizzato come modello per un sistema d'informazione digitale migliorato. La Commissione deve inoltre consentire al Parlamento l'accesso alle relative riunioni preparatorie, scambi di opinioni e consultazioni. Tali obblighi rivestono particolare importanza nel settore dei servizi finanziari, che è stato fino ad ora soggetto a speciali procedure.

· Notifica preliminare: l'istituzione dell'obbligo, per l'istituzione che effettua la revoca, di fornire una determinata quantità di informazioni alle altre istituzioni coinvolte prima dell'esame della revoca. La commissione ritiene che un siffatto scambio di informazioni faccia normalmente parte delle relazioni interistituzionali. Esso dovrebbe avvenire nell'ambito del normale iter e in uno spirito di trasparenza, cortesia e leale cooperazione. Non risulta pertanto necessario sancire formalmente tale obbligo nell'atto di base.

· Obbligo di motivazione: è stato ventilato l'obbligo specifico di motivare la decisione di un ramo dell'autorità legislativa di revocare una delega o di obiettare a un atto delegato. L'articolo 296 del TFUE prevede già il principio generale secondo il quale "gli atti giuridici sono motivati". Ogni ulteriore obbligo di motivare gli atti giuridici che si sovrapponga a questo risulterebbe pertanto superfluo e fuorviante.

· Termine minimo per le obiezioni: il termine, che deve essere sufficiente a consentire un controllo efficace della delega, deve essere fissato di volta in volta in ciascun atto di base. Va tuttavia fissato anche un termine minimo, onde preservare l'efficacia del controllo democratico esercitato dal Parlamento.

· Computo dei termini: i diversi termini per esercitare il controllo degli atti delegati possono decorrere soltanto dal momento della trasmissione di tutte le versioni linguistiche da parte della Commissione. Analogamente, devono essere tenuti in debita considerazione i periodi di interruzione dell'attività e di elezioni del Parlamento.

· Obbligo di pubblicazione per taluni atti: prevedere in ogni atto di base l'obbligo esplicito, per il Parlamento e il Consiglio, di pubblicare le decisioni prese nel controllo dell'esercizio del potere di delega da parte della Commissione appare superfluo, essendo tale obbligo già previsto dall'articolo 297 del TFUE. Poiché gli atti delegati sono di portata generale, le obiezioni sollevate al loro riguardo dovrebbero essere sotto forma di decisione che non designa i destinatari. Analogamente, la revoca di una delega modifica l'atto di base e deve pertanto essere anch'essa pubblicata.

· Data di pubblicazione degli atti delegati: appare chiaro, a giudizio della commissione, che gli atti delegati possono entrare in vigore solo in seguito dopo la scadenza del termine per le obiezioni. Ciò esclude la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale prima di tale termine, salvo il caso in cui sia accordato il nullaosta rapido.

La commissione ritiene che le questioni orizzontali sopra esposte, anziché essere inserite in modo esplicito negli atti di base, il che li renderebbe inutilmente prolissi, potrebbero essere meglio trattate come parte di un'intesa comune tra le istituzioni, che potrebbe assumere la forma di un accordo interistituzionale.

7. Comunicazione della Commissione sugli atti delegati

Il fatto che la comunicazione della Commissione[7] non sembri avere colto né la portata né la rilevanza dei cambiamenti apportati al quadro costituzionale e giuridico dell'Unione europea dal trattato di Lisbona è fonte di rammarico. La Commissione tratta gli atti delegati quasi fossero un'evoluzione della "procedura Lamfalussy" e delle misure di "comitatologia" adottate sulla base dell'articolo 202 del trattato CE[8]. È giunto il momento di abbandonare questa concezione allorché il tema in esame è la delega del potere legislativo alla Commissione.

L'esigenza di delegare alla Commissione gli aspetti più tecnici della legislazione era già avvertita in passato, in un'epoca in cui i trattati non contemplavano alcun sistema per conseguire questo risultato. Le istituzioni non potevano fare altro che ricorrere al sistema previsto dall'articolo 202 del trattato CE, una soluzione insoddisfacente per il legislatore e, in particolare, per il Parlamento. La procedura di regolamentazione con controllo, integrata in occasione dell'ultima modifica della decisione del Consiglio 1999/468/CE[9] relativa all'attuazione dell'articolo 202 del trattato CE, è stata istituita proprio per fornire una soluzione temporanea, sebbene tutt'altro che perfetta, conformemente al trattato di Nizza. La procedura di cui all'articolo 290 del TFUE giunge pertanto a colmare un vuoto.

Il controllo sul potere delegato dal legislatore deve, logicamente, rimanere una prerogativa del legislatore. Inoltre, qualsiasi altra forma di controllo esercitata da altri che il legislatore risulterebbe intrinsecamente in contrasto con l'articolo 290 del TFUE. In particolare gli Stati membri e, a maggior ragione, comitati formati da esperti degli Stati membri non hanno alcun ruolo da svolgere in quest'ambito.

Qualora la Commissione, prima di adottare un atto delegato, intenda consultare informalmente esperti nazionali, è assolutamente libera di farlo come lo è di consultare la società civile, rappresentanti di gruppi d'interesse, imprese, parti sociali, accademici, o persino deputati o organi del Parlamento europeo. La commissione giuridica considererebbe anzi molto utile che la Commissione coinvolgesse gli organi competenti del Parlamento europeo nel lavoro preparatorio all'adozione di atti delegati. Per contro, il Parlamento rifiuta categoricamente l'attribuzione di un ruolo ufficiale di qualsiasi natura agli esperti degli Stati membri che sortisca l'effetto di esercitare un meccanismo di controllo sulla Commissione, in quanto contrario ai trattati e al principio di equilibrio istituzionale. L'atto di base non deve pertanto contenere alcun riferimento a consultazioni, ma la questione può essere trattata nell'ambito di un'intesa comune, secondo quanto detto in precedenza.

8. Organizzazione interna del Parlamento

La commissione giuridica ritiene che ciascuna commissione dovrebbe provvedere allo scambio e al costante aggiornamento delle migliori pratiche nonché a istituire un meccanismo che garantisca la massima coerenza dell'azione del Parlamento a norma dell'articolo 290 del TFUE, tenendo conto delle specificità dei diversi ambiti trattati.

9. La questione dell'allineamento dell'acquis esistente

Alla necessità di delegare parte del potere legislativo, che esisteva in passato così come oggi, si sopperiva in precedenza mediante la procedura di "comitatologia" prevista dalla decisione del Consiglio 1999/468/CE sopra menzionata, una procedura inadeguata per le ragioni sopra esposte. L'acquis deve pertanto essere adeguato quanto prima al nuovo assetto giuridico dell'Unione e al sistema della delega ed è pertanto urgente che la Commissione presenti proposte legislative a tale effetto.

La commissione ritiene che l'adeguamento in questione non debba limitarsi alle misure in precedenza trattate con la procedura di regolamentazione con controllo, ma debba estendersi a tutte le pertinenti misure di portata generale, a prescindere dalla procedura decisionale o dalla procedura di comitatologia che si applicavano ad esse prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

10. Atti delegati e atti di esecuzione a confronto

È assodato che la responsabilità primaria dell'attuazione del diritto dell'Unione spetta agli Stati membri. Tale principio è espresso chiaramente all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del trattato sull'Unione europea (ex articolo 10 del trattato CE – "Gli Stati membri adottano ogni misura (...) atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati") e all'articolo 291 dello stesso TFUE ("Gli Stati membri adottano tutte le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione"). Lo stesso principio valeva precedentemente all'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

Tuttavia, allorché il legislatore reputi necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, un atto vincolante del diritto secondario (legislativo o non legislativo) deve conferire alla Commissione il mandato di adottare misure di esecuzione. L'articolo 291 del TFUE, riprendendo direttamente il sistema della comitatologia fondato sull'articolo 202 del trattato CE, fornisce una base per l'adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione, fatte salve determinate modalità di controllo, da parte degli Stati membri, dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuitele[10]. Data la responsabilità primaria degli Stati membri per l'attuazione, è naturale che l'articolo 291 li menzioni ad esclusione del legislatore. Non sussiste alcuna differenza fondamentale sul piano concettuale tra il sistema precedente, fondato sull'articolo 202 del trattato CE, e quello futuro, basato sull'articolo 291 del TFUE.

Risulta chiaro che è il legislatore a stabilire le condizioni per l'esercizio delle competenze di esecuzione. È urgente istituire un nuovo quadro giuridico per gli atti di esecuzione, in quanto l'attuale procedura di "comitatologia" è in parte incompatibile con il nuovo sistema previsto dall'articolo 291 del TFUE.

  • [1]  L'idea di un'istituzione che delibera in "qualità di legislatore" era già comparsa nel quadro delle norme sulla trasparenza in seno al Consiglio (articolo 207, paragrafo 3, del TCE). Non era tuttavia stato definito il concetto del deliberare in "qualità di legislatore".
  • [2]  Articolo 289, paragrafo 3, del TFUE.
  • [3]  Articolo 290, paragrafo 1, secondo comma, del TFUE.
  • [4]  Articolo 290, paragrafo 2, del TFUE.
  • [5]  Per maggiori informazioni sul contesto si veda la relazione finale del gruppo di lavoro IX, "Semplificazione", della Convenzione sul futuro dell'Europa, 29 novembre 2002 (CONV 424/02), pag. 11.
  • [6]  A tale riguardo, si veda anche la risoluzione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sulle nuove competenze e prerogative del Parlamento nell'applicazione del trattato di Lisbona (P6_TA(2009)0373), paragrafo 68.
  • [7]  Comunicazione della Commissione del 9 dicembre 2009 sull'attuazione dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (COM(2009)0673).
  • [8]  "Per assicurare il raggiungimento degli scopi stabiliti dal presente trattato e alle condizioni da questo previste, il Consiglio (...) conferisce alla Commissione, negli atti che esso adotta, le competenze di esecuzione delle norme che stabilisce. Il Consiglio può sottoporre l'esercizio di tali competenze a determinate modalità. (...)".
  • [9]  Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23), modificata dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio del 17 luglio 2006 (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
  • [10]  Le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri devono essere tuttavia adottati dal legislatore, che delibera mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria (articolo 291, paragrafo 3, del TFUE).

PARERE della commissione per i problemi economici e monetari (18.3.2010)

destinato alla commissione giuridica

sul potere di delega legislativa
(2010/2021(INI))

Relatrice per parere: Sharon Bowles

SUGGERIMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che gli atti adottati ai sensi degli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dovrebbero essere oggetto di dibattito pubblico e controllo democratico,

B.  considerando che la dichiarazione 39 della Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri del 23 luglio 2007, allegata al trattato di Lisbona, ha preso nota dell'intenzione della Commissione di continuare a consultare esperti nominati dagli Stati membri nell'ambito della preparazione di atti delegati nel settore dei servizi finanziari,

C. considerando che la procedura Lamfalussy ha aperto la strada per un controllo legislativo approfondito sui poteri di regolamentazione conferiti ai servizi finanziari della Commissione,

D. considerando che l'architettura di vigilanza europea prevede l'applicazione di norme tecniche per la definizione di un "codice unico" con un ruolo di primo piano per gli atti delegati, che costituirebbe oggetto di una normativa di settore affinché l'oggetto, l'ambito e la durata della delega siano definiti in modo rigoroso,

E.  considerando che il nuovo regime in materia di atti delegati non può in alcun modo recare pregiudizio ai diritti di cui il Parlamento dispone nel settore dei servizi finanziari, in particolare relativamente alla trasmissione rapida dei documenti e agli obblighi di fornire informazioni, compresi i progetti di documenti,

1.  insiste affinché ai colegislatori siano conferiti i poteri di decidere che le questioni precedentemente adottate ai sensi della procedura di regolamentazione con controllo (PRAC) possano essere adottate in virtù dell'articolo 290 TFUE, oppure nell'ambito della procedura legislativa ordinaria;

2.  sottolinea che l'articolo 290 TFUE lascia il legislatore libero di decidere caso per caso quali meccanismi di controllo siano necessari e che, pertanto, un accordo interistituzionale non deve limitare o alterare tale libertà;

3.  osserva, tuttavia, che occorre concludere con urgenza un accordo interistituzionale tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione in merito all'esecuzione dell'articolo 290, per favorire una maggiore chiarezza e l'intesa tra i legislatori;

4.  rammenta che il campo di applicazione degli atti delegati non può essere limitato all'ambito della precedente PRAC e che le misure di regolamentazione adottate nel quadro di altri regimi di procedura di comitato, in particolare le "direttive Lamfalussy" nell'ambito dei servizi finanziari, possono essere adottate ai sensi dell'articolo 290 TFUE; ricorda altresì che in tutti i settori, l'atto di base deve delimitare esplicitamente l'oggetto, il contenuto, l'ambito e la durata dell'atto delegato e deve fissare le condizioni cui la delega è soggetta;

5.  sottolinea che gli attuali diritti del Parlamento nel settore dei servizi finanziari devono essere mantenuti, senza che ciò osti a un nuovo e ulteriore controllo legislativo, e che il Parlamento deve essere invitato alle riunioni preparatorie riguardanti gli atti delegati e ricevere le stesse informazioni trasmesse al Consiglio, agli Stati membri e alle future autorità di vigilanza europee;

6.  sottolinea che in ogni atto di base, occorre fissare un periodo di tempo sufficiente per consentire al Parlamento e al Consiglio di esercitare il proprio diritto di sollevare obiezioni in merito a un atto delegato; osserva che per talune questioni, tale periodo potrebbe essere più lungo, per tenere conto della complessità e della difficoltà delle questioni e della tabella di marcia dei colegislatori;

7.  ritiene che la cosiddetta procedura di "nullaosta rapido" (early non-objection) sia stata preziosa nell'ambito della procedura Lamfalussy e che potrebbe essere mantenuta come opzione preferenziale per il Parlamento, al posto di eventuali procedure di urgenza;

8.  sottolinea che i trattati non fissano alcun obbligo per il legislatore di motivare per iscritto le decisioni di delegare il potere di adottare un atto delegato, di sollevare obiezioni in merito a tale atto o di revocarlo, oltre al requisito minimo generale stabilito dall'articolo 296 TFUE che si applica a tutti gli atti giuridici;

9.  ritiene che non si dovrebbe presumere che la delega sia sempre concessa per un periodo di tempo indeterminato; sottolinea che, per tenere conto di casi in cui gli atti delegati prevedano o consentano l'adozione di azioni in caso di necessità, e che quindi tali azioni potrebbero non materializzarsi mai, il legislatore sia libero di scegliere le opzioni adeguate caso per caso, anche prevedendo una delega limitata nel tempo che prescriva l'esecuzione di azioni entro un lasso temporale specifico, e la facoltà di rinnovare la delega;

10. invita ciascuna delle sue commissioni a scambiare e aggiornare regolarmente le buone prassi, per assicurare che le procedure del Parlamento ai sensi dell'articolo 290 TFUE siano quanto più possibile coerenti, e ad assicurare una revisione periodica delle procedure di delega del Parlamento;

11. sottolinea la necessità che ogni commissione del Parlamento organizzi il proprio lavoro in maniera coerente con la propria specifica natura e tragga beneficio dall'esperienza accumulata; prende atto del consenso nei servizi finanziari riguardo al fatto che, ove possibile, il relatore dell'atto di base dovrebbe assumere il ruolo guida per il Parlamento riguardo agli atti delegati pertinenti, per assicurare una conoscenza approfondita dell'argomento specifico basata sul dialogo e sullo scambio di informazioni sin dalle prime fasi del processo legislativo;

12. sottolinea l'importanza dell'esecuzione degli atti delegati e invita la Commissione a elaborare relazioni per tenere aggiornato il Parlamento circa i progressi compiuti;

13. invita la Commissione a presentare con urgenza una proposta legislativa basata sull'articolo 291, paragrafo 3 TFUE, che definisca le regole e i principi generali dei meccanismi di controllo degli Stati membri sull'esercizio delle competenze di esecuzione della Commissione; sottolinea che il Parlamento dovrebbe, quanto meno, mantenere un diritto di informazione riguardo agli atti di esecuzione e al controllo sulla loro legittimità, insieme al diritto di adottare risoluzioni laddove l'atto di esecuzione ecceda la delega concessa dall'atto di base.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

17.3.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

39

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells

Supplenti presenti al momento della votazione finale

David Casa, Sari Essayah, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Thomas Mann, Catherine Stihler, Zoran Thaler

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE (16.3.2010)

destinato alla commissione giuridica

sul potere di delega legislativa
(2010/2021(INI))

Relatore per parere: Jo Leinen

SUGGERIMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che la Commissione è responsabile nei confronti del Parlamento europeo,

B.  considerando che il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) colloca il Parlamento e il Consiglio su un piano di parità,

C. considerando che gli atti adottati ai sensi degli articoli 290 e 291 del TFUE possono avere importanti ripercussioni sociali, ambientali, economiche e sanitarie; considerando pertanto che è di fondamentale importanza, in particolare per quanto riguarda gli atti delegati, che siano elaborati e decisi in una maniera perfettamente trasparente, tale da consentire effettivamente ai colegislatori di controllare l'esercizio dei poteri delegati alla Commissione, anche, se del caso, mediante un dibattito pubblico in Parlamento,

1.  insiste sulla necessità che le decisioni precedentemente adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo siano, in linea di principio, adottate d'ora in poi a norma dell'articolo 290 del TFUE o con la procedura legislativa ordinaria, decidendo caso per caso nel rispetto del principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato UE;

2.  rileva che l'ambito degli atti delegati è più ampio di quello della procedura di regolamentazione con controllo e che in molti casi gli atti attualmente soggetti al diritto di controllo del Parlamento ("droit de regard") dovranno d'ora in avanti essere adottati a norma dell'articolo 290 del TFUE;

3.  fa presente che nell'atto di base si dovrebbe prevedere un tempo sufficiente per eventuali obiezioni, in modo da consentire al Parlamento di coordinare le sue posizioni interne e di prendere una decisione ponderata, senza peraltro ritardare indebitamente l'entrata in vigore di atti delegati non controversi;

4.  ritiene pertanto che un termine minimo di due mesi per presentare obiezioni, eventualmente prorogabile di altri due mesi su richiesta del Parlamento o del Consiglio, sia la soluzione più appropriata, nella misura in cui consente che la vasta maggioranza degli atti delegati non controversi entrino in vigore entro un periodo di tempo relativamente breve, pur concedendo al Parlamento o al Consiglio tempo sufficiente per esercitare i rispettivi diritti di controllo nel caso di atti controversi;

5.  sottolinea che il ricorso alla cosiddetta "procedura d'urgenza" in relazione agli atti delegati è necessario solo in casi eccezionali e chiaramente definiti;

6.  ritiene che un'impostazione "2+2 mesi" riguardo alle obiezioni sia un modo elegante per consentire un'entrata in vigore relativamente rapida evitando oneri amministrativi supplementari e lasciando tempo sufficiente per reagire nei casi controversi; ritiene che l'introduzione dell'opzione supplementare del "nullaosta rapido" possa essere utile, purché i colegislatori siano liberi di ricorrere a questa procedura quando lo ritengano opportuno e ogni richiesta della Commissione in tal senso sia adeguatamente fondata;

7.  chiede alla Commissione di assicurare che il Parlamento possa esercitare pienamente le sue prerogative di colegislatore:

- fornendo al Parlamento, e nel contempo al Consiglio e agli Stati membri, informazioni esaustive e la documentazione usata per la preparazione degli atti delegati nonché i progetti di atti delegati; a tal fine si potrebbe usare l'attuale registro comitatologia come modello per un registro migliore in futuro;

- tenendo conto, al momento della notifica di atti delegati, dei periodi di sospensione dei lavori del Parlamento; e

- coinvolgendo il Parlamento nei lavori preparatori relativi agli atti delegati, per esempio invitandolo alle riunioni preparatorie concernenti tali atti;

8.  chiede che venga approvato un accordo interistituzionale tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione sull'attuazione dell'articolo 290, data l'urgente necessità di una maggiore chiarezza;

9.  rileva che il Parlamento, delegando taluni poteri alla Commissione ai sensi dell'articolo 290, non abdica in alcun modo alla propria responsabilità per le eventuali decisioni adottate in virtù del medesimo articolo; ritiene pertanto, considerando che per loro natura gli atti delegati hanno potenzialmente una vasta portata, che il Parlamento dovrebbe mettere maggiori risorse a disposizione di tutti gli organi pertinenti per essere in grado di assolvere alla propria responsabilità per gli atti delegati;

10. ritiene che il Parlamento, rimanendo responsabile per le decisioni adottate ai sensi dell'articolo 290, dovrebbe garantire, in cooperazione con la Commissione, che i deputati al Parlamento e i loro collaboratori possano accedere agevolmente a un sistema d'informazione digitale che fornisca tutti i documenti pertinenti nonché informazioni aggiornate sullo svolgimento della procedura; ritiene che il Parlamento dovrebbe inoltre garantire che il pubblico abbia accesso ai documenti e alle informazioni sulla procedura non appena gli atti delegati sono notificati al Parlamento, possibilmente attraverso un sistema analogo all'Osservatorio legislativo;

11. ritiene, in considerazione della natura specifica di ciascun atto delegato, che sarebbe particolarmente auspicabile che il relatore il quale si è occupato dell'atto di base, se è tuttora deputato al Parlamento, assuma l'incarico speciale di controllare effettivamente l'adozione degli atti delegati relativi a tale atto;

12. invita la Commissione ad assicurare che tutti gli atti legislativi di base siano allineati quanto prima alle nuove disposizioni dell'articolo 290 del TFUE, garantendo il coinvolgimento dei relatori e degli esperti negli atti legislativi di base, dal momento che gli obiettivi, il contenuto, l'ambito e la durata del potere di delega devono essere definiti per ciascun atto;

13. sollecita l'adozione di un'impostazione istituzionale per valutare le strutture amministrative e le risorse umane disponibili per l'esercizio di tali poteri delegati;

14. è convinto che sarà importante, nell'interesse dei cittadini e ai fini della trasparenza, elaborare per il futuro un metodo obiettivo per valutare il livello di efficienza della delega di poteri ai fini dell'applicazione della legislazione dell'UE in conformità della nuova base giuridica fornita dall'articolo 298 del TFUE.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

16.3.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

62

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Pablo Arias Echeverría, Jiří Maštálka, Judith A. Merkies, Miroslav Mikolášik, Giancarlo Scotta', Bart Staes, Marianne Thyssen, Michail Tremopoulos, Peter van Dalen

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Véronique Mathieu, Mario Mauro, Guido Milana, Potito Salatto, Gianluca Susta

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

23.3.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

24

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Hannan, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Sajjad Karim, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, József Szájer