RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/15/CE concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto

5.5.2010 - (COM(2008)0650 – C6‑0354/2008 – 2008/0195(COD)) - ***I

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Relatore: Edit Bauer


Procedura : 2008/0195(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0137/2010

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/15/CE concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto

(COM(2008)0650 – C6‑0354/2008 – 2008/0195(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0650),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 71 e 137, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0354/2008),

–   vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 3, e gli articoli 91 e 153, paragrafo 3, del trattato FUE,

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7‑0137/2010),

1.  respinge la proposta della Commissione;

2.  invita la Commissione a ritirare la proposta e ad attivarsi opportunamente con il Parlamento al fine di presentarne una nuova;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

MOTIVAZIONE

(i) Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto

La direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, entrata in vigore il 23 marzo 2005, è stata un importante passo in avanti verso il miglioramento della protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori mobili del settore dell'autotrasporto. Si tratta di una lex specialis relativa alla direttiva sull'orario di lavoro 2003/88/CE e completa il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU E 102 dell'11/4/2006) definendo delle norme comuni relative ai tempi di guida e di riposo dei conducenti.

In conformità alla direttiva 2002/15/CE, e in particolare alla disposizione secondo cui essa si sarebbe applicata, a partire dal 23 marzo 2009, anche agli autotrasportatori autonomi, la Commissione ha sottoposto al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione (COM(2007) 266 def.) in cui si espongono le possibili conseguenze dell'inclusione o dell'esclusione degli autotrasportatori autonomi dal campo d'applicazione della direttiva.

La relazione valuta inoltre le conseguenze dell'attuazione delle disposizioni sul lavoro notturno ed esamina gli effetti più generali dell'attuazione della direttiva sulla sicurezza stradale, le condizioni di concorrenza, la struttura della professione nonché gli aspetti sociali.

Le conclusioni sono riportate di seguito.

a) Non vi è un elemento decisivo per includere gli autotrasportatori autonomi nel campo di applicazione della direttiva.

b) La distinzione tra autotrasportatori autonomi e lavoratori mobili non è chiara, e ciò aumenta il rischio del fenomeno dei "falsi" autotrasportatori autonomi i quali, per non rientrare nel campo d'applicazione della direttiva, non sono legati ad un datore di lavoro da un contratto di lavoro ma non hanno la libertà di intrattenere relazioni con più clienti.

c) Per quanto riguarda il lavoro notturno, la Commissione ha concluso che non vi è necessità di modificare o armonizzare ulteriormente le disposizioni in materia; si deve semplicemente procedere alla modifica della definizione di "lavoro notturno" (articolo 3, lettera i), della direttiva 2002/15/CE) in quanto l'attuale formulazione comprenderebbe anche periodi di lavoro notturno molto brevi, anche di pochi minuti.

Secondo la Commissione, tale proposta è economicamente e socialmente sproporzionata e non necessaria.

(IΙ) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (COM(2008)650).

Dopo consultazione con le parti interessate e previa valutazione d'impatto, nell'ottica di evitare un onere amministrativo non necessario e allo stesso tempo promuovere gli obiettivi della politica comunitaria dei trasporti, la proposta in esame, recante modifica della direttiva 2002/15/CE, è stata considerata la migliore opzione strategica. Secondo la Commissione, non si incide sull'obiettivo generale della direttiva, ossia la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori del settore dell'autotrasporto, mentre si ottiene al contempo una riduzione delle distorsioni della concorrenza e dei costi amministrativi ed economici per gli Stati membri.

Proposte:

a) Chiarimento del campo di applicazione

– Esclusione dei veri lavoratori mobili autonomi (soppressione dell'articolo 3, lettera e));

–applicazione della direttiva a tutti i lavoratori mobili e a coloro che non sono liberi di organizzare le proprie attività lavorative, ossia i "falsi" autotrasportatori autonomi (articolo 2, paragrafo 1, e articolo 3, lettera d));

– soppressione della definizione di "orario di lavoro" per gli autotrasportatori autonomi e introduzione di una definizione più precisa di "lavoratori mobili".

b) Lavoro notturno (articolo 3, lettera i))

– Viene proposta una definizione di lavoro notturno che, a giudizio della Commissione, è applicabile nella pratica: si reintroduce il periodo minimo di due ore.

c) Applicazione

– L'articolo 11 bis (nuovo) introduce principi comuni destinati a garantire una maggiore trasparenza ed efficacia dei regimi nazionali di esecuzione;

– si invita ad una più stretta collaborazione tra le autorità di controllo degli Stati membri;

– si propone inoltre il sostegno della Commissione per favorire il dialogo tra gli organismi interessati.

ΙΙΙ. Posizione del Parlamento europeo

– Al di là delle misure di aggiornamento strutturale, il relatore riconosce che il fenomeno dei "falsi" lavoratori mobili autonomi è un problema generale nel mercato del lavoro e che va affrontato in quanto tale.

– Il relatore è convinto che la regolamentazione dell'orario di lavoro dei lavoratori autonomi sia senza precedenti e che la legislazione adottata in materia avrà conseguenze di ampia portata.

– Ritiene che la creazione di sistemi di scambio di informazioni sarebbe sproporzionata rispetto agli obiettivi della direttiva.

– Chiede la facilitazione e il miglioramento dell'accesso alle informazioni relative alle disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.

PROCEDURA

Titolo

Organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto

Riferimenti

COM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD)

Presentazione della proposta al PE

15.10.2008

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

EMPL

19.10.2009

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

TRAN

19.10.2009

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Edit Bauer

21.7.2009

 

 

Esame in commissione

2.9.2009

1.12.2009

27.1.2010

22.2.2010

 

17.3.2010

 

 

 

Approvazione

28.4.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

30

18

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Mara Bizzotto, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Sari Essayah, Pascale Gruny, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Stephen Hughes, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Raffaele Baldassarre, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Gesine Meissner, Ria Oomen-Ruijten, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Claude Turmes, Emilie Turunen, Gabriele Zimmer

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Martin Callanan, Philip Claeys, Derk Jan Eppink, João Ferreira