RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, per quanto concerne la farmacovigilanza, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano
17.5.2010 - (COM(2008)0665 – C6‑0514/2008 – 2008/0260(COD)) - ***I
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Relatore: Linda McAvan
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio che modifica, per quanto concerne la farmacovigilanza, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano
(COM(2008)0665 – C7‑0514/2008 – 2008/0260(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0665),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0514/2008),
– visti l'articolo 294, paragrafo 3, e gli articoli 114 e 168, paragrafo 4, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'UE,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 giugno 2009[1],
– visto il parere del Comitato delle regioni del 7 ottobre 2009[2],
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7‑0159/2010),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Emendamento 1 Proposta di direttiva – atto modificativo Visto 2 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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– visto il parere del Garante europeo per la protezione dei dati del 22 settembre 20091, 1 GU C 229 del 23.9.2009, pag. 19.
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Emendamento 2 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) Per motivi di chiarezza, la definizione di reazione avversa va modificata al fine di garantire che non copra solo effetti nocivi e indesiderati conseguenti all'uso autorizzato del medicinale a dosi normali, ma anche gli errori terapeutici e gli usi non contemplati dal riassunto autorizzato delle caratteristiche del prodotto, incluso l'uso improprio e l'abuso del prodotto. |
(5) Per motivi di chiarezza, la definizione di errore terapeutico va introdotta al fine di garantire che gli incidenti evitabili, non intenzionali e inappropriati che provocano un effetto indesiderabile, conseguenti all’uso autorizzato del medicinale a dosi normali, ma anche conseguenti agli errori terapeutici e agli usi non contemplati dal riassunto autorizzato delle caratteristiche del prodotto, siano contemplati dalla presente direttiva. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 5 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(5 bis) L’inquinamento delle acque e dei suoli con residui di farmaci è sia un problema ambientale emergente sia una preoccupazione sempre più sentita nell’ambito della sanità pubblica. Devono essere adottate misure atte a monitorare e valutare gli avversi effetti ambientali dei medicinali, compresi quelli che hanno un impatto sulla sanità pubblica. La Commissione dovrebbe, sulla base dei dati ricevuti dall'Agenzia europea dei medicinali, dall'Agenzia dell'ambiente e dagli Stati membri, elaborare una relazione sulla portata del problema, insieme ad una valutazione sull'opportunità di modificare la normativa UE sui medicinali o altre pertinenti normative dell'UE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 4 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve istituire un sistema di farmacovigilanza per garantire il monitoraggio ed il controllo di uno o più dei suoi medicinali autorizzati, da inserire in un fascicolo del sistema di farmacovigilanza accessibile in permanenza per eventuali ispezioni. Le autorità competenti devono effettuare la supervisione di tali sistemi. Per tale motivo, unitamente alla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio va presentata una sintesi del sistema di farmacovigilanza, comprendente un riferimento al sito Internet in cui viene tenuto e reso accessibile a fini d'ispezione il fascicolo permanente del sistema di farmacovigilanza per il medicinale in questione. |
(6) Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve istituire un sistema di farmacovigilanza per garantire il monitoraggio ed il controllo di uno o più dei suoi medicinali autorizzati, da inserire in un fascicolo del sistema di farmacovigilanza accessibile in permanenza per eventuali ispezioni. Le autorità competenti devono effettuare la supervisione di tali sistemi. Per tale motivo, unitamente alla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio va presentata una sintesi del sistema di farmacovigilanza, comprendente un riferimento al sito Internet in cui viene tenuto e reso accessibile a fini d'ispezione il fascicolo permanente del sistema di farmacovigilanza per il medicinale in questione, da parte delle autorità competenti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spetta alle autorità competenti il potere di ispezione del fascicolo permanente di farmacovigilanza ed è opportuno specificarlo chiaramente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) Se un medicinale viene autorizzato a condizione che venga eseguito uno studio sulla sicurezza successivo all'autorizzazione o qualora sussistano condizioni o limitazioni rispetto all'utilizzo sicuro ed efficace del medicinale, tale medicinale deve essere oggetto di un monitoraggio intenso sul mercato. I pazienti e i professionisti del settore sanitario vanno incoraggiati a riferire in merito a tutte le sospette reazioni avverse a tali medicinali e un elenco di tali medicinali deve essere tenuto aggiornato e disponibile al pubblico dall'agenzia europea per i medicinali istituita dal regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (denominata qui di seguito "agenzia"). |
(9) È fondamentale che il rafforzamento del sistema di farmacovigialanza non conduca al rilascio prematuro di autorizzazioni all'immissione in commercio. Tuttavia, se un medicinale viene autorizzato a condizione che venga eseguito uno studio sulla sicurezza successivo all'autorizzazione o qualora sussistano condizioni o limitazioni rispetto all'utilizzo sicuro ed efficace del medicinale, tale medicinale deve essere oggetto di un monitoraggio intenso sul mercato. I pazienti e i professionisti del settore sanitario vanno incoraggiati a riferire in merito a tutte le sospette reazioni avverse a tali medicinali, identificati mediante un simbolo e relativa nota esplicativa nella sintesi delle caratteristiche del prodotto, come pure sul foglietto illustrativo per il paziente, e un elenco di tali medicinali deve essere tenuto aggiornato e disponibile al pubblico dall'agenzia europea per i medicinali istituita dal regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (denominata qui di seguito "agenzia"). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) Affinché i professionisti del settore sanitario e i pazienti possano identificare facilmente le informazioni più pertinenti sui medicinali che utilizzano, il riassunto delle caratteristiche del prodotto e il foglietto illustrativo devono comprendere una breve sezione contenente le informazioni essenziali sul medicinale, su come ridurre al minimo i suoi rischi ed ottenerne il massimo beneficio. |
(10) E' importante che i professionisti del settore sanitario e i pazienti possano identificare facilmente le informazioni più pertinenti sui medicinali che utilizzano. Per facilitare una tale identificazione, la Commissione dovrebbe rivedere il riassunto delle caratteristiche del prodotto e il foglietto illustrativo entro 18 mesi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
La relatrice accetta l'opinione della maggioranza secondo la quale vi sono problemi in relazione al riassunto di informazioni essenziali proposto. La relatrice sosterrà l'emendamento di compromesso 2 bis e 2 ter che sopprime il riassunto di informazioni essenziali sul riassunto delle caratteristiche del prodotto e il foglietto illustrativo e propone invece di invitare la Commissione a presentare una proposta di revisione del foglietto illustrativo e del relativo riassunto delle caratteristiche del prodotto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 10 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(10 bis) Quanto prima, in collaborazione con l'Agenzia e a seguito delle consultazioni con le organizzazioni che rappresentano i pazienti, i consumatori, i medici e i farmacisti, gli operatori della sanità pubblica, gli Stati membri e altre parti interessate, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione relativa alla leggibilità dei riassunti delle caratteristiche dei prodotti e dei foglietti illustrativi e della loro utilità per il pubblico e i professionisti del settore sanitario. A seguito di un'analisi di tali dati la Commissione presenta, se del caso, proposte volte a migliorare la presentazione e il contenuto dei riassunti delle caratteristiche dei prodotti e dei foglietti illustrativi per garantire che rappresentino un'utile fonte di informazioni per il pubblico e per i professionisti del settore sanitario. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(13) Per garantire che sia mantenuto lo stesso livello di perizia scientifica nel processo decisionale relativo alla farmacovigilanza nella Comunità e negli Stati membri, svolgendo le funzioni di farmacovigilanza il gruppo di coordinamento deve poter contare sulla consulenza del comitato consultivo per la valutazione dei rischi nell'ambito della farmacovigilanza dell'agenzia. |
(13) Per garantire che sia mantenuto lo stesso livello di perizia scientifica nel processo decisionale relativo alla farmacovigilanza nella Comunità e negli Stati membri, svolgendo le funzioni di farmacovigilanza il gruppo di coordinamento deve contare sulla raccomandazione del comitato per la valutazione dei rischi nell'ambito della farmacovigilanza dell'agenzia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
È opportuno rafforzare le competenze del comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza rispetto al gruppo di coordinamento. il quale non è un organo specializzato in farmacovigilanza: il suo compito consiste in effetti nel conciliare in generale i rischi con i benefici. Il comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza dovrebbe essere l'unico organo competente in materia di farmacovigilanza e valutazione del rischio e ciò onde evitare un'inutile duplicazione dei ruoli. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(16) Gli Stati membri devono gestire un sistema di farmacovigilanza per raccogliere informazioni utili nella sorveglianza dei medicinali, incluse informazioni su sospette reazioni avverse, sull'uso improprio, sull'abuso e sugli errori terapeutici e garantirne la qualità grazie al follow–up dei casi di sospette reazioni avverse. |
(16) Gli Stati membri devono gestire un sistema di farmacovigilanza per raccogliere informazioni utili nella sorveglianza dei medicinali, incluse informazioni su sospette reazioni avverse derivanti da normali condizioni di impiego, uso non conforme all’etichetta, uso improprio, abuso e errori terapeutici e garantirne la qualità grazie al follow–up dei casi di sospette reazioni avverse. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
La proposta della Commissione genera confusione e si potrebbe fare chiarezza per rinsaldare l'idea che il sistema di farmacovigilanza deve essere utilizzato per raccogliere informazioni sulla totalità delle sospette reazioni avverse e non unicamente su quelle che insorgono nei casi di uso improprio, di abuso e di errori terapeutici. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(18) Per semplificare la segnalazione di sospette reazioni avverse i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e gli Stati membri devono trasmettere le suddette informazioni unicamente alla base dati comunitaria sulla farmacovigilanza e rete di trattamento dei dati di cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 726/2004 (qui di seguito "la base dati Eudravigilance"). |
(18) Per semplificare la segnalazione di sospette reazioni avverse e consentire agli Stati membri di accedere contemporaneamente alle stesse informazioni, i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e gli Stati membri devono trasmettere le suddette informazioni unicamente alla base dati comunitaria sulla farmacovigilanza e rete di trattamento dei dati di cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 726/2004 (qui di seguito "la base dati Eudravigilance"). La base dati Eudravigilance dovrebbe contemporaneamente ed elettronicamente notificare agli Stati membri interessati i rapporti trasmessi dai titolari di un'autorizzazione all'immissione in commercio. In tale prospettiva e in vista del conseguimento dei suddetti obiettivi, gli Stati membri non dovrebbero imporre ai titolari delle autorizzazioni alla commercializzazione requisiti aggiuntivi in tema di denuncia tempestiva e regolare delle sospette reazioni avverse. La base dati Eudravigilance e le basi dati nazionali devono essere totalmente interoperabili. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gli Stati membri dovrebbero essere avvisati per via elettronica allorché il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio trasmette un rapporto all'Eudravigilance su sospette reazioni avverse gravi constatate sul loro territorio, e ciò come controllo supplementare per garantire che le autorità nazionali competenti non perdano o trascurino queste informazioni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 20 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(20 bis) In particolare devono essere incoraggiate le segnalazioni fatte attraverso i professionisti sanitari nel caso in cui il loro contributo sia essenziale per comprendere il significato di reazione avversa e di reazioni avverse conseguenti ad errori terapeutici. Per agevolare questo tipo di segnalazione e al fine di tutelare il cittadino dovrebbe essere garantito l’accesso ai dati contenuti nei fascicoli sanitari dei pazienti da parte dei professionisti sanitari. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
È importante sottolineare il ruolo attivo del professionista sanitario nelle segnalazioni di farmacovigilanza. Inoltre, per agevolare una più corretta identificazione di potenziali errori terapeutici che portano a sospette reazioni avverse, è essenziale che medici e farmacisti condividano l’ accesso ai fascicoli sanitari dei pazienti, nel totale rispetto della legge sulla privacy e della protezione dei dati in un clima di mutua collaborazione che ha già dimostrato soddisfacenti risultati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(22) Le prescrizioni relative ai rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza devono essere proporzionate ai rischi connessi ai medicinali. Di conseguenza i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza devono essere collegati al sistema di gestione dei rischi per i medicinali nuovi autorizzati e non devono essere necessari rapporti a scadenza regolare per i medicinali generici, di uso ben consolidato, oggetto di consenso informato, omeopatici o a base di piante con registrazione fondata sull'impiego tradizionale. Tuttavia, nell'interesse della salute pubblica, le autorità devono prescrivere rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per tali medicinali ogniqualvolta sia necessario valutarne il rischio o rivedere l'adeguatezza dell'informazione sul prodotto.
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(22) Le prescrizioni relative ai rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza devono essere proporzionate ai rischi connessi ai medicinali. Di conseguenza i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza devono essere collegati al sistema di gestione dei rischi per i medicinali nuovi autorizzati e devono essere necessari rapporti a scadenza regolare per i medicinali generici, di uso ben consolidato, oggetto di consenso informato, omeopatici o a base di piante con registrazione fondata sull'impiego tradizionale. Tuttavia, nell'interesse della salute pubblica, le autorità devono prescrivere rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per tali medicinali ogniqualvolta sia necessario valutarne il rischio o rivedere l'adeguatezza dell'informazione sul prodotto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gli effetti di un medicinale possono variare in funzione della sua composizione e del suo processo di fabbricazione ed è opportuno a tale proposito che tutti i medicinali siano vincolati alla pubblicazione di rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(27) Per attuare le disposizioni connesse alla farmacovigilanza gli Stati membri devono garantire l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive ai titolari di autorizzazioni qualora essi non rispettino gli obblighi nell'ambito della farmacovigilanza. |
(27) Per attuare le disposizioni connesse alla farmacovigilanza gli Stati membri devono garantire l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive ai titolari di autorizzazioni qualora essi non rispettino gli obblighi nell'ambito della farmacovigilanza. Ove le condizioni previste nell'autorizzazione all'immissione in commercio non siano rispettate entro i termini previsti, le autorità nazionali competenti dovrebbero avere la facoltà di riesaminare l'autorizzazione concessa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'esperienza dimostra che, in molti casi, le imprese che sono tenute a effettuare studi post-autorizzazione sulla sicurezza, non li fanno. Nel caso di un farmaco altamente redditizio, le ammende non sono sempre dissuasive, ragion per cui la legislazione dovrebbe precisare che gli Stati membri hanno anche la possibilità di sospendere o revocare l'autorizzazione all'immissione in commercio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 29 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(29 bis) La presente direttiva dovrebbe applicarsi fatti salvi la direttiva 95/46/CE e il regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. L'obiettivo della tutela della salute pubblica riveste un interesse pubblico di rilievo che giustifica il trattamento di dati sanitari identificabili purché detto trattamento sia effettuato soltanto ove necessario e purché le parti interessate possano valutare la necessità di trattare i dati in oggetto in ciascuna fase del processo di farmacovigilanza. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
La proposta riguarda dati personali alquanto delicati che dovrebbero essere assolutamente tutelati. Tuttavia, dovrebbe essere possibile trattare i dati personali nell'ambito della base dati Eudravigilance pur nel rispetto della normativa UE in materia di protezione dei dati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 1 – lettera a Direttiva 2001/83/CE Articolo 1 – punto 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il termine “effetto collaterale” dovrebbe essere sostituito da “effetto indesiderato”, un concetto più preciso, già utilizzato correntemente dagli esperti e a livello internazionale. Tale concetto corrisponde al termine inglese “adverse drug reaction”. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 16 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 - punto 3 Direttiva 2001/83/CE Articolo 11 - punto 3 bis e comma 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 17 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo) Direttiva 2001/83/CE Articolo 16 quater – paragrafo 4 – comma 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
La procedura dell’Unione europea di redigere monografie è efficace solo se gli Stati membri sono obbligati a rispettare tali monografie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 18 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 7 Direttiva 2001/83/CE Articolo 21 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al fine di fornire ai pazienti informazioni complete ed accurate, il foglietto illustrativo deve essere pubblicato quando viene concessa l’autorizzazione all’immissione sul mercato. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 19 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 7 Direttiva 2001/83/CE Articolo 21 – paragrafo 4 – comma 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per un’informazione pubblica migliore, è importante precisare che la relazione finale deve essere consultabile. Infatti la tecnicità della farmacovigilanza esige numerose tappe successive prima di raggiungere il risultato finale. Sembrerebbe quindi utile mettere a disposizione del pubblico le conclusioni e non gli studi intermedi che richiedono ulteriori verifiche. Questo meccanismo permette di non spaventare il pubblico circa valutazioni non ancora definitive, e di trasmettere l’informazione una volta che sia stata scientificamente approvata. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 20 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 - punto 8 Direttiva 2001/83/CE Articolo 21 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
The compromise doesn't cover amendments 123 - 125, 127 and 128, although these all express concerns about the "added value" of drugs and ability of National Competent Authorities to monitor the efficacy of drugs. By widening the scope of post-authorisation studies, this gives national competent authorities more freedom to determine the kind of study which is most useful. At the moment, most drugs are subject to some kind of PASS as an extra safety precaution. However, although safety monitoring happens throughout the life of a drug, efficacy is only checked once, at the time of authorisation. There should be the possibility to monitor drug efficacy post-authorisation as well - in real world populations and real-life conditions. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 21 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 10 Direttiva 2001/83/CE Articolo 22 bis – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nel quadro di una richiesta di studio di sicurezza supplementare post autorizzazione, essa dovrà fondarsi su ragioni scientifiche. La proposta della Commissione non è molto precisa su questo punto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 22 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 12 – lettera b Direttiva 2001/83/CE Articolo 24 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
The benefits of a harmonised and simplified approach pursued in the current proposal should be preserved. The criterion (d) “insufficient exposure” introduces a degree of uncertainty especially for products, such as orphan drugs, for which exposure is unlikely to ever be sufficient (sufficient exposure is a very difficult threshold/ benchmark to achieve). The nuovo proposal should not regress on improvements introduced by the previous revision of the medicines legislation which aimed at reducing the number of renuovoal procedures. The original wording regarding the deciding authority should be maintained. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 23 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 - punto 18 Direttiva 2001/83/CE Articolo 59 -paragrafo 1– lettera a bis e commi 2 e 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 24 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 - punto 18 bis (nuovo) Direttiva 2001/83/CE Articolo 59 - paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
La relatrice accetta l'opinione della maggioranza secondo la quale vi sono problemi in relazione al riassunto di informazioni essenziali proposto. La relatrice sosterrà l'emendamento di compromesso 2 bis e 2 ter che sopprime il riassunto di informazioni essenziali sul riassunto delle caratteristiche del prodotto e il foglietto illustrativo e propone invece di invitare la Commissione a presentare una proposta di revisione del foglietto illustrativo e del relativo riassunto delle caratteristiche del prodotto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 25 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 20 Direttiva 2001/83/CE Articolo 65 – lettera g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
La sintesi proposta delle informazioni essenziali sulla sicurezza e l'uso efficace dei medicinali andrebbe respinta poiché il concetto di "informazioni essenziali" è fuorviante e potrebbe essere frainteso. Andrebbero sviluppati degli orientamenti per chiarire le procedure e i termini per la procedura comunitaria, incluse le audizioni pubbliche. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 26 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 20 bis (nuovo) Direttiva 2001/83/CE Articolo 86 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
I documenti autorizzati dalle autorità competenti, vale a dire il foglietto illustrativo e il riassunto delle caratteristiche, contengono importanti informazioni relative al medicinale. È opportuno chiarire che la pubblicazione di detti documenti non è da considerarsi pubblicità, a patto che non sia legata a una promozione commerciale (per esempio, qualora si presenti il prodotto decantandone le lodi ovvero qualora tali informazioni siano accompagnate da una serie di ulteriori spiegazioni complementari e pubblicitarie) e che sia utilizzata la versione approvata dalle autorità. La questione è attualmente controversa sotto il profilo giuridico, per esempio nel caso in cui le industrie farmaceutiche mettano tali documenti a disposizione sul loro sito web (si veda a tal proposito la seguente intentata presso la Corte di giustizia: causa C–316/09, basata sull’ordinanza di rinvio del Bundesgerichtshof in data 16 luglio 2009, I ZR 223/06 – Presentazione dei medicinali in Internet). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 27 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2001/83/CE Articolo 101 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spetta agli Stati membri nominare una o più autorità competenti cui affidare la responsabilità delle attività di farmacovigilanza. Gli Stati membri possono avere autorità competenti diverse per i diversi prodotti farmaceutici. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 28 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 - punto 21 Direttiva 2001/83/CE Articolo 102 - paragrafo 1- punto 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Many amendments were tabled to article 102, on spontaneous reporting of ADRs. The rapporteur has incorporated most of the key elements of these amendments into a compromise. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
On the last paragraph, she did not include that the reporting of medication errors should be done anonymously (amendment 183), as this could lead to malicious reporting, but has accepted the concept of no-blame reporting. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Legally privileged" means that the ADR reports would not be presentable in legal proceedings against the health professional involved. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 29 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2001/83/CE Articolo 102 - paragrafo 1- punto 1 bis (nuova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 1 - paragrafo 1 - punto 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 30 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 - punto 21 Direttiva 2001/83/CE Articolo 102 - paragrafo 1- punto 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 1 - paragrafo 1 - punto 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 31 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 - punto 21 Direttiva 2001/83/CE Articolo 102 - paragrafo 1- punto 2 bis (new) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 1 - paragrafo 1 - punto 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 32 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2001/83/CE Articolo 102 – paragrafo 1 - punto 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accurate identification of the product associated with a suspected adverse event is fundamental to a sound pharmacovigilance system. The Community system will be successful only if the underlying legislative framework ensures accurate reporting of product identity. The present proposal lacks details about how to clearly identify biological medicinal products and creates the risk of 27 different approaches to pharmacovigilance for products generally subject to the centralized authorization procedure. The proposed addition to paragrafo (3) of Articolo 102 seeks to remedy this lack of clarity providing a number of identifiers for biologicals and is linked to an Emendamento to Art 25 of the Regulation (EC) No 726/2004, which assigns to the European Medicines Agency (EMEA) the task of developing forms for adverse event reporting for biological medicinal products. In addition the Emendamento is important to ensure that a legal basis is created to request from HCPs and pharmacists requirements relating specifically to the identification of biologics, as far and as many as are available to the HCP, which will contribute to a clear identification of biological medicinal products. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 33 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2001/83/CE Articolo 102 – paragrafo 1 - punto 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accurate identification of the product associated with a suspected adverse event is fundamental to a sound pharmacovigilance system. The Community system will be successful only if the underlying legislative framework ensures accurate reporting of product identity. The present proposal lacks details about how to clearly identify biological medicinal products and creates the risk of 27 different approaches to pharmacovigilance for products generally subject to the centralized authorization procedure. The proposed addition to paragrafo (3) of Articolo 102 seeks to remedy this lack of clarity providing a number of identifiers for biologicals and is linked to an Emendamento to Art 25 of the Regulation (EC) No 726/2004, which assigns to the European Medicines Agency (EMEA) the task of developing forms for adverse event reporting for biological medicinal products. In addition the Emendamento is important to ensure that a legal basis is created to request from HCPs and pharmacists requirements relating specifically to the identification of biologics, as far and as many as are available to the HCP, which will contribute to a clear identification of biological medicinal products. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 34 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2001/83/CE Articolo 104 – paragrafo 2 – comma 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le revisioni sono strumenti per migliorare i sistemi interni di una società. La divulgazione dei risultati della revisione, potrebbe lasciare aperta la possibilità di eventuali rielaborazioni delle relazioni di revisione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 35 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2001/83/CE Articolo 104 bis – paragrafo 2 – comma 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nell’ambito di una richiesta di descrizione dettagliata del sistema di gestione dei rischi, essa dovrà basarsi su motivazioni scientifiche. La proposta della Commissione non è molto precisa al riguardo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 36 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2001/83/CE Articolo 105, comma 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
La relatrice può sostenere parte degli emendamenti 204 e 205 - la farmacovigilanza può essere finanziata mediante tasse solo se viene garantita l'indipendenza dell'Agenzia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 37 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2001/83/CE Articolo 106 - alinea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Many colleagues support a greater degree of transparency than is provided for in the Commission's proposal. The rapporteur supports nearly all of these amendments, and, by extension, does not support any attempt to dilute what the Commission proposes should be made public. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
The rapporteur supports amendments asking the National Competent Authorities to put the PIL and SPC online for drugs approved in their respective countries, as this is already done in many Member States. She also supports a link to EudraPharm http://eudrapharm.eu/ - where EMA currently publishes the PIL and SPC for centrally authorised products. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
This compromise amendment should be read in conjunction with compromise amendment 6 on the Regulation - as article 106 of the Directive sets out what Member States are responsible for publishing on their national web portal, and article 26 of the Regulation sets out what the Agency is responsible for publishing on the (linked) European web portal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 38 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2001/83/CE Articolo 106 – punto 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cfr. motivazione relativa all'articolo 106 – alinea. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 39 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2001/83/CE Articolo 106 - punto 1 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cfr. motivazione relativa all'articolo 106 – alinea. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 40 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2001/83/CE Articolo 106 – punto 1 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cfr. motivazione relativa all'articolo 106 – alinea. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 41 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2001/83/CE Articolo 106 – punto 1 quater (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cfr. motivazione relativa all'articolo 106 – alinea. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 42 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2001/83/CE Articolo 106 – punto 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cfr. motivazione relativa all'articolo 106 – alinea. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 43 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2001/83/CE Articolo 106 – punto 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cfr. motivazione relativa all'articolo 106 – alinea. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 44 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2001/83/CE Articolo 107 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
È importante non ostacolare il rapporto delle reazioni avverse mediante barriere tecnologiche. In effetti non tutti dispongono necessariamente di un accesso a Internet e alcune persone possono avere difficoltà ad utilizzarlo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 45 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2001/83/CE Articolo 107 – comma 2 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uno degli obiettivi della proposta della Commissione, e come dichiarato nel considerando 5 del regolamento, è quello di non generare dalla sua attuazione ulteriori obblighi a livello nazionale. Ulteriori obblighi a livello nazionale richiederebbero molte risorse e tempo sia alle autorità sia ai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e potrebbero perfino invalidare una individuazione di segnali armonizzata. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 46 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2001/83/CE Articolo 107 – paragrafo 3 – comma 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gli Stati membri dovrebbero essere avvisati per via elettronica allorché il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio trasmette un rapporto all'Eudravigilance su sospette reazioni avverse gravi constatate sul loro territorio, e ciò come controllo supplementare per garantire che le autorità nazionali competenti non perdano o trascurino queste informazioni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 47 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2001/83/CE Articolo 107 – paragrafo 3 – comma 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
I nuovi requisiti proposti per le compagnie farmaceutiche, che obbligano a riferire su tutte le sospette reazioni avverse non gravi (compresi i rapporti dei consumatori non confermati su base medica) avranno un forte impatto sul carico di lavoro dell’industria e delle autorità di regolamentazione, poiché nella maggior parte dei casi si tratta di rapporti non gravi e non confermati. A parte l’enorme quantità di risorse sottratte alla farmacovigilanza, dal punto di vista della salute pubblica la raccolta di tali dati assolutamente non aggiunge alcun valore ai medicinali tradizionali; al contrario, potrebbe pregiudicare l’identificazione di potenziali nuovi segnali di sicurezza. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 48 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2001/83/CE Articolo 107 bis – paragrafo 1 – comma 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
I pazienti potrebbero non avere l’esperienza necessaria per poter efficacemente distinguere i sintomi correlati a un singolo medicinale da una patologia. In considerazione di ciò, si teme che il sistema possa essere sommerso da segnalazioni di sintomi minori e da casi incerti dando luogo a una situazione in cui i segnali di nuove reazioni avverse a farmaci potrebbero essere confusi nel clamore delle segnalazioni da parte dei pazienti. Si suggerisce pertanto di incoraggiare i pazienti a contattare i professionisti del settore sanitario e chiedere loro un aiuto per segnalare qualsiasi sospetta reazione avversa al farmaco. La decisione relativa alla segnalazione diretta da parte del paziente o la segnalazione tramite operatori sanitari spetta a ogni Stato membro, essendo la situazione attuale già differente in ambito europeo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 49 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2001/83/CE Articolo 107 bis - paragrafo 1 – comma 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'emendamento è inteso a uniformare l'articolo con gli emendamenti 11, 12 e 14. Sebbene i pazienti debbano essere in grado di fare delle segnalazioni per via elettronica, non dovrebbe essere ostacolata la messa disposizione di altre modalità di segnalazione. Spetta poi allo Stato membro convertire il rapporto in un formato elettronico compatibile con la base dati Eudravigilance. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 50 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2001/83/CE Articolo 107 sexies – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si veda l'emendamento 3. È opportuno rafforzare le competenze del comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza rispetto al gruppo di coordinamento, il quale non è un organo specializzato in farmacovigilanza: il suo compito consiste in effetti nel conciliare in generale i rischi con i benefici. Il comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza dovrebbe essere l'unico organo competente in materia di farmacovigilanza e valutazione del rischio e ciò onde evitare un'inutile duplicazione dei ruoli. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 51 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2001/83/CE Articolo 107 octies – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il parere del comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza dovrebbe avere un peso maggiore rispetto a quello del gruppo di coordinamento e del comitato per i medicinali per uso umano, i quali dovrebbero essere in grado di respingere la raccomandazione del comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza soltanto motivando debitamente la loro decisione per ragioni scientifiche o sanitarie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 52 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2001/83/CE Articolo 107 octies - comma 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le decisioni finali devono essere adottate in modo costante, secondo lo stesso schema delle altre procedure regolamentari, in considerazione dell’urgenza delle eventuali questioni da affrontare. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 53 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2001/83/CE Articolo 107 octies – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si veda la motivazione dell’emendamento all’articolo 107 octies, paragrafo 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 54 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2001/83/CE Sezione 2 bis (nuova) da inserire prima dell'articolo 107 nonies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebbene la sezione 2 della proposta in esame sia intitolata "Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza", l'articolo 107 nonies non verte su tali rapporti, bensì stabilisce la procedura per rilevare e valutare i segnali dalla base dati Eudravigilance, il che rappresenta una fase cruciale del sistema di farmacovigilanza. Per evitare confusione, questo articolo dovrebbe figurare in una propria sezione, appositamente denominata. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 55 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2001/83/CE Sezione 3 – titolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Questa sezione descrive la procedura per la condivisione immediata di informazioni e il coordinamento ove uno Stato membro prenda coscienza di un grave problema di sicurezza e agisca – o intenda agire – con l'intento di revocare o sospendere unilateralmente un'autorizzazione all'immissione in commercio. Il titolo proposto, "Procedura comunitaria", non rispecchia l'urgenza della procedura e genera confusione nel contesto delle procedure centralizzate e decentrate di autorizzazione dei farmaci. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 56 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2001/83/CE Articolo 107 decies - paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il titolare di autorizzazioni all’immissione in commercio deve poter essere informato quanto prima circa l’avvio di tale procedura al fine di poter raccogliere gli elementi e le informazioni necessari alla rapida esecuzione della stessa. Poiché i casi che prevedano la revisione o la restrizione di un’autorizzazione sono tutelati dall’articolo 31 della direttiva 2001/81/CE, è opportuno evitare qualsivoglia confusione e rallentamenti amministrativi che potrebbero derivare da una doppia procedura. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 57 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2001/83/CE Articolo 107 duodecies – paragrafo 1 – comma 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 58 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2001/83/CE Articolo 107 duodecies – paragrafo 2 – comma 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lo svolgimento di un’audizione pubblica da parte del comitato rappresenta uno strumento pertinente, purché l’organizzazione di quest’ultima possa essere correttamente stabilita in considerazione non soltanto dei rischi ma anche dei benefici del (o dei) prodotto(i) interessato(i) affinché i dibattiti risultino credibili e obiettivi. Si tratta innanzitutto di preservare il benessere dal paziente e di valutare i rischi rispetto ai benefici di un medicinale tenendo conto di tutti gli elementi messi a disposizione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 59 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2001/83/CE Articolo 107 duodecies – paragrafo 3 – alinea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lo svolgimento di un’audizione pubblica da parte del comitato rappresenta uno strumento pertinente, purché l’organizzazione di quest’ultima possa essere correttamente stabilita in considerazione non soltanto dei rischi ma anche dei benefici del (o dei) prodotto(i) interessato(i) affinché i dibattiti risultino credibili e obiettivi. Si tratta innanzitutto di preservare il benessere dal paziente e di valutare i rischi rispetto ai benefici di un medicinale tenendo conto di tutti gli elementi messi a disposizione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 60 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2001/83/CE Articolo 107 terdecies - paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il principio secondo cui il comitato per i medicinali per uso umano e il gruppo di coordinamento debbono spiegare la ragione per cui il loro parere è diverso dalla raccomandazione del comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza deve valere anche alle valutazioni svolte nell'ambito della procedura comunitaria d'urgenza. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 61 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2001/83/CE Articolo 107 terdecies – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si veda la motivazione dell’emendamento all’articolo 107 terdecies, paragrafo 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 62 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2001/83/CE Articolo 107 quaterdecies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L’informazione destinata alla pubblicazione su questo portale web deve essere completa ma non complessa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 63 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2001/83/CE Articolo 107 quindecies – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non è realista che il nuovo comitato consultivo di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza (PRAC nella sigla in inglese) abbia l’obbligo di riesaminare, prima della sua realizzazione, tutti i protocolli degli studi non interventistici sulla sicurezza post–autorizzazione (PASS nella sigla in inglese), che i titolari dell’autorizzazione d’immissione in commercio propongano di eseguire. Per questo motivo, proponiamo di limitare l’ambito di azione del PRAC per l’autorizzazione dei PASS a quegli studi richiesti dalle autorità di regolamentazione al momento dell’autorizzazione o posteriormente a essa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il requisito di autorizzazione previa da parte del PRAC di tutti gli studi, come figura nella proposta legislativa, includerebbe un elevatissimo numero di studi, come, per esempio: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Studi realizzati da ricercatori indipendenti, che hanno ottenuto un finanziamento parziale nell’industria farmaceutica; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Studi con un obiettivo esclusivamente secondario di sicurezza (per esempio studi farmacoeconomici) che rientrerebbero nella definizione di PASS presentata dalla stessa proposta legislativa (articolo 1, punto 15). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dal nostro punto di vista, per questo tipo di studi è importante un controllo che eviti, come viene affermato al punto 2 dello stesso articolo, che abbiano una finalità promozionale e non scientifica. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciononostante, per questo compito, un controllo a livello di Stati membri è più efficiente per non bloccare il PRAC e anche più adeguato, dato che le attività promozionali dell’industria farmaceutica sono solite avere come elemento centrale i sistemi sanitari di ogni Stato membro. Inoltre, esiste già un’esperienza raccolta nel controllo di questi studi in molti Stati membri. Per esempio in Spagna, la normativa vigente stabilisce già da diversi anni un’autorizzazione previa, concessa dalle autorità sanitarie delle Comunità autonome, di questo tipo di studi, iniziati su base volontaria dai laboratori farmaceutici. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 64 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2001/83/CE Articolo 108 - alinea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendmento 65 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2001/83/CE Articolo 108 – paragrafo 1 - punto 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al fine di consentire adeguate procedure di valutazione e monitoraggio, le autorità competenti devono essere in grado di distinguere le diverse tipologie di reazione avversa dal momento che ciò comporta l'adozione di diverse tipologie di monitoraggio (avvisi aggiuntivi, controindicazioni, sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio ecc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 66 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2001/83/CE Articolo 108 – comma 2 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
La validità di un sistema di farmacovigilanza è direttamente proporzionale alla validità dei dettagli presenti nei singoli rapporti. La proposta di aggiunta all'articolo 108 assicurerebbe un'uniformità a livello di contenuto ai moduli di rapporto utilizzati per la comunicazione diretta di eventi avversi al sistema Eudravigilance dell'Unione europea da parte di operatori sanitari e pazienti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 67 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2001/83/CE Articolo 108 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 68 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 24 bis (nuovo) Direttiva 2001/83/CE Articolo 119 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
I residui farmaceutici sono presenti nell'acqua potabile e nell'acqua di superficie nella maggior parte dei Stati membri. Dal momento che le risorse idriche globali sono limitate, occorre proteggere dall'inquinamento le fonti per l'approvvigionamento idrico domestico. In caso contrario, l'esposizione involontaria e inevitabile di donne incinte ai farmaci sarà destinata ad aumentare, incrementando così il rischio di malformazioni fetali. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 69 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 24 ter (nuovo) Direttiva 2001/83/CE Articolo 121 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 70 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 24 quater (nuovo) Direttiva 2001/83/CE Articolo 121 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 71 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 24 quinquies (nuovo) Direttiva 2001/83/CE Articolo 121 quater (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 72 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Per quanto riguarda la prescrizione relativa all'inclusione di una sintesi delle informazioni essenziali necessarie per utilizzare il medicinale in modo sicuro ed efficace nel riassunto delle caratteristiche del prodotto e nel foglietto illustrativo di cui all'articolo 11, punto 3 bis e all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a bis) della direttiva 2001/83/CE nella versione modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri garantiscono che la prescrizione si applichi alle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate prima della data di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma della presente direttiva a partire dal loro rinnovo o dallo scadere di un periodo triennale a decorrere dalla suddetta data, se questo termine cade prima. |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L’inserimento di una sintesi delle informazioni essenziali è superfluo (essendo la sintesi delle caratteristiche di un prodotto – RCP– di per sé una sintesi di informazioni importanti), può ingenerare confusione nei pazienti (che potrebbero non focalizzare l'attenzione su informazioni importanti, inserite nell'RCP ma non nella sintesi delle informazioni essenziali) e potrebbe comportare problemi di leggibilità (ad esempio nel caso di foglietti illustrativi pubblicati in varie lingue). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 73 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – comma 2 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 bis. Finché l'agenzia può garantire le funzionalità della base dati Eudravigilance, tutti i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza devono essere presentati anche alle autorità nazionali competenti dove il prodotto è autorizzato. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 ter. Gli Stati membri devono assicurarsi che il requisito richiesto ai titolari di una autorizzazione d’immissione in commercio di fornire elettronicamente alla base dati Eudravigilance le informazioni sui sospetti di reazioni avverse, requisito di cui all’articolo 107, paragrafo 3 della presente direttiva, si applichi quando le funzionalità della base dati permettano di fornire delle segnalazioni complete e di qualità adeguata sulle reazioni avverse, compresi i dati imprescindibili di salute, i dati codificati dei farmaci, un’adeguata differenziazione delle segnalazioni di monitoraggio e l’eliminazione dei casi duplicati. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 quater. Il consiglio di amministrazione dell’agenzia deve confermare, basandosi sui risultati di un audit indipendente, l’esecuzione delle funzionalità menzionate al paragrafo precedente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
La proposta della Commissione, per quanto riguarda l’elaborazione delle informazioni sui sospetti di reazioni avverse che ricevono le imprese titolari, implica un cambiamento sostanziale rispetto alle procedure attuali. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pertanto non sembra prudente che questa nuova procedura entri in funzione senza garanzie di una funzionalità adeguata di Eudravigilance. È necessario prendere in considerazione che Eudravigilance riceve nel sistema proposto dati di fonti differenti, il che implica un rischio maggiore di introdurre delle informazioni incorrette. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per questi motivi, è imprescindibile evitare che la base dati Eudravigilance contenga delle segnalazioni: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- senza i dati minimi di salute e validi sul sospetto di una reazione avversa, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- con i dati introdotti sui farmaci che non permettano di identificare i loro principi attivi mediante un sistema di codifica comune, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
che venga registrato e si valuti come casi distinti uno stesso caso ricevuto in momenti diversi o da fonti diverse (imprese, autorità nazionali, la stessa agenzia europea per i medicinali). |
MOTIVAZIONE
La farmacovigilanza è il sistema che serve a verificare la sicurezza dei medicinali una volta che ne sia stato autorizzato l'uso pubblico. Essa svolge un ruolo fondamentale per la sanità pubblica. Si stima che ogni anno le reazioni avverse (effetti collaterali negativi) dei farmaci causino 197 000 decessi nell'UE. Le sperimentazioni cliniche possono non rilevare gli effetti collaterali se questi insorgono di rado, dopo un uso prolungato del farmaco o se derivano dall'interazione con altri medicinali. La maggior parte di noi è sicuramente a conoscenza della tragedia provocata dal Talidomide negli anni Sessanta e dal Vioxx in tempi più recenti. Non può quindi esservi dubbio sul fatto che i sistemi per il monitoraggio del consumo dei farmaci, la segnalazione delle reazioni avverse e l'individuazione di modelli ("rilevazione di segnali") costituiscano una priorità della politica europea in materia di sanità pubblica.
In base alle attuali normative comunitarie, l'autorizzazione dei medicinali può avvenire in due diverse forme: a) tramite una procedura centrale, che prevede la presentazione all'EMEA (Agenzia europea per i medicinali) di un'opportuna domanda da parte dell'azienda farmaceutica o b) tramite un sistema di riconoscimento reciproco, in base al quale un paese assume l'iniziativa di valutare il nuovo farmaco e agisce in coordinamento con gli altri Stati membri attraverso il sistema del riconoscimento reciproco. Per alcune tipologie di nuovi prodotti, come ad esempio i medicinali biotecnologici, antitumorali, i farmaci per combattere l'HIV o le malattie neurodegenerative, vige l'obbligo di utilizzare il sistema centralizzato. Le norme che disciplinano il primo tipo di procedura sono definite nel regolamento (CE) n. 726/2004, mentre quelle relative al sistema decentralizzato sono indicate nella direttiva 2001/83/CE. La proposta della Commissione di aggiornare le norme in materia di farmacovigilanza obbliga pertanto a modificare entrambi gli atti legislativi. Anche le modifiche elaborate dalla relatrice riguardano tanto il regolamento quanto la direttiva, ma date le sovrapposizioni esistenti nei due atti legislativi, si preferisce fornire di seguito un'unica motivazione riferita a entrambi.
L'essenza di un buon sistema di farmacovigilanza risiede nell'adeguata segnalazione delle reazioni avverse da parte degli operatori sanitari, delle aziende e dei pazienti stessi e nella corretta registrazione delle medesime da parte delle autorità pubbliche al fine di consentire il rilevamento dei "segnali" che indicano una potenziale presenza di problemi. Una volta individuati tali segnali, occorre agire, ad esempio, modificando il modo in cui il medicinale viene prescritto, migliorando l'informazione sull'uso del farmaco, o procedendo al completo ritiro del prodotto in caso di particolare gravità degli effetti collaterali. Il rafforzamento della cooperazione in materia di farmacovigilanza a livello comunitario offre diversi vantaggi, in quanto permette di operare su un maggior numero di segnalazioni per una più rapida individuazione dei modelli più rari, di evitare doppioni di attività di follow-up su una stessa reazione avversa nei vari Stati membri, di ritirare velocemente dal mercato i medicinali pericolosi qualora ve ne sia bisogno. I "segnali" vengono rilevati dalle segnalazioni spontanee di reazioni avverse presso le autorità nazionali competenti, dai rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza che le aziende hanno l'obbligo di presentare dopo l'immissione del prodotto sul mercato nonché dalle valutazioni degli studi di ricerca medica eseguite da esperti. Negli ultimi anni, il sistema di farmacovigilanza vigente nell'UE ha conosciuto un'evoluzione che ha permesso di migliorare il coordinamento delle attività tra gli Stati membri. È stata resa operativa una banca dati unica, EudraVigilance, per la raccolta delle informazioni ed è attivo un gruppo di lavoro che si riunisce per discutere le questioni d'interesse. Tuttavia, le lacune presenti nell'attuale normativa fanno sì che l'approccio sia piuttosto ad hoc e incoerente.
Alla luce di quanto sopra, la Commissione propone delle modifiche che intendono potenziare la farmacovigilanza comunitaria e razionalizzare le procedure. La relatrice accoglie nel complesso con favore l'impostazione della Commissione anche se in alcuni ambiti ha deciso di conferire maggiore incisività alle sue proposte. Di seguito vengono illustrati i punti che la relatrice considera di maggiore importanza.
1. Rafforzamento del comitato UE di farmacovigilanza
La relatrice ritiene che abbia ragione la Commissione a voler sostituire l'attuale gruppo di lavoro sulla farmacovigilanza con il comitato consultivo di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza (PRAAC). La maggior parte degli esperti è infatti concorde nell'affermare che l'attuale sistema del gruppo di lavoro funziona in maniera ad hoc: si limita a operare sui farmaci autorizzati tramite la procedura centrale e non dispone dei poteri necessari a ottenere che i suoi risultati diano luogo a un intervento da parte del Comitato per i medicinali a uso umano (CHMP) che controlla l'intero sistema. Reputa, tuttavia, che il ruolo del PRAAC possa essere rafforzato ulteriormente, autorizzando il comitato a raccomandare azioni al CHMP (e quindi non solo a espletare semplici funzioni consultive nei suoi confronti) e ampliando la sua composizione in modo da includervi un rappresentante per Stato membro. Nell'ottica di potenziare la trasparenza delle attività del PRAAC, la relatrice propone altresì di nominare due rappresentanti supplementari (uno per i pazienti e uno per gli operatori sanitari) così come avviene per gli altri comitati dell'EMEA.
2. Ruolo degli Stati membri all'interno del sistema
La relatrice ritiene che gli Stati membri debbano continuare a essere gli attori principali del sistema di farmacovigilanza dell'UE. Come proposto dalla Commissione, l'autorità competente di ciascuno Stato membro deve continuare ad agire da stanza di compensazione per tutte le segnalazioni spontanee di reazioni avverse e gli operatori sanitari e i pazienti devono continuare a segnalare tali casi alla propria autorità competente e non direttamente a EudraVigilance (la banca dati comunitaria delle reazioni avverse). La relatrice comprende le preoccupazioni degli Stati membri rispetto alla proposta della Commissione di consentire alle aziende di effettuare un'unica segnalazione di reazione avversa a EudraVigilance anziché a ogni singolo Stato membro (cfr. punto 2). A suo parere, quando un'azienda segnala alla banca dati EudraVigilance un caso occorso in un particolare territorio, lo Stato membro interessato deve essere avvisato immediatamente e suggerisce di istituire un sistema che consenta di avvisare contestualmente gli Stati membri pertinenti.
3. Ruolo delle aziende all'interno del sistema
Tra le proposte figurano diversi cambiamenti utili che interessano le aziende. La relatrice accoglie con particolare favore quelle che garantiscono un migliore seguito e un migliore coordinamento delle valutazioni delle reazioni avverse evitando doppioni di lavoro nei vari Stati membri. A tale proposito, si dichiara favorevole alla segnalazione diretta a EudraVigilance da parte delle aziende (con le garanzie di cui al punto 3) e ai meccanismi di condivisione del lavoro di follow-up dei rapporti periodici sulla sicurezza, coordinato attraverso il PRAAC.
4. Ruolo degli operatori sanitari
La relatrice appoggia le misure volte a incoraggiare gli operatori sanitari a segnalare spontaneamente le reazioni avverse alla propria autorità competente e desidera rafforzare il ruolo che tali soggetti svolgono nell'informare i pazienti e nello spronarli a comunicare gli effetti collaterali negativi dei farmaci.
5. Ruolo dei pazienti
I pazienti sono fondamentali per il "rilevamento dei segnali" di reazioni avverse. La relatrice appoggia le proposte tese a promuovere la figura del "paziente informato" e sostiene fermamente le nuove disposizioni volte a consentire la segnalazione diretta delle reazioni avverse da parte dei pazienti, ancorché ritenga che tali comunicazioni debbano avere come destinatari non le aziende ma le autorità competenti. Allo stato attuale, solo un numero limitato di Stati membri accetta la segnalazione diretta e nei paesi in cui è utilizzata essa non determina un sovraccarico di lavoro per l'autorità competente. Il paziente informato, inoltre, deve poter sapere quando assume nuovi farmaci. A tale proposito, la relatrice appoggia anche la proposta a favore dei prodotti sotto stretta osservazione; il sistema, a suo avviso, non deve limitarsi a informare i pazienti a cui viene prescritto un nuovo farmaco ma deve anche incoraggiare loro a segnalare eventuali reazioni avverse. La relatrice ha presentato una serie di emendamenti con l'obiettivo di migliorare in tal senso l'informazione riportata sul foglietto illustrativo.
6. Foglietto illustrativo (Patient Information Leaflet - PIL)
Alcune delle parti interessate non sono soddisfatte della proposta della Commissione di evidenziare alcune informazioni nel foglietto illustrativo presentandole in un riquadro con bordo nero. La relatrice comprende i timori riferiti in merito, in particolare il fatto che ciò che è essenziale per un paziente potrebbe non esserlo per un altro. Tuttavia, ritiene anche che il foglietto illustrativo attualmente in uso non sia soddisfacente dal punto di vista del paziente e che occorra indicare con maggiore chiarezza le caratteristiche principali del farmaco a coloro che ne fanno uso. La soluzione migliore potrebbe essere di rinviare il problema a una revisione generale del foglietto illustrativo; tale è il motivo per cui non sono stati presentati emendamenti alle proposte della Commissione in materia.
7. Segnalazione delle reazioni avverse
Il nuovo sistema proposto prevede che tutte le reazioni avverse (e non soltanto quelle più gravi) siano segnalate dalle autorità competenti e dalle aziende alla base di dati EudraVigilance. Ciò significa che, per la prima volta, i dati relativi alla totalità delle reazioni avverse saranno centralizzati in un unico punto all'interno dell'UE. Questa struttura può essere un valido strumento di ricerca per tutti. La Commissione deve sincerarsi, tuttavia, che EudraVigilance sia in grado di far fronte al flusso di informazioni dotandosi di opportuni sistemi che consentano di evidenziare chiaramente le reazioni avverse più gravi. Se tutte le reazioni avverse andranno registrate nella banca dati EudraVigilance, allora ha senso, a parere della relatrice, alleggerire l'obbligo in capo alle aziende di fornire una segnalazione linea per linea di tali effetti nei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza. Invece di limitarsi a esibire i dati grezzi, le imprese saranno tenute ad analizzare le reazioni avverse e a presentare delle sintesi dei propri risultati. Tale impostazione è ragionevole, soprattutto se si pensa che in molti casi, da quanto ha appreso la relatrice, le autorità competenti sono state travolte in passato da un volume ingestibile di rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza, buona parte dei quali, conseguentemente, non è mai stata letta. La rapidità di segnalazione delle reazioni avverse a EudraVigilance è di importanza vitale per la sicurezza dei pazienti. La relatrice apprende con preoccupazione che sia le aziende sia gli Stati membri hanno trasgredito l'attuale obbligo di segnalare gli effetti collaterali negativi entro il termine di 15 giorni. È agli Stati membri, tuttavia, che va la targa di peggiori "trasgressori": il 50% delle loro segnalazioni sono infatti pervenute in ritardo, contro il 5% di quelle delle aziende. Per tale motivo la relatrice ha voluto includere delle disposizioni volte a garantire l'adozione di migliori meccanismi per assicurare il rispetto degli obblighi.
8. Interventi urgenti o "procedura comunitaria"
La relatrice saluta con favore l'inclusione di disposizioni più chiare per quanto attiene alle procedure d'urgenza. Quando si verifica una reazione avversa particolarmente grave, gli Stati membri devono coordinarsi rapidamente per intervenire in merito.
9. Trasparenza
La relatrice giudica positivamente le proposte volte a incrementare la trasparenza del sistema comunitario di farmacovigilanza. Accoglie con favore l'ampliamento del portale web e l'impiego delle audizioni pubbliche quale mezzo per raccogliere prove sulle reazioni avverse. A questo proposito ritiene che le audizioni pubbliche possano essere uno strumento utile anche per la normale attività di farmacovigilanza e che pertanto il ricorso a questo tipo di procedimento non debba essere circoscritto ai soli interventi d'urgenza; ha quindi proposto un emendamento in tal senso.
PARERE della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (15.4.2010)
destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, per quanto concerne la farmacovigilanza, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano
(COM(2008)0665 – C6‑0514/2008 – 2008/0260(COD))
Relatore per parere: Michèle Rivasi
BREVE MOTIVAZIONE
Le due proposte riguardanti la farmacovigilanza (un regolamento e una direttiva) sono estremamente attuali. La polemica riguardo al vaccino contro l'influenza AH1N1, immesso in commercio con una procedura molto rapida, illustra la perdita di fiducia da parte dei cittadini nella capacità delle autorità di garantire la loro protezione. In base a un recente studio, il 61% dei medici francesi non ha intenzione di farsi vaccinare. Questo contesto evidenzia ancora una volta, qualora ve ne fosse bisogno, che l'Unione europea deve dotarsi di una politica efficace in materia di farmacovigilanza, al fine di rassicurare e proteggere i cittadini.
Negli ultimi anni si sono purtroppo registrati alcuni casi di medicinali che, pur essendo stati immessi in commercio al termine di una procedura classica, hanno avuto effetti secondari non trascurabili:
– il rofecoxib (Vioxx®, Ceox®, Ceeoxx®): un antinfiammatorio non più efficace dell'ibuprofene che ha causato migliaia di incidenti cardiovascolari mortali, autorizzato nel 1999 e ritirato nel 2004,
– la paroxetina: un antidepressivo (Deroxat®, Seroxat®) che ha aumentato il rischio di suicidi;
– le rimonabant (Acomplia®): un medicinale contro l'obesità, immesso in commercio in assenza di una valutazione sufficiente e ritirato dal mercato europeo un anno e mezzo dopo la sua commercializzazione.
In occasione di numerosi processi è emerso che le industrie farmaceutiche hanno tendenza a celare il più a lungo possibile le informazioni riguardanti gli effetti collaterali negativi dei loro medicinali, suscettibili di frenare le vendite.
In ognuno di questi casi si è potuto constatare che la lentezza del processo di decisione e la mancata comunicazione delle informazioni sulle reazioni avverse hanno arrecato pregiudizio ai pazienti.
I costi umani di tali reazioni avverse sono inaccettabili; quanto ai costi finanziari, sono enormi ed è la collettività a sostenerli dal momento che riguardano il 5% dei ricoveri ospedalieri e il 5% dei decessi in ospedale.
Dalla valutazione all'immissione in commercio, passando attraverso la sorveglianza e l'informazione relativa al medicinale
Prima di ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio il medicinale deve essere valutato. Ciò avviene durante un periodo di tempo limitato su un campione di pazienti selezionati. Il ruolo della farmacovigilanza è di arricchire la nostra conoscenza futura degli effetti collaterali negativi onde limitare i danni in seno alla popolazione.
Il relatore per parere teme che la direttiva indebolisca il sistema di farmacovigilanza anziché rafforzarlo, e ciò per i motivi che seguono.
1. I piani di gestione dei rischi e altri studi successivi all'autorizzazione possono servire da garanzia per "alleggerire" le valutazioni prima dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Ciò deve rimanere un'eccezione.
2. La fine dell'obbligo di finanziamento pubblico minaccia di ridurre il ruolo del sistema di farmacovigilanza a quello di un semplice prestatore di servizi delle società farmaceutiche. Al contrario, il relatore per parere propone di rafforzare i sistemi nazionali e regionali indipendenti di farmacovigilanza.
3. Il potenziamento del controllo da parte delle imprese sulla raccolta, l'analisi e l'interpretazione dei dati le mette in una situazione insostenibile di conflitto d'interessi. Le imprese devono poter partecipare allo studio degli effetti collaterali negativi, ma sotto il controllo delle autorità e senza occupare in alcun caso una posizione di monopolio.
4. L'organizzazione della diluizione dei dati, archiviati direttamente in una mega base elettronica, Eudravigilance, senza alcuna procedura che possa garantire la qualità del contenuto di quest'ultima. Il relatore per parere propone che Eudravigilance sia alimentata esclusivamente dalle autorità degli Stati membri competenti in materia di farmacovigilanza (nessuna alimentazione diretta da parte dei pazienti né delle imprese farmaceutiche, per evitare il rischio di creare troppo rumore di fondo che potrebbe rendere i dati pertinenti inutilizzabili).
5. L'accesso molto limitato del pubblico e degli esperti indipendenti alla base dati Eudravigilance. La trasparenza concernente i dati di farmacovigilanza è indispensabile per ripristinare la fiducia dei cittadini nelle autorità sanitarie.
Numerose proposte sono ancora troppo timide e necessitano di essere rafforzate:
1. La formalizzazione di un comitato europeo consultivo di valutazione dei rischi (PRAAC) che in realtà non dispone di più autorità dell'attuale gruppo di lavoro sulla farmacovigilanza non presenta alcun valore aggiunto di rilevo.
2. L'opacità riguardante i dati di farmacovigilanza continua a essere la regola: ad esempio, non è previsto l'accesso ai rapporti di aggiornamento periodico sulla sicurezza (PSUR), con il pretesto della riservatezza commerciale. Gli PSUR e tutte le relazioni di valutazione devono essere resi pubblici senza tardare.
In conclusione:
· Rafforzare i criteri che permettono la concessione di un'autorizzazione di immissione in commercio più sicura, prevedendo che il medicinale nuovo debba rappresentare un reale progresso terapeutico; evitare di generalizzare la procedura rapida ("fast track")
· Garantire la qualità dei dati di farmacovigilanza
· Assicurare i mezzi per una farmacovigilanza pubblica efficace
· Accrescere la trasparenza.
EMENDAMENTI
La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) Per motivi di chiarezza, la definizione di reazione avversa va modificata al fine di garantire che non copra solo effetti nocivi e indesiderati conseguenti all'uso autorizzato del medicinale a dosi normali, ma anche gli errori terapeutici e gli usi non contemplati dal riassunto autorizzato delle caratteristiche del prodotto, incluso l'uso improprio e l'abuso del prodotto. |
(5) Per motivi di chiarezza, la definizione di reazione avversa va modificata al fine di garantire che non copra solo effetti nocivi e indesiderati conseguenti all'uso autorizzato del medicinale a dosi normali, ma anche gli effetti nocivi e indesiderati risultanti da errori terapeutici e gli usi non contemplati dal riassunto autorizzato delle caratteristiche del prodotto, incluso l'uso improprio e l'abuso del prodotto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La definizione di reazione avversa copre tutti gli effetti indesiderati risultanti da un uso improprio, inclusi gli errori terapeutici. La direttiva non ha tuttavia lo scopo di fornire informazioni sugli errori terapeutici in generale, ma solo sugli errori che portano a effetti indesiderati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) La programmazione della farmacovigilanza per ogni singolo medicinale da parte del titolare dell'autorizzazione deve essere effettuata nel contesto di un sistema di gestione del rischio e deve essere proporzionata ai rischi individuati, ai rischi potenziali e alla necessità di ulteriori informazioni sul medicinale. È opportuno inoltre prevedere che eventuali misure fondamentali contenute nel sistema di gestione del rischio siano incluse anche nell'autorizzazione all'immissione in commercio quali condizioni. |
(7) La programmazione della farmacovigilanza per ogni singolo medicinale da parte del titolare dell'autorizzazione deve essere effettuata nel contesto di un sistema di gestione del rischio e deve essere proporzionata ai rischi individuati, ai rischi potenziali e alla necessità di ulteriori informazioni sul medicinale. È opportuno inoltre prevedere che eventuali misure fondamentali contenute nel sistema di gestione del rischio siano incluse anche nell'autorizzazione all'immissione in commercio quali condizioni. Se le condizioni incluse nell'autorizzazione all'immissione in commercio non sono soddisfatte entro i rispettivi termini, le autorità competenti dovrebbero avere la facoltà di sospendere o revocare con effetto immediato detta autorizzazione e dovrebbero essere dotate delle risorse appropriate per farlo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'esperienza mostra che in molti casi le società non effettuano gli studi sulla sicurezza successivi all'autorizzazione che sarebbero tenute ad effettuare. Ne consegue che medici e pazienti non sanno se alcuni medicinali essenziali usati per trattare patologie come i tumori o le malattie cardiache abbiano effettivamente un risultato benefico. È pertanto essenziale introdurre requisiti più rigorosi nella legislazione al fine di garantire che le società farmaceutiche portino a termine gli studi promessi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) Per garantire la raccolta di eventuali informazioni supplementari necessarie sulla sicurezza dei medicinali autorizzati le autorità competenti, quando rilasciano l'autorizzazione all'immissione in commercio o in seguito, devono avere il diritto di prescrivere studi sulla sicurezza successivi all'autorizzazione e tale prescrizione deve figurare tra le condizioni per l'autorizzazione all'immissione in commercio. |
(8) Per garantire la raccolta di eventuali informazioni supplementari necessarie sulla sicurezza dei medicinali autorizzati le autorità competenti, quando rilasciano l'autorizzazione all'immissione in commercio o in seguito, devono avere il diritto di prescrivere studi sulla sicurezza successivi all'autorizzazione e tale prescrizione deve figurare tra le condizioni per l'autorizzazione all'immissione in commercio. Se le condizioni incluse nell'autorizzazione all'immissione in commercio non sono soddisfatte entro il termine fissato, le autorità competenti dovrebbero avere la facoltà di sospendere o revocare con effetto immediato detta autorizzazione e dovrebbero essere dotate delle risorse appropriate per farlo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'esperienza mostra che in molti casi le società non effettuano gli studi sulla sicurezza successivi all'autorizzazione che sarebbero tenute ad effettuare. Ne consegue che medici e pazienti non sanno se alcuni medicinali essenziali usati per trattare patologie come i tumori o le malattie cardiache abbiano effettivamente un risultato benefico. È pertanto essenziale introdurre requisiti più rigorosi nella legislazione al fine di garantire che le società farmaceutiche portino a termine gli studi promessi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) Se un medicinale viene autorizzato a condizione che venga eseguito uno studio sulla sicurezza successivo all'autorizzazione o qualora sussistano condizioni o limitazioni rispetto all'utilizzo sicuro ed efficace del medicinale, tale medicinale deve essere oggetto di un monitoraggio intenso sul mercato. I pazienti e i professionisti del settore sanitario vanno incoraggiati a riferire in merito a tutte le sospette reazioni avverse a tali medicinali e un elenco di tali medicinali deve essere tenuto aggiornato e disponibile al pubblico dall'agenzia europea per i medicinali istituita dal regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (denominata qui di seguito "agenzia"). |
(9) Se, nel caso di esigenze mediche non soddisfatte, un medicinale viene autorizzato a condizione che venga eseguito uno studio sulla sicurezza successivo all'autorizzazione o qualora sussistano condizioni o limitazioni rispetto all'utilizzo sicuro ed efficace del medicinale, tale medicinale deve essere oggetto di un monitoraggio intenso sul mercato. È essenziale garantire che un sistema rafforzato di farmacovigilanza non porti ad autorizzazioni premature di immissione in commercio. I pazienti e i professionisti del settore sanitario vanno incoraggiati a riferire in merito a tutte le sospette reazioni avverse a tali medicinali, che dovrebbero essere identificate con un simbolo specifico sull'imballaggio esterno e una corrispondente spiegazione nel foglietto illustrativo, e un elenco di tali medicinali deve essere tenuto aggiornato e disponibile al pubblico dall'agenzia europea per i medicinali istituita dal regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (denominata qui di seguito "agenzia"). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le avvertenze speciali sui medicinali attentamente monitorati aiuteranno sia i professionisti del settore sanitario che i pazienti a identificare i nuovi medicinali sotto intensa sorveglianza e aumenterebbero la loro consapevolezza circa la necessità di riferire in merito alle reazioni avverse che possono apparire, come già raccomandato dall'Istituto di medicina degli Stati Uniti nella sua relazione del 2006. Tale misura potrebbe essere ulteriormente migliorata aggiungendo sulla scatola un pittogramma come ad esempio il triangolo nero, già ampiamente conosciuto e usato in alcuni Stati membri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) Affinché i professionisti del settore sanitario e i pazienti possano identificare facilmente le informazioni più pertinenti sui medicinali che utilizzano, il riassunto delle caratteristiche del prodotto e il foglietto illustrativo devono comprendere una breve sezione contenente le informazioni essenziali sul medicinale, su come ridurre al minimo i suoi rischi ed ottenerne il massimo beneficio. |
(10) Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva la Commissione, previa consultazione con le organizzazioni dei pazienti e dei consumatori, le organizzazioni dei professionisti del settore sanitario, gli Stati membri e gli altri soggetti interessati, dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione concernente la leggibilità dei riassunti delle caratteristiche del prodotto e dei foglietti illustrativi. Previa analisi di tali dati, e qualora lo ritenga opportuno, la Commissione dovrebbe formulare proposte per migliorare la presentazione e il contenuto dei riassunti delle caratteristiche del prodotto e dei foglietti illustrativi, onde garantire che siano una fonte valida di informazioni per il pubblico e per i professionisti del settore sanitario. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La nozione di riassunto risulta problematica. È più importante che il foglietto illustrativo sia redatto in modo leggibile al fine di garantire che il paziente legga tutte le informazioni necessarie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17) Per migliorare ulteriormente il coordinamento delle risorse tra gli Stati membri, ogni Stato membro deve essere autorizzato a delegare talune mansioni di farmacovigilanza ad un altro Stato membro. |
(17) Ogni Stato membro dovrebbe essere responsabile del controllo delle reazioni avverse che si verificano nel suo territorio. Per migliorare ulteriormente il livello di perizia nella farmacovigilanza, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a organizzare programmi di formazione e a realizzare uno scambio periodico di informazioni e di competenze. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogni Stato membro dovrebbe essere pienamente responsabile del rilevamento degli eventi avversi relativi all'immissione in commercio nel suo territorio di un medicinale e del seguito da darvi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19) Affinché i processi di farmacovigilanza siano più trasparenti, gli Stati membri devono istituire e mantenere portali Web sulla sicurezza dei medicinali. Allo stesso fine i titolari di autorizzazioni devono fornire alle autorità preavvisi per le comunicazioni sulla sicurezza e le autorità devono trasmettersi a vicenda tali preavvisi. |
(19) Affinché i processi di farmacovigilanza siano più trasparenti, gli Stati membri devono istituire e mantenere portali Web sulla sicurezza dei medicinali. I titolari di autorizzazioni sono tenuti a presentare alle autorità le comunicazioni sulla sicurezza che intendono diffondere ai fini di un'autorizzazione preventiva. In seguito a tale richiesta, le autorità devono trasmettersi a vicenda con la massima urgenza i preavvisi relativi a dette comunicazioni sulla sicurezza. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
È importante garantire che tutte le informazioni sui medicinali fornite dalle società al pubblico non abbiano un carattere promozionale. Il principio della convalida preventiva delle informazioni è già applicato per i foglietti illustrativi, per le campagne d'informazione pubblica e anche per la proposta attualmente in discussione sulle informazioni da fornire al pubblico in merito ai medicinali soggetti a prescrizione medica. A fini di coerenza, detto principio dovrebbe applicarsi anche alle informazioni relative alla farmacovigilanza. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(28) Per tutelare la salute pubblica le attività relative alla farmacovigilanza delle autorità nazionali competenti vanno finanziate adeguatamente. Il finanziamento adeguato di dette attività deve poter essere garantito attraverso la riscossione di tasse. Tuttavia la gestione di tali fondi ottenuti deve essere soggetta al controllo permanente delle autorità nazionali competenti al fine di garantire la loro indipendenza. |
(28) Per tutelare la salute pubblica le attività relative alla farmacovigilanza delle autorità nazionali competenti vanno finanziate adeguatamente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le attività di farmacovigilanza dovrebbero essere finanziate da fondi pubblici non solo per garantire la loro indipendenza, ma anche perché gli Stati membri dovrebbero avere la piena responsabilità in tale settore (anche per quanto riguarda il finanziamento), in quanto sono loro a sostenere i costi associati agli effetti collaterali sia in termini di mortalità e che di morbilità. La Commissione europea riferisce che "secondo le stime, il 5% di tutti i ricoveri ospedalieri è dovuto a reazioni avverse a farmaci ed il 5% di tutti i pazienti ospedalieri soffre di tali reazioni, che costituiscono la quinta causa più frequente di decesso ospedaliero". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 29 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(29 bis) La presente direttiva dovrebbe applicarsi senza pregiudizio della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati1, e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati2. Il trattamento dei dati personali nel quadro del sistema di Eudravigilance dovrebbe essere consentito nel rispetto della legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati con l'obiettivo di rilevare, valutare, comprendere e prevenire le reazioni avverse, identificare i rischi e prendere provvedimenti per ridurli, nonché aumentare i benefici dei medicinali al fine di tutelare la salute pubblica. Detto obiettivo costituisce un interesse pubblico fondamentale che può essere giustificato se i dati sanitari identificabili sono trattati solo quando necessario e se le parti interessate valutano tale necessità in ogni fase del processo di farmacovigilanza. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La proposta riguarda le informazioni personali altamente delicate che dovrebbero essere pienamente tutelate. Vedasi anche il parere del garante europeo della protezione dei dati dell'aprile 2009. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 1 – lettera a Direttiva 2001/83/CE Articolo 1 – punto 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si propone di ripristinare la formulazione iniziale (articolo 1, punto 11, della direttiva 2001/83/CE consolidata), che precisa chiaramente che si tratta delle normali condizioni d'impiego ed evita la confusione in particolare con i casi di uso improprio o di abuso. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 1 – lettera b Direttiva 2001/83/CE Articolo 1 – punto 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'espressione "reazione avversa" deve essere sostituita con una terminologia più precisa, ossia "reazione avversa a un medicinale", utilizzata dagli esperti e accettata a livello internazionale. Nota redazionale: in caso di approvazione dell'emendamento, il restante testo della direttiva e del regolamento (CE) n. 726/2004 dovrà essere corrispondentemente modificato. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 1 – lettera c Direttiva 2001/83/CE Articolo 1 – punto 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uno studio successivo all'autorizzazione è inteso a sorvegliare le reazioni avverse dei medicinali nell'uomo. Esso non è volto a controllare la "sicurezza successiva all'autorizzazione". Gli studi sulla sicurezza successivi all'autorizzazione non devono servire a ottenere autorizzazioni all'immissione in commercio con maggiore facilità, in assenza di valutazioni sufficienti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 1 – lettera d Direttiva 2001/83/CE Articolo 1 – punto 28 ter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutti i medicinali disponibili sul mercato europeo devono essere rigorosamente sorvegliati dal sistema di farmacovigilanza generale, la cui efficacia va rafforzata a livello sia europeo che nazionale. Un sistema di gestione del rischio non deve avere come finalità di "individuare i rischi connessi a un medicinale": ciò deve avvenire al momento della valutazione che precede l'autorizzazione all'immissione in commercio. Un sistema di gestione del rischio deve consentire di prevenire i rischi già individuati grazie a detta valutazione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 1 – lettera d Direttiva 2001/83/CE Articolo 1 – punto 28 quater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La farmacovigilanza è una disciplina scientifica osservativa che è innanzitutto al servizio dei pazienti. Essa non mira a sorvegliare la "sicurezza dei medicinali" (espressione ambigua basata su una terminologia che induce in errore per via della connotazione positiva): i dati di farmacovigilanza non sono dati commerciali raccolti dalle imprese nel quadro di un servizio postvendita. La farmacovigilanza è volta a controllare le reazioni avverse dei medicinali nell'uomo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 1 – lettera d bis (nuova) Direttiva 2001/83/CE Articolo 1 – punti 32 bis, 32 ter e 32 quater (nuovi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 16 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 3 – lettera a Direttiva 2001/83/CE Articolo 11 – punto 3 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 17 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 3 – lettera b Direttiva 2001/83/CE Articolo 11, comma 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informar que o medicamento está sob fiscalização intensiva, dada a sua introdução recente no mercado, serve para prevenir alarmismos injustificados que induzam o doente a não cumprir a medicação prescrita. A sinalética escolhida para alertar os doentes deve ter um significado comummente reconhecido pelo público, pelo que alguns sistemas usados nalguns países entre a comunidade médica podem ser desprovidos de sentido para o doente. Para aumentar a frequência de notificação de reacções adversas pelos doentes, convém torná-la fácil de concretizar, por meios informáticos e não informáticos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 18 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 7 Direttiva 2001/83/CE Articolo 21 – paragrafo 4 – comma 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 19 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2001/83/CE Articolo 21 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This amendment is to align the text with the provisions currently in force (Regulation 507/2006) whereby a centralised conditional marketing authorisation may be granted only if the risk benefit balance is positive, the benefit to public health outweighs the risks inherent in the fact that additional data are required and that unmet medical needs will be fulfilled. At the moment, the conditional marketing authorisations must be reassessed annually and in the package leaflet there is a reference specifying that the renewal of the marketing authorisation is linked to the fulfilment of the established conditions. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 20 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 11 Direttiva 2001/83/CE Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 21 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 14 – lettera a Direttiva 2001/83/CE Articolo 27 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 22 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 14 – lettera a Direttiva 2001/83/CE Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modifica orizzontale concernente la proposta nella sua interezza. La proposta istituisce un comitato consultivo di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza e lo incarica di eseguire compiti importanti in materia di farmacovigilanza, pur svolgendo un ruolo meramente consultivo senza alcun potere effettivo: il ruolo del comitato dovrebbe essere rafforzato e la sua denominazione dovrebbe riflettere detto cambiamento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 23 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 14 – lettera b Direttiva 2001/83/CE Articolo 27 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 24 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 18 – lettera a Direttiva 2001/83/CE Articolo 59 – paragrafo 1 – lettera a bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 25 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 18 – lettera a bis (nuova) Direttiva 2001/83/CE Articolo 59 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 26 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 18 – lettera b Direttiva 2001/83/CE Articolo 59 – paragrafo 1 – commi 2 e 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poiché i foglietti informativi contenuti nella confezione sono spesso aggiornati più volte l'anno (in media due/tre volte) e le nuove informazioni sono in grassetto e con un simbolo speciale, si rischia di dare ai pazienti l'impressione errata che questo tipo di informazione sia il più importante, generando quindi confusione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 27 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 18 – lettera b Direttiva 2001/83/CE Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informar que o medicamento está sob fiscalização intensiva dada a sua introdução recente no mercado serve para prevenir alarmismos injustificados que induzam o doente a não cumprir a medicação prescrita. A sinalética escolhida para alertar os doentes deve ter um significado comummente reconhecido pelo público, pelo que alguns sistemas usados nalguns países entre a comunidade médica podem ser desprovidos de sentido para o doente. Para aumentar a frequência de notificação de reacções adversas pelos doentes, convém torná-la fácil de concretizar, por meios informáticos e não informáticos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 28 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 20 Direttiva 2001/83/CE Articolo 65 – lettera g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 29 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2001/83/CE Articolo 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
È più opportuno che si incoraggino i pazienti e i professionisti del settore sanitario a presentare le loro segnalazioni alle autorità competenti piuttosto che alle società farmaceutiche. La segnalazione spontanea a dette società desta preoccupazioni sia in termini di vita privata degli utenti che in termini di feedback medico. Inoltre, le autorità competenti saranno in grado di stabilire se il rapporto riguarda una "reazione avversa", un errore terapeutico o altro. Le segnalazioni dei pazienti dovrebbero essere accompagnate da campagne informative sull'importanza di detta segnalazione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 30 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2001/83/CE Articolo 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogni Stato membro dovrebbe essere pienamente responsabile del rilevamento degli eventi avversi relativi all'immissione in commercio nel suo territorio di un medicinale e del seguito da darvi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 31 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2001/83/CE Articolo 105 – comma 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 32 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2001/83/CE Articolo 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogni Stato membro dovrebbe dotarsi di un portale nazionale dell'agenzia per i medicinali per fornire al pubblico informazioni di qualità su questi ultimi. La maggior parte dei paesi è già dotata di detti portali come fonte di informazioni verificate e attendibili sui medicinali. L'emendamento mira a fissare la base giuridica per tali portali in risposta alla relazione della Commissione europea sulle prassi in vigore relativamente alle informazioni fornite ai pazienti sui medicinali. Il portale Web dovrebbe includere una parte dedicata a tutte le informazioni concernenti le questioni della sicurezza e alla farmacovigilanza. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 33 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2001/83/CE Articolo 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 34 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2001/83/CE Articolo 107 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 35 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2001/83/CE Articolo 107 bis – paragrafo 3 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 36 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2001/83/CE Articolo 107 decies – paragrafo 1 – lettere a, b e c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiarimento della procedura comunitaria. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 37 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2001/83/CE Articolo 107 duodecies – paragrafo 1 – comma 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 38 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2001/83/CE Articolo 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'adeguamento alle norme della conferenza internazionale sull'armonizzazione rafforza la dipendenza concettuale e tecnica delle autorità sanitarie relativamente ai laboratori farmaceutici. Le buone prassi europee di farmacovigilanza condizioneranno l'organizzazione del sistema europeo di farmacovigilanza. Esse devono essere elaborate pubblicamente, nel quadro di un processo di consultazione trasparente e a partire dalle necessità dei pazienti europei, nonché in una prospettiva scientifica. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 39 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Per quanto riguarda la prescrizione relativa all'inclusione di una sintesi delle informazioni essenziali necessarie per utilizzare il medicinale in modo sicuro ed efficace nel riassunto delle caratteristiche del prodotto e nel foglietto illustrativo di cui all'articolo 11, punto 3 bis e all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a bis), della direttiva 2001/83/CE nella versione modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri garantiscono che la prescrizione si applichi alle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate prima della data di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, della presente direttiva a partire dal loro rinnovo o dallo scadere di un periodo triennale a decorrere dalla suddetta data, se questo termine cade prima. |
1. Per quanto riguarda la prescrizione relativa all'inclusione del profilo reazione avversa del medicinale nel riassunto delle caratteristiche del prodotto e nel foglietto illustrativo di cui all'articolo 11, punto 3 bis e all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a bis), della direttiva 2001/83/CE nella versione modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri garantiscono che la prescrizione si applichi alle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate prima della data di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, della presente direttiva a partire dal loro rinnovo o dallo scadere di un periodo triennale a decorrere dalla suddetta data, se questo termine cade prima. |
PROCEDURA
Titolo |
Farmacovigilanza (modifica della direttiva 2001/83/CE) |
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Riferimenti |
COM(2008)0665 – C6-0514/2008 – 2008/0260(COD) |
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Commissione competente per il merito |
ENVI |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
ITRE 19.10.2009 |
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Relatore per parere Nomina |
Michèle Rivasi 16.9.2009 |
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Esame in commissione |
15.10.2009 |
27.1.2010 |
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Approvazione |
7.4.2010 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
47 5 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Lena Ek, Ioan Enciu, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Edit Herczog, Oriol Junqueras Vies, Sajjad Karim, Arturs Krišjānis Kariņš, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Silvia-Adriana Ţicău, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Lara Comi, António Fernando Correia De Campos, Rachida Dati, Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Bernd Lange, Marian-Jean Marinescu, Ivari Padar, Vladko Todorov Panayotov, Mario Pirillo |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Isabelle Durant |
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PARERE della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (5.3.2010)
destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, per quanto concerne la farmacovigilanza, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano
(COM(2008)0665 – C7‑0514/2008 – 2008/0260(COD))
Relatore per parere: Claude Turmes
BREVE MOTIVAZIONE
I medicinali contribuiscono notevolmente alla salute dei cittadini dell'UE. Possono tuttavia provocare reazioni avverse che sono alla base di circa il 5% di tutti i ricoveri ospedalieri, secondo la Commissione europea (anche se l'esistenza di dichiarazioni incomplete non consente di disporre di stime precise). Il caso del rofecoxib (Vioxx), un antinfiammatorio ritirato dal mercato nel 2004 in seguito a un aumento dei rischi cardiovascolari (negli Stati Uniti erano stati stimati oltre 30 000 casi di ictus, alcuni dei quali mortali) ha consentito di suscitare una maggiore consapevolezza sulla necessità di una farmacovigilanza rafforzata.
Il termine "farmacovigilanza" indica la scienza di monitorare la sicurezza dei medicinali, un processo che comprende la raccolta e la gestione dei dati relativi alla sicurezza dei farmaci, l'analisi di tali dati per valutare se vi sia un problema di sicurezza, l'azione per risolvere tale eventuale problema inclusa l'informazione sull'argomento nonché la valutazione della procedura seguita e dei risultati ottenuti.
Per quanto riguarda i medicinali autorizzati a livello centrale la procedura di farmacovigilanza è stabilita dal regolamento 726/2004. Per quanto concerne i medicinali autorizzati a livello nazionale la procedura è definita dalla direttiva 2001/83/CE. Il presente parere riguarda le modifiche proposte dalla Commissione alla direttiva 2001/83/CE.
La Commissione intende migliorare l'attuale sistema di farmacovigilanza precisando il ruolo dei vari soggetti interessati, semplificando le procedure, rafforzando la trasparenza e la comunicazione nonché mediante una migliore raccolta dei dati e procedure di valutazione migliori, una maggiore partecipazione dei soggetti interessati e l'istituzione di migliori prassi.
Il relatore per parere, pur accogliendo con favore la proposta, ritiene che vi sia spazio per ulteriori miglioramenti, in particolare per quanto riguarda gli aspetti concernenti la protezione dei consumatori, la trasparenza e la protezione dei dati. Propone pertanto alcuni emendamenti basati sui seguenti criteri:
· Le dichiarazioni dei pazienti possono offrire un nuovo contributo per capire le reazioni avverse ai farmaci, come nel caso della paroxetina (Deroxat/Seroxat) un antidepressivo che, come si è scoperto grazie alle dichiarazioni dei pazienti, aumenta il rischio di suicidio e provoca una sindrome da privazione ("electric head") se il paziente tenta di interrompere il trattamento.
· I consumatori dovrebbero riferire direttamente alle autorità nazionali. Dei sistemi di informazione decentralizzati, che consentano di coordinare a livello nazionale tutte le informazioni sulle reazioni avverse ai medicinali inviate a una base dati europea (siano esse riferite dai pazienti, dagli ospedali, dai professionisti del settore sanitario o dalle imprese farmaceutiche) aumentano la sicurezza della protezione dei dati e garantiscono la qualità dei dati registrati a livello europeo. La prossimità consente altresì alle autorità sanitarie nazionali di:
- analizzare le dichiarazioni per aggiungere di informazioni utili con cui applicare le loro competenze specifiche,
- avere una visione chiara delle reazioni avverse che si verificano sul loro territorio,
- rendere tali informazioni accessibili alla popolazione nella propria lingua (come già avviene nel Regno Unito e nei Paesi Bassi).
· I consumatori e i professionisti del settore sanitario dovrebbero inoltre avere pieno accesso alla base dati centrale Eudravigilance, al fine di evitare il ripetersi delle reazioni avverse ai farmaci che possono essere prevenute, facilitando l'accesso a informazioni convalidate. Si tratta di un modo efficace per ovviare alle disparità esistenti tra le informazioni sulle reazioni avverse ai farmaci tra i vari Stati membri. Un accesso pubblico a Eudravigilance è necessario per ristabilire la fiducia dei cittadini nella capacità delle autorità sanitarie di proteggere la loro salute.
· L'uso di un formato web per la trasmissione di informazioni dovrebbe essere accompagnato da altri supporti, quali posta elettronica, fax e telefono, come già avviene negli Stati Uniti e nel Regno Unito, per non escludere coloro che non hanno accesso a Internet o non lo sanno utilizzare e per migliorare la qualità delle dichiarazioni dei pazienti.
· Tutti i rapporti di valutazione concernenti un medicinale nel quadro dei sistemi di farmacovigilanza nazionali ed europei dovrebbero essere accessibili al pubblico. Quando è in gioco un interesse pubblico superiore, come nel caso della farmacovigilanza, è necessario garantire sempre la pubblicazione completa delle informazioni.
· Il finanziamento dei sistemi di farmacovigilanza dovrebbe restare pubblico, poiché è responsabilità delle autorità pubbliche proteggere i loro cittadini e al fine di garantire l'indipendenza di detti sistemi.
EMENDAMENTI
La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 9 | |||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
(9) Se un medicinale viene autorizzato a condizione che venga eseguito uno studio sulla sicurezza successivo all'autorizzazione o qualora sussistano condizioni o limitazioni rispetto all'utilizzo sicuro ed efficace del medicinale, tale medicinale deve essere oggetto di un monitoraggio intenso sul mercato. I pazienti e i professionisti del settore sanitario vanno incoraggiati a riferire in merito a tutte le sospette reazioni avverse a tali medicinali e un elenco di tali medicinali deve essere tenuto aggiornato e disponibile al pubblico dall'agenzia europea per i medicinali istituita dal regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (denominata qui di seguito "agenzia"). |
(9) Se un medicinale viene autorizzato a condizione che venga eseguito uno studio sulla sicurezza successivo all'autorizzazione o qualora sussistano condizioni o limitazioni rispetto all'utilizzo sicuro ed efficace del medicinale, tale medicinale deve essere oggetto di un monitoraggio esteso sul mercato. I pazienti e i professionisti del settore sanitario vanno incoraggiati a riferire in merito a tutte le sospette reazioni avverse a tali medicinali e un elenco di tali medicinali deve essere tenuto aggiornato e disponibile al pubblico dall'agenzia europea per i medicinali istituita dal regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (denominata qui di seguito "agenzia"). | ||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 10 | |||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
(10) Affinché i professionisti del settore sanitario e i pazienti possano identificare facilmente le informazioni più pertinenti sui medicinali che utilizzano, il riassunto delle caratteristiche del prodotto e il foglietto illustrativo devono comprendere una breve sezione contenente le informazioni essenziali sul medicinale, su come ridurre al minimo i suoi rischi ed ottenerne il massimo beneficio. |
soppresso | ||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 10 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(10 bis) Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione, previa consultazione delle associazioni dei pazienti e dei consumatori, degli Stati membri e delle altre parti interessate, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio un rapporto di valutazione sulla leggibilità del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglietto illustrativo e sul loro valore per il pubblico e i professionisti del settore sanitario. Previa analisi di tali dati e qualora lo ritenga utile, la Commissione formula proposte per migliorare la presentazione e il contenuto del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglietto illustrativo, al fine di garantire che costituiscano una valida fonte di informazioni per il pubblico e i professionisti del settore sanitario. | ||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||
Il foglietto illustrativo dei medicinali spesso non è né chiaro né facilmente comprensibile per i consumatori. È compito della Commissione europea presentare proposte ponderate, discusse con tutte le parti interessate. | |||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 13 | |||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
(13) Per garantire che sia mantenuto lo stesso livello di perizia scientifica nel processo decisionale relativo alla farmacovigilanza nella Comunità e negli Stati membri, svolgendo le funzioni di farmacovigilanza il gruppo di coordinamento deve poter contare sulla consulenza del comitato consultivo per la valutazione dei rischi nell'ambito della farmacovigilanza dell'agenzia. |
(13) Per garantire che sia mantenuto lo stesso livello di perizia scientifica nel processo decisionale relativo alla farmacovigilanza nella Comunità e negli Stati membri, svolgendo le funzioni di farmacovigilanza il gruppo di coordinamento deve poter contare sulla consulenza del comitato consultivo per la valutazione del rapporto rischi/benefici nell'ambito della farmacovigilanza dell'agenzia. | ||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||
La designazione "comitato consultivo per la valutazione dei rischi nell'ambito della farmacovigilanza" è troppo restrittiva e non tiene conto della necessità di un'analisi del rapporto rischi/benefici ponendo l'accento sulla valutazione del rischio quale questione separata. Tuttavia il Comitato è competente per "questioni connesse alla farmacovigilanza" (proposta di direttiva, articolo 1, punto 14). | |||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 18 | |||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
(18) Per semplificare la segnalazione di sospette reazioni avverse i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e gli Stati membri devono trasmettere le suddette informazioni unicamente alla base dati comunitaria sulla farmacovigilanza e rete di trattamento dei dati di cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 726/2004 (qui di seguito "la base dati Eudravigilance"). |
(18) Per semplificare la segnalazione di sospette reazioni avverse i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio devono trasmettere le suddette informazioni alla base dati comunitaria sulla farmacovigilanza e rete di trattamento dei dati di cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 726/2004 (qui di seguito "la base dati Eudravigilance") e contemporaneamente alle autorità nazionali competenti. Qualsiasi modifica della base dati nazionale deve riflettersi immediatamente e automaticamente nella base dati Eudravigilance. Deve esservi piena interoperabilità tra la base dati Eudravigilance e la base dati nazionale. | ||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||
Solo la trasmissione indiretta delle informazioni sulle reazioni avverse da parte dei pazienti, dei professionisti del settore sanitario e dei titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio alle autorità nazionali competenti garantisce la qualità dei dati nel sistema Eudravigilance. Consente di beneficiare delle competenze di queste ultime e di riconoscere la loro responsabilità in termini di protezione della saluta pubblica, a livello sia nazionale sia europeo. | |||||||||||||||||||
È tuttavia essenziale che i pazienti abbiano un accesso diretto ai dati contenuti nella base dati Eudravigilance. Ciò garantisce che informazioni di buona qualità e di pubblico interesse siano facilmente accessibili e diffuse rapidamente. | |||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 22 | |||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
(22) Le prescrizioni relative ai rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza devono essere proporzionate ai rischi connessi ai medicinali. Di conseguenza i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza devono essere collegati al sistema di gestione dei rischi per i medicinali nuovi autorizzati e non devono essere necessari rapporti a scadenza regolare per i medicinali generici, di uso ben consolidato, oggetto di consenso informato, omeopatici o a base di piante con registrazione fondata sul'impiego tradizionale. Tuttavia, nell'interesse della salute pubblica, le autorità devono prescrivere rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per tali medicinali ogniqualvolta sia necessario valutarne il rischio o rivedere l'adeguatezza dell'informazione sul prodotto. |
(22) Le prescrizioni relative ai rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza devono essere proporzionate ai rischi connessi ai medicinali. Di conseguenza i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza devono essere collegati al sistema di gestione dei rischi per i medicinali nuovi autorizzati e la loro periodicità deve essere meno frequente per i medicinali generici, di uso ben consolidato, oggetto di consenso informato, omeopatici o a base di piante con registrazione fondata sul'impiego tradizionale. Tuttavia, nell'interesse della salute pubblica, le autorità devono prescrivere rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per tali medicinali con periodicità specifica ogniqualvolta sia necessario valutarne il rischio o rivedere l'adeguatezza dell'informazione sul prodotto. | ||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||
L'exclusion de certains types de médicaments du régime des rapports périodiques actualisés de sécurité (génériques de médicaments, médicaments dont les substances actives sont d'un usage médical bien établi depuis au moins dix ans, certains médicaments homeopathiques, certains médicaments traditionnels à base de plantes, etc.) peut poser problème. Dans le cas de génériques, si le produit princeps n'est plus sur le marché, il n'y aura alors plus de rapport périodique disponible pour ces médicaments. De plus, des effets indésirables peuvent apparaître longtemps après la mise sur le marché (cas du DiAntalvic). Il ne peut donc pas y avoir d'exclusion de principe de certains médicaments, mais une périodicité plus longue est acceptable. | |||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 28 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(28 bis) La presente direttiva si applica fatti salvi la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati1 e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati2. Il trattamento dei dati personali nel quadro del sistema Eudravigilance dovrebbe essere consentito nel rispetto della legislazione UE in materia di protezione dei dati con l'obiettivo di rilevare, valutare, comprendere e prevenire le reazioni avverse, identificare i rischi e prendere provvedimenti per ridurli nonché aumentare i benefici dei medicinali al fine di tutelare la salute pubblica. | ||||||||||||||||||
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____________________ 1 GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. 2 GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1. | ||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||
Il trattamento dei dati personali degli utenti dei medicinali, nelle diverse fasi del processo di farmacovigilanza, dovrebbe avvenire in conformità dei principi di protezione dei dati sanciti dalla direttiva 95/46/CE. | |||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 3 – lettera b Direttiva 2001/83/CE Articolo 11 – comma 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||
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Emendamento 9 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 7 Direttiva 2001/83/CE Articolo 21 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||
Ai fini di un'informazione completa e corretta del pubblico, anche il foglietto illustrativo dovrebbe essere reso pubblico al momento della concessione dell'autorizzazione all'immissione in commercio. | |||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2001/83/CE Articolo 21 bis – alinea | |||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||
Questo nuovo articolo non deve consentire una generalizzazione delle autorizzazioni all'immissione in commercio "leggere" analoghe alle autorizzazioni all'immissione in commercio condizionali previste all'articolo 22 e rigorosamente disciplinate. | |||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 9 Direttiva 2001/83/CE Articolo 22 – comma 3 | |||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||
L'emendamento mira a ripristinare l'obbligo di pubblicare le condizioni, la cui soppressione non è giustificata. | |||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 10 Direttiva 2001/83/CE Articolo 22 bis | |||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||
Le autorizzazioni concesse in condizioni eccezionali dovrebbero essere soggette a una totale trasparenza. | |||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 14 – lettera a Direttiva 2001/83/CE Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 3 | |||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||
La designazione "comitato consultivo per la valutazione dei rischi nell'ambito della farmacovigilanza" è troppo restrittiva e non tiene conto della necessità di un'analisi del rapporto rischi-benefici ponendo l'accento sulla valutazione del rischio quale questione separata. Tuttavia il Comitato è competente per "questioni connesse alla farmacovigilanza" (proposta di regolamento, articolo 1, punto 14). Questo emendamento dovrà essere applicato a tutto il testo della proposta di direttiva. | |||||||||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 14 – lettera c Direttiva 2001/83/CE Articolo 27 – paragrafo 7 | |||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||
L'emendamento mira a garantire la conformità con la nuova struttura dell'agenzia, che separa rigorosamente farmacovigilanza e autorizzazioni all'immissione in commercio. | |||||||||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 18 – lettera b Direttiva 2001/83/CE Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||
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Emendamento 16 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 20 Direttiva 2001/83/CE Articolo 65 – lettera g | |||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||
La sintesi proposta delle informazioni essenziali sulla sicurezza e l'uso efficace dei medicinali andrebbe respinta poiché il concetto di "informazioni essenziali" è fuorviante e potrebbe essere frainteso. | |||||||||||||||||||
Emendamento 17 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 20 Direttiva 2001/83/CE Articolo 65 – lettera g bis (nuova) | |||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||
Andrebbero sviluppati degli orientamenti per chiarire le procedure e i termini per la procedura comunitaria, incluse le audizioni pubbliche. | |||||||||||||||||||
Emendamento 18 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2001/83/CE Articolo 102 – paragrafo 1 – punto 1 | |||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||
Spetta alle autorità nazionali garantire la qualità e il follow up critico di tutti i dati rilevanti. | |||||||||||||||||||
Emendamento 19 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2001/83/CE Articolo 102 – paragrafo 1 – punto 3 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||
I dati relativi alla farmacovigilanza dovrebbero essere trasmessi ai professionisti del settore sanitario e al pubblico il più rapidamente possibile al fine di rispettare il principio di precauzione. | |||||||||||||||||||
Emendamento 20 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2001/83/CE Articolo 102 – paragrafo 1 – punto 4 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||
I dati relativi alla farmacovigilanza dovrebbero essere trasmessi ai professionisti del settore sanitario e al pubblico il più rapidamente possibile al fine di rispettare il principio di precauzione. | |||||||||||||||||||
Emendamento 21 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2001/83/CE Articolo 105 – paragrafo -1 (nuovo) | |||||||||||||||||||
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Emendamento 22 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2001/83/CE Articolo 106 – punto 2 | |||||||||||||||||||
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Emendamento 23 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2001/83/CE Articolo 106 – punto 3 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||
Il sistema di farmacovigilanza dovrebbe essere interamente trasparente al fine di garantire la piena informazione di tutte le parti interessate, in particolare per ristabilire la fiducia dei pazienti e dei cittadini nella responsabilità delle autorità sanitarie. | |||||||||||||||||||
Emendamento 24 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2001/83/CE Articolo 106 – punti 3 ter (nuovo) e 3 quater (nuovo) | |||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||
Le informazioni sui portali Web sulla sicurezza dei medicinali dovrebbero essere presentate in modo facile e comprensibile. Mentre la legislazione prevede la pubblicazione di informazioni molto dettagliate sui portali Web sulla sicurezza dei medicinali, non fa riferimento alle informazioni essenziali atte a garantire un uso sicuro dei medicinali: per questo motivo il foglietto illustrativo dovrebbe essere accessibile al pubblico. | |||||||||||||||||||
Emendamento 25 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2001/83/CE Articolo 107 – paragrafo 1 – comma 1 | |||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||
L'estensione della nozione di "reazioni avverse" agli effetti secondari derivanti da un errore terapeutico o da un uso non conforme al riassunto autorizzato delle caratteristiche del prodotto (compresi l'uso improprio e l'abuso di medicinali) consente di comprendere in maniera più globale gli effetti secondari che possono essere nocivi per i pazienti. È tuttavia importante distinguere chiaramente tra gli effetti secondari relativi a condizioni normali di utilizzo e gli altri. Tale distinzione dovrà apparire nella procedura di segnalazione. | |||||||||||||||||||
Emendamento 26 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2001/83/CE Articolo 107 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||
È importante non ostacolare la segnalazione di reazioni avverse istituendo barriere tecnologiche. Certe persone infatti non hanno necessariamente accesso a Internet o hanno difficoltà a servirsene. | |||||||||||||||||||
Emendamento 27 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2001/83/CE Articolo 107 – paragrafo 3 – commi 1 e 2 | |||||||||||||||||||
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Emendamento 28 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2001/83/CE Articolo 107 – paragrafo 4 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||
Il database europeo sulla farmacovigilanza dovrebbe essere pienamente trasparente al fine di trasmettere le informazioni a tempo debito a tutte le parti interessati e ai pazienti. Si tratta inoltre di un modo efficace per ovviare alle disparità esistenti tra le informazioni sulle reazioni avverse ai farmaci tra i vari Stati membri. | |||||||||||||||||||
Emendamento 29 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2001/83/CE Articolo 107 bis – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||
L'estensione della nozione di "reazioni avverse" agli effetti secondari derivanti da un errore terapeutico o da un uso non conforme al riassunto autorizzato delle caratteristiche del prodotto (compresi l'uso improprio e l'abuso di medicinali) consente di comprendere in maniera più globale gli effetti secondari che possono essere nocivi per i pazienti. È tuttavia importante distinguere chiaramente tra gli effetti secondari relativi a condizioni normali di utilizzo e gli altri. Tale distinzione dovrà apparire nella procedura di segnalazione. Spetta alle autorità nazionali garantire la qualità e il follow up critico di tutti i dati rilevanti. | |||||||||||||||||||
Emendamento 30 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2001/83/CE Articolo 107 bis – paragrafo 2 – comma 1 | |||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||
L'estensione della nozione di "reazioni avverse" agli effetti secondari derivanti da un errore terapeutico o da un uso non conforme al riassunto autorizzato delle caratteristiche del prodotto (compresi l'uso improprio e l'abuso di medicinali) consente di comprendere in maniera più globale gli effetti secondari che possono essere nocivi per i pazienti. È tuttavia importante distinguere chiaramente tra gli effetti secondari relativi a condizioni normali di utilizzo e gli altri. Tale distinzione dovrà apparire nella procedura di segnalazione. | |||||||||||||||||||
Emendamento 31 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2001/83/CE Articolo 107 ter – paragrafo 3 – alinea | |||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||
Excluding some types of medicine (generic medicines, medicines whose active substances have been in well-established use for at least 10 years, certain homeopathic medicines, certain traditional plant-based medicines, and so on) from the periodic safety update reporting scheme may pose problems. In the case of generic medicines, if the original product is no longer marketed a periodic report will no longer be available for such medicines. Moreover, adverse reactions can appear long after they are placed on the market (as with DiAntalvic). So certain medicines cannot be excluded on principle, but a longer reporting interval is acceptable. | |||||||||||||||||||
Emendamento 32 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2001/83/CE Articolo 107 sexies – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||
Il sistema di farmacovigilanza dovrebbe essere interamente trasparente al fine di garantire la piena informazione di tutte le parti interessate, in particolare per ristabilire la fiducia dei pazienti e dei cittadini nella responsabilità delle autorità sanitarie. | |||||||||||||||||||
Emendamento 33 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2001/83/CE Articolo 107 septies | |||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||
Il sistema di farmacovigilanza dovrebbe essere interamente trasparente al fine di garantire la piena informazione di tutte le parti interessate, in particolare per ristabilire la fiducia dei pazienti e dei cittadini nella responsabilità delle autorità sanitarie. | |||||||||||||||||||
Emendamento 34 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2001/83/CE Articolo 107 duodecies – paragrafo 2 – comma 1 | |||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||
L'organizzazione di audizioni pubbliche da parte del comitato rappresenta uno strumento utile, a condizione che essa sia definita in modo adeguato tenendo conto non solo dei rischi, ma anche dei benefici del prodotto o dei prodotti interessati, al fine di consentire una discussione credibile e obiettiva. Tale aspetto è essenziale per tutelare il benessere del paziente e valutare i rischi di un medicinale rispetto ai suoi benefici alla luce di tutti gli elementi disponibili. | |||||||||||||||||||
Emendamento 35 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2001/83/CE Articolo 107 duodecies – paragrafo 2 – comma 4 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||
L'organisation d'auditions publiques est un des moyens d'améliorer la transparence du système de pharmacovigilance. Néanmoins, le délai au terme duquel le Comité consultatif de pharmacovigilance rend une recommandation motivée (60 jours) est relativement long. Afin d'éviter tout effet de panique et d'agitation médiatique, il est important de permettre la publication d'un rapport préliminaire à l'issue de l'audition publique, sans préjuger pour autant des conclusions finales du comité. Par ailleurs, il est important que l'audition soit organisée dans une perspective bénéfice-risque, et non purement dans une logique d'analyse du risque. L'important est que le rapport bénéfice-risque soit favorable. | |||||||||||||||||||
Emendamento 36 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
1. Per quanto riguarda la prescrizione relativa all'inclusione di una sintesi delle informazioni essenziali necessarie per utilizzare il medicinale in modo sicuro ed efficace nel riassunto delle caratteristiche del prodotto e nel foglietto illustrativo di cui all'articolo 11, punto 3 bis e all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a bis) della direttiva 2001/83/CE nella versione modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri garantiscono che la prescrizione si applichi alle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate prima della data di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma della presente direttiva a partire dal loro rinnovo o dallo scadere di un periodo triennale a decorrere dalla suddetta data, se questo termine cade prima. |
soppresso | ||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||
L'inserimento di una sezione contenente le informazioni essenziali sul medicinale è superfluo (infatti il riassunto delle caratteristiche del prodotto – RCP – è esso stesso una sintesi delle informazioni importanti), può essere fonte di confusione per i pazienti (questi ultimi infatti possono trascurare informazioni importanti, inserite nell'RCP ma non nella sezione contenente le informazioni essenziali) e infine può creare problemi di leggibilità (si veda ad esempio il caso dei foglietti illustrativi pubblicati in diverse lingue). | |||||||||||||||||||
Emendamento 37 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – comma 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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2 bis. Finché l'agenzia può garantire le funzionalità della base dati Eudravigilance, tutti i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza devono essere presentati anche alle autorità nazionali competenti dove il prodotto è autorizzato. |
PROCEDURA
Titolo |
Farmacovigilanza (modifica della direttiva 2001/83/CE) |
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Riferimenti |
COM(2008)0665 – C6-0514/2008 – 2008/0260(COD) |
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Commissione competente per il merito |
ENVI |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
IMCO 19.10.2009 |
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Relatore per parere Nomina |
Claude Turmes 28.9.2009 |
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Esame in commissione |
2.12.2009 |
27.1.2010 |
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Approvazione |
23.2.2010 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
38 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Alan Kelly, Eija-Riitta Korhola, Edvard Kožušník, Toine Manders, Tiziano Motti, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Matteo Salvini, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Laurence J.A.J. Stassen, Catherine Stihler, Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Cornelis de Jong, Frank Engel, Ashley Fox, Anna Hedh, Othmar Karas, Morten Løkkegaard, Konstantinos Poupakis, Oreste Rossi, Kerstin Westphal |
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PROCEDURA
Titolo |
Farmacovigilanza (modifica della direttiva 2001/83/CE) |
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Riferimenti |
COM(2008)0665 – C6-0514/2008 – 2008/0260(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
10.12.2008 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ENVI 19.10.2009 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
ITRE 19.10.2009 |
IMCO 19.10.2009 |
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Relatore(i) Nomina |
Linda McAvan 10.9.2009 |
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Esame in commissione |
5.11.2009 |
25.1.2010 |
26.4.2010 |
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Approvazione |
27.4.2010 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
49 0 5 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Anja Weisgerber, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Matthias Groote, Marisa Matias, Mairead McGuinness, Judith A. Merkies, Alojz Peterle, Rovana Plumb, Thomas Ulmer |
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Deposito |
17.5.2010 |
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