RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2008/9/CE che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro

14.9.2010 - (COM(2010)0381 – C7‑0201/2010 – 2010/0205(CNS)) - *

Commissione per i problemi economici e monetari
Relatrice: Sharon Bowles


Procedura : 2010/0205(CNS)
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Ciclo del documento :  
A7-0247/2010
Testi presentati :
A7-0247/2010
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2008/9/CE che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro

(COM(2010)0381 – C7‑0201/2010 – 2010/0205(CNS))

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2010)0381),

–   visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0201/2010),

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[1],

–   visto l'articolo 55 del proprio regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7‑0000/2010),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) È opportuno che le misure occorrenti per l'esecuzione della modalità d'applicazione relative alle richieste e alle notifiche presentate per via elettronica di cui alla direttiva 2008/9/CE, tra cui eventualmente formulari comuni, siano adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 20 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(6) È opportuno che siano garantite condizioni uniformi per l'esecuzione della modalità d'applicazione relative alle richieste e alle notifiche presentate per via elettronica di cui alla direttiva 2008/9/CE, tra cui eventualmente formulari comuni. A norma dell'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio dei poteri di attuazione conferiti alla Commissione sono stabiliti preventivamente mediante un regolamento adottato secondo la procedura legislativa ordinaria. In attesa dell’adozione di detto regolamento, continuano ad essere applicate le disposizioni della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione1, fatta salva la procedura di regolamentazione con controllo, che non è applicabile nell’ambito della presente direttiva.

 

1 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Motivazione

L’emendamento rammenta che il futuro regolamento sull’applicazione dell’articolo 291 del TFUE non è stato ancora approvato. Pertanto è bene chiarire il regime applicabile al periodo transitorio, in linea con la posizione del Parlamento al riguardo.

  • [1]  Parere del ... (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

MOTIVAZIONE

Contesto e motivi della proposta

La direttiva 2008/9/CE[1] (direttiva rimborso IVA) stabilisce le norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso. La direttiva intende semplificare la procedura per il rimborso IVA e a ridurre gli oneri amministrativi introducendo una procedura elettronica che consente al contribuente di presentare un’unica richiesta di rimborso nello Stato membro di stabilimento.

Il termine per la presentazione della richiesta di rimborso nello Stato membro di stabilimento è fissata al 30 settembre dell’anno civile successivo al periodo di riferimento. Il sistema elettronico introdotto dalla direttiva sul rimborso IVA doveva essere attivato dagli Stati membri entro il 1° gennaio 2010.

Tuttavia alcuni Stati membri hanno attivato i loro portali molto tardi (metà maggio 2010) e sono sorti vari problemi tecnici in altri Stati membri. Pertanto l’effettivo esercizio del diritto dei soggetti passivi alla detrazione è risultato seriamente compromesso.

Ne consegue che le imprese protestano per le divergenze esistenti fra gli Stati membri in relazione ad alcuni dettagli tecnici relativi al funzionamento pratico dei portali nazionali.

Obiettivi della proposta

La proposta intende modificare la direttiva sul rimborso IVA al fine di:

§ salvaguardare il diritto del contribuente alla detrazione dell’IVA, rinviando il termine per la presentazione delle richieste di rimborso per le spese 2009 da settembre 2010 a marzo 2011.

§ prevedere la possibilità di adottare talune modalità di esecuzione per migliorare il funzionamento dei portali web.

Considerazioni del relatore

Il relatore appoggia la proposta della Commissione e si rammarica dei ritardi accumulati da alcuni Stati membri nel dare attuazione alle modalità di rimborso dell’IVA per via elettronica. Il relatore ricorda che un rimborso tardivo dell’IVA può avere gravi conseguenze finanziarie per le aziende che operano nel mercato interno e può pertanto ripercuotersi negativamente sulla ripresa economica nell’UE nonché sul buon funzionamento del mercato interno.

Inoltre il relatore propone un emendamento inteso a chiarire il regime transitorio, in attesa dell’adozione del regolamento che dà esecuzione all’articolo 291 del TFUE (regime post-comitatologia). L’emendamento, che si basa sulla prassi corrente del PE, intende garantire che i diritti del Parlamento europeo nell’ambito della procedura del comitato siano salvaguardati correttamente durante il periodo transitorio.

  • [1]  Direttiva 2008/9/CE del Consiglio che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, prevista dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro.

PROCEDURA

Titolo

Modifica della direttiva 2008/9/CE che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto

Riferimenti

COM(2010)0381 – C7-0201/2010 – 2010/0205(CNS)

Consultazione del PE

17.8.2010

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ECON

7.9.2010

Relatore(i)

       Nomina

Sharon Bowles

20.7.2010

 

 

Esame in commissione

6.9.2010

 

 

 

Approvazione

13.9.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

35

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Edward Scicluna, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Ashley Fox, Danuta Maria Hübner, Sophia in ‘t Veld, Ramón Jáuregui Atondo, Philippe Lamberts, Olle Ludvigsson, Zoran Thaler

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Matthias Groote

Deposito

14.9.2010