RELAZIONE sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

11.11.2010 - (COM(2010)0529 – C7‑0309/2010 – 2010/2225(BUD))

Commissione per i bilanci
Relatore: Barbara Matera

Procedura : 2010/2225(BUD)
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A7-0318/2010
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

(COM(2010)0529 – C7‑0309/2010 – 2010/2225(BUD))

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0529 – C7‑0309/2010),

–   visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (AII del 17 maggio 2006)[1], in particolare il punto 28,

–   visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (regolamento FEG)[2],

–   vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

–   vista la relazione della commissione per i bilanci (A7‑0318/2010),

A. considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro,

B.  considerando che l’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale,

C. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati per esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e rispettando debitamente l'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG,

D.  considerando che i Paesi Bassi hanno chiesto assistenza in relazione a 821 licenziamenti per esubero effettuati da 70 imprese operanti nella NACE revisione 2, divisione 18 (stampa e riproduzione di supporti registrati) nelle due regioni contigue NUTS II Nord Brabant e Zuid Holland,

E.  considerando che le domande di assistenza presentate soddisfano le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG,

1.  chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per accelerare la mobilitazione del FEG;

2.  ricorda l'impegno delle istituzioni volto a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento dei lavoratori in esubero nel mercato del lavoro;

3.  sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; ribadisce che l'aiuto del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

4.  osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni dettagliate sulla complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta che venga presentata una valutazione comparativa di tali dati anche nelle relazioni annuali, comprendente una valutazione degli effetti di tali servizi personalizzati e temporanei sul reinserimento a lungo termine dei lavoratori licenziati sul mercato del lavoro;

5.  accoglie con favore che, nel quadro della mobilitazione del FEG, la Commissione abbia proposto una fonte alternativa di stanziamenti di pagamento rispetto ai fondi FSE non utilizzati, a seguito delle numerose occasioni in cui il Parlamento europeo ha ricordato che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto con obiettivi e scadenze proprie e che occorre pertanto identificare adeguate linee di bilancio per gli storni;

6.  prende tuttavia atto che, per la mobilitazione del FEG in questo caso, gli stanziamenti di pagamento devono essere trasferiti da una linea di bilancio dedicata al sostegno delle PMI e dell’innovazione; si rammarica delle gravi carenze della Commissione in fase di attuazione dei programmi in materia di competitività e innovazione, soprattutto in tempi di crisi economica in cui la necessità di un tale sostegno dovrebbe aumentare sensibilmente;

7.  ricorda che il funzionamento e il valore aggiunto del FEG dovrebbero essere valutati nel contesto della valutazione generale dei programmi e degli altri strumenti creati dall'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006, nell'ambito della revisione di metà periodo del quadro finanziario pluriennale 2007-2013;

8.  plaude al nuovo formato della proposta della Commissione, che illustra nella relazione informazioni chiare e particolareggiate sulla domanda, analizza i criteri di ammissibilità e spiega le ragioni che hanno condotto alla sua approvazione, in linea con quanto richiesto dal Parlamento;

9.  approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

10. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

  • [1]  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
  • [2]  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

ALLEGATO: DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del xxx

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda FEG/2009/027 NL/Noord Brabant e Zuid Holland Divisione 18, Paesi Bassi)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria[1], e in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione[2], in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea[3],

considerando quanto segue:

(1)      Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)      L’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori licenziati a causa della crisi economica e finanziaria mondiale.

(3)      L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il Fondo nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di euro.

(4)      Il 30 dicembre 2009 i Paesi Bassi hanno presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione ai licenziamenti in 70 imprese operanti nella NACE revisione 2, divisione 18 (stampa e riproduzione di supporti registrati) nelle due regioni contigue NUTS II Noord Brabant (NL41) e Zuid Holland (NL33) e fino all'11 maggio 2010 hanno inviato ulteriori informazioni a completamento della stessa. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone quindi di stanziare un importo pari a 2 890 027 EUR.

(5)      Pertanto, si dovrebbe procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dai Paesi Bassi.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito per l’esercizio 2010, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è mobilitato per fornire l’importo di 2 890 027 EUR in stanziamenti d’impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dellUnione europea.

Fatto a

Per il Parlamento europeo                           Per il Consiglio

Il Presidente                                                  Il Presidente

  • [1]               GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
  • [2]               GU L 406 del 30.12.2006, pag.34.
  • [3]               GU C […] del […], pag. […]. […].

MOTIVAZIONE

I. Introduzione

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali.

In base alle disposizioni del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria[1] e dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1927/2006[2], il Fondo non può superare un importo massimo di 500 milioni di EUR che possono essere prelevati da qualsiasi margine esistente al di sotto del massimale globale di spesa dell'anno precedente e/o dagli stanziamenti di impegno annullati nel corso dei due esercizi precedenti, esclusi quelli relativi alla rubrica 1b del quadro finanziario. Gli importi adeguati sono iscritti in bilancio come accantonamenti non appena sono stati individuati margini sufficienti e/o impegni cancellati.

Per quanto riguarda la procedura, in caso di valutazione positiva di una domanda e ai fini dell'attivazione del Fondo, la Commissione presenta all'autorità di bilancio una proposta di mobilitazione dello stesso, contestualmente a una corrispondente proposta di storno. Parallelamente, si organizza un dialogo a tre per trovare un accordo sulla necessità di ricorrere al Fondo e sull'importo necessario. Il dialogo a tre può assumere una forma semplificata.

II. Situazione attuale: la proposta della Commissione

Il 1° ottobre 2010 la Commissione ha adottato una nuova proposta di decisione sulla mobilitazione del FEG a favore dei Paesi Bassi al fine di sostenere il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori licenziati a causa della crisi finanziaria ed economica globale.

La presente domanda fa parte di un pacchetto di sei domande collegate, che riguardano tutte i licenziamenti effettuati in otto diverse regioni NUTS II dei Paesi Bassi, in imprese operanti nel settore grafico, le cui attività sono classificate in due diverse divisioni NACE rev. 2, vale a dire la divisione 18 (stampa e riproduzione di supporti registrati) e la divisione 58 (attività editoriali).

Si tratta della diciottesima domanda da esaminare nel quadro del bilancio 2010 e si riferisce alla mobilitazione dal FEG di un importo totale di 2.890.027 EUR per i Paesi Bassi. Essa si riferisce a 821 licenziamenti effettuati da 70 imprese operanti nella NACE revisione 2, divisione 18 (stampa e riproduzione di supporti registrati) nelle due regioni contigue NUTS II Noord Brabant e Zuid Holland durante il periodo di riferimento di nove mesi dal 1° aprile al 29 dicembre 2009.

La domanda, FEG/2009/027 NL/Noord Brabant e Zuid Holland, è stata presentata alla Commissione il 30 dicembre 2009 e integrata con informazioni aggiuntive fino all'11 maggio 2010. Si basa sul criterio d'intervento di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento FEG, che prevede l'esubero di almeno 500 dipendenti, nell'arco di nove mesi, in imprese operanti nella stessa divisione NACE Rev. 2, in una regione o in due regioni contigue di livello NUTS II in uno Stato membro, ed è stata presentata entro il termine di 10 settimane (articolo 5 del medesimo regolamento).

La valutazione della Commissione si è basata sull'esame del legame tra gli esuberi e i grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali o la crisi finanziaria, la natura imprevista degli esuberi in questione, la dimostrazione del numero degli esuberi e la conformità ai criteri di cui all'articolo 2, lettera a), la spiegazione della natura imprevista degli esuberi, l'identificazione delle imprese che hanno operato i licenziamenti e dei lavoratori ammessi all'aiuto del Fondo, il territorio coinvolto con le rispettive autorità e soggetti interessati, l'impatto degli esuberi in termini di occupazione locale, regionale o nazionale, il pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare, compresa la sua compatibilità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali, le date in cui sono stati avviati o in cui si prevedeva di avviare i servizi personalizzati per i lavoratori coinvolti, le procedure di consultazione delle parti sociali e i sistemi di gestione e di controllo.

In base alla valutazione della Commissione, la domanda soddisfa i criteri di ammissibilità stabiliti dal regolamento FEG e l'Istituzione raccomanda all'autorità di bilancio di approvare le domande.

Per mobilitare il Fondo, la Commissione ha presentato all'autorità di bilancio una richiesta di storno (DEC 31/2010) per un importo complessivo di 2.890.027 EUR dalla riserva FEG (40 02 43) in stanziamenti d'impegno e dalla linea di bilancio "Programma quadro per la competitività e l'innovazione – Programma per l'innovazione e l'imprenditorialità" (01 04 04) in stanziamenti di pagamento verso le linee di bilancio FEG (04 05 01).

Il relatore si compiace del fatto che la Commissione abbia individuato una fonte alternativa per gli stanziamenti di pagamento, diversa dai fondi FSE non utilizzati, a seguito delle numerose richieste del Parlamento europeo.   

Tuttavia, ritiene che la scelta effettuata in questo caso (una linea di bilancio destinata al sostegno dell'imprenditorialità e dell'innovazione) non sia soddisfacente date le gravi carenze che la Commissione riscontra in fase di attuazione dei programmi in materia di competitività e innovazione. In un periodo di crisi economica, tali stanziamenti dovrebbero piuttosto essere aumentati. Il relatore invita quindi la Commissione a proseguire gli sforzi volti a individuare in futuro linee di bilancio più idonee per i pagamenti.

L'accordo interistituzionale consente la mobilitazione del Fondo entro il massimale annuo di 500 milioni di EUR.

Nel 2010 l'autorità di bilancio ha già approvato quindici proposte di mobilitazione del Fondo e uno storno per l'assistenza tecnica, per un importo totale di 47.432.497 EUR, che, sommato all'importo aggiuntivo di 17.746.171 EUR relativo alle altre proposte in discussione, lascia a disposizione un importo pari a 434.621.332 EUR fino alla fine del 2010.

III. Procedura

La Commissione ha presentato una richiesta di storno[3] per iscrivere nel bilancio 2010 gli stanziamenti d'impegno e di pagamento necessari, conformemente al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006.

Il dialogo a tre sulla proposta di decisione della Commissione concernente la mobilitazione del FEG potrebbe svolgersi in forma semplificata (scambio di lettere), come disposto dall'articolo 12, paragrafo 5, della base giuridica, a meno che non vi sia alcun accordo tra il Parlamento e il Consiglio.

In base a un accordo interno, la commissione per l'occupazione e gli affari sociali (EMPL) dovrebbe essere associata al processo, al fine di fornire un sostegno e un contributo costruttivi alla valutazione dell'attuazione del Fondo.

A seguito della sua valutazione, la commissione EMPL del Parlamento europeo ha espresso la propria posizione in merito alla mobilitazione del Fondo, che figura nel parere allegato alla presente relazione.

La dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata nella riunione di concertazione del 17 luglio 2008, ha confermato l'importanza di garantire una procedura rapida, rispettando l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del Fondo.

  • [1]  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
  • [2]  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.
  • [3]  DEC 31/2010 del 1° settembre 2010.

ALLEGATO: PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI

ES/jm

D(2010)52566

On. Alain Lamassoure

Presidente della commissione per i bilanci

ASP 13E158

Oggetto:   Parere concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione sul caso FEG/2009/027 NL/Noord Brabant e Zuid Holland Divisione 18 (COM(2010)529 definitivo)

Onorevole Lamassoure,

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali (EMPL) e il suo gruppo di lavoro sul FEG hanno esaminato la mobilitazione di detto fondo per il caso FEG/2009/027 NL/Noord Brabant e Zuid Holland Divisione 18, e hanno approvato il seguente parere.

La commissione EMPL e il gruppo di lavoro sul FEG sono favorevoli alla mobilitazione del Fondo relativamente alla domanda in esame. A questo proposito la commissione EMPL formula alcune osservazioni senza tuttavia mettere in questione il trasferimento dei pagamenti.

Le deliberazioni della commissione EMPL si basano sulle seguenti considerazioni:

A) la domanda si basa sull'articolo 2, lettera c), del regolamento FEG e riguarda 821 licenziamenti intervenuti nel corso del periodo di riferimento di nove mesi tra il 1° aprile e il 29 dicembre 2009 in 70 imprese impegnate nella stampa e riproduzione di supporti registrati come previsto nella divisione 18 del regolamento (CE) n. 1893/2006;

B) la domanda fa parte di un pacchetto di sei domande collegate, che riguardano tutte gli esuberi in 8 diverse regioni NUTS II dei Paesi Bassi, in imprese operanti nel settore grafico; segnatamente esse riguardano il caso FEG/2009/024 Nl/Noord Holland and Zuid Holland Divisione 58;

C) il settore è stato ripetutamente colpito da crisi finanziarie risultanti in un calo della domanda nel settore della stampa e attività editoriali di circa il 32% per quanto riguarda il materiale pubblicitario su carta e tra il 7,5 e il 18,2% per quanto riguarda periodici e quotidiani;

D) nei Paesi Bassi l'industria della stampa e delle attività editoriali è stata sottoposta a un costoso processo di ristrutturazione per rimanere tecnicamente competitiva con le imprese al di fuori dell'UE, in particolare quelle della Turchia, della Cina e dell'India, e la crisi attuale rischia di cancellare i vantaggi dei notevoli investimenti e sforzi effettuati dal settore;

E) i licenziamenti si verificano in due regioni limitrofe NUTS II con livelli di disoccupazione fino al 6,4%; il regolamento FEG prevede nel considerando 4 che le azioni dovrebbero essere definite "affinché il contributo finanziario del FEG sia concentrato sui lavoratori delle regioni e dei settori economici più gravemente colpiti della Comunità";

F) nel settore grafico in generale si registra una proporzione relativamente cospicua di lavoratori nelle fasce di età più alta, in cui la disoccupazione è assai elevata nelle due province in questione; la domanda include 205 esuberi di lavoratori con età superiore a 54 anni e 16 lavoratori con età superiore a 65 anni;

G) la proposta di pacchetto coordinato di servizi personalizzati è stata elaborata in stretta cooperazione con le parti sociali del settore grafico e dei media e il corrispondente "Fondo per il mercato del lavoro e per la formazione" ha istituito il centro di mobilità C3 (centro carriere creative) destinato ad attuare le misure sostenute dal FEG; le misure sono identiche per tutte le sei domande e non divergono in misura rilevante da quelle offerte dal C3 agli altri lavoratori licenziati dell'industria grafica;

H) esistono numerosi progetti di formazione FSE per i lavoratori del settore grafico, il cui calendario coincide con il periodo di attuazione del FEG;

I)  i Paesi Bassi chiedono il sostegno per tutti i lavoratori in esubero, compresi quelli di età superiore a 65 anni;

J)  in tutte le sei domande olandesi le percentuali dei lavoratori destinatari e delle categorie professionali sono le stesse, a conferma del fatto che il numero di esuberi è probabilmente basato su un'intesa tra le parti sociali; la domanda non fa riferimento alla struttura effettiva delle imprese interessate.

Pertanto la commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione dei bilanci, come commissione competente, ad integrare i seguenti suggerimenti nella sua proposta di risoluzione relativa alla domanda del governo dei Paesi Bassi:

1. è d'accordo con la Commissione sul rispetto delle condizioni per la concessione di un contributo finanziario ai sensi del regolamento FEG (1927/2006);

2. accoglie con favore la cooperazione del ministero degli affari sociali con le parti sociali per far fronte al calo della domanda nel settore della stampa e delle attività editoriali nei Paesi Bassi, che corrisponde all'approccio tradizionale del paese cosiddetto "modello polder" e ha consentito una rapida reazione ai licenziamenti (un giorno dopo la fine del periodo di riferimento);

3. accoglie con favore l'approccio di utilizzare il sostegno del FEG in periodo di crisi per offrire ai lavoratori formazione e riqualificazione e il riconoscimento dell'esperienza precedente; deplora tuttavia le spiegazioni carenti delle misure dato che non consentono conclusioni sullo scopo e sulla strategia sottesa alla formazione dei lavoratori in esubero oggetto della domanda; presume che tale approccio renderà difficile valutare l'esito positivo delle misure;

4. invita la Commissione ad analizzare in modo più approfondito i settori in cui sono reindirizzati i lavoratori in termini di formazione o avvio di attività in proprio; detta analisi approfondita dovrebbe assicurare la sostenibilità del reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro e pertanto l'applicazione corretta del FEG; la valutazione andrebbe realizzata nell'ottica degli obiettivi delineati nella strategia UE 2020;

5. accoglie con favore l'attivazione del FEG in quanto complemento del sostegno FSE in atto; deplora tuttavia che la domanda non precisi la specificità e il valore aggiunto delle misure FEG;

6. sollecita pertanto informazioni più dettagliate dal governo dei Paesi Bassi in merito agli obiettivi delle misure.

Voglia gradire, signor presidente, i sensi della mia profonda stima.

Pervenche Berès

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

9.11.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

19

1

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Alexander Alvaro, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jutta Haug, Jiří Havel, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Barbara Matera, Claudio Morganti, Miguel Portas, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann