RACCOMANDAZIONE relativa al progetto di decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, concernente la conclusione dell'accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Canada, dall'altro

2.3.2011 - (15380/2010 – C7‑0386/2010 – 2009/0018(NLE)) - ***

Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Silvia-Adriana Ţicău

Procedura : 2009/0018(NLE)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0045/2011
Testi presentati :
A7-0045/2011
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto di decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, concernente la conclusione dell'accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Canada, dall'altro

(15380/2010 – C7‑0386/2010 – 2009/0018(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–   visto il progetto di decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio (15380/2010),

–   visto il progetto di accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Canada, dall'altro, in materia di trasporti aerei (08303/10/2009),

–   vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 100, paragrafo 2, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e dell'articolo 218, paragrafo 8, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0386/2010),

–   visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,

–   vista la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0045/2011),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Canada.

MOTIVAZIONE

Introduzione                          

Il trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, ha ampliato il novero dei casi in cui è richiesta l'approvazione del Parlamento per la conclusione di un accordo internazionale. Gli accordi aerei rientrano ora in questa categoria, poiché riguardano un settore al quale si applica la procedura legislativa ordinaria[1]. In precedenza si applicava a tali accordi soltanto la procedura di consultazione.

Nonostante i legami economici e politici di lunga data esistenti fra l'UE e il Canada, prima dell'attuale accordo la navigazione aerea formava l'oggetto di accordi bilaterali con 19 degli Stati membri dell'UE. Molti di questi accordi erano restrittivi e non concedevano il pieno accesso ai rispettivi mercati. Nel novembre 2002 la Corte di giustizia europea ha giudicato determinate disposizioni contenute in tali accordi bilaterali incompatibili con il diritto comunitario. Il Consiglio, nell'ottobre 2007, ha pertanto conferito alla Commissione il mandato per negoziare un accordo globale in materia di trasporti aerei che sostituisse gli accordi bilaterali vigenti. Quello stesso anno, nove milioni di persone viaggiavano tra l'UE e il Canada.

Il mandato negoziale fissava l'obiettivo di istituire uno spazio aereo senza frontiere tra l'Unione europea e il Canada in vista della realizzazione di un mercato unico del trasporto aereo, all'interno del quale gli investimenti potessero fluire liberamente e le compagnie aeree di ambo le parti fossero in grado di fornire servizi aerei senza alcuna restrizione, anche nel mercato domestico di ciascuna regione. La realizzazione completa del mandato richiederà modifiche significative della legislazione canadese, in particolare la rimozione delle attuali restrizioni giuridiche in materia di proprietà e controllo delle compagnie aeree del Canada e in materia di cabotaggio. Per tale ragione, il mandato riconosce esplicitamente la possibilità di attuare un accordo in più fasi. Nel corso dei negoziati l'UE ha accettato il fatto che una piena apertura agli investimenti non possa essere realizzata fin dall'inizio ma solo gradualmente, nelle diverse fasi di un periodo transitorio.

L'accordo UE-Canada sui trasporti aerei è stato siglato il 30 novembre 2008, approvato dal vertice UE-Canada il 6 maggio 2009 e firmato il 17-18 dicembre 2009. L'UE e il Canada hanno inoltre negoziato un accordo in materia di sicurezza dell'aviazione, che forma l'oggetto di una raccomandazione distinta (A7-0298/2010).

Contenuto dell'accordo

L'accordo comprende una graduale introduzione di diritti di traffico e opportunità d'investimento, oltre a un'ampia cooperazione su una serie di questioni, tra le quali la sicurezza, la protezione, le questioni sociali, gli interessi dei consumatori, l'ambiente, la gestione del traffico aereo, gli aiuti di Stato e la concorrenza. Tutte le compagnie aeree dell'Unione europea potranno effettuare voli diretti in Canada da qualsiasi città europea. L'accordo elimina tutte le restrizioni in materia di itinerari, prezzi o numero di voli settimanali tra il Canada e l'UE. Le compagnie aeree saranno libere di aderire ad accordi commerciali come quelli di code sharing, importanti per le compagnie che coprono numerose destinazioni, e di fissare le proprie tariffe conformemente al diritto in materia di concorrenza.

L'accordo prevede disposizioni volte alla graduale apertura del mercato legata alla concessione di maggiori libertà di investimento per ambo le parti:

La prima fase si applica quando la proprietà straniera di compagnie aeree non supera il 25%, come verificatosi al momento della conclusione dei negoziati sull'accordo. Le compagnie aeree godono della libertà illimitata di effettuare collegamenti diretti fra qualsiasi punto in Europa e qualsiasi punto in Canada. Non vi saranno più limitazioni sul numero di compagnie aeree che collegano l'UE e il Canada, né sul numero di servizi offerti da ciascuna compagnia. I vettori che effettuano servizi merci potranno anche raggiungere paesi terzi.

La seconda fase comincia non appena il Canada avrà compiuto i passi necessari a consentire agli investitori europei di possedere fino al 49% del patrimonio azionario con diritto di voto di un vettore canadese. Ciò comporta che si potrà fruire di determinati diritti aggiuntivi, tra cui il diritto degli operatori merci di fornire servizi aerei a paesi terzi partendo da un punto situato nel territorio dell'altra parte senza congiunzione con il proprio punto di origine (diritti relativi alla cosiddetta "settima libertà"). Il Canada ha effettivamente introdotto questa possibilità nel marzo 2009.

La terza fase inizia nel momento in cui entrambe le parti consentiranno agli investitori di avviare e controllare nuove compagnie aeree nei rispettivi mercati. I vettori che effettuano servizi passeggeri potranno a quel punto raggiungere paesi terzi.

La quarta fase è il passo conclusivo, che prevede pieni diritti di operare fra, entro e oltre entrambi i mercati, il che comprende la libertà di operare fra punti compresi nel territorio dell'altra parte (cabotaggio). Ciò avverrà quando ambo le parti avranno completato i passi volti a permettere la piena titolarità e il controllo dei propri vettori da parte di cittadini dell'altra parte.

Ambo le parti hanno deciso di cooperare intensamente al fine di mitigare gli effetti dell'aviazione sul cambiamento climatico. Nell'ambito della sicurezza e della protezione, l'accordo prevede il reciproco riconoscimento delle norme e l'instaurazione di un sistema di sicurezza unico (ovvero i passeggeri, il bagaglio e la merce in transito saranno esentati da ulteriori misure di sicurezza). Vi sono inoltre disposizioni specifiche a favore degli interessi dei consumatori, tra cui l'impegno di consultazione, nell'ottica di formulare approcci compatibili nella misura del possibile, su questioni come l'indennizzo per il mancato imbarco, misure in materia di accessibilità e rimborsi ai passeggeri. Il testo prevede un rigoroso meccanismo volto a garantire che le compagnie non subiscano discriminazioni in materia di accesso alle infrastrutture o di aiuti di Stato.

Valutazione

L'accordo in esame può essere descritto senza difficoltà come il più ambizioso accordo in materia di trasporti aerei fra l'Unione europea e un partner mondiale di primo piano. Esso migliorerà in modo significativo sia i collegamenti fra i rispettivi mercati che i contatti personali, oltre a creare nuove opportunità per il settore del trasporto aereo mediante una graduale liberalizzazione delle norme che disciplinano la proprietà straniera. In particolare, tale accordo è più ambizioso e specifico di quello tra l'UE e gli Stati Uniti per quanto riguarda i diritti di traffico, la titolarità e il controllo, in quanto segue anche l'applicazione temporanea del protocollo di modifica (seconda fase).

Secondo uno studio avviato dalla Commissione, un accordo aperto con il Canada porterebbe a un aumento di passeggeri di mezzo milione nel corso del primo anno e, nel giro di alcuni anni, si stima che ulteriori 3,5 milioni di passeggeri potrebbero trarre vantaggio dalle opportunità offerte da un siffatto accordo. Quest'ultimo potrebbe creare un beneficio per i consumatori pari a 72 milioni di euro in termini di tariffe più basse e genererebbe inoltre nuovi posti di lavoro.

Nonostante l'accordo in questione sia più ambizioso di quello stipulato con gli Stati Uniti per quanto concerne l'accesso al mercato, esso è meno esplicito al momento di riconoscere l'importanza della dimensione sociale. Mentre ambo le parti possono chiedere di convocare il comitato misto al fine di esaminare l'impatto dell'accordo sulla forza lavoro, l'occupazione e le condizioni lavorative, non vi è alcuna dichiarazione esplicita che "le opportunità create dall'accordo non vanno intese come lesive delle norme in materia di lavoro"[2], né è richiesto al comitato misto di esaminare "l'impatto sociale dell'accordo in sede di attuazione e sviluppare risposte adeguate alle preoccupazioni che risultino fondate"[3].

È pertanto importante che la Commissione utilizzi l'accordo, e in particolare la possibilità di rivolgersi al comitato misto, per promuovere il rispetto della pertinente legislazione internazionale in materia di diritti sociali, in particolare delle norme lavorative contenute nelle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL 1930-1999), nelle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali (1976, riviste nel 2000) e nella Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del 1980.

Sono indubbiamente necessarie una maggiore consultazione e cooperazione nell'ambito della sicurezza, soprattutto alla luce dell'attuale situazione internazionale. Questo però non dovrebbe portare a misure eccessive o prive di coordinamento e di una vera e propria valutazione del rischio. Sarebbe pertanto auspicabile che la Commissione e le autorità canadesi esaminino l'efficacia delle misure di sicurezza addizionali varate a partire dal 2001, così da eliminare le sovrapposizioni e gli anelli deboli nella catena della sicurezza. In tale contesto non può che essere apprezzato il sistema di sicurezza unico che l'accordo si prefigge di realizzare, anziché attuare un doppio controllo di passeggeri e bagagli ad ogni trasferimento.

Conclusione

In considerazione del ruolo importante assegnato al comitato misto, anche riguardo a questioni politicamente sensibili quali le norme ambientali e lavorative, è importante che la Commissione garantisca che il Parlamento sia tenuto pienamente al corrente e sia consultato in merito alla propria attività, in linea con le disposizioni dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione[4]. Sarà inoltre importante che il Parlamento segua le varie fasi dell'apertura del mercato sopra descritte, a pag 7, nella sezione "Contenuto dell'accordo".

Nonostante i limiti sopra illustrati, la natura ambiziosa dell'accordo all'esame è da considerare molto positivamente. Esso dovrebbe fungere da obiettivo per gli altri negoziati attualmente in corso. Il relatore pertanto raccomanda che il Parlamento dia la sua approvazione alla conclusione dell'accordo sui trasporti aerei tra l'Unione europea e il Canada.

  • [1]     Articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  • [2]     Si confronti con l'articolo 17, lettera b), dell'accordo UE-Stati Uniti.
  • [3]        Articolo 18, paragrafo 4, lettera b), in seguito alla modifica apportata dal Protocollo.
  • [4]        P7_TA-PROV(2010)0366.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

28.2.2011

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

27

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Georges Bach, Antonio Cancian, Saïd El Khadraoui, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Eva Lichtenberger, Hella Ranner, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Keith Taylor, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Artur Zasada, Roberts Zīle

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Philip Bradbourn, Frieda Brepoels, Spyros Danellis, Ádám Kósa, Janusz Władysław Zemke

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Karin Kadenbach