RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio OTC, sugli strumenti derivati, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

7.6.2011 - (COM(2010)0484 – C7‑0265/2010 – 2010/0250(COD)) - ***I

Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Werner Langen


PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

(COM(2010)0484 – C7‑0265/2010 – 2010/0250(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0484),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0265/2010),

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell’8 dicembre 2010,

–   visto il parere della Banca centrale europea[1],

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione giuridica (A7-0223/2011),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

IN PRIMA LETTURA[2]*

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REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[3],

visto il parere della Banca centrale europea,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) La relazione commissionata dalla Commissione e pubblicata il 25 febbraio 2009, stilata da un gruppo di esperti ad alto livello presieduto da Jacques de Larosière, ha concluso che il quadro di vigilanza deve essere rafforzato per ridurre il rischio di crisi finanziarie future e la loro gravità, raccomandando inoltre riforme profonde della struttura della vigilanza del settore finanziario nell'Unione, fra cui la creazione di un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria composto da tre Autorità europee di vigilanza, rispettivamente per il settore banche, per il settore assicurazioni e pensioni aziendali e professionali e per il settore strumenti finanziari e mercati, e la creazione di un Comitato europeo per il rischio sistemico.

(2) La comunicazione della Commissione del 4 marzo 2009, dal titolo "Guidare la ripresa in Europa", ha proposto di rafforzare il quadro normativo dell'Unione in materia di servizi finanziari. Nella sua Comunicazione del 3 luglio 2009 dal titolo "Garantire mercati dei derivati efficienti, sicuri e solidi" la Commissione ha valutato il ruolo svolto dai derivati nella crisi finanziaria e, nella Comunicazione del 20 ottobre 2009 dal titolo "Garantire mercati dei derivati efficienti, sicuri e solidi: azioni strategiche future" ha illustrato le misure che intende adottare per ridurre i rischi associati ai derivati.

(3) Il 23 settembre 2009 la Commissione ha adottato tre proposte di regolamento che hanno istituito il Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria e hanno creato tre autorità di vigilanza europee (ESA) con il compito di contribuire all'applicazione uniforme della normativa dell'Unione e all'adozione di norme e di pratiche comuni di alta qualità in materia di regolamentazione e di vigilanza. Si tratta dell'Autorità di vigilanza europea (Autorità bancaria europea - EBA) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio[4], dell'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali - EIOPA) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio[5] e dell'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati - ESMA) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio[6]. Tali autorità hanno un ruolo cruciale da assolvere nella salvaguardia della stabilità del settore finanziario. È essenziale quindi garantire in ogni momento che l'opera da essi svolta rivesta alta priorità politica e che siano loro assegnate risorse adeguate.

(4) I prodotti derivati negoziati fuori borsa (over-the-counter – OTC) mancano di trasparenza, dato che si tratta di contratti negoziati privatamente e le relative informazioni sono di norma accessibili soltanto alle parti contraenti. Questi contratti creano una complessa rete di interdipendenze che può rendere difficile determinare la natura e il livello dei rischi incorsi. La crisi finanziaria ha dimostrato che queste caratteristiche aumentano l'incertezza nei periodi di tensione sui mercati creando pertanto rischi per la stabilità finanziaria. Il presente regolamento fissa le condizioni per ridurre tali rischi e migliorare la trasparenza dei contratti derivati.

(5) In occasione del vertice di Pittsburgh del 26 settembre 2009 i leader del G20 hanno deciso che entro la fine del 2012 tutti i contratti derivati fuori borsa (OTC) standardizzati dovranno essere compensati mediante controparte centrale entro la fine del 2012 e che i contratti derivati OTC dovranno essere segnalati a repertori di dati sulle negoziazioni. Nel giugno 2010 i leader del G20 riuniti a Toronto hanno riaffermato il loro impegno e si sono inoltre impegnati ad accelerare l'applicazione di misure forti per accrescere la trasparenza e la vigilanza regolamentare dei derivati OTC in maniera uniforme e non discriminatoria.a livello internazionale, al fine di migliorare il mercato dei derivati OTC e di creare strumenti più efficaci che rendano le imprese responsabili dei rischi che si sono assunti. La Commissione si impegnerà a fare in modo che questi impegni vengano rispettati in maniera analoga dai nostri partner internazionali.

(6) Nelle conclusioni del 2 dicembre 2009 il Consiglio europeo ha concordato sulla necessità di rafforzare in misura notevole la mitigazione del rischio di controparte e sull'importanza del rafforzamento della trasparenza, dell'efficienza e dell'integrità delle operazioni su derivati. Il Parlamento europeo, nella risoluzione del 15 giugno 2010 dal titolo "Mercati dei derivati: azioni strategiche future", si è espresso a favore dell'introduzione dell'obbligo di compensazione e di segnalazione delle operazioni su derivati OTC.

(7) L'ESMA deve operare nell'ambito di applicazione del presente regolamento, salvaguardando la stabilità dei mercati finanziari in situazioni di emergenza, assicurando l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione da parte delle autorità nazionali di vigilanza e risolvendone eventuali disaccordi. L'Autorità è anche incaricata di elaborare standard tecnici di regolamentazione giuridicamente vincolanti, e avrà un ruolo centrale nell'autorizzazione e nel controllo delle controparti centrali e dei repertori di dati sulle negoziazioni.

(8) Sono necessarie norme uniformi per i contratti derivati di cui all'allegato I, sezione C, punti da 4) a 10), della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari[7].

(8 bis) Nella sua Comunicazione del 2 febbraio 2011 dal titolo "Affrontare le sfide relative ai mercati dei prodotti di base e alle materie prime", la Commissione ha individuato nella crescente finanziarizzazione dei mercati internazionali delle materie prime una sfida strategica alle economie dell'Unione. La Commissione ha riaffermato la necessità di una maggiore trasparenza nelle contrattazioni di materie prime e sottolineato gli effetti potenzialmente positivi dei limiti di posizione nelle contrattazioni di derivati su tali prodotti. Per conseguire un'effettiva diminuzione del volume anormalmente elevato di contrattazioni sui mercati delle materie prime, la Commissione deve in particolare valutare gli effetti di un'ammissione alle borse merci limitata ai soli operatori sul mercato fisico, escludendo le istituzioni finanziarie. In occasione delle prossima revisione della direttiva 2004/39/CE e della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato)[8], la Commissione deve in particolare affrontare il problema della volatilità dei prezzi sui mercati alimentari e agricoli e prevedere opportuni requisiti atti ad evitare i rischi sistemici e le pratiche manipolative, compresi requisiti in materia di margini, limiti di posizione e retroversioni di utili a fini sanzionatori.

(9) Gli incentivi per promuovere il ricorso alle controparti centrali sono risultati insufficienti per assicurare l'effettiva compensazione dei derivati OTC standardizzati. Pertanto è necessario imporre un obbligo di compensazione mediante controparte centrale per i derivati OTC che possono essere compensati.

(10)     È probabile che gli Stati membri adottino disposizioni nazionali divergenti che potrebbero ostacolare il regolare funzionamento del mercato interno a scapito dei partecipanti al mercato e della stabilità finanziaria. Un'applicazione uniforme nell'Unione dell'obbligo di compensazione è necessaria anche per assicurare un livello elevato di protezione degli investitori e per creare pari condizioni di concorrenza tra i partecipanti al mercato.

(11)     Affinché l'obbligo di compensazione riduca effettivamente il rischio sistemico, occorre definire una procedura di individuazione delle categorie di derivati assoggettabili a detto obbligo. Occorre che la procedura tenga conto del fatto che non tutti i derivati OTC compensati mediante controparte centrale sono idonei a essere assoggettati all'obbligo di compensazione mediante controparte centrale.

(12)     Il presente regolamento definisce i criteri di assoggettabilità all'obbligo di compensazione. Tenuto conto del suo ruolo centrale, spetta all'ESMA decidere, previa consultazione della Commissione e del Comitato europeo per il rischio sistemico istituito con regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS)[9] se una categoria di derivati soddisfi o no i criteri di assoggettabilità, se debba essere applicato l'obbligo di compensazione e a decorrere da quando, tra cui, se del caso, norme attuative graduali. Un'applicazione graduale dell'obbligo di compensazione potrebbe essere in funzione sia della proporzione di categorie assoggettabili da sottoporre a compensazione, sia delle tipologie di partecipanti al mercato che devono adempiere all'obbligo di compensazione. La compensazione bilaterale dovrebbe continuare ad essere autorizzata ove non siano soddisfatte, per determinati contratti derivati nell'ambito di una categoria di prodotti derivati, le condizioni della compensazione tramite controparte centrale, come può avvenire nel caso degli strumenti derivati di copertura.

(12 bis) Nel determinare se una classe di derivati debba essere assoggettata a obblighi di compensazione, l'ESMA deve puntare a ridurre il rischio sistemico e a evitare ripercussioni sistemiche. Ciò comporta la considerazione di elementi di valutazione come la data futura a decorrere dalla quale decorre l'obbligo di compensazione, la interconnessione della classe di derivati sul mercato, il livello di standardizzazione contrattuale ed economica dei contratti, l'effetto della performance e della competitività delle imprese dell'UE sui mercati globali, la capacità delle controparti centrali di trattare i volumi e gli obblighi previsti dalla presente direttiva sotto il profilo operativo e di gestione del rischio, l'entità del rischio di regolamento e del rischio di credito di controparte e l'incidenza dei costi sull'economia reale e in particolare sugli investimenti.

(12 ter) Per alcune categorie di derivati, che comportano lo scambio di capitale, quali i contratti valutari, il rischio di mancato regolamento può essere il rischio principale, che è già trattato attraverso le infrastrutture di mercato esistenti. Tale aspetto deve essere preso in considerazione nel valutare quali categorie di prodotti derivati vanno sottoposti a obbligo di compensazione mediante controparte centrale.

12 quater) Le caratteristiche del mercato dei cambi ( volume giornaliero delle operazioni, coppie di valute, importanza delle operazioni effettuate da paesi terzi, rischio di regolamento trattato da un solido meccanismo in vigore) richiedono un idoneo regime basato in particolare su una convergenza internazionale preliminare e sul reciproco riconoscimento delle infrastrutture interessate. A tale riguardo, l'ESMA deve prendere in considerazione swap e contratti a termine su valuta.

(12 quinquies)           In sede di elaborazione degli atti delegati e degli standard tecnici di esecuzione, è opportuno tenere in particolare considerazione le necessità degli istituti di risparmio a lungo termine al fine di offrire ai consumatori prodotti di risparmio di lungo periodo. A tal fine, il presente regolamento non deve comportare costi eccessivi per gli istituti di risparmio a lungo termine. Uno degli strumenti per conseguire tale obiettivo è la corretta applicazione del principio di proporzionalità.

(12 sexies) Per gli istituti di credito per il risparmio a lungo termine, è opportuno autorizzare l'iscrizione di titoli di Stato e obbligazioni societarie di qualità elevata in alternativa ai contanti per la copertura dei margini iniziali e dei margini di variazione.

(13) La compensazione di un contratto derivato OTC richiede l'accordo delle due parti del contratto. Occorre, pertanto, che le esenzioni dall'obbligo siano concepite in maniera restrittiva, perché esse ridurrebbero l'efficacia dell'obbligo, nonché i vantaggi della compensazione mediante controparte centrale e potrebbero dare luogo ad arbitraggio regolamentare tra gruppi di partecipanti al mercato. La Commissione e l'ESMA devono comunque fare in modo che le disposizioni inerenti all'obbligo di compensazione tutelino anche gli investitori.

(13 bis) In generale gli obblighi previsti dal presente regolamento devono applicarsi esclusivamente alle operazioni future, onde permettere una transizione ordinata e rafforzare la stabilità del sistema riducendo la necessità di adattamenti successivi. In tale ambito, gli obblighi di compensazione e di segnalazione devono essere trattati in modo diverso. Mentre un obbligo di compensazione ex post risulta complicato a causa della garanzia addizionale necessaria, lo stesso non può dirsi dell'obbligo di segnalazione ex post. L' obbligo di segnalazione ex post potrebbe essere prescritto alla luce dei risultati di un'analisi di impatto e sulla base di norme studiate in funzione delle classi di derivati, dei requisiti tecnici e della durata residua.

(14) I derivati OTC giudicati non idonei per la compensazione mediante controparte centrale comportano sempre un rischio di controparte e pertanto occorre definire norme per la gestione di tale rischio. È opportuno che dette norme siano applicabili soltanto ai partecipanti al mercato soggetti all'obbligo di compensazione.

(14 bis) È importante che il trattamento necessariamente diverso previsto per le controparti non finanziarie dal presente regolamento sia esteso alla direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio[10] e alla direttiva 2006/49/CE relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi[11]. Le controparti che non sono tenute a effettuare una compensazione centrale non devono essere soggette a requisiti patrimoniali elevati in ragione della prosecuzione di accordi bilaterali.

(14 ter) L'onere dei requisito patrimoniale per le controparti finanziarie che trattano derivati OTC compensati a livello bilaterale e non tramite controparte centrale dovrebbe poter essere calcolato in relazione ai livelli di perdite potenziali legate al rischio di inadempimento, misurate per ciascuna controparte.

(15) È opportuno che le norme in materia di obbligo di compensazione e di segnalazione e le norme sulle tecniche di riduzione dei rischi per i contratti derivati non compensati mediante controparte centrale si applichino alle controparti finanziarie, ossia alle imprese di investimento autorizzate a norma della ex direttiva 2004/39/CE, agli enti creditizi autorizzati a norma della direttiva 2006/48/CE, alle imprese di assicurazione autorizzate a norma della direttiva 73/239/CEE, alle imprese di assicurazione autorizzate a norma della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita[12], alle imprese di riassicurazione ai sensi della direttiva 2005/68/CE, agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) autorizzati a norma della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)[13], ai fondi di investimento alternativi gestiti da gestori di fondi di investimento alternativi autorizzati o registrati a norma della direttiva 2011/61/UE+ del Parlamento europeo e del Consiglio sui gestori di fondi di investimento alternativi[14].

(15 bis) Le attività degli OICVM che effettuano soltanto in misura limitata transazioni con derivati devono pertanto essere valutate per determinare esattamente su quali basi essi vadano classificati come controparti finanziarie a norma del presente regolamento. In tale ambito, occorre anche adottare iniziative per evitare distorsioni di concorrenza e per ridurre le possibilità di abusi. Pertanto la soglia di compensazione per le controparti non finanziarie non deve automaticamente applicarsi agli OICVM, ma occorre invece esaminare e introdurre una deroga ben definita.

(15 ter) Gli OICVM devono rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento in quanto le loro politiche d'investimento diversificate comportano anche operazioni su contratti derivati. Gli OICVM hanno registrato una crescita notevole nel corso degli ultimi anni e rappresentano circa il 50% del PIL dell'Unione, rivestendo in tal modo un'importanza sistemica in ragione della loro significativa capacità d'investimento.

(15 quater) I fondi pensione ai sensi della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 giugno 2003 relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali[15] che presentano un profilo di avversione al rischio e che ricorrono ai derivati per tutelarsi dai rischi di passività in materia pensionistica devono essere assoggettati all'obbligo di segnalazione e all'obbligo delle tecniche di riduzione dei rischi dei contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, come previsto nel presente regolamento. Cionondimeno, tali fondi pensione non devono essere assoggettati all'obbligo di compensazione, onde evitare che i pensionati si accollino costi spropositati.

(16) Se necessario, occorre che le norme applicabili alle controparti finanziarie si applichino anche alle controparti non finanziarie. Si riconosce che le controparti non finanziarie utilizzano i contratti OTC per coprirsi contro i rischi commerciali direttamente legati alle loro attività commerciali. Di conseguenza, per determinare se una controparte non finanziaria debba essere assoggettata all'obbligo di compensazione, occorre tenere conto dello scopo per il quale utilizza i derivati OTC e dell'entità delle esposizioni detenute in tali strumenti. Le controparti non finanziarie devono spiegare il ricorso ai derivati nella relazione annuale o tramite altre modalità appropriate. Quando fissa la soglia ai fini dell'obbligo di compensazione, l'ESMA consulta tutte le autorità pertinenti, come le autorità di regolamentazione competenti per i mercati delle merci, nonché le controparti non finanziarie, affinché siano prese pienamente in considerazione le particolarità di questi settori. Inoltre, entro il 31 dicembre 2013 la Commissione dovrà valutare l'importanza sistemica delle operazioni di imprese non finanziarie sui derivati OTC in diversi settori, compreso quello dell'energia. Se dovesse entrare in vigore un pacchetto di norme UE comparabile concepite su misura per determinati settori, la Commissione deve immediatamente valutare se il settore in questione debba uscire dall'ambito di applicazione del presente regolamento e formulare opportune proposte legislative.

(16 bis) La soglia di compensazione per le controparti non finanziarie è pari a un volume assai significativo per tutti gli operatori di mercato. Nella fissazione della soglia di compensazione occorre verificare e ponderare fattori quantitativi e qualitativi. In materia occorre adoperarsi opportunamente per un'ampia standardizzazione dei contratti OTC e riconoscere l'importanza della riduzione del rischio per le controparti non finanziarie nel contesto delle loro normali attività. L'introduzione di soglie calibrate sulla rilevanza dell'impresa nel mercato globale o in un segmento di mercato OTC potrebbe essere integrata dall'uso di indici di rischio operativo.

(16 ter) Per poter esentare la piccole e medie imprese (PMI) dall'obbligo di compensazione occorre verificare anche le soglie di compensazione OTC dei singoli settori, orientate al volume globale dei contratti di un'impresa. Inoltre l'ESMA deve verificare se sia possibile introdurre per le PMI una normativa minima in materia di obbligo di segnalazione.

   La Commissione deve garantire che il necessario e opportuno ricorso ai prodotti derivati OTC da parte di controparti non finanziarie per tutelarsi dai rischi di mercato derivanti dalle loro operazioni commerciali non sia pregiudicato da future proposte legislative in termini di formazione dei prezzi o di disponibilità.

(17) Occorre che un contratto concluso da un fondo, sia esso gestito o no da un gestore, sia considerato rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

(18) È opportuno che le banche centrali e altri organismi nazionali che esercitano funzioni analoghe, altri organismi pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima, le banche multilaterali di sviluppo di cui all'allegato VI, parte 1, sezione 4.2, della direttiva 2006/48/CE, la Banca per i regolamenti internazionali e taluni enti del settore pubblico definiti all'articolo 4, punto 18 della direttiva 2006/48/CE siano esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, per evitare di limitare la loro capacità di intervento per stabilizzare il mercato in caso di bisogno. Per gli enti del settore pubblico di cui all'articolo 4, punto 18, della direttiva 2006/48/CE, di proprietà di un governo centrale e che usufruiscono di espliciti accordi di garanzia del rispettivo governo centrale equivalenti a passività, occorre valutare previamente se per essi sia sostenibile una deroga alla compensazione.

(19) Dato che non tutti i partecipanti al mercato soggetti all'obbligo di compensazione possono diventare membri compensatori della controparte centrale (o clienti dei membri compensatori), occorre dar loro la possibilità di accedervi come clienti o tramite società d'investimento o enti creditizi che sono essi stessi clienti.

(20) L'introduzione di un obbligo di compensazione, nonché la procedura mirante a stabilire quali controparti centrali possono essere utilizzate a tal fine possono comportare distorsioni della concorrenza indesiderate sul mercato dei derivati OTC. Ad esempio, una controparte centrale potrebbe rifiutarsi di compensare operazioni eseguite in alcune sedi di negoziazione, in quanto appartenente ad una sede concorrente. Per evitare tali pratiche discriminatorie, le controparti centrali devono accettare di compensare le operazioni eseguite in sedi differenti, purché queste ultime soddisfino i requisiti tecnici e operativi definiti dalle controparti centrali, a prescindere dalla documentazione contrattuale sulla cui base i contraenti hanno concluso la relativa transazione di derivati OTC, purché la documentazione sia conforme agli standard di mercato. Di norma, è opportuno che la Commissione continui a monitorare da vicino l'evoluzione del mercato dei derivati OTC e intervenga, se necessario, per impedire tali distorsioni della concorrenza sul mercato interno.

(21) Sono necessari dati affidabili per definire le categorie di derivati OTC da assoggettare all'obbligo di compensazione, le soglie e le controparti non finanziarie di importanza sistemica. Pertanto, a fini regolamentari, occorre introdurre a livello dell'Unione un obbligo uniforme di comunicazione dei dati riguardanti i derivati OTC. Si impone inoltre un obbligo di segnalazione ex post, nella misura più ampia possibile, per le controparti sia finanziarie sia non finanziarie che oltrepassano la soglia, onde fornire all'ESMA dati comparativi. Se una tale segnalazione retrospettiva non risulta fattibile per qualsiasi categoria di derivati OTC, è opportuno fornire un'adeguata motivazione al rispettivo repertorio di dati sulle negoziazioni.

(22) È importante che i partecipanti al mercato comunichino ai repertori di dati sulle negoziazioni tutti i dettagli relativi ai contratti derivati OTC da essi conclusi. In tal modo le informazioni riguardanti i rischi inerenti ai mercati dei derivati OTC saranno centralizzate e facilmente accessibili all'ESMA, alle autorità competenti e alle banche centrali interessate del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). La Commissione e l'ESMA devono valutare la possibilità di estendere l'applicabilità dell'obbligo di segnalazione ai derivati incorporati.

(22 bis) Gli enti pensionistici aziendali e professionali di cui all'articolo 6, lettera a) della direttiva 2003/41/CE o i piani pensionistici che offrono analoghi livelli di mitigazione del rischio e che sono riconosciuti dal diritto nazionale come soggetti erogatori di prestazioni pensionistiche e che fanno uso di contratti derivati la cui capacità di ridurre i rischi direttamente legati alla solvibilità finanziaria del piano pensionistico è oggettivamente misurabile, devono essere soggetti alle norme in materia di collateralizzazione bilaterale previste dal presente regolamento e che saranno sottoposte a revisione nel 2014.

(23) Per disporre di un quadro completo del mercato, e ai fini della valutazione del rischio sistemico, è opportuno che tutti i contratti, siano essi compensati o no, siano segnalati ai repertori di dati sulle negoziazioni

(23 bis) È opportuno che l'ESMA, l'EIOPA e l'EBA dispongano di risorse sufficienti per assolvere efficacemente i compiti loro assegnati in virtù del presente regolamento.

(24) È opportuno che l'obbligo di segnalare le modifiche o la cessazione del contratto si applichi alle controparti originarie del contratto e a altri soggetti che effettuino la segnalazione per conto di esse. Occorre che le controparti, o i loro dipendenti, che comunicano tutte le informazioni relative ad un contratto ad un repertorio di dati sulle negoziazioni per conto di un'altra controparte, conformemente al presente regolamento, non violino eventuali restrizioni alla divulgazione di informazioni.

(25) Occorre che gli obblighi di compensazione e di segnalazione siano accompagnati da sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. È opportuno che gli Stati membri applichino dette sanzioni in maniera da non ridurne l'efficacia. Gli Stati membri devono garantire la pubblicità delle sanzioni comminate e la pubblicazione, a intervalli regolari, di rapporti di valutazione sull'efficacia delle norme vigenti.

(26) Occorre che l'autorizzazione di una controparte centrale sia subordinata alla detenzione di un capitale minimo iniziale. È opportuno che il capitale, l'utile non distribuito e le riserve della controparte centrale siano in qualsiasi momento proporzionati alle dimensioni e all'attività della controparte centrale, in modo da assicurare che essa sia adeguatamente capitalizzata per potere far fronte a rischi operativi o residui e possa, se necessario, procedere ad una ristrutturazione o ad una liquidazione ordinata delle sue attività.

(27) Dato che il presente regolamento introduce, a fini regolamentari, l'obbligo legale di compensazione mediante specifiche controparti centrali, è essenziale assicurare che dette controparti centrali siano sicure e solide e rispettino in ogni momento i rigorosi requisiti organizzativi, di condotta negli affari e prudenziali fissati dal presente regolamento. Per assicurare un'applicazione uniforme del presente regolamento, occorre che detti requisiti si applichino alla compensazione di tutti gli strumenti finanziari trattati dalle controparti centrali.

(27 bis) L'autorità competente interessata deve accertarsi che le controparti centrali dispongano sempre di risorse finanziarie sufficienti (che devono comprendere un apporto minimo di fondi propri), in conformità degli orientamenti pubblicati dall'ESMA.

(28) Pertanto, è necessario, a fini di armonizzazione e di regolamentazione, fare in modo che le controparti finanziarie ricorrano soltanto a controparti centrali che rispettino i requisiti fissati dal presente regolamento.

(29) La definizione di norme di applicazione diretta in materia di autorizzazione e di vigilanza delle controparti centrali è un corollario essenziale dell'obbligo di compensazione dei derivati OTC. È opportuno che le autorità competenti conservino la responsabilità per tutti gli aspetti relativi all'autorizzazione e alla vigilanza delle controparti centrali, ivi compresa la respnsabilità della verifica del rispetto da parte della controparte centrale richiedente del presente regolamento e della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli[16], dato che le autorità competenti nazionali si trovano nella posizione migliore per valutare il funzionamento giornaliero della controparte centrale, per effettuare verifiche regolari e adottare, se necessario, misure idonee.»

(30) In caso di rischio di insolvenza di una controparte centrale, lo Stato membro di stabilimento può dover assumere gran parte della responsabilità di bilancio che ne deriva. Di conseguenza occorre che le competenze in materia di autorizzazione e vigilanza delle controparti centrali siano esercitate dall'autorità competente di detto Stato membro. Tuttavia, dato che i membri compensatori di una controparte centrale possono risiedere in vari Stati membri e che essi saranno le prime vittime dell'inadempimento della controparte centrale, l'ESMA deve partecipare alla procedura di autorizzazione e di vigilanza. Questo eviterà l'adozione di misure o di prassi nazionali divergenti e la creazione di ostacoli al mercato interno. Occorre che l'ESMA coinvolga nell'elaborazione di raccomandazioni e decisioni altre autorità competenti degli Stati membri interessati.

(31) È necessario rafforzare le disposizioni in materia di scambio di informazioni e di obblighi di assistenza reciproca e di cooperazione tra autorità competenti. ▌Occorre che lo scambio di informazioni avvenga nel rispetto rigoroso del segreto professionale. A causa dell'ampio impatto dei contratti derivati OTC, è essenziale che altre autorità di regolamentazione ▌abbiano accesso alle informazioni necessarie all'esercizio delle loro funzioni.

(31 bis) Nessuna disposizione del presente regolamento deve limitare o impedire a una controparte centrale di una giurisdizione territoriale di compensare un prodotto denominato nella valuta di un altro Stato membro o nella valuta di un paese terzo, oppure obbligare una controparte centrale a disporre di una licenza bancaria per avere accesso alla liquidità giornaliera della banca centrale.

(32) Tenuto conto del carattere mondiale dei mercati finanziari, sono necessari accordi con le controparti centrali stabilite in paesi terzi riguardanti la prestazione di servizi di compensazione nell'Unione. Detti accordi devono comprendere l'autorizzazione di una controparte centrale stabilita in un paese terzo da parte dell'ESMA e delle competenti autorità dello Stato membro in cui la controparte centrale intende eseguire le prestazioni di compensazione oppure un'esenzione dalle condizioni e dalle procedure di autorizzazione disposta dalla Commissione, purché la Commissione stessa abbia riconosciuto l'equivalenza del quadro legislativo e di vigilanza del paese terzo rispetto a quello dell'Unione, e che siano soddisfatte le altre condizioni necessarie a tal fine. Al riguardo, gli accordi con i principali partner internazionali dell'Unione saranno particolarmente importanti per assicurare pari condizioni di concorrenza a livello mondiale e garantire la stabilità finanziaria.

(32 bis) Il 16 settembre 2010 il Consiglio europeo ha convenuto in merito alla necessità che l'Unione europea promuova i propri interessi e valori in modo più fermo e in uno spirito di reciprocità e di vantaggio reciproco nel contesto delle relazioni esterne dell'Unione e compia passi volti, tra l'altro, ad assicurare un maggiore accesso al mercato per le imprese europee e approfondire la cooperazione regolamentare con i principali partner commerciali.

(33) È opportuno che le controparti centrali dispongano di solidi dispositivi di governo societario, di un'alta dirigenza che soddisfi i requisiti di onorabilità e di membri indipendenti del consiglio, a prescindere dall'assetto proprietario. Almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione, e comunque non meno di due, devono essere membri indipendenti. Detti membri indipendenti non devono assolvere la funzione di membri indipendenti in più di un'altra controparte centrale. La loro remunerazione non deve essere legata in alcun modo ai risultati della controparte centrale. Tuttavia, la capacità o la volontà delle controparti centrali di effettuare la compensazione di determinati prodotti può essere influenzata dalla diversità dei dispositivi di governo societario e assetti proprietari di cui sono dotate. È pertanto opportuno che i membri indipendenti del consiglio e il comitato dei rischi che le controparti centrali dovranno istituire si occupino dei potenziali conflitti di interessi che potrebbero emergere nell'ambito della controparte centrale. Occorre che i membri compensatori e i clienti siano adeguatamente rappresentati, date le conseguenze che possono avere per loro le decisioni adottate dalle controparti centrali. (34)  Le controparti centrali possono esternalizzare funzioni diverse da quella di gestione dei rischi, ma soltanto se le funzioni esternalizzate non incidono sul loro regolare funzionamento né sulla loro capacità di gestione dei rischi. L'esternalizzazione di funzioni deve essere approvata dal comitato dei rischi della controparte centrale.

(35) È opportuno che i requisiti di partecipazione a carico di una controparte centrale siano trasparenti, proporzionati e non discriminatori e consentano l'accesso a distanza, sempre che ciò non esponga la controparte centrale a rischi aggiuntivi.

(36) Occorre che ai clienti dei membri compensatori che compensano i loro derivati OTC mediante controparte centrale sia accordato un elevato livello di protezione. Attualmente il livello di protezione dipende dal livello di segregazione scelto dal cliente. È opportuno che gli intermediari segreghino le loro attività da quelle dei loro clienti. Per questo motivo, occorre che le controparti centrali conservino una documentazione aggiornata e di facile individuazione. Inoltre i conti dei membri inadempienti devono essere trasferibili ad altri membri.

(36 bis) Qualsiasi incertezza giuridica circa l'efficacia e la possibilità di applicazione effettiva delle regolamentazioni e delle procedure riguardanti una controparte centrale in materia di limitazione delle attività e degli obblighi patrimoniali dei membri compensatori e dei loro clienti - nonché di trasferimento di posizioni in caso di eventi predefiniti - metterebbe a repentaglio la stabilità della controparte centrale. Gli eventi tali da determinare un trasferimento di posizioni deve essere definito preliminarmente onde salvaguardare l'ambito della tutela assicurata.

(37) È opportuno che le controparti centrali siano dotate di un solido quadro per la gestione dei rischi di credito, di liquidità, operativo e di altro genere, ivi compresi i rischi in cui incorrono o che fanno incorrere ad altre entità a causa dell'interdipendenza. Occorre che le controparti centrali siano dotate di procedure e di meccanismi adeguati per far fronte all'inadempimento di un membro compensatore. Per ridurre al minimo il rischio di contagio dell'inadempimento, occorre che le controparti centrali applichino condizioni di partecipazione rigorose, raccolgano adeguati margini iniziali e dispongano di un fondo di garanzia in caso di inadempimento e di altre risorse finanziarie per la copertura di potenziali perdite. Lo sviluppo di una gestione dei rischi di una certa solidità deve rimanere il principale obiettivo delle controparti centrali. Queste possono tuttavia adattarne le caratteristiche alle attività specifiche e ai profili di rischio dei clienti dei membri compensatori e, ove opportuno, possono includere tra le attività altamente liquide accettate a titolo di garanzia reale almeno i contanti e i titoli di Stato previa adeguata decurtazione (haircut).

(37 bis) La gestione del rischio delle controparti centrali deve essere stabile, senza trasferire il rischio ai contribuenti.

(37 ter) Il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) ritiene che le controparti centrali siano istituzioni di importanza sistemica. Non esiste una prassi comune a livello internazionale o in seno all'Unione per quanto riguarda le condizioni alle quali le controparti centrali possono accedere agli strumenti di liquidità delle banche centrali o possono necessitare di una licenza come istituti di credito. L'applicazione dell'obbligo di compensazione previsto dal presente regolamento può rafforzare l'importanza sistemica delle controparti centrali e l'esigenza di liquidità. Si dovrebbe pertanto invitare la Commissione a tenere conto dei risultati delle eventuali attività in atto tra le banche centrali per valutare, in cooperazione con il SEBC, l'esigenza di eventuali misure per facilitare l'accesso delle controparti centrali agli strumenti di liquidità delle banche centrali in una o più valute e a informare il Parlamento europeo e il Consiglio.

(38) Le chiamate margini e le riduzioni (haircuts) sulle garanzie reali possono avere effetti prociclici. È opportuno pertanto che le controparti centrali, le autorità competenti e l'ESMA adottino misure per prevenire e controllare gli eventuali effetti prociclici delle pratiche di gestione dei rischi adottate dalle controparti centrali, in modo da preservarne la solidità e la sicurezza finanziaria.

(39) La gestione delle esposizioni è un elemento essenziale della procedura di compensazione. Occorre garantire l'accesso a fonti idonee per la fissazione dei prezzi e il loro utilizzo, per permettere in generale la prestazione di servizi di compensazione. È opportuno che dette fonti per la fissazione dei prezzi includano le fonti legate a indici utilizzate come riferimento per derivati o altri strumenti finanziari.

(40) I margini sono la prima linea di difesa di una controparte centrale. Per quanto le controparti centrali debbano investire i margini ricevuti in modo sicuro e prudente, occorre tuttavia che esse si impegnino in particolare affinché detti margini siano adeguatamente protetti per assicurare che vengano restituiti tempestivamente ai membri compensatori non inadempienti o, in caso di inadempimento della controparte centrale che li ha raccolti, ad una controparte centrale che ha con essa un rapporto di interoperabilità.

(40 bis) Per una controparte centrale è essenziale l'accesso ad adeguate risorse di liquidità. La liquidità può provenire dalla banca centrale, da una banca commerciale affidabile e meritevole di credito o da una combinazione delle due.

(41) Il codice di condotta europeo in materia di compensazione e di regolamento del 7 novembre 2006[17] ha istituito un quadro volontario per l'istituzione di legami tra le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni. Tuttavia, il settore della post-negoziazione resta frammentato lungo linee nazionali, il che aumenta i costi delle operazioni transfrontaliere e ne impedisce l'armonizzazione. È pertanto necessario stabilire condizioni per la conclusione di accordi di interoperabilità tra controparti centrali, purché detti accordi non espongano le controparti centrali a rischi non gestiti correttamente.

(42) Poiché gli accordi di interoperabilità possono in generale essere importanti come strumenti per rafforzare l'integrazione del mercato della post-negoziazione nell'Unione occorre prevedere una regolamentazione in materia. Tuttavia, gli accordi di interoperabilità possono esporre le controparti centrali a rischi aggiuntivi. Data l'ulteriore complessità derivante dagli accordi di interoperabilità tra controparti centrali che effettuano la compensazione di contratti derivati OTC, in questa fase occorre prevedere un periodo di grazia di tre anni tra la ricezione dell'autorizzazione di compensazione per i derivati e l'ammissibilità a richiedere l'autorizzazione per l'interoperabilità, come pure restringere il campo di applicazione di tali accordi successivi ai titoli cash. Tuttavia, è opportuno che entro il 30 settembre 2014 l'ESMA presenti alla Commissione una relazione sull'opportunità di estendere l'ambito di applicazione ad altri strumenti finanziari e su quando detta estensione dovrebbe aver luogo.

(43) I repertori di dati sulle negoziazioni raccolgono a fini regolamentari dati che interessano le autorità di tutti gli Stati membri. Risulta opportuno affidare all'ESMA la responsabilità della registrazione, della revoca della registrazione e della vigilanza dei repertori.

(44) Dato che le autorità di regolamentazione, le controparti centrali e gli altri partecipanti al mercato dipendono dai dati detenuti dai repertori di dati sulle negoziazioni, è opportuno assicurare che i repertori siano soggetti a requisiti rigorosi in materia di registrazione e di gestione dei dati.

(45) La trasparenza dei prezzi e delle commissioni associate ai servizi prestati dalle controparti centrali, dai loro membri e dai repertori di dati sulle negoziazioni è necessaria per permettere ai partecipanti al mercato di scegliere con cognizione di causa.

(45 bis) Vi sono aree nel settore dei servizi finanziari e della negoziazione di contratti derivati in cui possono esistere anche diritti di proprietà commerciale e intellettuale. Nei casi in cui questi si riferiscano a prodotti o servizi che sono divenuti norme di settore o che hanno ripercussioni su tali norme, le licenze dovrebbero essere rese disponibili a condizioni proporzionate, eque, ragionevoli e non discriminatorie.

(46) È opportuno che l'ESMA possa proporre alla Commissione di infliggere penalità di mora. Lo scopo delle penalità di mora è assicurare che cessi la violazione constatata dall'ESMA, che l'ESMA riceva le informazioni complete e corrette da essa richieste o che i repertori di dati sulle negoziazioni, le controparti centrali, i loro membri o altri soggetti si sottopongano a indagine. Inoltre, a scopo dissuasivo, e per costringere i repertori, le controparti centrali e i loro membri a rispettare il presente regolamento, occorre che la Commissione possa anche infliggere ammende, su richiesta dell'ESMA, in caso di violazione, intenzionale o per negligenza, di specifiche disposizioni del regolamento. È opportuno che le ammende siano dissuasive e proporzionate alla natura, alla gravità e alla durata della violazione e alla capacità economica del repertorio di dati sulle negoziazioni, della controparte centrale o dei membri interessati.

(47) Per potere sorvegliare efficacemente i repertori di dati sulle negoziazioni, le controparti centrali e i loro membri, occorre che l'ESMA sia autorizzata a svolgere indagini e a effettuare ispezioni in loco.

(48) È essenziale che gli Stati membri e l'ESMA tutelino il diritto alla vita privata delle persone fisiche in caso di trattamento di dati personali, conformemente alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[18].

(49) È importante assicurare la convergenza al livello internazionale degli obblighi imposti alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni. Il presente regolamento segue le raccomandazioni formulate da CPSS/IOSCO e da SEBC/CESR e crea nell'Unione un quadro nel quale le controparti centrali possono operare senza rischi. Occorre che l'ESMA tenga conto di detti sviluppi in sede di elaborazione degli standard tecnici di regolamentazione, degli orientamenti e delle raccomandazioni previsti dal presente regolamento.

(50) Occorre autorizzare la Commissione ad adottare atti delegati, conformemente all'articolo 290 del trattato, e standard tecnici di regolamentazione ex articoli 10-14 del regolamento (CE) n. 1095/2010 in merito alle informazioni da includere nella notifica all'ESMA e nel registro e sui criteri di decisione dell'ESMA riguardanti: l'assoggettabilità all'obbligo di compensazione, le soglie per la segnalazione e per la compensazione, il periodo massimo relativo al contratto, la liquidità, il contenuto minimo delle norme sul governo societario, le modalità di conservazione dei dati, il contenuto minimo del piano di continuità operativa e i servizi garantiti, le percentuali e scadenze applicabili ai margini, le condizioni di mercato estreme, le garanzie reali altamente liquide e gli scarti di garanzia, gli strumenti finanziari altamente liquidi e i limiti di concentrazione, le modalità di effettuazione dei test, le informazioni da includere nella domanda di registrazione presentata all'ESMA dai repertori di dati sulle negoziazioni, le ammende e le informazioni che i repertori di dati sulle negoziazioni devono mettere a disposizione, conformemente al presente regolamento. In fase di elaborazione degli atti delegati, occorre che la Commissione si avvalga delle competenze delle ESA (ESMA, EBA ed EIOPA). Tenuto conto delle sue competenze in materia di strumenti finanziari e di mercati, occorre che l'ESMA abbia un ruolo centrale di consulenza della Commissione nella preparazione degli atti delegati. L'ESMA deve comunque consultare all'occorrenza l'EBA e l'EIOPA.

(50 bis) Nel quadro della preparazione all'adozione degli orientamenti tecnici e degli standard tecnici di regolamentazione, specialmente in merito alle soglie di compensazione a norma del presente regolamento per le controparti non finanziarie, l'ESMA deve organizzare audizioni pubbliche degli operatori di mercato.

(51) Ai sensi dell'articolo 291 del TFUE, le regole e principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione devono essere stabiliti preventivamente da un regolamento adottato secondo la procedura legislativa ordinaria. ▐

(52) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia la fissazione di obblighi uniformi per i contratti derivati OTC e per l'esercizio delle attività delle controparti centrali e dei repertori di dati sulle negoziazioni, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'intervento, essere realizzati meglio dall'Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(53) Viste le norme sull'interoperabilità dei sistemi, si è giudicato opportuno modificare la direttiva 98/26/CE per tutelare i diritti di un operatore del sistema che fornisce garanzie reali ad un operatore di un altro sistema che le riceve, nei casi in cui quest'ultimo sia soggetto a procedura di insolvenza,

(53 bis) Per assicurare la coerenza e l'efficacia della legislazione e dati gli stretti legami tra la negoziazione e la post negoziazione, il presente regolamento deve essere allineato alla direttiva 2004/39/CE, che stabilirà gli obblighi che è opportuno imporre alle sedi di negoziazione nelle quali si eseguono operazioni sui derivati definiti nel regolamento EMIR. Detti obblighi possono includere la trasparenza, l'accesso, l'esecuzione di ordini, la vigilanza, la solidità e la sicurezza del sistema, nonché altri obblighi necessari.

(53 ter) La vendita di prodotti derivati complessi agli enti pubblici locali richiede un'attenzione particolare. Per affrontare questa problematica, è opportuno che la Commissione includa proposte specifiche nella prossima revisione della direttiva 2004/39/CE. Tali proposte dovranno comportare obblighi specifici di due diligence, informazione e divulgazione.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.  Il presente regolamento fissa obblighi uniformi per i contratti derivati, disposizioni specifiche volte a rafforzare la trasparenza e la gestione del rischio del mercato dei derivati OTC nonché obblighi uniformi per l'esercizio delle attività delle controparti centrali e dei repertori di dati sulle negoziazioni,

Per garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento, l'ESMA sviluppa progetti di standard tecnici di regolamentazione contenenti direttive per l'interpretazione e l'applicazione, ai fini del presente regolamento, dei punti da (4) a (10) dell'Allegato I, Sezione C della direttiva 2004/39. L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di standard tecnici di regolamentazione entro il 30 giugno 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare gli standard tecnici di regolamentazione di cui al secondo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n.1095/2010.

2.  Il presente regolamento si applica alle controparti centrali e ai loro membri compensatori, alle controparti finanziarie e ai repertori di dati sulle negoziazioni. Esso si applica anche alle controparti non finanziarie, nei casi previsti.

3.  Il titolo V si applica unicamente ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario di cui all'articolo 4, punto 18, lettere a) e b) e punto 19 della direttiva 2004/39/CE.

4.  Gli obblighi di compensazione del presente regolamento non si applicano:

     a)  ai membri del SEBC, agli altri enti nazionali che svolgono funzioni analoghe e agli altri enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima;

     b)  alle banche multilaterali di sviluppo, di cui alla sezione 4.2 della parte 1 dell'allegato VI della direttiva 2006/48/CE.

     b bis)        alla Banca dei regolamenti internazionali.

4 bis.  Ulteriori deroghe al presente regolamento richiedono un regolamento distinto del Parlamento europeo e del Consiglio elaborato sulla base delle norme internazionali e delle regolamentazioni settoriali equiparabili dell'Unione.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

(1) "controparte centrale", soggetto che si interpone legalmente tra le controparti di contratti negoziati su uno o più mercati finanziari, agendo come acquirente nei confronti di ogni venditore e come venditore nei confronti di ogni acquirente e che è responsabile del funzionamento di un sistema di compensazione;

(2) "repertorio di dati sulle negoziazioni", soggetto che raccoglie e conserva in modo centralizzato le registrazioni sui derivati;

(3) "compensazione", la procedura mediante la quale un terzo si interpone, direttamente o indirettamente, tra le controparti di un'operazione al fine di assumere i loro diritti e i loro obblighi;

(4) "categoria di derivati", un sottoinsieme di derivati aventi caratteristiche essenziali comuni che includono almeno la relazione con il sottostante, il tipo di sottostante, il profilo di rendimento e la valuta di riferimento. I derivati che appartengono alla stessa categoria possono avere scadenze diverse;

(5) "derivati OTC", contratti derivati la cui esecuzione non ha luogo su un mercato regolamentato, sul mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato o su un'altra sede di negoziazione organizzata ex direttiva 2004/109/CE che compensa tali contratti tramita una controparte centrale;

(5 bis) "mercato regolamentato", un mercato come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE;

(5 ter) "sistema multilaterale di negoziazione", un sistema multilaterale come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2004/39/CE;

(6) "controparte finanziaria", un'impresa costituita nell'Unione che è una impresa di investimento autorizzata ai sensi della direttiva 2004/39/CE, un ente creditizio autorizzato ai sensi della direttiva 2006/48/CE, un'impresa di assicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 73/239/CEE, un'impresa di assicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 2002/83/CE, un'impresa di riassicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 2005/68/CE, un OICVM autorizzato ai sensi della direttiva 2009/65/CE, un ente pensionistico aziendale o professionale autorizzato ai sensi della direttiva 2003/41/CE o un fondo di investimenti alternativo autorizzato ai sensi della direttiva 2011/61/UE;

(7) "controparte non finanziaria", impresa stabilita nell'Unione diversa dai soggetti di cui ai punti 1) e 6);

(7 bis) "regime pensionistico aziendale o professionale", un regime pensionistico istituito in conformità della direttiva 2003/41/CEE, inclusi i soggetti autorizzati responsabili della gestione degli IORP ex articolo 2, paragrafo 1 di detta direttiva che agiscono per loro conto o i gestori di investimenti nominati di cui all'articolo 19, paragrafo 1 della direttiva stessa o qualsiasi altro sistema riconosciuto dal diritto nazionale come un regime istituito a fini pensionistici;

(8) "rischio di controparte", rischio che la controparte di un'operazione risulti inadempiente prima del regolamento definitivo dei flussi finanziari dell'operazione;

(9) "accordo di interoperabilità", accordo tra due o più controparti centrali che prevede l'esecuzione intersistemica delle operazioni;

(10) "autorità competente", l'autorità designata da ogni Stato membro ai sensi dell'articolo 18;

(11) "membro compensatore", impresa partecipante ad una controparte centrale che si assume la responsabilità di adempiere le obbligazioni finanziarie derivanti dalla partecipazione;

(12) "cliente", impresa legata ad un membro compensatore di una controparte centrale o a una delle sue filiali da un rapporto contrattuale diretto o indiretto che le consente di compensare le sue operazioni tramite il ricorso del membro compensatore alla controparte centrale interessata;

(13) "partecipazione qualificata", partecipazione diretta o indiretta in una controparte centrale o in un repertorio di dati sulle negoziazioni pari ad almeno il 10% del capitale sociale o dei diritti di voto, ai sensi degli articoli 9 e 10 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato[19], tenendo conto delle relative condizioni di aggregazione di cui all'articolo 12, paragrafi 4 e 5, della stessa direttiva, o che consente di esercitare un'influenza notevole sulla gestione della controparte centrale o del repertorio di dati sulle negoziazioni in cui la partecipazione è detenuta;

(14) "impresa madre": impresa madre ai sensi degli articoli 1 e 2 della Settima direttiva n. 83/349/CEE del Consiglio, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati[20];

(15) "impresa figlia", impresa figlia ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE; l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese;

(16) "controllo", controllo come definito all'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE;

(17) "stretti legami", situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate da:

     a)  partecipazione, ossia il fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20% o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;

     b)  controllo, ossia dalla relazione che esiste tra un'impresa madre e un'impresa figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa, nel qual caso ogni impresa figlia di un'impresa figlia viene considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese.  

Si ritiene che costituisca uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo ad una stessa persona da un legame di controllo;

(18) "capitale", capitale ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, se versato, nonché il relativo sovrapprezzo di emissione; esso assorbe pienamente le perdite in situazioni normali e in caso di fallimento o liquidazione è subordinato a tutti gli altri crediti;

(19) "riserve", le riserve ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società[21], e gli utili e le perdite portati a nuovo per destinazione del risultato finale di esercizio;

(20) "il consiglio", il consiglio di amministrazione o di sorveglianza, o entrambi, conformemente al diritto societario nazionale;

(21) "membro indipendente del consiglio", un membro del consiglio non avente rapporti d'affari passati o presenti, familiari o di altro tipo che sollevino un conflitto di interessi con la controparte centrale, gli azionisti di controllo o i dirigenti di questa, i membri compensatori o i dirigenti di questi ultimi;

(22) "alta dirigenza", la persona o le persone che dirigono di fatto l'attività della controparte centrale e il membro esecutivo o i membri esecutivi del consiglio;

(22 bis) "controparti di compensazione di paesi terzi", imprese stabilite in paesi terzi che sono considerate equivalenti alle controparti finanziarie o alle controparti non finanziarie di cui all'articolo 7, paragrafo 2; tale circostanza si verifica quando l'impresa in questione stabilita in un paese terzo è stata classificata come una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria ex articolo 7, paragrafo 2 come se fosse stabilita nell'Unione;

(22 ter) "segregazione", il principio in base al quale le attività e le posizioni di una persona non sono utilizzate per coprire le passività o i debiti nei confronti di qualsiasi altra persona rispetto alla quale si intende effettuare la segregazione e non sono rese disponibili per tale scopo, in particolare in caso di insolvenza di un membro compensatore;

(22 quater) "trade compression", il processo che consiste nel sostituire legalmente un determinato insieme di contratti derivati con un altro insieme di contratti caratterizzati, per ciascun partecipante al processo, da:

a)  un minor numero di contratti e un valore nozionale aggregato inferiore; e

b)   un profilo di rischio identico o simile a quello dell'insieme originario di contratti derivati;

(22 quinquies) "agire di concerto", agire secondo l'articolo 10, lettera a), della direttiva 2004/109/CE;

2. Al fine di garantire l'armonizzazione coerente del paragrafo 1, punto 22 bis, l'ESMA elabora progetti di standard tecnici di regolamentazione intesi a definire con maggiore precisione i criteri sulla cui base le imprese di paesi terzi vanno classificate controparti di compensazione. L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di standard tecnici di regolamentazione entro il 30 giugno 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare gli standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n.1095/2010.

Titolo II

Compensazione, segnalazione e riduzione dei rischi dei derivati OTC

Articolo 3

Obblighi di compensazione

1.  Le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie di cui all'articolo 7, paragrafo 2 compensano tutti i contratti derivati OTC, considerati assoggettabili ai sensi dell'articolo 4, stipulati con altre controparti finanziarie o controparti non finanziarie di cui all'articolo 7, paragrafo 2 mediante le controparti centrali pertinenti iscritte nel registro di cui all'articolo 4, paragrafo 4.

     L'obbligo di compensazione si applica anche alle controparti finanziarie e alle controparti non finanziarie di cui al primo comma, che stipulano contratti derivati OTC assoggettabili con controparti di compensazione di paesi terzi.

     I contratti derivati OTC stipulati prima della data a decorrere dalla quale l'obbligo di compensazione diventa effettivo per questa categoria di derivati sono esenti dall'obbligo di compensazione.

     L'obbligo di compensazione si applica a tutti i contratti derivati OTC stipulati dopo la pubblicazione della decisione dell'ESMA a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), di assoggettare le categoria di derivati in causa all'obbligo di compensazione.

1 bis)  L'obbligo di compensazione non si applica ai contratti derivati stipulati tra imprese figlie della stessa impresa madre o tra un'impresa madre e un'impresa figlia. Ai fini della presente disposizione, sono considerate "imprese madri" e "imprese figlie" le imprese così definite dalla pertinente legislazione dell'Unione. Questa esenzione lascia impregiudicati l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 6 e l'obbligo relativo alle tecniche di riduzione dei rischi di cui all'articolo 8.

     L'esenzione si applica solamente qualora l'impresa madre interessata abbia precedentemente notificato per iscritto all'autorità competente del suo Stato membro d'origine la propria intenzione di avvalersi dell'esenzione. La notifica avviene almeno trenta giorni di calendario prima del ricorso all'esenzione. L'autorità competente assicura che l'esenzione sia utilizzata esclusivamente per i contratti derivati che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

     a) i contratti derivati stipulati tra imprese figlie della stessa impresa madre o tra un'impresa madre e un'impresa figlia sono giustificati da motivi economici;

     b) il fatto di avvalersi dell'esenzione non aumenta il rischio sistemico nel sistema finanziario;

     c) non vi è alcuna restrizione giuridica ai flussi di capitali tra le imprese figlie della stessa impresa madre o tra l'impresa madre e l'impresa figlia.

2.  Per conformarsi all'obbligo di compensazione di cui al paragrafo 1, le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie di cui all'articolo 7, paragrafo 2, diventano membri compensatori oppure compensano le loro operazioni presso la controparte centrale per il tramite di un'impresa di investimento o un ente creditizio soggetto alla direttiva 2004/39/CE.

Articolo 4

Assoggettabilità all'obbligo di compensazione

1.  Quando un'autorità competente autorizza una controparte centrale a compensare una categoria di derivati ai sensi dell'articolo 10 o dell'articolo 11, essa notifica immediatamente l'autorizzazione all'ESMA, chiedendo a quest'ultima di prendere una decisione in merito all'assoggettabilità all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 3.

1 bis.  Ove una controparte centrale stabilita in un paese terzo sia stata riconosciuta a norma dell'articolo 23, la competente autorità del paese terzo rende disponibili all'ESMA, in applicazione degli accordi di cooperazione di cui all'articolo 23, paragrafo 4, le categorie di contratti derivati per i quali detta controparte centrale ha concesso il diritto di fornire servizi di compensazione a membri e/o clienti stabiliti nell'Unione.

2.  Dopo aver ricevuto la notifica e la richiesta di cui al paragrafo 1, l'ESMA trasmette la decisione all'autorità competente richiedente entro sei mesi, precisando quanto segue:

     a)  se la categoria di derivati interessata è assoggettabile all'obbligo di compensazione ai sensi dell'articolo 3;

     b)  la data futura a decorrere dalla quale l'obbligo di compensazione diventa effettivo, e segnatamente il termine entro il quale l'obbligo di compensazione si applica alle controparti o alle categorie di controparti. Tale data non può essere anteriore a quella alla quale è previsto l'obbligo di compensazione;

     b bis)        se e in quali circostanze l'obbligo di compensazione vige per contratti con soggetti di paesi terzi.

     Prima della decisione l'ESMA procede a una audizione pubblica degli operatori di mercato e si consulta con il Comitato europeo per il rischio sistemico e con la competente autorità del paese terzo.

2 bis.  L'ESMA, di sua iniziativa, in conformità dei criteri di cui al paragrafo 3 e dopo aver proceduto a una consultazione pubblica e consultato il Comitato europeo per il rischio sistemico, nonché, se del caso, le autorità di vigilanza dei paesi terzi, individua e segnala alla Commissione le categorie di contratti derivati da considerare ammissibili ai fini dell'obbligo di compensazione, ma per le quali nessuna controparte centrale abbia ancora ottenuto autorizzazione.

     Dopo aver individuato tali categorie di contratti derivati, l'ESMA pubblica un invito a sviluppare proposte per la relativa compensazione.

3.  L'ESMA basa la sua decisione sui seguenti criteri:

     a)  la riduzione del rischio sistemico nel sistema finanziario, tenendo conto anche di possibili inadempienze di controparti fra loro strettamente interconnesse rispetto ai loro obblighi di pagamento e della mancanza di trasparenza delle posizioni;

     b)  la liquidità dei contratti;

     c) l'esistenza di fonti eque, affidabili e generalmente accettate per la formazione dei prezzi;

     Nell'applicare i criteri di cui sopra l'ESMA tiene conto anche del consenso internazionale.

     Prima di prendere la decisione, l'ESMA procede ad una consultazione pubblica e, se del caso, consulta le autorità competenti di paesi terzi.

4.  L'ESMA pubblica immediatamente in un registro tutte le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 2. Il registro contiene le categorie assoggettabili di derivati e le controparti centrali autorizzate a compensarle. L'ESMA aggiorna regolarmente il registro.

     L'ESMA riesamina regolarmente le sue decisioni e le modifica, se necessario.

5.  Di propria iniziativa e previa consultazione del CERS, l'ESMA individua e notifica alla Commissione la categoria di derivati da includere nel suo registro pubblico e soggetta all'obbligo di compensazione, ma per la quale nessuna controparte centrale ha ancora ricevuto l'autorizzazione. Dopo aver individuato detta categoria di derivati, l'ESMA pubblica un invito all'elaborazione di proposte da parte delle controparti centrali per la compensazione dei derivati in questione, come anche un elenco dei derivati per i quali detto invito è stato lanciato.

5 bis.  Una categoria di derivati cessa di essere considerata assoggettabile all'obbligo di compensazione se non vi è più una controparte centrale che sia autorizzata o riconosciuta dall'ESMA come autorizzata a compensarla nel quadro del presente regolamento, ovvero se nessuna controparte centrale è disposta a compensarla.

6.  Per assicurare un'applicazione coerente del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di standard tecnici di regolamentazione per specificare quanto segue:

a)  le informazioni da includere nella notifica di cui al paragrafo 1;

     b)  i criteri di cui al paragrafo 3;

     c)  le informazioni da includere nel registro di cui al paragrafo 4.

     Le informazioni di cui al paragrafo 4 permettono almeno di individuare correttamente e inequivocabilmente la categoria di derivati assoggettata all'obbligo di compensazione.

     L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di standard tecnici di regolamentazione entro il 30 giugno 2012.

     Alla Commissione è delegato il potere di adottare gli standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n.1095/2010.

     Prima di decidere l'ESMA procede a un'audizione pubblica degli operatori di mercato.

Articolo 4 bis

     Al fine di promuovere una regolamentazione globale, efficace e coerente dei contratti derivati, la Commissione può sottoporre al Consiglio proposte per un mandato a negoziare adeguato nella prospettiva di ottenere un accordo su una idonea legislazione equivalente applicabile alle operazioni eseguite nei paesi terzi dalle controparti finanziarie e non finanziarie di cui all'articolo 7.

Articolo 4ter

Registro pubblico

1.  Ai fini dell'obbligo di compensazione, l'ESMA istituisce e gestisce un registro pubblico. Il registro è messo a disposizione del pubblico sul sito web dell'ESMA.

2.  Dal registro risultano almeno:

     a) le categorie di contratti derivati che sono soggette all'obbligo di compensazione a norma dell'articolo 3;

     b) le controparti centrali che possono essere utilizzate ai fini dell'obbligo di compensazione;

     c) le date a decorrere dalle quali l'obbligo di compensazione diventa effettivo, compresa qualsiasi applicazione graduale;

     d) le categorie di derivati individuate dall'ESMA in conformità dell'articolo 4, paragrafo 5.

3.  Qualora un'autorità competente o la pertinente autorità competente di un paese terzo abbia revocato l'autorizzazione a compensare una determinata categoria di contratti derivati, l'ESMA elimina immediatamente la controparte centrale interessata dal registro in relazione a quella categoria di derivati.

4.  L'ESMA aggiorna regolarmente il registro.

5.  Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione volti a specificare le informazioni da includere nel registro pubblico di cui al paragrafo 1.

     L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di standard tecnici di esecuzione entro il 30° giugno 2012.

     Alla Commissione è conferito il potere di adottare gli standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 5

Accesso alle controparti centrali

1.  Le controparti centrali autorizzate a compensare contratti derivati OTC assoggettabili accettano di compensare i contratti su base equa, trasparente e non discriminatoria, indipendentemente dalla sede di esecuzione e, laddove possibile, sulla base di standard industriali internazionali aperti, purché ciò non comprometta la riduzione del rischio. Per evitare pratiche discriminatorie, le controparti centrali accettano di compensare le operazioni eseguite in sedi differenti, purché queste ultime soddisfino i requisiti tecnici, operativi e giuridici definiti dalla, o applicabili alla, controparte centrale nonché i requisiti di accesso e di gestione del rischio da questa stabiliti, a prescindere dalla documentazione contrattuale sulla cui base i contraenti hanno concluso la relativa operazione su derivati OTC.

1 bis.  La controparte centrale dà una chiara risposta negativa o positiva alla sede di negoziazione che ha richiesto l’autorizzazione a effettuare la compensazione di un contratto derivato OTC, entro tre mesi dal trattamento della richiesta.

     L'eventuale rifiuto da parte delle CCP di compensare un contratto derivato OTC proveniente da una sede di negoziazione commerciale deve essere accompagnato da una motivazione esauriente.

     La sede di negoziazione che si sia vista respingere la richiesta può presentare una nuova richiesta dopo un periodo minimo di attesa di tre mesi.

     In caso di disaccordo l'ESMA dirime le controversie fra le autorità competenti in conformità dell'articolo 19 del regolamento (UE) 1095/2010.

1 ter.   Ai fini delle relazioni alla Commissione e al Parlamento europeo di cui all’articolo 68, l'ESMA controlla l’accesso alle controparti centrali e gli effetti sulla concorrenza di talune prassi, tra cui l’uso delle licenze esclusive.

Articolo 6

Obbligo di segnalazione

1.  ▌ Le controparti finanziarie trasmettono ad un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato conformemente all'articolo 51 le informazioni relative ad ogni contratto derivato ▌da esse stipulato e non trattato da una controparte centrale e ad ogni modifica significativa, novazione o cessazione del contratto. Le informazioni sono trasmesse al più tardi il giorno lavorativo che segue la stipula, modifica, novazione o cessazione del contratto, salvo diversa disposizione contenuta negli atti adottati ai sensi del paragrafo 5. A differenza della cessazione anticipata, non è considerata una modifica la scadenza convenuta di un contratto o la scadenza di una transazione. Le informazioni su una transazione con derivati sono trasmesse al più tardi il giorno utile che segue l'esecuzione della transazione o la successiva modifica. Per giorni utili si intendono i giorni che sono operativi per entrambi i contraenti e, in caso di compensazione di un contratto tramite controparte centrale, anche i giorni utili per la controparte centrale in questione. Le controparti finanziarie conservano inoltre agli atti per un periodo di 5 anni tutte le informazioni soggette a tale obbligo di segnalazione.

     I terzi sono abilitati a effettuare le segnalazioni di cui al paragrafo 1, per conto delle controparti originarie, purché sia garantito che informazioni relative al contratto non siano comunicate due volte.

     Gli obblighi di segnalazione di cui al primo comma possono essere assolti dalla controparte centrale che compensa i contratti derivati soggetti a obblighi di compensazione. Nel caso in cui i contratti derivati siano sottoposti a "trade compression", gli obblighi di segnalazione di cui al primo comma sono assolti dall'operatore del servizio di trade compression.

All'ESMA sono delegati i poteri per verificare la possibilità di introdurre un obbligo retroattivo di segnalazione per i contratti derivati OTC se le relative informazioni sono indispensabili alle autorità di vigilanza. L'ESMA considera nella sua decisione i seguenti criteri:

     a) le premesse tecniche per una segnalazione (segnatamente ove le transazioni siano registrate per via elettronica);

     b) la durata residua delle transazioni in sospeso.

     Prima di decidere l'ESMA procede a un'audizione pubblica degli operatori di mercato.

2.  Tutte le notifiche sono effettuate, laddove possibile, secondo standard industriali internazionali aperti.

3.  Una controparte soggetta all'obbligo di segnalazione può delegare la comunicazione delle informazioni relative al contratto derivato all'altra controparte o a un soggetto terzo.

     La controparte che comunica tutte le informazioni relative ad un contratto ad un repertorio di dati sulle negoziazioni per conto di un'altra controparte non viene considerata in violazione di eventuali restrizioni alla divulgazione di informazioni imposte dal contratto o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

     La comunicazione non chiama in causa la responsabilità del soggetto che la effettua, dei suoi amministratori o dipendenti o di altre persone che agiscono per suo conto.

4.  Per assicurare l’armonizzazione coerente del presente articolo, l'ESMA, in cooperazione con l'EBA, il SEBC e il CERS elabora progetti di standard tecnici di regolamentazione per stabilire le informazioni e il tipo di comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 per le differenti classi, gruppi o categorie di derivati e per gli eventuali effetti retroattivi, comprese, per tutti i derivati, le modalità di backloading e di comunicazione delle operazioni registrate elettronicamente come pure i criteri e le condizioni per le comunicazione retroattive concernenti i contratti derivati in essere stipulati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento..

     Le comunicazioni contengono almeno i seguenti elementi:

     a)  le parti del contratto e, se diverso, il titolare dei diritti e delle obbligazioni derivanti dal contratto;

     b)  le principali caratteristiche del contratto, in particolare il tipo di contratto, il sottostante, la scadenza, l'esercizio, la data di consegna, i dati relativi al prezzo e il valore nozionale ▌.

     b bis)        per i derivati non conformi a un formato standard deve essere disponibile un formato "vuoto" che permetta alle autorità competenti di individuare l'esistenza della transazione e di adottare ogni opportuna misura regolamentare;

     b ter)        un identificativo unico per contratto.

     L'ESMA, in coordinamento con l'EBA, l'EIOPA e il CERS, sottopone i progetti di standard tecnici di regolamentazione alla Commissione entro il 30 giugno 2012. Quando i progetti di standard tecnici di regolamentazione riguardano prodotti energetici all'ingrosso ai sensi del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, [concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia][22]+ (COM(2010) 726/3), l'ESMA consulta l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)..

     Alla Commissione è delegato il potere di adottare gli standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n.1095/2010.

4 bis.  Nell'elaborazione dei progetti di standard tecnici di regolamentazione l'ESMA si basa tra l'altro sull'elenco dei dati da notificare che figurano nell'allegato I, tabella 1, del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l’ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva[23].

5.  Per garantire condizioni uniformi di applicazione dei paragrafi 1 e 2, l'ESMA, in coordinamento con l'EBA, l'EIOPA e il CERS, elabora progetti di standard tecnici di esecuzione per determinare il formato e la frequenza delle comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 per le varie categorie di prodotti derivati. L'ESMA elabora progetti di standard tecnici di esecuzione da presentare alla Commissione entro il 30 giugno 2012. Quando i progetti di standard tecnici di regolamentazione riguardano prodotti energetici all'ingrosso ai sensi del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, [concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia]+ (COM(2010) 726/3), l'ESMA consulta l'ACER.

     Alla Commissione è conferito il potere di adottare i progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma, conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 7

Controparti non finanziarie

1.  ▌La controparte non finanziaria è soggetta all'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

2.  Quando una controparte non finanziaria assume posizioni in contratti derivati OTC tali per cui la posizione media scorrevole nell'arco di 50 giorni lavorativi superi la soglia per la compensazione da stabilirsi conformemente al paragrafo 3, lettera b), essa è soggetta all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 3 ▌.

     L'obbligo di compensazione perdura fin quando le posizioni e le esposizioni nette in contratti derivati OTC della controparte non finanziaria si mantengono al di sopra della soglia di compensazione, e cessa non appena dette posizioni ed esposizioni nette ritornano al di sotto della soglia per un periodo determinato.

     L'autorità competente designata ai sensi dell'articolo 48 della direttiva 2004/39/CE assicura il rispetto dell'obbligo di cui al primo comma.

     L'obbligo di compensazione di cui al comma 1 deve essere assolto entro sei mesi.

2 bis.  In sede di calcolo delle posizioni di cui al paragrafo 2, non si tiene conto dei contratti derivati OTC stipulati da una controparte non finanziaria il cui legame diretto con la copertura dell'attività commerciale o del finanziamento di tesoreria della controparte può essere obiettivamente misurato.

3.  Per assicurare un'applicazione coerente del presente articolo, l'ESMA, previa consultazione del CERS e altre competenti autorità, elabora progetti di standard tecnici di regolamentazione per specificare quanto segue:

     b)  la soglia per la compensazione;

     b bis) i criteri per determinare quali contratti derivati OTC siano direttamente, oggettivamente e quantificabilmente legati all'attività commerciale o di finanziamento di tesoreria;

     Le soglie sono definite tenendo conto dell'importanza sistemica della somma delle posizioni nette e delle esposizioni per controparte e per categoria di derivati. L'ESMA, in consultazione con l’EBA, il CERS e altre autorità interessate, presenta i progetti di standard tecnici di regolamentazione alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

     Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

     In preparazione del processo di definizione della soglia di compensazione e dei criteri per determinare quali contratti derivati OTC siano direttamente, oggettivamente e quantificabilmente legati all'attività commerciale o di finanziamento di tesoreria, l'ESMA procede a consultazioni pubbliche e dà alle controparti non finanziarie l'opportunità di esprimere il proprio punto di vista.

5.  La Commissione, previa consultazione delle ESA e di altre autorità interessate, riesamina regolarmente le soglie di cui al paragrafo 3 e, se necessario, le modifica.

Articolo 8

Tecniche di riduzione dei rischi dei contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale

1.  Le controparti finanziarie o le controparti non finanziarie di cui all'articolo 7, paragrafo 2 che stipulano un contratto derivato OTC non compensato mediante controparte centrale assicurano con due diligence che siano messe in atto le disposizioni e le procedure prudenziali opportune per misurare, monitorare e ridurre il rischio operativo e il rischio di mercato e di credito, che prevedano almeno:

     a)  adeguati mezzi elettronici che consentano di confermare rapidamente le condizioni del contratto derivato OTC;

     b)  procedure standard solide, resilienti e controllabili per la riconciliazione dei portafogli, la gestione dei rischi associati e l'individuazione rapida di controversie tra le parti e la loro risoluzione, e per il monitoraggio del valore dei contratti in essere.

     Ai fini della lettera b), il valore dei contratti in essere è valutato ogni giorno al prezzo di mercato, e le procedure di gestione dei rischi prevedono uno scambio di garanzie reali effettuato in modo rapido, esatto e con adeguata segregazione o la detenzione di un capitale commensurato al rischio, conformemente ai requisiti patrimoniali obbligatoriamente previsti per le controparti finanziarie.

     Alla stipula del contratto, le controparti finanziarie e non finanziarie di cui all'articolo 7, paragrafo 2 offrono in opzione alle controparti la segregazione del margine iniziale.

     L'ESMA esercita un regolare monitoraggio delle attività in derivati non ammissibili alla compensazione, onde individuare i casi in cui una particolare classe di contratti potrebbe presentare rischi sistemici. Previa consultazione del CERS, l'ESMA interviene per impedire l'eccessivo accumulo di contratti appartenenti a detta classe.

     L'autorità competente e l'ESMA garantiscono che le procedure e le disposizioni prudenziali abbiano lo scopo di prevenire l'arbitraggio regolamentare fra transazioni compensate e non compensate e riflettano i trasferimenti di rischio generati dai contratti derivati.

     L'ESMA e le autorità competenti riesaminano gli standard in materia di margini per prevenire l'arbitraggio regolamentare, in conformità con l'articolo 37.

1 ter.   Per gli investimenti dei fondi pensione ex direttiva 2003/41/CE o per i fondi che la legislazione dello Stato membro riconosce ai fini della pianificazione pensionistica, la collateralizzazione bilaterale resiliente dei derivati utilizzata per la mitigazione del rischio tiene conto del merito di credito della controparte. I requisiti patrimoniali previsti dalla regolamentazione prudenziale sono comparabili a quelli dei contratti oggetto di compensazione centrale.

2.  Per garantire l'armonizzazione coerente del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che, come disposto al paragrafo 1, contengano idonee linee guida per gli standard in materia di procedure prudenziali e di margini e specifichino il periodo massimo tra la stipula di un contratto derivato OTC e la conferma di cui al paragrafo 1, lettera a).

L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30° giugno 2012.

     Alla Commissione è delegato il potere di adottare gli standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n.1095/2010.

3.  Per garantire l'armonizzazione coerente del presente articolo, le ESA sviluppano progetti di standard tecnici di regolamentazione per specificare i dispositivi e i livelli di garanzia reale e di capitale necessari per conformarsi al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 1, secondo comma. Le ESA presentano congiuntamente alla Commissione, per tali standard tecnici di regolamentazione, progetti comuni entro il 30 giugno 2012.

     In funzione della natura giuridica della controparte, alla Commissione è delegato il potere di adottare gli standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma, conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 o del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 9

Sanzioni

1.  Gli Stati membri, tenendo conto della comunicazione della Commissione dell'8 dicembre 2010 dal titolo "Potenziare i regime sanzionatori nel settore dei servizi finanziari" e previa consultazione dell'ESMA, stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme del presente titolo e adottano tutte le misure necessarie ad assicurarne l'applicazione. Le sanzioni includono almeno ammende amministrative. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.  Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti responsabili della vigilanza delle controparti finanziarie e, se necessario, delle controparti non finanziarie rendano pubbliche tutte le sanzioni applicate per la violazione degli articoli da 3 a 8, salvo il caso in cui la loro divulgazione possa perturbare gravemente i mercati finanziari o arrecasse un danno sproporzionato alle parti in causa. Gli Stati membri pubblicano a cadenza regolare relazioni di impatto sull'efficacia delle norme relative alle sanzioni applicate.

Entro il 30 giugno 2012 gli Stati membri notificano alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1. Essi ne comunicano immediatamente alla Commissione ogni successiva modifica.

3.  La Commissione, con l'assistenza dell'ESMA, verifica che le sanzioni amministrative di cui al paragrafo 1 e le soglie di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, siano applicate in modo effettivo ed uniforme.

3 bis.  Una violazione delle disposizioni del presente Titolo non inficia l'efficacia di contratto derivato OTC o la facoltà delle parti di far applicare le disposizioni di un contratto derivato OTC. Una violazione delle disposizioni del presente Titolo non genera alcun diritto al risarcimento del danno nei confronti di una parte di un contratto derivato OTC.

Titolo III

Autorizzazione e vigilanza delle controparti centrali

Capo 1

Condizioni e procedure di autorizzazione delle controparti centrali

Articolo 10

Autorizzazione delle controparti centrali

1.  Se una controparte centrale, che sia persona giuridica stabilita nell'Unione e abbia accesso ad una liquidità adeguata, intende prestare servizi o svolgere attività, essa presenta domanda di autorizzazione all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita.

     La liquidità può provenire dall'accesso alla liquidità di una banca centrale o di una banca commerciale degna di credito e affidabile, o da una combinazione di entrambe. L'accesso alla liquidità potrebbe derivare da un'autorizzazione concessa conformemente all'articolo 6 della direttiva 2006/48/CE o ad altre disposizioni adeguate.

2.  L'autorizzazione è valida per tutto il territorio dell'Unione.

3.  L'autorizzazione alla controparte centrale è concessa solo per attività correlate alla compensazione e specifica i servizi e le attività che la controparte centrale è autorizzata a prestare o a svolgere, comprese le categorie di strumenti finanziari coperte dall'autorizzazione.

4.  Le controparti centrali rispettano in modo continuativo le condizioni necessarie per l'autorizzazione iniziale.

     Le controparti centrali notificano immediatamente alle autorità competenti ogni modifica importante avente un'incidenza sulle condizioni di rilascio dell'autorizzazione iniziale.

5.  Per assicurare l’armonizzazione coerente del presente articolo, l'ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di regolamentazione per specificare i criteri relativi alla liquidità adeguata di cui al paragrafo 1. L’EBA, in consultazione con l'ESMA, presenta i progetti di standard tecnici di regolamentazione alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

     Alla Commissione è delegato il potere di adottare gli standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n.1095/2010.

Articolo 11

Estensione delle attività e dei servizi

1.  Le controparti centrali che intendono estendere l'attività a servizi o attività aggiuntivi non coperti dall'autorizzazione iniziale presentano domanda di estensione. Si considera estensione dell'autorizzazione iniziale la prestazione di servizi di compensazione in un'altra valuta o per strumenti finanziari che presentano caratteristiche di rischio significativamente diverse da quelli per i quali la controparte centrale ha già ottenuto l'autorizzazione.

     L'estensione dell'autorizzazione è soggetta alla procedura di cui all'articolo 13.

2.  Quando una controparte centrale intende estendere l'attività in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilita, l'autorità competente dello Stato membro di stabilimento ne informa immediatamente l'autorità competente dell'altro Stato membro.

Articolo 12

Requisiti patrimoniali

1.  Per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 10, le controparti centrali devono disporre di un capitale iniziale permanente e disponibile di almeno 10 milioni di euro.

2.  Il capitale, assieme agli utili non distribuiti e alle riserve della controparte centrale è proporzionato al volume e al rischio connesso alle attività commerciali della controparte centrale. Esso è in qualsiasi momento sufficiente a permettere una liquidazione o una ristrutturazione ordinata delle attività su un periodo adeguato e ad assicurare che la controparte centrale sia adeguatamente protetta dal rischio operativo e dal rischio residuo.

3.  Per assicurare l'armonizzazione coerente del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di standard tecnici di regolamentazione per specificare i requisiti relativi a capitale, utili non distribuiti e riserve delle controparti centrali di cui al paragrafo 2, inclusi la frequenza o il momento in cui essi dovranno essere aggiornati.

     Alla Commissione è delegato il potere di adottare gli standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n.1095/2010. L'ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC e previa consultazione dell'EBA, presenta alla Commissione i progetti di standard tecnici di regolamentazione entro il 30 giugno 2012.

Articolo 13

Procedure di concessione e di revoca dell'autorizzazione

1.  L'autorità competente concede l'autorizzazione soltanto dopo aver accertato che la controparte centrale richiedente rispetta tutti i requisiti previsti dal presente regolamento e i requisiti adottati ai sensi della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli[24], e previo parere favorevole dell'ESMA conformemente all'articolo 15.

2.  Per l'autorizzazione iniziale, la controparte centrale richiedente fornisce tutte le informazioni necessarie per permettere all'autorità competente di accertare che la controparte centrale abbia adottato, al momento del rilascio dell'autorizzazione iniziale, tutte le disposizioni necessarie per garantire il rispetto degli obblighi che le incombono ai sensi del presente regolamento. L'autorità competente trasmette immediatamente tutte le informazioni ricevute dalla controparte centrale richiedente all'ESMA e al collegio di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

3.  Per l'autorizzazione iniziale, entro quattro mesi dalla presentazione della domanda completa l'autorità competente informa per iscritto la controparte centrale richiedente se l'autorizzazione è stata concessa.

     Per l'autorizzazione relativa ad un'estensione delle attività e dei servizi, entro due mesi dalla presentazione della domanda completa, l'autorità competente comunica per iscritto alla controparte centrale richiedente se l'autorizzazione è stata concessa.

Articolo 14

Cooperazione

1.  L'autorità competente dello Stato membro di stabilimento della controparte centrale, in cooperazione con l'ESMA, istituisce un collegio per facilitare l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 10, 11, 46 e 48.

     Il collegio è presieduto dall'ESMA ed è composto da non più di sette membri, fra cui l'autorità competente dello Stato membro di stabilimento della controparte centrale e l'autorità responsabile della vigilanza della controparte centrale, le banche centrali che emettono le valute più pertinenti in relazione agli strumenti finanziari compensati nonché le autorità competenti responsabili della vigilanza dei membri compensatori della controparte centrale stabiliti nei tre Stati membri che su base aggregata danno il maggior contributo al fondo di garanzia in caso di inadempimento della controparte centrale previsto all'articolo 40.

2.  Fatte salve le competenze delle autorità competenti ai sensi del presente regolamento, il collegio assicura:

     a)  la redazione del parere ▌di cui all'articolo 15;

     b)  lo scambio di informazioni, ivi comprese le richieste di informazioni di cui all'articolo 21;

     d)  il coordinamento di programmi di esame prudenziale basati sulla valutazione dei rischi della controparte centrale;

     e)  il miglioramento dell'efficacia della vigilanza, eliminando duplicazioni superflue dei requisiti prudenziali;

     f)   l'applicazione uniforme delle pratiche di vigilanza;

     g)  l'elaborazione delle procedure e dei piani di emergenza da attuare nelle situazioni di emergenza di cui all'articolo 22.

3.  L'istituzione e il funzionamento del collegio sono basati su un accordo scritto tra tutti i suoi membri.

     L'accordo definisce in particolare le modalità pratiche della collaborazione tra l'autorità competente e l'ESMA e può precisare i compiti da delegare all'autorità competente dello Stato membro di stabilimento della controparte centrale o all'ESMA.

     Qualora la maggioranza dei membri del collegio ritenga che l'autorità competente dello Stato membro di stabilimento della controparte centrale non eserciti le sue responsabilità in modo appropriato e che ciò costituisca una minaccia per la stabilità finanziaria, l'ESMA emette una decisione in cui precisa se ritiene che la vigilanza da parte dell'autorità competente dello Stato membro di stabilimento della controparte centrale sia appropriata e costituisca una minaccia alla stabilità finanziaria.

     Qualora l'ESMA ritenga che la vigilanza sia inappropriata, può imporre misure correttive alle autorità competenti, conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010.

3 bis.  Per garantire l'armonizzazione coerente del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di standard tecnici di regolamentazione per specificare la valutazione del rischio di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 15, paragrafo 1.

     L’ESMA, in stretta collaborazione con il SEBC e in consultazione con l'EBA, presenta i progetti di standard tecnici di regolamentazione alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

     Alla Commissione è delegato il potere di adottare gli standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n.1095/2010.

Articolo 15

Parere del collegio

1.  Ai fini dell'autorizzazione iniziale, l'autorità competente dello Stato membro di stabilimento della controparte centrale effettua una valutazione del rischio della controparte centrale e presenta una relazione all'ESMA entro quattro mesi dalla presentazione di una domanda completa da parte della controparte centrale.

1 bis.  Ai fini dell'autorizzazione a un'estensione delle attività e dei servizi, l'autorità competente dello Stato membro di stabilimento della controparte centrale esegue una valutazione del rischio dell'estensione delle attività e dei servizi alla controparte centrale e presenta una relazione al collegio entro un mese.

     Sulla base di tale relazione, il collegio adotta entro un mese dal suo ricevimento un parere in cui si stabilisce se il livello di rischio valutato permette l'operatività in condizioni di sicurezza della controparte centrale..

2.  Un parere favorevole o sfavorevole del collegio necessita dell'accordo della maggioranza semplice dei membri, inclusa l'autorità competente dello Stato membro in cui la controparte centrale è stabilita, con la valutazione dell'autorità competente dello Stato membro in cui la controparte centrale è stabilita. In caso di ritardo o disaccordo, l'ESMA facilita l'adozione di un parere ▌esercitando le sue competenze in materia di risoluzione delle controversie ex articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010 e la sua funzione di coordinamento generale ex articolo 21 dello stesso. ▌

Articolo 16

Revoca dell'autorizzazione

1.  L'autorità competente dello Stato membro di stabilimento revoca l'autorizzazione in una qualunque delle seguenti circostanze:

     a)  qualora la controparte centrale non abbia utilizzato l'autorizzazione entro 12 mesi, rinunci espressamente all'autorizzazione o non abbia prestato alcun servizio o esercitato alcuna attività nel corso dei sei mesi precedenti;

     b)  qualora la controparte centrale abbia ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

     c)  qualora la controparte centrale non soddisfi più le condizioni di rilascio dell'autorizzazione;

     d)  qualora la controparte centrale abbia violato gravemente e ripetutamente le disposizioni del presente regolamento.

1 bis.  La procedura per la decisione di ritirare l'autorizzazione necessita di un parere favorevole dello stesso collegio - cui è fatto riferimento nell'autorizzazione originale - nonché di un parere positivo dell'ESMA.

2.  L'ESMA può chiedere in qualsiasi momento all'autorità competente dello Stato membro di stabilimento della controparte centrale di verificare se la controparte centrale continui a rispettare le condizioni di rilascio dell'autorizzazione.

3.  L'autorità competente può limitare la revoca ad un servizio, un'attività o uno strumento finanziario particolare. La decisione di revoca dell'autorizzazione è valida in tutto il territorio dell'Unione.

Articolo 17

Riesame e valutazione

Le autorità competenti riesaminano almeno una volta all'anno le disposizioni, le strategie, le procedure e i meccanismi attuati dalla controparte centrale per attenersi alle disposizioni del presente regolamento e valutano i rischi di mercato, operativi e di liquidità ai quali la controparte centrale è esposta o potrebbe essere esposta.

Il riesame e la valutazione tengono conto delle dimensioni, dell'importanza sistemica, della natura, della scala e della complessità delle attività della controparte centrale nonché dei criteri indicati all'articolo 4, paragrafo 3.

Le autorità competenti invitano la controparte centrale che non si attiene agli obblighi di cui al presente regolamento ad adottare le misure necessarie.

La controparte centrale è soggetta ad ispezioni in loco da parte dell'ESMA.

Capo 2

Vigilanza e controllo delle controparti centrali

Articolo 18

Autorità competenti

1.  Ogni Stato membro designa l'autorità competente incaricata delle funzioni previste dal presente regolamento in materia di autorizzazione, vigilanza e controllo delle controparti centrali stabilite sul proprio territorio e ne informa la Commissione e l'ESMA.

2.  Gli Stati membri assicurano che l'autorità competente disponga dei poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle sue funzioni.

3.  Gli Stati membri assicurano che possano essere adottate o imposte misure amministrative idonee, in conformità al diritto nazionale, nei confronti delle persone fisiche o giuridiche responsabili in caso di non rispetto di disposizioni del presente regolamento.

     Le misure sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

4.  L'ESMA pubblica sul suo sito internet l'elenco delle autorità competenti designate conformemente al paragrafo 1.

Articolo 18 bis

Segreto professionale

1.  Sono tenute al segreto professionale tutte le persone che lavorano o che hanno lavorato per le autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 18 o per l'ESMA, nonché i revisori e gli esperti incaricati dalle autorità competenti o dall'ESMA. Nessuna informazione riservata da esse ricevuta nell'esercizio delle loro funzioni può in alcun modo essere divulgata ad altre persone o autorità, se non in forma sommaria o aggregata, cosicché non si possano individuare le singole controparti centrali, i repertori di dati sulle negoziazioni o ogni altro soggetto, salvo che nei casi rilevanti per il diritto penale o tributario o per altre disposizioni del presente regolamento.

2.  Qualora una controparte centrale sia stata dichiarata fallita o venga assoggettata a liquidazione coatta, le informazioni riservate che non riguardino terzi possono essere divulgate nel quadro di procedimenti civili o commerciali, se necessarie a tali procedimenti.

3.  Fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale e tributario, le autorità competenti, l'ESMA, gli organismi o le persone fisiche o giuridiche diversi dalle autorità competenti che ricevono informazioni riservate a norma del presente regolamento possono servirsene soltanto nell'espletamento dei loro compiti e per l'esercizio delle loro funzioni, per quanto riguarda le autorità competenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento o, per quanto riguarda le altre autorità, organismi o persone fisiche o giuridiche, per le finalità per cui le informazioni sono state loro fornite o nel contesto dei procedimenti amministrativi o giudiziari specificamente connessi con l'esercizio di tali funzioni. Tuttavia, qualora l'ESMA, l'autorità competente o un'altra autorità, organismo o persona che comunica le informazioni vi acconsenta, l'autorità che riceve le informazioni può utilizzarle per altri scopi di natura non commerciale.

4.  Le informazioni riservate ricevute, scambiate o trasmesse a norma del presente regolamento sono soggette alle condizioni in materia di segreto professionale di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Tuttavia, tali disposizioni non ostano a che l'ESMA, le autorità competenti o le banche centrali interessate si scambino o trasmettano informazioni riservate ai sensi del presente regolamento e delle altre normative applicabili alle imprese di investimento, agli enti creditizi, ai fondi pensione, agli OICVM, ai gestori di fondi di investimento alternativi, agli intermediari assicurativi e riassicurativi, alle imprese di assicurazione, ai mercati regolamentati o ai gestori del mercato o altri con l'assenso dell'autorità competente o altra autorità, organismo, o persona fisica o giuridica che ha trasmesso l'informazione.

5.  I paragrafi 1, 2 e 3 non ostano affinché le autorità competenti possano scambiare o trasmettere, in conformità della legislazione nazionale, informazioni riservate che non siano pervenute da un'autorità competente di un altro Stato membro.

Capo 3

Cooperazione

Articolo 19

Cooperazione tra autorità

1.  Le autorità competenti collaborano strettamente tra di loro e con l'ESMA, nonché, ove necessario, con il SEBC. L'ESMA dispone di risorse sufficienti fornite dalle istituzioni UE per assolvere efficacemente i compiti che le sono assegnati in virtù del presente regolamento.

2.  Nell'esercizio delle loro funzioni generali, le autorità competenti considerano debitamente l'impatto potenziale delle loro decisioni sulla stabilità del sistema finanziario in tutti gli altri Stati membri interessati, in particolare nelle situazioni di emergenza di cui all'articolo 22, sulla base delle informazioni disponibili al momento.

Articolo 21

Scambio di informazioni

1.  Le autorità competenti si comunicano reciprocamente e comunicano all'ESMA le informazioni necessarie ai fini dell'esercizio delle funzioni loro assegnate ai sensi del presente regolamento.

2.  Le autorità competenti e gli altri organismi e persone fisiche e giuridiche che ricevono informazioni riservate nell'esercizio delle loro funzioni ai sensi del presente regolamento utilizzano dette informazioni unicamente ai fini dell'esercizio delle funzioni loro assegnate e non sono autorizzati a pubblicare o diffondere in altro modo tali informazioni riservate per fini diversi da quelli espressamente indicati nel presente regolamento.

3.  L'ESMA trasmette alle autorità competenti responsabili della vigilanza delle controparti centrali le informazioni riservate pertinenti ai fini dell'esercizio delle funzioni loro assegnate. Le autorità competenti e altre autorità interessate trasmettono all'ESMA e ad altre autorità competenti le informazioni necessarie ai fini dell'esercizio delle funzioni loro assegnate ai sensi del presente regolamento.

4.  Le autorità competenti trasmettono alle banche centrali del SEBC le informazioni pertinenti ai fini dell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

Articolo 22

Situazioni di emergenza

"L'autorità competente o altra autorità informa l'ESMA e le altre autorità competenti, senza indebito ritardo, di ogni situazione di emergenza in relazione ad una controparte centrale, compresi gli sviluppi sui mercati finanziari che potrebbero avere effetti negativi sulla liquidità dei mercati o sulla stabilità del sistema finanziario in uno degli Stati membri in cui la controparte centrale o uno dei suoi membri compensatori sono stabiliti.»

Capo 4

Rapporti con i paesi terzi

Articolo 23

Paesi terzi

1.  Le controparti centrali stabilite nei paesi terzi possono prestare servizi di compensazione a soggetti stabiliti nell'Unione solo se riconosciute dall'ESMA.

     L'autorizzazione, l'estensione dell'autorizzazione e la revoca della stessa sono soggette alle condizioni e procedure di cui agli articoli da 10 a 16.

     Le controparti centrali stabilite nei paesi terzi sono soggette ad un riesame mediante una procedura rigorosa simile a quella cui sono soggette le controparti centrali dell'Unione europea.

     La Commissione può adottare una decisione con la quale stabilisce l'esenzione totale o parziale dalle condizioni e procedure di autorizzazione, ove sia garantita la reciprocità e siano soddisfatte le condizioni seguenti:

     a) la Commissione ha adottato una decisione conformemente al paragrafo 3; e

     b) il paese terzo in questione garantisce alle controparti centrali stabilite nell'Unione esenzioni equivalenti.

2.  L'ESMA, in consultazione con le autorità competenti all'interno dell'Unione, con l'EBA e con i membri interessati del SEBC degli Stati membri in cui la controparte centrale presta o intende prestare servizi di compensazione e i membri interessati del SEBC responsabili della vigilanza sulle controparti centrali con cui sono stati conclusi accordi di interoperabilità, riconosce le controparti centrali dei paesi terzi ove siano soddisfatte le seguenti condizioni

     a)  la Commissione ha adottato un atto delegato conformemente al paragrafo 3; o

     b)  la controparte centrale è autorizzata nel paese terzo e vi è soggetta a vigilanza effettiva;

     b bis) il paese terzo è oggetto di una decisione della Commissione, in base alla quale le norme volte a impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo rispettano i requisiti del Gruppo di azione finanziaria internazionale e hanno gli stessi effetti dei requisiti di cui alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo[25];

     b ter) il paese terzo ha firmato un accordo con lo Stato membro della controparte centrale autorizzata, che rispetta pienamente i principi di cui all'articolo 26 del modello di convenzione OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, e assicura un effettivo scambio di informazioni in materia fiscale, compresi gli eventuali accordi fiscali multilaterali;

     b quater) le norme sulla gestione del rischio della controparte centrale sono state riviste dall'ESMA e valutate conformi con le norme stabilite ai sensi del titolo IV;

     b quinquies) vi sono elementi sufficienti per considerare che il quadro giuridico del paese terzo non è discriminatorio nei confronti di soggetti giuridici dell'UE;

     b sexies) il paese terzo applica condizioni di accesso reciproco per le controparti centrali stabilite nell'UE e un sistema di riconoscimento reciproco è stato attuato in tale paese terzo;

     b septies) le condizioni imposte alle controparti centrali del paese terzo garantiscono il mantenimento di condizioni di parità tra le controparti centrali dell'UE e le controparti centrali del paese terzo in questione.

3.  La Commissione adotta atti delegati conformemente alla procedura di cui all'articolo -68 nonché sulla base di un parere congiunto di ESMA, EBA, SEBC e delle autorità competenti responsabili del controllo dei tre membri di compensazione stabiliti negli Stati membri con il maggior contributo al fondo di garanzia della controparte, con cui stabilisce che le disposizioni legislative e di vigilanza del paese terzo assicurano che le controparti centrali ivi autorizzate soddisfano requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti fissati dal presente regolamento e che le controparti centrali sono soggette nel paese terzo su base continuativa ad una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme.

4.  L'ESMA, l'EBA e il SEBC e le autorità competenti responsabili del controllo dei tre membri compensatori stabiliti negli Stati membri con il maggior contributo al fondo di garanzia della controparte centrale concludono accordi di cooperazione con le autorità competenti interessate dei paesi terzi le cui disposizioni legislative e di vigilanza sono state riconosciute equivalenti al presente regolamento conformemente al paragrafo 3. Detti accordi precisano almeno:

     a)  il meccanismo di scambio delle informazioni tra l'ESMA, le autorità competenti ai sensi del paragrafo 1 e le autorità competenti dei paesi terzi interessati;

     b)  le procedure relative al coordinamento delle attività di vigilanza.

     b bis)        le procedure relative al ritiro dell'autorizzazione concessa alla controparte centrale.

Titolo IV

Requisiti delle controparti centrali

Capo 1

Requisiti organizzativi

Articolo 24

Disposizioni generali

1.  Le controparti centrali si dotano di solidi dispositivi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, procedure efficaci per l'individuazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposte e adeguati meccanismi di controllo interno, tra cui valide procedure amministrative e contabili.

2.  Le controparti centrali adottano politiche e procedure sufficientemente efficaci per assicurare il rispetto del presente regolamento, compreso il rispetto da parte dei dirigenti e dei dipendenti di tutte le disposizioni del presente regolamento.

3.  Le controparti centrali mantengono e gestiscono una struttura organizzativa che assicuri la continuità e il regolare funzionamento della prestazione dei servizi e dell'esercizio delle attività. Essi utilizzano risorse, procedure e sistemi adeguati e proporzionati.

4.  Le controparti centrali mantengono una chiara separazione tra la struttura gerarchica della gestione dei rischi e le strutture gerarchiche delle altre attività.

5.  Le controparti centrali adottano, attuano e mantengono una politica retributiva che promuova una gestione dei rischi sana ed efficace e non crei incentivi all'allentamento delle norme in materia di rischio.

6.  Le controparti centrali mantengono sistemi informatici adeguati per gestire la complessità, la diversità e il tipo dei servizi forniti e delle attività esercitate, in modo da assicurare norme di sicurezza elevate e l'integrità e la riservatezza delle informazioni detenute.

6 bis.  Le controparti centrali garantiscono che le informazioni sulle negoziazioni o sui clienti, ricevute in relazione ai contratti su derivati OTC che sono compensati ai sensi dei requisiti del presente regolamento, siano utilizzate unicamente per rispettare tali requisiti e non siano utilizzate o sfruttate sul piano commerciale, se non con la previa autorizzazione scritta del cliente cui appartengono.

7.  Le controparti centrali rendono gratuitamente accessibili al pubblico i loro dispositivi di governo societario e le norme che li disciplinano, inclusi i criteri di ammissione per i membri compensatori.

8.  Le controparti centrali devono essere soggette frequentemente ad audit indipendenti. I risultati degli audit sono comunicati al consiglio e messi a disposizioni dell'autorità competente.

9.  Per assicurare un'armonizzazione coerente del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di standard tecnici di regolamentazione per specificare il contenuto minimo delle norme e dei dispositivi di governo societario di cui ai paragrafi da 1 a 8. L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di standard tecnici di regolamentazione entro il 30 giugno 2012.

     Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento n. 1095/2010.

Articolo 25

Alta dirigenza e consiglio

1.  L'alta dirigenza possiede l'onorabilità e l'esperienza necessarie per assicurare una gestione sana e prudente della controparte centrale.

2.  Le controparti centrali hanno un consiglio di amministrazione di cui almeno un terzo dei membri, ma non meno di due di essi, sono indipendenti. I clienti dei membri compensatori sono rappresentati nel consiglio di amministrazione. La remunerazione dei membri indipendenti e di altri membri non esecutivi del consiglio non è legata ai risultati economici della controparte centrale.

     I membri del consiglio, compresi i membri indipendenti, possiedono l'onorabilità e l'esperienza adeguate in materia di servizi finanziari, di gestione dei rischi e di servizi di compensazione.

3.  Le controparti centrali stabiliscono chiaramente i ruoli e le responsabilità del consiglio e ne mettono a disposizione dell'autorità competente e dei revisori i verbali delle riunioni.

Articolo 26

Comitato dei rischi

1.  La controparte centrale istituisce un comitato dei rischi, composto da vari gruppi di rappresentanti, inclusi rappresentanti dei membri compensatori, clienti dei membri compensatori, esperti indipendenti e rappresentanti dell'autorità competente della controparte centrale, a condizione che i rappresentanti dei clienti siano diversi dai rappresentanti dei membri compensatori. Nessuno dei gruppi di rappresentanti dispone della maggioranza in seno al comitato dei rischi. Il comitato dei rischi può invitare i dipendenti della controparte centrale ad assistere alle sue riunioni senza diritto di voto. I pareri formulati dal comitato dei rischi sono indipendenti da influenze dirette dei dirigenti della controparte centrale.

2.  La controparte centrale stabilisce chiaramente il mandato del comitato dei rischi, i dispositivi di governo societario per assicurarne l'indipendenza, le sue procedure operative, i criteri di ammissione e il meccanismo di elezione dei suoi membri. I dispositivi di governo societario sono pubblicamente accessibili alle autorità competenti e prevedono almeno che il comitato dei rischi sia presieduto da un esperto indipendente, riferisca direttamente al consiglio ovvero al consiglio di amministrazione, in caso di struttura duale degli organi, e si riunisca regolarmente.

3.  Il comitato dei rischi formula pareri all'attenzione del consiglio ovvero all'attenzione del consiglio di amministrazione, in caso di struttura duale degli organi, su tutte le misure che possano influire sulla gestione dei rischi della controparte centrale, quali ad esempio le modifiche importanti del modello di rischio adottato, le procedure in caso di inadempimento, i criteri di accettazione dei membri compensatori, la compensazione di nuove categorie di strumenti finanziari o l'esternalizzazione di funzioni. Al comitato dei rischi non sono richiesti pareri per le attività correnti della controparte centrale. In situazioni di emergenza sarà posto ogni ragionevole impegno per consultare il comitato dei rischi..

4.  Fatto salvo il diritto delle autorità competenti a essere debitamente informate, i membri del comitato dei rischi sono tenuti alla riservatezza. Quando il presidente del comitato dei rischi accerta che su una data questione un membro si trova in una situazione di conflitto di interessi reale o potenziale, il membro non è autorizzato a votare sulla predetta questione.

5.  La controparte centrale informa immediatamente l'autorità competente di ogni decisione per la quale il consiglio decide di non seguire il parere del comitato dei rischi.

6.  La controparte centrale autorizza i clienti di membri compensatori a essere membri del comitato dei rischi, o in alternativa istituisce adeguati meccanismi di consultazione che assicurino l'adeguata rappresentanza degli interessi dei clienti dei membri compensatori.

Articolo 27

Conservazione dei dati

1.  Le controparti centrali conservano per un periodo minimo di cinque anni tutti i dati relativi ai servizi forniti e alle attività esercitate, per permettere all'autorità competente di controllare il rispetto degli obblighi loro incombenti a norma del presente regolamento.

2.  Le controparti centrali conservano tutte le informazioni relative a tutti i contratti da esse trattati per un periodo minimo di cinque anni dopo la cessazione. Le informazioni permettono almeno di determinare le condizioni originarie di un'operazione prima della compensazione mediante controparte centrale.

3.  Le controparti centrali mettono a disposizione dell'autorità competente e dell'ESMA, su richiesta, i dati e le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché tutte le informazioni relative alle posizioni dei contratti compensati, indipendentemente dalla sede di esecuzione delle operazioni.

4.  Per assicurare l'armonizzazione coerente del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di standard tecnici di regolamentazione per specificare le informazioni da notificare ai sensi dei paragrafi 1 e 2 nonché, ove opportuno, per prolungare il periodo di conservazione dei dati. L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di standard tecnici di regolamentazione entro il 30 giugno 2012.

     Alla Commissione è delegato il potere di adottare gli standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n.1095/2010.

5.  Per garantire condizioni uniformi di applicazione dei paragrafi 1 e 2, l'ESMA elabora progetti di standard tecnici di esecuzione per stabilire il formato dei dati e delle informazioni da conservare. L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di standard tecnici di esecuzione entro il 30° giugno 2012.

     Alla Commissione è conferito il potere di adottare i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 28

Azionisti e soci detentori di partecipazioni qualificate

1.  L'autorità competente concede l'autorizzazione a una controparte centrale solo dopo aver ottenuto informazioni sull'identità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che detengono partecipazioni qualificate, nonché sugli importi delle partecipazioni.

2.  L'autorità competente rifiuta di concedere l'autorizzazione a una controparte centrale se, tenendo conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente della controparte centrale, non è convinta dell'idoneità degli azionisti o dei soci che detengono partecipazioni qualificate.

3.  Quando esistono stretti legami tra la controparte centrale e altre persone fisiche o giuridiche, l'autorità competente rilascia l'autorizzazione solo se tali legami non le impediscono di esercitare efficacemente le sue funzioni di vigilanza.

4.  Se le persone di cui al paragrafo 1 esercitano un'influenza che possa pregiudicare la gestione sana e prudente della controparte centrale, l'autorità competente adotta le misure idonee per porre fine a tale situazione o revocare l'autorizzazione alla controparte centrale.

5.  L'autorità competente rifiuta di concedere l'autorizzazione se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo applicabili ad una o più persone fisiche o giuridiche con le quali la controparte centrale ha stretti legami, o le difficoltà legate all'applicazione di tali disposizioni, le impediscono di esercitare efficacemente le sue funzioni di vigilanza.

Articolo 29

Informazioni da trasmettere alle autorità competenti

1.  Le controparti centrali informano l'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabilite di ogni cambiamento a livello dirigenziale e le trasmettono tutte le informazioni necessarie per valutare se i membri del consiglio possiedono l'onorabilità e l'esperienza necessarie.

     Se la condotta di un membro del consiglio è tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della controparte centrale, l'autorità competente adotta le misure appropriate, compresa l'esclusione del membro interessato del consiglio.

2.  Qualsiasi persona fisica o giuridica (di seguito "candidato acquirente"), che abbia deciso, da sola o di concerto con altre, di acquisire, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in una controparte centrale o di aumentare ulteriormente, direttamente o indirettamente, detta partecipazione qualificata in una controparte centrale in modo tale che la quota dei diritti di voto o del capitale da essa detenuta raggiunga o superi il 10%, 20%, 30% o 50% o che la controparte centrale divenga una sua impresa figlia (di seguito "progetto di acquisizione") notifica previamente per iscritto alle autorità competenti della controparte centrale nella quale intende acquisire una partecipazione qualificata o aumentare detta partecipazione qualificata l'entità della partecipazione prevista e le informazioni pertinenti di cui all'articolo 30, paragrafo 4.

     Qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia deciso di cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in una controparte centrale (nel prosieguo "il candidato venditore"), ne dà previa comunicazione scritta all'autorità competente, indicando l'entità prevista della partecipazione. Dette persone sono parimenti tenute a informare l'autorità competente qualora abbiano deciso di diminuire la loro partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale da esse detenuta scenda al di sotto delle soglie del 10%, 20%, 30% o 50% oppure che la controparte centrale cessi di essere una loro impresa figlia.

     L'autorità competente comunica per iscritto e immediatamente, e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica di cui al presente paragrafo, nonché dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3, al candidato acquirente o al venditore di aver ricevuto la notifica.

     L'autorità competente dispone di un massimo di sessanta giorni lavorativi decorrenti dalla data dell'avviso scritto di ricevimento della notifica e di tutti i documenti che lo Stato membro ha chiesto di allegare alla notifica in base all'elenco di cui all'articolo 30, paragrafo 4 (di seguito "periodo di valutazione"), per effettuare la valutazione di cui all'articolo 30, paragrafo 1 (di seguito "la valutazione").

     L'autorità competente informa il candidato acquirente o il venditore della data di scadenza del periodo di valutazione al momento del ricevimento della notifica.

3.  Durante il periodo di valutazione, l'autorità competente può, se del caso, ma non oltre il cinquantesimo giorno lavorativo del periodo di valutazione, richiedere ulteriori informazioni necessarie per completare la valutazione. La richiesta viene fatta per iscritto precisando le informazioni integrative necessarie.

     Per il periodo compreso tra la data della richiesta di informazioni da parte dell'autorità competente e il ricevimento della risposta del candidato acquirente, viene sospeso il periodo di valutazione. La sospensione non supera i venti giorni lavorativi. Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni da parte dell'autorità competente sono a discrezione di detta autorità ma non possono dare luogo ad una sospensione del periodo di valutazione.

4.  L'autorità competente può prorogare la sospensione di cui al secondo comma del paragrafo 3 fino ad un massimo di 30 giorni lavorativi nei casi in cui il candidato acquirente o il venditore si trovi in una delle seguenti situazioni:

     a)  risieda fuori dall'Unione o sia soggetto a regolamentazione non UE;

     b)  sia una persona fisica o giuridica non soggetta alla vigilanza ai sensi del presente regolamento o delle direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 92/49/CEE, 2002/83/CE, 2003/41/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE, 2006/48/CE, 2009/65/CE o 2011/61/UE.

5.  Se al termine della valutazione decide di opporsi al progetto di acquisizione, l'autorità competente, entro due giorni lavorativi e senza superare il periodo di valutazione, informa per iscritto il candidato acquirente e indica le ragioni della sua decisione. Fatta salva la legislazione nazionale, un'adeguata motivazione della decisione può essere resa pubblica su richiesta del candidato acquirente. Gli Stati membri possono comunque autorizzare l'autorità competente a rendere pubblica tale motivazione senza una richiesta del candidato acquirente.

6.  Se, entro il periodo di valutazione, l'autorità competente non si oppone al progetto di acquisizione, il progetto di acquisizione è da considerarsi approvato.

7.  L'autorità competente può fissare un termine massimo per il perfezionamento della prevista acquisizione e prorogarlo, se del caso.

8.  Gli Stati membri non impongono requisiti più rigorosi di quelli previsti dal presente regolamento per la notifica all'autorità competente e l'approvazione da parte di quest'ultima di acquisizioni dirette o indirette di diritti di voto o di capitale.

Articolo 30

Valutazione

1.  Nel valutare la notifica di cui all'articolo 29, paragrafo 2, e le informazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 3, l'autorità competente valuta, al fine di garantire la gestione sana e prudente della controparte centrale cui si riferisce il progetto di acquisizione e tenendo conto della probabile influenza del candidato acquirente sulla controparte centrale, l'idoneità del candidato acquirente e la solidità finanziaria della prevista acquisizione sulla base di tutti i criteri seguenti:

     a)  la reputazione e la solidità finanziaria del candidato acquirente;

     b)  la reputazione e l'esperienza di tutte le persone che, in esito alla prevista acquisizione, determineranno l'orientamento dell'attività della controparte centrale;

     c)  se la controparte centrale sarà in grado di rispettare e di continuare a rispettare le disposizioni del presente regolamento;

     d)  l'esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione alla prevista acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE o che la prevista acquisizione potrebbe aumentarne i rischi.

     Nel valutare la solidità finanziaria del candidato acquirente, l'autorità competente presta particolare attenzione al tipo di attività svolta e che si prevede di svolgere nella controparte centrale in cui si propone l'acquisizione.

     Nel valutare la capacità della controparte centrale di rispettare il presente regolamento, l'autorità competente presta particolare attenzione a valutare se il gruppo di cui la controparte centrale diverrà parte presenta una struttura che rende possibile l'esercizio di una vigilanza effettiva, lo scambio efficace di informazioni tra le autorità competenti e l'assegnazione delle responsabilità tra queste autorità.

2.  Le autorità competenti possono opporsi al progetto di acquisizione solo se vi sono ragionevoli motivi per farlo in base ai criteri di cui al paragrafo 1 o se le informazioni fornite dal candidato acquirente sono incomplete.

3.  Gli Stati membri si astengono dall’imporre condizioni preliminari per quanto concerne il livello della partecipazione da acquisire e non consentono alle rispettive autorità competenti di esaminare il progetto di acquisizione sotto il profilo delle necessità economiche del mercato.

4.  Gli Stati membri pubblicano l'elenco delle informazioni necessarie per effettuare la valutazione e da fornire alle autorità competenti all'atto della notifica di cui all'articolo 29, paragrafo 2. Le informazioni richieste sono proporzionate e adeguate alla natura del candidato acquirente e del progetto di acquisizione. Gli Stati membri non richiedono informazioni che non sono pertinenti per una valutazione prudenziale.

5.  Nonostante le disposizioni dell'articolo 29, paragrafi 2, 3 e 4, quando all'autorità competente sono stati notificati due o più progetti di acquisizione o di incremento di partecipazioni qualificate nella stessa controparte centrale, tale autorità tratta i candidati acquirenti in modo non discriminatorio.

6.  Le autorità competenti interessate operano in piena consultazione reciproca quando effettuano la valutazione, se il candidato acquirente è:

     a)  un'altra controparte centrale, un ente creditizio, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento, un gestore di mercato, un operatore di un sistema di regolamento titoli, una società di gestione di OICVM o un gestore di fondi di investimento alternativi autorizzati in un altro Stato membro.

     b)  l'impresa madre di un'altra controparte centrale, un ente creditizio, di un'impresa di assicurazione, di un'impresa di riassicurazione, di un'impresa di investimento, di un gestore di mercato, di un operatore di un sistema di regolamento titoli, di una società di gestione di OICVM o di un gestore di fondi di investimento alternativi autorizzati in un altro Stato membro.

     c)  una persona fisica o giuridica che controlla un'altra controparte centrale, un ente creditizio, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento, un gestore di mercato, un operatore di un sistema di regolamento titoli, una società di gestione di OICVM o un gestore di fondi di investimento alternativi autorizzati in un altro Stato membro.

7.  Le autorità competenti si scambiano senza indebiti ritardi tutte le informazioni essenziali o pertinenti per la valutazione. Le autorità competenti si comunicano su richiesta tutte le informazioni pertinenti e comunicano di propria iniziativa tutte le informazioni essenziali. Nella decisione dell'autorità competente che ha autorizzato la controparte centrale alla quale si riferisce il progetto di acquisizione sono indicati eventuali pareri o riserve espressi dall'autorità competente responsabile del candidato acquirente.

Articolo 31

Conflitti di interesse

1.  Le controparti centrali mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative scritte efficaci per individuare e gestire ogni potenziale conflitto di interessi tra di esse, compresi i dirigenti, il personale o le persone a esse direttamente o indirettamente legate da un rapporto di controllo o da stretti legami, e i loro membri compensatori o i loro clienti, o tra questi ultimi. Esse mantengono adeguate procedure di risoluzione per l'eliminazione del conflitto di interessi ▌.

2.  Se le disposizioni organizzative o amministrative di una controparte centrale per gestire i conflitti di interessi non bastano ad assicurare, con certezza ragionevole, che venga evitato il rischio di ledere gli interessi di un membro compensatore o di un cliente, essa informa chiaramente il membro compensatore della natura generale o delle fonti dei conflitti di interessi prima di accettare nuove operazioni da parte del membro compensatore. ▌3.  Se la controparte centrale è un'impresa madre o un'impresa figlia, le disposizioni scritte tengono conto anche delle circostanze di cui la controparte centrale è o dovrebbe essere a conoscenza, che potrebbero causare un conflitto di interessi risultante dalla struttura e dalle attività di altre imprese con le quali ha un rapporto di impresa madre o di impresa figlia.

4.  Le disposizioni scritte attuate conformemente al paragrafo 1 includono quanto segue:

a)  le circostanze che configurano o potrebbero configurare un conflitto di interessi che comporti un rischio concreto di danno agli interessi di uno o più membri compensatori o clienti;

b)  le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti.

5.  Le controparti centrali adottano tutte le misure ragionevoli per impedire ogni utilizzo abusivo delle informazioni detenute nei loro sistemi e impediscono l'utilizzo di queste informazioni per altre attività economiche. Le informazioni sensibili conservate dalle controparti centrali non sono utilizzate a fini commerciali da nessun'altra persona fisica o giuridica avente con le controparti centrali un rapporto di impresa madre o di impresa figlia.

Articolo 32

Continuità operativa

1.  Le controparti centrali stabiliscono, attuano e mantengono una politica adeguata di continuità operativa ed un piano di ripristino in caso di disastro miranti a preservare le funzioni, ad assicurare la ripresa tempestiva delle attività e l'adempimento delle obbligazioni della controparte centrale. Il piano prevede almeno la ripresa di tutte le operazioni in corso al momento della disfunzione in modo da permettere alla controparte centrale di continuare a funzionare con certezza e di completare il regolamento alle date previste.

1 bis.  Le controparti centrali elaborano, attuano e mantengono un'apposita procedura atta a garantire che, in caso di revoca dell'autorizzazione a seguito di una decisione a norma dell'articolo 16, le attività del cliente siano regolarmente e tempestivamente liquidate o trasferite.

2.  Per assicurare l'armonizzazione coerente del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di standard tecnici di regolamentazione per specificare il contenuto minimo del piano di continuità operativa e il livello minimo dei servizi garantito dal piano di ripristino in caso di disastro. L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di standard tecnici di regolamentazione entro il 30 giugno 2012.

     Alla Commissione è delegato il potere di adottare gli standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n.1095/2010.

Articolo 32 bis

Trattamento interamente automatizzato

1.  Al fine di promuovere il trattamento interamente automatizzato (STP) nell'ambito dell'intero flusso delle operazioni, le controparti centrali utilizzano o comunque integrano nei rispettivi sistemi relativi ai partecipanti e alle infrastrutture del mercato con cui si interfacciano, oltre che nelle procedure di comunicazione relative a questi ultimi, le norme e le procedure di comunicazione internazionali applicabili in materia di messaggistica e dati di riferimento al fine di agevolare una compensazione e un regolamento efficienti tra i vari sistemi.

2.   Per garantire un'armonizzazione coerente, l'ESMA elabora progetti standard tecnici di regolamentazione per specificare il processo di definizione delle norme e delle procedure di comunicazione internazionali in materia di messaggistica e dati di riferimento da considerare applicabili ai sensi del paragrafo 1.

     L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di standard tecnici di regolamentazione entro il 30 giugno 2012.

     Alla Commissione è delegato il potere di adottare gli standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n.1095/2010.

Articolo 33

Esternalizzazione

1.  Se la controparte centrale esternalizza funzioni operative, servizi o attività, essa resta pienamente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi che le incombono ai sensi del presente regolamento e si conforma in ogni momento alle seguenti condizioni:

     a)  l'esternalizzazione non comporta delega della sua responsabilità;

     b)  il rapporto e gli obblighi della controparte centrale nei confronti dei suoi membri compensatori o, se opportuno, dei loro clienti, restano invariati;

     c)  le condizioni di rilascio dell'autorizzazione della controparte centrale non cambiano;

     d) l'esternalizzazione non ostacola l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di sorveglianza, ivi incluso l'accesso in loco alle pertinenti informazioni conservate dal prestatore di servizi;

     e)  l'esternalizzazione non ha per effetto di privare la controparte centrale dei sistemi e dei mezzi di controllo necessari per gestire i rischi ai quali è esposta;

     e bis) il prestatore di servizi applica standard di continuità operativa equivalenti a quelli che la controparte centrale avrebbe dovuto rispettare a norma del proprio quadro di vigilanza nazionale;

     f)   la controparte centrale conserva le competenze e risorse necessarie per valutare la qualità dei servizi forniti, la capacità organizzativa e l'adeguatezza patrimoniale del prestatore di servizi, per vigilare efficacemente sulle funzioni esternalizzate e per gestire i rischi connessi all'esternalizzazione; essa deve costantemente vigilare su tali funzioni e gestire tali rischi;

     g)  la controparte centrale ha accesso diretto alle informazioni pertinenti delle funzioni esternalizzate;

     h)  se necessario, e fatta salva la responsabilità della controparte centrale per il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, il prestatore di servizi collabora con l'autorità competente in merito alle attività esternalizzate;

     i)   il prestatore di servizi deve garantire la protezione delle informazione riservate relative alla controparte centrale, ai membri compensatori e ai clienti. Se il prestatore di servizi è stabilito in un paese terzo, le norme in materia di protezione dei dati di detto paese terzo sono equivalenti alle norme in materia di protezione dei dati vigenti nell'Unione.

     i bis) l'operatore è soggetto nel proprio paese a un regime giuridico equivalente a quello applicabile alla controparte centrale in termini di continuità operativa e protezione dei dati;

     i ter) le attività legate alla gestione del rischio non sono esternalizzate..

2.  L'autorità competente impone alla controparte centrale di definire e ripartire chiaramente con un accordo scritto i suoi diritti e obblighi e quelli del prestatore di servizi.

3.  Le controparti centrali mettono a disposizione dell'autorità competente, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per valutare la conformità dell'esecuzione delle attività esternalizzate agli obblighi del presente regolamento.

Capo 2

Regole di comportamento

Articolo 34

Disposizioni generali

1.  Quando fornisce servizi ai membri compensatori e, se del caso, ai loro clienti, la controparte centrale agisce in modo corretto e professionale a tutela degli interessi dei membri compensatori e dei clienti e di una solida gestione dei rischi.

2.  Le controparti centrali si dotano di norme accessibili, trasparenti ed eque per il rapido trattamento dei reclami.

Articolo 35

Requisiti di partecipazione

1.  Le controparti centrali stabiliscono le categorie di membri compensatori ammissibili e i criteri di ammissione. I criteri sono non discriminatori, trasparenti e oggettivi per garantire un accesso equo e aperto alla controparte centrale e assicurare che i membri compensatori dispongano delle risorse finanziarie e della capacità operativa necessarie per adempiere le obbligazioni derivanti dalla loro partecipazione alla controparte centrale. Criteri che restringono l'accesso sono autorizzati soltanto se la loro finalità è controllare il rischio al quale la controparte centrale è esposta. Le restrizioni imposte all'ammissione degli istituti finanziari in quanto membri compensatori non ledono la concorrenza né risultano irragionevoli.

2.  Le controparti centrali assicurano l'applicazione dei criteri di cui al paragrafo 1 su base continuativa e dispongono di un accesso tempestivo alle informazioni pertinenti per la valutazione. Le controparti centrali effettuano, almeno una volta all'anno, un esame completo del rispetto delle disposizioni del presente articolo da parte dei membri compensatori.

3.  I membri compensatori che compensano operazioni per conto di clienti dispongono delle risorse finanziarie e della capacità operativa supplementari richieste per esercitare detta attività. Le norme applicate dalle controparti centrali ai membri compensatori sono tali da consentire loro di individuare, tenere sotto controllo e gestire le concentrazioni di rischio di rilievo derivanti dalla prestazione di servizi ai clienti. Su richiesta, i membri compensatori informano la controparte centrale dei criteri e delle misure da essi adottati per permettere ai clienti l'accesso ai servizi della controparte centrale. I membri compensatori restano responsabili della vigilanza e degli obblighi dei clienti. Detti criteri non sono discriminatori.

4.  Le controparti centrali si dotano di procedure obiettive e trasparenti per sospendere i membri compensatori che non soddisfano più i criteri di cui al paragrafo 1 e assicurare il loro ordinato ritiro.

5.  Le controparti centrali possono rifiutare l'accesso a membri compensatori che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1 soltanto se motivano la loro decisione per iscritto, sulla base di un'analisi completa dei rischi.

6.  Le controparti centrali possono imporre requisiti supplementari specifici a carico dei membri compensatori, ad esempio la partecipazione all'asta delle posizioni di membri compensatori inadempienti. I requisiti supplementari sono proporzionati al rischio creato dal membro compensatore e non limitano la partecipazione ad alcune categorie di membri compensatori.

Articolo 36

Trasparenza

1.  Le controparti centrali rendono pubblici i prezzi e le commissioni applicate ai servizi forniti. Essi pubblicano separatamente i prezzi e le commissioni di ciascun servizio prestato e delle singole funzioni svolte, compresi gli sconti e le riduzioni, nonché le condizioni da soddisfare per beneficiarne. Esse consentono ai membri compensatori e, se del caso, ai clienti di questi ultimi, l'accesso separato a servizi specifici.

2.  Le controparti centrali informano i membri compensatori e i loro clienti dei rischi economici associati ai servizi forniti.

3.  Le controparti centrali comunicano ai membri compensatori e all'autorità competente le informazioni sui prezzi utilizzate per il calcolo delle loro esposizioni a fine giornata nei confronti dei membri compensatori.

     Le controparti centrali rendono pubblici i volumi delle operazioni compensate per ogni categoria di strumenti compensata dalle controparti centrali stesse su base aggregata.

3 bis.  Le controparti centrali rendono pubblici i requisiti operativi e tecnici relativi ai protocolli di comunicazione riguardanti il contenuto e i formati dei messaggi applicati nelle interazioni con i terzi, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 5.

3 ter.   Le controparti centrali rendono pubbliche le eventuali violazioni da parte di membri compensatori dei criteri di cui all'articolo 35, paragrafi 1 e 2, salvo il caso in cui l'autorità competente, sentito l'ESMA, ritenga che tale pubblicità rappresenterebbe una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia nel mercato.

Articolo 37

Segregazione e portabilità

1.  Le controparti centrali tengono registri e una contabilità che consentono loro, in qualsiasi momento e immediatamente, di identificare e segregare le attività e le posizioni di un membro compensatore dalle attività e dalle posizioni di ogni altro membro compensatore e dalle proprie attività. Qualora una controparte centrale depositi attività e fondi presso un terzo, essa garantisce la separazione tra le attività e i fondi di proprietà di un membro compensatore e quelli della controparte centrale stessa o di altri membri compensatori nonché le attività e i fondi appartenenti al terzo in questione.

2.  I membri compensatori distinguono in conti separati presso la controparte centrale le posizioni dei membri compensatori da quelle dei clienti di questi ultimi.

2 bis.  I membri compensatori distinguono in conti separati presso le controparti centrali le posizioni di ciascun cliente (separazione completa). I clienti ottengono dai membri compensatori, previa richiesta scritta, la possibilità di fare registrare le proprie posizioni in conti omnibus presso le controparti centrali.

3.  Le controparti centrali e i membri compensatori rendono pubblici i livelli di protezione e i costi associati ai vari livelli di segregazione forniti. I dettagli dei diversi livelli di segregazione comprendono una descrizione delle principali implicazioni giuridiche dei rispettivi livelli di segregazione offerti, comprese le informazioni sul diritto fallimentare applicabile delle giurisdizioni competenti. La controparte centrale impone ai membri compensatori l'obbligo di informare i rispettivi clienti in merito ai citati rischi e costi.

3 bis.  Le controparti centrali tengono registri che consentono loro, in qualsiasi momento e senza indugio, di identificare le attività costituite in relazione ad ogni conto detenuto ai sensi del presente articolo.

3 ter.   Le controparti centrali adottano disposizioni atte a garantire che, quando si applica la segregazione completa, venga agevolato il trasferimento delle posizioni e delle garanzie collaterali dei clienti di un membro inadempiente ad uno o più altri partecipanti.

4.  Purché il cliente sia in regime di segregazione completa, si applica l'allegato III, parte 2, punto 6, della direttiva 2006/48/CE.

5.  Gli Stati membri provvedono affinché il diritto fallimentare nazionale contempli deroghe tali da consentire alle controparti centrali il conseguimento degli obiettivi e dei requisiti previsti dalle citate disposizioni.

     Gli eventi scatenanti comprendono l'insolvenza di un membro compensatore ed eventi analoghi, come l'inadempimento degli obblighi esistenti.

     Al fine di garantire la coerente armonizzazione del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di standard tecnici che specificano più dettagliatamente gli eventi scatenanti.

     L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di standard tecnici di regolamentazione entro il 30 giugno 2012.

     Alla Commissione è delegato il potere di adottare gli standard tecnici di regolamentazione di cui al terzo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n.1095/2010.

Capo 3

Requisiti prudenziali

Articolo 38

Gestione delle esposizioni

     Le controparti centrali misurano e valutano, in tempo quasi-reale, la propria liquidità e le proprie esposizioni creditizie nei confronti di ogni membro compensatore e, se del caso, nei confronti di un'altra controparte centrale con la quale hanno concluso un accordo di interoperabilità. Nella misura del possibile, le controparti centrali identificano, monitorano e gestiscono i potenziali rischi derivanti dai membri compensatori che compensano operazioni per conto dei clienti. Le controparti centrali hanno accesso tempestivamente e su base non discriminatoria alle fonti pertinenti per la fissazione dei prezzi, in modo da poter misurare effettivamente le proprie esposizioni. Ciò avviene sulla base di un costo ragionevole e nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 39

Requisiti in materia di margini

1.  Per limitare le proprie esposizioni creditizie, le controparti centrali impongono, chiamano e riscuotono margini dai propri membri compensatori e, se del caso, dalle controparti centrali con le quali hanno concluso accordi di interoperabilità. Le autorità competenti assicurano che le controparti centrali rispettino gli standard minimi in materia di margini di cui al paragrafo 5. Tali standard minimi devono essere calibrati in funzione del livello di rischio e sono rivisti regolarmente per riflettere le condizioni di mercato attuali e soprattutto in risposta a situazioni di emergenza che inducano a ritenere che in tal modo si attenuano i rischi sistemici. I margini sono sufficienti a coprire le esposizioni potenziali che le controparti centrali ritengono si verificheranno fino alla liquidazione delle corrispondenti posizioni. Essi sono sufficienti a coprire le perdite che derivano almeno dal 99% dei movimenti delle esposizioni nel corso di un periodo di tempo appropriato e assicurano che la controparte centrale copra completamente con garanzie reali le sue esposizioni nei confronti di tutti i suoi membri compensatori e, se del caso, nei confronti delle controparti centrali con le quali ha concluso accordi di interoperabilità, almeno su base giornaliera.

     Come previsto dall'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1095/2010 l'ESMA può ricalibrare i requisiti in materia di margini in situazioni di emergenza, quando in tal modo si riduca il rischio sistemico.

2.  Per la determinazione dei margini, le controparti centrali adottano modelli e parametri che integrano le caratteristiche di rischio dei prodotti compensati e tengono conto dell'intervallo tra le riscossioni dei margini, la liquidità del mercato e la possibilità di variazioni nel corso della durata dell'operazione. I modelli e i parametri sono convalidati dall'autorità competente e sono oggetto di un parere ai sensi dell'articolo 15.

3.  Le controparti centrali chiamano e riscuotono i margini su base infragiornaliera, almeno quando vengono superate soglie predefinite.

3 bis.  Le controparti centrali chiamano e riscuotono margini adeguati a coprire le posizioni registrate in ogni conto detenuto in conformità con l'articolo 37 per quanto riguarda gli strumenti finanziari specifici. Le controparti centrali possono calcolare i margini rispetto a un portafoglio di strumenti finanziari solo quando la correlazione dei prezzi fra gli strumenti finanziari inclusi nel portafoglio è elevata e stabile.

5.  Al fine di garantire una coerente armonizzazione del presente articolo, l'ESMA, in consultazione con l'EBA, mette a punto progetti di standard tecnici di regolamentazione per specificare la percentuale e il periodo di tempo appropriati di cui al paragrafo 1, da prendere in considerazione per le varie categorie di strumenti finanziari, e per definire le condizioni di cui al paragrao 3 bis. L'ESMA, in consultazione con l'EBA, presenta i progetti di standard tecnici di regolamentazione alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

     Alla Commissione è delegato il potere di adottare gli standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n.1095/2010.

Articolo 40

Fondo di garanzia in caso di inadempimento

1.  Al fine di limitare ulteriormente le proprie esposizioni nei confronti dei propri membri compensatori, le controparti centrali costituiscono un fondo di garanzia in caso di inadempimento per coprire le perdite superiori alle perdite coperte dai requisiti in materia di margini di cui all'articolo 39, derivanti dall'inadempimento di uno o più membri compensatori, ivi compresa l'apertura di una procedura di insolvenza.

2.  Le controparti centrali fissano il volume minimo dei contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento e i criteri per il calcolo del contributo di ogni membro compensatore. I contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento sono proporzionati alle esposizioni di ogni membro compensatore, per assicurare che i contributi al fondo consentano alla controparte centrale almeno di far fronte all'inadempimento dei due membri compensatori con le più forti esposizioni.

2 bis.  Le controparti centrali sviluppano scenari che descrivono condizioni di mercato estreme ma plausibili. Tali scenari includono i periodi di più forte volatilità registrati sui mercati ai quali le controparti centrali prestano i loro servizi e una serie di futuri scenari potenziali. Essi tengono conto delle vendite improvvise di risorse finanziarie e della rapida riduzione della liquidità del mercato. La dimensione del fondo di garanzia in caso di inadempimento comprende i margini calcolati, in conformità con l'articolo 39, sulle posizioni derivanti dagli scenari ipotizzati.

     Nel calcolo delle esposizioni creditizie nei confronti dei propri membri compensatori, le controparti centrali prendono in considerazione:

     a) le esposizioni di ogni membro compensatore registrate in ogni conto detenuto in conformità con l'articolo 37; e

     b) se gli utili sulle posizioni proprietarie possano essere o meno utilizzati per coprire perdite sulle posizioni dei clienti.

3.  Le controparti centrali possono creare molteplici fondi di garanzia in caso di inadempimento per le varie categorie di strumenti che compensano.

3 bis.  Al fine di garantire una coerente armonizzazione del presente articolo, l'ESMA, in consultazione con l'EBA, mette a punto progetti di standard tecnici di regolamentazione che specificano i dettagli dei fondi di garanzia in caso di inadempimento di cui ai paragrafo 1 e 3.

     L'ESMA, in stretta collaborazione con l'EBA, presenta alla Commissione i progetti di standard tecnici di regolamentazione entro il 30 giugno 2012.

     Alla Commissione è delegato il potere di adottare gli standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n.1095/2010.

Articolo 41

Altri controlli dei rischi

1.  Oltre al requisito patrimoniale di cui all'articolo 12, le controparti centrali si dotano di risorse finanziarie sufficienti per coprire le perdite potenziali che superano le perdite da coprire mediante i margini e il fondo di garanzia in caso di inadempimento. Le risorse possono includere ogni altro fondo di compensazione fornito da membri compensatori o da altre parti, accordi di condivisione delle perdite, regimi di assicurazione, fondi propri della controparte centrale, garanzie fornite dall'impresa madre o disposizioni analoghe. Le risorse sono messe gratuitamente a disposizione della controparte centrale e non sono utilizzate per coprire le perdite di esercizio.

2.  ▌Il fondo di garanzia in caso di inadempimento di cui all'articolo 40 e le altre risorse finanziarie di cui al paragrafo 1 permettono in qualsiasi momento alle controparti centrali di far fronte a potenziali perdite in condizioni di mercato estreme ma plausibili. Le controparti centrali sviluppano scenari che descrivono tali condizioni di mercato estreme ma plausibili.

3.  Le controparti centrali misurano il loro potenziale fabbisogno di liquidità. Le controparti centrali hanno accesso in ogni momento a un livello di liquidità sufficiente a garantire lo svolgimento dei servizi e delle attività cui sono preposte. A tal fine, le controparti centrali ottengono le linee di credito necessarie o dispositivi analoghi per coprire il loro fabbisogno di liquidità nei casi in cui le risorse finanziarie a loro disposizione non siano immediatamente disponibili. I singoli membri compensatori (o imprese madri o figlie degli stessi) non possono fornire più del 25% delle linee di credito necessarie alle controparti centrali.

4.  Le controparti centrali possono esigere dai membri compensatori non inadempienti di fornire fondi aggiuntivi in caso di inadempimento di un altro membro compensatore. I membri compensatori di una controparte centrale hanno un'esposizione limitata nei confronti della controparte centrale.

5.  Al fine di garantire una coerente armonizzazione del presente articolo l'ESMA, in consultazione con l'EBA, mette a punto progetti di standard tecnici di regolamentazione per specificare i dettagli dei fondi di garanzia in caso di inadempimento di cui al paragrafo 2. L'ESMA, in consultazione con l'EBA, presenta i progetti di standard tecnici di regolamentazione alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

     Alla Commissione è delegato il potere di adottare gli standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n.1095/2010.

Articolo 42

Linee di difesa in caso di inadempimento

1.  Le controparti centrali utilizzano i margini costituiti dai membri compensatori inadempienti per coprire le perdite prima di far ricorso ad altre risorse finanziarie.

2.  Quando i margini costituiti dal membro compensatore inadempiente sono insufficienti per coprire le perdite della controparte centrale, essa ricorre a tal fine al contributo versato dal membro inadempiente al fondo di garanzia in caso di inadempimento.

3.  Le controparti centrali utilizzano i contributi al fondo di garanzia e gli altri contributi dei membri compensatori non inadempienti soltanto dopo avere esaurito i contributi del membro compensatore inadempiente e ▌i fondi propri della controparte centrale di cui all'articolo 41, paragrafo 1.

4.  Le controparti centrali non sono autorizzate a utilizzare i margini costituiti dai membri compensatori non inadempienti per coprire le perdite derivanti dall'inadempimento di un altro membro compensatore.

Articolo 43

Requisiti in materia di garanzie reali

1.  Le controparti centrali accettano garanzie reali altamente liquide, quali contanti, oro, titoli di Stato e obbligazioni societarie di qualità elevata, con un rischio di credito e di mercato minimo a copertura delle proprie esposizioni iniziali e continue nei confronti dei membri compensatori. Nel caso delle controparti non finanziarie, le controparti centrali possono accettare garanzie bancarie tenendone conto nell'esposizione verso una banca che è membro compensatore. Esse applicano al valore delle attività adeguati scarti di garanzia che tengano conto della perdita di valore potenziale nell'intervallo di tempo tra la loro ultima rivalutazione e il momento in cui si può ragionevolmente ritenere che verranno liquidate. Ai fini della determinazione delle garanzie reali accettabili e dei pertinenti scarti di garanzia, esse tengono conto del rischio di liquidità risultante dall'inadempimento di un partecipante al mercato e del rischio di concentrazione su alcune attività che ne possono derivare. Tali standard minimi devono essere calibrati in funzione del livello di rischio e sono regolarmente rivisti per riflettere le condizioni di mercato e soprattutto in risposta a situazioni di emergenza che inducano a ritenere che in tal modo si attenua il rischio sistemico.

2.  Se adeguato e sufficientemente prudente, le controparti centrali possono accettare, a titolo di garanzia reale a copertura del margine, il sottostante del contratto derivato o lo strumento finanziario che determina l'esposizione della controparte centrale.

3.  Per assicurare l’armonizzazione coerente del presente articolo, l'ESMA, in consultazione con il CERS e l'EBA elabora progetti di standard tecnici di regolamentazione per specificare il tipo di garanzie reali che possono essere considerate altamente liquide e gli scarti di garanzia di cui al paragrafo 1. L'ESMA, in consultazione con il SEBC e l'EBA, presenta i progetti di standard tecnici di regolamentazione alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

     Alla Commissione è delegato il potere di adottare gli standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n.1095/2010.

Articolo 44

Politica di investimento

1.  Le controparti centrali investono le loro risorse finanziarie unicamente in strumenti finanziari altamente liquidi con un rischio di mercato e di credito minimi, ad esempio in riserve detenute presso una banca centrale dell'UE.. Gli investimenti possono essere liquidati a breve termine, con un effetto negativo minimo sui prezzi.

1 bis.  Il capitale e gli utili e le riserve delle controparti centrali che non vengono investiti in conformità del paragrafo 1 non sono presi in considerazione ai fini dell'articolo 12, paragrafo 2.

2.  Gli strumenti finanziari costituiti a titolo di margine sono depositati presso operatori di sistemi di regolamento titoli che assicurino un accesso non discriminatorio alle controparti centrali e la protezione totale degli strumenti. Le controparti centrali possono accedere rapidamente agli strumenti finanziari, se necessario. Le controparti centrali esercitano un controllo rigoroso sul reimpegno delle garanzie collaterali dei membri compensatori, fatta salva la facoltà di controllo da parte dell'ESMA.

3.  Le controparti centrali non investono il loro capitale o le somme derivanti dai requisiti imposti dagli articoli 39, 40 e 41 in propri titoli o in quelli della propria impresa madre o della propria impresa figlia.

4.  Le controparti centrali tengono conto della propria esposizione complessiva al rischio di credito nei confronti di singoli debitori quando prendono decisioni di investimento e assicurano che la propria esposizione complessiva nei confronti di ogni debitore rimanga entro limiti di concentrazione accettabili.

5.  Al fine di garantire una coerente armonizzazione del presente articolo l'ESMA, in consultazione con l'EBA mette a punto progetti di standard tecnici di regolamentazione per specificare gli strumenti finanziari altamente liquidi di cui al paragrafo 1 e i limiti di concentrazione di cui al paragrafo 4. L'ESMA, in consultazione con l'EBA, presenta i progetti di standard tecnici di regolamentazione alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

     Alla Commissione è delegato il potere di adottare gli standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n.1095/2010.

Articolo 45

Procedure in caso di inadempimento

1.  Le controparti centrali dispongono di procedure dettagliate da seguire nel caso in cui un membro compensatore non rispetti i requisiti di cui all'articolo 35 entro i termini e secondo le procedure stabiliti dalle controparti centrali. Le controparti centrali definiscono in dettaglio le procedure da seguire nel caso in cui l'insolvenza di un membro compensatore non sia stabilita da esse stesse. Tali procedure sono soggette a riesame annuale.

2.  Le controparti centrali intervengono rapidamente per contenere le perdite e limitare le pressioni sulla liquidità dovute all'inadempimento e assicurano che la liquidazione delle posizioni di un membro compensatore non perturbi le proprie attività e non esponga i membri compensatori non inadempienti a perdite che questi non possono né anticipare né controllare.

3.  Le controparti centrali informano immediatamente l'autorità competente. L'autorità competente informa immediatamente l'autorità competente per la vigilanza del membro compensatore inadempiente se la controparte centrale ritiene che il membro compensatore non sarà in grado di adempiere le sue obbligazioni future e se la controparte centrale intende dichiararlo inadempiente.

4.  Le controparti centrali stabiliscono il carattere esecutivo delle loro procedure in caso di inadempimento. Esse adottano tutte le misure ragionevoli per assicurare di disporre dei poteri giuridici necessari per liquidare le posizioni proprietarie del membro compensatore inadempiente e trasferire o liquidare le posizioni dei clienti del membro compensatore inadempiente.

Articolo 46

Esame dei modelli, test di stress e test a posteriori

1.  Le controparti centrali riesaminano regolarmente i modelli e i parametri adottati per calcolare i margini, i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento e le garanzie reali, nonché altri meccanismi di controllo dei rischi. Esse sottopongono frequentemente i modelli a test di stress rigorosi per valutarne la resilienza in condizioni di mercato estreme ma plausibili ed effettuano test a posteriori per valutare l'affidabilità del metodo adottato. Le controparti centrali informano l'autorità competente dei risultati dei test effettuati e ne ottengono la convalida prima di adottare modifiche ai modelli e ai parametri.

2.  Le controparti centrali verificano regolarmente gli aspetti essenziali delle procedure in caso di inadempimento e adottano tutte le misure ragionevoli per assicurare che tutti i membri compensatori le capiscano e dispongano dei meccanismi appropriati per reagire in caso di inadempimento.

2 bis   L'ESMA fornisce informazioni sui risultati dei test di stress ex paragrafo 1 alle ESA onde permetter loro di valutare l'esposizione delle imprese finanziarie all'inadempimento delle controparti centrali.

3.  Le controparti centrali rendono pubbliche le informazioni essenziali sul loro modello di gestione dei rischi e le ipotesi prese in considerazione per effettuare i test di stress di cui al paragrafo 1 nonché l'esito dei test di stress, salvo nel caso in cui l'autorità competente, sentita l'ESMA reputi che la pubblicazione rappresenterebbe una minaccia alla stabilità finanziaria.

4.  Per assicurare un'applicazione coerente del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di standard tecnici di regolamentazione per specificare quanto segue:

     a)  il tipo di test da effettuare per le diverse categorie di strumenti finanziari e di portafogli;

     b)  la partecipazione ai test dei membri compensatori o di altre parti;

     c)  la frequenza dei test;

     d)  il periodo di tempo oggetto delle prove;

     e)  le informazioni essenziali di cui al paragrafo 3.

     L'ESMA, in consultazione con l'EBA, presenta i progetti di standard tecnici di regolamentazione alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

     Alla Commissione è delegato il potere di adottare gli standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n.1095/2010.

Articolo 47

Regolamento

1.  Le controparti centrali utilizzano, se d’uso pratico e disponibile, la moneta della banca centrale per il regolamento delle loro operazioni. Qualora non sia utilizzata la moneta della banca centrale, sono adottate misure per limitare rigorosamente i rischi del regolamento in contanti.

2.  Le controparti centrali indicano chiaramente le loro obbligazioni in materia di consegna di strumenti finanziari, precisando in particolare se hanno l'obbligazione di effettuare o ricevere la consegna di uno strumento finanziario o se risarciscono i partecipanti per le perdite subite nella procedura di consegna.

3.  Quando ha l'obbligazione di effettuare o ricevere consegne di strumenti finanziari, una controparte centrale elimina il rischio di perdita del capitale ricorrendo per quanto possibile a meccanismi di consegna dietro pagamento.

Articolo 48

Accordi di interoperabilità

1.  Le controparti centrali possono concludere accordi di interoperabilità con altre controparti centrali a condizione che siano rispettati i requisiti di cui agli articoli 49 e 50.

1 bis   Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, e per non esporre le controparti centrali a rischi supplementari, gli accordi di interoperabilità si applicano solo ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 18, lettere a) e b), e punto 19 della direttiva 2004/39/CE. Tuttavia, entro il 30 settembre 2014 l'ESMA presenta alla Commissione una relazione sull'opportunità di estendere l'ambito di applicazione ad altri strumenti finanziari.

2.  Quando concludono un accordo di interoperabilità con altre controparti centrali per fornire servizi ad una particolare sede di negoziazione, le controparti centrali beneficiano di un accesso non discriminatorio ai dati necessari per esercitare le loro funzioni dalla sede di negoziazione e verso il sistema di regolamento interessato.

3.  La conclusione di accordi di interoperabilità o l'accesso a flussi di dati o ad un sistema di regolamento ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono soggetti a restrizioni dirette o indirette soltanto per limitare eventuali rischi derivanti dall'accordo o dall'accesso.

Articolo 48 bis

Accesso delle controparti centrali ai flussi relativi alle negoziazioni

1.  Le controparti centrali hanno il diritto di accedere in modo non discriminatorio ai flussi di dati di qualsiasi sede di negoziazione commerciale e di accedere a qualsiasi sistema di regolamenti di cui necessitano per poter svolgere i loro compiti.

2.  Ai fini delle relazioni alla Commissione e al Parlamento di cui all’articolo 68, ESMA controlla l’accesso alle controparti centrali e gli effetti sulla concorrenza di talune prassi, tra cui l’uso di licenze esclusive.

Articolo 49

Gestione dei rischi

1.  Le controparti centrali che concludono un accordo di interoperabilità:

     a)  attuano politiche, procedure e sistemi adeguati per individuare, sorvegliare e gestire efficacemente i rischi aggiuntivi derivanti dall'accordo, in modo da potere adempiere tempestivamente le obbligazioni da esse assunte;

     b)  fissano i diritti e gli obblighi rispettivi, compresa la legge applicabile al loro rapporto;

     c)  individuano, sorvegliano e gestiscono efficacemente i rischi di credito e di liquidità in modo che l'inadempimento di un membro compensatore di una controparte centrale non influisca sulle controparti centrali interoperanti;

     d)  individuano, sorvegliano e gestiscono potenziali interdipendenze e correlazioni derivanti dall'accordo di interoperabilità che potrebbero incidere sui rischi di credito e di liquidità associati alle concentrazioni di membri compensatori e sulle risorse finanziarie messe in comune.

     Ai fini del primo comma, lettera b), le controparti centrali applicano le stesse regole in materia di momento di immissione degli ordini di trasferimento nei rispettivi sistemi e di momento di irrevocabilità ai sensi della direttiva 98/26/CE, se del caso.

     Ai fini del primo comma, lettera c), le condizioni dell'accordo precisano la procedura da seguire per la gestione delle conseguenze dell'inadempimento di una delle controparti centrali firmatarie dell'accordo di interoperabilità.

     Ai fini del primo comma, lettera d), le controparti centrali esercitano un controllo rigoroso sul reimpegno delle garanzie reali dei membri compensatori nel quadro dell'accordo, se autorizzato dalle loro autorità competenti. L'accordo precisa il modo in cui questi rischi sono stati presi in considerazione tenendo conto della necessità di garantire una copertura sufficiente e di limitare il contagio.

2.  Quando i modelli di gestione dei rischi utilizzati dalle controparti centrali a copertura delle esposizioni nei confronti dei membri compensatori e delle reciproche esposizioni sono diversi, le controparti centrali individuano le differenze, valutano i rischi che possono risultarne e prendono misure, comprese risorse finanziarie supplementari, che ne limitino l'impatto sull'accordo di interoperabilità, nonché le potenziali conseguenze in termini di rischio di contagio, e assicurano che le differenze non influiscano sulla capacità di ogni controparte centrale di gestire le conseguenze dell'inadempimento di un membro compensatore.

Articolo 49 bis

Predisposizione di margini fra le controparti centrali

1.  Le controparti centrali segregano le garanzie collaterali ricevute dalle controparti centrali con le quali hanno concluso un accordo di interoperabilità.

2.  Le garanzie collaterali ricevute sotto forma di contante sono tenute in conti segregati.

3.  Le garanzie collaterali ricevute sotto forma di strumenti finanziari sono tenute in conti segregati presso gli operatori di sistemi di regolamento titoli notificati a norma della direttiva 98/26/CE.

4.  Le garanzie collaterali segregate a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 sono disponibili per la controparte centrale beneficiaria solo in caso di inadempimento della controparte centrale che ha fornito la garanzia nell'ambito di un accordo di interoperabilità.

5.  In caso di inadempimento della controparte centrale che ha ricevuto le garanzie nell'ambito di un accordo di interoperabilità, le garanzie segregate a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 sono prontamente restituite alla controparte centrale che le aveva fornite.

Articolo 50

Approvazione degli accordi di interoperabilità

1.  Gli accordi di interoperabilità sono soggetti all'approvazione preliminare delle autorità competenti delle controparti centrali interessate. Si applica la procedura di cui all'articolo 13.

2.  Le autorità competenti approvano l'accordo di interoperabilità soltanto se le controparti centrali coinvolte sono state autorizzate a compensare secondo la procedura di cui all'articolo 13 e hanno svolto con continuità il proprio ruolo nella compensazione dei contratti derivati nell'ambito di detta autorizzazione conformemente ai requisiti in materia di vigilanza per un periodo minimo di tre anni, se sono rispettati i requisiti di cui all'articolo 49, se le condizioni tecniche per la compensazione delle operazioni ai sensi dell'accordo consentono un funzionamento regolare e ordinato dei mercati finanziari e se l'accordo non pregiudica l'efficacia della vigilanza.

3.  Se ritiene che non siano soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 2, l'autorità competente trasmette per iscritto le sue considerazioni sui rischi alle altre autorità competenti e alle controparti centrali interessate. Informa anche l'ESMA, che formula un parere sulla reale validità delle considerazioni sui rischi come motivo del rifiuto dell'approvazione dell'accordo di interoperabilità. Il parere dell'ESMA è messo a disposizione di tutte le controparti centrali interessate. Se il parere dell'ESMA differisce dalla valutazione dell'autorità competente interessata, quest'ultima riesamina la sua posizione alla luce del parere dell'ESMA.

4.  Entro il 30 giugno 2012 l'ESMA emana orientamenti o formula raccomandazioni per favorire valutazioni uniformi, efficienti ed efficaci degli accordi di interoperabilità, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Titolo VI

Registrazione e vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni

Capo 1

Condizioni e procedure di registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni

Articolo 51

Registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni

1.  Ai fini dell'articolo 6 i repertori di dati sulle negoziazioni si registrano presso l'ESMA.

2.  Per essere registrabile a norma del presente articolo, un repertorio di dati sulle negoziazioni deve essere una persona giuridica stabilita nell'Unione e soddisfare i requisiti di cui al titolo VII.

3.  La registrazione di un repertorio di dati sulle negoziazioni è valida in tutto il territorio dell'Unione.

4.  Un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato soddisfa in ogni momento le condizioni richieste per la registrazione iniziale. I repertori di dati sulle negoziazioni informano immediatamente l'ESMA di ogni modifica importante delle condizioni di registrazione.

Articolo 52

Domanda di registrazione

1.  I repertori di dati sulle negoziazioni presentano domanda di registrazione all'ESMA.

2.  Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda l'ESMA verifica se la domanda è completa.

     Se la domanda è incompleta, l'ESMA fissa un termine entro il quale il repertorio di dati sulle negoziazioni deve trasmettere informazioni supplementari.

     Dopo avere accertato la completezza della domanda, l'ESMA ne invia notifica al repertorio di dati sulle negoziazioni.

3.  Per assicurare l’armonizzazione coerente del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di standard tecnici di regolamentazione per specificare i dettagli della domanda di registrazione all'ESMA di cui al paragrafo 1. L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di standard tecnici di regolamentazione entro il 30 giugno 2012.

     Alla Commissione è delegato il potere di adottare gli standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n.1095/2010.

4.  Per assicurare l'applicazione uniforme del paragrafo 1, l'ESMA elabora progetti di standard tecnici di esecuzione per specificare il formato della domanda di registrazione all'ESMA. L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di standard tecnici di esecuzione entro il 30° giugno 2012.

     Alla Commissione è conferito il potere di adottare i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 53

Esame della domanda

1.  Entro 40 giorni lavorativi dalla notifica di cui all'articolo 52, paragrafo 2, terzo comma, l'ESMA esamina la domanda di registrazione, verificando se il repertorio di dati sulle negoziazioni rispetta i requisiti di cui agli articoli da 64 a 67 e adotta una decisione di registrazione o di rifiuto accompagnata da una motivazione circostanziata.

2.  La decisione emessa dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati a norma del paragrafo 1 ha efficacia a decorrere dal quinto giorno lavorativo dalla data dell’adozione.

Articolo 54

Notifica della decisione

1.  L'ESMA notifica la decisione di registrare, di rifiutare la registrazione o di revocare la registrazione al repertorio di dati sulle negoziazioni entro cinque giorni lavorativi, accompagnata da una motivazione circostanziata.

2.  L'ESMA comunica ogni decisione adottata a norma del paragrafo 1 alla Commissione.

3.  L'ESMA pubblica nel suo sito internet l'elenco dei repertori di dati sulle negoziazioni registrati conformemente al presente regolamento. L'elenco è aggiornato entro cinque giorni lavorativi dall'adozione di una decisione ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 55

Ammende

1.  Su richiesta dell'ESMA, la Commissione può, mediante decisione, infliggere un'ammenda ad un repertorio di dati sulle negoziazioni che ha violato, intenzionalmente o per negligenza, l'articolo 63, paragrafo 1, gli articoli 64, 65 e 66 e l'articolo 67, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento.

2.  Le ammende di cui al paragrafo 1 sono dissuasive e proporzionate alla natura, alla gravità e alla durata della violazione e alla capacità economica del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato. ▌

3.  Nonostante il disposto del paragrafo 2, qualora il repertorio di dati sulle negoziazioni abbia tratto, direttamente o indirettamente, un beneficio finanziario quantificabile dalla violazione commessa, l'importo dell'ammenda deve essere almeno pari al beneficio ottenuto.

4.  Per assicurare l'armonizzazione coerente del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di standard tecnici di regolamentazione per quanto concerne:

     a)  i criteri dettagliati per la fissazione dell'importo dell'ammenda;

     b)  le procedure di indagine, le misure associate e il regime di segnalazione, nonché le norme procedurali che disciplinano il processo decisionale, comprese le disposizioni in materia di diritto della difesa, di accesso al fascicolo, di rappresentanza legale, di riservatezza e di termini e le modalità di fissazione dell'importo delle ammende e della loro riscossione.

     L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di standard tecnici di regolamentazione entro il 30 giugno 2012.

     Alla Commissione è delegato il potere di adottare gli standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n.1095/2010.

Articolo 56

Penalità di mora

1.  Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA impone, mediante decisione, penalità di mora volte ad obbligare:

     a)  un repertorio di dati sulle negoziazioni, a far cessare una violazione;

     b)  le persone partecipanti ai repertori di dati sulle negoziazioni o i terzi interessati, a fornire le informazioni complete richieste;

     c)  le persone partecipanti ai repertori di dati sulle negoziazioni o i terzi interessati a sottoporsi a indagine e, in particolare, a fornire documenti, dati, procedure completi o altro materiale richiesto e a completare e rettificare altre informazioni fornite nell'ambito di indagini;

     d)  le persone partecipanti ai repertori di dati sulle negoziazioni o i terzi interessati a sottoporsi a ispezione in loco.

2.  Le penalità di mora previste sono effettive e proporzionate. L'importo delle penalità di mora è applicato per ogni giorno di ritardo. ▌

2 bis.  In deroga al paragrafo 2, l'importo delle penalità di mora è pari al 3% del fatturato medio giornaliero nel precedente esercizio. È calcolato dalla data stabilita nella decisione che impone la penalità di mora.

2 ter.   Una sanzione reiterata è imposta per un periodo massimo di sei mesi successivo alla notifica della decisione dell'ESMA. Trascorsi i sei mesi, l'ESMA prende in considerazione detti provvedimenti.

Articolo 57

Audizione delle persone interessate

1.  Prima di prendere la decisione di infliggere un'ammenda o una penalità di mora ai sensi degli articoli 55 e 56, la Commissione dà modo alle persone interessate di essere sentite sulle questioni su cui la Commissione ha formulato obiezioni.

     La Commissione basa le sue decisioni soltanto sulle obiezioni sulle quali le persone interessate hanno potuto esprimere il loro parere.

2.  Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone interessate.

     Queste persone hanno diritto di accesso al fascicolo della Commissione, fatto salvo l'interesse legittimo di altre persone alla tutela del segreto professionale. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate né ai documenti interni della Commissione.

Articolo 58

Disposizioni comuni alle ammende e alle penalità di mora

1.  La Commissione rende pubblica ogni ammenda o penalità di mora inflitta ai sensi degli articoli 55 e 56.

2.  Le ammende e le penalità di mora inflitte ai sensi degli articoli 55 e 56 sono di natura amministrativa.

2 bis.  Ove la Commissione decida di non infliggere ammende o penalità di mora, ne informa l'ESMA, il Parlamento europeo e il Consiglio indicando le ragioni della sua decisione.

Articolo 59

Controllo della Corte di giustizia

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione ha imposto un’ammenda o una penalità di mora. La Corte di giustizia può annullare, ridurre o aumentare l'ammenda o la penalità di mora inflitta.

Articolo 60

Revoca della registrazione

1.  L'ESMA revoca la registrazione di un repertorio di dati sulle negoziazioni in uno dei seguenti casi:

     a)  il repertorio di dati sulle negoziazioni rinuncia espressamente alla registrazione o non ha prestato servizi nei sei mesi precedenti;

     b)  il repertorio di dati sulle negoziazioni ha ottenuto la registrazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

     c)  il repertorio di dati sulle negoziazioni non soddisfa più le condizioni di registrazione;

     d)  il repertorio di dati sulle negoziazioni ha commesso ripetutamente gravi violazioni delle disposizioni del presente regolamento.

2.  Se l'autorità competente di uno Stato membro in cui il repertorio di dati sulle negoziazioni presta i servizi ed esercita le attività ritiene che sussista una delle condizioni di cui al paragrafo 1, essa può chiedere all'ESMA di valutare se siano soddisfatte le condizioni per la revoca della registrazione. Se decide di non revocare la registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato, l'ESMA fornisce una motivazione circostanziata.

2 bis.  L'ESMA adotta tutte le misure necessarie ad assicurare la sostituzione regolare del repertorio di dati sulle negoziazioni cui sia stata revocata le registrazione, compresi il trasferimento dei dati e l'indirizzamento dei flussi di informazioni a un altro repertorio di dati sulle negoziazioni.

Articolo 61

Vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni

1.  L'ESMA sorveglia l'applicazione degli articoli da 64 a 67.

2.  Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli da 51 a 60 e degli articoli 62 e 63, l'ESMA ha il potere di:

           a)        accedere a qualsiasi documento in qualsiasi forma e di riceverne o farne copia;

           b)        chiedere informazioni a qualsiasi persona e, se necessario, convocare e interrogare qualsiasi persona per ottenere informazioni;

           c)        eseguire ispezioni sul posto, con o senza preavviso;

           d)        richiedere la documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati.

Capo 2

Rapporti con i paesi terzi

Articolo 62

Accordi internazionali

La Commissione presenta, se necessario, proposte al Consiglio per la negoziazione di accordi internazionali con uno o più paesi terzi sull'accesso reciproco ai contratti derivati OTC registrati in repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti in paesi terzi, nonché sullo scambio di informazioni riguardanti detti contratti, se dette informazioni sono necessarie all'esercizio delle funzioni assegnate alle autorità competenti ai sensi del presente regolamento.

Articolo 63

Equivalenza e riconoscimento

1.  I repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti in un paese terzo possono proporre servizi e attività a soggetti stabiliti nell'Unione ai fini dell'articolo 6 soltanto se sono stabiliti autonomamente nell'Unione e sono riconosciuti dall'ESMA.

2.  L'ESMA riconosce i repertori di dati sulle negoziazioni di paesi terzi solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

     a)  il repertorio di dati sulle negoziazioni è autorizzato nel paese terzo e vi è soggetto a vigilanza effettiva;

     b)  la Commissione ha adottato una decisione conformemente al paragrafo 3;

     c)  l'Unione ha concluso un accordo internazionale con il paese terzo ai sensi dell'articolo 62;

     d)  sono stati conclusi accordi di cooperazione conformemente al paragrafo 4 per assicurare che le autorità dell'Unione dispongano di un accesso immediato e continuo a tutte le informazioni necessarie.

     d bis) il paese terzo è oggetto di una decisione della Commissione nella quale si attesta che le norme atte a impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo sono conformi ai requisiti del Gruppo di azione finanziaria internazionale e hanno gli stessi effetti dei requisiti di cui alla direttiva 2005/60/CE;

     d ter) il paese terzo ha firmato un accordo con lo Stato membro della controparte centrale autorizzata, che rispetta pienamente i principi di cui all'articolo 26 del modello di convenzione OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, e assicura un effettivo scambio di informazioni in materia fiscale, compresi gli eventuali accordi fiscali multilaterali;

     d quater) le competenti autorità del paese terzo hanno concluso un accordo internazionale con l'Unione di cui all'articolo 62, purché convengano di risarcire al repertorio di dati sulle negoziazioni e alle autorità dell'UE ogni spesa derivante da contenziosi connessi alle informazioni fornite dal repertorio di dati sulle negoziazioni;

     d quinquies) il paese terzo applica condizioni di accesso reciproco per i repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti nell'UE e in quel paese opera un sistema di riconoscimento reciproco;

3.  Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare atti delegati conformemente all'articolo -68 con il quale stabilisce che le disposizioni legislative e di vigilanza del paese terzo assicurano che i repertori di dati sulle negoziazioni autorizzati nel paese terzo soddisfano requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti stabiliti dal presente regolamento e che i repertori di dati sono soggetti nel paese terzo su base continuativa ad una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme.

4.  L'ESMA conclude accordi di cooperazione con le autorità competenti interessate dei paesi terzi le cui disposizioni legislative e di vigilanza sono state riconosciute equivalenti a quelle risultanti dal presente regolamento conformemente al paragrafo 3. Questi accordi assicurano che le autorità dell'Unione dispongano di un accesso immediato e continuo a tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle loro funzioni e di un accesso diretto ai repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti nelle giurisdizioni territoriali dei paesi terzi. Detti accordi precisano almeno:

     a)  il meccanismo di scambio delle informazioni tra l'ESMA, ogni altra autorità dell'Unione che eserciti responsabilità ai sensi del presente regolamento, ▌le autorità competenti dei paesi terzi interessati e i repertori di dati sulle negoziazioni di questi paesi; il meccanismo include ispezioni in loco dell'ESMA sui repertori di dati sulle negoziazioni stabilite nei paesi terzi;

     b)  le procedure relative al coordinamento delle attività di vigilanza.

Titolo VII

Requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni

Articolo 64

Requisiti generali

1.  I repertori di dati sulle negoziazioni si dotano di solidi dispositivi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, e di meccanismi di controllo interno adeguati, comprese procedure amministrative e contabili solide che impediscano qualsiasi diffusione di informazioni riservate.

2.  I repertori di dati sulle negoziazioni adottano le politiche e le procedure necessarie per assicurare il rispetto di tutte le disposizioni del presente regolamento, anche da parte dei dirigenti e dei dipendenti.

3.  I repertori di dati sulle negoziazioni mantengono e gestiscono una struttura organizzativa adeguata che assicuri la continuità e il funzionamento regolare della prestazione dei servizi e dell'esercizio delle attività. Essi utilizzano risorse, procedure e sistemi adeguati e proporzionati.

4.  L'alta dirigenza e i membri del consiglio del repertorio di dati sulle negoziazioni possiedono l'onorabilità e l'esperienza necessarie per assicurare una gestione sana e prudente del repertorio di dati.

5.  I repertori di dati sulle negoziazioni dispongono di norme obiettive, non discriminatorie e pubbliche in materia di accesso e di partecipazione. Criteri che restringono l'accesso sono autorizzati soltanto nella misura in cui il loro scopo è controllare il rischio al quale sono esposti i dati conservati dal repertorio di dati sulle negoziazioni.

6.  I repertori di dati sulle negoziazioni rendono pubblici i prezzi e le commissioni applicate ai servizi forniti. Essi pubblicano separatamente i prezzi e le commissioni dei servizi e delle funzioni prestate, compresi gli sconti e le riduzioni, nonché le condizioni da soddisfare per beneficiarne. Essi permettono ai soggetti segnalanti di avere accesso separato a servizi specifici. I prezzi e le commissioni praticati dal repertorio di dati sulle negoziazioni non sono superiori ai costi sostenuti dal repertorio di dati sulle negoziazioni.

Articolo 65

Affidabilità operativa

1.  I repertori di dati sulle negoziazioni individuano le fonti di rischio operativo e le riducono sviluppando sistemi, controlli e procedure adeguati. Detti sistemi sono affidabili e sicuri e sono dotati di capacità adeguate per trattare le informazioni ricevute.

2.  I repertori di dati sulle negoziazioni stabiliscono, attuano e mantengono una politica adeguata di continuità operativa ed un piano di ripristino in caso di disastro miranti a preservare le loro funzioni, ad assicurare la ripresa tempestiva delle attività e l'adempimento delle obbligazioni assunte. Il piano prevede almeno l'istituzione di dispositivi di backup.

Articolo 66

Salvaguardia e registrazione

1.  I repertori di dati sulle negoziazioni assicurano la riservatezza, l'integrità e la protezione delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 6. Senza il consenso di entrambe le controparti del contratto derivato non si può fare alcun uso commerciale di qualsivoglia informazione.

2.  I repertori di dati sulle negoziazioni registrano immediatamente le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 6 e le conservano per almeno dieci anni a decorrere dalla cessazione dei contratti interessati. Essi utilizzano procedure di conservazione dei dati rapide ed efficaci per documentare le modifiche apportate alle informazioni registrate.

3.  I repertori di dati sulle negoziazioni calcolano le posizioni per categoria di derivati e per soggetto segnalante sulla base degli elementi relativi ai contratti derivati segnalati ai sensi dell'articolo 6.

4.  I repertori di dati sulle negoziazioni permettono in ogni momento alle parti di un contratto di accedere alle informazioni riguardanti il contratto e di correggerle.

5.  I repertori di dati sulle negoziazioni adottano tutte le misure ragionevoli per impedire ogni utilizzo abusivo delle informazioni conservate nei loro sistemi e impediscono l'utilizzo delle informazioni detenute per altre attività economiche.

     Le informazioni riservate conservate da un repertorio di dati sulle negoziazioni non sono utilizzate a fini commerciali da nessun'altra persona fisica o giuridica avente, con il suddetto repertorio, un rapporto di impresa madre o di impresa figlia.

Articolo 67

Trasparenza e disponibilità dei dati

1.  Per i contratti loro segnalati, i repertori di dati sulle negoziazioni pubblicano regolarmente, e in modo che siano agevolmente accessibili, le posizioni aggregate per categoria di derivati, ove possibile avvalendosi per il reporting degli standard aperti internazionali del settore.

     I repertori di dati sulle negoziazioni provvedono a che tutte le autorità competenti abbiano accesso diretto e immediato alle informazioni relative ai contratti derivati di cui necessitano per l'assolvimento delle loro funzioni.

2.  I repertori di dati sulle negoziazioni, purché l'accesso a tali informazioni risulti strettamente necessario per consentire loro di assolvere pienamente le rispettive responsabilità e mandati, mettono le informazioni necessarie a disposizione dei seguenti soggetti:

     a)  l'ESMA;

     a bis)        il CERS (Comitato europeo per il rischio sistemico);

     b)  le autorità competenti per la vigilanza delle imprese soggette all'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 6;

     c)  l'autorità competente per la vigilanza delle controparti centrali che accedono al repertorio di dati sulle negoziazioni;

     c bis) l'autorità competente per la vigilanza del luogo di esecuzione dei contratti derivati;

     d)  le banche centrali interessate del SEBC;

     d bis) il pubblico, in forma aggregata e con periodicità settimanale, tramite un opportuno formato che consenta ai non partecipanti di essere debitamente informati su cifre concrete riguardanti volume, posizioni, prezzi e valore, nonché tendenze, rischi e altre informazioni pertinenti che aumentano la trasparenza dei mercati dei derivati OTC.

     All'ESMA è delegato il potere di stabilire e riesaminare i criteri di pubblicazione e decidere se detta pubblicazione possa essere realizzata meglio dalle competenti autorità nazionali o da quelle dell'Unione.

3.  L'ESMA condivide le informazioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni con le altre autorità competenti interessate.

4.  Per assicurare l'armonizzazione coerente del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di standard tecnici di regolamentazione per specificare le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, gli standard operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra i repertori e i casi in cui le autorità di cui al paragrafo 2 hanno necessità di accedere a tali informazioni.. I progetti di standard tecnici di regolamentazione hanno lo scopo di assicurare che le informazioni pubblicate a norma del paragrafo 1 non permettano di identificare alcuna delle parti contrattuali. L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di standard tecnici di regolamentazione entro il 30 giugno 2012.

     Alla Commissione è delegato il potere di adottare gli standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n.1095/2010.

Articolo 67 bis

Per assicurare che possano assolvere i loro compiti, i repertori di dati sulle negoziazioni sono adeguatamente organizzati onde poter fornire all'ESMA e alle autorità competenti un accesso diretto e immediato ai dati dei contratti derivati di cui all'articolo 6.

Titolo VIII

Disposizioni transitorie e finali

Articolo -68

Atti delegati

1.  Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni di cui al presente articolo.

2.  La delega dei poteri agli articoli 23 e 63 è conferita alla Commissione a tempo indeterminato.

3.  Prima di adottare un atto delegato la Commissione provvede a consultare l'ESMA.

4.  La delega di poteri di cui agli articoli 23 e 63 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. Una decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione stessa. La decisione di revoca prende effetto il giorno successivo alla pubblicazione della decisione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o in una data ulteriore ivi precisata. La decisione lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.

5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.  Ogni atto delegato adottato conformemente all'articolo 23 o 63, entra in vigore solo se il Parlamento europeo o il Consiglio non ha manifestato la propria opposizione entro un termine di tre mesi a decorrere dalla notifica del predetto atto al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza del predetto termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendevano manifestare opposizione. Tale periodo è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 68

Relazioni e riesame

1.  Entro il 31 dicembre 2013 la Commissione riesamina il quadro istituzionale e di vigilanza previsti al titolo III, e in particolare il ruolo e le responsabilità dell'ESMA, e redige una relazione in proposito. La Commissione presenta la relazione, accompagnata se del caso da adeguate proposte, al Parlamento europeo e al Consiglio.

     Entro la stessa data, la Commissione valuta, in coordinamento con l'ESMA e le autorità settoriali interessate, l'importanza sistemica delle operazioni in derivati OTC di imprese non finanziarie.

2.  L'ESMA presenta relazioni alla Commissione sull'applicazione dell'obbligo di compensazione previsto al titolo II e su possibili future disposizioni in materia di accordi di interoperabilità.

     Tali relazioni sono trasmesse alla Commissione entro il 30 settembre 2014.

3.  La Commissione redige, in cooperazione con gli Stati membri e con l'ESMA, previo parere del SEBC, una relazione annuale in cui valuta i rischi sistemici e le implicazioni possibili sul piano dei costi degli accordi di interoperabilità.

     La relazione ha ad oggetto almeno il numero e la complessità degli accordi e l'adeguatezza dei sistemi e dei modelli di gestione dei rischi. La Commissione presenta la relazione, accompagnata se del caso da adeguate proposte, al Parlamento europeo e al Consiglio.

     Il SEBC fornisce alla Commissione la sua valutazione dei rischi sistemici e delle implicazioni possibili sul piano dei costi degli accordi di interoperabilità.

3 bis.  Entro …[26]+, la Commissione, in cooperazione con l'ESMA, predispone una prima relazione generale e una prima relazione su elementi specifici concernenti l'attuazione del presente regolamento.

     La Commissione, in cooperazione con l'ESMA, valuta in particolare l'evoluzione delle politiche delle controparti centrali sui margini di garanzia collaterale e gli obblighi di garanzia, e la loro adeguatezza rispetto alle attività e ai profili di rischio dei loro utenti.

Articolo 68 bis

L'ESMA fruisce di adeguato finanziamento supplementare onde eseguire efficacemente i compiti di regolamentazione e vigilanza di cui al presente regolamento.

Articolo 69

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita dal Comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE della Commissione[27]. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[28].

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento n. 182/2011, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 dello stesso.

Articolo 70

Modifica della direttiva 98/26/CE

     All'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 98/26/CE, è aggiunto il comma seguente:

     "Quando l'operatore di un sistema ha fornito una garanzia all'operatore di un altro sistema in relazione ad un sistema interoperabile, i diritti dell'operatore del sistema che ha fornito la garanzia in relazione alla garanzia fornita non sono pregiudicati da procedure di insolvenza avviate nei confronti dell'operatore del sistema che ha ricevuto le garanzie.".

Articolo 70 bis

Sito web dell'ESMA

1.  L'ESMA tiene un sito web che fornisce le seguenti informazioni:

     a) i contratti assoggettabili all'obbligo di compensazione a norma dell'articolo 4;

     b) le sanzioni applicate per violazioni degli articoli da 3 a 8;

     c) le controparti centrali autorizzate a offrire servizi o attività nell'Unione che siano persone giuridiche stabilite nell'Unione, e i servizi o le attività che esse sono autorizzate a prestare o a svolgere, comprese le categorie di strumenti finanziari coperte dall'autorizzazione;

     d) le sanzioni applicate per violazioni dei titoli IV e IV;

     e) le controparti centrali autorizzate a offrire servizi o attività nell'Unione stabilite in paesi terzi, e i servizi o le attività che esse sono autorizzate a prestare o a svolgere, comprese le categorie di strumenti finanziari coperte dall'autorizzazione;

     f) i repertori di dati sulle negoziazioni autorizzati a offrire servizi o attività nell'Unione;

     g) le penalità e le ammende applicate in conformità degli articoli 55 e 56.

     h) il registro pubblico di cui all'articolo 4 ter.

2.  Ai fini del paragrafo 1, lettere b), c) e d), le autorità competenti degli Stati membri tengono siti web che sono collegati al sito web dell'ESMA.

3.  Tutti i siti web di cui al presente articolo sono accessibili al pubblico, sono regolarmente aggiornati e forniscono informazioni in un formato chiaro.

Articolo 71

Disposizioni transitorie

1.  Una controparte centrale autorizzata nel suo Stato membro di stabilimento a prestare servizi prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, ovvero una controparte centrale di un paese terzo autorizzata a fornire servizi in uno Stato membro in conformità del diritto nazionale di detto Stato membro, chiede, ai fini del presente regolamento, l'autorizzazione di cui all'articolo 10 o il riconoscimento di cui all'articolo 23 entro ...[29]+

1 bis.  Un repertorio di dati sulle negoziazioni autorizzato nel suo Stato membro di stabilimento a raccogliere e conservare le registrazioni sui derivati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ovvero un repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in un paese terzo e autorizzato a raccogliere e conservare le registrazioni sui derivati trattati in uno Stato membro in conformità del diritto nazionale di detto Stato membro prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, chiede la registrazione di cui all'articolo 51 o il riconoscimento di cui all'articolo 63 entro …[30]++.

2.  I contratti derivati stipulati prima della data di registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni per questo particolare tipo di contratti sono comunicati al repertorio di dati entro 120 giorni dalla data di registrazione del repertorio di dati da parte dell'ESMA.

2 bis.  I contratti derivati di cui è oggettivamente misurabile la capacità di ridurre i rischi direttamente legati alla solvibilità finanziaria dei fondi pensione ex direttiva 2003/41/CE o dei fondi che la legislazione dello Stato membro riconosce ai fini della pianificazione pensionistica, sono esentati dall'obbligo di compensazione di cui all'articolo 3 per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento quando l'iscrizione di una garanzia di liquidità comporterebbe un onere indebito per l'investitore in ragione dell'obbligo di convertire le attività. Se la relazione indicata all'articolo 68 dimostra che per tali controparti l'indebito onere resta sproporzionato, la Commissione ha la facoltà di estendere l'esenzione per assicurare la risoluzione dei restanti problemi.

     Questa esenzione lascia impregiudicati l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 6 e l'obbligo relativo alle tecniche di riduzione dei rischi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b).

2 ter.   Gli obblighi delle controparti ai sensi degli articoli 3, 6 e 8 divengono effettivi sei mesi dopo la pubblicazione degli standard tecnici di regolamentazione e di esecuzione nonché dalle linee guida ad essi attinenti definite dall'ESMA e adottate dalla Commissione.

Articolo 71 bis

Personale e risorse dell'ESMA

Entro il 15 settembre 2011, l'ESMA valuta il fabbisogno in termini di personale e di risorse derivante dall'assunzione dei suoi poteri e compiti in conformità del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Articolo 72

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a […], il

Per il Parlamento europeo                                                  Per il Consiglio

Il presidente                                                                     Il presidente

  • [1]           GU C 57, del 23.2.2011, pag. 1.
  • [2] * Emendamenti politici: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.
  • [3]           GU C […] del […], pag. […].
  • [4]          GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.
  • [5]     GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.
  • [6]     GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.
  • [7]     GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.
  • [8]     GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.
  • [9]     GU L 331, del 15.12.2010, pag.1
  • [10]     GU L […] del […], pag. […].
  • [11]    GU L […] del […], pag. […].
  • [12]    GU L […] del […], pag. […].
  • [13]    GU L […] del […], pag. […].
  • [14]    GU: inserire numero, data e riferimento GU
  • [15]    GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10.
  • [16]    GU L 166 del 11.06.1998, pag. 45.
  • [17]          http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/docs/code/code_en.pdf.
  • [18]    GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
  • [19]          GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.
  • [20]          GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.
  • [21]          GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.
  • [22] +          GU: inserire il numero, la data e gli estremi di pubblicazione del regolamento di cui al documento COM(2010)0726.
  • [23]          GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1.
  • [24]          GU L 166 del 11.6.1998, pag. 45.
  • [25]          GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.
  • [26] +          GU inserire la data: [tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].
  • [27]          GU L 191 del 13.07.2001, pag. 45.
  • [28]          GU L 55 del 28.02.2011, pag. 13.
  • [29] +          GU: si prega di inserire la data: [due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento].
  • [30] ++        GU: inserire la data: [un] anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

PARERE della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (15.4.2011)

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni
(COM(2010)0484 – C7‑0265/2010 – 2010/0250(COD))

Relatore per parere: Ivailo Kalfin

BREVE MOTIVAZIONE

Il rafforzamento della disciplina degli strumenti finanziari e il coordinamento con i maggiori partner internazionali sono processi di grande importanza nel periodo post-crisi. L'UE mira a giusto titolo a creare maggiore stabilità e trasparenza sui mercati finanziari.

Al tempo stesso occorre essere consapevoli del fatto che assai sovente gli strumenti finanziari e i relativi mercati sono utilizzati da società non finanziarie. E' quello che molto spesso avviene con le merci e con le imprese del settore energetico: gli strumenti finanziari hanno quale sottostante i prodotti di base. Altri ricorrono agli strumenti finanziari a fini di copertura o per altri scopi di gestione finanziaria della società.

Ogni intervento di regolamentazione deve essere attentamente dosato. Se la sottoregolamentazione crea rischi per il mercato, l'eccesso di norme porta a un aggravio di costi e in qualche caso a un aumento dei prezzi per i consumatori finali, effetti tutt'altro che auspicabili per determinate merci e prodotti dell'energia. L'inasprimento della regolamentazione finirebbe anche per impedire alle società minori presenti sul mercato di fronteggiare la concorrenza per via dei costi aggiuntivi. Inoltre, quando gli strumenti finanziari hanno merci e prodotti sottostanti, il rischio sistemico è minimo.

Stante la necessità di portare a livelli minimi il rischio sistemico che potrebbe essere generato dai derivati OTC, il relatore propone qualche aggiustamento alle disposizioni relative alle società non finanziare, al fine di assicurare un'idonea disciplina delle loro operazioni su derivati OTC moderando al tempo stesso gli oneri amministrativi a carico delle autorità di regolamentazione e delle società.

Gli emendamenti proposti

•      chiariscono talune definizioni;

•      snelliscono determinate procedure;

•      contribuiscono ad evitare lo "shock da compensazione" (clearing shock) e oneri eccessivi a carico delle imprese;

•      mirano a sopprimere la "soglia per la segnalazione" (information threshold), considerando che la "soglia per la compensazione" (clearing threshold) dà già sufficienti garanzie;

•      introducono criteri più coerenti e trasparenti per le decisioni regolamentari;

•      chiariscono le procedure applicabili per classificare e "declassificare" i derivati OTC e le controparti come assoggettabili alla compensazione.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Il 23 settembre 2009 la Commissione ha adottato tre proposte di regolamento che hanno istituito il Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria e hanno creato tre autorità di vigilanza europee con il compito di contribuire all'applicazione uniforme della normativa dell'Unione e all'adozione di norme e di pratiche comuni di alta qualità in materia di regolamentazione e di vigilanza. Si tratta dell'Autorità bancaria europea (EBA) istituita dal regolamento …/…UE…, dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) istituita dal regolamento …/…UE… e dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) istituita dal regolamento …/…UE… .

(3) Il 23 settembre 2009 la Commissione ha adottato tre proposte di regolamento che hanno istituito il Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria e hanno creato tre autorità di vigilanza europee con il compito di contribuire all'applicazione uniforme della normativa dell'Unione e all'adozione di norme e di pratiche comuni di alta qualità in materia di regolamentazione e di vigilanza. Si tratta dell'autorità di vigilanza finanziaria (Autorità bancaria europea) (EBA) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010, dell'autorità di vigilanza finanziaria (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (ESMA) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 e dell'autorità di vigilanza finanziaria (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (EIOPA) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010. Tali autorità svolgeranno un ruolo cruciale nella salvaguardia della stabilità del settore finanziario. È essenziale, quindi, garantire sempre che lo sviluppo del loro lavoro rappresenti una massima priorità politica e che esse ricevano risorse adeguate.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) I prodotti derivati negoziati fuori borsa (over-the-counter – OTC) mancano di trasparenza, dato che si tratta di contratti negoziati privatamente e le relative informazioni sono di norma accessibili soltanto alle parti contraenti. Questi contratti creano una complessa rete di interdipendenze che può rendere difficile determinare la natura e il livello dei rischi incorsi. La crisi finanziaria ha dimostrato che queste caratteristiche aumentano l'incertezza nei periodi di tensione sui mercati creando pertanto rischi per la stabilità finanziaria. Il presente regolamento fissa le condizioni per ridurre tali rischi e migliorare la trasparenza dei contratti derivati.

(4) I prodotti derivati negoziati fuori borsa (over-the-counter – OTC) mancano di trasparenza, dato che si tratta di contratti negoziati privatamente e le relative informazioni sono di norma accessibili soltanto alle parti contraenti. È essenziale che tali strumenti finanziari diventino più trasparenti e accessibili. Questi contratti creano una complessa rete di interdipendenze che può rendere difficile determinare la natura e il livello dei rischi incorsi. La crisi finanziaria ha dimostrato che queste caratteristiche aumentano l'incertezza nei periodi di tensione sui mercati creando pertanto rischi per la stabilità finanziaria. Il presente regolamento fissa le condizioni per ridurre tali rischi migliorando la trasparenza dei contratti derivati. Una maggiore trasparenza dei derivati OTC rafforzerà inoltre la fiducia tra gli attori del mercato, faciliterà un'efficace processo di formazione dei prezzi, rafforzerà la tutela degli investitori e fornirà una migliore allerta precoce sullo sviluppo e le dimensioni dei problemi emergenti.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Se necessario, occorre che le norme applicabili alle controparti finanziarie si applichino anche alle controparti non finanziarie. Si riconosce che le controparti non finanziarie utilizzano i contratti OTC per coprirsi contro i rischi commerciali direttamente legati alle loro attività commerciali. Di conseguenza, per determinare se una controparte non finanziaria debba essere assoggettata all'obbligo di compensazione, occorre tenere conto dello scopo per il quale utilizza i derivati OTC e dell'entità delle esposizioni detenute in tali strumenti. Quando fissa la soglia ai fini dell'obbligo di compensazione, l'ESMA consulta tutte le autorità pertinenti, ad esempio le autorità di regolamentazione competenti per i mercati delle merci, affinché siano prese pienamente in considerazione le particolarità di questi settori. Inoltre, entro il 31 dicembre 2013 la Commissione valuterà l'importanza sistemica delle operazioni di imprese non finanziarie sui derivati OTC in diversi settori, compreso quello dell'energia.

(16) Se necessario, occorre che le norme applicabili alle controparti finanziarie si applichino anche alle controparti non finanziarie. Si riconosce che le controparti non finanziarie utilizzano i contratti OTC per coprirsi contro i rischi commerciali direttamente legati alle loro attività commerciali. Di conseguenza, per determinare se una controparte non finanziaria debba essere assoggettata all'obbligo di compensazione, occorre tenere conto dello scopo per il quale utilizza i derivati OTC e dell'entità delle esposizioni detenute in tali strumenti. Quando fissa la soglia ai fini dell'obbligo di compensazione, l'ESA-ESMA consulta tutte le autorità e i soggetti interessati, ad esempio le autorità di regolamentazione competenti per i mercati delle merci e il settore dell'energia, affinché siano prese pienamente in considerazione le particolarità di questi settori. Inoltre, entro il 31 dicembre 2013 la Commissione valuterà l'importanza sistemica delle operazioni di imprese non finanziarie sui derivati OTC in diversi settori, compreso quello dell'energia.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25) Occorre che gli obblighi di compensazione e di segnalazione siano accompagnati da sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. È opportuno che gli Stati membri applichino dette sanzioni in maniera da non ridurne l'efficacia.

(25) Occorre che gli obblighi di compensazione e di segnalazione siano accompagnati da sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. È opportuno che gli Stati membri applichino dette sanzioni in maniera da non ridurne l'efficacia. Gli Stati membri devono garantire la pubblicità delle sanzioni comminate e la pubblicazione, a intervalli regolari, di rapporti di valutazione sull'efficacia delle norme vigenti.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37) È opportuno che le controparti centrali siano dotate di un solido quadro per la gestione dei rischi di credito, di liquidità, operativo e di altro genere, ivi compresi i rischi in cui incorrono o che fanno incorrere ad altre entità a causa dell'interdipendenza. Occorre che le controparti centrali siano dotate di procedure e di meccanismi adeguati per far fronte all'inadempimento di un membro compensatore. Per ridurre al minimo il rischio di contagio dell'inadempimento, occorre che le controparti centrali applichino condizioni di partecipazione rigorose, raccolgano adeguati margini iniziali e dispongano di un fondo di garanzia in caso di inadempimento e di altre risorse finanziarie per la copertura di potenziali perdite.

(37) È opportuno che le controparti centrali siano dotate di un solido quadro per la gestione dei rischi di credito, di liquidità, operativo e di altro genere, ivi compresi i rischi in cui incorrono o che fanno incorrere ad altre entità a causa dell'interdipendenza. Occorre che le controparti centrali siano dotate di procedure e di meccanismi adeguati per far fronte all'inadempimento di un membro compensatore. Per ridurre al minimo il rischio di contagio dell'inadempimento, occorre che le controparti centrali applichino condizioni di partecipazione rigorose, raccolgano adeguati margini iniziali e dispongano di un fondo di garanzia in caso di inadempimento e di altre risorse finanziarie per la copertura di potenziali perdite. Nell'ambito della loro funzione di gestione dei rischi, per coprire le proprie esposizioni nei confronti dei membri compensatori, le controparti centrali devono accettare soltanto garanzie collaterali altamente liquide con un rischio di credito e di mercato minimo. Il tipo di attività accettabili a titolo di garanzia collaterale può, in certa misura, essere adeguato alla natura della controparte. Per quanto riguarda le controparti non finanziarie, le garanzie bancarie o attività equivalenti possono, ove opportuno, essere accettate a titolo di garanzia collaterale.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 47

Testo della Commissione

Emendamento

(47) Per potere sorvegliare efficacemente i repertori di dati sulle negoziazioni, occorre che l'ESMA sia autorizzata a svolgere indagini e a effettuare ispezioni in loco.

(47) Per potere sorvegliare efficacemente i repertori di dati sulle negoziazioni, occorre che l'ESA-ESMA abbia la prerogativa di svolgere indagini e a effettuare ispezioni in loco.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) "categoria di derivati", un certo numero di contratti su derivati OTC aventi le stesse caratteristiche essenziali;

(4) "categoria di derivati", un certo numero di contratti su derivati aventi le stesse caratteristiche essenziali;

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

5) "derivati over-the-counter (OTC)", contratti derivati la cui esecuzione non ha luogo su un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE;

5) "derivati over-the-counter (OTC)", contratti derivati la cui esecuzione non ha luogo su un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE o sul mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato secondo il disposto dell'articolo 19, paragrafo 6 di detta direttiva;

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

6) "controparte finanziaria", impresa di investimento ai sensi della direttiva 2004/39/CE, ente creditizio ai sensi della direttiva 2006/48/CE, impresa di assicurazione ai sensi della direttiva 73/239/CEE, impresa di assicurazione ai sensi della direttiva 2002/83/CE, impresa di riassicurazione ai sensi della direttiva 2005/68/CE, organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ai sensi della direttiva 2009/65/CE, ente pensionistico aziendale o professionale ai sensi della direttiva 2003/41/CE o gestore di fondo di investimenti alternativo ai sensi della direttiva 2010/… /UE;

6) "controparte finanziaria", un'impresa con sede nell'Unione che sia un'impresa di investimento autorizzata ai sensi della direttiva 2004/39/CE, un ente creditizio autorizzato ai sensi della direttiva 2006/48/CE, un'impresa di assicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 73/239/CEE, un'impresa di assicurazione ai sensi della direttiva 2002/83/CE, un'impresa di riassicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 2005/68/CE, un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) autorizzato ai sensi della direttiva 2009/65/CE, un ente pensionistico aziendale o professionale soggetto agli obblighi della direttiva 2003/41/CE o un fondo di investimento alternativo che sia un fondo di investimento alternativo UE amministrato da un gestore di fondi di investimento alternativi ai sensi della direttiva 2010/…/UE;

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le controparti finanziarie compensano tutti i contratti derivati OTC, considerati assoggettabili ai sensi dell'articolo 4, stipulati con altre controparti finanziarie mediante le controparti centrali pertinenti iscritte nel registro di cui all'articolo 4, paragrafo 4.

1. Le controparti finanziarie e non finanziarie compensano tutti i contratti derivati OTC, considerati assoggettabili ai sensi dell'articolo 4, stipulati con altre controparti finanziarie mediante le controparti centrali pertinenti iscritte nel registro di cui all'articolo 4, paragrafo 4. Non esiste obbligo di compensazione per alcuna controparte se almeno una di esse è una controparte non finanziaria che non supera la soglia per la compensazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

L'obbligo di compensazione si applica anche alle controparti finanziarie e alle controparti non finanziarie di cui all'articolo 7, paragrafo 2, che stipulano contratti derivati OTC assoggettabili con soggetti di paesi terzi.

L'obbligo di compensazione si applica anche alle controparti finanziarie e alle controparti non finanziarie che superano la soglia per la compensazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2 e che stipulano contratti derivati OTC assoggettabili con soggetti di paesi terzi che sono anch'essi controparti finanziarie o non finanziarie oppure controparti non finanziarie che superano la soglia per la compensazione.

 

L'obbligo di compensazione di cui al primo comma non si applica ai contratti derivati OTC stipulati da una controparte finanziaria o non finanziaria di cui all'articolo 7, paragrafo 2, con la sua impresa madre o figlia o con un'altra impresa figlia della sua impresa madre.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Quando una controparte centrale stabilita in un paese terzo sia stata riconosciuta dall'ESA-ESMA conformemente all'articolo 23, l'autorità competente del paese terzo, in applicazione degli accordi di cooperazione di cui all'articolo 23, paragrafo 4, informa l'ESA-ESMA delle categorie di contratti derivati per i quali la controparte centrale è autorizzata a fornire servizi di compensazione ai membri compensatori e/o ai clienti stabiliti nell'Unione.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Dopo aver ricevuto la notifica e la richiesta di cui al paragrafo 1, l'ESMA trasmette la decisione all'autorità competente richiedente entro sei mesi, precisando quanto segue:

2. Dopo aver ricevuto la notifica e la richiesta di cui al paragrafo 1 nonché le informazioni di cui al paragrafo 1 bis, l'ESA-ESMA decide entro sei mesi:

a) se la categoria di derivati interessata è assoggettabile all'obbligo di compensazione ai sensi dell'articolo 3;

a) se la categoria di derivati interessata è assoggettabile all'obbligo di compensazione ai sensi dell'articolo 3;

 

 

b) la data a decorrere dalla quale l'obbligo di compensazione diventa effettivo.

b) la data a decorrere dalla quale l'obbligo di compensazione diventa effettivo, che non dovrà essere anteriore alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e l'arco di tempo entro cui le categorie divengono soggette all'obbligo di compensazione.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'ESMA basa la sua decisione sui seguenti criteri:

3. L'ESA-ESMA basa la sua decisione ex paragrafo 2, lettera a) sui seguenti criteri:

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) l'impatto sul rischio di controparte prodotto sul mercato all'interno della categoria di derivati interessata e tra categorie di derivati, per effetto dell'applicazione dell'obbligo alla categoria di contratti derivati in questione;

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1 - lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) la liquidità dei contratti;

b) il volume e la liquidità della categoria di contratti derivati interessata;

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) l'esistenza di informazioni sulla fissazione dei prezzi;

c) l'esistenza di informazioni sulla fissazione dei prezzi nella categoria di contratti derivati interessata;

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) la capacità della controparte centrale di gestire il volume di contratti;

d) la capacità della controparte centrale di offrire prodotti che rispettino le esigenze di tutti, compresi gli operatori minori, come le piccole e medie imprese;

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 3 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) il livello di protezione dei clienti offerto dalla controparte centrale.

soppresso

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis) il costo della compensazione per i partecipanti al mercato, specie nel caso di controparti non finanziarie, e per l'economia nel suo complesso;

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e ter) le caratteristiche dei prodotti fisici sottostanti.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Prima di prendere la decisione, l'ESMA procede ad una consultazione pubblica e, se del caso, consulta le autorità competenti di paesi terzi.

Prima di prendere la decisione, l'ESA-ESMA procede a una consultazione pubblica e, se del caso, consulta le autorità di vigilanza europee o di paesi terzi competenti per specifici mercati finanziari. Il loro parere tecnico è preso se del caso in considerazione prima della decisione sull'assoggettabilità di una categoria di derivati all'obbligo di compensazione ai sensi dell'articolo 3.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. L'ESA-ESMA basa la sua decisione ex paragrafo 2, lettera b) sui seguenti criteri:

 

a) il previsto volume di contratti derivati della categoria interessata;

 

b) la capacità delle controparti centrali interessate di gestire il volume previsto e di gestire i rischi connessi alla compensazione della categoria di contratti derivati interessata;

 

c) il tipo e il numero di controparti attive sul mercato e previste tali per la categoria di contratti derivati interessata;

 

d) il periodo di tempo necessario a una controparte soggetta a obbligo di compensazione per introdurre le misure tecnico-organizzative necessarie alla compensazione di contratti derivati mediante una controparte centrale;

 

e) la gestione dei rischi e la capacità giuridica e operativa delle varie controparti attive sul mercato per la categoria di contratti derivati interessata dall'obbligo di compensazione ex articolo 3;

 

f) l'interconnessione dei contratti derivati appartenenti alla categoria interessata sui mercati finanziari.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter. Per garantire condizioni uniformi di applicazione dei paragrafi 3 e 3 bis, l'ESA-ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione al fine di stabilire se le controparti o i contratti derivati OTC possano costituire una minaccia al regolare funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell'intero sistema finanziario dell'Unione o di parte di esso.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare gli standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

L’ESA-ESMA presenta i progetti di standard tecnici di esecuzione alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Di propria iniziativa e in consultazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB), l'ESMA individua e notifica alla Commissione le categorie di derivati da includere nel registro pubblico da essa tenuto ma per le quali nessuna controparte centrale ha ancora ricevuto l'autorizzazione.

5. Di propria iniziativa e in consultazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB) nonché, se del caso, previa consultazione delle autorità di vigilanza europee o di paesi terzi competenti per specifici mercati finanziari, l'ESA-ESMA individua e notifica alla Commissione le categorie di derivati da includere nel registro pubblico da essa tenuto ma per le quali nessuna controparte centrale ha ancora ricevuto l'autorizzazione.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

2. Se il repertorio di dati sulle negoziazioni non è in grado di registrare le informazioni relative al contratto derivato OTC, le controparti finanziarie trasmettono le informazioni relative alle posizioni da esse detenute in detti contratti all'autorità competente designata ai sensi dell'articolo 48 della direttiva 2004/39/CE.

2. Se il repertorio di dati sulle negoziazioni non è in grado di registrare le informazioni relative al contratto derivato OTC, le controparti finanziarie trasmettono le informazioni relative ai loro contratti di derivati OTC all'autorità competente designata ai sensi dell'articolo 48 della direttiva 2004/39/CE.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

L'ESMA elabora progetti di standard tecnici di regolamentazione da presentare alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

L'ESA-ESMA presenta tali progetti di standard tecnici di regolamentazione alla Commissione, previa consultazione pubblica, entro il 30 giugno 2012.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Quando una controparte non finanziaria assume posizioni in contratti derivati OTC superando la soglia per la segnalazione da stabilirsi conformemente al paragrafo 3, lettera a), essa lo notifica all'autorità competente designata ai sensi dell'articolo 48 della direttiva 2004/39/CE fornendo una giustificazione per le posizioni assunte.

soppresso

La predetta controparte non finanziaria è soggetta all'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

 

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

2. Quando una controparte non finanziaria assume posizioni in contratti derivati OTC superando la soglia per la compensazione da stabilirsi conformemente al paragrafo 3, lettera b), essa è soggetta all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 3 per quanto riguarda tutti i suoi contratti derivati OTC assoggettabili.

2. Quando una controparte non finanziaria assume posizioni ed esposizioni nette in contratti derivati OTC superando la soglia per la compensazione da stabilirsi conformemente al paragrafo 3, lettera b), per un periodo di 90 giorni consecutivi, essa è soggetta all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 3 per quanto riguarda tutti i contratti derivati OTC assoggettabili che superano la soglia per la compensazione e il cui legame diretto con l'attività commerciale ai sensi del paragrafo 4 non può essere obiettivamente misurato, e all'obbligo di segnalazione all'autorità competente designata ai sensi dell'articolo 48 della direttiva 2004/39/CE.

Motivazione

La soglia per la compensazione dovrebbe essere superata per 90 giorni consecutivi prima di dar luogo all'obbligo di compensazione. Ciò è necessario per evitare che un superamento di breve durata della soglia per la compensazione (dovuto per esempio a una situazione di volatilità dei prezzi di mercato) determini il suddetto obbligo. La controparte non finanziaria coinvolta segnala all'autorità compente il superamento della soglia per la compensazione.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. In sede di calcolo delle posizioni di cui al paragrafo 2, non si tiene conto dei contratti derivati OTC stipulati da una controparte non finanziaria il cui legame diretto con l'attività commerciale della controparte può essere obiettivamente misurato.

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) la soglia per la segnalazione;

soppresso

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) criteri per stabilire se il legame diretto dei contratti derivati OTC con l'attività commerciale di una controparte non finanziaria può essere obiettivamente misurato.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli standard tecnici di regolamentazione di cui ala lettera b bis devono tenere conto delle norme vigenti, nonché degli standard e delle procedure di audit generalmente accettati.

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le soglie sono definite tenendo conto dell'importanza sistemica della somma delle posizioni nette e delle esposizioni per controparte e per categoria di derivati.

Le soglie sono definite tenendo conto dell'importanza sistemica della somma delle posizioni nette e delle esposizioni per controparte e per categoria di derivati OTC. L'importanza sistemica della somma delle posizioni e delle esposizioni nette di derivati OTC è stabilita sulla base di appropriati criteri quantitativi e qualitativi per ciascuna categoria. Occorre in particolare, nel caso di contratti con istituti finanziari d'importanza sistemica, tener conto delle esposizioni al rischio di credito.

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

L'ESMA, in consultazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB) e con le altre autorità interessate, presenta alla Commissione i progetti di standard di regolamentazione entro il 30 giugno 2012.

L'ESA-ESMA, in consultazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB) e con le altre autorità interessate, e previa consultazione pubblica, presenta alla Commissione i progetti di standard di regolamentazione entro il 30 giugno 2012

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. L'obbligo di compensazione sussiste fin quando le posizioni e le esposizioni nette in contratti derivati OTC della controparte non finanziaria si mantengono al di sopra della soglia di compensazione, e cessa non appena dette posizioni ed esposizioni nette ritornano al di sotto della soglia.

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. In sede di calcolo delle posizioni di cui al paragrafo 2, non si tiene conto dei contratti derivati OTC stipulati da una controparte non finanziaria il cui legame diretto con l'attività commerciale della controparte può essere obiettivamente misurato.

soppresso

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. L'obbligo di compensazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, non si applica ai contratti di derivati OTC stipulati da una controparte non finanziaria prima della data alla quale la stessa controparte non finanziaria diviene soggetta all'obbligo di compensazione.

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 7 – punto 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 ter. L'obbligo di compensazione sussiste fin quando le posizioni e le esposizioni nette in contratti derivati OTC della controparte non finanziaria si mantengono al di sopra della soglia per la compensazione, e cessa non appena dette posizioni ed esposizioni nette ritornano al di sotto della soglia.

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. La Commissione, in consultazione con l'ESMA, l'ESRB e le altre autorità interessate, riesamina regolarmente le soglie definite conformemente al paragrafo 3 e le modifica, se necessario.

5. La Commissione, in consultazione con l'ESA-ESMA, l'ESRB e le altre autorità interessate, riesamina regolarmente le soglie definite conformemente al paragrafo 3 e le modifica, se necessario, a norma di tale paragrafo.

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le controparti finanziarie o le controparti non finanziarie di cui all'articolo 7, paragrafo 2 che stipulano un contratto derivato OTC non compensato mediante controparte centrale assicurano che siano messe in atto le disposizioni e le procedure opportune per misurare, monitorare e ridurre il rischio operativo e il rischio di credito, che prevedano almeno:

1. Le controparti finanziarie o le controparti non finanziarie di cui all'articolo 7, paragrafo 2 che stipulano un contratto derivato OTC non compensato mediante controparte centrale assicurano che siano messe in atto le disposizioni e le procedure opportune per misurare, monitorare e ridurre il rischio operativo e il rischio di credito, che prevedano in particolare:

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) se possibile, mezzi elettronici che consentano di confermare rapidamente le condizioni del contratto derivato OTC;

a) mezzi elettronici che consentano di confermare rapidamente le condizioni del contratto derivato OTC;

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini della lettera b), il valore dei contratti in essere è valutato ogni giorno al prezzo di mercato, e le procedure di gestione dei rischi prevedono uno scambio di garanzie reali effettuato in modo rapido, esatto e con adeguata segregazione o la detenzione di un capitale adeguato e proporzionato.

Ai fini della lettera b), il valore dei contratti in essere è valutato ogni giorno al prezzo di mercato, e le procedure di gestione dei rischi prevedono uno scambio di garanzie reali effettuato in modo rapido, esatto e con adeguata segregazione e secondo le prassi prevalenti sul mercato o, nel caso delle controparti finanziarie, la detenzione di un capitale adeguato e proporzionato.

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli obblighi di cui alle lettere a) e b) del primo comma non si applicano ai contratti derivati OTC conclusi da una controparte non finanziaria prima della data alla quale la stessa controparte non finanziaria diviene soggetta all'obbligo di compensazione ex articolo 7, paragrafo 2.

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

 

 

2. Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare standard tecnici di regolamentazione per specificare il periodo massimo tra la stipula di un contratto derivato OTC e la conferma di cui al paragrafo 1, lettera a).

soppresso

Gli standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma sono adottati conformemente [agli articoli da 7 a 7 quinquies] del regolamento …/… [regolamento ESMA].

 

L'ESMA presenta alla Commissione un progetto di standard tecnici di regolamentazione entro il 30 giugno 2012.

 

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

 

 

3. Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare standard tecnici di regolamentazione per specificare i dispositivi e i livelli di garanzia reale e di capitale necessari per conformarsi al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 1, secondo comma.

soppresso

In funzione della natura giuridica della controparte, gli standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma sono adottati, conformemente agli articoli [da 7 a 7 quinquies] del regolamento …/… [regolamento EBA], o agli articoli [da 7 a 7 quinquies] del regolamento …/… [regolamento ESMA], o agli articoli [da 7 a 7 quinquies] del regolamento …/… [regolamento EIOPA].

 

L'EBA, l'ESMA e l'EIOPA presentano congiuntamente alla Commissione progetti comuni di standard tecnici di regolamentazione entro il 30 giugno 2012.

 

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme del presente titolo e adottano tutte le misure necessarie ad assicurarne l'applicazione. Le sanzioni includono almeno ammende amministrative. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme del presente titolo e adottano tutte le misure necessarie ad assicurarne l'applicazione. Le sanzioni includono almeno ammende amministrative. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Ai fini della emanazione e modifica delle rispettive norme in materia di sanzioni, gli Stati membri consultano l'ESA-ESMA.

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti responsabili della vigilanza delle controparti finanziarie e, se necessario, delle controparti non finanziarie rendano pubbliche tutte le sanzioni applicate per la violazione degli articoli da 3 a 8, salvo il caso in cui la loro divulgazione possa perturbare gravemente i mercati finanziari o arrecasse un danno sproporzionato alle parti in causa.

2. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti responsabili della vigilanza delle controparti finanziarie e, se necessario, delle controparti non finanziarie rendano pubbliche tutte le sanzioni applicate per la violazione degli articoli da 3 a 8, salvo il caso in cui la loro divulgazione possa perturbare gravemente i mercati finanziari o arrecasse un danno sproporzionato alle parti in causa. Gli Stati membri pubblicano, a intervalli regolari, rapporti di valutazione sull'efficacia delle rispettive norme in materia di sanzioni.

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano dei poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni.

2. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano delle risorse e dei poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni.

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Articolo 22

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità competente o altra autorità informa l'ESMA, il collegio e le altre autorità competenti, senza indebito ritardo, di ogni situazione di emergenza in relazione ad una controparte centrale, compresi gli sviluppi sui mercati finanziari che potrebbero avere effetti negativi sulla liquidità dei mercati o sulla stabilità del sistema finanziario in uno degli Stati membri in cui la controparte centrale o uno dei suoi membri compensatori sono stabiliti.

L'autorità competente o altra autorità informa l'ESA-ESMA, il collegio e le altre autorità competenti, senza indebito ritardo, di ogni situazione di emergenza reale o potenziale in relazione ad una controparte centrale, compresi gli sviluppi sui mercati finanziari che potrebbero avere effetti negativi sulla liquidità dei mercati o sulla stabilità del sistema finanziario in uno degli Stati membri in cui la controparte centrale o uno dei suoi membri compensatori sono stabiliti.

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Articolo 43 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le controparti centrali accettano unicamente garanzie reali altamente liquide con un rischio di credito e di mercato minimo a copertura delle proprie esposizioni nei confronti dei membri compensatori. Esse applicano al valore delle attività adeguati scarti di garanzia che tengano conto della perdita di valore potenziale nell'intervallo di tempo tra la loro ultima rivalutazione e il momento in cui si può ragionevolmente ritenere che verranno liquidate. Ai fini della determinazione delle garanzie reali accettabili e dei pertinenti scarti di garanzia, esse tengono conto del rischio di liquidità risultante dall'inadempimento di un partecipante al mercato e del rischio di concentrazione su alcune attività che ne possono derivare.

1. Le controparti centrali accettano unicamente garanzie reali altamente liquide con un rischio di credito e di mercato minimo a copertura delle proprie esposizioni nei confronti dei membri compensatori. Per quanto concerne le controparti non finanziarie, le fideiussioni bancarie o le attività equivalenti possono, ove appropriato, essere accettate come garanzie collaterali. Le controparti centrali applicano al valore delle attività adeguati scarti di garanzia che tengano conto della perdita di valore potenziale nell'intervallo di tempo tra la loro ultima rivalutazione e il momento in cui si può ragionevolmente ritenere che verranno liquidate. Ai fini della determinazione delle garanzie reali accettabili e dei pertinenti scarti di garanzia, esse tengono conto del rischio di liquidità risultante dall'inadempimento di un partecipante al mercato e del rischio di concentrazione su alcune attività che ne possono derivare.

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Articolo 67 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Per i contratti loro segnalati, i repertori di dati sulle negoziazioni pubblicano posizioni aggregate per categoria di derivati.

1. Per i contratti loro segnalati, i repertori di dati sulle negoziazioni pubblicano, a intervalli regolari e in modo facilmente accessibile, posizioni aggregate per categoria di derivati.

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Articolo 68 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Entro la stessa data, la Commissione valuta, in coordinamento con l'ESMA e le autorità settoriali interessate, l'importanza sistemica delle operazioni in derivati OTC di imprese non finanziarie.

Entro la stessa data, la Commissione valuta, in coordinamento con l'ESA-ESMA e le autorità settoriali interessate, l'importanza sistemica delle operazioni in derivati OTC di imprese non finanziarie e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata da eventuali proposte sull'opportunità di mantenere o di modificare l'obbligo di compensazione per le imprese non finanziarie previsto all'articolo 7.

PROCEDURA

Titolo

Strumenti derivati OTC, controparti centrali e repertori di dati sulle negoziazioni

Riferimenti

COM(2010)0484 – C7-0265/2010 – 2010/0250(COD)

Commissione competente per il merito

ECON

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

ITRE

16.12.2010

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Ivailo Kalfin

1.12.2010

 

 

Esame in commissione

10.2.2011

 

 

 

Approvazione

12.4.2011

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

40

0

7

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Lena Ek, Ioan Enciu, Adam Gierek, Robert Goebbels, Jacky Hénin, Romana Jordan Cizelj, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Niki Tzavela, Alejo Vidal-Quadras

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Antonio Cancian, António Fernando Correia De Campos, Francesco De Angelis, Ilda Figueiredo, Matthias Groote, Andrzej Grzyb, Satu Hassi, Yannick Jadot, Silvana Koch-Mehrin, Bernd Lange, Werner Langen, Mario Pirillo, Algirdas Saudargas, Catherine Trautmann

PARERE della commissione giuridica (5.4.2011)

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni
(COM(2010)0484 – C7‑0265/2010 – 2010/0250(COD))

Relatore per parere: Sharon Bowles

BREVE MOTIVAZIONE

La crisi finanziaria ha alimentato preoccupazioni in merito alla resistenza e alla trasparenza del mercato degli strumenti derivati OTC. Il G20 ha concluso quanto segue:

"Al massimo entro la fine del 2012 tutti i contratti derivati OTC standardizzati dovranno essere negoziati in borsa o, se del caso, su piattaforme elettroniche di negoziazione e compensati mediante controparti centrali. I contratti derivati OTC devono essere notificati ai repertori di dati sulle negoziazioni.”

Detta regolamentazione fissa le condizioni per autorizzare le controparti centrali (CCP), i criteri da tenere in considerazione per garantire caratteristiche adeguate per la compensazione centrale, e la segnalazione dei dati dei derivati ai repertori sulle negoziazioni dove i dati aggregati possono essere utilizzati, fra l’altro, per l’analisi del rischio sistemico.

La compensazione centrale può da sola presentare rischi sistemici a meno che non sia avviata in modo adeguato, e pertanto le controparti centrali devono utilizzare salde strategie per la gestione del rischio e degli inadempimenti che non mettano in avanti i contribuenti. Il mantenimento di un mercato variegato e concorrenziale ha il suo ruolo e la politica dei prezzi deve essere trasparente e si devono evitare accordi vincolanti.

Il regolamento in questione, che promuove la resistenza e la trasparenza del mercato dei derivati, deve mantenere anche l’efficienza di questi mercati per gli investimenti da parte degli utenti – siano essi finanziari o non finanziari. Il mantenimento della natura internazionale di questo mercato promuove ambedue questi obiettivi se si fonda sulla cooperazione tra autorità di vigilanza e criteri internazionali convergenti.

Le controparti centrali sono regolate da regolatori bancari prudenziali nella maggior parte degli Stati membri, mentre a livello europeo la EBA è quella che ha la maggiore esperienza, è pertanto essenziale che ESMA ed EBA lavorino a stretto contatto. Queste ESA dovranno decidere sulla opportunità della compensazione in base ad un approccio pragmatico nei confronti della sentenza Meroni.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Se necessario, occorre che le norme applicabili alle controparti finanziarie si applichino anche alle controparti non finanziarie. Si riconosce che le controparti non finanziarie utilizzano i contratti OTC per coprirsi contro i rischi commerciali direttamente legati alle loro attività commerciali. Di conseguenza, per determinare se una controparte non finanziaria debba essere assoggettata all'obbligo di compensazione, occorre tenere conto dello scopo per il quale utilizza i derivati OTC e dell'entità delle esposizioni detenute in tali strumenti. Quando fissa la soglia ai fini dell'obbligo di compensazione, l'ESMA consulta tutte le autorità pertinenti, ad esempio le autorità di regolamentazione competenti per i mercati delle merci, affinché siano prese pienamente in considerazione le particolarità di questi settori. Inoltre, entro il 31 dicembre 2013 la Commissione valuterà l'importanza sistemica delle operazioni di imprese non finanziarie sui derivati OTC in diversi settori, compreso quello dell'energia.

(16) Se necessario, occorre che le norme applicabili alle controparti finanziarie si applichino anche alle controparti non finanziarie. Si riconosce che le controparti non finanziarie utilizzano i contratti OTC per coprirsi contro i rischi commerciali direttamente legati alle loro attività commerciali. Di conseguenza, per determinare se una controparte non finanziaria debba essere assoggettata all'obbligo di compensazione, occorre tenere conto dello scopo per il quale utilizza i derivati OTC e dell'entità delle esposizioni detenute in tali strumenti. Gli audit annuali potrebbero rappresentare un modo per valutare se una controparte non finanziaria utilizza contratti OTC per coprirsi contro i rischi commerciali direttamente legati alle loro attività commerciali. Quando fissa la soglia ai fini dell'obbligo di compensazione, l'ESMA consulta tutte le autorità pertinenti, ad esempio le autorità di regolamentazione competenti per i mercati delle merci, affinché siano prese pienamente in considerazione le particolarità di questi settori. Inoltre, entro il 31 dicembre 2013 la Commissione valuterà l'importanza sistemica delle operazioni di imprese non finanziarie sui derivati OTC in diversi settori, compreso quello dell'energia.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22) È importante che i partecipanti al mercato comunichino ai repertori di dati sulle negoziazioni tutti i dettagli relativi ai contratti derivati OTC da essi conclusi. In tal modo le informazioni riguardanti i rischi inerenti ai mercati dei derivati OTC saranno centralizzate e facilmente accessibili all'ESMA, alle autorità competenti e alle banche centrali del SEBC interessate.

(22) Andrebbe altresì vagliata la possibilità di una notifica retroattiva a un registro dei contratti in sospeso. In tal modo le informazioni riguardanti i rischi inerenti ai mercati dei derivati OTC saranno centralizzate e facilmente accessibili all'ESMA, alle autorità competenti e alle banche centrali del SEBC interessate.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23) Per disporre di un quadro completo del mercato, è opportuno che tutti i contratti, siano essi compensati o no, siano segnalati ai repertori di dati sulle negoziazioni.

(23) Per disporre di un quadro completo del mercato, e ai fini della valutazione del rischio sistemico, è opportuno che tutti i contratti, siano essi compensati o no, siano segnalati ai repertori di dati sulle negoziazioni

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37) È opportuno che le controparti centrali siano dotate di un solido quadro per la gestione dei rischi di credito, di liquidità, operativo e di altro genere, ivi compresi i rischi in cui incorrono o che fanno incorrere ad altre entità a causa dell'interdipendenza. Occorre che le controparti centrali siano dotate di procedure e di meccanismi adeguati per far fronte all'inadempimento di un membro compensatore. Per ridurre al minimo il rischio di contagio dell'inadempimento, occorre che le controparti centrali applichino condizioni di partecipazione rigorose, raccolgano adeguati margini iniziali e dispongano di un fondo di garanzia in caso di inadempimento e di altre risorse finanziarie per la copertura di potenziali perdite.

(37) È opportuno che le controparti centrali siano dotate di un solido quadro per la gestione dei rischi di credito, di liquidità, operativo e di altro genere, ivi compresi i rischi in cui incorrono o che fanno incorrere ad altre entità a causa dell'interdipendenza. Occorre che le controparti centrali siano dotate di procedure e di meccanismi adeguati per far fronte all'inadempimento di un membro compensatore. Per ridurre al minimo il rischio di contagio dell'inadempimento, occorre che le controparti centrali applichino condizioni di partecipazione rigorose, raccolgano adeguati margini iniziali e dispongano di un fondo di garanzia in caso di inadempimento e di altre risorse finanziarie per la copertura di potenziali perdite. Le strategie di gestione dell’inadempimento delle controparti centrali dovrebbero essere solide, senza trasferire il rischio ai contribuenti. In particolare gli accordi di liquidità, attraverso banche sia commerciali o centrali, non devono sostituirsi alle loro strategie di mitigazione del rischio di liquidità.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 43

Testo della Commissione

Emendamento

(43) I repertori di dati sulle negoziazioni raccolgono a fini regolamentari dati che interessano le autorità di tutti gli Stati membri. Dato che la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni non ha implicazioni di bilancio e che molte autorità nazionali avranno bisogno di accedere ai dati detenuti dai repertori, è opportuno affidare all'ESMA la responsabilità della registrazione, della revoca della registrazione e della vigilanza dei repertori.

(43) I repertori di dati sulle negoziazioni devono poter raccogliere, esclusivamente a fini regolamentari, dati che interessano le autorità competenti di tutti gli Stati membri, e non dovrebbero pubblicare e/o comunque rendere altrimenti disponibili tali dati o utilizzarli per finalità diverse da quelle indicate nel presente regolamento. Dato che la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni non ha implicazioni di bilancio e che molte autorità nazionali avranno bisogno di accedere ai dati detenuti dai repertori, è opportuno affidare all'ESMA la responsabilità della registrazione, della revoca della registrazione e della vigilanza dei repertori.

Motivazione

I repertori di dati sulle negoziazioni e gli altri organismi che accedono ai dati in virtù del regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (EMIR), non dovrebbero poter sfruttare la loro posizione privilegiata per intervenire su un mercato commerciale e fornire servizi di previsione dei prezzi (“price discovery”).

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 45 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(45 bis) Vi sono aree nel settore dei servizi finanziari e della negoziazione di contratti derivati in cui possono esistere anche diritti di proprietà commerciale e intellettuale. Per i casi in cui tali diritti si riferiscano a prodotti che sono utilizzati come norma di settore, o che hanno ripercussioni su una norma di settore, occorre prevedere una disposizione relativa alla concessione di tali licenze a condizioni proporzionate, improntate al principio “FRAND” (eque, ragionevoli e non discriminatorie).

Motivazione

Licenze eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) sono consuete per altre norme di settore. Se si richiede una licenza soltanto parziale, si dovrà rispettare la proporzionalità, ad esempio per gli operatori di mercato minori o per i nuovi partecipanti.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il presente regolamento si applica alle controparti centrali, alle controparti finanziarie e ai repertori di dati sulle negoziazioni. Esso si applica anche alle controparti non finanziarie, nei casi previsti.

2. Il presente regolamento si applica alle controparti centrali, alle controparti finanziarie e ai repertori di dati sulle negoziazioni. Esso si applica anche alle controparti non finanziarie, e alle filiali nell’Unione europea delle imprese stabilite in un paese terzo, nei casi previsti.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) ai membri del Sistema europeo di banche centrali e ad altri organismi nazionali che svolgono funzioni analoghe e ad altri organismi pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima;

a) ai membri del Sistema europeo di banche centrali e ad altri organismi nazionali dell'Unione e del SEE che svolgono funzioni analoghe e ad altri organismi pubblici dell'Unione e del SEE incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima;

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1) "controparte centrale", soggetto che si interpone legalmente tra le controparti di contratti negoziati su uno o più mercati finanziari, agendo come acquirente nei confronti di ogni venditore e come venditore nei confronti di ogni acquirente e che è responsabile del funzionamento di un sistema di compensazione;

1) "controparte centrale", soggetto che si interpone legalmente tra le controparti di contratti negoziati su uno o più mercati finanziari, agendo come acquirente per i contratti per i quali effettua la compensazione nei confronti di ogni venditore e come venditore nei confronti di ogni acquirente e che è responsabile del funzionamento di un sistema di compensazione;

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2) "repertorio di dati sulle negoziazioni", soggetto che raccoglie e conserva in modo centralizzato le registrazioni sui derivati OTC;

2) "repertorio di dati sulle negoziazioni", soggetto registrato che raccoglie e conserva in modo centralizzato le registrazioni sui derivati OTC, a fini regolamentari a norma e in conformità del presente regolamento;

Motivazione

Le disposizioni di legge sui repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbero applicarsi solamente alle organizzazioni specificamente registrate in quanto tali, a norma dell'articolo 51.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

4) "categoria di derivati", un certo numero di contratti su derivati OTC aventi le stesse caratteristiche essenziali;

4) "categoria di derivati", un certo numero di contratti su derivati OTC aventi sufficienti caratteristiche comuni essenziali per cui si comportano nello stesso modo;

Motivazione

Il comportamento è un criterio importante che può non dipendere unicamente dalle caratteristiche essenziali.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

5) "derivati over-the-counter (OTC)", contratti derivati la cui esecuzione non ha luogo su un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE;

5) "derivati over-the-counter (OTC)", contratti derivati la cui esecuzione non ha luogo su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 14) e 15), della direttiva 2004/39/CE o in un sistema di negoziazione di un paese terzo che svolge una funzione simile;

Motivazione

Il comunicato del G20 parla di piattaforme di compensazione elettronica invece che di mercati regolamentati pertanto è necessario includere un riferimento al sistema multilaterale di negoziazione. Occorre introdurre anche un riferimento ai sistemi di paesi terzi.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

6) "controparte finanziaria", impresa di investimento ai sensi della direttiva 2004/39/CE, ente creditizio ai sensi della direttiva 2006/48/CE, impresa di assicurazione ai sensi della direttiva 73/239/CEE, impresa di assicurazione ai sensi della direttiva 2002/83/CE, impresa di riassicurazione ai sensi della direttiva 2005/68/CE, organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ai sensi della direttiva 2009/65/CE, ente pensionistico aziendale o professionale ai sensi della direttiva 2003/41/CE o gestore di fondo di investimenti alternativo ai sensi della direttiva 2010/… /UE;

6) "controparte finanziaria", impresa di investimento autorizzata dalla direttiva 2004/39/CE, ente creditizio autorizzato dalla direttiva 2006/48/CE, impresa di assicurazione autorizzata dalla direttiva 73/239/CEE, impresa di assicurazione autorizzata dalla direttiva 2002/83/CE, impresa di riassicurazione autorizzata dalla direttiva 2005/68/CE, organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) autorizzato dalla direttiva 2009/65/CE, ente pensionistico aziendale o professionale autorizzato dalla direttiva 2003/41/CE o gestore di fondo di investimenti alternativo autorizzato dalla direttiva 2010/… /UE e filiali nell’Unione di imprese stabilite al di fuori dell’Unione che dovrebbero essere così autorizzate se fossero stabilite all’interno dell’Unione, diverse da un fondo d'investimento la cui unica politica di investimento consiste nel condurre attività di sviluppo o di investimento in beni immobili materiali (direttamente o mediante imprese figlie, comproprietà o partecipazioni a joint venture) ;

Motivazione

Gli istituti finanziari esentati nel quadro delle pertinenti direttive settoriali non dovrebbero essere inclusi nel campo d’applicazione del presente regolamento.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'obbligo di compensazione si applica anche alle controparti finanziarie e alle controparti non finanziarie di cui all'articolo 7, paragrafo 2, che stipulano contratti derivati OTC assoggettabili con soggetti di paesi terzi.

L'obbligo di compensazione si applica anche alle controparti finanziarie e alle controparti non finanziarie di cui all'articolo 7, paragrafo 2, che stipulano contratti derivati OTC assoggettabili con soggetti di paesi terzi che sarebbero soggetti all’obbligo di compensazione se fossero stabiliti nell’Unione.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. L’obbligo di compensazione ai sensi del paragrafo 1 non si applica ai contratti derivati OTC conclusi da una controparte finanziaria o non finanziaria di cui all’articolo 7, paragrafo 2, con un organismo cui il presente regolamento non si applica, o ai contratti derivati OTC conclusi con una impresa madre, una filiale o un’altra filiale dell’impresa madre. Devono comunque esservi solidi accordi bilaterali su tali contratti derivati ​​in modo da assicurare la stabilità del gruppo.

Motivazione

In molti casi i rischi possono essere assunti e gestiti da una impresa di un gruppo anche quando i rischi appartengono a un’altra compagnia del gruppo. Il presente emendamento esclude questi accordi interni al gruppo.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) se la categoria di derivati interessata è assoggettabile all'obbligo di compensazione ai sensi dell'articolo 3;

a) se la categoria di derivati interessata è assoggettabile all'obbligo di compensazione ai sensi dell'articolo 3 e pertanto assoggettabile;

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) la data a decorrere dalla quale l'obbligo di compensazione diventa effettivo.

b) la data a decorrere dalla quale l'obbligo di compensazione diventa effettivo, che deve essere successiva di almeno sei mesi alla data della pubblicazione della decisione ai sensi del paragrafo 4 e tiene conto dei fattori di cui al punto b bis;

Motivazione

Gli utilizzatori delle controparti centrali devono avere il tempo necessario per esercitare la dovuta diligenza sulle CCP e organizzare i propri sistemi e capitali.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) ove opportuno le modalità associate con l’avvio, le scadenze o l’effetto retroattivo, nei casi in cui a tale riguardo sia stato raggiunto un accordo internazionale;

Motivazione

Se gli obblighi di compensazione retroattivi non sono coordinati a livello internazionale potrebbero causare svantaggi competitivi gravi.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Se del caso, le modalità associate con l'inizio, l’introduzione graduale o l’effetto retroattivo tengono conto del consenso internazionale. Si tiene conto delle modalità legali e pratiche dell’effetto retroattivo.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) il livello di standardizzazione dei termini contrattuali ed economici e dei contratti;

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) il livello di protezione dei clienti offerto dalla controparte centrale.

e) il livello di gestione dell'inadempimento e della mitigazione del rischio di liquidità offerto dalla controparte centrale;

Motivazione

La protezione dei clienti non deve basarsi sulla garanzia dei contribuenti.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis) il costo della compensazione e l’impatto sulla concorrenza;

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

eb) la convergenza con le norme e gli standard internazionali.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Di propria iniziativa e in consultazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB), l'ESMA individua e notifica alla Commissione le categorie di derivati da includere nel registro pubblico da essa tenuto ma per le quali nessuna controparte centrale ha ancora ricevuto l'autorizzazione.

5. Di propria iniziativa, a seguito di una consultazione pubblica, e in consultazione con l’EBA, con il Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB), e con le pertinenti autorità competenti, l'ESMA individua e notifica alla Commissione le categorie di derivati che devono essere assoggettati all’obbligo della compensazione e da includere nel registro pubblico da essa tenuto ma per le quali nessuna controparte centrale ha ancora ricevuto l'autorizzazione.

Motivazione

Poiché molti dei criteri della compensazione si riferiscono alle attività bancarie, l’EBA dovrà essere coinvolta in tutte le fasi così come le pertinenti autorità di vigilanza e le banche centrali. La consultazione pubblica è necessaria per definire eventuali motivi per cui nessuna controparte centrale ha chiesto o ricevuto un’autorizzazione per determinarne i rischi derivanti che possono non essere stati valutati.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

Le controparti centrali autorizzate a compensare contratti derivati OTC assoggettabili accetta di compensare i contratti su base non discriminatoria, indipendentemente dalla sede di esecuzione.

Le controparti centrali autorizzate a compensare contratti derivati OTC assoggettabili accettano di compensare i contratti su base non discriminatoria, trasparente e obiettiva in riferimento sia ai prezzi che alla tecnologia, indipendentemente dalla sede di esecuzione, nella misura in cui ciò non comprometta la mitigazione dei rischi.

Motivazione

Gli accordi di esclusività, gli sconti e la fornitura di tecnologia possono favorire molti abusi. L’ESMA dovrebbe controllare per accertarsi se occorre inserire ulteriori norme sia per l’accesso delle CCP che per le norme di riferimento.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le controparti finanziarie trasmettono ad un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato conformemente all'articolo 51 le informazioni relative ad ogni contratto derivato OTC da esse stipulato e ad ogni modifica o cessazione del contratto. Le informazioni sono trasmesse al più tardi il giorno lavorativo che segue l'esecuzione, la compensazione o la modifica del contratto.

1. Le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 trasmettono ad un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato conformemente all'articolo 51 le informazioni relative ad ogni contratto derivato OTC da esse stipulato e ad ogni modifica concreta o cessazione del contratto in parola. Le informazioni sono trasmesse al più tardi il giorno lavorativo che segue l'esecuzione, la compensazione, la modifica o la risoluzione del contratto.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Altri soggetti possono comunicare le modifiche o la cessazione di cui al paragrafo 1, per conto delle controparti originarie, purché tutte le informazioni relative al contratto siano comunicate senza generare duplicazioni.

Se muniti di apposita delega, altri soggetti possono comunicare le modifiche o la cessazione di cui al paragrafo 1, per conto delle controparti originarie, purché tutte le informazioni relative al contratto siano comunicate senza generare duplicazioni.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Tutte le notifiche sono effettuate in conformità con norme di settore internazionali aperte.

Motivazione

Ai fini di uno scambio pertinente di informazioni per l’individuazione di rischi sistemici è di importanza cruciale che si seguano standard internazionali comuni per la segnalazione degli scambi.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

3. Una controparte soggetta all'obbligo di segnalazione può delegare la comunicazione delle informazioni relative ai contratti derivati OTC all'altra controparte.

3. Una controparte soggetta all'obbligo di segnalazione può delegare la comunicazione delle informazioni relative ai contratti derivati OTC all'altra controparte, sempreché questa accetti la delega.

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La controparte che comunica tutte le informazioni relative ad un contratto ad un repertorio di dati sulle negoziazioni per conto di un'altra controparte non viene considerata in violazione di eventuali restrizioni alla divulgazione di informazioni imposte dal contratto o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

La controparte che comunica tutte le informazioni relative ad un contratto ad un repertorio di dati sulle negoziazioni non viene considerata in violazione di eventuali restrizioni alla divulgazione di informazioni imposte da contratto o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

Motivazione

Non vi è motivo perché tale disposizione si applichi solo nel caso di delega.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

4. Alla Commissione sono delegati i poteri di stabilire le informazioni e il genere delle comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 per le differenti categorie di derivati.

4. Alla Commissione sono delegati i poteri di stabilire le informazioni e il genere delle comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 per le differenti classi, gruppi o categorie di derivati e per gli eventuali effetti retroattivi.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Nell’esercizio del potere di cui al primo comma, la Commissione si cura di specificare il fine e l’adeguamento della consultazione dei dati.

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Quando una controparte non finanziaria assume posizioni in contratti derivati OTC superando la soglia per la segnalazione da stabilirsi conformemente al paragrafo 3, lettera a), essa lo notifica all'autorità competente designata ai sensi dell'articolo 48 della direttiva 2004/39/CE fornendo una giustificazione per le posizioni assunte.

soppresso

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

3. Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare standard tecnici di regolamentazione per specificare quanto segue:

3. Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare uno standard tecnico di regolamentazione per specificare la soglia per la compensazione.

a) la soglia per la segnalazione;

 

b) la soglia per la compensazione.

 

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le soglie sono definite tenendo conto dell'importanza sistemica della somma delle posizioni nette e delle esposizioni per controparte e per categoria di derivati.

La soglia è definita tenendo conto dell'importanza sistemica della somma delle posizioni nette e delle esposizioni per controparte e per categoria di derivati.

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Gli standard di regolamentazione di cui al primo comma sono adottati conformemente [agli articoli da 7 a 7 quinquies] del regolamento …/… [regolamento ESMA].

Lo standard tecnico di regolamentazione di cui al primo comma è adottato in conformità della procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

L'ESMA, in consultazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB) e con le altre autorità interessate, presenta alla Commissione i progetti di standard di regolamentazione entro il 30 giugno 2012.

L'ESMA, in consultazione con l’EBA, con il Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB) e con le altre autorità interessate, presenta alla Commissione i progetti di detto standard tecnico di regolamentazione entro il 30 giugno 2012.

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. In sede di calcolo delle posizioni di cui al paragrafo 2, non si tiene conto dei contratti derivati OTC stipulati da una controparte non finanziaria il cui legame diretto con l'attività commerciale della controparte può essere obiettivamente misurato.

4. In sede di calcolo delle posizioni di cui al paragrafo 2, non si tiene conto dei contratti derivati OTC stipulati da una controparte non finanziaria il cui legame diretto con l'attività commerciale o di finanziamento di tesoreria della controparte può essere obiettivamente misurato.

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. La Commissione, in consultazione con l'ESMA, l'ESRB e le altre autorità interessate, riesamina regolarmente le soglie definite conformemente al paragrafo 3 e le modifica, se necessario.

5. La Commissione, in consultazione con l'ESMA, l’EBA, l'ESRB e le altre autorità interessate, riesamina regolarmente le soglie definite conformemente al paragrafo 3 e le modifica, se necessario.

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) se possibile, mezzi elettronici che consentano di confermare rapidamente le condizioni del contratto derivato OTC;

a) se possibile, mezzi elettronici che consentano di confermare rapidamente le condizioni del contratto derivato OTC e processi solidi per effettuare tempestivamente l’identificazione, la risoluzione e la correzione di eventuali inaccuratezze contabili;

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme del presente titolo e adottano tutte le misure necessarie ad assicurarne l'applicazione. Le sanzioni includono almeno ammende amministrative. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme del presente titolo da parte di persone stabilite sul loro territorio o che vi agiscano mediante una filiale e adottano tutte le misure necessarie ad assicurarne l'applicazione. Le sanzioni includono almeno ammende amministrative. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive e tengono conto delle misure prese per garantire l’osservanza.

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le controparti centrali che intendono estendere l'attività a servizi o attività aggiuntivi non coperti dall'autorizzazione iniziale presentano domanda di estensione. Si considera estensione dell'autorizzazione iniziale la prestazione di servizi di compensazione in un'altra valuta o per strumenti finanziari che presentano caratteristiche di rischio significativamente diverse da quelli per i quali la controparte centrale ha già ottenuto l'autorizzazione.

1. Le controparti centrali che intendono estendere l'attività a servizi o attività aggiuntivi, come quelli di cui al presente regolamento, non coperti dall'autorizzazione iniziale, presentano domanda di estensione Si considera estensione dell'autorizzazione iniziale la prestazione di servizi di compensazione in un'altra valuta o per strumenti finanziari che presentano caratteristiche di rischio significativamente diverse da quelli per i quali la controparte centrale ha già ottenuto l'autorizzazione.

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 10, le controparti centrali devono disporre di un capitale iniziale permanente, disponibile e separato di almeno 5 milioni di euro.

1. Per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 10, le controparti centrali devono essere costituite come società pubbliche a responsabilità limitata e disporre di un capitale iniziale proprio e permanente (attività nette) di almeno 5 milioni di euro

Motivazione

È imperativo che le controparti centrali assumano la forma di società onde evitare che possano essere costituite in quanto associazioni o fondazioni. Il riferimento al patrimonio netto è più chiaro della formulazione contenuta nel testo della Commissione. L’espressione “disponibile e separato” è ambigua.

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il capitale, assieme agli utili non distribuiti e alle riserve della controparte centrale, è in qualsiasi momento sufficiente a permettere una liquidazione o una ristrutturazione ordinata delle attività su un periodo adeguato e ad assicurare che la controparte centrale sia adeguatamente protetta dal rischio operativo e dal rischio residuo.

2. Il capitale proprio (attività nette) della controparte centrale è in qualsiasi momento sufficiente e liquido in modo da permettere una liquidazione o una ristrutturazione ordinata delle attività su un periodo adeguato e assicurare che la controparte centrale sia adeguatamente protetta dal rischio operativo e dal rischio residuo.

Motivazione

Il capitale proprio include gli utili non distribuiti, le riserve e i premi legati al capitale. Sono importanti sia il livello di capitale proprio che il livello di liquidità delle attività.

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

Il collegio è composto da:

Il collegio è composto da rappresentanti di:

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) l'accordo sulla delega volontaria di compiti tra i suoi membri;

c) l'accordo sulla delega volontaria di doveri e responsabilità tra i suoi membri;

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Articolo 16 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Revoca dell'autorizzazione

Revoca o annullamento dell'autorizzazione o rinuncia alla medesima

Motivazione

Anche se hanno gli stessi effetti, il ritiro, l'annullamento e la rinuncia all’autorizzazione sono situazioni diverse e devono essere trattate separatamente. (Per esempio, il ritiro si può avere dopo che l'autorizzazione è stata regolarmente ottenuta, mentre si ha l'annullamento quando l'autorizzazione è stata ottenuta in modo improprio, vale a dire il motivo del ritiro precede il rilascio dell'autorizzazione).

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) qualora la controparte centrale non abbia utilizzato l'autorizzazione entro 12 mesi, rinunci espressamente all'autorizzazione o non abbia prestato alcun servizio o esercitato alcuna attività nel corso dei sei mesi precedenti;

a) qualora la controparte centrale non abbia utilizzato l'autorizzazione entro 12 mesi o non abbia prestato alcun servizio o esercitato alcuna attività nel corso dei sei mesi precedenti;

Motivazione

Si veda la motivazione dell’emendamento 47.

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) qualora la controparte centrale abbia ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

soppresso

Motivazione

Si veda la motivazione dell’emendamento 47.

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) qualora la controparte centrale non soddisfi più le condizioni di rilascio dell'autorizzazione;

c) qualora la controparte centrale non soddisfi più le condizioni di rilascio dell'autorizzazione e non abbia preso misure tempestive per porvi rimedio;

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La decisione di revoca dell'autorizzazione viene motivata.

Motivazione

Si veda la motivazione dell’emendamento 47.

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

L'autorità competente può invitare l'organo competente ad annullare l'autorizzazione qualora la controparte centrale abbia ottenuto l'autorizzazione dichiarando il falso o con qualsiasi altro mezzo irregolare.

Motivazione

Si veda la motivazione dell’emendamento 47.

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Una controparte centrale può rinunciare all’autorizzazione riconsegnandola all’autorità che l’ha rilasciata.

Motivazione

Si veda la motivazione dell’emendamento 47.

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'ESMA e ogni altro membro del collegio possono chiedere in qualsiasi momento all'autorità competente dello Stato membro di stabilimento della controparte centrale di verificare se la controparte centrale continui a rispettare le condizioni di rilascio dell'autorizzazione.

2. L'ESMA o un’altra autorità rappresentata in seno al collegio può, direttamente ovvero tramite il suo rappresentante in seno al collegio, chiedere in qualsiasi momento all'autorità competente dello Stato membro di stabilimento della controparte centrale di verificare se la controparte centrale continui a rispettare le condizioni di rilascio dell'autorizzazione. Tale richiesta è motivata in modo esauriente.

 

 

Emendamento  55

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. La Commissione, con l’assistenza dell’ESMA, verifica che le sanzioni amministrative di cui al paragrafo 3 siano applicate con efficienza e coerenza.

Emendamento  56

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Qualora una controparte centrale sia stata dichiarata fallita o venga assoggettata a liquidazione coatta, le informazioni riservate che non riguardino terzi possono essere divulgate nel quadro di procedimenti civili o commerciali, se necessarie a tali procedimenti.

2. Qualora una controparte centrale sia stata dichiarata fallita o venga assoggettata a liquidazione, le informazioni riservate che non riguardino terzi possono essere divulgate nel quadro di procedimenti civili o commerciali, se necessarie a tali procedimenti.

Motivazione

Lo stesso regime giuridico deve essere applicato qualora la liquidazione sia volontaria, e non solo laddove essa è obbligatoria (in particolare dal momento che molte giurisdizioni non operano una distinzione tra liquidazione coatta e fallimento).

Emendamento  57

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le informazioni riservate ricevute, scambiate o trasmesse a norma del presente regolamento sono soggette alle condizioni in materia di segreto professionale di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

Le informazioni riservate ricevute, scambiate o trasmesse a norma del presente regolamento sono soggette alle condizioni in materia di segreto professionale di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente ai fini del presente regolamento, ivi compreso nel caso delle autorità competenti, dell’ESMA, delle controparti centrali, dei repertori di dati sulle negoziazioni, degli enti o di altre persone fisiche o giuridiche.

Emendamento  58

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le autorità competenti e gli altri organismi e persone fisiche e giuridiche che ricevono informazioni riservate nell'esercizio delle loro funzioni ai sensi del presente regolamento utilizzano dette informazioni unicamente ai fini dell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

2. Le autorità competenti e gli altri organismi e persone fisiche e giuridiche che ricevono informazioni riservate nell'esercizio delle loro funzioni ai sensi del presente regolamento utilizzano dette informazioni unicamente ai fini dell'esercizio delle funzioni loro assegnate. Essi non sono autorizzati a pubblicare o a rendere in altro modo disponibili tali informazioni riservate (o qualsiasi altra informazione derivata) a qualsiasi altro fine, eccettuati quelli espressamente previsti nel presente regolamento.

Motivazione

I repertori di dati sulle negoziazioni e gli altri organismi che accedono ai dati in virtù del regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (EMIR), non dovrebbero poter sfruttare la loro posizione privilegiata per intervenire su un mercato commerciale e fornire servizi di previsione dei prezzi (“price discovery”).

Emendamento  59

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) la Commissione ha adottato una decisione conformemente al paragrafo 3;

a) la controparte centrale ha soddisfatto i criteri di cui al paragrafo 3;

Emendamento  60

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione può adottare una decisione conformemente alla procedura di cui all'articolo 69, paragrafo 2, con la quale stabilisce che le disposizioni legislative e di vigilanza del paese terzo assicurano che le controparti centrali ivi autorizzate soddisfano requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti fissati dal presente regolamento e che le controparti centrali sono soggette nel paese terzo su base continuativa ad una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme.

3. Alla Commissione è delegato il potere di adottare standard tecnici di regolamentazione per quanto concerne:

 

a) i criteri per stabilire che le disposizioni legislative e di vigilanza del paese terzo assicurano che le controparti centrali ivi autorizzate soddisfano requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti fissati dal presente regolamento;

 

b) i criteri per stabilire che le controparti centrali sono soggette nel paese terzo su base continuativa ad una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme.

Emendamento  61

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma sono adottati in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Emendamento  62

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di standard tecnici di regolamentazione entro il 30 giugno 2012.

Emendamento  63

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Le autorità competenti dello Stato membro in cui ha sede la controparte centrale assicurano controlli completi e approfonditi riguardo all'idoneità dell'alta dirigenza e dei membri del consiglio, nonché di tutti coloro la cui attività professionale ha un impatto significativo sul profilo di rischio della controparte centrale, al fine di garantire che soddisfino i requisiti di competenza e onorabilità.

Motivazione

Corrisponde ai controlli previsti dalla terza direttiva sui requisiti patrimoniali.

Emendamento  64

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La controparte centrale stabilisce chiaramente il mandato del comitato dei rischi, i dispositivi di governo societario per assicurarne l'indipendenza, le sue procedure operative, i criteri di ammissione e il meccanismo di elezione dei suoi membri. I dispositivi di governo societario sono resi pubblici e prevedono almeno che il comitato dei rischi sia presieduto da un membro indipendente del consiglio, riferisca direttamente al consiglio e si riunisca regolarmente.

2. La controparte centrale stabilisce chiaramente il mandato del comitato dei rischi, i dispositivi di governo societario per assicurarne l'indipendenza, le sue procedure operative, i criteri di ammissione e il meccanismo di elezione dei suoi membri, i quali, prima della selezione, sono sottoposti a controlli completi e approfonditi da parte dell'autorità competente al fine di garantire che soddisfino i requisiti di competenza e onorabilità richiesti per lo svolgimento delle loro funzioni. I dispositivi di governo societario sono resi pubblici e prevedono almeno che il comitato dei rischi sia presieduto da un membro indipendente del consiglio, riferisca direttamente al consiglio e si riunisca regolarmente.

Emendamento  65

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Fatto salvo il diritto delle autorità competenti a essere debitamente informate, i membri del comitato dei rischi sono tenuti alla riservatezza. Quando il presidente del comitato dei rischi accerta che su una data questione un membro si trova in una situazione di conflitto di interessi reale o potenziale, il membro non è autorizzato a votare sulla predetta questione.

4. Fatto salvo il diritto delle autorità competenti a essere debitamente informate, i membri del comitato dei rischi sono tenuti alla riservatezza. Quando il presidente del comitato dei rischi accerta che su una data questione un membro si trova in una situazione di conflitto di interessi reale o potenziale, o il membro notifica l’esistenza di un tale conflitto, il membro interessato si astiene e non vota sulla predetta questione.

Motivazione

In questo caso il diritto di voto non deve essere revocato, ma il membro deve astenersi.

Emendamento  66

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le controparti centrali conservano per un periodo minimo di dieci anni tutti i dati relativi ai servizi forniti e alle attività esercitate, per permettere all'autorità competente di controllare il rispetto degli obblighi del presente regolamento.

1. Le controparti centrali conservano per un periodo minimo di dieci anni un registro permanente di tutti i dati relativi ai servizi forniti e alle attività esercitate, per permettere all'autorità competente di controllare il rispetto degli obblighi del presente regolamento.

Emendamento  67

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le controparti centrali conservano tutte le informazioni relative a tutti i contratti da esse trattati per un periodo minimo di dieci anni dopo la cessazione. Le informazioni permettono almeno di determinare le condizioni originarie di un'operazione prima della compensazione mediante controparte centrale.

2. Le controparti centrali conservano un registro permanente di tutte le informazioni relative a tutti i contratti da esse trattati per un periodo minimo di dieci anni dopo la cessazione. Le informazioni permettono almeno di determinare le condizioni originarie di un'operazione prima della compensazione mediante controparte centrale.

Emendamento  68

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le controparti centrali informano l'autorità competente di ogni cambiamento a livello dirigenziale e le trasmettono tutte le informazioni necessarie per valutare se i membri del consiglio possiedono l'onorabilità e l'esperienza necessarie.

1. Le controparti centrali informano l'autorità competente di ogni cambiamento nella composizione della loro dirigenza e le trasmettono tutte le informazioni necessarie per valutare se i membri del consiglio e i direttori esecutivi possiedono l'onorabilità e l'esperienza necessarie.

Motivazione

Le verifiche sui membri della dirigenza andrebbero effettuate sia al momento della costituzione di una controparte centrale sia successivamente. I controlli devono riguardare anche i direttori esecutivi, che sono ancora più importanti dei membri del consiglio d’amministrazione.

Emendamento  69

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Se la condotta di un membro del consiglio è tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della controparte centrale, l'autorità competente adotta le misure appropriate, compresa l'esclusione del membro interessato del consiglio.

Se la condotta di un membro del consiglio è tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della controparte centrale, l'autorità competente adotta misure efficaci, compresa ove opportuno l'esclusione del membro interessato del consiglio.

Emendamento  70

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) la concentrazione del mercato a seguito dell'acquisizione;

Emendamento  71

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) l'esternalizzazione non comporta delega della sua responsabilità;

a) l'esternalizzazione non comporta né la delega della sua responsabilità né esonera la controparte centrale dalla sua responsabilità;

Emendamento  72

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h) il prestatore di servizi collabora con l'autorità competente in merito alle attività esternalizzate;

h) se necessario, e fatta salva la responsabilità della controparte centrale per il rispetto delle norme, il prestatore di servizi collabora con l'autorità competente in merito alle attività esternalizzate;

Emendamento  73

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

i) il prestatore di servizi deve garantire la protezione delle informazione sensibili e riservate relative alla controparte centrale, ai membri compensatori e ai clienti.

i) il prestatore di servizi deve garantire la protezione delle informazione riservate relative alla controparte centrale, ai membri compensatori e ai clienti, e dev'essere stabilito in un paese le cui norme in materia di protezione dei dati sono riconosciute come adeguate.

Motivazione

La "sensibilità" non è un criterio obiettivamente definibile.

Emendamento  74

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. L'autorità competente può rifiutare la delega o può decidere di sospenderla se l’entità che la riceve non risponde ai requisiti del presente regolamento, diversi da quelli che si applicano esclusivamente a una controparte centrale.

Emendamento  75

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le controparti centrali si dotano di norme trasparenti per la gestione dei reclami.

2. Le controparti centrali si dotano di norme accessibili, trasparenti ed eque per la tempestiva gestione dei reclami.

Emendamento  76

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le controparti centrali tengono registri e una contabilità che consentono loro, in qualsiasi momento e immediatamente, di identificare e segregare le attività e le posizioni di un membro compensatore dalle attività e dalle posizioni di ogni altro membro compensatore e dalle proprie attività.

1. Le controparti centrali tengono registri e una contabilità che consentono loro, in qualsiasi momento e immediatamente, di identificare e segregare le attività e le posizioni di un membro compensatore dalle attività e dalle posizioni di ogni altro membro compensatore e dalle proprie attività, incluse, se del caso, le attività messe a disposizione mediante trasferimento del titolo di proprietà.

Motivazione

Attualmente le controparti centrali prelevano contante ricorrendo al contratto con trasferimento del titolo di proprietà previsto dalla direttiva sulle garanzie finanziarie, e prelevano anche strumenti finanziari mediante detto trasferimento del titolo di proprietà. È importante che ciò risulti dal testo, specialmente perché un fabbisogno di contante farà aumentare notevolmente i costi per gli utilizzatori finali.

Emendamento  77

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le controparti centrali impongono ad ogni membro compensatore di distinguere e di segregare nei loro conti presso la controparte centrale le attività e le posizioni del membro compensatore da quelle dei clienti di quest'ultimo. Le controparti centrali autorizzano i clienti ad avere una segregazione più dettagliata delle loro attività e posizioni. La controparte centrale rende pubblici i rischi e i costi associati ai vari livelli di segregazione.

2. Le controparti centrali assicurano la tenuta di registri che consentano ad ogni membro compensatore di distinguere e di segregare nei suoi conti presso la controparte centrale le attività e le posizioni del membro compensatore da quelle dei clienti di quest'ultimo, incluse, se del caso, le attività messe a disposizione mediante trasferimento del titolo di proprietà. Le controparti centrali autorizzano i clienti ad avere una segregazione più dettagliata delle loro attività e posizioni. La controparte centrale rende pubblici i rischi e i costi associati ai vari livelli di segregazione. I membri compensatori hanno l'obbligo di tenere le posizioni dei loro clienti completamente segregate, in conti separati.

Emendamento  78

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. In funzione del livello di segregazione scelto dal cliente, le controparti centrali assicurano di essere in grado di trasferire, su richiesta, al verificarsi di un evento predefinito, senza il consenso del membro compensatore ed entro un termine prestabilito, le attività e le posizioni del cliente ad un altro membro compensatore. L'altro membro compensatore è obbligato unicamente se ha precedentemente concluso un rapporto contrattuale a tal fine.

3. In funzione del livello di segregazione scelto dal cliente, le controparti centrali assicurano di essere in grado di trasferire, su richiesta del cliente o al verificarsi di un evento predefinito, senza il consenso del membro compensatore ed entro un termine prestabilito, le attività e le posizioni del cliente ad un altro membro compensatore, a condizione che tale trasferimento sia giuridicamente valido e non sia in conflitto con la strategia di gestione dei rischi della controparte centrale. L'altro membro compensatore è obbligato unicamente se ha precedentemente concluso un rapporto contrattuale a tal fine.

Emendamento  79

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Per limitare le proprie esposizioni creditizie, le controparti centrali impongono, chiamano e riscuotono margini dai propri membri compensatori e, se del caso, dalle controparti centrali con le quali hanno concluso accordi di interoperabilità. I margini sono sufficienti a coprire le esposizioni potenziali che le controparti centrali ritengono si verificheranno fino alla liquidazione delle corrispondenti posizioni. Essi sono sufficienti a coprire le perdite che derivano almeno dal 99 per cento dei movimenti delle esposizioni nel corso di un periodo di tempo appropriato e assicurano che la controparte centrale copra completamente con garanzie reali le sue esposizioni nei confronti di tutti i suoi membri compensatori e, se del caso, nei confronti delle controparti centrali con le quali ha concluso accordi di interoperabilità, almeno su base giornaliera.

1. Per limitare le proprie esposizioni creditizie, le controparti centrali impongono, chiamano e riscuotono, o si assicurano, margini dai propri membri compensatori e, se del caso, dalle controparti centrali con le quali hanno concluso accordi di interoperabilità. I margini sono sufficienti a coprire le esposizioni potenziali che le controparti centrali ritengono si verificheranno fino alla liquidazione delle corrispondenti posizioni. Essi sono sufficienti a coprire le perdite che derivano almeno dal 99 per cento dei movimenti delle esposizioni nel corso di un periodo di tempo appropriato e assicurano che la controparte centrale copra completamente con garanzie reali le sue esposizioni nei confronti di tutti i suoi membri compensatori e, se del caso, nei confronti delle controparti centrali con le quali ha concluso accordi di interoperabilità, almeno su base giornaliera.

Emendamento  80

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Per la determinazione dei margini, le controparti centrali adottano modelli e parametri che integrano le caratteristiche di rischio dei prodotti compensati e tengono conto dell'intervallo tra le riscossioni dei margini, la liquidità del mercato e la possibilità di variazioni nel corso della durata dell'operazione. I modelli e i parametri sono convalidati dall'autorità competente e sono oggetto di un parere congiunto del collegio di cui all'articolo 15.

2. Per la determinazione dei margini, le controparti centrali adottano modelli e parametri che integrano le caratteristiche di rischio dei prodotti compensati e tengono conto dell'intervallo tra le riscossioni dei margini, la liquidità del mercato e la possibilità di variazioni nel corso della durata dell'operazione. I modelli e i parametri sono convalidati in modo indipendente dall'autorità competente e sono oggetto di un parere congiunto del collegio di cui all'articolo 15.

Emendamento  81

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le controparti centrali chiamano e riscuotono i margini su base infragiornaliera, almeno quando vengono superate soglie predefinite.

3. Le controparti centrali chiamano e riscuotono, o si assicurano, i margini su base infragiornaliera, almeno quando vengono superate soglie predefinite.

Emendamento  82

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Le controparti centrali segregano i margini costituiti da ogni membro compensatore e, se del caso, da controparti centrali che hanno concluso con esse accordi di interoperabilità e assicurano la protezione dei margini costituiti contro l'inadempimento di altri membri compensatori, del soggetto presso il quale sono depositati o della stessa controparte centrale, nonché contro qualsiasi altra perdita che la controparte centrale possa subire.

4. Le controparti centrali segregano i margini appartenenti a ogni membro compensatore e, se del caso, a controparti centrali che hanno concluso con esse accordi di interoperabilità e assicurano la protezione dei margini costituiti contro l'inadempimento di altri membri compensatori, del soggetto presso il quale sono depositati o della stessa controparte centrale, nonché contro qualsiasi altra perdita che la controparte centrale possa subire.

Emendamento  83

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

5. Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare standard tecnici di regolamentazione per specificare la percentuale e il periodo di tempo appropriati di cui al paragrafo 1, da prendere in considerazione per le varie categorie di strumenti finanziari.

5. Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare standard tecnici di regolamentazione per specificare la percentuale e il periodo di tempo appropriati, e i meccanismi appropriati per riscuotere e assicurarsi margini, di cui al paragrafo 1, da prendere in considerazione per le varie categorie di strumenti finanziari.

Emendamento  84

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

L'ESMA, in consultazione con l'EBA, presenta i progetti di standard tecnici di regolamentazione alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

L'ESMA, congiuntamente con l'EBA, presenta i progetti di standard tecnici di regolamentazione alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

Emendamento  85

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Oltre al requisito patrimoniale di cui all'articolo 12, le controparti centrali si dotano di risorse finanziarie sufficienti per coprire le perdite potenziali che superano le perdite da coprire mediante i margini e il fondo di garanzia in caso di inadempimento. Le risorse possono includere ogni altro fondo di compensazione fornito da membri compensatori o da altre parti, accordi di condivisione delle perdite, regimi di assicurazione, fondi propri della controparte centrale, garanzie fornite dall'impresa madre o disposizioni analoghe. Le risorse sono messe gratuitamente a disposizione della controparte centrale e non sono utilizzate per coprire le perdite di esercizio.

1. Oltre al requisito patrimoniale di cui all'articolo 12, le controparti centrali si dotano di risorse finanziarie sufficienti per coprire le perdite potenziali che superano le perdite da coprire mediante i margini e il fondo di garanzia in caso di inadempimento. Le risorse possono includere ogni altro fondo di compensazione fornito da membri compensatori o da altre parti, accordi di condivisione delle perdite, regimi di assicurazione, fondi propri della controparte centrale, garanzie fornite dall'impresa madre o disposizioni analoghe. Le risorse sono messe gratuitamente a disposizione della controparte centrale e non sono utilizzate per coprire le perdite di esercizio. I fondi propri sono proporzionati ai rischi condivisi dalla controparte centrale e da altri soggetti che assumono il rischio.

Motivazione

Al fine di assicurare un approccio prudente in materia di assunzione di rischi, una parte dei fondi propri delle controparti centrali dev'essere a rischio.

Emendamento  86

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le controparti centrali utilizzano i contributi al fondo di garanzia e gli altri contributi dei membri compensatori non inadempienti soltanto dopo avere esaurito i contributi del membro compensatore inadempiente e, se del caso, i fondi propri della controparte centrale di cui all'articolo 41, paragrafo 1.

3. Le controparti centrali utilizzano i contributi al fondo di garanzia e gli altri contributi dei membri compensatori non inadempienti soltanto dopo avere esaurito i contributi del membro compensatore inadempiente e i fondi propri della controparte centrale di cui all'articolo 41, paragrafo 1.

Motivazione

Al fine di assicurare un approccio prudente in materia di assunzione di rischi, una parte dei fondi propri delle controparti centrali dev'essere a rischio.

Emendamento  87

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli strumenti finanziari costituiti a titolo di margine sono depositati presso operatori di sistemi di regolamento titoli che assicurino un accesso non discriminatorio alle controparti centrali e la protezione totale degli strumenti. Le controparti centrali possono accedere rapidamente agli strumenti finanziari, se necessario.

2. Gli strumenti finanziari costituiti a titolo di margine sono depositati presso operatori di sistemi di regolamento titoli, o di altri meccanismi altamente sicuri presso istituti finanziari autorizzati, che assicurino un accesso non discriminatorio alle controparti centrali e la protezione totale degli strumenti. Le controparti centrali possono accedere rapidamente agli strumenti finanziari, se necessario.

Motivazione

E 'importante che le controparti centrali possano utilizzare il margine a fini di liquidità e investimenti a basso rischio, poiché i benefici in termini di costi sono trasferiti ai loro utenti, e quindi all'economia reale.

Emendamento  88

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

L'ESMA, in consultazione con l'EBA, presenta i progetti di standard tecnici di regolamentazione alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

L'ESMA, congiuntamente con l'EBA, presenta i progetti di standard tecnici di regolamentazione alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

Emendamento  89

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le controparti centrali dispongono di procedure da seguire nel caso in cui un membro compensatore non rispetti i requisiti di cui all'articolo 35 entro i termini e secondo le procedure stabiliti dalle controparti centrali. Le controparti centrali definiscono le procedure da seguire nel caso in cui l'insolvenza di un membro compensatore non sia stabilita da esse stesse.

1. Le controparti centrali dispongono di procedure dettagliate da seguire nel caso in cui un membro compensatore non rispetti i requisiti di cui all'articolo 35 entro i termini e secondo le procedure stabiliti dalle controparti centrali. Le controparti centrali definiscono in dettaglio le procedure da seguire nel caso in cui l'insolvenza di un membro compensatore non sia stabilita da esse stesse. Tali procedure sono oggetto di un riesame annuale.

Emendamento  90

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le controparti centrali informano immediatamente l'autorità competente. L'autorità competente informa immediatamente l'autorità competente per la vigilanza del membro compensatore inadempiente se la controparte centrale ritiene che il membro compensatore non sarà in grado di adempiere le sue obbligazioni future e se la controparte centrale intende dichiararlo inadempiente.

3. Le controparti centrali informano immediatamente l'autorità competente. L'autorità competente informa immediatamente l'autorità competente per la vigilanza del membro compensatore inadempiente (qualora egli stesso non rappresenti l’autorità competente) se la controparte centrale ritiene che il membro compensatore non sarà in grado di adempiere le sue obbligazioni future e se la controparte centrale intende dichiararlo inadempiente

Emendamento  91

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. La Commissione, qualora decida di non infliggere una penalità, lo comunica all'ESMA, al Parlamento europeo e al Consiglio, indicandone le ragioni.

Emendamento  92

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 4 bis (nuovo) – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Se del caso, il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare il Commissario responsabile, insieme con il presidente dell'ESMA, entro un mese dalla comunicazione di cui al primo comma, ad una riunione ad hoc della commissione competente del Parlamento europeo o del Consiglio, per presentare e spiegare le loro divergenze, a meno che tale divulgazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti interessate.

Emendamento  93

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. La Commissione, qualora decida di non infliggere una penalità, lo comunica all'ESMA, al Parlamento europeo e al Consiglio, indicandone le ragioni.

Emendamento  94

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 2 bis (nuovo) – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Se del caso, il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare il Commissario responsabile, insieme con il presidente dell'ESMA, entro un mese dalla comunicazione di cui al primo comma, ad una riunione ad hoc della commissione competente del Parlamento europeo o del Consiglio, per presentare e spiegare le loro divergenze, a meno che tale divulgazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti interessate.

Emendamento  95

Proposta di regolamento

Articolo 60 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Revoca della registrazione

Revoca o annullamento della registrazione o rinuncia alla medesima

Motivazione

Si veda la motivazione dell’emendamento 47.

Emendamento  96

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) il repertorio di dati sulle negoziazioni rinuncia espressamente alla registrazione o non ha prestato servizi nei sei mesi precedenti;

a) il repertorio di dati sulle negoziazioni non ha prestato servizi nei sei mesi precedenti;

Motivazione

Si veda la motivazione dell’emendamento 47.

Emendamento  97

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) il repertorio di dati sulle negoziazioni ha ottenuto la registrazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

soppresso

Motivazione

Si veda la motivazione dell’emendamento 47.

Emendamento  98

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La decisione in merito alla revoca della registrazione è motivata.

Motivazione

Si veda la motivazione dell’emendamento 47.

Emendamento  99

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

L’EMSA può invitare l'organo competente ad annullare la registrazione qualora quest’ultimo abbia ottenuto la registrazione dichiarando il falso o con altri mezzi irregolari.

Motivazione

Si veda la motivazione dell’emendamento 47.

Emendamento  100

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 1 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Un repertorio di dati sulle negoziazioni può rinunciare espressamente alla registrazione cedendola all’EMSA.

Motivazione

Si veda la motivazione dell’emendamento 47.

Emendamento  101

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Se l'autorità competente di uno Stato membro in cui il repertorio di dati sulle negoziazioni presta i servizi ed esercita le attività ritiene che sussista una delle condizioni di cui al paragrafo 1, essa può chiedere all'ESMA di valutare se siano soddisfatte le condizioni per la revoca della registrazione. Se decide di non revocare la registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato, l'ESMA fornisce una motivazione circostanziata.

2. Se l'autorità competente di uno Stato membro in cui il repertorio di dati sulle negoziazioni presta i servizi ed esercita le attività ritiene che sussista una delle condizioni di cui al paragrafo 1, essa può chiedere all'ESMA di valutare se siano soddisfatte le condizioni per la revoca della registrazione. La decisione deve essere motivata.

Motivazione

Deve essere possibile ritirare o meno la registrazione. In entrambi i casi la decisione va motivata.

Emendamento  102

Proposta di regolamento

Articolo 63 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) la Commissione ha adottato una decisione conformemente al paragrafo 3;

b) il repertorio di dati sulle negoziazioni ha soddisfatto i criteri di cui al paragrafo 3;

Emendamento  103

Proposta di regolamento

Articolo 63 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione può adottare una decisione conformemente alla procedura di cui all'articolo 69, paragrafo 2, con la quale stabilisce che le disposizioni legislative e di vigilanza del paese terzo assicurano che i repertori di dati sulle negoziazioni autorizzati nel paese terzo soddisfano requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti stabiliti dal presente regolamento e che i repertori di dati sono soggetti nel paese terzo su base continuativa ad una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme.

3. Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare standard tecnici di regolamentazione per specificare quanto segue:

 

a) i criteri per stabilire che le disposizioni legislative e di vigilanza del paese terzo assicurano che i repertori di dati sulle negoziazioni autorizzati nel paese terzo soddisfano requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti stabiliti dal presente regolamento;

 

b) i criteri per stabilire che i repertori di dati sono soggetti nel paese terzo su base continuativa ad una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme.

Emendamento  104

Proposta di regolamento

Articolo 63 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma sono adottati in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Emendamento  105

Proposta di regolamento

Articolo 63 – paragrafo 3 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di standard tecnici di regolamentazione entro il 30 giugno 2012.

Emendamento  106

Proposta di regolamento

Articolo 64 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

I repertori di dati sulle negoziazioni si dotano di solidi dispositivi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, e di meccanismi di controllo interno adeguati, comprese procedure amministrative e contabili solide che impediscano la diffusione di informazioni riservate.

I repertori di dati sulle negoziazioni si dotano di solidi dispositivi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, e di meccanismi di controllo interno adeguati, comprese procedure amministrative e contabili solide che impediscano qualsiasi diffusione di informazioni riservate.

Emendamento  107

Proposta di regolamento

Articolo 64 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

L'alta dirigenza e i membri del consiglio del repertorio di dati sulle negoziazioni possiedono l'onorabilità e l'esperienza necessarie per assicurare una gestione sana e prudente del repertorio di dati.

Per assicurare una gestione sana e prudente del repertorio di dati, l'alta dirigenza e i membri del consiglio del repertorio di dati sulle negoziazioni sono sottoposti a controlli preventivi completi e approfonditi per garantire che possiedano l'onorabilità, la competenza e l'esperienza necessarie.

Motivazione

Corrisponde alla terza direttiva sui requisiti patrimoniali.

Emendamento  108

Proposta di regolamento

Articolo 67 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Per i contratti loro segnalati, i repertori di dati sulle negoziazioni pubblicano posizioni aggregate per categoria di derivati.

1. Per i contratti loro segnalati, i repertori di dati sulle negoziazioni pubblicano esclusivamente posizioni aggregate per categoria di derivati.

Motivazione

I repertori di dati sulle negoziazioni e gli altri organismi che accedono ai dati in virtù del regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (EMIR), non dovrebbero poter sfruttare la loro posizione privilegiata per intervenire su un mercato commerciale e fornire servizi di previsione dei prezzi (“price discovery”).

Emendamento  109

Proposta di regolamento

Articolo 67 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

2. I repertori di dati sulle negoziazioni mettono le informazioni necessarie a disposizione dei seguenti soggetti:

2. I repertori di dati sulle negoziazioni mettono le informazioni necessarie a disposizione esclusivamente dei seguenti soggetti:

Motivazione

I repertori di dati sulle negoziazioni e gli altri organismi che accedono ai dati in virtù del regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (EMIR), non dovrebbero poter sfruttare la loro posizione privilegiata per intervenire su un mercato commerciale e fornire servizi di previsione dei prezzi (“price discovery”).

Emendamento  110

Proposta di regolamento

Articolo 69 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito con decisione 2001/528/CE della Commissione.

soppresso

Emendamento  111

Proposta di regolamento

Articolo 69 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

soppresso

Emendamento  112

Proposta di regolamento

Articolo 69 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. I termini stabiliti all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

soppresso

Emendamento  113

Proposta di regolamento

Articolo 70 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 70 bis

 

Tenuta di un sito web da parte dell'ESMA

 

1. L'ESMA tiene un sito web che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:

 

a)i contratti assoggettabili all'obbligo di compensazione a norma dell'articolo 4;

 

b) le sanzioni applicate per violazioni degli articoli da 3 a 8;

 

c) le controparti centrali autorizzate a offrire servizi o attività nell'Unione che siano persone giuridiche stabilite nell'Unione, e i servizi o le attività che esse sono autorizzate a prestare o a svolgere, comprese le categorie di strumenti finanziari coperte dalla loro autorizzazione;

 

d) le sanzioni applicate per violazioni del titolo IV e del titolo IV;

 

e) le controparti centrali autorizzate a offrire servizi o attività nell'Unione stabilite in paesi terzi, e i servizi o le attività che esse sono autorizzate a prestare o a svolgere, comprese le categorie di strumenti finanziari coperte dalla loro autorizzazione;

 

f) i repertori di dati sulle negoziazioni autorizzati a offrire servizi o attività nell'Unione;

 

g) le penalità e le ammende applicate in conformità degli articoli 55 e 56.

 

2. Ai fini delle lettere b), c) e d) del paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri tengono siti web che sono collegati al sito web dell'ESMA tramite un link;

 

3. Tutti i siti web di cui al presente articolo sono accessibili al pubblico, sono regolarmente aggiornati e forniscono informazioni in un formato chiaro.

PROCEDURA

Titolo

Strumenti derivati OTC, controparti centrali e repertori di dati sulle negoziazioni

Riferimenti

COM(2010)0484 – C7-0265/2010 – 2010/0250(COD)

Commissione competente per il merito

ECON

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

JURI

7.10.2010

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Sharon Bowles

27.10.2010

 

 

Esame in commissione

26.1.2011

 

 

 

Approvazione

22.3.2011

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

14

2

6

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Marielle Gallo, Françoise Castex, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Jan Philipp Albrecht, Luis de Grandes Pascual, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Angelika Niebler

PROCEDURA

Titolo

Strumenti derivati OTC, controparti centrali e repertori di dati sulle negoziazioni

Riferimenti

COM(2010)0484 – C7-0265/2010 – 2010/0250(COD)

Presentazione della proposta al PE

15.9.2010

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ECON

7.10.2010

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

ITRE

16.12.2010

JURI

7.10.2010

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Werner Langen

21.9.2010

 

 

 

Articolo 51 – Riunioni congiunte delle commissioni

       Annuncio in Aula

       

       

 

Esame in commissione

30.11.2010

1.2.2011

28.2.2011

4.4.2011

 

20.4.2011

 

 

 

Approvazione

24.5.2011

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

41

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Burkhard Balz, Godfrey Bloom, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Íñigo Méndez de Vigo, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Corien Wortmann-Kool

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Thomas Mann

Deposito

7.6.2011