RACCOMANDAZIONE sul progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Australia ai sensi dell’articolo XXIV:6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea

31.8.2011 - (06603/2011 – C7‑0144/2011 – 2011/0032(NLE)) - ***

Commissione per il commercio internazionale
Relatore: Vital Moreira

Procedura : 2011/0032(NLE)
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A7-0296/2011
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Australia ai sensi dell’articolo XXIV:6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea

(06603/2011 – C7‑0144/2011 – 2011/0032(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–   visto il progetto di decisione del Consiglio (06603/2011),

–   visto l'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Australia ai sensi dell’articolo XXIV:6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea (06604/2011),

–   vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7‑0144/2011),

–   visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,

–   vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0296/2011),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dell'Australia.

MOTIVAZIONE

Con l'adesione della Bulgaria e della Romania l'UE ha allargato la propria unione doganale. Di conseguenza, le norme dell'OMC (articolo XXIV:6 del GATT) hanno imposto all'UE di avviare negoziati con i paesi membri dell'OMC detentori di diritti di negoziato con uno dei paesi aderenti allo scopo di convenire un adeguamento compensativo. Tale adeguamento è necessario qualora l’adozione del regime tariffario esterno dell'UE comporti un aumento dei dazi superiore al livello rispetto al quale il paese aderente si è impegnato nel quadro dell’OMC, "tenendo in debito conto le riduzioni dei dazi effettuate dagli altri costituenti dell’unione doganale alla sua formazione rispetto alla stessa linea tariffaria".

La procedura da seguire è quella di cui all'articolo XXVIII GATT[1], sviluppata negli orientamenti adottati il 10 novembre 1980 (BISD 27S/26-28) [2] e nell’intesa sull'interpretazione dell'articolo XVIII del 1994[3].

L'obiettivo è di concordare una soluzione reciprocamente soddisfacente per compensare l'aumento dei dazi consolidati. Entrambe le parti hanno interesse a raggiungere un accordo. Qualora ciò non si verificasse, l’unione doganale può ancora modificare o revocare le concessioni, ma gli Stati membri interessati hanno allora la facoltà di ritirare concessioni sostanzialmente equivalenti, ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT (non necessariamente sulla stessa linea tariffaria).

La procedura ha inizio quando la parte contraente che intende negoziare la modifica o il ritiro della concessione trasmette una notifica al segretariato dell'OMC. Tale parte contraente deve inoltre fornire tutti i documenti pertinenti per informare il segretariato dell'OMC delle linee tariffarie interessate, dei partner commerciali più importanti e del volume e valore degli scambi. Qualsiasi parte dovesse ritenere di avere un interesse come fornitore principale o un interesse sostanziale in una concessione che sarà oggetto di negoziati a norma dell'articolo XXVIII del GATT dovrebbe, entro 90 giorni dalla notifica, comunicare la sua domanda al paese che intende modificare la concessione.

Per la Bulgaria e la Romania, l'UE ha proceduto alla notifica il 27 settembre 2006 e la procedura ha in seguito dato luogo a un raffronto dei dazi da pagare da parte degli importatori in Bulgaria e Romania prima e dopo l'adesione all'UE. Punto di partenza per il confronto è stata la media dei tre anni per i quali erano disponibili i dati più recenti. Per l'allargamento del 2007, sono stati utilizzati come periodo di riferimento gli anni dal 2002 al 2004. I dazi calcolati sono quelli consolidati, e non i dazi applicati. Le importazioni considerate sono quelle che beneficiano del regime di nazione più favorita (trattamento non preferenziale). La compensazione avviene sulla medesima linea tariffaria di quella interessata dall'adeguamento tariffario.

Il 29 gennaio 2007, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare tali negoziati a titolo dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT con i paesi che meritavano una compensazione. L’accordo con l’Australia è stato siglato il 15 giugno 2011. Il Consiglio ne ha autorizzato la firma l’11 aprile 2011. La firma dell’accordo con l’Australia è avvenuta il 24 maggio 2011. [4]

In precedenza erano stati stipulati con Cuba e con il Brasile accordi che non richiedevano l’approvazione del Parlamento europeo in quanto conclusi rispettivamente nel 2008 e nel 2009. Oltre che con questi due paesi (Brasile e Cuba), cui si aggiungono l’Australia insieme a Nuova Zelanda e Argentina, l'UE sta anche negoziando con gli Stati Uniti e la Cina, ma i negoziati non sono ancora conclusi.

Al fine di soddisfare i requisiti dell'OMC, detti accordi trattano due questioni. In primo luogo vi è la compensazione per l’aumento delle tariffe: lo strumento più utilizzato consiste nell’apertura di un contingente tariffario per il paese interessato o nell’aumento dei contingenti esistenti. In secondo luogo, il contingente tariffario erga omnes (contingente che non è assegnato ad un paese bensì è aperto a tutti) di preadesione della Bulgaria e della Romania va altresì aggiunto al contingente tariffario erga omnes dell’UE.

I prodotti contemplati dal presente accordo sono le carni di ovini o caprini.

Il regolamento di attuazione sarà adottato dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 144 del regolamento (CE) n. 1234/2007, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli (regolamento unico OCM). Tale regolamento è attualmente in fase di revisione. Conformemente all'allineamento alla procedura degli atti delegati e di esecuzione di cui agli articoli 290 e 291 del TFUE, la Commissione, nella sua proposta relativa a un nuovo regolamento OCM (COM (2010) 799), propone quanto segue: “I contingenti tariffari (…) sono aperti e gestiti con modalità determinate dalla Commissione mediante atti delegati o atti di esecuzione”.

Osservazioni del relatore

Il relatore accoglie con favore l'accordo con l’Australia e ritiene che il Parlamento europeo debba dare la sua approvazione. L’Australia ha il diritto di vedere ripristinati i propri diritti commerciali, che erano stati leggermente ridotti a causa dell'allargamento dell'unione doganale dell'UE con l’adesione della Romania e della Bulgaria.

L’articolo XXIV, paragrafo 4, del GATT sottolinea giustamente che il fine di un'unione doganale o di una zona di libero scambio dovrebbe essere di facilitare gli scambi tra i territori costituenti e non di creare ostacoli al commercio di altre parti contraenti con i suddetti territori. Il presente accordo è un’altra testimonianza del fatto che l'UE intende rispettare le regole del regime commerciale multilaterale, nella speranza di contribuire alla volontà collettiva di pervenire a un accordo globale nell’ambito del ciclo di negoziati di Doha per lo sviluppo.

In generale, l'allargamento dell'UE è stato positivo per i membri dell'OMC. Quando i paesi che aderiscono applicano tariffe più elevate rispetto a quelle dell’UE, ci guadagnano i membri dell'OMC. Per contro, nel caso in cui i paesi entranti applichino tariffe inferiori rispetto all'UE e debbano aumentare le loro tariffe, l'UE compenserà la differenza. Nel complesso, i membri dell'OMC risultano vincenti.

La Commissione ha giustamente scelto come strumento di compensazione l'aumento del contingente tariffario assegnato all’Australia per i prodotti interessati, dal momento che si tratta della modalità più mirata per compensare i paesi che lo meritino.

Sebbene la Commissione non abbia effettuato una valutazione d'impatto ufficiale, le ricerche e il dialogo presso le parti interessate hanno confermato che il presente accordo non pregiudica gli interessi agricoli dell'UE, ma si limita a ripristinare preesistenti diritti dell’Australia.

L'UE e l'Australia si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo. L'accordo entrerà in vigore 14 giorni dopo la data dell'ultima notifica e il relatore si augura che anche il nostro partner completerà le proprie procedure interne senza indugio in modo che i produttori possano beneficiare tempestivamente dell'accesso al mercato.

  • [1]  INDICE ANALITICO OMC : GATT 1994, Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994, XV. Articolo XIV (http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/gatt1994_06_e.htm#article14 )
  • [2]  Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio C/113, 5 novembre 1980, Consiglio 10 novembre 1980, Procedure negoziali ai sensi dell’articolo XXVIII.
  • [3]  OMC, Uruguay Round Agreement:Understanding on the interpretation of Article XXIV of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (Intesa sull'interpretazione dell'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe doganali, http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/10-24_e.htm).)
  • [4]  GU, L 104 Volume 54, 20 aprile 2011

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

31.8.2011

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

27

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

William (The Earl of) Dartmouth, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Paweł Zalewski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Mário David, Albert Deß, Salvatore Iacolino, Maria Eleni Koppa, Elisabeth Köstinger, Marietje Schaake

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Patrice Tirolien