RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 54, secondo paragrafo, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (rifusione)

13.10.2011 - (COM(2011)0029 – C7‑0037/2011 – 2011/0011(COD)) - ***I

Commissione giuridica
Relatore: Klaus-Heiner Lehne
(Rifusione – articolo 87 del regolamento)


Procedura : 2011/0011(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0348/2011
Testi presentati :
A7-0348/2011
Discussioni :
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 54, secondo paragrafo, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (rifusione)

(COM(2011)0029 – C7‑0037/2011 – 2011/0011(COD))

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0029),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 50, paragrafo 2, lettera g), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0037/2011),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 marzo 2011[1],

–   visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi[2],

–   visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione giuridica (A7-0348/2011),

A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne le disposizioni rimaste immutate dei testi esistenti, la proposta si limita ad una mera codificazione di tali disposizioni, senza modificazioni sostanziali;

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Visto 1

Testo proposto della Commissione

Emendamento

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 50, paragrafo 2, lettera g),

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 50, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera g),

Motivazione

La base giuridica sulla quale il Parlamento europeo e il Consiglio adottano le direttive, conformemente alla procedura legislativa ordinaria, è stabilita all'articolo 50, paragrafo 1 del TFUE. Detto paragrafo va quindi citato.

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Articolo 6, paragrafo 2

Testo proposto della Commissione

Emendamento

2. Il Parlamento europeo e il  Consiglio, su proposta della Commissione, procedono ogni cinque anni all'esame e, se del caso, alla revisione dell’importo di cui al paragrafo 1, espresso in 1 euro, tenendo conto, da un lato, dell'evoluzione economica e monetaria nell'Unione  e, dall'altro, della tendenza a riservare alle grandi e medie imprese la scelta dei tipi di società di cui all'allegato I.

2. Il Parlamento europeo e il  Consiglio, su proposta della Commissione, conformemente all'articolo 50, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera g) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), procedono ogni cinque anni all'esame e, se del caso, alla revisione dell’importo di cui al paragrafo 1, espresso in euro, tenendo conto, da un lato, dell'evoluzione economica e monetaria nell'Unione  e, dall'altro, della tendenza a riservare alle grandi e medie imprese la scelta dei tipi di società di cui all'allegato I.

Motivazione

La proposta della Commissione stabilisce al considerando 14 che, in ragione della sentenza della Corte di giustizia in merito alla causa C-133/06[3], occorre riformulare il presente articolo per eliminare una base giuridica supplementare e conferire al Parlamento europeo e al Consiglio la competenza di procedere all'esame e, se del caso, alla revisione dell'importo di cui al paragrafo 1. Il parere allegato del gruppo consultivo di lavoro raccomanda di sostituire l'attuale base giuridica supplementare con la procedura legislativa ordinaria. L'emendamento proposto va in questo senso.

  • [1]  GU C 132 del 3.5.2011, pag. 113.
  • [2]  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.
  • [3]  Sentenza della Corte di giustizia del 6 maggio 2008 nella causa C-133/06 Parlamento/Consiglio [2008] Racc. I-3189.

ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

 

 

 

 

GRUPPO CONSULTIVO

DEI SERVIZI GIURIDICI

Bruxelles, 5 luglio 2011

PARERE

                          ALL'ATTENZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

                                                              DEL CONSIGLIO

                                                              DELLA COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 54, secondo paragrafo, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (rifusione)

COM(2011)0029 dell'1.2.2011 – 2011/0011(COD)

Visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi, e in particolare il punto 9, il gruppo di lavoro consultivo, costituito dai servizi giuridici di Parlamento europeo, Consiglio e Commissione, si è riunito l'11 febbraio, il 17 marzo e il 18 maggio 2011 al fine di esaminare, tra l'altro, la proposta di cui sopra presentata dalla Commissione.

Nel corso di tali riunioni[1], dopo aver esaminato la proposta, il gruppo di lavoro consultivo ha stabilito di comune accordo che, onde presentare in modo appropriato la modifica sostanziale proposta dalla Commissione (ossia la sostituzione di una base giuridica secondaria con la procedura legislativa ordinaria) nel progetto di rifusione, all'articolo 6, paragrafo 2, sarebbe stato opportuno sostituire i termini "Il Parlamento europeo e il Consiglio, su proposta della Commissione" con la seguente formulazione: "Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale".

Per quanto riguarda il modo in cui la modifica sostanziale proposta avrebbe dovuto essere evidenziata nel testo di rifusione, tutti e tre i servizi giuridici sono del parere che la modifica proposta dalla Commissione all'articolo 6, paragrafo 2, avrebbe dovuto essere evidenziata contrassegnando con il "barrato doppio" combinato con l'ombreggiatura grigia i termini "Il Consiglio, su proposta della Commissione" (che figurano nel testo attuale dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 77/91/CEE), e contrassegnando con l'ombreggiatura grigia la nuova formulazione "Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale".

Il servizio giuridico del Consiglio ritiene tuttavia che anche la parte che resta immutata della formulazione dell'articolo 6, paragrafo 2, della proposta avrebbe dovuto essere contrassegnata con l'ombreggiatura grigia, poiché il contenuto delle misure da adottare ai sensi delle disposizioni in questione e la procedura prevista per la loro adozione sono indissolubilmente legati. Pertanto la scelta politica del legislatore a tale riguardo non può limitarsi solo all'aspetto procedurale delle disposizione in questione, ma deve comprendere anche il contenuto delle misure in oggetto.

Fatto salvo il parere divergente del servizio giuridico del Consiglio, l'esame della proposta ha permesso al gruppo di lavoro consultivo di concludere che la proposta non contiene nessun'altra modifica sostanziale oltre a quelle identificate come tali in tale proposta o nel presente parere. Il gruppo consultivo ha altresì constatato che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate dell'atto precedente con tali modifiche sostanziali, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza apportare modificazioni sostanziali.

C. PENNERA                       H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Giureconsulto                        Giureconsulto                        Direttore

  • [1]  Il gruppo di lavoro consultivo disponeva delle versioni inglese, francese e tedesca della proposta ed ha lavorato sulla base della versione inglese, ossia la versione originale del documento in discussione.

PROCEDURA

Titolo

Coordinamento delle garanzie che sono richieste alle società di cui all’articolo 54, secondo paragrafo, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (rifusione)

Riferimenti

COM(2011)0029 – C7-0037/2011 – 2011/0011(COD)

Presentazione della proposta al PE

1.2.2011

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

JURI

14.2.2011

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Klaus-Heiner Lehne

28.2.2011

 

 

 

Esame in commissione

11.4.2011

 

 

 

Approvazione

11.10.2011

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

24

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Toine Manders

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Giuseppe Gargani

Deposito

13.10.2011