RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile

21.12.2011 - (COM(2011)0216 – C7‑0145/2011 – 2011/0094(CNS)) - *

Commissione giuridica
Relatore: Raffaele Baldassarre


Procedura : 2011/0094(CNS)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0002/2012

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile

(COM(2011)0216 – C7‑0145/2011 – 2011/0094(CNS))

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2011)0216),

–   visto l'articolo 118, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7‑0145/2011),

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione giuridica (A7-0002/2012),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Dal momento che l'Ufficio europeo dei brevetti è responsabile della concessione di brevetti europei, è opportuno che il regime di traduzione per il brevetto europeo con effetto unitario si basi sulla procedura esistente presso l'Ufficio europeo dei brevetti. È necessario che tale regime miri a conseguire il necessario equilibrio tra gli interessi degli operatori economici e il pubblico interesse in termini di costo del procedimento e di disponibilità delle informazioni tecniche.

(6) Dal momento che l'Ufficio europeo dei brevetti è responsabile della concessione di brevetti europei, è opportuno che il regime di traduzione per il brevetto europeo con effetto unitario si basi sulla procedura esistente presso l'Ufficio europeo dei brevetti. È necessario che tale regime miri a conseguire il necessario equilibrio tra gli interessi degli operatori economici, in particolare delle piccole e medie imprese, e il pubblico interesse in termini di costo del procedimento e di disponibilità delle informazioni tecniche.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Per agevolare l'accesso ai brevetti europei con effetto unitario, in particolare per le piccole e medie imprese, i richiedenti che non hanno una lingua in comune con una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti potranno presentare la loro domanda di brevetto presso l'Ufficio europeo dei brevetti in qualsiasi altra lingua ufficiale dell'Unione europea. A titolo complementare, per i richiedenti che ottengano un brevetto europeo con effetto unitario e che abbiano la residenza o la sede principale della propria attività in uno Stato membro dell'Unione la cui lingua ufficiale non è una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti, un sistema di rimborso supplementare delle spese di traduzione dalla lingua di detto Stato membro verso la lingua del procedimento dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti, oltre a quanto già attualmente previsto presso l'Ufficio europeo dei brevetti, dovrà essere gestito dall'Ufficio europeo dei brevetti, conformemente all'articolo 12 del regolamento xx/xx [disposizioni di diritto sostanziale].

(9) Per agevolare l'accesso ai brevetti europei con effetto unitario, in particolare per le piccole e medie imprese, i richiedenti che non hanno una lingua in comune con una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti potranno presentare la loro domanda di brevetto presso l'Ufficio europeo dei brevetti in qualsiasi altra lingua ufficiale dell'Unione europea. A titolo complementare, le piccole e medie imprese, le persone fisiche e le organizzazioni senza scopo di lucro che ottengano un brevetto europeo con effetto unitario e che abbiano la residenza o la sede principale della propria attività in uno Stato membro dell'Unione la cui lingua ufficiale non è una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti dovrebbero beneficiare di un sistema di rimborso supplementare delle spese di traduzione dalla lingua di detto Stato membro verso la lingua del procedimento dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti. Il sistema di rimborsi supplementari dovrà essere gestito dall'Ufficio europeo dei brevetti conformemente all'articolo 12 del regolamento xx/xx [disposizioni di diritto sostanziale].

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis) Le modalità e il livello di compensazione dei costi di traduzione supplementari devono essere concepiti in tal modo che, in principio, sia garantita la piena compensazione dei costi di traduzione; è necessario fissare un massimale per pagina onde rispecchiare il prezzo medio normale di mercato per la traduzione ed evitare gli abusi;

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Al fine di promuovere la disponibilità di informazioni sui brevetti e la divulgazione delle conoscenze tecnologiche, occorre predisporre prima possibile un sistema di traduzione automatica dei fascicoli e delle domande di brevetto in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. L'Ufficio europeo dei brevetti è impegnato nello sviluppo di traduzioni automatiche, che sono uno strumento molto importante per migliorare l'accesso alle informazioni sui brevetti e divulgare ampiamente le conoscenze tecnologiche. La disponibilità tempestiva di traduzioni automatiche di alta qualità dei fascicoli e delle domande dei brevetti europei in tutte le lingue ufficiali del'Unione favorirà tutti gli utenti del sistema brevettuale europeo. La traduzione automatica è un aspetto fondamentale della politica dell'Unione europea. Le traduzioni automatiche devono servire unicamente a scopo informativo e non devono avere efficacia giuridica.

(10) Al fine di promuovere la disponibilità di informazioni sui brevetti e la divulgazione delle conoscenze tecnologiche, occorre predisporre prima possibile un sistema di traduzione automatica dei fascicoli e delle domande di brevetto in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. L'Ufficio europeo dei brevetti è impegnato nello sviluppo di traduzioni automatiche, che sono uno strumento molto importante per migliorare l'accesso alle informazioni sui brevetti e divulgare ampiamente le conoscenze tecnologiche. La disponibilità tempestiva di traduzioni automatiche di alta qualità dei fascicoli e delle domande dei brevetti europei in tutte le lingue ufficiali del'Unione favorirà tutti gli utenti del sistema brevettuale europeo. La traduzione automatica è un aspetto fondamentale della politica dell'Unione europea. Le traduzioni automatiche devono servire unicamente a scopo informativo e non devono avere efficacia giuridica. Esse devono essere disponibili online e a titolo gratuito al momento della pubblicazione della domanda di brevetto e del rilascio del brevetto.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 ter) Al termine del periodo di transizione, l'Ufficio europeo dei brevetti deve continuare a pubblicare una traduzione supplementare in inglese del fascicolo del brevetto europeo fornita in modo volontario dal richiedente. Ciò fornirebbe maggiore pubblicità internazionale e limiterebbe la possibilità che un contraffattore sostenga di aver agito in buona fede.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento attua la cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria autorizzata dalla decisione 2011/167/UE del Consiglio in relazione al regime di traduzione applicabile.

1. Il presente regolamento attua la cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria autorizzata dalla decisione 2011/167/UE del Consiglio in relazione al regime di traduzione applicabile. Esso disciplina il regime di traduzione applicabile ai brevetti europei nella misura in cui abbiano un effetto unitario.

 

2. Il presente regolamento non pregiudica le norme che disciplinano il regime linguistico delle istituzioni europee di cui all'articolo 342 del TFUE e del regolamento 1/1958 del Consiglio.

 

3. Il presente regolamento si basa sul regime linguistico dell'Ufficio europeo dei brevetti e non intende creare un regime linguistico specifico per l'Unione né creare un precedente per un regime linguistico limitato in qualsiasi strumento giuridico futuro dell'Unione.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Una volta che siano disponibili, le traduzioni automatiche delle domande di brevetto e i fascicoli di brevetto in tutte le lingue ufficiali dell'Unione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, sono messi a disposizioni online e a titolo gratuito al momento della pubblicazione della domanda di brevetto e del rilascio del brevetto.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter. Al termine del periodo di transizione di cui all'articolo 6 e conformemente all'articolo 12 del regolamento xx/xx [disposizioni di diritto sostanziale], gli Stati membri partecipanti, ai sensi dell'articolo 143 della CBE, incaricano l'Ufficio europeo dei brevetti di pubblicare una traduzione integrale supplementare del fascicolo in inglese nel caso in cui detta traduzione supplementare sia stata fornita in modo volontario dal richiedente. Detta traduzione non deve essere effettuata con mezzi automatici.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. In caso di controversia riguardante un brevetto europeo con effetto unitario, il titolare del brevetto fornisce, su richiesta e secondo la scelta del presunto contraffattore, una traduzione integrale del brevetto in una lingua ufficiale dello Stato membro partecipante in cui ha avuto luogo la presunta contraffazione o nel quale è domiciliato il presunto contraffattore.

1. In caso di controversia riguardante un brevetto europeo con effetto unitario, il titolare del brevetto fornisce, su richiesta e secondo la scelta del presunto contraffattore, una traduzione integrale del brevetto in una lingua ufficiale dello Stato membro partecipante in cui ha avuto luogo la presunta contraffazione o nel quale è domiciliato il presunto contraffattore. Detta traduzione non deve essere effettuata con mezzi automatici.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. In caso di controversia riguardante un brevetto europeo con effetto unitario, il titolare del brevetto fornisce nel corso del procedimento legale, su richiesta di un tribunale competente nei territori degli Stati membri partecipanti per le controversie riguardanti i brevetti europei con effetto unitario, una traduzione integrale del brevetto nella lingua in cui si svolge il procedimento dinanzi al tribunale.

2. In caso di controversia riguardante un brevetto europeo con effetto unitario, il titolare del brevetto fornisce nel corso del procedimento legale, su richiesta di un tribunale competente nei territori degli Stati membri partecipanti per le controversie riguardanti i brevetti europei con effetto unitario, una traduzione integrale del brevetto nella lingua in cui si svolge il procedimento dinanzi al tribunale. Detta traduzione non deve essere effettuata con mezzi automatici.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. In caso di controversia concernente una domanda di risarcimento, il tribunale competente prende in considerazione il fatto che il presunto contraffattore può aver agito senza sapere o senza avere motivi ragionevoli di sapere che stava violando il brevetto, prima di poter disporre della traduzione di cui al paragrafo 1.

4. In caso di controversia concernente una domanda di risarcimento, il tribunale competente prende in considerazione, specialmente se si tratta di una piccola o media impresa, una persona fisica, un'organizzazione senza scopo di lucro, un'università o un organismo pubblico di ricerca, se il presunto contraffattore ha agito senza sapere o senza avere motivi ragionevoli di sapere che stava violando il brevetto, prima di poter disporre della traduzione di cui al paragrafo 1.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

Dato che le domande di brevetto europeo possono essere presentate in qualsiasi lingua a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, della convenzione sul brevetto europeo, conformemente all'articolo 12 del regolamento xx/xx [disposizioni di diritto sostanziale], gli Stati membri partecipanti assegnano all'Ufficio europeo dei brevetti, ai sensi dell'articolo 143 della convenzione sul brevetto europeo, il compito di gestire un regime di compensazione per il rimborso di tutti i costi di traduzione entro un massimale, alimentati dalle tasse di cui all'articolo 13 di tale regolamento, per i richiedenti che depositano le domande di brevetto presso l'Ufficio europeo dei brevetti in una delle lingue ufficiali dell'Unione che non sia una lingua ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti.

1. Dato che le domande di brevetto europeo possono essere presentate in qualsiasi lingua a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, della convenzione sul brevetto europeo, conformemente all'articolo 12 del regolamento xx/xx [disposizioni di diritto sostanziale], gli Stati membri partecipanti assegnano all'Ufficio europeo dei brevetti, ai sensi dell'articolo 143 della convenzione sul brevetto europeo, il compito di gestire un regime di compensazione per il rimborso di tutti i costi di traduzione entro un massimale, alimentati dalle tasse di cui all'articolo 13 di tale regolamento, per i richiedenti che depositano le domande di brevetto presso l'Ufficio europeo dei brevetti in una delle lingue ufficiali dell'Unione che non sia una lingua ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti.

 

2. Il regime di compensazione di cui al paragrafo 1 è finanziato dalle tasse di cui all'articolo 13 del regolamento xx/xx [disposizioni di diritto sostanziale] ed è unicamente a disposizione delle piccole e medie imprese, delle persone fisiche, delle organizzazioni senza scopo di lucro, delle università e degli organismi pubblici di ricerca che abbiano la residenza o la sede principale della propria attività in uno Stato membro dell'Unione.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter. Il regime di compensazione di cui al paragrafo 1 garantisce la piena compensazione dei costi di traduzione entro un massimale stabilito in modo da rispecchiare il prezzo medio di mercato delle traduzioni ed evitare gli abusi.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Dette traduzioni non devono essere effettuate con mezzi automatici.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Esso si applica a decorrere dal [una data specifica sarà stabilita e coinciderà con la data di applicazione del regolamento xx/xx relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria].

2. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014 o dalla data di entrata in vigore dell'accordo relativo a un Tribunale unificato dei brevetti, se successiva.

MOTIVAZIONE

1. Introduzione

Un sistema brevettuale ben funzionante e capace di rispondere alle effettive esigenze dei propri utenti, ricopre un ruolo fondamentale per la crescita economica e la competitività dell'UE. Invero, l'utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale, oltre ad essere una delle ragioni primarie per lo sviluppo dell'innovazione[1], contribuisce significativamente allo sviluppo economico dell'intera area coinvolta[2].

L'obiettivo di raggiungere una protezione brevettuale unitaria all'interno dell'UE è perseguito dagli Stati membri da quasi mezzo secolo. A seguito dell'impossibilità di raggiungere un accordo su un brevetto comunitario, si è giunti nel 1973 alla stipula della cosiddetta Convenzione di Monaco[3], alla quale, successivamente, hanno aderito tutti gli Stati attualmente membri dell'Unione.

La procedura centralizzata prevista dalla Convenzione non ha, però, permesso di superare le barriere principali, poste allo sviluppo del sistema brevettuale europeo. In particolare: l'elevato grado d'incertezza giuridica[4] e i notevoli costi derivanti dalle spese di convalida e mantenimento del brevetto[5].

La concomitanza dei limiti citati è all'origine di un sistema brevettuale estremamente frammentato e insufficientemente competitivo su scala internazionale. Basti pensare che un brevetto europeo convalidato in 13 Stati è 13 volte più caro rispetto agli Stati Uniti e 11 volte rispetto al Giappone[6].

2. Posizione del relatore sul regime di traduzione

2.1 Considerazioni preliminari e priorità

Nonostante la proposta attuale si basi sulle lingue di lavoro dell'Ufficio europeo per i brevetti e sia frutto di un difficile compromesso politico, il relatore ritiene necessario tutelare e promuovere il più possibile l'utilizzo della lingua inglese, in quanto lingua che domina le relazioni commerciali internazionali.

A tal riguardo, è d'uopo rilevare che, sul totale delle domande di brevetto depositate presso l'EPO, il 77%[7] avviene già in lingua inglese[8]. Da questo dato è semplice dedurre che l'inglese rappresenta ormai la scelta linguistica del settore imprenditoriale e accademico legato ad attività di ricerca tecnologica e innovazione. A ciò si aggiunge la constatazione che l'inglese è, de facto, la lingua tecnica per eccellenza. La prova di ciò è fornita dalla circostanza che il 95% della riviste scientifiche in settori di R&S siano pubblicate in lingua inglese[9].

Il relatore ritiene, altresì, che le PMI europee continuino a soffrire di una produttività inferiore e di uno sviluppo più lento rispetto alle loro omologhe negli USA e in altre economie emergenti, soprattutto in materia di innovazione. Tale difficoltà è stata d'altronde rilevata dalla Commissione nella Comunicazione del 2007 volta a rilanciare le discussioni sul sistema brevettuale europeo. La Commissione ha indicato quali cause principali della lacunosa partecipazione da parte delle PMI al mercato dei brevetti: la scarsa consulenza a disposizione, soprattutto durante la fase di ricerca, e i costi troppo spesso insostenibili[10].

Le stesse PMI hanno richiamato l'attenzione sulla necessità di un sostegno specifico durante la fase di consultazione sul futuro del sistema dei brevetti in Europa[11], in particolare con riferimento ai costi di traduzione, ricerca brevettuale e protezione legale. La medesima necessità è stata evidenziata durante la fase di consultazione riguardante lo Small Business Act, laddove le PMI hanno classificato i costi elevati e la complessità giuridica del sistema brevettuale quali maggiori ostacoli all'accesso al mercato europeo dei brevetti, evidenziando l'esigenza di un sistema brevettuale semplificato, a costi ridotti e accessibile[12].

Il bisogno di misure specifiche atte a favorire l'accesso delle PMI al mercato brevettuale europeo è stato, inoltre, ripetutamente confermato dalla ricerca accademica sulla materia[13]. Al contempo, la ricerca accademica ha dimostrato l'elevato impatto negativo dei costi di traduzione, di convalida e mantenimento del brevetto sulla scelta da parte delle PMI di internazionalizzare la propria attività[14], ostacolando, al contempo, lo sviluppo dell'innovazione all'interno dell'UE.

Il relatore condivide le sollecitazioni sovra menzionate e la necessità di misure specifiche atte a favorire l'accesso delle PMI al mercato europeo dei brevetti e all'innovazione. A tal proposito, il relatore è convinto che le misure legislative in materia di tutela brevettuale unitaria costituiscano un'ottima occasione per rispondere alle istanze espresse dalle PMI, in particolare in materia di costi e sostegno legale.

2.2 Proposte emendative

2.2.1 Il regime di traduzione per il brevetto europeo con effetto unitario

Il relatore intende preservare la scelta di impostare il regime linguistico sulle lingue di lavoro dell'EPO, come risultato della valutazione dell'impatto svolta dalla Commissione[15] e conformemente alla decisione 2011/167/UE del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore di una tutela brevettuale unitaria.

Ciò premesso, il relatore esprime criticità verso la scelta di uno strumento, quale la cooperazione rafforzata, in un settore intrinseco al mercato interno. Alla luce di ciò, auspicando a breve una partecipazione da parte di tutti gli Stati membri dell'UE, il relatore intende rimarcare che il regime linguistico prescelto non debba costituire un precedente di regime linguistico limitato in qualsiasi futuro strumento giuridico dell'Unione (si veda l'emendamento 8).

Allo stesso modo, alla luce dei dati già menzionati, il relatore ritiene che il sistema brevettuale debba essere orientato verso l'utilizzo della lingua inglese. A tal proposito, il relatore è cosciente delle difficoltà che un passaggio tout court a un sistema brevettuale monolingue implicherebbe per l'Ufficio europeo per i brevetti e per parte dei suoi utilizzatori.

Tuttavia, il relatore è dell'opinione che debba essere offerta agli utenti la possibilità di dirigere il sistema verso l'uso della lingua inglese, al fine di decidere come meglio pubblicizzare e proteggere la propria invenzione. A tal fine, il relatore, allo scadere del periodo transitorio disciplinato dall'articolo 6 del Regolamento, propone di affidare all'Ufficio europeo per i brevetti il compito di pubblicare, il prima possibile, una traduzione in inglese del fascicolo del brevetto europeo, su base volontaria e a carico del richiedente (si vedano gli emendamenti 7 e 10).

Il relatore ritiene che, in tal modo, il richiedente possa al meglio pubblicizzare la sua invenzione, salvaguardandosi, al contempo, da un eventuale abuso della clausola di buona fede (vedi Art. 4, par. 4) da parte di un presunto contraffattore[16].

2.2.2 Misure specifiche a favore delle PMI

Come espresso dagli utilizzatori del sistema, il relatore condivide la priorità di procedere a una riduzione dei costi, nei quali le piccole e medie imprese incorrono, accrescendo, al contempo, la protezione legale a loro fornita (vedi l'emendamento 1).

Riguardo quest'ultimo aspetto, il relatore accoglie la disposizione, contenuta nell'articolo 4 della proposta, atta a salvaguardare la buona fede del contraffattore. Allo stesso modo, però, il relatore ritiene necessario che tale disposizione debba essere rivolta in particolare alle PMI (vedi l' emendamento 13). Infatti, alla luce dei limitati mezzi finanziari e organizzativi a disposizione delle PMI, soprattutto durante la fase di ricerca e valutazione dell'idea brevettuale, è opportuno operare una differenziazione tra piccole e grandi imprese al momento di valutare la malevolenza del presunto contraffattore.

Per quanto concerne, invece, la riduzione dei costi a favore delle PMI, il relatore è dell'opinione che il regime di compensazione, previsto dall'articolo 5 della proposta, debba essere rivolto esclusivamente al rimborso di costi aggiuntivi sostenuti da piccole e medie imprese, aventi la residenza o la sede principale della propria attività in uno Stato membro dell'Unione (vedi gli emendamenti 2 e 14). Al fine di assicurare che il rimborso dei costi sia rivolto anche a singoli richiedenti, centri di ricerca e università, il relatore ritiene opportuno includere persone giuridiche e organizzazioni non a scopo di lucro tra i beneficiari del sistema di compensazione (vedi gli emendamenti 2 e 14).

Inoltre, il relatore ritiene sia necessario definire al meglio il massimale per il rimborso indicato nell'Art. 5, par. 1, affinché lo stesso possa coprire tutti i costi di traduzione (vedi l'emendamento 3). Al contempo, il relatore è dell'opinione che sia indispensabile basare il regime di compensazione sui costi di mercato concernenti le traduzioni tecniche, affinché si evitino abusi da parte dei richiedenti (vedi l'emendamento 14).

2.2.3 Traduzioni automatiche e regime transitorio

Il relatore auspica un rapido sviluppo delle traduzioni automatiche da parte dell'Ufficio europeo dei brevetti. Tali traduzioni rivestono, infatti, un ruolo fondamentale, poiché potranno permettere, sin dalle prime fasi della procedura, di divulgare informazioni brevettuali, fornendo così un aiuto fondamentale durante la fase di ricerca, soprattutto a vantaggio di singoli ricercatori e delle PMI.

A tal riguardo, il relatore ritiene fondamentale assicurare la gratuità e l'immediata disponibilità delle traduzioni automatiche, al fine di evitare che i costi relativi allo sviluppo e implementazione del sistema ricadano sui richiedenti e sugli utilizzatori (vedi gli emendamenti 4 e 9).

Al contempo, il relatore è dell'idea che il coinvolgimento di rappresentanti dei singoli uffici nazionali per i brevetti possa agevolare la valutazione della qualità delle traduzioni automatiche (vedi gli emendamenti 6 e 16).

A tal proposito, il relatore non è a conoscenza di alcuna ragione, in base al quale la verifica della qualità delle traduzioni debba essere avviata solo dopo 6 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Il relatore preferisce, pertanto, emendare questa disposizione, permettendo di dare inizio alle valutazioni già dopo tre anni dall'entrata in vigore del Regolamento (vedi l'emendamento 16).

Con lo stesso obiettivo, ovvero di assicurare un'alta qualità delle traduzioni, il relatore emenda le disposizioni relative allo scadere del periodo transitorio, in modo che la qualità delle traduzioni automatiche dipenda esclusivamente dalla valutazione degli esperti. A tal fine, il relatore emenda la disposizione, affinché la Commissione possa proporre di prolungare il periodo transitorio sulla base della valutazione del comitato di esperti indipendenti (vedi gli emendamenti 17 e 18).

2.2.4 Entrata in vigore

Il relatore è dell'opinione che l'istituzione di una tutela brevettuale unitaria debba andare di pari passo con l'istituzione di un sistema giurisdizionale unificato.

A tal fine, il relatore propone di emendare il testo affinché il presente Regolamento entri in vigore solo nel momento in cui l'accordo in materia di sistema giurisdizionale sia stato ratificato da almeno 9 Stati membri, tra cui i tre Stati con il maggior numero di richieste di brevetto (vedi l'emendamento 19). Tale emendamento permette, inoltre, di evitare che eventuali ostacoli al processo di ratifica, di origine costituzionale o politica, da parte di singoli Stati membri, al momento della ratifica dell'accordo in materia di giurisdizione, possano impedire l'entrata in vigore dei Regolamenti.

  • [1]  Cfr. Gambardella et al. (2006): "Study on evaluating the knowledge economy - What are patents actually worth? The value of patents for today's economy and society", consultabile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/studies/patentstudy-report_en.pdf. Lo studio evidenzia la forte correlazione tra l'utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale e lo sviluppo dell'innovazione, dimostrando empiricamente che lo sviluppo dell'innovazione è strettamente dipendente dal livello di protezione dell'invenzione.
  • [2]  Cfr. Arora, A. e Gambardella, D. (2010): "Ideas for rent: an overview of markets for technology", Industrial and Corporate Change, 19(3): 775-803.
  • [3]  Alla Convenzione di Monaco, firmata il 5 ottobre 1973, aderiscono allo stato attuale 38 paesi. La Convenzione ha permesso di istituire, il 7 ottobre 1977, l'Organizzazione europea per i brevetti, la quale è formata da due organi: l'Ufficio europeo per i brevetti e il Consiglio di amministrazione. La Convenzione permette la concessione di un brevetto europeo attraverso un'unica procedura di rilascio. Dopo il rilascio del brevetto europeo spetta al titolare del brevetto richiedere che lo stesso sia riconosciuto dagli Stati contraenti, in base alle singole normative e procedure di riconoscimento nazionali in materia.
  • [4]  Il totale dei costi delle cause avviate parallelamente all'interno dei 4 Stati membri, in cui si concentra attualmente il grosso delle controversie in materia di brevetti (Germania, Francia, Regno Unito e Olanda) si aggira tra 310.000 EUR e 1.950.000 EUR in primo grado e tra 320.000 EUR e 1.390.000 EUR in appello. Cfr. Harhoff (2009), Economic Cost-Benefit Analysis of a Unified and Integrated European Patent Litigation System, Final Report.
  • [5]  Il costo complessivo della convalida di un brevetto europeo raggiunge, in media, l'importo di 12.500 Euro se convalidato in 13 Stati membri e oltre 32.000 Euro se convalidato nell'intera UE. Cfr. van Pottelsberghe, Bruno e François Didier (2006): The Cost Factor in Patent Systems, Universitè Libre de Bruxelles, Working Paper WP-CEB 06-002.
  • [6]  Cfr. SEC(2010)796: Valutazione dell'impatto della Commissione relativa al regime di traduzione per il brevetto UE, p. 9 - 11.
  • [7]  Cfr. v. Pottelsberghe, Bruno (2010): Europe should stop taxing innovation. Bruegel Policy Brief, 2010/02, p. 6.
  • [8]  Secondo i dati riportati dalla valutazione dell'impatto della Commissione, il totale delle richieste di brevetto in inglese ammonterebbe, invece, al 45% del totale (cfr. SEC(2010)796, p.21). A tal riguardo, è necessario precisare che i dati elaborati dalla Commissione concernono esclusivamente domande depositate da richiedenti europei. Tuttavia, alla luce del fatto che la richiesta di tutela brevettuale unitaria potrà essere portata a termine anche da parte di un richiedente proveniente da un paese terzo, il dato globale descrive la situazione in maniera più esaustiva.
  • [9]  Cfr. van Pottelsberghe, Bruno (2010), op. cit., p. 7.
  • [10]  COM(2007)165, p. 13.
  • [11]  Cfr. la relazione della Commissione sui risultati preliminari della consultazione. Consultabile su: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/consultation_en.htm.
  • [12]  Cfr. i seguenti contributi al processo di consultazione: BDI (Bundesverband der deutschen Industrie), DIHK (Deutscher Industrie- und Handelskammertag), CBI (Confederation of British Industries) e UEAPME (European Association of Craft, Small and Medium-Sized Enterprises). Accessibili su: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/.
  • [13]  Cfr.: Van Pottelsberghe, B. and Danguy, J.(2010): Patent fees for a sustainable EU (community) patent system; Van Pottelsberghe, B. and Francois, D. (2009): The cost factor in patent systems, Journal of Industry, Competition and Trade, 2009:9(4), 329 - 355.
  • [14]  Cfr. Harhoff, D., Hoisl, K., van Pottelsberghe, B. (2009): Languages, fees and the international scope of patenting, Ecore Discussion Paper, n. 50.
  • [15]  Cfr. op. cit., p. 23 - 25.
  • [16]  La proposta di Regolamento prevede, infatti, che il tribunale competente debba valutare tutte le circostanze del caso e, inter alia, durante il periodo transitorio, la traduzione trasmessa unitamente alla richiesta di effetto unitario (vedi considerando 8).

PROCEDURA

Titolo

Cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria per quanto riguarda il regime di traduzione applicabile

Riferimenti

COM(2011)0216 – C7-0145/2011 – 2011/0094(CNS)

Consultazione del PE

30.5.2011

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

JURI

7.6.2011

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Raffaele Baldassarre

11.4.2011

 

 

 

Esame in commissione

21.6.2011

11.10.2011

21.11.2011

 

Approvazione

20.12.2011

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

17

4

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Jan Philipp Albrecht, Jean-Marie Cavada, Luis de Grandes Pascual, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Arlene McCarthy

Deposito

3.1.2012