SECONDA RELAZIONE su una proposta di modifica dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976

1.2.2012 - (2009/2134(INI))

Commissione per gli affari costituzionali
Relatore: Andrew Duff
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

su una proposta di modifica dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976

(2009/2134(INI))

Il Parlamento europeo,

–   visto l'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto allegato alla decisione del Consiglio del 20 settembre 1976, come modificata[1], in particolare l'articolo 14,

–   viste le sue precedenti risoluzioni sulla procedura elettorale del Parlamento, in particolare quella del 15 luglio 1998[2],

–   vista la sua risoluzione dell'11 ottobre 2007 sulla composizione del Parlamento europeo[3],

–   viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo del 14 dicembre 2007,

–   vista la sua risoluzione del 6 maggio 2010 sul progetto di protocollo che modifica il protocollo n. 36 relativo alle misure transitorie riguardanti la composizione del Parlamento europeo fino al termine della legislatura 2009-2014: parere del Parlamento europeo (articolo 48, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea)[4],

–   visto l'articolo 39 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–   visti gli articoli 9 e 10, l'articolo 14, paragrafo 2, l'articolo 48, paragrafi 2, 3 e 4, e l'articolo 51 del trattato sull'Unione europea (trattato UE) e gli articoli 22, 223, 225 e 343 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché l'articolo 3 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità,

–   visto il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea,

–   vista la proposta di direttiva del Consiglio, presentata dalla Commissione, recante modifica della direttiva 93/109/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (COM(2006)0791),

–   visti l'articolo 41, l'articolo 48, paragrafo 3, e gli articoli 70, 74 bis e 175 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0176/2011),

–   vista la seconda relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0027/2012),

considerando quanto segue:

A. il Parlamento ha il diritto di avviare la riforma della propria procedura elettorale e di darvi approvazione,

B.  il Parlamento ha il diritto di avviare una modifica della propria composizione e di darvi approvazione,

C. il Parlamento ha il diritto di avviare una revisione dei trattati,

D. il Parlamento è stato eletto direttamente ogni cinque anni a partire dal 1979 e in tutto questo periodo ha visto aumentare i suoi poteri e la sua influenza, in particolare a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona,

E.  il trattato di Lisbona ha modificato il mandato ufficiale dei deputati al Parlamento europeo, che da "rappresentanti dei popoli degli Stati" sono divenuti "rappresentanti dei cittadini dell'Unione"[5], e ha sancito che "i cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo"[6],

F.  pur in assenza di accordo su una procedura elettorale uniforme, si è assistito in questo periodo a una graduale convergenza dei sistemi elettorali, in particolare con l'adozione universale della rappresentanza proporzionale nel 1999, la creazione ufficiale di partiti politici a livello di UE[7] e l'abolizione del doppio mandato[8],

G. il concetto di cittadinanza dell'Unione europea, formalmente introdotto nell'ordinamento costituzionale dal trattato di Maastricht nel 1993, comprendeva il diritto di partecipare, a determinate condizioni, alle elezioni europee e comunali in Stati membri diversi dal proprio, e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che è ormai giuridicamente vincolante in virtù del trattato di Lisbona, ha rafforzato tale diritto come pure altri diritti civici,

H. il riconoscimento popolare della funzione democratica del Parlamento resta limitato, i partiti politici a livello europeo sono ancora nelle prime fasi di sviluppo, le campagne elettorali continuano ad essere più nazionali che europee e la copertura mediatica dei lavori del Parlamento è irregolare,

I.   l'affluenza complessiva alle elezioni del Parlamento è diminuita costantemente, passando dal 63% del 1979 al 43% del 2009, il che impone al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione di adottare misure al fine di promuovere la partecipazione popolare al processo democratico dell'Unione,

J.   il numero di cittadini dell'Unione residenti in Stati membri diversi dal proprio che votano alle elezioni del Parlamento europeo è modesto, e il numero di quelli che si candidano è insignificante; i requisiti di residenza per avere diritto al voto variano da uno Stato all'altro, così come varia il termine al di là del quale i cittadini dei diversi Stati membri residenti altrove nell'Unione europea sono privati del diritto di voto nel paese d'origine; inoltre, lo scambio d'informazioni tra gli Stati membri sui cittadini di altri Stati membri che sono stati iscritti nelle liste elettorali o che si sono candidati non è efficiente,

K. secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, gli Stati, pur godendo di un considerevole potere di discrezionalità nel definire chi può votare alle elezioni del Parlamento europeo, sono comunque tenuti a rispettare i principi generali del diritto dell'Unione e non possono operare discriminazioni nel trattamento di categorie diverse di cittadini dell'Unione che si trovano in situazioni identiche[9]; parimenti, se è vero che la determinazione dei modi di acquisto e di perdita della cittadinanza rientra nella competenza di ciascuno Stato membro, quest'ultimo deve tener conto anche dello status di cittadino dell'Unione[10],

L.  le attuali proposte della Commissione volte a facilitare la partecipazione elettorale dei cittadini dell'Unione residenti in Stati membri diversi dal proprio sono bloccate a livello di Consiglio[11],

M. le donne rappresentano attualmente il 35% dei deputati al Parlamento europeo; occorre compiere sforzi per ridurre ulteriormente lo squilibrio di genere in seno al Parlamento, in particolare per quanto concerne taluni Stati,

N. il Parlamento ha invitato il Consiglio ad anticipare a maggio la data delle elezioni in modo da potersi organizzare meglio per accelerare l'elezione del nuovo Presidente della Commissione ed evitare l'inizio delle vacanze estive in vari Stati[12],

O. il Parlamento ha la facoltà di presentare una decisione – e vi è tenuto dal trattato di Lisbona – per la ridistribuzione dei seggi tra gli Stati nei limiti delle soglie, del massimale e della dimensione globale, rispettando comunque il principio della proporzionalità degressiva; il Parlamento ha deciso in precedenza di correggere le disparità storiche nella distribuzione dei seggi e di adeguare la propria composizione a cadenza regolare, al fine di riflettere i cambiamenti demografici e le adesioni all'Unione[13]; ritiene inoltre importante dar voce, nella composizione del Parlamento, al pluralismo tra i partiti e alla solidarietà tra gli Stati,

P.  l'adesione della Croazia determinerà in ogni caso una nuova ripartizione dei seggi al Parlamento europeo in occasione delle prossime elezioni nel 2014,

Q. il Parlamento non dispone di un sistema autonomo per disciplinare i privilegi giuridici e le immunità dei suoi membri; il Consiglio aveva in precedenza convenuto di esaminare la richiesta del Parlamento di rivedere il Protocollo del 1965 sui privilegi e sulle immunità una volta adottato lo statuto dei deputati[14],

R.  malgrado il Consiglio avesse a suo tempo deciso di riesaminare regolarmente l'Atto del 1976, l'ultimo riesame formale della procedura elettorale da parte del Parlamento è stato avviato nel lontano 1998[15],

S.  la procedura elettorale del Parlamento deve essere duratura e comprensibile, promuovere la democrazia intrapartitica e confermare la prassi di elezioni libere, eque e a scrutinio segreto che assicurino la proporzionalità complessiva della rappresentanza,

T.  il sistema elettorale del Parlamento rappresenta un compromesso tra il principio democratico di uguaglianza ("ogni persona un voto") e il principio di diritto internazionale dell'uguaglianza tra gli Stati; i trattati sanciscono il principio dell'uguaglianza dei cittadini dell'Unione vietando al tempo stesso la discriminazione in base alla cittadinanza nazionale,

U. la riforma della procedura elettorale deve rispettare inoltre i principi di sussidiarietà e proporzionalità e non deve cercare di imporre un'uniformità fine a sé stessa,

V. il Parlamento si è riproposto in precedenza di esaminare la possibilità di eleggere una parte dei deputati europei su liste paneuropee, ritenendo che ciò contribuirebbe a conferire una vera dimensione europea alla campagna elettorale, in particolare affidando un ruolo centrale ai partiti politici europei[16],

W. in caso di introduzione di liste paneuropee, la parità elettorale deve rimanere il principio supremo; lo status dei deputati in Parlamento dovrà quindi rimanere lo stesso indipendentemente dal fatto che siano stati eletti in liste paneuropee, nazionali o regionali,

X. il trattato sull'Unione europea dispone che "i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione"[17], e a tal fine il Parlamento ha invitato la Commissione, nella sua risoluzione del 6 aprile 2011 sull'applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo[18], a presentare una proposta legislativa concernente uno status comune UE per i partiti politici e le fondazioni a livello europeo,

1.  decide di riformare la sua procedura elettorale al fine di aumentare la legittimità ed efficacia del Parlamento rafforzando la dimensione democratica europea e assicurando una distribuzione più equa dei seggi tra gli Stati in conformità dei trattati;

2.  propone che 25 deputati europei siano eletti a partire da una circoscrizione unica corrispondente all'intero territorio dell'Unione europea; le liste paneuropee sarebbero composte di candidati provenienti da almeno un terzo degli Stati e potranno garantire un'adeguata rappresentanza di genere; ciascun elettore disporrebbe di un voto per la lista UE in aggiunta al suo voto per la lista nazionale o regionale; i seggi sarebbero assegnati con il metodo D'Hondt, senza una soglia minima; propone inoltre di istituire un'autorità elettorale a livello di UE incaricata di disciplinare lo svolgimento dell'elezione basata sulla lista paneuropea e di verificarne i risultati;

3.  prende atto della necessità di tenere sotto controllo i costi del Parlamento e delle sue elezioni e chiede che le riforme in questione siano attuate in buona parte nell'ambito dell'attuale quadro finanziario[19];

4.  (i)  propone che il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, si faccia promotore di una proposta di decisione che fissi la sua composizione tenendo conto dell'adesione di nuovi Stati membri e sulla base dei dati sulla popolazione calcolati da Eurostat; tale decisione, da presentare ad ogni legislatura, dovrebbe essere adottata, con la sua approvazione, prima della fine del quarto anno civile della legislatura[20];

(ii) propone di avviare un dialogo con il Consiglio europeo per esplorare la possibilità di raggiungere un accordo su una ripartizione dei seggi in seno al Parlamento duratura e trasparente, nel rispetto dei criteri stabiliti dai trattati e dei principi di pluralismo tra i partiti politici e di solidarietà tra gli Stati;

5.  invita la Commissione a presentare una proposta di regolamento per migliorare la coerenza e la comparabilità dei dati demografici forniti dagli Stati;

6.  propone che il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono e con l'approvazione del Consiglio, fissi la data delle elezioni europee non più di un anno e non meno di sei mesi prima della fine della legislatura quinquennale;

7.  invita gli Stati e i partiti politici a promuovere una migliore rappresentanza delle donne e dei candidati appartenenti a minoranze; ritiene importante per la legittimazione dell'Unione che la composizione del Parlamento rifletta la diversità dei popoli d'Europa;

8.  sottolinea l'importanza di garantire che i partiti politici si attengano ai principi democratici nella selezione dei candidati a tutti i livelli;

9.  invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati ad adoperarsi maggiormente per aiutare i cittadini dell'UE che risiedono in uno Stato membro diverso dal proprio a partecipare alle elezioni europee nel paese di residenza; chiede alla Commissione, in questo contesto, di presentare una nuova proposta di revisione della direttiva 93/109/CE;

10. ribadisce la richiesta da tempo formulata che il Protocollo sui privilegi e sulle immunità venga modificato al fine di stabilire un regime sovranazionale e uniforme per i membri del Parlamento europeo[21];

11. (i)  chiede l'avvio di un dialogo con il Consiglio, con la partecipazione della Commissione, su una modifica generale dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976; rileva la necessità di raggiungere un accordo in particolare sul calendario delle riforme, sulle dimensioni complessive del Parlamento e sulla ripartizione dei seggi al suo interno (inclusa una definizione giuridica della proporzionalità degressiva) nonché sul sistema di voto da utilizzare per la circoscrizione paneuropea;

(ii) incarica una sua delegazione, nominata dalla Conferenza dei presidenti e investita di un mandato ben definito, di avviare tale dialogo con il Consiglio;

12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

  • [1]  Decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio (GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 1) come modificata dalla decisione 93/81/Euratom, CECA, CEE del Consiglio (GU L 33 del 9.2.1993, pag. 15) e dalla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio (GU L 283 del 21.10.2002, pag. 1). Cfr. allegato.
  • [2]  GU C 292 del 21.9.1998, pag. 66.
  • [3]  GU C 227 E del 4.9.2008, pag. 132.
  • [4]  GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 78.
  • [5]  Rispettivamente, articolo 189 del trattato che istituisce la Comunità europea e articolo 14, paragrafo 2, del trattato UE.
  • [6]  Articolo 10, paragrafo 2, del trattato UE.
  • [7]  Regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo (GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1).
  • [8]  Decisione del Consiglio 2002/772/CE, Euratom, articolo 1, punto 7, lettera b).
  • [9]  Sentenze della Corte di giustizia del 12 settembre 2006 nella causa C-145/04 Spagna contro Regno Unito [2006] Racc. I-7917 (concernente Gibilterra) e nella causa C-300/04 Eman e Sevinger contro College van burgemeester en wethouders van Den Haag [2006] Racc. I-8055 (concernente Aruba).
  • [10]  Sentenza della Corte di giustizia del 2 marzo 2010 nella causa C-135/08, Rottmann contro Freistaat Bayern [2010] Racc. I‑1449.
  • [11]  Cfr. la direttiva 93/109/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (GU L 329 del 30.12.1993, pag. 3) e la posizione del Parlamento europeo del 26 settembre 2007 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 93/109/CE (GU C 219 E del 28.8.2008, pag. 193).
  • [12]  Come proposto nella risoluzione del Parlamento del 1° dicembre 2005 sugli orientamenti per l'approvazione della Commissione (GU C 285 E del 22.11.2006, pag. 137).
  • [13]  Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 ottobre 2007 sulla composizione del Parlamento europeo (GU C 227 E del 4.9.2008, pag. 132) (relazione Lamassoure-Severin).
  • [14]  Dichiarazione del 3 giugno 2005 dei rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio.
  • [15]  Secondo la dichiarazione 6151/02 del Consiglio del 22 febbraio 2002, "il Consiglio ritiene che le disposizioni del presente Atto debbano essere riesaminate prima della seconda elezione del Parlamento europeo successiva all'entrata in vigore delle modifiche dell'Atto del 1976 oggetto della presente decisione" – vale a dire prima del 2009.
  • [16]  Da ultimo nella citata risoluzione dell'11 ottobre 2007 sulla composizione del Parlamento europeo (relazione Lamassoure-Severin).
  • [17]  Articolo 10, paragrafo 4, del trattato UE.
  • [18]  Testi approvati, P7_TA(2011)0143.
  • [19]  Nel 2011 l'ammontare dei pagamenti mensili diretti ai deputati, inclusi la retribuzione al lordo delle imposte, le spese assicurative, le spese mediche, l'indennità per spese generali, le spese di formazione, le spese di viaggio e di soggiorno è stato in media di 24.298 EUR. L'importo medio dei pagamenti indiretti per l'assistenza parlamentare è stato di 17.283 EUR.
  • [20]  Articolo 14, paragrafo 2, del trattato UE.
  • [21]  Cfr. risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2006 sulla modifica del Protocollo sui privilegi e sulle immunità (GU C 303 E del 13.12.2006, pag. 830), in cui il Parlamento ha confermato la propria intenzione di usare quale base parziale per la revisione proposta lo statuto dei deputati (decisione del Parlamento europeo del 3 giugno 2003 che adotta lo statuto dei deputati al Parlamento europeo, GU C 68 E del 18.3.2004, pag. 115).

ALLEGATO – Versione consolidata dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione del Consiglio del 20 settembre 1976, e delle successive modifiche

ATTO[1]

relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo

a suffragio universale diretto

Articolo 1

1.      In ciascuno Stato membro, i membri del Parlamento europeo sono eletti a scrutinio di lista o uninominale preferenziale con riporto di voti di tipo proporzionale.

2.      Gli Stati membri possono consentire il voto di preferenza secondo le modalità da essi stabilite.

3.      L'elezione si svolge a suffragio universale diretto, libero e segreto.

Articolo 2

In funzione delle loro specificità nazionali, gli Stati membri possono costituire circoscrizioni elettorali per le elezioni al Parlamento europeo o prevedere altre suddivisioni elettorali, senza pregiudicare complessivamente il carattere proporzionale del voto.

Articolo 3

Gli Stati membri possono prevedere la fissazione di una soglia minima per l'attribuzione dei seggi. Tale soglia non deve essere fissata a livello nazionale oltre il 5 % dei suffragi espressi.

Articolo 4

Ciascuno Stato membro può fissare un massimale per le spese dei candidati relative alla campagna elettorale.

Articolo 5

1.      Il periodo quinquennale per cui sono eletti i membri del Parlamento europeo inizia con l'apertura della prima sessione tenuta dopo ciascuna elezione.

Esso può essere prolungato o abbreviato in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma.

2.      Il mandato di ogni membro del Parlamento europeo inizia e scade contemporaneamente al periodo di cui al paragrafo 1.

Articolo 6

1.      I membri del Parlamento europeo votano individualmente e personalmente. Non possono essere vincolati da istruzioni né ricevere mandato imperativo.

2.      I membri del Parlamento europeo beneficiano dei privilegi e delle immunità loro applicabili in virtù del protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

Articolo 7

1.      La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile con quella di:

- membro del governo di uno Stato membro;

- membro della Commissione delle Comunità europee;

- giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia delle Comunità europee o del Tribunale di primo grado;

- membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea;

- membro della Corte dei conti delle Comunità europee;

- mediatore delle Comunità europee;

- membro del Comitato economico e sociale della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica;

- membro del Comitato delle regioni;

- membro dei comitati od organismi creati in virtù o in applicazione dei trattati che istituiscono la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, per provvedere all'amministrazione di fondi delle Comunità o all'espletamento di un compito permanente e diretto di gestione amministrativa;

- membro del consiglio d'amministrazione, del comitato direttivo ovvero impiegato della Banca europea per gli investimenti;

- funzionario o agente, in attività di servizio, delle istituzioni delle Comunità europee o degli organismi specializzati che vi si ricollegano o della Banca centrale europea.

2.      A partire dall'elezione del Parlamento europeo del 2004, la carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile con quella di membro del parlamento nazionale.

In deroga a tale norma e fatte salve le disposizioni del paragrafo 3:

- i membri del Parlamento nazionale irlandese eletti al Parlamento europeo in una votazione successiva possono esercitare il doppio mandato fino alle elezioni successive del Parlamento nazionale irlandese, occasione in cui si applica il primo comma del presente paragrafo,

- i membri del Parlamento nazionale del Regno Unito che sono anche membri del Parlamento europeo nel periodo quinquennale che precede le elezioni del Parlamento europeo del 2004 possono esercitare il doppio mandato fino alle elezioni del 2009 per il Parlamento europeo, occasione in cui si applica il primo comma del presente paragrafo.

3.      Ogni Stato membro può inoltre estendere le incompatibilità applicabili sul piano nazionale, alle condizioni di cui all'articolo 8.

4.      I membri del Parlamento europeo ai quali, nel corso del periodo quinquennale di cui all'articolo 5, sono applicabili i paragrafi 1, 2 e 3, sono sostituiti conformemente all'articolo 13.

Articolo 8

Fatte salve le disposizioni del presente atto, la procedura elettorale è disciplinata in ciascuno Stato membro dalle disposizioni nazionali.

Tali disposizioni nazionali, che possono eventualmente tener conto delle particolarità negli Stati membri, non devono nel complesso pregiudicare il carattere proporzionale del voto.

Articolo 9

Per l'elezione dei membri del Parlamento europeo ciascun elettore può votare una sola volta.

Articolo 10

1.      L'elezione per il Parlamento europeo ha luogo alla data e alle ore fissate da ciascuno Stato membro; tale data deve cadere per tutti gli Stati membri entro uno stesso lasso di tempo compreso tra la mattina del giovedì e la domenica immediatamente successiva.

2.      Uno Stato membro può rendere noti i risultati della votazione in modo ufficiale solo dopo la chiusura dei seggi nello Stato membro in cui gli elettori votano per ultimi nel periodo di cui al paragrafo 1.

Articolo 11

1.      Il periodo elettorale è precisato, per la prima elezione, dal Consiglio, che delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo.

2.      Le elezioni successive hanno luogo nello stesso periodo dell'ultimo anno del periodo quinquennale di cui all'articolo 5.

Qualora si riveli impossibile tenere le elezioni nella Comunità nel corso di detto periodo, il Consiglio, che delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, fissa, almeno un anno prima della fine del periodo quinquennale di cui all'articolo 5, un altro periodo elettorale che, al massimo, può essere anteriore di due mesi o posteriore di un mese al periodo di cui al comma precedente.

3.      Fatti salvi l'articolo 196 del trattato che istituisce la Comunità europea e l'articolo 109 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, il Parlamento europeo si riunisce di diritto il primo martedì successivo alla scadenza del termine di un mese dalla fine del periodo elettorale.

4.      Il Parlamento europeo uscente decade al momento della prima sessione del nuovo Parlamento europeo.

Articolo 12

Il Parlamento europeo verifica i poteri dei membri del Parlamento europeo. A tal fine, esso prende atto dei risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri, e decide sulle contestazioni che potrebbero essere eventualmente presentate in base alle disposizioni del presente atto, fatta eccezione delle disposizioni nazionali cui tale atto rinvia.

Articolo 13

1.      Un seggio si rende vacante quando il mandato di un membro del Parlamento europeo scade in caso di dimissioni o di decesso e di decadenza del mandato.

2.      Fatte salve le altre disposizioni del presente atto, ciascuno Stato membro stabilisce le opportune procedure per coprire i seggi, resisi vacanti durante il periodo quinquennale di cui all'articolo 5, per la restante durata di detto periodo.

3.      Quando la legislazione di uno Stato membro stabilisce espressamente la decadenza del mandato di un membro del Parlamento europeo, il suo mandato scade in applicazione delle disposizioni di tale legislazione. Le autorità nazionali competenti ne informano il Parlamento europeo.

4.      Quando un seggio si rende vacante per dimissioni o decesso, il Presidente del Parlamento europeo ne informa senza indugio le autorità competenti dello Stato membro interessato.

Articolo 14

Qualora risultino necessarie misure per l'applicazione del presente atto il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta del Parlamento europeo e previa consultazione della Commissione, adotta tali misure, dopo avere cercato un accordo con il Parlamento europeo nell'ambito di una commissione di concertazione che riunisca il Consiglio e i rappresentanti del Parlamento europeo.

Articolo 15

Il presente atto è redatto nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Gli allegati I e II formano parte integrante del presente atto.

Articolo 16

Le disposizioni del presente atto entrano in vigore il primo giorno del mese successivo al ricevimento dell'ultima notifica prevista dalla decisione.

Udfærdiget i Bruxelles, den tyvende september nitten hundrede og

seksoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten September neunzehnhundert-

sechsundsiebzig.

Done at Brussels on the twentieth day of September in the year one

thousand nine hundred and seventy-six.

Fait à Bruxelles, le vingt septembre mil neuf cent soixante-seize.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an fichiú lá de mhí Mhéan Fómhair, míle

naoi gcéad seachtó a sé.

Fatto a Bruxelles, addì venti settembre millenovecentosettantasei.

Gedaan te Brussel, de twintigste september negentienhonderd zesenze-

ventig.

ALLEGATO I

Il Regno Unito applicherà le disposizioni del presente atto soltanto nei confronti del Regno Unito.

ALLEGATO II

Dichiarazione ad articolo 14

Si conviene che, per la procedura da seguire nell'ambito della commissione di concertazione, si farà ricorso alle disposizioni dei paragrafi 5, 6 e 7 della procedura stabilita mediante dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione in data 4 marzo 1975[2].

PROCEDURA

Titolo

Proposta di modifica dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976

Riferimenti

2009/2134(INI)

Presentazione della proposta al PE

7.7.2011

Commissione competente per il merito

  Annuncio in Aula

AFCO

19.10.2009

Relatore

  Nomina

Andrew Duff

21.7.2009

 

Approvazione

19.4.2011

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

20

4

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, David Martin, Morten Messerschmidt, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, József Szájer, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski, Guy Verhofstadt

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, Marietta Giannakou, Íñigo Méndez de Vigo, Helmut Scholz

Deposito

28.4.2011

RINVIO IN COMMISSIONE

Rinvio in commissione (art 175, par. 2)

7.7.2011

Termine per riferire al PE

 

Relatore

  Conferma

Andrew Duff

21.7.2009

Approvazione

26.1.2012

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

16

7

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Gerald Häfner, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski, Guy Verhofstadt, Manfred Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Zuzana Brzobohatá, Dimitrios Droutsas, Marietta Giannakou, Anneli Jäätteenmäki, György Schöpflin, Rainer Wieland

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Sir Robert Atkins, Edvard Kožušník, Jo Leinen

Deposito

1.2.2012

  • [1]  N.B.: Il presente documento è una consolidazione effettuata dal Servizio giuridico del Parlamento europeo sulla base dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto (GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 5), come modificato dalla decisione 93/81/Euratom, CECA, CEE recante modifica dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976 (GU L 33 del 9.2.1993, pag. 15), e dalla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002 (GU L 283 del 21.10.2002, pag. 1). Esso differisce dalla versione consolidata elaborata dall'Ufficio pubblicazioni dell'Unione europea (CONSLEG. 1976X1008 del 23.9.2002) per quanto attiene a due aspetti: ingloba un trattino all'articolo 7, paragrafo 1 "– membro del Comitato delle regioni" in conformità dell'articolo 5 del trattato di Amsterdam (GU C 340 del 10.11.1997) ed è rinumerato conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2002/772/CE, Euratom.
  • [2]  GU C 89 del 22.4.1975, pag. 1.