RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati

3.5.2012 - (COM(2011)0530 – C7‑0234/2011 – 2011/0231(COD)) - ***I

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Relatore: Paolo Bartolozzi
Relatore per parere (*): Herbert Dorfmann, commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 50 del regolamento


Procedura : 2011/0231(COD)
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A7-0158/2012
Testi presentati :
A7-0158/2012
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati

(COM(2011)0530 – C7‑0234/2011 – 2011/0231(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0530),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 43, paragrafo 2, e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0234/2011),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere motivato inviato dalla Camera dei deputati lussemburghese nel quadro del protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 7 dicembre 2011[1],

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0158/2012),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis) I prodotti vitivinicoli aromatizzati, se soddisfano le condizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici1, dovrebbero poter beneficiare della possibilità di fare riferimento alla natura biologica dei prodotti utilizzati.

 

__________________

 

GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

Motivazione

In previsione dei prossimi sviluppi in materia di regolamentazione delle pratiche enologiche per la produzione di vini biologici e con il fine di predisporne già le basi, si ritiene opportuno, anche per i prodotti vitivinicoli aromatizzati, inserire un riferimento al quadro giuridico in materia di produzione biologica.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

(1) “prodotti vitivinicoli aromatizzati”: prodotti derivati da prodotti del settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) n. [XXXX/20XX. COM(2010) 799 definitivo, OCM unica allineata] e che sono stati aromatizzati. Essi sono così classificati:

(1) “prodotti vitivinicoli aromatizzati”: prodotti derivati da prodotti del settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) n. [XXXX/20XX. COM(2010) 799 definitivo, OCM unica allineata] e che sono stati aromatizzati alle condizioni stabilite nell'allegato I. Essi sono così classificati:

Motivazione

Si ritiene necessario introdurre tutti gli elementi che caratterizzano l'elaborazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati (aromatizzazione, eventuale aggiunta di alcole, edulcorazione e colorazione), allo scopo di allineare il corpo delle definizioni al contenuto rispettivamente dell'allegato I e dell'allegato II. È infine importante chiarire che l'aggiunta di alcole, facoltativa per i vini aromatizzati, non è invece prevista per le altre categorie di prodotti, salvo che per prodotti specifici aventi definizione eccezionale all'allegato II.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis) alla quale possono essere aggiunti alcole e/o coloranti e/o che può essere stata edulcorata, alle condizioni stabilite nell'allegato I;

Motivazione

Si ritiene necessario introdurre tutti gli elementi che caratterizzano l'elaborazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati (aromatizzazione, eventuale aggiunta di alcole, edulcorazione e colorazione), allo scopo di allineare il corpo delle definizioni al contenuto rispettivamente dell'allegato I e dell'allegato II. È infine importante chiarire che l'aggiunta di alcole, facoltativa per i vini aromatizzati, non è invece prevista per le altre categorie di prodotti, salvo che per prodotti specifici aventi definizione eccezionale all'allegato II.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis) alla quale possono essere stati aggiunti coloranti e/o che può essere stata edulcorata, alle condizioni stabilite nell'allegato I;

Motivazione

Si ritiene necessario introdurre tutti gli elementi che caratterizzano l'elaborazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati (aromatizzazione, eventuale aggiunta di alcole, edulcorazione e colorazione), allo scopo di allineare il corpo delle definizioni al contenuto rispettivamente dell'allegato I e dell'allegato II. È infine importante chiarire che l'aggiunta di alcole, facoltativa per i vini aromatizzati, non è invece prevista per le altre categorie di prodotti, salvo che per prodotti specifici aventi definizione eccezionale all'allegato II.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis) alla quale non è stato aggiunto alcole, salvo se previsto altrimenti all'allegato II, o alla quale può essere stato aggiunto alcole, nel qual caso il suo titolo alcolometrico volumico effettivo è pari almeno al 7 % vol.;

Motivazione

Si ritiene necessario introdurre tutti gli elementi che caratterizzano l'elaborazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati (aromatizzazione, eventuale aggiunta di alcole, edulcorazione e colorazione), allo scopo di allineare il corpo delle definizioni al contenuto rispettivamente dell'allegato I e dell'allegato II. È infine importante chiarire che l'aggiunta di alcole, facoltativa per i vini aromatizzati, non è invece prevista per le altre categorie di prodotti, salvo che per prodotti specifici aventi definizione eccezionale all'allegato II.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis) alla quale possono essere stati aggiunti coloranti e/o che può essere stata edulcorata, alle condizioni stabilite nell'allegato I;

Motivazione

Si ritiene necessario introdurre tutti gli elementi che caratterizzano l'elaborazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati (aromatizzazione, eventuale aggiunta di alcole, edulcorazione e colorazione), allo scopo di allineare il corpo delle definizioni al contenuto rispettivamente dell'allegato I e dell'allegato II. È infine importante chiarire che l'aggiunta di alcole, facoltativa per i vini aromatizzati, non è invece prevista per le altre categorie di prodotti, salvo che per prodotti specifici aventi definizione eccezionale all'allegato II.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 4 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) alla quale non è stato aggiunto alcole;

(d) alla quale non è stato aggiunto alcole, salvo se previsto altrimenti all'allegato II;

Motivazione

Si ritiene necessario introdurre tutti gli elementi che caratterizzano l'elaborazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati (aromatizzazione, eventuale aggiunta di alcole, edulcorazione e colorazione), allo scopo di allineare il corpo delle definizioni al contenuto rispettivamente dell'allegato I e dell'allegato II. È infine importante chiarire che l'aggiunta di alcole, facoltativa per i vini aromatizzati, non è invece prevista per le altre categorie di prodotti, salvo che per prodotti specifici aventi definizione eccezionale all'allegato II.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. La produzione di prodotti vitivinicoli aromatizzati biologici è possibile conformemente al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e in particolare agli articoli 6 e 19 del medesimo, nonché conformemente alle norme di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 38 del regolamento stesso.

Motivazione

Emendamento basato sull'emendamento 11 del relatore. Il riferimento dovrebbe citare anche la legislazione di follow-up (atti di esecuzione della Commissione) basata sul regolamento n. 834/2007. Attualmente, il regolamento n. 889/2008 e i relativi regolamenti modificativi stabiliscono le modalità di applicazione del regolamento n. 834/2007 (ad esempio, metodi di produzione specifici e sostanze consentite). Inoltre, l'emendamento è stato trasferito all'articolo 3, che riguarda i processi produttivi.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nell'Unione sono utilizzate le denominazioni di vendita per i prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui all'allegato II. Esse possono essere impiegate esclusivamente per la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati che soddisfano i requisiti contemplati in tale allegato per la denominazione di vendita corrispondente.

1. Nell'Unione sono utilizzate esclusivamente le denominazioni di vendita per i prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui all'allegato II. Esse possono essere impiegate esclusivamente per la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati che soddisfano i requisiti contemplati in tale allegato per la denominazione di vendita corrispondente.

Motivazione

Al fine di garantire certezza giuridica tra il testo e gli allegati, si ritiene necessario ribadire un principio di esclusività secondo il quale nell'Unione possono essere impiegate unicamente le denominazioni di cui all'allegato II. Tale specifica permette inoltre di assicurare che denominazioni generiche non possano essere impiegate come denominazioni di vendita, garantendo così un'adeguata informazione al consumatore.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Per i prodotti vitivinicoli aromatizzati che soddisfano i requisiti di più di una denominazione di vendita si può utilizzare solo una denominazione di vendita corrispondente.

2. Salvo se previsto altrimenti all'allegato II, per i prodotti vitivinicoli aromatizzati che soddisfano i requisiti di più di una denominazione di vendita si può utilizzare solo una denominazione di vendita corrispondente.

Motivazione

Al fine di garantire certezza giuridica tra il testo e gli allegati, si ritiene necessario ribadire la già prevista possibilità di applicare disposizioni particolari, quali l'utilizzo di più di una denominazione di vendita per lo stesso prodotto, a taluni prodotti tradizionali. All'allegato II, ad esempio, si prevede per la Sangria e la Clarea che la denominazione "Sangria / Clarea" possa sostituire la denominazione "bevanda aromatizzata a base di vino" soltanto nei casi in cui la bevanda sia stata elaborata in Spagna o in Portogallo (per la Sangria) e in Spagna (per la Clarea).

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Una bevanda alcolica che non soddisfa i requisiti contemplati nel presente regolamento non è designata, presentata o etichettata associando a una delle denominazioni di vendita previste dal presente regolamento parole o espressioni quali “genere”, “tipo”, “stile”, “marca”, “gusto” o altri termini simili.

3. Una bevanda alcolica che non soddisfa i requisiti contemplati nel presente regolamento non è designata, presentata o etichettata associando parole o espressioni quali “genere”, “tipo”, “stile”, “marca”, “gusto” o altri termini simili, o elementi grafici che possano indurre in errore il consumatore.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Le diciture “semidolce” e “dolce” possono essere sostituite da un'indicazione del tenore di zuccheri, espresso in grammi di zucchero invertito per litro.

Le diciture “semidolce” e “dolce” possono essere accompagnate da un'indicazione del tenore di zuccheri, espresso in grammi di zucchero invertito per litro.

Motivazione

Anche se può essere utile ai consumatori conoscere il tenore di zucchero espresso in zucchero invertito per litro, questa indicazione potrebbe non essere molto significativa per loro. I consumatori potrebbero non essere in grado di distinguere tra un vino aromatizzato dolce e uno semidolce solo sulla base del tenore di zucchero. Tale indicazione può essere utilmente aggiunta, ma non deve sostituire completamente le diciture"dolce" e "semidolce".

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Non è richiesta un'indicazione del luogo di provenienza dell'ingrediente principale.

soppresso

Motivazione

Quando è indicata la provenienza di un prodotto, tale indicazione deve obbligatoriamente fare riferimento anche alla provenienza delle uve, per evitare di indurre in errore il consumatore.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 7 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le denominazioni di vendita e le diciture aggiuntive di cui al presente regolamento, se espresse a parole, appaiono almeno in una o più lingue ufficiali dell'Unione.

Le denominazioni di vendita e le diciture aggiuntive appaiono in una lingua facilmente compresa dai consumatori degli Stati membri in cui è commercializzato un prodotto vitivinicolo.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 9 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) le denominazioni di vendita e le designazioni di cui all'allegato II.

soppresso

Motivazione

L'aggiornamento delle denominazioni di vendita e delle designazioni dei prodotti vitivinicoli aromatizzati non dovrebbe essere eseguito mediante atti delegati bensì attraverso la procedura legislativa ordinaria, dal momento che costituisce un elemento essenziale del presente regolamento.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 10

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini del presente capo, per “indicazione geografica” si intende un'indicazione riguardante una regione, un luogo specifico o un paese, utilizzata per designare un prodotto vitivinicolo aromatizzato in cui una determinata qualità, la notorietà o un'altra caratteristica del prodotto in questione è essenzialmente ascrivibile alla sua origine geografica.

Ai fini del presente capo, per “indicazione geografica” si intende un'indicazione riguardante una regione, un luogo specifico o un paese, utilizzata per designare un prodotto vitivinicolo aromatizzato quando tale prodotto vitivinicolo proviene dall'Unione e quando una determinata qualità, la notorietà o un'altra caratteristica del prodotto vitivinicolo in questione è essenzialmente ascrivibile alla sua origine geografica.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) la descrizione del prodotto, in particolare le sue principali caratteristiche analitiche nonché una valutazione o un'indicazione delle sue proprietà organolettiche;

(b) la descrizione del prodotto, in particolare le sue principali caratteristiche analitiche nonché un'indicazione delle sue proprietà organolettiche;

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi al presente articolo entro il 1° dicembre 2012.

6. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi al presente articolo entro il 1° dicembre 2013.

Motivazione

Occorre prevedere l'eventualità che, per ragioni amministrative o di calendario, il regolamento non possa essere pubblicato entro il 1° dicembre 2012, cosicché il termine dovrebbe essere leggermente prorogato.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Se ritiene soddisfatte le condizioni di cui al presente capo, la Commissione decide, mediante atti di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 36, di pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il documento unico di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione di cui all'articolo 14, paragrafo 5.

Se ritiene soddisfatte le condizioni di cui al presente capo, la Commissione decide, mediante atti di esecuzione, di pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il documento unico di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione di cui all'articolo 14, paragrafo 5.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto vitivinicolo in esame nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine;

(c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla composizione, al livello di vino e/o al contenuto di alcole, al metodo di produzione o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto vitivinicolo in esame nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine;

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le denominazioni geografiche preesistenti di cui al paragrafo 1 per le quali le informazioni previste al paragrafo 2 non siano presentate entro [2 anni dall'entrata in vigore] perdono la protezione in virtù del presente regolamento. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 36, i provvedimenti formali necessari per eliminare dette denominazioni dal registro di cui all'articolo 22.

3. Le denominazioni geografiche preesistenti di cui al paragrafo 1 per le quali le informazioni previste al paragrafo 2 non siano presentate entro [2 anni dall'entrata in vigore] perdono la protezione in virtù del presente regolamento. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, i provvedimenti formali necessari per eliminare dette denominazioni dal registro di cui all'articolo 22.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

L'articolo 26 non si applica alle denominazioni geografiche protette preesistenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

soppresso

Motivazione

La possibilità di annullare indicazioni geografiche preesistenti non era prevista nel regolamento n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (il precursore del regolamento n. 510/2006) né figura nel regolamento n. 110/2008 relativo alle indicazioni geografiche delle bevande spiritose.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Per garantire la qualità e la tracciabilità dei prodotti, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, le condizioni alle quali il disciplinare di produzione può comprendere requisiti supplementari, come previsto dall'articolo 11, paragrafo 2, lettera h).

2. Per garantire la qualità e la tracciabilità dei prodotti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 35:

 

(a) che concernono le informazioni da fornire nel disciplinare di produzione riguardo al legame tra zona geografica e prodotto finale;

 

(b) che fissano le condizioni alle quali il disciplinare di produzione può comprendere requisiti supplementari, come previsto dall'articolo 11, paragrafo 2, lettera f).

Motivazione

Le informazioni contenute nel disciplinare di produzione riguardanti il legame tra zona geografica e prodotto finale rivestono un'importanza considerevole ai fini della scelta del consumatore e dovrebbero quindi essere ritenute elementi non essenziali del presente regolamento che richiedono un'adozione mediante atti delegati.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Per garantire l'efficacia dei controlli di cui al presente capo, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, le misure necessarie per la notificazione degli operatori alle autorità competenti.

6. Per garantire l'efficacia dei controlli di cui al presente capo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 35, riguardanti la notificazione degli operatori alle autorità competenti nonché riguardanti i controlli e le verifiche che gli Stati membri sono tenuti a realizzare, compresi gli esami.

Motivazione

I controlli e le verifiche sono importanti ai fini della tutela degli interessi dei produttori e dei consumatori e dovrebbero pertanto essere ritenuti elementi non essenziali del presente regolamento che richiedono un'adozione mediante atti delegati.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) le informazioni da fornire nel disciplinare di produzione riguardo al legame tra zona geografica e prodotto finale;

 

soppresso

Motivazione

Le informazioni contenute nel disciplinare di produzione riguardanti il legame tra zona geografica e prodotto finale rivestono un'importanza considerevole ai fini della scelta del consumatore e dovrebbero quindi essere ritenute elementi non essenziali del presente regolamento che richiedono un'adozione mediante atti delegati.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) la pubblicazione delle decisioni di concessione o di rigetto della protezione;

soppresso

Motivazione

Non vi è alcun motivo di non informare il pubblico in merito a una decisione sulla protezione.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f) i controlli e le verifiche che gli Stati membri sono tenuti a realizzare, compresi gli esami.

soppresso

Motivazione

I controlli e le verifiche sono importanti ai fini della tutela degli interessi dei produttori e dei consumatori e dovrebbero pertanto essere ritenuti elementi non essenziali del presente regolamento che richiedono un'adozione mediante atti delegati.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 31 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Atti di esecuzione da adottare senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 36

Irricevibilità di una domanda o richiesta

Motivazione

L'emendamento adegua il testo a una modifica tecnica già accettata in seno ai gruppi di lavoro del Consiglio. È necessario apportare qui tale modifica per garantire la coerenza con l'emendamento presentato al relativo articolo.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La delega di poteri prevista dal presente regolamento è conferita alla Commissione per una durata indeterminata.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 3, 9, 29 e 33 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal (…)*. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

 

________________

 

* Inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Motivazione

In conformità delle disposizioni dell'OCM nel settore vitivinicolo, si suggerisce di limitare il potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a un periodo di tempo determinato.

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis) Pratiche enologiche

 

Sui prodotti di base e sui prodotti finiti contemplati dal presente regolamento sono ammesse le pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall'OIV.

Motivazione

Risulta importante inserire un riferimento esplicito, per quanto riguarda le pratiche enologiche, alle risoluzioni dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), così come si è già fatto nel regolamento n. 1234/2007.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1) Vino aromatizzato:

1) Vino aromatizzato:

vino aromatizzato senza aggiunta di alcole.

vino aromatizzato con o senza aggiunta di alcole.

Motivazione

Un'unica denominazione di vendita è sufficiente: la designazione del vino aromatizzato dovrebbe riguardare sia il vino aromatizzato al quale non è stato aggiunto alcole sia quello al quale è stato aggiunto alcole.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2) Vino aromatizzato alcolizzato:

soppresso

vino aromatizzato con aggiunta di alcole.

 

Motivazione

Un'unica denominazione di vendita è sufficiente: la designazione del vino aromatizzato dovrebbe riguardare sia il vino aromatizzato al quale non è stato aggiunto alcole sia quello al quale è stato aggiunto alcole.

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 4 – trattino 3

Testo della Commissione

Emendamento

– che può essere edulcorato solo mediante zucchero caramellizzato, saccarosio, mosto di uve, mosto di uve concentrato rettificato e mosto di uve concentrato.

– che può essere stato edulcorato alle condizioni stabilite nell'allegato I.

Motivazione

È necessario tenere in considerazione l'evoluzione avvenuta dal 1991 ad oggi nel campo delle tecniche e delle pratiche di edulcorazione. La proposta di regolamento tiene conto degli aggiornamenti legati all'evoluzione normativa e tecnica della disciplina del settore, e la precisazione qui inserita non vuol far altro che armonizzare il contenuto della denominazione di vendita con quanto già specificato all'allegato I.

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 6 – trattino 3

Testo della Commissione

Emendamento

– il cui tenore di zuccheri espresso in zuccheri invertiti è superiore a 200 grammi e il contenuto minimo di tuorlo d'uovo è pari a 10 grammi per litro del prodotto finito.

– il cui tenore di zuccheri espresso in zuccheri invertiti è superiore a 200 grammi.

Motivazione

L'emendamento adatta la definizione all'attuale mancanza di un adeguato metodo di analisi per rilevare la colesterina, in attesa di interventi a favore dell'individuazione di un metodo di analisi specifico.

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 6 – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

– nella cui preparazione il quantitativo minimo di tuorlo d'uovo utilizzato nella miscela è pari a 10 grammi per litro.

Motivazione

L'emendamento adatta la definizione all'attuale mancanza di un adeguato metodo di analisi per rilevare la colesterina, in attesa di interventi a favore dell'individuazione di un metodo di analisi specifico.

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Allegato II – parte B – punto 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La denominazione “Sangria” deve essere obbligatoriamente accompagnata dalla menzione “prodotta in …” seguita dal nome dello Stato membro di produzione o di una regione più ristretta, tranne se è prodotta in Spagna o Portogallo.

Qualora la bevanda sia stata elaborata in uno Stato membro diverso dalla Spagna o dal Portogallo, la dicitura “Sangria” può essere utilizzata a complemento della denominazione di vendita “bevanda aromatizzata a base di vino”, e deve essere obbligatoriamente accompagnata dalla menzione “prodotta in …” seguita dal nome dello Stato membro di produzione o di una regione più ristretta.

Motivazione

L'emendamento mira a mantenere lo status quo conformemente al regolamento (CEE) n. 1601/1991, tutelando la dicitura "Sangria", che è originaria della Spagna e del Portogallo. È necessario chiarire che la dicitura "Sangria", in qualunque Stato membro diverso dalla Spagna e dal Portogallo, non è una denominazione di vendita, bensì un'espressione o un'indicazione facoltativa.

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Allegato II – parte B – punto 3 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

La denominazione “Sangria” può sostituire la denominazione “bevanda aromatizzata a base di vino” solo nei casi in cui la bevanda sia stata elaborata in Spagna o in Portogallo.

La dicitura “Sangria” può sostituire la denominazione di vendita “bevanda aromatizzata a base di vino” solo nei casi in cui la bevanda sia stata elaborata in Spagna o in Portogallo.

Motivazione

L'emendamento mira a mantenere lo status quo conformemente al regolamento (CEE) n. 1601/1991, tutelando la dicitura "Sangria", che è originaria della Spagna e del Portogallo. È necessario chiarire che la dicitura "Sangria", in qualunque Stato membro diverso dalla Spagna e dal Portogallo, non è una denominazione di vendita, bensì un'espressione o un'indicazione facoltativa. È necessario tracciare una distinzione netta tra l'espressione "denominazione di vendita", che comprende la descrizione "bevanda aromatizzata a base di vino", e la dicitura "Sangria".

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Allegato II – parte B – punto 4 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La denominazione “Clarea” deve essere obbligatoriamente accompagnata dalla menzione “prodotta in …” seguita dal nome dello Stato membro di produzione o di una regione più ristretta, tranne se è prodotta in Spagna.

Qualora la bevanda sia stata elaborata in uno Stato membro diverso dalla Spagna, la dicitura “Clarea” può essere utilizzata a complemento della denominazione di vendita “bevanda aromatizzata a base di vino”, e deve essere obbligatoriamente accompagnata dalla menzione “prodotta in …” seguita dal nome dello Stato membro di produzione o di una regione più ristretta.

Motivazione

L'emendamento mira a mantenere lo status quo conformemente al regolamento (CEE) n. 1601/1991, dato che occorre tutelare la dicitura "Clarea". È necessario chiarire che la dicitura "Clarea", in qualunque Stato membro diverso dalla Spagna, non è una denominazione di vendita, bensì un'espressione o un'indicazione facoltativa.

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Allegato II – parte B – punto 4 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

La denominazione “Clarea” può sostituire la denominazione “bevanda aromatizzata a base di vino” solo nei casi in cui la bevanda sia stata elaborata in Spagna.

La dicitura “Clarea” può sostituire la denominazione di vendita “bevanda aromatizzata a base di vino” solo nei casi in cui la bevanda sia stata elaborata in Spagna.

Motivazione

L'emendamento mira a mantenere lo status quo conformemente al regolamento (CEE) n. 1601/1991, dato che occorre tutelare la dicitura "Clarea" ed è necessario tracciare una distinzione netta tra "dicitura" e "denominazione di vendita". La dicitura "Clarea", in qualunque Stato membro diverso dalla Spagna, non è una denominazione di vendita, bensì un'espressione o un'indicazione facoltativa.

  • [1]  GU C 43 del 15.2.2012, pag. 67.

MOTIVAZIONE

I prodotti vitivinicoli aromatizzati rivestono un ruolo importante per i consumatori, i produttori e, in generale, per il settore agricolo nell'Unione europea. Essi rappresentano una quota significativa del settore vinicolo europeo e si configurano come un mercato estremamente importante dal punto di vista qualitativo e quantitativo, sia a livello interno che internazionale. L'UE rappresenta circa il 90% della produzione mondiale di prodotti vitivinicoli aromatizzati (circa 3 milioni di ettolitri l'anno), con produzioni tradizionali radicate in molti Stati membri, soprattutto del centro-sud ma anche del nord e dell'est del continente.

Contesto della legislazione europea

La proposta di regolamento si inserisce in un quadro legislativo europeo del quale non è possibile tralasciare un aspetto fondamentale: la riforma della politica del settore vitivinicolo. Nel contesto del processo di semplificazione della Politica agricola comune e parallelamente ai negoziati e all'adozione del regolamento unico OCM (regolamento del Consiglio (CE) n. 1234/2007), che ha sostituito le 21 preesistenti organizzazioni comuni del mercato (OCM) per i diversi settori agricoli e ha previsto norme comuni relative alla gestione dei mercati agricoli, alla commercializzazione dei prodotti agricoli nonché alle esportazioni e alle importazioni dell'UE, il Consiglio ha negoziato una riforma della politica nel settore vitivinicolo (regolamento (CE) n. 479/2008), ora pienamente integrata nel regolamento unico OCM.

La riforma del 2008 riorganizza il modo in cui il mercato vinicolo dell'UE è gestito. Essa mira a permettere una rapida ristrutturazione del settore mediante una progressiva eliminazione delle misure di intervento inefficaci e dispendiose e un riorientamento della spesa al fine di soddisfare al meglio la domanda dei consumatori e rendere il vino europeo più competitivo.

Obiettivo dell'attuale proposta della Commissione

La proposta di regolamento della Commissione è intesa ad aggiornare il regolamento (CEE) n. 1601/91 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli.

Basata sugli articoli 43, paragrafo 2, e 114 del TFUE, la proposta di regolamento stabilisce le norme riguardanti la definizione, la designazione, la presentazione e l'etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati così come la protezione delle indicazioni geografiche per tali prodotti e si applica a tutti i prodotti vitivinicoli aromatizzati immessi nel mercato dell'Unione europea, siano essi prodotti negli Stati membri o in Paesi terzi, così come a quelli prodotti nell'Unione per l'esportazione.

I principali obiettivi della proposta sono il miglioramento dell'applicabilità e della chiarezza della legislazione dell'UE sui prodotti vitivinicoli aromatizzati e l'introduzione di una politica di qualità ben definita per tali prodotti. Certe denominazioni di vendita saranno aggiornate alla luce della possibilità di aumentare il livello di vino invece che aggiungere direttamente alcole, in modo da assicurare che il consumatore sia propriamente informato e le definizioni utilizzate siano aggiornate all'evoluzione tecnica. Le norme esistenti sulle indicazioni geografiche saranno allineate all'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS) nel quadro dell'OMC.

Un altro obiettivo è l'allineamento con il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Gli obiettivi, i principi e gli altri elementi essenziali relativi alla definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati sono determinati dal legislatore, mentre la Commissione dovrebbe essere in grado di adottare, tramite atti delegati (articolo 290 del TFUE), i processi di produzione, i metodi di analisi, le necessarie modifiche delle definizioni, i requisiti, le restrizioni, le denominazioni di vendita e le descrizioni, nonché le norme necessarie per le indicazioni geografiche. Inoltre, il legislatore dovrebbe garantire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione (articolo 291, paragrafo 2, del TFUE), soprattutto in relazione all'applicazione uniforme delle norme sui prodotti vitivinicoli aromatizzati relativamente alle indicazioni geografiche, ai controlli amministrativi e fisici e allo scambio di informazioni.

La proposta non cambia l'ambito di applicazione delle norme esistenti per il settore ma corrisponde a un adattamento agli obblighi già assunti dall'Unione.

Posizione del relatore

Il relatore accoglie con favore gli elementi essenziali della proposta della Commissione, sostenendone in particolar modo gli obiettivi di semplificazione e di miglioramento.

La proposta di regolamento semplifica ed attualizza il regolamento (CEE) n. 1601/91, che al momento disciplina i prodotti vitivinicoli aromatizzati e che, alla luce dell'innovazione tecnologica e delle sempre nuove aspettative dei consumatori, viene abrogato e sostituito con un nuovo testo. Il relatore è pertanto favorevole a un tale intervento della Commissione inteso a modernizzare un dispositivo che finora ha garantito il buon funzionamento del mercato di questi prodotti ma che va adattato all'evoluzione regolamentare in materia.

Il relatore condivide l'approccio generale con il quale, all'interno del testo, si interviene al fine di armonizzare il regolamento in esame con l'evoluzione normativa in materia di politica di qualità vinicola, di adeguarlo alle regole dell'OCM e di conformarlo al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La proposta di regolamento, trattando anche di misure relative alla designazione, presentazione ed etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, si confronta con le nuove norme in materia di informazioni alimentari ai consumatori (regolamento (UE) n. 1169/2011). Poiché la proposta di regolamento si inserisce in un contesto legislativo già disciplinato da tali norme, il relatore ha scelto come approccio generale di condividere l'armonizzazione al regolamento sull'informazione alimentare ai consumatori.

A queste valutazioni si ispirano alcune delle modifiche introdotte.

In linea con le semplificazioni introdotte a seguito dell'OCM del 2008, ad esempio, che in materia di etichettatura prevede la possibilità per i vini dell'UE senza indicazione geografica di indicare la varietà di vite, il relatore chiede che una tale possibilità possa essere prevista anche per i prodotti vitivinicoli aromatizzati, nel rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 607/2009.

Inoltre, il relatore ha ritenuto necessario aggiungere al testo un chiaro riferimento alla possibilità che i prodotti vitivinicoli aromatizzati possano fare riferimento alla natura biologica dei prodotti utilizzati. Secondo il relatore, infatti, un tale emendamento si inserisce positivamente nel quadro della futura regolamentazione delle pratiche enologiche dei vini biologici.

Il relatore, inoltre, convinto dell'opportunità di allineare il corpo del testo ai contenuti rispettivamente dell'allegato I – definizioni tecniche, requisiti e restrizioni – e dell'allegato II – denominazioni di vendita e designazioni dei prodotti vitivinicoli aromatizzati – introduce una serie di modifiche tecniche. Si è ritenuto a tal proposito necessario introdurre tutti gli elementi che caratterizzano l'elaborazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati: l'aromatizzazione, l'eventuale aggiunta di alcool, l'edulcorazione e la colorazione; mentre in tema di denominazioni di vendita, si è ritenuto importante ribadire il principio di esclusività per il quale nell'UE possono essere impiegate unicamente le denominazioni di cui all'allegato II. Tale specifica permette, infatti, di assicurare che denominazioni generiche non possano essere impiegate come denominazioni di vendita, garantendo così un'adeguata informazione al consumatore. Sempre per assicurare certezza giuridica, si é poi introdotto un riferimento alla possibilità di applicare disposizioni particolari, quali l'utilizzo di più di una denominazione di vendita per lo stesso prodotto, a taluni prodotti tradizionali.

In linea con le evoluzioni tecnologiche e normative introdotte in materia, si è ritenuto ugualmente necessario intervenire sugli allegati. Nello specifico, ampliando, in accordo con l'evoluzione delle tecniche e delle pratiche di edulcorazione registratesi dal 1991, l'elenco delle pratiche di edulcorazione previste per il vermouth – allineandole con quanto già invece specificato all'allegato I – ed intervenendo sulla definizione di vino aromatizzato all'uovo, modificata nel tentativo di adeguarla alla mancanza di un metodo di analisi specifico per rilevare la colesterina.

Rispondendo ad uno dei principali obiettivi della proposta, ossia quello di adeguare il regolamento alle disposizioni del TFUE, il testo prevede, inoltre, una serie di richiami ai poteri di delega attribuiti alla Commissione europea. Il relatore, pur condividendo l'approccio di adeguamento alla base della proposta, è intervenuto sul testo con lo scopo di richiedere che un tale potere venga comunque limitato ad un periodo di tempo determinato. Rimane aperta la riflessione sull'eventuale possibilità che tali poteri risultino più circostanziati, prevedendo un maggior coinvolgimento delle delegazioni europee all'adozione degli atti.

Va infine menzionato il capo sulle indicazioni geografiche. Come già specificato, rientra negli obiettivi della proposta definire i criteri guida per il riconoscimento delle indicazioni geografiche. La proposta, infatti, conformemente al regime già previsto per i prodotti del settore vinicolo, prevede delle regole specifiche per i prodotti aromatizzati, dal momento che questi non ricadono nei campi di applicazione del regolamento sui regimi di qualità dei prodotti agricoli, del regolamento unico OCM e del regolamento sulle bevande spiritose. Il relatore condivide l'intenzione e gli obiettivi della Commissione sostenendo l'esigenza giuridica di fornire anche per i prodotti trasformati un quadro complementare e completo in materia di indicazioni geografiche.

PARERE della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (29.3.2012)

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati
(COM(2011)0530 – C7‑0234/2011 – 2011/0231(COD))

Relatore per parere (*): Herbert Dorfmann

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 50 del regolamento

BREVE MOTIVAZIONE

1. ELEMENTI PRINCIPALI DELLA PROPOSTA

La proposta della Commissione mira a sostituire il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che si occupa della definizione, della designazione e della presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli ("prodotti vitivinicoli aromatizzati"). Alla luce dell'innovazione tecnologica, degli sviluppi del mercato e dell'evoluzione delle aspettative dei consumatori si è ritenuto necessario aggiornare le disposizioni applicabili alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche di taluni prodotti vitivinicoli aromatizzati, tenendo conto allo stesso tempo dei metodi tradizionali di produzione.

La proposta semplifica le norme vigenti e, in particolare, adegua le definizioni utilizzate all'evoluzione tecnica e allinea la normativa in vigore in materia di indicazioni geografiche all'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS). Intende inoltre adeguare il testo al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per quanto concerne gli "atti delegati" e gli "atti di esecuzione" (rispettivamente articoli 290 e 291 del TFUE).

Nella sua relazione la Commissione precisa che "i produttori di prodotti vitivinicoli aromatizzati sono concordi nel mantenere il medesimo assetto e normative analoghe" e che "sarebbero necessari solo adeguamenti tecnici secondari". La Commissione osserva che gli adeguamenti tecnici sono stati comunicati ai suoi servizi dai rappresentanti del settore, a seguito di consultazioni in via informale dei principali produttori europei e delle organizzazioni nazionali.

La Commissione cita, quali ulteriori importanti obiettivi della sua proposta: il miglioramento dell'applicabilità e della chiarezza della legislazione dell'Unione; una politica per la qualità chiaramente definita sulla base delle definizioni dei prodotti; l'aggiornamento di talune denominazioni di vendita, alla luce della possibilità di aumentare il livello di vino anziché ricorrere all'aggiunta diretta di alcole; una maggiore flessibilità, ottenuta trasferendo alla Commissione, mediante atti delegati, dall'attuale procedura di codecisione, la competenza per la modifica delle definizioni e delle designazioni dei prodotti; l'adeguamento della normativa dell'Unione ai nuovi requisiti tecnici e ai requisiti dell'OMC, compreso l'Accordo TRIPS; la definizione dei criteri per il riconoscimento di nuove indicazioni geografiche.

2. STRUTTURA DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO

La proposta di regolamento consta di 4 capi e 3 allegati.

Il capo I stabilisce la definizione e la classificazione di base dei prodotti.

Il capo II ne riporta la designazione, la presentazione e l'etichettatura. Esso rimanda ai requisiti e alle restrizioni di cui agli allegati I e II e delega alla Commissione l'introduzione di ulteriori processi produttivi autorizzati. Per le analisi dei prodotti vitivinicoli aromatizzati fa riferimento ai metodi internazionali e stabilisce disposizioni specifiche per la loro etichettatura.

Il capo II istituisce inoltre, rinviando agli allegati I e II, un sistema coerente basato sulle pratiche tradizionali di qualità e sui nuovi sviluppi in materia di qualità dei prodotti. Si propone di fornire informazioni chiare al consumatore sulla natura dei prodotti (denominazioni di vendita) e obbliga il produttore a fornire tutte le informazioni necessarie per evitare che il consumatore sia indotto in errore.

Nel capo III sono fissate le disposizioni relative alle indicazioni geografiche ai sensi degli obblighi internazionali dell'UE. Le indicazioni geografiche attualmente elencate nel regolamento (CEE) n. 1601/91 vengono trasferite al registro istituito ai sensi dell'articolo 22 del regolamento in esame.

Il capo IV contiene misure generali, transitorie e finali.

L'allegato I contempla le definizioni e i requisiti tecnici per la produzione di prodotti vitivinicoli aromatizzati.

Infine, nell'allegato II sono riportate le denominazioni di vendita dei prodotti e la designazione associata.

3. EMENDAMENTI PROPOSTI DAL RELATORE

Il relatore approva in generale gli elementi della proposta della Commissione, che prevede, di fatto, adeguamenti tecnici senza un reale cambiamento di politica, così come indicato dai rappresentanti del settore. Egli propone, pertanto, l'approvazione della proposta, tuttavia con alcune modifiche, vale a dire:

- il relatore è del parere che l'aggiornamento delle denominazioni di vendita e delle designazioni dei prodotti vitivinicoli aromatizzati sia, di fatto, un elemento essenziale del presente regolamento e pertanto non dovrebbe essere eseguito mediante atti delegati, come proposto dalla Commissione, bensì attraverso la procedura legislativa ordinaria;

- il consumatore dovrebbe sapere se il luogo di provenienza dell'ingrediente principale coincide con il luogo di provenienza del vino aromatizzato stesso (una disposizione simile è stata inclusa all'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, adottato di recente);

- parimenti, per quanto concerne i prodotti vitivinicoli aromatizzati protetti da indicazioni geografiche, il consumatore dovrebbe sapere se il luogo di provenienza delle uve utilizzate è effettivamente lo stesso del luogo di provenienza del prodotto;

- la designazione del vino aromatizzato dovrebbe riguardare sia il vino aromatizzato al quale non è stato aggiunto alcole sia quello al quale è stato aggiunto alcole;

- nel caso in cui l'alcole sia stato aggiunto a una "bevanda aromatizzata a base di vino", il titolo alcolometrico volumico effettivo di quest'ultima dovrebbe essere pari almeno al 7,5 % vol.;

- le informazioni contenute nel disciplinare di produzione riguardanti il legame tra zona geografica e prodotto finale rivestono un'importanza considerevole ai fini della scelta del consumatore e dovrebbero quindi essere ritenute un elemento non essenziale del presente regolamento. Le misure pertinenti vanno pertanto adottate mediante atti delegati;

- parimenti, le misure relative allo svolgimento di controlli e verifiche vanno adottate mediante atti delegati poiché sono importanti ai fini della tutela degli interessi di produttori e consumatori;

- infine, è opportuno inserire nel corpus delle definizioni dei prodotti gli elementi caratteristici della loro preparazione (aromi, aggiunta o meno di alcole, coloranti, edulcoranti).

EMENDAMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1) "prodotti vitivinicoli aromatizzati": prodotti derivati da prodotti del settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) n. [XXXX/20XX. COM(2010) 799 definitivo, OCM unica allineata] e che sono stati aromatizzati. Essi sono così classificati:

1) "prodotti vitivinicoli aromatizzati": prodotti derivati da prodotti del settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) n. [XXXX/20XX. COM(2010) 799 definitivo, OCM unica allineata] e che sono stati aromatizzati conformemente alle condizioni di cui all'allegato I. Essi sono così classificati:

Motivazione

È opportuno inserire nel corpus delle definizioni dei prodotti gli elementi caratteristici della loro preparazione (aromi, aggiunta o meno di alcole, coloranti, edulcoranti). I dettagli tecnici sono specificati negli allegati. L'aggiunta di alcole è facoltativa per i vini aromatizzati e non è ammessa per le altre categorie di prodotti, ad eccezione di prodotti specifici che sono dettagliatamente elencati nell'allegato II.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) che può aver subito un'aggiunta di alcole, una colorazione e/o un'edulcorazione conformemente alle condizioni di cui all'allegato I;

Motivazione

L'obiettivo dell'emendamento consiste nel precisare il carattere facoltativo di tali tecniche.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) che può aver subito una colorazione e/o un'edulcorazione conformemente alle condizioni di cui all'allegato I;

Motivazione

L'obiettivo dell'emendamento consiste nel precisare il carattere facoltativo di tali tecniche.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 3 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c ter) che non ha subito un'aggiunta di alcole, salvo diversa indicazione nell'allegato II;

Motivazione

È opportuno inserire nel corpus delle definizioni dei prodotti gli elementi caratteristici della loro preparazione (aromi, aggiunta o meno di alcole, coloranti, edulcoranti). I dettagli tecnici sono specificati negli allegati. L'aggiunta di alcole è facoltativa per i vini aromatizzati e non è ammessa per le altre categorie di prodotti, ad eccezione di prodotti specifici che sono dettagliatamente elencati nell'allegato II.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) alla quale può essere stato aggiunto alcole, nel qual caso il suo titolo alcolometrico volumico effettivo è pari almeno al 7 % vol.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) che può aver subito una colorazione e/o un'edulcorazione conformemente alle condizioni di cui all'allegato I;

Motivazione

L'obiettivo dell'emendamento consiste nel precisare il carattere facoltativo di tali tecniche.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nell'Unione sono utilizzate le denominazioni di vendita per i prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui all'allegato II. Esse possono essere impiegate esclusivamente per la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati che soddisfano i requisiti contemplati in tale allegato per la denominazione di vendita corrispondente.

1. Nell'Unione solamente le denominazioni di vendita per i prodotti vitivinicoli aromatizzati indicate nell'allegato II sono utilizzate in riferimento a tali prodotti. Esse possono essere impiegate esclusivamente per la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati che soddisfano i requisiti contemplati in tale allegato per la denominazione di vendita corrispondente.

Motivazione

È opportuno garantire che la denominazione generica "prodotto vitivinicolo aromatizzato" non possa essere utilizzata come denominazione di vendita, giacché non rappresenta alcuna categoria di prodotto con la precisione sufficiente a informare i consumatori.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Per i prodotti vitivinicoli aromatizzati che soddisfano i requisiti di più di una denominazione di vendita si può utilizzare solo una denominazione di vendita corrispondente.

2. Salvo altrimenti disposto nell'allegato II, per i prodotti vitivinicoli aromatizzati che soddisfano i requisiti di più di una denominazione di vendita si può utilizzare solo una denominazione di vendita corrispondente.

Motivazione

È opportuno consentire che le disposizioni specifiche per determinati prodotti tradizionali e che sono applicabili alla produzione e all'etichettatura restino in vigore a condizioni identiche a quelle attuali.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Una bevanda alcolica che non soddisfa i requisiti contemplati nel presente regolamento non è designata, presentata o etichettata associando a una delle denominazioni di vendita previste dal presente regolamento parole o espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "marca", "gusto" o altri termini simili.

3. Una bevanda alcolica che non soddisfa i requisiti contemplati nel presente regolamento non è designata, presentata o etichettata associando parole o espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "marca", "gusto" o altri termini simili, o elementi grafici che possano indurre il consumatore in inganno.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria su proposta della Commissione, possono aggiornare le denominazioni di vendita e le designazioni di cui all'allegato II.

Motivazione

L'aggiornamento delle denominazioni di vendita e delle designazioni dei prodotti vitivinicoli aromatizzati non dovrebbe essere eseguito mediante atti delegati bensì attraverso la procedura legislativa ordinaria, dal momento che costituisce un elemento essenziale del regolamento in esame.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Non è richiesta un'indicazione del luogo di provenienza dell'ingrediente principale.

soppresso

Motivazione

Non vi è di fatto alcuna necessità di indicare il luogo di provenienza dell'ingrediente principale. Il riferimento a tale elemento nel testo della Commissione è pertanto superfluo. Le norme che disciplinano l'indicazione del luogo di provenienza dell'ingrediente principale dei prodotti vitivinicoli aromatizzati non devono allontanarsi dall'impostazione generale adottata nel regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 9 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) le denominazioni di vendita e le designazioni di cui all'allegato II.

soppresso

Motivazione

L'aggiornamento delle denominazioni di vendita e delle designazioni dei prodotti vitivinicoli aromatizzati non dovrebbe essere eseguito mediante atti delegati bensì attraverso la procedura legislativa ordinaria, dal momento che costituisce un elemento essenziale del presente regolamento.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Per garantire la qualità e la tracciabilità dei prodotti, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, le condizioni alle quali il disciplinare di produzione può comprendere requisiti supplementari, come previsto dall'articolo 11, paragrafo 2, lettera h).

2. Per garantire la qualità e la tracciabilità dei prodotti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 35:

 

a) che concernono le informazioni da fornire nel disciplinare di produzione riguardo al legame tra zona geografica e prodotto finale;

 

b) che fissano le condizioni alle quali il disciplinare di produzione può comprendere requisiti supplementari, come previsto dall'articolo 11, paragrafo 2, lettera f).

Motivazione

Le informazioni contenute nel disciplinare di produzione riguardanti il legame tra zona geografica e prodotto finale rivestono un'importanza considerevole ai fini della scelta del consumatore e dovrebbero quindi essere ritenute elementi non essenziali del regolamento che richiedono un'adozione mediante atti delegati.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Per garantire l'efficacia dei controlli di cui al presente capo, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, le misure necessarie per la notificazione degli operatori alle autorità competenti.

6. Per garantire l'efficacia dei controlli di cui al presente capo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 35, concernenti la notificazione degli operatori alle autorità competenti nonché riguardanti i controlli e le verifiche che gli Stati membri sono tenuti a realizzare, compresi gli esami.

Motivazione

I controlli e le verifiche sono importanti ai fini della tutela degli interessi dei produttori e dei consumatori e dovrebbero pertanto essere ritenuti elementi non essenziali del presente regolamento che richiedono un'adozione mediante atti delegati.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) le informazioni da fornire nel disciplinare di produzione riguardo al

legame tra zona geografica e prodotto finale;

soppresso

Motivazione

Le informazioni contenute nel disciplinare di produzione riguardanti il legame tra zona geografica e prodotto finale rivestono un'importanza considerevole ai fini della scelta del consumatore e dovrebbero quindi essere ritenute elementi non essenziali del presente regolamento che richiedono un'adozione mediante atti delegati.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) i controlli e le verifiche che gli Stati membri sono tenuti a realizzare, compresi gli esami.

soppresso

Motivazione

I controlli e le verifiche sono importanti ai fini della tutela degli interessi dei produttori e dei consumatori e dovrebbero pertanto essere ritenuti elementi non essenziali del presente regolamento che richiedono un'adozione mediante atti delegati.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1) Vino aromatizzato

1) Vino aromatizzato

vino aromatizzato senza aggiunta di alcole.

vino aromatizzato con o senza aggiunta di alcole.

Motivazione

Una denominazione di vendita è sufficiente: la designazione del vino aromatizzato dovrebbe riguardare sia il vino aromatizzato al quale non è stato aggiunto alcole sia quello al quale è stato aggiunto alcole.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2) Vino aromatizzato alcolizzato:

soppresso

vino aromatizzato con aggiunta di alcole.

 

Motivazione

Una denominazione di vendita è sufficiente: la designazione del vino aromatizzato dovrebbe riguardare sia il vino aromatizzato al quale non è stato aggiunto alcole sia quello al quale è stato aggiunto alcole.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 4 – trattino 3

Testo della Commissione

Emendamento

– che può essere edulcorato solo mediante zucchero caramellizzato, saccarosio, mosto di uve, mosto di uve concentrato rettificato e mosto di uve concentrato.

– che può essere edulcorato solo mediante i prodotti di cui all'allegato I, punto 2.

Motivazione

L'impiego dei prodotti di cui all'allegato I, punto 2, dovrebbe essere ammesso per l'edulcorazione del Vermut.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Allegato II – parte B – punto 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La denominazione "Sangria" deve essere obbligatoriamente accompagnata dalla menzione "prodotta in …" seguita dal nome dello Stato membro di produzione o di una regione più ristretta, tranne se è prodotta in Spagna o Portogallo.

Qualora la bevanda sia stata elaborata in uno Stato membro diverso dalla Spagna o dal Portogallo, la dicitura "Sangria" può essere utilizzata a complemento della denominazione di vendita "bevanda aromatizzata a base di vino", che deve essere obbligatoriamente accompagnata dalla menzione "prodotta in …" seguita dal nome dello Stato membro di produzione o di una regione più ristretta.

Motivazione

L'emendamento mira a mantenere lo status quo conformemente al regolamento (CEE) n. 1601/91, tutelando la dicitura "Sangria", originaria della Spagna e del Portogallo.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Allegato II – parte B – punto 3 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

La denominazione "Sangria" può sostituire la denominazione "bevanda aromatizzata a base di vino" solo nei casi in cui la bevanda sia stata elaborata in Spagna o in Portogallo.

La dicitura "Sangria" può sostituire la denominazione di vendita "bevanda aromatizzata a base di vino" solo nei casi in cui la bevanda sia stata elaborata in Spagna o in Portogallo.

Motivazione

È necessario tracciare una distinzione netta tra l'espressione "denominazione di vendita", che comprende la descrizione "bevanda aromatizzata a base di vino", e la dicitura "Sangria".

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Allegato II – parte B – punto 4 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La denominazione "Clarea" deve essere obbligatoriamente accompagnata dalla menzione "prodotta in …" seguita dal nome dello Stato membro di produzione o di una regione più ristretta, tranne se è prodotta in Spagna.

Qualora la bevanda sia stata elaborata in uno Stato membro diverso dalla Spagna, la dicitura "Clarea" può essere utilizzata a complemento della denominazione di vendita "bevanda aromatizzata a base di vino". La dicitura "Clarea" deve essere obbligatoriamente accompagnata dalla menzione "prodotta in …" seguita dal nome dello Stato membro di produzione o di una regione più ristretta.

Motivazione

L'emendamento mira a mantenere lo status quo, tenendo presente che la dicitura "Clarea" deve essere protetta.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Allegato II – parte B – punto 4 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

La denominazione "Clarea" può sostituire la denominazione "bevanda aromatizzata a base di vino" solo nei casi in cui la bevanda sia stata elaborata in Spagna.

La dicitura "Clarea" può sostituire la denominazione di vendita "bevanda aromatizzata a base di vino" solo nei casi in cui la bevanda sia stata elaborata in Spagna.

Motivazione

È necessario tracciare una distinzione netta tra "dicitura" e "denominazione di vendita".

PROCEDURA

Titolo

Indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati

Riferimenti

COM(2011)0530 – C7-0234/2011 – 2011/0231(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ENVI

15.9.2011

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

AGRI

15.9.2011

 

 

 

Commissioni associate - annuncio in aula

15.12.2011

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Herbert Dorfmann

23.11.2011

 

 

 

Esame in commissione

24.1.2012

29.2.2012

 

 

Approvazione

27.3.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

37

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Luís Paulo Alves, Maria do Céu Patrão Neves, Daciana Octavia Sârbu

PROCEDURA

Titolo

Indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati

Riferimenti

COM(2011)0530 – C7-0234/2011 – 2011/0231(COD)

Presentazione della proposta al PE

31.8.2011

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ENVI

15.9.2011

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

IMCO

15.9.2011

AGRI

15.9.2011

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

IMCO

6.10.2011

 

 

 

Commissioni associate

       Annuncio in Aula

AGRI

15.12.2011

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Paolo Bartolozzi

18.10.2011

 

 

 

Esame in commissione

29.2.2012

 

 

 

Approvazione

25.4.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

57

1

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Lajos Bokros, Martin Callanan, Nessa Childers, Yves Cochet, Chris Davies, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Åsa Westlund, Glenis Willmott

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Vicky Ford, Jacqueline Foster, Julie Girling, Judith A. Merkies, Miroslav Mikolášik, Vittorio Prodi, Michèle Rivasi, Renate Sommer, Struan Stevenson, Anna Záborská, Andrea Zanoni

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Hans-Peter Mayer

Deposito

3.5.2012