RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria nella zona euro

24.5.2012 - (COM(2011)0819 – C7‑0449/2011 – 2011/0385(COD)) - ***I

Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Jean-Paul Gauzès


PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria nella zona euro

(COM(2011)0819 – C7‑0449/2011 – 2011/0385(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0819),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 136 e 121, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0449/2011),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere della Banca centrale europea del 7 marzo 2012[1],

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7–0172/2012),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) La crisi globale senza precedenti che ha colpito il mondo negli ultimi tre anni ha pregiudicato gravemente la crescita economica e la stabilità finanziaria e ha provocato un forte deterioramento del disavanzo pubblico e del debito degli Stati membri, inducendo alcuni di essi a cercare assistenza finanziaria al di fuori del quadro dell'Unione.

(1) La crisi globale senza precedenti che ha colpito il mondo a partire dal 2007 ha pregiudicato gravemente la crescita economica e la stabilità finanziaria e ha provocato un forte deterioramento del disavanzo pubblico e del debito degli Stati membri, inducendo alcuni di essi a cercare assistenza finanziaria al di fuori del quadro dell'Unione e al suo interno.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) L'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) È opportuno che il diritto dell’Unione preveda la piena coerenza tra il quadro di sorveglianza multilaterale dell’Unione stabilito dal trattato e le condizioni politiche cui è eventualmente soggetta tale assistenza finanziaria. L’integrazione economica e finanziaria degli Stati membri la cui moneta è l’euro impone una sorveglianza rafforzata per prevenire che uno Stato membro in difficoltà sotto il profilo della stabilità finanziaria contagi il resto della zona euro.

(2) È opportuno che il diritto dell’Unione preveda la piena coerenza tra il quadro di sorveglianza multilaterale dell’Unione stabilito dal trattato e le condizioni politiche cui è eventualmente soggetta tale assistenza finanziaria. L'integrazione economica e finanziaria di tutti gli Stati membri, in particolare di quelli la cui moneta è l'euro, impone una sorveglianza più rigorosa per prevenire che uno Stato membro in difficoltà sotto il profilo della stabilità finanziaria contagi il resto della zona euro e, più in generale, l'Unione nel suo insieme.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) È necessario che l’intensità della sorveglianza economica e fiscale sia proporzionata alla gravità delle difficoltà finanziarie incontrate e tenga nel debito conto la natura dell’assistenza finanziaria ricevuta, che può variare da un semplice sostegno precauzionale sulla base delle condizioni di ammissibilità fino a un programma completo di aggiustamento macroeconomico subordinato a condizioni politiche rigorose.

(3) È necessario che l'intensità della sorveglianza economica e fiscale sia proporzionata e adeguata alla gravità delle difficoltà finanziarie incontrate e tenga nel debito conto la natura dell'assistenza finanziaria ricevuta, che può variare da un semplice sostegno precauzionale sulla base delle condizioni di ammissibilità fino a un programma completo di aggiustamento macroeconomico subordinato a condizioni politiche rigorose. Qualsiasi programma di aggiustamento macroeconomico tiene conto del programma nazionale di riforma dello Stato membro interessato nel contesto della strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Occorre che uno Stato membro la cui moneta è l’euro sia soggetto a una sorveglianza rafforzata se è colpito – o rischia di essere colpito – da gravi perturbazioni finanziarie onde garantire un rapido ritorno alla normalità e proteggere gli altri Stati membri della zona euro da possibili ripercussioni negative. Tale sorveglianza rafforzata dovrebbe comprendere un accesso più ampio alle informazioni necessarie per monitorare in modo rigoroso la situazione economica, fiscale e finanziaria, e la presentazione di relazioni periodiche al comitato economico e finanziario (CEF) o a qualsiasi sottocomitato che questo designi a tal fine. Le medesime modalità di sorveglianza dovrebbero applicarsi agli Stati membri che chiedono di essere assistiti a titolo precauzionale mediante la European Financial Stability Facility (EFSF), il Meccanismo europeo di stabilità (MES), il Fondo monetario internazionale (FMI) o un’altra istituzione finanziaria internazionale.

(4) Occorre che uno Stato membro la cui moneta è l’euro sia soggetto a una sorveglianza rafforzata se è colpito – o rischia di essere colpito – da gravi perturbazioni finanziarie onde garantire un rapido ritorno alla normalità e proteggere gli altri Stati membri della zona euro da possibili ripercussioni negative. Tale sorveglianza rafforzata dovrebbe essere proporzionata alla gravità dei problemi e graduata di conseguenza. Essa dovrebbe comprendere un accesso più ampio alle informazioni necessarie per monitorare in modo rigoroso la situazione economica, fiscale e finanziaria, e la presentazione di relazioni periodiche alla commissione competente del Parlamento europeo, nonché al comitato economico e finanziario (CEF) o a qualsiasi sottocomitato che questo designi a tal fine. Le medesime modalità di sorveglianza dovrebbero applicarsi agli Stati membri che chiedono di essere assistiti a titolo precauzionale mediante la European Financial Stability Facility (EFSF), il Meccanismo europeo di stabilità (MES), il Fondo monetario internazionale (FMI) o un’altra istituzione finanziaria internazionale.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) Occorre inoltre che uno Stato membro soggetto a sorveglianza rafforzata adotti misure volte ad affrontare le cause o le potenziali cause delle proprie difficoltà. A tal fine dovrebbero essere prese in considerazione tutte le raccomandazioni ad esso rivolte nella procedura per i disavanzi eccessivi o nella procedura per gli squilibri.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Occorre rafforzare decisamente la sorveglianza in merito alla situazione economica e fiscale degli Stati membri soggetti a un programma di aggiustamento macroeconomico. Data la portata generale di quest’ultimo, è opportuno sospendere gli altri procedimenti di sorveglianza economica e fiscale per la sua durata, onde evitare la duplicazione degli oneri di informazione.

(5) Occorre rafforzare decisamente la sorveglianza in merito alla situazione economica e fiscale degli Stati membri soggetti a un programma di aggiustamento macroeconomico. Data la portata generale di quest'ultimo, è opportuno sospendere o, se del caso, razionalizzare gli altri procedimenti di sorveglianza economica e fiscale per la sua durata, onde assicurare la coerenza della sorveglianza delle politiche economiche ed evitare la duplicazione degli oneri di informazione. Tuttavia, al momento di elaborare il programma di aggiustamento macroeconomico, dovrebbero essere prese in considerazione tutte le raccomandazioni rivolte allo Stato membro nella procedura per i disavanzi eccessivi o nella procedura per gli squilibri macroeconomici.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea1, la libera circolazione dei capitali, in quanto principio fondamentale del TFUE, può essere limitata dalla regolamentazione nazionale, qualora ciò sia giustificato da motivi di pubblica sicurezza, che possono includere la lotta all'evasione fiscale, in particolare per gli Stati membri colpiti o minacciati da gravi difficoltà concernenti la loro stabilità finanziaria nell'area dell'euro.

 

_____________

 

1 Cfr. cause C-463/00 e C-174/04.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 ter) Detta evasione fiscale rappresenta una diminuzione delle entrate che può essere equivalente o persino superiore all'entità dell'assistenza finanziaria ricevuta da uno o più Stati membri, dall'FMI, dall'FESF, dal MESF o dal MES, ed è prodotta soprattutto dall'attuazione impropria delle politiche fiscali nazionali.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 quater) Su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, il Consiglio può autorizzare restrizioni riguardanti paesi terzi responsabili della circolazione di capitali pericolosi per il funzionamento dell'Unione economica e monetaria, in conformità dell'articolo 66 del TFUE.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis) Gli Stati membri coinvolgono, in conformità delle attuali normative e prassi nazionali, le parti sociali e le organizzazioni della società civile nelle fasi di preparazione, attuazione, monitoraggio e valutazione dei programmi di assistenza tecnici.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Una decisione relativa alla non conformità di uno Stato membro con il suo programma di aggiustamento dovrebbe comportare anche la sospensione dei pagamenti o degli impegni mediante fondi dell'Unione, come previsto all'articolo 21, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. XXX recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006,

soppresso

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis) Possono prefigurarsi circostanze nelle quali proteggere uno Stato membro dalla volatilità del mercato offre un risultato migliore a lungo termine ai fini della stabilizzazione della situazione economica di detto Stato membro e della sua capacità di onorare il proprio debito. In tali circostanze uno Stato membro può essere assoggettato a tutela giuridica sulla base di una decisione della Commissione. Con una congrua maggioranza il Consiglio dovrebbe poter abrogare una decisione della Commissione.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 ter) Nel presente regolamento i riferimenti all'assistenza finanziaria dovrebbero includere anche il sostegno finanziario concesso a titolo precauzionale, salvo se diversamente stabilito.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Considerando 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 quater) La decisione della Commissione di assoggettare a sorveglianza rafforzata uno Stato membro a norma del presente regolamento dovrebbe essere presa in stretta cooperazione con il comitato economico e finanziario, il Comitato europeo per il rischio sistemico e le pertinenti autorità europee di vigilanza. La Commissione dovrebbe altresì cooperare con il comitato economico e finanziario nel decidere se prorogare la sorveglianza rafforzata.

Emendamento                      16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il presente regolamento stabilisce le disposizioni atte a rafforzare la sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria e/o che ricevono o possono ricevere assistenza finanziaria da uno o più Stati, dalla European Financial Stability Facility (EFSF), dal Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF), dal Meccanismo europeo di stabilità (MES) o da altre istituzioni finanziarie internazionali (IFI), quale il Fondo monetario internazionale (FMI).

1. Il presente regolamento stabilisce le disposizioni atte a rafforzare la sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri la cui moneta è l'euro e che:

 

-  si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria e/o la sostenibilità delle loro finanze pubbliche, con conseguenti ripercussioni negative potenziali su altri Stati membri della zona euro; e/o

 

-  richiedono o ricevono assistenza finanziaria da uno o più Stati, dalla European Financial Stability Facility (EFSF), dal Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF), dal Meccanismo europeo di stabilità (MES) o da altre istituzioni finanziarie internazionali (IFI), quale il Fondo monetario internazionale (FMI).

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Il presente regolamento stabilisce disposizioni rafforzate relative alle norme di bilancio nazionale e al coordinamento delle politiche economiche.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 1 bis

 

Norme di bilancio rafforzate e coordinamento economico

 

1. Onde coordinare meglio la pianificazione della loro emissione del debito nazionale, gli Stati membri riferiscono anticipatamente in merito ai propri piani di emissione del debito pubblico alla Commissione e al Consiglio.

 

2. Al fine di eseguire un'analisi comparativa delle migliori prassi e attivarsi a favore di una politica economica coordinata in modo più stretto, gli Stati membri garantiscono che tutte le principali riforme di politica economica che essi prevedono di intraprendere siano discusse anticipatamente e, se del caso, coordinano tali riforme con gli altri Stati membri.

 

3. A norma del regolamento (CE) n. 1466/97, gli Stati membri garantiscono che la posizione di bilancio della pubblica amministrazione sia a medio termine in pareggio o in attivo.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Nell'applicazione del presente regolamento la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri operano in modo conforme all'articolo 152 TFUE e le raccomandazioni adottate a norma del presente regolamento rispettano le prassi nazionali e gli organi preposti alla determinazione delle retribuzioni. Quando applicano il presente regolamento, la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri tengono in conto l'articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, di conseguenza, non pregiudicano il diritto di negoziare, concludere ed applicare accordi collettivi e di intraprendere azioni collettive in conformità della legislazione e delle prassi nazionali.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione può decidere di assoggettare a sorveglianza rafforzata uno Stato membro che si trovi in gravi difficoltà per quanto riguarda la sua stabilità finanziaria. Allo Stato membro interessato è data la possibilità di pronunciarsi in via preliminare. Ogni sei mesi la Commissione decide se prorogare la sorveglianza rafforzata.

1. Alla luce dell'esame approfondito di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1176/2011 e tenendo in conto criteri oggettivi supplementari, incluse le segnalazioni del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) e le relazioni di cui al regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., [relativo a disposizioni comuni per il controllo e la valutazione dei progetti di piani di bilancio e per la correzione del disavanzo eccessivo degli Stati membri della zona euro], la Commissione può decidere di assoggettare a sorveglianza rafforzata uno Stato membro. Il Consiglio può, entro dieci giorni da tale decisione, abrogarla deliberando a maggioranza qualificata. Allo Stato membro interessato è data la possibilità di pronunciarsi prima che la decisione sia adottata. Ogni sei mesi la Commissione decide se prorogare la sorveglianza rafforzata. Quando la Commissione decide di sottoporre uno Stato membro a sorveglianza rafforzata, ne dà tempestiva notifica al CERS e, se del caso, lo informa circa i risultati della sorveglianza rafforzata.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Quando la Commissione decide di sottoporre uno Stato membro a sorveglianza rafforzata, ne dà tempestiva notifica al CERS e, se del caso, lo informa circa i risultati della sorveglianza rafforzata.

Motivazione

La crisi del debito sovrano ha, peraltro, dimostrato l'interconnessione tra il debito sovrano, la stabilità finanziaria e la solvibilità bancaria. Al fine di coadiuvare il CERS nell'individuazione dei rischi sistemici, occorre che esso sia informato ogniqualvolta uno Stato membro viene sottoposto a sorveglianza rafforzata.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione decide se uno Stato membro che riceve assistenza finanziaria a titolo precauzionale da uno o più altri Stati, dalla European Financial Stability Facility (EFSF), dal Meccanismo europeo di stabilità o da qualsiasi altra istituzione finanziaria, quale il Fondo monetario internazionale, debba essere soggetto a sorveglianza rafforzata. La Commissione redige un elenco degli strumenti di assistenza finanziaria precauzionale in questione e lo aggiorna onde tener conto di eventuali cambiamenti nella politica di sostegno finanziario della European Financial Stability Facility (EFSF), del Meccanismo europeo di stabilità o di qualsiasi altra istituzione finanziaria internazionale pertinente.

2. La Commissione decide se uno Stato membro che riceve o richiede assistenza finanziaria a titolo precauzionale da uno o più altri Stati, dallo strumento europeo per la stabilità finanziaria (EFSF), dal meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (EFSM), dal Meccanismo europeo di stabilità o da qualsiasi altra istituzione finanziaria, quale il Fondo monetario internazionale, debba essere soggetto a sorveglianza rafforzata.

 

La Commissione rende pubblica ogni decisione presa in conformità dei paragrafi 1 e 2.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il paragrafo 2 non si applica agli Stati membri che ricevono assistenza finanziaria a titolo precauzionale sotto forma di una linea di credito che non è subordinata alladozione di nuove misure politiche da parte dello Stato interessato, finché tale linea di credito non sarà utilizzata.

3. La Commissione può decidere che il paragrafo 2 non si applica agli Stati membri che ricevono assistenza finanziaria a titolo precauzionale sotto forma di una linea di credito che non è subordinata all'adozione di nuove misure politiche da parte dello Stato interessato, finché tale linea di credito non sarà utilizzata. 3 bis.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. La Commissione stila un elenco di strumenti di assistenza finanziaria atti a dare avvio alla sorveglianza rafforzata di cui al paragrafo 2 e provvede all'aggiornamento dell'elenco.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Uno Stato membro soggetto a sorveglianza rafforzata adotta, in concertazione e collaborazione con la Commissione e d’intesa con la Banca centrale europea (BCE), misure atte a eliminare le cause, o le cause potenziali, di difficoltà.

1. Uno Stato membro soggetto a sorveglianza rafforzata adotta, in concertazione e collaborazione con la Commissione e d’intesa con la Banca centrale europea (BCE), con l'Autorità di vigilanza europea (l'Autorità bancaria europea), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio1, con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio2, con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio3, (in appresso denominate collettivamente EBA), con il CERS e, se del caso, con l'FMI, misure atte a eliminare le cause, o le cause potenziali, di difficoltà, tenendo in conto le eventuali raccomandazioni formulate a norma dei regolamenti (CE) n. 1466/1997, (CE) n. 1467/1997 o (UE) n. 1176/2011 relativi ai programmi di riforma nazionali, alla stabilità o ai programmi di convergenza. Il gruppo di lavoro "Eurogruppo", il comitato economico e finanziario, la commissione competente del Parlamento europeo e il parlamento dello Stato membro interessato sono informati in merito a tali misure.

 

______________

 

1 GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

 

2 GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.

 

3 GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. La Commissione esamina le potenziali ripercussioni negative causate da altri Stati membri, anche in campo fiscale. Qualora la Commissione identifichi dette potenziali ripercussioni negative, il Consiglio, su proposta della Commissione, trasmette, a norma della procedura di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del TFUE, le raccomandazioni necessarie agli Stati membri all'origine delle potenziali ripercussioni negative.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

3. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro soggetto a sorveglianza rafforzata deve:

3. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro soggetto a sorveglianza rafforzata a norma dell'articolo 2, paragrafo 1:

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) comunicare alla Commissione, alla Banca centrale europea e all’Autorità bancaria europea (ABE), alla frequenza richiesta, informazioni disaggregate sulla situazione finanziaria degli enti finanziari che sono sotto la sorveglianza delle proprie autorità nazionali di vigilanza;

(a) comunicare alle autorità europee di vigilanza competenti, in conformità dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, alla frequenza richiesta, informazioni disaggregate sull'evoluzione del rispettivo sistema finanziario, compresa la valutazione dei risultati delle prove di stress e delle analisi di sensibilità eseguite a norma della lettera (b); alla luce delle conclusioni tratte dagli indicatori sottostanti del quadro di valutazione degli squilibri macroeconomici, le autorità europee di vigilanza competenti preparano, d’intesa con il CERS, una valutazione delle vulnerabilità potenziali del sistema finanziario e la trasmettono alla Commissione, alla frequenza da essa richiesta, e alla BCE;

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera b)

Testo della Commissione

Emendamento

(b) effettuare, con il monitoraggio dell’Autorità bancaria europea, gli esercizi di prove di stress o le analisi di sensibilità necessarie per valutare la resilienza del settore bancario a diversi shock macroeconomici e finanziari secondo le modalità specificate dalla Commissione e dalla Banca centrale europea, e trasmettere a queste ultime risultati dettagliati al riguardo;

(b) effettua, sotto la vigilanza delle autorità europee di vigilanza competenti, le prove di stress o le analisi di sensibilità necessarie per valutare la resilienza del settore finanziario a diversi shock macroeconomici e finanziari, secondo le modalità specificate dalla Commissione e dalla Banca centrale europea di concerto con le autorità europee di vigilanza competenti e il CERS;

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) sottostare a valutazioni periodiche della propria capacità di vigilanza del settore bancario nel quadro di specifiche valutazioni inter pares effettuate dall’Autorità bancaria europea;

(c) è assoggettato a valutazioni periodiche della propria capacità di vigilanza del settore finanziario nel quadro di una valutazione inter pares specifica effettuata dalle autorità europee di vigilanza competenti;

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) comunicare qualsiasi informazione necessaria per monitorare gli squilibri macroeconomici come previsto dal regolamento n. XXX del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici.

(d) comunica qualsiasi informazione necessaria per monitorare gli squilibri macroeconomici come previsto dal regolamento (UE) n. 1176/2011.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro soggetto a sorveglianza rafforzata a norma dell'articolo 2, paragrafo 2:

 

(a) comunica alla Commissione, alla BCE, alle autorità europee di vigilanza competenti, in conformità dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, alla frequenza richiesta, informazioni disaggregate sull'evoluzione del rispettivo sistema finanziario, compresa la valutazione dei risultati delle prove di stress e delle analisi di sensibilità eseguite a norma della lettera (b); la Commissione, la BCE e le autorità europee di vigilanza competenti tutelano la riservatezza dei dati disaggregati ricevuti;

 

(b) effettua, sotto la vigilanza delle autorità europee di vigilanza competenti, le prove di stress o le analisi di sensibilità necessarie per valutare la resilienza del settore finanziario a diversi shock macroeconomici e finanziari, secondo le modalità specificate dalla Commissione e dalla BCE di concerto con le autorità europee di vigilanza competenti e il CERS;

 

(c) è assoggettato a valutazioni periodiche della propria capacità di vigilanza del settore bancario nel quadro di una valutazione inter pares specifica effettuata dalle autorità europee di vigilanza competenti;

 

(d) comunica qualsiasi informazione necessaria per monitorare gli squilibri macroeconomici come previsto dal regolamento (UE) n. 1176/2011.

 

Gli Stati membri che ricevono sostegno finanziario per la ricapitalizzazione degli enti finanziari devono altresì riferire circa le condizioni imposte a tali enti finanziari, inclusa la remunerazione degli amministratori con incarichi esecutivi e le condizioni di credito dell'economia reale;

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. La Commissione, d’intesa con la Banca centrale europea, effettua missioni di verifica sistematiche nello Stato membro soggetto a sorveglianza per verificare i progressi realizzati nell’attuazione delle misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Ogni trimestre comunica i risultati delle verifiche effettuate al comitato economico e finanziario (CEF), o a qualsiasi sottocomitato che questo designi a tal fine, e valuta in particolare se siano necessarie ulteriori misure. Tali missioni di verifica sostituiscono i controlli in loco previsti all’articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1467/97.

4. La Commissione, d’intesa con la Banca centrale europea e con le competenti autorità europee di vigilanza e, ove necessario l'FMI, effettua missioni di verifica periodiche nello Stato membro soggetto a sorveglianza rafforzata per verificare i progressi realizzati nell’attuazione delle misure di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 3 bis. Ogni trimestre comunica i risultati delle verifiche effettuate al comitato economico e finanziario (CEF) e alla commissione competente del Parlamento europeo e valuta in particolare se siano necessarie ulteriori misure. Tali missioni di verifica sostituiscono i controlli in loco previsti all’articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1467/97.

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Se, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 4, si giunge alla conclusione che sono necessarie ulteriori misure e che la situazione finanziaria dello Stato membro in questione ha importanti effetti negativi sulla stabilità finanziaria della zona euro, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può raccomandare allo Stato membro interessato di chiedere assistenza finanziaria e di elaborare un programma di aggiustamento macroeconomico. Il Consiglio può decidere di rendere pubbliche dette raccomandazioni.

5. Se, sulla base delle missioni di verifica di cui al paragrafo 4, si giunge alla conclusione che sono necessarie ulteriori misure e che la situazione finanziaria dello Stato membro in questione presenta dei rischi per la stabilità finanziaria o il regolare funzionamento della zona euro, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può contestualmente:

 

(a) raccomandare allo Stato membro interessato di chiedere assistenza finanziaria e di elaborare un programma di aggiustamento macroeconomico;

 

(b) raccomandare all'EFSF o al Meccanismo europeo di stabilità di offrire assistenza finanziaria nel contesto della condizionalità prevista dal presente regolamento.

 

Il Consiglio può decidere di rendere pubbliche le sue raccomandazioni.

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Se uno Stato membro chiede un sostegno finanziario a titolo del Meccanismo europeo di stabilità a norma del paragrafo 3, lettera (a), gli altri Stati membri si adoperano per garantire che il meccanismo fornisca il sostegno finanziario allo Stato membro in questione e che ciò avvenga tempestivamente.

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) la commissione competente del Parlamento europeo può invitare i rappresentanti dello Stato membro interessato a partecipare a uno scambio di opinioni;

(a) la commissione competente del Parlamento europeo può dare la possibilità allo Stato membro interessato e alla Commissione di partecipare a uno scambio di opinioni;

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 6 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis) la Commissione informa tempestivamente la commissione competente del Parlamento europeo circa i contenuti della raccomandazione.

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis. Nel corso dell'intero processo, la commissione competente del Parlamento europeo e il parlamento nazionale interessato possono invitare rappresentanti del Fondo monetario internazionale, della Banca centrale europea e della Commissione a partecipare a un dialogo economico su questioni rilevanti connesse al funzionamento corretto dell'economia.

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 4

Testo della Commissione

Emendamento

Uno Stato membro che desideri ottenere assistenza finanziaria da uno o più altri Stati, dalla European Financial Stability Facility (EFSF), dal Meccanismo europeo di stabilità, dal Fondo monetario internazionale o da un'altra istituzione al di fuori del quadro dell’Unione informa immediatamente delle proprie intenzioni il Consiglio, la Commissione e la Banca centrale europea. Il comitato economico e finanziario, o qualsiasi sottocomitato che questo designi a tal fine, svolge un dibattito sulla richiesta prevista, dopo aver ricevuto la valutazione della Commissione.

Uno Stato membro che intenda richiedere assistenza finanziaria ad uno o più altri Stati membri, alla European Financial Stability Facility (EFSF), al Meccanismo europeo di stabilità, al Fondo monetario internazionale o ad un'altra istituzione al di fuori del quadro dell’Unione informa immediatamente delle proprie intenzioni il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e la Banca centrale europea. Il comitato economico e finanziario svolge un dibattito sulla richiesta prevista, dopo aver ricevuto la valutazione della Commissione, per esaminare, tra l'altro, le possibilità offerte dai vigenti strumenti finanziari dell'Unione o della zona euro prima che lo Stato membro interessato si rivolga a potenziali prestatori.

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora sia richiesta l’assistenza finanziaria della European Financial Stability Facility (EFSF) o del Meccanismo europeo di stabilità, la Commissione – d’intesa con la Banca centrale europea e, se possibile, con il Fondo monetario internazionale – elabora un’analisi della sostenibilità del debito pubblico dello Stato membro interessato, che riguardi anche la capacità dello Stato membro di rimborsare l’assistenza finanziaria richiesta, e la trasmette al comitato economico e finanziario o a qualsiasi sottocomitato che questo designi a tal fine.

Qualora sia richiesta l’assistenza finanziaria della European Financial Stability Facility (EFSF), del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (EFSM) o del Meccanismo europeo di stabilità, la Commissione – d’intesa con la Banca centrale europea e, se opportuno, con il Fondo monetario internazionale – elabora un’analisi della sostenibilità del debito pubblico e delle esigenze finanziarie effettive o potenziali dello Stato membro interessato, che riguardi anche l'impatto di eventuali programmi di aggiustamento macroprudenziale sulla capacità dello Stato membro di rimborsare l’assistenza finanziaria richiesta, e la trasmette al comitato economico e finanziario.

 

La valutazione della sostenibilità del debito pubblico si basa su prudenti previsioni macroeconomiche e di bilancio, realizzate con l'ausilio delle informazioni più aggiornate, e tenendo debitamente conto dei risultati della relazione di cui alla lettera a) dell'articolo 3, paragrafo 3, nonché ogni attività di vigilanza esercitata ai sensi della lettera b) dell'articolo 3, paragrafo 3. Le previsioni valutano l'impatto di pressioni macroeconomiche e finanziarie e di sviluppi negativi sulla sostenibilità del debito pubblico.

 

La Commissione rende pubblici la metodologia, i modelli economici ed econometrici e le ipotesi sottostanti, tra cui una stima del prodotto potenziale e degli effetti moltiplicatori sul piano macroeconomico nonché ogni altro parametro rilevante alla base della valutazione della sostenibilità del debito pubblico.

Emendamento                      41

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Uno Stato membro che riceve assistenza finanziaria da uno o più altri Stati, dal Fondo monetario internazionale, dalla European Financial Stability Facility (EFSF) o dal Meccanismo europeo di stabilità elabora di concerto con la Commissione – che agisce d'intesa con la Banca centrale europea – un progetto di programma di aggiustamento volto a ristabilire una situazione economica sana e sostenibile e a ripristinare pienamente la propria capacità di autofinanziarsi sui mercati finanziari. Il progetto del programma di aggiustamento tiene debitamente conto delle raccomandazioni vigenti nei confronti dello Stato membro in questione a norma degli articoli 121, 126 e/o 148 del trattato – e delle azioni adottate per ottemperarvi – mirando allo stesso tempo ad allargare, rafforzare e approfondire le necessarie misure in materia di politiche.

1. Uno Stato membro che richiede o riceve assistenza finanziaria da uno o più altri Stati, dal Fondo monetario internazionale, dalla European Financial Stability Facility (EFSF), dal meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (EFSM) o dal Meccanismo europeo di stabilità elabora di concerto con la Commissione – che agisce d'intesa con la Banca centrale europea e se del caso con il Fondo monetario internazionale – un progetto di programma di aggiustamento che prolunga e sostituisce eventuali programmi di cooperazione economica di cui al regolamento XXX e comprende anche obiettivi di bilancio annuali. Il progetto di programma di aggiustamento macroeconomico riguarda i rischi specifici provenienti da un determinato Stato membro per la stabilità finanziaria della zona euro e punta a ristabilire una situazione economica sana e sostenibile e a ripristinare pienamente la propria capacità di autofinanziarsi sui mercati finanziari. Il progetto del programma di aggiustamento macroeconomico è basato sulla valutazione della sostenibilità del debito pubblico e tiene debitamente conto delle raccomandazioni vigenti nei confronti dello Stato membro in questione a norma degli articoli 121, 126 e/o 148 del TFUE - e delle azioni adottate per ottemperarvi - mirando allo stesso tempo ad allargare, rafforzare e approfondire le necessarie misure in materia di politiche. Il progetto del programma di aggiustamento macroeconomico rispetta le prassi nazionali e gli organi preposti alla determinazione delle retribuzioni e delle relazioni industriali nell'Unione e, ove possibile, tiene in conto il programma nazionale di riforma dello Stato membro in questione nel contesto della strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione. Il progetto di programma di aggiustamento macroeconomico ottempera pienamente all'articolo 151 del TFUE e all'articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Emendamento                      42

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Nel preparare un progetto di programma di aggiustamento macroeconomico di cui al paragrafo 1, uno Stato membro definisce, in accordo con la Commissione, un programma aggiornato di partenariato, volto a creare le condizioni necessarie per conseguire la sostenibilità delle finanze pubbliche.

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, approva il programma di aggiustamento.

2. La Commissione esamina il progetto di programma di aggiustamento macroeconomico entro una settimana dalla presentazione dello stesso.

 

Se la Commissione ritiene sufficiente il progetto di programma di aggiustamento macroeconomico, lo approva. Il Consiglio può, entro dieci giorni da tale decisione, abrogarla deliberando a maggioranza qualificata.

 

Se la Commissione ritiene insufficienti le azioni o le scadenze previste nel progetto di programma di aggiustamento macroeconomico, adotta una raccomandazione, in cui sono esposte le ragioni per cui il programma originario è carente, da indirizzare allo Stato membro con l'invito a elaborare entro una settimana un nuovo progetto di programma di aggiustamento macroeconomico. Salvo in caso di urgenza, il progetto di programma di aggiustamento macroeconomico è basato su un eventuale memorandum d'intesa, o accordo di programma o tecnico concluso con le parti interessate che forniscono l'assistenza finanziaria. Viene debitamente motivata la coerenza tra i vari documenti pertinenti relativi all'assistenza finanziaria e le versioni aggiornate del progetto di programma di aggiustamento macroeconomico, nonché la coerenza con gli indirizzi generali delle politiche economiche e occupazionali Il Consiglio può, entro 10 giorni dalla decisione della Commissione, respingerla a maggioranza qualificata.

Emendamento                      44

Proposta di regolamento

Articolo 6 bis – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. La Commissione e il Consiglio sorvegliano l'attuazione del programma di aggiustamento e dei piani di bilancio annuali ad esso correlati.

 

Occorre coerenza nel processo di sorveglianza economica e fiscale nei confronti di uno Stato membro la cui moneta è l'euro sottoposto a un programma di aggiustamento macroeconomico, al fine di evitare una duplicazione degli obblighi informativi.

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione, d’intesa con la Banca centrale europea, segue i progressi realizzati nell'attuazione del programma di aggiustamento e ne informa ogni tre mesi il comitato economico e finanziario o qualsiasi sottocomitato che questo designi a tal fine. Lo Stato membro interessato coopera pienamente con la Commissione. In particolare, fornisce alla Commissione tutte le informazioni che quest’ultima ritenga necessarie per monitorare il programma. È d'applicazione l'articolo 3, paragrafo 3.

3. La Commissione, d’intesa con la Banca centrale europea, segue i progressi realizzati nell'attuazione del programma di aggiustamento e ne informa ogni tre mesi il comitato economico e finanziario. Lo Stato membro interessato coopera pienamente con la Commissione e la Banca centrale europea. In particolare, fornisce alla Commissione e la Banca centrale europea tutte le informazioni che quest'ultima ritenga necessarie per monitorare il programma. È d'applicazione l'articolo 3, paragrafo 3. In caso di insufficiente cooperazione, il Consiglio, su proposta della Commissione, può rivolgere una raccomandazione pubblica allo Stato membro interessato, che stabilisca le azioni che tale Stato membro deve adottare.

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. La Commissione – d’intesa con la Banca centrale europea – esamina insieme allo Stato membro interessato le eventuali modifiche da apportate al programma di aggiustamento. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide in merito alle modifiche da apportare al programma di aggiustamento.

4. La Commissione – d'intesa con la Banca centrale europea ed eventualmente con il Fondo monetario internazionale – esamina insieme allo Stato membro interessato le eventuali modifiche e gli aggiornamenti da apportare al programma di aggiustamento, al fine di tenere debitamente conto di ogni eventuale discrepanza tra le previsioni macroeconomiche e i dati effettivi, anche alla luce delle eventuali conseguenze derivanti dal programma di aggiustamento, nonché delle ripercussioni negative e degli shock macroeconomici e finanziari. La Commissione decide in merito alle modifiche da apportare al programma di aggiustamento macroeconomico. Il Consiglio può, entro dieci giorni da tale decisione, abrogarla deliberando a maggioranza qualificata.

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Articolo 6 bis – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Lo Stato membro in questione, in stretta cooperazione con la Commissione, adotta tutte le misure necessarie a incoraggiare gli investitori privati a mantenere su basi volontarie la loro esposizione complessiva.

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Se il monitoraggio di cui al paragrafo 3 mette in luce deviazioni significative dal programma di aggiustamento macroeconomico, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere che lo Stato membro in questione non ottempera agli obblighi in materia di politiche previsti dal programma di aggiustamento.

5. Se il monitoraggio di cui al paragrafo 3 mette in luce deviazioni significative dal programma di aggiustamento macroeconomico, la Commissione può decidere che lo Stato membro in questione non ottempera agli obblighi in materia di politiche previsti dal programma di aggiustamento. Nella sua decisione la Commissione valuta espressamente se le deviazioni significative siano dovute a ragioni che esulano dal controllo dello Stato membro in questione. Il Consiglio può, entro 10 giorni dall'adozione di tale decisione, abrogarla deliberando a maggioranza qualificata. La decisione della Commissione espone i motivi di non conformità e la necessità e proporzionalità delle modifiche apportate al programma di aggiustamento macroeconomico di cui al paragrafo 4.

 

Il programma di aggiustamento macroeconomico evidenzia in particolare le misure precauzionali da adottare in caso di sviluppi imprevisti come shock esogeni.

 

Gli sforzi di consolidamento fiscale indicati nel programma di aggiustamento macroeconomico tengono in conto l'esigenza di assicurare mezzi sufficienti a politiche fondamentali come l'istruzione e l'assistenza sanitaria.

 

Se la Commissione adotta una decisione di cui al paragrafo 1, lo Stato membro interessato adotta, in stretta cooperazione con la Commissione e d'intesa con la Banca centrale europea, misure volte a evitare turbolenze del mercato e a preservare il buon funzionamento del suo settore finanziario.

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Uno Stato membro soggetto a un programma di aggiustamento che ha capacità amministrative insufficienti o incontra problemi significativi nell’attuare il programma di aggiustamento chiede assistenza tecnica alla Commissione.

6. Uno Stato membro soggetto a un programma di aggiustamento macroeconomico che ha capacità amministrative insufficienti o incontra problemi significativi nell'attuare il programma di aggiustamento chiede assistenza tecnica alla Commissione, che può formare a tale scopo gruppi di esperti con Stati membri a altre pertinenti istituzioni dell'Unione e/o internazionali. Gli obiettivi e le modalità di assistenza tecnica sono esplicitamente indicati nelle versioni aggiornate del programma di aggiustamento macroeconomico. Inoltre, occorre assicurare la titolarità nazionale del processo di attuazione dell'assistenza tecnica. L'assistenza tecnica si concentra su aree quali: migliorare gli appalti pubblici, promuovere la concorrenza, lotta alla corruzione e potenziamento dell'efficienza nella riscossione del gettito fiscale onde favorire la sostenibilità finanziaria.

 

Sono oggetto di pubblicazione il programma di aggiustamento macroeconomico e una valutazione delle ripercussioni sociali.

 

La valutazione della sostenibilità del debito pubblico è allegata al programma di aggiustamento macroeconomico.

Motivazione

Il riferimento alla creazione di un consulente e di personale con residenza permanente nonché di esperti esterni alla Commissione, si basa su un emendamento presentato dalla Banca centrale europea.

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis. Uno Stato membro soggetto a un programma di aggiustamento macroeconomico procede a verifiche estese del suo stock di debito in sospeso, allo scopo di effettuare, tra le altre cose, una valutazione delle ragioni che hanno condotto alla formazione di livelli eccessivi di debito, nonché di ogni eventuale irregolarità nella procedura di emissione del debito.

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. La commissione competente del Parlamento europeo può invitare i rappresentanti dello Stato membro interessato a partecipare a uno scambio di opinioni sui progressi realizzati nell’attuazione del programma di aggiustamento.

7. La commissione competente del Parlamento europeo può dare la possibilità allo Stato membro interessato e alla Commissione di partecipare a uno scambio di opinioni sui progressi realizzati nell’attuazione del programma di aggiustamento.

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

8 bis. Il presente articolo non si applica all’assistenza finanziaria concessa a titolo precauzionale e ai prestiti effettuati per la ricapitalizzazione degli enti finanziari.

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 6 bis

 

Coinvolgimento delle parti sociali e della società civile

 

Alle organizzazioni che rappresentano le parti economiche e sociali, come pure alle organizzazioni della società civile, è concessa la possibilità di esprimere opinioni circa le raccomandazioni pubbliche della Commissione e sui pareri di cui al presente regolamento, nonché sulle relazioni degli Stati membri e sui progetti di relazione previsti agli articoli 2-7 del presente regolamento. I pareri sono resi pubblici.

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Articolo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 6 ter

 

Misure di salvaguardia del gettito fiscale

 

1. Lo Stato membro interessato adotta, in conformità dell'articolo 65 del TFUE e in stretta cooperazione con la Commissione, nonché d'intesa con la Banca centrale europea, misure intese a prevenire la violazione delle legislazione e dei regolamenti nazionali, in particolare nel campo dell'imposizione fiscale.

 

2. Lo Stato membro interessato richiede alla Commissione di presentare una proposta al Consiglio, in conformità dell'articolo 66 del TFUE, volta all'adozione di misure di salvaguardia relative ai movimenti di capitali da e verso paesi terzi che provochino, o minaccino di provocare, serie difficoltà per il funzionamento dell'Unione economica e monetaria. La Commissione consulta la Banca centrale europea prima di formulare proposte in materia.

Emendamento  55

Proposta di regolamento

Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Coerenza con la procedura per i disavanzi eccessivi

Coerenza con il patto di stabilità e crescita

Emendamento  56

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il programma di aggiustamento e le modifiche a esso previste all'articolo 6 del presente regolamento sono considerati atti a sostituire la presentazione dei programmi di stabilità di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio.

1. Il programma di aggiustamento macroeconomico e le modifiche a esso previste all'articolo 6 del presente regolamento sostituiscono la presentazione dei programmi di stabilità di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio.

Emendamento  57

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) il programma di aggiustamento di cui all'articolo 6 del presente regolamento è considerato atto a sostituire in modo appropriato anche le relazioni previste dall'articolo 3, paragrafo 4 bis, e dall'articolo 5, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio;

(a) il programma di aggiustamento macroeconomico di cui all'articolo 6 del presente regolamento sostituisce in modo appropriato anche le relazioni previste dall'articolo 3, paragrafo 4 bis, e dall'articolo 5, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio;

Emendamento  58

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b)

Testo della Commissione

Emendamento

(b) gli obiettivi di bilancio annuali del programma di aggiustamento di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento sono considerati atti a sostituire in modo appropriato gli obiettivi di bilancio annuali previsti in conformità dell’articolo 3, paragrafo 4, e dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1467/97 nella richiamata raccomandazione e intimazione. Se lo Stato membro è oggetto di unintimazione ai sensi dellarticolo 126, paragrafo 9, del trattato, il programma di aggiustamento di cui allarticolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento è considerato atto a sostituire le indicazioni relative alle misure volte al conseguimento degli obiettivi previsti dallintimazione di cui allarticolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1467/97;

(b) gli obiettivi di bilancio annuali del programma di aggiustamento di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento sostituiscono in modo appropriato gli obiettivi di bilancio annuali previsti in conformità dell’articolo 3, paragrafo 4, e dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1467/97 nella richiamata raccomandazione e intimazione. Se lo Stato membro è oggetto di un'intimazione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, del trattato, il programma di aggiustamento di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento sostituisce le indicazioni relative alle misure volte al conseguimento degli obiettivi previsti dall'intimazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1467/97;

Emendamento  59

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) l'attività di monitoraggio di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento è considerata atta a sostituire la sorveglianza di cui all'articolo 10, paragrafo 1, e all'articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio e la sorveglianza che accompagna tutte le decisioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e allarticolo 6, paragrafo 2, di detto regolamento.

(c) l'attività di monitoraggio di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento sostituisce la sorveglianza di cui all'articolo 10, paragrafo 1, e all'articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio e la sorveglianza che accompagna tutte le decisioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, di detto regolamento.

Emendamento  60

Proposta di regolamento

Articolo 8

Testo della Commissione

Emendamento

Lattuazione del regolamento (UE) n. XXX sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici è sospesa per gli Stati membri soggetti a un programma di aggiustamento macroeconomico approvato dal Consiglio conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento. La sospensione si applica per la durata del programma di aggiustamento macroeconomico.

L'attuazione del regolamento (UE) n. 1176/2011 sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici è sospesa per gli Stati membri soggetti a un programma di aggiustamento macroeconomico approvato dal Consiglio conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento con l'eccezione delle misure di cui agli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (UE) n. 1176/2011 concernenti il quadro di valutazione degli indicatori macroeconomici e macrofinanziari, il meccanismo di allerta e l'esame approfondito. La sospensione si applica per la durata del programma di aggiustamento macroeconomico.

Emendamento  61

Proposta di regolamento

Articolo 9

Testo della Commissione

Emendamento

L’attività di monitoraggio di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento è considerata atta a sostituire la sorveglianza e la valutazione del semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche di cui all’articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche.

L'attività di monitoraggio di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento sostituisce la sorveglianza e la valutazione del semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche di cui all'articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche. La sospensione è applicabile per la durata del programma di aggiustamento macroeconomico.

Emendamento  62

Proposta di regolamento

Articolo 10

Testo della Commissione

Emendamento

L’attuazione del regolamento (UE) n. XXX sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro è sospesa negli Stati membri soggetti a un programma di aggiustamento macroeconomico approvato dal Consiglio conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento. La sospensione si applica per la durata del programma di aggiustamento macroeconomico.

L’attuazione del regolamento (UE) n. XXX sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro è sospesa negli Stati membri soggetti a un programma di aggiustamento macroeconomico approvato dal Consiglio conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento, ad eccezione degli articoli da 1 a 4 del regolamento (UE) n. .../2012. La sospensione si applica per la durata del programma di aggiustamento macroeconomico.

Emendamento  63

Proposta di regolamento

Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 10 bis

 

Assoggettamento di uno Stato membro a tutela giuridica

 

1. Se le misure previste all'articolo 3, paragrafo 5, non ripristinano la situazione finanziaria di uno Stato membro e se quest'ultimo è a rischio durevole di default o di sospensione dei pagamenti, la Commissione può, dopo aver consultato il Consiglio, adottare una decisione che pone lo Stato membro sotto tutela giuridica. Il Consiglio può, entro 10 giorni dall'adozione di tale decisione, abrogarla deliberando a maggioranza semplice.

 

2. Scopo del presente articolo è quello di consentire allo Stato membro interessato di stabilizzare la propria situazione economica e di far fronte al proprio debito.

 

Una decisione che pone uno Stato membro sotto tutela giuridica ha i seguenti effetti:

 

(a) le disposizioni in materia di "close-out netting" e le disposizioni relative a un evento creditizio diventano inefficaci;

 

(b) i tassi di interesse applicati ai prestiti restano invariati e i nuovi prestiti concessi allo Stato membro, ad eccezione dell'assistenza finanziaria di cui all'articolo 1, paragrafo 1, devono essere rimborsati in via prioritaria;

 

(c) i creditori dello Stato membro interessato si manifestano presso la Commissione entro due mesi dalla pubblicazione della decisione che pone lo Stato membro interessato sotto tutela giuridica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; in caso contrario il loro debito è estinto;

 

(d) le autorità dello Stato membro interessato attuano le misure raccomandate relative all'assistenza tecnica di cui all'articolo 6, paragrafo 6, e presentano alla Commissione un piano di ripresa e di liquidazione dei debiti per approvazione.

 

3. Il presente articolo si applica a decorrere dal 2017.

Emendamento  64

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Uno Stato membro può essere soggetto a sorveglianza al termine del programma finché non avrà rimborsato almeno il 75% dell'assistenza finanziaria che ha ricevuto da uno e più altri Stati membri, dal Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria, dalla European Financial Stability Facility (EFSF), o dal Meccanismo europeo di stabilità. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può prorogare la durata della sorveglianza post programma.

1. Uno Stato membro può essere soggetto a sorveglianza al termine del programma finché non avrà rimborsato almeno il 75% dell'assistenza finanziaria che ha ricevuto da uno e più altri Stati membri, dal Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria, dalla European Financial Stability Facility (EFSF), o dal Meccanismo europeo di stabilità. La Commissione può decidere di prorogare la durata della sorveglianza post programma. Il Consiglio può, entro dieci giorni da tale decisione, abrogarla deliberando a maggioranza qualificata.

Emendamento  65

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione effettua, d’intesa con la Banca centrale europea, missioni di verifica periodiche nello Stato membro soggetto a sorveglianza post programma allo scopo di valutarne la situazione economica, fiscale e finanziaria. Ogni trimestre comunica i risultati delle verifiche effettuate al comitato economico e finanziario o a qualsiasi sottocomitato che questo designi a tal fine e valuta in particolare se siano necessarie misure correttive.

3. La Commissione effettua, d'intesa con la Banca centrale europea, missioni di verifica periodiche nello Stato membro soggetto a sorveglianza post programma allo scopo di valutarne la situazione economica, fiscale e finanziaria. Ogni trimestre comunica i risultati delle verifiche effettuate alla commissione compatente del Parlamento europeo, al comitato economico e finanziario o a qualsiasi sottocomitato che questo designi a tal fine e al parlamento dello Stato membro interessato e valuta in particolare se siano necessarie misure correttive.

 

La commissione competente del Parlamento europeo può dare la possibilità allo Stato membro interessato di partecipare a uno scambio di opinioni sui progressi conseguiti nel quadro della sorveglianza post programma.

Emendamento  66

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta delle Commissione, può raccomandare allo Stato membro soggetto a sorveglianza post programma di adottare misure correttive.

4. La Commissione può adottare una raccomandazione in cui si chiede allo Stato membro soggetto a sorveglianza post programma di adottare misure correttive. Il Consiglio può, entro dieci giorni da tale decisione, abrogarla deliberando a maggioranza qualificata.

Emendamento  67

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Il Parlamento dello Stato membro interessato può invitare la Commissione a partecipare a uno scambio di opinioni sul monitoraggio post-programma.

Emendamento  68

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Solo i membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri la cui moneta è l'euro prendono parte al voto delle misure di cui all’articolo 2, paragrafo 1, all’articolo 3, all’articolo 6, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 11, paragrafo 4; il Consiglio delibera senza tenere conto del voto del membro rappresentante lo Stato membro interessato.

Solo i membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri la cui moneta è l'euro prendono parte al voto delle misure di cui al presente regolamento; il Consiglio delibera senza tenere conto del voto del membro rappresentante lo Stato membro interessato.

Emendamento  69

Proposta di regolamento

Articolo 13

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13

soppresso

Tipi di assistenza e prestiti esclusi dall’applicazione degli articoli 5 e 6

 

Le disposizioni degli articoli 5 e 6 non si applicano all’assistenza finanziaria concessa a titolo precauzionale e ai prestiti effettuati per la ricapitalizzazione degli enti finanziari.

 

Emendamento  70

Proposta di regolamento

Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 13 bis

 

Informazione del Parlamento europeo

 

Il Consiglio e la Commissione informano regolarmente il Parlamento europeo sull'applicazione del presente regolamento.

Emendamento  71

Proposta di regolamento

Articolo 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 13 ter

 

Disposizioni transitorie

 

Il presente regolamento si applica agli Stati membri già soggetti a un programma di assistenza al [data di entrata in vigore del presente regolamento].

Emendamento  72

Proposta di regolamento

Articolo 13 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 13 quater

 

Relazione

 

Entro il 1° gennaio 2014 e, successivamente, ogni cinque anni, la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

 

La relazione valuta, tra le altre cose:

 

(a) l'efficacia del presente regolamento;

 

(b) i progressi conseguiti nel garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri in conformità del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

 

(c) il contributo del presente regolamento al conseguimento degli obiettivi della strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione;

 

(d) l'opportunità di estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento agli Stati membri che non appartengono alla zona euro e che sono colpiti o minacciati da gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria nella zona euro.

 

2. Se del caso, la relazione di cui al paragrafo 1 è accompagnata da una proposta di modifica del presente regolamento.

 

3. La relazione di cui al paragrafo 1 è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

  • [1]  GU C 141 del 17.5.2012, pag. 7.

MOTIVAZIONE

Il progetto di regolamento sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria nella zona euro s'inscrive nel contesto della crisi finanziaria e della crisi del debito sovrano che affronta attualmente l'Unione europea. Il progetto di regolamento ne trae insegnamenti e propone soluzioni.

Le proposte della Commissione completano il pacchetto sulla governance economica europea (six-pack) approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel 2011.

Le conseguenze dell'eccessivo indebitamento degli Stati possono assumere proporzioni drammatiche, sia all'interno degli Stati stessi che per altri Stati membri dell'Unione europea. Le difficoltà di un piccolo Stato possono addirittura ripercuotersi a livello mondiale. Non tanto l'esistenza quanto la reputazione della zona euro è in pericolo.

Le gravi conseguenze economiche e sociali cui sono confrontati oggi taluni Stati membri avrebbero potuto essere evitate se fossero state prese misure tempestive e mirate. Ma all'epoca l'Unione europea non disponeva degli strumenti necessari, lacuna che viene ora colmata combinando il six-pack con due nuovi dossier (two-pack), fra cui il presente.

Per garantire sia la stabilità finanziaria che la crescita economica nella zona euro occorre rafforzare il six-pack, come prova il fatto che vari Stati membri hanno dovuto chiedere un'assistenza finanziaria. Un'azione preventiva ad uno stadio precoce è preferibile a misure correttive che intervengono tardi, forse troppo tardi, nella procedura.

Il vostro relatore approva nelle grandi linee la proposta della Commissione, che consiste nel prevedere che uno Stato membro la cui moneta è l'euro debba essere sottoposto a sorveglianza rafforzata allorché si trova o rischia di trovarsi esposto a gravi perturbazioni finanziarie. È opportuno ristabilire rapidamente una soluzione normale e proteggere gli altri Stati membri della zona euro da eventuali ricadute negative.

Inoltre, al fine di raggiungere un accordo efficace e pragmatico e di permettere una rapida attuazione del two-pack - come richiesto dalle conclusioni del Consiglio europeo del 9 dicembre 2011, il vostro relatore ha recepito già in questa fase certi elementi accettabili del testo trasmesso il 2 febbraio 2012 dal gruppo di lavoro del Consiglio.

Il vostro relatore suggerisce segnatamente varie modifiche o aggiunte.

La procedura di decisione deve essere adattata al fine di consentire una reazione rapida. Spetta alla Commissione assumere le decisioni necessarie, tra cui di sottoporre uno Stato membro alla procedura di sorveglianza rafforzata. Il Consiglio potrà respingerla con una votazione a maggioranza semplice entro 10 giorni (maggioranza semplice invertita).

Taluni elementi del nuovo trattato internazionale possono essere integrati nel regolamento, in modo da trasporre nella legislazione secondaria una serie di elementi decisi dai Capi di Stato e di governo.

Si propone altresì di creare un regime di protezione giuridica applicabile a uno Stato membro che rischia di trovarsi nel breve termine in una situazione durevole di default o di sospensione dei pagamenti. La Commissione, dopo aver consultato il Consiglio, può decidere di sottoporre lo Stato membro a tale dispositivo di protezione giuridica, che comporterebbe segnatamente una sospensione delle clausole contrattuali di decadenza del termine o di eventi di credito.

PARERE della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (28.3.2012)

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria nella zona euro
(COM(2011)0819 – C7-0449/2011 – 2011/0385(COD))

Relatore per parere: Frédéric Daerden

BREVE MOTIVAZIONE

Le procedure di sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri di cui l'Unione e la zona euro si dotano per far fronte a una crisi economica e finanziaria iniziata nel 2008 devono essere adottate avendo una visione ampia dei problemi economici e sociali che tale crisi ha provocato.

Il degradarsi della situazione finanziaria mondiale ha comportato un forte rallentamento della crescita dell'Unione e serie difficoltà di bilancio per gli Stati membri. Sebbene una delle soluzioni a tali sfide risieda nel coordinamento delle politiche economiche e sociali tra Stati, tale coordinamento deve rispettare taluni principi:

- non può focalizzarsi soltanto sulla situazione di bilancio degli Stati e deve tenere conto degli investimenti nel mercato dell'occupazione e nel miglioramento della situazione sociale. Gli investimenti pubblici nella formazione o nella ricerca destinati ad aumentare la competitività dello Stato o un sistema di protezione sociale efficace e di minimi sociali che consentano di lottare contro la povertà e mantenere il consumo interno al fine di resistere meglio alle crisi devono essere considerati positivamente;

- deve restare conforme ai principi democratici dell'Unione: il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali, composti di rappresentanti eletti devono essere pienamente e regolarmente informati al pari della Commissione o del Consiglio;

- non può contrastare con i principi nazionali ed europei del dialogo sociale; i diritti fondamentali di negoziazione collettiva e di sciopero non possono essere rimessi in discussione da riforme strutturali o del mercato del lavoro raccomandate agli Stati membri;

-    deve tenere conto di tutti gli obiettivi e testi fondamentali dell'Unione: le misure volte a conseguire gli obiettivi della strategia UE 2020 in materia di tasso di occupazione o di lotta contro la povertà e nel rispetto della clausola sociale orizzontale di cui al trattato sul funzionamento dell'Unione europea partecipano al risanamento economico dell'Unione.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) La crisi globale senza precedenti che ha colpito il mondo negli ultimi tre anni ha pregiudicato gravemente la crescita economica e la stabilità finanziaria e ha provocato un forte deterioramento del disavanzo pubblico e del debito degli Stati membri, inducendo alcuni di essi a cercare assistenza finanziaria al di fuori del quadro dell'Unione.

(1) La crisi globale senza precedenti e il rallentamento dell'attività economica che hanno colpito il mondo negli ultimi tre anni hanno pregiudicato gravemente la crescita economica e la stabilità finanziaria e provocato un forte deterioramento delle condizioni finanziarie, economiche e sociali ed un aumento del disavanzo pubblico e del debito degli Stati membri, inducendo alcuni di essi a cercare assistenza finanziaria al di fuori del quadro dell'Unione.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) Nonostante alcuni segnali positivi di recupero nel 2009, la crescita dell'occupazione è stata troppo debole per ridurre stabilmente il tasso di disoccupazione elevato. Il periodo medio di disoccupazione si è allungato e la disoccupazione giovanile è aumentata in molti Stati membri, superando il 40% in alcuni di essi. Di conseguenza, la base imponibile si è abbassata, i costi economici e sociali sono saliti vertiginosamente determinando un forte aumento della povertà e dell'esclusione sociale, e la perdita di opportunità di crescita ostacola notevolmente la strada verso la ripresa economica e di bilancio. Nell'autunno 2011 la Commissione ha rivisto le proprie previsioni economiche per il 2012 al ribasso, passando da 1,25 a 0,5 punti percentuali nell'Unione e nella zona euro.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 ter) Benché siano state prese misure atte a riequilibrare gli effetti negativi della crisi finanziaria, il suo impatto sull'economia reale, sul mercato del lavoro e sul benessere dei cittadini è fortemente sentito.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 quater) L'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) Tutte le politiche dell'Unione devono essere coerenti con la Carta dei diritti fondamentali, che sancisce i diritti collettivi e individuali dei cittadini. Inoltre, l'Unione europea ed i suoi Stati membri dovrebbero rispettare i principi delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro, che tutela i diritti di base di tutti i lavoratori.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) È opportuno che il diritto dell’Unione preveda la piena coerenza tra il quadro di sorveglianza multilaterale dell’Unione stabilito dal trattato e le condizioni politiche cui è eventualmente soggetta tale assistenza finanziaria. L’integrazione economica e finanziaria degli Stati membri la cui moneta è l’euro impone una sorveglianza rafforzata per prevenire che uno Stato membro in difficoltà sotto il profilo della stabilità finanziaria contagi il resto della zona euro.

(2) È opportuno che il diritto dell’Unione preveda la piena coerenza tra il quadro di sorveglianza multilaterale dell’Unione stabilito dal trattato e le condizioni politiche cui è eventualmente soggetta tale assistenza finanziaria, assieme ad incentivi destinati a promuovere la crescita sostenibile, l'occupazione e il progresso sociale. L’integrazione economica e finanziaria degli Stati membri la cui moneta è l’euro impone una sorveglianza rafforzata per prevenire che uno Stato membro in difficoltà sotto il profilo della stabilità finanziaria contagi il resto della zona euro.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) Il concetto di governance sociale dovrebbe accompagnare quello di governance economica, anche per quanto riguarda le misure rafforzate di vigilanza delle politiche economiche, nonché misure sociali adeguate e convergenti intese a tutelare l'occupazione.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) È necessario che l’intensità della sorveglianza economica e fiscale sia proporzionata alla gravità delle difficoltà finanziarie incontrate e tenga nel debito conto la natura dell’assistenza finanziaria ricevuta, che può variare da un semplice sostegno precauzionale sulla base delle condizioni di ammissibilità fino a un programma completo di aggiustamento macroeconomico subordinato a condizioni politiche rigorose.

(3) È necessario che l’intensità della sorveglianza economica e fiscale sia proporzionata alla gravità delle difficoltà finanziarie incontrate e tenga nel debito conto la natura dell’assistenza finanziaria ricevuta, che può variare da un semplice sostegno precauzionale sulla base delle condizioni di ammissibilità fino a un programma completo di aggiustamento macroeconomico subordinato a condizioni politiche rigorose. Qualsiasi programma di aggiustamento macroeconomico tiene conto del programma nazionale di riforma del paese interessato nel contesto della strategia Europa 2020 per la crescita e l'occupazione.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Occorre che uno Stato membro la cui moneta è l’euro sia soggetto a una sorveglianza rafforzata se è colpito – o rischia di essere colpito – da gravi perturbazioni finanziarie onde garantire un rapido ritorno alla normalità e proteggere gli altri Stati membri della zona euro da possibili ripercussioni negative. Tale sorveglianza rafforzata dovrebbe comprendere un accesso più ampio alle informazioni necessarie per monitorare in modo rigoroso la situazione economica, fiscale e finanziaria, e la presentazione di relazioni periodiche al comitato economico e finanziario (CEF) o a qualsiasi sottocomitato che questo designi a tal fine. Le medesime modalità di sorveglianza dovrebbero applicarsi agli Stati membri che chiedono di essere assistiti a titolo precauzionale mediante la European Financial Stability Facility (EFSF), il Meccanismo europeo di stabilità (MES), il Fondo monetario internazionale (FMI) o un’altra istituzione finanziaria internazionale.

(4) Occorre che uno Stato membro la cui moneta è l’euro sia soggetto a una sorveglianza rafforzata se è colpito – o rischia di essere colpito – da gravi perturbazioni finanziarie onde garantire un rapido ritorno alla normalità e proteggere gli altri Stati membri della zona euro da possibili ripercussioni negative. Tale sorveglianza rafforzata dovrebbe comprendere un accesso più ampio alle informazioni necessarie per monitorare in modo rigoroso la situazione sociale, occupazionale, fiscale e finanziaria e la presentazione di una relazione periodica al Parlamento europeo, al comitato economico e finanziario (CEF), al comitato per l'occupazione (EMCO) e al comitato per la protezione sociale (SPC) o a qualsiasi sottocomitato che detti comitati designino a tal fine. Le medesime modalità di sorveglianza dovrebbero applicarsi agli Stati membri che chiedono di essere assistiti a titolo precauzionale mediante la European Financial Stability Facility (EFSF), il Meccanismo europeo di stabilità (MES), il Fondo monetario internazionale (FMI) o un’altra istituzione finanziaria internazionale.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Occorre rafforzare decisamente la sorveglianza in merito alla situazione economica e fiscale degli Stati membri soggetti a un programma di aggiustamento macroeconomico. Data la portata generale di quest’ultimo, è opportuno sospendere gli altri procedimenti di sorveglianza economica e fiscale per la sua durata, onde evitare la duplicazione degli oneri di informazione.

(5) Occorre rafforzare decisamente la sorveglianza in merito alla situazione economica, fiscale, occupazionale e sociale degli Stati membri soggetti a un programma di aggiustamento macroeconomico. Quest'ultimo contiene misure intese a ripristinare la stabilità finanziaria ed a conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020 per la crescita e l'occupazione. Gli Stati membri riferiscono in merito ai progressi conseguiti in relazione a entrambi gli aspetti. Data la portata generale del programma di aggiustamento macroeconomico, è opportuno sospendere gli altri procedimenti di sorveglianza economica e fiscale per la sua durata, onde evitare la duplicazione degli oneri di informazione.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) È necessario definire norme atte a rafforzare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e ad assicurare una maggiore trasparenza e responsabilità.

(6) È necessario definire norme atte a rafforzare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, nonché il dialogo tra le istituzioni dell'Unione e le parti sociali, e ad assicurare una maggiore trasparenza e responsabilità.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Una decisione relativa alla non conformità di uno Stato membro con il suo programma di aggiustamento dovrebbe comportare anche la sospensione dei pagamenti o degli impegni mediante fondi dell'Unione, come previsto all'articolo 21, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. XXX recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006,

soppresso

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. L'applicazione del presente regolamento è pienamente conforme all'articolo 152 TFUE e le raccomandazioni adottate a norma del presente regolamento rispettano le prassi nazionali e gli organi preposti alla determinazione delle retribuzioni. Il presente regolamento tiene altresì conto dell'articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e pertanto non pregiudica il diritto di negoziare, concludere o applicare accordi collettivi e di intraprendere azioni collettive in conformità del diritto e delle prassi nazionali.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione può decidere di assoggettare a sorveglianza rafforzata uno Stato membro che si trovi in gravi difficoltà per quanto riguarda la sua stabilità finanziaria. Allo Stato membro interessato è data la possibilità di pronunciarsi in via preliminare. Ogni sei mesi la Commissione decide se prorogare la sorveglianza rafforzata.

1. La Commissione può decidere di assoggettare a sorveglianza rafforzata uno Stato membro che si trovi in gravi difficoltà per quanto riguarda la sua stabilità finanziaria. Allo Stato membro nonché alle parti sociali interessate è data la possibilità di pronunciarsi in via preliminare. Ogni sei mesi la Commissione decide se prorogare la sorveglianza rafforzata.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. La Commissione rende pubbliche tutte le decisioni ai sensi dei paragrafi 1 e 2.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) comunicare alla Commissione, alla Banca centrale europea e all'Autorità bancaria europea (ABE), alla frequenza richiesta, informazioni disaggregate sulla situazione finanziaria degli enti finanziari che sono sotto la sorveglianza delle proprie autorità nazionali di vigilanza;

(a) comunicare al Parlamento europeo, alla Commissione, alla Banca centrale europea e all'Autorità bancaria europea (ABE), alla frequenza richiesta, informazioni disaggregate sulla situazione finanziaria degli enti finanziari che sono sotto la sorveglianza delle proprie autorità nazionali di vigilanza;

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis) trasmettere al Parlamento europeo le informazioni relative all'evoluzione della povertà.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d ter) trasmettere al Parlamento europeo, alla Commissione ed ai parlamenti nazionali le informazioni relative agli investimenti pubblici intesi a conseguire gli obiettivi di crescita, occupazione e sociali della strategia Europa 2020 per la crescita e l'occupazione.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. La Commissione, d'intesa con la Banca centrale europea, effettua missioni di verifica sistematiche nello Stato membro soggetto a sorveglianza per verificare i progressi realizzati nell'attuazione delle misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Ogni trimestre comunica i risultati delle verifiche effettuate al comitato economico e finanziario (CEF), o a qualsiasi sottocomitato che questo designi a tal fine, e valuta in particolare se siano necessarie ulteriori misure. Tali missioni di verifica sostituiscono i controlli in loco previsti all’articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1467/97.

4. La Commissione, d'intesa con la Banca centrale europea e l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), effettua missioni di verifica sistematiche nello Stato membro soggetto a sorveglianza per verificare i progressi realizzati nell'attuazione delle misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Ogni trimestre comunica i risultati delle verifiche effettuate al comitato economico e finanziario (CEF), al Comitato dell'occupazione (EMCO) e al Comitato per la protezione sociale (SPC), o a qualsiasi sottocomitato che essi designino a tal fine, e valuta in particolare se siano necessarie ulteriori misure. Tali missioni di verifica sostituiscono i controlli in loco previsti all’articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1467/97.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Se, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 4, si giunge alla conclusione che sono necessarie ulteriori misure e che la situazione finanziaria dello Stato membro in questione ha importanti effetti negativi sulla stabilità finanziaria della zona euro, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può raccomandare allo Stato membro interessato di chiedere assistenza finanziaria e di elaborare un programma di aggiustamento macroeconomico. Il Consiglio può decidere di rendere pubbliche dette raccomandazioni.

5. Se, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 4, si giunge alla conclusione che sono necessarie ulteriori misure e che la situazione finanziaria dello Stato membro in questione ha importanti effetti negativi sulla stabilità finanziaria della zona euro, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, possono raccomandare allo Stato membro interessato di chiedere assistenza finanziaria e di elaborare un programma di aggiustamento macroeconomico. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Se le raccomandazioni di cui al paragrafo 5 sono rese pubbliche:

soppresso

(a) la commissione competente del Parlamento europeo può invitare i rappresentanti dello Stato membro interessato a partecipare a uno scambio di opinioni;

 

(b) il Parlamento dello Stato membro interessato può invitare i rappresentanti della Commissione a partecipare a uno scambio di opinioni.

 

Motivazione

Tali scambi di opinione dovrebbero essere parte di un "dialogo economico" più ampio che è della massima importanza. È pertanto preferibile dedicare un articolo separato del presente regolamento al "dialogo economico".

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 4

Testo della Commissione

Emendamento

Uno Stato membro che desideri ottenere assistenza finanziaria da uno o più altri Stati, dalla European Financial Stability Facility (EFSF), dal Meccanismo europeo di stabilità, dal Fondo monetario internazionale o da un'altra istituzione al di fuori del quadro dell'Unione informa immediatamente delle proprie intenzioni il Consiglio, la Commissione e la Banca centrale europea. Il comitato economico e finanziario, o qualsiasi sottocomitato che questo designi a tal fine, svolge un dibattito sulla richiesta prevista, dopo aver ricevuto la valutazione della Commissione.

Uno Stato membro che desideri ottenere assistenza finanziaria da uno o più altri Stati, dalla European Financial Stability Facility (EFSF), dal Meccanismo europeo di stabilità, dal Fondo monetario internazionale o da un'altra istituzione al di fuori del quadro dell'Unione informa immediatamente delle proprie intenzioni il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e la Banca centrale europea. Il comitato economico e finanziario, l'EMCO e il CPS, o qualsiasi sottocomitato che essi possano designare a tal fine, esaminano la richiesta di assistenza prevista, dopo aver ricevuto la valutazione della Commissione.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora sia richiesta l’assistenza finanziaria della European Financial Stability Facility (EFSF) o del Meccanismo europeo di stabilità, la Commissione – d’intesa con la Banca centrale europea e, se possibile, con il Fondo monetario internazionale – elabora un’analisi della sostenibilità del debito pubblico dello Stato membro interessato, che riguardi anche la capacità dello Stato membro di rimborsare l’assistenza finanziaria richiesta, e la trasmette al comitato economico e finanziario o a qualsiasi sottocomitato che questo designi a tal fine.

Qualora sia richiesta l’assistenza finanziaria della European Financial Stability Facility (EFSF) o del Meccanismo europeo di stabilità, la Commissione – d’intesa con la Banca centrale europea e, se possibile, con il Fondo monetario internazionale – elabora un’analisi della sostenibilità a medio e lungo termine del debito pubblico dello Stato membro interessato, che riguardi anche la capacità dello Stato membro di rimborsare l’assistenza finanziaria richiesta, rispettando i suoi obblighi nel quadro della strategia Europa 2020 per la crescita e l'occupazione, e la trasmette al comitato economico e finanziario, all'EMCO e al CPS o a qualsiasi sottocomitato che questi ultimi possano designare a tal fine.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Uno Stato membro che riceve assistenza finanziaria da uno o più altri Stati, dal Fondo monetario internazionale, dalla European Financial Stability Facility (EFSF) o dal Meccanismo europeo di stabilità elabora di concerto con la Commissione – che agisce d'intesa con la Banca centrale europea – un progetto di programma di aggiustamento volto a ristabilire una situazione economica sana e sostenibile e a ripristinare pienamente la propria capacità di autofinanziarsi sui mercati finanziari. Il progetto del programma di aggiustamento tiene debitamente conto delle raccomandazioni vigenti nei confronti dello Stato membro in questione a norma degli articoli 121, 126 e/o 148 del trattato – e delle azioni adottate per ottemperarvi – mirando allo stesso tempo ad allargare, rafforzare e approfondire le necessarie misure in materia di politiche.

1. Uno Stato membro che richiede o riceve assistenza finanziaria da uno o più altri Stati, dal Fondo monetario internazionale, dalla European Financial Stability Facility (EFSF) o dal Meccanismo europeo di stabilità elabora di concerto con la Commissione – che agisce d'intesa con la Banca centrale europea – un progetto di programma di aggiustamento volto a ristabilire una situazione economica sana e sostenibile e a ripristinare pienamente la propria capacità di autofinanziarsi sui mercati finanziari. Il progetto del programma di aggiustamento tiene debitamente conto delle raccomandazioni vigenti nei confronti dello Stato membro in questione a norma degli articoli 121, 126 e/o 148 del trattato – e delle azioni adottate per ottemperarvi – mirando allo stesso tempo ad allargare, rafforzare e approfondire le necessarie misure in materia di politiche. Qualsiasi programma di aggiustamento macroeconomico tiene conto del programma nazionale di riforma del paese interessato nel contesto della strategia Europa 2020 per la crescita e l'occupazione.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, approva il programma di aggiustamento.

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, su proposta della Commissione, approvano il programma di aggiustamento. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione, d’intesa con la Banca centrale europea, segue i progressi realizzati nell'attuazione del programma di aggiustamento e ne informa ogni tre mesi il comitato economico e finanziario o qualsiasi sottocomitato che questo designi a tal fine. Lo Stato membro interessato coopera pienamente con la Commissione. In particolare, fornisce alla Commissione tutte le informazioni che quest’ultima ritenga necessarie per monitorare il programma. È d'applicazione l'articolo 3, paragrafo 3.

3. La Commissione, d’intesa con la Banca centrale europea e l'OIL, segue i progressi realizzati nell'attuazione del programma di aggiustamento e ne informa ogni tre mesi il comitato economico e finanziario, l'EMCO e il CPS o qualsiasi sottocomitato che essi designino a tal fine nonché il Parlamento europeo e il parlamento dello Stato membro interessato. Lo Stato membro interessato coopera pienamente con la Commissione. In particolare, fornisce alla Commissione tutte le informazioni che quest’ultima ritenga necessarie per monitorare il programma. È d'applicazione l'articolo 3, paragrafo 3.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. La Commissione – d’intesa con la Banca centrale europea – esamina insieme allo Stato membro interessato le eventuali modifiche da apportate al programma di aggiustamento. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide in merito alle modifiche da apportare al programma di aggiustamento.

4. La Commissione – d’intesa con la Banca centrale europea – esamina insieme allo Stato membro interessato le eventuali modifiche da apportate al programma di aggiustamento. Il Parlamento europeo e il Consiglio, su proposta della Commissione, decidono in merito alle modifiche da apportare al programma di aggiustamento. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Se il monitoraggio di cui al paragrafo 3 mette in luce deviazioni significative dal programma di aggiustamento macroeconomico, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere che lo Stato membro in questione non ottempera agli obblighi in materia di politiche previsti dal programma di aggiustamento.

5. Se il monitoraggio di cui al paragrafo 3 mette in luce deviazioni significative dal programma di aggiustamento macroeconomico, il Parlamento europeo e il Consiglio, su proposta della Commissione, possono decidere che lo Stato membro in questione non ottempera agli obblighi in materia di politiche previsti dal programma di aggiustamento. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. La commissione competente del Parlamento europeo può invitare i rappresentanti dello Stato membro interessato a partecipare a uno scambio di opinioni sui progressi realizzati nell’attuazione del programma di aggiustamento.

soppresso

Motivazione

Tali scambi di opinione dovrebbero essere parte di un "dialogo economico" più ampio che è della massima importanza. È pertanto preferibile dedicare un articolo separato del presente regolamento al "dialogo economico".

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. Il Parlamento dello Stato membro interessato può invitare rappresentanti della Commissione a partecipare a uno scambio di opinioni sui progressi realizzati nell’attuazione del programma di aggiustamento.

soppresso

Motivazione

Tali scambi di opinione dovrebbero essere parte di un "dialogo economico" più ampio che è della massima importanza. È pertanto preferibile dedicare un articolo separato del presente regolamento al "dialogo economico".

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 6 bis

 

Dialogo economico

 

1. Al fine di intensificare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e garantire nel contempo maggiore trasparenza e responsabilità, le commissioni competenti del Parlamento europeo possono invitare il Presidente del Consiglio, la Commissione nonché, ove opportuno, il Presidente del Consiglio europeo o il Presidente dell'Eurogruppo, ad intervenire dinanzi alle commissioni per discutere delle raccomandazioni e decisioni adottate ai sensi del presente regolamento.

 

2. Le commissioni competenti del Parlamento europeo possono invitare i rappresentanti dello Stato membro che è oggetto di una raccomandazione del Consiglio o di una decisione ai sensi del presente regolamento, nonché le parti sociali di tale Stato membro, a partecipare ad uno scambio di opinioni.

 

3. I rappresentanti della Commissione possono essere invitati a partecipare ad uno scambio di opinioni dal parlamento dello Stato membro che è oggetto di una raccomandazione o decisione del Consiglio a norma del presente regolamento.

 

4. Il Consiglio e la Commissione informano regolarmente il Parlamento europeo in merito ai risultati sociali ed economici conseguiti nell’applicazione del presente regolamento.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 9

Testo della Commissione

Emendamento

Coerenza con il semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche

soppresso

L’attività di monitoraggio di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento è considerata atta a sostituire la sorveglianza e la valutazione del semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche di cui all’articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche.

 

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 10 bis

 

Compatibilità con il diritto di negoziazione e di azione collettiva

 

In conformità con il diritto dell'Unione e con le legislazioni e prassi nazionali, il presente regolamento non interferisce con il diritto dei lavoratori e dei datori di lavoro, o dei loro rispettivi organismi, di negoziare e firmare convenzioni collettive ai livelli appropriati e di prendere provvedimenti collettivi per tutelare tali convenzioni, comprese azioni di sciopero.

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Uno Stato membro può essere soggetto a sorveglianza al termine del programma finché non avrà rimborsato almeno il 75% dell'assistenza finanziaria che ha ricevuto da uno e più altri Stati membri, dal Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria, dalla European Financial Stability Facility (EFSF), o dal Meccanismo europeo di stabilità. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può prorogare la durata della sorveglianza post programma.

1. Uno Stato membro può essere soggetto a sorveglianza al termine del programma finché non avrà rimborsato almeno il 75% dell'assistenza finanziaria che ha ricevuto da uno e più altri Stati membri, dal Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria, dalla European Financial Stability Facility (EFSF), o dal Meccanismo europeo di stabilità. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, possono prorogare la durata della sorveglianza post programma. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione effettua, d’intesa con la Banca centrale europea, missioni di verifica periodiche nello Stato membro soggetto a sorveglianza post programma allo scopo di valutarne la situazione economica, fiscale e finanziaria. Ogni trimestre comunica i risultati delle verifiche effettuate al comitato economico e finanziario o a qualsiasi sottocomitato che questo designi a tal fine e valuta in particolare se siano necessarie misure correttive.

3. La Commissione effettua, d’intesa con la Banca centrale europea, missioni di verifica periodiche nello Stato membro soggetto a sorveglianza post programma allo scopo di valutarne la situazione economica, fiscale e finanziaria. Ogni trimestre comunica i risultati delle verifiche effettuate al comitato economico e finanziario, all'EMCO e al CPS, o a qualsiasi sottocomitato che questi ultimi possano designare a tal fine e valuta in particolare se siano necessarie misure correttive.

Emendamento                      36

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta delle Commissione, può raccomandare allo Stato membro soggetto a sorveglianza post programma di adottare misure correttive.

4. Il Parlamento europeo e il Consiglio, su proposta delle Commissione, possono raccomandare allo Stato membro soggetto a sorveglianza post programma di adottare misure correttive. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 12 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Solo i membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri la cui moneta è l'euro prendono parte al voto delle misure di cui all’articolo 2, paragrafo 1, all’articolo 3, all’articolo 6, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 11, paragrafo 4; il Consiglio delibera senza tenere conto del voto del membro rappresentante lo Stato membro interessato.

Solo i membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri la cui moneta è l'euro prendono parte al voto delle misure di cui al presente regolamento e il Consiglio delibera senza tenere conto del voto del membro rappresentante lo Stato membro interessato.

PROCEDURA

Titolo

Rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria nella zona euro

Riferimenti

COM(2011)0819 – C7-0449/2011 – 2011/0385(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ECON

15.12.2011

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

EMPL

15.12.2011

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Frédéric Daerden

15.12.2011

 

 

 

Esame in commissione

13.2.2012

1.3.2012

26.3.2012

 

Approvazione

27.3.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

36

6

4

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Marije Cornelissen, Emer Costello, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Danuta Jazłowiecka, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Inês Cristina Zuber

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Sergio Gaetano Cofferati, Tamás Deutsch, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Ramona Nicole Mănescu, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor, Gabriele Zimmer

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Phil Bennion, Ioan Enciu, Louis Grech

PROCEDURA

Titolo

Rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria nella zona euro

Riferimenti

COM(2011)0819 – C7-0449/2011 – 2011/0385(COD)

Presentazione della proposta al PE

23.11.2011

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ECON

15.12.2011

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

BUDG

15.12.2011

EMPL

15.12.2011

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

BUDG

29.2.2012

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Jean-Paul Gauzès

25.10.2011

 

 

 

Esame in commissione

9.1.2012

28.2.2012

26.3.2012

 

Approvazione

14.5.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

25

4

13

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Syed Kamall, Othmar Karas, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Robert Goebbels, Roberto Gualtieri, Carl Haglund, Thomas Mann, Mario Mauro, Gianni Pittella

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Alejandro Cercas, Monika Hohlmeier, Ria Oomen-Ruijten

Deposito

24.5.2012