RACCOMANDAZIONE sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda l'introduzione o l'aumento dei dazi all'esportazione sulle materie prime

1.6.2012 - (16827/2011 – C7‑0520/2011 – 2011/0332(NLE)) - ***

Commissione per il commercio internazionale
Relatore: Inese Vaidere

Procedura : 2011/0332(NLE)
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A7-0178/2012
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda l'introduzione o l'aumento dei dazi all'esportazione sulle materie prime

(16827/2011 – C7–0520/2011 – 2011/0332(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta di decisione del Consiglio (16827/2011),

–   vista la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda l'introduzione o l'aumento dei dazi all'esportazione sulle materie prime (16828/2011),

–   vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7‑0520/2011),

–   visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,

–   vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0178/2012),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Federazione russa.

MOTIVAZIONE

Il presente accordo bilaterale con la Federazione russa è stato negoziato nell'ambito del processo di adesione di quest'ultima all'Organizzazione mondiale del commercio. Il Parlamento europeo è stato consultato perché dia la sua approvazione, che è un prerequisito affinché il Consiglio possa concludere ufficialmente l'accordo.

Nel contesto della sua adesione all'OMC, la Federazione russa si è impegnata a ridurre gradualmente o ad eliminare i suoi attuali dazi all'esportazione su un elenco di materie prime. Gli impegni riguardo alle aliquote dei dazi all'esportazione sono stati inclusi nell'elenco di concessioni e impegni relativi alle merci della Russia.

Tuttavia, l'elenco non impedisce, secondo la Russia, l'introduzione di eventuali dazi all'esportazione, nuovi o aggiuntivi, su qualsiasi materia prima non inclusa nell'elenco degli impegni. L'UE ha negoziato questo accordo con la Russia al fine di prevenire queste limitazioni dovute all'introduzioni di nuovi dazi all'esportazione.

Numerosi prodotti non sono stati inclusi nell'elenco di concessioni e impegni relativi alle merci della Russia. Pertanto, l'elenco contenuto nell'accordo in parola è decisamente lungo e comprende materie prime molto importanti. Si tratta di materie prime che non figurano nell'elenco delle concessioni e degli impegni sulle merci di cui sopra, per le quali la Russia detiene più del 10% della produzione mondiale o delle esportazioni mondiali o in relazione alle quali l'UE nutre un considerevole interesse, attuale o potenziale, per l'importazione o, ancora, in relazione alle quali esiste un rischio di tensione a livello di approvvigionamento globale. Queste categorie comprendono prodotti agricoli e seminativi, tabacco, numerosi prodotti chimici, prodotti ferrosi ed energetici, minerali, derivati ​​del cotone, prodotti di origine animale, ecc.

Secondo l'accordo bilaterale, il governo della Federazione russa "si adopera per non introdurre o aumentare i dazi all'esportazione sulle materie prime elencate" nell'accordo. Qualora prenda in considerazione l'introduzione di dazi all'esportazione su tali prodotti, la Russia consulterà la Commissione europea almeno due mesi prima dell'attuazione di tali misure "allo scopo di giungere ad una soluzione che tenga conto degli interessi di entrambe le parti".

L'accordo non richiede che l'UE assuma alcun impegno.

Sussistono tuttavia numerose lacune importanti.

In primo luogo, la formulazione dell'accordo non è sufficientemente precisa e vincolante ai fini dell'attuazione del medesimo. In contrasto con gli impegni assunti in seno all'OMC e con il suo elenco di concessioni e impegni sulle merci dell'OMC, la Russia s'impegna soltanto a "adoperarsi" e a "consultare" quando si tratta delle materie prime contemplate dall'accordo.

In secondo luogo, e in relazione alla mancanza di chiarezza nella formulazione del testo dell'accordo, non è previsto alcun meccanismo bilaterale di risoluzione delle controversie. Nel caso in cui la Russia, nonostante il suo "adoperarsi", decida di applicare dazi all'esportazione nuovi o aggiuntivi su una qualsiasi delle materie prime elencate nell'accordo e non accetti le soluzioni proposte dall'UE nel corso delle consultazioni con la Commissione europea, non vi sono molti strumenti con cui l'UE possa far rispettare questo accordo e proteggere i suoi interessi.

L'urgenza e l'importanza di un accordo giuridicamente vincolante sulle materie prime è confermata dal recente divieto sulle importazioni di bestiame da tutti gli Stati membri dell'UE imposto dalla Russia in seguito alla diffusione dei virus di Schmallenberg e della febbre catarrale, nonostante il fatto che tale divieto costituisca una chiara violazione delle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio. La Commissione europea ha già chiesto la revoca immediata delle restrizioni da parte della Russia, ma la sua capacità di proteggere gli interessi dei consumatori e dei produttori UE e il rispetto delle regole dell'OMC si trova a essere piuttosto limitata. Il divieto in questione è sintomatico del fatto che non è cambiato molto nell'approccio della Russia, indipendentemente dalla sua adesione all'OMC. Senza un accordo bilaterale forte, giuridicamente vincolante sulle materie prime, l'UE non avrà alcuna assicurazione contro l'introduzione di misure protezionistiche analoghe in futuro.

L'UE è il principale partner commerciale e investitore in Russia e si attende pertanto un impegno serio e appropriato per quanto riguarda le riforme tempestive richieste dall'adesione all'OMC, la reciprocità e l'impegno nei negoziati per un nuovo accordo, che sia vantaggioso per entrambe le parti, in particolare nei settori dell'energia, del commercio e degli investimenti.

Questo accordo dovrebbe quindi essere considerato come una soluzione temporanea, da sostituire con un trattato forte sul commercio di materie prime tra l'UE e la Federazione russa, eventualmente nell'ambito del nuovo accordo (futuro Accordo di partenariato e cooperazione), attualmente in fase di negoziazione.

In sintesi, il relatore riconosce gli impegni e gli adeguamenti da parte della Russia, rileva l'impatto positivo della sua adesione all'OMC, nonché l'importanza della conclusione dell'accordo in parola prima della ratifica dell'accordo di adesione all'OMC della Federazione russa. Il relatore è pertanto del parere che il Parlamento europeo debba dare il proprio consenso alla sua conclusione.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

30.5.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

24

0

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Vital Moreira, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Silvana Koch-Mehrin, Elisabeth Köstinger, Emma McClarkin, Miloslav Ransdorf, Tokia Saïfi, Jarosław Leszek Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Zuzana Roithová