RELAZIONE sulle clausole di difesa reciproca e di solidarietà dell'UE: dimensioni politiche ed operative

30.10.2012 - (2012/2223(INI))

Commissione per gli affari esteri
Relatore: Ioan Mircea Paşcu
Relatore per parere (*):
Andrew Duff, commissione per gli affari costituzionali ,
(*) Commissioni associate – articolo 50 del regolamento

Procedura : 2012/2223(INI)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0356/2012

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulle clausole di difesa reciproca e di solidarietà dell'UE: dimensioni politiche ed operative

(2012/2223(INI))

Il Parlamento europeo,

–   visti l'articolo 42, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea (TUE) e l'articolo 222 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–   visti gli articoli 24 e 42, paragrafo 2, del TUE, gli articoli 122 e 196 del TFUE e la dichiarazione 37 relativa all'articolo 222 del TFUE,

–   vista la Carta delle Nazioni Unite e in particolare le disposizioni del capo VII e dell'articolo 51,

–   viste la strategia europea in materia di sicurezza, adottata dal Consiglio europeo del 12 dicembre 2003, e la relazione sull'attuazione della stessa, approvata dal Consiglio europeo dell'11-12 dicembre 2008,

–   vista la strategia di sicurezza interna per l'Unione europea, approvata dal Consiglio europeo del 25-26 marzo 2010,

–   vista la strategia antiterrorismo dell'Unione europea, adottata dal Consiglio europeo del 15-16 dicembre 2005,

–   visti gli articoli 4 e 5 del trattato nordatlantico,

–   visto il concetto strategico per la difesa e la sicurezza dei membri dell'Organizzazione del trattato nordatlantico (NATO), adottato in occasione del vertice della NATO di Lisbona del 19-20 novembre 2010,

–   vista la decisione di sciogliere l'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale;

–   viste le conclusioni del Consiglio del 30 novembre 2009 relative a un quadro comunitario sulla prevenzione delle catastrofi all'interno dell'UE,

–   vista la comunicazione della Commissione del 26 ottobre 2010 dal titolo "Potenziare la reazione europea alle catastrofi: il ruolo della protezione civile e dell'assistenza umanitaria" (COM(2010)0600),

–   vista la comunicazione della Commissione del 22 novembre 2010 dal titolo ''La strategia di sicurezza interna dell'UE in azione: cinque tappe verso un'Europa più sicura'' (COM(2010)0673),

–   vista la nota sui "Dispositivi per il coordinamento nella gestione delle crisi a livello politico dell'UE" approvata dal COREPER il 30 maggio 2012[1],

–   viste le sue risoluzioni del 22 maggio 2012 sulla strategia di sicurezza interna dell'Unione europea[2], del 14 dicembre 2011 sull'impatto della crisi finanziaria sul settore della difesa negli Stati membri dell'UE[3], del 27 settembre 2011 su ''reazione europea alle catastrofi: ruolo della protezione civile e dell'assistenza umanitaria''[4] e del 23 novembre 2010 sulla cooperazione civile-militare e lo sviluppo di capacità civili-militari[5],

–   visti il piano d'azione CBRN 2009 dell'UE[6] e la sua risoluzione del 2 dicembre 2010 sul rafforzamento della sicurezza chimica, biologica, radiologica e nucleare (CBRN) nell'Unione europea (un piano d'azione CBRN dell'UE)[7],

–   visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per gli affari costituzionali e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0356/2012),

A. considerando che la sicurezza degli Stati membri dell'UE è indivisibile e che tutti i cittadini europei dovrebbero disporre di identiche garanzie in materia di sicurezza e di pari livello di protezione dalle minacce tanto tradizionali quanto non convenzionali; che la difesa della pace, della sicurezza, della democrazia, dei diritti umani, dello Stato di diritto e della libertà in Europa, che sono elementi indispensabili per il benessere delle nostre popolazioni, deve continuare a essere un obiettivo e una responsabilità centrale dei paesi europei e dell'Unione;

B.  considerando che le attuali minacce alla sicurezza comprendono una vasta gamma di pericoli complessi e in costante evoluzione, quali il terrorismo internazionale, la proliferazione delle armi di distruzione di massa, gli Stati in collasso, i conflitti persistenti e infiniti, la criminalità organizzata, le minacce cibernetiche, la penuria di fonti energetiche, il degrado ambientale e i relativi rischi alla sicurezza, le catastrofi naturali o di origine umana, le pandemie e altri rischi;

C. considerando che l'UE riconosce un ordine internazionale basato su un multilateralismo effettivo e sul diritto internazionale; che in tal modo esprime la convinzione degli europei che nessuno Stato è in grado di affrontare da solo le nuove minacce;

D. considerando che la sicurezza e la lotta contro il terrorismo internazionale sono ritenute altrettante priorità dell'UE e pertanto risultano necessarie una risposta congiunta e una strategia condivisa da tutti gli Stati membri;

E.  considerando che negli ultimi decenni si è registrato un aumento della frequenza e dell'entità delle catastrofi naturali e di origine umana – in particolar modo delle catastrofi indotte dal clima – e che risulta prevedibile un ulteriore aumento, con l'aggravante dei cambiamenti climatici;

F.  considerando che la definizione progressiva di una politica di difesa comune, intesa a creare una difesa comune, rafforza l'identità europea e l'autonomia strategica dell'UE; che, al contempo, una difesa europea più forte e di maggiore capacità risulta essenziale per il consolidamento del legame transatlantico, nel contesto dei cambiamenti geostrategici strutturali accelerati dalla crisi economica globale e, in particolare, in un'epoca di riposizionamento strategico in corso degli Stati Uniti d'America verso la regione asiatico-pacifica;

G. considerando che ventuno Stati membri dell'UE aderiscono anche alla NATO e quindi possono consultarsi ogni qualvolta la loro integrità territoriale, l'indipendenza politica o la sicurezza siano minacciate, e che essi sono in ogni caso tenuti a garantire una difesa collettiva nell'eventualità di un'aggressione armata;

H. considerando che, mentre gli Stati membri mantengono la competenza prioritaria nella gestione delle crisi sul rispettivo territorio, che le minacce gravi e complesse alla sicurezza – dagli attacchi armati al terrorismo fino alle catastrofi naturali o chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari e agli attacchi cibernetici hanno sempre più natura transfrontaliera e possono andare al di là della capacità di risposta di un singolo Stato membro, pertanto rendono essenziale prevedere la solidarietà obbligatoria e vincolante fra Stati membri in risposta a suddette minacce;

I.   considerando che, al fine di fronteggiare tali questioni problematiche, il trattato di Lisbona ha introdotto l'articolo 42, paragrafo 7, del TUE (''clausola di difesa reciproca'' o ''clausola di assistenza reciproca''[8]), nonché l'articolo 222 del TFUE (''clausola di solidarietà'') e che, tuttavia, a distanza di quasi tre anni dall'entrata in vigore del trattato, non esistono ancora dispositivi di attuazione che consentano di applicare concretamente tali clausole;

Osservazioni generali

1.  sollecita gli Stati membri, la Commissione e il Vicepresidente/alto rappresentante ad avvalersi appieno delle potenzialità di tutte le disposizioni del trattato di pertinenza e, in particolare, delle clausole di difesa reciproca e di solidarietà allo scopo di dare a tutti i cittadini europei le stesse garanzie di sicurezza nei confronti delle minacce convenzionali e non convenzionali, sulla base dei principi della sicurezza indivisibile e della solidarietà reciproca tra gli Stati membri, tenendo conto della necessità di una maggiore efficienza in termini di costi nonché di una ripartizione degli oneri ed una suddivisione dei costi eque;

2.  ribadisce la necessità che gli Stati membri e l'Unione hanno di elaborare una politica basata sulla prevenzione, sulla preparazione e sulla risposta, relativamente a tutte le grandi minacce per la sicurezza, quali segnatamente individuate nella strategia europea in materia di sicurezza, nella strategia di sicurezza interna e nelle regolari relazioni del coordinatore antiterrorismo dell'UE al Consiglio;

3.  sottolinea la necessità che gli Stati membri e l'Unione effettuino valutazioni comuni regolari dei rischi e delle minacce sulla base dell'analisi comune dell'intelligence condivisa, avvalendosi appieno delle strutture esistenti nell'UE;

4.  prende atto del nuovo concetto strategico della NATO, che, oltre a conservare la sua funzione di alleanza militare in tempo di guerra, si propone di sviluppare la propria capacità in quanto comunità politica e di sicurezza, in partenariato con l'UE; prende atto degli elementi complementari tra gli scopi della NATO e quelli enunciati all'articolo 43 TUE; segnala pertanto il rischio legato alla costosa duplicazione degli sforzi e al conseguente spreco di risorse delle due organizzazioni e sollecita una collaborazione politica molto più stretta e regolare tra l'alto rappresentante dell'UE e il segretario generale della NATO nell'ambito della valutazione dei rischi, della gestione delle risorse, della pianificazione politica e dell'esecuzione delle operazioni, sia civili sia militari;

5.  sollecita il Consiglio, pur ribadendo che la tutela dell'integrità territoriale e dei cittadini rimane al centro della politica di difesa, a riprendere l'approccio della NATO, che contempla i casi inevitabili in cui è richiesta la prevenzione delle minacce esterne al fine di promuovere gli interessi di sicurezza degli alleati ed è necessario lo spiegamento di forze;

6. ribadisce che l'uso della forza da parte dell'UE o dei suoi Stati membri è ammissibile soltanto ove motivato giuridicamente sulla base della Carta delle Nazioni Unite; sottolinea il diritto implicito dell'autodifesa individuale o collettiva; conferma la sua adesione al rispetto degli orientamenti di Oslo sull'uso dei mezzi di difesa esteri, militari e della protezione civile, nell'ambito dei soccorsi in caso di catastrofi; evidenzia come sia preferibile prevenire i conflitti, gli attacchi e le catastrofi anziché affrontarne le conseguenze;

7.  pone in luce l'ampio ventaglio di strumenti di cui l'Unione e gli Stati membri dispongono per affrontare accadimenti eccezionali in uno spirito di solidarietà; rammenta l'utilità delle basi giuridiche dell'articolo 122 del TFUE ai fini del finanziamento urgente di tipo economico e dell'articolo 196 del TFUE per le misure nel settore della protezione civile;

8.  rammenta l'impegno di sviluppare sistematicamente una reciproca solidarietà politica nella politica estera e di sicurezza a norma dell'articolo 24 del TUE; prende atto delle possibilità offerte dal trattato di Lisbona per una migliore cooperazione nell'ambito della PESC, compresa l'assegnazione di specifici compiti e missioni a gruppi di Stati, nonché il concetto di una cooperazione permanente e strutturata nelle questioni militari;

9.  sottolinea che le clausole di difesa reciproca e di solidarietà hanno come scopo non quello di sostituirsi a uno qualsiasi di tali strumenti, bensì di predisporre un quadro globale in situazioni di minacce o di danni straordinari e, in particolare, qualora la reazione imponga un coordinamento politico ad alto livello e il coinvolgimento delle forze armate, in conformità dei principi di necessità e proporzionalità;

10. sollecita la Commissione e il Vicepresidente / alto rappresentante, entro la fine del 2012, a presentare una proposta congiunta di decisione del Consiglio che definisca i dispositivi per l'attuazione della clausola di solidarietà a norma delle disposizioni di cui all'articolo 222, paragrafo 3 del TFUE, segnatamente per chiarire i ruoli e le competenze dei diversi soggetti attivi; chiede, a fini di coerenza, che il Comitato politico e di sicurezza e il Comitato permanente sulla sicurezza interna presentino un parere congiunto sull'applicazione della clausola di solidarietà, tenendo in debito conto le dimensioni politiche e operative delle due clausole, compreso il collegamento con la NATO; prende atto che il Consiglio dovrebbe deliberare a maggioranza qualificata sugli aspetti non militari degli aiuti e dell'assistenza reciproci; sottolinea la necessità, in questo contesto, di tenere il Parlamento europeo pienamente informato;

Clausola di difesa reciproca

  Campo di applicazione

11. ricorda agli Stati membri il loro esplicito obbligo di aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso qualora uno Stato membro subisca un'aggressione armata nel suo territorio; evidenzia che, sebbene nel futuro prossimo risulti improbabile un'aggressione su vasta scala a danno di uno Stato membro, sia la difesa territoriale tradizionale che la difesa dalle nuove minacce devono restare prioritarie sull'agenda; rammenta altresì che il trattato sancisce che gli impegni e la cooperazione nel settore della difesa reciproca devono essere coerenti con gli impegni assunti nel quadro della NATO, che resta, per gli Stati che ne sono membri, il fondamento della loro difesa collettiva e l'istanza di attuazione della stessa;

12. puntualizza nel contempo la necessità, di uguale importanza, della preparazione a situazioni che coinvolgano Stati membri dell'UE non appartenenti alla NATO o territori degli Stati membri dell'UE esterni alla regione nordatlantica, e pertanto non rientranti nel trattato di Washington, oppure a situazioni in cui non si addivenga a un accordo sull'azione collettiva in seno alla NATO; sottolinea in detto contesto l'esigenza di riuscire a utilizzare le capacità della NATO nei termini previsti nell'accordo di Berlino più;

13. ritiene che anche gli attacchi non armati – ad esempio, gli attacchi cibernetici a infrastrutture critiche, mossi al fine di provocare gravi danni e stravolgimenti a uno Stato membro e individuati come provenienti da un'entità esterna – possano avere titolo a rientrare nella clausola, qualora la sicurezza di uno Stato membro sia minacciata in modo significativo dalle conseguenze degli stessi, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità;

   Capacità

14. evidenzia la necessità per i paesi europei di disporre di capacità militari credibili; incoraggia gli Stati membri all'intensificazione dei loro sforzi in materia di sviluppo collaborativo delle capacità militari, segnatamente tramite le iniziative complementari ''Pooling and Sharing'' (condivisione e messa in comune) e ''Smart Defence'' (difesa intelligente) dell'UE e della NATO, che costituiscono un progresso criticamente importante in tempi di limitazioni ai bilanci della difesa, che privilegi le sinergie europee e regionali invece di un approccio nazionale in una prospettiva a breve termine; ribadisce, in detto contesto, la propria richiesta affinché i ministeri nazionali della difesa tengano maggior conto e si avvalgano maggiormente del lavoro dell'Agenzia europea per la difesa e il SEAE porti avanti il dibattito finalizzato all'istituzione della cooperazione strutturata permanente prevista dal trattato di Lisbona;

15. considera che, per consolidare la loro cooperazione, sia la NATO che l'Unione europea dovrebbero impegnarsi al fine di potenziare le proprie capacità di base, migliorare l'interoperabilità e coordinare le proprie dottrine, pianificazioni, tecnologie, equipaggiamenti e metodi di addestramento;

16. ribadisce il suo invito ad armonizzare sistematicamente i requisiti militari e a un processo armonizzato di pianificazione e acquisizione della difesa dell'Unione, pari al livello delle ambizioni dell'Unione europea e coordinato con il processo di pianificazione della difesa della NATO; incoraggia gli Stati membri, tenendo conto del maggior livello di garanzie di sicurezza offerte dalla clausola di difesa reciproca, a prendere in esame la cooperazione multinazionale sullo sviluppo delle capacità e, ove del caso, sulla specializzazione quali principi cardine della pianificazione della loro difesa;

   Strutture e procedure

17. invita il Vicepresidente/alto rappresentante a proporre dispositivi e orientamenti pratici per garantire una reazione efficace nel caso in cui uno Stato membro invochi la clausola di difesa reciproca, come pure un'analisi del ruolo delle istituzioni dell'UE qualora sia invocata la clausola stessa; ritiene che l'obbligo di fornire aiuto e assistenza, espressione di solidarietà politica fra gli Stati membri, debba garantire una rapida decisione in seno al Consiglio a sostegno degli Stati membri sott'attacco ritiene che consultazioni in linea con i requisiti di cui all'articolo 32 del TUE soddisfino tale scopo, lasciando, nel frattempo, impregiudicato il diritto di ogni Stato membro a occuparsi della propria autodifesa;

18. è del parere che, laddove sia intrapresa l'azione collettiva per difendere uno Stato membro sott'attacco, debba essere possibile avvalersi, ove opportuno, delle strutture di gestione delle crisi in essere dell'Unione e che, in particolare, debba essere prevista la possibilità di attivazione di un comando generale operativo; sottolinea la necessità di un comando generale operativo dell'UE permanente a tutti gli effetti al fine di garantire un grado adeguato di preparazione e di rapidità di reazione e ribadisce il suo invito agli Stati membri a creare una siffatta capacità permanente, fondandosi sul centro operativo dell'UE, di recente attivazione;

Clausola di solidarietà

   Campo di applicazione

19. rammenta che, qualora uno Stato membro subisca un attacco terroristico oppure sia vittima di una catastrofe naturale o causata dall'uomo, l'Unione e gli Stati membri sono tenuti ad agire congiuntamente, in uno spirito di solidarietà, su richiesta delle sue autorità politiche, al fine di assisterlo; rammenta, inoltre, che l'Unione mobilita in tali casi tutti gli strumenti di cui dispone, incluse le risorse militari messe a sua disposizione dagli Stati membri; rammenta del pari l'obbligo che l'Unione ha di mobilitare tutti gli strumenti dei quali dispone per scongiurare le minacce terroristiche nell'UE stessa e per proteggere le istituzioni democratiche e la popolazione civile dagli attacchi terroristici;

20. chiede un equilibrio adeguato tra flessibilità e una coerenza sufficiente per quanto concerne i tipi di attacchi e di catastrofi per i quali può scattare la clausola, finalizzata a garantire che non sia trascurata alcuna minaccia rilevante come gli attacchi nel ciberspazio, le pandemie o le carenze energetiche; osserva che la clausola dovrebbe coprire anche gravi incidenti che si verifichino al di fuori dell'Unione, con un impatto diretto e sostanziale su uno Stato membro;

21. sottolinea la necessità che gli Stati membri investano nelle proprie capacità di sicurezza e di reazione alle catastrofi senza fare eccessivo affidamento sulla solidarietà degli altri; evidenzia la responsabilità primaria degli Stati membri in merito alla protezione civile e alla sicurezza sul loro territorio;

22. ritiene che la clausola di solidarietà debba essere invocata in situazioni che sopraffanno le capacità di risposta dello Stato membro colpito o impongono una reazione multisettoriale che coinvolga svariati attori, ma che quando uno Stato membro abbia deciso di invocare la clausola, l'assistenza non debba essere messa in discussione da parte degli altri Stati; sottolinea che la solidarietà significa altresì l'obbligo dell'investimento in idonee capacità nazionali ed europee;

23. ritiene che la clausola di solidarietà possa fornire l'impulso per accrescere l'influenza dell'UE tra i cittadini europei, fornendo una prova concreta dei benefici di una maggiore cooperazione dell'UE nell'ambito delle capacità di gestione delle crisi e di reazione alle catastrofi;

   Capacità e risorse

24. evidenzia che l'attuazione della clausola di solidarietà dovrebbe essere parte integrante di un sistema permanente di reazione alle crisi dell'Unione – e di gestione e coordinamento per le stesse – che si fondi sugli strumenti e sulle capacità settoriali in essere e ne preveda l'effettiva mobilitazione allo scopo di fornire una reazione multisettoriale coordinata in caso di necessità; evidenzia che, in linea di principio, l'attuazione non dovrebbe sfociare nella creazione di strumenti ad hoc;

25. puntualizza il ruolo essenziale del meccanismo di protezione civile quale strumento cruciale, fondato sulla solidarietà, di reazione rapida europea a un vasto spettro di crisi; sostiene le linee generali della proposta di rafforzamento del meccanismo[9], espressa dalla Commissione, fondata sulla comunicazione della Commissione ''Potenziare la reazione europea alle catastrofi'' del 2010 e ispirata alla relazione Barnier del 2006;

26. prende atto dei lavori in corso volti ad attuare la strategia di sicurezza interna, in particolare nel settore del contrasto al terrorismo, della lotta alla cibercriminalità e dell'aumento della resilienza alle crisi e alle catastrofi; sottolinea che l'attuazione della clausola di solidarietà non riguarda solo la questione di istituire procedure per il momento in cui si verifica una grande crisi, ma tratta fondamentalmente elementi come il rafforzamento delle capacità, la prevenzione e la preparazione; rammenta la rilevanza delle esercitazioni di gestione delle crisi, da calibrare a specifiche evenienze rientranti nella clausola;

27. osserva che la creazione di un insieme volontario di mezzi di protezione civile preimpegnati migliorerebbe considerevolmente la preparazione dell'UE e renderebbe possibile l'individuazione delle lacune esistenti da colmare; segnala l'importanza delle analisi comuni delle lacune per far convergere efficientemente gli sforzi di tutti e assicurare che ciascuno Stato membro apporti il proprio contributo equo;

28. reputa che, in caso di mezzi con costi elevati, in particolare i mezzi destinati a rischi a bassa probabilità, risulti economicamente razionale per gli Stati membri l'individuazione di soluzioni per gli investimenti comuni e l'elaborazione congiunta di suddetti strumenti necessari, specialmente nel contesto della crisi finanziaria; alla luce di quanto sopra, rammenta la necessità di basarsi sulle competenze e l'esperienza della Commissione, dell'Agenzia europea per la difesa e delle altre agenzie dell'UE;

29. mette in luce l'importanza di assicurare che la solidarietà poggi su adeguati meccanismi di finanziamento a livello dell'UE, che offrano un grado di flessibilità sufficiente nelle emergenze; accoglie con favore la proposta di incrementare il livello di cofinanziamento nel quadro del meccanismo di protezione civile, in particolare per le spese di trasporto; prende atto delle disposizioni per l'assistenza alle emergenze nel quadro del Fondo per la sicurezza interna proposto;

30. rammenta che il Fondo europeo di solidarietà può fornire assistenza finanziaria successivamente ad una grande catastrofe; rammenta altresì che il Consiglio può concedere ulteriore assistenza finanziaria dell'Unione, ai sensi dell'articolo 122, paragrafo 2, del TUE, quando uno Stato membro si trova in difficoltà oppure è seriamente minacciato da gravi difficoltà a causa di calamità naturali o di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo;

31. rammenta che, a norma dei disposti dell'articolo 122, paragrafo 1, del TUE il Consiglio può decidere misure volte ad affrontare una difficile situazione economica in uno spirito di solidarietà, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati prodotti, segnatamente nel settore dell'energia; sottolinea l'importanza di considerare la precitata disposizione quale elemento di un insieme globale di strumenti di solidarietà dell'Unione per fronteggiare alcune grandi sfide nuove in materia di sicurezza, quali le sfide nel settore della sicurezza energetica e della sicurezza delle forniture di altri prodotti di importanza cruciale, segnatamente in caso di blocco dettato da ragioni politiche;

   Strutture e procedure

32. pone l'accento sull'esigenza che l'UE ha di disporre di efficienti strutture di reazione alle crisi con capacità di monitoraggio e di reazione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, in grado di trasmettere un preallarme e una conoscenza aggiornata della situazione a tutti gli attori del caso; rileva l'esistenza di una moltitudine di centri di monitoraggio a livello dell'UE e che da essa scaturiscono problematiche di coordinamento efficiente in caso di crisi complesse e multidimensionali; osserva la costituzione della sala situazionale (situation room) in seno al Servizio europeo per l'azione esterna, come pure l'esistenza di svariati centri di monitoraggio settoriali in seno ai dipartimenti della Commissione e agli organismi specializzati dell'UE; richiama in particolar modo l'attenzione sul centro di monitoraggio e di informazioni della DG ECHO (Direzione generale aiuti umanitari e protezione civile), sul centro per la capacità di analisi strategica e di reazione della DG Affari interni, sul centro operativo di gestione delle crisi sanitarie della DG Salute e consumatori e del centro situazionale dell'agenzia Frontex;

33. ribadisce la necessità di evitare doppioni superflui e di assicurare la coerenza e l'effettivo coordinamento nell'azione, tanto più data l'attuale penuria di risorse; osserva le diverse scuole di pensiero relativamente alla modalità di razionalizzazione di tali capacità multiple di monitoraggio, alcune fondate sull'idea di uno sportello unico centrale, ed altre, a favore di una migliore interconnessione delle strutture specializzate;

34. ritiene che il vasto ventaglio di possibili crisi, dalle alluvioni agli incidenti nucleari fino alle catastrofi naturali o chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari, imponga un'ampia rosa di servizi e di reti specializzati, l'unificazione dei quali non necessariamente porterebbe a una maggiore efficienza; reputa al tempo stesso che tutti i servizi specializzati a livello dell'Unione debbano essere integrati in seno ad un unico sistema informativo protetto e invita la Commissione e il Vicepresidente/alto rappresentante a operare sul rafforzamento della piattaforma di coordinamento interno ARGUS;

35. evidenzia la necessità di coordinamento politico in seno al Consiglio in caso di gravi crisi; rimarca la revisione dei dispositivi di coordinamento nella gestione delle crisi e delle emergenze dell'UE (CCA) e plaude all'accordo raggiunto in seno al Consiglio sul nuovo quadro concettuale dei CCA, che si avvale delle procedure regolari del Consiglio, in special modo del COREPER, invece di avvalersi di strutture ad hoc; sottolinea che la reazione coerente, efficiente e tempestiva, a livello politico dell'Unione, alle crisi di tale natura e portata richiede soltanto un'unica serie di dispositivi; reputa pertanto che i nuovi CCA debbano altresì sostenere la clausola di solidarietà;

36. incoraggia gli sforzi per una razionalizzazione e una migliore integrazione della sovrabbondanza di piattaforme a base web di comunicazione e di condivisione di informazioni sulle emergenze – a inclusione della pagina web dei CCA, della piattaforma ARGUS, del sistema comune di informazione e comunicazione in caso di emergenza (CECIS) e del sistema di informazione sulle emergenze sanitarie e le malattie (HEDIS) – finalizzate a consentire un flusso di informazioni senza interruzioni, libero ed efficace oltre i confini settoriali e istituzionali; prende atto della decisione, adottata in seno al Consiglio, di potenziare la pagina web dei CCA al fine di utilizzarla quale piattaforma web futura per le situazioni di crisi che impongano un coordinamento politico a livello dell'Unione;

37. sollecita lo sviluppo di una conoscenza comune delle situazioni, essenziale nell'affrontare le grandi crisi multisettoriali, nel momento in cui è necessario fornire alle autorità politiche aggiornamenti rapidi ed esaurienti; plaude all'attenzione che la revisione dei CCA dedica all'elaborazione di una conoscenza e di un'analisi delle situazioni integrate (ISAA) per le istituzioni e gli Stati membri dell'UE, e invita il Consiglio a garantire un'attuazione tempestiva; sottolinea che la conoscenza comune delle situazioni risulta quasi impossibile senza una cultura della condivisione di informazioni e lo sviluppo di tale cultura risulta quasi impossibile senza una divisione nitida dei ruoli;

38. accoglie con favore il potenziamento previsto del centro di monitoraggio e d'informazione volto a istituire un centro europeo di reazione alle emergenze, evidenziando che questo dovrebbe costituire uno dei pilastri del sistema interconnesso dell'UE di reazione rapida; è del parere che la responsabilità del coordinamento per le crisi multisettoriali debba essere definita caso per caso, in accordo al principio del "centro di gravità";

39. puntualizza che, nell'attuale ambiente globale, ove stanno proliferando le interdipendenze, le grandi crisi di un'entità che giustificherebbe l'attivazione della clausola di solidarietà molto probabilmente saranno multidimensionali e avranno una dimensione internazionale per quanto concerne i cittadini di paesi terzi da esse colpiti o all'azione internazionale necessaria per reagire alle stesse; sottolinea il ruolo che può svolgere il SEAE a tale riguardo;

40. invita gli Stati membri a migliorare le loro capacità di fornire e ricevere assistenza, nonché lo scambio delle migliori pratiche sulle modalità di razionalizzazione delle rispettive procedure di coordinamento per le crisi e dell'interazione con l'UE dei rispettivi centri di coordinamento per le crisi; è del parere che occorra considerare la pianificazione e lo svolgimento di appropriate esercitazioni di reazione alle crisi a livello dell'UE, coinvolgendo le strutture nazionali di reazione alle crisi e le strutture competenti dell'UE;

41. reputa essenziale creare i necessari legami procedurali e organizzativi tra i pertinenti servizi degli Stati membri, al fine di assicurare l'adeguato funzionamento della clausola di solidarietà in seguito alla sua attivazione;

42. sottolinea che qualsiasi processo decisionale in seno al Consiglio a seguito di una richiesta di assistenza ai sensi della clausola di solidarietà non deve pregiudicare la reattività dell'UE e che la reazione alle crisi tramite i meccanismi in essere, come il meccanismo di protezione civile, deve poter iniziare con immediatezza, a prescindere da tale decisione politica; puntualizza che l'utilizzo dei mezzi militari a sostegno delle operazioni di protezione civile risulta già possibile, a livello operativo, senza attivare la clausola di solidarietà, come comprovato dalla proficua collaborazione fra la Commissione e il personale militare dell'UE in merito alle passate operazioni in Pakistan o in Libia;

43. segnala la necessità di articolare in modo dettagliato la procedura democratica di applicazione quando è invocata la clausola di solidarietà, che dovrebbe anche garantire la responsabilità per le decisioni prese e comprendere l'appropriato coinvolgimento dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo; sottolinea l'importanza di prevenire ogni uso sproporzionato della clausola a detrimento dei diritti fondamentali;

44. osserva che il Parlamento e il Consiglio, in quanto legislatori e autorità di bilancio UE, dovrebbero essere tenuti informati sulla situazione sul terreno, in caso di disastro o attacco che faccia scattare la clausola di solidarietà, così come delle sue origini e possibili conseguenze, cosicché si possa svolgere una valutazione approfondita e imparziale sulla base di informazioni aggiornate e concrete, cui far riferimento in futuro.

45. rammenta che la clausola di solidarietà impone al Consiglio europeo di valutare con regolarità le minacce cui l'Unione si trova di fronte; ritiene che detta valutazione vada coordinata con la NATO e dovrebbe essere effettuata almeno a due livelli distinti, ossia su una base più nel lungo periodo in seno al Consiglio europeo, in un processo che alimenti altresì la dottrina strategica che dovrà rispecchiarsi nei futuri aggiornamenti della strategia europea in materia di sicurezza e nella strategia di sicurezza interna, come pure mediante rassegne globali, più frequenti, delle minacce attuali;

46. reputa che le valutazioni annuali delle minacce debbano essere integrate con valutazioni dei rischi, che analizzino le minacce alla luce delle vulnerabilità in essere e individuino pertanto le lacune nelle capacità più urgenti da correggere; rammenta che, in seno all'attuazione della strategia di sicurezza interna, l'UE dovrebbe istituire entro il 2014 una politica coerente di gestione dei rischi che leghi al processo decisionale le valutazioni delle minacce e dei rischi; rammenta del pari che, entro la fine del 2012, la Commissione dovrebbe approntare, sulla base delle analisi nazionali dei rischi, una rassegna intersettoriale dei maggiori rischi naturali e di origine umana che l'UE può trovarsi di fronte in futuro; incoraggia gli Stati membri a condividere le rispettive valutazioni nazionali dei rischi e i rispettivi piani di gestione dei rischi per permettere una valutazione comune della situazione;

47. sottolinea che le valutazioni multirischio comuni che ne derivano impongono l'attivazione delle capacità del centro di situazione dell'UE, fondandosi sull'intelligence condivisa e riunendo le informazioni immesse da tutti gli organismi dell'UE coinvolti nella valutazione dei rischi e delle minacce, quali i dipartimenti della Commissione di pertinenza (comprese le DG Affari interni, ECHO e Salute e consumatori) e le agenzie dell'Unione (Europol, Frontex, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ed altre);

48. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Vicepresidente/alto rappresentante, al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti degli Stati membri, all'Assemblea parlamentare della NATO e al segretario generale della NATO.

  • [1]  10207/12.
  • [2]  Testi approvati, P7_TA(2012)0207.
  • [3]  Testi approvati, P7_TA(2011)0574.
  • [4]  Testi approvati, P7_TA(2011)0404.
  • [5]  Testi approvati, P7_TA(2010)0419.
  • [6]  Conclusioni del Consiglio del 12 novembre 2009 (15505/1/09).
  • [7]  Testi approvati, P7_TA(2010)0467.
  • [8]  In appresso citata con i termini "clausola di difesa reciproca" anche se nel trattato non figura alcuna formulazione. Cfr. in particolare l’impegno di difesa comune di cui all’articolo V del trattato di Bruxelles modificato, che i firmatari dello stesso considerano come rientrante nell'articolo 42, paragrafo 7, del TUE (dichiarazione del 31 marzo 2010 della presidenza del Consiglio permanente dell'UEO).
  • [9]  Cfr.: Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile (COM(2011)0934).

PARERE DI MINORANZA


sulla relazione sulle clausole di difesa reciproca e di solidarietà dell'UE: dimensioni politiche ed operative

Commissione per gli affari esteri, relatore: Ioan Mircea Paşcu

Parere di minoranza presentato dal gruppo GUE/NGL Sabine Lösing, Willy Meyer

La clausola di difesa reciproca trasforma l'UE in un'alleanza militare e la clausola di solidarietà (articolo 222 del TFUE) spiana la via a interventi militari al'interno dell'UE.

L'obbligo esplicito di reagire con tutti i mezzi in caso di aggressione armata contro uno Stato membro va oltre la clausola di reciproca assistenza della NATO dato che comprende anche attacchi non armati.

Nell'ambito della clausola di solidarietà il sostegno militare è richiesto anche in caso di attacchi terroristici e catastrofi di origine naturale o umana, il che significa operazioni militari all'interno dell'UE.

La clausola di solidarietà può essere attivata anche in caso di attacchi cibernetici, pandemie e blocchi energetici.

Di conseguenza sono promossi gli armamenti e ne derivano l'armonizzazione e la cooperazione rafforzata con la NATO, la coerenza con la NATO e la costituzione di un comando generale a livello dell'UE.

A nostro parere la proposta va respinta perché:

· manca una definizione chiara delle materie che rientrano nella clausola di solidarietà; non si precisa se sommosse o scioperi siano considerati catastrofi di origine umana;

· preferisce le misure militari rispetto a quelle civili, all'interno e all'esterno dell'Europa, si concentra unicamente sulla difesa e sulle soluzioni militari;

· favorisce l'ulteriore militarizzazione e la corsa agli armamenti

Auspichiamo pertanto:

- un'azione civile dell'UE una risoluzione civile dei conflitti, l'esclusione dell'obbligo dell'assistenza militare all'interno e all'esterno dell'UE;

- tutte le attività tassativamente eseguite nel quadro della Carta delle Nazioni Unite e nel diritto internazionale;

- una netta separazione dell'UE dalla NATO e della capacità civili da quelle militari.

PARERE della commissione per gli affari costituzionali (10.10.2012)

destinato alla commissione per gli affari esteri

sulle clausole di difesa reciproca e di solidarietà dell'UE: dimensioni politiche ed operative
2012/2223(INI).

Relatore per parere (*): Andrew Duffs

(*)       Commissioni associate – articolo 50 del regolamento

SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari costituzionali invita la commissione per gli affari esteri, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1.   Visto

 

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

vista la decisione di sciogliere l'Assemblea dell'UEO;

2.  Visto 6 bis (nuovo)

 

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

 visti gli articoli 4 e 5 del Trattato del Nord Atlantico,

3.   Considerando B bis (nuovo)

 

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

B bis. considerando che la sicurezza e la lotta contro il terrorismo internazionale sono ritenute altrettante priorità dell'UE e pertanto risultano necessarie una risposta congiunta e una strategia condivisa da tutti gli Stati membri;

4.   Considerando C bis (nuovo)

 

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

C bis. considerando che le attuali minacce alla sicurezza comprendono una vasta gamma di pericoli complessi e in costante evoluzione, quali il terrorismo internazionale, la proliferazione delle armi di distruzione di massa, gli Stati in collasso, i conflitti persistenti e infiniti, la criminalità organizzata, le minacce cibernetiche, la penuria di fonti energetiche, il degrado ambientale e i relativi rischi alla sicurezza, le catastrofi naturali o di origine umana, le pandemie e altri rischi;

5.   Considerando C ter (nuovo)

 

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

C ter. considerando che l'UE riconosce un ordine internazionale basato su un multilateralismo efficace e sul diritto internazionale; che in tal modo esprime la convinzione degli europei che nessuno Stato è in grado di affrontare da solo le nuove minacce;

6.   Paragrafo 1

 

Proposta di risoluzione

Emendamento

1. esorta gli Stati membri, la Commissione e il Vicepresidente/alto rappresentante ad avvalersi appieno delle potenzialità di tutte le disposizioni del trattato di pertinenza e, in particolare, delle clausole di difesa reciproca e di solidarietà allo scopo di dotare i cittadini europei di una robusta polizza assicurativa contro i gravi rischi per la sicurezza, basata su una maggiore efficienza in termini di costi nonché su una ripartizione degli oneri ed una suddivisione dei costi eque;

1. esorta gli Stati membri, la Commissione e il Vicepresidente/alto rappresentante ad avvalersi appieno delle potenzialità di tutte le disposizioni del trattato di pertinenza e, in particolare, delle clausole di difesa reciproca e di solidarietà allo scopo di garantire la sicurezza indivisibile di tutti gli Stati membri e fare in modo che tutti i cittadini europei beneficino delle medesime garanzie di sicurezza e di un analogo livello di protezione contro le minacce sia tradizionali che non convenzionali, tenendo conto della necessità di una maggiore efficienza in termini di costi nonché di una ripartizione degli oneri ed una suddivisione dei costi eque;

7.   Paragrafo 2 ter (nuovo)

 

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

2 ter. pur ribadendo che la tutela dell'integrità territoriale e dei cittadini rimane al centro della politica di difesa, esorta il Consiglio ad emulare l'approccio della NATO, che contempla i casi inevitabili in cui è richiesta la prevenzione delle minacce esterne al fine di promuovere gli interessi di sicurezza degli alleati ed è necessario lo spiegamento di forze;

8.   Paragrafo 4

 

Proposta di risoluzione

Emendamento

4. pone in luce l'ampio ventaglio di strumenti di cui l'Unione e gli Stati membri dispongono per affrontare accadimenti eccezionali in uno spirito di solidarietà, quali il meccanismo di protezione civile, il Fondo di solidarietà e la possibilità di offrire assistenza economica e finanziaria nei casi di gravi difficoltà come stabilito all'articolo 122 del TFUE; rammenta del pari l'impegno a sviluppare una reciproca solidarietà politica nella politica estera e di sicurezza a norma dell'articolo 24 del TUE; sottolinea che la finalità delle clausole di difesa reciproca e di solidarietà non è la sostituzione di uno qualsiasi di tali strumenti, bensì l'integrazione degli stessi alla luce di situazioni di minacce o di danni straordinari e, in particolare, nel momento in cui la reazione imponga un coordinamento politico ad alto livello e il coinvolgimento delle forze armate;

4. pone in luce la necessità che l'UE sviluppi ulteriormente un approccio globale per affrontare le minacce e le sfide globali, avvalendosi dell'ampio ventaglio di strumenti di cui l'Unione e gli Stati membri dispongono, tra cui, come ultima ratio, i mezzi militari; rammenta del pari l'impegno a sviluppare una reciproca solidarietà politica nella politica estera e di sicurezza a norma dell'articolo 24 del TUE; sottolinea che la finalità delle clausole di difesa reciproca e di solidarietà non è la sostituzione di uno qualsiasi di tali strumenti, bensì l'integrazione degli stessi alla luce di situazioni di minacce o di danni straordinari e, in particolare, nel momento in cui la reazione imponga un coordinamento politico ad alto livello e il coinvolgimento delle forze armate;

9.   Paragrafo 6

 

Proposta di risoluzione

Emendamento

6. ricorda agli Stati membri il loro esplicito obbligo di aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso qualora uno Stato membro subisca un'aggressione armata nel suo territorio; evidenzia che, sebbene nel futuro prossimo risulti improbabile un'aggressione su vasta scala a danno di uno Stato membro, sia la difesa territoriale tradizionale che la difesa dalle nuove minacce devono restare prioritarie sull'agenda; rammenta altresì che il trattato sancisce che, per i paesi dell'UE aderenti all'Organizzazione del trattato nord atlantico (NATO), tale organizzazione resta la base della loro difesa collettiva nonché il forum per l'attuazione della stessa e che gli impegni e la cooperazione nel settore della difesa reciproca devono essere coerenti con gli impegni assunti nel quadro della NATO;

6. ricorda agli Stati membri l'esplicito obbligo loro derivante dall'articolo 42, paragrafo 7 del TUE, di aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso qualora uno Stato membro subisca un'aggressione armata nel suo territorio; rammenta altresì che la grande maggioranza degli Stati membri fa parte della NATO e che, di conseguenza, la politica di sicurezza e di difesa dell'Unione deve essere compatibile e coerente con gli impegni assunti nel quadro della NATO, nel rispetto dell'autonomia dell'UE; pur prendendo atto del carattere specifico delle politiche di sicurezza e di difesa degli Stati membri dell'UE che non sono membri della NATO, osserva che clausola di assistenza reciproca dell'UE non dovrà mai essere attivata senza aver consultato la NATO e chiesto il suo impegno;

10. Paragrafo 7

 

Proposta di risoluzione

Emendamento

7. puntualizza nel contempo la necessità, di uguale importanza, della preparazione a situazioni che coinvolgano Stati membri dell'UE non appartenenti alla NATO o territori degli Stati membri dell'UE esterni alla regione nordatlantica, e pertanto non rientranti nel trattato di Washington, oppure a situazioni in cui non si addivenga a un accordo sull'azione collettiva in seno alla NATO;

7. puntualizza nel contempo la necessità, di uguale importanza, della preparazione a situazioni che coinvolgano Stati membri dell'UE non appartenenti alla NATO o territori degli Stati membri dell'UE esterni alla regione nordatlantica, e pertanto non rientranti nel trattato di Washington, oppure a situazioni in cui non si addivenga a un accordo sull'azione collettiva in seno alla NATO, anche per quanto riguarda l'utilizzo delle sue capacità, quale previsto dall'accordo "Berlin Plus";

11. Paragrafo 9

 

Proposta di risoluzione

Emendamento

9. evidenzia l'importanza della dissuasione e, pertanto, la necessità dei paesi europei di disporre di capacità militari credibili; incoraggia gli Stati membri all'intensificazione dei loro sforzi in materia di sviluppo collaborativo delle capacità militari, in special modo tramite le iniziative complementari ''Pooling and Sharing'' (condivisione e messa in comune) e ''Smart Defence'' (difesa intelligente) dell'UE e della NATO, che costituiscono un progresso criticamente importante in tempi di limitazioni ai bilanci della difesa;

9. evidenzia l'importanza della dissuasione e, pertanto, la necessità dei paesi europei di disporre di capacità militari credibili; incoraggia gli Stati membri all'intensificazione dei loro sforzi in materia di sviluppo collaborativo delle capacità militari, in special modo tramite le iniziative complementari ''Pooling and Sharing'' (condivisione e messa in comune) e ''Smart Defence'' (difesa intelligente) dell'UE e della NATO, che costituiscono un progresso criticamente importante in tempi di limitazioni ai bilanci della difesa; ribadisce, a tale proposito, la propria richiesta affinché i ministeri nazionali della difesa tengano maggior conto e si avvalgano maggiormente del lavoro dell'Agenzia europea per la difesa; incoraggia inoltre gli Stati membri e il SEAE a portare avanti il dibattito finalizzato all'istituzione della cooperazione strutturata permanente prevista dal trattato di Lisbona;

12. Paragrafo 9 bis (nuovo)

 

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

9 bis. considera che, per consolidare la loro cooperazione, sia la NATO che l'UE dovrebbero impegnarsi al fine di potenziare le proprie capacità di base, migliorare l'interoperabilità e coordinare le proprie dottrine, pianificazioni, tecnologie, equipaggiamenti e metodi di addestramento;

13. Paragrafo 10

 

Proposta di risoluzione

Emendamento

10. ribadisce il suo invito ad armonizzare sistematicamente i requisiti militari e a un processo armonizzato di pianificazione e acquisizione della difesa dell'Unione, pari al livello delle ambizioni dell'UE e coordinato con il processo di pianificazione della difesa della NATO; incoraggia gli Stati membri, tenendo conto del maggior livello di garanzie di sicurezza offerte dalla clausola di difesa reciproca, a prendere in esame la cooperazione multinazionale sullo sviluppo delle capacità e, ove del caso, sulla specializzazione in veste di principi cardine della pianificazione della loro difesa;

10. ribadisce il suo invito ad armonizzare sistematicamente i requisiti militari e a un processo armonizzato di pianificazione e acquisizione della difesa dell'Unione, pari al livello delle ambizioni dell'UE e coordinato con il processo di pianificazione della difesa della NATO; incoraggia gli Stati membri, tenendo conto del maggior livello di garanzie di sicurezza offerte dalla clausola di difesa reciproca, a prendere in esame la cooperazione multinazionale sullo sviluppo delle capacità e, ove del caso, sulla specializzazione geografica e di ruolo quali principi cardine della pianificazione della loro difesa;

14. Paragrafo 15

 

Proposta di risoluzione

Emendamento

15. sottolinea la necessità di scongiurare eventuali rischi morali, dati dal fatto che alcuni Stati membri potrebbero essere tentati di fare eccessivo affidamento sulla solidarietà degli altri sottoinvestendo nelle proprie capacità di sicurezza e di reazione alle catastrofi; evidenzia la responsabilità primaria degli Stati membri in merito alla protezione civile e alla sicurezza sul loro territorio;

15. sottolinea la necessità che gli Stati membri investano nelle proprie capacità di sicurezza e di reazione alle catastrofi senza fare eccessivo affidamento sulla solidarietà degli altri; evidenzia la responsabilità primaria degli Stati membri in merito alla protezione civile e alla sicurezza sul loro territorio;

15. Paragrafo 16

 

Proposta di risoluzione

Emendamento

16. è del parere che la clausola di solidarietà debba essere invocata in situazioni che sopraffanno le capacità dello Stato membro colpito o impongono una reazione multisettoriale che coinvolga svariati attori; sottolinea che la solidarietà comporta altresì l'obbligo dell'investimento in idonee capacità nazionali;

16. è del parere che la clausola di solidarietà debba essere invocata in situazioni che sopraffanno le capacità dello Stato membro colpito o impongono una reazione multisettoriale che coinvolga svariati attori; sottolinea che la solidarietà comporta altresì l'obbligo dell'investimento in idonee capacità nazionali ed europee;

16. Paragrafo 32

 

Proposta di risoluzione

Emendamento

[Spostare il paragrafo 32 inserendolo dopo il paragrafo 27]

17. Paragrafo 33

 

Proposta di risoluzione

Emendamento

33. invita gli Stati membri allo scambio delle migliori pratiche sulle modalità di razionalizzazione delle rispettive procedure di coordinamento per le crisi e dell'interazione con l'UE dei rispettivi centri di coordinamento per le crisi;

33. invita gli Stati membri al potenziamento delle loro capacità di prestare e ricevere assistenza, nonché allo scambio delle migliori pratiche sulle modalità di razionalizzazione delle rispettive procedure di coordinamento per le crisi e dell'interazione con l'UE dei rispettivi centri di coordinamento per le crisi; è del parere che occorra considerare la pianificazione e lo svolgimento di appropriate esercitazioni di reazione alle crisi a livello dell'UE, coinvolgendo le strutture nazionali di reazione alle crisi e le strutture competenti dell'UE;

18. Paragrafo 33 bis (nuovo)

 

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

33 bis. ritiene che sia essenziale creare i necessari legami procedurali e organizzativi tra i servizi competenti degli Stati membri, al fine di assicurare l'adeguato funzionamento della clausola di solidarietà in seguito alla sua attivazione;

19. Paragrafo 35

 

Proposta di risoluzione

Emendamento

35. rammenta che la clausola di solidarietà impone al Consiglio europeo di valutare con regolarità le minacce cui l'Unione si trova di fronte; è del parere che tali valutazioni debbano essere effettuate almeno a due livelli distinti: più nel lungo periodo in seno al Consiglio europeo, in un processo che alimenti altresì il pensiero strategico che dovrà rispecchiarsi nei futuri aggiornamenti della strategia europea in materia di sicurezza e nella strategia di sicurezza interna, come pure mediante rassegne globali, più frequenti, delle minacce attuali;

35. rammenta che la clausola di solidarietà impone al Consiglio europeo di valutare con regolarità le minacce cui l'Unione si trova di fronte e di coordinare questa azione con i partner della NATO; è del parere che tali valutazioni debbano essere effettuate almeno a due livelli distinti: più nel lungo periodo in seno al Consiglio europeo, in un processo che alimenti altresì il pensiero strategico che dovrà rispecchiarsi nei futuri aggiornamenti della strategia europea in materia di sicurezza e nella strategia di sicurezza interna, come pure mediante rassegne globali, più frequenti, delle minacce attuali;

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

9.10.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

14

9

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Alfredo Antoniozzi, Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, David Martin, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski, Manfred Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Zuzana Brzobohatá, Andrea Češková, Marietta Giannakou, Anneli Jäätteenmäki, Vital Moreira, Helmut Scholz, György Schöpflin

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ CIVILI, LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI (15.10.2012)

destinato alla commissione per gli affari esteri

sulle clausole di difesa reciproca e di solidarietà dell'UE: dimensioni politiche ed operative
2012/2223(INI).

Relatore: Simon Busuttil

SUGGERIMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per gli affari esteri, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A.  considerando che il progressivo sviluppo e rafforzamento di una politica comune di difesa volto a rafforzare l'autonomia strategica dell'UE è un obiettivo primario per l'Unione;

B.  considerando che l'articolo 222 del TFUE ("clausola di solidarietà") introduce per la prima volta un obbligo giuridico per l'Unione e i suoi Stati membri di prestarsi assistenza reciproca in caso di attacco terroristico o di disastri naturali o di origine antropica;

C. considerando che, mentre gli Stati membri mantengono la competenza prioritaria nella gestione delle crisi sul rispettivo territorio, i disastri hanno sempre più natura transfrontaliera e possono andare al di là della capacità di risposta di un singolo Stato membro e, pertanto, l'azione dell'Unione europea è strumentale per mettere in comune gli sforzi e le risorse e nel coordinare la risposta;

1.  invita la Commissione e l'Alto Rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza a presentare rapidamente una proposta legislativa per l'attuazione della clausola di solidarietà, al fine di potenziare l'organizzazione e l'efficienza dell'Unione nella gestione delle crisi, sia in termini di prevenzione che di risposta;

2.  sottolinea la necessità di monitorare le relazioni e migliorare il coordinamento tra gli Stati membri e tra gli strumenti esistenti onde individuare lacune e sovrapposizioni;

3.  sottolinea che molti strumenti utili già esistono a livello UE tra cui figurano i dispositivi UE di coordinamento delle emergenze e delle crisi, la Protezione civile europea, la Risposta alle crisi e il Coordinamento operativo SEAE, il Centro UE di analisi dell'Intelligence, l'Analisi Strategica e la Capacità di Risposta della Commissione, la Rete Europol di prima risposta, il Piano d'azione CBRN, la Rete Atlas, ARGUS e agenzie quali il Frontex; osserva che la clausola di solidarietà dovrebbe evitare di creare nuovi strumenti e optare per il coordinamento, adattamento o potenziamento di quelli esistenti ai fini della prevenzione e risposta ai disastri e agli attacchi secondo i principi di necessità e proporzionalità;

4.  invita la Commissione ad enunciare in dettaglio le situazioni che farebbero scattare la clausola di solidarietà, e la relativa procedura democratica di applicazione, che dovrebbe anche garantire la responsabilità per le decisioni prese, e comprende anche l'appropriato coinvolgimento dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo; esorta la Commissione a delineare un sistema leale in base al quale gli Stati membri mettano in comune le attrezzature o le risorse necessarie, con spirito di solidarietà ove ne emerga la necessità;

5.  chiede agli Stati membri di incrementare le rispettive capacità di rispondere agli obblighi di "azione congiunta" e di "assistenza" che discendono dalla clausola di solidarietà;

6   sottolinea che la clausola di solidarietà deve essere attivata con le stesse strutture e procedure previste per la clausola di difesa reciproca e osserva che il Consiglio deve prendere la decisione entro cinque giorni;

7.  chiede alla Commissione di definire chiaramente i disastri e gli attacchi per i quali scatta la clausola di solidarietà fino a per coprire in modo efficace un'ampia gamma di situazioni in cui si richiede la solidarietà, pur evitando un uso sproporzionato che violi i diritti fondamentali; osserva che la clausola di solidarietà dovrebbe coprire anche gravi incidenti che si verifichino al di fuori dell'Unione, con un impatto diretto e sostanziale su uno Stato membro;

8.  richiama l'attenzione sul fatto che l'articolo 222 del TFUE fa specifico riferimento alla prevenzione delle minacce terroristiche e alla protezione della società contro siffatti rischi e ricorda quindi l'importanza della strategia antiterrorismo dell'UE;

9.  è convinto che l'obbligo di cui all'articolo 222 del TFUE a titolo del quale il Consiglio europeo deve svolgere regolarmente una valutazione delle minacce cui è esposta l'UE, è una componente importante degli sforzi dell'UE per il coordinamento delle politiche di prevenzione; chiede alla Commissione di presentare proposte su come meglio dare attuazione a tale obbligo;

10. è convinto che il Parlamento e il Consiglio, in quanto legislatori e autorità di bilancio UE, debbano essere tenuti informati sulla situazione sul terreno, in caso di disastro o attacco che faccia scattare la clausola di solidarietà, così come delle sue origini e possibili conseguenze, cosicché si possa svolgere una valutazione approfondita e imparziale sulla base di informazioni aggiornate e concrete, cui far riferimento in futuro.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

11.10.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

33

3

4

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu, Nuno Melo, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Nils Torvalds, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Stanimir Ilchev, Jan Mulder, Siiri Oviir, Marco Scurria

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Kay Swinburne, Salvatore Tatarella

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

25.10.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

50

8

8

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Pino Arlacchi, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Tarja Cronberg, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Ryszard Antoni Legutko, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Willy Meyer, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, Justas Vincas Paleckis, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, Libor Rouček, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Werner Schulz, Laurence J.A.J. Stassen, Charles Tannock, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Kristian Vigenin, Sir Graham Watson, Boris Zala, Karim Zéribi

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Laima Liucija Andrikienė, Charalampos Angourakis, Jean-Jacob Bicep, Véronique De Keyser, Andrew Duff, Diogo Feio, Hélène Flautre, Antonio López-Istúriz White, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Luis Yáñez-Barnuevo García