RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il programma Hercule III per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea

23.11.2012 - (COM(2011)0914 – C7‑0513/2011 – 2011/0454(COD)) - ***I

Commissione per il controllo dei bilanci
Relatore: Monica Luisa Macovei


Procedura : 2011/0454(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0385/2012

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il programma Hercule III per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea

(COM(2011)0914 – C7‑0513/2011 – 2011/0454(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0914),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0513/2011),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere della Corte dei conti del 15 maggio 2012[1],

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i bilanci (A7-0385/2012),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  sottolinea che la dotazione finanziaria specificata nella proposta legislativa costituisce solo un'indicazione per l'autorità legislativa e non può essere fissata prima del raggiungimento di un accordo sulla proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

3.  rammenta la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 dal titolo "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva[2]; ribadisce la necessità che nel prossimo QFP siano previste sufficienti risorse supplementari per consentire all'Unione di realizzare le sue attuali priorità politiche e di svolgere i nuovi compiti previsti dal trattato di Lisbona, nonché di far fronte a eventi imprevisti; rileva che, anche con un aumento minimo del 5% delle risorse del prossimo QFP rispetto ai livelli del 2013, il contributo alla realizzazione degli obiettivi e degli impegni stabiliti dall'Unione nonché al rispetto del principio di solidarietà al suo interno rimarrebbe limitato; chiede al Consiglio, qualora non condivida tale impostazione, di definire con chiarezza quali delle sue priorità o dei suoi progetti politici possano essere abbandonati del tutto, malgrado garantiscano un valore aggiunto europeo;

4.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) L'Unione e gli Stati membri si prefiggono di contrastare la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, inclusi il contrabbando e la contraffazione di sigarette. Assieme alla Commissione, gli Stati membri organizzano una stretta e regolare cooperazione tra le autorità competenti.

(1) L'Unione e gli Stati membri si prefiggono di contrastare la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, inclusi il contrabbando e la contraffazione di sigarette. Onde migliorare l'impatto a lungo termine della spesa ed evitare duplicazioni, è opportuno garantire una stretta e regolare cooperazione e il coordinamento in seno ai servizi della Commissione, tra le autorità competenti degli Stati membri e nonché tra i servizi stessi della Commissione e le autorità competenti.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Le attività volte a fornire una migliore informazione, formazione specializzata o assistenza tecnica e scientifica contribuiscono sensibilmente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, nonché al conseguimento di un livello equivalente di protezione in tutta l'Unione.

(2) Le attività volte a fornire una migliore informazione, formazione specializzata o assistenza tecnica e scientifica contribuiscono sensibilmente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, nonché al conseguimento di un livello equivalente di protezione in tutta l'Unione. È opportuno che l'assegnazione di risorse ai vari punti di ingresso nell'Unione sia basata sul rischio e che i meccanismi di assegnazione possano essere rapidamente adeguati all'evolversi della situazione.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) In passato, il sostegno a tali iniziative ha reso possibile migliorare le attività intraprese dall'Unione e dagli Stati membri in termini di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. Gli obiettivi del programma Hercule per il periodo 2004-2006 come per quello 2007-2013 sono stati raggiunti con successo.

(3) In passato, il sostegno a tali iniziative ha reso possibile migliorare le attività intraprese dall'Unione e dagli Stati membri in termini di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) La Commissione ha effettuato un riesame dei risultati ottenuti dal programma Hercule II, riferendo in merito ai suoi input e output. È opportuno che la Commissione garantisca che, entro la fine del 2014, l'impatto complessivo di Hercule II e il conseguimento dei suoi obiettivi figurino in una relazione esterna indipendente, i cui risultati dovrebbero essere utilizzati per modificare e migliorare l'esecuzione del programma Hercule III (il programma).

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Al fine di proseguire, e addirittura sviluppare, le attività a livello di Unione e Stati membri per combattere la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, inclusa la lotta contro il contrabbando e la contraffazione di sigarette, tenendo altresì conto delle nuove sfide in un contesto di ristrettezze di bilancio, è opportuno adottare un nuovo programma.

(5) Al fine di proseguire, e addirittura sviluppare, le attività a livello di Unione e Stati membri per combattere la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, inclusa la lotta contro il contrabbando e la contraffazione di sigarette, tenendo altresì conto delle nuove sfide in un contesto di ristrettezze di bilancio, è opportuno adottare un nuovo programma con indicatori di rendimento perfezionati e sulla base dei risultati di un'analisi del programma attuale. Occorre prevedere un sufficiente grado di flessibilità per il livello di cofinanziamento nel caso di Stati membri vulnerabili e a rischio elevato.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia indipendente sull'attuazione del programma, nonché una relazione finale sul conseguimento dei suoi obiettivi.

(9) La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia indipendente sull'attuazione del programma e una relazione finale sul conseguimento dei suoi obiettivi. È inoltre opportuno che la Commissione trasmetta annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sullo stato di avanzamento annuale del programma, tra cui i risultati degli interventi finanziati, come pure informazioni sulla coerenza e la complementarietà con altri programmi e attività a livello di Unione.

Motivazione

Ai fini di una maggiore trasparenza, è opportuno che la Commissione fornisca al Parlamento europeo informazioni adeguate sullo stato annuale di attuazione.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Il presente regolamento è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Il Programma Hercule III agevola la cooperazione fra gli Stati membri e fra la Commissione e gli Stati membri per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, senza tuttavia interferire con le responsabilità degli Stati membri e utilizzando le risorse in modo più efficiente rispetto al livello nazionale. L'azione a livello di UE è necessaria e motivata, in quanto essa è un chiaro sostegno agli Stati membri nella protezione collettiva del bilancio dell'UE e dei bilanci nazionali e incentiva l'utilizzo di strutture comuni europee per migliorare la cooperazione e lo scambio di informazioni fra le autorità competenti.

(10) Il presente regolamento è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Il programma agevola la cooperazione fra gli Stati membri e fra la Commissione e gli Stati membri per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione utilizzando le risorse in modo più efficiente rispetto al livello nazionale. L'azione a livello di UE è necessaria e motivata, in quanto essa è un chiaro sostegno agli Stati membri nella protezione collettiva del bilancio dell'UE e dei bilanci nazionali e incentiva l'utilizzo di strutture comuni europee per migliorare la cooperazione e lo scambio di informazioni fra le autorità competenti. Il programma non dovrebbe tuttavia interferire con le responsabilità degli Stati membri.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis) È opportuno tutelare gli interessi finanziari dell'Unione attraverso misure proporzionate nell'ambito dell'intero ciclo di spesa, anche tramite la prevenzione e l'individuazione di irregolarità, lo svolgimento di indagini sulle stesse, il recupero dei fondi perduti, corrisposti indebitamente o non correttamente utilizzati e, se del caso, attraverso l'imposizione di sanzioni amministrative e pecuniarie a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione1.

 

_____________

 

1 GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

Motivazione

Occorre inserire un'apposita clausola standard nell'atto legislativo.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis) Al fine di fornire un quadro di attuazione dettagliato ma flessibile, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla revisione degli obiettivi operativi e della ripartizione generale dei fondi, all'adozione di indicatori chiave di prestazione e alle azioni ammissibili, alla fissazione di criteri intesi a definire gli Stati membri vulnerabili e a rischio elevato per quanto riguarda il cofinanziamento e all'aggiornamento o alla revisione dei piani pluriennali stabiliti a norma del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) La Commissione dovrebbe adottare i programmi di lavoro annuali che definiscono le priorità, la ripartizione del bilancio e i criteri di valutazione per le sovvenzioni agli interventi. Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione.

(12) La Commissione dovrebbe adottare i programmi di lavoro annuali che definiscono le modalità di attuazione del piano di lavoro pluriennale e i calendari indicativi relativamente all'invito a presentare proposte per il periodo coperto dal piano di lavoro pluriennale. I programmi di lavoro annuali dovrebbero contenere altresì una descrizione delle azioni da finanziare, l'indicazione dell'importo stanziato per ciascuna iniziativa, un calendario di attuazione indicativo e il tasso massimo di cofinanziamento per le sovvenzioni, nonché una valutazione annuale intesa ad identificare gli Stati membri che possono essere considerati vulnerabili e a rischio elevato. È opportuno che la Commissione elabori gli indicatori chiave di prestazione che illustrano, tra l'altro, il nesso esistente tra i sequestri di merci di contrabbando o contraffatte effettuati annualmente e l'assistenza offerta nell'ambito del programma. Tali indicatori dovrebbero includere i livelli da conseguire e la base di riferimento ai fini della valutazione dei risultati conseguiti. Le azioni di formazione dovrebbero essere organizzate rispettando la tecnologia SMART, affinché i loro effetti possano essere misurati con maggiore accuratezza.

Motivazione

La Commissione dovrebbe sviluppare indicatori quantificabili allo scopo di valutare i risultati.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) a una maggior cooperazione transnazionale a livello dell'Unione e in particolare all'efficacia delle operazioni transfrontaliere;

b) a una maggior cooperazione e un maggior coordinamento transnazionali a livello dell'Unione e in particolare all'efficacia e all'efficienza delle operazioni transfrontaliere;

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) a una maggiore trasparenza nell'impiego dei finanziamenti per quanto riguarda la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, tra cui il contrasto del contrabbando e della contraffazione di sigarette;

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) un più elevato grado di cooperazione e coordinamento all'interno dei servizi della Commissione, tra la Commissione e gli Stati membri nonché tra i diversi Stati membri.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 3

Testo della Commissione

Emendamento

L'obiettivo generale del programma consiste nel tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, migliorando in tal modo la competitività dell'economia europea e garantendo la protezione del denaro dei contribuenti.

L'obiettivo generale del programma consiste nel tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, migliorando in tal modo la competitività dell'economia europea e la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione e garantendo la protezione del denaro dei contribuenti.

Motivazione

Va rafforzata la collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Commissione definisce indicatori principali di prestazioni, tra cui i livelli da conseguire e la base di riferimento, al fine di valutare l'efficacia del programma e, in particolare, del suo obiettivo specifico.

Motivazione

La Commissione dovrebbe sviluppare indicatori quantificabili allo scopo di valutare i risultati.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 bis, relativo alla definizione di specifici indicatori chiave di prestazione.

Motivazione

La Commissione stabilisce gli indicatori chiave di prestazione mediante atti delegati.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Questo obiettivo sarà misurato, fra l'altro, sulla base degli importi recuperati a seguito dell'individuazione di frodi nel corso delle azioni comuni e delle attività transfrontaliere, del maggior numero di operazioni congiunte riuscite e del maggior numero di casi accolti dalle autorità investigative incaricate delle indagini penali.

L'obiettivo specifico sarà misurato tenendo conto degli indicatori chiave di prestazione, fra l'altro sulla base del numero di sequestri e confische nonché degli importi recuperati a seguito dell'individuazione di frodi nel corso delle azioni comuni e delle attività transfrontaliere, del valore aggiunto e dell'utilizzo effettivo del materiale tecnico finanziato nel quadro del presente regolamento, del maggiore scambio di informazioni in merito ai risultati conseguiti grazie al materiale tecnico, del maggiore disponibilità di formazione specializzata e del numero e tipo di attività di formazione, nonché dei loro effetti diretti e indiretti sull'individuazione, il sequestro, la confisca e il recupero di merci di contrabbando o contraffatte.

Motivazione

La Commissione dovrebbe sviluppare indicatori quantificabili allo scopo di valutare i risultati.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 bis riguardo alla modifica degli obiettivi operativi del programma di cui all'articolo 4 bis.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 bis riguardo alla ripartizione generale dei fondi tra gli obiettivi operativi del programma di cui all'articolo 4 bis e alla definizione degli obiettivi operativi per l'utilizzazione dei fondi non assegnati, ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Motivazione

Attualmente, la ripartizione generale dei fondi tra gli obiettivi operativi è stabilita mediante codecisione. L'emendamento offre flessibilità per apportare modifiche mediante atti delegati.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 4 bis

 

Obiettivi operativi del programma

 

Gli obiettivi operativi del programma sono i seguenti:

 

a) migliorare la prevenzione delle frodi e delle altre attività illecite e le relative indagini rispetto ai livelli conseguito finora, sviluppando la cooperazione transnazionale e multidisciplinare;

 

b) potenziare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione dalle frodi, facilitando lo scambio di informazioni, esperienze e prassi eccellenti, compresi gli scambi di personale;

 

c) rafforzare la lotta alle frodi e ad altre attività illecite fornendo assistenza tecnica e operativa alle indagini condotte a livello nazionale e in particolare alle autorità doganali e a quelle di contrasto;

 

d) ridurre l'esposizione degli interessi finanziari dell'Unione alle frodi, alla corruzione e ad altre attività illecite, rispetto agli attuali livelli di esposizione, al fine di limitare lo sviluppo di un'economia illegale negli ambiti maggiormente a rischio, come la frode organizzata, il contrabbando e la contraffazione, soprattutto di sigarette;

 

e) migliorare il grado di sviluppo della tutela giuridica e giudiziaria specifica degli interessi finanziari contro la frode tramite la promozione di analisi di diritto comparato.

Motivazione

È più indicato che il testo in questione figuri nell'articolato piuttosto che in un allegato.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Possono partecipare alle attività organizzate nell'ambito del programma, qualora ciò sia utile per il conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4, i rappresentanti dei paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e associazione per i paesi dell'Europa sudorientale, della Federazione russa, nonché di alcuni paesi con i quali l'Unione ha concluso un accordo di reciproca assistenza in materia di frodi e rappresentanti di organizzazioni internazionali e altre organizzazioni pertinenti. I rappresentanti sono scelti sulla base di competenze, esperienze e conoscenze pertinenti alle attività specifiche.

3. Possono partecipare alle attività organizzate nell'ambito del programma, qualora ciò sia utile per il conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4, i rappresentanti dei paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e associazione per i paesi dell'Europa sudorientale, della Federazione russa, nonché di alcuni paesi e rappresentanti di organizzazioni internazionali pubbliche con cui l'Unione ha concluso un accordo di reciproca assistenza in materia di frodi. Tali rappresentanti partecipano al programma conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Motivazione

La partecipazione dovrebbe avvenire conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento finanziario.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 7 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

Alle medesime condizioni indicate nel programma di lavoro annuale di cui all'articolo 10, il programma dispone un sostegno finanziario per le seguenti azioni:

Alle medesime condizioni indicate nel programma di lavoro annuale di cui all'articolo 10, il programma dispone un sostegno finanziario adeguato per le seguenti azioni:

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 7 – comma 1 – lettera a – trattino 7

Testo della Commissione

Emendamento

– intensificare lo scambio di dati, sviluppando e mettendo a disposizione gli strumenti informatici per le indagini e sorvegliando le attività di intelligence.

– intensificare lo scambio di dati, anche tra gli Stati membri e la Commissione, sviluppando e mettendo a disposizione gli strumenti informatici per le indagini e sorvegliando le attività di intelligence;

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 7 – comma 1 – lettera a – trattino 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

garantire i finanziamenti per i costi di manutenzione del materiale tecnico acquistato nel quadro del programma;

Motivazione

La manutenzione di determinate attrezzature tecniche, come gli scanner, potrebbe essere molto costosa e dovrebbe essere pertanto contemplata fra le azioni ammissibili al finanziamento.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 7 – comma 1 – lettera b – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

b) Organizzazione di formazione specializzata e seminari di formazione sull'analisi dei rischi e conferenze al fine di:

b) Organizzazione di formazione specializzata mirata e seminari di formazione sull'analisi dei rischi e, se del caso, conferenze al fine di:

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 7 – comma 1 – lettera b – trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

 realizzare scambi di esperienze tra le autorità competenti degli Stati membri e i paesi terzi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, nonché fra i rappresentanti di organizzazioni internazionali, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, inclusi i servizi di contrasto specializzati;

 realizzare scambi di esperienze e prassi eccellenti tra le autorità competenti degli Stati membri e i paesi terzi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, inclusi i servizi di contrasto specializzati, nonché fra i rappresentanti di organizzazioni pubbliche internazionali, di cui all'articolo 6, paragrafo 3;

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 7 – comma 1 – lettera b – trattino 5

Testo della Commissione

Emendamento

– sviluppare attività di ricerca emblematiche, compresi gli studi;

– sviluppare attività di ricerca emblematiche, compresi gli studi di diritto comparato;

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Conformemente all'articolo 3, il materiale cofinanziato attraverso il programma è utilizzato esclusivamente per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 7 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Commissione provvede a che siano evitate potenziali sovrapposizioni tra le diverse banche dati e i diversi sistemi cofinanziati attraverso il programma.

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 7 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 bis riguardo all'introduzione di modifiche al presente articolo, al fine di tener conto degli indicatori chiave di prestazione e di sviluppi imprevisti al momento dell'adozione del presente regolamento.

Motivazione

L'emendamento garantisce che le azioni ammissibili siano stabilite secondo la procedura di codecisione e che, qualora dovessero rendersi necessarie modifiche, queste ultime vengano apportate mediante atti delegati, accrescendo dunque la flessibilità.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 8

Testo della Commissione

Emendamento

La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma per il periodo compreso fra il 2014 e il 2020 è fissata a 110 000 000 EUR a prezzi correnti.

In conformità del punto [17] dell'accordo interistituzionale del xxxx/yyyy tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria, l'importo di riferimento per l'autorità di bilancio nel corso della procedura annuale di bilancio in relazione alla dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione del programma per il periodo compreso fra il 2014 e il 2020 è fissato a 110 000 000 EUR a prezzi correnti. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio.

Motivazione

L'emendamento è inteso a mettere in evidenza il ruolo dell'autorità di bilancio.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) sovvenzioni;

a) sovvenzioni, tra cui quelle relative alla manutenzione del materiale tecnico acquistato nell'ambito del programma;

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Su richiesta della Commissione, i beneficiari del programma trasmettono informazioni dettagliate sulle loro attività finanziate al titolo del programma, allo scopo di rafforzare la trasparenza e la rendicontabilità, nonché di valutare l'efficacia e l'efficienza del programma ai sensi dell'articolo 11.

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il tasso di cofinanziamento delle sovvenzioni erogate nell'ambito del programma non supera l'80% dei costi ammissibili. In casi eccezionali e debitamente giustificati, definiti nel programma di lavoro annuale di cui all'articolo 10, il tasso di cofinanziamento non supera il 90% dei costi ammissibili.

4. Il tasso di cofinanziamento delle sovvenzioni erogate nell'ambito del programma non è inferiore al 50% né supera l'80% dei costi ammissibili. In casi eccezionali e debitamente giustificati, definiti nel programma di lavoro annuale di cui all'articolo 10, e nel caso di Stati membri vulnerabili a rischio elevato, il tasso di cofinanziamento non supera il 90% dei costi ammissibili. Il tasso di cofinanziamento delle sovvenzioni erogate nel quadro del programma non supera il 30% dei costi ammissibili per quanto riguarda i fondi per la manutenzione del materiale tecnico acquistato nell'ambito del programma. Nel caso del finanziamento della manutenzione, la decisione di concessione è subordinata alla presentazione alla Commissione, da parte delle autorità nazionali, di una relazione che specifica esito, risultati e valore aggiunto dell'utilizzazione del materiale tecnico acquistato nell'ambito del programma.

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Il tasso di cofinanziamento è inversamente proporzionale all'importo totale annuo che percepiscono gli Stati membri quali entrate derivanti dagli accordi conclusi dalla Commissione e dagli Stati membri con quattro grandi società del tabacco.

Motivazione

Dai quattro accordi gli Stati membri riceveranno circa 1,6 miliardi di euro nei corso dei prossimi anni, oltre all'importo ingente derivante dalle ammende basate su tali accordi (un importo considerevole dell'accordo più vecchio con la Philip Morris è già stato distribuito tra gli Stati membri partecipanti). La Commissione, che ottiene circa il 10% degli importi, ha utilizzato tali fondi per lo più per integrare la dotazione dei programmi Hercule. Il livello di cofinanziamento dovrebbe dipendere altresì dal reddito supplementare derivante dagli accordi in oggetto di cui dispongono alcuni Stati membri.

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 ter. Gli Stati membri si impegnano a incrementare i propri contributi finanziari nell'ambito del tasso di cofinanziamento per le sovvenzioni concesse a titolo del programma.

Motivazione

La maggiore partecipazione finanziaria degli Stati membri accrescerà la loro motivazione a far sì che il programma abbia successo e si tradurrà nel contempo in un aumento delle entrate erariali.

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 quater. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 bis riguardo alla fissazione di criteri per la definizione degli Stati vulnerabili e a rischio elevato, anche sulla base della posizione geografica e frontaliera, del volume di merci movimentate, delle operazioni doganali e delle statistiche più recenti disponibili in materia pubblicate da Eurostat, che consentono di analizzare e valutare annualmente il rischio di attività illecite.

Motivazione

La fissazione di criteri chiari per definire gli Stati vulnerabili e a rischio elevato viene delegata alla Commissione, ma il legislatore svolge un ruolo di indirizzo proponendo alcuni elementi di cui tener conto e fa altresì riferimento alla valutazione del rischio su base annua.

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 10

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10

Articolo 10

Programmi di lavoro annuali

Piani di lavoro pluriennali e programmi di lavoro annuali

La Commissione esegue il programma tramite l'adozione di programmi di lavoro annuali. I programmi definiscono gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, i metodi di attuazione e l'importo totale degli stessi. Essi contengono altresì una descrizione delle azioni da finanziare, l'indicazione dell'importo stanziato per ciascuna iniziativa e un calendario indicativo di attuazione. Per quanto concerne le sovvenzioni, i programmi comprendono le priorità, i criteri essenziali di valutazione e il tasso massimo di cofinanziamento.

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 bis riguardo all'adozione di piani di lavoro pluriennali per il programma. I piani di lavoro pluriennali stabiliscono gli obiettivi perseguiti, i risultati previsti, il metodo di attuazione e l'importo totale degli stessi. Per quanto concerne le sovvenzioni, essi comprendono le priorità e i criteri essenziali di valutazione.

 

2. Ai fini dell'esecuzione del programma la Commissione adotta programmi di lavoro annuali per l'attuazione dei piani di lavoro pluriennali e calendari indicativi relativamente all'invito a presentare proposte per il periodo coperto dal piano di lavoro pluriennale. I programmi di lavoro annuali specificano inoltre i criteri per la concessione di una sovvenzione relativa alla manutenzione del materiale tecnico acquistato nell'ambito del programma. Essi contengono altresì una descrizione delle azioni da finanziare, l'indicazione dell'importo stanziato per ciascuna iniziativa e un calendario indicativo di attuazione. Per quanto concerne le sovvenzioni, i programmi comprendono il tasso massimo di cofinanziamento.

Le somme stanziate per le attività di comunicazione che la Commissione è chiamata a svolgere ai sensi del presente regolamento coprono anche la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione.

Gli stanziamenti di bilancio stanziati per le attività di comunicazione che la Commissione è chiamata a svolgere ai sensi del presente regolamento coprono anche la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, purché queste ultime riguardino l'obiettivo generale del programma.

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati del programma. Sono comprese informazioni sulla coerenza e la complementarità con altri programmi e azioni a livello di Unione. La Commissione divulga regolarmente i risultati delle iniziative sostenute nell'ambito del programma. I paesi partecipanti forniscono alla Commissione tutti i dati e le informazioni rilevanti per il monitoraggio e la valutazione del programma.

1. La Commissione trasmette annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sull'attuazione annuale del programma, tra cui gli obiettivi conseguiti, i risultati e gli indicatori principali di prestazioni identificati nel programma di lavoro annuale. Nella comunicazione figurano altresì informazioni dettagliate sulla coerenza e la complementarità con altri programmi e azioni a livello di Unione. La Commissione divulga regolarmente – anche sui pertinenti siti web – i risultati degli interventi finanziati e delle iniziative sostenute nell'ambito del programma, al fine di rafforzare la trasparenza a vantaggio dei contribuenti dell'Unione. Per dimostrare il valore aggiunto delle attività da essa svolte ai sensi del presente regolamento, la Commissione riferisce, in particolare, in merito alle misure adottate per rafforzare il coordinamento ed evitare sovrapposizioni con altre azioni in corso nel settore della tutela degli interessi finanziari dell'Unione. I paesi partecipanti e i rappresentanti di cui all'articolo 6, paragrafo 3, forniscono alla Commissione tutti i dati e le informazioni rilevanti per il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione annuale del programma, se del caso, e del programma generale.

Motivazione

Ai fini di una maggiore trasparenza, la Commissione informa annualmente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'attuazione del programma.

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione effettua una valutazione del programma. Entro il 31 dicembre 2017, la Commissione presenta una relazione di valutazione sul conseguimento degli obiettivi di tutte le misure, i risultati e gli impatti, l'efficienza dell'uso delle risorse e il valore aggiunto europeo del programma, ai fini della decisione sul rinnovo, sulla modifica o sulla sospensione delle misure. La valutazione esamina inoltre le opportunità di semplificazione, la coerenza interna ed esterna del programma e il sussistere della pertinenza di tutti gli obiettivi, nonché il contributo delle misure alle priorità dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Essa tiene conto dei risultati della valutazione sull'incidenza a lungo termine delle precedenti misure.

2.         La Commissione effettua una valutazione approfondita del programma. Entro il 31 dicembre 2017, la Commissione presenta una relazione intermedia di valutazione sul conseguimento degli obiettivi di tutte le azioni, i risultati e gli impatti, l'efficacia e l'efficienza dell'uso delle risorse e il valore aggiunto europeo del programma, ai fini della decisione sul rinnovo, sulla modifica o sulla sospensione delle attività. La valutazione esamina inoltre le opportunità di semplificazione, la coerenza interna ed esterna del programma e il sussistere della pertinenza di tutti gli obiettivi, nonché il contributo delle azioni alle priorità dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Essa tiene conto dei risultati della valutazione del conseguimento degli obiettivi del programma Hercule II, che la Commissione presenta entro il 31 dicembre 2014.

Inoltre, entro il 31 dicembre 2021, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul conseguimento degli obiettivi del programma.

Inoltre, entro il 31 dicembre 2021, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sul conseguimento degli obiettivi generali e specifici del programma, del suo valore aggiunto e dell'incidenza di tutte le attività o azioni finanziate al titolo del programma.

Gli impatti a più lungo termine e la sostenibilità degli effetti del programma sono valutati per contribuire a un'eventuale decisione di rinnovo, modifica o sospensione di un successivo programma.

Inoltre, gli impatti a più lungo termine e la sostenibilità degli effetti del programma sono valutati per contribuire a un'eventuale decisione di rinnovo, modifica o sospensione di un successivo programma.

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, l'applicazione di sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive.

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione nell'ambito del programma.

2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione a titolo del programma.

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti relativi ai finanziamenti stessi.

 

Fatti salvi il primo e il secondo comma, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, le convenzioni e decisioni di sovvenzione e i contratti conclusi in applicazione del presente regolamento devono abilitare espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali revisioni, controlli e verifiche sul posto.

 

Motivazione

Il testo dovrebbe essere inserito in un nuovo paragrafo.

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul posto secondo le disposizioni e le procedure stabilite dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)1 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità2, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti relativi al finanziamento dell'Unione.

 

___________

 

1 GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

 

2 GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

Motivazione

Occorre inserire un'apposita clausola standard nell'atto legislativo.

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter. Fatti salvi i paragrafi 2 e 2 bis, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni e decisioni di sovvenzione conclusi in applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che abilitano esplicitamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali revisioni e indagini in base alle loro rispettive competenze.

Motivazione

Occorre inserire un'apposita clausola standard nell'atto legislativo.

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 12 bis

 

Esercizio della delega

 

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

 

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 4, commi 1 ter e 2 bis, all'articolo 7, comma 1 bis, all'articolo 9, paragrafo 4 bis, e all'articolo 10, primo comma, è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere da …*.

 

3. La delega di potere di cui all'articolo 4, commi 1 ter e 2 bis, all'articolo 7, comma 1 bis, all'articolo 9, paragrafo 4 bis, e all'articolo 10, primo comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

 

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, commi 1 ter e 2 bis, dell'articolo 7, comma 1 bis, dell'articolo 9, paragrafo 4 bis, e dell'articolo 10, primo comma, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio non hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

 

_______________

 

* GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Motivazione

L'emendamento illustra l'esercizio della delega, conferisce ai legislatori il potere di revocare la delega e obbliga la Commissione a informarli quando adotta un atto delegato.

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Allegato

Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO

soppresso

Obiettivi operativi del programma

 

Gli obiettivi operativi del programma sono i seguenti:

 

1) portare la prevenzione delle frodi e delle altre attività illecite e le relative indagini a livelli superiori a quelli attuali, sviluppando la cooperazione transnazionale e multidisciplinare;

 

2) potenziare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione contro la frode, facilitando lo scambio di informazioni, esperienze e buone pratiche, compresi gli scambi di personale;

 

3) rafforzare la lotta contro la frode e altre attività illecite fornendo sostegno tecnico e operativo alle indagini condotte a livello nazionale e in particolare alle autorità doganali e preposte all'applicazione della legge;

 

4) ridurre l'esposizione degli interessi finanziari dell'Unione alla frode, alla corruzione e ad altre attività illecite, rispetto agli attuali livelli di esposizione, al fine di limitare lo sviluppo di un'economia illegale negli ambiti maggiormente a rischio, come la frode organizzata, il contrabbando e la contraffazione, soprattutto di sigarette;

 

5) migliorare il grado di sviluppo della tutela giuridica e giudiziaria specifica degli interessi finanziari contro la frode tramite la promozione di analisi di diritto comparato.

 

Motivazione

È più indicato che il testo in questione figuri nell'articolato piuttosto che in un allegato.

PARERE della commissione per i bilanci (8.11.2012)

destinato alla commissione per il controllo dei bilanci

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il programma Hercule III per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea
(COM(2011)0914 – C7‑0513/2011 – 2011/0454(COD))

Relatore per parere: Richard Ashworth

BREVE MOTIVAZIONE

Nel dicembre 2011 la Commissione ha approvato una proposta di regolamento riguardante il programma Hercule III per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell'UE. Il nuovo programma continua a enfatizzare in modo particolare la lotta al contrabbando e alla contraffazione di sigarette per rispondere agli obblighi giuridici della Commissione derivanti dagli accordi con quattro produttori internazionali di tabacco.

Il relatore accoglie con favore l'iniziativa intesa a contrastare la corruzione, la frode e le altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'UE, anche se restano aperte alcune questioni quali l'efficacia di tali programmi, i costi amministrativi proposti per il programma, l'impatto sul suo budget complessivo nel contesto degli attuali negoziati sul QFP e la necessità di assicurare che la stretta di bilancio sia rispecchiata nel bilancio dell'UE.

Il relatore ritiene che nell'ambito della presente proposta permanga la necessità per gli Stati membri, la Commissione e le autorità competenti di ridurre le potenziali sovrapposizioni e duplicazioni con altri programmi e strumenti antifrode dell'UE e degli Stati membri. È importante far sì che siano rafforzate le sinergie con altre iniziative nazionali, onde migliorare l'impatto a lungo termine della spesa nell'ambito del programma e garantire fondamentalmente che il denaro dei contribuenti sia tutelato.

Il relatore constata che il parere della Corte dei conti[1] è stato pubblicato in ritardo e che in caso di pubblicazione tempestiva la sua consultazione sarebbe stata utile e vantaggiosa nelle prime fasi del processo decisionale, in quanto avrebbe consentito di tenere debitamente conto delle osservazioni della Corte dei conti al momento di prendere le decisioni sul programma Hercule III. Tuttavia il relatore accoglie favorevolmente e appoggia ampiamente la valutazione della Corte dei conti, in particolare il fatto che le future relazioni di valutazione dovranno essere indipendenti, contenere una valutazione completa sul valore aggiunto dell'UE, segnatamente in termini di assistenza tecnica, essere incentrate sui risultati conseguiti a fronte degli obiettivi pianificati, contenere indicatori di rendimento perfezionati e applicare gli insegnamenti tratti alla modifica dei programmi futuri, tra cui il programma 2014 - 2020.

Il relatore condivide altresì la posizione della Corte dei conti europea sul tasso di cofinanziamento relativo al programma Hercule proposto e concorda sul fatto che il cofinanziamento supplementare futuro non sia adeguato, in quanto, ad esempio, le attrezzature tecniche acquistate attraverso il programma verranno probabilmente utilizzate per attività di interesse nazionale, e non esclusivamente per la tutela degli interessi finanziari dell'UE; il relatore ritiene che il tasso di cofinanziamento massimo debba restare al 50% per garantire che gli interessi dell'UE e quelli nazionali siano equilibrati. In circostanze eccezionali e debitamente giustificate esso può essere aumentato all'80%.

La dotazione finanziaria complessiva per l'attuazione del programma per il periodo 2014-2020 è pari a 110 milioni di EUR. Si tratta di un incremento notevole rispetto al programma Hercule II. Benché la dotazione finanziaria complessiva sia soggetta alla conclusione dei negoziati in corso sul QFP 2014-2020, il relatore sottolinea che è necessario restringere maggiormente il bilancio. Il relatore auspica pertanto una riduzione dei costi amministrativi proposti.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per il controllo dei bilanci, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Progetto di risoluzione legislativa

Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

 

1 bis. sottolinea che la dotazione finanziaria figurante nella proposta legislativa rappresenta solo un'indicazione per l'autorità legislativa e non può essere fissata prima del raggiungimento di un accordo sulla proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

Motivazione

La dotazione finanziaria specificata nella proposta legislativa rappresenta solo un importo indicativo e potrà essere fissata solo quando verrà raggiunto un accordo sul regolamento concernente il quadro finanziario pluriennale.

Emendamento  2

Progetto di risoluzione legislativa

Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

 

1 ter. rammenta la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 dal titolo "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva"1; ribadisce che nel prossimo QFP è necessario prevedere sufficienti risorse supplementari per consentire all'Unione di realizzare le sue attuali priorità politiche e di svolgere i nuovi compiti assegnati dal trattato di Lisbona, nonché di poter far fronte a eventi imprevisti; rileva che, anche in presenza di un aumento delle risorse del prossimo QFP pari ad almeno il 5% rispetto ai livelli del 2013, il contributo alla realizzazione degli obiettivi e degli impegni concordati dell'Unione nonché al rispetto del principio di solidarietà al suo interno rimarrebbe limitato; chiede al Consiglio, qualora non condivida tale impostazione, di definire con chiarezza quali delle sue priorità o dei suoi progetti politici possano essere abbandonati del tutto, malgrado garantiscano un valore aggiunto europeo;

 

___________

 

1 Testi approvati, P7_TA(2011)0266.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) L'Unione e gli Stati membri si prefiggono di contrastare la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, inclusi il contrabbando e la contraffazione di sigarette. Assieme alla Commissione, gli Stati membri organizzano una stretta e regolare cooperazione tra le autorità competenti.

(1) L'Unione e gli Stati membri si prefiggono di contrastare la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, inclusi il contrabbando e la contraffazione di sigarette. Assieme alla Commissione, gli Stati membri organizzano una stretta e regolare cooperazione e sinergie tra le autorità competenti per migliorare l'impatto a lungo termine della spesa ed evitare duplicazioni.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) In passato, il sostegno a tali iniziative ha reso possibile migliorare le attività intraprese dall'Unione e dagli Stati membri in termini di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. Gli obiettivi del programma Hercule per il periodo 2004-2006 come per quello 2007-2013 sono stati raggiunti con successo.

(3) In passato, il sostegno a tali iniziative ha reso possibile migliorare le attività intraprese dall'Unione e dagli Stati membri in termini di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) La Commissione ha condotto un riesame degli obiettivi conseguiti dal programma Hercule II, indicando le risorse da esso utilizzate e i suoi risultati. L'impatto complessivo del programma Hercule II e il conseguimento dei suoi obiettivi saranno oggetto di una relazione esterna e indipendente realizzata entro il 31 dicembre 2014, i cui risultati verranno utilizzati per modificare e migliorare l'esecuzione del programma Hercule III.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Al fine di proseguire, e addirittura sviluppare, le attività a livello di Unione e Stati membri per combattere la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, inclusa la lotta contro il contrabbando e la contraffazione di sigarette, tenendo altresì conto delle nuove sfide in un contesto di ristrettezze di bilancio, è opportuno adottare un nuovo programma.

(5) Al fine di proseguire, e addirittura sviluppare, le attività a livello di Unione e Stati membri per combattere la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, inclusa la lotta contro il contrabbando e la contraffazione di sigarette, tenendo altresì conto delle nuove sfide in un contesto di ristrettezze di bilancio, è opportuno adottare un nuovo programma con indicatori di rendimento perfezionati.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia indipendente sull'attuazione del programma, nonché una relazione finale sul conseguimento dei suoi obiettivi.

(9) La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione del programma, una relazione intermedia sull'attuazione del programma, nonché una relazione finale sul conseguimento dei suoi obiettivi.

Motivazione

È necessaria una maggiore trasmissione di informazioni, realizzata attraverso una relazione annuale, una relazione intermedia e una relazione finale. Le relazioni devono essere preparate dalla Commissione stessa. La Commissione è responsabile per il corretto uso delle risorse finanziarie del bilancio dell'UE.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Questo obiettivo sarà misurato, fra l'altro, sulla base degli importi recuperati a seguito dell'individuazione di frodi nel corso delle azioni comuni e delle attività transfrontaliere, del maggior numero di operazioni congiunte riuscite e del maggior numero di casi accolti dalle autorità investigative incaricate delle indagini penali.

Questo obiettivo sarà misurato, fra l'altro, sulla base degli importi recuperati a seguito dell'individuazione di frodi nel corso delle azioni comuni e delle attività transfrontaliere, del maggior numero di operazioni congiunte riuscite e del maggior numero di casi accolti dalle autorità investigative incaricate delle indagini penali, nonché del maggiore scambio di informazioni in merito ai risultati conseguiti grazie al materiale tecnico acquistato nell'ambito del programma.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Possono partecipare alle attività organizzate nell'ambito del programma, qualora ciò sia utile per il conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4, i rappresentanti dei paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e associazione per i paesi dell'Europa sudorientale, della Federazione russa, nonché di alcuni paesi con i quali l'Unione ha concluso un accordo di reciproca assistenza in materia di frodi e rappresentanti di organizzazioni internazionali e altre organizzazioni pertinenti. I rappresentanti sono scelti sulla base di competenze, esperienze e conoscenze pertinenti alle attività specifiche.

3. Possono partecipare alle attività organizzate nell'ambito del programma, qualora ciò sia utile per il conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4, i rappresentanti dei paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e associazione per i paesi dell'Europa sudorientale, della Federazione russa, nonché di alcuni paesi con i quali l'Unione ha concluso un accordo di reciproca assistenza in materia di frodi e rappresentanti di organizzazioni internazionali e altre organizzazioni pertinenti. La partecipazione di tali rappresentanti al programma è disciplinata dalle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. xxxx/2012 [del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione].

Motivazione

La partecipazione dovrebbe essere organizzata conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento finanziario.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 7 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

Alle medesime condizioni indicate nel programma di lavoro annuale di cui all'articolo 10, il programma dispone un sostegno finanziario per le seguenti azioni:

Alle medesime condizioni indicate nel programma di lavoro annuale di cui all'articolo 10, il programma dispone un sostegno finanziario adeguato per le seguenti azioni:

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 7 – lettera a – trattino 7

Testo della Commissione

Emendamento

– intensificare lo scambio di dati, sviluppando e mettendo a disposizione gli strumenti informatici per le indagini e sorvegliando le attività di intelligence.

– intensificare lo scambio di dati, anche tra gli Stati membri e la Commissione, sviluppando e mettendo a disposizione gli strumenti informatici per le indagini e sorvegliando le attività di intelligence.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 7 – lettera b – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

b) Organizzazione di formazione specializzata e seminari di formazione sull'analisi dei rischi e conferenze al fine di:

b) Organizzazione di formazione specializzata mirata e seminari di formazione sull'analisi dei rischi e, se del caso, conferenze al fine di:

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 7 – lettera b – trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

– realizzare scambi di esperienze tra le autorità competenti degli Stati membri e i paesi terzi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, nonché fra i rappresentanti di organizzazioni internazionali, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, inclusi i servizi di contrasto specializzati;

– realizzare scambi di esperienze tra le autorità competenti degli Stati membri e i paesi terzi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, inclusi i servizi di contrasto specializzati, nonché fra i rappresentanti di organizzazioni pubbliche internazionali, di cui all'articolo 6, paragrafo 3;

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 7 – lettera b – trattino 5

Testo della Commissione

Emendamento

– sviluppare attività di ricerca emblematiche, compresi gli studi;

– sviluppare attività di ricerca emblematiche, compresi gli studi di diritto comparato;

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 8

Testo della Commissione

Emendamento

La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma per il periodo compreso fra il 2014 e il 2020 è fissata a 110 000 000 EUR a prezzi correnti.

In conformità del punto [17] dell'accordo interistituzionale del xxx/yyy tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria, l'importo di riferimento per l'autorità di bilancio nel corso della procedura annuale di bilancio in relazione alla dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione del programma per il periodo compreso fra il 2014 e il 2020 è fissato a 110 000 000 EUR a prezzi correnti. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio.

Motivazione

Emendamento inteso a evidenziare il ruolo dell'autorità di bilancio.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) sovvenzioni;

a) sovvenzioni, anche relative alla manutenzione del materiale tecnico acquistato nell'ambito del programma;

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il tasso di cofinanziamento delle sovvenzioni erogate nell'ambito del programma non supera l'80% dei costi ammissibili. In casi eccezionali e debitamente giustificati, definiti nel programma di lavoro annuale di cui all'articolo 10, il tasso di cofinanziamento non supera il 90% dei costi ammissibili.

4. Il tasso di cofinanziamento delle sovvenzioni erogate nell'ambito del programma non è inferiore al 50% e non supera l'80% dei costi ammissibili. In casi eccezionali e debitamente giustificati, qualora il beneficiario sia un istituto di ricerca e di insegnamento e un organismo senza scopo di lucro, come definito nel programma di lavoro annuale di cui all'articolo 10, il tasso di cofinanziamento non supera il 90% dei costi ammissibili.

 

Il tasso di cofinanziamento delle sovvenzioni erogate nel quadro del programma non supera il 30% dei costi ammissibili se sono interessati i fondi per la manutenzione del materiale tecnico acquistato nell'ambito del programma; Nel caso del finanziamento della manutenzione, la decisione di concessione è subordinata alla presentazione alla Commissione, da parte delle autorità nazionali, di una relazione che specifica esito, risultati e valore aggiunto dell'utilizzazione del materiale tecnico acquistato nell'ambito del programma.

Motivazione

Conformemente all'articolo 235 del TFUE, la tutela degli interessi finanziari rappresenta un compito comune dell'Unione europea e degli Stati membri. In considerazione del fatto che il presente programma dovrebbe autofinanziarsi attraverso le entrate realizzate (il 90% delle entrate è destinato agli Stati membri, il 10% al bilancio dell'UE), il tasso generale di cofinanziamento dovrebbe essere fissato al 50%.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione esegue il programma tramite l'adozione di programmi di lavoro annuali. I programmi definiscono gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, i metodi di attuazione e l'importo totale degli stessi. Essi contengono altresì una descrizione delle azioni da finanziare, l'indicazione dell'importo stanziato per ciascuna iniziativa e un calendario indicativo di attuazione. Per quanto concerne le sovvenzioni, i programmi comprendono le priorità, i criteri essenziali di valutazione e il tasso massimo di cofinanziamento.

La Commissione esegue il programma tramite l'adozione di programmi di lavoro annuali. I programmi di lavoro annuali definiscono gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, i metodi di attuazione e l'importo totale degli stessi. I programmi di lavoro annuali specificano inoltre i criteri per la concessione di una sovvenzione relativa alla manutenzione del materiale tecnico acquistato nell'ambito del programma. Essi contengono altresì una descrizione delle azioni da finanziare, l'indicazione dell'importo stanziato per ciascuna iniziativa e un calendario indicativo di attuazione. Per quanto concerne le sovvenzioni, i programmi comprendono le priorità, i criteri essenziali di valutazione e il tasso massimo di cofinanziamento. Dopo l'adozione, tali programmi di lavoro annuali sono trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio.

Motivazione

È necessaria una maggiore trasmissione di informazioni.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 10 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le somme stanziate per le attività di comunicazione che la Commissione è chiamata a svolgere ai sensi del presente regolamento coprono anche la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione.

Gli stanziamenti di bilancio assegnati alle attività di comunicazione che la Commissione è chiamata a svolgere ai sensi del presente regolamento coprono anche la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, purché queste siano in relazione con gli obiettivi generali del presente regolamento.

Motivazione

Le attività di comunicazione sono finanziate a titolo del regolamento in esame solo se sono in relazione con gli obiettivi generali del regolamento stesso.

PROCEDURA

Titolo

Programma Hercule III per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea

Riferimenti

COM(2011)0914 – C7-0513/2011 – 2011/0454(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

CONT

19.1.2012

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

BUDG

19.1.2012

Relatore per parere

       Nomina

Richard Ashworth

29.2.2012

Approvazione

6.11.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

26

2

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Lucas Hartong, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Alda Sousa, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Supplenti presenti al momento della votazione finale

François Alfonsi, Alexander Alvaro, Peter Jahr, Georgios Stavrakakis, Nils Torvalds

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Jens Nilsson

  • [1]  Parere n. 3/2012, GU C201 del 7.7.2012.

PROCEDURA

Titolo

Programma Hercule III per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea

Riferimenti

COM(2011)0914 – C7-0513/2011 – 2011/0454(COD)

Presentazione della proposta al PE

19.12.2011

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

CONT

19.1.2012

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

BUDG

19.1.2012

LIBE

19.1.2012

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

LIBE

28.2.2012

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Monica Luisa Macovei

12.1.2012

 

 

 

Approvazione

15.11.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

19

0

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Andrea Češková, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Iliana Ivanova, Jan Mulder, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Cornelis de Jong, Ivailo Kalfin, Olle Schmidt, Derek Vaughan

Deposito

23.11.2012