RACCOMANDAZIONE concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra

19.12.2012 - (11699/2012 – C7‑0193/2012 – 2008/0251(NLE)) - ***

Commissione per il commercio internazionale
Relatore: Daniel Caspary

Procedura : 2008/0251(NLE)
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A7-0431/2012
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A7-0431/2012
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra

(11699/2012 – C7‑0193/2012 – 2008/0251(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–   visto il progetto di decisione del Consiglio (11699/2012),

–   visto l'accordo interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra[1],

–   vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, dell'articolo 209, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7‑0193/2012),

–   visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,

–   visti la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per lo sviluppo (A7-0431/2012),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Madagascar, di Maurizio, delle Seychelles e dello Zimbabwe.

  • [1]  GU L 111 del 24.4.2012, pag. 3.

MOTIVAZIONE

Nel 2000 gli Stati ACP e l'Unione europea hanno convenuto di stipulare nuovi accordi commerciali compatibili con le norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in sostituzione del sistema prevalente all'epoca, caratterizzato da un regime unilaterale di preferenze commerciali concesse dall'UE alle importazioni provenienti dagli Stati ACP.

In base all'accordo di Cotonou, le pietre angolari di tale approccio sono l'integrazione degli Stati ACP nell'economia mondiale, la promozione del loro sviluppo sostenibile e la creazione di mercati regionali maggiormente efficienti con regole stabili e prevedibili. Questi nuovi accordi sarebbero basati sulla cooperazione allo sviluppo dell'UE onde potenziare le capacità istituzionali e produttive degli Stati ACP e sostenere i necessari processi di adeguamento.

I negoziati per i nuovi accordi di partenariato economico (APE) sono stati avviati nel 2002 con l'intento di giungere alla loro conclusione entro il 31 dicembre 2007, nella consapevolezza che al 1° gennaio 2008 sarebbero scaduti sia il sistema di Cotonou di preferenze commerciali sia la deroga OMC sugli accordi commerciali in vigore fra gli Stati ACP e l'Unione europea. Poiché gli accordi di partenariato economico sono tesi a istituire e rafforzare i processi d'integrazione regionale nell'ambito degli Stati ACP, i negoziati si sono svolti a livello regionale con sei raggruppamenti regionali APE, decisi autonomamente dagli Stati ACP. Nell' agosto 2007, si è costituito un settimo gruppo negoziale della Comunità dell'Africa orientale.

Il CARIFORUM è stato da allora l'unico raggruppamento regionale a firmare un APE globale.

Nel corso del 2007, è emerso con chiarezza che sarebbe stato improbabile concludere accordi APE globali con tutte le regioni: di conseguenza, sono stati stipulati accordi interinali (APEI) tesi a minimizzare eventuali perturbazioni del commercio per i partner ACP conseguenti alla scadenza del regime commerciale di Cotonou preservando, al contempo, i progressi in direzione di un EPA globale a livello regionale. Mentre l'accordo internale veniva sottoposto al processo di approvazione nazionale, i paesi hanno ottenuto l'accesso esente da dazi e contingenti per gli scambi di merci con l'UE attraverso il regolamento sull'accesso al mercato (regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio) a partire dal 1° gennaio 2008.

Fino al 14 marzo 2012, sono stati applicati a titolo provvisorio l'APE con i paesi dei Caraibi e l'APEI con la Papua Nuova Guinea seguiti, il 14 maggio, da Madagascar, Maurizio, Seychelles e Zimbabwe.

Africa orientale e australe (ESA)

L'Africa orientale e australe costituisce un gruppo APE variegato che include le isole dell'oceano Indiano (Comore, Madagascar, Maurizio e Seychelles), i paesi del Corno d'Africa (Gibuti, Etiopia, Eritrea e Sudan) e alcuni paesi dell'Africa australe (Malawi, Zambia e Zimbabwe). Originariamente, il gruppo ESA all'inizio del processo di negoziati relativi all'APE comprendeva anche gli Stati della Comunità dell'Africa orientale (EAC), ossia il Burundi, il Kenya, il Ruanda, la Tanzania e l'Uganda. Nel 2007, tuttavia, tali Stati hanno concordato un'APEI separato e basato sull'unione doganale dell'EAC, all'epoca appena costituita.

Otto degli undici Stati dell'APE con l'Africa orientale e australe sono paesi meno avanzati. Nel 2010, le importazioni totali dell'UE provenienti dall'intero gruppo ESA hanno raggiunto i 2,88 miliardi di euro circa, ossia lo 0,2% di tutte le importazioni dell'Unione, inclusi principalmente il tonno lavorato, il caffè, la canna da zucchero, i prodotti tessili, il tabacco, i fiori recisi e le ferroleghe. Le importazioni dagli Stati dell'ESA che hanno dato inizio all'APEI hanno rappresentato il 70% circa delle importazioni dell'UE da questa regione. Le esportazioni dell'UE verso gli Stati dell'ESA hanno riguardato soprattutto macchinari, veicoli, prodotti farmaceutici e chimici, e hanno raggiunto i 3,99 miliardi di euro circa nello stesso anno. Nelle ragioni di scambio, la concorrenza tra l'UE e gli Stati ACP è limitata.

APEI tra l'UE e il gruppo APE dell'ESA

Alla fine del 2007, sei Stati della regione ESA (Comore, Madagascar, Maurizio, Seychelles, Zambia e Zimbabwe) hanno concluso un accordo interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico con l'UE. Tale accordo rappresenta un primo passo verso un APE globale e rimane aperto ad altri paesi che volessero aderirvi in una fase successiva. L'APEI è stato sottoscritto da quattro paesi (Madagascar, Maurizio, Seychelles e Zimbabwe) nell'agosto 2009 ed è applicato a titolo provvisorio dal 14 maggio 2012.

L'articolo 62, paragrafo 5, dell'accordo interinale stabilisce che "[L]'accordo è applicato a titolo provvisorio trascorsi dieci giorni dal ricevimento dell'ultima notifica, in ordine di tempo, di applicazione provvisoria inviata dalla CE o di ratifica o applicazione provvisoria inviata da tutti gli Stati dell'ESA firmatari […]". L'applicazione provvisoria consente l'applicazione dell'accordo prima della ratifica di tutte le parti interessate: considerando che si tratta di un accordo misto che coinvolge anche tutti gli Stati membri dell'UE, si guadagna del tempo prezioso. Inoltre, l'applicazione a titolo provvisorio non mina le competenze del Parlamento. Il Parlamento è inoltre debitamente e tempestivamente informato in merito all'applicazione provvisoria conformemente agli accordi interistituzionali raggiunti dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona. L'accordo era già stato concluso nel 2008, quando il trattato di Lisbona non era ancora applicabile.

Contenuto dell'APEI

L'APEI fornisce l'accesso esente da dazi e contingenti al mercato dell'UE per le importazioni da: Maurizio, Madagascar, Seychelles e Zimbabwe. Tali paesi apriranno gradualmente i rispettivi mercati alle esportazioni dell'UE nel corso di 15 anni, con alcune eccezioni (massimo 20% delle importazioni dall'UE) per alcuni prodotti che i paesi considerano sensibili. I prodotti oggetto delle eccezioni variano da paese a paese, ma si tratta principalmente di prodotti agricoli. Inoltre, l'accordo include una serie di disposizioni concernenti le norme di origine, la cooperazione allo sviluppo, la pesca, le misure di tutela commerciale e la risoluzione delle controversie.

Valutazione

Il Parlamento europeo aveva già adottato una risoluzione, il 25 marzo 2009, sull'accordo interinale con gli Stati dell'Africa orientale e meridionale (P6_TA(2009)0180) in cui "riconosce i vantaggi che la firma degli APEI tra l'Unione europea da un lato, e i relativi paesi, dall'altro, ha avuto per gli esportatori, mantenendo lo status quo per quanto concerne le esportazioni verso l'Unione europea dopo la scadenza del trattamento tariffario preferenziale previsto dall'accordo di Cotonou, il 31 dicembre 2007, e mantenendo e ampliando così sostanzialmente le possibilità di esportazione verso l'Unione europea per gli Stati dell'ESA, attraverso la piena apertura del mercato nonché attraverso il miglioramento delle norme di origine". Il relatore condivide tale punto di vista e propone al Parlamento di dare la sua approvazione a tale accordo. È poi utile sottolineare alcune questioni.

Partenariato

L'accordo rafforza il partenariato tra i paesi partner e l'UE. Stabilisce nuove strutture per il dialogo tra le parti (come il comitato APE) che consentiranno una collaborazione produttiva e una discussione efficace.

Migliori condizioni per il commercio e gli investimenti

Le relazioni commerciali intercorse tra l'UE e gli Stati ACP fino al 31 dicembre 2007 (che accordavano a questi ultimi un accesso preferenziale ai mercati UE su base non reciproca) non erano conformi alle norme dell'OMC, erano unilaterali e temporanee. L'APEI, invece, rappresenta una relazione contrattuale e contiene un impegno, basato sul trattato e compatibile con l'OMC, a garantire l'accesso esente da dazi e contingenti ai prodotti degli Stati dell'ESA.

Il relatore accoglie con favore il contributo che questa maggiore certezza giuridica fornirà al miglioramento delle condizioni per il commercio e gli investimenti negli Stati dell'ESA interessati. Il 14 maggio, le parti hanno iniziato ad attuare gli elenchi tariffari per i quali si sono impegnate nell'accordo interinale. Purtroppo, i tentativi di pervenire a un elenco tariffario comune per i quattro Stati dell'ESA interessati non sono andati a buon fine e, di conseguenza, le tariffe saranno differenziate a seconda dei paesi.

L'applicazione provvisoria dell'APEI rende permanente l'inclusione, nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio (regolamento sull'accesso al mercato, adottato dal Consiglio il 20 dicembre 2007), per i quattro Stati dell'ESA interessati. In assenza di tale applicazione provvisoria, quasi nessun paese sarebbe riuscito a raggiungere i livelli dell'SPG dell'accesso preferenziale dopo l'entrata in vigore dell'emendamento al regolamento sull'accesso al mercato. Ciò avrebbe gravemente compromesso la loro competitività in alcuni settori del mercato globale.

Integrazione regionale

L'APEI rappresenta un ulteriore passo avanti nel processo di integrazione regionale. L'UE non può forzare l'integrazione regionale e, ad oggi, solo 4 degli 11 Stati dell'ESA hanno deciso di aderirvi. L'Unione europea, tuttavia, contribuisce all'integrazione regionale attraverso misure quali l'esclusione degli scambi degli Stati ACP dalla clausola della nazione più favorita, consentendo agli Stati dell'ESA di mantenere le preferenze regionali.

Migliori norme di origine

Su richiesta degli Stati ACP, che generalmente considerano le norme di origine dell'accordo di Cotonou eccessivamente rigide, l'UE ha offerto ai paesi che sottoscrivono e applicano l'APEI o l'APE di semplificare o di rendere più flessibili le norme di origine dell'APE. Le norme di origine dell'APE non sono del tutto nuove, in quanto costituiscono un miglioramento delle norme di origine dell'accordo di Cotonou ("Cotonou+"). Le principali migliorie dell'APE riguardano segnatamente i settori tessile, agricolo e della pesca.

Salvaguardie e protezione delle nuove industrie

L'accordo interinale prevede una sufficiente protezione della nuova industria, consentendo così ai paesi partner di svilupparsi in modo armonico. Le riduzioni tariffarie prevedono un periodo transitorio di 15 anni. I paesi partner possono escludere da tale liberalizzazione un massimo del 20% dei prodotti. Le salvaguardie possono proteggerli da incrementi improvvisi delle importazioni. Le consultazioni rientrano nelle procedure di applicazione di tali strumenti di tutela commerciale. Anche la cooperazione allo sviluppo sarà orientata a preparare le imprese alla concorrenza internazionale e ad aiutare gli esportatori a rispettare le norme sull'importazione dell'Unione europea.

Cooperazione allo sviluppo

Il relatore accoglie con favore il fatto che una sezione importante dell'APEI orientato allo sviluppo si occupi dell'assistenza, di cui i paesi partner dovrebbero beneficiare per pervenire all'adeguamento delle rispettive economie, alla diversificazione e all'aggiunta di valore.

Gli obiettivi concreti dell'assistenza dovrebbero essere chiaramente definiti. Le strutture dell'APEI hanno il compito importante di elaborare un elenco coerente delle priorità di cui agli articoli 36-54 dell'APEI e la matrice di sviluppo dell'allegato IV dell'APEI.

Gli Stati partner dell'ESA dovrebbero contribuire a tale processo di riforma attraverso una revisione delle rispettive politiche economiche e commerciali onde garantire migliori condizioni per il commercio e gli investimenti. Il relatore plaude altresì all'intenzione di cercare forme di cooperazione e sinergie con gli Stati membri e altri donatori internazionali.

Clausola di non esecuzione

Il relatore desidera sottolineare l'importanza di collegare l'APEI all'accordo di Cotonou per quanto riguarda la buona governance, la democrazia e i diritti umani. Tale clausola di non esclusione potrebbe essere utilizzata per intraprendere misure tese ad affrontare situazioni come quelle verificatesi con lo Zimbabwe e il Madagascar in passato. Le misure adottate contro lo Zimbabwe nel 2002 sono state revocate a metà del 2012; restano ora in vigore solo alcune misure mirate contro alcuni individui ed enti, oltre a un embargo sulle armi.

Gli aiuti pubblici allo sviluppo per il Madagascar sono stati sospesi da quasi tutti i donatori nel 2009, in seguito a un cambio di potere incostituzionale. Mentre il Madagascar emerge gradualmente da tre anni di disordini politici, i programmi di aiuti allo sviluppo dell'UE riprendono nuovamente.

Il relatore ritiene che l'attuale situazione, in entrambi i paesi, non dovrebbe ostacolare l'approvazione di questo accordo commerciale. L'UE, naturalmente, dovrebbe continuare a monitorare la situazione in tutti i paesi interessati.

Clausola di revisione a tempo ("rendez-vous") verso un'APE globale

L'APEI contiene una clausola di revisione a tempo che prevede negoziati ininterrotti riguardanti il commercio di servizi, gli investimenti, l'agricoltura, le norme di origine, le disposizioni sanitarie e fitosanitarie e le barriere tecniche al commercio, le dogane, l'agevolazione degli scambi commerciali e le norme relative a tali scambi. Tali temi sono attualmente oggetto di discussione nei negoziati sull'APE globale.

L'ultima tornata di negoziati per l'APE globale si è svolta a novembre 2011. L'applicazione provvisoria dell'APEI ha fatto sì che i paesi partner e la Commissione si concentrassero sull'attuazione dell'accordo.

Il relatore ritiene che una buona attuazione avrà ricadute positive sui negoziati per un'APE globale e, quindi, sostiene l'attuale spostamento dell'attenzione. Il relatore sottolinea inoltre l'importanza di includere capitoli su temi come il commercio di servizi e gli investimenti, dato che essi saranno i veri motori per una crescita sostenibile e per l'eliminazione della povertà nei paesi partner.

Conclusione:

Il relatore conclude che la firma dell'APEI rappresenta un necessario passo verso la crescita sostenibile nella regione, sottolineando al contempo l'importanza della continuità dei negoziati ai fini di un accordo globale che incoraggi maggiori scambi commerciali, gli investimenti e l'integrazione regionale nella regione.

PARERE della commissione per lo sviluppo (6.12.2012)

destinato alla commissione per il commercio internazionale

sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'Accordo interinale istitutivo di un quadro per un Accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra
(11699/2012 – C7‑0193/2012 – 2008/0251(NLE))

Relatore: Judith Sargentini

BREVE MOTIVAZIONE

Il 7 febbraio 2004, il gruppo originario di Stati dell'Africa orientale e australe (ESA) che ha lanciato i negoziati sugli APE con l'UE comprendeva 16 paesi, tra cui le isole dell'Oceano Indiano (Comore, Madagascar, Maurizio e Seychelles), i paesi del Corno d'Africa (Gibuti, Etiopia, Eritrea e Sudan), i membri della Comunità dell'Africa orientale (EAC) (Burundi, Kenya, Ruanda, Tanzania e Uganda) e alcuni paesi dell'Africa del Sud (Malawi, Zambia e Zimbabwe).

Tuttavia, l'accordo finale è stato concluso da sei parti e infine firmato solo da quattro paesi (Madagascar, Maurizio, Seychelles e Zimbabwe), di cui due sono piccoli stati insulari e due sono paesi sottoposti a sanzioni. Se l'APEI fosse stato concepito per un'agenda effettivamente mirata allo sviluppo, più paesi ESA lo avrebbero concluso e firmato.

Mentre il testo dell'APEI è lo stesso per questi quattro paesi, il processo di smantellamento tariffario non è uniforme. Per le Seychelles e Maurizio si prevede di liberalizzare oltre il 95% e per lo Zimbabwe il 79,9%. Il Madagascar dovrebbe liberalizzare il 37% nel primo periodo, entro l'1 gennaio 2013, con un 42% di perdita di entrate fiscali. Tuttavia, il governo del Madagascar non è disposto a questo passo e ha già chiesto una moratoria di 5 anni prima di implementare l'accordo. È discutibile che il Madagascar, unico PMS (paese meno sviluppato) dei quattro (e primo PMS ad attuare un APEI) debba essere costretto a firmare un APEI mentre attualmente beneficia di un EBA [Tutto tranne le armi], che è più favorevole.

L'elevato numero di paesi che ha abbandonato i negoziati indica la mancanza di un'agenda di sviluppo nell'ambito dell'APEI interinale. Alcuni dei paesi che abbandonano sono convinti che l'APEI li avrebbe portati a una situazione meno favorevole rispetto alle disposizioni commerciali dell'Accordo di Cotonou.

L'accordo non contiene né un capitolo di sviluppo sostenibile, né una clausola sui diritti umani, quest'ultima al momento ancor più importante in quanto due dei quattro paesi firmatari ESA erano ancora oggetto di sanzioni fino a poco tempo fa e si stanno solo ora muovendo sulla strada di uscita dalla crisi (Madagascar), o sono sul punto di vedersi revocare le sanzioni, purché le riforme democratiche continuino a progredire (Zimbabwe).

La ratifica dell'APEI renderà ancora più marginale l'integrazione regionale, che è aggravata dalle differenze nei regimi di liberalizzazione delle tariffe, nonché dai problemi connessi alle norme di origine. Inoltre, non sembra che siano stati fatti preparativi per affrontare le perdite di entrate fiscali. L'accordo non prevede un trattamento differenziato tra i paesi meno sviluppati (PMS) e quelli non PMS in linea con il rispettivo livello di sviluppo. È importante rispettare i principi della proprietà e consentire a questi paesi di fissare livelli tariffari in linea con la rispettiva agenda di sviluppo industriale.

Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 5 febbraio 2009 relativa all'impatto sullo sviluppo degli strumenti di partenariato economico (APE)[1] metteva esplicitamente in guardia contro il rischio di minare l'integrazione regionale con la conclusione di accordi di partenariato economico con i singoli paesi ACP o con un gruppo di paesi di una stessa regione, e chiedeva alla Commissione di ricalibrare la sua strategia, tenendo conto di questo rischio e facendo sì che la conclusione di accordi di partenariato economico non mettesse a repentaglio l'integrazione regionale.

******

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a proporre che il Parlamento rifiuti la sua approvazione.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

6.12.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

12

10

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Thijs Berman, Michael Cashman, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Daniël van der Stoep, Anna Záborská, Iva Zanicchi

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Enrique Guerrero Salom, Cristian Dan Preda, Judith Sargentini

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Helmut Scholz

  • [1]  P6_TA(2009)0051, risoluzione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2009 sull'impatto sullo sviluppo degli accordi di partenariato economico (APE) (2008/2170 (INI)), GU C 67 E del 18.3.2010, pag. 124.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

18.12.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

20

5

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, George Sabin Cutaş, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Franziska Keller, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Henri Weber, Iuliu Winkler, Paweł Zalewski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Salvatore Iacolino, Silvana Koch-Mehrin, Maria Eleni Koppa, Katarína Neveďalová, Marietje Schaake

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Norbert Neuser, Birgit Schnieber-Jastram