RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca

10.1.2013 - (COM(2011)0425 – C7‑0198/2011 – 2011/0195(COD)) - ***I

Commissione per la pesca
Relatore: Ulrike Rodust


Procedura : 2011/0195(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0008/2013
Testi presentati :
A7-0008/2013
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca

(COM(2011)0425 – C7‑0198/2011 – 2011/0195(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0425),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0198/2011),

–   visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 2012[1],

–   visto il parere del Comitato delle regioni del 4 maggio 2012[2],

–   visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per i bilanci, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per lo sviluppo regionale (A7‑0008/2013),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  rammenta la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 su "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva"[3]; ribadisce che è necessario prevedere sufficienti risorse supplementari nel prossimo quadro finanziario pluriennale per consentire all'Unione di realizzare le sue attuali priorità politiche e di svolgere i nuovi compiti previsti dal trattato di Lisbona, nonché di far fronte a eventi imprevisti; sfida il Consiglio, qualora non condivida tale impostazione, a definire con chiarezza quali delle sue priorità o progetti politici potrebbero essere completamente abbandonati, malgrado il loro comprovato valore aggiunto europeo;

3.  sottolinea che la stima dell'incidenza finanziaria della proposta rappresenta solo un'indicazione per l'autorità legislativa e che essa non può essere definita prima del raggiungimento di un accordo sulla proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

4.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Visto 1

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 349,

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Il campo di applicazione della politica comune della pesca si estende alla conservazione, alla gestione e allo sfruttamento delle risorse biologiche marine. La politica comune della pesca include inoltre le misure di mercato e le misure finanziarie a sostegno dei suoi obiettivi, le risorse biologiche di acqua dolce e l'acquacoltura nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, purché tali attività siano realizzate nel territorio degli Stati membri o nelle acque dell'Unione, anche da parte di pescherecci battenti bandiera di paesi terzi o in essi immatricolati, o da pescherecci dell'Unione o cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera e tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 117 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

(2) Il campo di applicazione della politica comune della pesca si estende alla conservazione delle risorse biologiche marine e alla gestione delle attività di pesca dirette a sfruttare tali risorse. Il campo di applicazione della politica comune della pesca include inoltre le misure di mercato e le misure finanziarie a sostegno dei suoi obiettivi e le attività di acquacoltura nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, purché tali attività siano realizzate nel territorio degli Stati membri o nelle acque dell'Unione, anche da parte di pescherecci battenti bandiera di paesi terzi o in essi immatricolati, o da pescherecci dell'Unione o cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera e tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 117 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) La politica comune della pesca deve garantire che le attività di pesca e di acquacoltura contribuiscano alla creazione di condizioni ambientali, economiche e sociali sostenibili a lungo termine. Essa deve inoltre contribuire a un aumento della produttività, a un equo tenore di vita per il settore della pesca e alla stabilità dei mercati, nonché garantire la disponibilità delle risorse e la fornitura di derrate al consumatore a prezzi ragionevoli.

(3) La politica comune della pesca dovrebbe garantire che le attività di pesca e di acquacoltura contribuiscano alla sostenibilità a lungo termine sotto il profilo ambientale, economico e sociale. Essa dovrebbe comprendere norme concernenti la tracciabilità, la sicurezza e la qualità dei prodotti importati nell'Unione, un equo tenore di vita per il settore della pesca, la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare e la stabilità dei mercati, nonché garantire la disponibilità delle risorse e la fornitura di derrate al consumatore a prezzi ragionevoli.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) L'Unione è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS) e ha ratificato l'accordo delle Nazioni Unite ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 4 agosto 1995 ("accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici"). Essa ha inoltre aderito all'accordo dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare, del 24 novembre 1993 ("accordo FAO"). Questi accordi internazionali prevedono in particolare obblighi di conservazione e segnatamente l'obbligo di adottare misure di conservazione e di gestione intese a mantenere o riportare le risorse marine a livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile sia nell'ambito delle zone marine soggette alla giurisdizione nazionale che in alto mare, nonché di cooperare con gli altri Stati a tal fine, l'obbligo di applicare su base generalizzata l'approccio precauzionale alla conservazione, alla gestione e allo sfruttamento degli stock ittici, l'obbligo di garantire la compatibilità delle misure di conservazione e di gestione nei casi in cui le risorse marine si trovino in zone marine aventi uno statuto giurisdizionale diverso e l'obbligo di tenere nella debita considerazione gli altri usi legittimi dei mari. La politica comune della pesca deve contribuire all'adempimento degli obblighi assunti a livello internazionale dall'Unione nel quadro di questi strumenti internazionali. Quando gli Stati membri adottano le misure di conservazione e di gestione per le quali è stata loro conferita competenza nell'ambito della politica comune della pesca, essi devono anche agire in modo pienamente coerente con gli obblighi internazionali in materia di conservazione e di cooperazione previsti dagli strumenti internazionali sopra indicati.

(4) L'Unione è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS) e ha ratificato l'accordo delle Nazioni Unite ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 4 agosto 1995 ("accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici"). Essa ha inoltre aderito all'accordo dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare, del 24 novembre 1993 ("accordo FAO"). Questi accordi internazionali prevedono in particolare obblighi di conservazione e segnatamente l'obbligo di adottare misure di conservazione e di gestione intese a mantenere o riportare le risorse marine a livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile sia nell'ambito delle zone marine soggette alla giurisdizione nazionale che in alto mare, nonché di cooperare con gli altri Stati a tal fine, l'obbligo di garantire la compatibilità delle misure di conservazione e di gestione nei casi in cui le risorse marine si trovino in zone marine aventi uno statuto giurisdizionale diverso e l'obbligo di tenere nella debita considerazione gli altri usi legittimi dei mari. La politica comune della pesca dovrebbe contribuire all'adempimento degli obblighi assunti a livello internazionale dall'Unione nel quadro di questi strumenti internazionali. Quando gli Stati membri adottano le misure di conservazione e di gestione per le quali è stata loro conferita competenza nell'ambito della politica comune della pesca, essi dovrebbero anche agire in modo pienamente coerente con gli obblighi internazionali in materia di conservazione e di cooperazione previsti dagli strumenti internazionali sopra indicati.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Nell'ambito del vertice sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002, l'Unione e i suoi Stati membri si sono impegnati a intervenire contro il costante declino di numerosi stock ittici. L'Unione deve pertanto migliorare la propria politica comune della pesca al fine di garantire che, a titolo prioritario, i livelli di sfruttamento degli stock di risorse biologiche marine siano riportati e mantenuti in condizioni che consentano alle diverse popolazioni sfruttate di raggiungere il rendimento massimo sostenibile entro il 2015. Nei casi in cui non si disponga di informazioni scientifiche sufficienti potrebbe essere necessario servirsi di valori approssimativi per il rendimento massimo sostenibile.

(5) Nell'ambito del vertice sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002, l'Unione e i suoi Stati membri si sono impegnati a intervenire contro il costante declino di numerosi stock ittici. L'Unione dovrebbe pertanto migliorare la propria politica comune della pesca al fine di garantire che, a titolo prioritario ed entro il 2015, i tassi di mortalità per la pesca siano fissati a livelli tali da permettere la ricostituzione degli stock ittici, al massimo entro il 2020, al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile e da permettere di mantenere tutti gli stock ricostituiti a tali livelli. Nei casi in cui non si disponga di informazioni scientifiche sufficienti potrebbe essere necessario servirsi di valori approssimativi per il rendimento massimo sostenibile.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) Il concetto di rendimento massimo sostenibile, quale sancito nell'UNCLOS, costituisce un obiettivo di gestione della pesca che è giuridicamente vincolante per l'Unione dal momento della ratifica della convenzione nel 1998.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 ter) I piani pluriennali dovrebbero essere il principale strumento volto a garantire che, entro il 2015, i tassi di mortalità per la pesca siano fissati a livelli tali da permettere la ricostituzione degli stock ittici, al massimo entro il 2020, al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile e da permettere di mantenere tutti gli stock ricostituiti a tali livelli. Solo un impegno chiaro e vincolante a rispettare queste date è in grado di assicurare che siano adottate misure immediate e che siano evitati ulteriori ritardi del processo di ricostituzione degli stock. Per gli stock riguardo ai quali non sia ancora stato adottato un piano pluriennale, occorre garantire che il Consiglio aderisca pienamente agli obiettivi della politica comune della pesca in sede di definizione delle possibilità di pesca per gli stock di cui trattasi.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 quater) I piani pluriennali dovrebbero anche poter prevedere disposizioni volte a limitare le fluttuazioni annue del TAC di stock ricostituiti, al fine di creare condizioni più stabili per il settore della pesca. I limiti esatti di tali fluttuazioni dovrebbero essere indicati nei piani pluriennali.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 5 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 quinquies) Le decisioni gestionali relative al rendimento massimo sostenibile nella pesca multispecifica dovrebbero tenere conto della difficoltà, in una pesca multispecifica, di attingere a tutti gli stock contemporaneamente rispettando il rendimento massimo sostenibile, se è vero che, secondo le perizie scientifiche, è estremamente difficile evitare il fenomeno delle "choke species" (specie la cui cattura è rigorosamente limitata) aumentando la selettività degli attrezzi da pesca impiegati. Sarebbe opportuno chiedere al CIEM e al comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) di fornire un parere sui livelli appropriati di mortalità per pesca in siffatte circostanze.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 5 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 sexies) L'Unione e gli Stati membri provvedono affinché, se le possibilità di pesca devono essere drasticamente ridotte durante un periodo transitorio al fine di ottenere il rendimento massimo sostenibile, vengano applicate adeguate misure sociali e finanziarie per sostenere un numero sufficiente di imprese lungo tutta la catena di produzione in modo da raggiungere un equilibrio tra la capacità della flotta e le risorse disponibili quando è raggiunto il rendimento massimo sostenibile.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Obiettivi specifici in materia di pesca sono stati stabiliti nella decisione della Conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica sul piano strategico per la biodiversità 2011-2020. La politica comune della pesca deve garantire la coerenza con gli obiettivi in materia di biodiversità adottati dal Consiglio europeo e con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione "La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020", in particolare al fine di conseguire il rendimento massimo sostenibile entro il 2015.

(6) Obiettivi specifici in materia di pesca sono stati stabiliti nella decisione della Conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica sul piano strategico per la biodiversità 2011-2020. La politica comune della pesca dovrebbe garantire la coerenza con gli obiettivi in materia di biodiversità adottati dal Consiglio europeo e con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione "La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020", in particolare al fine di conseguire il rendimento massimo sostenibile.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine deve basarsi sull'approccio precauzionale, a sua volta basato sul principio precauzionale di cui all'articolo 191, paragrafo 2, primo comma, del trattato.

(7) Lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine dovrebbe basarsi in ogni momento sull'approccio precauzionale, a sua volta basato sul principio precauzionale di cui all'articolo 191, paragrafo 2, primo comma, del trattato, tenendo conto dei dati scientifici disponibili.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) La politica comune della pesca deve contribuire alla protezione dell'ambiente marino e in particolare al conseguimento di un buono stato ecologico entro il 2020 secondo quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino).

(8) La politica comune della pesca dovrebbe contribuire alla protezione dell'ambiente marino, alla gestione sostenibile di tutte le specie sfruttate a fini commerciali e, in particolare, al conseguimento di un buono stato ecologico entro il 2020, secondo quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino).

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis) La politica comune della pesca dovrebbe contribuire altresì all'approvvigionamento di alimenti di elevato valore nutrizionale sul mercato dell'Unione, riducendo la dipendenza alimentare del mercato interno, nonché alla creazione di occupazione diretta e indiretta e allo sviluppo economico delle zone costiere.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Occorre applicare alla gestione della pesca un approccio basato sugli ecosistemi, limitare l'impatto ambientale delle attività di pesca e ridurre al minimo le catture accidentali per giungere alla loro graduale eliminazione.

(9) Occorre applicare alla gestione della pesca un approccio basato sugli ecosistemi, al fine di contribuire a garantire che l'impatto delle attività umane sull'ecosistema marino sia ridotto al minimo e che le catture accidentali siano evitate, ridotte al minimo e, ove possibile, eliminate, e che si giunga progressivamente a una situazione in cui tutte le catture sono sbarcate.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) È importante che la gestione della politica comune della pesca sia guidata da principi di buona governance. Tali principi prevedono un processo decisionale basato sui migliori pareri scientifici disponibili, un ampio coinvolgimento delle parti interessate e una prospettiva a lungo termine. Una gestione efficace della politica comune della pesca dipende anche da una chiara definizione delle responsabilità sia a livello dell'Unione che a livello nazionale, regionale e locale, nonché dalla compatibilità e coerenza reciproche delle misure adottate con le altre politiche dell'Unione.

(10) È importante che la gestione della politica comune della pesca sia guidata da principi di buona governance. Tali principi prevedono un processo decisionale basato su pareri scientifici accurati e aggiornati, un ampio coinvolgimento delle parti interessate e una prospettiva a lungo termine. Una gestione efficace della politica comune della pesca dipende anche da una chiara definizione delle responsabilità sia a livello dell'Unione che a livello regionale, nazionale e locale, nonché dalla compatibilità e coerenza reciproche delle misure adottate con le altre politiche dell'Unione.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) L'attuazione della politica comune della pesca deve tener conto delle interazioni con altre questioni marittime quali contemplate dalla politica marittima integrata, riconoscendo che tutte le questioni connesse agli oceani e ai mari europei sono legate fra loro, inclusa la pianificazione dello spazio marittimo. È necessario garantire coerenza e integrazione nella gestione delle diverse politiche settoriali nell'ambito del Mar Baltico, del Mare del Nord, dei Mari Celtici, del Golfo di Guascogna nonché della costa iberica e dei bacini del Mediterraneo e del Mar Nero.

(12) L'attuazione della politica comune della pesca dovrebbe tener conto delle interazioni con altre questioni marittime e, in generale, dovrebbe essere coerente con le altre politiche dell'Unione, riconoscendo che tutte le questioni connesse agli oceani e ai mari europei sono legate fra loro, inclusa la pianificazione dello spazio marittimo. È necessario garantire coerenza e integrazione nella gestione delle diverse politiche settoriali nell'ambito del Mar Baltico, del Mare del Nord, dei Mari Celtici, del Golfo di Guascogna nonché della costa iberica e dei bacini del Mediterraneo e del Mar Nero.

Motivazione

La PCP dovrebbe essere coerente con tutte le politiche dell'Unione e non dovrebbe dipendere da nessuna di esse.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Le norme in vigore che limitano l'accesso alle risorse comprese nella zona delle 12 miglia nautiche degli Stati membri hanno funzionato in maniera soddisfacente, apportando benefici sul piano della conservazione e limitando lo sforzo di pesca nelle acque maggiormente sensibili dell'Unione. Tali norme hanno inoltre preservato le attività di pesca tradizionali da cui in larga misura dipende lo sviluppo sociale ed economico di alcune comunità costiere. È pertanto opportuno che tali norme continuino ad essere applicate.

(14) Le norme in vigore che limitano l'accesso alle risorse comprese nella zona delle 12 miglia nautiche degli Stati membri hanno funzionato in maniera soddisfacente, apportando benefici sul piano della conservazione e limitando lo sforzo di pesca nelle acque maggiormente sensibili dell'Unione. Tali norme hanno inoltre preservato le attività di pesca tradizionali da cui in larga misura dipende lo sviluppo sociale ed economico di alcune comunità costiere. È pertanto opportuno che tali norme continuino ad essere applicate e, ove possibile, siano anche rafforzate al fine di concedere un accesso preferenziale ai pescatori che svolgono attività di pesca su piccola scala, artigianale o costiera.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis) È necessario ampliare la definizione di pesca artigianale onde tenere conto di una serie di criteri oltre alle dimensioni dell'imbarcazione, tra cui, in particolare, le condizioni meteorologiche prevalenti, l'impatto delle tecniche di pesca sull'ecosistema marino, il tempo trascorso in mare e le caratteristiche dell'unità economica che sfrutta le risorse. Le piccole isole in mare aperto che dipendono dalla pesca dovrebbero essere oggetto di una considerazione e di un sostegno speciali sia in termini finanziari sia mediante l'attribuzione di risorse supplementari, per consentire loro di sopravvivere e prosperare in futuro.

Motivazione

La situazione attuale dimostra il rischio di applicare un principio unico uguale per tutti. Le isole in mare aperto sono caratterizzate dalla loro dipendenza da piccole imbarcazioni alla mercé delle condizioni meteorologiche avverse nel versante atlantico. Si tratta di una caratteristica unica, straordinaria ed estremamente difficile del nostro patrimonio europeo comune che stiamo perdendo a nostro rischio e pericolo. I criteri applicati utilizzando la categoria di navi da 12 metri non sono appropriati in questo caso.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Per conseguire più efficacemente l'obiettivo di uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine è opportuno adottare una strategia pluriennale di gestione della pesca, stabilendo in via prioritaria piani pluriennali che tengano conto delle specificità dei vari tipi di pesca.

(16) Per conseguire più efficacemente l'obiettivo di uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine è opportuno adottare una strategia pluriennale di gestione della pesca. A questo scopo gli Stati membri, collaborando strettamente con le pubbliche amministrazioni e i consigli consultivi regionali, dovrebbero costruire anche localmente le condizioni della sostenibilità, stabilendo in via prioritaria piani pluriennali che tengano conto delle specificità dei vari tipi di pesca. Ciò si può conseguire attraverso azioni comuni al livello regionale e, in modo più vincolante, attraverso procedure decisionali che portino alla creazione di piani pluriennali.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Ove possibile, i piani pluriennali devono riguardare una molteplicità di stock nei casi in cui tali stock siano oggetto di una pesca congiunta. I piani pluriennali devono costituire la base per la fissazione di possibilità di pesca e di obiettivi specifici quantificabili per lo sviluppo sostenibile degli stock e degli ecosistemi marini interessati, definendo limiti temporali chiari e meccanismi di salvaguardia in caso di avvenimenti imprevisti.

(17) Ove possibile, i piani pluriennali dovrebbero riguardare una molteplicità di stock nei casi in cui tali stock siano oggetto di una pesca congiunta. I piani pluriennali dovrebbero costituire la base per la fissazione di possibilità di pesca e di obiettivi specifici quantificabili per lo sviluppo sostenibile degli stock e degli ecosistemi marini interessati, definendo limiti temporali chiari e meccanismi di salvaguardia in caso di avvenimenti imprevisti. I piani pluriennali dovrebbero inoltre essere soggetti a obiettivi di gestione ben definiti, al fine di contribuire allo sfruttamento sostenibile degli stock e degli ecosistemi marini interessati. Qualora gli scenari di gestione possano avere ripercussioni socioeconomiche sui territori interessati, tali piani dovrebbero essere stabiliti di concerto con gli operatori del settore della pesca, con gli esperti scientifici e con gli attori istituzionali.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) Occorrono misure volte a ridurre ed eliminare i livelli attualmente elevati di catture accidentali e di rigetti in mare. Le catture accidentali e i rigetti costituiscono di fatto uno spreco considerevole e incidono negativamente sullo sviluppo sostenibile delle risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini nonché sulla redditività finanziaria delle attività alieutiche. Occorre stabilire e attuare progressivamente un obbligo di sbarco per tutte le catture di stock regolamentati effettuate nell'ambito di attività di pesca nelle acque dell'Unione o da parte di pescherecci dell'Unione.

(18) Occorrono misure volte a ridurre i livelli attualmente elevati di catture accidentali e ad eliminare gradualmente i rigetti in mare. Sfortunatamente, la legislazione precedente ha spesso costretto i pescatori a rigettare in mare risorse preziose. I rigetti costituiscono di fatto uno spreco considerevole e incidono negativamente sullo sviluppo sostenibile delle risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini nonché sulla redditività finanziaria delle attività alieutiche. Occorre stabilire e attuare progressivamente un obbligo di sbarco per tutte le catture di stock regolamentati effettuate nell'ambito di attività di pesca nelle acque dell'Unione o da parte di pescherecci dell'Unione. È necessario dare priorità alla definizione, alla promozione e all'incoraggiamento di misure e incentivi volti ad evitare in primo luogo le catture accidentali.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 bis) L'obbligo di sbarcare tutte le catture dovrebbe essere introdotto in modo differenziato a seconda delle varie attività di pesca. È opportuno che ai pescatori sia consentito continuare a rigettare in mare le specie che, secondo i migliori pareri scientifici disponibili, presentano un elevato tasso di sopravvivenza quando sono rilasciate in mare alle condizioni stabilite per una determinata attività di pesca.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Considerando 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 ter) Onde rendere praticabile l'obbligo di sbarcare tutte le catture e mitigare l'effetto delle variazioni annuali nella composizione delle catture, è opportuno che agli Stati membri sia consentito trasferire contingenti da un anno all'altro, entro una certa percentuale.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) È opportuno che gli operatori non traggano pieno profitto economico dagli sbarchi di catture accidentali. Qualora vengano sbarcati esemplari di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione, la destinazione di tali catture deve essere limitata ed escludere la vendita per il consumo umano.

(19) È opportuno che gli operatori non traggano pieno profitto economico dagli sbarchi di catture accidentali. Qualora vengano sbarcati esemplari di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione, la destinazione di tali catture dovrebbe essere limitata ed escludere la vendita per il consumo umano. È opportuno che ciascuno Stato membro abbia la facoltà di decidere se desidera consentire la distribuzione gratuita del pesce sbarcato a fini di beneficenza o carità.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Ai fini della salvaguardia degli stock è opportuno fissare obiettivi chiari con riguardo a talune misure tecniche.

(20) Ai fini della salvaguardia degli stock e dell'adattabilità delle flotte e delle attività di pesca, è opportuno fissare obiettivi chiari con riguardo a talune misure tecniche e adattare i livelli di governance in base alle esigenze di gestione.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) Per gli stock in relazione ai quali non sono stati disposti piani pluriennali devono essere garantiti tassi di sfruttamento che producano il rendimento massimo sostenibile mediante la definizione di limiti di cattura e/o di sforzo.

(21) Per gli stock in relazione ai quali non sono stati disposti piani pluriennali dovrebbero essere garantiti tassi di sfruttamento che producano il rendimento massimo sostenibile mediante la definizione di limiti di cattura e/o di sforzo. Se i dati disponibili non sono sufficienti, la gestione della pesca dovrebbe basarsi su valori sostitutivi.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 bis) L'Unione dovrebbe intensificare i propri sforzi volti a realizzare una cooperazione internazionale e una gestione degli stock efficaci nei mari su cui si affacciano Stati membri e paesi terzi, prevedendo, se del caso, la creazione di organizzazioni regionali di gestione della pesca per questo tipo di aree. In particolare, l'Unione dovrebbe sostenere la creazione di un'organizzazione regionale di gestione della pesca per il Mar Nero.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22) Considerata la situazione economica precaria del settore della pesca e il grado di dipendenza dalla pesca di alcune comunità costiere è necessario garantire la stabilità relativa delle attività di pesca ripartendo le possibilità di pesca fra gli Stati membri, con l'assegnazione a ciascuno di essi di una quota prevedibile degli stock.

(22) Considerata la situazione economica precaria di una parte del settore della pesca e il grado di dipendenza dalla pesca di alcune comunità costiere è necessario garantire la stabilità relativa delle attività di pesca ripartendo le possibilità di pesca fra gli Stati membri, con l'assegnazione a ciascuno di essi di una quota prevedibile degli stock.

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25) La Commissione deve essere in grado di adottare misure temporanee qualora le attività di pesca comportino un grave rischio per la conservazione delle risorse biologiche marine o per l'ecosistema marino, tale da richiedere un intervento immediato.

(25) La Commissione dovrebbe essere in grado di adottare, previa consultazione dei consigli consultivi e degli Stati membri interessati, misure temporanee qualora le attività di pesca comportino un grave rischio per la conservazione delle risorse biologiche marine o per l'ecosistema marino, tale da richiedere un intervento immediato. Tali misure dovrebbero essere stabilite entro calendari definiti ed essere operative per un periodo di tempo determinato.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26) Gli Stati membri devono essere in grado di adottare misure di conservazione e misure tecniche per l'attuazione della politica comune della pesca affinché quest'ultima risulti maggiormente adeguata alle realtà e peculiarità dei singoli tipi di pesca e benefici di una maggiore adesione.

(26) Gli Stati membri, dopo aver tenuto debitamente conto dei pareri dei consigli consultivi e delle parti interessate, dovrebbero essere in grado di adottare misure di conservazione e misure tecniche per l'attuazione della politica comune della pesca affinché quest'ultima risulti maggiormente adeguata alle realtà e peculiarità dei vari bacini marittimi e dei singoli tipi di pesca e benefici di una maggiore adesione.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 bis) Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a cooperare reciprocamente su base regionale.

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29) È necessario introdurre entro il 31 dicembre 2013 un sistema di concessioni di pesca trasferibili per la maggior parte degli stock gestiti nell'ambito della politica comune della pesca, applicabile a tutte le navi di lunghezza pari o superiore a 12 metri e a tutte le altre navi che pescano con attrezzi trainati. Gli Stati membri possono escludere dall'applicazione del sistema di concessioni di pesca trasferibili le navi di lunghezza fino a 12 metri diverse da quelle che pescano con attrezzi trainati. Tale sistema deve contribuire al conseguimento di riduzioni della flotta su iniziativa del settore nonché al miglioramento delle prestazioni economiche, creando al tempo stesso concessioni di pesca trasferibili giuridicamente sicure ed esclusive basate sulle possibilità di pesca annuali concesse a uno Stato membro. Poiché le risorse biologiche marine costituiscono un bene comune, è opportuno che le concessioni di pesca trasferibili stabiliscano diritti di utilizzazione solo su una parte delle possibilità di pesca annue di uno Stato membro, che possono essere revocati sulla base di norme stabilite.

soppresso

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(29 bis) È opportuno che la Commissione conduca valutazioni della flotta per ottenere risultati affidabili in merito al livello esatto della sovraccapacità sul piano dell'Unione, affinché sia possibile proporre strumenti adeguati e mirati per ridurla.

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30) È opportuno che le concessioni di pesca possano essere trasferite o affittate, al fine di decentrare la gestione delle possibilità di pesca affidandola al settore e garantire che i pescatori che abbandonano l'attività non debbano dipendere dall'assistenza pubblica nell'ambito della politica comune della pesca.

soppresso

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Considerando 31

Testo della Commissione

Emendamento

(31) Le caratteristiche specifiche e la vulnerabilità socioeconomica di alcune flotte artigianali giustificano la limitazione del sistema obbligatorio di concessioni di pesca trasferibili alle imbarcazioni più grandi. Il sistema di concessioni di pesca trasferibili deve essere applicato agli stock per i quali sono state assegnate possibilità di pesca.

soppresso

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(31 bis) Ogni Stato membro dovrebbe avere la facoltà di scegliere il metodo di attribuzione delle possibilità di pesca che gli vengono assegnate, conformemente al principio di sussidiarietà, senza che sia imposto un sistema di ripartizione a livello europeo. In questo modo, gli Stati membri sarebbero liberi di introdurre o meno un sistema di concessioni di pesca trasferibili.

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Considerando 31 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(31 ter) Occorre introdurre un sistema vincolante di valutazione dei registri delle flotte e di verifica dei limiti di capacità, onde garantire che ogni Stato membro rispetti i limiti di capacità assegnatigli, nonché rafforzare il regime di controllo della pesca, così da adeguare la capacità di pesca alle risorse disponibili.

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32) Per i pescherecci dell'Unione che non operano nell'ambito di un sistema di concessioni di pesca trasferibili devono essere adottate misure specifiche destinate ad adeguare il numero di pescherecci dell'Unione alle risorse disponibili. Tali misure devono fissare limiti massimi obbligatori di capacità delle flotte e stabilire regimi nazionali di entrata/uscita in relazione agli aiuti per il disarmo concessi nell'ambito del Fondo europeo per la pesca.

(32) In taluni casi, gli Stati membri hanno ancora la necessità di adottare misure specifiche destinate ad adeguare la loro capacità di pesca alle risorse disponibili. La capacità andrebbe pertanto valutata in relazione a ciascuno stock e a ciascun bacino dell'Unione. La valutazione dovrebbe basarsi su orientamenti comuni. Ciascuno Stato membro dovrebbe avere la possibilità di scegliere le misure e gli strumenti che intende adottare al fine di ridurre la capacità di pesca eccessiva.

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34) Per garantire una gestione della pesca basata sui migliori pareri scientifici disponibili è necessario poter disporre di serie di dati armonizzati, affidabili e precisi. Gli Stati membri devono pertanto raccogliere dati sulle flotte e sulle loro attività di pesca, in particolare dati biologici sulle catture, inclusi i rigetti, informazioni provenienti da indagini sugli stock ittici e sull'impatto potenziale delle attività di pesca sull'ecosistema marino.

(34) Per garantire una gestione della pesca basata su pareri scientifici completi e precisi è necessario poter disporre di serie di dati armonizzati, affidabili e precisi. Gli Stati membri dovrebbero pertanto raccogliere dati sulle flotte e sulle loro attività di pesca, in particolare dati biologici sulle catture, inclusi i rigetti, informazioni provenienti da indagini sugli stock ittici e sull'impatto potenziale delle attività di pesca sull'ecosistema marino. La Commissione europea dovrebbe favorire le condizioni necessarie per l'armonizzazione dei dati al fine di promuovere una valutazione ecosistemica delle risorse.

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Considerando 35

Testo della Commissione

Emendamento

(35) La raccolta di dati deve includere informazioni che facilitino la valutazione economica delle imprese attive nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nonché delle tendenze occupazionali in questi settori.

(35) La raccolta di dati dovrebbe includere informazioni che facilitino la valutazione economica di tutte le imprese attive nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, a prescindere dalle loro dimensioni, nonché delle tendenze occupazionali in questi settori, così come informazioni sull'impatto di tali sviluppi sulle comunità di pesca.

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Considerando 36

Testo della Commissione

Emendamento

(36) Gli Stati membri devono gestire e mettere a disposizione degli utilizzatori finali di dati scientifici le informazioni raccolte, sulla base di un programma pluriennale dell'Unione. Essi devono inoltre collaborare fra loro al fine di coordinare le attività di raccolta dei dati. Con riguardo alla raccolta dei dati, ove necessario gli Stati membri devono inoltre collaborare con i paesi terzi di uno stesso bacino marino.

(36) Gli Stati membri dovrebbero gestire e mettere a disposizione degli utilizzatori finali di dati scientifici le informazioni raccolte, sulla base di un programma pluriennale dell'Unione, e fornire i risultati pertinenti alle parti interessate. Occorre potenziare la partecipazione delle amministrazioni regionali alle attività di raccolta dei dati. Essi dovrebbero inoltre collaborare fra loro al fine di coordinare le attività di raccolta dei dati. Con riguardo alla raccolta dei dati, ove necessario gli Stati membri dovrebbero inoltre collaborare con i paesi terzi, se possibile in seno a un organo regionale istituito a tale scopo, tenendo conto delle disposizioni di diritto internazionale e in particolare dell'UNCLOS.

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37) Le conoscenze scientifiche orientate alla politica della pesca devono essere rafforzate mediante programmi adottati a livello nazionale per la raccolta di dati scientifici sulla pesca, la ricerca e l'innovazione in coordinamento con gli altri Stati membri nonché tramite gli strumenti del quadro dell'Unione per la ricerca e l'innovazione.

(37) Le conoscenze scientifiche orientate alla politica della pesca dovrebbero essere rafforzate mediante programmi adottati a livello nazionale per la raccolta di dati scientifici sulla pesca, la ricerca e l'innovazione indipendenti in coordinamento con gli altri Stati membri nonché tramite gli strumenti del quadro dell'Unione per la ricerca e l'innovazione, e mediante la necessaria armonizzazione e sistematizzazione dei dati ad opera della Commissione.

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Considerando 38

Testo della Commissione

Emendamento

(38) L'Unione deve promuovere a livello internazionale gli obiettivi della politica comune della pesca. A tal fine, essa deve sforzarsi di migliorare l'operato delle organizzazioni regionali e internazionali dedite alla conservazione e alla gestione degli stock ittici internazionali, promuovendo un processo decisionale basato sulle conoscenze scientifiche e su un maggiore rispetto delle norme nonché una maggiore trasparenza e partecipazione delle parti interessate, e combattendo le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

(38) L'Unione dovrebbe promuovere a livello internazionale gli obiettivi della politica comune della pesca. A tal fine, essa dovrebbe sforzarsi di migliorare l'operato delle organizzazioni regionali e internazionali dedite alla conservazione e alla gestione sostenibile degli stock ittici internazionali, promuovendo un processo decisionale basato sulle conoscenze scientifiche, un maggiore rispetto delle norme e una maggiore trasparenza, garantendo un'efficace partecipazione delle parti interessate, e combattendo le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Considerando 39

Testo della Commissione

Emendamento

(39) Gli accordi di pesca sostenibile conclusi con i paesi terzi devono garantire che le attività di pesca dell'Unione nelle acque dei paesi terzi si basino sui migliori pareri scientifici disponibili al fine di giungere a uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine. Tali accordi, che prevedono la concessione di diritti di accesso in cambio di un contributo finanziario dell'Unione, devono contribuire alla creazione di un contesto di governance di elevata qualità al fine di garantire in particolare misure efficienti di monitoraggio, controllo e sorveglianza.

(39) Gli accordi di pesca sostenibile conclusi con i paesi terzi dovrebbero garantire che le attività di pesca dell'Unione nelle acque dei paesi terzi si basino sui migliori pareri scientifici disponibili al fine di giungere a una conservazione e a uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine, rispettando nel contempo il principio del surplus sancito dall'UNCLOS. Tali accordi, che prevedono la concessione di diritti di accesso in cambio di un contributo finanziario dell'Unione, dovrebbero contribuire alla creazione di un sistema ottimale di raccolta dei dati scientifici e di un contesto di governance di elevata qualità al fine di garantire in particolare misure efficienti di monitoraggio, controllo e sorveglianza.

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Considerando 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(41 bis) In considerazione del grave problema della pirateria che affligge le navi dell'UE operanti in paesi terzi sulla base di accordi di pesca bilaterali o multilaterali nonché della particolare vulnerabilità di tali navi alla pirateria, è opportuno rafforzare misure e operazioni al fine di proteggerle.

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Considerando 42

Testo della Commissione

Emendamento

(42) L'acquacoltura deve contribuire a salvaguardare il potenziale di produzione alimentare su basi sostenibili in tutta l'Unione al fine di garantire a lungo termine la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare per i cittadini europei e contribuire alla crescente domanda mondiale di alimenti acquatici.

(42) L'acquacoltura dovrebbe contribuire a salvaguardare il potenziale di produzione alimentare su basi sostenibili in tutta l'Unione al fine di garantire a lungo termine la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare e le forniture nonché la crescita e l'occupazione per i cittadini europei e contribuire alla crescente domanda mondiale di alimenti acquatici.

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Considerando 46 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(46 bis) In considerazione delle caratteristiche specifiche delle regioni ultraperiferiche e in particolare della loro lontananza geografica e dell'importanza della pesca per le loro economie, dovrebbe essere istituito un consiglio consultivo per le regioni ultraperiferiche composto da tre sottoconsigli (acque sudoccidentali, acque dell'Oceano indiano sudoccidentale, acque delle Indie occidentali francesi e del bacino delle Antille-Guyana). Tale consiglio consultivo dovrebbe avere tra i suoi obiettivi quello di contribuire alla lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata su scala mondiale.

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Considerando 47

Testo della Commissione

Emendamento

(47) È necessario rafforzare la competitività del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione e semplificarne il funzionamento ai fini di una migliore gestione della produzione e delle attività di mercato; l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura deve garantire condizioni di equità per tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura commercializzati nell'Unione, mettere i consumatori in grado di effettuare scelte più informate e incoraggiare modelli di consumo responsabili nonché migliorare le conoscenze economiche e la comprensione dei mercati dell'Unione lungo l'intera catena di commercializzazione.

(47) È necessario rafforzare la competitività del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione e semplificarne il funzionamento ai fini di una migliore gestione della produzione e delle attività di mercato, garantendo la reciprocità nel commercio con paesi terzi al fine di assicurare pari condizioni nel mercato dell'Unione europea, non solo in termini di sostenibilità della pesca ma anche sul piano del controllo sanitario; l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dovrebbe garantire condizioni di equità per tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura commercializzati, indipendentemente dal fatto che tali prodotti siano originari dell'Unione o di paesi terzi, mettere i consumatori in grado di effettuare scelte più informate basate sulla tracciabilità, incoraggiare modelli di consumo responsabili, nonché migliorare le conoscenze economiche e la comprensione dei mercati dell'Unione lungo l'intera catena di commercializzazione. Nel presente regolamento, il capitolo sull'organizzazione comune dei mercati include disposizioni volte a subordinare le importazioni di prodotti della pesca e dell'acquacoltura al rispetto di norme sociali e ambientali riconosciute a livello internazionale.

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Considerando 48

Testo della Commissione

Emendamento

(48) L'organizzazione comune dei mercati deve essere attuata nel rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Unione, in particolare per quanto concerne le disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio. Per garantire il successo della politica comune della pesca occorre un sistema efficace di controllo, ispezione e attuazione che includa la lotta contro le attività di pesca INN. È necessario istituire un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione al fine di garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.

(48) L'organizzazione comune dei mercati dovrebbe essere attuata nel rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Unione, in particolare per quanto concerne le disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio. Per garantire il successo della politica comune della pesca occorre un sistema efficace di controllo, ispezione e attuazione che includa la lotta contro le attività di pesca INN. È necessario attuare efficacemente la legislazione già esistente in materia e istituire un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione al fine di garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Considerando 49

Testo della Commissione

Emendamento

(49) Nell'ambito del regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione occorre promuovere l'uso di tecnologie moderne. Gli Stati membri o la Commissione devono avere la possibilità di condurre progetti pilota relativi alle nuove tecnologie di controllo e ai sistemi di gestione dei dati.

(49) Nell'ambito del regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione occorre promuovere l'uso di tecnologie moderne ed efficaci. Gli Stati membri o la Commissione dovrebbero avere la possibilità di condurre progetti pilota relativi alle nuove tecnologie di controllo e ai sistemi di gestione dei dati.

Motivazione

La tecnologia dovrebbe essere non solo moderna, ma anche di comprovata efficacia.

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Considerando 51

Testo della Commissione

Emendamento

(51) Gli obiettivi della politica comune della pesca non possono essere realizzati in modo sufficiente dagli Stati membri, tenuto conto dei problemi incontrati in materia di sviluppo e gestione del settore alieutico nonché delle risorse finanziarie limitate degli Stati membri. Occorre pertanto concedere un sostegno finanziario pluriennale dell'Unione, incentrato sulle priorità della politica comune della pesca, al fine di contribuire al conseguimento di questi obiettivi.

(51) Gli obiettivi della politica comune della pesca non possono essere realizzati in modo sufficiente dagli Stati membri, tenuto conto dei problemi incontrati in materia di sviluppo e gestione del settore alieutico nonché delle risorse finanziarie limitate degli Stati membri. Occorre pertanto concedere un sostegno finanziario pluriennale dell'Unione, incentrato sulle priorità della politica comune della pesca e adeguato alle caratteristiche specifiche del settore in ciascuno Stato membro, al fine di contribuire al conseguimento di questi obiettivi.

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Considerando 52

Testo della Commissione

Emendamento

(52) Il sostegno finanziario dell'Unione deve essere subordinato al rispetto delle norme della politica comune della pesca da parte degli Stati membri e degli operatori. Nei casi di mancata osservanza delle norme della politica comune della pesca da parte degli Stati membri o di infrazioni gravi di tali norme da parte degli operatori, il suddetto sostegno finanziario deve essere pertanto interrotto, sospeso o rettificato.

(52) Il sostegno finanziario dell'Unione dovrebbe essere subordinato al rispetto delle norme della politica comune della pesca da parte degli Stati membri e degli operatori, compresi gli armatori. Nei casi di mancata osservanza delle norme della politica comune della pesca da parte degli Stati membri o di infrazioni gravi di tali norme da parte degli operatori, il suddetto sostegno finanziario dovrebbe essere pertanto interrotto, sospeso o rettificato.

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Considerando 53

Testo della Commissione

Emendamento

(53) Il dialogo con le parti interessate si è rivelato essenziale ai fini del conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca. Tenuto conto della diversità di situazioni esistenti nelle acque dell'Unione e della crescente regionalizzazione della politica comune della pesca, i consigli consultivi devono permettere a tale politica di beneficiare delle conoscenze e dell'esperienza di tutte le parti interessate.

(53) Il dialogo con le parti interessate si è rivelato essenziale ai fini del conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca. Tenuto conto della diversità di situazioni esistenti nelle acque dell'Unione e della crescente regionalizzazione della politica comune della pesca, i consigli consultivi dovrebbero permettere a tale politica di beneficiare delle conoscenze e dell'esperienza di tutte le parti interessate soprattutto nella stesura dei piani pluriannuali.

Emendamento  55

Proposta di regolamento

Considerando 54

Testo della Commissione

Emendamento

(54) È opportuno che alla Commissione sia conferito il potere di adottare atti delegati per creare un nuovo consiglio consultivo e modificare le zone di competenza dei consigli consultivi esistenti, in particolare tenuto conto delle caratteristiche specifiche del Mar Nero.

(54) In considerazione delle caratteristiche specifiche delle regioni ultraperiferiche, dell'acquacoltura e della pesca nelle acque interne e del Mar Nero, è opportuno creare un nuovo consiglio consultivo per ciascuno di questi ambiti.

Emendamento  56

Proposta di regolamento

Considerando 55

Testo della Commissione

Emendamento

(55) Per conseguire gli obiettivi della politica comune della pesca occorre conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato per quanto concerne la definizione di misure in materia di pesca volte ad alleviare l'impatto delle attività di pesca nelle zone speciali di conservazione, l'adeguamento dell'obbligo di sbarcare tutte le catture in conformità agli obblighi internazionali assunti dall'Unione, l'adozione per difetto di misure di conservazione nell'ambito dei piani pluriennali o di misure tecniche, il nuovo calcolo dei limiti di capacità delle flotte, la definizione delle informazioni relative alle caratteristiche e alle attività dei pescherecci dell'Unione, le norme per la realizzazione di progetti pilota su nuove tecnologie di controllo e sistemi di gestione dei dati, le modifiche dell'allegato III in relazione alle zone di competenza dei consigli consultivi nonché la composizione e il funzionamento dei consigli medesimi.

(55) Per conseguire gli obiettivi della politica comune della pesca occorre conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato concernenti l'obiettivo di alleviare, qualora imperativi motivi d'urgenza lo richiedano, una grave minaccia per la conservazione delle risorse biologiche marine o per l'ecosistema marino, l'adeguamento dell'obbligo di sbarcare tutte le catture in conformità degli obblighi internazionali assunti dall'Unione, l'adozione per difetto di misure di conservazione nell'ambito dei piani pluriennali o di misure tecniche, la definizione delle informazioni relative alle caratteristiche e alle attività dei pescherecci dell'Unione, le norme per la realizzazione di progetti pilota su nuove tecnologie di controllo e sistemi di gestione dei dati, nonché la composizione e il funzionamento dei consigli medesimi.

Emendamento  57

Proposta di regolamento

Considerando 59

Testo della Commissione

Emendamento

(59) Per conseguire l'obiettivo di base della politica comune della pesca, che consiste nel creare condizioni economiche, ambientali e sociali sostenibili a lungo termine per la pesca e l'acquacoltura, nonché nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare, è necessario e opportuno definire norme relative alla conservazione e allo sfruttamento delle risorse biologiche marine.

(59) Per conseguire l'obiettivo di base della politica comune della pesca, che consiste nel creare condizioni economiche, ambientali e sociali sostenibili a lungo termine per la pesca e l'acquacoltura, nonché nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare, è necessario definire norme relative alla conservazione e allo sfruttamento delle risorse biologiche marine, nonché norme che garantiscano la sostenibilità sociale ed economica del settore della pesca e della raccolta di molluschi dell'Unione, ove opportuno, fornendo finanziamenti sufficienti.

Emendamento  58

Proposta di regolamento

Considerando 62

Testo della Commissione

Emendamento

(62) Il regolamento (CE) n. 199/2008, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca, deve essere abrogato; occorre tuttavia che esso continui ad applicarsi ai programmi nazionali di raccolta e gestione di dati adottati per il periodo 2011-2013.

soppresso

Emendamento  59

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Campo di applicazione

Campo di applicazione

1. La politica comune della pesca riguarda:

1. La politica comune della pesca riguarda:

(a) la conservazione, la gestione e lo sfruttamento delle risorse biologiche marine; e

(a) la conservazione delle risorse biologiche marine e lo sfruttamento e la gestione sostenibili delle attività di pesca dirette a sfruttare tali risorse;

(b) le risorse biologiche di acqua dolce, l'acquacoltura nonché la trasformazione e la commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura nel quadro di misure di mercato e di misure finanziarie destinate al sostegno della politica comune della pesca.

(b) le risorse biologiche di acqua dolce, l'acquacoltura nonché la trasformazione e la commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura nel quadro di misure di mercato e di misure finanziarie destinate al sostegno della politica comune della pesca, di misure di carattere strutturale e della gestione della capacità della flotta;

 

(b bis) la vitalità sociale ed economica delle attività di pesca, la promozione dell'occupazione nelle comunità costiere e lo sviluppo delle medesime, nonché i problemi specifici della pesca su piccola scala e artigianale e dell'acquacoltura.

2. La politica comune della pesca riguarda le attività di cui al paragrafo 1 quando esse vengono svolte:

2. La politica comune della pesca riguarda le attività di cui al paragrafo 1 quando esse vengono svolte:

(a) nel territorio degli Stati membri, oppure

(a) nel territorio degli Stati membri, oppure

(b) nelle acque dell'Unione, anche da parte di pescherecci battenti bandiera di paesi terzi e immatricolati in tali paesi, oppure

(b) nelle acque dell'Unione, anche da parte di pescherecci battenti bandiera di paesi terzi e immatricolati in tali paesi, oppure

(c) da pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione, oppure

(c) da pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione, oppure

(d) da cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera.

(d) da cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera.

Emendamento  60

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 2

Testo della Commissione

Emendamento

Obiettivi generali

Obiettivi generali

1. La politica comune della pesca garantisce che le attività di pesca e di acquacoltura creino condizioni ambientali e socioeconomiche sostenibili a lungo termine e contribuiscano alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare.

1. La politica comune della pesca garantisce che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello socioeconomico e occupazionale, nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare e di opportunità di pesca ricreativa, e nel prendere in considerazione le industrie di trasformazione e le attività a terra direttamente connesse alle attività di pesca, tenendo altresì conto degli interessi tanto dei consumatori quanto dei produttori.

2. La politica comune della pesca applica alla gestione della pesca l'approccio precauzionale ed è volta a garantire, entro il 2015, che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

2. La politica comune della pesca applica alla gestione della pesca l'approccio precauzionale ed è volta a garantire, entro il 2015, che i tassi di mortalità per pesca siano fissati a livelli tali da permettere la ricostituzione degli stock ittici, al più tardi entro il 2020, al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, e da permettere di mantenere tutti gli stock ricostituiti a tali livelli.

3. La politica comune della pesca applica alla gestione della pesca l'approccio basato sugli ecosistemi al fine di garantire che le attività di pesca abbiano un impatto limitato sugli ecosistemi marini.

3. La politica comune della pesca applica alla gestione della pesca e dell'acquacoltura l'approccio basato sugli ecosistemi al fine di garantire che la pesca e l'acquacoltura contribuiscano all'obiettivo di ridurre al minimo l'impatto delle attività umane sugli ecosistemi marini, non contribuiscano al degrado dell'ambiente marino e siano effettivamente adeguate ai singoli tipi di pesca e alle singole regioni.

 

3 bis. La politica comune della pesca promuove lo sviluppo sostenibile e il benessere delle comunità di pescatori, l'occupazione e le condizioni di lavoro e di sicurezza degli operatori della pesca.

4. La politica comune della pesca integra i requisiti previsti dalla normativa ambientale dell'Unione.

4. La politica comune della pesca è coerente con la normativa ambientale dell'Unione nonché con le altre politiche dell'Unione.

 

4 bis. La politica comune della pesca garantisce che la capacità di pesca delle flotte sia adeguata a livelli di sfruttamento conformi al disposto del paragrafo 2.

 

4 ter. La politica comune della pesca contribuisce alla raccolta di dati scientifici completi e affidabili.

Emendamento  61

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 3

Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di conseguire gli obiettivi generali definiti all'articolo 2, la politica comune della pesca provvede in particolare a:

Al fine di conseguire gli obiettivi generali definiti all'articolo 2, la politica comune della pesca provvede in particolare a:

(a) eliminare le catture accidentali di stock commerciali e far sì che, progressivamente, tutte le catture provenienti da tali stock vengano sbarcate;

(a) impedire, ridurre al minimo e per quanto possibile eliminare le catture accidentali;

 

(a bis) garantire che tutte le catture provenienti da stock sfruttati e regolamentati vengano sbarcate, tenendo presenti i migliori pareri scientifici ed evitando di creare nuovi mercati o di espandere quelli esistenti;

(b) creare le condizioni necessarie per svolgere le attività di pesca in modo efficiente nell'ambito di un settore economicamente redditizio e competitivo;

(b) creare le condizioni necessarie per svolgere in modo efficiente attività di pesca sostenibili dal punto di vista ambientale nell'Unione al fine di recuperare un settore alieutico economicamente redditizio e competitivo, garantendo condizioni eque nel mercato interno;

(c) promuovere lo sviluppo delle attività di acquacoltura dell'Unione per contribuire alla sicurezza alimentare e all'occupazione nelle zone costiere e rurali;

(c) promuovere lo sviluppo delle attività di acquacoltura e delle industrie connesse, garantendo che siano sostenibili dal punto di vista ambientale e che contribuiscano alla sicurezza alimentare e all'occupazione nelle zone costiere e rurali;

(d) contribuire ad offrire un equo tenore di vita a coloro che dipendono dalle attività di pesca;

(d) promuovere una giusta ripartizione delle risorse marine per contribuire ad offrire un equo tenore di vita e condizioni sociali eque a coloro che dipendono dalle attività di pesca;

(e) tener conto degli interessi dei consumatori;

(e) tener conto degli interessi dei consumatori;

(f) garantire la raccolta e la gestione sistematiche e armonizzate dei dati.

(f) garantire la raccolta sistematica, armonizzata, regolare e affidabile dei dati e la gestione trasparente degli stessi nonché affrontare le problematiche derivanti dalla gestione di stock caratterizzati dalla scarsità di dati;

 

(f bis) promuovere le attività di pesca costiera su piccola scala.

Emendamento  62

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 4

Testo della Commissione

Emendamento

La politica comune della pesca si ispira ai seguenti principi di buona governance:

La politica comune della pesca applica i seguenti principi di buona governance:

(a) chiara definizione delle responsabilità a livello dell'Unione nonché a livello nazionale, regionale e locale;

(a) chiara definizione delle responsabilità a livello dell'Unione nonché a livello regionale, nazionale e locale;

 

(a bis) necessità di applicare un approccio decentrato e regionalizzato alla gestione della pesca;

(b) definizione di misure conformi ai migliori pareri scientifici disponibili;

(b) definizione di misure conformi ai migliori pareri scientifici disponibili;

(c) prospettiva a lungo termine;

(c) prospettiva a lungo termine;

 

(c bis) riduzione dei costi amministrativi;

(d) esteso coinvolgimento delle parti interessate in tutte le fasi, dalla concezione all'attuazione delle misure;

(d) adeguato coinvolgimento delle parti interessate, in particolare dei consigli consultivi e delle parti sociali, in tutte le fasi dalla concezione all'attuazione delle misure, che garantisca la conservazione delle caratteristiche specifiche regionali mediante un approccio regionalizzato;

(e) responsabilità primaria dello Stato di bandiera;

(e) responsabilità primaria dello Stato di bandiera;

(f) coerenza con la politica marittima integrata e con le altre politiche dell'Unione.

(f) coerenza con la politica marittima integrata e con le altre politiche dell'Unione.

 

(f bis) necessità di effettuare valutazioni d'impatto ambientale e strategico;

 

(f ter) parità tra dimensione interna e dimensione esterna della politica comune della pesca, in modo che le norme e i meccanismi volti a farle rispettare applicati all'interno dell'Unione siano applicati anche al suo esterno, se del caso;

 

(f quater) trattamento dei dati e processo decisionale trasparenti, in conformità della Convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale ("Convenzione di Aarhus"), approvata a nome dell'Unione mediante la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale1.

 

______________________

 

1 GU L 124 del 17.5.2005, pag. 1.

Emendamento  63

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

– 'acque dell'Unione', le acque poste sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori di cui all'allegato II del trattato;

– 'acque dell'Unione', le acque e il fondo marino posti sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione di quelli adiacenti ai territori di cui all'allegato II del trattato;

Motivazione

Al fine di includere le specie sessili.

Emendamento  64

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – trattino 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

– 'pescatore', qualunque persona eserciti un'attività di pesca professionale, riconosciuta dallo Stato membro, a bordo di un peschereccio in attività, ovvero eserciti un'attività di cattura professionale di organismi marini, riconosciuta dallo Stato membro, senza impiegare una nave;

Emendamento  65

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – trattino 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

– 'inserimento nella flotta peschereccia', l'immatricolazione di un peschereccio nel registro dei pescherecci di uno Stato membro;

Emendamento  66

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – trattino 6

Testo della Commissione

Emendamento

'rendimento massimo sostenibile', il quantitativo massimo di catture che può essere prelevato da uno stock ittico per un tempo indefinito;

– 'rendimento massimo sostenibile', il rendimento di equilibrio teorico più elevato che può essere prelevato con continuità (in media) da uno stock alle condizioni ambientali esistenti (medie) senza provocare conseguenze significative per il processo di riproduzione;

Emendamento  67

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – trattino 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

– 'specie pescate', le specie soggette a pressione/sfruttamento di pesca, comprese quelle che non vengono sbarcate ma sono catturate in via accessoria o che risentono dell'impatto di un'attività di pesca;

Emendamento  68

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – trattino 7

Testo della Commissione

Emendamento

– 'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca', un approccio secondo cui la mancanza di dati scientifici adeguati non deve giustificare il rinvio o la mancata adozione di misure di gestione per la conservazione delle specie bersaglio, delle specie associate o dipendenti, nonché delle specie non bersaglio e del relativo habitat;

– 'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca', quale definito all'articolo 6 dell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici, un approccio secondo cui la mancanza di dati scientifici adeguati non deve giustificare il rinvio o la mancata adozione di misure di gestione per la conservazione delle specie bersaglio, delle specie associate o dipendenti, nonché delle specie non bersaglio e del relativo habitat;

Emendamento  69

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – trattino 8

Testo della Commissione

Emendamento

'approccio ecosistemico in materia di gestione della pesca', un approccio che garantisca che le risorse acquatiche vive apportino benefici elevati ma che gli impatti diretti e indiretti delle operazioni di pesca sugli ecosistemi marini siano ridotti e non compromettano il funzionamento, la diversità e l'integrità futuri di questi ecosistemi;

'approccio ecosistemico in materia di gestione della pesca', un approccio basato sugli orientamenti per la conservazione della diversità biologica e della composizione, della struttura e del funzionamento degli ecosistemi le cui risorse naturali contribuiscono, mediante la pesca, a soddisfare le necessità umane;

Emendamento  70

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – trattino 9

Testo della Commissione

Emendamento

'tasso di mortalità per pesca', la percentuale di catture di uno stock in un determinato periodo rispetto alla media dello stock pescabile nel corso di tale periodo;

– 'tasso di mortalità per pesca', tasso di rimozione della biomassa e degli individui dallo stock mediante operazioni di pesca;

Emendamento  71

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – trattino 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

– 'Fmsy', il tasso di mortalità per pesca compatibile con il conseguimento del rendimento massimo sostenibile;

Emendamento  72

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – trattino 10

Testo della Commissione

Emendamento

– 'stock', una risorsa biologica marina dotata di caratteristiche specifiche e presente in una zona di gestione determinata;

'stock', una risorsa biologica marina presente in una zona di gestione determinata;

Emendamento  73

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – trattino 11

Testo della Commissione

Emendamento

'limite di catture', il limite quantitativo applicabile agli sbarchi di uno stock o gruppo di stock nel corso di un dato periodo;

'limite di catture', il limite quantitativo applicabile alle catture di uno stock o gruppo di stock nel corso di un dato periodo;

Emendamento  74

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – trattino 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

– 'catture accidentali', le catture di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione o alla taglia minima di sbarco, o le catture di specie vietate o di specie protette, o di specie non commercializzabili o di esemplari di specie commercializzabili che non soddisfano i requisiti previsti dalle disposizioni contenute nella legislazione dell'Unione in materia di pesca che stabilisce misure tecniche, di controllo e di conservazione;

Emendamento  75

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – trattino 12

Testo della Commissione

Emendamento

'valore di riferimento per la conservazione', i valori dei parametri relativi alla popolazione degli stock ittici (quali la biomassa o il tasso di mortalità per pesca) utilizzati nella gestione della pesca, ad esempio per quanto concerne un livello accettabile di rischio biologico o un livello di rendimento auspicato;

'valore di riferimento per la conservazione', i valori dei parametri relativi alla popolazione degli stock ittici (quali la biomassa (B), la biomassa riproduttiva (SSB), o il tasso di mortalità per pesca (F)) utilizzati nella gestione della pesca per definire, ad esempio, un livello accettabile di rischio biologico o un livello di rendimento auspicato;

Emendamento  76

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – trattino 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

– 'valore limite di riferimento', i valori dei parametri relativi alle popolazioni degli stock ittici (quali la biomassa o il tasso di mortalità per pesca) utilizzati nella gestione della pesca per indicare una soglia al di sopra o al di sotto della quale la gestione della pesca è compatibile con un obiettivo di gestione quale un livello accettabile di rischio biologico o un livello di rendimento auspicato;

Emendamento  77

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – trattino 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

"stock al di sotto dei limiti biologici di sicurezza", lo stock con un'elevata probabilità che la biomassa di riproduzione, stimata per tale stock alla fine dell'anno precedente, sia superiore al limite minimo per la biomassa di riproduzione (Blim) e il tasso di mortalità per pesca, stimato per l'anno precedente, sia inferiore al limite massimo per la mortalità per pesca (Flim).

 

Emendamento                      78

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – trattino 13

Testo della Commissione

Emendamento

– "misura di salvaguardia", una misura precauzionale intesa a proteggere da eventi indesiderati o ad impedire tali eventi;

– "misura di salvaguardia", una misura precauzionale intesa a proteggere da eventi indesiderati;

Emendamento  79

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – trattino 14

Testo della Commissione

Emendamento

"misure tecniche", le misure che disciplinano la composizione delle catture in termini di specie e dimensioni, nonché gli effetti sugli elementi dell'ecosistema risultanti dalle attività di pesca, stabilendo condizioni per l'uso e la struttura degli attrezzi da pesca nonché restrizioni di accesso alle zone di pesca;

"misure tecniche", le misure che disciplinano la composizione delle catture in termini di specie e dimensioni, nonché gli effetti sugli elementi dell'ecosistema o sul loro funzionamento risultanti dalle attività di pesca, stabilendo condizioni per l'uso e le caratteristiche degli attrezzi da pesca nonché imponendo restrizioni di accesso temporali o spaziali alle zone di pesca;

Emendamento  80

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – trattino 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

– "habitat ittici essenziali", gli habitat marini fragili che devono essere protetti a causa del loro ruolo fondamentale nel soddisfare le esigenze ecologiche e biologiche delle specie ittiche, tra cui i fondali di riproduzione, alimentazione e crescita;

Emendamento  81

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – trattino 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

– "zona di pesca protetta", una zona marina geograficamente definita nella quale la totalità o una parte delle attività di pesca sono temporaneamente o permanentemente vietate o soggette a restrizioni al fine di migliorare lo sfruttamento e la conservazione delle risorse acquatiche viventi o la protezione degli ecosistemi marini;

Emendamento  82

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – trattino 15

Testo della Commissione

Emendamento

"possibilità di pesca", un diritto di pesca quantificato, espresso in termini di catture e/o di sforzo di pesca, e le condizioni ad esso inerenti sul piano funzionale che risultano necessarie per quantificarlo a un certo livello;

"possibilità di pesca", un diritto di pesca quantificato per un determinato stock ittico, espresso in termini di quantitativo massimo di catture o di sforzo massimo di pesca per una determinata zona di gestione;

Emendamento  83

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – trattino 17

Testo della Commissione

Emendamento

– "concessioni di pesca trasferibili", diritti revocabili per l'utilizzo di una parte specifica delle possibilità di pesca assegnate ad uno Stato membro o stabilite nell'ambito di un piano di gestione adottato da uno Stato membro conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/200634, che il titolare può trasferire ad altri titolari ammissibili di tali concessioni di pesca trasferibili;

soppresso

Emendamento  84

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – trattino 18

Testo della Commissione

Emendamento

– "possibilità di pesca individuali", possibilità di pesca annue concesse ai titolari di concessioni di pesca trasferibili in uno Stato membro sulla base della percentuale di possibilità di pesca che spettano a tale Stato membro;

soppresso

Motivazione

A seguito della soppressione degli articoli da 27 a 33 del presente regolamento, questa definizione non è più necessaria. È opportuno rendere coerente l'articolo 5 con tale soppressione.

Emendamento  85

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – trattino 19

Testo della Commissione

Emendamento

"capacità di pesca", la stazza di una nave espressa in GT (stazza lorda) e la sua potenza motrice espressa in kW (kilowatt), quali definite agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio;

"capacità di pesca", la capacità di cattura di una nave, misurata in termini di caratteristiche della nave, comprese la stazza di una nave espressa in GT (stazza lorda), la sua potenza motrice espressa in kW (kilowatt), quali definite agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, nonché la natura e le dimensioni dei suoi attrezzi da pesca e qualunque altro parametro che ne influenzi la capacità di cattura;

Emendamento  86

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – trattino 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

– "capacità di vita", gli spazi a bordo esclusivamente riservati alla vita e al riposo dell'equipaggio;

Emendamento  87

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – trattino 20

Testo della Commissione

Emendamento

"acquacoltura", l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta;

"acquacoltura", l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione;

Motivazione

L'attività non può essere definita in termini di proprietà. Inoltre, la precedente definizione esclude la ricostituzione artificiale degli stock o le colture all'aperto.

Emendamento  88

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – trattino 25

Testo della Commissione

Emendamento

"operatore", la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un’impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;

"operatore", la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, o qualunque altra organizzazione rappresentativa degli operatori della pesca che sia legalmente riconosciuta e sia incaricata di gestire l'accesso alle risorse della pesca nonché all'acquacoltura e alle attività alieutiche professionali;

Emendamento  89

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – trattino 27

Testo della Commissione

Emendamento

"utilizzatore finale di dati scientifici", un organismo avente un interesse di ricerca o di gestione nellanalisi scientifica dei dati relativi al settore della pesca;

"utilizzatore finale di dati scientifici", un organismo di ricerca o un organismo di gestione avente un interesse nell'analisi scientifica dei dati relativi al settore della pesca;

 

Emendamento  90

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – trattino 28

Testo della Commissione

Emendamento

"surplus di catture ammissibili", la parte di catture ammissibili che uno Stato costiero non ha la capacità di sfruttare;

"surplus di catture ammissibili", la parte di catture ammissibili che uno Stato costiero non ha la capacità di pescare per un determinato periodo di tempo, il che comporta il mantenimento del tasso di sfruttamento totale per i singoli stock al di sotto dei livelli in grado di consentirne la ricostituzione e delle popolazioni di specie sfruttate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile;

Motivazione

La definizione di "surplus" deve garantire che si eviti la pesca eccessiva nelle acque di paesi terzi.

Emendamento  91

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – trattino 30

Testo della Commissione

Emendamento

"biomassa riproduttiva", una stima della massa di pesci di una risorsa particolare che si riproduce in un momento determinato, inclusi sia i maschi che le femmine nonché le specie vivipare;

"biomassa riproduttiva", una stima della massa di pesci di una risorsa particolare che è sufficientemente matura per riprodursi in un momento determinato;

Emendamento  92

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – trattino 31

Testo della Commissione

Emendamento

"pesca multispecifica", la pesca praticata in zone in cui è presente più di una specie ittica catturabile con l'attrezzo da pesca utilizzato;

"pesca multispecifica", le attività di pesca in cui si trovano più specie ittiche nella zona che possono essere catturate contemporaneamente;

Emendamento  93

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – trattino 32

Testo della Commissione

Emendamento

"accordi di pesca sostenibile", accordi internazionali conclusi con un altro Stato al fine di ottenere accesso alle risorse o alle acque di tale Stato in cambio di una compensazione finanziaria da parte dell'Unione.

"accordi di pesca sostenibile", accordi internazionali conclusi con un altro Stato al fine di ottenere accesso alle risorse o alle acque di tale Stato al fine di sfruttare in modo sostenibile una quota delle risorse biologiche marine eccedentarie in cambio di una compensazione finanziaria da parte dell'Unione che va a sostegno del settore della pesca locale, prestando particolare attenzione alla raccolta, al monitoraggio e al controllo dei dati scientifici o al fine di ottenere accesso reciproco alle risorse o alle acque mediante lo scambio di possibilità di pesca tra l'Unione e il paese terzo;

Emendamento  94

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – trattino 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

– "piccola pesca e pesca artigianale", la pesca effettuata da pescherecci con una lunghezza globale pari o inferiore a 15 metri e/o che trascorrono in mare meno di 24 ore e vendono il pescato fresco, ad eccezione dei pescherecci che praticano la pesca con attrezzi trainati;

Motivazione

È necessario definire tale concetto in quanto verrà utilizzato in tutta la relazione.

Emendamento  95

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – trattino 32 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

– "catture accessorie", la cattura di organismi non bersaglio che siano tenuti a bordo e sbarcati oppure riversati in mare;

Emendamento  96

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – trattino 32 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

– "cattura", le risorse marine biologiche catturate con la pesca;

Emendamento  97

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – trattino 32 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

– "pesca a basso impatto", l'utilizzo di tecniche di pesca selettive con un impatto negativo minimo sugli ecosistemi marini e scarse emissioni di carburante;

Emendamento  98

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – trattino 32 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

– "pesca selettiva", la pesca con metodi o attrezzi di pesca che scelgono come bersaglio e catturano determinati organismi in base alle dimensioni e alla specie nel corso delle operazioni di pesca, consentendo di evitare o liberare indenne la popolazione non bersaglio;

Emendamento  99

Proposta di regolamento

Parte II – articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Le condizioni delle zone biologicamente sensibili definite nel regolamento del Consiglio (CE) n. 1954/2003 sono mantenute nella loro forma attuale.

Motivazione

Le zone biologicamente sensibili sono estremamente importanti nella gestione degli stock ittici nelle acque occidentali e devono essere considerate come è accaduto finora e alla stessa stregua delle aree marine intorno alle Azzorre, a Madera e alle Isole Canarie.

Emendamento  100

Proposta di regolamento

Parte III – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

MISURE PER LA CONSERVAZIONE DELLE RISORSE BIOLOGICHE MARINE

MISURE PER LA CONSERVAZIONE E LO SFRUTTAMENTO SOSTENIBILE DELLE RISORSE BIOLOGICHE MARINE

Emendamento  101

Proposta di regolamento

Parte III – articolo -7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo -7 bis

 

Disposizioni generali relative alle misure di conservazione

 

1. Al fine di conseguire gli obiettivi generali della politica comune della pesca definiti all'articolo 2, l'Unione adotta misure per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine di cui agli articoli 7 e 8. Tali misure sono adottate, in particolare, sotto forma di piani pluriennali conformemente agli articoli 9, 10 e 11 del presente regolamento.

 

2. Tali misure si attengono agli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento e sono adottate tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili e dei pareri ricevuti dai consigli consultivi interessati.

 

3. Gli Stati membri hanno il potere di adottare misure di conservazione conformemente agli articoli da 17 a 24 e alle altre disposizioni pertinenti del presente regolamento.

Emendamento  102

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 7

Testo della Commissione

Emendamento

Le misure per la conservazione delle risorse biologiche marine possono riguardare:

Le misure per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine possono riguardare:

(a) l'adozione dei piani pluriennali di cui agli articoli da 9 a 11;

(a) l'adozione dei piani pluriennali di cui agli articoli da 9 a 11;

(b) la definizione di obiettivi specifici per uno sfruttamento sostenibile degli stock;

(b) la definizione di obiettivi specifici per lo sfruttamento sostenibile e la conservazione degli stock nonché per la protezione dell'ambiente marino dall'impatto delle attività di pesca;

 

(c) l'adozione di provvedimenti volti ad adeguare il numero di pescherecci e/o i tipi di peschereccio alle possibilità di pesca disponibili;

(c) l'adozione di provvedimenti volti ad adeguare il numero di pescherecci e/o i tipi di peschereccio alle possibilità di pesca disponibili;

(d) l'introduzione di incentivi, anche economici, al fine di promuovere una pesca più selettiva o con scarso impatto;

(d) l'introduzione di incentivi al fine di promuovere una pesca più selettiva e metodi di pesca aventi un basso impatto sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche, compresi l'accesso preferenziale alle possibilità di pesca nazionali nonché incentivi di natura economica;

(e) la fissazione di possibilità di pesca;

(e) l'adozione di misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca, secondo il disposto dell'articolo 16;

(f) l'adozione delle misure tecniche di cui all'articolo 14;

(f) l'adozione delle misure tecniche di cui agli articoli 8 e 14;

(g) l'adozione di misure relative all'obbligo di sbarcare la totalità delle catture;

(g) l'adozione di misure atte a perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 15 del presente regolamento;

(h) l'attuazione di progetti pilota su tipi alternativi di tecniche di gestione della pesca.

(h) l'attuazione di progetti pilota su tipi alternativi di tecniche di gestione della pesca e di attrezzi da pesca che incrementano la selettività o riducono al minimo l'impatto delle attività di pesca sull'ambiente marino;

 

(h bis) l'adozione di misure volte ad aiutare gli Stati membri a soddisfare i requisiti stabiliti dalla legislazione in materia ambientale;

 

(h ter) l'adozione di altre misure che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi degli articoli 2 e 3.

Emendamento  103

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 7 bis

 

Istituzione di riserve di ricostituzione degli stock ittici

 

1. Al fine di garantire la conservazione delle risorse acquatiche viventi e degli ecosistemi marini, nonché nel quadro di un approccio precauzionale, gli Stati membri istituiscono una rete coerente di riserve di ricostituzione degli stock ittici nelle quali è vietata ogni attività di pesca, comprese in particolare le zone importanti per la riproduzione ittica.

 

2. Gli Stati membri individuano e designano le zone necessarie all'istituzione di una rete coerente di riserve di ricostituzione di stock ittici.

Emendamento  104

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 8

Testo della Commissione

Emendamento

Le misure tecniche possono riguardare:

Le misure tecniche possono riguardare:

(a) le dimensioni di maglia e le norme relative all'uso degli attrezzi da pesca;

(a) le definizioni delle caratteristiche degli attrezzi da pesca e le norme relative al loro uso;

(b) restrizioni relative alla costruzione degli attrezzi da pesca, comprendenti:

(b) specifiche relative alla costruzione degli attrezzi da pesca, comprendenti:

i) modifiche o dispositivi supplementari volti a migliorare la selettività o a ridurre l'impatto sulla zona bentonica;

i) modifiche o dispositivi supplementari volti a migliorare la selettività o a ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema;

ii) modifiche o dispositivi speciali volti a ridurre le catture accidentali di specie in via di estinzione, minacciate e protette;

ii) modifiche o dispositivi speciali volti a ridurre le catture accidentali di specie in via di estinzione, minacciate e protette nonché altre catture accidentali;

(c) il divieto di utilizzare determinati attrezzi da pesca in zone o periodi specifici;

(c) il divieto o le restrizioni sull'utilizzo di determinati attrezzi da pesca o di altre attrezzature tecniche;

(d) il divieto o la restrizione delle attività di pesca in zone e/o periodi specifici;

(d) i divieti o la restrizione delle attività di pesca in zone o periodi specifici;

(e) l'interruzione delle attività di pesca dei pescherecci in una zona determinata per un periodo minimo definito al fine di proteggere un'aggregazione temporanea di una risorsa marina vulnerabile;

(e) l'interruzione delle attività di pesca dei pescherecci in una zona determinata per un periodo minimo definito al fine di proteggere habitat ittici essenziali, aggregazioni temporanee di una risorsa marina vulnerabile, specie in pericolo, stock ittici in riproduzione o novellame;

(f) misure specifiche destinate a ridurre l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e sulle specie non bersaglio;

(f) misure specifiche destinate a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sulla biodiversità marina e sugli ecosistemi marini, comprese misure volte a evitare, ridurre e, per quanto possibile, eliminare le catture accidentali;

(g) altre misure tecniche intese a proteggere la biodiversità marina.

 

Emendamento  105

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 9

Testo della Commissione

Emendamento

1. Sono istituiti in via prioritaria piani pluriennali che prevedono misure di conservazione volte a mantenere o ricostituire gli stock ittici al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, istituiscono in via prioritaria, entro il ...*, piani pluriennali conformi ai pareri scientifici dello CSTEP e del CIEM che comprendono misure di conservazione volte a mantenere o ricostituire gli stock ittici al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile conformemente all'articolo 2, paragrafo 2. I piani pluriennali devono inoltre consentire di raggiungere altri obiettivi conformemente agli articoli 2 e 3 del presente regolamento.

2. I piani pluriennali offrono:

2. I piani pluriennali offrono:

(a) la base per fissare le possibilità di pesca per gli stock ittici interessati sulla scorta di valori di riferimento per la conservazione predefiniti e

(a) la base per fissare le possibilità di pesca per gli stock ittici interessati sulla scorta di valori di riferimento per la conservazione predefiniti e/o valori limite di riferimento coerenti con gli obiettivi di cui all'articolo 2 e nel rispetto dei pareri scientifici;

(b) misure in grado di impedire efficacemente il superamento dei valori di riferimento per la conservazione.

(b) misure in grado di impedire efficacemente il superamento dei valori limite di riferimento e intese a raggiungere i valori di riferimento per la conservazione.

3. I piani pluriennali riguardano, ove possibile, attività di pesca che sfruttano singoli stock ittici o attività di pesca che sfruttano svariati stock, e tengono in debito conto le interazioni tra stock e attività di pesca.

3. I piani pluriennali riguardano, ove possibile, attività di pesca che sfruttano singoli stock ittici o attività di pesca che sfruttano svariati stock, e tengono conto delle interazioni tra stock, attività di pesca ed ecosistemi marini.

4. I piani pluriennali si basano sull'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca e tengono conto delle limitazioni dei dati disponibili e dei metodi di valutazione nonché di tutte le fonti quantificate di incertezza in un modo scientificamente valido.

4. I piani pluriennali si basano sull'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca e tengono conto delle limitazioni dei dati disponibili e dei metodi di valutazione, incluse le valutazioni di stock caratterizzati dalla scarsità di dati, nonché di tutte le fonti quantificate di incertezza in un modo scientificamente valido.

 

___________________

 

* GU: inserire la data corrispondente a quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento  106

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 10

Testo della Commissione

Emendamento

1. I piani pluriennali prevedono gli adeguamenti del tasso di mortalità per pesca da applicare al fine di riportare e mantenere tutti gli stock al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile entro il 2015.

1. I piani pluriennali prevedono l'adeguamento dei tassi di mortalità per pesca in modo che entro il 2015 i tassi di mortalità per pesca siano fissati a livelli tali da permettere la ricostituzione degli stock ittici, al più tardi entro il 2020, al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, e da mantenere tutti gli stock ricostituiti a tali livelli.

2. Qualora risulti impossibile determinare un tasso di mortalità per pesca che consenta di riportare e mantenere gli stock al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, i piani pluriennali prevedono misure precauzionali che garantiscano un livello comparabile di conservazione degli stock in questione.

2. Qualora risulti impossibile determinare la mortalità per pesca conformemente al disposto del paragrafo 1, i piani pluriennali applicano l'approccio precauzionale alla gestione delle attività di pesca e stabiliscono norme sostitutive e misure che garantiscano almeno un livello comparabile di conservazione degli stock in questione.

 

2 bis. Fatte salve le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, le misure da includere nei piani pluriennali e la tempistica relativa alla loro attuazione sono proporzionate agli obiettivi nonché agli obiettivi specifici e al calendario previsto. Esse sono attuate in maniera graduale, eccetto in caso d'urgenza e, prima di essere incluse nei piani pluriennali, occorre tener conto del loro probabile impatto economico e sociale.

Emendamento  107

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 10 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter. I piani pluriennali possono contenere disposizioni vertenti sui problemi specifici delle attività di pesca multispecifica in relazione al mantenimento e alla ricostituzione degli stock al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, qualora i pareri scientifici indichino che è impossibile aumentare la selettività per evitare il fenomeno delle "choke species" (specie la cui cattura è rigorosamente limitata).

Emendamento  108

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 11

Testo della Commissione

Emendamento

I piani pluriennali includono:

1. I piani pluriennali includono:

(a) il campo di applicazione di ciascun piano in termini di stock, attività di pesca ed ecosistema;

(a) il campo di applicazione di ciascun piano in termini di zona geografica, stock, attività di pesca ed ecosistemi marini;

(b) obiettivi coerenti con quelli fissati agli articoli 2 e 3 nonché

(b) obiettivi coerenti con quelli fissati agli articoli 2 e 3 nonché con le disposizioni pertinenti degli articoli - 7 bis, 9 e 10;

 

(b bis) una valutazione della capacità della flotta e, qualora la capacità di pesca non sia in efficace equilibrio con le possibilità di pesca disponibili, un piano di riduzione della capacità contenente un calendario e misure specifiche da adottare da parte di ciascuno Stato membro interessato che comporterà l'allineamento di tale capacità di pesca sulle possibilità di pesca disponibili entro un termine vincolante; fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 34, tale valutazione dovrebbe includere un'analisi della dimensione socioeconomica della flotta in esame;

 

(b ter) una valutazione dell'impatto socioeconomico delle misure adottate nel quadro del piano pluriennale;

(c) obiettivi specifici quantificabili espressi in termini di:

(c) obiettivi specifici quantificabili espressi in termini di:

i) tasso di mortalità per la pesca e/o

(i) tasso di mortalità per la pesca e/o

ii) biomassa riproduttiva e

(ii) biomassa riproduttiva e

 

(ii bis) percentuale massima di catture accidentali e non autorizzate

 

(ii ter) variazioni annuali massime delle possibilità di pesca

iii) stabilità delle catture;

 

(d) scadenze ben definite per conseguire gli obiettivi specifici quantificabili;

(d) scadenze ben definite per conseguire tutti gli obiettivi specifici quantificabili;

(e) misure tecniche comprendenti misure per l'eliminazione delle catture accidentali;

(e) misure di conservazione e tecniche da adottare allo scopo di conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 15 e misure intese ad evitare e, per quanto possibile, eliminare le catture accidentali;

(f) indicatori quantificabili per la sorveglianza e la valutazione periodiche dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del piano pluriennale;

(f) indicatori quantificabili per la sorveglianza e la valutazione periodiche dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del piano pluriennale e del suo impatto socioeconomico;

(g) misure e obiettivi specifici per la parte del ciclo vitale in acqua dolce delle specie anadrome e catadrome;

(g) misure e obiettivi specifici per la parte del ciclo vitale in acqua dolce delle specie anadrome e catadrome, se del caso;

(h) la riduzione al minimo degli impatti della pesca sull'ecosistema;

(h) misure per la riduzione degli impatti della pesca sull'ecosistema;

(i) misure di salvaguardia e relativi criteri di attivazione;

(i) misure di salvaguardia e relativi criteri di attivazione;

 

(i bis) misure volte a garantire l'osservanza delle disposizioni del piano pluriennale;

(j) ogni altra misura adeguata per conseguire gli obiettivi dei piani pluriennali.

(j) ogni altra misura adeguata e proporzionata per conseguire gli obiettivi dei piani pluriennali.

 

1 bis. I piani pluriennali prevedono la loro revisione periodica al fine di valutare i progressi compiuti verso il conseguimento dei loro obiettivi. In particolare, tali revisioni periodiche devono tenere conto di nuovi elementi, come le modifiche dei pareri scientifici, onde consentire gli adeguamenti intermedi eventualmente necessari.

Emendamento  109

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Rispetto degli obblighi previsti dalla normativa ambientale dell'Unione

Rispetto degli obblighi previsti dalla normativa ambientale dell'Unione in relazione alle zone protette

1. Nelle zone speciali di conservazione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE e dell'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE, le attività di pesca degli Stati membri devono essere condotte in modo da alleviarne l'impatto sulle zone medesime.

1. La politica comune della pesca e tutte le successive misure adottate dagli Stati membri in ordine alle zone speciali di conservazione sono pienamente conformi alla direttiva 92/43/CEE, alla direttiva 2009/147/CE e alla direttiva 2008/56/CE. Nelle zone di cui all'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, all'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE e all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE, le attività di pesca sono regolate dallo Stato membro che ha designato le zone in modo da conformarsi pienamente agli obiettivi delle direttive summenzionate in consultazione con la Commissione, i consigli consultivi e le altre parti interessate.

Emendamento  110

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Gli Stati membri hanno la facoltà di adottare le misure applicabili alle acque sottoposte alla loro sovranità e giurisdizione necessarie per adempiere gli obblighi previsti dal diritto dell'Unione in materia di tutela dell'ambiente marino. Tali misure sono compatibili con gli obiettivi enunciati all'articolo 2 e perlomeno altrettanto vincolanti della normativa vigente nell'Unione.

Motivazione

L'articolo intende soffermarsi sulla necessità che la PCP garantisca la coerenza con la normativa ambientale dell'Unione. Esso prevede due opzioni per la situazione particolare in cui Stati membri abbiano accesso alle acque territoriali di un altro Stato membro e intende controbilanciare le eventuali conseguenze socioeconomiche negative che ne possano derivare per i pescatori.

Emendamento  111

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 12 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter. Gli Stati membri con un interesse di pesca diretto nelle zone oggetto delle misure di cui al paragrafo 1 collaborano reciprocamente ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 bis. Tali Stati membri possono chiedere che la Commissione adotti le misure di cui al paragrafo 1.

Emendamento  112

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 12 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quater. Quando agisce sulla base di una richiesta di cui al paragrafo 1 ter, la Commissione riceve dallo Stato o dagli Stati membri richiedenti tutte le informazioni pertinenti in merito alle misure richieste, compresi dati oggettivi e scientifici e dettagli relativi all'attuazione pratica delle misure. La Commissione adotta le misure tenendo conto dei pareri scientifici pertinenti di cui dispone.

Emendamento  113

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 12 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quinquies. L'Unione adotta misure per ridurre le possibili conseguenze sociali ed economiche negative dell'adozione delle misure di cui al paragrafo 1.

Emendamento  114

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine di specificare misure di accompagnamento in materia di pesca volte ad alleviare l'impatto delle attività di pesca sulle zone speciali di conservazione.

soppresso

Motivazione

Le misure menzionate al presente paragrafo impongono lo sviluppo delle legislazioni nazionali, pertanto non devono essere applicati atti delegati.

Emendamento  115

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 13

Testo della Commissione

Emendamento

1. Qualora venga dimostrata l'esistenza di una grave minaccia per la conservazione delle risorse biologiche marine o per l'ecosistema marino che richiede un intervento immediato, la Commissione può, su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, decidere l'adozione di misure temporanee volte ad alleviare la minaccia.

1. Qualora venga dimostrata, sulla base di dati scientifici affidabili, l'esistenza di una grave minaccia per la conservazione delle risorse biologiche marine o per l'ecosistema marino che richiede un intervento immediato, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati, a norma dell'articolo 55, al fine di alleviare la minaccia.

 

Tali atti delegati sono adottati unicamente qualora imperativi motivi d'urgenza lo richiedano applicando la procedura di cui all'articolo 55 bis.

2. Lo Stato membro comunica la richiesta motivata di cui al paragrafo 1 simultaneamente alla Commissione, agli altri Stati membri e ai consigli consultivi interessati.

 

Emendamento  116

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 13 bis

 

Misure di emergenza adottate da uno Stato membro

 

1. Se è stato constatato un rischio grave e imprevisto per la conservazione delle risorse acquatiche viventi o per l'ecosistema marino, derivante dalle attività di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro e qualora un rinvio ingiustificato possa provocare danni difficilmente riparabili, tale Stato membro può adottare misure di emergenza che hanno una durata massima di tre mesi.

 

2. Gli Stati membri che intendono adottare misure di emergenza, prima di adottarle, notificano la loro intenzione alla Commissione, agli altri Stati membri ed ai consigli consultivi regionali interessati, inviando un progetto di misure corredato di una motivazione.

 

3. Gli Stati membri e i consigli consultivi regionali interessati possono trasmettere le proprie osservazioni per iscritto alla Commissione entro cinque giorni lavorativi dalla data di notifica. La Commissione adotta atti di esecuzione che confermano, revocano o modificano la misura. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

 

 

Nel caso di imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati concernenti una minaccia grave e imprevedibile alla conservazione delle risorse acquatiche viventi o all'ecosistema marino derivante dalle attività di pesca, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili in conformità della procedura di cui all'articolo 56, paragrafo 3.

 

 

Motivazione

Mentre l'articolo 13, paragrafo 1, conferisce poteri alla Commissione, il presente articolo attribuisce agli Stati membri i poteri di adottare misure di emergenza. Il testo ripristina l'articolo 8 dell’ex regolamento PCP, leggermente modificato in conformità delle raccomandazioni del servizio giuridico del Parlamento.

Emendamento  117

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 14

Testo della Commissione

Emendamento

 

 

Vengono stabiliti quadri di misure tecniche per garantire la protezione delle risorse biologiche marine e la riduzione dell'impatto delle attività di pesca sugli stock ittici e sugli ecosistemi marini. I quadri di misure tecniche:

Vengono stabiliti quadri di misure tecniche per garantire la protezione delle risorse biologiche marine e la riduzione dell'impatto delle attività di pesca sugli stock ittici e su altre specie. I quadri di misure tecniche:

(a) contribuiscono a mantenere o a riportare gli stock ittici al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile migliorando la selezione per taglia e, ove del caso, la selezione per specie;

(a) contribuiscono a mantenere o a riportare gli stock ittici al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, migliorando la selettività per specie e per taglia;

(b) riducono le catture di individui sottotaglia dagli stock ittici;

(b) evitano, riducono al minimo e, per quanto possibile, eliminano le catture di individui sottotaglia dagli stock ittici;

(c) riducono le catture accidentali di organismi marini;

(c) evitano, riducono al minimo e, per quanto possibile, eliminano le catture accidentali di organismi marini e di uccelli marini;

(d) mitigano l'impatto degli attrezzi da pesca sull'ecosistema e sull'ambiente, provvedendo in particolare alla protezione degli stock e degli habitat biologicamente sensibili.

(d) riducono al minimo l'impatto degli attrezzi da pesca sull'ecosistema e sull'ambiente marino, provvedendo in particolare alla protezione degli stock e degli habitat biologicamente sensibili.

Emendamento  118

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 14 bis

 

Prevenzione e riduzione al minimo delle catture accidentali

 

1. Prima di introdurre l'obbligo di sbarcare tutte le catture effettuate nel corso della rispettiva attività di pesca a norma dell'articolo 15, gli Stati membri conducono, ove necessario, progetti pilota intesi ad esplorare approfonditamente tutti i metodi praticabili, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e tenendo conto dei pareri dei consigli consultivi regionali competenti, al fine di evitare, ridurre al minimo ed eliminare le catture accidentali effettuate nel corso di un'attività di pesca. Questi progetti pilota sono condotti, se del caso, dalle organizzazioni di produttori. I risultati di tali progetti pilota sono ripresi nel piano di gestione a lungo termine di ciascuna attività di pesca sotto forma di incentivi supplementari ad utilizzare gli attrezzi e i metodi di pesca più selettivi a disposizione. Gli Stati membri compilano inoltre un atlante dei rigetti che indica il livello dei rigetti in mare in ciascuna delle attività di pesca di cui all'articolo 15, paragrafo 1. Detto atlante deve basarsi su dati oggettivi e rappresentativi.

 

2. L'Unione fornisce sostegno finanziario a favore della concezione e dell'attuazione dei progetti pilota introdotti conformemente al paragrafo 1 come pure a favore dell'impiego di attrezzi da pesca selettivi al fine di ridurre le catture accidentali e non autorizzate. Nel quadro dell'adozione di misure di sostegno finanziario è riservata particolare attenzione ai pescatori che sono soggetti all'obbligo di sbarcare tutte le catture e che esercitano un'attività di pesca multispecifica.

Emendamento  119

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 15

Testo della Commissione

Emendamento

Obbligo di sbarcare tutte le catture

Obbligo di sbarcare e registrare tutte le catture di specie sfruttate e regolamentate

1. Tutte le catture dei seguenti stock ittici soggetti a limiti di cattura effettuate nel corso di attività di pesca nelle acque dell'Unione o da pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione vengono portate e mantenute a bordo dei pescherecci nonché registrate e sbarcate, salvo nel caso in cui vengano utilizzate come esche vive, secondo il seguente calendario:

1. Tutte le catture di specie sfruttate e regolamentate effettuate nel corso delle seguenti attività di pesca nelle acque dell'Unione o da pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione vengono portate e mantenute a bordo dei pescherecci nonché registrate e sbarcate secondo il seguente calendario:

(a) al massimo a partire dal 1° gennaio 2014:

(a) al massimo a partire dal 1° gennaio 2014:

– sgombro, aringa, sugarello, melù, pesce tamburo, acciuga, argentina, alaccia, capelin;

piccola pesca pelagica, vale a dire pesca di sgombro, aringa, sugarello, melù, pesce tamburo, acciuga, argentina, sardina, spratto;

– tonno rosso, pesce spada, tonno bianco, tonno obeso, altri istioforidi;

grande pesca pelagica, vale a dire pesca di tonno rosso, pesce spada, tonno bianco, tonno obeso, altri istioforidi;

 

–pesca a fini industriali, vale a dire pesca di capelin, cicerello e pesce gatto di Norvegia;

 

– salmone nel Mar Baltico;

(b) al massimo a partire dal 1° gennaio 2015: merluzzo bianco, nasello, sogliola;

(b) al massimo a partire dal 1° gennaio 2016:

 

– le seguenti attività di pesca nelle acque dell'Unione dell'Atlantico settentrionale:

 

Mare del Nord

 

– pesca del merluzzo bianco, dell'eglefino, del merlano, del merluzzo carbonaro;

 

– pesca dello scampo;

 

– pesca della sogliola comune e della passera di mare;

 

– pesca del nasello;

 

– pesca del gambero boreale;

 

– altre attività di pesca da analizzare più approfonditamente;

 

– attività di pesca nel Mar Baltico diverse dalla pesca del salmone;

 

Acque nordoccidentali

 

– pesca del merluzzo bianco, dell'eglefino, del merlano, del merluzzo carbonaro;

 

– pesca dello scampo;

 

– pesca della sogliola comune e della passera di mare;

 

– pesca del nasello;

 

– altre attività di pesca da analizzare più approfonditamente;

 

Acque sudoccidentali

 

– pesca del merluzzo bianco, dell'eglefino, del merlano, del merluzzo carbonaro;

 

– pesca dello scampo;

 

– pesca della sogliola comune e della passera di mare;

 

– pesca del nasello;

 

– altre attività di pesca da analizzare più approfonditamente;

(c) al massimo a partire dal 1° gennaio 2016: eglefino, merlano, rombo giallo, rana pescatrice, passera di mare, molva, merluzzo carbonaro, merluzzo dell'Alaska, sogliola limanda, rombo chiodato, rombo liscio, molva azzurra, pesce sciabola nero, granatiere, pesce specchio atlantico, ippoglosso nero, brosmio, scorfano e stock demersali del Mediterraneo.

(c) al massimo a partire dal 1i:

 

– attività di pesca non contemplate al paragrafo 1, lettera a), nelle acque dell'Unione e in acque non appartenenti all'Unione.

 

1 bis. Una volta introdotto in un'attività di pesca l'obbligo di sbarcare tutte le catture, tutte le catture di specie soggette a detto obbligo sono registrate e, se del caso, detratte dalla quota dei pescatori, dell'organizzazione di produttori o dell'associazione di gestione collettiva interessata, ad eccezione delle specie che possono essere rigettate in mare a norma del paragrafo 1 ter.

 

1 ter. Le seguenti specie sono esenti dall'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1:

 

– le specie catturate per essere utilizzate come esche vive;

 

– le specie per le quali le informazioni scientifiche disponibili abbiano dimostrato un elevato tasso di sopravvivenza dopo la cattura, tenendo conto delle caratteristiche dei diversi attrezzi di pesca, delle pratiche di pesca e delle condizioni della zona di pesca;

 

1 quater. Al fine di semplificare e armonizzare l'applicazione dell'obbligo di sbarcare tutte le catture nonché allo scopo di evitare interruzioni inopportune delle attività di pesca delle specie bersaglio e diminuire il quantitativo di catture accidentali, i piani pluriennali di cui all'articolo 9 o i regolamenti specifici dell'Unione concernenti l'applicazione dell'obbligo di sbarco o altri atti legislativi adottati dall'Unione stabiliscono, se del caso:

 

(a) un elenco di specie non bersaglio di scarsa abbondanza naturale che possono essere imputate alla quota delle specie bersaglio di tale attività di pesca, qualora:

 

– il contingente nazionale annuale per la specie non bersaglio in questione sia completamente utilizzato,

 

– le catture accumulate delle specie non bersaglio non superino il 3% delle catture totali delle specie bersaglio, nonché

 

– lo stock delle specie non bersaglio rientri entro limiti biologici di sicurezza;

 

(b) disposizioni concernenti esenzioni "de minimis" dall'obbligo di sbarcare tutte le catture, che possono consentire ai pescatori di rigettare in mare fino al 5% delle loro catture annuali totali, garantendo al contempo che i rigetti accumulati di ciascuno stock non superino il 5% delle catture annuali totali dell'UE dello stesso stock purché tali esenzioni evitino i costi sproporzionati generati dalla gestione delle catture accidentali e siano concesse unicamente qualora sussistano dati scientifici comprovanti la grande difficoltà di aumentare la selettività;

 

(c) norme concernenti misure volte a scoraggiare le catture di novellame, compresa la fissazione di quote di contingenti più elevate che devono essere detratte dalla quota del pescatore in caso di catture di novellame.

2. Per gli stock ittici di cui al paragrafo 1 vengono fissate taglie di riferimento minime per la conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili. La vendita delle catture di tali stock ittici di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione è autorizzata unicamente a fini di trasformazione in farine di pesce o alimenti per animali.

2. Sulla base dei migliori pareri scientifici accurati e aggiornati disponibili e, ove necessario, al fine di proteggere il novellame scoraggiandone la pesca deliberata, vengono fissate taglie di riferimento minime per la conservazione che tengono conto dell'età e della taglia di prima riproduzione, per gli stock ittici soggetti all'obbligo di sbarcare tutte le catture di cui al paragrafo 1. Le catture di tali tipi di pesce di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono limitate a usi diversi dal consumo umano come farine di pesce, oli di pesce, alimenti per animali o esche. Lo Stato membro interessato può anche consentire la donazione di queste catture a fini caritativi o di utilità pubblica.

3. Le norme di commercializzazione per le catture di pesce effettuate oltre il limite delle possibilità di pesca prestabilite sono fissate conformemente all'articolo 27 [del regolamento sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura].

3. Per gli stock soggetti all'obbligo di sbarco, gli Stati membri possono applicare un margine di flessibilità annuale fino al 5% degli sbarchi consentiti, fatti salvi eventuali tassi di flessibilità più elevati stabiliti dalla legislazione specifica. Le norme e le regole di commercializzazione per le catture di pesce effettuate oltre il limite delle possibilità di pesca prestabilite possono essere fissate conformemente all'articolo 39 [del regolamento sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura].

 

3 bis. La totalità dei proventi ottenuti dalle vendite di tutti gli sbarchi di cui al paragrafo 1 confluiscono interamente in un fondo gestito dallo Stato membro in cui hanno luogo gli sbarchi ed è utilizzata per il controllo e la sorveglianza nonché per la raccolta di dati scientifici e relativi alla pesca.

4. Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci dell'Unione battenti la loro bandiera siano attrezzati in modo da poter fornire una documentazione completa di tutte le attività di pesca e di trasformazione effettuate che consenta di monitorare il rispetto dell'obbligo di sbarcare tutte le catture.

4. Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci dell'Unione battenti la loro bandiera siano attrezzati in modo da poter fornire una documentazione completa di tutte le attività di pesca e di trasformazione effettuate che consenta di monitorare il rispetto dell'obbligo di sbarcare tutte le catture. A tal fine, gli Stati membri rispettano il principio di efficienza e proporzionalità.

5. Il paragrafo 1 si applica senza pregiudizio degli obblighi internazionali.

5. Il paragrafo 1 si applica senza pregiudizio degli obblighi internazionali.

6. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 per specificare le misure di cui al paragrafo 1 ai fini del rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione.

6. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 volti a stabilire le misure di cui al paragrafo 1 ai fini del rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione.

Emendamento  120

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 16

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le possibilità di pesca assegnate agli Stati membri garantiscono a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo o zona di pesca. Nell'assegnare nuove possibilità di pesca si tiene conto degli interessi di ciascuno Stato membro.

1. In sede di fissazione e assegnazione delle possibilità di pesca, il Consiglio agisce in conformità degli articoli 2, 9, 10 e 11 del presente regolamento, applica una prospettiva a lungo termine e si attiene ai migliori pareri scientifici disponibili. Le possibilità di pesca sono ripartite tra gli Stati membri in modo da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca. Nell'assegnare nuove possibilità di pesca si tiene conto degli interessi di ciascuno Stato membro.

 

Il Consiglio stabilisce le possibilità di pesca disponibili per i paesi terzi nelle acque dell'Unione e le assegna a ciascuno di essi.

 

L'assegnazione di possibilità di pesca agli Stati membri o ai paesi terzi è subordinata al rispetto delle regole della politica comune della pesca.

2. Nell'ambito delle possibilità di pesca complessive può essere costituita una riserva di possibilità di pesca per le catture accessorie.

2. Nell'ambito delle possibilità di pesca complessive può essere costituita una riserva di possibilità di pesca per le catture accessorie.

3. Le possibilità di pesca devono essere conformi agli obiettivi specifici quantificabili, ai calendari e ai margini stabiliti conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 11, lettere b), c) e h).

3. Le possibilità di pesca devono essere conformi agli obiettivi specifici quantificabili, ai calendari e ai margini di cattura stabiliti nei piani pluriennali conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 11, lettere b), c) e h). Se non è stato adottato un corrispondente piano pluriennale per uno stock ittico ad uso commerciale, il Consiglio provvede affinché, entro il 2015, siano fissate TAC che permettano la ricostituzione degli stock ittici, al massimo entro il 2020, al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile e di mantenere tutti gli stock ricostituiti a tali livelli.

 

3 bis. Delegazioni del Parlamento europeo e dei consigli consultivi sono presenti all'atto dell'adozione di decisioni sulla definizione delle possibilità di pesca da parte del Consiglio.

 

3 ter. Laddove non sia possibile, per mancanza di dati, stabilire i tassi di sfruttamento per determinati stock che siano conformi al rendimento massimo sostenibile:

 

(i) si applica l'approccio precauzionale alla gestione dell'attività di pesca;

 

(ii) sono adottati valori sostitutivi basati sulle metodologie di cui all'allegato alla decisione 2010/477/UE1, parte B, punti 3.1 e 3.2, e la mortalità del pesce è ulteriormente ridotta in virtù del principio precauzionale o, qualora vi siano indicazioni di uno stato soddisfacente dello stock, di tendenze stabili;

 

(iii) la Commissione e gli Stati membri valutano gli ostacoli alla ricerca e all'acquisizione di conoscenze e adottano misure per consentire che siano messi a disposizione al più presto ulteriori dati sugli stock e l'ecosistema.

 

3 quater. Ogni Stato membro decide, per le navi battenti la sua bandiera, il metodo di ripartizione delle possibilità di pesca ad esso assegnate conformemente al diritto dell'Unione. Esso informa la Commissione in merito al metodo di ripartizione utilizzato.

4. Previa notifica alla Commissione, gli Stati membri possono procedere allo scambio di una parte o della totalità delle possibilità di pesca loro assegnate.

4. Previa notifica alla Commissione, gli Stati membri possono procedere allo scambio di una parte o della totalità delle possibilità di pesca loro assegnate.

 

4 bis. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale in cui valuta se le attuali possibilità di pesca siano efficaci ai fini della ricostituzione e del mantenimento delle popolazioni delle specie pescate a livelli superiori a quelli in grado di produrre l'obiettivo fissato all'articolo 2, paragrafo 2.

 

____________________

 

1 GU L 232 del 2.9.2010, pag. 14.

Emendamento  121

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 17

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nell'ambito di un piano pluriennale stabilito a norma degli articoli 9, 10 e 11, gli Stati membri possono essere autorizzati ad adottare misure conformi al piano medesimo che specifichino le misure di conservazione applicabili alle navi battenti la loro bandiera in relazione agli stock delle acque dell'Unione per i quali sono state loro assegnate possibilità di pesca.

1. Nell'ambito di un piano pluriennale stabilito a norma degli articoli 9, 10 e 11, gli Stati membri che condividono l'attività di pesca interessata sono autorizzati ad adottare, secondo le procedure definite nel presente articolo, misure conformi al piano medesimo che specifichino le misure di conservazione applicabili alle navi battenti la loro bandiera in relazione agli stock delle acque dell'Unione per i quali sono state loro assegnate possibilità di pesca.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le misure di conservazione adottate a norma del paragrafo 1:

2. Gli Stati membri provvedono affinché le misure di conservazione adottate a norma del paragrafo 1:

(a) siano compatibili con gli obiettivi fissati agli articoli 2 e 3;

(a) siano compatibili con gli obiettivi fissati agli articoli 2 e 3 e con i principi di buona governance di cui all'articolo 4;

(b) siano compatibili con il campo di applicazione e con gli obiettivi del piano pluriennale;

(b) siano compatibili con il campo di applicazione e con gli obiettivi del piano pluriennale;

(c) realizzino in modo efficace gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici quantificabili fissati nell'ambito di un piano pluriennale e

(c) realizzino in modo efficace gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici fissati nell'ambito di un piano pluriennale entro un calendario specifico e

(d) siano perlomeno altrettanto vincolanti della normativa vigente nell'Unione.

(d) siano perlomeno altrettanto vincolanti della normativa vigente nell'Unione.

 

2 bis. Gli Stati membri cooperano tra loro per garantire l'adozione di misure compatibili in grado di soddisfare gli obiettivi fissati nei piani pluriennali e coordinano tra di loro tali misure. A tal fine, gli Stati membri, ove possibile e opportuno, utilizzano le strutture e i meccanismi regionali esistenti di cooperazione istituzionale, compresi quelli previsti dalle convenzioni marittime regionali che coprono la zona o l'attività di pesca in questione.

 

Gli sforzi di coordinamento tra gli Stati membri che condividono un'attività di pesca sono ammissibili ai finanziamenti del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), in conformità delle disposizioni del regolamento (UE) n. xx/2013 [sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ].

 

2 ter. Gli Stati membri consultano i pertinenti consigli consultivi, il CIEM e/o il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) trasmettendo loro un progetto delle misure da adottare, corredato di una relazione. Tali progetti sono contemporaneamente notificati alla Commissione e agli altri Stati membri che condividono l'attività di pesca. Gli Stati membri compiono ogni sforzo per coinvolgere in questa consultazione, in una fase precoce e in modo aperto e trasparente, altri soggetti interessati all'attività di pesca in questione, al fine di individuare i punti di vista e le proposte di tutte le parti interessate in fase di preparazione delle misure previste.

 

Gli Stati membri pubblicano le sintesi dei progetti delle misure di conservazione di cui è proposta la promulgazione.

 

2 quater. Gli Stati membri tengono debitamente conto dei pareri trasmessi dai consigli consultivi competenti, dal CIEM e/o dal CSTEP e, se le misure definitive adottate divergono da tali pareri, forniscono spiegazioni dettagliate sui motivi di divergenza.

 

2 quinquies. Qualora gli Stati membri intendano modificare le misure adottate, si applicano altresì i paragrafi da 2 a 2 quater.

 

2 sexies. La Commissione adotta orientamenti che fissano le modalità della procedura da seguire per l'applicazione dei paragrafi da 2 bis a 2 quater, al fine di garantire che le misure adottate siano coerenti e coordinate a livello regionale e conformi ai piani pluriennali stabiliti. Tali orientamenti possono inoltre individuare o istituire strutture amministrative, come ad esempio gruppi di lavoro regionali nel settore della pesca, al fine di organizzare a livello pratico la cooperazione tra gli Stati membri, in particolare al fine di promuovere e facilitare l'adozione delle misure da parte di ciascuno degli Stati membri.

 

2 octies. Gli Stati membri che condividono un'attività di pesca possono decidere congiuntamente e cooperare per l'applicazione di misure congiunte nell'ambito dei piani di gestione a lungo termine adottati prima del 2014, in linea con la procedura di cui all'articolo 25.

 

 

2 nonies. Per le attività di pesca svolte interamente nelle acque soggette alla sovranità e alla giurisdizione di un unico Stato membro, lo Stato membro interessato crea uno o più comitati di cogestione, nei quali siano presenti tutte le parti interessate, che sono consultate riguardo alle misure da adottare. Qualora intenda discostarsi in qualunque modo dal parere che riceve dal comitato, lo Stato membro deve pubblicare una valutazione in cui illustra nel dettaglio le motivazioni di tale decisione.

Emendamento  122

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 18

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri che adottano misure di conservazione a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, notificano tali misure alla Commissione, agli altri Stati membri interessati e ai consigli consultivi competenti.

Gli Stati membri che adottano misure di conservazione a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, pubblicano tali misure e le notificano alla Commissione, agli altri Stati membri interessati e ai consigli consultivi competenti.

Emendamento  123

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 19

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione può in qualsiasi momento valutare la compatibilità e l'efficacia delle misure di conservazione adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 17, paragrafo 1.

1. La Commissione può in qualsiasi momento valutare la compatibilità e l'efficacia delle misure di conservazione adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 17 e , in ogni caso, valuta e riferisce in merito a tali questioni non meno di una volta ogni tre anni o quando possa essere richiesto dal pertinente piano pluriennale. La valutazione si basa sui migliori pareri scientifici disponibili.

 

In conformità della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire)1, gli Stati membri forniscono alla Commissione, ai fini dell'espletamento delle sue mansioni in relazione all'attuazione della politica comune della pesca, i diritti di accesso e d'uso inerenti al materiale predisposto per la formulazione e la promulgazione delle misure nazionali di conservazione a norma dell'articolo 17.

 

Per quanto concerne l'accesso alle informazioni ambientali, si applicano la direttiva 2003/4/CE2 nonché il regolamento (CE) n. 1049/20013 e il regolamento (CE) n. 1367/20064.

 

1 GU L 108 del 25.04.2007, pag. 1.

 

2 GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

 

3 GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

 

4 GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13.

 

Emendamento  124

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. La Commissione pubblica tutte le valutazioni realizzate a norma del presente articolo e rende le relative informazioni accessibili al pubblico diffondendole su opportuni siti web o fornendo un hyperlink diretto alle stesse. Per quanto attiene all'accesso alle informazioni ambientali, si applicano il regolamento (CE) n. 1049/2001 e la direttiva n. 1049/2001/CE.

Emendamento  125

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 20

Testo della Commissione

Emendamento

 

 

1. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine di specificare le misure di conservazione applicabili alle attività di pesca oggetto di un piano pluriennale nel caso in cui gli Stati membri autorizzati ad adottare misure a norma dell'articolo 17 non notifichino tali misure alla Commissione entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del piano pluriennale.

1. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine di specificare le misure di conservazione applicabili alle attività di pesca oggetto di un piano pluriennale nel caso in cui gli Stati membri autorizzati ad adottare misure a norma dell'articolo 17 non notifichino tali misure alla Commissione entro il termine previsto nel piano pluriennale ovvero, in sua mancanza, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del piano pluriennale.

2. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine di specificare le misure di conservazione applicabili alle attività di pesca oggetto di un piano pluriennale nel caso in cui

2. Qualora la Commissione ritenga che

(a) le misure degli Stati membri non siano ritenute compatibili con gli obiettivi di un piano pluriennale, sulla base di una valutazione effettuata a norma dell'articolo 19, oppure

(a) le misure degli Stati membri non siano compatibili con gli obiettivi di un piano pluriennale, sulla base di una valutazione effettuata a norma dell'articolo 19, oppure

(b) le misure degli Stati membri non siano ritenute adeguate a soddisfare efficacemente gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici quantificabili fissati nei piani pluriennali, sulla base di una valutazione svolta a norma dell'articolo 19, oppure

(b) le misure degli Stati membri non soddisfino efficacemente gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici quantificabili fissati nei piani pluriennali, sulla base di una valutazione svolta a norma dell'articolo 19, oppure

(c) vengano attivate le misure di salvaguardia di cui all'articolo 11, lettera i).

(c) vengano attivate le misure di salvaguardia di cui all'articolo 11, lettera i),

 

essa lo comunica allo Stato membro interessato, fornendogli le ragioni.

 

2 bis. Nel caso in cui la Commissione presenti un parere a norma del paragrafo 2, lo Stato membro in questione dispone di tre mesi di tempo per modificare le proprie misure affinché siano compatibili con il piano pluriennale e adeguate a soddisfarne gli obiettivi.

 

2 ter. Nel caso in cui uno Stato membro non provveda a modificare le proprie misure a norma del paragrafo 2 bis, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 che specificano le misure di conservazione applicabili alle attività di pesca oggetto di un piano pluriennale.

3. Le misure di conservazione adottate dalla Commissione sono volte a garantire il conseguimento degli obiettivi generali e degli obiettivi specifici fissati nel piano pluriennale. Al momento dell'adozione dell'atto delegato da parte della Commissione, le misure dello Stato membro cessano di avere effetto.

3. Le misure di conservazione adottate dalla Commissione sono volte a garantire il conseguimento degli obiettivi generali e degli obiettivi specifici fissati nel piano pluriennale. Al momento dell'adozione dell'atto delegato da parte della Commissione, le misure dello Stato membro cessano di avere effetto.

 

3 bis. Prima di adottare gli atti delegati di cui al presente articolo, la Commissione consulta i pertinenti consigli consultivi, il CIEM e/o CSTEP in merito ad un progetto di misure corredato di una relazione.

Emendamento  126

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 21

Testo della Commissione

Emendamento

 

 

Nell'ambito di un quadro di misure tecniche stabilito conformemente all'articolo 14, gli Stati membri possono essere autorizzati ad adottare misure conformi a tale quadro, che specifichino le misure tecniche applicabili alle navi battenti la loro bandiera in relazione agli stock presenti nelle acque soggette alla loro giurisdizione per i quali sono state loro assegnate possibilità di pesca. Gli Stati membri provvedono affinché tali misure tecniche:

1. Nell'ambito di un quadro di misure tecniche stabilito conformemente all'articolo 14, gli Stati membri sono autorizzati ad adottare misure conformi a tale quadro, che specifichino le misure tecniche applicabili alle navi battenti la loro bandiera in relazione agli stock presenti nelle acque dell'Unione per i quali sono state loro assegnate possibilità di pesca. Gli Stati membri provvedono affinché tali misure tecniche:

(a) siano compatibili con gli obiettivi fissati agli articoli 2 e 3;

(a) siano compatibili con gli obiettivi fissati agli articoli 2 e 3;

(b) siano compatibili con gli obiettivi fissati nell'ambito delle misure adottate conformemente all'articolo 14;

(b) siano compatibili con gli obiettivi fissati nell'ambito delle misure adottate conformemente all'articolo 14;

(c) realizzino in modo efficace gli obiettivi fissati nell'ambito delle misure adottate conformemente all'articolo 14; nonché

(c) realizzino in modo efficace gli obiettivi fissati nell'ambito delle misure adottate conformemente all'articolo 14; nonché

(d) siano perlomeno altrettanto vincolanti della normativa vigente nell'Unione.

(d) non siano in conflitto e siano perlomeno altrettanto vincolanti della normativa vigente nell'Unione.

 

1 bis. Gli Stati membri cooperano tra di loro per garantire l'adozione di misure compatibili per conseguire gli obiettivi fissati nei quadri di misure tecniche e coordinano tra di loro tali misure. A tal fine, gli Stati membri, ove possibile e opportuno, utilizzano le strutture e i meccanismi regionali di cooperazione istituzionale esistenti, compresi quelli previsti dalle convenzioni marittime regionali che coprono la zona o l'attività di pesca in questione.

 

1 ter. Gli Stati membri consultano i pertinenti consigli consultivi, il CIEM e/o il CSTEP in merito ad un progetto di misure corredato di una relazione. Tali progetti sono contemporaneamente notificati alla Commissione e agli altri Stati membri che condividono l'attività di pesca. Gli Stati membri compiono ogni sforzo per coinvolgere in questa consultazione, in una fase precoce e in modo aperto e trasparente, altri soggetti interessati all'attività di pesca in questione, al fine di individuare i punti di vista e le proposte di tutte le parti interessate in fase di preparazione delle misure previste.

 

1 quater. Gli Stati membri tengono debitamente conto dei pareri trasmessi dai consigli consultivi competenti, dal CIEM e/o dal CSTEP e, se le misure definitive adottate divergono da tali pareri, forniscono spiegazioni dettagliate sui motivi di divergenza.

 

1 quinquies. Qualora gli Stati membri intendano modificare le misure adottate, si applicano altresì i paragrafi da 1 bis a 1 quater.

 

1 sexies. La Commissione adotta orientamenti che fissano le modalità della procedura da seguire per l'applicazione dei paragrafi da 1 bis a 1 quater, al fine di garantire che le misure adottate siano coerenti e coordinate a livello regionale e conformi al quadro delle misure tecniche stabilito. Tali orientamenti possono inoltre individuare o istituire strutture amministrative, come ad esempio gruppi di lavoro regionali nel settore della pesca, al fine di organizzare a livello pratico la cooperazione tra gli Stati membri, in particolare al fine di promuovere e facilitare l'adozione delle misure da parte di ciascuno degli Stati membri.

Emendamento  127

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 22

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri che adottano misure tecniche a norma dell'articolo 21 notificano tali misure alla Commissione, agli altri Stati membri interessati e ai consigli consultivi competenti.

Gli Stati membri che adottano misure tecniche a norma dell'articolo 21, pubblicano tali misure e le notificano alla Commissione, agli altri Stati membri interessati e ai consigli consultivi competenti.

Emendamento  128

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 23

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione può in qualsiasi momento valutare la compatibilità e l'efficacia delle misure tecniche adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 21.

1. La Commissione può in qualsiasi momento valutare la compatibilità e l'efficacia delle misure tecniche adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 21 e, in ogni caso, valuta e riferisce in merito alle stesse almeno una volta ogni tre anni o quando possa essere richiesto dal pertinente quadro di misure tecniche.

 

1 bis. In conformità della direttiva 2007/2/CE, gli Stati membri forniscono alla Commissione, ai fini dell'espletamento delle sue mansioni in relazione all'attuazione della politica comune della pesca, i diritti di accesso e d'uso inerenti al materiale predisposto per la formulazione e la promulgazione delle misure tecniche di conservazione a norma dell'articolo 21.

 

Per quanto concerne l'accesso alle informazioni ambientali, si applicano la direttiva 2003/4/CE nonché il regolamento (CE) n. 1049/2001 e il regolamento (CE) n. 1367/2006.

Emendamento  129

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 23 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter. La Commissione pubblica tutte le valutazioni realizzate a norma del presente articolo e rende le relative informazioni accessibili al pubblico diffondendole su opportuni siti web o fornendo un hyperlink diretto alle stesse. Per quanto concerne l'accesso alle informazioni ambientali, si applicano il regolamento (CE) n. 1049/2001 e il regolamento (CE) n. 1367/2006.

Emendamento  130

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 24

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine di specificare le misure tecniche oggetto di un quadro di misure tecniche nel caso in cui gli Stati membri autorizzati ad adottare misure a norma dell'articolo 21 non notifichino tali misure alla Commissione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del quadro di misure tecniche.

1. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine di specificare le misure tecniche oggetto di un quadro di misure tecniche nel caso in cui gli Stati membri autorizzati ad adottare misure a norma dell'articolo 21 non notifichino tali misure alla Commissione entro il termine previsto nel quadro di misure tecniche ovvero, in sua mancanza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del quadro di misure tecniche.

2. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 per la definizione di misure tecniche qualora le misure degli Stati membri, sulla base di una valutazione effettuata a norma dell'articolo 23,

2. Qualora la Commissione ritenga che le misure degli Stati membri

(a) non siano ritenute compatibili con gli obiettivi fissati in un quadro di misure tecniche, oppure

(a) non siano compatibili con gli obiettivi fissati in un quadro di misure tecniche, oppure

(b) non risultino soddisfare efficacemente gli obiettivi fissati nel suddetto quadro di misure.

(b) non soddisfino efficacemente gli obiettivi fissati nel suddetto quadro di misure,

 

essa lo comunica allo Stato membro interessato, fornendogli le ragioni.

 

2 bis. Nel caso in cui la Commissione presenti un parere a norma del paragrafo 2, lo Stato membro interessato dispone di tre mesi di tempo per modificare le proprie misure affinché siano compatibili con gli obiettivi del quadro di misure tecniche e idonee a soddisfarli.

 

2 ter. Nel caso in cui uno Stato membro non provveda a modificare le proprie misure a norma del paragrafo 2 bis, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 che specificano le misure tecniche oggetto del quadro di misure tecniche.

3. Le misure tecniche adottate dalla Commissione sono volte a garantire il conseguimento degli obiettivi fissati nel quadro di misure tecniche. Al momento dell'adozione dell'atto delegato da parte della Commissione, le misure dello Stato membro cessano di avere effetto.

3. Le misure tecniche adottate dalla Commissione sono volte a garantire il conseguimento degli obiettivi fissati nel quadro di misure tecniche. Al momento dell'adozione dell'atto delegato da parte della Commissione, le misure dello Stato membro cessano di avere effetto.

 

3 bis. Prima di adottare gli atti delegati di cui al presente articolo, la Commissione consulta i pertinenti consigli consultivi, il CIEM e il CSTEP in merito ad un progetto di misure corredato di una relazione.

Emendamento 131

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 25 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) si applichino unicamente alle navi da pesca battenti la bandiera dello Stato membro interessato o, nel caso di attività di pesca non condotte da un peschereccio, a persone stabilite sul territorio di tale Stato membro,

(a) si applichino a tutte le navi che operano in relazione a stock presenti nelle acque soggette alla loro giurisdizione per i quali sono state loro assegnate possibilità di pesca,

Motivazione

Nelle acque costiere i requisiti dello Stato membro devono applicarsi a tutti i pescherecci, a prescindere dalla nazionalità. Nessun altro approccio può considerarsi come equo per tutti.

Emendamento  132

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 25 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Lo Stato membro informa a fini di controllo gli altri Stati membri interessati in merito alle disposizioni adottate in applicazione del paragrafo 1.

Emendamento  133

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 25 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter. Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili le informazioni relative alle misure adottate a norma del presente articolo.

Emendamento  134

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Uno Stato membro può adottare misure non discriminatorie per la conservazione e la gestione degli stock ittici e per ridurre al minimo l'impatto della pesca sulla conservazione degli ecosistemi marini nella zona delle 12 miglia nautiche dalle proprie linee di base, purché l'Unione non abbia adottato misure di conservazione e di gestione specificatamente per questa zona. Le misure degli Stati membri sono compatibili con gli obiettivi enunciati agli articoli 2 e 3 e perlomeno altrettanto vincolanti della normativa vigente nell'Unione.

1. Uno Stato membro può adottare misure non discriminatorie per la conservazione e la gestione degli stock ittici e per rispettare gli obiettivi concernenti altre risorse acquatiche viventi e la conservazione o il miglioramento dello status di conservazione degli ecosistemi marini nella zona delle 12 miglia nautiche dalle proprie linee di base, purché l'Unione non abbia adottato misure di conservazione e di gestione specificatamente per questa zona o che affrontino specificamente il problema individuato dallo Stato membro in questione. Le misure degli Stati membri sono compatibili con gli obiettivi enunciati agli articoli 2 e 3 e perlomeno altrettanto vincolanti della normativa vigente nell'Unione.

Emendamento 135

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Quando le misure di conservazione e di gestione che uno Stato membro deve adottare rischiano di avere conseguenze sui pescherecci di altri Stati membri, tali misure vengono adottate solo previa consultazione della Commissione, degli Stati membri in questione e dei consigli consultivi interessati, ai quali è presentato il progetto di misure corredato di una relazione.

2. Quando le misure di conservazione e di gestione che uno Stato membro deve adottare rischiano di avere conseguenze sui pescherecci di altri Stati membri, tali misure vengono adottate solo previa notifica alla Commissione, agli Stati membri in questione ed ai consigli consultivi interessati, del progetto di misure corredato di una relazione dalla quale si evinca altresì che tali misure non sono discriminatorie.

Motivazione

Ai fini della conservazione e per promuovere la parità tra tutti i pescherecci, il ruolo degli Stati membri deve essere rafforzato a tale riguardo.

Emendamento  136

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili le informazioni relative alle misure adottate a norma del presente articolo.

Emendamento  137

Proposta di regolamento

Parte IV

Testo della Commissione

Emendamento

 

Parte IV soppressa.

Motivazione

La soppressione delle concessioni di pesca trasferibili è accompagnata da un nuovo paragrafo all'articolo 16 che lascia a ogni Stato membro la scelta del metodo di ripartizione delle possibilità di pesca attribuitegli in base al principio di sussidiarietà. Ciò permette agli Stati membri che lo desiderano di istituire un sistema di concessioni di pesca trasferibili.

Emendamento  138

Proposta di regolamento

Parte V – articolo 34

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano misure per l'adeguamento della capacità di pesca della propria flotta nell'intento di conseguire un efficace equilibrio tra questa capacità di pesca e le possibilità di pesca di cui dispongono.

1. Se e ove necessario, gli Stati membri adottano misure per l'adeguamento della capacità di pesca della propria flotta con l'obiettivo di conseguire un equilibrio stabile e duraturo tra la loro capacità di pesca e le possibilità di pesca di cui dispongono in conformità con gli obiettivi generali enunciati all'articolo 2.

 

1 bis. Al fine di conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1, gli Stati membri effettuano valutazioni annuali della capacità e ne trasmettono i risultati alla Commissione entro il 30 maggio di ogni anno. Le valutazioni della capacità includono un'analisi della capacità totale della flotta per tipo di pesca e per segmento di flotta al momento della valutazione nonché il suo impatto sugli stock e più in generale sull'ecosistema marino. Esse comprendono inoltre un'analisi della redditività a lungo termine della flotta. Per garantire un approccio comune alle valutazioni in tutti gli Stati membri, le valutazioni sono effettuate in conformità con gli orientamenti della Commissione intesi a favorire un'analisi più precisa dell'equilibrio tra la capacità della flotta e le possibilità di pesca e tengono inoltre conto della redditività della flotta. Le valutazioni sono messe a disposizione del pubblico.

 

1 ter. Se la valutazione evidenzia una discrepanza tra la loro capacità di pesca e le possibilità di pesca di cui dispongono, entro un anno gli Stati membri adottano un programma dettagliato, corredato di un calendario vincolante, per ogni necessario adeguamento della capacità di pesca della propria flotta in termini di numero e di caratteristiche dei pescherecci, con l'obiettivo di conseguire un equilibrio stabile e duraturo tra la loro capacità di pesca e le possibilità di pesca di cui dispongono. Il programma è trasmesso al Parlamento europeo, alla Commissione e agli altri Stati membri.

 

1 quater. In assenza di tale valutazione o se uno Stato membro è tenuto ad adottare un programma di riduzione della capacità e non riesce a farlo, o se lo Stato membro non applica tale programma, ne risulta l'interruzione di assistenza finanziaria dell'Unione a detto Stato membro prevista dalla politica comune della pesca.

 

In ultima istanza e solo se una di queste fasi è ritardata di due o più anni, la Commissione può sospendere le possibilità di pesca dei segmenti di flotta in questione.

2. Il ritiro di una nave dalla flotta cofinanziato con aiuti pubblici concessi nell'ambito del Fondo europeo per la pesca per il periodo di programmazione 2007-2013 è consentito solo se preceduto dal ritiro della licenza di pesca e delle autorizzazioni di pesca.

2. Il ritiro di una nave dalla flotta cofinanziato con aiuti pubblici concessi nell'ambito del Fondo europeo per la pesca per il periodo di programmazione 2007-2013 è consentito solo se preceduto dal ritiro della licenza di pesca e delle autorizzazioni di pesca.

3. La capacità di pesca corrispondente alle navi ritirate con aiuti pubblici non viene sostituita.

3. La capacità di pesca corrispondente alle navi ritirate con aiuti pubblici non viene sostituita.

4. Gli Stati membri provvedono affinché a partire dal 1° gennaio 2013 la capacità di pesca della flotta non superi in alcun momento i limiti di capacità di pesca istituiti a norma dell'articolo 35.

4. Gli Stati membri provvedono affinché a partire dal 1° gennaio 2013 la capacità di pesca della flotta non superi in alcun momento i limiti di capacità di pesca istituiti a norma dell'articolo 35.

Emendamento  139

Proposta di regolamento

Parte V – articolo 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 34 bis

 

Sistema di ingresso/uscita

 

Gli Stati membri gestiscono l'entrata e l'uscita di navi all'interno della flotta in modo tale che l'entrata di una nuova capacità senza aiuti pubblici sia compensata dal ritiro preliminare senza aiuti pubblici di una capacità almeno identica.

Emendamento  140

Proposta di regolamento

Parte V – articolo 35

Testo della Commissione

Emendamento

1. Tutte le flotte degli Stati membri sono soggette ai limiti di capacità di pesca di cui all'allegato II.

1. Tutte le flotte degli Stati membri sono rigorosamente soggette ai limiti di capacità di pesca di cui all'allegato II.

2. Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di escludere dai limiti di capacità di pesca stabiliti a norma del paragrafo 1 i pescherecci soggetti a un sistema di concessioni di pesca trasferibili stabilito a norma dell'articolo 27. In tal caso, i limiti di capacità di pesca vengono ricalcolati per tener conto dei pescherecci non soggetti a un sistema di concessioni di pesca trasferibili.

2. Entro il 30 dicembre *, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di modifica dell'allegato II del presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 2930/1986 del Consiglio, onde definire la capacità per quanto riguarda qualsiasi parametro misurabile del peschereccio che possa influenzare la sua capacità di effettuare catture.

 

Questa nuova definizione tiene conto di criteri sociali ed economici, nonché degli sforzi di controllo intrapresi dagli Stati membri. In tale proposta la capacità della flotta di ciascuno Stato membro è ripartita in base ai segmenti della flotta, compresa una ripartizione specifica dei pescherecci che operano nelle regioni ultraperiferiche e dei pescherecci che operano esclusivamente al di fuori delle acque dell'Unione.

3. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 con riguardo al nuovo calcolo dei limiti di capacità di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2.

 

 

______________

 

* GU: inserire l'anno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento  141

Proposta di regolamento

Parte V – articolo 36

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri registrano le informazioni relative alle caratteristiche e attività dei pescherecci dell'Unione battenti la loro bandiera necessarie alla gestione delle misure stabilite a norma del presente regolamento.

1. Gli Stati membri registrano le informazioni relative alla proprietà, alle caratteristiche, agli attrezzi e alle attività dei pescherecci dell'Unione battenti la loro bandiera necessarie alla gestione delle misure stabilite a norma del presente regolamento e pubblicano tali informazioni, tutelando comunque adeguatamente i dati personali.

2. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1.

2. Gli Stati membri presentano alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1.

3. La Commissione istituisce un registro della flotta peschereccia dell'Unione contenente le informazioni ricevute in applicazione del paragrafo 2.

3. La Commissione istituisce un registro della flotta peschereccia dell'Unione contenente le informazioni ricevute in applicazione del paragrafo 2.

4. Le informazioni contenute nel registro della flotta peschereccia dell'Unione vengono messe a disposizione di tutti gli Stati membri. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 con riguardo alla definizione delle informazioni di cui al paragrafo 1.

4. Le informazioni contenute nel registro della flotta peschereccia dell'Unione vengono messe a disposizione di tutti gli Stati membri e del Parlamento europeo. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 con riguardo alla definizione delle informazioni di cui al paragrafo 1.

5. La Commissione stabilisce requisiti tecnico-operativi per le modalità di trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità con la procedura di esame di cui all’articolo 56.

5. La Commissione adotta atti di esecuzione che fissano i requisiti tecnico-operativi per le modalità di trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 56, paragrafo 2.

Emendamento  142

Proposta di regolamento

Parte VI – articolo 37 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri raccolgono e gestiscono dati biologici, tecnici, ambientali e socioeconomici necessari ai fini di una gestione della pesca basata sugli ecosistemi e li mettono a disposizione degli utilizzatori finali di dati scientifici, inclusi gli organismi designati dalla Commissione. Tali dati consentono in particolare di valutare:

1. La conservazione, la gestione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine devono basarsi sulle informazioni più accurate a disposizione. In quest'ottica, gli Stati membri raccolgono e gestiscono dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici necessari ai fini di una pesca basata sugli ecosistemi e li mettono a disposizione degli utilizzatori finali di dati scientifici, inclusi gli organismi designati dalla Commissione. L'Unione, attraverso il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, fornisce un contributo finanziario sufficiente a finanziare l'acquisizione di tali dati. I dati consentono in particolare di valutare:

Emendamento 143

Proposta di regolamento

Parte VI – articolo 37 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) lo stato delle risorse biologiche marine sfruttate,

(a) lo stato attuale delle risorse biologiche marine sfruttate,

Emendamento 144

Proposta di regolamento

Parte VI – articolo 37 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) i risultati socioeconomici ottenuti dai settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione all'interno e all'esterno delle acque dell'Unione.

(c) gli attuali risultati socioeconomici ottenuti dai settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione all'interno e all'esterno delle acque dell'Unione.

Emendamento  145

Proposta di regolamento

Parte VI – articolo 37 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) provvedono affinché i dati raccolti siano precisi e affidabili;

(a) provvedono affinché i dati siano raccolti in modo tempestivo e affinché i dati raccolti siano precisi, affidabili ed esaustivi, e raccolti in modo armonizzato in tutti gli Stati membri;

Motivazione

Perché le decisioni di gestione possano essere appropriate, è estremamente importante che i dati siano disponibili tempestivamente.

Emendamento  146

Proposta di regolamento

Parte VI – articolo 37 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis) provvedono affinché le metodologie e i dati scientifici prendano in considerazione, in sede di raccolta dei dati, fattori quali l'acidificazione e le temperature del mare, garantendo quindi che i dati siano raccolti in regioni diverse lungo l'intero arco dell'anno;

Emendamento  147

Proposta di regolamento

Parte VI – articolo 37 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) evitano che gli stessi dati siano raccolti più volte per scopi diversi;

(b) stabiliscono meccanismi di coordinamento per evitare che gli stessi dati siano raccolti più volte per scopi diversi;

Emendamento 148

Proposta di regolamento

Parte VI – articolo 37 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) garantiscono la conservazione in condizioni di sicurezza dei dati raccolti e, ove del caso, l'adeguata protezione e riservatezza di tali dati;

(c) garantiscono la conservazione in condizioni di sicurezza dei dati raccolti e li rendono pubblicamente disponibili, salvo in circostanze eccezionali in cui sono necessarie adeguata protezione e riservatezza, a condizione che siano dichiarati i motivi di tali restrizioni;

Emendamento 149

Proposta di regolamento

Parte VI – articolo 37 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) fanno in modo che la Commissione, o gli organismi da essa designati, abbiano accesso alle banche dati e ai sistemi nazionali utilizzati per il trattamento dei dati raccolti a fini di verifica dell'esistenza e qualità dei dati.

(d) fanno in modo che la Commissione, o gli organismi da essa designati, abbiano accesso a tutte le banche dati e i sistemi nazionali utilizzati per il trattamento dei dati raccolti a fini di verifica dell'esistenza e qualità dei dati.

Emendamento  150

Proposta di regolamento

Parte VI – articolo 37 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis) mettono a disposizione delle parti interessate i dati pertinenti e le rispettive metodologie con cui sono ottenuti, tenendo conto nel contempo dei dati complementari eventualmente forniti da dette parti.

Emendamento  151

Proposta di regolamento

Parte VI – articolo 37 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Con cadenza annuale, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione di sintesi in cui elencano le attività di pesca per le quali è obbligatoria la raccolta di dati e in cui indicano, per ciascun caso e ciascuna categoria, se l'obbligo sia stato soddisfatto. La relazione di sintesi è resa pubblica.

Motivazione

Molti Stati membri non forniscono dati scientifici in merito alle proprie attività di pesca, pur essendo obbligati a farlo. Gli Stati membri che non adempiono quest'obbligo devono indicare quali attività di pesca hanno omesso di analizzare.

Emendamento  152

Proposta di regolamento

Parte VI – articolo 37 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono al coordinamento nazionale della raccolta e gestione dei dati scientifici per la gestione della pesca. A tal fine, essi designano un corrispondente nazionale e organizzano ogni anno una riunione nazionale di coordinamento. La Commissione viene informata in merito alle attività nazionali di coordinamento ed è invitata alle riunioni di coordinamento.

3. Gli Stati membri provvedono al coordinamento nazionale della raccolta e gestione dei dati scientifici, compresi i dati socioeconomici, per la gestione della pesca. A tal fine, essi designano un corrispondente nazionale e organizzano ogni anno una riunione nazionale di coordinamento. Il Parlamento europeo e la Commissione vengono informati in merito alle attività nazionali di coordinamento e sono invitati alle riunioni di coordinamento.

Emendamento  153

Proposta di regolamento

Parte VI – articolo 37 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri coordinano le proprie attività di raccolta dei dati con quelle degli altri Stati membri della stessa regione e si prodigano per coordinare le proprie azioni con i paesi terzi che esercitano la sovranità o la giurisdizione su acque della stessa regione.

4. Gli Stati membri, in stretta collaborazione con la Commissione, coordinano le proprie attività di raccolta dei dati con quelle degli altri Stati membri della stessa regione e si prodigano per coordinare le proprie azioni con i paesi terzi che esercitano la sovranità o la giurisdizione su acque della stessa regione.

Emendamento 154

Proposta di regolamento

Parte VI – articolo 37 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine di indicare gli obiettivi specifici con riguardo alla precisione dei dati da raccogliere e di definire i livelli di aggregazione per la raccolta, la gestione e l'uso di tali dati, per il programma pluriennale di cui al paragrafo 5.

6. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine di indicare gli obiettivi specifici con riguardo alla precisione dei dati da raccogliere e di definire i livelli di aggregazione per la raccolta, la gestione e l'uso di tali dati, per il programma pluriennale di cui al paragrafo 5, nonché di garantire il coordinamento tra Stati membri della raccolta e presentazione dei dati.

Emendamento  155

Proposta di regolamento

Parte VI – articolo 37 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis. Il mancato rispetto da parte di uno Stato membro degli obblighi in materia di raccolta dei dati dà luogo al ritiro degli aiuti pubblici e alla successiva imposizione di ulteriori sanzioni da parte della Commissione.

Emendamento  156

Proposta di regolamento

Parte VI – articolo 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 37 bis

 

Consultazione di organismi scientifici

 

La Commissione consulta periodicamente appropriati organismi scientifici sulle questioni relative alla conservazione e alla gestione delle risorse della pesca, compresi gli aspetti biologici, economici, ambientali, sociali e tecnici, tenendo conto altresì della corretta gestione dei fondi pubblici, allo scopo di evitare la duplicazione dei lavori da parte di organismi scientifici diversi.

Emendamento  157

Proposta di regolamento

Parte VI – articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano programmi nazionali di raccolta di dati scientifici sulla pesca e programmi di ricerca e innovazione. Essi coordinano le proprie attività di raccolta di dati sulla pesca, di ricerca e di innovazione con gli altri Stati membri e con i quadri di ricerca e innovazione dell'Unione.

1. Gli Stati membri adottano programmi nazionali di raccolta di dati scientifici, di ricerca e d'innovazione sulla pesca e l'acquacoltura. Essi coordinano le proprie attività di raccolta di dati, di ricerca e di innovazione sulla pesca con gli altri Stati membri, in stretta collaborazione con la Commissione, nel contesto dei quadri di ricerca e innovazione dell'Unione, coinvolgendo ove opportuno i consigli consultivi competenti.

Emendamento  158

Proposta di regolamento

Parte VI – articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché siano rese disponibili le competenze e le risorse umane pertinenti da coinvolgere nel processo di consulenza scientifica.

2. Gli Stati membri, col coinvolgimento dei pertinenti soggetti scientifici, provvedono affinché siano rese disponibili le competenze e le risorse umane pertinenti da coinvolgere nel processo di consulenza scientifica.

Emendamento  159

Proposta di regolamento

Parte VI – articolo 38 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Gli Stati membri presentano relazioni annuali alla Commissione sui progressi realizzati nell'attuazione dei programmi nazionali di raccolta di dati scientifici, di ricerca e d'innovazione sulla pesca.

Emendamento  160

Proposta di regolamento

Parte VI – articolo 38 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter. I risultati dei programmi di ricerca sono messi a disposizione dell'intera comunità scientifica europea.

Emendamento  161

Proposta di regolamento

Parte VII – articolo 39

Testo della Commissione

Emendamento

 

 

1. L'Unione partecipa alle attività delle organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca, incluse le organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), in linea con gli obblighi internazionali e gli obiettivi strategici nonché con gli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3.

1. Al fine di garantire lo sfruttamento e la gestione sostenibili delle risorse biologiche marine, l'Unione promuove l'efficace attuazione degli strumenti e regolamenti internazionali nel settore della pesca e partecipa, sostenendone le attività, alle organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca, incluse le organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP). In tale contesto, l'azione dell'Unione è in linea con gli impegni, gli obblighi e gli obiettivi strategici internazionali, nonché con gli obiettivi di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente regolamento e con gli obiettivi delle altre politiche dell'Unione.

2. Le posizioni dell'Unione nell'ambito delle organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca e nell'ambito delle ORGP si basano sui migliori pareri scientifici disponibili al fine di garantire che le risorse alieutiche siano mantenute o riportate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

2. In particolare, l'Unione:

 

(a) sostiene attivamente e promuove lo sviluppo delle migliori conoscenze scientifiche disponibili e contribuisce a tale sviluppo;

 

(b) promuove misure per garantire che le risorse della pesca siano mantenute a livelli coerenti con gli obiettivi di cui all'articolo 2, in particolare al paragrafo 2 e al paragrafo 4 ter;

 

(c) promuove l'istituzione e il rafforzamento dei comitati per la conformità delle ORGP, verifiche periodiche indipendenti dei risultati e appropriate azioni correttive, comprese sanzioni dissuasive ed efficaci, che devono essere applicate in modo trasparente e non discriminatorio;

 

(d) migliora la coerenza politica delle proprie iniziative, con particolare riferimento alle attività concernenti l'ambiente, lo sviluppo e il commercio;

 

(e) promuove e sostiene, in tutti gli ambiti internazionali, le azioni necessarie per eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), assicurando a tal fine che nessun prodotto della pesca INN entri nel mercato dell'Unione e contribuendo in tal modo ad attività di pesca sostenibili che siano economicamente redditizie e promuovano l'occupazione nell'Unione;

 

(f) sostiene e partecipa attivamente alle azioni internazionali congiunte di lotta contro la pirateria in mare, allo scopo di garantire la sicurezza della vita umana ed evitare che siano perturbate le attività di pesca marittima;

 

(g) promuove l'efficace attuazione degli strumenti e regolamenti internazionali nel settore della pesca;

 

(h) provvede affinché le attività di pesca al di fuori delle acque dell'Unione poggino sugli stessi principi e sulle stesse norme vigenti nelle acque dell'Unione, promuovendo nel contempo l'applicazione, da parte delle ORGP, degli stessi principi e delle stesse norme che sono applicati nelle acque dell'Unione.

 

2 bis. L'Unione sostiene attivamente la messa a punto di meccanismi equi e trasparenti di assegnazione delle possibilità di pesca.

3. L'Unione contribuisce attivamente e offre il proprio sostegno allo sviluppo delle conoscenze scientifiche e della consulenza nell'ambito delle ORGP e delle organizzazioni internazionali.

 

Emendamento  162

Proposta di regolamento

Parte VII – articolo 39 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. L'Unione promuove relazioni di cooperazione fra le ORGP al fine di allineare, armonizzare e ampliare il quadro per l'azione multilaterale, offre il proprio sostegno allo sviluppo delle conoscenze scientifiche e della consulenza nell'ambito delle ORGP e delle organizzazioni internazionali e aderisce alle raccomandazioni che ne scaturiscono.

Emendamento  163

Proposta di regolamento

Parte VII – articolo 40

Testo della Commissione

Emendamento

 

 

L'Unione collabora con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca, incluse le ORGP, per rafforzare il rispetto delle misure adottate da tali organizzazioni internazionali.

L'Unione, assistita dall'Agenzia europea di controllo della pesca, collabora con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca, incluse le ORGP, per rafforzare il rispetto delle misure adottate da tali organizzazioni internazionali, in particolare le misure di contrasto della pesca INN, così da assicurarne la rigorosa osservanza.

 

Gli Stati membri provvedono affinché i loro operatori rispettino le misure di cui al primo comma.

Emendamento  164

Proposta di regolamento

Parte VII – articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli accordi di pesca sostenibile con i paesi terzi istituiscono un contesto di governance giuridica, economica e ambientale per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi.

1. Gli accordi di pesca sostenibile con i paesi terzi istituiscono un contesto di governance giuridica, economica e ambientale per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi conformemente alle pertinenti misure adottate dalle organizzazioni internazionali, comprese le ORGP. Tale contesto può comprendere:

 

(a) la creazione e il sostegno degli istituti scientifici e di ricerca necessari;

 

(b) le capacità di monitoraggio, controllo e sorveglianza; e

 

(c) altri elementi che consentano di rafforzare le capacità di elaborazione di una politica della pesca sostenibile del paese terzo.

 

Detto contesto garantisce altresì che le attività di pesca si svolgano in un quadro di certezza giuridica.

Emendamento  165

Proposta di regolamento

Parte VII – articolo 41 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Per garantire uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine, l'Unione è guidata dal principio che gli accordi di pesca sostenibile con i paesi terzi devono essere stabiliti a reciproco vantaggio di entrambe le parti, e devono contribuire alla continuità dell'attività delle flotte dell'Unione mediante l'ottenimento di una parte del surplus del paese terzo che sia proporzionata agli interessi delle flotte dell'Unione.

Emendamento  166

Proposta di regolamento

Parte VII – articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. I pescherecci dell'Unione catturano unicamente il surplus di catture ammissibili determinato dal paese terzo a norma dell'articolo 62, paragrafo 2, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e identificato sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e delle informazioni pertinenti scambiate fra l'Unione e il paese terzo con riguardo allo sforzo totale di pesca degli stock interessati al fine di garantire che le risorse alieutiche restino al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

2. I pescherecci dell'Unione catturano unicamente il surplus di catture ammissibili determinato dal paese terzo a norma dell'articolo 62, paragrafo 2, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e identificato, in maniera chiara e trasparente, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e delle informazioni pertinenti scambiate fra l'Unione e il paese terzo con riguardo allo sforzo totale di pesca degli stock interessati da parte di tutte le flotte, al fine di garantire che le risorse alieutiche restino al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

Emendamento  167

Proposta di regolamento

Parte VII – articolo 41 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Gli accordi di pesca sostenibile e gli accordi di accesso reciproco comprendono:

 

(a) l'obbligo di rispettare il principio di limitare l'accesso unicamente alle risorse la cui eccedenza rispetto alla capacità di cattura dello Stato costiero sia scientificamente dimostrata, conformemente alle disposizioni dell'UNCLOS;

 

(b) una clausola che vieta di concedere alle diverse flotte che pescano in quelle acque condizioni più favorevoli di quelle accordate agli operatori economici dell'Unione, ivi comprese le condizioni concernenti la conservazione, lo sviluppo e la gestione delle risorse o gli accordi finanziari, i canoni e gli altri diritti relativi al rilascio di autorizzazioni di pesca;

 

(c) una clausola di condizionalità che subordina l'accordo al rispetto dei diritti umani conformemente agli accordi internazionali in materia di diritti umani; e

 

(d) una clausola di esclusività.

Emendamento  168

Proposta di regolamento

Parte VII – articolo 41 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter. Gli accordi di pesca sostenibile e gli accordi di accesso reciproco garantiscono che i pescherecci dell'Unione possano operare nelle acque del paese terzo con cui è stato concluso un accordo solo se sono in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata in conformità di una procedura concordata dalle due parti dell'accordo.

Emendamento  169

Proposta di regolamento

Parte VII – articolo 41 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 quater. I pescherecci battenti una bandiera dell'Unione che sono stati temporaneamente ritirati dal registro di uno Stato membro per cercare possibilità di pesca altrove non possono beneficiare, per un periodo di 24 mesi, qualora successivamente si iscrivano di nuovo in un registro dell'Unione, delle possibilità di pesca previste da un accordo di pesca sostenibile o dai protocolli in vigore al momento della cancellazione; lo stesso vale in caso di cambiamento temporaneo di bandiera, durante la pesca nel quadro delle ORGP.

Emendamento 170

Proposta di regolamento

Parte VII – articolo 41 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 quinquies. Gli accordi di pesca sostenibile prevedono che le autorizzazioni di pesca di qualsiasi tipo siano concesse esclusivamente ai pescherecci nuovi e a quelli che battevano bandiera dell'Unione da almeno 24 mesi al momento della richiesta dell'autorizzazione di pesca, i quali intendano praticare la pesca di specie che rientrano nell'accordo di pesca sostenibile.

Emendamento  171

Proposta di regolamento

Parte VII – articolo 41 – paragrafo 2 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 sexies. Nel determinare le possibilità di pesca in relazione ad accordi riguardanti stock ittici transzonali o stock ittici altamente migratori, si tiene debito conto delle valutazioni scientifiche realizzate a livello regionale nonché delle misure di conservazione e gestione adottate dall'organizzazione regionale di gestione della pesca.

Emendamento  172

Proposta di regolamento

Parte VII – articolo 41 – paragrafo 2 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 septies. L'Unione si adopera al fine di monitorare le attività dei pescherecci dell'Unione che operano in acque di paesi terzi al di fuori del quadro di accordi di pesca sostenibile. Tali pescherecci devono rispettare gli stessi principi direttivi che sono applicati ai pescherecci che operano nell'Unione.

Emendamento  173

Proposta di regolamento

Parte VII – articolo 41 – paragrafo 2 octies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 octies. I pescherecci dell'Unione operanti al di fuori delle acque dell'Unione sono dotati di telecamere CCTV o di apparecchiature equivalenti al fine di consentire la piena documentazione delle pratiche di pesca e delle catture.

Emendamento  174

Proposta di regolamento

Parte VII – articolo 41 – paragrafo 2 nonies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 nonies. Il mandato negoziale alla Commissione per protocolli successivi è preceduto da valutazioni indipendenti dell'impatto di ciascun protocollo, che comprendono informazioni sulle catture e sulle attività di pesca. Tali valutazioni sono messe a disposizione del pubblico.

 

Emendamento  175

Proposta di regolamento

Parte VII – articolo 42 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis) al fine di garantire che gli stock condivisi con paesi vicini siano gestiti in modo sostenibile, è necessario che essi rientrino nel campo di applicazione del presente regolamento;

Motivazione

La proposta non contempla gli "accordi nordici". L'emendamento ve li fa rientrare.

Emendamento  176

Proposta di regolamento

Parte VII – articolo 42 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) istituire il contesto di governance, inclusi la creazione e il mantenimento degli istituti scientifici e di ricerca necessari, le capacità di monitoraggio, controllo e sorveglianza e altri elementi che consentano di rafforzare le capacità di elaborazione di una politica della pesca sostenibile da parte del paese terzo. Tale sostegno finanziario è subordinato al conseguimento di risultati specifici.

(b) istituire il contesto di governance, inclusi la creazione e il mantenimento degli istituti scientifici e di ricerca necessari, le capacità di monitoraggio, controllo e sorveglianza, la trasparenza, la partecipazione e i meccanismi di responsabilizzazione e altri elementi che consentano di rafforzare le capacità di elaborazione di una politica della pesca sostenibile da parte del paese terzo. Tale sostegno finanziario è subordinato al conseguimento di risultati socioeconomici e ambientali specifici ed è complementare e coerente con i progetti e programmi di sviluppo realizzati nel paese terzo in questione.

Emendamento  177

Proposta di regolamento

Parte VIII – articolo 43 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Promozione dell'acquacoltura

Promozione dell'acquacoltura sostenibile

Emendamento  178

Proposta di regolamento

Parte VIII – articolo 43 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. Al fine di promuovere la sostenibilità e di contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento alimentare, alla crescita e all'occupazione, la Commissione deve definire entro il 2013 orientamenti strategici non vincolanti dell'Unione relativi alle priorità e agli obiettivi specifici comuni per lo sviluppo delle attività di acquacoltura. Tali orientamenti strategici tengono conto delle posizioni di partenza rispettive e delle diverse situazioni all'interno dell'Unione e costituiscono la base di piani strategici pluriennali volti a:

1. Al fine di promuovere la sostenibilità e di contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento e alle forniture alimentari, alla crescita e all'occupazione, la Commissione deve definire entro il 2013 orientamenti strategici non vincolanti dell'Unione relativi alle priorità e agli obiettivi specifici comuni per lo sviluppo delle attività di acquacoltura sostenibile. Tali orientamenti strategici operano una distinzione fra l'acquacoltura su piccola e media scala da un lato e l'acquacoltura su scala industriale dall'altro, tengono conto delle posizioni di partenza rispettive e delle diverse situazioni all'interno dell'Unione e costituiscono la base di piani strategici pluriennali, e sono volti a:

Emendamento  179

Proposta di regolamento

Parte VIII – articolo 43 – paragrafo 1 – lettere a, b, c, d – e paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

(a) migliorare la competitività del settore dell'acquacoltura e sostenere lo sviluppo e l'innovazione;

(a) semplificare la legislazione del settore e ridurre li oneri amministrativi a livello europeo;

(b) favorire l'attività economica;

(b) integrare le attività di acquacoltura in altre politiche, quali quelle per le zone costiere, le strategie marittime e gli orientamenti per la pianificazione dello spazio marino, l'applicazione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque1 (direttiva quadro sulle acque) e la politica ambientale.

(c) diversificare e migliorare la qualità della vita nelle zone costiere e rurali;

 

(d) creare condizioni di equità per gli operatori del settore con riguardo all'accesso alle acque e al territorio.

 

2. Entro il 2014 gli Stati membri definiscono un piano strategico nazionale pluriennale per lo sviluppo delle attività di acquacoltura sul loro territorio.

2. L'Unione sostiene la produzione e il consumo dei prodotti dell'acquacoltura sostenibile europea attraverso:

 

(a) l'istituzione entro il 2014 di criteri qualitativi trasparenti e generali per l'acquacoltura al fine di valutare e ridurre al minimo l'impatto ambientale delle attività di acquacoltura e allevamento;

 

(b) la garanzia di prodotti offerti ai consumatori a prezzi ragionevoli;

 

(c) l'adozione di norme concernenti la tracciabilità, la sicurezza e la qualità dei prodotti provenienti dall'acquacoltura dell'Unione e dall'importazione, mediante opportuna marchiatura o etichettatura secondo quanto previsto all'articolo 42 del regolamento (UE) n. xx/xxxx del Parlamento europeo e del Consiglio del [data] sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura2.

 

__________________

 

1 GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

 

2 GU L …

Emendamento  180

Proposta di regolamento

Parte VIII – articolo 43 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il piano strategico nazionale pluriennale include gli obiettivi degli Stati membri e le misure che consentono di realizzarli.

3. Il piano strategico nazionale pluriennale include gli obiettivi degli Stati membri e le misure e le tempistiche necessarie per realizzarli.

Emendamento 181

Proposta di regolamento

Parte VIII – articolo 43 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. I piani strategici nazionali pluriennali intendono in particolare realizzare le seguenti finalità:

4. I piani strategici nazionali pluriennali riguardano specificamente i seguenti ambiti:

(a) semplificazione amministrativa, in particolare per quanto riguarda le licenze;

(a) riduzione della burocrazia e semplificazione amministrativa, in particolare per quanto riguarda le licenze;

(b) certezza per gli operatori del settore con riguardo all'accesso alle acque e al territorio;

(b) certezza per gli operatori del settore con riguardo all'accesso alle acque e al territorio, in accordo con la politica dell'Unione in materia di gestione delle zone costiere e pianificazione dello spazio marittimo;

(c) fissazione di indicatori di sostenibilità ambientale, economica e sociale;

(c) fissazione di indicatori di qualità e di sostenibilità ambientale, economica e sociale;

 

(c bis) misure volte a garantire che le attività di acquacoltura siano pienamente conformi alla vigente legislazione ambientale dell'Unione;

(d) valutazione di altri possibili effetti transfrontalieri negli Stati membri limitrofi.

(d) valutazione di altri possibili effetti transfrontalieri sulle risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini negli Stati membri limitrofi;

 

(d bis) promozione della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione (RSI) e della collaborazione tra il settore e il mondo scientifico;

 

(d ter) sicurezza alimentare;

 

(d quater) salute e benessere degli animali;

 

(d quinquies) sostenibilità ambientale.

Emendamento  182

Proposta di regolamento

Parte VIII – articolo 44

Testo della Commissione

Emendamento

È istituito un consiglio consultivo per l'acquacoltura conformemente all'articolo 55.

È istituito un consiglio consultivo per l'acquacoltura e la pesca nelle acque interne conformemente all'articolo 52.

Emendamento  183

Proposta di regolamento

Parte IX – articolo 45 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) rafforzare la competitività del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione, in particolare per quanto riguarda i produttori;

(c) rafforzare la competitività e promuovere le politiche di qualità del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione mediante l'attuazione dei piani di produzione e commercializzazione, rivolgendo particolare attenzione ai produttori;

Emendamento  184

Proposta di regolamento

Parte IX – articolo 45 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) migliorare la trasparenza dei mercati, in particolare per quanto riguarda le conoscenze economiche e la comprensione dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'UE lungo la catena di approvvigionamento, nonché la consapevolezza dei consumatori;

(d) migliorare la trasparenza e la stabilità dei mercati, in particolare per quanto riguarda le conoscenze economiche e la comprensione dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'UE lungo la catena di approvvigionamento, l'equità nella distribuzione del valore aggiunto lungo la catena di valore del settore, nonché l'informazione e la consapevolezza dei consumatori attraverso comunicazioni e/o un'etichettatura che forniscano informazioni comprensibili;

Emendamento  185

Proposta di regolamento

Parte IX – articolo 45 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) contribuire a garantire condizioni di equità per tutti i prodotti commercializzati nell'Unione promuovendo uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche.

(e) contribuire a garantire condizioni di equità, compresa l'uniformità delle prescrizioni sanitarie, sociali e ambientali, per tutti i prodotti commercializzati nell'Unione promuovendo uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche.

Emendamento  186

Proposta di regolamento

Parte IX – Articolo 45 – paragrafo 1 – lettere e bis e e ter (nuove)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e bis) garantire che i prodotti importati dai paesi terzi provengano da attività di pesca e industrie che soddisfano gli stessi requisiti ambientali, economici, sociali e sanitari imposti alle flotte e alle imprese dell'Unione, e che i prodotti siano stati ottenuti con un'attività di pesca legale, dichiarata e regolamentata, praticata conformemente alle medesime norme applicate alle navi dell'Unione.

 

(e ter) garantire la tracciabilità di tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura lungo tutta la catena di approvvigionamento, fornire informazioni verificabili e precise sull'origine del prodotto e sul suo modo di produzione ed etichettare il prodotto di conseguenza, ponendo l'accento su un'etichettatura ecologica affidabile,

Emendamento  187

Proposta di regolamento

Parte IX – articolo 45 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) norme comuni di commercializzazione.

(b) norme comuni di commercializzazione, tenendo conto delle specificità delle comunità locali.

Emendamento  188

Proposta di regolamento

Parte IX – Articolo 45 – paragrafo 3 – lettere b bis, b ter e b quater (nuove)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis) regole comuni in vista dell'introduzione di un'etichettatura ecologica per i prodotti dell'acquacoltura e della pesca europee;

 

(b ter) informazioni al consumatore;

 

(b quater) l'adozione di misure commerciali contro i paesi terzi che non esercitano pratiche di pesca sostenibili.

Emendamento  189

Proposta di regolamento

Parte X – articolo 46 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) l'uso di moderne tecnologie di controllo al fine di garantire la disponibilità e la qualità dei dati relativi alla pesca;

(b) un impiego più efficiente dei dispositivi già presenti a bordo di ciascun peschereccio e, se del caso, l'uso di efficaci tecnologie di controllo al fine di garantire la disponibilità e la qualità dei dati relativi alla pesca e all'acquacoltura;

Emendamento  190

Proposta di regolamento

Parte X – articolo 46 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis) l'armonizzazione in tutta l'Unione delle norme su controlli e sanzioni;

Emendamento  191

Proposta di regolamento

Parte X – articolo 46 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b ter) la complementarità dei controlli in mare e a terra;

Emendamento  192

Proposta di regolamento

Parte X – articolo 46 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) la diffusione di una cultura del rispetto delle norme fra gli operatori;

(d) la diffusione di una cultura della corresponsabilità, del rispetto delle norme e della collaborazione fra tutti gli operatori di pescherecci, gli armatori e i pescatori;

Emendamento  193

Proposta di regolamento

Parte X – articolo 46 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis) un regime unificato in materia di rispetto delle norme ed esecuzione in ogni Stato membro dell'UE.

Motivazione

Dal momento che le zone di pesca sono condivise, dev'esserci un regime uniforme in tutta l'UE in materia di rispetto delle norme ed esecuzione. Inoltre, alcuni Stati membri prevedono sanzioni amministrative, mentre altri ricorrono a sanzioni penali.

Emendamento  194

Proposta di regolamento

Parte X – articolo 46 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) l'introduzione di sanzioni effettive, proporzionali e dissuasive.

soppresso

Emendamento  195

Proposta di regolamento

Parte X – articolo 46 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Gli Stati membri provvedono all'introduzione di sanzioni effettive, proporzionali e dissuasive, tra cui il congelamento dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), tenendo contro del rapporto costi-benefici e del principio di proporzionalità.

Emendamento  196

Proposta di regolamento

Parte X – articolo 48

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono chiedere ai titolari di una licenza di pesca relativa a pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri, battenti la loro bandiera, di contribuire in misura proporzionale ai costi di attuazione del regime unionale di controllo della pesca.

Gli Stati membri possono chiedere ai loro operatori di contribuire in misura proporzionale ai costi operativi di attuazione del regime unionale di controllo della pesca e della raccolta dei dati.

Emendamento  197

Proposta di regolamento

Parte XI – articolo 49

Testo della Commissione

Emendamento

L'Unione europea può concedere un sostegno finanziario per contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati agli articoli 2 e 3.

L'Unione europea può concedere un sostegno finanziario per contribuire al conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale a lungo termine fissati agli articoli 2 e 3. L'Unione non sostiene finanziariamente le operazioni che mettono a repentaglio la sostenibilità e la conservazione delle risorse biologiche marine, della biodiversità, degli habitat e degli ecosistemi.

Emendamento  198

Proposta di regolamento

Parte XI – articolo 50

Testo della Commissione

Emendamento

 

 

1. L'Unione concede un sostegno finanziario agli Stati membri a condizione che essi rispettino le norme della politica comune della pesca.

1. L'Unione concede un sostegno finanziario trasparente agli Stati membri a condizione che essi rispettino le norme della politica comune della pesca e applichino il principio di precauzione.

2. Il mancato rispetto da parte degli Stati membri delle norme delle politica comune della pesca può comportare l'interruzione o la sospensione dei pagamenti ovvero l'applicazione di una rettifica finanziaria al sostegno finanziario erogato dall'Unione nell'ambito della politica comune della pesca. Tali misure sono proporzionate alla natura, alla portata, alla durata e alla ripetizione dell'inadempienza.

2. Il mancato rispetto da parte degli Stati membri delle norme delle politica comune della pesca comporta l'interruzione o la sospensione dei pagamenti ovvero l'applicazione di una rettifica finanziaria al sostegno finanziario erogato dall'Unione nell'ambito della politica comune della pesca. Tali misure sono proporzionate alla natura, alla portata, alla durata e alla ripetizione dell'inadempienza.

Motivazione

Sono necessari forti incentivi per rafforzare il rispetto della PCP.

Emendamento  199

Proposta di regolamento

Parte XI – articolo 51

Testo della Commissione

Emendamento

 

 

1. L'Unione concede un sostegno finanziario agli operatori a condizione che essi rispettino le norme della politica comune della pesca.

1. L'Unione concede un sostegno finanziario agli operatori a condizione che essi rispettino le norme della politica comune della pesca e la legislazione nazionale che recepisce le direttive in materia di ambiente di cui all'articolo 12. Il sostegno finanziario non è concesso alle operazioni che mettono a repentaglio la sostenibilità e la conservazione delle risorse biologiche marine, della biodiversità, degli habitat e degli ecosistemi.

2. Le violazioni gravi delle norme della politica comune della pesca da parte degli operatori danno luogo a divieti temporanei o permanenti di accesso al sostegno finanziario dell'Unione e/o all'applicazione di rettifiche finanziarie. Tali misure sono proporzionate alla natura, alla portata, alla durata e alla ripetizione delle violazioni gravi.

2. Le violazioni gravi delle norme della politica comune della pesca e della legislazione nazionale di cui al paragrafo 1 da parte degli operatori danno luogo a divieti temporanei o permanenti di accesso al sostegno finanziario dell'Unione e/o all'applicazione di rettifiche finanziarie. Tali misure, adottate dallo Stato membro, sono dissuasive, effettive e proporzionate alla natura, alla portata, alla durata e alla ripetizione delle violazioni gravi.

3. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno finanziario dell'Unione venga concesso solo a condizione che l'operatore interessato non sia stato oggetto di sanzioni per violazioni gravi nel periodo di un anno precedente alla data di domanda del sostegno.

3. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno finanziario dell'Unione venga concesso solo a condizione che l'operatore interessato non abbia commesso violazioni gravi nel periodo di almeno tre anni precedente alla data di domanda del sostegno.

Emendamento  200

Proposta di regolamento

Parte XII – articolo 52

Testo della Commissione

Emendamento

1. Vengono istituiti consigli consultivi per ciascuna delle zone di competenza di cui all'allegato III al fine di promuovere una rappresentazione equilibrata di tutte le parti interessate nonché di contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati agli articoli 2 e 3.

1. Vengono istituiti consigli consultivi per ciascuna delle zone geografiche o ambiti di competenza di cui all'allegato III al fine di promuovere una rappresentazione equilibrata di tutte le parti interessate, in conformità dell'articolo 54, paragrafo 1, nonché di contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati agli articoli 2 e 3.

 

1 bis. In particolare sono istituiti, in conformità dell'allegato III, i seguenti nuovi consigli consultivi:

 

(a) un consiglio consultivo per le regioni ultraperiferiche, suddiviso in tre sezioni corrispondenti ai seguenti bacini marittimi: Atlantico occidentale, Atlantico orientale e Oceano indiano

 

(b) un consiglio consultivo per l'acquacoltura e la pesca nelle acque interne

 

(c) un consiglio consultivo per i mercati

 

(d) un consiglio consultivo per il Mar Nero

2. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 con riguardo alle modifiche da apportare all'allegato sopra menzionato al fine di modificare le zone di competenza, creare nuove zone di competenza per i consigli consultivi esistenti o creare nuovi consigli consultivi.

 

3. Ciascun consiglio consultivo stabilisce il proprio regolamento interno.

2. Ciascun consiglio consultivo stabilisce il proprio regolamento interno.

Emendamento  201

Proposta di regolamento

Parte XII – articolo 53

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1. Prima di completare le sue procedure interne che portano alla presentazione, secondo la procedura legislativa ordinaria, di una proposta legislativa avente come base giuridica l'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, quali piani pluriennali o quadri di misure tecniche, o che portano all'adozione di atti delegati in conformità dell'articolo 55 del presente regolamento, la Commissione consulta per parere i consigli consultivi interessati. Questa consultazione non pregiudica quella del CIEM o di altri organismi scientifici competenti.

1. I consigli consultivi possono:

1. I consigli consultivi possono:

(a) trasmettere alla Commissione o allo Stato membro interessato raccomandazioni e suggerimenti su questioni relative alla gestione della pesca e all'acquacoltura;

(a) trasmettere alla Commissione e allo Stato membro interessato raccomandazioni e suggerimenti su questioni relative alla gestione della pesca e agli aspetti socioeconomici e conservazionali della pesca e dell'acquacoltura;

(b) informare la Commissione e gli Stati membri in merito ai problemi connessi alla gestione della pesca e all'acquacoltura nelle zone di loro competenza;

(b) informare la Commissione e gli Stati membri in merito ai problemi connessi alla gestione e agli aspetti socioeconomici e conservazionali della pesca e, se del caso, dell'acquacoltura nelle zone o negli ambiti di loro competenza e proporre soluzioni per superare tali problemi;

(c) contribuire, in stretta collaborazione con esperti scientifici, alla raccolta, fornitura e analisi dei dati necessari per lo sviluppo di misure di conservazione.

(c) contribuire, in stretta collaborazione con esperti scientifici, alla raccolta, fornitura e analisi dei dati necessari per lo sviluppo di misure di conservazione.

 

(c bis) formulare pareri sui progetti di misure di conservazione di cui all'articolo 17 e sui progetti di misure tecniche di cui all'articolo 21 e presentarli alla Commissione e agli Stati membri direttamente interessati dall'attività di pesca o dalla zona in questione.

2. La Commissione e, ove del caso, lo Stato membro interessato, rispondono entro un termine ragionevole a ogni raccomandazione, suggerimento o informazione ricevuti a norma del paragrafo 1.

2. La Commissione e, ove del caso, lo Stato membro interessato, tengono debitamente conto dei pareri, delle raccomandazioni, dei suggerimenti e di ogni informazione ricevuti a norma del paragrafo -1 e del paragrafo 1 e vi rispondono entro 30 giorni lavorativi, e comunque prima dell'adozione delle misure definitive. Qualora le misure definitive adottate divergano dai pareri, dalle raccomandazioni e dai suggerimenti dei consigli consultivi ricevuti a norma dei paragrafi -1 e 1, la Commissione o lo Stato membro interessato forniscono spiegazioni dettagliate sui motivi della divergenza.

Emendamento  202

Proposta di regolamento

Parte XII – articolo 54

Testo della Commissione

Emendamento

 

 

1. I consigli consultivi sono composti da organizzazioni che rappresentano gli operatori del settore della pesca e altri gruppi di interesse interessati dalla politica comune della pesca.

1. I consigli consultivi sono composti da

 

(a) organizzazioni che rappresentano gli operatori del settore della pesca e, ove opportuno, dell'acquacoltura;

 

(b) altri gruppi di interesse interessati dalla politica comune della pesca, ad esempio organizzazioni ambientaliste e associazioni di consumatori.

 

Con riferimento alla lettera a), sono debitamente rappresentati i datori di lavoro, i pescatori che lavorano in proprio e i lavoratori dipendenti, come pure i diversi mestieri della pesca.

 

Possono partecipare in qualità di osservatori i rappresentanti delle amministrazioni nazionali e regionali che hanno interessi in materia di pesca nella zona interessata e i ricercatori degli istituti scientifici e di ricerca nel settore della pesca degli Stati membri e quelli delle istituzioni scientifiche internazionali che forniscono consulenza alla Commissione.

 

1 bis. Rappresentanti del Parlamento europeo e della Commissione possono partecipare come osservatori alle riunioni dei consigli consultivi. I rappresentanti del settore della pesca e di altri gruppi di interesse dei paesi terzi, tra cui i rappresentanti di organizzazioni regionali della pesca, che hanno interessi in materia di pesca nella zona marittima o nella zona di pesca di competenza di un consiglio consultivo possono essere invitati a partecipare come osservatori alle riunioni del consiglio consultivo quando sono discusse questioni che li riguardano.

2. Ciascun consiglio consultivo è composto da un'assemblea generale e da un comitato esecutivo e adotta le misure necessarie per provvedere alla sua organizzazione e garantire la trasparenza e il rispetto di tutte le opinioni espresse.

2. Ciascun consiglio consultivo è composto da un'assemblea generale e da un comitato esecutivo e adotta le misure necessarie per provvedere alla sua organizzazione e garantire la trasparenza e il rispetto di tutte le opinioni espresse.

3. I consigli consultivi possono chiedere un sostegno finanziario dell'Unione in quanto organismi che perseguono uno scopo d'interesse generale europeo.

3. I consigli consultivi possono chiedere un sostegno finanziario dell'Unione in quanto organismi che perseguono uno scopo d'interesse generale europeo.

4. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 56 con riguardo alla composizione e al funzionamento dei consigli consultivi.

4. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 con riguardo alla composizione e al funzionamento dei consigli consultivi, fatti salvi i paragrafi 1 e 1 bis.

Emendamento  203

Proposta di regolamento

Parte XIII – articolo 55 – paragrafi 2-5

Testo della Commissione

Emendamento

2. La delega dei poteri di cui all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 6, all'articolo 20, paragrafi 1 e 2, all'articolo 24, paragrafi 1 e 2, all'articolo 35, paragrafo 3, all'articolo 36, paragrafo 4, all'articolo 37, paragrafo 6, all'articolo 47, paragrafo 2, all'articolo 52, paragrafo 2, e all'articolo 54, paragrafo 4, è conferita per una durata indeterminata a decorrere dal 1° gennaio 2013.

2. La delega dei poteri di cui all'articolo 13, all'articolo 15, paragrafo 6, all'articolo 20, paragrafi 1 e 2, all'articolo 24, paragrafi 1 e 2, all'articolo 36, paragrafo 4, all'articolo 37, paragrafo 6, all'articolo 47, paragrafo 2, e all'articolo 54, paragrafo 4, è conferita per una durata indeterminata a decorrere dal 1° gennaio 2013.

3. La delega dei poteri di cui all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 6, all'articolo 20, paragrafi 1 e 2, all'articolo 24, paragrafi 1 e 2, all'articolo 35, paragrafo 3, all'articolo 36, paragrafo 4, all'articolo 37, paragrafo 6, all'articolo 47, paragrafo 2, all'articolo 52, paragrafo 2, e all'articolo 54, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri indicati nella stessa decisione. Essa prende effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3. La delega dei poteri di cui all'articolo 13, all'articolo 15, paragrafo 6, all'articolo 20, paragrafi 1 e 2, all'articolo 24, paragrafi 1 e 2, all'articolo 36, paragrafo 4, all'articolo 37, paragrafo 6, all'articolo 47, paragrafo 2, e all'articolo 54, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri indicati nella decisione medesima. Essa prende effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Quando adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. Quando adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 15, paragrafo 6, dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 24, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 35, paragrafo 3, dell'articolo 36, paragrafo 4, all'articolo 37, paragrafo 6, all'articolo 47, paragrafo 2, all'articolo 52, paragrafo 2, e all'articolo 54, paragrafo 4, entra in vigore solo se il Parlamento europeo e il Consiglio non hanno sollevato obiezioni entro due mesi dalla sua notifica a queste due istituzioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione l'intenzione di non sollevare obiezioni. Tale termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 13, dell'articolo 15, paragrafo 6, dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 24, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 36, paragrafo 4, dell'articolo 37, paragrafo 6, dell'articolo 47, paragrafo 2, e dell'articolo 54, paragrafo 4, entra in vigore solo se il Parlamento europeo e il Consiglio non hanno sollevato obiezioni entro due mesi dalla sua notifica a queste due istituzioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione l'intenzione di non sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento  204

Proposta di regolamento

Parte XIII – articolo 55 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 55 bis

 

Procedura d’urgenza

 

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano, fatto salvo il paragrafo 2, per un periodo di sei mesi. La notifica dell'atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura di urgenza.

 

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 55, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Emendamento  205

Proposta di regolamento

Parte XIII – articolo 56

Testo della Commissione

Emendamento

Nell'esecuzione delle norme della politica comune della pesca, la Commissione è assistita da un comitato per la pesca e l'acquacoltura. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

1. Nell'esecuzione delle norme della politica comune della pesca, la Commissione è assistita da un comitato per la pesca e l'acquacoltura. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5 del medesimo regolamento.

Motivazione

Modifiche di carattere tecnico per adeguarsi al regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento  206

Proposta di regolamento

Parte XIV – articolo 57 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La decisione (CE) n. 2004/585 è abrogata con effetto a decorrere dall'entrata in vigore delle norme adottate conformemente all'articolo 51, paragrafo 4, e all'articolo 52, paragrafo 4.

2. La decisione (CE) n. 2004/585 è abrogata con effetto a decorrere dall'entrata in vigore delle norme adottate conformemente all'articolo 54, paragrafo 4.

Emendamento  207

Proposta di regolamento

Parte XIV – articolo 57 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il regolamento (CE) n. 199/2008 è abrogato.

soppresso

Motivazione

La direttiva sulla raccolta dei dati non va abrogata. Le modifiche necessarie devono essere effettuate tramite la procedura legislativa ordinaria.

Emendamento  208

Proposta di regolamento

Parte XIV – articolo 58 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

In deroga all'articolo 57, paragrafo 4, il regolamento (CE) n. 199/2008 continua ad applicarsi ai programmi nazionali adottati per la raccolta e la gestione dei dati in relazione al periodo 2011-2013.

soppresso

Motivazione

La direttiva sulla raccolta dei dati non va abrogata. Le modifiche necessarie devono essere effettuate tramite la procedura legislativa ordinaria.

Emendamento  209

Proposta di regolamento

Parte XIV – articolo 58 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 58 bis

 

Riesame

 

1. Ogni cinque anni, la Commissione riesamina le disposizioni della parte I e presenta proposte al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di integrare i progressi e le migliori pratiche nella gestione della pesca.

 

2. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento della politica comune della pesca entro la fine del 2022.

Emendamento  210

Proposta di regolamento

Parte XIV – articolo 58 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 58 ter

 

Relazione annuale

 

La Commissione pubblica una relazione annuale con cui informa il pubblico in merito allo stato della pesca nell'Unione, fornendo anche notizie circa i livelli di biomassa degli stock ittici, la sostenibilità dei tassi di sfruttamento e la disponibilità di dati scientifici.

Emendamento  211

Proposta di regolamento

Allegato III

Testo della Commissione

Emendamento

CONSIGLI CONSULTIVI

CONSIGLI CONSULTIVI

Nome del consiglio consultivo

Zona di competenza

Nome del consiglio consultivo

Zona di competenza

Mar Baltico

Zone CIEM IIIb, IIIc e IIId

Mar Baltico

Zone CIEM IIIb, IIIc e IIId

Mar Mediterraneo

Acque marittime del Mediterraneo ad est del meridiano 5°36' di longitudine ovest

Mar Mediterraneo

Acque marittime del Mediterraneo ad est del meridiano 5°36' di longitudine ovest

Mare del Nord

Zone CIEM IV e IIIa

Mare del Nord

Zone CIEM IV e IIIa

Acque nordoccidentali

Zone CIEM V (eccetto la zona Va e solo le acque UE della zona Vb), VI e VII

Acque nordoccidentali

Zone CIEM V (eccetto la zona Va e solo le acque UE della zona Vb), VI e VII

Acque sudoccidentali

Zone CIEM VIII, IX e X (acque intorno alle Azzorre) e zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 (acque intorno a Madera e alle isole Canarie)

Acque sudoccidentali

Zone CIEM VIII, IX e X (acque intorno alle Azzorre) e zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 (acque intorno a Madera e alle isole Canarie)

Stock pelagici (melù, sgombri, suri e aringhe)

Tutte le zone (eccetto il Mar Baltico, il Mar Mediterraneo e l'acquacoltura)

Stock pelagici (melù, sgombri, suri e aringhe)

Tutte le zone (eccetto il Mar Baltico, il Mar Mediterraneo e l'acquacoltura)

Flotta d'alto mare/oceanica

Tutte le acque non appartenenti all'Unione

Flotta d'alto mare/oceanica

Tutte le acque non appartenenti all'Unione

Acquacoltura

Acquacoltura quale definita all'articolo 5

Acquacoltura e pesca nelle acque interne

Acquacoltura quale definita all'articolo 5 e tutte le acque interne degli Stati membri dell'Unione europea

 

 

Regioni ultraperiferiche suddivise in tre bacini marittimi: Atlantico occidentale, Atlantico orientale e Oceano indiano

Tutte le zone CIEM comprendenti le acque intorno alle regioni ultraperiferiche, segnatamente le acque marittime della Guadalupa, della Guyana francese, della Martinica, delle isole Canarie, delle Azzorre, di Madera e della Riunione

 

 

Consiglio per il Mar Nero

Sottozona geografica della CGPM quale definita nella risoluzione CGPM/33/2009/2

 

 

Consiglio consultivo per i mercati

Tutti i settori di mercato

MOTIVAZIONE

Motivazione

L'attuale politica comune della pesca (PCP) si è risolta con un fallimento. I problemi da molto tempo noti (pesca eccessiva, sovraccapacità, situazione economica precaria di molte aziende del settore, problemi sociali connessi al declino della pesca in molte regioni costiere) non sono stati finora risolti. Il nuovo regolamento di base deve costituire un pilastro ambizioso per invertire la tendenza negativa costante e assicurare una pesca sostenibile ed efficace in Europa.

Il progetto di relazione della relatrice si basa essenzialmente sui documenti di lavoro relativi alla riforma della politica comune della pesca (PE 480.830, PE 491.603 e PE 480.832). Le numerose osservazioni costruttive del Parlamento, del Consiglio, della Commissione e del pubblico al riguardo sono state molto utili e hanno permesso di sviluppare ulteriormente le idee nel progetto di relazione.

Di seguito sono descritti brevemente i punti principali del progetto di relazione.

Rendimento massimo sostenibile (MSY)

La proposta della Commissione prevede che l'obiettivo del regolamento sia di portare tutti gli stock al livello di MSY entro il 2015. La relatrice sostiene questo obiettivo. Al fine di realizzarlo, l'Unione europea dovrebbe sforzarsi di rispettare per quanto possibile l'impegno assunto nel 2002 a Johannesburg.

Affermare in linea di principio l'obiettivo all'articolo 2 non sarà tuttavia sufficiente. Il Consiglio deve altresì impegnarsi in maniera giuridicamente vincolante a ridurre il tasso di mortalità per pesca entro il 2015 a un livello compatibile con l'MSY (FMSY). A titolo transitorio, il tasso di mortalità per pesca deve essere ulteriormente ridotto per gli stock fortemente sovrasfruttati, al fine di consentire una crescita dello stock.

Obbligo di sbarco di tutte le catture / divieto di rigetto

L'obbligo di sbarco proposto dovrebbe essere mantenuto. Esso costituirà un netto incentivo per aumentare la selettività e quindi evitare le catture accessorie. Se applicata in maniera intelligente, questa misura porterà nel lungo termine a un numero più elevato di sbarchi.

Affinché l'obbligo di sbarco produca l'esito positivo desiderato, sono tuttavia necessarie alcune modifiche e integrazioni rispetto alla proposta della Commissione, tra cui:

– obbligare gli Stati membri a realizzare progetti pilota volti ad aumentare la selettività, al fine di preparare i pescatori all'obbligo di sbarco e aiutarli a ridurre le catture accessorie;

– orientare il sostegno finanziario per una maggiore selettività verso le attività di pesca nelle quali l'applicazione dell'obbligo di sbarco è particolarmente difficile;

– adottare un approccio graduale e basato sulle attività di pesca (e non sulle specie), al fine di elaborare regole dettagliate nei piani pluriennali prima dell'entrata in vigore dell'obbligo di sbarco;

– elaborare norme che facilitano l'introduzione dell'obbligo di sbarco per i pescatori, tra cui esenzioni de-minimis per piccole quantità di catture accessorie, se queste non possono essere trasformate a terra, come pure un'esenzione per le catture accessorie che in caso di rigetto in mare presentano un'elevata probabilità di sopravvivenza.

Un sistema trasparente di concessioni di pesca individuali e collettive

La critica formulata alle "concessioni di pesca trasferibili" (TFC) proposte dalla Commissione riguarda in primo luogo la loro commerciabilità e la relativa monetizzazione.

La relatrice desidera richiamare l'attenzione su un altro aspetto che riguarda le concessioni di pesca: queste rappresentano per i pescatori non soltanto un valore finanziario, ma anche un diritto di pesca garantito. Il pescatore sa che per un determinato periodo di tempo ha il diritto di pescare una certa parte del contingente nazionale. Ciò gli garantisce una maggiore sicurezza nella pianificazione ed è inoltre positivo per l'ambiente, dal momento che il pescatore interessato ha un intero anno di tempo per pescare il proprio contingente e non deve cercare di pescare la maggiore quantità possibile il più rapidamente possibile.

Per sfruttare questi vantaggi senza monetizzare i diritti di pesca, la relatrice propone pertanto di sopprimere la parola "trasferibile" all'articolo 27. Le TFC diventano quindi semplici TC. Le concessioni di pesca sono e rimangono di proprietà dello Stato membro e sono trasferite ai pescatori soltanto per periodi limitati.

La proposta consente una "messa in comune" delle concessioni di pesca su base volontaria, per permettere una gestione collettiva tradizionale o una gestione attraverso le organizzazioni di produttori.

Una questione estremamente importante è naturalmente quella di stabilire chi riceve queste concessioni di pesca. Gli Stati membri dovrebbero tenere conto di criteri sociali ed ecologici al fine di rafforzare la pesca artigianale locale e le pratiche di pesca selettive.

Riduzione delle sovraccapacità

La relatrice è convinta che in molte attività di pesca europee le sovraccapacità rappresentino un problema da risolvere con urgenza. Le TFC, per via della concentrazione economica, sono un mezzo che permette di ridurre le sovraccapacità. Questo, tuttavia, vale soltanto per le flotte che pescano specie regolamentate da TAC e contingenti. Le limitazioni basate sullo sforzo di pesca, come quelle previste, ad esempio, dal regolamento (CE) n. 1967/2006 relativo al Mediterraneo, non sembrano adatte alla commerciabilità.

La proposta offre agli Stati membri interessati la possibilità di sfruttare mezzi alternativi per conciliare le capacità di pesca con le possibilità di pesca disponibili. Se nell'arco di sei anni l'obiettivo non sarà raggiunto, nelle attività di pesca interessate le licenze dovranno diventare commerciabili.

L'adattamento della capacità dovrebbe, preferibilmente, essere coordinato tra gli Stati membri e a tal fine possono e debbono essere utilizzati piani pluriennali.

La proposta chiarisce inoltre che gli Stati membri possono limitare la commerciabilità delle concessioni di pesca, ad esempio vietando il commercio di concessioni oltre determinati segmenti di flotta.

Regionalizzazione / Consultazione dei soggetti interessati

La proposta della relatrice si prefigge l'obiettivo di migliorare il coordinamento tra gli Stati membri, in modo da evitare che una delega di competenze agli Stati membri nel quadro di un piano pluriennale o di un regolamento quadro tecnico dia luogo a un mosaico di misure nazionali diverse.

Nel progetto di relazione si invitano pertanto gli Stati membri a cooperare nell'adozione di misure nazionali ("regionalizzate").

Contemporaneamente, gli organi consultivi (gli ex "organi consultivi regionali") sono rafforzati, dal momento che devono essere consultati sia dalla Commissione, sia dagli Stati membri prima dell'adozione di una misura. La Commissione e gli Stati membri devono presentare motivazioni valide se non seguono le raccomandazioni. Gli organi consultivi possono assicurare la coerenza delle misure adottate dagli Stati membri. La loro partecipazione rafforza inoltre il consenso nei confronti della regolamentazione nel settore della pesca e nella società civile.

Per aumentare ulteriormente la coerenza e garantire la realizzazione degli obiettivi della PCP, è necessario che la Commissione valuti periodicamente le misure adottate a livello nazionale.

Gli organi consultivi dovrebbero essere consultati anche in merito all'introduzione dell'obbligo di sbarco e prima dell'entrata in vigore di quest'ultimo dovrebbero presentare delle proposte per lo sviluppo di una pesca pienamente documentata. Essi dovrebbero inoltre formulare proposte in merito alle deroghe per i pesci che presentano un'elevata probabilità di sopravvivenza. Tali proposte devono naturalmente essere sottoposte a una successiva verifica scientifica.

Misure supplementari per la ricostituzione degli stock ittici

Il progetto di relazione si spinge oltre le proposte della Commissione, proponendo all'articolo 7 bis (nuovo) una misura supplementare che prevede l'obbligo per gli Stati membri di chiudere, entro 3 anni, dal 10 al 20% delle rispettive acque alla pesca. Questo provvedimento permette, da un lato, di proteggere gli habitat sensibili, dall'altro può anche contribuire ad aumentare la riproduttività degli stock se, ad esempio, le zone di deposizione delle uova sono chiuse alla pesca. Esso è particolarmente efficace nelle zone in cui la gestione degli stock è stata finora inadeguata e i dati disponibili sono insufficienti.

Misura transitoria per il Mediterraneo

Attualmente, l'Unione europea non fissa limiti di cattura per il Mediterraneo. Malgrado alcune lodevoli iniziative nazionali e i progressi compiuti nella gestione della pesca nel Mediterraneo attraverso l'applicazione del regolamento (CE) n. 1967/2006, la situazione rimane insoddisfacente: il numero degli stock sovrasfruttati è molto elevato e i dati sono particolarmente negativi. Le misure di controllo sono difficili da applicare a causa della struttura frammentata delle flotte.

Uno dei principali problemi nel Mediterraneo riguarda il controllo dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1967/2006 e il controllo degli sbarchi, dal momento che esistono molti porti di piccole dimensioni e svariate possibilità di sbarco. La relatrice propone pertanto di introdurre nel Mediterraneo un sistema di diritti di uso territoriale per la pesca (TURF). A un gruppo di pescatori viene assegnata una determinata zona nella quale sono autorizzati a pescare. Questo strumento basato sui diritti rafforza il senso di responsabilità dei pescatori. Esso consente forme di autocontrollo o di controllo reciproco da parte dei pescatori stessi, poiché questi hanno interesse a evitare che qualcuno peschi illegalmente nella loro zona.

Nella determinazione geografica dei TURF, gli Stati membri dovrebbero tenere conto della situazione delle zone chiuse alla pesca, al fine di combinare questi due strumenti di gestione.

Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di ridurre il tasso di mortalità per pesca nei TURF, in modo da realizzare gli obiettivi fissati dal regolamento, in particolare quello dell'MSY. Queste limitazioni, che possono assumere la forma di limiti di cattura o di sforzo di pesca, devono naturalmente essere coordinate tra i TURF nei quali si catturano le stesse specie. Se con il tempo i dati disponibili migliorano, il Consiglio potrebbe, nel lungo termine, imporre limiti di cattura o di sforzo di pesca per alcuni stock.

Partenariati con paesi terzi per la gestione comune della pesca

Nei bacini marittimi in cui condivide gli stock ittici con paesi terzi, l'Unione europea dovrebbe sforzarsi di realizzare una migliore gestione comune della pesca. A tal fine, non soltanto occorre migliorare la collaborazione tra le organizzazioni regionali di gestione della pesca, ma anche concludere accordi bilaterali o, se del caso, multilaterali di cooperazione. Nel quadro di questi accordi, l'Unione europea potrebbe mettere a disposizione risorse finanziarie e assistenza tecnica. In cambio, il paese partner si impegnerebbe a realizzare una gestione efficace della pesca, compatibile con quella dell'Unione europea.

PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA SULLA BASE GIURIDICA

On. Gabriel Mato Adrover

Presidente

Commissione per la pesca

BRUXELLES

Oggetto:          Parere sulla base giuridica della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca (COM(2011)0425 – C7‑0198/2011 – 2011/0195(COD))

Onorevole Presidente,

con lettera del 3 luglio 2012 Lei ha chiesto alla commissione giuridica, a norma dell'articolo 37 del regolamento, di prendere in esame l'eventuale aggiunta di una base giuridica alla proposta di regolamento in oggetto.

La base giuridica proposta dalla Commissione è l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che rientra nel titolo III "Agricoltura e pesca" della parte terza del medesimo trattato, intitolata "Politiche e azioni interne dell'Unione".

La base giuridica che si propone di aggiungere è l'articolo 349 del TFUE, che rientra nella parte settima di tale trattato relativa alle "Disposizioni generali e finali" e definisce la procedura di adozione di misure specifiche volte a stabilire, in particolare, le condizioni di applicazione dei trattati alle regioni ultraperiferiche dell'Unione.

Nella Sua lettera Lei chiede specificamente di valutare se l'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE costituisca l'unica base giuridica appropriata per la proposta in esame e se l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 349 del TFUE possano essere adottati come base giuridica congiunta per una determinata proposta legislativa, dato che prevedono l'applicazione di procedure legislative diverse.

I - Contesto

Il Libro verde sulla riforma della politica comune della pesca (PCP)[1] rileva che gli obiettivi volti a conseguire una pesca sostenibile a tutti i livelli (ambientale, economico e sociale) non sono stati raggiunti, evidenziando inoltre una serie di carenze strutturali dell'attuale PCP. La Commissione ha pertanto concluso che occorre procedere a una riforma sostanziale della PCP, suggerendo, con la proposta in esame, di abrogare l'attuale regolamento del Consiglio[2] e di sostituirlo con una nuova politica comune della pesca adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

L'obiettivo generale della proposta è di fare in modo che le attività di pesca e di acquacoltura creino condizioni ambientali sostenibili a lungo termine e contribuiscano alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. La PCP è volta a uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive che riporti e mantenga le risorse ittiche a livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, nonché all'applicazione dell'approccio precauzionale ed ecosistemico alla gestione della pesca.

La Commissione ha altresì dichiarato che, unitamente alla proposta, adotterà una comunicazione generale sul futuro della politica comune della pesca, una proposta di regolamento sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, una comunicazione sulla dimensione esterna della PCP e una relazione su parti specifiche del suddetto regolamento del Consiglio.

II - Articoli pertinenti del TFUE

Il seguente articolo è presentato come base giuridica nella proposta della Commissione (la sottolineatura aggiunta indica le disposizioni operative):

Articolo 43

1. La Commissione presenta delle proposte in merito all'elaborazione e all'attuazione della politica agricola comune, ivi compresa la sostituzione alle organizzazioni nazionali di una delle forme di organizzazione comune previste dall'articolo 40, paragrafo 1, come pure l'attuazione delle misure specificate nel presente titolo.

Tali proposte devono tener conto dell'interdipendenza delle questioni agricole menzionate nel presente titolo.

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli prevista all'articolo 40, paragrafo 1, e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca.

3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative, nonché alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.

4. L'organizzazione comune prevista dall'articolo 40, paragrafo 1, può essere sostituita alle organizzazioni nazionali del mercato, alle condizioni previste dal paragrafo 2:

a) quando l'organizzazione comune offra agli Stati membri che si oppongono alla decisione e dispongono essi stessi di un'organizzazione nazionale per la produzione di cui trattasi garanzie equivalenti per l'occupazione ed il tenore di vita dei produttori interessati, avuto riguardo al ritmo degli adattamenti possibili e delle specializzazioni necessarie; e

b) quando tale organizzazione assicuri agli scambi all'interno dell'Unione condizioni analoghe a quelle esistenti in un mercato nazionale.

5. Qualora un'organizzazione comune venga creata per talune materie prime senza che ancora esista un'organizzazione comune per i prodotti di trasformazione corrispondenti, le materie prime di cui trattasi, utilizzate per i prodotti di trasformazione destinati all'esportazione verso i paesi terzi, possono essere importate dall'esterno dell'Unione.

Si propone di aggiungere il seguente articolo alla base giuridica:

Articolo 349

Tenuto conto della situazione socioeconomica strutturale della Guadalupa, della Guyana francese, della Martinica, della Riunione, di Saint Barthélemy, di Saint Martin, delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie, aggravata dalla loro grande distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili, dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta misure specifiche volte, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione dei trattati a tali regioni, ivi comprese politiche comuni. Allorché adotta le misure specifiche in questione secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio delibera altresì su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.

Le misure di cui al primo comma riguardano in particolare politiche doganali e commerciali, politica fiscale, zone franche, politiche in materia di agricoltura e di pesca, condizioni di fornitura delle materie prime e di beni di consumo primari, aiuti di Stato e condizioni di accesso ai fondi strutturali e ai programmi orizzontali dell'Unione.

Il Consiglio adotta le misure di cui al primo comma tenendo conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche senza compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni.

III - Base giuridica proposta

L'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE fornisce la base giuridica generale per la politica comune della pesca, in virtù della quale il Parlamento e il Consiglio stabiliscono le disposizioni necessarie al perseguimento dei suoi obiettivi secondo la procedura legislativa ordinaria.

L'articolo 349 del TFUE fornisce una base giuridica relativamente alle condizioni di applicazione dei trattati alle regioni ultraperiferiche, comprese le politiche comuni, secondo la quale il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento, adotta misure specifiche per tali regioni. Ai sensi di questo articolo, soltanto il Consiglio adotta misure e il Parlamento è semplicemente consultato. È tuttavia importante osservare che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 3, del TUE, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata dato che l'articolo 349 del TFUE non dispone diversamente.

IV - Giurisprudenza sulla base giuridica

Secondo una giurisprudenza costante della Corte di giustizia, "la scelta del fondamento giuridico di un atto comunitario deve basarsi su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale, tra i quali figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell'atto"[3]. La scelta di una base giuridica scorretta può pertanto giustificare l'annullamento dell'atto in questione.

In questo caso occorre pertanto stabilire se la proposta:

1. persegue un duplice scopo o possiede una doppia componente e se uno di questi scopi o di queste componenti è identificabile come principale o preponderante, mentre l'altro è solo accessorio; oppure

2. persegue contemporaneamente più obiettivi o possiede più componenti tra loro inscindibili, senza che uno di essi assuma importanza secondaria e indiretta rispetto all'altro.

Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, nel primo caso l'atto deve basarsi su un solo fondamento normativo, ossia quello richiesto dallo scopo o dalla componente principale o preponderante, mentre nel secondo caso l'atto dovrà basarsi sui diversi fondamenti normativi volta a volta pertinenti[4].

Il ricorso a una duplice base giuridica non sarebbe tuttavia escluso a priori sulla base del fatto che le procedure previste da ciascuna base giuridica sono incompatibili[5]. L'utilizzazione di una duplice base giuridica è stata ritenuta valida quando non abbia portato a una violazione dei diritti del Parlamento europeo. Nel caso in esame, l'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE prevede la procedura legislativa ordinaria, mentre l'articolo 349 del TFUE prevede soltanto la consultazione del Parlamento. La Corte ha dichiarato che, in un caso come questo, prevale la procedura legislativa ordinaria, in quanto implica una maggiore partecipazione del Parlamento[6].

V. Finalità e contenuto del regolamento proposto

Secondo la Commissione, "l'obiettivo generale della proposta è di fare in modo che le attività di pesca e di acquacoltura creino condizioni ambientali sostenibili a lungo termine e contribuiscano alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare"[7].

Le principali finalità specifiche della proposta, definite nella relazione, consistono nelle seguenti esigenze: precisare gli obiettivi della PCP; migliorare la coerenza fra le iniziative politiche incluse nella PCP; preservare in modo più adeguato le risorse biologiche marine, in particolare nel quadro di piani pluriennali per la gestione della pesca, e mettere fine ai rigetti; contribuire alle politiche ecosistemiche e ambientali nell'ambito della PCP; provvedere alla regionalizzazione delle misure secondo un approccio fondato sui bacini marittimi nell'ambito del pilastro "Conservazione"; migliorare la raccolta dei dati e i pareri scientifici ai fini della costituzione di una base di conoscenze per la politica di conservazione; integrare pienamente la politica esterna nella PCP; promuovere lo sviluppo dell'acquacoltura; riformare la politica comune dei mercati della PCP; predisporre entro il 2014 il quadro giuridico per un nuovo strumento finanziario a sostegno degli obiettivi della PCP e della strategia Europa 2020; rafforzare e razionalizzare la partecipazione delle parti interessate; integrare nella PCP il nuovo regime di controllo recentemente adottato.

Il progetto di relazione elaborato dalla commissione per la pesca prosegue in tale direzione, sottolineando nella motivazione che l'attuale politica comune della pesca ha fallito sotto diversi punti di vista e che i problemi da molto tempo noti (pesca eccessiva, sovraccapacità, situazione economica precaria di molte aziende del settore, problemi sociali connessi al declino della pesca in molte regioni costiere) non sono stati finora risolti. Nel progetto di relazione si conclude che "il nuovo regolamento di base deve costituire un pilastro ambizioso per invertire la tendenza negativa costante e assicurare una pesca sostenibile ed efficace in Europa".

Tra le disposizioni della proposta, solo l'articolo 6, paragrafo 3, fa esplicito riferimento alle regioni ultraperiferiche. Tale disposizione autorizza gli Stati membri a limitare l'esercizio della pesca ai pescherecci immatricolati nei porti delle Azzorre, di Madera e delle Isole Canarie. È opportuno osservare che i limiti di capacità di pesca cui sono soggetti gli Stati membri a norma dell'articolo 35 della proposta sono specificati all'allegato II della proposta di regolamento; tuttavia non solo i limiti designati in tale allegato per i singoli Stati membri includono esplicitamente le loro regioni ultraperiferiche, ma sono parimenti specificati i limiti applicabili alle stesse regioni ultraperiferiche. L'articolo 35, paragrafo 2, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati con riguardo al nuovo calcolo dei limiti di capacità di pesca. Va osservato che l'atto giuridico in vigore, ossia il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, non contiene disposizioni specifiche per le regioni ultraperiferiche.

Il progetto di relazione della commissione per la pesca propone 227 emendamenti al testo della Commissione. Di questi, soltanto uno (l'emendamento 23 relativo al considerando 54) fa riferimento alle regioni ultraperiferiche:

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Considerando 54

 

Testo della Commissione

Emendamento

(54) È opportuno che alla Commissione sia conferito il potere di adottare atti delegati per creare un nuovo consiglio consultivo e modificare le zone di competenza dei consigli consultivi esistenti, in particolare tenuto conto delle caratteristiche specifiche del Mar Nero.

(54) È opportuno che alla Commissione sia conferito il potere di adottare atti delegati per creare un nuovo consiglio consultivo e modificare le zone di competenza dei consigli consultivi esistenti, in particolare tenuto conto delle caratteristiche specifiche del Mar Nero e delle regioni ultraperiferiche.

Il considerando fa riferimento ai consigli consultivi che saranno istituiti a norma degli articoli 52, 53 e 54 della proposta, il cui numero e le cui competenze saranno determinati dalla Commissione mediante atti delegati adottati secondo la procedura di cui all'articolo 55 della proposta.

Altri 2322 emendamenti sono stati presentati relativamente al progetto di relazione. Taluni di essi riguardano le regioni ultraperiferiche, in particolare gli emendamenti 228 e 1780, che mirano rispettivamente ad aggiungere l'articolo 349 del TFUE quale base giuridica e a introdurre un nuovo articolo che istituisce un consiglio consultivo per le regioni ultraperiferiche e un altro consiglio consultivo distinto per le acque interne:

Emendamento  228

Alain Cadec

Progetto di risoluzione legislativa

Visto 3 bis (nuovo)

 

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

 

visto l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Emendamento  1780

Alain Cadec

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 24 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 24 bis

 

Consultazione dei consigli consultivi

 

1. È istituito un consiglio consultivo per le regioni ultraperiferiche conformemente all'articolo 53.

 

2. È istituito un consiglio consultivo per la pesca nelle acque interne conformemente all'articolo 53.

L'emendamento 320 (identico al 321) e l'emendamento 2036 fanno altresì riferimento all'articolo 349 del TFUE e sollevano la questione della situazione specifica delle regioni ultraperiferiche:

Emendamento  320

Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Proposta di regolamento

Considerando 15 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis) È necessario sostenere lo sviluppo dei settori portanti in cui le RUP possiedono un potenziale di specializzazione e vantaggi comparativi forti, quali i settori della pesca e dell'acquacoltura. L'attuazione di una politica comune della pesca regionalizzata passa attraverso il riconoscimento della specificità del loro statuto e l'applicazione dell'articolo 349 e dell'articolo 355, paragrafo 1, del TFUE.

Emendamento  2036

Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento

Parte V – articolo 34 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Senza incrementare lo sforzo di pesca, le flotte appartenenti alle regioni ultraperiferiche possono, date le loro particolarità e ai sensi dell'articolo 349 del TFUE, continuare a ricevere aiuti specifici volti alla loro modernizzazione, allo scopo di migliorare la sicurezza e le condizioni operative della loro attività.

Va altresì ricordato che il 18 aprile 2012 il Parlamento ha approvato una risoluzione sul ruolo della politica di coesione nelle regioni ultraperiferiche, che include quanto segue (la sottolineatura è aggiunta):

si rammarica del fatto che la proposta di riforma della politica comune della pesca non tenga sufficientemente conto della situazione e delle realtà delle RUP [regioni ultraperiferiche]; sottolinea la dimensione marittima delle RUP e l'importanza dell'attività di pesca nella gestione del territorio e per l'occupazione delle popolazioni locali, grazie alla loro zona economica esclusiva, la cui potenzialità si deve tradurre in misure concrete e coerenti a favore di un'economia marittima effettiva che devono essere tenute debitamente in considerazione nel programma della politica marittima europea integrata; sottolinea il crescente interesse economico suscitato dall'immensa ricchezza biogenetica e minerale dei fondali marini delle RUP e l'importanza di tenerne conto nella "nuova strategia europea per le RUP", onde assicurare lo sviluppo di un'economia della conoscenza fondata sul mare; sostiene in tale contesto che le RUP devono situarsi al centro della politica marittima dell'Unione, insistendo sul loro ruolo in materia di sfruttamento sostenibile del mare e delle zone costiere nonché in termini di governance marittima internazionale, e che le RUP atlantiche sono destinate a far parte della strategia atlantica in corso di elaborazione[8].

Inoltre il senato francese, in risposta a quanto precede, ha presentato il contributo seguente nel contesto della procedura di verifica della sussidiarietà di cui al protocollo n. 2 del TFUE:

ritiene, allo stesso modo del Parlamento europeo, che non si ricorra in modo sufficiente all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che autorizza a elaborare regole specifiche per le regioni ultraperiferiche al fine di tenere conto dei loro svantaggi, e chiede pertanto alla Commissione europea di inserire misure specifiche per le regioni ultraperiferiche nei regolamenti relativi alla politica comune della pesca e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca[9].

VI - Determinazione della base giuridica appropriata

Per determinare la base giuridica appropriata al caso in esame occorre accertare se la proposta si prefigga, quale scopo principale o preponderante, di stabilire le disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca oppure se l'obiettivo di adottare misure specifiche per le regioni ultraperiferiche nell'ambito della pesca sia inscindibile e non assuma importanza secondaria e indiretta.

L'obiettivo generale della proposta della Commissione è di fare in modo che le attività di pesca e di acquacoltura creino condizioni ambientali sostenibili a lungo termine e contribuiscano alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare, mentre il progetto di relazione della commissione per la pesca sottolinea che la proposta di regolamento deve costituire un pilastro per invertire la tendenza negativa costante registrata in relazione ai problemi del settore della pesca e assicurare una pesca sostenibile ed efficace in Europa.

In tale contesto, le disposizioni che nell'attuale proposta consentono l'adozione di misure specifiche per le regioni ultraperiferiche, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, per quanto concerne i pescherecci immatricolati e l'articolo 35 in merito ai limiti di capacità di pesca, hanno una portata limitata e pertanto sono solo accessorie rispetto allo scopo preponderante di stabilire le norme fondamentali della politica comune della pesca.

Va tuttavia osservato che potrebbe essere necessario rivedere questa analisi qualora fossero approvati i suddetti emendamenti volti a introdurre misure specifiche per le regioni ultraperiferiche, ad esempio quelli finalizzati a istituire un consiglio consultivo per le regioni ultraperiferiche, in quanto la loro approvazione potrebbe alterare tale ponderazione e far sì che queste misure non risultino più secondarie e indirette rispetto alla politica comune della pesca. Tale conclusione è ulteriormente suffragata dalla summenzionata risoluzione del Parlamento sul ruolo della politica di coesione nelle regioni ultraperiferiche e dal contributo del senato francese nel quadro della procedura di verifica della sussidiarietà, entrambi i quali chiedono l'introduzione di misure specifiche per le regioni ultraperiferiche nella proposta di regolamento.

Se, durante la conseguente procedura legislativa e gli eventuali negoziati per un accordo in seconda lettura, la proposta fosse oggetto di ulteriori emendamenti volti a introdurre tali disposizioni aggiuntive che consentono misure specifiche per le regioni ultraperiferiche, direttamente o sotto forma di deleghe di potere legislativo, la commissione giuridica dovrebbe verificare nuovamente la base giuridica al fine di stabilire se tali disposizioni siano soltanto accessorie rispetto alla politica comune della pesca o se diano luogo a un obiettivo che non risulta secondario e indiretto, richiedendo pertanto l'aggiunta dell'articolo 349 del TFUE alla base giuridica.

Per quanto concerne la seconda domanda della commissione per la pesca, va osservato che, sebbene contrariamente all'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE l'articolo 349 del TFUE non preveda l'applicazione della procedura legislativa ordinaria, esso stabilisce che il Consiglio deliberi a maggioranza qualificata. Di conseguenza, tali articoli non sono incompatibili sotto il profilo procedurale.

VII - Conclusione e raccomandazione

Alla luce della suddetta analisi, si risponde nel modo seguente alle domande poste dalla commissione per la pesca:

1. l'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE costituisce la sola base giuridica appropriata della proposta quale attualmente formulata; tuttavia, se la proposta fosse modificata in modo da includere ulteriori disposizioni atte a consentire misure specifiche per le regioni ultraperiferiche, sarebbe necessario valutare nuovamente se tali disposizioni diano luogo a un obiettivo che non è meramente accessorio rispetto alla politica comune della pesca, richiedendo pertanto l'aggiunta dell'articolo 349 del TFUE;

2. l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 349 del TFUE possono essere adottati come base giuridica congiunta sebbene prevedano l'applicazione di procedure legislative diverse.

Nella riunione del 17 settembre 2012 la commissione giuridica ha pertanto deciso, all'unanimità[10], di raccomandare quanto segue: l'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE costituisce la sola base giuridica appropriata della proposta quale attualmente formulata.

Voglia gradire, onorevole Presidente, i sensi della mia profonda stima.

Klaus-Heiner Lehne

  • [1]  COM(2009)0163.
  • [2]  Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59)
  • [3]  Causa C-45/86, Commissione contro Consiglio ("Preferenze tariffarie generalizzate") [1987], Racc. 1439, punto 5; causa C-440/05, Commissione contro Consiglio [2007], Racc. I-9097; causa C-411/06, Commissione contro Parlamento europeo e Consiglio (8 settembre 2009 - GU C 267 del 7.11.2009, pag. 8).
  • [4]  Cfr. la succitata causa C-411/06, punti 46 e 47.
  • [5]  Causa C-178/03, Commissione contro Parlamento europeo e Consiglio [2006], Racc. I-107, punto 57; causa C‑300/89, Commissione contro Consiglio ("Titanium Dioxide") [1991], Racc. I-2867, punti 17-25.
  • [6]  Causa C-155/07, Parlamento europeo contro Consiglio [2008], Racc. I-8103, punti 75-79.
  • [7]  Cfr. COM(2011)0425, pag. 2.
  • [8]  Risoluzione del Parlamento europeo del 18 aprile 2012 sul ruolo della politica di coesione nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea nel contesto della strategia «Europa 2020», P7_TA(2012)0125, paragrafo 17.
  • [9]  Risoluzione europea del 3 luglio 2012 volta ad assicurare che l'Unione europea tenga conto delle realtà della pesca nelle regioni ultraperiferiche della Francia.
  • [10]  Erano presenti al momento della votazione finale: Raffaele Baldassarre (vicepresidente), Edit Bauer (a norma dell'articolo 187, paragrafo 2, del regolamento), Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu (vicepresidente), Piotr Borys, Françoise Castex (vicepresidente), Christian Engström, Marielle Gallo, Eva Lichtenberger (relatore), Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (vicepresidente), Dagmar Roth-Behrendt, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka, Charalampos Angourakis (a norma dell'articolo 187, paragrafo 2, del regolamento).

PARERE della commissione per lo sviluppo (20.6.2012)

destinato alla commissione per la pesca

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca
(COM(2011)0425 – C7‑0198/2011 – 2011/0195(COD))

Relatore per parere: Isabella Lövin

BREVE MOTIVAZIONE

È in corso una riforma della politica comune della pesca (PCP) dell'Unione europea. In considerazione della portata mondiale della PCP – l'UE importa oltre il 60% del pesce che consuma e le sue flotte esercitano attività di pesca in tutto il mondo – è fondamentale che i suoi obiettivi e le sue misure siano coerenti sul piano sia interno che esterno, soprattutto nelle relazioni dell'Unione con i paesi in via di sviluppo. Il modo migliore per ridurre al minimo l'impatto esterno della PCP è garantire che l'UE applichi, nella sua politica di gestione della pesca, principi di sostenibilità ambientale a lungo termine, in modo da ridurre la nostra dipendenza dalle risorse alieutiche provenienti da paesi terzi.

La dimensione esterna è abitualmente intesa come se fosse limitata agli accordi di pesca bilaterali conclusi dall'UE con i paesi terzi (attualmente denominati "accordi di partenariato nel settore della pesca", e che la Commissione vorrebbe rinominare "accordi di pesca sostenibile") e alle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP). Tuttavia gli interessi dell'UE in materia di pesca si concretizzano anche in accordi privati fra armatori dell'UE e paesi terzi, joint venture e altre forme di investimenti: attività e relazioni che dovrebbero anch'esse soddisfare gli obiettivi della PCP, nella misura in cui il diritto dell'Unione lo consente.

Per la prima volta, la Commissione propone di inserire nel regolamento di base relativo alla politica comune della pesca disposizioni concernenti la sua dimensione esterna, sebbene la proposta si limiti ad articoli riguardanti gli accordi bilaterali e le ORGP.

Le principi fondamentali che ispirano la proposta sono i seguenti:

· l'UE dovrebbe promuovere una gestione della pesca tale da mantenere gli stock ittici al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (articolo 39, paragrafo 2).

· la negoziazione di accordi bilaterali dovrebbe riguardare unicamente l'accesso a stock ittici che presentino un surplus di catture disponibili, le quali eccedono la capacità di sfruttamento dello Stato costiero (articolo 41, paragrafo 2);

· la compensazione finanziaria erogata in cambio dell'accesso agli stock ittici dovrebbe essere svincolata dal sostegno finanziario utilizzato per promuovere lo sviluppo del settore della pesca nel paese terzo (articolo 42).

Queste proposte meritano il pieno sostegno della commissione per lo sviluppo.

Passando ad altri aspetti più controversi, la Commissione intende obbligare gli Stati membri a istituire un sistema di concessioni trasferibili in base al quale verrebbero assegnati, a privati o aziende, diritti di pesca a lungo termine che potrebbero essere in seguito scambiati, una prassi che troppo spesso conduce alla concentrazione dei diritti di pesca e può addirittura alimentare una speculazione nell'ambito delle possibilità di pesca. La Commissione propone di escludere da tale sistema le possibilità di pesca ottenute nel quadro di accordi bilaterali, ma consente la sua applicazione, secondo le leggi del mercato, alle possibilità di pesca nelle acque dei paesi con cui l'UE non ha stipulato accordi bilaterali e nelle acque internazionali. È imperativo impedire che un sistema di tale natura sia applicato al di fuori delle acque dell'UE. È stato introdotto un emendamento a tale effetto.

È necessario aggiungere al regolamento di base altre disposizioni relative alla dimensione esterna della PCP, un aspetto che riveste particolare rilevanza per i paesi in via di sviluppo, ed è stata prevista a tal fine una serie di emendamenti.

Numerosi aspetti della politica esterna della pesca sono piuttosto oscuri, con una carenza di informazioni di dominio pubblico per quanto riguarda le catture, il volume delle attività di pesca battenti bandiera dell'Unione, l'impatto della flotta dell'UE e delle altre flotte, ecc.; sono stati proposti diversi emendamenti volti a migliorare la trasparenza.

Gli accordi di pesca sono stati per molti anni il bersaglio di aspre critiche, talvolta giustificate. Tuttavia, accordi bilaterali dell'UE negoziati in modo equo e attuati correttamente possono contribuire allo sfruttamento sostenibile delle risorse marine più di quanto non possa farlo una sospensione di tali accordi, posto che il coinvolgimento dell'UE continuerebbe sotto altre forme, in particolare sotto forma di accordi privati che sfuggirebbero a qualsiasi tipo di controllo democratico.

Per quanto riguarda gli accordi bilaterali di pesca, si propone una serie di disposizioni supplementari, tra cui una clausola relativa al rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale del lavoro.

Alcuni accordi di pesca recentemente conclusi contengono una "clausola di esclusività" in base alla quale le navi sono autorizzate a operare nelle acque di paesi terzi con cui l'UE abbia stipulato un accordo soltanto se l'autorizzazione in questione figura nei termini di tale accordo. Una clausola siffatta dovrebbe essere sancita nel regolamento di base, unitamente a una disposizione volta a impedire alle navi che cambiano frequentemente bandiera di sfruttare le acque di diversi paesi. Tale pratica, nota come "flag-hopping" (cambio frequente di bandiera per beneficiare del regime meno esigente) non dovrebbe essere permessa se la nave in questione intende pescare a norma degli accordi bilaterali dell'UE.

L'obiettivo dell'UE di aderire a organizzazioni internazionali di gestione della pesca per promuovere attività di pesca sostenibili in tutto il mondo è lodevole. Una buona gestione delle attività di pesca a livello mondiale contribuirebbe agli obiettivi di sviluppo, quale la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare per le generazioni attuali e future. Affinché l'UE riesca nell'intento, è tuttavia fondamentale che questo impegno sia coordinato con le politiche di sviluppo dell'UE e da queste sostenuto. È oltremodo necessario rafforzare le capacità nei settori del monitoraggio, del controllo e della vigilanza, delle valutazioni degli stock e della gestione della pesca nei paesi in via di sviluppo. A meno che l'UE non si impegni in questo sviluppo delle capacità secondo una visione olistica, avvalendosi di tutte le sue politiche in modo coordinato, il suo atteggiamento rischia di essere percepito dai paesi in via di sviluppo come una richiesta dell'impossibile in materia di gestione della pesca, compromettendo così qualsiasi possibilità di riuscita del progetto.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(38 bis) La politica comune della pesca deve essere coerente con la politica di sviluppo dell'Unione e contribuire alla realizzazione degli Obiettivi di sviluppo del Millennio.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Articolo 4 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) coerenza con la politica marittima integrata e con le altre politiche dell'Unione.

f) coerenza con la politica marittima integrata e con le altre politiche dell'Unione, come pure con gli impegni internazionali assunti dall'Unione e dagli Stati membri.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Articolo 4 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f bis) trasparenza e accesso alle informazioni conformemente alla convenzione di Aarhus, anche per quanto riguarda la dimensione esterna.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Tale sistema non si applica al di fuori delle acque dell'Unione.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Articolo 28 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Attribuzione delle concessioni di pesca trasferibili

Attribuzione delle possibilità di pesca

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Ciascuno Stato membro attribuisce concessioni di pesca trasferibili sulla base di criteri trasparenti, per ciascuno stock o gruppo di stock per cui sono attribuite possibilità di pesca a norma dell'articolo 16, escluse le possibilità di pesca ottenute nell'ambito di accordi di partenariato nel settore della pesca.

2. Ciascuno Stato membro può attribuire concessioni di pesca trasferibili sulla base di criteri trasparenti, per ciascuno stock o gruppo di stock per cui sono attribuite possibilità di pesca a norma dell'articolo 16, escluse le possibilità di pesca ottenute nell'ambito di accordi di partenariato nel settore della pesca.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Parte VII – Titolo -I – articolo 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Titolo -1

OBIETTIVI GENERALI

Articolo 38 bis

La dimensione esterna della politica comune della pesca è coerente rispetto alle politiche dell'Unione in materia di ambiente, sviluppo e scambi commerciali. Essa persegue gli stessi obiettivi e promuove le stesse norme vigenti nelle acque dell'Unione per la gestione della pesca.

 

L'Unione europea coordina attivamente la politica di cooperazione allo sviluppo con la politica esterna della pesca in modo da sostenere efficacemente l'attuazione di una governance sostenibile della pesca su scala globale da parte dei paesi in via di sviluppo.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 40 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri provvedono a che i loro operatori rispettino le disposizioni di cui al primo comma. In caso di inosservanza, la Commissione ha facoltà di adottare provvedimenti correttivi.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli accordi di pesca sostenibile con i paesi terzi istituiscono un contesto di governance giuridica, economica e ambientale per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi.

1. Gli accordi di pesca sostenibile con i paesi terzi istituiscono un contesto di governance giuridica, economica, sociale e ambientale per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi. Essi partecipano alla realizzazione di uno sviluppo sostenibile nei paesi terzi e di una pesca responsabile a livello mondiale.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. I pescherecci dell'Unione catturano unicamente il surplus di catture ammissibili determinato dal paese terzo a norma dell'articolo 62, paragrafo 2, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e identificato sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e delle informazioni pertinenti scambiate fra l'Unione e il paese terzo con riguardo allo sforzo totale di pesca degli stock interessati al fine di garantire che le risorse alieutiche restino al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

2. I pescherecci dell'Unione catturano unicamente il surplus di catture ammissibili determinato dal paese terzo a norma dell'articolo 62, paragrafo 2, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e identificato sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e delle informazioni pertinenti scambiate fra l'Unione e il paese terzo con riguardo allo sforzo totale di pesca esercitato dall'insieme delle flotte sugli stock interessati al fine di garantire che le risorse alieutiche restino al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Gli accordi di pesca sostenibile prevedono che i pescherecci possano ottenere l'autorizzazione a esercitare la pesca nelle acque di un paese terzo soltanto se hanno battuto bandiera di uno Stato dell'UE negli ultimi 24 mesi precedenti la richiesta di autorizzazione di pesca.

Nessun peschereccio dell'Unione può operare nelle acque di un paese terzo con cui l'Unione europea ha negoziato un accordo di pesca sostenibile al di fuori del quadro di tale accordo.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter. L'Unione s'impegna a monitorare le attività dei pescherecci dell'Unione che operano nelle acque di paesi terzi al di fuori del quadro di accordi di pesca sostenibile, in modo che tali pescherecci rispettino gli stessi principi direttivi che sono applicati ai pescherecci che operano nell'Unione.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 quater. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e negli altri strumenti internazionali sui diritti umani, nonché del principio dello Stato di diritto, costituisce un elemento essenziale degli accordi di pesca sostenibile.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 quinquies. I negoziati per il rinnovo di ciascun protocollo sono preceduti da valutazioni indipendenti sul suo impatto, che comprendono informazioni sulle catture e sulle attività di pesca. Tali valutazioni sono di dominio pubblico.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) prendere in carico una parte dei costi di accesso alle risorse alieutiche nelle acque dei paesi terzi;

a) prendere in carico una parte dei costi di accesso alle risorse alieutiche nelle acque dei paesi terzi, laddove i beneficiari dell'accesso a tali risorse devono coprire una quota progressivamente crescente di tali costi;

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) istituire il contesto di governance, inclusi la creazione e il mantenimento degli istituti scientifici e di ricerca necessari, le capacità di monitoraggio, controllo e sorveglianza e altri elementi che consentano di rafforzare le capacità di elaborazione di una politica della pesca sostenibile da parte del paese terzo. Tale sostegno finanziario è subordinato al conseguimento di risultati specifici.

b) istituire il contesto di governance, inclusi la creazione e il mantenimento degli istituti scientifici e di ricerca necessari, le capacità di monitoraggio, controllo e sorveglianza, la trasparenza, la partecipazione, i meccanismi di responsabilizzazione e altri elementi che consentano di rafforzare le capacità di elaborazione di una politica della pesca sostenibile da parte del paese terzo. Tale sostegno finanziario è subordinato al conseguimento di risultati specifici ed è complementare e coerente rispetto ai progetti e ai programmi di sviluppo attuati nel paese terzo interessato.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Fatte salve le competenze di monitoraggio attribuite ai comitati misti istituiti dagli accordi di pesca sostenibile con i paesi terzi, tale sostegno è soggetto a un sistema di revisione aperto e responsabile che comprende l'esecuzione, su richiesta della Commissione, di verifiche contabili e valutazioni indipendenti accessibili al pubblico relativamente ai risultati dell'assistenza finanziaria concessa.

PROCEDURA

Titolo

Politica comune della pesca

Riferimenti

COM(2011)0425 – C7-0198/2011 – 2011/0195(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

PECH

13.9.2011

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

DEVE

13.9.2011

Relatore per parere

       Nomina

Isabella Lövin

29.8.2011

Esame in commissione

23.4.2012

 

 

 

Approvazione

19.6.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

26

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Thijs Berman, Michael Cashman, Véronique De Keyser, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Catherine Grèze, Filip Kaczmarek, Michał Tomasz Kamiński, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Jean Roatta, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Keith Taylor, Eleni Theocharous, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Iva Zanicchi

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Gesine Meissner, Csaba Őry, Judith Sargentini, Patrizia Toia

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Ioan Enciu, Gabriele Zimmer

PARERE della commissione per i bilanci (22.6.2012)

destinato alla commissione per la pesca

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla politica comune della pesca
(COM(2011)0425 – C7‑0198/2011 – 2011/0195(COD))

Relatore per parere: François Alfonsi

BREVE MOTIVAZIONE

Una politica comune della pesca (PCP) dell'Unione europea è indispensabile ai fini del conseguimento di una gestione sostenibile della pesca in tutte le sue dimensioni, ossia ambientale, economica e sociale. Ad oggi, la politica comune della pesca non ha prodotto i risultati attesi e la Commissione sostiene la necessità di riformarla per arrestare il grave depauperamento delle popolazioni ittiche in corso, la sovraccapacità della flotta nonché la scarsa redditività e la bassa resilienza economica per un numero consistente di flotte. Occorre pertanto riformare alcuni elementi onde raggiungere l'obiettivo generale che consiste nel garantire attività di pesca e di acquacoltura che assicurino condizioni ambientali sostenibili nel lungo termine e contribuiscano alla disponibilità delle risorse alimentari.

Una politica rinnovata dovrebbe mirare a uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive che ricostituisca e mantenga le risorse alieutiche al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Siffatto sistema dovrebbe divenire operativo il prima possibile in quanto, così facendo, si produrrebbe un significativo miglioramento degli stock che, a sua volta, comporterebbe grandi miglioramenti sul piano economico e sociale. D'altro canto, la diminuzione delle catture accidentali, l'eliminazione dei rigetti e la riduzione al minimo degli effetti negativi sugli ecosistemi, anche tramite la diffusione degli attrezzi da pesca selettivi, contribuiranno al mantenimento del buono stato ecologico.

La parità di accesso alle acque dovrebbe rimanere uno dei principi centrali della PCP, analogamente alla conservazione delle risorse biologiche marine, che deve continuare a costituire un pilastro fondamentale per conseguire gli obiettivi della PCP. I piani di gestione pluriennali volti a gestire lo sfruttamento delle risorse a livelli sostenibili costituiscono, in particolare, elementi chiave per la politica di conservazione. Inoltre, resta necessaria una gestione di base delle flotte per mezzo di specifici limiti generali di capacità di pesca per Stato membro.

La PCP deve favorire uno sviluppo del settore acquicolo che risulti sostenibile in termini ambientali e socioeconomici. L'acquacoltura sostenibile ha le potenzialità per contribuire alla sicurezza alimentare nonché alla crescita e all'occupazione nelle regioni costiere e rurali a condizione che sia gestita in modo adeguato per minimizzare il degrado ambientale. Progressi considerevoli possono essere ottenuti a condizione che gli Stati membri elaborino, sulla base di orientamenti strategici dell'Unione, piani strategici nazionali destinati a promuovere lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura con riguardo alla sicurezza delle attività e all'accesso alle acque e al territorio. Anche il sostegno alla rete Natura 2000 di aree protette nel settore marino costituisce uno strumento vitale in questo contesto. Lo sviluppo dell'acquacoltura presenta una chiara dimensione europea: le scelte strategiche effettuate a livello nazionale possono avere un impatto sullo sviluppo del settore negli Stati membri limitrofi. È di fondamentale importanza che ogni Stato membro abbia la possibilità di conoscere la programmazione degli altri Stati membri relativamente al futuro sviluppo dell'acquacoltura.

L'importo totale previsto per la PCP (finanziamento a titolo del Fondo europeo per la pesca) per il prossimo periodo finanziario ammonta a 6,68 miliardi di EUR.

Il relatore è favorevole agli orientamenti generali della riforma proposta.

******

La commissione per i bilanci invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a proporre che il Parlamento europeo adotti la sua posizione in prima lettura, sostenendo gli orientamenti generali della proposta della Commissione.

La commissione per i bilanci presenterà una valutazione dettagliata degli aspetti di bilancio nel suo parere sulla proposta di regolamento concernente il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, in cui verrà affrontata la questione dei finanziamenti specifici a favore delle attività di pesca di piccola scala.

eMENDaMENTi

La commissione per i bilanci invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Progetto di risoluzione legislativa

Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

 

1 bis. rammenta la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 su "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva1"; ribadisce che è necessario prevedere sufficienti risorse supplementari nel prossimo quadro finanziario pluriennale per consentire all'Unione di realizzare le sue attuali priorità politiche e di svolgere i nuovi compiti previsti dal trattato di Lisbona, nonché di far fronte a eventi imprevisti; sfida il Consiglio, qualora non condivida tale impostazione, a definire con chiarezza quali delle sue priorità o progetti politici possono essere abbandonati del tutto, malgrado garantiscano un valore aggiunto europeo;

 

______________

 

1 Testi approvati, P7_TA(2011)0266.

Emendamento  2

Progetto di risoluzione legislativa

Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

 

1 ter. sottolinea che la stima dell'incidenza finanziaria della proposta rappresenta solo un'indicazione per l'autorità legislativa e che essa non può essere definita prima del raggiungimento di un accordo sulla proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

PROCEDURA

Titolo

Politica comune della pesca

Riferimenti

COM(2011)0425 – C7-0198/2011 – 2011/0195(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

PECH

13.9.2011

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

BUDG

13.9.2011

Relatore per parere

       Nomina

François Alfonsi

8.9.2011

Approvazione

20.6.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

24

2

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Richard Ashworth, Francesca Balzani, Zuzana Brzobohatá, Andrea Cozzolino, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, Barbara Matera, Claudio Morganti, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Alda Sousa, László Surján, Angelika Werthmann

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Alexander Alvaro, Jürgen Klute, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Theodor Dumitru Stolojan

PARERE della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (14.5.2012)

destinato alla commissione per la pesca

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca
(COM(2011)0425 – C7‑0198/2011 – 2011/0195(COD))

Relatore per parere: Chris Davies

BREVE MOTIVAZIONE

L'urgente necessità di riformare la politica comune della pesca (PCP) è ormai assolutamente evidente. Negli ultimi decenni gli stock ittici presenti nelle acque europee hanno subito un drastico declino e in alcuni casi rischiano il collasso totale. Nonostante l'Europa importi oggigiorno oltre il 60% del pesce che consuma, un quarto degli esemplari pescati viene completamente sprecato in quanto rigettato in mare senza vita. Il numero dei pescherecci è esagerato in rapporto alle risorse alieutiche disponibili, e malgrado ciò la capacità della flotta sia tuttora in espansione (3% l'anno). Il settore della pesca è scarsamente redditizio e in molti casi la sua vitalità dipende solo dalle sovvenzioni; le gravi difficoltà finanziarie hanno favorito la scelta di prospettive a breve termine e cattive pratiche non sostenibili che hanno seriamente danneggiato l'ambiente marino.

La situazione è ormai insostenibile.

Il declino degli stock ittici era già iniziato molto tempo prima della nascita della PCP nel 1983. I dati storici sembrano indicare che, in alcuni casi, le imbarcazioni a vela in legno utilizzate dei pescatori un secolo fa, pur dipendenti dal vento, non solo sbarcavano quantità di pesce più massicce rispetto ai pescherecci altamente tecnologici del giorno d'oggi, ma pescavano altresì esemplari di taglia molto maggiore.

Lo sfruttamento eccessivo delle risorse alieutiche non è certo un fenomeno recente, ma la PCP non ha contribuito in maniera significativa alla relativa attenuazione. L'errore non risiede tanto nell'idea di una regolamentazione comune a livello di UE, quanto piuttosto nella politica perseguita e in particolare nella relativa applicazione. La prospettiva a breve termine ha prevalso, e pare che i ministri, in sede di definizione delle quote annuali, abbiano superato le raccomandazioni scientifiche, in media, addirittura del 48%. Di conseguenza il numero di esemplari è diminuito, così come la taglia dei pesci catturati. Per quanto concerne il pesce di mare le attuali pratiche non sono in grado di garantire un approvvigionamento alimentare sostenibile.

Fortunatamente le nostre acque possono ospitare un numero di pesci di molto superiore a quello attuale, e non tutte le decisioni politiche si sono rivelate sbagliate. La tendenza alla riduzione di alcuni stock ittici è stata invertita. In un limitato numero di casi, che però è in aumento, la politica dell'UE sta contribuendo al ripristino di livelli degli stock superiori a quelli necessari ai fini del rendimento massimo sostenibile. L'obiettivo da perseguire in relazione alla totalità degli stock è proprio quello appena descritto.

La Commissione propone ampie riforme che includono i seguenti elementi fondamentali:

· definizione di piani di gestione a lungo termine per tutti gli stock, con l'obiettivo di raggiungere il rendimento massimo sostenibile entro il 2015;

· assegnazione annuale delle possibilità di pesca saldamente ancorata ai pareri scientifici o, in mancanza di questi ultimi, all'applicazione del principio precauzionale;

· divieto di rigettare esemplari di specie ittiche commerciali ormai morti;

· introduzione in tutta Europa di una gestione basata sui diritti (concessioni di pesca trasferibili) che offra ai pescatori un incentivo commerciale alla pesca sostenibile e affronti il problema della sovraccapacità;

· fine della microgestione da parte di Bruxelles, con il decentramento delle decisioni legate alla gestione ordinaria a favore di enti regionali in grado di tenere conto delle circostanze locali;

· obbligo per la flotta europea di rispettare standard elevati quando opera in acque di paesi terzi;

· sostegno allo sviluppo dell'acquacoltura in tutta Europa.

La Commissione si sta facendo portavoce dell'esigenza di un cambiamento e l'autore del presente parere accoglie favorevolmente e approva le proposte dalla stessa avanzate con il progetto di regolamento in esame. Tuttavia, non sempre il testo chiarisce il concreto funzionamento delle disposizioni proposte. Oltre a ulteriori misure di salvaguardia per garantire il conseguimento degli obiettivi e la promozione della sostenibilità, sono necessarie misure aggiuntive volte ad assicurare la conformità alle norme.

Con gli emendamenti proposti l'autore del presente parere punta a:

· promuovere misure finalizzate al ripristino degli stock ittici;

· rafforzare il primato dei piani di gestione a lungo termine e porre un freno alla possibilità per i governi di ignorare i pareri scientifici in sede di definizione delle quote annuali;

· aprire la strada a un'estensione del divieto di rigetto a tutte le specie ittiche;

· garantire una maggiore tutela dell'ambiente marino;

· dimostrare che i sistemi di gestione basati sui diritti (concessioni di pesca trasferibili) si prestano a manipolazioni da parte degli Stati membri volte a soddisfare le priorità nazionali e a tutelare interessi specifici;

· creare maggiori opportunità per la pesca artigianale e le pratiche di pesca a impatto ridotto;

· prevedere norme più severe per i pescherecci dell'UE che operano in acque straniere;

· affrontare i problemi legati allo sviluppo dell'acquacoltura;

· porre l'accento sulla necessità che la politica della pesca sia trasparente e aperta al controllo pubblico.

Per la redazione degli emendamenti l'autore del presente parere ha accolto i suggerimenti pervenutigli da esponenti dei seguenti organismi: Commissione europea, governi di Danimarca, Francia, Islanda, Norvegia, Svezia e Regno Unito, Aquaculture Stewardship Council, BalticSea2020, Birdlife, Client Earth, Greenpeace, New Under Ten Fishermen's Association, Ocean 2012, Oceana, Pew Environment Group, FAO e WWF.

Tuttavia l'autore si assume interamente la responsabilità per le proposte avanzate.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Il campo di applicazione della politica comune della pesca si estende alla conservazione, alla gestione e allo sfruttamento delle risorse biologiche marine. La politica comune della pesca include inoltre le misure di mercato e le misure finanziarie a sostegno dei suoi obiettivi, le risorse biologiche di acqua dolce e l'acquacoltura nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, purché tali attività siano realizzate nel territorio degli Stati membri o nelle acque dell'Unione, anche da parte di pescherecci battenti bandiera di paesi terzi o in essi immatricolati, o da pescherecci dell'Unione o cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera e tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 117 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

(2) Il campo di applicazione della politica comune della pesca si estende alla conservazione, alla gestione sostenibile delle risorse biologiche marine e alla riduzione al minimo dell'impatto sull'ambiente marino. La politica comune della pesca include inoltre le misure di mercato e le misure finanziarie a sostegno dei suoi obiettivi, le risorse biologiche di acqua dolce e l'acquacoltura nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, purché tali attività siano realizzate nel territorio degli Stati membri o nelle acque dell'Unione, anche da parte di pescherecci battenti bandiera di paesi terzi o in essi immatricolati, o da pescherecci dell'Unione o cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera e tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 117 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) La politica comune della pesca deve garantire che le attività di pesca e di acquacoltura contribuiscano alla creazione di condizioni ambientali, economiche e sociali sostenibili a lungo termine. Essa deve inoltre contribuire a un aumento della produttività, a un equo tenore di vita per il settore della pesca e alla stabilità dei mercati, nonché garantire la disponibilità delle risorse e la fornitura di derrate al consumatore a prezzi ragionevoli.

(3) La politica comune della pesca deve garantire che le attività di pesca e di acquacoltura contribuiscano alla creazione di una stabilità ambientale, economica e sociale sostenibile a lungo termine. Essa deve inoltre contribuire a un aumento della produttività, alla sicurezza alimentare e a un equo tenore di vita per il settore della pesca, a condizioni di lavoro dignitose per i lavoratori del settore e alla stabilità dei mercati, nonché garantire la disponibilità delle risorse e la fornitura di derrate al consumatore a prezzi ragionevoli.

Motivazione

Si tratta di una modifica linguistica dovuta alla mancanza di chiarezza in merito al significato dell'espressione "creazione di condizioni". La stabilità ambientale, economica e sociale sostenibile a lungo termine dovrebbe costituire uno degli obiettivi centrali della PCP. Attualmente l'Unione europea importa il 60% del pesce che consuma. La PCP dovrebbe gestire le risorse marine in modo tale da riportare gli stock ittici a livelli che garantiscano la sicurezza alimentare in Europa. Molti lavoratori che non sono cittadini dell'Unione europea, in particolare quelli che lavorano in alto mare, non sono tutelati dalla legislazione sociale dell'UE.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) Il trattato non deve costituire un impedimento in relazione all'obbligo dell'Unione di gestire in maniera sostenibile lo sfruttamento delle risorse marine.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Nell'ambito del vertice sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002, l'Unione e i suoi Stati membri si sono impegnati a intervenire contro il costante declino di numerosi stock ittici. L'Unione deve pertanto migliorare la propria politica comune della pesca al fine di garantire che, a titolo prioritario, i livelli di sfruttamento degli stock di risorse biologiche marine siano riportati e mantenuti in condizioni che consentano alle diverse popolazioni sfruttate di raggiungere il rendimento massimo sostenibile entro il 2015. Nei casi in cui non si disponga di informazioni scientifiche sufficienti potrebbe essere necessario servirsi di valori approssimativi per il rendimento massimo sostenibile.

(5) Nell'ambito del vertice sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002, l'Unione e i suoi Stati membri si sono impegnati a intervenire contro il costante declino di numerosi stock ittici. L'Unione deve pertanto migliorare la propria politica comune della pesca al fine di garantire che, a titolo prioritario, i livelli delle popolazioni degli stock oggetto di pesca siano riportati e mantenuti in condizioni migliori rispetto a quelle che consentono di raggiungere il rendimento massimo sostenibile entro il 2015. Nei casi in cui non si disponga di informazioni scientifiche sufficienti è giusto applicare l'approccio precauzionale.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine deve basarsi sull'approccio precauzionale, a sua volta basato sul principio precauzionale di cui all'articolo 191, paragrafo 2, primo comma, del trattato.

(7) La gestione sostenibile delle risorse biologiche marine deve basarsi sull'approccio precauzionale, a sua volta basato sul principio precauzionale di cui all'articolo 191, paragrafo 2, primo comma, del trattato. Il principio precauzionale trova applicazione laddove le evidenze scientifiche risultino insufficienti, non probanti o incerte.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) La politica comune della pesca deve contribuire alla protezione dell'ambiente marino e in particolare al conseguimento di un buono stato ecologico entro il 2020 secondo quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino).

(8) La politica comune della pesca deve contribuire alla protezione dell'ambiente marino, alla gestione sostenibile di tutte le specie sfruttate a fini commerciali e, in particolare, al conseguimento di un buono stato ecologico entro e non oltre il 2020, secondo quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino).

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Occorre applicare alla gestione della pesca un approccio basato sugli ecosistemi, limitare l'impatto ambientale delle attività di pesca e ridurre al minimo le catture accidentali per giungere alla loro graduale eliminazione.

(9) Occorre applicare alla gestione della pesca un approccio ecosistemico, al fine di limitare l'impatto ambientale delle attività di pesca sugli stock ittici, sulle specie non bersaglio, sugli habitat e sul fondo marino, riducendo altresì al minimo le catture accidentali per giungere alla loro graduale eliminazione.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Ove possibile, i piani pluriennali devono riguardare una molteplicità di stock nei casi in cui tali stock siano oggetto di una pesca congiunta. I piani pluriennali devono costituire la base per la fissazione di possibilità di pesca e di obiettivi specifici quantificabili per lo sviluppo sostenibile degli stock e degli ecosistemi marini interessati, definendo limiti temporali chiari e meccanismi di salvaguardia in caso di avvenimenti imprevisti.

(17) Ove possibile, i piani pluriennali devono riguardare attività di pesca che sfruttano singoli stock ittici o attività di pesca che sfruttano una combinazione di stock. I piani pluriennali devono costituire la base per la fissazione di possibilità di pesca, nel rispetto dei migliori pareri scientifici disponibili, e di obiettivi specifici quantificabili per la gestione sostenibile degli stock e degli ecosistemi marini interessati, definendo limiti temporali chiari e meccanismi di salvaguardia in caso di avvenimenti imprevisti. È opportuno che i piani pluriennali includano una valutazione dell'equilibrio tra la capacità della flotta e le possibilità di pesca disponibili.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) Per gli stock in relazione ai quali non sono stati disposti piani pluriennali devono essere garantiti tassi di sfruttamento che producano il rendimento massimo sostenibile mediante la definizione di limiti di cattura e/o di sforzo.

(21) Per gli stock in relazione ai quali non sono stati disposti piani pluriennali devono essere definiti limiti di cattura e di sforzo, al fine di garantire che i tassi di sfruttamento non pregiudichino l'obiettivo di ricostituire e mantenere le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile entro il 2015.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22) Considerata la situazione economica precaria del settore della pesca e il grado di dipendenza dalla pesca di alcune comunità costiere è necessario garantire la stabilità relativa delle attività di pesca ripartendo le possibilità di pesca fra gli Stati membri, con l'assegnazione a ciascuno di essi di una quota prevedibile degli stock.

(22) Considerata la situazione economica precaria del settore della pesca e il grado di dipendenza dalla pesca di alcune comunità costiere è necessario garantire la stabilità relativa delle attività legate al settore marittimo ripartendo le possibilità di pesca fra gli Stati membri, con l'assegnazione a ciascuno di essi di una quota prevedibile degli stock.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24) Gli Stati membri devono essere in grado di presentare richieste motivate alla Commissione per elaborare nell'ambito della politica comune della pesca misure da essi stessi identificate come necessarie per conformarsi agli obblighi riguardanti le zone di protezione speciali a norma dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, le zone di conservazione speciali a norma dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché le zone marine protette a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino).

(24) Gli Stati membri devono regolamentare le attività di pesca che incidono negativamente sullo stato di conservazione dei siti designati nelle rispettive acque di competenza, in modo tale da conformarsi agli obblighi riguardanti le zone di protezione speciali a norma dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, le zone di conservazione speciali a norma dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché le zone marine protette a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino).

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29) È necessario introdurre entro il 31 dicembre 2013 un sistema di concessioni di pesca trasferibili per la maggior parte degli stock gestiti nell'ambito della politica comune della pesca, applicabile a tutte le navi di lunghezza pari o superiore a 12 metri e a tutte le altre navi che pescano con attrezzi trainati. Gli Stati membri possono escludere dall'applicazione del sistema di concessioni di pesca trasferibili le navi di lunghezza fino a 12 metri diverse da quelle che pescano con attrezzi trainati. Tale sistema deve contribuire al conseguimento di riduzioni della flotta su iniziativa del settore nonché al miglioramento delle prestazioni economiche, creando al tempo stesso concessioni di pesca trasferibili giuridicamente sicure ed esclusive basate sulle possibilità di pesca annuali concesse a uno Stato membro. Poiché le risorse biologiche marine costituiscono un bene comune, è opportuno che le concessioni di pesca trasferibili stabiliscano diritti di utilizzazione solo su una parte delle possibilità di pesca annue di uno Stato membro, che possono essere revocati sulla base di norme stabilite.

(29) È ipotizzabile l'introduzione di un sistema di concessioni di pesca trasferibili per la maggior parte degli stock gestiti nell'ambito della politica comune della pesca. Gli Stati membri possono escludere dall'applicazione del sistema di concessioni di pesca trasferibili alcune tipologie di navi sulla base di criteri giusti, equi e trasparenti. Tale sistema deve contribuire al conseguimento di riduzioni della flotta su iniziativa del settore nonché al miglioramento delle prestazioni economiche, creando al tempo stesso concessioni di pesca trasferibili giuridicamente sicure ed esclusive basate sulle possibilità di pesca annuali concesse a uno Stato membro. Poiché le risorse biologiche marine costituiscono un bene comune, è opportuno che le concessioni di pesca trasferibili stabiliscano diritti di utilizzazione solo su una parte delle possibilità di pesca annue di uno Stato membro, che possono essere revocati sulla base di norme stabilite.  

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30) È opportuno che le concessioni di pesca possano essere trasferite o affittate, al fine di decentrare la gestione delle possibilità di pesca affidandola al settore e garantire che i pescatori che abbandonano l'attività non debbano dipendere dall'assistenza pubblica nell'ambito della politica comune della pesca.

(30) Sono ipotizzabili concessioni di pesca che possano essere trasferite o affittate, al fine di decentrare la gestione delle possibilità di pesca affidandola al settore e garantire che i pescatori che abbandonano l'attività non debbano dipendere dall'assistenza pubblica nell'ambito della politica comune della pesca.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 31

Testo della Commissione

Emendamento

(31) Le caratteristiche specifiche e la vulnerabilità socioeconomica di alcune flotte artigianali giustificano la limitazione del sistema obbligatorio di concessioni di pesca trasferibili alle imbarcazioni più grandi. Il sistema di concessioni di pesca trasferibili deve essere applicato agli stock per i quali sono state assegnate possibilità di pesca.

(31) Un sistema di concessioni di pesca trasferibili deve essere applicato agli stock per i quali sono state assegnate possibilità di pesca.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Considerando 36

Testo della Commissione

Emendamento

(36) Gli Stati membri devono gestire e mettere a disposizione degli utilizzatori finali di dati scientifici le informazioni raccolte, sulla base di un programma pluriennale dell'Unione. Essi devono inoltre collaborare fra loro al fine di coordinare le attività di raccolta dei dati. Con riguardo alla raccolta dei dati, ove necessario gli Stati membri devono inoltre collaborare con i paesi terzi di uno stesso bacino marino.

(36) Gli Stati membri devono gestire e mettere a disposizione degli utilizzatori finali di dati scientifici le informazioni raccolte, sulla base di un programma pluriennale dell'Unione. Essi devono inoltre collaborare fra loro al fine di coordinare le attività di raccolta dei dati. Con riguardo alla raccolta dei dati, ove necessario gli Stati membri devono inoltre collaborare con i paesi terzi di uno stesso bacino marino nel rispetto delle pertinenti norme e convenzioni internazionali, in particolare la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS).

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Considerando 38

Testo della Commissione

Emendamento

(38) L'Unione deve promuovere a livello internazionale gli obiettivi della politica comune della pesca. A tal fine, essa deve sforzarsi di migliorare l'operato delle organizzazioni regionali e internazionali dedite alla conservazione e alla gestione degli stock ittici internazionali, promuovendo un processo decisionale basato sulle conoscenze scientifiche e su un maggiore rispetto delle norme nonché una maggiore trasparenza e partecipazione delle parti interessate, e combattendo le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

(38) L'Unione deve promuovere a livello internazionale gli obiettivi della politica comune della pesca. A tal fine, essa deve sforzarsi di migliorare l'operato delle organizzazioni regionali e internazionali dedite alla conservazione e alla gestione sostenibile degli stock ittici internazionali, promuovendo un processo decisionale basato sulle conoscenze scientifiche e su un maggiore rispetto delle norme nonché una maggiore trasparenza e partecipazione delle parti interessate, e combattendo le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Considerando 39

Testo della Commissione

Emendamento

(39) Gli accordi di pesca sostenibile conclusi con i paesi terzi devono garantire che le attività di pesca dell'Unione nelle acque dei paesi terzi si basino sui migliori pareri scientifici disponibili al fine di giungere a uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine. Tali accordi, che prevedono la concessione di diritti di accesso in cambio di un contributo finanziario dell'Unione, devono contribuire alla creazione di un contesto di governance di elevata qualità al fine di garantire in particolare misure efficienti di monitoraggio, controllo e sorveglianza.

(39) Gli accordi di pesca sostenibile conclusi con i paesi terzi devono garantire che le attività di pesca dell'Unione nelle acque dei paesi terzi si basino sui migliori pareri scientifici disponibili al fine di giungere a uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine. Tali accordi, che prevedono la concessione di diritti di accesso in cambio di un contributo finanziario dell'Unione, devono contribuire alla raccolta di dati sugli stock e sull'attuale pressione di pesca nonché alla creazione di un contesto di governance di elevata qualità al fine di garantire in particolare misure efficienti di monitoraggio, controllo e sorveglianza.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Considerando 42

Testo della Commissione

Emendamento

(42) L'acquacoltura deve contribuire a salvaguardare il potenziale di produzione alimentare su basi sostenibili in tutta l'Unione al fine di garantire a lungo termine la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare per i cittadini europei e contribuire alla crescente domanda mondiale di alimenti acquatici.

(42) L'acquacoltura deve contribuire a salvaguardare il potenziale di produzione alimentare su basi sostenibili in tutta l'Unione al fine di garantire a lungo termine la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare per i cittadini europei e contribuire alla crescente domanda mondiale di alimenti acquatici. L'acquacoltura non deve intensificare la pressione di pesca sugli stock selvatici; essa deve inoltre essere sottoposta a una valutazione d'impatto ambientale prima di qualunque espansione.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) la conservazione, la gestione e lo sfruttamento delle risorse biologiche marine;

(a) la conservazione nonché la gestione e lo sfruttamento sostenibili delle risorse biologiche marine;

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 2

Testo della Commissione

Emendamento

1. La politica comune della pesca garantisce che le attività di pesca e di acquacoltura creino condizioni ambientali e socioeconomiche sostenibili a lungo termine e contribuiscano alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare.

1. La politica comune della pesca garantisce che le attività di pesca e di acquacoltura promuovano la sostenibilità ambientale a lungo termine, la quale costituisce un requisito essenziale per la stabilità socioeconomica e contribuisce alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare.

2. La politica comune della pesca applica alla gestione della pesca l'approccio precauzionale ed è volta a garantire, entro il 2015, che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

2. La politica comune della pesca applica alla gestione della pesca l'approccio precauzionale e garantisce che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile entro il 2015; l'obiettivo è raggiungere livelli di popolazione in grado di produrre un rendimento economico massimo entro il 2020.

 

2 bis. La politica comune della pesca contribuisce al conseguimento e al mantenimento di un buono stato ecologico entro e non oltre il 2020, in linea con i requisiti imposti dalla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino (2008/56/CE ).

3. La politica comune della pesca applica alla gestione della pesca l'approccio basato sugli ecosistemi al fine di garantire che le attività di pesca abbiano un impatto limitato sugli ecosistemi marini.

3. La politica comune della pesca applica alla gestione della pesca l'approccio basato sugli ecosistemi al fine di garantire che le attività di pesca abbiano un impatto ridotto al minimo sugli ecosistemi marini e non incidano negativamente sull'integrità e il funzionamento di questi ultimi.

4. La politica comune della pesca integra i requisiti previsti dalla normativa ambientale dell'Unione.

4. La politica comune della pesca è pienamente conforme alla normativa ambientale dell'Unione, come stabilito dall'articolo 11 del trattato.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. La politica comune della pesca contribuisce alla raccolta di dati scientifici completi e affidabili.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 3

Testo della Commissione

Emendamento

 

Al fine di conseguire gli obiettivi generali definiti all'articolo 2, la politica comune della pesca provvede in particolare a:

Al fine di conseguire gli obiettivi generali definiti all'articolo 2, la politica comune della pesca provvede in particolare a:

 

(-a) garantire che, entro il 2015, le possibilità di pesca stabilite siano in linea con i migliori pareri scientifici disponibili e che siano fissate a livelli atti a ricostituire e mantenere le popolazioni di tutti gli stock delle specie pescate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile;

 

(-a bis) garantire che la gestione e lo sfruttamento degli stock ittici avvengano nel quadro di piani pluriennali comprendenti la totalità delle attività di pesca;

(a) eliminare le catture accidentali di stock commerciali e far sì che, progressivamente, tutte le catture provenienti da tali stock vengano sbarcate;

(a) eliminare le catture accidentali, a cominciare dagli stock commerciali, attraverso lo sviluppo e l'utilizzo di attrezzi selettivi e altri mezzi, facendo sì che, progressivamente, le catture relative a qualunque specie ittica vengano sbarcate, ad eccezione di quelle concernenti specie espressamente esonerate e inserite dalla Commissione in un apposito elenco in quanto capaci di sopravvivere in seguito a rigetto;

(b) creare le condizioni necessarie per svolgere le attività di pesca in modo efficiente nell'ambito di un settore economicamente redditizio e competitivo;

(b) creare e promuovere le condizioni necessarie per svolgere le attività di pesca in modo efficiente, sostenibile e dall'impatto ridotto, nell'ambito di un settore della pesca economicamente redditizio e competitivo nel quale l'accesso alle risorse sia basato su criteri equi e trasparenti;

(c) promuovere lo sviluppo delle attività di acquacoltura dell'Unione per contribuire alla sicurezza alimentare e all'occupazione nelle zone costiere e rurali;

(c) promuovere lo sviluppo di attività di acquacoltura dell'Unione sostenibili dal punto di vista ambientale e basate sugli ecosistemi per contribuire alla sicurezza alimentare e all'occupazione nelle zone costiere e rurali;

(d) contribuire ad offrire un equo tenore di vita a coloro che dipendono dalle attività di pesca;

(d) contribuire a offrire un equo tenore di vita ai membri delle comunità costiere e a coloro che dipendono dalle attività di pesca;

(e) tener conto degli interessi dei consumatori;

(e) tutelare gli interessi dei consumatori garantendo un'etichettatura chiara, dettagliata e accurata nonché la tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura lungo l'intera catena alimentare;

(f) garantire la raccolta e la gestione sistematiche e armonizzate dei dati.

(f) garantire la raccolta sistematica, tempestiva e armonizzata dei dati biologici, tecnici e ambientali affidabili necessari per il conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis) contribuire al conseguimento e al mantenimento del buono stato ecologico come stabilito all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a ter) limitare il numero e il tipo di pescherecci autorizzati a esercitare attività di pesca, in linea con l'obiettivo di ricostituire e mantenere le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, al fine di evitare la concentrazione della capacità di pesca e riconoscere le potenzialità della pesca artigianale in termini di sostentamento delle comunità costiere nonché di contributo al conseguimento di un buono stato ecologico;

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f bis) garantire la creazione di riserve di pesca;

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera f ter

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f ter) promuovere l'utilizzo di attrezzi e pratiche di pesca caratterizzati da un ridotto impatto ambientale.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 4 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

La politica comune della pesca si ispira ai seguenti principi di buona governance:

La politica comune della pesca applica i seguenti principi di buona governance:

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 4 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis) decentralizzazione ai livelli nazionale, regionale e locale delle decisioni necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi e degli orientamenti generali definiti a livello di Unione;

Emendamento           29

Proposta di regolamento

Articolo 4 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) definizione di misure conformi ai migliori pareri scientifici disponibili;

(b) definizione di misure che seguono, rispettano e applicano i migliori pareri scientifici disponibili, con la consapevolezza che l'assenza di informazioni scientifiche adeguate non deve costituire un pretesto per rinviare le misure di conservazione e gestione o per omettere di adottarle;

Motivazione

Uno dei principali fallimenti della PCP è stata la fissazione di totali ammissibili di catture (TAC) e quote annuali spesso di molto superiori a quelli indicati nelle raccomandazioni scientifiche. La politica futura dovrà essere basata sui pareri scientifici con un margine di intervento da parte dei ministeri notevolmente ridotto.

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis) riduzione dei costi amministrativi;

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 4 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis) gestione adattiva in tempo reale;

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 4 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f) coerenza con la politica marittima integrata e con le altre politiche dell'Unione.

(f) coerenza con la politica marittima integrata e con le altre politiche dell'Unione, in particolare la legislazione dell'Unione stessa esistente in materia di ambiente e gli accordi internazionali giuridicamente vincolanti, garantendo nel contempo anche la coerenza delle politiche per lo sviluppo.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 4 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 (1) 

(f bis) trasparenza e accesso del pubblico alle informazioni, in conformità con la convenzione di Aarhus, del 25 giugno 1998, sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, anche in riferimento alla dimensione esterna;

Motivazione

L'emendamento ribadisce uno dei principi cui il Parlamento è tradizionalmente fedele.

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 4 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f bis) applicazione di valutazioni dell'impatto ambientale e strategico.

Motivazione

I principi in questione sono ben consolidati nel diritto dell'UE e costituiscono parte integrante del principio di buona governance.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 4 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 (2) 

(f ter) decentramento e regionalizzazione delle decisioni legate alla gestione ordinaria necessarie ai fini del rispetto degli obiettivi e degli obblighi contenuti nei piani pluriennali.

Motivazione

L'emendamento risponde alle istanze, ampiamente condivise, di chi auspica un ridimensionamento della microgestione da parte di Bruxelles.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 4 – lettera f quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 (3) 

(f quater) parità tra le dimensioni interna ed esterna della politica comune della pesca, in modo che le norme e i meccanismi volti a farle rispettare applicati internamente trovino applicazione, se del caso, anche esternamente.

Motivazione

Le norme comuni dovrebbero essere applicabili alla flotta peschereccia dell'UE indipendentemente dal luogo in cui si svolge l'attività di pesca.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 5 – trattini 6, 7, 8 e 11

Testo della Commissione

Emendamento

-  'rendimento massimo sostenibile', il quantitativo massimo di catture che può essere prelevato da uno stock ittico per un tempo indefinito;

–  "rendimento massimo sostenibile", il quantitativo massimo di catture che può essere prelevato in media da uno stock ittico per un tempo indefinito e che consente la ricostituzione degli stock ai livelli massimi di abbondanza permessi dalle condizioni ecologiche del momento;

– 'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca', un approccio secondo cui la mancanza di dati scientifici adeguati non deve giustificare il rinvio o la mancata adozione di misure di gestione per la conservazione delle specie bersaglio, delle specie associate o dipendenti, nonché delle specie non bersaglio e del relativo habitat;

-   "approccio precauzionale in materia di gestione della pesca", in base alla definizione di cui all'articolo 6 dell'accordo delle Nazioni Unite del 1995 sugli stock ittici, un approccio secondo cui, in presenza di dati scientifici incerti, inaffidabili o inadeguati, occorre una maggiore cautela, e la mancanza di dati scientifici adeguati non deve giustificare il rinvio o la mancata adozione di misure di gestione per la conservazione delle specie bersaglio, delle specie associate o dipendenti, nonché delle specie non bersaglio e del relativo habitat ovvero per la prevenzione di danni agli stessi;

'approccio ecosistemico in materia di gestione della pesca', un approccio che garantisca che le risorse acquatiche vive apportino benefici elevati ma che gli impatti diretti e indiretti delle operazioni di pesca sugli ecosistemi marini siano ridotti e non compromettano il funzionamento, la diversità e l'integrità futuri di questi ecosistemi;

"approccio ecosistemico in materia di gestione della pesca", un approccio che tenga conto di tutte le pressioni cui sono soggette le risorse biologiche marine e che garantisca che le risorse acquatiche vive apportino benefici elevati ma che gli impatti diretti e indiretti delle operazioni di pesca sugli ecosistemi marini, oltre a essere ridotti al minimo e, ove possibile, eliminati, non compromettano il funzionamento, la diversità e l'integrità futuri di questi ecosistemi;

 

- "massimo rendimento economico", il volume massimo di catture possibili in un ottica di sostenibilità in grado di generare il più ampio reddito possibile;

-  'limite di catture', il limite quantitativo applicabile agli sbarchi di uno stock o gruppo di stock nel corso di un dato periodo;

-  "limite di catture", il limite quantitativo applicabile alle catture di uno stock o gruppo di stock nel corso di un dato periodo;

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 5 – trattino 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

- "specie pescate", le specie soggette a pressione/sfruttamento di pesca, comprese quelle che non vengono sbarcate ma catturate in via accessoria o che risentono dell'impatto di un'attività di pesca;

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 5 – trattino 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

- "sfruttamento sostenibile", lo sfruttamento di uno stock o gruppo di stock ittici secondo modalità tali da ricostituire e mantenere livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, far registrare una sana ripartizione della popolazione per età e taglia e non incidere negativamente sugli ecosistemi marini;

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 5 – trattino 12

Testo della Commissione

Emendamento

 'valore di riferimento per la conservazione', i valori dei parametri relativi alla popolazione degli stock ittici (quali la biomassa o il tasso di mortalità per pesca) utilizzati nella gestione della pesca, ad esempio per quanto concerne un livello accettabile di rischio biologico o un livello di rendimento auspicato;

 "valore di riferimento per la conservazione", i valori dei parametri relativi alla popolazione degli stock ittici (quali la biomassa o il tasso di mortalità per pesca) utilizzati nella gestione della pesca, ad esempio per quanto concerne il rendimento massimo sostenibile o il valore sostitutivo con la migliore approssimazione, che riflettono una sana ripartizione della popolazione per età e taglia; il tasso di mortalità per pesca che genera il rendimento massimo sostenibile deve essere considerato uno standard minimo per i valori di riferimento limite, conformemente all'accordo delle Nazioni Unite del 1995 sugli stock ittici;

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 5 – trattino 13

Testo della Commissione

Emendamento

 'misura di salvaguardia', una misura precauzionale intesa a proteggere da eventi indesiderati o ad impedire tali eventi;

 "misura di salvaguardia", una misura precauzionale intesa a proteggere le risorse biologiche marine da eventi quali uno sfruttamento che oltrepassi i livelli di sostenibilità, anche per quanto concerne i valori di riferimento per la conservazione, o da un impatto negativo di tale sfruttamento sull'ecosistema marino, ovvero a impedire tali eventi;

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Articolo 5 – trattino 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

- "misura precauzionale", una misura che integri il principio precauzionale di cui all'articolo 191, paragrafo 2, primo comma, del trattato, che includa, per citare alcuni esempi non esaustivi, misure di conservazione, misure tecniche e misure relative allo sfruttamento sostenibile degli stock, e che rispetti il principio secondo cui, conformemente alla definizione contenuta nell'articolo 6 dell'accordo delle Nazioni Unite del 1995 sugli stock ittici, in presenza di dati scientifici incerti, inaffidabili o inadeguati, occorre una maggiore cautela, e la mancanza di dati scientifici adeguati non deve giustificare il rinvio o la mancata adozione di misure di gestione per la conservazione delle specie bersaglio, delle specie associate o dipendenti, nonché delle specie non bersaglio e dei relativi habitat;

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Articolo 5 – trattino 14

Testo della Commissione

Emendamento

 'misure tecniche', le misure che disciplinano la composizione delle catture in termini di specie e dimensioni, nonché gli effetti sugli elementi dell'ecosistema risultanti dalle attività di pesca, stabilendo condizioni per l'uso e la struttura degli attrezzi da pesca nonché restrizioni di accesso alle zone di pesca;

 "misure tecniche", le misure che disciplinano la composizione delle catture in termini di specie e dimensioni, nonché gli effetti sugli elementi o sul funzionamento dell'ecosistema risultanti dalle attività di pesca, stabilendo condizioni per l'uso e la struttura degli attrezzi da pesca nonché restrizioni di accesso alle zone di pesca;

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Articolo 5 – trattino 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-  "riserva di pesca", un'area geografica chiaramente definita, compresa entro le acque territoriali costiere di uno Stato membro, nella quale è vietata ogni attività di pesca;

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Articolo 5 – trattino 19

Testo della Commissione

Emendamento

 'capacità di pesca', la stazza di una nave espressa in GT (stazza lorda) e la sua potenza motrice espressa in kW (kilowatt), quali definite agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio;

 "capacità di pesca", la capacità di una nave in termini di catture ittiche. Fra i parametri che si possono utilizzare per quantificare la capacità di pesca figurano le caratteristiche della nave, tra cui la stazza espressa in GT (stazza lorda) e la sua potenza motrice espressa in kW (kilowatt), quali definite agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, le attrezzature e le tecniche di pesca impiegate nonché il numero di giorni dedicati alla pesca;

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Articolo 5 – trattino 32

Testo della Commissione

Emendamento

 'accordi di pesca sostenibile', accordi internazionali conclusi con un altro Stato al fine di ottenere accesso alle risorse o alle acque di tale Stato in cambio di una compensazione finanziaria da parte dell'Unione.

 "accordi di pesca sostenibile", accordi internazionali conclusi con un altro Stato al fine di ottenere accesso alle risorse o alle acque di tale Stato e quindi sfruttare in modo sostenibile una quota delle risorse biologiche marine eccedentarie in cambio di una compensazione finanziaria da parte dell'Unione che andrà a sostegno del settore della pesca locale, con particolare attenzione per la raccolta di dati scientifici, il monitoraggio e il controllo;

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Articolo 5 – trattino 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-   "habitat ittici fondamentali", gli habitat marini fragili e vitali che devono essere protetti in virtù del ruolo svolto in relazione al soddisfacimento delle esigenze ecologiche e biologiche delle specie ittiche, ad esempio i fondali di riproduzione, alimentazione e crescita;

Motivazione

Cfr. emendamento all'articolo 8.

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Articolo 5 – trattino 32 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

- "gestione sostenibile", l'utilizzo di una risorsa secondo modalità tali da non compromettere la capacità della risorsa marina di rispondere ai cambiamenti indotti dall'uomo, consentendo nel contempo un utilizzo sostenibile dei beni e dei servizi marini da parte delle generazioni presenti e future;

Motivazione

Emendamento volto a istituire il principio della gestione sostenibile.

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Articolo 5 – trattino 32 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

- "taglia di riferimento per la conservazione", le dimensioni specificate per le risorse biologiche marine catturate mediante la pesca nonché le dimensioni e taglie definite dalla legislazione vigente dell'UE, ivi incluse quelle indicate all'articolo 15 e all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006;

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Articolo 5 – trattino 32 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

 "pesca a impatto ridotto", l'utilizzo di tecniche di pesca selettive che comportino un impatto negativo minimo sugli ecosistemi marini e scarse emissioni di carburante;

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Articolo 5 – trattino 32 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

  "pesca selettiva", la capacità di una metodologia o attrezzatura di pesca di scegliere come bersaglio e catturare determinati organismi in base alla taglia e alla specie nel corso delle operazioni di pesca, consentendo di evitare o liberare senza danni gli esemplari non appartenenti alla specie bersaglio;

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2022, nelle acque situate entro 12 miglia nautiche dalle linee di base soggette alla propria sovranità o giurisdizione, gli Stati membri sono autorizzati a limitare le attività di pesca alle navi che pescano tradizionalmente in tali acque e provengono da porti situati sulla costa adiacente, ferme restando le disposizioni relative ai pescherecci dell'Unione battenti bandiera di altri Stati membri previste dalle relazioni di vicinato tra Stati membri e le disposizioni contenute nell'allegato I che stabilisce, per ciascuno Stato membro, le zone geografiche delle fasce costiere di altri Stati membri in cui tali attività di pesca vengono esercitate nonché le specie interessate. Gli Stati membri informano la Commissione delle restrizioni imposte a norma del presente paragrafo.

2. Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2022, nelle acque situate entro 12 miglia nautiche dalle linee di base soggette alla propria sovranità o giurisdizione, gli Stati membri sono autorizzati a limitare le attività di pesca alle navi che pescano tradizionalmente in tali acque e provengono da porti situati sulla costa adiacente nonché a concedere un accesso prioritario alle attività di pesca artigianale a ridotto impatto ambientale ed elevato valore aggiunto culturale ed economico per le comunità costiere, ferme restando le disposizioni relative ai pescherecci dell'Unione battenti bandiera di altri Stati membri previste dalle relazioni di vicinato tra Stati membri e le disposizioni contenute nell'allegato I che stabilisce, per ciascuno Stato membro, le zone geografiche delle fasce costiere di altri Stati membri in cui tali attività di pesca vengono esercitate nonché le specie interessate. Gli Stati membri informano la Commissione delle restrizioni imposte a norma del presente paragrafo.

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Nelle aree protette dall'Unione o dagli Stati membri, tra cui, per citare alcuni esempi non esaustivi, le zone speciali di conservazione ai sensi della direttiva 92/43/CEE, le zone di protezione speciale ai sensi della direttiva 2009/147/CE e i siti designati nel quadro delle convenzioni marittime regionali, la pesca è vietata, a meno che non sia possibile dimostrare, tramite valutazioni preventive, che determinate attività di pesca non pregiudicano lo stato di conservazione del sito in questione, e soltanto previa adozione, da parte dello Stato membro o delle istituzioni dell'Unione sotto la cui giurisdizione il sito è protetto, di un piano di gestione che stabilisca quali sono le attività di pesca autorizzate;

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Gli Stati membri hanno la facoltà di adottare misure di conservazione speciali, in aree debitamente identificate comprese nelle zone di cui ai paragrafi 2 e 3, al fine di preservare le risorse biologiche marine dall'impatto negativo di determinate attività di pesca. Gli Stati membri informano la Commissione delle restrizioni imposte a norma del presente paragrafo.

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 7

Testo della Commissione

Emendamento

Le misure per la conservazione delle risorse biologiche marine possono riguardare:

Le misure per la conservazione e la gestione nonché lo sfruttamento sostenibili delle risorse biologiche marine riguardano, in tutto o in parte, i seguenti aspetti:

(a) l'adozione dei piani pluriennali di cui agli articoli da 9 a 11;

(a) l'adozione dei piani pluriennali di cui agli articoli da 9 a 11;

(b) la definizione di obiettivi specifici per uno sfruttamento sostenibile degli stock;

(b) la definizione di obiettivi specifici per uno sfruttamento sostenibile degli stock;

 

(b bis) l'adozione di misure volte a contribuire al conseguimento del buono stato ecologico entro e non oltre il 2020, così come stabilito dalla direttiva 2008/56/CE;

 

(b ter) l'adozione di misure volte a contribuire all'attuazione, da parte degli Stati membri, delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;

 

(b quater) la creazione di riserve marine e di pesca;

(c) l'adozione di provvedimenti volti ad adeguare il numero di pescherecci e/o i tipi di peschereccio alle possibilità di pesca disponibili;

(c) l'adozione di provvedimenti volti ad adeguare il numero di pescherecci e/o la quantità di attrezzi impiegati e/o i tipi di peschereccio alle possibilità di pesca disponibili;

 

(c bis) l'adozione di misure volte a limitare l'esercizio di determinate attività di pesca o a imporre condizioni per lo stesso;

(d) l'introduzione di incentivi, anche economici, al fine di promuovere una pesca più selettiva o con scarso impatto;

d) l'introduzione di incentivi, anche economici nonché sotto forma di accesso alle possibilità di pesca, al fine di promuovere una pesca più selettiva o a impatto ridotto e metodologie di pesca più sostenibili dal punto di vista ambientale ovvero di incoraggiare il rispetto degli obblighi di legge;

(e) la fissazione di possibilità di pesca;

(e) la fissazione di possibilità di pesca;

 

(e bis) la definizione di taglie di riferimento per la conservazione;

(f) l'adozione delle misure tecniche di cui all'articolo 14;

(f) l'adozione delle misure tecniche di cui all'articolo 14;

(g) l'adozione di misure relative all'obbligo di sbarcare la totalità delle catture;

g) l'adozione di misure relative all'obbligo di sbarcare la totalità delle catture nonché di provvedimenti volti a ridurre ed eliminare le catture accessorie;

(h) l'attuazione di progetti pilota su tipi alternativi di tecniche di gestione della pesca.

(h) l'attuazione di progetti pilota su tipi alternativi di tecniche di gestione della pesca.

 

(h bis) la fissazione di obiettivi e l'offerta di incentivi in relazione alle misure volte a migliorare l'ambiente marino e lo stato di salute degli stock ittici.

Emendamento  56

Proposta di regolamento

Articolo 7 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(g bis) l'imposizione di obblighi riguardanti la raccolta di dati, anche per quanto concerne lo stato delle risorse biologiche marine e dell'ecosistema marino nonché l'impatto esercitato sugli stessi dalle attività di pesca e acquacoltura;

Emendamento  57

Proposta di regolamento

Articolo 7 – lettera h – punto i (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(i) adozione di opportune misure aggiuntive proposte dallo Stato membro e approvate dalla Commissione;

Motivazione

Emendamento volto a garantire flessibilità.

Emendamento  58

Proposta di regolamento

Articolo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il mancato raggiungimento da parte di uno Stato membro dei risultati che le misure introdotte a norma del presente articolo mirano a ottenere comporta la sospensione del sostegno finanziario assegnato a tale Stato membro nell'ambito della politica comune della pesca. Il provvedimento è commisurato alla natura, alla portata, alla durata e alla ripetizione dell'inadempienza.

Emendamento  59

Proposta di regolamento

Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 7 bis

 

Istituzione di riserve di pesca

 

1. Nell'ottica di assicurare un'inversione di tendenza in riferimento al collasso degli stock ittici, di aumentare la produttività ittica in mare, di garantire la conservazione, il mantenimento e la gestione degli stock ittici e di proteggere le risorse acquatiche vive e gli ecosistemi marini, oltre che nel quadro di un approccio precauzionale, gli Stati membri istituiscono una rete coerente di riserve di pesca ai fini della conservazione delle risorse alieutiche, anche per quanto concerne gli habitat ittici fondamentali, in particolare i fondali di crescita, di riproduzione e di alimentazione degli stock.

 

2. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri individuano e designano nelle acque soggette alla rispettive sovranità e giurisdizione tutti i siti necessari all'istituzione della rete coerente di riserve di pesca di cui al precedente paragrafo 1 e informano la Commissione in merito; tali siti corrispondono, come minimo, al 20% delle acque territoriali costiere di ciascuno Stato membro.

 

3. Gli Stati membri possono, sulla base di pertinenti informazioni scientifiche, ampliare le zone già designate o designare nuove riserve di pesca all'interno delle rispettive acque territoriali a partire dal 1° gennaio 2016.

 

4. Le misure e le decisioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono comunicate alla Commissione, unitamente alle relative giustificazioni scientifiche, tecniche, sociali e giuridiche, nonché rese pubblicamente accessibili.

 

5. Le autorità competenti degli Stati membri interessati decidono in merito alla necessità che le riserve di pesca di cui ai paragrafi da 1 a 3 siano circondate da una o più zone in cui le attività alieutiche sono soggette a restrizioni; esse decidono altresì, previa comunicazione alla Commissione, in merito agli attrezzi da pesca che possono essere utilizzati in tali zone, alle opportune misure di gestione e alle regole tecniche applicate all'interno delle zone stesse (che non possono essere meno severe di quelle previste dalla legislazione dell'Unione). Le informazioni in questione sono pubblicamente accessibili.

 

6. Quando un peschereccio attraversa una riserva di pesca, tutti gli attrezzi presenti a bordo e utilizzati per la pesca devono essere assicurati e stivati durante il transito, in particolare:

 

- le reti, i pesi e gli attrezzi analoghi sono staccati dai loro pannelli, nonché dai cavi e dalle corde da traino o da strascico;

 

- le reti tenute sul ponte o al di sopra del ponte sono solidamente assicurate e stivate;

 

- i palangari sono stivati nei ponti inferiori.

 

7. In caso di comprovato spostamento entro un anno dall'istituzione della riserva di pesca o della rete di riserve di pesca, lo Stato membro interessato adotta apposite misure per assicurare che gli obiettivi delle riserve di pesca stabiliti al paragrafo 1 siano soddisfatti nonché per salvaguardare e garantire l'impatto positivo delle riserve di pesca nelle aree al di fuori delle zone di divieto, informando altresì la Commissione in merito ai provvedimenti adottati. Le informazioni in questione sono pubblicamente accessibili.

 

8. Se la Commissione ritiene che le riserve di pesca designate non siano sufficienti a garantire un elevato livello di protezione degli stock ittici e degli ecosistemi biologici marini interessati, essa adotta ulteriori provvedimenti in proposito mediante atti delegati a norma dell'articolo 55.

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 8

Testo della Commissione

Emendamento

Le misure tecniche possono riguardare:

Le misure tecniche riguardano i seguenti aspetti o alcuni di essi:

(a) le dimensioni di maglia e le norme relative all'uso degli attrezzi da pesca;

(a) le dimensioni di maglia e le norme relative all'uso degli attrezzi da pesca o di dispositivi supplementari;

(b) restrizioni relative alla costruzione degli attrezzi da pesca, comprendenti:

(b) restrizioni relative alla costruzione degli attrezzi da pesca, comprendenti:

i) modifiche o dispositivi supplementari volti a migliorare la selettività o a ridurre l'impatto sulla zona bentonica;

i) modifiche o dispositivi supplementari volti a migliorare la selettività o a ridurre l'impatto sulla zona bentonica;

ii) modifiche o dispositivi speciali volti a ridurre le catture accidentali di specie in via di estinzione, minacciate e protette;

ii) modifiche o dispositivi speciali volti a ridurre le catture accidentali di specie in via di estinzione, minacciate e protette;

(c) il divieto di utilizzare determinati attrezzi da pesca in zone o periodi specifici;

(c) il divieto di utilizzare determinati attrezzi da pesca, apparecchiature tecniche o tipi di navi in zone o periodi specifici;

(d) il divieto o la restrizione delle attività di pesca in zone e/o periodi specifici;

(d) il divieto o la restrizione delle attività di pesca in zone e/o periodi specifici;

 

(d bis) iniziative volte a ridurre e, ove possibile, eliminare le catture accessorie ed a proteggere la zona bentonica e il fondo marino;

(e) l'interruzione delle attività di pesca dei pescherecci in una zona determinata per un periodo minimo definito al fine di proteggere un'aggregazione temporanea di una risorsa marina vulnerabile;

(e) l'interruzione delle attività di pesca dei pescherecci in una zona determinata per un periodo minimo definito al fine di proteggere un'aggregazione temporanea di una risorsa marina vulnerabile;

(f) misure specifiche destinate a ridurre l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e sulle specie non bersaglio;

(f) misure specifiche destinate a ridurre non solo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e sulle specie non bersaglio, ma anche lo scarto di attrezzi da pesca, i rifiuti della prima lavorazione del pesce e le altre forme di inquinamento;

(g) altre misure tecniche intese a proteggere la biodiversità marina.

(g) altre misure tecniche intese a proteggere la biodiversità marina e gli ecosistemi marini.

Emendamento  61

Proposta di regolamento

Articolo 8 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Commissione garantisce che le misure di cui al paragrafo 1 siano adottate in tempo utile. Se dette misure vengono indebitamente ritardate o non contribuiscono in misura sufficiente alla conservazione delle risorse biologiche marine o degli ecosistemi marini, la Commissione introduce tali misure mediante l'adozione di atti delegati conformemente all'articolo 55.

Emendamento  62

Proposta di regolamento

Articolo 8 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il mancato raggiungimento da parte di uno Stato membro dei risultati che le misure introdotte a norma del presente articolo mirano a perseguire comporta l'interruzione o la sospensione del sostegno finanziario assegnato a tale Stato membro nell'ambito della politica comune della pesca. Tali provvedimenti sono proporzionati alla natura, alla portata, alla durata e alla ripetizione dell'inadempienza.

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Sono istituiti in via prioritaria piani pluriennali che prevedono misure di conservazione volte a mantenere o ricostituire gli stock ittici al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano in via prioritaria piani pluriennali per tutte le specie pescate, prevedendo misure di conservazione e altre misure intese a conseguire gli obiettivi della politica comune della pesca ed in particolare a mantenere o ricostituire gli stock ittici al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, entro cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

 

1 bis. A decorrere dalla data in cui un piano pluriennale è proposto da parte della Commissione, non viene concordato alcun aumento delle possibilità di pesca per le attività di pesca interessate fino all'adozione di detto piano.

Emendamento  64

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Se, nonostante misure mirate atte a conseguire il ripristino degli stock, l'obiettivo di mantenere o riportare gli stock ittici al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile entro il 2015 non può essere raggiunto per uno o più stock:

 

(a) a causa di lacune nei dati, è possibile adottare norme relative ai valori sostitutivi conformemente alla decisione della Commissione 2010/477/UE, del 1° settembre 2010, sui criteri e gli standard metodologici relativi al buono stato ecologico delle acque marine per la direttiva 2008/56/CE e la mortalità per pesca è ridotta ulteriormente a titolo precauzionale. Gli Stati membri e la Commissione valutano e affrontano gli ostacoli in termini di ricerca e conoscenze per assicurare che ulteriori informazioni siano messe a disposizione quanto prima;

 

(b) a causa del grave depauperamento dello stock, sono introdotte misure di gestione aggiuntive nel quadro dei piani pluriennali tra cui, a titolo non esaustivo, un'ulteriore riduzione della mortalità per pesca, zone chiuse alla pesca e periodi di divieto, con l'obiettivo di riportare e mantenere la popolazione al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile quanto più rapidamente possibile in termini biologici e in ogni caso entro il 2020;

 

(c) a causa della natura multispecifica delle attività di pesca, la gestione viene basata su pareri scientifici relativi alle specie bersaglio più vulnerabili in termini di biomassa riproduttiva, ripartizione per età e dimensioni e altri descrittori pertinenti.

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2– lettere b bis e b ter (nuove)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis) misure che assicurino un'adeguata raccolta dei dati per consentire valutazioni scientifiche precise delle specie pescate;

 

(b ter) misure per il ripristino e il mantenimento di un buono stato ecologico in linea con la direttiva 2008/56/CE.

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. I piani pluriennali riguardano, ove possibile, attività di pesca che sfruttano singoli stock ittici o attività di pesca che sfruttano svariati stock, e tengono in debito conto le interazioni tra stock e attività di pesca.

3. I piani pluriennali riguardano, ove possibile, attività di pesca che sfruttano singoli stock ittici o attività di pesca che sfruttano svariati stock, e tengono in debito conto le interazioni tra stock e attività di pesca e ambiente marino in generale.

 

3 bis. Nel caso di attività di pesca miste, occorre tenere nel debito conto i pareri scientifici relativi alle specie più vulnerabili.

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. I piani pluriennali si basano sull'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca e tengono conto delle limitazioni dei dati disponibili e dei metodi di valutazione nonché di tutte le fonti quantificate di incertezza in un modo scientificamente valido.

4. I piani pluriennali si basano sull'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca e tengono conto delle limitazioni dei dati disponibili e dei metodi di valutazione nonché di tutte le fonti quantificate di incertezza in un modo scientificamente valido; l'assenza di dati scientifici adeguati non deve essere utilizzata quale pretesto per giustificare ritardi nell'adozione di misure di conservazione che potrebbero essere necessarie per conseguire gli obiettivi della politica comune della pesca.

 

4 bis. In mancanza di dati, è possibile adottare norme relative ai valori sostitutivi in modo scientificamente valido ed in linea con la decisione della Commissione 2010/477/UE.

 

4 ter. I piani pluriennali sono riesaminati ogni tre anni, in consultazione con le parti interessate, ai fini della valutazione dei progressi realizzati in vista del conseguimento degli obiettivi in essi contenuti.

 

4 quater. Qualora sussistano preoccupazioni fondate in merito ad eventuali ritardi nel conseguimento degli obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 55, al fine di introdurre le misure tecniche e di conservazione eventualmente necessarie.

 

4 quinquies. Se l'assenza di progressi verso il conseguimento degli obiettivi di un piano pluriennale può essere attribuita a uno o più Stati membri, alla Commissione è conferito il potere di sospendere l'assistenza finanziaria a favore di tali Stati membri.

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 1. 

4 sexies. Nel periodo precedente l'adozione o il rinnovo dei piani pluriennali, tutte le parti si attengono agli obiettivi e ai principi di cui al presente articolo e all'articolo 10.

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I piani pluriennali prevedono gli adeguamenti del tasso di mortalità per pesca da applicare al fine di riportare e mantenere tutti gli stock al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile entro il 2015.

1. I piani pluriennali prevedono gli adeguamenti del tasso di mortalità per pesca da applicare al fine di riportare e mantenere tutti gli stock al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, se possibile entro il 2015 e, ove biologicamente possibile, al di sopra dei livelli in grado di produrre il massimo rendimento economico entro il 2020.

 

1 bis. Le catture e le quote complessive consentite di qualsiasi specie, in un dato anno o parte di esso, non devono superare il livello necessario per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1.

Emendamento  70

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter. I piani pluriennali sono finalizzati all'eliminazione delle catture accidentali e non autorizzate di stock commerciali e non commerciali.

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Qualora risulti impossibile determinare un tasso di mortalità per pesca che consenta di riportare e mantenere gli stock al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, i piani pluriennali prevedono misure precauzionali che garantiscano un livello comparabile di conservazione degli stock in questione.

2. Qualora risulti impossibile determinare il tasso di mortalità per pesca di cui al paragrafo 1, i piani pluriennali prevedono misure precauzionali che garantiscano un livello comparabile di conservazione degli stock in questione e fissano come termine per il raggiungimento di livelli degli stock superiori a quelli necessari per il rendimento massimo sostenibile la prima data in cui tale risultato sia biologicamente possibile.

 

2 bis. I piani pluriennali tengono pienamente conto degli obblighi imposti dalla normativa in materia di conservazione e ripristino degli ecosistemi marini.

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 11 – da lettera c a lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

(c) obiettivi specifici quantificabili espressi in termini di:

(c) obiettivi specifici quantificabili espressi in termini di:

i) tasso di mortalità per la pesca e/o

i) tasso di mortalità per la pesca e

ii) biomassa riproduttiva e

ii) biomassa riproduttiva;

 

ii bis) ripartizione per età e dimensioni; nonché

iii) stabilità delle catture;

iii) stabilità delle catture;

(d) scadenze ben definite per conseguire gli obiettivi specifici quantificabili;

(d) scadenze ben definite per conseguire gli obiettivi specifici quantificabili;

(e) misure tecniche comprendenti misure per l'eliminazione delle catture accidentali;

(e) misure tecniche comprendenti misure per l'eliminazione delle catture accidentali;

 

(e bis) misure volte a tutelare dall'impatto delle attività di pesca le specie di cui agli allegati II e IV della direttiva 94/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;

(f) indicatori quantificabili per la sorveglianza e la valutazione periodiche dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del piano pluriennale;

(f) indicatori quantificabili per la sorveglianza e la valutazione periodiche dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del piano pluriennale;

(g) misure e obiettivi specifici per la parte del ciclo vitale in acqua dolce delle specie anadrome e catadrome;

(g) misure e obiettivi specifici per la parte del ciclo vitale in acqua dolce delle specie anadrome e catadrome;

 

(g bis) obiettivi riguardanti altre risorse acquatiche vive e la salvaguardia o il miglioramento dello stato di conservazione degli ecosistemi marini;

(h) la riduzione al minimo degli impatti della pesca sull'ecosistema;

(h) la riduzione al minimo degli impatti della pesca sull'ecosistema;

(i) misure di salvaguardia e relativi criteri di attivazione;

(i) misure di salvaguardia, relativi criteri di attivazione e una relazione annuale sulla loro attivazione, che fornisca dettagli su quali misure precauzionali sono state prese e valutazioni della loro efficacia;

 

(i bis) misure volte a ripristinare e conservare la funzionalità delle reti trofiche danneggiate dalle attività di pesca;

 

(i ter) una valutazione della capacità della flotta e dell'impatto ambientale delle attività di pesca, che tenga altresì conto delle eventuali conseguenze per la biodiversità e l'ambiente marino e, in caso di individuazione di un impatto negativo a seguito della valutazione, un piano volto ad affrontare il problema e a ridurre al minimo tali conseguenze;

(j) ogni altra misura adeguata per conseguire gli obiettivi dei piani pluriennali.

(j) ogni altra misura adeguata per conseguire gli obiettivi dei piani pluriennali;

 

(j bis) procedure sanzionatorie di non conformità che siano proporzionate, dissuasive ed efficaci.

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. In conformità con l'articolo 4, lettera b), gli obiettivi specifici quantificabili di cui alla lettera c) del primo comma del presente articolo sono ispirati e si attengono ai migliori pareri scientifici disponibili o, in mancanza di tali pareri, si basano sull'approccio precauzionale e rimangono entro limiti ritenuti in grado, in base a un'impostazione scientificamente valida, di garantire il raggiungimento e la conservazione di livelli degli stock superiori a quelli sufficienti per produrre il rendimento massimo sostenibile di cui all'articolo 10, paragrafo 1.

Motivazione

L'emendamento è stato redatto con la collaborazione dei servizi giuridici del Parlamento. Esso è finalizzato a garantire non soltanto che i piani pluriennali creino i presupposti per il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, ma anche che gli obblighi imposti dai piani in questione possano essere modificati solo marginalmente dal Consiglio in sede di definizione dei TAC e delle quote annuali.

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafi 1, 1 bis, 1 ter (nuovi)

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nelle zone speciali di conservazione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE e dell'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE, le attività di pesca degli Stati membri devono essere condotte in modo da alleviarne l'impatto sulle zone medesime.

1. Nelle zone protette ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE e dell'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE, le attività di pesca degli Stati membri devono essere condotte in modo da evitare il degrado degli habitat naturali e la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, con l'obiettivo di raggiungere uno stato di conservazione soddisfacente.

 

1 bis. Gli Stati membri adottano misure non discriminatorie al fine di conformarsi al paragrafo 1 e sono tenuti a comunicarle alla Commissione, agli altri Stati membri e al consiglio consultivo regionale prima della loro entrata in vigore.

 

1 ter. Tutte le azioni adottate dall'UE e dagli Stati membri nel quadro della politica comune della pesca devono essere pienamente conformi alla Convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni.

Emendamento  75

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine di specificare misure di accompagnamento in materia di pesca volte ad alleviare l'impatto delle attività di pesca sulle zone speciali di conservazione.

2. Fermi restando i diritti di uno Stato membro di garantire l'applicazione della direttiva 1992/43/CE, della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 2008/56/CE e nei casi in cui gli Stati membri non adottino le misure di cui al paragrafo 1, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55, al fine di specificare misure di accompagnamento in materia di pesca volte a prevenire ogni impatto significativo della pesca sulle zone protette di cui all'articolo 12, paragrafo 1, anche nel caso in cui lo Stato membro competente non dovesse notificare le misure in conformità dei paragrafi 1 e 1 bis e in caso di evidenza di un deterioramento o di un perdurante stato di conservazione carente del sito a causa delle attività di pesca.

Motivazione

Alla Commissione sono conferiti i poteri di adottare misure, in assenza di interventi degli Stati membri e in caso di un parere motivato della Commissione che identifichi la minaccia di deterioramento dello stato di conservazione del sito. L’emendamento è coerente con altre proposte contenute nella proposta della Commissione, ad esempio il paragrafo 1 dell'articolo 20.

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Qualora venga dimostrata l'esistenza di una grave minaccia per la conservazione delle risorse biologiche marine o per l'ecosistema marino che richiede un intervento immediato, la Commissione può, su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, decidere l'adozione di misure temporanee volte ad alleviare la minaccia.

1. Qualora venga dimostrata l'esistenza di una grave minaccia per la conservazione delle risorse biologiche marine o per l'ecosistema marino che richiede un intervento immediato, la Commissione, su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, adotta atti delegati, conformemente all'articolo 55, per l'introduzione di misure temporanee volte a rimuovere la minaccia. Tali misure hanno efficacia immediata.

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 2. 

2 bis. La durata delle misure di cui al paragrafo 1 è ridotta al minimo e in ogni caso non supera i sei mesi. Qualora la grave minaccia persista, la Commissione può, previa consultazione delle parti interessate, prorogare tale durata per periodi successivi non superiori a sei mesi.

Motivazione

L'emendamento è volto a chiarire il significato dell'aggettivo "temporanee".

Emendamento  78

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter. Fatto salvo il paragrafo 2 bis, se la minaccia persistente e grave alle risorse biologiche marine rende necessarie misure permanenti, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono tali misure permanenti.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura di esame di cui all’articolo 56.

Motivazione

Chiarisce la procedura nel caso persista una grave minaccia.

Emendamento  79

Proposta di regolamento

Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 13 bis

 

Misure di emergenza adottate dallo Stato membro

 

1. Se è stato constatato un rischio grave e imprevisto per la conservazione delle risorse acquatiche viventi o per l'ecosistema marino, derivante dalle attività di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro e qualora un rinvio ingiustificato possa provocare danni difficilmente riparabili, tale Stato membro può adottare misure di emergenza che hanno una durata massima di tre mesi.

 

2. Gli Stati membri che intendono adottare misure di emergenza notificano la loro intenzione alla Commissione, agli altri Stati membri ed ai consigli consultivi regionali interessati, inviando un progetto di misure corredato di una motivazione, prima di adottarle.

 

3. Gli Stati membri e i consigli consultivi regionali interessati possono trasmettere le proprie osservazioni per iscritto alla Commissione entro cinque giorni lavorativi dalla data della notifica. La Commissione adotta atti di esecuzione che confermano, cancellano o modificano la misura. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56.

 

Nel caso di imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, concernenti una minaccia grave e imprevedibile alla conservazione delle risorse acquatiche vive o all'ecosistema marino derivante dalle attività di pesca, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili in conformità della procedura di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

 

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.

Motivazione

Mentre l'articolo 13, paragrafo 1, conferisce poteri alla Commissione, il presente articolo attribuisce agli Stati membri i poteri di adottare misure di emergenza. Il testo ripristina l'articolo 8 dell’ex regolamento PCP, leggermente modificato in conformità delle raccomandazioni del servizio giuridico del Parlamento.

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 14 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

Vengono stabiliti quadri di misure tecniche per garantire la protezione delle risorse biologiche marine e la riduzione dell'impatto delle attività di pesca sugli stock ittici e sugli ecosistemi marini. I quadri di misure tecniche:

Vengono stabiliti quadri di misure tecniche per garantire, nelle acque dell'Unione e per i pescherecci dell'Unione che operano al di fuori delle acque dell'Unione, la protezione delle risorse biologiche marine e la riduzione dell'impatto delle attività di pesca sugli stock ittici e sugli ecosistemi marini. I quadri di misure tecniche:

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 14 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) riducono le catture accidentali di organismi marini;

(c) riducono al minimo e, ove possibile, eliminano le catture accidentali di organismi marini, specie vulnerabili e protette e uccelli marini;

Emendamento           82

Proposta di regolamento

Articolo 14 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) mitigano l'impatto degli attrezzi da pesca sull'ecosistema e sull'ambiente, provvedendo in particolare alla protezione degli stock e degli habitat biologicamente sensibili.

(d) riducono al minimo l'impatto delle apparecchiature tecniche, inclusi gli attrezzi da pesca sull'ecosistema e sull'ambiente, provvedendo in particolare alla protezione degli stock e degli habitat biologicamente sensibili, in particolare il fondo marino.

Motivazione

Il fondo marino è estremamente ricco di biodiversità, ma anche estremamente vulnerabile a causa dei danni provocati da alcune pratiche di pesca.

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 14 – lettera d bis

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis) contribuiscono al conseguimento entro il 2020 di un buono stato ecologico, come previsto dalla direttiva 2008/56/CE.

Emendamento  84

Proposta di regolamento

Articolo 14 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il mancato raggiungimento da parte di uno Stato membro dei risultati che le misure introdotte a norma del presente articolo mirano a raggiungere comporta l'interruzione o la sospensione dell'assistenza finanziaria dell'Unione a tale Stato membro nell'ambito della politica comune della pesca.

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Tutte le catture dei seguenti stock ittici soggetti a limiti di cattura effettuate nel corso di attività di pesca nelle acque dell'Unione o da pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione vengono portate e mantenute a bordo dei pescherecci nonché registrate e sbarcate, salvo nel caso in cui vengano utilizzate come esche vive, secondo il seguente calendario:

1. Tutte le catture di specie pescate effettuate nel corso di attività di pesca nelle acque dell'Unione o da pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione vengono portate e mantenute a bordo dei pescherecci nonché registrate e sbarcate in porti dell'Unione o di paesi terzi designati, salvo nel caso in cui vengano utilizzate come esche vive, conformemente ai requisiti specificati nei piani pluriennali o, in assenza di tali piani, secondo il seguente calendario:

(a) al massimo a partire dal 1° gennaio 2014:

(a) al massimo a partire dal 1° gennaio 2014: stock del Mare del Nord e stock del Mar baltico;

-   sgombro, aringa, sugarello, melù, pesce tamburo, acciuga, argentina, alaccia, capelin;

 

-  tonno rosso, pesce spada, tonno bianco, tonno obeso, altri istioforidi;

 

(b) al massimo a partire dal 1° gennaio 2015: merluzzo bianco, nasello, sogliola;

(b) al massimo a partire dal 1° gennaio 2015: stock dell'Atlantico e stock di acque profonde;

(c) al massimo a partire dal 1° gennaio 2016: eglefino, merlano, rombo giallo, rana pescatrice, passera di mare, molva, merluzzo carbonaro, merluzzo dell'Alaska, sogliola limanda, rombo chiodato, rombo liscio, molva azzurra, pesce sciabola nero, granatiere, pesce specchio atlantico, ippoglosso nero, brosmio, scorfano e stock demersali del Mediterraneo.

(c) al massimo a partire dal 1° gennaio 2016: stock del Mediterraneo e tutti gli altri stock.

 

1 bis. I pescherecci dell'Unione conservano i dati relativi a tutte le specie ittiche pescate dal 1° gennaio 2014 e sbarcate o rigettate in mare; tali dati sono trasmessi agli Stati membri e sono resi pubblici.

 

1 ter. Tutte le specie ittiche catturate nelle acque dell'Unione o da pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione sono sbarcate, dal 1° gennaio 2016, in porti dell'Unione o in porti designati di paesi terzi, a meno che disposizioni specifiche concernenti il loro rigetto non siano incluse nei piani pluriennali o in un registro conservato e pubblicato dalla Commissione.

 

1 quater. In caso di mancato rispetto dei requisiti di cui ai punti 1 bis, 1 ter e 1 quater, gli Stati membri sospendono l'assegnazione delle possibilità di pesca al peschereccio in questione per un periodo massimo di tre anni.

Emendamento  86

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

I piani pluriennali per la pesca delle specie di cui al paragrafo 1 prevedono misure esaustive di carattere tecnico e di altro tipo destinate ad eliminare le catture di pesci sottotaglia e di specie accidentali e/o non autorizzate.

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Per gli stock ittici di cui al paragrafo 1 vengono fissate taglie di riferimento minime per la conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili. La vendita delle catture di tali stock ittici di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione è autorizzata unicamente a fini di trasformazione in farine di pesce o alimenti per animali.

2. Per gli stock ittici di cui al paragrafo 1 vengono fissate taglie di riferimento minime per la conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili entro la data in cui è obbligatorio sbarcare tutte le catture. La vendita o la fornitura degli stock ittici di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione è vietata tranne che ai distributori autorizzati unicamente a fini di trasformazione in farine di pesce commerciali e oli o alimenti per animali. Gli Stati membri adottano misure volte ad attuare tali requisiti e prevedono sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate.

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le norme di commercializzazione per le catture di pesce effettuate oltre il limite delle possibilità di pesca prestabilite sono fissate conformemente all'articolo 27 [del regolamento sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura].

3. Le norme di commercializzazione per le catture di pesce effettuate oltre il limite delle possibilità di pesca prestabilite e al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione sono fissate conformemente all'articolo 27 [del regolamento sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura].

Emendamento  89

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. I ricavi derivanti dalla vendita di cui al paragrafo 2 sono riversati agli organi di gestione della pesca e sono usati a fini di attività di ricerca, controllo e contrasto.

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci dell'Unione battenti la loro bandiera siano attrezzati in modo da poter fornire una documentazione completa di tutte le attività di pesca e di trasformazione effettuate che consenta di monitorare il rispetto dell'obbligo di sbarcare tutte le catture.

4. Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci dell'Unione battenti la loro bandiera siano attrezzati in modo da poter fornire una documentazione completa di tutte le attività di pesca e di trasformazione effettuate che consenta di monitorare il rispetto dell'obbligo di sbarcare tutte le catture. Gli Stati membri rendono pubblici i dati relativi a tutte le catture.

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. Nell'assegnazione di concessioni di pesca a norma dell'articolo 29, gli Stati membri prevedono incentivi per i pescherecci che impiegano attrezzi da pesca selettivi per ridurre le catture accidentali.

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 16

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1. Il Consiglio delibera, su proposta della Commissione, ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE, sulle possibilità di pesca e sulla ripartizione delle stesse tra gli Stati membri. La proposta della Commissione e la decisione del Consiglio devono essere pienamente conformi con l'articolo 4, lettera b).

 

Tali opportunità di pesca non prevedono la possibilità che le catture di alcuna specie superino in qualsiasi anno, o parte di esso, il livello necessario per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 10, paragrafo 1.

1. Le possibilità di pesca assegnate agli Stati membri garantiscono a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo o zona di pesca. Nell'assegnare nuove possibilità di pesca si tiene conto degli interessi di ciascuno Stato membro.

1. Le possibilità di pesca assegnate agli Stati membri garantiscono a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo o zona di pesca. Nell'assegnare nuove possibilità di pesca si tiene conto degli interessi di ciascuno Stato membro ai fini del conseguimento dell'obiettivo di cui agli articoli 2 e 3, e applicando i principi di buon governo di cui all'articolo 4.

2. Nell'ambito delle possibilità di pesca complessive può essere costituita una riserva di possibilità di pesca per le catture accessorie.

2. Nell'ambito delle possibilità di pesca complessive può essere costituita una riserva di possibilità di pesca per le catture accessorie.

3. Le possibilità di pesca devono essere conformi agli obiettivi specifici quantificabili, ai calendari e ai margini stabiliti conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 11, lettere b), c) e h).

3. Le possibilità di pesca non devono superare il livello specificato dai pareri scientifici e devono essere conformi all'obiettivo di cui agli articoli 2 e 3 e ai principi di buon governo di cui all'articolo 4 nonché agli obiettivi specifici quantificabili, ai calendari e ai margini stabiliti conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 11, lettere b), c) e h).

 

3 bis. Gli Stati membri provvedono alla ripartizione delle opportunità di pesca tra i diversi segmenti delle proprie flotte di pescherecci e, nello stabilire le priorità, possono tenere conto di fattori sociali ed ambientali tra cui i benefici che potrebbero derivare da un aumento della quota destinata alle pratiche di pesca artigianali ed a basso impatto.

4. Previa notifica alla Commissione, gli Stati membri possono procedere allo scambio di una parte o della totalità delle possibilità di pesca loro assegnate.

4. Previa notifica alla Commissione, gli Stati membri possono procedere allo scambio di una parte o della totalità delle possibilità di pesca loro assegnate.

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 (4) 

3 ter. Il Consiglio si discosta da tali obiettivi, calendari e margini unicamente sulla base di pareri scientifici recenti e convalidati da un comitato o un istituto scientifico riconosciuto e in conformità dell'articolo 4, lettera b).

Motivazione

Emendamento inteso a conferire al Consiglio la discrezionalità di adeguare le possibilità di pesca quando pareri scientifici aggiornati mostrino che i limiti stabiliti nel piano pluriennale non sono più in linea con l'obiettivo di conseguire il rendimento massimo sostenibile.

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 3. 

4 bis. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale in cui valuta se le attuali possibilità di pesca sono efficaci ai fini della ricostituzione e del mantenimento delle popolazioni delle specie pescate a livelli superiori a quelli in grado di produrre il massimo rendimento sostenibile.

Motivazione

Le possibilità di pesca sono stabilite dal Consiglio. Il Parlamento e l'opinione pubblica devono avere la possibilità di valutare se stanno contribuendo al conseguimento del massimo rendimento sostenibile.

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nell'ambito di un piano pluriennale stabilito a norma degli articoli 9, 10 e 11, gli Stati membri possono essere autorizzati ad adottare misure conformi al piano medesimo che specifichino le misure di conservazione applicabili alle navi battenti la loro bandiera in relazione agli stock delle acque dell'Unione per i quali sono state loro assegnate possibilità di pesca.

1. Nel contesto di un piano pluriennale stabilito a norma degli articoli 9, 10 e 11, gli Stati membri sono autorizzati ad adottare misure conformi al piano medesimo che specifichino le misure di conservazione applicabili alle navi battenti la loro bandiera in relazione agli stock delle acque dell'Unione per i quali sono state loro assegnate possibilità di pesca ed a tutte le navi che pescano nell'ambito delle acque territoriali dello Stato membro.

Emendamento  96

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) siano compatibili con gli obiettivi fissati agli articoli 2 e 3;

(a) siano compatibili con gli obiettivi fissati agli articoli 2 e 3 e i principi di buon governo di cui all'articolo 4;

Emendamento  97

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis) assumano la forma di un piano coerente, comprese le misure adottate ai sensi dell'articolo 21;

Motivazione

Le misure adottate dagli Stati membri per attuare le disposizioni del piano pluriennale devono essere definite in un piano coerente, e non essere unicamente costituite da una serie di misure individuali. Esse dovrebbero includere tutte le misure stabilite nel quadro delle misure tecniche.

Emendamento  98

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) realizzino in modo efficace gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici quantificabili fissati nell'ambito di un piano pluriennale e

(c) realizzino in modo efficace gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici quantificabili fissati nell'ambito di un piano pluriennale, con un'elevata probabilità ed entro il calendario stabilito, e

Emendamento  99

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri che condividono un'attività di pesca soggetta ad un piano pluriennale si coordinano e cooperano tra di loro, per garantire che le misure adottate siano compatibili con i requisiti di cui al paragrafo 2.

Emendamento  100

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Lo Stato membro con la maggiore quota su un totale ammissibile di catture o di sforzi è responsabile del coordinamento della cooperazione.

Emendamento  101

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri prendono in considerazione le informazioni, i pareri e la consulenza forniti dai consigli consultivi, dai soggetti interessati nell'ambito dell'attività di pesca in questione nonché dagli enti scientifici.

Emendamento  102

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Il mancato raggiungimento da parte di uno Stato membro dei risultati che le misure a norma del presente articolo mirano a raggiungere, comporta l'interruzione o la sospensione dell'assistenza finanziaria dell'Unione a tale Stato membro nell'ambito della politica comune della pesca.

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Articolo 21 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

Nell'ambito di un quadro di misure tecniche stabilito conformemente all'articolo 14, gli Stati membri possono essere autorizzati ad adottare misure conformi a tale quadro, che specifichino le misure tecniche applicabili alle navi battenti la loro bandiera in relazione agli stock presenti nelle acque soggette alla loro giurisdizione per i quali sono state loro assegnate possibilità di pesca. Gli Stati membri provvedono affinché tali misure tecniche:

Nell'ambito di un quadro di misure tecniche stabilito conformemente all'articolo 14, gli Stati membri sono autorizzati ad adottare misure conformi a tale quadro, che specifichino le misure tecniche applicabili a tutte le navi che operano in relazione agli stock presenti nelle acque soggette alla loro giurisdizione per i quali sono state loro assegnate possibilità di pesca. Gli Stati membri provvedono affinché tali misure tecniche:

Emendamento  104

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Gli Stati membri che condividono un'attività di pesca si coordinano e cooperano tra di loro, per garantire che le misure adottate siano compatibili con i requisiti di cui al paragrafo 1.

Emendamento  105

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter. Il mancato raggiungimento da parte di uno Stato membro dei risultati che le misure introdotte a norma del presente articolo mirano a raggiungere comporta l'interruzione o la sospensione dell'assistenza finanziaria dell'Unione a tale Stato membro nell'ambito della politica comune della pesca.

Emendamento  106

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine di specificare le misure tecniche oggetto di un quadro di misure tecniche nel caso in cui gli Stati membri autorizzati ad adottare misure a norma dell'articolo 21 non notifichino tali misure alla Commissione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del quadro di misure tecniche.

1. La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine di specificare le misure tecniche oggetto di un quadro di misure tecniche nel caso in cui gli Stati membri abilitati ad adottare misure a norma dell'articolo 21 non notifichino tali misure alla Commissione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del quadro di misure tecniche.

Emendamento 107

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) si applichino unicamente alle navi da pesca battenti la bandiera dello Stato membro interessato o, nel caso di attività di pesca non condotte da un peschereccio, a persone stabilite sul territorio di tale Stato membro,

(a) si applichino a tutte le navi che operano in relazione a stock presenti nelle acque soggette alla loro giurisdizione per i quali sono state loro assegnate possibilità di pesca,

Motivazione

Nelle acque costiere i requisiti dello Stato membro devono applicarsi a tutti i pescherecci, a prescindere dalla nazionalità. Nessun altro approccio può considerarsi come equo per tutti.

Emendamento 108

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Quando le misure di conservazione e di gestione che uno Stato membro deve adottare rischiano di avere conseguenze sui pescherecci di altri Stati membri, tali misure vengono adottate solo previa consultazione della Commissione, degli Stati membri in questione e dei consigli consultivi interessati, ai quali è presentato il progetto di misure corredato di una relazione.

2. Quando le misure di conservazione e di gestione che uno Stato membro deve adottare rischiano di avere conseguenze sui pescherecci di altri Stati membri, tali misure vengono adottate solo previa notifica alla Commissione, agli Stati membri in questione ed ai consigli consultivi interessati, del progetto di misure corredato di una relazione la quale dimostri altresì che tali misure non sono discriminatorie.

Motivazione

Ai fini della conservazione e per promuovere la parità tra tutti i pescherecci, il ruolo degli Stati membri deve essere rafforzato a tale riguardo.

Emendamento  109

Proposta di regolamento

Articolo 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 26 bis

 

Misure adottate dagli Stati membri per attuare la legislazione in materia ambientale

 

1. Uno Stato membro può adottare misure non discriminatorie per la pesca nelle zone speciali di conservazione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, dell’articolo 4 della direttiva 2009/147/CE e dell'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE nonché ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 92/43/CEE, nelle zone marine protette ai sensi della Convenzione sui mari regionali e negli ecosistemi marini vulnerabili nel quadro di accordi globali che l'Unione ha sottoscritto e nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di tale Stato membro. Le misure degli Stati membri sono compatibili con gli obiettivi enunciati all'articolo 2 e all'articolo 3 del presente regolamento ed almeno altrettanto vincolanti della normativa unionale vigente.

 

2. Quando le misure di conservazione e di gestione che uno Stato membro deve adottare rischiano di avere conseguenze sui pescherecci di altri Stati membri, tali misure vengono adottate solo previa consultazione della Commissione, degli Stati membri in questione e dei consigli consultivi interessati, ai quali è presentato il progetto di misure corredato di una relazione. Tale relazione contiene:

 

(a) la motivazione scientifica alla base della misura proposta;

 

(b) l'attività della flotta nella zona suddivisa per nazione, attrezzi da pesca e specie bersaglio;

 

(c) altre misure di conservazione che si applicano nella zona;

 

(d) le misure di monitoraggio e controllo previste dallo Stato membro nella zona.

 

3. Gli Stati membri e i consigli consultivi regionali interessati possono trasmettere le proprie osservazioni per iscritto alla Commissione entro trenta giorni lavorativi dalla data della notifica.

 

4. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 55, al fine di confermare, annullare o modificare la misura proposta entro 30 giorni lavorativi dalla data di notifica.

Motivazione

Gli Stati membri devono disporre di un sistema rapido ed equo per attuare misure di pesca all'interno delle loro zone marine protette anche al di fuori delle 12 miglia nautiche. Questo testo si avvicina al testo proposto e quasi adottato nel regolamento modificato recante misure tecniche del 2008.

Emendamento 110

Proposta di regolamento

Articolo 27

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1) Ogni Stato membro valuta la sua capacità di pesca e mette in atto misure volte a ridurre la capacità qualora sia comprovata una sovraccapacità ai sensi dell'articolo 34.

1. Entro il 31 dicembre 2013 ogni Stato membro istituisce un sistema di concessioni di pesca trasferibili per

1. Ogni Stato membro può, sulla base di criteri equi e trasparenti, istituire un sistema di concessioni di pesca trasferibili o adottare altri strumenti di gestione basati sui diritti per i pescherecci che battono la sua bandiera.

(a) tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri; nonché

 

(b) tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri con attrezzi trainati.

 

2. Gli Stati membri possono estendere il sistema di concessioni di pesca trasferibili ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che impiegano attrezzi da pesca diversi dagli attrezzi trainati; in tal caso, essi ne informano la Commissione.

2. Gli Stati membri informano la Commissione in merito ad ogni decisione di istituire un sistema di concessioni di pesca trasferibili o alle misure di gestione basate sui diritti e rendono pubblicamente disponibili tutte le pertinenti informazioni.

Emendamento 111

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafi 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies e 3 sexies (nuovi)

Testo della Commissione

Emendamento

 4. 

3 bis. Le concessioni di pesca trasferibili restano di proprietà dello Stato membro responsabile della loro assegnazione. Uno Stato membro può revocare al titolare le concessioni di pesca trasferibili se gli obiettivi o i requisiti della sua politica di assegnazione non sono rispettati o se il titolare non si è conformato alle ragionevoli richieste di conformità di tale Stato membro.

 5. 

3 ter. Nell'elaborare un sistema di concessioni di pesca trasferibili che potrebbero adottare, gli Stati membri possono tenere conto di criteri sociali, economici ed ambientali e possono:

 6. 

(a) limitare la percentuale di concessioni di pesca da assegnare ad un qualsiasi titolare;

 7. 

(b) limitare il numero di concessioni di pesca trasferibili che possono essere registrate per un unica nave;

 8. 

(c) limitare o vietare il trasferimento di concessioni di pesca trasferibili tra segmenti specifici della flotta peschereccia;

 9. 

(d) limitare o vietare il trasferimento di concessioni di pesca trasferibili tra aree geografiche definite al fine di proteggere le comunità costiere;

 10. 

(e) limitare o vietare l'affitto di possibilità di pesca annuali al fine di garantire che i titolari dispongano di una quota di risorse alieutiche diretta e a lungo termine;

 11. 

(f) introdurre un limite per la divisione delle concessioni di pesca trasferibili ed imporre alle navi di disporre di un numero minimo per poter pescare;

 12. 

(g) limitare il trasferimento di concessioni di pesca trasferibili alle parti in grado di dimostrare un legame economico diretto con la pesca;

 13. 

(h) esigere la demolizione di una nave che, in seguito a vendite, dispone di un numero di concessioni di pesca trasferibili inferiore al minimo richiesto;

 14. 

(i) riservare una quota di possibilità di pesca da distribuire ai nuovi aderenti.

 15. 

3 quater. Gli Stati membri informano la Commissione in merito alla loro intenzione di istituire sistemi di questo tipo e rendono pubblicamente disponibili tutte le pertinenti informazioni.

 16. 

3 quinquies. La Commissione può adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 55, con cui si rifiuta di riconoscere un sistema di concessioni di pesca trasferibili istituito da uno Stato membro, se ritiene che tale sistema non sia in grado di contribuire al conseguimento delle riduzioni di capacità necessarie per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 10, paragrafo 1 e, in tali casi, la Commissione può applicare le sanzioni finanziarie indicate all'articolo 50, paragrafo 2, a meno che non siano apportati adeguamenti soddisfacenti.

 17. 

3 sexies. Prima di attribuire concessioni di pesca trasferibili, gli Stati membri pubblicano una dichiarazione strategica che indica il loro obiettivo, evidenzia in che modo si svolgerà lo scambio di concessioni di pesca trasferibili, illustra in dettaglio le norme ed i regolamenti applicabili e spiega come le concessioni potrebbero essere soppresse.

Emendamento  112

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Ciascuno Stato membro attribuisce concessioni di pesca trasferibili sulla base di criteri trasparenti, per ciascuno stock o gruppo di stock per cui sono attribuite possibilità di pesca a norma dell'articolo 16, escluse le possibilità di pesca ottenute nell'ambito di accordi di partenariato nel settore della pesca.

2. Ciascuno Stato membro che scelga di introdurre un sistema di concessioni di pesca trasferibili attribuisce concessioni di pesca trasferibili sulla base di criteri sociali ed ambientali equi e trasparenti, per ciascuno stock o gruppo di stock per cui sono attribuite possibilità di pesca a norma dell'articolo 16, escluse le possibilità di pesca ottenute al di fuori delle acque dell'Unione. I criteri trasparenti per l'attribuzione di concessioni di pesca sono stabiliti dal Parlamento europeo e dal Consiglio, resi pubblicamente disponibili e includono (ma non esclusivamente):

 

(a) l'uso di metodi, attrezzi e tecniche di pesca più selettivi, con un basso livello di catture accessorie e un basso impatto sull'ecosistema marino;

 

(b) il possesso di buoni risultati in fatto di osservanza delle regole della politica comune della pesca e di rispetto dei limiti di cattura e/o dello sforzo di pesca stabiliti da pareri scientifici;

 

(c) la predisposizione di maggiore occupazione di buona qualità, a condizione che ciò non abbia un impatto negativo sull'ambiente;

 

(d) l'uso di navi e metodi di pesca a basse emissioni di inquinanti e a basso consumo energetico;

 

(e) l'uso della videosorveglianza o di strumenti di monitoraggio elettronico equivalenti;

 

(f) la predisposizione di condizioni di lavoro che rispettino le pertinenti norme internazionali, segnatamente la Convenzione 2007 dell'OIL sul lavoro nel settore della pesca;

 

(g) la notifica della produzione durante un periodo almeno corrispondente ai tre anni precedenti.

Emendamento 113

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Le concessioni di pesca trasferibili possono essere assegnate unicamente da uno Stato membro al proprietario di un peschereccio battente bandiera di tale Stato membro o a persone fisiche o giuridiche al fine di essere utilizzate su tale peschereccio. Le concessioni di pesca trasferibili possono essere raggruppate per essere gestite collettivamente da persone fisiche o giuridiche o da organizzazioni di produttori riconosciute. Gli Stati membri possono limitare l'ammissibilità all'attribuzione di concessioni di pesca trasferibili sulla base di criteri trasparenti e obiettivi.

4. Le concessioni di pesca trasferibili possono essere assegnate unicamente da uno Stato membro al proprietario di un peschereccio battente bandiera di tale Stato membro impegnato attivamente nell'attività di pesca o a persone fisiche o giuridiche impegnate attivamente nell'attività di pesca, al fine di essere utilizzate su tale peschereccio. Le concessioni di pesca trasferibili possono essere raggruppate per essere gestite collettivamente da persone fisiche o giuridiche che operano direttamente nel settore della pesca o da organizzazioni di produttori riconosciute ovvero organismi analoghi. Gli Stati membri possono limitare l'ammissibilità all'attribuzione di concessioni di pesca trasferibili sulla base di criteri trasparenti e obiettivi.

Emendamento 114

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Gli Stati membri possono limitare la durata di validità delle concessioni di pesca trasferibili a un periodo di almeno 15 anni ai fini della riattribuzione di tali concessioni. Qualora non abbiano limitato la durata di validità delle concessioni di pesca trasferibili, gli Stati membri possono revocarle con un preavviso di almeno 15 anni.

5. Gli Stati membri possono limitare la durata di validità delle concessioni di pesca trasferibili a un periodo di almeno sette anni ai fini della riattribuzione di tali concessioni. Qualora non abbiano limitato la durata di validità delle concessioni di pesca trasferibili, gli Stati membri possono revocarle con un preavviso di almeno sette anni.

Emendamento 115

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. Gli Stati membri possono attribuire concessioni di pesca trasferibili a titolo gratuito oppure possono esigere il pagamento di una commissione o attribuire dette concessioni mediante un'asta ai titolari che rispettano tutti gli altri requisiti.

Emendamento           116

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. In deroga ai paragrafi 5 e 6, uno Stato membro può revocare le concessioni di pesca trasferibili che non sono state utilizzate da un peschereccio per un periodo di tre anni consecutivi.

7. In deroga ai paragrafi 5 e 6, uno Stato membro può revocare e ridistribuire le concessioni di pesca trasferibili che non sono state utilizzate da un peschereccio per un periodo di due anni consecutivi.

Emendamento  117

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis. Al l'atto dell'introduzione di un sistema di concessioni di pesca trasferibili, gli Stati membri adeguano la propria normativa al fine di proteggere gli interessi della pesca costiera e tutelarsi contro gli aspetti negativi del sistema, quali la concentrazione o la speculazione eccessive.

Motivazione

La concentrazione e la speculazione nelle concessioni di pesca e la mancata protezione della pesca costiera rappresentano una vera e propria minaccia per il corretto funzionamento del sistema delle concessioni di pesca trasferibili.

Emendamento  118

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri assegnano possibilità di pesca individuali ai titolari di concessioni di pesca trasferibili, di cui all'articolo 28, sulla base delle possibilità di pesca assegnate agli Stati membri o stabilite nei piani di gestione adottati dagli Stati membri a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006.

1. Indipendentemente dal fatto che uno Stato membro abbia scelto di introdurre le concessioni di pesca trasferibili, gli Stati membri assegnano, in conformità dell'articolo 33 e dei criteri trasparenti elencati all'articolo 28, paragrafo 2, possibilità di pesca individuali ai titolari di concessioni di pesca trasferibili sulla base delle possibilità di pesca assegnate agli Stati membri o stabilite nei piani di gestione adottati dagli Stati membri a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006.

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Tali opportunità di pesca non prevedono la possibilità che le catture di alcuna specie superino in qualsiasi anno, o parte di esso, il livello necessario per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 10, paragrafo 1.

Motivazione

Gli stock ittici sono stati distrutti a causa di strategie poco lungimiranti e dell'incapacità dei governi di attenersi ai pareri scientifici. L'obiettivo di ripristinare i livelli degli stock al di sopra del rendimento massimo sostenibile deve essere prioritario.

Emendamento  120

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri possono accantonare fino al 5% delle possibilità di pesca. Essi fissano obiettivi e criteri trasparenti per l'assegnazione di tale riserva di possibilità di pesca. Le suddette possibilità di pesca possono essere assegnate unicamente ai titolari ammissibili di concessioni di pesca trasferibili secondo quanto stabilito all'articolo 28, paragrafo 4.

4. Gli Stati membri possono accantonare fino al 20% delle possibilità di pesca. Essi fissano obiettivi e criteri trasparenti per l'assegnazione di tale riserva di possibilità di pesca.

Motivazione

La riserva fa sì che gli Stati membri possano dare agli operatori più sostenibili l'accesso alle possibilità di pesca.

Emendamento 121

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Nell'assegnazione di concessioni di pesca trasferibili a norma dell'articolo 28 e nell'assegnazione delle possibilità di pesca a norma del paragrafo 1 del presente articolo, uno Stato membro può prevedere, nell'ambito delle possibilità di pesca ad esso assegnate, incentivi per i pescherecci che impiegano attrezzi da pesca selettivi che eliminano le catture accessorie accidentali.

5. Nell'assegnazione di concessioni di pesca trasferibili a norma dell'articolo 28 e nell'assegnazione delle possibilità di pesca a norma del paragrafo 1 del presente articolo, uno Stato membro può prevedere incentivi per i pescherecci che impiegano metodi di pesca a basso impatto e/o attrezzi e tecniche di pesca selettivi che eliminano le catture accidentali e altri effetti negativi sull'ambiente marino.

Emendamento 122

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri provvedono affinché il registro e le informazioni relative ai termini e alle condizioni ai sensi dei quali le concessioni di pesca trasferibili sono state attribuite siano messi a disposizione del pubblico.

Motivazione

È inaccettabile che il pubblico non possa essere in grado di stabilire l'identità dei titolari di possibilità di pesca e le condizioni che essi sono tenuti a rispettare.

Emendamento  123

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Uno Stato membro può autorizzare il trasferimento di concessioni di pesca trasferibili verso e a partire da altri Stati membri.

2. Uno Stato membro non può autorizzare il trasferimento di concessioni di pesca trasferibili verso e a partire da altri Stati membri.

Emendamento 124

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter. Gli Stati membri possono subordinare l'autorizzazione del trasferimento alla messa fuori servizio e alla demolizione del peschereccio che vende i suoi diritti di pesca.

Motivazione

 La capacità delle flotte di pesca europee deve essere ridotta. Trasferimenti di questo tipo consentono ai proprietari delle navi di ottenere profitti finanziari consistenti, mentre la demolizione di navi può anch'essa essere remunerativa.

Emendamento           125

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ogni Stato membro decide il metodo di ripartizione, fra le navi battenti la sua bandiera, delle possibilità di pesca ad esso assegnate a norma dell'articolo 16 e non soggette a un sistema di concessioni trasferibili. Esso informa la Commissione del metodo di ripartizione utilizzato.

1. Ogni Stato membro decide il metodo di ripartizione, fra le navi battenti la sua bandiera, compresi i piccoli pescherecci, delle possibilità di pesca ad esso assegnate a norma dell'articolo 16 e non soggette a un sistema di concessioni trasferibili, sulla base di criteri trasparenti e oggettivi, in linea con quelli di cui all'articolo 28, paragrafo 2, che saranno resi pubblicamente disponibili. Esso informa la Commissione del metodo di ripartizione utilizzato.

 – 

Emendamento  126

Proposta di regolamento

Articolo 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 33 bis

 

Misurazione della capacità di pesca

 

Le flotte pescherecce degli Stati membri sono misurate in termini di capacità di cattura. A tal fine, entro il 31 luglio 2013 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di modifica del regolamento (CEE) n. 2930/1986 del Consiglio, al fine di definire la capacità in base alle seguenti caratteristiche:

 

(a) lunghezza fuori tutto;

 

(b) larghezza;

 

(c) stazza lorda;

 

(d) potenza del motore;

 

(e) tipo di attrezzo;

 

(f) dimensioni degli attrezzi (compreso il numero di unità impiegate);

 

(g) altre caratteristiche misurabili che incidano sulla capacità di cattura di un peschereccio.

 

Entro il 31 dicembre 2013 la Commissione pubblica un inventario dettagliato della capacità delle flotte pescherecce attuali di ciascuno Stato membro, unitamente a una valutazione della capacità di ciascuna flotta tenuto conto delle risorse di cui dispone. La Commissione basa tale documento su informazioni fornite dagli Stati membri nonché su altre informazioni che le provengono, fra l'altro, da istituti scientifici, organizzazioni regionali di gestione della pesca e altri.

Emendamento  127

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano misure per l'adeguamento della capacità di pesca della propria flotta nell'intento di conseguire un efficace equilibrio tra questa capacità di pesca e le possibilità di pesca di cui dispongono.

1. Entro il 2015 gli Stati membri adottano misure per l'adeguamento della capacità di pesca della propria flotta nell'intento di conseguire un efficace equilibrio tra questa capacità di pesca e le possibilità di pesca di cui dispongono, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, non oltre il 2015. Tali misure sono basate su una valutazione della capacità della flotta relativamente alle possibilità di pesca, come richiesto dall'articolo 11, fornita come parte dei piani pluriennali. Qualora manchi un piano pluriennale, dette misure sono stabilite con carattere prioritario, ma non oltre il [2015]. Gli Stati membri riferiscono annualmente alla Commissione in merito ai progressi compiuti.

Motivazione

La valutazione della capacità della flotta è il presupposto per una gestione efficace della flotta stessa ed è necessario stabilire termini chiari per l'azione degli Stati membri.

Emendamento  128

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Tutte le flotte degli Stati membri sono soggette ai limiti di capacità di pesca di cui all'allegato II.

1. Tutte le flotte degli Stati membri sono soggette ai limiti di capacità di pesca basati sui dati di cui all'articolo 33 bis, secondo comma.

Emendamento  129

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. La Commissione riferisce annualmente in merito al livello di osservanza, da parte degli Stati membri, dei loro obblighi ai sensi degli articoli 33 bis, 35 e del presente articolo.

Emendamento 130

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Le informazioni contenute nel registro della flotta peschereccia dell'Unione vengono messe a disposizione di tutti gli Stati membri. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 con riguardo alla definizione delle informazioni di cui al paragrafo 1.

4. Le informazioni contenute nel registro della flotta peschereccia dell'Unione vengono messe a disposizione di tutti gli Stati membri e del pubblico. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 con riguardo alla definizione delle informazioni di cui al paragrafo 1.

Motivazione

Apertura e trasparenza.

Emendamento 131

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri raccolgono e gestiscono dati biologici, tecnici, ambientali e socioeconomici necessari ai fini di una gestione della pesca basata sugli ecosistemi e li mettono a disposizione degli utilizzatori finali di dati scientifici, inclusi gli organismi designati dalla Commissione. Tali dati consentono in particolare di valutare:

1. Gli Stati membri raccolgono e gestiscono dati biologici, tecnici, ambientali e socioeconomici necessari ai fini di una gestione della pesca e dell'acquacoltura basata sugli ecosistemi e li mettono pubblicamente a disposizione e li forniscono quando richiesti agli utilizzatori finali di dati scientifici, inclusi gli organismi designati dalla Commissione. I dati sono raccolti almeno ogni due anni per gli stock il cui livello è al di sotto del massimo rendimento sostenibile. Tali dati consentono in particolare di valutare:

Motivazione

Si dovrebbe fare il possibile al fine di garantire che i dati riflettano la situazione attuale. I dati dovrebbero essere resi pubblicamente disponibili anche in circostanze non eccezionali. Sono necessari dati per stabilire che la gestione dell'acquacoltura non pregiudichi l'ambiente marino.

Emendamento 132

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) lo stato delle risorse biologiche marine sfruttate,

(a) lo stato attuale delle risorse biologiche marine sfruttate,

Emendamento 133

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) il livello della pesca e l'impatto delle attività di pesca sulle risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini, e

(b) l'attuale livello della pesca, incluse le catture accessorie, l'impatto delle attività di pesca e di acquacoltura sulle risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini ed il conseguimento di un buono stato ecologico come stabilito dalla direttiva 2008/56/CE, e

Emendamento 134

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) i risultati socioeconomici ottenuti dai settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione all'interno e all'esterno delle acque dell'Unione.

(c) gli attuali risultati socioeconomici ottenuti dai settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione all'interno e all'esterno delle acque dell'Unione.

Emendamento 135

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) provvedono affinché i dati raccolti siano precisi e affidabili;

(d) provvedono affinché i dati raccolti siano precisi, affidabili ed esaustivi;

Emendamento  136

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis) provvedono affinché i dati scientifici e le metodologie prendano in considerazione fattori quali l'acidificazione e le temperature del mare al momento della raccolta dei dati, garantendo in tal modo che questi ultimi siano raccolti in regioni diverse per tutto l'anno.

Emendamento  137

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d ter) subordinano l'attribuzione di concessioni di pesca trasferibili alla presentazione su base annua, da parte dei titolari agli Stati membri, dei dati economici e sociali richiesti a norma dell'articolo 37, paragrafo 1.

Emendamento 138

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f) garantiscono la conservazione in condizioni di sicurezza dei dati raccolti e, ove del caso, l'adeguata protezione e riservatezza di tali dati;

(f) garantiscono la conservazione in condizioni di sicurezza dei dati raccolti e li rendono pubblicamente disponibili, oltre che in circostanze eccezionali, quando possono essere necessarie una protezione e una riservatezza adeguate e quando i motivi di tali restrizioni devono essere dichiarati;

Emendamento 139

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g) fanno in modo che la Commissione, o gli organismi da essa designati, abbiano accesso alle banche dati e ai sistemi nazionali utilizzati per il trattamento dei dati raccolti a fini di verifica dell'esistenza e qualità dei dati.

(g) fanno in modo che la Commissione, o gli organismi da essa designati, abbiano accesso a tutte le banche dati e a tutti i sistemi nazionali utilizzati per il trattamento dei dati raccolti a fini di verifica dell'esistenza e qualità dei dati.

Emendamento 140

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. La raccolta, la gestione e l'uso dei dati vengono effettuati nell'ambito di un programma pluriennale a partire dal 2014. Il programma pluriennale include obiettivi specifici relativi alla precisione dei dati da raccogliere e definisce i livelli di aggregazione per la raccolta, la gestione e l'uso di tali dati.

5. La raccolta, la gestione e l'uso dei dati vengono effettuati nell'ambito del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca1, che dovrà essere rivisto e/o modificato o, se necessario, sostituito con una normativa quadro o una norma almeno equivalente, che attui le disposizioni del presente articolo. Un nuovo programma pluriennale disciplinerà la raccolta, la gestione e l'uso dei dati a partire dal 2014, e sarà soggetto alle disposizioni del presente articolo e del regolamento (CE) n. 199/2008 . Il programma pluriennale include obiettivi specifici relativi alla precisione dei dati da raccogliere e definisce i livelli di aggregazione per la raccolta, la gestione e l'uso di tali dati.

 18. 

Il regolamento (CE) n. 199/2008 continua ad applicarsi ai programmi nazionali adottati per la raccolta e la gestione dei dati in relazione al 2011, 2012 e 2013.

 

_____________

 

1 GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1.

Emendamento 141

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine di indicare gli obiettivi specifici con riguardo alla precisione dei dati da raccogliere e di definire i livelli di aggregazione per la raccolta, la gestione e l'uso di tali dati, per il programma pluriennale di cui al paragrafo 5.

6. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine di indicare gli obiettivi specifici con riguardo alla precisione dei dati da raccogliere e di definire i livelli di aggregazione per la raccolta, la gestione e l'uso di tali dati, per il programma pluriennale di cui al paragrafo 5 nonché di garantire il coordinamento tra gli Stati membri della raccolta e della presentazione dei dati.

Emendamento 142

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Ai sensi dell'articolo 50 la Commissione rifiuta il sostegno finanziario se uno Stato membro non fornisce dati scientifici che gli incombe raccogliere e non soddisfa richieste ragionevoli di agire in tal senso.

Motivazione

Da molti anni si chiede agli Stati membri di raccogliere dati scientifici, ma alcuni non lo hanno fatto. Poiché le prove scientifiche sono essenziali per un'applicazione efficace del regolamento, la Commissione dovrebbe prevedere delle sanzioni in tale ambito.

Emendamento 143

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'Unione partecipa alle attività delle organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca, incluse le organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), in linea con gli obblighi internazionali e gli obiettivi strategici nonché con gli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3.

1. L'Unione partecipa attivamente e fornisce sostegno alle attività delle organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca, incluse le organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), in linea con gli obblighi internazionali, gli impegni e gli obiettivi strategici nonché con i principi, gli obiettivi e la vigente normativa dell'Unione nel settore della pesca, dell'ambiente e dello sviluppo, compresi gli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3.

Emendamento  144

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le posizioni dell'Unione nell'ambito delle organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca e nell'ambito delle ORGP si basano sui migliori pareri scientifici disponibili al fine di garantire che le risorse alieutiche siano mantenute o riportate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

2. Le posizioni dell'Unione nell'ambito delle organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca e nell'ambito delle ORGP sono coerenti con i principi e gli obiettivi dell'Unione nel settore del diritto della pesca, dell'ambiente e dello sviluppo, compresi quelli stabiliti all'articolo 2 del presente regolamento. Esse si basano inoltre sui migliori pareri scientifici disponibili al fine di garantire che le risorse alieutiche siano mantenute o riportate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile entro il 2015.

Motivazione

Le posizioni dell'UE nelle sedi internazionali, ad esempio le ORGP, non dovrebbero essere in contraddizione con i suoi obiettivi e obblighi in altri settori strategici quali la politica ambientale e di sviluppo.

Emendamento  145

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'Unione contribuisce attivamente e offre il proprio sostegno allo sviluppo delle conoscenze scientifiche e della consulenza nell'ambito delle ORGP e delle organizzazioni internazionali.

3. L'Unione contribuisce attivamente e offre il proprio sostegno allo sviluppo della buona governance, della trasparenza, delle misure di esecuzione e delle conoscenze scientifiche, nonché della consulenza nell'ambito delle ORGP e di altre organizzazioni internazionali.

Emendamento  146

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

L'Unione collabora con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca, incluse le ORGP, per rafforzare il rispetto delle misure adottate da tali organizzazioni internazionali.

L'Unione collabora con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca, incluse le ORGP, per rafforzare il rispetto delle misure adottate da tali organizzazioni internazionali. In questo contesto, l'Unione deve intensificare i propri sforzi al fine di garantire il rispetto, da parte dei paesi terzi, delle convenzioni internazionali, compresa la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS).

Emendamento  147

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli accordi di pesca sostenibile con i paesi terzi istituiscono un contesto di governance giuridica, economica e ambientale per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi.

1. Gli accordi di pesca sostenibile con i paesi terzi istituiscono un contesto di governance giuridica, economica, sociale e ambientale per le attività di pesca condotte dai pescherecci battenti bandiera dell'Unione e/o di sua proprietà nelle acque dei paesi terzi. Gli accordi di pesca sostenibili devono rispettare gli obblighi internazionali e gli obiettivi strategici, ed essere coerenti con gli articoli 2, 3 e 4.

Motivazione

Si tratta di garantire che le navi dell'UE rispettino gli stessi obblighi ovunque esse peschino.

Emendamento  148

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Gli accordi di pesca sostenibile mirano inoltre ad istituire per la flotta dell'Unione che pesca nelle acque di paesi terzi un quadro di governance che sia almeno tanto rigoroso quanto la legislazione dell'Unione applicabile nel settore della gestione della pesca, della protezione ambientale e delle politiche sociali.

Emendamento 149

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 2 e paragrafi 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 2 sexies (nuovi)

Testo della Commissione

Emendamento

2. I pescherecci dell'Unione catturano unicamente il surplus di catture ammissibili determinato dal paese terzo a norma dell'articolo 62, paragrafo 2, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e identificato sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e delle informazioni pertinenti scambiate fra l'Unione e il paese terzo con riguardo allo sforzo totale di pesca degli stock interessati al fine di garantire che le risorse alieutiche restino al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

2. I pescherecci dell'Unione catturano unicamente il surplus di catture ammissibili determinato dal paese terzo a norma dell'articolo 62, paragrafo 2, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e identificato sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e delle informazioni pertinenti scambiate fra l'Unione e il paese terzo con riguardo allo sforzo totale di pesca degli stock interessati al fine di garantire che le risorse alieutiche restino al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile e che il livello delle attività di pesca effettuate da pescherecci dell'Unione non limiti le possibilità di pesca dei pescatori locali del paese terzo.

 

2 bis. Al fine di consentire l'identificazione del surplus di catture ammissibili di cui al paragrafo 2, gli accordi di pesca sostenibile garantiscono la trasparenza e lo scambio di tutte le informazioni pertinenti tra l'Unione ed il paese terzo in merito allo sforzo totale di pesca relativo agli stock interessati da parte dei pescherecci nazionali e, se del caso, stranieri.

 

2 ter. Gli accordi di pesca sostenibile prevedono che i pescherecci dell'Unione possano operare nelle acque di un paese terzo con cui è stato concluso un accordo, solo se sono in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata in conformità della procedura concordata da entrambe le parti all'accordo.

 

2 quater. Gli accordi di pesca sostenibile prevedono che le autorizzazioni di pesca di qualsiasi tipo siano concesse esclusivamente ai nuovi pescherecci e a quelli che battevano bandiera dell'Unione almeno nei 24 mesi precedenti la presentazione di una richiesta di autorizzazione di pesca che intendano dedicarsi alla pesca di specie disciplinate dall'accordo di pesca sostenibile.

 

2 quinquies. Il rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto e dei diritti umani, sanciti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, costituisce un elemento essenziale degli accordi di pesca sostenibile, che dovranno includere disposizioni specifiche in materia di diritti umani.

 

2 sexies. Dal 1° gennaio 2015, i pescherecci dell'Unione non dovranno intraprendere alcuna attività di pesca nelle acque di paesi terzi, a meno che ciò non sia previsto ai sensi di un accordo di pesca sostenibile.

Emendamento 150

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) prendere in carico una parte dei costi di accesso alle risorse alieutiche nelle acque dei paesi terzi;

(a) prendere in carico una parte decrescente dei costi di accesso alle risorse alieutiche nelle acque dei paesi terzi, che sarà progressivamente coperta dagli armatori e che sarà gradualmente soppressa nel tempo, con l'intero costo di accesso sostenuto dagli operatori non oltre il 2020.

Emendamento  151

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. L'accordo finanziario nel quadro degli accordi di pesca sostenibili è soggetto ad un meccanismo di revisione aperto ed affidabile, che include verifiche contabili disponibili al pubblico e valutazioni indipendenti sull'utilizzo dell'assistenza finanziaria commissionate dall'Unione europea.

Motivazione

L'UE eroga finanziamenti consistenti ai paesi terzi per lo sviluppo del settore della pesca, ma, se non vi è trasparenza, vi sono scarse possibilità che la popolazione locale sia in grado di influenzare il processo decisionale e le probabilità di monitorare l'attuazione dei progetti sono minime. È pertanto essenziale rafforzare la trasparenza al fine di migliorare l'efficacia dell'assistenza finanziaria ed evitare il rischio di sprechi o corruzione. Vi sono stati in passato diversi casi in cui l'assistenza finanziaria dell'UE a favore del settore della pesca è stata ostacolata dalla corruzione nei paesi terzi.

Emendamento  152

Proposta di regolamento

Articolo 43 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Promozione dell'acquacoltura

Garantire un'acquacoltura sostenibile

Emendamento 153

Proposta di regolamento

Articolo 43 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Al fine di promuovere la sostenibilità e di contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento alimentare, alla crescita e all'occupazione, la Commissione deve definire entro il 2013 orientamenti strategici non vincolanti dell'Unione relativi alle priorità e agli obiettivi specifici comuni per lo sviluppo delle attività di acquacoltura. Tali orientamenti strategici tengono conto delle posizioni di partenza rispettive e delle diverse situazioni all'interno dell'Unione e costituiscono la base di piani strategici pluriennali volti a:

1. Al fine di promuovere la sostenibilità e di contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento alimentare, alla crescita e all'occupazione, la Commissione deve definire entro il 2013 orientamenti strategici non vincolanti dell'Unione relativi alle priorità e agli obiettivi specifici comuni per lo sviluppo delle attività di acquacoltura. Tali orientamenti strategici sono concepiti per garantire che le attività di acquacoltura siano sostenibili sul piano ambientale e contribuiscano al conseguimento di un buono stato ecologico. Essi tengono conto delle posizioni di partenza rispettive e delle diverse situazioni all'interno dell'Unione e costituiscono la base di piani strategici pluriennali volti a:

(a) migliorare la competitività del settore dell'acquacoltura e sostenere lo sviluppo e l'innovazione;

(a) migliorare la qualità, la sostenibilità e la competitività del settore dell'acquacoltura e sostenere lo sviluppo e l'innovazione;

 

(a bis) impedire il degrado dell'ambiente marino;

 

(a ter) garantire che le attività di acquacoltura siano coerenti con gli articoli 2 e 3;

(b) favorire l'attività economica;

(b) favorire l'attività economica;

(c) diversificare e migliorare la qualità della vita nelle zone costiere e rurali;

(c) diversificare e migliorare la qualità della vita nelle zone costiere e rurali;

(d) creare condizioni di equità per gli operatori del settore con riguardo all'accesso alle acque e al territorio.

(d) creare condizioni di equità per gli operatori del settore con riguardo all'accesso alle acque e al territorio.

 

(d bis) limitare le quantità di mangimi per l'acquacoltura ottenuti dalla pesca di cattura a livelli tali da non pregiudicare gli obiettivi stabiliti all'articolo 10;

 

(d ter) garantire che le attività di acquacoltura siano compatibili con gli obiettivi della direttiva 2008/56/CE;

 

(d quater) prevenire alterazioni negative degli ecosistemi correlati.

Emendamento  154

Proposta di regolamento

Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d ter) garantire prodotti sicuri e salutari.

Emendamento 155

Proposta di regolamento

Articolo 43 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. I piani strategici nazionali pluriennali intendono in particolare realizzare le seguenti finalità:

4. I piani strategici nazionali pluriennali riguardano in particolare i seguenti ambiti:

(a) semplificazione amministrativa, in particolare per quanto riguarda le licenze;

(a) semplificazione amministrativa, in particolare per quanto riguarda le licenze;

(b) certezza per gli operatori del settore con riguardo all'accesso alle acque e al territorio;

(b) certezza per gli operatori del settore con riguardo all'accesso alle acque e al territorio;

(c) fissazione di indicatori di sostenibilità ambientale, economica e sociale;

(c) fissazione di indicatori di qualità e di sostenibilità ambientale, economica e sociale;

 

(c bis) misure volte a garantire che le attività di acquacoltura siano pienamente conformi con la legislazione ambientale vigente dell'Unione europea;

 

(c ter) garantire l'uso di mangimi sostenibili;

(d) valutazione di altri possibili effetti transfrontalieri negli Stati membri limitrofi.

(d) valutazione di altri possibili effetti transfrontalieri sulle risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini degli Stati membri limitrofi.

Emendamento  156

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e bis) garantire la tracciabilità di tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura lungo tutta la catena di approvvigionamento, fornire informazioni verificabili e precise sull'origine del prodotto e sul suo modo di produzione ed etichettare il prodotto di conseguenza, ponendo l'accento su un'etichettatura ecologica affidabile,

Emendamento 157

Proposta di regolamento

Articolo 48

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono chiedere ai titolari di una licenza di pesca relativa a pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri, battenti la loro bandiera, di contribuire in misura proporzionale ai costi di attuazione del regime unionale di controllo della pesca.

Gli Stati membri chiedono ai titolari di una licenza di pesca relativa a pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri, battenti la loro bandiera, di contribuire in misura proporzionale ai costi di attuazione del regime unionale di controllo della pesca e di raccolta dei dati.

Emendamento 158

Proposta di regolamento

Articolo 49

Testo della Commissione

Emendamento

L'Unione europea può concedere un sostegno finanziario per contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati agli articoli 2 e 3.

L'Unione europea concede un sostegno finanziario solo alle azioni ed iniziative conformi agli obiettivi fissati agli articoli 2 e 3.

Motivazione

Il sostegno finanziario dell'Unione deve essere subordinato al rispetto degli obiettivi del regolamento.

Emendamento 159

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il mancato rispetto da parte degli Stati membri delle norme delle politica comune della pesca può comportare l'interruzione o la sospensione dei pagamenti ovvero l'applicazione di una rettifica finanziaria al sostegno finanziario erogato dall'Unione nell'ambito della politica comune della pesca. Tali misure sono proporzionate alla natura, alla portata, alla durata e alla ripetizione dell'inadempienza.

2. Il mancato rispetto da parte degli Stati membri delle norme delle politica comune della pesca comporta l'interruzione o la sospensione dei pagamenti e l'applicazione di una rettifica finanziaria al sostegno finanziario erogato dall'Unione nell'ambito della politica comune della pesca. Tali misure sono proporzionate alla natura, alla portata, alla durata e alla ripetizione dell'inadempienza.

 

2 bis. L'assistenza finanziaria dell'Unione a favore degli Stati membri è trasparente e affidabile ed è accompagnata da informazioni dettagliate e tempestive sugli obiettivi e la gestione dell'assistenza finanziaria, incluse le dotazioni finanziarie e le valutazioni pertinenti, che sono messe a disposizione del pubblico da parte della Commissione.

 

2 ter. L'assistenza finanziaria destinata a misure relative a navi o attrezzi è subordinata agli sforzi compiuti dagli Stati membri per conseguire un equilibrio tra capacità di pesca e possibilità di pesca in linea con l'articolo 34, paragrafo 1.

Emendamento 160

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'Unione concede un sostegno finanziario agli operatori a condizione che essi rispettino le norme della politica comune della pesca.

1. L'Unione concede un sostegno finanziario agli operatori a condizione che essi rispettino gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca.

Emendamento 161

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le violazioni gravi delle norme della politica comune della pesca da parte degli operatori danno luogo a divieti temporanei o permanenti di accesso al sostegno finanziario dell'Unione e/o all'applicazione di rettifiche finanziarie. Tali misure sono proporzionate alla natura, alla portata, alla durata e alla ripetizione delle violazioni gravi.

2. Le violazioni gravi delle norme della politica comune della pesca da parte degli operatori nei tre anni successivi alla concessione di un sostegno finanziario dell'Unione danno luogo a divieti temporanei o permanenti di accesso al sostegno finanziario dell'Unione, all'applicazione di sanzioni pecuniarie ed al rimborso, in tutto o in parte, del sostegno finanziario dell'Unione precedentemente concesso. Tali misure sono proporzionate alla natura, alla portata, alla durata e alla ripetizione delle violazioni gravi.

Motivazione

Gli aiuti pubblici non dovrebbero essere concessi agli operatori che compiono gravi violazioni delle norme della PCP.

Emendamento 162

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno finanziario dell'Unione venga concesso solo a condizione che l'operatore interessato non sia stato oggetto di sanzioni per violazioni gravi nel periodo di un anno precedente alla data di domanda del sostegno.

3. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno finanziario dell'Unione venga concesso solo a condizione che l'operatore interessato non sia stato oggetto di sanzioni per violazioni gravi nel periodo di cinque anni precedente alla data di domanda del sostegno.

Emendamento  163

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Gli aiuti relativi all'ammodernamento dei pescherecci o delle loro attrezzature sono subordinati alle misure adottate dagli Stati membri per adeguare la capacità di pesca delle proprie flotte alle possibilità di pesca, in conformità dell'articolo 34, paragrafo 1.

Emendamento 164

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter. Se gli aiuti per la dismissione di un peschereccio sono versati da uno Stato membro o dalla Commissione, dovrà essere rimborsato qualsiasi sostegno finanziario erogato dall'Unione nei tre anni precedenti per l'ammodernamento o il miglioramento di tale peschereccio.

Motivazione

La Commissione propone che gli aiuti per la dismissione non dovrebbero più essere versati e se tale proposta è approvata l'emendamento decade. In caso contrario, contribuisce a garantire che l'uso dei fondi pubblici sia tutelato.

Emendamento  165

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Vengono istituiti consigli consultivi per ciascuna delle zone di competenza di cui all'allegato III al fine di promuovere una rappresentazione equilibrata di tutte le parti interessate nonché di contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati agli articoli 2 e 3.

1. Vengono istituiti consigli consultivi per ciascuna delle zone di competenza di cui all'allegato III al fine di promuovere una rappresentazione equilibrata di tutte le parti interessate, inclusi i rappresentanti del settore della pesca, dell'industria di trasformazione, scienziati, autorità locali, ONG, agenzie di controllo e la società civile, nonché di contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati agli articoli 2 e 3.

Emendamento  166

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I consigli consultivi sono composti da organizzazioni che rappresentano gli operatori del settore della pesca e altri gruppi di interesse interessati dalla politica comune della pesca.

1. I consigli consultivi ampliano la propria base partecipativa e sono composti da organizzazioni che rappresentano gli operatori del settore della pesca e altri gruppi di interesse interessati dalla politica comune della pesca, tra cui scienziati, ONG, agenzie di controllo e autorità locali.

Emendamento  167

Proposta di regolamento

Articolo 56 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Commissione presenta, su base annua, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, in cui illustra in che modo la sua proposta ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3 del TFUE sui totali ammissibili di catture e la decisione del Consiglio al riguardo contribuiscono al conseguimento dell'obiettivo dell'Unione di ripristinare e mantenere le popolazioni di specie pescate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile entro il 2015.

Motivazione

In passato il Consiglio non è riuscito a fissare limiti di pesca non superiori a quelli consigliati dai pareri scientifici. È fondamentale rendere gli autori delle decisioni maggiormente responsabili e chiedere che riferiscano sul modo in cui le decisioni adottate contribuiscono agli obiettivi concordati.

Emendamento  168

Proposta di regolamento

Articolo 58

Testo della Commissione

Emendamento

In deroga all'articolo 57, paragrafo 4, il regolamento (CE) n. 199/2008 continua ad applicarsi ai programmi nazionali adottati per la raccolta e la gestione dei dati in relazione al periodo 2011-2013.

In deroga all'articolo 57, paragrafo 4, il regolamento (CE) n. 199/2008 continua ad applicarsi ai programmi nazionali adottati per la raccolta e la gestione dei dati fino all'entrata in vigore di nuove misure volte ad istituire un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca.

Emendamento  169

Proposta di regolamento

Allegato 3 – tabella – nuova voce

Testo della Commissione

Emendamento

 

Nome del consiglio consultivo: Mar Nero

 

Zona di competenza: area del Mar Nero

Motivazione

Poiché i consigli consultivi possono chiedere l'assistenza finanziaria dell'Unione in qualità di organismi che perseguono un obiettivo di interesse europeo generale e poiché il prossimo periodo di programmazione inizia nel 2014, è più giusto che tutti i consigli consultivi siano già istituiti e che le loro aree di competenza siano già modificate fino al 2014.

PROCEDURA

Titolo

Politica comune della pesca

Riferimenti

COM(2011)0425 – C7-0198/2011 – 2011/0195(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

PECH

13.9.2011

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

ENVI

13.9.2011

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Chris Davies

3.10.2011

 

 

 

Esame in commissione

29.2.2012

 

 

 

Approvazione

8.5.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

50

0

8

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Lajos Bokros, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Nikos Chrysogelos, João Ferreira, Filip Kaczmarek, Toine Manders, James Nicholson, Justas Vincas Paleckis, Alojz Peterle, Michèle Rivasi, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Andrea Zanoni

PARERE della commissione per lo sviluppo regionale (20.9.2012)

destinato alla commissione per la pesca

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca
(COM(2011)0425 – C7‑0198/2011 – 2011/0195(COD))

Relatore per parere: Younous Omarjee

BREVE MOTIVAZIONE

Il settore europeo della pesca produce ogni anno circa 6,4 milioni di tonnellate di pesce. La pesca e l'industria di trasformazione impiegano più di 350.000 persone, il che dimostra l'importante contributo di questo settore al benessere economico e sociale nelle regioni.

Talune delle misure proposte dei nuovi regolamenti relativi alla PCP, incluso il FEAMP, rischiano di penalizzare i pescatori e lo sviluppo delle regioni europee costiere e marittime. La nostra commissione deve ugualmente vigilare affinché vengano prese in considerazione le specificità delle regioni ultraperiferiche assai interessate a tali regolamenti.

1. Gli assi della riforma che rischiano di nuocere allo sviluppo delle regioni

In primo luogo, la nuova riforma della PCP deve garantire una gestione locale davvero regionalizzata, che tenga conto della diversità delle flotte, degli attrezzi da pesca e degli stock ittici in ogni paese e zona di pesca.

La PCP deve altresì rispettare i diritti degli Stati membri sulle rispettive acque territoriali, le loro ZEE e i fondi marini adiacenti. Sarebbe drammatico che in nome della parità di accesso alla zona esclusiva di pesca le ZEE siano "aperte" a tutte le flotte intra o extracomunitarie. Ciò nuocerebbe all'ecosistema marino che è da preservare e alla vitalità economica delle comunità dei pescatori locali.

E' altresì centrale che la nuova PCP protegga sostenibilmente gli interessi della pesca costiera e artigianale onde garantire uno sfruttamento sostenibile delle risorse e condizioni economiche e sociali durevoli.

E' altresì necessario assicurare all'insieme delle regioni marittime europee un futuro prospero per la loro filiera della pesca sostenendo, a medio e a lungo termine, sostenendo lo sforzo per la necessaria ricostituzione degli stock ittici. Ma gli sforzi da compiere non sono identici se si è pescatori nel Mare del Nord, ai Caraibi, nel Mediterraneo o nell'Oceano Indiano. Se una riflessione particolare e adeguata alla scala di ciascun bacino non è condotta dalla Commissione europea, è tutto il futuro della pesca che sarà a mal partito. Il vostro relatore condivide in pieno gli obiettivi della pesca sostenibile attraverso la protezione e la ricostituzione della risorsa, in quanto al ritmo di predazione attuale non un solo pesce o crostaceo conosciuto sarebbe disponibile entro il 2050 per la pesca commerciale.

L'eccesso di pesca è certamente la conseguenza della cattiva gestione delle risorse alieutiche. Esso è però altresì imputabile alle autorità pubbliche. Lo sforzo da compiere per la ricostituzione degli stock non deve dunque avvenire né a spese dei produttori né ai danni dello sviluppo delle regioni marittime. Esso deve essere assunto collettivamente. Pertanto è necessario che siano introdotti meccanismi di indennizzo per i lavoratori del settore della pesca che subiscono le ripercussioni economiche e sociali dei piani di ricostituzione della gestione pluriennale e delle misure assunte per la protezione degli ecosistemi.

Il vostro relatore si oppone quindi ai tentativi di introdurre diritti di proprietà sugli stock ittici attraverso il sistema delle concessione di pesca trasferibili. Le conseguenze socioeconomiche della privatizzazione dei mari sarebbero disastrose.

2. Tener conto delle realtà della pesca delle regioni ultraperiferiche

Per quanto riguarda le regioni ultraperiferiche è innegabile che i principi e le regole della PCP sono inadeguati alle loro realtà. L'articolo 349 del TFUE, insufficientemente utilizzato nei regolamenti europei, deve essere esplicitamente menzionato in tutti i regolamenti relativi alla pesca e soprattutto attuato. Ciò in particolare affinché la coerenza delle pratiche europee sia ricercata e posta in essere per ciascuna RUP. La Commissione non deve dimenticare che, da un lato, ci troviamo in spazi marittimi condivisi tra gli Stati membri e l'Unione e, dall'altro, per quanto riguarda le RUP, gli spazi marittimi sono condivisi con paesi ACP popolati di specie alieutiche diverse, con una diversa conoscenza e condizione degli stock, nonché con pratiche di pesca differenti. Si tratta di avere un approccio differenziato delle pratiche di pesca a seconda che ci si trovi nell'emisfero nord oppure in quello sud.

E' altresì importante istituire un comitato consultivo RUP articolato in tre sottocomitati geografici distinti. E' discriminatorio che dalla creazione dei CCR la Commissione abbia tenuto ai margini le RUP dell'Oceano Indiano e dei Caraibi. In questo nuovo CCR deve essere consentita per le RUP la partecipazione degli stati rivieraschi e dei pescatori europei che operano in tali zone. Il comitato consentirà altresì all'UE di affermare il proprio ruolo nella costruzione di una governance internazionale della pesca, dimensione questa che non può essere trascurata in quanto l'UE è il primo spazio marittimo mondiale grazie alle sue RUP e ai suoi PTOM.

E' dunque necessario che la riforma della PCP garantisca anche il mantenimento di norme specifiche per le flottiglie ultramarine e autorizzi l'aiuto al rinnovo e all'ammodernamento della flotta di pesca costiera differenziata a seconda dei fronti marittimi considerati in zone in cui le riserve alieutiche possono permettere una crescita del settore.

La riforma della PCP deve mirare al mantenimento essenziale del dispositivo finanziario POSEI pesca nonché a un'articolazione intelligente tra il FEAMP e il POSEI pesca.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Progetto di risoluzione legislativa

Visto 1 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

 

– visto l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) La politica comune della pesca deve garantire che le attività di pesca e di acquacoltura contribuiscano alla creazione di condizioni ambientali, economiche e sociali sostenibili a lungo termine. Essa deve inoltre contribuire a un aumento della produttività, a un equo tenore di vita per il settore della pesca e alla stabilità dei mercati, nonché garantire la disponibilità delle risorse e la fornitura di derrate al consumatore a prezzi ragionevoli.

(3) La politica comune della pesca deve garantire che le attività di pesca e di acquacoltura contribuiscano alla creazione di condizioni ambientali, economiche e sociali sostenibili a lungo termine. Essa deve inoltre contribuire a un aumento della produttività, a un equo tenore di vita per il settore della pesca, a un reddito dignitoso per i pescatori e alla stabilità dei mercati, nonché garantire la disponibilità delle risorse e la fornitura di derrate al consumatore a prezzi ragionevoli.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) La situazione geografica delle regioni ultraperiferiche e la specificità del settore della pesca in tali regioni impongono che la politica comune della pesca e i fondi ad essa correlati possano essere adeguati per adattarsi alle specificità, ai vincoli, ai sovraccosti e alle realtà propri di tali regioni che differiscono profondamente dal resto dell'Unione europea. L'articolo 349 dovrebbe essere utilizzato in tal senso per perseguire gli obiettivi propri di tali regioni e lo sviluppo del loro comparto pesca a fini di sostenibilità, dal momento che il regolamento non è adattato a una o più di esse.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) L'Unione è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS) e ha ratificato l’accordo delle Nazioni Unite ai fini dell’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 4 agosto 1995 ("accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici"). Essa ha inoltre aderito all’accordo dell’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura delle Nazioni Unite inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare, del 24 novembre 1993 ("accordo FAO"). Questi accordi internazionali prevedono in particolare obblighi di conservazione e segnatamente l'obbligo di adottare misure di conservazione e di gestione intese a mantenere o riportare le risorse marine a livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile sia nell'ambito delle zone marine soggette alla giurisdizione nazionale che in alto mare, nonché di cooperare con gli altri Stati a tal fine, l'obbligo di applicare su base generalizzata l'approccio precauzionale alla conservazione, alla gestione e allo sfruttamento degli stock ittici, l'obbligo di garantire la compatibilità delle misure di conservazione e di gestione nei casi in cui le risorse marine si trovino in zone marine aventi uno statuto giurisdizionale diverso e l'obbligo di tenere nella debita considerazione gli altri usi legittimi dei mari. La politica comune della pesca deve contribuire all'adempimento degli obblighi assunti a livello internazionale dall'Unione nel quadro di questi strumenti internazionali. Quando gli Stati membri adottano le misure di conservazione e di gestione per le quali è stata loro conferita competenza nell'ambito della politica comune della pesca, essi devono anche agire in modo pienamente coerente con gli obblighi internazionali in materia di conservazione e di cooperazione previsti dagli strumenti internazionali sopra indicati.

(4) L'Unione è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS) e ha ratificato l’accordo delle Nazioni Unite ai fini dell’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 4 agosto 1995 ("accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici"). Essa ha inoltre aderito all’accordo dell’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura delle Nazioni Unite inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare, del 24 novembre 1993 ("accordo FAO"). Questi accordi internazionali prevedono in particolare obblighi di conservazione e segnatamente l'obbligo di adottare misure di conservazione e di gestione intese a mantenere o riportare le risorse marine a livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile sia nell'ambito delle zone marine soggette alla giurisdizione nazionale che in alto mare, nonché di cooperare con gli altri Stati a tal fine, l'obbligo di applicare su base generalizzata l'approccio precauzionale alla conservazione, alla gestione e allo sfruttamento degli stock ittici, l'obbligo di garantire la compatibilità delle misure di conservazione e di gestione nei casi in cui le risorse marine si trovino in zone marine aventi uno statuto giurisdizionale diverso e l'obbligo di tenere nella debita considerazione gli altri usi legittimi dei mari. A questo titolo, l'istituzione di un comitato consultivo per le regioni ultraperiferiche costituito di tre sottocomitati (acque sudoccidentali, acque dell'Oceano indiano sudoccidentale, acque del bacino delle Antille-Guyana) potrebbe anch'essa contribuire positivamente a questi obiettivi nelle acque internazionali, dove la pesca eccessiva e la pesca illegale costituiscono un problema reale a livello mondiale. L'articolo 66 della quinta parte della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare impone altresì agli Stati membri di rispettare determinate disposizioni per la tutela degli stock anadromi. La politica comune della pesca deve contribuire all'adempimento degli obblighi assunti a livello internazionale dall'Unione nel quadro di questi strumenti internazionali. Quando gli Stati membri adottano le misure di conservazione e di gestione per le quali è stata loro conferita competenza nell'ambito della politica comune della pesca, essi devono anche agire in modo pienamente coerente con gli obblighi internazionali in materia di conservazione e di cooperazione previsti dagli strumenti internazionali sopra indicati.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) In occasione della conferenza mondiale di Nagoya sulla biodiversità, nel 2010, l'Unione europea e i suoi Stati membri si sono impegnati a lottare contro la perdita di biodiversità. È stato adottato un programma strategico decennale di protezione della biodiversità mondiale, i cui obiettivi, per quanto concerne il settore della pesca, riguardano: 1) la gestione e lo sfruttamento sostenibili di pesci e invertebrati, applicando l'approccio ecosistemico al fine di evitare la pesca eccessiva con il ricorso a misure di ricostituzione per tutte le specie in via di estinzione o minacciate ed evitando le ripercussioni negative della pesca sugli ecosistemi marini vulnerabili; (2) la gestione sostenibile delle zone che ospitano siti di acquacoltura; (3) il mantenimento della diversità genetica delle piante coltivate, degli animali di allevamento e domestici, e delle loro varianti selvatiche, riducendo al minimo la loro erosione genetica; (4) la protezione entro il 2020 di almeno il 10% delle zone costiere e marine.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Obiettivi specifici in materia di pesca sono stati stabiliti nella decisione della Conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica sul piano strategico per la biodiversità 2011-2020. La politica comune della pesca deve garantire la coerenza con gli obiettivi in materia di biodiversità adottati dal Consiglio europeo e con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione "La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020" , in particolare al fine di conseguire il rendimento massimo sostenibile entro il 2015.

(6) Obiettivi specifici in materia di pesca sono stati stabiliti nella decisione della Conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica sul piano strategico per la biodiversità 2011-2020. La politica comune della pesca deve garantire la coerenza con gli obiettivi in materia di biodiversità adottati dal Consiglio europeo e con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione "La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020" , in particolare al fine di conseguire il rendimento massimo sostenibile.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) È importante che la gestione della politica comune della pesca sia guidata da principi di buona governance. Tali principi prevedono un processo decisionale basato sui migliori pareri scientifici disponibili, un ampio coinvolgimento delle parti interessate e una prospettiva a lungo termine. Una gestione efficace della politica comune della pesca dipende anche da una chiara definizione delle responsabilità sia a livello dell'Unione che a livello nazionale, regionale e locale, nonché dalla compatibilità e coerenza reciproche delle misure adottate con le altre politiche dell'Unione.

(10) È importante che la gestione della politica comune della pesca sia guidata da principi di buona governance. Tali principi prevedono un processo decisionale basato sui migliori pareri scientifici disponibili, un ampio coinvolgimento delle parti interessate, se possibile attraverso autorità di rappresentanza, a livello nazionale, regionale e locale per la definizione, l'attuazione e la valutazione di tale politica e una prospettiva a lungo termine. Una gestione efficace della politica comune della pesca dipende anche da una chiara definizione delle responsabilità sia a livello dell'Unione che a livello nazionale, regionale e locale, nonché dalla compatibilità e coerenza reciproche delle misure adottate con le altre politiche dell'Unione.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Ove del caso, la politica comune della pesca deve tener conto adeguatamente degli aspetti legati alla salute e al benessere degli animali nonché alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi.

(11) Ove del caso, la politica comune della pesca deve tener conto adeguatamente degli aspetti legati alla salute e al buon trattamento degli animali nonché alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) L'attuazione della politica comune della pesca deve tener conto delle interazioni con altre questioni marittime quali contemplate dalla politica marittima integrata, riconoscendo che tutte le questioni connesse agli oceani e ai mari europei sono legate fra loro, inclusa la pianificazione dello spazio marittimo. È necessario garantire coerenza e integrazione nella gestione delle diverse politiche settoriali nell'ambito del Mar Baltico, del Mare del Nord, dei Mari Celtici, del Golfo di Guascogna nonché della costa iberica e dei bacini del Mediterraneo e del Mar Nero.

(12) L'attuazione della politica comune della pesca deve tener conto delle interazioni con altre questioni marittime quali contemplate dalla politica marittima integrata, riconoscendo che tutte le questioni connesse agli oceani e ai mari che circondano il territorio europeo sono legate fra loro, inclusa la pianificazione dello spazio marittimo. È necessario garantire coerenza e integrazione nella gestione delle diverse politiche settoriali nell'ambito dell'Oceano Atlantico, dell'Oceano Indiano, del Mar Baltico, del Mare del Nord, dei Mari Celtici, del Golfo di Guascogna nonché della costa iberica e dei bacini del Mediterraneo e del Mar Nero.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis) È necessario riconoscere, nell'ambito della politica marittima integrata e della politica comune della pesca, le peculiarità delle regioni ultraperiferiche (RUP), in particolare di quelle che non dispongono di una piattaforma continentale e le cui risorse si concentrano nella zona dei fondali di pesca e dei monti sottomarini. Occorre tutelare queste fragili zone biogeografiche e l'accesso alle stesse, operando uno sfruttamento funzionale alle risorse che esse ospitano.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Le risorse biologiche marine intorno alle Azzorre, a Madera e alle Isole Canarie devono continuare a godere di una protezione speciale poiché contribuiscono alla salvaguardia dell'economia locale di queste isole, tenuto conto della loro situazione strutturale e socioeconomica. La limitazione di alcune attività di pesca in tali acque ai pescherecci registrati nei porti della Azzorre, di Madera e delle Isole Canarie deve essere pertanto mantenuta.

(15) Le risorse biologiche marine intorno alle regioni ultraperiferiche devono continuare a godere di una protezione speciale poiché contribuiscono alla salvaguardia dell'economia locale di queste isole, tenuto conto della loro situazione strutturale e socioeconomica. La limitazione di alcune attività di pesca in tali acque ai pescherecci registrati nei porti delle regioni ultraperiferiche deve essere pertanto mantenuta nel senso degli articoli 349 e 355, paragrafo 1 del TFUE. Le regioni ultraperiferiche che lo desiderano devono tuttavia poter mantenere la possibilità loro accordata di autorizzare, nell'ambito di accordi, battelli dei paesi terzi vicini abilitati a pescare in tali acque territoriali, fatto salvo lo sbarco totale del pescato nei loro porti.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis) Occorre prestare particolare attenzione alla tutela dei salmoni selvaggi nel Mar Baltico. Il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ritiene che il livello degli stock di salmone selvaggio non sia sostenibile. Secondo il CIEM è necessario basare la regolazione degli stock di salmone sulla valutazione della situazione della popolazione in ciascun corso d'acqua. A suo dire, la pesca in mare, che non opera distinzioni tra le popolazioni, rende nettamente più difficile la risalita dei salmoni fino alle zone di riproduzione del proprio fiume d'origine. La ricostituzione di stock elevati di salmoni selvaggi è molto importante anche per le regioni a bassa densità abitativa del Nord Europa, poiché questa specie rappresenta una risorsa fondamentale per gli abitanti dei bacini fluviali settentrionali e per l'economia regionale.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Per conseguire più efficacemente l'obiettivo di uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine è opportuno adottare una strategia pluriennale di gestione della pesca, stabilendo in via prioritaria piani pluriennali che tengano conto delle specificità dei vari tipi di pesca.

(16) Per conseguire più efficacemente l'obiettivo di uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine è opportuno adottare una strategia pluriennale di gestione della pesca, stabilendo in via prioritaria piani pluriennali che tengano conto delle specificità dei diversi bacini marittimi e dei vari tipi di pesca.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) Occorrono misure volte a ridurre ed eliminare i livelli attualmente elevati di catture accidentali e di rigetti in mare. Le catture accidentali e i rigetti costituiscono di fatto uno spreco considerevole e incidono negativamente sullo sviluppo sostenibile delle risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini nonché sulla redditività finanziaria delle attività alieutiche. Occorre stabilire e attuare progressivamente un obbligo di sbarco per tutte le catture di stock regolamentati effettuate nell'ambito di attività di pesca nelle acque dell'Unione o da parte di pescherecci dell'Unione.

(18) Occorrono misure volte a prevenire attraverso campagne di sensibilizzazione e ridurre il più possibile i livelli attualmente elevati di catture accidentali e di rigetti in mare. Le catture accidentali e i rigetti costituiscono di fatto uno spreco considerevole e incidono negativamente sullo sviluppo sostenibile delle risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini nonché sulla redditività finanziaria delle attività alieutiche. Occorre stabilire e attuare progressivamente e in modo pianificato un obbligo di sbarco per tutte le catture di stock regolamentati effettuate nell'ambito di attività di pesca nelle acque dell'Unione o da parte di pescherecci dell'Unione.

Motivazione

L'eliminazione dei rigetti, che deve tenere conto della specificità delle varie attività di pesca, deve avvenire progressivamente, in modo pianificato e in un tempo sufficiente.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22) Considerata la situazione economica precaria del settore della pesca e il grado di dipendenza dalla pesca di alcune comunità costiere è necessario garantire la stabilità relativa delle attività di pesca ripartendo le possibilità di pesca fra gli Stati membri, con l'assegnazione a ciascuno di essi di una quota prevedibile degli stock.

(22) Considerata la situazione economica precaria del settore della pesca e il grado di dipendenza dalla pesca delle numerose comunità costiere e insulari è necessario rivedere la nozione di stabilità relativa e garantire la stabilità delle attività di pesca, nonché la solidità socioeconomica del settore e della regioni da esso dipendenti, ripartendo le possibilità di pesca fra gli Stati membri con l'assegnazione a ciascuno di essi di una quota prevedibile degli stock e tenendo conto della capacità di pesca di cui dispone.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26) Gli Stati membri devono essere in grado di adottare misure di conservazione e misure tecniche per l'attuazione della politica comune della pesca affinché quest'ultima risulti maggiormente adeguata alle realtà e peculiarità dei singoli tipi di pesca e benefici di una maggiore adesione.

(26) Gli Stati membri devono essere in grado di adottare misure di conservazione e misure tecniche per l'attuazione della politica comune della pesca affinché quest'ultima risulti maggiormente adeguata alle realtà e peculiarità dei vari bacini marittimi e dei singoli tipi di pesca e benefici di una maggiore adesione.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29) È necessario introdurre entro il 31 dicembre 2013 un sistema di concessioni di pesca trasferibili per la maggior parte degli stock gestiti nell'ambito della politica comune della pesca, applicabile a tutte le navi di lunghezza pari o superiore a 12 metri e a tutte le altre navi che pescano con attrezzi trainati. Gli Stati membri possono escludere dall'applicazione del sistema di concessioni di pesca trasferibili le navi di lunghezza fino a 12 metri diverse da quelle che pescano con attrezzi trainati. Tale sistema deve contribuire al conseguimento di riduzioni della flotta su iniziativa del settore nonché al miglioramento delle prestazioni economiche, creando al tempo stesso concessioni di pesca trasferibili giuridicamente sicure ed esclusive basate sulle possibilità di pesca annuali concesse a uno Stato membro. Poiché le risorse biologiche marine costituiscono un bene comune, è opportuno che le concessioni di pesca trasferibili stabiliscano diritti di utilizzazione solo su una parte delle possibilità di pesca annue di uno Stato membro, che possono essere revocati sulla base di norme stabilite.

(29) È necessario introdurre entro il 31 dicembre 2013 un sistema di concessioni di pesca trasferibili per la maggior parte degli stock gestiti nell'ambito della politica comune della pesca, adottato volontariamente da tutti gli Stati membri e applicabile a tutte le navi di lunghezza pari o superiore a 15 metri e a tutte le altre navi che pescano con attrezzi trainati. Gli Stati membri possono escludere dall'applicazione del sistema di concessioni di pesca trasferibili le navi di lunghezza fino a 15 metri diverse da quelle che pescano con attrezzi trainati. Tale sistema deve contribuire al conseguimento dell'adeguamento della capacità della flotta quando viene individuata una situazione di sfruttamento eccessivo nonché al miglioramento delle prestazioni economiche, creando al tempo stesso concessioni di pesca trasferibili giuridicamente sicure ed esclusive basate sulle possibilità di pesca annuali concesse a uno Stato membro. Poiché le risorse biologiche marine costituiscono un bene comune, è opportuno che le concessioni di pesca trasferibili stabiliscano diritti di utilizzazione solo su una parte delle possibilità di pesca annue di uno Stato membro, che possono essere revocati sulla base di norme stabilite.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30) È opportuno che le concessioni di pesca possano essere trasferite o affittate, al fine di decentrare la gestione delle possibilità di pesca affidandola al settore e garantire che i pescatori che abbandonano l'attività non debbano dipendere dall'assistenza pubblica nell'ambito della politica comune della pesca.

(30) È opportuno che le concessioni di pesca possano essere trasferite o affittate, conformemente al sistema stabilito in ogni Stato membro, al fine di decentrare la gestione delle possibilità di pesca affidandola al settore e garantire che i pescatori che abbandonano l'attività non debbano dipendere dall'assistenza pubblica nell'ambito della politica comune della pesca.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Considerando 31

Testo della Commissione

Emendamento

(31) Le caratteristiche specifiche e la vulnerabilità socioeconomica di alcune flotte artigianali giustificano la limitazione del sistema obbligatorio di concessioni di pesca trasferibili alle imbarcazioni più grandi. Il sistema di concessioni di pesca trasferibili deve essere applicato agli stock per i quali sono state assegnate possibilità di pesca.

(31) Le caratteristiche specifiche e la vulnerabilità socioeconomica di alcune flotte artigianali giustificano l'adeguamento su base volontaria del sistema di concessioni di pesca trasferibili da parte degli Stati membri. Il sistema di concessioni di pesca trasferibili deve essere applicato agli stock per i quali sono state assegnate possibilità di pesca.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(31 bis) Considerando il carattere essenzialmente artigianale della pesca nelle regioni ultraperiferiche, è opportuno lasciare alle autorità regionali competenti il compito di prevedere l'adeguato sistema di gestione delle capacità per le flotte immatricolate nei porti della regione stessa;

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Considerando 36

Testo della Commissione

Emendamento

(36) Gli Stati membri devono gestire e mettere a disposizione degli utilizzatori finali di dati scientifici le informazioni raccolte, sulla base di un programma pluriennale dell'Unione. Essi devono inoltre collaborare fra loro al fine di coordinare le attività di raccolta dei dati. Con riguardo alla raccolta dei dati, ove necessario gli Stati membri devono inoltre collaborare con i paesi terzi di uno stesso bacino marino.

(36) Gli Stati membri devono gestire e mettere a disposizione degli utilizzatori finali di dati scientifici le informazioni raccolte, sulla base di un programma pluriennale dell'Unione. Essi devono inoltre collaborare fra loro al fine di coordinare le attività di raccolta dei dati. Con riguardo alla raccolta dei dati, ove necessario gli Stati membri devono inoltre collaborare con i paesi terzi di uno stesso bacino marino, se possibile in seno a un'autorità regionale istituita a tale scopo.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37) Le conoscenze scientifiche orientate alla politica della pesca devono essere rafforzate mediante programmi adottati a livello nazionale per la raccolta di dati scientifici sulla pesca, la ricerca e l'innovazione in coordinamento con gli altri Stati membri nonché tramite gli strumenti del quadro dell'Unione per la ricerca e l'innovazione.

(37) Le conoscenze scientifiche in materia di pesca devono essere rafforzate mediante programmi adottati a livello nazionale per la raccolta di dati scientifici sulla pesca, la ricerca e l'innovazione in coordinamento con gli altri Stati membri nonché tramite gli strumenti nel quadro della ricerca e dell'innovazione nonché il rafforzamento dei mezzi umani, dell'esperienza e dell'assistenza finanziaria dell'Unione.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Considerando 38

Testo della Commissione

Emendamento

(38) L'Unione deve promuovere a livello internazionale gli obiettivi della politica comune della pesca. A tal fine, essa deve sforzarsi di migliorare l'operato delle organizzazioni regionali e internazionali dedite alla conservazione e alla gestione degli stock ittici internazionali, promuovendo un processo decisionale basato sulle conoscenze scientifiche e su un maggiore rispetto delle norme nonché una maggiore trasparenza e partecipazione delle parti interessate, e combattendo le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

(38) L'Unione deve promuovere a livello internazionale gli obiettivi della politica comune della pesca. A tal fine, essa deve sforzarsi di migliorare l'operato delle organizzazioni regionali e internazionali dedite alla conservazione e alla gestione degli stock ittici internazionali, promuovendo un processo decisionale basato sulle conoscenze scientifiche e su un maggiore rispetto delle norme nonché una maggiore trasparenza e una partecipazione effettiva delle parti interessate, e combattendo le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Considerando 39

Testo della Commissione

Emendamento

(39) Gli accordi di pesca sostenibile conclusi con i paesi terzi devono garantire che le attività di pesca dell'Unione nelle acque dei paesi terzi si basino sui migliori pareri scientifici disponibili al fine di giungere a uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine. Tali accordi, che prevedono la concessione di diritti di accesso in cambio di un contributo finanziario dell'Unione, devono contribuire alla creazione di un contesto di governance di elevata qualità al fine di garantire in particolare misure efficienti di monitoraggio, controllo e sorveglianza.

(39) Gli accordi di pesca sostenibile conclusi con i paesi terzi devono garantire che le attività di pesca dell'Unione nelle acque dei paesi terzi si basino sui migliori pareri scientifici disponibili al fine di giungere a uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine. Tali accordi, che prevedono la concessione di diritti di accesso in cambio di un contributo finanziario dell'Unione, devono contribuire alla creazione di un contesto di governance di elevata qualità al fine di garantire in particolare misure efficienti di monitoraggio, controllo e sorveglianza. Le attività di pesca delle navi dell'Unione nel quadro di tali accordi non devono portare a una diminuzione dell'attività di pesca esercitata dai pescatori dei paesi con cui gli accordi sono stati firmati né al loro impoverimento.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(39 bis) È opportuno che l'Unione, qualora approvi accordi di pesca sostenibile con paesi terzi che condividono il medesimo bacino marittimo di una regione periferica, garantiscano una ripartizione equa delle risorse che favorisca lo sviluppo del settore della pesca in tali regioni;

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Considerando 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(41 bis) È opportuno garantire un quadro trasparente all'insieme delle consultazioni in materia di pesca tra l'Unione e i paesi terzi del vicinato, nell'ottica di procedere a scambi e alla ripartizione delle opportunità di pesca o alla concessione dell'accesso alle rispettive acque per le proprie navi.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Considerando 47

Testo della Commissione

Emendamento

(47) È necessario rafforzare la competitività del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione e semplificarne il funzionamento ai fini di una migliore gestione della produzione e delle attività di mercato; l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura deve garantire condizioni di equità per tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura commercializzati nell'Unione, mettere i consumatori in grado di effettuare scelte più informate e incoraggiare modelli di consumo responsabili nonché migliorare le conoscenze economiche e la comprensione dei mercati dell'Unione lungo l'intera catena di commercializzazione.

(47) È necessario rafforzare la competitività del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione e semplificarne il funzionamento ai fini di una migliore gestione della produzione e delle attività di mercato, garantendo la reciprocità degli scambi commerciali con i paesi terzi, in modo da garantire pari condizioni per tutti nel mercato dell'Unione, non solo in relazione alla sostenibilità delle attività di pesca ma anche al controllo sanitario; l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura deve garantire condizioni di equità per tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura commercializzati che siano originari dell'Unione o di paesi terzi, mettere i consumatori in grado di effettuare scelte più informate e incoraggiare modelli di consumo responsabili nonché migliorare le conoscenze economiche e la comprensione dei mercati dell'Unione lungo l'intera catena di commercializzazione. È opportuno che le disposizioni dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura condizionino le importazioni dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura al rispetto delle norme sociali e ambientali riconosciute a livello internazionale.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Considerando 48

Testo della Commissione

Emendamento

(48) L'organizzazione comune dei mercati deve essere attuata nel rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Unione, in particolare per quanto concerne le disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio. Per garantire il successo della politica comune della pesca occorre un sistema efficace di controllo, ispezione e attuazione che includa la lotta contro le attività di pesca INN. È necessario istituire un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione al fine di garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.

(48) Per garantire il successo della politica comune della pesca occorre un sistema efficace di controllo, ispezione e attuazione che includa la lotta contro le attività di pesca INN. È necessario istituire un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione al fine di garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Considerando 54

Testo della Commissione

Emendamento

(54) È opportuno che alla Commissione sia conferito il potere di adottare atti delegati per creare un nuovo consiglio consultivo e modificare le zone di competenza dei consigli consultivi esistenti, in particolare tenuto conto delle caratteristiche specifiche del Mar Nero.

(54) È opportuno che alla Commissione sia conferito il potere di adottare atti delegati per creare nuovi consigli consultivi e modificare le zone di competenza dei consigli consultivi esistenti, in particolare tenuto conto delle caratteristiche specifiche del Mar Nero e delle regioni ultraperiferiche. Tuttavia, tutti i bacini marittimi dovrebbero essere coperti da consigli consultivi.

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La politica comune della pesca garantisce che le attività di pesca e di acquacoltura creino condizioni ambientali e socioeconomiche sostenibili a lungo termine e contribuiscano alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare.

1. La politica comune della pesca garantisce che le attività di pesca e di acquacoltura creino condizioni ambientali e socioeconomiche sostenibili a lungo termine e contribuiscano alla sicurezza, alla protezione sociale e al miglioramento dell'occupazione e della qualità della vita dei pescatori e delle comunità di pescatori delle varie regioni dell'Unione, alla competitività delle zone di pesca e di acquacoltura nonché alla sicurezza e alla qualità dell'approvvigionamento alimentare.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La politica comune della pesca applica alla gestione della pesca l'approccio precauzionale ed è volta a garantire, entro il 2015, che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

2. La politica comune della pesca applica alla gestione della pesca l'approccio precauzionale ed è volta a garantire, entro il 2017, che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La politica comune della pesca applica alla gestione della pesca l'approccio basato sugli ecosistemi al fine di garantire che le attività di pesca abbiano un impatto limitato sugli ecosistemi marini.

3. La politica comune della pesca applica alla gestione della pesca l'approccio basato sugli ecosistemi, quale principio fondamentale al fine di garantire la sostenibilità delle attività di pesca e preservare a lungo termine la biodiversità marina e la sostenibilità ecologica delle acque in base alle risorse disponibili e allo scopo di offrire pari opportunità per tutti, e di garantire che le attività di pesca abbiano un impatto limitato sugli ecosistemi marini.

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) Deve essere possibile sfruttare le esperienze professionali accumulate e le tradizioni delle zone di pesca, al fine di creare nuove specializzazioni nell'ottica di uno sviluppo sostenibile e del miglioramento della qualità della vita di tali zone nonché per attirare i giovani verso questo settore di attività.

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. La politica comune della pesca sostiene un approccio regionale per consentire agli Stati membri di elaborare e attuare i piani di gestione.

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) creare le condizioni necessarie per svolgere le attività di pesca in modo efficiente nell'ambito di un settore economicamente redditizio e competitivo;

b) creare le condizioni necessarie per svolgere le attività di pesca in modo sostenibile ed efficiente dal punto di vista sociale, economico e ambientale, nell'ambito di un settore economicamente redditizio e competitivo, tenendo conto della necessità di assicurare il futuro del settore e garantendo le condizioni per una concorrenza equilibrata nell'ambito degli scambi di prodotti della pesca e dell'acquacoltura con i paesi terzi;

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) contribuire ad offrire un equo tenore di vita a coloro che dipendono dalle attività di pesca;

d) contribuire ad offrire un tenore di vita e un reddito dignitosi a coloro che dipendono dalla attività di pesca, tenendo conto delle difficoltà derivanti da limitazioni economiche, sociali e geografiche, quali l'insularità e l'ultraperifericità;

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 3 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f bis) riconoscere l'importanza della pesca costiera e artigianale nonché della molluschicoltura per definire le popolazioni, produrre ricchezza e assicurare un modello di sfruttamento sostenibile.

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) chiara definizione delle responsabilità a livello dell'Unione nonché a livello nazionale, regionale e locale;

a) chiara definizione delle responsabilità a livello dell'Unione nonché a livello nazionale, regionale e locale, al fine di garantire una gestione di prossimità decentrata che tenga conto della realtà e delle peculiarità di ogni paese, delle varie zone di pesca, di ciascuna flotta e delle diverse risorse di pesca, accompagnata da una ricerca costante della governance verticale multilivello;

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) definizione di misure conformi ai migliori pareri scientifici disponibili;

b) definizione di misure conformi ai migliori pareri scientifici disponibili prevedendo, se del caso, una gradualità nonché periodi transitori;

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 4 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) esteso coinvolgimento delle parti interessate in tutte le fasi, dalla concezione all'attuazione delle misure;

d) esteso coinvolgimento delle parti interessate, in particolare mediante consigli consultivi, in tutte le fasi, dalla concezione all'attuazione e alla valutazione delle misure;

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

– "acque dell'Unione", le acque poste sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori di cui all'allegato II del trattato;

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – comma 1 – trattino 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

– "pesca costiera e artigianale": la pesca praticata da pescherecci di una lunghezza inferiore a 15 metri o che effettuano bordate di pesca di durata inferiore a 24 ore;

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I pescherecci dell'Unione hanno pari accesso alle acque e alle risorse in tutte le acque dell'Unione ad esclusione di quelle di cui ai paragrafi 2 e 3, fatte salve le misure adottate conformemente alla parte III.

1. I pescherecci dell'Unione hanno pari accesso alle acque e alle risorse in tutte le acque dell'Unione ad esclusione di quelle di cui ai paragrafi 2 e 3, fatte salve le misure adottate conformemente alla parte III, e di quelle delle regioni ultraperiferiche quali definite all'articolo 349 del trattato.

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Parte II – articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2022, nelle acque situate entro 100 miglia nautiche dalla linea di base delle Azzorre, di Madera e delle Isole Canarie, gli Stati membri interessati possono limitare l'esercizio della pesca ai pescherecci immatricolati nei porti di tali isole. Tali restrizioni non si applicano ai pescherecci dell'Unione che pescano tradizionalmente in tali acque, a condizione che tali pescherecci non superino lo sforzo di pesca tradizionalmente messo in atto. Gli Stati membri informano la Commissione delle restrizioni imposte a norma del presente paragrafo.

3. Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2022, nelle acque situate entro 100 miglia nautiche dalla linea di base e dalla zona dei fondali di pesca e monti sottomarini di tutte le regioni ultraperiferiche dell'Unione, gli Stati membri interessati possono limitare l'esercizio della pesca ai pescherecci immatricolati nei porti di tali regioni. Il mantenimento dell'accesso ai pescherecci dell'Unione in grado di dimostrare che pescano tradizionalmente in tali acque è subordinato alla sostenibilità delle risorse alieutiche. Gli Stati membri informano la Commissione delle restrizioni imposte a norma del presente paragrafo.

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Parte III – titolo II – articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Sono istituiti in via prioritaria piani pluriennali che prevedono misure di conservazione volte a mantenere o ricostituire gli stock ittici al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

1. Sono istituiti in via prioritaria piani pluriennali che prevedono misure di conservazione volte a mantenere o ricostituire gli stock ittici al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Tali piani prendono in considerazione gli aspetti socioeconomici che le misure di conservazione necessarie comportano e prevedono indennizzi per i pescatori e le economie locali, e ciò per evitare di nuocere allo sviluppo delle regioni costiere e marittime.

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Parte III – titolo II – articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. I piani pluriennali si basano sull'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca e tengono conto delle limitazioni dei dati disponibili e dei metodi di valutazione nonché di tutte le fonti quantificate di incertezza in un modo scientificamente valido.

4. I piani pluriennali si basano sui migliori dati scientifici disponibili e, in caso di limitazioni dei dati disponibili e dei metodi di valutazione, utilizzano l'approccio precauzionale tenendo conto di tutte le fonti quantificate di incertezza in un modo scientificamente valido.

Motivazione

I piani pluriennali devono basarsi sul principio precauzionale in assenza dei migliori dati scientifici disponibili.

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Parte III – titolo II – articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. In sede di applicazione ed elaborazione dei piani pluriennali, si tiene conto della necessità di effettuare gradualmente gli adeguamenti necessari evitando di imporre scadenze eccessivamente brevi salvo in caso di urgenza e previa conduzione di uno studio d'impatto socio-economico che deve essere aperto ai contributi degli attori interessati.

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Parte III – titolo II – articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Qualora risulti impossibile determinare un tasso di mortalità per pesca che consenta di riportare e mantenere gli stock al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, i piani pluriennali prevedono misure precauzionali che garantiscano un livello comparabile di conservazione degli stock in questione.

2. Qualora risulti impossibile determinare un tasso di mortalità per pesca che consenta di riportare e mantenere gli stock ai livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, i piani pluriennali prevedono misure precauzionali che garantiscano un livello comparabile di conservazione degli stock in questione.

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Parte III – titolo II – articolo 11 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) scadenze ben definite per conseguire gli obiettivi specifici quantificabili;

d) scadenze ben definite e realistiche per conseguire gli obiettivi specifici quantificabili;

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Parte III – titolo II – articolo 11 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g) misure e obiettivi specifici per la parte del ciclo vitale in acqua dolce delle specie anadrome e catadrome;

g) misure e obiettivi specifici per la parte del ciclo vitale in acqua dolce delle specie anadrome e catadrome; misure specifiche per definire la pesca sostenibile delle specie anadrome stock per stock;

Motivazione

La pesca delle specie anadrome senza distinzione tra gli stock non è selettiva e pertanto occorre badare in particolare a limitarla e ad adottare misure che permettano alla politica comune della pesca di garantire la vitalità di diversi stock.

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Parte III – titolo II – articolo 11 – comma 1 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

j bis) misure destinate a rimediare alle conseguenze sociali ed economiche nel suo campo di applicazione.

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Parte III – titolo II – articolo 11 – comma 1 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

j bis) un meccanismo di risposta a situazioni impreviste;

Motivazione

La gestione delle risorse biologiche di una regione può cambiare in tempi relativamente brevi, sia in meglio che in peggio. Ciò è confermato dalle esperienze acquisite dalle regioni in materia di piani pluriennali, i quali, a causa delle rigide regole attualmente in vigore, non sono adeguati alla situazione delle risorse né alle possibilità esistenti per il loro sfruttamento.

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Parte III – titolo II – articolo 14 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis) tengono conto delle ripercussioni socio-economiche dell'adozione di tali misure.

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Parte III – titolo III – capitolo I – articolo 17 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Misure di conservazione adottate in conformità dei piani pluriennali

Misure di conservazione e misure tecniche elaborate a livello regionale

Emendamento  55

Proposta di regolamento

Parte III – titolo III – capitolo I – articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nell'ambito di un piano pluriennale stabilito a norma degli articoli 9, 10 e 11, gli Stati membri possono essere autorizzati ad adottare misure conformi al piano medesimo che specifichino le misure di conservazione applicabili alle navi battenti la loro bandiera in relazione agli stock delle acque dell'Unione per i quali sono state loro assegnate possibilità di pesca.

1. Nell'ambito di un piano pluriennale stabilito a norma degli articoli 9, 10 e 11, gli Stati membri, previa consultazione degli organismi regionali abilitati alla gestione della pesca, sono autorizzati a elaborare, in stretto legame con i consigli consultivi interessati, misure conformi al piano medesimo che specifichino le misure di conservazione applicabili alle navi battenti la loro bandiera in relazione agli stock delle acque dell'Unione per i quali sono state loro assegnate possibilità di pesca.

Emendamento  56

Proposta di regolamento

Parte III – titolo III – capitolo I – articolo 17 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis) tengano conto delle proposte presentate dai consigli consultivi regionali.

Emendamento  57

Proposta di regolamento

Parte III – titolo III – capitolo I – articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine di specificare le misure di conservazione applicabili alle attività di pesca oggetto di un piano pluriennale nel caso in cui gli Stati membri autorizzati ad adottare misure a norma dell'articolo 17 non notifichino tali misure alla Commissione entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del piano pluriennale.

1. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine di specificare le misure di conservazione applicabili alle attività di pesca oggetto di un piano pluriennale, tenuto conto delle proposte dei consigli consultivi regionali, nel caso in cui gli Stati membri autorizzati ad adottare misure a norma dell'articolo 17 non notifichino tali misure alla Commissione entro una scadenza da fissare in ciascun piano pluriennale.

Emendamento  58

Proposta di regolamento

Parte III – titolo III – capitolo I – articolo 20 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine di specificare le misure di conservazione applicabili alle attività di pesca oggetto di un piano pluriennale nel caso in cui

2. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine di specificare le misure di conservazione applicabili alle attività di pesca oggetto di un piano pluriennale, tenuto conto delle proposte dei consigli consultivi regionali, nel caso in cui

Emendamento  59

Proposta di regolamento

Parte III – titolo III – capitolo I – articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le misure di conservazione adottate dalla Commissione sono volte a garantire il conseguimento degli obiettivi generali e degli obiettivi specifici fissati nel piano pluriennale. Al momento dell'adozione dell'atto delegato da parte della Commissione, le misure dello Stato membro cessano di avere effetto.

3. Le misure di conservazione adottate dalla Commissione, stabilite previa consultazione degli organismi regionali interessati incaricati della gestione della pesca, sono volte a garantire il conseguimento degli obiettivi generali e degli obiettivi specifici fissati nel piano pluriennale. Al momento dell'adozione dell'atto delegato da parte della Commissione, le misure dello Stato membro non compatibili o non appropriate alla realizzazione degli obiettivi cessano di avere effetto.

Emendamento  60

Proposta di regolamento

Parte III – titolo III – capitolo II – articolo 21 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

Nell'ambito di un quadro di misure tecniche stabilito conformemente all'articolo 14, gli Stati membri possono essere autorizzati ad adottare misure conformi a tale quadro, che specifichino le misure tecniche applicabili alle navi battenti la loro bandiera in relazione agli stock presenti nelle acque soggette alla loro giurisdizione per i quali sono state loro assegnate possibilità di pesca. Gli Stati membri provvedono affinché tali misure tecniche:

Nell'ambito di un quadro di misure tecniche stabilito conformemente all'articolo 14, gli Stati membri, previa consultazione degli organismi regionali incaricati della gestione della pesca, sono autorizzati ad adottare misure conformi a tale quadro, che specifichino le misure tecniche applicabili alle navi battenti la loro bandiera in relazione agli stock presenti nelle acque soggette alla loro giurisdizione per i quali sono state loro assegnate possibilità di pesca. Gli Stati membri provvedono affinché tali misure tecniche:

Emendamento  61

Proposta di regolamento

Parte III – titolo III – capitolo II – articolo 21 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis) tengano conto delle proposte presentate dai consigli consultivi regionali.

Emendamento  62

Proposta di regolamento

Parte III – titolo III – capitolo II – articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine di specificare le misure tecniche oggetto di un quadro di misure tecniche nel caso in cui gli Stati membri autorizzati ad adottare misure a norma dell'articolo 21 non notifichino tali misure alla Commissione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del quadro di misure tecniche.

1. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine di specificare le misure tecniche oggetto di un quadro di misure tecniche, tenuto conto delle proposte dei consigli consultivi regionali, nel caso in cui gli Stati membri autorizzati ad adottare misure a norma dell'articolo 21 non notifichino tali misure alla Commissione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del quadro di misure tecniche.

Emendamento  63

Proposta di regolamento

Parte III – titolo III – capitolo II – articolo 24 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 per la definizione di misure tecniche qualora le misure degli Stati membri, sulla base di una valutazione effettuata a norma dell'articolo 23,

2. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 per la definizione di misure tecniche, tenuto conto delle proposte dei consigli consultivi regionali, qualora le misure degli Stati membri, sulla base di una valutazione effettuata a norma dell'articolo 23,

Emendamento  64

Proposta di regolamento

Parte III – titolo III – capitolo II – articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le misure tecniche adottate dalla Commissione sono volte a garantire il conseguimento degli obiettivi fissati nel quadro di misure tecniche. Al momento dell'adozione dell'atto delegato da parte della Commissione, le misure dello Stato membro cessano di avere effetto.

3. Le misure tecniche adottate dalla Commissione, stabilite previa consultazione degli organismi regionali interessati incaricati della gestione della pesca, sono volte a garantire il conseguimento degli obiettivi fissati nel quadro di misure tecniche. Al momento dell'adozione dell'atto delegato da parte della Commissione, le misure dello Stato membro non compatibili o non appropriate alla realizzazione degli obiettivi cessano di avere effetto.

Emendamento  65

Proposta di regolamento

Parte III – titolo IV – articolo 26 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Misure adottate dagli Stati membri nella zona delle 12 miglia nautiche

Misure adottate dagli Stati membri nella zona delle 12 miglia nautiche e nella zona delle 100 miglia nautiche intorno alle regioni ultraperiferiche

Emendamento  66

Proposta di regolamento

Parte III – titolo IV – articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Uno Stato membro può adottare misure non discriminatorie per la conservazione e la gestione degli stock ittici e per ridurre al minimo l'impatto della pesca sulla conservazione degli ecosistemi marini nella zona delle 12 miglia nautiche dalle proprie linee di base, purché l'Unione non abbia adottato misure di conservazione e di gestione specificatamente per questa zona. Le misure degli Stati membri sono compatibili con gli obiettivi enunciati agli articoli 2 e 3 e perlomeno altrettanto vincolanti della normativa vigente nell'Unione.

1. Uno Stato membro può adottare misure non discriminatorie per la conservazione e la gestione degli stock ittici e per ridurre al minimo l'impatto della pesca sulla conservazione degli ecosistemi marini nella zona delle 12 miglia nautiche dalle proprie linee di base e nella zona delle 100 miglia nautiche intorno alle regioni ultraperiferiche entro i limiti della loro zona economica esclusiva, purché l'Unione non abbia adottato misure di conservazione e di gestione specificatamente per questa zona. Le misure degli Stati membri sono compatibili con gli obiettivi enunciati agli articoli 2 e 3 e perlomeno altrettanto vincolanti della normativa vigente nell'Unione.

Emendamento  67

Proposta di regolamento

Parte IV

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Motivazione

La soppressione delle concessioni di pesca trasferibili è accompagnata da un nuovo paragrafo all'articolo 16 che lascia a ogni Stato membro la scelta del metodo di ripartizione delle possibilità di pesca attribuitegli in base al principio di sussidiarietà. Ciò permette agli Stati membri che lo desiderano di istituire un sistema di concessioni di pesca trasferibili.

Emendamento  68

Proposta di regolamento

Parte V – articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano misure per l'adeguamento della capacità di pesca della propria flotta nell'intento di conseguire un efficace equilibrio tra questa capacità di pesca e le possibilità di pesca di cui dispongono.

1. Gli Stati membri adottano, là dove risulta necessario, misure per l'adeguamento della capacità di pesca della propria flotta nell'intento di conseguire un efficace equilibrio tra questa capacità di pesca e le possibilità di pesca di cui dispongono.

Emendamento  69

Proposta di regolamento

Parte IV – articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La capacità di pesca corrispondente alle navi ritirate con aiuti pubblici non viene sostituita.

soppresso

Emendamento  70

Proposta di regolamento

Parte V – articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 con riguardo al nuovo calcolo dei limiti di capacità di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2.

soppresso

Emendamento  71

Proposta di regolamento

Parte VII – titolo I – articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le posizioni dell'Unione nell'ambito delle organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca e nell'ambito delle ORGP si basano sui migliori pareri scientifici disponibili al fine di garantire che le risorse alieutiche siano mantenute o riportate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

2. Le posizioni dell'Unione nell'ambito delle organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca e nell'ambito delle ORGP si basano sui migliori pareri scientifici disponibili nonché sui pareri delle regioni, dei consigli consultivi e degli organismi regionali di gestione della pesca, al fine di garantire che le risorse alieutiche siano mantenute o riportate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile e che le posizioni delle regioni, dei consigli consultivi e degli organismi regionali di gestione della pesca siano debitamente prese in considerazione ed espresse.

Emendamento  72

Proposta di regolamento

Parte VII – titolo II – articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. I pescherecci dell'Unione catturano unicamente il surplus di catture ammissibili determinato dal paese terzo a norma dell'articolo 62, paragrafo 2, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e identificato sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e delle informazioni pertinenti scambiate fra l'Unione e il paese terzo con riguardo allo sforzo totale di pesca degli stock interessati al fine di garantire che le risorse alieutiche restino al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

2. I pescherecci dell'Unione catturano unicamente il surplus di catture ammissibili determinato dal paese terzo a norma dell'articolo 62, paragrafo 2, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e identificato sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e delle informazioni pertinenti scambiate fra l'Unione e il paese terzo con riguardo allo sforzo totale di pesca degli stock interessati, al fine di garantire che le risorse alieutiche restino al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile e di garantire ai pescatori del paese terzo o dei paesi terzi interessati dagli accordi che la loro capacità di pesca non ne risulti ridotta.

Emendamento  73

Proposta di regolamento

Parte XII – articolo 52 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Il consiglio consultivo che sarà creato per le regioni ultraperiferiche sarà diviso in tre sezioni: la sezione Grandi Caraibi, che comprende Guadalupe, Martinica e Guyana; la sezione Oceano Indiano sudoccidentale, che comprende Riunione e Mayotte, e infine la sezione Macaronesia, che comprende Canarie, Azzorre e Madera.

Emendamento  74

Proposta di regolamento

Parte XII – articolo 52 – paragrafo 53 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) sottoporre raccomandazioni e suggerimenti alla Commissione quanto alle posizioni che deve difendere nell'ambito delle ORGP.

Emendamento  75

Proposta di regolamento

Parte XII – articolo 53 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione e, ove del caso, lo Stato membro interessato, rispondono entro un termine ragionevole a ogni raccomandazione, suggerimento o informazione ricevuti a norma del paragrafo 1.

2. La Commissione e, ove del caso, lo Stato membro interessato, rispondono entro un termine ragionevole a ogni raccomandazione, suggerimento o informazione ricevuti a norma del paragrafo 1 e tengono conto delle raccomandazioni dei consigli consultivi regionali per l'adozione di decisioni.

Emendamento  76

Proposta di regolamento

Parte XII – articolo 53 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Non appena prevede di prendere nuove misure concernenti un consiglio consultivo o di regolamentarne il bacino di pesca, la Commissione chiede in via preliminare il parere del consiglio in questione.

Emendamento  77

Proposta di regolamento

Parte XII – articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I consigli consultivi sono composti da organizzazioni che rappresentano gli operatori del settore della pesca e altri gruppi di interesse interessati dalla politica comune della pesca.

1. I consigli consultivi sono composti prevalentemente da organizzazioni che rappresentano gli operatori del settore della pesca e comprendono ugualmente organizzazioni di tutela dell'ambiente e della biodiversità nonché altri gruppi di interesse interessati dalla politica comune della pesca e associazioni di difesa degli estuari e dei corsi d'acqua naturali e possono essere accettati in qualità di osservatori i paesi terzi o le organizzazioni che rappresentano il settore della pesca di paesi terzi del bacino marittimo interessato.

Emendamento  78

Proposta di regolamento

Allegato III – colonna 1 – linea 5

Testo della Commissione

Emendamento

Acque sudoccidentali

Acque sudoccidentali, acque dell'Oceano Indiano sudoccidentale e acque delle Antille-Guyana

Emendamento  79

Proposta di regolamento

Allegato III – colonna 2 – linea 5

Testo della Commissione

Emendamento

Zone CIEM VIII, IX e X (acque intorno alle Azzorre) e zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 (acque intorno a Madera e alle isole Canarie)

Zone CIEM VIII, IX e X (acque intorno alle Azzorre) e zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 (acque intorno a Madera e alle isole Canarie), acque dell'Oceano Indiano sudoccidentale e acque delle Antille-Guyana

PROCEDURA

Titolo

Politica comune della pesca

Riferimenti

COM(2011)0425 – C7-0198/2011 – 2011/0195(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

PECH

13.9.2011

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

REGI

13.9.2011

Relatore per parere

       Nomina

Younous Omarjee

4.1.2012

Relatore per parere sostituito

Elie Hoarau

Approvazione

18.9.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

38

3

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Victor Boştinaru, John Bufton, Alain Cadec, Ryszard Czarnecki, Francesco De Angelis, Rosa Estaràs Ferragut, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Ana Miranda, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Ewald Stadler, Georgios Stavrakakis, Csanád Szegedi, Nuno Teixeira, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Ivars Godmanis, Karin Kadenbach, Andrey Kovatchev, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Derek Vaughan

PROCEDURA

Titolo

Politica comune della pesca

Riferimenti

COM(2011)0425 – C7-0198/2011 – 2011/0195(COD)

Presentazione della proposta al PE

13.7.2011

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

PECH

13.9.2011

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

DEVE

13.9.2011

BUDG

13.9.2011

ENVI

13.9.2011

REGI

13.9.2011

Relatore(i)

       Nomina

Ulrike Rodust

26.9.2011

 

 

 

Contestazione della base giuridica

       Parere JURI

JURI

17.9.2012

 

 

 

Esame in commissione

22.11.2011

12.12.2011

20.12.2011

26.1.2012

 

27.2.2012

21.3.2012

24.4.2012

6.9.2012

Approvazione

18.12.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

13

10

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, Chris Davies, Nigel Farage, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Ian Hudghton, Iliana Malinova Iotova, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Nils Torvalds, Jarosław Leszek Wałęsa

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Ole Christensen, Diane Dodds, Julie Girling, Gesine Meissner, Jens Nilsson, Anna Rosbach, Antolín Sánchez Presedo

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

William (The Earl of) Dartmouth, Salvatore Iacolino, Peter Simon, Sabine Wils, Inês Cristina Zuber

Deposito

10.1.2013