RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA

24.1.2013 - (COM(2012)0428 – C7‑0260/2012 – 2012/0205(CNS)) - *

Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: David Casa


Procedura : 2012/0205(CNS)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0014/2013
Testi presentati :
A7-0014/2013
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA

(COM(2012)0428 – C7‑0260/2012 – 2012/0205(CNS))

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2012)0428),

–   visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0260/2012),

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7‑0014/2013),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.  invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Considerando -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1) L'intensificazione della lotta contro la frode e l'evasione fiscali è fondamentale per ripristinare e salvaguardare la stabilità e solidità delle finanze pubbliche nell'Unione.

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) La frode fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) provoca notevoli perdite di bilancio e incide sulle condizioni di concorrenza e, di conseguenza, sul funzionamento del mercato interno. Di recente si sono sviluppate forme di frode fiscale improvvisa e massiccia, in particolare attraverso l'utilizzo di strumenti elettronici che facilitano scambi rapidi e illeciti su vasta scala.

(1) La frode fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) comporta notevoli perdite per le finanze pubbliche e incide negativamente sulle condizioni di concorrenza e, di conseguenza, sul funzionamento equo ed efficace del mercato interno. Tali perdite dovrebbero essere contenute, soprattutto in tempi di austerità di bilancio. Di recente si sono sviluppate forme di frode fiscale improvvisa e massiccia, in particolare attraverso l'utilizzo di strumenti elettronici che facilitano scambi rapidi e illeciti su vasta scala che spesso travalicano i confini di un determinato Stato membro.

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) La direttiva del Consiglio 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto consente agli Stati membri di chiedere una deroga a detta direttiva allo scopo di evitare talune forme di evasione o elusione fiscale. L'autorizzazione di tale deroga richiede una proposta della Commissione e la sua adozione da parte del Consiglio. L'esperienza recente ha dimostrato che il processo di concessione di deroghe non ha sempre un grado di flessibilità sufficiente a garantire una rapida e adeguata risposta alle richieste degli Stati membri.

(2) La direttiva del Consiglio 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto consente agli Stati membri di chiedere una deroga a detta direttiva allo scopo di evitare talune forme di evasione o elusione fiscale. L'autorizzazione di tale deroga richiede una proposta della Commissione e la sua adozione da parte del Consiglio. L'esperienza recente ha dimostrato che il processo di concessione di deroghe non ha sempre un grado di celerità o flessibilità sufficiente a garantire una rapida e adeguata risposta alle richieste degli Stati membri.

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) La designazione del beneficiario come soggetto debitore dell'IVA (inversione contabile) è una misura efficace per fermare immediatamente i tipi più noti di evasione fiscale in determinati settori. Tuttavia, poiché la situazione può evolversi nel tempo, potrebbe essere necessario prevedere anche altre misure. A tal fine, il Consiglio dovrebbe, se del caso, su proposta della Commissione, determinare qualsiasi altra misura come facente parte dell'ambito del QRM. Il tipo di misure che potrebbero essere autorizzate dovrebbe essere stabilito in modo da ridurre al minimo il tempo necessario per l'autorizzazione delle deroghe da parte della Commissione.

(7) La designazione del beneficiario come soggetto debitore dell'IVA ("meccanismo di inversione contabile") è una misura efficace per fermare immediatamente i tipi più noti di evasione fiscale in determinati settori ("frode a carosello"). Tuttavia, date le attuali carenze dei sistemi IVA, e in funzione del modo in cui la situazione può evolversi nel tempo, potrebbe essere necessario prevedere anche altre misure. A tal fine, la Commissione dovrebbe, se del caso, proporre che qualsiasi altra misura faccia parte dell'ambito del QRM. Tale misura dovrebbe essere approvata all'unanimità dal Consiglio dopo aver consultato il Parlamento europeo. Il tipo di misure che potrebbero essere autorizzate dovrebbe essere stabilito in maniera accurata e trasparente, in modo da ridurre al minimo il tempo necessario per l'autorizzazione delle deroghe da parte della Commissione.

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis) Per sviluppare e migliorare costantemente il meccanismo di reazione rapida, è opportuno che la Commissione riferisca regolarmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla sua applicazione, prendendo in considerazione, fra l'altro, ulteriori misure da inserire nell'ambito di detto meccanismo e nuovi modi per rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri nel contesto generale del meccanismo.

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 ter) Affinché il meccanismo di reazione rapida possa funzionare in maniera soddisfacente, la Commissione dovrebbe essere in grado, in ogni momento, di intervenire in modo rapido e preciso. Le risorse umane e di altro tipo a disposizione del meccanismo dovrebbero pertanto essere adeguate e occorre istituire e mantenere una procedura decisionale interna accelerata.

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Considerando 9 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 quater) Dal momento che l'applicazione di una misura speciale in uno Stato membro potrebbe avere ripercussioni sui sistemi IVA degli altri Stati membri, è opportuno che la Commissione, per salvaguardare la trasparenza, informi tutti gli Stati membri in merito a tutte le domande presentate e a tutte le decisioni prese al riguardo.

Emendamento  8

Proposta di direttiva

Considerando 9 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 quinquies) Nelle sue attività finalizzate a rafforzare e perfezionare il meccanismo di reazione rapida, è opportuno che la Commissione consulti ampiamente le imprese dei settori più esposti alle frodi e le altre parti interessate.

Emendamento  9

Proposta di direttiva

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Poiché l'obiettivo dell'azione da adottare, cioè affrontare fenomeni di frode improvvisa e massiccia nel settore dell'IVA che molto spesso hanno una dimensione internazionale, non può essere sufficientemente conseguito dagli Stati membri in quanto non sono in grado di contrastare individualmente i circuiti relativi a nuove forme di commercio che coinvolgono più paesi nello stesso momento, e può dunque, a causa di una più veloce e quindi più efficace e adeguata risposta a tali fenomeni, essere realizzato meglio a livello dell'UE, l'Unione può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(10) Poiché l'obiettivo dell'azione da adottare, cioè affrontare fenomeni di frode improvvisa e massiccia nel settore dell'IVA che molto spesso hanno una dimensione internazionale, non può essere sufficientemente conseguito dagli Stati membri in quanto non sono in grado di contrastare individualmente i circuiti relativi a nuove forme di commercio che coinvolgono più paesi nello stesso momento, e può dunque, a causa di una più veloce e quindi più efficace e adeguata risposta a tali fenomeni, essere realizzato meglio a livello dell'UE, l'Unione dovrebbe adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire i citati obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento  10

Proposta di direttiva

Articolo 1

Direttiva 2006/112/CE

Sezione 1a - Articolo 395 bis - paragrafo 1 - lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) la designazione del soggetto passivo come soggetto debitore dell'IVA nell'ambito di determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi in deroga all'articolo 193, a seguito di una richiesta di cui al paragrafo 2 del presente articolo per tale misura;

a) la designazione del soggetto passivo come soggetto debitore dell'IVA nell'ambito di determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi in deroga all'articolo 193 ("meccanismo di inversione contabile"), a seguito di una richiesta di cui al paragrafo 2 del presente articolo per tale misura;

Emendamento  11

Proposta di direttiva

Articolo 1

Direttiva 2006/112/CE

Sezione 1a - articolo 395 bis - paragrafo 1 - lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) qualsiasi altra misura determinata dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.

b) qualsiasi altra misura proposta dalla Commissione e approvata all'unanimità dal Consiglio dopo aver consultato il Parlamento europeo.

Emendamento  12

Proposta di direttiva

Articolo 1

Direttiva 2006/112/CE

Sezione 1a – articolo 395 bis – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini della lettera a), la misura speciale è subordinata ad adeguate misure di controllo da parte degli Stati membri per quanto riguarda i soggetti passivi che effettuano le cessioni di beni o prestazioni di servizi a cui si applica tale misura.

Ai fini delle lettere a) e b), ogni misura speciale utilizzata è subordinata ad adeguate misure di controllo da parte degli Stati membri per quanto riguarda i soggetti passivi che effettuano le cessioni di beni o prestazioni di servizi a cui si applica tale misura.

Motivazione

È necessario che il testo legislativo sia formulato in modo aperto per consentire l'inserimento di ulteriori misure speciali nell'ambito di applicazione del meccanismo.

Emendamento  13

Proposta di direttiva

Articolo 1

Direttiva 2006/112/CE

Sezione 1a – articolo 395 bis – paragrafo 1 – comma 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

La procedura di cui al presente paragrafo viene completata entro tre mesi.

Emendamento  14

Proposta di direttiva

Articolo 1

Direttiva 2006/112/CE

Sezione 1a - articolo 395 bis - paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Lo Stato membro che desidera introdurre le misure di cui al paragrafo 1 invia una domanda alla Commissione. Lo Stato membro deve fornire informazioni indicanti il settore interessato, il tipo e le caratteristiche della frode, il suo carattere improvviso e massiccio e le sue conseguenze in termini di perdite finanziarie gravi e irreparabili. Se la Commissione ritiene di non essere in possesso di tutti i dati necessari, essa contatta lo Stato membro interessato entro un mese dal ricevimento della domanda, specificando di quali dati supplementari necessiti.

2. Lo Stato membro che desidera introdurre le misure di cui al paragrafo 1 invia una domanda alla Commissione. Lo Stato membro deve fornire alla Commissione, alle commissioni competenti del Parlamento europeo e alla Corte dei conti informazioni indicanti il settore interessato, il tipo e le caratteristiche della frode, il suo carattere improvviso e massiccio e le sue conseguenze in termini di perdite finanziarie gravi e irreparabili. Se la Commissione ritiene di non essere in possesso di tutti i dati necessari, essa contatta lo Stato membro interessato entro due settimane dal ricevimento della domanda, specificando di quali dati supplementari necessiti. Se del caso e laddove possibile, la Commissione consulta inoltre il settore commerciale interessato.

Emendamento  15

Proposta di direttiva

Articolo 1

Direttiva 2006/112/CE

Sezione 1a – articolo 395 bis – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Quando la Commissione ha ricevuto tutte le informazioni che ritiene necessarie per valutare la domanda, essa autorizza la misura speciale entro un mese o, qualora contesti la misura richiesta, ne informa lo Stato membro interessato.

Quando la Commissione ha ricevuto tutte le informazioni che ritiene necessarie per valutare la domanda, essa:

 

a) ne informa lo Stato membro richiedente,

 

b) trasmette la domanda, nella lingua originale, agli altri Stati membri e

 

c) autorizza la misura speciale entro un mese o, qualora contesti la misura richiesta, ne informa lo Stato membro interessato, gli altri Stati membri, le commissioni competenti del Parlamento europeo e la Corte dei conti fornendo loro una motivazione dettagliata.

Motivazione

Una maggiore trasparenza lungo tutto l'arco della procedura consentirebbe più agevolmente agli Stati membri di ottenere un quadro completo delle tipologie di frode, di coordinarsi a livello transfrontaliero e di adottare decisioni rapide e accurate in sede SCAC.

Emendamento  16

Proposta di direttiva

Articolo 1

Direttiva 2006/112/CE

Sezione 1a – articolo 395 quater

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 395 quater

 

Ogni tre anni, a partire dal 1° luglio 2014, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del meccanismo di reazione rapida istituito a norma della presente sezione. La relazione prende in considerazione, tra l'altro, ulteriori misure speciali da inserire nell'ambito del meccanismo e nuovi modi per rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri nel contesto generale del meccanismo.

Emendamento  17

Proposta di direttiva

Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 1 bis

 

Entro il 1° gennaio 2014 la Commissione presenta una relazione sulle possibili soluzioni per accelerare la procedura ordinaria di deroga di cui all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE. L'obiettivo della relazione è individuare le modifiche da apportare alle strutture e prassi esistenti al fine di garantire che la Commissione riesca sempre a completare la procedura entro cinque mesi dal ricevimento della domanda di uno Stato membro. La relazione è corredata, se del caso, di proposte legislative.

Motivazione

Finora la Commissione si è spesso dimostrata piuttosto lenta nell'espletare la procedura ordinaria di deroga. Al riguardo sembra esserci un certo margine di miglioramento. Oltre a introdurre il meccanismo di reazione rapida, occorre impegnarsi per conferire maggiore efficacia alla procedura ordinaria.

Emendamento  18

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri comunicano al Parlamento europeo e alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Emendamento  19

Proposta di direttiva

Articolo 3

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La direttiva è consolidata con la direttiva che essa modifica entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore.

MOTIVAZIONE

Proposta della Commissione

Il 31 luglio 2012 la Commissione ha presentato una proposta relativa a un meccanismo di reazione rapida (Quick Reaction Mechanism - QRM) che consentirebbe agli Stati membri di rispondere in modo più rapido ed efficace alle frodi in materia di IVA. In base a tale meccanismo, uno Stato membro che si trova ad affrontare un grave caso di frode improvvisa e massiccia attinente all'IVA potrà applicare alcune misure di emergenza che non sono attualmente consentite dalla legislazione in materia di IVA. In tale contesto, la proposta stabilisce che gli Stati membri potranno applicare, entro un mese, un "meccanismo di inversione contabile" che designa quale debitore dell'IVA il beneficiario invece del fornitore di beni o servizi. Ciò migliorerebbe in modo significativo la possibilità di contrastare in modo efficace sistemi di frode complessi, quali la frode a carosello, e di ridurre perdite finanziarie altrimenti irreparabili. È inoltre prevista, al fine di far fronte a possibili future forme di frode, l'eventuale autorizzazione e definizione di altre misure antifrode nell'ambito del meccanismo di reazione rapida.

Le frodi in materia di IVA costano ogni anno al bilancio dell'UE e a quello degli Stati membri vari miliardi di euro. In alcuni casi gravi, ingenti importi sono persi in tempi molto brevi, a causa della rapidità con cui evolvono attualmente i sistemi di frode. Per esempio, tra il giugno del 2008 e il dicembre del 2009 si stima che siano stati persi 5 miliardi di euro a causa delle frodi in materia di IVA in relazione alle quote di emissione di gas a effetto serra.

Attualmente, se uno Stato membro desidera contrastare le frodi attinenti all'IVA mediante misure non previste dalla legislazione dell'UE in materia di IVA, è tenuto a chiedere formalmente una deroga. La Commissione redige quindi una proposta a tal fine e la presenta al Consiglio perché sia approvata all'unanimità prima che le misure possano essere applicate. Tale processo può essere lento e complesso, ritardando l'adozione da parte dello Stato membro interessato delle misure necessarie per porre fine alla frode.

Con il meccanismo di reazione rapida, gli Stati membri non dovranno più attendere la conclusione di tale processo formale prima di applicare misure antifrode specifiche. Una procedura più rapida consentirebbe loro di ottenere una deroga temporanea entro un mese, con una validità massima di un anno. Ciò consentirebbe allo Stato membro interessato di iniziare a contrastare la frode quasi immediatamente, mentre vengono poste in essere misure più permanenti (e, se necessario, mentre viene avviata la procedura di deroga standard).

Il meccanismo di reazione rapida era previsto nella nuova strategia in materia di IVA, nonché nella comunicazione sulla lotta contro la frode e l'evasione fiscali, quale strumento inteso a rafforzare la lotta alla frode fiscale nell'UE e a tutelare le entrate pubbliche.

Posizione del relatore

Il relatore accoglie con grande favore la proposta in esame, che considera un approccio pragmatico e utile per far fronte alle frodi in materia di IVA, in particolare alla frode a carosello, in tempi di restrizioni e di austerità di bilancio.

La proposta fornisce un vero valore aggiunto europeo e risponde alle questioni sollevate dalla relazione precedente del relatore sul "Libro verde sul futuro dell'IVA", nonché alle richieste del Parlamento europeo concernenti l'intensificazione degli sforzi tesi a combattere l'evasione e la frode fiscali.

Si stima che le frodi in materia di IVA costino ogni anno al bilancio dell'UE e a quello degli Stati membri vari miliardi di euro. Tali frodi danneggiano inoltre le aziende adempienti che operano legittimamente. Nel 2005/06 la frode a carosello o della società prestanome ammontava da sola a circa 14,8 miliardi di euro in tutta l'UE.

La proposta della Commissione consentirebbe quindi agli Stati membri di rispondere in modo più "rapido ed efficace" alle frodi in materia di IVA. Il relatore desidera comunque formulare alcune osservazioni:

1. Prima dell'attuazione di qualsiasi misura antifrode, è necessario un breve periodo di consultazione per garantire che la misura proposta sia efficace e interessi specificamente l'IVA a rischio.

2. Occorre riconoscere che storicamente le misure antifrode pongono in genere oneri di conformità più gravosi a carico delle aziende che vogliono rispettare la legislazione in materia di IVA, mentre i truffatori interessati ignoreranno la misura o cambieranno sistema di frode. È necessario che le agenzie di riscossione dei tributi ne siano consapevoli e non utilizzino la nuova legislazione per colpire le aziende che cercano di rispettare la legge. Qualsiasi meccanismo di reazione rapida deve essere applicabile solo in circostanze fraudolente gravi.

3. La proposta dovrebbe essere accompagnata da una strategia a lungo termine per far fronte alle frodi, il che richiede modifiche più strutturali dei sistemi IVA. La complessità della legislazione in materia di IVA in tutta l'UE ha creato opportunità per i truffatori. Nelle sue riflessioni a partire dal suo Libro bianco sul futuro dell'IVA, la Commissione dovrebbe analizzare in che misura l'attuale complessità del sistema IVA agevoli la frode.

4. Il meccanismo di inversione contabile nazionale è una misura efficace contro la frode; tuttavia, prima della sua introduzione in uno Stato membro, è necessario valutare gli oneri burocratici che impone ai contribuenti adempienti. I costi informatici aggiuntivi che un'azienda può dover sostenere, ogniqualvolta vende un determinato tipo di prodotto, quando deve decidere se applicare o meno l'inversione contabile rappresentano un costo aggiuntivo significativo. Per quanto possibile, qualsiasi meccanismo di reazione rapida antifrode deve essere introdotto senza aumentare gli oneri di conformità che gravano sui contribuenti.

PROCEDURA

Titolo

Modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA

Riferimenti

COM(2012)0428 – C7-0260/2012 – 2012/0205(CNS)

Consultazione del PE

5.9.2012

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ECON

11.9.2012

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

CONT

11.9.2012

JURI

11.9.2012

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

CONT

7.11.2012

JURI

18.9.2012

 

 

Relatore(i)

       Nomina

David Casa

11.9.2012

 

 

 

Esame in commissione

28.11.2012

22.1.2013

 

 

Approvazione

22.1.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

41

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Syed Kamall, Othmar Karas, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Sławomir Nitras, Ivari Padar, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Philippe De Backer, Robert Goebbels, Thomas Mann, Marisa Matias, Mario Mauro, Nils Torvalds, Emilie Turunen

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Dominique Riquet

Deposito

24.1.2013