RELAZIONE su come trarre il massimo beneficio dalle misure ambientali dell'UE: instaurare la fiducia migliorando le conoscenze e rafforzando la capacità di risposta

30.1.2013 - (2012/2104(INI))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Relatore: Oreste Rossi

Procedura : 2012/2104(INI)
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A7-0028/2013
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

su come trarre il massimo beneficio dalle misure ambientali dell'UE: instaurare la fiducia migliorando le conoscenze e rafforzando la capacità di risposta

(2012/2104(INI))

Il Parlamento europeo,

–   visti l'articolo 11 del TUE e l'articolo 5 del protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

–   visti gli articoli 191 e 192 del TFUE,

–   vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'applicazione del diritto comunitario dell'ambiente (COM(2008)0773),

–   vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo "Riesame della politica ambientale 2008" (COM(2009)0304) e il suo allegato,

–   vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Trarre il massimo beneficio dalle misure ambientali dell'UE: instaurare la fiducia migliorando le conoscenze e rafforzando la capacità di risposta" (COM(2012)0095),

–   vista la 29a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2011) (COM (2012)0714),

–   vista la risoluzione del Parlamento europeo del 20 aprile 2012 sulla revisione del sesto programma d'azione in materia di ambiente e la definizione delle priorità per il settimo programma d'azione in materia di ambiente – Un ambiente migliore per una vita migliore[1],

–   viste le conclusioni del Consiglio del 20 dicembre 2010 sul tema "Migliorare gli strumenti della politica ambientale",

–   viste le conclusioni della presidenza del Consiglio del 19 aprile 2012 sul settimo programma d'azione in materia di ambiente,

–   visto l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" (2003/C 321/01),

–   visto il parere di prospettiva del Comitato delle regioni dal titolo "Il ruolo degli enti regionali e locali nella futura politica ambientale"[2],

–   visto il parere del Comitato delle regioni dal titolo "Verso un settimo programma d'azione per l'ambiente: una migliore attuazione della legislazione dell'UE sull'ambiente"[3],

–   vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso alla giustizia in materia ambientale (COM(2003)0624) e il testo adottato dal Parlamento europeo in prima lettura[4],

–   visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per le petizioni (A7-0028/2013),

Considerazioni generali

A. considerando che gran parte della legislazione europea assume la forma di direttive che stabiliscono norme e obiettivi generali, lasciando agli Stati membri e agli enti locali e regionali la scelta delle modalità per conseguire tali obiettivi;

B.  considerando che la responsabilità primaria di garantire un'efficace attuazione e applicazione della legislazione dell'UE incombe alle autorità nazionali, in molti casi a livello locale e regionale;

C. considerando che un'attuazione inefficiente non nuoce soltanto all'ambiente e alla salute umana, ma genera altresì incertezza per le imprese, ostacola il mercato unico e produce una maggiore burocrazia e, pertanto, costi più elevati;

D. considerando che alcuni studi sono giunti alla conclusione che la piena attuazione della legislazione dell'UE nel solo settore dei rifiuti genererebbe 400 000 posti di lavoro e consentirebbe di risparmiare 72 miliardi di euro l'anno[5];

E.  considerando che il livello insoddisfacente di attuazione della normativa ambientale si riflette nel numero elevato di infrazioni e di denunce nel settore;

F.  considerando che la mancanza di informazioni e di cognizioni precise sullo stato di attuazione e di dati quantitativi concernenti diversi settori ambientali ostacola la corretta attuazione dell'acquis ambientale;

G. considerando che, secondo la Commissione, il costo annuo della mancata attuazione della legislazione dell'UE in materia ambientale è attualmente pari a 50 miliardi di euro in costi sanitari e costi ambientali diretti, senza considerare gli effetti negativi sullo stato dell'ambiente nell'UE; che, a partire dal 2020, tale costo annuo aumenterà fino a 90 miliardi di euro l'anno[6];

H. considerando che i problemi derivanti dall'attuazione della legislazione dell'UE in materia ambientale possono essere duplici, ossia da un lato un'attuazione tardiva o insufficiente e, dall'altro, una "sovraregolamentazione" (gold plating) e che entrambi gli aspetti contrastano con le idee politiche originali alla base della legislazione dell'UE in materia ambientale;

I.   considerando che sussistono differenze significative in termini di attuazione, sia tra gli Stati membri che al loro interno, e che tali differenze hanno un effetto negativo sull'ambiente, rendendo così necessario un approccio più sistematico e olistico per poter colmare questo "divario di attuazione";

J.   considerando che nel 2011 l'ambiente è stato il settore che ha registrato il maggior numero di infrazioni al diritto comunitario nell'UE (299), pari al 17% del totale delle infrazioni, e che nel 2011 sono state avviate, in questo settore, 114 nuove procedure di infrazione[7];

K. considerando che il pieno rispetto della legislazione dell'UE in materia ambientale è uno degli obblighi sanciti dal trattato nonché un criterio per l'utilizzo dei fondi dell'UE negli Stati membri; che gli Stati membri devono pertanto attuare la legislazione ambientale in maniera tempestiva ed efficiente in termini di costi, al fine di migliorare lo stato dell'ambiente nell'UE;

L.  considerando che il sesto programma d'azione per l'ambiente è stato compromesso dalle persistenti carenze di attuazione in settori di questa politica ormai giunti a maturità, quali il controllo dell'inquinamento atmosferico, la gestione dei rifiuti, l'acqua e il trattamento delle acque reflue e la conservazione della natura;

L'attuazione: un compito e opportunità comuni

1.  valuta positivamente la comunicazione della Commissione dal titolo "Trarre il massimo beneficio dalle misure ambientali dell'UE: instaurare la fiducia migliorando le conoscenze e rafforzando la capacità di risposta" (COM(2012)0095);

2.  esorta gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie per preservare l'ambiente e promuovere uno sviluppo sostenibile, tenendo presente che occorre un'economia sana e competitiva; sottolinea che le comunità locali devono avere ampia voce in capitolo nel definire l'equilibrio ottimale tra le esigenze delle persone e quelle del loro ambiente;

3.  ritiene che, in sede di definizione delle politiche dell'UE in materia ambientale, gli enti regionali e locali possano rafforzare il senso di cooperazione e garantire una migliore attuazione della normativa;

4.  è del parere che gli oneri amministrativi non siano sempre il risultato di un'attuazione eccessiva o della mancata attuazione; osserva che i costi amministrativi sono inevitabili, ma che dovrebbero essere contenuti il più possibile, in considerazione del loro impatto negativo sui cittadini e sulle imprese;

5.  rileva che gran parte dei costi amministrativi non necessari legati alla legislazione in materia ambientale sono dovuti all'inadeguatezza o all'inefficienza di pratiche amministrative pubbliche e private in diversi Stati membri e nei loro enti regionali o locali;

6.  sottolinea che soltanto un'attuazione corretta e tempestiva (recepimento) della legislazione dell'UE da parte degli Stati membri e degli enti regionali e locali garantirà il conseguimento dei risultati desiderati da parte della politica dell'UE in questione;

7.  sottolinea che garantire condizioni concorrenziali eque e un mercato comune, come pure un approccio armonizzato, costituisce il nucleo della legislazione dell'UE;

8.  è del parere che un'attuazione efficace possa produrre benefici per le imprese, ad esempio riducendo gli oneri amministrativi, garantendo la sicurezza degli investimenti e creando così maggiore occupazione;

9.  si rammarica del fatto che i cittadini vengano a conoscenza della legislazione dell'UE soltanto dopo la sua entrata in vigore; reputa necessaria una modalità più precoce di scambio di informazioni tra il legislatore e i cittadini, onde aumentare il livello di accettazione e di comprensione degli obiettivi della legislazione dell'UE;

10. precisa che la Commissione, in veste di guardiano dei trattati, deve intervenire prima al fine di consentire un'attuazione migliore e più tempestiva; chiede alla Commissione di valutare quali passi sono necessari per assicurare che il recepimento, l'attuazione e l'applicazione della legislazione ambientale avvengano in maniera corretta;

11. osserva che l'attuale stato frammentario dell'attuazione nei vari Stati membri compromette la parità di condizioni concorrenziali per le imprese e aumenta l'incertezza in merito ai requisiti precisi, scoraggiando in tal modo gli investimenti nei settori ambientali che possono generare occupazione;

12. sottolinea che la responsabilità delle istituzioni europee per quanto attiene alla legislazione dell'UE non si esaurisce con l'adozione della legislazione da parte del Parlamento e del Consiglio e che il Parlamento è disposto ad assistere gli Stati membri per conseguire un'attuazione più efficace;

13. invita la Commissione, gli Stati membri e le regioni interessate a migliorare il flusso di informazioni e ad aumentare la trasparenza tramite scambi più attivi e più frequenti;

Soluzioni intese a garantire un'attuazione più efficace

14. ritiene che provvedere alla piena attuazione e applicazione costituisca un aspetto fondamentale a tutti i livelli, che può necessitare, a seconda dei casi, di essere ulteriormente potenziato; sottolinea, pertanto, la necessità di una legislazione ambientale chiara, coerente e scevra da duplicazioni; ribadisce la necessità di coordinamento e complementarietà, come pure l'esigenza di colmare le lacune esistenti nella trattazione dei vari atti legislativi che formano il diritto ambientale europeo;

15. è del parere che la legislazione ambientale possa essere attuata in modo più efficace mediante la divulgazione delle migliori prassi tra gli Stati membri e fra gli enti regionali e locali responsabili dell'attuazione della legislazione dell'UE, nonché tramite una maggiore cooperazione con le istituzioni europee;

16. deplora la mancanza di dati sul lavoro compiuto a livello nazionale, regionale e locale per assicurare la conformità e il controllo del rispetto della normativa e chiede pertanto alla Commissione di migliorare la situazione avvalendosi delle sue reti e dei suoi organismi, quali l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA);

17. constata l'importanza di rafforzare e monitorare gli indicatori pertinenti ai fini dell'attuazione della legislazione ambientale e promuove lo sviluppo di un sito Internet facilmente consultabile, in cui siano disponibili le misurazioni più recenti degli indicatori e sia possibile effettuare un confronto informale tra gli Stati membri;

18. è del parere che la stessa Commissione debba essere al centro degli sforzi intesi a garantire una migliore attuazione e deplora che attualmente tali sforzi siano sempre più frequentemente demandati ad altri organismi, che spesso non dispongono delle competenze, del personale o delle risorse finanziarie della Commissione;

19. esorta la Commissione e gli Stati membri a contribuire a migliorare le conoscenze e le capacità delle persone associate all'attuazione della legislazione ambientale a livello nazionale, regionale e locale, al fine di garantire che tale legislazione apporti maggiori benefici; è altresì del parere che anche l'apertura di un dialogo con i soggetti interessati migliorerebbe l'attuazione;

20. invita la Commissione a valutare la possibilità di dar vita ad accordi di partenariato in materia di attuazione tra la Commissione e i singoli Stati membri o tra gli Stati membri, onde promuovere una migliore attuazione nonché individuare e risolvere i problemi legati all'attuazione;

21. invita la Commissione a valutare se una maggiore partecipazione degli enti locali durante l'intero processo di definizione della politica ambientale contribuirebbe a migliorare l'attuazione della legislazione nel suo insieme, compresa la possibilità di creare équipe incaricate del recepimento della legislazione ambientale a livello regionale e locale;

22. raccomanda la creazione di uno strumento informativo online, sistematico e di facile accesso, concernente l'attuazione; invita tutti gli attori, ma soprattutto le imprese e i cittadini, a fornire riscontri agli organismi incaricati dell'attuazione sui problemi che emergono in fase di attuazione; attribuisce importanza alla disponibilità di informazioni affidabili, comparabili e facilmente accessibili sullo stato dell'ambiente quale chiave per tracciare in modo efficace lo stato di attuazione;

23. esorta la Commissione a riprendere in considerazione le richieste per l'introduzione di una banca dati delle migliori prassi, che consenta di divulgare in tutti gli Stati membri e gli enti locali e regionali le migliori prassi in materia di attuazione; invita la Commissione a valutare in che modo utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per fornire informazioni online quanto più utili possibile sulle modalità di attuazione della legislazione UE in materia di ambiente;

24. insiste sull'importanza di rafforzare il controllo dell'applicazione della normativa ambientale; esorta pertanto a rafforzare le capacità esistenti e ad assicurare la coesione fra i vari organi preposti ai controlli negli Stati membri, sulla base degli orientamenti dell'UE;

25. sottolinea la necessità che la legislazione europea sia finalizzata a combattere le cause del deterioramento ambientale attraverso l'istituzione di norme concernenti la responsabilità giuridica per i danni ambientali e la responsabilità sociale delle imprese; reputa essenziale, a tal fine, attuare tutte le iniziative volte alla promozione e alla diffusione di una maggiore responsabilità sociale delle imprese in campo ambientale, poiché tale responsabilità impone alle imprese l'obbligo di essere ricettive nei confronti della strategia dello sviluppo sostenibile;

26. ricorda che la corretta attuazione della legislazione dell'UE in materia ambientale comporta numerosi vantaggi: per citare solo tre esempi, condizioni concorrenziali eque per gli attori economici nel mercato unico, la creazione di stimoli all'innovazione e vantaggi per le imprese europee all'avanguardia;

27. sottolinea che un livello elevato di tutela ambientale costituisce uno degli obiettivi fondamentali dell'Unione europea e apporterebbe vantaggi diretti ai cittadini, quali il miglioramento delle condizioni di vita grazie a una migliore qualità dell'aria, meno rumore e meno problemi di salute;

28. sottolinea che l'UE si è prefissata il programma ambizioso di operare una transizione, entro il 2050, verso un'economia resiliente, efficiente sotto il profilo delle risorse e a basse emissioni di carbonio e che, per raggiungere tale obiettivo, occorre un impegno a tutti i livelli; ricorda che è fondamentale uno sforzo comune per garantire che l'economia europea cresca in maniera da rispettare i vincoli imposti dalle risorse naturali e i limiti del pianeta;

29. si rammarica del fatto che l'iter della proposta di direttiva sull'accesso del pubblico alla giustizia in materia ambientale[8] sia fermo in prima lettura; invita pertanto i co-legislatori a rivedere le proprie posizioni al fine di uscire dall'impasse;

30. raccomanda, a tal fine, la condivisione delle conoscenze tra i sistemi giudiziari di ciascuno Stato membro che trattano le violazioni o il mancato rispetto della normativa dell'UE in materia ambientale;

31. reputa fondamentale monitorare le attività di attuazione e sottolinea, pertanto, l'importanza del lavoro svolto in tale ambito dall'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), nel rispetto delle sue competenze statutarie;

32. sottolinea il ruolo importante svolto dall'AEA nel garantire una solida base di conoscenze a fondamento della politica e dell'attuazione e riconosce il lavoro svolto dall'AEA al riguardo; esorta l'AEA a sviluppare ulteriormente la propria capacità di assistere la Commissione e gli Stati membri nel garantire la qualità del monitoraggio e la comparabilità delle informazioni ambientali raccolte in diverse regioni dell'UE; incoraggia ulteriormente l'AEA a concentrarsi anche sullo sviluppo delle capacità e sulla diffusione delle migliori prassi negli Stati membri; si attende che la nuova strategia dell'AEA affronti la questione dell'attuazione in modo più dettagliato;

33. sostiene il piano della Commissione di chiedere agli Stati membri di sviluppare, con l'appoggio della Commissione, quadri strutturati per l'attuazione e l'informazione (SIIF) per tutti i principali atti normativi dell'UE in materia ambientale, in modo da chiarire le principali disposizioni della direttiva e individuare i tipi di informazioni necessarie per dimostrare in che modo viene attuato il diritto dell'UE;

34. prende atto delle frequenti preoccupazioni dei firmatari di petizioni in merito a diversi settori della politica ambientale, quali le discariche e lo smaltimento dei rifiuti, l'habitat della flora e della fauna selvatiche e la qualità dell'aria e dell'acqua; elogia i loro sforzi verso una maggiore responsabilizzazione delle autorità e invita gli Stati membri a essere aperti e cooperativi nei loro confronti;

35. esorta la Commissione a creare, in collaborazione con le autorità nazionali e, se del caso, con la partecipazione dell'AEA, uno sportello per i reclami al quale i cittadini possono riferire i problemi legati all'attuazione della legislazione in materia ambientale;

36. sottolinea l'importanza fondamentale di ispezioni efficaci ed esorta gli Stati membri a potenziare le proprie capacità ispettive in linea con le migliori prassi; raccomanda di adottare criteri minimi per le ispezioni al fine di garantire un'attuazione equilibrata in tutte le regioni dell'UE;

37. esorta tutti gli attori a ottimizzare le attività di ispezione e di sorveglianza con l'intento di utilizzare le risorse disponibili in modo più efficace; sottolinea altresì, a tale riguardo, l'importanza di ricorrere più sistematicamente alle ispezioni inter pares, come indicato dalla Commissione; sottolinea la necessità di integrare le ispezioni esistenti con una cooperazione rafforzata e valutazioni inter pares tra le autorità di ispezione; incoraggia la Rete europea per l'attuazione e il controllo del rispetto del diritto dell'ambiente (Implementation and Enforcement of Environmental Law – "IMPEL") a intraprendere azioni in tal senso; invita altresì la Commissione a promuovere lo sviluppo di capacità e conoscenze sostenendo le reti di giudici e di pubblici ministeri e a ridurre, in stretta collaborazione con il Comitato delle regioni, i costi ambientali ed economici derivanti dall'inosservanza, garantendo condizioni concorrenziali eque;

38. esorta la Commissione a istituire un'Unità di ispezione del diritto ambientale, incaricata di sovrintendere e contribuire all'attuazione della legislazione ambientale; chiede che questa unità utilizzi le nuove tecnologie e cooperi con le agenzie locali al fine di contenere i costi delle ispezioni; è del parere che questa unità debba operare sulla base dei costi effettivi e che i ricavi debbano essere destinati al bilancio UE e riservati ai servizi intesi a migliorare l'attuazione;

39. esorta gli Stati membri a elaborare e pubblicare tabelle di concordanza intese a descrivere il recepimento delle direttive UE nell'ordinamento nazionale, al fine di migliorare la trasparenza e l'apertura del procedimento legislativo e rendere più facile per la Commissione e per i parlamenti nazionali il monitoraggio della corretta attuazione della legislazione dell'UE;

40. sottolinea che i giudici e i pubblici ministeri svolgono un ruolo fondamentale nell'applicazione della normativa ambientale e che è pertanto di vitale importanza che ricevano una formazione e informazioni adeguate in merito a tali politiche;

41. sottolinea il ruolo importante svolto dai cittadini nel processo di attuazione ed esorta gli Stati membri e la Commissione a coinvolgerli in tale processo in modo strutturato; rileva altresì, a tale proposito, l'importanza dell'accesso dei cittadini alla giustizia;

42. invita la Commissione e gli Stati membri a definire in modo esplicito un termine specifico entro il quale devono concludersi i processi relativi all'attuazione della legislazione ambientale, al fine di evitare che l'attuazione della legislazione ambientale e i ritardi processuali siano utilizzati come pretesto per eludere l'osservanza e ostacolare gli investimenti; invita altresì la Commissione a valutare quanti investimenti sono stati ostacolati dai ritardi dei processi relativi alle irregolarità nell'attuazione della legislazione ambientale;

43. sottolinea che è fondamentale informare attivamente i cittadini e le ONG in merito alle politiche ambientali dell'UE sin dalle fasi iniziali, al fine di coinvolgerli nell'elaborazione e nell'attuazione di tali politiche; esorta pertanto – tenuto conto anche delle conclusioni del gruppo ad alto livello di esperti indipendenti sugli oneri amministrativi – ad adoperarsi maggiormente in tal senso al fine di rafforzare la fiducia dell'opinione pubblica nella legislazione ambientale dell'UE, tenendo presente che un ambiente migliore per una vita migliore non può essere creato in modo unilaterale dall'interno delle istituzioni senza il sostegno della società stessa;

44. invita i singoli Stati membri, con riferimento ai progetti aventi un possibile impatto ambientale transfrontaliero, a informare esaurientemente e nel più breve tempo possibile l'opinione pubblica interessata e le autorità degli Stati membri coinvolti e ad adottare le misure necessarie a garantire la loro adeguata consultazione;

45. esorta gli Stati membri ad attuare la legislazione ambientale dell'UE nel modo più chiaro, semplice e "a misura di utente" possibile, garantendo nel contempo la sua efficacia;

46. invita gli Stati membri a progredire ulteriormente nella piena e corretta attuazione della legislazione ambientale dell'UE e delle politiche e strategie adottate nel quadro del settimo programma d'azione per l'ambiente, nonché a garantire adeguate capacità e finanziamenti per la loro piena attuazione anche nei periodi di austerità, in quanto la mancata o incompleta attuazione della legislazione UE in materia ambientale non è soltanto illegale, ma anche – a lungo termine – molto più costosa per la società;

47. sottolinea la necessità di garantire che la legislazione sia adeguata allo scopo e rispecchi le ricerche scientifiche più recenti; invita pertanto l'UE e gli Stati membri a valutare regolarmente se la legislazione europea in materia ambientale soddisfi le condizioni di cui sopra e a procedere, se del caso, al necessario adeguamento;

48. riconosce che gli accordi in prima lettura potrebbero condurre a un'attuazione inadeguata della legislazione, qualora il contenuto specifico non venisse precisato nelle disposizioni di attuazione; chiede pertanto a tutti gli attori di garantire che il processo decisionale si basi su una inequivocabile dichiarazione di volontà politica; sottolinea la necessità di disporre di una normativa ambientale chiara, coerente ed elaborata sulla base delle valutazioni delle politiche pubbliche e sulle reazioni alle stesse;

49. è del parere che la Commissione debba continuare a utilizzare le direttive della legislazione dell'UE per consentire agli Stati membri e agli enti locali e regionali di attuare la legislazione europea in funzione della loro rispettiva situazione; chiede, tuttavia, alla Commissione di potenziare ulteriormente il sostegno già delineato nella sua proposta mediante ulteriori studi o mediante le azioni citate nella valutazione d'impatto;

50. elogia l'introduzione delle valutazioni d'impatto ambientale e chiede agli Stati membri di garantire un'attuazione più efficace della legislazione pertinente, tenendo maggiormente conto delle esigenze delle piccole e medie imprese e dei residenti, nonché della flora e della fauna; esprime preoccupazione per la lentezza con cui gli Stati membri spesso effettuano tali valutazioni e chiede di introdurre, nel contesto della futura revisione della direttiva, garanzie in merito alla loro imparzialità e obiettività;

51. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al Comitato delle regioni e ai parlamenti nazionali.

  • [1]  Testi approvati, P7_TA(2012)0147.
  • [2]  GU C 15 del 18.1.2011, pag. 4.
  • [3]  GU C 17 del 19.1.2013, pag. 30.
  • [4]  Testi approvati, P5_TA(2004)0239.
  • [5]  Relazione BIOS, COM(2012)0095 definitivo.
  • [6]  Studio realizzato per conto della Commissione europea (Direzione generale Ambiente): The costs of not implementing the environmental acquis ("I costi della mancata attuazione dell'acquis ambientale"), relazione finale, ENV.G.1/FRA/2006/0073, settembre 2011.
  • [7]  29a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2001) (COM (2012)0714).
  • [8]  COM(2003)0624.

PARERE della commissione per le petizioni (5.12.2012)

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Trarre il massimo beneficio dalle misure ambientali dell'UE: instaurare la fiducia migliorando le conoscenze e rafforzando la capacità di risposta
(2012/2104(INI))

Relatore per parere: Giles Chichester

SUGGERIMENTI

La commissione per le petizioni invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1.  prende atto delle frequenti preoccupazioni dei firmatari in merito a svariati ambiti della politica ambientale, quali le discariche e lo smaltimento dei rifiuti, l'habitat della flora e della fauna selvatiche come pure la qualità dell'aria e dell'acqua; elogia i loro sforzi verso una maggiore responsabilizzazione delle autorità e invita gli Stati membri a essere aperti e cooperativi nei loro confronti;

2.  esorta gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie per preservare l'ambiente e promuovere uno sviluppo sostenibile, tenendo presente che occorre un'economia sana e competitiva; sottolinea che le comunità locali devono avere ampia voce in capitolo nel definire l'equilibrio ottimale tra le esigenze delle persone e quelle del loro ambiente;

3.  è convinto che, essendo i cittadini e i residenti degli Stati membri nella posizione ideale per giudicare le priorità più importanti per le rispettive comunità di provenienza, il principio di sussidiarietà dovrebbe essere applicato, ove possibile, alle questioni ambientali;

4.  riconosce che la sovraregolamentazione della legislazione dell'UE in materia ambientale può produrre un effetto perverso, riducendone di fatto l'accettazione; invita gli Stati membri a verificare, qualora desiderino andare oltre a quanto previsto dalle direttive dell'UE, se esiste una chiara necessità di fare ciò;

5.  sottolinea il forte bisogno di sviluppare nuove capacità di produzione di energia pulita nell'Unione e di investire in tecnologie in grado di offrire modalità alternative di produzione energetica; riconosce che ciò non può essere conseguito senza un certo impatto sull'ambiente e invita pertanto l'UE e gli Stati membri a contrastare gli effetti negativi sull'ambiente e a ripristinare le condizioni iniziali delle aree utilizzate una volta completato il progetto;

6.  ritiene che siano essenziali elevati standard d'informazione e di trasparenza per quanto concerne la legislazione in materia ambientale e l'applicazione delle norme dell'UE affinché la politica dell'Unione in materia ambientale sia meglio compresa dai cittadini, trovi il consenso e la cooperazione di questi ultimi e sia compatibile con le politiche del governo locale; invita la Commissione, gli Stati membri e le regioni interessate a migliorare il flusso di informazioni e la trasparenza attraverso uno scambio più attivo e frequente tra di loro;

7.  invita gli Stati membri, facendo riferimento ai progetti con un eventuale impatto ambientale transfrontaliero, a informare esaurientemente e nel più breve tempo possibile l'opinione pubblica e le autorità interessate degli Stati membri in questione e ad adottare le misure necessarie a garantire la loro adeguata consultazione;

8.  elogia l'introduzione delle valutazioni d'impatto ambientale e chiede agli Stati membri di garantire un'attuazione più efficace della legislazione pertinente, tenendo maggiormente conto delle esigenze delle piccole e medie imprese, dei residenti, nonché della flora e della fauna; esprime preoccupazione per la lentezza con cui gli Stati membri spesso effettuano tali valutazioni e chiede di introdurre nella futura revisione della direttiva garanzie in merito alla loro imparzialità e obiettività;

9.  esorta la Commissione a individuare soluzioni per definire e sviluppare meglio la politica comune della pesca e la politica agricola comune in conformità dell'acquis dell'UE in materia ambientale;

10. esorta gli Stati membri ad attuare la legislazione dell'UE in materia ambientale nel modo più chiaro, semplice e facile possibile, garantendo al contempo la sua efficacia.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

3.12.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

13

0

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Margrete Auken, Victor Boştinaru, Giles Chichester, Carlos José Iturgaiz Angulo, Peter Jahr, Erminia Mazzoni, Judith A. Merkies, Rolandas Paksas, Jarosław Leszek Wałęsa, Angelika Werthmann, Tatjana Ždanoka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Birgit Collin-Langen, Vicente Miguel Garcés Ramón, Marian Harkin

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Gabriel Mato Adrover

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

23.1.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

63

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Martina Anderson, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Lajos Bokros, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, Yves Cochet, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Pavel Poc, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Marina Yannakoudakis

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Margrete Auken, Minodora Cliveti, José Manuel Fernandes, Vicky Ford, Gaston Franco, Judith A. Merkies, Miroslav Mikolášik, Vittorio Prodi, Christel Schaldemose, Birgit Schnieber-Jastram, Renate Sommer, Alda Sousa, Rebecca Taylor, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Andrea Zanoni

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Olle Ludvigsson