RELAZIONE sul recepimento e l'applicazione della direttiva 2004/113/CE del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura

25.2.2013 - (2010/2043(INI))

Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere
Relatore: Zita Gurmai


Procedura : 2010/2043(INI)
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Ciclo del documento :  
A7-0044/2013
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A7-0044/2013
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul recepimento e l'applicazione della direttiva 2004/113/CE del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura

(2010/2043(INI))

Il Parlamento europeo,

–   visti l'articolo 19, paragrafo 1 e l'articolo 260 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–   vista la direttiva 2004/113/CE, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura[1],

–   viste le linee direttrici della Commissione, del 22 dicembre 2011, per l'applicazione della direttiva 2004/113/CE del Consiglio nel settore delle assicurazioni, sulla base della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-236/09 (Test-Achats)[2],

–   vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 1° marzo 2011 nella causa C-236/09 (Test-Achats)[3],

–   vista la relazione della rete europea di esperti legali nel settore dell'uguaglianza di genere, del dicembre 2010, dal titolo "EU Rules on Gender Equality: How are they transposed into national law?" ("Legislazione dell'UE in materia di uguaglianza di genere: recepimento negli ordinamenti nazionali"),

–   vista la relazione della rete europea di esperti legali nel settore dell'uguaglianza di genere, del luglio 2009, dal titolo "Sex Discrimination in the Access to and Supply of Goods and Services and the Transposition of Directive 2004/113/EC" ("Discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura e il recepimento della direttiva 2004/113/CE"),

–   vista la relazione della rete europea di esperti legali nel settore dell'uguaglianza di genere, del giugno 2011, intitolata "Trans and intersex people: Discrimination on the grounds of sex, gender identity and gender expression", ("Transessuali e intersessuali: Discriminazione fondata sull'orientamento sessuale, l'identità di genere e l'espressione di genere"),

–   vista la sua risoluzione del 30 marzo 2004 in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento tra donne e uomini per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura[4],

–   vista la sua risoluzione del 17 giugno 2010 sulla valutazione dei risultati della tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010 e raccomandazioni per il futuro[5],

–   visto l'articolo 48 del regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0044/2013),

A. considerando che la direttiva vieta la discriminazione diretta e indiretta fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi che sono a disposizione del pubblico e la loro fornitura, sia nel settore pubblico sia in quello privato;

B.  considerando che la direttiva tratta una serie di aspetti riguardanti la discriminazione fondata sul sesso al di fuori del mercato del lavoro;

C. considerando che la direttiva vieta anche un trattamento meno favorevole della donna in ragione della gravidanza e della maternità, come pure le molestie e le molestie sessuali e l'ordine di praticare una discriminazione ovunque siano offerti o forniti beni e servizi;

D. considerando che a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, le misure necessarie per combattere qualsiasi discriminazione basata sul sesso saranno intraprese mediante una procedura legislativa speciale che richiede l'unanimità in seno al Consiglio e l'approvazione del Parlamento (articolo 19, paragrafo 1, del TFUE);

E.  considerando che, secondo le informazioni disponibili, la direttiva è stata recepita nella maggior parte degli Stati membri, sia mediante l'adozione di una nuova normativa sia modificando l'attuale legislazione in materia;

F.  considerando che in alcuni Stati membri il recepimento è risultato incompleto oppure è stato posticipato il termine ultimo per il recepimento;

G. considerando che, in alcuni casi, la legislazione nazionale va oltre quanto previsto dalla direttiva, coprendo anche il settore dell'istruzione o la discriminazione in relazione ai media e alla pubblicità;

H. considerando che la deroga prevista all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva ha generato incertezza giuridica e costituisce una potenziale fonte di cause legali nel lungo periodo;

I.   considerando che la relazione della Commissione sull'applicazione della direttiva, che ai sensi della direttiva medesima era prevista per il 2010, è stata rinviata sino al 2014 al più tardi;

J.   considerando che la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 1° marzo 2011 nella causa C-236/09 (Test-Achats) afferma che l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva, che prevede una deroga per le assicurazioni e i servizi finanziari connessi, è contrario alla realizzazione dell'obiettivo della parità di trattamento tra uomini e donne ed è incompatibile con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

K. considerando che, di conseguenza, la disposizione in esame è considerata invalida alla scadenza di un adeguato periodo transitorio, nella fattispecie con effetto alla data del 21 dicembre 2012;

L.  considerando che il 22 dicembre 2011 la Commissione ha pubblicato linee direttrici non vincolanti intese a chiarire la situazione per quanto riguarda le compagnie d'assicurazione e i servizi finanziari connessi;

M. considerando che, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, la discriminazione contro i transessuali e la discriminazione fondata sull'identità di genere possono equivalere a una discriminazione fondata sul sesso[6] nella politica e nella legislazione in materia di uguaglianza tra uomini e donne;

1.  deplora il fatto che la Commissione non abbia presentato la sua relazione sull'applicazione della direttiva 2004/113/CE del Consiglio né abbia pubblicato dati aggiornati sui processi di attuazione nazionale in corso;

2.  riconosce che la sentenza Test-Achats può aver avuto ripercussioni sui processi di attuazione degli Stati membri, ma osserva che questo non può di per sé giustificare la mancata pubblicazione nei tempi stabiliti della relazione prevista dalla direttiva;

3.  invita la Commissione a pubblicare la sua relazione e tutti i dati disponibili il più rapidamente possibile;

4.  invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure concrete volte a spiegare la direttiva e il suo impatto, con esempi concreti, in modo da assicurare che tanto le donne quanto gli uomini siano in grado di familiarizzarsi pienamente con la direttiva e utilizzarla in modo adeguato, quale strumento efficace per salvaguardare i loro diritti relativamente alla parità di trattamento in materia di accesso a tutti i beni e servizi;

5.  accoglie favorevolmente la sentenza Test-Achats ma ritiene che abbia generato un'incertezza ancora presente all'interno del mercato assicurativo; spera che lo sviluppo di criteri unisex generi una tariffazione basata su molteplici fattori di rischio che rispecchi adeguatamente il livello di rischio incorso dagli individui a prescindere dal genere e che individui qualsiasi discriminazione potenziale basata sul genere;

6.  reputa che le linee direttrici pubblicate dalla Commissione – essendo prive di valore vincolante o legislativo – non abbiano dissipato del tutto tale incertezza;

7.  invita la Commissione ad affrontare il problema con iniziative concrete, proponendo un nuovo testo legislativo che rifletta pienamente le linee direttrici;

8.  osserva che il settore assicurativo dovrebbe proseguire gli sforzi profusi per riorganizzare i premi conformemente a criteri unisex applicando calcoli attuariali basati su altri fattori;

9.  invita la Commissione ad aprire un dialogo informale con il settore assicurativo sulla valutazione del rischio;

10. invita la Commissione a presentare la metodologia di cui si avvarrà per misurare gli effetti della sentenza Test-Achat sul calcolo dei premi assicurativi;

11. invita la Commissione ad analizzare la questione concentrandosi anche sulla politica di tutela dei consumatori;

12. invita la Commissione e gli Stati membri a seguire da vicino gli sviluppi nel mercato assicurativo e, qualora vi fossero indicazioni di una discriminazione indiretta di fatto, ad adottare tutte le misure necessarie per affrontare il problema e evitare una tariffazione ingiustificata più elevata;

13. sottolinea che la presente direttiva non si limita esclusivamente all'ambito assicurativo e che la sua portata più ampia e il potenziale di progresso per quanto riguarda l'accesso ai beni e ai servizi tanto nel settore pubblico quanto nel settore privato devono essere spiegati dettagliatamente al fine di far sì che tanto le donne quanto gli uomini possano comprendere pienamente la sua portata e il suo obiettivo e, di conseguenza, fare un uso appropriato dei dispositivi e delle possibilità che essa offre;

14. osserva che la disposizione relativa all'inversione dell'onere della prova ha trovato attuazione nella maggior parte delle legislazioni nazionali degli Stati membri; invita la Commissione a monitorare l'applicazione di tale disposizione in tutti gli Stati membri;

15. invita la Commissione a prendere in considerazione i casi di discriminazione in ragione della gravidanza, della pianificazione della maternità e della maternità per quanto riguarda, per esempio, il settore abitativo (locazione) o le difficoltà nell'ottenimento di prestiti, nonché l'accesso a beni e servizi medici, in particolare l'accesso ai servizi connessi alla salute riproduttiva e ai trattamenti che permettono il cambiamento di genere previsti dalla legge;

16. invita la Commissione a monitorare con particolare attenzione qualsiasi discriminazione connessa all'allattamento, in particolare le eventuali discriminazioni nell'accesso ai beni e ai servizi nelle aree e negli spazi pubblici;

17. invita la Commissione a controllare l'attuazione e l'applicazione della direttiva per quanto riguarda le donne richiedenti asilo incinte che attendono il risultato delle loro domande di asilo, onde garantire che siano coperte dai contratti e prodotti in questione;

18. constata con disappunto che, in alcuni Stati membri, le imprenditrici, in particolare le madri sole, sono con frequenza vittime di discriminazione quando tentano di ottenere prestiti o crediti per le loro imprese e sono confrontate tuttora con ostacoli basati su stereotipi di genere;

19. invita la Commissione a valutare l'opportunità di includere, nell'ambito di applicazione della direttiva, il contenuto dei mezzi di comunicazione e della pubblicità, tenuto conto della sua importanza e dell'importanza dell'istruzione nella creazione, nel mantenimento e nello sviluppo degli stereotipi basati sul genere nonché nella crescente sessualizzazione delle ragazze;

20. invita la Commissione a raccogliere le migliori pratiche e a metterle a disposizione degli Stati membri onde fornire loro le necessarie risorse per sostenere le azioni positive e garantire una migliore attuazione delle rispettive disposizioni a livello nazionale;

21. attira l'attenzione sulla mancanza di efficacia di taluni organismi di promozione dell'uguaglianza dovuta all'assenza di una reale capacità di agire da parte degli stessi, alle penurie di personale e a risorse finanziarie insufficienti;

22. invita la Commissione a monitorare adeguatamente e accuratamente la situazione degli "organismi per la parità" istituiti in seguito all'entrata in vigore della direttiva, e a controllare che siano state rispettate tutte le condizioni stabilite dalla normativa UE; pone particolare enfasi sul fatto che l'attuale crisi economica non può giustificare le carenze che inficiano il corretto funzionamento degli organismi per la parità;

23. sottolinea l'esigenza di disporre di dati e la necessità di una maggiore trasparenza da parte della Commissione relativamente alle azioni e alle procedure d'infrazione in corso;

24. invita la Commissione a istituire una banca dati pubblica sulla legislazione e sulla giurisprudenza in materia di discriminazione di genere; insiste sulla necessità di migliorare la protezione delle vittime della discriminazione di genere;

25. rileva la necessità del sostegno finanziario e del coordinamento dell'UE per un'ulteriore formazione degli operatori di giustizia attivi nel settore della discriminazione basata sul genere, tenendo conto del ruolo svolto dai tribunali nazionali;

26. sottolinea la necessità di recepire tempestivamente la direttiva in tutti gli Stati membri;

27. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi degli Stati membri.

  • [1]  GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.
  • [2]  GU C 11 del 13.1.2012, pag. 1.
  • [3]  GU C 130 del 30.4.2011, pag. 4.
  • [4]  GU C 103 del 29.4.2004, pag. 34.
  • [5]  GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 87.
  • [6]  Causa C-13/94 (P. contro S. e Cornwall County Council); Causa C-117/01 (K.B. contro National Health Service Pensions Agency e Secretary of State for Health); Causa C-423/04 (Sarah Margaret Richards contro Secretary of State for Work and Pensions)

MOTIVAZIONE

Contesto generale

L'entrata in vigore della direttiva 2004/113/CE che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (di seguito "la direttiva"), avvenuta il 21 dicembre 2004, ha segnato una tappa importante nell'evoluzione delle leggi europee sulla parità di genere.

Nella direttiva, infatti, sono affrontati per la prima volta a livello dell'Unione i temi della parità di genere e della discriminazione basata sul sesso al di fuori del settore del lavoro. La direttiva vieta la discriminazione diretta e indiretta fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi che sono a disposizione del pubblico e la loro fornitura, sia nel settore pubblico sia in quello privato. Essa vieta anche un trattamento meno favorevole della donna in ragione della gravidanza e della maternità, come pure le molestie e le molestie sessuali e l'ordine di praticare una discriminazione ovunque siano offerti o forniti beni e servizi. La base giuridica della Direttiva è l'ex articolo 13 del trattato CE.

Gli Stati membri hanno avuto tempo sino al 21 dicembre 2007 per attuare la direttiva, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del testo; la Commissione europea avrebbe dovuto elaborare una relazione di sintesi intesa a valutare tale attuazione entro e non oltre il 21 dicembre.

Tuttavia, dopo diversi ritardi, la Commissione europea ha comunicato al relatore che la relazione sull'attuazione della direttiva non sarebbe stata redatta prima del 2014. Nonostante il disappunto ripetutamente espresso dal relatore e l'urgenza dallo stesso manifestata di disporre della suddetta relazione nonché di dati recenti e accurati che permettessero di valutare il recepimento della direttiva, il rinvio è stato confermato. La Commissione europea ha spiegato che le conseguenze della causa Test-Achats (cfr. sotto) hanno modificato le priorità e che i cambiamenti indotti nel settore assicurativo rendevano prematura una relazione sull'attuazione della direttiva. Secondo il relatore rimaneva assolutamente necessario disporre di tale documento, per consentire di valutare molti altri aspetti del recepimento che richiedono un'analisi adeguata e tempestiva.

Assicurazioni, servizi finanziari connessi e la causa Test-Achat

La direttiva si è dimostrata controversa nel punto in cui fa riferimento al fatto di tenere conto del sesso quale fattore di calcolo dei premi e delle prestazioni a fini assicurativi e di altri servizi finanziari. L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva prevede che tale fattore non debba determinare differenze nei premi e nelle prestazioni individuali. Tuttavia, in deroga alla norma generale, il paragrafo 2 del medesimo articolo dà agli Stati membri la possibilità di decidere, anteriormente al 21 dicembre 2007, di consentire differenze proporzionate nei premi e nelle prestazioni individuali ove il fattore sia determinante nella valutazione dei rischi, in base a pertinenti e accurati dati attuariali e statistici. Tale deroga non è soggetta ad alcun limite temporale.

Tutti gli Stati membri si sono avvalsi di tale deroga per una o più tipologie di assicurazione (in particolare per le assicurazioni sulla vita o per i vitalizi). Tuttavia, una controversia sulla legalità della deroga del Belgio per le assicurazioni sulla vita nell'ordinamento nazionale ha portato a una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa Test-Achats (C-236/09) dell'1 marzo 2011.

Secondo tale sentenza, l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva è contrario alla realizzazione dell'obiettivo della parità di trattamento tra donne e uomini ed è incompatibile con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Di conseguenza, la corrispondente disposizione è considerata invalida alla scadenza di un adeguato periodo transitorio, nella fattispecie con effetto alla data del 21 dicembre 2012.

La sentenza ha conseguenze economiche significative che sono difficili da valutare; la relazione tra sesso, genere e prodotti assicurativi si complica se si tiene conto anche della molteplicità dei prodotti sul mercato; le differenze di trattamento nel calcolo dei premi assicurativi si basano su fattori determinanti obiettivi e il genere, fino a oggi, è stato considerato tale dall'industria.

Per quanto riguarda i consumatori, le principali preoccupazioni sono da ricondursi a un possibile e immediato incremento dei premi per l'assicurazione sulla vita e l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, specialmente per le donne.

Ci si chiede quali saranno le conseguenze sociali del potenziale incremento dei costi. Questa sentenza potrebbe avere ripercussioni rilevanti anche sulle pensioni private e sui programmi di risparmio nonché, in generale, sul più ampio dibattito circa l'adeguatezza delle pensioni.

Data la brevità del periodo transitorio, la Commissione ha sottolineato che a suo parere non sussiste la necessità di modificare la legislazione, e il 22 dicembre 2011 ha pubblicato sotto forma di comunicazione un insieme di linee direttrici per la sua attuazione.

Il relatore è del parere che vi sia un'evidente necessità di certezza giuridica e che le linee direttrici non siano sufficienti a garantire nel lungo periodo la necessaria certezza e coerenza applicativa.

Panoramica generale sul recepimento

Stando alle informazioni disponibili[1], la direttiva è stata recepita nella maggior parte degli Stati membri, sia mediante l'adozione di una nuova normativa sia modificando l'attuale legislazione in materia. In alcuni casi, la legislazione nazionale va anche oltre quanto prevede la direttiva, disciplinando il settore dell'istruzione o la discriminazione in relazione ai media e alla pubblicità[2].

Per alcuni Stati membri, il recepimento è risultato incompleto oppure è stato posticipato il termine ultimo per il recepimento. La mancanza di chiarezza delle leggi nazionali, o persino il carattere vago e astratto delle stesse, sono stati segnalati come aspetti parimenti problematici.

Discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura

Vi sono diversi aspetti che meriterebbero particolare attenzione: esistono infatti differenze notevoli tra gli Stati membri relativamente alla discriminazione nell'accesso a beni e servizi e nella loro fornitura, all'interpretazione delle definizioni o, ancora, al grado di attuazione che si riflette anche nella giurisprudenza nazionale.

Sono stati riportati casi di discriminazione in ragione della gravidanza e della maternità nel settore abitativo (locazione), per esempio, oppure difficoltà nell'ottenimento di prestiti. Anche l'accesso a beni e servizi medici si è rivelato problematico, soprattutto per quanto riguarda l'accesso ai servizi connessi alla salute riproduttiva previsti dalla legge.

Un aspetto che deve ancora essere affrontato in diversi ordinamenti nazionali riguarda la discriminazione connessa all'allattamento. Benché la direttiva stessa non disciplini la discriminazione nei confronti dei genitori, tale forma di discriminazione strettamente connessa alla maternità è stata indicata come problematica, soprattutto per quanto attiene all'accesso agli spazi pubblici, al trasporto pubblico o all'assenza di strutture per genitori con figli piccoli o disabili.

Stando alle informazioni disponibili, sono stati riportati pochi casi di molestie/molestie sessuali al di fuori del settore del lavoro. Anche il contenuto dei mezzi di comunicazione e della pubblicità, al momento escluso dall'ambito di applicazione della direttiva, dovrebbe essere analizzato da questo punto di vista, data l'importanza di tali settori rispetto all'istruzione e il ruolo cruciale che essi svolgono nella creazione, nella persistenza, nella rinascita e nello sviluppo di stereotipi basati sul genere.

Azioni positive, trattamento più favorevole in ragione della gravidanza

La maggior parte delle legislazioni nazionali ha un margine per le azioni positive, ma varia il grado e la portata in cui tali azioni positive sono consentite. Se si raccogliessero le migliori pratiche e si mettessero a disposizione degli Stati membri, fornendo loro le necessarie risorse per sostenere le azioni positive, si potrebbe garantire una migliore attuazione delle rispettive disposizioni a livello nazionale.

In diversi Stati membri esistono poi disposizioni più favorevoli riguardo alla protezione delle donne in ragione della gravidanza e della maternità, anche se uno dei problemi emersi riguarda il fatto che, in alcuni casi, la mera riproduzione delle disposizioni della direttiva nella legislazione nazionale comporta una serie di ambiguità al momento dell'attuazione.

Onere della prova, organismi per la parità

La direttiva prevede uno spostamento dell'onere della prova: è infatti il convenuto a dover dimostrare che non vi è violazione del principio della parità di trattamento sulla base delle prove addotte dalla vittima. Tale disposizione è stata attuata nella maggior parte delle legislazioni nazionali nel contesto dell'accesso a beni e servizi, e ha dato luogo a una giurisprudenza in materia a livello nazionale.

Questa direttiva prevede la creazione di organismi per la parità per la promozione della parità di trattamento.

La questione principale è che, sebbene la maggior parte degli Stati membri abbia istituito "organismi" per la parità, non sono state rispettate tutte le condizioni previste dalla legislazione dell'UE (per quanto riguarda la loro capacità di svolgere compiti in maniera indipendente, le loro competenze ecc.).

Raccomandazioni

La finalità della presente relazione è valutare le conseguenze e la portata dell'attuazione della direttiva 2004/113/CE negli Stati membri, identificare le lacune esistenti e raccomandare possibili soluzioni per colmarle.

L'importanza di poter disporre di informazioni e dati affidabili dovrebbe essere sottolineata; è poi necessaria una maggiore trasparenza, da parte della Commissione, sulle attuali procedure d'infrazione e sulle azioni intraprese. La creazione di una base di dati pubblica delle leggi e della giurisprudenza in materia di discriminazione fondata sul genere potrebbe contribuire a migliorare la protezione delle vittime della discriminazione di genere.

Considerando il ruolo svolto dai tribunali nazionali, anche il sostegno finanziario e il coordinamento dell'UE per un'ulteriore formazione degli operatori di giustizia attivi in questo settore sono condizioni essenziali per un'attuazione efficace.

Quanto agli organismi nazionali per la parità, è necessario un miglior monitoraggio delle modalità con cui tali organismi svolgono i loro compiti e della loro conformità ai requisiti fissati dall'UE; va altresì promosso lo scambio di migliori pratiche tra tali organismi.

Il tempestivo recepimento delle direttive è parimenti essenziale e il relatore ritiene che, in futuro, la Commissione dovrebbe utilizzare appieno tutti i suoi poteri per incoraggiare gli Stati membri a recepire le direttive nei tempi stabiliti dal legislatore (articolo 260 del TFUE).

L'informazione dei cittadini dell'UE quanto ai loro diritti costituisce un aspetto importante per poter beneficiare di tali diritti e garantire una migliore applicazione. Occorrerebbe altresì incoraggiare fortemente misure come campagne informative sia a livello dell'UE sia a livello nazionale.

Alla luce dell'attuale giurisprudenza europea e nazionale emersa nel processo di attuazione occorrerebbe porre l'accento, per la futura legislazione dell'UE e degli Stati membri, sulla necessità di intraprendere azioni tempestive che favoriscano la certezza giuridica e una serie di disposizioni chiare e univoche.

  • [1]  Relazione dal titolo "Sex Discrimination in the Access to and Supply of Goods and Services and the Transposition of Directive 2004/113/EC" ("Discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura e il recepimento della direttiva 2004/113/CE") della rete europea di esperti legali nel settore dell'uguaglianza di genere, luglio 2009, commissionata dalla Commissione.
  • [2]  "Report on EU Rules on Gender Equality: How are they transposed into national law?" ("Relazione sulla legislazione dell'UE in materia di uguaglianza di genere: recepimento negli ordinamenti nazionali") della rete europea di esperti legali nel settore dell'uguaglianza di genere, aggiornamento del 2010, commissionata dalla Commissione.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

19.2.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

29

0

4

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Regina Bastos, Edit Bauer, Andrea Češková, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Iratxe García Pérez, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Mary Honeyball, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Silvana Koch-Mehrin, Constance Le Grip, Astrid Lulling, Ulrike Lunacek, Elisabeth Morin-Chartier, Krisztina Morvai, Siiri Oviir, Joanna Senyszyn, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Marc Tarabella, Britta Thomsen, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Inês Cristina Zuber

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Izaskun Bilbao Barandica, Minodora Cliveti, Silvia Costa, Anne Delvaux, Mariya Gabriel, Nicole Kiil-Nielsen, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Licia Ronzulli, Angelika Werthmann