RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati

25.3.2013 - (15519/1/2012 – C7‑0006/2013 – 2011/0260(COD)) - ***II

Commissione per il commercio internazionale
Relatore: David Martin


Procedura : 2011/0260(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0123/2013
Testi presentati :
A7-0123/2013
Discussioni :
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati

(15519/1/2012 – C7‑0006/2013 – 2011/0260(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la posizione del Consiglio in prima lettura (15519/1/2012 – C7‑0006/2013),

–   vista la sua posizione in prima lettura[1] sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0598),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto l'articolo 66 del suo regolamento,

–   vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per il commercio internazionale (A7-0123/2013),

1.  adotta la posizione in seconda lettura figurante in appresso;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO[2]*

alla posizione del Consiglio in prima lettura

REGOLAMENTO (UE) N. …/…DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del …

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria[3],

considerando quanto segue:

(1)         I negoziati sugli accordi di partenariato economico ("accordi") tra:

gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, si sono conclusi il 16 dicembre 2007;

la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la parte Africa centrale (Repubblica del Camerun), dall'altro, si sono conclusi il 17 dicembre 2007;

il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, si sono conclusi il 13 dicembre 2007;

la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, si sono conclusi il 16 dicembre 2007;

gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, si sono conclusi il 28 novembre 2007 (la Repubblica delle Seychelles e la Repubblica dello Zimbabwe), il 4 dicembre 2007 (la Repubblica di Mauritius), l'11 dicembre 2007 (l'Unione delle Comore e la Repubblica del Madagascar) e il 30 settembre 2008 (la Repubblica dello Zambia);

gli Stati della SADC aderenti all'APE, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, si sono conclusi il 23 novembre 2007 (la Repubblica del Botswana, il Regno di Lesotho, il Regno dello Swaziland e la Repubblica del Mozambico) e il 3 dicembre 2007 (la Repubblica di Namibia);

gli Stati partner della Comunità dell'Africa orientale, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, si sono conclusi il 27 novembre 2007;

gli Stati del Pacifico, da una parte, e la Comunità europea, dall'altra, si sono conclusi il 23 novembre 2007. La conclusione dei negoziati sugli accordi da parte di:

(2)         Antigua e Barbuda, Commonwealth delle Bahamas, Barbados, Belize, Repubblica del Botswana, Repubblica del Burundi, Repubblica del Camerun, Unione delle Comore, Repubblica della Costa d'Avorio, Commonwealth di Dominica, Repubblica dominicana, Repubblica di Figi, Repubblica del Ghana, Grenada, Repubblica cooperativistica della Guyana, Repubblica di Haiti, Giamaica, Repubblica del Kenya, Regno di Lesotho, Repubblica del Madagascar, Repubblica di Mauritius, Repubblica del Mozambico, Repubblica di Namibia, Stato indipendente di Papua Nuova Guinea, Repubblica del Ruanda, Federazione di Saint Kitts e Nevis, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Repubblica delle Seychelles, Repubblica di Suriname, Regno dello Swaziland, Repubblica unita di Tanzania, Repubblica di Trinidad e Tobago, Repubblica dell'Uganda, Repubblica dello Zambia e Repubblica dello Zimbabwe ha consentito la loro iscrizione nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico[4].

(3)         La Repubblica del Botswana, la Repubblica del Burundi, la Repubblica del Camerun, l'Unione delle Comore, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Repubblica di Figi, la Repubblica del Ghana, la Repubblica di Haiti, la Repubblica del Kenya, il Regno di Lesotho, la Repubblica del Mozambico, la Repubblica di Namibia, la Repubblica del Ruanda, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica dello Zambia non hanno adottato le misure necessarie alla ratifica dei rispettivi accordi.

(4)         Di conseguenza, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1528/2007, e, in particolare, della lettera b) dello stesso,è opportuno modificarne l'allegato I per escludere tali paesi dallo stesso.

(5)         Al fine di garantire che tali paesi possano essere prontamente reinseriti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 non appena abbiano adottato le misure necessarie alla ratifica dei rispettivi accordi, e in attesa dell'entrata in vigore degli stessi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per reinserire i paesi esclusi dall'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 mediante il presente regolamento. È particolarmente importante che, durante i lavori preparatori, la Commissione svolga consultazioni, anche a livello di esperti. In sede di preparazione e stesura degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla trasmissione simultanea, corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1528/2007 è così modificato:

(1)         sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 2 bisDelega di potere

È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 2 ter al fine di modificare l'allegato I del presente regolamento mediante il reinserimento delle regioni o degli Stati del gruppo ACP esclusi da tale allegato ai sensi del regolamento (UE) n. …/… del Parlamento europeo e del Consiglio*[5]+, che abbiano nel frattempo adottato le misure necessarie alla ratifica dei rispettivi accordi in seguito all'esclusione da detto allegato.

Articolo 2 terEsercizio della delega

1.     Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.     La potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2 bis è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da … [6]++. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.     La delega di potere di cui all'articolo 2 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere specificata nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.     Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.     L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

________________

*       GU L ...";

(2)         l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1º ottobre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo                                                   Per il Consiglio

Il presidente                                                                          Il presidente

ALLEGATO

"ALLEGATO I

Elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2:

ANTIGUA E BARBUDA

COMMONWEALTH DELLE BAHAMAS

BARBADOS

BELIZE

COMMONWEALTH DI DOMINICA

REPUBBLICA DOMINICANA

GRENADA

REPUBBLICA COOPERATIVISTICA DELLA GUYANA

GIAMAICA

REPUBBLICA DEL MADAGASCAR

REPUBBLICA DI MAURITIUS

STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA

FEDERAZIONE DI SAINT KITTS E NEVIS

SANTA LUCIA

SAINT VINCENT E GRENADINE

REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES

REPUBBLICA DI SURINAME

REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO

REPUBBLICA DELLO ZIMBABWE"

  • [1]  Testi approvati del 13.9.2012, P7_TA(2012)0342.
  • [2] * Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.
  • [3]               Posizione del Parlamento europeo del 13 settembre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del ... . .
  • [4]               GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.
  • [5] +              GU: inserire numero e riferimenti della GU del presente regolamento.
  • [6] ++            GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.

PROCEDURA

Titolo

Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio per quanto riguarda l’esclusione di alcuni paesi dall’elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati

Riferimenti

15519/1/2012 – C7-0006/2013 – 2011/0260(COD)

Prima lettura del PE – Numero P

13.9.2012                     T7-0342/2012

Proposta della Commissione

COM(2011)0598 - C7-0305/2011

Annuncio in Aula del ricevimento della posizione del Consiglio in prima lettura

17.1.2013

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

INTA

17.1.2013

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

David Martin

11.10.2011

 

 

 

Esame in commissione

23.1.2013

 

 

 

Approvazione

21.3.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

22

4

5

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Paweł Zalewski, Dan Dumitru Zamfirescu

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Josefa Andrés Barea, Silvana Koch-Mehrin, Elisabeth Köstinger, Katarína Neveďalová, Marietje Schaake

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Petri Sarvamaa, Patrice Tirolien

Deposito

25.3.2013