RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee

23.4.2013 - (COM(2012)0499 – C7‑0288/2012 – 2012/0237(COD)) - ***I

Commissione per gli affari costituzionali
Relatore: Marietta Giannakou


Procedura : 2012/0237(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0140/2013
Testi presentati :
A7-0140/2013
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee

(COM(2012)0499 – C7‑0288/2012 – 2012/0237(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0499),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 224 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0288/2012),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere della Corte dei conti del 7 febbraio 2013[1]

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 13 febbraio 2013[2],

–   visto il parere del Comitato delle regioni del 31 gennaio 2013[3],

–   vista la sua risoluzione del 6 aprile 2011 sull'applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo[4],

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione giuridica (A7-0140/2013),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) Il funzionamento dell'Unione deve fondarsi sul principio della democrazia rappresentativa, sancito dall'articolo 10, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Partiti politici europei autenticamente transnazionali e le fondazioni politiche europee a loro collegate hanno un ruolo fondamentale da svolgere nell'esprimere la voce dei cittadini a livello europeo, colmando la distanza tra la politica nazionale e quella dell'Unione.

(4) Partiti politici europei autenticamente transnazionali e le fondazioni politiche europee a loro collegate hanno un ruolo fondamentale da svolgere nell'esprimere la voce dei cittadini a livello europeo.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis) È opportuno che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee abbiano diritti, doveri e responsabilità speciali a norma del presente regolamento e che seguano pertanto modelli organizzativi compatibili.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Occorre stabilire le procedure che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a loro collegate dovranno esperire per ottenere uno status giuridico europeo ai sensi del presente regolamento, così come le procedure e i criteri da applicare ai fini della decisione di concedere tale status giuridico europeo. È altresì necessario stabilire le procedure per i casi in cui un partito politico europeo o una fondazione politica europea decada dallo status giuridico europeo, lo perda o vi rinunci.

(8) Occorre stabilire le procedure che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a loro collegate dovranno esperire per ottenere uno status giuridico europeo ai sensi del presente regolamento, così come le procedure e i criteri da applicare ai fini della decisione di concedere tale status giuridico europeo. È altresì necessario stabilire procedure imparziali e trasparenti per i casi in cui un partito politico europeo o una fondazione politica europea decada dallo status giuridico europeo, lo perda o vi rinunci.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) È necessario che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee siano disciplinati dalle norme sostanziali stabilite dal presente regolamento e dal diritto nazionale degli Stati membri, segnatamente quello dello Stato membro nel quale hanno sede, e in relazione al quale dovrebbero individuare la forma giuridica adatta, che deve corrispondere ad una forma di entità giuridica riconosciuta dall'ordinamento di tale Stato membro.

(9) È necessario che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee siano disciplinati dalle norme sostanziali stabilite dal presente regolamento e, per questioni non disciplinate o soltanto parzialmente disciplinate dal presente regolamento, dal diritto nazionale degli Stati membri, segnatamente quello dello Stato membro nel quale hanno sede.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Per aumentare la trasparenza del finanziamento ai partiti politici europei, e al fine di evitare possibili usi strumentali delle norme sul finanziamento, è necessario che un deputato al Parlamento europeo sia, ai soli fini del finanziamento, considerato esponente di un unico partito politico europeo, che dovrebbe, se del caso, essere quello di riferimento del suo partito politico nazionale o regionale alla data di scadenza per la presentazione delle domande.

(13) Per aumentare la trasparenza del riconoscimento dei partiti politici europei e del loro finanziamento, e al fine di evitare possibili usi strumentali delle norme sul finanziamento, è necessario che un deputato al Parlamento europeo sia, ai soli fini del finanziamento, considerato esponente di un unico partito politico europeo, che dovrebbe, se del caso, essere quello di riferimento del suo partito politico nazionale o regionale alla data di scadenza per la presentazione delle domande.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis) L'adesione a un partito politico europeo e la partecipazione alle sue attività politiche su base volontaria non dovrebbero essere considerate un pagamento o una prestazione in natura, bensì un impegno volontario.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Occorre che i partiti politici europei siano in grado di finanziare le campagne condotte nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo, mentre il finanziamento e i massimali delle spese elettorali per i partiti e i candidati a tali elezioni devono essere disciplinati dalle norme applicabili in ciascuno Stato membro. Per incentivare la crescita di una coscienza politica nei cittadini dell'Unione e promuovere la trasparenza del processo elettorale europeo, è necessario incoraggiare i partiti politici europei a informare i cittadini durante le elezioni del Parlamento europeo dei legami esistenti tra loro e i loro partiti politici e candidati nazionali di riferimento.

(17) Occorre che i partiti politici europei siano in grado di finanziare le proprie campagne condotte nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo, mentre il finanziamento e i massimali delle spese elettorali per i partiti e i candidati a tali elezioni devono essere disciplinati dalle norme applicabili in ciascuno Stato membro. Per incentivare la crescita di una coscienza politica nei cittadini dell'Unione e promuovere la trasparenza del processo elettorale europeo, è necessario incoraggiare i partiti politici europei a informare i cittadini durante le elezioni del Parlamento europeo dei legami esistenti tra loro e i loro partiti politici e candidati nazionali di riferimento.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 bis) È opportuno che i partiti politici europei siano in grado di finanziare le campagne condotte nel contesto di referendum svolti in uno o più Stati membri su questioni direttamente legate all'Unione europea.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) È opportuno che i partiti politici europei non finanzino, né direttamente né indirettamente, altri partiti politici e, in particolare, partiti politici o candidati nazionali. È altrettanto opportuno che le fondazioni politiche europee non finanzino, direttamente o indirettamente, partiti politici o candidati nazionali o europei. Inoltre, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a loro collegate non devono finanziare campagne referendarie nazionali. Tali principi sono conformi alla dichiarazione n. 11 relativa all'articolo 191 del trattato che istituisce la Comunità europea, allegata all'atto finale del trattato di Nizza.

(18) È opportuno che i partiti politici europei non finanzino, né direttamente né indirettamente, altri partiti politici e, in particolare, partiti politici o candidati nazionali. È altrettanto opportuno che le fondazioni politiche europee non finanzino, direttamente o indirettamente, partiti politici o candidati nazionali o europei. Inoltre, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a loro collegate non devono finanziare campagne nazionali, regionali o locali condotte nel contesto di referendum che non trattino questioni connesse con l'Unione europea.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27) L'assistenza tecnica che il Parlamento europeo dovrà fornire ai partiti politici europei deve essere improntata al principio della parità di trattamento, prestata dietro fatturazione e pagamento e formare l'oggetto di una periodica relazione pubblica.

(27) L'assistenza tecnica che le istituzioni dell'Unione europea dovranno fornire ai partiti politici europei deve essere improntata al principio della parità di trattamento, prestata dietro fatturazione e pagamento e formare l'oggetto di una periodica relazione pubblica all'istituzione interessata.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28) Occorre che l'applicazione dei principali aspetti del presente regolamento sia illustrata su un sito web dedicato ed esaminata in una relazione annuale del Parlamento europeo destinata alla pubblicazione.

(28) Occorre che l'applicazione dei principali aspetti del presente regolamento sia illustrata su un sito web dedicato ed esaminata in una relazione annuale del Parlamento europeo destinata alla pubblicazione sia su supporto cartaceo che online.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) "partito politico": un'associazione di cittadini che persegue obiettivi politici,

(1) "partito politico": un'associazione di cittadini che persegue obiettivi politici ed è riconosciuta o istituita in conformità dell'ordinamento giuridico di almeno uno Stato membro,

Motivazione

L'emendamento mira a garantire che possano essere presi in considerazione per le condizioni di registrazione soltanto i partiti giuridicamente validi, anche per quanto riguarda il loro ordinamento democratico interno. Questa formulazione è identica a quella del regolamento in vigore (articolo 2, paragrafo 1).

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) "partito politico europeo": un'"alleanza politica" che persegue obiettivi politici ed è registrata presso il Parlamento europeo, alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente regolamento,

(3) "partito politico europeo": un'alleanza politica che persegue obiettivi politici, in particolare tramite l'organizzazione di campagne per ottenere voti e seggi alle elezioni al Parlamento europeo, ed è registrata presso il Parlamento europeo, alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente regolamento,

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) "partito membro collegato": un partito politico che aderisce a un partito politico europeo,

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter) "singoli iscritti": le persone fisiche che aderiscono direttamente a un partito politico europeo ove ammesso dallo statuto del partito,

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) "parlamento regionale" o "assemblea regionale": un organismo i cui membri sono titolari di un mandato elettorale regionale o sono politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea elettiva,

(5) "parlamento regionale" o "assemblea regionale": un organismo dotato di poteri legislativi a norma del diritto nazionale di uno Stato membro, secondo quanto notificato al Parlamento europeo da tale Stato membro,

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 6 – nota a piè di pagina 18

Testo della Commissione

Emendamento

18. Alla data di adozione della presente proposta, il Collegio adotterà anche un documento di lavoro della Commissione relativo ad una proposta di modifica del regolamento finanziario che introduce un nuovo titolo sul finanziamento dei partiti politici europei mediante contributi. L'introduzione di 'contributi' per i partiti politici europei sarà confermata dopo che quest'ultima proposta sarà adottata dai colegislatori.

18. Alla data di adozione della presente proposta di regolamento, la Commissione ha adottato anche un documento di lavoro della Commissione relativo ad una proposta di modifica del regolamento finanziario che introduce un nuovo titolo sul finanziamento dei partiti politici europei mediante contributi. L'introduzione di 'contributi' per i partiti politici europei sarà confermata dopo che tale modifica del regolamento finanziario sarà adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, in modo da garantire la coerenza e la chiarezza delle definizioni in entrambi i regolamenti.

Motivazione

Chiarimento necessario a garantire che sia prestata un'attenzione sufficiente alla correlazione tra le due proposte.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) "donazione": offerte di denaro contante ed altre donazioni in natura (beni o servizi) che costituiscono un vantaggio economico per il partito politico europeo o per la fondazione politica europea interessati.

(7) "donazione": un pagamento o una prestazione in natura (beni o servizi) che costituisce un vantaggio economico o finanziario per il partito politico europeo o per la fondazione politica europea interessati, eccettuati i contributi per l'organizzazione di eventi comuni.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma unico bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed entro due mesi da eventuali cambiamenti successivi nel proprio ordinamento giuridico nazionale, gli Stati membri comunicano al Parlamento europeo i dati dei loro parlamenti e delle loro assemblee regionali ai sensi paragrafo 1, punto 5.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Un'alleanza politica, come definita all'articolo 2, punto 2, ha diritto di chiedere la registrazione del proprio statuto come partito politico europeo presso il Parlamento europeo, nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. Un'alleanza politica, come definita all'articolo 2, punto 2, che rispetti i valori su cui si fonda l'Unione europea sanciti all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, ha diritto di chiedere la registrazione del proprio statuto come partito politico europeo presso il Parlamento europeo, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) avere sede in uno Stato membro;

a) avere sede in uno Stato membro;

b) essere rappresentata, in almeno un quarto degli Stati membri, da deputati del Parlamento europeo o nei parlamenti nazionali o regionali o nelle assemblee regionali, oppure

b) essere rappresentata, in quanto tale o dai partiti membri collegati riconosciuti a livello nazionale, in almeno un quarto degli Stati membri, da deputati del Parlamento europeo o da deputati ai parlamenti nazionali o regionali o da membri delle assemblee regionali, oppure

aver ricevuto, in almeno un quarto degli Stati membri, almeno il 3% dei voti espressi in ognuno di tali Stati membri in occasione delle ultime elezioni del Parlamento europeo;

aver ricevuto, in almeno un quarto degli Stati membri, almeno il 3% dei voti espressi in ognuno di tali Stati membri in occasione delle ultime elezioni nazionali o delle elezioni al Parlamento europeo;

c) rispettare, segnatamente nel suo programma e nelle sue attività, e attraverso quelle dei suoi membri, i valori sui quali è fondata l'Unione europea, vale a dire il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti dell'uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze;

c) rispettare i valori sui quali è fondata l'Unione europea, vale a dire il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti dell'uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze;

d) aver partecipato alle elezioni del Parlamento europeo o avere espresso pubblicamente l'intenzione di partecipare alle prossime elezioni del Parlamento europeo;

d) aver partecipato, in quanto tale o tramite i partiti membri collegati, alle elezioni al Parlamento europeo o avere espresso pubblicamente l'intenzione di partecipare alle prossime elezioni al Parlamento europeo;

e) non perseguire scopi di lucro.

e) non perseguire scopi di lucro;

 

e bis) disporre di uno statuto in cui figurino le disposizioni previste all'articolo 4, paragrafo 1.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Una fondazione politica ha diritto di chiedere la registrazione del proprio statuto come fondazione politica europea presso il Parlamento europeo, nel rispetto delle seguenti condizioni:

2. A Una fondazione politica che rispetti i valori su cui si fonda l'Unione europea sanciti all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, ha diritto di chiedere la registrazione del proprio statuto come fondazione politica europea presso il Parlamento europeo, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) essere collegata ad un partito politico europeo riconosciuto alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente regolamento, come attestato dallo statuto registrato di tale partito;

a) essere formalmente collegata ad un partito politico europeo riconosciuto alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente regolamento, come attestato dallo statuto registrato di tale partito;

b) avere sede in uno Stato membro;

b) avere sede in uno Stato membro;

c) rispettare, segnatamente nel suo programma e nelle sua attività, i valori sui quali è fondata l'Unione europea, vale a dire il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti dell'uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze;

c) rispettare i valori sui quali è fondata l'Unione europea, vale a dire il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti dell'uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze;

d) perseguire obiettivi che integrino gli obiettivi del partito politico al quale è formalmente collegata;

d) perseguire obiettivi che integrino gli obiettivi del partito politico al quale è formalmente collegata;

e) avere un organo direttivo composto da membri provenienti da almeno un quarto degli Stati membri;

e) avere un organo direttivo composto da membri provenienti da almeno un quarto degli Stati membri;

f) non perseguire scopi di lucro.

f) non perseguire scopi di lucro;

 

f bis) disporre di uno statuto in cui figurino le disposizioni previste all'articolo 5.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Un deputato al Parlamento europeo, a un parlamento nazionale oppure a un parlamento o a un'assemblea regionale si considera iscritto a un unico partito politico europeo, che è, se del caso, quello a cui è collegato il suo partito politico nazionale o regionale.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter. Onde accertare che sia soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, lettera c), per quanto riguarda un partito politico europeo, e al paragrafo 2, lettera c), per quanto riguarda una fondazione politica europea, devono essere rigorosamente rispettati i principi di imparzialità e neutralità, onde garantire il massimo pluralismo possibile.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) il nome del partito, che deve essere chiaramente distinguibile, anche nella sua forma abbreviata, da quello di qualsiasi altro partito politico europeo esistente,

a) il nome del partito, che è chiaramente distinguibile, anche nella sua forma abbreviata, da quello di qualsiasi altro partito politico europeo esistente e il rispettivo emblema o logo,

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) la forma giuridica del partito, come riconosciuto dall'ordinamento giuridico dello Stato membro in cui ha sede,

soppresso

Motivazione

The legal construction as proposed by the Commission means that, before a "political alliance" can apply for being registered in order to obtain legal personality under Union-law, it must already have and maintain a legal personality under the law of one Member State. It must also have and maintain its seat in the same Member State (see Article 3 (1) (a), Article 4 (1) (c), Article 10 (2) and Article 11 (4). The legal personality under Union law has to be seen therefore as merely complementing and "over-arching" a pre-existing legal personality based on the law of one Member State. This was not the intention of the promoters of a statute for the European political parties as formulated by Parliament in its resolution of 6 April 2011: " ... is convinced that authentic legal status for the European political parties and a legal personality of their own, based directly on the law of the European Union, will enable the European political parties and their foundations to act as representative agents of the European public interest." (paragraph 8). Besides being politically inopportune such a "double legal personality" is not necessary either.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

i) gli organismi o le persone fisiche titolari, in ciascuno degli Stati membri interessati, del potere di rappresentanza legale, in particolare ai fini dell'acquisto o della cessione di beni mobili e immobili e abilitati a stare in giudizio,

i) gli organismi o i titolari di cariche pubbliche, in ciascuno degli Stati membri interessati, del potere di rappresentanza legale, in particolare ai fini dell'acquisto o della cessione di beni mobili e immobili e abilitati a stare in giudizio,

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

j) lo scioglimento dell'entità riconosciuta come partito politico europeo.

j) la procedura per lo scioglimento dell'entità riconosciuta come partito politico europeo, comprese le corrispondenti modalità esecutive a tal fine.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) l'ammissione, le dimissioni e l'esclusione dei membri del partito, e l'elenco dei membri allegato allo statuto,

a) l'ammissione, le dimissioni e l'esclusione dei partiti membri collegati ed eventualmente di singoli iscritti al partito politico europeo,

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) i diritti e i doveri connessi con tutti i tipi di partecipazione, comprese le norme che garantiscono il diritto di rappresentanza di tutti i membri, siano essi persone fisiche o giuridiche, e i diritti di voto corrispondenti,

b) i diritti e i doveri connessi con tutti i tipi di partecipazione, comprese le norme che garantiscono il diritto di rappresentanza di tutti i membri e i diritti di voto corrispondenti,

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) l'elezione democratica di tutti gli altri organi direttivi e i loro processi decisionali democratici, indicando per ciascuno di essi i poteri, le responsabilità e la composizione, e includendo le modalità di nomina e revoca dei membri nonché criteri chiari e trasparenti per la selezione dei candidati e l'elezione dei titolari di cariche pubbliche, il cui mandato deve essere limitato nel tempo, ma può essere rinnovato,

d) l'elezione democratica di tutti gli altri organi direttivi e i loro processi decisionali democratici, indicando per ciascuno di essi i poteri, le responsabilità e la composizione, e includendo le modalità di nomina e revoca dei membri nonché criteri chiari e trasparenti per la selezione dei candidati, che si basa su una procedura democratica, e l'elezione dei titolari di cariche pubbliche, il cui mandato deve essere limitato nel tempo, ma può essere rinnovato,

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis) la selezione democratica del candidato che il partito sostiene per la Presidenza della Commissione europea o per qualsiasi altra carica pubblica europea;

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis) gli standard democratici cui sono tenuti a conformarsi i partiti membri collegati nell'interesse della democrazia interna al partito a tutti i livelli politici, segnatamente al momento di stilare le liste di candidati,

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

g bis) la promozione dell'equilibrio di genere in seno alla propria assemblea generale, negli organi direttivi e nella composizione delle liste elettorali.

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) la forma giuridica della fondazione, come riconosciuta dall'ordinamento giuridico dello Stato membro in cui ha sede,

soppresso

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g) un elenco degli organi della fondazione, precisando per ciascuno i poteri, le responsabilità e la composizione, e in particolare le procedure di nomina e revoca dei membri e dei dirigenti,

g) i poteri e i processi decisionali democratici degli organi della fondazione e la relativa composizione,

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

g bis) le disposizioni per la nomina dei membri degli organi della fondazione a scrutinio segreto, nonché il rinnovo e la revoca della nomina,

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

g ter) le altre disposizioni interne della fondazione politica europea in materia di processi decisionali, elezioni, quorum e modifica dello statuto,

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

j) la procedura di modifica dello statuto,

soppresso

Motivazione

Cfr. l'emendamento all'articolo 5, lettera g ter) (nuova).

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il Parlamento europeo istituisce un registro (in appresso "il registro") per la registrazione dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee.

1. Il Parlamento europeo istituisce un registro (in appresso "il registro") per la registrazione dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee. Il registro in cui sono registrati i partiti politici e le fondazioni politiche è disponibile online.

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Il Parlamento europeo pubblica tutti i documenti trasmessigli dalle alleanze e fondazioni politiche nell'ambito della loro domanda.

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Una fondazione politica può registrare il proprio statuto nel registro solo per il tramite del partito politico europeo al quale è collegata.

4. Una fondazione politica europea può registrare il proprio statuto nel registro solo per il tramite del partito politico europeo al quale è formalmente collegata.

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Entro tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di registrazione, il Parlamento europeo adotta una decisione, che pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, corredandola dello statuto del partito o della fondazione, o qualora la domanda non sia stata approvata, i motivi del rigetto.

5. Entro tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di registrazione, il Parlamento europeo iscrive il partito politico europeo o la fondazione politica europea nel registro e ne pubblica lo statuto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, a meno che non constati il mancato rispetto delle condizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a e bis), o all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a f bis). In tali casi il richiedente è informato senza indugio delle ragioni.

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione

 

7. L'elenco aggiornato dei membri di un partito politico europeo, allegato allo statuto del partito a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, è trasmesso al Parlamento europeo a cadenza annuale, ma entro quattro settimane da qualsiasi modifica che potrebbe implicare che il partito politico europeo non soddisfi più il requisito di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b).

7. L'elenco aggiornato dei partiti membri collegati di un partito politico europeo ed eventualmente il numero dei singoli iscritti a un partito politico europeo sono trasmessi al Parlamento europeo a cadenza annuale, ma entro quattro settimane da qualsiasi modifica che potrebbe implicare che il partito politico europeo non soddisfi più il requisito di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b).

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Articolo 7

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il Parlamento europeo verifica annualmente che le condizioni e i requisiti minimi di cui agli articoli 3, 4 e 5 continuano ad essere soddisfatti dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee.

1. Fatta salva la procedura di cui al paragrafo 2, il Parlamento europeo verifica costantemente che le condizioni e i requisiti minimi di cui all'articolo 3 continuano ad essere soddisfatti dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee.

La tempistica della verifica annuale di cui al presente paragrafo è allineata, se del caso, con la procedura di domanda di finanziamento di cui all'articolo 13, affinché il registro e l'ordinatore possano coordinarsi e scambiarsi le informazioni necessarie.

 

2. Su richiesta di un quarto dei suoi membri, in rappresentanza di almeno tre gruppi politici al Parlamento europeo, il Parlamento europeo decide a maggioranza dei suoi membri, se continua ad essere soddisfatta la condizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) per un partito politico europeo e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) per una fondazione politica europea.

2. Su richiesta di un quarto dei suoi membri, in rappresentanza di almeno tre gruppi politici al Parlamento europeo, della Commissione o del Consiglio, il Parlamento europeo decide se un partito politico europeo o una fondazione politica europea continua a rispettare i valori su quali si fonda l'Unione europea, sanciti all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea.

Prima di pronunciarsi, il Parlamento europeo sente i rappresentanti del partito politico europeo interessato o della fondazione politica europea interessata e chiede ad un comitato di personalità indipendenti di esprimere un parere sull'argomento entro un lasso di tempo ragionevole.

Prima di pronunciarsi, il Parlamento europeo sente i rappresentanti del partito politico europeo interessato o della fondazione politica europea interessata e chiede ad un comitato di personalità indipendenti di esprimere un parere sull'argomento entro un lasso di tempo ragionevole. Il parere del comitato è pubblicato. Il Parlamento europeo adotta la propria decisione entro un mese.

Detto comitato è composto da tre membri: il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione designano un membro ciascuno entro sei mesi dalla conclusione della prima sessione del Parlamento europeo dopo le elezioni di detta istituzione. Quest'ultima provvede alle funzioni di segreteria e al finanziamento del comitato.

Detto comitato è composto da tre membri: il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione designano un membro ciascuno entro sei mesi dalla conclusione della prima sessione del Parlamento europeo dopo le elezioni di detta istituzione. Quest'ultima provvede alle funzioni di segreteria e al finanziamento del comitato.

3. Qualsiasi persona fisica o giuridica può, in qualsiasi momento, presentare una richiesta motivata al Parlamento europeo volta a verificare se una o più delle condizioni e dei requisiti di cui al paragrafo 1 continuano ad essere soddisfatti. Una violazione dei valori su cui si fonda l'Unione europea commessa da un partito politico europeo, compresi i suoi membri, o da una fondazione politica europea può essere determinata soltanto a norma del paragrafo 2.

 

4. Se il Parlamento europeo ritiene che una o più delle condizioni o dei requisiti di cui al paragrafo 1 non sono più soddisfatti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 o all'articolo 22 o in entrambi, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 23.

4. Se il Parlamento europeo ritiene che una o più delle condizioni o dei requisiti di cui al paragrafo 1 non sono più soddisfatti, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 o dell'articolo 22 o in entrambi, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 23.

 

4 bis. Se il Parlamento europeo ritiene che un partito politico europeo non soddisfi più la condizione di rispetto dei valori su cui si fonda l'Unione europea sanciti all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, il partito politico europeo in questione è radiato dal registro unitamente alla fondazione politica europea ad esso collegata. Se il Parlamento europeo ritiene che una fondazione politica europea non soddisfi più la condizione di rispetto di tali valori, la fondazione politica europea in questione è radiata dal registro.

5. Una fondazione politica europea decade automaticamente da tale status se il partito politico europeo al quale è collegata è radiato dal registro. L'ordinatore competente riduce l'importo del contributo o della sovvenzione o pone termine al relativo accordo o alla decisione di finanziamento dell'Unione ricevuto a norma del presente regolamento, e recupera gli importi indebitamente versati in virtù della decisione o accordo di contributo o sovvenzione nonché i fondi dell'Unione non utilizzati alla data di adozione della decisione sulla base dell'articolo 11.

5. A Una fondazione politica europea decade automaticamente da tale status in quanto tale se il partito politico europeo al quale è collegata è radiato dal registro. L'ordinatore competente riduce l'importo del contributo o della sovvenzione o pone termine al relativo accordo o alla decisione di finanziamento dell'Unione ricevuto a norma del presente regolamento, e recupera gli importi indebitamente versati in virtù della decisione o accordo di contributo o sovvenzione nonché i fondi dell'Unione non utilizzati alla data di adozione della decisione sulla base dell'articolo 11.

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Articolo 9

Testo della Commissione

Emendamento

Il partito politico europeo e la fondazione politica europea godono del pieno riconoscimento giuridico e della piena capacità giuridica in ciascuno degli Stati membri.

1. Il partito politico europeo e la fondazione politica europea godono della piena capacità giuridica in ciascuno degli Stati membri.

Motivazione

La piena capacità giuridica implica il "riconoscimento giuridico".

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Fatti salvi i divieti dei rispettivi statuti, il partito politico europeo e la fondazione politica europea godono di tutti i diritti necessari ai fini dello svolgimento delle loro attività, compreso il diritto di possedere beni mobili e immobili, e possono svolgere attività in tutti gli Stati membri e nei paesi terzi.

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter. Qualora siano stati compiuti degli atti in nome del partito politico europeo o della fondazione politica europea prima della registrazione ai sensi degli articoli 3 e 6 e il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione non rispettino gli obblighi che derivano da tali atti, le persone fisiche, i partiti o le entità giuridiche che li hanno compiuti ne sono solidalmente responsabili.

Motivazione

L'emendamento chiarisce la situazione per quanto riguarda la responsabilità a norma della legislazione nazionale prima della registrazione di un partito politico europeo o della fondazione ad esso collegata.

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quater. Gli Stati membri garantiscono che le denominazioni "partito politico europeo" e "fondazione politica europea" possano essere utilizzate unicamente dalle alleanze o fondazioni politiche registrate a norma del presente regolamento.

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Per le materie non disciplinate dal presente regolamento o, qualora una materia lo sia parzialmente, per gli aspetti non contemplati da quest’ultimo, il partito politico europeo e la fondazione politica europea sono disciplinati nello Stato membro in cui hanno sede dalle normative nazionali applicabili alla forma giuridica indicata nello statuto del partito o della fondazione. Le attività svolte dal partito politico europeo e dalla fondazione politica europea in altri Stati membri sono disciplinate dalle pertinenti disposizioni nazionali di tali Stati membri.

2. Per le materie non disciplinate o disciplinate solo parzialmente dal presente regolamento o dai rispettivi statuti, il partito politico europeo e la fondazione politica europea sono disciplinati dalla legislazione dello Stato membro in cui hanno sede. Le attività svolte dal partito politico europeo e dalla fondazione politica europea in altri Stati membri sono disciplinate dalle pertinenti disposizioni nazionali di tali Stati membri.

Motivazione

La proposta della Commissione fa riferimento alle disposizioni che, nello Stato membro in cui il partito o la fondazione hanno sede, sono applicabili alla forma giuridica scelta dal partito o dalla fondazione. Si tratta di un'altra espressione del concetto di "partito parallelo" che esiste in base alla legge di uno Stato membro e del diritto dell'Unione, e che risulta inutile e inadeguato (si vedano altresì le modifiche relative all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 11, paragrafo 4).

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) l’organo direttivo decide di sciogliere il partito politico europeo o la fondazione politica europea,

a) l’organo competente decide di sciogliere il partito politico europeo o la fondazione politica europea,

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) l’organo direttivo decide di trasformare il partito politico europeo o la fondazione politica europea in un’entità giuridica riconosciuta nell’ordinamento giuridico di uno Stato membro,

b) l’organo competente decide di trasformare il partito politico europeo o la fondazione politica europea in un’entità giuridica riconosciuta nell’ordinamento giuridico di uno Stato membro,

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) è radiato dal registro conformemente alle disposizioni dell’articolo 22, paragrafo 1 o paragrafo 4, o a norma dell’articolo 7, paragrafo 5.

d) è radiato dal registro.

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Quando un partito politico europeo o una fondazione politica europea si trova in uno dei casi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c), qualsiasi decisione o accordo in corso sul finanziamento dell’Unione ricevuto a norma del presente regolamento è revocato o risolto e i fondi dell’Unione non utilizzati sono recuperati, compresi quelli non spesi negli anni precedenti.

3. Quando un partito politico europeo o una fondazione politica europea è radiato/a dal registro, qualsiasi decisione o accordo in corso sul finanziamento dell’Unione ricevuto a norma del presente regolamento è revocato o risolto e i fondi dell’Unione non utilizzati sono recuperati, compresi quelli non spesi negli anni precedenti conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione1.

 

_____________

 

1 GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

Motivazione

Chiarimento necessario a garantire che sia prestata un'attenzione sufficiente alla correlazione tra le due proposte.

Emendamento  55

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Lo scioglimento, l'insolvenza, la cessazione dei pagamenti e le procedure analoghe sono disciplinate dalle disposizioni giuridiche che si applicano alla forma giuridica indicata nello statuto del partito politico europeo o della fondazione politica europea nello Stato membro in cui ha sede.

4. Lo scioglimento, l'insolvenza, la cessazione dei pagamenti e le procedure analoghe sono disciplinate dalle disposizioni giuridiche che si applicano ai partiti politici o alle fondazioni politiche nello Stato membro in cui il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione hanno sede.

Motivazione

L'emendamento integra l'articolo 10, quale modificato, per quanto concerne le procedure da seguire in un luogo predeterminato.

Emendamento  56

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. I contributi finanziari o le sovvenzioni a carico del bilancio generale dell’Unione europea non possono superare il 90% delle spese annue rimborsabili di un partito politico europeo e il 95% dei costi ammissibili su base annua indicati nel bilancio di una fondazione politica europea. I partiti politici europei possono usare la parte inutilizzata del contributo dell'Unione concesso per la copertura delle spese rimborsabili entro i due esercizi finanziari successivi alla sua concessione. Gli importi non utilizzati al termine di questi due esercizi finanziari sono recuperati conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

4. I contributi finanziari o le sovvenzioni a carico del bilancio generale dell’Unione europea non possono superare il 90% delle spese annue rimborsabili di un partito politico europeo e il 95% dei costi ammissibili su base annua indicati nel bilancio di una fondazione politica europea. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a loro affiliate possono usare la parte inutilizzata del contributo o dalla sovvenzione dell'Unione concessi per la copertura delle spese rimborsabili entro i due esercizi finanziari successivi alla sua concessione. Gli importi non utilizzati sono recuperati conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

Emendamento  57

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Una fondazione politica europea correda la domanda del proprio programma di lavoro annuale.

3. Una fondazione politica europea correda la domanda del proprio programma di lavoro annuale e può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea solo tramite il partito politico europeo al quale è formalmente e direttamente affiliata.

Emendamento  58

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

In fase di ripartizione dei mezzi un deputato al Parlamento europeo è considerato esponente di un solo partito politico europeo, che deve, se del caso, essere quello a cui il suo partito politico nazionale o regionale è affiliato alla data di scadenza per la presentazione delle domande.

Emendamento  59

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) donazioni provenienti dai bilanci di gruppi politici rappresentati al Parlamento europeo,

b) donazioni provenienti dai bilanci di gruppi politici rappresentati al Parlamento europeo, ad eccezione dei contributi all'organizzazione di manifestazioni comuni, che non sono considerati donazioni,

Motivazione

In numerose occasioni, quando mirano al raggiungimento di obiettivi politici o sociali comuni, i partiti politici europei e i gruppi politici del Parlamento europeo organizzano manifestazioni comuni (ad esempio, conferenze, seminari, dibattiti pubblici). In questi casi specifici, il contributo ai costi di organizzazione da parte di un gruppo politico del Parlamento europeo deve essere autorizzato nella sua integralità e non deve essere considerato una donazione.

Emendamento  60

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) donazioni provenienti da imprese sulle quali le autorità pubbliche possono esercitare direttamente o indirettamente un’influenza dominante a motivo del loro diritto di proprietà, della loro partecipazione finanziaria o della normativa che disciplina tali imprese,

c) donazioni provenienti da imprese sulle quali le autorità pubbliche possono esercitare direttamente o indirettamente un’influenza dominante a motivo del loro diritto di proprietà, della loro partecipazione finanziaria o della normativa che disciplina l'impresa interessata,

Emendamento  61

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 5 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) donazioni provenienti da qualsiasi autorità pubblica di un paese terzo, inclusa ogni impresa sulla quale le autorità pubbliche possono esercitare direttamente o indirettamente un’influenza dominante a motivo del loro diritto di proprietà, della loro partecipazione finanziaria o della normativa che disciplina tale impresa.

d) donazioni provenienti da qualsiasi autorità pubblica di un paese terzo, inclusa ogni impresa nei confronti della quale i poteri pubblici possano esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa che disciplina l'impresa interessata.

Emendamento  62

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 5 – comma unico bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Non si considerano donazioni i contributi all'organizzazione di iniziative comuni.

Emendamento  63

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Sono ammessi contributi a favore di un partito politico europeo provenienti dai suoi membri. Tali contributi non devono superare il 40% del bilancio annuale del partito politico europeo in questione.

7. Sono ammessi contributi a favore di un partito politico europeo provenienti dai suoi partiti membri affiliati. Tali contributi non devono superare il 40% del bilancio annuale del partito politico europeo in questione.

Emendamento  64

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Una persona fisica o giuridica che effettua una donazione a favore di un partito politico europeo o fondazione politica europea a livello nazionale o transnazionale gode dello stesso trattamento fiscale applicabile alle donazioni elargite ad un partito politico o una fondazione politica avente sede nello Stato membro in cui il donatore è residente a fini fiscali.

2. Fatte salve le soglie nazionali esistenti e l'autonomia della normativa fiscale degli Stati membri, una persona fisica o giuridica che effettua una donazione a favore di un partito politico europeo o fondazione politica europea a livello nazionale o transnazionale gode dello stesso trattamento fiscale applicabile alle donazioni elargite ad un partito politico o una fondazione politica avente sede nello Stato membro in cui il donatore è residente a fini fiscali.

Motivazione

Emendamento teso a chiarire il campo di applicazione del presente regolamento, che non risulta chiaro in base al testo della Commissione.

Emendamento  65

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I fondi dei partiti politici europei provenienti dal bilancio generale dell’Unione europea o da qualsiasi altra fonte possono essere utilizzati per finanziare campagne condotte dai partiti politici europei nel contesto delle elezioni al Parlamento europeo, a cui essi partecipano come indicato dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera d).

1. I fondi dei partiti politici europei provenienti dal bilancio generale dell’Unione europea o da qualsiasi altra fonte possono essere utilizzati per coprire le spese legate alle campagne condotte dai partiti politici europei nel contesto delle elezioni al Parlamento europeo, a cui essi partecipano come indicato dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera d). Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, i partiti politici europei possono contribuire alla diffusione delle informazioni al pubblico ai fini della sensibilizzazione sui grandi temi della politica europea. Nel fare ciò, sono tenuti a rispettare le norme che disciplinano lo svolgimento delle campagne elettorali nei rispettivi Stati membri, in particolare le norme applicabili a partiti e candidati in materia di finanziamento e limitazione delle spese elettorali.

A norma dell’articolo 8 dell’Atto relativo all’elezione dei rappresentanti nell’assemblea a suffragio universale diretto, il finanziamento e i limiti delle spese elettorali per tutti i partiti e i candidati nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo sono disciplinati in ciascuno Stato membro da disposizioni nazionali.

A norma dell’articolo 8 dell’Atto relativo all’elezione dei rappresentanti nell’assemblea a suffragio universale diretto, il finanziamento e i limiti delle spese elettorali per tutti i partiti e i candidati nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo sono disciplinati in ciascuno Stato membro da disposizioni nazionali, salvo nel caso di referendum concernenti politiche dell'Unione europea o la ratifica di trattati legati all'Unione europea.

Emendamento  66

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le spese connesse a campagne condotte nell’ambito delle elezioni del Parlamento europeo sono chiaramente individuate come tali dai partiti politici europei nel loro bilancio annuale.

2. Le spese dei partiti e dei candidati connesse a campagne condotte nell'ambito delle elezioni al Parlamento europeo sono chiaramente individuate come tali dai partiti politici europei nel loro bilancio annuale.

Emendamento  67

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. I fondi delle fondazioni politiche europee provenienti dal bilancio generale dell’Unione europea o da qualsiasi altra fonte non possono essere utilizzati per nessun’altra finalità che non sia quella di finanziare i propri compiti ai sensi dell’articolo 2, punto 4 e di coprire le spese direttamente collegate agli obiettivi indicati nel loro statuto conformemente all’articolo 5. In particolare, essi non sono utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di elezioni, candidati, partiti politici e fondazioni europei, nazionali, regionali o locali.

2. I fondi delle fondazioni politiche europee provenienti dal bilancio generale dell’Unione europea o da qualsiasi altra fonte non possono essere utilizzati per nessun’altra finalità che non sia quella di finanziare i propri compiti ai sensi dell’articolo 2, punto 4 e di coprire le spese direttamente collegate agli obiettivi indicati nel loro statuto conformemente all’articolo 5. In particolare, essi non sono utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di elezioni, referendum, candidati, partiti politici e fondazioni europei, nazionali, regionali o locali.

Emendamento  68

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. I fondi dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee provenienti dal bilancio generale dell’Unione europea o da qualsiasi altra fonte non sono utilizzati per finanziare campagne referendarie nazionali, regionali o locali.

3. I fondi dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee provenienti dal bilancio generale dell’Unione europea o da qualsiasi altra fonte non sono utilizzati per coprire spese legate alle campagne referendarie nazionali, regionali o locali, con un'eccezione per i partiti politici europei quando l'oggetto del referendum sia la legislazione dell'Unione, il funzionamento di un'istituzione dell'Unione o la ratifica o il cambiamento di trattati collegati all'Unione europea.

Emendamento  69

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. I fondi dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte non sono utilizzati per finanziare partiti politici affiliati che hanno sede in paesi terzi.

Emendamento  70

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro sei mesi dalla fine dell'esercizio finanziario, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee presentano al registro e alle competenti autorità nazionali degli Stati membri:

1. Entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio finanziario, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee presentano al registro e alle competenti autorità nazionali degli Stati membri:

Emendamento  71

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1. Qualora a norma del presente regolamento in virtù del regolamento interno siano recuperati mezzi di un partito politico europeo o irrogate ammende, sono addebitati ai finanziamenti dell'esercizio in corso di cui all'articolo 14.

Motivazione

Disposizione trasversale che riguarda tra gli altri l'articolo 12, paragrafo 4, l'articolo 15, paragrafo 6, l'articolo 22, paragrafo 1, l'articolo 22, paragrafo 4.

Emendamento  72

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità nazionali e il Parlamento europeo definiscono di comune accordo le modalità pratiche per lo scambio di informazioni sui partiti politici europei e sulle fondazioni politiche europee.

A tale fine, il Parlamento europeo può definire le modalità pratiche per lo scambio di informazioni di comune accordo con le autorità nazionali.

Motivazione

Oltre alla Corte dei conti, anche il Parlamento europeo dovrebbe esercitare la funzione di revisore esterno dei conti, mentre l'OLAF dovrebbe essere l'autorità di controllo principale.

Emendamento  73

Proposta di regolamento

Articolo 21 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Tutta l’assistenza tecnica da parte del Parlamento europeo ai partiti politici europei è basata sul principio della parità di trattamento. Essa è fornita a condizioni almeno altrettanto favorevoli di quelle accordate alle altre organizzazioni e associazioni esterne alle quali possono essere concesse agevolazioni simili ed è prestata dietro fatturazione e pagamento.

Tutta l’assistenza tecnica da parte del Parlamento europeo o di altre istituzioni dell'Unione ai partiti politici europei è basata sul principio della parità di trattamento. Essa è fornita a condizioni almeno altrettanto favorevoli di quelle accordate alle altre organizzazioni e associazioni esterne alle quali possono essere concesse agevolazioni simili ed è prestata dietro fatturazione e pagamento.

Emendamento  74

Proposta di regolamento

Articolo 21 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il Parlamento europeo adotta disposizioni transitorie per stabilire le condizioni in cui ai gruppi politici è consentito, assieme a partiti politici europei che rappresentano nel Parlamento europeo, realizzare manifestazioni che possano essere considerate sostegno indiretto, specialmente ove esse siano svolte nei locali del Parlamento europeo.

Emendamento  75

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Se il Parlamento europeo ritiene, in conformità dell’articolo 7, paragrafo 2, che un partito politico europeo o una fondazione politica europea non abbia rispettato i valori su cui si fonda l’Unione europea, oppure sia stato/a condannato/a con sentenza passata in giudicato per un’attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione, quali definiti all’articolo [93, paragrafo 1, lettera e)] del regolamento finanziario, o che un partito politico europeo non abbia rispettato le norme minime in materia di democrazia interna di cui all’articolo 4, paragrafo 2), il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione possono essere radiati dal registro, decadere dal loro status conformemente all’articolo 11, e qualsiasi decisione o accordo in corso sul finanziamento dell’Unione ricevuto a norma del presente regolamento può essere revocata o risolto e i fondi dell’Unione possono essere recuperati, compresi i finanziamenti non utilizzati dell’Unione relativi ad esercizi precedenti.

1. Se il Parlamento europeo ritiene, in conformità dell’articolo 7, paragrafo 2, che un partito politico europeo o una fondazione politica europea non abbia rispettato i valori su cui si fonda l’Unione europea, oppure sia stato/a condannato/a con sentenza passata in giudicato per un’attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione, quali definiti all’articolo [106, paragrafo 1, lettera e)] del regolamento finanziario, o che un partito politico europeo non abbia rispettato le norme minime in materia di democrazia interna di cui all’articolo 4, paragrafo 2), il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione possono essere oggetto di censura, destinatari di ammende o radiati dal registro, e pertanto decadono dal loro status conformemente all’articolo 11, e qualsiasi decisione o accordo in corso sul finanziamento dell’Unione ricevuto a norma del presente regolamento può essere revocata o risolto e i fondi dell’Unione possono essere recuperati, compresi i finanziamenti non utilizzati dell’Unione relativi ad esercizi precedenti.

Emendamento  76

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nel fissare l’importo dell’ammenda irrogata a un partito politico europeo o a una fondazione politica europea a norma del paragrafo 2, il Parlamento europeo tiene conto della gravità, della durata e, se pertinente, del ripetersi dell’infrazione, del tempo trascorso, del dolo o del grado di negligenza, e di eventuali provvedimenti adottati per conformarsi alle condizioni e requisiti del presente regolamento. Le ammende comminate devono essere efficaci e dissuasive, e non possono superare il 10% del bilancio annuale del partito politico europeo o della fondazione politica europea in questione corrispondente all’esercizio in cui la sanzione è stata irrogata.

3. Nel fissare l'importo dell'ammenda irrogata a un partito politico europeo o a una fondazione politica europea a norma del paragrafo 2, il Parlamento europeo tiene conto della gravità, della durata e, se pertinente, del ripetersi dell'infrazione, del tempo trascorso, del dolo o del grado di negligenza, nonché dell'idoneità e della tempistica di eventuali provvedimenti adottati dal partito politico europeo o dalla fondazione politica europea per conformarsi alle condizioni e requisiti del presente regolamento, provvedendo a che l'importo dell'ammenda sia almeno il doppio del valore del beneficio ottenuto. Le ammende comminate devono essere efficaci e dissuasive, e non possono superare il 10% del bilancio annuale del partito politico europeo o della fondazione politica europea in questione corrispondente all’esercizio in cui la sanzione è stata irrogata. In talune circostanze il pagamento dell'ammenda può essere opportunamente scaglionato in rate.

Emendamento  77

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Un partito politico europeo o una fondazione politica europea possono, inoltre, essere esclusi dal finanziamento per un periodo massimo di cinque anni in caso di gravi violazioni dei doveri professionali determinati dall’ordinatore, a norma dell’articolo [93, paragrafo 1, lettera c)], del regolamento finanziario.

6. Un partito politico europeo o una fondazione politica europea possono, inoltre, essere esclusi dal finanziamento per un periodo massimo di tre anni in caso di gravi violazioni dei doveri professionali determinati dall'ordinatore, a norma dell'articolo [106, paragrafo 1, lettera c)], del regolamento finanziario.

Emendamento  78

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Le sanzioni irrogate a norma del presente articolo si applicano a tutti i partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee, a prescindere dal fatto che ricevano finanziamenti dall’Unione. L’ordinatore competente può irrogare sanzioni finanziarie e/o amministrative, in conformità dell’articolo [96, paragrafo 2,] del regolamento finanziario e dell’articolo [145] delle modalità di esecuzione, a un partito politico europeo o fondazione politica europea che si trovi in uno dei casi di cui all’articolo [96, paragrafo 1,] del regolamento finanziario non contemplati dai precedenti paragrafi.

7. Le sanzioni irrogate a norma del presente articolo si applicano a tutti i partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee riconosciute in base alle disposizioni del presente regolamento, a prescindere dal fatto che ricevano o meno finanziamenti dall’Unione. L’amministrazione aggiudicatrice può irrogare sanzioni finanziarie e/o amministrative, in conformità dell’articolo 109, paragrafo 2, del regolamento finanziario e dell’articolo 145 delle modalità di esecuzione, a un partito politico europeo o fondazione politica europea che rientri in uno dei casi di cui all’articolo 109, paragrafo 1, del regolamento finanziario non contemplati dai precedenti paragrafi.

Motivazione

A titolo di chiarimento: un partito o una fondazione è soggetta alle norme di trasparenza delle donazioni anche se non ha ancora richiesto o ricevuto finanziamenti dell'Unione oltre alle sue risorse proprie.

Emendamento  79

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Prima di prendere una decisione definitiva concernente una delle sanzioni previste all’articolo 22, il Parlamento europeo concede al partito politico europeo o alla fondazione politica interessato/a la possibilità di presentare le proprie osservazioni e, se opportuno, di introdurre le misure necessarie per porre rimedio alla situazione entro un termine ragionevole.

1. Prima di adottare una decisione definitiva concernente una delle sanzioni previste all’articolo 22, il Parlamento europeo concede al partito politico europeo o alla fondazione politica interessato/a la possibilità di presentare le proprie osservazioni e, se opportuno, di introdurre le misure necessarie per porre rimedio alla situazione entro un termine ragionevole.

Emendamento  80

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Se il Parlamento europeo lo ritiene necessario, può sentire il parere di altre persone fisiche o giuridiche, compresi eventuali denuncianti di cui all’articolo 7, paragrafo 3.

2. Prima di adottare una decisione definitiva, il Parlamento europeo consulta il comitato di personalità indipendenti di cui all'articolo 7, paragrafo 2. Se il Parlamento europeo lo ritiene necessario, può sentire il parere di altre persone fisiche o giuridiche, compresi eventuali denuncianti di cui all’articolo 7, paragrafo 2.

Emendamento  81

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. I seguenti dati che figurano nel registro sono pubblicati su un sito web dedicato:

1. Entro quattro settimane dalla data della comunicazione o dopo che il Parlamento europeo ha adottato la decisione, i seguenti dati che figurano nel registro sono pubblicati su un sito web dedicato:

Motivazione

Invece di limitarsi ai particolari indicati alle lettere a) e b), il termine di un mese per la pubblicazione sul sito dovrebbe essere la norma per tutti i tipi di informazione.

Emendamento  82

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) il nome e lo statuto di tutti i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee registrati, insieme ai documenti presentati a corredo della domanda di registrazione a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, entro quattro settimane dopo che il Parlamento europeo ha adottato la decisione e, successivamente, ogni modifica notificata al Parlamento europeo a norma dell’articolo 6, paragrafi 6 e 7;

a) il nome e lo statuto di tutti i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee registrati, insieme ai documenti presentati a corredo della domanda di registrazione a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, e, dopo la data in cui è stata adottata la decisione del Parlamento europeo,, ogni modifica notificata al Parlamento europeo a norma dell’articolo 6, paragrafi 6 e 7;

Motivazione

Adeguamento tecnico reso necessario dall'emendamento alla prima frase dell'articolo 24, paragrafo 1.

Emendamento  83

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) un elenco delle domande che non sono state approvate, insieme ai documenti presentati a corredo della domanda di registrazione a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, e i motivi del rifiuto, entro quattro settimane dopo che il Parlamento europeo ha adottato la decisione,

b) un elenco delle domande che non sono state approvate, insieme ai documenti presentati a corredo della domanda di registrazione a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, e i motivi del rifiuto,

Motivazione

Adeguamento tecnico reso necessario dall'emendamento alla prima frase dell'articolo 24, paragrafo 1.

Emendamento  84

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) i bilanci annuali e le relazioni di audit esterno di cui all’articolo 19, paragrafo 1, e, per le fondazioni politiche europee, le relazioni finali sull’attuazione dei programmi di lavoro,

d) i bilanci annuali e le relazioni di audit esterno di cui all’articolo 19, paragrafo 1, e, per le fondazioni politiche europee, le relazioni finali sull’attuazione dei programmi di lavoro; queste informazioni sono pubblicate entro sei settimane dal loro ricevimento, corredate di tutte le informazioni finanziarie fornite in formati comparabili e sotto forma di tabella, anche come dati aperti,

Emendamento  85

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) i nomi dei donatori e le corrispondenti donazioni comunicate dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee in conformità dell’articolo 15, paragrafi 2, 3 e 4, ad eccezione di quelle provenienti da persone fisiche di valore non superiore a 1 000 EUR all’anno e per donatore, indicate come “donazioni di piccola entità”,

e) i nomi dei donatori e le corrispondenti donazioni comunicate dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee in conformità dell'articolo 15, paragrafi 2, 3 e 4, ad eccezione di quelle provenienti da persone fisiche di valore non superiore a 1 000 EUR all'anno e per donatore, indicate come "donazioni di piccola entità"; queste informazioni sono pubblicate entro sei settimane dal loro ricevimento, corredate di tutte le informazioni finanziarie fornite in formati comparabili e sotto forma di tabella, anche come dati aperti,

Emendamento  86

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g) i dettagli e i motivi di eventuali decisioni finali adottate dal Parlamento europeo ai sensi dell’articolo 22, compresi, laddove pertinenti, i pareri adottati dal comitato di personalità indipendenti a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, in particolare per quanto riguarda le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001,

g) i dettagli e i motivi di eventuali decisioni finali adottate dal Parlamento europeo ai sensi dell’articolo 22, in particolare per quanto riguarda le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001,

Emendamento  87

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Tutti i dati pubblicati nel registro a norma del paragrafo 1, lettere da c) a g), rimangono accessibili al pubblico tramite il sito web per almeno cinque anni.

Emendamento  88

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Dall’elenco dei membri di un partito politico europeo, allegato allo statuto del partito, conformemente all’articolo 4, paragrafo 2) e aggiornato conformemente all’articolo 6, paragrafo 7, il Parlamento europeo pubblica il numero totale dei relativi membri, l’identità delle persone giuridiche che sono membri, nonché i nomi delle persone fisiche che abbiano dato il loro esplicito consenso scritto alla pubblicazione. I partiti politici europei chiedono automaticamente il consenso di tutte le persone fisiche che sono membri.

2. Il Parlamento europeo pubblica l'elenco dei partito membri affiliati, aggiornato conformemente all'articolo 6, paragrafo 7.

Emendamento  89

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Il Parlamento europeo pubblica, a cadenza annuale, gli elenchi di tutti i deputati al Parlamento europeo e di tutti i membri dei parlamenti nazionali e dei parlamenti o assemblee regionali che sono membri di partiti politici europei, unitamente alla corrispondente affiliazione al partito.

Emendamento  90

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il Parlamento europeo stabilisce le procedure di ricorso amministrativo applicabili alle decisioni concernenti la registrazione di statuto, il finanziamento e le sanzioni.

1. Il Parlamento europeo stabilisce le procedure di ricorso amministrativo rapide e trasparenti applicabili alle decisioni concernenti la registrazione di statuto, il finanziamento e le sanzioni.

Motivazione

Emendamento teso a rafforzare l'esigenza di solide e adeguate procedure di ricorso viste le possibili sanzioni.

Emendamento  91

Proposta di regolamento

Articolo 30 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee adeguano il proprio statuto, entro un anno dalla data di applicazione del presente regolamento, al fine di renderlo pienamente conforme ai suoi requisiti.

  • [1]  GU C 67 del 7.3.2013, pag. 1.
  • [2]  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
  • [3]  GU C 62 del 2.3.2013, pag. 77.
  • [4]  GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 46.

MOTIVAZIONE

Lo sviluppo dei partiti politici europei è fondamentale per suscitare l'interesse dell'opinione pubblica in relazione alle questioni inerenti all'UE. Non è tuttavia semplice, anche a causa della complessità sistemica dell'Unione, elaborare un pacchetto di riforme per i partiti politici europei che consenta di mobilitare le energie democratiche dei singoli cittadini e delle loro organizzazioni. Questa situazione può però essere trasformata in un vantaggio se si chiarisce la "missione costitutiva" dei partiti politici europei e il fatto che un dialogo informato e basato su principi in relazione al loro sviluppo politico può contribuire all'emergere di un "demos" plurale.

Il relatore accoglie molto positivamente la creazione di uno status giuridico europeo specifico e uniforme, in conformità del diritto dell'Unione, per i partiti politici europei e le loro fondazioni politiche, in particolare per ragioni di convergenza organizzativa dei partiti politici europei.

Le riforme proposte nella relazione del Segretario generale del 2010, le decisioni dell'Ufficio di presidenza del 13 dicembre 2011, la relazione Giannakou del 6 aprile 2011 relativa alla valutazione dell'applicazione del precedente regolamento (CE) n. 2004/2003, quale modificato nel 2007, nonché la nuova proposta di regolamento concernente sia i partiti politici europei sia le loro fondazioni politiche sono il risultato di un'analisi approfondita della situazione attuale, che fornisce una risposta positiva e globale ai quesiti, alle preoccupazioni e alle osservazioni dei partiti politici europei. Le proposte contenute nel progetto di relazione sono orientate all'uniformità organizzativa dei partiti politici europei.

Per quanto riguarda i criteri di riconoscimento, il relatore propone che solo i partiti nazionali o regionali siano autorizzati a costituire un partito europeo. Ai fini della formazione dei partiti europei, lo Statuto dei partiti europei tiene conto in ugual misura dei rappresentanti eletti a livello europeo, nazionale e regionale. La possibilità di riconoscere i rappresentanti eletti a livello regionale va quindi mantenuta per la formazione dei partiti, ma soltanto nel caso delle regioni dotate di poteri legislativi notificati in quanto tali al Parlamento europeo. Per beneficiare dei finanziamenti del Parlamento europeo, un partito politico europeo deve essere rappresentato da almeno un deputato in seno al PE. Occorre inoltre prendere in considerazione i criteri del pieno rispetto della democrazia interna e della parità di genere nella composizione e nella formazione dei partiti politici europei nonché all'interno delle fondazioni politiche europee ad essi collegate. Un partito che non soddisfi la condizione della democrazia interna non è preso in considerazione per quanto concerne l'obbligo di essere rappresentato in almeno sette Stati membri.

Il Parlamento europeo verifica ogni anno le condizioni e i criteri relativi alla registrazione dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee ad essi collegate. Il relatore ritiene che tale verifica debba essere effettuata con cadenza annuale oppure a seguito di una richiesta motivata e debitamente giustificata da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica, e che la procedura più efficace preveda il coinvolgimento della commissione per gli affari costituzionali del Parlamento europeo. Tale commissione dovrà organizzare le audizioni necessarie a tal fine ed esprimere il proprio parere al Parlamento europeo entro due mesi dalla richiesta.

PARERE della commissione per i bilanci (24.1.2013)

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee
(COM(2012)0499 – C7‑0288/2012 – 2012/0237(COD))

Relatore per parere: Edit Herczog

BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore per parere condivide il punto di vista della Commissione secondo cui un maggiore e più efficace coinvolgimento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee può permettere ai cittadini di comprendere meglio la relazione tra i processi politici a livello nazionale ed europeo, ed è uno dei modi per incoraggiare l'emergere di uno spazio pubblico europeo. Di conseguenza, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee avranno un ruolo più importante da svolgere nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo organizzate ogni cinque anni e delle eventuali campagne referendarie il cui tema rientra esplicitamente fra le competenze dell'Unione europea o concerne il funzionamento dell'Unione stessa.

Il relatore per parere ritiene che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee devono rispettare nei loro programmi e nelle loro attività nonché attraverso i loro membri, i valori su cui si fonda l'Unione europea, vale a dire il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti dell'uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.

L'introduzione, in una certa misura, della flessibilità necessaria rispetto ai metodi di lavoro e alle attività dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee va accolta favorevolmente e le nuove modalità di finanziamento, in particolare i contributi insieme al sistema di sovvenzioni di funzionamento e di donazioni, vanno sostenute. Relativamente a tale aspetto, il relatore per parere desidera sottolineare che i contributi all'organizzazione di manifestazioni comuni non devono essere considerati donazioni, e che non si dovrebbero fissare massimali per le donazioni che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee accettano da persone fisiche o giuridiche.

Il relatore per parere è favorevole all'approccio in base al quale il Parlamento europeo verifica con cadenza annuale le condizioni e i requisiti relativi alla registrazione dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, e appoggia l'idea di un comitato composto di tre membri – eminenti personalità indipendenti designate l'una dal Parlamento europeo, l'altra dal Consiglio e l'altra ancora dalla Commissione – che esprima un parere sull'argomento entro un lasso di tempo ragionevole.

Infine, il relatore per parere è convinto che, al di là del ruolo che il Parlamento europeo svolge nel processo di registrazione e di verifica annuale, debbano essere le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee hanno sede a esercitare il controllo sui finanziamenti ottenuti da fonti diverse dal bilancio dell'Unione europea, nonché su tutte le spese.

EmendamentI

La commissione per i bilanci invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Occorre stabilire le procedure che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a loro collegate dovranno esperire per ottenere uno status giuridico europeo ai sensi del presente regolamento, così come le procedure e i criteri da applicare ai fini della decisione di concedere tale status giuridico europeo. È altresì necessario stabilire le procedure per i casi in cui un partito politico europeo o una fondazione politica europea decada dallo status giuridico europeo, lo perda o vi rinunci.

(8) Occorre stabilire le procedure che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a loro collegate dovranno esperire per ottenere uno status giuridico europeo ai sensi del presente regolamento, così come le procedure e i criteri da applicare ai fini della decisione di concedere tale status giuridico europeo. È altresì necessario stabilire le procedure imparziali e trasparenti per i casi in cui un partito politico europeo o una fondazione politica europea decada dallo status giuridico europeo, lo perda o vi rinunci.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis) L'adesione a un partito politico europeo e la partecipazione alle sue attività politiche su base volontaria non devono essere considerate un pagamento o una prestazione in natura, ma un impegno volontario.

Motivazione

Il considerando espone i motivi delle modifiche all'articolo 2, paragrafo 7.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 6 – nota in calce 18

Testo della Commissione

Emendamento

18. Alla data di adozione della presente proposta, il Collegio adotterà anche un documento di lavoro della Commissione relativo ad una proposta di modifica del regolamento finanziario che introduce un nuovo titolo sul finanziamento dei partiti politici europei mediante contributi. L’introduzione di ‘contributi’ per i partiti politici europei sarà confermata dopo che quest’ultima proposta sarà adottata dai colegislatori.

18. Alla data di adozione della presente proposta, il Collegio adotterà anche un documento di lavoro della Commissione relativo ad una proposta di modifica del regolamento finanziario che introduce un nuovo titolo sul finanziamento dei partiti politici europei mediante contributi. L’introduzione di ‘contributi’ per i partiti politici europei sarà confermata dopo che quest’ultima proposta sarà adottata dai colegislatori in modo da garantire la coerenza e la chiarezza delle definizioni in entrambe le proposte.

Motivazione

Chiarimento necessario a garantire che sia prestata un'attenzione sufficiente alla correlazione tra le due proposte.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) “donazione”: offerte di denaro contante ed altre donazioni in natura (beni o servizi) che costituiscono un vantaggio economico per il partito politico europeo o per la fondazione politica europea interessati.

(7) “donazione”: offerte di denaro contante ed altre donazioni in natura (beni o servizi) che costituiscono un vantaggio economico per il partito politico europeo o per la fondazione politica europea interessati. L'adesione a un partito politico europeo e la partecipazione alle sue attività politiche su base volontaria non costituiscono una donazione.

Motivazione

Si veda il nuovo considerando 15 bis.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Per le materie non disciplinate dal presente regolamento o, qualora una materia lo sia parzialmente, per gli aspetti non contemplati da quest’ultimo, il partito politico europeo e la fondazione politica europea sono disciplinati nello Stato membro in cui hanno sede dalle normative nazionali applicabili alla forma giuridica indicata nello statuto del partito o della fondazione. Le attività svolte dal partito politico europeo e dalla fondazione politica europea in altri Stati membri sono disciplinate dalle pertinenti disposizioni nazionali di tali Stati membri.

2. Per le materie non esplicitamente disciplinate dal presente regolamento, il partito politico europeo e la fondazione politica europea sono disciplinati nello Stato membro in cui hanno sede dalle normative nazionali applicabili alla forma giuridica indicata nello statuto del partito o della fondazione. Le attività svolte dal partito politico europeo e dalla fondazione politica europea in altri Stati membri sono disciplinate dalle pertinenti disposizioni nazionali di tali Stati membri.

Motivazione

Emendamento teso a chiarire il campo di applicazione del presente regolamento, che non risulta chiaro in base al testo della Commissione.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Quando un partito politico europeo o una fondazione politica europea si trova in uno dei casi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c), qualsiasi decisione o accordo in corso sul finanziamento dell’Unione ricevuto a norma del presente regolamento è revocato o risolto e i fondi dell’Unione non utilizzati sono recuperati, compresi quelli non spesi negli anni precedenti.

3. Quando un partito politico europeo o una fondazione politica europea si trova in uno dei casi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c), qualsiasi decisione o accordo in corso sul finanziamento dell’Unione ricevuto a norma del presente regolamento è revocato o risolto e i fondi dell’Unione non utilizzati sono recuperati, compresi quelli non spesi negli anni precedenti conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione1 (regolamento finanziario).

 

_____________

 

1 GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

Motivazione

Chiarimento necessario a garantire che sia prestata un'attenzione sufficiente alla correlazione tra le due proposte.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. I contributi finanziari o le sovvenzioni a carico del bilancio generale dell’Unione europea non possono superare il 90% delle spese annue rimborsabili di un partito politico europeo e il 95% dei costi ammissibili su base annua indicati nel bilancio di una fondazione politica europea. I partiti politici europei possono usare la parte inutilizzata del contributo dell’Unione concesso per la copertura delle spese rimborsabili entro i due esercizi finanziari successivi alla sua concessione. Gli importi non utilizzati al termine di questi due esercizi finanziari sono recuperati conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

4. I contributi finanziari o le sovvenzioni a carico del bilancio generale dell’Unione europea non possono superare il 90% delle spese annue rimborsabili di un partito politico europeo e il 95% dei costi ammissibili su base annua indicati nel bilancio di una fondazione politica europea. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a loro collegate possono usare la parte inutilizzata del contributo o della sovvenzione dell'Unione concessi per la copertura delle spese rimborsabili entro i due esercizi finanziari successivi alla sua concessione. Gli importi non utilizzati al termine di questi due esercizi finanziari sono recuperati conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

Motivazione

Il finanziamento pubblico accordato ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee contribuisce alla stabilità e alla continuità delle loro attività nonché all'obiettivo principale di formare una coscienza politica europea e di esprimere la volontà dei cittadini europei. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee dovrebbero poter accumulare i finanziamenti necessari per la campagna elettorale grazie al riporto dei contributi inutilizzati degli anni precedenti.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee possono accettare donazioni da persone fisiche o giuridiche fino a concorrenza di 25 000 EUR all’anno e per donatore, fatto salvo il paragrafo 5.

1. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee possono accettare donazioni da persone fisiche o giuridiche fatto salvo il paragrafo 5.

Motivazione

Al fine di incoraggiare i partiti politici a dotarsi di risorse proprie, l'emendamento è inteso a sopprimere il massimale delle donazioni annuali per donatore.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) donazioni provenienti dai bilanci di gruppi politici rappresentati al Parlamento europeo,

b) donazioni provenienti dai bilanci di gruppi politici rappresentati al Parlamento europeo, sebbene i contributi all'organizzazione di manifestazioni comuni non debbano essere considerati donazioni,

Motivazione

In numerose occasioni, quando mirano al raggiungimento di obiettivi politici o sociali comuni, i partiti politici europei e i gruppi politici del Parlamento europeo organizzano manifestazioni comuni (ad esempio, conferenze, seminari, dibattiti pubblici). In questi casi specifici, il contributo ai costi di organizzazione da parte di un gruppo politico del Parlamento europeo deve essere autorizzato nella sua integralità e non deve essere considerato una donazione.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) donazioni provenienti da imprese sulle quali le autorità pubbliche possono esercitare direttamente o indirettamente un’influenza dominante a motivo del loro diritto di proprietà, della loro partecipazione finanziaria o della normativa che disciplina tali imprese,

c) donazioni provenienti da imprese sulle quali le autorità pubbliche possono esercitare direttamente o indirettamente un’influenza dominante a motivo del loro diritto di proprietà, della loro partecipazione finanziaria o della normativa che disciplina la singola impresa interessata,

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 5 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) donazioni provenienti da qualsiasi autorità pubblica di un paese terzo, inclusa ogni impresa sulla quale le autorità pubbliche possono esercitare direttamente o indirettamente un’influenza dominante a motivo del loro diritto di proprietà, della loro partecipazione finanziaria o della normativa che disciplina tale impresa.

d) donazioni provenienti da qualsiasi autorità pubblica di un paese terzo, inclusa ogni impresa nei confronti della quale i poteri pubblici possano esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa che disciplina la singola impresa interessata.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Una persona fisica o giuridica che effettua una donazione a favore di un partito politico europeo o fondazione politica europea a livello nazionale o transnazionale gode dello stesso trattamento fiscale applicabile alle donazioni elargite ad un partito politico o una fondazione politica avente sede nello Stato membro in cui il donatore è residente a fini fiscali.

2. Fatte salve le soglie nazionali esistenti e l'autonomia della normativa fiscale degli Stati membri, una persona fisica o giuridica che effettua una donazione a favore di un partito politico europeo o fondazione politica europea a livello nazionale o transnazionale gode dello stesso trattamento fiscale applicabile alle donazioni elargite ad un partito politico o una fondazione politica avente sede nello Stato membro in cui il donatore è residente a fini fiscali.

Motivazione

Emendamento teso a chiarire il campo di applicazione del presente regolamento, che non risulta chiaro in base al testo della Commissione.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. I fondi dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee provenienti dal bilancio generale dell’Unione europea o da qualsiasi altra fonte non sono utilizzati per finanziare campagne referendarie nazionali, regionali o locali.

3. I fondi dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte non sono utilizzati per finanziare campagne referendarie nazionali, regionali o locali, con un'eccezione prevista per i partiti politici europei nel caso in cui esse vertano su normative dell'Unione o se il referendum riguarda direttamente il funzionamento di un'istituzione dell'Unione.

Motivazione

I partiti politici europei non possono essere esclusi dalle campagne referendarie nazionali, regionali o locali quando esse riguardano il funzionamento dell'Unione europea o questioni di competenza dell'Unione. Dal momento che rappresentano un punto di vista realmente europeo, i partiti politici europei devono essere parte di questo processo democratico.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Le sanzioni irrogate a norma del presente articolo si applicano a tutti i partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee, a prescindere dal fatto che ricevano finanziamenti dall’Unione. L’ordinatore competente può irrogare sanzioni finanziarie e/o amministrative, in conformità dell’articolo [96, paragrafo 2,] del regolamento finanziario e dell’articolo [145] delle modalità di esecuzione, a un partito politico europeo o fondazione politica europea che si trovi in uno dei casi di cui all’articolo [96, paragrafo 1,] del regolamento finanziario non contemplati dai precedenti paragrafi.

7. Le sanzioni irrogate a norma del presente articolo si applicano a tutti i partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee riconosciute in base alle disposizioni del presente regolamento, a prescindere dal fatto che ricevano finanziamenti dall’Unione. L’amministrazione aggiudicatrice può irrogare sanzioni finanziarie e/o amministrative, in conformità dell’articolo 109, paragrafo 2, del regolamento finanziario e dell’articolo 145 delle modalità di esecuzione, a un partito politico europeo o fondazione politica europea che si trovi in uno dei casi di cui all’articolo 109, paragrafo 1, del regolamento finanziario non contemplati dai precedenti paragrafi.

Motivazione

A titolo di chiarimento: un partito o una fondazione è soggetta alle norme di trasparenza delle donazioni anche se non ha ancora richiesto o ricevuto finanziamenti dell'Unione oltre alle sue risorse proprie.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. I seguenti dati che figurano nel registro sono pubblicati su un sito web dedicato:

1. Entro quattro settimane dalla data della comunicazione o dopo che il Parlamento europeo ha adottato la decisione, i seguenti dati che figurano nel registro sono pubblicati su un sito web dedicato:

Motivazione

Invece di limitarsi ai particolari indicati alle lettere a) e b), il termine di un mese per la pubblicazione sul sito dovrebbe essere la norma per tutti i tipi di informazione.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) il nome e lo statuto di tutti i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee registrati, insieme ai documenti presentati a corredo della domanda di registrazione a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, entro quattro settimane dopo che il Parlamento europeo ha adottato la decisione e, successivamente, ogni modifica notificata al Parlamento europeo a norma dell’articolo 6, paragrafi 6 e 7;

a) il nome e lo statuto di tutti i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee registrati, insieme ai documenti presentati a corredo della domanda di registrazione a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, e, successivamente, ogni modifica notificata al Parlamento europeo a norma dell’articolo 6, paragrafi 6 e 7;

Motivazione

Adeguamento tecnico reso necessario dall'emendamento alla prima frase dell'articolo 24, paragrafo 1.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) un elenco delle domande che non sono state approvate, insieme ai documenti presentati a corredo della domanda di registrazione a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, e i motivi del rifiuto, entro quattro settimane dopo che il Parlamento europeo ha adottato la decisione,

b) un elenco delle domande che non sono state approvate, insieme ai documenti presentati a corredo della domanda di registrazione a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, e i motivi del rifiuto,

Motivazione

Adeguamento tecnico reso necessario dall'emendamento alla prima frase dell'articolo 24, paragrafo 1.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il Parlamento europeo e il comitato di cui all’articolo 7, paragrafo 2, provvedono a che i dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento non siano utilizzati per scopi diversi dalla finalità di garantire la legittimità, la regolarità e la trasparenza del finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee e della composizione dei partiti politici europei. Essi distruggono tali dati personali, al più tardi 24 mesi dopo la pubblicazione delle parti pertinenti in conformità dell’articolo 24.

3. Il Parlamento europeo e il comitato di cui all’articolo 7, paragrafo 2, provvedono a che i dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento non siano utilizzati per scopi diversi dalla finalità di garantire la legittimità, la regolarità e la trasparenza del finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee e della composizione dei partiti politici europei. Essi distruggono tali dati personali, al più tardi 36 mesi dopo la pubblicazione delle parti pertinenti in conformità dell’articolo 24.

Motivazione

Discostandosi dall'articolo 13 del regolamento finanziario, la proposta della Commissione offre una disposizione "n+2" più generosa in materia di riporti che consente di utilizzare gli stanziamenti per un determinato anno finanziario su un arco di tempo pari a tre esercizi finanziari in totale. Il limite per la distruzione dei dati personali dovrebbe di conseguenza essere portato a 36 mesi.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il Parlamento europeo stabilisce le procedure di ricorso amministrativo applicabili alle decisioni concernenti la registrazione di statuto, il finanziamento e le sanzioni.

1. Il Parlamento europeo stabilisce le procedure di ricorso amministrativo rapide e trasparenti applicabili alle decisioni concernenti la registrazione di statuto, il finanziamento e le sanzioni.

Motivazione

Emendamento teso a rafforzare l'esigenza di solide e adeguate procedure di ricorso viste le possibili sanzioni.

PROCEDURA

Titolo

Statuto e finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee

Riferimenti

COM(2012)0499 – C7-0288/2012 – 2012/0237(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

AFCO

22.10.2012

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

BUDG

22.10.2012

Relatore per parere

       Nomina

Edit Herczog

3.10.2012

Approvazione

23.1.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

29

1

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Potito Salatto, Alda Sousa, László Surján, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Supplenti presenti al momento della votazione finale

François Alfonsi, Edit Herczog, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Theodor Dumitru Stolojan, Gianluca Susta, Nils Torvalds

PARERE della commissione giuridica (23.1.2013)

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee
(COM(2012)0499 – C7‑0288/2012 – 2012/0237(COD))

Relatore per parere: Luigi Berlinguer

BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore valuta favorevolmente la proposta di regolamento, presentata dalla Commissione, relativamente allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee. La proposta integra alcuni importanti suggerimenti contenuti nella risoluzione del PE dell'aprile 2011 e prevede, pertanto, la possibilità di un riconoscimento pieno e operativo del ruolo dei partiti politici in tutta l'UE, come sancito dal trattato di Lisbona (articolo 10 del TUE) e dalla Carta dei diritti fondamentali.

La nuova personalità giuridica dei partiti politici europei rappresenta uno dei principali punti d'interesse per la commissione giuridica. La personalità giuridica prevista dalla normativa dell'Unione, nei termini in cui è presentata nella proposta, è definita come complementare e "più ampia" rispetto alle personalità giuridiche preesistenti nel quadro dell'ordinamento nazionale. L'obiettivo è evitare la "duplicazione delle norme" che si verificherebbe negli Stati membri fra le norme applicabili ai partiti nazionali e gli altri criteri riferiti ai partiti europei, come pure ridurre al minimo la riluttanza degli Stati membri nei confronti della proposta.

In effetti, prima della registrazione al fine di acquisire la personalità giuridica ai sensi della normativa dell'Unione, il partito o la fondazione devono già essere dotati di personalità giuridica nel quadro dell'ordinamento nazionale di uno Stato membro (come associazione o altro) e devono avere in tale Stato membro la propria sede.

Per quanto concerne le competenze della commissione giuridica, anche le norme relative alla governance interna rivestono un'importanza estrema, non solo in quanto fissano criteri avanzati comuni in materia di assunzione di responsabilità e di trasparenza, ma anche perché pongono le basi per un effetto positivo di ricaduta sulle norme interne e sulla condotta dei partiti nazionali.

La proposta suggerisce gli elementi da affrontare nello statuto al fine di garantire un funzionamento interno democratico, quali ad esempio i diritti e i doveri dei membri, il funzionamento di un'assemblea generale e i processi elettorali e decisionali concernenti tutti gli altri organi direttivi. Indubbia rilevanza riveste, al riguardo, anche il riferimento alla possibilità di radiare un partito dal registro a causa del mancato rispetto delle norme minime in fatto di democrazia interna.

Il calendario previsto per la discussione della proposta in oggetto in seno al Parlamento europeo è della massima importanza per la commissione giuridica: onde garantire l'effettiva adozione del regolamento, la commissione giuridica raccomanda l'approvazione della posizione del Parlamento europeo in tempo utile per la preparazione delle elezioni europee che si svolgeranno nella primavera 2014.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis) È opportuno che ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee sia consentito assumere il proprio personale a norma dell'articolo 2, lettera c), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, in condizioni di parità rispetto ai gruppi politici del Parlamento europeo.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Occorre che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a loro collegate che desiderano ottenere tale riconoscimento a livello europeo attraverso uno status giuridico europeo e beneficiare di finanziamenti pubblici a carico del bilancio generale dell'Unione europea rispettino alcuni principi e soddisfino determinate condizioni, in particolare i valori sui quali si fonda l'Unione europea, definiti all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(10) Occorre che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a loro collegate che desiderano ottenere tale riconoscimento a livello europeo attraverso uno status giuridico europeo e beneficiare di finanziamenti pubblici a carico del bilancio generale dell'Unione europea rispettino alcuni principi e soddisfino determinate condizioni, in particolare i valori sui quali si fonda l'Unione europea, definiti all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Al fine di consentire alle nuove formazioni di entrare nel contesto politico e così contribuire a un'intensa vita democratica in seno all'Unione europea, e al fine di garantire che il maggior numero possibile di alleanze partitiche rientri nelle norme in materia di trasparenza e controllo previste dal presente regolamento, occorre che la soglia per la registrazione di un partito politico europeo sia facile da raggiungere per le alleanze politiche transnazionali formalmente ben organizzate, senza la condizione preliminare del successo elettorale.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) È opportuno definire i principi e i requisiti minimi applicabili alla governance e all'organizzazione interna dei partiti politici europei, soprattutto per garantire il loro impegno a stabilire e rispettare standard elevati di democrazia interna. Lo statuto di partito politico europeo o di fondazione politica europea deve contenere anche una serie di disposizioni giuridiche e amministrative di base.

(11) È opportuno definire i principi e i requisiti minimi applicabili alla governance e all'organizzazione interna dei partiti politici europei, soprattutto per garantire il loro impegno a stabilire e rispettare standard elevati di democrazia interna, in particolare per quanto concerne le procedure di selezione dei candidati e la composizione delle liste elettorali per le elezioni al Parlamento europeo attraverso i rispettivi partiti membri. Lo statuto di partito politico europeo o di fondazione politica europea deve contenere anche una serie di disposizioni giuridiche e amministrative di base.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) L'ammissibilità al finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione deve limitarsi a quei partiti politici europei e quelle fondazioni politiche europee ad essi collegate che siano stati riconosciuti come tali ed abbiano ottenuto lo status giuridico europeo. Benché sia fondamentale garantire che le condizioni per diventare un partito politico europeo non siano eccessive, ma possano essere facilmente soddisfatte da alleanze, serie ed organizzate a livello transnazionale, di partiti politici e/o persone fisiche o entrambe, è anche necessario stabilire adeguati criteri di attribuzione delle limitate risorse del bilancio dell'UE, che dimostrino oggettivamente l'ambizione europea e l'effettivo sostegno elettorale di un partito politico europeo. La migliore prova della conformità a tale criterio è l'esito delle elezioni al Parlamento europeo, alle quali i partiti europei devono partecipare in forza del presente regolamento, che può fornire un'indicazione precisa del riconoscimento elettorale di un partito politico europeo. Esso deve corrispondere al compito di rappresentare direttamente i cittadini dell'Unione, assegnato al Parlamento europeo dall'articolo 10, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, e all'obiettivo dei partiti politici europei di partecipare pienamente alla vita democratica dell'Unione e diventare soggetti attivi della democrazia rappresentativa dell'Europa, al fine di dare effettiva espressione ai punti di vista, alle opinioni e alla volontà politica dei cittadini dell'Unione. L'ammissibilità al finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea deve pertanto essere limitata ai partiti politici europei che sono rappresentati nel Parlamento europeo da almeno un deputato e alle fondazioni politiche europee che ne fanno richiesta per il tramite di un partito politico europeo rappresentato nel Parlamento europeo da almeno uno dei suoi deputati.

(12) L'ammissibilità al finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione deve limitarsi a quei partiti politici europei e quelle fondazioni politiche europee ad essi collegate che siano stati riconosciuti come tali ed abbiano ottenuto lo status giuridico europeo. Benché sia fondamentale garantire che le condizioni per diventare un partito politico europeo non siano eccessive, ma possano essere facilmente soddisfatte da alleanze, serie ed organizzate a livello transnazionale, di partiti politici e/o persone fisiche o entrambe, è anche necessario stabilire adeguati criteri di attribuzione delle limitate risorse del bilancio dell'UE, che dimostrino oggettivamente l'ambizione europea e l'effettivo sostegno elettorale di un partito politico europeo. La migliore prova della conformità a tale criterio è l'esito delle elezioni al Parlamento europeo, alle quali i partiti europei devono partecipare in forza del presente regolamento, che può fornire un'indicazione precisa del riconoscimento elettorale di un partito politico europeo. Esso deve corrispondere al compito di rappresentare direttamente i cittadini dell'Unione, assegnato al Parlamento europeo dall'articolo 10, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, e all'obiettivo dei partiti politici europei di partecipare pienamente alla vita democratica dell'Unione e diventare soggetti attivi della democrazia rappresentativa dell'Europa, al fine di dare effettiva espressione ai punti di vista, alle opinioni e alla volontà politica dei cittadini dell'Unione. L'ammissibilità al finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea deve pertanto essere limitata ai partiti politici europei che sono rappresentati nel Parlamento europeo da almeno un deputato o che hanno ottenuto un livello minimo di sostegno elettorale in un numero significativo di Stati membri in occasione delle ultime elezioni al Parlamento europeo e alle fondazioni politiche europee che ne fanno richiesta per il tramite di un partito politico europeo rappresentato nel Parlamento europeo da almeno uno dei suoi deputati.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – primo comma

Testo della Commissione

Emendamento

b) essere rappresentata, in almeno un quarto degli Stati membri, da deputati del Parlamento europeo o nei parlamenti nazionali o regionali o nelle assemblee regionali, oppure

b) essere rappresentata, o essere composta da partiti che sono rappresentati, in almeno un quarto degli Stati membri, da deputati del Parlamento europeo o da membri dei parlamenti nazionali o da membri dei parlamenti o delle assemblee regionali cui siano state attribuite competenze legislative notificate in quanto tali al Parlamento europeo, oppure

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis) garantire la rappresentanza di genere nei suoi organi interni e promuovere la parità di genere per quanto riguarda la composizione delle liste elettorali.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) l'elezione democratica di tutti gli altri organi direttivi e i loro processi decisionali democratici, indicando per ciascuno di essi i poteri, le responsabilità e la composizione, e includendo le modalità di nomina e revoca dei membri nonché criteri chiari e trasparenti per la selezione dei candidati e l'elezione dei titolari di cariche pubbliche, il cui mandato deve essere limitato nel tempo, ma può essere rinnovato,

d) l'elezione democratica di tutti gli altri organi direttivi e i loro processi decisionali democratici, indicando per ciascuno di essi i poteri, le responsabilità e la composizione, e includendo le modalità di nomina e revoca dei membri nonché criteri chiari e trasparenti per la selezione dei candidati, che è basata su una procedura democratica, e l'elezione dei titolari di cariche pubbliche, il cui mandato deve essere limitato nel tempo, ma può essere rinnovato,

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis) l'obbligo per i partiti membri di selezionare i candidati alle elezioni al Parlamento europeo con una procedura aperta e democratica atta a consentire a tutti i membri del partito di partecipare, attivamente e passivamente, al processo di selezione e alle decisioni riguardanti l'ordine dei candidati nelle liste elettorali,

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 9

Testo della Commissione

Emendamento

Il partito politico europeo e la fondazione politica europea godono del pieno riconoscimento giuridico e della piena capacità giuridica in ciascuno degli Stati membri.

Il partito politico europeo e la fondazione politica europea godono della piena capacità giuridica in ciascuno degli Stati membri.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Per le materie non disciplinate dal presente regolamento o, qualora una materia lo sia parzialmente, per gli aspetti non contemplati da quest'ultimo, il partito politico europeo e la fondazione politica europea sono disciplinati nello Stato membro in cui hanno sede dalle normative nazionali applicabili alla forma giuridica indicata nello statuto del partito o della fondazione. Le attività svolte dal partito politico europeo e dalla fondazione politica europea in altri Stati membri sono disciplinate dalle pertinenti disposizioni nazionali di tali Stati membri.

2. Nelle materie che non sono disciplinate – o lo sono solo parzialmente – dal presente regolamento o dai rispettivi statuti, il partito politico europeo e la fondazione politica europea sono disciplinati dalle normative dello Stato membro in cui hanno sede. Le attività svolte dal partito politico europeo e dalla fondazione politica europea in altri Stati membri sono disciplinate dalle pertinenti disposizioni nazionali di tali Stati membri.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. I fondi dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte non sono utilizzati per finanziare campagne referendarie nazionali, regionali o locali.

3. I fondi dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte non sono utilizzati per finanziare campagne referendarie nazionali, regionali o locali, salvo nel caso in cui i referendum trattino questioni connesse all'Unione europea.

PROCEDURA

Titolo

Statuto e finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee

Riferimenti

COM(2012)0499 – C7-0288/2012 – 2012/0237(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

AFCO

22.10.2012

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

JURI

22.10.2012

Relatore per parere

       Nomina

Luigi Berlinguer

10.10.2012

Esame in commissione

18.12.2012

 

 

 

Approvazione

22.1.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

21

1

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Piotr Borys, Vytautas Landsbergis, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt, József Szájer, Axel Voss

PROCEDURA

Titolo

Statuto e finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee

Riferimenti

COM(2012)0499 – C7-0288/2012 – 2012/0237(COD)

Presentazione della proposta al PE

12.9.2012

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

AFCO

22.10.2012

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

BUDG

22.10.2012

JURI

22.10.2012

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Marietta Giannakou

17.9.2012

 

 

 

Esame in commissione

9.10.2012

26.11.2012

18.12.2012

21.1.2013

 

4.2.2013

18.2.2013

14.3.2013

19.3.2013

Approvazione

15.4.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

14

8

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, David Martin, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Rafał Trzaskowski, Manfred Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García

Supplenti presenti al momento della votazione finale

John Stuart Agnew, Zuzana Brzobohatá, Marietta Giannakou, Helmut Scholz, György Schöpflin, Alexandra Thein

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

François Alfonsi, Syed Kamall, Georgios Koumoutsakos

Deposito

24.4.2013