RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock

26.4.2013 - (COM(2012)0498 – C7‑0290/2012 – 2012/0236(COD)) - ***I

Commissione per la pesca
Relatore: Diane Dodds


Procedura : 2012/0236(COD)
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A7-0146/2013
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A7-0146/2013
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock

(COM(2012)0498 – C7‑0290/2012 – 2012/0236(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0498),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0290/2012),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 13 dicembre 2012[1],

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0146/2013),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Gli Stati membri hanno fatto ricorso a metodi differenti per calcolare lo sforzo nel corso degli anni di riferimento e il consumo dello sforzo notificato nell'ambito del piano. Ciò ha permesso di esercitare uno sforzo maggiore rispetto al livello previsto dal piano e tale situazione deve essere corretta.

(2) Gli Stati membri hanno fatto ricorso a metodi differenti per calcolare lo sforzo nel corso degli anni di riferimento e il consumo dello sforzo notificato nell'ambito del piano. Ciò ha permesso di esercitare uno sforzo maggiore rispetto al livello previsto dal piano e tale situazione deve essere corretta attraverso la standardizzazione delle metodologie di calcolo e lo sforzo fra i vari Stati membri.

Emendamento  2

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) Il mantenimento del tasso di mortalità per pesca a un livello accettabile, in conformità dei pareri scientifici, dovrebbe contribuire a ricostituire gli stock ittici. Gli Stati membri devono attribuire la priorità allo sviluppo e alla promozione di misure e di incentivi volti a evitare le catture indesiderate. È necessario attribuire un sostegno finanziario per l'uso appropriato di misure selettive.

Motivazione

Misure diverse dalla riduzione automatica del TAC e l'adeguamento dello sforzo di pesca sono utili per raggiungere gli obiettivi fissati nel piano.

Emendamento  3

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Tenuto conto dell'elevato livello di rigetti di merluzzo bianco osservato nel corso del periodo di applicazione del piano, è necessario che gli Stati membri adottino opportune iniziative al fine di ridurre al minimo tali rigetti, fra l'altro ripartendo le proprie possibilità di pesca tra le navi in modo tale da allineare per quanto possibile i contingenti alle catture previste.

(8) Tenuto conto dell'elevato livello di rigetti di merluzzo bianco osservato nel corso del periodo di applicazione del piano, è necessario che gli Stati membri adottino opportune iniziative al fine di ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare tali rigetti, fra l'altro ripartendo le proprie possibilità di pesca tra le navi in modo tale da allineare per quanto possibile i contingenti alle catture previste.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1342/2008

Articolo 4 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ai fini del presente regolamento, lo sforzo di pesca esercitato da un gruppo di navi è dato dalla somma dei prodotti delle potenze in chilowatt di ciascuna nave per il numero di giorni di presenza di ciascuna nave nella zona di cui all'allegato I. Per giornata di presenza in una zona si intende qualsiasi periodo continuativo di 24 ore (o parte di esso) durante il quale una nave si trova all'interno della zona ed è fuori dal porto.

1. Ai fini del presente regolamento, lo sforzo di pesca esercitato da un gruppo di navi è dato dalla somma dei prodotti delle potenze in chilowatt di ciascuna nave per il numero di giorni di presenza di ciascuna nave nella zona di cui all'allegato I. Per giornata di presenza in una zona si intende qualsiasi periodo continuativo di 24 ore (o parte di esso) durante il quale una o nave si trova all'interno della zona ed è fuori dal porto o, a seconda dei casi, utilizza i propri attrezzi da pesca all'interno della zona.

Motivazione

L'emendamento consentirà lo sviluppo di nuovi metodi per conteggiare il periodo in mare (ad esempio il tempo di immersione delle reti da posta) potenzialmente in grado di incentivare meglio i comportamenti atti a evitare le catture di merluzzo bianco.

Emendamento  5

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1342/2008

Articolo 4 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Nel calcolare una giornata di presenza in una zona, gli Stati membri devono far uso dello stesso metodo utilizzato per stabilire il valore di riferimento dello sforzo di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a).

2. Nel calcolare una giornata di presenza in una zona, gli Stati membri si attengono all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1224/2009, che istituisce un regime comunitario di controllo della pesca.

Motivazione

Il riferimento all’articolo 26 del regime di controllo consente di mantenere il metodo di controllo dello sforzo definito nel regolamento controllo. Il metodo non deve essere modificato nel piano merluzzo bianco modificato.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1342/2008

Articolo 8 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) All'articolo 8 è inserito il seguente paragrafo 5 bis:

 

"5 bis. Fatti salvi i paragrafi 2, 3, 4 e 5, il Consiglio può decidere un livello di TAC alternativo qualora, secondo pareri scientifici, tale livello sia più appropriato ai fini del raggiungimento degli obiettivi del piano."

Motivazione

L'emendamento consentirebbe al Consiglio di fissare un diverso TAC nei casi in cui il rigoroso rispetto del piano di gestione comporti un allontanamento dagli obiettivi del piano stesso in termini di ricostituzione; ad esempio, per il merluzzo bianco del Mare del Nord, nel 2013 è stato suggerito, nel rigoroso rispetto del piano, un taglio del 20% a dispetto del graduale miglioramento degli stock rilevato dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), il quale nel successivo parere ha riconosciuto che il provvedimento sarebbe servito unicamente ad aumentare i rigetti senza per questo ridurre la mortalità.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1342/2008

Articolo 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2) L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

(2) L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

"Articolo 9

Procedimento speciale per la fissazione dei TAC

Procedimento speciale per la fissazione dei TAC

1. Qualora non si disponga di informazioni sufficienti per fissare i TAC conformemente all'articolo 7, i TAC per gli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nelle acque ad ovest della Scozia e nel Mare d'Irlanda sono fissati al livello indicato dai pareri scientifici. Tuttavia, se il livello indicato dai pareri scientifici è superiore di oltre il 20% ai TAC dell'anno precedente, essi sono fissati a un livello superiore del 20% rispetto ai TAC dell'anno precedente e, se il livello indicato dai pareri scientifici è inferiore di oltre il 25% rispetto ai TAC dell'anno precedente, sono fissati a un livello inferiore del 25% rispetto ai TAC dell'anno precedente.

1. Qualora non si disponga di informazioni sufficienti per fissare i TAC conformemente all'articolo 7, i TAC per gli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nelle acque ad ovest della Scozia e nel Mare d'Irlanda sono fissati al livello indicato dai pareri scientifici. Tuttavia, se il livello indicato dai pareri scientifici è superiore di oltre il 20% ai TAC dell'anno precedente, essi sono fissati a un livello superiore del 20% rispetto ai TAC dell'anno precedente e, se il livello indicato dai pareri scientifici è inferiore di oltre il 20% rispetto ai TAC dell'anno precedente, sono fissati a un livello inferiore del 20% rispetto ai TAC dell'anno precedente.

2. Qualora non si disponga di informazioni sufficienti per fissare i TAC conformemente al paragrafo 1, i TAC per gli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nelle acque ad ovest della Scozia e nel Mare d'Irlanda sono fissati a un livello corrispondente a:

2. In deroga al paragrafo 1, qualora i pareri scientifici indichino che non è opportuna la pesca diretta e che

(a) una riduzione del 25% rispetto al TAC dell'anno precedente,

(a) le catture accessorie devono essere ridotte al minimo o al livello consigliato dal CSTEP o dal CIEM e/o

o, se così raccomandato dai pareri scientifici,

(a bis) le catture di merluzzo bianco devono essere ridotte al livello consigliato dal CSTEP o dal CIEM,

(b) una riduzione non superiore al 25 %, rispetto al TAC dell'anno precedente, in combinazione con altre misure adeguate.

il Consiglio decide di non applicare adeguamenti annuali al totale ammissibile di catture nell'anno successivo, a condizione che il TAC fissato sia applicabile alle sole catture accessorie.

3. Qualora non si disponga di informazioni sufficienti per fissare i TAC conformemente all'articolo 8, i TAC per lo stock di merluzzo bianco nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale sono fissati applicando, mutatis mutandis, i paragrafi 1 e 2 del presente articolo, a meno che in esito alle consultazioni con la Norvegia non venga convenuto un livello diverso di TAC.".

3. Qualora non si disponga di informazioni sufficienti per fissare i TAC conformemente all'articolo 8, i TAC per lo stock di merluzzo bianco nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale sono fissati applicando, mutatis mutandis, i paragrafi 1 e 2 del presente articolo, a meno che in esito alle consultazioni con la Norvegia non venga convenuto un livello diverso di TAC.".

Motivazione

L’emendamento deve contribuire a evitare riduzioni automatiche in attesa di informazione scientifica affidabile. La presente disposizione doveva essere applicata in circostanze eccezionali, ma nel corso del tempo è diventata una norma il che significa che, nel caso delle zone di cui al presente articolo, i TAC sono stati ridotti in modo significativo e ulteriori tagli automatici porteranno alla chiusura effettiva delle attività di pesca al merluzzo bianco, aumentando di conseguenza i rigetti. Il CSTEP ha concluso che, per raggiungere gli obiettivi del piano merluzzo bianco, in determinati casi (ad esempio nelle attività di pesca accessoria) consentire una maggiore è più opportuno flessibilità, in modo da riflettere il parere scientifico su una base caso per caso.

Emendamento  8

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1342/2008

Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Per ottenere tassi di mortalità per pesca accettabili, conformemente ai pareri scientifici, viene attuata una eliminazione graduale dei rigetti. Gli Stati membri introducono a tal fine attrezzi e altre misure con il sostegno finanziario del fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. Gli Stati membri consultano il relativo consiglio regionale consultivo e il CIEM e/o il CSTEP e le parti interessate sulle misure da adottare.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1342/2008

Articolo 11 bis – paragrafo 1– frase introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri possono escludere lo sforzo di pesca esercitato da una nave nel corso di una bordata dal computo dello sforzo esercitato rispetto allo sforzo di pesca massimo ammissibile se:

1. Gli Stati membri possono escludere lo sforzo di pesca esercitato da una nave purché sussista una delle seguenti condizioni:

Motivazione

Una parziale esenzione dallo sforzo sarebbe opportuna in un contesto di pesca mista nell'ambito del quale i pescherecci spesso dispongono di una quota di catture di merluzzo bianco.

Emendamento  10

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1342/2008

Articolo 11 bis – paragrafo 1 – lettera c)

 

Testo della Commissione

Emendamento

c. nel corso di quella bordata la nave in questione tiene a bordo un unico attrezzo regolamentato e tale attrezzo figura nell'elenco di cui al paragrafo 2.

c) nel corso di quella bordata la nave in questione utilizza un tipo di attrezzo regolamentato e tale attrezzo figura nell'elenco di cui al paragrafo 2, se la nave tiene a bordo un altro attrezzo nel corso della bordata, esso dev'essere stivato in conformità con l’articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Motivazione

Nella versione attuale, la formulazione è imprecisa e impedisce di tenere a bordo altri attrezzi che possono rivelarsi indispensabili nel corso di una bordata per la pesca in altro luogo o la pesca di altre specie. È opportuno rammentare che in caso di avaria di un attrezzo, le navi dispongono di attrezzi di riserva siti sotto il ponte. Gli altri attrezzi necessari per la pesca di altre specie o in altro luogo sono generalmente siti sotto il ponte della nave. È quindi opportuno precisare che un tipo di attrezzo regolamentato può essere utilizzato a bordo di una nave in un qualsiasi momento.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1342/2008

Articolo 11 bis – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri a norma del paragrafo 3, e conformemente ai pareri scientifici, il Consiglio stabilisce un elenco di zone esterne alle zone di distribuzione del merluzzo bianco e un elenco degli attrezzi le cui caratteristiche tecniche comportano catture di merluzzo bianco inferiori all'1,5% delle catture totali misurate in peso.

2. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri a norma del paragrafo 3, e conformemente ai pareri scientifici, il Consiglio stabilisce un elenco di zone esterne alle zone di distribuzione del merluzzo bianco e un elenco degli attrezzi le cui caratteristiche tecniche comportano catture di merluzzo bianco inferiori all'1,5% delle catture totali misurate in peso. Una volta approvati, gli attrezzi o le zone proposti da uno Stato membro sono a disposizione anche degli altri Stati membri.

Motivazione

Gli attrezzi o le zone approvati dal CSTEP come descritto al paragrafo 1 dovrebbero essere a disposizione di tutti gli Stati membri. In tal modo l'attuale procedura di approvazione, che prevede richieste separate per l'approvazione dell'utilizzo del medesimo attrezzo da parte di diversi Stati membri, risulterebbe significativamente accelerata.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1342/2008

Articolo 11 ter – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri presentano alla Commissione le domande di adeguamento del valore di riferimento di cui al paragrafo 1 entro [entro il termine di un anno a decorrere dall'adozione della presente modifica — sarà inserita la data esatta].

2. Gli Stati membri presentano alla Commissione le domande di adeguamento del valore di riferimento di cui al paragrafo 1 entro il 31 dicembre di ogni anno.

Motivazione

Ai fini di una continua innovazione della selettività degli attrezzi, il valore di riferimento dovrebbe essere modificato annualmente.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1342/2008

Articolo 11 quater – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Qualora si applichi il paragrafo 1, gli Stati membri adeguano lo sforzo di pesca massimo ammissibile fissato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, per il gruppo di sforzo interessato detraendo un quantitativo di sforzo equivalente al quantitativo di sforzo esercitato dalla nave partecipante nell'anno precedente a quello di esclusione dal regime dello sforzo di pesca.

2. Qualora si applichi il paragrafo 1, gli Stati membri adeguano lo sforzo di pesca massimo ammissibile fissato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, per il gruppo di sforzo interessato, nel rispetto delle norme dettagliate adottate in base all'articolo 32 del presente regolamento.

Motivazione

Il nuovo articolo 11 quater previsto dalla proposta della Commissione va accolto con soddisfazione in quanto il controllo dello sforzo è superfluo in relazione ai pescherecci che partecipano alla pesca pienamente documentata, dal momento che tutte le catture di merluzzo bianco sono conteggiate nell'ambito della quota e la mortalità del pesce è fissata. Occorre invece raccomandare la riduzione dei valori di riferimento dello sforzo così come previsto dalle disposizioni ora contenute nell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 237/2010 della Commissione, il quale impone una riduzione dei valori di riferimento 2004-2006 (o 2005-2007) equivalente al contributo dei pescherecci partecipanti nel medesimo periodo.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1342/2008

Articolo 11 quater – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Sono vietati i trasferimenti di contingenti di merluzzo bianco da e verso le navi escluse dal regime dello sforzo di pesca a norma del paragrafo 1.

soppresso

Motivazione

Il rischio legato ai rigetti di merluzzo bianco da parte dei pescherecci che non partecipano a prove di attività di pesca pienamente documentata è meramente teorico. Non esistono prove circa l'aumento dei rigetti da parte della flotta che pratica una pesca non pienamente documentata. Piuttosto si è verificata una diminuzione dei rigetti da parte della flotta del Mare del Nord durante il periodo di attuazione del piano di ricostituzione del merluzzo bianco. L'ipotesi avanzata dal CSTEP non è quindi suffragata da prove scientifiche attualmente disponibili. In assenza di tali prove non è opportuno avanzare proposte.

Emendamento  15

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1342/2008

Articolo 11 quinquies – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Misure transitorie relative alle esclusioni

Misure relative alle esclusioni ottenute in precedenza

Motivazione

Le esclusioni ottenute non devono semplicemente essere transitorie; devono coprire il periodo di validità del regolamento.

Emendamento  16

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1342/2008

Articolo 11 quinquies – introduzione

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le esclusioni dal regime dello sforzo di pesca già in vigore prima del [__ — sarà inserita la data esatta] continuano ad applicarsi per tutto il tempo in cui restano soddisfatte le condizioni in base alle quali tali esclusioni sono state concesse. Gli Stati membri forniscono annualmente alla Commissione ogni informazione pertinente che le consenta di accertare che tali condizioni restano soddisfatte.".

Le esclusioni dal regime dello sforzo di pesca già in vigore prima del ...* continuano ad applicarsi per tutto il tempo in cui restano soddisfatte le condizioni in base alle quali tali esclusioni sono state concesse. Gli Stati membri forniscono annualmente alla Commissione ogni informazione pertinente che le consenta di accertare che tali condizioni restano soddisfatte".

 

______________

 

* GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Motivazione

È opportuno indicare la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 bis

Regolamento (CE) n. 1342/2008

Articolo 12 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

(a) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

‘4. Per i gruppi di sforzo aggregati le cui catture cumulate in percentuale, calcolate ai sensi del paragrafo 3, lettera d), sono pari o superiori al 20%, si applicano adeguamenti annuali. Lo sforzo di pesca massimo ammissibile dei gruppi interessati è calcolato come segue:

‘4. Per i gruppi di sforzo aggregati le cui catture cumulate in percentuale, calcolate ai sensi del paragrafo 3, lettera d), sono pari o superiori al 20%, si applicano adeguamenti annuali. Lo sforzo di pesca massimo ammissibile dei gruppi interessati è calcolato come segue:

(a) nei casi in cui si applicano gli articoli 7 o 8, applicando al valore di riferimento la stessa percentuale di adeguamento prevista in tali articoli per la mortalità per pesca;

(a) nei casi in cui si applicano gli articoli 7 o 8, applicando al valore di riferimento la stessa percentuale di adeguamento prevista in tali articoli per la mortalità per pesca;

(b) nei casi in cui si applica l'articolo 9, paragrafo 1, applicando allo sforzo di pesca la stessa percentuale di adeguamento applicata al TAC rispetto all'anno precedente;

(b) nei casi in cui si applica l'articolo 9, applicando allo sforzo di pesca la stessa percentuale di adeguamento applicata al TAC rispetto all'anno precedente.

(c) nei casi in cui si applica l'articolo 9, paragrafo 2, applicando una percentuale di riduzione non superiore al 25% rispetto allo sforzo di pesca massimo ammissibile per i gruppi di sforzo interessati nell'anno precedente, insieme ad altre misure adeguate.".

 

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire la coerenza a seguito delle modifiche all'articolo 9 proposte.

Emendamento  18

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1342/2008

Articolo 12 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) È inserito l'articolo seguente:

 

"Articolo 12 bis

 

Per ottenere tassi di mortalità per pesca accettabili, conformemente ai pareri scientifici, viene attuata una eliminazione graduale dei rigetti. Gli Stati membri introducono a tal fine attrezzi e altre misure con il sostegno finanziario del fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. Gli Stati membri consultano il relativo consiglio regionale consultivo e il CIEM e/o il CSTEP e le parti interessate sulle misure da adottare.

Emendamento  19

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1342/2008

Articolo 14 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Quando i dati scientifici indicano che, per un determinato gruppo di sforzo, oltre il 10% delle catture totali di merluzzo bianco è costituito da rigetti, o quando l'assegnazione del contingente non corrisponde alle catture previste ed è probabile che dia luogo a rigetti di merluzzo bianco, lo Stato membro interessato adotta misure immediate al fine di ridurre al minimo tali rigetti.

5. Quando i dati scientifici indicano che, per un determinato attrezzo, rigetti consistenti di merluzzo bianco hanno luogo sull'insieme del periodo di gestione, lo Stato membro interessato adotta misure immediate al fine di ridurre al minimo tali rigetti.

Motivazione

Il 10% non è rappresentativo del contributo effettivo di un determinato attrezzo alla mortalità per pesca del merluzzo bianco. Con il TAC a "0" nella Scozia occidentale, potrebbero esserci significativi tassi di rigetti per un tasso di cattura basso.

Emendamento  20

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1342/2008

Articolo 16 – paragrafo 3 – punto 7 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis) All’articolo 16, paragrafo 3, sopprimere la prima volta "nel 2009".

Motivazione

L'emendamento offre agli Stati membri la flessibilità necessaria per conciliare le attività di pesca che non sfruttano gli stock di merluzzo bianco con l'evoluzione geografica. L'emendamento è in linea con l'obiettivo della Commissione, dichiarato nella sua relazione, di introdurre una maggiore flessibilità nel piano per questi stock.

Emendamento  21

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 7 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1342/2008

Articolo 17 – paragrafo 3 – punto 7 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 ter) All'articolo 17, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

 

"Quando le cpue effettuate dal gruppo di attrezzi cedente sono inferiori a quelle del gruppo di attrezzi ricevente, lo Stato membro applica un fattore di correzione all'entità dello sforzo del gruppo di attrezzi ricevente in modo da compensare le cpue più elevate di quest'ultimo. Gli Stati membri non effettuano tale adeguamento quando giustificano che il trasferimento viene effettuato al fine di evitare le catture di merluzzo bianco o nel quadro di misure di limitazione dei rigetti legati al rispetto dei regolamenti europei sull'utilizzo degli attrezzi di pesca".

Motivazione

La misura è volta a mantenere uno sforzo costante fra i vari tipi di attrezzi. L’obiettivo è obsoleto e in contrasto con quelli attuali volti a stimolare la selettività. In effetti, optando per reti a maglie di dimensioni maggiori, ad esempio, e modificando il gruppo di un tipo di attrezzo, il volume dello sforzo di una nave può diminuire. È pertanto opportuno consentire alle navi di trasferire il proprio sforzo di pesca, senza esserne dissuase e penalizzate.

  • [1]  GU C44, del 15.2.2013, pag. 125.

MOTIVAZIONE

Alla luce delle decisioni adottate dai ministri della Pesca dell'UE il 18 dicembre 2012, l'adeguamento del piano a lungo termine per il merluzzo bianco potrebbe rivelarsi quello più controverso della serie di iniziative in questione, dal momento che si tratta di una materia che rientra nell'ambito di applicazione della procedura legislativa ordinaria. Poiché il Parlamento e la Commissione hanno citato in giudizio in Consiglio per la citata decisione, sarebbe superfluo sviscerare ulteriormente le motivazioni nella presente sede.

Il regolamento (CE) n. 1342/2008 che istituisce il piano a lungo termine per il merluzzo bianco è stato pubblicato il 18 dicembre dello stesso anno. Il piano era espressione di un drammatico sforzo di ricostituzione degli stock di merluzzo bianco nelle acque settentrionali dell'UE. Dopo tre anni di applicazione il regolamento è stato sottoposto al riesame del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), il quale ha pubblicato la sua valutazione dei piani pluriennali per il merluzzo bianco nel Mare d'Irlanda, nel Kattegat, nel Mare del Nord e nelle acque a ovest della Scozia a seguito della riunione plenaria del comitato stesso svoltasi nel luglio 2011 a Copenaghen. Pur riconoscendo che solo dopo tre anni di attuazione del piano era prematuro trarre conclusioni sull’impatto a medio termine del piano stesso, il CSTEP ha affermato: "…che il piano (attuale) non comporta una mortalità per pesca minore e inoltre, in molte aree, non ha il sostegno delle parti interessate. Un piano sostenuto dalle parti interessate ha più probabilità di riuscire perché l’azione di dette parti è necessaria per contribuire al successo del piano. Inoltre, il sostegno al piano dovrebbe in teoria portarle ad accettare la responsabilità di adempiere i propri obblighi".

Nella definizione della linea di condotta da seguire in riferimento alla modifica del piano per il merluzzo bianco è necessario tenere conto del punto di vista della scienza che, come precedentemente accennato, è del parere che il piano in vigore abbia disatteso le aspettative. Le parti interessate condividerebbero tale opinione. Gli emendamenti alla proposta della Commissione perseguono l'obiettivo di ricostituire gli stock di merluzzo bianco garantendo nel contempo l'adesione delle parti interessate.

Va rilevato che l'elaborazione di un nuovo piano a lungo termine per il merluzzo bianco è vista da più parti come una soluzione transitoria, e che l'obiettivo è sostituire detto piano con altri relativi alla pesca mista o alla pesca multispecifica, man mano che gli sviluppi scientifici al riguardo lo consentiranno. L'adeguatezza delle conoscenze scientifiche in questione varia a seconda delle zone, e i tempi per il passaggio a piani di pesca multispecifica in tutte le aree interessate dal piano per il merluzzo bianco sono tuttora poco chiari. Rimane pertanto urgentemente necessario realizzare progressi e apportare miglioramenti nell'ambito del piano in vigore.

In occasione di una recente riunione del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) con le parti interessate si è preso atto del declino registrato negli ultimi 5-6 anni a livello di sforzi di pesca dopo 70 anni caratterizzati da aumenti o situazioni di stabilità in tal senso. Si tratta di una circostanza che già contribuisce al miglioramento delle prospettive di alcuni stock di merluzzo bianco. Se da un lato il CIEM afferma che la mortalità generale all'interno degli stock di merluzzo bianco è in calo, dall'altro è urgentemente necessario rafforzare tale tendenza, procedendo nel contempo a una separazione del merluzzo dalle attività di pesca nell'ambito delle quali la specie è oggetto di catture minime o inesistenti.

L'obiettivo degli emendamenti presentati in riferimento alla proposta della Commissione pubblicata il 12 settembre 2012 è quello di consolidare i miglioramenti già proposti dalla stessa Commissione. Gli emendamenti 3 e 10 riguardano gli articoli 9 e 12 del regolamento.

Gli emendamenti proposti perseguono un potenziamento e un'estensione della cooperazione tra il settore della pesca e gli scienziati che si occupano della materia. Si sono già registrati casi di progetti di successo nell'ambito di diverse attività di pesca in cui è coinvolto il merluzzo bianco. Si tratta di progetti che puntano a ridurre le catture di merluzzo bianco nonché i rigetti, mantenendo nel contempo a un livello sostenibile le catture delle specie bersaglio. Si tratta di una soluzione vincente sotto tutti gli aspetti e per tutti gli interessati.

Con particolare riferimento all'emendamento 6 è ovvio che, laddove uno Stato membro, grazie al processo CSTEP, abbia individuato un'area o un attrezzo con caratteristiche che portano a catture di merluzzo bianco inferiori all'1,5%, le corrispondenti soluzioni dovrebbero essere estese anche agli altri Stati membri coinvolti nelle medesime attività di pesca, con una semplificazione del processo per tutte le parti coinvolte.

Per quanto riguarda la misurazione delle catture accessorie di merluzzo bianco sottoforma di percentuale, il relatore è consapevole del fatto che si tratta di un'impostazione non condivisa da tutti. Purtroppo la comunità scientifica non ha presentato alcuna alternativa in grado di rispettare l'obiettivo riguardante l'incentivazione di livelli minimi di catture accessorie di merluzzo bianco nelle situazioni di pesca mista.

Una questione collegata a quella appena esposta riguarda l'interpretazione del regolamento in vigore da parte di taluni Stati membri. Nell'ambito di discussioni con la Commissione essi sostengono l'esistenza di una certa flessibilità insita nel regolamento, in virtù della quale i pescherecci avrebbero la facoltà di utilizzare determinati attrezzi approvati dal CSTEP per ottenere una deroga al controllo degli sforzi, purché l'utilizzo sia limitato a una giornata ovvero a un periodo di gestione di 12 mesi al massimo. Si tratta di una flessibilità che svolge un ruolo importante nell'incentivazione dell'utilizzo dei citati attrezzi da parte dei pescherecci. In alcuni casi la citata flessibilità non è stata riconosciuta e sfruttata. È importante che intenzioni come quelle descritte siano indicate in maniera esplicita.

Per quanto riguarda gli emendamenti 8 e 9 relativi alla pesca pienamente documentata, i progetti in tal senso dettati hanno dato risultati positivi. Occorre pertanto incoraggiare il perseguimento di iniziative come quelle citate nonché di varianti delle stesse.

La presente relazione è frutto di un'evoluzione e, una volta di più, punta a introdurre ulteriori miglioramenti sulla base del regolamento in esame, garantendo così il conseguimento dell'obiettivo perseguito dal regolamento stesso.

PROCEDURA

Titolo

Istituzione di un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock

Riferimenti

COM(2012)0498 – C7-0290/2012 – 2012/0236(COD)

Presentazione della proposta al PE

12.9.2012

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

PECH

22.10.2012

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

ENVI

22.10.2012

 

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

ENVI

11.10.2012

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Diane Dodds

9.10.2012

 

 

 

Esame in commissione

6.11.2012

28.11.2012

19.2.2013

 

Approvazione

23.4.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

19

3

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

John Stuart Agnew, Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Chris Davies, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Ian Hudghton, Werner Kuhn, Jean-Marie Le Pen, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Nils Torvalds, Jarosław Leszek Wałęsa

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Ole Christensen, Jean Louis Cottigny, Diane Dodds, Barbara Matera, Gesine Meissner, Mario Pirillo, Nikolaos Salavrakos

Deposito

26.4.2013