RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock
26.4.2013 - (COM(2012)0498 – C7‑0290/2012 – 2012/0236(COD)) - ***I
Commissione per la pesca
Relatore: Diane Dodds
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock
(COM(2012)0498 – C7‑0290/2012 – 2012/0236(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0498),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0290/2012),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 13 dicembre 2012[1],
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0146/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Gli Stati membri hanno fatto ricorso a metodi differenti per calcolare lo sforzo nel corso degli anni di riferimento e il consumo dello sforzo notificato nell'ambito del piano. Ciò ha permesso di esercitare uno sforzo maggiore rispetto al livello previsto dal piano e tale situazione deve essere corretta. |
(2) Gli Stati membri hanno fatto ricorso a metodi differenti per calcolare lo sforzo nel corso degli anni di riferimento e il consumo dello sforzo notificato nell'ambito del piano. Ciò ha permesso di esercitare uno sforzo maggiore rispetto al livello previsto dal piano e tale situazione deve essere corretta attraverso la standardizzazione delle metodologie di calcolo e lo sforzo fra i vari Stati membri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 3 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(3 bis) Il mantenimento del tasso di mortalità per pesca a un livello accettabile, in conformità dei pareri scientifici, dovrebbe contribuire a ricostituire gli stock ittici. Gli Stati membri devono attribuire la priorità allo sviluppo e alla promozione di misure e di incentivi volti a evitare le catture indesiderate. È necessario attribuire un sostegno finanziario per l'uso appropriato di misure selettive. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Misure diverse dalla riduzione automatica del TAC e l'adeguamento dello sforzo di pesca sono utili per raggiungere gli obiettivi fissati nel piano. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) Tenuto conto dell'elevato livello di rigetti di merluzzo bianco osservato nel corso del periodo di applicazione del piano, è necessario che gli Stati membri adottino opportune iniziative al fine di ridurre al minimo tali rigetti, fra l'altro ripartendo le proprie possibilità di pesca tra le navi in modo tale da allineare per quanto possibile i contingenti alle catture previste. |
(8) Tenuto conto dell'elevato livello di rigetti di merluzzo bianco osservato nel corso del periodo di applicazione del piano, è necessario che gli Stati membri adottino opportune iniziative al fine di ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare tali rigetti, fra l'altro ripartendo le proprie possibilità di pesca tra le navi in modo tale da allineare per quanto possibile i contingenti alle catture previste. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 1342/2008 Articolo 4 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'emendamento consentirà lo sviluppo di nuovi metodi per conteggiare il periodo in mare (ad esempio il tempo di immersione delle reti da posta) potenzialmente in grado di incentivare meglio i comportamenti atti a evitare le catture di merluzzo bianco. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 1342/2008 Articolo 4 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il riferimento all’articolo 26 del regime di controllo consente di mantenere il metodo di controllo dello sforzo definito nel regolamento controllo. Il metodo non deve essere modificato nel piano merluzzo bianco modificato. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1342/2008 Articolo 8 – paragrafo 5 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'emendamento consentirebbe al Consiglio di fissare un diverso TAC nei casi in cui il rigoroso rispetto del piano di gestione comporti un allontanamento dagli obiettivi del piano stesso in termini di ricostituzione; ad esempio, per il merluzzo bianco del Mare del Nord, nel 2013 è stato suggerito, nel rigoroso rispetto del piano, un taglio del 20% a dispetto del graduale miglioramento degli stock rilevato dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), il quale nel successivo parere ha riconosciuto che il provvedimento sarebbe servito unicamente ad aumentare i rigetti senza per questo ridurre la mortalità. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1342/2008 Articolo 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L’emendamento deve contribuire a evitare riduzioni automatiche in attesa di informazione scientifica affidabile. La presente disposizione doveva essere applicata in circostanze eccezionali, ma nel corso del tempo è diventata una norma il che significa che, nel caso delle zone di cui al presente articolo, i TAC sono stati ridotti in modo significativo e ulteriori tagli automatici porteranno alla chiusura effettiva delle attività di pesca al merluzzo bianco, aumentando di conseguenza i rigetti. Il CSTEP ha concluso che, per raggiungere gli obiettivi del piano merluzzo bianco, in determinati casi (ad esempio nelle attività di pesca accessoria) consentire una maggiore è più opportuno flessibilità, in modo da riflettere il parere scientifico su una base caso per caso. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1342/2008 Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 9 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 1342/2008 Articolo 11 bis – paragrafo 1– frase introduttiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Una parziale esenzione dallo sforzo sarebbe opportuna in un contesto di pesca mista nell'ambito del quale i pescherecci spesso dispongono di una quota di catture di merluzzo bianco. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 1342/2008 Articolo 11 bis – paragrafo 1 – lettera c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nella versione attuale, la formulazione è imprecisa e impedisce di tenere a bordo altri attrezzi che possono rivelarsi indispensabili nel corso di una bordata per la pesca in altro luogo o la pesca di altre specie. È opportuno rammentare che in caso di avaria di un attrezzo, le navi dispongono di attrezzi di riserva siti sotto il ponte. Gli altri attrezzi necessari per la pesca di altre specie o in altro luogo sono generalmente siti sotto il ponte della nave. È quindi opportuno precisare che un tipo di attrezzo regolamentato può essere utilizzato a bordo di una nave in un qualsiasi momento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 1342/2008 Articolo 11 bis – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gli attrezzi o le zone approvati dal CSTEP come descritto al paragrafo 1 dovrebbero essere a disposizione di tutti gli Stati membri. In tal modo l'attuale procedura di approvazione, che prevede richieste separate per l'approvazione dell'utilizzo del medesimo attrezzo da parte di diversi Stati membri, risulterebbe significativamente accelerata. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 1342/2008 Articolo 11 ter – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ai fini di una continua innovazione della selettività degli attrezzi, il valore di riferimento dovrebbe essere modificato annualmente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 1342/2008 Articolo 11 quater – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il nuovo articolo 11 quater previsto dalla proposta della Commissione va accolto con soddisfazione in quanto il controllo dello sforzo è superfluo in relazione ai pescherecci che partecipano alla pesca pienamente documentata, dal momento che tutte le catture di merluzzo bianco sono conteggiate nell'ambito della quota e la mortalità del pesce è fissata. Occorre invece raccomandare la riduzione dei valori di riferimento dello sforzo così come previsto dalle disposizioni ora contenute nell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 237/2010 della Commissione, il quale impone una riduzione dei valori di riferimento 2004-2006 (o 2005-2007) equivalente al contributo dei pescherecci partecipanti nel medesimo periodo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 1342/2008 Articolo 11 quater – paragrafo 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il rischio legato ai rigetti di merluzzo bianco da parte dei pescherecci che non partecipano a prove di attività di pesca pienamente documentata è meramente teorico. Non esistono prove circa l'aumento dei rigetti da parte della flotta che pratica una pesca non pienamente documentata. Piuttosto si è verificata una diminuzione dei rigetti da parte della flotta del Mare del Nord durante il periodo di attuazione del piano di ricostituzione del merluzzo bianco. L'ipotesi avanzata dal CSTEP non è quindi suffragata da prove scientifiche attualmente disponibili. In assenza di tali prove non è opportuno avanzare proposte. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 1342/2008 Articolo 11 quinquies – titolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le esclusioni ottenute non devono semplicemente essere transitorie; devono coprire il periodo di validità del regolamento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 16 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 1342/2008 Articolo 11 quinquies – introduzione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
È opportuno indicare la data di entrata in vigore del presente regolamento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 bis Regolamento (CE) n. 1342/2008 Articolo 12 – paragrafo 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'emendamento è necessario per garantire la coerenza a seguito delle modifiche all'articolo 9 proposte. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 18 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1342/2008 Articolo 12 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 19 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 7 Regolamento (CE) n. 1342/2008 Articolo 14 – paragrafo 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il 10% non è rappresentativo del contributo effettivo di un determinato attrezzo alla mortalità per pesca del merluzzo bianco. Con il TAC a "0" nella Scozia occidentale, potrebbero esserci significativi tassi di rigetti per un tasso di cattura basso. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 20 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1342/2008 Articolo 16 – paragrafo 3 – punto 7 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'emendamento offre agli Stati membri la flessibilità necessaria per conciliare le attività di pesca che non sfruttano gli stock di merluzzo bianco con l'evoluzione geografica. L'emendamento è in linea con l'obiettivo della Commissione, dichiarato nella sua relazione, di introdurre una maggiore flessibilità nel piano per questi stock. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 21 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 7 ter (nuovo) Regolamento (CE) n. 1342/2008 Articolo 17 – paragrafo 3 – punto 7 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La misura è volta a mantenere uno sforzo costante fra i vari tipi di attrezzi. L’obiettivo è obsoleto e in contrasto con quelli attuali volti a stimolare la selettività. In effetti, optando per reti a maglie di dimensioni maggiori, ad esempio, e modificando il gruppo di un tipo di attrezzo, il volume dello sforzo di una nave può diminuire. È pertanto opportuno consentire alle navi di trasferire il proprio sforzo di pesca, senza esserne dissuase e penalizzate. |
- [1] GU C44, del 15.2.2013, pag. 125.
MOTIVAZIONE
Alla luce delle decisioni adottate dai ministri della Pesca dell'UE il 18 dicembre 2012, l'adeguamento del piano a lungo termine per il merluzzo bianco potrebbe rivelarsi quello più controverso della serie di iniziative in questione, dal momento che si tratta di una materia che rientra nell'ambito di applicazione della procedura legislativa ordinaria. Poiché il Parlamento e la Commissione hanno citato in giudizio in Consiglio per la citata decisione, sarebbe superfluo sviscerare ulteriormente le motivazioni nella presente sede.
Il regolamento (CE) n. 1342/2008 che istituisce il piano a lungo termine per il merluzzo bianco è stato pubblicato il 18 dicembre dello stesso anno. Il piano era espressione di un drammatico sforzo di ricostituzione degli stock di merluzzo bianco nelle acque settentrionali dell'UE. Dopo tre anni di applicazione il regolamento è stato sottoposto al riesame del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), il quale ha pubblicato la sua valutazione dei piani pluriennali per il merluzzo bianco nel Mare d'Irlanda, nel Kattegat, nel Mare del Nord e nelle acque a ovest della Scozia a seguito della riunione plenaria del comitato stesso svoltasi nel luglio 2011 a Copenaghen. Pur riconoscendo che solo dopo tre anni di attuazione del piano era prematuro trarre conclusioni sull’impatto a medio termine del piano stesso, il CSTEP ha affermato: "…che il piano (attuale) non comporta una mortalità per pesca minore e inoltre, in molte aree, non ha il sostegno delle parti interessate. Un piano sostenuto dalle parti interessate ha più probabilità di riuscire perché l’azione di dette parti è necessaria per contribuire al successo del piano. Inoltre, il sostegno al piano dovrebbe in teoria portarle ad accettare la responsabilità di adempiere i propri obblighi".
Nella definizione della linea di condotta da seguire in riferimento alla modifica del piano per il merluzzo bianco è necessario tenere conto del punto di vista della scienza che, come precedentemente accennato, è del parere che il piano in vigore abbia disatteso le aspettative. Le parti interessate condividerebbero tale opinione. Gli emendamenti alla proposta della Commissione perseguono l'obiettivo di ricostituire gli stock di merluzzo bianco garantendo nel contempo l'adesione delle parti interessate.
Va rilevato che l'elaborazione di un nuovo piano a lungo termine per il merluzzo bianco è vista da più parti come una soluzione transitoria, e che l'obiettivo è sostituire detto piano con altri relativi alla pesca mista o alla pesca multispecifica, man mano che gli sviluppi scientifici al riguardo lo consentiranno. L'adeguatezza delle conoscenze scientifiche in questione varia a seconda delle zone, e i tempi per il passaggio a piani di pesca multispecifica in tutte le aree interessate dal piano per il merluzzo bianco sono tuttora poco chiari. Rimane pertanto urgentemente necessario realizzare progressi e apportare miglioramenti nell'ambito del piano in vigore.
In occasione di una recente riunione del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) con le parti interessate si è preso atto del declino registrato negli ultimi 5-6 anni a livello di sforzi di pesca dopo 70 anni caratterizzati da aumenti o situazioni di stabilità in tal senso. Si tratta di una circostanza che già contribuisce al miglioramento delle prospettive di alcuni stock di merluzzo bianco. Se da un lato il CIEM afferma che la mortalità generale all'interno degli stock di merluzzo bianco è in calo, dall'altro è urgentemente necessario rafforzare tale tendenza, procedendo nel contempo a una separazione del merluzzo dalle attività di pesca nell'ambito delle quali la specie è oggetto di catture minime o inesistenti.
L'obiettivo degli emendamenti presentati in riferimento alla proposta della Commissione pubblicata il 12 settembre 2012 è quello di consolidare i miglioramenti già proposti dalla stessa Commissione. Gli emendamenti 3 e 10 riguardano gli articoli 9 e 12 del regolamento.
Gli emendamenti proposti perseguono un potenziamento e un'estensione della cooperazione tra il settore della pesca e gli scienziati che si occupano della materia. Si sono già registrati casi di progetti di successo nell'ambito di diverse attività di pesca in cui è coinvolto il merluzzo bianco. Si tratta di progetti che puntano a ridurre le catture di merluzzo bianco nonché i rigetti, mantenendo nel contempo a un livello sostenibile le catture delle specie bersaglio. Si tratta di una soluzione vincente sotto tutti gli aspetti e per tutti gli interessati.
Con particolare riferimento all'emendamento 6 è ovvio che, laddove uno Stato membro, grazie al processo CSTEP, abbia individuato un'area o un attrezzo con caratteristiche che portano a catture di merluzzo bianco inferiori all'1,5%, le corrispondenti soluzioni dovrebbero essere estese anche agli altri Stati membri coinvolti nelle medesime attività di pesca, con una semplificazione del processo per tutte le parti coinvolte.
Per quanto riguarda la misurazione delle catture accessorie di merluzzo bianco sottoforma di percentuale, il relatore è consapevole del fatto che si tratta di un'impostazione non condivisa da tutti. Purtroppo la comunità scientifica non ha presentato alcuna alternativa in grado di rispettare l'obiettivo riguardante l'incentivazione di livelli minimi di catture accessorie di merluzzo bianco nelle situazioni di pesca mista.
Una questione collegata a quella appena esposta riguarda l'interpretazione del regolamento in vigore da parte di taluni Stati membri. Nell'ambito di discussioni con la Commissione essi sostengono l'esistenza di una certa flessibilità insita nel regolamento, in virtù della quale i pescherecci avrebbero la facoltà di utilizzare determinati attrezzi approvati dal CSTEP per ottenere una deroga al controllo degli sforzi, purché l'utilizzo sia limitato a una giornata ovvero a un periodo di gestione di 12 mesi al massimo. Si tratta di una flessibilità che svolge un ruolo importante nell'incentivazione dell'utilizzo dei citati attrezzi da parte dei pescherecci. In alcuni casi la citata flessibilità non è stata riconosciuta e sfruttata. È importante che intenzioni come quelle descritte siano indicate in maniera esplicita.
Per quanto riguarda gli emendamenti 8 e 9 relativi alla pesca pienamente documentata, i progetti in tal senso dettati hanno dato risultati positivi. Occorre pertanto incoraggiare il perseguimento di iniziative come quelle citate nonché di varianti delle stesse.
La presente relazione è frutto di un'evoluzione e, una volta di più, punta a introdurre ulteriori miglioramenti sulla base del regolamento in esame, garantendo così il conseguimento dell'obiettivo perseguito dal regolamento stesso.
PROCEDURA
Titolo |
Istituzione di un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock |
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Riferimenti |
COM(2012)0498 – C7-0290/2012 – 2012/0236(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
12.9.2012 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
PECH 22.10.2012 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
ENVI 22.10.2012 |
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Pareri non espressi Decisione |
ENVI 11.10.2012 |
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Relatore(i) Nomina |
Diane Dodds 9.10.2012 |
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Esame in commissione |
6.11.2012 |
28.11.2012 |
19.2.2013 |
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Approvazione |
23.4.2013 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
19 3 1 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
John Stuart Agnew, Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Chris Davies, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Ian Hudghton, Werner Kuhn, Jean-Marie Le Pen, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Nils Torvalds, Jarosław Leszek Wałęsa |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Ole Christensen, Jean Louis Cottigny, Diane Dodds, Barbara Matera, Gesine Meissner, Mario Pirillo, Nikolaos Salavrakos |
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Deposito |
26.4.2013 |
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