RELAZIONE sulla lotta contro la frode fiscale, l'evasione fiscale e i paradisi fiscali

2.5.2013 - (2013/2060(INI))

Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Mojca Kleva Kekuš
Relatore per parere (*):
Eva Joly, commissione per lo sviluppo
(*) Commissioni associate – articolo 50 del regolamento


Procedura : 2013/2060(INI)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0162/2013

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla lotta contro la frode fiscale, l'evasione fiscale e i paradisi fiscali

(2013/2060(INI))

Il Parlamento europeo,

–   vista la comunicazione della Commissione del 6 dicembre 2012 relativa a un piano d'azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale (COM(2012)0722),

–   vista la raccomandazione della Commissione del 6 dicembre 2012 sulla pianificazione fiscale aggressiva (C(2012)8806),

–   vista la raccomandazione della Commissione del 6 dicembre 2012 concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale (C(2012)8805),

–   vista la raccomandazione della Commissione del 27 giugno 2012 su modalità concrete di rafforzamento della lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale, anche in relazione ai paesi terzi (COM(2012)0351),

–   vista la comunicazione della Commissione del 28 novembre 2012, dal titolo "Analisi annuale della crescita 2013" (COM(2012)0750),

   vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici presentata dalla Commissione il 5 febbraio 2013, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (2013/0025 (COD)),

–   viste le raccomandazioni del gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) del febbraio 2012 sui nuovi standard internazionali in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione,

–   vista la sua risoluzione del 17 aprile 2012 sulla richiesta di misure concrete per combattere la frode e l'evasione fiscali (2012/2599(RSP))[1],

–   vista la relazione del 10 febbraio 2012 di Richard Murphy FCA dal titolo "Closing the European Tax Gap",

–   viste la risoluzione del Consiglio del 1° dicembre 1997 su un codice di condotta in materia di tassazione delle imprese e la relazione al Consiglio del gruppo "codice di condotta" sulla tassazione delle imprese del 4 dicembre 2012,

–   visto il rapporto OCSE dal titolo "Addressing Base Erosion and Profit Shifting" (2013),

–   viste le conclusioni dell'ECOFIN e la sua relazione al Consiglio europeo sulle questioni fiscali del 22 giugno 2012,

–   vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2011 sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo per la promozione delle buone pratiche di gestione in materia tributaria[2],

–   vista la sua risoluzione legislativa del 19 aprile 2012 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società[3],

–   visto il comunicato successivo alla riunione dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali del G20 svoltasi a Mosca il 15 e 16 febbraio 2013,

–   vista la sua risoluzione del 10 febbraio 2010 sulla promozione delle buone pratiche di gestione in materia tributaria[4],

–   visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0162/2013),

A. considerando che si stima che ogni anno nell'UE vada perduta – a causa della frode fiscale, dell'evasione e dell'elusione fiscale nonché della pianificazione fiscale aggressiva – la scandalosa cifra di mille miliardi di EUR di gettito fiscale potenziale, il che rappresenta un costo annuo di circa 2 000 EUR per ogni cittadino europeo, senza che siano adottati provvedimenti adeguati per far fronte al problema[5];

B.  considerando che tale perdita rappresenta un pericolo per la salvaguardia dell'economia sociale di mercato europea basata su servizi pubblici di qualità, minaccia il corretto funzionamento del mercato unico, intacca l'efficienza e l'equità dei regimi fiscali all'interno dell'UE, costituisce un rischio per la trasformazione in chiave ecologica dell'economia, produce e facilita ulteriormente un affarismo socialmente dannoso che genera una crescente disuguaglianza, aumenta la sfiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche e alimenta un clima di deficit democratico;

C. considerando che una parte importante della sostenibilità di bilancio consiste nel garantire la nostra base di reddito;

D. considerando che la frode fiscale e l'evasione fiscale costituiscono attività illecite di evasione del debito d'imposta mentre, d'altro canto, l'elusione fiscale rappresenta l'utilizzo legale ma improprio del regime fiscale per ridurre o eludere i debiti d'imposta, e che la pianificazione fiscale aggressiva consiste nell'approfittare degli aspetti tecnici di un regime fiscale o delle differenze fra due o più regimi fiscali allo scopo di ridurre il debito d'imposta;

E.  considerando che le pratiche di evasione fiscale, favorite dalla crescente smaterializzazione dell'economia, determinano distorsioni della concorrenza pregiudizievoli per le imprese e la crescita europee;

F.  considerando che la portata della frode fiscale e dell'elusione fiscale mina la fiducia dei cittadini nell'equità e nella legittimità dell'esazione fiscale e del regime tributario nel suo complesso;

G. considerando che il mancato coordinamento delle politiche fiscali nell'UE comporta significativi costi e oneri amministrativi per i cittadini e per le imprese che operano a livello transnazionale nell'UE e potrebbe dar luogo a una non imposizione involontaria o alla frode fiscale e all'elusione fiscale;

H. considerando che il permanere di distorsioni causate da pratiche fiscali non trasparenti o dannose da parte di giurisdizioni che fungono da paradisi fiscali può causare flussi artificiali ed effetti negativi in seno al mercato interno dell'UE; considerando che la dannosa concorrenza fiscale all'interno dell'UE è chiaramente contraria alla logica del mercato unico; considerando che si deve fare di più per armonizzare le basi imponibili all'interno di un'Unione economica, fiscale e di bilancio sempre più integrata;

I.   considerando che negli ultimi anni i paesi che beneficiano di programmi di assistenza, dopo aver migliorato la riscossione delle imposte ed eliminato i privilegi conformemente alle proposte della Troika, hanno visto molte grandi imprese lasciare il loro territorio per approfittare dei privilegi fiscali offerti da altri paesi; considerando che, nel caso della Grecia, la Commissione ha calcolato che dall'inizio del 2012 ben 60 miliardi di EUR sono stati trasferiti dal paese per essere depositati presso banche svizzere;

J.   considerando che ciò, in pratica, ha spostato l'onere fiscale sui lavoratori e le famiglie a basso reddito e ha costretto i governi a operare dannosi tagli ai servizi pubblici;

K. considerando che i tagli all'occupazione operati negli ultimi anni dalle autorità fiscali nazionali della maggior parte degli Stati membri attraverso misure di austerità hanno gravemente compromesso l'attuazione del piano d'azione della Commissione;

L.  considerando che il ricorso a pratiche di elusione fiscale da parte delle aziende multinazionali contrasta con il principio della concorrenza leale e della responsabilità delle imprese;

M. considerando che, in risposta alle misure adottate dagli Stati membri per rimediare alla mancanza di trasparenza, alcuni contribuenti convogliano le loro operazioni d'affari attraverso un'altra giurisdizione con un livello di trasparenza inferiore;

N. considerando che le misure nazionali unilaterali si sono spesso rivelate inefficaci, insufficienti e in alcuni casi perfino controproducenti alla causa, e che è necessario un approccio coordinato e multilivello sul piano nazionale, dell'UE e internazionale; considerando che – per lottare efficacemente contro la frode fiscale, l'evasione e l'elusione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva – è necessario rafforzare con decisione la cooperazione fra le autorità tributarie dei diversi Stati membri nonché la cooperazione tra le autorità tributarie e le altre autorità preposte all'applicazione della legge in ciascuno Stato membro;

O. considerando che, come affermato nella relazione dell'OCSE intitolata "Addressing Base erosion and Profit Shifting" (Affrontare l'erosione della base fiscale e il trasferimento degli utili), la questione politica fondamentale da affrontare è il fatto che i principi internazionali comuni ispirati alle esperienze nazionali al fine di condividere la giurisdizione fiscale non hanno mantenuto il passo con l'evoluzione del mondo imprenditoriale; considerando che è necessario un ruolo più attivo da parte della Commissione e degli Stati membri a livello internazionale per lavorare alla definizione di norme internazionali basate sui principi di trasparenza, scambio di informazioni e abolizione delle misure fiscali dannose;

P.  considerando che i paesi in via di sviluppo non hanno il potere negoziale per obbligare i paradisi fiscali a cooperare, scambiare informazioni e diventare trasparenti;

Q. considerando che i giornalisti investigativi, il settore non governativo e il mondo accademico sono stati determinanti nel far emergere casi di frode fiscale, elusione fiscale e paradisi fiscali e nell'informare debitamente l'opinione pubblica in proposito;

R.  considerando che il rafforzamento dei mezzi per individuare la frode fiscale dovrebbe essere accompagnato dal rafforzamento della legislazione vigente in materia di assistenza alla riscossione delle imposte, equità nel trattamento fiscale e attuabilità per le imprese;

S.  considerando che i ministri europei delle finanze, riuniti nel quadro del G20 nel febbraio 2013 a Mosca, si sono impegnati ad adottare le necessarie misure per lottare contro l'elusione fiscale e hanno confermato che le misure nazionali, da sole, non produrranno gli effetti auspicati;

T.  considerando che i prezzi di trasferimento che danno luogo a elusione fiscale incidono negativamente sui bilanci dei paesi in via di sviluppo imponendo loro una perdita di gettito fiscale pari, secondo le stime, a circa 125 miliardi di EUR l'anno – importo che equivale a quasi il doppio degli aiuti internazionali percepiti da tali paesi;

U. considerando che il potere legislativo in materia fiscale attualmente appartiene agli Stati membri;

1.  accoglie con favore il piano d'azione della Commissione e le relative raccomandazioni nelle quali si esortano gli Stati membri a intervenire immediatamente e in maniera coordinata contro i paradisi fiscali e la pianificazione fiscale aggressiva;

2.  accoglie favorevolmente la determinazione espressa dai ministri delle finanze del G20 nell'affrontare l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili;

3.  esorta gli Stati membri a dare seguito agli impegni presi, ad accogliere il piano d'azione della Commissione, e ad attuare appieno le due raccomandazioni; insiste sulla necessità che gli Stati membri intraprendano negoziati seri, completino le procedure relative a tutte le proposte legislative pendenti e applichino le misure in materia di frode fiscale, evasione ed elusione fiscale, pianificazione fiscale aggressiva e paradisi fiscali nei loro territori dipendenti;

4.  deplora il fatto che gli Stati membri non siano ancora riusciti a raggiungere un accordo su proposte legislative fondamentali, come la proposta del 2008 di modifica della direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi o la proposta di direttiva del Consiglio, del 2011, relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società;

5.  deplora il fatto che a tutt'oggi non siano stati compiuti progressi sostanziali in ambito fiscale nel quadro degli impegni del patto Euro Plus;

6.  accoglie con favore l'iniziativa della Commissione relativa alla creazione di una "Piattaforma per la buona governance fiscale"; invita la Commissione a monitorare attentamente l'applicazione di entrambe le raccomandazioni in tutti gli Stati membri e a consultare e coinvolgere nei lavori della Piattaforma anche il personale dell'autorità fiscale nazionale, le parti sociali e i sindacati; invita la Commissione a presentare annualmente al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sull'operato e sui risultati della Piattaforma;

7.  ritiene che la portata e la gravità del problema e l'urgenza delle azioni necessarie siano evidenziate dalle informazioni sui conti bancari off-shore segreti pubblicate nell'aprile 2013 dal Consorzio internazionale di giornalismo investigativo; sollecita ancora una volta, alla luce di quanto precede, un più vigoroso impegno europeo e internazionale nei confronti della trasparenza, che dovrebbe sfociare in un accordo internazionale multilaterale vincolante sullo scambio automatico di informazioni in materia fiscale;

Il ruolo dell'UE sulla scena internazionale

8.  sottolinea che l'UE deve assumere un ruolo di primo piano nelle discussioni sulla lotta contro la frode fiscale, l'elusione fiscale e i paradisi fiscali in seno all'OCSE, al Forum mondiale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali, al G20, al G8 e presso altre sedi multinazionali; esorta la Commissione e gli Stati membri a evidenziare costantemente sulla scena internazionale la fondamentale importanza di una cooperazione rafforzata nella lotta contro la frode fiscale, l'evasione e l'elusione fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva e i paradisi fiscali; sottolinea che l'UE deve, ove opportuno, persuadere e aiutare i paesi non appartenenti all'UE a sviluppare e migliorare l'efficacia dei rispettivi sistemi di riscossione fiscale sottoscrivendo i principi della trasparenza, dello scambio automatico di informazioni e dell'abolizione delle misure fiscali dannose; incoraggia la Commissione e il Consiglio a potenziare le loro azioni di assistenza tecnica e di rafforzamento delle capacità nei paesi in via di sviluppo;

9.  sottolinea che è essenziale che gli Stati membri autorizzino la Commissione a negoziare accordi fiscali con i paesi terzi per conto dell'Unione europea, anziché continuare con la pratica dei negoziati bilaterali che producono risultati non ottimali dal punto di vista dell'UE nel suo complesso e spesso anche dello Stato membro coinvolto;

10. sottolinea che gli Stati membri che hanno ottenuto[6] o chiedono di ottenere un aiuto finanziario hanno l'obbligo di adottare misure volte a rafforzare e migliorare la loro capacità di esazione e di lotta contro la frode fiscale e l'elusione fiscale; esorta la Commissione ad ampliare tale obbligo in modo da comprendere misure volte a combattere il riciclaggio, l'elusione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva;

11. chiede alla Commissione di astenersi dal concedere finanziamenti dell'UE e a garantire che gli Stati membri non concedano aiuti di Stato o accesso agli appalti pubblici alle imprese che violano le norme tributarie dell'UE; invita la Commissione e gli Stati membri a imporre la divulgazione delle informazioni riguardanti sanzioni o condanne per reati fiscali a tutte le società che partecipano a una gara d'appalto pubblica; suggerisce che le pubbliche autorità, pur rispettando gli obblighi stabiliti nel quadro della direttiva rivista sui ritardi di pagamento, abbiano la facoltà di includere una clausola negli appalti pubblici che consenta loro di rescindere il contratto qualora il fornitore successivamente violi gli obblighi fiscali;

12. invita la Commissione a proporre norme comuni per i trattati fiscali tra gli Stati membri e i paesi in via di sviluppo, al fine di evitare l'erosione della base imponibile per tali paesi;

13. invita la Commissione a fornire maggiori risorse umane e di bilancio alla DG TAXUD per aiutarla a sviluppare politiche e proposte a livello dell'UE in materia di doppia non imposizione, evasione fiscale e frode fiscale;

14. invita la Commissione e gli Stati membri a insistere, nelle loro rispettive relazioni con paesi terzi, sull'applicazione rigorosa delle norme UE in materia fiscale, soprattutto per quanto concerne futuri accordi commerciali bilaterali o multilaterali;

15. accoglie con favore la legge statunitense sugli adempimenti fiscali dei conti esteri (Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA) quale primo passo verso lo scambio automatico di informazioni tra l'UE e gli USA ai fini della lotta contro la frode fiscale e l'evasione fiscale transfrontaliere; deplora, tuttavia, che nei negoziati con gli Stati Uniti sia stata adottata un'impostazione bilaterale/intergovernativa piuttosto di una posizione negoziale comune dell'Unione europea; si rammarica dell'assenza di una piena reciprocità nello scambio di informazioni; sollecita, in tale contesto, il rispetto dei diritti dei cittadini dell'Unione in materia di protezione dei dati;

16. invita la Commissione e gli Stati membri a riesaminare attentamente e ad applicare debitamente le raccomandazioni del gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) del febbraio 2012;

Obiettivo principale – Affrontare la perdita di gettito fiscale

17. chiede agli Stati membri di impegnarsi nei confronti dell'obiettivo, ambizioso ma realistico, consistente nel ridurre almeno della metà la perdita di gettito fiscale entro il 2020, dal momento che ciò genererebbe gradualmente una crescita potenziale significativa del gettito fiscale senza incrementare le aliquote;

18. riconosce inoltre che si potrebbero generare ulteriori entrate per gli Stati membri ampliando le basi imponibili già esistenti anziché aumentando le aliquote fiscali o introducendo nuove imposte;

19. chiede alla Commissione di sviluppare finalmente una strategia globale basata su azioni legislative concrete nel quadro dei trattati vigenti, al fine di colmare la perdita di gettito fiscale nell'UE e garantire che tutte le società che hanno attività nell'UE assolvano i loro obblighi fiscali in tutti gli Stati membri in cui operano;

20. sottolinea che l'adozione di misure volte a ridurre la perdita di gettito fiscale e ad affrontare la questione dei paradisi fiscali e dell'evasione ed elusione fiscale creerebbe condizioni di concorrenza eque e trasparenti nel mercato interno, sosterrebbe il consolidamento fiscale riducendo nel contempo i livelli del debito sovrano, incrementerebbe le risorse per gli investimenti pubblici, migliorerebbe l'efficienza e l'equità dei sistemi fiscali nazionali e innalzerebbe i livelli generali degli adempimenti fiscali, sia nell'UE sia nei paesi in via di sviluppo;

21. esorta la Commissione e gli Stati membri a migliorare l'utilizzo del programma Fiscalis integrandovi la strategia relativa alla perdita di gettito fiscale;

22. invita la Commissione ad esaminare la possibilità di introdurre una tassazione europea sui modelli aziendali transfrontalieri e sul commercio elettronico; propone che le seguenti azioni siano in prima linea nella strategia dell'UE relativa alla perdita di gettito fiscale:

Frode fiscale ed evasione fiscale

23. esorta gli Stati membri a stanziare risorse adeguate in termini di personale, competenze e dotazioni di bilancio per le rispettive amministrazioni fiscali nazionali e per il personale addetto al controllo fiscale, nonché risorse per la formazione del personale dell'amministrazione fiscale ponendo l'accento sulla cooperazione transfrontaliera in materia di frode fiscale ed elusione fiscale, e ad introdurre strumenti incisivi contro la corruzione;

24. invita la Commissione ad adottare immediatamente provvedimenti per quanto riguarda la trasparenza dei pagamenti delle imposte da parte delle società obbligando tutte le multinazionali a pubblicare un'unica e semplice cifra corrispondente all'importo delle imposte versate in ciascuno Stato membro in cui operano;

25. sottolinea l'importanza di una base imponibile consolidata comune per le società ed esorta gli Stati membri ad approvare e applicare la direttiva relativa a una base imponibile consolidata comune per le società passando gradualmente da un regime facoltativo a un regime obbligatorio, così come figura nella risoluzione legislativa del Parlamento europeo, del 19 aprile 2012, sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società;

26. è del parere che le autorità competenti dovrebbero adottare provvedimenti e sospendere o revocare le licenze bancarie degli istituti di credito e dei consulenti finanziari qualora forniscano attivamente aiuto alla frode fiscale, proponendo ai clienti prodotti o servizi che permettono loro di evadere le tasse, o qualora si rifiutino di collaborare con le autorità tributarie;

27. si compiace che la Commissione abbia inserito l'elenco dei reati fiscali quali reati presupposto al riciclaggio nell'ambito della nuova direttiva antiriciclaggio (2013/0025 (COD)) e sollecita la rapida applicazione della direttiva medesima; esorta la Commissione a presentare proposte relative a misure armonizzate per affrontare la frode fiscale nel quadro del diritto penale, in particolare per quanto riguarda le indagini transfrontaliere e condivise; esorta la Commissione a rafforzare la cooperazione con gli altri organismi dell'UE preposti all'applicazione della legge, in particolare con le autorità competenti in materia di antiriciclaggio, giustizia e sicurezza sociale;

28. esorta gli Stati membri ad eliminare dall'ordinamento nazionale tutti gli ostacoli alla cooperazione e agli scambi di informazioni fiscali con le istituzioni dell'UE e all'interno degli Stati membri, assicurando al contempo l'effettiva protezione dei dati dei contribuenti;

29. invita la Commissione a individuare i settori in cui le normative dell'UE e la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri possano essere migliorate al fine di ridurre la frode fiscale, anche attraverso l'uso appropriato dei programmi Fiscalis e Customs;

30. accoglie con favore l'adozione, da parte del Consiglio, del nuovo quadro per la cooperazione amministrativa ed esorta gli Stati membri ad attuarlo tempestivamente;

31. incoraggia gli Stati membri a ricercare dati inconfutabili in materia di evasione fiscale nei registri tenuti da altri governi, quali le banche dati sugli autoveicoli, sui terreni, sugli yacht e altri beni, e a condividerli con gli altri Stati membri e con la Commissione;

32. sottolinea l'importanza di attuare nuove strategie e di utilizzare in modo più efficiente le strutture esistenti a livello dell'UE per migliorare la lotta alla frode sull'IVA, in particolare la frode "carosello"; invita il Consiglio, a tale proposito, ad adottare e attuare tempestivamente la direttiva che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA;

33. incoraggia gli Stati membri a continuare e a potenziare, nell'ambito del nuovo programma Fiscalis 2020, i controlli simultanei per scoprire e combattere la frode fiscale transfrontaliera, nonché a facilitare la presenza di funzionari stranieri presso gli uffici delle amministrazioni fiscali e durante le indagini amministrative; sottolinea l'importanza di rafforzare la cooperazione fra autorità tributarie e altri organismi preposti all'applicazione della legge, soprattutto al fine di condividere le informazioni ottenute nell'ambito di indagini sul riciclaggio e reati connessi;

34. ricorda che non è possibile eliminare l'economia informale senza offrire incentivi appropriati; propone inoltre che gli Stati membri riferiscano, attraverso un quadro di controllo, in quale misura sono riusciti a ridurre le rispettive economie informali;

35. sostiene gli sforzi dell'IOSCO (Organizzazione internazionale delle autorità di controllo dei mercati finanziari) volti a introdurre gli identificativi della persona giuridica, considerandoli un passo avanti verso la garanzia della tracciabilità e della trasparenza delle operazioni finanziarie, che è un fattore essenziale per agevolare la lotta alla frode fiscale;

36. fa presente che l'eliminazione dei privilegi fiscali creerebbe un margine per l'attuazione di vaste riforme volte a creare un sistema fiscale semplice, comprensibile ed equo;

37. rileva che i procedimenti giudiziari contro la frode fiscale sono complessi e lunghi, e che i colpevoli alla fine sono condannati a pene relativamente lievi, il che rende la frode fiscale un reato praticamente privo di rischi;

38. sottolinea il potenziale dell'e-government nell'aumentare la trasparenza e nel facilitare la lotta contro la frode e la corruzione, contribuendo in tal modo a salvaguardare i fondi pubblici; ribadisce l'esigenza di elaborare una legislazione che consenta una continua innovazione;

39. invita la Commissione ad affrontare in modo mirato il problema delle discordanze tra i diversi regimi fiscali applicati alle entità ibride negli Stati membri;

40. rileva tuttavia che, poiché l'IVA è una "risorsa propria", l'evasione fiscale in tale campo ha effettivamente un'influenza diretta sia sulle economie degli Stati membri sia sul bilancio dell'UE; ricorda le parole della Corte dei conti: "L'evasione dell'IVA lede gli interessi finanziari degli Stati membri. Incide sul bilancio dell'UE in quando comporta una riduzione delle risorse proprie basate sull'IVA. Questa perdita è compensata dalla risorsa basata sull'RNL determinando distorsioni nella ripartizione dei contributi versati dai singoli Stati membri al bilancio dell'UE. In aggiunta, la frode fiscale compromette il funzionamento del mercato interno e impedisce una concorrenza leale."[7];

41 osserva che il regime IVA dell'UE fornisce una quota significativa delle entrate pubbliche – il 21% nel 2009[8] – ma è anche all'origine di elevati costi superflui connessi agli adempimenti fiscali nonché di una forte evasione fiscale;

42. fa presente che, da quando è stata introdotta l'IVA, il modello della sua riscossione è rimasto invariato; sottolinea che, data l'obsolescenza di tale modello, visti i molti cambiamenti intervenuti nel contesto tecnologico ed economico, il continuare a ricorrervi conduce a perdite sostanziali;

43. sottolinea che il corretto funzionamento del sistema doganale ha conseguenze dirette in termini di calcolo dell'IVA; è profondamente preoccupato che i controlli doganali dell'Unione non funzionino correttamente, causando notevoli perdite nella riscossione dell'IVA[9]; ritiene inaccettabile che, nella maggior parte degli Stati membri, le autorità fiscali non abbiano accesso diretto ai dati doganali e che pertanto non sia possibile il controllo incrociato automatizzato con i dati fiscali; sottolinea che la criminalità organizzata è ben consapevole dei punti deboli del sistema attuale;

44. invita la Commissione e gli Stati membri ad esaminare la possibilità di adottare misure volte a consentire il reimpiego sociale dei fondi confiscati attraverso procedimenti penali in casi di frode fiscale ed elusione fiscale; chiede pertanto che una parte sostanziale dei fondi confiscati sia riutilizzata a fini sociali e reimmessa nelle economie locali e regionali direttamente o indirettamente colpite da reati fiscali;

45. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere un clima in cui il ruolo della società civile nel denunciare casi di frode fiscale e paradisi fiscali sia pienamente tutelato, anche mediante la creazione di efficaci sistemi di tutela delle fonti di informazione e giornalistiche;

Elusione fiscale e pianificazione fiscale aggressiva

46. invita gli Stati membri ad adottare e attuare in via prioritaria la direttiva modificata sulla tassazione dei redditi da risparmio al fine di eliminare le scappatoie della direttiva vigente e impedire più efficacemente l'evasione fiscale;

47. si compiace delle discussioni internazionali sull'aggiornamento degli orientamenti dell'OCSE sui "prezzi di trasferimento", ovvero i trasferimenti degli utili in paradisi fiscali onde evitare la tassazione nei paesi sviluppati e in via di sviluppo; esorta la Commissione e gli Stati membri ad agire senza indugio e a rivedere le vigenti norme sui prezzi di trasferimento, soprattutto in relazione allo spostamento dei rischi e dei beni immateriali, alla scomposizione artificiosa della proprietà delle attività fra i soggetti giuridici di un gruppo e alle operazioni tra questi soggetti che difficilmente avrebbero luogo tra indipendenti; invita la Commissione a sviluppare il sistema di accordi preventivi sulla determinazione dei prezzi di trasferimento, aggiungendo un nuovo obbligo a quelli previsti dagli orientamenti dell'UE relativi alla documentazione dei prezzi di trasferimento; suggerisce che gli obblighi relativi alla documentazione e alla dichiarazione fiscale dovrebbero essere maggiori per le operazioni effettuate con giurisdizioni incluse nella cosiddetta lista nera;

48. accoglie con favore i progressi realizzati sulla rendicontazione per paese ai sensi della direttiva contabile e della direttiva sulla trasparenza; invita la Commissione a introdurre, come prossimo passo, la rendicontazione per paese per le imprese transfrontaliere di tutti i settori, al fine di migliorare la trasparenza delle operazioni di pagamento – richiedendo che siano rivelate informazioni concernenti ad esempio la natura delle attività della società e la sua ubicazione geografica, il fatturato, il numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno, l'utile o la perdita al lordo delle imposte, le imposte sull'utile o sulla perdita, le sovvenzioni pubbliche ricevute paese per paese e le transazioni dei gruppi in quanto tali – al fine di monitorare il rispetto delle opportune norme relative ai prezzi di trasferimento;

49. chiede di integrare nella proposta di revisione della direttiva antiriciclaggio l'obbligo di istituire registri governativi pubblicamente accessibili in cui figurino i titolari effettivi di società, fiduciarie, fondazioni e altre strutture giuridiche analoghe;

50. esorta gli Stati membri a migliorare l'efficacia del codice di condotta in materia di tassazione delle imprese, sollevando le problematiche a livello del Consiglio laddove occorra adottare urgentemente decisioni politiche; esorta la Commissione a intervenire attivamente nei casi in cui il gruppo "codice di condotta" non riesca ad accordarsi sulle procedure per rimuovere le incongruenze nei sistemi tributari nazionali;

51. chiede alla Commissione di preparare e promuovere un codice di condotta per i revisori dei conti e i consulenti; invita le società di revisione ad avvisare le autorità fiscali nazionali di qualsiasi segnale di pianificazione fiscale aggressiva da parte delle società soggette a revisione;

52. ritiene che ai revisori non debba essere consentito prestare servizi vietati diversi dalla revisione, e che i servizi di consulenza fiscale relativi alla strutturazione delle operazioni e altre consulenze fiscali debbano appunto essere considerati servizi vietati diversi dalla revisione;

53. osserva che l'adeguata identificazione dei contribuenti è fondamentale per uno scambio soddisfacente di informazioni tra le amministrazioni fiscali nazionali; chiede alla Commissione di accelerare la creazione di un codice di identificazione fiscale europeo (CIF), applicabile a tutte le persone giuridiche e fisiche coinvolte in operazioni transfrontaliere; è del parere che tale codice debba essere collegato a una banca dati internazionale aperta del sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VAT Information Exchange System – VIES), che favorisca l'identificazione delle imposte non pagate e di altri obblighi elusi;

54. invita la Commissione a presentare nel 2013 una proposta di revisione della direttiva sulle società madri e figlie e della direttiva sugli interessi e i canoni, al fine di rivedere e allineare le clausole antiabuso in entrambe le normative e di eliminare il problema della doppia non imposizione agevolata da entità e strumenti finanziari ibridi nell'UE;

55. esorta gli Stati membri ad applicare rapidamente la proposta della Commissione relativa all'introduzione di una norma generale antiabuso al fine di contrastare le pratiche di pianificazione fiscale aggressiva e a includere una clausola nelle proprie convenzioni sulla doppia imposizione al fine di prevenire casi di doppia non imposizione; esorta gli Stati membri a ignorare qualsiasi agevolazione fiscale derivante da costruzioni artificiose o priva di sostanza commerciale; suggerisce di cominciare a lavorare alla definizione di un insieme di norme uniformi per gli Stati membri al fine di evitare la doppia imposizione;

56. accoglie con favore il lavoro svolto dalla Commissione per creare un codice europeo dei contribuenti; è del parere che tale codice contribuirà ad aumentare la legittimità e l'intelligibilità di un determinato regime fiscale, rafforzerà la cooperazione e la fiducia tra amministrazioni fiscali e contribuenti, e aiuterà i contribuenti garantendo una maggiore trasparenza in merito ai loro diritti e doveri;

57. esorta la Commissione e gli Stati membri a creare meccanismi efficaci di riscossione del gettito che riducano al minimo la distanza tra contribuenti e autorità tributarie e ottimizzino l'uso della tecnologia moderna; invita la Commissione ad affrontare le complessità della tassazione del commercio elettronico elaborando norme UE idonee;

58. invita gli Stati membri a garantire che il lobbismo del settore finanziario, che spesso dà luogo all'elusione fiscale legale e a regimi di pianificazione fiscale aggressiva, sia il più trasparente possibile;

59. invita la Commissione a regolamentare i flussi finanziari che transitano dagli Stati membri ai paesi terzi a scopo di evasione fiscale e a creare un quadro fiscale equilibrato e competitivo;

60. esorta la Commissione a intervenire nei confronti delle unità di pianificazione fiscale aggressiva delle società, in particolare nel settore dei servizi finanziari;

61. invita la Commissione a effettuare un'analisi dettagliata della differenza esistente, all'interno degli Stati membri, fra aliquote legali e aliquote effettive d'imposizione sulle società, al fine di oggettivare il dibattito sull'armonizzazione fiscale;

62. esorta gli Stati membri a notificare e a rendere pubbliche le decisioni fiscali prese dalle autorità nazionali nei confronti di singole società transfrontaliere; insiste affinché gli Stati membri applichino rigorosi obblighi sostanziali per le società transfrontaliere al fine di ottenere una decisione fiscale;

63. osserva che le fiduciarie sono spesso usate come veicoli per l'evasione fiscale e nota con preoccupazione che nella maggior parte dei paesi non vi è l'obbligo di registrazione dei dispositivi giuridici; invita l'UE a istituire un registro europeo delle fiduciarie e altre entità coperte da segreto quale prerequisito per affrontare l'elusione fiscale;

Paradisi fiscali

64. sollecita un'impostazione comune dell'UE nei confronti dei paradisi fiscali;

65. chiede alla Commissione di adottare una definizione chiara e un insieme comune di criteri per individuare i paradisi fiscali, nonché misure appropriate che si applichino alle giurisdizioni individuate, in vista dell'entrata in vigore entro il 31 dicembre 2014, e di garantirne un'applicazione coerente in tutta la legislazione dell'UE; suggerisce che tale definizione si basi sulle norme dell'OCSE in materia di trasparenza e scambio di informazioni nonché sui principi e criteri del codice di condotta; è convinto, a tale proposito, che una giurisdizione debba essere considerata paradiso fiscale se risponde a svariati dei seguenti indicatori:

i)     le agevolazioni sono accordate esclusivamente ai non residenti o per operazioni effettuate con non residenti,

ii)     le agevolazioni sono completamente isolate dall'economia nazionale, in modo da non incidere sulla base imponibile nazionale,

iii)    le agevolazioni sono accordate anche in mancanza di qualsiasi attività economica reale o presenza economica sostanziale all'interno della giurisdizione che offre tali agevolazioni fiscali,

iv)    le norme di determinazione dei profitti derivanti dalle attività svolte all'interno di un gruppo multinazionale di società si discostano dai principi generalmente accettati a livello internazionale, in particolare le norme concordate in sede OCSE,

v)    le misure fiscali difettano di trasparenza, compresi i casi in cui le norme giuridiche sono applicate in maniera meno rigorosa e in modo non trasparente a livello amministrativo,

vi)    la giurisdizione impone una tassazione nulla o puramente nominale sul reddito in questione,

vii)   vi sono leggi o prassi amministrative che impediscono un efficace scambio di informazioni in materia fiscale con altri governi sui contribuenti che usufruiscono della tassazione nulla o puramente nominale, violando le disposizioni dell'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE sulla doppia imposizione sul reddito e sul patrimonio,

viii)  la giurisdizione crea strutture non trasparenti e caratterizzate da segretezza che rendono incomplete e non trasparenti l'istituzione e la gestione dei registri della società e dei registri di fiduciarie e fondazioni,

ix)    la giurisdizione figura nell'elenco dei paesi e territori non cooperativi del GAFI;

66. esorta la Commissione a istituire e compilare una lista nera europea pubblica dei paradisi fiscali entro il 31 dicembre 2014; invita, in tale contesto, le autorità competenti a:

–   sospendere o porre fine alle convenzioni sulla doppia imposizione concluse con giurisdizioni inserite nella lista nera, e concludere convenzioni sulla doppia imposizione con le giurisdizioni che cessano di essere paradisi fiscali;

–   vietare l'accesso agli appalti pubblici dell'UE per la fornitura di beni e servizi e rifiutare di concedere aiuti di Stato alle società aventi sede in giurisdizioni incluse nella lista nera;

–   vietare l'accesso agli aiuti di Stato e dell'UE alle società che continuano a condurre operazioni con entità appartenenti a giurisdizioni incluse nella lista nera;

–   riesaminare le direttive in materia di revisione dei conti e contabilità al fine di imporre una contabilità e una revisione separate dei profitti e delle perdite di ciascuna società di partecipazione di una determinata entità giuridica dell'UE situata in una giurisdizione inclusa nella lista nera;

–   vietare alle istituzioni finanziarie e ai consulenti finanziari dell'UE di stabilire o mantenere filiali e consociate in giurisdizioni incluse nella lista nera, ed esaminare la possibilità di revocare le licenze bancarie degli istituti di credito e dei consulenti finanziari europei che mantengono consociate e continuano a operare in giurisdizioni incluse nella lista nera;

–   introdurre un prelievo speciale su tutte le operazioni verso o da giurisdizioni incluse nella lista nera;

–   assicurare l'abolizione dell'esenzione dalla ritenuta alla fonte per le persone non residenti a fini fiscali delle giurisdizioni incluse nella lista nera;

–   esaminare diverse opzioni per il mancato riconoscimento, all'interno dell'Unione europea, dello status giuridico delle società costituite in giurisdizioni incluse nella lista nera;

–   applicare barriere tariffarie nei casi di scambi commerciali con paesi terzi inclusi nella lista nera;

–   rafforzare il dialogo tra la Commissione e la Banca europea per gli investimenti al fine di garantire la sospensione degli investimenti per i progetti, i beneficiari e gli intermediari di giurisdizioni incluse nella lista nera;

Dimensione internazionale

67. è del parere che le norme minime contenute nella raccomandazione della Commissione concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale debbano applicarsi espressamente anche agli stessi Stati membri;

68. esorta gli Stati membri a offrire cooperazione e assistenza ai paesi terzi in via di sviluppo che non sono paradisi fiscali, aiutandoli ad affrontare efficacemente la frode fiscale e l'elusione fiscale, in particolare mediante misure di sviluppo delle capacità; appoggia l'invito della Commissione agli Stati membri affinché, a tale scopo, prevedano il distacco temporaneo di fiscalisti in tali paesi per un periodo limitato;

69. invita la Commissione a contribuire appieno all'ulteriore sviluppo del progetto dell'OCSE in materia di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS) condividendo analisi sui regimi fiscali problematici all'interno e fra gli Stati membri e sui cambiamenti necessari a livello di Stati membri e dell'UE per evitare la frode fiscale e l'evasione fiscale nonché qualsiasi forma di pianificazione fiscale aggressiva; invita la Commissione a presentare periodicamente una relazione su tale processo al Consiglio e al Parlamento;

70. sottolinea la necessità di mobilitare e assicurare risorse fiscali nei paesi in via di sviluppo al fine di conseguire gli Obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM), dato che sono più prevedibili e sostenibili dell'assistenza estera e contribuiscono a ridurre il debito; osserva, tuttavia, che i rapporti tra gettito fiscale e PIL sono bassi nella maggior parte dei paesi in via di sviluppo, che affrontano difficoltà sociali, politiche e amministrative per stabilire un sistema di finanze pubbliche solido, il che li rende particolarmente vulnerabili alle attività di evasione ed elusione fiscale da parte di singoli contribuenti e imprese;

71. rileva che le uscite illecite di capitali spiegano in gran parte il debito dei paesi in via di sviluppo, mentre una pianificazione fiscale aggressiva è contraria ai principi di responsabilità sociale delle imprese;

72. rileva che i sistemi fiscali di molti paesi in via di sviluppo non sono conformi agli standard internazionali (presentando invece una giurisdizione fiscale debole e inefficienze nell'amministrazione fiscale, alti livelli di corruzione, insufficiente capacità di introdurre e sostenere registri fiscali ben funzionanti ecc); invita l'Unione europea a migliorare la sua assistenza, nell'ambito dello Strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI) e del Fondo europeo di sviluppo (FES), sul piano della governance fiscale e della lotta alla frode fiscale internazionale e alle pratiche di ottimizzazione fiscale eccessiva, rafforzando la capacità dei paesi in via di sviluppo di individuare e di perseguire legalmente pratiche inappropriate attraverso una maggiore cooperazione in materia di governance fiscale; ritiene inoltre che occorra prestare appoggio alla riconversione economica dei paesi in via di sviluppo che siano paradisi fiscali;

73. accoglie con favore i primi passi adottati contro l'evasione fiscale in occasione delle revisioni tra pari del Forum mondiale; reputa tuttavia che, puntando sul sistema di scambio di informazioni "su richiesta" dell'OCSE, le norme del Forum mondiale saranno prive di efficacia per ridurre i flussi finanziari illeciti;

74. evidenzia che, privilegiando un approccio bilaterale anziché multilaterale nei confronti delle questioni fiscali transnazionali, gli accordi di doppia imposizione rischiano di incoraggiare i prezzi di trasferimento e l'arbitraggio normativo; invita pertanto la Commissione ad astenersi dal promuovere tali accordi, nella misura in cui comportano perdite di introiti fiscali per i paesi in via di sviluppo a causa di aliquote ridotte della ritenuta su dividendi, pagamenti di interessi e royalty, e a promuovere invece gli accordi per lo scambio di informazioni fiscali;

75. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'OCSE, alla commissione di esperti per la cooperazione internazionale in materia di questioni fiscali delle Nazioni Unite, al comitato di vigilanza dell'OLAF e all'OLAF.

  • [1]  Testi approvati, P7_TA(2012)0137.
  • [2]  GU C 199E del 7.7.2012, pag. 37.
  • [3]  Testi approvati, P7_TA(2012)0135.
  • [4]  GU C 341E del 16.12.2010, pag. 29.
  • [5]  http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/index_en.htm
  • [6]  Regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria nella zona euro.
  • [7]  Relazione speciale della Corte dei conti n. 13/2011, pag. 11, paragrafo 5.
  • [8]  Parlamento europeo, Direzione generale delle politiche interne, Unità tematica A (Politiche economiche e scientifiche): "Simplifying and Modernising VAT in the Digital Single Market" (Semplificare e modernizzare l'IVA nel mercato unico digitale) (IP/A/IMCO/ST/2012_03), Settembre 2012, http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=75179.
  • [9]  Secondo la relazione speciale n. 13/2011 della Corte dei conti europea, nel 2009 l'attuazione del solo regime doganale 42 ha comportato significative perdite, il cui importo estrapolato è approssimativamente di 2 200 milioni di euro per quanto riguarda i sette Stati membri sottoposti a verifica, il che rappresenta il 29% dell'IVA teoricamente applicabile alla base imponibile di tutte le importazioni effettuate nell'ambito del regime doganale 42 nel 2009 in tali paesi.

MOTIVAZIONE

Una scandalosa perdita di gettito fiscale a livello europeo

Si stima che ogni anno nell'UE si perdano mille miliardi di EUR di denaro pubblico a causa della frode e dell'elusione fiscali. Una simile allarmante perdita di gettito fiscale ha un costo annuo di circa 2 000 EUR per cittadino europeo. La media del gettito fiscale che attualmente si perde in Europa supera l'importo totale che gli Stati membri spendono per la sanità ed è pari a oltre il quadruplo della cifra spesa per l'istruzione nell'UE.

L'attuale perdita di gettito fiscale in Europa rappresenta non soltanto una preoccupante perdita di entrate pubbliche ma anche un pericolo per la salvaguardia del modello sociale europeo basato su servizi pubblici di qualità disponibili per tutti. Ciò costituisce una minaccia all'adeguato funzionamento del mercato unico e intacca l'efficienza e l'equità dei sistemi fiscali in seno all'UE. La perdita di entrate continua ad accentuare il livello del disavanzo e dell'indebitamento negli Stati membri proprio nel periodo più cruciale della lotta contro la crisi. I fondi disponibili per promuovere gli investimenti pubblici, la crescita e l'occupazione si stanno esaurendo a causa della frode e dell'elusione fiscali.

Tutto ciò accade in concomitanza con la peggiore crisi economica, finanziaria e sociale degli ultimi decenni, quando gli stabilizzatori automatici dello Stato sociale sono più che mai importanti per assicurare la crescita e la coesione sociale. Non bisogna dimenticare che una fiscalità efficace e progressiva rimane di fondamentale importanza per gli enti pubblici affinché possano ottemperare ai propri obblighi e rispondere alle esigenze e alle aspettative dei cittadini.

Gran parte della liquidità non tassata alimenta le attività di negoziazione finanziaria piuttosto che i consumi pubblici e gli investimenti. Inoltre, il mancato coordinamento delle politiche fiscali nell'UE comporta costi significativi e oneri amministrativi per i cittadini e le imprese che operano a livello transnazionale in seno all'UE e potrebbe generare mancata imposizione o comportare frode ed elusione fiscali. Attualmente, un numero sempre maggiore di imprese e privati europei si trovano ad avere uno svantaggio competitivo rispetto a chi trova il modo di evitare di pagare la propria parte. Di conseguenza, la portata della frode e dell'elusione fiscali finisce col compromettere la fiducia dei cittadini nell'equità e nella legittimità della riscossione delle imposte e nel sistema tributario in quanto tale.

Inoltre, negli ultimi anni, i paesi che beneficiano di programmi di assistenza, dopo aver migliorato la riscossione delle imposte ed eliminato i privilegi conformemente alle proposte della troika, hanno visto molte grandi imprese lasciare il paese per approfittare dei privilegi fiscali offerti da altri paesi. Nel caso della Grecia, la Commissione ha calcolato che, dall'inizio del 2012, ben 60 miliardi di EUR sono usciti dal paese per essere depositati nelle banche svizzere.

Pertanto, la frode e l'elusione fiscali rappresentano un problema grave e con molte sfaccettature, che richiede un approccio coordinato a livello nazionale, dell'UE e internazionale. Dal momento che i sistemi tributari nazionali sono di competenza degli Stati membri, è importante intervenire a livello nazionale. Tuttavia, nell'attuale economia globalizzata in cui la frode e l'elusione fiscali sono di natura transfrontaliera e gli Stati membri cercano di mantenere la competitività, ricorrere unicamente a misure nazionali unilaterali non può sortire l'effetto auspicato. Pertanto occorre concentrarsi sulla creazione di una strategia fiscale europea compatta, concreta e comune, adottata e attuata da tutti gli Stati membri.

Obiettivo principale: dimezzamento della perdita di gettito fiscale entro il 2020

Il piano d'azione della Commissione per una risposta più efficace dell'Europa all'evasione e all'elusione fiscali, nonché le raccomandazioni volte a incoraggiare gli Stati membri ad adottare azioni immediate e coordinate contro i paradisi fiscali e la pianificazione fiscale aggressiva sono passi nella giusta direzione. Affinché gli Stati membri si impegnino per il raggiungimento di un obiettivo ambizioso e realistico di dimezzamento della perdita di gettito fiscale entro il 2020, che consentirebbe loro di generare gradualmente nuove entrate fiscali senza incrementare le aliquote, nell'ordine di svariate centinaia di miliardi di euro l'anno, la Commissione deve adottare ulteriori misure e sviluppare una strategia globale per colmare la perdita di gettito fiscale a livello dell'UE, basandosi su azioni legislative concrete.

Un forte impegno per ridurre la perdita di gettito fiscale contribuirebbe in particolare alla necessaria stabilizzazione dei mercati finanziari, riducendo notevolmente la liquidità disponibile per le transazioni finanziarie non collegate alla reale attività economica. Ciò incrementerebbe anche le entrate pubbliche disponibili per le misure di consolidamento fiscale, riducendo nel contempo gli effetti di austerità. Sarebbe inoltre garantita la messa a disposizione delle risorse necessarie per incrementare gli investimenti pubblici diretti al rafforzamento della competitività internazionale e del potenziale di crescita dell'UE. Inoltre, l'efficienza e l'equità dei sistemi tributari nazionali nell'UE migliorerebbe con il potenziamento dell'assolvimento degli obblighi fiscali in generale.

Gli Stati membri devono assicurare un seguito al proprio impegno di "riconoscere l'importanza di adottare misure concrete per combattere l'evasione fiscale e la frode fiscale, anche in tempi di ristrettezze di bilancio e crisi economica", come affermato nelle conclusioni del Consiglio affari economici e monetari del 13 novembre 2012. Un primo passo sarebbe quello di intraprendere negoziati seri e completare tutte le proposte legislative ancora in sospeso in materia di frode fiscale, elusione fiscale e paradisi fiscali. È necessaria l'adozione delle raccomandazioni e del piano d'azione della Commissione.

Proposte per il raggiungimento dell'obiettivo principale

Un importante passo avanti è costituito da un maggiore utilizzo del semestre europeo, inserendo la strategia dell'UE relativa alla perdita di gettito fiscale nei programmi nazionali annuali di crescita e stabilità e nei programmi nazionali di riforma.

Per quanto riguarda le misure relative alla lotta contro la frode fiscale o l'evasione fiscale (attività illecita che comporta l'elusione dei debiti d'imposta), gli Stati membri dovrebbero destinare risorse adeguate alle proprie amministrazioni tributarie e al personale addetto al controllo fiscale. Il relatore propone altresì che gli Stati membri revochino le licenze bancarie degli istituti di credito qualora forniscano attivamente aiuto alla frode fiscale, proponendo ai clienti prodotti e/o servizi che permettono loro di evadere le tasse o qualora si rifiutino di collaborare con le autorità tributarie. Inoltre, il relatore è favorevole a una base imponibile consolidata comune per le società obbligatoria, come pure alla messa a punto di nuove strategie per combattere la frode IVA e affrontare in modo più rigoroso la frode fiscale mediante il perseguimento penale, laddove la Commissione dovrebbe potenziare la propria collaborazione con altri organismi preposti all'applicazione della legge in seno all'UE, in particolare quelli responsabili della lotta al riciclaggio di denaro, della giustizia e della sicurezza sociale. Nell'imminente revisione della terza direttiva antiriciclaggio occorrerebbe includere un riferimento esplicito ai reati fiscali quale reato presupposto al riciclaggio.

L'elusione fiscale rappresenta l'altra faccia del problema e costituisce l'utilizzo legale ma improprio del regime fiscale a proprio vantaggio al fine di ridurre o eludere i debiti d'imposta, e richiede dunque una diversa tipologia di azioni. L'elusione fiscale è strettamente collegata con il concetto di pianificazione fiscale aggressiva laddove le grandi imprese intraprendono un'ampia pianificazione fiscale, spostando artificialmente i profitti per ridurre al minimo la propria aliquota reale e il proprio debito d'imposta. Il relatore vorrebbe che l'ambito di applicazione della direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio fosse ampliato, per porre fine in modo efficace al segreto bancario e ritiene che sia giunto il momento che il Lussemburgo e l'Austria abbandonino la propria opposizione a un accordo efficace con la Svizzera. Inoltre, i requisiti relativi alla rendicontazione per paese per le aziende transfrontaliere sono essenziali per individuare l'elusione dell'imposta sulle società. Il relatore ritiene che la Commissione debba introdurre la rendicontazione per paese per le aziende transfrontaliere di tutti i settori, richiedendo che siano rivelate informazioni sulle transazioni dei gruppi in quanto tali, al fine di verificare se siano rispettate le opportune norme relative ai prezzi di trasferimento. Sono altresì necessari ulteriori interventi per migliorare l'identificazione dei contribuenti, la tassazione del commercio elettronico, l'efficienza dei meccanismi di riscossione del gettito fiscale, la trasparenza dei registri delle società e dei registri delle fiduciarie, nonché miglioramenti dell'efficacia del codice di condotta per la tassazione delle imprese e un nuovo codice di condotta per i revisori dei conti e i consulenti.

Sulla questione dei paradisi fiscali, il relatore chiede un approccio europeo comune, da parte di tutti gli Stati membri, nei confronti dei paradisi fiscali. Gli Stati membri la cui base imponibile sia stata colpita negativamente a causa di misure fiscali non trasparenti o dannose dei paradisi fiscali, solitamente esaminano una serie di misure intese a prevenire tali incidenze negative. Una risposta dei contribuenti in casi simili spesso include l'avviamento di attività o transazioni attraverso un altro Stato in cui il livello di protezione sia inferiore. Di conseguenza, nell'UE la protezione globale delle entrate fiscali degli Stati membri è tanto efficace quanto la risposta più debole di qualsiasi Stato membro. Una soluzione potrebbe essere pertanto un approccio europeo comune. Per garantire l'efficienza di un simile approccio, il relatore chiede alla Commissione di includere nella strategia dell'UE sulla perdita di gettito fiscale una chiara definizione dei paradisi fiscali, una serie comune di criteri per individuarli e misure adeguate che dovrebbero applicarsi alle giurisdizioni così individuate. Per andare oltre, il relatore propone che la definizione dei paradisi fiscali sia basata sui criteri del Forum globale e del gruppo "codice di condotta". Il relatore è del parere che la creazione di una lista nera europea debba sfociare nella sospensione o interruzione delle convenzioni sulla doppia imposizione che gli Stati membri hanno concluso con giurisdizioni definite paradisi fiscali e inserite nella lista nera europea. Infine, il relatore vorrebbe anche che la Commissione sviluppasse un sistema di incentivi per le giurisdizioni che avviano negoziati bilaterali con l'UE dopo essere state inserite nella lista nera e chiede agli Stati membri di rimuovere i paesi terzi dalla lista nera europea qualora cessino di essere paradisi fiscali. È importante che siano profusi sforzi anche per intraprendere azioni preventive, giacché una maggiore cooperazione e assistenza ai paesi terzi in via di sviluppo che non siano paradisi fiscali li aiuterebbe a lottare in modo efficace contro la frode e l'elusione fiscali e la pianificazione fiscale aggressiva.

PARERE della commissione per lo sviluppo (*) (24.4.2013)

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla lotta contro la frode fiscale, l'evasione fiscale e i paradisi fiscali
(2013/2060(INI))

Relatore per parere (*): Eva Joly

(*) Commissioni associate – articolo 50 del regolamento

SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1.  sottolinea la necessità di mobilitare e assicurare risorse fiscali nei paesi in via di sviluppo al fine di conseguire gli OSM, dato che sono più prevedibili e sostenibili dell'assistenza estera e contribuiscono a ridurre il debito; osserva tuttavia che i rapporti tra gettito fiscale e PIL sono bassi nella maggior parte dei paesi in via di sviluppo, che affrontano difficoltà sociali, politiche e amministrative per stabilire un sistema di finanze pubbliche solido, il che li rende particolarmente vulnerabili alle attività di evasione ed elusione fiscale da parte di singoli contribuenti e imprese;

2.  rileva che le uscite illecite di capitali spiegano in gran parte il debito dei paesi in via di sviluppo, mentre una pianificazione fiscale aggressiva è contraria ai principi di responsabilità sociale delle imprese;

3.  osserva che i sistemi fiscali di molti paesi in via di sviluppo non sono conformi alle norme internazionali (giurisdizione fiscale debole e inefficienze nell'amministrazione fiscale, elevato livello di corruzione, capacità insufficiente di introdurre e mantenere registri fiscali che funzionino adeguatamente, ecc.); invita l'Unione europea a migliorare la sua assistenza sul piano della governance fiscale nell'ambito dello Strumento per la cooperazione allo sviluppo (DCI) e del Fondo europeo di sviluppo (FES) nonché ad affrontare la frode fiscale internazionale e le pratiche di ottimizzazione fiscale eccessiva, rafforzando la capacità dei paesi in via di sviluppo di individuare e perseguire legalmente pratiche inappropriate attraverso una maggiore cooperazione in materia di governance fiscale; ritiene parimenti che occorra prestare appoggio alla riconversione economica dei paesi in via di sviluppo che sono paradisi fiscali;

4.  accoglie con favore i primi passi adottati contro l'evasione fiscale in occasione delle revisioni tra pari del Forum mondiale (Global Forum – GF); reputa tuttavia che, puntando sul sistema di scambio di informazioni "su richiesta" dell'OCSE, le norme del Forum mondiale saranno prive di efficacia per ridurre i flussi finanziari illeciti;

5.  si compiace dell'impegno della Commissione a promuovere lo scambio automatico di informazioni come futura norma europea e internazionale per la trasparenza e lo scambio di informazioni in materia fiscale; chiede nuovamente misure che vadano al di là del quadro dell'OCSE per trattare il problema dei flussi finanziari illeciti e dell'evasione e dell'elusione fiscale, tenendo presenti le sue varie carenze; si rammarica che l'OCSE permetta ai governi di non ritrovarsi nella sua lista nera semplicemente promettendo di rispettare i principi di scambio di informazioni, senza assicurarsi che questi principi siano effettivamente applicati; ritiene altresì che l'obbligo imposto a un paese di concludere accordi con altri dodici paesi al fine di essere rimosso dalla lista nera sia arbitrario, dato che non fa riferimento ad alcun indicatore qualitativo che permetta una valutazione obiettiva della conformità con le prassi di buona governance;

6.  deplora altresì il lassismo delle norme del Forum mondiale per quanto riguarda la qualità dell'informazione da detenere (per esempio, l'inesistenza dell'obbligo di rivelare la titolarità effettiva, l'inesistenza di mezzi giuridici per far fronte a rifiuti o ritardi nel fornire informazioni su richiesta; il fare assegnamento su agenti privati, invece che su registri pubblici, per ottenere informazioni, ecc.); ritiene che il processo di revisione tra pari del Forum mondiale sarebbe molto più efficace se partecipassero a tutte le sue fasi esperti esterni;

7.  sollecita ancora una volta un accordo per lo scambio automatico di informazioni fiscali che sia multilaterale e vincolante a livello internazionale, che includa i trust e le fondazioni e che preveda sanzioni sia per le giurisdizioni che non cooperano sia per gli istituti finanziari che operano con paradisi fiscali; esorta l'UE ad adottare misure sulla falsariga della legislazione statunitense volta a lottare contro i paradisi fiscali ("Stop Tax Havens Abuse Act") e a prendere in considerazione la possibilità di ritirare la licenza bancaria agli istituti finanziari che operano con paradisi fiscali; invita la Commissione a proporre una lista nera europea dei paradisi fiscali basata su criteri rigorosi e a proporre sistemi europei di sanzione in caso di inosservanza o una cooperazione rafforzata qualora non sia possibile un approccio a livello dell'UE;

8.  ricorda che il rafforzamento della trasparenza in materia fiscale include l'identificazione dei proprietari e dei beneficiari delle imprese, dei fondi fiduciari e delle fondazioni;

9.  osserva che l'evasione fiscale e il riciclaggio di denaro sono facilitati dai prestatori di servizi a trust e società (TCSP), dato che permettono la creazione di strutture che rendono i proprietari effettivi non responsabili dei loro atti e obblighi, anche dinanzi alle autorità fiscali, ai creditori e alle vittime di violazioni dei diritti umani; è del parere che si debba richiedere ai prestatori di servizi a trust e società di agire con la debita diligenza nel determinare esattamente le informazioni sulla titolarità effettiva conformemente alle norme contro il riciclaggio di capitali; ritiene altresì che si debba permettere alle imprese di costituirsi in una giurisdizione soltanto se dispongono di averi economici significativi in detta giurisdizione (per esempio, personale e vendite);

10. osserva che i trust sono spesso usati come canali per l'evasione fiscale; rileva tuttavia con preoccupazione che nella maggior parte dei paesi non vige l'obbligo di registrazione degli istituti giuridici; invita l'UE a introdurre un registro europeo dei trust e altre entità coperte da segreto quale prerequisito per affrontare l'elusione fiscale;

11. rileva che, secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), si calcola che l'importo di denaro riciclato ogni anno in tutto il mondo ammonti al 2%-5% del PIL globale, ossia sia compreso tra 800 miliardi e 2 trilioni di dollari USA;

12. sottolinea che la lotta contro la corruzione costituisce una parte integrante dello sviluppo di capacità per le amministrazioni fiscali; sollecita la piena attuazione della Convenzione di Merida contro la corruzione (2003);

13. appoggia pienamente la proposta della Commissione di definire esplicitamente i reati fiscali come reati presupposto del riciclaggio di capitale, conformemente alla raccomandazione formulata nel 2012 dal gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI); esorta l'Unione europea a migliorare la trasparenza delle informazioni sulla titolarità effettiva e le procedure antiriciclaggio concernenti l'obbligo di diligenza nei confronti del cliente; sollecita un'armonizzazione a livello unionale del reato di riciclaggio di denaro e chiede la piena attuazione delle norme del GAFI, mediante controlli efficaci e sanzioni credibili;

14. sottolinea che la manipolazione dei prezzi commerciali è una delle principali cause delle fuoriuscite illecite di capitali; osserva tuttavia le limitazioni, le complessità e le difficoltà che comporta l'attuazione del principio di piena concorrenza per trattare tale problema, specialmente per i paesi in via di sviluppo; invita la Commissione a lavorare su proposte concrete per assicurare che il G20, l'OCSE, le Nazioni Unite e l'OMC prendano in considerazione una gamma più ampia di indicatori e metodi per affrontare la manipolazione dei prezzi commerciali, tra i quali rientrano i metodi applicati negli USA relativamente ai "benefici comparabili", che hanno dato risultati promettenti nell'individuare errori nella fissazione dei prezzi delle transazioni;

15. evidenzia che, privilegiando un approccio bilaterale, anziché multilaterale, nei confronti delle questioni fiscali transnazionali, gli accordi di doppia imposizione rischiano di incoraggiare i prezzi di trasferimento e l'arbitraggio normativo; invita pertanto la Commissione ad astenersi dal promuovere tali accordi, nella misura in cui comportano perdite di introiti fiscali per i paesi in via di sviluppo a causa di aliquote ridotte della ritenuta su dividendi, pagamenti di interessi e royalty, e a promuovere invece gli accordi per lo scambio di informazioni fiscali;

16. osserva con preoccupazione che molti paesi in via di sviluppo si trovano in una posizione negoziale molto debole nei confronti di taluni investitori diretti stranieri in cerca di sovvenzioni ed esenzioni fiscali; ritiene che, per quanto concerne gli investimenti di una certa entità, si debbano richiedere alle imprese impegni precisi sulle ripercussioni positive del progetto in termini di sviluppo economico e sociale locale e/o nazionale;

17. sottolinea che la scarsa trasparenza nella rendicontazione finanziaria delle imprese multinazionali è un fattore determinante che favorisce l'evasione e l'elusione fiscale internazionale; insiste affinché l'Unione europea si adoperi a favore della revisione delle norme contabili in vigore presso l'International Accounting Standard Board (IASB) e dell'introduzione di una rendicontazione periodica paese per paese che funga da norma di rendicontazione finanziaria internazionale per le imprese multinazionali;

18. ricorda che la possibilità di individuare e perseguire legalmente gli evasori fiscali dipende essenzialmente dalla disponibilità e dalla qualità dei dati; sottolinea che una strategia di lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale deve includere misure a livello tanto nazionale quanto internazionale, come quando si rivelano pratiche di manipolazione dei prezzi di un'impresa, per cui si necessita un sistema di scambio di informazioni transfrontaliere che funzioni adeguatamente tra le amministrazioni fiscali nazionali, i revisori e le autorità pubbliche straniere;

19. invita l'UE a migliorare l'assistenza tecnica nei paesi in via di sviluppo in modo da far fronte alla manipolazione dei prezzi di trasferimento e ad aumentare gradualmente la sua cooperazione in materia fiscale incoraggiando il Forum africano di amministrazione fiscale (ATAF) a potenziare la mobilitazione fiscale e la governance democratica in Africa;

20. evidenzia che, in un contesto in cui i proventi delle esportazioni variano in funzione delle fluttuazioni dei prezzi delle materie prime, è importante dare ai paesi in via di sviluppo spazio politico affinché aumentino la loro capacità di resistere agli shock esterni e attuino piani d'azione anticiclici per promuovere l'economia, permettendo loro di utilizzare strumenti come la tassazione delle esportazioni.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

23.4.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

24

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Andreas Pitsillides, Jean Roatta, Michèle Striffler, Alf Svensson, Keith Taylor, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Iva Zanicchi

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Enrique Guerrero Salom, Cristian Dan Preda, Judith Sargentini, Jan Zahradil

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Victor Boştinaru

PARERE della commissione per il controllo dei bilanci (23.4.2013)

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla lotta contro la frode fiscale, l'evasione fiscale e i paradisi fiscali
(2013/2060(INI))

Relatore per parere: Bart Staes

SUGGERIMENTI

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

Considerazioni generali

1.  fa presente che ogni anno nell'UE vengono persi approssimativamente mille miliardi di euro per evasione ed elusione fiscale, stando alle stime elaborate dalla Commissione; sottolinea che in termini generali il costo totale dell'evasione fiscale nell'UE è superiore al totale dei bilanci di assistenza sanitaria in tutta l'Unione, e che se si potesse fermare l'evasione fiscale tutti i deficit dell'UE potrebbero essere estinti in soli 8,8 anni[1];

2.  sottolinea che un sistema fiscale semplice e trasparente consentirebbe di eliminare gli ostacoli burocratici e amministrativi, riducendo in tal modo i costi dell'imposizione fiscale;

3.  fa presente che l'eliminazione dei privilegi fiscali consentirebbe un margine per l'attuazione di vaste riforme volte a creare un sistema fiscale semplice, comprensibile ed equo;

4.  rileva che la definizione di paradisi fiscali non è più d'attualità e che modi (parzialmente) legali per evitare o ridurre le imposte fiscali stanno diventando sempre più comuni negli Stati membri: si stima ad esempio che solo i versamenti di "società casella postale" verso e attraverso i Paesi Bassi ammontino a 8.000 miliardi di euro all'anno;

5.  sottolinea che la massiccia evasione ed elusione fiscale da parte delle aziende più grandi ha un effetto devastante sulla disciplina contributiva delle aziende più piccole e anche dei singoli, dal momento che induce a credere che tale pratica sia la norma ed è proprio l'evasione stessa la causa dell'aumentata pressione fiscale sui singoli e le aziende; rileva che l'evasione e l'elusione fiscale sono favorite da sistemi fiscali complessi e poco trasparenti e che la legislazione confusa in ambito fiscale offre alle aziende e ai singoli la possibilità di ridurre i propri oneri fiscali a danno degli altri, in virtù di un'interpretazione flessibile delle leggi in materia;

6.  rileva che le aziende che utilizzano l'evasione fiscale come strategia commerciale (molte di queste più piccole e flessibili) acquisiscono un iniquo vantaggio competitivo rispetto alle aziende maggiormente rivolte all'esterno che non possono utilizzare tali pratiche, e finiscono perciò con il minare la competitività degli Stati membri;

7.  concorda con le conclusioni presentate dall'OCSE nella sua relazione "Addressing Base Erosion and Profit Shifting"[2] (Affrontare l'erosione della base fiscale e lo sviamento dei profitti) sulla necessità di reinterpretare il concetto di stabile organizzazione quale base primaria per la tassazione; ritiene che, in linea di principio, la tassazione debba avvenire nel luogo in cui si svolgono le attività economiche che generano profitti (principio della "origine della ricchezza");

8.  rileva che le azioni giudiziarie contro la frode fiscale sono complesse e lunghe, e che i colpevoli alla fine sono condannati a pene relativamente lievi, il che rende la frode fiscale un reato privo di rischi;

9.  insiste, a tal proposito, sulla necessità di rafforzare il quadro giuridico dell'Unione europea per il sequestro e la confisca dei beni, inclusi i casi non basati sulla condanna, attraverso il sequestro di proprietà che sono provatamente frutto di o mezzo per commettere un reato secondo i criteri civili, in conformità del principio "segui il denaro";

10. sostiene l'invito dell'OCSE e del G20 a elaborare un piano d'azione vasto e globale, basato su un'analisi approfondita delle pratiche identificate di erosione della base fiscale e dello sviamento dei profitti, volto a fornire soluzioni concrete per riallineare le norme internazionali all'attuale ambiente economico globale;

11. sottolinea che occorre incoraggiare il giornalismo investigativo indipendente visto il ruolo fondamentale da esso svolto nella denuncia delle pratiche fraudolente, della corruzione e della criminalità organizzata;

12. esprime profonda preoccupazione per l'entità delle attività finanziarie offshore, quale resa nota nel mese di aprile attraverso "Offshore Leaks"; sottolinea che, secondo le stime, le somme nascoste nei paradisi fiscali e quindi sviate dai normali circuiti finanziari ammontano a 16-25 mila miliardi; dato l'impatto di tali pratiche sugli interessi finanziari dell'Unione, invita il Consiglio ad adottare misure urgenti per eliminare le possibilità di deviazione di capitale dagli Stati membri verso i paradisi fiscali, come ad esempio una richiesta di autorizzazione preventiva obbligatoria per qualsiasi istituto bancario che riceva attivi finanziari da paradisi fiscali e/o li trasferisca e verso di essi;

13. sottolinea il potenziale dell'e-government nell'aumentare la trasparenza e nel facilitare la lotta contro la frode e la corruzione salvaguardando in tal modo i fondi pubblici; ribadisce l'esigenza di elaborare una legislazione che consenta una continua innovazione; sottolinea come l'UE sia in ritardo rispetto ai suoi partner industrializzati, a causa, tra l'altro, della mancanza di interoperabilità tra i sistemi[3]; sottolinea che l'UE deve intensificare gli sforzi per introdurre forme di e-government di nuova generazione che possano fornire maggiore trasparenza ai conti pubblici e promuovere il collegamento in tempo reale delle transazioni commerciali con le autorità tributarie per combattere l'evasione fiscale;

14. invita la Commissione ad affrontare in modo specifico il problema delle discordanze tra i diversi sistemi fiscali per le entità ibride negli Stati membri;

15. esorta gli Stati membri ad astenersi dal concludere accordi fiscali bilaterali con paesi terzi e invita la Commissione a proseguire i propri sforzi per concludere accordi fiscali tra l'UE nel suo complesso e paesi terzi; chiede altresì alla Commissione di verificare se gli accordi fiscali bilaterali in essere tra gli Stati membri e i paesi terzi favoriscano l'elusione fiscale da parte delle aziende di altri Stati membri, e a presentare proposte, incluso il riesame di detti accordi, per far fronte al problema;

16. suggerisce, nel frattempo, che, prima che un accordo fiscale bilaterale sia firmato o definitivamente concluso, il testo sia sottoposto alla Commissione che formulerà un parere pubblico e motivato entro un mese;

17. ribadisce l'importanza della rendicontazione paese per paese da parte delle aziende impegnate in attività transfrontaliere e sottolinea che ciò vale anche per gli istituti finanziari;

18. esorta la Commissione e il Consiglio a discutere come il ravvicinamento della legislazione sulla base imponibile per l'imposta sulle società possa essere ulteriormente sviluppato, al fine, tra l'altro, di far fronte al problema dell'elusione fiscale, e a informare regolarmente il Parlamento europeo su tali discussioni e sulle conclusioni trattene;

19. invita la Commissione a presentare proposte che impediscano l'accesso ai bandi di gara e alle sovvenzioni europei alle aziende che sono state riconosciute colpevoli di evasione fiscale;

Imposta sul valore aggiunto

20. rileva tuttavia che, poiché l'IVA è una "risorsa propria", l'evasione fiscale in materia di IVA ha effettivamente una diretta influenza sia sulle economie degli Stati membri sia sul bilancio dell'UE; ricorda che, secondo le parole della Corte dei conti, "l'evasione dell'IVA lede gli interessi finanziari degli Stati membri. Incide sul bilancio dell'UE in quando comporta una riduzione delle risorse proprie basate sull'IVA. Questa perdita è compensata della risorsa basata sull'RNL determinando distorsioni nella ripartizione dei contributi versati dai singoli Stati membri al bilancio dell'UE. In aggiunta, la frode fiscale compromette il funzionamento del mercato interno e impedisce una concorrenza leale"[4];

21. osserva che il regime IVA dell'UE fornisce una significativa quota delle entrate pubbliche –21% nel 2009[5] – ma è anche la causa di un elevato livello sia di superflui costi di conformità sia di evasione fiscale;

22. fa presente che da quando è stata introdotta l'IVA, il modello per raccoglierla è rimasto invariato; sottolinea che, data l'obsolescenza di tale modello, visti i molti cambiamenti intervenuti nel contesto tecnologico ed economico, il continuare a ricorrervi conduce a perdite sostanziali;

23. sottolinea che le lacune nella collaborazione transfrontaliera tre le amministrazioni tributarie degli Stati membri indeboliscono la corretta attuazione del quadro normativo dell'UE in materia di IVA, agevolano le frodi e le attività della criminalità organizzata e causano ingenti perdite, come quelle osservate a causa dell'applicazione eterogenea del regime doganale 42; deplora la mancanza di coerenza nel trattamento dei numeri di partita IVA a livello doganale; ritiene che un codice di identificazione fiscale europeo garantirebbe una maggiore trasparenza e uniformità nella gestione del regime doganale 42; esorta pertanto la Commissione ad avviare quanto prima la valutazione d'impatto in merito;

24. deplora il fatto che due importanti iniziative volte a combattere le frodi IVA, ossia la proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda un meccanismo rapido di reazione contro le frodi IVA (COM (2012)0428) e la proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla cessione di determinati beni e servizi a rischio di frodi (COM (2009)0511), siano ancora bloccate in sede di Consiglio;

25. esorta la Commissione a presentare una proposta che consenta di avviare i negoziati sugli accordi bilaterali tra l'UE e i paesi terzi volti a definire un sistema efficace di cooperazione amministrativa obbligatoria in materia di IVA;

Dogane

26. sottolinea che il corretto funzionamento del sistema doganale ha conseguenze dirette in termini di calcolo dell'IVA; è profondamente preoccupato che i controlli doganali dell'Unione non funzionino correttamente, con conseguenti notevoli perdite di IVA[6]; ritiene inaccettabile che nella maggior parte degli Stati membri, le autorità fiscali non abbiano accesso diretto ai dati doganali e che non sia possibile il controllo incrociato automatizzato con i dati fiscali; sottolinea che la criminalità organizzata è ben consapevole dei punti deboli del sistema attuale;

27. deplora il fatto che la Commissione e gli Stati membri non siano stati in grado di garantire la tempestiva attuazione del codice doganale aggiornato; sottolinea che la stima dei benefici economici mancati a seguito del ritardo nell'applicazione del nuovo codice doganale ammonta annualmente a circa 2,5 miliardi di euro di risparmi operativi in costi di conformità a pieno regime, e fino a 50 miliardi di euro nel mercato commerciale internazionale allargato[7];

28. osserva che, alla luce della relazione dell'OLAF 2011 e della sua analisi dei progressi compiuti con le azioni giudiziarie nelle cause intentate tra il 2006 e il 2011, in base a cui oltre la metà delle cause è in attesa di una decisione giudiziaria, particolare attenzione deve essere rivolta alle cause concernenti le frodi doganali, che rappresentano uno degli ambiti con i tassi più elevati di corruzione sistemica in Europa[8];

29. si rammarica che degli ingenti importi versati all'Unione in base agli accordi da parte delle principali imprese produttrici di tabacco soltanto il 9,7% sia utilizzato per misure e programmi di lotta contro la frode, mentre il restante 90,3% è aggiunto come reddito ai rispettivi bilanci degli Stati membri senza essere chiaramente assegnato a programmi e ad attività di lotta contro la frode.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

23.4.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

17

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Zigmantas Balčytis, Zuzana Brzobohatá, Andrea Češková, Tamás Deutsch, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Monika Panayotova, Crescenzio Rivellini, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Michael Theurer

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Cornelis de Jong, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin, Derek Vaughan

  • [1]  Richard Murphy FCA, Tax Research UK: "Closing the European Tax Gap", relazione per il gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento europeo, http://www.socialistsanddemocrats.eu/gpes/media3/documents/3842_EN_richard_murphy_eu_tax_gap_en_120229.pdf
  • [2]  OCSE (2013) "Addressing Base Erosion and Profit Shifting" (Affrontare l'erosione della base fiscale e lo sviamento dei profitti), OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264192744-en
  • [3]  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Un'agenda digitale europea (COM(2010)245).
  • [4]  Relazione speciale della Corte dei conti n. 13/2011, pag. 11, paragrafo 5.
  • [5]  Parlamento europeo, Direzione generale delle Politiche interne, Direzione A (Politiche economiche e scientifiche): "Simplifying and Modernising VAT in the Digital Single Market" (Semplificare e modernizzare l'IVA per il commercio elettronico nel mercato unico digitale), IP/A/IMCO/ST/2012_03, settembre 2012, http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=75179
  • [6]  La Corte dei conti europea, nella sua relazione speciale n. 13/2011, ha mostrato come l'applicazione del solo regime doganale 42 abbia permesso di rilevare, nel 2009, perdite pari a circa 2 200 milioni di EUR relativamente ai sette Stati membri controllati dalla Corte, ossia il 29% dell'IVA teoricamente applicabile all'importo tassabile di tutti gli importi effettuati con il regime 42 nel 2009 in tali paesi.
  • [7]  Parlamento europeo, Direzione generale delle Politiche interne, Direzione A (Politiche economiche e scientifiche): "Roadmap to Digital Single Market" (Tabella di marcia per il mercato unico digitale), IP/A/IMCO/NT/2012-13, agosto 2012, http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201209/20120914ATT51402/20120914ATT51402EN.pdf
  • [8]  "Thematic Paper on Areas of systemic corruption in the public administration of the Member States and measures in order to counter its negative effect for the EU" (Contributo tematico sulle aree di corruzione sistemica nella pubblica amministrazione degli Stati membri e sulle misure per contrastare il suo effetto negativo sull'Unione europea), commissione speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro, novembre 2012.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

24.4.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

29

1

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Sławomir Nitras, Ivari Padar, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Fabrizio Bertot, Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Krišjānis Kariņš, Olle Ludvigsson, Sirpa Pietikäinen, Nils Torvalds

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

María Auxiliadora Correa Zamora, Iratxe García Pérez, Hubert Pirker