RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE e 82/891/CE, le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/CE e il regolamento (UE) n. 1093/2010

14.10.2013 - (COM(2012)0280 – C7‑0136/2012 – 2012/0150(COD)) - ***I

Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Gunnar Hökmark


Procedura : 2012/0150(COD)
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Ciclo del documento :  
A7-0196/2013
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A7-0196/2013
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE e 82/891/CE, le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/CE e il regolamento (UE) n. 1093/2010

(COM(2012)0280 – C7‑0136/2012 – 2012/0150(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0280),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0136/2012),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere della Banca centrale europea del 29 novembre 2012[1],

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 dicembre 2012[2],

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   visti, la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione giuridica (A7-0196/2013),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO[3]*

alla proposta della Commissione

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DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE e 82/891/CE, le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea[4],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[5],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria[6],

considerando quanto segue:

(1)       La crisi finanziaria cominciata nel 2007 ha evidenziato una mancanza significativa di strumenti adeguati a livello di Unione per gestire con efficacia gli enti creditizi in crisi o in dissesto. In particolare, occorrono strumenti intesi a prevenire stati di insolvenza o, in caso di insolvenza, a ridurre al minimo le ripercussioni negative preservando le funzioni importanti sul piano sistemico dell'ente interessato. Durante la crisi, queste sfide sono state un fattore determinante che ha costretto gli Stati membri a procedere al salvataggio degli enti creditizi utilizzando il denaro dei contribuenti. Sebbene un intervento pubblico sia sempre rimasto possibile, l'obiettivo di un quadro credibile per il risanamento e la risoluzione è quello di ovviare quanto più possibile alla necessità di un tale intervento.

(1 bis) La crisi finanziaria cominciata nel 2007 era di dimensioni sistemiche, nel senso che ha influenzato l'accesso ai finanziamenti di praticamente tutti gli enti creditizi. Per evitare un dissesto sistemico con conseguenze disastrose per tutta l'economia, una crisi di questo genere dovrebbe essere affrontata con misure volte a garantire l'accesso al finanziamento, a condizioni equivalenti, per tutte le banche altrimenti solvibili. Tale obiettivo è stato conseguito mediante un sostegno generale alla liquidità da parte delle banche centrali e garanzie da parte degli Stati membri per valori mobiliari emessi da enti creditizi solvibili. La crisi ha rivelato anche cospicue perdite creditizie e altri punti deboli dei singoli enti creditizi a imminente rischio di dissesto. La mancanza di strumenti adeguati per far fronte a dissesti di questo tipo, unitamente alla fragile situazione di finanziamento dell'intero sistema finanziario, è stata uno dei principali fattori che hanno costretto gli Stati membri a ricorrere a fondi pubblici per salvare questi enti creditizi.

(1 ter) L'attuale revisione del quadro normativo, in particolare il rafforzamento delle riserve di capitale e di liquidità e il miglioramento degli strumenti per le politiche macroprudenziali, ridurrà la probabilità di future crisi sistemiche e migliorerà la resilienza degli enti creditizi e delle imprese di investimento rispetto alle crisi dovute a perturbazioni sistemiche o a eventi specifici riguardanti il singolo ente creditizio o impresa di investimento. Tuttavia, non è né possibile né auspicabile cercare di creare un quadro normativo e di vigilanza che possa evitare in assoluto che gli enti creditizi e le imprese d'investimento si trovino in difficoltà. Di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero essere preparati e disporre di strumenti adeguati per gestire situazioni che presentano sia crisi sistemiche, sia dissesto di singoli enti creditizi e imprese di investimento. Simili strumenti includono strumenti di liquidità forniti dalle banche centrali a enti creditizi e imprese d'investimento solvibili che necessitano di sostegno alla liquidità, ma anche meccanismi che consentano alle autorità di gestire efficacemente il dissesto o l'insolvenza di enti creditizi e imprese di investimento durante una crisi a livello sistemico o istituzionale, e di garantire che la struttura degli enti in questione non frapponga inutili ostacoli alle possibilità di risoluzione.

(2)       I mercati finanziari dell'Unione sono fortemente integrati e interconnessi con molti enti creditizi che operano ampiamente al di là dei confini nazionali. Il dissesto di un ente creditizio transfrontaliero può compromettere la stabilità dei mercati finanziari nei diversi Stati membri in cui opera. L'incapacità degli Stati membri di assumere il controllo di un ente creditizio in dissesto e di attuare misure di risoluzione tali da prevenire con efficacia un danno sistemico più ampio può minare la fiducia reciproca degli Stati membri e la credibilità del mercato interno nel campo dei servizi finanziari. La stabilità dei mercati finanziari è quindi una condizione essenziale per l'istituzione e il funzionamento del mercato interno.

(3)       Attualmente, le procedure di risoluzione degli enti creditizi non sono armonizzate al livello dell'Unione. Alcuni Stati membri applicano agli enti creditizi le stesse procedure applicate ad altre imprese insolventi, che in determinati casi sono state adattate per gli enti creditizi. Esistono notevoli differenze sostanziali e procedurali tra le normative, i regolamenti e le disposizioni amministrative che disciplinano l'insolvenza degli enti creditizi negli Stati membri. Inoltre, la crisi finanziaria ha messo in rilievo il fatto che non sempre le procedure di insolvenza generalmente applicabili alle imprese sono adatte per gli enti creditizi, in quanto, in alcuni casi, possono non garantire la dovuta rapidità di intervento, la prosecuzione delle funzioni essenziali degli enti creditizi e il mantenimento della stabilità finanziaria.

(4)       Occorre pertanto un regime che fornisca alle autorità un insieme credibile di strumenti necessari per un intervento sufficientemente precoce e rapido in un ente creditizio in crisi o in dissesto, al fine di garantire la continuità delle funzioni finanziarie ed economiche essenziali dell'ente creditizio, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario e garantendo che agli azionisti e ai creditori che si sono assunti il rischio di investire in questi enti siano imposte perdite adeguate ▌. Nuovi poteri dovrebbero consentire alle autorità di mantenere la continuità dell'accesso ai depositi e delle operazioni di pagamento, di vendere rami sani dell'azienda, se del caso, e di ripartire le perdite in modo equo e prevedibile. Questi obiettivi dovrebbero contribuire a evitare la destabilizzazione dei mercati finanziari e a ridurre al minimo i costi per i contribuenti.

(4 bis) L'esercizio di tali poteri e le misure adottate dovrebbero tenere conto delle circostanze in cui si verifica il dissesto. Se il problema si verifica in un singolo ente creditizio o impresa di investimento, senza che il resto del sistema finanziario ne risenta, le autorità dovrebbero poter esercitare i propri poteri di risoluzione senza preoccuparsi troppo degli effetti di contagio. Al contrario, in un contesto fragile, si dovrebbe prestare maggiore attenzione, per evitare di destabilizzare i mercati finanziari. Ad esempio, potrebbe rivelarsi impossibile applicare contemporaneamente gli strumenti di risoluzione a diversi enti creditizi e imprese d'investimento importanti dal punto di vista sistemico senza compromettere la stabilità finanziaria. Analogamente, quanto più ampia sarà la crisi, maggiori saranno le preoccupazioni di possibili effetti di contagio, tanto più importante sarà che gli enti creditizi e le imprese di investimento possano essere mantenuti operativi.

(4 ter)  La risoluzione di un ente creditizio o di un'impresa di investimento allo scopo di mantenerli attivi può comportare, in estrema ratio, il ricorso a strumenti statali di stabilizzazione finanziaria, compresa la proprietà pubblica temporanea. È pertanto essenziale strutturare i poteri di risoluzione e i meccanismi di finanziamento in modo che i contribuenti beneficino di qualsiasi eccedenza di gestione risultante dalla ristrutturazione di un ente creditizio o di un'impresa di investimento rimessi in sesto da parte delle autorità. La responsabilità e l'assunzione di rischio dovrebbero essere ricompensate. Laddove, dopo la risoluzione, gli enti creditizi o le imprese d'investimento ristrutturati siano semplicemente trasferiti a proprietari privati, ad esempio obbligazionisti i cui crediti siano stati trasformati in capitali, tale requisito non è soddisfatto.

(4 quater) Date le conseguenze che il dissesto di un ente creditizio o di un'impresa d'investimento può avere per il sistema finanziario e per l'economia di uno Stato membro e l'eventualità necessità di dover ricorrere a fondi pubblici per risolvere una crisi, i ministeri delle finanze o altri ministeri competenti degli Stati membri dovrebbero essere strettamente associati, sin dalle fasi iniziali, al processo di gestione e risoluzione.

(5)       Alcuni Stati membri hanno già adottato delle modifiche legislative che introducono meccanismi per la risoluzione degli enti creditizi in dissesto; altri hanno segnalato l'intenzione di introdurre simili meccanismi ove non siano adottati a livello di Unione. Le differenze a livello nazionale in materia di condizioni, poteri e procedure per la risoluzione degli enti creditizi possono costituire una barriera al buon funzionamento del mercato interno e ostacolare la cooperazione tra autorità nazionali nella gestione di crisi di gruppi bancari transfrontalieri. Questo vale in particolare quando, per via dei diversi approcci utilizzati, le autorità nazionali non dispongono del medesimo grado di controllo o della stessa capacità di procedere alla risoluzione degli enti creditizi. Le diversità nei regimi di risoluzione possono inoltre influire sui costi di finanziamento delle banche in misura diversa nei vari Stati membri e creare potenziali distorsioni della concorrenza nel settore bancario. La presenza di regimi di risoluzione efficace in tutti gli Stati membri è necessaria anche per garantire che l'esercizio del diritto di stabilimento degli enti creditizi previsto dal mercato unico non sia soggetto a restrizioni dovute alla capacità finanziaria dello Stato membro d'origine di gestire i dissesti bancari.

(6)       È opportuno eliminare tali ostacoli e adottare una normativa intesa a garantire che non siano compromesse le disposizioni del mercato interno. A tal fine, le norme che disciplinano la risoluzione degli enti dovrebbero essere soggette a disposizioni comuni di armonizzazione minima.

(7)       Poiché gli obiettivi dell'iniziativa prevista, vale a dire l'armonizzazione delle norme e delle procedure di risoluzione degli enti creditizi, non possono essere conseguiti in misura adeguata dagli Stati membri, e pertanto, a causa degli effetti che il dissesto di un ente può avere sull'intera Unione, si possono realizzare meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Secondo il principio di proporzionalità stabilito nello stesso articolo, la presente direttiva si limita a quanto necessario per il conseguimento di tali obiettivi.

(8)       In un'ottica di coerenza con la legislazione vigente nell'Unione in materia di servizi finanziari, e al fine di garantire la stabilità finanziaria al più alto livello possibile nell'intera gamma di enti, il regime di risoluzione non dovrebbe essere applicato solo agli enti creditizi, ma anche alle imprese di investimento soggette ai requisiti prudenziali previsti dalla direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi[7]. Il regime dovrebbe applicarsi anche alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista di cui alla direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[8], alle società di partecipazione mista, nonché agli enti finanziari filiazioni di un ente creditizio o di un'impresa d'investimento. La crisi ha dimostrato che l'insolvenza di un'entità affiliata a un gruppo può influire rapidamente sulla solvibilità dell'intero gruppo e quindi comportare delle implicazioni sistemiche. Le autorità dovrebbero pertanto disporre di mezzi di intervento efficaci anche nei confronti di tali entità, al fine di impedire il contagio e produrre un progetto di risoluzione coerente per il gruppo nel suo complesso, in quanto l'insolvenza di un'entità affiliata a un gruppo potrebbe influire rapidamente sulla solvibilità dell'intero gruppo.

(8 bis) Al fine di garantire la coerenza del quadro normativo, le controparti centrali ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012)[9] e i sistemi di deposito accentrato ai sensi del regolamento (EU) n. XXXX/20XX (CSDR)[10] dovrebbero essere disciplinati da un'iniziativa legislativa distinta che istituisca un quadro per il risanamento e la risoluzione di questi enti, che la Commissione europea dovrebbe proporre quanto prima.

(9)       L'impiego degli strumenti e poteri di risoluzione previsti dalla presente direttiva può interferire nei diritti degli azionisti e creditori. In particolare, il potere delle autorità di cedere le azioni o le attività, in tutto o in parte, di un ente a un acquirente privato senza il consenso degli azionisti incide sui diritti di proprietà degli azionisti. Inoltre, il potere di stabilire quali passività trasferire da un ente creditizio in dissesto sulla base degli obiettivi di garantire la continuità dei servizi ed evitare effetti negativi sulla stabilità finanziaria può influire sull'equo trattamento dei creditori.

(10)     Nel contesto dei piani di risanamento e di risoluzione e in sede di ricorso ai vari poteri e strumenti a loro disposizione, è opportuno che le autorità nazionali tengano conto del tipo di attività, della struttura azionaria, della forma giuridica, del profilo di rischio, delle dimensioni, dello status giuridico e delle interconnessioni dell'ente con altri enti o con il sistema finanziario in generale, nonché dell'ambito e della complessità delle sue attività, della sua appartenenza a un sistema di tutela istituzionale o ad altri sistemi cooperativi di mutua solidarietà e dell'eventuale esercizio da parte dell'ente stesso di attività o servizi di investimento, accertandosi che il regime sia applicato in modo appropriato e proporzionato. Inoltre, è opportuno che il regime sia applicato in modo da non compromettere la stabilità dei mercati finanziari. In particolare, in situazioni caratterizzate da problemi di più ampia portata o anche da dubbi circa la resilienza di molti enti creditizi e imprese d'investimento, è essenziale che le autorità prendano in considerazione il rischio di contagio derivante dalle azioni intraprese in relazione a ogni singolo ente creditizio o impresa d'investimento.

(11)     Al fine di assicurare la necessaria rapidità di azione, garantire l'indipendenza dai soggetti economici ed evitare conflitti di interesse, gli Stati membri dovrebbero nominare autorità amministrative pubbliche per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di risoluzione ai sensi della presente direttiva, e garantire che a tali autorità di risoluzione siano destinate risorse adeguate. La designazione di autorità pubbliche non esclude il conferimento di deleghe sotto la responsabilità dell'autorità di risoluzione. Tuttavia, non è necessario disporre in modo specifico quale autorità debba essere nominata dagli Stati membri per ricoprire la funzione di autorità di risoluzione. L'armonizzazione di quest'aspetto potrebbe facilitare il coordinamento, ma costituirebbe anche una notevole interferenza negli ordinamenti costituzionali e amministrativi degli Stati membri. È possibile raggiungere un livello sufficiente di coordinamento anche attraverso regole meno intrusive: tutte le autorità nazionali coinvolte nella risoluzione di enti dovrebbero essere rappresentate in collegi di risoluzione in cui è attuato il coordinamento a livello transfrontaliero o di Unione. Gli Stati membri dovrebbero quindi essere liberi di scegliere a quali autorità attribuire la competenza di applicare gli strumenti di risoluzione e di esercitare i poteri previsti nella presente direttiva.

(11 bis) Tuttavia, onde salvaguardare la certezza del diritto ed evitare responsabilità contraddittorie e conflitti d'interesse, è importante distinguere i ruoli e i compiti delle autorità competenti rispettivamente responsabili della vigilanza finanziaria e della risoluzione. Pertanto, gli Stati membri non dovrebbero poter nominare le autorità competenti responsabili della vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese d'investimento quali autorità di risoluzione ai sensi della presente direttiva. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero assicurare la stretta cooperazione tra le autorità nazionali responsabili della vigilanza prudenziale e quelle competenti per la risoluzione. Per gli stessi motivi, è opportuno che in seno all'ABE vi sia una netta separazione fra le competenze di risoluzione e le altre funzioni.

(13)     La risoluzione efficace di un ente o gruppo operativo in tutta l'Unione presuppone che le autorità competenti e le autorità di risoluzione cooperino nell'ambito dei collegi di vigilanza e di risoluzione in tutte le fasi previste dalla presente direttiva, dalla stesura dei piani di risanamento e di risoluzione all'effettiva risoluzione dell'ente. In caso di disaccordo fra le autorità nazionali circa la decisione da adottare riguardo ad un ente a norma della presente direttiva, è opportuno che l'Autorità bancaria europea (in seguito "ABE") svolga, in ultima istanza, un ruolo di mediazione▌. ▌

(13 bis) Nella risoluzione di crisi di enti o gruppi che operano attraverso l'Unione, le decisioni adottate dovrebbero tutelare la stabilità finanziaria e ridurre al minimo gli effetti socioeconomici negli Stati membri nei quali l'ente o il gruppo operano.

(14)     Ai fini di un approccio uniforme e coerente alla materia contemplata dalla presente direttiva, occorre conferire all'ABE anche la facoltà di adottare orientamenti ed elaborare norme tecniche e di regolamentazione, che la Commissione avallerà mediante atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(15)     Ai fini di una gestione efficace degli enti in dissesto, è opportuno conferire alle autorità il potere d'imporre misure preparatorie e preventive.

(15 bis) Dato l'inevitabile ampliamento delle responsabilità e dei compiti dell'ABE previsto dalla presente direttiva, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero provvedere affinché siano rese disponibili senza indugio adeguate risorse umane e finanziarie. A tal fine, la procedura descritta agli articoli 63 e 64 del regolamento (UE) n. 1093/2010 relativamente all'elaborazione, all'esecuzione e al controllo del bilancio dell'Autorità dovrebbe tenere debitamente conto di tali compiti. È opportuno che l'autorità di bilancio assicuri che siano soddisfatti gli standard più elevati di efficienza.

(16)     È essenziale che tutti gli enti stendano e aggiornino periodicamente piani di risanamento che indichino le misure che, in circostanze o scenari diversi, saranno tenuti a prendere. Tali piani dovrebbero essere dettagliati e basati su ipotesi realistiche, applicabili in una serie di scenari validi e rigorosi. Tuttavia, l'obbligo di preparare un piano di risanamento va applicato proporzionalmente, tenendo conto dell'importanza sistemica dell'ente o del gruppo e delle loro interconnessioni, anche attraverso sistemi di garanzia mutualistica. In quest'ottica, il contenuto del piano dovrebbe anche tenere conto della natura delle fonti di finanziamento dell'ente, ivi compresi i finanziamenti o le passività con garanzia mutualistica, e di quanto credibilmente possa fare ricorso a un sostegno a livello di gruppo. Agli enti spetterà l'obbligo di presentare i piani alle autorità di vigilanza ai fini di una valutazione completa, che tenga conto anche della loro esaustività e della loro capacità di ripristinare la solvibilità dell'ente in modo tempestivo, anche in periodi di difficoltà finanziaria.

(16 bis) I piani di risanamento dovrebbero in particolare contemplare le misure che la direzione dell'ente dovrebbe adottare quando sussistono le condizioni per un intervento precoce.

(16 ter) Nel caso di piani di risanamento di un gruppo, nell'elaborare i piani si dovrebbe tenere conto specificamente del potenziale impatto delle misure di risanamento in tutti gli Stati membri in cui il gruppo opera.

(17)     In caso il piano di risanamento presentato non sia adeguato, le autorità di vigilanza dovrebbero poter esigere che l'ente in questione prenda i provvedimenti necessari per colmarne le lacune di una certa entità, secondo il disposto della presente direttiva.. Si tratta di un obbligo che può incidere sulla libertà d'impresa garantita dall'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ma la limitazione di tale diritto fondamentale è necessaria per il conseguimento degli obiettivi di stabilità finanziaria e per la tutela dei depositanti e creditori. Più in particolare, tale limitazione è necessaria per rafforzare l'attività degli enti e per evitare che essi crescano a dismisura o assumano rischi eccessivi senza avere la capacità di far fronte alle difficoltà e perdite e di ricostituire la base di capitale. È altresì proporzionata, perché soltanto un'azione preventiva è in grado di assicurare che siano prese precauzioni adeguate, e quindi conforme all'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(18)     La pianificazione è una componente essenziale di una risoluzione efficace. Le autorità dovrebbero disporre di tutte le informazioni necessarie per pianificare in che modo le funzioni essenziali di un ente o di un gruppo transfrontaliero possano essere isolate dal resto dell'attività e trasferite al fine di garantirne il mantenimento e la prosecuzione. Tuttavia, i contenuti del piano di risoluzione dovrebbero essere proporzionati all'importanza sistemica dell'ente - o del sistema di garanzia mutualistica nel suo insieme - o del gruppo.

(18 bis) In considerazione della conoscenza privilegiata che un ente ha riguardo al proprio funzionamento e agli eventuali problemi che ne derivano, è opportuno che i piani di risoluzione siano predisposti dalle autorità di risoluzione in stretta collaborazione con gli enti interessati.

(18 ter) La complessità strutturale degli enti finanziari varia enormemente, in particolare quando essi operano in diverse giurisdizioni territoriali. Si riscontra altresì una grande variabilità nei rischi di attività, in ragione della diversità delle linee commerciali e della varietà dei modelli aziendali europei. Sarebbe dunque opportuno che, in sede di valutazione della struttura patrimoniale e finanziaria del singolo ente, le autorità competenti possano tenere conto delle sue particolari caratteristiche.

(18 quater) Nel caso di piani di risoluzione riguardanti un gruppo, nell'elaborare i piani è opportuno tenere conto specificamente del potenziale impatto delle misure di risoluzione in tutti gli Stati membri in cui il gruppo opera. Le autorità di risoluzione degli Stati membri in cui il gruppo detiene filiazioni di una certa importanza dovrebbero essere associate all'elaborazione del piano.

(19)     Se necessario e proporzionato ai fini, le autorità competenti, sulla base della valutazione delle possibilità di risoluzione effettuata dalle autorità di risoluzione interessate, dovrebbero avere il potere di imporre modifiche alla struttura e all'organizzazione dell'ente creditizio o gruppo per eliminare ogni impedimento pratico di una certa gravità all'applicazione degli strumenti di risoluzione e garantire la possibilità di risoluzione degli enti interessati. Dato che, in potenza, tutti gli enti hanno natura sistemica, per preservare la stabilità finanziaria è essenziale che le autorità siano in grado di procedere alla risoluzione riguardo a qualsiasi ente. Nel rispetto della libertà d'impresa sancita all'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali, occorre limitare il margine di manovra delle autorità alle misure necessarie per semplificare la struttura e le operazioni dell'ente al solo fine di migliorare la possibilità di risolverne le crisi. Le misure imposte a tale proposito dovrebbero inoltre essere conformi alla legislazione dell'UE, non dovrebbero comportare discriminazioni, dirette o indirette, per motivi di nazionalità e dovrebbero essere giustificate dalla ragione superiore di applicarle nell'interesse pubblico alla stabilità finanziaria. Per stabilire se un'azione è intrapresa nell'interesse pubblico generale, le autorità di risoluzione dovrebbero, agendo nell'interesse pubblico generale, poter realizzare i propri obiettivi senza incontrare ostacoli all'applicazione degli strumenti di risoluzione o alla capacità di esercitare i poteri loro conferiti. Inoltre, l'intervento dovrebbe limitarsi al minimo necessario per il conseguimento degli obiettivi. In particolare, le autorità dovrebbero tenere conto dell'impatto generale dei cambiamenti imposti agli enti creditizi e alle imprese d'investimento sui costi e sulla disponibilità di funzioni finanziarie essenziali per le famiglie e per le imprese in circostanze normali. È opportuno che, nello stabilire le misure da adottare, le autorità di risoluzione tengano conto delle segnalazioni e raccomandazioni del Comitato europeo per il rischio sistemico (in seguito "CERS") istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico[11].

(20)     Le misure proposte per affrontare o eliminare gli ostacoli alla possibilità di risolvere le crisi di un ente o gruppo non dovrebbero impedire agli enti di esercitare il diritto di stabilimento previsto dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(21)     I piani di risanamento ▌non dovrebbero presupporre l'accesso a un sostegno finanziario pubblico. I piani di risoluzione non dovrebbero presupporre alcuno dei seguenti interventi: sostegno finanziario pubblico straordinario, sostegno di emergenza alla liquidità fornito da una banca centrale o sostegno alla liquidità da parte di una banca centrale fornita con collateralizzazione, durata e tasso d'interesse non convenzionali, né esporre i contribuenti al rischio di perdite. L'accesso a strumenti di liquidità forniti da banche centrali, compresi strumenti di liquidità di emergenza, non dovrebbe essere considerato un sostegno finanziario pubblico straordinario a condizione che: l'ente sia solvente al momento dell'immissione di liquidità e questa non faccia parte di un pacchetto d'aiuto più ampio; il dispositivo sia interamente coperto da garanzia alla quale sono applicati scarti (haircut), in funzione della sua qualità e del suo valore di mercato; la banca centrale addebiti al beneficiario un tasso di interesse di penalizzazione; la misura sia adottata su iniziativa della banca centrale e non sia coperta, in particolare, da alcuna controgaranzia dello Stato.

(21 bis) I piani di risanamento e di risoluzione di primaria importanza destinati a gruppi di enti ed enti transfrontalieri dovrebbero essere elaborati a livello di gruppo e, ove opportuno, includere piani per uno o più enti appartenenti al gruppo. I piani di risanamento e di risoluzione dovrebbero tenere conto della struttura finanziaria, tecnica e commerciale del gruppo interessato. Laddove siano elaborati singoli piani di risanamento e di risoluzione per enti appartenenti a un gruppo, occorre che questi siano parte integrante dei piani del gruppo e a essi coerenti.

(21 ter) I piani di risanamento e di risoluzione dovrebbero includere procedure d'informazione e consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti nel corso di tutto il processo di risanamento e di risoluzione. Ove applicabile, dovrebbero essere rispettati i contratti collettivi o altri accordi previsti tra le parti sociali, come pure le disposizioni di diritto nazionale e unionale in materia di partecipazione dei sindacati e dei rappresentanti dei lavoratori ai processi di ristrutturazione aziendale.

(21 quater) In considerazione della sensibilità delle informazioni che contengono, i piani di risanamento e di risoluzione dovrebbero avere carattere riservato.

(21 quinquies) Le autorità competenti dovrebbero trasmettere i piani di risanamento e qualsiasi cambiamento a essi relativo alle autorità di risoluzione competenti, le quali dovrebbero a loro volta trasmettere i piani di risoluzione e qualsiasi cambiamento a essi relativo alle autorità competenti, al fine di garantire in permanenza la piena informazione di tutte le autorità coinvolte.

(22)     Il sostegno finanziario da parte di un'entità di un gruppo transfrontaliero a favore di un'altra entità dello stesso gruppo è attualmente limitato da una serie di disposizioni contenute nelle legislazioni nazionali, che mirano a tutelare creditori e azionisti di ciascuna entità, ma che non tengono conto dell'interdipendenza delle entità dello stesso gruppo o dell'interesse dello stesso. A livello internazionale solo alcuni ordinamenti prevedono il concetto di interesse di gruppo, sviluppato attraverso la giurisprudenza o norme giuridiche. Questo concetto tiene conto, oltre che dell'interesse di ogni singola entità, dell'interesse indiretto di ciascuna di esse alla prosperità del gruppo nel suo insieme. Tuttavia, il concetto cambia a seconda dello Stato membro e non offre la necessaria certezza giuridica. È pertanto opportuno stabilire a quali condizioni è possibile il trasferimento di sostegno finanziario tra entità di un gruppo bancario transfrontaliero nell'intento di garantire la stabilità finanziaria del gruppo nel suo complesso. Il sostegno finanziario fra entità di uno stesso gruppo dovrebbe essere volontario ed è opportuno che gli Stati membri non subordinino, né direttamente né indirettamente, l'esercizio del diritto di stabilimento all'esistenza di un accordo sulla fornitura di sostegno finanziario.

(22 bis) Per garantire la certezza del diritto e la trasparenza, è essenziale distinguere tra il periodo in cui gli azionisti di un ente creditizio o di un'impresa di investimento ne detengono ancora il pieno controllo e il periodo in cui il controllo è assunto dall'autorità di risoluzione. Durante il risanamento e le fasi preliminari d'intervento ai sensi della presente direttiva, gli azionisti dovrebbero conservare piena responsabilità e controllo dell'ente o dell'impresa, ma tale responsabilità dovrebbe decadere una volta che l'ente o l'impresa siano stati assoggettati alla risoluzione.

(23)     Per preservare la stabilità finanziaria, è importante che le autorità competenti siano in grado di porre rimedio al deterioramento della situazione finanziaria ed economica di un ente prima che questo giunga a un punto tale per cui non vi siano alternative alla risoluzione. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero disporre di poteri di intervento precoce, compreso il potere di imporre la sostituzione dell'organo di amministrazione dell'ente. I poteri di intervento precoce dovrebbero comprendere quelli già specificati nella direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio[12] per circostanze diverse da quelle considerate intervento precoce, nonché altre situazioni ritenute necessarie per ripristinare la solidità finanziaria di un ente.

(24)     Occorre che il quadro di risoluzione preveda un avvio tempestivo della procedura, prima che l'ente finanziario sia insolvente a termini di bilancio e che l'intero capitale sia esaurito, ossia quando l'impresa non è più economicamente sostenibile, o probabilmente non lo sarà più, e le altre misure si sono rivelate insufficienti a prevenire il dissesto. Il fatto che un ente non soddisfi i requisiti per l'autorizzazione non giustifica di per sé l'avvio della procedura di risoluzione, soprattutto se esso è ancora economicamente sostenibile o se sussistono i presupposti perché lo sia. Un ente è considerato in dissesto o a rischio di dissesto in una delle situazioni seguenti: quando viola o è in procinto di violare i requisiti patrimoniali per il prosieguo dell'autorizzazione perché ha accusato o rischia di accusare perdite tali da depauperarlo dell'intero patrimonio o sostanzialmente dell'intero patrimonio; quando le sue attività sono o sono in procinto di essere inferiori alle passività; quando non è o è in procinto di non essere in grado di pagare le proprie obbligazioni in scadenza; quando necessita di un sostegno finanziario pubblico straordinario. La mera circostanza che l'ente necessiti del sostegno di emergenza alla liquidità fornito da una banca centrale non costituisce una prova sufficiente del fatto che esso non è, o a breve termine non sarà, in grado di pagare le proprie obbligazioni in scadenza. Per preservare la stabilità finanziaria, specialmente in caso di carenza sistemica di liquidità, le garanzie dello Stato sugli strumenti di liquidità forniti da banche centrali o le garanzie dello Stato sulle passività di nuova emissione non dovrebbero attivare il quadro di risoluzione quando sono soddisfatte determinate condizioni. Occorre, in particolare, che le misure di garanzia dello Stato ottengano l'approvazione nell'ambito del quadro degli aiuti di Stato e non facciano parte di un pacchetto d'aiuto più ampio, e che il ricorso alle misure di garanzia sia rigorosamente limitato nel tempo. In entrambi i casi la banca dovrebb'essere solvente.

(24 bis) In sede di risoluzione, le autorità competenti dovrebbero avere la prerogativa di sostituire l'organo di amministrazione di un ente con un amministratore straordinario, con il compito di prendere tutte le misure necessarie e di promuovere soluzioni al fine di ripianare la situazione finanziaria dell'ente.

(24 ter) In caso di risoluzione di un ente o di un gruppo con attività transfrontaliera, quando constata che l'ente è in dissesto o a rischio di dissesto, o quando intraprende un provvedimento di risoluzione, l'autorità di risoluzione dovrebbe tenere conto del potenziale impatto della risoluzione in tutti gli Stati membri in cui opera l'ente o il gruppo.

(25)     È opportuno che i poteri delle autorità di risoluzione si applichino anche alle società di partecipazione quando sia la società di partecipazione sia un ente filiazione sono in dissesto o a rischio di dissesto. A prescindere dal fatto che la società di partecipazione sia o no in dissesto o a rischio di dissesto, è altresì opportuno che i poteri di tali autorità le si applichino quando uno o più enti creditizi o imprese d'investimento filiazioni soddisfano le condizioni per la risoluzione e l'applicazione degli strumenti e poteri di risoluzione alla società di partecipazione è necessaria ai fini della risoluzione di una o più delle sue filiazioni oppure del gruppo nel complesso.

(26)     Quando un ente è in dissesto o a rischio di dissesto, le autorità nazionali dovrebbero disporre di una serie minima di strumenti e poteri armonizzati di risoluzione, il cui utilizzo o esercizio sia soggetto a condizioni, obiettivi e principi generali comuni. La decisione dell'autorità di risoluzione di assoggettare l'ente alla risoluzione esclude la procedura ordinaria d'insolvenza. È opportuno che gli Stati membri possano dotare le autorità di risoluzione di poteri e strumenti aggiuntivi rispetto a quelli loro conferiti a norma della presente direttiva, che però dovranno essere utilizzati secondo i principi e gli obiettivi relativi alla risoluzione in essa stabiliti. Occorre in particolare che l'utilizzo o esercizio di tali strumenti o poteri non interferisca con la risoluzione efficace di gruppi transfrontalieri e assicuri che le perdite siano sostenute dagli azionisti.

(27)     Per evitare l'azzardo morale, un ente insolvente dovrebbe essere in grado di uscire dal mercato, a prescindere dalle sue dimensioni e interconnessioni, senza provocare perturbazioni sistemiche. In linea di principio, un ente in dissesto è liquidato con procedura ordinaria di insolvenza. Tale procedura, tuttavia, potrebbe compromettere la stabilità finanziaria, interrompere la prestazione di servizi essenziali e pregiudicare la tutela dei depositanti. In tal caso si configura un interesse pubblico ad applicare strumenti di risoluzione con l'obiettivo di garantire la continuità dei servizi finanziari essenziali, mantenere la stabilità del sistema finanziario e limitare il rischio morale riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico per gli enti in dissesto e tutelare i depositanti.

(28)     Si dovrebbe sempre vagliare l'ipotesi della liquidazione dell'ente insolvente con procedura ordinaria di insolvenza prima di prendere la decisione di mantenerlo in attività. Un ente insolvente dovrebbe essere mantenuto in attività ricorrendo, per quanto possibile, a fondi privati, attraverso la vendita o la fusione con un acquirente del settore privato o previa riduzione delle passività dell'ente ovvero previa conversione del debito in capitale per effettuare una ricapitalizzazione.

(29)     Nell'applicare gli strumenti ed esercitare i poteri di risoluzione, sulla base del piano di risoluzione e, eventualmente, previa adeguata motivazione, occorre che le autorità di risoluzione si assicurino che azionisti e creditori sostengano una quota adeguata delle perdite, che i dirigenti responsabili delle decisioni o dell'assenza di decisioni che ha condotto al rischio di imminente dissesto dell'ente creditizio o dell'impresa di investimento siano sostituiti, che i costi della risoluzione dell'ente o dell'impresa siano ridotti al minimo e che tutti i creditori di un ente o di un'impresa insolvente appartenenti alla stessa categoria siano trattati in modo analogo. Le autorità di risoluzione dovrebbero potersi discostare dal principio generale della parità di trattamento (pari passu) dei creditori della stessa categoria laddove giustificato, in particolare per sostenere la stabilità finanziaria. Quando il ricorso a strumenti di risoluzione implica la concessione di aiuti di Stato, occorre valutare gli interventi in conformità alle pertinenti disposizioni in materia di aiuti di Stato. L'intervento degli aiuti di Stato è possibile, tra l'altro, quando si ricorre a fondi di risoluzione o fondi di garanzia dei depositi a sostegno della risoluzione di enti in dissesto.

(29 bis) Quando applicano gli strumenti di risoluzione ed esercitano i poteri di risoluzione, le autorità di risoluzione dovrebbero informare e consultare i dipendenti e i loro rappresentanti. Ove applicabile, occorre al riguardo tener pienamente conto dei contratti collettivi o di altri accordi previsti dalle parti sociali.

(29 ter) L'utilizzo di misure di intervento precoce, come pure l'applicazione degli strumenti di risoluzione e l'esercizio dei poteri di risoluzione, dovrebbe lasciare impregiudicate le disposizioni sulla rappresentanza dei dipendenti nei consigli di amministrazione previste dalle normative o dalle prassi nazionali.

(30)     Le limitazioni dei diritti di azionisti e creditori dovrebbero essere conformi all'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali. Gli strumenti di risoluzione dovrebbero pertanto essere applicati esclusivamente agli enti in dissesto o a rischio di dissesto e solo quando ciò risulta necessario per perseguire l'obiettivo della stabilità finanziaria nell'interesse generale. Nell'adottare provvedimenti di risoluzione occorre tener conto del principio di proporzionalità e delle specificità della forma giuridica dell'ente creditizio. In particolare, i provvedimenti di risoluzione dovrebbero essere applicati laddove l'ente non possa essere liquidato con procedura ordinaria di insolvenza senza destabilizzare il sistema finanziario e siano necessarie misure intese a garantire il rapido trasferimento e la prosecuzione di funzioni importanti a livello sistemico, e laddove non si possa ragionevolmente prospettare una soluzione alternativa che coinvolga il settore privato, neanche sotto forma di un aumento del capitale, da parte degli azionisti o di terzi, sufficiente a ripristinare la sostenibilità economica piena dell'ente. In particolare, nell'applicare lo strumento del bail-in le autorità di risoluzione dovrebbero tener conto del fatto che esso potrebbe non risultare egualmente appropriato per tutte le forme giuridiche degli enti.

(31)     L'interferenza nei diritti di proprietà non dovrebbe essere eccessiva. Di conseguenza, gli azionisti e creditori interessati non dovrebbero subire perdite superiori a quelle che avrebbero sostenuto se l'ente fosse stato liquidato nel momento in cui è stata decisa la risoluzione. Qualora le attività di un ente soggetto a risoluzione siano parzialmente cedute ad un acquirente privato o a una banca-ponte, è opportuno liquidare la parte residua di tale ente con procedura ordinaria di insolvenza. Per tutelare gli azionisti e creditori che si ritrovano coinvolti nella procedura di liquidazione dell'ente, occorre sancirne il diritto a ricevere, in pagamento dei loro crediti nel quadro di tale procedura, una somma non inferiore a quella che, secondo le stime, avrebbero recuperato se l'ente nella sua integralità fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza.

(32)     Per tutelare il diritto degli azionisti e creditori di ricevere una somma non inferiore a quella che avrebbero recuperato nella procedura ordinaria di insolvenza, occorre stabilire obblighi chiari riguardo alla valutazione delle attività e delle passività dell'ente e concedere tempo sufficiente ad una stima adeguata del trattamento che tali azionisti e creditori avrebbero ricevuto se l'ente fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza. Dovrebbe essere possibile avviare la valutazione fin dalla fase di intervento precoce. Prima di qualsiasi azione di risoluzione si dovrebbe stimare sia il valore delle attività e passività dell'ente sia il trattamento che sarebbe riservato ad azionisti e creditori in una procedura ordinaria di insolvenza. Un ricorso giurisdizionale avverso la stima effettuata dovrebbe essere possibile soltanto se verte anche sulla decisione di risoluzione. Dovrebbe vigere altresì l'obbligo di effettuare un raffronto a posteriori, dopo l'applicazione degli strumenti di risoluzione, fra il trattamento effettivamente ricevuto da azionisti e creditori e quello che sarebbe stato riservato loro in una procedura ordinaria di insolvenza. Se risulta che, in pagamento dei loro crediti, azionisti e creditori hanno ricevuto una somma inferiore a quella che avrebbero recuperato in una procedura ordinaria di insolvenza, occorre sancire il loro diritto a incassare la differenza. Contrariamente a quanto previsto per la valutazione precedente l'azione di risoluzione, il ricorso avverso tale raffronto dovrebbe essere possibile anche separatamente dalla decisione di risoluzione. È opportuno lasciare agli Stati membri la libertà di stabilire la procedura secondo cui corrispondere ad azionisti e creditori le eventuali differenze di trattamento constatate. È opportuno che tale differenza sia corrisposta dai meccanismi finanziari istituiti in conformità alla presente direttiva.

(33)     È importante che le perdite siano rilevate al momento in cui si verifica il dissesto dell'ente. Il principio guida per la valutazione delle attività e passività dell'ente in dissesto dovrebbe essere il loro valore di mercato al momento dell'applicazione degli strumenti di risoluzione, nella misura in cui i mercati funzionano correttamente. In presenza di un'effettiva disfunzione dei mercati, la valutazione può essere effettuata al valore economico a lungo termine, debitamente giustificato, delle attività e passività. Dovrebbe essere possibile procedere, per motivi di urgenza, a una valutazione rapida delle attività e passività dell'ente in dissesto da parte delle autorità di risoluzione: si tratterebbe di una valutazione provvisoria, valida fino al momento in cui è effettuata una valutazione indipendente.

(34)     Occorre agire rapidamente e in modo coordinato per sostenere la fiducia del mercato e ridurre al minimo il contagio. Una volta accertato il dissesto, o probabile dissesto, dell'ente, le autorità di risoluzione non dovrebbero tardare a prendere opportune e coordinate misure. È opportuno permettere a tali autorità, in funzione delle circostanze in cui si verifica il dissesto dell'ente e in particolare dell'eventuale urgenza, di intraprendere un'azione di risoluzione senza dover prima esercitare i poteri di intervento precoce.

(35)     Gli strumenti di risoluzione dovrebbero sempre essere valutati e, per quanto possibile, applicati prima di un'eventuale iniezione di capitale del settore pubblico, ovvero di un equivalente sostegno finanziario pubblico straordinario a favore di un ente, senza tuttavia precludere l'uso, per il finanziamento dell'intervento di risoluzione, delle risorse dei fondi di risoluzione. Al riguardo occorre valutare per la risoluzione degli enti in dissesto, in conformità alle pertinenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, il ricorso a un sostegno finanziario pubblico straordinario o a fondi di risoluzione ▌.

(35 bis) Esiste una differenza fondamentale tra un singolo ente creditizio o impresa di investimento in crisi e una crisi che colpisce la totalità del sistema bancario o finanziario, per quanto attiene, fra l'altro, al carattere della crisi stessa, all'evoluzione del valore degli attivi e alle conseguenze per l'economia nel suo insieme. Di conseguenza, il trattamento riservato a un singolo ente creditizio o impresa di investimento in crisi dovrebbe essere diverso dalla gestione di una crisi che colpisce la totalità del sistema finanziario e ciò vale in particolare per la risoluzione. Pertanto, gli strumenti di risoluzione dovrebbero essere concepiti e adattati per contrastare un ampio spettro di scenari largamente imprevedibili.

(35 ter) Laddove i problemi sui mercati finanziari all'interno dell'Unione scaturiscano da eventi più diffusi a livello di sistema, ciò avrà sicuramente un effetto avverso sull'economia e sui cittadini dell'Unione. Esistono molteplici e differenti esempi di crisi bancarie negli Stati membri e nei paesi terzi che sono stati risolti essenzialmente mediante una qualche forma di intervento pubblico. Sebbene il denaro dei contribuenti sia stato messo a repentaglio in queste crisi, l'intervento pubblico ha spesso permesso di scongiurare un ulteriore deterioramento economico e ha quindi tutelato i contribuenti e la stabilità finanziaria nel lungo periodo. Secondo questo ragionamento e sapendo che l'intervento pubblico nelle crisi sistemiche potrebbe essere l'unico modo di ripristinare la fiducia e la stabilità dei mercati e prevenire ulteriore distruzione di valore, è importante non escludere l'intervento pubblico dalla futura gestione bancarie.

(35 quater) Nell'eventualità di una crisi sistemica, gli Stati membri dovrebbero avere il potere di intervenire direttamente per salvaguardare la stabilità finanziaria. Gli Stati membri dovrebbero avere il potere di accertare l'esistenza di una crisi sistemica. Nel far ciò, essi dovrebbero tener conto delle analisi valutative, pubbliche e non, del Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB).

(35 quinquies)            Malgrado la disponibilità e l'efficace uso dei poteri di risoluzione, gli Stati membri possono avere bisogno di stabilizzare temporaneamente l'ente creditizio o l'impresa di investimento mediante garanzie, iniezioni di capitale o, in ultima istanza, proprietà pubblica temporanea, onde prevenire un'insolvenza disordinata. La proprietà pubblica rappresenta una misura più estrema rispetto agli altri strumenti di risoluzione e dovrebbe essere disponibile unicamente in ultima istanza, quando, a giudizio del ministero competente dello Stato membro interessato, l'applicazione di altri strumenti di risoluzione non sarebbe sufficiente per evitare effetti avversi significativi sulla stabilità finanziaria o per proteggere i fondi dei contribuenti nel caso in cui lo Stato membro abbia già fornito sostegno finanziario straordinario all'ente o all'impresa.

(35 sexies) Gli Stati membri dovrebbero poter utilizzare tali strumenti sia a livello di impresa madre, sia a livello di filiazioni, nel rispetto delle norme unionali sugli aiuti di Stato. Essi dovrebbero innanzitutto ridurre il valore degli strumenti di capitale esistenti e ricorrere agli altri strumenti di risoluzione, valutandoli e utilizzandoli nella massima misura possibile per ridurre la componente "sussidio del contribuente" per la banca in dissesto, salvaguardando al tempo stesso la stabilità finanziaria. Le disposizioni della presente direttiva che prevedono la riduzione del valore degli strumenti di capitale prima di ricorrere a qualsiasi strumento di risoluzione e le disposizioni relative allo strumento del bail-in dovrebbero escludere l'assunzione di strumenti in proprietà pubblica mediante il ricorso allo strumento della proprietà pubblica e l'assunzione di strumenti in proprietà pubblica per preservare la stabilità finanziaria prima della data di entrata in vigore della presente direttiva. Occorre inoltre fornire una compensazione, basata sul valore netto dell'ente creditizio o dell'impresa di investimento al punto di non sostenibilità economica, secondo le normali procedure d'insolvenza.

(35 septies) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che non sia erogato sostegno di capitale pubblico attraverso gli strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria previsti dalla presente direttiva, a meno che gli azionisti esistenti non abbiano subito perdite pari all'importo totale delle loro partecipazioni azionarie e le perdite non siano state imputate ai creditori in misura opportuna. Eventuali profitti e perdite generati dall'esercizio degli strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria dovrebbero essere imputati al fondo di risoluzione. Assumendo la proprietà, gli Stati membri rendono inoltre i contribuenti beneficiari degli utili una volta riprivatizzata la banca, ossia non appena lo consentano le circostanze commerciali e finanziarie. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che l'ente creditizio o l'impresa d'investimento sottoposti a proprietà pubblica temporanea siano gestiti su base puramente commerciale e professionale.

(36)     Gli strumenti di risoluzione dovrebbero comprendere la vendita dell'attività d'impresa a un acquirente privato, la costituzione di un ente-ponte, la separazione delle attività sane dell'ente in dissesto da quelle deteriorate e il bail-in dell'ente in dissesto.

(37)     Laddove gli strumenti di risoluzione siano stati utilizzati per trasferire i servizi d'importanza sistemica o l'attività economicamente sostenibile di un ente a un'entità sana, quale un acquirente del settore privato o un ente-ponte, la parte residua dell'ente dovrebbe essere liquidata entro un termine appropriato, tenuto conto della necessità che l'ente dissestato fornisca servizi o assistenza per consentire all'acquirente o all'ente-ponte di svolgere le attività o i servizi acquisiti in virtù di tale trasferimento.

(38)     Lo strumento della vendita dell'attività d'impresa dovrebbe consentire alle autorità di vendere l'ente o rami della sua attività a uno o più acquirenti senza il consenso degli azionisti. Nell'applicare tale strumento le autorità dovrebbero procedere alla commercializzazione dell'ente o di rami della sua attività in modo aperto, trasparente e non discriminatorio, adoperandosi nel contempo per ottenere una vendita al prezzo più alto possibile.

(39)     Per tutelare il diritto di azionisti e creditori di ricevere una somma non inferiore a quella che avrebbero recuperato in una procedura ordinaria d'insolvenza, occorre che i proventi derivanti da una cessione parziale delle attività vadano a beneficio dell'ente soggetto a risoluzione. In caso di cessione di tutte le azioni o di tutte le attività, i diritti e le passività dell'ente, occorre che i proventi derivanti dal trasferimento vadano a beneficio degli azionisti dell'ente dissestato. I proventi sono calcolati al netto dei costi indotti dal dissesto dell'ente e dal processo di risoluzione.

(40)     Perché la vendita dell'attività d'impresa sia effettuata nei tempi opportuni e a salvaguardia della stabilità finanziaria, occorre effettuare senza indugio, in deroga ai termini fissati dalla direttiva 2006/48/CE, la valutazione dell'acquirente di una partecipazione qualificata.

(41)     È probabile che le informazioni concernenti la commercializzazione di un ente dissestato e i negoziati con i potenziali acquirenti prima dell'applicazione dello strumento della vendita dell'attività d'impresa siano di importanza sistemica. Per garantire la stabilità finanziaria, è importante che la divulgazione al pubblico delle informazioni previste dalla direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato)[13] possa essere ritardata per il tempo necessario a pianificare e strutturare la risoluzione dell'ente, nel rispetto dei termini consentiti dal regime in materia di abusi di mercato.

(42)     In quanto ente controllato dall'autorità di risoluzione, l'ente-ponte ha come finalità principale quella di garantire che i clienti dell'ente insolvente continuino a ricevere i servizi finanziari essenziali e che si continuino a svolgere le attività finanziarie fondamentali. È opportuno gestire l'ente-ponte come un'impresa in attività economicamente sostenibile e rimetterlo sul mercato appena possibile o liquidarlo se economicamente insostenibile.

(43)     Lo strumento della separazione delle attività consente alle autorità di cedere attività compromesse o deteriorate a una società veicolo distinta. Questo strumento dovrebbe essere utilizzato solo unitamente ad altri strumenti per impedire un indebito vantaggio competitivo a favore dell'ente in dissesto.

(44)     Un regime di risoluzione efficace dovrebbe assicurare che non solo gli azionisti ma anche i creditori degli enti creditizi e delle imprese d'investimento in dissesto subiscano perdite adeguate ▌. Questo li incentiverà maggiormente a vigilare sugli enti creditizi in circostanze normali. In tal modo si potranno ridurre anche i costi della risoluzione di un ente o impresa in dissesto sostenuti dai contribuenti e si potranno risolvere le crisi di grandi enti e imprese di rilevanza sistemica senza mettere a repentaglio la stabilità finanziaria. Con lo strumento del bail-in si conseguono tali obiettivi garantendo che i diritti dei creditori dell'ente o dell'impresa possano essere opportunamente ridotti o trasformati in capitale per ricostituire il capitale dell'ente o dell'impresa. A tale proposito, il Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board, FSB) ha raccomandato che i poteri di riduzione del debito previsti per legge siano inclusi in un quadro di risoluzione come opzione aggiuntiva, unitamente ad altri strumenti di risoluzione. Dal momento che lo strumento del bail-in può potenzialmente influenzare la situazione finanziaria di altri enti o imprese, in un contesto di fragilità esso dovrebbe essere utilizzato prestando debita attenzione all'impatto sulla stabilità finanziaria.

(45)     Al fine di garantire che le autorità di risoluzione dispongano della necessaria flessibilità per ripartire le perdite tra i creditori in una serie di circostanze, è opportuno che esse possano applicare lo strumento del bail-in sia quando l'obiettivo è procedere alla risoluzione dell'ente in dissesto mantenendo l'impresa attiva – purché se ne possa ragionevolmente prospettare il ripristino della sostenibilità economica –, sia quando servizi importanti a livello sistemico sono trasferiti a un ente-ponte e la parte residua dell'ente cessa di operare ed è liquidata.

(46)     Quando lo strumento del bail-in è applicato con l'obiettivo di ripristinare il capitale dell'ente creditizio o dell'impresa di investimento in dissesto per consentirgli di continuare la propria attività, la risoluzione tramite bail-in dovrebbe essere sempre accompagnata ▌dalla successiva ristrutturazione dell'ente o dell'impresa e delle sue attività in modo da eliminare i motivi del dissesto. La ristrutturazione dovrebbe essere realizzata mediante l'attuazione di un piano di riorganizzazione aziendale. Laddove applicabile, tale piano dovrebbe essere compatibile con il piano di ristrutturazione che l'ente o l'impresa sono tenuti a presentare alla Commissione a titolo del quadro dell'Unione per gli aiuti di Stato. Il piano dovrebbe in particolare includere, oltre alle misure volte a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine dell'ente o dell'impresa, sia misure che limitino l'aiuto a un minimo e che dispongano la ripartizione degli oneri sia misure che arginino le distorsioni di concorrenza.

(47)     Non è opportuno applicare lo strumento del bail-in a crediti garantiti, siano essi assistiti da garanzia reale o da altri tipi di garanzie. Tuttavia, per assicurare che lo strumento sia efficace e raggiunga gli obiettivi è auspicabile che si possa applicare a una gamma più ampia possibile di passività non garantite di un ente in dissesto. In ogni caso, è opportuno escludere determinate categorie di passività non garantite dall'ambito di applicazione dello strumento del bail-in. Per motivi di ordine pubblico e di efficacia della risoluzione, lo strumento del bail-in non dovrebbe applicarsi ai depositi protetti ai sensi della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi[14], alle passività nei confronti dei dipendenti dell'ente in dissesto o ai crediti commerciali relativi a beni e servizi necessari per il funzionamento quotidiano dell'ente.

(47 bis) In considerazione dei rischi di contagio, sono escluse dal bail-in anche le passività derivanti dalle operazioni sul mercato monetario interbancario con scadenza originaria inferiore a un mese.

(48)     Essendo la protezione dei depositanti uno degli obiettivi più importanti della risoluzione, lo strumento del bail-in non dovrebbe incidere sui depositi assicurati. ▌L'esercizio dei poteri di bail-in permetterebbe ai depositanti di continuare ad accedere ai depositi ▌.

(48 bis) Dovrebbero inoltre essere escluse dal bail-in le passività verso i sistemi di garanzia depositi.

(49)     In generale, le autorità di risoluzione dovrebbero applicare lo strumento del bail-in con modalità che rispettino la gerarchia dei crediti definita nella presente direttiva - salvo quando una diversa imputazione delle perdite alle passività dello stesso rango sia necessaria per salvaguardare la stabilità finanziaria o per contenere al massimo le perdite complessive a beneficio degli investitori e della collettività - e che risultino coerenti con il rango dei crediti ai sensi della legislazione vigente in materia di insolvenza Le perdite dovrebbero essere assorbite innanzitutto da strumenti di patrimonio di vigilanza e dovrebbero essere ripartite tra gli azionisti mediante la cancellazione o una forte diluizione delle azioni. Se ciò non bastasse, il debito subordinato dovrebbe essere convertito o ridotto. Occorre infine convertire o ridurre le passività di primo rango se le categorie subordinate sono già state convertite o azzerate. Fra le passività di primo rango, i depositi non garantiti dovrebbero rappresentare l'ultima categoria di passività oggetto di bail-in.

(50)     Per evitare che gli enti strutturino le passività in modo da minare l'efficacia dello strumento del bail-in, è opportuno stabilire che essi dovrebbero disporre in qualsiasi momento di un importo aggregato, espresso in percentuale delle loro passività totali, di fondi propri, debito subordinato e passività di primo rango cui si applica lo strumento non rientranti nei fondi propri a norma della direttiva 2006/48/CE o della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, escludendo le obbligazioni (obbligazioni garantite) di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). È altresì opportuno permettere alle autorità di risoluzione d'imporre che tale percentuale si componga, in tutto o in parte, di fondi propri e debito subordinato.

(51)     Gli Stati membri dovrebbero assicurare che gli strumenti di capitale aggiuntivi di classe 1 e di classe 2 assorbano completamente le perdite quando l'ente emittente raggiunge il punto di insostenibilità economica. Di conseguenza, a quel punto le autorità di risoluzione dovrebbero essere tenute ad azzerare tali strumenti o a convertirli in strumenti di capitale di base di classe 1 prima che sia avviata qualsiasi altra azione di risoluzione. A tale scopo, il punto di insostenibilità economica dovrebbe essere inteso come il punto al quale l'autorità nazionale pertinente stabilisce che l'ente soddisfa le condizioni per la risoluzione, ovvero il punto al quale l'autorità stabilisce che l'ente cesserà di essere economicamente sostenibile se tali strumenti di capitale non saranno ridotti. Il fatto che gli strumenti debbano essere ridotti o convertiti dalle autorità nelle circostanze richieste dalla presente direttiva dovrebb'essere riconosciuto nelle clausole che disciplinano lo strumento e in eventuali prospetti o documenti di offerta pubblicati o forniti in relazione allo stesso.

(52)     Mantenendo l'ente come impresa attiva, lo strumento del bail-in dovrebbe massimizzare il valore delle pretese dei creditori, migliorare la certezza sui mercati e rassicurare le controparti. Per rassicurare gli investitori e le controparti sui mercati e per minimizzare l'impatto, occorre consentire di attendere il 1° luglio 2016 per applicare lo strumento del bail-in.

(52 bis) Onde evitare un'amplificazione dei rischi, lo strumento di bail-in dovrebbe essere concepito e applicato in modo da escludere rischi di contagio di enti creditizi o imprese di investimento diversi da quelli ad esso sottoposte.

(52 ter) Qualora una valutazione del potenziale impatto sulla stabilità del sistema finanziario negli Stati membri interessati e nel resto dell'Unione dimostri che l'utilizzo dello strumento del bail-in sarebbe contrario agli interessi della collettività dello Stato membro o dell'intera Unione, le autorità di risoluzione dovrebbero poterlo utilizzare solo in parte.

(53)     Le autorità di risoluzione dovrebbero disporre di tutti i poteri giuridici che si possono esercitare in diverse combinazioni quando sono applicati gli strumenti di risoluzione. Tali poteri dovrebbero includere il potere di cedere azioni o attività, diritti o passività di un ente in dissesto a un'altra entità, quale un altro ente o un ente-ponte; il potere di estinguere o cancellare azioni, o il potere di ridurre o convertire il debito di un ente in dissesto; il potere di sostituire la direzione e il potere di imporre una moratoria temporanea del pagamento dei crediti. Potrebbero essere necessari anche poteri supplementari, compreso quello di richiedere ad altre parti del gruppo di continuare a fornire servizi essenziali.

(54)     Non occorre prescrivere con esattezza i mezzi attraverso i quali le autorità di risoluzione dovrebbero intervenire nell'ente insolvente. Esse dovrebbero poter scegliere tra l'assunzione del controllo mediante un intervento diretto nell'ente o attraverso un ordine esecutivo, decidendo in base al piano di risoluzione e alle circostanze del caso. In questa fase non pare necessario imporre un modello unico per una collaborazione efficiente tra Stati membri.

(55)     Il quadro di risoluzione dovrebbe prevedere degli obblighi procedurali per assicurare che le misure di risoluzione siano adeguatamente notificate e rese pubbliche. Tuttavia, poiché è probabile che siano sensibili, le informazioni ottenute dalle autorità di risoluzione e dai loro consulenti professionali durante la procedura di risoluzione dovrebbero essere soggette a un efficace regime di riservatezza prima che la decisione di risoluzione sia resa pubblica.

(56)     Le autorità nazionali dovrebbero disporre di poteri accessori per garantire l'efficacia della cessione di azioni o titoli di debito e attività, diritti e passività. Tali poteri dovrebbero comprendere la facoltà di rimuovere i diritti di terzi dai titoli o attività ceduti e il potere di far valere contratti e assicurare la continuità degli accordi nei confronti del ricevente di attività e azioni cedute, senza tuttavia interferire con il diritto dei dipendenti di risolvere un contratto di lavoro. Dovrebbe restare impregiudicato anche il diritto di una parte di risolvere un contratto per motivi diversi dalla mera sostituzione dell'ente in dissesto con il nuovo ente. Le autorità di risoluzione dovrebbero inoltre disporre del potere accessorio di imporre all'ente residuo che è liquidato con procedura ordinaria di insolvenza di fornire i servizi necessari per consentire all'ente al quale sono state cedute attività o azioni in virtù dell'applicazione dello strumento della vendita dell'attività d'impresa o dello strumento dell'ente-ponte di svolgere la propria attività.

(57)     Ai sensi dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, le parti interessate hanno diritto a un giudice imparziale e a disporre di mezzi di ricorso efficaci nei confronti delle misure che le riguardano. Di conseguenza, occorre prevedere la possibilità di ricorso giurisdizionale avverso le decisioni prese dalle autorità di risoluzione. Tuttavia, poiché la presente direttiva è intesa a disciplinare situazioni di estrema urgenza e la sospensione di una decisione delle autorità di risoluzione potrebbe interrompere la continuità di funzioni essenziali, è necessario prevedere che né la presentazione di un ricorso né un provvedimento giudiziario provvisorio possano sospendere l'attuazione delle decisioni di risoluzione. Inoltre, sia per tutelare i terzi che hanno acquistato attività, diritti e passività dell'ente soggetto a risoluzione in virtù dell'esercizio dei poteri delle autorità in tal senso, sia per assicurare la stabilità dei mercati finanziari, il ricorso giurisdizionale non dovrebbe incidere sugli atti amministrativi e/o sulle transazioni conclusi in base a una decisione di risoluzione annullata. Occorre pertanto limitare al riconoscimento alle persone interessate di una compensazione per i danni subiti le misure correttive applicate a una decisione indebita.

(58)     Nell'interesse di una risoluzione efficiente e per evitare conflitti di competenza, non dovrebbe essere aperta né portata avanti alcuna procedura ordinaria di insolvenza in relazione all'ente in dissesto mentre l'autorità di risoluzione esercita i propri poteri o applica strumenti di risoluzione. È altresì utile e necessario sospendere, per un periodo di tempo limitato, determinati obblighi contrattuali, affinché l'autorità di risoluzione abbia il tempo di mettere in pratica gli strumenti di risoluzione.

(59)     Affinché, nel cedere attività e passività a un acquirente del settore privato o a un ente-ponte, le autorità di risoluzione dispongano di un periodo di tempo adeguato per individuare i contratti da cedere, è opportuno imporre limitazioni proporzionate dei diritti delle controparti di procedere al close out, anticipare o estinguere in altro modo contratti finanziari prima del trasferimento. Tali limitazioni sono necessarie per consentire alle autorità di ottenere un quadro fedele dello stato patrimoniale dell'ente in dissesto, senza le modifiche in termini di valore e contenuto che deriverebbero da un ampio esercizio dei diritti di recesso. Per limitare al minimo necessario l'interferenza nei diritti contrattuali delle controparti, la limitazione dei diritti di recesso dovrebbe applicarsi soltanto in relazione all'azione di risoluzione, lasciando impregiudicati i diritti di recesso derivanti da qualsiasi altro inadempimento, compreso il mancato pagamento o versamento dei margini.

(60)     Al fine di preservare legittimi accordi finanziari nel caso di una cessione di parte delle attività, dei diritti e delle passività di un ente in dissesto, è opportuno introdurre meccanismi di protezione per impedire la separazione di passività, diritti e contratti collegati. Tale limitazione a determinate pratiche rispetto a contratti collegati dovrebbe estendersi ai contratti con la stessa controparte assistiti da garanzie, contratti di garanzia finanziaria che implicano il trasferimento della proprietà, accordi di compensazione, accordi di netting per close out e contratti di finanza strutturata. Quando si applica tale protezione, le autorità di risoluzione sarebbero tenute a trasferire tutti i contratti collegati nell'ambito di un accordo protetto, ovvero a lasciarli alla banca residua fallita. Questa forma di protezione dovrebbe garantire che i requisiti di capitale previsti dalla direttiva 2006/48/CE per le esposizioni incluse in un accordo di netting non siano alterati.

(61)     Nel caso in cui le autorità di risoluzione intendano trasferire una serie di contratti collegati, il trasferimento non dovrebbe essere effettuato quando esso non è possibile per tutti i contratti della serie perché alcuni diritti o passività da essi contemplati sono disciplinati dalla legge di un territorio esterno all'Unione. Qualsiasi trasferimento effettuato in violazione di detta regole è privo di effetti.

(62)     Anche se il fatto che le autorità di risoluzione disporranno degli stessi strumenti e degli stessi poteri agevolerà un'azione coordinata in caso di dissesto di un gruppo transfrontaliero, sembrano tuttavia necessarie ulteriori misure per promuovere la cooperazione e prevenire risposte nazionali frammentarie. Le autorità di risoluzione dovrebbero consultarsi e cooperare nell'ambito di collegi di risoluzione in caso di risoluzione di entità affiliate, nell'intento di concordare un programma di risoluzione del gruppo. Dovrebbero essere istituiti collegi di risoluzione che andrebbero a integrare i già esistenti collegi delle autorità di vigilanza attraverso l'aggiunta delle autorità di risoluzione, e, ove appropriato, il coinvolgimento dei ministeri delle finanze, per le entità appartenenti a gruppi. In caso di crisi, il collegio di risoluzione dovrebbe rappresentare un forum per lo scambio di informazioni e per il coordinamento delle misure di risoluzione.

(63)     Nella risoluzione di gruppi transfrontalieri occorre raggiungere un equilibrio fra, da un lato, la necessità di procedure consone all'urgenza della situazione e funzionali al raggiungimento di soluzioni efficaci, eque e tempestive per il gruppo nel suo complesso e, dall'altro, l'esigenza di preservare la stabilità finanziaria in tutti gli Stati membri in cui il gruppo opera. È opportuno che le diverse autorità di risoluzione confrontino le loro posizioni nel collegio di risoluzione. Le azioni di risoluzione proposte dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo dovrebbero essere preparate e discusse fra le diverse autorità nazionali di risoluzione nel quadro dei corrispondenti piani a livello di gruppo. Per agevolare il raggiungimento di una decisione rapida e comune ogniqualvolta possibile, i collegi di risoluzione dovrebbero comprendere le posizioni delle autorità di risoluzione di tutti gli Stati membri in cui il gruppo opera. Le azioni di risoluzione decise dall'apposita autorità a livello di gruppo dovrebbero tener sempre conto delle ripercussioni sulla stabilità finanziaria negli Stati membri in cui il gruppo opera. Occorre a tal fine conferire alle autorità di risoluzione dello Stato membro in cui è stabilita una filiazione la facoltà di contestare le decisioni dell'autorità di risoluzione di gruppo, non soltanto quanto all'adeguatezza delle azioni e misure di risoluzione, ma anche nell'ottica della necessità di salvaguardare la stabilità finanziaria in tale Stato membro. ▌

(63 bis) La presente direttiva dovrebbe fornire alle autorità di risoluzione di gruppo e alle altre autorità di risoluzione interessate un quadro per sviluppare un approccio di gruppo alla risoluzione. In mancanza di un approccio di gruppo coerente alla risoluzione, le autorità di risoluzione potrebbero eventualmente imporre la nazionalizzazione dei gruppi bancari per entità giuridica, il che metterebbe a repentaglio l'integrità del mercato interno e potrebbe fornire agli Stati membri un incentivo a salvare gruppi bancari ed entità giuridiche.

(64)     L'elaborazione di un programma di risoluzione di gruppo dovrebbe agevolare una risoluzione coordinata che ha più probabilità di produrre i migliori risultati per tutti gli enti di un gruppo. Il programma di risoluzione di gruppo dovrebbe essere proposto dall'autorità di risoluzione di gruppo ed essere vincolante per i membri del collegio di risoluzione. ▌

(65)     Nell'ambito di un programma di risoluzione di gruppo, le autorità nazionali dovrebbero essere invitate ad applicare lo stesso strumento alle entità giuridiche che soddisfano le condizioni per la risoluzione. ▌Le autorità di risoluzione a livello di gruppo dovrebbero avere ▌il potere di applicare lo strumento dell'ente-ponte a livello di gruppo (che può comportare, se del caso, meccanismi di ripartizione degli oneri) per stabilizzare un gruppo nel suo insieme. La proprietà delle filiazioni potrebbe essere trasferita all'ente-ponte in vista di una loro vendita successiva, tutte insieme o una per una, quando le condizioni del mercato saranno favorevoli. Inoltre, l'autorità di risoluzione di gruppo dovrebbe avere il potere di applicare lo strumento del bail-in a livello di impresa madre. Inoltre, ogni autorità di risoluzione appartenente al collegio di risoluzione dovrebbe poter intervenire in aggiunta al piano di risoluzione di gruppo se lo reputa necessario per proteggere la stabilità finanziaria o l'interesse pubblico.

(66)     Una risoluzione efficace degli enti e gruppi attivi a livello internazionale implica intese di cooperazione tra l'Unione e le autorità di risoluzione dei paesi terzi. La cooperazione sarà più agevole se i regimi di risoluzione dei paesi terzi si fondano sui principi e approcci comuni in via di definizione al Consiglio per la stabilità finanziaria e al G20. A tal fine è opportuno che l'ABE elabori e concluda accordi quadro amministrativi con le autorità dei paesi terzi a norma dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e che le autorità nazionali concludano accordi bilaterali conformi, per quanto possibile, agli accordi quadro dell'ABE. La definizione di tali accordi tra autorità nazionali competenti della gestione del dissesto di imprese globali dovrebbe essere un mezzo per garantire l'efficacia della pianificazione, del processo decisionale e del coordinamento riguardo ai gruppi internazionali. L'ABE dovrebbe essere inoltre incaricata del riconoscimento delle misure adottate dalle autorità di risoluzione nei paesi terzi. ▌

(67)     È opportuno che la cooperazione riguardi sia le filiazioni dei gruppi dell'Unione o di paesi terzi sia succursali degli enti dell'Unione o di paesi terzi. La succursali dei gruppi di paesi terzi sono imprese stabilite nell'Unione: pertanto, sono totalmente sottoposte al diritto dell'Unione, compresi gli strumenti di risoluzione previsti dalla presente direttiva. Occorre tuttavia preservare il diritto degli Stati membri di applicare gli strumenti di risoluzione anche alle succursali di enti la cui amministrazione centrale è stabilita in un paese terzo nei casi in cui il riconoscimento e l'applicazione alla succursale di procedure del paese terzo metterebbe a repentaglio la stabilità finanziaria dell'Unione o in cui i depositanti dell'Unione non riceverebbero lo stesso trattamento dei depositanti del paese terzo. Occorre quindi conferire all'ABE il diritto di rifiutare, previa consultazione delle autorità nazionali di risoluzione, il riconoscimento di una procedura di un paese terzo nei confronti di una succursale sita nell'Unione di un ente di un paese terzo. Qualora un simile trattamento iniquo dei depositanti sia imposto dalla legislazione in materia di banche, di risoluzione o di insolvenza del paese terzo, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di imporre a queste succursali anche un requisito preliminare di costituzione in società affiliate.

(68)     Vi sono casi in cui l'efficacia degli strumenti di risoluzione applicati può dipendere dalla disponibilità di finanziamenti a breve termine per l'ente o per un ente-ponte, dalla fornitura di garanzie a potenziali acquirenti o dalla reperibilità di capitali per l'ente-ponte. Al di là del ruolo delle banche centrali di fornire liquidità al sistema finanziario anche in momenti di crisi, è importante che gli Stati membri istituiscano meccanismi di finanziamento intesi a evitare che i fondi necessari a tal fine provengano dai bilanci nazionali. La stabilizzazione del sistema finanziario dovrebbe essere finanziata dal settore finanziario nel suo complesso.

(69)     In linea di principio, i contributi dovrebbero essere raccolti dal settore prima di qualsiasi operazione di risoluzione e indipendentemente da essa. Quando i finanziamenti preventivi non sono sufficienti a coprire le perdite o i costi sostenuti utilizzando i meccanismi di finanziamento, occorrono contributi aggiuntivi per sostenere gli ulteriori costi o perdite. I sistemi di tutela istituzionale (Institutional protection schemes - IPS) sono da considerarsi meccanismi di finanziamento. Gli Stati membri che applicano sulle banche un prelievo di entità e struttura adeguate dovrebbero poter considerare tale regime di prelievo come il proprio meccanismo di finanziamento.

(70)     Al fine di costituire una massa critica ed evitare gli effetti prociclici che si verificherebbero se, in una crisi sistemica, i meccanismi di finanziamento dovessero basarsi solo sui contributi ex post, le risorse finanziarie messe ex ante a disposizione dei meccanismi finanziari nazionali dovrebbero obbligatoriamente ammontare ad un determinato livello-obiettivo. ▌

(70 bis) I meccanismi di finanziamento nazionali dovrebbero essere di proprietà degli Stati membri e da essi controllati. I pagamenti a favore e a carico dei meccanismi di finanziamento dovrebbero essere simmetrici: le entrate e le riscossioni derivanti da tutte le misure di risoluzione finanziate a valere sui meccanismi di finanziamento dovrebbero essere destinati nuovamente ai meccanismi di finanziamento. Tali entrate possono includere i compensi per garanzie. Analogamente, le azioni di enti creditizi o imprese d'investimento ricapitalizzate mediante il ricorso ai meccanismi di finanziamento dovrebbero essere di proprietà di questi ultimi. Alla fine del periodo di risoluzione e una volta vendute queste azioni, gli utili dovrebbero essere trasferiti ai meccanismi di finanziamento.

(71)     Ai fini di un calcolo equo dei contributi e di un incentivo a operare secondo un modello meno rischioso, è opportuno che i contributi ai meccanismi di finanziamento nazionali tengano conto del grado di credito, liquidità e rischio di mercato cui gli enti creditizi sono esposti.

(72)     Assicurare una risoluzione efficace degli enti finanziari in dissesto nell'Unione è un fattore essenziale nel completamento del mercato interno: il loro dissesto, infatti, incide non soltanto sulla stabilità finanziaria dei mercati in cui operano direttamente, ma anche sul mercato finanziario dell'Unione nella sua totalità. Con il completamento del mercato interno dei servizi finanziari si rinsalda l'interazione fra i vari sistemi finanziari nazionali. Gli enti operano al di là dello Stato membro di stabilimento e sono intercollegati tramite il mercato interbancario e altri mercati che sono, nella sostanza, paneuropei. Assicurare che la risoluzione di tali enti sia finanziata efficacemente, a pari condizioni, nei diversi Stati membri è nell'interesse superiore dello Stato membro in cui l'ente in questione opera, ma anche, in generale, in quello di tutti gli altri, perché costituisce un mezzo per garantire pari condizioni di concorrenza e migliorare il funzionamento del mercato unico finanziario europeo. L'istituzione di un sistema europeo dei meccanismi di finanziamento dovrebbe far sì che tutti gli enti che operano nell'Unione siano soggetti a meccanismi di finanziamento della risoluzione di pari efficacia e concorrano alla stabilità del mercato unico.

(73)     Per migliorare la resilienza del sistema europeo dei meccanismi di finanziamento, e in linea con l'obiettivo di attingere principalmente al settore per ottenere i finanziamenti piuttosto che ai fondi pubblici, è opportuno che i meccanismi nazionali abbiano la prerogativa di concedersi reciprocamente prestiti in caso di necessità. Questa assunzione ed erogazione di prestiti dovrebbe essere su base volontaria.

(74)     Benché istituiti a livello nazionale, i meccanismi di finanziamento dovrebbero essere messi in comune in caso di risoluzione di una crisi di gruppo. ▌

(76)     Quando, nel contesto della risoluzione di un ente creditizio, i depositi sono trasferiti a un altro ente, i depositanti non dovrebbero essere assicurati per un importo superiore al livello di copertura previsto dalla direttiva 94/19/CE. Di conseguenza, i crediti relativi ai depositi rimasti presso l'ente creditizio soggetto a risoluzione si dovrebbero limitare alla differenza tra i fondi trasferiti e il livello di copertura previsto dalla direttiva 94/19/CE. Se i depositi trasferiti sono superiori al livello di copertura, il depositante non dovrebbe avere un diritto di credito nei confronti del sistema di garanzia dei depositi per quanto concerne i depositi rimasti presso l'ente creditizio soggetto a risoluzione.

(77)     L'istituzione dei meccanismi di finanziamento che costituiscono il sistema europeo dei meccanismi di finanziamento di cui alla presente direttiva dovrebbe assicurare il coordinamento nell'impiego dei fondi che sono disponibili per la risoluzione a livello nazionale.

(78)     L'adozione di norme tecniche relative ai servizi finanziari dovrebbe garantire un'armonizzazione coerente e una tutela adeguata di depositanti, investitori e consumatori in tutta l'Unione. Sarebbe efficiente e opportuno affidare all'ABE, in quanto organismo altamente specializzato, l'elaborazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione che non implicano scelte politiche, da sottoporre alla Commissione.

(79)     È opportuno che la Commissione adotti i progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall'ABE mediante atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in conformità agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

(80)     Dovrebbe essere conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di: precisare le definizioni di "funzioni essenziali" e "aree di attività principali"; precisare le circostanze in cui un ente è in dissesto o a rischio di dissesto; indicare le circostanze in cui applicare lo strumento della separazione delle attività; specificare le passività escluse dall'ambito di applicazione dello strumento del bail-in; indicare le situazioni in cui l'esclusione dallo strumento del bail-in è necessaria ai fini della continuità delle operazioni essenziali e delle principali linee di attività; indicare i criteri per fissare l'importo minimo delle passività ammissibili di cui l'ente dovrebbe disporre ai fini dello strumento del bail-in; precisare le circostanze in cui, in applicazione dello strumento del bail-in, cancellare le azioni esistenti e convertire le passività in azioni; specificare le situazioni in cui non riconoscere la procedura di risoluzione di un paese terzo; precisare ulteriormente le condizioni a cui considerare che il livello-obiettivo dei meccanismi di finanziamento si è scostato in modo significativo dal livello iniziale; adottare criteri per adeguare i contributi ai meccanismi di finanziamento al profilo di rischio dei diversi enti; sancire obblighi per assicurare l'effettivo versamento dei contributi ai meccanismi di finanziamento; precisare le condizioni per i prestiti reciproci fra meccanismi di finanziamento nazionali. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate durante il lavoro preparatorio, anche a livello di esperti.

(81)     È opportuno prevedere che, in determinati casi, l'ABE promuova dapprima, mediante orientamenti, la convergenza delle pratiche delle autorità nazionali e che successivamente, in funzione della convergenza realizzata nell'applicazione di tali orientamenti, la Commissione sia abilitata a adottare atti delegati.

(82)     Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla tempestiva e continua trasmissione delle informazioni sui documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(83)     Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero poter disporre di tre mesi dalla data di notifica per sollevare obiezioni a un atto delegato. Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero poter informare le altre istituzioni che non intendono sollevare obiezioni.

(84)     Nella dichiarazione relativa all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, allegata all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona, la Conferenza prende atto dell'intenzione della Commissione di continuare a consultare gli esperti nominati dagli Stati membri nell'elaborazione dei progetti di atti delegati nel settore dei servizi finanziari, secondo la sua prassi costante.

(85)     Dovrebbe essere conferito alla Commissione anche il potere di adottare norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione a norma dell'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in conformità all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010. All'ABE è affidata la stesura di progetti di norme tecniche di attuazione da sottoporre alla Commissione.

(86)     La direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi[15] prevede il reciproco riconoscimento e l'attuazione in tutti gli Stati membri delle decisioni concernenti il risanamento o la liquidazione di enti creditizi con succursali in Stati membri diversi da quello della sede legale; la direttiva garantisce che tutte le attività e le passività dell'ente creditizio, a prescindere dal paese in cui si trovano, siano gestite in un'unica procedura nello Stato membro d'origine e che ai creditori negli Stati ospitanti sia riservato lo stesso trattamento dei creditori nello Stato membro d'origine; ai fini di una risoluzione efficace, la direttiva 2001/24/CE si dovrebbe applicare anche nel caso di utilizzo degli strumenti di risoluzione, sia quando sono applicati a enti creditizi sia quando sono applicati ad altre entità soggette al regime di risoluzione; occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2001/24/CE.

(87)     Le direttive sul diritto societario dell'Unione contengono norme obbligatorie per la tutela di azionisti e creditori degli enti creditizi che rientrano nel loro ambito di applicazione. Poiché, in una situazione in cui le autorità di risoluzione dovrebbero agire rapidamente, queste norme possono ostacolare l'efficacia dell'intervento e l'uso degli strumenti e poteri di risoluzione, occorre prevedere delle deroghe. Al fine di garantire il massimo grado di certezza giuridica ai portatori di interesse, le deroghe dovrebbero essere definite in modo chiaro e preciso ed essere applicate esclusivamente nell'interesse pubblico e nel rispetto delle condizioni per la risoluzione. Il ricorso agli strumenti di risoluzione presuppone il rispetto degli obiettivi e delle condizioni stabiliti a tal fine dalla presente direttiva.

(88)     La seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa[16] contiene norme sul diritto degli azionisti di decidere in merito all'aumento e alla riduzione del capitale sociale, sul loro diritto a partecipare alle nuove emissioni di azioni come corrispettivo di conferimenti in contanti, sulla tutela dei creditori in caso di riduzione del capitale e sulla convocazione dell'assemblea dei soci in caso di perdita grave di capitale. Poiché queste norme possono ostacolare la rapidità di azione delle autorità di risoluzione, occorre prevedere delle deroghe.

(89)     La direttiva 2011/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativa alle fusioni delle società per azioni[17] contiene, tra l'altro, norme sull'approvazione delle fusioni da parte dell'assemblea generale di ciascuna delle società partecipanti alla fusione, sui requisiti concernenti il progetto di fusione, la relazione della direzione e la relazione di un esperto, nonché sulla tutela dei creditori. La sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle scissioni delle società per azioni[18] prevede norme analoghe sulla scissione delle società per azioni. La direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali[19] prevede norme corrispondenti sulle fusioni transfrontaliere delle società di capitali. Occorre introdurre deroghe a tali direttive per consentire un'azione rapida delle autorità di risoluzione.

(90)     La direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto[20] prevede l'obbligo di un'offerta pubblica di acquisto su tutte le azioni della società a un prezzo equo, come definito nella direttiva, ove qualcuno acquisti, direttamente o indirettamente e personalmente o di concerto con altri, una determinata percentuale di azioni della società tale da conferirgli il controllo sulla stessa e definita dalla legislazione nazionale. La norma sull'offerta obbligatoria ha lo scopo di tutelare gli azionisti di minoranza nel caso di cambio di controllo. Tuttavia, la prospettiva di un obbligo così costoso potrebbe scoraggiare possibili investitori nell'ente interessato, rendendo così difficile alle autorità di risoluzione valersi di tutti i poteri di risoluzione. Occorre prevedere una deroga alla disposizione sull'offerta pubblica obbligatoria, nella misura necessaria a consentire l'uso dei poteri di risoluzione; successivamente al periodo di tale risoluzione, invece, la disposizione dovrebbe applicarsi a chiunque acquisisca il controllo dell'ente interessato.

(91)     La direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate[21] contempla i diritti procedurali degli azionisti in relazione all'assemblea. La direttiva stabilisce, tra l'altro, il termine minimo e il contenuto della convocazione dell'assemblea. Poiché queste disposizioni possono ostacolare la rapidità di azione delle autorità di risoluzione, occorre prevedere delle deroghe alla direttiva. Prima della risoluzione può presentarsi l'esigenza di un rapido aumento del capitale, quando l'ente creditizio non soddisfa, o non è probabile che soddisfi, i requisiti delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, e con un aumento di capitale si potrebbe risanare la situazione finanziaria ed evitare di raggiungere la soglia per la risoluzione. In siffatta situazione, occorre prevedere la possibilità di convocare l'assemblea entro un termine ridotto. Tuttavia, gli azionisti dovrebbero mantenere il potere decisionale in merito all'aumento e alla riduzione del termine per la convocazione dell'assemblea. Per varare tale meccanismo occorre prevedere una deroga alla direttiva 2007/36/CE.

(92)     Affinché le autorità competenti della risoluzione siano rappresentate nel Sistema europeo di vigilanza finanziaria istituito dal regolamento (UE) n. 1093/2010 e affinché l'ABE disponga delle conoscenze necessarie a svolgere i compiti previsti dalla presente direttiva, occorre modificare il regolamento (UE) n. 1093/2010 per includere le autorità nazionali di risoluzione nella nozione di autorità competenti di cui a tale regolamento. Tale assimilazione fra autorità di risoluzione e autorità competenti a norma del regolamento (UE) n. 1093/2010 è in linea con le funzioni che l'articolo 25 dello stesso attribuisce all'ABE, vale a dire, tra l'altro, contribuire e partecipare attivamente all'elaborazione e al coordinamento di piani di risanamento e di risoluzione e tendere a facilitare la risoluzione degli istituti in fallimento e, in particolare, di gruppi transfrontalieri.

(93)     Per assicurare l'osservanza degli obblighi imposti dalla presente direttiva da parte degli enti, di coloro che ne controllano effettivamente l'attività d'impresa e dei membri del loro organo di gestione, e per assicurare che essi ricevano un trattamento analogo in tutta l'Unione, occorre che gli Stati membri siano tenuti a prevedere sanzioni e misure amministrative effettive, proporzionate e dissuasive. Le sanzioni e misure amministrative previste dagli Stati membri dovrebbero quindi rispondere a determinati requisiti quanto a destinatari, criteri di cui tener conto nell'applicare una sanzione o misura, pubblicazione delle sanzioni o misure, poteri sanzionatori fondamentali e livello delle sanzioni pecuniarie amministrative.

(94)     La presente direttiva fa riferimento alle sanzioni e misure amministrative in modo da coprire tutte le azioni applicate in caso di violazione e miranti a impedire ulteriori violazioni, a prescindere dalla loro classificazione come sanzione o misura nell'ordinamento nazionale.

(95)     Occorre che la presente direttiva lasci impregiudicate le disposizioni del diritto degli Stati membri relative alle sanzioni penali.

(96)     Con la Dichiarazione politica comune degli Stati membri e della Commissione, del 28 settembre 2011, sui documenti esplicativi[22], gli Stati membri si sono impegnati a che la notifica delle misure di recepimento sia sempre accompagnata da uno o più documenti esplicativi che chiariscano il rapporto tra le componenti della direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(97)     La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i diritti, le libertà e i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto di proprietà, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e i diritti della difesa,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI, ▌AUTORITÀ, COOPERAZIONE ED ENTI CON ATTIVITÀ TRANSFRONTALIERA

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

La presente direttiva stabilisce norme e procedure per il risanamento e la risoluzione di:

a)        enti creditizi e imprese di investimento;

b)        enti finanziari filiazioni di un ente creditizio o di un'impresa di investimento o di una società di cui alle lettere c) o d), soggetti alla vigilanza dell'impresa madre su base consolidata in conformità del titolo V, capo 2, sezione 2, sottosezione 1, della direttiva 2006/48/CE;

c)        società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista, società di partecipazione mista;

d)        società di partecipazione finanziaria madri in uno Stato membro, società di partecipazione finanziaria madri nell'Unione, società di partecipazione finanziaria mista madri in uno Stato membro, società di partecipazione finanziaria mista madri nell'Unione;

e)        succursali di enti con sede legale al di fuori dell'Unione secondo le specifiche condizioni previste nella presente direttiva.

In sede di definizione e di applicazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni della presente direttiva e in sede di ricorso ai vari strumenti a loro disposizione relativamente a un'entità di cui al paragrafo 1, le autorità di risoluzione e le autorità competenti tengono conto del tipo di attività, della struttura azionaria, della forma giuridica, del profilo di rischio, delle dimensioni, dello status giuridico e delle interconnessioni di tale entità con altri enti o con il sistema finanziario in generale, nonché dell'ambito e complessità delle sue attività, della sua appartenenza a un sistema di tutela istituzionale (IPS) conforme ai requisiti di cui all'articolo 113, paragrafo 7 del [Regolamento sui requisiti patrimoniali - CRR] o ad altri sistemi cooperativi di mutua solidarietà ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 6, di tale regolamento e del fatto se l'ente eserciti servizi o attività di investimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2004/39/CE.

Articolo 2

Definizioni

1.        Ai fini della presente direttiva si intende per:

(1)      "risoluzione": la ristrutturazione di un ente al fine di assicurarne la continuità delle funzioni essenziali, di preservare la stabilità finanziaria e di ripristinare la sostenibilità economica di tutto l'ente o di sue parti;

(2)      "ente creditizio": un ente creditizio come definito all'articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/48/CE;

(3)      "impresa di investimento": un'impresa di investimento definita all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/49/CE, soggetta al requisito relativo al capitale iniziale di cui all'articolo 9 della medesima;

(4)      "ente finanziario": un ente finanziario come definito all'articolo 4, punto 5, della direttiva 2006/48/CE;

(5)      "filiazione": un'impresa figlia come definita all'articolo 4, punto 13, della direttiva 2006/48/CE;

(6)      "impresa madre": un'impresa madre come definita all'articolo 4, punto 12, della direttiva 2006/48/CE;

(7)      "base consolidata": in base alla situazione finanziaria consolidata di un gruppo soggetto alla vigilanza su base consolidata a norma del titolo V, capo 2, sezione 2, sottosezione 1, della direttiva 2006/48/CE o al subconsolidamento a norma dell'articolo 73, paragrafo 2, della medesima;

(7 bis) "IPS": un sistema di tutela istituzionale conforme ai requisiti di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento [CRR];

(8)      "società di partecipazione finanziaria": un ente finanziario le cui filiazioni sono, esclusivamente o prevalentemente, enti o enti finanziari, e almeno una di esse è un ente, e che non è una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 2, punto 15, della direttiva 2002/87/CE;

(9)      "società di partecipazione finanziaria mista": una società di partecipazione finanziaria mista come definita all'articolo 2, punto 15, della direttiva 2002/87/CE;

(10)    "società di partecipazione mista": una società di partecipazione mista come definita all'articolo 4, punto 20, della direttiva 2006/48/CE, o una società di partecipazione mista come definita all'articolo 3, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 2006/49/CE;

(11)    "società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro": una società di partecipazione finanziaria che non sia a sua volta filiazione di un ente autorizzato nello stesso Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista costituita nello stesso Stato membro;

(12)    "società di partecipazione finanziaria madre nell'Unione": una società di partecipazione finanziaria madre che non sia filiazione di un ente autorizzato in un qualsiasi Stato membro o di un'altra società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista costituita in un qualsiasi Stato membro;

(13)    "società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro": società di partecipazione finanziaria mista che non sia a sua volta filiazione di un ente autorizzato nello stesso Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista costituita nello stesso Stato membro;

(14)    "società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione": una società di partecipazione finanziaria mista madre che non sia filiazione di un ente creditizio autorizzato in un qualsiasi Stato membro o di un'altra società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista costituita in un qualsiasi Stato membro;

(15)    "obiettivi della risoluzione (della/)": gli obiettivi specificati all'articolo 26, paragrafo 2;

(16)    "succursale": una succursale come definita all'articolo 4, punto 3, della direttiva 2006/48/CE;

(17)    "autorità di risoluzione (della/)": un'autorità designata da uno Stato membro a norma dell'articolo 3;

(18)    "strumento di risoluzione (della/)": lo strumento della vendita dell'attività d'impresa, lo strumento dell'ente-ponte, lo strumento della separazione delle attività o lo strumento del bail-in;

(19)    "potere di risoluzione" ▌: uno dei poteri di cui agli articoli da 56 a 63;

(20)    "autorità competente": l'autorità competente come definita all'articolo 4, paragrafo 40, del regolamento [CRR] e la Banca centrale europea nella sua funzione di vigilanza disciplinata dal [regolamento SSM/BCE];

(21)    "ministeri competenti": i ministeri delle finanze o altri ministeri responsabili delle decisioni economiche, finanziarie e di bilancio secondo le competenze nazionali;

(22)    "controllo": il rapporto tra un'impresa madre e una filiazione come definito all'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE, ovvero un rapporto analogo tra una persona fisica o giuridica e un'impresa;

(23)    "ente": un ente creditizio o un'impresa di investimento;

(24)    "direzione": le persone che determinano effettivamente l'orientamento dell'attività dell'ente creditizio ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2006/48/CE;

(24 bis) "organo di gestione": l'organo definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 7, della direttiva [CRD IV];

(24 ter) "alta dirigenza": le persone definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, della [CRD IV];

(25)    "gruppo": un'impresa madre e le sue filiazioni;

(26)    "sostegno finanziario pubblico straordinario": aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o qualsiasi altro sostegno finanziario pubblico a livello sovranazionale che, se erogato a livello nazionale, configurerebbe un aiuto di stato, forniti per mantenere o ripristinare la sostenibilità economica, la liquidità o la solvibilità di un ente;

(26 bis) "crisi sistemica": una perturbazione del sistema finanziario che può avere gravi conseguenze negative per il mercato interno e l'economia reale; tutti i tipi di intermediari, mercati e infrastrutture finanziari sono in certa misura potenzialmente importanti per il sistema;

(27)    "entità del gruppo": un'entità giuridica facente parte di un gruppo;

(28)    "piano di risanamento": un piano preparato e aggiornato da un ente a norma dell'articolo 5;

(29)    "funzioni essenziali": attività, servizi e operazioni la cui interruzione potrebbe determinare una perturbazione dell'economia o dei mercati finanziari di uno o più Stati membri;

(30)    "aree di attività principali": aree di attività e servizi connessi che rappresentano una fonte sostanziale di entrate, utili o valore di franchise di un ente;

(31)    "autorità di vigilanza su base consolidata": l'autorità competente della vigilanza su base consolidata come definita all'articolo 4, punto 48, della direttiva 2006/48/CE;

(32)    "fondi propri": fondi propri ai sensi del titolo V, capo 2, della direttiva 2006/48/CE;

(33)    "condizioni per la risoluzione ()": le condizioni specificate all'articolo 27, paragrafo 1;

(34)    "azione di risoluzione (della/)": la decisione di assoggettare un ente a risoluzione a norma dell'articolo 27, l'applicazione di uno strumento di risoluzione o l'esercizio di uno o più poteri di risoluzione in relazione a un ente;

(35)    "piano di risoluzione (della/)": un piano preparato per un ente dalla pertinente autorità di risoluzione della/ a norma dell'articolo 9;

(36)    "risoluzione (della/) di gruppo": uno degli interventi seguenti:

a)        azione di risoluzione a livello di impresa madre o di ente soggetto a vigilanza consolidata;

b)        coordinamento dell'applicazione degli strumenti di risoluzione e dell'esercizio dei poteri di risoluzione da parte delle autorità di risoluzione in relazione a entità del gruppo che soddisfano le condizioni per la risoluzione;

(37)    "piano di risoluzione (della/) di gruppo": un piano di risoluzione della/ di gruppo preparato a norma degli articoli 11 e 12;

(38)    "autorità di risoluzione (della/) a livello di gruppo": l'autorità di risoluzione nello Stato membro in cui si trova l'autorità di vigilanza su base consolidata;

(39)    "collegio di risoluzione (della/)": un collegio istituito in conformità all'articolo 80 per svolgere i compiti di cui agli articoli 12, 13 e 83;

(40)    "procedura ordinaria di insolvenza": l'insieme delle procedure di insolvenza che comportano il parziale o totale disinvestimento di un debitore e la nomina di un liquidatore, di norma applicabili agli enti ai sensi del diritto nazionale, e specifiche per tali enti oppure applicabili in generale a qualsiasi persona fisica o giuridica;

(41)    "titoli di debito" di cui all'articolo 56, lettere d), i), l) e m): le obbligazioni e altre forme di titoli di debito trasferibili, gli strumenti che creano o riconoscono un debito e quelli che conferiscono diritti di acquistare titoli di debito;

(42)    "ente impresa madre in uno Stato membro": un ente creditizio impresa madre in uno Stato membro come definito all'articolo 4, punto 14, della direttiva 2006/48/CE, o un'impresa d'investimento madre in uno Stato membro come definita all'articolo 3, lettera f), della direttiva 2006/49/CE;

(43)    "ente impresa madre nell'Unione": un ente creditizio impresa madre nell'Unione come definito all'articolo 4, punto 16, della direttiva 2006/48/CE, o un'impresa d'investimento madre nell'Unione come definita all'articolo 3, lettera g) della direttiva 2006/49/CE;

(44)    "requisiti in materia di fondi propri": i requisiti imposti dall'articolo 75 della direttiva 2006/48/CE;

(45)    "collegio delle autorità di vigilanza": un collegio delle autorità di vigilanza istituito a norma dell'articolo 131 bis della direttiva 2006/48/CE;

(46)    "quadro degli aiuti di Stato dell'Unione": il quadro istituito dagli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e i regolamenti stabiliti o adottati ai sensi dell'articolo 107 o dell'articolo 106, paragrafo 4 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

(47)    "liquidazione": il realizzo delle attività di un ente;

(48)    "strumento della separazione delle attività": la cessione, mediante l'esercizio del potere di cessione di un'autorità di risoluzione, di attività e diritti di un ente che soddisfa le condizioni per la risoluzione a una società veicolo per la gestione delle attività, in conformità all'articolo 36;

(49)    "strumento del bail-in": esercizio, da parte di un'autorità di risoluzione, dei poteri di riduzione e di conversione in relazione alle passività di un ente che soddisfa le condizioni per la risoluzione a norma dell'articolo 37;

(50)    "strumento della vendita dell'attività d'impresa": la cessione, ad opera di un'autorità di risoluzione, di titoli di proprietà, attività, diritti o passività di un ente che soddisfa le condizioni per la risoluzione a un acquirente diverso da un ente-ponte, a norma dell'articolo 32;

(51)    "strumento dell'ente-ponte": il potere di cedere a un ente-ponte attività, diritti o passività di un ente che soddisfa le condizioni per la risoluzione, in conformità all'articolo 34;

(52)    "ente-ponte": un'entità giuridica interamente di proprietà di una o più autorità pubbliche (che possono includere l'autorità di risoluzione ), creata al fine di ricevere alcune o tutte le attività, i diritti e le passività di un ente soggetto a risoluzione per subentrarvi, in tutto o in parte, nei servizi e attività;

(53)    "titoli di proprietà": azioni, titoli che conferiscono la proprietà in associazioni mutualistiche, titoli convertibili in - o che conferiscono il diritto di acquisire - azioni o titoli di proprietà, e titoli che rappresentano partecipazioni azionarie o titoli di proprietà;

(54)    "poteri di cessione": i poteri specificati all'articolo 56, paragrafo 1, lettere c), d) o e), di cedere azioni, altri titoli di proprietà, titoli di debito, attività, diritti o passività, ovvero qualsiasi combinazione degli stessi, da un ente soggetto a risoluzione a un ricevente;

(55)    "controparte centrale": un'entità giuridica che si interpone tra le controparti di una transazione su uno o più mercati finanziari, diventando l'acquirente di ogni venditore e il venditore di ogni acquirente;

(56)    "derivato": uno strumento finanziario elencato nell'allegato I, sezione C, punti da (4) a (10), della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[23];

(57)    "poteri di riduzione del debito e conversione": i poteri specificati all'articolo 56, paragrafo 1, lettere da f) a l);

(58)    "passività garantita": una passività per la quale il diritto del creditore al pagamento è garantito da un gravame sulle attività, un pegno o un'ipoteca, o da contratti di garanzia, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto ed altri contratti di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà;

(59)    "strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1": strumenti di capitale rientranti nei fondi propri a norma dell'articolo 57, lettera c bis), della direttiva 2006/48/CE;

(60)    "importo aggregato": l'importo aggregato di cui l'autorità di risoluzione ha valutato che si debbano ridurre o convertire le passività ammissibili ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1;

(61)    "strumenti di capitale di base di classe 1": strumenti di capitale rientranti nei fondi propri a norma dell'articolo 57, lettera a), della direttiva 2006/48/CE;

(62)    "passività ammissibili": le passività di un ente che non sono escluse dall'ambito di applicazione dello strumento del bail-in in virtù dell'articolo 38, paragrafo 2;

(63)    "sistema di garanzia dei depositi": un sistema di garanzia dei depositi istituito e ufficialmente riconosciuto da uno Stato membro a norma dell'articolo 3 della direttiva 94/19/CE;

(64)    "strumenti di capitale di classe 2": strumenti di capitale rientranti nei fondi propri a norma dell'articolo 56, lettere f) e h), della direttiva 2006/48/CE;

(65)    "strumenti di capitale pertinenti": ai fini del titolo IV, capo III, sezioni 5 e 6, strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e strumenti di capitale di classe 2;

(66)    "tasso di conversione": il fattore che determina il numero di azioni ordinarie in cui è convertita una passività di una data classe, facendo riferimento a un singolo strumento di detta classe o a una specifica unità di valore di un credito;

(67)    "creditore interessato": il creditore la cui pretesa si riferisce a una passività ridotta o convertita in azioni mediante l'esercizio del potere di riduzione o di conversione;

(68)    "azionista interessato": l'azionista le cui azioni sono cancellate tramite il potere di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettera j);

(69)    "autorità appropriata": l'autorità dello Stato membro designata ai sensi dell'articolo 54 che è competente a norma dell'ordinamento nazionale di tale Stato per effettuare le determinazioni di cui all'articolo 51, paragrafo 1;

(70)    "ente impresa madre pertinente": un'impresa madre in uno Stato membro, un'impresa madre nell'Unione, una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, una società di partecipazione mista, una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro, una società di partecipazione finanziaria madre nell'Unione, una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro oppure una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione, in relazione alla quale è applicato lo strumento del bail-in;

(71)    "ricevente": l'entità alla quale sono ceduti azioni, altri titoli di proprietà, titoli di debito, attività, diritti o passività, ovvero una combinazione degli stessi, dall'ente soggetto a risoluzione;

(72)    "giorno lavorativo": qualsiasi giorno tranne il sabato, la domenica e le festività pubbliche nello Stato membro di origine dell'ente;

(73)    "diritto di recesso": il diritto di recedere da un contratto in caso di inadempimento, secondo quanto definito nel contratto o ai fini dello stesso, che comprende eventuali diritti connessi di anticipazione, close-out, compensazione o netting di obbligazioni nonché eventuali disposizioni connesse che sospendono, modificano o estinguono l'obbligo di un contraente di effettuare un pagamento;

(74)    "ente soggetto a risoluzione (della/)": un ente, un ente finanziario, una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, una società di partecipazione mista, una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro, una società di partecipazione finanziaria madre nell'Unione, una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro oppure una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione, in relazione al quale è avviata un'azione di risoluzione;

(75)    "ente filiazione nazionale": un ente stabilito in uno Stato membro che è filiazione di un ente di un paese terzo o di una società di partecipazione finanziaria;

(76)    "impresa madre nell'Unione": un ente impresa madre nell'Unione, una società di partecipazione finanziaria madre nell'Unione o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione;

(77)    "ente di un paese terzo": un'entità la cui sede legale è stabilita in un paese terzo, titolare di un'autorizzazione o di una licenza a norma della legislazione di detto paese che le consente di esercitare una delle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2006/48/CE o nell'allegato I, sezione A, della direttiva 2004/39/CE;

(78)    ''procedura di risoluzione (della/) in un paese terzo'': un'azione ai sensi della legge o dei regolamenti di un paese terzo per gestire il dissesto di un ente di un paese terzo che è comparabile, in termini di risultati, alle azioni di risoluzione di cui alla presente direttiva;

(79)    "succursale nazionale": una succursale di un ente di un paese terzo stabilita in uno Stato membro;

(80)    "autorità competente di un paese terzo": l'autorità di un paese terzo competente a svolgere funzioni comparabili a quelle delle autorità di risoluzione o delle autorità competenti di cui alla presente direttiva;

(81)    "meccanismo di finanziamento di gruppo": il meccanismo o i meccanismi di finanziamento dello Stato membro dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo;

(82)    "operazione back to back": un'operazione tra due entità di un gruppo volta a trasferire, in tutto o in parte, il rischio generato da un'altra operazione effettuata tra una delle entità e un terzo;

(83)    "garanzia infragruppo": un contratto con il quale un'entità del gruppo garantisce per le obbligazioni di un'altra entità del gruppo nei confronti di un terzo.

2.        Quando la presente direttiva fa riferimento al regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità di risoluzione definite al punto 17 del presente paragrafo sono considerate, ai fini di tale regolamento, autorità competenti ai sensi dell'articolo 4, punto 2, dello stesso.

3.        L'ABE ha il potere di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare le definizioni di "funzioni essenziali" e "aree di attività principali" di cui al paragrafo 1, punti (29) e (30), al fine di garantire un'applicazione uniforme della presente direttiva.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro dodici mesi [dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 3

Designazione delle autorità di risoluzione

1.          Ciascuno Stato membro designa un'autorità unica abilitata ad applicare gli strumenti e a esercitare i poteri di risoluzione (autorità di risoluzione).

2.          L'autorità di risoluzione è un'autorità amministrativa pubblica.

3.          L'autorità di risoluzione può essere la banca centrale ▌, il ministero competente o un'altra autorità amministrativa pubblica, purché non sia anche l'autorità competente. Gli Stati membri provvedono a che, in seno alle banche centrali ▌, i ministeri competenti o alle altre autorità amministrative pubbliche, la funzione di risoluzione ▌sia separata dalla funzione di vigilanza o altre funzioni dell'autorità in questione. La funzione di risoluzione ▌persegue solo gli obiettivi definiti nella presente direttiva.

4.          ▌Gli Stati membri richiedono che l'autorità di risoluzione ▌collabori strettamente con le autorità competenti in materia di vigilanza ai fini delle direttiva [CRD IV] e del regolamento [CRR] nella preparazione, pianificazione e applicazione delle decisioni di risoluzione.

4 bis.     Laddove l'ente eserciti servizi o attività di investimento come definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2004/39/CE, l'autorità competente come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 22, della stessa direttiva e l'AESFEM sono consultati prima dell'adozione di ogni misura di intervento precoce o di ogni intervento di risoluzione e, qualora la consultazione non sia possibile, sono tenuti informati al riguardo.

5.          Al fine di valutare le implicazioni sistemiche o le incidenze per le finanze pubbliche,qualsiasi decisione dell'autorità di risoluzione designata ai sensi della presente direttiva è adottata d'intesa con il ministero competente e la banca centrale.

5 bis.     Le decisioni adottate dalle autorità competenti, dalle autorità di risoluzione e dall'ABE in base alla presente direttiva tengono conto del potenziale impatto della decisione in tutti gli Stati membri in cui opera l'ente o il gruppo e riducono al massimo gli effetti avversi sulla stabilità finanziaria e le ripercussioni socioeconomiche negative negli Stati membri interessati. Le decisioni dell'ABE sono soggette all'articolo 38 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

6.          Gli Stati membri provvedono a che le autorità designate a norma del paragrafo 1 dispongano delle competenze, risorse e capacità operative atte ad applicare le misure di risoluzione e siano in grado di esercitare i loro poteri con la rapidità e flessibilità necessarie per conseguire gli obiettivi della risoluzione.

6 bis.     L'ABE sviluppa le competenze, le risorse e le capacità operative necessarie e controlla l'applicazione del paragrafo 6 anche mediante periodiche revisioni inter pares.

7.          Lo Stato membro che ai fini dell'applicazione degli strumenti e dell'esercizio dei poteri di risoluzione ▌designa, in deroga al paragrafo 1, più di una autorità, fornisce all'ABE e alla Commissione una completa motivazione di tale scelta e ripartisce chiaramente le funzioni e i poteri tra le diverse autorità, assicura un adeguato coordinamento tra di esse e designa un'unica autorità quale autorità di contatto ai fini della collaborazione e del coordinamento con le autorità pertinenti di altri Stati membri.

8.          Gli Stati membri informano l'Autorità bancaria europea (di seguito "ABE") in merito alla o alle autorità nazionali nominate autorità di risoluzione e autorità di contatto indicandone, se del caso, le rispettive funzioni e competenze specifiche. L'ABE pubblica l'elenco delle autorità di risoluzione.

8 bis.     Gli Stati membri assicurano che l'autorità di risoluzione e i suoi dipendenti siano tutelati dalle responsabilità derivanti dalle azioni intraprese o omesse nell'esercizio o presunto esercizio delle proprie funzioni, a meno che l'atto o l'omissione implichino negligenze o colpe che giustifichino un risarcimento in conformità della legislazione nazionale.

TITOLO II

PREPARAZIONE

CAPO I

Pianificazione del risanamento e della risoluzione

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 4

Semplificazione degli obblighi per taluni enti

1.          In considerazione del potenziale impatto che il dissesto dell'ente, per il suo tipo di attività, struttura azionaria, forma giuridica, profilo di rischio, dimensioni, status giuridico, interconnessioni con altri enti o con il sistema finanziario in generale, nonché per l'ambito e la complessità della sua attività, della sua appartenenza a un IPS o ad altri sistemi di solidarietà cooperativa ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 6 del [CRR] e per l'esercizio di servizi o attività di investimento quali definiti all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/39/CE, potrebbe produrre sui mercati finanziari, su altri enti, sulle condizioni di finanziamento o sull'economia in generale, gli Stati membri assicurano che le autorità competenti e le autorità di risoluzione stabiliscano:

a)        contenuto e particolari dei piani di risanamento e di risoluzione previsti agli articoli 5, 7, 9 e 11;

a bis)  frequenza con la quale gli enti sono tenuti ad aggiornare i propri piani di risanamento e di risoluzione previsti agli articoli 5, 7, 9 e 11;

b)        contenuto e particolari delle informazioni che gli enti dovrebbero fornire a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, e degli articoli 10 e 11.

2.          L'ABE ha il potere di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per indicare i criteri cui il paragrafo 1 rimanda ai fini della valutazione, in conformità di detto paragrafo, dell'impatto del dissesto di un ente sui mercati finanziari, su altri enti e sulle condizioni di finanziamento.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro... [dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

3.          Le autorità competenti e le autorità di risoluzione comunicano all'ABE le modalità con cui hanno ottemperato all'obbligo di cui al paragrafo 1 relativamente agli enti di loro competenza. L'ABE riferisce annualmente alla Commissione e, su richiesta, al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'attuazione dell'obbligo di cui al paragrafo 1. L'ABE segnala in particolare alla Commissione le eventuali divergenze nell'ottemperanza a tale obbligo a livello nazionale.

Sezione 2

Pianificazione del risanamento

Articolo 5

Piani di risanamento

1.          Gli Stati membri assicurano che ciascun ente non appartenente a un gruppo prepari e tenga aggiornato un piano di risanamento che preveda le misure che dovrebbero essere intraprese dalla direzione dell'ente ▌a seguito di un deterioramento significativo della situazione finanziaria. I piani di risanamento sono considerati un dispositivo di governo societario ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2006/48/CE.

1 bis.     In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri hanno la facoltà di disporre che, qualora un ente aderisca a un sistema di tutela (IPS), sia quest'ultimo a preparare e a tenere aggiornato il piano di risanamento contenente le misure che la direzione dell'ente o l'IPS deve adottare per riequilibrare la situazione finanziaria dell'ente in caso di suo significativo deterioramento.

             Il presente paragrafo non si applica agli enti soggetti a vigilanza diretta della Banca centrale europea a norma dell'articolo 6, paragrafo 4 [ECB/SSM] o a enti che rappresentano una quota significativa nel sistema finanziario di uno Stato membro secondo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 1 bis.

2.          Gli Stati membri assicurano che ciascun ente aggiorni il piano di risanamento almeno ogni anno o a seguito di cambiamenti della struttura giuridica o organizzativa, dell'attività o della situazione finanziaria che possano influire in misura sostanziale sul piano di risanamento o renderne necessaria la modifica. Le autorità competenti hanno facoltà di richiedere agli enti di aggiornare con maggiore frequenza i piani di risanamento.

3.          I piani di risanamento non presuppongono l'accesso a un sostegno finanziario pubblico straordinario né il suo ottenimento, ma comprendono ▌un'analisi delle modalità e delle situazioni in cui, nelle situazioni previste dal piano, l'ente può chiedere di accedere a meccanismi della banca centrale che non configurino detto sostegno, e le relative garanzie reali disponibili.

4.          Gli Stati membri provvedono a che i piani di risanamento contengano le informazioni elencate nella sezione A dell'allegato.

I piani di risanamento contemplano in particolare le misure che la direzione dell'ente deve adottare quando sussistano le condizioni per un intervento precoce a norma dell'articolo 23.

5.        Le autorità competenti assicurano che gli enti indichino nei piani di risanamento idonee e ben definite condizioni e procedure atti a garantire la tempestività delle azioni di risanamento, così come una vasta gamma di opzioni di risanamento. Le autorità competenti provvedono a che i piani di risanamento degli enti siano di comprovata validità per una serie di scenari di turbolenza macroeconomica e finanziaria rilevanti per la situazione specifica dell'ente e d'intensità variabile, fra cui eventi a livello di sistema, stress specifici per la singola entità giuridica e stress a livello di gruppo.

7.          L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da inserire nel piano di risanamento di cui al paragrafo 4.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente ▌ agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 6

Valutazione dei piani di risanamento

1.          Gli Stati membri richiedono agli enti di sottoporre i piani di risanamento alla verifica delle autorità competenti.

2.          Le autorità competenti, entro tre mesi dalla presentazione dei piani, procedono alla loro verifica e valutano in che misura ciascuno di essi soddisfi i requisiti indicati all'articolo 5, nonché i seguenti criteri:

a)        probabilità che l'attuazione delle disposizioni proposte nel piano ripristini la sostenibilità economica e la solidità finanziaria dell'ente, tenuto conto delle misure preparatorie che l'ente intende ▌prendere;

b)        possibilità di attuazione rapida ed efficace del piano o di opzioni specifiche in situazioni di crisi finanziaria, tali da ridurre il più possibile effetti avversi significativi sul sistema finanziario ▌.

Nel caso di succursali significative, in sede di esame e valutazione dei piani le autorità competenti consultano l'autorità competente dello Stato membro ospitante.

2 bis.     Nel valutare l'adeguatezza dei piani di risanamento, l'autorità competente tiene in considerazione l'adeguatezza del capitale e della struttura di finanziamento dell'ente rispetto al livello di complessità della struttura organizzativa e del profilo di rischio dell'ente.

3.          Se valutano che il piano di risanamento presenta delle lacune sostanziali o che la sua attuazione è soggetta a seri impedimenti, le autorità competenti comunicano all'ente la loro valutazione richiedendogli di presentare entro un mese, prorogabile di un altro mese previa approvazione delle autorità, un piano modificato indicante come sarà posto rimedio a tali lacune o impedimenti entro un arco di tempo ragionevole. Prima di richiedere a un ente di ripresentare un piano di risanamento, l'autorità competente dà all'ente l'opportunità di esporre il proprio parere su tale richiesta.

4.          Se l'ente non presenta un piano di risanamento modificato o se l'autorità competente stabilisce che il piano di risanamento modificato non pone rimedio in maniera adeguata alle lacune o ai potenziali impedimenti individuati nella prima valutazione, la direzione dell'ente, dopo aver consultato le autorità competenti, predispone un pacchetto di misure concordate per eliminare le lacune o gli impedimenti. Le misure a disposizione delle autorità competenti includono quelle di cui all'articolo 136 della direttiva 2006/48/CE e, laddove necessario e conforme al principio di proporzionalità, prevedono per l'ente l'obbligo di:

a)        agevolare la riduzione del proprio profilo di rischio, compreso il rischio di liquidità;

b)        attivare tempestive misure di ricapitalizzazione;

c)        riesaminare la strategia e la struttura dell'ente;

d)        riesaminare la strategia di finanziamento al fine di migliorare la resilienza delle aree di attività principali e delle operazioni essenziali;

e)        modificare la propria struttura di governo.

5.          L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione in cui specifica i criteri e le procedure che l'autorità competente deve considerare ai fini della valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo e al paragrafo 1 dell'articolo 7.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente ▌ agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

5 bis.     Gli Stati membri assicurano che gli enti interessati dall'adozione di misure da parte di un'autorità competente a norma del paragrafo 4 dispongano del diritto di ricorso e riesame, compreso il ricorso giurisdizionale, in merito a tali decisioni.

Articolo 7

Piani di risanamento di gruppo

1.          Gli Stati membri provvedono a che l'impresa madre o l'ente soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 125 e 126 della direttiva 2006/48/CE preparino e presentino all'autorità di vigilanza su base consolidata un piano di risanamento di gruppo che comprenda un piano di risanamento per l'intero gruppo, comprese le società di cui all'articolo 1, lettere c) o d), e per ogni filiazione per la quale l'autorità competente abbia richiesto la predisposizione di un piano di risanamento specifico secondo il disposto del paragrafo 1 bis.

1 bis.     L'autorità competente dello Stato membro ospitante può richiedere che sia messo a punto un piano di risanamento specifico per una filiazione dello Stato membro in questione, qualora le sue attività rappresentino una quota significativa del sistema finanziario di detto Stato membro.

Ai fini del presente paragrafo, si considera che gli attivi della filiazione di un ente rappresentino una quota significativa del sistema finanziario dello Stato membro, se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a)        i suoi attivi superano complessivamente il valore di 30 000 000 000 EUR;

b)        la quota totale dei suoi attivi rispetto al PIL dello Stato membro di stabilimento supera il 20%, salvo che il valore totale degli attivi sia inferiore a 5 000 000 000 EUR; oppure

c)        in seguito alla notifica dell'autorità nazionale competente secondo cui la filiazione riveste una importanza significativa per l'economia nazionale, l'ABE decide di confermare tale rilevanza sulla scorta di una valutazione approfondita della filiazione, comprendente un'analisi del suo stato patrimoniale.

2.          Se sussistono idonee garanzie giuridiche di riservatezza nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza, l'autorità di vigilanza su base consolidata condivide con le autorità di vigilanza che fanno parte del collegio qualsiasi informazione relativa ai piani di risanamento di gruppo. Essa trasmette tutte le parti rilevanti dei piani di risanamento di gruppo alle pertinenti autorità competenti di cui all'articolo 131 bis della direttiva 2006/48/CE e all'ABE.

3.          Il piano di risanamento di gruppo mira alla stabilizzazione del gruppo nel suo complesso o di un suo ente, qualora si trovino in difficoltà, in modo da risolvere o eliminare le cause della difficoltà e ristabilire la situazione finanziaria del gruppo o dell'ente in questione.

Il piano di risanamento di gruppo prevede disposizioni per il coordinamento e la coerenza delle misure da adottare a livello dell'impresa madre o del pertinente ente soggetto a vigilanza su base consolidata, nonché a livello delle società di cui all'articolo 1, lettere c) o d) ▌.

4.          Il piano di risanamento di gruppo contiene gli elementi e i dispositivi previsti all'articolo 5, per l'intero gruppo e per ciascuna filiazione per la quale sia stato predisposto un piano di risanamento distinto. Se del caso, prevede altresì dispositivi per il sostegno finanziario infragruppo ▌adottati conformemente ad accordi per il sostegno finanziario di gruppo conclusi in conformità all'articolo 16.

5.          L'autorità di vigilanza su base consolidata provvede a che l'impresa madre o l'ente soggetto a vigilanza su base consolidata di cui al paragrafo 1 forniscano varie opzioni di risanamento che illustrino le azioni adatte agli scenari previsti all'articolo 5, paragrafo 5.

Per ciascuno di tali scenari il piano di risanamento di gruppo individua gli eventuali ostacoli all'attuazione di misure di risanamento all'interno del gruppo ed eventuali ostacoli pratici o giuridici sostanziali all'immediato trasferimento di fondi propri o al rimborso di passività o attività all'interno del gruppo e a livello di ciascuna entità.

6.          L'organo di gestione dell'impresa madre o dell'ente soggetto a vigilanza su base consolidata di cui al paragrafo 1 analizza e ▌approva il piano di risanamento di gruppo prima di trasmetterlo all'autorità di vigilanza su base consolidata.

Articolo 8

Valutazione dei piani di risanamento di gruppo

1.          L'autorità di vigilanza su base consolidata verifica il piano di risanamento di gruppo, compresi i piani di risanamento per i singoli enti che ne fanno parte, e ne valuta la rispondenza ai requisiti e criteri di cui agli articoli 6 e 7. La valutazione è effettuata secondo la procedura prevista nell'articolo 6 e secondo le disposizioni del presente articolo.

L'autorità di vigilanza su base consolidata procede alla verifica e alla valutazione del piano di risanamento di gruppo, compresi i piani di risanamento dei singoli enti che ne fanno parte, previa consultazione e in cooperazione con le autorità competenti che partecipano a collegi delle autorità di vigilanza di cui all'articolo 131 bis della direttiva 2006/48/CE. La verifica e la valutazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del piano di risanamento di gruppo e, ove necessario, la richiesta di prendere misure ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, assumono la forma di decisioni congiunte delle autorità che partecipano a collegi delle autorità di vigilanza di cui all'articolo 131 bis della direttiva 2006/48/CE, decisioni che terranno conto dell'impatto potenziale delle misure di risanamento sulla stabilità finanziaria di tutti gli Stati membri in cui opera il gruppo.

2.          Le autorità competenti fanno il possibile per giungere alla decisione congiunta entro un periodo di tre mesi dalla data della trasmissione del piano di risanamento effettuata dall'autorità di vigilanza su base consolidata a norma dell'articolo 7, paragrafo 2.

In mancanza di una decisione comune delle autorità competenti nel termine di tre mesi l'ABE può, su richiesta di un'autorità competente, prestare assistenza alle autorità di risoluzione per il raggiungimento di un accordo in conformità all'articolo 31, lettera c) del regolamento (UE) n. 1093/2010. In tal caso, tutte le autorità interessate rinviano le loro decisioni di un mese in attesa delle conclusioni della mediazione non vincolante. Dopodiché, l'autorità di vigilanza su base consolidata prende una decisione autonoma sulla verifica e sulla valutazione del piano di risanamento di gruppo o sulle misure richieste ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4. La decisione è riportata in un documento insieme alle motivazioni complete e dovrebbe tenere conto delle opinioni e delle riserve espresse dalle altre autorità competenti nel corso del periodo di tre mesi. L'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette la decisione all'impresa madre dell'ente soggetto a vigilanza consolidata e alle altre autorità competenti.

La decisione dell'autorità di vigilanza su base consolidata tiene conto della necessità di pianificazione o coordinamento dell'attività di vigilanza da parte delle autorità competenti interessate e del possibile impatto sulla stabilità del sistema finanziario negli Stati membri interessati.

2 bis.     L'autorità competente di ciascuno Stato membro ospitante in cui è ubicata una filiazione possono proporre nei confronti di questa azioni di risanamento supplementari nel proprio Stato membro, qualora lo ritengano necessario per garantire la continuità delle funzioni essenziali o per evitare effetti avversi significativi sulla stabilità finanziaria, purché tale intervento non interferisca con le azioni che secondo l'autorità di vigilanza su base consolidata vanno adottate nei confronti del gruppo nel suo insieme.

L'autorità competente presenta la propria proposta all'autorità di vigilanza su base consolidata, all'autorità di risoluzione a livello di gruppo e ai membri del collegio di vigilanza.

Entro due mesi dalla presentazione della proposta i soggetti interpellati possono esprimere eventuali preoccupazioni o obiezioni.

In assenza di obiezioni nel termine indicato, l'autorità competente può intraprendere l'azione proposta.

Se l'autorità di vigilanza su base consolidata o un altro membro del collegio solleva un'obiezione, prima di adottare una decisione l'autorità competente deve prendere debitamente in considerazione le obiezioni espresse.

La decisione, in forma scritta e corredata di motivazione, tiene conto delle eventuali obiezioni espresse dalle altre autorità competenti e dalle autorità di risoluzione nel corso del periodo di due mesi ▌.

Sezione 3

Pianificazione della Risoluzione

Articolo 9

Piani di risoluzione

1.          Le autorità di risoluzione preparano, previa consultazione delle autorità competenti e con le autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative e in un dialogo aperto con le entità interessate, un piano di risoluzione per ciascun ente non facente parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 125 e 126 della direttiva 2006/48/CE. Detto piano è comunicato all'ente interessato e prevede le azioni di risoluzione che le autorità di risoluzione e le autorità competenti possono attuare qualora l'ente soddisfi le condizioni per la risoluzione.

1 bis.     In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri hanno la facoltà di disporre che, qualora un ente aderisca a un sistema di tutela (IPS), il piano di risoluzione contenente le misure che la direzione dell'ente o il sistema di tutela deve adottare per riequilibrare la situazione finanziaria dell'ente in caso di suo significativo deterioramento, sia predisposto a livello di IPS.

             Il presente paragrafo non si applica agli enti soggetti a vigilanza diretta della Banca centrale europea di cui all'articolo 6, paragrafo 4 [BCE/SSM] o a ogni altro ente che rappresenti una quota significative del sistema finanziario di uno Stato membro in base al disposto dell'articolo 7, paragrafo 1 bis.

1 ter.     Nell'elaborare il piano di risanamento, l'autorità di risoluzione identifica eventuali ostacoli significativi alle possibilità di risoluzione e, se opportuno e conforme al principio di proporzionalità, contempla in caso di risoluzione modalità d'intervento atte ad affrontarli, secondo le disposizioni del capo II del presente titolo.

2.          Il piano di risoluzione tiene conto degli scenari pertinenti, tra cui l'ipotesi che il dissesto sia specifico o si verifichi in un momento di instabilità finanziaria più ampia o di eventi a livello di sistema. Il piano di risoluzione non presuppone alcuno dei seguenti interventi: sostegno finanziario pubblico straordinario oltre all'impiego dei meccanismi di finanziamento istituiti ai sensi dell'articolo 91, sostegno di emergenza alla liquidità fornito da una banca centrale o sostegno alla liquidità da parte di una banca centrale fornita con collateralizzazione, durata e tasso di interesse non standard. Esso comprende tuttavia un'analisi delle modalità e della tempistica con cui, nelle situazioni previste dal piano, l'ente può chiedere di far uso dei normali strumenti della banca centrale e delle garanzie collaterali all'uopo disponibili.

3.          Il piano di risoluzione è rivisto, e se del caso aggiornato, almeno una volta all'anno e a seguito di cambiamenti sostanziali nella struttura giuridica o organizzativa dell'ente, nella sua attività o nella sua situazione finanziaria che possano influire in misura sostanziale sull'efficacia del piano o rendere altrimenti necessaria una modifica del piano di risoluzione. Tali modifiche vengono notificate all'autorità competente.

Ai fini della revisione o dell'aggiornamento dei piani di risoluzione di cui al precedente comma, gli enti e le autorità competenti comunicano immediatamente all'autorità di risoluzione qualsiasi modifica che richieda revisione o aggiornamento.

4.          Il piano di risoluzione prevede una serie di opzioni per l'applicazione all'ente degli strumenti e poteri di risoluzione, in particolare quelli di cui al titolo IV. Esso comprende, laddove possibile in forma quantificata:

a)        una sintesi dei suoi elementi fondamentali;

b)        una sintesi dei cambiamenti sostanziali subiti dall'ente dalla registrazione delle ultime informazioni sulla risoluzione;

c)        una dimostrazione di come le funzioni essenziali e le aree di attività principali possano essere separate dalle altre funzioni, sul piano legale ed economico e nella misura necessaria, in modo da garantire la continuità in caso di dissesto dell'ente;

d)        stima dei tempi necessari per l'esecuzione di ciascun aspetto sostanziale del piano;

e)        una descrizione particolareggiata della valutazione della possibilità di risoluzione effettuata a norma dell'articolo 13;

f)         una descrizione delle misure necessarie, ai sensi dell'articolo 14, per affrontare o eliminare gli impedimenti alla possibilità di risoluzione individuati a seguito della valutazione effettuata a norma dell'articolo 13;

g)        una descrizione delle procedure per determinare il valore e la commerciabilità delle funzioni essenziali, aree di attività principali e attività dell'ente;

h)        una descrizione particolareggiata dei dispositivi atti a garantire che le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 11 siano aggiornate e a disposizione delle autorità di risoluzione in qualsiasi momento;

i)         una spiegazione delle autorità di risoluzione per precisare le modalità che permettono il finanziamento delle opzioni di risoluzione senza presupporre un sostegno finanziario pubblico straordinario oltre all'impiego dei meccanismi di finanziamento istituiti ai sensi dell'articolo 91, il sostegno di emergenza alla liquidità fornito da una banca centrale o il sostegno alla liquidità da parte di una banca centrale fornita con collateralizzazione, durata e tasso di interesse non standard;

j)         una descrizione particolareggiata delle diverse strategie di risoluzione che si potrebbero applicare nei vari scenari possibili e le tempistiche applicabili;

k)        una descrizione delle interdipendenze critiche e delle funzioni operative;

l)         un'analisi dell'impatto del piano sugli altri enti all'interno del gruppo, compresa un'analisi valutativa dell'adeguatezza del sostegno finanziario di gruppo di cui all'articolo 16;

m)        una descrizione delle opzioni praticabili per mantenere l'accesso ai pagamenti, ai servizi di compensazione e ad altre infrastrutture e, ove possibile, per indicare la portabilità delle posizioni dei clienti;

m bis) un'analisi dell'impatto del piano sui dipendenti dell'ente e una descrizione delle misure previste per definire le procedure di consultazione del personale durante il processo di risoluzione, tenendo conto laddove possibile dei sistemi nazionali di dialogo con le parti sociali;

n)        un piano di comunicazione con i media e con i cittadini;

n bis)  ove applicabile, qualsiasi parere espresso dall'ente in merito al piano di risoluzione.

5.          L'ABE elabora, previa consultazione con il CERS, progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i contenuti del piano di risoluzione.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente ▌ agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 10

Informazioni ai fini dei piani di risoluzione e cooperazione dell'ente

1.          Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione abbiano il potere d'imporre agli enti di fornire loro tutte le informazioni necessarie per la preparazione e l'attuazione dei piani di risoluzione. In particolare, tali autorità hanno il potere di esigere, fra le altre, le informazioni e analisi specificate nella sezione B dell'allegato.

2.          Le autorità competenti negli Stati membri pertinenti collaborano con le autorità di risoluzione al fine di verificare se le informazioni di cui al paragrafo 1 siano già disponibili in tutto o in parte. Ove tali informazioni siano disponibili, le autorità competenti le comunicano alle autorità di risoluzione.

3.          L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione su moduli, modelli e procedure standard per la comunicazione di tali informazioni ai sensi dei paragrafi 1 e 2.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma, in conformità all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

3 bis.     Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione abbiano il potere di richiedere agli enti tutta la cooperazione necessaria per elaborare i piani di risoluzione.

Articolo 11

Piani di risoluzione di gruppo

1.          Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione preparino piani di risoluzione di gruppo. I piani di risoluzione a livello di gruppo comprendono ▌un piano di risoluzione a livello di impresa madre o di ente soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 125 e 126 della direttiva 2006/48/CE o la risoluzione del gruppo mediante scorporo e risoluzione degli enti filiazioni. Le autorità di risoluzione possono richiedere che i piani di risoluzione di gruppo comprendano, a solo scopo informativo, eventuali piani di risoluzione per i singoli enti filiazioni preparati in conformità del paragrafo 1 bis. Comprendono altresì piani di risoluzione delle società di cui all'articolo 1, lettere c) o d) e piani di risoluzione degli enti che hanno succursali in altri Stati membri, in conformità alla direttiva 2001/24/CE.

1 bis.     L'autorità di risoluzione dello Stato membro ospitante ha facoltà di predisporre un piano di risoluzione distinto per la filiazione di un ente di tale Stato se le sue attività rappresentano una quota significativa del sistema finanziario di detto Stato membro in base al disposto dell'articolo 7, paragrafo 1 bis.

1 ter.     L'articolo 9, paragrafo 1, lettera b) si applica anche ai gruppi.

2.          Il piano di risoluzione di gruppo è preparato in base alle informazioni fornite ai sensi dell'articolo 10.

3.          Il piano di risoluzione di gruppo:

a)        espone le azioni di risoluzione da avviare riguardo al gruppo nel suo complesso o parte di esso, comprese le singole filiazioni, sia mediante azioni di risoluzione nei confronti delle società di cui all'articolo 1, lettere c) e d), dell'impresa madre e degli enti filiazioni, sia mediante azioni coordinate di risoluzione nei confronti degli enti filiazioni, negli scenari di cui all'articolo 9, paragrafo 2;

b)        esamina in che misura gli strumenti e poteri di risoluzione possono essere applicati ed esercitati in maniera coordinata nei confronti delle entità del gruppo ubicate nell'Unione, ivi comprese le misure volte ad agevolare l'acquisto, da parte di un terzo, del gruppo nel suo complesso o di aree di attività separate o di attività svolte da una serie di entità del gruppo o da determinate entità del gruppo, e individua i potenziali ostacoli a una risoluzione coordinata;

c)        nel caso di un gruppo che comprende entità significative costituite in paesi terzi, definisce intese per la cooperazione e il coordinamento con le autorità pertinenti di tali paesi terzi e le implicazioni della risoluzione nell'Unione. In generale, gli accordi dovrebbero essere reciproci;

d)        indica le misure, tra cui la separazione giuridica ed economica di particolari funzioni o aree di attività, necessarie per agevolare la risoluzione di gruppo quando ne sono soddisfatte le condizioni;

d bis)  definisce eventuali misure nazionali supplementari, non indicate nella presente direttiva, che l'autorità di risoluzione di gruppo intende applicare alla risoluzione di gruppo.

e)        indica le modalità di finanziamento delle azioni di risoluzione di gruppo ed ▌ espone principi per la ripartizione della responsabilità del finanziamento tra fonti presenti in diversi Stati membri. Il piano non contempla sostegno finanziario pubblico straordinario oltre all'impiego dei meccanismi di finanziamento istituiti ai sensi dell'articolo 91, sostegno di emergenza alla liquidità fornito da una banca centrale o sostegno alla liquidità da parte di una banca centrale fornita con collateralizzazione, durata e tasso di interesse non standard. Detti principi sono stabiliti in funzione di criteri equi ed equilibrati e tengono conto in particolare, della quantità di attivi ponderati per il rischio e delle passività totali delle diverse entità del gruppo, nonché dell'impatto economico della risoluzione negli Stati membri interessati e della ripartizione dei poteri di vigilanza fra le varie autorità competenti.

3 bis.     Il piano di risoluzione di gruppo non ha un impatto sproporzionato su alcuno Stato membro.

In particolare, esso tiene conto della continuità dei servizi essenziali, della stabilità finanziaria e della quota di mercato di ogni filiazione nel suo Stato membro.

Il piano di risoluzione di gruppo può distaccarsi da tale principio solo se necessario per evitare effetti avversi significativi sulla stabilità finanziaria dell'Unione.

3 ter.     L'ABE elabora, in consultazione con il CERS, progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i contenuti dei piani di risoluzione di gruppo.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro... [dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 12

Requisiti e procedura per i piani di risoluzione di gruppo

1.          Le imprese madri e gli enti soggetti a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 125 e 126 della direttiva 2006/48/CE trasmettono le informazioni richieste in conformità all'articolo 11 all'autorità di risoluzione a livello di gruppo. Le informazioni riguardano l'impresa madre o l'ente soggetto a vigilanza su base consolidata e tutte le entità giuridiche appartenenti al gruppo. Gli enti soggetti a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 125 e 126 della direttiva 2006/48/CE forniscono inoltre le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 11 sulle società di cui all'articolo 1, lettere c) o d).

Se sussistono idonee garanzie giuridiche di riservatezza, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo può trasmettere le informazioni fornite a norma del presente paragrafo all'ABE, alle autorità di risoluzione che hanno predisposto un piano di risoluzione distinto per la filiazione di un ente dello Stato membro interessato in base all'articolo 11, paragrafo 1 bis, alle pertinenti autorità competenti di cui agli articoli 130 e 131 bis della direttiva 2006/48/CE e alle autorità di risoluzione ▌degli Stati membri in cui sono stabilite le società di cui all'articolo 1, lettere c) o d).

2.          Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione a livello di gruppo preparino e tengano aggiornati i piani di risoluzione di gruppo collaborando con le autorità di risoluzione cui al paragrafo 1, secondo comma, nei collegi di risoluzione e previa consultazione delle pertinenti autorità competenti, incluse le autorità competenti delle giurisdizioni territoriali degli Stati membri in cui sono ubicate succursali significative. Le autorità di risoluzione a livello di gruppo hanno facoltà, se lo desiderano, e fatti salvi i requisiti di confidenzialità di cui all'articolo 76, di coinvolgere nella preparazione e nel mantenimento dei piani di risoluzione di gruppo le autorità di risoluzione dei paesi terzi nella cui giurisdizione il gruppo ha stabilito filiazioni o società di partecipazione finanziaria oppure succursali significative di cui all'articolo 42 bis della direttiva 2006/48/CE.

3.          Gli Stati membri assicurano che i piani di risoluzione di gruppo siano aggiornati almeno una volta all'anno e a seguito di qualsiasi cambiamento nella struttura giuridica o organizzativa dell'ente o gruppo, nella sua attività o nella sua situazione finanziaria che possa influire in misura sostanziale sui piani o renderne necessaria la modifica.

4.          Il piano di risoluzione di gruppo assume la forma di una decisione congiunta dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo e delle altre pertinenti autorità di risoluzione e tiene conto dell'impatto potenziale della risoluzione in tutti gli altri Stati membri in cui opera il gruppo. Le autorità di risoluzione assumono una decisione congiunta entro quattro mesi dalla data in cui l'autorità di risoluzione a livello di gruppo ha trasmesso le informazioni di cui al paragrafo 1, secondo comma.

In mancanza di una decisione congiunta delle autorità di risoluzione entro quattro mesi, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo decide autonomamente. La decisione è riportata in un documento insieme alle motivazioni complete e tiene conto delle opinioni e delle riserve espresse dalle altre autorità competenti nel corso del periodo di quattro mesi. L'autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette la decisione alle imprese madri o all'ente soggetto a vigilanza su base consolidata, nonché alle altre autorità di risoluzione.

L'ABE può, di sua iniziativa, prestare assistenza alle autorità competenti nel raggiungimento di un accordo in conformità all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

5.          L'autorità di risoluzione che dissente da un qualsiasi elemento del piano di risoluzione di gruppo può rimettere la questione all'ABE in conformità all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. La questione non può essere rimessa all'ABE una volta scaduto il periodo di quattro mesi o raggiunta una decisione congiunta.

6.          L'ABE decide entro un mese e il periodo di quattro mesi è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi dello stesso regolamento. La successiva decisione dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo si conforma alla decisione dell'ABE.

7.          Qualora una delle autorità di risoluzione interessate abbia rimesso la questione all'ABE conformemente al paragrafo 5, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo rinvia la propria decisione in attesa della decisione dell'ABE.

Articolo 12 bis

Trasmissione dei piani di risoluzione alle autorità competenti

1.          L'autorità competente trasmette i piani di risoluzione e ogni eventuale modifica degli stessi alle autorità competenti interessate.

2.          L'autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette i piani di risoluzione e ogni eventuale modifica degli stessi alle autorità competenti interessate.

CAPO II

Valutazione della possibilità di risoluzione e poteri preventivi

Articolo 13

Valutazione della possibilità di risoluzione

1.          Gli Stati membri assicurano che, al fine di predisporre i piani di risoluzione di cui al capo I, sezione 3 e previa consultazione delle autorità competenti incluse le autorità competenti delle giurisdizioni territoriali degli Stati membri in cui sono ubicate succursali significative, le autorità di risoluzione valutino in che misura è possibile la risoluzione di enti e gruppi senza presupporre un sostegno finanziario pubblico straordinario, un sostegno di emergenza alla liquidità fornito da una banca centrale o un sostegno alla liquidità da parte di una banca centrale fornita con collateralizzazione, durata e tasso di interesse non standard. La risoluzione di un ente o gruppo s'intende possibile quando all'autorità di risoluzione risulta fattibile e credibile liquidare l'ente o gruppo con procedura ordinaria di insolvenza oppure risolverne la crisi ricorrendo ai vari poteri e strumenti di risoluzione conformemente ai piani di risoluzione di gruppo, riducendo al contempo nella massima misura possibile eventuali conseguenze negative significative per il sistema finanziario dello Stato membro in cui l'ente è ubicato, anche in momenti di instabilità finanziaria più ampia o di eventi a livello di sistema, tenuto conto della situazione dell'economia o della stabilità finanziaria in tale Stato membro o in altri ovvero nell'Unione e nella prospettiva di assicurare la continuità delle funzioni essenziali svolte dall'ente o gruppo mediante la loro separazione, se praticabile facilmente e tempestivamente, oppure con altro mezzo. Le autorità di risoluzione notificano con tempestività all'ABE quando la risoluzione di un ente o un gruppo non è ritenuta possibile.

2.          Ai fini della valutazione della possibilità di risoluzione di cui al paragrafo 1, le autorità di risoluzione esaminano, come minimo, gli aspetti specificati nella sezione C dell'allegato.

3.          L'ABE elabora, previa consultazione del CERS, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quali criteri e quali processi devono, a norma del paragrafo 2, essere esaminati ai fini della valutazione della possibilità di risoluzione di enti o gruppi. L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

▌           Alla Commissione è conferito il potere di adottare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli ▌da 10 a 14 del regolamento (UE) n.1093/2010.

Articolo 14

Poteri di affrontare o eliminare impedimenti alla possibilità di risoluzione

1.          Gli Stati membri assicurano che l'autorità di risoluzione che, in base a una valutazione della possibilità di risoluzione effettuata conformemente all'articolo 13, accerta che si profilano impedimenti sostanziali ▌a tale possibilità ne dia notifica all'autorità competente per iscritto. L'autorità competente dà notifica di tali impedimenti sostanziali all'ente.

1 bis.     L'obbligo per le autorità di risoluzione di predisporre piani di risoluzione e per le pertinenti autorità di risoluzione di raggiungere una decisione comune sui piani di risoluzione di gruppo, di cui rispettivamente all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 12, paragrafo 4, è sospeso dopo la notifica di cui al paragrafo 1 fino all'effettiva eliminazione degli impedimenti sostanziali alla risoluzione.

2.          Entro quattro mesi dalla data di ricevimento di una notifica in conformità al paragrafo 1, l'ente propone all'autorità competente possibili misure volte ad affrontare o eliminare gli impedimenti sostanziali individuati nella notifica. L'autorità competente, previa consultazione dell'autorità di risoluzione, valuta se tali misure sono in grado di affrontare con efficacia o di eliminare gli impedimenti sostanziali in questione.

3.          Se valuta che le misure proposte dall'ente in conformità al paragrafo 2 non riducono con efficacia né eliminano gli impedimenti in questione, l'autorità competente individua, laddove necessario e proporzionato, fatto salvo il paragrafo 5 e previa consultazione delle autorità di risoluzione, misure alternative idonee al conseguimento di tale obiettivo, le notifica all'ente per iscritto e propone entro un mese un piano per realizzarle.

Nell'identificare misure alternative, l'autorità competente rende conto dei motivi per cui le misure proposte dall'ente non sono idonee a eliminare l'impedimento alla risoluzione, le misure alternative proposte sono proporzionate rispetto all'obiettivo di eliminare gli impedimenti alla risoluzione e altre misure meno invasive non sono sufficienti.

4.          Ai fini del paragrafo 3, le misure individuate ▌possono comprendere, laddove necessario e proporzionato ai fini della riduzione o eliminazione degli impedimenti sostanziali in questione, le misure seguenti:

a)        richiedere all'ente di riesaminare gli accordi di finanziamento infragruppo o di elaborare contratti di servizio (infragruppo o con terzi) per la prestazione di funzioni o servizi economici essenziali;

b)        richiedere all'ente di rivedere le esposizioni massime, singole e aggregate;

c)        imporre ulteriori obblighi di informativa specifici o periodici, pertinenti ai fini della risoluzione;

d)        raccomandare all'ente di disinvestire attività specifiche;

e)        raccomandare all'ente di limitare o sospendere attività specifiche esistenti o proposte;

f)         sconsigliare all'ente lo sviluppo o la vendita di nuove aree di attività o prodotti;

g)        imporre modifiche alle strutture giuridiche o operative dell'ente in modo da ridurne la complessità, affinché le funzioni essenziali possano essere separate da altre funzioni, sul piano giuridico ed economico, applicando gli strumenti di risoluzione;

h)        imporre ad un'impresa madre di costituire una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro oppure una società di partecipazione finanziaria madre nell'Unione;

i)         imporre ad un'impresa madre o a una società di cui all'articolo 1, lettere c) o d) di emettere titoli di debito o prestiti di cui all'articolo 39, paragrafo 2;

i bis)    richiedere all'ente o a una società di cui all'articolo 1, lettere c) e d), di prendere provvedimenti per soddisfare i requisiti minimi per le passività ammissibili di cui all'articolo 39, paragrafo 1, o per l'emissione di titoli di debito o di prestito di cui all'articolo 39, paragrafo 2.

j)         se un ente è filiazione di una società di partecipazione mista, richiedere che tale società costituisca una società di partecipazione finanziaria separata per controllare l'ente, qualora ciò si renda necessario per agevolare la risoluzione dell'ente ed evitare l'applicazione degli strumenti e l'esercizio dei poteri di risoluzione specificati nel titolo IV, con conseguenze negative sulla parte non finanziaria del gruppo.

5.          Le autorità di risoluzione non basano l'accertamento previsto al paragrafo 1 su impedimenti derivanti da fattori imprevedibili e fuori dal controllo dell'ente ▌, tra cui:

6.          Una notifica da parte dell'autorità competente all'ente ai sensi del paragrafo 1 o 3 soddisfa i seguenti requisiti:

a)        è sostenuta dalle motivazioni della valutazione o accertamento in questione;

b)        indica in che modo tale valutazione o accertamento soddisfa il requisito dell'applicazione proporzionale di cui all'articolo 9.

6 bis.     Gli Stati membri provvedono a che gli enti destinatari delle decisioni di risoluzione e le autorità competenti di cui al presente articolo dispongano di adeguati diritti di ricorso incluso il diritto al controllo giurisdizionale.

7.          Prima di individuare le misure di cui al paragrafo 3, le autorità competenti prendono in debita considerazione i potenziali effetti di tali misure sull'ente specifico, sul mercato interno dei servizi finanziari, sulla stabilità del sistema finanziario in altri Stati membri e nell'intera Unione.

8.          L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare le misure previste al paragrafo 4 e, per ciascuna di esse, le circostanze in cui è possibile l'applicazione.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente ▌ agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 15

Poteri di affrontare o eliminare impedimenti alla possibilità di risoluzione: regime di gruppo

1.          L'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti per le filiazioni destinatarie di piani di risoluzione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, si consultano nell'ambito ▌del collegio delle autorità di vigilanza e con le pertinenti autorità di risoluzione, e fanno quanto ragionevolmente possibile per giungere a una decisione congiunta sull'applicazione delle misure individuate conformemente all'articolo 14, paragrafo 3.

2.          L'autorità di vigilanza su base consolidata in cooperazione con l'autorità di risoluzione a livello di gruppo e con l'ABE conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010, predispone una relazione e la trasmette alle imprese madri o all'ente soggetto a vigilanza su base consolidata e alle autorità competenti delle filiazioni, che la trasmetteranno alle filiazioni soggette alla loro vigilanza, e degli Stati membri in cui gli enti hanno succursali significative. La relazione è elaborata previa consultazione delle autorità di risoluzione e analizza gli impedimenti sostanziali all'applicazione efficace degli strumenti e all'esercizio dei poteri di risoluzione in relazione al gruppo. La relazione considera l'impatto sul modello di attività dell'ente e raccomanda eventuali misure mirate e conformi al principio di proporzionalità che, secondo le autorità, sono necessarie o appropriate per eliminare tali impedimenti.

3.          Entro quattro mesi dalla data di ricevimento della notifica, l'impresa madre o l'ente soggetto a vigilanza su base consolidata possono presentare osservazioni e proporre all'autorità di vigilanza su base consolidata gruppo misure alternative per porre rimedio agli impedimenti individuati nella relazione.

4.          L'autorità di vigilanza su base consolidata comunica all'autorità di risoluzione a livello di gruppo consolidata, all'ABE e alle autorità competenti delle filiazioni e degli Stati membri in cui gli enti hanno succursali significative, le misure proposte dalle imprese madri o dall'ente soggetto a vigilanza su base consolidata. L'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti delle filiazioni, dopo aver consultato le autorità di risoluzione, si adoperano al massimo per giungere a una decisione congiunta in seno al collegio di vigilanza per quanto concerne l'individuazione degli impedimenti sostanziali e, se necessario, la valutazione delle misure proposte dalle imprese madri o dall'ente soggetto a vigilanza su base consolidata, nonché le misure richieste dalle autorità al fine di affrontare o eliminare gli impedimenti, che terranno conto del potenziale impatto delle misure in tutti gli Stati membri in cui il gruppo opera.

5.          La decisione congiunta è adottata entro quattro mesi dalla presentazione della relazione. Essa è motivata e riportata in un documento che l'autorità di vigilanza su base consolidata gruppo trasmette alle imprese madri o all'ente soggetto a vigilanza consolidata.

L'ABE può, di sua iniziativa, prestare assistenza alle autorità competenti nel raggiungimento di un accordo in conformità all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

6.          In mancanza di una decisione congiunta entro quattro mesi dalla data di presentazione della relazione di cui ai paragrafi 1 o 2, l'autorità di vigilanza su base consolidata decide autonomamente in merito alle misure appropriate da adottare ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, in relazione al gruppo nel suo complesso.

La decisione è riportata in un documento insieme alle motivazioni complete e tiene conto delle opinioni e delle riserve espresse dalle altre autorità competenti nel corso del periodo di quattro mesi. L'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette la decisione alle imprese madri o all'ente oggetto di vigilanza consolidata.

La decisione di cui al primo comma è riconosciuta come definitiva e applicata dalle autorità competenti negli Stati membri interessati.

Qualora al termine del periodo di quattro mesi una delle autorità competenti interessate abbia rimesso la questione all'ABE in conformità all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'autorità di vigilanza su base consolidata rinvia la propria decisione in attesa della decisione dell'ABE a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento. L'ABE decide entro un mese e il periodo di quattro mesi è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi dello stesso regolamento. La successiva decisione dell'autorità di vigilanza su base consolidata si conforma alla decisione dell'ABE. La questione non può essere rimessa all'ABE una volta scaduto il periodo di quattro mesi o raggiunta una decisione congiunta.

6 bis.  Le autorità di risoluzione di tutti gli Stati membri in cui è ubicata una filiazione possono proporre nei confronti di questa un'azione supplementare, qualora lo ritengano necessario per garantire la continuità delle funzioni essenziali o per evitare effetti avversi significativi sulla stabilità finanziaria, purché l'azione non interferisca con quelle che secondo l'autorità di vigilanza su base consolidata vanno poste in atto nei confronti del gruppo nel suo complesso.

L'autorità competente presenta la propria proposta all'autorità di vigilanza su base consolidata, all'autorità di risoluzione a livello di gruppo e ai membri del collegio di vigilanza.

Entro due mesi dalla presentazione della proposta i soggetti così interpellati possono esprimere eventuali preoccupazioni o obiezioni.

In assenza di obiezioni nel termine indicato, l'autorità competente può intraprendere l'azione proposta.

Se l'autorità di vigilanza su base consolidata o un altro membro del collegio solleva un'obiezione, prima di adottare una decisione l'autorità competente deve prendere debitamente in considerazione le obiezioni e preoccupazioni espresse.

La decisione, in forma scritta e corredata di motivazione, tiene conto delle eventuali obiezioni espresse dalle altre autorità competenti e dalle autorità di risoluzione nel corso del periodo di due mesi.

CAPO III

Sostegno finanziario infragruppo

Articolo 16

Accordo di sostegno finanziario di gruppo

1.          Onde superare potenziali impedimenti giuridici all'erogazione di sostegno finanziario nell'ambito di un gruppo di enti, gli Stati membri provvedono a che un ente impresa madre in uno Stato membro o un ente impresa madre nell'Unione ovvero una società di cui all'articolo 1, lettere c) o d) e le relative filiazioni di altri Stati membri o di paesi terzi che sono enti o enti finanziari oggetto della vigilanza dell'impresa madre, adottino opportune disposizioni per indicare ai fini della presente direttiva se abbiano concluso un accordo per fornire sostegno finanziario a un'altra componente del gruppo parte dell'accordo che versa in difficoltà finanziarie, dimostrando in che modo siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente capo. Il disposto del presente capo non limita l'utilizzo di finanziamenti accentrati in seno a un gruppo di enti in circostanze normali.

1 bis.     L'accordo di sostegno finanziario di gruppo non costituisce una condizione preliminare:

a)        per erogare sostegno finanziario a entità del gruppo in difficoltà finanziarie, se l'ente decide di procedere in tal senso caso per caso e in linea con le politiche di gruppo, posto che non insorga un rischio per l'intero gruppo; oppure

b)        per operare in uno Stato membro o in un paese terzo, anche se richiesto dalle loro autorità competenti.

2.          L'accordo può:

a)        coprire una o più filiazioni del gruppo e prevedere il sostegno finanziario dell'impresa madre alle filiazioni e viceversa, tra filiazioni del gruppo che sono parti dell'accordo ovvero in altra combinazione di tali entità;

b)        prevedere un sostegno finanziario sotto forma di prestito, prestazione di garanzie o fornitura di attività da utilizzare come garanzie reali in operazioni tra il beneficiario del sostegno e un terzo o una qualsiasi combinazione di tali misure.

3.          Qualora, in virtù dei termini dell'accordo, una filiazione accetti di fornire sostegno finanziario all'impresa madre, l'accordo contiene l'impegno reciproco dell'impresa madre a fornire sostegno finanziario a tale filiazione.

4.          L'accordo specifica il corrispettivo dovuto per qualsiasi operazione effettuata in sua virtù ovvero indica i principi per il calcolo di tale corrispettivo.

5.          L'accordo può essere concluso solo se, a giudizio della pertinente autorità competente, al momento della sua conclusione nessuna delle parti viola, o rischia di violare, i requisiti della direttiva 2006/48/CE relativi a capitale o liquidità, sta attraversando una situazione di liquidità in rapido deterioramento oppure è a rischio di insolvenza.

6.          Gli Stati membri assicurano che i diritti, pretese o azioni derivanti dall'accordo possano essere esercitati solo dalle parti dell'accordo, a esclusione di terzi.

Articolo 17

Verifica del progetto di accordo da parte delle autorità competenti e di mediazione

1.          Le imprese madri e gli enti soggetti a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 125 e 126 della direttiva 2006/48/CE presentano all'autorità di vigilanza su base consolidata una richiesta di autorizzazione dell'accordo di sostegno finanziario di gruppo proposto a norma dell'articolo 16. La richiesta contiene il testo del progetto di accordo e indica le entità del gruppo che si propongono come parti.

2.          L'autorità di vigilanza su base consolidata concede l'autorizzazione se i termini del progetto di accordo sono coerenti con le condizioni per il sostegno finanziario indicate nell'articolo 19.

3.          L'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette senza indugio la richiesta alle autorità competenti di ciascuna filiazione che si propone come parte dell'accordo.

4.          Le autorità competenti si adoperano al massimo per giungere a una decisione congiunta, che tenga conto del potenziale impatto dell'esecuzione dell'accordo in tutti gli Stati membri in cui il gruppo opera, in merito alla coerenza dei termini del progetto di accordo con le condizioni per il sostegno finanziario previste nell'articolo 19 entro quattro mesi dalla data in cui l'autorità di vigilanza su base consolidata riceve la richiesta. La decisione congiunta è riportata in un documento, insieme alle motivazioni complete, che l'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette al richiedente.

L'ABE può, su richiesta di un'autorità competente, prestare assistenza alle autorità competenti nel raggiungimento di un accordo in conformità all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Dopo la decisione congiunta di tutte le autorità competenti interessate, l'autorità di vigilanza su base consolidata rilascia l'autorizzazione se i termini del progetto di accordo sono coerenti con le condizioni per il sostegno finanziario indicate nell'articolo 19.

5.          In mancanza di una decisione congiunta delle autorità competenti entro tre mesi, l'autorità di vigilanza su base consolidata decide autonomamente sulla richiesta. La decisione è riportata in un documento insieme alle motivazioni complete e tiene conto delle opinioni e delle riserve espresse dalle altre autorità competenti nel corso del periodo di tre mesi. L'autorità di vigilanza su base consolidata notifica la decisione al richiedente e alle altre autorità competenti.

6.           L'esecuzione di un accordo di sostegno finanziario a livello di gruppo non dovrà avere ripercussioni di bilancio nello Stato membro la cui autorità di risoluzione non abbia omologato l'accordo stesso.

Articolo 18

Approvazione del progetto di accordo da parte degli azionisti

1.          Gli Stati membri esigono che il progetto di accordo autorizzato dalle autorità competenti sia sottoposto all'approvazione all'assemblea degli azionisti di ciascuna entità del gruppo che si propone di aderirvi. In tal caso l'accordo è valido solo nei confronti delle parti la cui assemblea degli azionisti lo ha approvato.

2.          Gli Stati membri richiedono ▌che, in virtù dell'accordo di sostegno finanziario di gruppo, gli azionisti di ciascuna entità del gruppo che sarà parte dell'accordo autorizzino il rispettivo organo di gestione di cui all'articolo 11 della direttiva 2006/48/CE a decidere che l'entità fornirà sostegno finanziario in conformità ai termini dell'accordo e alle condizioni definite nel presente capo. Non è necessaria alcun altra approvazione degli azionisti né un'assemblea aggiuntiva per eventuali operazioni specifiche effettuate in virtù dell'accordo.

3.          L'organo di gestione di ciascuna entità parte di un accordo riferisce ogni anno agli azionisti in merito all'esecuzione dell'accordo e all'attuazione delle decisioni prese in sua virtù.

Articolo 18 bis

Trasmissione degli accordi di sostegno finanziario di gruppo alle autorità di risoluzione

Le autorità competenti trasmettono alle pertinenti autorità di risoluzione gli accordi di sostegno finanziario di gruppo che esse hanno autorizzato e le eventuali modifiche apportate.

Articolo 19

Condizioni per il sostegno finanziario di gruppo

1.          Il sostegno finanziarioaccordato in virtù di un accordo di sostegno finanziario di gruppo secondo il disposto dell'articolo 16 può essere fornito solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)        si può ragionevolmente prospettare che il sostegno fornito ponga rimedio alle difficoltà finanziarie dell'entità destinataria;

b)        la concessione di sostegno finanziario mira a preservare o ripristinare la stabilità finanziaria del gruppo nel suo complesso o delle entità del gruppo;

c)        il sostegno finanziario è fornito a fronte di un corrispettivo;

d)        vi è la ragionevole certezza, sulla base delle informazioni a disposizione dell'organo di gestione nel momento in cui è decisa la concessione del sostegno finanziario, che il prestito sarà rimborsato ovvero che un corrispettivo congruo sarà pagato dall'entità destinataria;

e)        il sostegno finanziario non mette a repentaglio la liquidità o solvibilità dell'entità che lo fornisce né pone, di conseguenza, una minaccia alla stabilità finanziaria;

f)         l'entità che fornisce il sostegno soddisfa, nel momento in cui lo fornisce, e continua a soddisfare, dopo che l'ha fornito, i requisiti in materia di fondi propri e gli altri requisiti imposti ai sensi dell'articolo 136, paragrafo 2, della direttiva 2006/48/CE.

2.          L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare le condizioni previste al paragrafo 1.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n.1093/2010.

Articolo 20

Decisione di fornire sostegno finanziario

La decisione di fornire un sostegno finanziario di gruppo in conformità all'accordo è presa dall'organo di gestione di cui all'articolo 11 della direttiva 2006/48/CE dell'entità che fornisce il sostegno finanziario. La decisione è motivata e indica l'obiettivo del sostegno finanziario proposto. In particolare, la decisione indica:

a)        in che modo il sostegno finanziario preservi o ripristini la stabilità finanziaria del gruppo nel suo complesso o delle entità del gruppo;

b)        che il sostegno finanziario non supera la capacità finanziaria dell'entità giuridica che lo fornisce;

c)        che l'entità che fornisce il sostegno finanziario continua a soddisfare i requisiti in materia di fondi propri e gli altri requisiti imposti ai sensi dell'articolo 136, paragrafo 2, della direttiva 2006/48/CE.

Articolo 21

Diritto di opposizione delle autorità competenti

1.          Prima di fornire sostegno in virtù di un accordo di sostegno finanziario di gruppo, l'organo di gestione dell'entità che intende fornirlo ne trasmette notifica alla rispettiva autorità competente, all'autorità di vigilanza su base consolidata (se applicabile) e all'ABE. La notifica riporta i dettagli del sostegno proposto.

2.          Entro due giorni dalla data di ricevimento della notifica, l'autorità competente può vietare o limitare la fornitura del sostegno finanziario previsto all'articolo 19 se le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo non sono soddisfatte. La decisione dell'autorità competente di vietare o limitare il sostegno finanziario è motivata.

3.          L'autorità competente informa immediatamente l'ABE, l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti che fanno parte del collegio delle autorità di vigilanza di cui all'articolo 131 bis della direttiva 2006/48/CE della sua decisione di vietare o limitare il sostegno finanziario.

4.          L'autorità di vigilanza su base consolidata o l'autorità competente preposta all'entità destinataria del sostegno possono, entro due giorni, qualora abbiano obiezioni in merito alla decisione di vietare o limitare il sostegno finanziario, rimettere la questione all'ABE e chiederne l'assistenza a norma dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1093/2010. ▌

5.          In assenza di divieti o limitazioni da parte dell'autorità competente entro il periodo indicato al paragrafo 2, il sostegno finanziario può essere fornito in conformità ai termini presentati all'autorità competente.

5 bis.     La decisione di fornire sostegno finanziario non vietato oppure soggetto a vincoli da parte dell'autorità competente e le decisioni di questa autorità di vietare o di limitare il sostegno finanziario sono trasmesse dalle autorità competenti alle pertinenti autorità di risoluzione.

5 ter.     Gli Stati membri provvedono a che le norme nell'ambito dei propri regimi di insolvenza o i regimi speciali di risoluzione non ostacolino la certezza giuridica e l'esecutività delle transazioni infragruppo approvate e messe in atto ai sensi delle disposizioni del presente capo.

Articolo 22

Informativa

1.          Gli Stati membri provvedono a che gli enti che hanno stipulato un accordo di sostegno finanziario di gruppo ai sensi dell'articolo 16 pubblichino una descrizione dell'accordo e i nomi delle entità che ne sono parti ed aggiornino tali informazioni almeno una volta all'anno.

Si applicano gli articoli da 145 a 149 della direttiva 2006/48/CE.

2.          L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare forma e contenuto della descrizione prevista al paragrafo 1. L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

3.          Alla Commissione è conferito il potere di adottare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli ▌da 10 a 14 del regolamento (UE) n.1093/2010.

Articolo 23

Misure di intervento precoce

1.          Se la situazione finanziaria di un ente è considerata in rapido deterioramento dopo un'analisi basata su una serie di indicatori e su idonee soglie e soprattutto se un ente non soddisfa o rischia di violare i requisiti della direttiva 2006/48/CE - come il livello minimo di fondi propri più il'1,5% - oppure se l'ente registra un rapido peggioramento della sua situazione di liquidità, livelli di leva finanziaria in rapido aumento, crediti in sofferenza o concentrazione di esposizioni, gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti dispongano, oltre che delle misure di cui all'articolo 136 di detta direttiva ove applicabili, in particolare delle misure seguenti:

a)        richiedere alla direzione dell'ente di attuare uno o più dei dispositivi e misure previsti nel piano di risanamento o di aggiornare il piano di risanamento quando le condizioni che hanno portato all'intervento precoce divergono rispetto alle ipotesi contemplate nel piano di risanamento iniziale, e implementare uno o più dei dispositivi e misure in esso previsti entro tempi determinati onde assicurare che non si verifichino più le condizioni di cui al primo comma;

b)        richiedere alla direzione dell'ente di esaminare la situazione, indicare le misure atte a superare i problemi individuati e preparare un programma d'azione a tal fine, indicandone i tempi di attuazione;

c)        richiedere alla direzione dell'ente di convocare l'assemblea degli azionisti, o convocarla direttamente ove la direzione non ottemperi alla richiesta, proponendo l'ordine del giorno e l'adozione di determinate decisioni;

d)        richiedere ▌la revoca di uno o più membri del consiglio di amministrazione o amministratori delegati, qualora non siano ritenuti idonei a svolgere i loro compiti ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2006/48/CE;

e)        richiedere alla direzione dell'ente di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito con tutti o alcuni creditori secondo il piano di risanamento;

f)         acquisire, anche tramite ispezioni in loco, tutte le informazioni necessarie per aggiornare il piano di risoluzione ai fini della possibile risoluzione dell'ente, anche procedendo a una valutazione delle sue attività e passività ai sensi dell'articolo 30.

2.          L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare ulteriormente la serie minima di indicatori e soglie di cui al paragrafo 1 e le misure previste al paragrafo 1 del presente articolo.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n.1093/2010.

Articolo 25

Coordinamento delle misure di intervento precoce ▌per i gruppi

1.          Laddove, in relazione a un'impresa madre o a un ente soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 125 e 126 della direttiva 2006/48/CE o ad una delle sue filiazioni, siano soddisfatte le condizioni per l'imposizione degli obblighi di cui all'articolo 23 della presente direttiva ▌, l'autorità competente che intende adottare una misura a norma di detto articolo ne dà notifica alle altre autorità competenti pertinenti nell'ambito del collegio di vigilanza e all'ABE.

2.           L'autorità di vigilanza su base consolidata e le altre autorità competenti pertinenti valutano se occorre prendere misure ai sensi dell'articolo 23 ▌in relazione ad altre entità del gruppo e se è auspicabile il coordinamento delle misure da adottare. L'autorità di vigilanza su base consolidata e le altre autorità pertinenti vagliano l'ipotesi che misure alternative abbiano maggiori probabilità di ripristinare la sostenibilità economica delle singole entità e di preservare la solidità finanziaria del gruppo nel suo complesso. ▌

La valutazione assume la forma di una decisione congiunta dell'autorità di vigilanza su base consolidata e delle altre autorità competenti pertinenti, che tengono conto dell'impatto potenziale della misura in tutti gli Stati membri in cui il gruppo opera. La decisione congiunta è adottata entro cinque giorni dalla data della notifica di cui al paragrafo 1. La decisione congiunta è motivata e riportata in un documento che l'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette all'impresa madre o all'ente soggetto a vigilanza su base consolidata.

3.           L'ABE può, su richiesta dell'autorità competente, prestare assistenza alle autorità competenti nel raggiungimento di un accordo in conformità all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1093/2010. L'ABE rende nota la soluzione proposta entro cinque giorni.

4.          In mancanza di una decisione congiunta entro cinque giorni, l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti responsabili della vigilanza delle filiazioni possono prendere decisioni autonome.

5.          La decisione di ciascuna autorità competente è motivata. Essa tiene conto delle opinioni e delle riserve espresse dalle altre autorità competenti durante il periodo di cinque giorni, nonché del potenziale impatto della decisione sulla stabilità finanziaria in altri Stati membri. L'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette le decisioni all'impresa madre o all'ente soggetto a vigilanza su base consolidata, e le rispettive autorità competenti le trasmettono alle filiazioni.

6.          Prima di adottare decisioni autonome ai sensi del paragrafo 4, le autorità competenti consultano l'ABE. La decisione tiene conto della posizione dell'ABE e spiega gli eventuali scostamenti significativi da essa.

TITOLO IV

RISOLUZIONE

CAPO I

Obiettivi, condizioni e principi generali

Articolo 26

Obiettivi della risoluzione

1.          Nell'applicare gli strumenti ed esercitare i poteri di risoluzione, le autorità di risoluzione tengono conto degli obiettivi attesi e scelgono gli strumenti e i poteri più adatti a conseguire quelli pertinenti nelle circostanze del caso.

2.          Gli obiettivi della risoluzione di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:

a)        garantire continuità delle funzioni essenziali - e per quanto possibile la continuità delle posizioni delle controparti - se tali funzioni non possono essere assunte da un altro ente senza gravare in modo inaccettabile sui fondi pubblici;

b)        evitare ▌effetti negativi sulla stabilità finanziaria, anche attraverso la prevenzione del contagio e il mantenimento della disciplina di mercato, tutelando al tempo stesso i fondi pubblici;

c)        salvaguardare i fondi pubblici riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario;

d)        evitare distruzioni di valore ▌che non siano necessarie per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1 e cercare di contenere al minimo i costi della risoluzione;

e)        tutelare i depositanti coperti dalla direttiva 94/19/CE e gli investitori coperti dalla direttiva 97/9/CE;

f)         tutelare i fondi e attività dei clienti.

3.          Le autorità di risoluzione accordano pari importanza ai diversi obiettivi ▌della risoluzione e li ponderano opportunamente a seconda della natura e delle circostanze di ciascun caso.

Nel perseguire gli obiettivi di risoluzione di cui al paragrafo 2, le autorità di risoluzione cercano di proteggere i fondi pubblici e garantire che, limitatamente a quanto reso possibile dalle circostanze, il settore pubblico sia compensato per i costi e i rischi assunti dai meccanismi di finanziamento nazionali costituiti ai sensi dell'articolo 91.

Articolo 27

Condizioni per la risoluzione

1.          Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione possano avviare un'azione di risoluzione per un ente di cui all'articolo 1, lettera a), solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)        l'autorità competente, dopo aver consultato l'autorità di risoluzione, stabilisce che, visti gli obblighi sui requisiti patrimoniali di cui all'articolo 92 [CRR], l'ente non ha più la capacità di operare entro i limiti previsti dalla sua autorizzazione, o che è in dissesto o a rischio di dissesto

b)        tenuto conto della tempistica e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che un intervento alternativo del settore privato - fra cui gli interventi dei sistemi di garanzia depositi e dell'IPS o un'azione di vigilanza, ivi comprese le misure ai sensi dell'[articolo 23, paragrafo 1, lettera a) - in luogo dell'azione di risoluzione avviata nei confronti dell'ente in questione da parte dell'autorità di risoluzione, permetta di evitare il fallimento dell'ente in tempi ragionevoli;

c)        l'azione di risoluzione è necessaria nell'interesse pubblico a norma del paragrafo 3.

Le autorità di risoluzione forniscono orientamenti riguardo al modo in cui valuteranno le condizioni di attivazione, che rendono pubbliche e che comunicano all'ABE.

1 bis.     Le autorità di risoluzione intraprendono azioni di risoluzione anche se l'autorizzazione è stata revocata ai sensi dell'articolo 18 della direttiva [CRD IV] ed è necessaria un'azione di risoluzione nel pubblico interesse ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo.

1 ter.     La precedente adozione di una misura d'intervento precoce ai sensi dell'articolo 23 non costituisce una condizione per mettere in atto un'azione di risoluzione.

2.          Ai fini del paragrafo 1, lettera a), l'ente è considerato in dissesto o a rischio di dissesto in una o più delle situazioni seguenti:

a)        l'ente viola, o vi sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che nel prossimo futuro violerà, criteri oggettivi e predefiniti in materia di fondi propri tali da giustificare la revoca dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente, perché l'ente ha accusato o rischia di accusare perdite tali da privarlo interamente o sostanzialmente del proprio patrimonio;

b)        vi sono criteri oggettivi e predefiniti a sostegno della convinzione che gli attivi dell'ente sono o saranno nel prossimo futuro, inferiori alle passività;

c)        l'ente non è, o vi sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che nel prossimo futuro non sarà, in grado di pagare le proprie obbligazioni in scadenza e a questa mancanza di solvibilità non può, a giudizio delle autorità competenti, essere posto rimedio entro tempi ragionevoli;

d)        l'ente necessita di un sostegno finanziario pubblico straordinario, ad esclusione dei casi in cui, per preservare la stabilità finanziaria, richiede uno degli elementi seguenti:

i)       ▌strumenti di liquidità forniti da banche centrali alle condizioni ordinarie ▌da esse applicate (il dispositivo è interamente coperto da garanzia collaterale alla quale sono applicati scarti [haircut], in funzione della sua qualità e del suo valore di mercato e la banca centrale addebita al beneficiario un tasso di interesse di penalizzazione), anche quando gli strumenti di liquidità sono sostenuti da una garanzia dello Stato; o

ii)      una garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione per rimediare a una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro.

In entrambi i casi di cui ai punti i) e ii), le misure di garanzia sono limitate agli enti finanziari solvibili, non fanno parte di un pacchetto d'aiuto più ampio, sono subordinate all'approvazione a titolo delle norme sugli aiuti di Stato e hanno una durata temporale rigorosamente limitata.

3.          Ai fini del paragrafo 1, lettera c), l'azione di risoluzione è considerata nell'interesse pubblico se consegue uno o più obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 26 ed è ad essi proporzionata e se la liquidazione dell'ente o dell'impresa madre con procedura ordinaria di insolvenza non consentirebbe di realizzare tali obiettivi nella stessa misura.

3 bis.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare il contenuto degli orientamenti di cui al paragrafo 1.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro... *[dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma, in conformità all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 28

Condizioni per la risoluzione in relazione ad enti finanziari e società di partecipazione

1.          Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione possano avviare un'azione di risoluzione in relazione a un ente finanziario o impresa di cui all'articolo 1, lettera b), quando le condizioni indicate all'articolo 27, paragrafo 1, sono soddisfatte relativamente sia all'ente finanziario o impresa sia all'impresa madre soggetta a vigilanza su base consolidata.

2.          Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione abbiano la facoltà di avviare un'azione di risoluzione in relazione a una società di cui all'articolo 1, lettere c) o d), quando le condizioni indicate all'articolo 27, paragrafo 1, sono soddisfatte relativamente sia alla società di cui all'articolo 1, lettere c) o d), sia a uno o più enti-filiazioni, a prescindere dal fatto se siano stabilite o meno nell'Unione.

3.          Se gli enti filiazioni di una società di partecipazione mista sono detenuti direttamente o indirettamente da una società di partecipazione finanziaria intermedia, gli Stati membri provvedono a che le azioni di risoluzione ai fini della risoluzione del gruppo siano avviate in relazione alla società di partecipazione finanziaria intermedia e non in relazione alla società di partecipazione mista.

4.          Fatto salvo il paragrafo 3 e in deroga al paragrafo 2, le autorità di risoluzione possono, nonostante il fatto che una società di cui all'articolo 1, lettere c) o d) potrebbe non soddisfare le condizioni indicate all'articolo 27, paragrafo 1, avviare un'azione di risoluzione in relazione a tale società ▌ quando uno o più enti-filiazioni, stabiliti o meno nell'Unione, soddisfano le condizioni previste nell'articolo 27, paragrafi 1, 2 e 3 e la loro situazione in fatto di attività/passività è tale che il loro dissesto minaccia il gruppo nel suo complesso, quando la legislazione in materia di solvibilità dello Stato membro richiede che il gruppo sia considerato nel suo insieme o ancora quando l'azione in relazione a una società di cui all'articolo 1, lettere c) o d) è necessaria per la risoluzione di uno o più enti-filiazioni o del gruppo nel suo complesso.

Articolo 29

Principi generali che disciplinano la risoluzione

1.          Gli Stati membri provvedono a che, nell'applicare gli strumenti ed esercitare i poteri di risoluzione, le autorità di risoluzione prendano tutte le misure atte a garantire che l'azione di risoluzione sia avviata in conformità dei principi seguenti:

-a)       gli strumenti di risoluzione sono applicati e i poteri di risoluzione sono esercitati, laddove appropriato, in linea con un piano di risoluzione;

a)        gli azionisti dell'ente soggetto a risoluzione sostengono le prime perdite;

b)        i creditori dell'ente soggetto a risoluzione, ad eccezione dei depositanti esclusi dal bail-in in base all'articolo 38, sostengono le perdite dopo gli azionisti, secondo l'ordine di priorità delle loro pretese a norma dell'articolo 43 della presente direttiva;

c)        l'alta dirigenza (tutta o alcuni suoi rappresentanti) dell'ente soggetto a risoluzione è sostituita, subordinatamente alla legislazione dello Stato membro, da un amministratore nominato dall'autorità di risoluzione;

d)        gli alti dirigenti dell'ente soggetto a risoluzione sono tenuti a rispondere, subordinatamente alla legislazione dello Stato membro, a norma del diritto civile o penale, delle le loro specifiche responsabilità per il suo dissesto;

e)        salvo disposizione contraria nella presente direttiva, i creditori di una stessa classe ricevono pari trattamento;

f)         nessun creditore sostiene perdite più ingenti di quelle che avrebbe sostenuto se l'ente fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza.

f bis)   le pretese dei depositanti sono adeguatamente protette.

1 bis.     Gli Stati membri assicurano che gli strumenti di risoluzione siano applicati in maniera proporzionata e secondo la forma giuridica dell'ente creditizio interessato.

1 ter.     Ai fini del paragrafo 1, lettera f bis), gli Stati membri provvedono a che le pretese dei depositanti siano dichiarate preferenziali e godano di un rango più elevato rispetto alle pretese dei creditori ordinari, chirografari, non preferenziali nel caso di insolvenza dell'ente creditizio. Le autorità di risoluzione applicheranno lo strumento del bail-in ai depositi non garantiti in base alla direttiva 94/19/CE solo se ciò serva a mantenere la stabilità finanziaria. In caso di ricorso allo strumento del bail-in, i depositanti non dovranno soffrire perdite maggiori di quelle che avrebbe comportato l'insolvenza.

1 quater. Agli effetti della presente direttiva, il deposito non include uno strumento

a)        la cui esistenza può essere dimostrata solo tramite un certificato diverso da un estratto conto;

b)        il cui capitale non è rimborsabile alla pari, oppure

c)        il cui capitale è rimborsabile alla pari solo in base a una determinata garanzia o a un determinato accordo fornito dall'ente creditizio o da un terzo.

2.          Nei casi in cui un ente fa parte di un gruppo, le autorità di risoluzione applicano gli strumenti ed esercitano i poteri di risoluzione in modo da ridurre al minimo sia l'impatto sugli enti affiliati e sul gruppo nel suo complesso sia l'effetto negativo sulla stabilità finanziaria nell'Unione e, in particolare, nei paesi in cui il gruppo opera.

3.          Nell'applicare gli strumenti ed esercitare i poteri di risoluzione, gli Stati membri provvedono a che essi siano conformi al quadro degli aiuti di Stato dell'Unione, ove applicabile.

3 bis.  Nell'applicare gli strumenti di risoluzione e nell'esercitare i poteri di risoluzione, le autorità di risoluzione informano i lavoratori e i loro rappresentanti e li consultano.

3 ter.   Quando le autorità di risoluzione applicano strumenti di risoluzione, devono agire in tal senso senza minare le disposizioni sulla rappresentanza dei lavoratori nei consigli societari ai sensi della legislazione nazionale o delle prassi vigenti.

Capo I BIS

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Articolo 29 bis

Amministrazione straordinaria

1.        Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione possano nominare un amministratore straordinario in sostituzione dell'organo di gestione dell'ente soggetto a risoluzione. Le autorità di risoluzione rendono pubblica la nomina dell'amministratore straordinario. Gli Stati membri assicurano inoltre che l'amministratore straordinario possieda le qualifiche, le capacità e le conoscenze necessarie per svolgere le sue funzioni.

2.        L'amministratore straordinario assume tutti i poteri di direzione dell'ente ai sensi del relativo statuto e della legislazione nazionale, ivi compreso il potere di esercitare tutte le funzioni amministrative di direzione. Tuttavia, l'amministratore straordinario può esercitare tali poteri esclusivamente sotto il controllo dell'autorità di risoluzione.

3.        L'amministratore straordinario ha il compito, per legge, di prendere tutte le misure necessarie a promuovere gli obiettivi di risoluzione di cui all'articolo 26 e ad attuare interventi di risoluzione in base alle decisioni dell'autorità di risoluzione. Ove necessario, in presenza di un'incoerenza, tale compito prevale su qualsiasi altro compito gestionale ai sensi dello statuto dell'ente o della legislazione nazionale. Le soluzioni possono comprendere un aumento di capitale, la riorganizzazione dell'assetto proprietario dell'ente o l'acquisizione da parte di enti solidi sul piano finanziario e organizzativo, conformemente agli strumenti di risoluzione descritti al capo 3.

4.        Le autorità di risoluzione possono porre limiti all'azione dell'amministratore straordinario o esigere che determinati suoi atti siano subordinati alla loro approvazione. Le autorità di risoluzione possono revocare l'amministratore straordinario in qualsiasi momento.

5.        Gli Stati membri impongono all'amministratore straordinario di trasmettere all'autorità di risoluzione che lo ha nominato, a intervalli regolari da questa stabiliti nonché all'inizio e alla fine del mandato, relazioni in merito alla situazione economica e finanziaria dell'ente e agli atti compiuti nello svolgimento dei suoi compiti.

6.        L'amministratore straordinario non può essere nominato per un periodo superiore a un anno. Tale periodo può essere rinnovato, in via eccezionale, qualora l'autorità di risoluzione stabilisca che sussistono ancora le condizioni per la nomina di un amministratore straordinario.

7.        Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 6, la nomina dell'amministratore straordinario lascia impregiudicati i diritti degli azionisti o proprietari previsti a norma del diritto societario nazionale o dell'Unione.

8.        La nomina di un amministratore straordinario non è riconosciuta come evento determinante l'escussione della garanzia ai sensi della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio né come procedura di insolvenza ai sensi della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

9.        Qualora più di un'autorità di risoluzione intenda nominare un amministratore straordinario in relazione a un'entità affiliata a un gruppo, le autorità valutano se sia più opportuno nominare lo stesso amministratore straordinario per tutte le entità interessate o per l'intero gruppo al fine di agevolare soluzioni intese a ripristinare la solidità finanziaria del gruppo nel suo complesso.

10.      In caso d'insolvenza, qualora il diritto nazionale preveda la nomina di un'amministrazione competente, essa sarà considerata come amministrazione straordinaria ai sensi del presente articolo.

CAPO II

Valutazione

Articolo 30

Valutazione in fase di risoluzione

1.          Prima di avviare un'azione di risoluzione ▌, e in particolare ai fini degli articoli 32, 34, 36, 41 e 42 ▌, le autorità di risoluzione provvedono a che sia effettuata una valutazione equa, prudente e realistica delle attività ▌dell'ente. La valutazione può essere eseguita da un soggetto indipendente. L'autorità di risoluzione avalla detta valutazione. Qualora una valutazione indipendente non sia possibile a causa dell'urgenza dettata dalle circostanze del caso, la valutazione delle attività e passività dell'ente può essere effettuata dalle autorità di risoluzione. Il requisito di valutazione non deve limitare la capacità dell'autorità di risoluzione di assumere il controllo di un ente in dissesto prima che la valutazione sia stata completata.

2.          Fatto salvo, ove applicabile, il quadro degli aiuti di Stato dell'Unione, la valutazione richiesta dal paragrafo 1 si fonda su ipotesi prudenti e realistiche, anche per quanto concerne i tassi di inadempimento e la gravità delle perdite; il suo obiettivo è stimare il valore di mercato delle attività e delle passività dell'ente in dissesto o a rischio di dissesto, in modo che le eventuali perdite risultanti siano rilevate al momento dell'impiego degli strumenti di risoluzione. Tuttavia, se per una data attività o passività il mercato non funziona correttamente, la valutazione può rispecchiare il valore economico a lungo termine di tali attività o passività. La valutazione non presuppone la fornitura all'ente di un sostegno finanziario pubblico straordinario o di un sostegno di emergenza alla liquidità da parte della banca centrale, a prescindere dal fatto che esso sia effettivamente fornito.

3.          La valutazione è integrata dalle seguenti informazioni ricavate dai libri e registri contabili dell'ente:

a)        stato patrimoniale aggiornato e relazione sulla situazione economica e finanziaria dell'ente;

b)        nota contenente un'analisi e una stima del valore delle attività;

c)        elenco delle passività in bilancio o fuori bilancio in essere risultante dai libri e registri contabili dell'ente, con indicazione dei rispettivi crediti e dell'ordine di priorità a norma del diritto fallimentare applicabile;

4.          La valutazione indica la suddivisione dei creditori in classi in funzione del rispettivo ordine di priorità a norma del diritto fallimentare applicabile e una stima del trattamento che ciascuna classe potrebbe attendersi in una procedura di insolvenza.

5.          Qualora non sia possibile, a causa dell'urgenza dettata dalle circostanze del caso, adempiere gli obblighi stabiliti nei paragrafi 3 e 4, la persona indipendente o l'autorità di risoluzione effettuano la valutazione in ottemperanza degli obblighi previsti nel paragrafo 2. Detta valutazione è considerata provvisoria in attesa che l'autorità di risoluzione effettui una valutazione conforme a tutti i requisiti previsti dal presente articolo. Tale valutazione definitiva deve essere effettuata separatamente dalla valutazione di cui all'articolo 66.

6.          La valutazione fa parte integrante della decisione di applicare uno strumento o esercitare un potere di risoluzione. Non è ammesso un ricorso giurisdizionale separato avverso la valutazione, che è impugnabile soltanto congiuntamente alla decisione assunta a norma dell'articolo 78.

7.          L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare i seguenti criteri ai fini dei paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 66:

a)        circostanze in cui una persona è indipendente sia dall'autorità di risoluzione sia dagli enti;

b)        circostanze in cui una valutazione da parte di una persona indipendente può non essere considerata possibile;

b bis)  la separazione delle valutazioni secondo il disposto degli articoli 30 e 66.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

CAPO III

Strumenti di risoluzione

Sezione I

Principi generali

Articolo 31

Principi generali degli strumenti di risoluzione

1.          Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano dei poteri necessari per applicare gli strumenti di risoluzione, se del caso secondo il piano di risoluzione, a un ente, ente finanziario o società di cui all'articolo 1, lettere c) o d), che soddisfa le applicabili condizioni per la risoluzione.

2.          Gli strumenti di risoluzione cui rimanda il paragrafo 1 sono i seguenti:

a)    strumento della vendita dell'attività d'impresa;

b)   strumento dell'ente-ponte;

c)    strumento della separazione delle attività;

d)   strumento del bail-in.

3.          Fatto salvo il paragrafo 4, le autorità di risoluzione possono applicare gli strumenti di risoluzione singolarmente o combinandoli.

4.          Le autorità di risoluzione possono applicare lo strumento della separazione delle attività solo abbinandolo a un altro strumento di risoluzione.

5.          Quando sono applicati gli strumenti di risoluzione di cui al paragrafo 2, lettere a), b) o c) ed essi sono usati per cedere parte delle attività, diritti o passività dell'ente soggetto a risoluzione, la parte residua dell'ente da cui è avvenuta tale cessione è liquidata con procedura ordinaria di insolvenza entro un termine appropriato, tenuto conto dell'eventuale necessità che tale ente fornisca servizi o assistenza a norma dell'articolo 58 per consentire al ricevente di svolgere le attività o i servizi acquisiti in virtù di tale cessione.

6.          Gli Stati membri assicurano che le norme del diritto fallimentare nazionale relative all'annullamento o all'inopponibilità degli atti giuridici pregiudizievoli per i creditori non si applichino alle cessioni di attività, diritti e passività da un ente soggetto a risoluzione a un'altra entità disposte in virtù dell'applicazione di uno strumento dell'esercizio di un potere di risoluzione.

7.          Non è preclusa agli Stati membri la facoltà di conferire alle autorità di risoluzione ulteriori poteri esercitabili quando un ente soddisfa le condizioni per la risoluzione, purché tali poteri non ostino all'efficace risoluzione di gruppo e siano coerenti con gli obiettivi della risoluzione e con i principi generali che la disciplinano di cui agli articoli 26 e 29.

Sezione 2

Strumento della vendita dell'attività d'impresa

Articolo 32

Strumento della vendita dell'attività d'impresa

1.          Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano del potere di cedere a un acquirente diverso da un ente-ponte gli elementi seguenti:

a)        azioni o altri titoli di proprietà dell'ente soggetto a risoluzione;

b)        tutte le attività, i diritti o le passività, o una parte di essi, dell'ente soggetto a risoluzione;

c)        qualsiasi combinazione di parte o della totalità delle attività, dei diritti e delle passività dell'ente soggetto a risoluzione.

La cessione di cui al primo comma è effettuata senza ottenere il consenso degli azionisti dell'ente soggetto a risoluzione o di terzi diversi dall'acquirente e senza ottemperare agli obblighi procedurali del diritto societario o della legislazione sui valori mobiliari che sarebbero altrimenti applicabili.

2.          La cessione ai sensi del paragrafo 1 è effettuata a condizioni commerciali, tenuto conto delle circostanze, e nel rispetto delle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato.

3.          In caso di cessione di parte delle attività dell'ente, i proventi derivanti dalla cessione vanno a beneficio dell'ente soggetto a risoluzione.

In caso di cessione ▌di tutte le azioni o altri titoli di proprietà ovvero in caso di cessione di tutte le attività, diritti e passività dell'ente, i proventi derivanti dalla cessione vanno a beneficio degli azionisti dell'ente soggetto a risoluzione, che sono stati spogliati dei loro diritti.

Gli Stati membri calcolano i proventi di cui al primo comma al netto delle spese, amministrative o di altro tipo, sostenute nella procedura di risoluzione, compresi i costi e le spese risultanti dai meccanismi di finanziamento di cui all'articolo 92.

4.          Le autorità di risoluzione prendono tutte le iniziative ragionevoli affinché la cessione a norma del paragrafo 2 avvenga a condizioni commerciali conformi alla valutazione equa e realistica effettuata a norma dell'articolo 30, tenuto conto delle circostanze del caso.

5.          Nell'applicare lo strumento della vendita dell'attività d'impresa, le autorità di risoluzione possono esercitare il potere di cessione più volte, al fine di effettuare ulteriori cessioni, secondo i casi, di azioni o altri titoli di proprietà ovvero di attività, diritti o passività dell'ente soggetto a risoluzione.

6.          Dopo aver applicato lo strumento della vendita dell'attività d'impresa, le autorità di risoluzione possono, con il consenso dell'acquirente, esercitare i poteri di cessione in relazione a, secondo i casi, azioni o altri titoli di proprietà ovvero attività, diritti o passività ceduti all'acquirente, al fine di ritrasferire il patrimonio all'ente soggetto a risoluzione.

7.          L'acquirente deve essere in possesso dell'autorizzazione appropriata all'esercizio delle attività o alla prestazione dei servizi che acquisisce in virtù di una cessione effettuata conformemente al paragrafo 1.

8.          In deroga all'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE, qualora la cessione di azioni o altri titoli di proprietà effettuata in applicazione dello strumento della vendita dell'attività d'impresa determini l'acquisizione o l'incremento di una partecipazione qualificata del tipo di cui all'articolo 19, paragrafo 1, di detta direttiva, le autorità competenti effettuano tempestivamente la valutazione richiesta a norma di tale articolo in modo da non ritardare l'applicazione dello strumento suddetto né impedire all'azione di risoluzione di conseguire i pertinenti obiettivi.

9.          Le cessioni effettuate in virtù dello strumento della vendita dell'attività d'impresa che riguardano una parte delle attività, diritti o passività dell'ente, ma non la loro totalità, sono soggette alle garanzie per le cessioni parziali di beni previste nel capo VI.

10.        Al fine di esercitare il diritto di prestare servizi o di stabilirsi in un altro Stato membro conformemente alla direttiva 2006/48/CE o alla direttiva 2004/39/CE, l'acquirente è considerato un proseguimento dell'ente soggetto a risoluzione e può continuare a esercitare i diritti che erano esercitati da quest'ultimo in relazione alle attività, diritti o passività ceduti ▌.

10 bis.   Gli Stati membri assicurano che l'acquirente di cui al paragrafo 1 possa continuare a esercitare i diritti di appartenenza e accesso ai sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento dell'ente soggetto a risoluzione, a condizione che questo soddisfi i criteri di regolamentazione per la partecipazione a detti sistemi.

11.        Gli azionisti e i creditori dell'ente soggetto a risoluzione e altri terzi i cui beni, diritti o passività non sono ceduti non vantano alcun diritto sulle attività, diritti o passività ceduti o in relazione ad essi.

Articolo 33

Strumento della vendita dell'attività d'impresa: obblighi procedurali

1.          Fatto salvo il paragrafo 3, nell'applicare ad un ente lo strumento della vendita dell'attività d'impresa l'autorità di risoluzione commercializza o dispone la commercializzazione dell'ente interessato o delle sue attività, diritti o passività che intende cedere. Gli aggregati di diritti, attività e passività possono essere commercializzati separatamente.

2.          Fatto salvo, ove applicabile, il quadro degli aiuti di Stato dell'Unione, la commercializzazione di cui al paragrafo 1 rispetta i criteri seguenti:

a)        è improntata alla massima trasparenza possibile e non dà adito a rappresentazioni distorte, tenuto conto delle circostanze e, in particolare, della necessità di preservare la stabilità finanziaria;

b)        non favorisce né discrimina potenziali acquirenti;

c)        è immune da qualsiasi conflitto di interessi;

d)        non conferisce alcun vantaggio indebito a un potenziale acquirente;

e)        tiene conto della necessità di effettuare un'azione rapida di risoluzione;

f)         mira a ottenere il prezzo più alto possibile per la vendita delle attività e passività in questione ma non dà adito a rappresentazioni distorte.

I principi di cui al presente paragrafo non ostano a che l'autorità di risoluzione solleciti determinati acquirenti potenziali.

Qualsiasi divulgazione al pubblico della commercializzazione dell'ente, che sarebbe altrimenti richiesta conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2003/6/CE, può essere ritardata in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2 della medesima.

3.          Le autorità di risoluzione possono applicare lo strumento della vendita dell'attività d'impresa senza conformarsi agli obblighi in materia di commercializzazione di cui al paragrafo 1 se accertano che l'ottemperanza ad essi rischierebbe di compromettere uno o più degli obiettivi della risoluzione e, in particolare, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)        l'autorità di risoluzione ritiene che il dissesto dell'ente soggetto a risoluzione costituisca una minaccia sostanziale per la stabilità finanziaria o la aggravi; ▌

b)        l'ottemperanza agli obblighi rischia di compromettere l'efficacia dello strumento della vendita dell'attività d'impresa nell'affrontare tale minaccia o nel raggiungere l'obiettivo di risoluzione di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera b), e

b bis)  sono pienamente considerati i requisiti relativi al mercato interno e intraprese azioni per ovviare a possibili effetti negativi sulla concorrenza a lungo termine.

4.          L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le circostanze materiali che costituiscono una minaccia sostanziale e gli elementi relativi all'efficacia dello strumento della vendita dell'attività d'impresa di cui al paragrafo 3, lettere a) e b).

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Sezione 3

Strumento dell'ente-ponte

Articolo 34

Strumento dell'ente-ponte

1.          Per attivare lo strumento dell'ente-ponte, gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano del potere di cedere la totalità o una parte delle attività, diritti o passività di un ente soggetto a risoluzione, e qualsiasi combinazione di tali attività, diritti o passività, a un ente-ponte senza ottenere il consenso degli azionisti dell'ente soggetto a risoluzione o di terzi e senza ottemperare agli obblighi procedurali previsti dal diritto societario o dalla legislazione sui valori mobiliari che sarebbero altrimenti applicabili.

2.          Salvo laddove è applicato lo strumento del bail-in per il fine indicato nell'articolo 37, paragrafo 2, lettera b), ai fini dello strumento dell'ente-ponte per "ente-ponte" s'intende un'entità giuridica interamente o parzialmente di proprietà di una o più autorità pubbliche (che possono includere l'autorità di risoluzione ) costituita al fine di svolgere alcune o tutte le funzioni dell'ente soggetto a risoluzione e di detenerne, in tutto o in parte, le attività e passività.

L'applicazione dello strumento del bail-in per il fine indicato nell'articolo 37, paragrafo 2, lettera b) non interferisce nella capacità dell'autorità di risoluzione di controllare l'ente-ponte nella misura necessaria a compiere la risoluzione e conseguirne gli obiettivi.

3.          Nell'applicare lo strumento dell'ente-ponte, l'autorità di risoluzione assicura che il valore complessivo delle passività cedute a tale ente non superi il valore totale dei diritti e delle attività ceduti dall'ente soggetto a risoluzione o provenienti da altre fonti.

4.          Nell'applicare lo strumento dell'ente-ponte, l'autorità di risoluzione può cedere le attività, diritti o passività dell'ente che reputa appropriati per perseguire uno o più degli obiettivi della risoluzione.

5.          Nell'applicare lo strumento dell'ente-ponte, le autorità di risoluzione possono:

a)      cedere a più riprese diritti, attività o passività dall'ente soggetto a risoluzione all'ente-ponte; ▌

b)     ritrasferire diritti, attività o passività dall'ente-ponte all'ente soggetto a risoluzione, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 6; e

c)      cedere diritti, attività o passività dall'ente-ponte a un terzo.

6.          Le autorità di risoluzione ritrasferiscono diritti, attività o passività dall'ente-ponte all'ente soggetto a risoluzione solo in una delle circostanze seguenti:

a)      la possibilità di ritrasferire gli specifici diritti, attività o passività è prevista espressamente dallo strumento mediante il quale è stata effettuata la cessione di cui al paragrafo 5, lettera a);

b)     gli specifici diritti, attività o passività non rientrano di fatto nelle classi di diritti, attività o passività definiti nello strumento mediante il quale è stata effettuata la cessione di cui al paragrafo 5, lettera a) o non rispettano le condizioni al riguardo ivi specificate.

In entrambi i casi di cui alle lettere a) e b), il nuovo trasferimento è effettuato entro i termini prescritti in detto strumento per lo scopo pertinente e soddisfa le altre condizioni ivi previste.

7.          Le cessioni effettuate in virtù dello strumento dell'ente-ponte che comportano il trasferimento di una parte delle attività, diritti o passività dell'ente, ma non della loro totalità, sono soggette alle garanzie per le cessioni parziali di beni previste nel capo VI.

8.          Al fine di esercitare il diritto di prestare servizi o di stabilirsi in un altro Stato membro conformemente alla direttiva 2006/48/CE o alla direttiva 2004/39/CE, l'ente-ponte è considerato un proseguimento dell'ente soggetto a risoluzione e può continuare a esercitare i diritti che erano esercitati da quest'ultimo in relazione alle attività, diritti o passività ceduti ▌.

8 bis.     Gli Stati membri assicurano che l'ente-ponte possa continuare a esercitare i diritti di appartenenza e accesso ai sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento dell'ente soggetto a risoluzione, a condizione che questo soddisfi i criteri di regolamentazione per la partecipazione a detti sistemi.

9.          Gli azionisti e i creditori dell'ente soggetto a risoluzione e altri terzi i cui beni, diritti o passività non sono ceduti all'ente-ponte non vantano alcun diritto sull'ente-ponte, sul suo patrimonio o sui suoi amministratori ovvero in relazione ad essi.

9 bis.     Gli obiettivi degli amministratori dell'ente-ponte non comportano obblighi né responsabilità nei confronti degli azionisti dell'ente soggetto a risoluzione e gli amministratori non hanno, nei confronti degli azionisti, responsabilità derivanti dalle azioni intraprese o non intraprese nell'esercizio o presunto esercizio delle proprie funzioni, a meno che l'atto o l'omissione implichino negligenze gravi o colpa grave in conformità alla legislazione nazionale.

Articolo 35

Funzionamento dell'ente-ponte

1.          Gli Stati membri provvedono a che il funzionamento dell'ente-ponte sia conforme alle disposizioni seguenti:

a)        l'autorità di risoluzione specifica il contenuto degli atti costitutivi dell'ente-ponte;

b)        l'autorità di risoluzione nomina o approva, a seconda dell'assetto proprietario, il consiglio di amministrazione dell'ente-ponte, approva le retribuzioni degli amministratori e determina le competenze appropriate;

b bis)  l'autorità di risoluzione approva la strategia e il profilo di rischio dell'ente-ponte;

c)        l'ente-ponte è autorizzato conformemente alla direttiva 2006/48/CE o, secondo il caso, alla direttiva 2004/39/CE ed è in possesso dell'autorizzazione necessaria a norma del diritto nazionale applicabile per svolgere le attività o prestare i servizi acquisiti in virtù di una cessione effettuata conformemente all'articolo 56.

Cionondimeno, è possibile creare e autorizzare un ente-ponte per un breve periodo di tempo, senza osservare i requisiti patrimoniali minimi previsti dall'articolo 92 [CRR], laddove ciò sia necessario per conseguire al meglio gli obiettivi di risoluzione;

d)        l'ente-ponte soddisfa, secondo i casi, gli obblighi della direttiva 2006/48/CE, 2006/49/CE o 2004/39/CE ed è soggetto, secondo i casi, a vigilanza in conformità di dette direttive.

d bis)  l'ente-ponte non deve operare in modo da provocare una distorsione della concorrenza. Nel creare un ente-ponte, gli Stati membri possono specificare restrizioni al suo operato, in termini di:

i)           quota di mercato per determinati prodotti;

ii)          pubblicità;

iii)         tassi, commissioni e condizioni operative.

2.          Fatte salve le limitazioni imposte in conformità con le regole di concorrenza dell'Unione o nazionali, gli amministratori gestiscono l'ente-ponte nella prospettiva di vendere l'ente e le sue attività, diritti o passività a uno o più acquirenti del settore privato quando le condizioni lo permettono e nei termini di cui al paragrafo 5.

3.          Le autorità di risoluzione pongono fine al funzionamento dell'ente-ponte non appena si verifica una delle situazioni seguenti:

a)        fusione dell'ente-ponte con un altro ente;

b)        acquisizione della maggioranza del capitale dell'ente-ponte da parte di un terzo;

c)        assunzione della totalità o della sostanziale totalità delle attività, diritti o passività dell'ente-ponte da parte di terzi;

d)        scadenza del termine di cui al paragrafo 5 o, se del caso, al paragrafo 6.

4.          Nel tentare di vendere l'ente-ponte o le sue attività o passività, gli Stati membri assicurano che l'ente ovvero le attività o passività pertinenti siano commercializzati in modo aperto e trasparente e che la vendita non dia adito a rappresentazioni distorte sostanziali o favorisca né discrimini determinati acquirenti potenziali.

Siffatta vendita è effettuata a condizioni commerciali, tenuto conto delle circostanze e nel rispetto del quadro degli aiuti di Stato dell'Unione.

5.          Se non si verifica nessuno dei risultati di cui al paragrafo 3, lettere a), b) o c), l'autorità di risoluzione pone fine al funzionamento dell'ente-ponte trascorso un periodo di due anni a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'ultima cessione da un ente soggetto a risoluzione conformemente allo strumento dell'ente-ponte.

6.          L'autorità di risoluzione può prorogare il periodo di cui al paragrafo 5 per ▌altri periodi di un anno se:

a)        la proroga sostiene i risultati di cui al paragrafo 3, lettere a), b) o c); or

b)        la proroga è necessaria per assicurare la continuità di servizi bancari o finanziari essenziali.

7.          Quando è posto termine al funzionamento dell'ente-ponte nelle circostanze di cui al paragrafo 3, lettere c) e d), l'ente è sciolto e liquidato.

I proventi derivanti dal cessato funzionamento dell'ente-ponte a norma del paragrafo 3 vanno a beneficio dell'ente soggetto a risoluzione. Se, a causa di eventi inattesi, le operazioni dell'ente-ponte dovessero causare perdite, queste saranno sostenute dall'ente soggetto a risoluzione.

Gli Stati membri calcolano i proventi al netto delle spese, amministrative o di altro tipo, sostenute nella procedura di risoluzione, compresi i costi e le spese risultanti dai meccanismi di finanziamento di cui all'articolo 92.

8.          Qualora l'ente-ponte sia utilizzato ai fini della cessione di attività e passività di più enti, l'obbligo di cui al paragrafo 7 si riferisce alla liquidazione delle attività e passività cedute da ciascuno di questi e non all'ente-ponte stesso.

Sezione 4

Strumento della separazione delle attività

Articolo 36

Strumento della separazione delle attività

1.          Ai fini dell'attivazione dello strumento della separazione delle attività, gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione abbiano il potere di cedere a un veicolo di gestione delle attività le attività, diritti o passività di un ente soggetto a risoluzione senza ottenere il consenso degli azionisti dell'ente in questione o di terzi e senza ottemperare agli obblighi procedurali previsti dal diritto societario o dalla legislazione sui valori mobiliari che sarebbero altrimenti applicabili.

2.          Ai fini dello strumento della separazione delle attività, per veicolo di gestione delle attività si intende un'entità giuridica interamente di proprietà di una o più autorità pubbliche, che possono includere l'autorità di risoluzione.

3.          L'autorità di risoluzione designa amministratori responsabili della gestione delle attività cedute al veicolo di gestione, al fine di massimizzare il valore delle attività attraverso la vendita finale ovvero di assicurare la liquidazione ordinata dell'attività d'impresa.

4.          Le autorità di risoluzione possono esercitare il potere di cedere attività, di cui al paragrafo 1, solo se la situazione del particolare mercato per le attività in questione è tale che una loro liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza potrebbe incidere negativamente sul mercato finanziario.

5.          Nell'applicare lo strumento della separazione delle attività, le autorità di risoluzione stabiliscono il corrispettivo per la cessione delle attività al veicolo di gestione, nel rispetto dei principi fissati nell'articolo 30 e del quadro degli aiuti di Stato dell'Unione.

6.          Le autorità di risoluzione possono:

a)        cedere a più riprese le attività, diritti o passività dell'ente soggetto a risoluzione al veicolo di gestione; ritrasferire attività, diritti o passività dal veicolo di gestione all'ente soggetto a risoluzione, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 7.

7.          Le autorità di risoluzione ritrasferiscono diritti, attività o passività dal veicolo di gestione delle attività all'ente soggetto a risoluzione solo in una delle circostanze seguenti:

a)        la possibilità di ritrasferire gli specifici diritti, attività o passività è prevista espressamente dallo strumento mediante il quale è stata effettuata la cessione di cui al paragrafo 6, lettera a);

b)        gli specifici diritti, attività o passività non rientrano di fatto nelle classi di diritti, attività o passività definiti nello strumento mediante il quale è stata effettuata la cessione di cui al paragrafo 6, lettera a) o non rispettano le condizioni al riguardo ivi specificate.

In entrambi i casi di cui alle lettere a) e b), il nuovo trasferimento è effettuato entro i termini prescritti in detto strumento per lo scopo pertinente e soddisfa le altre condizioni ivi previste.

8.          Le cessioni tra l'ente soggetto a risoluzione e il veicolo di gestione delle attività sono soggette alle garanzie per le cessioni parziali di beni previste al capo VI della presente direttiva.

9.          Gli azionisti e i creditori dell'ente soggetto a risoluzione e altri terzi i cui beni, diritti o passività non sono ceduti al veicolo di gestione delle attività non vantano alcun diritto su di esso, sul suo patrimonio o nei confronti dei suoi amministratori.

10.        Gli obiettivi degli amministratori designati conformemente al paragrafo 3 non comportano obblighi né responsabilità nei confronti degli azionisti dell'ente soggetto a risoluzione e gli amministratori non hanno, nei confronti degli azionisti, responsabilità derivanti dalle azioni intraprese o non intraprese nell'esercizio - o supposto esercizio - delle proprie funzioni, a meno che l'atto o l'omissione implichino negligenze gravi o colpa grave in conformità della legislazione nazionale.

11.        L'ABE elabora orientamenti a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per promuovere la convergenza delle pratiche di vigilanza e di risoluzione in materia di accertamento delle situazioni in cui, a norma del paragrafo 4, la liquidazione delle attività o passività con procedura ordinaria di insolvenza potrebbe incidere negativamente sul mercato finanziario. L'ABE elabora detti orientamenti entro e non oltre la data prevista all'articolo 115, paragrafo 1, primo comma.

SEZIONE 5

Strumento del bail-in

Sottosezione 1

Obiettivo e ambito d'applicazione dello strumento del bail-in

Articolo 37

Strumento del bail-in

1.        Ai fini dell'attivazione dello strumento del bail-in, gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano dei poteri di risoluzione di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere da f) a l).

2.        Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione possano applicare lo strumento del bail-in onde rispettare gli obiettivi di risoluzione di cui all'articolo 26 per uno dei seguenti fini:

a)        ricapitalizzare un ente che soddisfi le condizioni per la risoluzione in misura sufficiente a ripristinarne la capacità di rispettare le condizioni di autorizzazione e di esercitare le attività per le quali è autorizzato ai sensi della direttiva 2006/48/CE o della direttiva 2004/39/CE;

b)        convertire in capitale o ridurre l'importo dei crediti o dei titoli di debito ceduti a un ente-ponte al fine di fornirgli capitale.

3.        Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione possano applicare lo strumento del bail-in per il fine di cui al paragrafo 2, lettera a), solo se esiste una prospettiva realistica che la sua applicazione e il ricorso contemporaneo alle misure attuate conformemente al piano di riorganizzazione aziendale previsto all'articolo 47 consentano non solo di raggiungere i pertinenti obiettivi della risoluzione, ma anche di risanare l'ente in questione ripristinandone la solidità finanziaria e la sostenibilità economica a lungo termine.

Se non è soddisfatta la condizione prevista al primo comma, gli Stati membri applicano uno degli strumenti di risoluzione di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettere a), b) e c), secondo i casi, e lo strumento del bail-in di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo.

4 bis.  Gli Stati membri assicurano che lo strumento del bail-in sia applicato secondo la forma giuridica dell'ente creditizio interessato.

Articolo 38

Ambito d'applicazione dello strumento del bail-in

1.        Gli Stati membri assicurano che lo strumento del bail-in possa essere applicato a tutte le passività di un ente che non sono escluse dal suo ambito d'applicazione a norma del paragrafo 2.

2.        Le autorità di risoluzione non esercitano i poteri di riduzione o conversione in relazione alle passività seguenti:

a)        depositi garantiti a norma della direttiva 94/19/CE;

b)        passività garantite, come le obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4 della direttiva 2009/65/CE (obbligazioni garantite) nell'ambito di un consorzio o registro e relativi derivati, che hanno uno status privilegiato nel consorzio di garanzia;

c)        qualsiasi passività sorta dal fatto che l'ente detiene attività o liquidità dei clienti - inclusi gli attivi o il contante depositato da o per conto di OICVM come definiti all'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 2009/65/CE o di FIA come definiti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi - ovvero da un rapporto fiduciario tra l'ente (in quanto fiduciario) e un'altra persona (in quanto beneficiario);

d)        passività derivanti da operazioni sul mercato monetario interbancario con scadenza originaria inferiore a un mese;

e)        una passività nei confronti di uno dei soggetti seguenti:

i)         un dipendente, per quanto riguarda la retribuzione, le prestazioni pensionistiche o altra remunerazione fissa dovute, ad eccezione della retribuzione variabile in qualsiasi forma;

ii)        un creditore, sia esso fornitore o impresa commerciale, che ha fornito all'ente beni o servizi essenziali per il funzionamento quotidiano delle sue operazioni, compresi i servizi informatici, le utenze e la locazione, riparazione e manutenzione dei locali;

iii)        autorità tributarie e previdenziali, a condizione che si tratti di passività privilegiate ai sensi del diritto fallimentare applicabile;

iii bis)  sistemi di garanzia dei depositi.

Gli Stati membri assicurano che tutte le attività garantite collegate a un consorzio di garanzia obbligazionaria restino immuni, siano tenute separate e dispongano di sufficienti risorse. Quest'obbligo e il disposto delle lettere a) e b) non ostano a che le autorità di risoluzione esercitino ▌, ove opportuno, tali poteri in relazione a qualsiasi parte di una passività garantita o di una passività per la quale è stata costituita una garanzia che supera il valore delle attività, pegni, ipoteche o garanzie a fronte dei quali è stata costituita. ▌

La lettera a) non osta a che le autorità di risoluzione esercitino, ove opportuno, tali poteri in relazione a qualsiasi importo di un deposito che supera la copertura prevista da detta direttiva.

3.        Nell'applicare lo strumento del bail-in, le autorità di risoluzione possono escludere dall'applicazione dei poteri di riduzione e conversione le passività sorte da derivati che non rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 2, lettera d), se l'esclusione è necessaria o opportuna per il raggiungimento degli obiettivi indicati all'articolo 26, paragrafo 2, lettere a) e b).

Le autorità di risoluzione assicurano che, fatti salvi detti obiettivi e ai sensi del paragrafo 4, lettera b), punto ii) del presente articolo, i contratti derivati compensati dalla controparte centrale o quelli di cui all'articolo 382, paragrafo 4 [CRR] siano trattati come contratti di primo rango rispetto a quelli non compensati.

3 bis.  Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione limitino la possibilità per altri enti di detenere passività ammissibili al bail-in, come definite all'articolo 2, paragrafo 49, della presente direttiva.

4.        L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue ▌:

a)        le specifiche classi di passività di cui al paragrafo 2, lettera d);

b)        le circostanze in cui l'esclusione è necessaria o opportuna per il raggiungimento degli obiettivi indicati all'articolo 26, paragrafo 2, lettere a) e b), tenuto conto dei fattori seguenti:

i)         impatto sistemico del close out delle posizioni in derivati al fine di applicare lo strumento del bail-in;

ii)         effetto sul funzionamento di una controparte centrale derivante dell'applicazione dello strumento del bail-in alle passività risultanti da derivati che sono compensate dalla controparte centrale; and

iii)        effetto dell'applicazione dello strumento del bail-in alle passività risultanti da derivati sulla gestione del rischio delle controparti di tali derivati.

b bis)  i limiti complessivi di cui al paragrafo 3 bis, tenuto conto del funzionamento del mercato interbancario e del grado di interconnessione fra gli enti creditizi.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro...* [dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Sottosezione 2

Requisito minimo per le passività ammissibili

Articolo 39

Requisito minimo per le passività soggette ai poteri di riduzione e conversione

1.        Gli Stati membri provvedono a che gli enti dispongano in qualsiasi momento di un importo aggregato minimo e sufficiente di fondi propri e passività ammissibili, espresso in percentuale delle loro passività totali non rientranti nei fondi propri a norma del titolo V, capo 2, sezione 1, della direttiva 2006/48/CE o del capo IV della direttiva 2006/49/CE, escludendo le obbligazioni garantite.

L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri di valutazione in base ai quali determinare, per ciascun ente, quale sia il l'importo aggregato sufficiente di fondi propri e passività ammissibili - incluso il debito subordinato e il debito non garantito di primo rango con almeno 12 mesi residui - assoggettabile al bail-in e imputabile ai fondi propri in base all'articolo 4, punto 118 [CRR].

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro...* [dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione che definiscano criteri minimi a norma degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

2.        I titoli di debito subordinato e i prestiti subordinati che non rientrano nel capitale aggiuntivo di classe 1 e di classe 2 possono essere computati nell'importo aggregato delle passività ammissibili di cui al paragrafo 1 soltanto se soddisfano le condizioni seguenti:

a)        gli strumenti sono emessi e interamente liberati;

b)        gli strumenti non sono acquistati dai soggetti seguenti:

i)       l'ente o le sue filiazioni;

ii)      un'impresa in cui l'ente ha partecipazioni sotto forma di proprietà, diretta o mediante controllo, del 20% o più dei diritti di voto o del capitale;

c)        l'acquisto dello strumento non è finanziato dall'ente, né direttamente né indirettamente;

d)        gli strumenti non sono coperti da nessun tipo di garanzia fornita da un'entità parte dello stesso gruppo di cui fa parte l'ente;

e)        gli strumenti hanno una scadenza residua di almeno un anno;

e bis)  necessità di assicurare coerenza con i requisiti minimi legati a standard sviluppati nelle sedi internazionali.

3.        L'importo aggregato sufficiente ai sensi del paragrafo 1 è determinato fra l'altro in base ai criteri seguenti:

a)        necessità di assicurare che l'ente possa essere assoggetto a risoluzione mediante applicazione degli appositi strumenti, compreso, se del caso, lo strumento del bail-in, in modo da soddisfare gli obiettivi della risoluzione;

a bis)  il livello di capitali ammissibili detenuti dall'ente oltre il requisito minimo legale di cui al paragrafo 1;

b)        necessità di assicurare, laddove appropriato, che l'ente abbia sufficienti passività ammissibili per garantire che, in caso di applicazione dello strumento del bail-in, la percentuale di capitale di base di classe 1 dell'ente possa essere ripristinata ad un livello atto a generare nel mercato una fiducia sufficiente nell'ente e permettere a questo di continuare a rispettare le condizioni di autorizzazione e ad esercitare le attività per le quali è autorizzato ai sensi della direttiva 2006/48/CE o 2006/49/CE;

c)        dimensioni, struttura azionaria, modello di attività, modello di finanziamento e profilo di rischio dell'ente;

e)        misura in cui il fallimento dell'ente avrebbe un effetto negativo sulla stabilità finanziaria, fra l'altro a causa del contagio di altri enti dovuto alle interconnessioni dell'ente in questione con altri o con il sistema finanziario in generale.

4.        Fatto salvo l'articolo 40, ciascun ente soddisfa il requisito di cui al paragrafo 2 su base individuale.

Fatto salvo l'articolo 40, le passività detenute da altre entità del gruppo sono escluse dall'importo aggregato di cui al paragrafo 1.

5.        Le autorità di risoluzione impongono agli enti di mantenere l'importo aggregato di cui al paragrafo 1, e verificano l'osservanza di tale obbligo, e prendono le decisioni a norma del paragrafo 4 nell'elaborare e tenere aggiornati i piani di risoluzione.

6.        Le autorità di risoluzione comunicano all'ABE l'importo aggregato sufficiente che hanno stabilito per ciascun ente che rientra nella loro giurisdizione. L'ABE valuta se l'importo sia sufficiente per assorbire completamente le perdite una volta raggiunto il punto di non sostenibilità degli enti emittenti e riferisce alla Commissione, entro e non oltre il 1° gennaio 2015, in merito all'ottemperanza dell'obbligo di cui al paragrafo 1. L'ABE segnala in particolare alla Commissione le eventuali divergenze nell'ottemperanza a tale obbligo a livello nazionale.

Articolo 40

Applicazione del requisito minimo ai gruppi

1.        Le autorità di risoluzione ▌possono applicare il requisito minimo su base sub-consolidata e applicano anche su base consolidata il requisito minimo previsto all'articolo 39, paragrafi 1 e 3 ai gruppi soggetti a vigilanza, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)        l'importo aggregato sufficiente di cui all'articolo 39, paragrafo 1, è calcolato in base al livello consolidato delle passività ammissibili, tenuto conto anche del livello totale delle passività e dei fondi propri detenuti dal gruppo;

b)        i titoli di debito o prestiti di cui all'articolo 39, paragrafo 2, sono emessi dall'impresa madre o da una società di cui all'articolo 1, lettere c) o d);

c)        l'impresa madre o la società di cui all'articolo 1, lettere c) o d) distribuisce adeguatamente e in modo proporzionato agli enti filiazioni, sotto forma di crediti, i fondi raccolti mediante l'emissione di titoli di debito o prestiti di cui all'articolo 39, paragrafo 2;

d)        ciascun ente filiazione soddisfa il requisito minimo di cui all'articolo 39, paragrafo 1. Tuttavia, in deroga all'articolo 39, paragrafo 4, secondo comma, le passività detenute dall'impresa madre o dalla società di cui all'articolo 1, lettere c) o d) sono computate nell'importo aggregato dei fondi propri e passività ammissibili che la filiazione è tenuta ad avere a disposizione a norma dell'articolo 39, paragrafo 1;

e)        quando l'autorità di risoluzione a livello di gruppo, o, secondo i casi, altra competente autorità di risoluzione, applica lo strumento del bail-in all'impresa madre o alla società di cui all'articolo 1, lettere c) o d), le autorità di risoluzione delle filiazioni applicano detto strumento dapprima alle passività delle filiazioni nei confronti dell'impresa madre o, secondo i casi, della società di cui all'articolo 1, lettere c) o d), prima di applicarlo, eventualmente, alle altre passività ammissibili della filiazione.

2.        Nel prendere una decisione in conformità al paragrafo 1, le autorità di risoluzione tengono conto del modo in cui il gruppo struttura le sue operazioni, in particolare della misura in cui finanziamento, liquidità e rischio sono gestiti a livello centrale.

3.        Le autorità di risoluzione decidono di applicare il requisito dell'importo aggregato sufficiente su base consolidata, conformemente al paragrafo 1, nell'elaborare e tenere aggiornati i piani di risoluzione a norma dell'articolo 9. Relativamente ai gruppi soggetti a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 125 e 126 della direttiva 2006/48/CE, le autorità di risoluzione decidono di applicare il requisito minimo su base consolidata secondo il disposto ▌dell'articolo 12.

Sottosezione 3

Applicazione dello strumento del bail-in

Articolo 41

Valutazione dell'importo del bail-in

1.        Gli Stati membri provvedono a che, nell'applicare lo strumento del bail-in, le autorità di risoluzione stimino l'importo aggregato di cui occorre ridurre o convertire le passività ammissibili sulla base di una valutazione conforme ai requisiti di cui all'articolo 30.

2.        Quando le autorità di risoluzione applicano lo strumento del bail-in per il fine previsto all'articolo 37, paragrafo 2, lettera a), la valutazione di cui al paragrafo 1 stabilisce l'importo di cui occorre ridurre le passività ammissibili al fine di ripristinare la percentuale di capitale di base di classe 1 dell'ente soggetto a risoluzione e permettere a quest'ultimo, nell'arco di almeno un anno e alle condizioni prevalenti di mercato, di continuare a rispettare le condizioni di autorizzazione e ad esercitare le attività per le quali è autorizzato ai sensi della direttiva 2006/48/CE o 2004/39/CE.

Quando le autorità di risoluzione intendono utilizzare lo strumento dell'ente-ponte di cui all'articolo 34 o lo strumento della separazione delle attività di cui all'articolo 36, l'importo di cui occorre ridurre le passività ammissibili deve considerare, a seconda delle necessità, una stima prudente del fabbisogno di capitali dell'ente-ponte e il veicolo per la gestione delle attività.

2 bis.  Quando, in caso di riduzione del capitale ai sensi degli articoli da 51 a 55 e di applicazione del bail-in conformemente all'articolo 37, paragrafo 2, lettera a), il livello di riduzione basato sulla valutazione preliminare ex articolo 30 risulti superiore ai requisiti stabiliti con la valutazione definitiva ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 5, è applicato un meccanismo di rivalutazione per rimborsare i creditori e successivamente gli azionisti nella misura richiesta.

3.        Le autorità di risoluzione stabiliscono e mantengono disposizioni affinché la stima e la valutazione si basino su informazioni il più possibile aggiornate e complete, secondo quanto è ragionevole attendersi, riguardo alle attività e passività dell'ente soggetto a risoluzione.

Articolo 42

Trattamento degli azionisti

1.        Gli Stati membri provvedono a che, nell'applicare lo strumento del bail-in, le autorità di risoluzione avviino nei confronti degli azionisti una delle seguenti iniziative o entrambe:

a)        cancellazione delle azioni esistenti;

b)        esercizio del potere, di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettera h), di convertire le passività ammissibili in azioni dell'ente soggetto a risoluzione a un tasso di conversione tale da diluire fortemente le quote di partecipazione esistenti.

2.        Le iniziative di cui al paragrafo 1 si applicano anche agli azionisti qualora le azioni in questione siano state emesse o conferite nelle circostanze seguenti:

a)        in virtù della conversione di titoli di debito in azioni, a norma delle disposizioni contrattuali dei titoli di debito originari, al verificarsi di un evento precedente o simultaneo alla valutazione con cui l'autorità di risoluzione stabilisce che l'ente soddisfa le condizioni per la risoluzione;

b)        in virtù della conversione degli strumenti di capitale pertinenti in strumenti di capitale di base di classe 1 a norma dell'articolo 52.

3.        Nel valutare quale iniziativa avviare conformemente al paragrafo 1, le autorità di risoluzione tengono conto, prima dell'applicazione dello strumento del bail-in, del probabile ammontare delle perdite in relazione alle attività, affinché l'iniziativa avviata nei confronti degli azionisti sia coerente con tale riduzione del valore del capitale sociale, della valutazione effettuata conformemente all'articolo 30 ▌, e in particolare della probabilità che gli azionisti potessero recuperare valore in caso di liquidazione dell'ente in base a detta valutazione.

4.        Quando le autorità di risoluzione applicano lo strumento del bail-in, si applicano gli articoli 30 e 31.

5.        L'ABE elabora orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 sulle circostanze in cui ciascuna delle iniziative di cui al paragrafo 1 sarebbe appropriata, tenuto conto dei fattori specificati al paragrafo 3. L'ABE elabora detti orientamenti entro e non oltre la data prevista all'articolo 115, paragrafo 1, primo comma.

6.        La Commissione può adottare, tenendo conto, se del caso, dell'esperienza maturata con l'applicazione degli orientamenti dell'ABE, atti delegati conformemente all'articolo 103 per precisare le situazioni in cui sia opportuno avviare ciascuna delle iniziative menzionate al paragrafo 1, tenuto conto dei fattori indicati al paragrafo 3.

Articolo 43

Gerarchia dei crediti

1.        Gli Stati membri provvedono a che, nell'applicare lo strumento del bail-in, le autorità di risoluzione esercitino i poteri di riduzione e di conversione adempiendo ai requisiti seguenti:

a)        gli strumenti di capitale di base di classe 1 sono dapprima ridotti in proporzione alle perdite e sino a concorrenza della loro capacità e le azioni corrispondenti sono cancellate conformemente all'articolo 42;

b)        se e soltanto se la riduzione ai sensi della lettera a) è inferiore all'importo aggregato, le autorità azzerano il capitale degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 che sono passività ▌conformemente alla sottosezione 2;

b bis)  se e soltanto se la riduzione ai sensi della lettera b) è inferiore all'importo aggregato sufficiente, le autorità azzerano il capitale degli strumenti di capitale di classe 2 conformemente alla sottosezione 2;

c)        se e soltanto se la riduzione totale delle passività effettuata conformemente alle lettere a), ▌b) e b bis) è inferiore all'importo aggregato, le autorità riducono il capitale del debito subordinato diverso dal capitale aggiuntivo di classe 1 o capitale di classe 2 nella misura necessaria, in concomitanza con la riduzione effettuata a norma delle lettere a), b) e b bis), fino al raggiungimento dell'importo aggregato sufficiente;

d)        se e soltanto se la riduzione totale delle passività effettuata conformemente alle lettere a), ▌b), b bis) e c) è inferiore all'importo aggregato, le autorità riducono il capitale o l'importo da pagare non corrisposto relativo alle restanti passività ammissibili diverse dai depositi, a norma dell'articolo 38, che costituiscono debito di primo rango, nella misura necessaria, in concomitanza con la riduzione effettuata a norma delle lettere a), b) ▌, b bis e c), fino al raggiungimento dell'importo aggregato sufficiente.

d bis)  se, e soltanto se, la riduzione totale delle passività effettuata conformemente alle lettere a), b), b bis), c) e d) del presente paragrafo è inferiore all'importo aggregato, le autorità riducono il capitale o l'importo da pagare non corrisposto relativo alle restanti passività ammissibili diverse da quelle escluse dal bail-in a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, lettera a) che costituiscono debito di primo rango, nella misura necessaria, in concomitanza con la riduzione effettuata a norma delle lettere a), b), b bis e c), fino al raggiungimento dell'importo aggregato sufficiente.

2.        Nell'applicare i poteri di riduzione e di conversione conformemente al paragrafo 1, lettere c), d) e d bis), le autorità di risoluzione ripartiscono equamente le perdite rappresentate dall'importo aggregato fra passività dello stesso rango riducendo il capitale o l'importo da pagare non corrisposto di tali passività in misura proporzionale al loro valore, salvo quando una diversa imputazione delle perdite alle passività dello stesso rango sia necessaria per salvaguardare la stabilità finanziaria o per contenere al massimo le perdite complessive per gli investitori e la collettività.

3.        Le autorità di risoluzione riducono il capitale dello strumento o lo convertono alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), b bis) e c) prima di esercitare i poteri di riduzione e di conversione rispetto alle passività di cui al paragrafo 1, lettera d) e quando dette condizioni non hanno preso effetto laddove l'ente abbia emesso strumenti, diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettera b), che prevedono una delle due tipologie di condizioni seguenti:

a)        condizioni che prevedono la riduzione del capitale dello strumento al verificarsi di eventi relativi alla situazione finanziaria, alla solvibilità o al livello dei fondi propri dell'ente;

b)        condizioni che prevedono la conversione degli strumenti in azioni o in altri titoli di proprietà al verificarsi di un evento siffatto.

4.        Qualora il capitale di uno strumento sia stato ridotto ma non azzerato, conformemente alla tipologia di condizioni di cui al paragrafo 3, lettera a), prima dell'applicazione del bail-in o a norma del paragrafo 3, le autorità di risoluzione applicano i poteri di riduzione e conversione all'ammontare residuo di tale capitale a norma del paragrafo 1.

4 bis.  Quando decidono se le passività debbano essere ridotte o convertite in capitale, le autorità di risoluzione non dovranno ridurre il capitale di una classe di passività quando una classe a essa subordinata rimanga sostanzialmente non convertita in capitale.

4 ter.  Ai fini del presente articolo, l'ABE fornisce orientamenti per ogni interpretazione relativa alle interrelazioni fra le disposizioni della presente direttiva e quelle della direttiva CRD e del regolamento CRR. L'ABE fornisce altresì orientamenti per definire una chiara gerarchia dei crediti e assicurare che questi non siano eccessivamente stratificati o complessi.

Articolo 44

Derivati

1.        Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione rispettino il presente articolo quando esercitano i poteri di riduzione e di conversione rispetto a passività risultanti da derivati.

1 bis.  Le passività di cui al paragrafo 1 risultano dal close-out ordinato delle posizioni in derivati interessate.

2.        Ove le transazioni siano soggette a un accordo di netting, le autorità di risoluzione determinano la passività risultante da tali transazioni su base netta conformemente ai termini dell'accordo.

3.        Le autorità di risoluzione determinano il valore delle passività risultanti da derivati secondo:

a)        metodologie appropriate per determinare il valore delle classi di derivati, comprese le transazioni soggette ad accordi di netting;

b)        principi per stabilire il momento appropriato in cui determinare il valore di una posizione su derivati.

4.        L'ABE, previa consultazione dell'AESFEM, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le metodologie e i principi di cui al paragrafo 3, lettere a) e b) applicabili alla valutazione del valore delle passività risultanti da derivati.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma della presente direttiva conformemente ▌ agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 45

Tasso di conversione del debito in capitale

1.        Gli Stati membri provvedono a che, nell'applicare la ristrutturazione del debito mediante esercizio del potere di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettera h), per convertire passività ammissibili in azioni ordinarie o altri titoli di proprietà, le autorità di risoluzione possano applicare tassi di conversione diversi a classi diverse di passività conformemente a uno dei principi stabiliti ai paragrafi 2 e 3 ovvero a entrambi.

2.        Il tasso di conversione compensa adeguatamente il creditore interessato per la perdita subita a causa dell'esercizio del potere di riduzione e di conversione.

3.        Il tasso di conversione applicabile alle passività di primo rango è maggiore di quello applicabile alle passività subordinate ove ciò risulti appropriato per rispecchiare il privilegio delle passività di primo rango nella liquidazione a norma del diritto fallimentare applicabile.

4.        L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 sulla fissazione dei tassi di conversione. L'ABE elabora tali progetti di norme entro e non oltre la data prevista all'articolo 115, paragrafo 1, primo comma.

I progetti di norme di regolamentazione indicano, in particolare, le modalità con cui compensare adeguatamente i creditori interessati mediante il tasso di conversione e i relativi tassi di conversione adeguati a rispecchiare il privilegio delle passività di primo rango a norma del diritto fallimentare applicabile.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 46

Misure di risanamento e di riorganizzazione a corredo del bail-in

1.        Gli Stati membri provvedono a che, quando le autorità di risoluzione applicano lo strumento del bail-in, siano adottate disposizioni che assicurino la stesura di un piano di riorganizzazione aziendale dell'ente in questione e la relativa attuazione conformemente all'articolo 47.

2.        Le disposizioni di cui al paragrafo 1 comprendono la nomina di un amministratore in vista della stesura e attuazione del piano di riorganizzazione aziendale previsto all'articolo 47.

Articolo 47

Piano di riorganizzazione aziendale

1.        Gli Stati membri dispongono che, entro [un mese] dall'applicazione all'ente dello strumento del bail-in a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, lettera a), l'amministratore nominato a norma dell'articolo 46 stenda un piano di riorganizzazione aziendale tale da soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3 e lo trasmetta all'autorità di risoluzione, alla Commissione e all'ABE. Laddove sia applicabile il quadro degli aiuti di Stato dell'Unione, gli Stati membri provvedono a che tale piano sia compatibile con il piano di ristrutturazione che l'ente è tenuto a presentare alla Commissione in tale contesto.

2.        Il piano di riorganizzazione aziendale dispone misure volte a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine dell'ente o di rami della sua attività entro un arco di tempo ragionevole non superiore a due anni. Tali misure si basano su presupposti realistici circa le condizioni economiche e finanziarie di mercato in cui l'ente si troverà ad operare.

Il piano di riorganizzazione aziendale tiene conto, fra l'altro, della situazione attuale e delle prospettive future dei mercati finanziari presupponendo lo scenario più favorevole e quello meno favorevole. Le prove di stress ipotizzano una serie di scenari, compresa una concomitanza di eventi di stress scelti per individuare i principali punti deboli dell'ente. I presupposti sono raffrontati ad appropriati parametri di riferimento settoriali.

3.        Il piano di riorganizzazione aziendale comprende gli elementi seguenti:

a)        diagnosi dettagliata dei fattori e dei problemi che hanno portato l'ente al dissesto o al rischio di dissesto e delle circostanze che hanno determinato le difficoltà incontrate;

b)        descrizione delle misure volte a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine dell'ente che saranno adottate;

c)        calendario per l'attuazione di tali misure.

4.        Le misure volte a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine dell'ente possono comprendere:

a)        la riorganizzazione delle attività dell'ente;

a bis)  modifiche dei sistemi operativi e dell'infrastruttura in seno all'ente;

b)        l'abbandono delle attività in perdita;

c)        la ristrutturazione delle attività esistenti che possono diventare competitive;

d)        la vendita di attività o di aree di attività.

5.        Entro un mese dalla data di presentazione del piano di riorganizzazione aziendale, l'autorità di risoluzione valuta la probabilità che il piano, se attuato, ripristini la sostenibilità economica a lungo termine dell'ente.

Se conclude che la sua attuazione possa conseguire tale obiettivo, l'autorità di risoluzione approva il piano.

6.        Se non è convinta che l'attuazione del piano possa conseguire tale obiettivo, l'autorità di risoluzione comunica le proprie perplessità all'amministratore e gli impone di modificare il piano in modo da tenerne conto.

7.        Entro due settimane dalla ricezione di tale comunicazione, l'amministratore sottopone un piano modificato all'approvazione dell'autorità di risoluzione. L'autorità di risoluzione valuta il piano modificato e comunica all'amministratore entro una settimana se ritiene che il piano modificato tenga adeguatamente conto delle perplessità espresse o se occorre apportarvi ulteriori modifiche.

8.        L'amministratore attua il piano di riorganizzazione approvato dall'autorità di risoluzione e riferisce a questa ogni sei mesi sui progressi compiuti nell'attuazione.

9.        Se necessario per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 2, l'amministratore rivede il piano e sottopone le eventuali revisioni all'approvazione dell'autorità di risoluzione.

10.      L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente:

a)        gli elementi da includere nel piano di riorganizzazione aziendale a norma del paragrafo 3; e

a bis)  i criteri minimi cui deve soddisfare un piano di riorganizzazione aziendale per essere approvato dall'autorità di risoluzione a norma del paragrafo 5; e

b)        il contenuto delle relazioni a norma del paragrafo 8.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente ▌ agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Sottosezione 4

Strumento del bail-in: disposizioni accessorie

Articolo 48

Effetto del bail-in

1.        Gli Stati membri provvedono a che, quando un'autorità di risoluzione esercita uno dei poteri di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere da f) a l), la riduzione del capitale o dell'importo dovuto non ancora corrisposto, la conversione o la cancellazione abbiano effetto e siano immediatamente vincolanti per l'ente soggetto a risoluzione e per i creditori e azionisti interessati.

2.        Gli Stati membri provvedono a che tutti i compiti amministrativi e procedurali necessari attivare l'esercizio di uno dei poteri di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere da f) a l), siano portati a termine, ivi incluse:

a)        la modifica di tutti i registri pertinenti;

b)        la cancellazione dal listino di borsa o la rimozione dalle negoziazioni di azioni o strumenti di debito;

c)        l'iscrizione nel listino di borsa o l'ammissione alla negoziazione di nuove azioni.

3.        Se un'autorità di risoluzione riduce a zero il capitale o l'importo ancora non corrisposto da pagare a fronte di una passività mediante l'esercizio del potere di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettera g), tale passività e le obbligazioni o i crediti sorti in relazione ad essa che, al momento in cui è esercitato tale potere, non sono ancora maturati sono considerati assolti a tutti gli effetti e non sono ammissibili nel corso di procedure successive in relazione all'ente soggetto a risoluzione né a qualsiasi ente successore nell'ambito di una futura liquidazione.

4.        Qualora un'autorità di risoluzione riduca, ma non azzeri, il capitale o l'importo da pagare non corrisposto relativo a una passività esercitando il potere di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettera g):

a)        la passività è assolta a concorrenza dell'importo ridotto;

b)        il pertinente strumento o accordo che ha istituito la passività originaria resta valido in relazione al capitale residuo o all'importo ancora non corrisposto rispetto alla passività, fatte salve eventuali modifiche dell'importo degli interessi da pagare onde rispecchiare la riduzione del capitale ed eventuali successive modifiche dei termini apportate dall'autorità di risoluzione mediante l'esercizio del potere di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettera m).

Articolo 49

Eliminazione degli ostacoli procedurali al bail-in

1.        In situazioni appropriate, gli Stati membri impongono agli enti di mantenere in qualsiasi momento un capitale azionario autorizzato sufficiente affinché, qualora l'autorità di risoluzione eserciti i poteri di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere f), g) e h) in relazione a un ente o alle sue filiazioni, non sia preclusa all'ente la facoltà di emettere nuove azioni o titoli di proprietà in volume sufficiente a garantire che la conversione delle passività in azioni ordinarie o in altri titoli di proprietà possa svolgersi efficacemente.

2.        Le autorità di risoluzione valutano l'opportunità di imporre per un dato ente l'obbligo di cui al paragrafo 1 nel contesto dell'elaborazione e del mantenimento del piano di risoluzione che lo riguarda, tenendo conto, in particolare, delle azioni di risoluzione ivi previste. Se il piano di risoluzione prevede la possibilità di applicare lo strumento del bail-in, le autorità verificano che il capitale azionario autorizzato sia sufficiente a coprire l'importo aggregato di cui all'articolo 41.

3.        Gli Stati membri provvedono ▌ad assicurare che non vi siano ostacoli procedurali alla conversione delle passività in azioni ordinarie o altri titoli di proprietà esistenti in virtù del loro atto costitutivo o del loro statuto, compresi i diritti di opzione per gli azionisti o i requisiti riguardanti il consenso degli azionisti a un aumento di capitale.

4.        Il presente articolo lascia impregiudicate le modifiche delle direttive 77/91/CEE, 82/891/CEE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE di cui al titolo X.

Articolo 50

Riconoscimento contrattuale del bail-in

1.        Gli Stati membri impongono agli enti d'includere, nelle disposizioni contrattuali che disciplinano le passività ammissibili, lo strumento di capitale aggiuntivo di classe 1 o lo strumento di capitale di classe 2 disciplinato da un ordinamento giuridico diverso da quello di uno Stato membro, una clausola mediante la quale il creditore o la parte dell'accordo che crea la passività riconosce che ad essa si possono applicare i poteri di riduzione e di conversione e accetta di essere vincolato da qualsiasi riduzione del capitale o dell'importo ancora non corrisposto, conversione o cancellazione effettuate da un'autorità di risoluzione mediante l'esercizio di detti poteri.

2.        Il fatto che un ente non includa nelle disposizioni contrattuali che disciplinano una passività pertinente una clausola a norma del paragrafo 1 non osta a che l'autorità di risoluzione eserciti i poteri di riduzione e di conversione rispetto a tale passività.

Articolo 50 bis

Strumenti governativi di stabilizzazione finanziaria

1.        Onde garantire l'efficacia degli strumenti governativi di stabilizzazione finanziaria, gli Stati membri assicurano che ai propri ministeri competenti siano riconosciuti i poteri di risoluzione previsti agli articoli da 56 a 64.

2.        In tempi di crisi sistemica, gli Stati membri possono fornire sostegno finanziario pubblico straordinario mediante ulteriori strumenti di stabilizzazione finanziaria conformi al paragrafo 3 del presente articolo e alle norme sugli aiuti di stato, al fine di partecipare alla risoluzione di un ente creditizio o impresa d'investimento o di intervenire direttamente per evitarne la liquidazione, nell'ottica del conseguimento degli obiettivi di risoluzione di cui all'articolo 26, paragrafo 2, per lo Stato membro o l'Unione nel suo insieme. Tali interventi sono eseguiti sotto la guida del ministero competente in stretta collaborazione con l'autorità di risoluzione.

3.        Gli strumenti statali di stabilizzazione finanziaria devono rappresentare una soluzione di ultima istanza dopo aver valutato e utilizzato, nella massima misura possibile consentita dal mantenimento della stabilità finanziaria, gli altri strumenti di risoluzione, secondo quanto determinato dal ministero competente previa consultazione dell'autorità di risoluzione.

4.        Ai fini della presente direttiva, uno Stato membro può stabilire che esiste una crisi sistemica secondo la definizione dell'articolo 2. Nel far ciò lo Stato membro tiene conto delle valutazioni, pubbliche e non, del CERS.

5.        Quando applicano gli strumenti governativi di stabilizzazione finanziaria, gli Stati membri dovranno assicurare che i ministeri competenti e l'autorità di risoluzione applichino gli strumenti soltanto se sussistono tutte le condizioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, se il capitale è stato azzerato ai sensi dell'articolo 51, e se sussiste una delle seguenti condizioni:

a)        il ministero competente e l'autorità di risoluzione, previa consultazione della banca centrale e l'autorità competente, stabiliscono che l'applicazione di altri strumenti di risoluzione non sarebbe sufficiente per evitare effetti avversi significativi sulla stabilità finanziaria;

b)        il ministero competente e l'autorità di risoluzione stabiliscono che l'applicazione di altre misure di risoluzione non sarebbe sufficiente per tutelare l'interesse pubblico, laddove l'ente abbia già precedentemente ricevuto un'assistenza straordinaria alla liquidità da parte della banca centrale.

6.        Eventuali profitti e perdite generati dall'esercizio degli strumenti di cui al presente articolo devono essere imputati al fondo di risoluzione.

7.        Gli strumenti governativi di stabilizzazione finanziaria consistono:

a)        nella garanzia di cui all'articolo 50, lettera b);

b)        nel sostegno al capitale di cui all'articolo 50 quater;

c)        nella proprietà pubblica temporanea di cui all'articolo 50 quinquies.

Articolo 50 ter

Strumento di garanzia

1.        Gli Stati membri possono fornire garanzie per le passività o le attività degli enti oggetto di risoluzione. È fatto divieto di garanzie sugli utili azionari.

2.        Quando fornisce una garanzia ai sensi del paragrafo 1, lo Stato membro deve assicurare che essa sia sufficientemente remunerata dall'ente creditizio o impresa d'investimento.

Articolo 50 quater

Sostegno al capitale

1.        Gli Stati membri possono, nel rispetto delle disposizioni del diritto societario nazionale, partecipare alla ricapitalizzazione di un ente creditizio fornendo ad esso capitale, in cambio dei seguenti strumenti, nel rispetto dei requisiti del regolamento (UE) n..../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del... [relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento]:

a)        capitale di base;

b)        altri strumenti di classe 1 o relativi al capitale;

           c)        altre forme di capitale che soddisfano i requisiti della riserva per la conservazione del capitale e della riserva anticiclica.  

2.        Gli Stati membri, nella misura consentita dalla quota in essi detenuta, assicurano che gli enti sottoposti agli strumenti di sostegno al capitale a norma del presente articolo siano gestiti su base commerciale e professionale.

3.        Quando lo Stato membro fornisce sostegno al capitale a norma del presente articolo, provvede a che la sua partecipazione nell'ente sia ceduta al settore privato non appena le circostanze commerciali e finanziarie lo consentano.

Articolo 50 quinquies

Proprietà pubblica temporanea

1.        Gli Stati membri possono sottoporre la totalità di un ente creditizio a proprietà pubblica temporanea.

2.        A tal fine, essi possono eseguire uno o più ordini di trasferimento azionario in cui il soggetto conferitario sia:

a)          un rappresentante designato dello Stato membro; oppure

b)          una società interamente di proprietà dello Stato membro.

3.        Gli Stati membri assicurano che gli enti soggetti proprietà pubblica temporanea a norma del presente articolo siano gestiti su base commerciale e professionale.

4.        Quando lo Stato membro assume un ente creditizio in proprietà pubblica temporanea a norma del presente articolo, provvede a che l'ente sia nuovamente trasferito al settore privato non appena le circostanze commerciali e finanziarie lo consentano.

CAPO IV

Riduzione degli strumenti di capitale

Articolo 51

Obbligo di riduzione degli strumenti di capitale

1.        Gli Stati membri impongono alle autorità di risoluzione l'obbligo di esercitare senza indugio, prima di avviare qualsiasi azione di risoluzione, il potere di riduzione conformemente all'articolo 52 in relazione agli strumenti di capitale pertinenti emessi da un ente, quando si verificano una o più delle circostanze seguenti:

a)        l'autorità appropriata determina che l'ente soddisfa le condizioni per la risoluzione;

b)        l'autorità appropriata determina che il mancato esercizio di tale potere rispetto agli strumenti di capitale pertinenti decreterebbe l'insostenibilità economica dell'ente;

c)        è stata adottata in uno Stato membro la decisione di fornire un sostegno pubblico straordinario all'ente o all'impresa madre e l'autorità appropriata determina che la mancata fornitura di tale sostegno decreterebbe l'insostenibilità finanziaria dell'ente;

d)        gli strumenti di capitale pertinenti sono riconosciuti ai fini del soddisfacimento dei requisiti in materia di fondi propri su base individuale e su base consolidata, ovvero su base consolidata, e l'autorità appropriata dello Stato membro dell'autorità di vigilanza su base consolidata determina che il mancato esercizio del potere di riduzione in relazione a detti strumenti decreterebbe l'insostenibilità economica del gruppo consolidato.

2.        Qualora proceda alla determinazione di cui al paragrafo 1, l'autorità appropriata ne informa immediatamente l'autorità di risoluzione competente dell'ente in questione, se non è essa stessa a svolgere tale funzione.

3.        L'autorità appropriata adempie agli obblighi di notifica e di consultazione previsti all'articolo 52 prima di procedere alla determinazione di cui al paragrafo 1, lettera d), in relazione ad un ente che emette strumenti di capitale pertinenti riconosciuti ai fini del soddisfacimento dei requisiti in materia di fondi propri su base individuale e su base consolidata.

4.        Le autorità di risoluzione ottemperano all'obbligo di cui al paragrafo 1 a prescindere dall'eventuale applicazione di uno strumento di risoluzione o dall'eventuale esercizio di un altro potere di risoluzione in relazione a tale ente.

Articolo 52

Disciplina della riduzione degli strumenti di capitale

1.        Nell'adempiere all'obbligo di cui al paragrafo 51, le autorità di risoluzione esercitano il potere di riduzione in modo da ottenere i risultati seguenti:

a)        gli strumenti di capitale di base di classe 1 sono ridotti per primi in proporzione alle perdite e sino a concorrenza della loro capacità;

b)        il capitale degli strumenti di capitale pertinenti è ridotto nella misura necessaria a ripristinare la solvibilità e a conseguire gli obiettivi di risoluzione ex articolo 26;

c)        la riduzione ▌di tale capitale è permanente;

d)        non resta alcun obbligo nei confronti del detentore dello strumento di capitale pertinente in base a tale strumento o in connessione ad esso, eccetto gli eventuali obblighi già maturati e l'eventuale responsabilità per danni che può emergere da un ricorso giurisdizionale di verifica della legittimità dell'esercizio del potere di riduzione;

e)        ai detentori degli strumenti di capitale pertinenti non è versata alcuna compensazione eccetto a norma del paragrafo 2.

La lettera d) lascia impregiudicata la fornitura di strumenti di capitale di base di classe 1 al detentore di strumenti di capitale pertinenti a norma del paragrafo 2.

2.        Le autorità di risoluzione possono associare all'esercizio del potere di cui all'articolo 51, paragrafo 1, l'obbligo imposto agli enti di emettere strumenti di capitale di base di classe 1 da destinare ai detentori di strumenti di capitale pertinenti sottoposti a riduzione a norma del paragrafo 1, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)        gli strumenti di capitale di base di classe 1 sono emessi dall'ente di cui al paragrafo 1 o dalla sua impresa madre;

b)        gli strumenti di capitale di base di classe 1 sono emessi prima che l'ente emetta azioni o titoli di proprietà a fini di apporto di capitale da parte dello Stato o di entità statali;

c)        gli strumenti di capitale di base di classe 1 sono attribuiti e trasferiti senza indugio in seguito all'esercizio del potere di riduzione;

d)        il tasso di conversione che determina il numero degli strumenti di capitale di base di classe 1 forniti per ciascuno strumento di capitale pertinente è conforme ai principi stabiliti nell'articolo 45 e agli orientamenti elaborati dall'ABE a norma dell'articolo 45, paragrafo 4.

3.        Ai fini della fornitura di strumenti di capitale di base di classe 1 a norma del paragrafo 2, le autorità di risoluzione possono imporre agli enti di tenere a disposizione, in qualsiasi momento, l'autorizzazione preliminare necessaria per l'emissione del numero pertinente di strumenti di capitale di base di classe 1.

4.        Qualora un ente soddisfi le condizioni per la risoluzione e l'autorità di risoluzione decida di applicargli uno strumento di risoluzione, prima di applicare lo strumento detta autorità ottempera all'obbligo di cui all'articolo 51, paragrafo 1.

5.        Gli Stati membri impongono agli enti di assicurare che il fatto che le autorità di risoluzione esercitino il potere di riduzione a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, non costituisca di per sé un inadempimento o un evento di credito a titolo degli strumenti di capitale pertinenti.

6.        Ai fini di un'applicazione coerente del paragrafo 5, l'ABE e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (in seguito "AESFEM") elaborano insieme progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare che cosa s'intenda per "evento di credito" ai fini di detto paragrafo.

L'ABE e l'AESFEM presentano i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 53

Riduzione o conversione contrattuali degli strumenti di capitale

A condizione che ▌le clausole contrattuali di riduzione o conversione degli strumenti di capitale prendano effetto nel momento in cui l'autorità effettua una determinazione di cui all'articolo 51, paragrafo 1, l'obbligo imposto dall'articolo 51, paragrafo 1, non si applica rispetto agli strumenti di capitale pertinenti quando le clausole che li riguardano soddisfano le condizioni seguenti:

a)        le clausole contrattuali dello strumento di capitale pertinente prevedono che il capitale dello strumento sia ridotto nella misura necessaria a ripristinare la solvibilità e a conseguire gli obiettivi di risoluzione di cui all'articolo 26, o che lo strumento sia convertito in uno o più strumenti di capitale di base di classe 1, automaticamente nel momento in cui l'autorità appropriata effettua una determinazione a norma dell'articolo 51, paragrafo 1;

b)        la riduzione del capitale dello strumento di capitale pertinente o la conversione dello strumento di capitale pertinente in uno o più strumenti di capitale di base di classe 1 soddisfano le condizioni previste all'articolo 52, paragrafo 1;

c)        qualora le clausole contrattuali inerenti allo strumento di capitale pertinente prevedano che questo sia convertito in uno o più strumenti di capitale di base di classe 1, il tasso di conversione è fissato in tali clausole e rispetta i principi stabiliti nell'articolo 45 e le norme tecniche di regolamentazione elaborate dall'ABE a norma dell'articolo 45, paragrafo 4.

Articolo 54

Autorità competenti della determinazione

1.        Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti delle determinazioni di cui all'articolo 51, paragrafo 1, siano quelle specificate nel presente articolo.

2.        Quando gli strumenti di capitale pertinenti sono riconosciuti ai fini del soddisfacimento dei requisiti in materia di fondi propri su base individuale a norma dell'articolo 52 della direttiva 2006/48/CE, l'autorità competente della determinazione di cui all'articolo 51, paragrafo 1, è l'autorità competente o l'autorità di risoluzione dello Stato membro in cui l'ente è stato autorizzato a norma del titolo II di detta direttiva.

3.        Quando gli strumenti di capitale pertinenti sono emessi da un ente filiazione e sono riconosciuti ai fini del soddisfacimento dei requisiti in materia di fondi propri su base individuale e consolidata, le autorità competenti delle determinazioni di cui all'articolo 53, paragrafo 1 sono le seguenti:

a)        è competente delle determinazioni di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), b) o c), l'autorità competente o l'autorità di risoluzione dello Stato membro in cui l'ente che ha emesso tali strumenti è stabilito a norma del titolo II della direttiva 2006/48/CE;

b)        è competente della determinazione di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera d), l'autorità competente o l'autorità di risoluzione dello Stato membro dell'autorità di vigilanza su base consolidata o dell'autorità competente che effettua il subconsolidamento.

Articolo 55

Applicazione a livello consolidato: procedura per la determinazione

1.        Gli Stati membri provvedono a che, prima di procedere alla determinazione di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), b), c) o d), in relazione ad un ente che emette strumenti di capitale pertinenti riconosciuti ai fini del soddisfacimento dei requisiti in materia di fondi propri su base individuale e su base consolidata, le autorità appropriate adempiano agli obblighi seguenti:

a)        l'autorità appropriata che vaglia l'ipotesi di procedere a una determinazione di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettere a), b) o c), ne informa senza indugio l'autorità di vigilanza su base consolidata;

b)        l'autorità appropriata che vaglia l'ipotesi di procedere a una determinazione di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettere a), b), c) o d), ne informa senza indugio l'autorità competente responsabile di ciascun ente che ha emesso gli strumenti di capitale pertinenti in relazione ai quali dev'essere esercitato il potere di riduzione se è effettuata la determinazione.

1 bis.  Nell'assumere una determinazione di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettere a), b), c) o d) in caso di risoluzione di un ente o di un gruppo con attività transfrontaliera, le autorità appropriate considerano il potenziale impatto della risoluzione in tutti gli Stati membri in cui l'ente o il gruppo operano.

2.        L'autorità appropriata correda la notifica effettuata a norma del paragrafo 1 con una spiegazione dei motivi che l'hanno indotta a vagliare l'ipotesi di procedere alla determinazione in questione.

3.        Una volta effettuata la notifica a norma del paragrafo 1, l'autorità appropriata valuta, previa consultazione con le autorità competenti informate, gli aspetti seguenti:

a)        eventuale disponibilità di una misura alternativa all'esercizio del potere di riduzione a norma dell'articolo 51, paragrafo 1;

b)        praticabilità di una siffatta misura alternativa, se esistente;

c)        eventualità che siffatta misura alternativa, se praticabile, presenti prospettive realistiche di risolvere in tempi consoni le circostanze che altrimenti imporrebbero una determinazione di cui all'articolo 51, paragrafo 1.

4.        Ai fini del paragrafo 3, per misura alternativa s'intende una misura d'intervento precoce di cui all'articolo 23, una misura di cui all'articolo 136, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE ovvero un trasferimento di fondi o di capitale in provenienza dall'impresa madre.

5.        L'autorità appropriata e le autorità competenti che valutano, a norma del paragrafo 3, che una o più misure alternative siano disponibili, siano praticabili e permettano di ottenere i risultati di cui a detto paragrafo, lettera c), provvedono a che dette misure siano applicate.

6.        Laddove l'autorità appropriata e le autorità competenti valutino, a norma del paragrafo 3, che non sono disponibili misure alternative che permettano di ottenere i risultati di cui a detto paragrafo, lettera c), l'autorità appropriata decide dell'opportunità della determinazione di cui all'articolo 51, paragrafo 1, al vaglio.

7.        Le autorità di risoluzione si conformano prontamente alle disposizioni dei paragrafi da 1 a 6, tenendo debitamente conto dell'urgenza della situazione.

CAPO V

Poteri di risoluzione

Articolo 56

Poteri generali

1.        Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di risoluzione dispongano di tutti i poteri necessari per applicare gli strumenti di risoluzione, laddove appropriato secondo il piano di risoluzione. In particolare, tali autorità dispongono dei seguenti poteri di risoluzione, che esse devono poter esercitare, singolarmente o congiuntamente, in modo efficace, purché con idonea motivazione:

a)        potere di esigere da chiunque le informazioni necessarie per decidere e predisporre un'azione di risoluzione, compresi aggiornamenti ed integrazioni delle informazioni comunicate nei piani di risoluzione;

b)        potere di assumere il controllo dell'ente soggetto a risoluzione ed esercitare tutti i diritti conferiti ai suoi azionisti o proprietari;

c)        potere di trasferire azioni e altri titoli di proprietà emessi dall'ente soggetto a risoluzione;

d)        potere di trasferire titoli di debito emessi dall'ente soggetto a risoluzione;

e)        potere di cedere a un'altra persona determinati diritti, attività o passività dell'ente soggetto a risoluzione;

f)         potere di ridurre o convertire gli strumenti di cui all'articolo 51 in azioni o altri titoli di proprietà dell'ente soggetto a risoluzione o della pertinente impresa madre soggetta a risoluzione;

g)        potere di ridurre, anche azzerandolo, il capitale o l'importo dovuto ancora non corrisposto a fronte delle passività ammissibili dell'ente soggetto a risoluzione;

h)        potere di convertire le passività ammissibili dell'ente soggetto a risoluzione in azioni ordinarie o altri titoli di proprietà dell'ente stesso, di un ente impresa madre pertinente o di un ente-ponte al quale sono cedute le attività, diritti o passività dell'ente;

i)         potere di cancellare i titoli di debito emesso dall'ente soggetto a risoluzione, ad eccezione delle passività garantite;

j)         potere di cancellare azioni e altri titoli di proprietà dell'ente soggetto a risoluzione;

k)        potere d'imporre all'ente soggetto a risoluzione di emettere nuove azioni o altri titoli di proprietà ovvero altri strumenti di capitale, compresi azioni privilegiate e strumenti convertibili contingenti;

l)         potere di esigere, nelle circostanze previste all'articolo 51, la conversione degli strumenti di debito che contengono una clausola contrattuale al riguardo;

m)       potere di modificare o cambiare la scadenza dei titoli di debito emessi dall'ente soggetto a risoluzione oppure modificare l'importo degli interessi pagabili nel quadro di tali strumenti, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio, ad eccezione delle passività garantite;

n)        potere di allontanare o sostituire l'alta dirigenza dell'ente soggetto a risoluzione.

2.        Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare che, nell'applicare gli strumenti ed esercitare i poteri di risoluzione, le autorità di risoluzione non siano assoggettate ad alcuno dei seguenti obblighi che sarebbero altrimenti d'applicazione a norma di legge o contratto o altro:

a)        obbligo di ottenere il consenso o l'approvazione da parte di qualsiasi persona pubblica o privata, compresi gli azionisti o i creditori dell'ente soggetto a risoluzione;

b)        obbligo procedurale di notificare determinate persone.

In particolare, gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione possano esercitare i poteri di cui al presente articolo ai fini della cessione degli strumenti finanziari, dei diritti, attività o passività in questione, a prescindere da qualsiasi limitazione od obbligo di consenso altrimenti applicabili.

La lettera b) lascia impregiudicati gli obblighi di cui all'articolo 75 e gli obblighi di notifica previsti dal quadro degli aiuti di Stato dell'Unione.

Articolo 57

Poteri accessori al potere di cessione

1.        Gli Stati membri provvedono a che, nell'esercizio del potere di cessione, le autorità di risoluzione abbiano il potere di:

a)        prevedere che la cessione avvenga scevra da qualsiasi passività o gravame sugli strumenti finanziari, i diritti, attività o passività che ne sono oggetto, fatti salvi gli eventuali appropriati diritti di compensazione a norma della presente direttiva;

b)        eliminare i diritti ad acquisire ulteriori azioni o altri titoli di proprietà;

c)        sospendere l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato come definito all'articolo 4, punto 14, della direttiva 2004/39/CE, o alla quotazione ufficiale degli strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2001/34/CE;

d)        prevedere che il ricevente sia trattato alla stregua dell'ente soggetto a risoluzione per quando riguarda tutte le obbligazioni, contratti o accordi conclusi da detto ente ovvero le azioni da esso avviate;

e)        imporre all'ente soggetto a risoluzione o al ricevente di fornirsi vicendevolmente informazioni e assistenza;

f)         annullare o modificare le clausole di un contratto di cui l'ente soggetto a risoluzione è parte, o sostituire una delle parti con il ricevente;

g)        far rispettare i contratti stipulati da una filiazione, le obbligazioni tramite cui sono garantiti o altrimenti sostenuti dall'impresa madre, indipendentemente da qualsiasi diritto contrattuale a determinare il recesso, la liquidazione o l'anticipazione di tali contratti esclusivamente in base all'insolvenza o alla situazione finanziaria dell'impresa madre, se la garanzia o altro supporto in questione e tutte le attività e passività collegate sono state cedute al ricevente e da esso assunte ovvero se l'autorità di risoluzione tutela altrimenti tali obbligazioni in modo adeguato.

2.        Le autorità di risoluzione esercitano i poteri di cui al paragrafo 1, lettere da a) a g), laddove l'autorità lo reputi opportuno per contribuire all'efficacia di un'azione di risoluzione o alla realizzazione di uno o più obiettivi della risoluzione.

3.        Gli Stati membri provvedono a che, nell'esercizio di un potere di cessione o del potere di riduzione del debito, le autorità di risoluzione abbiano il potere di prevedere i meccanismi di garanzia della continuità operativa necessari per assicurare che l'azione di risoluzione sia efficace e che il ricevente possa esercitare l'attività d'impresa che gli è stata ceduta. I meccanismi di garanzia della continuità operativa comprendono in particolare:

a)        la continuità dei contratti stipulati dall'ente soggetto a risoluzione, in modo che il ricevente ne assuma diritti e passività riguardo a ciascuno strumento finanziario, diritto, attività o passività ceduti e si sostituisca, esplicitamente o implicitamente, all'ente soggetto a risoluzione in tutti i pertinenti atti contrattuali;

b)        la sostituzione dell'ente soggetto a risoluzione con il ricevente nei procedimenti giudiziari vertenti su strumenti finanziari, diritti, attività o passività ceduti.

4.        I poteri di cui al paragrafo 1, lettera d), e al paragrafo 3, lettera b), lasciano impregiudicati:

a)        il diritto del dipendente dell'ente soggetto a risoluzione di risolvere il contratto di lavoro;

b)        il diritto di una parte contrattuale di esercitare i diritti che dal contratto derivano, compreso il diritto di recesso, se le clausole dello stesso gliene conferiscono il diritto in conseguenza di un atto o di un'omissione compiuti dall'ente soggetto a risoluzione prima della cessione in questione ovvero dal ricevente dopo di essa.

5.        Laddove l'autorità di risoluzione constati che sono soddisfatte le corrispondenti condizioni, applichi uno degli strumenti pertinenti oppure eserciti uno dei poteri pertinenti, l'azione di risoluzione in sé non conferisce a nessuno la possibilità di:

a)        esercitare il diritto o il potere di risolvere, anticipare o dichiarare un inadempimento o un evento di credito relativamente a qualsiasi contratto o accordo di cui è parte l'ente soggetto a risoluzione;

b)        entrare in possesso di beni dell'ente soggetto a risoluzione o esercitare un controllo su di essi;

c)        incidere sui diritti contrattuali dell'ente soggetto a risoluzione.

Il primo comma lascia impregiudicato il diritto di una persona di avviare una delle iniziative di cui al primo comma, lettere a), b) e c), qualora il diritto in questione sorga in virtù di un inadempimento o di una situazione indipendente dall'azione di risoluzione o dall'esercizio di uno dei poteri di risoluzione ai sensi del presente articolo.

Quando l'ABE riconosce le procedure di risoluzione a norma dell'articolo 85, tali procedure non rendono ipso facto possibili le condotte di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma.

Articolo 58

Potere di richiedere la fornitura di servizi e meccanismi

1.        Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano del potere di richiedere a un ente soggetto a risoluzione, anche qualora sia soggetto alla procedura ordinaria di insolvenza, nonché a un'entità parte del suo stesso gruppo, di fornire i servizi o meccanismi necessari per consentire al ricevente di esercitare efficacemente l'attività che gli è stata ceduta.

2.        Gli Stati membri provvedono a che le loro autorità di risoluzione dispongano del potere di obbligare le entità affiliate stabilite nel loro territorio a rispettare gli obblighi che autorità omologhe di altri Stati membri hanno imposto loro a norma del paragrafo 1.

3.        I servizi e i meccanismi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono circoscritti ai servizi e dispositivi operativi e non includono alcuna forma di sostegno finanziario.

4.        I servizi e i meccanismi ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono forniti alle seguenti condizioni:

a)        alle stesse condizioni, se i servizi e i meccanismi erano forniti all'ente soggetto a risoluzione immediatamente prima dell'avvio dell'azione di risoluzione;

b)        a condizioni commerciali, se la lettera a) non è d'applicazione.

5.        L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i servizi o meccanismi necessari per consentire al ricevente di esercitare efficacemente l'attività che gli è stata ceduta.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 59

Potere di dare esecuzione alle azioni di risoluzione disposte da altri Stati membri

1.        Gli Stati membri assicurano che, se la cessione di azioni, di altri titoli di proprietà o di attività, diritti e passività comprende attività ubicate in uno Stato membro diverso da quello dell'autorità di risoluzione ovvero comprende diritti o passività ai sensi della legislazione di uno Stato membro diverso da quello dell'autorità di risoluzione, la cessione sia effettuata in tale altro Stato membro ovvero ai sensi della sua normativa.

2.        Gli Stati membri forniscono all'autorità di risoluzione che ha effettuato o intende effettuare la cessione tutta l'assistenza ragionevolmente possibile affinché le azioni o gli altri titoli di proprietà ovvero le attività, diritti e passività siano ceduti al ricevente in conformità alle disposizioni applicabili del diritto nazionale.

3.        Gli Stati membri provvedono a che nessuna disposizione di legge dello Stato membro in cui le attività sono ubicate o della legge che disciplina i diritti o le passività conferisca ai creditori e terzi interessati dalla cessione di attività, diritti e passività di cui al paragrafo 1 il diritto di impedire, contestare o annullare la cessione.

4.        Se l'autorità di risoluzione di uno Stato membro ("Stato membro A") esercita i poteri di riduzione o di conversione, anche in relazione a strumenti di capitale ai sensi dell'articolo 51, e le passività ammissibili o gli strumenti di capitale pertinenti dell'ente soggetto a risoluzione comprendono:

a)        strumenti o passività disciplinati dalla legge di uno Stato membro diverso da quello dell'autorità di risoluzione che ha esercitato i poteri di riduzione o di conversione ("Stato membro B");

b)        passività dovute a creditori situati nello Stato membro B,

lo Stato membro B provvede a che il capitale di tali passività o strumenti sia ridotto, o le passività o strumenti siano convertiti, in conformità all'esercizio del potere di riduzione o di conversione da parte dell'autorità di risoluzione dello Stato membro A.

5.        Gli Stati membri provvedono a che i creditori interessati dall'esercizio dei poteri di riduzione o di conversione di cui al paragrafo 4 non abbiano il diritto, in applicazione di una disposizione legislativa dello Stato membro B, di contestare la riduzione del capitale dello strumento o passività ovvero, secondo il caso, la sua conversione.

6.        Ciascuno Stato membro assicura che gli elementi seguenti siano determinati conformemente alla legislazione dello Stato membro dell'autorità di risoluzione:

a)        diritto dei creditori e dei terzi di contestare mediante ricorso giurisdizionale, a norma dell'articolo 78, la cessione di attività, diritti o passività di cui al paragrafo 1 ubicati nel suo territorio o disciplinati dalla legge vigente nel suo territorio;

b)        diritto dei creditori di contestare mediante ricorso giurisdizionale, a norma dell'articolo 78, la riduzione o conversione del capitale di uno strumento o di una passività di cui al paragrafo 4, lettera a) o b);

c)        le garanzie per le cessioni parziali, di cui al capo VI, in relazione ad attività, diritti o passività di cui al paragrafo 1 ubicati nel suo territorio o disciplinati dalla legge vigente nel suo territorio.

Articolo 60

Potere di richiedere la cessione di beni ubicati in paesi terzi

Gli Stati membri provvedono a che, laddove l'azione di risoluzione comporti iniziative riguardo a beni ubicati in un paese terzo ovvero diritti e passività disciplinati dalla legge di un paese terzo, le autorità di risoluzione possono esigere che:

a)        l'amministratore, il curatore o altra persona che esercita il controllo sull'ente soggetto a risoluzione e il ricevente siano tenuti ad adottare tutte le misure necessarie affinché la cessione acquisti efficacia;

b)        l'amministratore, il curatore o altra persona che esercita il controllo sull'ente soggetto a risoluzione sia obbligato a detenere le attività o i diritti ovvero ad assolvere le passività per conto del ricevente fino a che la cessione acquisti efficacia;

c)        le spese sostenute dal ricevente per attuare le misure di cui alle lettere a) e b) siano coperte dalle attività dell'ente soggetto a risoluzione.

Articolo 61

Potere di sospendere taluni obblighi

1.        Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano del potere di sospendere, a decorrere dalla pubblicazione di un avviso di sospensione ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 7, fino alle ore 17.00 del giorno lavorativo successivo alla pubblicazione, gli obblighi di pagamento o di consegna a norma di un contratto di cui l'ente è parte.

2.        La sospensione a norma del paragrafo 1 non si applica▌:

a)        ai depositi ammissibili ai sensi della direttiva 94/19/CE.

b)        agli obblighi di pagamento e di consegna nei confronti dei sistemi o degli operatori dei sistemi designati per le finalità della direttiva 98/26/CE, delle controparti centrali e delle banche centrali.

Articolo 62

Potere di limitare l'opponibilità dei diritti di garanzia

1.        Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano del potere di limitare l'opponibilità dei diritti di garanzia da parte dei creditori garantiti di un ente soggetto a risoluzione in relazione alle sue attività, per il periodo limitato che l'autorità reputa necessario per il conseguimento degli obiettivi della risoluzione.

2.        La autorità di risoluzione non esercitano il potere previsto al paragrafo 1 rispetto ai diritti di garanzia di cui una controparte centrale dispone in relazione ad attività coperte da margini o garanzie reali dell'ente soggetto a risoluzione.

3.        Nei casi in cui si applica l'articolo 72, le autorità di risoluzione provvedono a che le limitazioni imposte mediante il potere di cui al paragrafo 1 siano coerenti per tutte le entità affiliate in relazione alle quali è stata avviata un'azione di risoluzione.

4.        La Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente all'articolo 103, misure per specificare il periodo di tempo per cui si dovrebbe applicare una limitazione dell'opponibilità di determinate classi di diritti di garanzia.

Articolo 63

Potere di sospendere temporaneamente i diritti di recesso

1.        Fatto salvo l'articolo 77, gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano del potere di sospendere, a decorrere dalla notifica di un avviso ai sensi dell'articolo 74, paragrafi 5 e 6, fino al massimo alle ore 17.00 del giorno lavorativo successivo alla notifica, i diritti di recesso di cui le parti godono in virtù di un contratto finanziario concluso con un ente in dissesto, laddove tali diritti sorgano esclusivamente a causa di un'azione dell'autorità di risoluzione.

Ai fini del presente paragrafo l'ora applicabile è quella dello Stato membro d'origine dell'ente soggetto a risoluzione.

2.        Nell'esercitare il potere di sospendere i diritti di recesso a norma del paragrafo 1, l'autorità di risoluzione compie ogni ragionevole sforzo per assicurare l'adempimento di tutti gli obblighi dell'ente in dissesto inerenti a margini, garanzie reali e regolamenti che sorgono durante il periodo di sospensione in virtù di contratti finanziari.

3.        Una persona può esercitare il diritto di recesso in virtù di un contratto finanziario prima della fine del periodo di cui al paragrafo 1 se riceve dall'autorità di risoluzione un avviso in cui è precisato che i diritti e le passività coperti dall'accordo di netting non sono a) ceduti ad altra entità o b) rimangono nell'ente soggetto a risoluzione per il quale l'autorità di risoluzione applica lo strumento del bail-in ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, lettera a).

4.        Laddove l'autorità di risoluzione esercita il potere di sospendere i diritti di recesso di cui al paragrafo 1, tali diritti possono essere esercitati alla scadenza del periodo di sospensione come segue:

a)        se i diritti e passività contemplati dal contratto finanziario sono stati ceduti ad un'altra entità ovvero se all'ente soggetto a risoluzione è stato applicato lo strumento del bail-in ai fini di cui all'articolo 37, paragrafo 2, lettera b):

i)         una persona non può esercitare i diritti di recesso in conseguenza all'azione di risoluzione in nessuno dei casi contemplati dall'articolo 77, paragrafo 1;

ii)        una persona può esercitare i diritti di recesso a norma delle clausole di tale contratto qualora successivamente si verifichi un inadempimento del ricevente, quando il contratto è stato trasferito ad un'altra entità, ovvero dell'ente, quando è stato applicato lo strumento del bail-in;

b)        se i diritti e passività contemplati dal contratto finanziario restano nell'ente soggetto a risoluzione e l'autorità di risoluzione non applica a tale ente lo strumento del bail-in a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, lettera a), una persona può esercitare immediatamente i diritti di recesso a norma delle clausole di tale contratto.

4 bis.  I diritti di recesso sono esercitati alla scadenza della sospensione in caso di successivo inadempimento (ad es., in caso di inadempimento dell'acquirente o dell'ente-ponte), o prima se la controparte non è stata informata che il contratto non è stato ceduto o non sarà conservato nell'ente soggetto al bail-in, ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 3.

5.        Quando ravvisano una possibilità sostanziale che l'ente soddisfi le condizioni per la risoluzione, le autorità competenti o le autorità di risoluzione possono imporre all'ente di tenere registrazioni particolareggiate dei contratti finanziari.

6.          Ai fini del paragrafo 1, i contratti finanziari comprendono i contratti e accordi seguenti:

a)        contratti su valori mobiliari, fra cui:

i)       contratti di compravendita o di prestito di titoli ovvero gruppi o indici di titoli,

ii)      opzioni su titoli ovvero gruppi o indici di titoli,

iii)     operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni di acquisto con patto di rivendita su titoli ovvero gruppi o indici di titoli;

b)        contratti su merci, fra cui:

i)       contratti di compravendita di merci per consegna futura,

ii)      opzioni su merci;

c)        contratti a termine futures e forward, compresi i contratti (esclusi quelli su merci) per la compravendita o la cessione, a un dato prezzo a una data futura, di merci o beni di qualsiasi altro tipo, servizi, diritti o interessi,

d)        contratti di vendita con patto di riacquisto su titoli;

e)        accordi di swap, tra cui:

i)       accordi di swap, opzioni e accordi futures o forward su tassi d'interesse; accordi spot o altri accordi su cambi, metalli preziosi o merci; valute; indici di borsa o titoli azionari; indici di debito o debiti; indici di merci o merci; condizioni meteorologiche; emissioni o inflazione,

ii)      total return swap, swap su differenziali creditizi o credit swap,

iii)     qualsiasi accordo o transazione analogo agli accordi di cui ai punti i) o ii) negoziato abitualmente sui mercati degli swap o dei derivati;

f)         accordi quadro per i contratti o accordi di cui alle lettere da a) ad e).

7.          L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare i seguenti elementi ai fini del paragrafo 6:

a)        informazioni sui contratti finanziari da inserire nelle registrazioni particolareggiate;

b)        circostanze in cui imporre l'obbligo.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente ▌ agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 64

Esercizio dei poteri di risoluzione

1.        Gli Stati membri provvedono a che, al fine di avviare un'azione di risoluzione, le autorità di risoluzione siano in grado di esercitare un controllo sull'ente soggetto a risoluzione, in modo da:

a)        farlo funzionare esercitando tutti i poteri dei soci o degli azionisti, degli amministratori e dei dirigenti e dirigendone le attività e i servizi;

b)        gestirne e smaltirne le attività e i beni.

Il controllo previsto nel primo comma può essere esercitato direttamente dall'autorità di risoluzione o indirettamente da una persona da questa nominata, compreso un amministratore o un amministratore straordinario.

2.        Gli Stati membri assicurano inoltre che le autorità di risoluzione siano in grado di avviare un'azione di risoluzione mediante un provvedimento esecutivo conforme alle competenze e procedure amministrative nazionali, senza esercitare il controllo sull'ente.

3.        Le autorità di risoluzione decidono in ciascun caso particolare dell'opportunità di attuare l'azione di risoluzione servendosi dei mezzi di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2, tenuto conto degli obiettivi della risoluzione e dei principi generali che la disciplinano, delle circostanze specifiche dell'ente in questione e della necessità di agevolare un'efficace risoluzione dei gruppi transfrontalieri.

CAPO VI

Salvaguardie

Articolo 65

Trattamento di azionisti e creditori in caso di cessione parziale e applicazione dello strumento del bail-in

1.        A seguito dell'applicazione degli strumenti di risoluzione e in particolare ai fini dell'articolo 67, gli Stati membri assicurano che:

a)        quando le autorità di risoluzione procedono a una cessione solo parziale dei diritti, attività e passività dell'ente, gli azionisti e creditori i cui crediti non sono stati ceduti ricevono, in pagamento dei loro crediti, una somma non inferiore a quella che avrebbero recuperato se l'ente fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza immediatamente prima della cessione;

b)        quando le autorità di risoluzione applicano lo strumento del bail-in, gli azionisti e creditori i cui crediti sono stati ridotti o convertiti in titoli azionari ricevono, in pagamento dei loro crediti, una somma non inferiore a quella che avrebbero recuperato se l'ente fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza immediatamente prima della riduzione o conversione.

Articolo 66

Valutazione

Ai fini dell'articolo 65, gli Stati membri provvedono a che una persona indipendente effettui una valutazione dopo l'avvenuta cessione parziale ovvero riduzione o conversione. Detta valutazione è distinta da quella effettuata a norma dell'articolo 30 ▌. La valutazione può essere effettuata dall'autorità competente della procedura ordinaria di insolvenza con cui l'ente è liquidato, nell'ambito della procedura medesima oppure in una procedura distinta secondo quanto previsto dalla normativa nazionale.

2.        La valutazione accerta:

a)        il trattamento che gli azionisti e creditori avrebbero ricevuto se l'ente interessato dalla cessione parziale, riduzione o conversione fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza immediatamente prima della cessione, riduzione o conversione effettuata;

b)        il trattamento effettivo che azionisti e creditori hanno ricevuto, ricevono o probabilmente riceveranno nella liquidazione dell'ente;

c)        le eventuali differenze fra il trattamento di cui alla lettera a) e quello di cui alla lettera b).

3.        La valutazione è effettuata conformemente alle disposizioni e secondo la metodologia previste nell'articolo 30, paragrafi da 1 a 5, e:

a)        presuppone che l'ente interessato dalla cessione parziale, riduzione o conversione sarebbe stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza immediatamente dopo la cessione, riduzione o conversione effettuata;

b)        presuppone che non sia stata effettuata nessuna cessione parziale di attività o passività, neanche a più riprese, né riduzione o conversione;

c)        prescinde dall'eventuale fornitura all'ente di sostegno pubblico straordinario e di altre forme di sostegno finanziario pubblico a livello sovranazionale.

Articolo 67

Salvaguardia per azionisti e creditori

1.        Gli Stati membri provvedono a che, qualora dalla valutazione effettuata a norma dell'articolo 66 emerga che gli azionisti e creditori di cui all'articolo 65, paragrafo 2, hanno ricevuto, in pagamento dei loro crediti, una somma inferiore a quella che avrebbero recuperato in una liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza, tali azionisti e creditori abbiano il diritto a incassare la differenza dall'autorità di risoluzione.

2.        Gli Stati membri hanno facoltà di scegliere i meccanismi e dispositivi con cui effettuare il pagamento.

Articolo 68

Salvaguardia per le controparti nelle cessioni parziali

1.        Gli Stati membri provvedono a che le tutele specificate nel presente capo si applichino nelle circostanze seguenti:

a)        quando un'autorità di risoluzione trasferisce solo una parte dei beni, dei diritti o delle passività da un ente a un'altra entità oppure da un ente-ponte o veicolo di gestione delle attività a un'altra persona;

b)        quando un'autorità di risoluzione esercita i poteri previsti all'articolo 57, paragrafo 1, lettera f).

2.        Gli Stati membri provvedono a una tutela adeguata dei seguenti accordi e delle relative controparti:

a)        accordi di garanzia, in cui una persona ha, a titolo di garanzia, un interesse reale o contingente nei beni o diritti soggetti a cessione, indipendentemente dal fatto che tale interesse sia garantito da beni o diritti specifici o da una garanzia generale (floating charge) o meccanismo analogo;

b)        contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà in virtù dei quali la garanzia reale a garanzia o copertura dell'adempimento di obblighi specifici è costituita da un trasferimento della piena proprietà di attività dal fornitore al beneficiario della garanzia, secondo condizioni per cui il beneficiario della garanzia cede le attività in caso di adempimento di detti obblighi specifici;

c)        accordi di compensazione in virtù dei quali due o più crediti od obbligazioni esistenti fra la banca e una controparte possono essere compensati reciprocamente;

d)        accordi di netting in virtù dei quali determinati crediti o obbligazioni possono essere convertiti in un unico credito netto, compresi accordi di netting per close-out per cui, al verificarsi di un evento che determini l'escussione della garanzia (comunque e ovunque definito), le obbligazioni delle parti sono anticipate in modo da giungere immediatamente a maturità, oppure sono estinte, e in entrambi i casi sono convertite in un unico credito netto o da esso sostituite;

e)        contratti di finanza strutturata, comprese le cartolarizzazioni e tutte le attività e passività garantite in un consorzio di garanzia, in base ai quali la garanzia è concessa e detenuta da una parte dell'accordo o da un fiduciario, agente o rappresentante designato.

La forma di tutela adeguata alle classi di accordi di cui alle lettere da a) a e) è ulteriormente precisata negli articoli da 70 a 73 ed è sottoposta alle limitazioni previste negli articoli 61, 62 e 77.

3.        L'obbligo previsto al paragrafo 2 si applica indipendentemente dal numero di parti associate agli accordi e dal fatto che gli accordi:

a)        siano conclusi per contratto, trust o altro mezzo ovvero emergano automaticamente per effetto di legge;

b)        emergano per effetto della normativa di un'altra giurisdizione o ne siano disciplinati del tutto o in parte.

4.        La Commissione adotta, mediante atti delegati adottati conformemente all'articolo 103, misure per specificare ulteriormente le classi di accordi che rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 2, lettere da a) a e).

Articolo 69

Tutela dei contratti di garanzia finanziaria, contratti di compensazione e accordi di netting

Gli Stati membri provvedono a una tutela adeguata per i contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà, per i contratti di compensazione e per gli accordi di netting, in modo da impedire la cessione di alcuni, ma non tutti, i diritti e passività tutelati in virtù di un contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà, di un contratto di compensazione o di un accordo di netting fra l'ente e un'altra persona e la modifica o estinzione dei diritti e passività tutelati in virtù di un siffatto contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà, contratto di compensazione o accordo di netting, mediante l'esercizio dei poteri accessori.

Ai fini del primo comma, i diritti e passività devono essere considerati tutelati in virtù di un accordo siffatto se le parti dell'accordo hanno diritto alla compensazione o al netting di detti diritti e passività.

Articolo 70

Tutela degli accordi di garanzia

Gli Stati membri provvedono a una tutela adeguata delle passività garantite in virtù di un accordo di garanzia, al fine di impedire:

a)        la cessione di attività con cui è garantita la passività, salvo se questa e il beneficio della garanzia siano anch'essi ceduti;

b)        la cessione di una passività garantita, salvo se anche il beneficio della garanzia è ceduto;

c)        la cessione del beneficio, salvo se anche la passività garantita è ceduta;

d)        la modifica o l'estinzione di un accordo di garanzia mediante l'esercizio dei poteri accessori, se l'effetto di tale modifica o estinzione è far cessare la garanzia della passività.

Articolo 71

Tutela dei contratti di finanza strutturata

1.        Gli Stati membri provvedono a una tutela adeguata dei contratti di finanza strutturata, comprese le cartolarizzazioni, la totalità degli attivi e le passività garantite in un consorzio di garanzia, al fine di impedire:

a)        la cessione di alcuni, ma non tutti, i beni, diritti e passività che costituiscono o fanno parte di un contratto di finanza strutturata, comprese le cartolarizzazioni e la totalità degli attivi e delle passività garantite in un consorzio di garanzia di cui l'ente creditizio soggetto a risoluzione è parte;

b)        l'estinzione o la modifica, mediante l'esercizio dei poteri accessori, dei beni, diritti e passività che costituiscono o fanno parte di un contratto di finanza strutturata, comprese le cartolarizzazioni, la totalità degli attivi e le passività garantite in un consorzio di garanzia di cui l'ente creditizio soggetto a risoluzione è parte.

2.        Le tutele di cui al paragrafo 1 non si applicano quando sono ceduti o non ceduti, estinti o modificati beni, diritti e passività relativi unicamente a depositi.

2 bis.     La protezione di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), si applica anche agli accordi di emissione di obbligazioni garantite.

Articolo 72

Cessioni parziali: tutela dei sistemi di negoziazione, compensazione e regolamento

1.        Gli Stati membri provvedono a che la cessione, la cancellazione o la modifica non incidano sul funzionamento e sulle regole dei sistemi contemplati dalla direttiva 98/26/CE o su altri sistemi di pagamento e di regolamento sostenuti da un'associazione finanziaria, laddove l'autorità di risoluzione:

a)        cede alcuni, ma non tutti, i beni, diritti o passività di un ente ad un'altra entità;

b)        esercita i poteri a norma dell'articolo 57 per cancellare o modificare le clausole di un contratto di cui l'ente soggetto a risoluzione è parte o per sostituire un ricevente come parte.

2.        In particolare, la cessione, il fatto di porre fine o la modifica non può revocare un ordine di trasferimento in violazione dell'articolo 5 della direttiva 98/26/CE né modificare o negare l'esecutività degli ordini di trasferimento e del netting a norma degli articoli 3 e 5 della direttiva 98/26/CE, l'uso di fondi, titoli o facilitazioni di credito a norma dell'articolo 4 della medesima o la tutela dei titoli dati in garanzia a norma dell'articolo 9 della medesima.

Articolo 73

Beni, diritti e passività disciplinati dall'ordinamento di un territorio non appartenente all'Unione

Laddove un'autorità di risoluzione intende cedere o cede tutti i beni, diritti e passività di un ente ad un'altra entità, ma la cessione non è effettiva o potrebbe non esserlo per determinati beni perché questi si trovano al di fuori dell'Unione, oppure riguardo a determinati diritti o passività perché questi sono disciplinati dall'ordinamento di un territorio non appartenente all'Unione, l'autorità di risoluzione non effettua la cessione ovvero, se tale autorità ha già impartito l'ordine in tal senso, la cessione è priva di effetti e tutti i beni, diritti e passività contemplati dal relativo accordo di cui all'articolo 69 ▌, non sono trasferiti dall'ente soggetto a risoluzione ovvero gli sono restituiti.

CAPO VII

Obblighi procedurali

Articolo 74

Obblighi di notifica

1.        Gli Stati membri esigono che l'organo di gestione dell'ente informi l'autorità competente e l'autorità di risoluzione quando reputa che l'ente sia in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2.

2.        Le autorità competenti comunicano alle pertinenti autorità di risoluzione le misure che esse impongono all'ente di adottare ai sensi dell'articolo 23 della presente direttiva o dell'articolo 136, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE.

3.        Laddove valuta che l'ente soddisfi le condizioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettere a) e b), l'autorità competente comunica senza indugio la valutazione in questione alle autorità seguenti:

a)        l'autorità di risoluzione competente per l'ente, se non è essa stessa a svolgere tale funzione;

b)        la banca centrale, se non è essa stessa a svolgere tale funzione;

c)        ove applicabile, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo;

d)        ministeri competenti;

e)        l'autorità di vigilanza su base consolidata, se l'ente è soggetto a vigilanza su base consolidata a norma del titolo V, capo 4, sezione 1, della direttiva 2006/48/CE;

e bis)  se l'ente è considerato d'importanza sistemica, il CERS e le autorità di vigilanza macroprudenziale.

4.        Quando riceve dall'autorità competente una comunicazione ai sensi del paragrafo 3, l'autorità di risoluzione valuta se l'ente in questione soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 27.

5.        La decisione che sancisce che l'ente soddisfa le condizioni per la risoluzione è riportata in un avviso che contiene le informazioni seguenti:

a)        la motivazione della decisione;

b)        l'azione che l'autorità di risoluzione intende avviare.

L'azione di cui alla lettera b) può comprendere un'azione di risoluzione o una domanda di liquidazione, la nomina di un amministratore ovvero qualsiasi altra misura prevista dal diritto fallimentare nazionale applicabile.

L'autorità o le autorità cui compete tale decisione la notificano all'ente in questione. La notifica ai sensi del presente paragrafo può assumere la forma della notifica pubblica di cui al paragrafo 6.

6.        Nell'avviare un'azione di risoluzione l'autorità di risoluzione rende pubblica l'azione e prende le iniziative ragionevolmente praticabili per informarne tutti gli azionisti e creditori noti, in particolare gli investitori al dettaglio, interessati dall'esercizio del potere di risoluzione. Le misure previste nell'articolo 75, paragrafo 4, sono considerate iniziative ragionevolmente praticabili ai sensi del presente paragrafo.

7.        L'autorità di risoluzione pubblica, secondo la procedura prevista nell'articolo 75, paragrafo 4, un avviso in cui precisa i termini e il periodo della sospensione laddove eserciti i poteri di risoluzione, in particolare:

a)        il potere di cui all'articolo 61 di sospendere gli obblighi di pagamento o di consegna;

b)        il potere di cui all'articolo 63 di sospendere i diritti di recesso.

8.        L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le procedure, il contenuto e le condizioni inerenti agli obblighi seguenti:

a)        notifiche di cui ai paragrafi da 1 a 5;

b)        avviso di sospensione di cui al paragrafo 7.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente ▌ agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 75

Obblighi procedurali delle autorità di risoluzione

1.        Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione adempiano agli obblighi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 non appena ragionevolmente possibile dopo l'avvio di un'azione di risoluzione.

2.        L'autorità di risoluzione informa dell'azione di risoluzione l'ente soggetto a risoluzione e l'ABE.

3.        La notifica di cui al paragrafo 2 include una copia di qualsiasi provvedimento o strumento attraverso il quale i poteri pertinenti sono esercitati, con l'indicazione della data a decorrere dalla quale i poteri, gli strumenti e gli interventi di risoluzione acquistano efficacia.

4.        L'autorità di risoluzione pubblica ovvero dispone che sia pubblicata una copia del provvedimento o dello strumento mediante il quale l'azione di risoluzione è avviata oppure un avviso che riassume gli effetti di tale azione, in particolare sugli investitori al dettaglio, attraverso:

a)        il proprio sito internet ufficiale;

b)        il sito internet dell'autorità competente, se diversa dall'autorità di risoluzione, e il sito internet dell'ABE;

c)        il sito internet dell'ente soggetto a risoluzione;

d)        se le azioni o altri titoli di proprietà dell'ente soggetto a risoluzione sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, i mezzi utilizzati per la divulgazione delle informazioni previste dalla regolamentazione relative a tale ente, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[24].

5.        L'autorità di risoluzione provvede a che i documenti a riprova degli strumenti di cui al paragrafo 4 siano trasmessi agli azionisti e creditori noti dell'ente soggetto a risoluzione, se le azioni o titoli di proprietà di quest'ultimo non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Articolo 76

Riservatezza

1.        Sono vincolate dagli obblighi del segreto professionale le persone seguenti:

a)        le autorità di risoluzione al cui interno solo un numero molto limitato di dirigenti possono avere accesso ai piani;

b)        autorità competenti e ABE;

c)        ministeri competenti;

d)        dipendenti o ex dipendenti delle autorità di cui alle lettere a), b) e c), nonché persone che prestano o hanno prestato servizi, direttamente o indirettamente, in modo permanente o occasionale, connessi all'assolvimento dei compiti di dette autorità;

d bis)  dipendenti o ex dipendenti delle entità di cui alle lettere da f) a i), nonché persone che prestano o hanno prestato servizi, direttamente o indirettamente, in modo permanente o occasionale, connessi all'assolvimento dei compiti di dette entità;

d ter)  la direzione nominata dall'autorità di risoluzione nell'ente-ponte, veicolo di gestione o di risoluzione e i dipendenti o ex dipendenti di tali entità, nonché le persone che prestano o hanno prestato servizi, direttamente o indirettamente, in modo permanente o occasionale, connessi all'assolvimento dei compiti di dette entità;

e)        amministratori straordinari nominati a norma delle disposizioni della presente direttiva;

f)         potenziali acquirenti contattati dalle autorità competenti o sollecitati dalle autorità di risoluzione, a prescindere dal fatto che il contatto o la sollecitazione sia avvenuta in preparazione dell'uso dello strumento della vendita dell'attività d'impresa e indipendentemente dal fatto che la sollecitazione abbia effettivamente condotto a un'acquisizione;

g)        revisori dei conti, contabili, consulenti legali e professionali, valutatori e altri esperti che hanno ricevuto incarico dall'autorità di risoluzione o dai potenziali acquirenti di cui alla lettera f);

h)        organismi di gestione dei sistemi di garanzia dei depositi;

i)         banche centrali e altre autorità che intervengono nella procedura di risoluzione;

j)         qualsiasi altra soggetta che presta o ha prestato servizi alle autorità di risoluzione.

2.        Fatta salva la valenza generale degli obblighi di cui al paragrafo 1, alle persone ivi citate è fatto divieto di rivelare informazioni ▌ricevute nel corso di attività professionali oppure provenienti da un'autorità di risoluzione in relazione alle sue funzioni, a qualsiasi persona o autorità non operante nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente direttiva, se non in forma sommaria o aggregata, affinché non si possano individuare i singoli enti, o previo accordo espresso dell'autorità di risoluzione.

Tale divieto si applica in deroga al regolamento (CE) n. 1049/2001 e gli Stati membri garantiscono che si applichi a prescindere dalla legislazione nazionale in materia di libertà di informazione e di accesso ai documenti.

2 bis.  Fatta salva la valenza generale degli obblighi di cui al paragrafo 1, alle persone o entità ivi citate è fatto divieto di rivelare:

a)        il contenuto e i particolari dei piani di risanamento e di risoluzione previsti agli articoli 5, 7, 9, 10 e 11;

b)        i risultati delle valutazioni effettuate a norma degli articoli 6, 8 e 13.

2 ter.  Nei confronti delle persone o entità di cui al paragrafo 1 che violino il segreto professionale può essere proposta un'azione civile di risarcimento danni.

3.        Gli obblighi di riservatezza di cui ai paragrafi 1 e 2 non ostano a che le autorità di risoluzione, compresi i dipendenti, condividano, ai fini della pianificazione o attuazione di un'azione di risoluzione, informazioni con altre autorità di risoluzione dell'Unione, autorità e ministeri competenti, banche centrali, ABE, ovvero, fatti salvi gli articoli da 84 a 88, autorità di paesi terzi omologhe delle autorità di risoluzione.

4.        Il presente articolo fa salvi i casi soggetti al diritto penale.

5.        L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per precisare le modalità con cui le informazioni dovrebbero essere fornite in forma sommaria o aggregata ai fini del paragrafo 2.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

CAPO VIII

Diritto di impugnazione ed esclusione di altre azioni

Articolo 77

Esclusione dei diritti di recesso e di compensazione nella procedura di risoluzione

1.        Gli Stati membri provvedono a che le controparti di un contratto finanziario ai sensi dell'articolo 63, originariamente concluso con l'ente soggetto a risoluzione, possano esercitare i diritti di recesso previsti dal contratto o i diritti previsti da una clausola di recesso (walk-away clause) soltanto se l'azione di risoluzione consiste nello strumento della vendita dell'attività d'impresa o in quello dell'ente-ponte e i diritti e passività contemplati dal contratto finanziario non sono ceduti, secondo il caso, a un terzo o a un ente-ponte.

Ai fini del presente paragrafo, la clausola di deroga inserisce in un contratto finanziario una disposizione che sospende, modifica o estingue l'obbligo della parte non inadempiente di effettuare un pagamento o impedisce che sorga un siffatto obbligo, come accadrebbe in assenza di tale clausola.

2.        Gli Stati membri provvedono a che i creditori dell'ente soggetto a risoluzione possano esercitare i diritti alla compensazione previsti per legge soltanto se l'azione di risoluzione consiste nello strumento della vendita dell'attività d'impresa o in quello dell'ente-ponte e i diritti e passività contemplati dal contratto finanziario non sono ceduti, secondo il caso, a un terzo o a un ente-ponte.

Articolo 78

Diritti di impugnare la risoluzione

1.          Gli Stati membri provvedono a che tutte le persone interessate dalla decisione di avviare una procedura di risoluzione, prevista all'articolo 74, paragrafo 5, o dalla decisione delle autorità di risoluzione di avviare un'azione di risoluzione abbiano il diritto di presentare un ricorso giurisdizionale avverso tale decisione.

2.          Il diritto al ricorso giurisdizionale disposto dal paragrafo 1 è soggetto alle limitazioni seguenti:

a)        la presentazione del ricorso giurisdizionale o di altra misura provvisoria non comporta la sospensione automatica degli effetti della decisione contestata;

b)        la decisione dell'autorità di risoluzione è immediatamente esecutiva e non è soggetta ad alcun provvedimento sospensivo emanato da un giudice;

c)        il ricorso è limitato a una o più delle seguenti materie:

-         legittimità della decisione di cui al paragrafo 1, compreso l'accertamento del fatto che le condizioni per la risoluzione fossero soddisfatte;

-         legittimità delle modalità di attuazione di detta decisione;

-         congruità delle compensazioni concesse;

d)        L'annullamento di una decisione di un'autorità di risoluzione lascia impregiudicati i successivi atti amministrativi o transazioni conclusi dall'autorità di risoluzione interessata e basati sulla decisione annullata, laddove ciò sia necessario per tutelare gli interessi dei terzi in buona fede che hanno acquistato attività, diritti e passività dell'ente soggetto a risoluzione in virtù dell'esercizio dei poteri in tal senso da parte dell'autorità di risoluzione. Le misure correttive applicate a una decisione o azione indebita delle autorità di risoluzione sono limitate alla compensazione della perdita subita dal ricorrente in conseguenza della decisione o azione.

Articolo 79

Limitazioni applicabili ad altri procedimenti giudiziari

1.        Gli Stati membri provvedono a che non possa essere avviata una procedura ordinaria di insolvenza a norma del diritto nazionale nei confronti di un ente soggetto a risoluzione o di un ente per cui è stato accertato il soddisfacimento delle condizioni per la risoluzione.

2.        Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri assicurano che:

a)      le autorità competenti e le autorità di risoluzione siano informate delle domanda di apertura di una procedura ordinaria di insolvenza in relazione a un ente, a prescindere dal fatto che esso sia soggetto a risoluzione o che una decisione sia stata resa pubblica conformemente all'articolo 74, paragrafo 6;

b)     si possa decidere sulla domanda soltanto se il giudice ha ricevuto conferma del fatto che le notifiche di cui alla lettera a) sono state effettuate e si verifica una delle due situazioni seguenti:

i)         l'autorità di risoluzione ha comunicato al giudice che non intende avviare un'azione di risoluzione in relazione all'ente;

ii)        è scaduto un termine di 14 giorni a decorrere dalla data in cui sono state effettuate le notifiche di cui alla lettera a).

3.        Fatte salve tutte le limitazioni all'opponibilità dei diritti di garanzia imposte a norma dell'articolo 63 o del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri provvedono a che, ove necessario per l'effettiva applicazione degli strumenti e l'effettivo esercizio dei poteri di risoluzione, le autorità di risoluzione possano chiedere al giudice la sospensione, per un congruo periodo di tempo in funzione dell'obiettivo perseguito, di qualsiasi azione o procedimento giudiziari di cui un ente soggetto a risoluzione è o diventa parte.

TITOLO V

RISOLUZIONE DI GRUPPO

Articolo 80

Collegi di risoluzione

1.        Le autorità di risoluzione a livello di gruppo costituiscono collegi di risoluzione per svolgere i compiti di cui agli articoli 11, 15 e 83 e, se del caso, per assicurare la cooperazione e il coordinamento con le autorità omologhe di paesi terzi.

In particolare, i collegi di risoluzione costituiscono un quadro in cui l'autorità di risoluzione a livello di gruppo, le altre autorità di risoluzione e, se del caso, le autorità competenti e le autorità di vigilanza su base consolidata possono svolgere i compiti seguenti:

a)        scambio di informazioni pertinenti per l'elaborazione dei piani di risoluzione a livello di gruppo, per l'esercizio dei poteri preparatori e preventivi nei confronti dei gruppi e per la risoluzione a livello di gruppo;

b)        elaborazione dei piani di risoluzione a livello di gruppo conformemente all'articolo 11;

c)        valutazione della possibilità di risoluzione dei gruppi a norma dell'articolo 13;

d)        esercizio dei poteri di affrontare ed eliminare impedimenti alla possibilità di risoluzione di gruppo a norma dell'articolo 15;

f)         raggiungimento dell'accordo sui programmi di risoluzione di gruppo proposti a norma dell'articolo 83;

g)        coordinamento della comunicazione al pubblico delle strategie e dei programmi di risoluzione di gruppo;

h)        coordinamento dell'impiego dei meccanismi di finanziamento istituiti a norma del titolo VII.

2.        Sono membri del collegio di risoluzione l'autorità di risoluzione a livello di gruppo, le autorità di risoluzione di ciascuno Stato membro in cui è stabilita una filiazione o succursale interessata dalla vigilanza su base consolidata, e l'ABE.

Qualora l'impresa madre di uno o più enti sia una società di cui all'articolo 1, lettera d), l'autorità di risoluzione dello Stato membro in cui essa è stabilita è membro del collegio di risoluzione.

Qualora le autorità di risoluzione che sono membri del collegio di risoluzione non siano i ministeri competenti, questi sono anch'essi membri dei collegi di risoluzione al fianco di dette autorità e possono partecipare alle riunioni di tali collegi, in particolare quando sono in discussione questioni che possono avere ripercussioni sui fondi pubblici.

Qualora un'impresa madre o un ente stabilito nell'Unione abbia enti filiazioni in paesi terzi, le autorità di risoluzione di tali paesi possono essere invitate, su richiesta dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo, a partecipare al collegio di risoluzione in veste di osservatori, purché siano soggette a obblighi di riservatezza equivalenti a quelli stabiliti nell'articolo 76.

3.        Gli organismi pubblici che partecipano ai collegi istituiscono fra loro una stretta cooperazione. L'autorità di risoluzione a livello di gruppo coordina tutte le attività dei collegi di risoluzione e ne indice e presiede tutte le riunioni. Detta autorità tiene pienamente informati, in anticipo, tutti i membri del collegio e l'ABE dell'organizzazione delle riunioni, delle questioni principali in discussione e delle attività da prendere in considerazione. Decide, in funzione delle necessità specifiche, quali autorità e ministeri debbano partecipare a determinate riunioni o attività del collegio. Tiene altresì tempestivamente informati tutti i membri del collegio delle azioni e decisioni adottate nel corso di dette riunioni o delle misure realizzate.

La decisione dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo tiene conto della rilevanza della questione da discutere, dell'attività da programmare o coordinare e delle decisioni da prendere per le autorità di risoluzione in questione, in particolare dell'impatto potenziale sulla stabilità del sistema finanziario nello Stato membro interessato.

4.        L'ABE contribuisce a promuovere e monitorare il funzionamento efficiente, efficace e uniforme dei collegi di risoluzione conformemente alle norme internazionali. A tal fine, può partecipare, se lo ritiene opportuno, a specifiche riunioni o attività, ma senza diritto di voto.

5.        L'autorità di risoluzione a livello di gruppo stabilisce per iscritto, previa consultazione delle altre autorità di risoluzione, modalità e procedure per il funzionamento del collegio di risoluzione.

8.        Le autorità di risoluzione a livello di gruppo non possono costituire collegi di risoluzione se altri gruppi o collegi svolgono le funzioni o eseguono i compiti previsti nel presente articolo e rispettano tutte le condizioni e procedure previste nella presente sezione. In tal caso, tutti i riferimenti ai collegi di risoluzione contenuti nella presente direttiva s'intendono fatti a tali altri gruppi o collegi. Qualora sia stato istituito per un ente un gruppo di gestione in linea con le raccomandazioni dell'FSB, detto gruppo di gestione deve essere considerato il collegio di risoluzione per quell'ente.

9.        L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione conformi alle norme internazionali per precisare le modalità operative dei collegi di risoluzione nell'esecuzione dei compiti di cui ai paragrafi 1, 3, 5, 6 e 7.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme ▌di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 81

Collegi europei di risoluzione

1.        Se un ente di un paese terzo o un'impresa madre di un paese terzo ha due o più enti filiazione stabiliti nell'Unione o due o più succursali significative che prestano servizi nell'Unione, le autorità di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabiliti tali enti filiazioni nazionali e succursali significative nell'Unione costituiscono, in assenza di accordi quali quelli previsti all'articolo 89, un collegio europeo di risoluzione.

2.        Il collegio europeo di risoluzione svolge le funzioni ed esegue i compiti di cui all'articolo 80 in relazione agli enti filiazioni nazionali.

3.        Qualora le filiazioni nazionali siano detenute da una società di partecipazione finanziaria stabilita nell'Unione o le succursali significative facciano capo a detta società di partecipazione finanziaria a norma dell'articolo 143, paragrafo 3, terzo comma, della direttiva 2006/48/CE, il collegio europeo di risoluzione è presieduto dall'autorità di risoluzione dello Stato membro in cui è ubicata l'autorità di vigilanza su base consolidata ai fini della vigilanza su base consolidata a norma di detta direttiva.

Laddove non si applichi il primo comma, i membri del collegio europeo di risoluzione designano e nominano il presidente.

4.        Fatto salvo il paragrafo 3, il collegio europeo di risoluzione funziona conformemente all'articolo 81 in tutti gli altri aspetti.

Articolo 82

Scambio di informazioni

Le autorità di risoluzione si trasmettono a vicenda tutte le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei rispettivi compiti a norma della presente direttiva.

L'autorità di risoluzione a livello di gruppo coordina il flusso di tutte le pertinenti informazioni tra le autorità di risoluzione. In particolare, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette tempestivamente alle autorità di risoluzione negli altri Stati membri tutte le informazioni pertinenti per agevolare l'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 80, paragrafo 1, secondo comma, lettere da b) a h).

Le informazioni scambiate a norma del presente articolo sono condivise anche con i ministeri competenti.

Articolo 83

Risoluzione di gruppo

1.        L'autorità di risoluzione, laddove decida che un ente filiazione di un gruppo è in dissesto o a rischio di dissesto secondo il disposto dell'articolo 27, paragrafo 1, oppure ne sia informata a norma dell'articolo 74, paragrafo 3, comunica senza indugio all'autorità di risoluzione a livello di gruppo e all'autorità di vigilanza su base consolidata, se non svolge essa stessa tale funzione, e alle autorità di risoluzione che sono membri del collegio di risoluzione per il gruppo in questione, le informazioni seguenti:

a)        decisione secondo cui l'ente è in dissesto o a rischio di dissesto;

b)        azioni di risoluzione o altre misure relative all'insolvenza che l'autorità di risoluzione considera appropriate per l'ente.

2.        Alla ricezione di una notifica a norma del paragrafo 1, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo e gli altri membri del pertinente collegio di risoluzione valutano il probabile impatto del dissesto dell'ente in questione, ovvero dell'azione di risoluzione o delle altre misure notificate a norma del paragrafo 1, lettera b), sul gruppo o sugli enti affiliati in altri Stati membri.

3.        Se l'autorità di risoluzione a livello di gruppo valuta, a seguito della consultazione con le altre autorità di risoluzione a norma del paragrafo 2, che il dissesto dell'ente in questione, ovvero l'azione di risoluzione o le altre misure notificate a norma del paragrafo 1, lettera b), non avrebbero un impatto negativo sul gruppo o su enti affiliati in altri Stati membri, l'autorità di risoluzione competente per detto ente può avviare l'azione di risoluzione o le altre misure notificate a norma del paragrafo 1, lettera b).

4.          L'autorità di risoluzione a livello di gruppo, se valuta, a seguito della consultazione con le altre autorità di risoluzione a norma del paragrafo 2, che il dissesto dell'ente in questione, ovvero l'azione di risoluzione o le altre misure notificate a norma del paragrafo 1, lettera b), avrebbero un impatto negativo sul gruppo o su enti affiliati in altri Stati membri, propone, entro 24 ore dalla ricezione della notifica di cui al paragrafo 1, un programma di risoluzione di gruppo e lo presenta al collegio di risoluzione.

5.          Il programma di risoluzione a livello di gruppo previsto al paragrafo 4:

a)        delinea le azioni di risoluzione che le pertinenti autorità di risoluzione devono avviare, in relazione all'impresa madre nell'Unione o a particolari entità del gruppo, al fine di preservare il valore del gruppo nel suo complesso, ridurre al minimo l'impatto sulla stabilità finanziaria negli Stati membri in cui il gruppo è attivo e ridurre al minimo il ricorso a un sostegno finanziario pubblico straordinario;

b)        specifica le modalità di coordinamento delle azioni di risoluzione;

c)        stabilisce un piano di finanziamento. Il piano di finanziamento tiene conto dei principi sulla ripartizione delle responsabilità stabiliti in conformità all'articolo 11, paragrafo 3, lettera e).

6.          Un membro del collegio di risoluzione, se dissente sul programma di risoluzione di gruppo proposto dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo e ritiene, per motivi di stabilità finanziaria, di dover avviare autonomamente, in relazione a un dato ente o entità di gruppo, azioni di risoluzione o misure diverse da quelle proposte in tale piano, rimette entro 24 ore la questione all'ABE in conformità all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

7.          In deroga all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'ABE decide entro 24 ore. La successiva azione o misura dell'autorità di risoluzione si conforma alla decisione dell'ABE.

8.          L'autorità di risoluzione a livello di gruppo, laddove decida che un'impresa madre nell'Unione di cui è competente è in dissesto o a rischio di dissesto, oppure ne sia informata a norma dell'articolo 74, paragrafo 3, comunica le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), alle autorità di risoluzione che sono membri del collegio di risoluzione del gruppo in questione. Le azioni di risoluzione ai fini del paragrafo 1, lettera b), possono comprendere un programma di risoluzione di gruppo elaborato conformemente al paragrafo 5.

9.          Le autorità attuano tutte le azioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 senza indugio e tenendo debitamente conto dell'urgenza della situazione.

10.        In tutti i casi in cui non è attuato un programma di risoluzione di gruppo e le autorità di risoluzione avviano azioni di risoluzione in relazione a enti affiliati, dette autorità cooperano strettamente con i collegi di risoluzione al fine di mettere a punto una strategia coordinata di risoluzione per tutti gli enti in dissesto o a rischio di dissesto.

11.        Le autorità di risoluzione che avviano azioni di risoluzione in relazione a entità di un gruppo comunicano periodicamente informazioni esaurienti su tali azioni o misure al collegio di risoluzione e gli riferiscono sul loro andamento.

TITOLO VI

RELAZIONI CON I PAESI TERZI

Articolo 84

Accordi con paesi terzi

1.        La Commissione può trasmettere al Consiglio, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, proposte relative alla negoziazione, con uno o più paesi terzi, di accordi sulle modalità di cooperazione fra le autorità di risoluzione nel contesto della pianificazione della risoluzione e della relativa procedura in relazione a enti e imprese madri, in particolare nelle situazioni seguenti:

a)        l'ente filiazione nazionale è stabilito in due o più Stati membri;

b)        l'ente di un paese terzo gestisce succursali in due o più Stati membri;

c)        un'impresa madre ovvero una società di cui all'articolo 1, lettere c) o d) stabilita in uno Stato membro ha due o più enti filiazioni in paesi terzi;

d)        l'ente stabilito in due o più Stati membri ha una o più succursali ▌in uno o più paesi terzi.

2.        Gli accordi di cui al paragrafo 1 mirano in particolare a stabilire tra le autorità di risoluzione procedure e modalità di cooperazione per l'esecuzione di alcuni o tutti i compiti ovvero per l'esercizio di alcuni o tutti i poteri previsti all'articolo 88.

Articolo 85

Riconoscimento delle procedure di risoluzione dei paesi terzi

1.        Le disposizioni seguenti si applicano finché non è concluso con il paese terzo un accordo internazionale a norma dell'articolo 84 e nella misura in cui la materia non è disciplinata da detto accordo.

2.        Fatto salvo l'articolo 86, l'ABE può riconoscere le procedure di risoluzione che un paese terzo avvia in relazione a un suo ente che:

a)        ha una succursale nazionale,

b)        ha, in altra forma, attività, filiazioni, diritti o passività ubicate in uno Stato membro ovvero disciplinate dalla legge di uno Stato membro.

3.        Il riconoscimento delle procedure di risoluzione dei paesi terzi da parte dell'ABE, di cui al paragrafo 2, comporta per le autorità nazionali di risoluzione l'obbligo di conferire efficacia a dette procedure nel rispettivo territorio.

4.        Le autorità di risoluzione danno attuazione alla decisione dell'ABE di riconoscere una procedura di risoluzione di un paese terzo. A tal fine gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione abbiano almeno la facoltà, senza che sia nominato un amministratore o altro soggetto a norma del diritto fallimentare nazionale, senza che il giudice emetta alcuna ordinanza, consenso o approvazione e senza altra formalità giudiziaria, di:

a)      esercitare poteri di risoluzione in relazione a:

i)         attività di un ente di un paese terzo ubicate nel loro Stato membro o disciplinate dalla legge del loro Stato membro;

ii)       filiazioni dell'ente di un paese terzo impiantate nel territorio di uno Stato membro;

iii)      diritti o passività di un ente di un paese terzo contabilizzati dalla succursale nazionale nel loro Stato membro o disciplinati dalla legge del loro Stato membro ovvero quando i crediti relativi a tali diritti e passività sono opponibili nel loro Stato membro;

b)        perfezionare, anche imponendo ad un'altra persona un intervento in tal senso, una cessione di azioni o titoli di proprietà in relazione a un ente filiazione nazionale stabilito nello Stato membro designante;

b bis)  esercitare i poteri di cui agli articoli 61, 62, 63 in relazione ai diritti delle parti di un contratto con un'entità sottoposta a risoluzione in un paese terzo, ove tali poteri siano necessari per sostenere procedure di risoluzione di paesi terzi.

4 bis.  Le autorità di risoluzione possono adottare interventi di risoluzione nei confronti di un'impresa madre quando l'autorità competente del paese terzo stabilisce che un ente costituito entro la sua giurisdizione territoriale soddisfa le condizioni di risoluzione secondo il diritto del paese terzo in questione. Per consentire tale azione gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione siano abilitate a far uso di ogni potere di risoluzione nei confronti dell'impresa madre. Si applica inoltre al riguardo l'articolo 57, paragrafo 5.

Articolo 86

Diritto di rifiutare il riconoscimento delle procedure di risoluzione dei paesi terzi

1.        Previa consultazione delle autorità nazionali di risoluzione interessate, l'ABE rifiuta il riconoscimento a norma dell'articolo 85, paragrafo 2, delle procedure di risoluzione dei paesi terzi se reputa che sussista almeno una delle seguenti condizioni:

a)        che la procedura di risoluzione del paese terzo abbia un effetto negativo sulla stabilità finanziaria dello Stato membro in cui è basata l'autorità di risoluzione ovvero che la procedura possa avere un effetto negativo sulla stabilità finanziaria di un altro Stato membro;

b)        che un'azione autonoma di risoluzione a norma dell'articolo 87 in relazione a una succursale nazionale sia necessaria per conseguire uno o più obiettivi della risoluzione;

c)        i creditori, inclusi in particolare i depositanti ubicati o pagabili in uno Stato membro, non beneficerebbero dello stesso trattamento rispetto ai creditori del paese terzo aventi analoghi diritti giuridici in base alle procedure nazionali di risoluzione del paese terzo in questione.

2.        La Commissione precisa, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 103, le circostanze di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

Articolo 87

Risoluzione di succursali nell'Unione di enti di paesi terzi

1.        Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano dei poteri necessari ad avviare, in relazione a una succursale nazionale, un'azione di risoluzione autonoma rispetto a qualsiasi procedura di risoluzione aperta da un paese terzo in relazione all'ente del paese terzo in questione.

2.        Gli Stati membri provvedono a che un'autorità di risoluzione possa esercitare i poteri previsti al paragrafo 1 quando reputa necessaria, nell'interesse pubblico, un'azione di risoluzione e purché siano soddisfatte una o più delle condizioni seguenti:

a)        la succursale non soddisfa più, o rischia di non soddisfare, le condizioni imposte dalla legge nazionale per la sua autorizzazione e il suo esercizio in tale Stato membro e non vi sono prospettive che un intervento del settore privato, un'azione di vigilanza ovvero un'azione pertinente di un paese terzo permetta alla succursale di ripristinare il soddisfacimento di tali condizioni ovvero di evitare il fallimento in tempi ragionevoli;

b)        l'ente del paese terzo non è in grado, o non sarà probabilmente in grado, di pagare alla scadenza le proprie obbligazioni ai creditori nazionali o le obbligazioni create o contabilizzate attraverso la succursale e l'autorità di risoluzione ha accertato che in relazione a tale ente non è stata aperta né sarà aperta nel paese terzo nessuna procedura di risoluzione o procedura di insolvenza;

c)        l'autorità pertinente del paese terzo ha aperto una procedura di risoluzione in relazione all'ente del paese terzo, ovvero ha notificato all'autorità di risoluzione l'intenzione di aprirla, e vale una delle circostanze previste all'articolo 86.

3.        L'autorità di risoluzione che avvia, in relazione a una succursale nazionale, un'azione autonoma di risoluzione tiene conto degli obiettivi della risoluzione e avvia tale azione nel rispetto dei principi e requisiti seguenti, nella misura in cui sono pertinenti:

a)        principi stabiliti all'articolo 29;

b)        requisiti relativi all'applicazione degli strumenti di risoluzione di cui al titolo IV, capo II.

Articolo 88

Cooperazione con le autorità dei paesi terzi

1.        Le disposizioni seguenti si applicano finché non è concluso con il paese terzo un accordo internazionale a norma dell'articolo 84 e nella misura in cui la materia non è disciplinata da detto accordo.

2.        L'ABE conclude intese quadro di cooperazione non vincolanti con le seguenti autorità pertinenti dei paesi terzi:

a)        se un ente filiazione nazionale è stabilito nell'Unione, le autorità pertinenti del paese terzo in cui è stabilita l'impresa madre o la società di cui all'articolo 1, lettere c) o d);

b)        se un ente di un paese terzo gestisce una succursale ▌nell'Unione, l'autorità pertinente del paese terzo in cui l'ente è stabilito;

c)        se un'impresa madre o una società di cui all'articolo 1, lettere c) o d), stabilita nell'Unione ha uno o più enti filiazioni in paesi terzi, le autorità pertinenti dei paesi terzi in cui gli enti filiazioni sono stabiliti;

d)        se un ente stabilito nell'Unione ha una o più succursali ▌in uno o più paesi terzi, le autorità pertinenti dei paesi terzi in cui le succursali sono stabilite.

Le intese di cooperazione di cui al presente paragrafo possono riferirsi a singoli enti o a gruppi che comprendono diversi enti.

3.        Le intese quadro di cooperazione di cui al paragrafo 1 stabiliscono tra le autorità che ne sono parte procedure e modalità di cooperazione per l'esecuzione di alcuni o tutti i compiti seguenti ovvero per l'esercizio di alcuni o tutti i poteri seguenti in relazione agli enti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), ovvero ai gruppi che li comprendono:

a)        elaborazione dei piani di risoluzione in conformità degli articoli 9, 11 e 12 e requisiti analoghi previsti dalla normativa dei pertinenti paesi terzi;

b)        valutazione della possibilità di risoluzione di tali enti e gruppi, in conformità dell'articolo 13, e requisiti analoghi previsti dalla normativa dei pertinenti paesi terzi;

c)        esercizio del potere di affrontare o eliminare gli impedimenti alla possibilità di risoluzione, a norma degli articoli 14 e 15, e poteri analoghi previsti dalla normativa dei pertinenti paesi terzi;

d)        applicazione delle misure di intervento precoce ai sensi dell'articolo 23 e poteri analoghi previsti dalla normativa dei pertinenti paesi terzi;

e)        applicazione degli strumenti di risoluzione e esercizio dei poteri di risoluzione, e poteri analoghi a disposizione delle pertinenti autorità dei paesi terzi.

4.        Le autorità competenti o, secondo i casi, le autorità di risoluzione concludono intese di cooperazione non vincolanti, conformi all'intesa quadro concluso dall'ABE, con le autorità pertinenti dei paesi terzi di cui al paragrafo 2.

5.        Le intese di cooperazione concluse a norma del presente paragrafo tra le autorità di risoluzione degli Stati membri e le loro omologhe dei paesi terzi comprendono disposizioni sulle questioni seguenti:

a)        scambio delle informazioni necessarie per la preparazione e l'aggiornamento dei piani di risoluzione;

b)        consultazione e cooperazione nell'elaborazione dei piani di risoluzione, compresi i principi per l'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 87 e 88, e poteri analoghi previsti dalla normativa dei pertinenti paesi terzi;

c)        scambio delle informazioni necessarie per l'applicazione degli strumenti di risoluzione e l'esercizio dei poteri di risoluzione e poteri analoghi previsti dalla normativa dei pertinenti paesi terzi;

d)        allerta precoce e consultazione delle parti dell'intesa di cooperazione prima di avviare, ai sensi della presente direttiva o della legislazione del pertinente paese terzo, un'azione significativa che si ripercuote sull'ente o sul gruppo al quale l'intesa si riferisce;

e)        coordinamento delle comunicazioni al pubblico in caso di azioni congiunte di risoluzione;

f)         procedure e intese per lo scambio di informazioni e la cooperazione, di cui alle lettere da a) ad e), compresi, se del caso, l'istituzione e il funzionamento di gruppi di gestione.

6.        Gli Stati membri notificano all'ABE le intese di cooperazione concluse dalle autorità di risoluzione e dalle autorità competenti in conformità del presente articolo.

Articolo 89

Riservatezza

1.        Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione, le autorità competenti e i ministeri competenti scambino informazioni riservate, ivi compresi i piani di risanamento, con le autorità pertinenti dei paesi terzi soltanto se sono rispettate le condizioni seguenti:

a)        tali autorità dei paesi terzi sono soggette a requisiti e norme in materia di segreto professionale considerate almeno analoghe a quelle stabilite dall'articolo 76;

b)        le informazioni sono necessarie affinché le autorità pertinenti dei paesi terzi possano svolgere le funzioni, previste dalla normativa nazionale, analoghe a quelle previste dalla presente direttiva.

2.        Qualora le informazioni riservate provengano da un altro Stato membro, le autorità di risoluzione, le autorità competenti e i ministeri competenti possono divulgarle alle autorità pertinenti dei paesi terzi soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)        l'autorità pertinente dello Stato membro da cui provengono le informazioni ("autorità d'origine") autorizza la divulgazione;

b)        le informazioni sono divulgate unicamente ai fini autorizzati dall'autorità d'origine.

3.        Ai fini del presente articolo le informazioni sono considerate riservate se sono soggette agli obblighi di riservatezza previsti dal diritto dell'Unione.

TITOLO VII

SISTEMA EUROPEO DEI MECCANISMI DI FINANZIAMENTO

Articolo 90

Sistema europeo dei meccanismi di finanziamento

Il sistema europeo dei meccanismi di finanziamento si compone degli elementi seguenti:

a)        meccanismi di finanziamento nazionali istituiti a norma dell'articolo 91;

b)        prestiti fra meccanismi nazionali di finanziamento, di cui all'articolo 97;

c)        messa in comune dei meccanismi di finanziamento nazionali in caso di risoluzione di gruppo, di cui all'articolo 98.

Articolo 91

Obbligo di istituire meccanismi di finanziamento della risoluzione

1.        Gli Stati membri istituiscono un meccanismo o meccanismi di finanziamento per permettere all'autorità di risoluzione di applicare o esercitare efficacemente gli strumenti e i poteri di risoluzione. I meccanismi di finanziamento sono utilizzati esclusivamente in conformità agli obiettivi della risoluzione e ai principi stabiliti negli articoli 26 e 29.

1 bis.  Un IPS può essere considerato un meccanismo di finanziamento se soddisfa le condizioni di cui all'articolo 113, paragrafo 7 del regolamento (UE) n..../2013 [CRR] ed è conforme all'articolo 93, paragrafo 1, all'articolo 94 e all'articolo 92, paragrafo 2, della presente direttiva.

1 ter.  Un prelievo di settore può essere considerato un meccanismo di finanziamento a condizione che produca reddito immediatamente disponibile per il finanziamento degli interventi di risoluzione di cui all'articolo 92, paragrafo 1, per almeno l'importo indicato all'articolo 93, paragrafo 1; che sia conforme al disposto dell'articolo 94, paragrafi 2 e 4 e dell'articolo 92, paragrafo 2; e che i contributi di ciascun ente non siano inferiori a quelli dovuti in base all'articolo 94, paragrafo 7.

2.        Gli Stati membri provvedono a che i meccanismi di finanziamento abbiano accesso a mezzi finanziari adeguati.

3.        Ai fini del paragrafo 2, i meccanismi di finanziamento dispongono ▌dei poteri seguenti: a)          potere di raccogliere i contributi ex ante previsti nell'articolo 94 ai fini del raggiungimento del livello-obiettivo indicato all'articolo 93;

b)        potere di raccogliere i contributi straordinari ex post previsti nell'articolo 95 qualora i contributi di cui alla lettera a) siano insufficienti, e

c)        potere di contrarre i prestiti e le altre forme di sostegno previsti nell'articolo 96.

Articolo 92

Uso dei meccanismi di finanziamento della risoluzione

1.        L'autorità di risoluzione può utilizzare i meccanismi di finanziamento istituiti in conformità dell'articolo 91 ai fini seguenti e limitatamente a quanto necessario per garantire l'effettiva applicazione degli strumenti di risoluzione:

a)        garantire le attività e passività dell'ente soggetto a risoluzione, delle sue filiazioni, di un ente-ponte o di un veicolo di gestione delle attività;

b)        erogare prestiti all'ente soggetto a risoluzione, alle sue filiazioni, a un ente-ponte o a un veicolo di gestione delle attività;

c)        acquistare attività dell'ente soggetto a risoluzione;

d)        versare contributi a un ente-ponte e a una società veicolo per la gestione delle attività;

d bis)  concedere prestiti su base volontaria ad altri meccanismi di finanziamento secondo il disposto dell'articolo 97;

e)        avviare una qualsiasi combinazione delle azioni di cui alle lettere da a) a d bis).

I meccanismi di finanziamento possono essere utilizzati per avviare le azioni di cui alle lettere da a) a d) anche nei confronti dell'acquirente nel contesto dello strumento della vendita dell'attività d'impresa.

2.        Gli Stati membri provvedono a che le perdite di un ente in risoluzione e i costi o le altre spese sostenute in relazione all'applicazione degli strumenti di risoluzione siano in primo luogo a carico degli azionisti e, se del caso, dei creditori dell'ente soggetto a risoluzione. I meccanismi di finanziamento si fanno carico delle perdite, costi o altre spese sostenuti in relazione all'applicazione degli strumenti di risoluzione soltanto se ▌gli azionisti e i creditori si sono fatti interamente carico delle perdite nelle modalità appropriate per lo strumento di risoluzione utilizzato, fatte salve le garanzie ed esclusioni espressamente contemplate agli articoli 38, 43 e 65-73.

Articolo 93

Livello-obiettivo del finanziamento

1.        Gli Stati membri provvedono a che, entro 10 anni al massimo a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, il rispettivo meccanismo di finanziamento disponga di mezzi finanziari pari ad almeno l'1,5% dell'ammontare dei depositi di tutti gli enti creditizi autorizzati nel rispettivo territorio che sono coperti da garanzia a norma della direttiva 94/19/CE.

2.        Nel periodo iniziale di cui al paragrafo 1, i contributi ai meccanismi di finanziamento raccolti in conformità all'articolo 94 sono spalmati nel tempo nel modo più uniforme possibile, fino al raggiungimento del livello-obiettivo.

Gli Stati membri possono prorogare il periodo iniziale di un massimo di quattro anni se i meccanismi di finanziamento effettuano esborsi cumulati per una percentuale superiore allo 0,5% dei depositi garantiti ai sensi della direttiva 94/19/CE di tutti gli enti creditizi autorizzati nei rispettivi territori.

3.        Se, dopo il periodo iniziale di cui al paragrafo 1, i mezzi finanziari disponibili scendono al di sotto del livello-obiettivo fissato nel paragrafo 2, la raccolta dei contributi a norma dell'articolo 94 riprende fino al ripristino di tale livello. Laddove i mezzi finanziari disponibili ammontino a meno della metà del livello-obiettivo, i contributi annuali sono almeno pari allo 0,25% dei deposti garantiti ai sensi della direttiva 94/19/CE di tutti gli enti creditizi autorizzati nel territorio dello Stato membro.

Articolo 94

Contributi ex ante

1.        Ai fini del raggiungimento del livello-obiettivo fissato nell'articolo 93, gli Stati membri provvedono a che siano raccolti a cadenza almeno annuale contributi presso gli enti autorizzati nel rispettivo territorio.

2.        I contributi sono calcolati secondo le norme seguenti:

a)        ▌i contributi di ciascun ente sono calcolati in percentuale dell'ammontare delle sue passività, esclusi i fondi propri e i depositi garantiti a norma della direttiva 94/19/CE, rispetto alle passività complessive, esclusi i fondi propri e i depositi garantiti a norma della direttiva 94/19/CE, di tutti gli enti autorizzati nel suo territorio;

b)        le passività di un ente creditizio sono escluse dal calcolo dei contributi se l'ente creditizio è stato istituito da un'amministrazione centrale, regionale o locale avente l'obbligo di proteggere la base economica dell'ente e mantenerne la solidità per tutto il suo ciclo di vita, o se le sue passività sono esplicitamente garantite da quell'amministrazione, o ancora se almeno il 90% dei prestiti concessi all'ente sono direttamente o indirettamente garantiti dall'amministrazione stessa e la finalità precipua sia di finanziare prestiti agevolati concessi su base competitiva senza fini di lucro per promuovere gli obiettivi programmatici di quell'amministrazione;

c)        i contributi calcolati a norma della lettera a) ▌sono corretti secondo i criteri adottati a norma del paragrafo 7 in funzione del profilo di rischio dell'ente.

3.        I mezzi finanziari disponibili che concorrono al raggiungimento del livello-obiettivo fissato all'articolo 93 possono comprendere impegni di pagamento integralmente coperti dalla garanzia reale di attività a basso rischio non gravate da diritti di terzi, a libera disposizione e destinate all'uso esclusivo delle autorità di risoluzione per gli scopi specificati nell'articolo 92, paragrafo 1. La quota di impegni di pagamento irrevocabili non supera il 30% dell'importo complessivo dei contributi raccolti in conformità al presente articolo.

4.        Gli Stati membri provvedono a che l'obbligo di versare i contributi previsti nel presente articolo sia opponibile a norma del diritto nazionale e che i contributi siano versati integralmente.

Gli Stati membri stabiliscono adeguati obblighi regolamentari, contabili, informativi e di altro tipo per assicurare il pagamento integrale dei contributi dovuti. Provvedono altresì a che vigano misure atte a permettere una verifica adeguata del corretto pagamento del contributo. Provvedono a che vigano misure per impedire elusioni, evasioni e abusi.

5.        Gli importi raccolti a norma del presente articolo sono impiegati soltanto per i fini previsti all'articolo 92 ▌.

6.        Confluiscono nei meccanismi di finanziamento le somme ottenute dall'ente soggetto a risoluzione o dall'ente-ponte, gli interessi ed altri utili degli investimenti e qualsiasi altro utile.

7.        Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 103 per precisare il concetto della correzione dei contributi in funzione del profilo di rischio dell'ente, di cui al paragrafo 2, lettera c), tenuto conto degli elementi seguenti:

a)        esposizione al rischio dell'ente, compresi l'importanza delle sue attività di negoziazione, le esposizioni fuori bilancio e il grado di leva finanziaria;

b)        stabilità e diversificazione delle fonti di finanziamento della società e attività estremamente liquide non ipotecate;

c)        situazione finanziaria dell'ente;

d)        probabilità che l'ente sia assoggettato a risoluzione;

e)        misura in cui l'ente ha beneficiato di sostegno finanziario pubblico straordinario in passato;

f)         complessità della struttura dell'ente e possibilità di risoluzione che lo riguardano;

g)        sua importanza sistemica per il mercato in questione;

g bis)  il fatto che le l'ente partecipi a un IPS.

8.        Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 103 per:

a)        specificare gli obblighi di registrazione, contabili, informativi e di altro tipo intesi ad assicurare il pagamento effettivo dei contributi, di cui al paragrafo 4;

b)        specificare le misure atte a permettere una verifica adeguata del corretto pagamento del contributo, di cui al paragrafo 4;

c)        specificare le misure intese a impedire elusioni, evasioni e abusi, di cui al paragrafo 4.

Articolo 95

Contributi straordinari ex post

1.        Laddove i mezzi finanziari disponibili non siano sufficienti a coprire mediante i meccanismi di finanziamento le perdite, costi o altre spese sostenuti, gli Stati membri provvedono a che siano raccolti presso gli enti autorizzati nel rispettivo territorio contributi straordinari ex post. L'ammontare dei contributi straordinari ex post a copertura degli importi aggiuntivi è stabilito dall'autorità competente entro un limite da questa fissato. Il pagamento di detti contributi straordinari è ripartito fra gli enti a norma dell'articolo 94, paragrafo 2.

2.        Ai contributi raccolti a norma del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 94, paragrafi da 4 a 8.

Articolo 96

Mezzi di finanziamento alternativi

Gli Stati membri provvedono a che il meccanismo di finanziamento di rispettiva competenza possa contrarre prestiti o altre forme di sostegno presso enti finanziari, banche centrali o altri terzi, quando le somme raccolte a norma dell'articolo 94 non sono sufficienti a coprire mediante i meccanismi di finanziamento le perdite, costi o altre spese sostenuti ▌.

Articolo 97

Prestiti fra meccanismi di finanziamento

1.        Gli Stati membri provvedono a che il meccanismo di finanziamento di rispettiva competenza abbia la capacità di contrarre prestiti presso tutti gli altri meccanismi di finanziamento dell'Unione, quando le somme raccolte a norma dell'articolo 94 non sono sufficienti a coprire mediante i meccanismi di finanziamento le perdite, costi o altre spese sostenuti e i contributi straordinari previsti nell'articolo 95 non sono accessibili immediatamente. Ciò non comporta, per i meccanismi di finanziamento, l'obbligo di concedersi prestiti reciprocamente.

2.        Gli Stati membri provvedono a che i meccanismi di finanziamento che ricadono nelle rispettive giurisdizioni territoriali possano essere autorizzati dalle rispettive autorità di risoluzione ad erogare prestiti ad altri meccanismi di finanziamento dell'Unione nelle circostanze previste al paragrafo 1.

Fatto salvo il primo comma, i meccanismi di finanziamento nazionali non sono autorizzati ad erogare prestiti ad un omologo quando l'autorità di risoluzione del loro Stato membro reputa di non disporre di risorse sufficienti a finanziare, in un futuro prossimo, una prevedibile risoluzione. I meccanismi di finanziamento nazionali non devono comunque essere autorizzati a prestare oltre un terzo dei fondi di cui dispongono nel momento in cui il prestito è formalmente richiesto.

3.        Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 103 per precisare le condizioni supplementari che gli Stati membri possono imporre affinché un meccanismo di finanziamento possa contrarre prestiti da un omologo, nonché le condizioni applicabili al prestito stesso, in particolare i criteri con cui valutare se siano disponibili risorse sufficienti a finanziare, in un futuro prossimo, una prevedibile risoluzione, il periodo di rimborso e il tasso d'interesse applicabile.

Articolo 98

Messa in comune dei meccanismi di finanziamento nazionali in caso di risoluzione di gruppo

1.        Gli Stati membri assicurano che, in caso di una risoluzione di gruppo prevista all'articolo 83, ciascun meccanismo di finanziamento nazionale di ciascuno degli enti che fanno parte del gruppo contribuisca al finanziamento di tale risoluzione in conformità del presente articolo.

2.        Ai fini del paragrafo 1, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo, ▌previa consultazione delle autorità di risoluzione degli enti che fanno parte del gruppo, e prima dell'avvio di un'azione di risoluzione, predispone un piano di finanziamento che stima il fabbisogno finanziario complessivo per il finanziamento della risoluzione del gruppo e le modalità con cui effettuare tale finanziamento definendo al tempo stesso la ripartizione delle responsabilità.

3.        Le modalità di cui al paragrafo 2 possono comprendere:

a)        contributi attinti ai meccanismi di finanziamento nazionali degli enti che fanno parte del gruppo;

b)        prestiti o altre forme di sostegno erogati da enti finanziari o dalla banca centrale.

Il piano di finanziamento è parte integrante del programma di risoluzione di gruppo previsto all'articolo 83. Esso stabilisce in via estimativa il contributo che ciascun meccanismo di finanziamento nazionale deve versare.

4.        Fermo restando l'adempimento degli obblighi previsti dal paragrafo 2 e dall'articolo 83, gli Stati membri prevedono norme e procedure per assicurare che il rispettivo meccanismo di finanziamento nazionale versi il contributo al piano di finanziamento immediatamente dopo che le corrispondenti autorità di risoluzione hanno ricevuto la pertinente richiesta dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo.

5.        Ai fini del presente articolo gli Stati membri provvedono a che i meccanismi di finanziamento di gruppo possano contrarre, alle condizioni stabilite all'articolo 96, prestiti o altre forme di sostegno da enti finanziari, dalla banca centrale o da altri terzi, sino all'occorrenza dell'importo totale necessario per finanziare la risoluzione di gruppo in conformità del piano di finanziamento di cui al paragrafo 2.

6.        Gli Stati membri provvedono a che il rispettivo meccanismo di finanziamento nazionale di loro competenza garantisca i prestiti contratti dal meccanismo di finanziamento di gruppo in conformità al paragrafo 5. La garanzia fornita da ciascun meccanismo di finanziamento nazionale non supera la quota della corrispondente partecipazione al piano di finanziamento a norma del paragrafo 3.

7.        Gli Stati membri provvedono a che i proventi o utili derivanti dall'uso dei meccanismi di finanziamento vadano a beneficio di tutti i meccanismi di finanziamento nazionali in funzione del contributo versato da ciascuno di essi per il finanziamento della risoluzione a norma del paragrafo 2.

8.        Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 103 per precisare ulteriormente:

a)        forma e contenuto del piano di finanziamento previsto al paragrafo 2;

b)        modalità di esborso dei contributi al piano di finanziamento di cui al paragrafo 3;

c)        modalità delle garanzie di cui al paragrafo 5.

d)        criteri per appurare quando tutte le azioni di risoluzione sono concluse.

Articolo 99

TITOLO VIII

SANZIONI

Articolo 100

Sanzioni e misure amministrative

1.          Gli Stati membri assicurano che siano adottate sanzioni e misure amministrative appropriate quando le disposizioni nazionali adottate ad attuazione della presente direttiva non sono rispettate e ne garantiscono l'applicazione. Le sanzioni e misure sono effettive, proporzionate e dissuasive.

2.      Gli Stati membri assicurano che, quando gli obblighi si applicano agli enti finanziari e alle imprese madri dell'Unione, in caso di violazioni le sanzioni possano essere applicate ai membri della direzione e a qualsiasi altra persona responsabile per la violazione a norma del diritto nazionale.

3.          La competenza per l'esercizio dei poteri sanzionatori previsti dalla presente direttiva è assegnata alle autorità di risoluzione o alle autorità competenti in base alla tipologia della violazione. Alle autorità di risoluzione e alle autorità competenti sono conferiti tutti i poteri di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Nell'esercizio dei loro poteri sanzionatori, le autorità di risoluzione e le autorità competenti cooperano strettamente per assicurare che le sanzioni o le misure producano i risultati voluti e per coordinare la loro azione nei casi transfrontalieri.

Articolo 101

Disposizioni specifiche

1.        Il presente articolo si applica in tutte le circostanze seguenti:

a)        un ente o un'impresa madre non prepara, mantiene e aggiorna i piani di risanamento e i piani di risanamento di gruppo, in violazione dell'articolo 5 o 7;

b)        un'entità non notifica l'intenzione di fornire un sostegno finanziario di gruppo alle sue autorità competenti in violazione dell'articolo 21;

c)        un ente o un'impresa madre non fornisce tutte le informazioni necessarie per la preparazione dei piani di risoluzione in violazione dell'articolo 10;

d)        la direzione di un ente non informa l'autorità competente quando l'ente è in dissesto o a rischio di dissesto in violazione dell'articolo 74, paragrafo 1.

2.        Fatti salvi i poteri delle autorità competenti o delle autorità di risoluzione di cui ad altre disposizioni delle presente direttiva, gli Stati membri assicurano che nei casi di cui al paragrafo 1 le sanzioni e misure amministrative che possono essere applicate includano almeno quanto segue:

a)        una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione;

b)        un divieto temporaneo, a carico di qualunque membro della direzione dell'ente o dell'impresa madre o di qualunque altra persona fisica ritenuta responsabile, ad esercitare funzioni negli enti;

e)        sanzioni pecuniarie amministrative pari fino al doppio dell'importo degli utili guadagnati o delle perdite evitate grazie alla violazione quando essi possono essere determinati.

Articolo 102

Applicazione effettiva delle sanzioni ed esercizio dei poteri sanzionatori da parte delle autorità competenti

Gli Stati membri assicurano che, quando determinano il tipo di sanzioni o misure amministrative e il livello delle sanzioni pecuniarie amministrative, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze rilevanti inclusi:

a)        la gravità e la durata della violazione;

b)        il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile;

c)        la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile, quale risulta dal fatturato totale della persona giuridica responsabile o dal reddito annuale della persona fisica responsabile;

d)        l'entità degli utili conseguiti o delle perdite evitate dalla persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possono essere determinati;

e)        le perdite a carico di terzi causate dalla violazione, nella misura in cui possono essere determinate;

(f)        il livello di collaborazione della persona fisica o giuridica responsabile con l'autorità competente;

g)        le violazioni precedenti della persona fisica o giuridica responsabile.

TITOLO IX

POTERI DI ESECUZIONE

Articolo 103

Esercizio della delega

1.        Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni definite nel presente articolo.

2.        La delega dei poteri è conferita per un periodo di tempo indeterminato a partire dalla data di cui all'articolo 116.

3.        La delega di potere di cui alla presente direttiva può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. Una decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella stessa. Essa prende effetto il giorno successivo alla pubblicazione della decisione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi specificata. La decisione lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.

4.        Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.        L'atto delegato adottato ai sensi della presente direttiva entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

5 bis.  La Commissione non adotta atti delegati se il tempo di esame del Parlamento europeo è ridotto a meno di cinque mesi, incluse eventuali proroghe, per effetto della sospensione dei lavori parlamentari.

Articolo 103 bis

Obiezioni agli standard tecnici di regolamentazione

Quando la Commissione adotta, a norma della presente direttiva, una norma tecnica di regolamentazione invariata rispetto al progetto di norma tecnica di regolamentazione presentato dall'ABE, il termine entro il quale il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni a tale norma tecnica di regolamentazione è di un mese dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine è prorogato di un mese. In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010, il termine entro il quale il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni a tale norma tecnica di regolamentazione può, se del caso, essere ulteriormente prorogato di un mese.

TITOLO X

MODIFICHE ALLE DIRETTIVE 77/91/CEE, 82/891/CEE, 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e al REGOLAMENTO (UE) n. 1093/2010

Articolo 104

Modifiche alla direttiva 77/91/CEE

All'articolo 41 della direttiva 77/91/CEE è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. Gli Stati membri garantiscono che l'articolo 17, paragrafo 1, l'articolo 25, paragrafi 1 e 3, l'articolo 27, paragrafo 2, primo comma, gli articoli 29, 30, 31 e 32 della presente direttiva non si applichino in caso di utilizzo degli strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva XX/XX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [direttiva sul risanamento e la risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento](*) purché siano soddisfatti gli obiettivi per la risoluzione definiti all'articolo 27 della direttiva XX/XX/UE e le condizioni per la risoluzione indicati all'articolo 28 della stessa direttiva.

_______

(*) GU L….. …. pag...."

Articolo 105

Modifiche alla direttiva 82/891/CEE

L'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 82/891/CEE è sostituito dal seguente:

"4. Si applica l'articolo 1, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva 2011/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

________

(*) GU L 110 del 29.4.2011, pag. 1."

Articolo 106

Modifiche alla direttiva 2001/24/CE

La direttiva 2001/24/CE è modificata come segue:

1.          All'articolo 1 si aggiungono i seguenti paragrafi 3 e 4:

"3. La presente direttiva si applica inoltre alle imprese di investimento come definite all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e alle loro succursali istituite in uno Stato membro diverso da quello della sede legale.

4. Qualora siano applicati gli strumenti di risoluzione ed esercitati i poteri di risoluzione previsti dalla direttiva XX/XX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(**), le disposizioni della presente direttiva si applicano anche a enti finanziari, imprese e imprese madri che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva XX/XX/UE.

__________

(*) GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.

(**) GU L … …. pag. …"

2.          All'articolo 2, il settimo trattino è sostituito dal seguente:

"- "provvedimenti di risanamento": i provvedimenti destinati a salvaguardare o risanare la situazione finanziaria di un ente creditizio e che possono incidere sui diritti preesistenti di terzi, compresi i provvedimenti che comportano la possibilità di una sospensione dei pagamenti, di una sospensione delle procedure di esecuzione o di una riduzione dei crediti; tali provvedimenti comprendono l'applicazione degli strumenti di risoluzione e l'esercizio dei poteri di risoluzione previsti dalla direttiva XX/XX/UE;".

Articolo 107

Modifiche alla direttiva 2002/47/CE

La direttiva 2002/47/CE è modificata come segue:

(1)       "All'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo:

"5 bis. Gli articoli 4, 5, 6 e 7 non si applicano ai vincoli sugli effetti dei contratti di garanzia finanziaria o dei contratti di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale, delle disposizioni di close-out netting o di set-off imposti in forza del Titolo IV, Capo IV o V o dell'articolo 77 della direttiva 2013/xx/UE [RRD] o a restrizioni di questo tipo imposte in forza di analoghi poteri previsti dal diritto interno di uno Stato membro per facilitare la risoluzione ordinata delle entità di cui al paragrafo 2, lettera c), punto iv) e lettera d) oggetto di garanzie almeno equivalenti a quelle di cui al Titolo IV, Capo VI della direttiva 2013/xx/[RRD]

(2)       All'articolo 7 ▌è aggiunto il seguente paragrafo:

"1 bis.  Il paragrafo 1 non si applica ad alcuna restrizione sull'effetto di una clausola di compensazione per close-out imposta in virtù dell'articolo 77 della direttiva XX/XX/UE o dell'esercizio da parte dell'autorità di risoluzione del potere di imporre una sospensione temporanea a norma dell'articolo 63 di tale direttiva.".

__________

(*) GU L….. …. pag...."

Articolo 108

Modifiche alla direttiva 2004/25/CE

All'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2004/25/CE è aggiunto il seguente terzo comma:

"Gli Stati membri garantiscono che l'articolo 5, paragrafo 1 della presente direttiva non si applichi in caso di uso di strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva XX/XX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(*) [direttiva sul risanamento e sulla risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento].

_________

(*) GU L….. …. pag...."

Articolo 109

Modifiche alla direttiva 2005/56/CE

All'articolo 3 della direttiva 2005/56/CEE è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4.       Gli Stati membri garantiscono che la presente direttiva non si applichi alla società o alle società che sono soggette all'uso di strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva XX/XX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(*) [direttiva sul risanamento e sulla risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento].

_________

(*) GU L….. …. pag...."

Articolo 110

Modifiche alla direttiva 2007/36/CE

La direttiva 2007/36/CE è modificata come segue:

1.          All'articolo 1 si aggiunge il seguente paragrafo 4:

"4. Gli Stati membri garantiscono che la presente direttiva non si applichi in caso di uso di strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva XX/XX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(*) [direttiva sul risanamento e sulla risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento].

___________

(*) GU L….. …. pag...."

2.          All'articolo 5 sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6:

"5. Gli Stati membri assicurano che ai fini della direttiva XX/XX/UE [direttiva sul risanamento e sulla risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento], l'assemblea possa decidere, con una maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi, che un'assemblea per deliberare un aumento di capitale possa essere convocata con un preavviso più breve rispetto a quanto previsto al paragrafo 1 del presente articolo, purché tale assemblea non si tenga entro dieci giorni di calendario dalla convocazione, siano soddisfatte le condizioni degli articoli 23 e 24 della direttiva XX/XX/UE (misure di intervento precoce) e l'aumento di capitale sia necessario per evitare che si verifichino le condizioni per la risoluzione stabilite all'articolo 27 della stessa direttiva.

6. Ai fini del paragrafo 5, non si applicano l'articolo 6, paragrafi 3 e 4 e l'articolo 7, paragrafo 3."

Articolo 111

Modifiche alla direttiva 2011/35/UE

All'articolo 1 della direttiva 2011/35/UE è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. Gli Stati membri garantiscono che la presente direttiva non si applichi alla società o alle società che sono soggette all'uso di strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva XX/XX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(*) [direttiva sul risanamento e sulla risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento].

________

(*) GU L….. …. pag...."

Articolo 112

Modifiche al regolamento (UE) n. 1093/2010

Il regolamento (UE) n. 1093/2010 è modificato come segue:

6.          All'articolo 4, il punto 2) è sostituito dal seguente:

"(2) "autorità competenti":

i)      le autorità competenti quali definite nelle direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE e di cui alla direttiva 2009/110/CE;

ii)      in relazione alle direttive 2002/65/CE e 2005/60/CE, le autorità competenti ad assicurare l'osservanza dei requisiti di dette direttive da parte degli enti creditizi e degli enti finanziari;

iii)     in relazione ai sistemi di garanzia dei depositi, gli organismi incaricati della gestione di tali sistemi conformemente alla direttiva 94/19/CE o, qualora il funzionamento del sistema di garanzia dei depositi sia gestito da una società privata, l'autorità pubblica che vigila su tali sistemi, ai sensi di tale direttiva; e

iv)     in relazione alla direttiva …/… [direttiva sul risanamento e la risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento], le autorità di risoluzione ai sensi di tale direttiva.

_________

(*) GU L …… …. pag. …"

7.          All'articolo 40, paragrafo 6 si aggiunge il seguente secondo comma:

"Ai fini della direttiva XX/XX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(*) [direttiva sul risanamento e sulla risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento] il membro del consiglio delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere accompagnato, se necessario, da un rappresentante, senza diritto di voto, dell'autorità di risoluzione in ogni Stato membro."

_________

(*) GU L….. …. pag...."

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 113

Comitato per la risoluzione dell'ABE

L'ABE istituisce un comitato interno permanente a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1093/2010 ai fini della preparazione delle decisioni dell'ABE ▌, dei progetti di norme tecniche di regolamentazione e dei progetti di norme tecniche di attuazione previsti dalla presente direttiva, in conformità del regolamento (UE) n. 1093/2010. In particolare, secondo il disposto dell'articolo 38, paragrafo 1, di tale regolamento, l'ABE garantisce che le decisioni di cui a detto articolo non interferiscano in nessun modo con le competenze degli Stati membri in materia di bilancio. Tale comitato interno è composto ▌dalle autorità di risoluzione di cui all'articolo 3 della presente direttiva.

Ai fini della presente direttiva l'ABE collabora con l'AESFEM e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (AEAP) nel quadro del comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza istituito dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Ai fini della presente direttiva, l'ABE garantisce una totale ed efficace separazione organizzativa tra il comitato per la risoluzione e le altre funzioni di cui al regolamento (UE) n. 1093/2010. Il comitato per la risoluzione promuove l'elaborazione e il coordinamento di piani di risanamento e di risoluzione, sviluppa metodi intesi a facilitare la risoluzione degli enti finanziari in fallimento e valuta la necessità di adeguati meccanismi di finanziamento, conformemente agli articoli da 16 a 22. Qualsiasi altra decisione e compito, ivi compresa l'adozione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione di cui alla presente direttiva sono delegati al comitato per la risoluzione, conformemente all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 113 bis

Cooperazione con l'Autorità bancaria europea (ABE)

Le autorità competenti e le autorità di risoluzione collaborano con l'ABE ai fini della presente direttiva, conformemente al regolamento (UE) n. 1093/2010.

Le autorità competenti e le autorità di risoluzione forniscono senza indugio all'ABE tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti secondo le disposizioni del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 113 ter

Personale e risorse dell'ABE

Entro il …, l'ABE valuta il fabbisogno di personale e di risorse derivante dall'assunzione dei suoi poteri e obblighi in conformità della presente direttiva e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Articolo 114

Clausola di revisione

Entro il 1° giugno 2018 la Commissione riesamina l'applicazione generale della presente direttiva e valuta la necessità di modifiche in particolare:

-a)       la necessità di istituire un'autorità unionale autonoma per la risoluzione;

a)        sulla base della relazione dell'ABE di cui all'articolo 39, paragrafo 6, la necessità di modifiche volte a minimizzare le divergenze a livello nazionale. Tale relazione e le eventuali proposte di accompagnamento sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio;

b)        sulla base della relazione dell'ABE di cui all'articolo 4, paragrafo 3, la necessità di modifiche volte a minimizzare le divergenze a livello nazionale. Tale relazione e le eventuali proposte di accompagnamento sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio.

Entro il 31 dicembre 2013, la Commissione presenta una proposta intesa a istituire un'Autorità europea di risoluzione e un fondo europeo di risoluzione.

Articolo 114 bis

Revisione dell'ABE

Contestualmente alla revisione dell'articolo 81 del regolamento (UE) n. 1093/2010 richiesta entro il 2 gennaio 2014 e per tener conto delle variazioni che potranno essere applicate dalle autorità competenti nelle procedure di vigilanza, l'ABE, oltre al monitoraggio effettuato secondo le specifiche disposizioni della presente direttiva, definisce portafogli e tecniche di benchmarking che consentono di valutare la convergenza delle pratiche di vigilanza.

Articolo 115

1.        Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2014. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Gli Stati membri applicano tuttavia:

a)        disposizioni per conformarsi all'articolo 6, paragrafo 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 5, paragrafo 7;

b)        disposizioni per conformarsi all'articolo 13, paragrafi 1 e 2 alla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 13, paragrafo 3;

c)        disposizioni per conformarsi all'articolo 9, paragrafo 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione di cui agli articoli 13, paragrafo 3 e 14, paragrafo 8; e

d)        disposizioni per conformarsi al titolo IV, capo III, sezione 5 a decorrere dal 1° luglio 2016.

2.        Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

3.        Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'ABE il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3 bis.  Qualora i documenti a corredo della notifica delle misure di attuazione forniti dagli Stati membri non siano sufficienti per valutare pienamente la conformità delle misure di attuazione con la presente direttiva, la Commissione può esigere, su richiesta dell'ABE ai sensi del regolamento (UE) n. 1093/2010 o di propria iniziativa, che gli Stati membri forniscano informazioni più dettagliate sul recepimento e sull'attuazione della presente direttiva.

Articolo 116

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 117

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                               Per il Consiglio

Il Presidente                                                   Il Presidente

ALLEGATO

SEZIONE A

Informazioni da inserire nei piani di risanamento

Il piano di risanamento riporta le informazioni seguenti:

(2)         sintesi degli elementi fondamentali del piano, analisi strategica e sintesi della capacità globale di risanamento;

(3)         sintesi delle modifiche sostanziali apportate all'ente dopo l'ultimo piano di risanamento;

(4)         piano di comunicazione e informazione che delinea in che modo l'impresa intende gestire le eventuali reazioni potenzialmente negative del mercato;

(5)         gamma di azioni sul capitale e sulla liquidità necessarie per mantenere operative e per finanziare le funzioni essenziali e le aree di attività principali dell'ente;

(6)         stima dei tempi necessari per l'esecuzione di ciascun aspetto sostanziale del piano;

(7)         descrizione dettagliata degli eventuali impedimenti sostanziali all'esecuzione efficace e tempestiva del piano, tenuto conto anche dell'impatto sul resto del gruppo, sulla clientela e sulle controparti;

(8)         individuazione delle funzioni essenziali;

(9)         descrizione dettagliata delle procedure per determinare il valore e la commerciabilità delle aree di attività principali, delle operazioni e delle attività dell'ente;

(10)       descrizione dettagliata delle modalità con cui la pianificazione del risanamento è integrata nella struttura di governo societario dell'ente, nonché delle politiche e procedure che disciplinano l'approvazione del piano di risanamento e l'identificazione delle persone responsabili della preparazione e dell'attuazione del piano all'interno dell'organizzazione;

(11)       dispositivi e misure per conservare o ripristinare i fondi propri dell'ente;

(12)       dispositivi e misure intesi a garantire che l'ente abbia un accesso adeguato a fonti di finanziamento di emergenza, comprese le potenziali fonti di liquidità, una valutazione delle garanzie reali disponibili e una valutazione della possibilità di trasferire liquidità tra entità del gruppo e aree di attività, affinché l'ente possa svolgere le proprie funzioni e rispettare i propri obblighi allo loro scadenza;

(13)       dispositivi e misure intesi a ridurre il rischio e la leva finanziaria;

(14)       dispositivi e misure per ristrutturare le passività;

(15)       dispositivi e misure per ristrutturare le aree di attività;

(16)       dispositivi e misure necessari per assicurare la continuità dell'accesso alle infrastrutture dei mercati finanziari;

(17)       dispositivi e misure necessari per assicurare la continuità del funzionamento dei processi operativi dell'ente, compresi infrastrutture e servizi informatici;

(18)       dispositivi preparatori per agevolare la vendita di attività o di aree di attività in tempi adeguati per il ripristino della solidità finanziaria;

(19)       altre azioni o strategie di gestione intese a ripristinare la solidità finanziaria nonché effetti finanziari previsti di tali azioni o strategie;

(20)       misure preparatorie che l'ente ha attuato o intende attuare al fine di agevolare l'attuazione del piano di risanamento, comprese le misure necessarie per consentire una ricapitalizzazione tempestiva dell'ente.

SEZIONE B

Informazioni che le autorità di risoluzione possono chiedere agli enti ai fini della preparazione e del mantenimento dei piani di risoluzione

Ai fini della preparazione e del mantenimento dei piani di risoluzione, le autorità di risoluzione possono chiedere agli enti di fornire le informazioni seguenti:

(21)       descrizione dettagliata della struttura organizzativa dell'ente, compreso un elenco di tutte le entità giuridiche;

(22)       identificazione del titolare diretto e percentuale di titoli con e senza diritto di voto di ciascuna entità giuridica;

(23)       ubicazione, giurisdizione di costituzione, licenze e personale dirigente chiave relativamente a ciascuna entità giuridica;

(24)       classificazione delle operazioni essenziali e delle aree di attività principali dell'ente, comprese le detenzioni di attività sostanziali e le passività relative a tali operazioni e aree di attività, con riferimento alle entità giuridiche;

(25)       descrizione dettagliata delle componenti delle passività dell'ente e di tutte le sue entità giuridiche, operando una separazione almeno per tipo e ammontare dei debiti a breve e lungo termine e delle passività garantite, non garantite e subordinate;

(26)       dettaglio delle passività dell'ente che sono passività ammissibili;

(27)       individuazione delle procedure necessarie per stabilire a chi l'ente abbia ceduto garanzie reali, il titolare delle stesse e il paese nel quale sono ubicate;

(28)       descrizione delle esposizioni fuori bilancio dell'ente e delle sue entità giuridiche, compresa l'attribuzione a operazioni essenziali e aree di attività principali;

(29)       coperture rilevanti dell'ente, compresa l'attribuzione alle singole entità giuridiche;

(30)       identificazione delle controparti principali o più critiche dell'ente, nonché analisi dell'impatto del dissesto delle controparti principali sulla situazione finanziaria dell'ente;

(31)       ciascun sistema nel quale l'ente effettua un volume sostanziale di scambi, in termini di numero o di valore, compresa l'attribuzione alle entità giuridiche, operazioni essenziali e aree di attività principali dell'ente;

(32)       ciascun sistema di pagamento, compensazione o regolamento al quale l'ente partecipa direttamente o indirettamente, compresa l'attribuzione alle entità giuridiche, operazioni essenziali e aree di attività principali dell'ente;

(33)       inventario dettagliato e descrizione dei sistemi informatici gestionali fondamentali utilizzati dall'ente, compresi quelli per la gestione del rischio, la contabilità e le informazioni finanziarie e regolamentari, compresa l'attribuzione alle entità giuridiche, operazioni essenziali e aree di attività principali dell'ente;

(34)       identificazione dei proprietari dei sistemi individuati alla lettera m), i relativi accordi sul livello di servizio ed eventuali software e sistemi o licenze, compresa l'attribuzione alle entità giuridiche, operazioni essenziali e aree di attività principali dell'ente;

(35)       identificazione e classificazione delle entità giuridiche e delle interconnessioni e interdipendenze tra entità giuridiche diverse, quali:

–      personale, strutture e sistemi comuni o condivisi;

–      accordi su capitali, finanziamenti o liquidità;

–      esposizioni creditizie effettive o potenziali;

–      accordi reciproci di garanzia, accordi reciproci su garanzie reali, disposizioni in materia di inadempimenti reciproci e meccanismi di netting tra affiliati;

–      trasferimenti di rischi e accordi di scambio back to back; accordi sul livello di servizio;

(36)       autorità di vigilanza e autorità di risoluzione per ciascuna entità giuridica;

(37)       l'alto dirigente responsabile del piano di risoluzione dell'ente nonché i responsabili, se diversi, per le varie entità giuridiche, operazioni essenziali e aree di attività principali;

(38)       descrizione dei meccanismi che l'ente ha istituito per garantire che, in caso di risoluzione, l'autorità di risoluzione disponga di tutte le informazioni che ha stabilito sono necessarie per applicazione degli strumenti e l'esercizio dei poteri di risoluzione;

(39)       tutti gli accordi stipulati dall'ente e dalle sue entità giuridiche con parti terze che potrebbero essere estinti se le autorità decidessero di applicare uno strumento di risoluzione ed eventualità che le conseguenze dell'estinzione possano incidere sull'applicazione di tale strumento;

(40)       descrizione delle possibili fonti di liquidità a sostegno della risoluzione;

(41)       informazioni concernenti gravami sulle attività, attività liquide, attività fuori bilancio, strategie di copertura e pratiche di contabilizzazione.

SEZIONE C

Aspetti di cui l'autorità di risoluzione deve tenere conto nel valutare la possibilità di risoluzione di un ente

Nel valutare la possibilità di risoluzione di un ente, l'autorità di risoluzione tiene conto degli aspetti seguenti:

(42)       misura in cui l'ente o il gruppo sono in grado di attribuire le aree di attività principali e operazioni essenziali a entità giuridiche;

(43)       misura in cui le strutture giuridiche e societarie sono allineate rispetto alle aree di attività principali e operazioni essenziali;

(44)       misura in cui sono predisposti dispositivi per fornire personale essenziale, infrastrutture, finanziamenti, liquidità e capitali per sostenere e mantenere in essere le aree di attività principali e le operazioni essenziali;

(45)       misura in cui i contratti di servizio mantenuti dall'ente o dal gruppo sono pienamente opponibili in caso di risoluzione dell'ente o del gruppo;

(46)       misura in cui la struttura di governo dell'ente o del gruppo è adeguata per assicurare la gestione e l'osservanza delle politiche interne dell'ente o del gruppo a fronte dei suoi accordi sul livello di servizio;

(47)       misura in cui l'ente o il gruppo dispongono di una procedura per trasferire a terzi i servizi forniti in virtù di accordi sul livello di servizio in caso di separazione delle operazioni essenziali o delle aree di attività principali;

(48)       misura in cui sono predisposti piani di emergenza per assicurare la continuità dell'accesso a sistemi di pagamento e regolamento;

(49)       adeguatezza dei sistemi informatici gestionali per permettere alle autorità di risoluzione di raccogliere informazioni accurate e complete sulle aree di attività principali e sulle operazioni essenziali, al fine di agevolare decisioni rapide;

(50)       capacità dei sistemi informatici gestionali di fornire le informazioni essenziali per una risoluzione efficace dell'ente o del gruppo in qualsiasi momento, anche in situazioni in rapida evoluzione;

(51)       misura in cui l'ente o il gruppo hanno testato i propri sistemi informatici gestionali in scenari di stress definiti dall'autorità di risoluzione;

(52)       misura in cui l'ente o il gruppo sono in grado di assicurare la continuità dei sistemi informatici gestionali sia per l'ente interessato sia per l'ente nuovo nel caso in cui le operazioni essenziali e le aree di attività principali siano separate dal resto delle operazioni e aree di attività;

(53)       misura in cui l'ente o il gruppo hanno instaurato procedure adeguate affinché le autorità di risoluzione possano disporre delle informazioni necessarie per individuare i depositanti e gli importi coperti dai sistemi di garanzia dei depositi;

(54)       se il gruppo prevede garanzie infragruppo, misura in cui tali garanzie sono fornite a condizioni di mercato e solidità dei relativi sistemi di gestione del rischio;

(55)       quando il gruppo effettua operazioni back to back, misura in cui tali operazioni sono effettuate a condizioni di mercato e solidità dei relativi sistemi di gestione del rischio;

(56)       misura in cui il ricorso a garanzie infragruppo o a operazioni di contabilizzazione back to back aumenta il rischio di contagio nel gruppo;

(57)       misura in cui la struttura giuridica del gruppo ostacola l'applicazione degli strumenti di risoluzione in conseguenza del numero di entità giuridiche, della complessità della struttura del gruppo o della difficoltà di associare le aree di attività alle entità del gruppo;

(58)       ammontare o percentuale delle passività ammissibili dell'ente;

(59)       quando la valutazione coinvolge una società di partecipazione mista, misura in cui la risoluzione di entità del gruppo che sono enti o enti finanziari può esercitare un impatto negativo sul ramo non finanziario del gruppo;

(60)       esistenza e solidità di accordi sul livello di servizio;

(61)       disponibilità, presso le autorità dei paesi terzi, degli strumenti di risoluzione necessari per sostenere le autorità di risoluzione dell'Unione nelle azioni di risoluzione e margini per un'azione coordinata fra autorità dell'Unione e autorità dei paesi terzi;

(62)       possibilità di applicare gli strumenti di risoluzione in modo da conseguire gli obiettivi di risoluzione, tenuto conto degli strumenti disponibili e della struttura dell'ente;

(63)       misura in cui la struttura del gruppo permette all'autorità di risoluzione di procedere alla risoluzione del gruppo nel suo complesso o di una o più delle sue entità senza provocare, direttamente o indirettamente, un impatto negativo significativo sul sistema finanziario, sulla fiducia del mercato o sull'economia in generale, e al fine di massimizzare il valore del gruppo nel suo complesso;

(64)       accordi e mezzi che potrebbero agevolare la risoluzione in caso di gruppi con filiazioni stabilite in giurisdizioni diverse;

(65)       credibilità dell'uso degli strumenti di risoluzione in modo da conseguire gli obiettivi di risoluzione, tenuto conto delle possibili ripercussioni su creditori, controparti, clientela e dipendenti e delle azioni eventualmente avviate da autorità di paesi terzi;

(66)       possibilità di valutare adeguatamente l'impatto della risoluzione dell'ente sul sistema finanziario e sulla fiducia dei mercati finanziari;

(67)       eventualità che la risoluzione dell'ente provochi, direttamente o indirettamente, un impatto negativo significativo sul sistema finanziario, sulla fiducia del mercato o sull'economia in generale;

(68)       possibilità di contenere, mediante l'applicazione degli strumenti o l'esercizio dei poteri di risoluzione, il contagio di altri enti finanziari o dei mercati finanziari;

(69)       possibile effetto significativo della risoluzione dell'ente sul funzionamento di sistemi di pagamento e regolamento.

  • [1]  GU C 39 del 12.2.2013, pag. 1.
  • [2]  GU C 44 del 15.2.2013, pag. 68.
  • [3] * Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.
  • [4]           GU C 39 del 12.2.2013, pag.1.
  • [5]           GU C 44 del 15.2.2013, pag. 68.
  • [6]           Posizione del Parlamento europeo del...
  • [7]           GU L 177 del 30.6.2006, pag. 2011.
  • [8]           GU L 35 dell'11.2.2003, pag.1.
  • [9]           GU L 201 del 27.2.2012, pag. 1.
  • [10]           GU: inserire numero, data, titolo e riferimento GU del 2012/0029(COD).
  • [11]          GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.
  • [12]          GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.
  • [13]          GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.
  • [14]          GU L 135 del 31.5.1994, pagg. 5-14.
  • [15]          GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15.
  • [16]          GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1.
  • [17]          GU L 110 del 29.4.2011, pag. 1.
  • [18]          GU L 378 del 31.12.1982, pag. 47.
  • [19]          GU L 310 del 25.11.2005, pag. 1.
  • [20]          GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12.
  • [21]          GU L 184 del 14.7.2007, pag. 17.
  • [22]          GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
  • [23]          Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio – GU L 145 del 30.4.2004, pag.1.
  • [24]          GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

PARERE della commissione per i bilanci (6.12.2012)

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE e 82/891/CE, le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010
(COM(2012)0280 – C7‑0136/2012 – 2012/0150(COD))

Relatore per parere: Jutta Haug

BREVE MOTIVAZIONE

Uno degli insegnamenti appresi dalla crisi finanziaria in Europa è la necessità di regole più rigorose e coerenti per l'intero settore finanziario. Sono state già adottate diverse misure importanti, quale l'istituzione di tre agenzie di vigilanza finanziaria, ma occorrono ulteriori sforzi per una migliore regolamentazione di questo settore. Uno dei fascicoli ancora in corso è la presente proposta di direttiva, finalizzata all'istituzione di un quadro di risanamento e di risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento.

Da una prospettiva di bilancio, è fondamentale che questo nuovo quadro goda del sostegno delle istituzioni europee e nazionali, con le migliori modalità possibili. Non è pertanto sufficiente istituire nuove regole; queste nuove regole devono anche essere accompagnate da risorse finanziarie e umane sufficienti per l'attuazione del nuovo quadro.

La proposta all'esame imporrebbe all'Autorità bancaria europea di: i) elaborare circa 23 norme tecniche e 5 orientamenti; ii) partecipare a collegi di risoluzione, decidere in caso di disaccordo e svolgere un ruolo di mediazione vincolante e iii) prevedere il riconoscimento delle procedure di risoluzione dei paesi terzi a norma dell'articolo 85, nonché concludere intese di cooperazione non vincolanti con i paesi terzi a norma dell'articolo 88. La pubblicazione delle norme tecniche sarà effettuata 12 mesi dopo l'entrata in vigore della direttiva, prevista tra giugno e dicembre 2013. La proposta della Commissione include compiti a lungo termine per l'Autorità bancaria europea, che richiederanno l'istituzione di 5 posti aggiuntivi (agenti temporanei) a partire dal 2014. È inoltre previsto che 11 esperti nazionali distaccati eseguano compiti temporanei limitatamente agli anni 2014 e 2015.

Il relatore è favorevole alla creazione di questi nuovi posti, in quanto sono necessari per lo svolgimento dei nuovi compiti affidati all'Autorità. Ciononostante, poiché la portata definitiva di tali nuovi compiti sarà nota soltanto al termine della procedura legislativa, si richiede alla Commissione di presentare una scheda finanziaria che tenga pienamente conto del risultato dell'accordo legislativo tra il Parlamento europeo e il Consiglio al fine di soddisfare le esigenze di bilancio e di personale dell'Autorità e dei servizi della Commissione.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Progetto di risoluzione legislativa

Paragrafo -1 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

 

-1 bis. sottolinea che le disposizioni del punto 47 dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria1 dovrebbero applicarsi all'estensione del mandato dell'Autorità bancaria europea; sottolinea che un'eventuale decisione dell'autorità legislativa a favore di tale estensione non pregiudica le decisioni dell'autorità di bilancio nel quadro della procedura di bilancio annuale;

 

____________________

1 GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

Emendamento  2

Progetto di risoluzione legislativa

Paragrafo -1 ter (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

 

-1 ter. chiede alla Commissione di presentare una scheda finanziaria che tenga pienamente conto del risultato dell'accordo legislativo tra il Parlamento europeo e il Consiglio al fine di soddisfare le esigenze di bilancio e di personale dell'Autorità bancaria europea e dei servizi della Commissione;

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis) All'ABE dovrebbero essere fornite le opportune risorse finanziarie e umane per assolvere in modo adeguato i compiti aggiuntivi che le sono assegnati a norma della presente direttiva. A tal fine, la procedura descritta agli articoli 63 e 64 del regolamento (UE) n. 1093/2010 relativamente all'elaborazione, all'esecuzione e al controllo del bilancio dell'Autorità dovrebbe tenere debitamente conto di tali compiti. L'autorità di bilancio dovrebbe garantire l'osservanza delle migliori norme di efficienza.

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 ter) Le spese sostenute dalle Autorità europee di vigilanza (ABE, EIOPA, ESMA) in relazione ai compiti loro assegnati dovrebbero essere coperte dalle commissioni imposte agli enti creditizi. L'importo delle commissioni imposte agli enti creditizi dovrebbe essere proporzionato alla rilevanza e al profilo di rischio di questi ultimi. Tali commissioni dovrebbero aggiungersi alle eventuali commissioni pagate alle Autorità nei casi previsti dalla pertinente normativa dell'Unione. L'importo complessivo delle commissioni pagate alle Autorità non dovrebbe superare l'ammontare delle loro spese. Alla Commissione europea è richiesto di presentare, nel primo trimestre del 2013, un'analisi delle commissioni prelevate nelle agenzie interessate.

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Considerando 15 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 quater) Durante la fase di transizione dal cofinanziamento nazionale al parziale finanziamento tramite i ricavi delle commissioni, le Autorità europee di vigilanza (ABE, EIOPA, ESMA) dovrebbero essere finanziate integralmente a titolo del bilancio dell'Unione.

PROCEDURA

Titolo

Quadro di risanamento e di risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e modifica delle direttive del Consiglio 77/91/CEE, 82/891/CE, delle direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010

Riferimenti

COM(2012)0280 – C7-0136/2012 – 2012/0150(COD)

Commissione competente per il merito

Annuncio in Aula

ECON

5.7.2012

 

 

 

Parere espresso da

Annuncio in Aula

BUDG

5.7.2012

Relatore per parere

Nomina

Jutta Haug

6.9.2012

Approvazione

4.12.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

32

1

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ivars Godmanis, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, George Lyon, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Alda Sousa, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Edit Herczog, Jürgen Klute, María Muñiz De Urquiza, Georgios Papastamkos, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Theodor Dumitru Stolojan

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Giancarlo Scottà, Csaba Sógor

PARERE della commissione giuridica (25.2.2013)

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE e 82/891/CE, le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio
(COM(2012)0280 – C7-0136/2012 – 2012/0150(COD))

Relatore per parere: Dimitar Stoyanov

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di direttiva consentirà di istituire a livello di Unione regole uniformi per il risanamento e la risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Il meccanismo proposto al riguardo mira a proteggere il sistema bancario e finanziario dell'Unione e a ridurre al minimo i costi per i contribuenti. La proposta della Commissione è ragionevole in quanto intende creare una serie di strumenti destinati alla risoluzione bancarie e suscettibili di lottare contro la crisi sistemica del settore bancario tenuto conto della necessità, nell'interesse del mercato e della società, di preservare i servizi bancari chiave limitando i casi in cui gli enti in crisi devono beneficiare di un aiuto di Stato. Gli emendamenti proposti mirano a correggere alcune imprecisioni figuranti nel progetto di direttiva presentato dalla Commissione.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) I mercati finanziari dell'Unione sono fortemente integrati e interconnessi con molti enti creditizi che operano ampiamente al di là dei confini nazionali. Il dissesto di un ente creditizio transfrontaliero può compromettere la stabilità dei mercati finanziari nei diversi Stati membri in cui opera. L'incapacità degli Stati membri di assumere il controllo di un ente creditizio in dissesto e di attuare misure di risoluzione della crisi tali da prevenire con efficacia un danno sistemico più ampio può minare la fiducia reciproca degli Stati membri e la credibilità del mercato interno nel campo dei servizi finanziari. La stabilità dei mercati finanziari è quindi una condizione essenziale per l'istituzione e il funzionamento del mercato interno.

(2) I mercati finanziari dell'Unione sono fortemente integrati e interconnessi con molti enti creditizi che operano ampiamente al di là dei confini nazionali. Il dissesto di un ente creditizio transfrontaliero può compromettere la stabilità dei mercati finanziari nei diversi Stati membri in cui opera. L'incapacità degli Stati membri di assumere il controllo di un ente creditizio in dissesto e di attuare misure di risoluzione tali da prevenire con efficacia un danno sistemico più ampio può minare la fiducia reciproca degli Stati membri e quella del contribuente nel mercato interno nel campo dei servizi finanziari. La stabilità dei mercati finanziari è quindi una condizione essenziale per l'istituzione e il funzionamento del mercato interno.

Motivazione

La finalità di tale quadro sarebbe fornire alle autorità competenti strumenti e poteri comuni ed efficaci per prevenire le crisi bancarie, salvaguardando la stabilità finanziaria e riducendo al minimo le perdite a carico del contribuente.

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) La pianificazione è una componente essenziale di una risoluzione efficace. Le autorità dovrebbero disporre di tutte le informazioni necessarie per pianificare in che modo le funzioni essenziali di un ente o di un gruppo transfrontaliero possano essere isolate dal resto dell'attività e trasferite al fine di garantirne il mantenimento e la prosecuzione. Tuttavia, l'obbligo di stendere un piano di risoluzione andrebbe semplificato in funzione dell'importanza sistemica dell'ente o del gruppo.

(18) La pianificazione è una componente essenziale di una risoluzione efficace. Le autorità dovrebbero disporre di tutte le informazioni necessarie per pianificare in che modo le funzioni essenziali di un ente o di un gruppo transfrontaliero possano essere isolate dal resto dell'attività e trasferite al fine di garantirne il mantenimento e la prosecuzione. Tuttavia, l'obbligo di stendere un piano di risoluzione dovrebbe essere proporzionato all'importanza sistemica dell'ente o del gruppo.

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che ciascun ente aggiorni il piano di risanamento almeno ogni anno o a seguito di cambiamenti della struttura giuridica o organizzativa, dell'attività o della situazione finanziaria che possano influire in misura sostanziale sul piano di risanamento o renderne necessaria la modifica. Le autorità competenti hanno facoltà di richiedere agli enti di aggiornare con maggiore frequenza i piani di risanamento.

2. Gli Stati membri assicurano che ciascun ente aggiorni il piano di risanamento almeno ogni anno o a seguito di cambiamenti della struttura giuridica o organizzativa, dell'attività o della situazione finanziaria che possano influire in misura sostanziale sul piano di risanamento o renderne necessaria la modifica. Le autorità competenti hanno facoltà di richiedere agli enti di aggiornare con maggiore frequenza i piani di risanamento qualora ciò risulti necessario ai fini della stabilità dei mercati finanziari.

Motivazione

Occorre evitare il rischio che le autorità competenti chiedano agli enti creditizi e alle imprese di investimento di aggiornare i propri piani di risanamento con eccessiva frequenza – a meno che l'aggiornamento non sia essenziale ai fini della stabilità complessiva dei mercati finanziari – affinché le istituzioni e le imprese non siano inutilmente gravate da oneri burocratici.

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Articolo 75 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. L'autorità di risoluzione della crisi provvede a che i documenti a riprova degli strumenti di cui al paragrafo 4 siano trasmessi agli azionisti e creditori noti dell'ente soggetto a risoluzione della crisi.

5. L'autorità di risoluzione provvede a che i documenti a riprova degli strumenti di cui al paragrafo 4 siano trasmessi in tempo utile agli azionisti e creditori noti dell'ente soggetto a risoluzione.

Motivazione

Emendamento inteso a sottolineare la necessità che azionisti e creditori siano informati in tempo utile dell'esistenza dello strumento in virtù del quale viene adottata l'azione di risoluzione.

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Articolo 76 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) dipendenti o ex dipendenti delle autorità di cui alle lettere a) e b);

d) dipendenti o ex dipendenti delle autorità di cui alle lettere a), b) e c);

Motivazione

L'obbligo di mantenere il segreto professionale si applica solo ai dipendenti delle ex autorità di risoluzione delle autorità competenti e ABE, ma anche a quelli dei ministeri competenti.

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Articolo 78 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) la decisione dell'autorità di risoluzione della crisi è immediatamente esecutiva e non è soggetta ad alcun provvedimento sospensivo emanato da un giudice;

soppresso

Motivazione

In caso di controllo giurisdizionale della decisione di adottare un'azione di risoluzione, non è appropriato limitare il diritto del giudice di sospendere l'azione di risoluzione se vengono riscontrate violazioni.

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Articolo 103 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Un atto delegato adottato ai sensi degli articoli 2, 4, 28, 37, 39, 43, 86, 94, 97 e 98 entra in vigore solo se il Parlamento europeo o il Consiglio non sollevano obiezioni entro un periodo di due mesi dal ricevimento della notifica dell'atto, o se, prima della scadenza di tale periodo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione di non avere obiezioni. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di due mesi.

5. Un atto delegato adottato ai sensi degli articoli 2, 4, 28, 37, 39, 43, 86, 94, 97 e 98 entra in vigore solo se il Parlamento europeo o il Consiglio non sollevano obiezioni entro un periodo di tre mesi dal ricevimento della notifica dell'atto, o se, prima della scadenza di tale periodo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione di non avere obiezioni. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di due mesi.

Motivazione

È necessario prorogare il termine entro il quale si possono sollevare obiezioni, al fine di consentire al Parlamento e al Consiglio di esaminare approfonditamente l'atto delegato e di stabilire se la sua adozione in tale forma è opportuna e corretta.

PROCEDURA

Titolo

Quadro di risanamento e di risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e modifica delle direttive del Consiglio 77/91/CEE, 82/891/CE, delle direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010

Riferimenti

COM(2012)0280 – C7-0136/2012 – 2012/0150(COD)

Commissione competente per il merito

Annuncio in Aula

ECON

5.7.2012

 

 

 

Parere espresso da

Annuncio in Aula

JURI

5.7.2012

Relatore per parere

Nomina

Dimitar Stoyanov

18.9.2012

Approvazione

21.2.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

15

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio López-Istúriz White, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Piotr Borys, Eva Lichtenberger, József Szájer

PROCEDURA

Titolo

Quadro di risanamento e di risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e modifica delle direttive del Consiglio 77/91/CEE, 82/891/CE, delle direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010

Riferimenti

COM(2012)0280 – C7-0136/2012 – 2012/0150(COD)

Presentazione della proposta al PE

6.6.2012

 

 

 

Commissione competente per il merito

Annuncio in Aula

ECON

5.7.2012

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

Annuncio in Aula

BUDG

5.7.2012

IMCO

5.7.2012

JURI

5.7.2012

 

Pareri non espressi

Decisione

IMCO

10.7.2012

 

 

 

Relatore(i)

Nomina

Gunnar Hökmark

10.5.2011

 

 

 

Esame in commissione

19.9.2012

6.11.2012

22.1.2013

11.3.2013

 

7.5.2013

 

 

 

Approvazione

20.5.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

38

6

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Syed Kamall, Othmar Karas, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Herbert Dorfmann, Vicky Ford, Roberto Gualtieri, Danuta Maria Hübner, Sophia in 't Veld, Marisa Matias, Sirpa Pietikäinen, Catherine Stihler, Rui Tavares, Nils Torvalds

Deposito

4.6.2013