RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale

19.6.2013 - (COM(2011)0445 – C7‑0211/2011 – 2011/0204(COD)) - ***I

Commissione giuridica
Relatore: Raffaele Baldassarre


Procedura : 2011/0204(COD)
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A7-0227/2013
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale

(COM(2011)0445 – C7‑0211/2011 – 2011/0204(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0445),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 81, paragrafo 2, lettere a), e) e f) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0211/2011),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0227/2013),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO[1]*

alla proposta della Commissione

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REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del

che istituisce un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 81, paragrafo 2, lettere a), e) ed f),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[2],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)         L’Unione si prefigge l'obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone. Per realizzare gradualmente tale spazio l’Unione deve adottare, tra l'altro, misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno.

(2)         A norma dell’articolo 81, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ("TFUE"), tali misure sono volte a garantire, tra l’altro, il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione, un accesso effettivo alla giustizia e l’eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri. Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha approvato il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie quale fondamento della cooperazione giudiziaria in materia civile, specificando che dovrebbe altresì applicarsi alle ordinanze cautelari che permettono alle autorità competenti di procedere alla confisca di beni facilmente trasferibili.

(3)         Il progetto di programma di misure relative all’attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale, comune alla Commissione e al Consiglio e adottato il 30 novembre 2000[3], prevede l'introduzione di provvedimenti cautelari a livello europeo e il miglioramento dei sequestri bancari, ad esempio attraverso l’introduzione di un sequestro europeo dei depositi bancari.

(4)         Il 24 ottobre 2006 la Commissione ha adottato il libro verde “Migliorare l’efficienza nell’esecuzione delle decisioni nell’Unione europea: il sequestro conservativo dei depositi bancari” ▌. Il libro verde ha avviato una consultazione sulla necessità e sulle possibili caratteristiche di una procedura europea uniforme per il sequestro conservativo dei depositi bancari.

(5)         Il programma di Stoccolma del dicembre 2009[4], che definisce le priorità in materia di libertà, sicurezza e giustizia per il periodo 2010-2014, invita la Commissione a presentare opportune proposte per migliorare l’efficacia dell’esecuzione delle sentenze nell’Unione riguardo ai depositi bancari e ai beni dei debitori.

(6)         Un creditore dovrebbe poter ottenere un’ordinanza cautelare per evitare il ritiro o il trasferimento delle somme detenute dal debitore in conti bancari ubicati nell’Unione se sussiste il rischio che il debitore dissipi il proprio patrimonio, impedendo con ciò o rendendo assai più difficile la successiva esecuzione della decisione di merito.

(7)         Le procedure nazionali per ottenere provvedimenti cautelari come le ordinanze di sequestro conservativo su conti bancari esistono in tutti gli Stati membri, ma le condizioni di emissione del provvedimento e l’efficienza della sua attuazione variano considerevolmente. Inoltre, il ricorso a provvedimenti cautelari nazionali è complesso, lungo e costoso per i casi con implicazioni transnazionali, in particolare qualora il creditore cerchi di ottenere il sequestro conservativo di depositi bancari ubicati in Stati membri diversi. Una procedura europea che consenta a un creditore di ottenere il sequestro conservativo sui conti bancari del debitore, nei casi con implicazioni transnazionali, in modo semplice, rapido e poco costoso dovrebbe porre rimedio alle carenze della situazione attuale.

(8)         La procedura istituita con il presente regolamento deve costituire un mezzo facoltativo a disposizione del ricorrente per affermare i propri diritti, in alternativa alle procedure nazionali applicabili per ottenere provvedimenti cautelari.

(9)         È auspicabile che il campo di applicazione del presente regolamento copra tutte le materie civili e commerciali, salvo alcune materie ben definite. In particolare, non è opportuno che il presente regolamento si applichi nel contesto della procedura di arbitrato o fallimentare.

(10)       La procedura dovrebbe essere esperibile per il ricorrente che desideri garantire l’esecuzione di una successiva decisione di merito prima dell’inizio della causa di merito, e in qualunque fase del procedimento. Lo stesso dicasi per il ricorrente che abbia già ottenuto una decisione giudiziaria o altro titolo esecutivo nel merito. In quest’ultimo caso, la procedura può avere valore aggiunto ove l’esecuzione del titolo non sia celere o il creditore desideri accertare in quale Stato membro il debitore detenga somme sufficienti per giustificare l’avvio della procedura di esecuzione.

(11)       Per garantire l’esistenza di uno stretto legame tra l’autorità giudiziaria e il provvedimento cautelare, l’autorità competente ad emettere l’ordinanza dovrebbe essere quella competente a conoscere del merito. È inoltre opportuno che il ricorrente possa richiedere un’ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari nel luogo in cui si trovano i conti in questione. In questo caso, tuttavia, occorre confinare l’effetto dell’ordinanza al territorio dello Stato membro in cui è stata emessa.

(12)       Le condizioni per emettere l’ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari dovrebbero garantire un opportuno equilibrio tra l’interesse del creditore ad ottenere un'ordinanza ove necessario e l’interesse del debitore a prevenire ogni abuso dello strumento. Di conseguenza, prima che sia formulata una decisione esecutiva nello Stato membro in cui è ubicato il conto bancario, l’autorità giudiziaria dovrà convincersi che il credito vantato dal creditore ▌ è legittimo e che senza tale ordinanza vi è il rischio attuale e concreto che il creditore possa vedere pregiudicato, anche solo parzialmente, il suo diritto di credito e che la successiva esecuzione della futura decisione possa essere compromessa o resa assai più difficile. A tal fine, è necessario che il creditore presenti prove sufficienti, corroborate da fatti pertinenti.

(13)       Per garantire l'effetto sorpresa dell'ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari, non è opportuno in linea di principio che il debitore venga informato della richiesta né che la sua audizione abbia luogo prima dell'emissione o che l'ordinanza gli sia notificata o comunicata prima che la banca provveda ad attuarla. Per assicurare una maggiore certezza del diritto è utile tuttavia prevedere che l'autorità giudiziaria presso la quale è presentata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari possa prendere una decisione motivata di ascoltare il convenuto in casi eccezionali se ciò risulti indispensabile per il raggiungimento di una decisione finale e se gli elementi e le prove disponibili non sono sufficienti a tal fine. È necessario che ciò avvenga solamente se non si accresce il rischio che l'esecuzione della richiesta del ricorrente venga così impedita o resa sostanzialmente più difficile. È ▌opportuno che il debitore sia in grado di contestare l'ordinanza subito dopo la sua attuazione.

(14)       Nei procedimenti ai sensi del presente regolamento, non dovrebbe sussistere l'obbligo per nessuna delle parti di essere rappresentata da un avvocato o da un professionista del diritto.

(15)       È necessario che il presente regolamento fornisca sufficienti garanzie per evitare qualsiasi abuso dell’ordinanza. In particolare, a meno che il creditore non disponga già di una decisione esecutiva nello Stato membro di esecuzione, ▌l'autorità giudiziaria dovrebbe imporre al creditore una cauzione per il risarcimento di qualunque danno subito dal debitore in seguito a un'ordinanza ingiustificata o al mancato sblocco nei tempi previsti di somme eccedenti quella definita nell'ordinanza.

(15 bis) È necessario che il presente regolamento preveda una responsabilità da parte del ricorrente nei confronti del convenuto per eventuali danni causati a quest'ultimo da un'ordinanza in seguito giudicata ingiustificata. Il risarcimento di tali danni dovrebbe includere almeno il mancato guadagno e i costi sostenuti durante il procedimento. Inoltre è opportuno che il ricorrente sia responsabile anche di eventuali danni causati al convenuto qualora non sblocchi tempestivamente somme che eccedano l'importo indicato nell'ordinanza.

(16)       Poiché attualmente, in un contesto transfrontaliero, i creditori si trovano di fronte a difficoltà di ordine pratico per accedere alle informazioni sui debitori da fonti pubbliche o private, è opportuno che il presente regolamento istituisca un meccanismo che consenta all'autorità competente nello Stato membro dell'esecuzione di ottenere le informazioni necessarie per identificare i conti bancari del debitore ▌. Tale meccanismo è reso disponibile dagli Stati membri ai sensi del diritto nazionale e può consistere in un obbligo per le banche di informare le autorità competenti circa il luogo in cui si trovano i depositi bancari del debitore ubicati in quello Stato membro, oppure nel consentire l'accesso alle informazioni contenute nei registri o altrimenti in possesso delle autorità o delle amministrazioni pubbliche.

(17)       Per una rapida esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari, è opportuno che il presente regolamento preveda che la trasmissione dell’ordinanza dall’autorità giudiziaria emittente alla banca sia effettuata tramite notificazione o comunicazione diretta, come prescrive il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale[5]. Occorre che il presente regolamento preveda anche norme adeguate per l'attuazione dell’ordinanza da parte della banca, compresa l'ordinanza nella quale i conti dovrebbero essere sottoposti a sequestro conservativo qualora il debitore detenesse più di un conto presso la stessa banca, e obblighi quest’ultima a dichiarare se l’ordinanza abbia effettivamente agito su somme appartenenti al debitore.

(18)       Occorre che nel procedimento per l’ordine di sequestro conservativo su conti bancari sia assicurato il pieno rispetto del diritto del convenuto a un giudice imparziale. A tal fine è necessario in particolare che l’ordinanza e tutti i documenti presentati dal ricorrente siano notificati al convenuto subito dopo la sua esecuzione e che il convenuto possa presentare reclamo. È auspicabile che l'autorità che ha emesso l'ordinanza sia competente a ricevere il reclamo, a condizione che non venga contestato alcun aspetto dell'esecuzione. Tuttavia, se il convenuto è un consumatore, un lavoratore dipendente, un assicurato o una microimpresa, è opportuno che egli possa presentare reclamo contro l'ordinanza dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato membro del proprio domicilio o stabilimento. Inoltre, è auspicabile che il debitore abbia il diritto di chiedere il dissequestro delle somme sul proprio conto bancario se offre una garanzia alternativa.

(19)       Per l’emissione e l’esecuzione rapida e tempestiva dell’ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari, è necessario che il presente regolamento stabilisca termini massimi entro i quali devono essere completate le varie fasi della procedura. Inoltre, è auspicabile che il presente regolamento obblighi gli Stati membri a prevedere che la procedura dell'Unione sia trattata con la stessa rapidità della procedura prevista dal diritto nazionale per ottenere una misura equivalente. Ciò significa, in particolare, che laddove il diritto nazionale stabilisca termini più brevi rispetto al presente regolamento per l’emissione di provvedimenti nazionali, questi stessi termini si debbano applicare anche alla procedura dell'Unione. Ai fini del calcolo dei tempi e dei termini previsti dal presente regolamento, si dovrebbe applicare il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini[6].

(20)       Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare, il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana e favorire l’applicazione degli articoli 7, 8, 17 e 47 che riguardano, rispettivamente, il rispetto della vita privata e della vita familiare, la protezione dei dati di carattere personale, il diritto di proprietà e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.

(21)       Al trattamento dei dati personali nell’ambito del presente regolamento si applica la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[7].

(22)       Per tenere conto del progresso tecnico è opportuno che sia delegato alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per la modifica degli allegati del presente regolamento. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti. Nel preparare e redigere gli atti delegati, la Commissione dovrebbe garantire la trasmissione parallela, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(22 bis) Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di una procedura dell'Unione per l'adozione di un provvedimento cautelare che consenta al creditore di ottenere un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari per evitare il ritiro o il trasferimento di somme detenute dal debitore in un conto bancario all'interno dell’Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti del presente regolamento, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(23)       A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, ▌e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(23 bis) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, l'Irlanda ha notificato (con lettera in data...) che desidera partecipare all'adozione ed applicazione del presente regolamento.

(24)       A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(24 bis) Il 13 ottobre 2011 il Garante europeo della protezione dei dati ha espresso un parere[8] basato sull'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[9],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo 1Oggetto, campo di applicazione e definizioni

Articolo 1Oggetto

1.          Il presente regolamento istituisce una procedura dell'Unione per l'adozione di un provvedimento cautelare che consenta al creditore di ottenere un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari ("OESC") per evitare il ritiro o il trasferimento di somme detenute dal debitore in un conto bancario all'interno dell’Unione.

2.          Dell'OESC può avvalersi il creditore in alternativa ai provvedimenti cautelari previsti ai sensi del diritto nazionale negli Stati membri.

Articolo 2 Campo di applicazione

1.          Il presente regolamento si applica ai crediti ▌in materia civile e commerciale con implicazioni transnazionali secondo la definizione di cui all'articolo 3, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale adito. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa.

2.          Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

a)      i fallimenti, i concordati e la procedure affini;

b)     la sicurezza sociale;

c)      l'arbitrato;

c bis) il diritto successorio e testamentario;

c ter) i crediti patrimoniali derivanti da un regime patrimoniale fra coniugi o da rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio.

3.          Il presente regolamento non sia applica ai conti bancari che sono esenti da sequestro ai sensi della legge sulle immunità dall'esecuzione dello Stato membro in cui è ubicato il conto, né ai sistemi di regolamento titoli designati dagli Stati membri a norma dell'articolo 10 della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli[10].

Articolo 3 Materie con implicazioni transnazionali

1.          Ai fini del presente regolamento, un caso presenta implicazioni transnazionali se il conto o almeno uno dei conti bancari su cui si intende effettuare il sequestro mediante OESC sono mantenuti in uno Stato membro che non sia:

a)     lo Stato membro dell'autorità giudiziaria cui è stata presentata la domanda di OESC conformemente all'articolo 6, paragrafo 2;

b)     lo Stato membro in cui il creditore ha ottenuto, contro il debitore, una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico riguardante il credito oggetto della domanda di OESC;

c)      lo Stato membro in cui il creditore è domiciliato o residente, o

d)     lo Stato membro in cui il debitore è domiciliato o residente.

2.          Il riferimento temporale per stabilire se un caso presenta implicazioni transnazionali è la data di ricezione della domanda di OESC da parte dell'autorità giudiziaria competente a emettere detta ordinanza.

Articolo 4 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1.          "conto bancario": qualsiasi conto bancario contenente contante ▌, tenuto presso una banca a nome del convenuto o di un terzo per conto del convenuto;

2.          "banca":

a)     un ente creditizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione)[11];

b)     un istituto di moneta elettronica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica[12];

4.          "contante": il denaro, espresso in qualsiasi valuta, accreditato su un conto, o analoghi crediti alla restituzione di denaro, quali i depositi sul mercato monetario;

5.          "somme": contante▌;

6.          "Stato membro in cui è ubicato il conto bancario": ▌lo Stato membro indicato nell'IBAN del conto bancario;

7.          "credito": un credito esigibile relativo al pagamento di un importo di denaro determinato o determinabile;

8.          "decisione giudiziaria": a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato membro, compresa la determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere;

9.          "autorità giudiziaria o emittente": il giudice o altra autorità designata da uno Stato membro come competente per le materie rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento;

10.        "transazione giudiziaria": la transazione approvata dall’autorità giudiziaria o conclusa davanti all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento;

11.        "atto pubblico": qualsiasi documento che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro e la cui autenticità:

a)      riguardi la firma e il contenuto dell’atto pubblico, e

b)     sia stata attestata da un’autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata;

12.        "Stato membro d'origine": lo Stato membro in cui è stata emessa l'OESC;

13.        "Stato membro dell'esecuzione": lo Stato membro in cui è ubicato il conto bancario colpito da ordinanza di sequestro conservativo;

14.        "autorità competente": l'autorità che lo Stato membro dell'esecuzione ha designato come competente a ottenere le necessarie informazioni sul conto bancario del convenuto di cui all'articolo 17, per la notificazione o la comunicazione dell'OESC di cui agli articoli da 24 a 28, e a determinare gli importi esenti dall'esecuzione di cui all'articolo 32;

15.        "domicilio": il domicilio è determinato conformemente agli articoli 59 e 60 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale[13].

Capo 2Procedura per l'ottenimento di un'OESC

Articolo 5Accessibilità

1.          La sezione 1 si applica nei casi in cui

a)      il ricorrente richiede un’OESC prima dell'inizio della causa di merito contro il convenuto o in qualsiasi momento durante il procedimento;

b)     il ricorrente ha ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico contro il convenuto che sono esecutivi nello Stato membro d’origine ma non ancora dichiarati esecutivi nello Stato membro dell'esecuzione in cui la dichiarazione è richiesta.

2.          La sezione 2 si applica nei casi in cui il ricorrente richiede un’OESC dopo aver ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico contro il convenuto che di diritto sono esecutivi o sono stati dichiarati esecutivi nello Stato membro dell'esecuzione.

Sezione 1Emissione di un'OESC prima del rilascio di un titolo esecutivo

Articolo 6Competenza giurisdizionale

1.          A emettere l'OESC è un'autorità giudiziaria.

2.          Sono competenti per l’emissione dell’ordinanza le autorità giudiziarie dello Stato membro in cui deve essere iniziata l’azione di merito in conformità delle norme di competenza applicabili. Ove una o più autorità giudiziarie siano competenti a conoscere del merito, è competente l'autorità giudiziaria dello Stato membro in cui il ricorrente ha iniziato o intende iniziare l'azione di merito.

3.          In deroga al paragrafo 2, per l’emissione di un’OESC che debba essere eseguita nello Stato membro in cui è ubicato il conto bancario è competente l'autorità giudiziaria di quello Stato membro.

4.          In deroga ai paragrafi 2 e 3, per l'emissione di un'OESC nel caso di un credito derivante da un obbligo contrattuale contratto dal debitore, in qualità di consumatore, per un fine non commerciale o non riconducibile alla sua attività professionale, è competente l'autorità giudiziaria dello Stato membro di residenza del debitore.

Articolo 7Condizioni di emissione dell'OESC

1.          L'OESC è emessa per l'importo corrispondente all'importo richiesto o parte di esso qualora il ricorrente presenti fatti sufficienti e pertinenti, ragionevolmente corroborati da prove, che soddisfino i requisiti di apparenza di buon diritto e dimostrino all'autorità giudiziaria:

a)      che il credito vantato nei confronti del convenuto è verosimilmente fondato; nonché

b)     che, senza emissione dell'ordinanza, sussiste il rischio concreto che la successiva esecuzione di un titolo esistente o futuro nei confronti del convenuto sarà probabilmente compromessa o resa assai più difficile, segnatamente perché sussiste il rischio costante che il convenuto rimuova, disponga o nasconda i beni detenuti nel conto o nei conti bancari su cui porre il sequestro.

Ai fini dell'apparenza di buon diritto, il ricorrente può avvalersi di tutti i mezzi di prova accettati nello Stato membro interessato, compresa una dichiarazione giurata.

2.          Ove il ricorrente abbia già ottenuto, contro il convenuto, una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico per il pagamento di un importo di denaro che sono esecutivi nello Stato membro d'origine e possono essere riconosciuti nello Stato membro dell'esecuzione in conformità degli strumenti applicabili del diritto dell'Unione, sarà ritenuta soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a).

Articolo 8Domanda di OESC

1.          Le domande di OESC sono presentate con il modulo di cui all’allegato I.

2.          Nella domanda sono indicati:

a)      il nome e l’indirizzo del ricorrente e, se del caso, dei suoi rappresentanti, e ▌dell’autorità giudiziaria cui è presentata la domanda;

b)     il nome, l'indirizzo e, se possibile, la data di nascita e il numero della carta d'identità nazionale o del passaporto del convenuto e, se del caso, del suo rappresentante;

c)      le informazioni sul conto o sui conti bancari in conformità dell’articolo 16, salvo nei casi in cui sia presentata richiesta di informazioni sul conto ai sensi dell’articolo 17;

d)     l’importo del credito e l’importo degli interessi e delle spese nella misura in cui tali spese possono essere incluse nell’importo sequestrato in conformità dell’articolo 18;

e)      una descrizione delle circostanze invocate come fondamento del credito e, se del caso, degli interessi richiesti;

f)      una descrizione di tutte le circostanze pertinenti che giustificano l’emissione dell’ordinanza di sequestro conservativo, come previsto all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b);

g)      una descrizione di tutti gli elementi pertinenti a sostegno della competenza dell’autorità giudiziaria adita;

h)      un elenco delle prove e dei mezzi di prova o dichiarazione giurata addotti dal ricorrente o che questi si è offerto di addurre;

i)       ove si applichi l’articolo 7, paragrafo 2, copia della decisione giudiziaria, della transazione giudiziaria o dell’atto pubblico che rispetti le condizioni necessarie per stabilirne l’autenticità;

j)      una dichiarazione attestante se il ricorrente abbia presentato ad altre autorità giudiziarie una domanda di OESC o di provvedimento con effetto equivalente in conformità della legislazione nazionale, ai sensi dell’articolo 19;

k)     una dichiarazione attestante che le informazioni fornite dal ricorrente nella domanda di OESC siano veritiere e complete ed attestante la consapevolezza delle conseguenze giuridiche stabilite dalla legge dello Stato membro in cui è presentata la domanda, in caso di dichiarazioni deliberatamente false e incomplete.

3.          La domanda è corredata dalla documentazione giustificativa pertinente.

4.          La domanda e, ove necessario, la relativa documentazione può essere presentata con qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico.

Articolo 9Esame della domanda

1.          L’autorità giudiziaria cui è presentata la domanda di OESC accerta che ricorrano le condizioni di cui agli articoli 2, 6, 7 e 8.

2.          Qualora non ricorrano le condizioni di cui all’articolo 8 e salvo che il credito non sia manifestamente infondato o la domanda irricevibile, l'autorità giudiziaria offre al ricorrente l’opportunità di completare o rettificare la domanda.

Articolo 10Procedura "ex parte"

Il convenuto non è informato della domanda né è sentito prima dell'emissione dell'OESC, salvo richiesta contraria del ricorrente.

In casi eccezionali, l'autorità giudiziaria cui è presentata la domanda di OESC può prendere una decisione motivata di ascoltare il convenuto, a condizione che tale audizione sia necessaria per il raggiungimento di una decisione finale e che non aumenti il rischio per il ricorrente che l'esecuzione del recupero del credito sia impedita o resa sostanzialmente più difficile.

Articolo 11Mezzi di prova

1.          L'autorità giudiziaria competente che ritenga di non poter emettere l'OESC in assenza di prove supplementari ricorre al metodo più appropriato per la raccolta di prove ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato.

2.          L’autorità giudiziaria ammette l'audizione di testimoni soltanto ove lo ritenga necessario, anche per mezzo di videoconferenza o altre tecnologie di comunicazione, ove disponibili.

Articolo 12Costituzione obbligatoria di garanzia da parte del ricorrente

Prima di emettere un'OESC, l'autorità giudiziaria impone al ricorrente una cauzione o una garanzia sufficiente per risarcire eventuali danni subiti dal convenuto, nella misura in cui il ricorrente sia tenuto ▌al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 12 bis.

L'autorità giudiziaria può imporre una cauzione ridotta o una garanzia equivalente e, in casi eccezionali, esentare il ricorrente da questo obbligo qualora essa consideri la misura superflua o sproporzionata, tenendo in particolare conto della situazione economica del ricorrente.

Articolo 12 bisResponsabilità del ricorrente

1.          Qualora un'OESC sia revocata o modificata, o ne sia interrotta l'esecuzione, o nel caso in cui, durante il procedimento di merito, il reclamo sia ritenuto infondato, il ricorrente è responsabile nei confronti del convenuto per qualsiasi danno causato dall'OESC. Il ricorrente è responsabile inoltre nei confronti del convenuto per qualsiasi danno causato dalla mancata osservanza delle misure definite all'articolo 28, paragrafo 2.

2.          L'autorità giudiziaria dello Stato membro in cui l'OESC è stata revocata o modificata, in cui la sua esecuzione è stata interrotta o in cui, durante il procedimento di merito, il reclamo è stato ritenuto infondato, è responsabile per la determinazione del danno di cui al paragrafo 1.

Articolo 13Avvio di un procedimento di merito

Se la domanda di OESC è presentata prima dell'inizio di una causa di merito, il ricorrente inizia il procedimento entro due settimane dalla data di emissione dell'OESC o entro un periodo più breve deciso dall'autorità giudiziaria emittente, pena la revoca dell'OESC ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 35, paragrafo 2.

Sezione 2Emissione di un'OESC dopo il rilascio di un titolo esecutivo

Articolo 14Competenza per l'emissione dell'OESC

1.          Nei casi di cui all’articolo 5, paragrafo 2, ▌l’autorità giudiziaria che ha reso la decisione giudiziaria o approvato la transazione giudiziaria è competente per l'emissione di un'OESC.

2.          Nei casi in cui il ricorrente abbia ottenuto un atto pubblico, ▌l’autorità competente nello Stato membro in cui è stato redatto l’atto pubblico è competente per l'emissione di un’OESC per il credito specificato nell'atto pubblico.

3.          Il ricorrente può rivolgere la domanda di OESC direttamente all'autorità dello Stato membro dell'esecuzione che questi ha designato come competente per l'emissione dell'OESC e che ha comunicato alla Commissione ai sensi dell'articolo 48 (▌"autorità emittente").

4.          Ai fini dei procedimenti per l'emissione di un'OESC di cui alla presente sezione, si applica l'articolo 10.

Articolo 15Domanda di OESC

1.          Le domande di OESC sono presentate con il modulo di cui all’allegato I.

2.          Nella domanda sono indicati:

a)      il nome e l’indirizzo del ricorrente e, se del caso, dei suoi rappresentanti, e dell’autorità giudiziaria cui è presentata la domanda;

b)     il nome, l'indirizzo e, se possibile, la data di nascita e il numero della carta d'identità nazionale o del passaporto del convenuto e, se del caso, del suo rappresentante;

c)      l’importo specificato nella decisione giudiziaria, transazione giudiziaria o atto pubblico, e l’importo degli interessi e delle spese nella misura in cui queste possono essere incluse nell’importo sequestrato in conformità dell’articolo 18;

d)     le informazioni sul conto o sui conti bancari in conformità dell’articolo 16, ivi compreso il nome e l'indirizzo della banca presso la quale il debitore detiene uno o più conti bancari, salvo nei casi in cui sia presentata richiesta di informazioni sul conto ai sensi dell’articolo 17;

e)      copia della decisione giudiziaria, della transazione giudiziaria o dell’atto pubblico che rispetti le condizioni necessarie per stabilirne l’autenticità;

f)      una dichiarazione attestante che la decisione giudiziaria non è stata ancora eseguita;

g)      qualora la decisione giudiziaria, la transazione giudiziaria o l’atto pubblico siano stati emessi in un altro Stato membro:

i)      nel caso di una decisione giudiziaria, di una transazione giudiziaria o di un atto pubblico per cui non sia necessaria alcuna dichiarazione di esecutività, il pertinente certificato previsto in conformità dello strumento applicabile ai fini dell’esecuzione in un altro Stato membro, corredato, se del caso, da una traslitterazione o una traduzione ai sensi dell’articolo 47; oppure

ii)      nel caso di una decisione giudiziaria, di una transazione giudiziaria o di un atto pubblico per cui si richieda una dichiarazione di esecutività, la dichiarazione di esecutività;

h)      una dichiarazione attestante se il ricorrente abbia presentato ad altre autorità giudiziarie una domanda di OESC o di provvedimento con effetto equivalente in conformità della legislazione nazionale, ai sensi dell’articolo 19;

i)      una dichiarazione attestante che le informazioni fornite dal ricorrente nella domanda di OESC siano veritiere e complete ed attestante la consapevolezza delle conseguenze giuridiche stabilite dalla legge dello Stato membro in cui è presentata la domanda, in caso di dichiarazioni deliberatamente false e incomplete.

3.          La domanda e, ove necessario, la relativa documentazione può essere presentata con qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico.

Sezione 3Disposizioni comuni

Articolo 16Informazioni sul conto bancario

Salvo ove richieda all’autorità competente di ottenere informazioni sul conto bancario ai sensi dell’articolo 17, il ricorrente fornisce tutte le informazioni relative al convenuto e al suo conto o ai suoi conti bancari affinché la banca o le banche possano identificare il convenuto e il suo conto o i suoi conti bancari, inclusi:

a)      il nome per esteso del convenuto;

b)     il nome della banca presso la quale il convenuto detiene uno o più conti su cui operare il sequestro, e l’indirizzo della sede centrale della banca nello Stato membro in cui è ubicato il conto bancario; nonché

c)      uno degli elementi seguenti:

i)         il numero del conto o dei conti bancari, oppure

iii)        se il convenuto è una persona fisica, la sua data di nascita, il numero d’identità nazionale o del passaporto, oppure

iv)       se il convenuto è una persona giuridica, il numero di iscrizione al registro delle imprese.

Articolo 17Richiesta di informazioni sul conto bancario

1.          Ove non disponga di tutte le informazioni sul conto bancario richieste ai sensi dell’articolo 16, il ricorrente può richiedere che l’autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione ottenga le informazioni necessarie a identificare il conto o i conti bancari del debitore. La richiesta è presentata con la domanda di OESC.

2.          Il ricorrente fornisce motivazioni sufficienti a giustificazione della domanda, incluse tutte le informazioni indicate all'articolo 16 relative al convenuto e ai suoi conti bancari di cui dispone il ricorrente, specificando in particolare almeno i seguenti elementi:

a)     il nome per esteso del convenuto;

b)     l'indirizzo completo del convenuto; nonché

c)      lo Stato membro nel quale il convenuto detiene uno o più conti bancari per i quali è stata presentata la domanda di OESC.

3.          L’autorità giudiziaria o l’autorità emittente emette l'OESC ai sensi dell’articolo 21 e la trasmette all’autorità competente a norma dell’articolo 24.

4.          L’autorità competente si avvale di tutti i mezzi opportuni e ragionevoli a disposizione nello Stato membro dell'esecuzione per ottenere le informazioni necessarie di cui al paragrafo 1. Una volta ottenute le informazioni necessarie, l’autorità competente notifica o comunica l'OESC alla banca secondo il disposto dell’articolo 24.

5.          Al fine di ottenere le informazioni necessarie a identificare il conto o i conti bancari del creditore, gli Stati membri rendono disponibili, ai sensi del diritto nazionale, una delle seguenti modalità:

a)      l'obbligo per tutte le banche del territorio di comunicare all'autorità competente se il convenuto abbia un conto depositato presso di loro;

b)     l'accesso dell’autorità competente alle informazioni di cui al paragrafo 1, se detenute da autorità o amministrazioni pubbliche in registri o altrove.

6.          Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono proporzionate alla finalità di identificare il conto o i conti bancari del convenuto, sono pertinenti e non eccessive e si limitano:

a)      all’indirizzo del convenuto,

b)     alla banca o alle banche presso cui sono depositati i conti del convenuto,

c)      al numero del conto o dei conti bancari del convenuto.

Articolo 18Importo dell'OESC

1.          Se l’OESC è emessa sulla base di una decisione giudiziaria, di una transazione giudiziaria o di un atto pubblico esecutivi nello Stato membro d’origine, è consentito al ricorrente ottenere il sequestro dell’importo indicato ma anche degli interessi e delle spese specificati nell’ordinanza.

2.          In tutti gli altri casi, al ricorrente è consentito ottenere il sequestro dell’importo del credito e gli eventuali interessi maturati sul credito.

Articolo 19Informazioni sulle domande pendenti dinanzi altre autorità giudiziarie

1.          Al momento di presentare domanda di OESC, il ricorrente dichiara se ha già presentato ad altre autorità giudiziarie una domanda di OESC o di provvedimento cautelare equivalente ai sensi del diritto nazionale contro lo stesso convenuto e diretta a garantire lo stesso credito. Il ricorrente indica, laddove appropriato, le domande di OESC che sono state precedentemente respinte.

2.          Il ricorrente informa l’autorità giudiziaria adita della domanda di OESC in relazione ad altre eventuali ordinanze o provvedimenti cautelari ai sensi del diritto nazionale, concessi a seguito della domanda di cui al paragrafo 1. In questi casi, l’autorità giudiziaria o l’autorità emittente può astenersi dall’emettere un’ulteriore ordinanza se ritiene che le misure già concesse offrano una sufficiente protezione degli interessi del ricorrente. Il ricorrente informa l'autorità giudiziaria o emittente di eventuali precedenti domande di OESC che sono state respinte.

Articolo 20Comunicazione e cooperazione tra autorità giudiziarie

1.          Se le autorità giudiziarie di uno Stato membro ricevono una domanda di OESC e quelle di un altro Stato membro sono adite nel procedimento di merito, le autorità giudiziarie interessate cooperano per assicurare un adeguato coordinamento tra il procedimento di merito e il procedimento relativo all'OESC.

2.          L’autorità giudiziaria cui è presentata la domanda di OESC può chiedere all’altra autorità giudiziaria di cui al paragrafo 1 informazioni su tutte le circostanze pertinenti del caso, ▌come il rischio che il convenuto dissipi il patrimonio o l'eventuale rifiuto di una simile misura opposto dall'autorità giudiziaria adita nel merito, oppure può chiedere al ricorrente di reperire tali informazioni. Tali informazioni possono essere richieste direttamente o tramite i punti di contatto della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001[14].

Articolo 21Emissione, effetto e durata dell’OESC

1.          Se ricorrono le condizioni di cui al presente capo, l’autorità giudiziaria o, conformemente all'articolo 14, paragrafi 2 e 3, l’autorità emittente rilascia un’OESC.

2.          Se dev’essere eseguita in un altro Stato membro, l’OESC è emessa secondo il modello riprodotto nell’allegato II.

3.          Nei casi contemplati all'articolo 5, paragrafo 1, l’autorità giudiziaria emette l’OESC senza indebiti ritardi ed entro 14 giorni di calendario dalla presentazione della domanda.

4.          Qualora circostanze eccezionali rendano necessaria un’audizione orale, l’autorità giudiziaria convoca l’udienza quanto prima ed entro ▌sette giorni di calendario dalla presentazione della domanda, ed emette l’OESC entro sette giorni di calendario dall’udienza.

5.          Nei casi contemplati all'articolo 5, paragrafo 2, l’autorità emittente rilascia l’OESC senza indebiti ritardi ed entro sette giorni di calendario dalla presentazione della domanda.

6.          Fatto salvo l'articolo 32, l'OESC impedisce al convenuto o ai suoi creditori qualsiasi trasferimento, ritiro o atto dispositivo delle somme per l’importo specificato nell’ordinanza, dal conto o dai conti bancari ivi indicati.

7.          L'OESC rimane in vigore:

a)      fino a revoca disposta da un'autorità giudiziaria a norma degli articoli 34, 35, 36 o 40, oppure

b)     ove il ricorrente abbia ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico nel merito, esecutivi nello Stato membro d'origine, oppure nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, fino a che agli effetti dell'OESC subentrino gli effetti equivalenti di un provvedimento di esecuzione di diritto nazionale, purché il ricorrente abbia avviato il procedimento di esecuzione entro 30 giorni di calendario dacché la decisione giudiziaria, la transazione giudiziaria o l'atto pubblico sono stati notificati o sono diventati esecutivi, a seconda di quale data sia posteriore.

Articolo 22Impugnazione della decisione di rifiuto di emettere un'OESC

1.          Avverso la decisione dell'autorità giudiziaria o dell'autorità emittente di non emettere un’OESC il ricorrente può presentare ricorso presso l'autorità giudiziaria comunicata alla Commissione a norma dell'articolo 48.

2.          Il ricorso va presentato entro 30 giorni di calendario dalla notifica della decisione di cui al paragrafo 1.

Capo 3Esecutività ed esecuzione dell'OESC

Articolo 23Abolizione dell'exequatur

L’OESC emessa in uno Stato membro ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'articolo 14, paragrafo 1, è riconosciuta ed è esecutiva negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.

Articolo 24Notificazione o comunicazione alla banca

1.          L'OESC è notificata alla banca o alle banche ivi specificate, conformemente alle disposizioni del presente articolo.

2.          Se ad emettere l’ordinanza è un’autorità giudiziaria o un'autorità emittente nello Stato membro dell'esecuzione, la notificazione o comunicazione alla banca è effettuata conformemente alla legge di quello Stato membro.

3.          Se l’autorità giudiziaria che ha emesso l'OESC ha sede in uno Stato membro diverso da quello dell'esecuzione, la notificazione o comunicazione è effettuata ai sensi del regolamento (CE) n. 1393/2007 ▌.

In ordine alla trasmissione dell'OESC, si applicano le seguenti disposizioni:

a)      la persona o l’autorità responsabile della notificazione o comunicazione nello Stato membro d'origine trasmette l'OESC direttamente all'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione;

b)     sono strasmessi i seguenti documenti:

i)      copia dell’OESC con il modulo di cui all’allegato II, che presenti le condizioni di autenticità prescritte;

ii)      se necessario, una traslitterazione o traduzione del modulo a norma dell’articolo 47;

iii)     il modulo di richiesta di notificazione o comunicazione riprodotto nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1393/2007 corredato, se necessario, dalla traslitterazione o traduzione del modulo ai sensi dell’articolo 47.

c)      L’autorità competente notifica o comunica l’OESC alla banca o alle banche ivi specificate. L’autorità competente prende tutte le misure necessarie per notificare l’OESC entro tre giorni lavorativi dal ricevimento.

d)     Non appena l’OESC è notificata o comunicata alla banca, l’autorità competente redige un certificato di avvenuta notificazione o comunicazione in conformità dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1393/2007 e lo trasmette alla persona o all’autorità che ha richiesto la notificazione o la comunicazione.

Articolo 25Notificazione o comunicazione al convenuto

1.           Entro il termine di una giornata lavorativa dalla notificazione o comunicazione alla banca ai sensi dell'articolo 24 e dalla dichiarazione della banca in applicazione dell'articolo 27, l'ordinanza di sequestro conservativo è notificata o comunicata al convenuto unitamente alla documentazione presentata all'autorità giudiziaria o competente ai fini dell'emissione dell'OESC.

2.          Se il convenuto è domiciliato nello Stato membro d'origine, la notificazione o comunicazione è effettuata in conformità della legge di quello Stato membro.

3.          Se il convenuto è domiciliato nello Stato membro dell'esecuzione, l'autorità competente di quello Stato membro cui è trasmessa l'OESC a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, gli notifica o comunica l'OESC e i relativi documenti conformemente al regolamento (CE) n. 1393/2007.

4.          Se il convenuto è domiciliato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine o dallo Stato membro dell'esecuzione, l'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione cui è trasmessa l'OESC a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, la trasmette direttamente all'autorità competente dello Stato membro di domicilio del convenuto. Questa autorità notifica o comunica l'ordinanza al convenuto conformemente al regolamento (CE) n. 1393/2007.

Articolo 26Attuazione dell'OESC

1.          La banca cui sia stata notificata un’OESC procede alla sua attuazione non appena la riceve, impedendo qualsiasi trasferimento, ritiro o atto dispositivo delle somme per l’importo specificato nell’OESC, dal conto o dai conti bancari ivi indicati o identificati dalla banca quali conti del convenuto. Le somme che superano l’importo specificato nell’ordinanza devono rimanere nella disponibilità del convenuto.

2.          Se l'OESC è notificata o comunicata fuori dell’orario di lavoro, è attuata subito dopo la ripresa del lavoro.

4.          Se la valuta delle somme contenute nel conto bancario è diversa da quella in cui è stata emessa l’ordinanza, la banca converte l’importo con riferimento al tasso ufficiale di cambio applicabile il giorno dell’attuazione nello Stato membro in cui è ubicato il conto.

5.          La responsabilità della banca per l’eventuale inosservanza degli obblighi sanciti nel presente articolo è disciplinata dalla legislazione nazionale.

Articolo 27Dichiarazione della banca

1.          Entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dell’OESC, la banca, con il modulo di cui all’allegato III, informa l’autorità competente e il ricorrente ▌se e in che misura siano state sequestrate le somme sul conto bancario del convenuto. Entro un giorno lavorativo, l’autorità competente trasmette la dichiarazione alla persona o all’autorità che ha chiesto la notificazione o comunicazione ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 3, lettera a).

2.          Se il saldo del conto bancario è sufficiente a coprire l’importo specificato nell'OESC, la banca non rende noto il saldo del conto del convenuto.

3.          La banca può trasmettere la dichiarazione con mezzi di comunicazione elettronici purché siano sicuri ai sensi degli articoli 16 e 17 della direttiva 95/46/CE.

4.          La responsabilità della banca per l’eventuale inosservanza del presente obbligo è disciplinata dalla legislazione nazionale.

Articolo 28Sequestro conservativo di più conti

1.           ▌La banca dà attuazione all'OESC soltanto fino a concorrenza dell’importo ivi specificato. Qualora vi siano più conti mantenuti dal convenuto presso la stessa banca, l'OESC è attuata fino al raggiungimento dell'importo ivi contenuto, nel seguente ordine:

a)     conti a nome unicamente del convenuto che non siano conti di pagamento, come definiti all'articolo 4, punto 14, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno[15], considerando per primi i depositi con scadenza più lontana;

b)     conti di pagamento, quali definiti all'articolo 4, punto 14, della direttiva 2007/64/CE, che sono a nome unicamente del convenuto;

c)      ove possibile, conti che non sono a nome unicamente del convenuto a norma dell'articolo 29, nell'ordine di cui alle lettere a) e b), mutatis mutandis.

2.          Se sono state emesse una o più OESC o provvedimenti cautelari equivalenti ai sensi del diritto nazionale in relazione a più conti bancari del convenuto depositati in diverse banche, nello stesso Stato membro o in Stati membri diversi, il ricorrente ha il dovere di effettuare il dissequestro di qualsiasi importo sequestrato che superi l’importo fissato nell’ordinanza. Il dissequestro avviene entro 48 ore dal ricevimento della dichiarazione della prima banca di cui all’articolo 27, da cui risulti tale eccesso. Il ricorrente procede al dissequestro tramite l’autorità competente per l’esecuzione del rispettivo Stato membro dell'esecuzione.

In caso di inosservanza del presente obbligo eventuali responsabilità del ricorrente che esulino dal rimborso dei danni del convenuto stabilito nell'articolo 12 bis sono disciplinate dalla legislazione nazionale.

Articolo 29Sequestro conservativo di conti congiunti e di conti di intestatari

I conti bancari che, secondo i registri della banca, non sono esclusivamente detenuti dal convenuto, sono detenuti da terzi per conto del convenuto, oppure sono detenuti dal convenuto per conto di terzi, possono essere sottoposti a sequestro conservativo soltanto nella misura in cui il sequestro conservativo di tali conti bancari è previsto dalla legge che li regola, così come comunicata alla Commissione a norma dell'articolo 48.

Articolo 30Costi in relazione alle banche

1.          Una banca è autorizzata a chiedere il pagamento o il rimborso dei costi di attuazione dell’OESC o di un'ordinanza ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 5, lettera a) ▌.

2.          I compensi addebitati per attuare l'OESC o un'ordinanza ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5, lettera a), corrispondono a tariffe fisse uniche, indicate in anticipo dallo Stato membro in cui è ubicato il conto bancario nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione e che non superino i costi realmente sostenuti.

3.          Gli Stati membri comunicano alla Commissione, ai sensi dell'articolo 48, ▌l'importo della tariffa conformemente al paragrafo 2.

Articolo 31Costi in relazione

alle autorità competenti

Gli oneri imposti da un’autorità competente nell'eseguire l'OESC o nel trattare la richiesta di informazioni sul conto bancario di cui all’articolo 17, paragrafo 4, corrispondono a tariffe fisse uniche, indicate in anticipo dallo Stato membro nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione, e comunicate alla Commissione a norma dell'articolo 48.

Articolo 32Importi esenti dall’esecuzione

1.          Sono esenti dall'esecuzione dell'OESC ▌gli importi necessari a garantire il sostentamento del convenuto e della sua famiglia, se il convenuto è una persona fisica, o a consentire a un'impresa il normale svolgimento dell'attività, se il convenuto è una persona giuridica.

2.          Gli Stati membri informano la Commissione delle norme specifiche applicabili a tali situazioni ▌, in particolare degli importi o tipi di crediti detenuti in un conto bancario esenti dall'esecuzione.

3.          Nella misura in cui è possibile determinare gli importi di cui al paragrafo 1 senza chiedere ulteriori informazioni al convenuto, l’autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione, nel ricevere l’OESC, determina tali importi e informa la banca che dovranno essere lasciati a disposizione del convenuto a seguito dell’attuazione dell’OESC.

4.          Nel determinare gli importi di cui al paragrafo 1, l'autorità competente applica la legge dello Stato membro che l’ha designata, anche se il convenuto è domiciliato in un altro Stato membro.

Articolo 33Gerarchia dei creditori concorrenti

L'OESC conferisce lo stesso grado gerarchico di uno strumento con effetto equivalente ai sensi del diritto dello Stato membro in cui è ubicato il conto bancario. In conformità dell'articolo 48 gli Stati membri comunicano alla Commissione gli strumenti equivalenti e l'ordine gerarchico corrispondente a tali strumenti.

Capo 4Mezzi di ricorso avverso un'OESC

Articolo 34Mezzi di ricorso del convenuto nello Stato membro d'origine

1.          Contro l'OESC emessa in conformità della sezione 1 del capo 2, il convenuto può proporre reclamo:

a)      perché non ricorrono le condizioni per l'emissione dell'ordinanza, stabilite agli articoli 2, 6 e 7;

b)     perché il ricorrente non ha avviato il procedimento di merito entro il termine di cui all’articolo 13.

2.          Salvo nel caso previsto al paragrafo 1, lettera b), il reclamo è proposto tempestivamente e comunque entro 45 giorni di calendario dal giorno in cui il convenuto è venuto effettivamente a conoscenza del contenuto dell'ordinanza ed è stato in grado di reagire.

3.          Il reclamo è presentato all'autorità giudiziaria che ha emesso l'OESC, con il modulo di cui all'allegato IV e con qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico.

4.          Il reclamo è notificato o comunicato al ricorrente dall'autorità giudiziaria in conformità delle norme applicabili in materia di notificazione o comunicazione degli atti.

5.          Se il reclamo è giustificato per uno dei motivi di cui al paragrafo 1, l'autorità giudiziaria decide se revocare o modificare l'OESC di conseguenza, senza indebiti ritardi ed entro 14 giorni di calendario dalla notificazione o comunicazione del reclamo al ricorrente.

6.          La decisione di revocare o modificare l'OESC è immediatamente esecutiva nonostante eventuali impugnazioni ai sensi dell'articolo 37, salvo se il giudice decide, per tutelare gli interessi del ricorrente, che la decisione è esecutiva solo quando è passata in giudicato.

7.          La decisione è immediatamente notificata o comunicata dall'autorità giudiziaria alla banca o alle banche interessate, che procedono alla sua attuazione non appena la ricevono sbloccando l'importo sequestrato, in tutto o in parte. Essa è altresì immediatamente notificata o comunicata dall'autorità giudiziaria al ricorrente in conformità delle norme applicabili in materia di notificazione o comunicazione degli atti.

Articolo 35Mezzi di ricorso del convenuto nello Stato membro dell'esecuzione

1.          Se l'OESC è emessa in conformità delle sezioni 1 o 2 del capo 2, il convenuto può chiedere:

a)      che se ne limiti l’esecuzione, perché alcuni importi depositati nel conto bancario sono esenti dall’esecuzione in conformità della legge dello Stato membro in cui è ubicato il conto e perché l'autorità competente non ne ha tenuto conto, o non lo ha fatto correttamente, in conformità dell’articolo 32;

b)     che sia posta fine all’esecuzione dell’OESC per i seguenti motivi:

i)      nello Stato membro dell'esecuzione è stata emessa una decisione giudiziaria che dichiara infondato il credito che il ricorrente cerca di garantirsi tramite l’OESC; oppure

ii)      il conto bancario su cui è effettuato il sequestro conservativo è esente da esecuzione in conformità della legge sulle immunità dall'esecuzione dello Stato membro in cui è ubicato il conto.

2.          Se l’OESC è emessa in conformità della sezione 1 del capo 2, il convenuto può chiederne la revoca perché il ricorrente non ha avviato il procedimento di merito entro il termine di cui all’articolo 13.

3.          Se l'OESC è emessa in conformità della sezione 2 del capo 2, il convenuto può chiedere:

i)       che sia revocata perché la decisione giudiziaria, la transazione giudiziaria o l’atto pubblico sono stati annullati nello Stato membro d'origine;

ii)       che ne sia sospesa l’esecuzione perché l’esecutività della decisione giudiziaria, della transazione giudiziaria o dell’atto pubblico è stata sospesa nello Stato membro d'origine.

4.          Salvo nel caso previsto al paragrafo 2, il reclamo è proposto tempestivamente e comunque entro 45 giorni dal giorno in cui il convenuto è venuto effettivamente a conoscenza del contenuto dell'OESC ed è stato in grado di reagire.

5.          Il reclamo è presentato alle autorità giudiziarie competenti dello Stato membro dell'esecuzione comunicate dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 48, su supporto cartaceo o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, usando il modulo di cui all'allegato IV.

6.          Il reclamo è notificato o comunicato al ricorrente in conformità delle norme applicabili in materia di notificazione o comunicazione degli atti.

7.          Se il reclamo è giustificato, l'autorità giudiziaria decide se revocare o modificare l'OESC di conseguenza, senza indebiti ritardi ed entro 14 giorni di calendario dalla notificazione o comunicazione del reclamo al ricorrente.

8.          La decisione di revocare o modificare l'OESC è immediatamente esecutiva nonostante eventuali impugnazioni ai sensi dell'articolo 37, salvo se il giudice decide, per tutelare gli interessi del ricorrente, che la decisione è esecutiva solo quando è passata in giudicato.

Articolo 36Mezzi di ricorso del convenuto nello Stato membro di domicilio

Se il convenuto è un consumatore, un lavoratore dipendente o un assicurato, oppure se è una microimpresa, ai sensi della raccomandazione 2003/61/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese[16], a norma degli articoli 34 e 35 può anche proporre il reclamo all'autorità giudiziaria competente nello Stato membro in cui è domiciliato o stabilito, comunicata alla Commissione a norma dell'articolo 48.

Articolo 37Impugnazione

Il diritto di impugnare la decisione emessa ai sensi degli articoli 34, 35 e 36 è disciplinato dall'ordinamento nazionale.

Articolo 38Diritto di costituire garanzie alternative

1.          L’autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione cessa l’esecuzione dell’OESC se il convenuto costituisce una cauzione pari all’importo di cui al paragrafo 2, o una garanzia equivalente, in particolare una garanzia bancaria, quale strumento alternativo per tutelare i diritti del convenuto.

2.          L’OESC specifica l’importo della cauzione necessario perché cessi l’esecuzione dell’ordinanza.

2 bis.     La decisione di porre fine all'esecuzione dell'OESC è immediatamente notificata o comunicata alla banca o alle banche interessate, che procedono alla sua attuazione non appena la ricevono sbloccando l'importo sequestrato. Essa è altresì immediatamente notificata o comunicata al ricorrente in conformità delle norme applicabili in materia di notificazione o comunicazione degli atti.

Articolo 39Diritti dei terzi

Un terzo ha il diritto di sollevare obiezioni contro l’OESC dinanzi all’autorità giudiziaria ai sensi del diritto nazionale applicabile dello Stato membro d'origine▌.

Il terzo ha il diritto di sollevare obiezioni contro l'esecuzione di un'OESC dinanzi all'autorità giudiziaria ai sensi del diritto nazionale applicabile dello Stato membro di esecuzione.

Articolo 40Modifica o revoca dell'OESC

Fatti salvi i diritti del convenuto ai sensi degli articoli 34, 35 e 36, in qualsiasi momento ciascuna parte può chiedere all'autorità giudiziaria d’origine la modifica o la revoca dell’OESC in ragione del fatto che le circostanze sulla cui base è stata emessa sono nel frattempo mutate, in particolare se è stata emessa una decisione giudiziaria che dichiara infondato il credito che l’ordinanza mirava a garantire, o se il convenuto ha estinto il suo debito.

Capo 5Disposizioni generali

Articolo 41Rappresentanza delle parti

Nel procedimento per l’emissione di un’OESC ai sensi del presente regolamento non è richiesta la rappresentanza di un avvocato o altro professionista del diritto.

Articolo 42Spese a carico della parte soccombente

1.          La parte soccombente sostiene le spese processuali. Tuttavia, l’autorità giudiziaria non riconosce alla parte vincitrice eventuali spese superflue o sproporzionate rispetto al valore della controversia.

La parte soccombente sostiene le spese di cui all'articolo 30.

2.          Se l'OESC è emessa in conformità della sezione 1 del capo 2, le spese processuali sono assegnate dall’autorità giudiziaria adita nel merito o da quella che revoca l’OESC ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 35, paragrafo 2.

3.          Se l’OESC è emessa in conformità della sezione 2 del capo 2, le spese sono determinate dall’autorità competente che esegue la decisione giudiziaria, la transazione giudiziaria o l’atto pubblico sulla cui base è stata emessa l’OESC.

Articolo 43Spese di giudizio

1.          Le spese di giudizio per l’emissione dell’OESC non superano le spese per ottenere un provvedimento equivalente di diritto nazionale, non sono sproporzionate rispetto all’importo del credito né sono tali da scoraggiare il ricorso alla procedura.

2.          Gli Stati membri comunicano alla Commissione le spese di giudizio applicabili, in conformità dell'articolo 48.

Articolo 44Termini

Se non le è possibile, in circostanze eccezionali, rispettare i termini previsti all'articolo 21, paragrafi 3 e 4, all'articolo 24, paragrafo 3, lettera c), all'articolo 27, paragrafo 1, all'articolo 34, paragrafi 5 e 7, e all'articolo 35, paragrafo 8, l’autorità giudiziaria, l’autorità emittente o l’autorità competente adotta quanto prima le misure ivi disposte. Su istanza di una delle parti, giustifica le circostanze eccezionali.

Articolo 45Rapporto con le norme processuali nazionali

Tutte le questioni procedurali non trattate specificamente nel presente regolamento sono disciplinate dal diritto nazionale.

Articolo 46Relazioni con altri strumenti

1.          Fatti salvi gli articoli 24, 25 e 27, il presente regolamento non pregiudica l’applicazione del regolamento (CE) n. 1393/2007.

2.          Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 ▌.

3.          Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione della direttiva 95/46/CE ▌.

Articolo 47Requisiti in materia di traduzione e traslitterazione

1.          Le traslitterazioni e le traduzioni richieste ai sensi del presente regolamento sono effettuate nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato oppure, ove coesistano diverse lingue ufficiali nello stesso Stato membro, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del procedimento giudiziario del luogo di esecuzione, in conformità della legge di quello Stato membro.

2.          In relazione ai moduli di cui all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 15, paragrafo 1, all'articolo 21, paragrafo 2, all'articolo 24, paragrafo 3, lettera b), punti ii) e iii), e lettera d), all'articolo 27, paragrafo 1, e all'articolo 34, paragrafo 3, o a qualsiasi altro documento che le parti devono presentare ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, o degli articoli 34, 35 o 36, le traslitterazioni o le traduzioni possono essere anche in un'altra o altre lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione che lo Stato membro interessato ha dichiarato di accettare.

3.          Qualsiasi traduzione ai sensi del presente regolamento è effettuata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.

Articolo 48Informazioni a carico degli Stati membri

1.          Entro [12 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento], gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni:

a)          l’autorità competente per l’emissione di un’OESC ai sensi dell’articolo 14, paragrafi 2 e 3;

b)          i modi per ottenere informazioni disposti dal diritto nazionale, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 4;

c)          l’autorità giudiziaria presso cui presentare ricorso avverso la decisione di non emettere un’OESC di cui all’articolo 22;

d)          l’autorità competente per l’esecuzione dell’OESC ai sensi del capo 3;

e)          la misura in cui su conti congiunti e conti di intestatari si può procedere a sequestro conservativo in forza del diritto nazionale dello Stato membro interessato, come specificato all’articolo 29;

f)           le norme applicabili agli importi esenti dall’esecuzione ai sensi del diritto nazionale, di cui all’articolo 32;

g)          la tariffa fissa unica delle banche e l’autorità competente di cui agli articoli 30 e 31;

h)          l’ordine gerarchico conferito ai provvedimenti cautelari equivalenti a un’OESC in forza del diritto nazionale, di cui all’articolo 33;

i)           le autorità giudiziarie competenti nello Stato membro dell’esecuzione, alle quali può essere presentato reclamo a norma dell’articolo 34, paragrafo 3 o dell'articolo 36;

j)           le spese di giudizio per l'emissione di un'OESC di cui all’articolo 43;

k)          le lingue accettate per le traduzioni dei documenti di cui all’articolo 47.

2.          Gli Stati membri comunicano alla Commissione, senza ingiustificato ritardo, qualunque modifica delle informazioni di cui al paragrafo 1.

3.          La Commissione mette a disposizione del pubblico, con tutti i mezzi, in particolare tramite la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione 2001/470/CE, le informazioni pervenutele ai sensi del presente articolo.

Articolo 49Modifiche agli allegati

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 50, per la modifica degli allegati.

Articolo 50Esercizio della delega

1.          Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati fatte salve le condizioni stabilite nel presente articolo.

2.          Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 49 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3.          La delega di potere di cui all'articolo 49 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.          Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.          L'atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 49 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 51Monitoraggio e riesame

1.          Entro [cinque anni dalla sua data di applicazione], la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’applicazione del presente regolamento. Essa contiene una valutazione del funzionamento della procedura e dell’esecuzione dell'OESC negli Stati membri.

2.          La relazione è corredata, se del caso, di proposte di modifica del presente regolamento.

3.          Gli Stati membri raccolgono e mettono a disposizione della Commissione le informazioni riguardanti:

a)      il numero di domande di OESC, il numero di casi in cui è stata concessa l’OESC e l’importo coperto da ciascuna OESC; nonché

b)     il numero di reclami ai sensi degli articoli 34, 35 e 36 e l’esito di tali procedure.

Capo 6Disposizioni finali

Articolo 52Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Esso si applica a decorrere da [24 mesi dalla sua entrata in vigore], fatta eccezione per l’articolo 48, che si applica a decorrere da [12 mesi dalla sua entrata in vigore].

Fatto a […],

Per il Parlamento europeo                          Per il Consiglio

Il presidente                                               Il presidente

ALLEGATO I

ORDINANZA EUROPEA DI SEQUESTRO CONSERVATIVO SU CONTI BANCARI

MODULO DI DOMANDA

(Articolo 8, paragrafo 1 e articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale)

Da compilare a cura dell’autorità giudiziaria

Numero della causa:

Ricevuto dall’autorità giudiziaria il: ___/___/_____

INFORMAZIONI IMPORTANTILEGGERE LE ISTRUZIONI ALL’INIZIO DI OGNI SEZIONE, PER UNA PIÙ AGEVOLE COMPILAZIONE DEL MODULO

Lingua

Compilare il presente modulo nella lingua dell’autorità giudiziaria a cui viene trasmesso il reclamo. Il modulo è disponibile in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea sul sito Internet dell’atlante giudiziario europeo (http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_it.htm) che potrà essere utile nel compilare il modulo nella lingua richiesta.

Documentazione giustificativa

Alla domanda devono essere allegati tutti i documenti o tutte le pezze giustificative, come contratti, fatture, corrispondenza tra le parti, ecc.

Una copia del modulo di domanda e, se del caso, della documentazione giustificativa viene notificata al convenuto dopo che l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari è stata attuata dalla banca. Il convenuto ha la possibilità di presentare reclamo avverso l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari.

1. Autorità giudiziaria

In questa sezione deve essere identificata l’autorità giudiziaria adita. Nella sezione 5 è riportato un elenco non esaustivo dei possibili criteri di competenza.

1.1. Nome:1.2. Via e numero civico/casella postale:

1.3. Località e codice postale:

1.4. Stato membro

Austria (AT)□ Belgio (BE) □ Bulgaria (BU) □ Cipro (CY) □ Repubblica ceca (CZ) □ Germania (DE) □ Estonia (EE) □ Grecia (EL) □ Spagna (ES) □ Finlandia (FI) □ Francia (FR) □ Ungheria (HU) □ Irlanda (IE) □ Italia (IT) □ Lituania (LT) □ Lussemburgo (LU) □ Lettonia (LV) □ Malta (MT) □ Paesi Bassi (NL) □ Polonia (PL) □ Portogallo (PT) □ Romania (RO) □ Svezia (SE) □ Slovenia (SI) □ Slovacchia (SK) □ Regno Unito (UK) □

2. Ricorrente

Questa sezione deve identificare il ricorrente e il suo eventuale rappresentante. Non è obbligatorio essere rappresentati da un avvocato né da un professionista del diritto. In alcuni paesi potrebbe non essere sufficiente fornire esclusivamente una casella postale come indirizzo, ed è quindi necessario includere, oltre al codice postale, anche la via e il numero civico. L’inosservanza di questa disposizione può compromettere la notificazione o comunicazione del documento.

La voce “Altri dati” può contenere informazioni che contribuiscono a identificare il ricorrente, per esempio la data di nascita, il codice identificativo personale o il codice iscritto nel registro delle società.

2.1. Cognome, nome/ragione sociale:2.2. Via e numero civico/casella postale:

2.3. Località e codice postale:

2.4. Paese (se si tratta di uno Stato membro, specificare il codice come definito nella sezione 1):

2.5. Telefono

[17]:2.6. Indirizzo

di posta elettronica[18]:2.7. Eventuale rappresentante del ricorrente, e suoi estremi*:

2.8. Altri dati*:

3. Convenuto

In questa sezione devono essere fornite informazioni sul convenuto e, se noto, sul suo rappresentante. Si noti che non è obbligatorio per il convenuto essere rappresentato da un avvocato o da un altro professionista del diritto.

In alcuni paesi potrebbe non essere sufficiente fornire esclusivamente una casella postale come indirizzo, ed è quindi necessario includere, oltre al codice postale, anche la via e il numero civico. L’inosservanza di questa disposizione può compromettere la notificazione o comunicazione del documento.

Se non si è in grado di fornire tutte le informazioni che non sono indicate come facoltative (*), è necessario fornire ulteriori informazioni nella sezione 4.

3.1. Cognome, nome, (eventuale secondo nome*)/ragione sociale:3.2. Via e numero civico/casella postale:

3.3. Località e codice postale:

3.4. Paese (se si tratta di uno Stato membro, specificare il codice come definito nella sezione 1):

3.5. Telefono*:

3.6. Indirizzo di posta elettronica*:

3.7. Eventuale rappresentante del convenuto, se noto, e suoi estremi*:

4. Estremi identificativi del conto bancario del convenuto

Per ridurre tempi e costi, è importante fornire il maggior numero di informazioni possibili sul conto bancario del convenuto. Se non si è in grado di fornire ulteriori informazioni oltre a quelle di cui alla sezione 4.1, l’autorità competente nello Stato membro o negli Stati membri in cui è ubicato il conto bancario può cercare di ottenere ulteriori informazioni dalle banche o dai registri pubblici esistenti. Questa procedura tuttavia richiede tempo, ed è possibile che per ottenere le informazioni in questione sia necessario pagare un compenso.

Se si vuole richiedere il sequestro conservativo su più di un conto bancario, aggiungere dei fogli.

4.1. Stato membro in cui è ubicato il conto (specificare il codice del paese come definito nella sezione 1):4.2. Nome della banca

:

4.3. Indirizzo della sede centrale della banca (via e numero civico/casella postale, città e codice postale/paese):4.4. Numero del conto bancario

:

4.5. Telefono/fax della banca*:4.6. Altri dati sul tipo di conto bancario*:

Se non si è in grado di fornire altre informazioni sul conto bancario oltre al paese in cui è ubicato (4.1) e non si conosce l’indirizzo completo del convenuto (cfr. 3.2 e 3.3), è necessario comunicare quanto segue:

4.7. Se il convenuto è una persona fisica,

4.7.1. data di nascita del convenuto:4.7.2. numero d’identità nazionale del convenuto:

4.7.3. numero del passaporto del convenuto:

4.8. se il convenuto è una persona giuridica, il numero di iscrizione al registro delle imprese.

5. Competenza giurisdizionale

Ha già ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico contro il convenuto?

¨

No

¨

Se sì, passare alla sezione 6.

Se no, fornire le seguenti informazioni nella presente sezione e passare alla sezione 7.

La domanda deve essere presentata all’autorità giudiziaria competente. La competenza per l’emissione dell’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari spetta all’autorità giudiziaria competente nel merito, in conformità delle norme sui rispettivi strumenti della legislazione dell'Unione. Per informazioni sulle norme relative alla competenza, consultare il sito Internet dell’atlante giudiziario europeo http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_it.htm. La domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari può essere presentata anche direttamente nello Stato membro in cui è ubicato il conto bancario.

Questa sezione comprende un elenco non esaustivo dei possibili criteri di competenza giurisdizionale in conformità del suddetto regolamento.

È inoltre possibile trovare la spiegazione di alcuni termini giuridici utilizzati all’indirizzo http://ec.europa.eu/civiljustice/glossary/glossary_it.htm.

5. In base a quali motivi ritiene competente l’autorità giudiziaria?

 

5.1. Domicilio del convenuto

¨

5.2. Luogo di esecuzione del contratto

¨

5.3. Luogo in cui è avvenuto l’evento dannoso

¨

5.4. Organo giurisdizionale scelto dalle parti

¨

5.5. Luogo in cui è ubicato il conto bancario da sottoporre a sequestro conservativo

¨

5.6. Altro (specificare)

6. Decisione giudiziaria, transazione giudiziaria o atto pubblico emessi

6.1. Nome dell’autorità giudiziaria/altra autorità:6.2. Data della sentenza:

6.3. Valuta

□ Euro (EUR) □ lev bulgaro (BGN) □ corona ceca (CZK) □

fiorino ungherese (HUF) □ litas lituano (LTL) □ lats lettone (LVL) □ zloty polacco (PLN) □ lira sterlina (GBP) □ leu rumeno (RON) □ corona svedese (SEK) □ Altro (specificare il codice ISO):

6.4. Importo che il convenuto deve pagare al ricorrente ai sensi della decisione giudiziaria:6.4.1. Capitale:

6.4.2. Interessi riconosciuti dalla decisione giudiziaria:

 

– Importo:_____ , oppure

– tasso … %. Gli interessi dovrebbero decorrere dal … (gg/mm/aaaa) al … (gg/mm/aaaa).

□ Interessi dovuti dal giorno della sentenza:

– tasso … %.

6.4.3. Spese a carico del convenuto

□ No

□ Sì. Precisare quali spese e indicare gli importi (importi richiesti o spese sostenute).

□ Spese giudiziarie: …□ Onorari degli avvocati:

….□ Spese di notificazione o comunicazione degli atti:

…□ Altro:

 

6.5. Confermo che la decisione giudiziaria, la transazione giudiziaria o l’atto pubblico non sono stati ancora eseguiti                □ Sì

6.6. La decisione giudiziaria, la transazione giudiziaria o l’atto pubblico sono esecutivi di diritto nello Stato membro dell’esecuzione o sono stati ivi dichiarati esecutivi?

□ No – passare alla sezione 8.

□ Sì – allegare:

           □ il certificato ai fini dell’esecuzione rilasciato dall’autorità giudiziaria o autorità competente in virtù dell’applicabile strumento dell'Unione, oppure

           □ la dichiarazione di esecutività

e passare alla sezione 9.

 

 

7. Importo e motivi del credito (da non compilare se si è compilata la sezione 6)

L’emissione di un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari dipende dalla presentazione di fatti pertinenti, ragionevolmente corroborati da prove, atti a convincere l’autorità giudiziaria della fondatezza del credito vantato nei confronti del convenuto, per l’importo per il quale si richiede l’emissione dell’ordinanza.

7.1. Capitale:7.2. Interessi:

7.2.1. Interessi calcolati fino

alla data in cui è stata presentata la domanda:7.2.2. Tasso … %

:7.3. Motivi su cui si fonda il credito vantato nei confronti del convenuto:

7.4. Elenco delle prove (prove scritte allegate):

8. Ragioni che giustificano la necessità di un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari (da non compilare se si è risposto “sì” alla sezione 6.5):

L’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari può essere concessa soltanto se si dimostra che l’esecuzione di un titolo esistente o futuro nei confronti del convenuto sarà probabilmente compromessa o resa assai più difficile, in particolare perché vi è il rischio che il convenuto rimuova, disponga o nasconda il patrimonio detenuto nel conto o nei conti bancari su cui operare il sequestro.

8.1. Esiste il rischio che il convenuto possa rimuovere, disporre o nascondere il patrimonio detenuto in un conto bancario? In caso affermativo, fornire informazioni sulla situazione:8.2. Esistono altri tipi di rischi menzionati nel testo che precede questa sezione?

In caso affermativo, fornire ulteriori informazioni:8.3. Elenco delle prove (prove scritte allegate):

9. Altre autorità giudiziarie adite per la domanda di provvedimenti cautelari

È necessario dichiarare se altre autorità giudiziarie sono state adite per l’adozione di un provvedimento cautelare nei confronti dello stesso convenuto, al fine di garantire gli stessi diritti, e tenere informata l’autorità giudiziaria adita per la domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari in merito ad altre ordinanze europee di sequestro conservativo dei depositi bancari emesse o a provvedimenti cautelari adottati in forza del diritto nazionale.

9.1. Domande di altre ordinanze europee di sequestro conservativo dei depositi bancari9.1.1. Nome

dell’autorità giudiziaria:9.1.2. Indirizzo

dell’autorità giudiziaria:9.1.3. Numero di riferimento della domanda:

9.1.4. L’importo del credito è uguale a quello richiesto in questa sede?

□ Sì. □ No. In caso negativo, riportare l’importo richiesto nell’altra domanda, e la relativa valuta:

9.2. Domande di provvedimenti cautelari nazionali9.2.1. Nome

dell’autorità giudiziaria:9.2.2. Indirizzo

dell’autorità giudiziaria:9.2.3. Numero di riferimento della domanda:

9.1.4. L’importo del credito è uguale a quello richiesto in questa sede?

□ Sì. □ No. In caso negativo, riportare l’importo richiesto nell’altra domanda, e la relativa valuta:

10. Nome e firma

Apporre il nome in caratteri chiari, firmare e datare in calce alla domanda.

Con la presente richiedo all’autorità giudiziaria l’emissione di un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari contro il convenuto sulla base del mio credito.

Dichiaro che i dati riportati sono, a mia conoscenza, corretti e forniti in buona fede.

Fatto a:

Data:   ___/___/_____

Nome e firma:

Elenco dei documenti allegati alla domanda:ALLEGATO II

ORDINANZA EUROPEA DI SEQUESTRO CONSERVATIVO SU CONTI BANCARI

(Articolo 21 del regolamento (CE) n. XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale)

1.        Autorità giudiziaria di origine

1.1      Nome:

1.2      Indirizzo:

1.3      Via e numero civico/casella postale:

1.4      Località e codice postale:

1.5      Stato membro

AT □ BE □ BU □ CY □ CZ □ DE □ EE □ EL □ ES □ FI □ FR □ HU □ IE □ IT □ LT □ LU □ LV □ MT □ NL □ PL □ PT □ RO □ SE □ SI □ SK □ UK □

1.6      Tel./fax/ indirizzo di posta elettronica:

2.        Ricorrente

2.1.     Cognome e nome (nomi)/ragione sociale:

2.2.     Indirizzo:

2.2.1.  Via e numero civico/casella postale:

2.2.2.  Località e codice postale:

2.2.3.  Paese (se si tratta di uno Stato membro, specificare il codice come definito nella sezione 1):

3.        Convenuto

3.1.     Cognome e nome (nomi)/ragione sociale:

3.2.     Indirizzo:

3.2.1.  Via e numero civico/casella postale:

3.2.2.  Località e codice postale:

3.2.3.  Paese (se si tratta di uno Stato membro, specificare il codice come definito nella sezione 1):

4.        Data e numero di riferimento dell’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari

4.1.     Data

4.2.     Numero di riferimento dell’ordinanza:

5.        Conti bancari su cui effettuare il sequestro conservativo

L’autorità giudiziaria ha disposto che sul seguente conto bancario del convenuto sia effettuato il sequestro conservativo fino a raggiungere l’importo indicato al punto 6.5:

5.1.     Informazioni sul primo conto bancario su cui effettuare il sequestro conservativo

5.1.1.  Stato membro in cui è ubicato il conto (specificare il codice del paese come definito nella sezione 1):

5.1.2.  Nome e indirizzo della banca:

5.1.3.  Numero del conto bancario:

5.2.     Informazioni sul secondo conto bancario su cui effettuare il sequestro conservativo:

5.2.1.  Stato membro in cui è ubicato il conto bancario:

5.2.2.  Nome e indirizzo della banca:

5.2.3.  Numero del conto bancario:

(compilare un foglio a parte per conti supplementari)

Se viene effettuato il sequestro su più di un conto bancario, il ricorrente ha il dovere di effettuare il dissequestro di qualsiasi importo sottoposto a sequestro che superi l’importo indicato al punto 6.5. (articolo 28, paragrafo 2).

NOTA: Se il ricorrente non è stato in grado di fornire altre informazioni oltre allo Stato membro in cui è ubicato il conto bancario, la presente ordinanza può essere eseguita soltanto se l’autorità di esecuzione competente ottiene le informazioni necessarie nello Stato membro di esecuzione.

6.        Importo sottoposto a sequestro conservativo

6.1.     Valuta

□ Euro (EUR) lev bulgaro (BGN) □ corona ceca (CZK) corona estone (EEK) □ fiorino ungherese (HUF) □ litas lituano (LTL) □ lats lettone (LVL) □ zloty polacco (PLN) □ lira sterlina (GBP) □ leu rumeno (RON) □ corona svedese (SEK) □ Altro

(specificare il codice ISO):

6.2.     Capitale:

6.3.     Interessi:

6.4.     Spese (liquidate nella decisione giudiziaria):

6.5.     Importo totale sottoposto a sequestro conservativo:

7.        Garanzia

7.1.     Il ricorrente deve fornire una garanzia?

□ No

□ Sì, per un importo di:

Valuta

□ Euro (EUR) □ lev bulgaro (BGN) □ corona ceca (CZK) □ corona estone (EEK) □ fiorino ungherese (HUF) □ litas lituano (LTL) □ lats lettone (LVL) □ zloty polacco (PLN) □ lira sterlina (GBP) □ leu rumeno (RON) □ corona svedese (SEK) □ Altro (specificare il codice ISO):

7.2      L’esecuzione si conclude se il convenuto fornisce una garanzia pari a:

8.        Spese

8.1.     Valuta

□ Euro (EUR) □ lev bulgaro (BGN) □ corona ceca (CZK) □ corona estone (EEK) □ fiorino ungherese (HUF) □ litas lituano (LTL) □ lats lettone (LVL) □ zloty polacco (PLN) □ lira sterlina (GBP) □ leu rumeno (RON) □ corona svedese (SEK) □ Altro (specificare il codice ISO):

8.2.     Il convenuto deve sostenere le spese giudiziali, in tutto o in parte?

□ No

□ Sì. Precisare quali spese, indicando l’importo richiesto o le spese finora sostenute.

           □ Spese giudiziarie: …

           □ Onorari degli avvocati: ….

           □ Spese di notificazione o comunicazione degli atti: …

           □ Altro: …

9. Durata dell’ordinanza

L’ordinanza diventa revocabile a meno che il ricorrente avvii un procedimento nel merito entro il …..(data) [due settimane dalla data di emissione dell’ordinanza][19]

Fatto a ...        Data ...

……………………………..Firma e/o timbro

ALLEGATO III

Dichiarazione della banca

Informazioni all’autorità competente e al ricorrente sulle somme sottoposte a sequestro conservativo in seguito all’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari

(Articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale)

Queste informazioni devono essere inviate all’autorità competente e al ricorrente mediante mezzi elettronici sicuri o per posta.

1.        Autorità giudiziaria di origine

1.1.     Nome:

1.2.     Indirizzo:

1.2.1   Via e numero civico/casella postale:

1.2.2.  Località e codice postale:

1.2.3.  Stato membro

AT □ BE □ BU □ CY □ CZ □ DE □ EE □ EL □ ES □ FI □ FR □ HU □ IE □ IT □ LT □ LU □ LV □ MT □ NL □ PL □ PT □ RO □ SE □ SI □ SK □ UK □

2.        Ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari emessa dall’autorità giudiziaria di origine

2.1.     Numero di riferimento dell’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari:

2.2.     Importo totale da sottoporre a sequestro conservativo:

3.        Ricorrente

3.1.     Cognome e nome (nomi)/ragione sociale:

3.2.     Indirizzo:

3.2.1.  Via e numero civico/casella postale:

3.2.2.  Località e codice postale:

3.2.3.  Paese (se si tratta di uno Stato membro, specificare il codice come definito nella sezione 1):

3.3.     Indirizzo di posta elettronica:

4.        Convenuto

4.1.     Cognome e nome (nomi)/ragione sociale:

4.2.     Indirizzo:

4.2.1.  Via e numero civico/casella postale:

4.2.2.  Località e codice postale:

4.2.3.  Paese (se si tratta di uno Stato membro, specificare il codice come definito nella sezione 1):

5.        Somme sottoposte a sequestro conservativo

5.1.     Nome della banca:

5.2.     Indirizzo della banca:

5.3.     Stato membro (specificare il codice come definito nella sezione 1):

5.4      Tel./fax/indirizzo di posta elettronica della banca:

5.5.     Importo di denaro sottoposto a sequestro conservativo:

Fatto a ...        Data ...

……………………………..Firma e/o timbro

ALLEGATO IV

ISTANZA DI RECLAMO

(Articoli 34, 35 e 36 del regolamento (CE) n. XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale)

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Lingua

Compilare il presente modulo nella lingua dell’autorità giudiziaria a cui viene trasmesso il reclamo. Il modulo è disponibile in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea sul sito Internet dell’atlante giudiziario europeo (http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_it.htm) che potrà essere utile nel compilare il modulo nella lingua richiesta.

1.        Istante

1.1.     Cognome e nome (nomi)/ragione sociale:

1.2.     Indirizzo:

1.2.1.  Via e numero civico/casella postale:

1.2.2.  Località e codice postale:

1.2.3.  Paese (se si tratta di uno Stato membro, specificare il codice come definito nella sezione 2):

2.        Autorità giudiziaria di origine (autorità che ha emesso l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari)

2.1.     Nome:

2.2.     Indirizzo:

2.2.1.  Via e numero civico/casella postale:

2.2.2.  Località e codice postale:

2.2.3.  Stato membro

AT □ BE □ BU □CY □ CZ □ DE □ EE □ EL □ ES □ FI □ FR □ HU □ IE □ IT □ LT □ LU □ LV □ MT □ NL □ PL □ PT □ RO □SE □ SI □ SK □ UK □

3.        Ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari:

3.1.     Data e numero di riferimento:

3.2.     Importo totale da sottoporre a sequestro conservativo:

4.        Stato membro di esecuzione

Stato membro in cui l’ordinanza è stata eseguita (specificare il codice del paese come definito nella sezione 2):

5.        Ricorrente

5.1.     Cognome e nome (nomi)/ragione sociale:

5.2.     Indirizzo:

5.2.1.  Via e numero civico/casella postale:

5.2.2.  Località e codice postale:

5.2.3.  Paese (se si tratta di uno Stato membro, specificare il codice come definito nella sezione 2):

Istanza di reclamo

Nella maggior parte dei casi l’istanza di reclamo contro un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari deve essere indirizzata all’autorità giudiziaria di origine, qualora si vogliano sollevare obiezioni di cui alla seguente sezione 6, in particolare relative all’esistenza o all’ammontare del credito o contro il preteso rischio che il patrimonio venga dissipato.

Se le obiezioni riguardano la procedura di esecuzione di cui alla seguente sezione 7, in particolare per quanto riguarda gli importi esenti dall’esecuzione, è necessario indirizzare l’istanza all’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione.

Se si viene citati in qualità di consumatore, lavoratore dipendente o assicurato, l’istanza di reclamo può essere indirizzata all’autorità giudiziaria competente dello Stato membro di residenza abituale. In questo caso, contrassegnare le obiezioni che si vogliono sollevare nella sezione 6 e/o sezione 7 e la casella nella sezione 8.

6.        istanza di reclamo all’autorità giudiziaria di origine

N.B. Se l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari è stata adottata sulla base di una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, emessi contro l'istante, quest’ultimo ha il diritto di sollevare soltanto le obiezioni di cui al punto 6.1.1, 6.1.2 e 6.2.

Con la presente intendo presentare reclamo contro l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari perché (contrassegnare la casella opportuna)

6.1. le condizioni di emissione dell’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari non sono state soddisfatte, poiché

6.1.1. □ il regolamento non è applicabile al credito del ricorrente/alla decisione giudiziaria (articolo 2)

6.1.2. □ l’autorità giudiziaria di origine non è competente (articolo 6 o articolo 14, paragrafo 1)

6.1.3. □ il credito vantato dal ricorrente non è verosimilmente fondato (articolo 7, paragrafo 1), per le seguenti ragioni:

6.1.4. □ non vi è il rischio che il patrimonio detenuto nel conto bancario sia rimosso, disposto o nascosto (articolo 7, paragrafo 1, lettera b), per le seguenti ragioni:

6.2. □ il ricorrente avrebbe dovuto fornire una cauzione o fornirne una più consistente di quella disposta dall’autorità giudiziaria (giustificare):

6.3 □ il ricorrente non ha avviato il procedimento nel merito entro due settimane dalla data di emissione dell’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari o entro un termine più breve fissato dall’autorità giudiziaria emittente.

7.        istanza di reclamo nello stato membro di esecuzione

N.B. Se l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari è stata adottata sulla base di una sentenza, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, emessi contro l’istante, quest’ultimo non ha il diritto di sollevare le obiezioni di cui al punto 7.4.

Con la presente intendo presentare reclamo contro l’esecuzione dell’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari perché (contrassegnare la casella opportuna)

7.1. L’esecuzione dell’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari è avvenuta in violazione delle norme dello Stato membro di esecuzione, poiché:

7.1.1. □ il convenuto ha il diritto di esentare un certo importo di denaro dall'ambito di applicazione dell'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari e tale importo o una parte di esso è stato sottoposto a sequestro conservativo ▌.

7.1.2. □ il conto bancario del convenuto è esente dall’esecuzione in virtù della normativa sulle immunità dall’esecuzione.

7.2. □ dev’essere posta fine all’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari perché nello Stato membro di esecuzione è stata emessa una sentenza che respinge il credito vantato dal ricorrente.

7.3. □ l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari dev’essere revocata poiché la transazione giudiziaria o l’atto pubblico sono stati annullati nello Stato membro di origine.

7.4. □ il ricorrente non ha avviato il procedimento nel merito entro trenta giorni dalla data di emissione dell’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari o entro un termine più breve fissato dall’autorità giudiziaria emittente.

7.5. □ l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari dev’essere sospesa poiché l’esecutività della sentenza, della transazione giudiziaria o dell’atto pubblico è stata sospesa nello Stato membro di origine.

8.        istanza di reclamo nello stato membro di domicilio del convenuto

L’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari è stata emessa contro di me nella mia veste di

□ consumatore

□ lavoratore dipendente

□ assicurato.

Fatto a: …

Data (gg/mm/aa):

Nome dell’istante o del rappresentante autorizzato:

Dichiaro che i dati riportati sono, a mia conoscenza, corretti e forniti in buona fede.

Firma:

  • [1] * Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.
  • [2]           GU C 191 del 29.6.2012, pag. 57.
  • [3]           GU C 12 del 15.1.2001, pag. 1.
  • [4]           GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.
  • [5]           GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79.
  • [6]           GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1.
  • [7]           GU L 281 del 23.11.1995, pag. 319.
  • [8]           GU C 373 del 21.12.2011, pag. 4.
  • [9]           GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
  • [10]           GU L 166 del 11.6.1998, pag. 45.
  • [11]          GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.
  • [12]          GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7.
  • [13]          GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.
  • [14]          GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.
  • [15]          GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.
  • [16]  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.
  • [17]          Facoltativo.
  • [18]          Facoltativo.
  • [19]          Si applica soltanto se l’ordinanza viene emessa prima dell’avvio del procedimento nel merito.

MOTIVAZIONE

1. Introduzione

Allo stato attuale, esistono vari strumenti a livello dell'UE volti a facilitare il recupero di crediti insoluti. Tra questi il Procedimento europeo per le controversie di modesta entità, la Procedura europea di ingiunzione di pagamento e il Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati. Nonostante questi strumenti rendano più facile il riconoscimento delle sentenze sul recupero di crediti transfrontalieri, ancora molto resta da fare in materia di misure transitorie.

Si stima, infatti, che ogni anno circa il 2,6% del fatturato annuale delle società europee è perso in crediti insoluti. La frammentazione delle disposizioni nazionali in materia di recupero dei crediti permette, infatti, al debitore di trasferire o rimuovere facilmente i suoi soldi da un conto bancario di uno Stato membro a un altro.

Come evidenziato dalla relazione della Commissione europea[1], la situazione attuale è caratterizzata da quattro problematicità:

•  le condizioni per l'emissione di ordinanza di sequestro conservativo di beni presso conti bancari variano considerevolmente tra gli Stati membri[2];

•  la possibilità di ottenere informazioni sulla localizzazione del conto bancario del debitore non è prevista da molti Stati membri;

•  i costi per ottenere e far eseguire un sequestro conservativo su conti bancari nei casi transfrontalieri sono di norma più elevati dei casi nazionali;

•  le divergenze fra i procedimenti nazionali di esecuzione e la rispettiva durata rappresentano un grave ostacolo per i debitori.

Per far fronte alle problematiche succitate, la proposta di Regolamento in esame introduce un nuovo strumento giudiziario di natura cautelare denominato ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari (OESC), al quale il creditore potrà fare ricorso in maniera alternativa ai procedimenti nazionali. Secondo stime della Commissione, l'utilizzo della misura proposta potrà permettere alle società di recuperare fino a 600 milioni di euro di crediti insoluti[3].

2. Posizione della commissione

2.1. Campo di applicazione

La commissione condivide l'uniformità giuridica applicata dalla Commissione alle esclusioni dal campo di applicazione della proposta. Esse corrispondono, infatti, a grandi linee, a quelle previste dal regolamento Bruxelles I, come il diritto familiare, il diritto sociale e l'arbitrato.

La commissione propone, invece, di escludere dal campo di applicazione della proposta i regimi patrimoniali e le successioni. Secondo la commissione, un'estensione così ampia del campo di applicazione richiederebbe una specifica valutazione dell'impatto. Inoltre, tali ambiti non sembrano rientrare tra gli obiettivi principali della proposta, la quale, come indicato dalla Commissione, mira a facilitare "il recupero transfrontaliero dei crediti e garantire una maggiore efficienza nell’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale nei casi transfrontalieri"[4].

2.2. Definizioni

Con l'obiettivo di delimitare l'ambito di applicazione del regolamento, la commissione ritiene necessario chiarire e semplificare il testo proposto per quanto concerne la definizione delle "materie con implicazioni transnazionali". È infatti indispensabile definire adeguatamente la nozione di "controversia transnazionale". A tal fine, la commissione propone di rendere più stringenti i criteri che definiscono il carattere transnazionale della materia mediante l'inversione della presunzione. Di conseguenza, la materia presenterà implicazioni transnazionali soltanto nel caso in cui i debitori siano domiciliati e/o i conti bancari su cui si intende effettuare il sequestro mediante ordinanza siano ubicati in uno Stato membro diverso da quello dell’autorità giudiziaria adita ai fini dell’emanazione dell’OESC.

La commissione non ritiene opportuno includere nella definizione di "conto bancario" anche gli "strumenti finanziari" così come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 17 della direttiva 2004/39/CE. Tali strumenti comprenderebbero, inter alia, valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di un organismo d'investimento collettivo, contratti di opzione e strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio del credito. Secondo l'opinione della commissione, il congelamento preventivo di strumenti finanziari presenta rischi diversi dal congelamento di "classici" conti bancari di deposito. Invero, il valore degli strumenti finanziari è soggetto a variazione dovute alla fluttuazione dei tassi di mercato. Pertanto, un'inclusione di strumenti finanziari nell'oggetto dell'ordinanza potrebbe avere ripercussioni negative tanto per il debitore quanto per il creditore.

La commissione è dell'opinione che la definizione di "credito" contenuta nell'articolo 4, paragrafo 7, della proposta dovrebbe essere ampliata al fine di specificarne la natura. A tal riguardo, il riferimento introdotto ai requisiti della "liquidità" e "esigibilità" consente di determinare la fondatezza del credito vantato ed eviterebbe difformità in merito all’interpretazione della natura del credito sulla base del quale il giudice è chiamato a emanare l’OESC.

Infine, con il fine di accrescere la certezza giuridica del testo, la commissione ritiene opportuno chiarire la definizione di banca, operando una differenziazione tra istituti di credito e istituti di moneta elettronica.

2.3. Procedura per l'ottenimento di un'OESC

·    Procedura ex parte

Al fine di assicurare la massima efficacia del provvedimento, la proposta prevede un "effetto sorpresa" nella fase attuativa dell'OESC. L'obiettivo è di impedire al debitore di ritirare o trasferire le somme detenute in altri conti bancari ubicati in uno Stato differente da quello del procedimento. A tal fine, la procedura europea è accessibile anche prima dell'ottenimento di un titolo esecutivo nello Stato membro in cui si trova il debitore[5] e l'ordinanza può essere emessa in una procedura ex parte, ossia senza la previa audizione del debitore[6].

Nonostante sia fondamentale salvaguardare l'effetto sorpresa attraverso il ricorso alla procedura ex parte per l'emissione di un OESC, la commissione ritiene che il tenore della disposizione debba essere riveduto al fine di operare un corretto bilanciamento tra i diritti del creditore e quelli del debitore. La proposta appare, infatti, eccessivamente sbilanciata a favore del ricorrente e non offre garanzie necessarie per mitigare la natura potenzialmente draconiana dell'ordinanza.

In considerazione delle sopraesposte analisi, la commissione ritiene auspicabile l'introduzione di una disposizione che preveda, in casi eccezionali e debitamente giustificati, la facoltà per l'autorità giudiziaria adita di poter disporre la convocazione del convenuto per acquisire ulteriori informazioni[7], che consentano una valutazione più accurata della fondatezza dell'istanza.

•   Condizioni di emissione

Con il fine di bilanciare i diritti del debitore e quelli del creditore, la commissione ritiene sia necessario disciplinare in maniera più precisa e stringente le condizioni per l'emissione dell'OESC[8]. Di conseguenza, la modifica introdotta all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), definisce una condizione più ampia per la richiesta di OESC. Secondo la modifica introdotta, può richiedere l'ordinanza chi può vedersi pregiudicato, in tutto o in parte, il proprio diritto di credito. Al contempo, il dettato è reso più stringente mediante il criterio di "sufficienza" per quanto concerne le prove necessarie a dimostrare il credito vantato e di "concretezza" e "attualità" del rischio nel caso del pregiudizio.

•   Domanda di OESC

La commissione propone di ampliare e rendere più precise le informazioni che il debitore deve fornire al momento di compilare una domanda di OESC. Con la stessa logica, un successivo emendamento introduce l'obbligo da parte del creditore di accompagnare la domanda di OESC con una dichiarazione che certifichi che l'informazione fornita nella domanda sia veritiera e completa e che ogni dichiarazione deliberatamente falsa e incompleta possa produrre conseguenze giuridiche conformemente alla legislazione dello Stato membro, in cui la domanda viene presentata.

•   Mezzi di prova

La commissione ritiene opportuno rendere più precisi e stringenti i criteri che disciplinano i mezzi di prova ammessi nella procedura. A tal riguardo, non considera appropriato l'utilizzo di dichiarazioni scritte di testimoni o esperti. Le disposizioni nazionali che regolano la definizione di "esperto" differiscono nei singoli ordinamenti giuridici nazionali, ponendo il serio rischio di testimonianze fraudolente. Per questo motivo, la commissione propone di regolare i metodi per la raccolta delle prove ai sensi del diritto nazionale e di eliminare dal testo la possibilità di ricorrere alla testimonianza di esperti.

•   Responsabilità del creditore

Con il fine di favorire un utilizzo "responsabile" della procedura, la commissione considera necessario che il creditore sia ritenuto responsabile nei confronti del convenuto per qualsiasi danno causato da un'OESC qualora l'OESC venga revocata o modificata, qualora l'esecuzione venga interrotta o nel caso in cui, durante il procedimento di merito, il reclamo venga ritenuto infondato. Analogamente, la commissione propone di rendere obbligatorio il deposito di una cauzione o di una garanzia sufficiente da parte del creditore per risarcire eventuali danni subiti dal debitore a seguito dell'esecuzione di un'OESC successivamente revocata.

2.4. Informazioni sul conto bancario e costi derivanti della procedura

La commissione ritiene che i dati di cui all'articolo 16, lettera c), punti iii) e iv), della proposta, ovvero la data di nascita, il numero di identità nazionale o del passaporto o il numero di iscrizione nel registro delle persone giuridiche, debbano essere sempre comunicati, qualora noti, al fine di innalzare il livello di informazioni necessarie per l'identificazione del conto del debitore, aumentando conseguentemente il livello di protezione dei diritti dello stesso. Una tale disposizione può, inoltre, consentire un'identificazione più rapida e certa del conto del debitore.

Per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 17 della proposta, in linea con il parere espresso dal "Garante europeo per la protezione dei dati"[9] e al fine di evitare la divulgazione di informazioni non pertinenti, come la rivelazione di segreti bancari, la commissione propone di circoscrivere la richiesta e l'ottenimento d'informazioni sul conto bancario del convenuto a quelle effettivamente necessarie per identificare il convenuto e i suoi conti e di rendere più precise le informazioni richieste. Al contempo, la commissione ritiene opportuno prevedere, tra le modalità a disposizione dell'autorità competente per l'ottenimento di informazioni, la possibilità di obbligare il convenuto a rivelare dove sia mantenuto il conto, insieme al divieto di disporre, ritirare o trasferire il denaro in esso contenuto per un ammontare pari al valore della somma dovuta, oggetto dell'OESC.

La proposta della Commissione prevede che il pagamento o il rimborso dei costi di attuazione dell'OESC, sostenuti dalle banche, sia disciplinato dalle disposizioni di diritto nazionale (articolo 30, paragrafo 1). Alla luce delle diversità dei singoli ordinamenti nazionali, una previsione di questo genere rischia di provocare forme di discriminazione a danno di alcune banche, per le quali suddetto risarcimento non è previsto. È innegabile, infatti, che la procedura proposta comporti un impiego di risorse umane ed economiche, la cui onerosità non può escludersi in considerazione del fatto che non si persegue un interesse pubblico, bensì privato. Pertanto, la commissione ritiene opportuno che l'articolo 30 indichi disposizioni esplicite e armonizzate per il pagamento dei costi sostenuti dalle banche nella fase esecutiva dell'OESC.

  • [1]  Cfr.: relazione sulla proposta di regolamento (COM(2011)445, p.3).
  • [2]  Un'ordinanza di sequestro conservativo non rappresenta un concetto "universale" all'interno del sistema giuridico dell'Unione. Esistono, al contrario, diverse misure transitorie nei vari ordinamenti, che vanno da strumenti generali, come ingiunzioni (Irlanda) o ordinanze (Danimarca), a strumenti particolari, come il Garnishment Order (Malta). A tale riguardo, vedasi l'analisi comparativa delle procedure nazionali per l'ottenimento di un'ordinanza di sequestro conservativo, effettuata dal CSES in uno studio commissionato dalla Commissione europea e pubblicato nel 2011: "Study for an Impact Assessment on a Draft Legislative Proposal on the Attachment of Bank Accounts" (pp. 70-85).
  • [3]  Valutazione d'impatto della Commissione sulla proposta di regolamento (p. 35), accessibile al seguente link: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0937:FIN:EN:PDF.
  • [4]  Relazione introduttiva della Commissione alla proposta, COM(2011)445, p. 4.
  • [5]  Articolo 5 (Accessibilità).
  • [6]  Art. 10 (Procedura ex parte).
  • [7]  Il principio del contraddittorio è uno dei principi fondamentali degli ordinamenti giuridici degli Stati membri.
  • [8]  Cfr. art. 7 della proposta.
  • [9]  Cfr.: Parere del garante europeo; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, C 373/4 (21/12/2011).

PARERE della commissione per i problemi economici e monetari (1.3.2012)

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale
(COM(2011)0445 – C7‑0211/2011 – 2011/0204(COD))

Relatore per parere: Elena Băsescu

BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore ritiene che la maggiore efficienza delle attività di recupero transfrontaliero dei crediti favorirà l'aumento della competitività nel mercato unico. Le complesse procedure di recupero transfrontaliero dei crediti hanno un impatto economico negativo, in primis sulle imprese che svolgono attività commerciali o forniscono servizi in Stati membri diversi da quello in cui hanno sede. Tra i presupposti essenziali per garantire condizioni di concorrenza paritarie nel mercato unico non può mancare un accesso funzionale e a costi contenuti al recupero transfrontaliero dei crediti. La chiarezza della definizione del concetto di "implicazioni transnazionali" è un aspetto importante. In tale ottica il relatore opta per una definizione positiva in luogo di una negativa.

La procedura europea di sequestro conservativo su conti bancari rappresenta un'alternativa alla procedura giudiziaria interna volta all'adozione di misure cautelari. Se da un lato l'espletamento della procedura di emissione di un'ordinanza di sequestro in assenza di notifica al debitore garantisce un'efficace esecuzione dell'ordinanza stessa, all'altra occorre trovare il giusto equilibrio tra il diritto dei creditori di recuperare le somme dovute e la necessità di tutelare adeguatamente i debitori. Il relatore ritiene necessario non solo imporre ai creditori l'obbligo di depositare una cauzione (lasciando la determinazione della relativa entità alla discrezione del giudice) ma anche chiarire alcuni concetti come ad esempio quello di "fondatezza del credito". Nel contempo occorre garantire il rispetto del principio della celerità nell'espletamento delle procedure giudiziarie attraverso la fissazione di termini brevi e precisi per l'emissione e l'esecuzione delle ordinanze di sequestro conservativo.

Il relatore è del parere che la trasparenza degli attivi patrimoniali dovrebbe essere limitata a quelli necessari per la copertura dei crediti. Le somme destinate a soddisfare le esigenze primarie del debitore dovrebbero invece essere esenti da sequestro. È altresì necessario che le banche possano recuperare i costi dei servizi legati all'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo. D'altra parte detti costi dovrebbero riflettere in maniera fedele le spese realmente affrontate dalle banche per la prestazione dei servizi in questione, nel rispetto dei principi di proporzionalità e imparzialità.

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) È necessario che il presente regolamento fornisca sufficienti garanzie per evitare qualsiasi abuso dell'ordinanza. In particolare, a meno che il creditore non disponga già di una decisione esecutiva nello Stato membro di esecuzione, è auspicabile che l'autorità giudiziaria possa imporre al creditore una cauzione per il risarcimento di qualunque danno subito dal debitore in seguito a un'ordinanza ingiustificata. Le condizioni alle quali il creditore è tenuto a risarcire il debitore per il danno causato dovrebbero essere disciplinate dal diritto nazionale. Laddove il diritto di uno Stato membro non contempli la responsabilità del ricorrente, il presente regolamento non dovrebbe precludere misure con effetto equivalente, come l'obbligo che il ricorrente si assuma l'impegno di risarcire i danni.

(15) È necessario che il presente regolamento fornisca sufficienti garanzie per evitare qualsiasi abuso dell'ordinanza. In particolare, a meno che il creditore non disponga già di una decisione esecutiva nello Stato membro di esecuzione, è auspicabile che l'autorità giudiziaria imponga al creditore una cauzione per il risarcimento di qualunque danno subito dal debitore in seguito a un'ordinanza ingiustificata. L'ammontare della cauzione è stabilito dall'autorità giudiziaria competente in funzione dell'entità del credito. Le condizioni alle quali il creditore è tenuto a risarcire il debitore per il danno causato dovrebbero essere dettagliatamente disciplinate dal diritto nazionale; gli Stati membri dovrebbero tuttavia garantire un risarcimento alle vittime di abusi dell'ordinanza attraverso opportune disposizioni.

Motivazione

Considerando che i requisiti per l'emissione di un'ordinanza di sequestro conservativo non sono sufficientemente rigidi, è necessario imporre ai creditori l'obbligo di depositare una cauzione lasciando al giudice competente la facoltà di decidere in merito all'entità della stessa.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Per una rapida esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari, è opportuno che il regolamento preveda che la trasmissione dell'ordinanza dall'autorità giudiziaria emittente alla banca sia effettuata tramite notificazione o comunicazione diretta, come prescrive il regolamento (CE) n. 1393/2007 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali. Occorre che il presente regolamento preveda anche norme adeguate per l'attuazione dell'ordinanza da parte della banca, e obblighi quest'ultima a dichiarare se l'ordinanza abbia effettivamente agito su somme appartenenti al debitore.

(17) Ove il ricorrente abbia già ottenuto una decisione giudiziaria o altro titolo esecutivo nel merito, ai fini di una rapida esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari è opportuno che il regolamento preveda che la trasmissione dell'ordinanza dall'autorità giudiziaria emittente alla banca sia effettuata tramite notificazione o comunicazione diretta, come prescrive il regolamento (CE) n. 1393/2007 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali. Occorre che il presente regolamento preveda anche norme adeguate per l'attuazione dell'ordinanza da parte della banca, e obblighi quest'ultima a dichiarare se l'ordinanza abbia effettivamente agito su somme appartenenti al debitore.

Motivazione

In linea con la proposta della Commissione è opportuno abolire qualsiasi procedura di exequatur obbligatoria nei casi in cui al creditore sia già stato riconosciuto il diritto a una determinata somma in forza di una decisione giudiziaria nel merito, dal momento che l'ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari è applicabile solo a chi tenta di entrare in possesso di beni che legalmente gli appartengono.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 bis) Ove il ricorrente non abbia ancora ottenuto una decisione giudiziaria o altro titolo esecutivo nel merito, l'ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari può essere oggetto di procedimenti minimi proporzionali da parte delle autorità giudiziarie degli Stati membri in cui sono detenuti i conti bancari. Ai fini di un'adeguata protezione del debitore devono essere applicate le procedure minime necessarie. Il debitore non deve essere informato dei procedimenti stessi prima dell'esecuzione dell'ordinanza.

Motivazione

Per permettere agli Stati membri di tutelare i propri cittadini da qualunque utilizzo in mala fede delle procedure di exequatur relative alle ordinanze di sequestro conservativo su conti bancari, è opportuno garantire loro la facoltà di applicare procedure di exequatur obbligatorie in caso di esecuzione di un'ordinanza nei rispettivi territori. Le procedure in questione, da un lato non dovrebbero essere in grado di anticipare la decisione dell'autorità giudiziaria di partenza nel merito della causa iniziata dal ricorrente per l'emissione di un'ordinanza, ma dall'altro dovrebbero poter stabilire se il livello di protezione è sufficiente o meno.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) Occorre che nel procedimento per l'ordine di sequestro conservativo su conti bancari sia assicurato il pieno rispetto del diritto del convenuto a un giudice imparziale. A tal fine è necessario che l'ordinanza e tutti i documenti presentati dal ricorrente siano notificati al convenuto subito dopo la sua esecuzione e che il convenuto possa presentare reclamo. È auspicabile che l'autorità competente che ha emesso l'ordinanza sia competente a ricevere il reclamo, a condizione che non venga contestato alcun aspetto dell'esecuzione. Tuttavia, se il convenuto è un consumatore, un lavoratore dipendente o un assicurato, è opportuno che egli possa presentare reclamo contro l'ordinanza dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato membro del proprio domicilio. Inoltre, è auspicabile che il debitore abbia il diritto di ottenere il dissequestro delle somme sul proprio conto bancario se offre una garanzia alternativa.

(18) Occorre che nel procedimento per l'ordine di sequestro conservativo su conti bancari sia assicurato il pieno rispetto del diritto del convenuto a un giudice imparziale. A tal fine è necessario che l'ordinanza e tutti i documenti presentati dal ricorrente siano notificati al convenuto subito dopo la sua esecuzione e che il convenuto possa presentare reclamo. È auspicabile che l'autorità competente che ha emesso l'ordinanza sia competente a ricevere il reclamo contro l'ordinanza stessa, a condizione che non venga contestato alcun aspetto dell'esecuzione. Tuttavia, è opportuno che il convenuto possa presentare reclamo contro l'ordinanza dinanzi all'autorità giudiziaria di uno Stato membro in cui detiene conti bancari se l'esecuzione dell'ordinanza stessa riguarda quello Stato membro. Inoltre, è auspicabile che il debitore abbia il diritto di ottenere il dissequestro delle somme sul proprio conto bancario se offre una garanzia alternativa.

Motivazione

Per contestare un'ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari applicabile in tutta l'UE il debitore dovrebbe essere tenuto a presentare reclamo presso l'autorità giudiziaria che l'ha emessa; tuttavia, ai fini della protezione dei cittadini, che magari vivono e detengono conti bancari in più di uno Stato membro, è opportuno che i ricorsi contro l'esecuzione di un'ordinanza possano essere presentati presso le autorità giudiziarie dello Stato membro in cui si trovano i conti bancari di volta in volta interessati dall'esecuzione.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il presente regolamento si applica ai crediti pecuniari in materia civile e commerciale con implicazioni transnazionali secondo la definizione di cui all'articolo 3, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa.

1. Il presente regolamento si applica ai crediti in materia civile e commerciale con implicazioni transnazionali secondo la definizione di cui all'articolo 3, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa.

Motivazione

Il termine "credito" è già definito all'articolo 4, punto 7, come un credito relativo al pagamento di un importo di denaro determinato o determinabile.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il presente regolamento non sia applica ai conti bancari che sono esenti da sequestro ai sensi della legge sulle immunità dall'esecuzione dello Stato membro in cui è ubicato il conto, né ai sistemi di regolamento titoli designati dagli Stati membri a norma dell'articolo 10 della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

3. Il presente regolamento non sia applica ai conti bancari che sono esenti da sequestro ai sensi della legge sulle immunità dall'esecuzione dello Stato membro in cui è ubicato il conto, né ai conti aperti nel quadro di sistemi di pagamento e di regolamento titoli designati dagli Stati membri a norma dell'articolo 10 della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Motivazione

La deroga all'applicazione del regolamento dovrebbe riguardare i conti aperti nel quadro di tutti i sistemi di cui alla direttiva 98/26/CE, quindi anche dei sistemi di pagamento e non soltanto dei sistemi di regolamento titoli.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 3

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini del presente regolamento, una materia presenta implicazioni transnazionali salvo che l'autorità giudiziaria cui è presentata la domanda di OESC, tutti i conti bancari su cui si intende effettuare il sequestro mediante ordinanza e le parti si trovino o siano domiciliati nello stesso Stato membro.

Ai fini del presente regolamento, una materia presenta implicazioni transnazionali se

 

- l'autorità giudiziaria cui è presentata la domanda di OESC,

 

- uno dei conti bancari su cui si intende effettuare il sequestro mediante ordinanza o

 

- il domicilio di una delle parti

 

non si trovano nel territorio dello stesso Stato membro;

Motivazione

Ai fini di una maggiore chiarezza la definizione del concetto di "implicazioni transnazionali" dovrebbe essere positiva e non negativa (si vedano, ad esempio, le definizioni utilizzate nel regolamento (CE) n. 1896/2006 che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento o nel regolamento (CE) n. 861/2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità).

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La data di riferimento per stabilire se una controversia abbia o meno carattere transnazionale è quella in cui il modulo di domanda di OESC è presentato all'organo giurisdizionale competente.

Motivazione

Occorre precisare la data di riferimento per l'analisi degli elementi utili alla determinazione del carattere transnazionale di una controversia (si vedano, ad esempio, il regolamento (CE) n. 1896/2006 che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento o il regolamento (CE) n. 861/2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità).

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. "banca": un'impresa la cui attività consiste nel ricevere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto;

2. "banca": un ente creditizio la cui attività consiste nel ricevere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto;

Motivazione

Nell'ambito della definizione del concetto di "banca" è opportuno utilizzare il termine "ente creditizio" già consacrato dalla direttiva 2006/48/CE relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 11 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) riguardi la firma e il contenuto dell'atto pubblico, e

a) riguardi la firma, il contenuto dell'atto pubblico, l'identificazione delle parti, l'espressione del consenso da parte di queste ultime in merito al contenuto e alla data dell'atto stesso, e

Motivazione

Per stabilire l'autenticità di un documento occorre fare riferimento all'identificazione delle parti nonché all'espressione del consenso da parte di queste ultime in merito al contenuto e alla data del documento in questione.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) il ricorrente richiede un'OESC prima dell'inizio della causa di merito contro il convenuto o in qualsiasi momento durante il procedimento;

a) il creditore richiede un'OESC prima dell'inizio della causa di merito contro il debitore o in qualsiasi momento durante il procedimento;

Motivazione

Non è corretto parlare di "ricorrente" e "convenuto" prima dell'avvio di una procedura giudiziaria; sono quindi preferibili i termini "creditore" e "debitore".

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) il ricorrente ha ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico contro il convenuto che sono esecutivi nello Stato membro d'origine ma non ancora dichiarati esecutivi nello Stato membro dell'esecuzione in cui la dichiarazione è richiesta.

b) il creditore ha ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico contro il debitore che sono esecutivi nello Stato membro d'origine ma non ancora dichiarati esecutivi nello Stato membro dell'esecuzione in cui la dichiarazione è richiesta.

Motivazione

Non è corretto parlare di "ricorrente" e "convenuto" prima dell'avvio di una procedura giudiziaria; sono quindi preferibili i termini "creditore" e "debitore".

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La sezione 2 si applica nei casi in cui il ricorrente richiede un'OESC dopo aver ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico contro il convenuto che di diritto sono esecutivi o sono stati dichiarati esecutivi nello Stato membro dell'esecuzione.

2. La sezione 2 si applica nei casi in cui il creditore richiede un'OESC dopo aver ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico contro il debitore che di diritto sono esecutivi o sono stati dichiarati esecutivi nello Stato membro dell'esecuzione.

Motivazione

Non è corretto parlare di "ricorrente" e "convenuto" prima dell'avvio di una procedura giudiziaria; sono quindi preferibili i termini "creditore" e "debitore".

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Sono competenti per l'emissione dell'ordinanza le autorità giudiziarie dello Stato membro in cui deve essere iniziata l'azione di merito in conformità delle norme di competenza applicabili. Ove una o più autorità giudiziarie siano competenti a conoscere del merito, è competente l'autorità giudiziaria dello Stato membro in cui il ricorrente ha iniziato o intende iniziare l'azione di merito.

2. Sono competenti per l'emissione dell'ordinanza le autorità giudiziarie dello Stato membro in cui deve essere iniziata l'azione di merito in conformità delle norme di competenza applicabili. Ove una o più autorità giudiziarie siano competenti a conoscere del merito, è competente l'autorità giudiziaria dello Stato membro in cui il ricorrente ha iniziato l'azione di merito.

Motivazione

L'eliminazione della dicitura "o intende iniziare" consente di ridurre al minimo l'ambiguità in sede di determinazione del giudice competente.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) che il credito vantato nei confronti del convenuto è verosimilmente fondato;

a) che il credito vantato nei confronti del convenuto è fondato;

Motivazione

Ai fini dell'equilibrio tra diritti del ricorrente e del convenuto il credito vantato nei confronti di quest'ultimo deve essere fondato (tout court).

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il credito si considera fondato ai fini della lettera a) qualora sia accertato, tra l'altro, che:

 

– il credito esiste,

 

– il credito è esigibile,

 

– è in corso un procedimento di merito dinanzi all'autorità giudiziaria.

Motivazione

Ai fini dell'equilibrio tra diritti del ricorrente e del convenuto il testo del regolamento dovrebbe fissare i criteri per la determinazione della fondatezza del credito nei confronti del debitore.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Ove il ricorrente abbia già ottenuto, contro il convenuto, una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico per il pagamento di un importo di denaro che sono esecutivi nello Stato membro d'origine e possono essere riconosciuti nello Stato membro dell'esecuzione in conformità degli strumenti applicabili del diritto dell'Unione, sarà ritenuta soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a).

2. La condizione di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a) si considera soddisfatta qualora il ricorrente abbia già ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico esecutivi nello Stato membro d'origine, che possano essere riconosciuti nello Stato membro dell'esecuzione in conformità degli strumenti applicabili del diritto dell'Unione, e che stabiliscano o certifichino che il credito si riferisce a un pagamento per la cui esecuzione è stata presentata una domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari.

Motivazione

Ai fini di una maggiore chiarezza nonché dell'equilibrio tra diritti del ricorrente e del convenuto è necessaria una riformulazione del testo.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 12

Testo della Commissione

Emendamento

Prima di emettere un'OESC, l'autorità giudiziaria può imporre al ricorrente una cauzione o una garanzia equivalente per risarcire eventuali danni subiti dal convenuto, nella misura in cui il ricorrente sia tenuto, ai sensi del diritto nazionale, al risarcimento del danno.

Prima di emettere un'OESC, l'autorità giudiziaria impone al ricorrente una cauzione o una garanzia equivalente per risarcire eventuali danni subiti dal convenuto. Il ricorrente è tenuto al risarcimento del danno nel caso in cui l'autorità giudiziaria che aveva emesso l'OESC decida, a seguito di reclamo, che il ricorrente non aveva titolo per presentare una domanda di OESC.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 13

Testo della Commissione

Emendamento

Se la domanda di OESC è presentata prima dell'inizio di una causa di merito, il ricorrente inizia il procedimento entro 30 giorni dalla data di emissione dell'ordinanza o entro un periodo più breve deciso dall'autorità giudiziaria emittente, pena la revoca dell'ordinanza ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 35, paragrafo 2.

Se la domanda di OESC è presentata prima dell'inizio di una causa di merito, il ricorrente inizia il procedimento entro 30 giorni di calendario dalla data di emissione dell'ordinanza o entro un periodo più breve deciso dall'autorità giudiziaria emittente, pena la revoca dell'ordinanza ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 35, paragrafo 2.

Motivazione

È necessario precisare che si tratta di 30 giorni di calendario.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 16 – lettera c - alinea

Testo della Commissione

Emendamento

c) uno degli elementi seguenti:

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) possibilità di obbligare tutte le banche del territorio a rendere noto se il convenuto abbia un conto depositato presso di loro;

a) possibilità di obbligare tutte le banche del territorio a comunicare alle autorità competenti l'eventuale esistenza di un conto del convenuto depositato presso di loro;

Motivazione

Occorre precisare che l'informazione va trasmessa alle autorità competenti.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) ove il ricorrente abbia ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico nel merito, esecutivi nello Stato membro d'origine, oppure nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, fino a che agli effetti dell'OESC subentrino gli effetti equivalenti di un provvedimento di esecuzione di diritto nazionale, purché il ricorrente abbia avviato il procedimento di esecuzione entro 30 giorni dacché la decisione giudiziaria, la transazione giudiziaria o l'atto pubblico sono stati notificati o sono diventati esecutivi, a seconda di quale data sia posteriore.

b) ove il ricorrente abbia ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico nel merito, esecutivi nello Stato membro d'origine, oppure nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, fino a che agli effetti dell'OESC subentrino gli effetti equivalenti di un provvedimento di esecuzione di diritto nazionale, purché il ricorrente abbia avviato il procedimento di esecuzione entro 30 giorni di calendario dacché la decisione giudiziaria, la transazione giudiziaria o l'atto pubblico sono stati notificati o sono diventati esecutivi, a seconda di quale data sia posteriore.

Motivazione

È necessario precisare che si tratta di 30 giorni di calendario.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il ricorso va presentato entro 30 giorni dalla notifica della decisione di cui al paragrafo 1.

2. Il ricorso va presentato entro 30 giorni di calendario dalla notifica della decisione di cui al paragrafo 1.

Motivazione

È necessario precisare che si tratta di 30 giorni di calendario.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 23

Testo della Commissione

Emendamento

L'OESC emessa in uno Stato membro ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'articolo 14, paragrafo 1, è riconosciuta ed è esecutiva negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.

L'OESC emessa in uno Stato membro in presenza delle circostanze di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 1, è riconosciuta ed è esecutiva negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.

Motivazione

È opportuno chiarire che l'exequatur è abolito solo nei casi in cui il ricorrente abbia ottenuto una decisione giudiziaria nel merito ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Al convenuto sono notificati o comunicati l'OESC e tutti i documenti presentati all'autorità giudiziaria o all'autorità competente per l'emissione dell'ordinanza, senza ingiustificato ritardo dopo la notificazione o comunicazione alla banca ai sensi dell'articolo 24 e allorché la banca abbia effettuato la dichiarazione in applicazione dell'articolo 27.

1. Entro il termine di una giornata lavorativa dalla notificazione o comunicazione alla banca ai sensi dell'articolo 24 e dalla dichiarazione della banca in applicazione dell'articolo 27, l'ordinanza di sequestro conservativo è notificata o comunicata al convenuto unitamente alla documentazione presentata al giudice o all'autorità competente ai fini dell'emissione dell'OESC.

Motivazione

Occorre stabilire con precisione il termine per la notifica o la comunicazione al convenuto dell'ordinanza di sequestro conservativo, che va trasmessa unitamente alla documentazione presentata al giudice o all'autorità competente ai fini dell'emissione dell'ordinanza stessa.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Se le somme contenute nel conto bancario indicato nell'OESC di cui al paragrafo 1, consistono in strumenti finanziari, il loro valore sarà determinato con riferimento al pertinente tasso di mercato applicabile il giorno dell'attuazione.

3. Se le somme contenute nel conto bancario indicato nell'OESC di cui al paragrafo 1, consistono in strumenti finanziari, il loro valore sarà determinato con riferimento al pertinente tasso di mercato applicabile il giorno dell'attuazione. Qualora le somme depositate sul conto bancario superino l'importo indicato nell'OESC, la scelta degli strumenti finanziari cui applicare l'ordinanza stessa spetta alla banca. Il debitore che si trovi in disaccordo con la decisione della banca può presentare reclamo presso l'autorità giudiziaria competente dello Stato membro in cui è detenuto il conto.

Motivazione

Occorre precisare quali sono gli strumenti finanziari interessati dal provvedimento nel caso in cui un conto bancario ne comprenda diversi.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Se la valuta delle somme contenute nel conto bancario è diversa da quella in cui è stata emessa l'ordinanza, la banca converte l'importo con riferimento al tasso ufficiale di cambio del giorno dell'attuazione.

4. Se la valuta delle somme contenute nel conto bancario è diversa da quella in cui è stata emessa l'ordinanza, la banca converte l'importo con riferimento al tasso ufficiale di cambio applicabile il giorno dell'attuazione nello Stato membro in cui è ubicato il conto.

Motivazione

È opportuno precisare qual è il tasso di cambio ufficiale utilizzato dalla banca per la conversione dell'importo.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 34 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Mezzi di ricorso del convenuto nello Stato membro d'origine

Diritto del convenuto a presentare reclamo contro l'OESC

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Salvo nel caso previsto al paragrafo 1, lettera b), il reclamo è proposto tempestivamente, comunque entro 45 giorni dal giorno in cui il convenuto è venuto effettivamente a conoscenza del contenuto dell'ordinanza ed è stato in grado di reagire.

2. Salvo nel caso previsto al paragrafo 1, lettera b), il reclamo è proposto tempestivamente e comunque entro 45 giorni di calendario dal giorno in cui il convenuto è venuto effettivamente a conoscenza del contenuto dell'ordinanza ed è stato in grado di reagire alla stessa.

Motivazione

È necessario precisare che si tratta di 45 giorni di calendario.

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il reclamo è presentato all'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordinanza, con il modulo di cui all'allegato IV e con qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico.

3. Il reclamo contro un'OESC applicabile in tutta l'UE è presentato all'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordinanza, con il modulo di cui all'allegato IV e con qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico.

Motivazione

Per contestare un'ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari applicabile in tutta l'UE il debitore dovrebbe essere tenuto a presentare reclamo presso l'autorità giudiziaria che l'ha emessa; tuttavia, ai fini della protezione dei cittadini, che magari vivono e detengono conti bancari in più di uno Stato membro, è opportuno che i ricorsi contro l'esecuzione di un'ordinanza possano essere presentati presso le autorità giudiziarie dello Stato membro in cui si trovano i conti bancari di volta in volta interessati dall'esecuzione.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Fatti salvi i diritti riconosciuti al convenuto dall'articolo 35, un convenuto può presentare un'istanza di reclamo contro un'OESC anche presso l'autorità giudiziaria di un altro Stato membro. Le decisioni di revoca o modifica dell'OESC adottate a norma del presente paragrafo sono applicabili solo nello Stato membro in cui ha sede l'autorità giudiziaria interessata.

Motivazione

Per contestare un'ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari applicabile in tutta l'UE il debitore dovrebbe essere tenuto a presentare reclamo presso l'autorità giudiziaria che l'ha emessa; tuttavia, ai fini della protezione dei cittadini, che magari vivono e detengono conti bancari in più di uno Stato membro, è opportuno che i ricorsi contro l'esecuzione di un'ordinanza possano essere presentati presso le autorità giudiziarie dello Stato membro in cui si trovano i conti bancari di volta in volta interessati dall'esecuzione.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il reclamo è notificato o comunicato al ricorrente in conformità delle norme applicabili in materia di notificazione o comunicazione degli atti.

4. Il reclamo è notificato o comunicato al ricorrente dall'autorità giudiziaria in conformità delle norme applicabili in materia di notificazione o comunicazione degli atti.

Motivazione

Occorre precisare che il reclamo è notificato o comunicato dall'autorità giudiziaria.

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. La decisione è immediatamente notificata o comunicata alla banca o alle banche interessate, che procedono alla sua attuazione non appena la ricevono sbloccando l'importo sequestrato, in tutto o in parte. Essa è altresì immediatamente notificata o comunicata al ricorrente in conformità delle norme applicabili in materia di notificazione o comunicazione degli atti.

7. La decisione è immediatamente notificata o comunicata dall'autorità giudiziaria alla banca o alle banche interessate, che procedono alla sua attuazione non appena la ricevono sbloccando l'importo sequestrato, in tutto o in parte. Essa è altresì immediatamente notificata o comunicata dall'autorità giudiziaria al ricorrente in conformità delle norme applicabili in materia di notificazione o comunicazione degli atti.

Motivazione

Occorre precisare che la decisione è notificata o comunicata dall'autorità giudiziaria.

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 36

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 36

soppresso

Mezzi di ricorso del convenuto nello Stato membro di domicilio

 

Se il convenuto è un consumatore, un lavoratore dipendente o un assicurato, a norma degli articoli 34 e 35 può anche proporre il reclamo all'autorità giudiziaria competente nello Stato membro in cui è domiciliato, comunicata alla Commissione a norma dell'articolo 48.

 

Motivazione

Per contestare un'ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari applicabile in tutta l'UE il debitore dovrebbe essere tenuto a presentare reclamo presso l'autorità giudiziaria che l'ha emessa; tuttavia, ai fini della protezione dei cittadini, che magari vivono e detengono conti bancari in più di uno Stato membro, è opportuno che i ricorsi contro l'esecuzione di un'ordinanza possano essere presentati presso le autorità giudiziarie dello Stato membro in cui si trovano i conti bancari di volta in volta interessati dall'esecuzione.

PROCEDURA

Titolo

Ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari

Riferimenti

COM(2011)0445 – C7-0211/2011 – 2011/0204(COD)

Commissione competente per il merito        Annuncio in Aula

JURI

13.9.2011

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

ECON

13.9.2011

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Elena Băsescu

13.9.2011

 

 

 

Esame in commissione

20.12.2011

6.2.2012

 

 

Approvazione

29.2.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

34

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Burkhard Balz, Udo Bullmann, Pascal Canfin, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Sampo Terho, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Elena Băsescu, Philippe De Backer, Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Enrique Guerrero Salom, Thomas Händel, Danuta Jazłowiecka, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Sirpa Pietikäinen, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Theodoros Skylakakis

PROCEDURA ()

Titolo

Ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari

Riferimenti

COM(2011)0445 – C7-0211/2011 – 2011/0204(COD)

Presentazione della proposta al PE

25.7.2011

 

 

 

Commissione competente per il merito

Annuncio in Aula

JURI

13.9.2011

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

Annuncio in Aula

ECON

13.9.2011

 

 

 

Relatore

Nomina

Raffaele Baldassarre

21.11.2011

 

 

 

Esame in commissione

20.12.2011

6.11.2012

27.11.2012

21.2.2013

 

19.3.2013

 

 

 

Approvazione

30.5.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

22

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Mary Honeyball, Eva Lichtenberger, József Szájer, Axel Voss

Deposito

20.6.2013