RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune

5.11.2013 - (COM(2011)0628 – C7‑0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 –2011/0288(COD)) - ***I

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Relatore: Giovanni La Via


Procedura : 2011/0288(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0363/2013

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune

(COM(2011)0628 – C7‑0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   viste la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0628) e le modifiche alla proposta (COM(2012)0551),

–   visti l'articolo 249, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0341/2011),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo del 25 aprile 2012[1] e del 14 novembre 2012[2],

–   visto il parere 1/2012 della Corte dei conti dell'8 marzo 2012[3],

–   visto il parere del Comitato delle regioni del 4 maggio 2012[4],

–   vista la sua decisione del 13 marzo 2013 sull'avvio dei negoziati interistituzionali e sul relativo mandato in merito alla proposta in esame[5],

–   visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 7 ottobre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per lo sviluppo regionale(A7‑0363/2013),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio allegata alla presente risoluzione;

3.  prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;

4.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO[6]*

alla proposta della Commissione

---------------------------------------------------------

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del

sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (

regolamento orizzontale)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea[7],

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[8],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)         La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, "La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio[9] espone le potenziali sfide, gli obiettivi e gli orientamenti della politica agricola comune (PAC) dopo il 2013. Alla luce del dibattito su tale comunicazione, la PAC dovrebbe essere riformata a partire dal 1° gennaio 2014. La riforma dovrà riguardare tutti i principali strumenti della PAC, compreso il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio[10] ▌. Dell'esperienza maturata con l'attuazione di tale regolamento emerge che occorre adattare alcuni elementi del meccanismo di finanziamento e di monitoraggio. Vista la portata della riforma, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1290/2005 e sostituirlo con un nuovo regolamento. Per quanto possibile è opportuno che la riforma armonizzi, razionalizzi e semplifichi le disposizioni.

(3)         Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento, gli obblighi degli organismi pagatori per quanto riguarda l'intervento pubblico e le norme relative alla natura delle loro responsabilità in materia di gestione e di controllo, le misure da finanziare mediante il bilancio dell'Unione nell'ambito dell'intervento pubblico e il valore da attribuire alle operazioni relative all'intervento pubblico, le deroghe alla non ammissibilità dei pagamenti effettuati dagli organismi pagatori ai beneficiari anteriormente alla prima o successivamente all'ultima data possibile, la compensazione tra le spese e le entrate nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), i metodi applicabili agli stanziamenti di impegno e al pagamento degli importi nei casi in cui all'apertura dell'esercizio il bilancio dell'Unione non sia ancora stato adottato, o se l'importo globale degli impegni previsti supera la soglia di cui all'articolo [150, paragrafo 3,] del regolamento (UE) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[11], il rinvio dei pagamenti mensili della Commissione agli Stati membri in relazione alle spese nell'ambito del FEAGA e le condizioni che disciplinano la riduzione o sospensione da parte della Commissione dei pagamenti intermedi agli Stati membri nell'ambito del FEASR, la sospensione dei pagamenti mensili o dei pagamenti intermedi per i quali non siano state presentate in tempo le pertinenti statistiche, gli obblighi specifici che gli Stati membri sono tenuti a rispettare in materia di controlli, i criteri e la metodologia per applicare rettifiche nel contesto della procedura di verifica di conformità, il recupero dei crediti, i requisiti rispetto alle procedure doganali, le revoche degli aiuti e le sanzioni in caso di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi derivanti dall'applicazione della legislazione settoriale agricola, le misure di mercato per le quali la Commissione può sospendere i pagamenti mensili, le norme sulle cauzioni, le norme sul funzionamento del sistema integrato di gestione e di controllo, le misure escluse dal controllo delle operazioni, la modifica della somma delle entrate o dei pagamenti al di sotto della quale il documento commerciale delle imprese non dovrebbe di norma essere verificato in virtù del presente regolamento, le sanzioni da applicare nell'ambito della condizionalità, le esigenze di controllo nel settore vitivinicolo, le disposizioni sul mantenimento dei pascoli permanenti, le disposizioni sul fatto generatore e sul tasso di cambio che devono utilizzare gli Stati membri che non utilizzano l'euro, le misure per salvaguardare l'applicazione della legislazione dell'Unione qualora essa rischi di essere compromessa a causa di pratiche monetarie di carattere eccezionale relative ad una moneta nazionale, il contenuto del quadro comune di valutazione delle misure adottate nell'ambito della PAC e le misure transitorie. È particolarmente importante che la Commissione, nel corso del suo lavoro preparatorio, svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti. Quando elabora e redige atti delegati la Commissione è tenuta a procedere alla trasmissione simultanea, tempestiva ed appropriata dei relativi documenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(4)         La PAC comporta una serie di misure, tra cui misure attinenti allo sviluppo rurale, di cui occorre garantire il finanziamento per contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica agricola comune. Trattandosi di misure che, pur presentando alcune similitudini, sono comunque diverse per molti aspetti, è opportuno assoggettare il loro finanziamento ad un unico insieme di disposizioni che autorizzi, se necessario, trattamenti differenziati. Il regolamento (CE) n. 1290/2005 ha istituito due Fondi agricoli europei: il FEAGA e il FEASR. È opportuno mantenere questi due Fondi.

(5)         È opportuno che il regolamento (UE) n. 966/2012 e le disposizioni adottate a norma del medesimo si applichino alle misure previste dal presente regolamento. In particolare, il presente regolamento stabilisce disposizioni connesse alla gestione concorrente con gli Stati membri, basata sui principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione, nonché disposizioni sul funzionamento degli organismi riconosciuti e i principi di bilancio; occorre rispettare tali disposizioni nel quadro del presente regolamento.

(5 bis)   Per assicurare la coerenza tra le prassi degli Stati membri e l'applicazione armonizzata della clausola di forza maggiore, il presente regolamento dovrebbe prevedere, ove opportuno, deroghe in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali, nonché un elenco non esaustivo dei possibili casi di forza maggiore e di circostanze eccezionali che dovrebbero essere riconosciuti dalle autorità nazionali competenti. Le autorità potrebbero utilizzare l'elenco per individuare i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali. La decisione dovrebbe tuttavia essere adottata caso per caso, sulla base delle pertinenti prove soddisfacenti per l'autorità competente, e il concetto di forza maggiore nell'ambito del diritto agrario dovrebbe essere interpretato alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia[12].

(6)         È necessario che le spese della PAC, comprese quelle per lo sviluppo rurale, siano finanziate dal bilancio dell'Unione attraverso entrambi i Fondi, o direttamente, o in gestione concorrente con gli Stati membri. Occorre precisare i tipi di misure che possono essere finanziate a titolo dei suddetti Fondi.

(7)         È opportuno prevedere disposizioni per il riconoscimento degli organismi pagatori da parte degli Stati membri, per l'attuazione di procedure che permettano di ottenere le necessarie dichiarazioni di gestione e la certificazione dei sistemi di gestione e di controllo nonché la certificazione dei conti annuali ad opera di organismi indipendenti. Inoltre, per garantire la trasparenza dei controlli nazionali, con particolare riferimento ai procedimenti di autorizzazione, convalida e pagamento, per ridurre gli audit e gli adempimenti amministrativi a carico dei servizi della Commissione e degli Stati membri nei casi in cui sia richiesto il riconoscimento di ogni singolo organismo pagatore, è opportuno limitare il numero di autorità e organismi cui sono delegate tali competenze, tenendo conto dell'ordinamento costituzionale di ogni Stato membro. Tuttavia, per evitare costi superflui di riorganizzazione, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di mantenere il numero di organismi pagatori che sono stati riconosciuti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

(8)         È importante che gli Stati membri che riconoscono più di un organismo pagatore designino un organismo pubblico di coordinamento unico, con il compito di garantire la coerenza nella gestione dei fondi, di fungere da collegamento tra la Commissione e gli organismi pagatori riconosciuti e di provvedere alla rapida comunicazione delle informazioni richieste dalla Commissione sulle attività dei vari organismi pagatori. L'organismo pubblico di coordinamento dovrebbe anche adottare e coordinare azioni intese a risolvere eventuali carenze di natura comune e tenere la Commissione informata del seguito dato, oltre che promuovere e, ove possibile, garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni e delle norme comuni.

(9)         Solo gli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri offrono garanzie ragionevoli quanto all'effettiva realizzazione dei necessari controlli prima dell'erogazione degli aiuti dell'Unione ai beneficiari. Occorre quindi prevedere espressamente che possono essere rimborsate dal bilancio dell'Unione solo le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti.

(10)       Per permettere ai beneficiari di conoscere meglio il nesso esistente tra le pratiche agricole e la gestione delle aziende, da un lato, e le norme riguardanti l'ambiente, il cambiamento climatico, le buone condizioni agronomiche dei terreni, la sicurezza alimentare, la salute pubblica, la salute animale, la salute delle piante e il benessere degli animali, dall'altro, è necessario che gli Stati membri istituiscano un sistema di consulenza aziendale completo per orientare i beneficiari. Tale sistema di consulenza aziendale dovrebbe comunque lasciare impregiudicati l'obbligo e le responsabilità dei beneficiari di rispettare tali norme. Gli Stati membri sono tenuti anche a garantire una netta separazione tra le attività di consulenza e le attività di controllo.

(11)       Il sistema di consulenza aziendale dovrebbe comprendere come minimo gli obblighi a livello di azienda derivanti dagli obblighi e dalle norme che rientrano nel campo di applicazione della condizionalità. Tale sistema dovrebbe comprendere anche le condizioni da rispettare per l'ottenimento dei pagamenti diretti riguardanti le pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente, ▌il mantenimento della superficie agricola, previste dal regolamento (UE) n. PD/xxx… del Parlamento europeo e del Consiglio, del xxx, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla PAC[13], nonché misure proposte dai programmi di sviluppo rurale volte all'ammodernamento aziendale, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, all'innovazione, all'orientamento al mercato e alla promozione dell'imprenditorialità.

Il sistema dovrebbe infine contemplare i requisiti a livello di beneficiari definiti dagli Stati membri per attuare disposizioni specifiche della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[14] e per attuare l'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[15], in particolare l'osservanza dei principi generali di difesa integrata di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE[16].

(12)       È opportuno che l'adesione dei beneficiari al sistema di consulenza aziendale sia facoltativa. L'adesione al sistema deve essere aperta a tutti i beneficiari, anche a quelli che non ricevono alcun sostegno nell'ambito della PAC, ferma restando la possibilità per gli Stati membri di stabilire criteri di priorità. Data la natura del sistema, è opportuno che sia garantita la riservatezza delle informazioni ottenute nell'esercizio dell'attività di consulenza, tranne in caso di grave violazione del diritto unionale o nazionale. Per garantire l'efficacia del sistema è necessario che i consulenti siano in possesso di adeguate qualifiche e ricevano regolarmente un'adeguata formazione.

(13)       Occorre che la Commissione metta a disposizione degli Stati membri gli stanziamenti necessari a coprire le spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti a titolo del FEAGA, sotto forma di rimborso in base alla contabilizzazione delle spese sostenute da tali organismi. Fino al versamento dei rimborsi sotto forma di pagamenti mensili, occorre che gli Stati membri mobilitino i fondi necessari in funzione del fabbisogno dei rispettivi organismi pagatori riconosciuti. È opportuno che le spese amministrative e per il personale sostenute dagli Stati membri e dai beneficiari per l'attuazione della PAC siano a loro carico.

(14)       Il ricorso al sistema agrometeorologico e l'acquisizione e il perfezionamento di immagini satellitari ha lo scopo di offrire alla Commissione, in particolare, gli strumenti per gestire ▌i mercati agricoli, facilitare il monitoraggio delle spese agricole e monitorare le risorse agricole a medio e lungo termine. Inoltre, alla luce dell'esperienza maturata con l'applicazione del regolamento (CE) n. 165/94 del Consiglio[17], occorre incorporare nel presente regolamento alcune delle sue disposizioni e abrogare pertanto il regolamento (CE) n. 165/94.

(15)       Nell'ambito del rispetto della disciplina di bilancio è necessario definire il massimale annuo per le spese finanziate dal FEAGA tenendo conto dei massimali fissati per tale Fondo nell'ambito del quadro finanziario pluriennale di cui al regolamento (UE) n. xxx/xxx del Consiglio[18] [QFP].

(16)       La disciplina di bilancio impone altresì che il massimale annuo delle spese finanziate dal FEAGA sia rispettato in ogni momento e in ogni fase della procedura di bilancio e dell'esecuzione del bilancio. A tal fine è necessario che il massimale nazionale per i pagamenti diretti fissato per Stato membro dal regolamento (UE) n. xxx/xxx [PD] sia considerato un massimale finanziario per i pagamenti diretti dello Stato membro interessato e che i rimborsi di tali pagamenti non superino detto massimale. La disciplina di bilancio impone inoltre che tutti gli atti proposti dalla Commissione o adottati dal legislatore o dalla Commissione nel quadro della PAC e finanziati dal bilancio del FEAGA rispettino il massimale annuale delle spese finanziate dallo stesso Fondo.

(17)       Per garantire che gli importi da finanziare nell'ambito della PAC rispettino i suddetti massimali annui, è opportuno mantenere il meccanismo finanziario previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 ▌[19], il quale permette di adattare il livello del sostegno diretto. Nello stesso contesto occorre autorizzare la Commissione a fissare gli adattamenti necessari qualora essi non siano stati fissati dal Parlamento europeo e dal Consiglio anteriormente al 30 giugno dell'anno civile al quale si applicano.

(17 bis) Per sostenere il settore agricolo in caso di gravi crisi che interessano la produzione o la distribuzione di prodotti agricoli occorre istituire una riserva per le crisi mediante l'applicazione, all'inizio di ogni anno, di una riduzione dei pagamenti diretti con il meccanismo della disciplina finanziaria.

(17 ter) L'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 966/2012 stabilisce che gli stanziamenti non impegnati relativi alle azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento possono essere oggetto di un riporto limitato esclusivamente all'esercizio successivo e che tale riporto può condurre soltanto a un pagamento supplementare a favore dei destinatari finali ai quali è stato applicato, nell'esercizio precedente, l'adattamento dei pagamenti diretti di cui all'articolo 25 del presente regolamento. Qualora gli stanziamenti siano così riportati all'esercizio successivo, le amministrazioni nazionali dovrebbero procedere a pagamenti a due gruppi di beneficiari di pagamenti diretti in un unico esercizio: da un lato rimborsare, dall'importo inutilizzato della disciplina finanziaria riportato, agli agricoltori soggetti a disciplina finanziaria nel corso dell'esercizio precedente, dall'altro effettuare i pagamenti diretti nell'esercizio N agli agricoltori che li hanno richiesti. Per evitare un onere amministrativo eccessivo a carico delle amministrazioni nazionali occorre prevedere una deroga all'articolo 169, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 966/2012 che consenta alle amministrazioni nazionali di rimborsare l'importo riportato all'esercizio N agli agricoltori soggetti a disciplina finanziaria nell'anno N anziché agli agricoltori soggetti ad essa nell'anno N-1.

(18)       Le misure adottate per stabilire la partecipazione finanziaria del FEAGA e del FEASR, relative al calcolo dei massimali finanziari, non hanno alcuna incidenza sulle competenze dell'autorità di bilancio designata dal TFUE. È quindi necessario che tali misure si basino sugli importi di riferimento fissati in conformità dell'Accordo interistituzionale del tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria[20] e del regolamento (CE) n. xxx/xxx [QFP].

(19)       La disciplina di bilancio implica inoltre l'esame costante della situazione finanziaria a medio termine. Per questo, all'atto della presentazione del progetto di bilancio di un dato anno, è necessario che la Commissione presenti le proprie previsioni e analisi al Parlamento europeo e al Consiglio e proponga, se del caso, misure appropriate al legislatore. È inoltre opportuno che la Commissione si avvalga pienamente e in qualsiasi momento delle sue competenze di gestione per garantire il rispetto del massimale annuo e proponga, se necessario, al Parlamento europeo e al Consiglio, oppure al Consiglio, misure appropriate per risanare la situazione finanziaria. Se al termine di un esercizio finanziario le domande di rimborso presentate dagli Stati membri non permettono di rispettare il massimale annuo, è opportuno dare alla Commissione la possibilità di prendere provvedimenti per garantire, da un lato, la ripartizione provvisoria del bilancio disponibile tra gli Stati membri in proporzione alle domande di rimborso pendenti e, dall'altro, il rispetto del massimale fissato per tale anno. È opportuno che i pagamenti dell'anno considerato siano imputati all'esercizio finanziario successivo e che sia fissato definitivamente l'importo totale del finanziamento unionale per Stato membro, nonché una compensazione tra Stati membri in modo da poter rispettare l'importo fissato.

(20)       Al momento dell'esecuzione del bilancio, è opportuno che la Commissione ponga in essere un sistema mensile di allarme e di sorveglianza delle spese agricole ▌, che le consenta di reagire il più rapidamente possibile in caso di rischio di superamento del massimale annuo, di adottare le misure appropriate nel quadro delle competenze di gestione che le incombono e, qualora tali misure risultino insufficienti, di proporre altre misure. È opportuno che la Commissione trasmetta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione periodica che raffronti l'andamento delle spese sostenute con le stime delle spese fino alla data della relazione e valuti la prevedibile esecuzione per il resto dell'esercizio finanziario.

(21)       È necessario che il tasso di cambio utilizzato dalla Commissione nell'elaborazione dei documenti finanziari rifletta le ultime informazioni disponibili, tenendo conto del periodo che intercorre tra l'elaborazione dei documenti e la loro trasmissione.

(22)       Il regolamento (UE) n. CR/xxx del Parlamento europeo e del Consiglio[21] ▌prevede disposizioni applicabili al sostegno finanziario concesso dai Fondi ivi contemplati, compreso il FEASR. Tali disposizioni comprendono anche alcune norme sull'ammissibilità delle spese, sulla gestione finanziaria e sui sistemi di gestione e di controllo. Per quanto riguarda la gestione finanziaria del FEASR, ai fini della chiarezza del diritto e della coerenza tra i Fondi agricoli, è opportuno fare riferimento alle pertinenti disposizioni relative agli impegni di bilancio, ai termini di pagamento e al disimpegno di cui al regolamento (UE) n. CR/xxx.

(23)       Il finanziamento dei programmi di sviluppo rurale forma oggetto di una partecipazione finanziaria del bilancio dell'Unione in base ad impegni per frazioni annue. È opportuno che gli Stati membri possano usare gli stanziamenti del bilancio dell'Unione non appena ha inizio l'attuazione dei loro programmi. Occorre quindi predisporre un sistema di prefinanziamento destinato a garantire un flusso regolare di fondi, che permetta l'esecuzione dei pagamenti ai beneficiari nei tempi dovuti, e fissare i limiti di una tale misura.

(24)       Oltre al prefinanziamento è opportuno operare una distinzione tra i pagamenti effettuati dalla Commissione agli organismi pagatori riconosciuti. Occorre fissare i pagamenti intermedi, il pagamento del saldo e le modalità del loro versamento. La regola del disimpegno automatico dovrebbe contribuire ad accelerare l'attuazione dei programmi e alla sana gestione finanziaria. Le norme sui quadri nazionali degli Stati membri con programmi regionali previste nel regolamento [SR] forniscono anche uno strumento per gli Stati membri per assicurare l'esecuzione e la sana gestione finanziaria.

(25)       È opportuno che l'aiuto dell'Unione sia versato per tempo ai beneficiari in modo da permettere loro di utilizzarlo efficacemente. La mancata osservanza, da parte degli Stati membri, dei termini di pagamento previsti dalla normativa dell'Unione rischia di creare gravi problemi ai beneficiari e di mettere a repentaglio il principio dell'annualità del bilancio unionale. Andrebbero quindi escluse dal finanziamento concesso dall'Unione le spese sostenute senza rispettare i termini di pagamento. Nel rispetto del principio di proporzionalità è opportuno che la Commissione possa fissare le disposizioni che permettono di derogare a questa regola generale. Questo principio, sancito dal regolamento (CE) n. 1290/2005, deve essere mantenuto ed essere applicato sia al FEAGA che al FEASR ▌.

(26)       Il regolamento (CE) n. 1290/2005 prevede la possibilità di riduzioni e di sospensioni dei pagamenti mensili o intermedi per il FEAGA e il FEASR. Nonostante la portata piuttosto ampia di tali disposizioni è emerso che, nella prassi, vi si fa ricorso sostanzialmente per ridurre i pagamenti in caso di mancata osservanza dei termini di pagamento, dei massimali e di simili problemi contabili che si possono agevolmente riscontrare nelle dichiarazioni di spesa. Tali disposizioni prevedono anche l'applicazione di riduzioni e sospensioni in caso di lacune gravi e persistenti nei sistemi nazionali di controllo, ma le subordinano a condizioni sostanziali piuttosto restrittive e prevedono una procedura speciale in due tappe. L'autorità di bilancio ha ripetutamente chiesto alla Commissione di sospendere i pagamenti agli Stati membri inadempienti. In questo contesto è necessario chiarire il sistema previsto dal regolamento (CE) n. 1290/2005 e fondere in un articolo unico le norme relative alle riduzioni e alle sospensioni applicabili sia al FEAGA che al FEASR. È opportuno che il sistema delle riduzioni per "problemi contabili" sia mantenuto ▌in linea con le prassi amministrative in vigore. È opportuno che la possibilità di ridurre o sospendere i pagamenti in caso di lacune significative e persistenti nei sistemi di controllo nazionali sia rafforzata al fine di fornire alla Commissione la possibilità di sospendere rapidamente i pagamenti ove siano individuate lacune gravi. Tale possibilità dovrebbe inoltre essere estesa ai casi di negligenza nel sistema di recupero di pagamenti irregolari ▌.

(27)       La normativa agricola settoriale richiede agli Stati membri l'invio di informazioni sul numero di controlli effettuati e sui loro risultati entro determinati termini. Queste statistiche di controllo sono usate per determinare il livello di errore a livello di Stato membro e, più in generale, per la verifica della gestione del FEAGA e del FEASR. Si tratta di un'importante fonte di informazione che permette alla Commissione di sincerarsi della corretta gestione delle risorse e costituisce un elemento fondamentale della dichiarazione annuale di affidabilità. Data l'estrema importanza di queste statistiche e per far sì che gli Stati membri rispettino l'obbligo di inviarle entro i termini, è necessario stabilire una disposizione dissuasiva della trasmissione tardiva dei dati richiesti, proporzionata alla quantità di dati mancanti. È quindi opportuno prevedere disposizioni che permettano alla Commissione di sospendere una parte dei pagamenti mensili o intermedi nel caso in cui le statistiche richieste non siano state trasmesse entro i termini.

(28)       Per permettere che le risorse finanziarie del FEAGA e del FEASR possano essere riutilizzate, è necessario adottare norme circa la destinazione di importi specifici. È opportuno che l'elenco contenuto nel regolamento (CE) n. 1290/2005 sia completato con gli importi corrispondenti ai pagamenti tardivi e alle liquidazioni dei conti per quanto riguarda la spesa a titolo del FEAGA. Inoltre, il regolamento (CEE) n. 352/78 del Consiglio[22] ▌conteneva norme sulle destinazioni degli importi risultanti dall'incameramento delle cauzioni. È opportuno armonizzare tali norme e fonderle con le disposizioni in vigore in materia di entrate con destinazione specifica. Il regolamento (CEE) n. 352/78 dovrebbe pertanto essere abrogato.

(29)       Il regolamento (CE) n. 814/2000 del Consiglio[23] ▌e le relative modalità di attuazione definiscono le misure di informazione relative alla PAC che possono essere finanziate a norma dell'articolo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 1290/2005. Il citato regolamento (CE) n. 814/2000 contiene un elenco di tali misure e dei loro obiettivi e stabilisce le norme per il loro finanziamento e per l'attuazione dei relativi progetti. Dopo l'adozione di tale regolamento sono state adottate disposizioni in materia di sovvenzioni e appalti pubblici con il regolamento (UE) n. xxx/xxx[FR]. È opportuno che le stesse disposizioni si applichino anche alle misure di informazione nell'ambito della PAC. Per motivi di semplificazione e coerenza è quindi opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 814/2000 e mantenerne le disposizioni specifiche relative alle finalità e ai tipi di misure da finanziare. Oltre che garantire l'efficace comunicazione delle priorità politiche dell'Unione, tali misure dovrebbero tener conto anche dell'esigenza di rendere più efficiente la comunicazione al pubblico e di potenziare le sinergie tra le attività di comunicazione svolte per iniziativa della Commissione. Per questo esse dovrebbero contemplare anche misure di informazione attinenti alla PAC nel quadro della comunicazione istituzionale, come indicato nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Un bilancio per la strategia Europa 2020 – Parte II: schede tematiche[24].

(30)       Le azioni e le misure previste dalla politica agricola comune sono finanziate in parte nell'ambito della gestione concorrente. Per garantire il rispetto della sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione, la Commissione dovrebbe procedere alla verifica della corretta gestione dei Fondi da parte delle autorità degli Stati membri incaricate di eseguire i pagamenti. È quindi opportuno stabilire la natura delle verifiche a cui la Commissione può procedere e precisare le condizioni che le consentono di assumersi le sue responsabilità in materia di esecuzione del bilancio, nonché chiarire gli obblighi di cooperazione che incombono agli Stati membri.

(31)       Per permettere alla Commissione di assolvere l'obbligo di accertarsi dell'esistenza e del corretto funzionamento, negli Stati membri, dei sistemi di gestione e di controllo delle spese unionali e fatti salvi i controlli eseguiti dagli Stati membri, è necessario prevedere l'esecuzione di verifiche da parte di persone incaricate dalla Commissione e la facoltà, per quest'ultima, di chiedere assistenza agli Stati membri.

(32)       È necessario ricorrere quanto più possibile all'informatica per elaborare le informazioni da trasmettere alla Commissione. In occasione delle verifiche, la Commissione deve poter avere pieno e immediato accesso ai dati relativi alle spese, su supporto sia cartaceo sia elettronico.

(33)       Per pronunciarsi sulla relazione finanziaria tra gli organismi pagatori riconosciuti e il bilancio dell'Unione è opportuno che la Commissione proceda ogni anno alla liquidazione dei conti di tali organismi. È opportuno che la decisione di liquidazione dei conti riguardi la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi, ma non la conformità delle spese con la normativa unionale.

(34)       È necessario che la Commissione, la quale, in virtù dell'articolo 317 del TFUE, ha il compito di dare esecuzione al bilancio in cooperazione con gli Stati membri decida, mediante atti di esecuzione, in merito alla conformità delle spese sostenute dagli Stati membri con la normativa dell'Unione. Occorre dare agli Stati membri il diritto di giustificare le loro decisioni di pagamento e di ricorrere alla conciliazione in caso di disaccordo con la Commissione. Per dare agli Stati membri garanzie di ordine giuridico e finanziario sulle spese sostenute in passato, è opportuno fissare un periodo massimo entro il quale la Commissione decide quali sono le conseguenze finanziarie della mancata osservanza. È opportuno che la procedura della verifica di conformità sia stabilita, per quanto riguarda il FEASR, in linea con le disposizioni sulle rettifiche finanziarie applicate dalla Commissione, stabilite nella parte II del regolamento (UE) n. CR/xxx.

(35)       In caso di recupero di importi versati dal FEAGA, le somme recuperate dovrebbero essere rimborsate a tale Fondo, se si tratta di spese non conformi alla normativa dell'Unione e a cui non si ha diritto. Per dare il tempo sufficiente per svolgere tutti i procedimenti amministrativi necessari, inclusi i controlli interni, gli Stati membri dovrebbero chiedere al beneficiario la restituzione entro 18 mesi dalla data alla quale l'organismo pagatore o l'ente incaricato del recupero ha approvato e, se del caso, ricevuto una relazione di controllo o un documento analogo che constata che si è verificata un'irregolarità. È opportuno istituire un sistema di responsabilità finanziaria nei casi in cui siano state commesse irregolarità e in cui non sia stato possibile recuperare l'intero importo. A tal fine è opportuno istituire una procedura che permetta alla Commissione di tutelare gli interessi del bilancio dell'Unione, decidendo di imputare allo Stato membro responsabile una parte delle somme andate perdute a causa di irregolarità o che non sono state recuperate entro termini ragionevoli. È necessario che le norme si applichino a tutti gli importi non ancora recuperati alla data di entrata in vigore del presente regolamento. In certi casi di negligenza da parte dello Stato membro, appare anche giustificato imputare l'intera somma a tale Stato membro. Tuttavia, fermo restando il rispetto degli obblighi che incombono agli Stati membri nell'ambito delle loro procedure interne, è opportuno ripartire equamente l'onere finanziario tra l'Unione e lo Stato membro. È opportuno che le stesse norme si applichino per il FEASR, specificando tuttavia che le somme recuperate o cancellate in seguito a irregolarità devono restare a disposizione dei programmi di sviluppo rurale approvati nello Stato membro interessato in quanto si tratta di somme che sono state assegnate a tale Stato. Occorre anche stabilire disposizioni sugli obblighi di comunicazione fatti agli Stati membri.

(36)       Le procedure di recupero poste in atto dagli Stati membri possono ritardare i recuperi di vari anni senza che vi sia alcuna certezza quanto alla loro effettiva realizzazione. I costi connessi a queste procedure possono inoltre rivelarsi sproporzionati rispetto agli importi effettivamente riscossi o che prevedibilmente lo saranno. Di conseguenza è opportuno permettere, in certi casi, agli Stati membri di porre fine alle procedure di recupero.

(37)       Per tutelare gli interessi finanziari del bilancio dell'Unione è opportuno che gli Stati membri adottino misure che permettano loro di accertarsi che le operazioni finanziate dal FEAGA e dal FEASR siano reali e correttamente eseguite. È altresì necessario che gli Stati membri si adoperino per la prevenzione, l'accertamento e l'adeguato trattamento di eventuali irregolarità o inadempienze commesse dai beneficiari. A tal fine ▌occorre applicare il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio[25]. È opportuno che gli Stati membri impongano sanzioni nazionali efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di violazione della legislazione settoriale agricola, qualora gli atti legislativi e non legislativi dell'Unione non prevedano norme particolareggiate sulle sanzioni amministrative.

(37 bis) Occorre evitare il finanziamento a titolo della PAC di attività che generano costi aggiuntivi in altre aree di intervento comprese nel bilancio generale dell'Unione europea, in particolare l'ambiente e la sanità pubblica. Inoltre, l'introduzione di nuovi regimi di pagamento e dei connessi sistemi di controllo e di sanzionamento non dovrebbe determinare procedure amministrative complesse e oneri burocratici aggiuntivi non necessari.

(38)       Vari regolamenti settoriali agricoli contengono disposizioni recanti i principi generali in materia di controlli, revoche di pagamenti indebiti e l'imposizione di sanzioni. È opportuno riunire tutte queste disposizioni nello stesso quadro legislativo di portata orizzontale. Esse devono riguardare gli obblighi degli Stati membri in materia di controlli amministrativi e di controlli in loco, il cui scopo è verificare la conformità alle disposizioni delle misure CAP, e le norme sul recupero, la riduzione e l'esclusione dell'aiuto. Occorre anche stabilire norme relative ai controlli di obblighi non necessariamente legati al pagamento di un aiuto.

(39)       Diverse disposizioni di regolamenti settoriali agricoli impongono il deposito di una cauzione a garanzia del pagamento di una somma in caso di mancato adempimento di un obbligo. È necessario che a tutte queste disposizioni si applichi un'unica norma orizzontale in modo da rendere più rigoroso il dispositivo delle cauzioni.

(40)       È necessario che negli Stati membri sia operativo un sistema integrato di gestione e di controllo di determinati pagamenti previsti dal regolamento (UE) n. xxx/xxx [PD] e dal regolamento (UE) n. SR/xxx del Parlamento europeo e del Consiglio[26]▌. Per migliorare l'efficienza e il controllo dei pagamenti concessi dall'Unione è opportuno autorizzare gli Stati membri ad avvalersi del sistema integrato anche per altri regimi di sostegno unionali.

(41)       È opportuno che i principali elementi costitutivi del sistema integrato - in particolare le disposizioni relative a una banca dati informatizzata, a un sistema di identificazione delle parcelle agricole, alle domande di aiuto o di pagamento e a un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto - siano mantenuti tenendo conto dell'evoluzione di tale politica, dell'introduzione del pagamento per pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente e dei vantaggi ecologici degli elementi caratteristici del paesaggio. Gli Stati membri dovrebbero fare un uso appropriato della tecnologia al momento di istituire tali sistemi, al fine di ridurre l'onere amministrativo e garantire controlli efficaci ed efficienti.

(41 bis) Al fine di creare un livello di riferimento nel sistema di identificazione delle parcelle agricole in modo da includere le aree di interesse ecologico, gli Stati membri potrebbero tener conto di eventuali informazioni specifiche richieste agli agricoltori nelle loro domande relative agli anni dal 2015 al 2017, quali l'identificazione degli elementi caratteristici del paesaggio o di altre aree che potrebbero essere riconosciute come aree di interesse ecologico e, ove necessario, la dimensione di tali elementi e altre aree.

(42)       Le autorità nazionali competenti devono versare ai beneficiari i pagamenti previsti nell'ambito dei regimi di sostegno coperti dal sistema integrato entro i termini prescritti e integralmente, fatte salve le eventuali riduzioni previste dal presente regolamento. Per rendere la gestione dei pagamenti diretti più flessibile è opportuno permettere agli Stati membri di versare i pagamenti coperti dal sistema integrato in non più di due rate annuali.

(43)       Il controllo dei documenti commerciali delle imprese beneficiarie o debitrici può costituire un efficacissimo mezzo di sorveglianza delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del FEAGA. Le disposizioni sul controllo dei documenti commerciali sono stabilite dal regolamento (CE) n. 485/2008 del Consiglio[27]▌. Tale controllo completa quelli già effettuati dagli Stati membri. Inoltre, tale regolamento non incide sulle disposizioni nazionali che prevedano controlli di portata più ampia di quelli ivi previsti.

(44)       A norma del regolamento (CE) n. 485/2008, gli Stati membri dovrebbero prendere le misure necessarie per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari del bilancio dell'Unione, in particolare allo scopo di accertare la realtà e la regolarità delle operazioni finanziate dal FEAGA. A fini di chiarezza e razionalità occorre integrare nello stesso atto le pertinenti disposizioni. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 485/2008.

(45)       I documenti in base ai quali viene effettuato il controllo di cui sopra dovrebbero essere determinati in modo da consentire una verifica completa. È opportuno che la selezione delle aziende da controllare sia effettuata tenendo conto in particolare della natura delle operazioni effettuate sotto la loro responsabilità e della ripartizione per settore delle imprese beneficiarie o debitrici di pagamenti, a seconda della loro importanza nell'ambito del sistema di finanziamento del FEAGA.

(46)       Si dovrebbero definire le competenze degli agenti incaricati dei controlli, nonché l'obbligo delle imprese di tenere i documenti commerciali a loro disposizione durante un periodo determinato e di fornire loro le informazioni che richiedono. È opportuno prevedere disposizioni che autorizzino il sequestro dei documenti commerciali in determinati casi.

(47)       Data la struttura internazionale del commercio dei prodotti agricoli e ai fini del funzionamento del mercato interno, è necessario organizzare la cooperazione fra gli Stati membri. È altresì necessario creare un sistema di documentazione centralizzato a livello dell'Unione per quanto riguarda le imprese beneficiarie o debitrici stabilite in paesi terzi.

(48)       Se l'adozione dei programmi di controllo spetta innanzi tutto agli Stati membri, è necessario tuttavia che tali programmi siano comunicati alla Commissione perché essa possa svolgere la propria funzione di supervisione e di coordinamento, in modo da garantire che i programmi siano adottati sulla base di criteri appropriati e che il controllo si concentri sui settori o sulle imprese ad alto rischio di frode. ▌È indispensabile che ogni Stato membro disponga di un servizio speciale incaricato di monitorare e di coordinare il controllo dei documenti commerciali previsto dal presente regolamento. Tali servizi speciali dovrebbero essere organizzati in modo indipendente dai servizi che effettuano i controlli prima del pagamento. Le informazioni raccolte nell'ambito dei controlli dei documenti commerciali dovrebbero essere coperte dal segreto professionale.

(49)       Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio[28]▌, che è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 73/2009, ha sancito il principio secondo cui il pagamento dell'intero ammontare di un sostegno previsto dalla PAC ai beneficiari è subordinato al rispetto di norme relative alla gestione dei terreni, alla produzione e alle attività agricole. Tale principio è stato successivamente integrato anche nel regolamento (CE) n. 1698/2005[29] del Consiglio ▌e nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio[30]

Nell'ambito di questo meccanismo, noto come "condizionalità", gli Stati membri sono tenuti a imporre sanzioni sotto forma di riduzione o di esclusione di tutto o parte del sostegno ricevuto nel quadro della PAC.

(50)       Il meccanismo della condizionalità incorpora nella PAC alcune norme fondamentali in materia di ambiente, cambiamenti climatici, buone condizioni agronomiche e ambientali del terreno, salute pubblica, salute animale, salute delle piante e benessere degli animali. Questo legame intende contribuire a sviluppare un'agricoltura sostenibile grazie a una migliore consapevolezza dei beneficiari circa la necessità di rispettare tali norme fondamentali. Intende inoltre contribuire a rendere la PAC più rispondente alle aspettative della società grazie a una maggiore coerenza con le politiche in materia di ambiente, salute pubblica, salute degli animali e delle piante e benessere degli animali. ▌Il meccanismo della condizionalità è parte integrante della PAC e deve pertanto essere mantenuto. Tuttavia è opportuno snellirne il campo di applicazione, che attualmente è costituito da elenchi distinti di criteri di gestione obbligatori e di requisiti per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali, in modo che la sua coerenza sia garantita e resa più visibile. Per questo motivo è necessario redigere un unico elenco di requisiti e criteri raggruppandoli per settori e temi. L'esperienza ha anche dimostrato che determinati requisiti previsti dalla condizionalità non sono sufficientemente pertinenti per l'attività agricola o per la superficie dell'azienda oppure riguardano le autorità nazionali anziché i beneficiari. Appare pertanto necessario adeguare il campo di applicazione in merito a tali aspetti. Occorre inoltre prevedere disposizioni per il mantenimento dei pascoli permanenti nel 2015 e nel 2016.

(53)       Perché i criteri di gestione obbligatori diventino pienamente operativi a livello di azienda agricola è necessario che gli Stati membri li attuino integralmente e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori.

(56)     In virtù dell'articolo 22 della direttiva 2000/60/CE, la direttiva 80/68/CEE del Consiglio[31] ▌viene abrogata il 23 dicembre 2013. Per conservare le medesime regole di condizionalità connesse alla protezione delle acque sotterrane stabilite nella direttiva 80/68/CEE l'ultimo giorno della sua validità è opportuno ▌adeguare la portata della condizionalità e definire una norma per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali che comprenda i requisiti di cui agli articoli 4 e 5 di detta direttiva ▌.

(57)       La condizionalità comporta una serie di oneri amministrativi a carico dei beneficiari e delle amministrazioni nazionali, perché devono essere tenuti registri, effettuati controlli e, se necessario, applicate sanzioni. Tali sanzioni devono essere proporzionate, effettive e dissuasive. È opportuno che tali sanzioni lascino impregiudicate quelle previste da altre disposizioni del diritto unionale o nazionale. Per coerenza è appropriato fondere in un unico strumento legislativo le pertinenti disposizioni dell'Unione. Per gli agricoltori che aderiscono al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD], si può ritenere che l'impegno che sarebbe richiesto loro nell'ambito del meccanismo della condizionalità sia superiore ai vantaggi del loro mantenimento in tale meccanismo. Per semplicità è quindi opportuno esentare tali agricoltori dagli obblighi imposti dalla condizionalità, in particolare dal suo sistema di controllo e dal rischio di sanzioni. Tale esenzione, tuttavia, deve lasciare impregiudicato l'obbligo di rispettare le disposizioni in vigore della legislazione settoriale e la possibilità di essere controllati e di subire l'imposizione di sanzioni in virtù di tale legislazione.

(58)       Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha istituito un quadro di norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, nell'ambito del quale gli Stati membri sono tenuti ad adottare norme nazionali che tengano conto delle specifiche caratteristiche delle zone interessate, tra cui le condizioni pedoclimatiche, i metodi colturali in uso (utilizzazione del suolo, rotazione delle colture, pratiche agronomiche) e le strutture aziendali. Le finalità delle norme relative al mantenimento delle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni sono contribuire a prevenire l'erosione, mantenere i livelli di sostanza organica e la struttura del suolo, garantire un livello minimo di manutenzione, evitare il deterioramento degli habitat, salvaguardare e gestire le risorse idriche. L'estensione della portata della condizionalità prevista dal presente regolamento dovrebbe pertanto comprendere un quadro all'interno del quale gli Stati membri sono chiamati ad adottare norme nazionali relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali. È opportuno che tale quadro unionale comprenda anche norme per gestire in modo migliore le risorse idriche, i suoli, lo stock di carbonio, alla biodiversità e ai paesaggi, nonché a un livello minimo di manutenzione dei terreni.

(59)       È necessario che i beneficiari abbiano una visione precisa dei loro obblighi in materia di condizionalità. A tal fine tutti i requisiti e tutte le norme che fanno parte di tale quadro devono essere comunicati dagli Stati membri in maniera esaustiva, comprensibile e esplicativa, anche, se possibile, con mezzi elettronici.

(60)       L'efficace attuazione della condizionalità presuppone una verifica del rispetto degli obblighi a livello dei beneficiari. Se uno Stato membro decide di avvalersi della facoltà di non applicare una riduzione o un'esclusione se il suo importo è inferiore a 100 EUR, l'autorità di controllo competente deve essere tenuta a verificare, l'anno seguente, su un campione di beneficiari, che è stato posto rimedio all'inadempienza constatata.

(61)       Per garantire una collaborazione armoniosa tra la Commissione e gli Stati membri per quanto concerne il finanziamento delle spese della politica agricola comune e, in particolare, permettere alla Commissione di monitorare la gestione finanziaria da parte degli Stati membri e liquidare i conti degli organismi pagatori riconosciuti, è necessario che gli Stati membri comunichino alla Commissione alcune informazioni o le conservino a disposizione della stessa.

(62)       Per l'elaborazione delle informazioni da trasmettere alla Commissione e affinché quest'ultima abbia pieno e immediato accesso ai dati relativi alle spese, sia su supporto cartaceo che elettronico, occorre stabilire appropriate disposizioni relative alla presentazione dei dati, alla loro trasmissione e ai termini di comunicazione.

(63)       Poiché nel contesto dell'applicazione dei sistemi di controllo nazionali e della verifica di conformità possono essere comunicati dati personali o segreti commerciali, è opportuno che gli Stati membri e la Commissione garantiscano la riservatezza delle informazioni ricevute in tale contesto.

(64)       Per garantire una sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione, nel rispetto della parità di trattamento a livello sia degli Stati membri che dei beneficiari, occorre precisare le regole relative all'utilizzazione dell'euro.

(65)       Il tasso di cambio dell'euro in moneta nazionale può subire modifiche nell'arco di tempo in cui si realizza un'operazione. Per questo motivo occorre stabilire il tasso applicabile agli importi in questione tenendo conto del fatto mediante il quale è realizzato lo scopo economico dell'operazione. Il tasso di cambio da utilizzare deve dunque essere quello del giorno in cui tale fatto ha luogo. È necessario precisare tale fatto generatore, ovvero derogarvi, rispettando determinati criteri e in particolare quello della rapidità di ripercussione dei movimenti monetari. Queste disposizioni sono previste dal regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio[32] ▌e completano disposizioni analoghe contenute nel regolamento (CE) n. 1290/2005. A fini di chiarezza e razionalità occorre integrare nello stesso atto le pertinenti disposizioni. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 2799/98.

(66)       Occorre stabilire norme particolari per affrontare situazioni monetarie eccezionali che dovessero prodursi nell'Unione o sul mercato mondiale, tali da esigere una reazione immediata a tutela del corretto funzionamento dei regimi instaurati nell'ambito della politica agricola comune.

(67)       È opportuno dare agli Stati membri che non hanno adottato l'euro la possibilità di pagare le spese connesse alla normativa della PAC in euro anziché in valuta nazionale. Di conseguenza è opportuno adottare norme specifiche per garantire che tale possibilità non generi vantaggi ingiustificati per chi effettua i pagamenti o ne beneficia.

(68)       È necessario sottoporre a monitoraggio e valutazione tutte le misure della PAC allo scopo di migliorarne la qualità e dimostrarne l'efficacia. In questo contesto è opportuno che la Commissione adotti una lista di indicatori e valuti le prestazioni della politica agricola comune con riferimento agli obiettivi strategici di una produzione alimentare sostenibile, della gestione sostenibile delle risorse naturali e dell'azione per il clima, nonché di uno sviluppo equilibrato del territorio. Nel valutare, in particolare, le prestazioni della PAC in relazione all'obiettivo di una produzione alimentare sostenibile, occorre tenere conto di tutti i fattori pertinenti, compreso l'andamento dei prezzi dei mezzi di produzione. È necessario che la Commissione crei un quadro per un sistema comune di monitoraggio e valutazione che garantisca, tra l'altro, la disponibilità immediata dei dati pertinenti, comprese le informazioni provenienti dagli Stati membri. Nel farlo la Commissione tiene conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati. Inoltre, nella parte II della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Un bilancio per la strategia Europa 2020" si afferma che occorre aumentare almeno fino al 20% la spesa del bilancio dell'Unione legata al clima, con la partecipazione delle varie politiche. È necessario perciò che la Commissione sia in grado di valutare l'impatto del sostegno unionale agli obiettivi connessi al clima nel quadro della PAC.

(69)       Si applica la legislazione dell'Unione relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in particolare la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[33] ▌e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio[34]▌.

(70)       Nella sentenza resa il 9 novembre 2010 nelle cause riunite C-92/09 e 93/09 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato invalide le disposizioni dell'articolo 42, punto 8 ter, e dell'articolo 44 bis del regolamento (CE) n. 1290/2005 e il regolamento (CE) n. 259/2008 della Commissione[35] nella parte in cui, con riguardo a persone fisiche beneficiarie di finanziamenti dei Fondi agricoli europei, tali disposizioni impongono la pubblicazione di dati personali relativi ad ogni beneficiario, senza operare distinzioni sulla base di criteri pertinenti come i periodi durante i quali esse hanno percepito simili aiuti, la frequenza o ancora il tipo e l'entità di questi ultimi.

(70 bis) In seguito a tale sentenza e in attesa dell'adozione di nuove regole che tengano conto delle obiezioni sollevate dalla Corte di giustizia, il regolamento (CE) n. 259/2008 è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2011 della Commissione[36] per stabilire espressamente che l'obbligo di pubblicazione delle informazioni sui beneficiari non si applica alle persone fisiche.

(70 ter) Nel settembre 2011 la Commissione ha organizzato una consultazione delle parti interessate con rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e commerciali, rappresentanti dell'industria e dei lavoratori del settore alimentare e esponenti della società civile e delle istituzioni dell'Unione. In quell'occasione sono state presentate varie opzioni relativamente alla pubblicazione di dati riguardanti le persone fisiche beneficiarie di stanziamenti agricoli dell'Unione e relativamente al rispetto della proporzionalità all'atto della pubblicazione di tali informazioni. Nella conferenza delle parti interessate si è discussa l'eventuale necessità di pubblicare il nome delle persone fisiche per rispondere all'obiettivo di una maggiore protezione degli interessi finanziari dell'Unione, di una maggiore trasparenza e della valorizzazione di quanto realizzato dai beneficiari nel fornire beni pubblici, senza tuttavia andare al di là di quanto necessario per raggiungere queste legittime finalità.

(70 ter bis)     Nella sentenza del 9 novembre 2010 la Corte non ha contestato la legittimità dell'obiettivo di rafforzare il controllo pubblico sull'utilizzazione degli stanziamenti del FEAGA e del FEASR. Tuttavia ha sottolineato la necessità di prendere in considerazione modalità di pubblicazione relative ai beneficiari interessati che fossero conformi all'obiettivo di una simile pubblicazione pur essendo meno lesive del diritto di detti beneficiari al rispetto della loro vita privata, in generale, e alla protezione dei loro dati personali, in particolare.

(70 quater)     Occorre analizzare l'obiettivo di rafforzare il controllo pubblico rispetto ai singoli beneficiari alla luce del nuovo quadro di gestione e di controllo che sarà di applicazione dal 1° gennaio 2014 e alla luce dell'esperienza acquisita negli Stati membri. Nel suddetto quadro, i controlli da parte delle amministrazioni nazionali non possono essere esaustivi e, in particolare, per quasi tutti i regimi può essere sottoposta a controlli in loco solo una piccola parte della popolazione di beneficiari. Inoltre il nuovo quadro consente agli Stati membri, a determinate condizioni, di ridurre il numero dei controlli in loco.

Un aumento sufficiente dei tassi minimi di controllo creerebbe in questo contesto tali oneri finanziari ed amministrativi supplementari per le amministrazioni nazionali da risultare semplicemente impossibile da conseguire.

(70 quater ter)           Stando così le cose, la pubblicazione dei nomi dei beneficiari di stanziamenti agricoli fornisce un mezzo per rafforzare il controllo pubblico dell'utilizzo di tali stanziamenti e quindi è un utile complemento al quadro esistente di gestione e di controllo, necessario per garantire un adeguato livello di protezione degli interessi finanziari dell'Unione. Ciò si ottiene in parte avvalendosi dell'effetto preventivo e deterrente nei confronti di tale pubblicazione, scoraggiando comportamenti irregolari da parte di singoli beneficiari e al contempo rafforzando la responsabilità individuale degli agricoltori nell'uso dei fondi pubblici ricevuti.

(70 quater bis)           In tale contesto dovrebbe essere adeguatamente riconosciuto il ruolo svolto dalla società civile, compresi i media e le organizzazioni non governative, e il loro contributo al rafforzamento del quadro di controllo delle amministrazioni nei confronti delle frodi e di usi scorretti dei fondi pubblici.

(70 quater quater) La pubblicazione delle informazioni pertinenti è inoltre coerente con l'approccio di cui al considerando 16 e all'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 966/2012.

(70 quater quinquies)           In alternativa, l'obiettivo di rafforzare il controllo pubblico rispetto ai singoli beneficiari potrebbe essere favorito prevedendo l'obbligo per gli Stati membri di assicurare l'accesso del pubblico alle informazioni pertinenti su richiesta, senza pubblicazione. Questa alternativa sarebbe tuttavia meno efficace e rischierebbe di creare divergenze indesiderate nell'applicazione. Alle autorità nazionali dovrebbe pertanto essere consentito di affidarsi al controllo pubblico rispetto ai singoli beneficiari attraverso la pubblicazione dei loro nominativi e altri dati pertinenti.

(70 quinquies) L'obiettivo del controllo pubblico sull'utilizzazione degli stanziamenti del FEAGA e del FEASR, perseguito mediante la pubblicazione dei beneficiari, può essere raggiunto esclusivamente informando adeguatamente il pubblico. Le informazioni da divulgare devono comprendere dati sull'identità del beneficiario, l'importo concessogli e il Fondo a carico del quale è concesso, oltre alla finalità e alla natura della misura considerata. È opportuno che tali informazioni siano pubblicate in modo da avere un'ingerenza minima nel diritto dei beneficiari al rispetto della vita privata in generale e alla protezione dei dati personali in particolare, diritti riconosciuti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(70 quinquies bis) Per assicurare che il presente regolamento sia conforme al principio di proporzionalità, il legislatore ha esplorato tutti i metodi alternativi per conseguire l'obiettivo del controllo pubblico sull'utilizzazione degli stanziamenti del FEAGA e del FEASR, analizzati in un memorandum, e ha scelto quello che determinerebbe la minore interferenza con i diritti individuali interessati.

(70 sexies)      La pubblicazione di dettagli relativi alla misura che permette all'agricoltore di beneficiare dell'aiuto, oltre che alla natura e alla finalità dell'aiuto, permette al pubblico di conoscere da vicino l'attività che beneficia di un sussidio e la finalità della sua concessione. Questo contribuisce anche a rafforzare l'effetto preventivo e deterrente del controllo pubblico ai fini della protezione degli interessi finanziari.

(70 septies)     Per rispettare un certo equilibrio tra, da un lato, l'obiettivo del controllo pubblico dell'utilizzo degli stanziamenti del FEAGA e del FEASR e, dall'altro, il diritto dei beneficiari al rispetto della vita privata in generale e alla protezione dei dati personali in particolare, occorre tener conto dell'entità dell'aiuto. Da un'analisi approfondita e dalla consultazione delle parti interessate è emerso che per rafforzare l'efficacia di tale pubblicazione e limitare l'ingerenza nei diritti dei beneficiari, è opportuno stabilire una soglia per quanto riguarda l'importo dell'aiuto percepito, al di sotto della quale il nome del beneficiario non deve essere pubblicato.

(70 octies)      È opportuno che tale soglia sia di tipo "de minimis", rifletta il livello dei regimi di sostegno istituiti nel quadro della PAC e sia basata su tale livello. Poiché le strutture delle economie agricole degli Stati membri sono molto diverse tra loro e possono scostarsi in misura significativa dalla struttura media unionale delle aziende agricole, è opportuno ammettere l'applicazione di soglie minime diverse che riflettano la situazione particolare degli Stati membri. Il regolamento xxx/xxx [PD] istituisce un regime semplice e specifico per le piccole aziende agricole. L'articolo 49 di tale regolamento stabilisce i criteri di calcolo dell'importo dell'aiuto. Per ragioni di coerenza, nel caso degli Stati membri che applicano il regime, la soglia da prendere in considerazione dovrebbe essere stabilita allo stesso livello degli importi fissati dallo Stato membro di cui all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, o all'articolo 49, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento xxx/xxx. Nel caso di Stati membri che decidano di non applicare il suddetto regime, la soglia da prendere in considerazione dovrebbe essere stabilita allo stesso livello dell'importo massimo di aiuto possibile nell'ambito del regime, come stabilito nell'articolo 49 del regolamento xxx/xxx [PD]. Al di sotto di ogni soglia specifica la pubblicazione deve contenere tutte le informazioni pertinenti, tranne il nome, in modo da permettere ai contribuenti di avere un'immagine precisa della PAC.

(70 nonies)     Rendere accessibili al pubblico tali informazioni, unitamente alle informazioni generali al pubblico previste dal presente regolamento, rafforza la trasparenza in merito all'uso dei finanziamenti unionali della politica agricola comune contribuendo in questo modo a una maggiore visibilità e a una migliore comprensione di tale politica. Ciò consente una migliore partecipazione dei cittadini al processo decisionale e garantisce una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. Inoltre, i cittadini sono spinti a vedere da vicino esempi concreti dei "beni pubblici" forniti dall'agricoltura e a sostenere la legittimità degli aiuti statali al settore agricolo.

(70 decies)      Alla luce di quanto precede, si deve considerare che prevedere la pubblicazione generale delle informazioni pertinenti non va al di là di quanto è necessario fare, in una società democratica, per la protezione degli interessi finanziari dell'Unione, tenendo conto dell'estrema importanza dell'obiettivo perseguito, ossia il controllo pubblico dell'uso degli stanziamenti del FEAGA e del FEASR.

(70 undecies) Per osservare gli obblighi in materia di protezione dei dati è opportuno, prima della pubblicazione, informare i beneficiari dei Fondi della pubblicazione dei dati che li riguardano e del fatto che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione. Occorre inoltre informare i beneficiari dei diritti loro conferiti dalla direttiva 95/46/CE e delle procedure applicabili per esercitarli.

(70 duodecies) Di conseguenza, in seguito ad un'analisi approfondita e ad una valutazione del modo più indicato per osservare il diritto dei beneficiari alla protezione dei dati personali, anche sulla base delle informazioni fornite dalla Commissione nel corso dei negoziati del presente regolamento, occorre stabilire nuove norme in materia di pubblicazione delle informazioni riguardanti tutti i beneficiari ▌di stanziamenti dei Fondi agricoli.

(71)       Al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione del presente regolamento, alla Commissione devono essere conferite competenze di esecuzione. ▌

(71 bis) Le competenze di esecuzione riguardanti: le procedure per il rilascio, la revoca e la revisione del riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento e per la supervisione del riconoscimento degli organismi pagatori; le norme concernenti le attività e i controlli oggetto della dichiarazione di gestione dell'organismo pagatore, il funzionamento dell'organismo di coordinamento e la comunicazione alla Commissione delle informazioni da parte di detto organismo di coordinamento; le norme concernenti i compiti degli organismi di certificazione, inclusi i controlli, nonché i certificati e le relazioni che devono redigere e i relativi documenti di accompagnamento, i principi degli audit su cui si fondano i pareri dell'organismo di certificazione, inclusa una valutazione dei rischi, controlli interni e il livello richiesto degli elementi probatori di audit, le metodologie di audit utilizzate dagli organismi di certificazione, tenuto conto degli standard internazionali in materia di auditing, per formulare i loro pareri, compreso, se del caso, il ricorso ad un campione singolo integrato per ciascuna popolazione, nonché, ove opportuno, la possibilità di accompagnare i controlli in loco degli organismi pagatori; le norme finalizzate all'attuazione uniforme del sistema di consulenza aziendale; la determinazione dei pagamenti mensili del FEAGA agli Stati membri; la fissazione degli importi per il finanziamento delle misure di intervento pubblico; le norme concernenti il finanziamento dell'acquisizione, da parte della Commissione, delle immagini satellitari necessarie per i controlli e le misure adottate dalla Commissione attraverso applicazioni di telerilevamento usate per il monitoraggio delle risorse agricole; la procedura per la conduzione dell'acquisizione da parte della Commissione di dette immagini satellitari e il monitoraggio delle risorse agricole, il quadro che disciplina l'acquisizione, il perfezionamento e l'uso delle immagini satellitari e dei dati meteorologici e i termini applicabili; nel contesto della procedura della disciplina finanziaria, il tasso di adattamento dei pagamenti diretti, il relativo adeguamento e le condizioni e le modalità applicabili agli stanziamenti riportati a norma dell'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 966/2012, allo scopo di finanziare i pagamenti diretti; nel contesto della procedura della disciplina di bilancio, la fissazione provvisoria dell'importo dei pagamenti e la distribuzione provvisoria del bilancio disponibile tra gli Stati membri; la fissazione del periodo entro il quale gli organismi pagatori riconosciuti devono elaborare e trasmettere le dichiarazioni di spesa intermedie relative ai programmi di sviluppo rurale della Commissione; la riduzione o sospensione dei pagamenti mensili o intermedi agli Stati membri, i dettagli relativi alla contabilità separata degli organismi pagatori; le condizioni specifiche applicabili alle informazioni da registrare nella contabilità tenuta dagli organismi pagatori; le norme concernenti il finanziamento e la contabilizzazione delle misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico ed altre spese finanziate dal FEAGA e dal FEASR, le modalità di esecuzione delle procedure di disimpegno automatico, la procedura e altre modalità per il corretto funzionamento della sospensione dei pagamenti da parte della Commissione agli Stati membri in caso di presentazione tardiva delle informazioni da parte degli Stati membri; le procedure riguardanti gli obblighi specifici che gli Stati membri sono tenuti a rispettare in relazione ai controlli; le procedure concernenti gli obblighi di cooperazione che gli Stati membri sono tenuti a rispettare per quanto riguarda i controlli in loco da parte della Commissione e l'accesso alle informazioni; le modalità relative all'obbligo di segnalare irregolarità e frodi, le condizioni per la conservazione dei documenti giustificativi dei pagamenti effettuati e dei documenti relativi all'esecuzione dei controlli fisici e amministrativi previsti dalla legislazione dell'Unione; la liquidazione dei conti e la verifica di conformità, l'esclusione dai finanziamenti dell'Unione degli importi posti a carico del bilancio dell'Unione, le procedure per il recupero dei pagamenti indebiti e dei relativi interessi, la forma delle notifiche e delle comunicazioni alla Commissione che incombono agli Stati membri in merito alle irregolarità; le norme intese a conseguire un'applicazione uniforme degli obblighi spettanti agli Stati membri in merito alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, le disposizioni necessarie a conseguire un'applicazione uniforme dei sistemi di controllo e delle sanzioni nell'Unione, l'applicazione e il calcolo della revoca parziale o totale dei pagamenti o dei diritti all'aiuto; il recupero dei pagamenti indebiti e delle sanzioni e i diritti all'aiuto indebitamente assegnati e l'applicazione degli interessi, l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative, le norme dettagliate per la definizione di un'inadempienza come di scarsa rilevanza, le norme che individuano i casi in cui, a causa della natura delle sanzioni, gli Stati membri possono trattenere le sanzioni recuperate, la sospensione dei pagamenti mensili in casi specifici contemplati dal regolamento (UE) n. xxx/xxx [OCM unica], la forma delle cauzioni da costituire e la procedura per il deposito delle cauzioni, per la loro accettazione e per la sostituzione delle cauzioni originarie; le procedure per lo svincolo delle cauzioni e la comunicazione che incombe agli Stati membri o alla Commissione nel contesto delle cauzioni; le norme necessarie e giustificabili per risolvere, in casi di emergenza, problemi specifici concernenti i termini di pagamento e il pagamento di anticipi; norme relative alle domande di aiuto e alle domande di pagamento, nonché alle domande di diritti all'aiuto, che specifichino l'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, prescrizioni in merito alle indicazioni minime che devono figurare nelle domande, disposizioni per la modifica o il ritiro delle domande di aiuto, esenzioni dall'obbligo di presentare una domanda di aiuto e disposizioni che consentano agli Stati membri di seguire procedure semplificate o di correggere errori palesi; norme relative allo svolgimento dei controlli volti a verificare l'adempimento degli obblighi nonché l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nelle domande di aiuto o di pagamento, comprese norme sulle tolleranze delle misurazioni per i controlli in loco, le specifiche tecniche necessarie ai fini dell'attuazione uniforme del sistema integrato di gestione e di controllo; norme per i casi di trasferimento di aziende accompagnato dal trasferimento di obblighi non ancora soddisfatti connessi all'ammissibilità dell'aiuto di cui trattasi; norme sul pagamento degli anticipi; disposizioni intese a conseguire un'applicazione uniforme delle norme sul controllo dei documenti commerciali; le procedure riguardanti le banche dati degli Stati membri e la banca dati analitica di dati isotopici che consenta di rilevare più facilmente le frodi; le procedure relative alla cooperazione e all'assistenza tra autorità e organismi di controllo, le disposizioni per l'esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione, le disposizioni relative alle autorità competenti dell'esecuzione dei controlli, nonché al contenuto, alla frequenza e alla fase di commercializzazione cui si applicano tali controlli. nel contesto dei controlli relativi alla denominazione di origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali protette, le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione; le norme relative all'autorità competente per la verifica del rispetto del disciplinare, anche ove la zona geografica sia in un paese terzo, le azioni che gli Stati membri devono attuare per impedire l'uso non corretto di denominazioni di origine protette, indicazioni geografiche protette e menzioni tradizionali protette, i controlli e le verifiche che gli Stati membri sono tenuti a realizzare, compresi gli esami; norme relative allo svolgimento dei controlli volti a verificare l'adempimento degli obblighi di condizionalità; norme procedurali e tecniche dettagliate concernenti il calcolo e l'applicazione delle sanzioni amministrative per la mancata osservanza dei requisiti di condizionalità; norme riguardanti la comunicazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, delle informazioni di cui all'articolo 104; misure per salvaguardare l'applicazione della legislazione dell'Unione qualora essa rischi di essere compromessa a causa di pratiche monetarie di carattere eccezionale relative ad una moneta nazionale; la serie di indicatori specifici per il monitoraggio e la valutazione della PAC; norme relative alle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione ai fini del monitoraggio e della valutazione della PAC; le norme concernenti la forma e il calendario della pubblicazione dei beneficiari del FEAGA e del FEASR, l'applicazione uniforme dell'informazione trasmessa ai beneficiari sul fatto che i loro dati saranno resi pubblici, la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri nel contesto della pubblicazione dei beneficiari del FEAGA e del FEASR dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[37].

(72)       Per l'adozione di determinati atti di esecuzione è opportuno ricorrere alla procedura consultiva. Per quanto riguarda gli atti di esecuzione che comportano il calcolo di importi da parte della Commissione, la procedura consultiva permette alla Commissione stessa di assumersi pienamente le proprie responsabilità di gestione del bilancio e persegue lo scopo di una maggiore efficienza, prevedibilità e rapidità, tenendo conto dei limiti temporali e delle procedure di bilancio. Per quanto riguarda gli atti di esecuzione relativi ai pagamenti agli Stati membri e il funzionamento della procedura di liquidazione dei conti, la procedura consultiva permette alla Commissione di assumersi pienamente le proprie responsabilità di gestione del bilancio e di verificare i conti annuali degli organismi pagatori nazionali prima di accettarli, oppure, in caso di spese non effettuate in conformità alle norme dell'Unione, di escludere tali spese dai finanziamenti concessi dall'Unione. In altri casi, per l'adozione di atti di esecuzione è opportuno ricorrere alla procedura di esame.

(73)       È opportuno ▌conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione riguardanti la fissazione del saldo netto disponibile per le spese del FEAGA e il versamento di pagamenti supplementari ovvero l'applicazione di deduzioni nel contesto delle modalità per i pagamenti mensili senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011 ▌.

(74)       Il passaggio dalle disposizioni dei regolamenti abrogati dal presente regolamento a quelle previste dal presente regolamento potrebbe dar luogo a difficoltà pratiche e specifiche. Per far fronte a quest'eventualità, occorre consentire alla Commissione di adottare le misure necessarie e debitamente giustificate.

(75)       Poiché il periodo di programmazione dei programmi di sviluppo rurale finanziati in virtù del presente regolamento inizia il 1° gennaio 2014, è necessario che il presente regolamento si applichi a partire dalla stessa data. Tuttavia, è necessario che alcune disposizioni, relative in particolare alla gestione finanziaria dei Fondi, si applichino a decorrere da una data anteriore, corrispondente all'inizio dell'esercizio finanziario.

(76)       Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha adottato un parere[38].

(77)       Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri in considerazione delle sue interconnessioni con gli altri strumenti della PAC e delle limitate risorse finanziarie di cui dispongono gli Stati membri nell'Unione allargata, e possono dunque essere conseguiti meglio a livello unionale attraverso la garanzia di un finanziamento pluriennale concesso dall'Unione e focalizzandosi sulle sue priorità, l'Unione può adottare misure in conformità al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo 5, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO ICAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le regole applicabili:

a)          al finanziamento delle spese connesse alla PAC, comprese le spese per lo sviluppo rurale;

b)          al sistema di consulenza aziendale;

c)          ai sistemi di gestione e di controllo che saranno istituiti dagli Stati membri;

d)          al regime della condizionalità;

e)          alla liquidazione dei conti.

Articolo 2Termini usati nel presente regolamento

1.          Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)     "agricoltore", "attività agricola" e "superficie agricola": un agricoltore, un'attività agricola e una superficie agricola ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD];

b)     "azienda": un'azienda ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD], salvo quanto previsto dall'articolo 91, paragrafo 3, ai fini del titolo VI del presente regolamento;

c)      "pagamenti diretti": i pagamenti diretti ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD];

d)     "legislazione agricola settoriale": gli atti applicabili adottati in base all'articolo 43 del TFUE nel quadro della PAC e, se del caso, gli atti delegati o atti di esecuzione adottati in base a tali atti, nonché la parte II del regolamento (UE) n. [CR/2012] per quanto riguarda il FEASR;

e)      "irregolarità": un'irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio.

2.          Laddove contemplati nel presente regolamento con riferimento al regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD], al regolamento (UE) n. xxx/xxx[OCM unica] e al regolamento (UE) n. xxx/xxx[SR], possono essere riconosciuti come "forza maggiore" e "circostanze eccezionali" i seguenti casi:

a)      il decesso del beneficiario;

b)     l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;

c)      una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;

d)     la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

e)      un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;

f)      l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda che non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

TITOLO IIDISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AI FONDI AGRICOLI

Capo IFondi agricoli

Articolo 3Fondi per il finanziamento delle spese agricole

1.          Per conseguire gli obiettivi della PAC definiti dal TFUE, si provvede al finanziamento delle varie misure contemplate da tale politica, comprese le misure di sviluppo rurale, attraverso:

a)      il FEAGA;

b)     il FEASR.

2.          Il FEAGA e il FEASR sono parti del bilancio generale dell'Unione europea.

Articolo 4Spese del FEAGA

1.          Il FEAGA è gestito in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione e finanzia le spese seguenti, sostenute in conformità al diritto dell'Unione:

a)      le misure dirette a regolare o sostenere i mercati agricoli;

b)     i pagamenti diretti agli agricoltori previsti dalla PAC;

c)    il contributo finanziario dell'Unione alle azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno dell'Unione e nei paesi terzi, realizzate dagli Stati membri in base a programmi selezionati dalla Commissione, diversi dai programmi di cui all'articolo 5;

d)     il contributo finanziario dell'Unione al programma "Frutta nelle scuole" e alle misure connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori di cui rispettivamente agli articoli 21 e 155 del regolamento (UE) n. xxx/xxx [OCM unica].

2.          Il FEAGA finanzia direttamente le spese seguenti, sostenute in conformità al diritto dell'Unione:

a)      la promozione dei prodotti agricoli, realizzata direttamente dalla Commissione o attraverso organismi internazionali;

b)     le misure adottate in conformità alla normativa dell'Unione, destinate a garantire la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura;

c)      la creazione e il mantenimento dei sistemi d'informazione contabile agricola;

d)     i sistemi di indagini agricole, comprese le indagini sulla struttura delle aziende agricole.

Articolo 5Spese del FEASR

Il FEASR è gestito in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione e finanzia il contributo finanziario dell'Unione ai programmi di sviluppo rurale eseguiti in conformità alla legislazione dell'Unione sul sostegno allo sviluppo rurale ▌.

Articolo 6Altre spese compresa l'assistenza tecnica

Il FEAGA e il FEASR possono finanziare direttamente, ciascun Fondo per quanto di sua competenza, su iniziativa della Commissione e/o di propria iniziativa, le azioni di preparazione, monitoraggio, supporto amministrativo e tecnico, nonché le misure di valutazione, revisione e ispezione necessarie per l'attuazione della PAC. Queste azioni comprendono in particolare:

a)          le misure necessarie per l'analisi, la gestione, il monitoraggio, lo scambio di informazioni e l'attuazione della PAC, come pure misure relative all'attuazione dei sistemi di controllo e l'assistenza tecnica e amministrativa;

b)          l'acquisizione da parte della Commissione delle immagini satellitari necessarie per i controlli di cui all'articolo 21;

c)          le misure adottate dalla Commissione attraverso applicazioni di telerilevamento usate per il monitoraggio delle risorse agricole in conformità all'articolo 22;

d)          le misure necessarie per mantenere e sviluppare metodi e mezzi tecnici di informazione, interconnessione, monitoraggio e controllo della gestione finanziaria dei fondi utilizzati per il finanziamento della PAC;

e)          la trasmissione di informazioni sulla PAC in conformità all'articolo 47;

f)           gli studi sulla PAC e la valutazione delle misure finanziate dal FEAGA e dal FEASR, compresi il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi applicate;

g)          ove rilevante, le agenzie esecutive istituite a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio[39], che operano nell'ambito della PAC;

h)          le misure riguardanti la divulgazione di informazioni, la sensibilizzazione, la promozione della cooperazione e gli scambi di esperienze a livello dell'Unione, adottate nel contesto dello sviluppo rurale, compreso il collegamento in rete delle parti interessate;

i)           le misure per l'elaborazione, la registrazione e la protezione dei logo nell'ambito delle politiche unionali della qualità e per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale ad essi connessi, nonché i necessari sviluppi informatici.

Capo IIOrganismi pagatori e altri organismi

Articolo 7Riconoscimento e revoca del riconoscimento degli organismi pagatori

e degli organismi di coordinamento

1.          Gli organismi pagatori sono ▌servizi e organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e controllare le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5.

Fatta eccezione per il pagamento, l'esecuzione di tali compiti può essere delegata.

2.          Gli Stati membri riconoscono come organismi pagatori i servizi od organismi che dispongono di un'organizzazione amministrativa e di un sistema di controllo interno che offrono garanzie sufficienti in ordine alla legittimità, regolarità e corretta contabilizzazione dei pagamenti. A tal fine, gli organismi pagatori soddisfano le condizioni minime per il riconoscimento con riferimento all'ambiente interno, alle attività di controllo, all'informazione e alla comunicazione nonché al monitoraggio che la Commissione stabilisce a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a).

Tenuto conto del proprio ordinamento costituzionale, ogni Stato membro limita il numero degli organismi pagatori riconosciuti ad al massimo uno per l'intero territorio nazionale o, eventualmente, uno per regione. Tuttavia, se gli organismi pagatori sono costituiti a livello regionale, gli Stati membri sono tenuti anche a costituire un organismo pagatore a livello nazionale per i regimi di aiuti che, per loro natura, devono essere gestiti a questo livello o ad affidare la gestione di tali regimi ai loro organismi pagatori regionali.

In deroga al secondo comma, gli Stati membri possono mantenere il numero di organismi pagatori che sono stati riconosciuti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Prima della fine del 2016, la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sul funzionamento del sistema di organismi pagatori nell'Unione corredandola, se del caso, di proposte legislative.

3.          Entro il 15 febbraio dell'anno successivo all'esercizio finanziario considerato, il responsabile dell'organismo pagatore riconosciuto redige:

a)      i conti annuali delle spese eseguite in conformità ai compiti affidati agli organismi pagatori riconosciuti, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione in conformità all'articolo 53;

b)     una dichiarazione di gestione ▌riguardante la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti e il corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno, secondo criteri oggettivi, nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni ▌;

c)      una sintesi annuale delle relazioni finali di audit e dei controlli effettuati, compresa un'analisi della natura e della portata degli errori e delle debolezze individuati nei sistemi, nonché le azioni correttive da intraprendere o pianificate.

La Commissione, su richiesta dello Stato membro interessato, può prorogare a titolo eccezionale al massimo fino al 1° marzo il termine del 15 febbraio.

4.          Qualora siano riconosciuti più organismi pagatori, gli Stati membri designano un organismo pubblico ("l'organismo di coordinamento"), incaricato di:

a)      raccogliere le informazioni da mettere a disposizione della Commissione e trasmettere tali informazioni alla Commissione;

c)      adottare o coordinare, a seconda dei casi, misure intese ad ovviare alle lacune di natura comune e tenerne informata la Commissione;

d)     promuovere e, ove possibile, garantire l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione.

L'organismo di coordinamento è soggetto a un riconoscimento specifico da parte degli Stati membri per l'elaborazione delle informazioni finanziarie di cui al primo comma, lettera a).

5.          Qualora un organismo pagatore riconosciuto non soddisfi o cessi di soddisfare uno o più criteri di riconoscimento di cui al paragrafo 2, lo Stato membro, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, revoca il riconoscimento, a meno che l'organismo pagatore non proceda ai necessari adeguamenti entro un termine da stabilirsi in funzione della gravità del problema.

6.          Gli organismi pagatori gestiscono e provvedono ai controlli delle operazioni connesse all'intervento pubblico delle quali sono responsabili e se ne assumono la responsabilità generale.

Articolo 8Poteri della Commissione

1.          Per garantire il corretto funzionamento del sistema previsto all'articolo 7, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 111 riguardanti:

a)      le condizioni minime per il riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento di cui all'articolo 7, rispettivamente, paragrafi 2 e 4;

b)     gli obblighi degli organismi pagatori per quanto riguarda l'intervento pubblico e le norme relative alla natura delle loro responsabilità in materia di gestione e di controllo.

2.          La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti:

a)     le procedure per il rilascio, la revoca e la revisione del riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento e per la supervisione del riconoscimento degli organismi pagatori;

b)     le norme sulle attività e sui controlli oggetto della dichiarazione di gestione degli organismi pagatori;

c)      il funzionamento dell'organismo di coordinamento e la notifica alla Commissione delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4.

Tali atti di esecuzione ▌sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

Articolo 9Organismi di certificazione

1.          L'organismo di certificazione è un organismo di revisione pubblico o privato designato dallo Stato membro. Qualora sia un organismo di revisione privato e ove previsto dalla normativa unionale o nazionale applicabile, è selezionato dallo Stato membro mediante una procedura di appalto pubblico. Esprime un parere, redatto in conformità degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia di audit, sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno e la legalità e la regolarità delle spese di cui la Commissione ha chiesto il rimborso. Il parere indica inoltre se l'esame mette in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione.

L'organismo di certificazione è operativamente indipendente ▌dall'organismo pagatore e dall'organismo di coordinamento interessati, nonché dall'autorità che ha riconosciuto tale organismo, e possiede la competenza tecnica necessaria.

2.          La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti i compiti degli organismi di certificazione, ▌inclusi i controlli, ▌nonché i certificati, le relazioni e i relativi documenti di accompagnamento che tali organismi devono redigere. Tenuto conto della necessità di massimizzare l'efficienza degli audit sulle operazioni e del giudizio professionale degli auditor riguardo ad un approccio integrato, gli atti di esecuzione stabiliscono altresì:

a)     i principi degli audit su cui si fondano i pareri dell'organismo di certificazione, inclusa una valutazione dei rischi, controlli interni ed il livello richiesto degli elementi probatori di audit;

b)     le metodologie di audit utilizzate dagli organismi di certificazione, tenuto conto degli standard internazionali in materia di auditing, per formulare i loro pareri, compreso, se del caso, il ricorso ad un campione singolo integrato per ciascuna popolazione, nonché, ove opportuno, la possibilità di accompagnare i controlli in loco degli organismi pagatori.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

Articolo 10Ammissibilità dei pagamenti eseguiti dagli organismi pagatori

Le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5 possono beneficiare di un finanziamento unionale solo se sono state eseguite da organismi pagatori riconosciuti.

Articolo 11Pagamento integrale ai beneficiari

Salvo esplicita disposizione contraria prevista dalla legislazione dell'Unione, i pagamenti relativi ai finanziamenti previsti dal presente regolamento sono versati integralmente ai beneficiari.

TITOLO IIISISTEMA DI CONSULENZA AZIENDALE

Articolo 12Principio e campo d'applicazione

1.          Gli Stati membri istituiscono un sistema di consulenza per i beneficiari sulla conduzione della terra e dell'azienda (▌"sistema di consulenza aziendale"), gestito ▌da organismi pubblici designati e/o organismi privati selezionati.

2.          Il sistema di consulenza aziendale contempla come minimo:

a)      gli obblighi a livello di azienda derivanti dai criteri di gestione obbligatori e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del titolo VI, capo I;

b)     le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente stabilite nel titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. xxx/xxx [PD] e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento;

c)      misure a livello di azienda previste dai programmi di sviluppo rurale volte all'ammodernamento aziendale, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, all'innovazione, all'orientamento al mercato e alla promozione dell'imprenditorialità;

d)     i requisiti a livello di beneficiari definiti dagli Stati membri per attuare l'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

e)      i requisiti a livello di beneficiari definiti dagli Stati membri per attuare l'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare il rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

3.          Il sistema di consulenza aziendale può inoltre contemplare in particolare:

a)      la promozione delle conversioni aziendali e la diversificazione della loro attività economica;

b)     la gestione del rischio e l'introduzione di idonee misure preventive contro i disastri naturali, gli eventi catastrofici e le malattie degli animali e delle piante;

c)      i requisiti minimi previsti dalla legislazione nazionale, indicati all'articolo 29, paragrafo 3, e all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. XXX/XXX [SR];

d)     le informazioni relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, alla biodiversità e alla protezione delle acque di cui all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 13Requisiti specifici relativi al sistema di consulenza aziendale

1.          Gli Stati membri assicurano che i consulenti che operano nel sistema di consulenza aziendale siano in possesso delle qualifiche adeguate e ricevano regolarmente un'adeguata formazione.

2.          Gli Stati membri garantiscono una netta separazione tra le attività di consulenza e le attività di controllo. A tale riguardo e senza pregiudizio delle disposizioni legislative nazionali in materia di accesso del pubblico ai documenti, gli Stati membri provvedono affinché gli organismi selezionati e designati di cui all'articolo 12, paragrafo 1, non svelino dati personali o informazioni riservate di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della loro attività di consulenza a persone diverse dal beneficiario che gestisce l'azienda in questione, tranne nel caso di irregolarità o infrazioni rilevate nel corso della loro attività per le quali il diritto unionale o nazionale prescrive l'obbligo di informare le autorità pubbliche, specialmente in caso di reato.

3.          L'autorità nazionale fornisce al potenziale beneficiario, principalmente con mezzi elettronici, l'elenco degli organismi selezionati e designati di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

Articolo 14Accesso al sistema di consulenza aziendale

I beneficiari e gli agricoltori che non percepiscono un sostegno nell'ambito della PAC possono ricorrere al sistema di consulenza aziendale a titolo volontario.

Fatto salvo l'articolo 99, paragrafo 2, quarto comma, gli Stati membri possono tuttavia stabilire, secondo criteri oggettivi, le categorie di beneficiari che hanno accesso prioritario al sistema di consulenza aziendale, comprese le reti che operano con mezzi limitati ai sensi degli articoli 53, 61 e 62 del regolamento (UE) n. xxx/xxx [SR].

In tal caso, essi assicurano che sia data la priorità agli agricoltori il cui accesso ai sistemi di consulenza diversi dal sistema di consulenza aziendale è il più limitato.

Il sistema di consulenza aziendale garantisce l'accesso dei beneficiari a un servizio di consulenza che tiene conto della situazione specifica della loro azienda.

Articolo 15Poteri della Commissione

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme finalizzate all'attuazione uniforme del sistema di consulenza aziendale onde renderlo pienamente operativo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

TITOLO IVGESTIONE FINANZIARIA DEI FONDI

Capo IFEAGA

SEZIONE 1

FINANZIAMENTO DELLE SPESE

Articolo 16Massimale di bilancio

1.          Il massimale annuo delle spese del FEAGA è costituito dagli importi massimi fissati per tale Fondo dal regolamento (UE) n. xxx/xxx [QFP].

2.          Qualora la legislazione dell'Unione preveda che sugli importi di cui al paragrafo 1 siano operate detrazioni o somme, la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 112, il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA in base ai dati indicati in tale legislazione.

Articolo 17Pagamenti mensili

1.          Gli stanziamenti necessari per il finanziamento delle spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, sono messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione sotto forma di pagamenti mensili, calcolati in base alle spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti nel corso di un periodo di riferimento.

2.          Fino al versamento dei pagamenti mensili da parte della Commissione, gli Stati membri mobilizzano le risorse finanziarie necessarie per procedere alle spese in funzione dei bisogni dei loro organismi pagatori riconosciuti.

Articolo 18Modalità relative ai pagamenti mensili

1.          La Commissione procede ai pagamenti mensili, fatta salva l'applicazione degli articoli 53 e 54, per le spese sostenute nel corso del mese di riferimento dagli organismi pagatori riconosciuti.

2.          I pagamenti mensili sono versati ad ogni Stato membro entro il terzo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di esecuzione delle spese. Le spese sostenute dagli Stati membri dal 1° al 15 ottobre sono imputate al mese di ottobre. Le spese sostenute dal 16 al 31 ottobre sono imputate al mese di novembre.

3.          La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, i pagamenti mensili da versare, in base ad una dichiarazione delle spese presentata dagli Stati membri e alle informazioni fornite a norma dell'articolo 102, paragrafo 1, tenendo conto delle riduzioni o delle sospensioni applicate a norma dell'articolo 43 o di eventuali altre correzioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 112, paragrafo 2.

4.          La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione adottati senza ricorrere alla procedura di cui all'articolo 112, di versare pagamenti supplementari ovvero di applicare deduzioni. Il comitato di cui all'articolo 112, paragrafo 1 ne è in tal caso informato nel corso della riunione successiva.

Articolo 19Spese amministrative e di personale

Le spese connesse ai costi amministrativi e di personale sostenute dagli Stati membri e dai beneficiari del contributo del FEAGA non sono finanziate dal FEAGA.

Articolo 20Spese connesse all'intervento pubblico

1.          Se nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati non è fissato alcun importo unitario per un intervento pubblico, il FEAGA finanzia tale misura in base ad importi forfettari uniformi per tutta l'Unione, in particolare per quanto riguarda i fondi provenienti dagli Stati membri utilizzati per l'acquisto di prodotti all'intervento, per le operazioni materiali connesse all'ammasso e, se del caso, per la trasformazione dei prodotti di intervento.

2.          Per garantire il finanziamento delle spese di intervento pubblico da parte del FEAGA, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111 riguardanti:

a)      il tipo di misure ammesse a beneficiare del finanziamento dell'Unione e le condizioni per il loro rimborso;

b)     le condizioni di ammissibilità e le modalità di calcolo in base agli elementi effettivamente constatati dagli organismi pagatori, o in base a forfait stabiliti dalla Commissione, oppure in base a importi forfettari o non forfettari previsti dalla legislazione agricola settoriale.

3.          Ai fini di una gestione corretta degli stanziamenti iscritti per il FEAGA nel bilancio dell'Unione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111 recanti norme riguardanti il valore da attribuire alle operazioni relative all'intervento pubblico e le misure da adottare in caso di perdita o deterioramento dei prodotti in regime d'intervento pubblico, nonché la determinazione degli importi da finanziare.

4.          Gli importi di cui al ▌paragrafo 1 sono fissati dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 112, paragrafo 2.

Articolo 21Acquisizione di immagini satellitari

L'elenco delle immagini satellitari necessarie a fini di controllo è approvato dalla Commissione e dagli Stati membri in conformità alle specifiche elaborate da ogni Stato membro.

La Commissione fornisce gratuitamente le immagini satellitari agli organismi di controllo o ai fornitori di servizi autorizzati da tali organismi a rappresentarli.

La Commissione resta la proprietaria delle immagini satellitari e le recupera al termine dei lavori. Essa può anche prevedere l'esecuzione di lavori miranti a perfezionare le tecniche e i metodi di lavoro con riferimento all'ispezione delle superfici agricole mediante telerilevamento.

Articolo 22Monitoraggio delle risorse agricole

Le misure finanziate a norma dell'articolo 6, lettera c), hanno lo scopo di dotare la Commissione dei mezzi per gestire i mercati agricoli dell'Unione in un contesto globale, di garantire il monitoraggio agroeconomico e agroambientale dei terreni agricoli, compresa l'agroforestazione, e delle condizioni delle colture in modo da permettere l'esecuzione di stime, in particolare riguardanti le rese e la produzione agricola, di condividere l'accesso a tali stime in un contesto internazionale, come nell'ambito di iniziative coordinate da organizzazioni delle Nazioni Unite o da altre agenzie internazionali, di contribuire alla trasparenza dei mercati mondiali e di garantire il controllo tecnologico a posteriori del sistema agrometeorologico.

Le misure finanziate a norma dell'articolo 6, lettera c), riguardano la raccolta o l'acquisto delle informazioni necessarie per l'attuazione e il monitoraggio della PAC, segnatamente i dati satellitari e i dati meteorologici, la creazione di un'infrastruttura di dati spaziali e di un sito internet, la realizzazione di studi specifici sulle condizioni climatiche, il ricorso al telerilevamento per fornire assistenza nel monitoraggio della sanità dei suoli e l'aggiornamento dei modelli agrometeorologici ed econometrici. Se necessario, tali misure sono realizzate in collaborazione con laboratori ed organismi nazionali.

Articolo 23Competenze di esecuzione

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le norme relative al finanziamento previsto all'articolo 6, lettere b) e c), le modalità d'esecuzione delle misure di cui agli articoli 21 e 22 per raggiungere gli obiettivi prefissati, un quadro che disciplina l'acquisizione, il perfezionamento e l'uso delle immagini satellitari e dei dati meteorologici e i termini applicabili. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

SEZIONE 2DISCIPLINA DI BILANCIO

Articolo 24Rispetto del massimale

1.          In qualsiasi fase della procedura di bilancio e dell'esecuzione del bilancio, gli stanziamenti relativi alle spese del FEAGA non possono superare l'importo di cui all'articolo 16.

Tutti gli strumenti legislativi proposti dalla Commissione e adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, dal Consiglio o dalla Commissione rispettano l'importo di cui all'articolo 16 se hanno un'incidenza sul bilancio del FEAGA.

2.          Qualora la legislazione dell'Unione preveda un massimale finanziario in euro delle spese agricole per un dato Stato membro, tali spese sono rimborsate al medesimo Stato nel limite di tale massimale fissato in euro, fatti salvi gli eventuali adattamenti necessari in caso di applicazione dell'articolo 43.

3.          I massimali nazionali dei pagamenti diretti di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. xxx/xxx [PD], corretti degli adattamenti di cui all'articolo 25 del presente regolamento, sono considerati massimali finanziari in euro.

Articolo 24 bis

Riserva per le crisi nel settore agricolo

È istituita una riserva per le crisi nel settore agricolo intesa a offrire un sostegno supplementare al settore in caso di gravi crisi che interessano la produzione o la distribuzione di prodotti agricoli mediante l'applicazione, all'inizio di ogni anno, di una riduzione dei pagamenti diretti con il meccanismo della disciplina finanziaria di cui all'articolo 25.

L'importo globale della riserva è pari a 2 800 milioni di EUR frazionato in rate annue uguali di 400 milioni di EUR (a prezzi del 2011) per il periodo 2014-2020 e rientra nella rubrica 2 del [QFP].]

Articolo 25Disciplina finanziaria

1.          Per garantire il rispetto dei massimali annuali fissati nel regolamento (UE) n. xxx/xxx [QFP] per il finanziamento delle spese di mercato e dei pagamenti diretti, è fissato un tasso di adattamento dei pagamenti diretti nel momento in cui le previsioni di finanziamento delle misure che rientrano in tale sottomassimale di un dato esercizio finanziario indicano che vi sarà un superamento dei massimali annuali applicabili.

2.          La Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 marzo dell'anno civile in relazione al quale si applica l'adattamento di cui al paragrafo 1 ▌.

3.          Qualora il Parlamento europeo e il Consiglio non abbiano fissato il tasso di adattamento entro il 30 giugno di un dato anno, la Commissione procede alla sua fissazione mediante un atto di esecuzione e ne informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 112, paragrafo 2.

4.          Entro il 1° dicembre la Commissione può, in base ai nuovi elementi in suo possesso, adeguare il tasso di adattamento dei pagamenti diretti fissato conformemente ai paragrafi 2 o 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 112, paragrafo 2.

4 bis.     In deroga all'articolo 169, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 966/2012, gli Stati membri rimborsano gli stanziamenti riportati conformemente all'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 966/2012 ai destinatari finali ai quali è applicato, nell'esercizio al quale sono riportati gli stanziamenti, l'adattamento dei pagamenti diretti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Il rimborso di cui al primo comma si applica soltanto ai beneficiari finali negli Stati membri in cui si applica la disciplina finanziaria nell'esercizio precedente.

5.          La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le condizioni e le modalità applicabili agli stanziamenti riportati a norma dell'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 966/2012, allo scopo di finanziare le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 112, paragrafo 2.

6.          Al momento dell'applicazione del presente articolo ▌l'importo ▌della riserva per le crisi nel settore agricolo di cui all'articolo 24 bis è incluso nella determinazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti. Gli importi che, entro la fine dell'esercizio finanziario, non sono stati messi a disposizione per le misure di crisi sono versati in conformità al paragrafo 4 bis.

Articolo 26Procedura della disciplina di bilancio

1.          La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, contemporaneamente al progetto di bilancio per l'esercizio N, le previsioni per gli esercizi N - 1, N e N + 1.

2.          Qualora, in fase di elaborazione del progetto di bilancio per l'esercizio N, emerga che l'importo di cui all'articolo 16 rischia di essere superato per tale esercizio, la Commissione propone al Parlamento europeo e al Consiglio, oppure al Consiglio, le misure necessarie per garantire il rispetto di tale importo.

3.          Ove ritenga che esista un rischio di superamento dell'importo di cui all'articolo 16, senza che le sia possibile adottare misure adeguate per risanare la situazione nell'ambito delle sue competenze, la Commissione propone in qualsiasi momento altre misure per garantire il rispetto di tale importo. Tali misure sono adottate dal Consiglio, nel qual caso la base giuridica della misura pertinente è l'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE, oppure dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nel qual caso la base giuridica della misura pertinente è l'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE.

4.          Se al termine dell'esercizio di bilancio N le domande di rimborso degli Stati membri superano o rischiano di superare l'importo di cui all'articolo 16, la Commissione:

a)      prende in considerazione tali domande in proporzione alle domande presentate dagli Stati membri ed entro i limiti del bilancio disponibile e fissa in via provvisoria, mediante atti di esecuzione, l'importo dei pagamenti per il mese considerato;

b)     entro il 28 febbraio dell'anno successivo stabilisce la situazione per tutti gli Stati membri per quanto riguarda il finanziamento unionale relativo all'esercizio precedente;

c)      stabilisce, mediante atti di esecuzione, l'importo globale del finanziamento unionale, ripartito per Stato membro, in base ad un tasso unico di finanziamento, nei limiti del bilancio che era disponibile per i pagamenti mensili;

d)     procede, al più tardi al momento dei pagamenti mensili del mese di marzo dell'anno N+1, alle eventuali compensazioni tra Stati membri.

Gli atti di esecuzione di cui primo comma, lettere a) e c), sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 112, paragrafo 2.

Articolo 27Sistema di allarme

Al fine di garantire che il massimale di bilancio di cui all'articolo 16 non sia superato, la Commissione istituisce un sistema di allarme e di monitoraggio mensile delle spese del FEAGA.

All'inizio di ciascun esercizio finanziario, la Commissione determina a tale scopo le previsioni delle spese mensili basandosi, all'occorrenza, sulla media delle spese mensili dei tre anni precedenti.

La Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che esamina l'andamento delle spese effettuate rispetto alle previsioni e che comporta una valutazione dell'esecuzione prevedibile per l'esercizio in corso.

Articolo 28Tasso di cambio di riferimento

1.          Quando adotta il progetto di bilancio, oppure una lettera rettificativa del progetto di bilancio che riguarda le spese agricole, la Commissione utilizza, per elaborare le stime di bilancio del FEAGA, il tasso di cambio medio tra euro e dollaro statunitense rilevato sul mercato nell'ultimo trimestre conclusosi almeno venti giorni prima dell'adozione del documento di bilancio da parte della Commissione stessa.

2.          Quando adotta un progetto di bilancio rettificativo e suppletivo, oppure una lettera rettificativa di questo, nella misura in cui tali documenti riguardino gli stanziamenti relativi alle misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), la Commissione utilizza:

a)      ▌il tasso di cambio tra euro e dollaro statunitense effettivamente rilevato in media sul mercato a decorrere dal 1° agosto dell'esercizio finanziario precedente fino alla fine dell'ultimo trimestre conclusosi almeno venti giorni prima che la Commissione adotti il documento di bilancio e al massimo il 31 luglio dell'esercizio in corso;

b)     ▌in previsione per l'esercizio restante, il tasso medio effettivamente constatato nel corso dell'ultimo trimestre conclusosi almeno venti giorni prima che la Commissione adotti il documento di bilancio.

Capo IIFEASR

SEZIONE 1DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL FEASR

Articolo 29Divieto di doppio finanziamento

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione.

Articolo 30Disposizioni comuni per tutti i pagamenti

1.          In conformità all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. CR/xxx, i pagamenti dei contributi del FEASR di cui all'articolo 5 effettuati dalla Commissione non superano gli impegni di bilancio.

Tali pagamenti sono imputati all'impegno di bilancio aperto da più lunga data.

2.          Si applica l'articolo [81] del regolamento (UE) n. FR/xxx.

SEZIONE 2FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO RURALE

Articolo 31Partecipazione finanziaria del FEASR

La partecipazione finanziaria del FEASR alle spese dei programmi di sviluppo rurale è stabilita per ciascun programma, nei limiti dei massimali fissati dalla legislazione dell'Unione in materia di sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.

Articolo 32Impegni di bilancio

Per quanto riguarda gli impegni del bilancio dell'Unione per i programmi di sviluppo rurale, si applica l'articolo 66 del regolamento (UE) n. CR/xxx.

SEZIONE 3CONTRIBUTO FINANZIARIO AI PROGRAMMI DI SVILUPPO RURALE

Articolo 33Disposizioni applicabili ai pagamenti per i programmi di sviluppo rurale

1.          Gli stanziamenti necessari per finanziare le spese di cui all'articolo 5 sono messi a disposizione degli Stati membri sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e di pagamento di un saldo, come illustrato nella presente sezione.

2.          Il totale cumulato del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi non supera il 95% del contributo del FEASR ad ogni programma di sviluppo rurale.

Al raggiungimento del massimale del 95% gli Stati membri continuano a trasmettere le domande di pagamento alla Commissione.

Articolo 34Versamento del prefinanziamento

1.           Una volta adottata la decisione con cui approva il programma di sviluppo rurale, la Commissione versa allo Stato membro un importo iniziale a titolo di prefinanziamento per l'intero periodo di programmazione. Il prefinanziamento iniziale è corrisposto in rate come segue:

a)     nel 2014: l'1% dell'ammontare del contributo del FEASR al programma per l'intero periodo di programmazione e l'1,5% dell'ammontare del contributo del FEASR al programma per l'intero periodo di programmazione nel caso in cui uno Stato membro benefici di assistenza finanziaria dal 2010, ai sensi degli articoli 122 e 143 del TFUE, o a titolo del FESF, o stia beneficiando di assistenza finanziaria al 31 dicembre 2013 ai sensi degli articoli 136 e 143;

b)     nel 2015: l'1% dell'ammontare del contributo del FEASR al programma per l'intero periodo di programmazione e l'1,5% dell'ammontare del contributo del FEASR al programma per l'intero periodo di programmazione nel caso in cui uno Stato membro benefici di assistenza finanziaria dal 2010, ai sensi degli articoli 122 e 143 del TFUE, o a titolo del FESF, o stia beneficiando di assistenza finanziaria al 31 dicembre 2014 ai sensi degli articoli 136 e 143 del TFUE;

c)      nel 2016: l'1% dell'ammontare del contributo del FEASR al programma per l'intero periodo di programmazione.

Nel caso di un programma di sviluppo rurale adottato nel 2015 o successivamente, le rate precedenti sono versate nell'anno di adozione.

2.          Alla Commissione è rimborsato l'intero importo del prefinanziamento qualora nei 24 mesi successivi alla data del versamento della prima parte del prefinanziamento non sia stata sostenuta alcuna spesa né sia stata presentata alcuna dichiarazione di spesa per il relativo programma di sviluppo rurale.

3.          Gli interessi generati dal prefinanziamento sono destinati al relativo programma di sviluppo rurale e dedotti dall'importo delle spese pubbliche indicate nella dichiarazione finale di spesa.

4.          La liquidazione contabile dell'intero importo versato a titolo di prefinanziamento è effettuata secondo la procedura di cui all'articolo 53 del presente regolamento prima della chiusura del relativo programma di sviluppo rurale.

Articolo 35Pagamenti intermedi

1.          Per ciascun programma di sviluppo rurale sono effettuati pagamenti intermedi calcolati applicando il tasso di cofinanziamento di ciascuna misura alle spese pubbliche sostenute per tale misura di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) n. SR/xxx.

2.          La Commissione effettua pagamenti intermedi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per rimborsare le spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti per l'esecuzione dei programmi.

3.          La Commissione procede a ciascun pagamento intermedio purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a)      le sia stata trasmessa una dichiarazione delle spese firmata dall'organismo pagatore riconosciuto, a norma dell'articolo 102, paragrafo 1, lettera c);

b)     sia rispettato l'importo globale del contributo del FEASR assegnato ad ogni misura per l'intero periodo coperto dal programma interessato;

c)      le sia stata trasmessa l'ultima relazione annuale di esecuzione del programma di sviluppo rurale.

4.          Nel caso in cui non sia rispettata una delle condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione ne informa quanto prima l'organismo pagatore riconosciuto o l'organismo di coordinamento, se quest'ultimo è stato designato. In caso di mancata osservanza di una delle condizioni di cui al paragrafo 3, lettera a) o lettera c), la dichiarazione di spesa non è ammissibile.

5.          La Commissione effettua i pagamenti intermedi entro un termine non superiore a 45 giorni a decorrere dalla registrazione di una dichiarazione di spesa rispondente alle condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, fatta salva l'applicazione degli articoli 53 e 54.

6.          Gli organismi pagatori riconosciuti elaborano e trasmettono alla Commissione, direttamente o tramite l'organismo di coordinamento, qualora lo stesso sia stato designato, dichiarazioni di spesa intermedie relative ai programmi di sviluppo rurale, secondo una periodicità fissata dalla Commissione mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

Tali dichiarazioni di spesa riguardano le spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti nel corso di ciascun periodo interessato. Tuttavia, nei casi in cui le spese di cui all'articolo 55, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. CR/xxx non possano essere dichiarate alla Commissione in tale periodo poiché la modifica del programma non è ancora stata approvata dalla Commissione, tali spese possono essere dichiarate nel corso di periodi successivi.

Le dichiarazioni di spesa intermedie relative alle spese sostenute a partire dal 16 ottobre sono imputate al bilancio dell'anno successivo.

7.           Si applica l'articolo 74 del regolamento (UE) n. CR/xxx.

Articolo 36Versamento del saldo e chiusura del programma

1.          La Commissione procede al pagamento del saldo nei limiti delle disponibilità di bilancio, in base al piano di finanziamento in vigore, dopo aver ricevuto l'ultima relazione annuale sullo stato di attuazione di un programma di sviluppo rurale, i conti annuali dell'ultimo esercizio di attuazione del relativo programma di sviluppo rurale e la corrispondente decisione di liquidazione. Tali conti sono presentati alla Commissione entro i sei mesi successivi al termine ultimo di ammissibilità delle spese di cui all'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. xxx/xxx[CR] e riguardano le spese sostenute dall'organismo pagatore riconosciuto fino al termine ultimo di ammissibilità delle spese.

2.          Il pagamento del saldo è effettuato entro sei mesi dalla data in cui la Commissione ha ritenuto ammissibili le informazioni e i documenti indicati al paragrafo 1 del presente articolo e in cui sono stati liquidati gli ultimi conti annuali. Dopo il pagamento del saldo la Commissione disimpegna entro sei mesi gli importi che rimangono impegnati, fatto salvo il disposto dell'articolo 37, paragrafo 5.

3.          La mancata trasmissione alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 1 dell'ultima relazione annuale di attuazione e dei documenti necessari per la liquidazione dei conti dell'ultimo anno di attuazione del programma comporta il disimpegno automatico del saldo, a norma dell'articolo 37.

Articolo 37Disimpegno automatico relativo ai programmi di sviluppo rurale

1.          La Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio relativo ad un programma di sviluppo rurale che non sia stata utilizzata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per la quale non le siano state presentate dichiarazioni di spesa conformi alle condizioni di cui all'articolo 35, paragrafo 3, a titolo di spese [sostenute, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio.

2.          La parte degli impegni di bilancio ancora aperti allo scadere del termine ultimo di ammissibilità delle spese di cui all'articolo 55, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. xxx/xxx[CR], per la quale non sia stata presentata alcuna dichiarazione di spesa entro sei mesi da tale termine, è disimpegnata automaticamente.

3.          In caso di procedimento giudiziario o di ricorso amministrativo aventi effetto sospensivo, il termine di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2, allo scadere del quale interviene il disimpegno automatico, è interrotto, per l'importo corrispondente alle operazioni interessate, per la durata di tale procedimento o ricorso amministrativo, a condizione che la Commissione riceva dallo Stato membro un'informazione motivata entro il 31 dicembre dell'anno N + 3.

4.          Non rientrano nel calcolo del disimpegno automatico:

a)      la parte degli impegni di bilancio per la quale è stata presentata una dichiarazione di spesa, ma il cui rimborso è ridotto o sospeso dalla Commissione al 31 dicembre dell'anno N + 3;

b)     la parte degli impegni di bilancio che un organismo pagatore non ha potuto pagare per causa di forza maggiore, con serie ripercussioni sulla realizzazione del programma di sviluppo rurale. Le autorità nazionali che invocano la forza maggiore devono dimostrarne le conseguenze dirette sull'attuazione di tutto o di parte del programma.

Lo Stato membro trasmette alla Commissione le informazioni sulle eccezioni di cui al primo comma entro il 31 gennaio per quanto riguarda l'importo da dichiarare entro la fine dell'anno precedente.

5.          La Commissione informa in tempo utile lo Stato membro se esiste il rischio di applicazione del disimpegno automatico. La Commissione comunica allo Stato membro l'importo del disimpegno automatico risultante dalle informazioni in suo possesso. Lo Stato membro dispone di un termine di due mesi a decorrere dal ricevimento di tale informazione per dare il proprio accordo sull'importo del disimpegno o per presentare osservazioni. La Commissione procede al disimpegno automatico entro i nove mesi successivi al termine ultimo risultante dall'applicazione dei paragrafi da 1 a 3.

6.          In caso di disimpegno automatico, la partecipazione del FEASR al corrispondente programma di sviluppo rurale è ridotta, per l'anno considerato, dell'importo oggetto del disimpegno automatico. Lo Stato membro presenta per approvazione alla Commissione un piano di finanziamento riveduto allo scopo di ripartire l'importo della riduzione del contributo tra le misure. In assenza di tale piano, la Commissione riduce proporzionalmente gli importi assegnati ad ogni misura.

Capo IIIDisposizioni comuni

Articolo 41Esercizio finanziario agricolo

Fatte salve le disposizioni speciali sulle dichiarazioni delle spese e delle entrate relative all'intervento pubblico, stabilite dalla Commissione a norma dell'articolo 48, paragrafo 7, lettera a), l'esercizio finanziario agricolo comprende le spese pagate e le entrate ricevute e contabilizzate nel bilancio del FEAGA e del FEASR dagli organismi pagatori per l'esercizio finanziario N che inizia il 16 ottobre dell'anno N-1 e termina il 15 ottobre dell'anno N.

Articolo 42Rispetto dei termini di pagamento

▌Qualora la legislazione dell'Unione fissi termini di pagamento, qualsiasi pagamento eseguito dagli organismi pagatori ai beneficiari anteriormente alla prima data possibile e dopo l'ultima data possibile per l'esecuzione del pagamento comporta l'inammissibilità dei pagamenti al finanziamento unionale, salvo nei casi, alle condizioni ed entro i limiti determinati in base al principio di proporzionalità.

Al fine di pagare le spese anteriormente alla prima data possibile o dopo l'ultima data possibile per l'esecuzione del pagamento stabilita per il finanziamento unionale limitando nel contempo l'impatto finanziario ▌, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 111, riguardanti le deroghe alla non ammissibilità dei pagamenti effettuati dagli organismi pagatori.

Articolo 43Riduzione e sospensione dei pagamenti mensili e dei pagamenti intermedi

1.          Qualora le dichiarazioni di spesa o le informazioni di cui all'articolo 102 permettano alla Commissione di stabilire che le spese sono state effettuate da organismi diversi dagli organismi pagatori riconosciuti, che i periodi previsti per il pagamento o i massimali finanziari fissati dalla legislazione dell'Unione non sono stati rispettati, oppure che la spesa non è stata altrimenti effettuata in conformità alle regole dell'Unione, la Commissione può ridurre o sospendere i pagamenti mensili o i pagamenti intermedi allo Stato membro di cui si tratta, nell'ambito della decisione sui pagamenti mensili di cui all'articolo 18, paragrafo 3, oppure nell'ambito dei pagamenti intermedi di cui all'articolo 35, dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni.

Qualora le dichiarazioni di spesa o le informazioni di cui all'articolo 102 non le permettano di concludere che le spese sono state sostenute in conformità alle regole dell'Unione, la Commissione invita lo Stato membro di cui si tratta a fornirle informazioni supplementari e a presentare le sue osservazioni entro un termine che non può essere inferiore a 30 giorni. In assenza di risposta dello Stato membro entro il periodo prestabilito, oppure se la risposta è ritenuta insoddisfacente o dimostra che le spese non sono state sostenute in conformità alle regole dell'Unione, la Commissione può ridurre o sospendere i pagamenti mensili o i pagamenti intermedi allo Stato membro di cui si tratta nell'ambito della decisione sui pagamenti mensili di cui all'articolo 18, paragrafo 3, oppure nell'ambito dei pagamenti intermedi di cui all'articolo 35.

2.          Mediante atti di esecuzione la Commissione può ridurre o sospendere i pagamenti mensili o i pagamenti intermedi ad uno Stato membro se ▌mancano uno o più degli elementi essenziali del sistema di controllo nazionale o sono inoperanti a causa della gravità o della persistenza delle lacune constatate, oppure se esistono analoghe gravi lacune nel sistema per il recupero dei pagamenti irregolari e se una delle condizioni seguenti è soddisfatta:

b)     se le lacune summenzionate hanno per loro natura carattere continuativo e hanno dato luogo all'adozione di almeno due atti di esecuzione in applicazione dell'articolo 54 mediante i quali la spesa dello Stato membro di cui si tratta è stata esclusa dal finanziamento unionale oppure

c)      se la Commissione conclude che lo Stato membro non è in grado di attuare le misure correttive necessarie ▌a breve termine, in conformità di un piano d'azione contenente chiari indicatori dei progressi, da stabilire in consultazione con la Commissione.

Gli atti di esecuzione di cui primo comma sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 112, paragrafo 2.

La riduzione o la sospensione si applica alle spese corrispondenti sostenute dall'organismo pagatore nel quale sono state riscontrate le lacune, per un periodo da determinare mediante gli atti di esecuzione di cui al primo comma, non superiore a 12 mesi, prorogabile di ulteriori periodi non superiori a 12 mesi se persistono le condizioni che danno luogo alla riduzione o alla sospensione. Il periodo non è prorogato se cessano di sussistere tali condizioni.

Prima di adottare gli atti di esecuzione di cui al primo comma, la Commissione comunica la propria intenzione allo Stato membro e lo invita a reagire entro un termine non inferiore a 30 giorni.

Le decisioni relative ai pagamenti mensili di cui all'articolo 18, paragrafo 3, oppure ai pagamenti intermedi di cui all'articolo 35, tengono conto degli atti di esecuzione adottati in virtù del presente paragrafo.

3.          Le riduzioni e le sospensioni adottate in virtù del presente articolo si applicano in conformità al principio di proporzionalità e non pregiudicano l'applicazione degli articoli 53 e 54.

4.          Le riduzioni e le sospensioni adottate in virtù del presente articolo lasciano impregiudicati gli articoli 17, 20 e 21 del regolamento (UE) n. CR/xxx.

Le sospensioni di cui agli articoli 17 e 20 del regolamento (UE) n. CR/xxx si applicano secondo la procedura fissata al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 44Sospensione dei pagamenti in caso di presentazione tardiva

Nei casi in cui la legislazione agricola settoriale faccia obbligo agli Stati membri di presentare, entro determinati termini, informazioni sul numero dei controlli effettuati a norma dell'articolo 61 e sui loro risultati e qualora tali termini siano superati dagli Stati membri, la Commissione può sospendere i pagamenti mensili di cui all'articolo 18, o i pagamenti intermedi di cui all'articolo 35, a condizione che la Commissione abbia messo a disposizione degli Stati membri in tempo utile prima dell'inizio del periodo di riferimento tutte le informazioni, i moduli e le istruzioni necessari alla compilazione di dette statistiche. L'importo da sospendere non supera l'1,5% delle spese per le quali non sono state presentate in tempo le pertinenti statistiche. Nell'applicare la sospensione, la Commissione agisce nel rispetto del principio di proporzionalità, tenendo conto dell'entità del ritardo. In particolare, si prende in considerazione se la presentazione tardiva delle informazioni metta a rischio il meccanismo annuale di discarico del bilancio. Prima di sospendere i pagamenti mensili la Commissione ne dà comunicazione scritta allo Stato membro interessato. La Commissione rimborsa gli importi sospesi quando riceve le informazioni statistiche dagli Stati membri interessati, a condizione che la data di ricevimento non sia posteriore alla fine di gennaio dell'anno successivo.

Articolo 45Destinazione specifica delle entrate

1.          Sono considerate entrate con destinazione specifica, ai sensi dell'articolo [18] del regolamento (UE) n. FR/xxx:

a)      gli importi che, in applicazione dell'articolo 42 e dell'articolo 53 per quanto riguarda le spese del FEAGA e degli articoli 54 e 56, devono essere versati al bilancio dell'Unione, con i relativi interessi;

b)     gli importi riscossi o recuperati in applicazione della parte II, titolo I, capo III, sezione III, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio[40];

c)      gli importi riscossi in seguito all'imposizione di sanzioni in conformità delle norme specifiche previste dalla legislazione agricola settoriale, tranne ove tale legislazione preveda espressamente che detti importi possono essere trattenuti dagli Stati membri;

d)     gli importi corrispondenti a sanzioni applicate in conformità alle regole di condizionalità stabilite nel titolo VI, capo II, per quanto riguarda la spesa del FEAGA;

e)      gli importi corrispondenti a incameramenti di cauzioni, di fideiussioni o di garanzie costituite a norma della legislazione dell'Unione adottata nel quadro della ▌PAC, escluso lo sviluppo rurale. Tuttavia le cauzioni incamerate, costituite per il rilascio di titoli di importazione o di esportazione, oppure nell'ambito di una procedura di gara al solo scopo di garantire la serietà delle offerte presentate, sono trattenute dagli Stati membri.

2.          Gli importi di cui al paragrafo 1 sono versati nel bilancio dell'Unione e, in caso di riutilizzazione, sono usati esclusivamente per finanziare spese del FEAGA o del FEASR.

3.          Il presente regolamento si applica mutatis mutandis alle entrate con destinazione specifica di cui al paragrafo 1.

4.          Per quanto riguarda il FEAGA, alla contabilizzazione delle entrate con destinazione specifica contemplate dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, gli articoli [150 e 151] del regolamento (UE) n. FR/xxx.

Articolo 46Contabilità separata

Ogni organismo pagatore tiene una contabilità separata degli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'Unione per il FEAGA e per il FEASR.

Articolo 47Misure di

informazione

1.          La comunicazione di informazioni finanziata a norma dell'articolo 6, lettera e), ha in particolare lo scopo di contribuire a spiegare, attuare e sviluppare la PAC e a sensibilizzare il pubblico ai contenuti e agli obiettivi di tale politica, ripristinare la fiducia dei consumatori in seguito a crisi attraverso campagne informative, informare gli agricoltori e gli altri soggetti attivi nelle zone rurali, promuovere il modello agricolo europeo e aiutare i cittadini a comprenderlo.

Le informazioni fornite devono essere coerenti, obiettive ed esaurienti, tanto all'interno quanto all'esterno dell'Unione, al fine di offrire un quadro generale fedele di questa politica.

2.          Le misure di cui al paragrafo 1 possono configurarsi come:

a)      programmi di attività annuali o altre misure specifiche, presentati da parti terze;

b)     attività intraprese su iniziativa della Commissione.

Sono escluse le misure derivanti da un obbligo legale e le misure che beneficiano di un finanziamento nell'ambito di un'altra azione dell'Unione.

Per l'esecuzione delle attività di cui alla lettera b) la Commissione può essere assistita da esperti esterni.

Le misure di cui al primo comma contribuiscono alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del presente regolamento.

3.          Entro il 31 ottobre di ogni anno la Commissione pubblica un invito presentare proposte alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. FR/xxx.

4.          Le misure previste e attuate a norma del presente articolo sono comunicate al comitato di cui all'articolo 112, paragrafo 1.

5.          La Commissione presenta ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente articolo.

Articolo 48Poteri della Commissione

1.          Per tener conto delle entrate riscosse dagli organismi pagatori per conto del bilancio dell'Unione all'atto della realizzazione dei pagamenti in base alle dichiarazioni di spese trasmesse dagli Stati membri, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111 relativi alle condizioni di compensazione di determinate spese e entrate sostenute nell'ambito del FEAGA e del FEASR.

3.          Ai fini di un'equa ripartizione degli stanziamenti disponibili tra gli Stati membri, nei casi in cui all'apertura dell'esercizio il bilancio dell'Unione non sia ancora stato adottato, o se l'importo globale degli impegni previsti supera la soglia di cui all'articolo [150, paragrafo 3,] del regolamento (UE) n. FR/xxx, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111 del presente regolamento recanti disposizioni in merito al metodo applicabile agli stanziamenti di impegno e al pagamento degli importi.

4.          Per verificare la coerenza dei dati comunicati dagli Stati membri in merito alle spese o di altre informazioni previste dal presente regolamento, ▌è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111 sul rinvio dei pagamenti mensili della Commissione agli Stati membri ▌in relazione alle spese nell'ambito del FEAGA e sulle condizioni che disciplinano la riduzione o sospensione da parte della Commissione dei pagamenti intermedi agli Stati membri nell'ambito del FEASR di cui all'articolo 43, in caso di inosservanza dell'obbligo di comunicare informazioni alla Commissione a norma dell'articolo 102.

5.          Per rispettare il principio di proporzionalità nell'applicazione dell'articolo 44, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111 recanti norme riguardanti:

a)      l'elenco di misure a cui si applica l'articolo 44;

b)     il tasso ▌di sospensione dei pagamenti di cui allo stesso articolo ▌.

6.          La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, ulteriori particolari circa l'obbligo stabilito dall'articolo 46, insieme alle condizioni specifiche applicabili alle informazioni da registrare nella contabilità tenuta dagli organismi pagatori. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

7.          La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti:

a)      il finanziamento e la contabilizzazione delle misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico ed altre spese finanziate dal FEAGA e dal FEASR;

b)     le condizioni e le modalità di esecuzione della procedura di disimpegno automatico;

c)      la procedura e altre modalità per il corretto funzionamento del meccanismo previsto nell'articolo 44.

Tali atti di esecuzione ▌sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

Capo IVLiquidazione contabile

SEZIONE IDISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 49Controlli effettuati in loco dalla Commissione

1.          Fatti salvi i controlli eseguiti dagli Stati membri a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali o delle disposizioni dell'articolo 287 del trattato, nonché qualsiasi controllo eseguito a norma dell'articolo 322 del TFUE o in base al regolamento (CE) n. 2185/96 del Consiglio[41], la Commissione può organizzare controlli in loco negli Stati membri allo scopo di verificare, in particolare:

a)      la conformità delle prassi amministrative alle norme dell'Unione;

b)     l'esistenza dei documenti giustificativi necessari e la loro concordanza con le operazioni finanziate dal FEAGA o dal FEASR;

c)      le modalità secondo le quali sono realizzate e controllate le operazioni finanziate dal FEAGA o dal FEASR;

c bis) il rispetto, da parte di un organismo pagatore, dei criteri di riconoscimento di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e la corretta applicazione da parte dello Stato membro del disposto dell'articolo 7, paragrafo 5.

Le persone incaricate dalla Commissione dell'esecuzione dei controlli in loco o gli agenti della Commissione che agiscono nell'ambito delle competenze loro conferite hanno accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento, compresi i documenti e relativi metadati elaborati o ricevuti e conservati su supporto elettronico, inerenti alle spese finanziate dal FEAGA o dal FEASR.

I poteri di effettuare controlli in loco non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni nazionali che riservano taluni atti ad agenti specificamente designati dalla legislazione nazionale. Fatte salve le disposizioni specifiche dei regolamenti (CE) n. 1073/1999[42] e (CE) n. 2185/96, le persone incaricate dalla Commissione non prendono parte, in particolare, alle perquisizioni e all'interrogatorio formale delle persone, ai sensi della normativa interna dello Stato membro. Essi hanno tuttavia accesso alle informazioni raccolte.

2.          La Commissione preavvisa in tempo utile del controllo in loco lo Stato membro interessato o lo Stato membro sul cui territorio esso avrà luogo, tenendo conto dell'impatto dell'organizzazione dei controlli sugli organismi pagatori sotto il profilo amministrativo. A tali controlli possono partecipare agenti dello Stato membro interessato.

Su richiesta della Commissione e con l'accordo dello Stato membro, le autorità competenti di detto Stato membro procedono a controlli complementari o ad indagini relative alle operazioni di cui al presente regolamento, A tali controlli possono partecipare gli agenti della Commissione o le persone da essa incaricate.

Per migliorare i controlli la Commissione può, con l'accordo degli Stati membri interessati, richiedere l'assistenza delle autorità di detti Stati membri per determinati controlli o indagini.

Articolo 50Accesso all'informazione

1.          Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie per il buon funzionamento del FEAGA e del FEASR e adottano tutte le misure atte ad agevolare i controlli che la Commissione ritenga utile avviare nell'ambito della gestione del finanziamento unionale, compresi i controlli in loco.

2.          Gli Stati membri comunicano alla Commissione, a sua richiesta, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate per l'applicazione degli atti dell'Unione inerenti alla PAC, nella misura in cui questi atti abbiano un'incidenza finanziaria per il FEAGA o il FEASR.

3.          Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione ▌le informazioni sulle irregolarità constatate e sui sospetti casi di frode e quelle relative alle azioni avviate per il recupero delle somme indebitamente versate in relazione a tali irregolarità e frodi a norma della sezione III del presente capo.

Articolo 51Accesso ai documenti

Gli organismi pagatori riconosciuti conservano i documenti giustificativi dei pagamenti effettuati e i documenti relativi all'esecuzione dei controlli fisici e amministrativi previsti dalla legislazione dell'Unione e mettono tali documenti ed informazioni a disposizione della Commissione. Tali documenti giustificativi possono essere conservati elettronicamente alle condizioni stabilite dalla Commissione in base all'articolo 52, paragrafo 2.

Se i documenti sono conservati presso un'autorità, che agisce su delega di un organismo pagatore, incaricata dell'ordinazione delle spese, quest'ultima trasmette all'organismo pagatore riconosciuto relazioni sul numero di controlli eseguiti, sul loro contenuto e sulle misure adottate sulla scorta dei risultati.

Articolo 52Poteri

della Commissione

1.          Per garantire l'applicazione corretta ed efficace delle disposizioni riguardanti i controlli in loco e l'accesso ai documenti e all'informazione di cui al presente capo, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111 intesi a integrare gli obblighi specifici che gli Stati membri sono tenuti a rispettare a norma del presente capo.

2.          La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti:

a)      le procedure riguardanti gli obblighi specifici che gli Stati membri sono tenuti a rispettare in relazione ai controlli previsti dal presente capo;

b)     le procedure riguardanti gli obblighi di cooperazione che gli Stati membri sono tenuti a rispettare per l'attuazione degli articoli 49 e 50;

c)      le modalità relative all'obbligo di notifica di cui all'articolo 50, paragrafo 3;

d)     le condizioni applicabili alla conservazione dei documenti giustificativi di cui all'articolo 51, compresa la forma e la durata dell'archiviazione.

Tali atti di esecuzione ▌sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

SEZIONE IILIQUIDAZIONE

Articolo 53Liquidazione contabile

1.          Anteriormente al 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio considerato e in base alle informazioni trasmesse a norma dell'articolo 102, paragrafo 1, lettera c), la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori riconosciuti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 112, paragrafo 2.

2.          La decisione di liquidazione dei conti di cui al paragrafo 1 riguarda la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali trasmessi. La decisione non pregiudica l'adozione di decisioni successive a norma dell'articolo 54.

Articolo 54Verifica di conformità

1.          La Commissione decide, mediante atti di esecuzione, gli importi da escludere dal finanziamento unionale qualora constati che le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5 non sono state eseguite in conformità alla legislazione dell'Unione e, per il FEASR, in violazione della normativa unionale e nazionale applicabile, come previsto all'articolo 77 del regolamento (UE) n. CR/xxx. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 112, paragrafo 2.

2.          La Commissione valuta gli importi da escludere tenendo conto della gravità della non conformità constatata. La Commissione tiene conto a tal fine del tipo ▌di infrazione, nonché del danno finanziario causato all'Unione. Essa basa l'esclusione sull'identificazione di importi indebitamente spesi e, se questi non possono essere identificati con uno sforzo proporzionato, può applicare rettifiche estrapolate o forfettarie. Le rettifiche forfettarie sono effettuate solo quando, date le caratteristiche del caso o perché lo Stato membro non ha fornito alla Commissione le informazioni necessarie, non sia possibile mediante uno sforzo proporzionato identificare con maggiore precisione il danno finanziario causato all'Unione.

3.          Prima dell'adozione di una decisione di rifiuto del finanziamento, i risultati delle verifiche della Commissione e le risposte dello Stato membro interessato formano oggetto di comunicazioni scritte, in base alle quali entrambe le parti cercano di raggiungere un accordo sui provvedimenti da adottare. A questo punto della procedura agli Stati membri è data la possibilità di dimostrare che la portata reale dell'inosservanza è inferiore alla valutazione della Commissione.

In assenza di accordo lo Stato membro può chiedere che sia avviata una procedura volta a conciliare, entro un termine di quattro mesi, le posizioni delle parti ▌. L'esito di tale procedura forma oggetto di una relazione alla Commissione, la quale tiene conto delle raccomandazioni in essa contenute prima di adottare una decisione di rifiuto del finanziamento. La Commissione motiva la sua eventuale decisione di non seguire le raccomandazioni della relazione.

4.          Il rifiuto del finanziamento non può riguardare:

a)      le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, eseguite più di 24 mesi prima della comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle proprie ispezioni;

b)     le spese per misure pluriennali che rientrano nelle spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o in quelle relative ai programmi di cui all'articolo 5, per le quali l'ultimo obbligo imposto al beneficiario risale a oltre 24 mesi prima della comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle proprie ispezioni;

c)      le spese relative alle misure nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 5, diverse da quelle previste alla lettera b) del presente paragrafo, per le quali il pagamento o, se del caso, il pagamento del saldo da parte dell'organismo pagatore è stato effettuato oltre 24 mesi prima che la Commissione abbia comunicato per iscritto allo Stato membro interessato il risultato delle proprie ispezioni.

5.          Il paragrafo 4 non si applica in caso di:

a)      irregolarità di cui alla sezione III del presente capo;

b)     aiuti nazionali ▌per i quali è stata avviata dalla Commissione la procedura di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE o infrazioni per le quali la Commissione ha inviato allo Stato membro interessato una lettera di costituzione in mora in conformità all'articolo 258 del TFUE;

c)      mancato rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi loro incombenti in virtù del titolo V, capo III, del presente regolamento, purché la Commissione abbia comunicato per iscritto allo Stato membro le conclusioni delle proprie ispezioni entro 12 mesi dal ricevimento della relazione del medesimo Stato membro sui risultati dei controlli da esso effettuati sulla spesa considerata.

Articolo 55Poteri

della Commissione

1.          La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti l'attuazione:

a)      della liquidazione dei conti di cui all'articolo 53 per quanto riguarda le misure da adottare in relazione all'adozione della decisione e alla sua attuazione, compreso lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri e i termini da rispettare;

b)     della verifica di conformità di cui all'articolo 54 per quanto riguarda le misure da adottare in relazione all'adozione della decisione e alla sua attuazione, compreso lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri e i termini da rispettare, nonché la procedura di conciliazione prevista nel medesimo articolo, comprese la costituzione, le funzioni e la composizione dell'organo di conciliazione e le sue modalità di lavoro.

Tali atti di esecuzione ▌sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

2.          Per consentire alla Commissione di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire l'applicazione efficace delle disposizioni relative alla verifica di conformità di cui all'articolo 54, è conferito alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati in conformità all'articolo 111, i criteri e la metodologia per applicare rettifiche.

SEZIONE IIIIRREGOLARITÀ

Articolo 56Disposizioni comuni

1.          Gli Stati membri chiedono al beneficiario la restituzione di qualsiasi pagamento indebito in seguito a irregolarità o a negligenza entro 18 mesi dall'approvazione e, se del caso, dal ricevimento da parte dell'organismo pagatore o dell'ente incaricato del recupero di una relazione di controllo o documento analogo, che indichi che vi è stata un'irregolarità. Al momento della richiesta di restituzione, gli importi corrispondenti sono inseriti nel registro dei debitori dell'organismo pagatore.

2.          Qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 50% delle conseguenze finanziarie del mancato recupero è a carico dello Stato membro interessato e il 50% è a carico del bilancio dell'Unione, fermo restando l'obbligo per lo Stato membro di dare corso ai procedimenti di recupero in applicazione dell'articolo 60.

Qualora, nell'ambito del procedimento di recupero, un verbale amministrativo o giudiziario avente carattere definitivo constati l'assenza di irregolarità, lo Stato membro interessato dichiara al FEAGA e al FEASR, come spesa, l'onere finanziario di cui si è fatto carico in applicazione del primo comma.

Tuttavia, qualora per ragioni non imputabili allo Stato membro interessato, il recupero non abbia potuto aver luogo nel termine di cui al primo comma e l'importo da recuperare superi 1 milione di EUR, la Commissione può, su richiesta dello Stato membro, prorogare il termine per un periodo non superiore alla metà del termine originario.

3.          Per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata solo nei casi seguenti:

a)      se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare, tale condizione è considerata già soddisfatta

i)      se l'importo da recuperare dal beneficiario a titolo di una singola operazione di pagamento per un regime di aiuti, non comprendente gli interessi, non supera i 100 EUR o

ii)     se l'importo da recuperare dal beneficiario a titolo di una singola operazione di pagamento per un regime di aiuti, non comprendente gli interessi, è compreso tra 100 e 150 EUR e lo Stato membro interessato applica una soglia pari o superiore all'importo da recuperare a norma del suo diritto nazionale per il mancato recupero di crediti nazionali;

b)     se il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato.

Qualora la decisione di cui al primo comma del presente paragrafo sia adottata prima che agli importi pendenti siano applicate le norme di cui al paragrafo 2, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono a carico del bilancio dell'Unione.

4.          Lo Stato membro dichiara le conseguenze finanziarie che sono a suo carico, in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, nei conti annuali da trasmettere alla Commissione a norma dell'articolo 102, paragrafo 1, lettera c), punto iv). La Commissione ne verifica la corretta applicazione e procede, se del caso, ai necessari adattamenti nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 53, paragrafo 1.

5.          Mediante atti di esecuzione la Commissione può decidere di escludere dal finanziamento unionale gli importi posti a carico del bilancio dell'Unione nei seguenti casi:

a)      se lo Stato membro non ha rispettato il termine di cui al paragrafo 1;

b)     se ritiene che la decisione di non portare avanti il procedimento di recupero adottata da uno Stato membro a norma del paragrafo 3 non sia giustificata;

c)      se ritiene che le irregolarità o il mancato recupero siano imputabili a irregolarità o negligenze dell'amministrazione o di un altro servizio od organismo dello Stato membro.

Tali atti di esecuzione ▌sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 112, paragrafo 2. Prima dell'adozione di tali atti di esecuzione si applica la procedura di cui all'articolo 54, paragrafo 3.

Articolo 57Disposizioni specifiche per il FEAGA

Gli importi recuperati in seguito a irregolarità o negligenze, con i relativi interessi, sono versati agli organismi pagatori che li contabilizzano tra le entrate del FEAGA del mese dell'incasso effettivo.

All'atto dell'accredito degli importi recuperati di cui al primo comma al bilancio dell'Unione, lo Stato membro può trattenerne il 20% a titolo di rimborso forfettario delle spese di recupero, salvo per gli importi relativi a irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o altri organismi dello stesso Stato membro.

Articolo 58Disposizioni specifiche per il FEASR

Gli Stati membri applicano le rettifiche finanziarie connesse a irregolarità e negligenze rilevate nelle operazioni o nei programmi di sviluppo rurale attraverso la soppressione totale o parziale del relativo finanziamento unionale. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità delle irregolarità rilevate, nonché dell'entità della perdita finanziaria per il FEASR.

Gli importi esclusi dal finanziamento unionale nell'ambito del FEASR e gli importi recuperati, con i relativi interessi, sono riassegnati al relativo programma. Tuttavia, lo Stato membro può riutilizzare i fondi dell'Unione esclusi o recuperati soltanto per un intervento previsto dallo stesso programma di sviluppo rurale e non può riassegnarli a favore di interventi che sono stati oggetto di una rettifica finanziaria. Dopo la chiusura di un programma di sviluppo rurale lo Stato membro restituisce gli importi recuperati al bilancio dell'Unione.

Articolo 59Poteri

della Commissione

1.          Per garantire l'applicazione corretta ed efficace delle disposizioni riguardanti le condizioni per il recupero dei pagamenti indebiti e dei relativi interessi, è conferito alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati in conformità all'articolo 111, gli obblighi specifici che gli Stati membri sono tenuti a rispettare.

2.          La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti:

a)     le procedure per il recupero dei pagamenti indebiti e degli interessi di cui alla presente sezione e per tenere la Commissione informata dei recuperi pendenti;

b)     la forma delle notifiche e delle comunicazioni alla Commissione che incombono agli Stati membri in merito agli obblighi di cui alla presente sezione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

TITOLO VSISTEMI DI CONTROLLO E SANZIONI

Capo INorme generali

Articolo 60Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1.          Gli Stati membri adottano, nell'ambito della PAC, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare allo scopo di:

a)      accertare la legalità e la regolarità delle operazioni finanziate dal FEAGA e dal FEASR;

b)     garantire una prevenzione efficace delle frodi, con particolare riferimento ai settori dove il rischio è più elevato, che sia dissuasiva in considerazione dei costi e dei benefici e della proporzionalità delle misure;

c)      prevenire, rilevare e perseguire le irregolarità e le frodi;

d)     imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in conformità alla legislazione dell'Unione o, in sua mancanza, alla legislazione nazionale e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario;

e)      recuperare i pagamenti indebiti, maggiorati di interessi, e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario.

2.          Gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione e di controllo efficace per garantire il rispetto della legislazione che disciplina i regimi unionali di sostegno al fine di ridurre al minimo i rischi di causare un danno finanziario all'Unione.

3.          Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni e delle misure adottate in applicazione dei paragrafi 1 e 2.

Le condizioni eventualmente adottate dagli Stati membri a complemento delle condizioni stabilite dalle regole dell'Unione che danno diritto al sostegno finanziato dal FEAGA o dal FEASR sono verificabili.

4.          La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le disposizioni necessarie a garantire un'applicazione uniforme del presente articolo. Tali disposizioni possono riguardare:

a)     le procedure, i termini e lo scambio di informazioni in merito agli obblighi di cui ai paragrafi 1e 2;

b)     le notifiche e le comunicazioni alla Commissione che incombono agli Stati membri in merito agli obblighi di cui al paragrafo 3.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

Articolo 61Principi generali dei controlli

1.          Il sistema istituito dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 60, paragrafo 2, comprende, salvo se altrimenti previsto, l'esecuzione di controlli amministrativi sistematici su tutte le domande di aiuto e di pagamento, completati da controlli in loco.

2.          Per quanto riguarda i controlli in loco, l'autorità responsabile costituisce il campione di controllo a partire dall'intera popolazione di richiedenti, comprendente, se opportuno, una parte casuale ▌, in modo da ottenere un tasso di errore rappresentativo, e una parte basata sul rischio, che miri ai settori in cui il rischio di errori è più elevato.

3.          L'autorità responsabile redige una relazione su ciascun controllo in loco.

4.          Se del caso, tutti i controlli in loco previsti dalle regole dell'Unione riguardo agli aiuti nel settore dell'agricoltura e al sostegno allo sviluppo rurale sono eseguiti nello stesso momento.

5.          Gli Stati membri garantiscono un livello minimo di controlli in loco necessari ai fini di un'efficiente gestione dei rischi e aumentano tale livello, se necessario, o possono ridurlo in caso di corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo e di tassi di errore che si mantengono a un livello accettabile.

6.          Nei casi che saranno previsti dalla Commissione in forza dell'articolo 64, paragrafo 2, lettera h), le domande di aiuto e di pagamento, o qualsiasi altra comunicazione, domanda o richiesta possono essere corrette e adattate dopo la loro presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente.

7.          Le domande di aiuto o di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci, salvo in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali.

Articolo 62Clausola di elusione

Fatte salve disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione.

Articolo 63Compatibilità dei regimi di sostegno ai fini dei controlli

nel settore vitivinicolo

Ai fini dell'applicazione dei regimi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) n. xxx/xxx[OCM unica], gli Stati membri assicurano che le procedure di gestione e di controllo applicate a tali regimi siano compatibili con il sistema integrato di cui al capo II del presente titolo per quanto riguarda i seguenti elementi:

a)          la banca dati informatizzata;

b)          il sistema di identificazione delle parcelle agricole;

c)          i controlli amministrativi.

Le procedure permettono il funzionamento comune o lo scambio di dati con il sistema integrato.

Articolo 64Competenze della Commissione in materia di controlli

1.          Per garantire che l'applicazione dei controlli sia corretta ed efficace e che la verifica delle condizioni di ammissibilità sia effettuata in maniera efficace, coerente e non discriminatoria in modo da tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 111, riguardanti, laddove lo richieda la corretta gestione del sistema, requisiti supplementari rispetto alle procedure doganali, quali in particolare quelle definite dal regolamento (CE) n. 450/2008[43].

2.          La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le disposizioni necessarie a garantire un'applicazione uniforme del presente capo nell'insieme dell'Unione. Tali disposizioni possono riguardare ▌:

a)      i controlli amministrativi e i controlli in loco che gli Stati membri sono tenuti a realizzare per accertare il rispetto degli obblighi, degli impegni e dei criteri di ammissibilità derivanti dall'applicazione della legislazione dell'Unione;

b)     il livello minimo dei controlli in loco e l'obbligo di aumentarli o la possibilità di ridurli di cui all'articolo 61, paragrafo 5;

c)      le norme e i metodi per la notifica delle verifiche e dei controlli svolti e dei relativi risultati;

d)     le autorità competenti dell'esecuzione dei controlli di conformità, nonché il contenuto, la frequenza e la fase di commercializzazione a cui si applicano i controlli medesimi;

e)      ▌per la canapa di cui all'articolo 38 del regolamento (UE) n. xxx/xxx [PD], disposizioni sulle misure di controllo specifiche e sui metodi di determinazione del tenore di tetraidrocannabinolo;

f)      per il cotone di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. xxx/xxx [PD], un sistema di controllo delle organizzazioni interprofessionali riconosciute;

g)     nel settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) n. OCM/xxx unica, norme relative alla misurazione delle superfici e ai controlli e norme che disciplinano le procedure finanziarie specifiche destinate al miglioramento dei controlli;

h)     i casi in cui le domande di aiuto e di pagamento, o qualsiasi altra comunicazione, domanda o richiesta possono essere corrette e adattate dopo la loro presentazione, conformemente all'articolo 61, paragrafo 6;

i)       le prove e i metodi da applicare per accertare l'ammissibilità dei prodotti all'intervento pubblico e all'ammasso privato, nonché il ricorso alla procedura di gara, sia per l'intervento pubblico che per l'ammasso privato.

Tali atti di esecuzione ▌sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3 ▌.

Articolo 65

Pagamenti indebiti e sanzioni amministrative

1.          Se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, ▌gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno previsti dalla legislazione settoriale agricola, l'aiuto non è pagato o è revocato, in toto o in parte e, se del caso, i corrispondenti diritti all'aiuto di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD] non sono assegnati o sono revocati.

2.          Inoltre, qualora lo preveda la legislazione settoriale agricola, gli Stati membri impongono sanzioni amministrative, conformemente alle norme stabilite negli articoli 66 e 77 bis. Ciò lascia impregiudicate le disposizioni di cui al titolo VI (articoli da 91 a 101).

3.          Gli importi, inclusi i relativi interessi, e i diritti all'aiuto corrispondenti alle revoche di cui al paragrafo 1 o alle sanzioni di cui al paragrafo 2 sono integralmente recuperati, fatto salvo l'articolo 56, paragrafo 3.

4.          La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 111 riguardo alle condizioni della revoca parziale o totale di cui al paragrafo 1.

5.          La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme procedurali e tecniche particolareggiate riguardanti:

a)     l'applicazione e il calcolo della revoca parziale o totale di cui al paragrafo 1;

b)     il recupero dei pagamenti indebiti e delle sanzioni e i diritti all'aiuto indebitamente assegnati e l'applicazione degli interessi.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

Articolo 66

Applicazione di sanzioni amministrative

1.          Per quanto riguarda le sanzioni amministrative di cui all'articolo 65, paragrafo 2, il presente articolo si applica nel caso di mancata osservanza in relazione ai criteri di ammissibilità, agli impegni o ad altri obblighi derivanti dall'applicazione della legislazione settoriale agricola, ad eccezione di quelli di cui al capo II del presente titolo (articoli da 68 a 78) e al titolo VI (articoli da 91 a 101) e di quelli soggetti alle sanzioni di cui all'articolo 89, paragrafi 3 e 3 bis.

2.          Non sono imposte sanzioni amministrative:

a)     se l'inadempienza è dovuta a cause di forza maggiore;

b)     se l'inadempienza è dovuta a errori palesi di cui all'articolo 61, paragrafo 6;

c)      se l'inadempienza è dovuta a un errore dell'autorità competente o di altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dalla persona interessata dalla sanzione amministrativa;

d)     se l'interessato può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inadempienza degli obblighi di cui al paragrafo 1 o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile;

e)      se l'inadempienza è di scarsa entità, anche sotto forma di soglia, che deve essere fissata dalla Commissione conformemente al paragrafo 7, lettera b); nel fissare tale soglia, la Commissione assicura che essa non superi una soglia quantitativa espressa come valore nominale o percentuale dell'importo ammissibile di aiuto o sostegno, che tuttavia non può essere inferiore all'1%; per quanto riguarda il sostegno allo sviluppo rurale, tale soglia non è inferiore al 3%;

f)      altri casi in cui l'imposizione di una sanzione non è appropriata, secondo la definizione della Commissione conformemente al paragrafo 6, lettera b).

3.          Le sanzioni amministrative si possono applicare al beneficiario dell'aiuto o del sostegno e ad altre persone fisiche o giuridiche, compresi i gruppi o le associazioni degli stessi, vincolati dagli obblighi stabiliti nelle norme di cui al paragrafo 1.

4.          Le sanzioni amministrative possono assumere una delle seguenti forme:

a)     riduzione dell'importo dell'aiuto o del sostegno da versare in relazione alla domanda di aiuto o alla domanda di pagamento interessata dall'inadempienza o ad ulteriori domande; per quanto riguarda il sostegno allo sviluppo rurale, ciò lascia impregiudicata la possibilità di sospendere l'aiuto o il sostegno se è prevedibile che il beneficiario ponga rimedio all'inadempienza entro un termine ragionevole;

b)     pagamento di un importo calcolato sulla base della quantità e/o del tempo interessati dall'inadempienza;

c)      sospensione o revoca di un'approvazione, di un riconoscimento o di un'autorizzazione;

d)     esclusione dal diritto di partecipare al regime di aiuto o alla misura di sostegno oppure ad un'altra misura in questione o di beneficiarne.

5.          Le sanzioni amministrative sono proporzionate e graduate in funzione della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dell'inadempienza constatata, e rispettano i seguenti limiti:

a)     l'importo della sanzione amministrativa di cui al paragrafo 4, lettera a) non supera il 200% dell'importo della domanda di aiuto o della domanda di pagamento;

b)     nonostante la lettera a), per quanto riguarda lo sviluppo rurale, l'importo della sanzione amministrativa di cui al paragrafo 4, lettera a) non supera il 100% dell'importo ammissibile;

c)      l'importo della sanzione amministrativa di cui al paragrafo 4, lettera b) non supera un importo paragonabile alla percentuale di cui alla lettera a) del presente paragrafo;

d)     la sospensione, la revoca o l'esclusione di cui al paragrafo 4, lettere c) e d) possono essere fissate per un massimo di tre anni consecutivi, rinnovabili in caso di nuova inadempienza.

6.          Per tenere conto dell'effetto dissuasivo di oneri e sanzioni da imporre, da un lato, e della specificità di ciascun regime di aiuto o ciascuna misura di sostegno contemplata nella legislazione settoriale agricola, ▌dall'altro, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111 riguardanti ▌:

a)     l'identificazione, per ciascun regime di aiuto o ciascuna misura di sostegno e persona interessata di cui al paragrafo 3, della sanzione amministrativa dall'elenco di cui al paragrafo 4 ed entro i limiti stabiliti nel paragrafo 5 e del tasso specifico, anche in casi di inadempienza non quantificabile, che devono imporre gli Stati membri;

b)     i casi in cui non sono imposte sanzioni amministrative, di cui al paragrafo 2, lettera f).

7.          La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme procedurali e tecniche dettagliate per armonizzare l'attuazione del presente articolo in merito a:

a)     l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative;

b)     le norme dettagliate per la definizione di un'inadempienza come di scarsa rilevanza ai sensi del paragrafo 2, lettera e);

c)      le norme che individuano i casi in cui, a causa della natura delle sanzioni, gli Stati membri possono trattenere le sanzioni recuperate.

Tali atti di esecuzione ▌sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3 ▌.

Articolo 66 bis

Sospensione dei pagamenti agli Stati membri in casi specifici contemplati dal regolamento (UE) n. xxx/xxx [OCM unica]

1.          Nei casi in cui il regolamento (UE) n. xxx/xxx [OCM unica] faccia obbligo agli Stati membri di presentare, entro determinati termini, informazioni specifiche e gli Stati membri non trasmettano informazioni, non le trasmettano entro i termini o trasmettano informazioni inesatte, la Commissione può sospendere i pagamenti mensili di cui all'articolo 18 a condizione che abbia messo a disposizione degli Stati membri in tempo utile le informazioni, i moduli e le istruzioni necessari. L'importo da sospendere è correlato alle spese per le misure di mercato per le quali le informazioni richieste non sono state trasmesse, non sono state trasmesse entro i termini o sono inesatte.

2.          Per rispettare il principio di proporzionalità nell'applicazione del paragrafo 1, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111 riguardo alle misure di mercato che rientrano nella sospensione e il tasso e il periodo di sospensione dei pagamenti di cui al paragrafo 1.

3.          La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti la procedura e altre modalità per il corretto funzionamento della sospensione dei pagamenti mensili di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

Articolo 67Cauzioni

1.          Qualora lo preveda la legislazione settoriale agricola gli Stati membri richiedono il deposito di una cauzione a garanzia che, in caso di mancato rispetto di un particolare obbligo previsto da tale legislazione settoriale agricola, una determinata somma sarà versata ad un organismo competente o da questo incamerata.

2.          Salvo forza maggiore, la cauzione è incamerata, in tutto o in parte, in caso mancata esecuzione o di esecuzione parziale di un determinato obbligo.

3.          È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 111 riguardanti norme che garantiscono un trattamento non discriminatorio, la parità e il rispetto della proporzionalità al momento del deposito di una cauzione per quanto riguarda:

a)     il soggetto responsabile in caso di mancato rispetto di un determinato obbligo;

b)     le situazioni specifiche in cui l'autorità competente può derogare all'obbligo di costituire una cauzione;

c)      le condizioni applicabili alla cauzione da costituire e al fideiussore e le condizioni di deposito e di svincolo della cauzione;

d)     le condizioni specifiche relative alla costituzione di una cauzione nell'ambito del pagamento di anticipi;

e)      le conseguenze della violazione degli obblighi per i quali una cauzione è stata costituita, ai sensi del paragrafo 1, compreso l'incameramento delle cauzioni, il tasso di riduzione da applicare all'atto dello svincolo delle cauzioni relative a restituzioni, titoli, offerte, gare o domande specifiche e nel caso in cui non sia stato rispettato, in tutto o in parte, uno degli obblighi garantiti da tali cauzioni, tenuto conto della natura degli obblighi, del quantitativo per il quale l'obbligo è stato violato, dell'entità del superamento del termine entro il quale l'obbligo avrebbe dovuto essere rispettato e del momento in cui è stata fornita la prova che l'obbligo è stato rispettato.

4.          La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti:

a)      la forma della cauzione da depositare e la procedura per il deposito della cauzione, per la sua accettazione e per la sostituzione della cauzione originaria;

b)     le procedure per lo svincolo della cauzione;

c)      le comunicazioni che incombono agli Stati membri e alla Commissione.

Tali atti di esecuzione ▌sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3 ▌.

Capo IISistema integrato di gestione e di controllo

Articolo 68Campo di applicazione

e termini usati

1.          In ogni Stato membro è istituito ed è operativo un sistema integrato di gestione e di controllo ( ▌"sistema integrato").

2.          Il sistema integrato si applica ai regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. xxx/xxx [PD] e al sostegno concesso a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b) e degli articoli da 29 a 32, 34, 35 e 40 bis del regolamento (UE) n. xxx/xxx [SR] e, ove applicabile, dell'articolo 31, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. CR/xxx.

Il presente capo non si applica, tuttavia, alle misure di cui all'articolo 29, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. xxx/xxx[SR], alle misure di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b) del medesimo regolamento per quanto riguarda i costi di impianto.

3.          Nella misura necessaria, il sistema integrato si applica anche al controllo della condizionalità di cui al titolo VI.

4.          Ai fini del presente capo si intende per:

a)     "parcella agricola": una porzione continua di terreno, dichiarata da un solo agricoltore, sulla quale non è coltivato più di un unico gruppo di colture; tuttavia, se nell'ambito del regolamento (UE) xxx/xxx[PD]è richiesta una dichiarazione separata di uso riguardo a una superficie che fa parte di un gruppo di colture, tale uso specifico limita ulteriormente, se necessario, la parcella agricola; gli Stati membri possono stabilire criteri supplementari per l'ulteriore delimitazione delle parcelle agricole;

b)     "pagamento diretto per superficie": il regime di pagamento di base, il regime di pagamento unico per superficie e il pagamento ridistributivo di cui al titolo III, capo 1 del regolamento (UE) xxx/xxx[PD], il pagamento per pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 2 del regolamento (UE) xxx/xxx[PD], il pagamento per zone soggette a vincoli naturali di cui al titolo III, capo 3 del regolamento (UE) xxx/xxx[PD], il pagamento per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 4 del regolamento (UE) xxx/xxx[PD], il sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV, capo 1, dove il sostegno è versato per ettaro, il pagamento specifico per il cotone di cui al titolo IV, capo 2, il regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) xxx/xxx[PD], misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 247/2006, dove il sostegno è versato per ettaro, e misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo di cui al capo III del regolamento (CE) n. 1405/2006, dove il sostegno è versato per ettaro.

Articolo 69Elementi del sistema integrato

1.          Il sistema integrato comprende i seguenti elementi:

a)      una banca dati informatizzata;

b)     un sistema di identificazione delle parcelle agricole;

c)      un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto;

d)     domande di aiuto e domande di pagamento;

e)      un sistema integrato di controllo;

f)      un sistema unico di registrazione dell'identità di ciascun beneficiario del sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 2, che presenti una domanda di aiuto o di pagamento.

2.          Laddove applicabile, il sistema integrato comprende un sistema di identificazione e registrazione degli animali istituito a norma del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio[44] e del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio[45].

3.          Fatte salve le competenze degli Stati membri in ordine all'attuazione e all'applicazione del sistema integrato, la Commissione può avvalersi dei servizi di specialisti o di organismi specializzati per avviare, seguire e utilizzare più facilmente il sistema integrato, in particolare allo scopo di fornire, su loro richiesta, una consulenza tecnica alle autorità competenti degli Stati membri.

4.          Gli Stati membri adottano tutte le misure supplementari necessarie all'applicazione del sistema integrato e si prestano mutua assistenza ai fini dei controlli richiesti a norma del presente regolamento.

Articolo 70Banca dati informatizzata

1.          Nella banca dati informatizzata sono registrati, per ciascun beneficiario del sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 2, i dati ricavati dalle domande di aiuto e di pagamento.

La banca dati consente, in particolare, la consultazione, tramite l'autorità competente dello Stato membro, dei dati relativi agli anni civili e/o alle campagne di commercializzazione in corso, nonché ai 10 anni precedenti. Tuttavia, laddove il livello di sostegno degli agricoltori è determinato in base a dati relativi agli anni civili e/o alle campagne di commercializzazione a decorrere dal 2000, la banca dati consente anche la consultazione di tali dati. Consente inoltre la consultazione diretta e immediata dei dati relativi almeno agli ultimi quattro anni civili consecutivi e, per i dati relativi alle "superfici a pascolo permanente" quali definite nell'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione[46] nella sua versione originale e, per i periodi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento PD, "prati e pascoli permanenti" quali definiti nell'articolo 4, lettera h), almeno per gli ultimi cinque anni civili consecutivi.

In deroga al secondo comma, gli Stati membri che hanno aderito all'Unione nel 2004 o successivamente sono tenuti ad assicurare la consultazione dei dati soltanto a decorrere dall'anno della loro adesione.

2.          Gli Stati membri possono creare banche dati decentrate, a condizione che le medesime e le procedure amministrative per la registrazione e la consultazione dei dati siano concepite in modo omogeneo nell'insieme del loro territorio e siano tra loro compatibili al fine di consentire verifiche incrociate.

Articolo 71Sistema di identificazione delle parcelle agricole

1.          Il sistema di identificazione delle parcelle agricole è costituito sulla base di mappe ▌, documenti catastali o altri riferimenti cartografici. Si utilizzano le tecniche del sistema informatizzato d'informazione geografica, comprese ortoimmagini aeree o spaziali, con norme omogenee che garantiscono una precisione equivalente almeno a quella della cartografia su scala 1:10 000 e, dal 2016, su scala 1:5000, tenendo conto della configurazione e dello stato della parcella. Ciò è stabilito conformemente alle norme esistenti dell'Unione.

Tuttavia, gli Stati membri possono fare ricorso a queste tecniche, comprese le ortoimmagini aeree o spaziali; si applica un criterio omogeneo di accuratezza equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:10 000 acquisito in base a contratti a lungo termine concordati prima del novembre 2012.

2.          Gli Stati membri assicurano che il sistema di identificazione delle parcelle agricole contenga un livello di riferimento per contemplare le aree di interesse ecologico, compresi in particolare i pertinenti impegni specifici e/o i regimi di certificazione ambientale di cui all'articolo 29, paragrafo 1 ter, del regolamento (UE) n. xxx/xxx [DP] equivalenti alle prassi di cui all'articolo 32 del medesimo regolamento, prima che i moduli di domanda di cui all'articolo 73 per i pagamenti per pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui agli articoli 29 e 32 del regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD] siano forniti per l'anno di domanda 2018 al più tardi.

Articolo 72Sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto

1.          Il sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto permette la verifica dei diritti e le verifiche incrociate con le domande di aiuto e con il sistema di identificazione delle parcelle agricole.

2.          Il sistema di cui al paragrafo 1 consente la consultazione diretta e immediata, tramite l'autorità competente dello Stato membro, dei dati relativi almeno agli ultimi quattro anni civili consecutivi.

Articolo 73Domande di aiuto e domande di pagamento

1.          Ogni beneficiario del sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 2, presenta ogni anno una domanda di pagamenti diretti oppure una domanda di pagamento rispettivamente per la superficie corrispondente e per le misure di sviluppo rurale connesse agli animali, che indica, a seconda dei casi:

a)      tutte le parcelle agricole dell'azienda, nonché la superficie non agricola per la quale è richiesto il sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 2;

b)     i diritti all'aiuto dichiarati ai fini della loro attivazione;

c)      ogni altra informazione prevista dal presente regolamento o richiesta per l'attuazione della corrispondente legislazione settoriale agricola o richiesta dallo Stato membro interessato.

Per quanto riguarda i pagamenti diretti per superficie, ciascuno Stato membro determina la dimensione minima di una parcella agricola che può essere oggetto di una domanda d'aiuto. Tale dimensione minima non può tuttavia superare 0,3 ettari.

1 bis.     In deroga al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono decidere che le parcelle agricole con una superficie non superiore a 0,1 ha per le quali non è stata fatta domanda di pagamento non devono essere dichiarate, posto che la somma di tali parcelle non sia superiore a 1 ha, e/o che gli agricoltori che non presentano domanda di pagamenti diretti per superficie non hanno l'obbligo di dichiarare le parcelle agricole che detengono qualora la superficie totale non sia superiore a 1 ha. In tutti i casi, gli agricoltori indicano nella loro domanda di avere a disposizione parcelle agricole e su richiesta delle autorità competenti ne indicano l'ubicazione.

2.          Gli Stati membri forniscono, anche attraverso mezzi elettronici, moduli prestabiliti basati sulle superfici determinate nell'anno precedente nonché materiale grafico indicante l'ubicazione delle superfici stesse.

Uno Stato membro può disporre che le domande di aiuto e le domande di pagamento:

a)     siano valide se il beneficiario conferma l'assenza di modifiche rispetto alle domande di aiuto e alle domande di pagamento dell'anno precedente;

b)     indichino soltanto gli elementi che cambiano rispetto alle domande di aiuto e alle domande di pagamento presentate per l'anno precedente.

Tuttavia, per quanto riguarda il regime dei piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. SR/xxx, tale possibilità è offerta a tutti gli agricoltori interessati.

3.          Gli Stati membri possono disporre che una domanda unica copra più o tutti i regimi di sostegno e più o tutte le misure di sostegno di cui all'articolo 68 o altri regimi di sostegno e misure.

4.          In deroga al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio[47], il calcolo della data per la presentazione o la modifica di una domanda di aiuto, di una domanda di pagamento o di qualsiasi documento giustificativo, contratto o dichiarazione di cui al presente capo è adeguato ai requisiti specifici del sistema integrato. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111 riguardo alle norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini se l'ultimo giorno utile per la presentazione di domande o modifiche è un giorno festivo, un sabato o una domenica.

Articolo 74Sistema di identificazione dei beneficiari

Il sistema unico per la registrazione dell'identità di ciascun beneficiario del sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 2, garantisce l'identificazione di tutte le domande di aiuto e di pagamento presentate dallo stesso beneficiario.

Articolo 75Verifica delle condizioni di ammissibilità e riduzioni

1.          In conformità all'articolo 61, gli Stati membri compiono controlli amministrativi sulle domande di aiuto, tramite gli organismi pagatori o gli organismi da essi delegati, per verificare le condizioni di ammissibilità all'aiuto. Tali controlli sono completati da controlli in loco.

2.          Ai fini dei controlli in loco gli Stati membri elaborano un piano di campionamento delle aziende agricole e/o dei beneficiari.

3.          Al fine di effettuare controlli in loco nelle parcelle agricole gli Stati membri possono impiegare tecniche di telerilevamento e il sistema globale di navigazione satellitare (GNSS).

4.          In caso di mancata osservanza delle condizioni di ammissibilità si applica l'articolo 65.

Articolo 76Pagamento ai beneficiari

1.          I pagamenti nell'ambito dei regimi e delle misure di sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 2, sono eseguiti nel periodo dal 1º dicembre al 30 giugno dell'anno civile successivo.

Tali pagamenti sono versati in non più di due rate nel corso di tale periodo.

▌Gli Stati membri possono tuttavia versare anticipi fino al 50% per i pagamenti diretti e fino al 75% per il sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale di cui all'articolo 68, paragrafo 2, anteriormente al 1º dicembre e non prima del 16 ottobre.

Riguardo al sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale di cui all'articolo 68, paragrafo 2, il presente paragrafo si applica nel rispetto delle domande di aiuto o di pagamento presentate a partire dall'anno di domanda 2018, tranne per quanto riguarda il versamento di anticipi fino al 75% previsto nel terzo comma.

2.          I pagamenti di cui al paragrafo 1 sono effettuati solo dopo che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità a cura degli Stati membri a norma dell'articolo 75.

In deroga al primo comma, gli anticipi per il sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale di cui all'articolo 68, paragrafo 2, possono essere versati una volta ultimati i controlli amministrativi di cui all'articolo 61, paragrafo 1.

2 bis.     La Commissione adotta atti di esecuzione necessari e giustificabili per risolvere, in casi di emergenza, problemi specifici in relazione all'applicazione del presente articolo. Tali atti di esecuzione possono derogare ad alcune disposizioni dei paragrafi 1 e 2, ma soltanto nella misura strettamente necessaria e per il periodo strettamente necessario.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

Articolo 77Poteri delegati

1.          Per garantire che il sistema integrato previsto dal presente capo sia attuato in maniera efficiente, coerente e non discriminatoria, tutelando gli interessi finanziari dell'Unione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111 riguardanti:

a)      le definizioni specifiche necessarie per garantire un'attuazione armonizzata del sistema integrato oltre a quelle previste nel regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD] e nel regolamento (UE) n. xxx/xxx[SR];

b)     riguardo agli articoli da 68 a 76, norme in merito a ulteriori misure necessarie per garantire la conformità alle esigenze di controllo stabilite nel presente regolamento o nella legislazione agricola settoriale che gli Stati membri debbano adottare nei confronti di produttori, servizi, organismi, organizzazioni o altri operatori, quali macelli o associazioni coinvolte nella procedura di concessione degli aiuti, se il presente regolamento non prevede pertinenti sanzioni amministrative; tali misure seguono per quanto possibile, mutatis mutandis, le disposizioni in materia di sanzioni stabilite nell'articolo 77 bis, paragrafi da 1 a 5.

2.          Per garantire una corretta distribuzione dei fondi connessi alle domande di aiuto di cui all'articolo 73 ai beneficiari che ne hanno diritto e per permettere di accertare che i medesimi abbiano rispettato i relativi obblighi, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111, riguardanti:

a)     gli aspetti essenziali, le norme tecniche, anche per l'aggiornamento delle parcelle di riferimento, i margini di tolleranza adeguati tenendo conto della configurazione e dello stato della parcella, comprese norme sull'inclusione degli elementi caratteristici del paesaggio situati in prossimità di una parcella, e i requisiti qualitativi del sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 71 e per l'identificazione dei beneficiari di cui all'articolo 74;

b)     gli aspetti essenziali, le norme tecniche e i requisiti qualitativi del sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto di cui all'articolo 72;

c)      norme per la definizione della base di calcolo dell'aiuto, comprese norme che disciplinino alcuni casi in cui le superfici ammissibili contengono elementi caratteristici del paesaggio o alberi; tali norme consentono agli Stati membri, per le superfici investite a pascolo permanente, di considerare che gli elementi caratteristici del paesaggio e gli alberi sparsi, la cui superficie totale non superi una determinata percentuale della parcella di riferimento, facciano automaticamente parte della superficie ammissibile senza il requisito di effettuare una loro mappatura a tal fine.

Articolo 77 bis

Applicazione di sanzioni amministrative

1.          Per quanto riguarda le sanzioni amministrative di cui all'articolo 65, paragrafo 2, il presente articolo si applica nel caso di inadempienza in relazione ai criteri di ammissibilità, agli impegni o ad altri obblighi derivanti dall'applicazione delle norme sul sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 2.

2.          Non sono imposte sanzioni amministrative:

a)     se l'inadempienza è dovuta a cause di forza maggiore;

b)     se l'inadempienza è dovuta a errori palesi di cui all'articolo 61, paragrafo 6;

c)      se l'inadempienza è dovuta a un errore dell'autorità competente o di altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dalla persona interessata dalla sanzione amministrativa;

d)     se l'interessato può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inadempienza degli obblighi di cui al paragrafo 1 o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile;

e)      se l'inadempienza è di scarsa entità, anche sotto forma di soglia, secondo la definizione della Commissione conformemente al paragrafo 7, lettera b); nel fissare tali soglie, la Commissione assicura che esse non superino una soglia quantitativa espressa come valore nominale e/o percentuale della superficie determinata o dell'importo ammissibile di aiuto o sostegno, che non può essere inferiore allo 0,5%.

f)      altri casi in cui l'imposizione di una sanzione non è appropriata, secondo la definizione della Commissione conformemente al paragrafo 6, lettera b).

3.          Si possono imporre sanzioni amministrative al beneficiario dell'aiuto o del sostegno, compresi i gruppi o le associazioni degli stessi, vincolati dagli obblighi stabiliti nelle norme di cui al paragrafo 1.

4.          Le sanzioni amministrative possono assumere le seguenti forme:

a)     riduzione dell'importo dell'aiuto o del sostegno versato o da versare in relazione alle domande di aiuto o alle domande di pagamento interessate dall'inadempienza e/o in relazione alle domande di aiuto o alle domande di pagamento per gli anni precedenti o successivi;

b)     pagamento di un importo calcolato sulla base della quantità e/o del tempo interessati dall'inadempienza;

c)      esclusione dal diritto di partecipare al regime di aiuto o alla misura di sostegno in questione.

5.          Le sanzioni amministrative sono proporzionate e graduate in funzione della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dell'inadempienza constatata, e rispettano i seguenti limiti:

a)     l'importo della sanzione amministrativa per un certo anno, di cui al paragrafo 4, lettera a), non supera il 100% degli importi delle domande di aiuto o delle domande di pagamento;

b)     l'importo della sanzione amministrativa per un certo anno, di cui al paragrafo 4, lettera b) non supera il 100% dell'importo delle domande di aiuto o delle domande di pagamento cui si applica la sanzione;

c)      l'esclusione di cui al paragrafo 4, lettera c) può essere fissata per un massimo di tre anni consecutivi, applicabili nuovamente in caso di nuova inadempienza.

5 bis.     Nonostante i paragrafi 4 e 5, per quanto riguarda il pagamento di cui al titolo III, capo 2 del regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD], le sanzioni amministrative assumono la forma di una riduzione dell'importo dei pagamenti eseguiti o da eseguire ai sensi di tale regolamento.

Le sanzioni amministrative di cui al presente paragrafo sono proporzionali e graduate in funzione della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dei casi di inadempimento interessati.

L'importo di tali sanzioni amministrative per un certo anno non supera lo 0% per i primi due anni di applicazione del titolo III, capo 2, del regolamento [DP] (anni di domanda 2015 e 2016), il 20% per il terzo anno di applicazione (anno di domanda 2017) e il 25% a partire dal quarto anno di applicazione (anno di domanda 2018), dell'importo del pagamento di cui al titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. xxx/xxx[DP] al quale l'agricoltore interessato avrebbe diritto se rispettasse le condizioni per tale pagamento.

6.          Per tenere conto dell'effetto dissuasivo delle sanzioni da imporre, da un lato, e della specificità di ciascun regime di aiuto o ciascuna misura di sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 2, dall'altro, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111 riguardanti:

a)     l'identificazione, per ciascun regime di aiuto o ciascuna misura di sostegno e persona interessata di cui al paragrafo 3, della sanzione amministrativa dall'elenco di cui al paragrafo 4 ed entro i limiti stabiliti nei paragrafi 5 e 5 bis e del tasso specifico, anche in casi di inadempienza non quantificabile, che devono imporre gli Stati membri;

b)     i casi in cui non sono imposte sanzioni amministrative, di cui al paragrafo 2, lettera f).

7.          La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme procedurali e tecniche dettagliate per armonizzare l'attuazione del presente articolo in merito a:

a)     l'applicazione e il calcolo di tali sanzioni amministrative;

b)     le norme dettagliate per la definizione di un'inadempienza come di scarsa rilevanza ai sensi del paragrafo 2, lettera e).

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

Articolo 78Competenze di esecuzione

La Commissione determina, mediante atti di esecuzione:

a)          gli aspetti essenziali, le norme tecniche e i requisiti qualitativi della banca dati informatizzata di cui all'articolo 70;

b)          norme relative alle domande di aiuto e alle domande di pagamento di cui all'articolo 73, nonché alle domande di diritti all'aiuto, che specifichino l'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, prescrizioni in merito alle indicazioni minime che devono figurare nelle domande, disposizioni per la modifica o il ritiro delle domande di aiuto, esenzioni dall'obbligo di presentare una domanda di aiuto e disposizioni che consentano agli Stati membri di seguire procedure semplificate o di correggere errori palesi;

c)          norme relative allo svolgimento dei controlli volti a verificare l'adempimento degli obblighi nonché l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nelle domande di aiuto o di pagamento, comprese norme sulle tolleranze delle misurazioni per i controlli in loco;

d)          le specifiche tecniche necessarie ai fini dell'attuazione uniforme del presente capo;

e)          norme per i casi di trasferimento di aziende accompagnato dal trasferimento di obblighi non ancora soddisfatti connessi all'ammissibilità dell'aiuto di cui trattasi;

f)           norme sul pagamento degli anticipi di cui all'articolo 76.

Tali atti di esecuzione ▌sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3 ▌.

Capo IIIControllo delle operazioni

Articolo 79Campo di applicazione e definizioni

1.          Il presente capo stabilisce norme specifiche sul controllo della realtà e della regolarità delle operazioni che fanno parte direttamente o indirettamente del sistema di finanziamento del FEAGA sulla base dei documenti commerciali dei beneficiari o debitori, o dei loro rappresentanti ▌("imprese").

2.          Il presente capo non si applica alle misure che rientrano nel sistema integrato di cui al capo II del presente titolo. Per rispondere ai cambiamenti nella legislazione agricola e assicurare l'efficienza del sistema delle verifiche ex post previste dal presente capo, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111 intesi a stabilire l'elenco delle misure che, a causa delle loro caratteristiche ed esigenze di controllo non sono adatte a verifiche ex post mediante il controllo dei documenti commerciali e, pertanto, non sono soggette a tali controlli a norma del presente capo.

3.          Ai fini del presente capo si intende per:

a)      "documento commerciale": il complesso dei libri, registri, note e documenti giustificativi, la contabilità, le informazioni relative alla produzione e alla qualità e la corrispondenza, relativi all'attività professionale dell'impresa, nonché i dati commerciali, in qualsiasi forma, compresi i dati memorizzati elettronicamente, sempreché questi documenti o dati siano in relazione diretta o indiretta con le operazioni di cui al paragrafo 1;

b)     "terzi": ogni persona fisica o giuridica che abbia un legame diretto o indiretto con le operazioni effettuate nel quadro del sistema di finanziamento del FEAGA.

Articolo 80Controlli ad opera degli Stati membri

1.          Gli Stati membri procedono sistematicamente a controlli dei documenti commerciali delle imprese, tenendo conto della natura delle operazioni da sottoporre a controllo. Gli Stati membri provvedono affinché la selezione delle imprese da controllare consenta la massima efficacia delle misure di prevenzione e di accertamento di irregolarità. Tale selezione tiene conto tra l'altro dell'importanza finanziaria delle imprese contemplate da tale sistema e di altri fattori di rischio.

2.          In casi appropriati, i controlli previsti al paragrafo 1 sono estesi alle persone fisiche o giuridiche a cui sono associate le imprese, nonché ad ogni altra persona fisica o giuridica suscettibile di presentare un interesse nel perseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 81.

3.          I controlli effettuati in applicazione del presente capo non pregiudicano i controlli effettuati conformemente agli articoli 49 e 50.

Articolo 81Obiettivi dei controlli

1.          L'esattezza dei principali dati oggetto del controllo è verificata tramite una serie di controlli incrociati, compresi, se necessario, i documenti commerciali di terzi, in numero appropriato in funzione del grado di rischio, inclusi:

a)      raffronti con i documenti commerciali dei fornitori, clienti, vettori o altri terzi;

b)     se del caso, controlli fisici sulla quantità e sulla natura delle scorte;

c)      raffronto con la contabilità dei flussi finanziari per o derivanti dalle operazioni effettuate nell'ambito del sistema di finanziamento del FEAGA e

d)     verifiche a livello della contabilità o registri dei movimenti di capitali che dimostrino, al momento del controllo, che i documenti detenuti dall'organismo pagatore quale prova dell'erogazione dell'aiuto al beneficiario sono esatti.

2.          In particolare, qualora le imprese abbiano l'obbligo di tenere una contabilità specifica di magazzino in conformità a disposizioni unionali o nazionali, il controllo di tale contabilità comprende, nei casi appropriati, il raffronto della stessa con i documenti commerciali e, se del caso, con le quantità detenute in magazzino.

3.          Nella selezione delle operazioni da controllare si tiene pienamente conto del grado di rischio.

Articolo 82Accesso ai documenti commerciali

1.          I responsabili delle imprese, o un terzo, si assicurano che tutti i documenti commerciali e le informazioni complementari siano forniti agli agenti incaricati del controllo o alle persone a tal fine abilitate. I dati memorizzati elettronicamente sono forniti su adeguato supporto.

2.          Gli agenti incaricati del controllo o le persone a tal fine abilitate possono farsi rilasciare estratti o copie dei documenti di cui al paragrafo 1.

3.          Qualora, nel corso di un controllo effettuato ai sensi del presente capo, i documenti commerciali conservati dall'impresa siano giudicati inidonei a fini ispettivi, è richiesto all'impresa di tenere in futuro i documenti secondo le istruzioni dello Stato membro responsabile del controllo, fatti salvi gli obblighi stabiliti in altri regolamenti relativi al settore interessato.

Gli Stati membri decidono la data a partire dalla quale tali documenti devono essere tenuti.

Qualora tutti i documenti commerciali, o parte di essi, da verificare ai sensi del presente capo si trovino presso un'impresa appartenente allo stesso gruppo commerciale, alla stessa società o alla stessa associazione di imprese gestite su base unificata come l'impresa controllata, sia all'interno che al di fuori del territorio dell'Unione, l'impresa controllata mette tali documenti a disposizione degli agenti responsabili del controllo in un luogo e a una data definiti dagli Stati membri responsabili dell'esecuzione del controllo.

4.          Gli Stati membri si assicurano che gli agenti incaricati dei controlli abbiano il diritto di sequestrare o di far sequestrare i documenti commerciali. Questo diritto è esercitato nel rispetto delle disposizioni nazionali in materia e non pregiudica l'applicazione delle regole di procedura penale in materia di sequestro dei documenti.

Articolo 83Assistenza reciproca

1.          Gli Stati membri si prestano reciprocamente l'assistenza necessaria per procedere ai controlli di cui al presente capo nei seguenti casi:

a)      qualora un'impresa ovvero i terzi siano stabiliti in uno Stato membro diverso da quello in cui il pagamento dell'importo considerato è stato o avrebbe dovuto essere effettuato o percepito;

b)     qualora un'impresa ovvero i terzi siano stabiliti in uno Stato membro diverso da quello in cui si trovano i documenti e le informazioni necessari per il controllo.

La Commissione può coordinare azioni comuni di mutua assistenza tra due o più Stati membri.

2.          Durante i primi tre mesi successivi all'esercizio finanziario FEAGA in cui è stato effettuato il pagamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione un elenco delle imprese stabilite in un paese terzo per le quali il pagamento dell'importo in questione è stato o avrebbe dovuto essere effettuato o percepito in detto Stato membro.

3.          Nella misura in cui il controllo di un'impresa effettuato a norma dell'articolo 80 richieda informazioni supplementari, in particolare i controlli incrociati di cui all'articolo 81, in un altro Stato membro, possono essere presentate richieste specifiche di controllo debitamente motivate. Un compendio trimestrale di queste richieste specifiche è trasmesso alla Commissione entro un mese dalla fine di ciascun trimestre. La Commissione può chiedere una copia di ogni richiesta.

Si dà seguito a una richiesta di controllo entro sei mesi dal ricevimento della stessa; i risultati del controllo sono comunicati non appena possibile allo Stato membro richiedente e alla Commissione. La comunicazione alla Commissione si effettua su base trimestrale entro un mese dalla fine del trimestre.

Articolo 84Programmazione

1.          Gli Stati membri elaborano il programma dei controlli che intendono effettuare conformemente all'articolo 80 nel periodo di controllo successivo.

2.          Ogni anno, anteriormente al 15 aprile, gli Stati membri comunicano alla Commissione il proprio programma di cui al paragrafo 1 e precisano:

a)      il numero di imprese che saranno controllate e la loro ripartizione per settore, tenuto conto dei relativi importi;

b)     i criteri seguiti nell'elaborazione del programma.

3.          I programmi stabiliti dagli Stati membri e comunicati alla Commissione sono messi in opera dagli Stati membri se la Commissione non ha presentato osservazioni entro un termine di otto settimane.

4.          Il paragrafo 3 si applica mutatis mutandis alle modifiche del programma effettuate dagli Stati membri.

5.          La Commissione può, in qualsiasi fase, richiedere l'inserimento di una particolare categoria di imprese nel programma di uno Stato membro.

6.          Le imprese per le quali la somma delle entrate o dei pagamenti sia stata inferiore a 40 000 EUR sono controllate in applicazione del presente capo unicamente in funzione di criteri specifici che devono essere indicati dagli Stati membri nel loro programma annuale previsto al paragrafo 1, o dalla Commissione in ogni emendamento richiesto di detto programma. Per tener conto degli sviluppi economici, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111 intesi a modificare il limite di 40 000 EUR.

Articolo 85Servizi speciali

1.          In ciascuno Stato membro un servizio speciale è incaricato di seguire l'applicazione del presente capo. Tale servizio è competente in particolare:

a)      dell'esecuzione dei controlli previsti nel presente capo a cura di agenti alle dirette dipendenze di tale servizio o

b)     del coordinamento dei controlli effettuati da agenti che dipendono da altri servizi.

Gli Stati membri possono altresì prevedere che i controlli da effettuare in applicazione del presente capo siano ripartiti fra il servizio speciale e altri servizi nazionali, sempreché il primo ne assicuri il coordinamento.

2.          Il servizio o i servizi incaricati dell'applicazione del presente capo sono organizzati in modo da essere indipendenti dai servizi, o da loro sezioni, responsabili dei pagamenti e dei controlli che li precedono.

3.          Per garantire la corretta applicazione del presente capo, il servizio speciale di cui al paragrafo 1 prende tutte le iniziative e le disposizioni necessarie ed è dotato dallo Stato membro interessato dei poteri necessari all'espletamento dei compiti di cui al presente capo.

4.          Gli Stati membri prendono le misure appropriate per sanzionare le persone fisiche o giuridiche che non rispettano gli obblighi previsti dal presente capo.

Articolo 86Relazioni

1.          Anteriormente al 1° gennaio successivo al periodo di controllo, gli Stati membri comunicano alla Commissione una relazione particolareggiata sull'applicazione del presente capo.

2.          Gli Stati membri e la Commissione intrattengono un regolare scambio di opinioni in merito all'applicazione del presente capo.

Articolo 87Accesso all'informazione e

controlli della Commissione

1.          Conformemente alle disposizioni legislative nazionali applicabili in materia, gli agenti della Commissione hanno accesso all'insieme dei documenti elaborati per o a seguito dei controlli organizzati nel quadro del presente capo, nonché ai dati raccolti, inclusi quelli memorizzati dai sistemi informatici. Tali dati sono forniti, a richiesta, su supporto adeguato.

2.          I controlli di cui all'articolo 80 sono effettuati da agenti dello Stato membro. Gli agenti della Commissione possono partecipare a tali controlli. Essi non possono esercitare le funzioni di controllo attribuite agli agenti nazionali. Tuttavia essi hanno accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso gli agenti dello Stato membro.

3.          Qualora i controlli si svolgano secondo le modalità di cui all'articolo 83, gli agenti dello Stato membro richiedente possono presenziare, con il consenso dello Stato membro richiesto, ai controlli effettuati nello Stato membro richiesto e accedere agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso gli agenti di tale Stato membro.

Gli agenti dello Stato membro richiedente che presenziano ai controlli nello Stato membro richiesto sono, in qualsiasi momento, in grado di comprovare la propria qualifica ufficiale. I controlli sono, in qualsiasi momento, svolti da agenti dello Stato membro richiesto.

4.          Fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/99 e del regolamento (CE) n. 2185/96, gli agenti della Commissione, nonché gli agenti dello Stato di cui al paragrafo 3 si astengono dal partecipare agli atti che le disposizioni nazionali di procedura penale riservano ad agenti specificamente individuati dalla legge nazionale. Essi comunque non partecipano, in particolare, alle visite domiciliari o all'interrogatorio formale nel quadro della legge penale dello Stato membro. Hanno tuttavia accesso alle informazioni così ottenute.

Articolo 88Poteri della Commissione

Mediante atti di esecuzione la Commissione adotta, laddove necessario, le disposizioni volte a garantire l'applicazione uniforme nell'Unione del presente capo, in particolare con riferimento a quanto segue:

a)          l'esecuzione del controllo di cui all'articolo 80 per quanto riguarda la selezione delle imprese, la percentuale e il calendario di controllo;

b)          la conservazione dei documenti commerciali e i tipi di documenti da tenere o i dati da registrare;

c)          l'esecuzione e il coordinamento delle azioni congiunte di cui all'articolo 83, paragrafo 1;

d)          dettagli e specifiche concernenti il contenuto, la forma e il modo di presentazione delle domande, il contenuto, la forma e il modo di comunicazione, presentazione e scambio delle informazioni nell'ambito del presente capo;

e)          le condizioni e i mezzi di pubblicazione o specifiche regole e condizioni per la divulgazione o la messa a disposizione, da parte della Commissione alle autorità competenti degli Stati membri, delle informazioni necessarie nell'ambito del presente regolamento;

f)           le responsabilità del servizio speciale di cui all'articolo 85;

g)          il contenuto delle relazioni di cui all'articolo 86.

Tali atti di esecuzione ▌sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

Capo IVAltre disposizioni su controlli

e sanzioni

Articolo 89Altri controlli

e sanzioni riguardanti norme di commercializzazione

1.          Gli Stati membri adottano provvedimenti atti a garantire che i prodotti di cui all'articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. xxx/xxx[OCM unica] non etichettati in conformità alle disposizioni di tale regolamento non siano immessi sul mercato né ritirati dal mercato.

2.          Fatte salve eventuali disposizioni specifiche che possono essere adottate dalla Commissione, le importazioni nell'Unione dei prodotti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. xxx/xxx [OCM unica], sono sottoposte a controlli intesi ad accertare che le condizioni di cui al paragrafo 1 di detto articolo siano soddisfatte.

3.          Gli Stati membri eseguono controlli, in base ad un'analisi dei rischi, per verificare la conformità dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. xxx/xxx [OCM unica] alle norme di cui alla parte II, titolo II, capo I, sezione I, del medesimo regolamento e applicano, se del caso, sanzioni amministrative.

3 bis.     Fatti salvi gli atti concernenti il settore vitivinicolo adottati sulla base dell'articolo 66, in caso di violazione delle norme dell'Unione nel settore vitivinicolo, gli Stati membri applicano sanzioni amministrative proporzionate, efficaci e dissuasive. Tali sanzioni non si applicano nei casi di cui all'articolo 66, paragrafo 2, lettere da a) a d) e se l'inadempienza è di scarsa entità.

4.          Per tutelare i fondi dell'Unione, nonché l'identità, la provenienza e la qualità dei vini dell'Unione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 111 recanti:

a)      norme per la costituzione di una banca dati analitica di dati isotopici che consenta di rilevare più facilmente le frodi e che sia alimentata con campioni raccolti dagli Stati membri: ▌

b)     norme sugli organismi di controllo e sull'assistenza reciproca tra di essi;

c)      norme sull'utilizzazione congiunta delle risultanze degli accertamenti degli Stati membri;

5.          La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, tutte le misure necessarie per:

a)     le procedure riguardanti le banche dati degli Stati membri e la banca dati analitica di dati isotopici che consenta di rilevare più facilmente le frodi;

b)     le procedure riguardanti la cooperazione e assistenza tra autorità e organismi di controllo;

c)      in relazione all'obbligo di cui al paragrafo 3, le disposizioni per l'esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione, le disposizioni relative alle autorità competenti dell'esecuzione dei controlli, nonché al contenuto, alla frequenza e alla fase di commercializzazione cui si applicano tali controlli.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

Articolo 90Controlli connessi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche

e alle menzioni tradizionali protette

1.          Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far cessare l'uso illegale di denominazioni di origine, di indicazioni geografiche protette e di menzioni tradizionali protette di cui al regolamento (UE) n. xxx/xxx[OCM unica].

2.          Gli Stati membri designano l'autorità competente incaricata di controllare l'adempimento degli obblighi stabiliti nella parte II, titolo II, capo I, sezione II, del regolamento (UE) n. xxx/xxx[OCM unica], in base ai criteri stabiliti dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio[48] e garantiscono il diritto degli operatori che soddisfano tali obblighi ad essere coperti da un sistema di controlli.

3.          All'interno dell'Unione la verifica annuale del rispetto del disciplinare nel corso della produzione e durante o dopo il condizionamento del vino è effettuata dalla competente autorità di cui al paragrafo 2, oppure da uno o più organismi di controllo ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, punto 5), del regolamento (CE) n. 882/2004 che operano come organismi di certificazione dei prodotti secondo i criteri fissati nell'articolo 5 di detto regolamento.

4.          La Commissione adotta mediante atti di esecuzione:

a)      le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione.

b)     norme sull'autorità responsabile della verifica del rispetto del disciplinare di produzione, anche nei casi in cui la zona geografica è situata in un paese terzo;

c)      le misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare per impedire l'uso illegale di denominazioni di origine protette, di indicazioni geografiche protette e di menzioni tradizionali protette;

d)     i controlli e le verifiche che gli Stati membri sono tenuti a realizzare, compresi gli esami.

Tali atti di esecuzione ▌sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3 ▌.

TITOLO VICONDIZIONALITÀ

Capo ICampo di applicazione

Articolo 91Principio generale

1.          Al beneficiario di cui all'articolo 92 che non rispetti ▌le regole di condizionalità stabilite dall'articolo 93 è applicata una sanzione amministrativa.

2.          La sanzione amministrativa di cui al paragrafo 1 si applica esclusivamente qualora l'inadempienza sia imputabile a atti o omissioni direttamente attribuibili al beneficiario; e qualora una o entrambe le condizioni aggiuntive seguenti siano soddisfatte:

a)     l'inadempienza sia connessa all'attività agricola del beneficiario; ▌

b)     sia interessata la superficie dell'azienda del beneficiario.

Per quanto riguarda le superfici forestali, tuttavia, tale sanzione non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 31 e 35 del regolamento (UE) n. xxx/xxx[SR].

3.          Ai fini del presente titolo si intende per:

a)     "azienda": tutte le unità di produzione e tutte le superfici gestite dal beneficiario di cui all'articolo 92, situate all'interno del territorio dello stesso Stato membro;

b)     "criterio": ciascuno dei criteri di gestione obbligatori previsti dalle norme dell'Unione citate nell'allegato II per ognuno degli atti ivi elencati, sostanzialmente distinti da qualunque altro requisito prescritto dallo stesso atto.

Articolo 92Beneficiari interessati

L'articolo 91 si applica ai beneficiari che ricevono pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD], pagamenti ai sensi degli articoli 44 e 45 del regolamento (UE) n. xxx/[OCM unica] e i premi annuali previsti dall'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b), dagli articoli da 29 a 32, 34 e 35 del regolamento (UE) n. xxx/xxx[SR].

Tuttavia, l'articolo 91 non si applica ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. [PD]. La sanzione prevista in tale articolo non si applica inoltre al sostegno di cui all'articolo 29, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. xxx/xxx[SR].

Articolo 93Regole di condizionalità

1.          Le regole di condizionalità sono costituite dai criteri di gestione obbligatori previsti dalla legislazione dell'Unione e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali fissate a livello nazionale ed elencate nell'allegato II, con riferimento ai seguenti settori:

a)      ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno;

b)     sanità pubblica, salute delle piante e degli animali.

c)      benessere degli animali.

2.          Gli atti di cui all'allegato II in relazione ai criteri di gestione obbligatori si applicano nella versione in vigore e, nel caso delle direttive, quali attuate dagli Stati membri.

3.          Inoltre, per il 2015 e il 2016, le regole di condizionalità comprendono anche il mantenimento dei pascoli permanenti. Gli Stati membri che erano membri dell'Unione il 1° gennaio 2004 provvedono affinché le terre che erano investite a pascolo permanente alla data prevista per le domande di aiuto per superficie per il 2003 siano mantenute a pascolo permanente entro limiti definiti. Gli Stati membri che sono diventati membri dell'Unione nel 2004 provvedono affinché le terre che erano investite a pascolo permanente il 1° maggio 2004 siano mantenute a pascolo permanente entro limiti definiti. La Bulgaria e la Romania provvedono affinché le terre che erano investite a pascolo permanente il 1° gennaio 2007 siano mantenute a pascolo permanente entro limiti definiti. La Croazia provvede affinché le terre che erano investite a pascolo permanente il 1° luglio 2013 siano mantenute a pascolo permanente entro limiti definiti.

Il quinto comma non si applica alle terre investite a pascolo permanente da imboschire se l'imboschimento è compatibile con l'ambiente e ad esclusione di impianti di alberi di Natale e di specie a crescita rapida a breve termine.

4.          Per tener conto delle disposizioni di cui al paragrafo 3, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111 recanti norme riguardanti il mantenimento dei pascoli permanenti, in particolare dirette a garantire l'adozione di misure per il mantenimento dei pascoli permanenti a livello degli agricoltori, compresi gli obblighi individuali da rispettare, come l'obbligo di riconvertire le superfici in pascoli permanenti qualora si constati una diminuzione della percentuale di terre investite a pascoli permanenti.

Al fine di assicurare una corretta applicazione degli obblighi degli Stati membri da un lato e dei singoli agricoltori dall'altro, per quanto riguarda il mantenimento dei pascoli permanenti, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111 per stabilire le condizioni e i metodi per la determinazione della percentuale di pascolo permanente e di terreni agricoli da mantenere. ▌

Ai fini dei paragrafi 3 e 4, si intende per "pascolo permanente" il pascolo quale definito all'articolo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/2009 nella sua versione originale.

Articolo 94Obblighi degli Stati membri in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali

Gli Stati membri provvedono affinché tutte le superfici agricole, comprese le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. Gli Stati membri definiscono, a livello nazionale o regionale, norme minime per i beneficiari in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali sulla base dell'allegato II, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le condizioni pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle colture, le pratiche agronomiche e le strutture aziendali. Gli Stati membri non possono definire criteri minimi che non siano previsti nell'allegato II.

Articolo 95Informazione dei beneficiari

Gli Stati membri forniscono ai beneficiari interessati, se del caso con mezzi elettronici, l'elenco dei criteri e delle norme da applicare a livello di azienda e informazioni chiare e precise ad essi relative.

Capo IISistema di controllo e sanzioni

amministrative relative alla condizionalità

Articolo 96Controlli della condizionalità

1.          Gli Stati membri si avvalgono, se del caso, del sistema integrato stabilito dal titolo V, capo II, e in particolare degli elementi di cui all'articolo 69, paragrafo 1, lettere a), b), d), e) e f).

Gli Stati membri si avvalgono dei sistemi di gestione e controllo in vigore nel loro territorio per garantire il rispetto delle norme in materia di condizionalità.

Detti sistemi, in particolare il sistema di identificazione e di registrazione degli animali istituito a norma della direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini[49] e dei regolamenti (CE) n. 1760/2000 e (CE) n. 21/2004, sono compatibili con il sistema integrato di cui al titolo V, capo II, del presente regolamento.

2.          A seconda dei criteri, delle norme, degli atti e dei campi di condizionalità, gli Stati membri possono decidere di svolgere alcuni controlli amministrativi, in particolare quelli già previsti nell'ambito dei sistemi di controllo che si applicano al criterio, alla norma, all'atto o al campo di condizionalità in questione.

3.          Gli Stati membri effettuano controlli in loco intesi a verificare se un beneficiario adempie agli obblighi stabiliti dal presente titolo.

4.          La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme relative allo svolgimento dei controlli volti ad accertare l'adempimento degli obblighi di cui al presente titolo, comprese le norme necessarie perché l'analisi dei rischi tenga conto dei seguenti fattori:

a)     partecipazione degli agricoltori al sistema di consulenza aziendale previsto al titolo III del presente regolamento;

b)     partecipazione degli agricoltori a un sistema di certificazione qualora questo copra i requisiti e le norme in questione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

Articolo 97Applicazione della sanzione

amministrativa

1.          La sanzione amministrativa di cui all'articolo 91 si applica se, in qualsiasi momento di un dato anno civile ( ▌"anno civile considerato") le regole di condizionalità non sono rispettate e tale inadempienza è imputabile direttamente al beneficiario che ha presentato la domanda di aiuto o la domanda di pagamento nell'anno civile considerato.

Il disposto del primo comma si applica mutatis mutandis ai beneficiari per i quali si constati che non hanno rispettato le regole di condizionalità in qualsiasi momento nei tre anni successivi al 1º gennaio dell'anno successivo all'anno civile in cui è stato concesso il primo pagamento nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o in qualsiasi momento nell'anno che decorre dal 1º gennaio dell'anno successivo all'anno civile in cui è stato concesso il pagamento nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde, di cui al regolamento (UE) n. [OCM unica] ( ▌"anni considerati" ▌).

2.          In caso di cessione di superficie agricola durante l'anno civile considerato o durante gli anni considerati, il disposto del paragrafo 1 si applica anche se l'inadempienza di cui si tratta è il risultato di un atto o di un'omissione direttamente imputabile alla persona alla quale o dalla quale la superficie agricola è stata ceduta. In deroga a quanto precede, se la persona alla quale è direttamente imputabile un atto o un'omissione ha presentato una domanda di aiuto o una domanda di pagamento nell'anno civile considerato o negli anni considerati, la sanzione amministrativa si applica in base all'importo totale dei pagamenti di cui all'articolo 92 concessi o da concedere a tale persona.

Ai fini del presente paragrafo, per "cessione" si intende qualsiasi tipo di transazione in virtù della quale la superficie agricola cessa di essere a disposizione del cedente.

3.          Nonostante il paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non applicare sanzioni amministrative per beneficiario e per anno civile se l'importo della sanzione è pari o inferiore a 100 EUR, fatte salve le norme da adottare a norma dell'articolo 101.

Se uno Stato membro decide di avvalersi della facoltà di cui al primo comma, nell'anno successivo l'autorità competente adotta, per un campione di beneficiari, i provvedimenti necessari per verificare che il beneficiario abbia posto rimedio all'inadempienza accertata. Le inadempienze accertate e l'obbligo di adottare misure correttive sono notificati al beneficiario.

4.          La sanzione amministrativa non incide sulla legalità e sulla regolarità dei pagamenti ai quali si applicano riduzioni o esclusioni.

Articolo 98Applicazione della sanzione

amministrativa in Bulgaria, Croazia e Romania

In Bulgaria e in Romania le sanzioni amministrative di cui all'articolo 91 si applicano al più tardi a partire dal 1º gennaio 2016 per quanto riguarda i criteri di gestione obbligatori in materia di benessere degli animali di cui all'allegato II.

In Croazia le sanzioni di cui all'articolo 91 si applicano secondo il seguente calendario per quanto riguarda i criteri di gestione obbligatori (CGO) di cui all'allegato II:

a)          dal 1º gennaio 2014 per i CGO da 1 a 3 e i CGO da 6 a 8;

b)          dal 1°gennaio 2016 per i CGO 4, 5, 9 e 10;

c)          dal 1° gennaio 2018 per i CGO da 11 a 13.

Articolo 99Calcolo della sanzione

amministrativa

1.          La sanzione amministrativa di cui all'articolo 91 si applica mediante riduzione o esclusione dell'importo totale dei pagamenti elencati all'articolo 92, concessi o da concedere al beneficiario in relazione alle domande di aiuto che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile in cui è accertata l'inadempienza.

Ai fini del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, si tiene conto della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dell'inadempienza constatata, nonché dei criteri enunciati nei paragrafi 2, 3 e 4.

2.          In caso di inadempienza per negligenza, la percentuale di riduzione non supera il 5% e, in caso di recidiva, il 15%.

Gli Stati membri possono istituire un sistema di allerta precoce applicabile ai casi di inadempienza che, data la scarsa rilevanza della loro gravità, portata e durata, non determinano, in casi debitamente giustificati, una riduzione o un'esclusione. Qualora uno Stato membro decida di avvalersi di questa opzione, l'autorità competente invia un'allerta precoce al beneficiario, notificandogli la constatazione e l'obbligo di adottare misure correttive. Qualora in un controllo successivo si stabilisca che l'inadempienza non è stata sanata, si applica con effetto retroattivo la riduzione di cui al primo comma.

Tuttavia, i casi di inadempienza che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali determinano sempre una riduzione o un'esclusione.

Gli Stati membri possono accordare ai beneficiari che hanno ricevuto per la prima volta un'allerta precoce l'accesso prioritario al sistema di consulenza aziendale.

3.          In caso di inadempienza intenzionale, la percentuale di riduzione non è, in linea di massima, inferiore al 20% e può arrivare fino all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto ed essere applicata per uno o più anni civili.

4.          In ogni caso, l'ammontare complessivo delle riduzioni e delle esclusioni per un anno civile non supera l'importo totale di cui al paragrafo 1, primo comma.

Articolo 100Importi risultanti dalla condizionalità

Gli Stati membri possono trattenere il 25% degli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni ed esclusioni di cui all'articolo 99.

Articolo 101

Poteri della Commissione in relazione all'applicazione e al calcolo delle sanzioni amministrative

1.          Al fine di assicurare una corretta distribuzione dei fondi ai beneficiari che ne hanno diritto e un'attuazione efficace, coerente e non discriminatoria della condizionalità, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111:

a)     per definire una base armonizzata per il calcolo delle sanzioni amministrative connesse alla condizionalità di cui all'articolo 99 tenendo conto delle riduzioni dovute alla disciplina finanziaria;

b)     sulle condizioni per il calcolo e l'applicazione delle sanzioni amministrative connesse alla condizionalità, anche in caso di inadempienza direttamente attribuibile al beneficiario interessato.

2.          La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme procedurali e tecniche particolareggiate concernenti il calcolo e l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli da 97 a 99, anche per quanto riguarda i beneficiari che consistono in un gruppo di persone ai sensi degli articoli 29 e 30 del regolamento (UE) n. xxx/xxx [SR].

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

TITOLO VIIDISPOSIZIONI COMUNI

Capo IComunicazioni

Articolo 102Comunicazione di informazioni

1.          Fatte salve le disposizioni dei regolamenti settoriali, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni, le dichiarazioni e i documenti seguenti:

a)      per gli organismi pagatori riconosciuti e gli organismi di coordinamento riconosciuti:

i)      l'atto di riconoscimento;

ii)      la funzione (organismo pagatore riconosciuto od organismo di coordinamento riconosciuto);

iii)     ove rilevante, la revoca del riconoscimento;

b)     per gli organismi di certificazione:

i)      la denominazione;

ii)      l'indirizzo;

c)      per le misure relative ad operazioni finanziate dal FEAGA e dal FEASR:

i)      le dichiarazioni di spesa, che valgono anche come domanda di pagamento, firmate dall'organismo pagatore riconosciuto o dall'organismo di coordinamento riconosciuto, corredate delle informazioni richieste;

ii)      la stima del fabbisogno finanziario per quanto riguarda il FEAGA, e, per quanto riguarda il FEASR, l'aggiornamento delle stime delle dichiarazioni di spesa che saranno presentate nel corso dell'anno e le stime delle dichiarazioni di spesa relative all'esercizio finanziario successivo;

iv)     la dichiarazione ▌di gestione e i conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti;

v)     una sintesi annuale dei risultati di tutte le ispezioni e di tutti i controlli effettuati in conformità al calendario e alle modalità stabilite nelle specifiche norme settoriali.

I conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti sono comunicati, per la parte riguardante le spese del FEASR, con riferimento a ciascun programma.

2.          Gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni dettagliate sulle misure adottate per l'attuazione delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e in merito al sistema di consulenza aziendale di cui al titolo III.

3.          Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione in merito all'applicazione del sistema integrato di cui al titolo V, capo II. La Commissione organizza scambi di opinioni in materia con gli Stati membri.

Articolo 103Riservatezza

1.          Gli Stati membri e la Commissione adottano tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni comunicate od ottenute nell'ambito delle ispezioni e della liquidazione dei conti effettuate in applicazione del presente regolamento.

A tali informazioni si applicano le norme di cui all'articolo 8 del regolamento (EURATOM, CE) n. 2185/96[50].

2.          Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di procedimenti giudiziari, le informazioni raccolte nell'ambito dei controlli previsti nel titolo V, capo III, sono coperte dal segreto professionale. Esse possono essere comunicate soltanto alle persone che, per le funzioni che svolgono negli Stati membri o nelle istituzioni dell'Unione, sono autorizzate a conoscerle per l'espletamento di dette funzioni.

Articolo 104Poteri della Commissione

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti:

a)          la forma, il contenuto, la periodicità, i termini e le modalità con cui gli elementi seguenti sono trasmessi alla Commissione o messi a sua disposizione:

i)       le dichiarazioni di spesa e gli stati di previsione delle spese, nonché il relativo aggiornamento, comprese le entrate con destinazione specifica;

ii)      la dichiarazione ▌di gestione e i conti annuali degli organismi pagatori, nonché i risultati di tutti i controlli e di tutte le ispezioni disponibili;

iii)     le relazioni di certificazione dei conti;

iv)     i dati relativi all'identificazione degli organismi pagatori riconosciuti, degli organismi di coordinamento riconosciuti e degli organismi di certificazione;

v)      le modalità di imputazione e di pagamento delle spese finanziate dal FEAGA e dal FEASR;

vi)     le notifiche delle rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri nel quadro delle operazioni o dei programmi di sviluppo rurale e degli stati riepilogativi dei procedimenti di recupero avviati dagli Stati membri in seguito ad irregolarità;

vii)    le informazioni relative alle misure adottate in applicazione dell'articolo 60;

b)          le modalità degli scambi di informazioni e di documenti tra la Commissione e gli Stati membri e l'attuazione di sistemi di informazione, compresi il tipo, la forma e il contenuto dei dati che tali sistemi di informazione devono elaborare e le norme relative alla loro conservazione;

c)          la comunicazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, di informazioni, documenti, statistiche e relazioni, nonché i termini e i metodi per la loro comunicazione.

Tali atti di esecuzione ▌sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

CAPO IIUso dell'euro

Articolo 105Principi generali

1.          Gli importi indicati nelle decisioni della Commissione che adottano programmi di sviluppo rurale, gli importi degli impegni e dei pagamenti della Commissione, nonché gli importi delle spese attestate o certificate e delle dichiarazioni di spesa degli Stati membri sono espressi e versati in euro.

2.          I prezzi e gli importi fissati nella legislazione settoriale agricola sono espressi in euro.

Essi sono concessi e riscossi in euro negli Stati membri che hanno adottato l'euro e in moneta nazionale negli altri Stati membri.

Articolo 106Tasso di cambio e fatto generatore

1.          Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro convertono in moneta nazionale i prezzi e gli importi di cui all'articolo 105, paragrafo 2, attraverso un tasso di cambio.

2.          Il fatto generatore del tasso di cambio è:

a)      l'espletamento delle formalità doganali d'importazione o d'esportazione, per gli importi riscossi o versati negli scambi con i paesi terzi;

b)     il fatto mediante il quale è realizzato lo scopo economico dell'operazione, in tutti gli altri casi.

3.          Qualora ad un beneficiario sia effettuato un pagamento diretto previsto dal regolamento (UE) n. PD/xxx in una moneta diversa dall'euro, gli Stati membri convertono in moneta nazionale l'importo dell'aiuto espresso in euro in base all'ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al 1° ottobre dell'anno per il quale è concesso l'aiuto.

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono decidere, in casi debitamente giustificati, di effettuare la conversione in base al tasso di cambio medio stabilito dalla Banca centrale europea nel corso del mese precedente al 1º ottobre dell'anno per il quale è concesso l'aiuto. Gli Stati membri che scelgono tale opzione stabiliscono e pubblicano detto tasso medio prima del 1º dicembre dello stesso anno.

4.          Per quanto riguarda il FEAGA, al momento di redigere le dichiarazioni di spesa gli Stati membri che non hanno adottato l'euro applicano lo stesso tasso di cambio che hanno utilizzato per effettuare i pagamenti ai beneficiari o per incassare entrate, in conformità alle disposizioni del presente capo.

5.          Per specificare il fatto generatore di cui al paragrafo 2 o per fissarlo per motivi inerenti all'organizzazione di mercato o all'importo di cui si tratta, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111 recanti norme sui fatti generatori e sul tasso di cambio da utilizzare. Il fatto generatore specifico è determinato tenendo conto dei seguenti criteri:

a)      effettiva applicabilità, a brevissimo termine, delle variazioni del tasso di cambio;

b)     analogia tra fatti generatori relativi ad operazioni simili realizzate nell'ambito dell'organizzazione di mercato;

c)      concordanza tra i fatti generatori dei vari prezzi ed importi riguardanti l'organizzazione di mercato;

d)     realizzabilità ed efficacia dei controlli relativi all'applicazione dei pertinenti tassi di cambio.

6.          Per evitare l'applicazione, da parte degli Stati membri che non hanno adottato l'euro, di tassi di cambio diversi per la contabilizzazione in una moneta diversa dall'euro delle entrate riscosse o degli aiuti versati ai beneficiari, da un lato, e per la redazione della dichiarazione di spesa da parte dell'organismo pagatore, dall'altro, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111, recanti norme sul tasso di cambio da utilizzare nelle dichiarazioni delle spese e nella registrazione delle operazioni di ammasso pubblico nei conti dell'organismo pagatore.

Articolo 107Misure di salvaguardia e deroghe

1.          La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, misure per salvaguardare l'applicazione della legislazione dell'Unione qualora essa rischi di essere compromessa a causa di pratiche monetarie di carattere eccezionale relative ad una moneta nazionale. Tali misure possono, se necessario, derogare alle norme in vigore unicamente per un periodo strettamente necessario.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

Le misure di cui al primo comma sono notificate immediatamente al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri.

2.          Qualora pratiche monetarie di carattere eccezionale relative ad una moneta nazionale rischino di compromettere l'applicazione della legislazione dell'Unione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111 per derogare alla presente sezione, in particolare nei casi in cui un paese:

a)      ricorra a tecniche di cambio anomale, quali tassi di cambio multipli, o applichi accordi di permuta;

b)     abbia una moneta che non viene quotata sui mercati ufficiali dei cambi o la cui evoluzione rischia di provocare distorsioni negli scambi.

Articolo 108Uso dell'euro da parte degli Stati membri che non hanno adottato l'euro

1.          Uno Stato membro che non abbia ha adottato l'euro, qualora decida di pagare le spese determinate dalla legislazione agricola settoriale in euro anziché nella moneta nazionale, adotta le misure necessarie affinché l'uso dell'euro non offra un vantaggio sistematico rispetto all'uso della moneta nazionale.

2.          Lo Stato membro notifica alla Commissione le misure che intende adottare prima che le stesse entrino in vigore. Esso non può applicarle senza l'accordo previo della Commissione.

CAPO IIIRelazioni e valutazione

Articolo 109Relazione finanziaria annuale

Entro la fine di settembre di ogni anno successivo a quello di ogni esercizio finanziario, la Commissione redige una relazione finanziaria sull'amministrazione del FEAGA e del FEASR con riferimento all'esercizio precedente e la trasmette al Parlamento europeo ed al Consiglio.

Articolo 110Monitoraggio e valutazione della

PAC

1.          È istituito un quadro comune per il monitoraggio e la valutazione allo scopo di misurare le prestazioni della PAC, in particolare:

a)     dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. /[PD ];

b)     delle misure di mercato di cui al regolamento (UE) n. /[OCM unica],

c)      delle misure di sviluppo rurale di cui al regolamento (UE) n. /[SR] e

d)     delle disposizioni del presente regolamento.

La Commissione monitora tali misure politiche in base alle relazioni degli Stati membri in conformità alle norme stabilite in detti regolamenti. La Commissione elabora un piano di valutazione pluriennale che prevede lo svolgimento di valutazioni periodiche di strumenti specifici.

Per garantire una misurazione efficace delle prestazioni, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111 riguardanti il contenuto e l'architettura del quadro comune.

2.          I risultati delle misure della PAC di cui al paragrafo 1 sono misurati in relazione ai seguenti obiettivi:

a)      la produzione alimentare redditizia, con particolare attenzione per il reddito agricolo, la produttività agricola e la stabilità dei prezzi;

b)     la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima, con particolare attenzione per le emissioni di gas serra, la biodiversità, il suolo e le acque;

c)      lo sviluppo territoriale equilibrato, con particolare attenzione per l'occupazione rurale, la crescita e la povertà nelle zone rurali.

La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, un insieme di indicatori specifici per gli obiettivi di cui al primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

Gli indicatori sono correlati alla struttura e agli obiettivi della politica e consentono di valutare i progressi, l'efficienza e l'efficacia dell'attuazione della politica rispetto agli obiettivi.

3.          Il quadro comune di monitoraggio e di valutazione rispecchia la struttura della PAC nel modo seguente:

a)     per i pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. PD/xxx, le misure di mercato di cui al regolamento (UE) n. OCM unica/xxx e le disposizioni del presente regolamento, la Commissione provvede al monitoraggio di tali strumenti in base alle relazioni degli Stati membri in conformità alle norme stabilite in detti regolamenti. La Commissione elabora un piano di valutazione pluriennale che prevede valutazioni periodiche di strumenti specifici svolte sotto la responsabilità della Commissione. Le valutazioni sono svolte tempestivamente e da valutatori indipendenti.

b)     il monitoraggio e la valutazione degli interventi nell'ambito della politica di sviluppo rurale saranno effettuati conformemente agli articoli da 74 a 86 del regolamento (UE) n. SR/xxx.

La Commissione provvede affinché l'impatto combinato di tutti gli strumenti della PAC di cui al paragrafo 1 sia misurato e valutato con riferimento agli obiettivi comuni di cui al paragrafo 2. Le prestazioni della PAC sono misurate e valutate in base a indicatori comuni di impatto per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi comuni e in base a indicatori di risultato per quanto riguarda i relativi obiettivi specifici. In base ai dati forniti nelle valutazioni riguardanti la PAC, in particolare nelle valutazioni riguardanti i programmi di sviluppo rurale, nonché ad altre fonti di informazione pertinenti, la Commissione elabora relazioni sulla misurazione e valutazione delle prestazioni congiunte di tutti gli strumenti della PAC.

4.          Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio e la valutazione delle misure. Per quanto possibile, tali informazioni si basano su fonti di dati esistenti, quali la rete d'informazione contabile agricola ed Eurostat.

La Commissione tiene conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati, in particolare del loro uso a fini statistici, se del caso.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni sulle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire, tenendo conto dell'esigenza di evitare indebiti oneri amministrativi, sui dati necessari e sulle sinergie tra potenziali fonti di dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

5.          Entro il 31 dicembre 2018, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione iniziale sull'applicazione del presente articolo, in cui sono anche riportati i primi risultati per quanto riguarda le prestazioni della PAC. Una seconda relazione contenente una valutazione delle prestazioni della PAC è presentata entro il 31 dicembre 2021.

Capo IVTrasparenza

Articolo 110 bis

Pubblicazione dei beneficiari

1.          Gli Stati membri provvedono alla pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR. La pubblicazione contiene:

a)   fatto salvo l'articolo 110 ter, primo comma, del presente regolamento, il nome dei beneficiari come segue:

i)      nome e cognome se si tratta di persone fisiche;

ii)     la ragione sociale quale registrata, se si tratta di persone giuridiche dotate di autonoma personalità giuridica in conformità della legislazione dello Stato membro interessato;

iii)   nome completo dell'associazione, quale registrata o altrimenti riconosciuta ufficialmente, se si tratta di associazioni di persone giuridiche senza personalità giuridica propria;

b)   il comune di residenza o di registrazione del beneficiario e, se disponibile, il codice postale o la parte del medesimo che identifica il comune;

c)   gli importi del pagamento corrispondente ad ogni misura finanziata dal FEAGA e dal FEASR percepito da ogni beneficiario nell'esercizio finanziario considerato;

d)   la natura e la descrizione delle misure finanziate dal FEAGA o dal FEASR, a titolo delle quali è concesso il pagamento di cui alla lettera c).

Le informazioni di cui al primo comma sono pubblicate su un sito internet unico per Stato membro. Esse restano disponibili per due anni dalla pubblicazione iniziale.

2.          Per quanto riguarda i pagamenti corrispondenti alle misure finanziate dal FEASR di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), gli importi da pubblicare corrispondono al finanziamento pubblico totale, compresi sia i contributi nazionali che unionali.

Articolo 110 terSoglia

Gli Stati membri non pubblicano il nome dei beneficiari secondo le modalità previste dall'articolo 110 bis, paragrafo 1, primo comma del presente regolamento nei seguenti casi:

a)          per gli Stati membri che istituiscono il regime per i piccoli agricoltori previsto al titolo V del regolamento (UE) n. PD/xxx, se l'importo di aiuti ricevuti in un anno da un beneficiario è pari o inferiore all'importo fissato dallo Stato membro di cui all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, o all'articolo 49, paragrafo 2, secondo comma, di detto regolamento;

b)          per gli Stati membri che non istituiscono il regime per piccoli agricoltori previsto al titolo V del regolamento (UE) n. PD/xxx, se l'importo di aiuti ricevuti in un anno da un beneficiario è pari o inferiore a 1 250 EUR.

Nel caso di cui al primo comma, lettera a), gli importi fissati dagli Stati membri in applicazione dell'articolo [49] del regolamento (UE) n. PD/xxxx e comunicati alla Commissione in applicazione di detto regolamento sono pubblicati dalla Commissione stessa in conformità alle norme adottate in virtù dell'articolo 110 quinquies.

Quando applicano il disposto del primo comma del presente articolo gli Stati membri pubblicano le informazioni di cui all'articolo 110 bis, paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), e il beneficiario è identificato da un codice. Gli Stati membri decidono la forma di tale codice.

Articolo 110 quaterInformazione dei beneficiari

Gli Stati membri informano i beneficiari del fatto che i dati che li riguardano saranno pubblicati in conformità all'articolo 110 bis e che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione.

In conformità alle prescrizioni della direttiva 95/46/CE, in ordine ai dati personali gli Stati membri informano i beneficiari dei diritti loro conferiti dalle norme sulla protezione dei dati personali e delle procedure applicabili per esercitarli.

Articolo 110 quinquiesPoteri della Commissione

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme:

a)          relative alla forma, compreso il modo di presentazione per misura, e al calendario della pubblicazione prevista dagli articoli 110 bis e 110 ter;

b)          ai fini dell'applicazione uniforme dell'articolo 110 quater;

c)          relative alla collaborazione fra la Commissione e gli Stati membri.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

TITOLO VIIIDISPOSIZIONI FINALI

Articolo 111Esercizio della delega

1.          Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 8, 20, 42, 48, 52, 55, 59, 64, 65, 66, 66 bis, 67, 73, 77, 77 bis, 79, 84, 89, 93, 101, 106, 107, 110 e 114 è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.          ▌Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 8, 20, 42, 48, 52, 55, 59, 64, 65, 66, 66 bis, 67, 73, 77, 77 bis, 79, 84, 89, 93, 101, 106, 107, 110 e 114 è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di poteri al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di poteri è tacitamente prorogata per periodi di durata identica, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.          La delega di poteri di cui agli articoli 8, 20, 42, 48, 52, 55, 59, 64, 65, 66, 66 bis, 67, 73, 77, 77 bis, 79, 84, 89, 93, 101, 106, 107, 110 e 114 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data ulteriore ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.          Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.          L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 8, 20, 42, 48, 52, 55, 59, 64, 65, 66, 66 bis, 67, 73, 77, 77 bis, 79, 84, 89, 93, 101, 106, 107, 110 e 114 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 112Procedura di comitato

1.          La Commissione è assistita da un comitato denominato il "comitato dei Fondi agricoli". Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Ai fini degli articoli 15, 60, 64, 65, 66, 66 bis, 67, 76, 77 bis, 78, 89, 90, 96, 101 e 104, per quanto riguarda le questioni concernenti i pagamenti diretti, lo sviluppo rurale e/o l'organizzazione comune dei mercati, la Commissione è assistita dal comitato dei Fondi agricoli, dal comitato per i pagamenti diretti, dal comitato per lo sviluppo rurale e/o dal comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli istituiti rispettivamente dal presente regolamento, dal regolamento (UE) n. xxx/xxxx [PD], dal regolamento (UE) n. xxx/xxxx [SR] e dal regolamento (UE) n. xxx/xxxx [OCM unica]. Tali comitati sono comitati ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.          Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.          Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Riguardo agli atti di cui all'articolo 8, qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 112 bis

Trattamento e protezione dei dati personali

1.          Gli Stati membri e la Commissione raccolgono e trattano i dati personali unicamente al fine di adempiere ai loro rispettivi obblighi di gestione, controllo audit, nonché monitoraggio e valutazione ai sensi del presente regolamento e, in particolare, gli obblighi di cui al titolo II, capo II, al titolo III, al titolo IV, capi III e IV, ai titoli V e VI ed al titolo VII, capo III, nonché a fini statistici, e non sottopongono tali dati ad un trattamento incompatibile con tale finalità.

2.          Laddove i dati personali sono trattati a fini di monitoraggio e valutazione ai sensi del titolo VII, capo III, nonché a fini statistici, essi devono essere resi anonimi e trattati unicamente in forma aggregata.

3.          I dati personali sono trattati conformemente alle norme di cui alla direttiva 95/46/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001. In particolare, tali dati non sono conservati in modo da consentire l'identificazione degli interessati per un arco di tempo superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, tenendo conto dei periodi minimi di conservazione stabiliti dalla normativa unionale e nazionale applicabile.

4.          Gli Stati membri informano gli interessati della possibilità che i loro dati personali siano trattati da organismi nazionali o dell'Unione conformemente al paragrafo 1 e che a tale riguardo essi godono dei diritti sanciti dalle normative in materia di protezione dei dati, ossia la direttiva 95/46/CE ed il regolamento (CE) n. 45/2001.

5.          Il presente articolo è subordinato agli articoli da 110 bis a 110 quinquies.

Articolo 112 ter

Livello di attuazione

Gli Stati membri sono competenti per l'attuazione dei programmi e l'esecuzione dei rispettivi compiti nel quadro del presente regolamento al livello che ritengono adeguato, conformemente al quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro e subordinatamente all'osservanza del presente regolamento e di altre normative pertinenti dell'Unione.

Articolo 113Abrogazione

1.          I regolamenti (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 sono abrogati.

Tuttavia, l'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 e le pertinenti norme di attuazione continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2014.

2.          I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 114Disposizioni transitorie

Per garantire la transizione ordinata dai regimi previsti nei regolamenti abrogati di cui all'articolo 113 a quelli stabiliti dal presente regolamento, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111 riguardo ai casi in cui si applicherebbero deroghe e integrazioni alle norme previste nel presente regolamento.

Articolo 115Entrata in vigore e applicazione

1.          Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

2.          Tuttavia, le seguenti disposizioni si applicano ▌:

a)      gli articoli 7, 8, 16, 24 bis, 25 e 45 a decorrere dal 16 ottobre 2013;

b)     gli articoli 18 e 42 per le spese sostenute a decorrere dal 16 ottobre 2013

c)      l'articolo 54 a decorrere dal 1º gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo                           Per il Consiglio

Il presidente                                                  Il presidente

ALLEGATO I

Informazione nei settori della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ai medesimi, della biodiversità e della protezione delle risorse idriche ▌, come previsto dall'articolo 12, paragrafo 3, lettera d)

Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

–           Informazioni sugli impatti previsti dei cambiamenti climatici nelle rispettive regioni, delle emissioni di gas serra delle relative pratiche agricole e del contributo del settore agricolo alla mitigazione di tali impatti attraverso migliori pratiche agricole e agroforestali e attraverso lo sviluppo di progetti di energie rinnovabili in azienda e il miglioramento dell'efficienza energetica dell'azienda agricola.

           Informazioni che aiutino gli agricoltori a pianificare il modo migliore di investire in sistemi agricoli "a prova di clima" e a individuare i fondi UE che possono utilizzare a tal fine; in particolare, informazioni sull'adattamento dei terreni agricoli alle fluttuazioni climatiche e ai cambiamenti a lungo termine, nonché informazioni sulle modalità di adozione di misure agronomiche pratiche finalizzate ad aumentare la resilienza dei sistemi agricoli alle inondazioni e ai periodi di siccità e a migliorare e ottimizzare i livelli di carbonio nel suolo.

Biodiversità

           Informazioni sulla correlazione positiva tra biodiversità e resilienza dell'agro-ecosistema, sulla diversificazione del rischio e sul collegamento tra monocolture e rischi di perdita o danni al raccolto a causa di parassiti ed eventi climatici estremi.

           Informazioni su come prevenire nel modo migliore la diffusione di specie esotiche invasive e sul motivo per cui questo è importante per un funzionamento e una resilienza efficaci dell'ecosistema nei confronti del cambiamento climatico, ivi comprese informazioni in materia di accesso ai finanziamenti per i programmi di eradicazione che comportano costi aggiuntivi.

Protezione delle risorse idriche

           Informazioni su sistemi di irrigazione sostenibili e a basso volume e sulle modalità per ottimizzare i sistemi pluviali per promuovere l'uso efficiente dell'acqua.

           Informazioni sulla riduzione dell'uso dell'acqua in agricoltura, compresa la scelta delle colture, sul miglioramento dell'humus del terreno per aumentare la ritenzione idrica e sulla riduzione della necessità di irrigare.

Aspetti generali

           Scambio di migliori prassi, formazione e creazione di capacità (orizzontale per tutti i temi di cui sopra).

ALLEGATO II

Regole di condizionalità di cui all'articolo 93

CGO:    Criteri di gestione obbligatori

BCAA:  Norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali

Settore

Tema principale

Condizioni e norme

Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno

Acque

CGO 1

Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1)

Articoli 4 e 5

BCAA 1

Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua[51]

 

BCAA 2

Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione

 

 

 

BCAA 3

Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola

 

Suolo e stock di carbonio

BCAA 4

Copertura minima del suolo

 

BCAA 5

Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione

 

BCAA 6

Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante[52]

 

 

 

Biodiversità

CGO 2

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

Articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4

CGO 3

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Livello minimo di mantenimento dei paesaggi

BCAA 7

Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere ▌le specie vegetali invasive

 

Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

Sicurezza alimentare

CGO 4

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1)

Articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1[53] e articoli 18, 19 e 20

CGO 5

Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)

Articolo 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7

 

Identificazione e registrazione degli animali

CGO 6

Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 31)

Articoli 3, 4 e 5

CGO 7

Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1)

Articoli 4 e 7

CGO 8

Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8)

Articoli 3, 4 e 5

 

Malattie degli animali

CGO 9

Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)

Articoli 7, 11, 12, 13 e 15

Prodotti fitosanitari

CGO 10

Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)

Articolo 55, prima e seconda frase

Benessere degli animali

Benessere degli animali

CGO 11

Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)

Articoli 3 e 4

CGO 12

Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)

Articolo 3 e articolo 4

CGO 13

Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23)

Articolo 4

___________________

  • [1]  GU C 191 del 29.6.2012, pag. 116.
  • [2]  GU C 11 del 15.1.2013, pag. 88.
  • [3]  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
  • [4]  GU C 225 del 27.7.2012, pag. 174.
  • [5]  Testi approvati, P7_TA(2013)0087.
  • [6] * Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.
  • [7]         GU C … , pag. …
  • [8]         GU C … , pag. …
  • [9]         COM(2010) 672 definitivo del 18.11.2010.
  • [10]         Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).
  • [11]       Regolamento (UE) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
  • [12]        Cfr. per es. Causa C-210/00, punto 79 o Causa T-220/04, punto 175.
  • [13]        GU L …, pag. …
  • [14]        Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
  • [15]        Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
  • [16]        Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).
  • [17]        Regolamento (CE) n. 165/94 del Consiglio, del 24 gennaio 1994, relativo al cofinanziamento, da parte della Comunità, dei controlli mediante telerilevamento (GU L 24 del 29.1.1994, pag. 6).
  • [18]        Regolamento (UE) n. xxx/xxx del Consiglio, del [...], che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L ,, pag. ).
  • [19]        Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).
  • [20]        GU L …, pag. …
  • [21]        Regolamento (UE) n. CR/xxx del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 (GU L,, pag. ).
  • [22]        Regolamento (CEE) n. 352/78 del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativo all'assegnazione delle cauzioni, fideiussioni o garanzie costituite nell'ambito della politica agricola comune e in seguito incamerate (GU L 50 del 22.2.1978, pag. 1).
  • [23]        Regolamento (CE) n. 814/2000 del Consiglio, del 17 aprile 2000, relativo alle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune (GU L 100 del 20.4.2000, pag. 7).
  • [24]        COM(2011) 500 definitivo, pag. 7.
  • [25]        Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
  • [26]        Regolamento (UE) n. RD/xxx del Parlamento europeo e del Consiglio, del Xxx, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L,, pag. ).
  • [27]        Regolamento (CE) n. 485/2008 del Consiglio, del 26 maggio 2008, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia (GU L 143 del 3.6.2008, pag. 1).
  • [28]        Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).
  • [29]        Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).
  • [30]        Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).
  • [31]        Direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dell'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (GU L 20 del 26.1.1980, pag. 43).
  • [32]        Regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro (GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1).
  • [33]        Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
  • [34]        Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, relativo alla protezione delle persone fisiche con riferimento alla protezione dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organi comunitari e alla libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
  • [35]        Regolamento (CE) n. 259/2008 della Commissione, del 18 marzo 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 28).
  • [36]        Regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2011 della Commissione, del 27 aprile 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 259/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 108 del 28.4.2011, pag. 24).
  • [37]        Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
  • [38]        GU C 35 del 9.2.2012, pag. 1, e GU C 100 del 6.4.2013, pag. 10.
  • [39]        GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.
  • [40]        GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
  • [41]        GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.
  • [42]        GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.
  • [43]        Regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1).
  • [44]        Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).
  • [45]        Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).
  • [46]        Regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 316 del 2.12.2009, pag. 1).
  • [47]        Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).
  • [48]        GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.
  • [49]        GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 31.
  • [50]        Regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
  • [51]        Le fasce tampone nell'ambito delle buone condizioni agronomiche e ambientali devono rispettare, sia all'interno che all'esterno delle zone vulnerabili designate a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 91/676/CEE, almeno i requisiti collegati alle condizioni per applicare il fertilizzante al terreno adiacente ai corsi d'acqua previste nell'allegato II, punto A.4 della direttiva 91/676/CEE, la cui applicazione deve essere conforme ai programmi d'azione degli Stati membri stabiliti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4 della direttiva 91/676/CEE.
  • [52]        L'obbligo può essere limitato a un divieto generale di bruciare le stoppie, ma uno Stato membro può decidere di imporre altri obblighi.
  • [53]       Attuato in particolare da:
    articolo 14 del regolamento (CE) n. 470/2009 e allegato del regolamento (CE) n. 37/2010,
    — regolamento (CE) n. 852/2004: articolo 4, paragrafo 1 e allegato I, parte A (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c)));— regolamento (CE) n. 853/2004:
    articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) e e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; I-4; I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);— regolamento (CE) n. 183/2005:
    articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6; e— regolamento (CE) n. 396/2005:
    articolo 18.

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla condizionalità

Il Consiglio e il Parlamento europeo invitano la Commissione a monitorare il recepimento e l'attuazione da parte degli Stati membri della direttiva 2000/60/CE, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, nonché della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi e, una volta attuate in tutti gli Stati membri tali direttive e definiti gli obblighi direttamente applicabili agli agricoltori, a presentare una proposta legislativa che modifica il presente regolamento al fine di inserire le pertinenti parti di dette direttive nel sistema di condizionalità.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

sui pagamenti tardivi effettuati dagli organismi pagatori ai beneficiari (articolo 42, paragrafo 1)

La Commissione europea dichiara che nell'adottare le norme concernenti la riduzione del rimborso agli organismi pagatori in caso di pagamento effettuato ai beneficiari dopo l'ultimo termine possibile stabilito dalla normativa dell'Unione sarà mantenuto il campo di applicazione delle disposizioni vigenti relative ai pagamenti tardivi per il FEAGA.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

sul livello di attuazione (articolo 112 ter)

La Commissione europea conferma che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2 del TUE, l'Unione rispetta le strutture costituzionali degli Stati membri ai quali, pertanto, spetta di decidere a quale livello territoriale desiderino attuare la politica agricola comune, fermi restando il rispetto del diritto dell'Unione e la garanzia della sua efficacia. Questo principio si applica a tutti e quattro i regolamenti della riforma della PAC.

PARERE della commissione per lo sviluppo (21.6.2012)

destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune
(COM(2011)0628 – C7‑0341/2011 – 2011/0288(COD))

Relatore per parere: Birgit Schnieber-Jastram

BREVE MOTIVAZIONE

Dal punto di vista della politica di sviluppo, si potrebbe suggerire una PAC completamente diversa rispetto a quella delineata nelle proposte di riforma presentate dalla Commissione. Tuttavia, nelle precedenti riforme della PAC sono state affrontate diverse incoerenze ben note, una tendenza che prosegue con le attuali proposte della Commissione. Il sostegno all'agricoltura è stato ampiamente disaccoppiato e il ruolo dei meccanismi di intervento sul mercato e delle restituzioni all'esportazione è stato ridotto in modo significativo.

Una delle principali innovazioni nell'ultima proposta di riforma è l'introduzione di una componente di inverdimento obbligatoria nei pagamenti diretti, mediante la promozione di misure ambientali nell'UE e dando priorità agli obiettivi politici in materia di clima e ambiente. Tale proposta non contribuirà a creare una situazione di concorrenza con gli agricoltori dei paesi in via di sviluppo. Inoltre, le misure ambientali obbligatorie contribuiranno a ridurre i cambiamenti climatici, che hanno pesanti ripercussioni su molti paesi in via di sviluppo. Sebbene sia possibile perfezionare alcuni dettagli, il relatore sostiene con forza la componente di inverdimento della proposta della Commissione.

Nonostante le tendenze positive, permangono tuttavia problemi reali che dovrebbero essere affrontati sotto il profilo della politica di sviluppo. La PAC riformata continua ad avere ripercussioni esterne che non si riflettono in misura sufficiente nelle proposte della Commissione. Di conseguenza, i regolamenti sulla PAC devono essere verificati attentamente alla luce degli obblighi imposti dal trattato, al fine di garantire la coerenza delle politiche per lo sviluppo (articolo 208 TFUE).

Non esistono ripercussioni trasversali della PAC per tutti i paesi in via di sviluppo, ma è stato dimostrato che in alcuni casi concreti le singole misure della PAC possono portare a importazioni eccessive nei paesi in via di sviluppo, minacciando la sopravvivenza degli agricoltori locali e compromettendo le politiche agricole adottate dai paesi in via di sviluppo per potenziare la propria sicurezza alimentare a lungo termine. Inoltre, alla luce di un concetto più ampio di coerenza delle politiche per lo sviluppo che va oltre il principio del "non nuocere", alcuni elementi del "secondo pilastro" potrebbero contribuire a creare sinergie e a migliorare la cooperazione tra gli agricoltori in Europa e nei paesi in via di sviluppo.

Il relatore propone quindi alcune modifiche in base ai seguenti orientamenti:

●   è opportuno collocare la PAC nel più ampio contesto della coerenza delle politiche per lo sviluppo dell'UE e monitorare attentamente le sue ripercussioni esterne, coinvolgendo i governi e le parti interessate dei paesi partner;

●   i sussidi alle esportazioni dovrebbero essere eliminati completamente. Al contempo, le restituzioni all'esportazione non dovrebbero essere concesse qualora sussista un rischio di grave danneggiamento per i produttori locali nei paesi in via di sviluppo. In generale, misure di rete di sicurezza quali gli acquisti all'intervento possono portare a una sostituzione dei costi di adeguamento per i produttori dei paesi terzi;

●   la politica e la dipendenza dell'UE in materia di importazioni di piante proteaginose hanno conseguenze ambientali e sociali negative per i paesi esportatori in via di sviluppo. Anche la promozione di crescenti colture proteaginose in Europa potrebbe mitigare i cambiamenti climatici e contribuire positivamente alla biodiversità e alla fertilità del suolo;

●   come già proposto dalla commissione per lo sviluppo nel 2011, i pagamenti diretti dovrebbero essere disaccoppiati dalla produzione, "in modo da creare condizioni di parità tra i prodotti agricoli dell'UE e quelli dei paesi in via di sviluppo e favorire il commercio equo e la crescita sostenibile".

Il relatore è consapevole che queste modifiche non saranno di per sé sufficienti per far fronte alla sfida globale della sicurezza alimentare e ai timori dei paesi in via di sviluppo per quanto concerne il funzionamento dei mercati agricoli. Altre politiche incidono in modo decisivo sui paesi in via di sviluppo, in particolare la politica commerciale dell'UE, come pure la politica energetica o la politica in materia di sicurezza alimentare, ma tali sfide non possono essere affrontate nel quadro della proposta di riforma in esame.

Un'altra questione che non potrà essere affrontata nel contesto dei presenti regolamenti è la proposta di un meccanismo di ricorso per i paesi in via di sviluppo in caso di violazione degli obiettivi di sviluppo dell'UE sanciti dall'articolo 208 del TFUE. Il relatore propone di rispondere a questa sfida nel contesto più ampio delle politiche per lo sviluppo, ad esempio nella relazione del Parlamento europeo sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo per il 2012.

La politica di sviluppo e il dialogo politico devono essere utilizzati in modo mirato per consentire ai paesi in via di sviluppo di beneficiare degli scambi agricoli internazionali e di applicare, analogamente a quanto avviene nell'Unione, moderni strumenti per la gestione del mercato. Le misure che hanno ripercussioni positive su un paese in via di sviluppo potrebbero avere conseguenze sfavorevoli in un altro. Per questo motivo il relatore ha cercato di adottare un approccio basato su principi anziché sulla microgestione dei mercati.

La sfida principale della coerenza delle politiche per lo sviluppo si presenta nei casi in cui gli interessi dei paesi in via di sviluppo sono in conflitto con quelli dell'Europa. La prospettiva a lungo termine consiste proprio nella possibilità di allineare questi interessi e di creare situazioni vantaggiose per tutti. Lo scopo delle proposte del relatore non è perciò quello di compromettere gli obiettivi legittimi della PAC, bensì di apportare modifiche selettive ritenute necessarie nell'ottica della politica di sviluppo.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) La riforma dovrebbe assicurare che, conformemente all'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), gli obiettivi di cooperazione allo sviluppo, inclusi quelli approvati nell'ambito delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali, siano presi in considerazione dalla PAC. Le misure adottate a norma del presente regolamento non dovrebbero pregiudicare la capacità di produzione alimentare e la sicurezza alimentare a lungo termine dei paesi in via di sviluppo, in particolare dei paesi meno sviluppati (PMS), e dovrebbero contribuire al conseguimento degli impegni dell'Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici.

Motivazione

Conformemente all'articolo 208 del TFUE, tutte le politiche dell'UE che potrebbero avere ripercussioni sui paesi in via di sviluppo devono tenere conto degli obiettivi di sviluppo. La promozione dello sviluppo agricolo dei paesi in via di sviluppo e il miglioramento della sicurezza alimentare mondiale sono i principali obiettivi della cooperazione allo sviluppo dell'UE. La politica agricola dell'UE si ripercuote anche all'esterno dell'Unione, influenzando in particolare gli scambi agricoli. Il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo impone di monitorare e, se possibile, evitare, le potenziali ripercussioni sui mercati agricoli locali e sui produttori locali dei paesi in via di sviluppo.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 68 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(68 bis) In base al principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo, è opportuno sottoporre l'attuazione della PAC a regolari controlli e valutazioni in merito al suo impatto sulla capacità di produzione alimentare e sulla sicurezza alimentare a lungo termine dei paesi in via di sviluppo, in particolare dei paesi meno sviluppati.

Motivazione

Il considerando dovrebbe rispecchiare il nuovo articolo proposto concernente le valutazioni d'impatto periodiche.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Articolo 110 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) la produzione alimentare redditizia, con particolare attenzione per il reddito agricolo, la produttività agricola e la stabilità dei prezzi;

(a) la produzione alimentare redditizia, con particolare attenzione per il reddito degli agricoltori, i margini di prezzo, la produttività agricola e la stabilità dei prezzi;

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Articolo 110 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 110 bis

 

Valutazione dell'impatto sui paesi in via di sviluppo

 

1. A norma dell'articolo 208 del TFUE, l'impatto della PAC sulla capacità di produzione alimentare e sulla sicurezza alimentare a lungo termine dei paesi in via di sviluppo è soggetto a valutazioni periodiche e indipendenti, che prestano particolare attenzione alle ripercussioni sui produttori locali e i piccoli coltivatori. La valutazione si basa altresì sui dati presentati dai governi, dalle organizzazioni degli agricoltori e della società civile nonché da altri soggetti interessati dei paesi in via di sviluppo che sono partner commerciali dell'UE.

 

2. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, la portata e la procedura della valutazione d'impatto, tenendo conto delle pertinenti iniziative internazionali, in particolare quelle del relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto all'alimentazione, della FAO e del comitato per la sicurezza alimentare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

 

3. La Commissione trasmette una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati della valutazione, ai dati ricevuti e alla risposta programmatica dell'UE.

Motivazione

L'impatto dei diversi strumenti della PAC sullo sviluppo agricolo nei paesi in via di sviluppo dipende da fattori quali i prezzi praticati sul mercato mondiale, i regimi commerciali, le capacità produttive e le scelte politiche nei paesi partner. Come riconosciuto dalla valutazione d'impatto della Commissione in merito alle proposte di riforma della PAC, gli impatti devono essere valutati caso per caso. È quindi necessaria una valutazione periodica che preveda meccanismi per il ricevimento dei dati dai paesi partner e tenga conto dei progressi internazionali in questo settore.

PROCEDURA

Titolo

Finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune

Riferimenti

COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – 2011/0288(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

AGRI

25.10.2011

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

DEVE

25.10.2011

Relatore per parere

       Nomina

Birgit Schnieber-Jastram

7.12.2011

Esame in commissione

24.4.2012

 

 

 

Approvazione

19.6.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

26

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Thijs Berman, Michael Cashman, Véronique De Keyser, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Catherine Grèze, Filip Kaczmarek, Michał Tomasz Kamiński, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Jean Roatta, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Keith Taylor, Eleni Theocharous, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Iva Zanicchi

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Gesine Meissner, Csaba Őry, Judith Sargentini, Patrizia Toia

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Ioan Enciu, Gabriele Zimmer

PARERE della commissione per i bilanci (17.10.2012)

destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune
(COM(2011)0628 – C7‑0341/2011 – 2011/0288(COD))

Relatore per parere: Georgios Papastamkos

BREVE MOTIVAZIONE

La semplificazione della gestione spesso complessa della PAC costituisce una priorità di rilievo che deve essere bilanciata con la necessità imperativa di garantire un'efficace protezione degli interessi finanziari dell'Unione.

Il miglioramento della regolamentazione e la riduzione della burocrazia per gli agricoltori devono costituire una componente significativa della futura PAC. Gli oneri amministrativi e i costi indebiti per le autorità nazionali dovrebbero anche essere evitati, soprattutto alla luce del consolidamento fiscale da parte degli Stati membri e della scarsità di risorse. È necessaria una gestione condivisa tra la Commissione e gli Stati membri al fine di garantire una gestione sana e mirata dei fondi dell'Unione per fornire beni pubblici essenziali attraverso la PAC multifunzionale.

L'obiettivo della proposta della Commissione è quello di stabilire in un unico regolamento (regolamento orizzontale) le disposizioni finanziarie della PAC su condizionalità, controlli e sanzioni e sul sistema di consulenza aziendale e, pertanto, sostituire il regolamento (CE) n. 1290/2005.

In breve, la Commissione propone di limitare il numero di organismi pagatori a uno per Stato membro o uno per regione. Si estendono le competenze degli organismi di certificazione, tra cui il controllo della legalità e della regolarità delle operazioni soggiacenti, attualmente esercitato dalla Commissione. Per quanto riguarda il sistema di consulenza aziendale, la sua portata obbligatoria negli Stati membri è ampliata. In relazione alla condizionalità, la Commissione introduce alcune modifiche alle BCAA e ai requisiti CGO. Un quadro comune di monitoraggio e di valutazione per entrambi i pilastri della PAC è proposto dalla Commissione. Al fine di garantire che il massimale di bilancio annuale non sia superato, la Commissione pone in essere un sistema di allarme e di sorveglianza mensile.

Per quanto riguarda i recuperi la Commissione propone che il mancato recupero sia a carico dei bilanci nazionali degli Stati membri per la sua totalità mentre, all'ora attuale, è condiviso tra il bilancio dell'UE e i bilanci nazionali. Si conferma la regola attualmente in vigore delle conseguenze finanziarie condivise del mancato recupero, come pure le percentuali degli importi recuperati che possono essere trattenuti dagli Stati membri (articolo 57, comma 2, e articolo 100), dal momento che compensano i costi amministrativi sostenuti dagli Stati membri e possono così contribuire a un sistema di controllo più efficace.

È di fondamentale importanza garantire la conformità con i requisiti di interesse pubblico legati alla concessione di pagamenti. Allo stesso tempo gli agricoltori necessitano di una consulenza mirata relativamente ai requisiti che devono essere rispettati. I controlli e le rettifiche finanziarie devono essere efficaci e dissuasivi, ma anche proporzionati.

Il presente parere è stato elaborato sulla base degli importi finanziari globali previsti dalla Commissione europea per la PAC nel prossimo quadro finanziario pluriannuale. Nel caso in cui tale proposta dovesse subire modifiche sostanziali, il contenuto del presente documento andrebbe rivisto.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento, il contenuto del sistema di consulenza aziendale, le misure da finanziare mediante il bilancio dell'Unione nell'ambito dell'intervento pubblico e il valore da attribuire alle operazioni relative all'intervento pubblico, le riduzioni e la sospensione dei rimborsi agli Stati membri, la compensazione tra le spese e le entrate nell'ambito dei Fondi, il recupero dei crediti, le sanzioni da applicare ai beneficiari in caso di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, le norme sulle cauzioni, le norme sul funzionamento del sistema integrato di gestione e di controllo, le misure escluse dal controllo delle operazioni, le sanzioni da applicare nell'ambito della condizionalità, le disposizioni sul mantenimento dei pascoli permanenti, le disposizioni sul fatto generatore e sul tasso di cambio che devono utilizzare gli Stati membri che non utilizzano l'euro e il contenuto del quadro comune di valutazione delle misure adottate nell'ambito della PAC. È particolarmente importante che la Commissione, nel corso del suo lavoro preparatorio, svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti. Quando elabora e redige atti delegati la Commissione è tenuta a procedere alla trasmissione simultanea, tempestiva ed appropriata dei relativi documenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(3) Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento, il contenuto del sistema di consulenza aziendale, le misure da finanziare mediante il bilancio dell'Unione nell'ambito dell'intervento pubblico e il valore da attribuire alle operazioni relative all'intervento pubblico, le riduzioni e la sospensione dei rimborsi agli Stati membri, la compensazione tra le spese e le entrate nell'ambito dei Fondi, il recupero dei crediti, le sanzioni amministrative da applicare ai beneficiari in caso di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, le norme sulle cauzioni, le norme sul funzionamento del sistema integrato di gestione e di controllo, le misure escluse dal controllo delle operazioni, le sanzioni da applicare nell'ambito della condizionalità, le disposizioni sul mantenimento dei pascoli e dei prativi permanenti, le disposizioni sul fatto generatore e sul tasso di cambio che devono utilizzare gli Stati membri che non utilizzano l'euro e il contenuto del quadro comune di valutazione delle misure adottate nell'ambito della PAC. È particolarmente importante che la Commissione, nel corso del suo lavoro preparatorio, svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti. Quando elabora e redige atti delegati la Commissione è tenuta a procedere alla trasmissione simultanea, tempestiva ed appropriata dei relativi documenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

(Questi due emendamenti, che sostituiscono "sanzioni" con "sanzioni amministrative" e "pascoli permanenti" con "pascoli e prativi permanenti" si applicano a tutto il testo; la loro approvazione comporta adeguamenti tecnici in tutto il testo.)

Motivazione

Il termine "sanzioni" è sostituito da "sanzioni amministrative", ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) Il presente regolamento dovrebbe prevedere, ove opportuno, deroghe in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali. Il concetto di forza maggiore nell'ambito dei regolamenti agricoli va interpretato alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 54

Testo della Commissione

Emendamento

(54) Per quanto riguarda la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque , le sue disposizioni diventeranno pienamente applicabili alla condizionalità solo una volta che gli Stati membri le avranno pienamente recepite, in particolare fissando precisi obblighi per gli agricoltori. In virtù della direttiva i requisiti a livello di azienda agricola si applicheranno al più tardi dal 1° gennaio 2013.

soppresso

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 55

Testo della Commissione

Emendamento

(55) Per quanto riguarda la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi , le sue disposizioni diventeranno pienamente applicabili alla condizionalità solo una volta che gli Stati membri le avranno pienamente recepite, in particolare fissando precisi obblighi per gli agricoltori. In virtù della direttiva citata, i requisiti a livello di azienda agricola si applicheranno progressivamente secondo un calendario e in particolare i principi generali della difesa integrata si applicheranno al più tardi dal 1° gennaio 2014.

soppresso

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Titolo IV – capo II – sezione 4

Testo della Commissione

Emendamento

 

La sezione 4 è soppressa.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Con il termine "legislazione agricola settoriale" si intende qualsiasi atto applicabile adottato sulla base dell'articolo 43 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) nel quadro della politica agricola comune nonché, se del caso, gli atti delegati o gli atti di esecuzione adottati in base a tale atto.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Con il termine "irregolarità" si intende un'irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità1;

 

_______________

 

1GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'organismo di certificazione è un organismo di revisione pubblico o privato designato dallo Stato membro, che esprime un parere sulla dichiarazione di affidabilità di gestione che riguarda la completezza, la correttezza e la veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno, la legalità e la regolarità delle operazioni sottostanti nonché il rispetto del principio di sana gestione finanziaria.

1. L'organismo di certificazione è un organismo di revisione pubblico o privato, selezionato dallo Stato membro mediante una procedura di appalto pubblico , che esprime un parere, elaborato conformemente alle norme di revisione contabile dell'Unione, sulla dichiarazione di affidabilità di gestione che riguarda la completezza, la correttezza e la veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno, la legalità e la regolarità delle operazioni sottostanti nonché il rispetto del principio di sana gestione finanziaria.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Deliberando su proposta della Commissione presentata entro il 31 marzo dell'anno civile in relazione al quale si applica l'adattamento di cui al paragrafo 1, il Consiglio fissa tale adattamento entro il 30 giugno dello stesso anno civile.

2. Deliberando su proposta della Commissione presentata entro il 31 marzo dell'anno civile in relazione al quale si applica l'adattamento di cui al paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio fissano tale adattamento entro il 30 giugno dello stesso anno civile.

Motivazione

Corrisponde alla posizione adottata dal Parlamento nel luglio 2012 (P7_TA‑PROV(2012)0281) nell'ambito del processo di allineamento alle disposizioni del trattato di Lisbona.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Qualora, in fase di elaborazione del progetto di bilancio per l'esercizio N, emerga che l'importo di cui all'articolo 16 rischia di essere superato per tale esercizio, la Commissione propone al Parlamento europeo e al Consiglio, oppure al Consiglio, le misure necessarie per garantire il rispetto di tale importo.

2. Qualora, in fase di elaborazione del progetto di bilancio per l'esercizio N, emerga che l'importo di cui all'articolo 16 rischia di essere superato per tale esercizio, la Commissione propone al Parlamento europeo e al Consiglio le misure necessarie per garantire il rispetto di tale importo.

Motivazione

Corrisponde alla posizione adottata dal Parlamento nel luglio 2012 (P7_TA‑PROV(2012)0281) nell'ambito del processo di allineamento alle disposizioni del trattato di Lisbona.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Ove ritenga che esista un rischio di superamento dell'importo di cui all'articolo 16, senza che le sia possibile adottare misure adeguate per risanare la situazione nell'ambito delle sue competenze, la Commissione propone in qualsiasi momento altre misure per garantire il rispetto di tale importo. Tali misure sono adottate dal Consiglio in virtù dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, oppure dal Parlamento europeo e dal Consiglio in virtù dell'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

3. Ove ritenga che esista un rischio di superamento dell'importo di cui all'articolo 16, senza che le sia possibile adottare misure adeguate per risanare la situazione nell'ambito delle sue competenze, la Commissione propone in qualsiasi momento altre misure per garantire il rispetto di tale importo. Tali misure sono adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in virtù dell'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

Motivazione

Corrisponde alla posizione adottata dal Parlamento nel luglio 2012 (P7_TA‑PROV(2012)0281) nell'ambito del processo di allineamento alle disposizioni del trattato di Lisbona.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 38

Testo della Commissione

Emendamento

La decisione della Commissione che adotta l'elenco dei progetti ai quali è assegnato il premio per la cooperazione locale innovativa, di cui all'articolo 58, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. [SR], costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo [75, paragrafo 2,] del regolamento (UE) n. FR/xxx.

soppresso

Dopo l'adozione della decisione di cui al primo comma, la Commissione impegna uno stanziamento di bilancio per Stato membro per l'importo totale dei premi attribuiti ai progetti in tale Stato membro nei limiti di cui all'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. SR/xxx.

 

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 39

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nell'ambito dei pagamenti intermedi di cui all'articolo 35, la Commissione procede a pagamenti per rimborsare le spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti per il versamento dei premi di cui alla presente sezione, nei limiti degli impegni di bilancio disponibili per gli Stati membri interessati.

soppresso

2. Ogni pagamento è subordinato alla trasmissione alla Commissione di una dichiarazione delle spese firmata dall'organismo pagatore riconosciuto, a norma dell'articolo 102, paragrafo 1, lettera c).

 

3. Gli organismi pagatori riconosciuti elaborano e trasmettono alla Commissione, direttamente o tramite l'organismo di coordinamento, qualora lo stesso sia stato designato, le dichiarazioni di spesa relative al premio per la cooperazione locale innovativa, secondo una periodicità fissata dalla Commissione mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

 

Tali dichiarazioni di spesa riguardano le spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti nel corso di ciascun periodo interessato.

 

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 40

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione procede al disimpegno automatico degli importi di cui all'articolo 38, secondo comma, che non sono stati utilizzati per i rimborsi agli Stati membri previsti dall'articolo 39, oppure per i quali non le siano state presentate dichiarazioni di spesa conformi alle condizioni stabilite in tale articolo a titolo di spese sostenute entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio.

soppresso

Si applica mutatis mutandis l'articolo 37, paragrafi 3, 4 e 5.

 

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 44

Testo della Commissione

Emendamento

Nei casi in cui la legislazione agricola settoriale faccia obbligo agli Stati membri di presentare, entro determinati termini, informazioni sul numero dei controlli effettuati e sui loro risultati e qualora tali termini siano superati dagli Stati membri, la Commissione può sospendere i pagamenti mensili di cui all'articolo 18, o i pagamenti intermedi di cui all'articolo 35, per i quali non siano state presentate in tempo le pertinenti statistiche.

Nei casi in cui la legislazione agricola settoriale faccia obbligo agli Stati membri di presentare, entro determinati termini, informazioni sul numero dei controlli effettuati a norma dell'articolo 61 e sui loro risultati e qualora tali termini siano superati dagli Stati membri, la Commissione può sospendere, conformemente al principio di proporzionalità, i pagamenti mensili di cui all'articolo 18, o i pagamenti intermedi di cui all'articolo 35, per i quali non siano state presentate in tempo le pertinenti statistiche.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione preavvisa in tempo utile del controllo in loco lo Stato membro interessato o lo Stato membro sul cui territorio esso avrà luogo. A tali controlli possono partecipare agenti dello Stato membro interessato.

2. La Commissione preavvisa in tempo utile del controllo in loco lo Stato membro interessato o lo Stato membro sul cui territorio esso avrà luogo e coordina i controlli che, nella misura del possibile, sono eseguiti simultaneamente, come previsto all'articolo 61, paragrafo 4. A tali controlli possono partecipare agenti dello Stato membro interessato.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli organismi pagatori riconosciuti conservano i documenti giustificativi dei pagamenti effettuati e i documenti relativi all'esecuzione dei controlli fisici e amministrativi previsti dalla legislazione dell'Unione e mettono tali documenti ed informazioni a disposizione della Commissione.

1. Gli organismi pagatori riconosciuti conservano i documenti giustificativi dei pagamenti effettuati e i documenti relativi all'esecuzione dei controlli fisici e amministrativi previsti dalla legislazione dell'Unione e mettono tali documenti ed informazioni a disposizione della Commissione. Tali documenti giustificativi possono anche essere conservati in forma elettronica.

Motivazione

Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) della Commissione n. 375/2012 del 2 maggio 2012 (GU L 118 del 3.5.2012, pagg. 4-5).

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

3. In assenza di accordo lo Stato membro può chiedere che sia avviata una procedura volta a conciliare le posizioni delle parti nel termine di quattro mesi. L'esito di tale procedura costituisce oggetto di una relazione alla Commissione, che la esamina prima di adottare una decisione di rifiuto del finanziamento.

3. In assenza di accordo lo Stato membro può chiedere che sia avviata una procedura volta a conciliare le posizioni delle parti nel termine di quattro mesi. L'esito di tale procedura costituisce oggetto di una relazione alla Commissione, che ne tiene conto prima di adottare una decisione di rifiuto del finanziamento.

Motivazione

L'esito della procedura di conciliazione deve incidere maggiormente nella procedura della verifica di conformità.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri chiedono al beneficiario la restituzione di qualsiasi pagamento indebito in seguito a irregolarità o a negligenza entro un anno dalla prima comunicazione dell'avvenuta irregolarità e registrano gli importi corrispondenti nel registro dei debitori dell'organismo pagatore.

1. Gli Stati membri chiedono al beneficiario la restituzione di qualsiasi pagamento indebito in seguito a irregolarità o a negligenza entro un anno dall'approvazione di una relazione di controllo o di un documento analogo, che indichi che è avvenuta un'irregolarità e, se del caso, dal ricevimento del documento in questione da parte dell'organismo pagatore o dell'organismo incaricato del recupero. Gli importi corrispondenti sono registrati, al momento della richiesta di recupero, nel registro dei debitori dell'organismo pagatore.

Motivazione

Il termine "prima comunicazione" è troppo vago, mentre la precisione giuridica è essenziale nel contesto della procedura di recupero.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. I meccanismi di controllo e di sanzione in vigore si applicano a tutti i regimi di pagamenti supplementari onde evitare qualsiasi onere e/o costo amministrativo addizionale;

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 73 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Gli Stati membri possono decidere che una domanda di aiuto o di pagamento che soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1 resti valida per un certo numero di anni, a condizione che i beneficiari interessati siano soggetti all'obbligo di segnalare ogni variazione dei dati inizialmente presentati. La validità della domanda pluriennale è comunque subordinata alla conferma annuale da parte del beneficiario comunicata sotto forma di dichiarazione di partecipazione.

Motivazione

Nella legislazione attualmente in vigore, l'autorità competente fornisce agli agricoltori moduli di domanda in parte completati grazie ai dati precedenti, che l'agricoltore deve modificare soltanto se necessario. Nondimeno, l'agricoltore deve presentare una domanda ogni anno.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 93 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

La direttiva 2000/60/CE, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque sarà considerata parte dell'allegato II non appena sarà attuata da tutti gli Stati membri e non appena saranno stati individuati gli obblighi direttamente applicabili agli agricoltori. Per tener conto di questi elementi è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 111, ai fini della modifica dell'allegato II entro 12 mesi a decorrere dalla data in cui l'ultimo Stato membro ha notificato l'attuazione della direttiva alla Commissione.

soppresso

Motivazione

È essenziale garantire una buona gestione dell'acqua in tutta l'UE. Tuttavia, invece di conferire poteri delegati alla Commissione, l'inclusione della direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE) nel campo di applicazione della condizionalità dovrà avvenire tramite la procedura legislativa ordinaria, una volta che la direttiva sarà stata attuata dagli Stati membri.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 93 – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

La direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, sarà considerata parte dell'allegato II non appena sarà attuata da tutti gli Stati membri e non appena saranno stati individuati gli obblighi direttamente applicabili agli agricoltori. Per tener conto di questi elementi è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 111, ai fini della modifica dell'allegato II entro 12 mesi a decorrere dalla data in cui l'ultimo Stato membro ha notificato l'attuazione della direttiva alla Commissione, compresi gli obblighi relativi alla difesa integrata.

soppresso

PROCEDURA

Titolo

Finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune

Riferimenti

COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – 2011/0288(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

AGRI

25.10.2011

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

BUDG

25.10.2011

Relatore per parere

       Nomina

Georgios Papastamkos

6.2.2012

Approvazione

10.10.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

28

2

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Francesca Balzani, Zuzana Brzobohatá, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Maria Da Graça Carvalho, Georgios Papastamkos, Nils Torvalds, Catherine Trautmann

PARERE della commissione per il controllo dei bilanci (21.9.2012)

destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune
(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – 2011/0288(COD))

Relatore per parere: Iliana Ivanova

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) La riduzione degli oneri burocratici rappresenta uno degli obiettivi fondamentali e uno dei requisiti principali della riforma della PAC. Attraverso l'introduzione di livelli di tolleranza e soglie minime realistici, nonché un rapporto equilibrato tra fiducia e controllo, occorre ridurre i futuri oneri burocratici per gli Stati membri e i beneficiari fino a un livello ragionevole.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento, il contenuto del sistema di consulenza aziendale, le misure da finanziare mediante il bilancio dell'Unione nell'ambito dell'intervento pubblico e il valore da attribuire alle operazioni relative all'intervento pubblico, le riduzioni e la sospensione dei rimborsi agli Stati membri, la compensazione tra le spese e le entrate nell'ambito dei Fondi, il recupero dei crediti, le sanzioni da applicare ai beneficiari in caso di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, le norme sulle cauzioni, le norme sul funzionamento del sistema integrato di gestione e di controllo, le misure escluse dal controllo delle operazioni, le sanzioni da applicare nell'ambito della condizionalità, le disposizioni sul mantenimento dei pascoli permanenti, le disposizioni sul fatto generatore e sul tasso di cambio che devono utilizzare gli Stati membri che non utilizzano l'euro e il contenuto del quadro comune di valutazione delle misure adottate nell'ambito della PAC. È particolarmente importante che la Commissione, nel corso del suo lavoro preparatorio, svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti. Quando elabora e redige atti delegati la Commissione è tenuta a procedere alla trasmissione simultanea, tempestiva ed appropriata dei relativi documenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(3) Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento, il contenuto del sistema di consulenza aziendale, le misure da finanziare mediante il bilancio dell'Unione nell'ambito dell'intervento pubblico e il valore da attribuire alle operazioni relative all'intervento pubblico, le riduzioni e la sospensione dei rimborsi agli Stati membri, la compensazione tra le spese e le entrate nell'ambito dei Fondi, il recupero dei crediti, le sanzioni da applicare ai beneficiari in caso di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, le norme sulle cauzioni, le norme sul funzionamento del sistema integrato di gestione e di controllo, le misure escluse dal controllo delle operazioni, le sanzioni da applicare nell'ambito della condizionalità, le disposizioni sul mantenimento dei pascoli permanenti, le disposizioni sul fatto generatore e sul tasso di cambio che devono utilizzare gli Stati membri che non utilizzano l'euro e il contenuto del quadro comune di valutazione delle misure adottate nell'ambito della PAC. È particolarmente importante che la Commissione, nel corso del suo lavoro preparatorio, svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti. Quando elabora e redige atti delegati la Commissione è tenuta a procedere alla trasmissione simultanea, tempestiva ed appropriata dei relativi documenti al Parlamento europeo e al Consiglio. La Corte dei conti può fornire, su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, un parere su tali atti delegati a norma dell'articolo 287, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Motivazione

L'emendamento è volto a consentire al Parlamento e al Consiglio di elaborare le rispettive posizioni sulla base della valutazione tecnica fornita dalla Corte dei conti.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis) Le crescenti responsabilità affidate agli organismi di certificazione e agli organismi pagatori non devono comportare un ulteriore aumento degli oneri amministrativi negli Stati membri e, soprattutto, tali responsabilità devono essere conformi alle norme internazionali in materia di revisione contabile. Per quanto concerne l'ambito e il contenuto degli elementi da certificare, occorre mantenere un equilibrato rapporto costi-benefici ed è opportuno che gli obblighi di comunicazione supplementari presentino un chiaro valore aggiunto.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 68

Testo della Commissione

Emendamento

(68) È necessario sottoporre a monitoraggio e valutazione tutte le misure della PAC allo scopo di migliorarne la qualità e dimostrarne l'efficacia. In questo contesto è opportuno che la Commissione adotti una lista di indicatori e valuti l'impatto della politica agricola comune con riferimento a obiettivi strategici. È necessario che la Commissione crei un quadro comune di monitoraggio e valutazione che garantisca, tra l'altro, la disponibilità immediata dei dati pertinenti, comprese le informazioni provenienti dagli Stati membri. Nel farlo la Commissione tiene conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati. Inoltre, nella parte II della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Un bilancio per la strategia Europa 2020" si afferma che occorre aumentare almeno fino al 20% la spesa del bilancio dell'Unione legata al clima, con la partecipazione delle varie politiche. È necessario perciò che la Commissione sia in grado di valutare l'impatto del sostegno unionale agli obiettivi connessi al clima nel quadro della PAC.

(68) È necessario sottoporre a monitoraggio e valutazione tutte le misure della PAC allo scopo di migliorarne la qualità e dimostrarne l'efficacia. In questo contesto è opportuno che la Commissione adotti una lista di indicatori dotati di livelli di riferimento e livelli obiettivo e valuti l'impatto della politica agricola comune con riferimento a obiettivi strategici. È necessario che la Commissione crei un quadro comune di monitoraggio e valutazione che garantisca, tra l'altro, la disponibilità immediata dei dati pertinenti, comprese le informazioni provenienti dagli Stati membri. Nel farlo la Commissione tiene conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati e ricorre, nella maggior misura possibile, alle fonti di dati già esistenti. Inoltre il quadro di monitoraggio e valutazione tiene conto della struttura della PAC e la rispecchia in modo adeguato. Occorre che questo principio sia tenuto in debita considerazione. Inoltre, nella parte II della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Un bilancio per la strategia Europa 2020" si afferma che occorre aumentare almeno fino al 20% la spesa del bilancio dell'Unione legata al clima, con la partecipazione delle varie politiche. È necessario perciò che la Commissione sia in grado di valutare l'impatto del sostegno unionale agli obiettivi connessi al clima nel quadro della PAC.

Motivazione

Al fine di valutare i risultati sono necessari livelli di riferimento e livelli obiettivo degli indicatori.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Commissione, in base a una valutazione dei rischi, effettua una revisione delle prove documentali fornite dagli Stati membri e valuta il funzionamento dei sistemi al fine di confermare che gli organi di gestione e di controllo soddisfano i requisiti per il riconoscimento nazionale.

Motivazione

Al fine di ridurre il rischio che emergano eventuali malfunzionamenti in controlli successivi, il che può condurre a un'intensificazione dei controlli e a rettifiche finanziarie, è opportuno che la Commissione, in veste di responsabile finale dell'esecuzione del bilancio, abbia un ruolo di vigilanza nel processo di riconoscimento. Considerando le difficoltà connesse alle rettifiche finanziarie – i contribuenti pagano doppiamente – e il ricorso eccessivo alle rettifiche su base forfettaria, è della massima importanza garantire un adeguato sistema di controllo preventivo. Tale sistema non può essere di alcuna efficacia se la Commissione non riveste un ruolo di vigilanza nel processo di riconoscimento nazionale.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera c)

Testo della Commissione

Emendamento

c) una sintesi dei risultati di tutte le ispezioni e di tutti i controlli effettuati, compresa un'analisi delle lacune ricorrenti e sistematiche nonché delle azioni correttive adottate o programmate.

c) una sintesi di quanto segue:

 

i) i risultati di tutte le ispezioni e di tutti i controlli effettuati, compresa un'analisi delle lacune ricorrenti e sistematiche nonché delle azioni correttive adottate o programmate.

 

ii) le statistiche di controllo comunicate conformemente all'articolo 102, paragrafo 1, lettera c), punto v); e

 

iii) altri controlli ritenuti pertinenti.

Motivazione

Allineamento al regolamento finanziario.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Qualora un organismo pagatore riconosciuto non soddisfi o cessi di soddisfare uno o più criteri di riconoscimento di cui al paragrafo 2, lo Stato membro revoca il riconoscimento, a meno che l'organismo pagatore non proceda ai necessari adeguamenti entro un termine da stabilirsi in funzione della gravità del problema.

5. Qualora un organismo pagatore riconosciuto non soddisfi o cessi di soddisfare uno o più criteri di riconoscimento di cui al paragrafo 2, lo Stato membro, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, revoca il riconoscimento, a meno che l'organismo pagatore non proceda ai necessari adeguamenti entro un termine da stabilirsi in funzione della gravità del problema.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b bis) (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) le norme relative alla portata e alla qualità dei lavori che stanno alla base della dichiarazione di affidabilità di gestione degli organismi pagatori;

Motivazione

La Commissione dovrebbe definire chiaramente, mediante atti delegati, la portata e la qualità dei lavori che stanno alla base delle dichiarazioni degli organismi pagatori.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'organismo di certificazione è un organismo di revisione pubblico o privato designato dallo Stato membro, che esprime un parere sulla dichiarazione di affidabilità di gestione che riguarda la completezza, la correttezza e la veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno, la legalità e la regolarità delle operazioni sottostanti nonché il rispetto del principio di sana gestione finanziaria.

1. L'organismo di certificazione è un organismo di revisione pubblico o privato designato dallo Stato membro, che esprime un parere, redatto in conformità degli standard internazionali riconosciuti in materia di audit, a seguito di controlli a campione e basati sul rischio e tenendo conto dei risultati conseguiti in passato dallo Stato membro, sulla dichiarazione di affidabilità di gestione che riguarda la completezza, la correttezza e la veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, il corretto funzionamento dei sistemi di controllo, la legalità e la regolarità delle operazioni sottostanti nonché il rispetto del principio di sana gestione finanziaria. Tale parere indica, tra l'altro, se l'esame metta in dubbio quanto affermato nella dichiarazione di affidabilità di gestione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera b.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

I pareri degli organismi di certificazione sono pubblicati in modo adeguato.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d)

Testo della Commissione

Emendamento

d) lo sviluppo sostenibile dell'attività economica delle piccole aziende agricole quali definite dagli Stati membri e almeno delle aziende che aderiscono al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. xxx/xxx [PD].

soppresso

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera a)

Testo della Commissione

Emendamento

a) lo sviluppo sostenibile dell'attività economica delle aziende diverse da quelle di cui al paragrafo 2, lettera d);

a) lo sviluppo sostenibile dell'attività economica delle aziende agricole, compresi l'ammodernamento aziendale, il perseguimento della competitività, l'integrazione settoriale, l'innovazione e l'orientamento al mercato;

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 44

Testo della Commissione

Emendamento

Nei casi in cui la legislazione agricola settoriale faccia obbligo agli Stati membri di presentare, entro determinati termini, informazioni sul numero dei controlli effettuati e sui loro risultati e qualora tali termini siano superati dagli Stati membri, la Commissione può sospendere i pagamenti mensili di cui all'articolo 18, o i pagamenti intermedi di cui all'articolo 35, per i quali non siano state presentate in tempo le pertinenti statistiche.

Qualora la legislazione agricola settoriale faccia obbligo agli Stati membri di presentare, entro determinati termini, informazioni sul numero dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 61 e sui loro risultati e qualora tali termini siano superati dagli Stati membri, la Commissione, visto il principio di proporzionalità, tenuto conto dell'entità del ritardo e attenendosi alle disposizioni particolareggiate adottate ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 5, può sospendere i pagamenti mensili di cui all'articolo 18, o i pagamenti intermedi di cui all'articolo 35, per i quali non siano state presentate in tempo le pertinenti statistiche, a condizione che la Commissione abbia messo a disposizione degli Stati membri tutte le informazioni, i moduli e le spiegazioni necessari alla presentazione di dette statistiche in tempo utile prima dell'inizio del periodo di riferimento.

Motivazione

La Commissione deve mettere a disposizione degli Stati membri i moduli e le spiegazioni necessari in tempo utile prima dell'inizio del periodo di riferimento.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) il rispetto, da parte di un organismo pagatore, dei criteri di riconoscimento di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e la corretta applicazione da parte dello Stato membro delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 5;

Motivazione

La Commissione può organizzare controlli in loco negli Stati membri e verificare se gli organismi pagatori soddisfino i criteri di riconoscimento. Qualora un organismo riconosciuto non soddisfi o cessi di soddisfare uno o più criteri di riconoscimento, lo Stato membro revoca il riconoscimento.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c ter) le attività che gli organismi di certificazione sono tenuti a svolgere ai sensi dell'articolo 9;

Motivazione

La Commissione può organizzare visite in loco per verificare le attività che gli organismi di certificazione sono tenuti a svolgere ai sensi dell'articolo 9.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c quater) l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 56, paragrafo 1.

Motivazione

La Commissione verifica se lo Stato membro abbia chiesto al beneficiario la restituzione dei pagamenti indebiti in caso di irregolarità o negligenze.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione preavvisa in tempo utile del controllo in loco lo Stato membro interessato o lo Stato membro sul cui territorio esso avrà luogo. A tali controlli possono partecipare agenti dello Stato membro interessato.

2. La Commissione preavvisa in tempo utile del controllo in loco lo Stato membro interessato o lo Stato membro sul cui territorio esso avrà luogo e coordina i controlli. A tali controlli possono partecipare agenti dello Stato membro interessato. La Commissione mette in atto un help desk per le autorità locali e regionali allo scopo di risolvere i loro reclami relativi agli oneri amministrativi dei controlli in loco nei confronti degli agricoltori.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. La Commissione fonda le proprie rettifiche finanziarie sui singoli casi di irregolarità individuati, o tenendo conto della natura sistemica dell'irregolarità per determinare l'opportunità di una rettifica calcolata su base forfettaria o per estrapolazione.

 

Le rettifiche forfettarie sono applicate solo qualora sia impossibile, a causa della natura del caso, individuare l'entità e l'importo dell'irregolarità riscontrata o estrapolare l'importo da rettificare.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

3. Prima che sia adottata una decisione di rifiuto del finanziamento, i risultati delle verifiche della Commissione e le risposte dello Stato membro interessato costituiscono oggetto di comunicazioni scritte, in base alle quali entrambe le parti cercano di raggiungere un accordo sui provvedimenti da adottare.

3. Prima che sia adottata una decisione di rifiuto del finanziamento, i risultati delle verifiche della Commissione e le risposte dello Stato membro interessato costituiscono oggetto di comunicazioni scritte, in base alle quali entrambe le parti cercano di raggiungere un accordo sui provvedimenti da adottare. In questo contesto agli Stati membri è data l'opportunità di dimostrare, attraverso un esame della documentazione pertinente, che la portata reale delle irregolarità è inferiore alla valutazione della Commissione.

Motivazione

Il sistema proposto per le rettifiche finanziarie dovrebbe essere allineato agli altri programmi di gestione condivisa quali il FESR, l'FSE e il Fondo di coesione.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

In assenza di accordo lo Stato membro può chiedere che sia avviata una procedura volta a conciliare le posizioni delle parti nel termine di quattro mesi. L'esito di tale procedura costituisce oggetto di una relazione alla Commissione, che la esamina prima di adottare una decisione di rifiuto del finanziamento.

In assenza di accordo lo Stato membro può chiedere che sia avviata una procedura volta a conciliare le posizioni delle parti nel termine di quattro mesi. L'esito di tale procedura costituisce oggetto di una relazione alla Commissione, che ne tiene conto prima di adottare una decisione di rifiuto del finanziamento.

Motivazione

Allineamento al regolamento finanziario.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 5 – lettera b)

Testo della Commissione

Emendamento

b) connesse ad aiuti nazionali o ad infrazioni per le quali è stata avviata la procedura di cui, rispettivamente, all'articolo 108 del trattato o all'articolo 258 del trattato;

b) connesse ad aiuti nazionali per i quali è stata avviata dalla Commissione la procedura di cui all'articolo 108, paragrafo 2 del trattato o ad infrazioni per le quali la Commissione ha inviato allo Stato membro una lettera di diffida conformemente all'articolo 258 del trattato;

Motivazione

Allineamento al regolamento finanziario.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri chiedono al beneficiario la restituzione di qualsiasi pagamento indebito in seguito a irregolarità o a negligenza entro un anno dalla prima comunicazione dell'avvenuta irregolarità e registrano gli importi corrispondenti nel registro dei debitori dell'organismo pagatore.

1. Gli Stati membri chiedono al beneficiario la restituzione di qualsiasi pagamento indebito in seguito a irregolarità o a negligenza entro un anno dalla prima comunicazione dell'avvenuta irregolarità e registrano gli importi corrispondenti nel registro dei debitori dell'organismo pagatore. La Commissione adotta tutte le misure necessarie a garantire che tutti gli importi dovuti siano registrati.

Motivazione

La Commissione ha la responsabilità finale dell'esecuzione del bilancio, e ha pertanto anche il compito di assicurare che gli importi figuranti nei "suoi" conti registrino tutte le operazioni e siano corretti.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a)

Testo della Commissione

Emendamento

a) se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare o

a) se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare; pertanto la Commissione, in cooperazione con i rispettivi Stati membri, definisce un limite minimo adattato alla situazione dei rispettivi Stati membri.

Motivazione

Il recupero di piccoli importi è causa di oneri burocratici non trascurabili. Gli importi al di sotto di una determinata soglia minima non dovrebbero pertanto essere recuperati, in modo da mantenere costante il rapporto costi-benefici.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 59

Testo della Commissione

Emendamento

Per garantire l'applicazione corretta ed efficace delle disposizioni in materia di recuperi di cui alla presente sezione, è conferito alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati in conformità all'articolo 111, gli obblighi specifici che gli Stati membri sono tenuti a rispettare.

Per garantire l'applicazione corretta ed efficace delle disposizioni riguardanti le condizioni e procedure per i recuperi dei crediti e degli interessi di mora di cui alla presente sezione, è conferito alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati in conformità all'articolo 111, gli obblighi specifici che gli Stati membri sono tenuti a rispettare.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) offrire una prevenzione efficace delle frodi, con particolare riferimento ai settori dove il rischio è più elevato, che sia dissuasiva in considerazione dei costi e dei benefici e della proporzionalità delle misure;

b) garantire una prevenzione efficace delle frodi, con particolare riferimento ai settori dove il rischio è più elevato, che sia dissuasiva in considerazione dei costi e dei benefici e della proporzionalità delle misure;

Motivazione

La formulazione originale appare troppo debole e pertanto va rafforzata.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 61 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il sistema istituito dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 60, paragrafo 2, comprende, salvo se altrimenti previsto, l'esecuzione di controlli amministrativi sistematici su tutte le domande di aiuto, completati da controlli in loco.

1. Il sistema istituito dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 60, paragrafo 2, comprende, salvo se altrimenti previsto, l'esecuzione di controlli amministrativi sistematici sulle domande di aiuto e sulle richieste di pagamento mediante l'adozione di un'impostazione basata sul rischio in funzione del livello di affidabilità richiesto, completati da controlli in loco il cui scopo è monitorare il livello di rischio intrinseco e il cui numero è adattato in base ai rischi intrinseci e di controllo.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 61 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Per quanto riguarda i controlli in loco, l'autorità responsabile costituisce il campione di controllo a partire dall'intera popolazione di richiedenti, comprendente, se opportuno, una parte casuale e una parte basata sul rischio, in modo da ottenere un tasso di errore rappresentativo, mirando nel contempo anche agli errori più elevati.

2. Per quanto riguarda i controlli in loco, l'autorità responsabile costituisce il campione di controllo a partire dall'intera popolazione di richiedenti, comprendente, se opportuno, una parte casuale e una parte basata sul rischio, in modo da ottenere un tasso di errore rappresentativo, mirando nel contempo anche alle aree in cui il rischio di errore è più elevato.

 

Per assicurare la proporzionalità dei controlli occorre tenere conto di alcuni elementi, quali:

 

– l'entità delle operazioni;

 

– l'esito favorevole dei precedenti audit effettuati sui sistemi di gestione e controllo;

 

– l'adesione volontaria a sistemi di gestione certificati in base a standard riconosciuti a livello internazionale.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 64 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b)

Testo della Commissione

Emendamento

b) il livello minimo dei controlli in loco necessari ai fini di un'efficiente gestione dei rischi, nonché le condizioni alle quali gli Stati membri sono tenuti ad aumentare il tasso dei controlli o possono ridurlo in caso di corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo e di tassi di errore che si situano a un livello accettabile;

b) il livello minimo dei controlli in loco necessari ai fini di un'efficiente gestione dei rischi, nonché le condizioni alle quali gli Stati membri sono tenuti ad aumentare il tasso dei controlli o possono ridurlo in caso di corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo e di tassi di errore che si situano a un livello accettabile; la Corte dei conti europea può valutare i criteri applicati dalla Commissione per motivare una riduzione di tali controlli;

Motivazione

Le competenze della Corte potrebbero essere utili al legislatore e chiarire i criteri addotti dalla Commissione per motivare la riduzione dei controlli.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 65 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli importi corrispondenti alle revoche di cui al paragrafo 1 o alle sanzioni di cui al paragrafo 2 sono integralmente recuperati.

3. Gli importi corrispondenti alle revoche di cui al paragrafo 1 o alle sanzioni di cui al paragrafo 2 sono integralmente recuperati, fatto salvo l'articolo 56, paragrafo 3.

Motivazione

Il recupero di piccoli importi è causa di oneri burocratici non trascurabili. Gli importi al di sotto di una determinata soglia minima non dovrebbero pertanto essere recuperati, in modo da mantenere costante il rapporto costi-benefici.

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 92 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Tuttavia, l'articolo 91 non si applica ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. [PD] né ai beneficiari che ricevono un aiuto a norma dell'articolo 29, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. xxx/xxx[SR].

soppresso

Motivazione

I piccoli agricoltori non dovrebbero essere esonerati dagli obblighi di condizionalità.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 94

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché tutte le superfici agricole, comprese le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. Gli Stati membri definiscono, a livello nazionale o regionale, requisiti minimi per i beneficiari in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali sulla base dell'allegato II, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le condizioni pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle colture, le pratiche agronomiche e le strutture aziendali. Gli Stati membri non possono definire requisiti minimi che non siano previsti nell'allegato II.

Gli Stati membri provvedono affinché tutte le superfici agricole, comprese le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. Gli Stati membri definiscono, a livello nazionale o regionale, requisiti minimi per i beneficiari in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali, che richiedono lo svolgimento di attività concrete e regolari o l'astensione da talune attività, sulla base dell'allegato II, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le condizioni pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle colture, le pratiche agronomiche e le strutture aziendali. Gli Stati membri non possono definire requisiti minimi che non siano previsti nell'allegato II.

Motivazione

Al fine di garantire che gli aiuti dell'UE siano effettivamente erogati per sostenere un'attività, fra i requisiti minimi in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali dovrebbe figurare lo svolgimento di attività concrete e regolari.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 99 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni si tiene conto della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dell'inadempienza constatata, nonché dei criteri enunciati nei paragrafi 2, 3 e 4.

Ai fini del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, si tiene conto della gravità, delle conseguenze, della durata e della ripetizione dell'inadempienza constatata, nonché dei criteri enunciati nei paragrafi 2, 3 e 4. In linea di massima, la sanzione è proporzionale o commensurata alla gravità e alle conseguenze della violazione degli obblighi di condizionalità.

Motivazione

L'emendamento è volto ad allineare il regolamento con le disposizioni del trattato che prevedono il principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente e il principio "chi inquina paga". Le sanzioni imposte nel quadro della condizionalità vanno pertanto calcolate in proporzione all'impatto ambientale.

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 99 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

2. In caso di inadempienza per negligenza, la percentuale di riduzione non supera il 5% e, in caso di recidiva, il 15%.

2. In caso di inadempienza per negligenza, la percentuale di riduzione è almeno del 1% e fino al 5% e, in caso di recidiva, è almeno del 10%.

Motivazione

L'emendamento è volto a garantire l'efficacia di questo strumento e a incentivare i beneficiari a evitare negligenze.

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 99 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. In caso di inadempienza intenzionale, la percentuale di riduzione non è, in linea di massima, inferiore al 20% e può arrivare fino all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto ed essere applicata per uno o più anni civili.

3. In caso di inadempienza intenzionale, la percentuale di riduzione non è, in linea di massima, inferiore al 25% e può arrivare fino all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto ed essere applicata per uno o più anni civili.

Motivazione

L'emendamento è volto a incoraggiare i beneficiari a prendere tutti i provvedimenti necessari per contrastare l'inadempienza intenzionale.

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 110 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. È istituito un quadro comune per il monitoraggio e la valutazione allo scopo di misurare le prestazioni della politica agricola comune. Esso comprende tutti gli strumenti relativi al monitoraggio e alla valutazione delle misure della politica agricola comune, in particolare dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. PD/xxx, delle misure di mercato di cui al regolamento (UE) n. OCM unica/xxx, delle misure di sviluppo rurale di cui al regolamento (UE) n. SR/xxx e dell'applicazione della condizionalità prevista dal presente regolamento.

1. È istituito un quadro comune per il monitoraggio e la valutazione allo scopo di misurare le prestazioni della politica agricola comune. Esso comprende tutti gli strumenti relativi al monitoraggio e alla valutazione delle misure della politica agricola comune, in particolare dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. PD/xxx, delle misure di mercato di cui al regolamento (UE) n. OCM unica/xxx, delle misure di sviluppo rurale di cui al regolamento (UE) n. SR/xxx e dell'applicazione della condizionalità prevista dal presente regolamento. Nel far ciò la Commissione si serve delle sinergie e ricorre, nella maggior misura possibile, ai dati e alle fonti già disponibili.

Motivazione

Il monitoraggio e la valutazione non devono aumentare ulteriormente gli oneri burocratici già esistenti per gli Stati membri e i beneficiari. Occorre pertanto che la Commissione ricorra alle fonti di dati già esistenti e miri a ottenere effetti sinergici.

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 110 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, un insieme di indicatori specifici per gli obiettivi di cui al primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, un insieme di indicatori e livelli obiettivo specifici per gli obiettivi di cui al primo comma e chiede agli Stati membri di individuare livelli di riferimento e livelli obiettivo per questi indicatori. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

Motivazione

La Commissione dovrebbe fissare livelli obiettivo per gli indicatori, al fine di valutare il conseguimento degli obiettivi.

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 110 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni sulle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire, sui dati necessari e sulle sinergie tra potenziali fonti di dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni sulle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire, sui dati necessari e sulle sinergie tra potenziali fonti di dati. Tali atti di esecuzione non devono comportare un ulteriore aumento degli oneri burocratici per gli Stati membri e i beneficiari. Essi sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

PROCEDURA

Titolo

Finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune

Riferimenti

COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – 2011/0288(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

AGRI

25.10.2011

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

CONT

25.10.2011

Relatore per parere

       Nomina

Iliana Ivanova

24.11.2011

Approvazione

17.9.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

20

2

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Zuzana Brzobohatá, Andrea Češková, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Michael Theurer

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Christofer Fjellner, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Marian-Jean Marinescu, Derek Vaughan

PARERE della commissione per lo sviluppo regionale (17.10.2012)

destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune
(COM(2011)0628 – C7‑0341/2011 – 2011/0288(COD))

Relatore per parere: Giommaria Uggias

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di regolamento sul finanziamento, la gestione e il monitoraggio della PAC raccoglie in un unico testo di base tutte le disposizioni e prescrizioni finalizzate all’implementazione uniforme della politica agricola comune al fine di perseguire in maniera efficace la strategia Europa 2020.

La proposta di regolamento è e deve essere per sua stessa natura e missione il più razionale possibile, deve definire ogni singolo fenomeno degno di essere governato che si manifesti in seno alla politica agricola comune e ogni azione e/o attività uniforme su tutto il territorio dell’Unione predisposta a tal fine.

Per questo motivo, soprattutto se intesa in una prospettiva di sviluppo regionale, la proposta mal si presta a modifiche e/o integrazioni che potrebbero in qualche modo pregiudicarne la missione e il risultato.

In questo contesto si è optato verso una maggiore focalizzazione nei confronti dei principali destinatari della politica agricola comunitaria, ovvero agricoltori e comunità rurali, e verso un approccio incentrato sulle necessità specifiche che discendono dalle peculiarità locali e territoriali.

In particolare, si è cercato di razionalizzare e di rendere più efficiente il lato istituzionale della PAC e di ridurre o eliminare gli oneri impropri a carico degli agricoltori. Seppure il regolamento preveda che gli organismi pagatori siano responsabili, e in che misura lo siano, delle loro inefficienze, questo non significa automaticamente un alleggerimento degli oneri a carico dei beneficiari. Infatti, un tardato pagamento può comportare, in tempi di forte volatilità dei mercati agricoli e di ristrettezze economiche, un onere improprio a carico delle imprese che potrebbero vedere la loro forza negoziale e patrimoniale indebolita da fattori esterni alle proprie capacità di governo.

Si è altresì cercato di orientare i criteri di applicazione del sistema di consulenza aziendale verso le imprese e gli imprenditori che più di altri necessitano di un orientamento razionale e competente in materia di gestione dell’impresa agricola. Questo al fine di veicolare il settore agricolo verso una razionalizzazione ragionata e non forzosa soprattutto in quelle regioni rurali in cui la popolazione abita ancora le aree rurali e dove l’agricoltura è ancora patrimonio di cultura, vitalità e ricchezza anche non monetaria.

Al tempo stesso si è cercato di favorire i benefici condivisi dalle comunità a discapito di quei comportamenti inadempienti o fraudolenti dei singoli spesso causa di situazioni di crisi che inficiano gli sforzi del territorio di riferimento in maniera determinante e perdurante.

Infine, si è cercato di riorientare gli obiettivi del monitoraggio anche verso gli indicatori economici che integrano e testimoniano in maniera più efficace i risultati della politica agricola comunitaria, al fine di fornire una fotografia quanto più realistica possibile degli effetti dell’applicazione della politica agricola comune. In tal senso è sembrato opportuno sottoporre a monitoraggio variabili integrative quali: l’accesso ai mercati, i processi di formazione e la stabilità dei prezzi, la diffusione dell’economia contrattuale agricola; il tasso di diffusione, produzione e utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore agricolo e nelle comunità rurali, lo sviluppo territoriale equilibrato su base almeno regionale, la mobilità sociale, le dinamiche demografiche, lo spopolamento, il reddito (non necessariamente derivante dal settore agricolo) e la povertà nelle zone rurali.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Per permettere ai beneficiari di conoscere compiutamente il nesso esistente tra le pratiche agricole e la gestione delle aziende, da un lato, e le norme riguardanti l'ambiente, il cambiamento climatico, le buone condizioni agronomiche dei terreni, la sicurezza alimentare, la salute pubblica, la salute animale, la salute delle piante e il benessere degli animali, dall'altro, è necessario che gli Stati membri istituiscano un sistema di consulenza aziendale completo per orientare i beneficiari. Tale sistema di consulenza aziendale lascia assolutamente impregiudicato l'obbligo e le responsabilità dei beneficiari di rispettare tali norme. Gli Stati membri sono tenuti anche a garantire una netta separazione tra le attività di consulenza e le attività di controllo.

(10) Per permettere ai beneficiari di conoscere compiutamente il nesso esistente tra le pratiche agricole specifiche, compatibili e preferibili nell’area di riferimento e la gestione delle aziende, da un lato, e le norme riguardanti l'ambiente, il cambiamento climatico, le buone condizioni agronomiche dei terreni, la sicurezza alimentare, la salute pubblica, la salute animale, la salute delle piante e il benessere degli animali, dall'altro, è necessario che gli Stati membri istituiscano un sistema di consulenza aziendale completo per orientare i beneficiari. Tale sistema di consulenza aziendale lascia assolutamente impregiudicato l'obbligo e le responsabilità dei beneficiari di rispettare tali norme. Gli Stati membri sono tenuti anche ad incoraggiare i beneficiari ad utilizzare il sistema di consulenza e a garantire una netta separazione tra le attività di consulenza e le attività di controllo.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) È opportuno che l'adesione dei beneficiari al sistema di consulenza aziendale sia facoltativa. L'adesione al sistema deve essere aperta a tutti i beneficiari, anche a quelli che non ricevono alcun sostegno nell'ambito della PAC, ferma restando la possibilità per gli Stati membri di stabilire criteri di priorità. Data la natura del sistema, è opportuno che sia garantita la riservatezza delle informazioni ottenute nell'esercizio dell'attività di consulenza, tranne in caso di grave violazione del diritto unionale o nazionale. Per garantire l'efficacia del sistema è necessario che i consulenti siano in possesso di adeguate qualifiche e ricevano regolarmente un'adeguata formazione.

(12) Benché sia opportuno che l'adesione dei beneficiari al sistema di consulenza aziendale sia facoltativa, la promozione attiva del sistema deve essere intesa a sensibilizzare i beneficiari su tutti i vantaggi che ricevono utilizzando detto sistema. L'adesione al sistema deve essere aperta a tutti i beneficiari, anche a quelli che non ricevono alcun sostegno nell'ambito della PAC, ferma restando la possibilità per gli Stati membri di stabilire criteri di priorità, in particolare per gli agricoltori che diversamente potrebbero restarne esclusi e che più di altri necessitano di un orientamento competente, specie in aree caratterizzate dalla micro parcellizzazione agraria. Data la natura del sistema, è opportuno che sia garantita la riservatezza delle informazioni ottenute nell'esercizio dell'attività di consulenza, tranne in caso di grave violazione del diritto unionale o nazionale. Per garantire l'efficacia del sistema è necessario che i consulenti siano in possesso di adeguate qualifiche e ricevano regolarmente un'adeguata formazione.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Occorre che la Commissione metta a disposizione degli Stati membri gli stanziamenti necessari a coprire le spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti a titolo del FEAGA, sotto forma di rimborso in base alla contabilizzazione delle spese sostenute da tali organismi. Fino all'ottenimento dei rimborsi sotto forma di pagamenti mensili, occorre che gli Stati membri mobilitino i fondi necessari in funzione del fabbisogno dei rispettivi organismi pagatori riconosciuti. È opportuno che le spese amministrative e per il personale sostenute dagli Stati membri e dai beneficiari per l'attuazione della PAC siano a loro carico.

(13) Occorre che la Commissione metta a disposizione degli Stati membri gli stanziamenti necessari a coprire le spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti a titolo del FEAGA, sotto forma di rimborso in base alla contabilizzazione delle spese sostenute da tali organismi. Fino all'ottenimento dei rimborsi sotto forma di pagamenti mensili, occorre che gli Stati membri mobilitino i fondi necessari in funzione del fabbisogno dei rispettivi organismi pagatori riconosciuti. Al fine di migliorare l'efficienza operativa degli organismi pagatori, è opportuno che le spese amministrative e per il personale sostenute dagli Stati membri per l'attuazione della PAC siano a carico degli organismi stessi.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Il ricorso al sistema agrometeorologico e l'acquisizione e il perfezionamento di immagini satellitari ha lo scopo di offrire alla Commissione gli strumenti per gestire i mercati agricoli e facilitare il monitoraggio e il controllo delle spese agricole.

(14) Il ricorso al sistema agrometeorologico e l'acquisizione e il perfezionamento di immagini satellitari ha lo scopo di offrire alla Commissione gli strumenti per gestire i mercati agricoli, facilitare il monitoraggio e il controllo delle spese agricole e valutare e fornire tempestivamente l'aiuto necessario in caso di catastrofi naturali.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23) Il finanziamento dei programmi di sviluppo rurale forma oggetto di una partecipazione finanziaria del bilancio dell'Unione in base ad impegni per frazioni annue. È opportuno che gli Stati membri possano usare gli stanziamenti del bilancio dell'Unione non appena ha inizio l'attuazione dei loro programmi. Occorre quindi predisporre un sistema di prefinanziamento destinato a garantire un flusso regolare di fondi, che permetta l'adeguata esecuzione dei pagamenti ai beneficiari, e fissare i limiti di una tale misura.

(23) Il finanziamento dei programmi di sviluppo rurale forma oggetto di una partecipazione finanziaria del bilancio dell'Unione in base ad impegni per frazioni annue. È opportuno che gli Stati membri possano usare gli stanziamenti del bilancio dell'Unione non appena ha inizio l'attuazione dei loro programmi. Si dovrebbe quindi predisporre in via prioritaria un sistema di prefinanziamento destinato a garantire un flusso regolare di fondi, che permetta l'adeguata esecuzione dei pagamenti ai beneficiari, e fissare i limiti di una tale misura.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25) È opportuno che l'aiuto dell'Unione sia versato per tempo ai beneficiari in modo da permettere loro di utilizzarlo efficacemente. La mancata osservanza, da parte degli Stati membri, dei termini di pagamento previsti dalla normativa dell'Unione rischia di creare gravi problemi ai beneficiari e di mettere a repentaglio il principio dell'annualità del bilancio unionale. Andrebbero quindi escluse dal finanziamento concesso dall'Unione le spese sostenute senza rispettare i termini di pagamento. Nel rispetto del principio di proporzionalità è opportuno che la Commissione possa fissare le disposizioni che permettono di derogare a questa regola generale. Questo principio, sancito dal regolamento (CE) n. 1290/2005, deve essere mantenuto ed essere applicato sia al FEAGA che al FEASR. Qualora effettuino pagamenti tardivi ai beneficiari, è necessario che gli Stati membri versino l'importo principale del pagamento maggiorato di interessi, a proprie spese, per compensare i beneficiari. Questa disposizione potrebbe incitare gli Stati membri a rispettare maggiormente i termini di pagamento e offrire ai beneficiari maggiori garanzie di essere pagati entro i termini o, quanto meno, di essere compensati in caso di pagamento tardivo.

(25) È opportuno che l'aiuto dell'Unione sia versato per tempo ai beneficiari in modo da permettere loro di utilizzarlo efficacemente. La mancata osservanza, da parte degli Stati membri, dei termini di pagamento previsti dalla normativa dell'Unione rischia di creare gravi problemi ai beneficiari e di mettere a repentaglio il principio dell'annualità del bilancio unionale. Andrebbero quindi escluse dal finanziamento concesso dall'Unione le spese sostenute senza rispettare i termini di pagamento. Nel rispetto del principio di proporzionalità è opportuno che la Commissione possa fissare le disposizioni che permettono di derogare a questa regola generale. Questo principio, sancito dal regolamento (CE) n. 1290/2005, deve essere mantenuto ed essere applicato sia al FEAGA che al FEASR. Qualora effettuino pagamenti tardivi ai beneficiari, è necessario che gli Stati membri versino l'importo principale del pagamento maggiorato di interessi, a proprie spese, per compensare i beneficiari e che i relativi crediti temporanei figurino tra le attività patrimoniali dei beneficiari. Questa disposizione potrebbe incitare gli Stati membri a rispettare maggiormente i termini di pagamento e offrire ai beneficiari maggiori garanzie di essere pagati entro i termini o, quanto meno, di essere compensati in caso di pagamento tardivo.

Motivazione

La tempistica dei pagamenti a favore dei beneficiari è d’importanza primaria, sia che si tratti di imprese agricole, sia di altre imprese o fornitori di servizi. Per questo motivo, al fine di tutelare l’economia locale, i crediti divenuti esigibili devono poter essere contabilizzati tra le attività patrimoniali dell’impresa in quanto incorporano un più che ragionevole grado di certezza.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37) Per tutelare gli interessi finanziari del bilancio dell'Unione è opportuno che gli Stati membri adottino misure che permettano loro di accertarsi che le operazioni finanziate dal FEAGA e dal FEASR siano reali e correttamente eseguite. È altresì necessario che gli Stati membri si adoperino per la prevenzione, l'accertamento e l'adeguato trattamento di eventuali irregolarità o inadempienze commesse dai beneficiari. A tal fine occorre applicare il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità.

(37) Per tutelare gli interessi finanziari del bilancio dell'Unione è opportuno che gli Stati membri adottino misure proporzionate che permettano loro di accertarsi che le operazioni finanziate dal FEAGA e dal FEASR siano reali e correttamente eseguite. È altresì necessario che gli Stati membri si adoperino per la prevenzione, l'accertamento e l'adeguato trattamento di eventuali irregolarità o inadempienze commesse dai beneficiari. A tal fine occorre applicare il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 38

Testo della Commissione

Emendamento

(38) Vari regolamenti settoriali agricoli contengono disposizioni recanti i principi generali in materia di controlli, revoche, riduzioni o esclusioni dei pagamenti e l'imposizione di sanzioni. È opportuno riunire tutte queste disposizioni nello stesso quadro legislativo di portata orizzontale. Esse devono riguardare gli obblighi degli Stati membri in materia di controlli amministrativi e di controlli in loco e le norme sul recupero, la riduzione e l'esclusione dell'aiuto. Occorre anche stabilire norme relative ai controlli di obblighi non necessariamente legati al pagamento di un aiuto.

(38) Vari regolamenti settoriali agricoli contengono disposizioni recanti i principi generali in materia di controlli, revoche, riduzioni o esclusioni dei pagamenti e l'imposizione di sanzioni. È opportuno riunire e semplificare tutte queste disposizioni nello stesso quadro legislativo di portata orizzontale. Esse devono riguardare gli obblighi degli Stati membri in materia di controlli amministrativi e di controlli in loco e le norme sul recupero, la riduzione e l'esclusione dell'aiuto. Occorre anche stabilire norme relative ai controlli di obblighi non necessariamente legati al pagamento di un aiuto. Qualora i tassi di errore siano a un livello accettabile, gli Stati membri devono ridurre i controlli in loco in modo proporzionale.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 41

Testo della Commissione

Emendamento

(41) È opportuno mantenere i principali elementi costitutivi del sistema integrato, in particolare le disposizioni relative a una banca dati informatizzata, a un sistema di identificazione delle parcelle agricole, alle domande di aiuto o di pagamento e a un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto.

(41) È opportuno che i principali elementi costitutivi del sistema integrato in particolare le disposizioni relative a una banca dati informatizzata, a un sistema di identificazione delle parcelle agricole, alle domande di aiuto o di pagamento e a un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto – siano mantenuti a un livello appropriato, tenendo nel contempo debitamente conto della necessità di non imporre oneri burocratici eccessivi a carico degli agricoltori e delle amministrazioni.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 44

Testo della Commissione

Emendamento

(44) A norma del regolamento (CE) n. 485/2008, gli Stati membri sono tenuti a prendere le misure necessarie per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari del bilancio dell'Unione, in particolare allo scopo di accertare la realtà e la regolarità delle operazioni finanziate dal FEAGA. A fini di chiarezza e razionalità occorre integrare nello stesso atto le pertinenti disposizioni. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 485/2008.

(44) A norma del regolamento (CE) n. 485/2008, gli Stati membri sono tenuti a prendere le misure necessarie per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari del bilancio dell'Unione, in particolare allo scopo di accertare la realtà e la regolarità delle operazioni finanziate dal FEAGA. A fini di semplicità, chiarezza e razionalità occorre integrare nello stesso atto le pertinenti disposizioni. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 485/2008.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 57

Testo della Commissione

Emendamento

(57) La condizionalità comporta una serie di oneri amministrativi a carico dei beneficiari e delle amministrazioni nazionali, perché è obbligatoria la tenuta di registri, devono essere effettuati controlli e, se necessario, applicate sanzioni. Tali sanzioni devono essere proporzionate, effettive e dissuasive. È opportuno che tali sanzioni lascino impregiudicate quelle previste da altre disposizioni del diritto unionale o nazionale. Per coerenza è appropriato fondere in un unico strumento legislativo le pertinenti disposizioni dell'Unione. Per gli agricoltori che aderiscono al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD], si può ritenere che l'impegno che sarebbe richiesto loro nell'ambito del meccanismo della condizionalità sia superiore ai vantaggi del loro mantenimento in tale meccanismo. Per semplicità è quindi opportuno esentare tali agricoltori dagli obblighi imposti dalla condizionalità, in particolare dal suo sistema di controllo e dal rischio di sanzioni. Tale esenzione, tuttavia, deve lasciare impregiudicato l'obbligo di rispettare le disposizioni in vigore della legislazione settoriale e la possibilità di essere controllati e di subire l'imposizione di sanzioni in virtù di tale legislazione.

(57) La condizionalità comporta una serie di oneri amministrativi a carico dei beneficiari e delle amministrazioni nazionali, perché è obbligatoria la tenuta di registri, devono essere effettuati controlli e, se necessario, applicate sanzioni. Tali sanzioni devono essere proporzionate, effettive e dissuasive. È opportuno che tali sanzioni lascino impregiudicate quelle previste da altre disposizioni del diritto unionale o nazionale. Per coerenza è appropriato fondere in un unico strumento legislativo le pertinenti disposizioni dell'Unione. Per gli agricoltori che aderiscono al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD], si può ritenere che l'impegno che sarebbe richiesto loro nell'ambito del meccanismo della condizionalità sia superiore ai vantaggi del loro mantenimento in tale meccanismo. Per semplicità è quindi opportuno esentare tali agricoltori dagli obblighi imposti dalla condizionalità, in particolare dal suo sistema di controllo e dal rischio di sanzioni.

Motivazione

Le piccole aziende agricole sono, per natura, "più verdi" delle grandi imprese. Le autorità pubbliche devono sempre cercare di ridurre gli oneri amministrativi che pesano sui piccoli agricoltori e sulle piccole aziende familiari, visti i vantaggi sociali e culturali che apportano nelle zone rurali.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 60

Testo della Commissione

Emendamento

(60) L'efficace attuazione della condizionalità presuppone una verifica del rispetto degli obblighi a livello dei beneficiari. Se uno Stato membro decide di avvalersi della facoltà di non applicare una riduzione o un'esclusione se il suo importo è inferiore a 100 EUR, l'autorità di controllo competente deve essere tenuta a verificare, l'anno seguente, su un campione di beneficiari, che è stato posto rimedio all'inadempienza constatata.

(60) L'efficace attuazione della condizionalità presuppone una verifica del rispetto degli obblighi a livello dei beneficiari. Se uno Stato membro decide di avvalersi della facoltà di non applicare una riduzione o un'esclusione se il suo importo è inferiore a 100 EUR, l'autorità di controllo competente deve essere tenuta a verificare, l'anno seguente, su un campione di beneficiari, che è stato posto rimedio all'inadempienza constatata. Gli Stati membri possono altresì introdurre un meccanismo di allerta precoce applicabile alle prime infrazioni non gravi, per rendere le regole di condizionalità maggiormente accettabili per la comunità agricola e garantire un maggiore coinvolgimento degli agricoltori nell'attuazione dei requisiti. Tale meccanismo dovrebbe assumere la forma di una comunicazione per lettera, in risposta alla quale il beneficiario è tenuto ad adottare misure correttive che devono essere monitorate dallo Stato membro nel corso dell'anno successivo.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f bis) il pignoramento dell’azienda o parti di essa causato da finanziamenti erroneamente attribuiti attraverso bandi dichiarati successivamente non conformi alla legislazione dell'UE.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli organismi pagatori sono speciali servizi e organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e controllare le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1 e all'articolo 5.

1. Gli organismi pagatori sono servizi e organismi degli Stati membri o Regioni, incaricati di gestire e controllare, entro i limiti della medesima organizzazione, le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1 e all'articolo 5.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema di consulenza per i beneficiari sulla conduzione della terra e dell'azienda (in seguito "sistema di consulenza aziendale"), gestito da uno o più organismi designati. Gli organismi designati possono essere pubblici o privati.

1. Gli Stati membri o Regioni istituiscono un sistema di consulenza per i beneficiari sulla conduzione della terra e dell'azienda (in seguito "sistema di consulenza aziendale"), gestito da uno o più organismi designati. Gli organismi designati possono essere pubblici o privati, preferibilmente facenti riferimento alle istituzioni accademiche o centri di ricerca.

Motivazione

In linea con la regionalizzazione della PAC, sembra inopportuno incaricare un unico organismo a livello nazionale, soprattutto ove il territorio nazionale presenta specificità geomorfologiche, pedoclimatiche, colturali e culturali molto marcate in base all’ampiezza del territorio. Inoltre, sembra opportuno cercare di razionalizzare l’attività mettendola in diretta relazione con accademie e istituti di ricerca, al fine di avvicinare il personale accademico (compresi a vario titolo i ricercatori) alle problematiche aziendali.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) lo sviluppo sostenibile dell'attività economica delle aziende agricole in linea con tutte le misure proposte dai programmi di sviluppo rurale, ivi compreso l'ammodernamento aziendale, il perseguimento della competitività, l'integrazione di filiera, l'innovazione e l'orientamento al mercato;

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'autorità nazionale competente fornisce al beneficiario, se del caso con mezzi elettronici, l'elenco degli organismi designati.

3. L'autorità nazionale fornisce al potenziale beneficiario, in primo luogo con mezzi elettronici, l'elenco degli organismi selezionati.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 14 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. La promozione attiva del sistema di consulenza aziendale sensibilizza i beneficiari su tutti i vantaggi che ricevono quando utilizzano detto sistema.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Una volta adottata la decisione con cui approva il programma di sviluppo rurale, la Commissione versa un importo iniziale a titolo di prefinanziamento per l'intero periodo di programmazione. Tale importo iniziale a titolo di prefinanziamento rappresenta il 4% del contributo del FEASR al programma. Esso può essere frazionato in tre rate al massimo, in funzione delle disponibilità di bilancio. La prima rata rappresenta il 2% del contributo del FEASR al relativo programma.

1. Una volta adottata la decisione con cui approva il programma di sviluppo rurale, la Commissione versa un importo iniziale a titolo di prefinanziamento per l'intero periodo di programmazione. Tale importo iniziale a titolo di prefinanziamento rappresenta il 7% del contributo del FEASR al programma. Esso può essere frazionato in tre rate al massimo, in funzione delle disponibilità di bilancio. La prima rata rappresenta il 3% del contributo del FEASR al relativo programma.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le informazioni fornite sono coerenti, obiettive ed esaurienti, tanto all'interno quanto all'esterno dell'Unione, al fine di offrire una panoramica di questa politica.

Le informazioni fornite sono coerenti, obiettive ed esaurienti, tanto all'interno quanto all'esterno dell'Unione, al fine di offrire una panoramica di questa politica; le informazioni possono essere pianificate su target specifici e per approcciare tematiche e problematiche anche limitate a specifici ambiti territoriali.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Commissione riduce la frequenza dei controlli in loco negli Stati membri in cui il parere degli organismi di certificazione quanto alla legalità e alla regolarità delle operazioni soggiacenti indichi che il tasso di errore si situa a un livello accettabile.

Motivazione

I controlli in loco condotti dalla Commissione vanno ridotti qualora gli audit di legittimità e regolarità indichino che il tasso di errore si situa a livelli accettabili. L'auspicio è che questo possa ridurre i costi connessi a tali ispezioni.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 54 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Tuttavia, qualora per ragioni non imputabili allo Stato membro interessato, il recupero non abbia potuto aver luogo nel termine di cui al primo comma e l'importo da recuperare superi 1 milione di EUR, la Commissione può, su richiesta dello Stato membro, prorogare il termine per un periodo massimo pari al 50% del termine iniziale.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri chiedono al beneficiario la restituzione di qualsiasi pagamento indebito in seguito a irregolarità o a negligenza entro un anno dalla prima comunicazione dell'avvenuta irregolarità e registrano gli importi corrispondenti nel registro dei debitori dell'organismo pagatore.

1. Gli Stati membri chiedono al beneficiario la restituzione di qualsiasi pagamento indebito in seguito a irregolarità o a negligenza entro 24 mesi dalla determinazione, da parte dell'autorità nazionale competente, degli importi da recuperare in base a una relazione di controllo finale o a un documento analogo, conformemente alla legislazione applicabile, e registrano gli importi corrispondenti nel registro dei debitori dell'organismo pagatore.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione e di controllo efficace per garantire il rispetto della legislazione che disciplina i regimi unionali di sostegno.

2. Gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione e di controllo efficace e proporzionato, basato sui rischi e rispondente alle esigenze specifiche delle regioni target, per garantire il rispetto della legislazione che disciplina i regimi unionali di sostegno. Ogni Stato membro è responsabile, attraverso l'organismo di coordinamento nazionale, dell'adeguamento del sistema di gestione e controllo alle caratteristiche specifiche delle proprie regioni, sulla base delle notifiche eseguite dagli organismi pagatori ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 61 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Per quanto riguarda i controlli in loco, l'autorità responsabile costituisce il campione di controllo a partire dall'intera popolazione di richiedenti, comprendente, se opportuno, una parte casuale e una parte basata sul rischio, in modo da ottenere un tasso di errore rappresentativo, mirando nel contempo anche agli errori più elevati.

2. Per quanto riguarda i controlli in loco, l'autorità responsabile costituisce il campione di controllo a partire dall'intera popolazione di richiedenti, comprendente, se opportuno, una parte casuale e una parte basata sul rischio, in modo da ottenere un tasso di errore rappresentativo, mirando nel contempo anche agli errori più elevati. Il numero di controlli in loco è ridotto proporzionalmente al rischio e al fine di ridurre gli oneri amministrativi che pesano tanto sulle autorità pubbliche quanto sugli agricoltori.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 91 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Gli Stati membri possono istituire un sistema di allarme per consentire ai beneficiari in una situazione di inadempienza di rimediare alle irregolarità prima che venga imposta una sanzione amministrativa. Qualora uno Stato membro decida di avvalersi di questa opzione, l'autorità competente invia una prima lettera di avvertimento al beneficiario, notificando la constatazione e l'obbligo di adottare misure correttive. L'autorità competente deve anche adottare, nell'anno successivo, le azioni necessarie per verificare che il beneficiario abbia rimediato alla situazione di inadempienza in questione.

 

Tale sistema di allarme si applica soltanto nei casi di prima inadempienza che non sono considerati "gravi" e la cui "portata" è strettamente limitata all'azienda del beneficiario responsabile dell'inadempienza, in linea con i criteri definiti all'articolo 99 bis.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 93 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

Le regole di condizionalità sono costituite dai criteri di gestione obbligatori previsti dalla legislazione dell'Unione e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali fissate a livello nazionale ed elencate nell'allegato II, con riferimento ai seguenti settori:

Le regole di condizionalità sono costituite dai criteri di gestione obbligatori previsti dalla legislazione dell'Unione e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali fissate a livello nazionale su proposta delle regioni e compatibili con le specificità territoriali locali; queste sono elencate nell'allegato II, con riferimento ai seguenti settori:

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 94 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché tutte le superfici agricole, comprese le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. Gli Stati membri definiscono, a livello nazionale o regionale, requisiti minimi per i beneficiari in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali sulla base dell'allegato II, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le condizioni pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle colture, le pratiche agronomiche e le strutture aziendali. Gli Stati membri non possono definire requisiti minimi che non siano previsti nell'allegato II.

Gli Stati membri provvedono affinché tutte le superfici agricole, comprese le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. Gli Stati membri definiscono, a livello nazionale e dove opportuno regionale, sulla base di valutazioni supportate da dati scientifici, i requisiti minimi per i beneficiari in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali sulla base dell'allegato II, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le condizioni pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, l'utilizzazione del suolo e la definizione e modifica del paesaggio, anche in seguito a gravi calamità naturali come le alluvioni o gli incendi, la rotazione delle colture, le pratiche agronomiche e le strutture aziendali. Gli Stati membri non possono definire requisiti minimi che non siano previsti nell'allegato II.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 97 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Se uno Stato membro decide di avvalersi della facoltà di cui al primo comma, nell'anno successivo l'autorità competente adotta, per un campione di beneficiari, i provvedimenti necessari per verificare che il beneficiario abbia posto rimedio all'inadempienza accertata. Le inadempienze accertate e l'obbligo di adottare misure correttive sono notificati al beneficiario.

soppresso

Motivazione

Si ritiene valida la soluzione proposta dalla Commissione europea di abolire i controlli a posteriori in caso di infrazione lieve. Tuttavia, per quanto riguarda la soluzione che consiste nel limitare i controlli che rientrano nella regola de minimis a un gruppo selezionato di beneficiari (campione), si ritiene che la semplificazione dovrebbe comportare una totale abolizione dei controlli ripetuti di infrazioni soggetti alla regola de minimis.

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 100 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono trattenere il 10% degli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni ed esclusioni di cui all'articolo 99.

Gli Stati membri possono trattenere il 10% degli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni ed esclusioni di cui all'articolo 99. Le risorse di cui al presente paragrafo restano, nel caso, a disposizione delle Regioni di competenza e possono essere attribuite a interventi d’infrastrutturazione rurale.

Motivazione

Le risorse derivanti da comportamenti non conformi dei singoli beneficiari che possono mettere a rischio il successo delle azioni intraprese dalle comunità regionali ai vari livelli dovrebbero essere reinvestite, compatibilmente con le prescrizioni di destinazione specifica delle entrate, a vantaggio della comunità di riferimento.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 100 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono trattenere il 10% degli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni ed esclusioni di cui all'articolo 99.

Gli Stati membri possono trattenere il 25% degli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni ed esclusioni di cui all'articolo 99.

Motivazione

Non si capisce il motivo per il quale la Commissione ha introdotto questo cambiamento (riduzione della percentuale dal 25 al 10%). A norma dell'attuale regolamento (articolo 25 del regolamento (CE) n. 73/2009), gli Stati membri possono trattenere il 25% degli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 110 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) lo sviluppo territoriale equilibrato, con particolare attenzione per l'occupazione rurale, la crescita e la povertà nelle zone rurali.

c) lo sviluppo territoriale equilibrato su base almeno regionale, con particolare attenzione per lo sviluppo rurale, la crescita, la mobilità sociale, le dinamiche demografiche, lo spopolamento, il reddito e la povertà nelle zone rurali.

PROCEDURA

Titolo

Finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune

Riferimenti

COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – 2011/0288(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

AGRI

25.10.2011

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

REGI

25.10.2011

Relatore per parere

       Nomina

Giommaria Uggias

23.11.2011

Approvazione

10.10.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

37

0

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Jean-Jacob Bicep, Victor Boştinaru, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Nikos Chrysogelos, Francesco De Angelis, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Vladimír Maňka, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Ana Miranda, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Ewald Stadler, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Karin Kadenbach, Lena Kolarska-Bobińska, Czesław Adam Siekierski, Giommaria Uggias

PROCEDURA

Titolo

Finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune

Riferimenti

COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – 2011/0288(COD)

Presentazione della proposta al PE

12.10.2011

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

AGRI

25.10.2011

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

DEVE

25.10.2011

BUDG

25.10.2011

CONT

25.10.2011

EMPL

25.10.2011

 

ENVI

25.10.2011

REGI

25.10.2011

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

EMPL

27.10.2011

ENVI

26.4.2012

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Giovanni La Via

26.9.2011

 

 

 

Esame in commissione

6.2.2012

24.4.2012

18.6.2012

18.9.2012

Approvazione

30.9.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

35

6

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

John Stuart Agnew, Eric Andrieu, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Robert Dušek, Hynek Fajmon, Mariya Gabriel, Iratxe García Pérez, Martin Häusling, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, George Lyon, Mairead McGuinness, Wojciech Michał Olejniczak, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Karin Kadenbach, Sandra Kalniete, Christa Klaß, Giovanni La Via, Petri Sarvamaa, Dimitar Stoyanov

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

María Muñiz De Urquiza

Deposito

5.11.2013