RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime comunitario per la registrazione dei vettori di materiali radioattivi

14.11.2013 - (COM(2012)0561 – C7‑0320/2012 – 2011/0225(NLE)) - *

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Relatore: Béla Kovács


Procedura : 2011/0225(NLE)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0385/2013
Testi presentati :
A7-0385/2013
Discussioni :
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime comunitario per la registrazione dei vettori di materiali radioattivi

(COM(2012)0561 – C7‑0320/2012 – 2011/0225(NLE))

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2012)0561),

–   visti gli articoli 31 e 32 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C7‑0320/2012),

–   visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

–   visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0385/2013),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Proposta di

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un regime comunitario per la registrazione dei vettori di materiali radioattivi

che istituisce un regime comunitario per la registrazione dei vettori di materiali radioattivi

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Visto 1

Testo della Commissione

Emendamento

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 31, secondo paragrafo, e l’articolo 32,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91,

Motivazione

Le disposizioni relative al trasporto di materiali radioattivi sono attualmente fissate dalla direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose, sulla base del trattato. È pertanto opportuno scegliere la stessa base giuridica per il regolamento in esame. Non è appropriato privare il Parlamento europeo dei poteri di codecisione, come previsto dalla proposta della Commissione, soprattutto considerando che la proposta tratta importanti questioni ambientali e sanitarie. In generale, coerentemente con l'approvazione da parte del Parlamento europeo, il 15.2.2011, della relazione Belet (P7_TA(2011)0055), e il 12.3.2013 della relazione Rivasi sulle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (P7_TA(2013)0068), occorre che le norme di radioprotezione siano affrontate nell'ambito del trattato.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Visto 2

Testo della Commissione

Emendamento

vista la proposta della Commissione, elaborata sentito il parere di un gruppo di personalità designate dal Comitato scientifico e tecnico,

vista la proposta della Commissione europea,

Motivazione

Le disposizioni relative al trasporto di materiali radioattivi sono attualmente fissate dalla direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose, sulla base del trattato. È pertanto opportuno scegliere la stessa base giuridica per il regolamento in esame. Non è appropriato privare il Parlamento europeo dei poteri di codecisione, come previsto dalla proposta della Commissione, soprattutto considerando che la proposta tratta importanti questioni ambientali e sanitarie. In generale, coerentemente con l'approvazione da parte del Parlamento europeo, il 15.2.2011, della relazione Belet (P7_TA(2011)0055), e il 12.3.2013 della relazione Rivasi sulle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (P7_TA(2013)0068), occorre che le norme di radioprotezione siano affrontate nell'ambito del trattato.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Visto 4

Testo della Commissione

Emendamento

visto il parere del Parlamento europeo,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

Motivazione

Le disposizioni relative al trasporto di materiali radioattivi sono attualmente fissate dalla direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose, sulla base del trattato. È pertanto opportuno scegliere la stessa base giuridica per il regolamento in esame. Non è appropriato privare il Parlamento europeo dei poteri di codecisione, come previsto dalla proposta della Commissione, soprattutto considerando che la proposta tratta importanti questioni ambientali e sanitarie. In generale, coerentemente con l'approvazione da parte del Parlamento europeo, il 15.2.2011, della relazione Belet (P7_TA(2011)0055), e il 12.3.2013 della relazione Rivasi sulle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (P7_TA(2013)0068), occorre che le norme di radioprotezione siano affrontate nell'ambito del trattato.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) È necessario garantire un'attuazione efficace e armonizzata del presente regolamento mediante la definizione di criteri comuni che gli Stati membri dovrebbero applicare in sede di rilascio dei certificati di registrazione dei vettori, nonché uno scambio di informazioni fattibile e obbligatorio con gli altri Stati membri che consenta di assicurare il controllo dei vettori, verificare la conformità e reagire efficacemente alle situazioni di emergenza.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, occorre attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. Occorre che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

soppresso

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis) Considerando l'obiettivo generale di ridurre gli oneri normativi che gravano sull'industria, occorre che la Commissione continui a monitorare l'impatto economico esercitato dal presente regolamento su molte piccole imprese che trasportano materiali radioattivi all'interno del territorio di un unico Stato.

Motivazione

L'emendamento è importante tenendo conto che la Commissione ha affermato che "è molto difficile calcolare gli effetti specifici sulle PMI sulla base dei dati disponibili" e che il periodo di consultazione on-line dei soggetti interessati si è protratto per un periodo molto breve (dal 10 dicembre 2007 al 28 gennaio 2008, vacanze natalizie incluse).

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Il presente regolamento istituisce un sistema comunitario di registrazione dei vettori di materiali radioattivi che semplifica il compito degli Stati membri di garantire la conformità alle norme fondamentali di sicurezza in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori rispetto ai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti definite dalla direttiva 96/29/Euratom.

(1) Il presente regolamento istituisce un sistema comunitario di autorizzazione e registrazione dei vettori di materiali radioattivi sulla base della direttiva 2008/68/CE e della direttiva 96/29/Euratom.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Il presente regolamento si applica a qualsiasi vettore impegnato nel trasporto di materiali radioattivi nella Comunità, da paesi terzi verso la Comunità e dalla Comunità verso paesi terzi. Non trova applicazione nel caso di vettori che si occupano del trasporto aereo e marittimo di materiali radioattivi.

(2) Il presente regolamento si applica a qualsiasi vettore impegnato nel trasporto di materiali radioattivi su strada, per ferrovia e per via navigabile interna, nella Comunità, da paesi terzi verso la Comunità e dalla Comunità verso paesi terzi.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) Il presente regolamento si applica senza pregiudizio delle disposizioni nazionali relative alla protezione del trasporto di materiali radioattivi contro furto, sabotaggio o altri atti dolosi.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) “vettore”: qualsiasi soggetto, organizzazione o impresa pubblica che effettui il trasporto di materiale radioattivo con qualsiasi mezzo di trasporto all’interno della Comunità, compresi i vettori che operano per conto terzi o per conto proprio;

a) “vettore”: qualsiasi soggetto, organizzazione o impresa che effettui il trasporto di materiale radioattivo con qualsiasi mezzo di trasporto all’interno della Comunità, compresi i vettori che operano per conto terzi o per conto proprio;

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) “criteri comuni”: un corpus di norme di sicurezza basate sui regolamenti relativi al trasporto di merci pericolose per diverse modalità di trasporto (ADR, RID e ADN), sulla direttiva 96/29/Euratom e sulla direttiva 2008/68/CE che i vettori di materiali radioattivi sono tenuti a rispettare al fine di ottenere un certificato di registrazione;

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) “trasporto”: tutte le operazioni di trasporto dal luogo di origine al luogo di destinazione, compreso il carico, il deposito in transito e lo scarico di materiali radioattivi;

c) “trasporto”: tutte le operazioni di trasporto intraprese dal vettore dal luogo di origine al luogo di destinazione;

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) “materiale radioattivo”: qualsiasi materiale contenente radionuclidi nel quale l’attività specifica e l’attività totale della spedizione superano i valori specificati ai paragrafi 402–407 della normativa dell’AIEA in materia di sicurezza dei trasporti delle materie radioattive, requisiti di sicurezza n. TS-R-1, Vienna, 2009 (IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material, Safety Requirements No. TS-R-1, Vienna, 2009);

d) “materiale radioattivo”: inteso con lo stesso significato di cui ai regolamenti relativi al trasporto di merci pericolose (ADR, RID e ADN), che sono attuati dagli Stati membri nell'ambito della direttiva 2008/68/CE;

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) “merci pericolose ad alto rischio – materiali radioattivi”: i materiali radioattivi che possono essere utilizzati in maniera illecita durante un atto terroristico e che quindi possono causare gravi conseguenze come un altissimo numero di vittime o una distruzione di massa secondo la definizione di cui all’appendice A.9. della serie n. 9 dell’AIEA sulla sicurezza nucleare “Sicurezza dei trasporti delle materie radioattive”, Vienna, 2008 (IAEA Nuclear Security Series No.9 ‘Security in the Transport of Radioactive Material’, Vienna, 2008);

e) “merci pericolose ad alto rischio – materiali radioattivi”: i materiali radioattivi che possono essere dispersi in modo accidentale o essere utilizzati in maniera illecita durante un atto terroristico e che quindi possono causare gravi conseguenze come un altissimo numero di vittime o una distruzione di massa secondo la definizione di cui all’appendice A.9. della serie n. 9 dell’AIEA sulla sicurezza nucleare “Sicurezza dei trasporti delle materie radioattive”, Vienna, 2008 (IAEA Nuclear Security Series No.9 ‘Security in the Transport of Radioactive Material’, Vienna, 2008);

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) “colli esentati” un qualsiasi collo in cui il contenuto radioattivo consentito non supera i livelli di attività stabiliti nella tabella V, sezione IV, dei regolamenti AIEA per la sicurezza dei trasporti delle materie radioattive, requisiti di sicurezza n. TS-R-1, Vienna, 2009, o un decimo di tali limiti nel caso del trasporto tramite posta e recante il codice UN n. 2908, 2909, 2910 o 2911;

f) “colli esentati”: un qualsiasi collo contenente materiali radioattivi che soddisfa i requisiti per i colli classificati come “colli esentati” secondo quanto specificato nei regolamenti relativi al trasporto di merci pericolose per diverse modalità di trasporto (ADR, RID e ADN), attuati dagli Stati membri nell'ambito della direttiva 2008/68/CE;

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le singole operazioni di trasporto sono accompagnate da una copia del certificato di registrazione del vettore o da una licenza o registrazione ottenuta in conformità alla procedura nazionale applicabile nel caso delle tipologie di trasporto descritte al paragrafo 3.

2. Le singole operazioni di trasporto sono accompagnate da una copia del certificato di registrazione del vettore.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Un titolare di licenze o registrazioni valide rilasciate in conformità della direttiva 96/29/Euratom per la movimentazione di materiali radioattivi o per l’utilizzo di apparecchiature contenenti materiali radioattivi o fonti radioattive può trasportare tali materiali o fonti anche senza una registrazione ai sensi del presente regolamento purché l’attività di trasporto sia menzionata nelle licenze o registrazioni per tutti gli Stati membri in cui si svolge.

soppresso

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. Qualsiasi trasporto di materiali radioattivi deve essere conforme alle norme e alle disposizioni internazionali fissate dall'UNECE in relazione alle merci pericolose e inquinanti nonché ai corrispondenti accordi, ovvero all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), al regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia (RID) e all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN), come stabilito dalla direttiva 2008/68/CE.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ai fini della supervisione e del controllo del trasporto di materiali radioattivi, la Commissione istituisce e gestisce un sistema elettronico per la registrazione dei vettori (ESCReg). La Commissione stabilisce le informazioni da inserire nel sistema, nonché le specifiche e i requisiti tecnici del sistema elettronico per la registrazione dei vettori (ESCReg).

1. Ai fini della supervisione e del controllo della registrazione dei vettori di materiali radioattivi, la Commissione istituisce, gestisce e mette in sicurezza un sistema elettronico per la registrazione dei vettori (ESCReg). La Commissione stabilisce le informazioni da inserire nel sistema, nonché le specifiche e i requisiti tecnici del sistema elettronico per la registrazione dei vettori (ESCReg). Al fine di evitare interpretazioni erronee, dette specifiche sono complete e prive di ambiguità.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. L'ESCReg è protetto, solido e pienamente operativo prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Inoltre, è istituito un meccanismo di scambio di informazioni tra le autorità competenti e l'ESCReg al fine di agevolare almeno il trasporto transfrontaliero.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L’ESCReg consente alle autorità competenti degli Stati membri di avere un accesso limitato e sicuro ai vettori registrati e ai richiedenti, nel rispetto delle pertinenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, stabilite dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Le autorità competenti possono accedere a tutti i dati disponibili.

2. L’ESCReg consente alle autorità competenti degli Stati membri di avere un accesso limitato e sicuro ai vettori registrati e ai richiedenti, nel rispetto delle pertinenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, stabilite dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Le autorità competenti possono accedere a tutti i dati disponibili. L'ESCReg provvede a che il pubblico abbia accesso all'elenco di vettori registrati.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione non è responsabile dei contenuti e dell’accuratezza delle informazioni fornite tramite l’ESCReg.

3. Le autorità competenti degli Stati membri sono responsabili dei contenuti delle informazioni fornite tramite l’ESCReg, le quali sono accurate, tempestive e trasparenti.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Un vettore deve richiedere la registrazione al sistema ESCReg.

Un vettore deve richiedere la registrazione mediante il sistema ESCReg all'autorità competente, in conformità del paragrafo 3.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il vettore richiedente trasmette il modulo elettronico completo riportato nell’allegato I.

Il vettore richiedente trasmette il modulo elettronico completo riportato nell’allegato I. Al fine di assistere il richiedente, sono disponibili in qualsiasi momento orientamenti online contenenti i recapiti e le informazioni su come contattare il punto di contatto o l'autorità competente.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Si applica un periodo transitorio di un anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento affinché tutti i vettori richiedano e ottengano il certificato di registrazione ai sensi del presente regolamento. Durante detto periodo transitorio si applicano le disposizioni della direttiva 96/29/Euratom e della direttiva 2008/68/CE.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Una volta completato e inviato il modulo di domanda, il richiedente riceve una conferma automatica di ricezione, unitamente a un numero di domanda.

2. Una volta completato e inviato il modulo di domanda, il richiedente riceve una conferma automatica di ricezione, unitamente a un numero di domanda. L'autorità competente responsabile riceve la medesima conferma. La Commissione è investita della responsabilità di far rispettare le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo. In caso di rifiuto il richiedente riceve un messaggio di errore in cui sono indicati i motivi del rifiuto della domanda.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Entro otto settimane dalla trasmissione della conferma di ricevimento l’autorità competente rilascia un certificato di registrazione del vettore se ritiene che le informazioni fornite siano complete e conformi al presente regolamento, oltre che alla direttiva 96/29/Euratom e alla direttiva 2008/68/CE.

4. Entro otto settimane dalla trasmissione della conferma di ricevimento l’autorità competente rilascia un certificato di registrazione del vettore se ritiene che le informazioni fornite siano complete e conformi al presente regolamento e se reputa che il richiedente soddisfi i requisiti dei criteri comuni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) bis.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Una copia del certificato di registrazione del vettore è trasmessa automaticamente tramite l’ESCReg a tutte le autorità competenti degli Stati membri in cui il vettore intende operare.

Una copia del certificato di registrazione del vettore è trasmessa automaticamente tramite l'ESCReg alle autorità competenti di tutti gli Stati membri.

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Se l’autorità competente si rifiuta di rilasciare un certificato di registrazione del vettore per il fatto che la domanda non è completa o non è conforme ai requisiti applicabili, risponde per iscritto al richiedente entro otto settimane dalla trasmissione della conferma di ricevimento. Prima di tale rifiuto, l’autorità competente chiede al richiedente di correggere o integrare la richiesta entro tre settimane dal suo ricevimento. L’autorità competente fornisce una motivazione del rigetto.

L'autorità competente chiede al richiedente di fornire, entro tre settimane dal ricevimento della domanda, le correzioni necessarie o le informazioni supplementari, se del caso. Se l’autorità competente si rifiuta di rilasciare un certificato di registrazione del vettore per il fatto che la domanda non è completa o non è conforme ai requisiti applicabili, risponde per iscritto al richiedente entro otto settimane dalla trasmissione della conferma di ricevimento. L’autorità competente fornisce una motivazione del rigetto.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Una copia del rigetto e della relativa motivazione è trasmessa automaticamente attraverso l’ESCReg a tutte le autorità competenti degli Stati membri in cui il vettore intende operare.

Una copia del rigetto e della relativa motivazione è trasmessa automaticamente attraverso l'ESCReg alle autorità competenti di tutti gli Stati membri.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

9 bis. L'autorità competente conserva tutti i dati storici di tutti i richiedenti, al fine di garantirne la rintracciabilità, di agevolare un migliore monitoraggio e di evitare eventuali falsificazioni.

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il vettore ha la responsabilità di garantire la costante accuratezza dei dati forniti nella domanda presentata ai fini della registrazione all’ESCReg per le operazioni di trasporto nella Comunità.

1. Il vettore ha la responsabilità di garantire la costante accuratezza dei dati forniti nella domanda presentata ai fini della registrazione all’ESCReg per le operazioni di trasporto nella Comunità. Pertanto, il richiedente è autorizzato ad aggiornare i propri dati in modo agevole e sostenendo oneri amministrativi limitati.

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. L'autorità competente che ha rilasciato il certificato ha il compito di controllare, mediante ispezioni, che i vettori registrati continuino a rispettare i requisiti del presente regolamento durante il periodo di validità del certificato.

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Al fine di garantire una parità di trattamento per tutti i richiedenti, le autorità competenti assicurano che i criteri per il rilascio dei certificati di registrazione siano identici e conformi alle definizioni dell'AIEA e che la procedura di registrazione sia armonizzata.

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Se un vettore non soddisfa i requisiti del presente regolamento, l’autorità competente dello Stato membro in cui è stata rilevata la mancata conformità attua le procedure appropriate previste dalla normativa dello Stato membro in questione, tra cui comunicazioni scritte, misure di formazione e istruzione, sospensione, revoca o modifica della registrazione o un’azione penale, in funzione dell’incidenza della mancata conformità sulla sicurezza e dei dati relativi al rispetto delle disposizioni legislative da parte del vettore.

1. Se un vettore non soddisfa i requisiti del presente regolamento, l’autorità competente dello Stato membro in cui è stata rilevata la mancata conformità attua le procedure appropriate previste dalla normativa dello Stato membro in questione, tra cui comunicazioni scritte, misure di formazione e istruzione o un’azione penale, in funzione dell’incidenza della mancata conformità sulla sicurezza e dei dati relativi al rispetto delle disposizioni legislative da parte del vettore.

 

Le procedure di esecuzione sono immediatamente comunicate allo Stato membro che ha rilasciato il certificato. Lo Stato membro che ha ricevuto la comunicazione modifica, rinnova o revoca la registrazione entro un massimo di quattro settimane. La decisione è trasmessa alle autorità competenti di tutti gli Stati membri attraverso l'ESCReg.

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. In funzione dell’incidenza della mancata conformità sulla sicurezza e dei dati relativi al rispetto delle disposizioni legislative da parte del vettore, lo Stato membro in cui è stata rilevata la mancata conformità può sospendere la registrazione del vettore.

 

La sospensione è notificata immediatamente allo Stato membro che ha rilasciato il certificato. Lo Stato membro che ha ricevuto la comunicazione modifica, rinnova o revoca la registrazione entro un massimo di quattro settimane. La decisione è trasmessa alle autorità competenti di tutti gli Stati membri attraverso l'ESCReg.

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L’autorità competente dello Stato membro nel quale è stata rilevata la mancata conformità comunica al vettore e alle autorità competenti degli Stati membri in cui il vettore intende trasportare i materiali radioattivi le informazioni sulle misure applicate e una spiegazione dei motivi che hanno portato a tali misure. Se il vettore non si adegua alle misure applicate ai sensi del paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro in cui ha sede il vettore o, se il vettore è stabilito in un paese terzo, l’autorità competente dello Stato membro attraverso cui il vettore intendeva entrare nel territorio della Comunità revoca la registrazione.

2. L'autorità competente dello Stato membro nel quale è stata rilevata la mancata conformità comunica al vettore e alle autorità competenti di tutti gli Stati membri nonché alla Commissione le informazioni sulle misure applicate e una spiegazione dei motivi che hanno portato a tali misure.

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. L’autorità competente informa il vettore e le altre autorità competenti interessate in merito alla revoca, illustrandone le ragioni.

soppresso

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Tutti i casi di mancata conformità sono comunicati alla Commissione e all'ESCReg.

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri designano un’autorità competente e un punto di contatto nazionale per il trasporto di materiali radioattivi.

Gli Stati membri designano un’autorità competente e un punto di contatto nazionale per la registrazione dei vettori di materiali radioattivi. Tali informazioni sono messe a disposizione sulla pagina di registrazione del richiedente.

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione trasmette tali modifiche ed eventuali variazioni delle stesse a tutte le autorità competenti nella Comunità tramite l’ESCReg.

La Commissione trasmette tali modifiche ed eventuali variazioni delle stesse a tutte le autorità competenti nella Comunità tramite l'ESCReg e le mette a disposizione del pubblico su Internet.

Motivazione

Le informazioni relative a quali siano l'autorità competente e il punto di contatto nazionale possono essere di interesse per il pubblico e vanno pertanto rese disponibili al pubblico.

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Attraverso i punti di contatto i vettori possono accedere facilmente alle informazioni relative alle disposizioni nazionali in materia di protezione dalle radiazioni applicabili al trasporto di materiali radioattivi.

2. Attraverso i punti di contatto è possibile accedere facilmente alle informazioni relative alle disposizioni nazionali in materia di protezione dalle radiazioni applicabili al trasporto di materiali radioattivi.

Motivazione

Le informazioni relative alle norme applicabili possono essere di interesse per il pubblico e vanno pertanto rese disponibili a tutti.

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

I punti di contatto e le autorità competenti rispondono il più rapidamente possibile alle richieste di informazioni e, in caso di richiesta errata o infondata, informano immediatamente il richiedente.

I punti di contatto e le autorità competenti rispondono il più rapidamente possibile alle richieste di informazioni e, in caso di richiesta errata o infondata, informano entro due settimane il richiedente.

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Esecuzione

Esercizio della delega

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Articolo 10 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Commissione adotta atti delegati che stabiliscono i criteri comuni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) bis.

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Articolo 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 10 ter

 

Riesame

 

La Commissione procede a un riesame del presente regolamento due anni dopo l'entrata in vigore dello stesso al fine di valutarne l'efficacia e di proporre, se del caso, ulteriori misure volte a garantire che i materiali radioattivi siano trasportati in modo sicuro all'interno della Comunità e da paesi terzi.

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Articolo 11

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 11

soppresso

Comitato consultivo

 

La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

 

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

Il comitato presta consulenza e assistenza alla Commissione nell’esecuzione dei suoi compiti così come definiti dal presente regolamento.

 

Il comitato è composto da esperti nominati dagli Stati membri e da esperti nominati dalla Commissione ed è presieduto da un rappresentante della Commissione.

 

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Articolo 12 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

L'applicazione del presente regolamento tiene conto della disponibilità di un sistema di registrazione convalidato e operativo.

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 1 – tabella – parte B – punti 1-4

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nome e cognome, funzione, indirizzo completo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica del rappresentante dell’organizzazione di trasporti (persona autorizzata a impegnare l’organizzazione del vettore):

1. Nome e cognome, funzione, indirizzo completo, numero di telefono cellulare e fisso e indirizzo di posta elettronica del rappresentante dell'organizzazione di trasporti (persona autorizzata a impegnare l'organizzazione del vettore):

2. Nome e cognome, funzione, indirizzo completo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica della persona di riferimento per le autorità per le questioni tecniche e amministrative (responsabile della conformità ai regolamenti delle attività svolte dalla società del vettore):

2. Nome e cognome, funzione, indirizzo completo, numero di telefono cellulare e fisso e indirizzo di posta elettronica della persona di riferimento per le autorità per le questioni tecniche e amministrative (responsabile della conformità ai regolamenti delle attività svolte dalla società del vettore):

3. Nome e cognome, funzione e indirizzo completo del consulente per la sicurezza (soltanto per le modalità di trasporto interno, se diverso da 1 o 2):

3. Nome e cognome, funzione, indirizzo completo, numero di telefono cellulare e fisso e indirizzo di posta elettronica del consulente per la sicurezza (soltanto per le modalità di trasporto interno, se diverso da 1 o 2):

4. Nome e cognome, funzione e indirizzo completo del responsabile dell’attuazione del Programma di protezione dalle radiazioni, se diverso da 1 o 2 o 3:

4. Nome e cognome, funzione, indirizzo completo, numero di telefono cellulare e fisso e indirizzo di posta elettronica del responsabile dell'attuazione del Programma di protezione dalle radiazioni, se diverso da 1 o 2 o 3:

MOTIVAZIONE

Il 3 febbraio 2012, il Consiglio ha deciso di consultare il Parlamento europeo, a norma dell'articolo 7 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in merito alla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime comunitario per la registrazione dei vettori di materiali radioattivi COM(2012)0561 - 2011/0225(NLE).

Base giuridica

Le disposizioni del presente regolamento riguardano le norme di sicurezza fondamentali per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori. Di conseguenza, la base giuridica è il capo III del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 31 e 32.

Sintesi

La presente proposta di regolamento si prefigge di sostituire le procedure nazionali di dichiarazione e autorizzazione a carico dei vettori che trasportano materiali radioattivi con un sistema di registrazione unico. L'attuazione del regolamento dovrebbe permettere la semplificazione delle procedure e la riduzione degli oneri amministrativi, mantenendo al contempo un livello elevato di protezione dalle radiazioni.

Motivazione

A livello europeo, il trasporto di materiali radioattivi è disciplinato dalla normativa sui trasporti ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dalla legislazione riguardante aspetti specifici collegati alle radiazioni, tra cui la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori ai sensi del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom). La legislazione è stata semplificata dalla direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose, che regolamenta tutte le modalità di trasporto interno. Conformemente all'articolo 33 del trattato Euratom, ciascuno Stato membro stabilisce disposizioni appropriate per garantire l'osservanza delle norme fondamentali. Gli Stati membri hanno messo in atto queste procedure nell'ambito di sistemi diversi, complicando ulteriormente le operazioni di trasporto, di per sé già complesse. La sostituzione di tali procedure nazionali di dichiarazione e autorizzazione con un regime di registrazione unico per la pratica dei trasporti contribuirebbe pertanto a semplificare la procedura, a ridurre l'onere amministrativo e ad abbattere le barriere all'ingresso, mantenendo al tempo stesso invariati gli elevati livelli di protezione dalle radiazioni.

Sintesi dei miglioramenti proposti

Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione volta ad agevolare i trasporti nell'UE e a garantire un migliore monitoraggio degli stessi. Egli propone diversi miglioramenti del testo:

Al fine di garantire una parità di trattamento per tutti i vettori, gli Stati membri assicurano, attraverso le relative autorità competenti, che i criteri e i modelli di dati per il rilascio dei certificati di registrazione siano gli stessi e che la procedura di registrazione sia armonizzata. Onde evitare rifiuti ingiustificati, è opportuno che siano disponibili orientamenti online. Occorre prestare un aiuto dinamico per spiegare tutti i campi da compilare e introdurre la firma elettronica.

Il sistema di registrazione dovrebbe essere protetto, solido e pienamente operativo prima che il presente regolamento entri in vigore. Inoltre, è opportuno istituire un meccanismo di scambio di informazioni tra le autorità nazionali degli Stati membri e il sistema di registrazione, il che agevolerà perlomeno il trasporto transfrontaliero.

L'ontologia dovrebbe essere la stessa e coerente con le direttive in vigore, le definizioni e le norme dell'Euratom, specialmente quelle proposte dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA). Quando si trasportano materiali radioattivi è necessario svolgere talune attività supplementari (carico, deposito e scarico), e, pertanto, occorre definire chiaramente quali attività rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

È opportuno che il sistema di registrazione sia conforme alla direttiva 96/29/Euratom che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza, completata da altre cinque direttive specifiche che riguardano le esposizioni mediche, l'informazione del pubblico, i lavoratori esterni, il controllo delle spedizioni di residui radioattivi e di combustibile nucleare esaurito nonché il controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane. Tali direttive mirano a evitare l'esposizione a radiazioni ionizzanti derivanti da operazioni inadeguate nonché ad armonizzare i controlli negli Stati membri dell'UE.

Quando un vettore presenta la propria domanda di registrazione, è opportuno rendere disponibili i dati storici di quest'ultimo all'autorità nazionale che rilascia il certificato, al fine di garantire un migliore monitoraggio e di evitare eventuali falsificazioni.

Ci si può domandare perché il regolamento in questione abbia un campo di applicazione limitato, dal momento che non è contemplato il trasporto aereo e marittimo di materiali radioattivi. Per le imprese di trasporto aereo e marittimo, questi sistemi di registrazione sono già in uso. Pertanto, non occorre sviluppare un nuovo sistema di registrazione. La Commissione deve piuttosto valutare la possibilità di ampliare il sistema esistente più adeguato. Il relatore reputa che questa sia la soluzione più efficiente in termini di costi e che può essere attuata nel modo più veloce. Benché sia da confermare, è probabile che siano i vettori aerei a disporre del sistema più solido ed elaborato.

Sebbene questo nuovo sistema miri a semplificare la procedura di registrazione, a introdurre criteri di trasparenza e a eliminare gli ostacoli alla competitività delle attività di trasporto, la priorità deve sempre essere quella di garantire il livello di sicurezza più elevato.

La Commissione dovrebbe elaborare una relazione di valutazione concernente l'impatto del regolamento due anni dopo l'attuazione dello stesso.

Infine, il relatore ritiene che sia opportuno autorizzare un vettore ad aggiornare agevolmente i propri dati, trovandosi a sostenere oneri amministrativi limitati.

PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA SULLA BASE GIURIDICA

On. Amalia Sartori

Presidente

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

BRUXELLES

Oggetto:          Parere sulla base giuridica della proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime comunitario per la registrazione dei vettori di materiali radioattivi (COM(2012)0561- C7‑0320/2012 – 2011/0225(NLE))

Signor Presidente,

con lettera dell'11 giugno 2013, Lei ha chiesto alla commissione giuridica, a norma dell'articolo 37 del regolamento, di emettere un parere sull'opportunità di modificare la base giuridica della succitata proposta di regolamento del Consiglio sostituendo gli articoli 31 e 32 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (di seguito "il trattato Euratom") con l'articolo 91 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "TFUE") o aggiungendo tale disposizione alla base giuridica proposta dalla Commissione.

I - Contesto

Il regolamento del Consiglio oggetto della proposta istituisce un regime comunitario di registrazione dei vettori di materiali radioattivi che semplifica il compito degli Stati membri di garantire la conformità alle norme fondamentali di sicurezza in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori rispetto ai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti definite dalla direttiva 96/29/Euratom.

Il regolamento proposto sostituisce[1] con un'unica registrazione i sistemi di dichiarazione e autorizzazione vigenti negli Stati membri, stabiliti agli articoli 2 e 3 della direttiva 96/29/Euratom. Inoltre adotta un approccio graduato, esonerando dalla procedura di registrazione i vettori che trasportano esclusivamente "colli esentati". D'altro canto, la proposta di regolamento lascia agli Stati membri la facoltà di applicare ulteriori requisiti di registrazione ai vettori che trasportano materiali fissili e altamente radioattivi.

In base agli articoli 31 e 32 del trattato Euratom, il Parlamento è semplicemente consultato, mentre a norma dell'articolo 91 del TFUE il Parlamento è colegislatore insieme al Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria.

In seno alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE) sono stati presentati 10 emendamenti che intendono modificare la base giuridica sostituendola con l'articolo 91 del TFUE o aggiungendo tale articolo alla base giuridica proposta. Inoltre, il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare propone di modificare la base giuridica sostituendola con l'articolo 91 del TFUE.

Gli emendamenti presentati dai membri di ITRE sulla modifica della base giuridica della proposta e il parere della commissione ENVI recano le seguenti motivazioni:

"Dal momento che la proposta è relativa a questioni legate ai trasporti, è opportuno che essa si basi sull'articolo 91 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Trasporti). Di conseguenza, il Parlamento dovrebbe esercitare i poteri di codecisione".

"Le disposizioni relative al trasporto di merci radioattive sono attualmente fissate dalla direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose, sulla base del trattato. È pertanto opportuno scegliere la stessa base giuridica per il regolamento in esame. Non è appropriato privare il Parlamento europeo dei poteri di codecisione, come previsto dalla proposta della Commissione, soprattutto considerando che la proposta tratta importanti questioni ambientali e sanitarie. In generale, coerentemente con l'approvazione da parte del Parlamento europeo, il 15.2.2011, della relazione Belet (P7_TA(2011)0055), e il 12.3.2013 della relazione Rivasi sulle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (P7_TA(2013)0068), occorre che le norme di radioprotezione siano affrontate nell'ambito del trattato".

II - Articoli pertinenti dei trattati

I seguenti articoli del trattato Euratom formano la base giuridica della proposta della Commissione:

Articolo 31

Le norme fondamentali vengono elaborate dalla Commissione, previo parere di un gruppo di personalità designate dal comitato scientifico e tecnico tra gli esperti scientifici degli Stati membri, particolarmente tra quelli versati in materia di sanità pubblica. La Commissione domanda il parere del Comitato economico e sociale sulle norme fondamentali così elaborate.

Dopo consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione che gli trasmette i pareri dei comitati da essa raccolti, stabilisce le norme fondamentali.

Articolo 32

A richiesta della Commissione o di uno Stato membro, le norme fondamentali possono essere rivedute o completate secondo la procedura definita dall'articolo 31.

La Commissione è tenuta a istruire qualsiasi domanda formulata da uno Stato membro.

Le norme fondamentali di cui all'articolo 31 sono definite all'articolo 30 del trattato Euratom, il quale recita:

Articolo 30

Sono istituite nella Comunità norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

Per norme fondamentali s'intendono:

a) le dosi massime ammissibili con un sufficiente margine di sicurezza;

b) le esposizioni e contaminazioni massime ammissibili;

c) i principi fondamentali di sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

L'articolo 91 del TFUE, proposto per sostituire o integrare la base giuridica proposta, ha la seguente formulazione:

Articolo 91

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 90 e tenuto conto degli aspetti peculiari dei trasporti, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, stabiliscono:

a) norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri;

b) le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro;

c) le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti;

d) ogni altra utile disposizione.

2. All'atto dell'adozione delle misure di cui al paragrafo 1, si tiene conto dei casi in cui la loro applicazione rischi di pregiudicare gravemente il tenore di vita e l'occupazione in talune regioni, come pure l'uso delle attrezzature relative ai trasporti.

L'articolo 90 del TFUE recita:

Articolo 90

Gli obiettivi dei trattati sono perseguiti, per quanto riguarda la materia disciplinata dal presente titolo, nel quadro di una politica comune dei trasporti.

III - Giurisprudenza sulla base giuridica

Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia emergono alcuni principi riguardo alla scelta della base giuridica. In primo luogo, date le conseguenze della base giuridica in termini di competenza sostanziale e di procedura, la scelta del corretto fondamento giuridico riveste un'importanza costituzionale[2]. In secondo luogo, a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del TUE, ciascuna istituzione deve agire nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal trattato[3]. In terzo luogo, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, "la scelta del fondamento giuridico di un atto comunitario deve basarsi su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale, tra i quali figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell'atto"[4]. In quarto luogo, è necessario stabilire se la proposta persegue un duplice scopo o possiede una doppia componente, e se uno di questi scopi o di queste componenti è individuabile come principale o preponderante, mentre l'altro è solo accessorio, o se per contro la proposta persegue contemporaneamente più obiettivi o presenta più componenti tra loro inscindibili, senza che uno di essi assuma importanza secondaria e indiretta rispetto all'altro. Nel primo caso, l'atto deve basarsi su un solo fondamento normativo, ossia quello richiesto dallo scopo o dalla componente principale o preponderante, mentre nel secondo caso l'atto dovrà basarsi sui diversi fondamenti normativi volta a volta pertinenti [5]. La scelta di una base giuridica inappropriata può pertanto comportare l'annullamento dell'atto in questione.

IV. Scopo e contenuto della proposta di regolamento

La Commissione spiega la scelta della base giuridica come segue:

Le disposizioni del presente regolamento riguardano le norme di sicurezza fondamentali per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori. Di conseguenza, la base giuridica è il capo III del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 31 e 32[6].

Per quanto riguarda lo scopo perseguito, l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento proposto indica che esso è destinato a istituire un regime comunitario di registrazione dei vettori di materiali radioattivi che semplifica "il compito degli Stati membri di garantire la conformità alle norme fondamentali di sicurezza in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori rispetto ai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti definite dalla direttiva 96/29/Euratom". Il regolamento proposto deve pertanto applicarsi "a qualsiasi vettore impegnato nel trasporto di materiali radioattivi nella Comunità, da paesi terzi verso la Comunità e dalla Comunità verso paesi terzi. Non trova applicazione nel caso di vettori che si occupano del trasporto aereo e marittimo di materiali radioattivi." (articolo 1, paragrafo 2, della proposta di regolamento).

Per quanto riguarda il contenuto, la proposta di regolamento impone ai vettori di materiali radioattivi di essere in possesso di una registrazione valida ottenuta mediante il sistema elettronico per la registrazione dei vettori (ESCReg), istituito ai fini della supervisione e del controllo del trasporto di materiali radioattivi. La registrazione di cui sopra consente al vettore di effettuare il trasporto in tutto il territorio dell'Unione europea (articolo 4 della proposta di regolamento).

Va notato che l'articolo 3, paragrafo 3, della proposta di regolamento indica che un titolare di licenze o registrazioni valide rilasciate in conformità della direttiva 96/29/Euratom può effettuare il trasporto di materiali radioattivi anche senza una registrazione ai sensi del sistema ESCReg istituito dalla proposta in esame, purché l'attività di trasporto sia menzionata nelle suddette licenze o registrazioni.

Introducendo in tal modo una distinzione tra i campi di applicazione delle due misure, la proposta di regolamento indica di avere come scopo principale l'attuazione di un sistema di registrazione destinato a interessare, nello specifico, il trasporto di materiali radioattivi avente carattere transfrontaliero (articolo 1, paragrafo 2, della proposta di regolamento). Il certificato di registrazione, la licenza o la registrazione per le singole operazioni di trasporto continueranno pertanto a essere ottenuti in conformità alla procedura nazionale introdotta dalla direttiva 96/29/Euratom (articolo 3, paragrafo 2, della proposta di regolamento).

Dalla formulazione della proposta di regolamento risulta che, data la natura dei materiali radioattivi, il loro trasporto è soggetto, da un lato, alle norme che disciplinano il trasporto di merci pericolose[7] ai sensi del TFUE (aventi ora oggi l'articolo 91 del TFUE come base giuridica) e, dall'altro, alle misure per la protezione dalle radiazioni[8] ai sensi del trattato Euratom.

V - Determinazione della base giuridica appropriata

L'articolo 91 del TFUE fornisce una base giuridica per misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 90 del TFUE, fra cui norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri, le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro, nonché le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti.

Anche se la proposta persegue un duplice scopo o possiede una doppia componente, i trasporti e la sicurezza radioattiva, dall'analisi dello scopo e del contenuto della proposta emerge che il sistema di registrazione per il trasporto deve essere considerato lo scopo principale o preponderante, mentre le merci trasportate sono semplicemente accessorie rispetto a tale scopo. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di cui sopra, l'atto in questione deve pertanto basarsi su un solo fondamento normativo, ossia quello richiesto dallo scopo o dalla componente principale o preponderante, che in questo caso è l'articolo 91 del TFUE.

Occorre inoltre osservare che il ricorso a questa base giuridica comporterebbe il passaggio dalla procedura di consultazione alla procedura legislativa ordinaria, con la piena partecipazione del Parlamento.

VI - Conclusione e raccomandazione

Alla luce dell'analisi che precede, l'articolo 91 del TFUE costituisce da solo la base giuridica appropriata della proposta.

Nella riunione del 9 luglio 2013 la commissione giuridica ha pertanto deciso all'unanimità[9]di raccomandare quanto segue: l'articolo 91 del TFUE costituisce la base giuridica appropriata per l'adozione di un atto legislativo avente lo scopo e il contenuto della proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime comunitario per la registrazione dei vettori di materiali radioattivi. Tale atto legislativo deve pertanto essere adottato con la procedura legislativa ordinaria.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

Klaus-Heiner Lehne

  • [1]  COM(2012)0561, relazione, pag. 2.
  • [2]  Parere 2/00, Protocollo di Cartagena (Raccolta 2001, pag. I-9713, punto 5); causa C-370/07 Commissione/Consiglio (Raccolta 2009, pag. I-8917, punti 46-49); parere 1/08, Accordo generale sugli scambi di servizi (Raccolta 2009, pag. I-11129, punto 110).
  • [3]  Causa C-403/05, Parlamento/Commissione (Raccolta 2007, pag. I-9045, punto 49, e giurisprudenza ivi citata).
  • [4]  Causa C-411/06, Commissione/Parlamento (Raccolta 2009, pag. I-7585, punto 45, e giurisprudenza ivi citata).
  • [5]  Cfr. la causa C-411/06, già citata, punti 46-47.
  • [6]  COM(2012)0561, relazione, pag. 3.
  • [7]  Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose per il trasporto su strada, per ferrovia o per vie navigabili interne, GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13, e direttiva 2008/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, recante modifica della direttiva 95/50/CE del Consiglio sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione, GU L 162 del 21.6.2008, pag. 11.
  • [8]  Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1, e regolamento (Euratom) n. 1493/93 del Consiglio, dell'8 giugno 1993, sulle spedizioni di sostanze radioattive tra gli Stati membri, GU L 148 del 19.6.1993, pag. 1; direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito, GU L 337 del 5.12.2006, pag. 21; direttiva 89/618/Euratom del Consiglio, del 27 novembre 1989, concernente l'informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva, GU L 357 del 7.12.1989, pag. 31; direttiva 2003/122/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre 2003, sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane, GU L 346 del 31.12.2003, pag. 57.
  • [9]  Erano presenti al momento della votazione finale Raffaele Baldassarre (vicepresidente), Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu (vicepresidente), Piotr Borys, Françoise Castex (vicepresidente), Christian Engström, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne (presidente), Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss (relatore), Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka, Anna Záborská.

PARERE della commissione per l'ambiente,la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (4.6.2013)

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime comunitario per la registrazione dei vettori di materiali radioattivi
(COM(2012)0561 – C7‑0320/2012 – 2011/0225(NLE))

Relatore per parere: Romana Jordan

BREVE MOTIVAZIONE

La presente proposta di regolamento che istituisce un regime comunitario per la registrazione dei vettori che trasportano materiali radioattivi affronta le principali tematiche in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti e dal trasporto terrestre di materiali radioattivi all'interno della Comunità. La Commissione propone di istituire un sistema di registrazione unico per i vettori che trasportano materiali radioattivi valido in tutta la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom).

Il trasporto di materiali radioattivi è soggetto alle norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti di cui alla direttiva del Consiglio 96/27/Euratom del 13 maggio 1996 e alle prescrizioni di cui alla direttiva 2008/68/CE, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose. Tuttavia, poiché il trasporto riveste molto spesso un carattere transfrontaliero, è importante tenere nel debito conto la regolamentazione del trasporto terrestre di materiali radioattivi anche a livello comunitario. La proposta della Commissione istituisce, pertanto, un sistema di registrazione comunitario, trasferendo in questo modo alcuni diritti di attuazione alla Commissione europea. Essa sostituisce le procedure nazionali di dichiarazione e autorizzazione a carico dei vettori che trasportano materiali radioattivi con un sistema di registrazione unico per la pratica del trasporto e contribuisce a semplificare la procedura, a ridurre l'onere amministrativo e ad abbattere le barriere all'ingresso per i nuovi entranti sul mercato. Al contempo, la proposta di regolamento mantiene invariati gli elevati livelli di protezione dalle radiazioni della popolazione e dei lavoratori.

Il relatore è del parere che la proposta della Commissione semplifichi notevolmente le procedure di registrazione dei vettori che trasportano materiali radioattivi istituendo un sistema di registrazione comunitario. Il relatore plaude al principio del riconoscimento reciproco automatico dei certificati, ma ritiene che tale sistema possa essere valido soltanto se verranno definiti criteri comuni in materia di rilascio dei certificati. Una mancata definizione di simili criteri ostacolerebbe seriamente l'attuazione armonizzata di norme comuni all'interno della Comunità e metterebbe in discussione l'efficacia di tale legislazione tra gli Stati membri e i cittadini. Il relatore propone, pertanto, che vengano definiti criteri comuni di sicurezza, che consentano alle autorità competenti di stabilire se un vettore che ha chiesto la registrazione risponde ai requisiti di sicurezza di cui alle direttive 96/29/Euratom e 2008/68/CE.

In secondo luogo, la proposta della Commissione definisce le misure da adottare nel caso in cui un vettore non soddisfi i requisiti del presente regolamento. Il relatore adotta una posizione più rigorosa rispetto alla Commissione e indica che, qualora un vettore non soddisfi i requisiti del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro in cui è stata rilevata la non conformità sospende immediatamente il trasporto dei materiali radioattivi da parte del vettore interessato e attua le procedure appropriate previste dal quadro giuridico di quello Stato membro, in funzione dell'incidenza della non conformità sulla sicurezza e dei dati relativi al rispetto delle disposizioni legislative da parte del vettore. Gli altri Stati membri e la Commissione vengono informati della totalità dei casi di mancata conformità. Una volta adottate tutte le misure necessarie, il vettore può riprendere le proprie attività all'interno della Comunità.

In terzo luogo, il parere suggerisce che, qualora il vettore non rispetti le disposizioni del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro in questione ne informi non solo il vettore e le autorità degli altri Stati membri in cui il vettore intendeva trasportare i materiali radioattivi, ma anche la totalità degli Stati membri. Il relatore è del parere che un sistema istituito a livello comunitario necessiti di una comunicazione trasparente tra tutti i membri della Comunità.

Inoltre, il relatore manifesta preoccupazione per il fatto che la proposta della Commissione non definisce alcuna procedura qualora si verifichi un errore amministrativo durante la procedura di rilascio dei certificati. Il rilascio dei certificati è effettuato dalle autorità competenti pertinenti e non si può trascurare la possibilità che si verifichi un errore. Il relatore esorta, pertanto, gli Stati membri a discutere ulteriormente in merito alle possibilità di una simile procedura.

Infine, il relatore è del parere che il regolamento debba fissare una data precisa per gli atti di esecuzione che istituiscono il sistema elettronico per la registrazione dei vettori (ESCReg) al fine di garantire l'attuazione della legislazione nei tempi previsti. Inoltre, il parere suggerisce che la Commissione europea riferisca al Parlamento in merito al funzionamento e all'efficienza del sistema ESCReg tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e, successivamente, ogni cinque anni. La relazione contiene una valutazione in merito all'accessibilità, alla funzionalità, alla stabilità, alla sicurezza, alla facilità d'uso e all'attuazione degli obblighi in materia di assicurazione della conformità di cui all'articolo 7.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Titolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Proposta di

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un regime comunitario per la registrazione dei vettori di materiali radioattivi

che istituisce un regime comunitario per la registrazione dei vettori di materiali radioattivi

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Visto 1

Testo della Commissione

Emendamento

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 31, secondo paragrafo, e l'articolo 32,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91,

Motivazione

Le disposizioni relative al trasporto di materiali radioattivi sono attualmente fissate dalla direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose, sulla base del trattato. È pertanto opportuno scegliere la stessa base giuridica per il regolamento in esame. Non è appropriato privare il Parlamento europeo dei poteri di codecisione, come previsto dalla proposta della Commissione, soprattutto considerando che la proposta tratta importanti questioni ambientali e sanitarie. In generale, coerentemente con l'approvazione da parte del Parlamento europeo, il 15.2.2011, della relazione Belet (P7_TA(2011)0055), e il 12.3.2013 della relazione Rivasi sulle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (P7_TA(2013)0068), occorre che le norme di radioprotezione siano affrontate nell'ambito del trattato.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Visto 2

Testo della Commissione

Emendamento

vista la proposta della Commissione, elaborata sentito il parere di un gruppo di personalità designate dal Comitato scientifico e tecnico,

vista la proposta della Commissione europea,

Motivazione

Le disposizioni relative al trasporto di materiali radioattivi sono attualmente fissate dalla direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose, sulla base del trattato. È pertanto opportuno scegliere la stessa base giuridica per il regolamento in esame. Non è appropriato privare il Parlamento europeo dei poteri di codecisione, come previsto dalla proposta della Commissione, soprattutto considerando che la proposta tratta importanti questioni ambientali e sanitarie. In generale, coerentemente con l'approvazione da parte del Parlamento europeo, il 15.2.2011, della relazione Belet (P7_TA(2011)0055), e il 12.3.2013 della relazione Rivasi sulle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (P7_TA(2013)0068), occorre che le norme di radioprotezione siano affrontate nell'ambito del trattato.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Visto 4

Testo della Commissione

Emendamento

visto il parere del Parlamento europeo,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

Motivazione

Le disposizioni relative al trasporto di materiali radioattivi sono attualmente fissate dalla direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose, sulla base del trattato. È pertanto opportuno scegliere la stessa base giuridica per il regolamento in esame. Non è appropriato privare il Parlamento europeo dei poteri di codecisione, come previsto dalla proposta della Commissione, soprattutto considerando che la proposta tratta importanti questioni ambientali e sanitarie. In generale, coerentemente con l'approvazione da parte del Parlamento europeo, il 15.2.2011, della relazione Belet (P7_TA(2011)0055), e il 12.3.2013 della relazione Rivasi sulle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (P7_TA(2013)0068), occorre che le norme di radioprotezione siano affrontate nell'ambito del trattato.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) L'articolo 33 del trattato prescrive che gli Stati membri stabiliscano appropriate disposizioni per garantire l'osservanza delle norme fondamentali in materia di sicurezza per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

(1) La direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose stabilisce le norme riguardanti il trasporto interno di merci pericolose, compresi i materiali radioattivi, su strada, per ferrovia o per via navigabile interna;

Motivazione

Le disposizioni relative al trasporto di materiali radioattivi sono attualmente fissate dalla direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose, sulla base del trattato. È pertanto opportuno scegliere la stessa base giuridica per il regolamento in esame. Non è appropriato privare il Parlamento europeo dei poteri di codecisione, come previsto dalla proposta della Commissione, soprattutto considerando che la proposta tratta importanti questioni ambientali e sanitarie. In generale, coerentemente con l'approvazione da parte del Parlamento europeo, il 15.2.2011, della relazione Belet (P7_TA(2011)0055), e il 12.3.2013 della relazione Rivasi sulle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (P7_TA(2013)0068), occorre che le norme di radioprotezione siano affrontate nell'ambito del trattato.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) La direttiva 96/29/Euratom del Consiglio del 13 maggio 1996 stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. La direttiva si applica a tutte le pratiche che implicano un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti provenienti da una sorgente artificiale o da una sorgente di radiazione naturale, compreso il trasporto.

(2) Come per tutte le altre merci pericolose, è opportuno che anche il trasporto di materiali radioattivi sia eseguito nel rispetto delle norme internazionali relative alle merci pericolose e inquinanti nonché dell'accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), del regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia (RID) e dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) pertinenti, come stabilito dalla direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose.

Motivazione

Le disposizioni relative al trasporto di materiali radioattivi sono attualmente fissate dalla direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose, sulla base del trattato. È pertanto opportuno scegliere la stessa base giuridica per il regolamento in esame. Non è appropriato privare il Parlamento europeo dei poteri di codecisione, come previsto dalla proposta della Commissione, soprattutto considerando che la proposta tratta importanti questioni ambientali e sanitarie. In generale, coerentemente con l'approvazione da parte del Parlamento europeo, il 15.2.2011, della relazione Belet (P7_TA(2011)0055), e il 12.3.2013 della relazione Rivasi sulle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (P7_TA(2013)0068), occorre che le norme di radioprotezione siano affrontate nell'ambito del trattato.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Essendo il trasporto l'unica pratica che può comportare un frequente attraversamento delle frontiere, i vettori di materiali radioattivi potrebbero essere tenuti a soddisfare requisiti collegati a sistemi di dichiarazione e autorizzazione di svariati Stati membri. Il presente regolamento sostituisce i sistemi di dichiarazione e autorizzazione vigenti negli Stati membri con un unico sistema di registrazione valido in tutta la Comunità europea dell'energia atomica (in appresso la “Comunità”).

(4) Essendo il trasporto l'unica pratica che può comportare un frequente attraversamento delle frontiere, i vettori di materiali radioattivi potrebbero essere tenuti a soddisfare requisiti collegati a sistemi di dichiarazione e autorizzazione di svariati Stati membri. Il presente regolamento sostituisce i sistemi di dichiarazione e autorizzazione vigenti negli Stati membri con un unico sistema di registrazione.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) È necessario garantire un'attuazione efficace e armonizzata del presente regolamento mediante la definizione di criteri comuni che gli Stati membri applicano in sede di rilascio dei certificati di registrazione dei vettori, nonché uno scambio di informazioni fattibile e obbligatorio con gli altri Stati membri che consenta di assicurare il controllo dei vettori, verificare la conformità e reagire efficacemente alle situazioni di emergenza.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, occorre attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. Occorre che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

soppresso

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis) Riconoscendo l'obiettivo generale di ridurre gli oneri normativi che gravano sull'industria, occorre che la Commissione continui a monitorare l'impatto economico esercitato dal presente regolamento su molte piccole imprese che trasportano materiali radioattivi all'interno del territorio di un unico Stato;

Motivazione

L'emendamento è importante tenendo conto che la Commissione ha affermato che "è molto difficile calcolare gli effetti specifici sulle PMI sulla base dei dati disponibili" e che il periodo di consultazione on-line dei soggetti interessati si è protratto per un periodo molto breve (dal 10 dicembre 2007 al 28 gennaio 2008, vacanze natalizie incluse).

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Il presente regolamento istituisce un sistema comunitario di registrazione dei vettori di materiali radioattivi che semplifica il compito degli Stati membri di garantire la conformità alle norme fondamentali di sicurezza in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori rispetto ai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti definite dalla direttiva 96/29/Euratom.

(1) Il presente regolamento istituisce un sistema comunitario di registrazione dei vettori di materiali radioattivi che semplifica il compito degli Stati membri di garantire la conformità alle disposizioni della direttiva 2008/68/EC relativa al trasporto interno di merci pericolose.

Motivazione

Le disposizioni relative al trasporto di materiali radioattivi sono attualmente fissate dalla direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose, sulla base del trattato. È pertanto opportuno scegliere la stessa base giuridica per il regolamento in esame. Non è appropriato privare il Parlamento europeo dei poteri di codecisione, come previsto dalla proposta della Commissione, soprattutto considerando che la proposta tratta importanti questioni ambientali e sanitarie. In generale, coerentemente con l'approvazione da parte del Parlamento europeo, il 15.2.2011, della relazione Belet (P7_TA(2011)0055), e il 12.3.2013 della relazione Rivasi sulle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (P7_TA(2013)0068), occorre che le norme di radioprotezione siano affrontate nell'ambito del trattato.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) Il presente regolamento garantisce e mantiene norme di sicurezza adeguate volte a proteggere la popolazione e l'ambiente durante il trasporto di materiali radioattivi.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) “merci pericolose ad alto rischio – materiali radioattivi”: i materiali radioattivi che possono essere utilizzati in maniera illecita durante un atto terroristico e che quindi possono causare gravi conseguenze come un altissimo numero di vittime o una distruzione di massa secondo la definizione di cui all'appendice A.9. della serie n. 9 dell'AIEA sulla sicurezza nucleare "Sicurezza dei trasporti delle materie radioattive", Vienna, 2008 (IAEA Nuclear Security Series No.9 "Security in the Transport of Radioactive Material", Vienna, 2008);

e) "merci pericolose ad alto rischio – materiali radioattivi": i materiali radioattivi che possono essere dispersi in modo accidentale o essere utilizzati in maniera illecita durante un atto terroristico e che quindi possono causare gravi conseguenze come un altissimo numero di vittime o una distruzione di massa secondo la definizione di cui all'appendice A.9. della serie n. 9 dell'AIEA sulla sicurezza nucleare "Sicurezza dei trasporti delle materie radioattive", Vienna, 2008 (IAEA Nuclear Security Series No.9 "Security in the Transport of Radioactive Material", Vienna, 2008);

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. Ciascuno Stato membro conserva il diritto di disciplinare o proibire il trasporto di materiali radioattivi nel proprio territorio per motivi diversi dall'integrità fisica, ad esempio per ragioni di sicurezza nazionale o di protezione ambientale.

Motivazione

Le disposizioni attualmente in vigore stabilite dalla direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose non vanno attenuate.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 ter. Il trasporto di materiali radioattivi è eseguito nel rispetto delle norme e disposizioni internazionali fissate dall'UNECE in relazione alle merci pericolose e inquinanti nonché dell'accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), del regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia (RID) e dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) pertinenti, come stabilito dalla direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 3 bis

 

Norme comuni di sicurezza

 

La Commissione stabilisce, mediante atti delegati a norma dell'articolo 10, un corpus di norme comuni di sicurezza che i vettori di materiali radioattivi sono tenuti a rispettare. Le norme comprendono, tra l'altro, requisiti relativi alle emergenze radiologiche nonché alle misure di informazione e formazione.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ai fini della supervisione e del controllo del trasporto di materiali radioattivi, la Commissione istituisce e gestisce un sistema elettronico per la registrazione dei vettori (ESCReg). La Commissione stabilisce le informazioni da inserire nel sistema, nonché le specifiche e i requisiti tecnici del sistema elettronico per la registrazione dei vettori (ESCReg).

1. Mediante atti delegati a norma dell'articolo 10, la Commissione istituisce e gestisce il sistema elettronico per la registrazione dei vettori (ESCReg) finalizzato alla supervisione e al controllo del trasporto di materiali radioattivi e stabilisce le informazioni da inserire nel sistema, nonché le specifiche e i requisiti tecnici del sistema elettronico per la registrazione dei vettori (ESCReg).

Emendamento  1818

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo) e paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. L'ESCReg consente ai vettori di presentare la richiesta di registrazione tramite un'interfaccia web centrale. In sede di definizione dell'ESCReg, la Commissione garantisce che il sistema di registrazione online per i vettori sia operativo e accessibile in tempo utile.

 

2 bis. I lavori per la creazione dell'ESCReg da parte della Commissione iniziano immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

 

Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento si applica un periodo di due anni in cui la Commissione è tenuta a dimostrare al Consiglio che l'ESCReg è stato istituito ed è pienamente operativo. La Commissione informa il Parlamento europeo non appena l'ESCReg è stato istituito ed è pienamente operativo.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione non è responsabile dei contenuti e dell'accuratezza delle informazioni fornite tramite l'ESCReg.

3. La Commissione non è responsabile dei contenuti delle informazioni fornite tramite l'ESCReg ed è necessario che tali informazioni siano accurate, tempestive e trasparenti.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Entro otto settimane dalla trasmissione della conferma di ricevimento l'autorità competente rilascia un certificato di registrazione del vettore se ritiene che le informazioni fornite siano complete e conformi al presente regolamento, oltre che alla direttiva 96/29/Euratom e alla direttiva 2008/68/CE.

4. Entro quattro settimane dalla trasmissione della conferma di ricevimento, con la possibilità di un posticipo qualora del tempo supplementare sia ritenuto opportuno per la salvaguardia della sicurezza pubblica, l'autorità competente rilascia un certificato di registrazione del vettore se ritiene che le informazioni fornite siano complete e conformi al presente regolamento, oltre che alla direttiva 96/29/Euratom e alla direttiva 2008/68/CE.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Per verificare il rispetto del presente regolamento da parte del richiedente, l'autorità competente ricorre ai criteri comuni di sicurezza di cui all'allegato I bis (nuovo). In funzione della fattibilità e al fine di migliorare ulteriormente l'attuazione uniforme del presente regolamento nonché la protezione dalle radiazioni, tale allegato è periodicamente riveduto, in conformità delle procedure di cui all'articolo 10.

Motivazione

Al fine di garantire l'attuazione efficace e uniforme dei requisiti di sicurezza da parte dei vettori che trasportano materiali radioattivi, è opportuno che le autorità competenti verifichino che il vettore che ha chiesto la registrazione soddisfi realmente i requisiti in termini di formazione, personale, risorse ecc., segnatamente in caso di incidenti.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Una copia del certificato di registrazione del vettore è trasmessa automaticamente tramite l'ESCReg a tutte le autorità competenti degli Stati membri in cui il vettore intende operare.

Una copia del certificato di registrazione del vettore è trasmessa automaticamente tramite l'ESCReg a tutte le autorità competenti degli Stati membri.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Se l'autorità competente si rifiuta di rilasciare un certificato di registrazione del vettore per il fatto che la domanda non è completa o non è conforme ai requisiti applicabili, risponde per iscritto al richiedente entro otto settimane dalla trasmissione della conferma di ricevimento. Prima di tale rifiuto, l'autorità competente chiede al richiedente di correggere o integrare la richiesta entro tre settimane dal suo ricevimento. L'autorità competente fornisce una motivazione del rigetto.

Se l'autorità competente si rifiuta di rilasciare un certificato di registrazione del vettore per il fatto che la domanda non è completa o non è conforme ai requisiti applicabili, risponde per iscritto al richiedente entro quattro settimane dalla trasmissione della conferma di ricevimento. Prima di tale rifiuto, l'autorità competente chiede al richiedente di correggere o integrare la richiesta entro tre settimane dal suo ricevimento. L'autorità competente fornisce una motivazione del rigetto.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Nei casi in cui un vettore necessiti di un'autorizzazione urgente, e tale urgenza possa essere giustificata in ragione della riduzione dei rischi per i pazienti sottoposti a cure mediche, come ad esempio la fornitura di materiali radioattivi utilizzati negli ospedali per la diagnosi e il trattamento, o dello smaltimento di materiale radioattivo in seguito a un incidente o a un attacco terroristico, l'autorizzazione ufficiale può essere rilasciata e approvata nel minor tempo possibile a seconda della gravità dell'incidente.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Una copia del rigetto e della relativa motivazione è trasmessa automaticamente attraverso l'ESCReg a tutte le autorità competenti degli Stati membri in cui il vettore intende operare.

Una copia del rigetto e della relativa motivazione è trasmessa automaticamente attraverso l'ESCReg a tutte le autorità competenti degli Stati membri.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1. Le autorità competenti in materia di protezione dalle radiazioni effettuano controlli senza preavviso almeno una volta l'anno presso ogni soggetto in possesso di un certificato di registrazione. Le autorità competenti garantiscono inoltre un controllo periodico dei convogli dopo il loro arrivo alla destinazione finale, onde impedire che i veicoli, i carri merci o le imbarcazioni contaminati siano riutilizzati senza essere stati sottoposti a decontaminazione.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Se un vettore non soddisfa i requisiti del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro in cui è stata rilevata la mancata conformità attua le procedure appropriate previste dalla normativa dello Stato membro in questione, tra cui comunicazioni scritte, misure di formazione e istruzione, sospensione, revoca o modifica della registrazione o un'azione penale, in funzione dell'incidenza della mancata conformità sulla sicurezza e dei dati relativi al rispetto delle disposizioni legislative da parte del vettore.

1. Se un vettore non soddisfa i requisiti del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro in cui è stata rilevata la mancata conformità attua le procedure appropriate previste dalla normativa dello Stato membro in questione innanzitutto attraverso la sospensione immediata del trasporto di materiali radioattivi da parte del vettore interessato e successivamente, se ritenuto opportuno, mediante comunicazioni scritte, misure di formazione e istruzione, revoca o modifica della registrazione o un'azione penale, in funzione dell'incidenza della mancata conformità sulla sicurezza e dei dati relativi al rispetto delle disposizioni legislative da parte del vettore.

 

L'autorità competente dello Stato membro in cui il vettore è registrato riesamina la registrazione dello stesso.

 

Gli altri Stati membri e la Commissione sono informati in merito a tutti i casi di mancata conformità.

 

Tali casi sono comunicati all'ESCReg e pubblicati su Internet.

 

Al fine di prevenire le frodi sono stabilite sanzioni dissuasive per i casi di mancata conformità.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Se vi sono elementi che provano che un'autorità competente ha rilasciato un certificato per il trasporto di materiali radioattivi anche in presenza di una richiesta incompleta o insufficiente, la Commissione definisce misure ulteriori.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'autorità competente dello Stato membro nel quale è stata rilevata la mancata conformità comunica al vettore e alle autorità competenti degli Stati membri in cui il vettore intende trasportare i materiali radioattivi le informazioni sulle misure applicate e una spiegazione dei motivi che hanno portato a tali misure. Se il vettore non si adegua alle misure applicate ai sensi del paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede il vettore o, se il vettore è stabilito in un paese terzo, l'autorità competente dello Stato membro attraverso cui il vettore intendeva entrare nel territorio della Comunità revoca la registrazione.

2. L'autorità competente dello Stato membro nel quale è stata rilevata la mancata conformità comunica al vettore e alle autorità competenti di tutti gli Stati membri nonché alla Commissione le informazioni sulle misure applicate e una spiegazione dei motivi che hanno portato a tali misure. Se il vettore non si adegua alle misure applicate ai sensi del paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede il vettore o, se il vettore è stabilito in un paese terzo, l'autorità competente dello Stato membro attraverso cui il vettore intendeva entrare nel territorio della Comunità revoca la registrazione.

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'autorità competente informa il vettore e le altre autorità competenti interessate in merito alla revoca, illustrandone le ragioni.

3. L'autorità competente informa il vettore e tutte le altre autorità competenti nonché la Commissione in merito alla revoca, illustrandone le ragioni.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione trasmette tali modifiche ed eventuali variazioni delle stesse a tutte le autorità competenti nella Comunità tramite l'ESCReg.

La Commissione trasmette tali informazioni ed eventuali variazioni delle stesse a tutte le autorità competenti nella Comunità tramite l'ESCReg e le pubblica su Internet.

Motivazione

Le informazioni relative a quali siano l'autorità competente e il punto di contatto nazionale possono essere di interesse per il pubblico e vanno pertanto rese disponibili a tutti.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Attraverso i punti di contatto i vettori possono accedere facilmente alle informazioni relative alle disposizioni nazionali in materia di protezione dalle radiazioni applicabili al trasporto di materiali radioattivi.

2. Attraverso i punti di contatto è possibile accedere facilmente alle informazioni relative alle disposizioni nazionali in materia di protezione dalle radiazioni applicabili al trasporto di materiali radioattivi.

Motivazione

Le informazioni relative alle norme applicabili possono essere di interesse per il pubblico e vanno pertanto rese disponibili a tutti.

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Su richiesta dei vettori, il punto di contatto e l'autorità competente del rispettivo Stato membro trasmettono informazioni complete sui requisiti per il trasporto di materiali radioattivi all'interno del territorio dello Stato membro in questione.

Su richiesta dei vettori o di altri soggetti interessati, il punto di contatto e l'autorità competente del rispettivo Stato membro trasmettono informazioni complete sui requisiti per il trasporto di materiali radioattivi all'interno del territorio dello Stato membro in questione.

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 9 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità competenti degli Stati membri collaborano al fine di armonizzare le proprie disposizioni in relazione al rilascio di una registrazione e di garantire l'applicazione e l'esecuzione armonizzate del presente regolamento.

Le autorità competenti degli Stati membri collaborano sulla base dei criteri comuni di sicurezza di cui all'allegato I bis al fine di armonizzare le proprie disposizioni in relazione al rilascio di una registrazione e di garantire l'applicazione e l'esecuzione armonizzate del presente regolamento. Le autorità competenti sono tenute a comunicare senza indugio eventuali violazioni delle disposizioni del presente regolamento alle autorità competenti degli altri Stati membri.

Motivazione

Al fine di garantire l'attuazione efficace e uniforme dei requisiti di sicurezza da parte dei vettori che trasportano materiali radioattivi, è opportuno che le autorità competenti verifichino che il vettore che ha chiesto la registrazione soddisfi realmente i requisiti in termini di formazione, personale, risorse ecc., segnatamente in caso di incidenti.

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Esecuzione

Esercizio della delega

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 10

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione adotta atti di esecuzione che istituiscono il Sistema elettronico per la registrazione dei vettori (ESCReg) descritto all'articolo 4.

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui alla presente direttiva è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

Tali atti di esecuzione vengono adottati in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 11.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da (…).

 

3. La Commissione riferisce al Parlamento in merito al funzionamento e all'efficienza del sistema ESCReg tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e, successivamente, ogni cinque anni. La relazione contiene una valutazione in merito all'accessibilità, alla funzionalità, alla stabilità, alla sicurezza, alla facilità d'uso nonché all'attuazione degli obblighi in materia di assicurazione della conformità di cui all'articolo 7.

 

4. La delega di potere di cui all'articolo 4 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

 

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Motivazione

È auspicabile che il Parlamento sia regolarmente informato in merito all'utilizzo dell'ESCReg. La prima relazione è trasmessa a un anno dalla fine del periodo transitorio di due anni, ossia tre anni dopo l'entrata in vigore del regolamento.

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 11

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 11

soppresso

Comitato consultivo

 

La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

 

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

Il comitato presta consulenza e assistenza alla Commissione nell'esecuzione dei suoi compiti così come definiti dal presente regolamento.

 

Il comitato è composto da esperti nominati dagli Stati membri e da esperti nominati dalla Commissione ed è presieduto da un rappresentante della Commissione.

 

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 12

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 12

Articolo 12

Entrata in vigore

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

2. Gli articoli 5, 6 e 7 si applicano a partire dal [due anni dopo l'entrata in vigore].

Motivazione

In conformità del presente regolamento, i vettori possono e dovrebbero registrarsi esclusivamente attraverso il sistema ESCReg non appena tale sistema di registrazione sarà interamente operativo.

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Allegato I - punto 1 – tabella – parte B – punti 1-4

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nome e cognome, funzione, indirizzo completo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica del rappresentante dell'organizzazione di trasporti (persona autorizzata a impegnare l'organizzazione del vettore):

1. Nome e cognome, funzione, indirizzo completo, numero di telefono cellulare e fisso e indirizzo di posta elettronica del rappresentante dell'organizzazione di trasporti (persona autorizzata a impegnare l'organizzazione del vettore):

2. Nome e cognome, funzione, indirizzo completo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica della persona di riferimento per le autorità per le questioni tecniche e amministrative (responsabile della conformità ai regolamenti delle attività svolte dalla società del vettore):

2. Nome e cognome, funzione, indirizzo completo, numero di telefono cellulare e fisso e indirizzo di posta elettronica della persona di riferimento per le autorità per le questioni tecniche e amministrative (responsabile della conformità ai regolamenti delle attività svolte dalla società del vettore):

3. Nome e cognome, funzione e indirizzo completo del consulente per la sicurezza (soltanto per le modalità di trasporto interno, se diverso da 1 o 2):

3. Nome e cognome, funzione, indirizzo completo, numero di telefono cellulare e fisso e indirizzo di posta elettronica del consulente per la sicurezza (soltanto per le modalità di trasporto interno, se diverso da 1 o 2):

4. Nome e cognome, funzione e indirizzo completo del responsabile dell'attuazione del Programma di protezione dalle radiazioni, se diverso da 1 o 2 o 3:

4. Nome e cognome, funzione, indirizzo completo, numero di telefono cellulare e fisso e indirizzo di posta elettronica del responsabile dell'attuazione del Programma di protezione dalle radiazioni, se diverso da 1 o 2 o 3:

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 7 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Qualora il vettore debba aggiungere dettagli supplementari o chiarimenti in relazione alla propria domanda, si prega di riportarli in basso:

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il sottoscritto vettore dichiara di essere in regola con le norme comuni di sicurezza fissate dalla Commissione conformemente all'articolo 3 bis del presente regolamento.

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Allegato I bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

ALLEGATO I bis

 

CRITERI COMUNI DI SICUREZZA

 

1. Informazioni, consulenza e formazione:

 

a) formazione generale (certificazione ai sensi dell'ADR e radioprotezione ai sensi della direttiva 96/26/Euratom);

 

b) formazione specifica

 

c) formazione in materia di sicurezza (risposta alle emergenze ai sensi della direttiva 96/29/Euratom).

 

Il vettore fornirà ai lavoratori esposti un'opportuna formazione nel campo della radioprotezione (direttiva 2000/18/CE) e in relazione alle situazioni di emergenza.

 

Il vettore è tenuto a tenere un registro delle formazioni impartite al proprio personale.

 

L'autorità competente è tenuta a fornire informazioni e consulenza in materia di sicurezza dei trasporti di materiali radioattivi. Nello specifico, l'autorità competente fornisce al pubblico e agli utenti informazioni adeguate in merito all'approccio normativo e in materia di sicurezza seguito, alle procedure amministrative e al processo decisionale.

 

2. Emergenze radiologiche:

 

1) La lingua utilizzata per elaborare i documenti riguardanti le emergenze è idonea a garantire una comprensione corretta e inequivocabile da parte degli utenti: mittenti, vettori, fornitori e/o produttori di colli, organismi normativi.

 

2) Il vettore deve dimostrare di disporre delle risorse adeguate e di poter fornire il sostegno necessario in risposta agli incidenti di trasporto. Il vettore dovrà fungere da coordinatore al fine di informare l'autorità competente interessata o di ottenere consulenza in merito alla risposta alle emergenze. Il vettore è tenuto a nominare una persona di contatto in caso di incidenti.

 

3. La risposta alle emergenze è finalizzata a ridurre al minimo il rischio associato agli incidenti nel settore dei trasporti fornendo una risposta rapida e adeguata. Una risposta adeguata consente di ridurre al minimo, nella misura possibile, il danno potenziale o reale alle persone, ai beni e all'ambiente. Essa include quantomeno: una dosimetria degli individui, come raccomandato da un esperto in materia di protezione dalle radiazioni; prestazioni mediche e radiologiche adeguate nei confronti delle persone ferite o contaminate; una corretta collocazione del materiale radioattivo e lo smaltimento dell'eventuale materiale radioattivo disperso in seguito all'incidente; un risanamento del luogo dell'incidente al fine di ripristinare, per quanto possibile, la sua normale condizione e funzionalità iniziale. In alcune situazioni, determinate azioni possono richiedere tempi più lunghi; in tali casi, la risposta iniziale deve quantomeno garantire un'adeguata assistenza medica nei confronti dei feriti e l'attenuazione dei danni ai beni o all'ambiente.

 

4. L'autorità competente assicura la revisione periodica di tutte le misure in materia di risposta alle emergenze, incluse le misure che devono essere adottate dall'autorità competente, dall'organizzazione coinvolta nel trasporto del materiale radioattivo e da tutti gli altri soggetti interessati.

 

5. Ogni vettore deve garantire che siano rese disponibili al pubblico le informazioni concernenti i provvedimenti di protezione sanitaria, che includano:

 

a) nozioni fondamentali in materia di radioattività e dei relativi effetti sulla salute umana e sull'ambiente;

 

b) possibili casi di emergenza radiologica e relative possibili conseguenze per la popolazione e l'ambiente;

 

c) adeguate informazioni in merito al comportamento che la popolazione dovrebbe adottare in caso di emergenza radiologica;

 

d) indicazione dell'autorità locale competente per l'attuazione delle misure di emergenza.

 

Le informazioni di cui sopra devono essere aggiornate a intervalli regolari.

 

3. Consulente per la sicurezza

 

a) il vettore nomina un consulente per la sicurezza;

 

b) il consulente per la sicurezza è competente e ha esperienza nel campo della protezione dalle radiazioni.

 

4. La valutazione della dose, il monitoraggio individuale e il monitoraggio dei luoghi di lavoro sono conformi alle prescrizioni di cui alla direttiva 96/29/Euratom.

 

5. È necessario che il programma di protezione dalle radiazioni (approccio graduato) comprenda almeno quanto segue:

 

a) campo di applicazione del programma;

 

b) cultura della sicurezza;

 

c) misure concrete intese a garantire il conseguimento degli obiettivi di protezione dalle radiazioni;

 

d) ruoli e responsabilità all'interno dell'organizzazione;

 

e) valutazione della dose;

 

f) ottimizzazione e limitazione della dose;

 

g) test di contaminazione superficiale;

 

h) isolamento e altre misure di protezione;

 

i) piani di risposta in caso di emergenza;

 

j) formazione;

 

k) sistemi gestionali per il trasporto sicuro dei materiali radioattivi.

 

6. Gli audit di qualità e di conformità sono conformi alle linee guida stabilite dalla Commissione.

 

7. Requisiti supplementari:

 

a) le persone coinvolte nel trasporto di merci pericolose devono adottare ogni ragionevole misura intesa a garantire la protezione fisica delle merci e a prevenire l'accesso non autorizzato a tali merci.

 

In caso di trasporto su strada, ferrovia o acque interne, le merci vengono scaricate dal veicolo, vagone o nave non appena sia ragionevolmente possibile dopo l'arrivo sul luogo di consegna.

Motivazione

Al fine di garantire l'attuazione efficace e uniforme dei requisiti di sicurezza da parte dei vettori che trasportano materiali radioattivi, è opportuno che le autorità competenti verifichino che il vettore che ha chiesto la registrazione soddisfi realmente i requisiti in termini di formazione, personale, risorse ecc., segnatamente in caso di incidenti.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

30.5.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

35

3

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Martina Anderson, Sophie Auconie, Paolo Bartolozzi, Lajos Bokros, Yves Cochet, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Andrés Perelló Rodríguez, Pavel Poc, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Glenis Willmott, Sabine Wils

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Mark Demesmaeker, Rebecca Harms, Romana Jordan, Renate Sommer, Bart Staes

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

18.9.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

36

8

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Fabrizio Bertot, Jan Březina, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Marisa Matias, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Herbert Reul, Michèle Rivasi, Paul Rübig, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Maria Badia i Cutchet, Antonio Cancian, Yves Cochet, António Fernando Correia de Campos, Ioan Enciu, Elisabetta Gardini, Jolanta Emilia Hibner, Seán Kelly, Bernd Lange, Corinne Lepage, Marian-Jean Marinescu, Mario Pirillo

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

María Irigoyen Pérez, Cecilia Wikström, Sabine Wils