RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica determinate direttive nei settori dell'ambiente, dell'agricoltura, della politica sociale e della sanità pubblica a motivo del cambiamento di status di Mayotte nei confronti dell'Unione

20.11.2013 - (COM(2013)0418 – C7‑0176/2013 – 2013/0192(COD)) - ***I

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Relatore: Matthias Groote


Procedura : 2013/0192(COD)
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A7-0399/2013
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A7-0399/2013
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica determinate direttive nei settori dell'ambiente, dell'agricoltura, della politica sociale e della sanità pubblica a motivo del cambiamento di status di Mayotte nei confronti dell'Unione

(COM(2013)0418 – C7‑0176/2013 – 2013/0192(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0418),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 114, l'articolo 153, paragrafo 2, l'articolo 168 e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0176/2013),

–   visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

–   viste la lettera del Consiglio del 10 ottobre 2013[1],

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0399/2013),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Tramite la decisione 2012/419/UE3, il Consiglio europeo ha deciso di modificare lo status di Mayotte nei confronti dell'Unione europea con effetto dal 1° gennaio 2014. A partire da tale data Mayotte cesserà pertanto di essere un territorio d'oltremare e diventerà una regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 e dell'articolo 355, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il diritto dell'Unione sarà applicabile a Mayotte a partire da tale data. Risulta appropriato adottare alcuni provvedimenti specifici giustificati dalla situazione particolare di Mayotte in diversi settori.

(1) Tramite la decisione 2012/419/UE3, il Consiglio europeo ha deciso di modificare lo status di Mayotte nei confronti dell'Unione europea con effetto dal 1° gennaio 2014. A partire da tale data Mayotte cesserà pertanto di essere un paese o territorio d'oltremare ai sensi dell'articolo 198 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e diventerà una regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 e dell'articolo 355, paragrafo 1, di detto trattato. A seguito di tale cambiamento dello status giuridico di Mayotte, il diritto dell'Unione sarà applicabile a Mayotte a partire dal 1° gennaio 2014. Risulta appropriato adottare alcuni provvedimenti specifici giustificati dalla particolare situazione strutturale di Mayotte sul piano sociale, ambientale ed economico e dal suo nuovo status di regione ultraperiferica, in diversi settori.

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3 GU L 204 del 31.07.2012, pag. 131.

3 GU L 204 del 31.07.2012, pag. 131.

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Nel settore agricolo, per quanto riguarda la direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole5, va notato che a Mayotte le galline ovaiole sono allevate in gabbie non modificate. Considerando l'ingente lavoro preparatorio ed i notevoli investimenti richiesti per sostituire le gabbie non modificate con gabbie modificate o altri sistemi alternativi, risulta necessario, in relazione alle galline ovaiole attive il 1° gennaio 2014, differire il divieto di utilizzare gabbie non modificate per un periodo non superiore ai 12 mesi a partire da tale data. La sostituzione delle gabbie deve essere evitata durante il ciclo di deposizione delle galline ovaiole. Al fine di evitare qualsiasi distorsione della concorrenza, le uova prodotte negli stabilimenti dotati di gabbie non modificate devono essere commercializzate solamente sul mercato locale di Mayotte. Al fine di agevolare i controlli necessari, le uova prodotte in gabbie non modificate devono recare un marchio speciale.

(4) Nel settore agricolo, per quanto riguarda la direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole5, va notato che a Mayotte le galline ovaiole sono allevate in gabbie non modificate. Considerando le restrizioni economiche e sociali a Mayotte, l'ingente lavoro preparatorio ed i notevoli investimenti richiesti per sostituire le gabbie non modificate con gabbie modificate o altri sistemi alternativi, risulta necessario, in relazione alle galline ovaiole attive il 1° gennaio 2014, differire il divieto di utilizzare gabbie non modificate per un periodo non superiore ai quattro anni a partire da tale data. La sostituzione delle gabbie deve essere evitata durante il ciclo di deposizione delle galline ovaiole. Al fine di evitare qualsiasi distorsione della concorrenza, le uova prodotte negli stabilimenti dotati di gabbie non modificate devono essere commercializzate solamente sul mercato locale di Mayotte. Al fine di agevolare i controlli necessari, le uova prodotte in gabbie non modificate devono recare un marchio speciale.

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5 GU L 203 del 3.08.1999, pag. 53.

5 GU L 203 del 3.08.1999, pag. 53.

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) In relazione alla direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE, la situazione attuale delle acque superficiali a Mayotte è tale da richiedere un miglioramento considerevole al fine di ottemperare alle prescrizioni di tale direttiva. La qualità delle acque di balneazione dipende direttamente dal trattamento delle acque reflue urbane, e le disposizioni della direttiva 2006/7/EC possono essere soddisfatte solo in modo progressivo, una volta che gli agglomerati urbani che incidono sulla qualità delle acque reflue urbane siano in condizioni di rispettare le prescrizioni di cui alla direttiva 91/271/CEE. Risulta pertanto necessario adottare termini temporali specifici per permettere alla Francia di conformarsi agli standard dell'Unione in relazione alla qualità delle acque di balneazione a Mayotte.

(6) In relazione alla direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE, la situazione attuale delle acque superficiali a Mayotte è tale da richiedere un miglioramento considerevole al fine di ottemperare alle prescrizioni di tale direttiva. La qualità delle acque di balneazione dipende direttamente dal trattamento delle acque reflue urbane, e le disposizioni della direttiva 2006/7/EC possono essere soddisfatte solo in modo progressivo, una volta che gli agglomerati urbani che incidono sulla qualità delle acque reflue urbane siano in condizioni di rispettare le prescrizioni di cui alla direttiva 91/271/CEE. Risulta pertanto necessario adottare termini temporali specifici per permettere alla Francia di conformarsi agli standard dell'Unione in relazione alla qualità delle acque di balneazione a Mayotte in quanto nuova regione ultraperiferica e data la sua particolare situazione sociale, ambientale ed economica.

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Nel settore della politica sociale, vanno tenute in considerazione le difficoltà a cui la Francia va incontro per attuare a Mayotte, a partire dal 1° gennaio 2014, la direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali). Non esistono a Mayotte strutture tecniche per l'attuazione dei provvedimenti richiesti per conformarsi a tale direttiva nel settore delle radiazioni ottiche artificiali. È pertanto possibile accordare alla Francia una deroga a determinate disposizioni di tale direttiva fino al 31 dicembre 2017, a condizione che tali strutture non siano disponibili a Mayotte e fatti salvi i principi generali di protezione e prevenzione in tema di salute e sicurezza dei lavoratori.

(7) Nel settore della politica sociale, vanno tenute in considerazione le difficoltà a cui la Francia va incontro per attuare a Mayotte, a partire dal 1° gennaio 2014, la direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali). Data la sua particolare situazione attuale sul piano sociale ed economico, non esistono a Mayotte strutture tecniche per l'attuazione dei provvedimenti richiesti per conformarsi a tale direttiva nel settore delle radiazioni ottiche artificiali. È pertanto opportuno accordare alla Francia una deroga a determinate disposizioni di tale direttiva fino al 31 dicembre 2017, a condizione che tali strutture non siano disponibili a Mayotte e fatti salvi i principi generali di protezione e prevenzione in tema di salute e sicurezza dei lavoratori.

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 91/271/CE

Articolo 3 – paragrafo 1 bis – trattino 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

- entro il 31 dicembre 2020 per gli agglomerati urbani con oltre 10 000 a.e., che generano almeno il 70% del carico di Mayotte;

- entro il 31 dicembre 2020 per gli agglomerati urbani con oltre 15 000 a.e., che generano almeno il 70% del carico di Mayotte;

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 91/271/CE

Articolo 3 – paragrafo 1 bis – trattino 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

 

 

 

- entro il 31 dicembre 2027 per tutti gli altri agglomerati urbani."

- entro il 31 dicembre 2027 per tutti gli altri agglomerati urbani con oltre 2 000 a.e.."

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 91/271/CE

Articolo 4 – paragrafo 1 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis) In deroga al disposto del paragrafo 1, per quanto concerne Mayotte, la Francia garantisce che le acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, a un trattamento secondario o a un trattamento equivalente:

1 bis) In deroga al disposto del paragrafo 1, per quanto concerne Mayotte, la Francia garantisce che le acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, a un trattamento secondario o a un trattamento equivalente:

- entro il 31 dicembre 2020 per gli agglomerati urbani con oltre 15 000 a.e., che, insieme agli agglomerati urbani di cui all'articolo 5, paragrafo 2 bis, generano almeno il 70% del carico di Mayotte;

- entro il 31 dicembre 2020 per gli agglomerati urbani con oltre 15 000 a.e., che, insieme agli agglomerati urbani di cui all'articolo 5, paragrafo 2 bis, generano almeno il 70% del carico di Mayotte;

- entro il 31 dicembre 2027 per tutti gli altri agglomerati urbani."

- entro il 31 dicembre 2027 per tutti gli agglomerati urbani con oltre 2 000 a.e.."

Emendamento  8

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera a

Direttiva 91/271/CE

Articolo 5 – paragrafo 2 bis – trattino 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 entro il 31 dicembre 2020 per gli agglomerati urbani con oltre 10 000 a.e., che, insieme agli agglomerati urbani di cui all'articolo 4, paragrafo 1 bis, generano almeno il 70% del carico di Mayotte;

 entro il 31 dicembre 2020 per gli agglomerati urbani con oltre 15 000 a.e., che, insieme agli agglomerati urbani di cui all'articolo 4, paragrafo 1 bis, generano almeno il 70% del carico di Mayotte;

Emendamento  9

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera a

Direttiva 91/271/CE

Articolo 5 – paragrafo 2 bis – trattino 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

–  entro il 31 dicembre 2027 per tutti gli altri agglomerati urbani."

– entro il 31 dicembre 2027 per gli agglomerati urbani con oltre 2 000 a.e."

Emendamento  10

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Direttiva 91/271/CE

Articolo 7 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis) All’articolo 7 è aggiunto il seguente comma:

 

"In deroga al primo comma, il termine ivi riferito, per quanto concerne Mayotte, è il 31 dicembre 2027."  

Emendamento  11

Proposta di direttiva

Articolo 2

Direttiva 1999/74/CE

Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

" 3. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 2, le galline ovaiole attive a Mayotte il 1° gennaio 2014 e allevate a tale data nelle gabbie di cui al presente capo possono continuare ad essere allevate in tali gabbie fino al 31 dicembre 2014.

"3. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 2, le galline ovaiole a Mayotte possono continuare a essere allevate nelle gabbie di cui al presente capo fino al 31 dicembre 2017."

Emendamento  12

Proposta di direttiva

Articolo 8

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

  • [1]  Punto 4 del processo verbale del 21 ottobre 2013 (P7_PV-PROV(2013)10-21)

MOTIVAZIONE

Nel 2011, lo status di Mayotte è stato modificato nel contesto costituzionale francese, passando da territorio d'oltremare a dipartimento d'oltremare.

In seguito a ciò e su richiesta della Francia, il Consiglio europeo, in base all'articolo 355, paragrafi 2 e 6, ha modificato mediante la decisione 2012/419/UE lo status di questo nuovo dipartimento d'oltremare nei confronti dell'Unione Europea in quello di regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 del TFUE.

Conformemente a detta decisione, il nuovo status di Mayotte entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2014, il che comporta la piena applicazione del diritto dell'UE.

Risulta tuttavia impossibile per la Francia garantire la piena applicazione del diritto dell'Unione sin dall'inizio e a tal fine è necessario prevedere una serie di periodi transitori e di disposizioni, in particolare in materia di trattamento delle acque reflue, dimensioni, politica delle acque, gestione della qualità delle acque di balneazione, dimensioni delle gabbie per le galline ovaiole, requisiti minimi di salute e di sicurezza relativi all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici e diritti dei pazienti per quanto concerne l'assistenza sanitaria transfrontaliera.

Il relatore ha verificato la corretta applicazione della base giuridica della proposta della Commissione e ha consultato la commissione JURI del Parlamento europeo.

La commissione JURI ha concluso all'unanimità che l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 114, l'articolo 153, paragrafo 2, l'articolo 168 e l'articolo 192, paragrafo 1, che richiedono tutti la procedura legislativa ordinaria, costituiscono le basi giuridiche appropriate per la proposta.

Il parere della commissione JURI è aggiunto al presente fascicolo, ma il relatore desidera porre l'accento sui seguenti punti: "La base giuridica proposta dalla Commissione fa riferimento in modo diretto alle diverse basi giuridiche delle sei direttive interessate e lo scopo e il contenuto della proposta sono l'indicazione delle scadenze e delle modalità specifiche per la relativa attuazione per quanto riguarda Mayotte.

La proposta non contiene quindi alcuna nuova disposizione sulle misure specifiche tenendo conto della specifica situazione socioeconomica di Mayotte. Di conseguenza, benché la decisione del Consiglio europeo abbia modificato lo status di Mayotte in regione ultraperiferica, a cui si applica l'articolo 349 del TFUE, la proposta non fa alcun riferimento a provvedimenti previsti da tale base giuridica.

Data la pluralità delle basi giuridiche per le direttive in questione, senza che una di esse assuma importanza secondaria e indiretta rispetto all'altra, la proposta dovrà basarsi sui diversi fondamenti normativi pertinenti. Poiché tutti i fondamenti normativi richiedono l'applicazione della procedura legislativa ordinaria, tale sarà la procedura da seguire per la proposta."

Il relatore è d'accordo in linea di principio con le disposizioni transitorie proposte dalla Commissione, poiché ritiene che una rapida e piena applicazione del diritto dell'Unione sia la strada migliore da seguire per l'ambiente, la salute pubblica e il benessere degli animali sull'isola.

Tuttavia, nel caso delle galline ovaiole e al fine di trovare un compromesso equo e praticabile tra l'investimento degli imprenditori e il benessere degli animali, il relatore propone di vietare l'uso di nuove gabbie costruite secondo le vecchie norme, ma di autorizzare fino alla fine del 2017 le vecchie gabbie standard che sono già in uso, a condizione che le uova di galline allevate in gabbie vecchio stile non possano essere esportate e siano etichettate di conseguenza.

Una seconda serie di emendamenti riguarda i sistemi di raccolta delle acque reflue e le soglie relative agli agglomerati al di sopra delle quali vigerà l'obbligo di costruzione di tali sistemi. Detti emendamenti mirano ad allineare le disposizioni concernenti Mayotte con l'acquis dell'UE attualmente in vigore per il resto dell'Unione.

PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA SULLA BASE GIURIDICA

On. Matthias Groote

Presidente

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

BRUXELLES

Oggetto:          Parere sulla base giuridica della modifica di determinate direttive nei settori dell'ambiente, dell'agricoltura, della politica sociale e della sanità pubblica a motivo del cambiamento di status di Mayotte nei confronti dell'Unione (COM(2013)0418 – C7‑0176/2013 – 2013/0192(COD))

Onorevole Presidente,

con lettera del 19 settembre 2013 Lei ha chiesto alla commissione giuridica, a norma dell'articolo 37 del regolamento, di prendere in esame la base giuridica della succitata proposta di direttiva.

La base giuridica proposta dalla Commissione è costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, dall'articolo 114, dall'articolo 153, paragrafo 2, dall'articolo 168 e dall'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Alla luce del cambiamento di status di Mayotte, che cesserà di essere un paese o territorio francese d'oltremare e diventerà una regione ultraperiferica in virtù della decisione 2012/419/UE[1] del Consiglio europeo, il Consiglio dell'Unione europea ha deciso, il 30 settembre 2013, di modificare la base giuridica della proposta sostituendola con l'articolo 349 del TFUE.

Nella lettera Lei ha quindi richiesto un parere sulla base giuridica corretta nonché sulla legittimità della decisione del Consiglio europeo e, in caso contrario, sulle possibilità di ricorso giurisdizionale.

I - Antefatto

In seguito a un referendum tenutosi nel 2009, l'allora comunità francese d'oltremare di Mayotte, situata a nord del Madagascar nell'oceano Indiano, è divenuta un dipartimento francese d'oltremare a partire dal 31 marzo 2011 e, con lettera del 26 ottobre 2011[2], il presidente della Francia ha quindi chiesto al presidente del Consiglio europeo di avviare la procedura di cui all'articolo 355, paragrafo 6, del TFUE al fine di adottare una decisione che modifichi, conformemente ai trattati UE, lo status di Mayotte da "paese o territorio d'oltremare" a "regione ultraperiferica". La lettera citava anche la dichiarazione n. 43 relativa all'articolo 355, paragrafo 6, del TFUE, che recita quanto segue:

Le Alte Parti Contraenti convengono che il Consiglio europeo, in applicazione dell'articolo 355, paragrafo 6, adotterà una decisione riguardante la modifica dello status di Mayotte rispetto all'Unione, al fine di rendere tale territorio una regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 355, paragrafo 1, e dell'articolo 349, quando le autorità francesi notificheranno al Consiglio europeo e alla Commissione che l'evoluzione attualmente in corso dello status interno dell'isola lo consente.

Previa consultazione della Commissione[3] a norma dell'articolo 355, paragrafo 6, del TFUE, il Consiglio europeo, il 12 luglio 2012, ha quindi adottato all'unanimità la succitata decisione.

L'articolo 1 della decisione stabilisce che, a decorrere dal 2014, Mayotte cessa di essere un paese o territorio d'oltremare, al quale si applicano le disposizioni della parte quarta del TFUE, per diventare una regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 del TFUE. L'articolo 2 recita quanto segue:

Articolo 2

Il TFUE è così modificato:

1) nell'articolo 349, primo comma, dopo i termini "della Martinica" sono inseriti i termini "di Mayotte";

2) nell'articolo 355, punto 1, dopo i termini "alla Martinica" sono inseriti i termini "a Mayotte";

3) nell'allegato II è abrogato il sesto trattino.

La decisione presenta la medesima struttura ed è stata adottata seguendo la stessa procedura della decisione che il Consiglio europeo ha adottato nel 2010 in relazione al cambiamento di status dell'isola caraibica francese di Saint-Barthélemy da regione ultraperiferica a paese o territorio d'oltremare[4].

Occorre tuttavia tenere presente che nessuna delle due modifiche della lettera del TFUE introdotte dalle due citate decisioni del Consiglio europeo trova riscontro nell'ultima versione consolidata del TFUE, pubblicata il 26 ottobre 2012[5]. Dette modifiche sono invece incluse nella versione consolidata del testo pubblicata dal Consiglio[6].

II - Articoli del trattato pertinenti

Gli articoli del TFUE in appresso figurano come basi giuridiche nella proposta della Commissione (la sottolineatura è aggiunta):

Articolo 43

[...]

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli prevista all'articolo 40, paragrafo 1, e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca.

Articolo 114

1. Salvo che i trattati non dispongano diversamente, si applicano le disposizioni seguenti per la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 26. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

           [...]

Articolo 153

[...]

Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

[...]

Articolo 168

[...]

4. In deroga all'articolo 2, paragrafo 5, e all'articolo 6, lettera a), e in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera k), il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, adottando, per affrontare i problemi comuni di sicurezza:

[...]

5. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, possono anche adottare misure di incentivazione per proteggere e migliorare la salute umana, in particolare per lottare contro i grandi flagelli che si propagano oltre frontiera, misure concernenti la sorveglianza, l'allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, e misure il cui obiettivo diretto sia la protezione della sanità pubblica in relazione al tabacco e all'abuso di alcol, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

[...]

Articolo 192

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, decidono in merito alle azioni che devono essere intraprese dall'Unione per realizzare gli obiettivi dell'articolo 191.

[...]

Il Consiglio propone quale base giuridica della direttiva il seguente articolo (la sottolineatura è aggiunta):

Articolo 349

Tenuto conto della situazione socioeconomica strutturale della Guadalupa, della Guyana francese, della Martinica, della Riunione, di Saint Barthélemy, di Saint Martin, delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie, aggravata dalla loro grande distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili, dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta misure specifiche volte, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione dei trattati a tali regioni, ivi comprese politiche comuni. Allorché adotta le misure specifiche in questione secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio delibera altresì su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.

Le misure di cui al primo comma riguardano in particolare politiche doganali e commerciali, politica fiscale, zone franche, politiche in materia di agricoltura e di pesca, condizioni di fornitura delle materie prime e di beni di consumo primari, aiuti di Stato e condizioni di accesso ai fondi strutturali e ai programmi orizzontali dell'Unione.

Il Consiglio adotta le misure di cui al primo comma tenendo conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche senza compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni.

III - Basi giuridiche proposte

L'articolo 43 del TFUE fornisce la base giuridica per la politica agricola comune e la politica comune della pesca. La procedura prevista è la procedura legislativa ordinaria.

L'articolo 114 del TFUE fornisce la base giuridica per l'adozione delle misure relative al ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno. La procedura prevista è la procedura legislativa ordinaria.

L'articolo 153 del TFUE fornisce la base giuridica per l'adozione di misure a protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori nonché in materia di sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori. La procedura prevista è la procedura legislativa ordinaria.

L'articolo 168 del TFUE fornisce la base giuridica per l'adozione di misure a protezione della salute pubblica. La procedura prevista è la procedura legislativa ordinaria.

L'articolo 192 del TFUE fornisce la base giuridica per le azioni che devono essere intraprese dall'Unione per realizzare i suoi obiettivi di politica ambientale. La procedura prevista è la procedura legislativa ordinaria.

L'articolo 349 del TFUE fornisce la base giuridica per l'adozione di misure specifiche volte, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione dei trattati alle regioni ultraperiferiche, anche per quanto concerne le politiche comuni, al fine di tenere conto della loro specifica situazione socioeconomica. Il Consiglia adotta tali misure su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento.

IV - Giurisprudenza sulla base giuridica

In base all'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE), ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste[7].

Secondo una giurisprudenza costante della Corte di giustizia, "la scelta del fondamento normativo di un atto comunitario deve basarsi su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale, tra i quali figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell'atto"[8]. La scelta di una base giuridica scorretta potrebbe quindi giustificare l'annullamento dell'atto in questione.

Inoltre, ove la proposta di atto persegua contemporaneamente più obiettivi o possegga più componenti, tra loro inscindibili, senza che uno di essi assuma importanza secondaria e indiretta rispetto all'altro, l'atto dovrà basarsi sui diversi fondamenti giuridici di volta in volta pertinenti[9].

V. Scopo e contenuto della proposta di direttiva

Nel succitato parere relativo all'iniziativa francese sul cambiamento di status di Mayotte, la Commissione ha dichiarato che prenderà in considerazione la richiesta di deroghe e periodi di transizione presentata dalla Francia e, se necessario, avanzerà proposte.

La proposta presentata dalla Commissione indica quindi le scadenze e le modalità specifiche valide per la Francia nell'attuazione delle sei direttive esistenti nei settori dell'ambiente, dell'agricoltura, della politica sociale e della sanità pubblica.

VI - Determinazione della base giuridica appropriata

Ai fini della determinazione della base giuridica corretta per la proposta di direttiva occorre stabilire se le disposizioni ivi contenute debbano o meno essere considerate misure specifiche per l'applicazione dei trattati a Mayotte, tenuto conto della sua situazione socioeconomica strutturale.

La base giuridica proposta dalla Commissione contiene riferimenti diretti alle diverse basi giuridiche delle sei direttive interessate; lo scopo e il contenuto della proposta riguardano l'indicazione delle scadenze e delle modalità specifiche per la relativa attuazione per quanto riguarda Mayotte.

La proposta non contiene quindi alcuna nuova disposizione riguardante misure specifiche che tengano conto della specifica situazione socioeconomica di Mayotte. Di conseguenza, benché la decisione del Consiglio europeo abbia modificato lo status di Mayotte in regione ultraperiferica, a cui si applica l'articolo 349 del TFUE, la proposta non riguarda le misure previste da tale base giuridica.

Data la pluralità delle basi giuridiche per le direttive in questione, senza che una di esse assuma importanza secondaria e indiretta rispetto all'altra, la proposta dovrà basarsi sui diversi fondamenti normativi di volta in volta pertinenti. Poiché in ognuno di essi è prevista l'applicazione della procedura legislativa ordinaria, sarà quest'ultima la procedura da seguire per la proposta.

Va altresì rilevato che, a norma dell'articolo 355, paragrafo 6, del TFUE, il Consiglio europeo può modificare lo status di un paese o territorio d'oltremare per quanto riguarda l'applicazione dei trattati a tale paese o territorio d'oltremare, ma che il testo vero e proprio dei trattati può essere modificato esclusivamente seguendo le procedure di cui all'articolo 48 del TUE. Di conseguenza, è lecito chiedersi se il Consiglio europeo, adottando decisioni che modificano la lettera dei trattati, abbia agito correttamente, in particolare tenuto conto dell'articolo 13, paragrafo 2, del TUE, secondo cui ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal trattato.

VII - Conclusione e raccomandazioni

Alla luce dell'analisi che precede, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 114, l'articolo 153, paragrafo 2, l'articolo 168 e l'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, così come proposto dalla Commissione, costituiscono la giusta base giuridica della proposta.

Nella riunione del 14 ottobre 2013 la commissione giuridica ha pertanto deciso all'unanimità[10] di dichiarare che la base giuridica proposta dal Consiglio, vale a dire l'articolo 349 del TFUE, non è corretta, e che lo è invece quella proposta dalla Commissione.

Su tale base, quindi, la commissione giuridica ha altresì deciso di raccomandare al Presidente del Parlamento, conformemente all'articolo 128 del regolamento, di adire la Corte di giustizia, dopo l'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della decisione del Consiglio di richiedere il parere del Parlamento, onde preservare le prerogative del Parlamento a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del TUE.

La commissione giuridica ha raccomandato al Parlamento di non intraprendere alcuna azione per quanto concerne la decisione del Consiglio europeo 2012/419/UE che modifica il trattato.

Voglia gradire, onorevole Presidente, i sensi della mia profonda stima.

Klaus-Heiner Lehne

  • [1]  Decisione del Consiglio europeo 2012/419/UE, dell'11 luglio 2012, che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte (GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131).
  • [2]  Cfr. documento del Consiglio EUCO 114/11 del 15 novembre 2011.
  • [3]  C(2012)3506 final, disponibile nel documento del Consiglio 11006/12.
  • [4]  Decisione del Consiglio europeo 2010/718/UE, del 29 ottobre 2010, che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, dell'isola di Saint-Barthélemy (GU L 325 del 9.12.2010, pag. 4).
  • [5]  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:FULL:IT:PDF.
  • [6]  http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/08/st06/st06655-re07.it08.pdf.
  • [7]  Causa C-403/05, Parlamento/Commissione (Raccolta 2007, pag. I-9045, punto 49, e giurisprudenza ivi citata).
  • [8]  Causa C-45/86, Commissione/Consiglio (Preferenze tariffarie generalizzate, Raccolta 1987, pag. 1439, punto 5); causa C-440/05, Commissione/Consiglio (Raccolta 2007, pag. I-9097); causa C-411/06, Commissione/Parlamento europeo e Consiglio (8 settembre 2009, GU C 267 del 7.11.2009, pag. 8).
  • [9]  Cfr. succitata causa C-411/06, punti 46-47.
  • [10]  Erano presenti al momento della votazione finale: Sebastian Valentin Bodu (vicepresidente), Françoise Castex (vicepresidente), Marielle Gallo, Jutta Haug (a norma dell'articolo 187, paragrafo 2, del regolamento), Klaus-Heiner Lehne (presidente), Eva Lichtenberger, Alajos Mészáros, Andrej Plenković (a norma dell'articolo 193, paragrafo 3, del regolamento) Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.

PARERE della commissione per lo sviluppo regionale (16.10.2013)

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica determinate direttive nei settori dell'ambiente, dell'agricoltura, della politica sociale e della sanità pubblica a motivo del cambiamento di status di Mayotte nei confronti dell'Unione
(COM(2013)0418 – C7‑0176/2013 – 2013/0192(COD))

Relatore per parere: Patrice Tirolien

BREVE MOTIVAZIONE

Tramite la decisione 2012/419/UE il Consiglio europeo ha modificato lo status di Mayotte nei confronti dell'Unione europea, con effetto dal 1° gennaio 2014. A partire da tale data Mayotte cesserà pertanto di essere un territorio d'oltremare e diventerà una regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 e dell'articolo 355, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e il diritto dell'Unione vi sarà pienamente applicabile.

Ben consapevole dei vincoli che rappresenterà per Mayotte tale cambiamento di status, la Commissione ha proposto al Parlamento e al Consiglio una serie di disposizioni legislative derogatorie che consentiranno un'integrazione progressiva e scaglionata nel tempo dell'"acquis" dell'Unione.

La proposta all'esame stabilisce un certo numero di deroghe relativamente alla gestione, al finanziamento e al controllo della pesca a Mayotte. È stata elaborata in stretta collaborazione con il governo francese, al fine di garantire che l'"acquis" venga integrato il più rapidamente possibile, tenendo conto, nel contempo, delle caratteristiche specifiche di Mayotte, soprattutto per quanto riguarda i vincoli economici e sociali connessi allo status di regione ultraperiferica quale definito all'articolo 349 del TFUE.

A questo proposito, il relatore per parere si rammarica del fatto che detto articolo 349 non sia stato incluso fra le basi giuridiche della proposta, nonostante che le misure proposte e le relative giustificazioni corrispondano pienamente alla sua finalità. La sua inclusione è essenziale per integrare il carattere derogatorio delle misure specifiche proposte.

Inoltre, sono altresì necessari alcuni aggiustamenti per garantire ad un tempo le ambizioni comunitarie in materia di tutela del benessere degli animali, dell'uomo e dell'ambiente nonché le questioni materiali e finanziarie che esse comportano, cui si aggiungono i vincoli connessi all'ultraperifericità. Pertanto, il relatore per parere suggerisce, dato il palese nesso esistente fra tali disposizioni, di armonizzare le basi derogatorie in materia di purificazione dell'acqua e di controllo della sua qualità.

Analogamente, il relatore per parere propone di estendere a 4 anni la deroga per la messa in conformità delle gabbie delle galline ovaiole, tenuto conto del numero limitato delle persone che operano nel settore, dei vincoli economici e sociali che caratterizzano l'economia di Mayotte e della limitazione della commercializzazione delle uova al mercato locale. Tale disposizione resta una condizione per l'applicazione della legislazione comune all'atto della costruzione di nuove gabbie.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Visto 1

Testo della Commissione

Emendamento

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 114, l'articolo 153, paragrafo 2, l'articolo 168 e l'articolo 192, paragrafo 1,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 114, l'articolo 153, paragrafo 2, l'articolo 168, l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 349,

 

Motivazione

Dal momento che l'articolo 349 del TFUE contempla la possibilità di adottare misure specifiche per le regioni ultraperiferiche, sarebbe opportuno includerlo fra le basi giuridiche della direttiva.

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Tramite la decisione 2012/419/UE3, il Consiglio europeo ha deciso di modificare lo status di Mayotte nei confronti dell'Unione europea con effetto dal 1° gennaio 2014. A partire da tale data Mayotte cesserà pertanto di essere un territorio d'oltremare e diventerà una regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 e dell'articolo 355, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il diritto dell'Unione sarà applicabile a Mayotte a partire da tale data. Risulta appropriato adottare alcuni provvedimenti specifici giustificati dalla situazione particolare di Mayotte in diversi settori.

(1) Tramite la decisione 2012/419/UE3, il Consiglio europeo ha deciso di modificare lo status di Mayotte nei confronti dell'Unione europea con effetto dal 1° gennaio 2014. A partire da tale data Mayotte cesserà pertanto di essere un paese e territorio d'oltremare ai sensi dell'articolo 198 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e diventerà una regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 e dell'articolo 355, paragrafo 1, di detto trattato. Il diritto dell'Unione sarà applicabile a Mayotte a partire da tale data. Risulta appropriato adottare in diversi settori alcuni provvedimenti specifici giustificati dalla situazione particolare di Mayotte nonché dal suo nuovo status di regione ultraperiferica.

_________________________

3 GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131.

__________________________3

GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131.

Motivazione

L'emendamento è inteso a precisare lo status precedente di Mayotte e a evidenziare il fatto che il suo nuovo status di regione ultraperiferica le consente di beneficiare di deroghe dalle politiche dell'UE a norma dell'articolo 349 del TFUE.

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Nel settore agricolo, per quanto riguarda la direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole5, va notato che a Mayotte le galline ovaiole sono allevate in gabbie non modificate. Considerando l'ingente lavoro preparatorio ed i notevoli investimenti richiesti per sostituire le gabbie non modificate con gabbie modificate o altri sistemi alternativi, risulta necessario, in relazione alle galline ovaiole attive il 1° gennaio 2014, differire il divieto di utilizzare gabbie non modificate per un periodo non superiore ai 12 mesi a partire da tale data. La sostituzione delle gabbie deve essere evitata durante il ciclo di deposizione delle galline ovaiole. Al fine di evitare qualsiasi distorsione della concorrenza, le uova prodotte negli stabilimenti dotati di gabbie non modificate devono essere commercializzate solamente sul mercato locale di Mayotte. Al fine di agevolare i controlli necessari, le uova prodotte in gabbie non modificate devono recare un marchio speciale.

(4) Nel settore agricolo, per quanto riguarda la direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole5, va notato che a Mayotte le galline ovaiole sono allevate in gabbie non modificate. Considerando i vincoli economici e sociali vigenti a Mayotte, l'ingente lavoro preparatorio ed i notevoli investimenti richiesti per sostituire le gabbie non modificate con gabbie modificate o altri sistemi alternativi, risulta necessario, in relazione alle galline ovaiole attive il 1° gennaio 2014, differire il divieto di utilizzare gabbie non modificate per un periodo non superiore ai quattro anni a partire da tale data. La sostituzione delle gabbie deve essere evitata durante il ciclo di deposizione delle galline ovaiole. Al fine di evitare qualsiasi distorsione della concorrenza, le uova prodotte negli stabilimenti dotati di gabbie non modificate devono essere commercializzate solamente sul mercato locale di Mayotte. Al fine di agevolare i controlli necessari, le uova prodotte in gabbie non modificate devono recare un marchio speciale.

________________________5

GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53.

_________________________5

GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53.

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 91/271/CE

Articolo 3 – paragrafo 1 bis – trattino 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

– entro il 31 dicembre 2020 per gli agglomerati urbani con oltre 10 000 a.e., che generano almeno il 70% del carico di Mayotte;

– entro il 31 dicembre 2020 per gli agglomerati urbani con oltre 15 000 a.e., che generano almeno il 70% del carico di Mayotte;

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 91/271/CE

Articolo 3 – paragrafo 1 bis – trattino 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

– entro il 31 dicembre 2027 per tutti gli altri agglomerati urbani.

– entro il 31 dicembre 2027 per i comuni con oltre 2 000 a.e.

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 91/271/CE

Articolo 4 – paragrafo 1 bis – trattino 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

– entro il 31 dicembre 2027 per tutti gli altri agglomerati urbani.

– entro il 31 dicembre 2027 per i comuni con oltre 2 000 a.e.

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera a

Direttiva 91/271/CE

Articolo 5 – paragrafo 2 bis – trattino 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

– entro il 31 dicembre 2020 per gli agglomerati urbani con oltre 10 000 a.e., che, insieme agli agglomerati urbani di cui all'articolo 4, paragrafo 1 bis, generano almeno il 70% del carico di Mayotte;

– entro il 31 dicembre 2020 per gli agglomerati urbani con oltre 15 000 a.e., che, insieme agli agglomerati urbani di cui all'articolo 4, paragrafo 1 bis, generano almeno il 70% del carico di Mayotte;

Emendamento  8

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera a

Direttiva 91/271/CE

Articolo 5 – paragrafo 2 bis – trattino 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

– entro il 31 dicembre 2027 per tutti gli altri agglomerati urbani.

– entro il 31 dicembre 2027 per gli agglomerati urbani con oltre 2 000 a.e.

Emendamento  9

Proposta di direttiva

Articolo 2

Direttiva 1999/74/CE

Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

La costruzione o la messa in funzione per la prima volta a Mayotte delle gabbie di cui al presente capo è vietata a partire dal 1° gennaio 2014.

PROCEDURA

Titolo

Modifica di determinate direttive nei settori dell'ambiente, dell'agricoltura, della politica sociale e della sanità pubblica a motivo del cambiamento di status di Mayotte nei confronti dell’Unione

Riferimenti

COM(2013)0418 – C7-0176/2013 – 2013/0192(COD)

Commissione competente per il merito

Annuncio in Aula

ENVI

1.7.2013

 

 

 

Parere espresso da

Annuncio in Aula

REGI

1.7.2013

Relatore per parere

Nomina

Patrice Tirolien

11.7.2013

Approvazione

14.10.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

25

1

4

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Luís Paulo Alves, Francesca Barracciu, Victor Boştinaru, Nikos Chrysogelos, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, María Irigoyen Pérez, Mojca Kleva Kekuš, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Iosif Matula, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Cornelia Ernst, Catherine Grèze, Karin Kadenbach, Maurice Ponga, Elisabeth Schroedter, Richard Seeber, Patrice Tirolien, Giommaria Uggias, Derek Vaughan

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Edvard Kožušník

PROCEDURA

Titolo

Modifica di determinate direttive nei settori dell’ambiente, dell’agricoltura, della politica sociale e della sanità pubblica a motivo del cambiamento di status di Mayotte nei confronti dell’Unione

Riferimenti

COM(2013)0418 – C7-0176/2013 – 2013/0192(COD)

Presentazione della proposta al PE

13.6.2013

 

 

 

Commissione competente per il merito

Annuncio in Aula

ENVI

1.7.2013

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

Annuncio in Aula

EMPL

1.7.2013

REGI

1.7.2013

AGRI

1.7.2013

 

Pareri non espressi

Decisione

EMPL

3.7.2013

AGRI

2.7.2013

 

 

Relatore(i)

Nomina

Matthias Groote

11.7.2013

 

 

 

Contestazione della base giuridica

Parere JURI

JURI

14.10.2013

 

 

 

Esame in commissione

24.10.2013

4.11.2013

 

 

Approvazione

14.11.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

20

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Sophie Auconie, Franco Bonanini, Chris Davies, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Linda McAvan, Vladko Todorov Panayotov, Pavel Poc, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Glenis Willmott

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Kriton Arsenis, Margrete Auken, Vladimir Urutchev

Deposito

20.11.2013