RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici

20.12.2013 - (COM(2013)0449 – C7‑0208/2013 – 2013/0213(COD)) - ***I

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Relatore: Birgit Collin-Langen


Procedura : 2013/0213(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0004/2014
Testi presentati :
A7-0004/2014
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Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici

(COM(2013)0449 – C7‑0208/2013 – 2013/0213(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0449),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0208/2013),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 ottobre 2013[1],

–   visto il parere del Comitato delle regioni del 28 novembre 2013[2],

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0004/2014),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Occorre rimuovere o ridurre gli ostacoli al commercio dovuti alla coesistenza di una pluralità di requisiti giuridici e norme tecniche per la fatturazione elettronica e alla mancanza di interoperabilità. Per conseguire tale obiettivo è necessaria una norma europea comune per il modello di dati semantici della fattura elettronica di base.

(5) Occorre rimuovere o ridurre gli ostacoli al commercio transfrontaliero dovuti alla coesistenza di una pluralità di requisiti giuridici e norme tecniche per la fatturazione elettronica e alla mancanza di interoperabilità. Per conseguire tale obiettivo è necessaria una norma europea comune per il modello di dati semantici degli elementi essenziali della fattura elettronica. La norma dovrebbe definire gli elementi essenziali di una fattura elettronica e garantire la correlazione di tali elementi alle diverse norme tecniche, permettendo in tal modo l'invio e la ricezione delle fatture elettroniche tra sistemi che si basano su norme tecniche diverse. Le norme tecniche nazionali esistenti non dovrebbero essere sostituite né pregiudicate dalla norma comune e dovrebbero poter continuare a essere applicate parallelamente a quest'ultima.

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'esecuzione della presente direttiva, occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio2 bis.

 

 

____________

 

2 bis Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) La Commissione dovrebbe applicare le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea3 per chiedere al competente organismo europeo di normazione di predisporre una norma europea per il modello semantico dei dati della fattura elettronica di base. Nella sua richiesta al competente organismo europeo di normazione, la Commissione deve chiedere che tale norma europea sia tecnologicamente neutrale, per evitare distorsioni della concorrenza. Poiché le fatture elettroniche possono contenere dati personali, la Commissione dovrebbe chiedere anche che la norma europea assicuri la tutela dei dati personali in conformità della direttiva 95/46/CE, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati4. Oltre a questi requisiti minimi, nella richiesta al competente organismo europeo di normazione la Commissione dovrebbe indicare altri requisiti relativi al contenuto della norma europea nonché una scadenza per la sua adozione.

(6) La Commissione dovrebbe applicare le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea3 per chiedere al competente organismo europeo di normazione di predisporre una norma europea per il modello semantico dei dati degli elementi essenziali della fattura elettronica. Nella sua richiesta al competente organismo europeo di normazione, la Commissione deve chiedere che tale norma europea sia tecnologicamente neutrale, per evitare distorsioni della concorrenza. Poiché le fatture elettroniche possono contenere dati personali, la Commissione dovrebbe chiedere anche che la norma europea tenga conto della tutela dei dati personali in conformità della direttiva 95/46/CE, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati4, e dei principi di tutela dei dati fin dalla progettazione, di proporzionalità e di minimizzazione dei dati. Oltre a questi requisiti minimi, nella richiesta al competente organismo europeo di normazione la Commissione dovrebbe indicare altri requisiti relativi al contenuto della norma europea nonché una scadenza di 24 mesi per la sua adozione.

__________________

__________________

3 GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

3 GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

4 GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

4 GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis) Le definizioni relative all'aggiudicazione di contratti contenute nella presente direttiva dovrebbero essere conformi alla legislazione europea in materia di appalti pubblici.

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 ter) La norma europea dovrebbe specificare gli elementi dei dati semantici che si riferiscono, in particolare, ai dati complementari del venditore e dell'acquirente, agli identificatori di processo, agli attributi della fattura, ai dati specifici degli articoli fatturati, alle informazioni sulla consegna, ai termini di pagamento e alle condizioni. Gli elementi essenziali di una fattura elettronica dovrebbero essere conformi alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio4 bis ed essere inclusi in ogni fattura elettronica. Ciò garantirebbe un'applicazione chiara e uniforme della fatturazione elettronica. Infine, la norma dovrebbe essere compatibile con le norme internazionali pertinenti, al fine di evitare ostacoli tecnici all'accesso al mercato per i fornitori di paesi terzi.

 

__________________

 

4 bis GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Considerando 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 quater) La norma europea dovrebbe altresì essere idonea a essere utilizzata nelle transazioni commerciali tra imprese. Pertanto, onde consentire agli operatori economici privati di applicare qualsiasi norma elaborata nel quadro delle loro nelle relazioni commerciali, la Commissione dovrebbe assicurarsi che non sia elaborata una norma specifica destinata unicamente agli appalti pubblici.

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Il modello semantico standard europeo dei dati della fattura elettronica di base dovrebbe fare riferimento alle specifiche vigenti, tra cui, in particolare, quelle stabilite da organizzazioni europee o internazionali come il CEN (CWA 16356 e CWA 16562), l'ISO (fattura finanziaria basata sulla norma ISO 20022) e l'UN/CEFACT (CII v. 2.0). Il modello standard europeo non dovrebbe richiedere la firma elettronica e dovrebbe specificare gli elementi dei dati semantici che si riferiscono, in particolare, ai dati complementari del venditore e dell'acquirente, agli identificatori di processo, agli attributi della fattura, ai dati specifici degli articoli fatturati, alle informazioni sulla consegna, ai termini di pagamento e alle condizioni. Dovrebbe inoltre essere compatibile con le norme di pagamento esistenti, per consentire il trattamento automatico dei pagamenti.

(7) La norma europea per il modello semantico dei dati degli elementi base di una fattura elettronica dovrebbe fare riferimento alle specifiche vigenti, tra cui, in particolare, quelle stabilite da organizzazioni europee o internazionali come il CEN (CWA 16356-MUG e CWA 16562-CEN BII), l'ISO (fattura finanziaria basata sulla norma ISO 20022) e l'UN/CEFACT (CII v. 2.0, NDR 2.0 e CCTS 2.01), ed essere compatibile con esse. La norma europea non dovrebbe richiedere la firma elettronica. Nell'espletare la richiesta di normazione, il competente organismo europeo di normazione dovrebbe altresì tenere conto dei risultati dei progetti pilota su larga scala realizzati nell'ambito del programma di sostegno alla politica in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione del programma quadro per la competitività e l'innovazione, nonché delle specifiche relative alla fatturazione elettronica di altri organismi e organizzazioni competenti che sono ampiamente diffuse nel mondo delle imprese. Dovrebbe inoltre essere compatibile con le norme di pagamento esistenti, per consentire il trattamento automatico dei pagamenti.

Emendamento  8

Proposta di direttiva

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis) Affinché anche le piccole e medie imprese possano trarre vantaggio dalla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, la norma europea dovrebbe essere agevole per gli utenti, ovvero di facile comprensione e applicazione. Al riguardo, occorre inoltre tenere conto del fatto che le piccole e medie imprese, in particolare, nonché le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori più piccoli, dispongono soltanto di risorse umane e finanziarie limitate.

Emendamento  9

Proposta di direttiva

Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 ter) Nell'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle esigenze delle piccole e medie imprese, nonché delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori più piccoli, e offrire a tutte le amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori, come pure ai fornitori, il sostegno necessario per permettere l'applicazione della nuova norma europea. Occorre altresì prevedere misure di formazione, in particolare per le piccole e medie imprese.

Emendamento  10

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Se la norma europea redatta dal competente organismo di normazione europeo soddisfa i requisiti indicati nella richiesta della Commissione, i riferimenti della norma europea comune dovrebbero essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

(8) Se la norma europea redatta dal competente organismo di normazione europeo soddisfa i requisiti indicati nella richiesta della Commissione e se tale norma è stata testata, la Commissione dovrebbe, mediante un atto di esecuzione, decidere di pubblicare il riferimento della norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento  11

Proposta di direttiva

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis) La norma da elaborare dovrebbe assicurare l'interoperabilità delle applicazioni basate sulle norme tecniche esistenti. Per assicurare l'adeguamento ai rapidi sviluppi tecnologici nel settore delle TIC, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di adottare misure volte a mantenere, rivedere e aggiornare la norma europea e a permettere l'attribuzione di formati tecnici adeguati.

Emendamento  12

Proposta di direttiva

Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 ter) Prima dell'introduzione negli Stati membri della norma europea per il modello semantico dei dati degli elementi essenziali di una fattura elettronica, è opportuno che l'applicazione pratica della norma sia sufficientemente testata. L'applicazione pratica della norma dovrebbe essere valutata in maniera approfondita attraverso una fase di prova distinta o, in alternativa, nel corso del processo di elaborazione della norma. La valutazione dovrebbe coinvolgere gli utenti finali, nonché tenere conto, in particolare, degli aspetti di praticità e facilità d'uso e dimostrare che la norma può essere applicata in maniera proporzionata ed economicamente efficiente.

Emendamento  13

Proposta di direttiva

Considerando 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 quater) Al fine di modificare i requisiti della norma europea per il modello semantico dei dati degli elementi essenziali di una fattura elettronica, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo agli adeguamenti ai pertinenti sviluppi tecnici e giuridici nel settore. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento  14

Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori non possono rifiutare le fatture elettroniche conformi alla norma europea comune adducendo come motivo la non conformità ad altri requisiti tecnici (ad esempio requisiti nazionali o specifici di un settore).

(9) Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero poter ricevere e trattare le fatture elettroniche conformi alla norma europea comune. Tali fatture elettroniche non possono essere rifiutate al termine del periodo di recepimento previsto dalla presente direttiva, adducendo come motivo soltanto la non conformità ad altri requisiti tecnici (ad esempio requisiti nazionali o specifici di un settore). Altri validi motivi di rifiuto (ad esempio, motivi contrattuali) restano impregiudicati. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero conservare la facoltà di verificare, prima di pagare la fattura, se il contenuto della fattura elettronica rispecchia correttamente tutti i dettagli della transazione commerciale. L'obbligo di non rifiutare le fatture elettroniche conformemente alla presente direttiva non pregiudica il disposto dell'articolo 4 della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio4 bis.

 

____________

 

4 bis Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 48 del 23.2.2011).

Emendamento  15

Proposta di direttiva

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis) Nel suo parere dell'11 novembre 2013 il garante europeo della protezione dei dati ha pubblicato le sue raccomandazioni per garantire un'adeguata tutela dei dati nell'applicazione della presente direttiva. Queste raccomandazioni vanno prese in considerazione nell'elaborazione della norma e nel trattamento dei dati personali da parte delle amministrazioni pubbliche e degli enti aggiudicatori. In particolare, è necessario chiarire che la legislazione vigente in materia di protezione dei dati si applica anche nell'ambito della fatturazione elettronica e che la pubblicazione di dati personali a fini di trasparenza e di rendicontazione deve avvenire nel rispetto della tutela della vita privata.

(Cfr. emendamenti all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4 bis)

Motivazione

L'elaborazione di fatture elettroniche richiede anche il trattamento di informazioni personali. La tutela dei dati ha pertanto un ruolo importante nella fatturazione elettronica.

Emendamento  16

Proposta di direttiva

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) La presente direttiva si applica alle fatture elettroniche ricevute dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori ed emesse a seguito dell'esecuzione delle prestazioni previste dai contratti aggiudicati a norma della direttiva [che sostituisce la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi5], della direttiva [che sostituisce la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali6] o della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE7.

(10) La presente direttiva si applica alle fatture elettroniche ricevute dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori, emesse e trasmesse a seguito dell'esecuzione delle prestazioni previste dai contratti aggiudicati a norma della direttiva [che sostituisce la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi5], della direttiva [che sostituisce la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali6] o della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE7. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori non dovrebbero tuttavia essere tenuti a ricevere fatture elettroniche conformemente alla presente direttiva ove ritengano necessario, nell'interesse della sicurezza, ricorrere a formati di fatturazione o imporre altri requisiti di fatturazione che sono incompatibili con la presente direttiva. Sarebbe altresì appropriato escludere i contratti aggiudicati a norma dell'articolo 16 della direttiva 2009/81/CE, in quanto sono esclusivamente soggetti a requisiti specifici che disciplinano le specifiche tecniche e gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati.

__________________

__________________

5 GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

5 GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

6 GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

6 GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

7 GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76.

7 GUL L 216 del 20.8.2009, pag. 76.

Motivazione

L'emendamento intende sottolineare che si tratta di "fatture" "elettroniche", trasmesse quindi per via elettronica. L'ultima parte dell'emendamento mira principalmente a evidenziare che possono sussistere esigenze occasionali specifiche in materia di sicurezza (ad esempio, fatture da trasmettere tramite corriere o attraverso canali particolarmente sicuri) che non sono compatibili con gli obblighi previsti dalla presente direttiva.

Emendamento  17

Proposta di direttiva

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis) Nell'attuazione della presente direttiva è opportuno che gli Stati membri tengano conto del fatto che le fatture elettroniche ricevute in conformità della norma europea sono accettate anche ai fini di un trattamento amministrativo interno da parte di altri organismi (ad esempio, nel caso di domande di sovvenzione).

Emendamento  18

Proposta di direttiva

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis) La direttiva dovrebbe imporre unicamente ai destinatari, ovvero alle amministrazioni aggiudicatrici, alle centrali di committenza e agli enti aggiudicatori, di accettare e trattare le fatture elettroniche. L'emittente della fattura dovrebbe invece avere la possibilità di scegliere se emettere la fattura in conformità della norma europea, delle norme nazionali o di altre norme tecniche, oppure in formato cartaceo.

Emendamento  19

Proposta di direttiva

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) Per consentire alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di adottare le misure tecniche che, dopo la definizione della norma europea, saranno necessarie per ottemperare alle disposizioni della presente direttiva, si reputa giustificato un periodo di recepimento di 48 mesi.

(18) Per consentire alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di adottare le misure tecniche che, dopo la definizione della norma europea, saranno necessarie per ottemperare alle disposizioni della presente direttiva, si reputa giustificato un periodo di recepimento di 51 mesi. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a rinviare l'applicazione delle disposizioni nazionali necessarie affinché le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori locali si conformino alla presente direttiva fino al primo giorno del 67° mese dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

 

Emendamento  20

Proposta di direttiva

Considerando 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 ter) Una normazione della fatturazione elettronica è conforme allo sviluppo del diritto dell'Unione nonché del diritto nazionale e internazionale in materia di appalti pubblici elettronici nell'Unione.

Emendamento  21

Proposta di direttiva

Considerando 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 ter) È opportuno che l'utilizzo delle risorse finanziarie dei Fondi strutturali previsto a sostegno dell'introduzione degli appalti pubblici elettronici in Europa promuova anche l'utilizzo della fatturazione elettronica per gli appalti pubblici.

Emendamento  22

Proposta di direttiva

Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 bis) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio11 bis e ha espresso un parere l'11 novembre 2013.

 

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11 bis Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

Emendamento  23

Proposta di direttiva

Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva si applica alle fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti aggiudicati in conformità della direttiva [che sostituisce la direttiva 2004/18/CE], della direttiva [che sostituisce la direttiva 2004/17/CE] o della direttiva 2009/81/CE.

La presente direttiva si applica alle fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti cui si applicano la direttiva [che sostituisce la direttiva 2004/18/CE], la direttiva [che sostituisce la direttiva 2004/17/CE] o la direttiva 2009/81/CE, ad eccezione dei contratti aggiudicati a norma dell'articolo 16 della direttiva 2009/81/CE.

 

L'articolo 4 della presente direttiva non si applica nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ritenga necessario, nell'interesse della sicurezza, ricorrere a formati di fatturazione o imporre altri requisiti di fatturazione incompatibili con la presente direttiva.

Motivazione

L'emendamento tiene conto delle questioni di sicurezza che possono insorgere occasionalmente in casi specifici. È inserito, in particolare, se nell'ambito di applicazione della presente direttiva rientra anche la direttiva 2009/81/CE relativa ai settori della difesa e della sicurezza.

Emendamento  24

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) "fattura elettronica": una fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualsiasi formato elettronico;

(1) "fattura elettronica": una fattura che è stata emessa, trasmessa e ricevuta in un qualsiasi formato elettronico strutturato che ne consente il trattamento elettronico;

Motivazione

L'emendamento mette in evidenza il requisito "elettronico". Soltanto le fatture emesse e trasmesse in un formato elettronico strutturato permettono di ottenere il previsto aumento dell'efficienza, poiché possono essere trattate in modo totalmente automatizzato.

Emendamento  25

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) "modello semantico dei dati": una serie strutturata e logicamente intercorrelata di termini e significati che specificano il contenuto scambiato nelle fatture elettroniche;

(2) "modello semantico dei dati": una serie strutturata e logicamente intercorrelata di termini e dei relativi significati che specificano il contenuto degli elementi essenziali delle fatture elettroniche;

Motivazione

Un modello semantico dei dati è una rappresentazione astratta di determinati contenuti e relazioni. Nel presente caso, il modello semantico dei dati deve descrivere il contenuto e il significato dei termini utilizzati in una fattura elettronica (soprattutto gli elementi essenziali). Ciò consente all'emittente e al destinatario di comprendere e interpretare immediatamente i termini corrispondenti e il loro contenuto e di trasmetterli attraverso una procedura computerizzata leggibile da una macchina.

Emendamento  26

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) "fattura elettronica di base": sottoserie di informazioni contenute in una fattura elettronica che sono essenziali per realizzare l'interoperabilità transfrontaliera; sono comprese le informazioni necessarie per garantire la conformità giuridica;

(3) "elementi essenziali di una fattura elettronica": gli elementi essenziali che devono figurare in una fattura elettronica per realizzare l'interoperabilità transfrontaliera; sono comprese le informazioni necessarie per garantire la conformità giuridica;

Motivazione

Gli elementi essenziali di una fattura elettronica dovrebbero essere stabiliti conformemente alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio ed essere riportati in ogni fattura elettronica. La fatturazione avverrà così in modo più chiaro e uniforme e gli elementi essenziali costituiranno la base della nuova norma europea.

Emendamento  27

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) "autorità governative centrali": le autorità governative centrali quali definite all'articolo 2, punto 2, della direttiva [che sostituisce la direttiva 2004/18/CE];

Motivazione

Adeguamento necessario alle nuove disposizioni relative all'attuazione graduale, che prevedono un termine di 15 mesi anche per le amministrazioni aggiudicatrici centrali.

Emendamento  28

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 ter) "amministrazioni aggiudicatrici locali": le amministrazioni aggiudicatrici locali quali definite all'articolo 2, punto 3, della direttiva [che sostituisce la direttiva 2004/18/CE];

Motivazione

Adeguamento necessario alle nuove disposizioni relative all'attuazione graduale, che prevedono un termine di 18 mesi anche per le amministrazioni aggiudicatrici centrali.

Emendamento  29

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 quater) "centrali di committenza": le centrali di committenza quali definite all'articolo 2, punto 10, della direttiva [che sostituisce la direttiva 2004/18/CE];

Motivazione

Adeguamento necessario alle nuove disposizioni relative all'attuazione graduale, che prevedono un termine di 15 mesi anche per le amministrazioni aggiudicatrici centrali.

Emendamento  30

Proposta di direttiva

Articolo 3

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione chiede al competente organismo di normazione europeo di definire una norma europea per il modello semantico dei dati della fattura elettronica di base.

1. La Commissione chiede al competente organismo di normazione europeo, entro [data: tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], di definire una norma europea per il modello semantico dei dati degli elementi essenziali di una fattura elettronica. La Commissione fissa all'organismo europeo di normazione un termine di 24 mesi per l'elaborazione e l'adozione della norma europea.

La Commissione chiede che la norma europea per il modello semantico dei dati della fattura elettronica di base sia tecnologicamente neutrale e garantisca la tutela dei dati personali in conformità della direttiva 95/46/CE.

La Commissione chiede che la norma europea per il modello semantico dei dati degli elementi essenziali di una fattura elettronica contenga almeno gli elementi elencati nell'allegato e che:

 

- sia tecnologicamente neutrale;

 

- sia interoperabile;

 

- sia conforme ai requisiti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio;

 

- tenga conto della necessità di tutela dei dati personali in conformità della direttiva 95/46/CE, dell'approccio basato sulla tutela dei dati fin dalla progettazione (privacy by design) e dei principi di proporzionalità, minimizzazione dei dati e limitazione delle finalità;

 

- consenta l'istituzione di sistemi di fatturazione elettronica pratici, agevoli per gli utenti e flessibili;

 

- tenga conto delle esigenze particolari delle piccole e media imprese nonché delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori locali;

 

- sia idonea a essere utilizzata nelle transazioni commerciali tra imprese;

 

- sia compatibile con le norme internazionali pertinenti in materia di fatturazione elettronica.

La richiesta è adottata in conformità della procedura prevista dall'articolo 10, paragrafi da 1 a 5, del regolamento (UE) n. 1025/2012.

La richiesta è adottata in conformità della procedura prevista dall'articolo 10, paragrafi da 1 a 5, del regolamento (UE) n. 1025/2012.

 

2. Non appena il competente organismo di normazione europeo adotta la norma europea per il modello semantico dei dati degli elementi essenziali di una fattura elettronica e la Commissione stabilisce che la norma è conforme alla richiesta, la Commissione testa, per un periodo di sei mesi, l'applicazione pratica della norma quale sarà presentata a un utente finale. A tal fine, la Commissione tiene conto, in particolare, del rispetto dei criteri di praticità e facilità d'uso e degli eventuali costi di attuazione conformemente al paragrafo 1, comma 2. Entro un mese dalla conclusione del periodo di prova, la Commissione presenta una relazione in merito al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

3. La Commissione può tralasciare la procedura di prova se l'applicazione pratica della norma di cui al paragrafo 2 è già stata testata dalla Commissione o dal competente organismo di normazione sulla base dei requisiti pertinenti nel corso del processo di elaborazione della norma di cui al paragrafo 1.

2. Se la norma europea redatta ai sensi della richiesta di cui al paragrafo 1 soddisfa i requisiti contenuti nella richiesta stessa, la Commissione pubblica il riferimento a detta norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

4. Se la norma europea redatta ai sensi della richiesta di cui al paragrafo 1 soddisfa i requisiti contenuti nella richiesta stessa e se è stata completata una fase di prova ai sensi dei paragrafi 2 e 3, la Commissione adotta un atto di esecuzione nel quale stabilisce che la norma soddisfa i requisiti della richiesta e decide di pubblicare il riferimento a detta norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Se si applica il paragrafo 2, la Commissione adotta l'atto di esecuzione entro 9 mesi dall'adozione della norma da parte dell'organismo di normazione competente, e se si applica il paragrafo 3, entro 3 mesi dall'adozione della norma da parte dell'organismo di normazione competente.

 

5. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 4 sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 3.

Emendamento  31

Proposta di direttiva

Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 3 bis

 

Obiezioni formali alla norma europea

 

1. Qualora uno Stato membro o il Parlamento europeo ritenga che la norma europea non soddisfi completamente le prescrizioni stabilite all'articolo 3, paragrafo 1, e nell'allegato, esso ne informa la Commissione fornendo una spiegazione dettagliata e la Commissione, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 5 bis, decide se:

a) pubblicare o non pubblicare sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i riferimenti della norma europea in questione o se pubblicarli parzialmente;

b) mantenere o mantenere parzialmente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i riferimenti della norma europea in questione o se ritirarli dalla stessa.

2. La Commissione pubblica sul proprio sito web le informazioni relative alla norma europea che è stata oggetto della decisione di cui al paragrafo 1.

3. La Commissione informa l'organismo europeo di normazione interessato della decisione di cui al paragrafo 1 e, all'occorrenza, richiede la revisione della norma europea in questione.

4. La decisione di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo è adottata secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 2.

5. La decisione di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo è adottata secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 3.

Emendamento  32

Proposta di direttiva

Articolo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 3 ter

 

Gestione e ulteriore sviluppo della norma europea

 

La Commissione può chiedere al competente organismo europeo di normazione di sottoporre a revisione la norma europea per il modello semantico dei dati per gli elementi essenziali di una fattura elettronica. Tale richiesta è presentata secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1. I termini previsti all'articolo 3, paragrafo 1, non si applicano. La Commissione, nella sua richiesta, stabilisce il termine per l'adozione della norma europea rivista.

Emendamento  33

Proposta di direttiva

Articolo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 3 quater

 

Modifica dei requisiti per la norma europea

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 5 ter al fine di modificare i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'allegato della presente direttiva relativi alla norma europea per il modello semantico dei dati per gli elementi essenziali di una fattura elettronica.

Emendamento  34

Proposta di direttiva

Articolo 4

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori non rifiutino le fatture elettroniche conformi alla norma europea il cui riferimento è stato pubblicato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2.

Gli Stati membri garantiscono che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possano ricevere e trattare le fatture elettroniche conformi alla norma europea per il modello semantico dei dati per la sezione di base di una fattura elettronica, il cui riferimento è stato pubblicato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4. Un rifiuto non può essere giustificato adducendo come motivo soltanto la non conformità della fattura ad altri requisiti tecnici.

Emendamento  35

Proposta di direttiva

Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 4 bis

 

Protezione dei dati

 

1. La normativa dell'Unione e nazionale applicabile in materia di protezione dei dati rimane impregiudicata dalla presente direttiva. Tale normativa si applica anche alla fatturazione elettronica.

 

2. Nella misura in cui la normativa dell'Unione o nazionale non dispone diversamente, e fatte salve le idonee misure di protezione ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 95/46/CE, i dati personali possono essere utilizzati esclusivamente al fine dell'elaborazione di fatture elettroniche o per finalità con ciò compatibili.

 

3. Gli Stati membri garantiscono che, fatte salve le idonee misure di protezione ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 95/46/CE, le modalità di pubblicazione dei dati personali raccolti nel contesto della fatturazione elettronica, a fini di trasparenza e di rendicontazione siano conformi all'obiettivo della pubblicazione e al principio di tutela della vita privata.

Motivazione

Il presente emendamento si basa sulle raccomandazioni del garante europeo della protezione dei dati nel suo parere dell'11 novembre 2013.

Emendamento  36

Proposta di direttiva

Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva non pregiudica le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio.

soppresso

Motivazione

La formulazione scelta non è chiara. L'articolo in esame, che dà origine a una contraddizione tra i due atti giuridici, dovrebbe invece precisare quale dei due atti ha la priorità nel contesto specifico. Il riferimento generale alla direttiva IVA sarà inserito nei considerando e all'articolo 3, paragrafo 2.

Emendamento  37

Proposta di direttiva

Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 5 bis

 

Procedure di comitato

 

(1) La Commissione è assistita dal comitato istituito a norma del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio11 ter.

 

(1 bis) Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

(2) Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio11 quater.

 

(3) Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

___________________

 

11 ter GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

 

11 quater GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

Emendamento  38

Proposta di direttiva

Articolo 6

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre 48 mesi dalla sua entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre [51 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

Gli Stati membri possono provvedere affinché dette disposizioni legislative, regolamentari e amministrative si applichino alle autorità governative e agli enti aggiudicatori locali dal primo giorno del 67° mese dalla data di entrata in vigore della direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle diposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle diposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Emendamento  39

Proposta di direttiva

Articolo 7

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione riesamina gli effetti della presente direttiva sul mercato interno e sulla diffusione della fatturazione elettronica nel settore degli appalti pubblici e presenta una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2023. Ove opportuno, la relazione è corredata da una proposta legislativa.

La Commissione riesamina gli effetti della presente direttiva sul mercato interno e sulla diffusione della fatturazione elettronica nel settore degli appalti pubblici e presenta una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2021. Ove opportuno, la relazione è corredata di un'analisi costi-benefici relativa alla necessità di adottare ulteriori misure.

Emendamento  40

Proposta di direttiva

Allegato (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Allegato

 

Requisiti del modello semantico dei dati: elementi essenziali della fattura elettronica

 

1. La data di emissione della fattura;

 

2. un numero sequenziale, con una o più serie, che identifichi la fattura in modo unico;

 

3. il numero di identificazione IVA, di cui all'articolo 214 della direttiva 2006/112/CE, con il quale il soggetto passivo ha effettuato la cessione di beni o la prestazione di servizi;

 

4. il numero d'identificazione IVA dell'acquirente o del destinatario, di cui all'articolo 214 della direttiva 2006/112/CE, con il quale ha ricevuto una cessione di beni o una prestazione di servizi per la quale è debitore dell'imposta o una cessione di beni di cui all'articolo 138 della direttiva 2006/112/CE;

 

5. il nome e l'indirizzo completo del soggetto passivo e dell'acquirente o del destinatario;

 

6. la quantità e la natura dei beni ceduti o l'entità e la natura dei servizi resi;

 

7. la data in cui è effettuata o ultimata la cessione di beni o la prestazione di servizi o la data in cui è corrisposto l'acconto di cui all'articolo 220, punti 4 e 5, della direttiva 2006/112/CE, sempreché tale data sia determinata e diversa dalla data di emissione della fattura;

 

8. la base imponibile per ciascuna aliquota o esenzione, il prezzo unitario al netto dell'IVA, nonché gli eventuali sconti, riduzioni o ristorni se non sono compresi nel prezzo unitario;

 

9. l'aliquota IVA applicata;

 

10. l'importo dell'IVA da pagare, tranne in caso di applicazione di un regime speciale per il quale la direttiva 2006/112/CE escluda tale indicazione;

 

11. in caso di esenzione o quando l'acquirente o il destinatario è debitore dell'imposta: il riferimento alla disposizione applicabile della direttiva 2006/112/CE o alla disposizione nazionale corrispondente o ad altre informazioni che indichino che la cessione di beni o la prestazione di servizi è esente o soggetta alla procedura dell'inversione contabile;

 

12. in caso di cessioni di mezzi di trasporto nuovi effettuate alle condizioni di cui all'articolo 138, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE: le informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2006/112/CE;

 

13. in caso di applicazione del regime speciale delle agenzie di viaggio: il riferimento all'articolo 306 della direttiva 2006/112/CE o alle corrispondenti disposizioni nazionali, o ad altre informazioni che indichino che è stato applicato tale regime;

 

14. in caso di applicazione di uno dei regimi speciali applicabili ai beni di occasione e agli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione: il riferimento agli articoli 313, 326 o 333 della direttiva 2006/112/CE o alle corrispondenti disposizioni nazionali, o ad altre informazioni che indichino che è stato applicato tale regime;

 

15. se il debitore dell'imposta è un rappresentante fiscale ai sensi dell'articolo 204 della direttiva 2006/112/CE: il numero d'identificazione IVA di cui all'articolo 214 della direttiva 2006/112/CE, il nome completo e l'indirizzo del rappresentante fiscale.

  • [1]  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
  • [2]  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

I. Introduzione

La proposta di direttiva si prefigge lo scopo di promuovere l'interoperabilità nella fatturazione elettronica per gli appalti pubblici.

L'obiettivo va chiaramente accolto con favore.

La proposta rappresenta un ulteriore passo avanti verso un'amministrazione pubblica senza documenti su carta. L'utilizzo della fatturazione elettronica negli appalti pubblici e in generale la promozione delle procedure di aggiudicazione basate su sistemi elettronici devono essere sostenuti. Nella sua risoluzione del 20 aprile 2012 il Parlamento europeo ha già segnalato il rischio di frammentazione del mercato dovuto al crescente numero di disposizioni nazionali in materia di fatturazione elettronica e ha sottolineato la necessità di attuare soluzioni interoperabili. Anche il Consiglio europeo, nelle sue recenti conclusioni, sottolinea l'importanza e l'urgenza di accelerare il completamento di un mercato unico digitale attento alle esigenze dei consumatori, che preveda il ricorso alla fatturazione elettronica anche per gli appalti pubblici.

Nei singoli Stati membri dell'UE esistono numerose norme non compatibili per la fatturazione elettronica; ciò comporta problemi nello scambio transfrontaliero delle fatture, anche nell'ambito degli appalti pubblici. Molti Stati membri e grandi imprese hanno già approntato soluzioni tecniche sulla base di norme proprie o nazionali, che non sono tuttavia compatibili con quelle di altri Stati membri.

La varietà di requisiti, norme, reti e disposizioni relative alla fatturazione elettronica è eccessivamente complessa per le imprese ed è causa di incertezza giuridica, poiché non si può partire dal presupposto che una fattura elettronica sia accettata in un altro Stato membro. La mancanza di una norma comune europea costringe le imprese a rispettare una norma diversa per ciascun mercato. Ciò comporta un aumento dei costi operativi, con conseguente incremento dei prezzi.

II. Direttiva

Le difficoltà esistenti costituiscono un ostacolo all'accesso al mercato, che va eliminato. Le imprese preferiscono non partecipare ad appalti transfrontalieri a causa della mancanza di interoperabilità dei sistemi; la concorrenza viene di conseguenza ridotta e il funzionamento del mercato interno è compromesso.

Le diverse soluzioni tecniche degli Stati membri acuiscono il problema dell'interoperabilità. L'obiettivo della proposta di direttiva, avente come base giuridica l'articolo 114 del TFUE, di risolvere i problemi di interoperabilità nella fatturazione elettronica transfrontaliera mediante l'elaborazione di una norma europea rappresenta una misura appropriata per facilitare la fatturazione transfrontaliera. Poiché la direttiva non stabilisce una norma europea vincolante, ma prevede il collegamento delle norme nazionali attraverso la nuova norma, e poiché l'interoperabilità non può essere raggiunta a livello nazionale, vengono soddisfatti anche i principi di proporzionalità e di sussidiarietà.

La direttiva non prevede l'armonizzazione completa dei sistemi nazionali di fatturazione elettronica. La situazione non cambierà in futuro e lo sviluppo dei modelli di dati nazionali non deve essere pregiudicato.

1) La direttiva prevede che la Commissione, a norma del regolamento (UE) n. 1025/2012, incarichi l'organismo europeo di normazione di elaborare una nuova norma europea per il modello semantico dei dati della fattura elettronica.

L'obiettivo della norma europea per il modello semantico dei dati è di armonizzare le diverse norme nazionali. In questo modo si consentirebbero la comunicazione e la correlazione del contenuto della fattura (termini e relativi significati) tra i diversi sistemi di fatturazione elettronica.

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli aggiudicatari degli appalti pubblici potranno in tal modo scambiare le fatture a costi minimi e con un livello minimo di complessità.

2) La direttiva prevede altresì che gli Stati membri assicurino, entro 48 mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possano elaborare fatture elettroniche conformi alla norma europea. L'applicazione della norma dovrà obbligare unicamente il destinatario ad accettare e trattare le fatture elettroniche. L'emittente della fattura sarà libero di decidere se e sulla base di quale norma emettere la propria fattura elettronica o se inviare una fattura cartacea.

Gli Stati membri devono fornire alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori l'assistenza necessaria affinché sia applicata la nuova norma europea. Occorre inoltre prevedere misure di formazione per le imprese, in particolare per le piccole e medie imprese, che devono poter trarre vantaggio dalla semplificazione introdotta dalla direttiva.

III. Le proposte di emendamento

La procedura per l'elaborazione della nuova norma europea si fonda sul regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea. Esso prevede che i requisiti relativi al mandato siano stabiliti nelle pertinenti disposizioni di armonizzazione dell'Unione. Nella proposta di direttiva non sono tuttavia indicati i requisiti per quanto riguarda il contenuto, sulla cui base potrebbe avvenire la procedura di normazione. Il legislatore non può approvare un mandato senza requisiti concreti concernenti i contenuti.

Di conseguenza, gli elementi essenziali della fattura elettronica sono precisati in un nuovo allegato conformemente alle disposizioni della direttiva relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

Appare inoltre appropriato prevedere un termine di 30 mesi per l'elaborazione della norma.

Successivamente, occorre verificare la praticità e la facilità d'uso della norma in una fase di prova, in particolare per stabilire se funziona, se è di facile applicazione e se può essere messa a punto dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori con una spesa limitata. Occorre inoltre ottenere l'approvazione degli Stati membri.

La norma dovrà poi essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Mediante atti di esecuzione, la Commissione avrà la facoltà di gestire e aggiornare la norma in futuro, nonché di precisare l'attribuzione di formati tecnici appropriati.

Il termine di attuazione della direttiva deve essere correlato alla pubblicazione della norma. Per concedere un periodo di tempo adeguato per i cambiamenti tecnici, organizzativi e finanziari necessari, appare opportuno prevedere un termine di attuazione scaglionato, di 18 mesi per le autorità governative centrali e di 36 mesi per le amministrazioni aggiudicatrici locali.

PROCEDURA

Titolo

Fatturazione elettronica negli appalti pubblici

Riferimenti

COM(2013)0449 – C7-0208/2013 – 2013/0213(COD)

Presentazione della proposta al PE

26.6.2013

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

IMCO

4.7.2013

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

ECON

4.7.2013

EMPL

4.7.2013

ENVI

4.7.2013

ITRE

4.7.2013

Pareri non espressi

       Decisione

ECON

10.9.2013

EMPL

11.9.2013

ENVI

11.7.2013

ITRE

8.7.2013

Relatore(i)

       Nomina

Birgit Collin-Langen

25.9.2013

 

 

 

Esame in commissione

30.9.2013

4.11.2013

16.12.2013

 

Approvazione

17.12.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

32

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Pablo Arias Echeverría, Preslav Borissov, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, António Fernando Correia de Campos, Vicente Miguel Garcés Ramón, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Jürgen Creutzmann, Ildikó Gáll-Pelcz, Emma McClarkin, Roberta Metsola, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Olle Schmidt, Jutta Steinruck, Marc Tarabella, Kerstin Westphal

Deposito

6.1.2014