RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune società e di taluni gruppi di grandi dimensioni

8.1.2014 - (COM(2013)0207 – C7‑0103/2013 – 2013/0110(COD)) - ***I

Commissione giuridica
Relatore: Raffaele Baldassarre


Procedura : 2013/0110(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0006/2014
Testi presentati :
A7-0006/2014
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Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune società e di taluni gruppi di grandi dimensioni

(COM(2013)0207 – C7‑0103/2013 – 2013/0110(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0207),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 50, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0103/2013),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere motivato inviato dal Parlamento estone, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2013[1],

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0006/2014),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Proposta di

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune società e di taluni gruppi di grandi dimensioni

recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, di specifiche informazioni di carattere finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Nella comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni intitolata “L'Atto per il mercato unico. Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia. ‘Insieme per una nuova crescita'”9, adottata il 13 aprile 2011, la Commissione ha sottolineato la necessità di migliorare la trasparenza delle informazioni sociali e ambientali fornite dalle società di tutti i settori, al fine di garantire condizioni di parità.

(1) Nella comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata “L'Atto per il mercato unico. Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia. ‘Insieme per una nuova crescita'”9, adottata il 13 aprile 2011, la Commissione ha sottolineato la necessità di portare la trasparenza delle informazioni sociali e ambientali fornite dalle imprese di tutti i settori a un livello elevato comparabile in tutti gli Stati membri, al fine di garantire condizioni di parità.

__________________

__________________

9 COM(2011) 206 definitivo del 13 aprile 2011.

9 COM(2011) 206.

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) La necessità di migliorare la comunicazione delle informazioni sociali e ambientali da parte delle società mediante la presentazione di una proposta legislativa in materia è stata ribadita nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata “Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese”10, adottata il 25 ottobre 2011.

(2) L'esigenza di migliorare la comunicazione delle informazioni sociali e ambientali da parte delle imprese mediante la presentazione di una proposta legislativa in materia è stata ribadita nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata "Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese"10, adottata il 25 ottobre 2011.

__________________

__________________

10 COM(2011) 681 definitivo del 25 ottobre 2011.

10 COM(2011) 681.

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Nelle risoluzioni del 6 febbraio 2013 sulla “responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale trasparente e responsabile e crescita sostenibile”11 e sulla “responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e un cammino verso una ripresa sostenibile e inclusiva”12 il Parlamento europeo ha riconosciuto l'importanza della comunicazione da parte delle imprese di informazioni sulla sostenibilità, riguardanti ad esempio i fattori sociali e ambientali, al fine di individuare i rischi per la sostenibilità e accrescere la fiducia degli investitori e dei consumatori, e ha invitato la Commissione a presentare proposte legislative sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario da parte delle imprese.

(3) Nelle risoluzioni del 6 febbraio 2013 sulla “responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale trasparente e responsabile e crescita sostenibile”11 e sulla “responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e un cammino verso una ripresa sostenibile e inclusiva”12 il Parlamento europeo ha riconosciuto l'importanza della comunicazione da parte delle imprese di informazioni sulla sostenibilità, riguardanti ad esempio i fattori sociali e ambientali, al fine di individuare i rischi per la sostenibilità e accrescere la fiducia degli investitori e dei consumatori. In effetti, l'informativa sulla sostenibilità è un fondamentale per gestire il cambiamento verso un'economia globale sostenibile coniugando redditività a lungo termine, giustizia sociale e protezione dell'ambiente. In tale contesto, l'informativa sulla sostenibilità contribuisce a misurare, monitorare e a gestire i risultati degli affari delle imprese e il relativo impatto sulla società. Il Parlamento europeo ha pertanto invitato la Commissione a presentare una proposta legislativa sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario da parte delle imprese che consenta un'elevata flessibilità di azione, al fine di tenere conto della natura multidimensionale della responsabilità sociale delle imprese (RSI) e della diversità delle politiche in materia di RSI applicate dalle imprese, accompagnata da un livello sufficiente di comparabilità per rispondere alle esigenze degli investitori e di altri soggetti interessati nonché alla necessità di assicurare ai consumatori un facile accesso alle informazioni relative all'impatto delle imprese sulla società.

__________________

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11 Relazione sulla responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale trasparente e responsabile e crescita sostenibile (2012/2098(INI)); commissione giuridica. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-0017+0+DOC+PDF+V0//IT&language=IT

11 Relazione sulla responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale trasparente e responsabile e crescita sostenibile (2012/2098(INI)); commissione giuridica. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-0017+0+DOC+PDF+V0//IT&language=IT

12 Relazione sulla responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e un cammino verso una ripresa sostenibile e inclusiva (2012/2097(INI)); commissione per l'occupazione e gli affari sociali. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-0023+0+DOC+PDF+V0//IT&language=IT

12 Relazione sulla responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e un cammino verso una ripresa sostenibile e inclusiva (2012/2097(INI)); commissione per l'occupazione e gli affari sociali. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-0023+0+DOC+PDF+V0//IT&language=IT

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) È dimostrato che la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario migliora i sistemi di gestione e le strategie interne delle imprese, riducendo in tal modo l'impatto negativo causato dalle loro attività in termini sociali, ambientali e di diritti umani. È inoltre dimostrato che le imprese le quali effettuano un'adeguata analisi e comunicano informazioni di carattere non finanziario incrementano la propria competitività e beneficiano di una riduzione dei costi, di un più facile accesso al capitale e di migliori prestazioni sui mercati finanziari, rafforzano la propria stabilità sul mercato e riducono le possibilità di nuocere.

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Il coordinamento delle disposizioni nazionali in materia di divulgazione delle informazioni di carattere non finanziario da parte delle società di capitali di grandi dimensioni è importante per gli interessi delle società, degli azionisti e di altri portatori di interesse. Il coordinamento su questi aspetti è necessario perché la maggior parte di queste società opera in più di uno Stato membro.

(4) Il coordinamento delle disposizioni nazionali in materia di divulgazione delle informazioni di carattere non finanziario da parte delle società di capitali di grandi dimensioni quotate in borsa è importante per gli interessi delle imprese, degli azionisti e di altri portatori di interesse. Il coordinamento su questi aspetti è necessario perché la maggior parte di queste imprese opera in più di uno Stato membro.

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Occorre altresì fissare obblighi giuridici minimi per quanto riguarda la portata delle informazioni che le società di tutta l'Unione devono mettere a disposizione del pubblico. La relazione sulla gestione deve dare un quadro completo delle politiche seguite dalla società, dei suoi risultati e dei rischi a cui è esposta.

(5) È altresì auspicabile fissare obblighi giuridici minimi per quanto riguarda la portata delle informazioni che le imprese di tutta l'Unione devono mettere a disposizione del pubblico e delle autorità. La relazione sulla gestione deve dare un quadro completo delle politiche seguite dall'impresa, dei suoi risultati e dei rischi a cui è esposta, laddove la maggiore trasparenza per quanto riguarda gli aspetti di carattere non finanziario contribuisce a una gestione più efficace dei rischi da parte delle imprese e al miglioramento della loro competitività.

Emendamento  8

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Per migliorare l'uniformità e la comparabilità delle informazioni di carattere non finanziario comunicate nell'Unione, occorre che le società siano tenute a includere nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno le informazioni sociali e ambientali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. La dichiarazione comprende la descrizione delle politiche applicate in materia, dei risultati conseguiti e dei rischi connessi.

(6) Per migliorare l'uniformità e la comparabilità delle informazioni di carattere non finanziario comunicate nell'Unione, occorre che le imprese siano tenute a includere nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente informazioni sull'impatto delle attività dell'impresa interessata almeno per quanto riguarda gli aspetti sociali e ambientali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. La dichiarazione comprende la descrizione delle politiche applicate in materia, dei risultati conseguiti, degli incidenti di rilievo verificatisi durante il periodo di riferimento e dei rischi connessi. La dichiarazione di carattere non finanziario dovrebbe altresì includere informazioni sulle politiche di dovuta diligenza applicate dalle imprese, in particolare per quanto riguarda le catene di fornitura e subappalto delle imprese, onde individuare, prevenire e attenuare le ripercussioni negative esistenti e potenziali.

Emendamento  9

Proposta di direttiva

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis) Per quanto concerne gli aspetti ambientali, la dichiarazione dovrebbe contenere informazioni dettagliate riguardanti l'impatto attuale e prevedibile delle attività di un'impresa sull'ambiente, la salute e la sicurezza, l'utilizzo delle risorse energetiche rinnovabili e non rinnovabili, le emissioni di gas a effetto serra, l'impiego di risorse idriche e l'inquinamento atmosferico. Per quanto concerne gli aspetti sociali e attinenti al personale, le informazioni fornite nella dichiarazione dovrebbero riguardare segnatamente i rapporti intrattenuti dall'impresa con le proprie catene di fornitura e subappalto, le azioni intraprese per garantire l'uguaglianza di genere, l'attuazione delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), le condizioni lavorative, il dialogo sociale, il rispetto del diritto dei lavoratori di essere informati e consultati, il rispetto dei diritti sindacali, la salute e la sicurezza sul lavoro e il dialogo con le comunità locali, nonché le azioni intraprese per garantire la tutela e lo sviluppo di tali comunità. Gli aspetti sociali dovrebbero includere inoltre un comportamento responsabile in materia di pianificazione fiscale onde garantire il corretto pagamento di una congrua parte di imposte evitando l'elusione fiscale. Per quanto concerne i diritti dell'uomo e la lotta contro la corruzione attiva e passiva, la dichiarazione di carattere non finanziario dovrebbe includere come minimo informazioni sulla prevenzione delle violazioni dei diritti dell'uomo e sugli strumenti esistenti per combattere la corruzione attiva e passiva.

Emendamento  10

Proposta di direttiva

Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 ter) Le imprese dovrebbero fornire informazioni adeguate sugli aspetti che appaiono più suscettibili di determinare gravi ripercussioni, come pure sugli aspetti in cui tali rischi si sono già concretizzati. La gravità delle ripercussioni dovrebbe essere valutata sulla base della loro portata e serietà. Il rischio di ripercussioni negative può derivare dalle attività proprie dell'impresa o essere connesso alle sue operazioni, ai suoi prodotti, ai suoi servizi o ai suoi rapporti commerciali, compreso con le rispettive catene di fornitura e subappalto e altri partner commerciali.

Emendamento  11

Proposta di direttiva

Considerando 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 quater) La comunicazione di informazioni concernenti gli sviluppi imminenti o le questioni oggetto di negoziazione può comportare la divulgazione di informazioni commerciali sensibili e interferire di conseguenza con il modello aziendale, dando luogo in ultima analisi a una distorsione della concorrenza. Per questo motivo, è opportuno che i membri degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza delle imprese abbiano la facoltà di decidere se comunicare o meno tali informazioni nel caso in cui la comunicazione possa compromettere gravemente la posizione commerciale dell'impresa interessata e qualora, secondo il parere ragionevole e debitamente giustificato degli organi di amministrazione, gestione e controllo, la mancata comunicazione di dette informazioni non sia suscettibile di fuorviare il pubblico.

Emendamento  12

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Nel fornire tali informazioni, le società possono basarsi su standard nazionali, su standard UE, quale il sistema UE di ecogestione e audit (EMAS), e su standard internazionali, quali il Patto mondiale (Global Compact) dell'ONU, i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) in attuazione del quadro di riferimento “Proteggere, Rispettare e Rimediare” (“Protect, Respect and Remedy” Framework), gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali, la norma ISO 26000, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e la Global Reporting Initiative.

(7) Nel fornire tali informazioni, le imprese dovrebbero basarsi sui principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) in attuazione del quadro di riferimento "Proteggere, Rispettare e Rimediare" ("Protect, Respect and Remedy" Framework), sul Patto mondiale (Global Compact) dell'ONU, sugli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali e sulla dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL. Le imprese possono inoltre basarsi su standard nazionali, su standard UE, quale il sistema di ecogestione e audit (EMAS), e su standard internazionali, quali la norma ISO 26000, la Global Reporting Initiative, il Carbon Disclosure Project (CDP) e il Climate Disclosure Standards Board (CDSB). Nella dichiarazione, le imprese dovrebbero specificare lo standard al quale si sono attenute. Al fine di incrementare la coerenza e la comparabilità delle informazioni di carattere non finanziario fornite dalle imprese, la Commissione dovrebbe sviluppare, con la partecipazione di tutti i soggetti interessati, orientamenti sulla metodologia e sull'utilizzo degli standard internazionali.

Emendamento  13

Proposta di direttiva

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis) Gli Stati membri dovrebbero garantire l'esistenza di strumenti efficaci e adeguati atti a garantire la comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario da parte delle imprese, in conformità delle disposizioni della presente direttiva. A tal fine, Gli Stati membri dovrebbero garantire che siano poste in essere procedure nazionali efficaci per far rispettare gli obblighi della presente direttiva e che tali procedure siano a disposizione di tutte le persone fisiche e giuridiche che, in conformità della legislazione nazionale, abbiano un interesse legittimo a garantire il rispetto delle disposizioni della presente direttiva.

Emendamento  14

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Il paragrafo 47 della dichiarazione finale della conferenza delle Nazioni Unite Rio+20, “The Future We Want”13, riconosce l'importanza dell'informativa sulla sostenibilità delle imprese e incoraggia le imprese, se del caso, a valutare la possibilità di inserire nell'informativa aziendale informazioni sulla sostenibilità. Inoltre incoraggia le imprese, i governi interessati e i portatori di interesse a sviluppare, se del caso con il sostegno del sistema delle Nazioni Unite, modelli di migliori pratiche e a promuovere le azioni intese a integrare informazioni di carattere finanziario e non finanziario, tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione degli standard esistenti.

(8) Il paragrafo 47 della dichiarazione finale della conferenza delle Nazioni Unite Rio+20, “The Future We Want”13, riconosce l'importanza dell'informativa sulla sostenibilità delle imprese e incoraggia le imprese, se del caso, a valutare la possibilità di inserire nell'informativa aziendale informazioni sulla sostenibilità. Inoltre incoraggia le imprese, i governi interessati e i portatori di interesse a sviluppare, se del caso con il sostegno del sistema delle Nazioni Unite, modelli di migliori pratiche e a promuovere le azioni intese a integrare informazioni di carattere finanziario e non finanziario, tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione degli standard esistenti. Di conseguenza, le imprese dell'Unione dovrebbero essere tenute, ai sensi della presente direttiva, a pubblicare la dichiarazione di carattere non finanziario nel quadro del loro bilancio.

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13 Nazioni Unite, “The Future We Want”, documento finale della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile RIO+20, A/CONF.216/L.1.

13 Nazioni Unite, “The Future We Want”, documento finale della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile RIO+20, A/CONF.216/L.1.

Emendamento  15

Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) L'accesso degli investitori alle informazioni di carattere non finanziario è un passo verso il conseguimento dell'obiettivo di creare entro il 2020 incentivi di mercato e incentivi politici che ricompensino gli investimenti in efficienza realizzati dalle imprese nel quadro della tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse14.

(9) L'accesso degli investitori alle informazioni di carattere non finanziario è un passo verso il conseguimento dell'obiettivo di creare entro il 2020 incentivi di mercato e incentivi politici che ricompensino gli investimenti in efficienza realizzati dalle imprese nel quadro della tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse14. La comunicazione di informazioni di carattere non finanziario può inoltre aiutare l'Unione a conseguire ulteriori obiettivi nel quadro di questa tabella di marcia, in particolare quello relativo al dimezzamento dello spreco alimentare entro il 2020.

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14 COM(2011) 571 definitivo del 20 settembre 2011.

14 COM(2011)0571.

Motivazione

Ogni anno in Europa vengono gettati 90 milioni di tonnellate di cibo. Tenendo conto del fatto che tale spreco avviene lungo tutta la filiera alimentare e che esistono gravi lacune informative, dal momento che solo un numero limitatissimo di imprese dell'UE pubblica i dati sullo spreco alimentare, la comunicazione di tali informazioni è fondamentale al fine di conseguire l'obiettivo dell'UE del dimezzamento dello spreco di alimenti commestibili entro il 2020 fissato nella tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse. Al fine di garantire la trasparenza, le imprese dovrebbero comunicare le informazioni sullo spreco alimentare come esempio del tipo di impatto ambientale e sociale prodotto dalle attività dell'impresa.

Emendamento  16

Proposta di direttiva

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis) L'accesso degli investitori alle informazioni di carattere non finanziario dovrebbe inoltre consentire un afflusso di investimenti verso le imprese socialmente virtuose.

Emendamento  17

Proposta di direttiva

Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 ter) Oltre ad un incoraggiamento della comunicazione di informazioni di carattere non finanziario a livello di Unione, si osserva un impegno internazionale teso a migliorare la trasparenza delle comunicazioni di carattere finanziario. La rendicontazione per paese nel settore estrattivo è stata oggetto di provvedimenti legislativi sia nell'Unione europea che negli Stati Uniti, mentre nel contesto del G8 e del G20, che comprende quattro Stati membri e al quale partecipa la Commissione europea, l'OCSE è stata invitata a elaborare un modello standard di comunicazione perché le imprese multinazionali comunichino alle autorità fiscali il luogo in cui generano utili e versano le imposte nel mondo. Questi sviluppi, che migliorano la trasparenza delle comunicazioni di carattere finanziario, integrano le proposte di cui alla presente direttiva, in quanto misure adeguate ai rispettivi obiettivi, siano questi nazionali, paneuropei o internazionali per dimensioni e rischio possibile.

Emendamento  18

Proposta di direttiva

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Il Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2011 ha chiesto di ridurre, a livello sia europeo che nazionale, l'onere regolamentare complessivo che grava in particolare sulle piccole e medie imprese (PMI) e ha proposto misure per aumentare la produttività; a sua volta la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, mira a migliorare il clima imprenditoriale per le PMI e a promuoverne l'internazionalizzazione. Di conseguenza, secondo il principio "pensare anzitutto in piccolo", occorre che gli obblighi di informativa imposti dalla direttiva 78/660/CEE e dalla direttiva 83/349/CEE si applichino soltanto ad alcune società e ad alcuni gruppi di grandi dimensioni.

(10) Il Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2011 ha chiesto di ridurre, a livello sia europeo che nazionale, l'onere regolamentare complessivo che grava in particolare sulle piccole e medie imprese (PMI), ha accolto con favore l'intenzione della Commissione di proporre modalità per esonerare le microimprese da alcuni regolamenti e ha proposto misure per aumentare la produttività; a sua volta la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, mira a migliorare il clima imprenditoriale per le PMI e a promuoverne l'internazionalizzazione. Di conseguenza, secondo il principio "pensare anzitutto in piccolo", occorre che gli obblighi di informativa imposti dalla direttiva 2013/34/CEE si applichino soltanto ad alcune società e ad alcuni gruppi di grandi dimensioni.

Emendamento  19

Proposta di direttiva

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis) Le piccole e medie imprese non dovrebbero essere assolutamente tenute a fornire una dichiarazione di carattere non finanziario che si riferisca all'azione di volontariato sociale. Tale obbligo darebbe origine a costi amministrativi irragionevolmente elevati, distruggerebbe posti di lavoro e minerebbe l'impegno sociale delle aziende, anziché promuoverlo.

 

Emendamento  20

Proposta di direttiva

Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 ter) L'esigenza di comunicare informazioni di carattere non finanziario implica altresì il conseguimento del necessario equilibrio tra i risultati ottenuti in materia ambientale e quelli ottenuti in materia sociale, al fine di garantire che tali comunicazioni siano conformi ai principi della RSI e non siano esclusivamente limitate ai dati ambientali.

Emendamento  21

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Occorre definire la portata dell'obbligo di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario facendo riferimento al numero medio di dipendenti, al totale delle attività e al fatturato. Occorre esonerare le PMI da obblighi supplementari, ed è necessario che l'obbligo di pubblicare la dichiarazione di carattere non finanziario nella relazione sulla gestione sia imposto soltanto alle società che occupano in media più di 500 lavoratori, abbiano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR.

(11) Occorre definire la portata dell'obbligo di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario facendo riferimento al numero medio di dipendenti, al totale di bilancio e al fatturato netto. Occorre esonerare le microimprese e le PMI da obblighi supplementari, ed è necessario che l'obbligo di pubblicare la dichiarazione di carattere non finanziario nella relazione sulla gestione sia imposto soltanto alle imprese e ai gruppi di grandi dimensioni che occupano in media più di 500 lavoratori.

Emendamento  22

Proposta di direttiva

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis) Ai fini dell'adozione di criteri che permettano di determinare gli organi soggetti all'obbligo di comunicare informazioni di carattere non finanziario, è opportuno tener conto delle disparità dei livelli di sviluppo economico dei singoli Stati membri e, di conseguenza, del fatto che, affinché un'attività economica produca lo stesso risultato, imprese di paesi diversi necessiteranno di un diverso numero medio di dipendenti. Pertanto, nella scelta dei criteri per determinare quali organi debbano essere soggetti a questi nuovi obblighi di informativa, è opportuno porre un maggiore accento sul totale di bilancio o sul fatturato netto.

Emendamento  23

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Alcune delle società e dei gruppi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 78/660/CEE e della direttiva 83/349/CEE redigono già l'informativa di carattere non finanziario su base volontaria. Occorre che dette società non siano assoggettate all'obbligo di fornire una dichiarazione di carattere non finanziario nella relazione sulla gestione, purché la relazione copra lo stesso esercizio finanziario, abbia lo stesso contenuto richiesto dalla presente direttiva e sia allegata alla relazione sulla gestione.

(12) Alcune delle imprese e dei gruppi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2013/34/UE redigono già l'informativa di carattere non finanziario su base volontaria. Occorre che dette imprese non siano assoggettate all'obbligo di fornire una dichiarazione di carattere non finanziario nella relazione sulla gestione, purché la relazione copra lo stesso esercizio finanziario, abbia lo stesso contenuto richiesto dalla presente direttiva e sia allegata alla relazione sulla gestione.

Emendamento  24

Proposta di direttiva

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Molte delle società che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 78/660/CEE appartengono a gruppi di imprese. Occorre che la relazione consolidata sulla gestione sia redatta in modo tale che le informazioni relative al gruppo di imprese possano essere trasmesse alle imprese del gruppo e ai terzi. Occorre pertanto coordinare la legislazione nazionale che disciplina la redazione della relazione consolidata sulla gestione per conseguire gli obiettivi di comparabilità e di uniformità delle informazioni che le società dovrebbero pubblicare nell'Unione.

(13) Molte delle imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2013/34/UE appartengono a gruppi di imprese. Occorre che la relazione consolidata sulla gestione sia redatta in modo tale che le informazioni relative al gruppo di imprese possano essere trasmesse alle imprese del gruppo e ai terzi. Occorre pertanto coordinare la legislazione nazionale che disciplina la redazione della relazione consolidata sulla gestione per conseguire gli obiettivi di comparabilità e di uniformità delle informazioni che le imprese dovrebbero pubblicare nell'Unione.

Emendamento  25

Proposta di direttiva

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) La diversità di competenze e di punti di vista dei membri degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza delle società favorisce una buona comprensione dell'organizzazione della società e delle sue attività. Consente ai membri di detti organi di esercitare una critica costruttiva delle decisioni adottate dalla dirigenza e di essere più aperti alle idee innovative, lottando in tal modo contro l'omologazione delle opinioni dei membri, il cosiddetto fenomeno del "pensiero di gruppo". Contribuisce in tal modo all'efficace sorveglianza della dirigenza e ad una governance efficiente della società. È pertanto importante per accrescere la trasparenza sulla politica in materia di diversità applicata dalla società. Consente di informare il mercato sulle pratiche di governo societario e pertanto contribuirebbe a creare una pressione indiretta sulle società per spingerle a diversificare la composizione del proprio consiglio.

(15) La diversità di competenze e di punti di vista dei membri degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza delle imprese favorisce una buona comprensione dell'organizzazione dell'impresa e delle sue attività. Consente ai membri di detti organi di esercitare una critica costruttiva delle decisioni adottate dalla dirigenza e di essere più aperti alle idee innovative, lottando in tal modo contro l'omologazione delle opinioni dei membri, il cosiddetto fenomeno del "pensiero di gruppo". Contribuisce in tal modo all'efficace sorveglianza della dirigenza e ad una governance efficiente dell'impresa. È pertanto importante per accrescere la trasparenza sulla politica in materia di diversità applicata dall'impresa. Consente di informare il mercato sulle pratiche di governo societario e pertanto contribuirebbe a creare una pressione indiretta sulle imprese per spingerle a diversificare la composizione del proprio consiglio. In tale contesto, la rappresentanza dei lavoratori in seno agli organi di gestione potrebbe essere considerata un modo positivo per rafforzare la diversità.

Emendamento  26

Proposta di direttiva

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) L'obbligo di comunicare la politica in materia di diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza in riferimento ad aspetti quali l'età, il sesso, la diversità geografica, il percorso formativo e professionale si applicherebbe soltanto alle grandi società quotate. Pertanto, occorre che l'obbligo non si applichi alle piccole e medie imprese che possono essere esentate da alcuni obblighi contabili ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 78/660/CEE. Occorre che la comunicazione della politica in materia di diversità sia inclusa nella dichiarazione sul governo societario di cui all'articolo 46 bis della direttiva 78/660/CEE. È necessario che le società che non hanno una politica in materia di diversità non siano obbligate a dotarsi di una tale politica, ma siano unicamente tenute a spiegare chiaramente i motivi alla base di questa scelta.

(16) L'obbligo di comunicare la politica in materia di diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza in riferimento al genere e ad altri aspetti quali l'età, l'origine etnica, la disabilità, il percorso formativo e professionale si applicherebbe soltanto alle grandi imprese quotate. Occorre che la comunicazione della politica in materia di diversità sia inclusa nella dichiarazione sul governo societario di cui all'articolo 20 della direttiva 2013/34/UE. È necessario che le imprese che non hanno una politica in materia di diversità non siano obbligate a dotarsi di una tale politica, ma siano unicamente tenute a spiegare chiaramente i motivi alla base di questa scelta.

Emendamento  27

Proposta di direttiva

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia accrescere la pertinenza, l'uniformità e la comparabilità delle informazioni comunicate dalle società in tutta Europa, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa dei suoi effetti, essere realizzato meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(17) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia accrescere la pertinenza, l'uniformità, la trasparenza e la comparabilità delle informazioni comunicate dalle imprese in tutta Europa, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa dei suoi effetti, essere realizzato meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento  28

Proposta di direttiva

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Occorre pertanto modificare conformemente le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE,

(19) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2013/34/UE,

Emendamento  29

Proposta di direttiva

Articolo 1 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Modifiche della direttiva 78/660/CEE

Modifiche della direttiva 2013/34/UE

Emendamento  30

Proposta di direttiva

Articolo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

La direttiva 78/660/CEE è così modificata:

La direttiva 2013/34/UE è così modificata:

Emendamento  31

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1) L'articolo 46 è così modificato:

soppresso

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

 

"1. a) La relazione sulla gestione contiene un fedele resoconto dell'andamento e dei risultati degli affari della società e della sua situazione ed una descrizione dei principali rischi e incertezze che essa deve affrontare.

 

Tale resoconto deve offrire un'analisi equilibrata ed esauriente dell'andamento e dei risultati degli affari della società e della sua situazione, coerente con l'entità e la complessità degli affari della medesima;

 

b) per le società il cui numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio è superiore a 500 e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui

 

i) la descrizione della politica applicata dall'impresa in merito ai predetti aspetti;

 

ii) i risultati di tali politiche;

 

iii) i rischi connessi a tali aspetti e le relative modalità di gestione adottate dalla società.

 

Le società che non applicano politiche in relazione ad uno o più dei predetti aspetti forniscono una spiegazione del perché di questa scelta.

 

Per fornire tali informazioni, la società può basarsi su standard nazionali, UE o internazionali, specificando lo standard seguito;

 

c) nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati degli affari della società o della sua situazione, l'analisi comprende indicatori fondamentali di prestazione sia finanziari che non finanziari pertinenti per l'attività specifica della società;

 

d) nell'ambito dell'analisi di cui sopra, la relazione sulla gestione contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi registrati nei conti annuali e ulteriori precisazioni in merito.";

 

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

 

"4. Le società che redigono una relazione complessiva per il medesimo esercizio, sulla base di standard nazionali, UE o internazionali, contenente le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), sono esentate dall'obbligo di preparare la dichiarazione di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1, lettera b), purché la predetta relazione sia inclusa nella relazione sulla gestione.";

 

c) è aggiunto il seguente paragrafo 5:

 

"5. La società che è impresa figlia è esentata dall'obbligo di cui al paragrafo 1, lettera b), se la stessa società e le sue imprese figlie sono incluse nel bilancio consolidato e nella relazione consolidata sulla gestione di un'altra società e se la relazione consolidata sulla gestione è stata redatta ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE del Consiglio."

 

(Cfr. l'emendamento all'articolo 19 della direttiva 2013/34/UE.)

Emendamento  32

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2) L'articolo 46 bis è così modificato:

soppresso

(a) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera g):

 

"g) la descrizione della politica della società in materia di diversità nella composizione dei suoi organi di amministrazione, gestione e controllo in relazione ad aspetti quali l'età, il sesso, la diversità geografica, il percorso formativo e professionale, gli obiettivi della politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati ottenuti nel periodo di riferimento. Se la società non ha una politica di questo tipo, la dichiarazione contiene la spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta.";

 

(b) è aggiunto il seguente paragrafo 4:

 

"4. La lettera g) del paragrafo 1 non si applica alle società di cui all'articolo 27."

 

(Cfr. l'emendamento all'articolo 20 della direttiva 2013/34/UE.)

Emendamento  33

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 53 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) L'articolo 53 bis è sostituito dal seguente:

soppresso

“Articolo 53 bis

 

Gli Stati membri precludono la possibilità di avvalersi delle esenzioni di cui agli articoli 1 bis, 11, 27, all'articolo 43, paragrafo 1, punti 7 bis e 7 ter, all'articolo 46, paragrafo 3, e agli articoli 47 e 51 della presente direttiva alle società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE.”

 

Emendamento  34

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo) – parte introduttiva

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) L'articolo 19 è così modificato:

Emendamento  35

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

"1. La relazione sulla gestione contiene un fedele resoconto dell'andamento e dei risultati degli affari dell'impresa e della sua situazione ed una descrizione della gestione dei principali rischi e incertezze che essa deve affrontare.

Emendamento  36

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo) – lettera a

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a) al paragrafo 1, il terzo comma è soppresso;

Emendamento  37

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo) – lettera b

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 – paragrafi da 1 bis a 1 quinquies (nuovi)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b) sono inseriti i seguenti paragrafi:

 

"1 bis. Per le imprese di grandi dimensioni il cui numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio è superiore a 500, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente informazioni sull'impatto delle attività dell'impresa relativo almeno agli aspetti ambientali, sociali e attinenti al personale, compreso il dialogo sociale, nonché al rispetto dei diritti dell'uomo, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui:

 

a) una descrizione della politica applicata dall'impresa in relazione ai predetti aspetti, comprese le politiche di dovuta diligenza applicate, in particolare per quanto riguarda le proprie catene di fornitura e subappalto;

 

b) i risultati di tali politiche;

 

c) gli incidenti di rilievo verificatisi durante il periodo di riferimento in relazione a tali aspetti;

 

d) i principali rischi connessi agli aspetti legati alle attività, alle operazioni, ai prodotti, ai servizi o ai rapporti commerciali dell'impresa che possono avere ripercussioni negative in tali ambiti, nonché le modalità di gestione adottate dall'impresa in relazione a tali rischi.

 

Nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati degli affari dell'impresa o della sua situazione, l'analisi comprende altresì:

 

 

a) la descrizione della strategia commerciale dell'impresa;

 

b) la descrizione del modello aziendale dell'impresa;

 

Qualora l'impresa non applichi politiche in relazione ad uno o più dei predetti aspetti, l'analisi fornisce una spiegazione chiara e debitamente giustificata del motivo di questa scelta.

 

Non è necessario comunicare le informazioni concernenti gli sviluppi imminenti o le questioni oggetto di negoziazione quando, secondo il parere ragionevole e debitamente giustificato dei membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo:

 

a) la comunicazione di tali informazioni nuocerebbe gravemente alla posizione commerciale dell'impresa;

 

b) la mancata comunicazione di tali informazioni non sia suscettibile di fuorviare il pubblico.

 

Qualora, ai sensi del presente paragrafo, non abbia comunicato le informazioni, l'impresa produce a tal fine una dichiarazione debitamente giustificata.

 

Nel produrre le informazioni richieste dal primo comma, l'impresa si basa come minimo sui principi guida relativi a imprese e diritti umani (Guiding Principles on Business and Human Rights) che attuano il quadro di riferimento "Proteggere, Rispettare e Rimediare" ("Protect, Respect and Remedy" Framework) delle Nazioni Unite, sul Patto mondiale (Global Compact) dell'ONU, sugli orientamenti dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per le imprese multinazionali e sulla dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL. L'impresa può inoltre basarsi su altri standard nazionali, unionali o internazionali e, in tal caso, specifica chiaramente lo standard seguito.

 

1 ter. Nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento attuale e futuro, dei risultati degli affari dell'impresa o della sua situazione, o dell'impatto della sua attività per quanto riguarda gli aspetti di cui al paragrafo 1 nonché ai fini della trasparenza e della comparabilità del resoconto, l'analisi di cui al paragrafo 1 comprende indicatori fondamentali di prestazione sia finanziari che non finanziari pertinenti all’attività specifica dell'impresa.

 

1 quater. Nel fornire l'analisi di cui al paragrafo 1, la relazione sulla gestione contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi figuranti nel bilancio d'esercizio e ulteriori precisazioni in merito.

 

1 quinquies. La Commissione mette a punto, con la partecipazione di tutti i soggetti interessati, orientamenti sulla metodologia e sull'utilizzo degli standard internazionali e degli indicatori di prestazione non finanziari di cui all'articolo 1 bis e 1 ter, al fine di coadiuvare le imprese nell'attività di comunicazione.

 

Gli orientamenti contengono indicatori fondamentali di prestazione settoriali negli ambiti oggetto dell'informativa. Gli indicatori fondamentali di prestazione messi a punto in materia ambientale comprendono almeno l'utilizzo del suolo, l'impiego di acqua, le emissioni di gas a effetto serra e l'utilizzo di materiali.

 

La Commissione pubblica gli orientamenti dodici mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. Essa trasmette una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sullo sviluppo degli orientamenti entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva."

Emendamento  38

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo) – lettera c (nuova)

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

 

"4. Le imprese che elaborano una relazione complessiva per il medesimo esercizio sulla base di standard nazionali, unionali o internazionali, e che comprende le informazioni di cui ai paragrafi 1 bis, 1 ter o 1 quater, in conformità con le norme specifiche ivi stabilite, sono esentate dall'obbligo di elaborare la dichiarazione di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1 bis, purché detta relazione complessiva sia inclusa nella relazione sulla gestione."

Emendamento  39

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo) – lettera d (nuova)

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 – paragrafi da 4 bis a 4 quater (nuovi)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

 

"4 bis. Gli Stati membri possono esentare gli enti di interesse pubblico dall'obbligo stabilito all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, per quanto attiene alle disposizioni di cui al paragrafo 1 bis.

 

4 ter. Gli Stati membri possono esentare le piccole e medie imprese dagli obblighi stabiliti ai paragrafi 1 ter e 1 quater, per quanto attiene alle informazioni di carattere non finanziario.

 

4 quater. L'impresa che è impresa figlia è esentata dagli obblighi di cui al paragrafo 1 bis, se detta impresa e le sue imprese figlie sono incluse nel bilancio consolidato e nella relazione consolidata sulla gestione di un'altra impresa e se detta relazione consolidata sulla gestione è stata redatta in conformità dell'articolo 29.

 

I soggetti che effettuano la revisione contabile verificano soltanto se sono state fornite le informazioni di cui al paragrafo 1 bis."

Emendamento  40

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo) – parte introduttiva

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 20

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter) L'articolo 20 è così modificato:

Emendamento  41

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo) – lettera a

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a) al paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:

 

"f bis) la descrizione della politica dell'impresa in materia di diversità nella composizione dei suoi organi di amministrazione, gestione e controllo in relazione al genere e ad altri aspetti quali l'età, la disabilità, l'origine etnica, il percorso formativo e professionale, gli obiettivi della politica in materia di diversità, le relative modalità di attuazione e i risultati ottenuti nel periodo di riferimento. Se l'impresa non ha una politica di questo tipo, la dichiarazione contiene una spiegazione del motivo di questa scelta.";

Emendamento  42

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo) – lettera b

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 20 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

 

"3. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile esprimono il proprio giudizio a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, riguardo alle informazioni approntate in conformità del paragrafo 1, lettere c) e d), e verificano che siano state fornite le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), e), f) e f bis).";

 

Emendamento  43

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo) – lettera c

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 20 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c) è aggiunto il seguente paragrafo:

 

"4 bis. Fatto salvo l'articolo 40, il paragrafo 1, lettera f bis), del presente articolo non si applica alle piccole e medie imprese.".

Emendamento  44

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 quater (nuovo) – parte introduttiva

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 29

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 quater) L'articolo 29 è così modificato:

Emendamento  45

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 quater (nuovo) – lettera a

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 29 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a) sono inseriti i seguenti paragrafi:

 

"1 bis. Ai fini del paragrafo 1, per le imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni il cui numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio è superiore a 500, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente informazioni sull'impatto delle attività dell'impresa relativo almeno agli aspetti ambientali, sociali, attinenti al personale, compreso il dialogo sociale, nonché al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui:

 

a) una descrizione della politica applicata perseguite dal gruppo in relazione ai predetti aspetti, comprese le politiche di dovuta diligenza applicate, in particolare per quanto riguarda le proprie catene di fornitura e subappalto;

 

b) i risultati di tali politiche;

 

b bis) gli incidenti di rilievo verificatisi durante il periodo di riferimento in relazione a tali aspetti;

 

c) i principali rischi connessi a tali aspetti legati alle attività, alle operazioni, ai prodotti, ai servizi o ai rapporti commerciali del gruppo che possono avere gravi ripercussioni negative in tali ambiti, nonché le modalità di gestione adottate dal gruppo in relazione a tali rischi.

 

Qualora il gruppo non applichi politiche in relazione ad uno o più dei predetti aspetti, l'analisi fornisce una spiegazione chiara e debitamente giustificata del motivo di questa scelta.

 

Nel produrre le informazioni richieste dal primo comma, l'impresa madre si basa come minimo sui principi guida relativi a imprese e diritti umani (Guiding Principles on Business and Human Rights) che attuano il quadro di riferimento "Proteggere, Rispettare e Rimediare" ("Protect, Respect and Remedy" Framework) delle Nazioni Unite, sul Patto mondiale (Global Compact) dell'ONU, sugli orientamenti dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per le imprese multinazionali e sulla dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL. L'impresa madre può inoltre basarsi su altri standard nazionali, unionali o internazionali e, in tal caso, specifica chiaramente lo standard seguito.

 

1 ter. La Commissione mette a punto, con la partecipazione di tutti i soggetti interessati, orientamenti sulla metodologia e sull'utilizzo degli standard internazionali e degli indicatori di prestazione non finanziari di cui all'articolo 19, paragrafi 1 bis e 1 ter, al fine di coadiuvare le imprese nell'attività di comunicazione.

 

Gli orientamenti contengono indicatori fondamentali di prestazione settoriali negli ambiti oggetto dell'informativa. Gli indicatori fondamentali di prestazione messi a punto in materia ambientale comprendono almeno l'utilizzo del suolo, l'impiego di acqua, le emissioni di gas a effetto serra e l'utilizzo di materiali.

 

La Commissione pubblica gli orientamenti dodici mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. Essa trasmette una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sullo sviluppo degli orientamenti entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento  46

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 quater (nuovo) – lettera b

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 29 – paragrafi 3 bis e 3 ter (nuovi)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b) sono aggiunti i seguenti paragrafi:

 

"3 bis. Ai fini del paragrafo 1, l'impresa madre che redige una relazione complessiva per il medesimo esercizio che si riferisce all'intero gruppo sulla base di standard nazionali, unionali o internazionali e che contiene le informazioni di cui al paragrafo 1 bis, in conformità con le norme specifiche ivi stabilite, è esentata dall'obbligo di elaborare la dichiarazione di carattere non finanziario di cui ai paragrafi 1 bis, 1 ter e 1 quater, purché detta relazione complessiva sia inclusa nella relazione consolidata sulla gestione.

 

3 ter. Ai fini del paragrafo 1, l'impresa madre che è anche impresa figlia è esentata dagli obblighi di cui al paragrafo 1 bis se l'impresa esentata e le sue imprese figlie sono incluse nel bilancio consolidato e nella relazione consolidata sulla gestione di un'altra impresa e se detta relazione consolidata sulla gestione è stata redatta in conformità del presente articolo.";

Emendamento  47

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 quinquies (nuovo)

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 48 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) All'articolo 48, è inserito il seguente paragrafo:

 

"La relazione esamina la possibilità di introdurre l'obbligo per le imprese di grandi dimensioni e tutti gli enti di interesse pubblico di pubblicare su base annuale una relazione paese per paese, per ciascuno Stato membro e paese terzo in cui operano, che contenga come minimo informazioni in merito agli utili realizzati, alle imposte pagate sugli utili e alle sovvenzioni pubbliche ricevute.".

Emendamento  48

Proposta di direttiva

Articolo 2

Direttiva 83/349/CEE

Articolo 36

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 2

soppresso

Modifiche della direttiva 83/349/CEE

 

La direttiva 83/349/CEE è così modificata:

 

(1) L'articolo 36 è così modificato:

 

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

 

"1. La relazione consolidata sulla gestione deve contenere un fedele resoconto dell'andamento e dei risultati degli affari nonché della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, e una descrizione dei principali rischi e incertezze che esse devono affrontare.

 

Tale resoconto analizza in modo equilibrato l'andamento e i risultati degli affari nonché la situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, coerente con l'entità e la complessità degli affari nelle medesime.

 

Per le imprese madri di imprese da consolidare che insieme occupano in media durante l'esercizio più di 500 dipendenti e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui:

 

– i) la descrizione della politica applicata dall'impresa in merito ai predetti aspetti;

 

– ii) i risultati di tali politiche;

 

– iii) i rischi connessi a tali aspetti e le relative modalità di gestione adottate dalla società.

 

Le imprese incluse nel consolidamento considerate nel loro insieme che non applicano politiche in relazione a uno o più di tali aspetti forniscono una spiegazione del perché di tale scelta.

 

Per fornire tali informazioni, la relazione consolidata sulla gestione può basarsi sugli standard nazionali, UE o internazionali, specificando lo standard seguito.

 

Nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati degli affari della società o della sua situazione, l'analisi comprende indicatori fondamentali di prestazione sia finanziari che non finanziari pertinenti per l'attività specifica della società.

 

Nell'ambito dell'analisi di cui sopra, la relazione consolidata sulla gestione contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi registrati nei conti consolidati e ulteriori precisazioni in merito.”; '

 

(b) sono aggiunti i seguenti paragrafi 4 e 5:

 

"4. L'impresa madre che redige una relazione complessiva per il medesimo esercizio per l'intero gruppo di imprese consolidate, sulla base di standard nazionali, UE o internazionali, contenente le informazioni di cui al paragrafo 1, terzo comma, è esentata dall'obbligo di presentare la dichiarazione di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1, terzo comma, purché la predetta relazione complessiva sia inclusa nella relazione consolidata sulla gestione.

 

5. 5. L'impresa madre che è anche impresa figlia è esentata dall'obbligo di cui al paragrafo 1, terzo comma, se l'impresa esentata e le sue imprese figlie sono incluse nel bilancio consolidato e nella relazione consolidata sulla gestione di un'altra impresa e se la relazione consolidata sulla gestione è stata redatta ai sensi del paragrafo 1, terzo comma.”

 

(Cfr. emendamenti all'articolo 29 della direttiva 2013/34/UE.)

Emendamento  49

Proposta di direttiva

Articolo 2 bis (nuovo) – punto 1

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 53 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1) è inserito l'articolo 53 bis seguente:

 

“Articolo 53 bis

 

Riesame

 

Entro tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione ne riesamina le disposizioni e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata se del caso di proposte legislative riguardanti:

 

– le informazioni di carattere non finanziario comunicate e il relativo ambito di applicazione, inclusa la copertura delle catene di forniture e di subappalto;

 

– la trasparenza e la comparabilità delle informazioni di carattere non finanziario fornite dalle imprese e se siano stati soddisfatti gli obiettivi della legislazione;

 

– se siano stati forniti adeguati orientamenti e metodi e se la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario beneficerebbe di orientamenti vincolanti dell'Unione, compresi indicatori fondamentali di prestazione a livello di Unione sulle questioni cui si riferiscono le informazioni;

 

– le procedure giudiziarie e/o amministrative finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva, comprese le procedure di cui dispongono i terzi interessati all'interno degli Stati membri;

 

– i progressi in termini di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario su scala mondiale."

Emendamento  50

Proposta di direttiva

Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Entrata in vigore

Entrata in vigore e consolidamento

Emendamento  51

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La direttiva è consolidata con la direttiva che essa modifica entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore.

Motivazione

È opportuno che le versioni consolidate delle direttive modificate siano tempestivamente rese disponibili e pubblicate.

  • [1]  GU C 327 del 12.11.2013, pag. 47.

MOTIVAZIONE

1. Introduzione

1.1 Quale valore aggiunto per la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e sulla diversità?

Il crescente riconoscimento del ruolo "socialmente responsabile" svolto dalle imprese può essere interpretato e considerato secondo varie chiavi di lettura. Da un lato, l'emergere di mercati "globali" favorisce lo sviluppo di standard sociali e ambientali da parte delle imprese; dall'altro, una sempre più attenta e informata società civile "invoca" comportamenti più responsabili da parte delle imprese. Questo duplice impulso alla base del progresso della RSI riflette la complementarità d'interessi tra imprese e società in generale.

Responsabilità sociale d'impresa vuol dire, quindi, soprattutto competitività. Ciò non significa che automaticamente qualsiasi intervento di RSI rafforzi il vantaggio competitivo di un'impresa, bensì che determinate azioni possono rafforzare un'azienda se consentono di creare un valore condiviso tra l'impresa, i soggetti interessati e la società in generale.

In tale contesto, una maggiore trasparenza su aspetti di carattere non finanziario può aiutare le imprese a meglio gestire i rischi e a migliorare la propria competitività. Al contempo, una società civile più informata può meglio valutare e, di conseguenza, sostenere le operazioni commerciali, i prodotti e i servizi offerti da un'impresa. Allo stesso modo, potenziali investitori possono meglio determinare la sostenibilità e, pertanto, la redditività a lungo termine dei propri investimenti.

In maniera analoga, un'accresciuta trasparenza e divulgazione di informazioni sulla diversità può facilitare la previsione dei rischi e aumentare la competitività delle imprese. Come suggerito da un solido filone di ricerca, consigli di amministrazione più eterogenei hanno un impatto positivo sulle attività commerciali dell'impresa e sulla lungimiranza delle politiche attuate.

1.2 La situazione attuale e la necessità di una regolamentazione più chiara

La divulgazione di informazioni di carattere non finanziario da parte delle imprese è stata, finora, regolata dalle cosiddette direttive contabili, recentemente rifuse in un'unica direttiva. A livello nazionale, alcuni Stati membri hanno varato una legislazione più stringente, mentre vari paesi terzi hanno introdotto disposizioni legislative che, seppur in gradi diversi, impongono obblighi di rendicontazione non finanziaria.

La proposta in analisi è quindi in linea con lo sviluppo normativo internazionale e con la necessità, sempre più diffusa, di una maggiore trasparenza delle informazioni di carattere non finanziario. Infatti, come evidenziato dalla valutazione effettuata dalla Commissione, solo circa 2 500 grandi società dell'UE, su un totale di circa 42 000, comunicano formalmente informazioni di carattere non finanziario su base annua.

Ovviamente, la situazione attuale non soddisfa le necessità di soggetti interessati interni ed esterni alle imprese. Da questa circostanza scaturisce la necessità di una regolamentazione più chiara e uniforme a livello dell'Unione, che introduca degli obblighi, circoscritti ad alcune materie chiave, con il fine di innalzare la quantità, la qualità e il livello di comparabilità delle informazioni.

1.3 La proposta della Commissione

La proposta introduce alcune modifiche alla direttiva "contabile", imponendo a società e a gruppi di grandi dimensioni di fornire un'analisi concernente informazioni di carattere non finanziario. Tale dichiarazione, allegata alla relazione di gestione, dovrà comprendere almeno le informazioni essenziali in materia ambientale e sociale, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta alla corruzione. Inoltre, le grandi società quotate in borsa dovranno fornire informazioni sulla loro politica in materia di diversità, anche per quanto concerne l'età, il genere, la diversità geografica, il percorso formativo e quello professionale del proprio personale.

Il principio normativo prescelto è quello del "comply or explain" (conformità o spiegazione). Di conseguenza, le società che non applicano politiche in relazione ad uno o più degli aspetti succitati dovranno fornire una spiegazione del perché di questa scelta.

2. La posizione del relatore

2.1 Considerazioni preliminari

In linea generale, il relatore condivide l'orientamento normativo della Commissione. L'approccio prescelto risponde alla richiesta del Parlamento, il quale si era espresso a favore dell'adozione di una proposta legislativa sulla rendicontazione non finanziaria che permettesse "un'ampia flessibilità di azione, per tenere conto della natura multidimensionale della RSI e della diversità delle politiche in materia di RSI applicate dalle imprese", e che consentisse, al contempo, "un livello sufficiente di comparabilità per rispondere alle esigenze degli investitori e di altri soggetti interessati e alla necessità di assicurare ai consumatori un facile accesso alle informazioni relative all'impatto delle imprese sulla società".

Premesse queste considerazioni, che individuano due principi chiave per l'attività emendativa del relatore quali la "flessibilità" e la "comparabilità", il relatore ritiene necessario chiarire il valore del principio normativo cosiddetto "comply or explain", al fine di evitare ogni equivoco sul carattere vincolante delle disposizioni. Il citato principio non lascia libera scelta alle imprese di comunicare le informazioni richieste dalla normativa o astenersi dal farlo. Al contrario, la proposta introduce un duplice obbligo per le imprese: da un lato, esse devono rendicontare su determinati aspetti ("comply"); dall'altro, esse devono fornire una spiegazione, nei casi in cui esse non applichino politiche su uno o più aspetti ("explain").

2.2 Principali modifiche introdotte

Premessi una serie di emendamenti tecnici, atti ad allineare il testo della proposta al contenuto della nuova direttiva contabile, il relatore ritiene opportuno chiarire alcuni aspetti della normativa, al fine di evitare ogni incertezza giuridica e garantire la massima uniformità interpretativa delle disposizioni.

Per quanto concerne gli aspetti interessati dalla rendicontazione, un nuovo considerando indica le principali tematiche a cui essi dovranno fare riferimento. In tal senso, le informazioni ambientali dovranno, ad esempio, includere dati su emissioni di gas serra, sull'inquinamento atmosferico e sull'utilizzo di energie rinnovabili. Con riferimento ad aspetti di carattere sociale o attinenti al personale, le informazioni dovranno riguardare, inter alia, l'implementazione di convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), le condizioni di lavoro e il dialogo sociale. Le informazioni concernenti i diritti umani e la lotta contro la corruzione dovranno, invece, includere almeno dati relativi alla prevenzione di violazioni di diritti umani e chiarimenti sugli strumenti applicati dall'impresa per contrastare la corruzione attiva e passiva.

In linea con l'obiettivo di chiarire il dettato normativo, alcune proposte di modifica declinano con maggiore accuratezza il concetto di "rischio". A tale proposito, il relatore propone di collegare questo concetto alle attività, alle operazioni, ai prodotti o alle relazioni commerciali delle imprese, che possono in maggiore misura provocare effetti negativi sugli aspetti inclusi nella rendicontazione.

Il relatore è preoccupato per gli effetti negativi che la rendicontazione dei rischi potrebbe provocare in merito alle attività e al futuro sviluppo dell'impresa. Trattandosi, infatti, di informazioni particolarmente delicate, la loro divulgazione potrebbe compromettere le strategie commerciali dell'impresa con effetti negativi sulle dinamiche concorrenziali. In ragione di ciò il relatore propone di limitare la divulgazione di informazioni ai soli rischi considerati "principali", accordando, al contempo, agli organi decisionali o di supervisione dell'impresa la possibilità di non divulgare informazioni relative ai rischi così come in merito a negoziazioni in corso, nel caso in cui tale divulgazione pregiudichi seriamente gli interessi dell'impresa.

Il relatore è contrario ad un'eventuale estensione degli obblighi di rendicontazione alla catena di fornitura e subappalto o all'intera catena del valore. La proposta in esame rappresenta, infatti, un primo passo verso maggiori vincoli in materia di RSI per le imprese e in quanto tale essa dovrebbe limitarsi a introdurre obblighi primari da poter sviluppare, se del caso, in una fase successiva dopo una previa analisi dell'impatto delle disposizioni introdotte.

Il relatore ritiene, tuttavia, possibile e opportuno estendere il campo di applicazione delle disposizioni ai cosiddetti processi di "dovuta diligenza", qualora questi ultimi siano stati implementati dall'impresa in merito agli aspetti riguardanti la divulgazione. A tal fine, il progetto di relazione introduce una modifica in base alla quale le imprese potranno, nell'ambito della descrizione della politica applicata alle tematiche su cui rendicontare, fare un riferimento ai processi di "dovuta diligenza" implementati, qualora ve ne siano.

Da ultimo, il relatore condivide la scelta della Commissione di consentire un utilizzo flessibile da parte delle imprese di standard nazionali, UE ed internazionali per fornire le informazioni richieste. Ciò premesso, il relatore è dell'opinione che, al fine di assicurare una maggiore comparabilità delle informazioni, sia necessario promuovere, come regola generale, l'utilizzo di alcuni standard istituzionalmente riconosciuti.

3. Conclusioni

Il 22 maggio 2013 il Consiglio europeo, nell'ambito della lotta contro l'evasione e la frode fiscale, ha inserito nelle proprie conclusioni l'invito a prendere in considerazione al più presto la "proposta di modifica delle direttive riguardanti la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune società e di taluni gruppi di grandi dimensioni, al fine di assicurare l'informativa paese per paese da parte di dette società e gruppi".

Il relatore concorda sulla necessità, evidenziata dai capi di Stato e di governo, di attuare politiche più stringenti per contrastare l'evasione fiscale, soprattutto a causa del trasferimento di capitali verso paesi terzi o cosiddetti "paradisi fiscali". Una maggiore trasparenza in tale ambito può, inoltre, accrescere la fiducia dei consumatori nelle operazioni di grandi imprese e società multinazionali. Allo stesso modo, gli investitori avrebbero un maggior numero di informazioni a loro disposizione per analizzare i rischi economici, politici e reputazionali delle imprese o capire quanto un'attività sia solida e disponga di un portafoglio aziendale diversificato a livello geografico, in modo da reagire meglio a eventuali shock economici.

Ciò premesso, il relatore ritiene che un intervento legislativo sulla materia debba tenere conto della diversità dei settori e delle legislazioni in cui le imprese operano. In alcune legislazioni, ad esempio, alcune informazioni potrebbero ricadere sotto la definizione di "segreto di Stato" o "segreto commerciale", producendo incertezza giuridica per le imprese europee operanti in questi territori. Al contempo, la diffusione di talune informazioni commercialmente ed economicamente sensibili (informazioni strategiche sui contratti, livelli di redditività, risultati, management) potrebbe arrecare uno svantaggio competitivo o la messa in discussione di accordi o contratti stretti con le autorità fiscali di paesi terzi.

Alla luce delle suddette considerazioni, il relatore si impegna a trattare la questione della rendicontazione paese per paese nell'ambito di questa proposta legislativa, prediligendo un approccio oculato e meticoloso sulla materia, che permetta di moltiplicarne i benefici e neutralizzarne i rischi. A tal fine, il relatore propone un emendamento all'articolo 48 della direttiva contabile 2013/34/UE, richiedendo alla Commissione di verificare, durante il riesame delle disposizioni relative ai pagamenti ai governi, l'introduzione di un obbligo per le grandi imprese e le entità di interesse pubblico di pubblicare su base annuale una relazione paese per paese, per ciascuno Stato membro o paese terzo in cui esse operano, contenente informazioni in merito a utili o perdite al netto delle imposte, tassazioni su profitti o perdite e sovvenzioni pubbliche ricevute.

PARERE della commissione per gli affari esteri (28.11.2013)

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune società e di taluni gruppi di grandi dimensioni
(COM(2013)0207 – C7‑0103/2013 – 2013/0110(COD))

Relatore per parere: Elmar Brok

BREVE MOTIVAZIONE

La quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società coordina le disposizioni degli Stati membri dell'UE per quanto riguarda i conti annuali e le relazioni sulla gestione delle società di capitali. L'attuale versione della quarta direttiva è il risultato di una serie di modifiche dal 1983 al 2006..

Gli emendamenti presentati nel presente parere intendono integrare le informazioni che le società forniscono sulla catena di forniture, e garantire la coerenza tra la definizione data dalla quarta direttiva per le grandi aziende ed i relativi requisiti specifici.

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Per migliorare l'uniformità e la comparabilità delle informazioni di carattere non finanziario comunicate nell'Unione, occorre che le società siano tenute a includere nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno le informazioni sociali e ambientali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. La dichiarazione comprende la descrizione delle politiche applicate in materia, dei risultati conseguiti e dei rischi connessi.

(6) Per migliorare l'uniformità e la comparabilità delle informazioni di carattere non finanziario comunicate nell'Unione, occorre che le società siano tenute a includere nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno le informazioni sociali e ambientali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. La dichiarazione comprende la descrizione delle politiche applicate in materia, dei risultati conseguiti e dei rischi connessi. Essa comprende inoltre le catene di approvvigionamento delle società e dei loro subappaltatori in caso di importanti attori in queste catene.

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Il Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2011 ha chiesto di ridurre, a livello sia europeo che nazionale, l'onere regolamentare complessivo che grava in particolare sulle piccole e medie imprese (PMI) e ha proposto misure per aumentare la produttività; a sua volta la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, mira a migliorare il clima imprenditoriale per le PMI e a promuoverne l'internazionalizzazione. Di conseguenza, secondo il principio “pensare anzitutto in piccolo”, occorre che gli obblighi di informativa imposti dalla direttiva 78/660/CEE e dalla direttiva 83/349/CEE si applichino soltanto ad alcune società e ad alcuni gruppi di grandi dimensioni.

(10) Il Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2011 ha chiesto di ridurre, a livello sia europeo che nazionale, l'onere regolamentare complessivo che grava in particolare sulle piccole e medie imprese (PMI), ha accolto con favore l'intenzione della Commissione di proporre modalità per esonerare le microimprese da alcuni regolamenti e ha proposto misure per aumentare la produttività mentre la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva mira a migliorare il clima imprenditoriale per le PMI e a promuoverne l'internazionalizzazione. Di conseguenza, secondo il principio “pensare anzitutto in piccolo”, occorre che gli obblighi di informativa imposti dalla direttiva 78/660/CEE e dalla direttiva 83/349/CEE si applichino soltanto ad alcune società e ad alcuni gruppi di grandi dimensioni.

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Occorre definire la portata dell'obbligo di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario facendo riferimento al numero medio di dipendenti, al totale delle attività e al fatturato. Occorre esonerare le PMI da obblighi supplementari, ed è necessario che l'obbligo di pubblicare la dichiarazione di carattere non finanziario nella relazione sulla gestione sia imposto soltanto alle società che occupano in media più di 500 lavoratori, abbiano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR.

(11) Occorre definire la portata dell'obbligo di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario facendo riferimento al numero medio di dipendenti, al totale delle attività e al fatturato. Occorre esonerare le microimprese e le PMI da obblighi supplementari, ed è necessario che l'obbligo di pubblicare la dichiarazione di carattere non finanziario nella relazione sulla gestione sia imposto soltanto alle società che occupano in media più di 500 lavoratori, abbiano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR.

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

11 bis. Nell'adottare criteri che permettano di determinare gli organi soggetti all'obbligo di divulgare informazioni di carattere non finanziario, è opportuno tener conto delle differenze nei livelli di sviluppo economico dei singoli Stati membri e, di conseguenza, del fatto che, perché un'attività economica produca lo stesso risultato, paesi diversi necessiteranno di un diverso numero medio di dipendenti. Pertanto, nella scelta dei criteri per determinare quali organi debbano essere soggetti a questi nuovi obblighi di informativa, è opportuno porre un maggiore accento sul totale di bilancio o sul fatturato netto.

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) L'obbligo di comunicare la politica in materia di diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza in riferimento ad aspetti quali l'età, il sesso, la diversità geografica, il percorso formativo e professionale si applicherebbe soltanto alle grandi società quotate. Pertanto, occorre che l'obbligo non si applichi alle piccole e medie imprese che possono essere esentate da alcuni obblighi contabili ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 78/660/CEE. Occorre che la comunicazione della politica in materia di diversità sia inclusa nella dichiarazione sul governo societario di cui all'articolo 46 bis della direttiva 78/660/CEE. È necessario che le società che non hanno una politica in materia di diversità non siano obbligate a dotarsi di una tale politica, ma siano unicamente tenute a spiegare chiaramente i motivi alla base di questa scelta.

(16) L'obbligo di comunicare la politica in materia di diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza in riferimento ad aspetti quali l'età, il sesso, la diversità geografica, la disabilità, il percorso formativo e professionale si applicherebbe soltanto alle grandi società quotate. Pertanto, occorre che l'obbligo non si applichi alle piccole e medie imprese che possono essere esentate da alcuni obblighi contabili ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 78/660/CEE. Occorre che la comunicazione della politica in materia di diversità sia inclusa nella dichiarazione sul governo societario di cui all'articolo 46 bis della direttiva 78/660/CEE. È necessario che le società che non hanno una politica in materia di diversità non siano obbligate a dotarsi di una tale politica, ma siano unicamente tenute a spiegare chiaramente i motivi alla base di questa scelta.

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CE

Articolo 46 – paragrafo 1 – trattino 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(iii) i rischi connessi a tali aspetti e le relative modalità di gestione adottate dalla società.

(iii) i rischi connessi a tali aspetti, i rischi connessi alle attività della società, che possono provocare o hanno provocato gravi ripercussioni negative in termini sociali, ambientali e di diritti umani, e le relative modalità di gestione adottate dalla società.

Motivazione

I Principi guida su imprese e diritti umani indicano che le imprese cercano di impedire o mitigare gli impatti negativi sui diritti umani che sono direttamente collegati alla loro attività, prodotti o servizi, anche se non hanno contribuito a tali impatti. Per disporre di una piattaforma comune a livello internazionale e rendere possibile un confronto tra società, una società dovrebbe sempre avvalersi di un quadro unionale o internazionale, piuttosto che locale.

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CE

Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per fornire tali informazioni, la società può basarsi su standard nazionali, UE o internazionali, specificando lo standard seguito;

Per fornire tali informazioni, la società può basarsi su standard nazionali, UE o internazionali, quali: il sistema UE di ecogestione e audit (EMAS), e standard internazionali, quali il Patto mondiale (Global Compact) dell'ONU, i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) in attuazione del quadro di riferimento “Proteggere, Rispettare e Rimediare” (“Protect, Respect and Remedy” Framework), gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali, la norma ISO 26000, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e la Global Reporting Initiative.

 

Questa disposizione si applica fatti salvi i requisiti della presente direttiva o di altre normative o linee guida dell'Unione europea contenenti norme più specifiche per la comunicazione d'informazioni di carattere non finanziario da parte delle società.

 

Nel fornire tali informazioni di carattere non finanziario, la società indica quale quadro giuridico ha utilizzato.

 

Emendamento  8

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CE

Articolo 46 – punto 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati degli affari della società o della sua situazione, l'analisi comprende indicatori fondamentali di prestazione sia finanziari che non finanziari pertinenti per l'attività specifica della società;

nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati degli affari della società o della sua situazione, e dell'impatto a livello sociale, ambientale e dei diritti umani, l'analisi comprende indicatori fondamentali di prestazione sia finanziari che non finanziari pertinenti per l'attività specifica della società.

Emendamento  9

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CE

Articolo 46 – punto 1 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Commissione europea sviluppa orientamenti sulla metodologia e sull'utilizzo degli standard internazionali e degli indicatori di prestazione non finanziari al fine di coadiuvare le società nella comunicazione.

Emendamento  10

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CE

Articolo 46 – punto 1 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Commissione pubblica gli orientamenti e la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sullo sviluppo degli orientamenti entro 18 mesi dall'adozione della direttiva.

Emendamento  11

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CE

Articolo 46 – punto 1 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Commissione istituisce un comitato interno di orientamento in materia di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario inteso a sostenere l'attuazione degli obblighi di comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario e a coinvolgere i soggetti interessati nello sviluppo di orientamenti sulla metodologia e sull'utilizzo degli standard internazionali e degli indicatori di prestazione non finanziari in modo equilibrato e aperto.

Emendamento  12

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera c

Direttiva 78/660/CE

Articolo 46 - paragrafo 5 (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

'5. La società che è impresa figlia è esentata dall'obbligo di cui al paragrafo 1, lettera b), se la stessa società e le sue imprese figlie sono incluse nel bilancio consolidato e nella relazione consolidata sulla gestione di un'altra società e se la relazione consolidata sulla gestione è stata redatta ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE del Consiglio.”

soppresso

Motivazione

Una grande società è spesso costituita da più società; se esiste un rischio all'interno della società madre, dovrebbe essere chiaro in quale società figlia esista questo rischio. Una esclusione delle società figlie dagli obblighi di cui al paragrafo 1, lettera b), diminuirebbe la chiarezza necessaria.

Emendamento  13

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera a

Direttiva 78/660/CE

Articolo 1 – punto 1 – lettera g

 

Testo della Commissione

Emendamento

g) la descrizione della politica della società in materia di diversità nella composizione dei suoi organi di amministrazione, gestione e controllo in relazione ad aspetti quali l'età, il sesso, la diversità geografica, il percorso formativo e professionale, gli obiettivi della politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati ottenuti nel periodo di riferimento. Se la società non ha una politica di questo tipo, la dichiarazione contiene la spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta.”;

g) la descrizione della politica della società in materia di diversità nella composizione dei suoi organi di amministrazione, gestione e controllo in relazione ad aspetti quali l'età, il sesso, la diversità geografica, la disabilità, il percorso formativo e professionale, gli obiettivi della politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati ottenuti nel periodo di riferimento. Se la società non ha una politica di questo tipo, la dichiarazione contiene la spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta.”;

Emendamento  14

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Direttiva 83/349/CE

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per le imprese madri di imprese da consolidare che insieme occupano in media durante l'esercizio più di 500 dipendenti e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui:

Per le imprese madri di imprese da consolidare che insieme occupano in media durante l'esercizio più di 500 dipendenti e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tenendo conto dell'intera catena di forniture della società, tra cui:

Emendamento  15

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Direttiva 83/349/CE

Articolo 36 – paragrafo 1 – trattino 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

i rischi connessi a tali aspetti e le relative modalità di gestione adottate dalla società.

i rischi connessi a tali aspetti legati alle attività della società, che possono provocare o hanno provocato gravi ripercussioni negative in termini sociali, ambientali e di diritti umani, e le relative modalità di gestione adottate dalla società.

Emendamento  16

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Direttiva 83/349/CE

Articolo 36 - paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per fornire tali informazioni, la società può basarsi su standard nazionali, UE o internazionali, specificando lo standard seguito;

Per fornire tali informazioni, la società può basarsi su standard nazionali, UE o internazionali, quali: il sistema UE di ecogestione e audit (EMAS), e standard internazionali, quali il Patto mondiale (Global Compact) dell'ONU, i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) in attuazione del quadro di riferimento “Proteggere, Rispettare e Rimediare” (“Protect, Respect and Remedy” Framework), gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali, la norma ISO 26000, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e la Global Reporting Initiative.

 

Questa disposizione si applica fatti salvi i requisiti della presente direttiva o di altre normative o linee guida dell'Unione europea contenenti norme più specifiche per la comunicazione d'informazioni di carattere non finanziario da parte delle società.

 

Nel fornire tali informazioni di carattere non finanziario, la società indica quale quadro giuridico ha utilizzato.

Emendamento  17

Proposta di direttiva

Articolo 4 - paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Entro il [tre anni dopo l'adozione della presente direttiva], la Commissione riesamina le disposizioni di cui all'articolo 46 e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio con l'accompagnamento di proposte legislative, se del caso, riguardanti:

 

- informazioni di carattere non finanziario comunicate in pratica, compresa la catena di fornitura, posto che la comunicazione sia effettiva e siano indicati orientamenti e metodi adeguati;

 

- progressi in termini di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario su scala globale;

 

- l'attuazione del quadro di riferimento delle Nazioni Unite "Proteggere, Rispettare e Rimediare" ("Protect, Respect and Remedy" Framework) e dei suoi principi guida, nonché degli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali;

PROCEDURA

Titolo

Comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune società e di taluni gruppi di grandi dimensioni.

Riferimenti

COM(2013)0207 – C7-0103/2013 – 2013/0110(COD)

Commissione competente per il merito

Annuncio in Aula

JURI

21.5.2013

 

 

 

Parere espresso da

Annuncio in Aula

AFET

12.9.2013

Relatore per parere

Nomina

Elmar Brok

27.11.2013

Relatore per parere sostituito

Thijs Berman

Esame in commissione

26.9.2013

11.11.2013

 

 

Approvazione

26.11.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

25

10

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Pino Arlacchi, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Mark Demesmaeker, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Jelko Kacin, Nicole Kiil-Nielsen, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Marusya Lyubcheva, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Pier Antonio Panzeri, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Werner Schulz, Davor Ivo Stier, Charles Tannock, Eleni Theocharous, Inese Vaidere, Nikola Vuljanić

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Kinga Gál, Marietje Schaake

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Maria Badia i Cutchet, Hiltrud Breyer, António Fernando Correia de Campos

PARERE della commissione per lo sviluppo (11.11.2013)

per la commissione giuridica

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune società e di taluni gruppi di grandi dimensioni
(COM(2013)0207 – C7‑0103/2013 – 2013/0110(COD))

Relatore: Judith Sargentini

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Titolo

Testo della Commissione

Emendamento

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune società e di taluni gruppi di grandi dimensioni

recante modifica delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere finanziario, non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune società e di taluni gruppi di grandi dimensioni

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Al fine di garantire la fiducia dei cittadini europei nei confronti delle imprese, è essenziale incrementare la trasparenza per quanto concerne le attività svolte dalle società di grandi dimensioni e, in particolare, il nome o i nomi degli stabilimenti, la natura delle attività e la loro ubicazione geografica, il fatturato, il numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno, l'utile, le imposte sull'utile e i contributi ricevuti. Gli obblighi di comunicazione al riguardo possono pertanto essere considerati un elemento importante della responsabilità aziendale delle imprese nei confronti dei soggetti interessati e della società.

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 ter) L'informativa sulla sostenibilità è un passo fondamentale per orientare il cambiamento verso un'economia globale sostenibile, che coniughi redditività a lungo termine, giustizia sociale e salvaguardia dell'ambiente. La trasparenza e la responsabilità stanno diventando parte integrante delle discussioni sul programma di sviluppo post-2015 e sugli obiettivi di sviluppo sostenibile. Poiché l'informativa sulla sostenibilità contribuisce a misurare, monitorare e gestire le prestazioni e l'impatto, essa offre l'opportunità di sfruttare ulteriormente la capacità del settore privato di avere un impatto positivo sullo sviluppo sostenibile.

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Occorre altresì fissare obblighi giuridici minimi per quanto riguarda la portata delle informazioni che le società di tutta l’Unione devono mettere a disposizione del pubblico. La relazione sulla gestione deve dare un quadro completo delle politiche seguite dalla società, dei suoi risultati e dei rischi a cui è esposta.

(5) Occorre altresì fissare obblighi giuridici minimi per quanto riguarda la portata delle informazioni che le società di tutta l’Unione devono mettere a disposizione del pubblico. La relazione sulla gestione deve dare un quadro completo e fedele delle politiche, dei risultati e dei rischi, della destinazione precisa degli investimenti a vocazione sociale delle società e delle loro imprese figlie.

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Per migliorare l’uniformità e la comparabilità delle informazioni di carattere non finanziario comunicate nell’Unione, occorre che le società siano tenute a includere nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno le informazioni sociali e ambientali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. La dichiarazione comprende la descrizione delle politiche applicate in materia, dei risultati conseguiti e dei rischi connessi.

(6) Per migliorare l’uniformità e la comparabilità delle informazioni di carattere non finanziario comunicate nell’Unione, occorre che le società siano tenute a includere nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno le informazioni sociali e ambientali, attinenti al personale, alle misure anti-discriminazione, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. Tale dichiarazione comprende la descrizione delle politiche, dei risultati della destinazione precisa degli investimenti a vocazione sociale e dei rischi commessi a tali questioni, anche su tutta la catena dei subappaltatori.

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) La comunicazione di informazioni di carattere non finanziario deve basarsi sul dovere di diligenza alla luce di un'analisi del rischio esercitato dalle società per individuare, prevenire e attenuare gli attuali e potenziali effetti negativi, se del caso, sulla base delle dimensioni delle società, della natura e del contesto delle attività, nonché della gravità dei rischi di effetti negativi. I principi del dovere di diligenza sono stati sottolineati negli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali e nei principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) in attuazione del quadro di riferimento "Proteggere, Rispettare e Rimediare" ("Protect, Respect and Remedy" Framework), a cui la Commissione si è impegnata ad ottemperare.

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 ter) Le società dovrebbero fornire informazioni dettagliate sulle questioni legate ai principali rischi che comportano ripercussioni gravi, nonché informazioni dettagliate sulle eventuali ripercussioni gravi verificatesi. L'importanza attribuita a un rischio dovrebbe dipendere dalla probabilità che esso si concretizzi, unitamente alla gravità dei potenziali impatti. La gravità degli impatti andrebbe valutata sulla base della loro portata e gravità, del numero di soggetti colpiti attualmente o in futuro e di un eventuale carattere irreparabile, nel senso dell'impossibilità di riportare chi o quanto colpito a una situazione almeno analoga o equivalente alla situazione precedente all'impatto negativo.

Emendamento  8

Proposta di direttiva

Considerando 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 quater) Riferimenti più frequenti ai quadri esistenti in materia di sostenibilità e di informativa, nonché la proliferazione di nuovi quadri, stimolano il passaggio verso un'economia globale sostenibile. Tuttavia, l'incremento globale di politiche in materia di informativa sulla sostenibilità, anche nei paesi in via di sviluppo, l'allineamento e l'armonizzazione dei quadri rappresentano sempre più una sfida a cui si deve far fronte, considerato il rischio di norme sovrapposte, contrastanti e addirittura concorrenti.

Emendamento  9

Proposta di direttiva

Considerando 6 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 quinquies) Fra gli aspetti sociali rientra un comportamento responsabile in materia di pianificazione fiscale onde garantire il pagamento di una congrua parte di imposte nel luogo giusto ed evitare un'elusione fiscale aggressiva.

Emendamento  10

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Nel fornire tali informazioni, le società possono basarsi su standard nazionali, su standard UE, quale il sistema UE di ecogestione e audit (EMAS), e su standard internazionali, quali il Patto mondiale (Global Compact) dell’ONU, i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) in attuazione del quadro di riferimentoProteggere, Rispettare e Rimediare(“Protect, Respect and Remedy” Framework), gli orientamenti dellOCSE per le imprese multinazionali, la norma ISO 26000, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dellOrganizzazione internazionale del lavoro (OIL) e la Global Reporting Initiative.

(7) Nel fornire informazioni sul loro rispetto dei diritti e dei valori tutelati dalle norme del diritto internazionale, le società applicano i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) in attuazione del quadro di riferimento "Proteggere, Rispettare e Rimediare" ("Protect, Respect and Remedy" Framework) e gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali; le società possono anche basarsi su standard nazionali, su standard UE, quale il sistema UE di ecogestione e audit (EMAS), e su altri standard internazionali, quali il Patto mondiale (Global Compact) dell'ONU, la norma ISO 26000, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e la Global Reporting Initiative o su una griglia di criteri sociali quantificabili e settoriali, sostenuta dall'Unione europea tipo "etichetta sociale".

Motivazione

Un quadro globale armonizzato in materia di informativa sulla sostenibilità è nell'interesse delle società che operano nell'economia globale. Gli orientamenti dell'OCSE coprono tutti gli ambiti principali dell'etica d'impresa. Il 16 giugno 2011, grazie al lavoro svolto dal prof. John Ruggie, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha approvato all'unanimità i principi guida in attuazione del quadro di riferimento "Proteggere, Rispettare e Rimediare" delle Nazioni Unite. Considerati il loro ambito di applicazione globale in materia di sostenibilità e la loro complementarietà, sarebbe opportuno considerare questi due standard quale base per l'allineamento e l'armonizzazione della comunicazione.

Emendamento  11

Proposta di direttiva

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Nella misura necessaria alla comprensione dell'impatto in termini di diritti umani, sociale e ambientale delle società, le relazioni annuali comprendono indicatori fondamentali di prestazione non finanziari pertinenti per l'attività specifica della società. Per gli aspetti ambientali, è necessario che gli indicatori non finanziari includano una valutazione delle emissioni di gas a effetto serra e dell'utilizzo delle materie prime, dell'acqua e del suolo. Detta valutazione deve includere una stima dell'utilizzo di queste risorse all'interno della catena di forniture della società.

Motivazione

La Commissione europea ha promosso tali indicatori nella comunicazione dal titolo "Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse", del 20 settembre 2011.

Emendamento  12

Proposta di direttiva

Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 ter) Per migliorare l'uniformità e la comparabilità delle informazioni di carattere non finanziario comunicate dalle società, la Commissione dovrebbe sviluppare orientamenti sull'utilizzo di adeguati indicatori fondamentali di prestazione e di metodologie di misurazione delle risorse, nonché degli standard internazionali, in particolare per quanto concerne la responsabilità d'impresa di rispettare i diritti e i valori tutelati dalle norme del diritto internazionale.

Emendamento  13

Proposta di direttiva

Considerando 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 quater) Gli Stati membri assicurano che esistano strumenti adeguati ed efficaci atti a garantire la piena, corretta e credibile comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario da parte delle società, in conformità delle disposizioni della presente direttiva.

Emendamento  14

Proposta di direttiva

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) In conformità delle raccomandazioni del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente GEO-5, l'integrazione di dati ambientali, economici e sociali dovrebbe essere intesa a fornire una valutazione corretta dell'impatto ambientale;

Emendamento  15

Proposta di direttiva

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis) L'accesso degli investitori alle informazioni di carattere non finanziario deve inoltre consentire un afflusso di investimenti verso le imprese socialmente virtuose.

Emendamento  16

Proposta di direttiva

Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 ter) La pubblicazione di informazioni di carattere non finanziario dovrebbe consentire l'attuazione di una strategia di investimento sostenibile e inclusiva che preveda una clausola sulla responsabilità sociale delle imprese, comprensiva di orientamenti concreti per gli investitori e di un'efficace metodologia di valutazione per le autorità pubbliche che si occupano di monitorare l'impatto sociale e ambientale degli investimenti.

Emendamento  17

Proposta di direttiva

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis) L'esigenza di pubblicare informazioni di carattere non finanziario comprende anche un necessario equilibrio tra i risultati ottenuti in materia ambientale e in materia sociale, in modo tale che le pubblicazioni rispondano ai principi della RSI e non contengano esclusivamente dati ambientali.

Emendamento  18

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Occorre definire la portata dell’obbligo di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario facendo riferimento al numero medio di dipendenti, al totale delle attività e al fatturato. Occorre esonerare le PMI da obblighi supplementari, ed è necessario che l’obbligo di pubblicare la dichiarazione di carattere non finanziario nella relazione sulla gestione sia imposto soltanto alle società che occupano in media più di 500 lavoratori, abbiano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR.

(11) Occorre definire la portata dell’obbligo di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario facendo riferimento al numero medio di dipendenti, al totale delle attività e al fatturato. Occorre esonerare le PMI da obblighi supplementari, ed è necessario che l’obbligo di pubblicare la dichiarazione di carattere non finanziario nella relazione sulla gestione sia imposto soltanto alle società che occupano in media più di 250 lavoratori, abbiano un totale di bilancio superiore a 17,5 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 35 milioni di EUR.

Motivazione

La definizione di società di grandi dimensioni deve essere interpretata conformemente alla definizione contenuta nella quarta direttiva sui conti annuali, secondo cui una società è di grandi dimensioni se occupa in media più di 250 lavoratori, ha un totale di bilancio superiore a 17,5 milioni di euro o un fatturato netto superiore a 35 milioni di euro.

Emendamento  19

Proposta di direttiva

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis) Il Consiglio europeo del 22.05.13 aveva chiesto l'introduzione di un'informativa paese per paese per tutte le società e tutti i gruppi di grandi dimensioni, nell'ambito della revisione della presente direttiva. Pertanto, al fine di accrescere la trasparenza dei pagamenti ai governi, le grandi imprese e gli enti di pubblico interesse dovrebbero indicare i pagamenti rilevanti erogati ai governi dei paesi in cui essi operano. Tali informazioni devono essere pubblicate, ove possibile, come allegato al bilancio o al bilancio consolidato dell'impresa interessata.

Emendamento  20

Proposta di direttiva

Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 ter) Per attenuare la pianificazione fiscale aggressiva e l'elusione fiscale da parte delle imprese dell'UE, occorre che gli Stati membri introducano norme generali anti-elusione, in linea con la raccomandazione della Commissione del 12 dicembre 2012 sulla pianificazione fiscale aggressiva, nonché con il "Progress Report" elaborato dall'OCSE per il G20 e datato 5 settembre 2013. Inoltre, è altresì opportuno che, nell'Unione, le imprese di grandi dimensioni pubblichino una relazione sui loro sistemi di pianificazione fiscale aggressiva, relazione che deve comprendere altre informazioni pertinenti.

Emendamento  21

Proposta di direttiva

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis) L'esigenza di pubblicare informazioni di carattere non finanziario esige la creazione di agenzie di rating autorizzate dall'Unione europea per verificare, se necessario, la veridicità delle informazioni pubblicate.

Emendamento  22

Proposta di direttiva

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis) È possibile che nella catena di approvvigionamento di un'impresa si produca una scissione tra fonti e responsabilità, e ciò può comportare rischi significativi non solo per l'impresa stessa, ma anche, a seguito delle attività dell'impresa, per la società in senso lato. È dunque importante che le imprese osservino la "due diligence" rispetto alle proprie catene di approvvigionamento, anche ove ricorrano a subappaltatori, e che le politiche specifiche in materia siano rese pubbliche al fine di ridurre simili rischi e informare gli azionisti in merito alle valutazioni effettuate.

Emendamento  23

Proposta di direttiva

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) L’obbligo di comunicare la politica in materia di diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza in riferimento ad aspetti quali l’età, il sesso, la diversità geografica, il percorso formativo e professionale si applicherebbe soltanto alle grandi società quotate. Pertanto, occorre che l’obbligo non si applichi alle piccole e medie imprese che possono essere esentate da alcuni obblighi contabili ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 78/660/CEE. Occorre che la comunicazione della politica in materia di diversità sia inclusa nella dichiarazione sul governo societario di cui all’articolo 46 bis della direttiva 78/660/CEE. È necessario che le società che non hanno una politica in materia di diversità non siano obbligate a dotarsi di una tale politica, ma siano unicamente tenute a spiegare chiaramente i motivi alla base di questa scelta.

(16) L’obbligo di comunicare la politica in materia di diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza in riferimento all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali e all'articolo 19 del TFUE si applicherebbe soltanto alle grandi società quotate. Pertanto, occorre che l’obbligo non si applichi alle piccole e medie imprese che possono essere esentate da alcuni obblighi contabili ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 78/660/CEE. Occorre che la comunicazione della politica in materia di diversità sia inclusa nella dichiarazione sul governo societario di cui all’articolo 46 bis della direttiva 78/660/CEE. È necessario che le società che non hanno una politica in materia di diversità non siano obbligate a dotarsi di una tale politica, ma siano unicamente tenute a spiegare chiaramente i motivi alla base di questa scelta.

Emendamento  24

Proposta di direttiva

Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 bis) L'esigenza di pubblicare informazioni di carattere non finanziario potrebbe essere considerata come un criterio per l'aggiudicazione di un appalto in occasione di una futura revisione della direttiva appalti pubblici.

Emendamento  25

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) per le società il cui numero di dipendenti occupati in media durante lesercizio è superiore a 500 e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR, lanalisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui

b) per le società il cui numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio è superiore a 250 e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a 17,5 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 35 milioni di EUR, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente informazioni sia ambientali, che sociali, attinenti al personale, alle misure antidiscriminazione, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tenuto conto dell'intera catena di forniture della società, tra cui

Emendamento  26

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 787/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – punto i bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

i bis) La destinazione precisa degli investimenti a vocazione sociale.

Emendamento  27

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

iii bis) una descrizione della politica di due diligence che la società applica relativamente ai propri organi di amministrazione, gestione e sorveglianza con riferimento alle proprie catene di approvvigionamento e ai propri subappaltatori, quanto meno negli ambiti relativi agli aspetti ambientali, sociali e attinenti al personali, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. La descrizione include anche gli obiettivi di tale politica di due diligence, le modalità di attuazione della stessa e i risultati ottenuti nel periodo di riferimento.

Emendamento  28

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

iii bis) un'analisi dell'impiego delle risorse, che includa almeno l'utilizzo del suolo, dell'acqua, le emissioni di gas a effetto serra e l'utilizzo delle materie prime.

Motivazione

Se i soggetti interessati ricevono informazioni pertinenti, precise e comparabili, la comunicazione delle informazioni ambientali può contribuire alla salvaguardia dell'ambiente. La creazione di condizioni eque di concorrenza tra le società comporta la definizione di un minimo comune denominatore della comunicazione. Nella tabella di marcia per l'efficienza delle risorse del 2011, la Commissione europea ha proposto l'utilizzo di quattro indicatori chiave (l'acqua, il suolo, le materie prime e il carbonio) per misurare l'utilizzo delle risorse. Tali indicatori sono stati approvati dal PE e dalla piattaforma europea sull'efficienza nell'impiego delle risorse. Sarebbe opportuno inserirli nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

Emendamento  29

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le società che non applicano politiche in relazione ad uno o più dei predetti aspetti forniscono una spiegazione del perché di questa scelta.

Le società che non applicano politiche in relazione ad uno o più dei predetti aspetti forniscono una spiegazione motivata basata sulla valutazione dei rischi del perché di questa scelta.

Motivazione

La comunicazione di informazioni di carattere non finanziario è un mezzo importante per migliorare le pratiche responsabili da parte delle imprese e per gestire il cambiamento verso un'economia globale sostenibile, che coniughi redditività a lungo termine, giustizia sociale e salvaguardia dell'ambiente. La possibilità di "spiegare" deve consentire agli utenti dell'informativa di capire come le società percepiscono e valutano i rischi nelle loro strategie.

Emendamento  30

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per fornire tali informazioni, la società può basarsi su standard nazionali, UE o internazionali, specificando lo standard seguito;

Per fornire tali informazioni, la società tiene conto della propria responsabilità di rispettare i diritti e i valori tutelati dalle norme del diritto internazionale. A tale proposito, la società applica i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) in attuazione del quadro di riferimento "Proteggere, Rispettare e Rimediare" ("Protect, Respect and Remedy" Framework) e gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali. La società può, inoltre, basarsi su standard nazionali, UE o internazionali, o su una griglia di criteri sociali quantificabili e settoriali, sostenuta dall'Unione europea tipo "etichetta sociale", specificando lo standard seguito. Questa misura si applica fatte salve le disposizioni della presente direttiva o di altre normative dell'Unione europea o orientamenti contenenti norme più specifiche in materia di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario;

Emendamento  31

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) nella misura necessaria alla comprensione dellandamento, dei risultati degli affari della società o della sua situazione, lanalisi comprende indicatori fondamentali di prestazione sia finanziari che non finanziari pertinenti per lattività specifica della società;

c) nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati degli affari della società o della sua situazione, nonché dell'impatto in termini di diritti umani, sociale e ambientale, l'analisi comprende indicatori fondamentali di prestazione sia finanziari che non finanziari pertinenti per l'attività specifica della società;

Emendamento  32

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) La Commissione europea sviluppa orientamenti sulla metodologia e sull'utilizzo degli standard internazionali e degli indicatori di prestazione non finanziari, di cui all'articolo 46, paragrafo 1, al fine di coadiuvare le società nella comunicazione.

 

La Commissione pubblica detti orientamenti. Essa trasmette una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sullo sviluppo degli orientamenti entro 18 mesi dall'adozione della direttiva.

Motivazione

Al fine di ottimizzare l'informativa sulla sostenibilità delle imprese, la Commissione deve fornire orientamenti permanenti sugli opportuni indicatori fondamentali di prestazione e sulla metodologia di misurazione delle risorse, riflettendo al tempo stesso sull'utilizzo degli standard internazionali.

Emendamento  33

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

c ter) La Commissione istituisce un comitato di orientamento in materia di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario inteso a sostenere l'attuazione degli obblighi di comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario e a coinvolgere i soggetti interessati nello sviluppo di orientamenti sulla metodologia e sull'utilizzo degli standard internazionali e degli indicatori di prestazione non finanziari di cui all'articolo 46, paragrafo 1, in modo equilibrato e aperto.

Emendamento  34

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 - punto 2 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 bis – punto 1 – lettera g

 

Testo della Commissione

Emendamento

g) la descrizione della politica della società in materia di diversità nella composizione dei suoi organi di amministrazione, gestione e controllo in relazione ad aspetti quali l’età, il sesso, la diversità geografica, il percorso formativo e professionale, gli obiettivi della politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati ottenuti nel periodo di riferimento. Se la società non ha una politica di questo tipo, la dichiarazione contiene la spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta.

g) la descrizione della politica della società in materia di diversità nella composizione dei suoi organi di amministrazione, gestione e controllo in relazione all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali e all'articolo 19 del TFUE, agli obiettivi della politica sulla diversità, alle modalità di attuazione e ai risultati ottenuti nel periodo di riferimento. Se la società non ha una politica di questo tipo, la dichiarazione contiene la spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta.

Emendamento  35

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 - punto 2 – lettera a

Direttiva 78/660/CE

Articolo 46 bis – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

è aggiunta la seguente lettera c bis):

 

c bis) al fine di valutare la proporzionalità dei metodi utilizzati da un'impresa per la riduzione fiscale, una descrizione dei meccanismi di pianificazione fiscale da essa adottati, che comprende come minimo:

 

i) i meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva, incluso il contenuto generale della consulenza ricevuta;

 

ii) i meccanismi di determinazione dei prezzi di trasferimento, precisando se i prezzi di trasferimento sono stati approvati dalle autorità fiscali di ciascuno dei paesi interessati;

 

iii) le decisioni in tema di stabile organizzazione e l'elenco dei paesi in cui l'impresa opera senza avere una stabile organizzazione;

 

iv) i metodi di erosione della base imponibile mediante deduzione degli interessi, royalties e altri pagamenti finanziari precisando, in caso di sviluppo di marchi, dove le imprese figlie effettuano i pagamenti ad essi relativi e se tali marchi sono detenuti dall'impresa madre presso la sua base operativa principale ovvero, qualora non lo fossero, indicando dove sono domiciliati a fini fiscali;

 

v) il luogo in cui si svolgono le attività di ricerca e sviluppo e l'indicazione delle modalità di trasferimento di imputazione dalle imprese figlie.

Emendamento  36

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Direttiva 83/349/CEE

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

La relazione consolidata sulla gestione deve contenere un fedele resoconto dell’andamento e dei risultati degli affari nonché della situazione dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento, e una descrizione dei principali rischi e incertezze che esse devono affrontare.

La relazione consolidata sulla gestione deve contenere un fedele resoconto dell’andamento e dei risultati degli affari nonché della situazione dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento, e una descrizione dei principali rischi e incertezze che esse devono affrontare, compresa la totalità della catena dei subappaltatori.

Emendamento  37

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Direttiva 83/349/CEE

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per le imprese madri di imprese da consolidare che insieme occupano in media durante lesercizio più di 500 dipendenti e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR, lanalisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui:

Per le imprese madri di imprese da consolidare che insieme occupano in media durante l'esercizio più di 250 dipendenti e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a 17,5 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 35 milioni di EUR, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente informazioni sia ambientali che sociali, attinenti al personale, alle misure anti-discriminazione, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tenendo conto dell'intera catena di forniture della società, tra cui:

Motivazione

La definizione di società di grandi dimensioni deve essere interpretata conformemente alla definizione contenuta nella quarta direttiva sui conti annuali, secondo cui una società è di grandi dimensioni se occupa in media più di 250 lavoratori, ha un totale di bilancio superiore a 17,5 milioni di euro o un fatturato netto superiore a 35 milioni di euro. Una relazione su questioni non finanziarie e il rischio relativo a tali questioni non è completa senza informazioni pertinenti riguardo all'intera catena di forniture.

Emendamento  38

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Direttiva 83/349/CEE

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 4 – lettera i bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

i bis) La destinazione precisa degli investimenti a vocazione sociale.

Emendamento  39

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Direttiva 83/349/CEE

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 4 – lettera iii

 

Testo della Commissione

Emendamento

iii) i rischi connessi a tali aspetti e le relative modalità di gestione adottate dalla società.

iii) i rischi connessi a tali aspetti legati alle attività della società, che possono provocare o hanno provocato gravi ripercussioni negative in termini sociali, ambientali e di diritti umani, e le relative modalità di gestione adottate dalla società.

Motivazione

Il concetto di rischio presenta diversi aspetti. L'impresa è esposta ad alcuni rischi e al tempo stesso può comportare rischi per la società. Questi ultimi possono, a loro volta, comportare rischi per l'impresa. In conformità degli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali e dei principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite in attuazione del quadro di riferimento "Proteggere, Rispettare e Rimediare", è necessario incorporare nell'informativa tutti gli aspetti di rischio per garantire che la proposta consegua i propri obiettivi.

Emendamento  40

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Direttiva 83/349/CEE

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 4 – lettera iii bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

iii bis) una descrizione della politica di due diligence che il gruppo applica relativamente ai propri organi di amministrazione, gestione e sorveglianza con riferimento alle proprie catene di approvvigionamento e ai propri subappaltatori, quanto meno negli ambiti relativi agli aspetti ambientali, sociali e attinenti al personali, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. La descrizione include anche gli obiettivi di tale politica di due diligence, le modalità di attuazione della stessa e i risultati ottenuti nel periodo di riferimento.

Emendamento  41

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Direttiva 83/349/CEE

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 4 – lettera iii bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

iii bis) un'analisi dell'impiego delle risorse, che includa almeno l'utilizzo del suolo, dell'acqua, le emissioni di gas a effetto serra e l'utilizzo delle materie prime.

 

Motivazione

Se i soggetti interessati ricevono informazioni pertinenti, precise e comparabili, la comunicazione delle informazioni ambientali può contribuire alla salvaguardia dell'ambiente. La creazione di condizioni eque di concorrenza tra le società comporta la definizione di un minimo comune denominatore della comunicazione. Nella tabella di marcia per l'efficienza delle risorse del 2011, la Commissione europea ha proposto l'utilizzo di quattro indicatori chiave (l'acqua, il suolo, le materie prime e il carbonio) per misurare l'utilizzo delle risorse. Tali indicatori sono stati approvati dal PE e dalla piattaforma europea sull'efficienza nell'impiego delle risorse. Sarebbe, di conseguenza, opportuno inserirli nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

Emendamento  42

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Direttiva 83/349/CEE

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le imprese incluse nel consolidamento considerate nel loro insieme che non applicano politiche in relazione a uno o più di tali aspetti forniscono una spiegazione del perché di tale scelta.

Le imprese incluse nel consolidamento considerate nel loro insieme che non applicano politiche in relazione a uno o più di tali aspetti forniscono una spiegazione motivata basata sulla valutazione dei rischi del perché di tale scelta.

Motivazione

La comunicazione di informazioni di carattere non finanziario è un mezzo importante per migliorare le pratiche responsabili da parte delle imprese e per gestire il cambiamento verso un'economia globale sostenibile, che coniughi redditività a lungo termine, giustizia sociale e salvaguardia dell'ambiente. La possibilità di "spiegare" deve consentire agli utenti dell'informativa di capire come le società percepiscono e valutano i rischi nelle loro strategie.

Emendamento  43

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Direttiva 83/349/CEE

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per fornire tali informazioni, la relazione consolidata sulla gestione può basarsi sugli standard nazionali, UE o internazionali, specificando lo standard seguito.

Per fornire tali informazioni, la società tiene conto della propria responsabilità di rispettare i diritti e i valori tutelati dalle norme del diritto internazionale. A tale proposito, la società applica i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) in attuazione del quadro di riferimento "Proteggere, Rispettare e Rimediare" ("Protect, Respect and Remedy" Framework) e gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali. Inoltre, la relazione consolidata sulla gestione può basarsi sugli standard nazionali, UE o internazionali, specificando lo standard seguito. Questa misura si applica fatte salve le disposizioni della presente direttiva o di altre normative dell'Unione europea o orientamenti contenenti norme più specifiche in materia di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario.

Motivazione

Un quadro globale armonizzato in materia di informativa sulla sostenibilità è nell'interesse delle società che operano nell'economia globale. Gli orientamenti dell'OCSE coprono tutti gli ambiti principali dell'etica d'impresa. Il 16 giugno 2011, grazie al lavoro svolto dal prof. John Ruggie, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha approvato all'unanimità i principi guida in attuazione del quadro di riferimento "Proteggere, Rispettare e Rimediare" delle Nazioni Unite. Considerati il loro ambito di applicazione globale in materia di sostenibilità e la loro complementarietà, sarebbe opportuno considerare questi due standard quale base per l'allineamento e l'armonizzazione della comunicazione.

Emendamento  44

Proposta di direttiva

Articolo 2 bis (nuovo)

Direttiva 2013/34/UE

Capitolo 10 – Articolo 41 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Modifiche alla direttiva 2013/34/UE (informativa per paese)

 

La direttiva 2013/34/UE è così modificata:

 

1) al Capitolo 10, articolo 41 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

 

6. "informativa per paese": le informazioni finanziare che un'impresa quale definita all'articolo 2, punto 1, lettere a), b) e c), e articolo 3, paragrafo, deve fornire per ciascuno Stato membro e paese terzo in cui opera e che comprendono:

 

a) nome o nomi, natura delle attività e ubicazione geografica;

 

b) fatturato;

 

c) numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno;

 

d) utile o perdita prima delle imposte;

 

e) imposte sull'utile o sulla perdita;

 

f) contributi pubblici ricevuti.

 

2) Il Capitolo 10, articolo 42, paragrafi 1 e 2 sono modificati come segue:

 

Articolo 42

 

Imprese obbligate a presentare una relazione sui pagamenti ai governi e a redigere una informativa per paese

 

1. Gli Stati membri obbligano le grandi imprese e tutti gli enti di interesse pubblico attivi nelle industrie estrattive o nell'utilizzo di aree forestali primarie a redigere e mettere a disposizione del pubblico una relazione sui pagamenti erogati ai governi su base annua. Gli Stati membri obbligano altresì le grandi imprese e tutti gli enti di interesse pubblico a pubblicare annualmente un'informativa per paese su base consolidata per l'esercizio finanziario.

 

2. Tali obblighi non si applicano alle imprese soggette al diritto di uno Stato membro che sono imprese figlie o imprese madri, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

 

a) l'impresa madre è regolata dalla legislazione di uno Stato membro; nonché

 

b) i pagamenti ai governi effettuati dall'impresa e la relazione per paese da essa redatta sono compresi nella relazione consolidata sui pagamenti ai governi redatta da detta impresa madre in conformità dell'articolo 39.

 

3) sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4:

 

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono rivedute conformemente alla direttiva 2006/43/CE e sono pubblicate, ove possibile, come allegato al bilancio annuale o, se del caso, al bilancio consolidato della società/impresa interessata.

 

4. La Commissione elabora una relazione di valutazione generale sulle potenziali conseguenze economiche della divulgazione dell'informativa per paese, compreso l'impatto sulla competitività e gli investimenti, e può prendere in considerazione l'opportunità di mettere tali informazioni a disposizione delle autorità fiscali competenti solo qualora la valutazione sia negativa. La Commissione presenta la sua relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31° dicembre 2015.

Emendamento  45

Proposta di direttiva

Articolo 2 bis (nuovo)

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 50 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2) è inserito l'articolo seguente:

 

"Articolo 50 bis

 

Controllo e rispetto della normativa

 

1. Gli Stati membri assicurano che esistano strumenti adeguati ed efficaci atti a controllare e garantire la comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario da parte delle società, in conformità delle disposizioni della presente direttiva.

 

2. Gli Stati membri assicurano che le procedure giudiziarie e/o amministrative finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva siano a disposizione di tutti i soggetti, incluse le persone giuridiche, che, in conformità della legislazione nazionale, hanno un interesse legittimo a garantire l'osservanza delle disposizioni della presente direttiva."

Emendamento  46

Proposta di direttiva

Articolo 2 bis (nuovo)

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 53 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3) è inserito l'articolo seguente:

 

"Articolo 53 bis

 

Riesame

 

Entro [tre anni dall'adozione della presente direttiva], la Commissione riesamina le disposizioni di cui [all'articolo 46 della direttiva 78/660/CEE, modificata dalla presente proposta della Commissione e da integrare nella direttiva 2013/34/EU, nuovo riferimento non ancora noto] e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredata, se del caso, di proposte legislative concernenti:

 

– le informazioni di carattere non finanziario comunicate e il loro ambito di applicazione, inclusa la copertura della catena di forniture, specificando se sono garantiti orientamenti e metodi adeguati e se sono soddisfatti gli obiettivi della legislazione;

 

– i progressi in termini di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario su scala globale;

 

– l'attuazione del quadro di riferimento delle Nazioni Unite "Proteggere, Rispettare e Rimediare" ("Protect, Respect and Remedy" Framework) e dei suoi principi guida, nonché degli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali;

 

– l'impiego di indicatori riguardanti l'utilizzo del suolo, l'impiego di acqua, le emissioni di gas a effetto serra e l'utilizzo di materie prime; nonché

 

– l'efficacia dei meccanismi di verifica e di controllo esistenti."

PROCEDURA

Titolo

Comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune società e di taluni gruppi di grandi dimensioni

Riferimenti

COM(2013)0207 – C7-0103/2013 – 2013/0110(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

JURI

21.5.2013

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

DEVE

12.9.2013

Relatore per parere

       Nomina

Judith Sargentini

28.5.2013

Esame in commissione

14.10.2013

 

 

 

Approvazione

5.11.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

24

1

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Thijs Berman, Corina Creţu, Véronique De Keyser, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Mikael Gustafsson, Eva Joly, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Bill Newton Dunn, Andreas Pitsillides, Jean Roatta, Birgit Schnieber-Jastram, Alf Svensson, Ivo Vajgl, Daniël van der Stoep, Anna Záborská, Iva Zanicchi

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Eduard Kukan, Isabella Lövin, Cristian Dan Preda, Judith Sargentini

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Iratxe García Pérez, María Muñiz De Urquiza, Bogusław Sonik

PARERE della commissione per i problemi economici e monetari (11.12.2013)

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune società e di taluni gruppi di grandi dimensioni
(COM(2013)0207 – C7-0103/2013 – 2013/0110(COD))

Relatore per parere: Sharon Bowles

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta legislativa presentata dalla Commissione si propone di rivedere la direttiva contabile del 2013, ratificata di recente, con l'obiettivo di rafforzare i termini attuali della dichiarazione sul governo societario per quanto concerne la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario relative almeno alle questioni ambientali, sociali, del personale, del rispetto dei diritti umani, della lotta contro la corruzione attiva e passiva e della diversità.

Il relatore per parere elogia la volontà della Commissione di migliorare la trasparenza delle informazioni fornite dalle società di grandi dimensioni nell'UE, anche se tale intenzione sopraggiunge solo dopo la recente ratifica della direttiva contabile, e propone di apportare alcuni miglioramenti al testo della Commissione.

Informativa paese per paese

Alla luce dei commenti rilasciati dal commissario Barnier[1] e delle conclusioni del Consiglio europeo dello scorso maggio[2], la revisione della direttiva contabile 2013 dovrebbe prevedere anche l'obbligo di informativa paese per paese da parte di tutte le società di grandi dimensioni dell'UE, in modo da garantire condizioni di parità tra tutte le imprese e gli investitori europei. Tale informativa per paese andrebbe definita chiaramente, in modo da ridurre la confusione in merito al suo significato e al suo utilizzo, e le informazioni in essa contenute dovrebbero inoltre essere sottoposte ad audit, come nel caso della direttiva sui requisiti patrimoniali (CRDIV) per le banche.

Requisiti di dovuta diligenza

Il rafforzamento della trasparenza delle informazioni raccolte dalle società nei rispettivi conti annuali consente di migliorare le pratiche aziendali e la loro sostenibilità. Sulla base dei requisiti imposti dalla Commissione alle società dell'UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni attinenti alle questioni ambientali, sociali, del personale, del rispetto dei diritti umani, della lotta contro la corruzione attiva e passiva e della diversità, le società dell'UE dovrebbero disporre anche di solide misure di dovuta diligenza in relazione alla catena di approvvigionamento in ciascuno dei suddetti settori, in modo da mitigare i rischi non solo per le società stesse, ma anche per gli Stati membri o i paesi terzi in cui esse operano. Questo aspetto ha assunto una rilevanza ancora maggiore alla luce dei recenti scandali che hanno interessato la catena di fornitura, come lo scandalo della carne adulterata e il crollo dell'edificio a Savar, in Bangladesh, due episodi verificatesi entrambi quest'anno.

Misure di pianificazione fiscale

Una pianificazione fiscale aggressiva ha effetti negativi sul mercato interno, nonché sulle basi imponibili degli Stati membri.

Il relatore per parere ha presentato pertanto due proposte volte a limitare la proliferazione di tali sofisticate strutture di pianificazione fiscale. La prima consiste nell'esigere maggiore trasparenza per gli investitori, chiedendo alle società di grandi dimensioni dell'UE di rendere pubbliche le rispettive misure di pianificazione fiscale e il tenore generale delle consulenze fiscali fornite dalle società di consulenza in materia; la seconda consiste nell'incoraggiare gli Stati membri ad applicare norme generali antielusive in materia fiscale (GAAR), in linea con le raccomandazioni della Commissione europea del 6 dicembre 2012[3].

Campo di applicazione

Il campo di applicazione della presente proposta è stato reso più rigoroso, affinché tutte le società con un bilancio di 20 milioni di EUR o un fatturato netto di almeno 40 milioni di EUR siano tenute a fornire le informazioni di carattere non finanziario richieste, a prescindere dal numero dei loro dipendenti, questo perché talune società possono avere un impatto significativo sui paesi in cui operano anche se occupano un numero di dipendenti più esiguo in rapporto alle loro dimensioni finanziarie; per questo motivo, tali società non vanno escluse dal campo di applicazione della proposta.

Standard esistenti

La proposta contiene riferimenti a standard e orientamenti esistenti a livello internazionale, europeo e nazionale su cui le società dell'UE possono basarsi per la comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario. Il relatore per parere auspica che taluni standard siano usati dalle società come un insieme di principi guida di riferimento.

Occorre lasciare alle società un certo margine di manovra che consenta loro di andare oltre quanto indicato negli orientamenti raccomandati, tuttavia questi ultimi dovrebbero essere utilizzati, ove possibile, almeno come insieme minimo di linee guida.

Disposizioni in materia di audit

Il relatore per parere accoglie con favore l'inclusione da parte della Commissione delle politiche di comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario richieste nell'ambito della relazione sulla gestione.

L'informativa paese per paese dovrebbe costituire oggetto di audit, onde promuovere maggiormente la fiducia degli investitori europei e per garantire un'accresciuta coerenza con gli obblighi di informativa paese per paese applicabili alle banche ai sensi della direttiva sui requisiti patrimoniali.

Responsabilità specifica delle istituzioni finanziarie

Dal momento che il presente parere è un parere della commissione ECON, è importante riconoscere che il sistema finanziario, così come le istituzioni che ne sono parte integrante, esercitano un impatto generalizzato e unico sulla società nel complesso.

Le istituzioni finanziarie, pertanto, hanno il dovere di diligenza di garantire che la loro gestione e i loro codici deontologici siano in linea con questa posizione. Esse dovrebbero altresì elaborare e pubblicare una "relazione sulla responsabilità speciale" che includa informazioni sul modo in cui esercitano le loro responsabilità specifiche nel quadro della formazione del personale, degli eventuali sistemi di arbitraggio regolamentare di cui dispongono e dei loro meccanismi di allerta.

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Titolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Proposta di

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune società e di taluni gruppi di grandi dimensioni

recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere finanziario e non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Nella comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni intitolata "L'Atto per il mercato unico. Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia. 'Insieme per una nuova crescita"9, adottata il 13 aprile 2011, la Commissione ha sottolineato la necessità di migliorare la trasparenza delle informazioni sociali e ambientali fornite dalle società di tutti i settori, al fine di garantire condizioni di parità.

(1) Nella comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni intitolata "L'Atto per il mercato unico. Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia. 'Insieme per una nuova crescita'"9, adottata il 13 aprile 2011, la Commissione ha sottolineato la necessità di migliorare la trasparenza delle informazioni sociali e ambientali fornite dalle imprese di tutti i settori, al fine di garantire condizioni di parità.

__________________

__________________

9 COM(2011)0206 definitivo del 13 aprile 2011.

9 COM(2011)0206 definitivo del 13 aprile 2011.

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) La necessità di migliorare la comunicazione delle informazioni sociali e ambientali da parte delle società mediante la presentazione di una proposta legislativa in materia è stata ribadita nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata "Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese"10, adottata il 25 ottobre 2011.

(2) La necessità di migliorare la comunicazione delle informazioni sociali e ambientali da parte delle imprese mediante la presentazione di una proposta legislativa in materia è stata ribadita nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata "Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese"10, adottata il 25 ottobre 2011.

__________________

__________________

10 COM(2011)0681 definitivo del 25 ottobre 2011.

10 COM(2011)0681 definitivo del 25 ottobre 2011.

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) Dato il ruolo dominante del sistema finanziario nell'economia e nella società, gli istituti finanziari hanno un dovere di diligenza e una responsabilità speciale relativamente al sistema finanziario e ai suoi effetti sulla società. Tale responsabilità speciale è analoga alla speciale responsabilità comportamentale di una società in posizione dominante, anche se tale posizione dominante non risulta manifesta a livello di analisi della politica di concorrenza. In considerazione di tutto ciò, occorre che gli istituti finanziari elaborino e pubblichino una relazione sulla "responsabilità speciale", nella quale illustrino le procedure da essi poste in essere per tener conto di tali considerazioni.

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter) Per quanto riguarda le attività delle società di grandi dimensioni, occorre maggiore trasparenza per garantire la fiducia che i cittadini dell'UE ripongono in esse. Ciò in relazione, in particolare, al nome o ai nomi delle imprese, alla natura delle attività, all'ubicazione geografica, al fatturato, al numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno, all'utile, alle imposte versate sull'utile e ai contributi ricevuti. Gli obblighi di comunicazione al riguardo possono pertanto essere considerati un elemento importante della responsabilità aziendale delle imprese nei confronti degli investitori, dei portatori di interesse e della società.

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Il coordinamento delle disposizioni nazionali in materia di divulgazione delle informazioni di carattere non finanziario da parte delle società di capitali di grandi dimensioni è importante per gli interessi delle società, degli azionisti e di altri portatori di interesse. Il coordinamento su questi aspetti è necessario perché la maggior parte di queste società opera in più di uno Stato membro.

(4) Il coordinamento delle disposizioni nazionali in materia di divulgazione delle informazioni di carattere non finanziario da parte delle società di capitali di grandi dimensioni è importante per gli interessi delle imprese, degli azionisti e di altri portatori di interesse. Il coordinamento su questi aspetti è necessario perché la maggior parte di queste società opera in più di uno Stato membro.

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) È dimostrato che la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario migliora i sistemi di gestione e la politica interna delle società, riducendo in tal modo l'impatto negativo causato dalle loro attività in termini sociali, ambientali e di diritti umani. È inoltre dimostrato che le società che effettuano un'adeguata analisi e comunicano informazioni di carattere non finanziario incrementano la loro competitività, beneficiano di una riduzione dei costi, di un più facile accesso al capitale e di prestazioni più efficaci sui mercati finanziari, rafforzano la loro stabilità sul mercato e riducono la possibilità di nuocere.

Emendamento  8

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Occorre altresì fissare obblighi giuridici minimi per quanto riguarda la portata delle informazioni che le società di tutta l’Unione devono mettere a disposizione del pubblico. La relazione sulla gestione deve dare un quadro completo delle politiche seguite dalla società, dei suoi risultati e dei rischi a cui è esposta.

(5) Occorre altresì fissare obblighi giuridici minimi per quanto riguarda la portata delle informazioni che le imprese di tutta l'Unione devono mettere a disposizione del pubblico e delle altre autorità. La relazione sulla gestione deve dare un quadro completo delle politiche seguite dall'impresa, dei suoi risultati e dei rischi a cui è esposta.

Emendamento  9

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Per migliorare l'uniformità e la comparabilità delle informazioni di carattere non finanziario comunicate nell'Unione, occorre che le società siano tenute a includere nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno le informazioni sociali e ambientali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. La dichiarazione comprende la descrizione delle politiche applicate in materia, dei risultati conseguiti e dei rischi connessi.

(6) Per migliorare l'uniformità e la comparabilità delle informazioni di carattere non finanziario comunicate nell'Unione, occorre che le imprese siano tenute a includere nella relazione sulla gestione e nella relazione consolidata, ove necessario, una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno le informazioni attinenti agli aspetti ambientali, alla parità di genere, alle questioni sociali e occupazionali, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. La dichiarazione fa riferimento alle catene di fornitura della società, ai subappaltatori e ai rapporti commerciali. Essa comprende la descrizione delle politiche applicate in materia e dei risultati conseguiti, nonché una valutazione di tutti i rischi attuali e potenziali connessi, tenendo conto dell'intera catena di fornitura delle società.

Emendamento  10

Proposta di direttiva

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis) La comunicazione di informazioni di carattere non finanziario deve basarsi sul dovere di diligenza collegato a un'analisi del rischio esercitato dalle società per individuare, prevenire e attenuare gli effetti negativi reali e potenziali, nonché identificare la natura e il contesto delle attività e nonché la gravità dei rischi di effetti negativi, in funzione delle dimensioni delle società. I principi del dovere di diligenza sono stati delineati negli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali e nei principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) in attuazione del quadro di riferimento "Proteggere, Rispettare e Rimediare" ("Protect, Respect and Remedy" Framework), ai quali la Commissione si è impegnata a ottemperare.

Emendamento  11

Proposta di direttiva

Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 ter) Fra gli aspetti sociali rientra un comportamento responsabile in materia di pianificazione fiscale onde garantire il pagamento di una congrua parte delle imposte nel luogo giusto ed evitare un'elusione fiscale aggressiva.

Emendamento  12

Proposta di direttiva

Considerando 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 quater) Per accrescere la trasparenza, è opportuno che la Commissione introduca la rendicontazione per paese per le imprese, i gruppi e gli enti di interesse pubblico di grandi dimensioni operanti a livello transfrontaliero di tutti i settori, al fine di migliorare la trasparenza delle operazioni di pagamento – richiedendo che siano comunicate informazioni concernenti ad esempio la natura delle attività della società e la sua ubicazione geografica, il fatturato, il numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno, l'utile o la perdita al lordo delle imposte, le imposte sull'utile o sulla perdita, le sovvenzioni pubbliche percepite, paese per paese, per le operazioni di un gruppo in quanto tale – al fine di monitorare il rispetto delle norme appropriate in materia di prezzi di trasferimento.

Emendamento  13

Proposta di direttiva

Considerando 6 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 quinquies) Eventuali incidenti rilevanti, sia a livello di società che di catena di fornitura, durante il periodo di riferimento corrispondente, devono essere debitamente comunicati e segnalati in conformità a norme nazionali ed europee verificabili.

Emendamento  14

Proposta di direttiva

Considerando 6 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 sexies) I riferimenti ai quadri esistenti in materia di sostenibilità e di informativa e la costante definizione di nuovi quadri favoriscono il passaggio verso una crescita sostenibile dell'economia globale. Dato il maggior peso, a livello mondiale, del tema della sostenibilità nelle politiche in materia di informativa, l'allineamento e l'armonizzazione dei quadri diventano una sfida sempre più pressante da affrontare, visto il rischio di norme contrastanti, fuorvianti e concorrenti. Ciò garantirebbe agli investitori e alla società in generale la possibilità di valutare e confrontare le informazioni di carattere non finanziario di una società e di evitare distorsioni della concorrenza favorendo in questo modo una maggiore consapevolezza sociale sui temi del commercio equo e della crescita sostenibile.

Emendamento  15

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Nel fornire tali informazioni, le società possono basarsi su standard nazionali, su standard UE, quale il sistema UE di ecogestione e audit (EMAS), e su standard internazionali, quali il Patto mondiale (Global Compact) dell'ONU, i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) in attuazione del quadro di riferimento "Proteggere, Rispettare e Rimediare" ("Protect, Respect and Remedy" Framework), gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali, la norma ISO 26000, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e la Global Reporting Initiative.

(7) Nel fornire informazioni di carattere non finanziario sul loro rispetto dei diritti e dei valori tutelati da norme di diritto internazionale, è necessario che le società applichino i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) in attuazione del quadro di riferimento "Proteggere, Rispettare e Rimediare" ("Protect, Respect and Remedy" Framework) e gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali; le società possono anche basarsi su standard nazionali, su standard UE, quale il sistema di ecogestione e audit (EMAS), e su altri standard internazionali, quali il Patto mondiale (Global Compact) dell'ONU, la norma ISO 26000, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e la Global Reporting Initiative. Occorre che le società specifichino lo standard a cui si attengono.

Emendamento  16

Proposta di direttiva

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis) Nella comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario, occorre che le imprese specifichino chiaramente gli standard e/o gli orientamenti utilizzati per l'elaborazione delle informazioni.

Emendamento  17

Proposta di direttiva

Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 ter) Occorre che gli Stati membri garantiscano l'esistenza di strumenti efficaci e adeguati atti a garantire la piena, corretta e credibile comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario da parte delle società, in conformità della presente direttiva.

Emendamento  18

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Il paragrafo 47 della dichiarazione finale della conferenza delle Nazioni Unite Rio+20, "The Future We Want"13, riconosce l’importanza dell’informativa sulla sostenibilità delle imprese e incoraggia le imprese, se del caso, a valutare la possibilità di inserire nell'informativa aziendale informazioni sulla sostenibilità. Inoltre incoraggia le imprese, i governi interessati e i portatori di interesse a sviluppare, se del caso con il sostegno del sistema delle Nazioni Unite, modelli di migliori pratiche e a promuovere le azioni intese a integrare informazioni di carattere finanziario e non finanziario, tenendo conto dell’esperienza acquisita nell'applicazione degli standard esistenti.

(Non concerne la versione italiana)

__________________

 

13 Nazioni Unite, "The Future We Want", documento finale della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile RIO+20, A/CONF.216/L.1.

 

Emendamento  19

Proposta di direttiva

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis) Oltre alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario promossa a livello europeo, si osservano sforzi internazionali tesi a migliorare la trasparenza delle comunicazioni di carattere finanziario. La rendicontazione per paese è stata oggetto di provvedimenti legislativi per il settore estrattivo sia nell'UE che negli Stati Uniti, mentre nel contesto del G8 e del G20, che comprende quattro Stati membri dell'UE e al quale partecipa la Commissione europea, l'OCSE ha ricevuto l'incarico di elaborare un modello standard di comunicazione perché le multinazionali comunichino alle autorità fiscali quali sono i luoghi, nel mondo, dove realizzano utili e versano imposte. Questi sviluppi integrano le proposte contenute nella presente direttiva, come misure adeguate ai rispettivi obiettivi e livelli, siano questi nazionali, pan-europei o internazionali per dimensioni e rischio possibile.

Emendamento  20

Proposta di direttiva

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Il Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2011 ha chiesto di ridurre, a livello sia europeo che nazionale, l'onere regolamentare complessivo che grava in particolare sulle piccole e medie imprese (PMI) e ha proposto misure per aumentare la produttività; a sua volta la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, mira a migliorare il clima imprenditoriale per le PMI e a promuoverne l'internazionalizzazione. Di conseguenza, secondo il principio "pensare anzitutto in piccolo", occorre che gli obblighi di informativa imposti dalla direttiva 78/660/CEE e dalla direttiva 83/349/CEE si applichino soltanto ad alcune società e ad alcuni gruppi di grandi dimensioni.

(10) Il Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2011 ha chiesto di ridurre, a livello sia europeo che nazionale, l'onere regolamentare complessivo che grava in particolare sulle piccole e medie imprese (PMI) e ha proposto misure per aumentare la produttività; a sua volta la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva mira a migliorare il clima imprenditoriale per le PMI e a promuoverne l'internazionalizzazione. Di conseguenza, secondo il principio "pensare anzitutto in piccolo", occorre che gli obblighi di informativa imposti dalla direttiva 2013/34/CEE si applichino soltanto ad alcune imprese e ad alcuni gruppi di grandi dimensioni.

Emendamento  21

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Occorre definire la portata dell'obbligo di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario facendo riferimento al numero medio di dipendenti, al totale delle attività e al fatturato. Occorre esonerare le PMI da obblighi supplementari, ed è necessario che l'obbligo di pubblicare la dichiarazione di carattere non finanziario nella relazione sulla gestione sia imposto soltanto alle società che occupano in media più di 500 lavoratori, abbiano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR.

(11) Occorre definire la portata dell'obbligo di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario facendo riferimento al fatturato della società. Occorre esonerare le PMI da obblighi supplementari, ed è necessario che l'obbligo di pubblicare la dichiarazione di carattere non finanziario nella relazione sulla gestione sia imposto soltanto alle imprese che abbiano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR.

Emendamento  22

Proposta di direttiva

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis) Il Consiglio europeo del 22 maggio 2013 aveva chiesto l'introduzione di un'informativa specifica per ogni paese per tutte le società e tutti i gruppi di grandi dimensioni nell'ambito del riesame della direttiva 2013/34/UE. Pertanto, al fine di accrescere la trasparenza dei pagamenti ai governi, le grandi imprese e gli enti di pubblico interesse dovrebbero indicare i pagamenti rilevanti erogati ai governi dei paesi in cui essi operano. Tali informazioni devono essere pubblicate, ove possibile, come allegato al bilancio o al bilancio consolidato dell'impresa interessata.

Emendamento  23

Proposta di direttiva

Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 ter) Per attenuare la pianificazione fiscale aggressiva e l'elusione fiscale da parte delle imprese dell'Unione, occorre che gli Stati membri introducano norme generali anti-elusione, in linea con la raccomandazione della Commissione del 6 dicembre 2012 sulla pianificazione fiscale aggressiva, nonché con il "Progress Report" elaborato dall'OCSE per il G20 e datato 5 settembre 2013. Inoltre, è altresì opportuno che, nell'Unione, le imprese di grandi dimensioni pubblichino un'informativa sui loro sistemi di pianificazione fiscale aggressiva, che deve comprendere altre informazioni pertinenti.

Emendamento  24

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Alcune delle società e dei gruppi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 78/660/CEE e della direttiva 83/349/CEE redigono già l'informativa di carattere non finanziario su base volontaria. Occorre che dette società non siano assoggettate all'obbligo di fornire una dichiarazione di carattere non finanziario nella relazione sulla gestione, purché la relazione copra lo stesso esercizio finanziario, abbia lo stesso contenuto richiesto dalla presente direttiva e sia allegata alla relazione sulla gestione.

(12) Alcune delle imprese e dei gruppi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2013/34/UE redigono già l'informativa di carattere non finanziario su base volontaria. Occorre che dette imprese non siano assoggettate all'obbligo di fornire una dichiarazione di carattere non finanziario nella relazione sulla gestione, purché la relazione copra lo stesso esercizio finanziario, abbia lo stesso contenuto richiesto dalla presente direttiva e sia allegata alla relazione sulla gestione.

Emendamento  25

Proposta di direttiva

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Come previsto all'articolo 51 bis, lettera e), della direttiva 78/660/CEE, occorre che la relazione del revisore legale contenga anche un parere sulla rispondenza delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione, incluse le informazioni di carattere non finanziario, con i conti annuali relativi allo stesso esercizio finanziario.

(14) Come previsto dall'articolo 28 della direttiva 2006/43/CE, occorre che la relazione di revisione contenga anche un parere e una dichiarazione sulla relazione sulla gestione, incluse le eventuali informazioni di carattere non finanziario ivi figuranti.

Emendamento  26

Proposta di direttiva

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) La diversità di competenze e di punti di vista dei membri degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza delle società favorisce una buona comprensione dell'organizzazione della società e delle sue attività. Consente ai membri di detti organi di esercitare una critica costruttiva delle decisioni adottate dalla dirigenza e di essere più aperti alle idee innovative, lottando in tal modo contro l'omologazione delle opinioni dei membri, il cosiddetto fenomeno del "pensiero di gruppo". Contribuisce in tal modo all'efficace sorveglianza della dirigenza e ad una governance efficiente della società. È pertanto importante per accrescere la trasparenza sulla politica in materia di diversità applicata dalla società. Consente di informare il mercato sulle pratiche di governo societario e pertanto contribuirebbe a creare una pressione indiretta sulle società per spingerle a diversificare la composizione del proprio consiglio.

(15) La diversità di competenze e di punti di vista dei membri degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza delle imprese, compresa la diversità di genere, favorisce una buona comprensione dell'organizzazione dell'impresa e delle sue attività. È stato riconosciuto che la diversità di genere, in particolare nelle posizioni al vertice, contribuisce alla governance aziendale, alla qualità del processo decisionale e alle prestazioni dell'impresa. Inoltre, la diversità nella composizione dei consigli di amministrazione rappresenta un vantaggio per le imprese, dal momento che rispecchia le caratteristiche demografiche dei principali gruppi di portatori di interesse, quali i dipendenti, i clienti e gli investitori. La diversità consente altresì ai membri di detti organi di esercitare una critica costruttiva delle decisioni adottate dalla dirigenza e di essere più aperti alle idee innovative, lottando in tal modo contro l'omologazione delle opinioni dei membri, il cosiddetto fenomeno del "pensiero di gruppo". Contribuisce in tal modo all'efficace sorveglianza della dirigenza e ad una governance efficiente dell'impresa. È pertanto importante per accrescere la trasparenza sulla politica in materia di diversità applicata dall'impresa. Consente di informare il mercato sulle pratiche di governo societario e pertanto contribuirebbe a creare una pressione indiretta sulle società per spingerle a diversificare la composizione del proprio consiglio.

Emendamento  27

Proposta di direttiva

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis) È possibile che nella catena di fornitura di un'impresa si produca una scissione tra fonti e responsabilità, e ciò può comportare rischi significativi non solo per l'impresa stessa, ma anche, a seguito delle attività dell'impresa, per la società in senso lato. È dunque importante che le imprese osservino la "due diligence" rispetto alle proprie catene di fornitura, anche ove ricorrano a subappaltatori, e che le politiche specifiche in materia siano rese pubbliche al fine di ridurre simili rischi e informare gli azionisti in merito alle valutazioni effettuate.

Emendamento  28

Proposta di direttiva

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) L'obbligo di comunicare la politica in materia di diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza in riferimento ad aspetti quali l'età, il sesso, la diversità geografica, il percorso formativo e professionale si applicherebbe soltanto alle grandi società quotate. Pertanto, occorre che l'obbligo non si applichi alle piccole e medie imprese che possono essere esentate da alcuni obblighi contabili ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 78/660/CEE. Occorre che la comunicazione della politica in materia di diversità sia inclusa nella dichiarazione sul governo societario di cui all'articolo 46 bis della direttiva 78/660/CEE. È necessario che le società che non hanno una politica in materia di diversità non siano obbligate a dotarsi di una tale politica, ma siano unicamente tenute a spiegare chiaramente i motivi alla base di questa scelta.

(16) L'obbligo di comunicare la politica in materia di diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza in riferimento ad aspetti quali l'età, il sesso, la diversità geografica, la lingua, la disabilità, il percorso formativo e professionale si applicherebbe soltanto alle grandi imprese quotate. Occorre che la comunicazione della politica in materia di diversità sia inclusa nella dichiarazione sul governo societario di cui all'articolo 20 della direttiva 2013/34/UE.

Emendamento  29

Proposta di direttiva

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis) Al fine di accrescere ulteriormente la trasparenza, e in linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 22 maggio 2013, la revisione della direttiva 2013/34/UE dovrebbe includere anche un'estensione dell'ambito di applicazione degli obblighi di informativa per paese affinché questi si applichino a tutte le imprese e a tutti i gruppi di grandi dimensioni nonché a tutti gli enti di interesse pubblico.

Emendamento  30

Proposta di direttiva

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia accrescere la pertinenza, l'uniformità e la comparabilità delle informazioni comunicate dalle società in tutta Europa, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa dei suoi effetti, essere realizzato meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(17) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia accrescere la pertinenza, l'uniformità, la trasparenza e la comparabilità delle informazioni comunicate dalle imprese in tutta Europa, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa dei suoi effetti, essere realizzato meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento  31

Proposta di direttiva

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare la libertà di impresa, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati di carattere personale. La presente direttiva deve essere attuata conformemente a detti diritti e principi.

(18) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il principio di non discriminazione, la parità fra donne e uomini, la libertà di impresa, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati di carattere personale. La presente direttiva deve essere attuata conformemente a detti diritti e principi.

Emendamento  32

Proposta di direttiva

Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 bis) Qualora nella catena di fornitura di un'impresa di grandi dimensioni situata in un paese terzo si produca una scissione tra origine e responsabilità, una tale gestione aziendale può comportare rischi significativi non solo per l'impresa stessa, ma anche per la società del paese terzo, in modo particolare nei paesi in via di sviluppo e nei paesi emergenti. È pertanto fondamentale che le imprese di grandi dimensioni osservino un dovere di diligenza rispetto alla propria catena di fornitura nei paesi terzi, in modo particolare in quei settori dei paesi in via di sviluppo e dei paesi emergenti in cui utilizzano subappaltatori. Occorre dunque che le politiche specifiche in materia nei paesi terzi siano rese pubbliche, al fine di mitigare tali rischi, nonché informare i portatori di interesse di tali paesi in merito alle valutazioni effettuate.

Emendamento  33

Proposta di direttiva

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Occorre pertanto modificare conformemente le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE,

(19) Occorre pertanto modificare conformemente la direttiva 2013/34/UE,

Emendamento  34

Proposta di direttiva

Articolo 1 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Modifiche della direttiva 78/660/CEE

Modifiche della direttiva 2013/34/UE

Emendamento  35

Proposta di direttiva

Articolo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

La direttiva 78/660/CEE è così modificata:

La direttiva 2013/34/UE è così modificata:

Emendamento  36

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1) L'articolo 46 è così modificato:

soppresso

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

 

"1. a) La relazione sulla gestione contiene un fedele resoconto dell'andamento e dei risultati degli affari della società e della sua situazione ed una descrizione dei principali rischi e incertezze che essa deve affrontare.

 

Tale resoconto deve offrire un'analisi equilibrata ed esauriente dell'andamento e dei risultati degli affari della società e della sua situazione, coerente con l'entità e la complessità degli affari della medesima;

 

b) per le società il cui numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio è superiore a 500 e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui

 

i) la descrizione della politica applicata dall'impresa in merito ai predetti aspetti;

 

ii) i risultati di tali politiche;

 

iii) i rischi connessi a tali aspetti e le relative modalità di gestione adottate dalla società.

 

Le società che non applicano politiche in relazione ad uno o più dei predetti aspetti forniscono una spiegazione del perché di questa scelta.

 

Per fornire tali informazioni, la società può basarsi su standard nazionali, UE o internazionali, specificando lo standard seguito;

 

c) nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati degli affari della società o della sua situazione, l'analisi comprende indicatori fondamentali di prestazione sia finanziari che non finanziari pertinenti per l'attività specifica della società;

 

d) nell'ambito dell'analisi di cui sopra, la relazione sulla gestione contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi registrati nei conti annuali e ulteriori precisazioni in merito.";

 

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

 

"4. Le società che redigono una relazione complessiva per il medesimo esercizio, sulla base di standard nazionali, UE o internazionali, contenente le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), sono esentate dall'obbligo di preparare la dichiarazione di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1, lettera b), purché la predetta relazione sia inclusa nella relazione sulla gestione.";

 

c) è aggiunto il seguente paragrafo 5:

 

"5. La società che è impresa figlia è esentata dall'obbligo di cui al paragrafo 1, lettera b), se la stessa società e le sue imprese figlie sono incluse nel bilancio consolidato e nella relazione consolidata sulla gestione di un'altra società e se la relazione consolidata sulla gestione è stata redatta ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE del Consiglio."

 

Emendamento  37

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2) L'articolo 46 bis è così modificato:

soppresso

a) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera g):

 

"g) la descrizione della politica della società in materia di diversità nella composizione dei suoi organi di amministrazione, gestione e controllo in relazione ad aspetti quali l'età, il sesso, la diversità geografica, il percorso formativo e professionale, gli obiettivi della politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati ottenuti nel periodo di riferimento. Se la società non ha una politica di questo tipo, la dichiarazione contiene la spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta.";

 

b) è aggiunto il seguente paragrafo 4:

 

"4. La lettera g) del paragrafo 1 non si applica alle società di cui all’articolo 27"

 

Emendamento  38

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

3) L'articolo 53 bis è sostituito dal seguente:

soppresso

"Articolo 53 bis

 

Gli Stati membri precludono la possibilità di avvalersi delle esenzioni di cui agli articoli 1 bis, 11, 27, all'articolo 43, paragrafo 1, punti 7 bis e 7 ter, all’articolo 46, paragrafo 3, e agli articoli 47 e 51 della presente direttiva alle società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE."

 

Emendamento  39

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 2 – punto 16 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis) All'articolo 2 è aggiunto il punto seguente:

 

"16 bis) "informativa per paese": le informazioni finanziare che un'impresa quale definita all'articolo 2, punto 1, lettere a), b) e c), e all'articolo 3, paragrafo 4, deve fornire per ciascuno Stato membro e paese terzo in cui opera e che comprendono:

 

a) nome o nomi, natura delle attività e ubicazione geografica;

 

b) fatturato;

 

c) numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno;

 

d) utile o perdita prima delle imposte;

 

e) imposte sull'utile o sulla perdita;

 

f) sovvenzioni pubbliche percepite."

Emendamento  40

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter) All'articolo 18, è inserito il seguente paragrafo:

 

"2 bis. Gli Stati membri impongo alle imprese di grandi dimensioni e a tutti gli enti di interesse pubblico di pubblicare annualmente un'informativa per paese su base consolidata per l'esercizio finanziario.

 

Tali obblighi non si applicano alle imprese soggette al diritto di uno Stato membro che sono imprese figlie o imprese madri, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

 

a) l'impresa madre è soggetta alla legislazione di uno Stato membro; e

 

b) l'informativa per paese elaborata dall'impresa è compresa nella relazione consolidata sui pagamenti ai governi redatta da detta impresa madre in conformità dell'articolo 39.

 

Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono sottoposte ad audit conformemente alla direttiva 2006/43/CE e sono pubblicate, ove possibile, come allegato al bilancio o, se del caso, al bilancio consolidato della società interessata."

Emendamento  41

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 quater – lettera a (nuova)

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 quater) L'articolo 19 è così modificato:

 

a) al paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

 

"L'analisi di cui al primo comma comporta, nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati dell'attività o della situazione dell'impresa, gli indicatori di risultato fondamentali, sia finanziari sia non finanziari, che siano pertinenti per l'attività specifica dell'impresa. Nell'ambito dell'analisi di cui al primo comma, la relazione sulla gestione contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi registrati nel bilancio d'esercizio e ulteriori precisazioni in merito ai medesimi."

Emendamento  42

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 quater – lettera b (nuova)

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b) è inserito il paragrafo seguente:

 

"1 bis. Per le imprese il cui numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio è superiore a 250 e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR, l'analisi comprende anche una dichiarazione di carattere non finanziario concernente l'attività e l'impatto dell'impresa sulla società in relazione almeno agli aspetti ambientali, sociali e attinenti al genere, al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. L'analisi contiene anche riferimenti alle catene di fornitura delle imprese, ai loro subappaltatori e alle relazioni commerciali, tra cui

 

a) la descrizione delle politiche applicate dall'impresa in merito ai predetti aspetti;

 

b) i risultati di tali politiche;

 

c) i rischi connessi a tali aspetti e le modalità di gestione dei suddetti rischi da parte dell'impresa;

 

d) una descrizione della politica di due diligence che la società applica relativamente ai propri organi di amministrazione, gestione e sorveglianza con riferimento alle proprie catene di fornitura e ai propri subappaltatori, quanto meno negli ambiti relativi agli aspetti ambientali, sociali e attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. La descrizione include anche gli obiettivi di tale politica di due diligence, le modalità di attuazione della stessa e i risultati ottenuti nel periodo di riferimento.

 

Per fornire tali informazioni, l'impresa si basa su standard nazionali, unionali o internazionali quali i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) in attuazione del quadro di riferimento "Proteggere, Rispettare e Rimediare" ("Protect, Respect and Remedy" Framework) e sugli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali."

Emendamento  43

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 quater – lettera c (nuova)

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

 

"4. Le imprese che redigono una relazione complessiva per il medesimo esercizio, sulla base di standard nazionali, unionali o internazionali, contenente le informazioni di cui al paragrafo 1 bis, sono esentate dall'obbligo di redigere la dichiarazione di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1 bis, purché la predetta relazione sia inclusa nella relazione sulla gestione."

Emendamento  44

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 quater – lettera d (nuova)

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

d) è aggiunto il paragrafo seguente:

 

"4 bis. L'impresa che è impresa figlia è esentata dagli obblighi di cui al paragrafo 1 bis, se la stessa impresa e le sue imprese figlie sono incluse nel bilancio consolidato e nella relazione consolidata sulla gestione di un'altra impresa e se la relazione consolidata sulla gestione è stata redatta in conformità dell'articolo 29."

Emendamento  45

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 quinquies – lettera a (nuova)

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 quinquies) L'articolo 20 è così modificato:

 

a) al paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:

 

"f bis) la descrizione della politica dell'impresa in materia di diversità nella composizione dei suoi organi di amministrazione, gestione e controllo in relazione ad aspetti quali l’età, il sesso, la diversità geografica, la disabilità, il percorso formativo e professionale, gli obiettivi della politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati ottenuti nel periodo di riferimento. Se l'impresa non ha una politica di questo tipo, la dichiarazione contiene una spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta."

Emendamento  46

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 quinquies – lettera b (nuova)

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 20 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b) è inserito il paragrafo seguente:

 

"1 bis. Le imprese di cui all'articolo 2, punto 1, lettere b) e c), e punto 14, lettere a) e b) redigono e pubblicano una relazione sulla responsabilità speciale che comprende:

 

a) le procedure che tengono conto della loro responsabilità speciale, incluso il riconoscimento di tale responsabilità a livello della formazione del personale, delle valutazioni e dei meccanismi di allerta;

 

b) i sistemi di arbitraggio regolamentare e le procedure di negoziazione regolamentari utilizzate per ridurre il capitale o gli altri requisiti prudenziali.

 

Qualora vi sia la percezione di conflitti tra la stabilità di un istituto e il sistema finanziario, ciò va segnalato all'autorità competente."

Emendamento  47

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 quinquies – lettera c (nuova)

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 20 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

 

"3. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile esprimono il proprio giudizio a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, riguardo alle informazioni approntate in conformità del paragrafo 1, lettere c), c bis) e d) del presenta articolo e verificano che siano state fornite le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e), f) e g), e al paragrafo 1 bis del presente articolo."

Emendamento  48

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 quinquies – lettera d (nuova)

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 20 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

d) è aggiunto il seguente paragrafo:

 

"4 bis. Fatto salvo l'articolo 40, il paragrafo 1, lettera g) non si applica alle piccole e medie imprese."

Emendamento  49

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 quinquies – lettera e (nuova)

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 20 – paragrafo 4 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

e) è aggiunto il paragrafo seguente:

 

"4 ter. Per contrastare le pratiche di pianificazione fiscale aggressiva, gli Stati membri adottano una norma generale antiabuso, come indicato nella raccomandazione della Commissione europea del 12 dicembre 2012 sulla pianificazione fiscale aggressiva, ignorando qualsiasi costruzione di puro artificio o una serie artificiosa di costruzioni che sia stata posta in essere essenzialmente allo scopo di eludere l'imposizione, che sia adattata alle situazioni nazionali, alle situazioni transfrontaliere limitate all'Unione e alle situazioni che coinvolgono paesi terzi."

Emendamento  50

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 sexies – lettera a (nuova)

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 29 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 sexies) L'articolo 29 è così modificato:

 

a) è aggiunto il seguente paragrafo:

 

"3 bis. L'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente informazioni relative ad aspetti che sono funzionali alla comprensione dell'andamento, dei risultati o della situazione della società. Tale dichiarazione contiene informazioni ambientali, sociali e attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui:

 

a) la descrizione delle politiche applicate dal gruppo in merito ai predetti aspetti;

 

b) i risultati di tali politiche;

 

c) i rischi connessi a tali aspetti e le modalità di gestione dei suddetti rischi da parte del gruppo;

 

d) una descrizione della politica di due diligence che il gruppo applica relativamente ai propri organi di amministrazione, gestione e sorveglianza con riferimento alle proprie catene di fornitura e ai propri subappaltatori, quanto meno negli ambiti relativi agli aspetti ambientali, sociali e attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. La descrizione include anche gli obiettivi di tale politica di due diligence, le modalità di attuazione della stessa e i risultati ottenuti nel periodo di riferimento.

 

Qualora le imprese incluse nel consolidamento considerate nel loro insieme non riferiscano in merito a uno o più di tali aspetti, la società fornisce una spiegazione del perché di tale scelta.

 

Per fornire tali informazioni, la relazione consolidata sulla gestione può basarsi su standard nazionali, unionali o internazionali, specificando lo standard seguito."

Emendamento  51

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 sexies – lettera b (nuova)

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 29 – paragrafo 3 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

 

"3 ter. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, l'impresa madre che redige una relazione complessiva per il medesimo esercizio per l'intero gruppo, sulla base di standard nazionali, unionali o internazionali, contenente le informazioni di cui al paragrafo 1 bis, è esentata dall'obbligo di preparare la dichiarazione di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1 bis, purché la predetta relazione complessiva sia inclusa nella relazione consolidata sulla gestione."

Emendamento  52

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 sexies – lettera c (nuova)

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 29 – paragrafo 3 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

c) è aggiunto il seguente paragrafo:

 

"3 quater. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, l'impresa madre che è anche impresa figlia è esentata dagli obblighi di cui al paragrafo 1 bis, se la stessa impresa e le sue imprese figlie sono incluse nel bilancio consolidato e nella relazione consolidata sulla gestione di un'altra impresa e se la relazione consolidata sulla gestione è stata redatta in conformità del presente articolo."

Emendamento  53

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 septies (nuovo)

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 41 – punto 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 septies) All'articolo 41 è aggiunto il punto seguente:

 

"5 bis. "informativa per paese": le informazioni finanziare che un'impresa quale definita all'articolo 2, punto 1, lettere a), b) e c), e articolo 3, paragrafo 4, deve fornire per ciascuno Stato membro e paese terzo in cui opera e che comprendono:

 

a) nome o nomi, natura delle attività e ubicazione geografica;

 

b) fatturato;

 

c) numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno;

 

d) utile o perdita prima delle imposte;

 

e) imposte sull'utile o sulla perdita;

 

f) sovvenzioni pubbliche percepite."

Emendamento  54

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 octies (nuovo)

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 42 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 octies) All'articolo 42, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

 

"1. "Gli Stati membri impongo alle grandi imprese e tutti gli enti d'interesse pubblico di redigere e mettere a disposizione del pubblico una relazione sui pagamenti erogati ai governi su base annua."

Emendamento  55

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 nonies (nuovo)

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 44 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 nonies) All'articolo 44, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

 

"1. Gli Stati membri impongono a ogni grande impresa o ente di interesse pubblico soggetti al loro diritto nazionale l'obbligo di redigere una relazione consolidata sui pagamenti ai governi a norma degli articoli 42 e 43, se quell'impresa madre è soggetta all'obbligo di redigere il bilancio consolidato di cui all'articolo 22, paragrafi da 1 a 6."

Emendamento  56

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 decies (nuovo)

Direttiva 2013/34/CE

Articolo 49 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 decies) L'articolo 49 è sostituito dal seguente:

 

"Articolo 49

 

Esercizio della delega

 

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

 

2. La delega di potere di cui all'articolo 46, lettera c bis), è conferita alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere da ... (4)*. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di quattro anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

 

3. La delega di poteri di cui all'articolo 46, lettera c bis), può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

 

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 46, lettera c bis), entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

Emendamento  57

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 undecies

Direttiva 2013/34/CE

Articolo 53 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 undecies) All'articolo 53, è inserito il seguente paragrafo:

 

"1 bis. Gli Stati membri assicurano che siano in essere procedure nazionali efficaci, atte a garantire la conformità agli obblighi della presente direttiva. Tali procedure sono accessibili a tutte le persone, fisiche e giuridiche, aventi un interesse legittimo nel garantire la comunicazione esaustiva e accurata di tutte le informazioni di carattere non finanziario."

Emendamento  58

Proposta di direttiva

Articolo 2

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 2

soppresso

Modifiche della direttiva 83/349/CEE

 

La direttiva 83/349/CEE è così modificata:

 

(1) L'articolo 36 è così modificato:

 

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

 

"1. La relazione consolidata sulla gestione deve contenere un fedele resoconto dell'andamento e dei risultati degli affari nonché della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, e una descrizione dei principali rischi e incertezze che esse devono affrontare.

 

Tale resoconto analizza in modo equilibrato l'andamento e i risultati degli affari nonché la situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, coerente con l'entità e la complessità degli affari nelle medesime.

 

Per le imprese madri di imprese da consolidare che insieme occupano in media durante l'esercizio più di 500 dipendenti e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui:

 

 i) la descrizione della politica applicata dall’impresa in merito ai predetti aspetti;

 

 ii) i risultati di tali politiche;

 

 iii) i rischi connessi a tali aspetti e le relative modalità di gestione adottate dalla società.

 

Le imprese incluse nel consolidamento considerate nel loro insieme che non applicano politiche in relazione a uno o più di tali aspetti forniscono una spiegazione del perché di tale scelta.

 

Per fornire tali informazioni, la relazione consolidata sulla gestione può basarsi sugli standard nazionali, UE o internazionali, specificando lo standard seguito.

 

Nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati degli affari della società o della sua situazione, l'analisi comprende indicatori fondamentali di prestazione sia finanziari che non finanziari pertinenti per l'attività specifica della società.

 

Nell'ambito dell'analisi di cui sopra, la relazione consolidata sulla gestione contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi registrati nei conti consolidati e ulteriori precisazioni in merito.";

 

b) sono aggiunti i seguenti paragrafi 4 e 5:

 

"4. L'impresa madre che redige una relazione complessiva per il medesimo esercizio per l'intero gruppo di imprese consolidate, sulla base di standard nazionali, UE o internazionali, contenente le informazioni di cui al paragrafo 1, terzo comma, è esentata dall'obbligo di presentare la dichiarazione di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1, terzo comma, purché la predetta relazione complessiva sia inclusa nella relazione consolidata sulla gestione.

 

5. L'impresa madre che è anche impresa figlia è esentata dall'obbligo di cui al paragrafo 1, terzo comma, se l'impresa esentata e le sue imprese figlie sono incluse nel bilancio consolidato e nella relazione consolidata sulla gestione di un'altra impresa e se la relazione consolidata sulla gestione è stata redatta ai sensi del paragrafo 1, terzo comma."

 

Emendamento  59

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri si dotano di mezzi efficaci per monitorare e garantire la comunicazione esaustiva e accurata delle informazioni di carattere non finanziario da parte delle società, in conformità delle disposizioni della presente direttiva.

Emendamento  60

Proposta di direttiva

Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Entrata in vigore

Entrata in vigore e consolidamento

Emendamento  61

Proposta di direttiva

Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La direttiva è consolidata con la direttiva che essa modifica entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore.

Motivazione

È opportuno che le versioni consolidate delle direttive modificate siano tempestivamente rese disponibili e pubblicate.

PROCEDURA

Titolo

Comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune società e di taluni gruppi di grandi dimensioni

Riferimenti

COM(2013)0207 – C7-0103/2013 – 2013/0110(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

JURI

21.5.2013

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

ECON

21.5.2013

Relatore per parere

       Nomina

Sharon Bowles

21.5.2013

Esame in commissione

17.10.2013

25.11.2013

 

 

Approvazione

9.12.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

19

7

9

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Burkhard Balz, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Syed Kamall, Othmar Karas, Wolf Klinz, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Ivana Maletić, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Marlene Mizzi, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt

PARERE della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (10.12.2013)

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune società e di taluni gruppi di grandi dimensioni
(COM(2013)0207 – C7‑0103/2013 – 2013/0110(COD))

Relatore: Richard Howitt

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) Nella sua risoluzione del 6 febbraio 2013 sulla responsabilità sociale delle imprese (2012/2097(INI)) il Parlamento europeo ha stabilito chiaramente che in una società libera le misure volontarie non possono essere mai elevate ad obbligo nel contesto della RSI in quanto ciò porterebbe ad una diminuzione della generosità delle persone.

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Per migliorare l’uniformità e la comparabilità delle informazioni di carattere non finanziario comunicate nell’Unione, occorre che le società siano tenute a includere nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno le informazioni sociali e ambientali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. La dichiarazione comprende la descrizione delle politiche applicate in materia, dei risultati conseguiti e dei rischi connessi.

(6) Per migliorare l’uniformità, la trasparenza e la comparabilità delle informazioni di carattere non finanziario comunicate nell’Unione, occorre che le società siano tenute a includere nella relazione sulla gestione, fatti salvi i requisiti contabili stabiliti dagli Stati membri, una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno le informazioni ambientali, attinenti all'uguaglianza di genere, al sociale e al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. La dichiarazione comprende la descrizione delle politiche applicate in materia, dei risultati conseguiti e dei rischi connessi e la destinazione precisa degli investimenti a vocazione sociale.

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis) Le piccole e medie imprese non dovrebbero essere assolutamente tenute a rilasciare una dichiarazione di carattere non finanziario che si riferisca all'azione di volontariato sociale. Tale obbligo comporterebbe costi amministrativi irragionevolmente elevati, distruggerebbe posti di lavoro e minaccerebbe l'impegno sociale delle aziende, anziché promuoverlo.

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis) Al fine di promuovere la parità di trattamento dei lavoratori, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare le grandi società a definire una politica della diversità con obiettivi a medio e lungo termine.

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Nel fornire tali informazioni, le società possono basarsi su standard nazionali, su standard UE, quale il sistema UE di ecogestione e audit (EMAS), e su standard internazionali, quali il Patto mondiale (Global Compact) dell’ONU, i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) in attuazione del quadro di riferimento “Proteggere, Rispettare e Rimediare” (“Protect, Respect and Remedy” Framework), gli orientamenti dell’OCSE per le imprese multinazionali, la norma ISO 26000, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e la Global Reporting Initiative.

(7) Nel fornire tali informazioni, le società possono basarsi su standard nazionali, su standard UE, quale il sistema UE di ecogestione e audit (EMAS), e su standard internazionali, quali il Patto mondiale (Global Compact) dell’ONU, i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) in attuazione del quadro di riferimento “Proteggere, Rispettare e Rimediare” (“Protect, Respect and Remedy” Framework), gli orientamenti dell’OCSE per le imprese multinazionali, la norma ISO 26000, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e la Global Reporting Initiative o su una griglia di criteri sociali quantificabili e settoriali, avallata dall'Unione europea, tipo "Marchio sociale".

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis) L'obbligo di pubblicare informazioni di carattere non finanziario impone di creare agenzie di rating autorizzate dall'Unione europea per verificare se necessario la veridicità delle informazioni divulgate.

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis) L'accesso degli investitori alle informazioni di carattere non finanziario dovrebbe inoltre consentire un afflusso di investimenti verso le imprese socialmente virtuose.

Emendamento  8

Proposta di direttiva

Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 ter) La pubblicazione di informazioni di carattere non finanziario dovrebbe consentire di attuare una strategia di investimento sostenibile e inclusiva che preveda una clausola di responsabilità sociale delle imprese, corredata di orientamenti concreti per gli investitori, nonché di un'efficace metodologia di valutazione per le autorità pubbliche che controllano l'impatto sociale e ambientale dei corrispondenti investimenti.

Emendamento  9

Proposta di direttiva

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis) L'obbligo di pubblicare informazioni di carattere non finanziario presuppone altresì la garanzia di un necessario equilibrio tra i risultati ottenuti in materia ambientale e sociale, affinché le pubblicazioni rispondano ai principi della RSI e non contengano esclusivamente dati ambientali.

Emendamento  10

Proposta di direttiva

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis) Al fine di massimizzare il valore condiviso, ottimizzare la sostenibilità aziendale e migliorare la pertinenza, l'uniformità e la comparabilità delle informazioni di carattere non finanziario fornite dalle società, la Commissione, entro 12 mesi dall'adozione della presente direttiva, dovrebbe fornire orientamenti settoriali e linee guida orizzontali sull'uso di adeguati indicatori fondamentali di prestazione, su una metodologia di misurazione delle risorse e sugli standard internazionali, in particolare per quanto attiene alla responsabilità delle imprese di rispettare i diritti e i valori tutelati dalle norme di diritto internazionale.

Motivazione

Ciò ridurrà l'onere amministrativo per le imprese e ottimizzerà l'efficacia della direttiva, offrendo maggiore certezza per le società, senza costituire un requisito diretto della legislazione.

Emendamento  11

Proposta di direttiva

Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 ter) Gli Stati membri dovrebbero garantire l'esistenza di strumenti efficaci e adeguati atti a garantire la piena, corretta e credibile pubblicazione delle informazioni di carattere non finanziario da parte delle società, in conformità delle disposizioni della presente direttiva. Al fine di assicurare un livello più efficace di protezione, è necessario che le persone fisiche e giuridiche che hanno un interesse legittimo a garantire il rispetto delle disposizioni della presente direttiva abbiano la facoltà di prendere parte alle eventuali procedure avviate.

Justification

Ognuno degli obiettivi che la proposta intende raggiungere è compromesso dalla non-conformità a livello aziendale. Per combattere questo aspetto, è necessario un meccanismo grazie al quale coloro che hanno interessi legittimi possano imporre il rispetto delle regole. È preferibile che i dettagli precisi in merito a detti meccanismi siano più opportunamente definiti a livello degli Stati membri. Utili esempi si possono reperire nella normativa UE in materia di consumatori e antidiscriminazione.

Emendamento  12

Proposta di direttiva

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) L’obbligo di comunicare la politica in materia di diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza in riferimento ad aspetti quali l’età, il sesso, la diversità geografica, il percorso formativo e professionale si applicherebbe soltanto alle grandi società quotate. Pertanto, occorre che l’obbligo non si applichi alle piccole e medie imprese che possono essere esentate da alcuni obblighi contabili ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 78/660/CEE. Occorre che la comunicazione della politica in materia di diversità sia inclusa nella dichiarazione sul governo societario di cui all’articolo 46 bis della direttiva 78/660/CEE. È necessario che le società che non hanno una politica in materia di diversità non siano obbligate a dotarsi di una tale politica, ma siano unicamente tenute a spiegare chiaramente i motivi alla base di questa scelta.

(16) L’obbligo di comunicare la politica in materia di diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza in riferimento ad aspetti quali l’età, il sesso, la diversità geografica, il percorso formativo e professionale si applicherebbe soltanto alle grandi società quotate. Pertanto, occorre che l’obbligo non si applichi alle piccole e medie imprese che possono essere esentate da alcuni obblighi contabili ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 78/660/CEE. Occorre che la comunicazione della politica in materia di diversità sia inclusa nella dichiarazione sul governo societario di cui all’articolo 46 bis della direttiva 78/660/CEE. È necessario che le società che non hanno una politica in materia di diversità non siano obbligate a dotarsi di una tale politica, ma siano unicamente tenute a spiegare chiaramente i motivi alla base di questa scelta. Tali società dovrebbero essere incoraggiate a consultare la Carta della diversità dell'UE.

Emendamento  13

Proposta di direttiva

Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 bis) L'obbligo di pubblicare informazioni di carattere non finanziario potrebbe essere considerato come criterio di aggiudicazione degli appalti nel quadro di una futura revisione della direttiva sugli appalti pubblici.

Emendamento  14

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera a – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

La relazione sulla gestione contiene un fedele resoconto dell’andamento e dei risultati degli affari della società e della sua situazione ed una descrizione dei principali rischi e incertezze che essa deve affrontare.

La relazione sulla gestione contiene un fedele resoconto dell'andamento e dei risultati degli affari della società e della sua situazione ed una descrizione dei principali rischi e incertezze che essa deve affrontare, dimostrandone la dovuta diligenza.

Motivazione

Il concetto di ''dovuta diligenza'' è al centro delle principali iniziative internazionali, quali gli orientamenti OCSE per le imprese multinazionali e i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani; tale concetto comprende le modalità con cui le aziende, in modo proattivo, identificano, prevengono e mitigano i rischi e le ripercussioni che esse creano per la società.

Emendamento  15

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) per le società il cui numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio è superiore a 500 e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR, l’analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui

b) per le grandi società il cui numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio è superiore a 500 e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR, l’analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente informazioni concernenti questioni essenziali per comprendere l'andamento, i risultati degli affari della società o la sua situazione, comprese non solo le questioni ambientali, ma anche sociali, attinenti all'uguaglianza, al personale nonché al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui

Emendamento  16

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – punto i

 

Testo della Commissione

Emendamento

i) la descrizione della politica applicata dall’impresa in merito ai predetti aspetti;

i) la descrizione della politica e di un piano strategico per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dall’impresa in merito ai predetti aspetti;

Emendamento  17

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii

 

Testo della Commissione

Emendamento

iii) i rischi connessi a tali aspetti e le relative modalità di gestione adottate dalla società.

iii) i rischi connessi alla società in relazione alle proprie operazioni, ai propri prodotti, servizi, personale, attività fisse e relazioni commerciali e le relative modalità di gestione adottate dalla società;

Motivazione

Sulla scia dei casi di crollo di edifici, è importante che le società siano tenute a comunicare i rischi relativi alle loro attività fisse.

Emendamento  18

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(iii bis) un'analisi dell'impiego delle risorse, che includa almeno l'utilizzo del suolo, dell'acqua, le emissioni di gas a effetto serra e l'utilizzo di minerali.

Motivazione

Nella tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse risalente al 2011, la Commissione ha proposto questi quattro indicatori chiave a completamento dell'indicatore principale provvisorio relativo al consumo interno di materiali. Il Parlamento europeo ne ha sostenuto con una schiacciante maggioranza l'adozione e la Commissione li ha proposti nella consultazione sulla misurazione dell'utilizzo delle risorse. Pertanto, occorre tenere conto dei rischi nell'ambito dell'intera catena di valore della società. La presente proposta fornisce il quadro necessario a tal fine.

Emendamento  19

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(iii ter) la precisa destinazione degli investimenti a vocazione sociale.

Emendamento  20

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per fornire tali informazioni, la società può basarsi su standard nazionali, UE o internazionali, specificando lo standard seguito;

Per fornire tali informazioni, la società può basarsi su standard nazionali, UE o internazionali o su una griglia di criteri sociali quantificabili e settoriali, avallata dall'Unione europea, tipo "Marchio sociale", specificando lo standard seguito;

Emendamento  21

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis) gli Stati membri provvedono affinché le procedure giudiziarie e/o amministrative finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva siano in atto, note e a disposizione di tutti i soggetti, comprese le persone giuridiche che, in conformità con i criteri stabiliti dalla propria legislazione nazionale, hanno legittimo interesse a garantire il rispetto delle disposizioni della presente direttiva.

Emendamento  22

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) nella misura necessaria alla comprensione dell’andamento, dei risultati degli affari della società o della sua situazione, l’analisi comprende indicatori fondamentali di prestazione sia finanziari che non finanziari pertinenti per l’attività specifica della società;

(c) nella misura necessaria alla comprensione dell’andamento, dei risultati degli affari della società o della sua situazione, dei diritti in materia occupazionale e dei diritti sociali, l’analisi comprende indicatori fondamentali di prestazione sia finanziari che non finanziari pertinenti per l’attività specifica della società;

Emendamento  23

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a bis (nuova)

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis) è inserito il paragrafo seguente:

 

"1bis. Informativa paese per paese

 

Nelle note ai bilanci, le grandi imprese e gli enti di interesse pubblico comunicano, specificando per Stato membro e per paese terzo in cui hanno una sede, le seguenti informazioni su base consolidata per l'esercizio finanziario:

 

(a) nome, natura delle attività e ubicazione geografica;

 

(b) fatturato;

 

(c) numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno;

 

(d) vendite e acquisti;

 

(e) utile o perdita prima delle imposte;

 

(f) imposte sull'utile o perdite;

 

(g) contributi pubblici ricevuti."

Emendamento  24

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a ter (nuova)

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a ter) è inserito il paragrafo seguente:

 

"1 ter. In cooperazione con il Parlamento europeo e il Consiglio, la Commissione, entro 12 mesi dopo l'adozione della presente direttiva, e con priorità basate su una valutazione globale del rischio, fornisce un orientamento settoriale e un orientamento sulla metodologia e sull'utilizzo di standard internazionali e di indicatori di performance di carattere non finanziario quali indicati all'articolo 46, paragrafo 1, al fine di assistere le società nella loro attività di rendicontazione."

Motivazione

Questo orientamento riveste un'importanza tale da richiedere il coinvolgimento dei legislatori.

Emendamento  25

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a quater (nuova)

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a quater) è inserito il paragrafo seguente:

 

"1 quater. Gli Stati membri assicurano la presenza di strumenti efficaci e adeguati atti a monitorare e garantire la piena, corretta e credibile pubblicazione delle informazioni di carattere non finanziario da parte delle società, in conformità delle disposizioni della presente direttiva.

 

Gli Stati membri assicurano che le procedure giudiziarie e/o amministrative finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva siano a disposizione di tutti i soggetti, incluse le persone giuridiche che, in conformità della legislazione nazionale, hanno legittimo interesse a garantire l'osservanza delle disposizioni della presente direttiva."

Motivazione

Ognuno degli obiettivi che la proposta intende raggiungere è compromesso dalla non-conformità a livello aziendale. Per combattere questo aspetto, è necessario un meccanismo grazie al quale coloro che hanno interessi legittimi possano imporre il rispetto delle regole. È preferibile che i dettagli precisi in merito a detti meccanismi siano più opportunamente definiti a livello degli Stati membri. Utili esempi si possono reperire nella normativa UE in materia di consumatori e antidiscriminazione.

Emendamento  26

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 bis – paragrafo 1 – lettera g

 

Testo della Commissione

Emendamento

(g) la descrizione della politica della società in materia di diversità nella composizione dei suoi organi di amministrazione, gestione e controllo in relazione ad aspetti quali l’età, il sesso, la diversità geografica, il percorso formativo e professionale, gli obiettivi della politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati ottenuti nel periodo di riferimento. Se la società non ha una politica di questo tipo, la dichiarazione contiene la spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta.

 

(g) la descrizione della politica della società in materia di diversità nella composizione di tutti i suoi organi, in particolare gli organi di amministrazione, gestione e controllo in relazione ad aspetti quali l’età, il sesso, la diversità geografica, la disabilità, l'origine etnica o la razza, il percorso formativo e professionale, gli obiettivi della politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati ottenuti nel periodo di riferimento e la strategia per conseguire gli obiettivi della politica della diversità. Se la società non ha una politica di questo tipo, la dichiarazione contiene la spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta.

Emendamento  27

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Direttiva 83/349/CEE

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per le imprese madri di imprese da consolidare che insieme occupano in media durante l’esercizio più di 500 dipendenti e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR, l’analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui:

Per le imprese madri di imprese da consolidare che insieme occupano in media durante l’esercizio più di 500 dipendenti e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR, l’analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario, fatti salvi i requisiti contabili stabiliti dagli Stati membri, contenente informazioni concernenti questioni essenziali per comprendere l'andamento, i risultati degli affari della società o la sua situazione, comprese non solo le questioni ambientali, ma anche sociali, attinenti all'uguaglianza, al personale nonché al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui:

Emendamento  28

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Direttiva 83/349/CEE

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 3 – punto iii bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(iii bis) la precisa destinazione degli investimenti a vocazione sociale.

Emendamento  29

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera b

Direttiva 83/349/CEE

Articolo 36 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, della direttiva 2013/19/UE, gli Stati membri possono esentare le piccole e medie imprese dall'obbligo di includere informazioni di carattere non finanziario nella loro relazione sulla gestione.

Motivazione

La proposta della Commissione sembra indicare che l'articolo 19, paragrafo 4 della direttiva 2013/34/EU, adottata il 26 giugno 2013, verrebbe abolito, il che non dovrebbe accadere. È importante mantenerlo. Il presente paragrafo si riferisce a indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario e non alla dichiarazione di carattere non finanziario. Sopprimendo il paragrafo 4, si imporrebbe alle PMI l'obbligo di fornire indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario. Ciò potrebbe comportare un indesiderato onere amministrativo per le piccole e medie imprese. Gli Stati membri non sarebbero in grado di escludere tali società da questo obbligo.

PROCEDURA

Titolo

Comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune società e di taluni gruppi di grandi dimensioni.

Riferimenti

COM(2013)0207 – C7-0103/2013 – 2013/0110(COD)

Commissione competente per il merito

Annuncio in Aula

JURI

21.5.2013

 

 

 

Parere espresso da

Annuncio in Aula

EMPL

21.5.2013

Relatore per parere

Nomina

Richard Howitt

22.5.2013

Esame in commissione

17.10.2013

25.11.2013

 

 

Approvazione

9.12.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

33

5

4

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Regina Bastos, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Emer Costello, Frédéric Daerden, Sari Essayah, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Ruža Tomašić, Traian Ungureanu, Inês Cristina Zuber

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Georges Bach, Philippe De Backer, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Anthea McIntyre, Ria Oomen-Ruijten, Evelyn Regner, Tatjana Ždanoka, Gabriele Zimmer

PARERE della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (2.12.2013)

per la commissione giuridica

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune società e di taluni gruppi di grandi dimensioni
(COM(2013)0207 – C7‑0103/2013 – 2013/0110(COD))

Relatore: Bendt Bendtsen

BREVE MOTIVAZIONE

I. Introduzione

La responsabilità sociale delle imprese (CSR) si è positivamente evoluta verso una creazione di valore che apporta benefici sia alle imprese che alla società grazie a una maggiore considerazione da parte aziendale delle sfide ambientali e societali di lungo periodo. L'Europa è l'area regionale in cui la maggior parte delle imprese hanno sottoscritto il Patto mondiale (Global Compact) delle Nazioni Unite, in virtù del quale presentano rapporti annuali sulle loro attività di CSR.

Il relatore ITRE ritiene che la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, come la strategia CSR, debba restare business-driven. Le attività e la reportistica in materia di CSR devono incentrarsi sulle tematiche chiave per la strategia aziendale ed integrare tale strategia anziché ridursi a mero esercizio burocratico. Ogni impresa è diversa dall'altra e questo la mette nella migliore posizione per determinare quali problematiche e iniziative siano le più rilevanti in termini di CSR.

Il relatore saluta con favore la proposta della Commissione, che promuove la trasparenza e cerva di risolvere la questione della frammentazione e della diversità delle esigenze cui devono rispondere le imprese europee quando riferiscono ai portatori di interesse sulle attività di carattere non finanziario.

II. Commento sugli emendamenti

1) Comply/explain

Per affrontare le questioni della trasparenza e della frammentazione - riguardo al quadro di riferimento utilizzato dalle imprese, alle tematiche oggetto di reporting e alla possibilità di consultare agevolmente le relazioni - il relatore giudica sufficiente un obbligo di reporting applicabile alle società che hanno una strategia CSR e che possono dunque informare su tali loro attività nella relazione annuale. Inoltre per mantenere il CSR business-driven e motivare le imprese a impegnarsi nel CSR in quanto parte integrante della loro strategia aziendale, occorre tener conto del fatto che un lungo elenco di categorie individuate politicamente finiranno per trasformarsi in oneri amministrativi senza produrre valore aggiunto né per le imprese (che oltretutto non operano necessariamente in settori pertinenti) né per i portatori di interesse.

2) Rischi

Il relatore propone di limitare la tipologia dei rischi ai rischi principali onde permettere alle società di incentrare il loro reporting su quelli per esse specifici, evitando di "infarcire" il loro rapporto di elementi generici e poco informativi riguardanti rischi comuni a tutte le imprese di qualsivoglia settore.

3) Quadro normativo

Il relatore propone di eliminare il quadro normativo "nazionale" onde risolvere il problema della frammentazione e promuovere la trasparenza, a beneficio dei portatori di interesse che leggono e pongono a raffronto le relazioni. Il reporting va fatto utilizzando modelli consolidati a livello internazionale ed europeo.

4) Diversità

Il relatore ritiene che le PMI debbano essere esplicitamente escluse dal reporting sulla diversità, trattandosi di un obbligo previsto per le società quotate. Il relatore ritiene inoltre che sia opportuno eliminare l'aggettivo "articolato" essendo sufficiente la "chiarezza" della spiegazione.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) È stato dimostrato che comunicare informazioni di carattere non finanziario migliora le politiche e i sistemi di gestione sociale, ambientale e attinenti ai diritti umani delle imprese, riducendo quindi gli impatti negativi provocati dalle loro attività. È stato altresì provato che le imprese che analizzano e comunicano debitamente le proprie informazioni di carattere non finanziario accrescono la propria competitività, conseguono un risparmio sui costi, hanno un accesso agevolato al capitale, prestazioni migliori sui mercati finanziari e una maggiore stabilità.

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Per migliorare l'uniformità e la comparabilità delle informazioni di carattere non finanziario comunicate nell'Unione, occorre che le società siano tenute a includere nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno le informazioni sociali e ambientali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. La dichiarazione comprende la descrizione delle politiche applicate in materia, dei risultati conseguiti e dei rischi connessi.

(6) Per migliorare l'uniformità e la comparabilità delle informazioni di carattere non finanziario comunicate nell'Unione, occorre che le società siano tenute a includere nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno le informazioni sociali e ambientali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva e all'evasione fiscale. La dichiarazione comprende la descrizione delle politiche applicate in materia, dei risultati conseguiti e dei rischi connessi.

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Nel fornire tali informazioni, le società possono basarsi su standard nazionali, su standard UE, quale il sistema UE di ecogestione e audit (EMAS), e su standard internazionali, quali il Patto mondiale (Global Compact) dell'ONU, i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) in attuazione del quadro di riferimento "Proteggere, Rispettare e Rimediare" ("Protect, Respect and Remedy" Framework), gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali, la norma ISO 26000, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e la Global Reporting Initiative.

(7) Nel fornire tali informazioni, le società possono basarsi sulle linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali oppure su standard UE, quale il sistema UE di ecogestione e audit (EMAS), e su standard internazionali, quali il Patto mondiale (Global Compact) dellONU, i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) in attuazione del quadro di riferimentoProteggere, Rispettare e Rimediare(Protect, Respect and Remedy Framework), la norma ISO 26000, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dellOrganizzazione internazionale del lavoro (OIL) e la Global Reporting Initiative. La Commissione deve considerare al riguardo l'introduzione di uno standard europeo armonizzato.

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Considerando 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 quater) Gli Stati membri provvedono con idonei ed efficaci mezzi a rendere effettivamente operante un'informativa completa, corretta e credibile di carattere non finanziario da parte delle società ai sensi delle disposizioni della presente direttiva.

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) L'obbligo di comunicare la politica in materia di diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza in riferimento ad aspetti quali l'età, il sesso, la diversità geografica, il percorso formativo e professionale si applicherebbe soltanto alle grandi società quotate. Pertanto, occorre che l'obbligo non si applichi alle piccole e medie imprese che possono essere esentate da alcuni obblighi contabili ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 78/660/CEE. Occorre che la comunicazione della politica in materia di diversità sia inclusa nella dichiarazione sul governo societario di cui all'articolo 46 bis della direttiva 78/660/CEE. È necessario che le società che non hanno una politica in materia di diversità non siano obbligate a dotarsi di una tale politica, ma siano unicamente tenute a spiegare chiaramente i motivi alla base di questa scelta.

(16) L'obbligo di comunicare la politica in materia di diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza in riferimento ad aspetti quali l'età, il sesso, la diversità geografica, l'integrazione delle persone con disabilità e con esigenze speciali e il percorso formativo e professionale si applicherebbe soltanto alle grandi società quotate. Pertanto, occorre che l'obbligo non si applichi alle piccole e medie imprese che possono essere esentate da alcuni obblighi contabili ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 78/660/CEE. Occorre che la comunicazione della politica in materia di diversità sia inclusa nella dichiarazione sul governo societario di cui all'articolo 46 bis della direttiva 78/660/CEE. È necessario che le società che non hanno una politica in materia di diversità non siano obbligate a dotarsi di una tale politica, ma siano unicamente tenute a spiegare chiaramente i motivi alla base di questa scelta.

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera a – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

"1. a) La relazione sulla gestione contiene un fedele resoconto dell'andamento e dei risultati degli affari della società e della sua situazione ed una descrizione dei principali rischi e incertezze che essa deve affrontare.

"1. a) La relazione sulla gestione contiene un fedele resoconto dell'andamento e dei risultati degli affari della società e della sua situazione ed una descrizione della gestione dei principali rischi e incertezze che essa deve affrontare.

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

per le società il cui numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio è superiore a 500 e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui

per le società il cui numero di dipendenti occupati in media durante lesercizio è superiore a 500 e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR e che hanno adottato una politica in materia ambientale, sociale, di personale, di rispetto dei diritti umani, di lotta contro la corruzione attiva e passiva e di frode fiscale, lanalisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente informazioni, tra cui:

Emendamento  8

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – comma 1 – punto iii

 

Testo della Commissione

Emendamento

iii) i rischi connessi a tali aspetti e le relative modalità di gestione adottate dalla società.

iii) i principali rischi connessi a tali aspetti e le relative modalità di gestione adottate dalla società.

Emendamento  9

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le società che non applicano politiche in relazione ad uno o più dei predetti aspetti forniscono una spiegazione del perché di questa scelta.

soppresso

Emendamento  10

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera b

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

"4. Le società che redigono una relazione complessiva per il medesimo esercizio, sulla base di standard nazionali, UE o internazionali, contenente le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), sono esentate dall'obbligo di preparare la dichiarazione di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1, lettera b), purché la predetta relazione sia inclusa nella relazione sulla gestione.";

"4. Le società che redigono una relazione complessiva per il medesimo esercizio, sulla base di standard UE o internazionali, contenente le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), sono esentate dall'obbligo di preparare la dichiarazione di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1, lettera b), purché la predetta relazione sia inclusa o pubblicata insieme alla relazione sulla gestione o quest'ultima vi faccia riferimento.";

Emendamento  11

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 bis – paragrafo 1 – lettera g

 

Testo della Commissione

Emendamento

"g) la descrizione della politica della società in materia di diversità nella composizione dei suoi organi di amministrazione, gestione e controllo in relazione ad aspetti quali l'età, il sesso, la diversità geografica, il percorso formativo e professionale, gli obiettivi della politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati ottenuti nel periodo di riferimento. Se la società non ha una politica di questo tipo, la dichiarazione contiene la spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta.";

"g) la descrizione della politica della società in materia di diversità nella composizione dei suoi organi di amministrazione, gestione e controllo in relazione ad aspetti quali l'età, il sesso, la diversità geografica, l'integrazione delle persone con disabilità e con esigenze speciali, il percorso formativo e professionale, gli obiettivi della politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati ottenuti nel periodo di riferimento. Se la società non ha una politica di questo tipo, la dichiarazione contiene la spiegazione chiara del perché di questa scelta.

Emendamento  12

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 bis – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

"4. La lettera g) del paragrafo 1 non si applica alle società di cui all'articolo 27."

'4. La lettera g) del paragrafo 1 non si applica alle società di cui all'articolo 27 e alle micro- piccole e medie imprese come definite nella raccomandazione della Commissione 2003/361*."

 

__________________

 

* Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Emendamento  13

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 53 bis – commi 1 bis e 1 ter (nuovi)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri provvedono con idonei ed efficaci meccanismi a garantire un'informativa corretta di carattere non finanziario da parte delle società ai sensi delle disposizioni della presente direttiva.

 

Gli Stati membri provvedono con efficaci procedure a livello nazionale a far rispettare gli obblighi della presente direttiva e a mettere tali procedure a disposizione di tutte le persone fisiche e giuridiche che abbiano un interesse legittimo a che le disposizioni della presente direttiva siano osservate.

Motivazione

Devono essere istituiti specifici meccanismi negli Stati membri al fine di applicare e attuare correttamente la direttiva. Per tener conto dell'ampia diversità tra le situazioni nazionali, gli Stati membri dovrebbero godere di una certa flessibilità per quanto riguarda il funzionamento di questi meccanismi.

Emendamento  14

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Direttiva 83/349/CEE

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

"1. La relazione consolidata sulla gestione deve contenere un fedele resoconto dell'andamento e dei risultati degli affari nonché della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, e una descrizione dei principali rischi e incertezze che esse devono affrontare.

"1. La relazione consolidata sulla gestione deve contenere un fedele resoconto dell'andamento e dei risultati degli affari nonché della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, e una descrizione della gestione dei principali rischi e incertezze che esse devono affrontare.

Emendamento  15

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Direttiva 83/349/CEE

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 3 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per le imprese madri di imprese da consolidare che insieme occupano in media durante l'esercizio più di 500 dipendenti e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui:

Per le imprese madri di imprese da consolidare che insieme occupano in media durante lesercizio più di 500 dipendenti, che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR e che hanno adottato una politica almeno in materia ambientale, sociale, di personale, di rispetto dei diritti umani , di lotta contro la corruzione attiva e passiva e di frode fiscale, lanalisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente informazioni, tra cui:

Emendamento  16

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Direttiva 83/349/CEE

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 3 – punto iii

 

Testo della Commissione

Emendamento

iii) i rischi connessi a tali aspetti e le relative modalità di gestione adottate dalla società.

iii) i principali rischi connessi a tali aspetti e le relative modalità di gestione adottate dalla società.

Emendamento  17

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Direttiva 83/349/CEE

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le imprese incluse nel consolidamento considerate nel loro insieme che non applicano politiche in relazione a uno o più di tali aspetti forniscono una spiegazione del perché di tale scelta.

soppresso

Emendamento  18

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Direttiva 83/349/CEE

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per fornire tali informazioni, la relazione consolidata sulla gestione può basarsi sugli standard nazionali, UE o internazionali, specificando lo standard seguito.

Per fornire tali informazioni, la relazione consolidata sulla gestione può basarsi sugli standard UE o internazionali, specificando lo standard seguito.

Emendamento  19

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera b

Direttiva 83/349/CEE

Articolo 36 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

"4. L'impresa madre che redige una relazione complessiva per il medesimo esercizio per l'intero gruppo di imprese consolidate, sulla base di standard nazionali, UE o internazionali, contenente le informazioni di cui al paragrafo 1, terzo comma, è esentata dall'obbligo di presentare la dichiarazione di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1, terzo comma, purché la predetta relazione complessiva sia inclusa nella relazione consolidata sulla gestione.

"4. L'impresa madre che redige una relazione complessiva per il medesimo esercizio per l'intero gruppo di imprese consolidate, sulla base di standard UE o internazionali, contenente le informazioni di cui al paragrafo 1, terzo comma, è esentata dall'obbligo di presentare la dichiarazione di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1, terzo comma, purché la predetta relazione complessiva sia inclusa o pubblicata insieme alla relazione consolidata sulla gestione o quest'ultima vi faccia riferimento.

PROCEDURA

Titolo

Comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune società e di taluni gruppi di grandi dimensioni

Riferimenti

COM(2013)0207 – C7-0103/2013 – 2013/0110(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

JURI

21.5.2013

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

ITRE

21.5.2013

Relatore per parere

       Nomina

Bendt Bendtsen

12.6.2013

Esame in commissione

25.9.2013

 

 

 

Approvazione

28.11.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

34

15

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Jan Březina, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Rachida Dati, Ioan Enciu, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Gunnar Hökmark, Ivailo Kalfin, Seán Kelly, Holger Krahmer, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Alajos Mészáros, Markus Pieper, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Carl Schlyter

PARERE della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (29.11.2013)

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune società e di taluni gruppi di grandi dimensioni
(COM(2013)0207 – C7‑103/2013 – 2013/0110(COD))

Relatore per parere: Sergio Gaetano Cofferati

BREVE MOTIVAZIONE

Le direttive contabili[1] (di seguito "le direttive") disciplinano la preparazione dei bilanci annuali e consolidati e i relativi documenti. L'articolo 46, paragrafo 1, lettera b), della quarta direttiva e l'articolo 36, paragrafo 1, della settima direttiva stabiliscono che, se opportuno e nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati degli affari della società o della sua situazione, la relazione sulla gestione deve contenere anche informazioni di carattere non finanziario, comprese informazioni attinenti all'ambiente e al personale.

La possibilità di migliorare la trasparenza delle informazioni sociali e ambientali fornite dalle imprese in tutti i settori al fine di garantire regole uguali per tutti è stata riconosciuta dalla Commissione nell'Atto per il mercato unico[2]

e ribadita nella comunicazione "Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese"[3]. La presente proposta adempie uno dei principali impegni della strategia rinnovata.

La comunicazione definisce la responsabilità sociale delle imprese come "responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società" e riconosce che il relativo sviluppo dovrebbe essere guidato dalle imprese stesse, che dovrebbero dotarsi di procedure che consentano di integrare le preoccupazioni sociali e ambientali nelle operazioni e nelle strategie aziendali. La trasparenza sulle informazioni di carattere non finanziario è pertanto un elemento chiave di ogni politica in materia di responsabilità sociale delle imprese.

Nella relazione del Parlamento europeo sulla responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e una via verso la ripresa sostenibile e inclusiva, e in quella sulla responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale trasparente e responsabile e crescita sostenibile, si riconosce l'importanza di una misura legislativa concernente la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario. Il Parlamento europeo ha chiesto un quadro legislativo che permetta flessibilità per le società e garantisca al contempo trasparenza, comparabilità e un facile accesso alle informazioni per i consumatori e gli investitori. Ciò darebbe un forte vantaggio a livello di competitività e un importante premio di mercato alle società responsabili. Il Parlamento europeo ha invitato inoltre a contemplare nelle informazioni di carattere non finanziario le catene di approvvigionamento e quelle di subappalto e ha riconosciuto l'esigenza di una verifica esterna delle informazioni di carattere non finanziario comunicate.

Occorre apportare modifiche alla proposta della Commissione europea, adeguandola alla posizione precedentemente espressa dal Parlamento europeo, onde rispondere in maniera adeguata all'esigenza di trasparenza e comparabilità, pur mantenendo un elevato livello di flessibilità per le società.

I requisiti relativi alle informazioni di carattere non finanziario dovrebbero applicarsi unicamente alle grandi società, come definito in precedenza nelle direttive contabili. Essi non dovrebbero applicarsi alle PMI.

È di fondamentale importanza garantire certezza giuridica per le società ed evitare eventuali incertezze a livello di attuazione; si propone pertanto alla Commissione di adottare, entro la fine del 2015, gli orientamenti relativi all'applicazione delle misure della presente direttiva per quanto riguarda la dichiarazione di carattere non finanziario.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) Per quanto riguarda le misure sulla diversità di genere a livello dei consigli di amministrazione, la presente direttiva lascia impregiudicate la direttiva n. 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio12 bis (direttiva sui requisiti patrimoniali) e la direttiva n. …/…/UE+ del Parlamento europeo e del Consiglio12 ter.

 

__________

 

12 bis Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

 

+ GU: si prega di inserire il numero (nel testo e nella nota a piè di pagina), la data e il riferimento alla GU (nella nota a piè di pagina) della direttiva.

 

12 ter  Direttiva …/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa e relative misure (GU L).

Motivazione

La direttiva in esame deve essere in linea con la quarta direttiva sui requisiti patrimoniali e la futura direttiva riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa e relative misure.

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Per migliorare l'uniformità e la comparabilità delle informazioni di carattere non finanziario comunicate nell'Unione, occorre che le società siano tenute a includere nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente le informazioni sociali e ambientali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. La dichiarazione comprende la descrizione delle politiche applicate in materia, dei risultati conseguiti e dei rischi connessi.

(6) Per migliorare l'uniformità e la comparabilità delle informazioni di carattere non finanziario comunicate nell'Unione, occorre che le società siano tenute a includere nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente informazioni attinenti almeno alle problematiche ambientali, sociali, di genere e occupazionali, tra cui come minimo il dialogo sociale, il rispetto dei contratti collettivi e dei diritti sindacali, nonché il rispetto dei diritti umani e la lotta contro la corruzione attiva e passiva. La dichiarazione comprende la descrizione delle politiche applicate in materia, dei risultati conseguiti, degli incidenti di rilievo verificatisi nel periodo di riferimento e dei rischi connessi.

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Nel fornire tali informazioni, le società possono basarsi su standard nazionali, su standard UE, quale il sistema UE di ecogestione e audit (EMAS), e su standard internazionali, quali il Patto mondiale (Global Compact) dell'ONU, i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) in attuazione del quadro di riferimento "Proteggere, Rispettare e Rimediare" ("Protect, Respect and Remedy" Framework), gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali, la norma ISO 26000, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e la Global Reporting Initiative.

(7) Nel fornire tali informazioni di carattere non finanziario, le società dovrebbero come minimo basarsi sui principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) in attuazione del quadro di riferimento "Proteggere, Rispettare e Rimediare" ("Protect, Respect and Remedy" Framework) e sugli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali. Le società possono inoltre basarsi sugli standard nazionali, UE o internazionali, specificando in tal caso lo standard seguito. Poiché la pletora di diversi standard in materia di informativa compromette la comparabilità delle informazioni di carattere non finanziario e poiché i diversi standard possono far lievitare i costi di conformità per le società, sarebbe utile che l'Unione definisse una serie di criteri chiari per la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario. Un siffatto standard comune in materia di informativa a livello di Unione garantirebbe un'applicazione coerente di condizioni eque per gli operatori economici nell'intero mercato interno. Tali criteri della Commissione semplificherebbero inoltre i confronti tra le società. È opportuno che la Commissione, tramite atti delegati, elabori siffatti criteri, tra cui opportuni indicatori fondamentali di prestazione, sulla base degli standard internazionali esistenti di cui al primo comma entro la fine del 2015. Occorre che tra gli indicatori fondamentali di prestazione definiti nei criteri in oggetto ve ne siano anche di pertinenti per l'occupazione, quali ad esempio, l'avvicendamento del personale, il numero di persone impiegate con contratti di servizi, organizzazione sindacale, retribuzione di base e il rapporto tra la retribuzione base per gli uomini e la retribuzione base per le donne. Gli indicatori fondamentali di prestazione definiti per misurare l'impatto dell'attività dell'azienda in materia ambientale dovrebbero riguardare, come minimo, l'utilizzo del territorio, l'uso di acqua, le emissioni di gas a effetto serra e l'impiego di materiali. È opportuno che la Commissione, se del caso conformemente alla relazione sull'applicazione della direttiva e unitamente a una valutazione d'impatto, presenti una proposta legislativa sul riesame della direttiva, che preveda un quadro europeo vincolante in materia di informativa di carattere non finanziario, che includa indicatori fondamentali comuni di prestazione.

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Il paragrafo 47 della dichiarazione finale della conferenza delle Nazioni Unite Rio+20, "The Future We Want"13, riconosce l'importanza dell'informativa sulla sostenibilità delle imprese e incoraggia le imprese, se del caso, a valutare la possibilità di inserire nell'informativa aziendale informazioni sulla sostenibilità. Inoltre incoraggia le imprese, i governi interessati e i portatori di interesse a sviluppare, se del caso con il sostegno del sistema delle Nazioni Unite, modelli di migliori pratiche e a promuovere le azioni intese a integrare informazioni di carattere finanziario e non finanziario, tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione degli standard esistenti.

(8) Il paragrafo 47 della dichiarazione finale della conferenza delle Nazioni Unite Rio+20, "The Future We Want"13, riconosce l'importanza dell'informativa sulla sostenibilità delle imprese e incoraggia le imprese, se del caso, a valutare la possibilità di inserire nell'informativa aziendale informazioni sulla sostenibilità. Inoltre incoraggia le imprese, i governi interessati e i portatori di interesse a sviluppare, se del caso con il sostegno del sistema delle Nazioni Unite, modelli di migliori pratiche e a promuovere le azioni intese a integrare informazioni di carattere finanziario e non finanziario, tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione degli standard esistenti. Di conseguenza, le società dell'Unione dovrebbero essere tenute, ai sensi della presente direttiva, a pubblicare la dichiarazione di carattere non finanziario quale parte del loro bilancio.

__________________

__________________

13 Nazioni Unite, "The Future We Want", documento finale della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile RIO+20, A/CONF.216/L.1.

13 Nazioni Unite, "The Future We Want", documento finale della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile RIO+20, A/CONF.216/L.1.

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis) La catena di fornitura è parte integrante della creazione di valore per la maggior parte delle società e anche dei rischi potenziali che le società o le imprese possono rappresentare non soltanto per se stesse, ma per la società più in generale. Occorre pertanto assicurare che, ove possibile, tra le informazioni figuranti nella dichiarazione di carattere non finanziario figurino i dati relativi all'intera catena di fornitura.

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis) Il Consiglio europeo del 22 maggio 2013 aveva chiesto l'introduzione di un'informativa specifica per ogni paese per tutte le società e tutti i gruppi di grandi dimensioni nell'ambito del riesame della direttiva 2013/34/UE. Pertanto, al fine di accrescere la trasparenza dei pagamenti a favore dei governi, le grandi imprese e gli enti di interesse pubblico dovrebbero rendere noti i pagamenti rilevanti versati ai governi dei paesi in cui operano. Tali informazioni dovrebbero essere pubblicate, ove possibile, in allegato al bilancio annuale o al bilancio consolidato.

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Come previsto all'articolo 51 bis, lettera e), della direttiva 78/660/CEE, occorre che la relazione del revisore legale contenga anche un parere sulla rispondenza delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione, incluse le informazioni di carattere non finanziario, con i conti annuali relativi allo stesso esercizio finanziario.

(14) Come previsto all'articolo 51 bis, lettera e), della direttiva 78/660/CEE, occorre che la relazione del revisore legale contenga anche un parere in forma di dichiarazione sulle informazioni di carattere non finanziario e sulla loro rispondenza con i conti annuali relativi allo stesso esercizio finanziario.

Emendamento  8

Proposta di direttiva

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) L'obbligo di comunicare la politica in materia di diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza in riferimento ad aspetti quali l'età, il sesso, la diversità geografica, il percorso formativo e professionale si applicherebbe soltanto alle grandi società quotate. Pertanto, occorre che l'obbligo non si applichi alle piccole e medie imprese che possono essere esentate da alcuni obblighi contabili ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 78/660/CEE. Occorre che la comunicazione della politica in materia di diversità sia inclusa nella dichiarazione sul governo societario di cui all'articolo 46 bis della direttiva 78/660/CEE. È necessario che le società che non hanno una politica in materia di diversità non siano obbligate a dotarsi di una tale politica, ma siano unicamente tenute a spiegare chiaramente i motivi alla base di questa scelta.

(16) L'obbligo di comunicare la politica in materia di diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza in riferimento al sesso e ad altri aspetti quali l'età, la diversità geografica, la disabilità, il percorso formativo e professionale si applicherebbe soltanto alle grandi società quotate. Pertanto, occorre che l'obbligo non si applichi alle piccole e medie imprese che possono essere esentate da alcuni obblighi contabili ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 78/660/CEE. Occorre che la comunicazione della politica in materia di diversità sia inclusa nella dichiarazione sul governo societario di cui all'articolo 46 bis della direttiva 78/660/CEE. È necessario che le società che non hanno una politica in materia di diversità non siano obbligate a dotarsi di una tale politica, ma siano unicamente tenute a spiegare chiaramente i motivi alla base di questa scelta.

Emendamento  9

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera a – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

La relazione sulla gestione contiene un fedele resoconto dell'andamento e dei risultati degli affari della società e della sua situazione ed una descrizione dei principali rischi e incertezze che essa deve affrontare.

La relazione sulla gestione contiene un fedele resoconto dell'andamento e dei risultati degli affari della società e della situazione dell'impresa interessata e di tutta la catena di fornitura, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze che essa deve affrontare. In tale contesto, tra i rischi si annoverano le incertezze finanziarie e il mancato rispetto delle norme sociali e ambientali.

Emendamento  10

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera a – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Tale resoconto deve offrire un'analisi equilibrata ed esauriente dell'andamento e dei risultati degli affari della società e della sua situazione, coerente con l'entità e la complessità degli affari della medesima;

Tale resoconto deve offrire un'analisi equilibrata ed esauriente dell'andamento e dei risultati degli affari della società e della sua situazione, coerente con l'entità e la complessità degli affari della medesima. I consigli aziendali e i collegi sindacali sono associati all'elaborazione della pubblicazione. Il resoconto aziendale è soggetto a verifica indipendente. Il mancato rispetto degli obblighi di informativa è sanzionato dagli Stati membri.

Emendamento  11

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) per le società il cui numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio è superiore a 500 e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui

b) per le società il cui numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio è superiore a 500 e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente informazioni sull'attività e sull'impatto delle imprese sulla società in relazione almeno ad aspetti ambientali, sociali, di genere e occupazionali, nonché al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui

Emendamento  12

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – comma 1 – punto i

 

Testo della Commissione

Emendamento

i) la descrizione della politica applicata dall'impresa in merito ai predetti aspetti;

i) la descrizione della politica applicata dall'impresa in merito ai predetti aspetti, anche in riferimento alle procedure di diligenza applicate;

Emendamento  13

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – comma 1 – punto ii bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

ii bis) gli incidenti significativi verificatisi durante il periodo di riferimento in relazione a tali questioni;

Emendamento  14

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le società che non applicano politiche in relazione ad uno o più dei predetti aspetti forniscono una spiegazione del perché di questa scelta.

Le società che non applicano politiche in relazione ad uno o più dei predetti aspetti forniscono una spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta. La spiegazione contiene una valutazione dei rischi connessi alla decisione di non applicare politiche in relazione a tali aspetti.

 

Fatte salve le soglie di cui al primo comma, l'impatto sociale delle attività delle società include gli effetti indotti dalle attività dell'impresa che fornisce l'informativa, nonché dalle attività di altre imprese legate all'impresa interessata da rapporti commerciali, quali iniziative di joint venture e catene di fornitura e subappalto.

Emendamento  15

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per fornire tali informazioni, la società può basarsi su standard nazionali, UE o internazionali, specificando lo standard seguito;

Per fornire tali informazioni, la società si basa sulle linee guida per l'applicazione delle misure della presente direttiva relative alla dichiarazione di carattere non finanziario, a decorrere da un anno dalla loro adozione. Prima di tale termine, le società si basano per lo meno sui principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) in attuazione del quadro di riferimento "Proteggere, Rispettare e Rimediare" ("Protect, Respect and Remedy" Framework) e sulle linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali. La società può inoltre basarsi su standard nazionali, UE o internazionali, specificando lo standard seguito;

Emendamento  16

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – comma 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Entro e non oltre il 31 dicembre 2015, la Commissione adotta, tramite atti delegati conformemente all'articolo 49 della direttiva 2013/34/UE, i criteri di uno standard europeo in materia di comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario e li aggiorna periodicamente . Tali criteri si basano sugli standard nazionali, UE o internazionali esistenti e includono indicatori fondamentali di prestazione negli ambiti oggetto dell'informativa. I criteri in questione contengono disposizioni generali e disposizioni settoriali. La Commissione elabora tali criteri previa consultazione degli Stati membri, delle autorità nazionali di regolamentazione, delle imprese e delle organizzazioni della società civile.

Emendamento  17

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati degli affari della società o della sua situazione, l'analisi comprende indicatori fondamentali di prestazione sia finanziari che non finanziari pertinenti per l'attività specifica della società;

c) nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati degli affari della società o della sua situazione nonché dell'impatto sulla società, sull'ambiente e sui diritti umani, come pure ai fini della trasparenza e della comparabilità del riesame, l'analisi comprende indicatori fondamentali di prestazione sia finanziari che non finanziari pertinenti per l'attività specifica della società. L'analisi include gli indicatori fondamentali di prestazione definiti nei criteri elaborati dalla Commissione, a decorrere dall'anno successivo alla loro adozione.

Emendamento  18

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) Entro la fine del 2018 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito:

 

 all'applicazione della presente direttiva, segnatamente alle informazioni di carattere non finanziario fornite e alla loro portata, nonché alla trasparenza e alla comparabilità delle stesse;

 

 ai progressi in termini di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario su scala mondiale.

 

In base alle conclusioni della relazione, la Commissione procede al riesame della presente direttiva ed esamina la possibilità di proporre un quadro europeo vincolante in materia di informativa di carattere non finanziario, che includa indicatori fondamentali comuni di prestazione.

Emendamento  19

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera b

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Le società che redigono una relazione complessiva per il medesimo esercizio, sulla base di standard nazionali, UE o internazionali, contenente le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), sono esentate dall'obbligo di preparare la dichiarazione di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1, lettera b), purché la predetta relazione sia inclusa nella relazione sulla gestione.

4. Le società che redigono una relazione complessiva per il medesimo esercizio, sulla base di standard nazionali, UE o internazionali, contenente le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), secondo le specifiche disposizioni ivi definite e secondo le linee guida per l'applicazione delle misure della presente direttiva relative alla dichiarazione di carattere non finanziario, sono esentate dall'obbligo di preparare la dichiarazione di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1, lettera b), purché la predetta relazione sia inclusa nella relazione sulla gestione e contenga gli indicatori fondamentali di prestazione ai sensi del paragrafo 1, lettera c).

Motivazione

Al fine di garantire la flessibilità indispensabile per le aziende e, al contempo, un adeguato livello di trasparenza e comparabilità, le aziende devono utilizzare gli indicatori fondamentali di prestazione pertinenti coerenti con le informazioni fornite negli ambiti oggetto dell'informativa di carattere non finanziario, anche nei casi in cui tali aziende utilizzino standard diversi in materia di informativa.

Emendamento  20

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 bis – paragrafo 1 – lettera g

 

Testo della Commissione

Emendamento

g) la descrizione della politica della società in materia di diversità nella composizione dei suoi organi di amministrazione, gestione e controllo in relazione ad aspetti quali l'età, il sesso, la diversità geografica, il percorso formativo e professionale, gli obiettivi della politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati ottenuti nel periodo di riferimento. Se la società non ha una politica di questo tipo, la dichiarazione contiene la spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta.

g) la descrizione della politica della società in materia di diversità nella composizione dei suoi organi di amministrazione, gestione e controllo in relazione al sesso e ad altri aspetti quali l'età, la diversità geografica, la disabilità, il percorso formativo e professionale, gli obiettivi della politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati ottenuti nel periodo di riferimento.

Motivazione

È importante che siano sempre fornite anche informazioni circa la diversità di genere negli organi di amministrazione, gestione e controllo dell'impresa.

Emendamento  21

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 53 bis – comma unico bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri assicurano che siano posti in essere meccanismi efficaci e adeguati atti a garantire la corretta divulgazione delle informazioni di carattere non finanziario da parte delle società, in conformità con le disposizioni della presente direttiva.

 

Gli Stati membri garantiscono che siano poste in essere procedure nazionali efficaci per far rispettare gli obblighi della presente direttiva e che tali procedure siano a disposizione di tutte le persone fisiche e giuridiche che, in conformità della legislazione nazionale, abbiano un interesse legittimo a garantire l'osservanza delle disposizioni della presente direttiva.

Motivazione

Al fine di evitare rischi di informazioni fuorvianti e comunicazione ingannevole sugli impatti ambientali (il cosiddetto "greenwashing"), occorre che negli Stati membri vigano meccanismi specifici al fine di applicare e attuare correttamente la direttiva. Per tener conto dell'ampia diversità tra le situazioni nazionali, gli Stati membri dovrebbero godere di una certa flessibilità per quanto riguarda il funzionamento di questi meccanismi.

Emendamento  22

Proposta di direttiva

Articolo 1 bis (nuovo)

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 18 – paragrafo 2 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 1 bis

 

Modifiche della direttiva 2013/34/UE

 

All'articolo 18 della direttiva 2013/34/UE è aggiunto il seguente paragrafo:

 

"2 bis. Le imprese di grandi dimensioni e gli enti di interesse pubblico includono nella nota integrativa, per ciascuno Stato membro e paese terzo in cui sono stabiliti, le seguenti informazioni su base consolidata per l'esercizio:

 

a) denominazione o denominazioni, natura delle attività e ubicazione geografica;

 

b) fatturato;

 

c) numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno;

 

d) acquisti e vendite;

 

e) utili o perdite al netto delle imposte;

 

f) imposte sugli utile o sulle perdite;

 

g) sovvenzioni pubbliche percepite."

Emendamento  23

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Direttiva 83/349/CEE

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 3 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per le imprese madri di imprese da consolidare che insieme occupano in media durante l'esercizio più di 500 dipendenti e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui:

Per le imprese madri di imprese da consolidare che insieme occupano in media durante l'esercizio più di 500 dipendenti e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni relative all'attività e all'impatto delle imprese sulla società e informazioni ambientali, sociali, di genere, e occupazionali, nonché al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui:

Emendamento  24

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Direttiva 83/349/CEE

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 3 – punto i

 

Testo della Commissione

Emendamento

i) la descrizione della politica applicata dall'impresa in merito ai predetti aspetti;

i) la descrizione della politica applicata dall'impresa in merito ai predetti aspetti, anche in riferimento alle procedure di diligenza applicate;

Motivazione

È necessario un riferimento alle procedure di diligenza per chiarire che queste possono costituire una parte molto importante delle politiche che le aziende perseguono.

Emendamento  25

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Direttiva 83/349/CEE

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 3 – punto ii bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

ii bis) gli incidenti significativi verificatisi durante il periodo di riferimento in relazione a tali questioni;

Motivazione

È opportuno che la dichiarazione di carattere non finanziario contenga informazioni su qualsiasi incidente di rilievo in relazione alle questioni definite, essendo tali informazioni necessarie per fornire ai consumatori e agli investitori una visione chiara e completa dell'impatto delle attività delle imprese.

Emendamento  26

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Direttiva 83/349/CEE

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 3 – punto iii

 

Testo della Commissione

Emendamento

iii) i rischi connessi a tali aspetti e le relative modalità di gestione adottate dalla società.

iii) i rischi per l'impresa e sul piano sociale connessi a tali aspetti e le relative modalità di gestione adottate dall'impresa.

Motivazione

La proposta di modifica intende rendere il testo coerente con la nuova definizione di responsabilità sociale delle imprese.

Emendamento  27

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Direttiva 83/349/CEE

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le imprese incluse nel consolidamento considerate nel loro insieme che non applicano politiche in relazione a uno o più di tali aspetti forniscono una spiegazione del perché di tale scelta.

Le imprese incluse nel consolidamento considerate nel loro insieme che non applicano politiche in relazione a uno o più di tali aspetti forniscono una spiegazione chiara e articolata del perché di tale scelta. La spiegazione contiene una valutazione dei rischi connessi alla decisione di non perseguire politiche in materia.

Emendamento  28

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Direttiva 83/349/CEE

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Fatte salve le soglie di cui al primo comma, l'impatto sociale delle attività delle società include gli effetti indotti dalle attività delle società incluse nel consolidamento, nonché dalle attività di altre imprese legate alla società in questione da rapporti commerciali, quali iniziative di joint venture e catene di fornitura e subappalto.

Emendamento  29

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera a

83/394/CEE

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per fornire tali informazioni, la relazione consolidata sulla gestione può basarsi sugli standard nazionali, UE o internazionali, specificando lo standard seguito.

Per fornire tali informazioni, la relazione consolidata sulla gestione si basa sulle linee guida per l'applicazione delle misure della presente direttiva relative alla dichiarazione di carattere non finanziario, a decorrere da un anno dopo la loro adozione. Prima di tale termine di tempo, la relazione annuale consolidata si basa per lo meno sui principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) in attuazione del quadro di riferimento "Proteggere, Rispettare e Rimediare" ("Protect, Respect and Remedy" Framework) e sulle linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali. La relazione annuale consolidata può inoltre basarsi sugli standard nazionali, UE o internazionali, specificando lo standard seguito.

Emendamento  30

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Direttiva 83/349/CEE

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Entro e non oltre il 31 dicembre 2015, la Commissione adotta, tramite atti delegati conformemente all'articolo 49 della direttiva 2013/34/UE, i criteri di uno standard europeo in materia di comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario e li aggiorna periodicamente. Tali criteri si basano sugli standard nazionali, UE o internazionali esistenti e includono indicatori fondamentali di prestazione negli ambiti oggetto dell'informativa. I criteri in questione contengono disposizioni generali e disposizioni settoriali. La Commissione elabora tali criteri previa consultazione degli Stati membri, delle autorità nazionali di regolamentazione, delle imprese e delle organizzazioni della società civile.

Emendamento  31

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Direttiva 83/349/CEE

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

Nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati degli affari della società o della sua situazione, l'analisi comprende indicatori fondamentali di prestazione sia finanziari che non finanziari pertinenti per l'attività specifica della società.

Nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati degli affari o della sua situazione e dell'impatto sul piano sociale e ai fini della trasparenza e comparabilità del riesame, l'analisi comprende indicatori fondamentali di prestazione sia finanziari che non finanziari pertinenti per l'attività specifica della società. L'analisi comprende gli indicatori fondamentali di prestazione definiti nelle linee guida elaborate dalla Commissione, a decorrere dall'anno successivo alla loro adozione.

Motivazione

Gli indicatori fondamentali di prestazione sono di primaria importanza al fine di garantire un adeguato livello di comparabilità delle informazioni fornite dalle diverse aziende.

Emendamento  32

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera b

Direttiva 83/349/CEE

Articolo 36 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. L'impresa madre che redige una relazione complessiva per il medesimo esercizio per l'intero gruppo di imprese consolidate, sulla base di standard nazionali, UE o internazionali, contenente le informazioni di cui al paragrafo 1, terzo comma, è esentata dall'obbligo di presentare la dichiarazione di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1, terzo comma, purché la predetta relazione complessiva sia inclusa nella relazione consolidata sulla gestione.

4. L'impresa madre che redige una relazione complessiva per il medesimo esercizio per l'intero gruppo di imprese consolidate, sulla base di standard nazionali, UE o internazionali, contenente le informazioni di cui al paragrafo 1, terzo comma, secondo le specifiche disposizioni ivi definite e secondo le linee guida per l'applicazione delle misure della presente direttiva relative alla dichiarazione di carattere non finanziario, è esentata dall'obbligo di presentare la dichiarazione di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1, terzo comma, purché la predetta relazione complessiva sia inclusa nella relazione consolidata sulla gestione e contenga gli indicatori fondamentali di prestazione ai sensi del paragrafo 1.

Motivazione

Al fine di garantire la flessibilità indispensabile per le aziende e, al contempo, un adeguato livello di trasparenza e comparabilità, le aziende devono utilizzare gli indicatori fondamentali di prestazione pertinenti coerenti con le informazioni fornite negli ambiti oggetto dell'informativa di carattere non finanziario, anche nei casi in cui tali aziende utilizzino standard diversi in materia di informativa.

Emendamento  33

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera b bis (nuova)

Direttiva 83/349/CEE

Articolo 36 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. Gli Stati membri assicurano che siano posti in essere meccanismi efficaci e adeguati per garantire la corretta divulgazione delle informazioni di carattere non finanziario da parte delle società, in conformità delle disposizioni della presente direttiva.

 

Gli Stati membri garantiscono che siano poste in essere procedure nazionali efficaci per far rispettare gli obblighi della presente direttiva e che tali procedure siano a disposizione di tutte le persone fisiche e giuridiche che, in conformità della legislazione nazionale, abbiano un interesse legittimo a garantire l'osservanza delle disposizioni della presente direttiva.

Motivazione

Al fine di evitare rischi di informazioni fuorvianti e comunicazione ingannevole sugli impatti ambientali (il cosiddetto "greenwashing"), occorre che negli Stati membri vigano meccanismi specifici al fine di applicare e attuare correttamente la direttiva. Per tener conto dell'ampia diversità tra le situazioni nazionali, gli Stati membri dovrebbero godere di una certa flessibilità per quanto riguarda il funzionamento di questi meccanismi.

PROCEDURA

Titolo

Comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune società e di taluni gruppi di grandi dimensioni

Riferimenti

COM(2013)0207 – C7-0103/2013 – 2013/0110(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

JURI

21.5.2013

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

IMCO

21.5.2013

Relatore per parere

       Nomina

Sergio Gaetano Cofferati

29.5.2013

Esame in commissione

30.9.2013

5.11.2013

 

 

Approvazione

28.11.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

29

3

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Claudette Abela Baldacchino, Adam Bielan, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Toine Manders, Mitro Repo, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Ildikó Gáll-Pelcz, Morten Løkkegaard, Claudio Morganti, Olga Sehnalová, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Patricia van der Kammen

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Monika Panayotova, Andrés Perelló Rodríguez

  • [1]  Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società; settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1983, sui conti consolidati.
  • [2]  "L'Atto per il mercato unico. Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia", COM(2011)0206,http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0206:FIN:IT:PDF, pag. 15.
  • [3]  COM(2011)0681 def. del 25 ottobre 2011.

PARERE della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (28.11.2013)

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune società e di taluni gruppi di grandi dimensioni
(COM(2013)0207) – C7‑0103/2013 – 2013/0110(COD))

Relatore per parere: Mojca Kleva Kekuš

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di direttiva mette in primo piano l'importanza della comunicazione di informazioni di carattere non finanziario da parte delle imprese. La direttiva s'incentra sulle informazioni in materia ambientale, sociale e attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta alla corruzione attiva e passiva. Il relatore per parere ritiene tuttavia della massima importanza includere altresì la prospettiva di genere. Una combinazione equilibrata degli elementi richiesti renderà possibile fornire agli azionisti, su base annua, informazioni di carattere non finanziario fondamentali per le prestazioni delle società.

Inoltre, affinché la direttiva produca il risultato richiesto, il relatore per parere ritiene che la direttiva debba applicarsi alle imprese con oltre 250 dipendenti e il cui totale di bilancio superi i 20 milioni di EUR o il cui fatturato netto superi i 40 milioni di EUR. Si tratta di cifre che sono già presenti in diversi atti legislativi dell'Unione e che sono spesso utilizzate per distinguere tra le PMI e le imprese di grandi dimensioni. Il rafforzamento della trasparenza svolge infatti un ruolo importante nell'efficace funzionamento del mercato unico. La possibilità di raffrontare più facilmente le informazioni su come operano le imprese può aiutare gli investitori e gli azionisti a prendere decisioni migliori.

L'obbligo di comunicare informazioni sulla politica in materia di diversità, in particolare la politica per la diversità di genere, incide in modo sostanziale sulle prestazioni delle imprese. Inoltre, una rappresentanza equilibrata di donne e di uomini nei consigli di amministrazione delle società porta vantaggi alle imprese, dal momento che rispecchia le caratteristiche demografiche delle principali categorie di portatori d'interesse, quali i dipendenti, i clienti e gli investitori.

Al fine di garantire un'effettiva parità di genere, le imprese sono incoraggiate a effettuare un'analisi della forza lavoro che dovrebbe includere la disaggregazione dei dati per tipo di occupazione, contratto di lavoro e genere. Occorre utilizzare in modo più efficace il serbatoio di talenti, considerando che il 60 % dei laureati in Europa è di sesso femminile. Al fine di conseguire gli obiettivi della diversità di genere nelle società e nei gruppi di grandi dimensioni, le imprese devono elaborare politiche per consentire alle donne di trovare il giusto equilibrio tra vita familiare e professionale. Inoltre, le imprese dovrebbero organizzare formazioni, attività di rafforzamento delle capacità e scambi delle migliori pratiche, nonché istituire sistemi di collegamento in rete e di mentoring.

Gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni amministrative e finanziarie per le società che violano la direttiva e sviluppare politiche per la sua applicazione, riferendo sui risultati ottenuti. La Commissione europea dovrebbe comunque fornire agli Stati membri orientamenti sulle migliori pratiche cui possano contribuire anche le organizzazioni della società civile.

EMENDAMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Per migliorare l’uniformità e la comparabilità delle informazioni di carattere non finanziario comunicate nell’Unione, occorre che le società siano tenute a includere nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno le informazioni sociali e ambientali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. La dichiarazione comprende la descrizione delle politiche applicate in materia, dei risultati conseguiti e dei rischi connessi.

(6) Per migliorare l’uniformità e la comparabilità delle informazioni di carattere non finanziario comunicate nell’Unione, occorre che le società siano tenute a includere nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno le informazioni ambientali, quelle attinenti alla parità di genere e alla diversità, quelle sociali e attinenti al personale, e quelle attinenti al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. La dichiarazione comprende la descrizione delle politiche applicate in materia, dei risultati conseguiti e dei rischi connessi.

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis) Per assicurare maggiore trasparenza, è opportuno che la Commissione introduca l'informativa paese per paese per le società transfrontaliere in tutti i settori, richiedendo la comunicazione di informazioni quali la natura delle attività della società e il suo impatto sul piano sociale, la sua ubicazione geografica, il fatturato, il numero di dipendenti espresso in unità equivalenti a tempo pieno, nonché la diversità di genere, soprattutto nelle posizioni dirigenziali di vertice, al fine di garantire parità di condizioni tra le imprese e gli investitori in Europa.

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis) Per favorire la diversità, società e imprese dovrebbero essere incoraggiate ad aumentare la rappresentanza femminile nei consigli e nella dirigenza al fine di accrescere l'efficacia del processo decisionale quale imperativo aziendale ed economico;

 

società e imprese dovrebbero essere incoraggiate a creare un canale preferenziale per le donne pronte ad assumere incarichi consiliari e dirigenziali, che incoraggi, sostenga e sviluppi i talenti femminili a tutti i livelli e in tutto l'arco della carriera;

 

sarebbe perciò importante adoperarsi in modo collaborativo e costruttivo con i portatori di interesse, quali datori di lavoro, gruppi di lavoro e organizzazioni non governative, per mettere a frutto le competenze delle donne in campo imprenditoriale attraverso un cambiamento volontario, guidato dalle imprese, che comprenda la condivisione delle migliori pratiche all'interno dell'intera UE e anche oltre;

 

si dovrebbero incoraggiare le imprese a contribuire all'opera di sensibilizzazione e a offrire programmi di mentoring e supporto di rete per le dipendenti donne riguardo alle opportunità dirigenziali all'interno della propria organizzazione, con l'obiettivo di mettere a frutto la consulenza e l'esperienza delle figure professionali aziendali.

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Occorre definire la portata dell’obbligo di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario facendo riferimento al numero medio di dipendenti, al totale delle attività e al fatturato. Occorre esonerare le PMI da obblighi supplementari, ed è necessario che l’obbligo di pubblicare la dichiarazione di carattere non finanziario nella relazione sulla gestione sia imposto soltanto alle società che occupano in media più di 500 lavoratori, abbiano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR.

(11) Occorre definire la portata dell’obbligo di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario facendo riferimento al numero medio e al genere dei dipendenti, al totale delle attività e al fatturato. Occorre esonerare le PMI da obblighi supplementari, ed è necessario che l’obbligo di pubblicare la dichiarazione di carattere non finanziario nella relazione sulla gestione sia imposto soltanto alle società che occupano in media più di 250 lavoratori e che hanno un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR.

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) La diversità di competenze e di punti di vista dei membri degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza delle società favorisce una buona comprensione dell’organizzazione della società e delle sue attività. Consente ai membri di detti organi di esercitare una critica costruttiva delle decisioni adottate dalla dirigenza e di essere più aperti alle idee innovative, lottando in tal modo contro l’omologazione delle opinioni dei membri, il cosiddetto fenomeno del “pensiero di gruppo”. Contribuisce in tal modo all’efficace sorveglianza della dirigenza e ad una governance efficiente della società. È pertanto importante per accrescere la trasparenza sulla politica in materia di diversità applicata dalla società. Consente di informare il mercato sulle pratiche di governo societario e pertanto contribuirebbe a creare una pressione indiretta sulle società per spingerle a diversificare la composizione del proprio consiglio.

(15) La diversità di competenze e di punti di vista dei membri degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza delle società, compresa la diversità di genere, favorisce una buona comprensione dell’organizzazione della società e delle sue attività. Viene riconosciuto che la diversità di genere, specialmente nelle posizioni di vertice, contribuisce a migliorare il governo societario, la qualità del processo decisionale e i risultati della società. Per di più, la diversità nella composizione dei consigli rappresenta un vantaggio per le imprese, in quanto la composizione dei consigli rispecchia le caratteristiche demografiche delle principali categorie di portatori di interesse, quali dipendenti, clienti e investitori. Inoltre, tale diversità consente ai membri di detti organi di esercitare una critica costruttiva delle decisioni adottate dalla dirigenza e di essere più aperti alle idee innovative, lottando in tal modo contro l’omologazione delle opinioni dei membri, il cosiddetto fenomeno del “pensiero di gruppo”. Contribuisce in tal modo all’efficace sorveglianza della dirigenza e ad una governance efficiente della società. È pertanto importante accrescere la trasparenza e armonizzare gli aspetti relativi alla politica in materia di diversità applicata dalla società, specialmente per quanto riguarda la diversità di genere. In tal modo il mercato sarebbe informato sulle pratiche di governo societario e ciò creerebbe una pressione indiretta sulle società spingendole a diversificare la composizione del proprio consiglio.

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis) Le società devono adottare politiche in materia di diversità che contribuiscano all'equilibrio tra vita professionale e vita privata e incoraggino il mentoring, la creazione di reti e un'adeguata formazione per le posizioni dirigenziali.

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis) Le società devono garantire che in tutte le loro attività le considerazioni di genere siano tenute in conto nella stessa misura delle altre considerazioni, e devono sostenere lo sviluppo delle risorse umane e garantire un ambiente di lavoro sicuro e sano.

Emendamento  8

Proposta di direttiva

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) L’obbligo di comunicare la politica in materia di diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza in riferimento ad aspetti quali l’età, il sesso, la diversità geografica, il percorso formativo e professionale si applicherebbe soltanto alle grandi società quotate. Pertanto, occorre che l’obbligo non si applichi alle piccole e medie imprese che possono essere esentate da alcuni obblighi contabili ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 78/660/CEE. Occorre che la comunicazione della politica in materia di diversità sia inclusa nella dichiarazione sul governo societario di cui all’articolo 46 bis della direttiva 78/660/CEE. È necessario che le società che non hanno una politica in materia di diversità non siano obbligate a dotarsi di una tale politica, ma siano unicamente tenute a spiegare chiaramente i motivi alla base di questa scelta.

(16) L’obbligo di comunicare la politica in materia di diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza in riferimento al genere e ad altri aspetti quali l'età, la diversità geografica, la disabilità e il percorso formativo e professionale si applicherebbe soltanto alle grandi società quotate e alle imprese pubbliche quotate. Pertanto, occorre che l’obbligo non si applichi alle piccole e medie imprese che possono essere esentate da alcuni obblighi contabili ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 78/660/CEE. Occorre che la comunicazione della politica in materia di diversità sia inclusa nella dichiarazione sul governo societario di cui all’articolo 46 bis della direttiva 78/660/CEE. È necessario che le società che non hanno una politica in materia di diversità non siano obbligate a dotarsi di una tale politica, ma siano unicamente tenute a spiegare chiaramente i motivi alla base di questa scelta.

 

Emendamento  9

Proposta di direttiva

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis) Nel Patto europeo per la parità di genere 2011-2020, adottato il 7 marzo 2011, il Consiglio ha riconosciuto che le politiche volte a promuovere la parità di genere sono vitali per la crescita economica, la prosperità e la competitività, ha ribadito il suo impegno a colmare i divari di genere nell'ottica di realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020 e ha sollecitato azioni volte a promuovere la pari partecipazione di donne e uomini al processo decisionale a tutti i livelli e in tutti i settori, per utilizzare pienamente tutti i talenti disponibili. Per gli aspetti relativi alla diversità di genere, le disposizioni della presente direttiva, devono integrare quelle della futura direttiva riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa e relative misure.

Emendamento  10

Proposta di direttiva

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare la libertà di impresa, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati di carattere personale. La presente direttiva deve essere attuata conformemente a detti diritti e principi.

(18) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il principio di non discriminazione, la parità fra donne e uomini, la libertà di impresa, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati di carattere personale. La presente direttiva deve essere attuata conformemente a detti diritti e principi.

Emendamento  11

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera a – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) La relazione sulla gestione contiene un fedele resoconto dell’andamento e dei risultati degli affari della società e della sua situazione ed una descrizione dei principali rischi e incertezze che essa deve affrontare.

a) La relazione sulla gestione contiene un fedele resoconto dell’andamento e dei risultati degli affari della società e della sua situazione ed una descrizione dei principali rischi e incertezze che essa deve affrontare, nonché una descrizione dei suoi impatti in termini di genere, sociali, ambientali e di diritti umani.

Emendamento  12

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – comma 1 – punto iii bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

iii bis) la descrizione della politica della società in materia di diversità nella composizione dei suoi organi di amministrazione, gestione e controllo in relazione ad aspetti quali l’età, il sesso, la diversità geografica, il percorso formativo e professionale, gli obiettivi della politica in materia di diversità, le modalità della sua attuazione e i risultati ottenuti nel periodo di riferimento;

Motivazione

Non vi sono fondati motivi per cui l'obbligo di comunicazione sulla politica in materia di diversità nella gestione della società debba applicarsi unicamente alle società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Tutte le società di grandi dimensioni quali definite in questo articolo devono fornire informazioni sulle loro politiche in materia di diversità. Pertanto la modifica proposta dalla Commissione per l'articolo 46 bis dev'essere spostata all'articolo 46, paragrafo 1, che copre anche le grandi società non quotate.

Emendamento  13

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – comma 1 – punto iii bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

iii bis) la descrizione degli impatti in termini di genere e di diritti umani e degli impatti sociali e ambientali delle sue attività, impatti derivanti sia dalle attività proprie della società che dai suoi rapporti con i terzi;

Emendamento  14

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – comma 1 – punto iii ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

iii ter) i dati disaggregati per genere della retribuzione media oraria dei dipendenti nel periodo di riferimento.

Motivazione

Le comunicazioni di carattere non finanziario devono includere anche informazioni anonime relative al divario retributivo di genere esistente all'interno della società interessata. Questo farà luce sui risultati raggiunti dalle singole società in fatto di riduzione del divario retributivo, tuttora forte nell'UE.

Emendamento  15

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per fornire tali informazioni, la società può basarsi su standard nazionali, UE o internazionali, specificando lo standard seguito;

Per fornire tali informazioni, la società deve basarsi o su uno standard UE o sui Principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite e sugli orientamenti OCSE per le imprese multinazionali, specificando lo standard seguito;

Emendamento  16

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) nella misura necessaria alla comprensione dell’andamento, dei risultati degli affari della società o della sua situazione, l’analisi comprende indicatori fondamentali di prestazione sia finanziari che non finanziari pertinenti per l’attività specifica della società;

c) nella misura necessaria alla comprensione dell’andamento, dei risultati degli affari della società o della sua situazione, nonché degli aspetti ambientali, sociali e relativi ai diritti umani, anche dal punto di vista della parità di genere, l’analisi comprende indicatori fondamentali di prestazione sia finanziari che non finanziari pertinenti per l’attività specifica della società;

Emendamento  17

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) al fine di aumentare la trasparenza in materia di parità di genere sul posto di lavoro, le società possono fornire delle analisi della forza lavoro complessiva, includendo le retribuzioni dei dipendenti, con una disaggregazione dei dati per tipo di occupazione, contratto di lavoro e genere;

Emendamento  18

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 bis – paragrafo 1 – lettera g

 

Testo della Commissione

Emendamento

g) la descrizione della politica della società in materia di diversità nella composizione dei suoi organi di amministrazione, gestione e controllo in relazione ad aspetti quali l’età, il sesso, la diversità geografica, il percorso formativo e professionale, gli obiettivi della politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati ottenuti nel periodo di riferimento. Se la società non ha una politica di questo tipo, la dichiarazione contiene la spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta.

 

g) la descrizione della politica della società e dell'impresa pubblica quotata in materia di diversità nella composizione dei suoi organi di amministrazione, gestione e controllo in relazione al genere e ad altri aspetti quali l’età, il sesso, la diversità geografica, la disabilità, il percorso formativo e professionale, gli obiettivi della politica sulla diversità, le modalità della sua attuazione e i risultati ottenuti nel periodo di riferimento. Un efficace monitoraggio delle pari opportunità, della non discriminazione e della diversità sul posto di lavoro è un elemento importante di una migliore gestione del capitale umano e di migliori pratiche in materia di parità. Se la società non ha una politica di questo tipo, la dichiarazione contiene la spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta.

Emendamento  19

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Direttiva 83/349/CEE

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

La relazione consolidata sulla gestione deve contenere un fedele resoconto dell’andamento e dei risultati degli affari nonché della situazione dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento, e una descrizione dei principali rischi e incertezze che esse devono affrontare.

La relazione consolidata sulla gestione deve contenere un fedele resoconto dell’andamento e dei risultati degli affari nonché della situazione dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento, e una descrizione dei principali rischi e incertezze che esse devono affrontare, nonché la descrizione degli impatti in termini di genere e degli impatti sociali, ambientali e in materia di diritti umani.

Emendamento  20

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Direttiva 83/349/CEE

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 3 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per le imprese madri di imprese da consolidare che insieme occupano in media durante l’esercizio più di 500 dipendenti e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR, l’analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui:

Per le imprese madri di imprese da consolidare che insieme occupano in media durante l'esercizio più di 250 dipendenti e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sulla parità di genere, sociali, attinenti al personale e alla diversità, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tenendo conto dell'intera catena di fornitura della società, tra cui:

Motivazione

La definizione di società di grandi dimensioni va interpretata conformemente alla definizione contenuta nella quarta direttiva contabile, secondo cui una società è di grandi dimensioni se occupa in media oltre 250 lavoratori ed ha o un totale di bilancio superiore a 17,5 milioni di euro o un fatturato netto superiore a 35 milioni di euro. Una relazione sulle questioni non finanziarie e sul rischio relativo a tali questioni non è completa senza informazioni pertinenti riguardo all'intera catena di fornitura.

Emendamento  21

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Direttiva 83/349/CEE

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 3 – punto iii

 

Testo della Commissione

Emendamento

- iii) i rischi connessi a tali aspetti e le relative modalità di gestione adottate dalla società.

- iii) i rischi per l'impresa e i rischi sociali connessi a tali aspetti e le relative modalità di gestione adottate dall'impresa.

Emendamento  22

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Direttiva 83/349/CEE

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 3 – punto iii bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

iii bis) la descrizione della politica dell'impresa in materia di diversità nella composizione dei suoi organi di amministrazione, gestione e controllo in relazione ad aspetti quali l’età, il genere, la diversità geografica, il percorso formativo e professionale, gli obiettivi della politica in materia di diversità, le modalità della sua attuazione e i risultati ottenuti nel periodo di riferimento;

Emendamento  23

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Direttiva 83/349/CEE

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 3 – punto iii bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

iii bis) la descrizione degli impatti in termini di genere e di diritti umani e degli impatti sociali e ambientali delle sue attività, impatti derivanti sia dalle attività proprie dell'impresa che dai suoi rapporti con i terzi;

Emendamento  24

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Direttiva 83/349/CEE

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 3 – punto iii ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

iii ter) i dati disaggregati per genere della retribuzione media oraria dei dipendenti nel periodo di riferimento.

Motivazione

Le comunicazioni di carattere non finanziario devono includere anche informazioni anonime relative al divario retributivo di genere esistente all'interno della società interessata. Questo farà luce sui risultati raggiunti dalle singole società in fatto di riduzione del divario retributivo, tuttora forte nell'UE.

Emendamento  25

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Direttiva 83/349/CEE

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

Nella misura necessaria alla comprensione dell’andamento, dei risultati degli affari della società o della sua situazione, l’analisi comprende indicatori fondamentali di prestazione sia finanziari che non finanziari pertinenti per l’attività specifica della società.

Nella misura necessaria alla comprensione dell’andamento, dei risultati degli affari della società o della sua situazione, nonché del suo impatto sociale, ambientale e in termini di diritti umani, anche dal punto di vista della parità di genere, l’analisi comprende indicatori fondamentali di prestazione sia finanziari che non finanziari pertinenti per l’attività specifica della società.

Emendamento  26

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Direttiva 83/349/CEE

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 6 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis. Al fine di aumentare la trasparenza in materia di parità di genere sul posto di lavoro, le società possono fornire delle analisi della forza lavoro complessiva, includendo le retribuzioni dei dipendenti, con una disaggregazione dei dati per tipo di occupazione, contratto di lavoro e genere.

Emendamento  27

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro […]15. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

1. Gli Stati membri assicurano la messa in opera di mezzi efficaci per monitorare e garantire la comunicazione completa e precisa delle informazioni di carattere non finanziario da parte delle società, in conformità delle disposizioni della presente direttiva. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro […]15. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

_____________

__________________

15 Due anni dopo l’entrata in vigore.

15 Due anni dopo l’entrata in vigore.

Emendamento  28

Proposta di direttiva

Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 3 bis

 

Orientamenti della Commissione

 

La Commissione individua le migliori pratiche ed elabora, entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva, orientamenti in materia di migliori pratiche per la comunicazione delle informazioni aziendali, in collaborazione con le organizzazioni della società civile, al fine di aiutare le società nella presentazione di tali informazioni.

PROCEDURA

Titolo

Comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune società e di taluni gruppi di grandi dimensioni

Riferimenti

COM(2013)0207 – C7-0103/2013 – 2013/0110(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

JURI

21.5.2013

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

FEMM

21.5.2013

Relatore per parere

       Nomina

Mojca Kleva Kekuš

29.5.2013

Approvazione

26.11.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

14

8

7

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Regina Bastos, Andrea Češková, Edite Estrela, Iratxe García Pérez, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Mary Honeyball, Sophia in ‘t Veld, Silvana Koch-Mehrin, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Constance Le Grip, Astrid Lulling, Barbara Matera, Elisabeth Morin-Chartier, Angelika Niebler, Antonyia Parvanova, Marc Tarabella, Britta Thomsen, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Inês Cristina Zuber

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Kent Johansson, Nicole Kiil-Nielsen, Doris Pack, Zuzana Roithová

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Birgit Collin-Langen, Jill Evans, María Irigoyen Pérez

PROCEDURA

Titolo

Comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune società e di taluni gruppi di grandi dimensioni

Riferimenti

COM(2013)0207 – C7-0103/2013 – 2013/0110(COD)

Presentazione della proposta al PE

16.4.2013

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

JURI

21.5.2013

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

AFET

12.9.2013

DEVE

12.9.2013

ECON

21.5.2013

EMPL

21.5.2013

 

ENVI

21.5.2013

ITRE

21.5.2013

IMCO

21.5.2013

FEMM

21.5.2013

Pareri non espressi

       Decisione

ENVI

7.5.2013

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Raffaele Baldassarre

29.5.2013

 

 

 

Esame in commissione

20.6.2013

4.11.2013

26.11.2013

 

Approvazione

17.12.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

21

1

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Eva Lichtenberger, József Szájer

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Silvia Costa, Jürgen Klute, Kay Swinburne

Deposito

6.1.2014