RELAZIONE sulla modifica dell'articolo 166 del regolamento del Parlamento europeo concernente la votazione finale e dell'articolo 195, paragrafo 3, concernente il voto in sede di commissione

20.1.2014 - (2014/2001(REG))

Commissione per gli affari costituzionali
Relatore: Carlo Casini


Procedura : 2014/2001(REG)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0035/2014
Testi presentati :
A7-0035/2014
Discussioni :
Testi approvati :

PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla modifica dell'articolo 166 del regolamento del Parlamento europeo concernente la votazione finale e dell'articolo 195, paragrafo 3, concernente il voto in sede di commissione

(2014/2001(REG))

Il Parlamento europeo,

–       vista la proposta di modifica del suo regolamento (B7-0252/2013),

–       visti gli articoli 211 e 212 del suo regolamento,

–       vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0035/2014),

1.      decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;

2.      ricorda che tali modifiche entrano in vigore il primo giorno della prossima tornata;

3.      incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento  1

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 166

Testo in vigore

Emendamento

In sede di votazione su una proposta di atto legislativo, che si tratti di una votazione unica e/o finale, il Parlamento vota per appello nominale ricorrendo al sistema di votazione elettronica.

Quando decide sulla base di una relazione, il Parlamento procede a qualsiasi votazione unica e/o finale ricorrendo al voto per appello nominale in conformità dell'articolo 167, paragrafo 2.

Emendamento  2

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 195 – paragrafo 3

Testo in vigore

Emendamento

3. Il voto in sede di commissione è espresso per alzata di mano, a meno che un quarto dei membri della commissione non richieda una votazione per appello nominale. In tal caso la votazione si svolge in conformità dell'articolo 167, paragrafo 2.

3. Il voto in sede di commissione è espresso per alzata di mano. Tuttavia, si procede alla votazione per appello nominale in conformità dell'articolo 167, paragrafo 2, nel caso di una votazione unica e/o finale su una relazione o se un quarto dei membri della commissione lo richiede.

PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO B7‑0252/2013 (15.1.2014)

presentata a norma dell'articolo 212 del regolamento

da Morten Messerschmidt

Modifica dell'articolo 166 (votazione finale) e dell'articolo 195, paragrafo 3 (voto in sede di commissione)

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Emendamento  1

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 166

Testo in vigore

Emendamento

In sede di votazione su una proposta di atto legislativo, che si tratti di una votazione unica e/o finale, il Parlamento vota per appello nominale ricorrendo al sistema di votazione elettronica.

La votazione finale su una relazione elaborata dal Parlamento si svolge per appello nominale ricorrendo al sistema di votazione elettronica.

Motivazione

Tenendo conto dello studio "Controllo democratico, trasparenza e modalità di voto in seno ai parlamenti nazionali degli Stati membri e al Parlamento europeo", elaborato su richiesta della commissione per gli affari costituzionali, le modifiche proposte al regolamento sono intese ad allineare le prassi del PE alle migliori prassi seguite negli altri parlamenti dell'Unione europea.

L'emendamento proposto accrescerà altresì la trasparenza e, di conseguenza, la responsabilità democratica dei deputati nei confronti dell'elettorato e dei cittadini. Gli elettori hanno il diritto di sapere come i loro rappresentanti eletti hanno votato per essere in condizione di chiamarli a rendere conto delle loro scelte.

Emendamento  2

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 195 – paragrafo 3

Testo in vigore

Emendamento

3. Il voto in sede di commissione è espresso per alzata di mano, a meno che un quarto dei membri della commissione non richieda una votazione per appello nominale. In tal caso la votazione si svolge in conformità dell'articolo 167, paragrafo 2.

3. Il voto in sede di commissione è espresso per alzata di mano, a meno che non si tratti della votazione finale su una relazione elaborata dalla commissione o un quarto dei membri della commissione non richieda una votazione per appello nominale. In tal caso la votazione si svolge in conformità dell'articolo 167, paragrafo 2.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

17.12.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

17

7

0

Deputati favorevoli

Andrew Henry William Brons, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Anneli Jäätteenmäki, Constance Le Grip, David Martin, Morten Messerschmidt, Sandra Petrović Jakovina, Helmut Scholz, Indrek Tarand, Luis Yáñez-Barnuevo García

Deputati contrari

Alfredo Antoniozzi, Elmar Brok, Zdravka Bušić, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, Manfred Weber

Deputati astenuti

 

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Alfredo Antoniozzi, Andrew Henry William Brons, Zdravka Bušić, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, David Martin, Morten Messerschmidt, Sandra Petrović Jakovina, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Indrek Tarand, Manfred Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Elmar Brok, Sylvie Guillaume, Anneli Jäätteenmäki, Helmut Scholz, György Schöpflin