RELAZIONE recante raccomandazioni alla Commissione sul riesame del mandato d'arresto europeo

28.1.2014 - (2013/2109(INL))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Sarah Ludford
(Iniziativa – articolo 42 del regolamento)

Procedura : 2013/2109(INL)
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A7-0039/2014
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A7-0039/2014
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

recante raccomandazioni alla Commissione sul riesame del mandato d'arresto europeo

(2013/2109(INL))

Il Parlamento europeo,

–   visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visti gli articoli 2, 3, 6 e 7 del trattato sull'Unione europea e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–   visto l'articolo 5 della decisione del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo[1],

–   vista la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri[2],

–   viste le relazioni della Commissione sull'attuazione del mandato d'arresto europeo e le procedure di consegna tra Stati membri (COM(2005)0063 e SEC(2005)0267, COM(2006)0008 e SEC(2006)0079, COM(2007)0407 e SEC(2007)0979, nonché COM(2011)0175 e SEC(2011)0430),

–   vista la relazione finale del Consiglio, del 28 maggio 2009, sul quarto ciclo di valutazioni inter pares dal titolo "L'applicazione pratica del mandato di arresto europeo e delle corrispondenti procedure di consegna tra Stati membri" (CRIMORG 55),

   vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere (relazione finale)[3],

–   vista la versione riveduta del manuale europeo sull'emissione del mandato di arresto europeo (17195/1/10 REV 1),

   visto il regolamento (UE) n. 1382/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che istituisce un programma "Giustizia" per il periodo 2014-2020[4],

–   vista la comunicazione della Commissione del 13 settembre 2011 dal titolo "Alimentare la fiducia in una giustizia europea: una nuova dimensione per la formazione giudiziaria europea" (COM(2011)0551),

–   vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2011 sulle condizioni detentive nell'UE[5],

–   vista la propria raccomandazione al Consiglio sui diritti dei detenuti nell'Unione europea[6],

–   vista la valutazione del valore aggiunto europeo delle misure dell'Unione relative al mandato d'arresto europeo, svolta dall'Unità Valore aggiunto europeo del Parlamento europeo,

–   visto l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea del 20 ottobre 2010[7],

–   visti gli articoli 42 e 48 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0039/2014),

A. considerando che l'Unione europea si è prefissa di offrire ai suoi cittadini uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia e che, secondo l'articolo 6 del trattato sull'Unione europea (TUE), essa rispetta i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, il che implica obblighi positivi al fine di assicurare effettivamente il rispetto di tale impegno; che, per essere efficace, il principio del riconoscimento reciproco deve basarsi sulla fiducia reciproca che può essere conseguita solo se si garantisce il rispetto dei diritti fondamentali dei sospetti e degli imputati e i diritti procedurali nei procedimenti penali in tutta l'Unione; che la fiducia reciproca è rafforzata mediante la formazione, la cooperazione e il dialogo tra le autorità giudiziarie e gli operatori del diritto, che creano così un'autentica cultura giudiziaria europea;

B.  considerando che la decisione quadro 2002/584/GAI ha consentito in gran parte di conseguire l'obiettivo di accelerare le procedure di consegna in tutta l'Unione rispetto al sistema di estradizione tradizionale tra gli Stati membri e costituisce la pietra angolare del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie in materia penale, attualmente stabilito dall'articolo 82 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

C. considerando che il suo funzionamento ha tuttavia creato problemi, alcuni caratteristici della decisione quadro 2002/584/GAI e derivanti dalle lacune presenti nella decisione quadro, come ad esempio la mancata inclusione esplicita della salvaguardia dei diritti fondamentali o del controllo della proporzionalità, nonché dalla sua attuazione incompleta e incoerente; che altri problemi sono comuni all'insieme degli strumenti di riconoscimento reciproco a causa dello sviluppo incompleto e non equilibrato dello spazio di giustizia penale dell'Unione;

D. considerando che la chiara definizione e il buon funzionamento degli strumenti di riconoscimento reciproco delle misure giudiziarie sono essenziali per le attività di indagine delle procure nazionali ai fini del contrasto di reati transnazionali gravi e che tali strumenti saranno parimenti fondamentali per l'azione investigativa della futura Procura europea;

E.  considerando che la commissione speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro (CRIM) ha sottolineato nella sua risoluzione finale la necessità di assicurare il riconoscimento rapido e reciproco, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, di tutte le misure giudiziarie, con particolare riferimento alle sentenze penali, agli ordini di confisca e ai mandati di arresto europei;

F.  considerando che sussistono preoccupazioni riguardanti, tra l'altro:

i)   l'assenza, nella decisione quadro 2002/584/GAI e negli altri strumenti di riconoscimento reciproco, di un motivo esplicito di non esecuzione quando vi sono importanti ragioni per ritiene che l'esecuzione della misura sarebbe incompatibile con gli obblighi degli Stati membri di esecuzione in conformità dell'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("la Carta");

ii)  l'assenza, nella decisione quadro 2002/584/GAI e negli altri strumenti di riconoscimento reciproco, di una disposizione sul diritto a un ricorso effettivo, di cui all'articolo 47 della Carta, che è invece disciplinato dal diritto nazionale, il che causa incertezza e pratiche incoerenti tra gli Stati membri;

iii)  l'assenza di un riesame periodico delle segnalazioni del sistema d'informazione Schengen (SIS II) e di Interpol, nonché la mancanza di un collegamento automatico tra il ritiro di un mandato d'arresto europeo e la cancellazione di tali segnalazioni, e l'incertezza riguardo agli effetti del rifiuto di eseguire un mandato d'arresto europeo sulla validità di un mandato e delle segnalazioni connesse, con la conseguenza che le persone soggette a mandati d'arresto europei non sono in grado di spostarsi liberamente nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza il rischio di arresto e consegna futuri;

iv) l'imprecisione nella definizione dell'elenco dei reati gravi correlati al mandato d'arresto europeo, ma anche ad altri strumenti dell'Unione che fanno costantemente riferimento a detto elenco, nonché l'inclusione dei reati la cui gravità non è prevista nei codici penali di tutti gli Stati membri e che potrebbero non soddisfare il criterio della proporzionalità;

v)  l'uso sproporzionato del mandato d'arresto europeo per reati minori o in circostanze in cui potrebbero essere utilizzate alternative meno invasive, il che porta ad arresti ingiustificati e a inutili attese, ingiustificate e spesso eccessive, in custodia cautelare, e pertanto a un'ingerenza sproporzionata con i diritti fondamentali dei sospetti e degli imputati e a oneri per le risorse degli Stati membri;

vi) la mancanza di una definizione del termine "autorità giudiziaria" nella decisione quadro 2002/584/GAI e negli altri strumenti di riconoscimento reciproco, che ha portato a differenze nelle pratiche degli Stati membri, causando incertezze, controversie e nuocendo alla fiducia reciproca;

vii) l'assenza di norme minime per garantire un efficace controllo giurisdizionale delle misure di riconoscimento reciproco, che ha portato a pratiche incoerenti tra gli Stati membri relativamente alla protezione e alle garanzie nei confronti delle violazioni dei diritti fondamentali, compresi i risarcimenti per le vittime di errori giudiziari quali l'errore di persona, il che è contrario alle norme stabilite nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e nella giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE);

viii) pur riconoscendo la necessità della custodia cautelare in base a determinati criteri, l'assenza di norme minime in materia, tra cui il riesame periodico, il ricorso alla custodia cautelare solo in ultima istanza e la valutazione delle alternative, insieme alla mancanza di un'adeguata valutazione dello stato di preparazione del processo, che ha portato a periodi di custodia cautelare ingiustificati ed eccessivamente lunghi per i sospetti e gli imputati;

ix) le inaccettabili condizioni di numerosi centri di detenzione in tutta l'Unione e il loro impatto sui diritti fondamentali degli interessati, in particolare il diritto alla tutela contro pene o trattamenti disumani o degradanti di cui all'articolo 3 della CEDU, nonché sull'efficacia e sul funzionamento degli strumenti di riconoscimento reciproco dell'Unione;

x)  l'assenza di rappresentanza legale per le persone ricercate a titolo del mandato di arresto europeo nello Stato membro di emissione e in quello di esecuzione;

xi) l'assenza nella decisione quadro 2002/584/GAI dei termini per la trasmissione dei mandati d'arresto europei tradotti, il che causa incertezza e pratiche variabili;

xii) la mancanza di un'adeguata definizione dei reati penali a cui non si applica più la verifica della doppia incriminazione;

xiii) il mancato utilizzo di altri strumenti esistenti di riconoscimento reciproco e di cooperazione giudiziaria dell'Unione;

1.  ritiene, alla luce del nuovo quadro giuridico in vigore dal 2014 nell'ambito del trattato di Lisbona, che la presente relazione non dovrebbe occuparsi di problemi derivanti esclusivamente dall'incorretta attuazione della decisione quadro 2002/584/GAI, dal momento che tali problemi possono e dovrebbero essere risolti mediante una corretta attuazione da parte degli Stati membri e misure esecutive adottate dalla Commissione;

2.  invita gli Stati membri ad attuare in modo tempestivo ed efficace l'insieme delle misure dell'Unione in materia di giustizia penale, dal momento che sono complementari, incluso l'ordine europeo di indagine, l'ordinanza cautelare europea e le misure relative ai diritti procedurali, mettendo così a disposizione delle autorità giudiziarie strumenti di riconoscimento reciproco alternativi e meno invasivi, garantendo nel contempo il rispetto dei diritti dei sospetti e degli imputati nei procedimenti penali; invita la Commissione a monitorare attentamente la loro corretta attuazione nonché il loro impatto sul funzionamento del mandato d'arresto europeo e sullo spazio di giustizia penale dell'Unione;

3   invita gli Stati membri e le loro autorità giudiziarie a esaminare tutte le possibilità esistenti nell'ambito della decisione quadro 2002/584/GAI (come il considerando 12) al fine di garantire la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, a esaurire tutti i possibili meccanismi alternativi prima di emettere un mandato d'arresto europeo nonché a procedere senza indugio al processo, a seguito di un arresto avvenuto sulla base di un mandato d'arresto europeo, al fine di mantenere al minimo il ricorso alla custodia cautelare;

4.  afferma che il pieno riconoscimento e la rapida esecuzione delle misure giudiziarie rappresentano un passo avanti verso uno spazio di giustizia penale dell'Unione e sottolinea come il mandato di arresto europeo sia uno strumento essenziale nel contrasto efficace ai reati transnazionali gravi;

5.  ritiene che, dal momento che i problemi evidenziati nel considerando F derivano da elementi specifici della decisione quadro 2002/584/GAI e dalla natura incompleta e non equilibrata dello spazio di giustizia penale dell'Unione, le soluzioni legislative debbano affrontare entrambe le questioni, mediante un lavoro continuo volto a istituire norme minime relative, tra l'altro, ai diritti procedurali di sospetti e imputati, nonché una misura orizzontale che istituisca principi applicabili a tutti gli strumenti di riconoscimento reciproco, o qualora tale misura orizzontale non sia fattibile o non riesca a risolvere i problemi individuati nella presente risoluzione, mediante modifiche alla decisione quadro 2002/584/GAI;

6.  ritiene che le carenze riscontrate non solo minino la fiducia reciproca, ma siano anche costose in termini sociali ed economici per i soggetti interessati, le loro famiglie e la società in generale;

7.  chiede pertanto alla Commissione di presentare, entro un anno dall'adozione della presente risoluzione, sulla base dell'articolo 82 del TFUE, alcune proposte legislative secondo le raccomandazioni particolareggiate di cui all'allegato alla presente relazione, che prevedono:

a) una procedura nell'ambito della quale una misura di riconoscimento reciproco può, se necessario, essere convalidata nello Stato membro di emissione da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero, al fine di superare le interpretazioni divergenti del termine "autorità giudiziaria";

b) un controllo della proporzionalità quando vengono prese decisioni in materia di riconoscimento reciproco, sulla base di tutti i fattori e le circostanze pertinenti, quali la gravità del reato, lo stato di preparazione del processo, l'impatto sui diritti della persona ricercata, inclusa la tutela della vita privata e familiare, le implicazioni economiche e la disponibilità di un'adeguata misura alternativa meno invasiva;

c) una procedura di consultazione normalizzata nell'ambito della quale le autorità competenti dello Stato membro di emissione e di esecuzione possono scambiarsi informazioni concernenti l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, per esempio in merito alla valutazione della proporzionalità e in particolare al mandato d'arresto europeo, al fine di valutare lo stato di preparazione del processo;

d) un motivo di non esecuzione obbligatoria quando vi sono importanti ragioni per ritiene che l'esecuzione della misura sarebbe incompatibile con l'obbligo dello Stato membro di esecuzione in conformità dell'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e della Carta, in particolare l'articolo 52, paragrafo 1, che fa riferimento al principio di proporzionalità;

e) il diritto a un ricorso effettivo in conformità dell'articolo 47, paragrafo 1, della Carta e dell'articolo 13 della CEDU, come il diritto di presentare ricorso nello Stato membro di esecuzione contro la richiesta di esecuzione di uno strumento di riconoscimento reciproco e il diritto della persona ricercata di contestare davanti al giudice l'eventuale mancato rispetto da parte dello Stato membro di emissione delle garanzie fornite allo Stato di esecuzione;

f)  una migliore definizione dei reati per cui è opportuno applicare il mandato d'arresto europeo al fine di agevolare l'applicazione del criterio della proporzionalità;

8.  chiede un'applicazione chiara e coerente da parte di tutti gli Stati membri della legislazione dell'Unione in materia di diritti procedurali nei procedimenti penali connessi all'uso del mandato d'arresto europeo, incluso il diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, il diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale, il diritto di comunicare al momento dell’arresto, nonché il diritto all'informazione nei procedimenti penali;

9.  invita la Commissione a chiedere agli Stati membri dati completi connessi al funzionamento del meccanismo del mandato d'arresto europeo e a includere tali dati nella sua successiva relazione di attuazione al fine di proporre misure adeguate in caso di problemi;

10. chiede un riesame periodico dei mandati d'arresto europei non eseguiti e una valutazione che consenta di stabilire se è opportuno ritirarli, insieme alle segnalazioni SIS II e Interpol corrispondenti; chiede altresì il ritiro dei mandati d'arresto europei e delle relative segnalazioni SIS II e Interpol laddove il mandato è stato respinto per motivi obbligatori quali il principio del ne bis in idem o per il mancato rispetto degli obblighi in materia di diritti umani; chiede di prevedere l'aggiornamento obbligatorio delle segnalazioni SIS II e Interpol con le informazioni relative ai motivi della non esecuzione del mandato d'arresto europeo corrispondente alla segnalazione e l'aggiornamento adeguato degli archivi di Europol;

11. chiede agli Stati membri di emissione e di esecuzione, pur sottolineando l'importanza fondamentale di procedure corrette, compresi i diritti di ricorso, di prevedere meccanismi giuridici per risarcire i danni derivanti da errori giudiziari relativi al funzionamento degli strumenti di riconoscimento reciproco, in conformità delle norme stabilite nella CEDU e nella giurisprudenza consolidata della CGUE;

12. invita il Consiglio a includere nella sua versione riveduta del manuale europeo sull'emissione del mandato di arresto europeo (17195/1/10 REV 1) un termine di sei giorni per la trasmissione dei mandati di arresto europei tradotti al fine di fornire maggiore chiarezza e certezza;

13. invita gli Stati membri e la Commissione a collaborare per rafforzare le reti di contatto dei giudici, dei pubblici ministeri e dei penalisti al fine di consentire procedimenti di esecuzione dei mandati d'arresto europei efficaci e accurati, e di offrire agli operatori del diritto una formazione pertinente, a livello nazionale e dell'Unione, ad esempio per quanto riguarda le lingue straniere, l'uso adeguato del mandato d'arresto europeo nonché l'uso combinato dei diversi strumenti di riconoscimento reciproco; invita la Commissione a elaborare un manuale pratico dell'Unione destinato agli avvocati difensori incaricati dei procedimenti relativi al mandato d'arresto europeo, facilmente accessibile in tutta l'Unione, tenendo conto del lavoro esistente dell'Associazione europea degli avvocati penalisti in materia, e integrato da manuali nazionali;

14. invita la Commissione ad agevolare l'istituzione di una specifica rete giudiziaria del mandato d'arresto europeo e una rete di avvocati difensori esperti di giustizia penale europea e di questioni connesse all'estradizione e a versare finanziamenti adeguati a suddette reti e alla rete europea di formazione giudiziaria; ritiene che la Commissione possa garantire i finanziamenti adeguati tramite i programmi esistenti nello spazio di giustizia penale dell'Unione;

15. invita la Commissione a istituire e a rendere facilmente accessibile una banca dati dell'Unione per la raccolta di tutta la giurisprudenza nazionale relativa al mandato d'arresto europeo e ad altri procedimenti di riconoscimento reciproco per agevolare il lavoro degli operatori e il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione e di eventuali problemi emergenti;

16. sottolinea il collegamento tra condizioni di detenzione e misure inerenti al mandato d'arresto europeo e ricorda agli Stati membri che l'articolo 3 della CEDU e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo impongono agli Stati membri non solo obblighi negativi, vietando loro di sottoporre i prigionieri a trattamenti disumani e degradanti, ma anche obblighi positivi, chiedendo loro di garantire che le condizioni detentive siano coerenti con la dignità umana e che siano svolte indagini approfondite ed efficaci in caso di violazione di tali diritti; invita gli Stati membri a tenere conto in particolare dei diritti delle persone vulnerabili e in generale a valutare in modo approfondito alternative alla detenzione;

17. invita la Commissione, al fine di garantire l'efficacia del quadro di riconoscimento reciproco, a esaminare i mezzi finanziari e giuridici disponibili a livello dell'Unione per migliorare le norme di detenzione, ivi comprese le proposte legislative sulle condizioni di custodia cautelare;

18. constata che tali raccomandazioni rispettano i diritti fondamentali, il principio di sussidiarietà e il principio di proporzionalità;

19. ritiene che le incidenze finanziarie delle proposte richieste per il bilancio dell'Unione debbano essere coperte mediante gli stanziamenti di bilancio attuali; sottolinea che, per gli Stati membri e i cittadini, l'adozione e l'attuazione di tali proposte porterebbero a notevoli risparmi in termini di costo e di tempo e sarebbero pertanto vantaggiose in termini economici e sociali, come chiaramente sottolineato nella valutazione del valore aggiunto europeo delle misure dell'Unione relative al riesame del mandato d'arresto europeo;

20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni particolareggiate figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio.

  • [1]              GU L 262 del 7.10.2005, pag. 1.
  • [2]              GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.
  • [3]              Testi approvati del 23.10.2013, P7_TA(2013)0444.
  • [4]              GU L 354 del 28.12.2013, pag. 73.
  • [5]              GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 82.
  • [6]              GU C 102 del 28.4.2004, pag. 31.
  • [7]              GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE:RACCOMANDAZIONI PARTICOLAREGGIATE IN ORDINE AL CONTENUTO DI ALCUNE DELLE PROPOSTE RICHIESTE

Procedura di convalida nel quadro degli strumenti giuridici di riconoscimento           reciproco dell'Unione

-    L'"autorità di emissione" nella legislazione in materia penale dell'Unione si definisce come segue:

i)   un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero competente nel caso interessato; o

ii)  qualsiasi altra autorità competente definita dallo Stato membro di emissione, a condizione che l'atto da eseguire sia convalidato, previo esame della sua conformità con le condizioni di emissione dello strumento, da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero dello Stato membro di emissione.

Controllo delle proporzionalità per l'applicazione degli strumenti giuridici di riconoscimento reciproco dell'Unione

-    Quando emette una decisione che deve essere eseguita in un altro Stato membro, l'autorità competente valuta attentamente la necessità della misura richiesta, sulla base di tutti i fattori e le circostanze pertinenti, tenendo conto dei diritti del sospetto o dell'imputato e della disponibilità di un'adeguata misura alternativa meno invasiva, al fine di conseguire gli obiettivi fissati, e applica la misura disponibile meno invasiva. Se ha motivo di ritenere che la misura è sproporzionata, l'autorità di esecuzione può consultare l'autorità di emissione circa l'importanza di eseguire la decisione in materia di riconoscimento reciproco. Dopo tale consultazione, l'autorità di emissione può decidere di revocare tale decisione.

Procedura di consultazione tra le autorità competenti dello Stato membro di emissione e di esecuzione da adottare nel quadro degli strumenti giuridici di riconoscimento reciproco dell'Unione

-    Fatta salva la possibilità dell'autorità di esecuzione competente di avvalersi dei motivi di non esecuzione, dovrebbe essere disponibile una procedura normalizzata che consenta alle autorità competenti dello Stato membro di emissione e di esecuzione di scambiarsi informazioni e di consultarsi al fine di facilitare un'applicazione agevole ed efficace degli strumenti di riconoscimento reciproco pertinenti o la tutela dei diritti fondamentali della persona interessata, quale la valutazione della proporzionalità, anche riguardo al mandato d'arresto europeo, al fine di valutare lo stato di preparazione del processo.

Motivo di non esecuzione connesso ai diritti umani applicabile agli strumenti giuridici di riconoscimento reciproco dell'Unione

-    Vi sono importanti ragioni per ritenere che l'esecuzione della misura sarebbe incompatibile con gli obblighi dello Stato membro di esecuzione in conformità dell'articolo 6 del TUE e della Carta.

Disposizione sui mezzi di ricorso effettivi applicabili agli strumenti di riconoscimento reciproco dell'Unione

-    Gli Stati membri garantiscono, in conformità della Carta e della giurisprudenza consolidata della CGUE e della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ogni individuo i cui diritti e le cui libertà sono violate da una decisione, un'azione o un'omissione nel quadro dell'applicazione di uno strumento di riconoscimento reciproco in materia penale ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice. Se tale ricorso è esercitato nello Stato membro di esecuzione e ha effetto sospensivo, la decisione definitiva su tale ricorso deve essere presa entro il termine stabilito dallo strumento di riconoscimento reciproco o, in assenza di un termine esplicito, entro un termine ragionevole per garantire che l'obiettivo della procedura di riconoscimento reciproco non sia compromesso.

MOTIVAZIONE

La decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo (di seguito la "decisione quadro")[1], approvata nel 2002, è entrata in vigore il 1° gennaio 2004 e costituisce il più importante strumento giuridico dell'UE basato sul principio del riconoscimento reciproco, grazie al quale le decisioni giudiziarie sono eseguite sulla base della fiducia reciproca. L'obiettivo della decisione quadro era di accelerare e facilitare la traduzione in giustizia dei sospetti e degli imputati trasformando la vecchia e onerosa procedura d'estradizione, che coinvolgeva i responsabili politici, in un nuovo sistema più rapido che prevede la comunicazione tra le autorità giudiziarie. Il mandato d'arresto europeo facilita la consegna, in particolare fissando termini rigorosi e limitando il ricorso alla doppia incriminazione come motivo di non esecuzione. Esso impone allo Stato membro richiesto di dare esecuzione al mandato senza alcuna valutazione sulla fondatezza dell'accusa o della condanna.

La sua introduzione ha permesso l'attuazione di un meccanismo più efficiente per garantire che l'apertura delle frontiere non sia sfruttata da coloro che tentano di sottrarsi dalla giustizia. Al contempo, una consegna più rapida significa che i sospetti e gli imputati non devono più essere detenuti per lunghi periodi in attesa dell'estradizione. La Commissione europea ha presentato tre relazioni sull'attuazione della decisione quadro che danno un giudizio complessivamente positivo dell'attuazione operativa del mandato d'arresto europeo, in particolare per quanto riguarda la riduzione dei tempi di estradizione (da una media di un anno prima dell'entrata in vigore del mandato d'arresto europeo a circa quindici giorni per le persone che acconsentono alla consegna e cinquanta giorni per le persone che non acconsentono alla consegna nell'ambito del mandato d'arresto europeo)[2].

Tuttavia, nonostante una valutazione complessivamente positiva, le tre relazioni della Commissione sull'attuazione della decisione quadro del 2002 rivelano imperfezioni nel funzionamento del sistema (compresi il mancato rispetto dei diritti procedurali dei sospetti e degli imputati, cattive condizioni di detenzione, un presunto uso eccessivo del mandato d'arresto europeo da parte di alcuni Stati membri e la mancata applicazione della proporzionalità), confermate dalle statistiche che indicano che, tra il 2005 e il 2009, sono stati emessi 54 689 mandati d'arresto europei, di cui solo 11 630 sono stati eseguiti[3].

La fiducia reciproca necessaria al corretto funzionamento della decisione quadro ha dovuto pertanto far fronte a un numero significativo di sfide nell'ambito della sua applicazione pratica, tra cui le critiche per l'uso sistematico della decisione quadro per reati minori e le preoccupazioni riguardanti gli eventuali rischi che gravano sui diritti individuali, nonostante l'inserimento all'articolo 1, paragrafo 3, e al considerando 12 della decisione quadro del principio secondo cui i diritti fondamentali sono rispettati nelle procedure di consegna. Gli Stati membri hanno pertanto tentato di applicare i principi dei loro sistemi giudiziari nazionali a causa del timore che uno Stato membro di emissione applichi norme meno rigorose per quanto riguarda le garanzie procedurali o i diritti fondamentali.

Al fine di non compromettere la credibilità del mandato d'arresto europeo e delle iniziative dell'Unione in materia di giustizia penale in generale, occorre far fronte a questi problemi. Vi sono diverse cause alla radice dei problemi operativi del mandato d'arresto europeo: un'attuazione incompleta e incoerente della decisione quadro, in particolare il mancato rispetto dei termini, le lacune presenti nella decisione quadro e la natura incompleta e non equilibrata dello spazio di giustizia penale dell'Unione.

I problemi derivanti dall'attuazione incompleta e incoerente della decisione quadro non sono trattati nella presente relazione, dal momento che dovrebbero essere affrontati principalmente dalla Commissione europea piuttosto che nel quadro di una riforma legislativa dell'UE.

I problemi derivanti dalle lacune presenti nella decisione quadro non sono necessariamente caratteristici di tale misura ma sono in un certo modo comuni ad altri strumenti di riconoscimento reciproco e sono inoltre connessi alla natura incompleta e non equilibrata dello spazio di giustizia penale dell'Unione. A livello nazionale sono state apportate modifiche giuridiche o legislative alle procedure relative al mandato d'arresto europeo, per esempio nel Regno Unito o in Polonia, al fine di risolvere questioni quali la proporzionalità, ma vi è il rischio che le divergenze fra gli Stati membri continuino a persistere o addirittura a crescere. Misure normative non vincolanti quali la versione riveduta del manuale europeo sull'emissione del mandato d'arresto europeo sono certamente utili ma non hanno risolto tutti i problemi. Si ritiene pertanto necessario adottare misure legislative a livello dell'Unione al fine di riformare il funzionamento del mandato d'arresto europeo e degli altri strumenti di riconoscimento reciproco e di garantire un miglior equilibrio nello spazio di giustizia penale dell'UE.

  • [1]  Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, modificata nel 2009 dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio.
  • [2]  COM(2011)175, sull'attuazione dal 2007 della decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna fra Stati membri.
  • [3]  COM(2011)175, sull'attuazione dal 2007 della decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna fra Stati membri.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

13.1.2014

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

46

4

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Rita Borsellino, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Salvatore Caronna, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Clemente Mastella, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Nils Torvalds, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Monika Hohlmeier, Ulrike Lunacek, Jan Mulder, Carl Schlyter