RACCOMANDAZIONE sul progetto di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare il trattato sul commercio di armi nell'interesse dell'Unione europea

23.1.2014 - (12178/2013 – C7‑0233/2013 – 2013/0225(NLE)) - ***

Commissione per il commercio internazionale
Relatore: David Martin

Procedura : 2013/0225(NLE)
Ciclo di vita in Aula
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A7-0041/2014
Testi presentati :
A7-0041/2014
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare il trattato sul commercio di armi nell'interesse dell'Unione europea

(12178/2013 – C7‑0233/2013 – 2013/0225(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–   visto il progetto di decisione del Consiglio (12178/2013),

–   vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 114, dell'articolo 207, paragrafo 3, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7–0233/2013),

–   visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,

–   visti la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per gli affari esteri (A7-0041/2014),

1.  dà la sua approvazione al progetto di decisione del Consiglio;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

MOTIVAZIONE

A differenza delle armi di distruzione di massa e delle mine terrestri, il commercio di armi convenzionali non è stato oggetto di uno strumento globale giuridicamente vincolante. Il trattato sul commercio di armi è destinato a colmare questa lacuna.

Dopo lunghi negoziati[1] il trattato sul commercio di armi è stato adottato il 2 aprile 2013 attraverso una risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Tre Stati hanno votato contro il trattato (Corea del Nord, Iran e Siria) e 22 si sono astenuti (fra cui Cina, India e Russia, causando probabilmente il rallentamento del processo di ratifica e un'eventuale attuazione incompleta in questi paesi).

Il trattato sul commercio di armi (TCA) stabilisce norme internazionali comuni per la regolamentazione del commercio internazionale di armi convenzionali e, in qualche misura, di munizioni e di parti e componenti. Esso mira inoltre a prevenire e sradicare il commercio illegale di tali armi.

Se il vigente regolamento europeo in materia di esportazione di armi convenzionali[2] è stato usato come migliore pratica nel corso dei negoziati delle Nazioni Unite, il regolamento europeo stabilisce criteri di più alto tenore e ha una portata più estesa rispetto al TCA.

Gli elenchi comuni delle attrezzature militari dell'UE - che definiscono le armi soggette ai regolamenti in materia di esportazione di armi nell'UE - sono più esaustivi rispetto alle categorie contenute nel registro delle Nazioni Unite delle armi convenzionali ed elencate all'articolo 2, paragrafo 1, del TCA. Il TCA, per esempio, non contempla gas lacrimogeni, droni o tecnologia militare e munizioni, parti e componenti sono esclusi dalle clausole TCA relative alle importazioni, all'intermediazione, al transito e alla segnalazione. Il TCA non prende in considerazione neanche elementi a duplice uso, che sono già subordinati a un sistema di controllo delle esportazioni a livello dell'UE.

Anche l'elenco europeo dei criteri rispetto ai quali valutare le potenziali esportazioni è più ampio rispetto al TCA. Quest'ultimo prevede tuttavia un unico criterio, ossia la violenza basata sul genere, che non è coperto a livello dell'UE. Lo sviluppo socioeconomico e la repressione interna non figurano fra i criteri del TCA.

Pur deplorando le lacune e la portata limitata del trattato, nonché la formulazione imprecisa di varie disposizioni dello stesso che lasciano quindi spazio a interpretazione, il relatore è tuttavia del parere che gli sforzi potrebbero ora concentrarsi sul garantire la piena attuazione del trattato da parte dei paesi ratificanti, fornendo anche, laddove necessario, la dovuta assistenza ai paesi in via di sviluppo, in particolare ai paesi africani. Ritiene inoltre che una rapida ratifica da parte di tutti gli Stati membri dell'UE possa inviare un messaggio ai paesi terzi che non hanno ancora ratificato il trattato, come ad esempio gli Stati Uniti.

Al fine di garantire un'attuazione rapida ed efficace del trattato, occorre che un vero e proprio segretariato del TCA agevoli la cooperazione tra Stati in settori quali lo sviluppo delle capacità istituzionali, la consulenza legale e l'assistenza tecnica, materiale e finanziaria. Alle domande rimanenti riguardo alla sua dimensione e composizione, ubicazione e finanziamento, è necessario fornire una risposta nel breve periodo.

L'Unione europea non può firmare e ratificare il trattato sul commercio di armi in quanto solo gli Stati membri possono aderire ai trattati delle Nazioni Unite. Tuttavia, la Commissione europea ha ricevuto mandato dal Consiglio di negoziare alcune disposizioni del trattato sul commercio di armi che rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione, vale a dire nell'ambito della politica commerciale.

Di conseguenza, l'attuale proposta di decisione del Consiglio mira ad autorizzare gli Stati membri a ratificare il trattato per quanto riguarda le questioni di competenza esclusiva dell'Unione. Tale decisione non riguarda gli elementi del trattato sul commercio di armi che possono rientrare fra le competenze dell'Unione nell'ambito della PESC.

  • [1]  Formalmente lanciato dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dal titolo "Verso un trattato sul commercio di armi: stabilire norme internazionali comuni per l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di armi convenzionali", adottata il 6 dicembre 2006.
  • [2]  In particolare, la posizione comune del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari.

PARERE della commissione per gli affari esteri (16.1.2014)

destinato alla commissione per il commercio internazionale

sul progetto di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare il trattato sul commercio di armi nell'interesse dell'Unione europea
(12178/2013 – C7‑0233/2013 – 2013/0225(NLE))

Relatore per parere: Krzysztof Lisek

BREVE MOTIVAZIONE

Il Parlamento europeo accoglie con favore la risoluzione delle Nazioni Unite A/67/L.58 che adotta, con maggioranza schiacciante, il trattato sul commercio di armi dopo lunghi negoziati culminati in uno strumento giuridicamente vincolante di elevatissimo spessore, inteso a regolare e migliorare il commercio internazionale di armi convenzionali.

Il trattato sul commercio di armi, che istituisce il primo regolamento globale concernente la compravendita legale di armamenti, contribuirà a impedire il traffico illegale di armi, il terrorismo internazionale e la criminalità organizzata e limiterà le violazioni gravi del diritto internazionale in materia di diritti umani e del diritto umanitario internazionale.

Le esportazioni dell'UE sono disciplinate dalla posizione comune del 2008 che definisce le norme e i principi da seguire; essendo uno degli attori principali in questo campo, l'Unione europea è quindi direttamente interessata al successo del suddetto trattato, che non solo stabilisce condizioni di parità per quanto concerne il commercio di armi, ma regola soprattutto gli scambi delle tipologie di armi usate con maggiore frequenza nei conflitti locali, negli attacchi terroristici o in sommosse civili o di altro tipo.

Il principale punto di forza del trattato è costituito dall'obbligo in capo agli Stati contraenti di istituire, a livello nazionale, un sistema di controllo dei trasferimenti di armi e di valutare, prima di autorizzare un trasferimento, il rischio che le armi possano pregiudicare la pace e la sicurezza oppure possano essere utilizzate per commettere gravi violazioni del diritto umanitario internazionale o dei diritti umani o atti di terrorismo. È inoltre importante che ricadano nel divieto non solo il commercio di armi, ma anche altri atti quali il noleggio, il diritto di utilizzo, le sovvenzioni e i trasferimenti della pertinente tecnologia.

Uno degli ostacoli potrebbe essere rappresentato dall'ambito ristretto di alcune disposizioni del trattato sul commercio di armi.

Il trattato, tuttavia, prevede la possibilità di un suo stesso miglioramento attraverso la clausola di revisione.

******

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a proporre al Parlamento di dare la sua approvazione.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

16.1.2014

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

43

0

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Hiltrud Breyer, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Tarja Cronberg, Susy De Martini, Mark Demesmaeker, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Tunne Kelam, Paweł Robert Kowal, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Ryszard Antoni Legutko, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek, Marusya Lyubcheva, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, György Schöpflin, Werner Schulz, Sophocles Sophocleous, Davor Ivo Stier, Charles Tannock, Eleni Theocharous, Geoffrey Van Orden, Sir Graham Watson, Boris Zala

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Charalampos Angourakis, Kinga Gál, Helmut Scholz, Ivo Vajgl

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

21.1.2014

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

29

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Catherine Bearder, Béla Glattfelder, Syed Kamall, Elisabeth Köstinger, Katarína Neveďalová, Tokia Saïfi, Peter Skinner, Jarosław Leszek Wałęsa