RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Consiglio sull'impresa comune Bioindustrie

5.2.2014 - (COM(2013)0496 – C7‑0257/2013 – 2013/0241(NLE)) - *

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Relatore: Lambert van Nistelrooij
PR_NLE-CN_art55am


Procedura : 2013/0241(NLE)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0092/2014
Testi presentati :
A7-0092/2014
Discussioni :
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio sull'impresa comune Bioindustrie

(COM(2013)0496 – C7‑0257/2013 – 2013/0241(NLE))

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2013)0496),

–   visti l'articolo 187 e l'articolo 188, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C7-0257/2013),

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0092/2014),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Il regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... 2013, che istituisce Orizzonte 2020 — il programma quadro per la ricerca e l'innovazione (2014-2020)20 mira a conseguire un impatto maggiore sulla ricerca e sull'innovazione associando i finanziamenti del programma quadro Orizzonte 2020 con quelli del settore privato nell'ambito di un partenariato pubblico-privato in settori chiave, nei quali la ricerca e l'innovazione possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi complessivi dell'Unione in fatto di competitività e ad affrontare le sfide societali. La partecipazione dell'Unione a questi partenariati può assumere la forma di contributo finanziario a imprese comuni costituite in virtù dell'articolo 187 del trattato come previsto dalla decisione n. 1982/2006/CE.

(3) Il regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... 2013, che istituisce Orizzonte 2020 — il programma quadro per la ricerca e l'innovazione (2014-2020)20 mira a conseguire un impatto maggiore sulla ricerca e sull'innovazione associando i finanziamenti del programma quadro Orizzonte 2020 con quelli del settore privato nell'ambito di un partenariato pubblico-privato in settori chiave, nei quali la ricerca e l'innovazione possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi complessivi dell'Unione in fatto di competitività, a mobilitare gli investimenti privati e ad affrontare le sfide per la società. Tali partenariati dovrebbero fondarsi su un impegno a lungo termine, compreso un contributo equilibrato di tutti i partner. Dovrebbero inoltre rendere conto del conseguimento dei loro obiettivi ed essere allineati agli obiettivi strategici dell'Unione in materia di ricerca, sviluppo e innovazione. La governance e il funzionamento di tali partenariati dovrebbero essere aperti, trasparenti ed efficaci e offrire la possibilità di partecipare a un'ampia gamma di parti interessate attive nei rispettivi settori specifici. La partecipazione dell'Unione a questi partenariati può assumere la forma di contributo finanziario a imprese comuni costituite in virtù dell'articolo 187 del trattato come previsto dalla decisione n. 1982/2006/CE.

__________________

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20 GU … [H2020 FP].

20 GU … [H2020 FP].

Motivazione

L'integrazione sottolinea gli importanti principi concordati nel corso dei negoziati su Orizzonte 2020 relativamente alle iniziative tecnologiche congiunte e ai risultati che devono raggiungere. In linea con il considerando 40 del programma quadro.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) In conformità alla decisione …/ 2013/UE del Consiglio, del… 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione di Orizzonte 2020 (2014-2020)21 è possibile accordare un sostegno alle iniziative congiunte create dal programma quadro Orizzonte 2020 alle condizioni specificate da tale decisione.

(4) In conformità al regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del... 2013, che istituisce Orizzonte 2020 e alla decisione …/ 2013/UE del Consiglio, del… 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione di Orizzonte 2020 (2014-2020)21 è possibile accordare un sostegno alle iniziative congiunte create dal programma quadro Orizzonte 2020 alle condizioni specificate da tali regolamento e decisione, in particolare dall'articolo 25 del programma quadro.

__________________

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21 GU … [H2020 FP].

21 GU … [H2020 FP].

Motivazione

Deve essere incluso anche un riferimento al programma quadro, e non solo al programma specifico, in quanto rilevante per dimostrare la conformità all'articolo 25 del programma quadro e ai principi in esso definiti.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Il consorzio BIC è un'organizzazione senza scopo di lucro creata per rappresentare il gruppo industriale che sostiene l'iniziativa tecnologica congiunta sulle bioindustrie. I suoi membri coprono l'intera catena del biovalore e sono costituiti da grandi industrie, piccole e medie imprese (PMI), poli regionali, sindacati europei e piattaforme tecnologiche europee. L'obiettivo del consorzio BIC è garantire e promuovere lo sviluppo tecnologico ed economico delle bioindustrie in Europa. Possono chiedere di aderire all'organizzazione tutte le parti interessate della catena del biovalore. Tale organizzazione applica i principi generali di apertura e trasparenza in materia di adesione, garantendo un'ampia partecipazione industriale.

(7) Il consorzio BIC è un'organizzazione senza scopo di lucro creata per rappresentare il gruppo industriale che sostiene l'iniziativa tecnologica congiunta sulle bioindustrie. I suoi membri coprono l'intera catena del biovalore e sono costituiti da grandi industrie, piccole e medie imprese (PMI), poli regionali, sindacati europei e piattaforme tecnologiche europee. L'obiettivo del consorzio BIC è garantire e promuovere lo sviluppo tecnologico ed economico delle bioindustrie in Europa. Possono chiedere di aderire all'organizzazione tutte le parti interessate della catena del biovalore. Tale organizzazione applica i principi generali di apertura e trasparenza in materia di adesione definiti nel programma quadro, garantendo la più ampia partecipazione industriale e delle PMI possibile.

Motivazione

L'integrazione sottolinea gli importanti principi concordati nel corso dei negoziati su Orizzonte 2020 relativamente alle iniziative tecnologiche congiunte e ai risultati che devono raggiungere, in particolare per quanto riguarda l'articolo 25, ma anche l'articolo 14 sull'ampliamento della partecipazione e l'articolo 25, paragrafo 3, sulle PMI.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis) Alcune delle risorse di biomassa più cospicue dell'Unione si trovano nelle regioni con la più bassa densità di popolazione. È pertanto fondamentale che il lavoro dell'impresa comune e le possibilità che ne derivano includano anche queste regioni ultraperiferiche.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11) L'iniziativa tecnologica congiunta sulle bioindustrie dovrebbe mitigare i fallimenti del mercato di diverso tipo che scoraggiano gli investimenti privati nelle attività precompetitive di ricerca, dimostrazione e diffusione per le bioindustrie in Europa. In particolare, nel quadro di tale iniziativa tecnologica sarebbe opportuno verificare la disponibilità di un approvvigionamento garantito di biomassa, tenendo conto di altri fabbisogni concorrenti sul piano sociale e ambientale, e promuovere lo sviluppo di tecnologie di trasformazione avanzate, attività di dimostrazione su larga scala e strumenti politici, in modo da ridurre i rischi, per gli investimenti privati in ricerca e innovazione, connessi allo sviluppo di bioprodotti e biocarburanti sostenibili e competitivi.

(11) L'iniziativa tecnologica congiunta sulle bioindustrie dovrebbe mitigare i fallimenti del mercato di diverso tipo che scoraggiano gli investimenti privati nelle attività precompetitive di ricerca, dimostrazione e diffusione per le bioindustrie in Europa. In particolare, nel quadro di tale iniziativa tecnologica sarebbe opportuno verificare la disponibilità continuativa di un approvvigionamento garantito di biomassa prodotta in modo sostenibile, tenendo conto di altri fabbisogni concorrenti sul piano sociale e ambientale, e promuovere lo sviluppo di tecnologie di trasformazione avanzate su larga e piccola scala, attività di dimostrazione su larga scala (prestando particolare attenzione ai singoli operatori dell'agricoltura e alle zone agricole) e strumenti politici, in modo da ridurre i rischi, per gli investimenti privati in ricerca e innovazione, connessi allo sviluppo di bioprodotti e biocarburanti sostenibili e competitivi e consentire a tutte le parti interessate, fra cui quelle provenienti da zone rurali, di trarre beneficio da tale iniziativa.

Motivazione

L'accesso alla conoscenza, ai risultati della ricerca e alle ultime tecnologie è di grande importanza e gli agricoltori ora dovrebbero essere in grado di beneficiare di tutto ciò, in modo da ottenere i massimi risultati possibili dagli sforzi compiuti. L'iniziativa tecnologica congiunta dovrebbe quindi assicurare che i risultati delle relative ricerche e attività nel settore delle nuove tecnologie raggiungano anche i più piccoli operatori in tutte le fasi della catena del valore, il che in questo caso includerebbe gli agricoltori.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) È opportuno che l'iniziativa tecnologica congiunta per le bioindustrie assuma la forma di un partenariato pubblico-privato destinato a promuovere gli investimenti destinati allo sviluppo di un settore bioindustriale sostenibile in Europa. Tale settore dovrà offrire vantaggi ambientali e socioeconomici ai cittadini europei, incrementare la competitività europea e contribuire a fare dell'Europa una protagonista di primo piano delle attività di ricerca, dimostrazione e diffusione di bioprodotti e biocarburanti avanzati.

(12) È opportuno che l'iniziativa tecnologica congiunta per le bioindustrie assuma la forma di un partenariato pubblico-privato destinato a promuovere e distribuire gli investimenti destinati allo sviluppo di un settore bioindustriale sostenibile in Europa, dal momento che la bioindustria può contribuire in modo significativo al raggiungimento dell'obiettivo di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva entro il 2020. Tale settore dovrà offrire vantaggi ambientali e socioeconomici ai cittadini europei, incrementare la competitività europea e contribuire a fare dell'Europa una protagonista di primo piano delle attività di ricerca, dimostrazione e diffusione di bioprodotti e biocarburanti avanzati.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) L'obiettivo dell'iniziativa tecnologica congiunta sulle bioindustrie è attuare un programma di attività di ricerca e innovazione in Europa che permetta di valutare la disponibilità di risorse biologiche rinnovabili utilizzabili per la produzione di biomateriali e che possono quindi supportare la creazione di catene del biovalore sostenibili. Queste attività dovrebbero essere realizzate attraverso la collaborazione tra i soggetti interessati lungo l'intera catena del biovalore, compresa la produzione primaria e le industrie di trasformazione, i prodotti di consumo, le PMI, i centri di ricerca e tecnologia e le università.

(13) Le bioindustrie rappresentano un cardine della bioeconomia in termini di stimolo della crescita economica e di creazione di posti di lavoro. L'obiettivo dell'iniziativa tecnologica congiunta sulle bioindustrie è attuare un programma di attività di ricerca e innovazione in Europa che permetta di valutare la disponibilità di risorse biologiche rinnovabili utilizzabili per la produzione di biomateriali e che possono quindi supportare la creazione di catene del biovalore sostenibili. Queste attività dovrebbero essere realizzate attraverso la collaborazione aperta e trasparente tra i soggetti interessati lungo l'intera catena del biovalore, compresa la produzione primaria e le industrie di trasformazione, i prodotti di consumo, le PMI, i cluster d'innovazione regionali, i centri di ricerca e tecnologia e le università. In tale contesto, è importante sviluppare una collaborazione strategica interregionale sulla base di strategie di specializzazione intelligente (RIS3) e assicurare un coordinamento e una comunicazione efficaci, lo scambio di buone pratiche e la partecipazione attiva delle regioni all'elaborazione di programmi in materia di bioeconomia.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Per massimizzare l'impatto ricercato, l'impresa comune Bioindustrie dovrebbe sviluppare sinergie più strette con altri programmi dell'Unione in settori come l'istruzione, l'ambiente, la competitività e le PMI, oltre che con i fondi della politica di coesione e della politica di sviluppo rurale, i quali possono contribuire in modo specifico a rafforzare le capacità di ricerca e innovazione nazionali e regionali nel quadro di strategie di specializzazione intelligente.

(16) Conformemente ai principi generali del programma quadro e al fine di massimizzare l'impatto ricercato, l'impresa comune Bioindustrie dovrebbe sviluppare sinergie più strette con altri programmi dell'Unione in settori come l'istruzione, l'ambiente, la competitività e le PMI, oltre che con i fondi della politica di coesione e della politica di sviluppo rurale, i quali possono contribuire in modo specifico a rafforzare le capacità di ricerca e innovazione nazionali e regionali nel quadro di strategie di specializzazione intelligente. È fondamentale rafforzare il coordinamento, la comunicazione e la complementarietà con le altre politiche e gli altri fondi, come pure individuare possibilità di finanziamento incrociato. È inoltre di fondamentale importanza che le parti interessate ricevano informazioni pertinenti riguardo alle attività dell'impresa comune e al suo potenziale in termini di sostegno alla creazione di catene del biovalore sostenibili. Occorre altresì sviluppare sinergie tra l'impresa comune Bioindustrie e i tre partenariati europei per l'innovazione sull'acqua, sulla produttività e sostenibilità dell'agricoltura e sulle materie prime.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 16 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis) Un approccio dal basso verso l'alto riveste un'importanza enorme per realizzare il potenziale di tutte le regioni. L'iniziativa tecnologica congiunta sulle bioindustrie dovrebbe basarsi su tale approccio e, in particolare, sul sostegno alle attività locali e regionali in costante contatto con le autorità regionali e locali. In tal modo sarà possibile sensibilizzare il pubblico all'importanza della bioeconomia e renderlo consapevole degli immensi vantaggi che essa comporta, avvalendosi delle conoscenze specialistiche che possiedono le regioni e rafforzando la collaborazione tra scienza, imprese e autorità pubbliche nell'ambito della cosiddetta "tripla elica". Lo scopo della tripla elica è di costruire un'economia aperta e in espansione, di facilitare il flusso transfrontaliero di investimenti e incoraggiare un'efficace cooperazione basata sulla complementarietà delle competenze e l'utilizzo ottimale delle infrastrutture di ricerca tra gli enti di ricerca e tra questi e le imprese.

Motivazione

Un approccio dal basso verso l'alto rafforza la coerenza delle decisioni adottate a livello locale, migliora la qualità della gestione, contribuisce a rafforzare il capitale sociale nelle regioni e favorisce l'applicazione di soluzioni innovative.

D'altro canto, una maggiore sensibilizzazione del pubblico riguardo alla bioeconomia e alla creazione di una "biosocietà" costituisce uno dei fattori fondamentali per accelerare la transizione completa a un'industria europea basata sulle risorse biologiche rinnovabili.

Le regioni sono più vicine ai cittadini e costituiscono un punto di congiunzione tra gli istituti di ricerca, le imprese, le autorità locali e regionali e la società civile; svolgono quindi un ruolo importante nel processo di sensibilizzazione del pubblico e dovrebbero essere inserite nel testo.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 ter) Tenendo debitamente conto delle sinergie auspicate tra Orizzonte 2020 e i Fondi strutturali, nonché i programmi di finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo nazionali e regionali pertinenti, è opportuno incoraggiare le regioni dell'Unione a contribuire proattivamente alle attività dell'impresa comune Bioindustrie, ad esempio fornendo un sostegno finanziario alle infrastrutture di ricerca pertinenti, elaborando proposte, sfruttando i risultati della ricerca o le attività di rete degli attori interessati, al fine di promuovere l'impatto regionale delle attività dell'impresa comune Bioindustrie e il loro potenziale in termini di creazione di posti di lavoro e promozione della crescita a livello regionale.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Per raggiungere i suoi obiettivi è opportuno che l'impresa comune Bioindustrie fornisca un sostegno finanziario principalmente sotto forma di sovvenzioni a partecipanti selezionati in esito a un invito a presentare proposte aperto e competitivo.

(20) Per raggiungere i suoi obiettivi e assicurare pari vantaggi anche agli operatori e ai finanziatori più piccoli è opportuno che l'impresa comune Bioindustrie fornisca il contributo dell'UE alle azioni mediante procedure aperte e trasparenti principalmente sotto forma di sovvenzioni a partecipanti selezionati in esito a un invito a presentare proposte aperto, trasparente e competitivo.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22) I loro contributi dovranno riguardare anche le attività supplementari che i partner privati dovranno intraprendere, come stabilito nei piani di attività supplementari; per avere una visione corretta dell'effetto leva è necessario che tali attività supplementari costituiscano contributi alla più ampia iniziativa tecnologica congiunta per le bioindustrie.

(22) I loro contributi dovranno riguardare anche le attività supplementari che i partner privati dovranno intraprendere, come stabilito nei piani di attività supplementari e presentato in una relazione annuale; per avere una visione corretta dell'effetto leva è necessario che tali attività supplementari costituiscano contributi alla più ampia iniziativa tecnologica congiunta per le bioindustrie.

(Cfr. emendamento all'articolo 4, paragrafo 4)

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(23 bis) La deroga al regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del... 2013, che stabilisce le regole di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e di innovazione "Orizzonte 2020" (2014-2020), prevista dal presente regolamento, appare motivata da esigenze operative specifiche.

Motivazione

Il relatore desidera affermare già in questa fase che la deroga sembra accettabile. Per ottenere un livello ottimale di effetto leva sugli investimenti privati, l'impresa comune Bioindustrie limita il finanziamento dell'Unione ad azioni nel settore della bioindustria diverse dalle azioni di innovazione solo alle seguenti tipologie di partecipanti: le PMI; gli istituti di istruzione secondaria o superiore; i soggetti giuridici senza scopo di lucro, compresi quelli che effettuano ricerca o sviluppo tecnologico come uno dei loro principali obiettivi; il CCR; le organizzazioni internazionali di interesse europeo.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24) Il contributo finanziario dell'Unione all'impresa comune Bioindustrie deve essere gestito in conformità al principio di sana gestione finanziaria e alle regole applicabili sulla gestione indiretta stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e dal regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/201227.

(24) Il contributo finanziario dell'Unione all'impresa comune Bioindustrie deve essere gestito in conformità al principio di sana gestione finanziaria e alle regole applicabili sulla gestione indiretta stabilite dall'articolo 60, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e dal regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 201227.

__________________

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27 GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.

27 Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 bis) Fatta salva la valutazione intermedia di cui all'articolo 11 e in conformità dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1291/2013 e nell'ambito della valutazione intermedia di Orizzonte 2020, le iniziative tecnologiche congiunte, in quanto strumento di finanziamento specifico di Orizzonte 2020, dovrebbero essere oggetto di una valutazione approfondita che analizzi, tra l'altro, l'apertura, la trasparenza e l'efficienza dei partenariati pubblico-privato sulla base dell'articolo 187 del TFUE.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27) Il revisore interno della Commissione esercita nei confronti dell'impresa comune Bioindustrie le stesse competenze di cui dispone nei confronti della Commissione.

(27) Il revisore interno della Commissione esercita nei confronti dell'impresa comune Bioindustrie le stesse competenze di cui dispone nei confronti della Commissione. Lo stesso dicasi per il Parlamento europeo e la Corte dei conti.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28) In conformità all'articolo 287, paragrafo 1, del trattato, l'atto costitutivo di organi o organismi creati dall'Unione può escludere l'esame dei conti delle entrate e delle spese dei medesimi da parte della Corte dei conti. In conformità all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, i conti degli organismi ai sensi dell'articolo 209 del medesimo regolamento devono essere esaminati da un organismo di revisione contabile indipendente che deve emettere un parere, tra l'altro, sull'affidabilità dei conti e sulla legittimità e regolarità delle transazioni sottostanti. Per evitare la duplicazione del controllo dei conti è giustificato prevedere che i conti dell'impresa comune Bioindustrie non siano soggetti all'esame della Corte dei conti.

(28) In deroga all'articolo 60, paragrafo 7, e all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune Bioindustrie dovrebbe essere dato dal Parlamento europeo su raccomandazione del Consiglio. Pertanto, gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 60, paragrafo 5, non dovrebbero applicarsi al contributo finanziario dell'Unione all'impresa comune Bioindustrie ma dovrebbero essere allineati il più possibile a quelli previsti per gli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. La revisione contabile e il controllo della legalità e della regolarità delle operazioni sottostanti dovrebbero essere effettuate dalla Corte dei conti.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(28 bis) L'impresa comune Bioindustrie dovrebbe operare in modo trasparente fornendo ai suoi organismi competenti tutte le informazioni pertinenti disponibili e promuovendo le proprie attività.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 bis) In considerazione dell'obiettivo generale di Orizzonte 2020 di pervenire a una maggiore semplificazione e armonizzazione nel panorama del finanziamento della ricerca e dell'innovazione a livello europeo, le imprese comuni dovrebbero evitare di applicare insiemi di norme diversi da quelli stabiliti da Orizzonte 2020.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Considerando 30 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 ter) Per contribuire a colmare il divario in materia di ricerca e innovazione in Europa, è necessario sviluppare la complementarietà e strette sinergie con i Fondi strutturali. Ove possibile, è opportuno promuovere l'interoperabilità dei due strumenti. I finanziamenti cumulativi o combinati dovrebbero essere incoraggiati. In tale contesto, gli interventi dovrebbero mirare a sfruttare appieno le risorse dell'ingegno europeo, ottimizzando così l'impatto economico e sociale della ricerca e dell'innovazione; sebbene distinti dalle politiche e dagli interventi dei fondi a titolo della politica di coesione, saranno nel contempo ad essi complementari.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Considerando 30 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 quater) Considerando l'importanza della ricerca di base per l'emergere di idee da cui scaturiscano future innovazioni, sono necessari inviti a presentare proposte per progetti collaborativi di ricerca e sviluppo nel settore della ricerca biotecnologica nell'ambito di Orizzonte 2020, in aggiunta e in parallelo alle attività dell'impresa comune Bioindustrie, in particolare per quanto riguarda la ricerca ai livelli di preparazione tecnologica da 1 a 4.

Motivazione

Conformemente al regolamento Orizzonte 2020, vanno incluse in regolari inviti a presentare proposte dei programmi di lavoro di Orizzonte 2020 anche le attività di R&S nell'ambito delle ITC. Nel caso delle bioindustrie, la ricerca collaborativa deve essere svolta in parallelo con le attività delle bioindustrie a livelli di preparazione tecnologica inferiori, per coinvolgere maggiormente le università e le PMI nella ricerca biotecnologica finanziata dall'UE, assicurare il giusto equilibrio tra livelli di preparazione tecnologica superiori e inferiori, creare un contesto di ricerca competitivo e promuovere l'innovazione futura.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Considerando 30 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 quinquies) Tenendo debitamente conto delle sinergie auspicate tra Orizzonte 2020 e i Fondi strutturali, nonché i programmi di finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo nazionali e regionali pertinenti, è opportuno incoraggiare le regioni dell'Unione a contribuire proattivamente alle attività dell'impresa comune Bioindustrie, ad esempio fornendo un sostegno finanziario alle infrastrutture di ricerca pertinenti, elaborando proposte, sfruttando i risultati della ricerca o le attività di rete degli attori interessati, al fine di promuovere l'impatto regionale delle attività dell'impresa comune Bioindustrie e il loro potenziale in termini di creazione di posti di lavoro e promozione della crescita a livello regionale.

Motivazione

Il Parlamento europeo è riuscito a far inserire nel regolamento quadro Orizzonte 2020 un nuovo articolo che chiede esplicitamente maggiori sinergie tra Orizzonte 2020 e i Fondi strutturali. In tale contesto, le ITC non devono costituire un'eccezione. Occorre incoraggiare le regioni a contribuire alle loro attività, in particolare in considerazione del loro enorme potenziale per il rafforzamento dei cluster regionali.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Considerando 30 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 sexies) È opportuno adottare misure che promuovano la partecipazione delle PMI, delle università e dei centri di ricerca. In tale contesto, è necessario individuare ed eliminare le barriere che ostacolano la partecipazione di nuovi soggetti al programma.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

1. Ai fini dell'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta per le bioindustrie, è costituita un'impresa comune ai sensi dell'articolo 187 del trattato (in seguito "impresa comune Bioindustrie") per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2024.

1. Ai fini dell'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta per le bioindustrie, è costituita un'impresa comune ai sensi dell'articolo 187 del TFUE (in seguito "impresa comune Bioindustrie") per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2024. Per tenere conto della durata del programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020" (2014-2020), tutti gli inviti a presentare proposte sono lanciati entro il 31 dicembre 2020.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) contribuire all'attuazione del regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del... 2013, che istituisce Orizzonte 2020 — il programma quadro per la ricerca e l'innovazione (2014-2020), in particolare della parte … della decisione …/2013/UE del Consiglio, del… 2013, che istituisce il programma specifico Orizzonte 2020;

a) contribuire all'attuazione del regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del... 2013, che istituisce Orizzonte 2020 — il programma quadro per la ricerca e l'innovazione (2014-2020), in particolare affrontando le priorità di ricerca e innovazione definite nelle parti II.1 e III.2 della decisione …/2013/UE del Consiglio, del… 2013, che istituisce il programma specifico Orizzonte 2020;

Motivazione

Integrazione per rendere più esplicito il fatto che l'iniziativa tecnologica congiunta deve seguire gli obiettivi di ricerca e innovazione stabiliti in Orizzonte 2020.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) contribuire agli obiettivi dell'iniziativa tecnologica congiunta per le bioindustrie per conseguire un'economia più efficiente nell'impiego delle risorse, più sostenibile e a basse emissioni di carbonio e per incrementare la crescita economica e l'occupazione, in particolare nelle zone rurali, attraverso lo sviluppo di bioindustrie sostenibili e competitive in Europa, che si avvalgono di bioraffinerie avanzate che trasformano biomassa ottenuta in maniera sostenibile; e in particolare:

b) contribuire agli obiettivi dell'iniziativa tecnologica congiunta per le bioindustrie per conseguire un'economia più efficiente nell'impiego delle risorse, più sostenibile e a basse emissioni di carbonio e per accelerare la crescita economica e incrementare l'occupazione, in particolare nelle zone rurali e nelle zone che dispongono di ingenti risorse di biomassa nonché delle potenzialità per lo sviluppo di bioprodotti, attraverso lo sviluppo di bioindustrie sostenibili e competitive in Europa, che si avvalgono di bioraffinerie avanzate che trasformano biomassa ottenuta in maniera sostenibile; e in particolare:

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) promuovere la partecipazione alle sue attività delle piccole e medie imprese (PMI), conformemente agli obiettivi del programma quadro Orizzonte 2020;

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) dimostrare le tecnologie che permettono di creare nuovi componenti chimici di base, nuovi materiali e nuovi prodotti di consumo a partire da biomassa prodotta in Europa, in sostituzione di fattori di produzione a base fossile;

c) dimostrare e promuovere le soluzioni tecnologiche su larga e piccola scala che permettono di creare nuovi componenti chimici di base, nuovi materiali e nuovi prodotti di consumo a partire da biomassa prodotta in modo sostenibile in Europa, in sostituzione di fattori di produzione a base fossile; sostenere inoltre l'innovazione e la ricerca di nuove opportunità di crescita che consentano di sfruttare appieno il capitale intellettuale;

Motivazione

Una promozione migliore e più efficace delle tecnologie di innovazione accelererà il loro utilizzo in tutte le fasi della catena del biovalore.

Utilizzando pienamente il capitale intellettuale (le risorse umane delle imprese, gli esperti e gli scienziati) sarà accelerato lo sviluppo dell'impresa comune Bioindustrie e di tutte le azioni volte a promuovere una fiorente bioeconomia e sarà in tal modo rafforzata la competitività dell'Europa a livello mondiale.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) sviluppare modelli di impresa basati sull'integrazione degli attori economici lungo tutta la catena del valore, dall'approvvigionamento in biomassa delle bioraffinerie fino ai consumatori di biomateriali, prodotti biochimici e biocarburanti, anche creando nuove interconnessioni intersettoriali e promuovendo la creazione di poli industriali e

d) sviluppare modelli di impresa basati sull'integrazione degli attori economici lungo tutta la catena del valore, dall'approvvigionamento in biomassa delle bioraffinerie fino ai consumatori di biomateriali, prodotti biochimici e biocarburanti, anche creando nuove interconnessioni intersettoriali e promuovendo la creazione di poli industriali nonché lo sviluppo della cooperazione interregionale e transnazionale, e

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) creare impianti modello di bioraffinazione capaci di diffondere modelli tecnologici e d'impresa per i biomateriali, i prodotti biochimici e i biocarburanti e di dimostrare i miglioramenti in termini di costi e di prestazioni a livelli tali da risultare concorrenziali con le alternative a base fossile.

e) creare impianti modello di bioraffinazione capaci di diffondere modelli tecnologici e d'impresa sostenibili per i biomateriali, i prodotti biochimici e i biocarburanti e di dimostrare i miglioramenti in termini di costi e di prestazioni a livelli tali da risultare concorrenziali con le alternative a base fossile.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera e bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis) garantire che i risultati delle ricerche sulle tecnologie innovative connesse alla bioeconomia siano comunicati a tutti i soggetti, compresi i singoli agricoltori, in modo tale che tutti ne possano trarre il massimo vantaggio.

Motivazione

Le attuali condizioni strutturali dell'agricoltura e dei settori connessi, così come le risorse proprie eccessivamente ridotte, fanno sì che gli operatori non sempre dispongano delle informazioni su come accedere alle tecnologie innovative disponibili. Emergono problemi anche per quanto riguarda la rapida applicazione pratica delle conoscenze scientifiche.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 2 bis

 

Ambito delle attività

 

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, il programma di ricerca Bioindustrie può finanziare attività di ricerca e sviluppo ai livelli di preparazione tecnologica da 2 a 6.

 

2. Qualora il programma di ricerca Bioindustrie preveda attività di innovazione ai livelli di preparazione tecnologica 7 e 8, i tassi di finanziamento per le azioni indirette sono ridotti a norma dell'[articolo 22] delle regole di partecipazione stabilite da Orizzonte 2020.

Motivazione

Il presente articolo mira a chiarire l'ambito delle attività dell'impresa comune Bioindustrie, in particolare per quanto attiene ai livelli di preparazione tecnologica (TRL) coperti dal suo programma di ricerca. Le regole di partecipazione prevedono altresì di tenere maggiormente conto del concetto di TRL per stabilire i livelli del finanziamento. Il presente articolo riprende questo aspetto in considerazione dei tassi di finanziamento utilizzati nelle azioni indirette.

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il contributo massimo dell'Unione, compresi gli stanziamenti dei paesi dell'EFTA, all'impresa comune Bioindustrie a copertura dei costi amministrativi e operativi ammonta a 1000 Mio EUR. Il contributo è versato a partire dagli stanziamenti del bilancio generale dell'Unione assegnati al programma specifico Orizzonte 2020 che attua il programma quadro Orizzonte 2020 in conformità alle pertinenti disposizioni dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto iv), e degli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per gli organismi di cui all'articolo 209 del medesimo regolamento.

1. Il contributo massimo dell'Unione, compresi i contributi dei paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), all'impresa comune Bioindustrie a copertura dei costi amministrativi e operativi ammonta a 950 Mio EUR. Il contributo è versato a partire dagli stanziamenti del bilancio generale dell'Unione assegnati al programma quadro Orizzonte 2020 e in particolare dagli stanziamenti previsti per gli obiettivi specifici "Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali" e "Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima e bioeconomia" in conformità alle pertinenti disposizioni dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto iv), dell'articolo 60, paragrafi da 1 a 4, e dell'articolo 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per gli organismi di cui all'articolo 209 del medesimo regolamento.

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'accordo di delega di cui al paragrafo 2 tiene conto delle disposizioni stabilite dall'articolo 58, paragrafo 3, e dagli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e dall'articolo 40 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, oltre che, in particolare, dei seguenti elementi:

3. L'accordo di delega di cui al paragrafo 2 tiene conto delle disposizioni stabilite dall'articolo 58, paragrafo 3, e dall'articolo 60, paragrafi da 1 a 4, e dall'articolo 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e dall'articolo 40 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, oltre che, in particolare, dei seguenti elementi:

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) gli accordi circa la fornitura dei dati necessari a mettere la Commissione in condizione di adempiere i propri obblighi di divulgazione e comunicazione;

d) gli accordi circa la fornitura dei dati necessari a mettere la Commissione in condizione di adempiere i propri obblighi di divulgazione e comunicazione, comprese informazioni complete su tutte le proposte e gli accordi di sovvenzione e i relativi partner, che sono tempestivamente pubblicati sul portale web dei partecipanti di Orizzonte 2020;

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. I membri dell'impresa comune Bioindustrie diversi dall'Unione riferiscono entro il 31 gennaio di ogni anno al consiglio di direzione dell'impresa comune il valore dei contributi di cui al paragrafo 2 forniti in ciascuno degli esercizi finanziari precedenti.

3. I membri dell'impresa comune Bioindustrie diversi dall'Unione riferiscono entro il 31 gennaio di ogni anno al consiglio di direzione dell'impresa comune il valore dei contributi di cui al paragrafo 2 forniti in ciascuno degli esercizi finanziari precedenti. È informato tempestivamente anche il gruppo di rappresentanti degli Stati.

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Per la valutazione dei contributi di cui al paragrafo 2, lettera b) e alla clausola 12, paragrafo 3, lettera c), dello statuto figurante nell'allegato, i costi sono determinati secondo le prassi contabili abitualmente seguite dalle entità interessate, conformemente ai principi contabili del paese in cui l'entità è stabilita e ai principi contabili internazionali (International Financial Reporting Standards). I costi sono certificati da un revisore contabile esterno indipendente nominato dall'entità interessata. La valutazione dei contributi è verificata dall'impresa comune Bioindustrie. Ove persistano incertezze può essere controllata dall'impresa comune Bioindustrie.

4. Per la valutazione dei contributi di cui al paragrafo 2, lettera b) e alla clausola 12, paragrafo 3, lettera c), dello statuto figurante nell'allegato, i costi sono determinati secondo le prassi contabili abitualmente seguite dalle entità interessate, conformemente ai principi contabili del paese in cui l'entità è stabilita e ai principi contabili internazionali (International Financial Reporting Standards). I costi dei contributi di cui alla clausola 12, paragrafo 3, lettera c), dello statuto sono certificati da un revisore contabile esterno indipendente nominato dall'entità interessata. La valutazione dei contributi è verificata dall'impresa comune Bioindustrie. Ove persistano incertezze può essere controllata dall'impresa comune Bioindustrie. Le entità interessate elaborano una relazione annuale nella quale specificano le proprie attività supplementari. Tale relazione è resa pubblica.

Motivazione

Le attività supplementari che svolgono i membri privati costituiscono un'aggiunta positiva che stimola l'effetto leva dell'ITC e non devono essere sottoposte a revisione contabile. Le attività supplementari devono essere pianificate e realizzate di conseguenza, devono essere chiaramente definite come contributi in natura ed essere oggetto di un resoconto annuale. Tuttavia, tali attività non sono cofinanziate dall'Unione e pertanto devono essere esenti dal controllo, fatto salvo quello dell'impresa comune.

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

L'impresa comune Bioindustrie adotta un regolamento finanziario specifico conformemente all'articolo 209 del regolamento (CE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento (UE) n.[regolamento delegato sul regolamento finanziario tipo dei PPP].

Fatto salvo l'articolo 12, l'impresa comune Bioindustrie adotta un regolamento finanziario specifico conformemente all'articolo 209 del regolamento (CE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento (UE) n.[regolamento delegato sul regolamento finanziario tipo dei PPP].

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. In materia di responsabilità non contrattuale, l'impresa comune Bioindustrie risarcisce, conformemente ai principi generali comuni alle leggi degli Stati membri, i danni causati dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

2. In materia di responsabilità non contrattuale, l'impresa comune Bioindustrie risarcisce, conformemente ai principi generali comuni alle leggi degli Stati membri, i danni causati dal personale e dai membri del consiglio di direzione nell'esercizio delle loro funzioni.

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione esegue una valutazione intermedia dell'impresa comune Bioindustrie. La Commissione comunica le conclusioni della valutazione, corredate di osservazioni, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2018.

1. Entro il 30 giugno 2017 la Commissione organizza una valutazione intermedia indipendente dell'impresa comune Bioindustrie. La Commissione comunica le conclusioni della valutazione, corredate di osservazioni, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2017.

 

I risultati della valutazione intermedia indipendente dell'impresa comune Bioindustrie sono presi in considerazione nella valutazione intermedia di Orizzonte 2020.

 

In conformità dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1291/2013 e nell'ambito della valutazione intermedia di Orizzonte 2020, le iniziative tecnologiche congiunte, in quanto strumento di finanziamento specifico di Orizzonte 2020, sono oggetto di una valutazione approfondita che analizza, tra l'altro, l'apertura, la trasparenza e l'efficienza dei partenariati pubblico-privato sulla base dell'articolo 187 del TFUE.

 

Al fine di far fronte a situazioni impreviste o a nuovi sviluppi ed esigenze, in seguito alla valutazione intermedia di Orizzonte 2020 di cui all'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1291/2013, la Commissione può rivedere, nell'ambito della procedura di bilancio annuale, il bilancio dell'impresa comune Bioindustrie.

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 12

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il discarico dell'esecuzione del bilancio relativo al contributo dell'Unione all'impresa comune Bioindustrie fa parte del discarico dato alla Commissione dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, secondo la procedura prevista dall'articolo 319 del trattato.

Il discarico dell'esecuzione del bilancio relativo al contributo dell'Unione all'impresa comune Bioindustrie viene dato dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, secondo la procedura prevista dal regolamento finanziario dell'impresa comune Bioindustrie.

2. L'impresa comune Bioindustrie coopera pienamente con le istituzioni che intervengono nella procedura di discarico e fornisce, se del caso, ogni informazione supplementare necessaria. In questo contesto all'impresa può essere chiesto di farsi rappresentare in riunioni con le istituzioni o gli organismi competenti e di assistere l'ordinatore delegato della Commissione.

 

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Fatta salva la clausola 16, paragrafo 4, dello statuto figurante nell'allegato, l'impresa comune Bioindustrie dà accesso al personale della Commissione e ad altre persone da essa autorizzate, nonché alla Corte dei conti, alle proprie sedi e ai propri locali, e a tutte le informazioni, comprese le informazioni in formato elettronico, necessarie per l'esecuzione degli audit.

1. L'impresa comune Bioindustrie dà accesso al personale della Commissione e ad altre persone da essa autorizzate, nonché alla Corte dei conti, alle proprie sedi e ai propri locali, e a tutte le informazioni, comprese le informazioni in formato elettronico, necessarie per l'esecuzione degli audit.

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. I membri del personale dell'impresa comune, il direttore esecutivo e i membri del consiglio di direzione segnalano tempestivamente all'OLAF le frodi di cui possono essere venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o del loro mandato, a condizione che a causa di tale segnalazione non sia invocata la loro responsabilità.

Motivazione

La lotta contro la frode deve costituire una priorità dell'Unione. Questo meccanismo di segnalazione, già attivo in almeno uno Stato membro, è uno strumento molto utile a tal fine.

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Articolo 17

Testo della Commissione

Emendamento

Alle azioni finanziate dall'impresa comune Bioindustrie si applica il regolamento (UE) n. ...[regole di partecipazione e diffusione nell'ambito di Orizzonte 2020]. In conformità a tale regolamento l'impresa comune Bioindustrie è considerata un organismo di finanziamento e dà un sostegno finanziario alle azioni indirette come stabilito dalla clausola 1 dello statuto figurante nell'allegato.

Alle azioni indirette finanziate dall'impresa comune Bioindustrie si applicano il regolamento (UE) n. ...[regole di partecipazione e diffusione applicabili a Orizzonte 2020] e le decisioni della Commissione riguardanti la sua attuazione. In conformità a tale regolamento l'impresa comune Bioindustrie è considerata un organismo di finanziamento e dà un sostegno finanziario alle azioni indirette come stabilito dalla clausola 1 dello statuto figurante nell'allegato.

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Articolo 17 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Al fine di tenere conto delle esigenze operative specifiche dell'impresa comune Bioindustrie, i piani di lavoro dell'impresa comune possono derogare alle regole di partecipazione stabilite da Orizzonte 2020, per facilitare e incoraggiare la partecipazione di tipologie specifiche di partecipanti, in particolare limitando l'assegnazione di finanziamenti alle PMI, alle università, alle organizzazioni di ricerca senza scopo di lucro, al CCR e alle organizzazioni di interesse europeo.

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Articolo 17 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

In conformità dei principi di trasparenza e non discriminazione di cui all'articolo 60, paragrafo 1, e all'articolo 128, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, e all'articolo 16 del presente regolamento, gli inviti a presentare proposte organizzati dall'impresa comune Bioindustrie sono pubblicati sul portale Internet dei partecipanti di Orizzonte 2020.

Motivazione

Durante i negoziati in sede di trilogo su Orizzonte 2020, le istituzioni hanno deciso di rendere più coerenti tutte le possibilità di inviti a presentare proposte finanziate nell'ambito del suddetto programma. A tal fine, la Commissione ha promesso di promuovere la pubblicazione degli inviti a presentare proposte organizzati dalle ITC sul portale dei partecipanti di Orizzonte 2020. Tutti hanno acconsentito ad adottare quest'approccio. Il presente emendamento mira a trasformare un'autoimposizione in un obbligo giuridico, garantendo informazioni semplici e facilmente accessibili ai candidati.

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 18 bis

 

La Commissione assicura un coordinamento costante tra le attività di Orizzonte 2020 e le attività dell'impresa comune Bioindustrie, identificando regolarmente le possibili complementarità e sinergie e attuando un processo formale di coordinamento al fine di armonizzare le priorità di ricerca coperte dalla ricerca collaborativa nell'ambito del programma quadro e le attività coperte dall'impresa comune Bioindustrie.

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Allegato – parte 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) istituisce e sviluppa una stretta collaborazione a lungo termine tra l'Unione, l'industria e gli altri soggetti interessati;

c) istituisce e sviluppa una stretta collaborazione a lungo termine tra l'Unione, l'industria, il mondo accademico, gli istituti di ricerca e gli altri soggetti interessati assicurando nel contempo la più ampia partecipazione possibile sia sul piano geografico, sia in merito al numero dei partecipanti;

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Allegato – parte 1 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h) sovrintende alle attività di informazione, comunicazione, sfruttamento e divulgazione applicando, mutatis mutandis, le disposizioni dell'articolo 22 del regolamento (UE) n…/2013 [il programma quadro Orizzonte 2020];

h) sovrintende alle attività di informazione, comunicazione, promozione, sfruttamento e divulgazione applicando, mutatis mutandis, le disposizioni dell'articolo 22 del regolamento (UE) n…/2013 [il programma quadro Orizzonte 2020];

Motivazione

Una promozione migliore e più efficace delle tecnologie di innovazione accelererà il loro utilizzo in tutte le fasi della catena del biovalore.

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Allegato – parte 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) previa accettazione del presente statuto, attraverso una lettera di approvazione, il consorzio bioindustriale Aisbl (in seguito "consorzio BIC"), organizzazione senza scopo di lucro di diritto belga (numero di registrazione: 0521-857-822), con sede permanente a Bruxelles, Belgio.

b) previa accettazione del presente statuto, attraverso una delibera dell'organo di direzione, il consorzio bioindustriale Aisbl (in seguito "consorzio BIC"), organizzazione senza scopo di lucro di diritto belga (numero di registrazione: 0521-857-822), con sede permanente a Bruxelles, Belgio.

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Allegato – parte 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il consiglio di direzione valuta la domanda tenendo conto della pertinenza e del potenziale valore aggiunto del richiedente ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell'impresa comune Bioindustrie. In seguito il consiglio di direzione decide in merito alla domanda.

3. Il consiglio di direzione valuta la domanda tenendo conto della pertinenza e del potenziale valore aggiunto del richiedente ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell'impresa comune Bioindustrie. In seguito il consiglio di direzione decide in merito alla domanda. Le regole relative all'ammissione di nuovi membri sono pubbliche, trasparenti e non creano indebiti ostacoli. Qualsiasi rifiuto deve essere chiaramente motivato per iscritto e messo a disposizione del candidato e del gruppo dei rappresentanti degli Stati.

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Allegato – parte 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Qualsiasi membro può porre fine alla sua adesione all'impresa comune Bioindustrie. Il recesso acquista efficacia e diventa irrevocabile sei mesi dopo la notifica agli altri membri. Allo scadere di questo termine l'ex membro è esonerato da qualsiasi obbligo diverso da quelli approvati o assunti dall'impresa comune Bioindustrie prima del recesso.

4. Qualsiasi membro può porre fine alla sua adesione all'impresa comune Bioindustrie. Il recesso acquista efficacia e diventa irrevocabile sei mesi dopo la notifica agli altri membri. Allo scadere di questo termine l'ex membro è esonerato da qualsiasi obbligo diverso da quelli approvati o assunti dall'impresa comune Bioindustrie prima del recesso. In caso di recesso, viene istituito un conto fra il membro che si ritira e l'impresa comune Bioindustrie per il saldo degli obblighi finanziari.

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Allegato – parte 6 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Il presidente del gruppo di rappresentanti degli Stati ha il diritto di partecipare alle riunioni del consiglio di direzione in qualità di osservatore.

Il presidente del gruppo di rappresentanti degli Stati ha il diritto di partecipare alle riunioni del consiglio di direzione e alle sue delibere, ma non ha diritto di voto.

Motivazione

Il gruppo di rappresentanti degli Stati e il comitato scientifico sono organi consultivi dell'impresa comune Bioindustrie, conformemente al punto 4, paragrafo 2, dello statuto. Affinché svolgano tale ruolo in modo appropriato, occorre garantire loro il diritto di partecipare alle riunioni del consiglio di direzione e alle relative delibere. Chi svolge una funzione consultiva deve avere il diritto di esprimersi.

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Allegato – parte 6 – paragrafo 3 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il presidente del comitato scientifico ha diritto di partecipare alle riunioni del consiglio di direzione e alle sue delibere, ma non ha diritto di voto.

Emendamento  55

Proposta di regolamento

Allegato – parte 6 – paragrafo 3 – comma 6

Testo della Commissione

Emendamento

Il consiglio di direzione adotta il proprio regolamento interno.

Il consiglio di direzione adotta il proprio regolamento interno e lo rende pubblico.

Emendamento  56

Proposta di regolamento

Allegato – parte 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. La Commissione garantisce che le attività di Orizzonte 2020 e le attività dell'impresa comune Bioindustrie siano costantemente coordinate. A tal fine, essa individua regolarmente le possibili complementarità e sinergie, ivi comprese le sovrapposizioni positive, e attua un processo formale di coordinamento al fine di armonizzare le priorità di ricerca coperte dalla ricerca collaborativa nell'ambito del programma quadro e le attività coperte dall'impresa comune Bioindustrie.

Motivazione

Vi è una necessità urgente di coordinare le attività di ricerca nell'ambito del programma quadro e le attività realizzate nell'ambito delle ITC, ivi compresa la gestione delle sovrapposizioni auspicabili e delle necessarie sinergie e complementarità. Naturalmente, si tratta di un compito che sarebbe svolto al meglio dalla Commissione, il cui ruolo nella struttura direttiva delle ITC (50% dei voti) le consentirebbe di disporre degli strumenti necessari a tal fine.

Emendamento  57

Proposta di regolamento

Allegato – parte 7 – paragrafo 2 – lettera m

Testo della Commissione

Emendamento

m) approva gli inviti a presentare proposte e, se del caso, le connesse regole di presentazione, valutazione, selezione, aggiudicazione e procedure di revisione;

m) approva gli inviti a presentare proposte;

Motivazione

Si applicano, mutatis mutandis, le regole per le procedure di presentazione, valutazione, selezione, aggiudicazione dei contratti e revisione di Orizzonte 2020.

Emendamento  58

Proposta di regolamento

Allegato – parte 7 – paragrafo 2 – lettera n

Testo della Commissione

Emendamento

n) approva l'elenco delle azioni selezionate per il finanziamento;

n) approva l'elenco delle azioni selezionate per il finanziamento sulla base della graduatoria stilata da un gruppo di esperti indipendenti conformemente all'articolo 37 delle regole di partecipazione definite da Orizzonte 2020;

Emendamento  59

Proposta di regolamento

Allegato – parte 7 – paragrafo 2 – lettera o bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

o bis) informa regolarmente il gruppo di rappresentanti degli Stati e il comitato scientifico di tutte le questioni afferenti al loro ruolo consultivo;

Motivazione

Affinché possano svolgere il loro ruolo di organi consultivi nell'ambito dell'impresa comune Bioindustrie, il gruppo di rappresentanti degli Stati e il comitato scientifico devono ricevere informazioni adeguate su tutte le questioni pertinenti.

Emendamento  60

Proposta di regolamento

Allegato – parte 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di direzione, sulla base di un elenco di candidati proposto dalla Commissione, secondo una procedura di selezione aperta e trasparente. La Commissione associa opportunamente alla procedura di selezione una rappresentanza degli altri membri dell'impresa comune Bioindustrie.

Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di direzione, sulla base di un elenco di candidati proposto dalla Commissione, secondo una procedura di selezione aperta e trasparente. La Commissione associa opportunamente alla procedura di selezione una rappresentanza degli altri membri dell'impresa comune Bioindustrie. Il Parlamento europeo ha il diritto di opporsi.

Emendamento  61

Proposta di regolamento

Allegato – parte 9 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) presenta per approvazione al consiglio di direzione i conti annuali;

c) adotta i conti annuali per sottoporli all'approvazione del consiglio di direzione;

Emendamento  62

Proposta di regolamento

Allegato – parte 9 – paragrafo 4 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

k bis) elabora una relazione annuale sui progressi relativi alle attività di ricerca e sviluppo, in collaborazione con il dipartimento comunicazione dell'impresa comune Bioindustrie;

Motivazione

Sarebbe auspicabile diffondere regolarmente maggiori informazioni facilmente accessibili sui progressi e i risultati dell'ITC, al fine di migliorarne la visibilità e sensibilizzare l'opinione pubblica sui traguardi da essa raggiunti.

Emendamento  63

Proposta di regolamento

Allegato – parte 9 – paragrafo 4 – lettera m bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

m bis) dà tempestivamente seguito a tutte le raccomandazioni risultanti dalla valutazione intermedia dell'impresa comune Bioindustrie e da qualsiasi altra valutazione pertinente delle attività dell'impresa comune Bioindustrie.

Emendamento  64

Proposta di regolamento

Allegato – parte 9 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) gestisce gli inviti a presentare proposte in base al piano di lavoro annuale e gestisce le convenzioni o le decisioni di sovvenzione, compreso il loro coordinamento;

b) gestisce gli inviti a presentare proposte, inclusa la valutazione di un gruppo di esperti indipendenti, in base al piano di lavoro annuale e gestisce le convenzioni o le decisioni di sovvenzione, compreso il loro coordinamento;

Emendamento  65

Proposta di regolamento

Allegato – parte 9 – paragrafo 5 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis) vigila sul sistema d'informazione e di promozione per un'ampia partecipazione alle attività dell'impresa comune, in particolare gli inviti a presentare proposte, assicurando un collegamento al sistema dei punti di contatto nazionali.

Emendamento  66

Proposta di regolamento

Allegato – parte 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. I membri riflettono una rappresentanza equilibrata di esperti riconosciuti a livello mondiale provenienti dal mondo accademico, dal settore, da piccole e medie imprese, da organizzazioni non governative e da organismi di regolamentazione. Collettivamente, i membri del comitato scientifico possiedono le competenze e le conoscenze scientifiche nel settore tecnico necessarie per elaborare raccomandazioni su base scientifica all'impresa comune Bioindustrie.

2. I membri riflettono una rappresentanza equilibrata di esperti riconosciuti a livello mondiale provenienti dal mondo accademico, dal settore, da piccole e medie imprese, da organizzazioni non governative e da organismi di regolamentazione. Collettivamente, i membri del comitato scientifico possiedono le competenze e le conoscenze scientifiche nel settore tecnico necessarie per elaborare raccomandazioni su base scientifica all'impresa comune Bioindustrie. La composizione del comitato scientifico mira a conseguire la parità di genere, conformemente all'articolo 16 del programma quadro Orizzonte 2020.

Emendamento  67

Proposta di regolamento

Allegato – parte 10 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) dà il proprio parere sulle priorità scientifiche da trattare nei piani di lavori annuali;

a) dà il proprio parere sulle priorità scientifiche da trattare nei piani di lavori annuali, inclusi i testi dei progetti di inviti a presentare proposte;

Emendamento  68

Proposta di regolamento

Allegato – parte 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Il comitato scientifico si riunisce almeno una volta l'anno. Le riunioni sono convocate dal presidente.

5. Il comitato scientifico si riunisce almeno due volte l'anno. Le riunioni sono convocate dal presidente.

Emendamento  69

Proposta di regolamento

Allegato – parte 10 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis. Il comitato scientifico riceve regolarmente informazioni, in particolare sulla partecipazione alle azioni indirette finanziate dall'impresa comune Bioindustrie, sul risultato di ciascun invito a presentare proposte e l'esecuzione di ciascun progetto, sulle sinergie con altri programmi dell'Unione pertinenti, sull'esecuzione del bilancio dell'impresa comune Bioindustrie e sulla diffusione e lo sfruttamento dei risultati della ricerca.

Emendamento  70

Proposta di regolamento

Allegato – parte 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Il comitato scientifico adotta il proprio regolamento interno.

7. Il comitato scientifico adotta il proprio regolamento interno e lo rende pubblico.

Emendamento  71

Proposta di regolamento

Allegato – parte 11 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il gruppo di rappresentanti degli Stati si riunisce almeno una volta l'anno. Le riunioni sono convocate dal presidente. Il direttore esecutivo e il presidente del consiglio di direzione o i rispettivi rappresentanti partecipano alle riunioni.

Il gruppo di rappresentanti degli Stati si riunisce almeno due volte l'anno. Le riunioni sono convocate dal presidente. Il direttore esecutivo e il presidente del consiglio di direzione o i rispettivi rappresentanti partecipano alle riunioni.

Emendamento  72

Proposta di regolamento

Allegato – parte 11 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) legami con il programma quadro Orizzonte 2020;

c) conformità con il programma quadro Orizzonte 2020;

Emendamento  73

Proposta di regolamento

Allegato – parte 11 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) piani di lavoro annuali;

d) piani di lavoro annuali, inclusi i testi dei progetti di inviti a presentare proposte;

Emendamento  74

Proposta di regolamento

Allegato – parte 11 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis) opportunità di includere una determinata priorità di ricerca coperta dall'impresa comune Bioindustrie nei regolari inviti a presentare proposte del programma Orizzonte 2020, al fine di creare nuove sinergie con attività di ricerca e innovazione d'importanza strategica;

Emendamento  75

Proposta di regolamento

Allegato – parte 11 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) stato di avanzamento dei pertinenti programmi nazionali o regionali di ricerca e innovazione e individuazione dei potenziali settori di cooperazione, in particolare diffusione delle relative tecnologie;

a) stato di avanzamento dei pertinenti programmi nazionali o regionali di ricerca e innovazione e individuazione dei potenziali settori di cooperazione, in particolare diffusione delle relative tecnologie per consentire sinergie ed evitare sovrapposizioni;

Emendamento  76

Proposta di regolamento

Allegato – parte 11 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il gruppo di rappresentanti degli Stati riceve regolarmente informazioni, in particolare sulla partecipazione alle azioni indirette finanziate dall'impresa comune Bioindustrie, sul risultato di ciascun invito a presentare proposte e l'esecuzione di ciascun progetto, sulle sinergie con altri programmi dell'Unione pertinenti, sull'esecuzione del bilancio di Bioindustrie e sulla diffusione e lo sfruttamento dei risultati della ricerca.

Motivazione

Affinché possa svolgere il suo ruolo di organo consultivo nell'ambito dell'impresa comune Bioindustrie, il gruppo di rappresentanti degli Stati riceve informazioni adeguate su tutte le questioni pertinenti.

Emendamento  77

Proposta di regolamento

Allegato – parte 11 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Il gruppo di rappresentanti degli Stati adotta il proprio regolamento interno.

6. Il gruppo di rappresentanti degli Stati adotta il proprio regolamento interno e lo rende pubblico.

Emendamento  78

Proposta di regolamento

Allegato – parte 16

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il direttore esecutivo riferisce ogni anno al consiglio di direzione in merito al proprio operato, conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune Bioindustrie.

1. Il direttore esecutivo riferisce ogni anno al consiglio di direzione in merito al proprio operato, conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune Bioindustrie.

Entro il 15 febbraio di ogni anno, il direttore esecutivo presenta per approvazione al consiglio di direzione un rapporto annuale di attività sui progressi compiuti dall'impresa comune Bioindustrie durante l'anno civile precedente, in particolare rispetto al piano di lavoro di quell'anno. Il rapporto contiene, tra le altre cose, informazioni sui seguenti aspetti:

Entro due mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, il direttore esecutivo presenta per approvazione al consiglio di direzione un rapporto annuale di attività sui progressi compiuti dall'impresa comune Bioindustrie durante l'anno civile precedente, in particolare rispetto al piano di lavoro di quell'anno. Il rapporto contiene, tra le altre cose, informazioni sui seguenti aspetti:

a) attività di ricerca, d'innovazione e altre azioni realizzate, con le voci di spesa corrispondenti;

a) attività di ricerca, d'innovazione e altre azioni realizzate, con le voci di spesa corrispondenti;

b) le azioni presentate, suddivise per tipo di partecipante, comprese le PMI, e per paese;

b) le azioni presentate, suddivise per tipo di partecipante, comprese le PMI, e per paese;

c) le azioni selezionate per finanziamento, suddivise per tipo di partecipante, comprese le PMI, e per paese, con l'indicazione del contributo erogato dall'impresa comune Bioindustrie ai singoli partecipanti e alle singole azioni.

c) le azioni selezionate per finanziamento, suddivise per tipo di partecipante, comprese le PMI, e per paese, con l'indicazione del contributo erogato dall'impresa comune Bioindustrie ai singoli partecipanti e alle singole azioni.

2. Una volta approvato dal consiglio di direzione, il rapporto annuale di attività è reso pubblico.

2. Una volta approvato dal consiglio di direzione, il rapporto annuale di attività è reso pubblico.

3. L'impresa comune Bioindustrie presenta relazioni annuali alla Commissione conformemente all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

3. Entro il 1° marzo, il contabile dell'impresa comune Bioindustrie trasmette i conti provvisori dell'esercizio precedente, al contabile della Commissione e alla Corte dei conti.

4. A norma dell'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, i conti dell'impresa comune Bioindustrie sono esaminati da un organismo di revisione contabile indipendente.

Entro il 31 marzo, l'impresa comune Bioindustrie trasmette altresì la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio precedente al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

I conti dell'impresa comune Bioindustrie non sono esaminati dalla Corte dei conti.

Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'impresa comune Bioindustrie, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 148 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il contabile redige i conti definitivi dell'impresa comune Bioindustrie e il direttore esecutivo li trasmette, per parere, al consiglio di direzione.

 

Il consiglio di direzione esprime il suo parere sui conti definitivi dell'impresa comune Bioindustrie.

 

Entro il 1° luglio, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi dell'esercizio precedente, corredati del parere del consiglio di direzione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

 

Entro il 15 novembre, i conti definitivi dell'esercizio precedente sono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Entro il 30 settembre, il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni da essa formulate nel quadro della sua relazione annuale per l'esercizio precedente. Il direttore esecutivo trasmette tale risposta anche al consiglio di direzione.

 

Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, conformemente all'articolo 165, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 966/2012, tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in oggetto.

Emendamento  79

Proposta di regolamento

Allegato – parte 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il consiglio di direzione dell'impresa comune Bioindustrie può adottare norme per la prevenzione e la risoluzione dei conflitti di interessi che riguardino i membri, gli organi e il personale della stessa. Tali norme prescrivono, in particolare, ai rappresentanti dei membri dell'impresa comune Bioindustrie che siedono nel consiglio di direzione di evitare ogni conflitto di interessi.

2. Il consiglio di direzione dell'impresa comune Bioindustrie adotta norme per la prevenzione e la risoluzione dei conflitti di interessi che riguardino i membri, gli organi e il personale della stessa. Tali norme prescrivono, in particolare, ai rappresentanti dei membri dell'impresa comune Bioindustrie che siedono nel consiglio di direzione di evitare ogni conflitto di interessi.

Emendamento  80

Proposta di regolamento

Allegato – parte 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Durante la procedura di liquidazione dell'impresa comune Bioindustrie, le attività sono utilizzate per coprire le passività e le spese di liquidazione. Qualsiasi eccedenza è distribuita fra i membri esistenti al momento della liquidazione, proporzionalmente ai loro contributi finanziari all'impresa comune. Qualsiasi eccedenza a favore dell'Unione è restituita al bilancio dell'Unione.

4. Durante la procedura di liquidazione dell'impresa comune Bioindustrie, le attività sono utilizzate per coprire le passività e le spese di liquidazione. Qualsiasi eccedenza è distribuita fra i membri esistenti al momento della liquidazione, proporzionalmente ai loro contributi finanziari all'impresa comune. Qualsiasi eccedenza a favore dell'Unione è restituita al programma specifico di attuazione del programma quadro Orizzonte 2020 nell'ambito del bilancio dell'Unione.

MOTIVAZIONE

Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione per un regolamento del Consiglio sull'impresa comune Bioindustrie come importante componente del pacchetto Investimenti per l'innovazione di Orizzonte 2020. L'impresa comune si fonda sull'esperienza degli scorsi anni in cui l'UE ha finanziato un'ampia gamma di progetti che contribuiscono al progresso delle bioindustrie. La natura transnazionale e complessa di questa grande sfida nel campo della ricerca e dell'innovazione richiede un raggruppamento di conoscenze tra loro complementari e di risorse finanziarie che vanno al di là dei singoli settori e delle frontiere nazionali. L'iniziativa tecnologica congiunta proposta consentirà il necessario coordinamento in materia di programma e risorse.

Relativamente agli emendamenti prevalentemente orizzontali, il relatore è del parere che l'attuazione di Orizzonte 2020 mediante PPP ai sensi dell'articolo 187 debba essere aperta, trasparente, efficiente ed efficace e debba consentire la partecipazione a un'ampia serie di parti interessate attive negli specifici settori. Il relatore ha pertanto sottolineato l'importanza del rispetto dei principi concordati nel corso dei negoziati su Orizzonte 2020 relativamente ai PPP e agli obiettivi che devono raggiungere. Si tratta di un punto particolarmente importante ai fini dell'apertura e della trasparenza.

L'impresa comune Bioindustrie, in quanto misura attuativa di Orizzonte 2020, deve naturalmente essere in linea con le priorità di ricerca e innovazione di Orizzonte 2020 come definite nelle parti "Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali" e "Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima e bioeconomia". Il relatore, mediante gli emendamenti, ha messo in evidenza tale legame diretto.

Infine, il relatore desidera ricordare che l'impresa comune sarà attuata conformemente alle regole di partecipazione previste per Orizzonte 2020 con una deroga: per ottenere un livello ottimale di effetto leva sugli investimenti privati, l'impresa comune Bioindustrie limita il finanziamento dell'Unione ad azioni nel settore della bioindustria diverse da azioni di innovazione solo alle seguenti tipologie di partecipanti: PMI; gli istituti di istruzione secondaria o superiore; i soggetti giuridici senza scopo di lucro, compresi quelli che effettuano ricerca o sviluppo tecnologico come uno dei loro principali obiettivi; il CCR; organizzazioni internazionali di interesse europeo. Senza voler prefigurare la procedura formale sugli atti delegati, il relatore desidera affermare già in questa fase che la deroga sembra accettabile.

PARERE della commissione per lo sviluppo regionale (18.12.2013)

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Consiglio sull'impresa comune Bioindustrie
(COM(2013)0496 – C7‑0257/2013 – 2013/0241(NLE))

Relatore per parere: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Il regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... 2013, che istituisce Orizzonte 2020 — il programma quadro per la ricerca e l'innovazione (2014-2020)20 mira a conseguire un impatto maggiore sulla ricerca e sull'innovazione associando i finanziamenti del programma quadro Orizzonte 2020 con quelli del settore privato nell'ambito di un partenariato pubblico-privato in settori chiave, nei quali la ricerca e l'innovazione possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi complessivi dell'Unione in fatto di competitività e ad affrontare le sfide societali. La partecipazione dell'Unione a questi partenariati può assumere la forma di contributo finanziario a imprese comuni costituite in virtù dell'articolo 187 del trattato come previsto dalla decisione n. 1982/2006/CE.

(3) Il regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... 2013, che istituisce Orizzonte 2020 — il programma quadro per la ricerca e l'innovazione (2014-2020)20 mira a conseguire un impatto maggiore sulla ricerca e sull'innovazione associando i finanziamenti del programma quadro Orizzonte 2020 con quelli del settore privato nell'ambito di un partenariato pubblico-privato in settori chiave, nei quali la ricerca e l'innovazione possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi complessivi dell'Unione in fatto di competitività, a incoraggiare gli investimenti privati e ad affrontare le sfide societali. I partenariati in questione dovrebbero fondarsi su un impegno a lungo termine che comprenda un contributo equilibrato di tutti i partner, rendere conto del conseguimento dei propri obiettivi ed essere in linea con gli obiettivi strategici dell'Unione in materia di ricerca, sviluppo e innovazione. La governance e il funzionamento di tali partenariati dovrebbero essere aperti, trasparenti ed efficaci e offrire la possibilità di partecipare a un'ampia gamma di soggetti interessati attivi nei rispettivi settori specifici. La partecipazione dell'Unione a questi partenariati può assumere la forma di contributo finanziario a imprese comuni costituite in virtù dell'articolo 187 del trattato come previsto dalla decisione n. 1982/2006/CE.

__________________

__________________

20 GU … [H2020 FP]

20 GU … [H2020 FP]

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Il consorzio BIC è un'organizzazione senza scopo di lucro creata per rappresentare il gruppo industriale che sostiene l'iniziativa tecnologica congiunta sulle bioindustrie. I suoi membri coprono l'intera catena del biovalore e sono costituiti da grandi industrie, piccole e medie imprese (PMI), poli regionali, sindacati europei e piattaforme tecnologiche europee. L'obiettivo del consorzio BIC è garantire e promuovere lo sviluppo tecnologico ed economico delle bioindustrie in Europa. Possono chiedere di aderire all'organizzazione tutte le parti interessate della catena del biovalore. Tale organizzazione applica i principi generali di apertura e trasparenza in materia di adesione, garantendo un'ampia partecipazione industriale.

(7) Il consorzio BIC è un'organizzazione senza scopo di lucro creata per rappresentare il gruppo industriale che sostiene l'iniziativa tecnologica congiunta sulle bioindustrie. I suoi membri coprono l'intera catena del biovalore e sono costituiti da grandi industrie, piccole e medie imprese (PMI), poli regionali, sindacati europei e piattaforme tecnologiche europee. L'obiettivo del consorzio BIC è garantire e promuovere lo sviluppo tecnologico ed economico delle bioindustrie in Europa. Possono chiedere di aderire all'organizzazione tutte le parti interessate della catena del biovalore. Tale organizzazione applica i principi generali di apertura, trasparenza in materia di adesione e processo decisionale quali definiti dal programma quadro, garantendo una partecipazione più ampia possibile delle industrie e delle PMI.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis) Alcune delle risorse di biomassa più cospicue dell'Unione si trovano nelle regioni con la più bassa densità di popolazione. È pertanto fondamentale che il lavoro dell'impresa comune e le possibilità che ne derivano raggiungano anche queste regioni ultraperiferiche.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11) L'iniziativa tecnologica congiunta sulle bioindustrie dovrebbe mitigare i fallimenti del mercato di diverso tipo che scoraggiano gli investimenti privati nelle attività precompetitive di ricerca, dimostrazione e diffusione per le bioindustrie in Europa. In particolare, nel quadro di tale iniziativa tecnologica sarebbe opportuno verificare la disponibilità di un approvvigionamento garantito di biomassa, tenendo conto di altri fabbisogni concorrenti sul piano sociale e ambientale, e promuovere lo sviluppo di tecnologie di trasformazione avanzate, attività di dimostrazione su larga scala e strumenti politici, in modo da ridurre i rischi, per gli investimenti privati in ricerca e innovazione, connessi allo sviluppo di bioprodotti e biocarburanti sostenibili e competitivi.

(11) L'iniziativa tecnologica congiunta sulle bioindustrie dovrebbe mitigare i fallimenti del mercato di diverso tipo che scoraggiano gli investimenti privati nelle attività precompetitive di ricerca, dimostrazione e diffusione per le bioindustrie in Europa. In particolare, nel quadro di tale iniziativa tecnologica sarebbe opportuno verificare la disponibilità continuativa di un approvvigionamento garantito di biomassa prodotta in modo sostenibile, tenendo conto di altri fabbisogni concorrenti sul piano sociale e ambientale, e promuovere lo sviluppo di tecnologie di trasformazione avanzate su larga e piccola scala, attività di dimostrazione su larga scala (prestando particolare attenzione ai singoli operatori dell'agricoltura e alle zone agricole) e strumenti politici, in modo da ridurre i rischi, per gli investimenti privati in ricerca e innovazione, connessi allo sviluppo di bioprodotti e biocarburanti sostenibili e competitivi e consentire a tutti i soggetti interessati, fra cui quelli provenienti da zone rurali, di trarre beneficio dall'iniziativa in questione.

Motivazione

L'accesso alla conoscenza, ai risultati della ricerca e alle ultime tecnologie è di grande importanza e gli agricoltori ora dovrebbero essere in grado di beneficiare di tutto ciò, in modo da ottenere i massimi risultati possibili dagli sforzi compiuti. L'iniziativa tecnologica congiunta dovrebbe quindi assicurare che i risultati delle relative ricerche e attività nel settore delle nuove tecnologie raggiungano anche i più piccoli operatori in tutte le fasi della catena del valore, il che in questo caso includerebbe gli agricoltori.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) È opportuno che l'iniziativa tecnologica congiunta per le bioindustrie assuma la forma di un partenariato pubblico-privato destinato a promuovere gli investimenti destinati allo sviluppo di un settore bioindustriale sostenibile in Europa. Tale settore dovrà offrire vantaggi ambientali e socioeconomici ai cittadini europei, incrementare la competitività europea e contribuire a fare dell'Europa una protagonista di primo piano delle attività di ricerca, dimostrazione e diffusione di bioprodotti e biocarburanti avanzati.

(12) È opportuno che l'iniziativa tecnologica congiunta per le bioindustrie assuma la forma di un partenariato pubblico-privato destinato a promuovere e a distribuire gli investimenti destinati allo sviluppo di un settore bioindustriale sostenibile in Europa, dal momento che la bioindustria può contribuire in modo significativo al raggiungimento dell'obiettivo di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva entro il 2020. Tale settore dovrà offrire vantaggi ambientali e socioeconomici ai cittadini europei, incrementare la competitività europea e contribuire a fare dell'Europa una protagonista di primo piano delle attività di ricerca, dimostrazione e diffusione di bioprodotti e biocarburanti avanzati.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) L'obiettivo dell'iniziativa tecnologica congiunta sulle bioindustrie è attuare un programma di attività di ricerca e innovazione in Europa che permetta di valutare la disponibilità di risorse biologiche rinnovabili utilizzabili per la produzione di biomateriali e che possono quindi supportare la creazione di catene del biovalore sostenibili. Queste attività dovrebbero essere realizzate attraverso la collaborazione tra i soggetti interessati lungo l'intera catena del biovalore, compresa la produzione primaria e le industrie di trasformazione, i prodotti di consumo, le PMI, i centri di ricerca e tecnologia e le università.

(13) L'obiettivo dell'iniziativa tecnologica congiunta sulle bioindustrie è attuare un programma di attività di ricerca e innovazione in Europa essendo le bioindustrie un cardine della bioeconomia in termini di stimolo della crescita economica e di creazione di posti di lavoro ‒ che permetta di valutare la disponibilità di risorse biologiche rinnovabili utilizzabili per la produzione di biomateriali e che possono quindi supportare la creazione di catene del biovalore sostenibili. Queste attività dovrebbero essere realizzate attraverso una collaborazione aperta e trasparente tra i soggetti interessati lungo l'intera catena del biovalore, compresa la produzione primaria e le industrie di trasformazione, i prodotti di consumo, le PMI, i centri di ricerca e tecnologia e le università.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Per massimizzare l'impatto ricercato, l'impresa comune Bioindustrie dovrebbe sviluppare sinergie più strette con altri programmi dell'Unione in settori come l'istruzione, l'ambiente, la competitività e le PMI, oltre che con i fondi della politica di coesione e della politica di sviluppo rurale, i quali possono contribuire in modo specifico a rafforzare le capacità di ricerca e innovazione nazionali e regionali nel quadro di strategie di specializzazione intelligente.

(16) Per massimizzare l'impatto ricercato, l'impresa comune Bioindustrie dovrebbe sviluppare sinergie più strette con altri programmi dell'Unione in settori come l'istruzione, l'ambiente, la competitività e le PMI, oltre che con i fondi della politica di coesione e della politica di sviluppo rurale, i quali possono contribuire in modo specifico a rafforzare le capacità di ricerca e innovazione nazionali e regionali nel quadro di strategie di specializzazione intelligente. È essenziale migliorare il coordinamento, la comunicazione e la complementarietà con le altre politiche e gli altri fondi, così come reperire opportunità di finanziamenti incrociati. È inoltre di importanza fondamentale che le parti interessate ricevano informazioni pertinenti riguardo alle attività dell'impresa comune e alle possibilità di sostenere la creazione di catene del biovalore sostenibili.

Motivazione

Il miglioramento del coordinamento, della comunicazione e della complementarietà con le altre politiche nonché i finanziamenti incrociati costituiscono azioni essenziali per il successo dell'attuazione dei progetti nel quadro dell'iniziativa tecnologica congiunta, i quali renderanno più agevole l'applicazione di nuove soluzioni tecnologiche, l'acquisto di nuove apparecchiature, il miglioramento delle infrastrutture e la formazione.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 16 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis) L'iniziativa tecnologica congiunta sulle bioindustrie dovrebbe basarsi su un approccio dal basso verso l'alto, cosa estremamente importante per sfruttare il potenziale di tutte le regioni, e in particolare sul sostegno alle attività locali e regionali, rimanendo costantemente in contatto con le autorità regionali e locali. Ciò dovrebbe contribuire a sensibilizzare il pubblico all'importanza della bioeconomia e a renderlo consapevole degli immensi vantaggi che essa comporta. L'iniziativa tecnologica congiunta dovrebbe inoltre avvalersi delle conoscenze specialistiche delle regioni e intensificare la collaborazione tra scienza, imprese e autorità pubbliche nell'ambito della cosiddetta "tripla elica" che mira a costruire un'economia aperta e in espansione, ad agevolare il flusso transfrontaliero degli investimenti e a incoraggiare una cooperazione efficace, la cui base risiede nella complementarietà concorrenziale e nell'utilizzo ottimale delle infrastrutture di ricerca tra gli enti di ricerca scientifica, nonché tra questi e le imprese.

Motivazione

Un approccio dal basso verso l'alto rafforza la coerenza delle decisioni adottate a livello locale, migliora la qualità della gestione, contribuisce a rafforzare il capitale sociale nelle regioni e favorisce l'applicazione di soluzioni innovative.

D'altro canto, una maggiore sensibilizzazione del pubblico riguardo alla bioeconomia e alla creazione di una "biosocietà" costituisce uno dei fattori fondamentali per accelerare la transizione completa a un'industria europea basata sulle risorse biologiche rinnovabili.

Le regioni sono più vicine ai cittadini e costituiscono un punto di congiunzione tra gli istituti di ricerca, le imprese, le autorità locali e regionali e la società civile; svolgono quindi un ruolo importante nel processo di sensibilizzazione del pubblico e dovrebbero essere inserite nel testo.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Per raggiungere i suoi obiettivi è opportuno che l'impresa comune Bioindustrie fornisca un sostegno finanziario principalmente sotto forma di sovvenzioni a partecipanti selezionati in esito a un invito a presentare proposte aperto e competitivo.

(20) Per raggiungere i suoi obiettivi è opportuno che l'impresa comune Bioindustrie fornisca un sostegno finanziario principalmente sotto forma di sovvenzioni a partecipanti selezionati in esito a un invito a presentare proposte aperto, trasparente e competitivo.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 bis) Per assicurare pari vantaggi anche agli operatori e ai finanziatori più piccoli, è opportuno assicurare la piena trasparenza e apertura di tutti i contributi e della selezione dei progetti.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) contribuire agli obiettivi dell'iniziativa tecnologica congiunta per le bioindustrie per conseguire un'economia più efficiente nell'impiego delle risorse, più sostenibile e a basse emissioni di carbonio e per incrementare la crescita economica e l'occupazione, in particolare nelle zone rurali, attraverso lo sviluppo di bioindustrie sostenibili e competitive in Europa, che si avvalgono di bioraffinerie avanzate che trasformano biomassa ottenuta in maniera sostenibile; e in particolare:

b) contribuire agli obiettivi dell'iniziativa tecnologica congiunta per le bioindustrie per conseguire un'economia più efficiente nell'impiego delle risorse, più sostenibile e a basse emissioni di carbonio e per accelerare la crescita economica e incrementare l'occupazione, in particolare nelle zone rurali e nelle zone che dispongono di ingenti risorse di biomassa nonché delle potenzialità per lo sviluppo di bioprodotti, attraverso lo sviluppo di bioindustrie sostenibili e competitive in Europa, che si avvalgono di bioraffinerie avanzate che trasformano biomassa ottenuta in maniera sostenibile; e in particolare:

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) dimostrare le tecnologie che permettono di creare nuovi componenti chimici di base, nuovi materiali e nuovi prodotti di consumo a partire da biomassa prodotta in Europa, in sostituzione di fattori di produzione a base fossile;

c) dimostrare e promuovere le soluzioni tecnologiche su larga e piccola scala che permettono di creare nuovi componenti chimici di base, nuovi materiali e nuovi prodotti di consumo a partire da biomassa prodotta in modo sostenibile in Europa, in sostituzione di fattori di produzione a base fossile; sostenere inoltre l'innovazione e la ricerca di nuove opportunità di crescita che consentano di sfruttare appieno il capitale intellettuale;

Motivazione

Una promozione migliore e più efficace delle tecnologie innovative accelererà il loro utilizzo in tutte le fasi della catena di valore delle bioindustrie.

Utilizzando pienamente il capitale intellettuale (le risorse umane delle imprese, gli esperti e gli scienziati) sarà accelerato lo sviluppo dell'impresa comune Bioindustrie e di tutte le azioni volte a promuovere una fiorente bioeconomia e sarà in tal modo rafforzata la competitività dell'Europa a livello mondiale.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d) sviluppare modelli di impresa basati sull'integrazione degli attori economici lungo tutta la catena del valore, dall'approvvigionamento in biomassa delle bioraffinerie fino ai consumatori di biomateriali, prodotti biochimici e biocarburanti, anche creando nuove interconnessioni intersettoriali e promuovendo la creazione di poli industriali e

d) sviluppare modelli di impresa basati sull'integrazione degli attori economici lungo tutta la catena del valore, dall'approvvigionamento in biomassa delle bioraffinerie fino ai consumatori di biomateriali, prodotti biochimici e biocarburanti, anche creando nuove interconnessioni intersettoriali e promuovendo la creazione di poli industriali nonché lo sviluppo della cooperazione interregionale e transnazionale, e

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) creare impianti modello di bioraffinazione capaci di diffondere modelli tecnologici e d'impresa per i biomateriali, i prodotti biochimici e i biocarburanti e di dimostrare i miglioramenti in termini di costi e di prestazioni a livelli tali da risultare concorrenziali con le alternative a base fossile.

e) creare impianti modello di bioraffinazione capaci di diffondere modelli tecnologici e d'impresa per i biomateriali, i prodotti biochimici e i biocarburanti sostenibili e di dimostrare i miglioramenti in termini di costi e di prestazioni a livelli tali da risultare concorrenziali con le alternative a base fossile.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera e bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis) garantire che i risultati delle ricerche sulle tecnologie innovative connesse alla bioeconomia siano trasmessi a tutti gli operatori, compresi i singoli agricoltori, in modo tale che ciascuno possa trarne il massimo vantaggio.

Motivazione

Le attuali condizioni strutturali dell'agricoltura e dei settori connessi, così come le risorse proprie eccessivamente ridotte, fanno sì che gli operatori non sempre dispongano delle informazioni su come accedere alle tecnologie innovative disponibili. Emergono problemi anche per quanto riguarda la rapida applicazione pratica delle conoscenze scientifiche.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Allegato – parte 1 – comma 1 ‒ lettera h

 

Testo della Commissione

Emendamento

h) sovrintende alle attività di informazione, comunicazione, sfruttamento e divulgazione applicando, mutatis mutandis, le disposizioni dell'articolo 22 del regolamento (UE) n…/2013 [il programma quadro Orizzonte 2020];

h) sovrintende alle attività di informazione, comunicazione, promozione, sfruttamento e divulgazione applicando, mutatis mutandis, le disposizioni dell'articolo 22 del regolamento (UE) n…/2013 [il programma quadro Orizzonte 2020];

Motivazione

Una promozione migliore e più efficace delle tecnologie innovative accelererà il loro utilizzo in tutte le fasi della catena di valore delle bioindustrie.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Allegato I – parte 11 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) stato di avanzamento dei pertinenti programmi nazionali o regionali di ricerca e innovazione e individuazione dei potenziali settori di cooperazione, in particolare diffusione delle relative tecnologie;

a) stato di avanzamento dei pertinenti programmi nazionali o regionali di ricerca e innovazione e individuazione dei potenziali settori di cooperazione, in particolare diffusione delle relative tecnologie onde consentire sinergie ed evitare sovrapposizioni;

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

18.12.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

36

2

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva Kekuš, Constanze Angela Krehl, Iosif Matula, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Markus Pieper, Ovidiu Ioan Silaghi, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Jan Březina, Catherine Grèze, Juozas Imbrasas, Karin Kadenbach, James Nicholson, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Vilja Savisaar-Toomast, Elisabeth Schroedter, Richard Seeber, Czesław Adam Siekierski, Michael Theurer, Derek Vaughan

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Carl Schlyter

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

23.1.2014

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

46

1

5

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Amelia Andersdotter, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Zbigniew Zaleski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Maria Badia i Cutchet, Yves Cochet, Věra Flasarová, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Ivailo Kalfin, Werner Langen, Vladko Todorov Panayotov, Silvia-Adriana Ţicău, Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Jean-Paul Besset, Janusz Władysław Zemke