RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Consiglio sull'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2"

6.2.2014 - (COM(2013)0506 – C7‑0256/2013 – 2013/0245(NLE)) - *

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Relatore: Vladko Todorov Panayotov


Procedura : 2013/0245(NLE)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0094/2014
Testi presentati :
A7-0094/2014
Discussioni :
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio sull'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2"

(COM(2013)0506 – C7‑0256/2013 – 2013/0245(NLE))

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2013)0506),

–   visti l'articolo 187 e l'articolo 188, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C7-0256/2013),

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0094/2014),

1.  esprime parere favorevole in merito alla proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Il regolamento (UE) n. …/2013 del parlamento europeo e del Consiglio, del … 2013, che istituisce il programma quadro per la ricerca e l'innovazione "Orizzonte 2020" (2014-2020)11, intende raggiungere un maggiore impatto sulla ricerca e sull'innovazione associando i fondi del programma "Orizzonte 2020" e quelli dei partenariati pubblico-privato nei settori chiave nei quali la ricerca e l'innovazione possono contribuire agli obiettivi di maggiore competitività dell'Europa e a risolvere le sfide sociali. Il coinvolgimento dell'Unione europea in tali partenariati può assumere la forma di contributi finanziari alle imprese comuni istituite ai sensi dell'articolo 187 del trattato conformemente alla decisione n. 1982/2006/CE.

(4) Il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio11 (il programma quadro "Orizzonte 2020") punta a raggiungere un maggiore impatto sulla ricerca e sull'innovazione associando i finanziamenti nel relativi al programma quadro "Orizzonte 2020" e quelli dei partenariati pubblico-privato nei settori chiave nei quali la ricerca e l'innovazione possono contribuire ai più generali obiettivi di competitività dell'Europa, a promuovere in maniera più efficace gli investimenti privati e a risolvere le sfide sociali. Detti partenariati, oltre a essere idealmente basati su un impegno a lungo termine che comporti anche contributi equilibrati per tutti i partner, dovrebbero essere considerati responsabili per il conseguimento dei loro obiettivi ed essere allineati agli obiettivi strategici dell'Unione in materia di ricerca, sviluppo e innovazione. La governance e il funzionamento di tali partenariati dovrebbero essere aperti, trasparenti, efficaci ed efficienti nonché offrire l'opportunità di partecipare a una vasta gamma di soggetti portatori d'interesse attivi nei vari settori specifici dei partenariati. Il coinvolgimento dell'Unione in tali partenariati può assumere la forma di contributi finanziari alle imprese comuni istituite ai sensi dell'articolo 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) conformemente alla decisione n. 1982/2006/CE.

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11 GU… [PQ Orizzonte 2020].

11 Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Conformemente alla decisione (UE) n. …/2013, del Consiglio, del […] 2013, che stabilisce il programma specifico recante attuazione di "Orizzonte 2020" (2014-2020)12 è opportuno fornire ulteriore sostegno alle imprese comuni istituite ai sensi della decisione (UE) n. 1982/2006/CE alle condizioni specificate nella decisione (UE) n. […]/2013.

(5) Conformemente al programma quadro Orizzonte 2020 e alla decisione (UE) n. 2013/743/UE del Consiglio12 è opportuno fornire ulteriore sostegno alle imprese comuni istituite ai sensi della decisione (UE) n. 1982/2006/CE alle condizioni specificate nel programma quadro Orizzonte 2020 e nella decisione (UE) n. 2013/743/UE, in particolare all'articolo 31 del programma quadro Orizzonte 2020, e nel pieno rispetto dei principi generali stabiliti in detto programma, nella fattispecie i principi riguardanti l'uguaglianza di genere e l'accesso aperto (open access).

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12 GU … [PS Orizzonte 2020].

12 Decisione (UE) n. 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965)

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Per raggiungere i propri obiettivi, è opportuno che l'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2" fornisca sostegno finanziario principalmente sotto forma di sovvenzioni ai partecipanti a seguito di inviti a presentare proposte aperti e competitivi.

(9) Per conseguire i suoi obiettivi e assicurare che anche i soggetti e i finanziatori minori traggano vantaggi simili è opportuno che l'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2" fornisca il contributo dell'UE alle azioni mediante procedure aperte e trasparenti, principalmente sotto forma di sovvenzioni ai partecipanti a seguito della pubblicazione di bandi aperti e trasparenti.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis) I contributi dei membri dell'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2" diversi dall'Unione possono includere anche contributi in natura. Quando si utilizzano i contributi in natura è opportuno prestare particolare attenzione alla trasparenza e alla semplificazione del loro utilizzo nonché alla conformità ad altre norme e procedure applicabili. Il presente regolamento dovrebbe pertanto indicare, tra l'altro, l'importo dei diversi tipi di contributi in natura dei membri dell'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2" diversi dall'Unione alle attività dell'impresa comune stessa, nonché le modalità di applicazione pratica degli obblighi di comunicazione e monitoraggio annuali relativi ai contributi in natura, che possono anche non essere in linea con i periodi di rendicontazione dei progetti o con le misure di semplificazione previste nell'ambito del programma quadro "Orizzonte 2020".

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 ter) Il presente regolamento dovrebbe prevedere modalità più efficienti sotto il profilo dei costi per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, al fine di ridurre l'onere amministrativo gravante sull'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2" e sui suoi membri. L'articolo 4 del presente regolamento e l'articolo 13 dello statuto riportato nell'allegato al presente regolamento dovrebbero indicare chiaramente gli importi dei contributi del gruppo industriale e del gruppo di ricerca nonché delle loro entità costituenti ai costi operativi, ai contributi in natura dei progetti e alle attività aggiuntive, nonché dei contributi di altri partecipanti ai contributi in natura dei progetti e alle attività aggiuntive.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Occorre che i contributi dei membri diversi dall'Unione europea o delle loro entità costituenti riguardino altresì le altre attività da svolgersi da parte dell'industria, specificate nel piano delle attività aggiuntive. Al fine di avere una panoramica completa dell'effetto leva, è opportuno che queste ulteriori attività costituiscano dei contributi alla più ampia iniziativa tecnologica congiunta FCH.

(11) I contributi dei membri diversi dall'Unione europea o delle loro entità costituenti dovrebbero riguardare altresì le attività aggiuntive di competenza dei citati membri o delle loro entità costituenti quali specificate nel piano delle attività aggiuntive e illustrate in una relazione annuale; al fine di ottenere una panoramica completa dell'effetto leva, è opportuno che tali attività aggiuntive rappresentino contributi alla più ampia iniziativa tecnologica congiunta FCH.

(Cfr. emendamento all'articolo 4, paragrafo 4)

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis) Qualsiasi istituzione ammissibile può diventare un partecipante o un coordinatore nell'ambito dei progetti selezionati. In funzione di esigenze strategiche specifiche o della natura e dell'obiettivo dell'azione indicati nel piano di lavoro, si può richiedere che il coordinatore sia obbligatoriamente un'entità costituente di un membro diverso dall'Unione in conformità al regolamento (UE) n. 1290/2013.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) È necessario che il contributo finanziario dell'Unione europea sia gestito in conformità al principio della sana gestione finanziaria e alle disposizioni di gestione indiretta pertinenti, previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e dal regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012 sulle disposizioni di attuazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/201218.

(15) È necessario che il contributo finanziario dell'Unione europea sia gestito in conformità al principio della sana gestione finanziaria e alle disposizioni di gestione indiretta pertinenti, previste dall'articolo 60, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e dal regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012 sulle disposizioni di attuazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/201218.

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18 GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.

18 Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 362 del 31.12.2002, pag. 1).

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) È opportuno che il revisore interno della Commissione possa esercitare sull'impresa comune FCH 2 le medesime competenze che esercita nei confronti della Commissione.

(18) È opportuno che il revisore interno della Commissione possa esercitare sull'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2" le medesime competenze che esercita nei confronti della Commissione. Lo stesso dovrebbe valere per la Corte dei conti europea e per il Parlamento europeo.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Ai sensi dell'articolo 287, paragrafo 1, del trattato, l'atto costitutivo di organismi, uffici o agenzie istituiti dall'Unione europea può escludere la possibilità di esaminare i conti di tutte le entrate e le spese di tali organismi, uffici o agenzie da parte della Corte dei conti. Ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, i conti degli organismi di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 sono soggetti all'esame di un organismo di revisione contabile indipendente che è tenuto a esprimere un parere, inter alia, sull'affidabilità dei conti e sulla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. La possibilità di evitare una doppia revisione contabile dei conti giustifica il fatto che i conti dell'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2" non debbano essere soggetti all'esame della Corte dei conti.

(19) In deroga all'articolo 60, paragrafo 7, e all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2" dovrebbe essere concesso dal Parlamento europeo su raccomandazione del Consiglio. Di conseguenza, gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 60, paragrafo 5, non devono applicarsi al contributo dell'Unione all'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2" ma dovrebbero essere allineati per quanto possibile a quelli previsti per gli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. La revisione contabile e l'esame della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti dovrebbero essere effettuati dalla Corte dei conti.

 

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis) Fatta salva la valutazione intermedia di cui all'articolo 11 del presente regolamento e in conformità all'articolo 32 del programma quadro Orizzonte 2020, nell'ambito della valutazione intermedia di quest'ultimo le iniziative tecnologiche congiunte, in quanto strumento di finanziamento particolare del programma quadro Orizzonte 2020, dovrebbero essere soggette a una valutazione approfondita che comprenda anche un'analisi dell'apertura, della trasparenza e dell'efficienza dei partenariati pubblico-privato basati sull'articolo 187 del TFUE.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) L'impresa comune FCH è stata istituita per un periodo fino al 31 dicembre 2017. È necessario che l'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2" prosegua nella sua azione di sostegno al programma di ricerca sulle celle a combustibile e l'idrogeno ampliando il campo di applicazione delle attività nell'ambito di una serie modificata di regole. È necessario che la transizione dell'impresa comune FCH all'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2" sia allineata e sincronizzata con la transizione dal settimo programma quadro al programma quadro "Orizzonte 2020" per garantire un uso ottimale dei finanziamenti messi a disposizione per la ricerca. Per motivi di chiarezza e certezza del diritto, è pertanto opportuno che il regolamento (CE) n. 521/2008 sia abrogato e che siano elaborate disposizioni transitorie,

(21) L'impresa comune FCH è stata istituita per un periodo fino al 31 dicembre 2017. È necessario che l'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2" prosegua nella sua azione di sostegno al programma di ricerca sulle celle a combustibile e l'idrogeno dando attuazione alle restanti attività previste dal programma di ricerca "Celle a combustibile e idrogeno" nel rispetto delle norme dell'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno". È necessario che la transizione dell'impresa comune FCH all'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2" sia allineata e sincronizzata con la transizione dal settimo programma quadro al programma quadro "Orizzonte 2020" per garantire un uso ottimale dei finanziamenti messi a disposizione per la ricerca. Per motivi di chiarezza e certezza del diritto, è pertanto opportuno che il regolamento (CE) n. 521/2008 sia abrogato e che siano elaborate disposizioni transitorie,

Motivazione

Occorre chiarire che l'impresa comune FCH 2 si limita ad attuare le attività rimanenti, inizialmente previste fino al 2017 nell'ambito del programma di ricerca FCH, e niente più. Tali attività rimanenti dovrebbero seguire la "vecchia" normativa relativa a FCH, mentre le attività di FCH 2 dovrebbero seguire quella nuova. Considerando che la situazione è già abbastanza complicata, tra il 2014 e il 2017 non dovrebbero esservi modifiche o interferenze tra le due normative.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 bis) Ai fini dell'obiettivo generale di Orizzonte 2020 di incrementare la semplificazione e l'armonizzazione nel panorama del finanziamento della ricerca e dell'innovazione a livello europeo, la durata di tutti i partenariati pubblico-privato finanziati a titolo del programma quadro Orizzonte 2020 dovrebbe essere allineata a quella del programma quadro, onde evitare in futuro la parallela vigenza di normative diverse e quindi i relativi oneri amministrativi per i partecipanti e gli organismi dell'Unione,

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 ter) Tenuto conto dell'importanza della ricerca di base per trovare idee rivoluzionarie che permettano di innovare in futuro, sono auspicabili proposte per progetti di R&S collaborativi nel settore della ricerca sulle celle a combustibile e l'idrogeno nell'ambito del programma quadro Orizzonte 2020, in aggiunta e in parallelo alle attività dell'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2", in particolare per quanto riguarda la ricerca ai livelli di preparazione tecnologica (TRL) da 1 a 4,

Motivazione

In base al regolamento Orizzonte 2020, vanno incluse in regolari inviti a presentare proposte dei programmi di lavoro di Orizzonte 2020 anche le attività di R&S rientranti nell'ambito delle iniziative tecnologiche congiunte. Nel caso di FCH 2, è necessario svolgere ricerche collaborative in parallelo alle attività di FCH 2 ai livelli di preparazione tecnologica più bassi, in modo da coinvolgere maggiormente le università e le PMI nella ricerca nel settore delle celle a combustibile e dell'idrogeno finanziata dall'UE, assicurare il giusto equilibrio tra livelli di preparazione tecnologica superiori e inferiori, creare un contesto di ricerca competitivo e promuovere l'innovazione futura.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Considerando 21 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 quater) Tenendo in debita considerazione le sinergie auspicate tra il programma quadro Orizzonte 2020 e i fondi strutturali, nonché i pertinenti programmi di finanziamento a favore di R&S nazionali e regionali, è opportuno incoraggiare le regioni di tutta l'Unione a contribuire proattivamente alle attività dell'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2", ad esempio fornendo un sostegno finanziario alle strutture di ricerca di rilievo, elaborando proposte, utilizzando i risultati della ricerca o le attività di creazione di reti degli operatori interessati, al fine di dare impulso all'impatto regionale delle attività di "Celle a combustibile e idrogeno 2" e al loro potenziale in termini di creazione di posti di lavoro e crescita a livello regionale,

Motivazione

Il Parlamento europeo è riuscito a far inserire nel regolamento quadro Orizzonte 2020 un nuovo articolo che chiede esplicitamente migliori sinergie tra Orizzonte 2020 e i fondi strutturali. In tale contesto, le iniziative tecnologiche congiunte non dovrebbero fare eccezione. È opportuno incoraggiare le regioni a contribuire alle loro attività, in particolare in considerazione del loro enorme potenziale in termini di rafforzamento dei cluster regionali.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Considerando 21 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 quinquies) È opportuno attuare misure che promuovano la partecipazione delle PMI, delle università e dei centri di ricerca. In tale contesto dovrebbero essere individuati e affrontati gli ostacoli che impediscono la partecipazione di nuovi soggetti al programma di ricerca nel settore delle celle a combustibile e dell'idrogeno.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ai fini dell'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta nel settore delle celle a combustibile e dell'idrogeno è costituita un'impresa comune ai sensi dell'articolo 187 del trattato (in appresso "impresa comune FCH 2") per un periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2024.

1. Ai fini dell'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta nel settore delle celle a combustibile e dell'idrogeno è costituita un'impresa comune ai sensi dell'articolo 187 del TFUE (in appresso "impresa comune FCH 2") per un periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2024. Tuttavia, in linea con la durata del regolamento (UE) n. 1291/2013 (programma quadro Orizzonte 2020), tutti gli inviti a presentare proposte devono essere pubblicati entro il 31 dicembre 2020.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) contribuire all'attuazione del regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del … 2013, che istituisce il programma quadro "Orizzonte 2020", e in particolare dell'attuazione di parte ... della decisione n. …/2013/UE del Consiglio, del … 2013, che istituisce il programma specifico "Orizzonte 2020";

a) contribuire all'attuazione del programma quadro "Orizzonte 2020", e in particolare di almeno tre degli obiettivi specifici di cui alla parte III "Sfide sociali" della decisione n. 2013/743/UE;

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) contribuire agli obiettivi dell'iniziativa tecnologica congiunta delle celle a combustibile e dell'idrogeno mediante lo sviluppo di un settore delle celle a combustibile e dell'idrogeno forte, sostenibile e competitivo a livello globale nell'Unione.

b) contribuire agli obiettivi dell'iniziativa tecnologica congiunta delle celle a combustibile e dell'idrogeno mediante lo sviluppo di un settore delle celle a combustibile e dell'idrogeno forte, sostenibile e competitivo a livello globale, la sua diffusione e il potenziamento delle capacità in tutti gli Stati membri.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – trattino 3

Testo della Commissione

Emendamento

– aumentare l'efficienza energetica della produzione distribuita dell'idrogeno ottenuto dall'elettrolisi dell'acqua, riducendo al contempo le spese in conto capitale del sistema, affinché la combinazione tra l'idrogeno e il sistema delle celle a combustibile in cui è utilizzato sia competitiva con le alternative disponibili sul mercato;

– aumentare l'efficienza energetica della produzione distribuita dell'idrogeno ottenuto dall'elettrolisi dell'acqua e dalle fonti di energia rinnovabile, riducendo al contempo le spese in conto capitale e i costi operativi del sistema, in modo che la combinazione tra l'idrogeno e il sistema delle celle a combustibile in cui è utilizzato sia competitiva con le alternative disponibili sul mercato;

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – trattino 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

– rafforzare il collegamento tra i progetti di dimostrazione e i risultati nonché la trasformazione dei risultati della ricerca stessi in applicazioni pilota e interessanti soluzioni di mercato, ovvero ridurre la distanza tra dimostrazione e commercializzazione delle tecnologie in oggetto;

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – trattino 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

– contribuire allo sviluppo di una più fitta infrastruttura e alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica nonché a una maggiore accettazione da parte di quest'ultima mediante il trasferimento del know-how e dell'esperienza degli Stati membri che raggiungono i risultati migliori a quelli che invece ne registrano di peggiori, non solo mediante dimostrazioni e progetti pilota ma anche attraverso i centri Est-Ovest,

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – trattino 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

– sostenere lo sviluppo di tecnologie avanzate per il recupero di metalli, essenziale per lo sviluppo e l'impiego di tecnologie FCH da fonti dell'Unione, anche in relazione ai sottoprodotti tecnologici e ai rifiuti, e

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – trattino 4 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

– ridurre l'utilizzo delle cosiddette "materie prime critiche", quali definite dalla Commissione, individuando opportuni surrogati laddove tecnicamente possibile e giustificabile dal punto di vista economico.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. I progetti realizzati nell'ambito dell'iniziativa tecnologica congiunta nel settore delle celle a combustibile e dell'idrogeno a seguito di inviti a presentare proposte aperti possono includere qualsiasi istituzione ammissibile come partecipante e coordinatore.

Motivazione

La partecipazione (anche nel ruolo di coordinatore) non dovrebbe essere limitata ai membri.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 2 bis

 

Ambito di applicazione delle attività

 

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, il programma di ricerca "Celle a combustibile e idrogeno 2" può finanziare le attività di ricerca e sviluppo comprendenti i livelli di preparazione tecnologica da 2 a 6.

 

2. Qualora il programma di ricerca "Celle a combustibile e idrogeno 2" preveda attività di innovazione comprendenti i livelli di preparazione tecnologica da 7 a 8, i tassi di finanziamento per le azioni indirette sono ridotti secondo quanto previsto dall'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1290/2013.

Motivazione

L'articolo mira a chiarire l'ambito di applicazione delle attività dell'impresa comune FCH 2, con particolare riferimento ai pertinenti livelli di preparazione tecnologica contemplati dal relativo programma di ricerca. Le regole di partecipazione richiedono altresì una maggiore considerazione del concetto di "livello di preparazione tecnologica" per stabilire i livelli di finanziamento. Il presente articolo riprende la disposizione in rapporto ai tassi di finanziamento utilizzati nelle azioni indirette.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafi 1 e 3

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il contributo massimo dell'Unione, comprensivo degli stanziamenti EFTA, all'impresa comune FCH 2 a copertura dei costi amministrativi e operativi è pari a 700 milioni di EUR, suddivisi come segue:

1. Il contributo massimo dell'Unione, comprensivo dei contributi dei paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), all'impresa comune FCH 2 a copertura dei costi amministrativi e operativi è pari a 665 milioni di EUR, suddivisi come segue:

a) fino a 600 milioni di EUR a copertura del contributo di cui all'articolo 4, paragrafo 1;

a) fino a 570 milioni di EUR a copertura del contributo di cui all'articolo 4, paragrafo 1;

b) fino a 100 milioni di EUR a copertura di eventuali contributi aggiuntivi superiori all'importo minimo di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

b) fino a 95 milioni di EUR a copertura di eventuali contributi aggiuntivi superiori all'importo minimo di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Il contributo proviene dagli stanziamenti del bilancio generale dell'Unione europea assegnato al programma specifico "Orizzonte 2020" recante attuazione del programma quadro "Orizzonte 2020", conformemente a quanto disposto dalle disposizioni dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto iv), e dagli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per gli organismi di cui all'articolo 209 di detto regolamento.

Il contributo proviene dagli stanziamenti del bilancio generale dell'Unione europea assegnato al programma quadro "Orizzonte 2020" e in particolare dagli stanziamenti destinati agli obiettivi "Energia sicura, pulita ed efficiente" nonché "Trasporti intelligenti, verdi e integrati", conformemente a quanto disposto dall'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto iv), dall'articolo 60, paragrafi da 1 a 4, e dall'articolo 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per gli organismi di cui all'articolo 209 di detto regolamento.

2. Le modalità di applicazione relative al contributo finanziario dell'Unione sono stabilite da un accordo di delega e da accordi relativi al trasferimento annuale di fondi da stipularsi tra la Commissione, per conto dell'Unione europea, e l'impresa comune FCH 2.

2. Le modalità di applicazione relative al contributo finanziario dell'Unione sono stabilite da un accordo di delega e da accordi relativi al trasferimento annuale di fondi da stipularsi tra la Commissione, per conto dell'Unione europea, e l'impresa comune FCH 2.

3. L'accordo di delega di cui al paragrafo 2, riguarda gli elementi indicati all'articolo 58, paragrafo 3, e agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, nonché all'articolo 40 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione e, inter alia, i seguenti aspetti:

3. L'accordo di delega di cui al paragrafo 2, riguarda gli elementi indicati all'articolo 58, paragrafo 3, all'articolo 60, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, nonché all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 1268/2012 e, tra gli altri, i seguenti aspetti:

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) disposizioni concernenti la messa a disposizione di dati necessari a garantire che la Commissione sia in grado di far fronte ai propri obblighi di diffusione e comunicazione;

d) disposizioni concernenti la messa a disposizione di dati necessari a garantire che la Commissione sia in grado di far fronte ai propri obblighi di diffusione e comunicazione, anche per quanto concerne le informazioni complete su tutte le proposte e gli accordi di sovvenzione e il tempestivo inserimento dei relativi partner nella banca dati globale di Orizzonte 2020 [ECORDA];

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Al fine di valutare i contributi di cui al paragrafo 2, lettera b) e all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b) dello statuto riportato all'allegato, i costi sono determinati conformemente alle pratiche contabili del soggetto interessato, ai principi contabili del paese in cui ciascun soggetto ha la propria sede e ai principi contabili internazionali/ai principi di rendicontazione finanziaria internazionali. I costi vengono certificati da un revisore indipendente esterno nominato dal soggetto interessato. La determinazione del valore dei contributi è verificata dall'impresa comune FCH 2. Qualora permangano incertezze, la l'impresa comune FCH 2 può procedere ad una revisione contabile.

4. Al fine di valutare i contributi di cui al paragrafo 2, lettera b) e all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b) dello statuto riportato all'allegato, i costi sono determinati conformemente alle pratiche contabili del soggetto interessato, ai principi contabili del paese in cui ciascun soggetto ha la propria sede e ai principi contabili internazionali/ai principi di rendicontazione finanziaria internazionali. I costi dei contributi di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), dello statuto figurante nell'allegato vengono certificati da un revisore indipendente esterno nominato dal soggetto interessato La determinazione del valore dei contributi è verificata dall'impresa comune FCH 2. Qualora permangano incertezze, la l'impresa comune FCH 2 può procedere ad una revisione contabile. L'entità interessata pubblica ogni anno una relazione sulle sue attività aggiuntive.

Motivazione

Considerando che le attività aggiuntive che i membri privati devono svolgere costituiscono un'integrazione positiva dell'effetto leva dell'iniziativa tecnologica congiunta, esse non dovrebbero essere sottoposte a revisione contabile. Le attività aggiuntive dovrebbero essere pianificate e realizzate di conseguenza, definite chiaramente come contributi in natura ed essere oggetto di relazioni annuali. Si tratta tuttavia di attività non cofinanziate dall'Unione che dovrebbero pertanto essere esonerate da controlli diversi da quelli effettuati attraverso l'impresa comune.

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

L'impresa comune FCH 2 approva il proprio regolamento finanziario specifico ai sensi dell'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento (UE) n. … [Regolamento delegato sul regolamento finanziario tipo per partenariati tra settore pubblico e privato].

Fatto salvo l'articolo 12, l'impresa comune FCH 2 approva il proprio regolamento finanziario specifico ai sensi dell'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento (UE) n. … [regolamento delegato sul regolamento finanziario tipo per partenariati tra settore pubblico e privato].

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'impresa comune FCH 2 risarcisce, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

2. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'impresa comune FCH 2 risarcisce, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dai suoi agenti e dai membri del consiglio di direzione nell'esercizio delle loro funzioni.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione effettua una valutazione intermedia dell'impresa comune FCH 2, volta a valutare nello specifico quanto segue: il livello di partecipazione e il contributo alle azioni indirette sia da parte delle entità costituenti dei membri diversi dall'Unione, sia da parte degli altri soggetti giuridici. I risultati della valutazione intermedia sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio dalla Commissione, unitamente alle osservazioni di questa, entro il 30 giugno 2018.

1. Entro il 30 giugno 2017 la Commissione organizza una valutazione intermedia indipendente dell'impresa comune FCH 2, volta a valutare nello specifico quanto segue: il livello di partecipazione e il contributo alle azioni indirette sia da parte delle entità costituenti dei membri diversi dall'Unione, sia da parte degli altri soggetti giuridici. I risultati della valutazione intermedia sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio dalla Commissione, unitamente alle osservazioni di questa, entro il 31 dicembre 2017. I risultati della valutazione intermedia dell'impresa comune FCH 2 sono presi in considerazione nella valutazione intermedia del programma quadro Orizzonte 2020.

 

In conformità all'articolo 32 del programma quadro Orizzonte 2020 e nell'ambito della valutazione intermedia di Orizzonte 2020, le iniziative tecnologiche congiunte, in quanto strumento di finanziamento del programma quadro Orizzonte 2020, sono soggette a una valutazione approfondita che comprenda anche un'analisi dell'apertura, della trasparenza e dell'efficienza dei partenariati pubblico-privato basati sull'articolo 187 del TFUE.

 

Per far fronte a situazioni impreviste o a nuovi sviluppi ed esigenze, la Commissione può, nell'ambito della procedura di bilancio annuale e a seguito della valutazione intermedia del programma quadro Orizzonte 2020, rivedere il bilancio dell'impresa comune FCH 2.

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 12

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il discarico per l'attuazione del bilancio relativamente al contributo dell'Unione all'impresa comune FCH 2 rientra nell'ambito del discarico dato dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, alla Commissione ai sensi della procedura di cui all'articolo 319 del trattato.

1. Il discarico per l'esecuzione del bilancio relativamente al contributo dell'Unione all'impresa comune FCH 2 è concesso dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, secondo la procedura prevista dal regolamento finanziario dell'impresa comune FCH 2.

2. L'impresa comune FCH 2 offre la sua piena collaborazione alle istituzioni coinvolte nella procedura di discarico e fornisce, se del caso, ogni eventuale informazione ulteriore ritenuta necessaria. In tale contesto, può venire richiesto all'impresa comune FCH 2 di essere rappresentata in occasione di incontri con le autorità o gli organismi pertinenti e di assistere l'ordinatore delegato della Commissione.

 

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 17, paragrafo 4, dello statuto riportato in allegato, l'impresa comune FCH 2 concede al personale della Commissione e ad altri soggetti da essa autorizzati, come pure alla Corte dei conti, l'accesso ai propri siti e stabili, nonché a tutte le informazioni, comprese quelle in formato elettronico, necessarie a condurre le proprie revisioni contabili.

1. L'impresa comune FCH 2 concede al personale della Commissione e ad altri soggetti da essa autorizzati, come pure alla Corte dei conti, l'accesso ai propri siti e stabili, nonché a tutte le informazioni, comprese quelle in formato elettronico, necessarie a condurre le proprie revisioni contabili.

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, inclusi controlli e ispezioni in loco, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)21 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità22 al fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione ad accordi o contratti finanziati nell'ambito del presente regolamento.

2. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, inclusi controlli e ispezioni in loco, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio21 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio22, al fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione ad accordi o contratti finanziati nell'ambito del presente regolamento.

__________________

__________________

21 GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

21 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

22 GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2-5.

22 Regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. Il personale dell'impresa comune FCH 2, il direttore esecutivo e i membri del consiglio di direzione comunicano all'OLAF, tempestivamente e senza alcuna responsabilità in merito a tale comunicazione, gli eventuali casi di frode di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o dei loro mandati.

Motivazione

La lotta contro le frodi dovrebbe essere una priorità dell'Unione. Il dispositivo di segnalazione descritto, che funziona già in almeno uno Stato membro, è uno strumento molto utile per raggiungere l'obiettivo in questione.

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 17 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il regolamento (UE) n. … [Regole di partecipazione e diffusione di "Orizzonte 2020"] si applicano alle azioni finanziate dall'impresa comune FCH 2. In conformità a detto regolamento, l'impresa comune FCH 2 è considerata organismo di finanziamento e offre assistenza finanziaria alle azioni indirette come previsto dall'articolo 1 dello statuto riportato in allegato.

Il regolamento (UE) n. 1290/2013 e le decisioni della Commissione riguardanti la sua attuazione si applicano alle azioni indirette finanziate dall'impresa comune FCH 2. In conformità a detto regolamento, l'impresa comune FCH 2 è considerata organismo di finanziamento e offre assistenza finanziaria alle azioni indirette come previsto dall'articolo 1 dello statuto riportato in allegato.

Motivazione

Il presente emendamento mira a chiarire che si applicano non solo le regole di partecipazione, ma anche i connessi atti di esecuzione, ad esempio le regole di presentazione, valutazione, selezione e aggiudicazione nonché quelle relative alle procedure di revisione. A norma dell'articolo 1, paragrafo 1, delle regole di partecipazione, queste ultime si applicano unicamente alle azioni indirette.

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 17 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

A norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1290/2013, i piani di lavoro possono prevedere condizioni supplementari giustificate in funzione di esigenze strategiche specifiche o della natura e dell'obiettivo dell'azione, per esempio che i coordinatori siano entità costituenti di un membro dell'impresa comune FCH 2 diverso dall'Unione. In nessun caso, per tutta la durata del programma, ciò può dare adito a condizioni illegittime o impedire alle entità disponibili di diventare entità costituenti di un membro. I principi di apertura e trasparenza si applicano per tutta la durata dell'impresa comune FCH 2.

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

In conformità ai principi di trasparenza e non discriminazione stabiliti dall'articolo 35, dall'articolo 60, paragrafo 1, e dall'articolo 128, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 nonché dall'articolo 16 del presente regolamento, gli inviti a presentare proposte indetti dall'impresa comune FCH 2 sono pubblicati online sul portale dei partecipanti a Orizzonte 2020.

Motivazione

Durante i negoziati del trilogo per Orizzonte 2020 le istituzioni hanno concordato di promuovere una maggiore coerenza tra tutte le possibilità di bandire inviti a presentare proposte finanziati da Orizzonte 2020. A tal fine la Commissione si è impegnata a promuovere la pubblicazione degli inviti a presentare proposte delle iniziative tecnologiche congiunte sul portale dei partecipanti a Orizzonte 2020. Si tratta di un approccio deciso di comune accordo. L'emendamento mira a trasformare un'autoimposizione in un obbligo di legge che garantisca informazioni semplici e accessibili per i candidati.

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Allegato 1 - articolo 1 - lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) provvedere alla tempestiva comunicazione degli inviti a presentare proposte, alla disponibilità della documentazione legale, alla procedura di valutazione e alla trasparenza dei risultati;

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Allegato 1 - articolo 2 - lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) previa accettazione dello statuto, mediante lettera di accettazione, il gruppo industriale New Energy World Industry Grouping AISBL, organizzazione senza scopo di lucro di diritto belga (numero di iscrizione: 890025478, con sede permanente a Bruxelles, Belgio) (di seguito "il gruppo industriale"); e

b) previa accettazione dello statuto mediante delibera del suo organo di governance, il gruppo industriale New Energy World Industry Grouping AISBL, organizzazione senza scopo di lucro di diritto belga (numero di iscrizione: 890025478, con sede permanente a Bruxelles, Belgio) (di seguito "il gruppo industriale");e

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Allegato 1 - articolo 2 - lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) previa accettazione dello statuto, mediante lettera di accettazione, il gruppo di ricerca per l'iniziativa tecnologica congiunta "Celle a combustibile e idrogeno" New European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen AISBL, organizzazione senza scopo di lucro di diritto belga (numero di iscrizione: 0897.679.372, con sede permanente a Bruxelles, Belgio) (di seguito "il gruppo di ricerca").

c) previa accettazione dello statuto, mediante delibera del suo organo di governance, il gruppo di ricerca per l'iniziativa tecnologica congiunta "Celle a combustibile e idrogeno" New European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen AISBL, organizzazione senza scopo di lucro di diritto belga (numero di iscrizione: 0897.679.372, con sede permanente a Bruxelles, Belgio) (di seguito "il gruppo di ricerca").

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Allegato 1 – articolo 3 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ciascun membro può porre fine alla sua adesione all'impresa comune FCH 2. La cessazione della partecipazione acquista efficacia e diventa irrevocabile sei mesi dopo la notifica agli altri membri. Allo scadere di questo termine il membro uscente è esonerato da qualsiasi obbligo diverso da quelli approvati o contratti dall'impresa comune FCH 2 prima della cessazione della sua partecipazione.

1. Ciascun membro può porre fine alla sua adesione all'impresa comune FCH 2. La cessazione della partecipazione acquista efficacia e diventa irrevocabile sei mesi dopo la notifica agli altri membri. Allo scadere di questo termine il membro uscente è esonerato da qualsiasi obbligo diverso da quelli approvati o contratti dall'impresa comune FCH 2 prima della cessazione della sua partecipazione. In simili casi viene aperto un conto per il regolamento delle obbligazioni finanziarie tra il membro uscente e l'impresa comune FCH 2.

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Allegato 1 - articolo 3 - punto 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Il consiglio di direzione valuta le domande di adesione tenendo conto della pertinenza e del potenziale valore aggiunto del candidato per il conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune FCH 2. In seguito il consiglio di direzione decide in merito alla domanda. Le norme per l'accettazione di nuovi membri sono pubbliche e trasparenti e non impongono inutili ostacoli; inoltre qualunque rifiuto deve essere chiaramente motivato per iscritto e messo a disposizione del candidato e del gruppo di rappresentanti degli Stati.

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Allegato 1 – articolo 3 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La partecipazione all'impresa comune FCH 2 non può essere trasferita a un soggetto terzo senza il previo accordo del consiglio di direzione.

2. La partecipazione all'impresa comune FCH 2 non può essere trasferita a un soggetto terzo senza il previo accordo del consiglio di direzione. Tale accordo è notificato alla Commissione, che ha il diritto di opporsi.

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Allegato 1 – articolo 6 – punto 3 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Il presidente del gruppo di rappresentanti degli Stati ha diritto di partecipare alle riunioni del consiglio di direzione in qualità di osservatore.

Il presidente del gruppo di rappresentanti degli Stati ha diritto di partecipare alle riunioni del consiglio di direzione e alle sue delibere, ma non ha diritti di voto.

Motivazione

Il gruppo di rappresentanti degli Stati, il comitato scientifico e il forum dei soggetti portatori d'interesse sono organismi consultivi dell'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2" ai sensi dell'articolo 4, punto 2, dello statuto. Per poter svolgere correttamente tale ruolo essi dovrebbero avere il diritto di partecipare sia alle riunioni del consiglio di direzione che alle relative delibere. Chi svolge funzione consultiva deve avere il diritto di esprimersi.

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Allegato 1 – articolo 6 – punto 3 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il presidente del comitato scientifico ha il diritto di partecipare alle riunioni del consiglio di direzione e alle sue delibere, ma non ha diritti di voto.

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Allegato 1 – articolo 6 – punto 3 – comma 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il presidente del forum dei soggetti portatori d'interesse ha il diritto di partecipare alle riunioni del consiglio di direzione e alle sue delibere, ma non ha diritti di voto.

Motivazione

Il gruppo di rappresentanti degli Stati, il comitato scientifico e il forum dei soggetti portatori d'interesse sono organismi consultivi dell'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2" ai sensi dell'articolo 4, punto 2, dello statuto. Per poter svolgere correttamente tale ruolo essi dovrebbero avere il diritto di partecipare sia alle riunioni del consiglio di direzione che alle relative delibere. Chi svolge funzione consultiva deve avere il diritto di esprimersi.

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Allegato 1 – articolo 6 – punto 3 – comma 6

Testo della Commissione

Emendamento

Il consiglio di direzione adotta il proprio regolamento interno.

Il consiglio di direzione adotta il proprio regolamento interno e lo mette a disposizione del pubblico.

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Allegato 1 - articolo 7 - punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. La Commissione assicura un coordinamento costante tra le attività del programma quadro Orizzonte 2020 e quelle dell'impresa comune FCH 2, individuando regolarmente le possibili complementarità e sinergie, ivi comprese le sovrapposizioni positive, nonché attuando un processo formale di coordinamento volto a perfezionare non solo le priorità di ricerca incluse nella ricerca collaborativa nell'ambito del programma quadro ma anche le attività contemplate dall'impresa comune FCH 2.

Motivazione

È urgentemente necessario coordinare le attività di ricerca nell'ambito del programma quadro e le attività realizzate nell'ambito delle iniziative tecnologiche congiunte, anche per quanto concerne la gestione delle sovrapposizioni positive e delle necessarie sinergie e complementarità. Com'è ovvio si tratta di un compito da attribuire idealmente alla Commissione, il cui ruolo nella struttura direttiva delle iniziative tecnologiche congiunte (50% dei voti) dovrebbe consentirle di disporre di strumenti sufficienti per svolgerlo.

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Allegato 1 – articolo 7 – punto 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) adotta e rende pubblicamente disponibili norme aperte e trasparenti per i soggetti che intendono diventare entità costituenti di un membro dell'impresa comune FCH 2;

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Allegato 1 – articolo 7 – punto 2 – lettera l

Testo della Commissione

Emendamento

l) approva gli inviti a presentare proposte e, se del caso, le relative regole per le procedure di presentazione, valutazione, selezione, aggiudicazione e revisione;

l) approva gli inviti a presentare proposte;

Motivazione

Si applicano, mutatis mutandis, le norme di presentazione, valutazione, selezione, aggiudicazione e quelle relative alle procedure di revisione di Orizzonte 2020.

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Allegato 1 – articolo 7 – punto 2 – lettera m

Testo della Commissione

Emendamento

m) approva l'elenco delle azioni ammesse al finanziamento;

m) approva l'elenco delle azioni ammesse al finanziamento sulla base della graduatoria redatta da un gruppo di esperti indipendenti secondo il disposto dell'articolo 40 del regolamento (UE) n. 1290/2013;

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Allegato 1 – articolo 7 – punto 2 – lettera s bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

s bis) informa periodicamente il comitato scientifico, il gruppo di rappresentanti degli Stati e il forum dei soggetti portatori d'interesse in merito a tutte le questioni di rilievo per il loro ruolo consultivo;

Motivazione

Per svolgere il loro compito di organi consultivi dell'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2", il gruppo di rappresentanti degli Stati, il comitato scientifico e il forum dei soggetti portatori d'interesse dovrebbero ricevere informazioni adeguate su tutte le questioni di rilievo.

Emendamento  55

Proposta di regolamento

Allegato 1 – articolo 8 – punto 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il direttore esecutivo è nominato dal Consiglio di direzione da un elenco di candidati proposti dalla Commissione in seguito a una procedura di selezione aperta e trasparente. Se del caso, la Commissione coinvolge rappresentanti di altri membri dell'impresa comune FCH 2 nella procedura di selezione.

1. Il direttore esecutivo è nominato dal Consiglio di direzione da un elenco di candidati proposti dalla Commissione in seguito a una procedura di selezione aperta e trasparente. Se del caso, la Commissione coinvolge rappresentanti di altri membri dell'impresa comune FCH 2 nella procedura di selezione. Il Parlamento europeo ha il diritto di opporsi.

 

Emendamento  56

Proposta di regolamento

Allegato 1 – articolo 9 – punto 4 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) trasmette all'approvazione del consiglio di direzione i conti annuali;

c) adotta i conti annuali da trasmettere per approvazione al consiglio di direzione;

Emendamento  57

Proposta di regolamento

Allegato 1 – articolo 9 – punto 4 – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

i bis) elabora una relazione annuale sui progressi relativi alle attività di ricerca e sviluppo, in collaborazione con il dipartimento comunicazione dell'impresa comune FCH 2;

Motivazione

Sarebbe auspicabile divulgare regolarmente maggiori informazioni facilmente accessibili sui progressi e i risultati dell'iniziativa tecnologica congiunta, al fine di migliorarne la visibilità e sensibilizzare l'opinione pubblica in merito ai risultati da essa conseguiti.

Emendamento  58

Proposta di regolamento

Allegato 1 – articolo 9 – punto 4 – lettera l bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

l bis) dà tempestivamente seguito alle eventuali raccomandazioni formulate in esito alla valutazione finale dell'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno", alla valutazione intermedia dell'impresa comune FCH 2 o a qualsiasi altra valutazione pertinente delle attività dell'impresa comune FCH 2;

Motivazione

Per assicurare che le valutazioni formalmente previste abbiano un impatto sufficiente migliorando altresì la gestione qualitativa dell'impresa comune, il direttore esecutivo dovrebbe essere tenuto a dare seguito a qualsiasi raccomandazione pertinente.

Emendamento  59

Proposta di regolamento

Allegato 1 – articolo 9 – punto 5 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) gestire gli inviti a presentare proposte come previsto dal piano di lavoro annuale, nonché l'amministrazione degli accordi o delle decisioni, ivi compreso il relativo coordinamento;

b) gestire gli inviti a presentare proposte, anche in riferimento alla valutazione da parte di un gruppo di esperti indipendenti, come previsto dal piano di lavoro, nonché gli accordi o le decisioni, anche per quanto concerne il relativo coordinamento;

Emendamento  60

Proposta di regolamento

Allegato 1 – articolo 9 – punto 5 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) supervisionare un sistema di informazione e di promozione per un'ampia partecipazione alle attività dell'impresa comune FCH 2, in particolare gli inviti a presentare proposte, comprensivo di un collegamento al sistema dei punti di contatto nazionali;

Emendamento  61

Proposta di regolamento

Allegato 1 – articolo 10 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La composizione del comitato riflette una rappresentanza equilibrata di esperti riconosciuti a livello mondiale provenienti dal mondo accademico, dall'industria e da organismi di regolamentazione. Collettivamente, i membri del comitato scientifico possiedono le competenze e le conoscenze scientifiche riguardanti l'intero settore tecnico necessarie per elaborare su base scientifica raccomandazioni da rivolgere all'impresa comune FCH 2.

2. La composizione del comitato riflette una rappresentanza equilibrata di esperti riconosciuti a livello mondiale provenienti dal mondo accademico, dall'industria e da organismi di regolamentazione. Collettivamente, i membri del comitato scientifico possiedono le competenze e le conoscenze scientifiche riguardanti l'intero settore tecnico necessarie per elaborare su base scientifica raccomandazioni da rivolgere all'impresa comune FCH 2. La composizione del comitato scientifico è decisa in un'ottica di parità di genere, conformemente all'articolo 16 del programma quadro Orizzonte 2020.

Emendamento  62

Proposta di regolamento

Allegato 1 – articolo 10 – punto 4 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) dà il proprio parere circa le priorità scientifiche da individuare nei piani di lavoro annuali;

a) dà il proprio parere circa le priorità scientifiche da individuare nei piani di lavoro annuali e sui progetti di invito a presentare proposte;

Emendamento  63

Proposta di regolamento

Allegato 1 – articolo 10 – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Il comitato scientifico si riunisce almeno una volta l'anno ed è convocato dal presidente.

5. Il comitato scientifico si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato dal presidente.

Emendamento  64

Proposta di regolamento

Allegato 1 – articolo 10 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis. Il comitato scientifico riceve regolarmente informazioni, in particolare sulla partecipazione alle azioni indirette finanziate dall'impresa comune FCH 2, sull'esito dei singoli inviti a presentare proposte e i risultati dell'attuazione di ogni progetto, sulle sinergie con altri programmi dell'Unione pertinenti, sull'esecuzione del bilancio dell'impresa comune FCH 2 nonché sulla divulgazione e sull'utilizzo dei risultati della ricerca.

Motivazione

Per svolgere il suo compito di organo consultivo dell'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2", il comitato scientifico dovrebbe ricevere informazioni adeguate su tutte le questioni di rilievo.

Emendamento  65

Proposta di regolamento

Allegato 1 – articolo 10 – punto 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7. Il comitato scientifico adotta il proprio regolamento interno.

7. Il comitato scientifico adotta il proprio regolamento interno e lo mette a disposizione del pubblico.

Emendamento  66

Proposta di regolamento

Allegato 1 – articolo 11 – punto 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il gruppo di rappresentanti degli Stati si riunisce almeno una volta all'anno ed è convocato dal presidente. Il direttore esecutivo, il presidente del consiglio di direzione e/o i loro rappresentanti partecipano alle riunioni.

2. Il gruppo di rappresentanti degli Stati si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato dal presidente. Il direttore esecutivo, il presidente del consiglio di direzione e/o i loro rappresentanti partecipano alle riunioni.

Emendamento  67

Proposta di regolamento

Allegato 1 – articolo 11 – punto 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) collegamenti con il programma quadro "Orizzonte 2020";

c) conformità al programma quadro Orizzonte 2020;

Emendamento  68

Proposta di regolamento

Allegato 1 – articolo 11 – punto 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis) opportunità o meno di includere una determinata priorità di ricerca, contemplata dall'impresa comune FCH 2, nei periodici inviti a presentare proposte del programma quadro Orizzonte 2020, onde sviluppare nuove sinergie con le attività di ricerca e innovazione che rivestono un'importanza strategica;

Emendamento  69

Proposta di regolamento

Allegato 1 – articolo 11 – punto 5 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il gruppo di rappresentanti degli Stati riceve regolarmente informazioni, in particolare sulla partecipazione alle azioni indirette finanziate dall'impresa comune FCH 2, sull'esito dei singoli inviti a presentare proposte e i risultati dell'attuazione di ogni progetto, sulle sinergie con altri programmi dell'Unione pertinenti, sull'esecuzione del bilancio dell'impresa comune FCH 2 nonché sulla divulgazione e sull'utilizzo dei risultati della ricerca.

Motivazione

Per svolgere il suo compito di organo consultivo dell'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2", il gruppo di rappresentanti degli Stati dovrebbe ricevere informazioni adeguate su tutte le questioni di rilievo.

Emendamento  70

Proposta di regolamento

Allegato 1 – articolo 11 – punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Il gruppo di rappresentanti degli Stati dell'impresa comune FCH 2 adotta il proprio regolamento interno.

6. Il gruppo di rappresentanti degli Stati dell'impresa comune FCH 2 adotta il proprio regolamento interno e lo mette a disposizione del pubblico.

Emendamento  71

Proposta di regolamento

Allegato 1 – articolo 12 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il forum dei soggetti portatori d'interesse è informato delle attività dell'impresa comune FCH 2 ed è invitato a formulare commenti.

2. Il forum dei soggetti portatori d'interesse è regolarmente informato delle attività dell'impresa comune FCH 2, in particolare per quanto riguarda la partecipazione alle azioni indirette finanziate dall'impresa comune FCH 2, l'esito dei singoli inviti a presentare proposte e i risultati dell'attuazione di ogni progetto, le sinergie con altri programmi dell'Unione pertinenti, l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune FCH 2 nonché la divulgazione e l'utilizzo dei risultati della ricerca, ed è invitato a formulare commenti.

Motivazione

Per svolgere il suo compito di organo consultivo dell'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2", il forum dei soggetti portatori d'interesse dovrebbe ricevere informazioni adeguate su tutte le questioni di rilievo.

Emendamento  72

Proposta di regolamento

Allegato 1 – articolo 17 – punto 1 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) le azioni selezionate per il finanziamento, comprendente una suddivisione per tipo di partecipante, comprese le PMI, e che riporti il contributo dell'impresa comune FCH 2 ai singoli partecipanti e azioni.

c) le azioni selezionate per il finanziamento, comprendente una suddivisione per tipo di partecipante, comprese le PMI, le statistiche per paese e l'indicazione del contributo dell'impresa comune FCH 2 ai singoli partecipanti e azioni.

Emendamento  73

Proposta di regolamento

Allegato 1 – articolo 17

Testo della Commissione

Emendamento

Ogni anno il direttore esecutivo presenta al consiglio di direzione una relazione sullo svolgimento delle proprie funzioni in conformità al regolamento finanziario dell'impresa comune FCH 2.

Ogni anno il direttore esecutivo presenta al consiglio di direzione una relazione sullo svolgimento delle proprie funzioni in conformità al regolamento finanziario dell'impresa comune FCH 2.

Entro il 15 febbraio di ogni anno il direttore esecutivo sottopone all'approvazione del consiglio di direzione una relazione annuale delle attività sui progressi compiuti dall'impresa comune FCH 2 nell'esercizio precedente, in particolare in relazione al piano di lavoro annuale relativo all'anno in oggetto. La relazione comprende, inter alia, informazioni sui seguenti aspetti:

Entro due mesi dal termine di ciascun esercizio, il direttore esecutivo sottopone all'approvazione del consiglio di direzione una relazione annuale delle attività sui progressi compiuti dall'impresa comune FCH 2 nell'esercizio precedente, in particolare in relazione al piano di lavoro annuale relativo all'anno in oggetto. La relazione comprende, inter alia, informazioni sui seguenti aspetti:

a) ricerca, innovazione e altre azioni condotte, e le spese relative;

a) ricerca, innovazione e altre azioni condotte, e le spese relative;

b) le azioni trasmesse, ivi compresa una suddivisione per tipo di partecipante, comprese le PMI, e per paese;

b) le azioni trasmesse, ivi compresa una suddivisione per tipo di partecipante, comprese le PMI, e per paese;

c) le azioni selezionate per il finanziamento, comprendente una suddivisione per tipo di partecipante, comprese le PMI, e che riporti il contributo dell'impresa comune FCH 2 ai singoli partecipanti e azioni.

c) le azioni selezionate per il finanziamento, comprendente una suddivisione per tipo di partecipante, comprese le PMI, e che riporti il contributo dell'impresa comune FCH 2 ai singoli partecipanti e azioni.

2. Previa approvazione da parte del consiglio di direzione, la relazione annuale delle attività è messa a disposizione del pubblico.

2. Previa approvazione da parte del consiglio di direzione, la relazione annuale delle attività è messa a disposizione del pubblico.

3. L'impresa comune FCH 2 trasmette ogni anno una relazione alla Commissione ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

3. Entro il 1º marzo dell'esercizio successivo, il contabile dell'impresa comune FCH 2 trasmette i conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti.

 

Entro il 31 marzo dell'esercizio successivo, l'impresa comune FCH 2 trasmette la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

 

Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'impresa comune FCH 2 a norma dell'articolo 148 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il contabile redige i conti definitivi dell'impresa comune FCH 2 e il direttore esecutivo li trasmette, per parere, al consiglio di direzione.

 

Il consiglio di direzione esprime un parere sui conti definitivi dell'impresa comune FCH 2.

 

Entro il 1° luglio successivo a ciascun esercizio il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi corredati del parere del consiglio di direzione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

 

I conti definitivi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 15 novembre dell'anno successivo.

 

Il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni da essa formulate nel quadro della sua relazione annuale entro il 30 settembre. Il direttore esecutivo trasmette tale risposta anche al consiglio di direzione.

 

Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dell'articolo 165, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in questione.

4. I conti dell'impresa comune FCH 2 sono esaminati da un organismo di revisione indipendente conformemente all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

 

I conti dell'impresa comune FCH 2 non sono soggetti a verifica da parte della Corte dei conti.

 

Emendamento  74

Proposta di regolamento

Allegato 1 – articolo 17 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. La Corte dei conti elabora una relazione annuale specifica sull'impresa comune FCH 2.

Emendamento  75

Proposta di regolamento

Allegato 1 – articolo 20 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il consiglio di direzione dell'impresa comune FCH 2 adotta criteri per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai propri membri, nonché agli organi e al personale dell'impresa. Tali criteri prevedono la possibilità di evitare il conflitto di interesse per i rappresentanti dei membri che operano nell'ambito del consiglio di direzione.

2. (Non concerne la versione italiana)

Emendamento  76

Proposta di regolamento

Allegato 1 – articolo 21 – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Nel corso della liquidazione dell'impresa comune FCH 2, i suoi attivi sono utilizzati per coprire il passivo dell'impresa e i costi associati alla sua liquidazione. Qualsiasi eccedenza è distribuita fra i membri presenti al momento della liquidazione, proporzionalmente ai loro contributi effettivi all'impresa comune FCH 2. Qualsiasi eccedenza a favore dell'Unione è restituita al bilancio della Commissione.

4. Nel corso della liquidazione dell'impresa comune FCH 2, i suoi attivi sono utilizzati per coprire il passivo dell'impresa e i costi associati alla sua liquidazione. Qualsiasi eccedenza è distribuita fra i membri presenti al momento della liquidazione, proporzionalmente ai loro contributi effettivi all'impresa comune FCH 2. Qualsiasi eccedenza a favore dell'Unione è restituita al programma specifico recante attuazione del programma quadro Orizzonte 2020 nell'ambito del bilancio dell'Unione.

Motivazione

Le eventuali eccedenze dovrebbero logicamente essere restituite al programma quadro Orizzonte 2020.

MOTIVAZIONE

Introduzione

Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione relativa a un regolamento del Consiglio sull'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2" (di seguito IC FCH 2) in quanto rappresenta un importante strumento del pacchetto Investimenti per l'innovazione nell'ambito di "Orizzonte 2020" atto a contribuire ad affrontare le principali sfide sociali cui l'Europa si trova di fronte. La proposta della Commissione prevede un prolungamento dell'IC FCH 1, varata nell'ambito del Settimo programma quadro, per un ulteriore periodo di 10 anni. Sin dalla sua creazione, l'IC FCH ha dimostrato il potenziale dell'idrogeno come vettore energetico efficiente nonché le possibilità che le celle a combustibile possono offrire all'Europa in quanto convertitori di energia in termini di aumento della sicurezza degli approvvigionamenti energetici, riduzione delle emissioni nocive e stimolo della crescita sostenibile nel lungo periodo.

La valutazione intermedia dell'IC FCH realizzata nel 2011 dalla Commissione ha dimostrato che, finora, essa è stata un'utile piattaforma per la creazione di un partenariato solido per ottenere in modo più efficiente finanziamenti pubblici e privati nonché rafforzare il coinvolgimento dell'industria, in particolare delle PMI, nello sviluppo delle tecnologie FCH. Il relatore riconosce i significativi progressi tecnici e i risultati operativi del primo programma relativo all'IC FCH, nonché l'eccellente risultato della stessa in termini di esecuzione sana, efficace ed efficiente del bilancio dell'UE; il relatore raccomanda pertanto la continuazione di tale esperienza positiva e costruttiva mediante l'approvazione della proposta della Commissione relativa a un regolamento del Consiglio sull'IC FCH 2.

Tecnologie per le celle a combustibile e l'idrogeno: opportunità e sfide per l'Europa

L'idrogeno è un vettore energetico che può essere utilizzato come carburante pulito ed è, teoricamente, senza limiti. L'idrogeno e le sue diverse applicazioni hanno il potenziale di apportare soluzioni fondamentali alle principali sfide per la società nell'UE, dalla sicurezza dell'approvvigionamento energetico al cambiamento climatico, alla competitività industriale, all'innovazione e alla crescita sostenibile. Le celle a combustibile sono utilizzate quale efficiente tecnologia di conversione, con molti vantaggi sia per il settore dei trasporti, sia per quello dell'energia. Sviluppare e diffondere in modo soddisfacente le tecnologie FCH permette inoltre di fornire alternative ai combustibili fossili e migliorare la sicurezza energetica dell'UE, riducendo nel lungo periodo la sua dipendenza dalle importazioni di energia. L'idrogeno ottenuto da energie rinnovabili e dall'elettrolisi dell'acqua e i sistemi di celle a combustibile possono rappresentare una parte importante nel futuro mix energetico dell'Europa e offrire soluzioni competitive, sia a livello locale che a livello regionale, ai fini di una crescita intelligente e inclusiva.

Sviluppare un più fitto sistema infrastrutturale nell'UE permetterà inoltre un più efficiente utilizzo dell'idrogeno nei trasporti e in altri settori dell'economia e, nel contempo, sensibilizzerà l'opinione pubblica sui potenziali benefici delle tecnologie FCH per i cittadini dell'UE. Gli obiettivi e le attività dell'IC FCH nei citati settori, così come proposti dalla Commissione, vanno nella giusta direzione per affrontare le sfide in questione nel rispetto delle priorità dell'UE connesse, fra l'altro, con la strategia Europa 2020, il piano SET, la "Tabella di marcia per l'energia per il 2050" e "Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse".

Lo sviluppo riuscito e sostenibile, così come la diffusione su larga scala delle tecnologie FCH, dipenderà in larga misura dalla disponibilità di alcune materie prime fondamentali, quali le terre rare, i metalli del gruppo del platino e i metalli altamente tecnologici (ad esempio l'indio e il gallio). La penuria di simili materiali in futuro potrà rappresentare un ostacolo per lo sviluppo delle tecnologie FCH. Pertanto, gli obiettivi dell'IC FCH 2 devono altresì includere e promuovere strategie di R&S&I volte alla ricerca di surrogati utilizzabili e materiali alternativi, ove possibile, nonché allo sviluppo di tecnologie avanzate per un recupero efficiente dei metalli in questione da fonti europee (compresi i sottoprodotti industriali e i rifiuti). Il relatore raccomanda di tenere conto degli ostacoli citati al momento della definizione della prospettiva di lungo periodo per la diffusione delle tecnologie FCH, onde garantire che queste ultime possano rappresentare, in futuro, soluzioni davvero sostenibili.

Il ruolo dell'IC FCH 2 quale strumento per raggiungere gli obiettivi della strategia UE 2020

Le tecnologie FCH possono contribuire in modo significativo all'economia a basso impiego di carbonio ma, malgrado i rapidi progressi compiuti dal settore FCH in seguito alla creazione dell'IC, ancora non sono abbastanza mature per competere su un piano di parità con le tecnologie esistenti. È in tale ambito che l'IC FCH ha dimostrato il suo potere di catalizzatore, raggiungendo risultati che un paese o un'impresa non potrebbero raggiungere da soli: ottenendo in modo più efficace investimenti privati, fornendo un sistema di finanziamento di più lungo periodo, stabile e prevedibile, riducendo il rischio legato agli investimenti per i partecipanti e accelerando la velocità alla quale le tecnologie FCH raggiungono la maturità e i mercati.

L'esperienza maturata con la prima IC FCH ne evidenzia l'impatto positivo sulla creazione di posti di lavoro e sui tassi di occupazione nell'UE, con un incremento medio del 10% del fatturato annuo, un incremento medio dell'8% delle spese di R&S, una crescita annua del 6% nell'occupazione e un incremento annuo del 16% dei brevetti rilasciati nell'UE a imprese europee del settore FCH.[1] Le tendenze positive elencate dimostrano il valore aggiunto che l'IC crea, conciliando finanziamenti pubblici e privati per stimolare in modo efficace lo sviluppo delle tecnologie FCH e ridurre i costi della produzione mediante gli sforzi di R&S. L'Europa dovrebbe sfruttare gli utili e la capacità esistenti nel settore FCH e approfittare adesso per progredire maggiormente e più rapidamente con la fase successiva dell'IC FCH quale piattaforma fondamentale per la crescita del settore FCH.

Il relatore accoglie con favore gli stanziamenti di bilancio della Commissione per il seguito dell'IC FCH ma raccomanda che il regolamento indichi con maggiore chiarezza gli importi relativi ai contributi dei partner e delle loro entità costituenti diverse dall'Unione ai costi operativi, ai contributi in natura dei progetti e alle attività complementari, nonché quelli relativi al contributo degli altri partecipanti ai contributi in natura dei progetti e alle attività aggiuntive. Il relatore ritiene che in tal modo si assicurerebbe maggiore efficienza in termini di costi/benefici per quanto riguarda l'attuazione delle disposizioni del regolamento nonché l'aumento della trasparenza, della semplificazione e della chiarezza in termini di impegni e responsabilità dei partecipanti, rendendo così l'IC più interessante per i nuovi protagonisti del settore industriale in vista di un loro contributo alle attività dell'impresa.

Ultimo aspetto non meno importante che il relatore sottolinea riguarda il carattere essenziale di sforzi e meccanismi permanenti di ampio respiro, transnazionali e trasversali volti ad assicurare risultati più efficienti e coerenza tra i programmi e gli strumenti degli Stati membri. Il relatore evidenzia altresì che l'IC FCH costituisce un'importante piattaforma per tale cooperazione settoriale. Inoltre, Orizzonte 2020 garantirà alcune disposizioni nuove per migliori sinergie tra il programma quadro e i fondi strutturali, che potranno essere utilizzate per creare ulteriori stimoli a livello regionale. Si tratta di un aspetto che può rivelarsi particolarmente importante alla luce del fatto che, da un lato alcuni Stati membri della regione occidentale dell'Europa possono già beneficiare di attività di R&S e di un know-how tecnologico all'avanguardia, mentre dall'altro gli Stati membri della regione orientale possono essere utili per lo sviluppo di progetti pilota e dimostrativi. Nel corso delle prossime fasi dell'IC FCH occorrerà analizzare più approfonditamente le possibilità di azioni complementari, messa in comune e condivisione di conoscenze, risorse e infrastrutture per la ricerca e lo sviluppo di altre sinergie (Est-Ovest) nell'ambito dell'IC.

Discarico relativo all'IC FCH

Il relatore è preoccupato per il fatto che, secondo la proposta della Commissione, l'IC FCH 2 sarebbe un organismo soggetto all'articolo 209 del nuovo regolamento finanziario (invece che all'articolo 208), non risponderebbe più direttamente al Parlamento e non sarebbe nemmeno soggetta alla revisione contabile esterna della Corte dei conti, come accadeva in precedenza.

L'esperienza acquisita nell'ambito dell'IC FCH quale organismo dell'Unione ai sensi dell'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 dimostra che il quadro operativo attuale è stato sufficientemente flessibile e opportunamente adattato alle esigenze dell'IC. Pertanto il relatore ritiene che l'IC debba continuare a essere disciplinata dall'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del PE e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che ha sostituito l'articolo 185 del regolamento 1605/2002, e dovrebbe adottare regole finanziarie che non si discostino dal regolamento finanziario quadro se non in presenza di determinate circostanze, come accade attualmente.

Pertanto il relatore raccomanda che il discarico per l'esecuzione del bilancio relativo al contributo dell'Unione all'IC FCH 2 sia concesso dal Parlamento europeo, previa raccomandazione del Consiglio, in ottemperanza alla procedura prevista dal regolamento finanziario dell'IC FCH. Il relatore è del parere che si tratti di un aspetto importante per garantire l'autonomia dell'IC FCH 2 e assicurarle sufficiente libertà nella gestione delle sue attività, senza che vi sia un onere amministrativo ulteriore.

Conclusioni

L'esperienza dell'IC FCH 1 dimostra come alcune sfide possano essere trasformate in opportunità per la creazione di posti di lavoro, crescita e innovazione nell'UE, grazie allo sforzo e all'impegno comuni di soggetti pubblici e privati nonché all'esistenza di uno strumento adeguato per una simile cooperazione. Le tecnologie FCH possono offrire una serie di soluzioni europee pulite e sostenibili nel lungo periodo per molte sfide che riguardano la società. Tuttavia si tratta di tecnologie che si trovano ancora ad affrontare numerosi ostacoli connessi con l'efficacia della ricerca e dell'innovazione e la diffusione su larga scala. La progettazione e l'attuazione di meccanismi commerciali e normativi adeguati, al pari di un chiaro impegno politico a lungo termine, sono fondamentali per immettere le tecnologie in questione sul mercato e massimizzarne i benefici per il futuro.

La proposta della Commissione relativa alla proroga dell'IC FCH 1 rappresenta un chiaro segnale di impegno nel lungo periodo per un progetto di sviluppo delle tecnologie FCH a livello di UE ed è importante per la costituzione nell'UE di un settore FCH più forte, sostenibile e competitivo su scala mondiale nonché per la promozione della leadership europea in nelle tecnologie in questione su scala globale.

Il relatore è favorevole alla continuazione dell'IC FCH fino al 31 dicembre 2024, dal momento che rappresenta uno strumento fondamentale per continuare ad applicare l'agenda per la ricerca e l'innovazione dell'UE e per sviluppare ulteriormente i risultati raggiunti dall'IC FCH 1. L'Europa sarà così in grado di raccogliere i benefici delle tecnologie in questione, fondamentali per il futuro.

  • [1]  "Trends in investments, jobs and turnover in the Fuel Cells and Hydrogen sector." (Il settore delle celle a combustibile e dell'idrogeno: tendenze di investimento, occupazione e fatturato) IC FCH, febbraio 2013.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

23.1.2014

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

36

0

6

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Amelia Andersdotter, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Christian Ehler, Vicky Ford, Norbert Glante, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Zbigniew Zaleski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Maria Badia i Cutchet, Věra Flasarová, Elisabetta Gardini, Jolanta Emilia Hibner, Ivailo Kalfin, Vladko Todorov Panayotov, Lambert van Nistelrooij

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Jean-Paul Besset