RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua con effetto dal 1° luglio 2012 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni

10.3.2014 - (COM(2013)0896 – C7‑0460/2013 – 2013/0349(COD)) - ***I

Commissione giuridica
Relatore: Dagmar Roth-Behrendt


Procedura : 2013/0439(COD)
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A7-0164/2014
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua con effetto dal 1° luglio 2012 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni

(COM(2013)0896 – C7‑0460/2013 – 2013/0349(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–       vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0896),

–       visto l'articolo 294, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–       visti lo statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'allegato XI, articolo 10, e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0460/2013),

–       visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–       visto il parere della Corte di giustizia del 4 marzo 2014[1],

–       visto il parere della Corte dei conti del 3 marzo 2014[2],

–       visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 7 marzo 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–       visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–       vista la relazione della commissione giuridica (A7-0164/2014),

1.      adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.      chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.      incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO[3]*

alla proposta della Commissione

---------------------------------------------------------

REGOLAMENTO (UE) N. …/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del

che adegua, con effetto dal 1° luglio 2012, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea ed i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, in particolare l’articolo 12,

visto lo statuto dei funzionari dell’Unione europea ("statuto") e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea ("regime applicabile agli altri agenti"), definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio[4], in particolare l’articolo 10 dell’allegato XI dello statuto,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Corte di giustizia[5],

visto il parere della Corte dei conti[6],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria[7],

considerando quanto segue:

(1)       Nella sentenza relativa alla causa C-63/12, Commissione c. Consiglio, la Corte di giustizia dell'Unione europea ("Corte di giustizia") ha precisato che le istituzioni sono obbligate a decidere ogni anno sull’adeguamento delle retribuzioni, sia procedendo all’adeguamento "matematico" secondo il metodo previsto all’articolo 3, sia evitando tale calcolo "matematico" in applicazione dell’articolo 10 dell’allegato XI dello statuto.

(2)       Lo scopo dell'articolo 19 dell'allegato XIII dello statuto, modificato da ultimo dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[8], è consentire alle istituzioni di prendere i provvedimenti necessari per dirimere le loro controversie sull'adeguamento delle retribuzioni e pensioni per il 2011 e il 2012 in conformità di una sentenza della Corte di giustizia, tenendo debitamente conto del legittimo affidamento del personale che le istituzioni hanno l'obbligo di decidere ogni anno sull'adeguamento delle retribuzioni e pensioni.

(3)       Per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-63/12, allorché il Consiglio stabilisce che si verifica un deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale all'interno dell'Unione, la Commissione deve presentare una proposta, a norma della procedura di cui all'articolo 336 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), al fine di associare il Parlamento europeo al processo legislativo. Il 25 ottobre 2012 il Consiglio ha affermato che la valutazione della Commissione presentata nella sua relazione sulla clausola di eccezione non rifletteva il deterioramento grave ed improvviso della situazione economica e sociale nell'Unione nel 2012, come emerge da dati economici oggettivi pubblicamente disponibili. Il Consiglio pertanto, in conformità dell'articolo 10 dell'allegato XI dello statuto, ha chiesto alla Commissione di presentare una opportuna proposta per l'adeguamento degli stipendi del 2012.

(4)       La Corte di giustizia ha confermato che, in forza della causa di eccezione, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno un ampio margine discrezionale per quanto riguarda l'adeguamento delle remunerazioni e pensioni. I dati economici e sociali per il periodo dal1° luglio 2011al 31 dicembre  2012, come le conseguenze della crisi economica nell'autunno 2011, risultanti in una recessione economica nell'Unione e in un deterioramento della situazione sociale nonché i persistenti elevati livelli della disoccupazione e del debito e del deficit pubblico nell'Unione, rendono opportuno fissare l'adeguamento delle remunerazioni e pensioni in Belgio e Lussemburgo allo 0,8% per il 2012. Tale adeguamento è parte di un orientamento globale per dirimere le controversie riguardanti gli adeguamenti delle retribuzioni e pensioni per il 2011 e 2012, che comporta altresì un adeguamento dello 0% per il 2011.

(5) Di conseguenza, per un periodo di cinque anni (2010-2014) l'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea è come segue: nel 2010 l'applicazione del metodo fissato all'articolo 3 dell'allegato XI dello statuto ha comportato un adeguamento dello 0,1%. Per il 2011 e il 2012 il risultato dell'approccio generale per la risoluzione delle controversie con riguardo agli adeguamenti per il 2011 e il 2012 delle remunerazioni e delle pensioni porta rispettivamente a un adeguamento dello 0% e dello 0,8%. Inoltre, quale parte del compromesso politico sulla riforma dello statuto e del regime applicabile agli altri agenti, è stato deciso di congelare le retribuzioni e le pensioni per gli anni 2013 e 2014,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto dal 1° luglio 2012, la data "1° luglio 2011" di cui all'articolo 63, secondo comma, dello statuto, è sostituita dalla data "1° luglio 2012".

Articolo 2

Con effetto dal 1° luglio 2012, la tabella degli stipendi base mensili per il calcolo delle retribuzioni e delle pensioni di cui all'articolo 66 dello statuto è sostituita dalla seguente tabella:

1/7/2012

SCATTO

GRADO

1

2

3

4

5

16

17.054,40

17.771,05

18.517,81

 

 

15

15.073,24

15.706,64

16.366,65

16.822,00

17.054,40

14

13.322,22

13.882,04

14.465,38

14.867,83

15.073,24

13

11.774,62

12.269,40

12.784,98

13.140,68

13.322,22

12

10.406,80

10.844,10

11.299,79

11.614,16

11.774,62

11

9.197,87

9.584,37

9.987,12

10.264,98

10.406,80

10

8.129,38

8.470,99

8.826,95

9.072,53

9.197,87

9

7.185,01

7.486,94

7.801,55

8.018,60

8.129,38

8

6.350,35

6.617,20

6.895,26

7.087,10

7.185,01

7

5.612,65

5.848,50

6.094,26

6.263,81

6.350,35

6

4.960,64

5.169,10

5.386,31

5.536,16

5.612,65

5

4.384,38

4.568,62

4.760,60

4.893,04

4.960,64

4

3.875,06

4.037,89

4.207,57

4.324,63

4.384,38

3

3.424,90

3.568,82

3.718,79

3.822,25

3.875,06

2

3.027,04

3.154,24

3.286,79

3.378,23

3.424,90

1

2.675,40

2.787,82

2.904,97

2.985,79

3.027,04

Articolo 3

Con effetto dal 1° luglio 2012, i coefficienti correttori da applicare alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti a norma dell'articolo 64 dello statuto sono stabiliti come indicato nella seconda colonna della seguente tabella.

Con effetto dal 1° gennaio 2013, i coefficienti correttori da applicare ai trasferimenti effettuati dai funzionari e dagli altri agenti a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, dell'allegato VII dello statuto sono stabiliti come indicato nella terza colonna della seguente tabella.

Con effetto dal 1° luglio 2012, i coefficienti correttori da applicare alle pensioni a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella quarta colonna della seguente tabella.

Con effetto dal 16 maggio 2012, i coefficienti correttori da applicare alle pensioni a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella quinta colonna della seguente tabella. La data di efficacia dell'adeguamento annuale per gli Stati membri in questione è il 16 maggio 2012.

1

2

3

4

5

 

Stato/Sede

Retribuzione

1.7.2012

Trasferimento

1.1.2013

Pensione

1.7.2012

Pensione

16.5.2012

Bulgaria

Repubblica ceca

Danimarca

Germania

Bonn

Karlsruhe

Monaco

Estonia

Grecia

Spagna

Francia

Irlanda

Italia

Varese

Cipro

Lettonia

Lituania

Ungheria

Malta

Paesi Bassi

Austria

Polonia

Portogallo

Romania

Slovenia

Slovacchia

Finlandia

Svezia

Regno Unito

Culham

58,4

80,6

135,3

95,8

94,1

93,8

106,4

77,6

90,5

97,1

117,7

110,6

104,2

93,4

84,1

77,6

71,5

78,3

83,3

105,3

106,4

74,2

83,5

68,8

85,3

79,7

122,1

131,9

147,8

112,5

57,4

74,6

127,3

96,6

 

 

 

78,0

89,0

90,9

109,2

104,5

97,4

 

87,4

74,9

69,5

68,7

83,7

100,9

103,2

66,4

82,8

60,0

81,2

73,5

113,8

123,8

119,0

 

100,0

100,0

127,3

100,0

 

 

 

100,0

100,0

100,0

109,2

104,5

100,0

 

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

103,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

113,8

123,8

119,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 4

Con effetto dal 1° luglio 2012, l'importo dell'indennità per congedo parentale di cui all'articolo 42 bis, secondo e terzo comma, dello statuto è fissato a 919,02 EUR e a 1225,36 EUR per le famiglie monoparentali.

Articolo 5

Con effetto dal 1° luglio 2012, l'importo di base dell'assegno di famiglia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 171,88 EUR.

Con effetto dal 1° luglio 2012, l'importo dell'assegno per figlio a carico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 375,59 EUR.

Con effetto dal 1° luglio 2012, l'importo dell'indennità scolastica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 254,83 EUR.

Con effetto dal 1° luglio 2012, l'importo dell'indennità scolastica di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 91,75 EUR.

Con effetto dal 1° luglio 2012, l'importo minimo dell'indennità di dislocazione di cui all'articolo 69 dello statuto e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 509,43 EUR.

Con effetto dal 1° luglio 2012, l'importo dell'indennità di dislocazione di cui all'articolo 134 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 366,22 EUR.

Articolo 6

Con effetto dal 1° gennaio 2013, l'indennità chilometrica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto è adeguata come segue:

0 EUR/km per una distanza compresa tra 0 e 200 km,

0,3820 EUR/km per una distanza compresa tra 201 e 1 000 km,

0,6367 EUR/km per una distanza compresa tra  1 001 e 2 000 km,

0,3820 EUR/km per una distanza compresa tra  2 001 e 3 000 km,

0,1272 EUR/km per una distanza compresa tra  3 001 e 4 000 km,

0,0614 EUR/km per una distanza compresa tra 4 001 e 10 000 km,

0 EUR/km per la distanza superiore a                         10°000 km.

All'indennità chilometrica di cui sopra è aggiunto un importo forfettario supplementare, pari a:

–  191,00 EUR se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è compresa tra 725 km e 1 450 km;

–  381,96 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è superiore a 1 450 km.

Articolo 7

Con effetto dal 1° luglio 2012, l'importo dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a:

–  39,48 EUR per il funzionario che abbia diritto all'assegno di famiglia;

–  31,83 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 8

Con effetto dal 1° luglio 2012, il limite inferiore per l'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

–  1123,91 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia;

–  668,27 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 9

Con effetto dal 1° luglio 2012, il limite inferiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1347,89 EUR, e il limite superiore a 2695,79 EUR.

Con effetto dal 1° luglio 2012, la detrazione forfettaria di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 7 del regime applicabile agli altri agenti è fissata a 1225,36 EUR.

Articolo 10

Con effetto dal 1° luglio 2012, la tabella degli stipendi base mensili di cui all'articolo 93 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla seguente tabella:

FUNZIONI

GRUPPO

1/7/2012

SCATTO

GRADO

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5.879,08

6.001,34

6.126,14

6.253,54

6.383,59

6.516,34

6.651,85

17

5.196,08

5.304,14

5.414,44

5.527,04

5.641,98

5.759,31

5.879,08

16

4.592,43

4.687,93

4.785,42

4.884,94

4.986,53

5.090,23

5.196,08

15

4.058,91

4.143,32

4.229,48

4.317,44

4.407,22

4.498,87

4.592,43

14

3.587,37

3.661,97

3.738,13

3.815,86

3.895,22

3.976,22

4.058,91

13

3.170,61

3.236,55

3.303,85

3.372,56

3.442,69

3.514,29

3.587,37

III

12

4.058,85

4.143,25

4.229,41

4.317,36

4.407,13

4.498,78

4.592,33

11

3.587,34

3.661,93

3.738,08

3.815,81

3.895,16

3.976,16

4.058,85

10

3.170,60

3.236,53

3.303,83

3.372,54

3.442,67

3.514,26

3.587,34

9

2.802,28

2.860,55

2.920,03

2.980,75

3.042,74

3.106,01

3.170,60

8

2.476,74

2.528,24

2.580,82

2.634,48

2.689,27

2.745,19

2.802,28

II

7

2.802,21

2.860,50

2.919,99

2.980,72

3.042,72

3.106,01

3.170,61

6

2.476,62

2.528,13

2.580,71

2.634,39

2.689,18

2.745,12

2.802,21

5

2.188,86

2.234,38

2.280,86

2.328,30

2.376,72

2.426,16

2.476,62

4

1.934,53

1.974,77

2.015,84

2.057,77

2.100,57

2.144,26

2.188,86

I

3

2.383,19

2.432,65

2.483,14

2.534,68

2.587,28

2.640,98

2.695,79

2

2.106,84

2.150,57

2.195,20

2.240,76

2.287,27

2.334,74

2.383,19

1

1.862,54

1.901,20

1.940,65

1.980,93

2.022,04

2.064,01

2.106,84

Articolo 11

Con effetto dal 1° luglio 2012, il limite inferiore per l'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 94 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

-  845,37 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia;

-  501,20 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 12

Con effetto dal 1° luglio 2012, il limite inferiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1010,92 EUR, e il limite superiore a 2021,83 EUR.

Con effetto dal 1° luglio 2012, la detrazione forfettaria di cui all'articolo 96, paragrafo 7 del regime applicabile agli altri agenti è fissata a 919,02 EUR.

Con effetto dal 1° luglio 2012, il limite inferiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 136 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 889,39 EUR e il limite superiore a 2092,68 EUR.

Articolo 13

Con effetto dal 1° luglio 2012, le indennità per servizi continui o a turni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio[9] sono fissate a 385,23 EUR, 581,45 EUR, 635,74 EUR e 866,72 EUR.

Articolo 14

Con effetto dal 1° luglio 2012, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio[10] si applica il coefficiente 5,5609.

Articolo 15

Con effetto dal 1° luglio 2012, la tabella di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato XIII dello statuto è sostituita dalla seguente tabella:

1/7/2012

SCATTO

GRADO

1

2

3

4

5

6

7

8

16

17.054,40

17.771,05

18.517,81

18.517,81

18.517,81

18.517,81

 

 

15

15.073,24

15.706,64

16.366,65

16.822,00

17.054,40

17.771,05

 

 

14

13.322,22

13.882,04

14.465,38

14.867,83

15.073,24

15.706,64

16.366,65

17.054,40

13

11.774,62

12.269,40

12.784,98

13.140,68

13.322,22

 

 

 

12

10.406,80

10.844,10

11.299,79

11.614,16

11.774,62

12.269,40

12.784,98

13.322,22

11

9.197,87

9.584,37

9.987,12

10.264,98

10.406,80

10.844,10

11.299,79

11.774,62

10

8.129,38

8.470,99

8.826,95

9.072,53

9.197,87

9.584,37

9.987,12

10.406,80

9

7.185,01

7.486,94

7.801,55

8.018,60

8.129,38

 

 

 

8

6.350,35

6.617,20

6.895,26

7.087,10

7.185,01

7.486,94

7.801,55

8.129,38

7

5.612,65

5.848,50

6.094,26

6.263,81

6.350,35

6.617,20

6.895,26

7.185,01

6

4.960,64

5.169,10

5.386,31

5.536,16

5.612,65

5.848,50

6.094,26

6.350,35

5

4.384,38

4.568,62

4.760,60

4.893,04

4.960,64

5.169,10

5.386,31

5.612,65

4

3.875,06

4.037,89

4.207,57

4.324,63

4.384,38

4.568,62

4.760,60

4.960,64

3

3.424,90

3.568,82

3.718,79

3.822,25

3.875,06

4.037,89

4.207,57

4.384,38

2

3.027,04

3.154,24

3.286,79

3.378,23

3.424,90

3.568,82

3.718,79

3.875,06

1

2.675,40

2.787,82

2.904,97

2.985,79

3.027,04

 

 

 

Articolo 16

Con effetto dal 1° luglio 2012, ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'ex articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto in vigore anteriormente al 1° maggio 2004 è fissato a:

- 132,89 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C4 o C5;

- 203,76 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C1, C2 o C3.

Articolo 17

Con effetto dal 1° luglio 2012, la tabella degli stipendi base mensili di cui all'articolo 133 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla seguente tabella:

Grado

1

2

3

4

5

6

7

Stipendio base a tempo pieno

1.694,21

1.973,74

2.139,95

2.320,16

2.515,54

2.727,38

2.957,06

Grado

8

9

10

11

12

13

14

Stipendio base a tempo pieno

3.206,08

3.476,07

3.768,79

4.086,15

4.430,25

4.803,32

5.207,82

Grado

15

16

17

18

19

 

 

Stipendio base a tempo pieno

5.646,37

6.121,87

6.637,39

7.196,32

7.802,33

 

 

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il...

Per il Parlamento europeo                           Per il Consiglio

Il presidente                                                  Il presidente

____________________

  • [1]  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
  • [2]  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
  • [3] * Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.
  • [4]  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).
  • [5]  Parere del 4 marzo 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
  • [6]  Parere del 3 marzo 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
  • [7]  Posizione del Parlamento europeo del [(GU...)] [(non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale)] e decisione del Consiglio, del... .
  • [8]  Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (GU L 287del 29.10.2013, pag. 15).
  • [9]  Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1). Regolamento modificato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 (GU L 124 del 13.5.1987, pag. 6).
  • [10]  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).

PROCEDURA

Titolo

Adeguamento, con effetto dal 1° luglio 2012, delle retribuzioni e pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea e dei coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni

Riferimenti

COM(2013)0896 – C7-0460/2013 – 2013/0439(COD)

Presentazione della proposta al PE

10.12.2013

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

JURI

12.12.2013

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

BUDG

12.12.2013

CONT

12.12.2013

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

BUDG

15.1.2014

CONT

11.12.2013

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Dagmar Roth-Behrendt

16.12.2013

 

 

 

Approvazione

10.3.2014

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

17

2

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Cecilia Wikström

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Pablo Arias Echeverría, Jens Geier, Krzysztof Lisek, Svetoslav Hristov Malinov, Emma McClarkin, Sabine Verheyen, Justina Vitkauskaite Bernard, Wim van de Camp

Deposito

10.3.2014