RELAZIONE sulla raccomandazione di decisione del Consiglio concernente l'adesione della Croazia alla convenzione del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate
21.3.2014 - (COM(2013)0586 – C7‑0381/2013 – 2013/0308(CNS)) - *
Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Sławomir Nitras
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla raccomandazione di decisione del Consiglio concernente l'adesione della Croazia alla convenzione del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate
(COM(2013)0586 – C7‑0381/2013 – 2013/0308(CNS))
(Procedura legislativa speciale – consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la raccomandazione della Commissione al Consiglio (COM(2013)0586),
– visto l'articolo 3, paragrafi 4 e 5, dell'atto di adesione della Croazia a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0381/2013),
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0214/2014),
1. approva la raccomandazione della Commissione quale emendata;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. invita il Consiglio, in sede di decisione della data di applicazione della convenzione del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, a tener conto delle preoccupazioni del Parlamento per quanto riguarda la necessità di ridurre al minimo l'onere fiscale per i contribuenti;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la raccomandazione della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti nazionali della Croazia e degli altri Stati membri.
Emendamento 1 Proposta di decisione Articolo 3 | |||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||
In considerazione dell'esperienza delle precedenti decisioni di modifica della convenzione sull'arbitrato e al fine di dissipare ogni dubbio circa il possibile effetto retroattivo, si suggerisce di specificare la data di entrata in vigore della convenzione sull'arbitrato non con l'indicazione di una data specifica, bensì fissandola al giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
MOTIVAZIONE
La raccomandazione di decisione del Consiglio proposta dalla Commissione concerne l'adesione della Croazia alla convenzione 90/436/CEE del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (la cosiddetta "convenzione sull'arbitrato"), come modificata dalla convenzione del 21 dicembre 1995 relativa all'adesione di Austria, Finlandia e Svezia alla convenzione sull'arbitrato, dal protocollo del 25 maggio 1999 di modifica della convenzione sull'arbitrato, dalla convenzione firmata l'8 dicembre 2004 da Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia sull'adesione di tali Stati alla convenzione sull'arbitrato e dalla decisione del Consiglio del 23 giugno 2008 concernente l'adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione sull'arbitrato.
La convenzione sull'arbitrato definisce il quadro giuridico per l'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate istituendo, fra l'altro, una procedura di arbitrato che consente alle imprese di richiedere una revisione della rettifica degli utili di imprese associate e meccanismi di risoluzione delle controversie in presenza di doppie imposizioni tra imprese di Stati membri diversi. La convenzione agevola pertanto le attività transfrontaliere nel mercato interno.
L'atto di adesione della Croazia del 2011 ha introdotto un sistema semplificato per l'accesso della Croazia alla convenzione sull'arbitrato. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'atto di adesione, la Croazia accede alla convenzione e a tutti i relativi protocolli di modifica. In conformità all'articolo 3, paragrafo 5, il Consiglio deve adottare una decisione al fine di stabilire la data di entrata in vigore della convenzione sull'arbitrato per la Croazia e apportare alla convenzione tutti gli adattamenti necessari, deliberando su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.
Poiché la decisione proposta dà attuazione a un mandato incluso nel trattato di adesione del 2011, il relatore appoggia pienamente la raccomandazione della Commissione e auspica che l'adesione della Croazia alla convenzione sull'arbitrato e ai relativi strumenti sia completata nel più breve tempo possibile.
Il relatore desidera richiamare l'attenzione sulla questione della data di entrata in vigore della convenzione sull'arbitrato modificata. Il testo proposto suggerisce che la data di entrata in vigore sia specificata nella presente decisione.
In considerazione dell'esperienza delle precedenti decisioni di modifica della convenzione sull'arbitrato e dei dubbi sollevati al riguardo, si osserva che specificando la data nel testo della decisione potrebbe esservi il rischio che la decisione entri in vigore dopo la data di entrata in vigore indicata per la convenzione sull'arbitrato (fissando quindi una data di entrata in vigore retroattiva della convenzione sull'arbitrato).
Al fine di dissipare qualunque dubbio in merito all'effetto retroattivo, si propone di fissare la data di entrata in vigore della convenzione sull'arbitrato al giorno successivo alla pubblicazione della decisione in oggetto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Per quanto concerne la data di applicazione, ossia la data a decorrere dalla quale sussiste l'applicabilità delle procedure della convenzione sull'arbitrato, il relatore, conformemente ai principi contenuti nella convenzione, invita il Consiglio a tenere conto, in sede di decisione della data, dei tempi necessari affinché le autorità competenti istituiscano procedure adeguate per un'efficace attuazione della convenzione.
PROCEDURA
Titolo |
Adesione della Croazia alla convenzione del 23 luglio 1990 relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate |
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Riferimenti |
COM(2013)0586 – C7-0381/2013 – 2013/0308(CNS) |
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Consultazione del PE |
24.10.2013 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ECON 18.11.2013 |
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Relatore(i) Nomina |
Sławomir Nitras 19.11.2013 |
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Esame in commissione |
17.2.2014 |
17.3.2014 |
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Approvazione |
18.3.2014 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
40 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Marino Baldini, Burkhard Balz, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Syed Kamall, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Ivana Maletić, Arlene McCarthy, Marlene Mizzi, Sławomir Nitras, Ivari Padar, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Lajos Bokros, Sari Essayah, Ashley Fox, Robert Goebbels, Anne E. Jensen, Olle Ludvigsson, Petru Constantin Luhan, Nils Torvalds |
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Deposito |
21.3.2014 |
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