RELAZIONE sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla costituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema unionale di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE
2.3.2015 - (COM(2014)0020 – C8‑0016/2014 – 2014/0011(COD)) - ***I
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Relatore: Ivo Belet
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla costituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema unionale di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE
(COM(2014)0020 – C8‑0016/2014 – 2014/0011(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0020),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8‑0016/2014),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 4 giugno 2014[1],
– visto il parere del Comitato delle regioni[2],
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare l'energia (A8-0029/2015),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di decisione Considerando -1 (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 2 Proposta di decisione Considerando 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
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(1 bis) Alla luce della necessità di mantenere gli incentivi nell'ambito del sistema ETS dell'Unione nel corso dei negoziati concernenti la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio1bis, la Commissione ha presentato una dichiarazione per valutare le possibili opzioni, tra le quali figura il ritiro permanente di un quantitativo di quote necessario, in vista dell’adozione tempestiva di ulteriori misure strutturali volte a rafforzare e a rendere più efficiente il sistema ETS durante la fase 3. | ||||||||||||||||||||||||
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1 bis Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1). | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di decisione Considerando 2 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 4 Proposta di decisione Considerando 3 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 5 Proposta di decisione Considerando 3 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 6 Proposta di decisione Considerando 3 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 7 Proposta di decisione Considerando 4 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 8 Proposta di decisione Considerando 5 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 10 e l'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, |
(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2003/87/CE, | ||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||
Non è necessario fare riferimento agli articoli specifici che devono essere modificati. | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di decisione Articolo 1 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
1. È costituita una riserva stabilizzatrice del mercato, operativa a partire dal 1° gennaio 2021. |
1. È costituita una riserva stabilizzatrice del mercato nel 2018, operativa a partire dal 31 dicembre 2018. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di decisione Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 11 Proposta di decisione Articolo 1 – paragrafo 1 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 12 Proposta di decisione Articolo 1 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
2. La Commissione pubblica il numero totale di quote di emissione in circolazione ogni anno entro il 15 maggio dell'anno successivo. Il numero totale di quote in circolazione nell'anno x corrisponde al numero complessivo di quote rilasciate nel periodo a partire dal 1o gennaio 2008, compresi le quote rilasciate nello stesso periodo a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE e i diritti di utilizzare crediti internazionali esercitati da impianti, a titolo del sistema unionale di scambio di quote di emissione, sulle emissioni fino al 31 dicembre dell'anno x, meno le tonnellate complessive di emissioni verificate utilizzate da impianti, a titolo del sistema unionale di scambio di quote di emissione, fra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre dell'anno x, le quote cancellate a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE e il numero di quote disponibili nella riserva. Non sono computate le emissioni comprese nel triennio 2005-2007 né le quote per esse rilasciate. La prima pubblicazione del numero totale di quote in circolazione ha luogo il 15 maggio 2017. |
2. La Commissione pubblica il numero totale di quote di emissione in circolazione ogni anno entro il 15 maggio dell'anno successivo. Il numero totale di quote in circolazione nell'anno x corrisponde al numero complessivo di quote rilasciate nel periodo a partire dal 1o gennaio 2008, compresi le quote rilasciate nello stesso periodo a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE e i diritti di utilizzare crediti internazionali esercitati da impianti, a titolo del sistema unionale di scambio di quote di emissione, sulle emissioni fino al 31 dicembre dell'anno x, meno le tonnellate complessive di emissioni verificate utilizzate da impianti, a titolo del sistema unionale di scambio di quote di emissione, fra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre dell'anno x, le quote cancellate a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE e il numero di quote disponibili nella riserva. Non sono computate le emissioni comprese nel triennio 2005-2007 né le quote per esse rilasciate. La prima pubblicazione del numero totale di quote in circolazione ha luogo il 15 maggio 2016. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di decisione Articolo 1 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 14 Proposta di decisione Articolo 2 – comma 1 – punto 2 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 15 Proposta di decisione Articolo 2 – comma 1 – punto 3 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 – paragrafo 1 bis | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 16 Proposta di decisione Articolo 2 – comma 1 – punto 3 bis (nuovo) Direttiva 2003/887/CE Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva | |||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||
(Non concerne la versione italiana) | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 17 Proposta di decisione Articolo 2 – comma 1 – punto 3 ter (nuovo) Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 18 Proposta di decisione Articolo 2 – comma 1 – punto 3 quater (nuovo) Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 8 – comma 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 19 Proposta di decisione Articolo 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 20 Proposta di decisione Articolo 3 | |||||||||||||||||||||||||
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MOTIVAZIONE
Introduzione
"Un sistema di scambio di quote di emissione (ETS) ben funzionante, con uno strumento di stabilizzazione del mercato in linea con la proposta della Commissione, sarà il principale strumento europeo per raggiungere tale obiettivo [riduzione dei gas a effetto serra]." Conclusioni del Consiglio europeo, 23 ottobre 2014.
Il 22 gennaio 2014 la Commissione ha presentato una proposta relativa a una riserva stabilizzatrice del mercato, congiuntamente a una comunicazione sul quadro per le politiche dell'energia e del clima nel periodo dal 2020 al 2030.
La proposta della Commissione mira ad apportare delle modifiche strutturali al sistema di scambio delle quote (ETS) per far fronte all'eccedenza di quote di emissione, attualmente stimate a più di 2 miliardi (che è andata accumulandosi nel sistema a partire dal 2009 (durante la fase 2)), e porre rimedio alle carenze del sistema affinché possa conseguire il suo obiettivo "di favorire le riduzioni delle emissioni dei gas a effetto serra secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica" (articolo 1 della direttiva ETS).
Mentre l'obiettivo di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra per il 2020 è garantito dal tetto massimo per le emissioni complessive, l'eccedenza di quote nuoce all'efficacia a lungo termine del sistema. L'eccedenza pregiudica quindi il corretto funzionamento del mercato del carbonio e, in particolare, il prezzo del carbonio, riducendo in tal modo le iniziative di investimento nelle tecnologie a basse emissioni di carbonio. Se non si affronta la situazione, il costo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra aumenterà in modo considerevole in futuro.
La proposta della Commissione risponde quindi all'invito del Parlamento europeo ad "adottare misure atte a correggere le carenze del sistema ETS e consentirgli di funzionare come originariamente previsto"[1].
La proposta sulla riserva stabilizzatrice del mercato in quanto tale correggerebbe una carenza strutturale nella costruzione originaria dell'ETS che non consentiva sufficiente flessibilità nell'offerta delle quote a far fronte ai cambiamenti delle condizioni di mercato o proteggere l'ETS da shock imprevisti e improvvisi nella domanda. Come indicato nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la proposta, gli squilibri attuali sono stati causati dal divario tra l'offerta di quote di emissione, che è fissa per via della natura dell'ETS di sistema con tetto massimo di emissioni e scambio delle quote (decisione presa in condizioni economiche più favorevoli), e la domanda di tali quote, che invece è flessibile e dipende dai cicli economici, dai prezzi dei combustibili fossili, dalle politiche climatiche sulle energie rinnovabili e l'efficienza energetica e da altri fattori.
Alla luce di tutto ciò, il relatore sostiene la proposta della Commissione di introdurre una riserva stabilizzatrice del mercato, trattandosi di una riforma strutturale che integrerà nel direttiva ETS stessa norme per regolare le fluttuazioni del mercato e soprattutto dell'offerta delle quote. La riserva eviterà interventi discrezionali a breve termine nel mercato e garantirà all'industria prevedibilità e stabilità nel medio-lungo termine.
Secondo il relatore, tale riforma è necessaria affinché l'ETS continui a essere il nucleo della politica di riduzione del CO2 dell'UE. In caso contrario, l'ETS arriverebbe al limite del collasso (senza un incentivo agli investimenti per il prezzo del carbonio). In tale eventualità le iniziative nazionali riassumerebbero carattere prioritario quali principali strumenti politici per la riduzione delle emissioni di CO2 e si tornerebbe quindi alla "nazionalizzazione" della politica climatica. Ne deriverebbero la frammentazione del mercato interno, un mosaico complesso di normative UE e, persino, il rischio di rilocalizzazione delle emissioni all'interno dell'UE.
Quote concentrate a fine periodo
Lo scorso anno il Parlamento e il Consiglio hanno modificato la direttiva ETS per consentire alla Commissione di posticipare la messa all'asta di 900 milioni di quote di emissione fino al 2019 e al 2020. Nel febbraio 2014 la Commissione ha poi adottato un regolamento per adeguare il calendario delle aste per il terzo periodo di scambio dell'ETS in modo tale da "concentrare" 300 e 600 milioni di quote rispettivamente negli anni 2019 e 2020.
Come precedentemente indicato, lo scopo della presente proposta di riforma dell'ETS è offrire prevedibilità e stabilità al mercato. Sarebbe pertanto illogico reimmettere le quote concentrate a fine periodo nel mercato negli anni 2019 e 2020 al solo scopo di reintegrarle successivamente nella riserva nel corso del quarto periodo di scambio. Così facendo si produrrebbe un'innecessaria distorsione del mercato, il che non è coerente con l'obiettivo generale di ridurre l'eccedenza.
Inoltre, alla luce del fatto che molti portatori d'interesse hanno sottolineato il valore delle quote concentrate a fine periodo in termini di disposizioni migliori in materia di rilocalizzazione delle emissioni dopo il 2020, come ad esempio idee in merito a un'assegnazione più dinamica (cfr. in appresso), non appare saggio reimmettere tali quote nel mercato.
Senza modificare la data in cui la riserva stabilizzatrice del mercato diverrà operativa, il relatore propone di integrare le quote concentrate a fine periodo direttamente nella riserva.
Rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
Se da un lato la presente proposta affronta i problemi relativi all'offerta eccedentaria di quote per la messa all'asta, dall'altro non tratta le questioni connesse all'assegnazione di quote gratuite o alle disposizioni sulla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.
Recentemente il sistema attuale per la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio è stato prorogato fino al 2020. Il 24 settembre 2014 la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento ha sostenuto la proposta di decisione della Commissione relativa alla costituzione di un elenco dei settori considerati a rischio di notevole rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per il periodo 2015-2019. La valutazione sulla quale si è basata tale decisione ha continuato a usare un prezzo ipotetico delle quote di 30 EUR, sebbene il prezzo reale del carbonio sia considerevolmente inferiore. Tale ipotesi sul prezzo, tuttavia, è sostenuta dalla proposta di istituire una riserva stabilizzatrice del mercato e fissare un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 40% per il 2030.
La valutazione d'impatto della Commissione dimostra che gli effetti della riserva stabilizzatrice del mercato sarebbero limitati, anche se diventasse operativa prima del 2020. Le quote si manterranno molto probabilmente entro i limiti del prezzo del carbonio sui quali si basano le disposizioni in materia di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per l'industria ad alta intensità energetica fino al 2020. Con una crescita del PIL entro la media (1,8%), gli analisti di mercato si attendono che il prezzo di 30 euro si raggiunga soltanto nel 2027.
Il relatore riconosce la necessità di garantire all'industria la certezza di continuare ad essere protetta contro la rilocalizzazione anche dopo il 2020. È quindi importante sottolineare che le conclusioni del Consiglio europeo del 23 ottobre 2014 assicurano all'industria che "l'assegnazione di quote gratuite non terminerà" e che "le misure attuali proseguiranno dopo il 2020 per evitare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 dovuto alle politiche sul clima fino a quando non verranno compiuti sforzi analoghi nelle altre grandi economie, al fine di fornire livelli di sostegno adeguati ai settori che rischiano di perdere competitività internazionale".
La Commissione ha già avviato le consultazioni sulle proposte di disposizioni in materia di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 dopo il 2020, compresi miglioramenti al sistema esistente. Tali proposte sono connesse alla riserva stabilizzatrice del mercato ma, in larga misura, trascendono l'errore sistemico degli squilibri di mercato che dovrebbe essere risolto grazie alla riserva.
Il relatore ritiene che sia indubbiamente necessario tenere ulteriori discussioni sul miglioramento dell'assegnazione delle quote gratuite, in particolare per quanto riguarda i cambiamenti dei livelli di produzione e la garanzia che gli impianti più efficienti non sostengano costi del carbonio indebiti che porterebbero alla rilocalizzazione delle emissioni di CO2.
In linea con la richiesta del Consiglio europeo di garantire un migliore allineamento delle assegnazioni ai cambiamenti dei livelli di produzione e non pregiudicare o anticipare le future opportunità di un'assegnazione più dinamica, il relatore propone di integrare le quote concentrate a fine periodo nella riserva stabilizzatrice del mercato. Seguendo gli orientamenti del Consiglio europeo, la Commissione dovrebbe presentare quanto prima le proposte di revisione della direttiva ETS , ivi comprese disposizioni migliori in materia di rilocalizzazione delle emissioni di CO2.
Incentivi agli investimenti
Il relatore è altresì favorevole all'assegnazione di una parte delle quote integrate nella riserva per utilizzarle investendo nelle tecnologie e nei processi industriali a basse emissioni di carbonio.
Funzionamento della riserva stabilizzatrice del mercato
Per quanto riguarda il funzionamento della riserva stessa, la Commissione propone di:
- integrare nella riserva le quote quando l'eccedenza totale è superiore a 833 milioni di quote (pari al 12% del numero totale di quote in circolazione nell'anno x-2);
- svincolare 100 milioni di quote dalla riserva quando l'eccedenza è inferiore a 400 milioni di quote.
Tali parametri potrebbero fornire un'immagine per eccesso o per difetto della situazione di mercato se le stime relative alla copertura non sono accurate. Inoltre potrebbero essere previsti dei parametri più flessibili nel tempo. Alcuni chiedono che siano aumentate le soglie, mentre altri sono favorevoli a svincolare più lentamente le quote nella riserva. Si tratta di problemi che devono essere affrontati e risolti. Dato il grado sostanziale di incertezza che ancora interessa tali questioni, sarà necessario procedere a un riesame tempestivo.
Per quanto riguarda l'intervallo di due anni, il relatore ritiene che il riferimento all'anno x-2 comporti un tempo di reazione piuttosto lento e reputa quindi che la proposta dovrebbe essere emendata per risolvere tale problema.
Elenco delle riunioni / degli eventi con le parti interessate seguenti
Termine ultimo provvisorio: 24 febbraio 2015
Governi e rappresentanze permanenti
– Rappresentante permanente belga
– Rappresentante permanente danese
– Rappresentante permanente olandese
– Rappresentante permanente francese
– Rappresentante permanente tedesco
– Ministro dell'ambiente italiano
– Rappresentanza permanente italiana
– Rappresentanza permanente lettone
– Rappresentanza permanente del Regno Unito
– Sottosegretario di Stato agli affari europei polacco
Industrie e organizzazioni non governative:
- AGC Glass Europe
- Alstom
- Arcelor-Mittal
- Aurubis A.G./ Eurometaux (Associazione europea dei metalli)
- BASF
- Associazione belga delle imprese siderurgiche
- Business Europe
- CAN-Europe
- Carbon Market Watch
- CEFIC
- CEPI (Confederazione delle industrie cartarie europee)
- CEPS (Centro di studi politici europei / Carbon Market Forum)
- Cembureau (Associazione europea del cemento)
- Change Partnership
- Ecofys
- ENECO
- ENEL
- ENI
- E.ON
- ESTA (Associazione europea dei tubi d'acciaio)
- Eurelectric (Unione dell'industria elettrica)
- Eurofer (Associazione europea della siderurgia)
- Eurometaux (Associazione europea dei metalli)
- Forum europeo per l'energia
- EWEA (Associazione europea dell'energia eolica)
- Essencia (Industria chimica belga)
- Exxon
- Federacciai (Federazione delle imprese siderurgiche italiane)
- ICIS Tschach Solution GmbH (analisi del mercato del carbonio)
- IIGCC (Gruppo d'investitori istituzionali sul cambiamento climatico)
- Glass for Europe
- Greenpeace
- Hydro/Eurometaux (Associazione europea dei metalli)
- LSE, Istituto di ricerca Grantham sul cambiamento climatico e l'ambiente
- Mercuria Energy Group
- IETA (Associazione internazionale sullo scambio dei diritti di emissione)
- Point Carbon, Thomson Reuters
- Associazione polaccia dell'energia
- Potsdam Institut für Klimafolgenforschung / Piattaforma "Energia" del Consiglio europeo delle accademie di scienze applicate, tecnologie e ingegneria
- Sandbag
- Shell
- Unione francese dell'elettricità (UFE)
- VGI (Federazione dell'industria del vetro)
- WWF.
- [1] Risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2012 su una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050, P7_TA(2012)0086.
PROCEDURA
Titolo |
Costituzione e funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema unionale di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e modifica della direttiva 2003/87/CE |
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Riferimenti |
COM(2014)0020 – C7-0016/2014 – 2014/0011(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
22.1.2014 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ENVI 6.2.2014 |
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Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula |
ECON 6.2.2014 |
ITRE 6.2.2014 |
JURI 6.2.2014 |
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Pareri non espressi Decisione |
ECON 22.7.2014 |
JURI 3.9.2014 |
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Relatori Nomina |
Ivo Belet 10.7.2014 |
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Esame in commissione |
5.11.2014 |
3.12.2014 |
21.1.2015 |
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Approvazione |
24.2.2015 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
58 10 1 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Bușoi, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Paul Brannen, Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Esther Herranz García, Merja Kyllönen, Jo Leinen, József Nagy, Younous Omarjee, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Julia Reid, Bart Staes |
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Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Andrew Lewer |
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Deposito |
2.3.2015 |
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