RELAZIONE sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla costituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema unionale di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE

2.3.2015 - (COM(2014)0020 – C8‑0016/2014 – 2014/0011(COD)) - ***I

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Relatore: Ivo Belet


Procedura : 2014/0011(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0029/2015

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla costituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema unionale di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE

(COM(2014)0020 – C8‑0016/2014 – 2014/0011(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–       vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0020),

–       visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8‑0016/2014),

–       visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–       visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 4 giugno 2014[1],

–       visto il parere del Comitato delle regioni[2],

–       visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–       vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare l'energia (A8-0029/2015),

1.      adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.      chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.      incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di decisione

Considerando -1 (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1) Le conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014 sul quadro 2030 per le politiche dell'energia e del clima indicano che un sistema di scambio di quote di emissione (ETS) riformato e ben funzionante, con uno strumento di stabilizzazione del mercato, sarà il principale strumento europeo per raggiungere l'obiettivo dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Emendamento  2

Proposta di decisione

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) Alla luce della necessità di mantenere gli incentivi nell'ambito del sistema ETS dell'Unione nel corso dei negoziati concernenti la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio1bis, la Commissione ha presentato una dichiarazione per valutare le possibili opzioni, tra le quali figura il ritiro permanente di un quantitativo di quote necessario, in vista dell’adozione tempestiva di ulteriori misure strutturali volte a rafforzare e a rendere più efficiente il sistema ETS durante la fase 3.

 

__________________

 

1 bis Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

Emendamento  3

Proposta di decisione

Considerando 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2) La relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla situazione del mercato europeo del carbonio nel 20121 ha sottolineato la necessità di adottare misure per porre rimedio agli squilibri strutturali tra domanda e offerta. Dalla valutazione d'impatto vertente sul quadro 2030 per le politiche del clima e dell'energia2 emerge che, stando alle previsioni, questo squilibrio perdurerà e non potrà essere riassorbito in modo adeguato adattando la traiettoria lineare per dirigerla verso un obiettivo più rigoroso stabilito in tale quadro: ritoccando il fattore lineare si ottiene soltanto una modifica graduale del tetto massimo. Di conseguenza, anche l'eccedenza diminuirebbe soltanto gradualmente e per oltre un decennio il mercato dovrebbe continuare a funzionare con un'eccedenza attorno ai 2 miliardi di quote o più. Per ovviare a questo problema e per aumentare la resilienza del sistema unionale di scambio di quote di emissione (EU ETS) agli squilibri, è opportuno costituire una riserva stabilizzatrice del mercato. Ai fini della certezza delle regole riguardo all'offerta di emissioni all'asta nella fase 3 e per concedere un congruo lasso di tempo in cui adeguarsi alla modifica strutturale, è opportuno costituire la riserva stabilizzatrice del mercato per la fase 4 che avrà inizio nel 2021. Per garantire la massima prevedibilità, dovrebbero essere fissate regole chiare sull'integrazione di quote nella riserva e sul loro svincolo dalla riserva. In presenza delle condizioni necessarie, è opportuno integrare nella riserva, a partire dal 2021, un volume di quote pari al 12% del numero di quote in circolazione nell'anno x-2. Qualora il numero totale delle quote in circolazione scendesse al di sotto dei 400 milioni, dovrebbe essere svincolato dalla riserva un numero corrispondente di quote.

(2) La relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla situazione del mercato europeo del carbonio nel 20121 ha sottolineato la necessità di adottare misure per porre rimedio agli squilibri strutturali tra domanda e offerta. Dalla valutazione d'impatto vertente sul quadro 2030 per le politiche del clima e dell'energia2 emerge che, stando alle previsioni, questo squilibrio perdurerà e non potrà essere riassorbito in modo adeguato adattando la traiettoria lineare per dirigerla verso un obiettivo più rigoroso stabilito in tale quadro: ritoccando il fattore lineare si ottiene soltanto una modifica graduale del tetto massimo. Di conseguenza, anche l'eccedenza diminuirebbe soltanto gradualmente e per oltre un decennio il mercato dovrebbe continuare a funzionare con un'eccedenza attorno ai 2 miliardi di quote o più, il che impedirebbe all'ETS di fornire il segnale necessario a favore di investimenti volti a ridurre le emissioni di CO2 in modo efficiente sotto il profilo dei costi. Per ovviare a questo problema e per aumentare la resilienza dell'ETS agli squilibri tra domanda e offerta, e correggere quindi un errore di progettazione di tale sistema, in modo da consentirgli di funzionare come un mercato ordinato con prezzi stabili e competitivi che rispecchino il vero valore delle quote, è opportuno costituire una riserva stabilizzatrice del mercato durante la fase 3, cosicché essa possa determinare i suoi effetti positivi entro l'avvio della fase 4 che avrà inizio nel 2021. La riserva stabilizzatrice del mercato dovrebbe inoltre garantire sinergie con altre politiche climatiche, come quelle in materia di energie rinnovabili ed efficienza energetica. Per garantire la massima prevedibilità, dovrebbero essere fissate regole chiare sull'integrazione di quote nella riserva e sul loro svincolo dalla riserva. In presenza delle condizioni necessarie, è opportuno integrare nella riserva, a partire dal 2018, un volume di quote pari al 12% del numero di quote in circolazione nell'anno x-1. Qualora il numero totale delle quote in circolazione scendesse al di sotto dei 400 milioni, dovrebbe essere svincolato dalla riserva un numero corrispondente di quote.

____________________

____________________

1 COM(2012)652 def.

1 COM(2012)652 def.

2 inserire il riferimento.

2 inserire il riferimento.

Emendamento  4

Proposta di decisione

Considerando 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Oltre alla costituzione della riserva stabilizzatrice del mercato, andrebbero apportate alla direttiva 2003/87/CE altre modifiche ad essa conseguenti, ai fini della coerenza e di un funzionamento fluido dell'EU ETS. L'applicazione pratica della direttiva può determinare, in particolare, la messa all'asta di un volume ingente di quote alla fine di ciascun periodo di scambio, con possibili effetti negativi sulla stabilità del mercato. Per evitare quindi una situazione di squilibrio del mercato in termini di offerta di quote alla fine di un dato periodo di scambio e all'inizio del successivo, coi suoi possibili effetti destabilizzanti, è opportuno disporre che, in caso di aumento considerevole dell'offerta alla fine di un periodo di scambio, parte delle quote in questione sia messa all'asta nei primi due anni del periodo successivo.

(3) Oltre alla costituzione della riserva stabilizzatrice del mercato, andrebbero apportate alla direttiva 2003/87/CE altre modifiche ad essa conseguenti, ai fini della coerenza e di un funzionamento fluido dell'EU ETS. L'applicazione pratica della direttiva può determinare, in particolare, la messa all'asta di un volume ingente di quote alla fine di ciascun periodo di scambio, con possibili effetti negativi sulla stabilità del mercato. Per evitare quindi una situazione di squilibrio del mercato in termini di offerta di quote alla fine di un dato periodo di scambio, coi suoi possibili effetti destabilizzanti, è opportuno disporre l'integrazione di tali quote nella riserva stabilizzatrice del mercato alla fine del periodo di scambio in questione.

Emendamento  5

Proposta di decisione

Considerando 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) Il regolamento (UE) n. 176/2014 della Commissione ha previsto la concentrazione a fine periodo di 900 milioni di quote dagli anni 2014 – 2016 agli anni 2019 e 2020 (la fine della fase 3 dell'ETS). L'impatto della messa all'asta di tali quote nel 2019 e nel 2020 andrebbe nel senso contrario rispetto all'effetto che ci si attende dall'attuale proposta concernente una riserva stabilizzatrice del mercato, che è una riduzione dell'eccedenza di quote. Le quote oggetto di concentrazione a fine periodo non dovrebbero pertanto essere messe all'asta, ma essere invece integrate direttamente nella riserva stabilizzatrice del mercato.

 

__________________

 

Regolamento (UE) n. 176/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 1031/2010 al fine di determinare, in particolare, i volumi delle quote di emissioni dei gas a effetto serra da mettere all'asta nel periodo 2013-2020 (GU L 56 del 26.2.2014, pag. 11).

Emendamento  6

Proposta di decisione

Considerando 3 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter) È importante che l'ETS incentivi la crescita efficiente sotto il profilo delle emissioni di CO2 e che sia tutelata la competitività delle industrie dell'Unione che corrono rischi concreti di rilocalizzazione delle emissioni. La risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sul piano d'azione per una siderurgia europea competitiva e sostenibile ha già sottolineato "che la Commissione dovrebbe affrontare in modo più concreto e dettagliato la questione della rilocalizzazione delle emissioni di CO2". Le conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014 sul quadro 2030 per le politiche dell'energia e del clima hanno offerto indicazioni chiare sul proseguimento dell'assegnazione di quote gratuite e sulle disposizioni in materia di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 dopo il 2020, indicando che "gli impianti più efficienti nei settori a rischio di perdere competitività internazionale non dovrebbero sostenere costi del carbonio indebiti che porterebbero alla rilocalizzazione delle emissioni di CO2". Dovrebbero essere predisposte misure proporzionate che riflettano il prezzo del carbonio prevalente al momento della loro introduzione al fine di porre al riparo le industrie che corrono rischi concreti di rilocalizzazione delle emissioni da qualsiasi impatto negativo sulla loro competitività ed evitare in tal modo ulteriori costi connessi con l'ETS a livello degli impianti più efficienti. A tale proposito, la Commissione dovrebbe rivedere la direttiva 2003/87/CE, e in particolare l'articolo 10 bis. Nel perseguimento dell'obiettivo di creare un mercato unico dell'energia, detta revisione dovrebbe altresì prevedere misure armonizzate a livello unionale che compensino i costi del CO2 trasferiti sui prezzi dell'elettricità e diverse dal meccanismo attuale regolato dalle norme in materia di aiuti di Stato in modo da garantire condizioni pienamente omogenee.

Emendamento  7

Proposta di decisione

Considerando 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4) È opportuno che la Commissione riesamini il funzionamento della riserva stabilizzatrice del mercato alla luce dell'esperienza maturata nel contesto operativo. Il riesame del funzionamento della riserva stabilizzatrice del mercato dovrebbe valutare in particolare se le norme che disciplinano l'integrazione delle quote nella riserva rispondano all'obiettivo perseguito, ossia correggere gli squilibri strutturali fra domanda e offerta.

(4) Entro tre anni dalla data di entrata in funzione della riserva stabilizzatrice del mercato, è opportuno che la Commissione ne riesamini il funzionamento alla luce dell'esperienza maturata nel contesto operativo. Il riesame del funzionamento della riserva stabilizzatrice del mercato dovrebbe valutare in particolare se le norme che disciplinano l'integrazione delle quote nella riserva e il loro svincolo dalla medesima rispondano all'obiettivo perseguito, ossia correggere gli squilibri strutturali fra domanda e offerta. Il riesame dovrebbe altresì analizzare l'impatto della riserva stabilizzatrice del mercato sulla competitività industriale dell'Unione e il rischio di rilocalizzazioni delle emissioni.

Emendamento  8

Proposta di decisione

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 10 e l'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE,

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2003/87/CE,

Motivazione

Non è necessario fare riferimento agli articoli specifici che devono essere modificati.

Emendamento  9

Proposta di decisione

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. È costituita una riserva stabilizzatrice del mercato, operativa a partire dal 1° gennaio 2021.

1. È costituita una riserva stabilizzatrice del mercato nel 2018, operativa a partire dal 31 dicembre 2018.

Emendamento  10

Proposta di decisione

Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. La Commissione garantisce che le quote oggetto della concentrazione a fine periodo ai sensi del regolamento (UE) n. 176/20141bis della Commissione siano integrate direttamente nella riserva stabilizzatrice del mercato.

 

__________________

 

1 bis Regolamento (UE) n. 176/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 1031/2010 al fine di determinare, in particolare, i volumi delle quote di emissioni dei gas a effetto serra da mettere all'asta nel periodo 2013-2020 (GU L 56 del 26.2.2014, pag. 11).

Emendamento  11

Proposta di decisione

Articolo 1 – paragrafo 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter. Le quote che, alla fine del periodo di scambio, sono rimaste nella riserva per i nuovi entranti, così come le quote non assegnate a causa della chiusura di impianti o in virtù della deroga per l'ammodernamento del settore dell'elettricità sono considerate "quote non assegnate". Tutte tali quote non assegnate non sono messe all'asta alla fine del terzo periodo di scambio ma sono integrate direttamente nella riserva stabilizzatrice del mercato.

Emendamento  12

Proposta di decisione

Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione pubblica il numero totale di quote di emissione in circolazione ogni anno entro il 15 maggio dell'anno successivo. Il numero totale di quote in circolazione nell'anno x corrisponde al numero complessivo di quote rilasciate nel periodo a partire dal 1o gennaio 2008, compresi le quote rilasciate nello stesso periodo a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE e i diritti di utilizzare crediti internazionali esercitati da impianti, a titolo del sistema unionale di scambio di quote di emissione, sulle emissioni fino al 31 dicembre dell'anno x, meno le tonnellate complessive di emissioni verificate utilizzate da impianti, a titolo del sistema unionale di scambio di quote di emissione, fra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre dell'anno x, le quote cancellate a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE e il numero di quote disponibili nella riserva. Non sono computate le emissioni comprese nel triennio 2005-2007 né le quote per esse rilasciate. La prima pubblicazione del numero totale di quote in circolazione ha luogo il 15 maggio 2017.

2. La Commissione pubblica il numero totale di quote di emissione in circolazione ogni anno entro il 15 maggio dell'anno successivo. Il numero totale di quote in circolazione nell'anno x corrisponde al numero complessivo di quote rilasciate nel periodo a partire dal 1o gennaio 2008, compresi le quote rilasciate nello stesso periodo a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE e i diritti di utilizzare crediti internazionali esercitati da impianti, a titolo del sistema unionale di scambio di quote di emissione, sulle emissioni fino al 31 dicembre dell'anno x, meno le tonnellate complessive di emissioni verificate utilizzate da impianti, a titolo del sistema unionale di scambio di quote di emissione, fra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre dell'anno x, le quote cancellate a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE e il numero di quote disponibili nella riserva. Non sono computate le emissioni comprese nel triennio 2005-2007 né le quote per esse rilasciate. La prima pubblicazione del numero totale di quote in circolazione ha luogo il 15 maggio 2016.

Emendamento  13

Proposta di decisione

Articolo 1 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. A decorrere dal 2021 è integrato ogni anno nella riserva un numero di quote pari al 12% del numero totale di quote in circolazione nell'anno x-2, indicato nella pubblicazione del maggio dell'anno x-1, a meno che tale numero di quote da integrare nella riserva non sia inferiore a 100 milioni.

3. Conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, che prevede un'attuazione tempestiva a partire dall'introduzione della riserva, è integrato ogni anno nella riserva senza indebito ritardo un numero di quote pari al 12% del numero totale di quote in circolazione nell'anno x-1, indicato nella pubblicazione del maggio dell'anno x, a meno che tale numero di quote da integrare nella riserva non sia inferiore a 100 milioni.

Emendamento  14

Proposta di decisione

Articolo 2 – comma 1 – punto 2

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

"1. A decorrere dal 2021 gli Stati membri mettono all’asta tutte le quote che non sono assegnate gratuitamente a norma degli articoli 10 bis e 10 quater e che non sono integrate nella riserva stabilizzatrice del mercato costituita con decisione [OP: inserire il numero della presente decisione] del Parlamento europeo e del Consiglio(*).";

"1. A decorrere dal 2018 gli Stati membri mettono all'asta tutte le quote che non sono assegnate gratuitamente a norma degli articoli 10 bis e 10 quater e che non sono integrate nella riserva stabilizzatrice del mercato costituita con decisione [OP: inserire il numero della presente decisione] del Parlamento europeo e del Consiglio(*).";

Emendamento  15

Proposta di decisione

Articolo 2 – comma 1 – punto 3

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 – paragrafo 1 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

"1 bis. Laddove il volume delle quote che gli Stati membri devono mettere all'asta nell'ultimo anno di ciascun periodo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, superi di oltre il 30% il volume medio di cui è prevista la messa all'asta nei primi due anni del periodo successivo, al netto dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 3, della decisione [OP: inserire il numero della presente decisione], i due terzi della differenza fra detti volumi è sottratta dal volume d'asta dell'ultimo anno del periodo e aggiunta, in parti uguali, ai volumi che gli Stati membri devono mettere all'asta nei primi due anni del periodo successivo.";

"1 bis. Alla fine di un periodo di scambio, le eventuali quote rimanenti nella riserva per i nuovi entranti e le eventuali quote non assegnate a causa di chiusure o in base alla deroga per il settore dell'elettricità sono considerate "quote non assegnate". Tali quote non assegnate sono tutte integrate direttamente nella riserva stabilizzatrice del mercato.";

Emendamento  16

Proposta di decisione

Articolo 2 – comma 1 – punto 3 bis (nuovo)

Direttiva 2003/887/CE

Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo in vigore

Emendamento

 

 

"3. Gli Stati membri stabiliscono l'uso dei proventi della vendita all'asta di quote. Almeno il 50 % dei proventi della vendita all’asta di quote di cui al paragrafo 2, comprese tutte le entrate connesse alle aste di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), o l’equivalente in valore finanziario di tali entrate, è utilizzato per uno o più dei seguenti scopi:"

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento  17

Proposta di decisione

Articolo 2 – comma 1 – punto 3 ter (nuovo)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter. All'articolo 10, paragrafo 4, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

 

"Qualora la Commissione abbia proceduto all'adeguamento di cui al primo comma, un numero di quote corrispondente all'aumento delle quote previsto per il 2019 e il 2020, come stabilito all'allegato IV del regolamento (UE) n 1031/2010* della Commissione, è integrato nella riserva stabilizzatrice del mercato, costituita con decisione [OP: inserire il numero della presente decisione]."

 

_______________

 

* Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1).

Emendamento  18

Proposta di decisione

Articolo 2 – comma 1 – punto 3 quater (nuovo)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 8 – comma 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 quater. All'articolo 10 bis, paragrafo 8, dopo il secondo comma è inserito il comma seguente:

 

"300 milioni di quote sono messe a disposizione gradualmente a decorrere dalla data di entrata in funzione della riserva stabilizzatrice del mercato istituita dalla decisione [OP: inserire il numero della presente decisione] fino al 31 dicembre 2025 conformemente al presente paragrafo e per i progetti di innovazione industriale di punta nei settori figuranti all'allegato I della presente direttiva sulla base dei criteri obiettivi e trasparenti di cui al presente paragrafo. Tali 300 milioni di quote sono prelevati dalle quote non assegnate ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1 ter, della decisione [OP: inserire il numero della presente decisione].

 

Emendamento  19

Proposta di decisione

Articolo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 2 bis

 

Riesame della direttiva 2003/87/CE

 

Entro …+, la Commissione riesamina la direttiva 2003/87/CE al fine di tutelare efficacemente la competitività delle industrie dell'Unione che corrono rischi concreti di rilocalizzazione delle emissioni, introducendo un'assegnazione più precisa delle quote e incentivando la crescita efficiente sotto il profilo delle emissioni di CO2 senza contribuire a un eccesso di offerta di quote. La Commissione tiene pertanto conto delle conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014, con particolare riferimento alle disposizioni sulla rilocalizzazione delle emissioni di CO2 e al proseguimento dell'assegnazione di quote gratuite, rispecchiando meglio l'evoluzione dei livelli di produzione e incentivando il rendimento più efficiente. La Commissione prende altresì in considerazione un meccanismo armonizzato dell'Unione atto a compensare i costi indiretti delle emissioni derivanti dalla presente direttiva in modo da garantire condizioni omogenee a livello globale e unionale. Se del caso, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta ai sensi della procedura legislativa ordinaria.

 

 

________________

 

+ GU: inserire la data: sei mesi dall'entrata in vigore della presente decisione.

Emendamento  20

Proposta di decisione

Articolo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione riesamina la riserva stabilizzatrice del mercato alla luce di un'analisi del regolare funzionamento del mercato europeo del carbonio e, se del caso, presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio. Il riesame si sofferma in particolare sulla percentuale che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, determina il numero di quote da integrare nella riserva e sul valore numerico della soglia fissata all'articolo 1, paragrafo 4, per il numero totale di quote in circolazione.

Entro tre anni dalla data di entrata in funzione della riserva stabilizzatrice del mercato la Commissione riesamina la riserva alla luce di un'analisi del regolare funzionamento del mercato europeo del carbonio e, se del caso, presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio. Il riesame si sofferma in particolare sulla percentuale che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, determina il numero di quote da integrare nella riserva e sul valore numerico della soglia fissata all'articolo 1, paragrafo 4, per il numero totale di quote in circolazione. Nel suo riesame, la Commissione valuta anche l'impatto della riserva stabilizzatrice del mercato sulla competitività industriale europea e sul rischio di rilocalizzazione delle emissioni. Due anni prima dell'avvio di ogni nuova fase, si rende necessario un riesame periodico dei parametri della riserva stabilizzatrice del mercato, al fine di garantire che tali parametri siano ancora adeguati, pur continuando a offrire certezze al mercato.

  • [1]  GU C 0 del 0.00.0000, pag. 0.
  • [2]  GU C 0 del 0.00.0000, pag. 0.

MOTIVAZIONE

Introduzione

"Un sistema di scambio di quote di emissione (ETS) ben funzionante, con uno strumento di stabilizzazione del mercato in linea con la proposta della Commissione, sarà il principale strumento europeo per raggiungere tale obiettivo [riduzione dei gas a effetto serra]." Conclusioni del Consiglio europeo, 23 ottobre 2014.

Il 22 gennaio 2014 la Commissione ha presentato una proposta relativa a una riserva stabilizzatrice del mercato, congiuntamente a una comunicazione sul quadro per le politiche dell'energia e del clima nel periodo dal 2020 al 2030.

La proposta della Commissione mira ad apportare delle modifiche strutturali al sistema di scambio delle quote (ETS) per far fronte all'eccedenza di quote di emissione, attualmente stimate a più di 2 miliardi (che è andata accumulandosi nel sistema a partire dal 2009 (durante la fase 2)), e porre rimedio alle carenze del sistema affinché possa conseguire il suo obiettivo "di favorire le riduzioni delle emissioni dei gas a effetto serra secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica" (articolo 1 della direttiva ETS).

Mentre l'obiettivo di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra per il 2020 è garantito dal tetto massimo per le emissioni complessive, l'eccedenza di quote nuoce all'efficacia a lungo termine del sistema. L'eccedenza pregiudica quindi il corretto funzionamento del mercato del carbonio e, in particolare, il prezzo del carbonio, riducendo in tal modo le iniziative di investimento nelle tecnologie a basse emissioni di carbonio. Se non si affronta la situazione, il costo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra aumenterà in modo considerevole in futuro.

La proposta della Commissione risponde quindi all'invito del Parlamento europeo ad "adottare misure atte a correggere le carenze del sistema ETS e consentirgli di funzionare come originariamente previsto"[1].

La proposta sulla riserva stabilizzatrice del mercato in quanto tale correggerebbe una carenza strutturale nella costruzione originaria dell'ETS che non consentiva sufficiente flessibilità nell'offerta delle quote a far fronte ai cambiamenti delle condizioni di mercato o proteggere l'ETS da shock imprevisti e improvvisi nella domanda. Come indicato nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la proposta, gli squilibri attuali sono stati causati dal divario tra l'offerta di quote di emissione, che è fissa per via della natura dell'ETS di sistema con tetto massimo di emissioni e scambio delle quote (decisione presa in condizioni economiche più favorevoli), e la domanda di tali quote, che invece è flessibile e dipende dai cicli economici, dai prezzi dei combustibili fossili, dalle politiche climatiche sulle energie rinnovabili e l'efficienza energetica e da altri fattori.

Alla luce di tutto ciò, il relatore sostiene la proposta della Commissione di introdurre una riserva stabilizzatrice del mercato, trattandosi di una riforma strutturale che integrerà nel direttiva ETS stessa norme per regolare le fluttuazioni del mercato e soprattutto dell'offerta delle quote. La riserva eviterà interventi discrezionali a breve termine nel mercato e garantirà all'industria prevedibilità e stabilità nel medio-lungo termine.

Secondo il relatore, tale riforma è necessaria affinché l'ETS continui a essere il nucleo della politica di riduzione del CO2 dell'UE. In caso contrario, l'ETS arriverebbe al limite del collasso (senza un incentivo agli investimenti per il prezzo del carbonio). In tale eventualità le iniziative nazionali riassumerebbero carattere prioritario quali principali strumenti politici per la riduzione delle emissioni di CO2 e si tornerebbe quindi alla "nazionalizzazione" della politica climatica. Ne deriverebbero la frammentazione del mercato interno, un mosaico complesso di normative UE e, persino, il rischio di rilocalizzazione delle emissioni all'interno dell'UE.

Quote concentrate a fine periodo

Lo scorso anno il Parlamento e il Consiglio hanno modificato la direttiva ETS per consentire alla Commissione di posticipare la messa all'asta di 900 milioni di quote di emissione fino al 2019 e al 2020. Nel febbraio 2014 la Commissione ha poi adottato un regolamento per adeguare il calendario delle aste per il terzo periodo di scambio dell'ETS in modo tale da "concentrare" 300 e 600 milioni di quote rispettivamente negli anni 2019 e 2020.

Come precedentemente indicato, lo scopo della presente proposta di riforma dell'ETS è offrire prevedibilità e stabilità al mercato. Sarebbe pertanto illogico reimmettere le quote concentrate a fine periodo nel mercato negli anni 2019 e 2020 al solo scopo di reintegrarle successivamente nella riserva nel corso del quarto periodo di scambio. Così facendo si produrrebbe un'innecessaria distorsione del mercato, il che non è coerente con l'obiettivo generale di ridurre l'eccedenza.

Inoltre, alla luce del fatto che molti portatori d'interesse hanno sottolineato il valore delle quote concentrate a fine periodo in termini di disposizioni migliori in materia di rilocalizzazione delle emissioni dopo il 2020, come ad esempio idee in merito a un'assegnazione più dinamica (cfr. in appresso), non appare saggio reimmettere tali quote nel mercato.

Senza modificare la data in cui la riserva stabilizzatrice del mercato diverrà operativa, il relatore propone di integrare le quote concentrate a fine periodo direttamente nella riserva.

Rilocalizzazione delle emissioni di carbonio

Se da un lato la presente proposta affronta i problemi relativi all'offerta eccedentaria di quote per la messa all'asta, dall'altro non tratta le questioni connesse all'assegnazione di quote gratuite o alle disposizioni sulla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Recentemente il sistema attuale per la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio è stato prorogato fino al 2020. Il 24 settembre 2014 la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento ha sostenuto la proposta di decisione della Commissione relativa alla costituzione di un elenco dei settori considerati a rischio di notevole rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per il periodo 2015-2019. La valutazione sulla quale si è basata tale decisione ha continuato a usare un prezzo ipotetico delle quote di 30 EUR, sebbene il prezzo reale del carbonio sia considerevolmente inferiore. Tale ipotesi sul prezzo, tuttavia, è sostenuta dalla proposta di istituire una riserva stabilizzatrice del mercato e fissare un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 40% per il 2030.

La valutazione d'impatto della Commissione dimostra che gli effetti della riserva stabilizzatrice del mercato sarebbero limitati, anche se diventasse operativa prima del 2020. Le quote si manterranno molto probabilmente entro i limiti del prezzo del carbonio sui quali si basano le disposizioni in materia di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per l'industria ad alta intensità energetica fino al 2020. Con una crescita del PIL entro la media (1,8%), gli analisti di mercato si attendono che il prezzo di 30 euro si raggiunga soltanto nel 2027.

Il relatore riconosce la necessità di garantire all'industria la certezza di continuare ad essere protetta contro la rilocalizzazione anche dopo il 2020. È quindi importante sottolineare che le conclusioni del Consiglio europeo del 23 ottobre 2014 assicurano all'industria che "l'assegnazione di quote gratuite non terminerà" e che "le misure attuali proseguiranno dopo il 2020 per evitare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 dovuto alle politiche sul clima fino a quando non verranno compiuti sforzi analoghi nelle altre grandi economie, al fine di fornire livelli di sostegno adeguati ai settori che rischiano di perdere competitività internazionale".

La Commissione ha già avviato le consultazioni sulle proposte di disposizioni in materia di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 dopo il 2020, compresi miglioramenti al sistema esistente. Tali proposte sono connesse alla riserva stabilizzatrice del mercato ma, in larga misura, trascendono l'errore sistemico degli squilibri di mercato che dovrebbe essere risolto grazie alla riserva.

Il relatore ritiene che sia indubbiamente necessario tenere ulteriori discussioni sul miglioramento dell'assegnazione delle quote gratuite, in particolare per quanto riguarda i cambiamenti dei livelli di produzione e la garanzia che gli impianti più efficienti non sostengano costi del carbonio indebiti che porterebbero alla rilocalizzazione delle emissioni di CO2.

In linea con la richiesta del Consiglio europeo di garantire un migliore allineamento delle assegnazioni ai cambiamenti dei livelli di produzione e non pregiudicare o anticipare le future opportunità di un'assegnazione più dinamica, il relatore propone di integrare le quote concentrate a fine periodo nella riserva stabilizzatrice del mercato. Seguendo gli orientamenti del Consiglio europeo, la Commissione dovrebbe presentare quanto prima le proposte di revisione della direttiva ETS , ivi comprese disposizioni migliori in materia di rilocalizzazione delle emissioni di CO2.

Incentivi agli investimenti

Il relatore è altresì favorevole all'assegnazione di una parte delle quote integrate nella riserva per utilizzarle investendo nelle tecnologie e nei processi industriali a basse emissioni di carbonio.

Funzionamento della riserva stabilizzatrice del mercato

Per quanto riguarda il funzionamento della riserva stessa, la Commissione propone di:

- integrare nella riserva le quote quando l'eccedenza totale è superiore a 833 milioni di quote (pari al 12% del numero totale di quote in circolazione nell'anno x-2);

- svincolare 100 milioni di quote dalla riserva quando l'eccedenza è inferiore a 400 milioni di quote.

Tali parametri potrebbero fornire un'immagine per eccesso o per difetto della situazione di mercato se le stime relative alla copertura non sono accurate. Inoltre potrebbero essere previsti dei parametri più flessibili nel tempo. Alcuni chiedono che siano aumentate le soglie, mentre altri sono favorevoli a svincolare più lentamente le quote nella riserva. Si tratta di problemi che devono essere affrontati e risolti. Dato il grado sostanziale di incertezza che ancora interessa tali questioni, sarà necessario procedere a un riesame tempestivo.

Per quanto riguarda l'intervallo di due anni, il relatore ritiene che il riferimento all'anno x-2 comporti un tempo di reazione piuttosto lento e reputa quindi che la proposta dovrebbe essere emendata per risolvere tale problema.

Elenco delle riunioni / degli eventi con le parti interessate seguenti

Termine ultimo provvisorio: 24 febbraio 2015

Governi e rappresentanze permanenti

– Rappresentante permanente belga

– Rappresentante permanente danese

– Rappresentante permanente olandese

– Rappresentante permanente francese

– Rappresentante permanente tedesco

– Ministro dell'ambiente italiano

– Rappresentanza permanente italiana

– Rappresentanza permanente lettone

– Rappresentanza permanente del Regno Unito

– Sottosegretario di Stato agli affari europei polacco

Industrie e organizzazioni non governative:

- AGC Glass Europe

- Alstom

- Arcelor-Mittal

- Aurubis A.G./ Eurometaux (Associazione europea dei metalli)

- BASF

- Associazione belga delle imprese siderurgiche

- Business Europe

- CAN-Europe

- Carbon Market Watch

- CEFIC

- CEPI (Confederazione delle industrie cartarie europee)

- CEPS (Centro di studi politici europei / Carbon Market Forum)

- Cembureau (Associazione europea del cemento)

- Change Partnership

- Ecofys

- ENECO

- ENEL

- ENI

- E.ON

- ESTA (Associazione europea dei tubi d'acciaio)

- Eurelectric (Unione dell'industria elettrica)

- Eurofer (Associazione europea della siderurgia)

- Eurometaux (Associazione europea dei metalli)

- Forum europeo per l'energia

- EWEA (Associazione europea dell'energia eolica)

- Essencia (Industria chimica belga)

- Exxon

- Federacciai (Federazione delle imprese siderurgiche italiane)

- ICIS Tschach Solution GmbH (analisi del mercato del carbonio)

- IIGCC (Gruppo d'investitori istituzionali sul cambiamento climatico)

- Glass for Europe

- Greenpeace

- Hydro/Eurometaux (Associazione europea dei metalli)

- LSE, Istituto di ricerca Grantham sul cambiamento climatico e l'ambiente

- Mercuria Energy Group

- IETA (Associazione internazionale sullo scambio dei diritti di emissione)

- Point Carbon, Thomson Reuters

- Associazione polaccia dell'energia

- Potsdam Institut für Klimafolgenforschung / Piattaforma "Energia" del Consiglio europeo delle accademie di scienze applicate, tecnologie e ingegneria

- Sandbag

- Shell

- Unione francese dell'elettricità (UFE)

- VGI (Federazione dell'industria del vetro)

- WWF.

  • [1]  Risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2012 su una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050, P7_TA(2012)0086.

PROCEDURA

Titolo

Costituzione e funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema unionale di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e modifica della direttiva 2003/87/CE

Riferimenti

COM(2014)0020 – C7-0016/2014 – 2014/0011(COD)

Presentazione della proposta al PE

22.1.2014

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ENVI

6.2.2014

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

ECON

6.2.2014

ITRE

6.2.2014

JURI

6.2.2014

 

Pareri non espressi

       Decisione

ECON

22.7.2014

JURI

3.9.2014

 

 

Relatori

       Nomina

Ivo Belet

10.7.2014

 

 

 

Esame in commissione

5.11.2014

3.12.2014

21.1.2015

 

Approvazione

24.2.2015

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

58

10

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Bușoi, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Paul Brannen, Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Esther Herranz García, Merja Kyllönen, Jo Leinen, József Nagy, Younous Omarjee, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Julia Reid, Bart Staes

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Andrew Lewer

Deposito

2.3.2015