RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione

11.3.2015 - (COM(2014)0358 – C8‑0029/2014 – 2014/0180(COD)) - ***I

Commissione per i bilanci
Relatore: Ingeborg Gräßle


Procedura : 2014/0180(COD)
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A8-0049/2015
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione

(COM(2014)0358 – C8‑0029/2014 – 2014/0180(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–       vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0358),

–       visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0029/2014),

–       visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–       visto il parere della Corte dei conti n. 1/2015[1],

–       vista la lettera del Garante europeo della protezione dei dati del 3 dicembre 2014,

–       visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–       visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0049/2015),

1.      adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.      chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.      incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) È importante chiarire in che modo le amministrazioni aggiudicatrici possono contribuire alla tutela dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile, garantendo loro nel contempo la possibilità di ottenere per i loro appalti il migliore rapporto qualità/prezzo, in particolare attraverso l'esigenza di etichette specifiche e/o il ricorso a metodi di aggiudicazione appropriati.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis) Gli appalti pubblici dell'Unione dovrebbero mirare a garantire che i fondi unionali siano utilizzati in modo efficiente, trasparente e adeguato, e, a tale riguardo, gli appalti per via elettronica dovrebbero contribuire a un migliore impiego dei fondi pubblici nonché promuovere l'accesso agli appalti pubblici per tutti gli operatori economici.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis) È opportuno distinguere e trattare separatamente i vari casi generalmente definiti come situazioni di "conflitto di interessi". Il concetto di "conflitto di interessi" dovrebbe essere utilizzato unicamente per i casi in cui un funzionario o un agente di un'istituzione dell'Unione si trovi in una situazione di questo tipo. Qualora un operatore economico tenti di influenzare indebitamente una procedura o di ottenere informazioni riservate, tale comportamento va considerato come un "grave illecito professionale". Infine, può succedere che gli operatori economici si trovino in una situazione in cui non possono eseguire un contratto a causa di interessi professionali confliggenti: ad esempio, una società non dovrebbe valutare un progetto a cui ha partecipato e un revisore contabile non dovrebbe trovarsi nella situazione di dover controllare conti che ha precedentemente certificato.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 bis) Per i contratti quadro con riapertura del concorso competitivo, è opportuno derogare all'obbligo di fornire al contraente respinto le caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta prescelta, in considerazione del fatto che il ricevimento di tali informazioni da parte di operatori economici dello stesso contratto quadro ogni volta che si riapre un concorso competitivo potrebbe recare pregiudizio alla concorrenza leale tra loro.

Motivazione

L'obiettivo del considerando è di chiarire il ragionamento che sottende le disposizioni dell'articolo 113, paragrafo 3.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(29 bis) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli da 47 a 50, che stabiliscono che la legalità e la proporzionalità dei reati e delle pene devono essere garantite e che ogni persona ha diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, e ha diritto alla difesa e a non essere perseguita o punita due volte per lo stesso reato.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 58 – paragrafo 8

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1) all'articolo 58, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti i metodi d'esecuzione del bilancio, inclusa la gestione diretta, l'esercizio dei poteri delegati alle agenzie esecutive e disposizioni specifiche per la gestione indiretta con le organizzazioni internazionali, con gli organismi di cui agli articoli 208 e 209, con organismi di diritto pubblico od organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, con organismi di diritto privato di uno Stato membro incaricati dell'attuazione di un partenariato pubblico-privato e con persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC.

"8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti i metodi d'esecuzione del bilancio, inclusa la gestione diretta, l'esercizio dei poteri delegati alle agenzie esecutive e disposizioni specifiche per la gestione indiretta con le organizzazioni internazionali, con gli organismi di cui agli articoli 208 e 209, con organismi di diritto pubblico od organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, con organismi di diritto privato di uno Stato membro incaricati dell'attuazione di un partenariato pubblico-privato e con persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC. Le organizzazioni senza scopo di lucro che non hanno lo status di organizzazioni internazionali istituite mediante accordi intergovernativi non sono assimilate alle organizzazioni internazionali summenzionate."

Motivazione

Aggiornamento dell'emendamento 2.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 60 – paragrafo 3

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(1 bis) all'articolo 60, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

3. Nell'ambito dell'espletamento delle funzioni connesse all'esecuzione del bilancio, le entità e le persone delegate a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), prevengono, individuano e rettificano le irregolarità e le frodi. A tal fine effettuano, conformemente al principio di proporzionalità, controlli ex ante ed ex post, compresi, se opportuno, controlli sul posto su campioni di operazioni rappresentativi e/o basati sul rischio, per garantire l'effettivo svolgimento e la corretta attuazione delle azioni finanziate a titolo del bilancio. Esse recuperano inoltre i fondi versati indebitamente e, se necessario, avviano azioni legali.

"3. Nell'ambito dell'espletamento delle funzioni connesse all'esecuzione del bilancio, le entità e le persone delegate a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), prevengono, individuano e rettificano le irregolarità e le frodi. A tal fine effettuano, conformemente al principio di proporzionalità, controlli ex ante ed ex post, compresi, se opportuno, controlli sul posto su campioni di operazioni rappresentativi e/o basati sul rischio, per garantire l'effettivo svolgimento e la corretta attuazione delle azioni finanziate a titolo del bilancio. Esse recuperano inoltre i fondi versati indebitamente, se necessario avviano azioni legali e notificano alla Commissione gli eventuali casi di frode rilevati."

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo)

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 60 – paragrafo 7

 

Testo in vigore

Emendamento

(1 ter) all'articolo 60, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

7. I paragrafi 5 e 6 non si applicano al contributo dell'Unione alle entità oggetto di una procedura di discarico distinta a norma dell'articolo 208.

"7. I paragrafi 5 e 6 non si applicano al contributo dell'Unione alle entità oggetto di una procedura di discarico distinta a norma degli articoli 208 e 209."

Motivazione

L'emendamento applica la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla procedura di discarico distinta per le imprese comuni in virtù dell'articolo 209 del regolamento finanziario (29 maggio 2014), quale confermata da tutte le parti interessate in occasione della tavola rotonda del 13 novembre 2014 sull'audit e il discarico delle imprese comuni.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 quater (nuovo)

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 66 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1 quater) all'articolo 66, è aggiunto il seguente paragrafo 2 bis:

 

"2 bis. Nelle controversie fra un'istituzione dell'Unione e uno o più dei suoi funzionari o altri agenti, le parti in causa possono concludere un accordo ("accordo transattivo") con lo scopo di rimuovere la persistente incertezza di fatto o di diritto mediante concessioni reciproche, ove l'istituzione interessata, sulla base del proprio buon senso e giudizio, reputi appropriata la conclusione di un siffatto accordo. L'ordinatore esegue le entrate e le spese risultanti dall'accordo."

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 quinquies (nuovo)

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 66 – paragrafo 9 – comma 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(1 quinquies) all'articolo 66, paragrafo 9, il secondo comma è sostituito dal seguente:

La relazione di attività illustra i risultati delle sue operazioni a fronte degli obiettivi che gli sono stati assegnati, i rischi associati a dette operazioni, l'impiego delle risorse messe a sua disposizione e l'efficienza ed efficacia dei sistemi di controllo interno, compresa una valutazione globale dei costi e benefici dei controlli.

"La relazione di attività illustra i risultati delle sue operazioni a fronte degli obiettivi che gli sono stati assegnati, i rischi associati a dette operazioni, l'impiego delle risorse messe a sua disposizione e l'efficienza ed efficacia dei sistemi di controllo interno, compresa una valutazione globale dei costi e benefici dei controlli. La relazione comprende altresì una valutazione della misura in cui le operazioni hanno contribuito al conseguimento di risultati strategici e hanno prodotto un valore aggiunto dell'Unione, nonché dei risultati globali di tali operazioni."

Motivazione

L'emendamento dà attuazione alle raccomandazioni formulate dalla Corte dei conti ai punti 10.63 e 10.65 della sua relazione annuale per l'esercizio finanziario 2013.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 sexies (nuovo)

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 66 – paragrafo 9 – comma 3

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(1 sexies) all'articolo 66, paragrafo 9, il terzo comma è sostituito dal seguente:

La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 15 giugno di ogni anno, una sintesi delle relazioni annuali di attività relative all'anno precedente. Anche le relazioni annuali di attività di ciascun ordinatore delegato sono messe a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio.

"La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 15 giugno di ogni anno, una sintesi delle relazioni annuali di attività relative all'anno precedente. Anche le relazioni annuali di attività di ciascun ordinatore delegato, come pure le relazioni annuali di attività degli ordinatori/ordinatori delegati delle altre istituzioni, organi e organismi, sono messe a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio e pubblicate sul sito web dell'istituzione, organo od organismo entro il 30 giugno di ogni anno per l'anno precedente."

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 septies (nuovo)

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 99 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1 septies) all'articolo 99, è inserito il seguente paragrafo:

 

"3 bis. L'istituzione trasmette annualmente, nel contesto della procedura di discarico e nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza, su richiesta del Parlamento europeo e del Consiglio, la relazione annuale di revisione contabile interna di cui al paragrafo 3."

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 101 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Per "appalto" si intende l'acquisizione da parte di una o più amministrazioni aggiudicatrici, mediante contratto, di edifici, lavori, forniture o servizi da operatori economici scelti dalle amministrazioni aggiudicatrici stesse.

1. Per "appalto" si intende l'acquisizione da parte di una o più amministrazioni aggiudicatrici, mediante contratto, di lavori, forniture o servizi, e l'acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili, da operatori economici scelti dalle amministrazioni aggiudicatrici stesse.

Motivazione

Adeguamento all'articolo 10, lettera a), della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 101 – paragrafo 7 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis. Per "decisione amministrativa" si intende una decisione di un'autorità amministrativa avente effetto definitivo e vincolante secondo la legislazione del paese in cui l'operatore economico è stabilito o dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero secondo il diritto dell'Unione.

Motivazione

Armonizzazione sulla base dell'articolo 57, paragrafo 2, della direttiva sugli appalti pubblici, conformemente alle raccomandazioni della Corte dei conti.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 102 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Tutti i contratti sono messi a gara assicurando la più ampia concorrenza, salvo nel caso di ricorso alla procedura negoziata di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera d).

2. Tutti i contratti sono messi a gara assicurando la più ampia concorrenza, salvo nel caso di ricorso alla procedura negoziata di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera d).

 

Il valore stimato di un appalto non può essere stabilito nell'intenzione di eludere le norme applicabili e nessun appalto può essere frazionato a tal fine.

 

Qualora decida di non suddividere un appalto in lotti, l'amministrazione aggiudicatrice motiva tale decisione.

Le amministrazioni aggiudicatrici non ricorrono a contratti quadro in modo improprio o in modo tale che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare la concorrenza.

2 bis. Le amministrazioni aggiudicatrici non ricorrono a contratti quadro in modo improprio o in modo tale che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare la concorrenza.

Motivazione

L'articolo 169 del progetto di atto delegato, quale presentato dalla Commissione durante il primo ciclo di riunioni del gruppo di esperti, contiene alcune disposizioni essenziali che dovrebbero quindi essere integrate nel regolamento finanziario.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 102 – paragrafo 2 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. In conformità del principio di sostenibilità, le amministrazioni aggiudicatrici adottano misure adeguate per garantire che gli operatori economici, nell'esecuzione di appalti pubblici, rispettino gli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle convenzioni internazionali in materia ambientale, sociale e del lavoro elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis.

 

_____________

 

1 bis Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 103 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le procedure di valore inferiore alle soglie previste agli articoli 118 o 190 sono oggetto di una adeguata pubblicità.

2. Le procedure di valore inferiore alle soglie previste all'articolo 118, paragrafo 1, o all'articolo 190 sono oggetto di una adeguata pubblicità.

Motivazione

Precisazione.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 104 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti i tipi di procedura di aggiudicazione, il sistema dinamico di acquisizione, l'aggiudicazione congiunta, gli appalti di valore modesto e il pagamento a fronte di fatture.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti i tipi di procedura di aggiudicazione di appalti con riferimento al loro valore rispetto alle soglie di cui all'articolo 118, paragrafo 1, il sistema dinamico di acquisizione e l'aggiudicazione congiunta.

Motivazione

Precisazione. L'indicazione distinta del sistema dinamico di acquisizione è mantenuta in quanto non si tratta di una procedura di appalto.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 105 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice individua l'oggetto dell'appalto fornendo una descrizione delle sue esigenze e illustrando le caratteristiche richieste dei lavori, delle forniture o dei servizi da acquistare e specifica i criteri applicabili. Indica altresì quali elementi definiscono i requisiti minimi che tutte le offerte devono soddisfare.

2. Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice individua l'oggetto dell'appalto fornendo una descrizione delle sue esigenze e illustrando le caratteristiche richieste dei lavori, delle forniture o dei servizi da acquistare e specifica i criteri applicabili per l'esclusione, la selezione e l'aggiudicazione. Indica altresì quali elementi definiscono i requisiti minimi che tutte le offerte devono soddisfare.

Motivazione

Precisazione.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d) frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale, riciclaggio di proventi di attività criminose, finanziamento del terrorismo, reati connessi al terrorismo, lavoro minorile o altre forme di tratta di esseri umani, comprovati da elementi accertati dall'istanza di cui all'articolo 108 o da una sentenza definitiva;

d) frode, frode fiscale, evasione fiscale – anche mediante il ricorso a strutture offshore non tassate – abuso del patrimonio sociale, appropriazione indebita di fondi pubblici, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale, riciclaggio di proventi di attività criminose, finanziamento del terrorismo, reati connessi al terrorismo, lavoro minorile o altre forme di tratta di esseri umani, comprovati da elementi accertati dall'istanza di cui all'articolo 108 o da una sentenza definitiva;

Motivazione

Uno dei principi e degli obiettivi principali del regolamento finanziario è la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. L'UE ha manifestato a più riprese l'intenzione di lottare contro la frode fiscale e l'evasione fiscale. I dati statistici dimostrano che la dimensione dell'economia sommersa nell'UE è quasi pari a un quinto del PIL. Inoltre, decine di miliardi di euro rimangono offshore, spesso non dichiarati e non tassati. L'intensificazione della lotta alla frode e all'evasione fiscale non è solo una questione che concerne le entrate fiscali, ma è anche una questione di equità. La tutela degli interessi finanziari dell'Unione può essere ulteriormente rafforzata includendo l'evasione fiscale tra i criteri di esclusione nelle procedure di appalto pubblico delle istituzioni dell'Unione.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 106 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Ai fini del presente titolo, per "grave illecito professionale" si intende la violazione di leggi o normative o di standard etici della professione esercitata dall'operatore economico, nonché qualsiasi comportamento illecito che incida sulla sua credibilità professionale, qualora denotino un intento doloso o una negligenza grave.

 

I seguenti comportamenti sono considerati come grave illecito professionale:

 

a) dichiarazioni false fornite in modo fraudolento o negligente;

 

b) conclusione di accordi con altri operatori economici allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;

 

c) violazione dei diritti di proprietà intellettuale;

 

d) tentativo di influenzare il processo decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice nel corso della procedura;

 

e) tentativo di ottenere informazioni riservate sulla procedura.

Motivazione

L'articolo 140, paragrafo 1, del progetto di atto delegato, quale presentato dalla Commissione durante il primo ciclo di riunioni del gruppo di esperti, contiene alcune disposizioni essenziali che dovrebbero quindi essere integrate nel regolamento finanziario. Questo paragrafo aggiuntivo va inserito prima del nuovo paragrafo introdotto con l'emendamento 8 del progetto di relazione.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 106 – paragrafo 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter. Le prove che un operatore economico si trova in una delle situazioni di esclusione elencate al paragrafo 1 possono consistere in:

 

a) fatti accertati nel contesto di audit o indagini svolti dalla Corte dei conti, dall'OLAF o dal Servizio di revisione contabile interna, o di altre verifiche, audit o controlli effettuati sotto la responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice;

 

b) decisioni amministrative che possono includere misure disciplinari adottate dall'organismo di vigilanza competente responsabile della verifica dell'applicazione dei principi di deontologia professionale, decisioni della BCE, della BEI, di organizzazioni internazionali o della Commissione concernenti la violazione delle regole di concorrenza dell'Unione o decisioni di un'autorità nazionale competente.

Motivazione

L'articolo 140, paragrafo 1, del progetto di atto delegato, quale presentato dalla Commissione durante il primo ciclo di riunioni del gruppo di esperti, contiene alcune disposizioni essenziali che dovrebbero quindi essere integrate nel regolamento finanziario, al fine di chiarire che tale disposizione dovrebbe applicarsi agli elementi accertati per tutti i motivi di esclusione.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 106 – paragrafo 3 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Tranne nei casi di cui al paragrafo 1, lettera d), l'amministrazione aggiudicatrice può decidere di non escludere l'operatore economico in questione che abbia adottato misure correttive a dimostrazione della sua affidabilità.

3. Tranne nei casi di cui al paragrafo 1, lettera d), l'istanza di cui all'articolo 108 può decidere di non escludere l'operatore economico in questione che abbia adottato misure correttive a dimostrazione della sua affidabilità.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 106 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

L'amministrazione aggiudicatrice riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio, in conformità delle disposizioni del titolo IX, in merito alle decisioni che ha adottato a norma del secondo comma.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 106 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7. L'amministrazione aggiudicatrice può altresì verificare che un subappaltatore non si trovi in nessuna delle situazioni di esclusione elencate al paragrafo 1 del presente articolo oppure che rientri in uno dei casi di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

7. L'amministrazione aggiudicatrice può altresì applicare i paragrafi da 1 a 3 a un subappaltatore dell'operatore economico ed esige che un candidato o offerente sostituisca un subappaltatore o un'entità sulla cui capacità intende fare affidamento, che si trovi in una situazione di esclusione.

Motivazione

Aggiornamento dell'emendamento 9: aggiunta di una disposizione supplementare proveniente dall'articolo 141, paragrafo 5, del progetto di atto delegato.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 107 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nell'ambito di una procedura determinata non può essere aggiudicato l'appalto a un operatore economico che:

1. Nell'ambito di una procedura determinata l'amministrazione aggiudicatrice non aggiudica l'appalto a un operatore economico che:

Motivazione

Precisazione.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 107 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Prima di decidere di escludere un operatore economico da una determinata procedura, l'amministrazione aggiudicatrice dà all'operatore economico la possibilità di presentare le sue osservazioni, a meno che la reiezione sia stata motivata, in conformità del paragrafo 1, lettera a), da una decisione di esclusione adottata nei confronti dell'operatore economico a seguito dell'esame delle sue osservazioni.

Motivazione

Come raccomandato dalla Corte dei conti.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 108 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) dell'OLAF, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio*, ove un'indagine dell'OLAF in corso dimostri che potrebbe essere opportuno adottare misure precauzionali per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione;

a) dell'OLAF, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio*, ove un'indagine dell'OLAF in corso dimostri che potrebbe essere opportuno adottare misure precauzionali per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, nel pieno rispetto dei diritti procedurali e fondamentali e della protezione degli informatori;

Motivazione

L'emendamento riprende una raccomandazione di "Transparency International".

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 108 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) di un ordinatore della Commissione o di un'agenzia esecutiva in caso di presunti gravi illeciti professionali, irregolarità, frodi o gravi violazioni del contratto;

b) di un ordinatore della Commissione o di un'agenzia esecutiva in caso di presunti gravi illeciti professionali, irregolarità, frodi, corruzione o gravi violazioni del contratto;

Motivazione

Come raccomandato da "Transparency International".

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 108 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) di un'altra istituzione, un organismo o un ufficio europeo in caso di presunti gravi illeciti professionali, irregolarità, frodi o gravi violazioni del contratto.

c) di un'altra istituzione, un organismo o un ufficio europeo in caso di presunti gravi illeciti professionali, irregolarità, frodi, corruzione o gravi violazioni del contratto.

Motivazione

Come raccomandato da "Transparency International".

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 108 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le informazioni di cui primo comma, lettere a), b) e c), sono trasmesse senza indugio attraverso il sistema contabile della Commissione agli ordinatori della Commissione e delle sue agenzie esecutive, a tutte le altre istituzioni, organismi e uffici europei, al fine di consentire loro di adottare misure preventive temporanee e conservative nell'esecuzione del bilancio. Tali misure non possono andare oltre le prescrizioni dei documenti di gara.

Le informazioni di cui al primo comma, lettere a), b) e c), sono trasmesse senza indugio attraverso il sistema contabile della Commissione agli ordinatori della Commissione e delle sue agenzie esecutive, a tutte le altre istituzioni, organismi e uffici europei, al fine di consentire loro di adottare misure preventive nell'esecuzione del bilancio. Tali misure non possono andare oltre le prescrizioni dei documenti di gara.

Motivazione

Precisazione.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 108 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Per le situazioni di cui all'articolo 106, paragrafo 1, lettere b), d), e) ed f), la Commissione istituisce un'istanza su richiesta di un ordinatore della Commissione o di un'agenzia esecutiva, oppure un'istanza congiunta su richiesta di un'altra istituzione, di un organismo o di un ufficio europeo. L'istanza applica, a nome della Commissione e delle sue agenzie esecutive, delle altre istituzioni, degli organismi ovvero degli uffici europei, la seguente procedura:

3. Per le situazioni di cui all'articolo 106, paragrafo 1, lettere b), d), e) ed f), la Commissione istituisce un'istanza su richiesta di un ordinatore della Commissione o di un'agenzia esecutiva, oppure un'istanza congiunta su richiesta di un'altra istituzione, di un organismo o di un ufficio europeo. L'istanza nomina un consiglio permanente di alto livello ed è composta da membri con competenze tecniche e giuridiche. La Commissione garantisce che essa possa operare in modo indipendente. L'istanza applica, a nome della Commissione e delle sue agenzie esecutive, delle altre istituzioni, degli organismi ovvero degli uffici europei, la seguente procedura:

Motivazione

L'emendamento riprende talune raccomandazioni di "Transparency International".

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 108 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) ove la richiesta dell'ordinatore si fondi, tra l'altro, sulle informazioni fornite dall'OLAF, l'Ufficio collabora con l'istanza a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013;

c) ove la richiesta dell'ordinatore si fondi, tra l'altro, sulle informazioni fornite dall'OLAF, l'Ufficio collabora con l'istanza a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, nel pieno rispetto dei diritti procedurali e fondamentali e della protezione degli informatori;

Motivazione

L'emendamento riprende una raccomandazione di "Transparency International".

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 108 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

f) l'istanza può prendere una decisione di esclusione, anche per quanto riguarda la durata dell'esclusione, e/o può irrogare una sanzione finanziaria sulla base degli elementi di prova e delle informazioni ricevute, tenendo conto del principio di proporzionalità;

f) l'istanza può prendere una decisione di esclusione, anche per quanto riguarda la durata dell'esclusione, e/o può irrogare una sanzione finanziaria sulla base degli elementi di prova e delle informazioni ricevute, tenendo conto del principio di proporzionalità; la sanzione finanziaria rappresenta tra il 2% e il 10% del valore complessivo del contratto, fatti salvi risarcimenti danni o altre penalità contrattuali;

Motivazione

L'articolo 145 del progetto di atto delegato, quale presentato dalla Commissione durante il primo ciclo di riunioni del gruppo di esperti, contiene alcune disposizioni essenziali che dovrebbero quindi essere integrate nel regolamento finanziario.

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 108 – paragrafo 3 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

In casi eccezionali, in particolare qualora siano interessate persone fisiche od occorra garantire la riservatezza dell'indagine o di un procedimento giudiziario nazionale, l'istanza può decidere di non rendere nota l'esclusione o la sanzione finanziaria di cui al primo comma, lettera h), del presente paragrafo, tenendo debitamente conto del diritto alla vita privata e nel rispetto dei diritti sanciti dal regolamento (CE) n. 45/2001.

In casi eccezionali, in particolare qualora siano interessate persone fisiche od occorra garantire la riservatezza dell'indagine o di un procedimento giudiziario nazionale, l'istanza può decidere di non rendere nota l'esclusione o la sanzione finanziaria di cui al primo comma, lettera h), del presente paragrafo, tenendo debitamente conto del diritto alla vita privata e nel rispetto dei diritti sanciti dal regolamento (CE) n. 45/2001. Fermo restando quanto precede, la Commissione informa regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio di tali decisioni, applicando misure adeguate per garantire la riservatezza.

 

L'amministrazione aggiudicatrice adotta le misure necessarie per la messa in atto della decisione dell'istanza.

Motivazione

Nei casi in cui non è possibile pubblicare la decisione dell'istanza, la Commissione dovrebbe quantomeno informare al riguardo il Parlamento e il Consiglio. Inoltre, è inserito un nuovo comma inteso a mettere in evidenza il legame tra la decisione presa dall'istanza e la relativa messa in atto da parte degli ordinatori.

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 108 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) cinque anni nel caso di cui all'articolo 106, paragrafo 1, lettera d);

soppresso

Motivazione

Nei casi di cui all'articolo 106, paragrafo 1, lettera d) – corruzione, finanziamento del terrorismo, tratta di esseri umani, ecc. – l'istanza dovrebbe avere la possibilità di escludere permanentemente l'operatore economico.

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 108 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Il termine di prescrizione per l'esclusione di un operatore economico o l'irrogazione di sanzioni finanziarie nei suoi confronti è di cinque anni a decorrere da una delle seguenti date:

a) la data alla quale è stato commesso l'atto illecito o, in caso di illeciti permanenti o ripetuti, la data alla quale l'atto illecito cessa, nei casi di cui all'articolo 106, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), del presente regolamento; o

b) la data della sentenza definitiva di un organo giudiziario nazionale o della decisione amministrativa definitiva di un'autorità pubblica o di un'organizzazione internazionale, nei casi di cui all'articolo 106, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del presente regolamento.

Il termine di prescrizione è interrotto da qualsiasi atto della Commissione o di un'altra entità che partecipa all'esecuzione del bilancio dell'Unione notificato all'operatore economico e riguardante indagini o procedimenti giudiziari. Un nuovo termine di prescrizione comincia a decorrere il giorno successivo all'interruzione.

Ai fini dell'articolo 106, paragrafo 1, lettera f), del presente regolamento, si applica il termine di prescrizione per l'esclusione di un operatore economico o l'irrogazione di sanzioni finanziarie nei suoi confronti di cui all'articolo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio.

Motivazione

L'articolo 144, paragrafo 2, del progetto di atto delegato, quale presentato dalla Commissione durante il primo ciclo di riunioni del gruppo di esperti, contiene disposizioni essenziali e dovrebbe quindi essere integrato nel regolamento finanziario.

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 108 – paragrafo 4 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. Al fine di determinare l'esclusione e la sua durata o le sanzioni finanziarie in conformità del principio di proporzionalità, l'istanza tiene conto in particolare della gravità della situazione, incluso l'impatto sugli interessi finanziari e sull'immagine dell'Unione, del tempo che è trascorso dall'atto illecito, della sua durata e della sua ricorrenza, dell'intenzione o del grado di negligenza nonché delle misure adottate per risolvere la situazione o di altre circostanze attenuanti.

Motivazione

L'articolo 144, paragrafo 1, del progetto di atto delegato, quale presentato dalla Commissione durante il primo ciclo di riunioni del gruppo di esperti, contiene disposizioni essenziali e dovrebbe quindi essere integrato nel regolamento finanziario.

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 108 – paragrafo 5 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Le autorità degli Stati membri e dei paesi terzi, nonché la BCE, la BEI, il Fondo europeo per gli investimenti e le entità che partecipano all'esecuzione del bilancio in conformità degli articoli 58 e 61:

5. Qualora il comportamento degli operatori economici abbia leso gli interessi finanziari dell'Unione, le autorità degli Stati membri e dei paesi terzi, nonché la BCE, la BEI, il Fondo europeo per gli investimenti e le entità che partecipano all'esecuzione del bilancio in conformità degli articoli 58 e 61:

Motivazione

Chiarimento del campo di applicazione.

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 108 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Qualora omettano di conformarsi a tali obblighi, le autorità degli Stati membri sono ritenute responsabili dei danni subiti dagli interessi finanziari dell'Unione a seguito di tale omissione.

Motivazione

Introduzione di un meccanismo supplementare di sanzioni per gli Stati membri che non cooperano con la Commissione nel quadro del sistema di individuazione precoce e di esclusione.

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 108 – paragrafo 5 – comma 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Qualora il bilancio sia eseguito in regime di gestione indiretta con paesi terzi, la Commissione può adottare una decisione di esclusione o irrogare una sanzione finanziaria secondo la procedura di cui al paragrafo 3, a seguito dell'inadempimento da parte del paese terzo delegato a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c). Ciò non pregiudica la responsabilità, risultante dall'articolo 60, paragrafo 3, del paese terzo di prevenire, individuare e rettificare le irregolarità e le frodi.

Motivazione

Allineamento con la prassi del FES onde garantire che la Commissione possa prendere decisioni di esclusione in caso di inadempimento da parte delle persone delegate.

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 108 – paragrafo 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti il sistema dell'Unione per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, comprese le relative procedure standardizzate e le informazioni soggette a pubblicazione, i termini temporali per l'esclusione, l'organizzazione dell'istanza, la durata dell'esclusione e le sanzioni finanziarie.

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti il sistema dell'Unione per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, comprese le relative procedure standardizzate e le informazioni soggette a pubblicazione, i termini temporali per l'esclusione, l'organizzazione dell'istanza, i criteri di adesione all'istanza, la procedura di selezione dei membri della stessa, la prevenzione e la gestione dei conflitti di interessi di detti membri, la durata dell'esclusione e le sanzioni finanziarie.

Motivazione

Come raccomandato da "Transparency International".

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 110 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) il candidato od offerente soddisfa i criteri di selezione indicati nei documenti di gara.

c) il candidato od offerente soddisfa i criteri di selezione indicati nei documenti di gara e non è soggetto a conflitti di interessi che potrebbero pregiudicare l'esecuzione dell'appalto.

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 110 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'amministrazione aggiudicatrice procede all'aggiudicazione degli appalti sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. L'amministrazione aggiudicatrice procede all'aggiudicazione degli appalti sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità dell'articolo 67 della direttiva 2014/24/UE.

Motivazione

Come raccomandato dalla Corte dei conti.

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 110 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. L'amministrazione aggiudicatrice può decidere di non aggiudicare un appalto all'offerente che presenta l'offerta economicamente più vantaggiosa se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle convenzioni internazionali in materia ambientale, sociale e di lavoro elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Motivazione

Come raccomandato dalla Corte dei conti.

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 111 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Se ritenuto opportuno e proporzionato, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere dagli offerenti una garanzia preliminare a tutela del mantenimento delle offerte presentate.

3. Se ritenuto opportuno e proporzionato, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere dagli offerenti una garanzia preliminare a tutela del mantenimento delle offerte presentate. La garanzia richiesta è proporzionata al valore stimato dell'appalto ed è fissata a un livello molto basso onde prevenire discriminazioni nei confronti dei vari operatori economici.

Motivazione

Come raccomandato dalla Corte dei conti.

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 112 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Durante lo svolgimento della procedura di appalto, tutti i contatti tra l'amministrazione aggiudicatrice e i candidati od offerenti hanno luogo soltanto secondo modalità che garantiscano trasparenza e parità di trattamento. Dopo la scadenza del termine per la ricezione delle offerte, tali contatti non danno luogo a modificazioni dei documenti di gara o a sostanziali modifiche dei termini dell'offerta presentata, ad eccezione dei casi in cui una procedura a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, autorizza specificatamente tali possibilità.

1. Durante lo svolgimento della procedura di appalto, tutti i contatti tra l'amministrazione aggiudicatrice e i candidati od offerenti hanno luogo soltanto secondo modalità che garantiscano la trasparenza, la parità di trattamento e la buona amministrazione quale definita all'articolo 96. Dopo la scadenza del termine per la ricezione delle offerte, tali contatti non danno luogo a modificazioni dei documenti di gara o a sostanziali modifiche dei termini dell'offerta presentata, ad eccezione dei casi in cui una procedura a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, autorizza specificatamente tali possibilità.

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 114 bis – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'amministrazione aggiudicatrice può modificare sostanzialmente un contratto o un contratto quadro senza organizzare una procedura di appalto soltanto nei casi previsti dagli atti delegati adottati a norma del presente regolamento e purché la modifica sostanziale non muti l'oggetto del contratto o del contratto quadro.

2. L'amministrazione aggiudicatrice può modificare un contratto o un contratto quadro senza organizzare una procedura di appalto soltanto nei casi previsti dal paragrafo 2 bis o dagli atti delegati adottati a norma del presente regolamento e purché la modifica non alteri l'oggetto ovvero la natura generale del contratto o del contratto quadro.

Motivazione

Aggiornamento dell'emendamento 20 in cui viene aggiunto il riferimento al paragrafo 2 bis, in seguito all'inserimento di quest'ultimo. La parte finale della frase è allineata all'articolo 72, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/24/UE.

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 114 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Un contratto o un contratto specifico può essere modificato senza una nuova procedura di appalto nei seguenti casi:

 

a) se si sono resi necessari lavori, forniture o servizi supplementari da parte del contraente originale che non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove siano rispettate tutte le condizioni in appresso:

 

i) un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi tecnici legati ai requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti;

 

ii) un cambiamento del contraente comporterebbe per l'amministrazione aggiudicatrice una consistente duplicazione dei costi;

 

iii) l'eventuale aumento di prezzo, ivi compreso il valore complessivo netto delle successive modifiche, non è superiore al 50% del valore del contratto iniziale;

 

b) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

 

i) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non ha potuto prevedere;

 

ii) l'eventuale aumento del prezzo non è superiore al 50% del valore del contratto iniziale;

 

c) se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i valori seguenti:

 

i) le soglie di cui all'articolo 118, paragrafo 1, e agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 190, paragrafo 2, per quanto concerne le azioni esterne applicabili al momento della modifica; nonché

 

ii) il 10% del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura e quelli di concessione (lavori o servizi) e il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori.

 

Le lettere a) e c) del primo comma si possono altresì applicare ai contratti quadro.

 

Il valore del contratto iniziale non tiene conto delle revisioni del prezzo.

 

Il valore complessivo netto di più modifiche successive ai sensi del primo comma, lettera c), non supera alcuna soglia ivi stabilita.

 

L'amministrazione aggiudicatrice applica le misure di pubblicità ex post previste all'articolo 103, paragrafo 1.

Motivazione

Su raccomandazione della Corte dei conti, l'articolo 162 del progetto di atto delegato, quale presentato dalla Commissione durante il primo ciclo di riunioni del gruppo di esperti, viene portato al livello di regolamento finanziario, dal momento che contiene disposizioni essenziali.

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 115 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) garantire la regolare esecuzione del contratto dopo il pagamento del saldo.

c) garantire la regolare esecuzione del contratto durante il periodo di responsabilità previsto dello stesso.

Motivazione

Adeguamento alla prassi consuetudinaria a livello internazionale / correzione di un errore tecnico: in taluni casi il pagamento del saldo ha luogo alla fine del contratto.

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 118 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Fatte salve le eccezioni e condizioni specificate negli atti delegati adottati a norma del presente regolamento, nel caso di contratti di valore superiore alle soglie di cui al paragrafo 1 l'amministrazione aggiudicatrice non firma il contratto o il contratto quadro con l'offerente selezionato prima che sia trascorso un periodo di statu quo.

2. Fatte salve le eccezioni e condizioni specificate negli atti delegati adottati a norma del presente regolamento, nel caso di contratti di valore superiore alle soglie di cui al paragrafo 1 l'amministrazione aggiudicatrice non firma il contratto o il contratto quadro con l'offerente selezionato prima che sia trascorso un periodo di statu quo. I contratti firmati prima del termine del periodo di statu quo sono nulli.

Motivazione

Come raccomandato dalla Corte dei conti.

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10 bis (nuovo)

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 139 – paragrafo 5

 

Testo in vigore

Emendamento

(10 bis) all'articolo 139, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

5. Quando gli strumenti finanziari sono attuati nell'ambito della gestione concorrente con gli Stati membri, le disposizioni applicabili a tali strumenti, comprese le norme per i contributi agli strumenti finanziari gestiti direttamente o indirettamente ai sensi del presente titolo, sono stabilite nei regolamenti di cui all'articolo 175.

"5. Quando gli strumenti finanziari sono attuati nell'ambito della gestione concorrente con gli Stati membri, le disposizioni applicabili a tali strumenti, comprese le norme per i contributi agli strumenti finanziari gestiti direttamente o indirettamente ai sensi del presente titolo, sono stabilite nei regolamenti di cui all'articolo 175. Fatto salvo quanto precede, l'articolo 140, paragrafo 8, si applica anche agli strumenti finanziari nell'ambito della gestione concorrente."

Motivazione

Relazioni uniformi e complete su tutti gli strumenti finanziari, attuati nell'ambito della gestione diretta, concorrente o indiretta, sono fondamentali onde permettere all'autorità di bilancio di assolvere in maniera adeguata alla propria funzione di controllo.

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 139 – paragrafo 5 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Nessun sostegno finanziario è concesso ai veicoli di investimento dedicati, agli intermediari finanziari e ai destinatari finali che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 106, paragrafo 1, lettere a), b) e d), e all'articolo 107, paragrafo 1, lettere b) e c).

 

5 bis. Nessun sostegno finanziario è concesso ai veicoli di investimento dedicati, agli intermediari finanziari e ai destinatari finali che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 106, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), e all'articolo 107, paragrafo 1, lettere b) e c).

Motivazione

Le frodi ai danni della sicurezza sociale, le frodi fiscali e i conflitti di interessi dovrebbero anch'essi costituire motivi di esclusione dagli strumenti finanziari.

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11 bis (nuovo)

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 162 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

(11 bis) all'articolo 162, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1. La Corte dei conti trasmette entro il 30 giugno alla Commissione e alle istituzioni interessate le osservazioni che ritiene di natura tale da dover figurare nella relazione annuale. Tali osservazioni rimangono riservate e sono oggetto di una procedura in contraddittorio. Tutte le istituzioni inviano le proprie risposte alla Corte dei conti entro il 15 ottobre. Le altre istituzioni inviano contemporaneamente le proprie risposte alla Commissione.

"1. La Corte dei conti trasmette entro il 30 giugno alla Commissione e alle istituzioni interessate le osservazioni che ritiene di natura tale da dover figurare nella relazione annuale. Tali osservazioni rimangono riservate e sono oggetto di una procedura in contraddittorio. Tuttavia, esse sono messe a disposizione del Parlamento europeo su richiesta, se del caso, in forma riservata. Tutte le istituzioni inviano le proprie risposte alla Corte dei conti entro il 15 ottobre. Le altre istituzioni inviano contemporaneamente le proprie risposte alla Commissione."

Emendamento  55

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11 ter (nuovo)

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 163 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

(11 ter) all'articolo 163, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1. La Corte dei conti trasmette all'istituzione o all'organismo interessati le eventuali osservazioni che, a suo avviso, dovrebbero figurare in una relazione speciale. Tali osservazioni rimangono riservate e sono oggetto di una procedura in contraddittorio.

"1. La Corte dei conti trasmette all'istituzione o all'organismo interessati le eventuali osservazioni che, a suo avviso, dovrebbero figurare in una relazione speciale. Tali osservazioni rimangono riservate e sono oggetto di una procedura in contraddittorio.

Entro due mesi e mezzo dalla trasmissione di dette osservazioni, l'istituzione o l'organismo interessati comunicano alla Corte dei conti le proprie eventuali risposte a tali osservazioni.

In generale entro cinque settimane dalla trasmissione di dette osservazioni, l'istituzione o l'organismo interessati comunicano alla Corte dei conti le proprie eventuali risposte a tali osservazioni.

 

Le risposte dell'istituzione o dell'organismo interessati affrontano direttamente ed esclusivamente tali osservazioni.

Una volta ricevute le risposte dell'istituzione o dell'organismo interessati, la Corte dei conti adotta entro il mese successivo il testo definitivo della relazione speciale.

La Corte dei conti provvede a che le relazioni speciali siano elaborate e adottate entro un congruo periodo di tempo che, in termini generali, non supera i dodici mesi.

Le relazioni speciali corredate delle risposte delle istituzioni o degli organismi interessati sono immediatamente trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio, i quali decidono, eventualmente d'intesa con la Commissione, quale seguito darvi.

Le relazioni speciali corredate delle risposte delle istituzioni o degli organismi interessati sono immediatamente trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio, i quali decidono, eventualmente d'intesa con la Commissione, quale seguito darvi.

La Corte dei conti adotta tutti i provvedimenti necessari affinché le risposte alle sue osservazioni da parte delle istituzioni o degli organismi interessati siano pubblicate unitamente alla relazione speciale.

La Corte dei conti adotta tutti i provvedimenti necessari affinché le risposte alle sue osservazioni da parte delle istituzioni o degli organismi interessati, nonché il calendario per l'elaborazione della relazione speciale siano pubblicati unitamente alla relazione speciale."

Motivazione

Aggiornamento dell'emendamento 22.

Emendamento  56

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11 quater (nuovo)

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 164

 

Testo in vigore

Emendamento

(11 quater) l'articolo 164 è sostituito dal seguente:

1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto alla Commissione, entro il 15 maggio dell'anno n + 2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.

"1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto alle istituzioni e agli organismi dell'Unione di cui agli articoli 208 e 209, entro il 15 maggio dell'anno n + 2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.

2. Se la data di cui al paragrafo 1 non può essere rispettata, il Parlamento europeo o il Consiglio informano la Commissione dei motivi per cui la decisione ha dovuto essere differita.

2. Se la data di cui al paragrafo 1 non può essere rispettata, il Parlamento europeo o il Consiglio informano le istituzioni e gli organismi interessati dei motivi per cui la decisione ha dovuto essere differita.

3. Qualora il Parlamento europeo rinvii la decisione di discarico, la Commissione si adopera per adottare, al più presto, misure che consentano e facilitino la rimozione degli ostacoli che si frappongono alla decisione.

3. Qualora il Parlamento europeo rinvii la decisione di discarico, le istituzioni e gli organismi interessati si adoperano per adottare, al più presto, misure che consentano e facilitino la rimozione degli ostacoli che si frappongono alla decisione."

Emendamento  57

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11 quinquies (nuovo)

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 165 – paragrafo 3

 

Testo in vigore

Emendamento

(11 quinquies) all'articolo 165, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

3. La Commissione presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in causa, conformemente all'articolo 319 TFUE.

"3. Le istituzioni e gli organismi dell'Unione di cui agli articoli 208 e 209 presentano al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in causa, conformemente all'articolo 319 TFUE."

Emendamento  58

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11 sexies (nuovo)

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 166

 

Testo in vigore

Emendamento

(11 sexies) l'articolo 166 è sostituito dal seguente:

1. A norma dell'articolo 319 TFUE e dell'articolo 106 bis del trattato Euratom, la Commissione e le altre istituzioni adottano ogni misura utile per dar seguito alle osservazioni che accompagnano la decisione di discarico del Parlamento europeo e ai commenti che accompagnano la raccomandazione di discarico adottata dal Consiglio.

"1. A norma dell'articolo 319 TFUE e dell'articolo 106 bis del trattato Euratom, la Commissione e le altre istituzioni e gli altri organismi di cui agli articoli 208 e 209 adottano ogni misura utile per dar seguito alle osservazioni che accompagnano la decisione di discarico del Parlamento europeo e ai commenti che accompagnano la raccomandazione di discarico adottata dal Consiglio.

2. Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, le istituzioni riferiscono in merito alle misure adottate a seguito di tali osservazioni e commenti, in particolare sulle istruzioni impartite ai servizi incaricati dell'esecuzione del bilancio. Gli Stati membri cooperano con la Commissione informandola delle misure da essi adottate per dare seguito alle osservazioni, affinché essa ne tenga conto nella sua relazione. Le relazioni delle istituzioni sono trasmesse anche alla Corte dei conti.

2. Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, le istituzioni e gli organismi soprammenzionati riferiscono in merito alle misure adottate a seguito di tali osservazioni e commenti, in particolare sulle istruzioni impartite ai servizi incaricati dell'esecuzione del bilancio. Gli Stati membri cooperano con la Commissione informandola delle misure da essi adottate per dare seguito alle osservazioni, affinché essa ne tenga conto nella sua relazione. Le relazioni delle istituzioni sono trasmesse anche alla Corte dei conti."

Emendamento  59

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 13

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 190 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate sull'aggiudicazione degli appalti relativi ad azioni esterne.

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate sull'aggiudicazione degli appalti relativi ad azioni esterne. Tali norme includono disposizioni specifiche sugli appalti connessi alle missioni civili svolte nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), al fine di garantire lo svolgimento tempestivo e la flessibilità delle operazioni, e istituiscono, in particolare, adeguate procedure accelerate da seguire in tutte le missioni PSDC civili.

Motivazione

Le missioni PSDC si svolgono, per definizione, in contesti di crisi o post-crisi ed entro un lasso di tempo ristretto. Le norme generali in materia di appalti dell'UE non sono adeguate a tali situazioni e la loro applicazione è fonte di ritardi e inefficienze significativi. L'applicazione caso per caso delle disposizioni di flessibilità esistenti non basta a risolvere il problema. Dovrebbero quindi essere adottate, mediante un atto delegato, norme ad hoc che tengano debitamente conto delle specificità della gestione delle crisi civili.

Emendamento  60

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 14 bis (nuovo)

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 208 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis) all'articolo 208, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

 

"Gli organismi dell'Unione che si autofinanziano pienamente e ai quali non si applica il presente regolamento stabiliscono, se del caso, norme analoghe a fini di coerenza. Inoltre, è necessario garantire che gli oneri siano fissati a un livello adeguato per coprire i costi di prestazione dei servizi ed evitare eccedenze significative. Le eventuali eccedenze sono assegnate al bilancio."

Emendamento  61

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 14 ter (nuovo)

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 209

 

Testo in vigore

Emendamento

(14 ter) l'articolo 209 è sostituito dal seguente:

Gli organismi dotati di personalità giuridica istituiti da un atto di base e incaricati di attuare un partenariato pubblico-privato adottano il proprio regolamento finanziario.

"1. Gli organismi dotati di personalità giuridica istituiti da un atto di base e incaricati di attuare un partenariato pubblico-privato adottano il proprio regolamento finanziario.

Tali regolamenti devono comprendere un insieme di principi necessari ad assicurare la sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione

Tali regolamenti devono comprendere un insieme di principi necessari ad assicurare la sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare un regolamento finanziario tipo mediante un atto delegato conformemente all'articolo 210 che prevede i principi necessari a garantire una sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione e che è basato sull'articolo 60.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare un regolamento finanziario tipo mediante un atto delegato conformemente all'articolo 210 che prevede i principi necessari a garantire una sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione e che è basato sull'articolo 60.

I regolamenti finanziari di tali organismi si discostano dal regolamento finanziario tipo soltanto se lo impongano esigenze specifiche e previo accordo della Commissione.

I regolamenti finanziari di tali organismi si discostano dal regolamento finanziario tipo soltanto se lo impongano esigenze specifiche e previo accordo della Commissione.

 

2. Il discarico per l'esecuzione dei bilanci degli organismi di cui al paragrafo 1 è concesso dal Parlamento europeo su raccomandazione del Consiglio. Gli organismi di cui al paragrafo 1 cooperano pienamente con le istituzioni coinvolte nella procedura di discarico e forniscono, se del caso, le informazioni supplementari necessarie, anche partecipando a riunioni degli organi competenti.

 

3. Il revisore interno della Commissione esercita nei confronti degli organismi di cui al paragrafo 1 le stesse competenze esercitate nei confronti della Commissione.

 

4. Un revisore esterno indipendente verifica che i conti annuali di ciascuno degli organismi di cui al paragrafo 1 presentino correttamente le entrate, le spese e la situazione finanziaria dell'organismo in questione prima del consolidamento nei conti definitivi della Commissione o entro la data fissata nelle norme finanziarie degli organismi in questione. Salvo disposizione contraria dell'atto di base di cui al paragrafo 1, la Corte dei conti elabora una relazione annuale specifica relativa a ciascun organismo conformemente alle prescrizioni dell'articolo 287, paragrafo 1, TFUE. Nell'elaborare tale relazione la Corte esamina il lavoro di revisione contabile svolto dal revisore esterno indipendente e le azioni adottate in risposta alle conclusioni del revisore."

Motivazione

L'emendamento applica la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla procedura di discarico distinta per le imprese comuni in virtù dell'articolo 209 del regolamento finanziario (29 maggio 2014), quale confermata da tutte le parti interessate in occasione della tavola rotonda del 13 novembre 2014 sull'audit e il discarico delle imprese comuni.

  • [1]  GU C 52 del 12.2.2015, pag. 1.

PARERE della commissione per gli affari esteri (27.1.2015)

destinato alla commissione per i bilanci

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione
(COM(2014)0358) – C8‑0029/2014 – 2014/0180(COD))

Relatore per parere: Christian Ehler

BREVE MOTIVAZIONE

La Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta volta ad allineare il regolamento finanziario con le disposizioni delle nuove direttive sugli appalti pubblici e sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. Tale proposta include una modifica dell'articolo 190 sugli "appalti per l'azione esterna", d'interesse per la commissione per gli affari esteri.

In effetti, l'obbligo di applicare norme generali unionali in materia di appalti alle misure di gestione delle crisi a titolo della politica estera e di sicurezza comune e, in particolare, alle missioni civili nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) causa ritardi significativi nella fornitura di attrezzature e servizi essenziali e ha considerevoli ripercussioni negative sul funzionamento delle missioni.

Di norma, le missioni di PSDC sono realizzate in un contesto di crisi e in tempi stretti. Esse sono avviate da una decisione presa all'unanimità dal Consiglio, che riconosce la necessità di dare una risposta urgente a una crisi. Ciò nondimeno, l'applicazione delle norme finanziarie esistenti, definite per un mercato interno europeo funzionante piuttosto che per situazioni di crisi in paesi quali il Mali o il Sud Sudan, fa sì che spesso forniture essenziali siano consegnate oltre sei mesi dopo il lancio di un bando di gara.

È qui in gioco la credibilità dell'UE sulla scena internazionale, in momenti in cui l'Unione assume importanti impegni per la pace e la sicurezza, com'è stato il caso in Georgia nel 2008. È spesso in gioco anche la sicurezza del suo personale, che non dispone di attrezzature essenziali quali veicoli corazzati. Questa pericolosa inefficienza è stata denunciata dalla Corte dei conti nella sua relazione speciale del 2012 sull'assistenza dell'Unione europea al Kosovo, che concludeva che le regole in materia di appalti stabilite dal regolamento finanziario "non sono pensate per le missioni di PSDC (…) che a volte richiedono risposte rapide e flessibili".

La commissione per gli affari esteri ritiene pertanto che sia opportuno introdurre norme specifiche per le missioni di PSDC che, per definizione, intervengono in contesti di crisi o post-crisi. Ciò è conforme alle conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2013, che invitavano "la Commissione, l'Alto rappresentante e gli Stati membri a garantire che le procedure e le regole per le missioni civili consentano all'Unione di essere più flessibile e di accelerare lo schieramento delle missioni civili dell'UE".

La commissione sostiene tutti gli sforzi volti a migliorare l'efficienza in base alle norme in vigore, ma ritiene che solo norme specifiche e procedure più flessibili, che si distanzino dall'attuale approccio caso per caso, possano assicurare uno spiegamento rapido conforme alle esigenze logistiche e di sicurezza. Tali norme assicurerebbero un'adeguata protezione degli interessi finanziari dell'Unione nel contesto del perseguimento degli obiettivi chiave dell'UE in materia di sicurezza, rispondendo meglio all'imperativo di una gestione finanziaria sana, efficace ed efficiente come risultato.

Altri emendamenti del regolamento finanziario sarebbero inoltre opportuni per migliorare l'efficacia delle missioni di PSDC, anche se il Parlamento non può affrontare tale tema nel contesto della proposta in oggetto. In particolare, la Commissione dovrebbe considerare la possibilità di modificare l'articolo 56, al fine di consentire la delega di poteri di esecuzione del bilancio al comandante civile dell'operazione, analogamente a quanto ha fatto per i capi delle delegazioni dell'Unione europea. Una tale modifica migliorerebbe la rapidità e la flessibilità per quanto riguarda l'instaurazione e il funzionamento delle missioni di PSDC, consentendo loro di adempiere il proprio mandato in modo più efficiente e meglio adeguato ai contesti di crisi nei quali operano.

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per i bilanci, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 13

Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012

Articolo 190 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate sull'aggiudicazione degli appalti relativi ad azioni esterne.

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate sull'aggiudicazione degli appalti relativi ad azioni esterne. Tali norme includono disposizioni specifiche sugli appalti connessi alle missioni civili svolte nel quadro della politica di sicurezza e difesa comune (PSDC), al fine di garantire lo svolgimento tempestivo e la flessibilità delle operazioni e istituiscono, in particolare, procedure accelerate da seguire in tutte le missioni civili di PSDC.

Motivazione

Le missioni di PSDC si svolgono, per definizione, in contesti di crisi o post-crisi ed entro un lasso di tempo ristretto. Le norme generali in materia di appalti non sono adeguate a tali situazioni e la loro applicazione è fonte di ritardi e inefficienze significativi. L'applicazione caso per caso delle disposizioni di flessibilità esistenti non basta a risolvere il problema. Dovrebbero quindi essere adottate, mediante un atto delegato, norme ad hoc che tengano debitamente conto delle specificità della gestione delle crisi civili.

PROCEDURA

Titolo

Regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione

Riferimenti

COM(2014)0358 – C8-0029/2014 – 2014/0180(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

BUDG

3.7.2014

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

AFET

3.7.2014

Relatore per parere

       Nomina

Christian Ehler

22.9.2014

Esame in commissione

3.12.2014

 

 

 

Approvazione

26.1.2015

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

44

3

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Eleni Theocharous, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Christian Ehler, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Traian Ungureanu, Janusz Zemke

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Liliana Rodrigues

PARERE della commissione per il controllo dei bilanci (27.1.2015)

destinato alla commissione per i bilanci

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione
(COM(2014)0358 – C8‑0029/2014 – 2014/0180(COD))

Relatore per parere: Tamás Deutsch

EMENDAMENTI

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per i bilanci, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis) Gli appalti pubblici dovrebbero mirare a garantire che i fondi dell'Unione siano utilizzati in modo efficiente, trasparente e adeguato. Pertanto, le procedure di appalto dovrebbero essere gestite elettronicamente, in quanto ciò consentirebbe di risparmiare molto denaro rispetto alle procedure di appalto tradizionali e di rendere tali procedure maggiormente accessibili per le piccole e medie imprese.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis) È opportuno individuare e trattare separatamente i vari casi generalmente definiti come situazioni di "conflitto di interessi". Il concetto di "conflitto di interessi" dovrebbe essere utilizzato unicamente per i casi in cui un funzionario o un agente di un'istituzione dell'Unione europea si trovi in tale situazione. Qualora un operatore economico tenti di influenzare indebitamente una procedura o di ottenere informazioni riservate, tale comportamento va considerato come un "grave illecito professionale". Infine, può succedere che gli operatori economici si trovino in una situazione in cui non possono eseguire un contratto a causa di un conflitto di interessi professionale: ad esempio, una società non dovrebbe valutare un progetto a cui ha partecipato o un revisore contabile non dovrebbe trovarsi nella posizione di dover controllare conti che ha precedentemente certificato.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(29 bis) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli da 47 a 50, che stabiliscono che la legalità e la proporzionalità dei reati e delle pene devono essere garantite e che ogni persona ha diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, il diritto alla difesa e il diritto a non essere perseguita o condannata due volte per lo stesso reato.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 60 – paragrafo 7

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(1 bis) all'articolo 60, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

7. I paragrafi 5 e 6 non si applicano al contributo dell'Unione alle entità oggetto di una procedura di discarico distinta a norma dell'articolo 208.

"7. I paragrafi 5 e 6 non si applicano al contributo dell'Unione alle entità oggetto di una procedura di discarico distinta a norma degli articoli 208 e 209."

Motivazione

È opportuno modificare il regolamento finanziario per tener conto della dichiarazione comune di Parlamento europeo, Consiglio e Commissione sulla procedura di discarico distinta per gli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento finanziario (29.5.2014).

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo)

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 99 – paragrafo 5

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(1 ter) all'articolo 99, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

5. L'istituzione trasmette annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che contiene un riepilogo del numero e tipo di revisioni contabili interne effettuate, delle raccomandazioni formulate e del seguito dato a queste ultime.

"5. L'istituzione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio, su richiesta del Parlamento, in merito alle revisioni contabili interne effettuate, fornendo informazioni sul numero e sul tipo di revisioni, sulle raccomandazioni formulate e sul seguito dato a queste ultime."

Motivazione

Conformemente all'articolo 319, paragrafo 2, ultima frase, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea: "La Commissione fornisce al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, tutte le informazioni necessarie". È opportuno che il regolamento finanziario sia formulato in modo tale da non ostacolare l'attuazione di questa disposizione del trattato.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d) frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale, riciclaggio di proventi di attività criminose, finanziamento del terrorismo, reati connessi al terrorismo, lavoro minorile o altre forme di tratta di esseri umani, comprovati da elementi accertati dall'istanza di cui all'articolo 108 o da una sentenza definitiva;

d) frode, frode fiscale, evasione fiscale, anche mediante il ricorso a strutture offshore non tassate, abuso del patrimonio sociale, appropriazione indebita di fondi pubblici, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale, riciclaggio di proventi di attività criminose, finanziamento del terrorismo, reati connessi al terrorismo, lavoro minorile o altre forme di tratta di esseri umani, comprovati da elementi accertati dall'istanza di cui all'articolo 108 o da una sentenza definitiva;

Motivazione

Uno dei principi e degli obiettivi principali del regolamento finanziario è la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. L'UE ha manifestato a più riprese l'intenzione di lottare contro la frode fiscale e l'evasione fiscale. I dati statistici dimostrano che la dimensione dell'economia sommersa nell'UE è quasi pari a un quinto del PIL. Inoltre, decine di miliardi di euro rimangono offshore, spesso non dichiarati e non tassati. L'intensificazione della lotta alla frode e all'evasione fiscale non è solo una questione che concerne le entrate fiscali, ma è anche una questione di equità. La tutela degli interessi finanziari dell'Unione può essere ulteriormente rafforzata includendo l'evasione fiscale tra i criteri di esclusione nelle procedure di appalto pubblico delle istituzioni dell'Unione.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 106 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Le prove che un operatore economico si trova in una delle situazioni di esclusione elencate al paragrafo 1 possono consistere in:

 

a) fatti accertati nel contesto di audit o indagini svolti dalla Corte dei conti, dall'OLAF o dal Servizio di revisione contabile interna o di altre verifiche, audit o controlli effettuati sotto la responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice;

 

b) decisioni amministrative che possono includere misure disciplinari adottate dall'organismo di vigilanza competente responsabile della verifica dell'applicazione dei principi di deontologia professionale, decisioni della BCE, della BEI, di organizzazioni internazionali o della Commissione concernenti la violazione delle regole di concorrenza dell'Unione o decisioni di un'autorità nazionale competente.

Motivazione

L'articolo 140, paragrafo 1, del progetto di atto delegato, quale presentato dalla Commissione durante il primo ciclo di riunioni del gruppo di esperti, contiene alcune disposizioni essenziali che dovrebbero quindi essere integrate nel regolamento finanziario, al fine di chiarire che tale disposizione deve applicarsi agli elementi accertati per tutti i motivi di esclusione.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 106 – paragrafo 3 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Tranne nei casi di cui al paragrafo 1, lettera d), l'amministrazione aggiudicatrice può decidere di non escludere l'operatore economico in questione che abbia adottato misure correttive a dimostrazione della sua affidabilità.

3. Tranne nei casi di cui al paragrafo 1, lettera d), l'istanza indicata all'articolo 108 può decidere di non escludere l'operatore economico in questione che abbia adottato misure correttive a dimostrazione della sua affidabilità.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 108 – paragrafo 3 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Per le situazioni di cui all'articolo 106, paragrafo 1, lettere b), d), e) ed f), la Commissione istituisce un'istanza su richiesta di un ordinatore della Commissione o di un'agenzia esecutiva, oppure un'istanza congiunta su richiesta di un'altra istituzione, di un organismo o di un ufficio europeo. L'istanza applica, a nome della Commissione e delle sue agenzie esecutive, delle altre istituzioni, degli organismi ovvero degli uffici europei, la seguente procedura:

3. Per le situazioni di cui all'articolo 106, paragrafo 1, lettere b), d), e) ed f), la Commissione istituisce un'istanza neutrale e politicamente indipendente, su richiesta di un ordinatore della Commissione o di un'agenzia esecutiva, oppure la Commissione istituisce un'istanza congiunta su richiesta di un'altra istituzione, di un organismo o di un ufficio europeo. L'istanza o l'istanza congiunta nomina un organismo di alto livello e i suoi membri dispongono di competenze tecniche e giuridiche. La Commissione garantisce che l'istanza o l'istanza congiunta operi in modo indipendente. L'istanza o l'istanza congiunta applica, a nome della Commissione e delle sue agenzie esecutive, delle altre istituzioni, degli organismi ovvero degli uffici europei, la seguente procedura:

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 108 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Nel caso di esclusione per attività illecite connesse alla criminalità organizzata, l'esclusione è da ritenersi perpetua.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 108 – paragrafo 4 – comma 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il termine di prescrizione per escludere e/o irrogare sanzioni finanziarie a un operatore economico è di dieci anni a decorrere da una delle seguenti date:

 

a) la data alla quale è stato commesso l'atto illecito o, in caso di illeciti permanenti o ripetuti, la data alla quale l'atto illecito cessa, nei casi di cui all'articolo 106, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e);

 

b) la data della sentenza definitiva di un organo giudiziario nazionale o della decisione amministrativa definitiva di un'autorità pubblica o di un'organizzazione internazionale, nei casi di cui all'articolo 106, paragrafo 1, lettere b), c) e d).

 

Il termine di prescrizione è interrotto da qualsiasi atto della Commissione o di un'altra entità che partecipa all'esecuzione del bilancio dell'Unione, notificato all'operatore economico e riguardante indagini o procedimenti giudiziari. Un nuovo termine di prescrizione comincia a decorrere il giorno successivo all'interruzione.

 

Ai fini dell'articolo 106, paragrafo 1, lettera f), del presente regolamento, si applica il termine di prescrizione per escludere e/o irrogare sanzioni finanziarie a un operatore economico di cui all'articolo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95* del Consiglio.

 

__________________

 

* Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 108 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Al fine di determinare l'esclusione e la sua durata e/o le sanzioni finanziarie in conformità del principio di proporzionalità, l'istanza tiene conto in particolare della gravità della situazione, incluso l'impatto sugli interessi finanziari e sull'immagine dell'Unione, del tempo che è trascorso dall'atto illecito, della sua durata e della sua ricorrenza, dell'intenzione o del grado di negligenza nonché delle misure adottate per risolvere la situazione o di altre circostanze attenuanti.

Motivazione

L'articolo 144, paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione è trasferito come nuovo paragrafo 4 bis all'articolo 108 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 concernente le circostanze da tener presente al momento di decidere l'esclusione di un operatore economico e la sua durata e/o l'irrogazione di sanzioni finanziarie nei suoi confronti.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 108 – paragrafo 5 – comma 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Qualora il bilancio sia eseguito in regime di gestione indiretta con paesi terzi, la Commissione può adottare una decisione di esclusione o irrogare una sanzione finanziaria secondo la procedura di cui al paragrafo 3, a seguito dell'inadempimento da parte del paese terzo delegato a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c). Ciò non pregiudica la responsabilità, risultante dall'articolo 60, paragrafo 3, del paese terzo di prevenire, individuare e rettificare le irregolarità e le frodi.

Motivazione

Allineamento con la prassi del FES onde garantire che la Commissione possa adottare decisioni di esclusione in caso di inadempimento da parte delle persone delegate.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 110 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) il candidato od offerente soddisfa i criteri di selezione indicati nei documenti di gara.

c) il candidato od offerente soddisfa i criteri di selezione indicati nei documenti di gara e non è soggetto a conflitti di interessi che potrebbero pregiudicare l'esecuzione del contratto.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11 bis (nuovo)

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 162 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(11 bis) all'articolo 162, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1. La Corte dei conti trasmette entro il 30 giugno alla Commissione e alle istituzioni interessate le osservazioni che ritiene di natura tale da dover figurare nella relazione annuale. Tali osservazioni rimangono riservate e sono oggetto di una procedura in contraddittorio. Tutte le istituzioni inviano le proprie risposte alla Corte dei conti entro il 15 ottobre. Le altre istituzioni inviano contemporaneamente le proprie risposte alla Commissione.

"1. La Corte dei conti trasmette entro il 30 giugno alla Commissione e alle istituzioni interessate le osservazioni che ritiene di natura tale da dover figurare nella relazione annuale. Tali osservazioni rimangono riservate e sono oggetto di una procedura in contraddittorio. Esse sono tuttavia messe a disposizione del Parlamento europeo, su richiesta dello stesso, se del caso in forma riservata. Tutte le istituzioni inviano le proprie risposte alla Corte dei conti entro il 15 ottobre. Le altre istituzioni inviano contemporaneamente le proprie risposte alla Commissione."

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11 bis (nuovo)

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 164

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(11 bis) l'articolo 164 è sostituito dal seguente:

1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto alla Commissione, entro il 15 maggio dell'anno n + 2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.

"1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto alle istituzioni e agli organismi dell'Unione di cui agli articoli 208 e 209, entro il 15 maggio dell'anno n + 2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.

2. Se la data di cui al paragrafo 1 non può essere rispettata, il Parlamento europeo o il Consiglio informano la Commissione dei motivi per cui la decisione ha dovuto essere differita.

2. Se la data prevista al paragrafo 1 non può essere rispettata, il Parlamento europeo o il Consiglio informano le istituzioni e gli organismi interessati dei motivi per cui tale decisione ha dovuto essere differita.

3. Qualora il Parlamento europeo rinvii la decisione di discarico, la Commissione si adopera per adottare, al più presto, misure che consentano e facilitino la rimozione degli ostacoli che si frappongono alla decisione.

3. Qualora il Parlamento europeo rinvii la decisione di discarico, le istituzioni e gli organismi interessati si adoperano per adottare, al più presto, misure che consentano e facilitino la rimozione degli ostacoli che si frappongono alla decisione."

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11 bis (nuovo)

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 165 – paragrafo 3

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(11bis) all'articolo 165, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

3. La Commissione presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in causa, conformemente all'articolo 319 TFUE.

"3. Le istituzioni e gli organismi dell'Unione presentano al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in causa, conformemente all'articolo 319 TFUE."

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11 bis (nuovo)

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 166

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(11 bis) l'articolo 166 è sostituito dal seguente:

1. A norma dell'articolo 319 TFUE e dell'articolo 106 bis del trattato Euratom, la Commissione e le altre istituzioni adottano ogni misura utile per dar seguito alle osservazioni che accompagnano la decisione di discarico del Parlamento europeo e ai commenti che accompagnano la raccomandazione di discarico adottata dal Consiglio.

"1. A norma dell'articolo 319 TFUE e dell'articolo 106 bis del trattato Euratom, la Commissione e le altre istituzioni e organismi adottano ogni misura utile per dar seguito alle osservazioni che accompagnano la decisione di discarico del Parlamento europeo e ai commenti che accompagnano la raccomandazione di discarico adottata dal Consiglio.

2. Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, le istituzioni riferiscono in merito alle misure adottate a seguito di tali osservazioni e commenti, in particolare sulle istruzioni impartite ai servizi incaricati dell'esecuzione del bilancio. Gli Stati membri cooperano con la Commissione informandola delle misure da essi adottate per dare seguito alle osservazioni, affinché essa ne tenga conto nella sua relazione. Le relazioni delle istituzioni sono trasmesse anche alla Corte dei conti.

2. Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, le altre istituzioni e organismi riferiscono in merito alle misure adottate a seguito di tali osservazioni e commenti, in particolare sulle istruzioni impartite ai servizi incaricati dell'esecuzione del bilancio. Gli Stati membri cooperano con la Commissione informandola delle misure da essi adottate per dare seguito alle osservazioni, affinché essa ne tenga conto nella sua relazione. Le relazioni delle istituzioni e degli organismi sono trasmesse anche alla Corte dei conti."

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 14 bis (nuovo)

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 208 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis) all'articolo 208 è inserito il paragrafo seguente:

 

"3 bis. Gli organismi dell'Unione che si autofinanziano pienamente, e ai quali non si applicano le norme finanziarie stabilite nel regolamento finanziario quadro di cui al paragrafo 1, dovrebbero stabilire se del caso norme analoghe a fini di coerenza. Inoltre, è necessario garantire che gli oneri di tali organismi siano fissati a un livello adeguato per coprire i costi di prestazione dei loro servizi ed evitare eccedenze significative. Le eventuali eccedenze dovrebbero essere assegnate al bilancio dell'Unione."

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 14 bis (nuovo)

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 209

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(14 bis) l'articolo 209 è sostituito dal seguente:

Articolo 209

"Articolo 209

Regolamento finanziario tipo per organismi di partenariato pubblico-privato

Regolamento finanziario tipo per organismi di partenariato pubblico-privato

Gli organismi dotati di personalità giuridica istituiti da un atto di base e incaricati di attuare un partenariato pubblico-privato adottano il proprio regolamento finanziario.

1. Gli organismi dotati di personalità giuridica istituiti da un atto di base e incaricati di attuare un partenariato pubblico-privato adottano il proprio regolamento finanziario.

Tali regolamenti devono comprendere un insieme di principi necessari ad assicurare la sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione.

Tali regolamenti devono comprendere un insieme di principi necessari ad assicurare la sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare un regolamento finanziario tipo mediante un atto delegato conformemente all'articolo 210 che prevede i principi necessari a garantire una sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione e che è basato sull'articolo 60.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare un regolamento finanziario tipo mediante un atto delegato conformemente all'articolo 210 che prevede i principi necessari a garantire una sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione e che è basato sull'articolo 60.

I regolamenti finanziari di tali organismi si discostano dal regolamento finanziario tipo soltanto se lo impongano esigenze specifiche e previo accordo della Commissione.

I regolamenti finanziari di tali organismi si discostano dal regolamento finanziario tipo soltanto se lo impongano esigenze specifiche e previo accordo della Commissione.

 

2. Il discarico per l'esecuzione del bilancio degli organismi di cui al paragrafo 1 è dato dal Parlamento europeo su raccomandazione del Consiglio. Tali organismi cooperano pienamente con le istituzioni coinvolte nella procedura di discarico e forniscono, se del caso, ogni informazione supplementare necessaria, anche partecipando a riunioni degli organi competenti.

 

3. Un revisore esterno indipendente verifica che i conti annuali degli organismi di cui al paragrafo 1 presentino correttamente le entrate, le spese e la situazione finanziaria dell'organismo in questione prima del consolidamento nei conti definitivi della Commissione o entro la data fissata nelle norme finanziarie dell'organismo in questione. Salvo disposizione contraria dell'atto di base di cui al paragrafo 1, primo comma, la Corte dei conti elabora una relazione annuale specifica relativa a ciascun organismo conformemente all'articolo 287, paragrafo 1, TFUE. Nell'elaborare tale relazione la Corte dei conti prende in considerazione il lavoro svolto dal revisore esterno indipendente e le azioni adottate in risposta alle conclusioni del revisore."

Motivazione

Questa motivazione si applica anche all'articolo 60, paragrafo 7.

PROCEDURA

Titolo

Regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione

Riferimenti

COM(2014)0358 – C8-0029/2014 – 2014/0180(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

BUDG

3.7.2014

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

CONT

3.7.2014

Relatore per parere

       Nomina

Tamás Deutsch

30.9.2014

Esame in commissione

8.1.2015

 

 

 

Approvazione

27.1.2015

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

22

2

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Michael Theurer, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Brian Hayes, Andrey Novakov, Julia Pitera

PROCEDURA

Titolo

Regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione

Riferimenti

COM(2014)0358 – C8-0029/2014 – 2014/0180(COD)

Presentazione della proposta al PE

17.6.2014

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

BUDG

3.7.2014

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

AFET

3.7.2014

INTA

3.7.2014

CONT

3.7.2014

ECON

3.7.2014

 

EMPL

3.7.2014

ENVI

3.7.2014

ITRE

3.7.2014

IMCO

3.7.2014

 

TRAN

3.7.2014

REGI

3.7.2014

CULT

3.7.2014

JURI

3.7.2014

 

LIBE

3.7.2014

 

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

INTA

3.9.2014

ECON

22.7.2014

EMPL

17.9.2014

ENVI

24.7.2014

 

ITRE

22.7.2014

IMCO

17.7.2014

TRAN

16.7.2014

REGI

22.9.2014

 

CULT

3.9.2014

JURI

3.9.2014

LIBE

15.7.2014

 

Relatori

       Nomina

Ingeborg Gräßle

24.9.2014

 

 

 

Approvazione

26.2.2015

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

28

1

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Marco Zanni

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Claudia Tapardel

Deposito

12.3.2015