RACCOMANDAZIONE sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo addizionale dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

28.4.2015 - (07657/2015 – C8-0103/2015 – 2014/0236(NLE)) - ***

Commissione per lo sviluppo
Relatore: Davor Ivo Stier

Procedura : 2014/0236(NLE)
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A8-0146/2015
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo addizionale dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

(07657/2015 – C8-0103/2014 – 2014/0236(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–       visto il progetto di decisione del Consiglio (07657/2015),

–       visto il progetto di protocollo addizionale dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (13175/2014),

–       vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 217 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0103/2015),

–       visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, l'articolo 99, paragrafo 2, e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

–       vista la raccomandazione della commissione per lo sviluppo (A8-0146/2015),

1.      dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;

2.      incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica sudafricana.

BREVE MOTIVAZIONE

I.         Il protocollo addizionale dell'accordo tra l'UE e il Sud Africa sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione che tiene conto dell'adesione della Croazia. Procedura.

L'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione ("TDCA") tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, è stato firmato a Pretoria l'11 ottobre 1999 ed è entrato in vigore il 1° maggio 2004. Esso è stato rivisto l'11 settembre 2009 a Kleinmond (Sud Africa).

Il 1° luglio 2013, la Repubblica di Croazia ha aderito all'UE diventando il 28o Stato membro. La proposta di decisione del Consiglio mira all'approvazione del protocollo addizionale del TDCA tra l'UE e il Sud Africa, che tiene conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea, a nome dell'Unione stessa e dei suoi Stati membri. (Il 24 settembre 2012, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con il Sud Africa finalizzati alla conclusione del protocollo addizionale. Tali negoziati si sono conclusi positivamente il 19 maggio 2014).

Il protocollo addizionale è stato approvato dal Consiglio, il 9 ottobre 2014, e dal Sud Africa, verso la fine di dicembre dello stesso anno.

Il governo sudafricano sta adesso decidendo quale plenipotenziario dovrà essere investito dei poteri per la firma del suddetto protocollo addizionale. Prima di organizzare la sopracitata firma, il Consiglio attende tale decisione. Una volta firmato il protocollo, il Consiglio chiederà in via ufficiale l'approvazione del Parlamento alla conclusione dello stesso. Nulla impedisce al Parlamento di procedere, nel frattempo, con le prime fasi della procedura di approvazione a livello di commissioni [la votazione, perlomeno in assemblea plenaria, non può tuttavia svolgersi anteriormente alla firma del protocollo e alla successiva trasmissione ufficiale ("saisine") della richiesta di approvazione dal Consiglio al Parlamento. La provvisoria applicazione del protocollo addizionale dipenderà altresì dalla firma dello stesso a opera di entrambe le parti contraenti: sono eccettuati gli articoli 3 e 4 del suddetto protocollo addizionale, direttamente applicabili a decorrere dalla data di adesione della Croazia, ossia dal 1° luglio 2013, vedasi il successivo punto].

II.       Il protocollo addizionale dell'accordo tra l'UE e il Sud Africa sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione. Contenuto

Il protocollo addizionale mira unicamente ad apportare all'accordo di cui sopra i pochi adeguamenti tecnici e linguistici richiesti dall'adesione della Croazia all'UE. La firma del protocollo addizionale è necessaria a consentire alla Repubblica di Croazia di divenire una parte contraente dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione. Il protocollo addizionale (articolo 2) aggiunge la lingua croata all'elenco delle lingue facenti fede del TDCA. Esso aggiunge le diciture croate da utilizzarsi nel certificato di circolazione, nel duplicato e nella dichiarazione su fattura citati rispettivamente all'articolo 16, paragrafo 4, all'articolo 17, paragrafo 2, e all'allegato IV del protocollo n. 1 del TDCA (articolo 3 del protocollo addizionale, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2013). Stabilisce disposizioni provvisorie per le merci in transito o in custodia temporanea in Croazia o in Sud Africa o tra entrambi i paesi (articolo 4 del protocollo addizionale, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2013). Fornisce particolari sulla procedura di approvazione e sull'applicazione provvisoria del protocollo addizionale (articolo 6 del protocollo addizionale), come pure sull'entrata in vigore del protocollo stesso (articolo 7 del protocollo addizionale).

III.      Posizione del relatore

Secondo la posizione del relatore, la commissione per lo sviluppo dovrebbe raccomandare al Parlamento di dare la sua approvazione alla conclusione del protocollo addizionale.

IV.      L'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione: antefatti e procedura

Il TDCA ha avuto un periodo di gestazione relativamente lungo, accompagnato da una non lieve complessità procedurale.

Un primo accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, è stato firmato a Pretoria l'11 ottobre 1999 ed è entrato in vigore il 1° maggio 2004 per un periodo illimitato.

L'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, recante modifica dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione è stato firmato l'11 settembre 2009 a Kleinmond (Sud Africa).

V.       L'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione e il protocollo addizionale: incidenza del trattato di Lisbona e approvazione del Parlamento

A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona spetta all'Unione europea, e non più alla Comunità europea, approvare formalmente l'accordo (e i relativi protocolli).

Dal punto di vista tecnico, l'accordo in oggetto (e qualunque protocollo dello stesso) deve essere considerato un accordo di associazione ai sensi dell'articolo 217 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 6, del trattato, un siffatto accordo può essere concluso (su decisione del Consiglio) solo in seguito all'approvazione del Parlamento.

Dall'articolo 218 del trattato e dagli articoli 99 e 108 del regolamento, in particolare, si evince che le modifiche in plenaria all'accordo, o a qualunque protocollo dello stesso, non sono ammissibili e che la commissione competente (nei fatti la commissione per lo sviluppo) deve pronunciarsi unicamente per raccomandare all'assemblea plenaria di approvare o respingere l'accordo. (L'assemblea plenaria deve pronunciarsi in una sola votazione deliberando alla maggioranza dei voti espressi). Sono tuttavia ammissibili le modifiche in commissione, unicamente se mirate a ribaltare la raccomandazione del relatore (articolo 99, paragrafo 1, comma 1, ultima frase, del regolamento).

VI.      L'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione: contenuto dell'accordo

Con l'accordo iniziale, firmato a Pretoria nel 1999, si intendeva rafforzare la cooperazione bilaterale in alcuni settori, perseguendo svariati obiettivi: rafforzamento del dialogo bilaterale, sostegno al Sud Africa nel proprio processo di transizione economica e sociale, promozione della cooperazione regionale e dell'integrazione economica del paese nell'Africa meridionale e nell'economia mondiale, nonché ampliamento e liberalizzazione degli scambi bilaterali di beni, servizi e capitali. L'accordo istituisce altresì un regolare dialogo politico su problematiche di reciproco interesse, a livello sia bilaterale che regionale (nell'ambito del dialogo dell'Unione europea con i paesi dell'Africa meridionale e il gruppo dei paesi ACP). Su circa cento articoli dell'accordo, per l'esattezza 109, solo una ventina (dall'articolo 65 all'articolo 82) riguarda nello specifico la cooperazione allo sviluppo, a cui si aggiungono quattro articoli sul finanziamento della cooperazione generale.

La cooperazione allo sviluppo è il fulcro degli aiuti a favore della Repubblica sudafricana ed è finanziata dal bilancio dell'Unione attraverso lo strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI). Il TDCA non contiene alcuno stanziamento finanziario specifico. Il nuovo DCI per il periodo 2014-2020 dispone di un bilancio pari a 241 milioni di euro per il Sud Africa (rispetto al bilancio, di gran lunga superiore, per il periodo 2007-2013, pari a 980 milioni di euro).

[A una riunione della commissione per lo sviluppo in data 1° aprile 2014, dedicata al dialogo strategico sul nuovo DCI (entrato in vigore il 15 marzo 2014), l'ex Commissario allo sviluppo Piebalgs ha dichiarato che, malgrado la sua drastica riduzione, lo stanziamento a favore del Sud Africa finanziato dal DCI stesso "sarà comunque determinante per aiutare la popolazione sudafricana a superare le sfide ancora in essere: circa quattro sudafricani su dieci vivono al di sotto della soglia di povertà; il paese è affetto dalla disuguaglianza (con un coefficiente di Gini pari a 0,7) e la disoccupazione si attesta attorno al 25%". Nel programma indicativo nazionale per il periodo in corso figurano tre settori prioritari: in primo luogo, la creazione di occupazione; in secondo luogo, l'istruzione, la formazione e l'innovazione; in terzo luogo, la costruzione di uno Stato capace e orientato allo sviluppo.]

Accanto alla cooperazione economica (oggetto di tutto il titolo IV dell'accordo) altre disposizioni fanno riferimento a una serie di settori di cooperazione molto importanti e legati allo sviluppo, quali la cooperazione sociale, sulla base di un dialogo organizzato che concerne in particolare la libertà di associazione, i diritti dei lavoratori e dei minori, la parità tra uomini e donne, la lotta alla violenza sulle donne; la cooperazione ambientale, in particolare per quanto concerne il cambiamento climatico; la cooperazione culturale; la cooperazione in materia di lotta alla droga e al riciclaggio di denaro e la cooperazione in materia sanitaria, in particolare per la lotta all'AIDS.

L'accordo di cooperazione instaura altresì una struttura istituzionale comune, creando, come visto in precedenza, un Consiglio di cooperazione.

L'accordo rivisto, firmato a Kleinmond nel 2009, apporta alcune interessanti modifiche all'accordo iniziale, in particolare in materia di sviluppo: divengono elementi essenziali dell'accordo i principi democratici, i diritti umani e lo Stato di diritto, la cooperazione sulle tematiche legate al disarmo e alla non proliferazione delle armi di distruzione di massa; sono introdotti il principio dell'efficacia degli aiuti, come obiettivo della cooperazione allo sviluppo, e la priorità alle operazioni che contribuiscono, in particolare nella lotta contro la povertà, a conseguire gli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM). È stato inserito inoltre un articolo specifico sugli obiettivi di sviluppo del millennio per ribadire l'impegno delle parti a realizzarli entro il 2015; si pone l'accento sulla necessità di fissare le aree prioritarie di cooperazione allo sviluppo in documenti di programmazione pluriennale congiuntamente accettati dalle parti, compresi i documenti congiunti convenuti con gli Stati membri dell'Unione, in conformità agli strumenti di cooperazione dell'Unione. Gli attori non statali in quanto tali (che sostituiscono le organizzazioni non governative previste in precedenza) sono indicati come partner della cooperazione ammissibili all'aiuto finanziario e tecnico.

È opportuno altresì osservare che sono stati introdotti sette nuovi articoli per sette nuovi settori, relativamente ben definiti, di cooperazione con il Sud Africa: la lotta contro le armi di distruzione di massa e i loro vettori mediante la firma e la piena osservanza degli strumenti internazionali in materia, che diventa altresì oggetto di un dialogo politico regolare; la lotta contro il terrorismo, al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e alla criminalità organizzata; la lotta alla produzione, al commercio e all'accumulazione delle cosiddette armi "leggere e di piccolo calibro"; la prevenzione delle attività mercenarie; il sostegno incondizionato alla Corte penale internazionale e alla sua attività per porre fine all'impunità e far rispettare la giustizia internazionale. È ormai necessario sviluppare un approfondito dialogo politico sulla cooperazione in materia di migrazione, che forma oggetto di un nuovo articolo specifico e molto dettagliato, e in particolare in questo contesto, sul nesso tra cooperazione e sviluppo (che comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo le strategie per la riduzione della povertà, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro nonché la creazione di posti di lavoro; la partecipazione degli emigrati allo sviluppo del proprio paese d'origine; la cooperazione tesa a rafforzare le capacità, in particolar modo nei settori della salute e dell'istruzione, per compensare gli effetti negativi della fuga di cervelli sudafricani sullo sviluppo sostenibile del paese; l'elaborazione e l'applicazione di strumenti legali, rapidi ed economici per trasferire al paese il denaro inviato dagli emigranti).

Sotto il profilo dello sviluppo della Repubblica sudafricana, l'inserimento di numerosi nuovi settori in materia di cooperazione è un argomento a favore dell'accordo di Kleinmond rivisto; inoltre tale inserimento, previsto come semplice possibilità nell'accordo iniziale del 1999, era del resto auspicato da entrambe le parti (dato che esse si erano accordate sul piano d'azione congiunto, mettendo in atto il partenariato strategico tra Repubblica sudafricana e Unione europea). Il relatore coglie l'opportunità di questo momento per plaudere alle nuove disposizioni sullo sviluppo introdotte nell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione a Kleinmond nel 2009, in particolare, per quanto concerne la lotta contro la povertà, l'efficacia degli aiuti, gli OSM e il nesso tra migrazione e sviluppo.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

20.4.2015

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

18

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Hans Jansen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Eleni Theocharous, Joachim Zeller