RELAZIONE sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso

22.5.2015 - (COM(2014)0221 – C7‑0144/2014 – 2014/0124(COD)) - ***I

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Relatore: Georgi Pirinski


Procedura : 2014/0124(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0172/2015
Testi presentati :
A8-0172/2015
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso

(COM(2014)0221 – C7‑0144/2014 – 2014/0124(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–       vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0221),

–       visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 153, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8‑0144/2014),

–       visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–       visto il parere motivato inviato dalla Camera dei comuni del Regno Unito, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–       visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 settembre 2014[1],

–       visto il parere del Comitato delle regioni del 7 ottobre 2014[2],

–       visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–       visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0172/2015),

1.      adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.      chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.      incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di decisione

Titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione nella lotta al lavoro sommerso

Emendamento  2

Proposta di decisione

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) L'articolo 151 del trattato prevede come obiettivi in materia di politica sociale la promozione dell'occupazione e il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro. Al fine di raggiungere tali obiettivi, l'Unione europea può sostenere e completare le attività degli Stati membri nei settori della salute e della sicurezza sul lavoro, delle condizioni di lavoro, dell'integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro e della lotta contro l'esclusione sociale.

(3) L'articolo 151 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede come obiettivi in materia di politica sociale la promozione dell'occupazione e il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro. Al fine di raggiungere tali obiettivi, l'Unione europea può sostenere e completare le attività degli Stati membri nei settori della salute e della sicurezza sul lavoro, delle condizioni di lavoro, dell'integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro e della lotta contro l'esclusione sociale, escludendo qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali. In conformità dell'articolo 153, paragrafo 2, del TFUE, l'Unione potrebbe tuttavia adottare misure destinate a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri.

Emendamento  3

Proposta di decisione

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Nella sua risoluzione su "Ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa" il Parlamento europeo ha accolto con favore l'iniziativa della Commissione intesa a creare una piattaforma europea e ha auspicato una maggiore cooperazione a livello di UE nella lotta al lavoro sommerso27.

(4) Nella sua risoluzione del 14 gennaio 2014 su "Ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa"27 il Parlamento europeo ha accolto con favore l'iniziativa della Commissione intesa a creare una piattaforma europea e ha auspicato una maggiore cooperazione a livello di Unione nella lotta al lavoro sommerso, che danneggia l'economia europea, provoca concorrenza sleale e distorsioni di mercato, mettendo a rischio la sostenibilità finanziaria del modello sociale europeo e provocando una crescente mancanza di protezione sociale e occupazionale dei lavoratori. La piattaforma europea (piattaforma) dovrebbe promuovere a tal fine lo scambio di esperienze e di buone pratiche, fornire informazioni aggiornate, obiettive, affidabili e comparate, migliorare la cooperazione transfrontaliera e identificare e monitorare società di comodo e operazioni simili.

__________________

_________________

27 Risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa (2013/2112/INI) http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/2112(INI)

27 Testi approvati, P7_TA(2014)0012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

Emendamento  4

Proposta di decisione

Considerando 4 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 ter) L'istituzione della piattaforma dovrebbe lasciare impregiudicati gli obblighi e le competenze degli Stati membri in materia di lotta al lavoro sommerso e di cui alla convenzione n. 81 dell'OIL. Gli Stati membri e i loro organismi di contrasto svolgono un ruolo fondamentale nel prevenire, monitorare e sanzionare il lavoro sommerso. L'attività della piattaforma non dovrebbe quindi consistere nell'evitare l'esecuzione di rigorosi controlli e altre misure negli Stati membri per combattere l'economia sommersa, bensì nel sostenere i provvedimenti volti a incentivare e promuovere il lavoro regolare e impedire le frodi nell'ambito della sicurezza sociale.

Emendamento  5

Proposta di decisione

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) A livello europeo il lavoro sommerso viene definito come "qualsiasi attività retribuita lecita di per sé ma non dichiarata alle autorità pubbliche, tenendo conto delle diversità dei sistemi giuridici vigenti negli Stati membri"28, escludendo dunque le attività illegali.

(5) Come indicato nella comunicazione della Commissione, del 24 ottobre 2007, dal titolo "Rafforzare la lotta al lavoro sommerso", il lavoro sommerso è definito dal 1998 a livello di Unione come "qualsiasi attività retribuita lecita di per sé ma non dichiarata alle autorità pubbliche, tenendo conto delle diversità dei sistemi giuridici vigenti negli Stati membri", escludendo dunque le attività illegali. È opportuno aggiornare tale definizione al fine di riflettere i recenti sviluppi sul mercato del lavoro.

_________________

 

28 Comunicazione della Commissione "Rafforzare la lotta al lavoro sommerso" COM(2007) 628 del 24 ottobre 2007.http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0628:IT:HTML

 

Emendamento 6

Proposta di decisione

Considerando 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) Le definizioni di lavoro sommerso, come pure le disposizioni nazionali in materia, divergono da uno Stato membro all'altro. Il lavoro sommerso può inoltre assumere varie forme a seconda del contesto economico, amministrativo, finanziario e sociale, il che rende difficile una quantificazione del problema a livello di Unione. Il lavoro sommerso presenta anche modelli molto diversi a seconda della natura e del tipo di lavoro, nonché del lavoratore interessato. Il lavoro domestico non dichiarato, svolto soprattutto da donne, costituisce una sfida particolare, in quanto è svolto individualmente ed è, per sua natura, invisibile. Le misure volte a contrastare il lavoro sommerso dovrebbero essere adattate in modo da tener conto di tali differenze.

Emendamento  7

Proposta di decisione

Considerando 5 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 ter) Una cooperazione rafforzata nella lotta al lavoro sommerso dovrebbe contribuire a garantire condizioni di parità e favorire gli attori economici che non ricorrono al lavoro sommerso. L'ambito di applicazione della piattaforma dovrebbe comprendere, senza distinzione, tutte le forme esistenti di lavoro sommerso per liberare l'Unione dall'economia sommersa, creare posti di lavoro sostenibili e di qualità, stimolare la ripresa economica e realizzare gli obiettivi dell'Unione in materia sociale e di occupazione.

Emendamento  8

Proposta di decisione

Considerando 5 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 quater) L'entità dell'economia sommersa è notevole, equivalente al 18% del PIL dell'UE. Tuttavia, varia significativamente tra gli Stati membri, con percentuali che vanno da meno dell'8% a oltre il 30% del PIL. Secondo Eurofound, vi è inoltre un chiaro divario Nord-Sud ed Est-Ovest nell'Unione1 bis.

 

__________________

 

1 bis Relazione di Eurofound sulla lotta al lavoro sommerso in 27 Stati membri dell'Unione europea e in Norvegia (2013).

Emendamento  9

Proposta di decisione

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) L'abuso della qualifica di lavoratore autonomo, a livello nazionale o nelle situazioni transfrontaliere, è spesso legato al lavoro sommerso. Il lavoro autonomo fittizio si produce quando il lavoratore, al fine di evitare taluni obblighi giuridici o fiscali, è formalmente dichiarato come lavoratore autonomo pur soddisfacendo tutti i criteri che individuano un rapporto di lavoro. Il lavoro autonomo fittizio è, pertanto, lavoro dichiarato falsamente, e dovrebbe rientrare nel campo di applicazione della piattaforma.

(6) Oltre al lavoro sommerso, la piattaforma dovrebbe affrontare la questione del lavoro dichiarato falsamente, che fa riferimento alle attività retribuite lecite di per sé, ma che non vengono dichiarate correttamente alle autorità pubbliche. Una forma specifica di lavoro sommerso è rappresentata dall'abuso della qualifica di lavoratore autonomo, a livello nazionale o nelle situazioni transfrontaliere. Il lavoro autonomo fittizio si produce quando il lavoratore, al fine di evitare taluni obblighi giuridici o fiscali, è formalmente dichiarato come lavoratore autonomo pur soddisfacendo tutti i criteri che individuano un rapporto di lavoro. Il lavoro autonomo fittizio è, pertanto, lavoro dichiarato falsamente. È tuttavia opportuno considerare che le definizioni e le disposizioni in materia di lavoro autonomo divergono da uno Stato membro all'altro. Il lavoro autonomo fittizio e il lavoro sommerso sono attività centrali dell'economia sommersa. La piattaforma dovrebbe quindi affrontare il crescente fenomeno del lavoro autonomo fittizio e del lavoro sommerso e identificare i principali rischi di frode.

Emendamento                      10

Proposta di decisione

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis) Le società di comodo sono società costituite al fine di trarre profitto da lacune normative, senza fornire direttamente alcun servizio ai clienti. Fungono da interfaccia per servizi forniti dai loro proprietari. Dette società dovrebbero pertanto essere considerate uno degli aspetti del lavoro sommerso e rientrare nell'ambito di applicazione della piattaforma.

Emendamento                      11

Proposta di decisione

Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 ter) Il lavoro sommerso nazionale e quello transfrontaliero costituiscono due forme distinte di lavoro non dichiarato. Il lavoro sommerso può contribuire ad alimentare il fenomeno conosciuto come dumping sociale, anche mediante riduzioni salariali negli Stati membri in cui i servizi sono offerti.

Emendamento  12

Proposta di decisione

Considerando 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 quater) Il lavoro sommerso ha gravi implicazioni per i lavoratori interessati, che si trovano a dover accettare condizioni di lavoro precarie e talvolta pericolose, retribuzioni nettamente inferiori, gravi violazioni del diritto del lavoro e livelli ampiamente ridotti di protezione a norma della legislazione sul lavoro e in materia di protezione sociale, che privano tali lavoratori delle adeguate prestazioni sociali, dei diritti pensionistici e dell'accesso all'assistenza sanitaria, nonché delle opportunità per lo sviluppo delle competenze e per l'apprendimento permanente. La situazione è ancora più grave nel caso dei minori.

Motivazione

La proposta originaria della Commissione relativa al considerando 7 è stata divisa in due parti corrispondenti al considerando 6 quater e al considerando 7.

Emendamento  13

Proposta di decisione

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Il lavoro non dichiarato incide gravemente sul bilancio in quanto comporta una riduzione del gettito fiscale e una perdita di contributi previdenziali. È dannoso per l'occupazione, la produttività, il rispetto della normativa in materia di condizioni di lavoro, per lo sviluppo delle competenze e per l'apprendimento permanente. Mette a rischio la sostenibilità finanziaria dei sistemi di protezione sociale, priva i lavoratori di adeguate prestazioni sociali e si traduce in una riduzione dei diritti alla pensione e dell'accesso all'assistenza sanitaria.

(7) Nel contempo, il lavoro non dichiarato incide gravemente sul bilancio in quanto comporta una riduzione del gettito fiscale e una perdita di contributi previdenziali, mettendo così a rischio la sostenibilità finanziaria dei sistemi di protezione sociale. È inoltre dannoso sia per l'occupazione sia per la produttività, poiché provoca concorrenza sleale, la quale a sua volta crea distorsioni di mercato e ha effetti che pregiudicano l'economia in generale. La piattaforma dovrebbe prestare particolare attenzione al fatto che le PMI, le quali costituiscono la vasta maggioranza delle imprese dell'Unione, sono specialmente colpite dal problema. Inoltre, l'erogazione illecita di prestazioni sociali e il dumping sociale posso essere tra le dirette conseguenze del lavoro sommerso.

Emendamento                      14

Proposta di decisione

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis) Il lavoro sommerso presenta effetti diversi a seconda dei gruppi sociali. È opportuno focalizzare l'attenzione sui più vulnerabili, ad esempio migranti e donne, che sono spesso sovrarappresentati nei settori interessati dal lavoro sommerso. Dal momento che le condizioni di lavoro e le motivazioni per cui datori di lavoro e lavoratori praticano il lavoro non dichiarato variano a seconda dei settori e dei paesi, è necessaria un'ampia gamma di approcci strategici specifici per affrontare il problema.

Emendamento  15

Proposta di decisione

Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 ter) Una cooperazione rafforzata tra Stati membri consente non solo di affrontare il problema dal punto di vista fiscale, ma anche di scambiare migliori pratiche in materia di protezione sociale, quali i diritti pensionistici e l'accesso alle cure sanitarie, anche per quei gruppi di lavoratori non dichiarati che si trovano in una posizione particolarmente vulnerabile o che svolgono lavori che non sono nemmeno considerati sommersi in tutti gli Stati membri, quali l'assistenza informale all'infanzia o ai familiari anziani prestata in strette reti familiari, soprattutto da donne.

Emendamento  16

Proposta di decisione

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Tutti gli Stati membri hanno introdotto un'ampia gamma di approcci strategici e di misure volte a contrastare il lavoro sommerso. Gli Stati membri hanno anche concluso accordi bilaterali e realizzato progetti multilaterali su taluni aspetti del lavoro sommerso. La piattaforma non precluderà l'applicazione degli accordi bilaterali o delle disposizioni concernenti la cooperazione amministrativa.

(8) Tutti gli Stati membri hanno introdotto un'ampia gamma di approcci strategici e di misure volte a contrastare il problema del lavoro sommerso, tuttavia spesso manca ancora un approccio olistico. Il metodo dominante adottato dalla maggioranza di Stati membri rimane quello dissuasivo, che cerca di promuovere l'osservanza individuando e perseguendo l'inadempimento. Molti Stati membri hanno già adottato misure efficaci volte a contrastare il lavoro sommerso, segnatamente in relazione al mercato del lavoro e alle violazioni del diritto tributario e del lavoro garantendo che i datori di lavoro dei lavoratori non dichiarati siano soggetti a un'azione esecutiva più dura e a sanzioni più severe. Il principio in base al quale l'onere del rimborso di eventuali contributi previdenziali e imposte non versati ricade sul datore di lavoro, nonché il rischio di ispezioni aggiuntive e sanzioni che chiaramente superano eventuali profitti, sono importanti deterrenti che scoraggiano i datori di lavoro dall'operare nell'ambito dell'economia sommersa.

Emendamento  17

Proposta di decisione

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis) Negli ultimi anni si registra tuttavia un aumento percettibile dell'approccio che prevede incentivi volti a incoraggiare e promuovere il lavoro regolare. Una banca delle conoscenze interattiva, come quella elaborata da Eurofound, potrebbe aiutare gli Stati membri a identificare nuovi approcci in tale ambito.

Emendamento  18

Proposta di decisione

Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 ter) Gli Stati membri hanno anche concluso accordi bilaterali e realizzato progetti multilaterali su taluni aspetti del lavoro sommerso. La piattaforma dovrebbe accompagnare dette azioni e contribuire a migliorare l'applicazione degli accordi bilaterali e multilaterali o delle disposizioni concernenti la cooperazione amministrativa.

Emendamento                      19

Proposta di decisione

Considerando 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 quater) La piattaforma dovrebbe rispettare pienamente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 5, 15, 28 e 31, nonché le pertinenti convenzioni e raccomandazioni dell'OIL, in particolare la convenzione n. 81 sull'ispezione del lavoro nell'industria e nel commercio, la convenzione n. 189 sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici, la convenzione n. 150 sull'amministrazione del lavoro: ruolo, funzioni e organizzazione, nonché la raccomandazione n. 198 sul rapporto di lavoro.

Emendamento                      20

Proposta di decisione

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) La cooperazione a livello di UE resta frammentaria, sia in termini di Stati membri coinvolti che di temi affrontati. Non esiste un meccanismo formale per la cooperazione transfrontaliera tra le autorità degli Stati membri competenti nell'affrontare le questioni relative al lavoro sommerso.

(9) Attualmente la stretta ed efficace cooperazione a livello di Unione resta frammentaria, sia in termini di Stati membri coinvolti che di temi affrontati. Non esiste un meccanismo formale per la cooperazione transfrontaliera tra le autorità degli Stati membri competenti nell'affrontare le questioni relative al lavoro sommerso. L'attività della piattaforma dovrebbe sfruttare il lavoro degli altri organi e ricorrere, ove del caso, al sistema di informazione del mercato interno (IMI). Dovrebbe inoltre tener conto delle differenze tra gli ordinamenti nazionali in materia di lavoro sommerso e promuovere, ove necessario, la messa a disposizione delle risorse adeguate da destinare alle ispezioni sul lavoro al fine di migliorare l'applicazione della normativa a livello transfrontaliero.

Emendamento  21

Proposta di decisione

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Il rafforzamento della cooperazione a livello di UE tra gli Stati membri è necessario per aiutare gli Stati membri a evitare e scoraggiare il lavoro sommerso in modo più efficiente ed efficace.

(10) Il rafforzamento della cooperazione attiva basato, se del caso, sull'assistenza reciproca, sulla trasparenza e sulla confidenzialità a livello di Unione tra gli Stati membri è necessario per aiutare gli Stati membri a combattere il lavoro sommerso in modo più efficiente ed efficace, rispettando nel contempo la libera prestazione di servizi e la libera circolazione dei lavoratori nonché il principio di non discriminazione, i diritti del lavoratori e l'acquis in materia sociale. La finalità di tale cooperazione rafforzata dovrebbe consistere nell'incoraggiare il lavoro regolare, assicurando in tal modo che il lavoro sommerso risulti l'opzione meno attraente.

Emendamento  22

Proposta di decisione

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis) Gli ispettorati del lavoro nazionali e altri organismi competenti, in particolare le autorità di contrasto, hanno spesso bisogno di accedere immediatamente a dati e informazioni detenuti da autorità di altri paesi. Uno scambio di dati rapido ed efficiente è quindi essenziale per contrastare il lavoro sommerso, pur riconoscendo l'importanza della protezione dei dati.

Emendamento  23

Proposta di decisione

Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 ter) I sistemi nazionali di ispezioni sul lavoro dovrebbero essere organizzati in modo efficiente e disporre di sufficiente personale qualificato per funzionare correttamente e svolgere controlli sistematici e frequenti.

Emendamento  24

Proposta di decisione

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) La piattaforma avrà l'obiettivo di facilitare lo scambio di migliori pratiche e di informazioni, di fornire un quadro di riferimento a livello di Unione europea per lo sviluppo di competenze e la realizzazione di analisi, di migliorare il coordinamento operativo delle azioni tra le varie autorità nazionali di contrasto degli Stati membri.

(11) La piattaforma dovrebbe contribuire a eliminare l'abuso del diritto alla libera circolazione dei lavoratori mediante il lavoro sommerso. A tal fine, dovrebbe avere l'obiettivo di facilitare e migliorare lo scambio di migliori pratiche e di informazioni, nonché sviluppare a livello di Unione nozioni comuni, competenze e analisi, anche su rapporti di lavoro nuovi ed emergenti. Dovrebbe inoltre rafforzare la conoscenza mediante la creazione di una banca delle conoscenze, studiare le modalità per migliorare lo scambio di dati, proporre corsi di formazione comuni e scambi tra ispettorati del lavoro, promuovere meccanismi di controllo efficaci e contribuire a migliorare il coordinamento operativo tra i diversi organismi nazionali di contrasto degli Stati membri. La piattaforma faciliterà inoltre lo scambio di migliori pratiche e di informazioni.

Emendamento  25

Proposta di decisione

Considerando 11 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis) Sulla base delle informazioni raccolte nell'ambito della sua attività, è opportuno che la piattaforma proponga norme e fornisca consulenza per l'elaborazione della normativa in materia di lavoro sommerso, ove necessario, e sviluppi le proprie capacità in qualità di consulente sulle azioni e sugli strumenti strategici necessari.

Emendamento  26

Proposta di decisione

Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 ter) L'identificazione, l'analisi e la soluzione di problemi pratici relativi all'applicazione della legislazione dell'Unione in materia di condizioni di lavoro e protezione sociale al lavoro rientrano principalmente nelle competenze degli Stati membri e dei loro sistemi nazionali di ispezioni sul lavoro. Per tale motivo è necessaria una stretta ed efficace cooperazione a livello di Unione.

Emendamento  27

Proposta di decisione

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) La piattaforma dovrebbe avvalersi di tutte le fonti d'informazione pertinenti, in particolare studi, accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e progetti multilaterali di cooperazione, e creare sinergie tra gli strumenti e le strutture esistenti a livello di UE, al fine di massimizzare l'effetto dissuasivo o preventivo di tali misure. Il coordinamento operativo delle iniziative degli Stati membri potrebbe assumere la forma di formazioni comuni, valutazioni tra pari e soluzioni per la condivisione dei dati. Campagne europee o strategie comuni potrebbero aumentare la consapevolezza sul tema del lavoro sommerso.

(12) La piattaforma dovrebbe avvalersi di tutte le fonti d'informazione pertinenti, in particolare studi, accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e progetti multilaterali di cooperazione, e creare sinergie tra gli strumenti e le strutture esistenti a livello di UE, al fine di massimizzare l'effetto dissuasivo o preventivo di tali misure. Il coordinamento operativo delle iniziative degli Stati membri potrebbe assumere la forma di formazioni comuni, valutazioni tra pari e soluzioni per la condivisione dei dati. Campagne europee o strategie comuni potrebbero aumentare la consapevolezza sul tema del lavoro sommerso, basandosi su politiche e strategie, volte a sensibilizzare in merito al lavoro sommerso, che esistono già a vari livelli negli Stati membri. La piattaforma dovrebbe inoltre coinvolgere attori non statali quali fonti d'informazione importanti. Dovrebbe contribuire a rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri anche proponendo approcci innovativi di cooperazione e applicazione della normativa a livello transfrontaliero, nonché valutando le esperienze di tale cooperazione per trarre conclusioni per interventi strategici futuri.

Emendamento  28

Proposta di decisione

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis) La piattaforma dovrebbe essere più di un organo passivo di mappatura e valutazione. Dovrebbe anche contribuire attivamente a evitare il lavoro sommerso, elaborando orientamenti pratici contro le forme organizzate e le reti di lavoro sommerso e tenendo informati le autorità preposte e i soggetti interessati. A tal fine la piattaforma dovrebbe discutere gli approcci e proporre misure e strumenti che potrebbero contribuire a migliorare la prevenzione, il controllo e la sanzione delle forme organizzate e delle reti del lavoro sommerso e a facilitare il rispetto delle relative disposizioni.

Emendamento  29

Proposta di decisione

Considerando 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Le tre autorità nazionali di contrasto più coinvolte nel problema del lavoro sommerso sono gli ispettorati del lavoro, gli ispettorati di sicurezza sociale e le autorità tributarie. In alcuni casi vanno coinvolte anche le autorità nel settore della migrazione, i servizi per l'impiego, le autorità doganali, la polizia, le procure e le parti sociali.

(13) Spesso sono vari e diversi gli organismi nazionali di contrasto e i soggetti interessati coinvolti nella lotta al problema del lavoro sommerso, tra cui gli ispettorati del lavoro, gli ispettorati di sicurezza sociale e le istituzioni di sicurezza sociale, gli ispettorati di salute e sicurezza e le autorità tributarie. In alcuni casi vanno coinvolte anche le autorità nel settore della migrazione, i servizi per l'impiego, le autorità doganali, la polizia, le procure e le parti sociali.

Emendamento  30

Proposta di decisione

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Al fine di affrontare il problema del lavoro sommerso in modo completo e proficuo, va attuata negli Stati membri una combinazione di politiche, agevolata da una cooperazione strutturata fra le autorità competenti. La cooperazione dovrebbe includere tutte le autorità nazionali che hanno il ruolo principale nel prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso o sono attive in tale ambito.

(14) Al fine di affrontare il problema del lavoro sommerso in modo completo e proficuo, è opportuno attuare negli Stati membri una combinazione di politiche ad hoc, basata su una cooperazione strutturata fra tutti gli organismi competenti. La cooperazione dovrebbe includere tutte le autorità nazionali, i rappresentanti delle parti sociali ed eventualmente, ove opportuno, altri soggetti interessati che hanno un ruolo principale nel combattere il lavoro sommerso e tutelare i lavoratori non dichiarati, o sono attivi in tale ambito. È inoltre essenziale in tale contesto sostenere la cooperazione tra i soggetti interessati non pubblici.

Emendamento 31

Proposta di decisione

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis) Per garantire l'efficacia e il successo della piattaforma, è opportuno potenziare il ruolo degli ispettorati del lavoro negli Stati membri.

Emendamento  32

Proposta di decisione

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Per raggiungere i suoi obiettivi è opportuno che la piattaforma sia sostenuta da un "punto di contatto unico" in ciascuno Stato membro, che dovrebbe disporre dell'autorità necessaria a mantenere i contatti con le autorità nazionali che si occupano dei molteplici aspetti del lavoro sommerso.

(15) Per raggiungere i suoi obiettivi è opportuno che la piattaforma sia sostenuta da un rappresentante ad alto livello di ciascuno Stato membro, che dovrebbe disporre dell'autorità necessaria a mantenere i contatti con le autorità nazionali, gli organismi regionali e dell'Unione e altri soggetti interessati, in particolare le parti sociali, che si occupano dei molteplici aspetti del lavoro sommerso. Le attività della piattaforma dovrebbero competere agli esperti.

Emendamento  33

Proposta di decisione

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis) I rappresentanti ad alto livello dovrebbero cooperare con tutte le autorità di contrasto che hanno un ruolo nel combattere il lavoro sommerso per quanto riguarda le attività della piattaforma garantendo la partecipazione di tutte le parti interessate e facilitando il loro contributo alle attività della piattaforma o dei suoi gruppi di lavoro quando le questioni discusse riguardano il loro ambito di competenza.

Emendamento  34

Proposta di decisione

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) La piattaforma dovrebbe coinvolgere le parti sociali a livello di UE, a livello intersettoriale e dei settori più duramente colpiti dal lavoro sommerso, e cooperare con le pertinenti organizzazioni internazionali, quali l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), e le agenzie decentrate dell'Unione, in particolare Eurofound e l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. La partecipazione di Eurofound e dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro ai lavori della piattaforma in qualità di osservatori non estenderà i loro attuali mandati.

(16) La piattaforma dovrebbe coinvolgere le parti sociali a livello di UE, a livello intersettoriale e dei settori che sono duramente colpiti dal lavoro sommerso o svolgono un ruolo particolare nel combattere il lavoro sommerso, e cooperare con le pertinenti organizzazioni internazionali, quali l'OIL, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e le agenzie decentrate dell'Unione.

Emendamento 35

Proposta di decisione

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis) Eurofound dovrebbe svolgere un ruolo importante per quanto concerne l'istituzione di una banca delle conoscenze interattiva che promuova la cooperazione finalizzata a combattere il lavoro sommerso, nonché nell'analizzare le conseguenze del lavoro sommerso sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.

Emendamento  36

Proposta di decisione

Considerando 16 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 ter) Il comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro (SLIC), istituito con decisione 95/319/CE1bis della Commissione, ha lo scopo di affrontare i problemi relativi all'applicazione, da parte degli Stati membri, del diritto dell'Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La piattaforma dovrebbe comprendere anche un osservatore dello SLIC al fine di evitare sovrapposizioni e creare sinergie.

 

____________

 

1bis Decisione 95/319/CE della Commissione, del 12 luglio 1995, che istituisce un comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro (GU L 188 del 9.8.1995, pag.11).

Emendamento 37

Proposta di decisione

Considerando 19

 

Testo della Commissione

Emendamento

(19) La piattaforma può istituire gruppi di lavoro per l'esame di questioni specifiche e dovrebbe poter ricorrere alla consulenza di professionisti aventi competenze specifiche.

(19) La piattaforma può istituire gruppi di lavoro per l'esame di questioni specifiche, come ad esempio le politiche rivolte ai lavoratori del settore informale che sono giovani, anziani o di sesso femminile e in particolare donne disabili e immigrate, come pure le cause del lavoro sommerso, e dovrebbe poter ricorrere alla consulenza di professionisti aventi competenze specifiche.

Motivazione

Il lavoro svolto nelle famiglie, comprendente i servizi rivolti alle famiglie tra cui le pulizie o la custodia di bambini e anziani, è spesso non regolamentato ed effettuato da donne. Sarebbe opportuno prevedere, sin dalla creazione della piattaforma, un gruppo di lavoro sulle condizioni lavorative delle donne nell'ambito del lavoro sommerso e sugli effetti sulle donne in termini di sicurezza sociale. È altresì importante che la piattaforma esamini le cause ricorrenti per le quali i lavoratori optano per il lavoro sommerso e che gli Stati membri discutano su politiche atte ad affrontare tali cause.

Emendamento  38

Proposta di decisione

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) La piattaforma coopererà con i pertinenti gruppi di esperti a livello di UE e con i comitati la cui attività è collegata con il lavoro sommerso.

(20) La piattaforma dovrebbe cooperare con i pertinenti gruppi di esperti, comitati e soggetti interessati le cui attività sono collegate con la lotta al lavoro sommerso.

Emendamento  39

Proposta di decisione

Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 bis) Le attività della piattaforma dovrebbero fornire un contributo alla relazione comune sull'occupazione della Commissione per quanto riguarda la lotta al lavoro sommerso.

Emendamento  40

Proposta di decisione

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) La piattaforma e le sue attività dovrebbero essere finanziate attraverso l'asse PROGRESS del programma per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) nei limiti degli stanziamenti stabiliti dall'autorità di bilancio.

(21) La piattaforma e le sue attività dovrebbero essere finanziate attraverso l'asse PROGRESS del programma per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) nei limiti degli stanziamenti stabiliti dall'autorità di bilancio. La Commissione dovrebbe provvedere a che la piattaforma utilizzi le risorse finanziarie a disposizione per la propria attività in maniera trasparente ed efficiente.

Emendamento 41

Proposta di decisione

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22) La Commissione adotterà i necessari provvedimenti amministrativi per istituire la rete.

(22) La Commissione adotterà i necessari provvedimenti amministrativi per istituire la piattaforma.

Emendamento                      42

Proposta di decisione

Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(22 bis) Benché la piattaforma sia un utile primo passo verso una migliore cooperazione tra gli Stati membri nell'ambito della lotta al lavoro sommerso, non dovrebbe essere considerata l'unico strumento a disposizione dell'Unione contro tale fenomeno. In particolare, la Commissione dovrebbe continuare a monitorare la legislazione nazionale e dell'Unione in vigore al fine di accertare se questa favorisca, in maniera diretta o indiretta, il lavoro sommerso.

 

Emendamento  43

Proposta di decisione

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) È istituita una piattaforma per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso, nel seguito "la piattaforma".

1. È istituita una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione a livello di Unione volta a contrastare il lavoro sommerso, nel seguito "la piattaforma".

 

Emendamento  44

Proposta di decisione

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a)

Testo della Commissione

Emendamento

a) le autorità nazionali di contrasto, designate da tutti gli Stati membri;

a) un rappresentante ad alto livello designato da ciascuno Stato membro, che rappresenti gli organismi nazionali di contrasto e/o altri soggetti coinvolti nella lotta al lavoro sommerso, con un mandato di partecipazione a tutte le attività collegate alla piattaforma a nome dello Stato membro;

Emendamento  45

Proposta di decisione

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) un massimo di quattro rappresentanti delle parti sociali intersettoriali organizzati a livello di Unione e designati dalle stesse parti sociali in loro rappresentanza su un piano di parità.

Emendamento  46

Proposta di decisione

Articolo 1 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Possono partecipare alle riunioni della piattaforma come osservatori alle condizioni fissate nel suo regolamento interno:

3. Le seguenti parti interessate partecipano attivamente alle riunioni della piattaforma come osservatori e i loro contributi sono tenuti in debita considerazione alle condizioni fissate nel regolamento interno della piattaforma:

Emendamento                      47

Proposta di decisione

Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera a)

Testo della Commissione

Emendamento

a) i rappresentanti delle parti sociali intersettoriali a livello dell'Unione, nonché le parti sociali dei settori con un elevato tasso di lavoro sommerso;

a) un massimo di 14 rappresentanti delle parti sociali dei settori con un elevato tasso di lavoro sommerso designati dalle stesse parti sociali in loro rappresentanza su un piano di parità;

Emendamento  48

Proposta di decisione

Articolo 1 – paragrafo 3 – lettere da b bis) a b sexies) (nuove)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) un rappresentante del comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro (SLIC);

 

b ter) un rappresentante della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, istituita con il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio1bis;

 

b quater) un rappresentante della rete dei servizi pubblici per l'impiego (SPI);

 

b quinquies) un rappresentante del Comitato economico e sociale europeo (CESE) e un rappresentante del Comitato delle regioni (CdR);

 

b sexies) un rappresentante dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE).

 

______________

 

1bis GU L …

Emendamento  49

Proposta di decisione

Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) rappresentanti degli Stati del SEE.

d) un rappresentante di ciascuno Stato terzo del SEE.

Emendamento  50

Proposta di decisione

Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 1 bis

 

Definizioni

 

Ai fini della presente decisione, con "lotta al lavoro sommerso" si intende la prevenzione, la deterrenza e il contrasto del lavoro sommerso nonché l'incoraggiamento e la promozione del lavoro regolare.

Emendamento  51

Proposta di decisione

Articolo 2

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 2

Articolo 2

Obiettivi

Obiettivi

 

L'obiettivo prioritario della piattaforma è quello di fornire un valore aggiunto a livello di Unione agli sforzi degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione volti a combattere con successo il complesso problema del lavoro sommerso e le sue molteplici implicazioni e conseguenze, anche attraverso l'incoraggiamento e la promozione del lavoro regolare.

La piattaforma, come disposto all'articolo 1, paragrafo 1, contribuisce a una migliore applicazione della normativa dell'UE e nazionale, alla riduzione del lavoro sommerso e alla creazione di posti di lavoro ufficiali, evitando così il deterioramento della qualità del lavoro, e alla promozione dell'integrazione nel mercato del lavoro e dell'inclusione sociale:

A tal fine, la piattaforma, come disposto all'articolo 1, paragrafo 1, contribuisce al miglioramento della normativa dell'UE e di quella nazionale nonché a una loro migliore applicazione, alla riduzione del lavoro sommerso e alla creazione di posti di lavoro ufficiali. In tal modo, essa aiuta a realizzare gli obiettivi occupazionali dell'Unione, prevedendo un quadro europeo più efficace per l'occupazione e la salute e la sicurezza sul lavoro, evitando così il deterioramento della qualità del lavoro; la piattaforma promuove l'integrazione nel mercato del lavoro e l'inclusione sociale:

a) migliorando a livello di UE la cooperazione tra le diverse autorità di contrasto degli Stati membri per prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso, compreso il lavoro autonomo fittizio, in modo più efficiente ed efficace;

 

a) migliorando la stretta ed efficace cooperazione tra i pertinenti organismi di contrasto degli Stati membri e altri soggetti coinvolti a livello di Unione nella prevenzione, nella deterrenza e nel contrasto di tutte le forme di lavoro sommerso, compreso il lavoro autonomo fittizio, in modo più efficiente ed efficace;

b) migliorando la capacità tecnica di affrontare gli aspetti transfrontalieri del lavoro sommerso delle diverse autorità di contrasto degli Stati membri;

b) assistendo in maniera efficace i diversi organismi di contrasto degli Stati membri nell'affrontare e risolvere gli aspetti transfrontalieri del lavoro sommerso nonché la concorrenza sleale e le distorsioni di mercato che ne derivano;

c) sensibilizzando l'opinione pubblica in merito alla necessità di agire rapidamente e incoraggiando gli Stati membri a intensificare i loro sforzi in materia di lotta al lavoro sommerso.

c) sensibilizzando l'opinione pubblica in merito alle questioni relative al lavoro sommerso e alla necessità di agire in modo opportuno, nonché incoraggiando gli Stati membri a intensificare con urgenza i loro sforzi in materia di lotta al lavoro sommerso.

Emendamento  52

Proposta di decisione

Articolo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) azioni operative transnazionali coordinate.

c) l'incoraggiamento e l'agevolazione di azioni operative transnazionali pratiche, efficaci ed efficienti;

Emendamento  53

Proposta di decisione

Articolo 3 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) il contributo a una comprensione orizzontale delle questioni relative al lavoro sommerso.

Emendamento  54

Proposta di decisione

Articolo 4

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 4

Articolo 4

Compiti

Compiti

(1) Per realizzare la sua missione, la piattaforma svolge in particolare i seguenti compiti:

(1) Per realizzare la sua missione, la piattaforma svolge in particolare i seguenti compiti:

a) migliorare la conoscenza del lavoro sommerso per mezzo di concetti comuni, strumenti di misurazione e promozione dell'analisi comparativa e dei relativi indicatori pertinenti;

a) migliorare la conoscenza di tutte le forme del lavoro sommerso, anche in relazione alle cause e alle differenze regionali, per mezzo di concetti comuni, tra cui definizioni complete delle forme, esistenti e nuove, di lavoro sommerso, indicatori e metodologie per la raccolta di dati, strumenti di misurazione e promozione dell'analisi e della ricerca comparative;

 

a bis) migliorare la conoscenza e la comprensione reciproca dei diversi sistemi nazionali di ispezioni sul lavoro e delle pratiche di lotta al lavoro sommerso, alle conseguenze del lavoro sommerso, ivi compreso quello transfrontaliero, per quanto concerne la concorrenza sleale e le distorsioni del mercato, nonché alle condizioni di lavoro precarie sopportate dai lavoratori non dichiarati;

b) sviluppare l'analisi dell'efficacia delle diverse misure politiche nella riduzione dell'incidenza del lavoro sommerso, comprese le misure preventive e punitive nonché le misure deterrenti in generale;

b) analizzare l'efficacia e le conseguenze delle diverse misure politiche nella riduzione dell'incidenza del lavoro sommerso, come ad esempio le misure preventive e deterrenti nonché le misure incentivanti volte a incoraggiare e promuovere il lavoro regolare;

c) creare strumenti, ad esempio una banca delle conoscenze delle diverse misure/pratiche, compresi gli accordi bilaterali utilizzati negli Stati membri per scoraggiare e prevenire il lavoro sommerso;

c) creare strumenti efficienti, ad esempio una banca interattiva delle conoscenze delle diverse misure/pratiche sulla base dell'applicazione nel quadro di diversi modelli di mercato del lavoro, compresi gli accordi bilaterali e multilaterali utilizzati negli Stati membri per contrastare il lavoro sommerso;

d) adottare orientamenti non vincolanti per gli ispettori, manuali di buone pratiche e principi ispettivi comuni volti a contrastare il lavoro sommerso;

d) elaborare orientamenti per l'applicazione, manuali di buone pratiche e principi ispettivi comuni volti a contrastare il lavoro sommerso e monitorare i progressi compiuti nell'ambito dell'attuazione degli orientamenti;

e) sviluppare forme di cooperazione aumentando la capacità tecnica di affrontare gli aspetti transfrontalieri del lavoro sommerso, adottando un quadro comune per le operazioni ispettive congiunte e lo scambio di personale;

e) sviluppare una stretta cooperazione al fine di migliorare la capacità dei sistemi nazionali di ispezioni sul lavoro di controllare e affrontare gli aspetti transfrontalieri del lavoro sommerso, adottando misure quali operazioni congiunte, banche dati pertinenti e scambi di personale;

 

e bis) elaborare e pubblicare informazioni per agevolare le attività dei sistemi nazionali di ispezioni sul lavoro;

f) esaminare modalità di miglioramento della condivisione dei dati in conformità alle norme dell'Unione sulla protezione dei dati, anche studiando la possibilità di utilizzo del sistema di informazione del mercato interno (IMI) e dello scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI);

f) sviluppare un sistema affidabile ed efficiente di scambio rapido delle informazioni e migliorare la condivisione dei dati in conformità alle norme dell'Unione sulla protezione dei dati, anche studiando la possibilità di utilizzo del sistema di informazione del mercato interno (IMI), istituito con il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio1bis, e dello scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI);

 

f bis) contribuire all'individuazione degli ambiti collegati al lavoro sommerso in cui la legislazione dell'Unione non consegue gli obiettivi prefissati;

g) sviluppare capacità di formazione permanente per le autorità di contrasto e adottare un quadro comune per lo svolgimento di formazione in comune;

g) sviluppare e migliorare la capacità di formazione permanente per le autorità di contrasto e adottare un quadro comune per lo svolgimento di formazione in comune al fine di aiutare gli Stati membri ad adempiere ai propri obblighi, ivi compresi quelli previsti dalla convenzione dell'OIL n.81;

h) organizzare valutazioni tra pari per seguire i progressi compiuti dagli Stati membri nella lotta contro il lavoro sommerso, ivi compreso il sostegno all'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese relative alla lotta e alla prevenzione del lavoro sommerso emanate dal Consiglio;

h) organizzare valutazioni tra pari per seguire i progressi compiuti dagli Stati membri nella lotta contro il lavoro sommerso, ivi compreso il sostegno all'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese relative alla lotta e alla prevenzione del lavoro sommerso emanate dal Consiglio, e promuovere interventi adeguati;

 

h bis) presentare proposte alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio affinché si includano nelle raccomandazioni specifiche per paese interventi adeguati per affrontare gli aspetti specifici del lavoro sommerso e gli effetti dell'assenza di azione negli Stati membri interessati;

 

h ter) presentare pareri e proposte alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio in merito a questioni riguardanti la qualità della regolamentazione e l'applicazione del diritto dell'Unione in materia di condizioni di lavoro e protezione sociale negli Stati membri, con riferimento alla lotta al lavoro sommerso e agli effetti dell'assenza di azione;

 

h quater) incoraggiare una cooperazione attiva tra le autorità di contrasto degli Stati membri e dei paesi terzi, ove del caso, al fine di risolvere i problemi legati al lavoro sommerso che interessano tali paesi terzi;

i) sensibilizzare in merito al problema mediante attività comuni quali campagne europee e adozione di strategie a livello di UE o regionale, compresi gli approcci settoriali.

i) sensibilizzare in merito al problema mediante attività comuni quali campagne europee e adozione di strategie a livello unionale o regionale, compresi gli approcci settoriali.

 

i bis) incoraggiare le autorità nazionali e altri organismi affinché forniscano consulenza e informazioni ai lavoratori vittime del lavoro sommerso.

(2) Nell'esecuzione dei suoi compiti la piattaforma potrà avvalersi di tutte le fonti d'informazione pertinenti, compresi studi e progetti di cooperazione multilaterale, tenendo conto dei pertinenti strumenti e delle pertinenti strutture dell'Unione nonché dell'esperienza acquisita nell'ambito degli accordi bilaterali in materia. La piattaforma collabora con Eurofound ed EU-OSHA.

(2) Nell'esecuzione dei suoi compiti la piattaforma si avvale di tutte le fonti d'informazione pertinenti, compresi studi e progetti di cooperazione multilaterale, tenendo conto dei pertinenti strumenti e delle pertinenti strutture dell'Unione nonché dell'esperienza acquisita nell'ambito degli accordi bilaterali in materia.

 

(2 bis) La piattaforma istituisce una cooperazione adeguata con Eurofound, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo di una banca delle conoscenze interattiva quale compito aggiuntivo dell'agenzia, e con EU-OSHA.

 

_________________

 

1bis Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione ("regolamento IMI") (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).

Emendamento  55

Proposta di decisione

Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5

Articolo 5

Punto di contatto unico

Rappresentanti ad alto livello

(1) Ciascuno Stato membro nomina un punto di contatto unico quale membro della piattaforma ed eventualmente un membro supplente. La nomina di entrambi deve rispettare l'equilibrio di genere.

(1) Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante ad alto livello di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), quale membro della piattaforma. Può inoltre nominare un supplente che partecipi alle riunioni della piattaforma, qualora necessario.

(2) Nella nomina dei loro rappresentanti, gli Stati membri devono coinvolgere tutte le autorità pubbliche che hanno un ruolo nel prevenire e/o scoraggiare il lavoro sommerso, quali gli ispettorati del lavoro, le autorità competenti in materia di sicurezza sociale, le autorità tributarie, i servizi per l'impiego e le autorità nel settore dell'immigrazione, nel seguito "autorità di contrasto". Anche le parti sociali possono essere coinvolte, conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali.

(2) Nella nomina di un rappresentante ad alto livello e di un supplente, gli Stati membri coinvolgono tutti gli organismi pertinenti che hanno un ruolo nella lotta al lavoro sommerso in un contesto nazionale o transfrontaliero, quali gli ispettorati del lavoro, le autorità competenti in materia di sicurezza sociale, le autorità tributarie, i servizi per l'impiego e le autorità nel settore dell'immigrazione, nel seguito "autorità di contrasto". Anche le parti sociali e altri soggetti pertinenti dovrebbero essere coinvolti, conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali.

(3) Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco e i dati di contatto di tutte le autorità di contrasto che hanno un ruolo nel prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso.

(3) Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco e i dati di contatto di tutti gli organismi di contrasto e, conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali, delle parti sociali e di altri soggetti pertinenti che hanno un ruolo nella lotta al lavoro sommerso.

(4) I punti di contatto unici cooperano con tutte le autorità di contrasto che hanno un ruolo nel prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso per quanto riguarda le attività della piattaforma e assicurano la loro partecipazione alle riunioni e il loro contributo alle attività della piattaforma o dei suoi gruppi di lavoro quando le questioni discusse riguardano l'ambito di competenza di tali autorità.

(4) I rappresentanti ad alto livello di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), cooperano regolarmente con tutti gli organismi nazionali di contrasto e, conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali, con le parti sociali e altri soggetti pertinenti che hanno un ruolo nella lotta al lavoro sommerso; in tal modo essi coinvolgono tutte le parti interessate.

Emendamento  56

Proposta di decisione

Articolo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 6

soppresso

Rappresentanti delle parti sociali

 

(1) I rappresentanti delle parti sociali a livello intersettoriale, nonché dei settori con alta incidenza di lavoro sommerso, possono partecipare alle riunioni della piattaforma in qualità di osservatori, conformemente alle procedure fissate dalle loro organizzazioni

 

(2) Sulla base delle proposte delle parti sociali intersettoriali e settoriali a livello dell'Unione, il gruppo degli osservatori è composto da:

 

a) un massimo di 8 osservatori che rappresentano le parti sociali a livello intersettoriale (equamente suddivisi tra organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori),

 

b) un massimo di 10 osservatori che rappresentano le parti sociali dei settori con un'alta incidenza di lavoro sommerso (equamente suddivisi tra organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori).

 

Emendamento  57

Proposta di decisione

Articolo 7

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7

Articolo 7

Funzionamento

Funzionamento

(1) La Commissione coordina i lavori della piattaforma e ne presiede le riunioni.

(1) La Commissione coordina i lavori della piattaforma e il suo rappresentante in seno alla piattaforma ne copresiede le riunioni. I membri della piattaforma eleggono tra loro un altro copresidente di pari livello e due supplenti. I copresidenti e i supplenti formano l'ufficio di presidenza della piattaforma (in appresso "ufficio di presidenza").

 

(1 bis) La piattaforma si riunisce almeno due volte l'anno.

(2) Per l'esecuzione della sua missione, la piattaforma adotta con decisione a maggioranza:

(2) Per l'esecuzione della sua missione, la piattaforma adotta con decisione a maggioranza:

a) il regolamento interno, che contiene, tra l'altro, le modalità di adozione delle decisioni della piattaforma;

a) il regolamento interno, che contiene, tra l'altro, le modalità di adozione delle decisioni della piattaforma;

b) il programma di lavoro biennale della piattaforma che ogni due anni fissa, tra l'altro, i compiti dettagliati e le relazioni periodiche della piattaforma;

b) un programma di lavoro annuale e pluriennale della piattaforma che fissa, tra l'altro, i compiti dettagliati della piattaforma tenendo conto delle attività intraprese negli anni precedenti;

c) l'istituzione di gruppi di lavoro per l'esame di questioni specifiche indicate nei programmi di lavoro della piattaforma. Tali gruppi di lavoro sono disciolti non appena abbiano adempiuto il proprio mandato.

c) l'istituzione di gruppi di lavoro per l'esame di questioni specifiche indicate nei programmi di lavoro della piattaforma, che sono presieduti da un membro della piattaforma e sono disciolti non appena abbiano adempiuto il proprio mandato;

 

c bis) una relazione annuale sulle sue attività.

(3) Ai lavori della piattaforma o dei gruppi di lavoro possono essere invitati a partecipare di volta in volta, se ciò è utile o necessario, esperti con competenze specifiche riguardo a una tematica in discussione.

(3) L'ufficio di presidenza può invitare esperti con competenze specifiche riguardo a una tematica in discussione a partecipare di volta in volta ai lavori della piattaforma o dei gruppi di lavoro, se ciò è ritenuto utile o necessario.

(4) La piattaforma è assistita da un segretariato fornito dalla Commissione. Il segretariato prepara le riunioni, i programmi di lavoro della piattaforma e le sue relazioni.

(4) La piattaforma è assistita da un segretariato fornito dalla Commissione. Il segretariato prepara le riunioni, i progetti di programmi di lavoro della piattaforma e i progetti di relazione in stretta collaborazione con l'ufficio di presidenza e sotto la sua supervisione. Esso dà inoltre seguito alle raccomandazioni della piattaforma.

 

(4 bis) Le attività della piattaforma sono eseguite in conformità del principio della trasparenza di cui all'articolo 15 TFUE.

(5) La Commissione informa regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio sulle attività della piattaforma.

(5) La piattaforma trasmette alla Commissione i programmi di lavoro di cui al paragrafo 2, lettera b), e le relazioni di cui al paragrafo 2, lettera c bis). La Commissione presenta i programmi di lavoro e le relazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Emendamento  58

Proposta di decisione

Articolo 8

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8

Articolo 8

Cooperazione

Cooperazione

La piattaforma lavora, per quanto opportuno, in collaborazione con altri gruppi di esperti e comitati di livello dell'Unione la cui attività riguarda il lavoro sommerso, in particolare il comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro (SLIC), il comitato di esperti sul distacco dei lavoratori, la commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, il comitato per l'occupazione (EMCO) e il comitato per la protezione sociale (CPS) e il gruppo di lavoro sulla cooperazione amministrativa nel settore della tassazione. Possono anche essere organizzate riunioni congiunte.

1. La piattaforma lavora, per quanto opportuno, in collaborazione con altri gruppi di esperti e comitati di livello dell'Unione la cui attività riguarda il lavoro sommerso, in particolare il comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro (SLIC), il comitato di esperti sul distacco dei lavoratori, la commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, la piattaforma UE H5NCP, il comitato per l'occupazione (EMCO) e il comitato per la protezione sociale (CPS) e il gruppo di lavoro sulla cooperazione amministrativa nel settore della tassazione. Ai fini di una maggiore efficacia dei lavori e dei risultati, possono essere organizzate riunioni congiunte. I processi verbali di tali riunioni sono trasmessi in tempi ragionevoli al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

1 bis. È evitata la duplicazione del lavoro svolto da altri organismi a livello di Unione. A tale fine, sono essenziali la trasparenza e la condivisione di informazioni.

Emendamento                      59

Proposta di decisione

Articolo 10

Testo della Commissione

Emendamento

Le risorse complessive da destinare all'attuazione della presente decisione sono stabilite nel quadro del programma per l'occupazione e l'innovazione sociale, i cui stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti del quadro finanziario.

Le risorse complessive da destinare all'attuazione della presente decisione sono stabilite nel quadro del programma per l'occupazione e l'innovazione sociale, i cui stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti del quadro finanziario. La Commissione provvede affinché le risorse finanziarie del programma EaSI siano utilizzate in modo trasparente ed efficiente.

Emendamento  60

Proposta di decisione

Articolo 11

Testo della Commissione

Emendamento

Quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sulla sua attuazione. La relazione esamina in particolare in quale misura la piattaforma ha contribuito al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 e realizzato i compiti di cui all'articolo 3 e ai programmi di lavoro della piattaforma.

 

Entro…* [quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione], previa consultazione della piattaforma, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'attuazione e il valore aggiunto della presente decisione. La relazione esamina in particolare in quale misura la piattaforma ha contribuito al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, ha realizzato la sua missione di cui all'articolo 3, ha assolto ai compiti di cui all'articolo 4 e ha affrontato le priorità stabilite nei programmi di lavoro della piattaforma. La relazione individua altresì le carenze e, se del caso, presenta una serie di proposte sul funzionamento della piattaforma.

Emendamento 61

Proposta di decisione

Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 11 bis

 

Tutela dei diritti

 

Le persone che sottopongono i casi di lavoro sommerso all'attenzione della piattaforma, in maniera diretta o tramite le autorità nazionali di contrasto, sono tutelate da qualsiasi trattamento sfavorevole da parte del loro datore di lavoro.

  • [1]  GU C 458 del 19.12.2014, pag. 43.
  • [2]  GU C 415 del 20.11.2014, pag. 37.

MOTIVAZIONE

           Al principio del suo mandato, l'ottavo Parlamento europeo è chiamato a riprendere in mano uno dei problemi più complessi e preoccupanti, quello del lavoro sommerso. La complessità della questione deriva dalla natura stessa del lavoro sommerso, ovvero dal fatto che si tratta di attività retribuite che in sé sarebbero lecite, ma che non vengono dichiarate alle pertinenti autorità pubbliche oppure, nel caso del lavoro autonomo fittizio, sono dichiarate falsamente.

           Al fine di riuscire a risolvere le molteplici implicazioni del problema, il primo passo deve essere quindi riconoscere oggettivamente la vera natura del lavoro sommerso. Tale considerazione rivela in realtà che è proprio la mancanza di un'adeguata dichiarazione a costituire la diretta causa della vasta gamma di conseguenze e implicazioni gravissime associate al lavoro sommerso.

           Nella sua proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di una piattaforma europea, la Commissione ha accordato la priorità all'approccio basato sull'applicazione delle norme, finalizzato a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso. Tale approccio prevede una cooperazione rafforzata nella lotta alle violazioni del diritto del lavoro, all'elusione fiscale e alle violazioni delle disposizioni in materia di sicurezza sociale, senza dubbio questioni che destano in sé grave preoccupazione.

           Si è sempre più coscienti tuttavia che l'applicazione delle norme debba essere associata a misure e politiche proattive basate sugli incentivi, finalizzate a promuovere la regolarizzazione dei posti di lavoro che non vengono dichiarati, ad esempio sgravi fiscali sull'imposta sul reddito, agevolazioni fiscali e regimi di sovvenzione. Il ricorso costante al lavoro sommerso in tutti gli Stati membri dimostra che vi è sia domanda che offerta per tali posti di lavoro e che quindi è necessario non abolirli ma integrarli nell'ambito formale di norme e regolamentazioni dell'economia sociale di mercato.

           L'obiettivo determinante della nuova piattaforma europea dovrebbe pertanto essere quello di fornire un chiaro valore aggiunto a livello di Unione agli sforzi intesi non solo a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso ma anche, e forse ancora di più, a regolarizzare i posti di lavoro interessati. La necessità di mirate politiche proattive deriva dalla necessità di promuovere la produzione per contrastare i continui bassi livelli di crescita e la deflazione.

           Tali politiche risultano ancora più necessarie alla luce delle recenti ricerche di Eurofound, i cui risultati indicano una forte correlazione tra l'entità e la crescita dell'economica sommersa, da un lato, e le politiche di austerità caratterizzate da drastici tagli di bilancio, un aumento della deregolamentazione e un ruolo dello Stato ridotto al minimo, dall'altro. La stessa ricerca indica che l'approccio alternativo basato sul sostegno della spesa pubblica in materia di mercato del lavoro e prestazioni sociali è strettamente correlato a economie sommerse significativamente ridotte.

Occorre riconoscere che la piattaforma sarà un punto di incontro e di condivisione di informazioni attendibili sulle migliori prassi e sui problemi persistenti, nonché un luogo di cooperazione per la definizione e l'attuazione di efficaci misure basate sull'applicazione delle norme e sugli incentivi.

Non vi è spazio per il compiacimento considerando l'urgenza dell'azione da intraprendere, date le molteplici e notevolmente negative conseguenze del lavoro sommerso: grave sfruttamento e precarie condizioni di vita e di lavoro per milioni di lavoratori in tutta l'Unione, grave concorrenza sleale con effetti profondamenti distorsivi per il mercato unico, nonché gravi perdite per i bilanci e i sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri. Deve essere inoltre chiaro che solo uno sforzo concertato da parte di Stati membri e parti sociali, insieme alle altre parti interessate, anche a livello regionale, in collaborazione con le istituzioni e le capacità dell'UE, può riuscire a far fronte alla vasta gamma di gravissime sfide e carenze.

Tale comprensione della vera natura del problema relativo al lavoro sommerso e delle funzioni proposte per la piattaforma dovrebbe consentire di raggiungere un accordo in merito alle diverse questioni quali l'adesione, la partecipazione, le procedure e il processo decisionale. Tale approccio dovrebbe inoltre fungere da base per stabilire un programma di lavoro che risponda pienamente alle necessità urgenti di un'azione mirata, al fine di invertire l'attuale tendenza che vede l'aumento delle attività sommerse e favorire la regolarizzazione dei posti di lavoro affinché garantiscano ai lavoratori una vita dignitosa e i servizi necessari, contribuendo nel contempo a una concorrenza di mercato leale e a una stabilizzazione fiscale sostenibile.

PARERE della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (23.1.2015)

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso
(COM(2014)0221 – C7‑0144/2014 – 2014/0124(COD))

Relatore per parere: Dennis de Jong

BREVE MOTIVAZIONE

Nella sua risoluzione "Ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa" il Parlamento europeo ha caldeggiato una maggiore cooperazione e un potenziamento degli ispettorati del lavoro ai fini della lotta contro il lavoro sommerso.

Nella proposta di aprile 2014, la Commissione suggerisce l'istituzione di una piattaforma europea. Tale piattaforma dovrebbe migliorare la cooperazione a livello di Unione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso. Essa riunirà numerosi organismi di contrasto a livello nazionale attivi nella lotta contro il lavoro sommerso, un fenomeno che danneggia gravemente le condizioni di lavoro, la concorrenza leale e i bilanci pubblici.

Il relatore accoglie con favore l'istituzione della piattaforma, benché tale misura di per sé non sia sufficiente per dar seguito alle varie proposte, anche quelle di carattere legislativo, incluse nella risoluzione summenzionata. Il relatore propone emendamenti volti a migliorare l'efficacia della piattaforma in relazione ai suoi compiti e alle sue finalità.

In particolare, egli ritiene fondamentale far rientrare nell'ambito di applicazione della decisione il lavoro dichiarato falsamente. La presentazione di dati falsi relativamente agli orari di lavoro o alla retribuzione costituisce una forma di lavoro dichiarato falsamente che non può essere esclusa dall'ambito di competenza della piattaforma.

Il relatore è inoltre convinto che la piattaforma potrebbe effettivamente agevolare lo svolgimento di indagini comuni da parte degli Stati membri. La sua utilità pratica dipenderà in larga misura dai risultati ottenuti da tale forma di cooperazione operativa. D'altro canto, gli effetti delle campagne europee di sensibilizzazione sono discutibili, dal momento che tendono a essere più efficaci a livello nazionale, soprattutto se le parti sociali nazionali vi contribuiscono attivamente. Per tale ragione, il relatore appoggia lo stretto coinvolgimento delle parti sociali nel quadro delle attività della piattaforma come pure dei punti di contatto unici nazionali.

Infine, ma non per questo meno importante, il relatore ritiene fondamentale associare il Parlamento europeo al processo e richiedere che un rappresentante indipendente nominato dall'istituzione faccia parte della piattaforma unitamente alle autorità nazionali e alla Commissione.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di decisione

Titolo

Testo della Commissione

Emendamento

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso e quello dichiarato falsamente

Motivazione

Emendamento orizzontale che si applica a tutto il testo. È fondamentale contemplare non soltanto il lavoro autonomo fittizio, bensì anche altre forme di lavoro dichiarato falsamente, come ad esempio i casi di presentazione di dati falsi relativamente agli orari di lavoro o alla retribuzione, affinché la piattaforma possa operare in maniera efficace.

Emendamento  2

Proposta di decisione

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Nella sua risoluzione su "Ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa" il Parlamento europeo ha accolto con favore l'iniziativa della Commissione intesa a creare una piattaforma europea e ha auspicato una maggiore cooperazione a livello di UE nella lotta al lavoro sommerso27.

(4) Nella sua risoluzione su "Ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa" il Parlamento europeo ha accolto con favore l'iniziativa della Commissione intesa a creare una piattaforma europea e ha auspicato una maggiore cooperazione a livello di UE nella lotta al lavoro sommerso27, dal momento che quest'ultimo provoca una concorrenza sleale che, a sua volta, crea distorsioni di mercato.

__________________

__________________

27 Risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa (2013/2112/INI). http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=it&reference=2013/2112(INI)

27 Risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa (2013/2112/INI). http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=it&reference=2013/2112(INI)

Emendamento  3

Proposta di decisione

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) A livello europeo il lavoro sommerso viene definito come "qualsiasi attività retribuita lecita di per sé ma non dichiarata alle autorità pubbliche, tenendo conto delle diversità dei sistemi giuridici vigenti negli Stati membri"7, escludendo dunque le attività illegali.

(5) Il lavoro sommerso è definito, nella comunicazione della Commissione intitolata "Rafforzare la lotta al lavoro sommerso" del 24 ottobre 2007, come "qualsiasi attività retribuita lecita di per sé ma non dichiarata alle autorità pubbliche, tenendo conto delle diversità dei sistemi giuridici vigenti negli Stati membri"7, escludendo dunque le attività illegali.

__________________

__________________

7 Comunicazione della Commissione "Rafforzare la lotta al lavoro sommerso", COM(2007) 628 del 24 ottobre 2007. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0628:it:HTML

7 Comunicazione della Commissione "Rafforzare la lotta al lavoro sommerso", COM(2007) 628 del 24 ottobre 2007. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0628:it:HTML

Motivazione

Il riferimento alla comunicazione della Commissione produce un effetto più preciso e mirato rispetto alla mera formulazione "a livello europeo". Il testo è in linea con il progetto di orientamento generale del Consiglio.

Emendamento  4

Proposta di decisione

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) L'abuso della qualifica di lavoratore autonomo, a livello nazionale o nelle situazioni transfrontaliere, è spesso legato al lavoro sommerso. Il lavoro autonomo fittizio si produce quando il lavoratore, al fine di evitare taluni obblighi giuridici o fiscali, è formalmente dichiarato come lavoratore autonomo pur soddisfacendo tutti i criteri che individuano un rapporto di lavoro. Il lavoro autonomo fittizio è, pertanto, lavoro dichiarato falsamente, e dovrebbe rientrare nel campo di applicazione della piattaforma.

(6) Oltre al lavoro sommerso, la piattaforma dovrebbe affrontare la questione del lavoro dichiarato falsamente. Questo concetto fa riferimento alle attività retribuite lecite di per sé, ma che non vengono dichiarate correttamente alle autorità pubbliche. Una forma specifica di lavoro dichiarato falsamente è rappresentata dall'abuso della qualifica di lavoratore autonomo, a livello nazionale o nelle situazioni transfrontaliere. Il lavoro autonomo fittizio si produce quando il lavoratore, al fine di evitare taluni obblighi giuridici o fiscali, è formalmente dichiarato come lavoratore autonomo pur soddisfacendo tutti i criteri che individuano un rapporto di lavoro. Il lavoro autonomo fittizio è, pertanto, lavoro dichiarato falsamente, e dovrebbe rientrare nel campo di applicazione della piattaforma.

Motivazione

Come osserva il CESE, senza un'ulteriore spiegazione il lavoro autonomo fittizio e quello sommerso potrebbero apparire due questioni distinte. Tuttavia, il lavoro autonomo fittizio è generalmente considerato lavoro dichiarato falsamente; per tale ragione vi è effettivamente uno stretto legame con il lavoro sommerso. Possono esistere anche altre forme di lavoro dichiarato falsamente, ad esempio nel caso in cui vengano presentati dati falsi relativamente all'orario di lavoro o alla retribuzione. Al fine di evitare malintesi circa l'ambito di applicazione della decisione, occorre precisare che qualsiasi forma di lavoro dichiarato falsamente rientra nel campo di applicazione della piattaforma.

Emendamento  5

Proposta di decisione

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis) Il lavoro sommerso ha gravi implicazioni per i lavoratori interessati, che si trovano a dover accettare condizioni di lavoro precarie, retribuzioni nettamente inferiori e livelli ampiamente ridotti di protezione a norma della legislazione sul lavoro e in materia di protezione sociale, che privano tali lavoratori delle adeguate prestazioni sociali, dei diritti pensionistici e dell'accesso all'assistenza sanitaria, nonché delle opportunità per lo sviluppo delle competenze e per l'apprendimento permanente.

Emendamento  6

Proposta di decisione

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Il lavoro non dichiarato incide gravemente sul bilancio in quanto comporta una riduzione del gettito fiscale e una perdita di contributi previdenziali. È dannoso per l'occupazione, la produttività, il rispetto della normativa in materia di condizioni di lavoro, per lo sviluppo delle competenze e per l'apprendimento permanente. Mette a rischio la sostenibilità finanziaria dei sistemi di protezione sociale, priva i lavoratori di adeguate prestazioni sociali e si traduce in una riduzione dei diritti alla pensione e dell'accesso all'assistenza sanitaria.

(7) Il lavoro non dichiarato incide gravemente sul bilancio in quanto comporta una riduzione del gettito fiscale e una perdita di contributi previdenziali. È dannoso per l'occupazione, la produttività, il rispetto della normativa in materia di condizioni di lavoro, per lo sviluppo delle competenze e per l'apprendimento permanente. Mette a rischio la sostenibilità finanziaria dei sistemi di protezione sociale, priva i lavoratori di adeguate prestazioni sociali e si traduce in una riduzione dei diritti alla pensione e dell'accesso all'assistenza sanitaria. Si ripercuote negativamente sul funzionamento del mercato interno, provocando concorrenza sleale la quale, a sua volta, crea distorsioni di mercato. Il lavoro non dichiarato dovrebbe essere contrastato a livello di Stati membri, mediante, tra l'altro, efficaci politiche di applicazione sul piano fiscale e sociale.

Emendamento  7

Proposta di decisione

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Tutti gli Stati membri hanno introdotto un'ampia gamma di approcci strategici e di misure volte a contrastare il lavoro sommerso. Gli Stati membri hanno anche concluso accordi bilaterali e realizzato progetti multilaterali su taluni aspetti del lavoro sommerso. La piattaforma non precluderà l'applicazione degli accordi bilaterali o delle disposizioni concernenti la cooperazione amministrativa.

(8) Il lavoro non dichiarato si ripercuote negativamente anche sul funzionamento del mercato interno. Tutti gli Stati membri hanno introdotto un'ampia gamma di approcci strategici e di misure volte a contrastare il lavoro sommerso. Gli Stati membri hanno anche concluso accordi bilaterali e realizzato progetti multilaterali su taluni aspetti del lavoro sommerso. La piattaforma non precluderà l'applicazione degli accordi bilaterali o delle disposizioni concernenti la cooperazione amministrativa. La responsabilità principale nella lotta al lavoro sommerso dovrebbe restare in capo agli Stati membri.

Emendamento  8

Proposta di decisione

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Il rafforzamento della cooperazione a livello di UE tra gli Stati membri è necessario per aiutare gli Stati membri a evitare e scoraggiare il lavoro sommerso in modo più efficiente ed efficace.

(10) Il rafforzamento della cooperazione attiva, basata sull'assistenza reciproca, sulla trasparenza e sulla confidenzialità, tra gli Stati membri a livello di Unione europea è necessario per aiutare gli Stati membri a evitare e scoraggiare il lavoro sommerso in modo più efficiente ed efficace. La finalità della cooperazione rafforzata consiste nell'incoraggiare il lavoro regolare, alleggerendolo dal punto di vista burocratico e amministrativo, assicurando in tal modo che il lavoro non dichiarato risulti l'opzione meno attraente.

Emendamento  9

Proposta di decisione

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis) Gli ispettorati del lavoro e gli organismi di contrasto nazionali hanno spesso bisogno di accedere immediatamente a informazioni e dati detenuti da autorità di altri paesi. Uno scambio di dati rapido ed efficiente è quindi essenziale per contrastare il lavoro sommerso.

Emendamento  10

Proposta di decisione

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) La piattaforma avrà l'obiettivo di facilitare lo scambio di migliori pratiche e di informazioni, di fornire un quadro di riferimento a livello di Unione europea per lo sviluppo di competenze e la realizzazione di analisi, di migliorare il coordinamento operativo delle azioni tra le varie autorità nazionali di contrasto degli Stati membri.

(11) Il rafforzamento della cooperazione attiva, basata sull'assistenza reciproca, sulla trasparenza e sulla confidenzialità, tra gli Stati membri a livello di Unione europea è necessario per aiutare gli Stati membri a evitare e scoraggiare il lavoro sommerso in modo più efficiente ed efficace. La piattaforma, inoltre, mirerà alla condivisione di prassi di eccellenza tra gli Stati membri in termini di regolamentazione chiara e semplice, nell'ottica di ridurre i rischi di errori involontari, in particolare tra i lavoratori autonomi e le PMI.

Emendamento  11

Proposta di decisione

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis) L'identificazione, l'analisi e la soluzione di problemi pratici relativi all'applicazione del diritto dell'Unione in materia di condizioni di lavoro e protezione sociale al lavoro rientrano principalmente nelle competenze dei sistemi nazionali di ispezioni sul lavoro, ragione per la quale necessitano di una stretta ed efficace cooperazione a livello di Unione.

Emendamento  12

Proposta di decisione

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) La piattaforma dovrebbe avvalersi di tutte le fonti d'informazione pertinenti, in particolare studi, accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e progetti multilaterali di cooperazione, e creare sinergie tra gli strumenti e le strutture esistenti a livello di UE, al fine di massimizzare l'effetto dissuasivo o preventivo di tali misure. Il coordinamento operativo delle iniziative degli Stati membri potrebbe assumere la forma di formazioni comuni, valutazioni tra pari e soluzioni per la condivisione dei dati. Campagne europee o strategie comuni potrebbero aumentare la consapevolezza sul tema del lavoro sommerso.

(12) La piattaforma dovrebbe avvalersi di tutte le fonti d'informazione pertinenti, in particolare studi, accordi bilaterali conclusi tra Stati membri, progetti multilaterali di cooperazione e relazioni di attuazione del diritto dell'Unione in materia di lavoro sommerso, e creare sinergie tra gli strumenti e le strutture esistenti a livello di UE, al fine di massimizzare l'effetto dissuasivo o preventivo di tali misure. Il coordinamento operativo delle iniziative degli Stati membri potrebbe assumere la forma di formazioni comuni, valutazioni tra pari e soluzioni per la condivisione dei dati, in conformità delle norme sulla protezione dei dati, ricorrendo, ove del caso, al sistema di informazione del mercato interno (IMI) e allo scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI). La piattaforma potrebbe inoltre promuovere lo svolgimento di indagini comuni da parte degli Stati membri, in particolare per quanto concerne i casi transfrontalieri. Gli Stati membri dovrebbero poter osservare le raccomandazioni della piattaforma su base volontaria.

Emendamento  13

Proposta di decisione

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis) La piattaforma dovrebbe monitorare attentamente l'attuazione delle nuove normative europee in grado di sostenere la lotta contro il lavoro sommerso, in particolare la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 1bis sugli appalti pubblici e, segnatamente, le relative disposizioni in materia di subappalto e di offerte anormalmente basse.

 

__________________

 

1bis Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

Emendamento  14

Proposta di decisione

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Le tre autorità nazionali di contrasto più coinvolte nel problema del lavoro sommerso sono gli ispettorati del lavoro, gli ispettorati di sicurezza sociale e le autorità tributarie. In alcuni casi vanno coinvolte anche le autorità nel settore della migrazione, i servizi per l'impiego, le autorità doganali, la polizia, le procure e le parti sociali.

(13) Spesso, varie e diverse autorità nazionali di contrasto sono coinvolte nella lotta al problema del lavoro sommerso, tra cui gli ispettorati del lavoro, gli ispettorati di sicurezza sociale, gli ispettorati di salute e sicurezza e le autorità tributarie. In alcuni casi vanno coinvolte anche le autorità nel settore della migrazione, i servizi per l'impiego, le autorità doganali, la polizia, le procure e le parti sociali.

Emendamento  15

Proposta di decisione

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Al fine di affrontare il problema del lavoro sommerso in modo completo e proficuo, va attuata negli Stati membri una combinazione di politiche, agevolata da una cooperazione strutturata fra le autorità competenti. La cooperazione dovrebbe includere tutte le autorità nazionali che hanno il ruolo principale nel prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso o sono attive in tale ambito.

(14) Al fine di affrontare il problema del lavoro sommerso in modo completo e proficuo, va attuata negli Stati membri una combinazione di politiche, agevolata da una cooperazione strutturata fra le autorità competenti. La piattaforma dovrebbe includere tutte le autorità nazionali e altre parti interessate che hanno il ruolo principale nel prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso o sono attive in tale ambito. La competenza a decidere quali autorità li rappresentano nelle varie attività della piattaforma dovrebbe restare agli Stati membri.

Motivazione

La proposta deriva dal progetto di orientamento generale del Consiglio e mira a precisare che spetta agli Stati membri decidere quali autorità nazionali parteciperanno, a nome degli Stati stessi, alle attività della piattaforma.

Emendamento  16

Proposta di decisione

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) La piattaforma dovrebbe coinvolgere le parti sociali a livello di UE, a livello intersettoriale e dei settori più duramente colpiti dal lavoro sommerso, e cooperare con le pertinenti organizzazioni internazionali, quali l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), e le agenzie decentrate dell'Unione, in particolare Eurofound e l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. La partecipazione di Eurofound e dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro ai lavori della piattaforma in qualità di osservatori non estenderà i loro attuali mandati.

(16) La piattaforma dovrebbe coinvolgere il Parlamento europeo, le parti sociali a livello di UE, a livello intersettoriale e dei settori più duramente colpiti dal lavoro sommerso, e cooperare con le pertinenti organizzazioni internazionali, quali l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), e le agenzie decentrate dell'Unione, in particolare Eurofound e l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. La partecipazione di Eurofound e dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro ai lavori della piattaforma in qualità di osservatori non estenderà i loro attuali mandati. Il rappresentante del Parlamento europeo dovrebbe godere dello status di osservatore in seno alla piattaforma.

Motivazione

In linea con l'emendamento concernente l'articolo 1, paragrafo 2, lettera b bis) (nuova).

Emendamento  17

Proposta di decisione

Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 bis) La Commissione dovrebbe pubblicare una relazione annuale sulle attività della piattaforma.

Motivazione

In linea con l'emendamento concernente l'articolo 7, paragrafo 5 bis (nuovo).

Emendamento  18

Proposta di decisione

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) La piattaforma e le sue attività dovrebbero essere finanziate attraverso l'asse PROGRESS del programma per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) nei limiti degli stanziamenti stabiliti dall'autorità di bilancio.

(21) La piattaforma e le sue attività dovrebbero essere finanziate attraverso l'asse PROGRESS del programma per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) nei limiti degli stanziamenti stabiliti dall'autorità di bilancio. La Commissione dovrebbe provvedere affinché le risorse finanziarie siano utilizzate in modo trasparente ed efficiente per le attività della piattaforma.

Emendamento  19

Proposta di decisione

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22) La Commissione adotterà i necessari provvedimenti amministrativi per istituire la rete.

(22) La Commissione adotterà i necessari provvedimenti amministrativi per istituire la piattaforma.

Motivazione

Chiarimento che si trova anche nel progetto di orientamento generale del Consiglio.

Emendamento  20

Proposta di decisione

Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(22 bis) Benché la piattaforma sia un utile primo passo verso una migliore cooperazione tra gli Stati membri nell'ambito della lotta contro il lavoro sommerso, non dovrebbe essere considerata l'unico strumento a disposizione dell'Unione contro tale fenomeno. In particolare, la Commissione dovrebbe continuare a monitorare la legislazione nazionale e dell'Unione in vigore, al fine di accertare se questa favorisca, in maniera diretta o indiretta, il lavoro sommerso.

Emendamento  21

Proposta di decisione

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) È istituita una piattaforma per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso, nel seguito "la piattaforma".

(1) È istituita una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione tra Stati membri a livello di Unione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso, nel seguito "la piattaforma".

Motivazione

Chiarimento relativo alla cooperazione in linea con il progetto di orientamento generale del Consiglio.

Emendamento  22

Proposta di decisione

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) un deputato al Parlamento europeo che siede nella commissione competente e/o un rappresentante indipendente nominato dal Parlamento europeo.

 

Emendamento  23

Proposta di decisione

Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) rappresentanti degli Stati del SEE.

d) un rappresentante di ciascuno Stato del SEE.

Emendamento  24

Proposta di decisione

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) migliorando a livello di UE la cooperazione tra le diverse autorità di contrasto degli Stati membri per prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso, compreso il lavoro autonomo fittizio, in modo più efficiente ed efficace;

a) migliorando a livello di UE la stretta ed efficace cooperazione tra i diversi organismi di contrasto degli Stati membri e le altre parti interessate per prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso, compreso il lavoro autonomo fittizio, in modo più efficiente ed efficace;

 

Emendamento  25

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) azioni operative transnazionali coordinate.

c) l'incoraggiamento, l'avvio, l'agevolazione e la promozione di azioni operative transnazionali pratiche, efficaci ed efficienti, nonché la comunicazione su tali azioni tra funzionari locali e regionali delle regioni di confine.

Emendamento  26

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) sviluppare l'analisi dell'efficacia delle diverse misure politiche nella riduzione dell'incidenza del lavoro sommerso, comprese le misure preventive e punitive nonché le misure deterrenti in generale;

b) analizzare l'efficacia delle diverse misure politiche nella riduzione dell'incidenza del lavoro sommerso, comprese le misure preventive e deterrenti nonché le misure incentivanti in generale, come pure analizzare le ragioni per cui in alcuni Stati membri e alcune regioni il lavoro sommerso è presente in misura minore rispetto ad altri;

Emendamento  27

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) adottare orientamenti non vincolanti per gli ispettori, manuali di buone pratiche e principi ispettivi comuni volti a contrastare il lavoro sommerso;

d) elaborare orientamenti non vincolanti per gli ispettori, manuali di buone pratiche e principi ispettivi comuni volti a contrastare il lavoro sommerso;

Motivazione

Sono introdotti taluni elementi del progetto di orientamento generale del Consiglio per precisare il tipo di cooperazione.

Emendamento  28

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) esaminare modalità di miglioramento della condivisione dei dati in conformità alle norme dell'Unione sulla protezione dei dati, anche studiando la possibilità di utilizzo del sistema di informazione del mercato interno (IMI) e dello scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI);

f) esaminare e proporre modalità di sviluppo di un sistema affidabile ed efficiente di scambio rapido delle informazioni e di miglioramento della condivisione dei dati in conformità alle norme dell'Unione sulla protezione dei dati, anche studiando la possibilità di utilizzo del sistema di informazione del mercato interno (IMI), istituito con il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio1bis, e dello scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI);

 

__________________

 

1bis Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione ("regolamento IMI"), GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1.

Emendamento  29

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h) organizzare valutazioni tra pari per seguire i progressi compiuti dagli Stati membri nella lotta contro il lavoro sommerso, ivi compreso il sostegno all'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese relative alla lotta e alla prevenzione del lavoro sommerso emanate dal Consiglio;

h) organizzare valutazioni tra pari per seguire i progressi compiuti dagli Stati membri nella lotta contro il lavoro sommerso;

Emendamento  30

Proposta di decisione

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco e i dati di contatto di tutte le autorità di contrasto che hanno un ruolo nel prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco e i dati di contatto di tutte le autorità competenti che hanno un ruolo nel prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso.

Emendamento  31

Proposta di decisione

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) La Commissione coordina i lavori della piattaforma e ne presiede le riunioni.

1. La Commissione promuove e agevola i lavori della piattaforma e ne presiede le riunioni.

Emendamento  32

Proposta di decisione

Articolo 7 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. La Commissione pubblica una relazione annuale sulle attività della piattaforma.

Emendamento  33

Proposta di decisione

Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La piattaforma, laddove possibile, si astiene dal duplicare le attività già intraprese dagli altri organismi, operando invece in coordinamento con gli stessi ai fini della condivisione delle informazioni.

Emendamento  34

Proposta di decisione

Articolo 10

Testo della Commissione

Emendamento

Le risorse complessive da destinare all'attuazione della presente decisione sono stabilite nel quadro del programma per l'occupazione e l'innovazione sociale, i cui stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti del quadro finanziario.

Le risorse complessive da destinare all'attuazione della presente decisione sono stabilite nel quadro del programma per l'occupazione e l'innovazione sociale, i cui stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti del quadro finanziario. La Commissione provvede affinché le risorse finanziarie del programma EaSI siano utilizzate in modo trasparente ed efficiente.

Emendamento  35

Proposta di decisione

Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 11 bis

 

Tutela dei diritti

 

Le persone che sottopongono i casi di lavoro sommerso all'attenzione della piattaforma, sia direttamente sia tramite le autorità nazionali di contrasto o gli osservatori della piattaforma, sono tutelate da qualsiasi trattamento sfavorevole da parte del loro datore di lavoro.

PROCEDURA

Titolo

Istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso

Riferimenti

COM(2014)0221 – C7-0144/2014 – 2014/0124(COD)

Commissione competente per il merito

Annuncio in Aula

EMPL

16.4.2014

 

 

 

Parere espresso da

Annuncio in Aula

IMCO

16.4.2014

Relatore per parere

Nomina

Dennis de Jong

17.7.2014

Esame in commissione

4.12.2014

21.1.2015

 

 

Approvazione

22.1.2015

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

23

14

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Eduard-Raul Hellvig, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Jiří Maštálka, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Robert Rochefort, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Emma McClarkin, Roberta Metsola, Marc Tarabella

PARERE della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (22.1.2015)

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso
(COM(2014)0221 – C7-0144/2014 – 2014/0124(COD))

Relatore per parere: Kostadinka Kuneva

BREVE MOTIVAZIONE

Mai come negli ultimi anni il tema del lavoro dignitoso è stato così importante. Riveste quindi un rilievo particolare la prevenzione del lavoro sommerso, che è direttamente collegato alla precarietà. Nella sua risoluzione del 14 gennaio 2014, il Parlamento europeo ha auspicato una cooperazione più stretta tra gli ispettorati del lavoro e il loro rafforzamento al fine di combattere il lavoro sommerso e il relatore valuta positivamente la proposta della Commissione europea così come è stata formulata. Il lavoro sommerso è un fenomeno particolarmente dannoso che si sta diffondendo nell'attuale periodo di crisi, dato che le misure di austerità possono contribuire all'ampliamento delle economie sommerse. Ciò che è più allarmante è il fatto che i lavoratori spesso accettano il fenomeno del lavoro sommerso, poiché rappresenta la loro unica possibilità di ottenere salari più alti (ma non necessariamente sufficienti alla sopravvivenza). Un approccio coordinato a livello dell'UE per comprendere le cause del lavoro informale e contrastarlo potrebbe, in ultima analisi, contribuire a rafforzare i diritti e le tutele dei lavoratori, rilanciare il finanziamento della sicurezza sociale e migliorare le condizioni di lavoro. Poiché le donne sono tuttora sottoccupate nei mercati del lavoro europei, qualsiasi proposta intesa a contribuire al raggiungimento dell'obiettivo primario dell'occupazione al 75% entro il 2020 ‒ e dell'obiettivo ancora più ambizioso della piena occupazione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, TUE ‒ dovrebbe tuttavia mirare anche a ridurre le differenze fra uomini e donne in termini di partecipazione al mercato del lavoro. Il rafforzamento dell'occupazione femminile è cruciale onde garantire la libertà delle donne di lavorare in condizioni di sicurezza e dignità e di mantenere i propri figli e rappresenta un motore di crescita economica.

Sebbene il numero di donne che lavorano nei settori tradizionalmente noti per il lavoro sommerso, come l'edilizia o le ristrutturazioni, sia inferiore, le loro condizioni di lavoro nell'ambito del lavoro sommerso sono spesso descritte come meno favorevoli e dovrebbero quindi essere affrontate dalla piattaforma dell'UE. Se i dati a disposizione sulla natura del lavoro sommerso in tutta l'UE sono limitati, rispetto alle dimensioni dell'economia informale, si ritiene che le donne si prestino al lavoro sommerso per lo più a causa dell'impossibilità di partecipare all'economia ufficiale e che i loro posti nell'ambito del lavoro sommerso siano più permanenti di quelli degli uomini. Il lavoro svolto dalle donne nelle famiglie, come ad esempio i servizi di pulizia e custodia di bambini o anziani, è particolarmente difficile da controllare ed è spesso precario, sottovalutato e non dichiarato.

Un sondaggio dell'Eurobarometro pubblicato nel 2014 ha riscontrato che il divario retributivo è effettivamente presente nel lavoro non dichiarato, dove la retribuzione mediana si attesta su 231 euro per le donne e 402 euro per gli uomini. Le donne hanno dichiarato, nel 19% dei casi (tale percentuale è il 12% per gli uomini), che il motivo principale per cui partecipano al lavoro sommerso è l'assenza di altre fonti di reddito, affermando inoltre che lo "stipendio in busta" ammonta al 45% del loro reddito complessivo, mentre tale quota è soltanto il 29% per gli uomini.

Con riferimento alla proposta della Commissione, il relatore richiama l'attenzione sul fatto che la definizione di lavoro sommerso come "qualsiasi attività retribuita lecita di per sé ma non dichiarata alle autorità pubbliche, tenendo conto delle diversità dei sistemi giuridici vigenti negli Stati membri" risale al 1998 e, così formulata, difficilmente può servire come base praticabile per la costruzione di una piattaforma dell'UE. Per prima cosa, onde tenere debitamente conto di tutti i lavoratori interessati, la piattaforma dovrebbe assumersi la responsabilità di adeguare tale definizione alle realtà degli Stati membri.

Per quanto concerne la prospettiva di genere, il relatore ha inoltre identificato le tre priorità seguenti:

1.   L'ampia varietà di tipi di lavoro sommerso all'interno dell'Unione europea, cui partecipano diversi lavoratori con diversi profili, richiede approcci diversi da parte degli Stati membri e rende difficile controllare tale pratica a livello dell'UE. La piattaforma dell'UE dovrebbe consentire di sviluppare una nozione comune di lavoro sommerso, con un'attenzione particolare ai gruppi più vulnerabili, come ad esempio le donne che partecipano al lavoro sommerso, e di mettere a punto l'utilizzo di indicatori adeguati.

2.   Ai fini dello sviluppo di tale nozione comune e della messa a punto di tali indicatori, è importante il coinvolgimento dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) per dare rassicurazioni riguardo a un impatto equo in termini di genere.

3....Sebbene la piattaforma dell'UE sia rivolta alle autorità di contrasto, non vanno trascurate le reali esigenze dei lavoratori nell'ambito del lavoro sommerso e le conseguenze cui potrebbero dover far fronte; è inoltre opportuno che le autorità competenti prestino sufficientemente attenzione alle condizioni di lavoro dei lavoratori, come pure all'obiettivo di un'inclusione lavorativa per tutti.

EMENDAMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di decisione

Considerando 7 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis) La natura del lavoro sommerso varia da un paese all'altro a seconda, tra l'altro, del contesto economico, amministrativo, finanziario e sociale nonché della motivazione dei lavoratori e dei datori di lavoro per praticare il lavoro sommerso ed il suo impatto nei vari segmenti della popolazione è sproporzionato, per esempio in termini di genere e di status in materia di immigrazione. Il lavoro domestico, svolto soprattutto da donne, costituisce una sfida particolare, dato che il lavoro è atipico e, per natura invisibile. Per far fronte a tutte le forme di lavoro sommerso, è necessaria una gamma complessa e specifica di misure e approcci politici.

Motivazione

Il lavoro domestico e assistenziale è spesso non regolamentato e svolto da donne; lo scambio di migliori pratiche nell'ambito della piattaforma potrebbe essere importante per questo gruppo di lavoratori non dichiarati, dato che gli approcci programmatici, come il riconoscimento delle loro qualifiche o le misure contro la discriminazione, sono complessi e specifici.

Emendamento  2

Proposta di decisione

Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 ter) Una cooperazione rafforzata tra Stati membri consente non solo di affrontare il problema dal punto di vista fiscale, ma anche di scambiare migliori pratiche in materia di protezione sociale, quali i diritti pensionistici e l'accesso alle cure sanitarie, anche per quei gruppi di lavoratori non dichiarati che si trovano in una posizione particolarmente vulnerabile o che svolgono lavori che non sono nemmeno considerati sommersi in tutti gli Stati membri, quali l'assistenza informale all'infanzia o ai familiari anziani prestata in strette reti familiari, soprattutto da donne.

Emendamento  3

Proposta di decisione

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Tutti gli Stati membri hanno introdotto un'ampia gamma di approcci strategici e di misure volte a contrastare il lavoro sommerso. Gli Stati membri hanno anche concluso accordi bilaterali e realizzato progetti multilaterali su taluni aspetti del lavoro sommerso. La piattaforma non precluderà l'applicazione degli accordi bilaterali o delle disposizioni concernenti la cooperazione amministrativa.

(8) Tutti gli Stati membri hanno introdotto un'ampia gamma di approcci strategici e di misure volte a contrastare varie forme di lavoro sommerso. Gli Stati membri hanno anche concluso accordi bilaterali e realizzato progetti multilaterali su taluni aspetti del lavoro sommerso. Gli Stati membri sono, inoltre, tenuti a sottoscrivere le pertinenti convenzioni dell'OIL, quali la convenzione sull'ispezione del lavoro (n. 81) e la convenzione sui lavoratori domestici (n. 189). La piattaforma dovrebbe accompagnare le azioni degli Stati membri e contribuire a migliorare la sottoscrizione e l'applicazione di tali accordi.

Emendamento  4

Proposta di decisione

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Il rafforzamento della cooperazione a livello di UE tra gli Stati membri è necessario per aiutare gli Stati membri a evitare e scoraggiare il lavoro sommerso in modo più efficiente ed efficace.

(10) Il rafforzamento della cooperazione a livello di UE tra gli Stati membri è necessario per aiutare gli Stati membri a evitare e scoraggiare il lavoro sommerso in modo più efficiente ed efficace, tenendo conto delle differenze di genere.

Emendamento  5

Proposta di decisione

Considerando 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12) La piattaforma dovrebbe avvalersi di tutte le fonti d'informazione pertinenti, in particolare studi, accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e progetti multilaterali di cooperazione, e creare sinergie tra gli strumenti e le strutture esistenti a livello di UE, al fine di massimizzare l'effetto dissuasivo o preventivo di tali misure. Il coordinamento operativo delle iniziative degli Stati membri potrebbe assumere la forma di formazioni comuni, valutazioni tra pari e soluzioni per la condivisione dei dati. Campagne europee o strategie comuni potrebbero aumentare la consapevolezza sul tema del lavoro sommerso.

(12) La piattaforma dovrebbe avvalersi di tutte le fonti d'informazione pertinenti, in particolare studi, svolti tra l'altro dalle agenzie competenti dell'Unione, quali ad esempio l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, che si occupa delle esigenze dei gruppi specifici di popolazione, accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e progetti multilaterali di cooperazione, e creare sinergie tra gli strumenti e le strutture esistenti a livello di UE, al fine di massimizzare l'effetto dissuasivo o preventivo di tali misure. Il coordinamento operativo delle iniziative degli Stati membri potrebbe assumere la forma di formazioni comuni, valutazioni tra pari e soluzioni per la condivisione dei dati. Campagne europee o strategie comuni potrebbero aumentare la consapevolezza sul tema del lavoro sommerso.

Motivazione

La partecipazione dell'EIGE è fondamentale per garantire che la piattaforma europea segua un approccio che tenga conto del genere. La creazione di posti di lavoro ufficiali riveste particolare importanza per le donne, dato il loro ritardo per quanto riguarda il conseguimento dell'obiettivo in materia di occupazione della strategia UE2020: il rafforzamento dell'occupazione femminile è cruciale onde garantire la libertà delle donne di lavorare in condizioni di sicurezza e dignità e rappresenta un motore di crescita economica.

Emendamento  6

Proposta di decisione

Considerando 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Al fine di affrontare il problema del lavoro sommerso in modo completo e proficuo, va attuata negli Stati membri una combinazione di politiche, agevolata da una cooperazione strutturata fra le autorità competenti. La cooperazione dovrebbe includere tutte le autorità nazionali che hanno il ruolo principale nel prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso o sono attive in tale ambito.

(14) Al fine di affrontare il problema del lavoro sommerso in modo completo e proficuo, dovrebbe essere attuata negli Stati membri una combinazione di politiche che integri la prospettiva di genere, basata su una cooperazione strutturata fra tutti gli enti e gli attori competenti. La cooperazione dovrebbe includere tutti gli enti e gli attori che hanno il ruolo principale nel prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso o sono attivi in tale ambito. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alle aree nascoste o sottovalutate del lavoro sommerso, quale il settore del lavoro domestico.

Emendamento  7

Proposta di decisione

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis) Nel quadro della piattaforma, è opportuno proporre misure positive, quali ad esempio gli incentivi fiscali e i buoni servizio, al fine di agevolare i cittadini dell'Unione ad assumere legalmente i lavoratori e ad adempiere i propri obblighi di datori di lavoro, anche in settori sociali quali i servizi domestici, di pulizia o di assistenza all'infanzia.

Emendamento  8

Proposta di decisione

Considerando 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16) La piattaforma dovrebbe coinvolgere le parti sociali a livello di UE, a livello intersettoriale e dei settori più duramente colpiti dal lavoro sommerso, e cooperare con le pertinenti organizzazioni internazionali, quali l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), e le agenzie decentrate dell'Unione, in particolare Eurofound e l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. La partecipazione di Eurofound e dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro ai lavori della piattaforma in qualità di osservatori non estenderà i loro attuali mandati.

(16) La piattaforma dovrebbe coinvolgere le parti sociali a livello di UE, a livello intersettoriale e dei settori più duramente colpiti dal lavoro sommerso, intensificare il dialogo sociale e cooperare con le pertinenti organizzazioni internazionali, quali l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), e le agenzie decentrate dell'Unione, in particolare Eurofound e l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere. La partecipazione di Eurofound, dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere ai lavori della piattaforma in qualità di osservatori o partecipanti non estenderà i loro attuali mandati.

Motivazione

La piattaforma dovrebbe anche essere vista esplicitamente come un'opportunità per aiutare i lavoratori interessati, molti dei quali sono donne e con particolare riferimento ai lavori di assistenza, a integrarsi nei mercati del lavoro regolari. La partecipazione dell'EIGE è fondamentale per garantire che la piattaforma europea segua un approccio che tenga conto del genere. La creazione di posti di lavoro ufficiali riveste particolare importanza per le donne, dato il loro ritardo per quanto riguarda il conseguimento dell'obiettivo in materia di occupazione della strategia UE2020: il rafforzamento dell'occupazione femminile è cruciale onde garantire la libertà delle donne di lavorare in condizioni di sicurezza e dignità e rappresenta un motore di crescita economica.

Emendamento  9

Proposta di decisione

Considerando 19

 

Testo della Commissione

Emendamento

(19) La piattaforma può istituire gruppi di lavoro per l'esame di questioni specifiche e dovrebbe poter ricorrere alla consulenza di professionisti aventi competenze specifiche.

(19) La piattaforma può istituire gruppi di lavoro per l'esame di questioni specifiche, come ad esempio le politiche rivolte ai lavoratori del settore informale che sono giovani, anziani o di sesso femminile e in particolare donne disabili e migranti, come pure le cause del lavoro sommerso, e dovrebbe poter ricorrere alla consulenza di professionisti aventi competenze specifiche

Motivazione

Il lavoro svolto nelle famiglie, comprendente i servizi rivolti alle famiglie tra cui le pulizie o la custodia di bambini e anziani, è spesso non regolamentato ed effettuato da donne. Sarebbe opportuno prevedere, sin dalla creazione della piattaforma, un gruppo di lavoro sulle condizioni lavorative delle donne nell'ambito del lavoro sommerso e sugli effetti sulle donne in termini di sicurezza sociale. È altresì importante che la piattaforma esamini le cause ricorrenti per le quali i lavoratori optano per il lavoro sommerso e che gli Stati membri discutano politiche atte ad affrontare tali cause.

Emendamento  10

Proposta di decisione

Articolo 1 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Costituiscono la piattaforma:

2. Costituiscono la piattaforma, secondo una rappresentazione equilibrata:

Emendamento  11

Proposta di decisione

Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) i rappresentanti delle parti sociali intersettoriali a livello dell'Unione, nonché le parti sociali dei settori con un elevato tasso di lavoro sommerso;

(a) i rappresentanti delle parti sociali intersettoriali a livello dell'Unione, nonché le parti sociali dei settori con un elevato tasso di lavoro sommerso, incluse le associazioni europee di donne;

Emendamento  12

Proposta di decisione

Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) un rappresentante della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) e un rappresentante dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA);

(b) un rappresentante della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), un rappresentante dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e un rappresentante dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE);

Motivazione

La partecipazione dell'EIGE è fondamentale per garantire che la piattaforma europea segua un approccio che tenga conto del genere. La creazione di posti di lavoro ufficiali riveste particolare importanza per le donne, dato il loro ritardo per quanto riguarda il conseguimento dell'obiettivo in materia di occupazione della strategia UE2020: il rafforzamento dell'occupazione femminile è cruciale onde garantire la libertà delle donne di lavorare in condizioni di sicurezza e dignità e rappresenta un motore di crescita economica.

Emendamento  13

Proposta di decisione

Articolo 2 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

La piattaforma, come disposto all'articolo 1, paragrafo 1, contribuisce a una migliore applicazione della normativa dell'UE e nazionale, alla riduzione del lavoro sommerso e alla creazione di posti di lavoro ufficiali, evitando così il deterioramento della qualità del lavoro, e alla promozione dell'integrazione nel mercato del lavoro e dell'inclusione sociale:

La piattaforma, come disposto all'articolo 1, paragrafo 1, contribuisce a una migliore applicazione della normativa dell'UE e nazionale, alla riduzione del lavoro sommerso e alla creazione di posti di lavoro ufficiali, al miglioramento della transizione dall'economia informale a quella formale, evitando così il deterioramento della qualità del lavoro, e alla promozione dell'integrazione nel mercato del lavoro, dell'uguaglianza di genere, delle pari opportunità e dell'inclusione sociale:

Motivazione

È molto importante migliorare la transizione dall'economia informale a quella formale, soprattutto nei settori in cui lavorano principalmente le donne, quali il lavoro nelle case private (servizi di pulizia, di babysitteraggio o di assistenza alle persone anziane o ai disabili). Questi lavori non sono regolarizzati e sono spesso precari, senza garanzie sociali e sommersi.

Emendamento  14

Proposta di decisione

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) sensibilizzando l'opinione pubblica in merito alla necessità di agire rapidamente e incoraggiando gli Stati membri a intensificare i loro sforzi in materia di lotta al lavoro sommerso.

(c) sensibilizzando l'opinione pubblica in merito alla necessità di agire rapidamente e incoraggiando gli Stati membri a intensificare i loro sforzi in materia di lotta al lavoro sommerso, anche in settori sociali che sono meno ben documentati e che spesso non sono considerati settori in cui si pratica il lavoro sommerso.

Emendamento  15

Proposta di decisione

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis) impedendo l'informalizzazione di posti di lavoro dell'economia formale.

Emendamento  16

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis) una nozione comune del lavoro sommerso, adottando una definizione chiara del lavoro sommerso che rispecchi le realtà del lavoro;

Motivazione

L'attuale definizione di lavoro sommerso risale al 1998 e, così formulata, non può contribuire a comprendere il fenomeno nella sua interezza e ad affrontarlo nel modo più efficace. La creazione di posti di lavoro ufficiali riveste particolare importanza per le donne, dato il loro ritardo per quanto riguarda il conseguimento dell'obiettivo in materia di occupazione della strategia UE2020: il rafforzamento dell'occupazione femminile è cruciale onde garantire la libertà delle donne di lavorare in condizioni di sicurezza e dignità e rappresenta un motore di crescita economica.

Emendamento  17

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis) suggerimenti di armonizzazione tra gli Stati membri, tenendo conto della prospettiva di genere.

Emendamento  18

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) migliorare la conoscenza del lavoro sommerso per mezzo di concetti comuni, strumenti di misurazione e promozione dell'analisi comparativa e dei relativi indicatori pertinenti;

(a) migliorare la conoscenza del lavoro sommerso per mezzo di concetti comuni, strumenti di misurazione e promozione dell'analisi comparativa e dei relativi indicatori pertinenti, tra cui indicatori che riflettano la dimensione di genere e l'età;

Motivazione

I mercati del lavoro dell'UE presentano una segregazione in base al genere e le donne sono più frequentemente impiegate in settori come i servizi di assistenza domestica. Questo tipo di impiego non solo non è dichiarato, ma spesso è di breve durata e presenta un numero inferiore di ore lavorate, oltre a essere retribuito a livelli minimi, il che non consente alle donne di essere economicamente indipendenti. Sono tuttavia pochi i dati a disposizione a sostegno dell'elaborazione di politiche per affrontare la questione; mancano tra l'altro, i dati relativi alla condizione delle donne migranti.

Emendamento  19

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) creare strumenti, ad esempio una banca delle conoscenze delle diverse misure/pratiche, compresi gli accordi bilaterali utilizzati negli Stati membri per scoraggiare e prevenire il lavoro sommerso;

(c) creare strumenti efficienti, ad esempio una banca delle conoscenze interattiva nel quadro di Eurofound delle diverse misure/pratiche, compresi gli accordi bilaterali utilizzati negli Stati membri per scoraggiare e prevenire il lavoro sommerso, facilitare la transizione dall'economia informale all'economia formale, e misure positive volte a incoraggiare i cittadini ad assumere legalmente coloro che hanno svolto in precedenza un lavoro sommerso;

Motivazione

L'attuale database di Eurofound è considerato uno strumento utile. La trasformazione del database in una banca delle conoscenze interattiva dovrebbe essere ancora più utile, consentendo di facilitare lo scambio di esperienze e di buone prassi, nonché fornendo informazioni aggiornate, obiettive, affidabili e comparative. Per questo motivo, il relatore invita la Commissione europea a creare una banca delle conoscenze nel quadro di Eurofound al fine di sostenere la piattaforma europea a rafforzare la cooperazione nella prevenzione e dissuasione del lavoro sommerso quale compito aggiuntivo dell'agenzia.

Emendamento  20

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d) adottare orientamenti non vincolanti per gli ispettori, manuali di buone pratiche e principi ispettivi comuni volti a contrastare il lavoro sommerso;

(d) adottare orientamenti non vincolanti per gli ispettori, manuali di buone pratiche e principi ispettivi comuni volti a contrastare il lavoro sommerso e che coprano l'integralità delle differenze fra le condizioni di lavoro delle donne e degli uomini;

Motivazione

Questo punto è stato anche menzionato nella risoluzione del Parlamento europeo su "Ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa", la quale sottolinea come la strategia UE2020 richiami l'attenzione sulla necessità che le donne entrino a far parte del mercato del lavoro.

Emendamento  21

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Nell'esecuzione dei suoi compiti la piattaforma potrà avvalersi di tutte le fonti d'informazione pertinenti, compresi studi e progetti di cooperazione multilaterale, tenendo conto dei pertinenti strumenti e delle pertinenti strutture dell'Unione nonché dell'esperienza acquisita nell'ambito degli accordi bilaterali in materia. La piattaforma collabora con Eurofound ed EU-OSHA.

(2) Nell'esecuzione dei suoi compiti la piattaforma terrà conto dell'integrazione della prospettiva di genere e potrà avvalersi di tutte le fonti d'informazione pertinenti, compresi studi e progetti di cooperazione multilaterale, tenendo conto dei pertinenti strumenti e delle pertinenti strutture dell'Unione nonché dell'esperienza acquisita nell'ambito degli accordi bilaterali in materia. La piattaforma collabora con Eurofound, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo di una banca delle conoscenze interattiva quale compito aggiuntivo dell'agenzia, ed EU-OSHA.

Motivazione

La partecipazione dell'EIGE è fondamentale per garantire che la piattaforma europea segua un approccio che tenga conto del genere. La creazione di posti di lavoro ufficiali riveste particolare importanza per le donne, dato il loro ritardo per quanto riguarda il conseguimento dell'obiettivo in materia di occupazione della strategia UE2020: il rafforzamento dell'occupazione femminile è cruciale onde garantire la libertà delle donne di lavorare in condizioni di sicurezza e dignità e rappresenta un motore di crescita economica.

Emendamento  22

Proposta di decisione

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Ciascuno Stato membro nomina un punto di contatto unico quale membro della piattaforma ed eventualmente un membro supplente.

1. Ciascuno Stato membro nomina un punto di contatto unico quale membro della piattaforma ed eventualmente un membro supplente. La nomina di entrambi deve rispettare l'equilibrio di genere.

Emendamento  23

Proposta di decisione

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) I rappresentanti delle parti sociali a livello intersettoriale, nonché dei settori con alta incidenza di lavoro sommerso, possono partecipare alle riunioni della piattaforma in qualità di osservatori, conformemente alle procedure fissate dalle loro organizzazioni.

1. I rappresentanti delle parti sociali a livello intersettoriale e le associazioni di donne che rappresentino i settori con alta incidenza di lavoro sommerso, possono partecipare alle riunioni della piattaforma in qualità di osservatori, conformemente alle procedure fissate dalle loro organizzazioni.

Emendamento  24

Proposta di decisione

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) un massimo di 8 osservatori che rappresentano le parti sociali a livello intersettoriale (equamente suddivisi tra organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori),

(a) un massimo di 8 osservatori che rappresentano in modo equilibrato le parti sociali a livello intersettoriale (equamente suddivisi tra organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori),

Emendamento  25

Proposta di decisione

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) un massimo di 10 osservatori che rappresentano le parti sociali dei settori con un'alta incidenza di lavoro sommerso (equamente suddivisi tra organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori).

(b) un massimo di 10 osservatori che rappresentano in modo equilibrato le parti sociali dei settori con un'alta incidenza di lavoro sommerso (equamente suddivisi tra organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori).

Emendamento  26

Proposta di decisione

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) La Commissione coordina i lavori della piattaforma e ne presiede le riunioni.

1. La Commissione coordina i lavori della piattaforma. I lavori della piattaforma sono organizzati come segue:

 

(a) ogni riunione della piattaforma è presieduta da due rappresentanti dei suoi membri, che sono un uomo e una donna di Stati membri diversi;

 

(b) i presidenti sono assistiti da due vicepresidenti, che sono un uomo e una donna di Stati membri diversi;

 

(c) i presidenti e i vicepresidenti costituiscono l'ufficio di presidenza;

 

(d) l'ufficio di presidenza prepara e organizza i lavori della piattaforma in collaborazione con i servizi della Commissione, che svolgono la funzione di segretariato.

Emendamento  27

Proposta di decisione

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) il programma di lavoro biennale della piattaforma che ogni due anni fissa, tra l'altro, i compiti dettagliati e le relazioni periodiche della piattaforma;

(b) il programma di lavoro biennale della piattaforma che ogni due anni fissa, tra l'altro, i compiti dettagliati e le relazioni periodiche della piattaforma, da realizzare tenendo conto della prospettiva di genere;

Emendamento  28

Proposta di decisione

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) l'istituzione di gruppi di lavoro per l'esame di questioni specifiche indicate nei programmi di lavoro della piattaforma. Tali gruppi di lavoro sono disciolti non appena abbiano adempiuto il proprio mandato.

(c) l'istituzione di gruppi di lavoro, che devono assicurare una rappresentazione equilibrata, per l'esame di questioni specifiche indicate nei programmi di lavoro della piattaforma. Tali gruppi di lavoro sono disciolti non appena abbiano adempiuto il proprio mandato.

Emendamento  29

Proposta di decisione

Articolo 7 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Ai lavori della piattaforma o dei gruppi di lavoro possono essere invitati a partecipare di volta in volta, se ciò è utile o necessario, esperti con competenze specifiche riguardo a una tematica in discussione.

(3) Ai lavori della piattaforma o dei gruppi di lavoro possono essere invitati a partecipare di volta in volta, se ciò è utile o necessario, oppure quando il tema richiede un approccio improntato al genere, esperti scelti applicando i principi di equilibrio di genere con competenze specifiche riguardo a una tematica in discussione.

Motivazione

Sebbene il "genere" possa anche non costituire un tema specifico da trattare nell'ambito della piattaforma europea, esso può essere incluso nell'esame di altre questioni se si ritiene che l'effetto sia differente per uomini e donne: la partecipazione dell'EIGE potrebbe garantire che la piattaforma europea segua un siffatto approccio basato sul genere.

PROCEDURA

Titolo

Istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso

Riferimenti

COM(2014)0221 – C7-0144/2014 – 2014/0124(COD)

Commissione competente per il merito

Annuncio in Aula

EMPL

16.4.2014

 

 

 

Parere espresso da

Annuncio in Aula

FEMM

16.4.2014

Relatore per parere

Nomina

Kostadinka Kuneva

15.9.2014

Esame in commissione

2.12.2014

 

 

 

Approvazione

20.1.2015

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

29

4

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Daniela Aiuto, Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Vicky Maeijer, Angelika Mlinar, Krisztina Morvai, Maria Noichl, Marijana Petir, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Jordi Sebastià, Ángela Vallina, Beatrix von Storch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Jana Žitňanská

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Izaskun Bilbao Barandica, Biljana Borzan, Linnéa Engström, Rosa Estaràs Ferragut, Mariya Gabriel, Ildikó Gáll-Pelcz, Kostadinka Kuneva, Marc Tarabella

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Rosa D'Amato

PROCEDURA

Titolo

Istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso

Riferimenti

COM(2014)0221 – C7-0144/2014 – 2014/0124(COD)

Presentazione della proposta al PE

9.4.2014

 

 

 

Commissione responsabile

Annuncio in Aula

EMPL

16.4.2014

 

 

 

Commissioni competenti per parere

Annuncio in Aula

ECON

16.4.2014

ITRE

16.4.2014

IMCO

16.4.2014

JURI

16.4.2014

 

LIBE

16.4.2014

FEMM

16.4.2014

 

 

Pareri non espressi

Decisione

ECON

22.7.2014

ITRE

22.7.2014

JURI

3.9.2014

LIBE

15.7.2014

Relatori

Nomina

Georgi Pirinski

15.9.2014

 

 

 

Esame in commissione

22.7.2014

4.11.2014

1.12.2014

22.1.2015

Approvazione

7.5.2015

 

 

 

Esito della votazione finale

 

+:

–:

0:

44

5

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Ulla Tørnæs, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Georges Bach, Heinz K. Becker, Karima Delli, Tania González Peñas, Marju Lauristin, Joachim Schuster, Helga Stevens, Ivo Vajgl, Tom Vandenkendelaere

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Andrea Cozzolino, Rosa D'Amato, Jens Nilsson

Deposito

22.5.2015