RELAZIONE recante una proposta di risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che modifica l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio

22.7.2015 - (06040/2015 – C8‑0077/2015 – 2015/0029(NLE) – 2015/2067(INI))

Commissione per il commercio internazionale
Relatore: Pablo Zalba Bidegain


Procedura : 2015/2067(INI)
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A8-0238/2015
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A8-0238/2015
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE NON LEGISLATIVA

DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che modifica l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio

(06040/2015 – C8‑0077/2015 – 2015/0029(NLE)2015/2067(INI))

Il Parlamento europeo,

–       visto il progetto di decisione del Consiglio (06077/2015),

–       vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0077/2015),

–       vista la sua risoluzione del 21 novembre 2013 sulla situazione dell'agenda di Doha per lo sviluppo (DDA) e i preparativi per la nona conferenza ministeriale dell'OMC[1],

–       vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE sull'integrazione regionale e la modernizzazione dei servizi doganali per lo sviluppo sostenibile nei paesi ACP, in collaborazione con l'UE[2],

–       vista la comunicazione della Commissione intitolata "Un partenariato mondiale per l'eliminazione della povertà e lo sviluppo sostenibile dopo il 2015"[3],

–       visti i risultati della nona conferenza ministeriale dell'OMC svoltasi in Indonesia nel dicembre 2013 e l'accordo ivi raggiunto concernente l'agevolazione degli scambi[4],

–       vista la dichiarazione del Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) del 27 novembre 2014[5],

–       vista la relazione dell'OCSE del febbraio 2014 intitolata "Accordo relativo all'agevolazione degli scambi – Potenziale impatto sui costi commerciali",

–       vista la sua risoluzione legislativa del ...[6] sul progetto di decisione del Consiglio,

–       visto l'articolo 99, paragrafo 1, secondo comma, del suo regolamento,

–       visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per lo sviluppo (A8-0238/2015),

A.     considerando che spetta in primo luogo alle autorità nazionali agevolare gli scambi, anche se è indubbio che in molti ambiti la cooperazione multilaterale è in grado di accrescere i guadagni e ridurre i costi;

B.     considerando che, prima che possa entrare in vigore, l'accordo sull'agevolazione degli scambi (TFA) dovrà essere ratificato dai due terzi dei membri dell'OMC; che, a questo proposito, rivolge a tutti i membri dell'OMC l'invito ad adoperarsi al meglio onde garantire che l'accordo entri in vigore nel tempo più breve possibile e soprattutto prima della 10ª conferenza ministeriale dell'OMC (MC 10) che si svolgerà a Nairobi nel mese di dicembre 2015;

C.     considerando che alcune grandi economie emergenti quali Cina, Brasile e India non chiederanno assistenza tecnica; che tale aspetto è da accogliere con favore in quanto testimonia che l'assistenza disponibile sarà destinata a coloro che ne hanno effettivamente bisogno;

D.     considerando che l'UE si adopera attivamente per conseguire la coerenza fra le sue varie politiche (commerciali, di cooperazione, di aiuto umanitario, ecc.) e che queste devono essere trasversali ed essere valutate sulla base di studi d'impatto;

E.     considerando che l'UE si impegna a promuovere scambi commerciali liberi, equi e aperti, i quali siano equilibrati e abbiano un interesse comune per tutti; che l'OMC è il quadro naturale per la continuazione e la riaffermazione di tali principi;

F.     considerando che l'UE e i suoi Stati membri sono tra i principali donatori di aiuti al mondo; che l'assistenza finanziaria per l'attuazione del TFA è una misura rientrante nella categoria degli "aiuti al commercio" e dovrebbe essere trattata in modo indipendente dalla quota del quadro finanziario pluriennale (QFP) per l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS);

1.      plaude ai risultati della nona conferenza ministeriale dell'OMC svoltasi nel dicembre 2013, quando 160 membri dell'OMC hanno concluso i negoziati relativi all'agevolazione degli scambi; ritiene che il TFA sia un traguardo importante, in quanto si tratta del primo accordo multilaterale dall'istituzione dell'OMC nel 1995 ed esso rappresenta un quadro di riferimento per la modernizzazione delle dogane tra i 161 membri dell'OMC;

2.      evidenzia che l'UE resta favorevole alla piena e puntuale attuazione delle decisioni relative al pacchetto di Bali da parte di tutti i membri dell'OMC, il che consentirebbe di rivolgere l'attenzione verso la riuscita conclusione dei negoziati nel quadro della DDA;

3.      riconosce i benefici che risulteranno per i paesi in via di sviluppo dall'attuazione dell'accordo, in quanto esso contribuirà a creare un ambiente più favorevole per le imprese, in particolare per le PMI; evidenzia, in particolare, che l'accordo comporta una minore incertezza per quanto concerne le condizioni di ingresso nel mercato e che, se attuato in modo completo, esso ridurrà i costi commerciali di un importo compreso tra il 12,5 % e il 17,5 % (secondo le stime, tra cui quelle dell'OCSE), consentendo in questo modo ai consumatori di accedere a una gamma più vasta e più a buon mercato di prodotti e imprese, di entrare in nuovi mercati e di migliorare la loro competitività attraverso l'aumento dell'efficienza e la riduzione della burocrazia non necessaria e dei costi connessi;

4.      sottolinea che l'attuazione dell'accordo, in particolare da parte dei paesi in via di sviluppo, porterà a un'armonizzazione e a una semplificazione delle procedure legate agli scambi commerciali; evidenzia come l'accordo possa sviluppare nuove opportunità per diffondere l'utilizzo di tecnologie innovative e sistemi elettronici, tra cui sistemi di pagamento elettronico, portali commerciali nazionali e sportelli unici;

5.      sollecita tutti i membri dell'OMC a tentare di trovare senza indugio una soluzione per attuare il pacchetto di Bali in tutti i suoi aspetti, compresa la riduzione delle sovvenzioni con effetti distorsivi sugli scambi, in modo che l'Agenda di Doha per lo sviluppo (DDA) possa essere completata prima della la 10ª conferenza ministeriale dell'OMC;

6.      sottolinea l'importanza di tale accordo sotto il profilo dello sviluppo, tenendo conto dell'applicazione di un trattamento speciale e differenziale grazie al quale i paesi in via di sviluppo e meno avanzati possono decidere quando attuare le disposizioni differenziate e per quali invece sarà necessaria l'assistenza tecnica;

7.      sottolinea che il grado e i tempi di attuazione dell'accordo determineranno i benefici che ne deriveranno; ritiene che un'attuazione piena e scrupolosa, che rifletta le priorità e le preoccupazioni dei paesi in via di sviluppo nell'ambito della DDA ,sia di massimo beneficio per tutti i firmatari;

8.      sottolinea che l'accordo prevede delle disposizioni vincolanti e degli orientamenti non vincolanti; sollecita tutti i membri dell'OMC a fare il possibile per attuare entrambi i tipi di disposizioni, onde ottenere una maggiore riduzione dei costi commerciali;

9.      evidenzia che alcuni requisiti dell'accordo, in particolare in materia di trasparenza, ingresso automatico e pagamento dei dazi, possono essere un mezzo efficace per affrontare la corruzione alle frontiere; chiede una migliore cooperazione tra le autorità doganali e sottolinea che una maggiore trasparenza consentirà di portare a un livello di sicurezza più elevato e costituirà un forte incentivo per l'intensificazione degli scambi, oltre a garantire controlli doganali più efficaci;

10.    appoggia pienamente l'iniziativa dell'UE di destinare 400 milioni di euro in finanziamenti mirati per cinque anni per sostenere le riforme volte ad agevolare gli scambi e progetti come quelli per migliorare i sistemi doganali dei paesi in via di sviluppo e meno sviluppati; ricorda che tali finanziamenti, che saranno principalmente forniti attraverso gli stanziamenti dei programmi indicativi regionali per l'integrazione economica regionale, fanno parte dell'iniziativa dell'UE molto più ampia "Aiuti al commercio" (3,5 miliardi di EUR di sovvenzioni dell'UE nel 2013) e chiede che siano fornite informazioni regolari al Parlamento europeo e agli Stati membri a tale riguardo;

11.    sottolinea, tuttavia, che tali finanziamenti vanno coordinati molto bene con quelli provenienti da altri donatori internazionali quali l'UNCTAD, l'OMC e la Banca mondiale; evidenzia che è necessario evitare duplicazioni e una burocrazia eccessiva per i paesi richiedenti, dato che tali aspetti potrebbero fungere da deterrente per coloro che chiedono assistenza;

12.    invita altresì a cooperare da vicino con le organizzazioni specializzate, come l'Organizzazione mondiale delle dogane, che possono fornire valutazioni preziose caso per caso, favorendo lo sviluppo e il rafforzamento delle capacità in questo ambito; sottolinea che i paesi meno sviluppati, in particolare, possono trarre pieno vantaggio dalle opportunità commerciali create dal TFA;

13.    sottolinea il ruolo chiave che può essere svolto dalle delegazioni dell'UE nel mondo, che possono collaborare "sul campo" con i paesi in via di sviluppo e meno avanzati, e chiede che esse siano coinvolte il più possibile nell'erogazione di assistenza tecnica;

14.    invita la Commissione a fare tutto il possibile per sostenere i paesi in via di sviluppo e i paesi meno avanzati nell'attuazione dei loro impegni, tenendo conto della necessaria flessibilità di cui essi devono disporre per assolvere agli obblighi ai sensi del TFA; sottolinea che i finanziamenti finalizzati al consolidamento della capacità dovrebbero essere orientati ai beneficiari e basarsi su corrette valutazioni delle esigenze;

15.    raccomanda che le organizzazioni internazionali e i partner dei paesi in via di sviluppo e meno avanzati collaborino strettamente nell'attuazione delle disposizioni di categoria C al fine di attuarle nel più breve tempo possibile;

16.    riconosce il profondo divario tuttora presente tra le procedure di frontiera dei paesi sviluppati e quelle dei paesi in via di sviluppo, e constata che infrastrutture modeste, una gestione inefficiente delle dogane e una burocrazia eccessiva rallentano gli scambi; riconosce che il TFA e il processo di liberalizzazione degli scambi condividono lo stesso obiettivo di ridurre i costi commerciali per incrementare le esportazioni e l'attività economica;

17.    ricorda che per numerosi paesi in via di sviluppo l'agevolazione degli scambi costituirà la principale fonte di guadagno nell'ambito della DDA; accoglie con favore le ampie disposizioni sul trattamento speciale e differenziato a favore dei paesi in via di sviluppo e meno avanzati; suggerisce che il nuovo approccio di assumere impegni e di programmarli in funzione delle capacità dei paesi debba fungere da parametro di riferimento per gli accordi futuri;

18.    riconosce che l’esperienza del settore privato può svolgere un ruolo centrale nella promozione di misure di agevolazione degli scambi e nel fornire assistenza e supporto ai fini dell’attuazione del TFA nei paesi in via di sviluppo; prende atto di un'iniziativa USAID prevista ai fini di un'alleanza tra pubblico e privato a tale scopo; invita la Commissione ad incoraggiare la partecipazione del settore privato e ad esplorare le possibilità di partenariato con le industrie europee, a sostegno dell'attuazione dell’accordo;

19.    riconosce che l'attuazione delle riforme sull’agevolazione degli scambi ha benefici di sviluppo più ampi; rileva, a tale riguardo, il ruolo chiave che le dogane possono svolgere nel facilitare lo smistamento rapido degli articoli in caso di calamità; sottolinea che l'assistenza umanitaria di emergenza dovrebbe beneficiare di procedure semplificate di sdoganamento per accelerare le consegne di aiuti, e inoltre, essere esente da dazi e tasse.

20.    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché all'Organizzazione mondiale del commercio.

25.6.2015

PARERE della commissione per lo sviluppo

destinato alla commissione per il commercio internazionale

sulla proposta di risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che modifica l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio

(2015/2067(INI))

Relatore per parere: Doru-Claudian Frunzulică

SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1.  riconosce il profondo divario tuttora presente tra le procedure di frontiera dei paesi sviluppati e quelle dei paesi in via di sviluppo, e constata che infrastrutture modeste, una gestione inefficiente delle dogane e una burocrazia eccessiva rallentano gli scambi; riconosce che l'accordo sull'agevolazione degli scambi e il processo di liberalizzazione degli scambi condividono lo stesso obiettivo di ridurre i costi commerciali per incrementare le esportazioni e l'attività economica;

2.  ricorda che per numerosi paesi in via di sviluppo l'agevolazione degli scambi costituirà la principale fonte di guadagno nell'ambito dell'agenda di Doha per lo sviluppo; accoglie con favore le ampie disposizioni sul trattamento speciale e differenziato a favore dei paesi in via di sviluppo e meno avanzati; suggerisce che il nuovo approccio di assumere impegni e di programmarli in funzione delle capacità dei paesi debba fungere da parametro di riferimento per gli accordi futuri;

3.  riconosce che la rapida e globale attuazione dell'accordo è nell'interesse di tutti i membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in considerazione dei vantaggi tangibili e, in particolare, delle stime concernenti la riduzione dei costi commerciali; sottolinea che il grado di attuazione dell'accordo sarà decisivo per i benefici che ne derivano; ritiene che l'attuazione dell'accordo possa essere nell'interesse di tutti i membri dell'OMC solo qualora si tenga debitamente conto delle priorità e dei timori dei paesi in via di sviluppo nell’ambito del mandato della DDA;

4.  riconosce che alcuni requisiti dell'accordo, in particolare in materia di trasparenza, ingresso automatico e pagamento dei dazi, possono essere un mezzo efficace per affrontare la corruzione doganale;

5.  accoglie favorevolmente i numerosi impegni, anche dell'UE, intesi a fornire assistenza e sostegno ai fini del consolidamento della capacità per aiutare i paesi in via di sviluppo e meno avanzati ad attuare l'accordo; sottolinea che i finanziamenti finalizzati al consolidamento della capacità dovrebbero essere orientati ai beneficiari, basandosi su corrette valutazioni delle esigenze; ritiene indispensabile che gli aiuti siano gestiti e coordinati in modo adeguato, considerando il numero di donatori e impegni; sottolinea che è necessario monitorare in modo appropriato i flussi di aiuti prevedendo appropriate rendicontazioni in materia;

6.  riconosce che l’esperienza del settore privato può svolgere un ruolo centrale nella promozione di misure di agevolazione degli scambi e nel fornire assistenza e supporto ai fini dell’attuazione dell’accordo nei paesi in via di sviluppo; prende atto di un'iniziativa USAID prevista ai fini di un'alleanza tra pubblico e privato a tale scopo; invita la Commissione ad incoraggiare la partecipazione del settore privato e ad esplorare le possibilità di partenariato con le industrie europee, a sostegno dell'attuazione dell’accordo;

7.  riconosce che l'attuazione delle riforme sull’agevolazione degli scambi ha benefici di sviluppo più ampi; rileva, a tale riguardo, il ruolo chiave che le dogane possono svolgere nel facilitare lo smistamento rapido degli articoli in caso di calamità; sottolinea che l'assistenza umanitaria di emergenza dovrebbe beneficiare di procedure semplificate di sdoganamento per accelerare le consegne di aiuti, e inoltre, essere esente da dazi e tasse.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

23.6.2015

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

15

4

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Charles Goerens, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Paul Rübig

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

14.7.2015

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

29

4

6

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Bendt Bendtsen, Reimer Böge, Klaus Buchner, Nicola Danti, Edouard Ferrand, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Lars Adaktusson, Laura Agea, Elisabetta Gardini