RELAZIONE sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

18.11.2015 - (COM(2015)0395 – C8-0320/2015 – 2015/0175(NLE)) - *

Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Sander Loones
(Procedura semplificata – articolo 50, paragrafo 1, del regolamento)

Procedura : 2015/0175(NLE)
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A8-0334/2015
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A8-0334/2015
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

(COM(2015)0395 – C8-0320/2015 – 2015/0175(NLE))

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2015)0395),

–  visto il protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (11798/2015),

–  visti l'articolo 115 e l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), e paragrafo 8, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0320/2015),

–  visti l'articolo 59, l'articolo 108, paragrafo 7, e l'articolo 50, paragrafo 1, del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0334/2015),

1.  approva la conclusione del protocollo di modifica dell'accordo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Principato del Liechtenstein.

MOTIVAZIONE

L'Unione europea e il Liechtenstein hanno firmato, il 28 ottobre 2015, un accordo sullo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali, inteso a migliorare la cooperazione e il rispetto degli obblighi in ambito fiscale a livello internazionale.

L'accordo rappresenta un importante passo avanti negli sforzi in atto per combattere la frode e l'evasione fiscali e migliora l'accordo del 2004 che garantiva l'applicazione da parte del Liechtenstein di misure equivalenti a quelle contenute nella direttiva UE relativa alla tassazione dei redditi da risparmio.

Ai sensi dell'accordo, l'UE e il Liechtenstein procederanno a uno scambio automatico di informazioni sui conti finanziari dei rispettivi residenti, a partire dal 2017. L'obiettivo è di far fronte alle situazioni in cui un contribuente cerchi di occultare capitale costituito da redditi o attività oggetto di evasione fiscale.

L'accordo è inteso a garantire che il Liechtenstein applichi misure rafforzate equivalenti a quelle previste dal quadro giuridico dell'UE, quale aggiornato nel dicembre 2014 (con la modifica della direttiva sulla cooperazione amministrativa, "DAC2"), e rispetti lo scambio automatico di informazioni relative ai conti finanziari promosso dagli standard globali dell'OCSE del 2014.

Le ulteriori disposizioni puntano a garantire che le informazioni scambiate riguardino non soltanto i redditi quali interessi e dividendi, ma anche i saldi di conto e i proventi delle vendite di attività finanziarie.

Le amministrazioni fiscali negli Stati membri e in Liechtenstein saranno in grado di:

- identificare correttamente ed inequivocabilmente i contribuenti interessati;

- applicare e far osservare la propria normativa fiscale in situazioni transfrontaliere;

- valutare la probabilità che siano perpetrate evasioni fiscali;

- evitare ulteriori indagini superflue.

Il relatore valuta in modo pienamente positivo l'accordo e lo sostiene.

L'Unione europea e il Liechtenstein hanno convenuto di concludere l'accordo in tempo per consentirne l'entrata in vigore il 1° gennaio 2016 e il relatore chiede con insistenza che tale termine venga rispettato.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Procedura semplificata - decisione

10.9.2015

Approvazione

13.11.2015